Presentazione standard di PowerPoint … · anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla...
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EDIZIONE
2012 - 2013
La riforma della previdenza è uno dei più importanti interventi del Governo Monti per garantire il rispetto, degli impegni con l'Unione Europea, in modo da accelerare il risanamento dei conti pubblici con l'innalzamento dei requisiti necessari per accedere alla pensione dal 1° gennaio 2012 . Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011- Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)“ il testo ha introdotto importanti novità e rilevanti modifiche in materia previdenziale.
Le disposizioni dell’art. 24, disposizioni in materia di trattamenti pensionistici sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:
1. equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
2. flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
3. nell'adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali
Presentazione
l’affermazione del metodo contributivo come criterio di calcolo delle pensioni, in un’ottica di equità finanziaria, intragenerazionale e intergenerazionale;
la previsione di un percorso predefinito di convergenza del trattamento previsto per uomini e donne;
l’abbattimento delle posizioni di privilegio;
la presenza di clausole derogative soltanto per le fasce più deboli e le categorie dei bisognosi;
la flessibilità nell’età di pensionamento, che consente al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell’anticipare o posticipare il ritiro dal mercato del lavoro, a fronte di una sua valorizzazione da parte datoriale e di una piena tutela del diritto alla scelta;
la semplificazione e la trasparenza dei meccanismi di funzionamento del sistema, con l’abolizione delle finestre e di altri meccanismi che non rientrino
esplicitamente nel modello contributivo.
I principi generali
della nuova riforma
A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo. Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa. Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa. Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo.
La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all'AGO e forme sostitutive, a partire dal 1° gennaio 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne.
Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l’età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il 2018 a 66 anni di età.
Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.
Gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.
Tutti, uomini e donne, devono avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Novità 2012
Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l’anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.
I requisiti, oltre ad essere soggetti all’adeguamento alla speranza di vita (per l’anno 2013 pari a 3 mesi), sono aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.
Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile).
Per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
E’ previsto il blocco dell’adeguamento all’inflazione per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici che hanno superano 1.402 euro nel 2011.
Novità 2012
Le pensioni
di vecchiaia,
di vecchiaia
anticipata
e pensione
di anzianità
sono sostituite
dalla
pensione
di vecchiaia
e pensione
anticipata
Vanno in pensione
…le vecchie pensioni
Sono fatte salve le vecchie regole con riferimento al diritto al pensionamento ed alla misura del trattamento per chi raggiunge i requisiti entro il 31 12 2011
Applicazione del sistema di calcolo contributivo per tutti con riferimento all’anzianità contributiva maturata dal 2012 in avanti, mentre per quanto accantonato fino al 2011 continuano ad applicarsi le precedenti regole.
Abolizione delle finestre di decorrenza del trattamento pensionistico.
Abolizione delle pensioni di anzianità ad eccezione dei pensionamenti a seguito del raggiungimento dell’età contributiva massima che dal 2012 è confermata in 41 anni e un mese per le donne (precedenti 40 anni + finestra di un anno e un mese) mentre è elevata a 42 anni ed un mese per gli uomini (la differenza di trattamento è giustificata dal fatto che le lavoratrici subiranno un incremento repentino dell’età pensionabile).
Disincentivi
per pensione
prima dei
62 anni
Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni.
Infatti, sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). La riduzione non si applica a chi matura il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni.
