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EDIZIONE 2012 - 2013

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EDIZIONE

2012 - 2013

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La riforma della previdenza è uno dei più importanti interventi del Governo Monti per garantire il rispetto, degli impegni con l'Unione Europea, in modo da accelerare il risanamento dei conti pubblici con l'innalzamento dei requisiti necessari per accedere alla pensione dal 1° gennaio 2012 . Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011- Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)“ il testo ha introdotto importanti novità e rilevanti modifiche in materia previdenziale.

Le disposizioni dell’art. 24, disposizioni in materia di trattamenti pensionistici sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:

1. equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;

2. flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

3. nell'adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali

Presentazione

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l’affermazione del metodo contributivo come criterio di calcolo delle pensioni, in un’ottica di equità finanziaria, intragenerazionale e intergenerazionale;

la previsione di un percorso predefinito di convergenza del trattamento previsto per uomini e donne;

l’abbattimento delle posizioni di privilegio;

la presenza di clausole derogative soltanto per le fasce più deboli e le categorie dei bisognosi;

la flessibilità nell’età di pensionamento, che consente al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell’anticipare o posticipare il ritiro dal mercato del lavoro, a fronte di una sua valorizzazione da parte datoriale e di una piena tutela del diritto alla scelta;

la semplificazione e la trasparenza dei meccanismi di funzionamento del sistema, con l’abolizione delle finestre e di altri meccanismi che non rientrino

esplicitamente nel modello contributivo.

I principi generali

della nuova riforma

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A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo. Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa. Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa. Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo.

La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all'AGO e forme sostitutive, a partire dal 1° gennaio 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne.

Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l’età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il 2018 a 66 anni di età.

Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.

Gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.

Tutti, uomini e donne, devono avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Novità 2012

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Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l’anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.

I requisiti, oltre ad essere soggetti all’adeguamento alla speranza di vita (per l’anno 2013 pari a 3 mesi), sono aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.

Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile).

Per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

E’ previsto il blocco dell’adeguamento all’inflazione per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici che hanno superano 1.402 euro nel 2011.

Novità 2012

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Le pensioni

di vecchiaia,

di vecchiaia

anticipata

e pensione

di anzianità

sono sostituite

dalla

pensione

di vecchiaia

e pensione

anticipata

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Vanno in pensione

…le vecchie pensioni

Sono fatte salve le vecchie regole con riferimento al diritto al pensionamento ed alla misura del trattamento per chi raggiunge i requisiti entro il 31 12 2011

Applicazione del sistema di calcolo contributivo per tutti con riferimento all’anzianità contributiva maturata dal 2012 in avanti, mentre per quanto accantonato fino al 2011 continuano ad applicarsi le precedenti regole.

Abolizione delle finestre di decorrenza del trattamento pensionistico.

Abolizione delle pensioni di anzianità ad eccezione dei pensionamenti a seguito del raggiungimento dell’età contributiva massima che dal 2012 è confermata in 41 anni e un mese per le donne (precedenti 40 anni + finestra di un anno e un mese) mentre è elevata a 42 anni ed un mese per gli uomini (la differenza di trattamento è giustificata dal fatto che le lavoratrici subiranno un incremento repentino dell’età pensionabile).

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Disincentivi

per pensione

prima dei

62 anni

Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni.

Infatti, sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). La riduzione non si applica a chi matura il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni.

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Donne lavoratrici dipendenti

Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dalle forme sostitutive della medesima:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi* dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e

9 mesi* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e

3 mesi** dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e

3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Attenzione! Dal 2013 l’incremento alla cosiddetta speranza di vita 3 mesi nel triennio 2013/2015 4 mesi (forse) nel triennio 2016/2018 4 mesi (forse) nel triennio 2019/2021

