Presentazione Bando Regione Veneto Ricerca e Sviluppo 2010

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1 P.O.R. P.O.R. PARTE FESR PARTE FESR PROGRAMMAZIONE 2007 PROGRAMMAZIONE 2007 - - 2013 2013 OBIETTIVO OBIETTIVO COMPETITIVITA COMPETITIVITA REGIONALE E REGIONALE E OCCUPAZIONE OCCUPAZIONE LINEA LINEA D D INTERVENTO INTERVENTO 1.1 1.1 RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE AZIONE 1.1.1 AZIONE 1.1.1 AZIONE 1.1.2 AZIONE 1.1.2

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  • 1. P.O.R. PARTE FESR PROGRAMMAZIONE 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA REGIONALE E OCCUPAZIONE LINEA DINTERVENTO 1.1 RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE AZIONE 1.1.1 AZIONE 1.1.2 1
  • 2. AZIONE 1.1.2 Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese BANDO 2
  • 3. AZIONE 1.1.2 FINALITA Promuovere lattivazione e la crescita di strutture di ricerca e innovazione interne alle imprese Migliorare e diffondere il trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese 3
  • 4. AZIONE 1.1.2 INTERVENTI FINANZIABILI SONO PREVISTE SEI DIVERSE MISURE DINTERVENTO, PER: I. ricerca industriale; II. sviluppo sperimentale; III. studi di fattibilit tecnica preliminari ad attivit di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale; IV. innovazione di processo; V. innovazione organizzativa; VI. trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese (PMI) NORMATIVE REGIONALI: DGR n. 3585 del 24/11/2009, DECRETO DIREZ. SERI N. 135 del 27/12/2009, L.R. N9/2007, indirizzi della DCR n. 73/2008 Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e linnovazione ex art. 11 L.R. N9/2007 4
  • 5. AZIONE 1.1.2 DEFINIZIONI/1 organismo di ricerca: soggetto senza scopo di lucro, quale unUniversit o un istituto di ricerca, ricerca: indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalit principale consiste nello svolgere attivit di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attivit di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualit di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacit di ricerca dell'ente medesimo n ai risultati prodotti; ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da industriale: utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi; sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e sperimentale: capacit esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Pu trattarsi anche di altre attivit destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attivit possono comprendere lelaborazione di progetti, disegni piani e altra documentazione, purch non siano destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Leventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cos generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; 5
  • 6. AZIONE 1.1.2 DEFINIZIONI/2 innovazione del processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, laumento delle capacit di produzione o di servizio attraverso laggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gi in uso, la cessazione dellutilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dellimpianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dellimpresa, nellorganizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi gi utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dellutilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dellimpianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; 6
  • 7. AZIONE 1.1.2 DEFINIZIONI/3 Trasferimento tecnologico: attivit mirante al trasferimento di nuove conoscenze (brevettate o no) da un organismo di ricerca a unimpresa (o un gruppo di imprese) o da unimpresa a unaltra impresa (o gruppo di imprese). Tale attivit richiede uno specifico accordo di trasferimento tecnologico, che pu concretizzarsi in un accordo di licenza di brevetto, un accordo di licenza di know-how, un accordo di licenza di diritti dautore sul software o un accordo misto di licenza di brevetto, di know-how o di diritti o di diritti dautore sul software, compreso qualsiasi accordo di questo tipo contenente disposizioni relative alla vendita ed allacquisto di prodotti o relative alla concessione in licenza di altri diritti di propriet di beni immateriali, a condizione che tali disposizioni non costituiscano loggetto