Donne lavoratrici dipendenti
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dalle forme sostitutive della medesima:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi* dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e
9 mesi* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e
3 mesi** dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e
3 mesi**
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Attenzione! Dal 2013 l’incremento alla cosiddetta speranza di vita 3 mesi nel triennio 2013/2015 4 mesi (forse) nel triennio 2016/2018 4 mesi (forse) nel triennio 2019/2021
La nuova età pensionabile
Donne lavoratrici autonome
per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 9 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi**
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Attenzione! Dal 2013 l’incremento alla cosiddetta
speranza di vita
3 mesi nel triennio 2013/2015
4 mesi (forse) nel triennio 2016/2018
4 mesi (forse) nel triennio 2019/2021
La nuova età pensionabile
La nuova età
pensionabile
per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dalle forme
sostitutive ed esclusive della medesima e per le
lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive
dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del
decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive
modificazioni e integrazioni:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e
3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e
3 mesi**
*Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto
del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai
sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122
Attenzione! Dal 2013 l’incremento alla cosiddetta
speranza di vita
3 mesi nel triennio 2013/2015
4 mesi (forse) nel triennio 2016/2018
4 mesi (forse) nel triennio 2019/2021
È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei Familiari del pensionato (pensione di reversibilità) e lavoratore (pensione indiretta).
A CHI SPETTA
Hanno diritto alla pensione:
il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata
ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:
ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
REQUISITI
Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:
almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del C.vo 503/92);
almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).
Pensione ai
superstiti
Maggiorazione
convenzionale per la
pensione di inabilità
Legge n. 222 del 1984
Tenuto conto di quanto disposto
dall’articolo 24, comma 2, del decreto
in esame, per le pensioni di inabilità
con decorrenza dal 1° febbraio 2012
la maggiorazione convenzionale, di
cui all’art. 2, comma 3, della legge 12
giugno 1984, n. 222, si calcola secondo
le regole del sistema contributivo
(v. articolo 1, comma 15, della legge
8 agosto 1995, n. 335). Relativamente al
calcolo della maggiorazione dell’anzianità
contributiva, secondo le regole del sistema
contributivo, si rinvia alle istruzioni fornite
con circolare n. 180 del 1996, punto
Assegno ordinario
di invalidità
L’assegno ordinario di
invalidità è trasformato
d’ufficio in pensione di
vecchiaia al compimento
dell’età anagrafica
prevista nelle singole
gestioni assicurative dalla
normativa in esame in
presenza dei prescritti
requisiti di assicurazione
e contribuzione a
condizione che gli
interessati abbiano
cessato il rapporto di
lavoro dipendente.
Trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità
(art. 1 della legge n. 222 del 1984)
Per effetto dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dall’art. 24 del decreto in esame, il diritto alla pensione supplementare (art. 5, legge n. 1338 del 1962), si consegue al raggiungimento dei requisiti anagrafici. I medesimi requisiti anagrafici trovano applicazione ai fini della liquidazione del supplemento di pensione, laddove la relativa disciplina subordina il riconoscimento del diritto al compimento dell’età pensionabile o al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia nella Gestione in cui deve essere liquidato il supplemento (art. 7, legge n. 155 del 1981).
Pensione supplementare e
supplementi di pensione
Pensione
supplementare
Ripristino della pensione
di invalidità sospesa
La nuova disciplina introdotta dall’art. 24 del decreto in esame, in materia di requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, trova applicazione nel caso di ripristino della pensione di invalidità sospesa ai sensi dell’art. 8, della legge 11 novembre 1983, n. 638, per coloro che al 31 dicembre 2011 non hanno raggiunto l’età pensionabile prevista dalla disciplina vigente a tale data.
Per le pensioni di invalidità sospese, da ripristinare al compimento dell'età successivamente al 31 12 2011, devono essere osservati i nuovi limiti di età.
Aumento dell’età
anagrafica
Adeguamento alla
speranza di vita
La legge 111/2011 prevede dal 2013 l’aumento dell’età anagrafica, con riferimento all’incremento della speranza di vita.
L’adeguamento avverrà con cadenza triennale in base ai dati forniti dall’ISTAT.
Riguarderà le seguenti prestazioni pensionistiche:
1. pensione di vecchiaia liquidata nei sistemi retributivo/misto/contributivo
2. pensione di vecchiaia per le donne nel pubblico impiego;
3. assegno sociale.
Che bello trovare
un lavoro a
quest’età.
Cosi a 70 anni
possiamo chiedere
la pensione
anticipata.
