Poteri e doveri del pubblico ufficiale 1° Corso 2009 per Guardie Giurate Volontarie Venatorie...
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Poteri e doveri del pubblico ufficiale
1° Corso 2009 per Guardie Giurate Volontarie Venatorie dell’Arci-Caccia di Parma
A cura del Rag. Luca Benecchi (Coordinatore Vigilanza Provinciale dell’Arci-Caccia di Parma) e del Dr. Luciano Passera (Vice Presidente dell’Arci-Caccia di Parma)
Di cosa tratteremo:
Nozione di “pubblico ufficiale”. Chi è davvero “pubblico ufficiale” secondo il
nostro ordinamento. Poteri, compiti e limiti del pubblico ufficiale. La Guardia Giurata Volontaria Venatoria è un
pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale…..nel senso comune
Nel senso comune è pubblico ufficiale chi esercita un potere riconosciuto come di pubblico interesse dai cittadini …..– Il Capo del Governo …..– Il controllore sui treni …..– L’impiegato di banca …..– Il medico …..
Il pubblico ufficiale ….nella legge
Art. 357 del Codice penale:
<< Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi >>
“Breve storia” della figura
Prima del 1990 la figura era strettamente legata al ruolo formale della persona all’interno dell’amministrazione pubblica (impiegati dello Stato, etc…)
Dopo la legge 86/90 l’attenzione si sposta sulla funzione ricoperta e non più sul ruolo formale
Dopo la legge 181/92, si modifica il secondo comma ampliando la nozione di “pubblica funzione”
Caratterizzazione soggettiva: il pubblico ufficiale come “persona”
È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all’interno dell’amministrazione (Cass. Pen. Sez. VI, 85/172198): – è pubblico ufficiale anche chi concorre in modo
sussidiario o accessorio all’attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191)
Caratterizzazione soggettiva: il pubblico ufficiale come “persona” (2)
Sono pubblici ufficiali coloro che:– Concorrono a formare la volontà di una pubblica
amministrazione;– Coloro che sono muniti di poteri:
Decisionali Di certificazione Di attestazione Di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796) Di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez. VI n.
84/166013)
Caratterizzazione soggettiva: il pubblico ufficiale come “persona” (3)
Per acquistare la qualità di pubblico ufficiale, non è necessaria una investitura formale, ma è sufficiente l’esercizio di fatto, purchè non integri il reato di usurpazione di potere ( Cass. Pen. Sez. V, n. 84/163468)
Non è necessario un rapporto di subordinazione (dipendenza) con l’ente pubblico (Cass. Pen., sez. II, 90/186992)
Caratterizzazione oggettiva: il pubblico ufficiale come “funzione”
Nella nozione di “pubblica funzione” vanno incluse le attività di natura consultiva, anche se svolte all’interno di un organo collegiale (Cass. Pen. Sez. VI, 95/202649)
La natura “pubblica” della funzione non va individuata tanto negli “scopi”, quanto nel regime giuridico cui è sottoposta e nella sua collocazione rispetto all’organizzazione della pubblica amministrazione
Caratterizzazione oggettiva: il pubblico ufficiale come “funzione” (2)
La qualifica va riconosciuta a chi, anche se privato cittadino, può esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro (Cass Sez. Un. Pen. N. 92/191171)
Occorre sempre verificare se l’attività è disciplinata da norme di diritto pubblico (Cass. Pen., Sez. VI, 99/213910)
Varie tipologie di pubblica funzione
Legislativa Giudiziaria Amministrativa:
– Istruttoria– Consultiva– Deliberativa– Di vigilanza…………
La casistica
L’insegnante di scuola pubblica o privata Il collaboratore amministrativo di una pubblica
amministrazione Il medico ospedaliero o comunque convenzionato con
il servizio sanitario nazionale I componenti di una commissione di gara d’appalto I militari in servizio
Il nostro caso
<<Le guardie venatorieguardie venatorie, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell’esercizio delle loro funzioni
ricoprono la veste di pubblici ufficiali poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi
nell’ambito dell’attività di protezione della fauna selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile,
attiene ad un interesse pubblico della comunità>>
(Cass. Pen. Sez. V, n. 97/207896)
L’incaricato di pubblico servizio
(art. 358 Cod. pen.). E’ incaricato di un pubblico servizio chiunque presta una funzione pubblica, senza averne tuttavia i poteri tipici, e con l’esclusione delle semplici mansioni d’opera o d’ordine– La guardia particolare giurata– Il personale non docente delle scuole– Il controllore dei biglietti di trasporto
La guardia particolare giurata
E’ incaricata di pubblico servizio quando svolge attività complementari alla mera vigilanza sulle proprietà immobililiari o mobiliari (valori) (Cass. Sez. I 96/205627).
