Prescrizione Assoluzione e Condanna Alle Spese Nel Processo Penale

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PRESCRIZIONE, ASSOLUZIONE e CONDANNA ALLE SPESE NEL PROCESSO PENALE.pubblicata da Antonio Costa Barb il giorno marted 28 febbraio 2012 alle ore 12.18

Buongiorno a tutti i miei 27 lettori! Qualche espressione tecnica e' inevitabile, ma una attenta lettura e' la chiave per una comprensione senza partigianerie :-) Luned 27 febbraio scorso il giudice Francesca Vitale della X sezione del Tribunale di Milano, con le sue due colleghe Antonella Lai e Caterina Interlandi, ha letto il dispositivo della seguente sentenza: Il Tribunale di Milano, in nome del popolo italiano, visto l'articolo 531 del Codice di Procedura penale dichiara non doversi procedere nei confronti di Silvio Berlusconi in relazione al reato ascrittogli perch lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. Indica in giorni 90 i termini per il deposito della motivazione della sentenza. . Le ipotesi di *estinzione del reato* sono descritte negli artt. 150 e ss. c.p. Vi rientrano la morte del reo prima della condanna, l'amnistia, la remissione della querela, *la prescrizione *(art 157)*, l'oblazione, la sospensione condizionale della pena, il perdono giudiziale. Come pu notarsi, si tratta di istituti diversi, che si inquadrano anche fra le condizioni di proseguibilit dell'azione penale (gi prevista nell'art. 529 1 comma), per cui la sentenza avr la formula del non doversi procedere. La prescrizione e' dunque una causa estintiva del reato: essa estingue il reato a causa del decorso del tempo. (nb: i delitti puniti con l'ergstolo sono imprescrittibili). La Cassazione conferma: Il decorso del tempo non si limita ad estinguere l'azione penale, ma elimina la punibilit in s e per s, nel senso che costituisce una causa di rinuncia totale dello Stato alla potest punitiva (Cass. Sez. I pen. 8 maggio 1998 n. 7442). TECNICAMENTE la sentenza di non doversi procedere per una causa estintiva del reato (nel nostro caso la prescrizione) e' sentenza di proscioglimento: consultate la sezione prima, capo II, titolo III del Codice di Procedura Penale, che comprende: art 529 sent di NdP; art 530 sentenza di assoluzione in senso stretto; articolo 531: dichiarazione di estinzione del reato.

AL CONTRARIO l'elencazione delle sentenze di condanna comincia dal successivo articolo 533 cpp. Ed e' l'art 535 cpp che dispone la condanna alle spese

processuali:"la sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce." Quindi la conseguenza derivante dall'affermazione di responsabilita' dell'imputato (=condanna per il reato commesso) la condanna anche al pagamento delle spese processuali, intendendosi con tale termine fare riferimento alle spese anticipate per lo svolgimento del processo (ad esempio, spese di perizia, stenotipia, intercettazione e trascrizione di conversazioni telefoniche o spese di viaggio sostenute dai spese per eventuali trasferte dei magistratiUna specifica normativa in tema di spese processuali e' dettata dal Testo Unico sulle spese adoltato con d.P.R. 14-11-2002, n. 115 ( art 691 e ss.) RIASSUMENDO possiamo concludere che: -1) tecnicamente la sentenza di non doversi procedere per una causa estintiva del reato (nel nostro caso la prescrizione) e' sentenza di proscioglimento. -2) l'art 535 cpp che dispone la condanna alle spese per l'imputato quando viene pronunciata una sentenza di condanna per il reato. -3) e quindi nel dispositivo pronunciato dai giudici sopra menzionati (di non doversi procedere per prescrizione) non e' coerentemente prevista la condanna alle spese processuali. \\\\\ Due considerazioni finali, non troppo off topic: L'inciso iniziale dell'articolo 531 cpp recita: "salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma secondo, in forza del quale, in applicazione del principio della prevalenza del favor innocentiae sul favor rei, cui si ispira il vigente codice di rito, il giudice dovr comunque valutare le risultanze istruttorie per accertare la sussistenza di una ragione di proscioglimento nel merito; ne discende che, in presenza di una causa estintiva di reato, il giudice ha l'obbligo di assolvere per motivi di merito quando gli elementi rilevatori della insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale, dell'estraneit dell'imputato a quanto contestatogli ecc., emergano dagli atti in modo incontrovertibile, cio risulti, come dispone l'art. 129, comma secondo, evidente (da ultimo, in tal senso, Cass. III, 2-4-97, rv. 207599). La affermata prescrizione evidenzia dunque un ben cospicuo margine di dubbio, perch come si e' visto le norme del codice dicono al giudicante che egli deve adottare sempre la pronuncia pi favorevole all'imputato. Quindi, se i giudici avessero ritenuto di dover assolvere l'imputato, avrebbero utilizzato una formula di assoluzione. Se hanno scelto la formula della prescrizione, perch hanno ritenuto che la sentenza non sarebbe stata di assoluzione.