primario dellaccordo e siano direttamente collegate alla produzione dei prodotti contrattuali: sono considerati accordi di trasferimento di tecnologia anche le cessioni di brevetti, di know-how, di diritti dautore sul software, o di una combinazione di tali diritti, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente, in particolare quando il corrispettivo della cessione dipende dal fatturato realizzato dal cessionario per i prodotti realizzati utilizzando la tecnologia ceduta, dai quantitativi prodotti o dal numero di atti di utilizzazione della tecnologia in questione; piccola e media impresa (pmi), micro impresa, piccola impresa, media impresa: le imprese che rispettano la definizione prevista dallallegato I del Regolamento CE n. 800/2008; grande impresa: limpresa che non rientra nella definizione di piccola e media impresa (pmi) di cui allallegato I del Regolamento CE n. 800/2008. 7
  • 8. AZIONE 1.1.2 PARTICOLARITA DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI PER MISURE PER LE MISURE I E II: investimenti delle imprese per realizzazione di attivit di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, realizzate prevalentemente allinterno di strutture di ricerca o unit produttive delle imprese. Se previsti per il potenziamento e miglioramento delle strutture di ricerca, dovranno essere giustificabili secondo le necessit del progetto. PER LE MISURE IV E V: a) l'innovazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per modificare l'organizzazione; b) l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; c) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novit o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato, dimostrabile con una descrizione dettagliata, comparandola con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore. PER LA MISURA VI: investimenti delle imprese finalizzati allefficace applicazione di una tecnologia sviluppata da altre imprese o da organismi di ricerca e che sia suscettibile di immissione in commercio, in coerenza con la definizione di trasferimento tecnologico. I progetti relativi alle misure I e II possono essere presentati singolarmente o anche abbinati tra loro. Quelli relativi alle misure III, IV, V, VI devono essere presentati solo SINGOLARMENTE I soggetti beneficiari dovranno dichiarare la misura o le misure per cui richiedono il finanziamento, dimostrando lattinenza col progetto presentato e la conformit alle loro esigenze, nonch le ricadute positive che deriveranno dalla realizzazione del progetto. SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI A CURA DI VENETO INNOVAZIONE SPA 8
  • 9. AZIONE 1.1.2 - I BENEFICIARI MISURA I: Grandi imprese, PMI in forma singola o associata (RTI/ATS); imprese MISURA II: Grandi imprese, PMI in forma singola o associata (RTI/ATS); imprese MISURA III: PMI in forma singola o associata (RTI/ATS); MISURA IV: PMI in forma singola o associata (RTI/ATS); MISURA V: PMI in forma singola o associata (RTI/ATS); MISURA VI: soltanto singole PMI In base alla classificazione ATECO 2007: C attivit manifatturiere D fornitura di energia elettrica E fornitura di acqua; reti fognarie; attivit di gestione dei rifiuti e risanamento; F costruzioni; H trasporto e magazzinaggio con lesclusione dei trasporti di merci su strada e servizio di trasloco (ATECO 49.4) J servizi di informazione e comunicazione M attivit professionali, scientifiche e tecniche con lesclusione della categoria 69 (attivit legali e contabilit) 9
  • 10. AZIONE 1.1.2 - I BENEFICIARI I BENEFICIARI DEBBONO AVERE ALMENO UNUNITA OPERATIVA NEL VENETO, DOVE DOVRA ESSERE REALIZZATO IN PREVALENZA LINTERVENTO La stessa impresa NON potr presentare contemporaneamente, come singola o associata, pi domande, pena linammissibilit di tutte quelle presentate. Un medesimo organismo di ricerca, in caso di collaborazione effettiva pu partecipare ad un massimo di 3 PROGETTI 10