Le guardie venatorie
Cass. Sez. V, 97/207896– Le guardie venatorie (volontarie), pur non essendo
agenti di polizia giudiziaria, nell’esercizio delle loro funzioni ricoprono la veste di pubblici ufficiali poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi
– Gli Agenti dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni in materia di vigilanza venatoria rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Tali figure non debbono essere confuse con gli operatori di Polizia Locale (Polizia Municipale e Polizia Provinciale).
La corretta qualificazione delle guardie venatorie volontarie
Ministero dell'interno circolare 18 marzo 1995, n. 559/C.30137 10173 A (1) avente ad oggetto «Art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Qualificazione giuridica delle guardie venatorie volontarie. Parere del Consiglio di Stato n. 2296/94 del 29 agosto 1994» Alle guardie venatorie volontarie non può essere attribuita la qualifica di polizia giudiziaria: «da ciò discende che a tale categoria di operatori compete soltanto la qualifica di guardia giurata ed i relativi poteri analiticamente individuati dai commi 1 e 5 dell'art. 28 della menzionata legge 11 febbraio 1992, n. 157». Va precisato tuttavia che la giurisprudenza sia penale che amministrativa dal 1992 ad oggi ha emesso varie sentenze di segno nettamente opposto circa la sussistenza della qualifica di agenti di polizia giudiziaria in capo alle Guardie Volontarie Venatorie per cui nel dubbio noi propendiamo per la cautela e quindi in attesa di variazioni legislative inequivocabili o di una sentenza a sezioni riunite della Suprema Corte di Cassazione che riconosca tale qualifica ci comporteremo da pubblici ufficiali.
La “polizia amministrativa” nell’ordinamento statale
Costituzione della Repubblica Legge n. 121/81 D.lgs. 112/98 Legge n. 689/81
Due definizioni….
E’ una funzione autonoma ma accessoria dell’attività amministrativa
Mira a garantire la “conservazione dello Stato”, intesa come ordinato svolgimento dell’attività delle amministrazioni pubbliche
….e una distinzione: i compiti
FUNZIONE DI POLIZIA Compiti di:
– PREVENZIONE, – SICUREZZA, – REPRESSIONE, – INDAGINE
FUNZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Compiti di:– SOLA PREVENZIONE
La “polizia amministrativa” nella prima faseprima fase dell’ordinamento regionale…
Art. 9, d.P.R. 616/77: primo trasferimento di compiti di polizia amm.va alle Regioni
CRITERIO GUIDA:
L’AUTORITA’ CHE REGOLA E AMMINISTRA, VIGILA SULLE INFRAZIONI COMMESSE DAL PRIVATO IN
QUELLA ATTIVITA’
LIMITI:
L’ART. 117 DELLA COSTITUZIONE E LA RISTRETTA POTESTA’ DELLE REGIONI
…..nella sua evoluzione ..…
La legge n. 65/86 e l’istituzione dei Corpi di polizia locale
La sent. Corte Cost. n. 1013/88 e la riserva allo Stato dei compiti di “ordine e sicurezza pubblica”
Il D.lgs. 112/98 e la riforma della Costituzione
…e nell’attuale “federalismo amministrativo”
AM M INISTRAZIONEATTIVA
POLIZIAAM M INISTRATIVA prevenzione frod i nel settore
agroalim entare
D.lgs. 143/97Agrico ltura
verifica regolaritàlinee d i trasportopubblico locale
e rispetto contratti d i servizio
D .lgs. 422/97Trasporti
verifica attività venatoriepesca nelle acque in terne
gare autom obilistiche
D.lgs. 112/98Attività produttive
Territorio e am bienteServizi alla persona
verifica su lla rego laritàdella denuncia d i in izio attivitàe com piti d i polizia annonaria
D .lgs. 114/98Com m ercio
Legge delega n . 59/1997("Bassan in i I" )
