CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA Polizza Numero …

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Pag. 1 / 13 Ed. 05/2020 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA Polizza Numero 012/20 Denominata “Programma Assistenza all’Auto” Pacchetto “A” Inclusivo Facile.it

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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Polizza Numero 012/20

Denominata

“Programma Assistenza all’Auto”

Pacchetto “A” Inclusivo Facile.it

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Glossario Il presente paragrafo contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione. Assicurato: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. Assicuratore: La Società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza. Assicurazione: l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. Franchigia: l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo. Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. Massimale: l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto. Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Risarcimento: la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. Rivalsa: il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Surrogazione: la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

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A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con la Società IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA

ASSISTANCE (n. iscrizione all’Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 Sesto San Giovanni

(Milano).

La società IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Cap. Soc. € 3.856.985,00 i.v. Numero d’Iscrizione al Registro delle Imprese di

Milano n° 09749030152, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria del

Commercio e dell'Artigianato del 1° ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 1993 n. 239). Società soggetta all’attività

di direzione e coordinamento di Inter Mutuelles Assistance SA. Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione

n. 1.00114

Recapiti: 02/24128-1 /[email protected] / www.imaitalia.it

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (I dati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo

all’anno 2019).

Ammontare complessivo del patrimonio netto : 22.128.210,52 €;

Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 3.856.985,00 €;

Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 17.662.668,70 €.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile al sito internet www.imaitalia.it

nell’area comunicati.

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 15.135.164,14 €;

Requisito patrimoniale minimo (MCR): 6.095.063,73 €;

Fondi propri a copertura (eligible own funds): 25.579.519,69 €;

Indice di solvibilità (solvency ratio), che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il

margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 169,01 %.

B. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

1. Sinistri

Trattandosi di prestazione assistenziali, l'Assicurato per attivare i servizi garantiti deve prontamente comunicare il verificarsi

del sinistro alla Struttura Organizzativa, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione del

caso. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta d’Assistenza".

2. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla

Compagnia IMA Italia Assistance S.p.A., Servizio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni - Milano; fax:

+39 02 26223973 - e-mail: [email protected].

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro della Compagnia nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS trasmettendo il reclamo via posta a IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma oppure a mezzo fax al numero 06.42.133.353/745 oppure anche via PEC all'indirizzo [email protected], utilizzando il modulo di cui al seguente link http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, l’esponente, oltre a rivolgersi all’IVASS, può ricorrere ai seguenti

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sistemi alternativi di risoluzione delle controversie prima di adire l’Autorità Giudiziaria.

In particolare potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi:

procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;

procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;

procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione che regolano il suo contratto.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/.

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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” informiamo di quanto segue: IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Sede Legale: Piazza Indro Montanelli 20, CAP 20099 Sesto San Giovanni, Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano N. 09749030152, di seguito IMA, raccoglie, in qualità di Titolare al Trattamento, le categorie dei seguenti dati, nel quadro della sottoscrizione, la gestione e l’esecuzione del vostro contratto: • dati relativi all’identificazione delle parti, di persone interessate o di altre parti coinvolte nel contratto; • dati relativi alla situazione famigliare (se il contratto prevede l’estensione al nucleo famigliare); • dati necessari alla stipula, l’esecuzione del contratto e alla gestione dei sinistri; • informazioni relative alla determinazione o alla valutazione del rischio; • dati di localizzazione delle persone e/o dei beni in relazione ai rischi assicurati; • dati sanitari per l’esecuzione del contratto per i quali l’assicurato ha dato il suo consenso (solo polizze assistenza

medica). I suoi dati saranno impiegati da IMA per la sola esecuzione dei servizi richiesti ed in particolare per: • la stipula del contratto; • la gestione del contratto; • l’esecuzione del contratto; • l’elaborazione delle statistiche e degli studi attuariali; • l’esercizio di azioni giudiziarie, la gestione dei reclami e del contenzioso in genere; • tutte le operazioni relative alla gestione dei clienti compreso il monitoraggio dell’assistenza fornita (es: customer

