Condizioni di Assicurazione della Polizza Multirischi per ...
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SA1983_multirischi famiglia:famigliaDefinizioni Pag. 4
Norme che regolano l’assicurazione in generale Pag. 9 Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2 – Assicurazioni presso diversi assicuratori Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione Art. 5 – Aggravamento e diminuzione del rischio Art. 6 – Recesso in caso di sinistro Art. 7 – Tacito rinnovo Art. 8 – Oneri fiscali Art. 9 – Foro competente Art. 10 – Rinvio alle norme di legge
Norme che regolano l’assicurazione indicate nelle seguenti sezioni Pag. 11
Sezione A – Incendio ed altri danni ai beni Pag. 11 Art. 11 – Oggetto dell’assicurazione Art. 12 – Danni da acqua Art. 13 – Lastre e cristalli Art. 14 – Rischi esclusi Art. 15 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo
Condizioni particolari (valide se richiamate nella scheda di Polizza) Pag. 17 A – Ricorso terzi B – Rischio locativo
Sezione B – Furto e rapina Pag. 18 Art. 16 – Oggetto dell’assicurazione Art. 17 – Mezzi di chiusura Art. 18 – Spese di ricovero a seguito di rapina o estorsione Art. 19 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo Art. 20 – Scoperto per la dimora saltuaria Art. 21 – Rischi esclusi Art. 22 – Sospensione dell’assicurazione per i locali incustoditi Art. 23 – Delimitazione degli scoperti
Condizioni di Assicurazione della Polizza Multirischi per la Famiglia
Casa & Cose Light Sasa Mod. SA1983/C - Ed. 09/2011
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Condizioni particolari (valide se richiamate nella scheda di Polizza) Pag. 22 C – Esclusione preziosi e valori dalla partita contenuto D – Beni in cassaforte E – Mezzi di chiusura rafforzati F – Impianto d’allarme
Sezione C – Responsabilità civile Pag. 24 Art. 24 – Rischi assicurati Art. 25 – Rivalsa I.N.P.S. Art. 26 – Buona fede I.N.A.I.L. Art. 27 – Massimale assicurato Art. 28 – Estensione territoriale Art. 29 – Persone non considerate terzi Art. 30 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento Art. 31 – Rischi esclusi
Sezione D – Tutela Giudiziaria Pag. 29 Art. 32 – Rischi assicurati Art. 33 – Estensione territoriale Art. 34 – Rischi esclusi Art. 35 – Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile Art. 36 – Decorrenza della garanzia
FORMULA BASE (valida se richiamata nella scheda di Polizza) Pag. 30 Art. 37 – Ambito dell’assicurazione Art. 38 – Rischi esclusi
FORMULA GLOBALE (valida se richiamata nella scheda di Polizza) Pag. 31 Art. 39 – Ambito dell’assicurazione Art. 40 – Rischi esclusi
Sezione E – Assistenza Pag. 34 Art. 41 – Oggetto dell’assicurazione Art. 42 – Estensione territoriale Art. 43 – Garanzie prestate Art. 44 – Rischi esclusi Art. 45 – Delimitazione delle garanzie
Norme che regolano la liquidazione sinistri Sezione A - Incendio e altri danni ai beni e B - Furto e rapina Pag. 40
Art. 46 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 47 – Obblighi in caso di sinistro Art. 48 – Esagerazione dolosa del danno Art. 49 – Procedura per la valutazione del danno Art. 50 – Mandato dei Periti Art. 51 – Determinazione dei danni indennizzabili Art. 52 – Limiti del valore a nuovo
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Art. 53 – Reintegro delle somme assicurate in seguito a sinistro Furto o Rapina Art. 54 – Recupero delle cose rubate o rapinate Art. 55 – Assicurazione parziale e regola proporzionale Art. 56 – Assicurazione a primo rischio assoluto Art. 57 – Anticipo dell’indennizzo Art. 58 – Limite massimo dell’indennizzo Art. 59 – Pagamento dell’indennizzo Art. 60 – Rinuncia alla rivalsa
Sezione C - Responsabilità civile Pag. 44 Art. 61 – Denuncia sinistro ed obblighi relativi Art. 62 – Pluralità di assicurati Art. 63 – Gestione delle vertenze di danno
Sezione D - Tutela Giudiziaria Pag. 45 Art. 64 – Denuncia sinistro Art. 65 – Gestione del sinistro
Sezione E - Assistenza Pag. 46 Art. 66 – Modalità per l’erogazione dell’Assistenza Art. 67 – Obblighi dell’Assicurato
Articoli del Codice Civile di particolare rilevanza per l’Assicurato Pag. 47
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DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito precisato:
Assicurato Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza.
