Premessa La delega ai notai per la vendita dei beni immobili e mobili registrati nelle esecuzioni,...

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Premessa La delega ai notai per la vendita dei beni immobili e mobili registrati nelle esecuzioni, è prevista per la prima volta con legge 3 agosto 1998 n.302 che ha inserito nel c.p.c. artt. 534 bis, 534 ter, 591 bis, 591 ter. La legge 14.5.05 n.80 e la L. 14.5.05 n.80 e la L. 28.12. 28.12. 05 n.263 n.263 sono poi intervenute per ampliare la platea dei soggetti delegabili e l’oggetto

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Page 1: Premessa La delega ai notai per la vendita dei beni immobili e mobili registrati nelle esecuzioni, è prevista per la prima volta con legge 3 agosto 1998.

Premessa• La delega ai notai per la vendita dei beni immobili e mobili registrati nelle esecuzioni, è prevista per la prima volta con legge 3 agosto

1998 n.302 che ha inserito nel c.p.c. artt. 534 bis, 534 ter, 591 bis, 591 ter.

• La legge 14.5.05 n.80 e la L. 28.12.14.5.05 n.80 e la L. 28.12.05 n.263n.263 sono poi intervenute per ampliare la platea dei soggetti

delegabili e l’oggetto

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PREMESSA(continua)

• La prima novità riguarda il procedimento di vendita ,si ha prima la vendita SENZA incanto e poi eventualmente quella CON incanto se la prima ha esito negativo

• Ora delegati alla vendita sono non solo notai ma anche avvocati e commercialisti

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I professionisti delegabili

• L’art. di riferimento è il 591 bis c.p.c• Che fissa requisiti,onorario ecc.

• Sanzioni eventuali

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Fase preliminare

• La riforma del 2005 ha stabilito che l’incarico è conferito dopo il deposito della stima del bene da parte del perito stimatore.

• Quindi l’attività dell’esperto(geometra,ingegnere ) e la sua relazione precedono la nomina del prof.delegato,ciò implica che il prof.delegato è vincolato alla perizia e comunque la utilizzerà con le note dei CT di parte per la fissazione del PREZZO

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Quota indivisa

• Qualora il pignoramento abbia ad oggetto una quota indivisa il G.può disporre la vendita (anche c/delega al D.C.) SOLO se la ritenga probabile al valore pari o superiore della stessa altrimenti deve disporre che si proceda al giudizio per realizzare lo scioglimento della Comunione e può delegare il professionista a vendere l’intero bene di cui fa parte la quota pignorata

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Ordinanza di delega

• L’O.di Delega al prof.è adottata nella udienza di comparazione delle parti, udienza prevista ex art 569 c.p.c, assieme alla ordinanza di vendita e a quella che eventualmente dispone l’inizio del giudizio di divisione

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Contenuto Ordinanza di delega• Estremi della procedura

• Descrizione del bene di cui è disposta la vendita

• Generalità del professionista delegato

• Modalità della pubblicità della vendita senza incanto

• Termine non inferiore a 90 gg.e non sup.a 120 entro il quale far pervenire le offerte di acquisto

• Luogo di presentazione delle offerte

• Luogo in cui si procede all’esame delle offerte e gara fra gli offerenti

• Modalità della pubblicità della vendita con incanto e luogo della vendita.

• Temine per lo svolgimento delle operazioni delegate

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Contenuto ulteriore Ord.Vendita• Fissa criteri per garantire la segretezza delle

offerte per determinare modalità di apertura delle buste

• Di svolgimento della gara• Determina le modalità concrete del versamento del

prezzo• Determina le modalità con cui fissare e

comunicare la somma da versare per spese• Individua il procedimento da adottare per

predisporre e approvare il Progetto di Distribuzione somme

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Custodia

• L’ordinanza di vendita deve inoltre contenere le prescrizioni inerenti la custodia dell’immobile (ex art 559 cpc 4°co.)

• Nel caso di delega alla vendita al professionista delegato la custodia deve essere affidata al delegato o all’istituto di vendite giudiziarie

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• L’autorizzazione a concedere in locazione l’immobile pignorato è concessa con ordinanza

• Il G.può disporre la liberazione dell’immobile pignorato quando NON ritiene di autorizzare il debitore ad abitare lo stesso

• Il G. stabilisce nell’ordinanza di nomina le MODALITA’ con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati all’offerta esaminino i beni.