care); • l’implementazione di meccanismi di controllo, in particolare di contrasto a frodi e corruzione; • gestione delle richieste di diritto d’accesso, di rettifica e di opposizione; • l’esecuzione di disposizioni legali, regolamentari ed amministrative. Questi dati possono essere trasmessi a intermediari assicurativi incaricati della gestione del portafoglio e/o ai fornitori di IMA, ad altre società del Gruppo IMA, e/o autorità pubbliche e/o associazioni di categoria e/o ogni altro soggetto verso il quale ne sussiste l’obbligo in relazione al contratto stipulato. Essi possono essere accessibili o trasmessi a Responsabili Esterni del Trattamento “tecnici” di IMA per le operazioni di amministrazione e di manutenzione informatica. La richiesta d’esecuzione delle garanzie comporta la Sua autorizzazione espressa ad IMA, a comunicare le informazioni sanitarie suscettibili d’esser raccolte a ogni professionista che le debba conoscere per eseguire l’incarico conferitogli da IMA. In relazione a ciò, Lei accetta di liberare i professionisti medico sanitari dal loro obbligo di segreto professionale sulle proprie informazioni mediche (solo per polizze di assistenza medica). IMA può effettuare registrazioni delle sue conversazioni telefoniche per finalità di formazione, miglioramento della qualità, prevenzione delle liti. Queste registrazioni sono destinate alle sole persone autorizzate dal Titolare del Trattamento. Lei si può opporre segnalandolo in occasione del contatto telefonico con il nostro operatore. I suoi dati sono conservati per la durata del rapporto assicurativo, fermi eventuali termini di legge. Il beneficiario può, in ogni momento, ritirare il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali previo invio di un documento identificativo da presentare a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Protezione Dati, Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), oppure a [email protected]. Tali strutture operano in qualità di corrispondente del DPO (Responsabile della Protezione Dati) del Gruppo Inter Mutuelles Assistance, con sede in Niort (Francia). In tal caso egli accetta di non beneficiare più della copertura assicurativa. Con la stessa modalità può esercitare il proprio diritto d’accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione per motivo legittimo. Lei ha diritto di sporgere reclamo presso l’Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che il trattamento che la concerne costituisca una violazione delle disposizioni di legge.

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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 DEFINIZIONI Relativamente all’Assicurazione in generale: Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione e che aderisce alla polizza collettiva. Assicurazione: Il contratto di assicurazione. Carenza: Periodo di inefficacia della garanzia che decorre dalla data di stipulazione della polizza. Consumatore: La persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali. Contraente: La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione. Danno totale: Il danno d’importo uguale o superiore al 75% del valore del Veicolo al momento del sinistro. Danno previsto dal contratto: Un evento dannoso per il quale la Società presta la garanzia assicurativa e inoltre l’Incendio, il furto e la rapina se per il Veicolo assicurato è in vigore altra polizza per i medesimi rischi. Franchigia: La parte dell’ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell’assicurato. Furto: L’impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. Quando il veicolo è lasciato incustodito deve essere chiuso a chiave e deve essere attivato l’antifurto, se esistente. Garanzia: La prestazione dovuta in caso di sinistro. Relativamente alla Assistenza in Viaggio: la prestazione di assistenza fornita tramite la centrale operativa. Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al guasto la mancanza o l’errore di carburante. Incendio: La combustione, con fiamma che può auto estendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. Incidente: L’evento occorso al veicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al veicolo stesso. Limite di risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il danno. Parti: Il contraente, l’assicurato e la società. Proprietario del veicolo: L’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Rapina: La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene. Residenza: Il luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale. Scoperto: La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell’assicurato. Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Società: IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.. Struttura Organizzativa: la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza. Veicolo: autovetture e autoveicoli per trasposto promiscuo, usati, immatricolati in Italia, con peso complessivo a pieno carico fino a 3500 Kg.

Art. 2. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.

