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LE SOCIETÀ FRA AVVOCATI WORK IN PROGRESS Celestina Tinelli

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LE SOCIETÀ FRA AVVOCATI – WORK IN PROGRESS

Celestina Tinelli

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Le società tra avvocati DE IURE CONDITO

• La possibilità di esercitare l’attività forense in forma associata è stata introdotta per la prima volta dal d. lgs. 96/2001 secondo cui la società tra

avvocati è regolata dalle norme sulle società in nome collettivo (art. 16, comma 2), con esclusione di ogni possibilità di costituire STA sotto forma di società di capitali. Inoltre il d.lgs. 96/2001 stabilisce che possano essere

soci della STA solamente coloro che siano in possesso del titolo di avvocato escludendo la partecipazione di altri professionisti/non

professionisti.

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• Con L 161/2014 (in vigore dal 25.11.2014) si è disposto che la ragione

sociale delle società tra avvocati deve obbligatoriamente contenere l’indicazione di “Società tra avvocati” o “s.t.a.”

• In questo contesto si è inserita la cd. legge di stabilità (L. n. 183/2011), che all’art. 10, commi 3 e seguenti, disciplina in via generale le società tra professionisti (STP), legittimando la costituzione di società:

• anche in forma di società di capitali,

• con la partecipazione anche di soci non professionisti

• e con la possibilità di oggetto multidisciplinare.

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Ecco il motivo per cui è stato inserito all’interno della riforma forense (L.

247/2012) la delega al governo per l’emanazione di una disciplina specifica delle società tra avvocati che ne prevedesse l’esercizio, anche sotto forma di società

di capitali o cooperativa, ma con soci solo avvocati iscritti all’albo”. Quindi introduzione di una disciplina che derogasse a quella generale nel senso

di escludere:

• Soci non professionisti e avvocati stranieri

• Società multidisciplinari (cioè soci di altre professioni diverse dalla

avvocatura).

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La delega è scaduta il 4 agosto 2013, talché i principi in essa contenuti non

hanno più alcun effetto alla luce dei principi costituzionalistici della gerarchia delle fonti e si prospettano quindi tre scenari interpretativi.

• a) Esclusiva applicazione della legge 183/2011 Seppur la legge 183 fa salvi i modelli societari previgenti, non viene espressamente esclusa la sua applicazione alle STA. Inoltre, le restrizioni

poste dal d.lgs 96/2001 potrebbero risultare, proprio alla luce della nuova disciplina della l. 183/2011, indebite sotto i profili costituzionale o

comunitario. Quindi gli avvocati potrebbero costituire società solo sotto forma di STP, dovendo tollerare il modello di società di capitali, i soci

professionisti diversi da avvocati ed i soci non professionisti.

b) Contemporanea applicazione delle due normative Questa tesi intermedia trarrebbe origine dal principio dell’assoluta libertà di

forme.

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Le società costituite:

• solo da avvocati continuerebbero ad essere regolate ai sensi del d.lgs. 96/2001, con l’unico limite di dover accettare la costituzione tra soli

avvocati stranieri;

• al contempo non potrebbero escludersi STP multidisciplinari con la presenza anche di altri professionisti e di soci di capitale, che seguano

la disciplina della legge 183/2011.

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• c) Tesi preferibile e maggioritaria esclusiva applicazione del decreto

legislativo 96/2001 La legge sulle stp fa espressamente “salvi i diversi modelli societari e

associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”, si potrebbe sostenere che la disciplina delle STA in quanto lex specialis rimanga del tutto estranea a quella genericamente predisposta per tutte le

altre STP. Quindi gli avvocati potrebbero costituire solo SNC, solo tra avvocati, senza interferenze di altri professionisti o soci di capitale.

Si noti che con legge europea 97/2013 è stato in ogni caso abolito il limite (per avvocati europei non italiani) di costituire sta a condizione che vi sia

almeno un socio avvocato italiano.