Adeguamento con cadenza triennale fino al 2019, poi biennale
2° adeguamento: 1° gennaio 2016
3° adeguamento: 1° gennaio 2019
4° adeguamento e successivi con cadenza biennale: 1° gennaio 2021, 1° gennaio 2023, ecc.…
Ipotesi di quali saranno questi incrementi :
3 mesi in più nel triennio 2013/2015;
4 mesi in più, per ciascun triennio, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre del 2030;
3 mesi in più, per ciascun triennio dal 1° gennaio del 2031 in poi.
Incremento della
speranza di vita
... Lavorare,
lavorare,
lavorare,
e la pensione ?
PENSIONE
VECCHIAIA
Anni
Uomini settore
pubblico e privato
dipendenti e
autonomi
Donne
Dipendenti del
pubblico
impiego
Dipendenti
del settore
privato
Autonome
2012 66 anni 66 anni 62 63 e 6 mesi
2013 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 62 e 3 mesi 63 e 9 mesi
2014 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi
2015 66 e 3mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi
2016 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese
2017 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese
2018 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi
2019 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi
2020 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi
2021 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi
I requisiti nell’anno
2012 e 2013
Pensione
Vecchiaia
ANNO 2012 2013
Uomini 66 anni 66 anni e 3 mesi
Donne settore
pubblico
66 anni 66 anni e 3 mesi
Donne settore privato 62 anni 62 anni e 3 mesi
Donne autonome 63 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi
CONTRIBUTIVO
Già assicurato al
31/12/95
20 anni
Non assicurato al
31/12/95
20 anni
LIMITE IMPORTO
PENSIONE
Già assicurato al
31/12/95
Nessun limite
Non assicurato al
31/12/95
1,5 volte (**) assegno sociale
(*) Incluso aumento età per maggiore speranza di vita (**) Si prescinde da questo limite in presenza di un’età anagrafica di 70 anni, con 5 anni di contribuzione
Pensione
anticipata
Decorrenza Uomini
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi (pari a 2205 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi (pari a 2210 settimane)
Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 6 mesi (pari a 2210 settimane)
Decorrenza Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 41 anni e 5 mesi (pari a 2153 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 41 anni e 6 mesi (pari a 2158 settimane)
Dal 1° gennaio 2016 41 anni e 6 mesi (pari a 2158 settimane)
Per chi raggiunge i requisiti prima dei 62 anni sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a:
2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento fino al 60° anno
Un punto percentuale per ogni anno di anticipo dal 60° al 62°
Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
Esempio Lavoratore che ha iniziato i versamenti a 17
anni e li ha proseguiti ininterrottamente per 42 anni matura la pensione a 59 anni.
Se decide di andare in pensione a questa età perde il 4%
1 % per 2 (differenza tra 62 e 60)
2 % per l’anno tra il 59° e il 60°
Penalizzazione
Opzione per il
sistema contributivo
Pensione di vecchiaia
Gli assicurati con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, possono optare per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, a condizione che possano far valere:
un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni. A tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto;
almeno 5 anni di contributi successivi al 31.12.1995 sia effettivi sia figurativi.
La facoltà di opzione, pertanto, non poteva essere esercitata prima del 1.1.2001, in considerazione che il sistema contributivo è stato introdotto dal 1.1.1996.
La facoltà di opzione, una volta esercitata, è irrevocabile.
N.B.: Gli assicurati con almeno 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995, possono ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo a condizione che abbiano esercitato la facoltà di opzione entro il 1.10.2001 e che possano far valere almeno 5 anni di contributi successivi al 31.12.1995 (Circ. 181/2001, punto 1).
Pensione anticipata nel
sistema contributivo
In alternativa ai 42 e 41 anni di
contribuzione, rispettivamente
per uomini e donne,
Chi è nel sistema contributivo
puro
Può accedere alla pensione
anticipata se:
1. Ha compiuto i 63 anni;
2. Ha 20 anni di contributi
3. L’importo della pensione
maturata è pari a 2,8 volte
l’importo dell’assegno sociale
A chi non si applica
la riforma delle pensioni
A chi ha raggiunto
i requisiti nel 2011
ai lavoratori che maturano i requisiti previsti
entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011;
alle lavoratrici dipendente ed autonome, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.