Art. 3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

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Art. 5. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi

alternativi di alcun genere a titolo di compensazione. Art. 6. TERMINI DI PRESCRIZIONE Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Art. 7. PREMIO La Polizza costituisce un omaggio riservato all’Assicurato, pertanto il Premio è interamente a carico del Contraente. Art. 8. OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE ASSISTENZA L'Assicurato ha diritto alle prestazioni di seguito elencate all’ Art. 13. Art. 9. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., l'Assicurato per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa. Art. 10. STRUTTURA ORGANIZZATIVA Per la fornitura delle prestazioni di Assistenza la Società si impegna a mettere a disposizione degli Assicurati la Struttura Organizzativa della controllata IMA Servizi S.c.a.r.l., in funzione 24 ore su 24, con il numero telefonico 800 031875 dedicato all’assistenza abitazione, ed al quale il personale della Struttura Organizzativa risponderà qualificandosi “Assistenza Facile.it buon giorno”. Art. 11. DECORRENZA, DURATA DELL’ASSICURAZIONE E CARENZA Per ciascun Assicurato, l'Assicurazione ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla comunicazione che il Contraente invia alla

Società con una carenza di 30gg

Art. 12. ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano Andorra, Austria, Belgio, Croazia,

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania,

Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca

Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Art. 13. PRESTAZIONI

PACCHETTO A

PRESTAZIONI GARANTITE Massimo 3 Prestazioni erogate per anno assicurativo

1) Servizio taxi in Italia In caso di fermo dell’autoveicolo che preveda il rilascio della vettura sostitutiva, l’Assicurato ha diritto al servizio taxi per

raggiungere dal luogo del fermo dell’autoveicolo l’officina dove è ricoverata la vettura o la stazione di noleggio dove è stato

prenotato l’autoveicolo sostitutivo. La Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese del taxi, fino ad un importo massimo di

€ 50,00 IVA compresa.

2) Rientro, proseguimento o pernottamento in albergo Se l’autoveicolo risulti immobilizzato o non immediatamente riparabile oltre 50 chilometri dal luogo di residenza del conducente

e il veicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa metterà a

disposizione degli occupanti, una delle seguenti prestazioni, alternative l’una all’altra, ponendone il costo a carico della Struttura

Organizzativa con il limite complessivo di € 500,00 IVA compresa:

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- rientro degli occupanti dell’autoveicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1a classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza in Italia;

- proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;

- pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che l’autoveicolo venga riparato. Non sono contemplati i fermi dell’autoveicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

La Struttura Organizzativa terrà a carico fino ad un massimale di € 150,00 IVA compresa per persona e comunque non oltre il

limite complessivo suddetto di € 500,00 IVA compresa per anno assicurativo.

3) Viaggio per il recupero dell’autoveicolo riparato o ritrovato dopo il furto Qualora l’autoveicolo assicurato, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia

rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel

medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui l’autoveicolo assicurato sia in

grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe

economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero dell’autoveicolo assicurato riparato o ritrovato,

tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimale di € 500,00 IVA compresa.

4) Recupero dell’autoveicolo riparato o ritrovato dopo il furto in Italia Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, l’autoveicolo assicurato resti

immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 ore, oppure in caso di furto l’autoveicolo assicurato venga

ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina

incaricata della riparazione, organizza il trasporto dell’autoveicolo assicurato dal luogo di giacenza al luogo preventivamente

concordato con l’Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura

Organizzativa sono a carico della Società, fino ad un massimo di € 500,00 IVA compresa per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora il valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste

per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l’importo massimo

corrispondente al valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico

dell’Assicurato.

Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Nel caso

in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura

Organizzativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza.

5) Rimpatrio dell’autoveicolo dall’estero Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, l’autoveicolo assicurato resti

immobilizzato all’estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei

giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio oppure in caso di furto o rapina, l’autoveicolo assicurato

venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere

guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto

dell’autoveicolo assicurato dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura

Organizzativa sono a carico della Società.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico

dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per

il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo

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fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

6) Abbandono legale all’estero Qualora, nei casi previsti dalla prestazione di cui al punto D11 “Rimpatrio dell’autoveicolo dall’estero” il valore commerciale

dell’autoveicolo assicurato, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la

Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione di cui al punto D11 “Rimpatrio dell’autoveicolo dall’estero”, provvederà

ad organizzare la demolizione dell’autoveicolo assicurato ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo

stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Struttura

Organizzativa a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la

perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.

7) Consulenza medica Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente

o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più

opportuna da effettuare in suo favore.

8) Invio di un’autoambulanza in Italia Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, l'Assicurato,

successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà

direttamente l'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 IVA

compresa.

9) Rientro sanitario Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, le condizioni

dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura

Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua

residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa

ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario; - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa

l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La

Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne

fosse

in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere

curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il

parere dei sanitari che lo hanno in cura.