  • 11. AZIONE 1.1.2 SPESE AMMISSIBILI/1 Per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, innovazione di processo e organizzativa interne alle imprese: Personale direttamente impiegato nel progetto di ricerca (ricercatori e tecnici); Strumenti e attrezzature di ricerca nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto (sono esclusi gli arredamenti, le macchine per ufficio (mobili per ufficio, personal computer, fotocopiatori, fax, ecc., tutti i mezzi di trasporto e le acquisizioni in leasing); Consulenze, collaborazioni tecnico-scientifiche e attivit di ricerca contrattuale strettamente connesse al progetto e acquisite a prezzi di mercato (servizi per linnovazione tecnologica, organizzativa, commerciale, informatica, certificazione della qualit, studi di mercato, ecc.) entro il limite massimo rappresentato dai costi per il personale; Acquisizione di licenze per brevetti e software da fonti esterne e a prezzi di mercato, utilizzati esclusivamente ai fini dellattivit di ricerca; Altri costi diretti collegati alla realizzazione dei progetti di ricerca (inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi). SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI A CURA DI VENETO INNOVAZIONE SPA 11
  • 12. AZIONE 1.1.2 SPESE AMMISSIBILI/2 Per gli studi di fattibilit tecnica preliminari allattivit di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale: servizi di consulenza esterna e alle collaborazioni tecnico scientifiche finalizzate alla redazione dello studio di fattibilit. NON debbono essere continuativi o periodici; sono esclusi gli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attivit (es: consulenza fiscale, legale e pubblicit). Per i progetti di trasferimento tecnologico a favore delle PMI: spese per lacquisizione di conoscenze da fonti esterne (organismi di ricerca, imprese o persone fisiche indipendenti) o su licenza di brevetti, know-how o altre conoscenze tecniche non brevettate; N.B.: SONO INAMMISSIBILI: Tutte le spese per materiali di consumo di uso corrente, anche se riferite al progetto, o per acquisti di beni e servizi da fonte esterna senza un contratto scritto non effettuate alle condizioni di mercato o con un conflitto dinteresse e/o collusione fra acquirente e fornitore SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI A CURA DI VENETO INNOVAZIONE SPA 12
  • 13. AZIONE 1.1.2 SPESE AMMISSIBILI/3 Gli aiuti sono concessi come contributi diretti alla spesa in conto capitale Le sovvenzioni previste per le misure I, II, III (Grandi imprese e PMI in forma singola o associata (RTI/ATS) non sono cumulabili con altri aiuti o sostegni finanziari nazionali o comunitari relativi agli stessi beni. Sono invece cumulabili entro i vincoli imposti dal combinato disposto di cui agli articoli 7, 31 e 32 del Regolamento CE n. 800/2008. Le sovvenzioni previste per le misure IV, V, VI (PMI in forma singola o associata (RTI/ATS) non sono cumulabili con altri aiuti o sostegni finanziari nazionali o comunitari relativi agli stessi beni. Sono concesse nei limiti di cumulo di cui agli articoli 3, comma 1, lettera c), e 8 del DPCM del 3 giugno 2009 (GURI, serie generale n. 131 del 9 giugno 2009). La durata massima del progetto limitata a 2 anni, ovvero gli investimenti debbono essere terminati entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di ammissione a contributo 13
  • 14. AZIONE 1.1.2 - INTENSITA DAIUTO/1 Lintensit di aiuto definita come percentuali massime rispetto ai costi ammissibili e agevolabili. Per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: 25% dei costi totali ammissibili, maggiorabile al 40% per le grandi imprese 35% dei costi totali ammissibili, maggiorabile al 50% per le medie imprese 45% dei costi totali ammissibili, maggiorabile al 60% per le piccole imprese Per gli studi di fattibilit tecnica preliminari: 40% alle medie imprese, 50% alle piccole Per progetti di innovazione di processo e di organizzazione: 25% alle medie imprese, 45% alle piccole Per progetti di trasferimento tecnologico alle PMI: 50% alle piccole e medie imprese MAGGIORAZIONI POSSIBILI, QUALORA: 1. si preveda una collaborazione effettiva (es: NON un mero subappalto) fra imprese indipendenti di cui almeno una sia PMI, e nessuna sostenga da sola pi del 70 % dei costi ammissibili. 2. Se la stessa collaborazione fra unimpresa e un organismo di ricerca che si accolli almeno il 10 % dei costi ammissibili, col diritto di pubblicare i risultati del progetto se derivino da proprie ricerche. 14