Dallo Stato Alle Autonomie
I poteri del pubblico ufficiale
(art. 13 legge n. 689/81)
Assumere informazioni
Ispezionare cose e luoghi (NON la privata dimora)
Fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
Eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto della confisca amministrativa
Sequestrare il veicolo o il natante privo dell’assicurazione o della carta di circolazione
Il concetto di privata dimora”
NON è possibile l’ispezione: In casa (compreso il cortile, il garage, la cantina, l’orto, il terrazzo) Nella roulotte o tenda Nello studio professionale (Cass. Pen. 27/11/1996) Nella camera d’albergo Nel laboratorio artigiano Nel circolo privato Nella banca, anche se aperta al pubblico Nelle aziende commerciali e industriali (Cass. Pen. 26/09/1978) Nelle sedi dei partiti politici o associazioni culturali (Cass. Pen. 17/2/1970) Nell’abitacolo della vettura
Quanto sopra salvo che le leggi vigenti lo autorizzino espressamente (art. 13, ult. Comma della Legge n. 689/81)
DoveriDoveri e limitie limiti del pubblico ufficiale addetto a funzioni di polizia amministrativa
Comunicare senza ritardo all’Autorità Giudiziaria eventuali notizie di reato (art. 331 c.p.p.).
Mantenere il segreto d’ufficio rispetto alle attività del servizio. Non adottare strumenti di coercizione o costringere il cittadino a
rendere dichiarazioni non spontanee. Non obbligare il cittadino all’esibizione di documenti (Sent. Corte
Cost. n. 10/1971), fatte salve le sanzioni penali (“resistenza a pubblico ufficiale”, art.337 c.p. o “rifiuto d`indicazioni sulla propria identità personale” art. 651 c.p.) o pecuniarie a carico di chi non collabora.
Non accompagnare coattivamente il cittadino negli uffici di polizia giudiziaria.
Gli illeciti del pubblico ufficiale
Civili Penali Amministrativi Contabili disciplinari
Gli illeciti penali: i delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione
Il Peculato (art. 314 C.P.) La Concussione (art. 317 C.P.) La Corruzione
– Propria (art. 319 C.P.)– Impropria (art. 318 C.P.)
L’abuso d’ufficio (art. 323 C.P.) La rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 C.P.)
La polizia giudiziaria
La polizia giudiziaria è una specifica funzione pubblica utile all’esercizio dell’azione penale da parte dell’Autorità giudiziaria
E’ un complesso di organi della pubblica amministrazione che hanno il compito di svolgere stabilmente questa funzione pubblica
Le attività di polizia giudiziaria
Prendere notizia dei reati Svolgere ogni attività di indagine disposta o
delegata o di propria iniziativa Ricercare gli autori dei reati ed impedire le
ulteriori conseguenze Assicurare le fonti di prova
Gli organi di polizia giudiziaria
Ufficiali di P.G. (con competenza generale o speciale) Agenti di P.G. (con competenza generale) Agenti di P.G. con competenza speciale ex art. 57
comma 3° c.p.p. (es. Guardie Ittiche). Ausiliari di P.G. (cittadini privati occasionalmente
incaricati di collaborare con gli organi di p.g.)
Servizi di P.G. Sezioni di P.G.
Le principali figure di Guardie Volontarie per la tutela ambientale in Emilia-Romagna
Le guardie venatorie volontarie (legge 157/92).
Le guardie ittiche (R.D. n. 1604/31).
Le G.E.V. guardie ecologiche volontarie (L.R. n. 23/89).
Le guardie zoofile volontarie E.N.P.A. (DPR 31-03-1979).
Le guardie zoofile volontarie (legge n. 281/91, legge n. 189/04 e L.R. n. 27/00).
Le guardie volontarie ambientali (legge n. 349/86).
