Presentazione Testo Unico del VIno

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DISCIPLINA ORGANICA DELLA COLTIVAZIONE DELLA VITE E DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEL VINO

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DISCIPLINA ORGANICA DELLA COLTIVAZIONE DELLA VITE E DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEL VINO

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SEMPLIFICAZIONEArt. 91 – abrogazioniVengono abrogati i seguenti testi:• Decreto legislativo 10 agosto 2000 n.260 – disposizioni sanzionatorie;• Legge 20 febbraio 2006 n. 82 – ‘Collavini’ attuazione OCM;• Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;• Art. 2 comma 1-bis del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 116. Il ‘Testo Unico’ vuole essere uno strumento normativo che permette un approccio chiaro e semplificato alla materia legislativa del vino, dal vigneto alla cantina, sino alla sua commercializzazione passando per controlli e certificazioni.

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SEMPLIFICAZIONEArt. 90 – decreti applicativi

• Impegno ad adottare entro un anno dall’emanazione del Testo Unico i decreti applicativi;

• In caso di nuovi regolamenti della Commissione Europea impegno ad adottare entro 12 mesi i corrispondenti decreti ministeriali.

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SEMPLIFICAZIONELa presente Legge assorbe e sintetizza numerosi decreti tra cui:

• Decreto 29 luglio 2004 – vini frizzanti• Decreto 16 dicembre 2010 – schedario viticolo• Decreto 16 dicembre 2010 – concorsi enologici• Decreto 11 novembre 2011 – commissioni di degustazione• Decreto 19 aprile 2011 – contrassegni• Decreto 13 agosto 2012 – etichettatura

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NOVITÀ PER IL VIGNETO

• Art. 7 – salvaguardia dei vigneti eroici o storici

Specifica attenzione per i vigneti situati in aree soggette a rischio idrogeologico o aventi particolare pregio paessagistico, storico e ambientale.

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NOVITÀ PER IL VIGNETO• Art. 35 – destinazione del supero

Finora solo i superi delle DOCG potevano essere destinati alla produzione di vini DOC , mentre ora è ammesso anche l’utilizzo dei superi di una DOC per altra DOC. Resta confermata la produzione di IGT con i superi di DOCG e di DOCUna recente circolare ministeriale precisa che l’interprofessione della DOC di ricaduta dei superi debba essere interpellata, mentre verso gli IGT la ricaduta è sempre consentita.

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NOVITÀ PER IL VIGNETO• Art. 69 – autorizzazioni all’impianto di vigneti

Il testo prevede sanzioni per il mancato uso di una autorizzazione concessa per un nuovo impianto. Non sono previste nel caso di autorizzazioni concesse per reimpianto e non utilizzate.

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NOVITA’ PER LA CANTINA• Art. 10 – periodo vendemmiale,

fermentazioni e rifermentazioni

Il periodo vendemmiale e quello delle fermentazioni vengono unificati a livello nazionale e fissati dal 1 agosto al 31 dicembre.Eliminati alcuni obblighi di comunicazione, è consentita la fermentazione e rifermentazione dei vini DOP e IGP anche fuori periodo vendemmiale, dietro espressa previsione del disciplinare di produzione. Tale possibilità viene estesa anche ai ‘vini particolari’ come i passiti e vini senza indicazione geografica su espressa previsione ministeriale.

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NOVITA’ PER LA CANTINA• Art. 44 – etichettatura

Il ministero può stabilire eventuali forme di informazione per comunicare al consumatore finale il nome dei vitigni contenuti nel vino a DOP/IGP.

Recepito nel testo il principio per cui è possibile usare nomi geografici riservati a vini DOP/IGP per indicare la collocazione territoriale dell’azienda.

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NOVITA’ PER LA CANTINA• Art. 58 – registri

Gli operatori, dotati di sistemi informatici aziendali che si collegano alla banca dati del SIAN, assolvono il rispetto dei termini di registrazione con l’inserimento dei dati nel proprio gestionale, nel rispetto del D.m. 20 marzo 2015.

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NOVITÀ PER LE DENOMINAZIONI

PROTETTE• Art. 33 – riconoscimento dei vini DOP/IGPOccorrono 7 anni perché una DOC ottenga il riconoscimento DOCG, rispetto ai 10 anni attualmente necessari.

• Art. 34 – cancellazione di una DOP/IGPSnellita la procedura per cancellare una denominazione protetta che non viene rivendicata /certificata per tre campagne consecutive.

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NOVITA’ PERCERTIFICAZIONI E CONTROLLI

• Art. 24 e art. 25 Fissato a 350 milligrammi/litro il limite massimo di alcol metilico che può essere contenuto nei vini rossi.

Rivisti i limiti delle sostanze che rendono il prodotto non commercializzabile o somministrabile, abbassando le soglie rispetto alla legge 82/2006.

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NOVITA’ PERCERTIFICAZIONI E CONTROLLI

• Art. 48 – contrassegniRestano obbligatori i contrassegni per i vini DOCG, tuttavia la stampa di questi sarà possibile anche in tipografie autorizzate e non solo presso l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

Prevista la facoltà di avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo a fascette/lotto per i vini confezionati DOC o IGT.

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NOVITA’ PERCERTIFICAZIONI E CONTROLLI

• Art. 48 – contrassegni, sistemi alternativi

I consorzi di Tutela possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, secondo modalità da definire nel decreto di cui al comma 9, che, attraverso l’apposizione in chiaro, su ogni contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l’identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato.

Esempi: QR CODE NFC …

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NOVITA’ PERCERTIFICAZIONI E CONTROLLI

• Art. 64 – controlli e vigilanza

Il principio di una struttura di controllo per una Denominazione, viene affiancato dal principio di una struttura per un produttore.Previsto un meccanismo per cui visite ispettive e prelievi siano effettuati da un solo organismo di controllo.

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NOVITA’ PERCERTIFICAZIONI E CONTROLLI

• Art. 65 – analisi chimico fisica ed organolettica.

Semplificazione dei controlli analitici ed organolettici per i vini DOC:- Possibilità di esami analitici a campione basati su risk analisys;- Esami organolettici sistematici per le DOC con produzione annuale

certificata superiore a 10.000 ettolitri, a campione per le DOC sotto i 10.000 ettolitri.

Confermati i controlli analitici e organolettici sistematici per le DOCG.

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NOVITA’ PERCERTIFICAZIONI E CONTROLLI

• Art. 85 – ravvedimento operoso

Viene introdotto e disciplinato l’istituto del ravvedimento operoso.Tale novità consente all’interessato di accedere ad una riduzione della sanzione nel caso in cui provveda nei modi e nei termini previsti dalla normativa.