La nuova età pensionabile

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Donne lavoratrici autonome

per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 63 anni e 6 mesi

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 9 mesi**

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Attenzione! Dal 2013 l’incremento alla cosiddetta

speranza di vita

3 mesi nel triennio 2013/2015

4 mesi (forse) nel triennio 2016/2018

4 mesi (forse) nel triennio 2019/2021

La nuova età pensionabile

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La nuova età

pensionabile

per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale

obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dalle forme

sostitutive ed esclusive della medesima e per le

lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive

dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del

decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive

modificazioni e integrazioni:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e

3 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e

3 mesi**

*Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto

del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12

del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai

sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122

Attenzione! Dal 2013 l’incremento alla cosiddetta

speranza di vita

3 mesi nel triennio 2013/2015

4 mesi (forse) nel triennio 2016/2018

4 mesi (forse) nel triennio 2019/2021

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È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei Familiari del pensionato (pensione di reversibilità) e lavoratore (pensione indiretta).

A CHI SPETTA

Hanno diritto alla pensione:

il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;

il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;

i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;

i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata

ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:

ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

REQUISITI

Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:

almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del C.vo 503/92);

almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).

Pensione ai

superstiti

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Maggiorazione

convenzionale per la

pensione di inabilità

Legge n. 222 del 1984

Tenuto conto di quanto disposto

dall’articolo 24, comma 2, del decreto

in esame, per le pensioni di inabilità

con decorrenza dal 1° febbraio 2012

la maggiorazione convenzionale, di

cui all’art. 2, comma 3, della legge 12

giugno 1984, n. 222, si calcola secondo

le regole del sistema contributivo

(v. articolo 1, comma 15, della legge

8 agosto 1995, n. 335). Relativamente al

calcolo della maggiorazione dell’anzianità

contributiva, secondo le regole del sistema

contributivo, si rinvia alle istruzioni fornite

con circolare n. 180 del 1996, punto

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Assegno ordinario

di invalidità

L’assegno ordinario di

invalidità è trasformato

d’ufficio in pensione di

vecchiaia al compimento

dell’età anagrafica

prevista nelle singole

gestioni assicurative dalla

normativa in esame in

presenza dei prescritti

requisiti di assicurazione

e contribuzione a

condizione che gli

interessati abbiano

cessato il rapporto di

lavoro dipendente.

Trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità

(art. 1 della legge n. 222 del 1984)

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Per effetto dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dall’art. 24 del decreto in esame, il diritto alla pensione supplementare (art. 5, legge n. 1338 del 1962), si consegue al raggiungimento dei requisiti anagrafici. I medesimi requisiti anagrafici trovano applicazione ai fini della liquidazione del supplemento di pensione, laddove la relativa disciplina subordina il riconoscimento del diritto al compimento dell’età pensionabile o al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia nella Gestione in cui deve essere liquidato il supplemento (art. 7, legge n. 155 del 1981).

Pensione supplementare e

supplementi di pensione

Pensione

supplementare

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Ripristino della pensione

di invalidità sospesa

La nuova disciplina introdotta dall’art. 24 del decreto in esame, in materia di requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, trova applicazione nel caso di ripristino della pensione di invalidità sospesa ai sensi dell’art. 8, della legge 11 novembre 1983, n. 638, per coloro che al 31 dicembre 2011 non hanno raggiunto l’età pensionabile prevista dalla disciplina vigente a tale data.

Per le pensioni di invalidità sospese, da ripristinare al compimento dell'età successivamente al 31 12 2011, devono essere osservati i nuovi limiti di età.

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Aumento dell’età

anagrafica

Adeguamento alla

speranza di vita

La legge 111/2011 prevede dal 2013 l’aumento dell’età anagrafica, con riferimento all’incremento della speranza di vita.

L’adeguamento avverrà con cadenza triennale in base ai dati forniti dall’ISTAT.

Riguarderà le seguenti prestazioni pensionistiche:

1. pensione di vecchiaia liquidata nei sistemi retributivo/misto/contributivo

2. pensione di vecchiaia per le donne nel pubblico impiego;

3. assegno sociale.

Che bello trovare

un lavoro a

quest’età.

Cosi a 70 anni

possiamo chiedere

la pensione

anticipata.

