Polizza Infortuni Nucleari · Web viewdi malattie professionali a termini di polizza, limitatamente...

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Polizza Infortuni Nucleari

Lotto n.3 - Polizza di assicurazione Infortuni NucleariAllegato c

7

Lotto n.3

CIG n.6957233A49

Capitolato Speciale

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI NUCLEARI

Stipulata tra:

Nucleco SPA

S.P. Anguillarese 301

Cap 00060 Citt Roma

P.IVA n01352541005

e

[Nome Societ]

Via..............................

Cap..............Citt.................

P.IVA n....................................

Effetto:

dalle ore 24.00 del 31/03/2017

Cessazione:

alle ore 24.00 del 31/03/2019

IndiceSezione 1 Definizioni, soggetti e attivit assicurata4Art. 1 Definizioni4Art. 2 - Soggetti assicurati5Sezione 2 Condizioni generali di assicurazione7Art. 1 Variazioni del rischio successivamente allaggiudicazione del contratto7Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori7Art. 3 - Durata dellassicurazione7Art. 4 Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia7Art. 5 Revisione del prezzo8Art. 6 Recesso della Societ8Art. 6.1 Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente9Art. 6.2 Recesso per aggravamento del rischio9Art. 6.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso9Art. 7 Prova del contratto e modifiche dellassicurazione9Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Societ9Art. 9 - Oneri fiscali9Art. 10 - Foro competente9Art. 11 - Interpretazione del contratto10Art. 12 Ispezioni e verifiche della Societ10Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta Titolarit dei diritti nascenti dal contratto10Art. 14 - Obbligo di fornire dati sullandamento del rischio10Art. 15 - Clausola Broker11Art. 16 Obblighi inerenti la tracciabilit dei flussi finanziari in base alla l.n. 136/201011Art. 17 - Rinvio alle norme di legge11Art. 18 Rinuncia alla surrogazione12Art. 19- Trattamento dei dati12Art. 20 Estensione territoriale12Art. 21 - Coassicurazione e Delega12Art. 22 Clausole vessatorie12Sezione 3 Condizioni di assicurazione13Art.1 - Oggetto della copertura13Art. 2- Oneri ed obblighi della Contraente13Art.7 Esclusioni15Art.8 Persone escluse dallassicurazione o non assicurabili15 Art. 6- Limite catastrofale15Sezione 4 Operativit della polizza infortuni16Art.1 Casi assicurati16Sezione 5 - Gestione dei sinistri17Art. 1 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi17Art.2 Criteri di indennizzabilit17Art.3 Controversie17Art.4 Liquidazione dellindennit17Sezione 6 Categorie, somme assicurate, franchigia, scoperti e calcolo del premio19Art. 1 Categorie assicurate19Art.2 Calcolo del premio20

Sezione 1 Definizioni, soggetti e attivit assicurata

Art. 1 Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa datto del premio e delleventuale ripartizione del rischio tra le Societ partecipanti alla Coassicurazione.

Annualit assicurativa:

Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra lultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dellassicurazione.

Assicurato:

Il personale esposto ai sensi del D.lgs 230/1995 e ss.mm., dipendente della Contraente (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai, Stagisti , Collaboratori a progetto, prestatori di lavoro somministrato), assegnati temporaneamente o permanentemente presso un sito nucleare o un sito in cui avvengano lavorazioni con esposizione a radiazioni ionizzanti.

Assicurazione:

Il contratto di Assicurazione.

Beneficiario:

In caso di morte dellassicurato, gli eredi legittimi o testamentari; in tutti gli altri casi lassicurato stesso.

Broker:

Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n B000055861.

Comunicazioni:

Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.

Contraente:

Il soggetto che stipula lassicurazione.

Franchigia assoluta:

La parte di danno espressa in valore, giorni di inabilit o percentuale di invalidit che non viene indennizzata. Pertanto non si dar luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, lindennizzo verr corrisposto esclusivamente per la parte eccedente, decurtando dallindennizzo quanto ricompreso nella franchigia.

Franchigia relativa:

La soglia di danno espressa in valore, giorni di inabilit o percentuale di invalidit al di sotto della quale il sinistro non viene indennizzato. Pertanto non si dar luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado pari o inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, lindennizzo verr corrisposto per lintero senza deduzione di alcuna franchigia.

Inabilit temporanea:

La perdita temporanea, a seguito di infortunio o malattia, in misura totale o parziale, della capacit dellAssicurato di attendere alle attivit professionali dichiarate.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidit permanente e/o una inabilit temporanea.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Societ in caso di sinistro.