A chi non si applica
la riforma delle pensioni
Lavoratori in mobilità ordinaria” Condizioni:
Accordi sindacali che hanno consentito la
mobilità siano stati stipulati entro il 4 dicembre
2011.
Maturazione dei requisiti anagrafici sia avvenuta
durante il periodo in cui si beneficia dell’indennità
di mobilità.
Rientro nel numero stabilito dei possibili beneficiari
Lavoratori in mobilità lunga Condizioni:
Accordi sindacali sottoscritti entro il 4 dicembre
scorso
Rientro nel contingente numerico
Lavoratori esodati
lavoratori del credito e di alcuni altri settori che
stanno beneficiando dell’assegno di
accompagnamento alla pensione a carico dei
fondi di solidarietà di questi settori.
Condizioni:
Rientro nel contingente numerico
Chi è stato autorizzato ai versamenti volontari Condizioni:
Autorizzazione richiesta entro il 4 dicembre 2011
Rientro nel contingente numerico
Donne optanti ex L.243/04 Anche se maturano i requisiti dal 2012 in poi
I nati nel 1952 solo
lavoratori dipendenti
Chi ha maturato entro il 2012 almeno 35 anni di contributi ed i requisiti, secondo la “ vecchia disciplina”, per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2012, consegue tale pensione ad un’età non inferiore a 64 anni.
Esempio: Nato il 1° giugno1952 con 36 anni a giugno del 2012
Vecchia disciplina:
Avrebbe ottenuto la pensione di anzianità
dal 1° luglio del 2013
Senza la deroga:
Avrebbe potuto accedere alla pensione
anticipata solo nel 2018 al raggiungimento
dei 42 anni e 10 mesi di anzianità ovvero
con circa 6 anni di ritardo
Con la deroga
Potrà ottenere la pensione di anzianità al
compimento dei 64 anni ovvero da luglio
del 2016
La deroga
eccezionale
Le nate nel 1952
solo lavoratrici dipendenti
Le donne possono ottener la pensione
di vecchiaia con età non inferiore a
64 anni se al 31 dicembre 2012 hanno
compiuto i 60 anni di età e i 20 di
versamenti
Esempio: Nata il 1° giugno1952 con
20 anni di contributi
Vecchia disciplina:
Avrebbe ottenuto la pensione di
vecchiaia dal 1° luglio del 2013
Senza la deroga:
Avrebbe potuto accedere alla
pensione vecchiaia solo a giugno
del 2019 a 66 anni e 11 mesi ovvero
con circa 6 anni di ritardo
Con la deroga
Potrà ottenere la pensione di
anzianità al compimento dei 64
anni ovvero da luglio del 2016
La deroga
eccezionale
Lavoratori dipendenti con benefici pieni
Periodo
Anzianità
contributiva
minima
Nuovi requisiti
con modifiche
DL 201
Decorrenza
Età minima al
pensiona mento
(anni e mesi)
35
Età
minima
Quota da a
2011 57 94
12 mesi
dopo aver
maturato i
requisiti
58 60
2012 60 96 61 62
2013-2015 61 e 3 97 e 3 62 e 3 63 e 3
2016-2018 61 e 7 97 e 7 62 e 7 63 e 7
2019-2020 61 e 11 97 e 11 62 e 11 63 e 11
2021-2022 62 e 2 98 e 2 63 e 2 64 e 2
Lavori usuranti
Lavori usuranti
Periodo Anzianità
contributiva
minima
Nuovi requisiti con
modifiche DL 201
Decorrenza Età minima al
pensionamento
(anni e mesi)
35
Età
minima
Quota da a
2011 58 94
12 mesi
dopo aver
maturato i
requisiti
59 60
2012 61 97 62 63
2013-2015 62 e 3 98 e 3 63 e 3 64 e 3
2016-2018 62 e 7 98 e 7 63 e 7 64 e 7
2019-2020 62 e 11 98 e 11 63 e 11 64 e 11
2021-2022 63 e 2 99 e 2 64 e 2 65 e 2
Lavoratori dipendenti : notturni con 72/77 notti
Lavoratori dipendenti : notturni con 64/71 notti
Periodo Anzianità
contributiva
minima
Nuovi requisiti
