Presentazione contabilizzazione del calore

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Studio PROSPERI S.n.c. Sito: www.studioprosperi.eu E-mail: [email protected] Bresso 18/11/2016

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Studio PROSPERI S.n.c.

Sito: www.studioprosperi.euE-mail: [email protected]

Bresso 18/11/2016

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D. Lgs 102/14 + D.Lgs 141/16 Legge dello stato di

recepimento direttiva UE

Obblighi di installazione di impianti di

contabilizzazione in tutti gli edifici dotati di impianto

centralizzato ENTRO il 31/12/2016

Obbligo di adozione di un criterio di riparto speciale

Criterio base 10200 (l’attuale con revisione 2015)

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La UNI 10200 è la Norma tecnicaper la Progettazione degli impianti di contabilizzazioneOssia come effettuare il riparto dei costi del servizio riscaldamento

Altro riferimento il Codice CivileCriteri generali di riparto delle spese in condominioArt. 1123 Art. 1124Artt. 68 e 69 regolamento CC

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Obblighi

• Riguarda tutti gli impianti centralizzati esistenti • Obbligo di contabilizzazione e fatturazione individuale dei consumi per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento entro il 31/12/2016

• Nessuna proroga • Obbligo di riferimento ai consumi effettivi • Non sono ammessi coefficienti correttivi in nessun caso

• Possibile metodo semplificato, sempre in base ai consumi effettivi • Sanzione a chi ripartisce i costi in modo difforme

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Cosa è accaduto

• Obblighi d’installazione: – obblighi sostanzialmente invariati – scadenza 31/12/2016 invariata – obbligo contatori per singolo edificio in centrale termica

• Criterio di riparto – Criterio fondamentale: UNI 10200… – … ma possibile in molti casi criterio semplificato (?) = Corretti molti errori e refusi del testo iniziale = Introdotta una mina vagante nel criterio di riparto

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A chi si applica

Definizioni:

• condominio edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;

• edificio polifunzionale edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;

Sono definizioni aggiunte nella legge italiana.

Non ci sono nella direttiva 2012/27/UE

Non cambia nulla con il D.Lgs 141/16

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Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi

energetici

Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali di ciascuna unità immobiliare e la

suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime:

- qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a

un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di

teleriscaldamento o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, l'installazione di un contatore di fornitura alla rete o del punto di fornitura

dell'edificio o del condominio;

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Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi

energetici

a) Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di sottocontatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda

per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.

L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.

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Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

Tolto il riferimento ai «fornitori del servizio», l’obbligo è in capo alla proprietà.

Ciò non consente a ciascun proprietario di arrangiarsi: il progetto deve essere unitario. Sia l’impossibilità, sia la non convenienza devono essere valutati da un tecnico In caso di impossibilità o non convenienza si passa alla lettera c) (indiretta)

Sostanzialmente non cambia nulla rispetto al D.Lgs 102/14

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Struttura tipica di un impianto centralizzato a zone con contabilizzazione. Si predispone una derivazione per ogni zona. Su ogni derivazione vanno installati: • Un conta calorie per misurare il calore prelevato • Una valvola per poter comandare l’accensione della zona (ad esempio, da cronotermostato)

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c) nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto da norme tecniche vigenti

salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459

In questo caso l’uso della UNI EN 15459 è obbligatorio non si scappa.

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Qui si fa riferimento agli impianti a colonne montanti o ad altri casi in cui non sia possibile installare sottocontatori (contacalorie) «se non è possibile o non conveniente la contabilizzazione diretta, si ricorre all’indiretta + termoregolazione» da ribadire… il riferimento obbligatorio è la 15459 (!)

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Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi

energetici Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali di ciascuna unità immobiliare ..

d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200.

Sono chiaramente affermati tre principi:

1) Si devono ripartire le spese in base ai consumi effettivi

2) Riguarda riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria

3) Il criterio di base è dato dalla UNI 10200… .poi c’è l’eccezione al criterio generale

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Criteri di riparto

• Principio generale di ripartizione secondo UNI 10200 –

Si determina il costo dell’energia utile all’uscita del generatore (contatore di energia generale o sotto contatore)

– il prelievo volontario, cioè l’energia erogata dai corpi scaldanti deve essere conteggiata a consumo

– Il prelievo involontario (energia corrispondente alle perdite della rete di distribuzione) va ripartito in base ad una proporzione fissa (a millesimi), così come tutte le spese legate alla mera disponibilità del servizio (quota per potenza impegnata).