In concl

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In conclusione: è illegittima la costituzione di s.t.p. tra avvocati, in quanto gli avvocati possono

costituire solo le “società tra avvocati” di cui al d. lgs. 96/2001

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(Cfr Circolare del CNF n. 18-C-2013 e Michele Salazar in Rassegna Forense 3-4/2013)

• la professione forense non può essere

esercitata da una società tra professionisti

multidisciplinare, nella quale siano presenti

anche soci non avvocati

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Le società tra avvocati DE IURE CONDENDO

Il DDL concorrenza approvato dalla Camera lo scorso 7 ottobre 2015 (come DDL 3012) e

approdato al senato come DDL 2085, prevede delle novità anche in tema di esercizio della

professione forense in forma societaria. In base ad esso:

FORMA: Le STA possono costituirsi, oltre che in forma di snc (come quelle di cui al DLgs del

2001) anche in forma di qualsiasi altra società di persone, capitali o cooperativa;

DENOMINAZIONE: non è previsto alcun paletto nella assunzione del nome né nella qualitifa di

STP

OGGETTO: non è contemplata alcuna previsione particolare

AMMINISTRAZIONE: è previsto che debba essere attribuita ai soci e non è possibile delegarla ad

estranei

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SOCI: a differenza della STA di cui al 2001, quella del DDL concorrenza ammette la

partecipazione anche di soci iscritti ad albi o ordini profesionali diversi da quello forense (società

multidisciplinari) o anche di soci non professionali (soci di capitale), ivi comperse le società di

capitali, con il limite, però, che i soci avvocati devono rappresentare almeno i due terzi sia del

capitale sia del diritto di voto. Qui la differenza le STP del 2011 che, per le professioni diverse da

quella forense, prevedono che la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti possa e debba

calcolarsi, non per teste o per percentuali di partecipazione al capitale, bensì solo avuto riguardo

alla ingerenza nel voto.

RESPONSABILITA’: è prevista la responsabilità sia dei soci sia della società (quest’ultima

modulata in base al “tipo” prescelto)

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La sospensione, cancellazione o radiazione del socio

dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione

dalla società.

E’ vietata la partecipazione societaria tramite società

fiduciarie, trust o interposta persona. La violazione di

tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio.

I soci professionisti assicurano per tutta la durata di

ciascun incarico la piena indipendenza e imparzialità,

dichiarando possibili conflitti di interesse o di

incompatibilità, iniziali o sopravvenute.

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A differenza delle STA di cui alla Delega del 2001, nel DDL Concorrenza non si prende posizione

precisa sui seguenti temi:

PARTECIPAZIONE DI UN SOCIO AD ALTRA STP: nel DDL non è prevista, a

differenza della STA del 2001, alcuna incompatibilità per chi partecipi ad altre STP

INGRESSO DI NUOVI SOCI: non è prevista alcuna clausola di gradimento MORTE DEL SOCIO: non vi è alcuna disciplina per tale ipotesi FALLIMENTO: non vi è alcuna norma che escluda la STP tra avvocati dal

fallimento

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Le critiche del CNF al

ddl Concorrenza

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• L’art. 4-bis consente implicitamente l’ingresso

nella società anche di soci non professionisti, e

perciò anche di capitale, poiché non viene

ribadito che i soci debbono essere avvocati iscritti

all’albo (cfr. art. 5, co. 2, lett. a);

• si discosta radicalmente dai principi ispiratori

della legge 247/2012, in cui – anche per quanto

concerne l’esercizio professionale in forma

societaria – è riconosciuta la specificità delle

prestazioni rese dagli avvocati in quanto connesse

all’esigenza di protezione di diritti fondamentali e,

proprio per questo, non assimilabili a qualsiasi

altra prestazione di servizi;

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• manca qualsiasi limite al socio non professionista,

per cui la disposizione risulta nel complesso peggiore

persino della disciplina generale delle stp prevista

nell’art. 10 della legge 183/2011, che almeno si

preoccupa di precisare – a seguito dei correttivi

introdotti dopo la prima originaria versione – che «il

numero dei soci professionisti e la loro partecipazione

al capitale sociale sia tale da determinare la

maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o

decisioni dei soci» (cfr. art. 10, co. 4, lett. b) secondo

periodo L. 183/2011).

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• subordina la funzione sociale dell’Avvocatura,

esplicata nell’esercizio della difesa costituzionalmente

garantita dei diritti, alle logiche di redditività e di

perseguimento di finalità meramente economiche cui,

inevitabilmente, va ricondotta la previsione di soci

solo di investimento;

• determina un condizionamento inaccettabile ai

principi di indipendenza, autonomia,

riservatezza e segreto professionale che

scandiscono da sempre l’esercizio dell’attività

professionale degli Avvocati;

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• non introduce alcun elemento migliorativo della

concorrenza nel settore professionale forense, bensì

apre varchi incontrollati a concentrazioni nel controllo

dell’attività professionale, ad opera di grandi realtà

economiche, quali banche, assicurazioni, gruppi di

affari e altri;

• non disciplina diversi profili di particolare rilievo, tra i

quali si evidenziano la qualificazione dei redditi

prodotti dalle società e la definizione del regime

previdenziale (tenuto conto degli effetti sulla

sostenibilità del sistema e sull’equilibrio finanziario);

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• non prevede l’esclusione delle società dalla

disciplina del fallimento e delle altre procedure

concorsuali;

• non precisa che l’esercizio della professione

forense in forma societaria non costituisce

attività d’impresa;

• non fornisce alcun coordinamento con la

vigente disciplina in materia di società tra

avvocati di cui al d.lgs. 96/2001

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• non si ribadisce che ciascun avvocato può far

parte di una sola società (cfr. art. 5, co. 2, lett. b),

consentendo in tal modo la partecipazione di un

professionista a più società tra avvocati;

• manca la previsione ai sensi della quale la

denominazione o ragione sociale debba contenere

l’indicazione «società tra avvocati», consentendo

dunque la costituzione di società che potrebbero

ingenerare confusione nel cliente (cfr. art. 5, co. 2,

lett. c);

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Le modifiche proposte dal CNF

al DDL Concorrenza

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• sopprimere integralmente la previsione, e

riaprire il termine di esercizio della delega

contenuta nell’art. 5 della legge 247/2012,

che conforma lo statuto legale delle società

tra avvocati in modo ben più organico ed

efficace;

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• Considerata l’apertura nei confronti delle associazioni

multidisciplinari, si potrebbero integrare i criteri di

delega di cui all’art. 5, legge 247/2012, consentendo

un’apertura delle società tra avvocati anche nei

confronti di altri soci professionisti, seppure non

avvocati, al fine di costituire società multidisciplinari,

per «assicurare al cliente prestazioni anche a carattere

multidisciplinare». Tale soluzione consentirebbe

risolvere a monte i già evidenziati problemi di

governance societaria.

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Il socio non professionista nelle

società tra avvocati in Europa

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L’avvocatura italiana ha ignorato nella pratica, la

facoltà di costituire società tra avvocati: consta che in

dieci anni – dal 2001 ad oggi – sia alquanto esiguo il

numero di tali società.

Nei Paesi nei quali è ammesso l’esercizio della professione

attraverso società di capitali – è circondata da una serie

di cautele che in concreto mirano a relegare il ruolo del

socio non professionista ad un mero finanziatore,

privandolo del diritto di voto, della partecipazione agli

organi sociali e ponendo un tetto alla percentuale del

capitale sociale che lo stesso può sottoscrivere che gli

impedisce di acquistare il controllo di diritto.

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In Belgio il reglement 18 giugno 2003, relativo

all’esercizio in comune della professione forense, consente

agli avvocati di costituire società che abbiano forma

commerciale: società a responsabilità limitata, non invece

spa (società anonime) .

Per gli iscritti all’ O.V.B. (ordine forense fiammingo),

l’adozione di una società a responsabilità limitata per

l’esercizio della professione è consentito purché tutti i

soci siano avvocati. In via di principio, per garantire il

rispetto dell’indipendenza e delle regole deontologiche

della professione forense, non è consentita la

partecipazione a soci non avvocati.

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In Lussemburgo dove si consente soltanto agli avvocati

di partecipare a società tra avvocati, ammettendo

anche i tipi delle società commerciali ma chiarendo, al

tempo stesso, che la natura giuridica di siffatte società è

“civile”.

Il capitale delle società tra avvocati deve essere

rappresentato da titoli nominativi e i titolari degli stessi

devono essere soltanto avvocati.

L’organo di gestione di una società tra avvocati deve

essere composto esclusivamente da avvocati.