Guardia Venatoria Volontaria figura giuridica, funzioni, suoi compiti
1° Corso 2009 per Guardie Volontarie Venatorie dell’Arci-Caccia di Parma
A cura del Rag. Luca Benecchi e del Dr. Luciano Passera
La vigilanza volontaria per l’ambiente: panoramica generale
Dieci regioni italiane utilizzano la vigilanza volontaria per la salvaguardia dell’ambiente, in termini di supporto alle attività di istituto
In prevalenza esistono i “servizi regionali di vigilanza ecologica volontaria”, che impiegano le GEV
In quasi tutte le regioni italiane operano anche altre Guardie volontarie con funzioni di prevenzione di illeciti specifici:
– Le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute dal Ministero dell’Ambiente;
– Le guardie ittiche previste dal R.D. 1604/31 (T.U.L.Pesca)– Le guardie venatorie faunistico ambientali previste dalla legge 157/92 – Le guardie zoofile volontarie previste fin dal 1913 e poi riformate dalla legge
157/92 – Le organizzazioni di volontariato previste dalla legge 266/1991– Altre figure specifiche (ad es. le GAV nella regione Toscana)
La vigilanza volontaria per l’ambiente:la nozione di danno ambientale
La Corte costituzionale ha definito il danno ambientale come:
<<compromissione e cioè alterazione, deterioramento o distruzione, cagionato da fatti commissivi o omissivi, dolosi o colposi, violatori delle leggi di protezione e di tutela dei provvedimenti adottati in base ad essi>> (sent. n. 641/87)
La vigilanza volontaria per l’ambiente:la nozione di ambiente per la Corte di cassazione
Per giurisprudenza consolidata, la suprema corte definisce l’ambiente come il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell’uomo protette dall’ordinamento, perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il prieno sviluppo della persona.
E’ una nozione unitaria e generale, che comprende tutte le risorse naturali e culturali.
Tale estensione della definizione lascerebbe immaginare una disciplina unitaria e generale delle persone preposte alla loro tutela, ed invece……
Le disposizioni di pubblica sicurezza relative alla nomina delle Guardie Volontarie Venatorie
La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. (art. 27 comma 4 della Legge n. 157/92). Secondo l’art. 138 del T.U.L.P.S. le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; (sono escluse le donne dall’obbligo della leva)
3) sapere leggere e scrivere;
4) non avere riportato condanna per delitto;
5) essere persona di buona condotta morale;
6) essere munito della carta di identità;
7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. (questo punto non si applica alle Guardie Volontarie che comunque debbono essere assicurate per il loro servizio).
Le disposizioni di pubblica sicurezza relative al servizio delle Guardie Volontarie Venatorie
Secondo le disposizioni del T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di Attuazione le Guardie Giurate Venatorie prestano servizio in uniforme o se sprovviste col distintivo da approvarsi entrambi dal Prefetto. Le GG.VV.VV. prestano servizio secondo il Regolamento di Servizio approvato dal Questore ai sensi del T.U.L.P.S.. Il Dlgs n. 112/98 ha trasferito alle Province le nomine ed i rinnovi delle nomine delle Guardie Giurate Volontarie Venatorie ed Ittiche ma, stante a quanto ci risulta, nulla ha innovato circa le disposizioni in materia di approvazione dell’uniforme, distintivo e regolamento di servizio. Va precisato che con Circolare Prot. n. 557/PAS.10578.10089.D.(1) del 22.01.2007 il Ministero dell’Interno ha disposto che anche le livree dei veicoli impiegati dalle GPG fossero oggetto di preventiva approvazione prefettizia come le uniformi. Autorizza altresì l’impiego di lampeggiatori arancioni nei soli casi di emergenza per segnalare un effettivo pericolo per la circolazione. Le Guardie per svolgere il servizio armate di arma corta debbono munirsi della licenza di porto di pistola a tassa ridotta rilasciata previa istanza firmata dall’Associazione e controfirmata dall’Agente dal Prefetto. La Prefettura di Parma rilascia tali porti d’arma solo in numero contenuto ed in favore di Agenti di qualificato rilievo o per competenza territoriale.