Cassaforte a muro Mezzo di custodia avente pareti e battente in acciaio di adeguato spessore con movimen- to di chiusura a chiave e/o combinazione, con dispositivo di ancoraggio ricavato o appli- cato al corpo della cassaforte stessa in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo o del solaio.
Cassetta di sicurezza Mezzo di custodia posto in locali ubicati all’interno di Istituti di credito o società autoriz- zate al deposito e custodia di beni di terzi adeguatamente difesi da sistemi antiintrusione e antirapina.
Collaboratore domestico Persona addetta allo svolgimento di qualsivoglia attività domestica comprese le attività di assistenza socio-sanitaria nei confronti delle persone facenti parte il nucleo familiare del Contraente.
Collezioni Raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria aventi caratteristiche peculiari.
Contenuto Tutto quanto contenuto nel Fabbricato, relative pertinenze e ufficio professionale interco- municante e destinato ad uso personale e/o domestico. Sono esclusi i veicoli a motore, natanti e roulottes. Sono altresì esclusi, se riposti nelle pertinenze: – preziosi, gioielli, collezioni in genere; – pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti e servizi di
argenteria; – denaro e titoli di credito in genere.
Contraente Il soggetto che stipula la polizza.
Convivente La persona che, non compresa nello stato di famiglia del Contraente / Assicurato, convive con lo stesso.
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Dimora L’abitazione civile corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e del proprio nucleo familiare indicata nella scheda di Polizza, facente parte di fabbricati: • plurifamiliari: abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti, ma non interco-
municanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno ma con accesso comune dall’e- sterno del fabbricato;
• mono familiari: abitazioni separate o contigue, tra loro non intercomunicanti, cia- scuna con proprio accesso dall’esterno.
Dimora saltuaria L’abitazione civile ove l’Assicurato non dimora abitualmente.
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione Impossessamento di cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, tale da indurre la stessa a consegnare la cosa.
Fabbricato Il complesso delle opere edili costituito dai locali di proprietà dell’Assicurato o in locazio- ne, adibiti a Dimora, costituenti un intero fabbricato o parte di esso, incluse le pertinenze (quali box, cantina, soffitta, centrale termica e simili) anche separate, purché situate nella stessa ubicazione. Sono compresi: opere di fondazione od interrate, rivestimenti in genere, affreschi e statue non aventi valore artistico, infissi, soppalchi, recinzioni, cancelli, attrezzature sportive e da gioco, serrande, ascensori, montacarichi, opere ed impianti di pertinenza dei locali quali, ad esempio, impianti fotovoltaici e/o termici ad energia solare e/o geotermici collegati agli impianti idrotermici e/o elettrici del fabbricato medesimo, il tutto considerato immo- bile per natura o destinazione, con l’esclusione di quant’altro rientra nella definizione di CONTENUTO. È altresì compresa la porzione adibita ad ufficio professionale intercomunicante con gli altri locali ad uso privato. Nel caso di assicurazione di porzione d’immobile s’intende com- presa la rispettiva quota millesimale di proprietà comune. Sono esclusi: strade private, parchi, giardini, alberi e coltivazioni in genere.
Familiari Le persone componenti il nucleo familiare dell’Assicurato e con lui conviventi, compreso il convivente more uxorio.
Franchigia La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
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Implosione Repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna rispetto a quella esterna.
Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili Sostanze o materiali che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Lastre antisfondamento Quelle costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottene- re uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure quelle costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.
Massimale La massima esposizione della Società per ogni sinistro relativamente a danni a terzi.
Parte attrice La parte che prende l’iniziativa di compiere una determinata azione.
Parti Il Contraente e la Società.
Polizza Il documento comprovante la natura e la portata del contratto.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nel- l’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del c.c.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavora- tori con contratto d’opera e/o con contratto di appalto).
Preziosi e gioielli Metalli preziosi, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali mon- tate in metallo prezioso, argento, orologi, oggetti di ornamento e quant’altro del genere inerente l’attività dell’Assicurato.
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Primo rischio assoluto Forma d’assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorren- za della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907.
Rapina Sottrazione di cose, mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.
Risarcimento La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio La probabilità del verificarsi del sinistro.
Scasso Forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali e/o dei mezzi forti contenenti le cose assicurate.