  • 15. AZIONE 1.1.2 - INTENSITA DAIUTO/2 IL COSTO AGEVOLABILE PER OGNI PROGETTO (IVA e oneri accessori esclusi), PENA LINAMMISSIBILITA, DEVESSERE COMPRESO FRA: fra i 220.000 e i 600.000 Euro per i progetti di attivit di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale elevato a 750.000 Euro a progetto nel caso di RTI/ATS e PROGETTI NEL SETTORE NANO E BIO fra i 30.000 e i 50.000 Euro per gli studi di fattibilit tecnica preliminare allattivit di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale fra i 100.000 e i 200.000 Euro per i progetti di innovazione del processo e di innovazione organizzativa elevato a 300.000 Euro a progetto nel caso di RTI/ATS: fra i 30.000 e i 50.000 Euro per i progetti di sostegno al trasferimento tecnologico alle PMI 15
  • 16. AZIONE 1.1.2 - RISERVE PARTICOLARI PREMIALITA A PROGETTI DI COLLABORAZIONE FRA CNR E IMPRESE E VENETO NANOTECH Scpa E IMPRESE PER R&S NEI SETTORI NANO E BIOTECH, nelle ipotesi di: una collaborazione effettiva tra unimpresa e il CNR, per quanto riguarda le domande presentate per progetti nel settore delle biotecnologie una collaborazione effettiva tra unimpresa e Veneto Nanotech Scpa, per quanto riguarda le domande presentate nel settore delle nanotecnologie. 16
  • 17. AZIONE 1.1.2 INVIO DOMANDE CON MODALITA ON LINE SU www.venetoinnovazione.it E MODALITA CARTACEA DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2010 IN FORMA SINGOLA o ASSOCIATA (ATS fra i soggetti beneficiari) 17
  • 18. AZIONE 1.1.2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 22.625.358,00 Euro, di cui: 15.625.358,00 destinati ai progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale cui possono partecipare anche le grandi imprese di cui: 2.000.000,00 per progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nel settore delle nanotecnologie; 2.000.000,00 per progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nel settore delle biotecnologie. 7.000.000,00 per le misure III, IV, V e VI di cui il 50% riservato alle micro e piccole imprese 18
  • 19. AZIONE 1.1.1 Supporto ad attivit di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di imprese in settori a elevato contenuto tecnologico BANDO 19
  • 20. AZIONE 1.1.1 FINALITA Perseguire la politica a favore del Sistema della Ricerca Veneto attraverso progetti di investimento Fornire incentivi allo sviluppo infrastrutturale. Si tratta di uno secondo step del quadro generale a supporto delle attivit di investimento gi promosse della Regione per la medesima azione 1.1.1. con iniziative a regia. Il bando mira a supportare tutte le progettualit di dimensione minore, proposte dagli altri soggetti appartenenti al Sistema della Ricerca Veneto. Finanziare esclusivamente le attivit di natura non economica dei soggetti beneficiari (Universit o istituti di ricerca) attraverso il supporto allacquisizione delle infrastrutture di ricerca necessarie al loro svolgimento. 20
  • 21. AZIONE 1.1.1 INTERVENTI FINANZIABILI Progettazione e attrezzamento di nuovi laboratori (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocit che colleghino i centri di ricerca) Completamento della dotazione di laboratori esistenti con nuovi e pi avanzati apparati strumentali Realizzazione e completamento di centri per la fornitura di servizi di supporto allo sviluppo tecnologico di processi N. B. : NON SONO AMMISSIBILI GLI INVESTIMENTI: 1. Meramente sostitutivi e non riconducibili ad un programma/progetto organico, che sia finalizzato ad introdurre innovazioni 2. Per cambiamenti o adeguamenti periodici o stagionali o altre attivit di routine 3. Per il conseguimento degli standard di sicurezza e/o di emissioni imposti dalla legge o da altri provvedimenti autorizzativi 21
  • 22. AZIONE 1.1.1 - DEFINIZIONI Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche per acquisire nuove conoscenze, da industriale: utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. Include la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi; Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacit esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni destinati a prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Sono comprese le attivit di definizione concettuale, pianificazione e documentazione riguardanti nuovi prodotti, processi e servizi. Esse possono prevedere lelaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purch non siano destinati a uso commerciale. Trasferimento tecnologico: lattivit di trasferimento delle innovazioni tecnologiche tra il tecnologico: sistema della ricerca e il sistema produttivo, per favorire la diffusione e la circolazione delle informazioni, delle conoscenze e delle competenze. N.B.: LE PROPOSTE DI PROGETTO DOVRANNO NECESSARIAMENTE PREVEDERE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI LE CUI FINALITA SIANO RICONDUCIBILI AD ALMENO FINALITA UNA DI QUESTE TIPOLOGIE. SARANNO FINANZIATI SOLO INTERVENTI DI CARATTERE INFRASTRUTTURALE E NON MERA ATTIVITA DI RICERCA ATTIVITA 22