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Adeguamento con cadenza triennale fino al 2019, poi biennale

2° adeguamento: 1° gennaio 2016

3° adeguamento: 1° gennaio 2019

4° adeguamento e successivi con cadenza biennale: 1° gennaio 2021, 1° gennaio 2023, ecc.…

Ipotesi di quali saranno questi incrementi :

3 mesi in più nel triennio 2013/2015;

4 mesi in più, per ciascun triennio, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre del 2030;

3 mesi in più, per ciascun triennio dal 1° gennaio del 2031 in poi.

Incremento della

speranza di vita

... Lavorare,

lavorare,

lavorare,

e la pensione ?

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PENSIONE

VECCHIAIA

Anni

Uomini settore

pubblico e privato

dipendenti e

autonomi

Donne

Dipendenti del

pubblico

impiego

Dipendenti

del settore

privato

Autonome

2012 66 anni 66 anni 62 63 e 6 mesi

2013 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 62 e 3 mesi 63 e 9 mesi

2014 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi

2015 66 e 3mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi

2016 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese

2017 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese

2018 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi

2019 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi

2020 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi

2021 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi

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I requisiti nell’anno

2012 e 2013

Pensione

Vecchiaia

ANNO 2012 2013

Uomini 66 anni 66 anni e 3 mesi

Donne settore

pubblico

66 anni 66 anni e 3 mesi

Donne settore privato 62 anni 62 anni e 3 mesi

Donne autonome 63 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi

CONTRIBUTIVO

Già assicurato al

31/12/95

20 anni

Non assicurato al

31/12/95

20 anni

LIMITE IMPORTO

PENSIONE

Già assicurato al

31/12/95

Nessun limite

Non assicurato al

31/12/95

1,5 volte (**) assegno sociale

(*) Incluso aumento età per maggiore speranza di vita (**) Si prescinde da questo limite in presenza di un’età anagrafica di 70 anni, con 5 anni di contribuzione

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Pensione

anticipata

Decorrenza Uomini

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane)

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi (pari a 2205 settimane)

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi (pari a 2210 settimane)

Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 6 mesi (pari a 2210 settimane)

Decorrenza Donne

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane)

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 41 anni e 5 mesi (pari a 2153 settimane)

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 41 anni e 6 mesi (pari a 2158 settimane)

Dal 1° gennaio 2016 41 anni e 6 mesi (pari a 2158 settimane)

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Per chi raggiunge i requisiti prima dei 62 anni sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a:

2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento fino al 60° anno

Un punto percentuale per ogni anno di anticipo dal 60° al 62°

Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

Esempio Lavoratore che ha iniziato i versamenti a 17

anni e li ha proseguiti ininterrottamente per 42 anni matura la pensione a 59 anni.

Se decide di andare in pensione a questa età perde il 4%

1 % per 2 (differenza tra 62 e 60)

2 % per l’anno tra il 59° e il 60°

Penalizzazione

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Opzione per il

sistema contributivo

Pensione di vecchiaia

Gli assicurati con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, possono optare per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, a condizione che possano far valere:

un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni. A tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto;

almeno 5 anni di contributi successivi al 31.12.1995 sia effettivi sia figurativi.

La facoltà di opzione, pertanto, non poteva essere esercitata prima del 1.1.2001, in considerazione che il sistema contributivo è stato introdotto dal 1.1.1996.

La facoltà di opzione, una volta esercitata, è irrevocabile.

N.B.: Gli assicurati con almeno 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995, possono ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo a condizione che abbiano esercitato la facoltà di opzione entro il 1.10.2001 e che possano far valere almeno 5 anni di contributi successivi al 31.12.1995 (Circ. 181/2001, punto 1).

