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Reg. (UE) 1169/2011 Le nuove norme sull’etichettatura Roma – 18 dicembre 2014

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Reg. (UE) 1169/2011 Le nuove norme sull’etichettatura

Roma – 18 dicembre 2014

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Il Nuovo Regolamento

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo

e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli

alimenti ai consumatori

che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n.

1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE,

1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il

regolamento (CE) n. 608/2004 – GU. 22.11.2011

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Entrata in vigore

Il Regolamento è entrato ufficialmente in vigore il

13 dicembre 2014.

Essendo un regolamento è direttamente applicabile negli

Stati membri, senza bisogno di alcun atto di recepimento

da parte dei Governi.

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Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica agli operatori del

settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare

quando le loro attività riguardano la fornitura di

informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a

tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi

quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla

fornitura delle collettività.

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Definizione di collettività

Art. 2, comma 2, lett. d) del Regolamento:

«collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o

un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti,

mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui,

nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati

alimenti destinati al consumo immediato da parte del

consumatore finale.

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Le novità

Il Regolamento detta nuove disposizioni sull’etichettatura

dei prodotti confezionati/preimballati nonché di quelli non

preimballati (non-prepacked food) tra i quali rientrano sia i

prodotti venduti sfusi che gli alimenti somministrati.

Queste nuove norme devono essere coordinate con il

D.Lgs. 109/1992, l’attuale normativa italiana

sull’etichettatura dei prodotti alimentari.

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Alimenti confezionati/preimballati

Definizione – art. 2, comma 2, lett. e) Regolamento: l’unità di vendita

destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle

collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato

confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in

parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non

possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento

preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita

su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

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Alimenti confezionati/preimballati

Disciplina: L’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 109/1992

sull’elenco delle indicazioni dei prodotti confezionati

viene superato dall’art. 9, comma 1, del Regolamento.

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Art.3 D.Lgs. 109/1992

Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati.

Articolo 9 Reg. UE 1169/2011 Elenco delle indicazioni obbligatorie

Denominazione di vendita Denominazione dell’alimento

Elenco degli ingredienti Identica

Quantità netta o nominale Quantità netta

Termine minimo di conservazione o data di scadenza

Identica

Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nell’UE

Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni

La sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento

Non prevista

Il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2 % in volume

Identica

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Art.3 D.Lgs. 109/1992 Elenco delle indicazioni dei prodotti

preconfezionati.

Articolo 9 Reg. UE 1169/2011 Elenco delle indicazioni obbligatorie

Il lotto di appartenenza del prodotto Non prevista dal regolamento, ma ancora obbligatoria ai sensi della direttiva 2011/91/UE

Le modalità di conservazione e di utilizzazione, qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto

Le condizioni particolari di conservazione o d’impiego

Le istruzioni per l’uso, ove necessario Le istruzioni per l’uso, nei casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento

Il luogo di origine o di provenienza nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto

Il paese di origine e il luogo di provenienza ove previsto dall’art 26

La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (ingrediente caratterizzante evidenziato)

Identica

Prevista dall’art. 5, comma 2 Allergeni: qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico (o suo derivato) che provochi allergie o intolleranze

Facoltativa Una dichiarazione nutrizionale

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Alimenti non preimballati

Definizione – art. 44, comma 1, Regolamento: alimenti offerti in

vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio

oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o

preimballati per la vendita diretta.

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Alimenti non preimballati

Disciplina – art. 44 Regolamento:

a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1,

lettera c), è obbligatoria (ALLERGENI);

b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è

obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni

nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali

indicazioni o loro elementi.

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Alimenti non preimballati

Disciplina – art. 44 Regolamento:

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi

con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono

essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e

presentazione.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle

disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2.alimenti offerti in

vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure

imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la

vendita diretta.

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Alimenti non preimballati

Disciplina – Chiarimenti Commissione UE gennaio 2013:

• L’indicazione degli allergeni è obbligatoria e non può essere data

a semplice richiesta del cliente, ma deve essere disponibile e

facilmente visibile.

• Lo Stato membro può disciplinare la forma con cui dare queste

informazione, in assenza di disposizioni nazionali la forma deve

essere scritta.

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Alimenti non preimballati

Disciplina – Chiarimenti MISE luglio 2014:

Gli alimenti non preimballati sono:

• Gli alimenti venduti sfusi (gastronomia, pasticceria, ecc.) per i

quali rimane in vigore l’art. 16 del D.Lgs. 109/1992, quindi

l’elenco degli ingredienti prodotto per prodotto;

• Gli alimenti somministrati (piatto di pasta servito al tavolo) per i

quali devono essere indicati gli allergeni, come previsto dal

Regolamento.