Scippo Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto Percentuale dell’indennizzo o risarcimento che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro Il verificarsi dell’evento dannoso garantito in polizza.
Società MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione SASA
Terzi Le persone fisiche o giuridiche diverse dal Contraente/Assicurato.
Valore a nuovo a) per il fabbricato: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse
caratteristiche costruttive, escluso il valore dell’area; b) per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro uguale od equivalen-
te per rendimento economico.
Valore commerciale Valore delle cose assicurate stimato in base alla definizione “valore a nuovo”, dedotto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
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Valore intero Forma d’assicurazione che copre la totalità del valore degli enti assicurati. Nel caso di valo- re di preesistenza superiore alla somma assicurata, salvo diverso normativo, è applicabile quanto previsto dall’art.1907 del c.c.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
AVVERTENZA: ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a cir- costanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’as- sicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.
ART. 2 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare, a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri con- tratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, così come previsto dall’art. 1910 c.c., esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assi- curatori. L’esistenza di un’eventuale polizza stipulata dal condominio anche sulla parte di fabbrica- to oggetto della presente polizza deve essere dichiarata dal Contraente/Assicurato solo in caso di sinistro .
ART. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consen- titi dalla legge e attivati presso l’intermediario. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società all’incasso dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 c.c.
ART. 4 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto, mediante documenti sottoscritti tra le Parti.
ART. 5 – AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione del- l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 c.c. Mancate comunicazioni di mutamenti aggravanti il rischio non comporteranno decaden- za dal diritto d’indennizzo o riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni siano avve- nute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave.
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Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il mag- gior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di pre- mio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preav- viso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relati- va al periodo di rischio non corso.
ART. 7 – TACITO RINNOVO In mancanza di disdetta di una delle Parti, trasmessa mediante lettera raccomandata alme- no 30 giorni prima della scadenza annua della polizza, la stessa s’intende prorogata per un’ulteriore annualità. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo d’assicurazione, questo s’intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
ART. 8 – ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 9 – FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza o sede di una delle Parti. ATTENZIONE : SE CONTRAENTE/ASSICURATO E’ UN CONSUMATORE IL FORO COMPE- TENTE E’ SEMPRE QUELLO DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO.
ART. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto qui non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Sezione A – Incendio ed altri danni ai beni
ART. 11 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: a) Incendio. b) Fulmine. c) Urto di veicoli di terzi in transito sulla pubblica via o aree equiparate e natanti di
terzi in navigazione, bang sonico, caduta d’aeromobili, loro parti o cose da essi tra- sportate, caduta di satelliti o di corpi celesti.
d) Esplosione, implosione, scoppio. Sono esclusi i danni: – causati da ordigni esplosivi; – agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio o l’implosio-
ne per usura, corrosione o difetto di materiale. e) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la
produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
f) Fenomeni elettrici da qualunque causa originati, a impianti, macchine, apparecchia- ture e circuiti elettrici ed elettronici, salvo quanto di seguito escluso.
La garanzia è prestata, nella forma a “Primo Rischio Assoluto”, con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 15. Sono esclusi i danni: – causati da usura o carenza di manutenzione; – verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di
manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
– dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per con- tratto, il costruttore o il fornitore;
– a lampade elettriche; – ad apparecchiature elettroniche di vetustà superiore a 3 (tre) anni g) Eventi socio - politici e dolosi a seguito di: – incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommos-
se, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi; – atti di scioperanti o persone che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che
perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 15.
Sono esclusi i danni: – da imbrattamento o deturpazione alle pareti esterne del Fabbricato e delle
recinzioni; - verificatisi in occasione di furto o tentato furto o di occupazione abusiva dei
locali assicurati.
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h) Eventi atmosferici, quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria e simili manifestazioni atmosferiche, la cui violenza che li caratterizza sia riscontrabile in zona su una pluralità di beni, assicurati o non.
La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 15.
Sono esclusi i danni derivanti da: – mareggiate e penetrazioni d’acqua marina; – fuoriuscita di corsi d’acqua dalle sponde o da bacini naturali od artificiali; – rigurgiti dei sistemi di scarico; – cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito d’uraga-
ni, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria e simili manifestazioni; – bagnamenti che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenu-
to, salvo che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attra- verso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente garanzia.