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Pensione anticipata nel

sistema contributivo

In alternativa ai 42 e 41 anni di

contribuzione, rispettivamente

per uomini e donne,

Chi è nel sistema contributivo

puro

Può accedere alla pensione

anticipata se:

1. Ha compiuto i 63 anni;

2. Ha 20 anni di contributi

3. L’importo della pensione

maturata è pari a 2,8 volte

l’importo dell’assegno sociale

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A chi non si applica

la riforma delle pensioni

A chi ha raggiunto

i requisiti nel 2011

ai lavoratori che maturano i requisiti previsti

entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011;

alle lavoratrici dipendente ed autonome, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

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A chi non si applica

la riforma delle pensioni

Lavoratori in mobilità ordinaria” Condizioni:

Accordi sindacali che hanno consentito la

mobilità siano stati stipulati entro il 4 dicembre

2011.

Maturazione dei requisiti anagrafici sia avvenuta

durante il periodo in cui si beneficia dell’indennità

di mobilità.

Rientro nel numero stabilito dei possibili beneficiari

Lavoratori in mobilità lunga Condizioni:

Accordi sindacali sottoscritti entro il 4 dicembre

scorso

Rientro nel contingente numerico

Lavoratori esodati

lavoratori del credito e di alcuni altri settori che

stanno beneficiando dell’assegno di

accompagnamento alla pensione a carico dei

fondi di solidarietà di questi settori.

Condizioni:

Rientro nel contingente numerico

Chi è stato autorizzato ai versamenti volontari Condizioni:

Autorizzazione richiesta entro il 4 dicembre 2011

Rientro nel contingente numerico

Donne optanti ex L.243/04 Anche se maturano i requisiti dal 2012 in poi

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I nati nel 1952 solo

lavoratori dipendenti

Chi ha maturato entro il 2012 almeno 35 anni di contributi ed i requisiti, secondo la “ vecchia disciplina”, per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2012, consegue tale pensione ad un’età non inferiore a 64 anni.

Esempio: Nato il 1° giugno1952 con 36 anni a giugno del 2012

Vecchia disciplina:

Avrebbe ottenuto la pensione di anzianità

dal 1° luglio del 2013

Senza la deroga:

Avrebbe potuto accedere alla pensione

anticipata solo nel 2018 al raggiungimento

dei 42 anni e 10 mesi di anzianità ovvero

con circa 6 anni di ritardo

Con la deroga

Potrà ottenere la pensione di anzianità al

compimento dei 64 anni ovvero da luglio

del 2016

La deroga

eccezionale

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Le nate nel 1952

solo lavoratrici dipendenti

Le donne possono ottener la pensione

di vecchiaia con età non inferiore a

64 anni se al 31 dicembre 2012 hanno

compiuto i 60 anni di età e i 20 di

versamenti

Esempio: Nata il 1° giugno1952 con

20 anni di contributi

Vecchia disciplina:

Avrebbe ottenuto la pensione di

vecchiaia dal 1° luglio del 2013

Senza la deroga:

Avrebbe potuto accedere alla

pensione vecchiaia solo a giugno

del 2019 a 66 anni e 11 mesi ovvero

con circa 6 anni di ritardo

Con la deroga

Potrà ottenere la pensione di

anzianità al compimento dei 64

anni ovvero da luglio del 2016

La deroga

eccezionale

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Lavoratori dipendenti con benefici pieni

Periodo

Anzianità

contributiva

minima

Nuovi requisiti

con modifiche

DL 201

Decorrenza

Età minima al

pensiona mento

(anni e mesi)

35

Età

minima

Quota da a

2011 57 94

12 mesi

dopo aver

maturato i

requisiti

58 60

2012 60 96 61 62

2013-2015 61 e 3 97 e 3 62 e 3 63 e 3

2016-2018 61 e 7 97 e 7 62 e 7 63 e 7

2019-2020 61 e 11 97 e 11 62 e 11 63 e 11

2021-2022 62 e 2 98 e 2 63 e 2 64 e 2

Lavori usuranti

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Lavori usuranti

Periodo Anzianità

contributiva

minima

Nuovi requisiti con

modifiche DL 201

Decorrenza Età minima al

pensionamento

(anni e mesi)