Le principali normative che affidano compiti di vigilanza alle Guardie Volontarie Venatorie:
Legge n. 157/92 (legge quadro sulla caccia), L.R. n. 08/94 e s.m. (legge regionale sulla caccia)L.R. n. 15/06 (tutela della fauna minore dell’Emilia Romagna) Legge n. 352/93 sui funghi D.P.R. n. 376/95 sui funghi L.R. n. 06/96 sui funghi Legge n. 752/85 sui tartufiL.R. n. 24/91 sui tartufiL.R. n. 02/77 e s.m. sulla flora spontanea protetta e la raccolta dei prodotti del sottobosco Legge n. 189/04 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"
La Guardia Volontaria Venatoria (GVV) dell’Arci-Caccia: caratteristiche della figura
L’esercizio della funzione è onorario, volontario e gratuito. Le GVV sono organizzate su base provinciale dall’Arci-Caccia e vengono coordinate dalle Province.La GVV è un singolo cittadino, che entra in un rapporto bilaterale di collaborazione con la PA. La GVV è una guardia particolare giurata. La GVV è un pubblico ufficiale limitatamente al servizio.La GVV è un Agente accertatore ai sensi dell’art. 13 legge n. 689/81. La GVV è anche un agente di polizia giudiziaria? Se come abbiamo già detto tale qualifica è dubbia per la legge n. 157/92 non lo è però per la legge n. 189/04 sul maltrattamento degli animali d’affezione (circolare Mininterno n. 1795-2005) purchè la GVV sia munita di apposito Decreto di Riconoscimento di Guardia Giurata Zoofila Volontaria rilasciato, allo stato attuale, dal Prefetto.
Le Guardie Volontarie incaricate della vigilanza sulla Legge n. 157/92:
Sono state previste dalla legge statale n. 157 del 1992, che ha introdotto un nuovo sistema sanzionatorio di illeciti penali ed amministrativi per il prelievo venatorio (artt. 30 e 31). L’art. 27 comma 1 lett. b) della legge affida la vigilanza a: alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (ora Dlgs.112/98). Inoltre il comma 2 dell’art. 27 affida altresì la vigilanza anche “alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali”. Per concludere la vigilanza viene affidata alle guardie dell’ENPA ai sensi dell’art. 37 comma 3: “le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).”
Ambiti di competenza
Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
Caratteristiche della figura
le guardie venatorie volontarie sono guardie particolari giurate ai sensi del TULPSLa qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. hanno funzione pubblica di vigilanza sull’osservanza della normativa statale e regionale sono pubblici ufficiali con poteri autoritativi e certificativi i loro atti sono muniti del valore probatorio previsto dall’art. 2700 C.c. svolgono funzioni di polizia amministrativa sugli illeciti previsti all’art. 31 della legge 157/92 svolgono funzioni di polizia giudiziaria sicuramente nella vigilanza sulla legge n. 189/04 sul maltrattamento degli animali (se in possesso di Decreto Prefettizio di GV Zoofila).
Le altre figure coinvolte nella vigilanza faunistico-ambientale:
Le Guardie Zoofile Volontarie (G.Z.V.)Le Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) Le Guardie Ittiche o Alieutiche Volontarie (G.I.V.) I Guardiaparco Le Guardie Giurate Comunali, Forestali e CampestriLe Guardie Particolari Giurate di Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Turistico Venatorie
Le principali differenze
E’ differente l’ambito di competenze, a seconda delle previsioni legislative regionali o nazionali E’ differente il rapporto che si instaura con la pubblica amministrazione (privato/associazione)
Le principali somiglianze
La qualifica di guardia particolare giurata
Lo status di pubblico ufficiale, con i relativi doveri e poteri
L’essere impiegati in attività di vigilanza con poteri di polizia amministrativa
L’essere un servizio “civico” operato da privati cittadini investiti di pubbliche funzioni
La volontarietà del servizio
Nella prossima puntata
Gli illeciti amministrativi e il loro trattamento ai sensi della legge 689/81
La disciplina degli illeciti amministrativi
1° Corso 2009 per Guardie Volontarie Venatorie dell’Arci-Caccia di Parma
A cura del Rag. Luca Benecchi e del Dr. Luciano Passera
I principi della disciplina
Il principio di legalità La non tipizzazione dell’illecito amministrativo La coesistenza delle leggi statali con le leggi regionali L’afflittività della sanzione amministrativa pecuniaria La responsabilità solidale tra gli autori La non trasmissibilità delle obbligazioni Il principio di specialità nel caso di concorso con norma
penale La procedura di applicazione
Il principio di legalità
L’assoggettamento a sanzioni amministrative può avvenire solo in forza di legge precedente al fatto– Il principio è derivato dalla Costituzione– La sanzione non può essere retroattiva– La sanzione non può essere ultrattiva
La non tipizzazione dell’illecito amministrativo
Il catalogo delle sanzioni amministrative è “aperto”, quello delle sanzioni penali è “chiuso”.