– Quota di eventuali locali comuni: a millesimi di proprietà

• La ripartizione fra prelievo volontario ed involontario può essere – Misurata anno per anno dalle apparecchiature di contabilizzazione – Determinata una volta per tutte con un calcolo di prestazione energetica nel progetto dell’impianto di contabilizzazione

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Come si fa la ripartizione

1. Determinare le spese totali Ctot €

2. Determinare l’energia utile totale Qu kWh

3. Calcolare il costo unitario dell’energia utile Ctot/Qu €/kWh

4. Ripartire l’energia utile totale (ed il costo totale) fra consumi volontari Qvol = Cvolconsumi involontari Qinv = Cinv kWh = €

5. Ripartire l’energia utile volontaria Qvol (letture contatori individuali) kWh = €

6. Ripartire l’energia utile involontaria Qinv(millesimi di riscaldamento) kWh = €

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Volontario / involontario

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Volontario / involontario ACS

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Volontario / involontario con il ripartitore di calore

Il ripartitore non fornisce una quantità di calore espressa in kWh ma solo un numero di «unità di ripartizione» proporzionale all’energia erogata da radiatore.

Non è noto il prelievo volontario, quindi non è più possibile scomporre il consumo totale in volontario ed involontario sulla base delle letture di anno in anno

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Volontario / involontario

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Se si sbaglia la quota fissa?

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Come si applica il D.Lgs 141/16• Si progetta e si realizza l’impianto di contabilizzazione e termoregolazione

• Nel progetto deve essere compresa la determinazione del criterio di riparto conforme alla 10200

• Nel progetto deve essere compresa anche la proposta di nuove tabelle millesimali conformi alla UNI 10200

• L’assemblea adotta il criterio di riparto oppure fa rifare il progetto ad altro tecnico

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• Alla fine di ogni periodo di competenza del riparto (bilancio del condominio) – Si scaricano le letture dei ripartitori di calore

– Si determina la spesa per l’energia utile complessiva prodotta ed il prezzo unitario del calore

– Si suddividono i consumi totali fra volontario ed involontario

– Si determinano consumi volontari di ciascun condomino in proporzione alla letture dei ripartitori

– Si determinano consumi involontari di ciascun condomino in proporzione ai millesimi

– Consumi volontari ed involontari sono addebitati al costo unitario della stagione corrente. Nei consumi volontari confluiscono anche i costi per la conduzione / manutenzione ed energia elettrica

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Quando è applicabile la deroga alla UNI 10200 (D.Lgs 141/16)

… In tutti i casi in cui siano comprovate «differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50 per cento» Vedremo che rientrano in questa casistica quasi tutti i condomini esistenti italiani

• I fabbisogni termici sono i fabbisogni di energia utile in kWh/m² anno

• Cosa significa «differenze superiori al 50%»? Differenza è chiaro ma 50% un po’ meno.

• Occorre comunque una diagnosi energetica del sistema edificio impianto peraltro obbligata dallo stesso D.Lgs 141/16

• Si applica anche alle case vacanza ed al sanitario con ricircolo (o con solare termico)? Sembra di si.

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Come si applica la deroga• Un tecnico deve produrre una relazione asseverata da cui risulti che ci sono «differenze superiori al 50% nei fabbisogni di energia termica fra le unità immobiliari»

• Si progetta e si realizza l’impianto di contabilizzazione =Nessun cambiamento, la semplificazione incide solo sul criterio di riparto

• L’assemblea decide e delibera

– il ricorso alla deroga, vista la relazione asseverata del tecnico (il ricorso al metodo semplificato è solo una possibilità, non è un obbligo)

– la quota da ripartire in base al consumo volontario, può andare da 70% a 100%

– il criterio per ripartire la quota restante utilizza i millesimi di riscaldamento esistenti da 0% a 30%

• Alla fine di ogni periodo di competenza del riparto (bilancio del condomini)

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VEDIAMO ALCUNI ESEMPIO PRATICICONDOMINIO anni ‘40/50

dest scala pianoVecchi millesimi riscaldamento

fabb. energia utile [kwh/anno]

Millesimi di fabbisogno energia termica utile secondo UNI 10200

consumo specifico appart.