35

Età

minima

Quota da a

2011 58 94

12 mesi

dopo aver

maturato i

requisiti

59 60

2012 61 97 62 63

2013-2015 62 e 3 98 e 3 63 e 3 64 e 3

2016-2018 62 e 7 98 e 7 63 e 7 64 e 7

2019-2020 62 e 11 98 e 11 63 e 11 64 e 11

2021-2022 63 e 2 99 e 2 64 e 2 65 e 2

Lavoratori dipendenti : notturni con 72/77 notti

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Lavoratori dipendenti : notturni con 64/71 notti

Periodo Anzianità

contributiva

minima

Nuovi requisiti

con modifiche

DL 201

Decorrenza Età minima al

pensionamento

(anni e mesi)

35

Età

minima

Quota da a

2011 59 94

12 mesi dopo

aver maturato

i requisiti

60

2012 62 98 63 64

2013-2015 63 e 3 99 e 3 64 e 3 65 e 3

2016-2018 63 e 7 99 e 7 64 e 7 65 e 7

2019-2020 63 e 11 99 e 11 64 e 11 65 e 11

2021-2022 64 e 2 100 e 2 66 e 2 67 e 2

Lavori usuranti

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Pensioni in regime

di totalizzazione

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita a differenza della ricongiunzione che spesso è onerosa.

Alla totalizzazione sono particolarmente interessati i lavoratori parasubordinati (co.co.co., lavoratori a progetto, ecc.), iscritti alla cosiddetta "gestione separata", i cui contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdenza.

Resta la facoltà di richiedere l'applicazione delle disposizioni concernenti il cumulo dei contributi già previste dalle norme di legge in vigore, per i seguenti lavoratori:

autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), che possono ottenere la pensione sommando i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con quelli versati all’Inps nel fondo pensioni lavoratori dipendenti per attività lavorativa subordinata;

lavoratori che hanno svolto attività all’estero (in paesi dell’Unione Europea o convenzionati) e che possono sommare, gratuitamente, i contributi versati all’estero con quelli accreditati all’Inps per perfezionare il diritto a pensione;

lavoratori assunti dopo il 31.12.1995 (pensioni con sistema di calcolo contributivo) che possono sommare i versamenti effettuati all’Inps, in due o più gestioni;

titolari di posizione assicurativa all'INPGI (giornalisti) e all’Inps per altra attività lavorativa subordinata;

lavoratori che hanno versamenti all’Inps e all’Enpals e che si possono avvalere della convenzione stipulata tra i due enti.

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Pensioni in regime

di totalizzazione

CHI PUÒ TOTALIZZARE

Possono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione, i lavoratori iscritti:

a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;

alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

agli appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;

al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Può essere liquidata anche una pensione in regime di totalizzazione con sola contribuzione Inps (ad es. con contribuzione da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo con versamento nella gestione separata).

La totalizzazione può essere richiesta dai superstiti di assicurato ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

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Assegno

sociale

Dal 2018 l’attuale requisito dei 65 anni sale a 66 anni

Anni

Requisito di età per

assegno sociale

2012 65 anni

2013 65 e 3 mesi

2014 65 e 3 mesi

2015 65 e 3 mesi

2016 65 e 7 mesi

2017 65 e 7 mesi

2018 66 e 7 mesi

2019 66 e 11 mesi

2020 66 e 11 mesi

2021 67 e 2 mesi

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Assegno sociale

e maggiorazioni

A decorrere dal 1° gennaio 2013, le agevolazioni fiscali ed i benefici assistenziali non verranno erogati ai soggetti possessori di un Isee superiore ai limiti individuati nel medesimo decreto.

Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente.

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Per i Pensionati

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Calcolo

retributivo

Sistema retributivo o reddituale si

applica a chi aveva 18 anni di

contributi al 31.12.95

Vale tutta la contribuzione

Effettiva

Figurativa

Da riscatto

Anche accreditata successivamente

Definizione:

Calcolo basato sulla media ultime

retribuzioni percepite.