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Alimenti non preimballati – venduti sfusi

Disciplina – Art. 16 D.Lgs. 109/1992

(verrà modificato, ad oggi occorre evidenziare l’allergene presente nell’elenco degli ingredienti):

Vendita dei prodotti sfusi .

1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente

preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai

fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono

oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.

2. Sul cartello devono essere riportate:

a) la denominazione di vendita;

b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;

c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;

d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 ;

e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.

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Alimenti non preimballati – venduti sfusi 3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni

alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure,

per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione

dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.

4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente

sull'impianto o a fianco dello stesso.

5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi

pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua

potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride carbonica.

6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al

consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul

contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.

7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni

di cui all' articolo 3 , comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono essere riportate soltanto su un

documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si

riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa.

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Alimenti non preimballati – somministrati

Disciplina – Art. 44 Regolamento:

Indicazione degli allergeni in forma scritta.

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Cosa sono gli allergeni?

Sono ingredienti comunemente usati negli alimenti, che però in

alcuni individui scatenano una reazione allergica non dovuta di per

sé alle caratteristiche chimiche dell’ingrediente ma dovuta al fatto

che alcune persone hanno un assetto costituzionale (atopico) che li

espone maggiormente ad una reazione avversa in seguito

all’ingestione di alcune sostanze (essenzialmente proteine).

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Quali sono gli allergeni che devono essere indicati?

L’allegato II del Regolamento indica i 14 tipi di allergeni che devono essere indicati: 1)

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi

ibridati) e prodotti derivati; 2) Crostacei e prodotti derivati; 3) Uova e prodotti derivati; 4)

Pesce e prodotti derivati; 5) Arachidi e prodotti derivati; 6) Soia e prodotti derivati; 7) Latte

e prodotti derivati, incluso lattosio; 8) Frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci

comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e

prodotti derivati; 9) Sedano e prodotti derivati; 10) Senape e prodotti derivati; 11) Semi di

sesamo e prodotti derivati; 12) Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10

mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2; 13) Lupini e prodotti derivati; 14) Molluschi e prodotti

derivati.

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Perché vanno indicati?

Oggi si stima che le allergie interessino l’8% dei bambini e circa il 3% degli adulti; in Italia,

secondo dati ISTAT, la popolazione affetta da tale problema ammonterebbe al 9,9%.

Attualmente, gli unici strumenti per prevenire la malattia poggiano su due capisaldi:

l’identificazione del componente pericoloso e l’esclusione temporanea o permanete

dell’alimento a rischio dalla dieta del soggetto affetto dalla malattia. Per questa ragione,

l’attuale normativa fa obbligo agli OSA di informare il soggetto allergico o intollerante con

appropriate indicazioni della presenza di ogni sostanza o ingrediente utilizzati nella

preparazione dei prodotti alimentari o residuati nel prodotto finito, anche se in forma

alterata, indicandoli con il loro nome specifico qualora appartengano o siano derivati da un

potenziale allergene.

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Indicazioni operative

La Federazione, conscia delle responsabilità che hanno gli operatori della ristorazione nei

confronti della clientela che soffre di allergie od intolleranze e delle conseguenze civili e

penali che possono derivare ai ristoratori in ragione di indicazioni omissive od errate

fornite dai dipendenti, ha già previsto nel proprio Manuale di Corretta Prassi Operativa,

validato dal Ministero della Salute (Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2013 n. 135), una modalità

di dichiarazione degli allergeni, attraverso l’elenco, sotto ciascun allergene, dei piatti che lo

contengono. Esempio:

ALLERGENE: UOVA

Piatti in menù : Omelette

Insalata russa

Tagliatelle ai funghi

Cotoletta alla milanese

Polpette

Sarde impanate e fritte

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Indicazioni operative

Tabella contenente tutti i 14 tipi di allergeni

Cereali

contenenti

glutine

Crostacei e

prodotti a

base di

crostacei

Uova e

prodotti a

base di

uova

Pesce e

prodotti a

base di

pesce

Arachidi e

prodotti a

base di

arachidi.

Soia e

prodotti a

base di

soia

Latte e

prodotti a

base di

latte

Frutta a

guscio

Sedano e

prodotti

a base di

sedano

Senape e

prodotti

a base di

senape

Semi di

sesamo

e

prodotti

a base di

semi di

sesamo

Anidride

solforosa

e solfiti

Lupini e

prodotti

a base

di lupini

Molluschi

e prodotti

a base di

molluschi

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Criticità e novità

• Allergeni occulti;

• Informazioni dai fornitori;

• Vendita per asporto pizza o piatti ristorante;

• Vendita telefonica e consegna a domicilio;

• Catering/Banqueting;

• Sanzioni;

• Tavolo di concertazione al MISE.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE