Condizioni di Assicurazione della Polizza Multirischi per ...

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1 di 51 INDICE Definizioni Pag. 4 Norme che regolano l’assicurazione in generale Pag. 9 Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2 – Assicurazioni presso diversi assicuratori Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione Art. 5 – Aggravamento e diminuzione del rischio Art. 6 – Recesso in caso di sinistro Art. 7 – Tacito rinnovo Art. 8 – Oneri fiscali Art. 9 – Foro competente Art. 10 – Rinvio alle norme di legge Norme che regolano l’assicurazione indicate nelle seguenti sezioni Pag. 11 Sezione A – Incendio ed altri danni ai beni Pag. 11 Art. 11 – Oggetto dell’assicurazione Art. 12 – Danni da acqua Art. 13 – Lastre e cristalli Art. 14 – Rischi esclusi Art. 15 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo Condizioni particolari (valide se richiamate nella scheda di Polizza) Pag. 17 A – Ricorso terzi B – Rischio locativo Sezione B – Furto e rapina Pag. 18 Art. 16 – Oggetto dell’assicurazione Art. 17 – Mezzi di chiusura Art. 18 – Spese di ricovero a seguito di rapina o estorsione Art. 19 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo Art. 20 – Scoperto per la dimora saltuaria Art. 21 – Rischi esclusi Art. 22 – Sospensione dell’assicurazione per i locali incustoditi Art. 23 – Delimitazione degli scoperti Condizioni di Assicurazione della Polizza Multirischi per la Famiglia Casa & Cose Light Sasa Mod. SA1983/C - Ed. 09/2011

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INDICE

Definizioni Pag. 4

Norme che regolano l’assicurazione in generale Pag. 9Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischioArt. 2 – Assicurazioni presso diversi assicuratoriArt. 3 – Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazioneArt. 4 – Modifiche dell’assicurazioneArt. 5 – Aggravamento e diminuzione del rischioArt. 6 – Recesso in caso di sinistroArt. 7 – Tacito rinnovoArt. 8 – Oneri fiscaliArt. 9 – Foro competenteArt. 10 – Rinvio alle norme di legge

Norme che regolano l’assicurazione indicate nelle seguenti sezioni Pag. 11

Sezione A – Incendio ed altri danni ai beni Pag. 11Art. 11 – Oggetto dell’assicurazioneArt. 12 – Danni da acquaArt. 13 – Lastre e cristalliArt. 14 – Rischi esclusiArt. 15 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo

Condizioni particolari (valide se richiamate nella scheda di Polizza) Pag. 17A – Ricorso terziB – Rischio locativo

Sezione B – Furto e rapina Pag. 18Art. 16 – Oggetto dell’assicurazioneArt. 17 – Mezzi di chiusuraArt. 18 – Spese di ricovero a seguito di rapina o estorsioneArt. 19 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzoArt. 20 – Scoperto per la dimora saltuariaArt. 21 – Rischi esclusiArt. 22 – Sospensione dell’assicurazione per i locali incustoditiArt. 23 – Delimitazione degli scoperti

Condizioni di Assicurazione della Polizza Multirischi per la Famiglia

Casa & Cose Light Sasa Mod. SA1983/C - Ed. 09/2011

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Condizioni particolari (valide se richiamate nella scheda di Polizza) Pag. 22C – Esclusione preziosi e valori dalla partita contenutoD – Beni in cassaforteE – Mezzi di chiusura rafforzatiF – Impianto d’allarme

Sezione C – Responsabilità civile Pag. 24Art. 24 – Rischi assicuratiArt. 25 – Rivalsa I.N.P.S.Art. 26 – Buona fede I.N.A.I.L.Art. 27 – Massimale assicuratoArt. 28 – Estensione territorialeArt. 29 – Persone non considerate terziArt. 30 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimentoArt. 31 – Rischi esclusi

Sezione D – Tutela Giudiziaria Pag. 29Art. 32 – Rischi assicuratiArt. 33 – Estensione territorialeArt. 34 – Rischi esclusiArt. 35 – Coesistenza con assicurazione di Responsabilità CivileArt. 36 – Decorrenza della garanzia

FORMULA BASE (valida se richiamata nella scheda di Polizza) Pag. 30Art. 37 – Ambito dell’assicurazioneArt. 38 – Rischi esclusi

FORMULA GLOBALE (valida se richiamata nella scheda di Polizza) Pag. 31Art. 39 – Ambito dell’assicurazioneArt. 40 – Rischi esclusi

Sezione E – Assistenza Pag. 34Art. 41 – Oggetto dell’assicurazioneArt. 42 – Estensione territorialeArt. 43 – Garanzie prestateArt. 44 – Rischi esclusiArt. 45 – Delimitazione delle garanzie

Norme che regolano la liquidazione sinistriSezione A - Incendio e altri danni ai beni e B - Furto e rapina Pag. 40

Art. 46 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizzaArt. 47 – Obblighi in caso di sinistroArt. 48 – Esagerazione dolosa del dannoArt. 49 – Procedura per la valutazione del dannoArt. 50 – Mandato dei PeritiArt. 51 – Determinazione dei danni indennizzabiliArt. 52 – Limiti del valore a nuovo

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Art. 53 – Reintegro delle somme assicurate in seguito a sinistro Furto o RapinaArt. 54 – Recupero delle cose rubate o rapinateArt. 55 – Assicurazione parziale e regola proporzionaleArt. 56 – Assicurazione a primo rischio assolutoArt. 57 – Anticipo dell’indennizzoArt. 58 – Limite massimo dell’indennizzoArt. 59 – Pagamento dell’indennizzoArt. 60 – Rinuncia alla rivalsa

Sezione C - Responsabilità civile Pag. 44Art. 61 – Denuncia sinistro ed obblighi relativiArt. 62 – Pluralità di assicuratiArt. 63 – Gestione delle vertenze di danno

Sezione D - Tutela Giudiziaria Pag. 45Art. 64 – Denuncia sinistroArt. 65 – Gestione del sinistro

Sezione E - Assistenza Pag. 46Art. 66 – Modalità per l’erogazione dell’AssistenzaArt. 67 – Obblighi dell’Assicurato

Articoli del Codice Civile di particolare rilevanza per l’Assicurato Pag. 47

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DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguitoprecisato:

AssicuratoIl soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza.

Cassaforte a muroMezzo di custodia avente pareti e battente in acciaio di adeguato spessore con movimen-to di chiusura a chiave e/o combinazione, con dispositivo di ancoraggio ricavato o appli-cato al corpo della cassaforte stessa in modo che questa, una volta incassata e cementatanel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo o delsolaio.

Cassetta di sicurezzaMezzo di custodia posto in locali ubicati all’interno di Istituti di credito o società autoriz-zate al deposito e custodia di beni di terzi adeguatamente difesi da sistemi antiintrusionee antirapina.

Collaboratore domesticoPersona addetta allo svolgimento di qualsivoglia attività domestica comprese le attività diassistenza socio-sanitaria nei confronti delle persone facenti parte il nucleo familiare delContraente.

CollezioniRaccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoriaaventi caratteristiche peculiari.

ContenutoTutto quanto contenuto nel Fabbricato, relative pertinenze e ufficio professionale interco-municante e destinato ad uso personale e/o domestico. Sono esclusi i veicoli a motore,natanti e roulottes. Sono altresì esclusi, se riposti nelle pertinenze:– preziosi, gioielli, collezioni in genere;– pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti e servizi di

argenteria;– denaro e titoli di credito in genere.

ContraenteIl soggetto che stipula la polizza.

ConviventeLa persona che, non compresa nello stato di famiglia del Contraente / Assicurato, convivecon lo stesso.

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DimoraL’abitazione civile corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e del proprionucleo familiare indicata nella scheda di Polizza, facente parte di fabbricati:• plurifamiliari: abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti, ma non interco-

municanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno ma con accesso comune dall’e-sterno del fabbricato;

• mono familiari: abitazioni separate o contigue, tra loro non intercomunicanti, cia-scuna con proprio accesso dall’esterno.

Dimora saltuariaL’abitazione civile ove l’Assicurato non dimora abitualmente.

EsplosioneSviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica chesi autopropaga con elevata velocità.

EstorsioneImpossessamento di cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona che ladetiene, tale da indurre la stessa a consegnare la cosa.

FabbricatoIl complesso delle opere edili costituito dai locali di proprietà dell’Assicurato o in locazio-ne, adibiti a Dimora, costituenti un intero fabbricato o parte di esso, incluse le pertinenze(quali box, cantina, soffitta, centrale termica e simili) anche separate, purché situate nellastessa ubicazione.Sono compresi: opere di fondazione od interrate, rivestimenti in genere, affreschi e statuenon aventi valore artistico, infissi, soppalchi, recinzioni, cancelli, attrezzature sportive e dagioco, serrande, ascensori, montacarichi, opere ed impianti di pertinenza dei locali quali,ad esempio, impianti fotovoltaici e/o termici ad energia solare e/o geotermici collegatiagli impianti idrotermici e/o elettrici del fabbricato medesimo, il tutto considerato immo-bile per natura o destinazione, con l’esclusione di quant’altro rientra nella definizione diCONTENUTO.È altresì compresa la porzione adibita ad ufficio professionale intercomunicante con glialtri locali ad uso privato. Nel caso di assicurazione di porzione d’immobile s’intende com-presa la rispettiva quota millesimale di proprietà comune.Sono esclusi: strade private, parchi, giardini, alberi e coltivazioni in genere.

FamiliariLe persone componenti il nucleo familiare dell’Assicurato e con lui conviventi, compresoil convivente more uxorio.

FranchigiaLa parte di indennizzo o risarcimento, espressa in misura fissa, che rimane a caricodell’Assicurato.

FurtoL’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.

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ImplosioneRepentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna rispetto aquella esterna.

IncendioCombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che puòautoestendersi e propagarsi.

IncombustibiliSostanze o materiali che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni difiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro StudiEsperienze del Ministero dell’Interno.

IndennizzoLa somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.

Lastre antisfondamentoQuelle costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, travetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottene-re uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure quelle costituite da un unico stratodi materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.

MassimaleLa massima esposizione della Società per ogni sinistro relativamente a danni a terzi.

Parte attriceLa parte che prende l’iniziativa di compiere una determinata azione.

PartiIl Contraente e la Società.

PolizzaIl documento comprovante la natura e la portata del contratto.

PremioLa somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestatori di lavoroTutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nel-l’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art.2049 del c.c.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavora-tori con contratto d’opera e/o con contratto di appalto).

Preziosi e gioielliMetalli preziosi, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali mon-tate in metallo prezioso, argento, orologi, oggetti di ornamento e quant’altro del genereinerente l’attività dell’Assicurato.

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Primo rischio assolutoForma d’assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorren-za della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cuiall’art. 1907.

RapinaSottrazione di cose, mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.

RisarcimentoLa somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

RischioLa probabilità del verificarsi del sinistro.

ScassoForzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali e/o deimezzi forti contenenti le cose assicurate.

ScippoIl furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che ladetiene.

ScopertoPercentuale dell’indennizzo o risarcimento che rimane a carico dell’Assicurato.

ScoppioRepentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna, non dovuto adesplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

SinistroIl verificarsi dell’evento dannoso garantito in polizza.

SocietàMILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione SASA

TerziLe persone fisiche o giuridiche diverse dal Contraente/Assicurato.

Valore a nuovoa) per il fabbricato: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse

caratteristiche costruttive, escluso il valore dell’area;b) per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro uguale od equivalen-

te per rendimento economico.

Valore commercialeValore delle cose assicurate stimato in base alla definizione “valore a nuovo”, dedotto undeprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità,stato di conservazione.

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Valore interoForma d’assicurazione che copre la totalità del valore degli enti assicurati. Nel caso di valo-re di preesistenza superiore alla somma assicurata, salvo diverso normativo, è applicabilequanto previsto dall’art.1907 del c.c.

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NORME CHE REGOLANOL’ASSICURAZIONE IN GENERALE

AVVERTENZA:ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIOLe dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a cir-costanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare laperdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’as-sicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.

ART. 2 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORISe sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, ilContraente/Assicurato deve dare, a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri con-tratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gliassicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l’Indennizzo dovutosecondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, così come previstodall’art. 1910 c.c., esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assi-curatori.L’esistenza di un’eventuale polizza stipulata dal condominio anche sulla parte di fabbrica-to oggetto della presente polizza deve essere dichiarata dal Contraente/Assicurato solo incaso di sinistro .

ART. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONEL’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o laprima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno delpagamento.I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure allaSocietà.Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente edall’Art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consen-titi dalla legge e attivati presso l’intermediario.Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione restasospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprende vigoredalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dellaSocietà all’incasso dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 c.c.

ART. 4 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONELe eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto, mediantedocumenti sottoscritti tra le Parti.

ART. 5 – AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIOIl Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazionedel rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dalla Società possonocomportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione del-l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 c.c.Mancate comunicazioni di mutamenti aggravanti il rischio non comporteranno decaden-za dal diritto d’indennizzo o riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni siano avve-nute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave.

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Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il mag-gior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalmomento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di pre-mio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 c.c. erinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRODopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento orifiuto dell’Indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preav-viso di 30 giorni.In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data diefficacia dello stesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relati-va al periodo di rischio non corso.

ART. 7 – TACITO RINNOVOIn mancanza di disdetta di una delle Parti, trasmessa mediante lettera raccomandata alme-no 30 giorni prima della scadenza annua della polizza, la stessa s’intende prorogata perun’ulteriore annualità.Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo d’assicurazione, questos’intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata peruna minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 8 – ONERI FISCALIGli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 – FORO COMPETENTEForo competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza o sede di una delle Parti.ATTENZIONE : SE CONTRAENTE/ASSICURATO E’ UN CONSUMATORE IL FORO COMPE-TENTE E’ SEMPRE QUELLO DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO.

ART. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGEPer tutto quanto qui non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

Sezione A – Incendio ed altri danni ai beni

ART. 11 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONELa Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se diproprietà di terzi, da:a) Incendio.b) Fulmine.c) Urto di veicoli di terzi in transito sulla pubblica via o aree equiparate e natanti di

terzi in navigazione, bang sonico, caduta d’aeromobili, loro parti o cose da essi tra-sportate, caduta di satelliti o di corpi celesti.

d) Esplosione, implosione, scoppio.Sono esclusi i danni:– causati da ordigni esplosivi;– agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio o l’implosio-

ne per usura, corrosione o difetto di materiale.e) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la

produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti sianocollegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

f) Fenomeni elettrici da qualunque causa originati, a impianti, macchine, apparecchia-ture e circuiti elettrici ed elettronici, salvo quanto di seguito escluso.

La garanzia è prestata, nella forma a “Primo Rischio Assoluto”, con la franchigia ed i limiti,per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 15.Sono esclusi i danni:– causati da usura o carenza di manutenzione;– verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di

manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni dicollaudo o prova;

– dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazionedella polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per con-tratto, il costruttore o il fornitore;

– a lampade elettriche;– ad apparecchiature elettroniche di vetustà superiore a 3 (tre) annig) Eventi socio - politici e dolosi a seguito di:– incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommos-

se, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi;– atti di scioperanti o persone che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che

perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quellidi terrorismo o di sabotaggio organizzato.

La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, dicui all’art. 15.

Sono esclusi i danni:– da imbrattamento o deturpazione alle pareti esterne del Fabbricato e delle

recinzioni;- verificatisi in occasione di furto o tentato furto o di occupazione abusiva dei

locali assicurati.

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h) Eventi atmosferici, quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da essotrasportate, trombe d’aria e simili manifestazioni atmosferiche, la cui violenza che licaratterizza sia riscontrabile in zona su una pluralità di beni, assicurati o non.

La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, dicui all’art. 15.

Sono esclusi i danni derivanti da:– mareggiate e penetrazioni d’acqua marina;– fuoriuscita di corsi d’acqua dalle sponde o da bacini naturali od artificiali;– rigurgiti dei sistemi di scarico;– cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito d’uraga-

ni, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria e simili manifestazioni;– bagnamenti che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenu-

to, salvo che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attra-verso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramentidalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente garanzia.

Sono altresì esclusi i danni subiti da:– tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture non

facenti parte integrante del fabbricato principale, non per effetto della gran-dine;

– cose poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana;– cose mobili per uso o destinazione poste all’aperto;- manufatti in materia plastica, vetro e/o lastre in fibrocemento;- dipendenze in legno e relativo contenuto.i) Sovraccarico da neve che provochi il cedimento o lo sfondamento del tetto.La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, dicui all’art. 15.La Società non risarcisce i danni causati da:– valanghe o slavine;– da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;– ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro contenuto;– a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché ad impermeabilizzazioni,

salvo che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale deifabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

j) Guasti arrecati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate.k) Gelo, con conseguente rottura d’impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere, instal-

lati nei locali assi curati ed al servizio del fabbricato.La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, dicui all’art. 15.Sono esclusi i danni a locali senza impianto di riscaldamento.l) Rovina d’ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e

dalle parti meccaniche dell’impianto.La Società indennizza e/o rimborsa altresì:m) i danni materiali consequenziali prodotti da fumi, gas, vapori, mancato o anorma-

le funzionamento degli impianti elettrici, termici ed idraulici, verificatisi in conseguen-za d’incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, che abbia colpito i beniassicurati o cose situate a meno di 20 metri da essi.

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n) Le spese, sostenute e comprovate dall’Assicurato, rese necessarie perdemolire,sgomberare, trattare, smaltire e trasportare alla più vicina discaricaautorizzata i residui del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dalDecreto legislativo 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate, fino alla concorren-za di quanto stabilito dall’art. 15.o) Oneri d’urbanizzazione che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza,

dovessero rendersi necessari per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, sta-tali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati assicurati edelle loro strutture, nonché l’uso dei suoli sui quali sono ubicati, purché i lavori di rico-struzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e non comporti-no sostanziali modifiche strutturali e volumetriche.

Detti oneri verranno rimborsati in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorren-za di quanto stabilito dall’art. 15, fermo quanto stabilito dall’art. 58.p) Le spese, incluse quelle di trasporto, sostenute e comprovate dall’Assicurato per

rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto assicurato per inagibilità deilocali assicurati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Dette speseverranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorrenza diquanto stabilito dall’art. 15, fermo quanto stabilito dall’art. 58.

Inoltre, qualora il presumibile indennizzo complessivo sia superiore al 50% delle sommeassicurate alle partite colpite da sinistro, tale limite si intende raddoppiato.q) Le spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti che l’assicurato avrà scel-

to e nominato per l’attività di riprogettazione, resesi necessarie per la ricostruzionedel fabbricato a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Dette spese verranno rimborsate nel limite di quanto stabilito dall’art. 15, fermo quantostabilito dall’art. 58.r) Le spese sostenute e comprovate per alloggio sostitutivo utilizzato dall’Assicurato

durante il periodo in cui la dimora abituale è resa inabitabile a seguito di sinistroindennizzabile e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data del sini-stro.

Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorren-za di quanto stabilito dall’art. 15, fermo quanto stabilito dall’art. 58.Inoltre, qualora il presumibile indennizzo complessivo sia superiore al 50% delle sommeassicurate alle partite colpite da sinistro, tale limite si intende raddoppiato.s) I danni materiali e diretti conseguenti ad incendio, o altro evento garantito dalla pre-

sente Sezione di Polizza, delle cose assicurate con la partita Contenuto (se pattuita) ,portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in alberghi, hotels, pensioni o comunque inlocali, ubicati nel territorio della Comunità Europea, che non costituiscano loro dimo-ra saltuaria e limitatamente alla loro permanenza in luogo.

Detti danni verranno rimborsati fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15.t) I danni materiali e diretti conseguenti ad incendio, o altro evento garantito dalla pre-

sente Polizza, delle cose assicurate con la partita Contenuto (se pattuita), quando que-ste siano temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione,conservazione o riparazione.

Detti danni verranno indennizzati fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15.u) Le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di perdita a seguito di

guasto accidentale della cisterna e/o delle tubazioni di alimentazione della caldaia.

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Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15.v) Le spese sostenute e documentate per rifacimento materiale di documenti di

famiglia dell’assicurato e dei suoi familiari, resesi necessarie a seguito di sinistroindennizzabile a termini di polizza.

Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15.w) Le spese sostenute per la ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, accertata

dall’azienda di distribuzione e comportante il blocco dell’erogazione, relativa agliimpianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato e posti al serviziodello stesso, nonché quelle sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazio-ni e relativi accordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle stretta-mente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del fabbricato assicura-to.

Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15.A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1900 del Codice Civile , la Società rispondedei danni suddetti indicati nel presente articolo nonché di quelli previsti dagli art. 12 e 13che seguono anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato.

ART. 12 – DANNI DA ACQUA La Società indennizza i danni derivanti alle cose assicurate esclusivamente a seguito di:- fuoriuscita d’acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto d’impianti idrici,

igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento posti all’interno del fabbricato.

La garanzia, che opera con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, dicui all’art. 15, è prestata nella forma a “Valore Intero” .

Sono esclusi i danni:– provocati da umidità o stillicidio;– alle cose poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana;– derivanti da infiltrazioni d’acqua attraverso lucernari, abbaini e aperture

fatte nel tetto a seguito di lavori di trasformazione o riparazione;– provocati da gelo a seguito di rotture di condutture installate all’esterno del

fabbricato, anche se interrate;– provocati da fuoriuscita d’acqua in conseguenza d’occlusione e/o trabocca-

mento d’impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento posti all’inter-no del fabbricato;

– provocati da fuoriuscita d’acqua in conseguenza di rottura accidentale e/oguasto di macchine collegate a condutture d’acqua o dalle relative tubazionidi collegamento agli impianti idrici;

– provocati da infiltrazione d’acqua piovana nel fabbricato a seguito di rotturaaccidentale, ingorgo o traboccamento delle grondaie o delle condutture discarico;

– da bagnamento a seguito di rottura delle tubazioni, interne al fabbricato,provocata dal gelo.

La Società assicura inoltre, se conseguenti agli eventi sopraindicati, le spese per la ricercadei guasti e le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi che hanno dato ori-

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gine allo spargimento d’acqua, comprese le spese di demolizione e ripristino di parti delfabbricato necessariamente sostenute a questo scopo.Per tali spese la garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assi-curativo, di cui all’art. 15.

ART. 13 – LASTRE E CRISTALLILa Società indennizza, nella forma a “Primo Rischio Assoluto”, i danni materiali e diretti darottura delle lastre, posizionate verticalmente di cristallo, mezzo cristallo o vetro, specchie lampadari, facenti parte della dimora o del relativo contenuto, e dovuti a:a) cause accidentali, fatto di terzi, fatto involontario dell’Assicurato;b) uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate;c) tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi, atti vandalici e dolosi.

La Società, inoltre, indennizza e/o rimborsa:d) le spese di trasporto e d’installazione necessarie per la sostituzione delle lastre rotte;e) le spese per la demolizione e/o lo sgombero dei residuati del sinistro alla più vicina

discarica autorizzata;f) i danni materiali e diretti al contenuto, provocati dalla rottura delle lastre assicurate,

con il limite del 30% del danno indennizzabile ai termini del presente articolo.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:g) ai bordi delle lastre scorrevoli ed ai lucernari;h) avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, riparazioni,

traslochi;i) derivanti da vizi di costruzione e difettosa installazione e mancata manuten-

zione;j) derivanti da scheggiature e rigature.Detti danni verranno rimborsati fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15.

ART. 14 – RISCHI ESCLUSISono esclusi i danni:– verificatisi in occasione di guerra, d’insurrezione, d’occupazione militare,

d’invasione;– verificatisi in occasione d’esplosione o emanazione di calore o radiazioni

provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocatedall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

– di furto, tentato furto, rapina od estorsione e smarrimento delle cose assicu-rate, anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assi-curazione;

– causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremo-to;

– causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;– indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godi-

mento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguar-di la materialità delle cose assicurate.

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ART. 15 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZORelativamente alle garanzie o beni specificati nella tabella si conviene che, incaso di sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di Indennizzo, Franchigie eScoperti:

Garanzia prestata o beneassicurato Franchigia/Scoperto Limite di indennizzo

per sinistroFenomeni elettrici

(art. 11 lett. f)250€ 5.000 €

Eventi socio politici e dolosi(art. 11 lett. g)

Scop. 10% minimo 250€ 80% della somma assicurata

Eventi atmosferici(art. 11 lett. h)

Scop. 10% minimo 500€ 80% della somma assicurata

Sovraccarico da neve(art. 11 lett. i)

Scop. 10% minimo 500€ 80% della somma assicurata

Gelo (art. 11 lett. k) 500€ 5.000 €

Spese demolizione esgombero (art. 11 lett. n)

20% dell’indennizzo

Oneri di urbanizzazione(art. 11 lett. o)

15.000 €

Spese di rimozione, deposito ericollocamento (art. 11 lett. p)

15.000 €

Spese per onorari dei tecnici,ingegneri e architetti (art. 11 lett. q)

5% dell’indennizzo con ilmassimo di 10.000 €

Spese per alloggio sostitutivo(art. 11 lett. r)

12.000 €

Cose portate in hotel,pensione (art. 11 lett. s)

10% della somma assicurata allapartita CONTENUTO della

dimora abituale

Cose presso terzi(art. 11 lett. t)

5% della somma assicurata allapartita CONTENUTO della

dimora abituale

Rimpiazzo del combustibile(art. 11 lett. u)

1.500 €

Spese di rifacimentodocumenti (art. 11 lett. v)

2.500€

Spese sostenute per la ricerca eriparazione in caso di dispersio-

ne di gas (art. 11 lett. w)250€ 5.000 €

Danni da acqua (art. 12) 250€ 10.000 €

Danni da acqua – Spese di ricerca eripristino - (art. 12, ultimo comma)

250€ 2.500 €

Lastre e cristalli (art. 13)5.000 € con il sottolimite di

1.000 € per singola lastra

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CONDIZIONI PARTICOLARI(valide se richiamate nella scheda di Polizza)

A) RICORSO TERZILa Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimaleprevisto alla relativa partita ed indicato nella scheda di Polizza, per sinistro e per anno assi-curativo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale interessi e spesequale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati allecose di terzi, da sinistro indennizzabile ai termini della Sezione A “Incendio e altri danni aibeni”. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali– dell’utilizzo di beni nonché d’attività industriali, commerciali, agricole o di servizi sinoalla concorrenza del 25% del massimale stesso.L’assicurazione non comprende i danni:– a cose che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi

titolo;– di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua dell’aria del

suolo e sottosuolo.Non sono considerati terzi:– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altra persona con lui

convivente;– quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il

socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovinocon loro nei rapporti di cui al punto precedente.

– i dipendenti dell’Assicurato in occasione dell’espletamento delle loro attività.

L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penalipromosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Societàavrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento dellapropria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudi-ziali si applica l’art. 1917 del codice civile.

B) RISCHIO LOCATIVOLa Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588), 1589) e1611) del codice civile indennizza i danni materiali e diretti cagionati da incendio o altroevento garantito dalla presente Sezione A “ Incendio e altri danni ai beni, ai locali tenuti inlocazione, ferma l’applicazione del disposto dell’ art. 55), qualora la somma assicurata aquesto titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato in base all’art. 51).

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Sezione B - Furto e rapina

ART. 16 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONELa Società, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma “a primo rischioassoluto”, indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:a) Furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, commesso:

– violando le difese di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, sfondamentodelle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di lastre antisfondamen-to; con uso di chiavi false, grimaldelli o d’arnesi similari;

– per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento d’ostacoli o ripari talida non poter essere valicati senza fare uso di particolare agilità personale odimpiego di mezzi artificiosi, attraverso aperture verso l’esterno situate in linea ver-ticale ad oltre quattro metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibilie praticabili per via ordinaria dall’esterno;

– mediante l’uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all’Assicurato o aisuoi familiari o ai collaboratori domestici; la garanzia è operante dal momentodella denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarrimento o della sottra-zione, fino alle ore 24 del quinto giorno successivo, re stando fermo quanto previ-sto dall’art. 47. In particolare l’Assicurato, salvo dimostrato caso di forzamaggiore, deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianzache si rendessero necessarie per prevenire eventuali sinistri;

– con asportazione della refurtiva avvenuta ad abitazione chiusa da parte d’estraneinascosti nell’abitazione medesima;

– con introduzione nell’abitazione, senza effrazione di mezzi di chiusura o con effra-zione di mezzi di chiusura non conformi a quanto stabilito all’art. 17, utilizzandoponteggi esterni al fabbricato installati da terzi per lavori di manutenzione;

– con introduzione nell’abitazione, senza effrazione di mezzi di chiusura, quandonella stessa vi è presenza di persone, o con rottura di solo vetro non antisfonda-mento relativo ad aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o daripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dal l’esterno. In tali evenienzel’indennizzo sarà corrisposto all’assicurato previa detrazione di uno sco-perto pari al 20% dell’importo indennizzabile a termine di polizza, senzache egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto d’indennizzo, farloassicurare da altri.

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere ilfurto o nel tentativo di commetterlo.b) Infedeltà dei collaboratori domestici: la Società indennizza i danni di furto com-

messo dai Collaboratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni, anchese in servizio non continuativo, nella dimora assicurata, sempreché l’assicurato nedenunci l’infedeltà alle Autorità competenti. La garanzia è prestata con i limiti persinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 19.

c) Furto di preziosi, gioielli, collezioni, oggetti d’arte, denaro, titoli riposti incassette di sicurezza in concessione all’Assicurato. La garanzia è prestata con i limi-ti per sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 19, in eccedenza all’indennizzo pre-visto o pattuito dal contratto di locazione della cassetta di sicurezza.

d) Rapina ed estorsione avvenute nei locali indicati nella scheda di Polizza, quand’an-che le persone ne sulle quali sia fatta violenza o minaccia siano prelevate dall’esternoe costrette a recarsi nei locali.

e) Guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativiinfissi, purché le modalità dell’evento siano conformi a quanto previsto al precedentepunto a).

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f) Atti vandalici cagionati dai ladri ai locali ed alle cose assicurate durante il furto ola rapina o nel tentativo di commetterli, purché le modalità dell’evento siano confor-mi a quanto previsto al precedente punto a).

g) Scippo, borseggio, rapina o estorsione di gioielli, preziosi, denaro, pellicce ed altrioggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore) portati o indossati, all’esternodella dimora, dall’Assicurato e/o dalle persone conviventi, compreso il furto com-messo in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dallecose assicurate nell’esecuzione o nel tentativo dello scippo, rapina o estorsione. Lapresente garanzia opera per sinistri avvenuti nel territorio dell’Unione Europea,Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra e Liechtenstein.

La garanzia è prestata con i limiti per sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 19.h) Spese per la sostituzione delle serrature dei locali assicurati con altre dello stesso

tipo a seguito di furto, rapina o scippo delle chiavi vere.La garanzia è prestata con i limiti per sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 19.i) Spese per la duplicazione dei documenti di famiglia dell’Assicurato e dei suoi fami-

liari a seguito di furto, rapina o scippo.La garanzia è prestata con i limiti per sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 19.

ART. 17 – MEZZI DI CHIUSURAL’assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l’efficacia del contratto che ogniapertura verso l’esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale ameno di quattro metri dal suolo o superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e prati-cabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particola-re agilità personale, sia protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno,materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serratu-re, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure pro-tetta da inferriate fissa te al muro.Sono pertanto esclusi - laddove non sia diversamente convenuto - i danni daFurto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operan-ti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraversole luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o deicongegni di chiusura.Nel caso, tuttavia, di Furto commesso violando le difese sopra previste in presenza peròdi aperture non protette, il Sinistro sarà comunque indennizzabile, previa detrazione diuno scoperto del 10% del danno, che rimarrà a carico dell’Assicurato senza cheegli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritto all’indennizzo, farlo assicura-re da altri.Nel caso invece di assenza di protezioni operanti ma con presenza nei locali assicuratidell’Assicurato o dei familiari conviventi o dei collaboratori familiari, il sinistro saràcomunque indennizzabile, previa detrazione di uno scoperto del 20% del danno,che rimarrà a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decaden-za d’ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.Inoltre, qualora l’introduzione nei locali avvenga forzando mezzi di protezione e chiusuranon conformi a quanto sopra indicato, il sinistro sarà comunque indennizzabile, previadetrazione di uno scoperto del 20% del danno, che rimarrà a caricodell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritto all’in-dennizzo, farlo assicurare da altri.

ART. 18 – SPESE DI RICOVERO A SEGUITO DI RAPINA O ESTORSIONELa Società rimborsa fino alla concorrenza di € 5.000 (cinquemila) per sinistro e per annoassicurativo, le spese documentate, sostenute dall’Assicurato per sé e per i propri familia-

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ri, a seguito di ricovero in istituti di cura, per lesioni subite a seguito di rapina o estorsio-ne, scippo o borseggio indennizzabili ai termini della presente polizza.

ART. 19 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO Relativamente allegaranzie o beni specificati nella tabella si conviene che, in caso di sinistro, saranno appli-cati i seguenti limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti:

Garanzia prestata o bene assicurato Limite di indennizzo per sinistro

Infedeltà dei collaboratori domestici(art. 16 lett. b)

10% delle somme assicurate alla partitaCONTENUTO con il massimo di € 1.000

Cassette di sicurezza (art. 16 lett. c) € 10.000

Atti vandalici (art. 16 lett. f)20% della somma assicurata alla partita

CONTENUTO con il massimo di € 5.000

Scippo, borseggio, rapina o estorsione(art, 16 lett. g)

10% della somma assicurata alla partitaCONTENUTO con il massimo di €.1000

Sostituzione serrature (art. 16 lett. h) € 2.000

Duplicazione documenti (art. 16 lett. i) € 1.000

Contenuto della dimora abituale

• 50% della somma assicurata alla partitaCONTENUTO con il massimo di€ 10.000 per preziosi, gioielli, collezioniin genere;

• 10% della somma assicurata alla partitaCONTENUTO, con il massimo di€ 2.000 per denaro e titoli di credito ingenere;

• 10% della somma assicurata alla partitaCONTENUTO per quanto riposto nellepertinenze

• €10.000 per singolo oggetto per pellic-ce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simi-li, oggetti d’arte (esclusi preziosi), ogget-ti e servizi di argenteria

Contenuto della dimora saltuaria

• 40% della somma assicurata alla partitaCONTENUTO con il massimo di€ 10.000 per preziosi, gioielli, collezioniin genere;

• 10% della somma assicurata alla partitaCONTENUTO, con il massimo di€ 2.000 per denaro e titoli di credito ingenere;

• 10% della somma assicurata alla partitaCONTENUTO per quanto riposto nellepertinenze

• € 5.000 per singolo oggetto per pellicce,tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili,oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti eservizi di argenteria

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ART. 20 – SCOPERTO PER LA DIMORA SALTUARIARelativamente alla Dimora saltuaria, l’assicurazione opera con uno scoperto persinistro, a carico dell’Assi curato, pari al 20% dell’importo indennizzabile.

ART. 21 – RISCHI ESCLUSISono esclusi i danni:a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente o

dell’Assicurato, dalle persone conviventi o delle quali civilmente risponde,nonché delle persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle coseassicurate, da persone legate al Contraente o all’Assicurato da vincoli diparentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 c.p. (n. 1,2,3),anche se non coabitanti;

b) verificatisi in occasione d’incendio, esplosione e scoppio anche se provoca-ti dall’autore del furto, della rapina o dell’estorsione;

c) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, inva-sione, scioperi, sommosse, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro nonebbe alcun rapporto con tali eventi;

d) verificatisi in occasione d’esplosione o d’emanazione di calore o di radiazio-ni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occa-sione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle ato-miche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapportocon tali eventi.

e) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni,mareggiate, valanghe, frane ed eruzioni vulcaniche, salvo che ilContraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con talieventi;

f) ai beni posti all’aperto e/o in spazi di uso comune.

ART. 22 – SOSPENSIONE DELL’ASSICURAZIONE PER I LOCALI INCUSTODITISe i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 gior-ni consecutivi, l’assicurazione resta sospesa a decorrere dalle ore 24 del quaran-tacinquesimo giorno. Per documenti, gioielli, preziosi, carte valori, titoli di cre-dito in genere e denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24 del sedicesi-mo giorno.

ART. 23 – DELIMITAZIONE DEGLI SCOPERTIIn caso di applicabilità di più scoperti le percentuali degli stessi vengono unificate nellamisura del 30%.In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensidell’art. 1910 del c.c., senza tener conto degli scoperti, che verranno detratti successiva-mente dagli importi così calcolati.

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CONDIZIONI PARTICOLARI(valide se richiamate nella scheda di polizza)

C) ESCLUSIONE PREZIOSI E VALORI DALLA PARTITA CONTENUTOA parziale deroga di quanto indicato all’art. 17, resta convenuto fra le parti chedalla partita Contenuto si intendono esclusi, a tutti gli effetti, i seguenti beni:– preziosi, gioielli, collezioni in genere;– denaro e titoli di credito in genere.Tale limitazione di garanzia non è operante per le garanzie di cui all’art. 16, lett. c) e g).

D) BENI IN CASSAFORTELa Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata inPolizza e nella forma “a primo rischio assoluto”, indennizza all’Assicurato i danni materia-li e diretti derivanti da Furto di preziosi, gioielli, collezioni, denaro e titoli di credito ingenere, riposti in cassaforte a muro posta nell’abitazione adibita a Dimora abitualedell’Assicurato.La garanzia è operante purché il Furto avvenga forzando le difese dei suddetti mezzi dicustodia.

E) MEZZI DI CHIUSURA RAFFORZATIA totale modifica dell’art. 17, l’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’ef-ficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assi-curate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonchéda ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè dimezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, daalmeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:– serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spesso-

re minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionan-ti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti cate-nacci manovrabili esclusivamente dall’interno;

– inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nelmuro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli odi superficie non maggiore di 400 cm2.

Sono pertanto esclusi - laddove non sia diversamente convenuto - i danni difurto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operantii mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso leluci di serramenti o inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei con-gegni di chiusura.Tuttavia, nel caso di furto commesso violando le difese sopra previste, in presenza però diaperture non adeguatamente protette, il danno sarà comunque indennizzabile, previadetrazione di uno scoperto del 20% dello stesso, che rimarrà a caricodell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritto all’in-dennizzo, farlo assicurare da altri.

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F) IMPIANTO D’ALLARMEIl Contraente e/o l’Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono pro-tetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e peri-metrale, installato da ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti:a) n. 1 centralina autoprotetta;b) n. 2 sirene autoalimentate ed autoprotette, di cui una posta all’esterno dei locali e l’al-

tra all’interno;c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un’autonomia di

almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residuasufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;

d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica e/o ponte radio.Il Contraente e/o l’Assicurato si obbliga:e) ad inserire il sistema d’allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;f) a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso;g) a presentare, su richiesta della Società, certificato di manutenzione redatto

almeno una volta l’anno, comprovante che l’impianto è tenuto in perfettaefficienza;

h) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamen-to in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante ilperiodo di interruzione il Contraente o l’Assicurato deve prendere tutte quel-le misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovvia-re alla non efficienza dell’impianto; se tale interruzione dovesse durare oltrecinque giorni, il Contraente, o l’Assicurato, o chi per esso, deve avvisare laSocietà concordando le misure del caso.

Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente ol’Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Società corrisponderà la sommaindennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 20%.

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Page 24: Condizioni di Assicurazione della Polizza Multirischi per ...

Sezione C - Responsabilità Civile

ART. 24 – RISCHI ASSICURATII) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o i suoi familiari con lui conviven-ti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge,a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagio-nati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (sia gli ogget-ti materiali che gli animali), in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito dellavita privata extraprofessionale.L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicuratoda fatto doloso o gravemente colposo di persone delle quali debba rispondere nonchéper i danni determinati da colpa grave dall’Assicurato.Nella presente assicurazione, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, ècompresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato relativamente a:a) Proprietà e conduzione di Fabbricati adibiti a Dimora principale o saltuaria

dell’Assicurato, compresa la caduta di antenne, rottura accidentale di impianti idri-ci, igienici, di riscaldamento e condizionamento, nonché giardini, parchi, campigioco, strade private, recinzioni di qualsiasi tipo, cancelli automatici, porte ad aper-tura elettronica.È compresa la responsabilità derivante all’Assicurato dallo svolgimento di lavori diordinaria manutenzione limitatamente alla sola responsabilità imputabileall’Assicurato in qualità di proprietario/committente del Fabbricato ad uso Dimoraoggetto di tali lavori.Si conviene fra le parti di definire “lavori di straordinaria manutenzione” quellirientranti negli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 e suc-cessive modifiche ed integrazioni.In ordine ai danni subiti dai sub-appaltatori e loro dipendenti, la garanzia è operan-te limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi ogravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.Per la presente estensione di garanzia in nessun caso la Società risarcirà importosuperiore indicato all’art 30.È compresa la responsabilità derivante all’Assicurato per i danni da inquinamen-to dovuto alla perdita del combustibile ad uso di riscaldamento od uscita dei liqua-mi, esclusivamente a seguito di rottura accidentale dalla cisterna interrata e/odalle fosse biologiche e/o condutture fognarie di pertinenza del fabbricato. Perquest’ultima estensione di garanzia (danni da inquinamento) in nessun caso laSocietà risarcirà importo superiore a quello indicato all’art. 30.È compresa la responsabilità derivante da interruzioni o sospensioni (totali oparziali), ritardato o mancato inizio di attività industriali, commerciali, agricole odi servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini della presenteSezione “Responsabilità Civile”. La garanzia è prestata con lo scoperto ed il limitedi risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 30.Se l’assicurazione è stipulata da parte dell’Assicurato per la sola parte di Fabbricatodi sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali eglideve rispondere in proprio, quanto per la quota a suo carico per i danni dei qualideve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmentederivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

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a1) Conduzione locali in temporanea locazioneLa garanzia comprende i danni causati dall’Assicurato e dal proprio nucleofamiliare nella conduzione di locali presi in locazione durante i periodi di vil-leggiatura, ovvero durante i periodi di studio dei figli, purché tali locali sianosituati al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.La presente estensione di garanzia vale anche per i danni da incendio, esplo-sione e scoppio arrecati ai locali stessi, nonché all’arredo domestico di terzi, inessi presente. La garanzia è prestata con lo scoperto ed il limite di risarcimen-to, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 30.

b) Attività del tempo libero:b1)dalla pratica di sports a livello dilettantistico, dalla proprietà ed uso di biciclet-

te e velocipedi imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a m.6,50 e comunque non soggette all’assicurazione obbligatoria – DecretoLegislativo del 7 settembre 2005 n. 209 – di veicoli e natanti a motore, dallaproprietà, detenzione di armi in genere presso la propria abitazione (purché inre gola con le vigenti norme di legge).

b2)dalla proprietà e o custodia, a titolo gratuito, di animali domestici, da cortile, dacaccia e da sella.

b3)da partecipazione alle attività ricreative e culturali della scuola autorizzatedalle Autorità scolastiche, compresa altresì la responsabilità derivante da fattodegli allievi minori affidati alla loro sorveglianza.

b4)cagionati in qualità di trasportati su autoveicolo, con esclusione dei danni alveicolo stesso ed agli altri trasportati.

b5)dall’esercizio di attività ricreative e di volontariato, escluse le attività medi-co / sanitarie, nonché altre attività non retribuite, aventi anche caratteredimostrativo o competitivo di modellismo.

c) Danni cagionati da minoric1) per l’azione di rivalsa intrapresa da parte di Imprese esercenti l’assicurazione

obbligatoria – Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 – di veicoli enatanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati dalla guida diveicoli da parte di minori all’insaputa dell’Assicurato, per le somme che leimprese stesse abbiano dovuto risarcire a terzi in conseguenza di inopponibi-lità di eccezioni previste dal Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209.

c2) per le ulteriori somme richieste dai terzi danneggiati in eccedenza a quellecorrisposte dall’assicuratore di cui al precedente comma.

c3) a terzi, in occasione di affidamento temporaneo a persone non conviventi conl’Assicurato. È compresa la responsabilità civile derivante alle predette perso-ne per fatto del minore stesso, nonché quelli imputabili alle persone non con-viventi, alle quali vengono affidati i minori del l’Assicurato.

c4) a terzi, per fatto di minori non conviventi, in custodia all’Assicurato e/o ai fami-liari conviventi purché maggiorenni.

d) Conduzione della vita domesticad1) per la somministrazione di cibi e bevande ai propri ospiti che provochino

avvelenamento o intossicazione.d2) per la proprietà e/o l’uso di apparecchi elettrodomestici, inclusi i danni da

spargimento d’acqua.d3) per danni involontariamente cagionati a terzi da addetti ai servizi domestici o

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da baby sitters durante lo svolgimento di mansioni svolte per contodell’Assicurato.

II) Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)1) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, qualora in regola con gli obbli-

ghi per l’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo dirisarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensidegli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifi-che, nonché del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e delDecreto Ministeriale emesso dal Ministero del Lavoro e della PrevidenzaSociale in data 12 luglio 2000 per gli infortuni (escluse le malattie professiona-li) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordina-ti addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. La Società si obbliga arifondere all’Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso.

2) La Società si obbliga inoltre a rifondere all’Assicurato od agli aventi diritto in casodi morte dello stesso, gli importi richiesti a titolo di maggior danno ai sensi delCodice Civile e non rientranti nella disciplina delle leggi sopra citate e subite dal-l’infortunato per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanen-te (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata sulla base delletabelle di cui al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000;

ART. 25 – RIVALSA INPSTanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni dirivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, nonchéper le azioni di rivalsa esperite nei confronti dell’Assicurato a titolo di risarcimento didanni rientranti nella disciplina del Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 e successivemodifiche e/o integrazioni.

ART. 26 – BUONA FEDE INAILL’Assicurazione di Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.) conserva lapropria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’INAIL dei collaboratori,quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme vigenti in materia esempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

ART. 27 – MASSIMALE ASSICURATOIl massimale assicurato ed indicato nella scheda di polizza rappresenta la massima esposi-zione della Società per sinistro e per anno assicurativo, anche nel caso di evento che col-pisca contemporaneamente le garanzie di cui all’art. 24 punti I e II.

ART. 28 – ESTENSIONE TERRITORIALEL’assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo.Qualora l’Assicurato trasferisca la propria residenza all’estero, la garanzia di cuialla presente Sezione “Responsabilità Civile” cessa di avere validità alla scaden-za dell’annualità assicurativa successiva alla data di comunicazione alla Società,secondo quanto stabilito dall’art. 4 e fermo quanto stabilito dall’art. 5.

ART. 29 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZIAi fini dell’assicurazione R.C.T., non sono considerati terzi:a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od

affine con lui convivente;b) tutti i prestatori di lavoro che, indipendentemente dalla natura del loro rap-

porto con l’Assicurato o con il Contraente, subiscano il danno in conseguen-za della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.

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ART. 30 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTORelativamente alle garanzie specificate nella tabella si conviene che, in caso disinistro, saranno applicati i seguenti limiti di Risarcimento, Franchigie eScoperti:

ART. 31 - RISCHI ESCLUSIL’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) non comprende i danni:a) cagionati dolosamente dall’assicurato;b) derivanti dall’esecuzione di qualsiasi attività professionale svolta a scopo di

lucro;c) da navigazione di natanti e barche a vela aventi motore ausiliario o comun-

que di lunghezza superiore a m. 6.50, da impiego e proprietà di aeromobili,deltaplano, ultraleggeri, paracadute di qualsiasi tipo;

d) alle cose di terzi che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo;e) derivanti da furto e quelli subiti da cose di terzi derivanti da incendio di cose

dell’assicurato, fatto salvo quanto previsto all’art. 24, punto I, lett. a1);f) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o esplosive;g) da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, fatto salvo quanto previsto

dall’art. 24, punto I, lett. a);h) derivanti dall’uso dei locali diverso dalla civile abitazione;i) derivanti dalla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione;j) derivanti da traboccamento di fogne non conseguenti a rottura delle condut-

ture;k) derivanti a persone o cose da umidità stillicidio ed in genere da insalubrità

dei locali;l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività commer-

ciali, industriali, artigianali, agricole e di servizi, fatto salvo quanto previstodall’art. 26, punto I, lett. a);

m) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria e/o detenzione ed uso di armi aqualsiasi titolo ;

n) derivanti da malattie professionali;

Garanziaprestata

Franchigia o minimonon indennizzabile

(se presente uno scoperto)Scoperto Limite di

risarcimento

Fabbricati(art. 24 punto I lett. a)

50 % del massimale assicuratolett. a) per i danni riconducibilia straordinaria manutenzione

Danni da inquinamento(art. 24 punto I lett. a)

100.000 €

Danni da interruzione esospensione di attività(art. 24 punto I lett. a)

500 € 10 % 15 % del massimale

Danni da incendio(art. 24 punto I lett. a1)

250 € 50.000 €

Danni cagionati da minori(art. 24 punto I lett. C2)

50 % del massimale assicurato

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o) derivanti dalla presenza, uso e deposito di amianto e/o di prodotti contenen-ti amianto;

p) soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo del 7settembre 2005 n. 209 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti d’e-secuzione salvo quanto previsto all’art. 26 lett. c1);

q) derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.L’ assicurazione Responsabilità Civile verso perstatori di lavoro ( RCO ) noncomprende i danni :r) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o esplosive;s) derivanti dall’uso dei locali diverso dalla civile abitazione;t) derivanti da malattie professionali;u) derivanti dalla presenza, uso e deposito di amianto e/o di prodotti contenen-

ti amianto;v) derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.

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Sezione D - Tutela giudiziaria

PremessaLa Società si avvale di Europa Tutela Giudiziaria - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., inseguito denominata Europa, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente per lagestione dei sinistri.

Definizioni specifiche della Sezione

Assicurato il Contraente e/o le persone componenti il nucleo familiaredell’Assicurato e con lui conviventi, compreso il convivente more uxorio

ART. 32 – RISCHI ASSICURATILa Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza di € 5.000 (cinquemila) perperiodo assicurativo ed alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese per l’assi-stenza giudiziale e stragiudiziale – civile e penale – conseguenti ad un sinistro rientrantein garanzia.Esse sono:a) le spese per l’intervento di un legale;b) le spese sostenute in sede giudiziale per l’intervento di un perito nominato

dall’Autorità Giudiziaria e dall’Assicurato ed approvato dalla Società;c) le spese di giustizia;d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla

Società;e) le spese di soccombenza liquidate alla controparte, in caso di condanna

dell’Assicurato;In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto, la garan-zia opera esclusivamente a favore del Contraente.

ART. 33 – ESTENSIONE TERRITORIALEL’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di natura extracontrattualeo procedimento penale verificatisi nel territorio dell’Unione Europea compresa laSvizzera e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all’Autorità Giudiziaria di dettiPaesi.L’assicurazione si estende alle controversie derivanti dagli altri casi verificatisi in Italia,Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

ART. 34 – RISCHI ESCLUSILa garanzia non è operante per:a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed

atti in genere);c) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;d) le spese per procedure arbitrali, salvo che siano specificatamente previste;e) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato.

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ART. 35 – COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILEIn caso di coesistenza di un’assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia previstadalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dal-l’assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensidell’art. 1917, 3° comma, del c.c..

ART. 36 – DECORRENZA DELLA GARANZIALa garanzia è prestata per i sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessa-zione del contratto di cui la presente garanzia forma parte integrante e determinati da fattiverificatisi nel periodo di validità dello stesso e precisamente:• dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione, nei casi di responsabilità

extracontrattuale o per i procedimenti penali;• trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione negli altri casi.Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si inten-dono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento;qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sini-stro stesso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primoatto.Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identicheo connesse, si considerano a tutti gli effetti quale sinistro unico. In caso di imputazioni acarico di più Assicurati e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

FORMULA BASE(valida se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

ART. 37 – AMBITO DELL’ASSICURAZIONECon riferimento all’art. 32, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell’am-bito della vita privata extraprofessionale dell’Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:a) controversie per danni extracontrattuali subiti dall’Assicurato per fatto illecito di altri

soggetti;b) controversie per danni extracontrattuali causati dall’Assicurato per fatto illecito ad

altri soggetti e nei li miti previsti dall’art. 35;c) controversie relative alla proprietà o locazione dell’unità immobiliare costituente la

dimora abituale del l’Assicurato, nonché di altre due unità immobiliari costituentidimora stagionale di vacanza o per periodo di studio dei figli (da indicarsi in polizza);

d) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte,per le quali il valore di lite supera € 200 (duecento);

e) difesa penale dell’Assicurato per delitto colposo o contravvenzioni;f) controversie che vedano l’Assicurato coinvolto in procedimenti civili e penali insor-

genti dall’uso illecito dei veicoli/natanti di proprietà dello stesso contro la sua volontà;g) per la tutela dei diritti dell’Assicurato negli altri casi di uso illecito dei veicoli/natanti

di sua proprietà che siano stati venduti ed il nuovo proprietario, per motivi non dipen-denti dalla volontà dell’Assicurato, non abbia trascritto al P.R.A. il trasferimento di pro-prietà;

h) controversie che coinvolgono l’Assicurato in veste di conducente di biciclette e natan-ti non soggetti al Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e successive modi-fiche ed integrazioni, nonché di pedone, passeggero di qualsiasi veicolo/natante,bagnante.

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ART. 38 – RISCHI ESCLUSIAd integrazione dell’art. 34, la garanzia non è operante per:a) controversie di lavoro con i collaboratori domestici;b) controversie individuali di lavoro dell’Assicurato;c) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgi-

mento dell’attività professionale dell’Assicurato;d) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgi-

mento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di carichepubbliche e private;

e) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;f) controversie riferite all’uso o proprietà di imbarcazioni, aerei e veicoli a

motore, salvo quanto previsto all’art. 37 lett. f) e g);g) controversie riferibili ad immobili adibiti ad uso diverso da quello indicato

all’art. 37, lett. c) e/o locati a terzi;h) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Previdenza e di

Assistenza Sociale;i) vertenze contrattuali in materia di assicurazioni private;j) controversie relative a danni da inquinamento dell’ambiente, salvo che esso

sia determinato da fatto accidentale;k) vertenze di separazione e/o divorzio;l) la difesa penale di reati dolosi;m) controversie contrattuali riferite alla presente assicurazione.

FORMULA GLOBALE(valida se espressamente richiamata nella scheda di polizza)

ART. 39 – AMBITO DELL’ASSICURAZIONEAd integrazione di quanto stabilito dall’art. 32 e 37, fino alla concorrenza di € 10.000 (die-cimila) per periodo assicurativo, la garanzia si riferisce ai seguenti ulteriori casi:a) controversie relative a vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stes-

so connessi;b) spese di assistenza stragiudiziale;c) spese per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.) e/o del perito di parte;d) controversie individuali di lavoro con i collaboratori familiari;e) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Previdenza e di Assistenza

Sociale;f) vertenze contrattuali in materia di assicurazioni private, escluse quelle con la Società

e con Europa;g) difesa penale per reato doloso dell’Assicurato; in tal caso la Società rimborserà le spese

di assistenza legale sostenute solo a condizione che l’Assicurato sia prosciolto in istrut-toria o assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra forma di estinzio-ne;

h) le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;i) procedimenti di opposizione a provvedimenti contravvenzionali e sanzioni ammini-

strative che comportino quale sanzione il pagamento di un’ammenda superiore nellaprevisione massima ad € 200 (duecento);

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La garanzia viene inoltre prestata all’Assicurato nella veste di proprietario, locatario inbase ad un contratto di leasing, conducente, trasportato di veicoli o natante a motore a luiintestato ed adibito ad uso privato.La garanzia viene prestata anche per l’esercizio di pretese al risarcimento danni alle per-sone e/o alle loro cose, subiti alla guida di veicoli a motore non di loro proprietà.La garanzia vale per:j) l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeci-

ti di terzi;k) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di

controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo o natante assicurato, di valoresuperiore ad € 200 (duecento);

l) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi adincidente stradale o marittimo anche prima della formulazione ufficiale della notiziadi reato;

m) l’assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo o natante assicurato, seque-strato a seguito di incidente stradale;

n) le spese per l’assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto,detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale, disposta per responsabi-lità penale connessa ad incidente stradale o marittimo verificatosi all’estero;

o) l’opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria diritiro, sospensione, revoca della patente di guida ed altre sanzioni amministrative irro-gate in seguito ad incidente strada le o marittimo e connesse allo stesso. La Societàprovvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso,purché l’Assicurato faccia pervenire ad Europa il provvedimento in origina le entro 5giorni dalla data di notifica dello stesso.

La Società inoltre, qualora la soluzione della controversia che rientra in garanzia, peraccordo scritto delle Parti sia stata demandata ad uno o più arbitri, rimborseràall’Assicurato le spese eventualmente rimaste a suo carico con il massimo di € 3.000 (tre-mila) per ciascun arbitrato.

ART. 40 – RISCHI ESCLUSIAd integrazione degli artt. 34 e 38, la garanzia non è operante per:a) controversie relative a vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali

allo stesso, connessi quando l’Assicurato è un operatore medico o sanitariodipendente di un ente ospedaliero;

b) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgi-mento dell’attività professionale delle Assicurato;

c) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgi-mento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di carichepubbliche e private;

d) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;e) controversie riferite all’uso o proprietà di imbarcazioni, aerei e veicoli a

motore;f) controversie riferibili ad immobili adibiti ad uso diverso da quello indicato

all’art. 37, lett. c) e/o locati a terzi;g) controversie relative a danni da inquinamento dell’ambiente, salvo che esso

sia determinato da fatto accidentale;

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h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo o natante assicurato,oppure se il veicolo/natante è usato in difformità a quanto previsto dallibretto di circolazione o della navigazione;

i) se il veicolo o natante non è coperto da regolare assicurazione obbligatoriaRCA, salvo il caso che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualitàdi autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a cono-scenza dell’omissione degli obblighi di cui al Decreto Legislativo del 7 set-tembre 2005 n. 209;

j) nei casi di guida sotto l’influenza di alcool o di sostanze stupefacenti (artt.186 e 187 del N. C. d S.) o per violazione dell’art. 189, comma 1, N. C. d S.,salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione. Per i sinistri dellanavigazione valgono le norme specifiche;

k) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relati-ve prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;

l) per fatti derivanti da partecipazione a gare nautiche e relative prove, salvoche si tratti di gare indette dalla Federazione Italiana Vela e/o dallaFederazione Italiana Motonautica. Sono comunque escluse le gare di tipo OffShore e Raid.

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Sezione E – Assistenza

Definizioni specifiche della Sezione

AbitazioneLa residenza anagrafica dell’Assicurato.

AnimaliGli animali domestici di piccola taglia, di proprietà dell’Assicurato, con esclusione deglianimali feroci e/o pericolosi.

AssicuratoLa persona fisica residente in Italia che ai sensi della polizza ha diritto ad usufruiredell’Assistenza.

Codice personale di riconoscimentoIl numero 106/813 che l’Assicurato deve citare alla Struttura Organizzativa per poter usu-fruire delle prestazioni di Assistenza.

FamiliariIl coniuge, il convivente, i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado diparentela per l’Assicurato purché conviventi.

Luogo dell’AssistenzaLocalità ove si trova l’Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coper-ture di assistenza.

SinistroLa situazione di difficoltà conseguente ad un evento fortuito che:– provochi danni materiali e diretti all’Abitazione;– renda l’Abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile;– metta in pericolo la sicurezza dell’Abitazione e/o delle persone, animali o cose che si

trovano al loro interno;rendendo necessaria l’erogazione di un aiuto immediato.

Struttura OrganizzativaIl complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni presidio odotazione destinato alla gestione dei Sinistri del ramo Assistenza.

ART. 41 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONELa Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, a fornire assistenza 24 oresu 24, tutti i giorni dell’anno, mettendo ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro ilimiti stabiliti, un aiuto nel caso in cui questa venga a trovarsi in difficoltà a seguito delverificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti in polizza e comunque occorsi duranteil periodo di copertura della polizza stessa.L’assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Struttura Organizzativa

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di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marenco 25, 10126TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d’Azeglio 14, 10125 TORINO presso la qualeopera il contact center dell’assistenza.

ART. 42 – ESTENSIONE TERRITORIALELa Società presta l’assistenza all’abitazione indicata in polizza e comunque sita sul territo-rio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

ART. 43 – GARANZIE PRESTATEIn caso di sinistro, la Struttura Organizzativa provvede a fornire i nominativi e recapitidelle seguenti categorie di artigiani:• elettricisti;• falegnami;• idraulici;• vetrai;• muratori;• caldaisti;• altre informazioni utili al loro riguardo.La Società si fa carico delle relative spese.Nel caso in cui l’evento che ha determinato la richiesta di informazioni non rientri nelladefinizione di Sinistro e l’Assicurato concordi direttamente con gli artigiani il sopralluogoe l’esecuzione di un intervento, restano a suo carico tutti i costi relativi (diritti d’uscita,manodopera e materiali).

Invio di un elettricistaIn caso di sinistro la Società provvede ad inviare un elettricista presso l’Abitazione. LaSocietà tiene a proprio carico e paga direttamente all’artigiano intervenuto le spese rela-tive al diritto d’uscita ed alla manodopera fino ad un importo massimo complessivo, perciascun sinistro, pari ad € 150 (centocinquanta).Sono a carico dell’Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente all’artigianointervenuto:– le spese di manodopera eccedenti l’importo tenuto a carico dalla Società;– le spese per eventuali pezzi di ricambio;– le spese per materiali sostitutivi e/o di uso corrente.La garanzia non è operante per:– interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’Abitazione;– interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell’Ente

erogatore.

Invio di un fabbroIn caso di sinistro la Società provvede ad inviare un fabbro presso l’Abitazione. La Societàtiene a proprio carico e paga direttamente all’artigiano intervenuto le spese relative aldiritto d’uscita ed alla manodopera fino ad un importo massimo complessivo, per ciascunsinistro, pari ad € 150 (centocinquanta).Sono a carico dell’Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente all’artigianointervenuto:

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– le spese di manodopera eccedenti l’importo tenuto a carico della Società;– le spese per eventuali pezzi di ricambio;– le spese per materiali sostitutivi e/o di uso corrente.La garanzia non è operativa per:– interventi su impianti con sistema di chiusura elettronici;– interventi su chiavi elettroniche;– interventi su parti e componenti che non siano ad esclusivo uso dell’Assicurato.

Invio di un falegnameIn caso di sinistro la Società provvede ad inviare un falegname presso l’Abitazione. LaSocietà tiene a proprio carico e paga direttamente all’artigiano intervenuto le spese rela-tive al diritto d’uscita ed alla manodopera fino ad un importo massimo complessivo, perciascun sinistro, pari ad € 150 (centocinquanta).Sono a carico dell’Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente all’artigianointervenuto:– le spese di manodopera eccedenti l’importo tenuto a carico della Società;– le spese per eventuali pezzi di ricambio;– le spese per materiali sostitutivi e/o di uso corrente.La garanzia non è operativa per interventi su parti e componenti che non siano ad esclu-sivo uso dell’Assicurato.

Invio di un idraulicoIn caso di sinistro la Società provvede ad inviare un idraulico presso l’Abitazione. LaSocietà tiene a proprio carico e paga direttamente all’artigiano intervenuto le spese rela-tive al diritto d’uscita ed alla manodopera fino ad un importo massimo complessivo, perciascun sinistro, pari ad € 150 (centocinquanta).Sono a carico dell’Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente all’artigianointervenuto:– le spese di manodopera eccedenti l’importo tenuto a carico della Società;– le spese per eventuali pezzi di ricambio;– le spese per materiali sostitutivi e/o di uso corrente.La garanzia non è operativa per:– interventi a causa del gelo;– interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione di apparecchi mobili

(es. lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico, ecc.);– interventi sulle tubature o rubinetterie collegate ai citati apparecchi;– interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell’Ente

erogatore.

Soggiorno in hotelIn caso di sinistro che renda l’abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile e agiudizio della Struttura Organizzativa si renda necessario il pernottamento presso un hotel,la Società seleziona un hotel e prenota la camera per l’Assicurato e i suoi familiari convi-venti. La Struttura Operativa ricercherà la struttura alberghiera più vicino possibile all’abi-tazione. La Società si fa carico delle spese alberghiere relative al pernottamento ed allaprima colazione fino ad un importo massimo per ciascun sinistro di € 200 (duecento).Salvo che l’Assicurato ed i suoi familiari, per opportunità o comodità, non concordino con

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la Struttura Organizzativa di soggiornare in strutture alberghiere di categoria inferiore, piùvicine al luogo dell’assistenza, l’hotel selezionato sarà di categoria minima o equivalentea 3 stelle.

Invio di personale di sorveglianzaIn caso di sinistro che abbia compromesso l’efficienza degli accessi ed esista l’oggettivorischio di reati contro l’Abitazione, gli oggetti in essa contenuti e/o agli Assicurati, la Societàreperisce e invia presso l’abitazione personale idoneo a prestare servizi di vigilanza.La Società si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo per ciascun sini-stro di € 250 (duecentocinquanta).

Informazioni legaliIn caso di sinistro la Società mette a disposizione l’Équipe legale per fornire consulenzetelefoniche e consigli pratici di carattere legale relativi ai fatti che hanno causato il sini-stro ed alle sue conseguenze. L’Équipe legale fornisce anche nominativi e recapiti di lega-li di fiducia disponibili nella località in cui si trova l’Assicurato. La Società si fa carico dellerelative spese.

Informazioni amministrativeIn caso di sinistro la Società mette a disposizione la Struttura Organizzativa per fornireinformazioni relative alle pratiche amministrative da sbrigare in conseguenza del sinistro(ad esempio: denuncia alle autorità competenti, denuncia alla compagnia di assicurazione).La Società si fa carico delle relative spese.Sono escluse e rimangono a totale carico dell’Assicurato le spese relative al rilascio deicertificati o documenti.