[kwh/m3anno]

Indice scostamento (moltiplicatore)

A3 1 T 98,00014.104 172,10 29,61 30,78%

A3 21

73,0004.326 52,79 14,34 -42,94%

A3 3 108,0006.486 79,14 15,52 -32,04%

A3 4

2

68,0004.038 49,27 15,32 -33,80%

A3 5 60,0003.445 42,04 14,58 -40,63%

A3 6 52,0002.757 33,64 13,60 -50,69%

A3 7

3

68,0004.038 49,27 15,32 -33,80%

A3 8 60,0003.445 42,04 14,58 -40,63%

A3 9 52,0002.757 33,64 13,60 -50,69%

A3 10

4

68,0004.038 49,27 15,32 -33,80%

A3 11 60,0003.445 42,04 14,58 -40,63%

A3 12 52,000 2.450 29,90 12,09 -69,57%

A3 13

5

42,0007.435 90,72 40,55 49,45%

A3 14 44,0005.385 65,71 33,97 39,66%

A3 15 35,0003.970 48,44 34,13 39,95%

A3 16 60,000 9.832 119,97 41,60 50,73%

1000,0081.951 1000,00

Consumo medio contesto edificio / impianto

kwh/m3anno

20,50

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CONDOMINIO anni ‘40/50

dest scala pianoVecchi millesimi riscaldamento

fabb. energia utile [kwh/anno]

Millesimi di fabbisogno energia termica utile secondo UNI 10200

consumo specifico appart.

[kwh/m3anno]

Indice scostamento

(moltiplicatore)

A3 1 T 98,00014.104 173,79 29,61 -65,51

A3 21

73,0004.326 53,31 14,34 -136,36

A3 3 108,0006.486 79,92 15,52 -125,88

A3 4

2

68,0004.038 49,76 15,32 -127,57

A3 5 60,0003.445 42,45 14,58 -134,13

A3 6 52,0002.757 33,97 13,60 -143,80

A3 7

3

68,0004.038 49,76 15,32 -127,57

A3 8 60,0003.445 42,45 14,58 -134,13

A3 9 52,0002.757 33,97 13,60 -143,80

A3 10

4

68,0004.038 49,76 15,32 -127,57

A3 11 60,0003.445 42,45 14,58 -134,13

A3 12 52,0002.757 33,97 13,60 -143,80

A3 13

5

42,0007.435 91,62 40,55 -47,58

A3 14 44,0005.385 66,36 33,97 -56,98

A3 15 35,0003.970 48,92 34,13 -56,70

A3 16 60,0008.728 107,55 36,93 -52,34

1000,0081.154 1000,00

Consumo medio contesto edificio / impianto

kwh/m3anno

19,70

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Che cosa si voleva fare e non si è fatto

Un’argomentazione molto popolare è quella delle «unità immobiliari sfavorite». Per questo motivo si invocavano aumenti della «quota fissa» oppure sconti permanenti ad alcuni condomini (ed aumenti ad altri…) per limitare le differenze.

Nel 141/2016 è stata introdotta una possibile deroga al criterio di riparto generale: • Il criterio di accesso alla deroga recita «differenze superiori al 50%» e fa pensare che si voglia porre un correttivo alle differenze fra unità immobiliari • La soluzione consentita in deroga, almeno il 70% a consumo senza correzioni di sorta, accentua ulteriormente le differenze, aggravando le «unità immobiliari sfavorite» pure con una maggiore quota delle dispersioni delle reti…

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Art. 16Sanzioni

L’esercente l’attività di misura che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori di fornitura di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.

Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell’unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare.

La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.

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E ancora sulle SanzioniNei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell’unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare.