Sono altresì esclusi i danni subiti da: – tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture non
facenti parte integrante del fabbricato principale, non per effetto della gran- dine;
– cose poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana; – cose mobili per uso o destinazione poste all’aperto; - manufatti in materia plastica, vetro e/o lastre in fibrocemento; - dipendenze in legno e relativo contenuto. i) Sovraccarico da neve che provochi il cedimento o lo sfondamento del tetto. La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 15. La Società non risarcisce i danni causati da: – valanghe o slavine; – da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia; – ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro contenuto; – a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché ad impermeabilizzazioni,
salvo che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.
j) Guasti arrecati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate. k) Gelo, con conseguente rottura d’impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere, instal-
lati nei locali assi curati ed al servizio del fabbricato. La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 15. Sono esclusi i danni a locali senza impianto di riscaldamento. l) Rovina d’ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e
dalle parti meccaniche dell’impianto. La Società indennizza e/o rimborsa altresì: m) i danni materiali consequenziali prodotti da fumi, gas, vapori, mancato o anorma-
le funzionamento degli impianti elettrici, termici ed idraulici, verificatisi in conseguen- za d’incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, che abbia colpito i beni assicurati o cose situate a meno di 20 metri da essi.
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n) Le spese, sostenute e comprovate dall’Assicurato, rese necessarie per demolire,sgomberare, trattare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate, fino alla concorren- za di quanto stabilito dall’art. 15. o) Oneri d’urbanizzazione che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza,
dovessero rendersi necessari per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, sta- tali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati assicurati e delle loro strutture, nonché l’uso dei suoli sui quali sono ubicati, purché i lavori di rico- struzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e non comporti- no sostanziali modifiche strutturali e volumetriche.
Detti oneri verranno rimborsati in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorren- za di quanto stabilito dall’art. 15, fermo quanto stabilito dall’art. 58. p) Le spese, incluse quelle di trasporto, sostenute e comprovate dall’Assicurato per
rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto assicurato per inagibilità dei locali assicurati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15, fermo quanto stabilito dall’art. 58.
Inoltre, qualora il presumibile indennizzo complessivo sia superiore al 50% delle somme assicurate alle partite colpite da sinistro, tale limite si intende raddoppiato. q) Le spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti che l’assicurato avrà scel-
to e nominato per l’attività di riprogettazione, resesi necessarie per la ricostruzione del fabbricato a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Dette spese verranno rimborsate nel limite di quanto stabilito dall’art. 15, fermo quanto stabilito dall’art. 58. r) Le spese sostenute e comprovate per alloggio sostitutivo utilizzato dall’Assicurato
durante il periodo in cui la dimora abituale è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data del sini- stro.
Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorren- za di quanto stabilito dall’art. 15, fermo quanto stabilito dall’art. 58. Inoltre, qualora il presumibile indennizzo complessivo sia superiore al 50% delle somme assicurate alle partite colpite da sinistro, tale limite si intende raddoppiato. s) I danni materiali e diretti conseguenti ad incendio, o altro evento garantito dalla pre-
sente Sezione di Polizza, delle cose assicurate con la partita Contenuto (se pattuita) , portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in alberghi, hotels, pensioni o comunque in locali, ubicati nel territorio della Comunità Europea, che non costituiscano loro dimo- ra saltuaria e limitatamente alla loro permanenza in luogo.
Detti danni verranno rimborsati fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15. t) I danni materiali e diretti conseguenti ad incendio, o altro evento garantito dalla pre-
sente Polizza, delle cose assicurate con la partita Contenuto (se pattuita), quando que- ste siano temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione.
Detti danni verranno indennizzati fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15. u) Le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di perdita a seguito di
guasto accidentale della cisterna e/o delle tubazioni di alimentazione della caldaia.
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Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15. v) Le spese sostenute e documentate per rifacimento materiale di documenti di
famiglia dell’assicurato e dei suoi familiari, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15. w) Le spese sostenute per la ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, accertata
dall’azienda di distribuzione e comportante il blocco dell’erogazione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato e posti al servizio dello stesso, nonché quelle sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazio- ni e relativi accordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle stretta- mente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del fabbricato assicura- to.
Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15. A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1900 del Codice Civile , la Società risponde dei danni suddetti indicati nel presente articolo nonché di quelli previsti dagli art. 12 e 13 che seguono anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato.
ART. 12 – DANNI DA ACQUA La Società indennizza i danni derivanti alle cose assicurate esclusivamente a seguito di: - fuoriuscita d’acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto d’impianti idrici,
igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento posti all’interno del fabbricato.
La garanzia, che opera con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 15, è prestata nella forma a “Valore Intero” .