• L’ art.560 ultimo co. stabilisce che il Custode provvede alla amministrazione e gestione del bene e pone in essere le azioni occorrenti per conseguirne la disponibilità

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Avviso di vendita

• Dopo l’emissione dell’ordinanza di delega comunicata al professionista dalla cancelleria del G. che l’ha emessa, il professionista delegato provvede alla determinazione del valore dell’immobile a norma art.568 cpc 3.comma utilizzando la relazione dell’esperto e le eventuali note dei CT

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Avviso di vendita

• Il professionista poi provvede alla redazione dell’AVVISO di vendita che non deve avere solo il contenuto dell’art.576,1°co, ma deve contenere tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento della vendita senza incanto in conformità con l’ordinanza di delega

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Avviso di vendita: per Vendita senza incanto,contiene

• Natura e descrizione del bene da vendere e Comune in cui si trova

• Dati catastali,almeno 3 confini• Valore,sito internet in cui c’è la relazione di stima

e recapito del custode• Numero dei lotti,con prezzo base e termine per le

offerte ,con modalità e luogo di presentazione con data e ora non che giorno di scadenza per le offerte/disciplina generale della gara

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Avviso di vendita

• E’ necessario avvisare che al momento dell’offerta l’offerente deve dichiarare o eleggere domicilio nel comune del Tribunale e che in mancanza le comunicazioni verranno fatte alla cancelleria

• Se Il G. ritiene opportuna la notifica dell’avviso ai creditori iscritti lo prevede in Ordinanza ed è pertanto effettuata dal Professionista delegato

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Pubblicità art.490 cpc

• L’avviso va pubblicizzato almeno 40 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o data dell’incanto,lo stesso avviso assieme alla ordinanza,alla stima è inserito nei siti internet appositi

• L’ordinanza comunque fissa le forme di pubblicità già previste dalla legge

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La vendita senza incanto

• Nel termine stabilito nell’ordinanza di delega,il prof.delegato dovrà ricevere le offerte presentate ai sensi dell’art.571 c.p.c.

• Il giorno successivo al termine finale per la presentazione delle offerte,nell’ora e nel luogo fissato nella ordinanza di vendita,si procede alla deliberazione previa apertura delle buste dell’offerta alla presenza degli offerenti.

• L’offerta inferiore al prezzo base d’asta è inefficace. Dopo il versamento del prezzo dell’aggiudicatario il G.emette il D.di T.

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La vendita con incanto

• Per partecipare è necessario avere depositato una cauzione e nell’ordinanza il G.fissa tale cauzione non superiore al decimo del prezzo base d’asta

• Tale cauzione è restituita immediatamente dopo l’incanto

• La cauzione è restituita per 9/10 se l’offerente non partecipa e non giustifica l’assenza.

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Le offerte dopo l’incanto

• L’art 584 cpc prevede che avvenuto l’incanto possano essere ancora fatte offerte entro il termine perentorio di 10 giorni,ma se non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto dall’incanto

• Il G.verificata la regolarità dell’offerta indice la gara

• Il professionista che indice quindi la gara comunica il termine perentorio entro cui nuove offerte possono essere fatte.

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L’esito positivo della vendita

• L’aggiudicatario è obbligato a depositare oltre al saldo-prezzo anche le somme necessarie per l’emissione e la trascrizione del D.T

• Il D.T. oltre a prevedere l’iscrizione di ipoteca a favore di chi ha concesso il finanziamento (eventuale ) contiene anche l’ordine di cancellare le ipoteche successive alla trascrizione del pignoramento.

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L’esito negativo della vendita

• Rif. Art. 591 bis cpc comma 2,n.8 e comma 7,soggetto a interpretazioni poiché impreciso

• Si potrebbe ritenere che il professionista delegato possa senza restituire al G.il fascicolo fissare un’altra vendita senza incanto seguita eventualmente da una con incanto,prezzo ridotto di ¼ ,sarebbe però opportuno che questa eventualità fosse fissata nella Ordinanza di delega al professionista di tale potere

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Ulteriori attività delegate

• Redazione del verbale di vendita

• Predisposizione del D.T.

• Assunzione de debiti da parte dell’aggiudicatario ex art.508 cpc

• Formalità di esecuzione registrazione e voltura catastale e comunicazioni alle P.A.

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La distribuzione del ricavato artt.596-597 c.p.c 591 bis c.p.c

• Se vi è un solo creditore procedente non si redige progetto di distribuzione

• L’art.591 bis prevede comma 2 n.12 prevede che il professionista formi il progetto e lo trasmetta al G. per consentire a questi di depositarlo in cancelleria e fissare l’udienza per l’approvazione

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Obblighi fiscali

• Con la circolare 62/E del 16.5.05 ha chiarito che il prof.delegato deve emettere la fattura di vendita del bene venduto, in nome e per conto del debitore esecutato e deve altresì provvedere al versamento dell’IVA