Invalidit permanente:

La diminuizione o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacit generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

Invalidit permanente da malattia

La perdita definitiva, a seguito di malattia, in misura totale o parziale, della capacit generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione

Istituto di cura:

Lospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privata, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

Malattia:

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, intendendo per tale ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili

Massimale per anno:

La massima esposizione della Societ per uno o pi sinistri durante la medesima annualit assicurativa o periodo assicurativo.

Massimale per sinistro:

La massima esposizione della Societ per ogni sinistro.

Polizza:

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio:

La somma dovuta dal Contraente alla Societ.

Retribuzioni

Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue retribuzioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, lequivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente). Per la categoria Amministratori e Sindaci i compensi erogati. Sono esclusi i rimborsi spese e emolumenti a carattere eccezionale. Come riferimento per la liquidazione dellindennizzo, si considera retribuzione quella che linfortunato ha percepito per i titoli di cui sopra nei dodici mesi precedenti quello in cui si verificato linfortunio. Se al momento dellinfortunio lassicurato non ha raggiunto il primo anno di servizio, si considera la retribuzione annua presunta spettante a norma del relativo contratto di lavoro previa richiesta di apposita certificazione del datore di lavoro.

Ricovero:

La degenza in Istituto di cura (pubblici, accreditati o privati, in Italia e allestero) che comporti almeno un pernottamento.

Rischio:

La probabilit che si verifichi il sinistro e lentit dei danni che possono derivarne.

Rischio in itinere:

La probabilit che il sinistro si verifichi durante il tragitto dalla dimora, anche occasionale, al luogo di lavoro e viceversa; nonch durante il tragitto da e verso altre sedi dove viene svolta lattivit, purch questi infortuni avvengano durante il compimento del percorso necessario con gli ordinari mezzi di locomozione, sia pubblici che privati.

Scoperto:

La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dellassicurato.

Sinistro:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale prestata la garanzia assicurativa.

Societ:

Limpresa assicuratrice nonch le coassicuratrici.

Art. 2 - Soggetti assicurati

La presente polizza viene stipulata per il personale esposto ai sensi del D.lgs 230/1995 e ss.mm., dipendente della Contraente (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai, Stagisti , Collaboratori a progetto, prestatori di lavoro somministrato), assegnati temporaneamente o permanentemente presso un sito nucleare o un sito in cui avvengano lavorazioni con esposizione a radiazioni ionizzanti.

Per dette categorie il Contraente ha lobbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione allattivit della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.

Il Contraente esonerato dallobbligo della preventiva denuncia delle generalit delle persone assicurate: per lidentificazione di tali persone, si far riferimento ai documenti depositati presso il Contraente. Il Contraente inoltre esonerato dallobbligo di notificare le malattie, le infermit, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate.

In caso di errore od omissione, avvenuti in buona fede, e riguardanti linclusione in garanzia o la determinazione delle somme assicurate relativamente a singoli assicurati o a categorie di assicurati per i quali lassicurazione con oneri a carico del Contraente obbligatoria ai sensi di legge o di CCNL, le parti convengono che lAssicurazione si intender comunque valida nei termini previsti dalla legge o dal CCNL, con lintesa che il Contraente avr lobbligo di corrispondere il maggior premio dovuto a decorrere dallinizio della copertura.

Sezione 2 Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 Variazioni del rischio successivamente allaggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilit di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Societ non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio pi elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne allorganizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimit.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente allaggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Societ entro trenta giorni dallintervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Societ tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dellart. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si d atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anchesse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Societ risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Societ risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dellart. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Societ l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C

Art. 3 - Durata dellassicurazione

LAssicurazione stipulata per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24.00 del 31/03/2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31/03/2019.

Non previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, lassicurazione cesser alla scadenza del 31/03/2019.

E facolt del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Societ una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata allespletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Societ, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verr conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin dora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

La Societ si impegna altres a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 6, alle condizioni e nelle modalit di cui al paragrafo 6.3

Art. 4 Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia

Il premio dellAssicurazione viene corrisposto dal Contraente allattivazione della polizza, ossia al 01/04/2017 .

Il Contraente tenuto a pagare il premio dellassicurazione stabilito nella polizza, con applicazione, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/03/2017), se la prima rata di premio stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Societ o alla sede dellAgenzia alla quale assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Societ i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Societ deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societ, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi..