Viaggio per rientro anticipatoNel caso in cui l’abitazione subisca un sinistro mentre è temporaneamente disabitata, laSocietà organizza e dispone:– il rientro anticipato dell’Assicurato all’abitazione;– il viaggio di sola andata dell’Assicurato o di una persona da lui designata, per il recu-

pero del veicolo che l’Assicurato stesso abbia eventualmente dovuto abbandonarepresso il luogo dove egli si trovava al momento in cui è venuto a conoscenza del sini-stro stesso.

Il viaggio di rientro e per il recupero del veicolo saranno effettuati con il mezzo di traspor-to fra quelli che sono effettivamente disponibili e utilizzabili (aereo, treno, auto a noleg-gio, altro).Se l’Assicurato intende usufruire di un veicolo a noleggio, lo stesso viene messo a dispo-sizione compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le modalità stabiliti dal punto dinoleggio e con la richiesta di un deposito cauzionale versato direttamente dall’Assicurato.Restano a suo carico e devono da questi essere pagate direttamente al punto di noleggio:le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le rela-tive franchigie.La Società tiene a proprio carico le spese per il rientro anticipato e per il viaggio per ilrecupero del veicolo fino ad un importo massimo complessivo per ciascun sinistro di€ 250 (duecentocinquanta).La garanzia è prestata quando l’Assicurato si trova ad oltre 50 km dal comune ove è ubi-cata l’Abitazione.

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Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o altri aventi diritto dovran-no essere consegnati alla Società.

Custodia animali domesticiIn caso di sinistro che renda l’abitazione momentaneamente inadatta ad ospitare gli ani-mali di proprietà dell’Assicurato, la Società fornisce il recapito di pensioni per animali pre-senti nella zona. La Società si fa carico delle spese relative al soggiorno fino ad un impor-to massimo per ciascun sinistro di € 150 (centocinquanta).La Società, nel caso in cui l’Assicurato usufruisca della garanzia “Soggiorno in Hotel”, orga-nizza il soggiorno della famiglia in una struttura alberghiera che accetti di ospitare anima-li domestici.La garanzia non è operativa se l’Assicurato non dimostra che l’Animale è stato sottopostoalle vaccinazioni richieste dalla pensione per accogliere l’animale stesso.

Assistenza al ripristino dell’abitazioneIn caso di sinistro che renda necessario lo sgombero di materiali o il riordino di oggettiingombranti, la Società provvede ad inviare personale specializzato per ripristinare l’abi-tabilità dell’abitazione del l’Assicurato.La Società si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo per ciascun sini-stro, di € 150 (cento cinquanta).

Invio di un taxiIn caso di sinistro, la Società mette a disposizione dell’Assicurato un taxi per consentirglidi adempiere ai suoi impegni o alle incombenze amministrative legate al sinistro. LaSocietà si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo per ciascun sinistrodi € 150 (centocinquanta).

Anticipo di denaroIn caso di sinistro, la Società anticipa € 2.000 (duemila) per consentire all’Assicurato difar fronte a spese imprevedibili. L’Assicurato dovrà fornire copia dell’eventuale denunciapresentata alla competente Autorità. La Società mette a disposizione l’anticipo sul luogodel sinistro solo successivamente al rilascio di adeguate garanzie bancarie. Se l’Assicuratonon è in grado di fornire preventivamente le garanzie bancarie richieste, la garanzia nonè operativa.

ART. 44 – RISCHI ESCLUSIL’Assistenza non è operante in caso di:a) dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di

legge;b) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo

dell’atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall’accelera-zione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

c) sinistri determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altrecalamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché daaggressioni od atti violenti che abbiano movente poli tico o sociale ed aiquali l’Assicurato abbia partecipato attivamente;

d) malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamentinevrotici;

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e) azioni delittuose compiute dall’Assicurato.L’Assistenza inoltre non è operante per interventi richiesti su parti comuni diedifici o comunque di uso non esclusivo dell’abitazione e per sinistri occorsi:f) su apparecchi mobili domestici (lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici

ad uso domestico) e guasti provocati dal loro utilizzo o da rubinetterie nonfisse a loro collegate;

g) agli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell’e-dificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato a meno che non siano diuso esclusivo dell’abitazione stessa;

h) a seguito di gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenticausati da incuria o lavori ai pozzi neri;

i) a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell’ac-qua da parte dell’Ente erogatore;

j) a cancelli, porte, portoni d’accesso dell’edificio in cui è situata l’abitazioneassicurata, a meno che non siano di uso esclusivo dell’abitazione.

Sono inoltre sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio e materiali sosti-tutivi e/o di uso corrente.

ART. 45 – DELIMITAZIONE DELLE GARANZIELa Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioniorganizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non sianostate richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organiz-zate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dallapolizza nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, abbia auto-rizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assisten-za. In quest’ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi, in originale, dellespese sostenute dall’Assicurato.La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperturedella Società delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perchénon ne ha avuto la necessità.La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritarda-to o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a ine-satte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato. Eventuali eccedenze dionorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico dellaSocietà, dovranno essere corrisposte direttamente dall’Assicurato al professio-nista intervenuto.Per interventi che richiedano l’accesso o che interessino materialmente unità immobilia-ri abitative o commerciali adiacenti l’abitazione, sarà necessario il preventivo consensoscritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate.Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rim-borsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivie/o di uso corrente.Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicatiinteressi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottie-ne un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie bancarie e sottoscrivere la rice-vuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società ed attenersi alle disposizioni chegli saranno impartite dalla Struttura Organizzativa.

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NORME CHE REGOLANOLA LIQUIDAZIONE SINISTRI

Sezioni A – Incendio e altri danni ai beni e B – Furto e Rapina

ART. 46 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZALe azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalContraente e dalle Società.L’accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche perl’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa.L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei con-fronti, o con il con senso, dei titolari dell’interesse assicurato.

ART. 47 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTROIn caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a

carico della Società, ai sensi dell’art. 1914 c.c.;b) darne avviso per iscritto alla Società entro dieci giorni da quando ne ha

avuto conoscenza, ai sensi del l’art. 1913 c.c.Il Contraente e/o l’Assicurato deve altresì:c) fare, nei cinque giorni successivi, relativamente a danni da furto, rapina o

estorsione, scippo o borseggio ed in tutti i casi previsti dalla legge, dichiara-zione scritta all’Autorità competente, precisando, in particolare, il momentodell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’importo approssima-tivo del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare, salvo le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamen-te necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità,le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avereper questo diritto ad indennità alcuna. Tale obbligo decade dal momento delsopralluogo del perito incaricato dalla Società per l’accertamento del dannoe, comunque, una volta decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delladenuncia di sinistro da parte della Società;

e) mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documentoutile ed ogni altro elemento che possa comprovare il danno;

f) qualora siano distrutti o sottratti titoli di credito, denunciare il fatto ai debi-tori nonché esperire, ove ricorra il caso, la procedura di ammortamento. Lerelative spese saranno a carico della Società.

ART. 48 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNOIl Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno,dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro,occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazionemezzi menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce edi residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all’in-dennizzo.

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ART. 49 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNOL’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o per-

sona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti;b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto

unico.I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed ancheprima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordoe le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potran-no intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accor-dano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sonodemandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, mentre quelle del terzoPerito sono ripartite a metà.

ART. 50 – MANDATO DEI PERITII Periti devono:1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrat-

tuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggrava-to il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o ilContraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 47;

3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valo-re che le medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazionestabiliti dall’art. 51;

4) procedere alla stima del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione esgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 49 i risulta-ti delle operazioni peritali, concertate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nelcaso di perizia collegiale, devono esse re raccolti in apposito verbale (con allegate le stimedettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.I risultati di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora aqualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrat-tuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizza-bilità dei danni.La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deveessere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.

ART. 51 – DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI Premesso che la determinazione del danno viene eseguita per ogni singola partita assicu-rata dalla Polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, sot-tratte o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:a) Fabbricato: in quanto operante il criterio “valore a nuovo”, si stima la spesa necessa-

ria per l’integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso il valore del-l’area.

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La relativa determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo la spesa necessa-ria per ricostruire le parti di strutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo solo ilvalore ricavabile dai residui delle parti sud dette.b) Contenuto e preziosi: si conviene che sia operante il criterio “valore a nuovo” qualo-

ra il bene colpito da sinistro sia di vetustà non superiore a 2 (due) anni, in tal caso sistima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti perrendimento economico.

La relativa determinazione del danno viene eseguita stimando la spesa necessaria per rim-piazzare le cose assicurate o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricava-bile dai residui delle parti suddette.c) Oggetti d’arte: si stima il costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione al

loro stato d’uso e d’utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore d’affezione, arti-stico o scientifico. La relativa determinazione del danno viene eseguita deducendo dalvalore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore ricavabile dalle cosedanneggiate.

d) Titoli di credito: per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’assicurazio-ne è prestata sola mente per le spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabi-lita dalla legge per l’ammortamento e, pertanto, anche ai fini dei limiti di risarcimen-to, si avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

e) Collezioni: si stima il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, esclusoin ogni caso il con seguente deprezzamento della collezione o delle rispettive parti.

ART. 52 – LIMITI DEL VALORE A NUOVO Relativamente agli enti assicurati in base al criterio di stima a “valore a nuovo” resta inte-so fra le Parti che il predetto criterio verrà applicato nei seguenti termini:per Fabbricato: in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al triplo delrelativo valore determinato in base al criterio di stima a “valore commerciale”;per Contenuto e preziosi: secondo quanto stabilito dall’art. 51 lettera b).Il pagamento della differenza tra il danno stimato secondo il criterio del “valore a nuovo”ed il criterio del “valore commerciale” sarà effettuato dalla Società a completamento dellariparazione, rimpiazzo o ricostruzione, purché effettuati entro 18 mesi dal sinistro.Nel caso in cui la riparazione, il rimpiazzo o la ricostruzione venissero effettuati oltre taletermine, la Società corrisponderà l’indennizzo con il solo criterio del “valore commercia-le”.

ART. 53 – REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE IN SEGUITO A SINISTROFURTO E RAPINA In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite assicurate dalla polizza s’in-tendono ridotte, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicurazionein corso, di un importo uguale a quello dell’indennizzo, al netto di eventuali franchigie e/oscoperti e senza corrispondente restituzione del premio.Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limitie valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; in tal caso ilContraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempointercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione incorso.L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di recesso di cui all’art. 6.

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ART. 54 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE O RAPINATESe le cose rubate o rapinate sono recuperate in tutto o in parte, il Contraente ol’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia. Le cose recupe-rate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno. Se,invece, la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spettaall’Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scopertad’assicurazione; il resto spetta alla Società. In ogni caso l’Assicurato ha facoltà di conser-vare le cose recuperate previa restituzione alla Società dell’indennizzo ricevuto. In caso direcupero prima del risarcimento del danno, la Società risponde soltanto dei danneggia-menti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro.

ART. 55 – ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLA PROPORZIONALESe dalle stime fatte risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamen-te, eccedeva al mo mento del sinistro la somma rispettivamente assicurata con le partitestesse, l’assicurato sopporta la parte proporzionale del danno per ciascuna par-tita relativamente alla quale risulta l’eccedenza, esclusa ogni compensazionecon somme assicurate riguardanti altre partite, così come disposto dall’art. 1907del c.c.Resta inteso fra le Parti che non si darà luogo all’applicazione della proporzionale per lepartite la cui somma assicurata, maggiorata del 20%, non sia inferiore al valore risultanteal momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto del comma precedente rimarrà ope-rativo in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata del 20% ed il valoresuddetto.