La condotta può essere indicata in modo generico (“…la trasgressione grave…”)
La sanzione deve essere indicata in modo esplicito Manca qui la previsione di circostanze aggravanti o
attenuanti: la graduazione si gioca sulla sanzione e non sulla condotta
La coesistenza delle leggi statali con le leggi regionali
La riserva di legge prevista dall’art. 1 è sostanziale e non formale
Le regioni possono stabilire sanzioni amministrative con propria legge
Il motivo sta nell’assenza di misure restrittive della libertà personale, che sono prerogativa dello Stato
Si pone un problema in caso di coesistenza tra legge statale e regionale sulla stessa condotta: si applica il principio di specialità
L’afflittività della sanzione amministrativa pecuniaria
La sanzione amministrativa depenalizzata si sostituisce alla multa (delitti) e all’ammenda (contravvenzioni)
Si concretizza comunque nell’obbligo di pagare una somma di denaro
Non ha funzione risarcitoria o recuperatoria (illeciti civili), ma ha funzione meramente afflittiva (come la sanzione penale pecuniaria)
Non presenta differenze ontologiche rispetto alla sanzione penale, ma deriva da una semplice scelta di politica legislativa, in funzione del danno arrecato alla collettività
La responsabilità solidale tra gli autori (art. 6)
Riguarda:– il proprietario o l’usufruttuario di un bene, anche mobile (anche
un animale) che servì alla trasgressione– Colui che esercita la direzione o vigilanza di una persona a lui
soggetta– La persona giuridica o l’ente che il trasgressore rappresenta
E’ sempre salvo il diritto di regresso (art. 2055 Cod. civ.) dell’obbligato in solido verso il trasgressore
E’ sempre ammessa la prova liberatoria (il bene fu usato contro la mia volontà)
La non trasmissibilità delle obbligazioni
Come nel diritto penale, le obbligazioni di pagare le sanzioni non si trasmettono agli eredi
Vale anche per il debitore solidale, ma non nei confronti del trasgressore principale
Il principio di specialità nel caso di concorso con norma penale (art. 9)
Richiama i principi del concorso apparente in ambito penale
Se concorrono due norme dello Stato (penale e amministrativa) si applica la norma speciale, che ha una sfera di applicazione più ristretta e pertinente alla fattispecie in esame (“lo stesso fatto”)
Se concorre una norma penale dello Stato e una amministrativa della Regione, si applica sempre la norma dello Stato
La legge 157/92 ha soppresso il reato di “furto venatorio”, lasciando applicabili solo le sanzioni regionali
I criteri di applicazione delle sanzioni (art. 11)
Il limite minimo e il limite massimoLa gravità della violazioneL’opera svolta dal trasgressoreLa personalità del trasgressoreLe sue condizioni economiche
SUSSISTE L’OBBLIGO DI MOTIVARE LE SCELTE ED IL DIRITTO AL RIESAME!