con modifiche
DL 201
Decorrenza Età minima al
pensionamento
(anni e mesi)
35
Età
minima
Quota da a
2011 59 94
12 mesi dopo
aver maturato
i requisiti
60
2012 62 98 63 64
2013-2015 63 e 3 99 e 3 64 e 3 65 e 3
2016-2018 63 e 7 99 e 7 64 e 7 65 e 7
2019-2020 63 e 11 99 e 11 64 e 11 65 e 11
2021-2022 64 e 2 100 e 2 66 e 2 67 e 2
Lavori usuranti
Pensioni in regime
di totalizzazione
La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita a differenza della ricongiunzione che spesso è onerosa.
Alla totalizzazione sono particolarmente interessati i lavoratori parasubordinati (co.co.co., lavoratori a progetto, ecc.), iscritti alla cosiddetta "gestione separata", i cui contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdenza.
Resta la facoltà di richiedere l'applicazione delle disposizioni concernenti il cumulo dei contributi già previste dalle norme di legge in vigore, per i seguenti lavoratori:
autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), che possono ottenere la pensione sommando i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con quelli versati all’Inps nel fondo pensioni lavoratori dipendenti per attività lavorativa subordinata;
lavoratori che hanno svolto attività all’estero (in paesi dell’Unione Europea o convenzionati) e che possono sommare, gratuitamente, i contributi versati all’estero con quelli accreditati all’Inps per perfezionare il diritto a pensione;
lavoratori assunti dopo il 31.12.1995 (pensioni con sistema di calcolo contributivo) che possono sommare i versamenti effettuati all’Inps, in due o più gestioni;
titolari di posizione assicurativa all'INPGI (giornalisti) e all’Inps per altra attività lavorativa subordinata;
lavoratori che hanno versamenti all’Inps e all’Enpals e che si possono avvalere della convenzione stipulata tra i due enti.
Pensioni in regime
di totalizzazione
CHI PUÒ TOTALIZZARE
Possono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione, i lavoratori iscritti:
a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
agli appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Può essere liquidata anche una pensione in regime di totalizzazione con sola contribuzione Inps (ad es. con contribuzione da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo con versamento nella gestione separata).
La totalizzazione può essere richiesta dai superstiti di assicurato ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
Assegno
sociale
Dal 2018 l’attuale requisito dei 65 anni sale a 66 anni
Anni
Requisito di età per
assegno sociale
2012 65 anni
2013 65 e 3 mesi
2014 65 e 3 mesi
2015 65 e 3 mesi
2016 65 e 7 mesi
2017 65 e 7 mesi
2018 66 e 7 mesi
2019 66 e 11 mesi
2020 66 e 11 mesi
2021 67 e 2 mesi
Assegno sociale
e maggiorazioni
A decorrere dal 1° gennaio 2013, le agevolazioni fiscali ed i benefici assistenziali non verranno erogati ai soggetti possessori di un Isee superiore ai limiti individuati nel medesimo decreto.
Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente.
Per i Pensionati
Calcolo
retributivo
Sistema retributivo o reddituale si
applica a chi aveva 18 anni di
contributi al 31.12.95
Vale tutta la contribuzione
Effettiva
Figurativa
Da riscatto
Anche accreditata successivamente
Definizione:
Calcolo basato sulla media ultime
retribuzioni percepite.