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito pi regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Societ, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Societ da atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validit anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Societ stessa.

Art. 5 Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti allArt. 1 - Variazioni del rischio successivamente allaggiudicazione del contratto, ovvero nel caso in cui lammontare dei sinistri pagati dalla Societ sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Societ per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, lammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre 25%, la Societ potr richiedere, ai sensi dellart. 106 del D. Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verr computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Societ per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere lintegrazione del premio nei termini di cui allart. 4 Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia.

Art. 6 Recesso della Societ

La Societ ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalit di seguito indicate:

Art. 6.1 Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Societ non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Societ di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Societ al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Societ ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Societ, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Societ comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dellart. 1893 c.c., al pagamento dellindennizzo per lintero.

Art. 6.2 Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui allart. 5 Revisione del prezzo, presentata dalla Societ, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Societ pu recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Art. 6.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso

La Societ, entro 30 (trenta) giorni dalla data defficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dellimposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 6.1 e 6.2, la Societ congiuntamente alla volont espressa di recedere dal contratto dovr fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui allart. 14 Obbligo di fornire dati sullandamento del rischio necessari per la redazione del bando di gara per laffidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 6.1 e 6.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di questultima, la Societ simpegna a prorogare lassicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. proroga tecnica).

Art. 7 Prova del contratto e modifiche dellassicurazione

La Societ obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dellappendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Societ

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Societ oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Societ.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto competente, esclusivamente, l'autorit giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nellinterpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovr intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verr data linterpretazione pi estensiva e pi favorevole allAssicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 Ispezioni e verifiche della Societ

La Societ ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Societ. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Societ ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in questultimo caso previo benestare dellAssicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta Titolarit dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sullandamento del rischio

Pena lapplicazione della penale di cui allultimo comma del presente articolo, la Societ:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualit assicurativa,

2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,

3. nonch, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente allesercizio del recesso,

4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel o altro supporto informatico equivalente purch editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, cos articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Societ, data di accadimento dellevento, data di denuncia, descrizione dellevento, nonch lo stato del sinistro come di seguito elencato:

a) sinistri riservati con indicazione dellimporto a riserva;

b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dellimporto gi liquidato e la data di pagamento;

c) sinistri liquidati con indicazione dellimporto liquidato e la data di pagamento;

d) sinistri senza seguito;

e) sinistri respinti.

La Societ espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo unaccurata ed aggiornata informativa;

rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Societ.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Societ, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Societ, il Contraente provveder a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Societ non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Societ persista nellinadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verr applicata una penale nella misura di 50 euro a valere sullammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nellinadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per lesecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 - Clausola Broker

Per lassistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Via di Villa Grazioli 23 -00198 Roma Tel. 01/54516.1 Fax: 06/5919718, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker posta a carico della Societ aggiudicataria del contratto, nella misura del 12% da calcolarsi sul premio imponibile di polizza. Tale remunerazione parte dellaliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potr quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per lAmministrazione appaltante.

La Societ riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverr per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dellAssicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Societ dichiara che il broker autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Societ stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Societ.

Art. 16 Obblighi inerenti la tracciabilit dei flussi finanziari in base alla l.n. 136/2010

La Societ appaltatrice tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilit previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Societ, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati allespletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilit finanziaria di cui allart. 3 della legge n. 136/2010 ne d immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

LAmministrazione pu verificare, in occasione di ogni pagamento allappaltatore e con interventi di controllo ulteriori, lassolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati allespletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilit dei flussi finanziari.

La Societ simpegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonch dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati allespletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilit dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dallart. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilit delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati allespletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dellart. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara allaltra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base allart. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Societ derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 Rinuncia alla surrogazione

La Societ rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surrogazione che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.

Art. 19- Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Societ, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalit strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 20 Estensione territoriale

LAssicurazione, per i casi di morte ed invalidit permanente, vale per il mondo intero.

Art. 21 - Coassicurazione e Delega

Qualora lassicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Societ ai sensi dellart. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilit solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dellAssicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dellAssicurazione.

La Spettabile .........., alluopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ci vale anche per il presente atto,

incassare i premi dellAssicurazione e pagare gli indennizzi,

ricevere e inviare ogni comunicazione relativa allAssicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dellindennizzo, in virt della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 22 Clausole vessatorie

Lindicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. a carico della Societ offerente, che dovr provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Sezione 3 Condizioni di assicurazione

Art.1 - Oggetto della copertura

Lassicurazione vale esclusivamente per gli infortuni e le malattie professionali da radiazioni che colpiscano il personale assicurato come definito alla voce Assicurato.