La procedura di applicazione
I poteri presupposti del pubblico ufficiale nell’atto di accertamento
La contestazione e la notificazione Il pagamento in misura ridotta L’ordinanza-ingiunzione
I poteri presupposti del pubblico ufficiale nell’atto di accertamento
Assumere informazioni Procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi
dalla privata dimora Procedere a rilievi Sequestrare le cose che possono formare
oggetto di confisca amministrativa
La contestazione e la notificazione (art. 14)
Immediatezza della contestazione Ha valore di atto pubblico, anche se non firmato dal trasgressore La confessione è equivalente se verbalizzata e sottoscritta E’ necessaria Notifica entro 90 gg. se non possibile la
contestazione immediata Effetti prescrittivi dell’omessa notificazione Non necessaria la menzione del pagamento in misura ridotta
(Cass. Civ. 117/97), salva diversa previsione di legge La notificazione deve essere operata anche verso gli obbligati in
solido
Il pagamento in misura ridotta (art. 16)
Pari al terzo del massimo o al doppio del minimo, se previsto
Il pagamento libera gli obbligati: pertanto deve essere verbalizzato
Se non viene effettuato sussiste l’obbligo del rapporto all’autorità competente (art. 17), salvo che sussista la connessione obiettiva con un reato (art. 24)
Il rapporto non deve avere una forma specifica, salvo che si siano effettuati atti di sequestro cautelare
A chi va presentato il Verbale di Accertata Violazione?
All’ufficio provinciale competente per le materie di caccia, pesca, All’ufficio provinciale competente per le materie di caccia, pesca, tartufi, funghi tartufi, funghi (se la violazione è avvenuta nel territorio di competenza della (se la violazione è avvenuta nel territorio di competenza della provincia), provincia), Prescrizioni di Massima di Polizia ForestalePrescrizioni di Massima di Polizia Forestale
Al Presidente della Comunità Montana Competente per i funghi. Al Sindaco per le violazioni ai regolamenti di polizia rurale e per la
violazione alla L.R. n. 2/77. All’Ente Parco per le violazioni ai Regolamenti dell’Area Protetta. L’ufficio territorialmente competente è quello del luogo, non della
residenza del trasgressore Il Verbale è atto pubblico, quindi fa prova fino a querela di falso (2700
C.C.), solo per i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ma non per gli elementi valutativi (Cass. Civ., 3522/1999)
I fatti direttamente accertati non possono essere contestati con prova testimoniale di segno contrario, ma solo querelando il pubblico ufficiale per falso ideologico (Cass. Civ. 1006/1999)
Il valore probatorio del rapporto
Il rapporto è atto pubblico, quindi fa prova fino a querela di falso (2700 C.C.), solo per i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ma non per gli elementi valutativi (Cass. Civ., 3522/1999)
I fatti direttamente accertati non possono essere contestati con prova testimoniale di segno contrario, ma solo querelando il pubblico ufficiale per falso ideologico (Cass. Civ. 1006/1999)
(Cass. Civ. Sez. I, 7913/90) In materia di caccia in zona vietata, la fede privilegiata del rapporto comporta che il trasgressore:
– Possa contestare l’effettiva inclusione dell’area nella zona vietata– Non possa contestare l’indicazione del luogo contenuta nel verbale
L’ordinanza-ingiunzione (art. 18)
E’ un atto amministrativo e non giurisdizionale Ha caratteristiche di:
– Autoritarietà– Esecutività– Attitudine a diventare definitiva– Esecutorietà interna
Deve essere scritta e motivata L’alternativa è l’archiviazione
L’archiviazione
E’ conseguenza dell’infondatezza del rapporto, deducibile d’ufficio o tramite le difese degli interessati
E’ disposta con ordinanza motivata Deve essere comunicata solo all’ufficio Non è prevista alcuna forma di riesame o controllo L’ordinanza non acquisisce forza di giudicato, quindi
non ostacola l’esercizio dell’azione penale (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 6193/1993)
La difesa degli incolpati
La P.A. ha l’obbligo di assumere le dichiarazioni personali, qualora richieste entro 30 gg.
La P.A. ha l’obbligo di esaminare gli scritti difensivi e documenti, qualora inviati entro 30 gg.