Risponde all’esigenza di garantire una
pensione il più possibile vicina
all’ultima retribuzione percepita
In vigore dal 1968
La misura Calcolo contributivo
Coefficienti dal 1/1/2010
Calcolo delle
pensioni
ETÀ VALORI
57 4,419 %
58 4,538 %
59 4,664 %
60 4,798 %
61 4,940 %
62 5,093 %
63 5,257 %
64 5,432 %
65 5,620 %
Requisito
contributivo
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue
esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva
minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale
requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata
o accreditata in favore dell’assicurato.
Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre dal 1°gennaio 1996
A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai
quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio
1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia
al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi
previsti al punto 1.1, a condizione che l’importo della
pensione risulti essere non inferiore, per l’anno2012, a1,5 volte
l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).
Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base
della variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT,
i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie
preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un
dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale
stabilito per il medesimo anno. Ai fini del raggiungimento
dell’anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le
disposizioni di cui all’art. 1, comma 40, della legge n. 335
del1995 in materia di accrediti figurativi (vedi circolare n. 180
del 1996, punto 2.2.1);
Requisito contributivo
70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione. Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 Dicembre 2011. In attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento
Calcolo misto
Ai soggetti con meno
di 18 anni di contributi
al 1995 si applica il
sistema
retributivo/reddituale
per i contributi maturati
al 31/12/1995
(cosiddetto pro quota)
Per le anzianità
maturate dall’1.1.96 in
poi si applica il sistema
contributivo
Nuovi criteri di
calcolo dal 2012
Per chi è nel retributivo:
Metodo retributivo fino
al 2011 (1°pro quota)
Metodo contributivo
dal 2012 (2° pro quota)
Per chi è nel misto:
non cambia nulla
Per chi è nel contributivo:
non cambia nulla
Aumento contributivo 4%
Per i lavoratori artigiani e commercianti è scattato a partire dal 2012 un aumento progressivo dei contributi da versare. E’ quanto previsto dal comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 2011. L’aumento della percentuale di contribuzione è dell’1,3% nel 2012 e dello 0,45% per gli anni successivi, con le aliquote contributive di finanziamento e di computo che arriveranno nel 2018 al 24% per la prima fascia di reddito, quella fino a 44.204 euro (dal 2012, nel 2011 era 43.032 euro). Per coloro che hanno la fascia di reddito superiore, quella oltre 44.204 euro, l’aliquota arriverà nel 2018 al 25%. Per I coadiuvanti o coadiutori di età inferiore a 21 anni nel 2018 si arriverà al 21% per la prima fascia di reddito e al 22% per la seconda. Si tratta di un aumento contributivo del 4% per tutti gli artigiani e commercianti.
Lavoratori
autonomi
Contributo
solidarietà
Ai sensi del comma 21 dell’art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
L’ammontare della misura del contributo è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente Riforma Dini ed alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria.
Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.
Fondi speciali
Anzianità al 1995 da 5 a15 anni da 16 a 25 anni da 26 anni
Pensionati Trasporti 0,30% 0,60% 1%
Pensionati telefonici 0,30% 0,60% 1%
Pensionati INPDAI 0,30% 0,60% 1%
Pensionati Elettrici 0,30% 0,60% 1%
Lavoratori Trasporti 0,50% 0,50% 0,50%
Lavoratori telefonici 0,50% 0,50% 0,50%
Lavoratori INPDAI 0,50% 0,50% 0,50%
Lavoratori Elettrici 0,50% 0,50% 0,50%
Tabella contributo
solidarietà
modalità di presentazione delle domande
La legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, all’art. 21, comma1, ha disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all’INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
In attesa di successive indicazioni che saranno diramate a seguito dell’emanazione dei decreti interministeriali di natura non regolamentare previsti dal comma 2 del citato art. 21, le domande di prestazioni devono essere presentate, secondo le consuete modalità, dagli iscritti degli enti soppressi presso le rispettive strutture territoriali dell’INPDAP e dell’ENPALS
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