La garanzia vale soltanto per i casi di morte o di invalidit permanente che siano conseguenza:

di infortuni a termini di polizza dai quali le predette persone fossero colpite durante lespletamento delle loro mansioni tecniche od amministrative nel campo delle ricerche, esperienze, produzioni, utilizzazione ed applicazione di energia nucleare o di sostanze radioattive a scopi esclusivamente pacifici, con eventuale uso di reattori, macchine acceleratici, macchine radiogene in genere e strumentazione scientifica adeguata; la garanzia, nei limiti sopra precisati, inoltre valida durante le operazioni di soccorso effettuato per conto della protezione civile;

di malattie professionali a termini di polizza, limitatamente agli stati morbosi insorgenti nellindividuo per effetto dellassorbimento, nelle mansioni sopra specificate, di radiazioni ionizzanti, di neutroni o di altre particelle atomiche nucleari.

Art. 2- Oneri ed obblighi della Contraente

Lassicurazione prestata allespressa condizione che lattivit degli assicurati si svolga in base alle disposizioni per la prevenzione degli infortuni e per la protezione contro le radiazioni previste dalle vigenti leggi e che allatto dellingresso in garanzia gli assicurati risultino idonei ai sensi di legge ex D.P.R. 13/2/1964 n185.

La Nucleco Spa si impegna a procedere alla regolare sorveglianza medica prevista dal D.P.R. 13/2/1964 n185. In caso di accertato assorbimento di radiazioni per una dose complessiva che superi i limiti di legge, il Contraente si impegna a compiere ogni accertamento e ad adottare tutte le misure opportune affinch lAssicurato riprenda la sua attivit solo se riconosciuto idoneo ai sensi di legge.

In ogni caso di accertata non idoneit allesposizione alle radiazioni ionizzanti, il Contraente si obbliga ad allontanare immediatamente da qualsiasi possibile fonte di radiazione lAssicurato colpito per tutta la durata dello stato di non idoneit e darne avviso alla Societ.

Art. 3- Cessazione dellattivit assicurata

Nel caso di totale cessazione dellattivit dichiarata dal contraente, nonch nel caso di cessazione dellattivit svolta dallassicurato nellambito dellunit elettronucleare, come pure nelleventualit di una risoluzione del rapporto di dipendenza o di collaborazione tra il contraente e gli assicurati, la garanzia di cui alla presente polizza si intende cessata nei confronti di questi ultimi. Al riguardo faranno fede i libri di amministrazione tenuti dal Contraente e la documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione di cui allart. 74 del D.P.R. 13/2/1964 n185.

Nelle ipotesi previste dal comma precedente, limitatamente al caso di morte e di invalidit permanente conseguente a malattia professionale esclusivamente dovuta allassorbimento di radiazioni che abbia avuto luogo durante il periodo di garanzia prestata dalla Societ, saranno da questa presi in considerazione, agli effetti della liquidazione, i sinistri che fossero regolarmente denunciati dagli Assicurati cessati o dai loro aventi causa entro il termine di 24 mesi successivi alla data di cessazione dellattivit svolta dallassicurato nellambito dellunit elettronucleare o di risoluzione del rapporto con il contraente.

Gli assicurati cessati che assumessero nuovo impiego o incarico, o frequentassero per scopo di studio o di ricerca stabilimenti o laboratori comportanti comunque il rischio di radiazioni, saranno automaticamente esclusi dal beneficio di cui al comma precedente, dalla data di inizio della nuova attivit.

Art.4 Manifestazioni patologiche regolate con criterio speciale

Per coloro che prestano servizio presso una centrale elettronucleare ed abbiano maturato un mese di interrotto servizio presso tale impianto, anche se nel corso di validit della presente polizza lascino il servizio per trasferimento ad altro impianto, o per anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, o per collocamento in quiescenza, senza entrare a far parte, in queste due ultime ipotesi, del personale di impianti nucleari di altra azienda, la garanzia nei limiti di cui sopra ed a parziale deroga del precedente articolo valida per i casi di morte e di invalidit permanente attribuibili alle manifestazioni patologiche appresso indicate, anche nella eventualit che non sia dimostrabile il nesso causale tra levento ed il servizio in centrale, ma a condizione che levento stesso per il personale che lasci il servizio si manifesti entro i limiti di tempo, rispetto alla data di cessazione dal servizio in centrale, specificati nellelenco che segue:

anemia, leucopenia, trombofenia o sindrome emorragica conseguenti

ad irradiazione acuta30 giorni

anemia, leucopenia, trombofenia o sindrome emorragica conseguenti ad

irradiazione cronica1 anno

leucemie15 anni

blefarite o congiuntivite60 giorni

cheratite1 anno

cataratta10 anni

radiodermiti acute60 giorni

radiodermiti croniche10 anni

radioepiteliti acute delle mucose60 giorni

radiolesioni croniche delle mucose5 anni

radionecrosi ossea15 anni

sarcoma osseo15 anni

cancro broncopolmonare primario per inalazione15 anni

Per il personale obbligatoriamente assicurato con lINAIL la garanzia di cui alla presente norma sar operante alla sola condizione che detto Istituto abbia escluso per levento mortale o per invalidit permanente ogni e qualsiasi risarcimento. In tal caso sar indispensabile, per il pagamento dellindennizzo da parte della Societ, lesibizione della documentazione attestante il definitivo ed inappellabile rifiuto dellINAIL.

Art. 5 Indennizzi non cumulabili

Lindennizzo riconosciuto ai sensi della presente polizza non pu essere cumulato con quelli previsti da altre polizze stipulate dal contraente per i rischi infortuni e malattie di base

Art. 6 - Responsabilit del contraente

Qualora linfortunato o, in caso di morte i beneficiari o soltanto qualcuno di essi, non accettino a completa tacitazione per linfortunio lindennit dovuta ai sensi del presente contratto e avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilit civile, su richiesta della Contraente stessa, detta indennit viene accantonata nella sua totalit.

Lindennit accantonata viene pagata qualora linfortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dallazione di responsabilit civile o rimangano in essa soccombenti ovvero a seguito di transazione o a seguito di composizione della controversia.

Art.7 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata, salvo quanto previsto allarticolo denominato Rischio guerra;

2. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;

3. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;

Art.8 Persone escluse dallassicurazione o non assicurabili

Non sono coperte dalla presente polizza:

1. fatto salvo patto speciale, le persone di et superiore a ottantanni. Tuttavia per persone che raggiungano tale et nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validit fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'et suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;

2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo e tossicodipendenza. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Art. 9 Franchigia operante per la garanzia invalidit permanente da malattia

Per il caso di invalidit permanente conseguente a malattia professionale da radiazioni, qualora linvalidit permanente parziale sia di grado non superiore al 20% del totale, non si far luogo a liquidazione di indennizzo. Qualora, invece, linvalidit permanente parziale superi il 20% della totale, lindennizzo verr corrisposto senza tenere conto della suddetta franchigia

Art. 6- Limite catastrofale

In caso di sinistro che colpisca contemporaneamente pi assicurati, lindennizzo non potr superare la somma complessiva di 10.000.000,00 fermo il limite per il rischio aeronautico. Qualora le indennit liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Sezione 4 Operativit della polizza infortuni

Art.1 Casi assicurati

Lassicurazione vale per i casi assicurati di seguito elencati. A ciascun caso assicurato si applicano le somme assicurate rispettivamente previste per ciascuna categoria di assicurati come previsto nella successiva Sezione 6.

A. MORTE

Se linfortunio ha come conseguenza la morte dellAssicurato, l'indennizzo per il caso di morte dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'evento. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato.

L'indennizzo per il caso di morte non cumulabile con quello per l'invalidit permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidit permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi dell'Assicurato, non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello gi pagato per invalidit permanente.

B. INVALIDITA' PERMANENTE

Se linfortunio o la malattia professionale ha per conseguenza una invalidit permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale linfortunio avvenuto o la malattia stata denunciata, la Societ liquida per tale titolo una indennit calcolata sulla somma assicurata per invalidit permanente assoluta secondo le percentuali stabilite dalle tabelle n1 delle valutazioni del grado percentuale di invalidit permanente allegate al D.P.R. 30 giugno 1965 n1124.

La perdita totale ed irrimediabile delluso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalit perduta.

Se lassicurato mancino, il grado di invalidit per il lato sinistro applicato al destro e viceversa.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di pi organi od arti, lindennit viene stabilita mediante laddizioni di percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%

Nei casi di invalidit permanente non specificati nelle predette tabelle, lindennizzo stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacit generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dellassicurato.