ART. 56 – ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTOLaddove l’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, in caso di sinistro, non troveràapplicazione il disposto dell’art. 1907 del c.c.

ART. 57 – ANTICIPO DELL’INDENNIZZOLa Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile indennizzo, in base alle risul-tanze acquisite, pur ché:a) l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;b) l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data

di presentazione della denuncia circostanziata del sinistro;c) il presumibile indennizzo complessivo non sia inferiore ad € 25.000 (venticinquemila);d) non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell’Assicurato.L’obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla data di richiesta del-l’anticipo.L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 150.000 (centocinquantamila).

ART. 58 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZOSalvo il caso previsto dall’art. 1914 del c.c., a nessun titolo la Società potrà essere tenutaa pagare una som ma maggiore di quella assicurata.

ART. 59 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZOIl pagamento dell’indennizzo viene eseguito dalla Società presso la propria Sede, ovveropresso la sede dell’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla

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data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e sempreché non sia statafatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se sull’ammonta-re dell’indennizzo viene notificato un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è ingrado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di que-sta non decorrono interessi. La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberato-rio, l’importo dell’indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso unIstituto di Credito, a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei vincoli dai quali esso ègravato.

ART. 60 – RINUNCIA ALLA RIVALSALa Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 c.c.verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere ai sensi di legge, le Società con-trollate, consociate e collegate, purché l’Assicurato o il Contraente non eserciti egli stes-so l’azione di regresso verso il responsabile.

Sezione C – Responsabilità Civile

ART. 61 – DENUNCIA SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVIIn caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso scritto allaSocietà entro cinque giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denunciadeve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l’indicazionedelle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, ladata, il luogo e le cause del sinistro.Alla denuncia devono poi fare seguito, nel minor tempo possibile, le notizie, idocumenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.Il Contraente e/o l’Assicurato deve inoltre informare la Società delle procedurecivili e penali contro di lui promosse ed astenersi da qualunque transazione ericonoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.Se il Contraente e/o l’Assicurato omette di adempiere colposamente, in tutto odin parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre il risarcimen-to in ragione del pregiudizio sofferto.Qualora l’omissione sia dolosa in tutto o in parte, l’Assicurato perde il dirittoall’Indennizzo.

ART. 62 – PLURALITÀ DI ASSICURATIIl massimale stabilito in polizza sia per la R.C.T. che per la R.C.O. per il danno cui si rife-risce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corre-sponsabilità di più assicurati tra di loro.

ART. 63 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNOLa Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sedegiudiziale che stragiudiziale, civile e penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occor-ra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa control’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizzaper il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi

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detto massimale, le spese verranno ripartite fra Società e Assicurato in proporzione delrispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecniciche non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né dellespese di giustizia penale.

Sezione D – Tutela giudiziaria

PREMESSALa Società si avvale, per la gestione dei sinistri, di EUROPA TUTELA GIUDIZIARIACompagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano - Via Senigallia n. 18/2 - c.a.p.20161 - Uffici di Milano - Via Senigallia n. 18/2 - c.a.p. 20161 - tel. 02/64021 – fax02/64028454; Uffici di Firenze - Via Lorenzo il Magnifico n. 1 - c.a.p. 50129 - tel. 055/47941- fax 055/4792087, in seguito denominata Europa, alla quale l’Assicurato può rivolger sidirettamente.

ART. 64 – DENUNCIA SINISTROIn caso di sinistro, l’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistroall’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad Europa in forma scrittatrasmettendo inoltre tutti gli atti e documenti occorrenti nonché una precisadescrizione del fatto che ha originato il sinistro.Deve inoltre trasmettere, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatiglie, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.Contestualmente alla denuncia di sinistro, l’Assicurato ha il diritto di indicare ad Europaun unico legale scelto fra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli hail suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.Nel caso in cui tale indicazione non avvenga, se non sussiste conflitto di interessi conSocietà o con Europa, quest’ultima è delegata a provvedere alla nomina di un legale al qualel’Assicurato dovrà conferire il proprio mandato ed altresì consegnare tutta la documentazio-ne necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

ART. 65 – GESTIONE DEL SINISTROUna volta ricevuta la denuncia del sinistro, Europa metterà in atto uno o più tentativi didefinizione bonaria della controversia e, ove ciò non sia possibile e sussistano comunqueconcrete possibilità per un accogli mento in sede giudiziaria delle pretese dell’Assicurato,e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa provvederà all’incarico for-male del legale come sopra prescelto.La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia insede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possi-bilità di un esito favorevole. L’Assicurato non può dare corso ad azioni di naturagiudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preven-tivo benestare di Europa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata, Europa tiene indennel’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.In caso di disaccordo tra l’Assicurato ed Europa in merito alla gestione del sinistro (anchein caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale), l’Assicuratopotrà scegliere:

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a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalleParti o, in caso di mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale competente aisensi dell’art. 9 . In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbi-trali, quale che sia l’esito dell’arbitrato;

b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa la rifu-sione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguitosia più favorevole di quello prospettato dalla Società in linea di fatto e di diritto.

L’Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delleazioni promosse a sostegno delle sue pretese.La scelta di una delle due procedure esclude l’applicazione dell’altra.Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all’Assicurato.Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno invece di spettanza di Europa.

Sezione E - Assistenza

ART. 66 – MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZAPer ottenere l’Assistenza, contattare sempre e preventivamente la Struttura Organizzativa,attraverso le seguenti modalità:NUMERO VERDE 800 256976(con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall’estero)NUMERO URBANO +39 011 6523200(con costo della telefonata a carico del chiamante)FAX +39 011 658652E-MAIL [email protected]

ART. 67 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATOL’assistenza viene prestata esclusivamente tramite preventiva richiesta allaStruttura Organizzativa e devono essere comunicati i seguenti dati:– codice personale di riconoscimento;– generalità dell’Assicurato;– luogo presso il quale l’assistenza deve essere prestata;– tipo di intervento richiesto.La Struttura Organizzativa ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioniche rendono operante la garanzia; l’Assicurato è tenuto a fornire gli elementinecessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento.Ogni diritto derivante dal presente contratto deve essere esercitatodall’Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo didue anni dalla data dell’evento costitutivo del diritto stesso.

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ARTICOLI DEL CODICE CIVILE DI PARTICOLARERILEVANZA PER L’ASSICURATO

ART. 1341 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTOLe condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci neiconfronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciu-te o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le con-dizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabi-lità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono acarico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restri-zioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del con-tratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza del l’autorità giudiziaria.

ART. 1342 – CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARINei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti perdisciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte almodulo o al formulario prevalgono su quel le del modulo o del formulario qualora sianoincompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente (2) (4).

ART. 1588 – PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATAIl conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nelcorso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano acca-duti per causa a lui non imputabile.È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persona che egli haammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.

ART. 1589 – INCENDIO DI COSA ASSICURATASe la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per contodi questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tral’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale allastima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi èindennizzato dall’assicuratore.Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.

ART. 1611 – INCENDIO DI CASA ABITATA DA PIÙ INQUILINISe si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore deldanno prodotto dal l’incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nellacasa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente allaparte da lui occupata.La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è comin-ciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incen-dio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

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ART. 1892 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO E COLPA GRAVELe dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’as-sicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condi-zioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del con-tratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno incui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara alContraente di volere esercitare l’impugnazione.L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momentoin cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primoanno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma prece-dente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle perso-ne o per quelle cose alle quali non si riferisse la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 – DICHIARAZIONE INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPAGRAVESe il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenzenon sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contrat-to stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui haconosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.Se il sinistro si verifica prima dell’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia cono-sciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, lasomma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quelloche sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1894 – ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZINelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesat-tezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’as-sicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

ART. 1897 – DIMINUZIONE DEL RISCHIOSe il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzionedel rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contrattoavrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla sca-denza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non puòesigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dalgiorno in cui è stata fatta la comunicazione.La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIOIl Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti cheaggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse statoconosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratorenon avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscrittoall’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro

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modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicurato-re non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamen-to del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momentoin cui è comunicata la dichiarazione di recesso.Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’ef-ficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia taleche egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito almomento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapportotra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischiofosse esistito al momento del contratto stesso.

ART. 1900 – SINISTRI CAGIONATI CON DOLO O CON COLPA GRAVE DELL’ASSICU-RATO O DEI DIPENDENTIL’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave delContraente, dell’Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpagrave.L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle personedel fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere.Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti delContraente, dell’Assi curato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umanao nella tutela degli interessi comuni all’assi curatore.

ART. 1901 – MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIOSe il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’as-sicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente pagaquanto è da lui dovuto.Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione restasospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assi-curatore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agi-sce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativoal periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non siapplica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 – ASSICURAZIONE PARZIALESe l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempodel sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a menoche non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORISe per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversiassicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti apagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicura-tori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può

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richiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, pur-ché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione pro-porzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicura-tore è insolvente, la sua quota viene ripartita tra gli altri assicuratori.

ART. 1912 – TERREMOTO, GUERRA, INSURREZIONE, TUMULTI POPOLARISalvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimen-ti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

ART. 1913 – AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTROL’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a conclu-dere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato neha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato allaconclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggioo di constatazione del sinistro.Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deveessere dato entro ventiquattro ore.

ART. 1914 – OBBLIGO DI SALVATAGGIOL’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzio-ne al valore assi curato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anchese il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anchese non si è raggiunto lo scopo salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatteinconsideratamente.L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate daimezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egliprovi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conser-vazione non pregiudica i suoi diritti.L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’Assicurato, anticiparnele spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

ART. 1915 – INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIOL’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde ildiritto all’indennità.Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto diridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 1916 – DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORESalvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affi-liati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui convi-venti o da domestici.L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surro-gazione.Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortu-ni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

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ART. 1917 – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILENell’assicurazione della responsabilità civile (1) l’assicuratore è obbligato a tenere inden-ne l’Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo del-l’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel con-tratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L’assicuratore ha facoltà, previa comu-nicazione all’Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta,ed è obbligato al pagamento diretto se l’Assicurato lo richiede (2).Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a cari-co dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che siadovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali siripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.L’Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore (3).

ART. 2048 – RESPONSABILITÀ DEI GENITORI, DEI TUTORI, DEI PRECETTORI EDEI MAESTRI D’ARTEIl padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito deifigli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. Lastessa disposizione si applica all’affiliante.I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del dannocagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la lorovigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità sol-tanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

ART. 2049 – RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTII padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei lorodomestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

(1) V. Legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilitàcivile nonché Legge 26 febbraio 1977, n. 39 contenente modifiche alla disciplina dell’as-sicurazione obbligatoria della responsabilità civile.(2) V. art. 18 Legge 24 dicembre 1969, n.990.(3) V. artt. 17, 18, 22, 26 Legge 24 dicembre 1969, n.990 nonché artt. 3, 4, 5, 5 bis DecretoLegge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in Legge 26 febbraio 1977, n. 39, riportati inAppendice, II, 1, 2.

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