  • 23. AZIONE 1.1.1 - I BENEFICIARI/1 Organismi di ricerca, cos come definiti dalla Comunicazione 2006/C 323/01: Soggetti senza scopo di lucro quali Universit e/o istituti di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico o fonte di finanziamento, la cui finalit principale svolgere attivit di ricerca di base, industriale o di sviluppo sperimentale e i cui risultati vengono diffusi tramite insegnamento, pubblicazione o trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attivit di ricerca, nella diffusione dei risultati o nellinsegnamento. In particolare, per organismi di ricerca, sintendono: Societ e consorzi Parchi scientifici e tecnologici Aziende speciali di Enti pubblici Laboratori e Centri di Ricerca qualificati, autorizzati dal Ministero dellUniversit e della Ricerca Scientifica e Tecnologica inclusi in un apposito albo SONO ESCLUSE LE UNIVERSITA E IL CNR AREA DELLA RICERCA DI PADOVA 23
  • 24. AZIONE 1.1.1 - I BENEFICIARI/2 - DEBBONO AVERE ALMENO UNA SEDE OPERATIVA NEL VENETO, DOVE DOVRA ESSERE REALIZZATO LINTERVENTO - DEBBONO PREVEDERE LATTIVITA DI RICERCA NELLO STATUTO - DEBBONO PREVEDERE LASSENZA DI SCOPO DI LUCRO NELLOGGETTO SOCIALE N.B.: Tutti i requisiti dovranno essere posseduti dai beneficiari almeno 6 mesi prima della presentazione della domanda. Dovranno garantire inoltre: che i finanziamenti saranno connessi e imputabili alle sole attivit non economiche da loro svolte; che sia mantenuta una contabilit separata 24
  • 25. AZIONE 1.1.1 SPESE AMMISSIBILI Personale direttamente impiegato (ricercatori e tecnici) Strumenti, attrezzature e impianti nella misura e per il periodo di realizzazione dellintervento (sono considerati ammissibili i costi di ammortamento corrispondenti) Acquisto od ottenimento in licenza di brevetti e software da fonti esterne e a prezzi di mercato, e spese relative alliter di accreditamento del laboratorio Spese generali non superiori al 5% del costo complessivo del progetto. N.B.: le spese non devono essere state gi sostenute alla data di presentazione della domanda La durata massima del progetto limitata a 2 ANNI E DEVE CONCLUDERSI ENTRO 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di ammissione a contributo. 25
  • 26. AZIONE 1.1.1 INTENSITA DI AIUTO Si basa sulla destinazione duso che avr linvestimento finanziato: ricerca industriale: 50% sviluppo sperimentale: 25% trasferimento tecnologico: 25% Il costo agevolabile del progetto non pu essere inferiore a 250.000 e superiore a 750.000 . Per ogni progetto, il contributo massimo erogabile non pu essere superiore a 375.000 ULTERIORI MAGGIORAZIONI POSSIBILI: Se il beneficiario simpegna ad assumere, in aggiunta allorganico, dei ricercatori. Ovvero, coloro che possiedono una laurea in discipline scientifiche allocati in operazioni di R&S. Il loro contratto di assunzione deve coprire almeno la durata del progetto e avere la stessa durata dellintervento. + 2% in pi sullintero costo agevolabile per ogni ricercatore assunto, fino ad un massimo del 10% in pi rispetto allintensit di base 26
  • 27. AZIONE 1.1.1 INVIO DOMANDE CON MODALITA ON LINE SU www.venetoinnovazione.it E MODALITA CARTACEA DAL 15 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2010 IN FORMA SINGOLA o ASSOCIATA (ATS fra i soggetti beneficiari) 27
  • 28. AZIONE 1.1.1 -DOTAZIONE FINANZIARIA 8.384.455,00 Euro 28
  • 29. Grazie per lattenzione Per informazioni: REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E INNOVAZIONE Fondamenta S. Lucia, 23 30123 VENEZIA Segreteria: 0412794273 - 4267- 4268 Fax: 0412795801 [email protected] http://www.venetoinnovazione.it http://www.regione.veneto.it/Economia/Attivita+Produttive/Industria/ http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/?materia=Industria 29