La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.

Il Condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro

Page 31: Presentazione contabilizzazione del calore

I casi d’impossibilità tecnica

• Contabilizzazione diretta – Le zone in cui è suddiviso l’impianto non corrispondono alle unità immobiliari (dall’origine o a seguito di modifiche e/o vendite); – Il calore viene emesso anche in altre zone (pannelli radianti) •

Contabilizzazione indiretta – I singoli corpi scaldanti non sono equipaggiabili con sistemi conformi ad una norma tecnica per misurarne l’emissione di calore

Page 32: Presentazione contabilizzazione del calore

La valutazione economicaEseguire la valutazione economica vuol dire confrontare fra loro costi e ricavi generati dall’installazione della contabilizzazione.

• I costi sono quelli di installazione e gestione del sistema, dedotto il valore residuo degli impianti che abbiano durata di vita superiore all’intervallo di calcolo

• I ricavi sono i risparmi grazie alla presenza della contabilizzazione (minori prelievi di calore attesi) Trattandosi di costi e ricavi periodici da confrontare con un investimento inziale occorre anche riferirsi ad un periodo di tempo ragionevolmente lungo in base alla durata attesa dei componenti.

L’obbiettivo della legge è l’interesse generale. la valutazione va fatta relativamente all’intero impianto, non ai singoli condomini.

Page 33: Presentazione contabilizzazione del calore

Il ricavo / risparmio grazie alla contabilizzazione e termoregolazione

I «ricavi» conseguibili con la contabilizzazione sono il valore del combustibile risparmiato ogni anno.

Per valutare la riduzione di consumi grazie alla contabilizzazione, occorre una diagnosi energetica (riferimento UNI-TS 11300-2). Si tratta di una riduzione di fabbisogno prevista di circa il 10%.

«Non è possibile risparmiare più di quanto si spende»

• La riduzione di consumi dovrebbe tenere conto dei consumi storici, qualora significativamente diversi da quelli standard, come nel caso di edifici poco utilizzati

• Non è corretto affermare che dove c’erano già dei contatori non c’è alcun effetto: i contatori non permettono di chiudere alcuni locali.

Page 34: Presentazione contabilizzazione del calore

I Costi da considerareI costi comprendono:

• Il costo iniziale del sistema:

– Apparecchiature di contabilizzazione e termoregolazione

– Opere collegate (ad esempio opere murarie e modifiche tubazioni)

– Smaltimenti di materiali di risulta

– Progettazione ed installazione del sistema

• I costi periodici, come:

– il servizio di contabilizzazione;

– la manutenzione ordinaria del sistema installato (batterie)

– la sostituzione periodica di componenti la cui durata di vita sia inferiore al periodo di calcolo

• Il costo finale di smaltimento di impianti e componenti

Page 35: Presentazione contabilizzazione del calore

I ricavi da considerareI ricavi o costi negativi comprendono:

• I ricavi periodici, come:

– I risparmi attesi sui costi del combustibile;

– Eventuali riduzioni di costo di manutenzione relativi ad apparecchiature dismesse

• I ricavi da incentivi

– simili a ricavi periodici ma di durata limitata

• I ricavi finali

– Valore residuo degli impianti al termine dell’intervallo di calcolo

Page 36: Presentazione contabilizzazione del calore

Come esprimere il risultato e periodo di calcolo

Trasformare tutti i costi e ricavi periodici e/o differiti nel tempo nei costi e ricavi equivalenti al momento iniziale

Per «spostare» nel tempo o «rateizzare» costi e ricavi si utilizzano comuni formule di matematica finanziaria riportate anche nella EN 15459, la quale prevede entrambi i tipi di calcoli.

Il periodo di calcolo dovrebbe essere la durata di vita attesa del sistema di contabilizzazione. Nel caso dei ripartitori, la durata di vita attesa è di 10 anni. Per quelli con batterie sostituibili potrà essere previsto un periodo doppio con un costo una-tantum al decimo anno. Nel caso dei contatori diretti, occorre fare attenzione al costo di verifica periodica richiesta dalla MID (6…8 anni a seconda del tipo).