Risponde all’esigenza di garantire una

pensione il più possibile vicina

all’ultima retribuzione percepita

In vigore dal 1968

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La misura Calcolo contributivo

Coefficienti dal 1/1/2010

Calcolo delle

pensioni

ETÀ VALORI

57 4,419 %

58 4,538 %

59 4,664 %

60 4,798 %

61 4,940 %

62 5,093 %

63 5,257 %

64 5,432 %

65 5,620 %

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Requisito

contributivo

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue

esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva

minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale

requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata

o accreditata in favore dell’assicurato.

Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito

contributivo decorre dal 1°gennaio 1996

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai

quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio

1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia

al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi

previsti al punto 1.1, a condizione che l’importo della

pensione risulti essere non inferiore, per l’anno2012, a1,5 volte

l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,

della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base

della variazione media quinquennale del prodotto interno

lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al

quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di

eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT,

i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie

preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e

quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto

importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un

dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale

stabilito per il medesimo anno. Ai fini del raggiungimento

dell’anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le

disposizioni di cui all’art. 1, comma 40, della legge n. 335

del1995 in materia di accrediti figurativi (vedi circolare n. 180

del 1996, punto 2.2.1);

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Requisito contributivo

70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione. Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 Dicembre 2011. In attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento

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Calcolo misto

Ai soggetti con meno

di 18 anni di contributi

al 1995 si applica il

sistema

retributivo/reddituale

per i contributi maturati

al 31/12/1995

(cosiddetto pro quota)

Per le anzianità

maturate dall’1.1.96 in

poi si applica il sistema

contributivo

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Nuovi criteri di

calcolo dal 2012

Per chi è nel retributivo:

Metodo retributivo fino

al 2011 (1°pro quota)

Metodo contributivo

dal 2012 (2° pro quota)

Per chi è nel misto:

non cambia nulla

Per chi è nel contributivo:

non cambia nulla

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Aumento contributivo 4%

Per i lavoratori artigiani e commercianti è scattato a partire dal 2012 un aumento progressivo dei contributi da versare. E’ quanto previsto dal comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 2011. L’aumento della percentuale di contribuzione è dell’1,3% nel 2012 e dello 0,45% per gli anni successivi, con le aliquote contributive di finanziamento e di computo che arriveranno nel 2018 al 24% per la prima fascia di reddito, quella fino a 44.204 euro (dal 2012, nel 2011 era 43.032 euro). Per coloro che hanno la fascia di reddito superiore, quella oltre 44.204 euro, l’aliquota arriverà nel 2018 al 25%. Per I coadiuvanti o coadiutori di età inferiore a 21 anni nel 2018 si arriverà al 21% per la prima fascia di reddito e al 22% per la seconda. Si tratta di un aumento contributivo del 4% per tutti gli artigiani e commercianti.

Lavoratori

autonomi

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Contributo

solidarietà

Ai sensi del comma 21 dell’art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

L’ammontare della misura del contributo è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente Riforma Dini ed alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria.

Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

Fondi speciali

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Anzianità al 1995 da 5 a15 anni da 16 a 25 anni da 26 anni

Pensionati Trasporti 0,30% 0,60% 1%

Pensionati telefonici 0,30% 0,60% 1%

Pensionati INPDAI 0,30% 0,60% 1%

Pensionati Elettrici 0,30% 0,60% 1%

Lavoratori Trasporti 0,50% 0,50% 0,50%

Lavoratori telefonici 0,50% 0,50% 0,50%

Lavoratori INPDAI 0,50% 0,50% 0,50%

Lavoratori Elettrici 0,50% 0,50% 0,50%

Tabella contributo

solidarietà

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modalità di presentazione delle domande

La legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, all’art. 21, comma1, ha disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all’INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

In attesa di successive indicazioni che saranno diramate a seguito dell’emanazione dei decreti interministeriali di natura non regolamentare previsti dal comma 2 del citato art. 21, le domande di prestazioni devono essere presentate, secondo le consuete modalità, dagli iscritti degli enti soppressi presso le rispettive strutture territoriali dell’INPDAP e dell’ENPALS

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