Non sussiste il diritto al contraddittorio o all’istruttoria Sussiste il diritto alla verbalizzazione dell’audizione
personale
L’opposizione al sequestro (art. 19)
Può essere proposta anche immediatamente e separatamente dall’opposizione principale
L’autorità decide con ordinanza motivata entro 10 giorni. Vige il silenzio-assenso
La restituzione può essere disposta previa istanza e pagamento delle spese di custodia
Se l’opposizione è rigettata, il sequestro cessa efficacia se non viene emessa ordinanza-ingiunzione
L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione
Proposta davanti al giudice territorialmente competente mediante ricorso
Entro 30 gg. dalla notificazione (60 se all’estero)
L’opposizione non sospende il termine per l’esecuzione salvo diversa disposizione (inoppugnabile) del giudice, per gravi motivi e ove richiesta
Il reato e il processo penale
1° Corso 2009 per Guardie Volontarie Venatorie dell’Arci-Caccia di Parma
A cura del Rag. Luca Benecchi e del Dr. Luciano Passera
L’ordinamento penale
E’ un complesso di norme giuridiche che delineano altrettante regole di condotta, positive o negative, la cui inosservanza dà luogo al verificarsi di conseguenze penali
Lo schema del rapporto di Lo schema del rapporto di diritto penale diritto penale
Regole di condotta
Obbligo di osservanza
Sanzioni penali in caso di inosservanza
Le tipologie di pena:
- per i delitti
- per le contravvenzioni
Le tipologie di pena
Per i delitti:– Ergastolo– Reclusione– Multa
Per le contravvenzioni:– Arresto – Ammenda
ALTERNATIVAMENTE O CONGIUNTAMENTE
I principi della Costituzione in materia penale
Art. 24:
La difesa è un diritto
inviolabile
in ogni statostato e gradogrado
del procedimento
I principi della Costituzione in materia penale
Art. 25:
- primo comma: nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per leggenaturale precostituito per legge
- secondo comma: nessuno può essere punito se non in forza di una leggelegge entrata in vigore prima del fatto commesso
I principi della Costituzione in materia penale
Art. 24:
La difesa è un diritto
inviolabile
in ogni statostato e gradogrado
del procedimento
I principi della Costituzione in materia penale
Art. 27:– Primo comma: la responsabilità penale è personalepersonale– Secondo comma: l’imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitivacondanna definitiva– Terzo comma: le pene non possono consistere in
trattamenti disumani e devono tendere alla rieducazionerieducazione del condannato
– Non è ammessa la pena di morte
I principi della Costituzione in materia di processo penale
Art. 111:
– La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge
– Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
I principi della Costituzione in materia di processo penale
Art. 112:
– L’azione penale è obbligatoria.
La fase delle indagini preliminari
326 c.p.p.: il p.m. e la p.g. svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale
327 c.p.p.: il p.m. dirige e dispone direttamente della p.g.
327-bis c.p.p.: il difensore può svolgere una autonoma attività investigativa per individuare elementi di prova a favore del proprio assistito
Al P.M. spetta il giudizio di fondatezza della notizia di reato
L’accusa è sostenibile in giudizio
L’accusa è infondata
La conclusione delle indagini preliminari
Se l’accusa è infondata, il P.M. chiede al G.I.P. l’archiviazione della notizia di reato (con decreto)
Se l’accusa è sostenibile in giudizio, il P.M. esercita l’azione penale con la richiesta al G.I.P. di rinvio a giudizio
L’udienza preliminare
Si svolge davanti al G.I.P.
Si effettua un filtro delle imputazioni azzardate, che richiama la valutazione della fondatezza sulla notizia di reato (non luogo a procedere/disposizione del giudizio)
Il giudizio si può già definire in primo grado con i riti alternativi:
– Patteggiamento (sentenza non appellabile)– Giudizio abbreviato (sentenza)
Il giudizio
Si svolge presso il Tribunale o la Corte d’assise
Il dibattimento La sentenza
– Condanna – Proscioglimento
L’appello
Ha ad oggetto la sentenza di primo grado (fondatezza, motivi di doglianza)
Dà luogo alla sentenza di secondo grado– Conferma– Riforma
Può essere impugnata davanti alla Corte di Cassazione
Il giudizio di cassazione
E’ un giudizio di legittimità Dà luogo ad una sentenza
– Conferma– Annullamento
Con rinvio Senza rinvio parziale
Le misure cautelari
Il presupposto di applicazione sono i “gravi indizi di colpevolezza”
Si dividono in:– Personali
Interdittive coercitive
– Reali Sequestro conservativo Sequestro preventivo