Page 37: Presentazione contabilizzazione del calore

Esempio

Calcolo dei costi da considerare

DESCRIZIONE INTERVENTO N. COSTO UNITARIOCOSTI PREVISTI (IVA

INCLUSA)AMMORTAMENTI a 10

anni

CENTRALE TERMICA: Lavaggio Impianto + circolatori inverter

+ misuratore di energia

1 € 8.000,00 € 8.800,00 € 880,00

Contabilizzazione del calore con sistema indiretto 140 € 7.000,00

(+IVA 10%) € 7.700,00 € 0,00

progettazione 1 € 2.240,00 € 2.869,44 € 0,00

manutenzione (per 10 anni) 10 150 (+ IVA 22%) € 1.500,00 € 0,00

lettura (10 ANNI) 140 5 (+ IVA 22%) € 8.540,00 € 0,00

TOTALE € 29.409,44 € 2.180,00

SGRAVIO FISCALE 50% € 10.999,13

TOTALE CON AMMORTAMENTI E SGRAVIO FISCALE € 16.230,31

Page 38: Presentazione contabilizzazione del calore

Risparmio energetico e ripartizione della quota di prelievo involontario

quota fissa % 28 quota fissa quota variabile

quota variabile % 72 79.410 204.581

energia totale 283.991

Risparmio

10%-12% di

283,991

Riferimento FG MP Sub. dest piano

Vecchi millesimi

riscaldamento

fabb. energia utile [kwh/anno]

Millesimi di fabbisogno energia

termica utile secondo UNI 10200

quota fissaappart.

Divisa in millesimi[kwh/anno]

quota fissa +

variabile[kwh/anno]

consumo specifico appart.[kwh/m3anno]

Perc. di utilizzo rispetto al totale

..…

1 C1

T

21,0013.052 63,80 5.066 18.118 25,28 6,38

…2 C1 11,00

9.090 44,43 3.528 12.618 36,91 4,44

…3 A3

1

15,506.941 33,93 2.694 9.635 25,38 3,39

…4 A3 15,50

5.711 27,92 2.217 7.928 20,88 2,79

…5 A3 18,00

12.117 59,23 4.703 16.820 39,84 5,92

…6 A3 18,00

13.185 64,45 5.118 18.303 43,35 6,44

…7 A3

2

18,007.655 37,42 2.971 10.626 24,17 3,74

…8 A3 13,00

5.033 24,60 1.954 6.987 21,87 2,46

…9 A3 18,00

7.215 35,27 2.801 10.016 23,72 3,53

…10 A3 18,00

8.142 39,80 3.160 11.302 26,77 3,98

…11 A3

3

15,506.941 33,93 2.694 9.635 25,38 3,39

…12 A3 15,50

5.711 27,92 2.217 7.928 20,88 2,79

…13 A3 14,00

6.737 32,93 2.615 9.352 29,13 3,29

…14 A3 22,00

9.463 46,26 3.673 13.136 25,01 4,63

…15 A3

4

33,0027.846 136,11 10.809 38.655 49,49 13,61

…16 A3 18,00

7.215 35,27 2.801 10.016 23,72 3,53

…17 A3 18,00

8.142 39,80 3.160 11.302 26,77 3,98

…18 A3

5

18,2019.982 97,67 7.756 27.738 45,84 9,77

…19 A3 19,80

24.403 119,28 9.472 33.875 49,28 11,93

TOTALE340,00

204.581 1000,00 79.410 283.991 100,00

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Le maggioranze assembleari

• Validità delle delibere art 1136

– Comma 2: maggioranza degli intervenuti, metà del valore dell’edificio regola generale

– Comma 5: maggioranza degli intervenuti, due terzi del valore dell’edificio = per casi speciali

• Innovazioni art. 1120

– In generale art. 1136 comma 5 = maggioranza + 2/3 valore – Per alcune meritevoli, art. 1136 comma 2 = maggioranza + 1/2 valore

• L10/91 – art 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti – Comma 2: Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio = ultraridotta. –

Comma 5: Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile (maggioranza + 1/2 valore).

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Caldaie

ATAG

Italia

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