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In Francia, l’esercizio in forma associata della

professione forense è possibile attraverso diversi tipi

sociali. Sono previste:

• la società civile di esercizio professionale (SCP) che

ha ad oggetto l’esercizio in comune della professione

forense, comporta la responsabilità illimitata e solidale

dei soci i quali hanno ciascuno un solo voto;

• la società di esercizio liberale (SEL) che consente agli

avvocati di svolgere la professione con società di

capitali. Può assumere la forma delle diverse società

commerciali previste nell’ordinamento francese;

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• In Francia

• holding finanziaria per le professioni liberali, c.d.

SPFPL (Societé de partecipation financière des

professions libérales), che consente la partecipazione

anche ai non avvocati, in cui almeno la metà del

capitale sociale deve appartenere ad avvocati che

esercitano la professione forense. Una parte

minoritaria del capitale sociale può essere sottoscritta

da soci appartenenti ad altre professioni regolamentate,

anche di altri Paesi dell’ Unione europea; la SPFPL di

avvocati può acquisire partecipazioni di minoranza in

una SEL, anche se il controllo di tale ultima società è

detenuto da soggetti appartenenti a professioni

regolamentate diverse da quella di avvocato.

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In Spagna gli avvocati possono fruire di società

organizzate su base personalistica e società di capitali,

per effetto della legge 2/2007 de sociedades

profesionales, recentemente modificata dalla legge

25/2009.

Tuttavia, sia per le società di persone, sia per le società di

capitali, l’ordinamento spagnolo attribuisce un peso

preponderante ai soci professionisti. Nelle società di

persone i professionisti devono essere in maggioranza

numerica e devono avere la maggioranza del patrimonio

sociale; nelle società di capitali, i soci professionisti

devono avere la maggioranza del capitale sociale e la

maggioranza dei diritti di voto in assemblea.

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In Spagna

La maggioranza di soci professionisti è richiesta

anche nel consiglio di gestione e il voto favorevole

della maggioranza dei soci professionisti rappresenta

una condizione necessaria per l’adozione delle

deliberazioni di tale organo.

Gli anzidetti criteri devono persistere per tutta la

durata della società tra professionisti e il loro venire

meno ne determina la liquidazione anticipata.

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In Inghilterra il mercato dei servizi legali è stato

investito da una profonda recente liberalizzazione

che consente a non avvocati di possedere studi

legali, attraverso i c.d. ABSs (Alternative Business

Structures).

La scelta politica è fortemente criticata da moltissimi

scettici che ritengono alto il rischio di un rilevante

decremento degli elevati standards professionali e

di perdita di reputazione.

In particolare, il pericolo di infiltrazioni criminali

nella proprietà degli studi legali che potrebbero

erodere le basi etiche e professionali dell’intera

professione forense. L’aspetto reputazionale è un

fattore decisivo per il barrister.

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In Germania gli avvocati possono esercitare la

professione forense in forma associata, attraverso la

società di diritto civile prevista dall’art. 705 del BGB

ovvero con il c.d. partenariato (PARTNERSCHAFT),

strumento, questo ultimo, introdotto nel 1994 e destinato

specificamente per l’esercizio collettivo delle libere

professioni.

Quanto alle società di capitali, la legge federale tedesca

dell’agosto del 1989 in tema di professione forense (cd.

BRAO), dal 1999 prevede disposizioni specifiche atte a

consentire all’avvocato di svolgere l’attività tipica

adottando la forma della società a responsabilità

limitata.

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In Germania

Occorre dare atto di alcune regole significative:

1) L’esercizio in forma associata della professione

forense è consentito, in via di regola generale e

fondante, agli avvocati e a professionisti a loro

considerati affini (in particolare, sul piano delle

regole deontologiche), quali l’esperto in proprietà

industriale, il fiscalista, il revisore contabile e il

notaio;

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In Germania

2) gli avvocati non possono esercitare pienamente

la professione forense in forma societaria se nella

società della quale sono soci vi siano professionisti

diversi da quelli indicati al punto che precede;

3) gli avvocati, inoltre, devono detenere la

maggioranza del capitale sociale e devono avere la

maggioranza dei diritti di voto;

4) l’organo di gestione può essere composto

esclusivamente da avvocati.