Il periodo massimo utile per procedere alla valutazione definitiva del danno indennizzabile viene fissato in un anno dal giorno della verifica dellinvalidit o, in caso di malattia, dal giorno della denuncia..

Sezione 5 - Gestione dei sinistri

Art. 1 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi

La denuncia dell'infortunio dovr contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonch le cause che lo hanno determinato, dovr essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Societ, entro il 30 giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilit.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonch le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovr essere dato immediatamente avviso alla Societ a mezzo telefax e/o telegramma.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.

La Societ si impegna a comunicare allAssicurato di aver provveduto allapertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Societ si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare allAssicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

Art.2 Criteri di indennizzabilit

La Societ corrisponde l'indennit per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio pu avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennit per invalidit permanente liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Art.3 Controversie

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilit dell'infortunio nonch sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilit delle indennit, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennit a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.

Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunerer il medico da essa designato, contribuendo per la met delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalit di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Art.4 Liquidazione dellindennit

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Societ liquider l'indennit che risulti dovuta, ne dar comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provveder al pagamento. L'indennit viene corrisposta in Italia in Euro. All'atto della liquidazione del sinistro, la relativa quietanza di indennizzo deve essere sottoscritta, oltre che dall'Assicurato, anche dalla Nucleco. S.p.a. da cui l'Assicurato dipende.

Sezione 6 Categorie, somme assicurate, franchigia, scoperti e calcolo del premio

Art. 1 Categorie assicurate

Lassicurazione prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per i rischi, le garanzie, somme assicurate e massimali specificamente indicati.

Si conviene che per lidentificazione degli Assicurati e della loro effettivo mandato/funzione/carica faranno fede gli apposti atti del Contraente.

A. DIRIGENTI

LAssicurazione efficace per tutti i Dirigenti della Contraente:

Garanzia

Somma assicurata procapite

Rischi coperti

Professionali

Caso Morte

5 volte la retribuzione annua

lorda con il massimo di

600.000,00

Caso Invalidit permanente

6 volte la retribuzione annua

lorda con il massimo di

700.00,00

B. QUADRI

LAssicurazione efficace per tutti i Quadri della Contraente.

Garanzia

Somma assicurata procapite

Rischi coperti

Professionali

Caso Morte

5 volte la retribuzione annua

lorda con il massimo di

600.000,00

Caso Invalidit Permanente

6 volte la retribuzione annua

lorda con il massimo di

700.000,00

C. IMPIEGATI

LAssicurazione efficace per tutti gli Impiegati della Contraente.

Garanzia

Somma assicurata procapite

Rischi coperti

Professionali

Caso Morte

5 volte la retribuzione annua

lorda con il massimo di

600.000,00

Caso Invalidit Permanente

6 volte la retribuzione annua

lorda con il massimo di

700.000,00

D. OPERAI

LAssicurazione efficace per tutti gli operai della Contraente.

Garanzia

Somma assicurata procapite

Rischi coperti

Professionali

Caso Morte

5 volte la retribuzione annua

lorda con il massimo di

600.000,00

Caso Invalidit Permanente

6 volte la retribuzione annua

lorda con il massimo di

700.000,00

E. STAGISTI _ LAVORATORI A PROGETTO; PERSONALE LAVORO SOMMINISTRATO

LAssicurazione efficace per tutti gli operai della Contraente.

Garanzia

Somma assicurata procapite

Rischi coperti

Professionali

Caso Morte

200.000,00

Caso Invalidit Permanente

250.000,00

Art.2 Calcolo del premio

Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella seguente tabella scomposizione del premio rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati.

Al termine di ogni annualit la Societ calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verr effettuato ai sensi dell'articolo denominato Regolazione del Premio della presente polizza.

Categoria

Parametro

Valore

Tasso Lordo applicato

Totale

Dirigenti

Retribuzioni totali

85.000,00.

.........................

Quadri

Retribuzioni totali

1.100.900,00

.........................

Impiegati

Retribuzioni totali

3.349.000,00

.........................

Operai

Retribuzioni totali

1.953.700,00

.........................

Stagisti; Lavoratori a progetto; Personale Lavoro Somministrato

Numero presenze

1

per persona

.........................

Totale complessivo

.........................

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO

Premio annuo imponibile

.........................

Imposte

.........................

Totale

.........................

Il Contraente

La Societ

............................................................

..........................................................

Data..

Timbro e firma per accettazione............................................