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10) Rientro salma Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della

salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 5.000,00 IVA

compresa ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore ditale importo, la

prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo

ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

11) Viaggio di un familiare Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, l'Assicurato necessiti di

un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un

componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e

ritorno, per consentirgli di raggiungere l’Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono

previste le spese di soggiorno del familiare.

12) Accompagnamento minori Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad

infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, la Struttura Organizzativa metterà a

disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di

andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 IVA compresa per sinistro.

Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa

contattarlo e organizzare il viaggio.

13) Anticipo spese legali In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato

coinvolto l’autoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo

conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 2.000,00 IVA compresa per sinistro.

Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo,

ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo.

14) Anticipo spese di prima necessità e mediche Qualora in conseguenza di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere

direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di

fatture fino ad un importo massimo di € 2.000,00 IVA compresa per sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. Poiché la prestazione

rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla

Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo.

15) Anticipo delle cauzioni penale e civile In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato

coinvolto l’autoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo

conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di € 5.200,00 IVA compresa per sinistro tanto per

la cauzione penale che per la cauzione civile.

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Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo,

ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo.

16) Invio pezzi di ricambio Qualora l’autoveicolo assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio

occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a reperirli, ad acquistarli

e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l’officina ove è ricoverato l’autoveicolo assicurato, tenuto conto, in caso

d’immobilizzo all’estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l’acquisto dei pezzi di ricambio

rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla

Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo. All’atto della richiesta l’Assicurato deve fornire i seguenti dati:

- marca e modello dell’autoveicolo assicurato; - numero di telaio (completo di prefisso); - anno di fabbricazione dell’autoveicolo assicurato; - cilindrata e tipo di motore. Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l’Assicurato deve rimborsare alla Struttura Organizzativa il costo dei pezzi di

ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della

Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della

Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.

17) Interprete all’estero Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in a seguito ad incidente stradale nel quale sia stato

coinvolto l’autoveicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo, tenendone

la Struttura Organizzativa a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore per sinistro.

18) Autista a disposizione Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare l’autoveicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente

e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a

disposizione a proprie spese un autista per ricondurre l’autoveicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti

previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell’Assicurato secondo l’itinerario più breve. Restano sempre a carico

dell’Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro

dell’autoveicolo.

19) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, sia colpito da lesioni che vengono ritenute non curabili nell’ambito

dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura

Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvede:

- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle lesioni dell’Assicurato;

- ad organizzare, a spese della Società, il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni, fermo restando che la Struttura Organizzativa utilizza l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in paesi europei, mentre il trasferimento da paesi extraeuropei ove si è verificato il sinistro viene effettuato esclusivamente su aerei di linea: o aereo sanitario; o aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; o treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto; o autoambulanza;

- ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

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Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della

Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

20) Rientro dal centro ospedaliero attrezzato Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al punto D28 ”Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato”

delle presenti norme, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvede al suo rientro

con il mezzo di trasporto, tra quelli indicati al predetto articolo, che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più

idoneo alle condizioni dell’Assicurato.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza

medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. L’Assicurato deve comunicare alla

Struttura Organizzativa l’ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in

cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

21) Invio fisioterapista Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o fratture semplic i, la

Struttura Organizzativa invierà al domicilio dell’Assicurato un fisioterapista per le cure necessarie.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 250,00 IVA compresa per sinistro e per anno

assicurativo.

Art. 14. Esclusioni generali Ferme restando le condizioni e le esclusioni particolari previste per le prestazioni sopra indicate valgono inoltre le seguenti: 1. guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni

atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

2. conduzione dell’autoveicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni;

3. atti dolosi dell’Assicurato ivi compreso il suicidio o il tentativo di suicidio; 4. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione dell’autoveicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore; 5. partecipazione dell’autoveicolo a gare automobilistiche, e relative prove ed allenamenti; 6. uso improprio dell’autoveicolo; 7. frode o possesso illegale dell’autoveicolo.

Art. 15. Limitazione di Responsabilità La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D’ASSISTENZA

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, l' Assicurato dovrà telefonare al seguente numero

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dall’Italia e dall’Estero: 800 031875 dall'Italia

In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245. L’Assicurato dovrà comunicare con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita 2. Nome e Cognome 3. Indirizzo del luogo in cui si trova 4. Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.