Sono esclusi i danni: – provocati da umidità o stillicidio; – alle cose poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana; – derivanti da infiltrazioni d’acqua attraverso lucernari, abbaini e aperture
fatte nel tetto a seguito di lavori di trasformazione o riparazione; – provocati da gelo a seguito di rotture di condutture installate all’esterno del
fabbricato, anche se interrate; – provocati da fuoriuscita d’acqua in conseguenza d’occlusione e/o trabocca-
mento d’impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento posti all’inter- no del fabbricato;
– provocati da fuoriuscita d’acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto di macchine collegate a condutture d’acqua o dalle relative tubazioni di collegamento agli impianti idrici;
– provocati da infiltrazione d’acqua piovana nel fabbricato a seguito di rottura accidentale, ingorgo o traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico;
– da bagnamento a seguito di rottura delle tubazioni, interne al fabbricato, provocata dal gelo.
La Società assicura inoltre, se conseguenti agli eventi sopraindicati, le spese per la ricerca dei guasti e le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi che hanno dato ori-
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gine allo spargimento d’acqua, comprese le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato necessariamente sostenute a questo scopo. Per tali spese la garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assi- curativo, di cui all’art. 15.
ART. 13 – LASTRE E CRISTALLI La Società indennizza, nella forma a “Primo Rischio Assoluto”, i danni materiali e diretti da rottura delle lastre, posizionate verticalmente di cristallo, mezzo cristallo o vetro, specchi e lampadari, facenti parte della dimora o del relativo contenuto, e dovuti a: a) cause accidentali, fatto di terzi, fatto involontario dell’Assicurato; b) uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate; c) tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi, atti vandalici e dolosi.
La Società, inoltre, indennizza e/o rimborsa: d) le spese di trasporto e d’installazione necessarie per la sostituzione delle lastre rotte; e) le spese per la demolizione e/o lo sgombero dei residuati del sinistro alla più vicina
discarica autorizzata; f) i danni materiali e diretti al contenuto, provocati dalla rottura delle lastre assicurate,
con il limite del 30% del danno indennizzabile ai termini del presente articolo.
Sono esclusi dalla garanzia i danni: g) ai bordi delle lastre scorrevoli ed ai lucernari; h) avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, riparazioni,
traslochi; i) derivanti da vizi di costruzione e difettosa installazione e mancata manuten-
zione; j) derivanti da scheggiature e rigature. Detti danni verranno rimborsati fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15.
ART. 14 – RISCHI ESCLUSI Sono esclusi i danni: – verificatisi in occasione di guerra, d’insurrezione, d’occupazione militare,
d’invasione; – verificatisi in occasione d’esplosione o emanazione di calore o radiazioni
provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
– di furto, tentato furto, rapina od estorsione e smarrimento delle cose assicu- rate, anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assi- curazione;
– causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremo- to;
– causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente; – indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godi-
mento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguar- di la materialità delle cose assicurate.
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ART. 15 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO Relativamente alle garanzie o beni specificati nella tabella si conviene che, in caso di sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti:
Garanzia prestata o bene assicurato Franchigia/Scoperto Limite di indennizzo
per sinistro Fenomeni elettrici
Eventi socio politici e dolosi (art. 11 lett. g)
Scop. 10% minimo 250€ 80% della somma assicurata
Eventi atmosferici (art. 11 lett. h)
Scop. 10% minimo 500€ 80% della somma assicurata
Sovraccarico da neve (art. 11 lett. i)
Scop. 10% minimo 500€ 80% della somma assicurata
Gelo (art. 11 lett. k) 500€ 5.000 €
Spese demolizione e sgombero (art. 11 lett. n)
20% dell’indennizzo
15.000 €
Spese di rimozione, deposito e ricollocamento (art. 11 lett. p)
15.000 €
Spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti (art. 11 lett. q)
5% dell’indennizzo con il massimo di 10.000 €
Spese per alloggio sostitutivo (art. 11 lett. r)
12.000 €
10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO della
dimora abituale
5% della somma assicurata alla partita CONTENUTO della
dimora abituale
1.500 €
2.500€
Spese sostenute per la ricerca e riparazione in caso di dispersio-
ne di gas (art. 11 lett. w) 250€ 5.000 €
Danni da acqua (art. 12) 250€ 10.000 €
Danni da acqua – Spese di ricerca e ripristino - (art. 12, ultimo comma)
250€ 2.500 €
Lastre e cristalli (art. 13) 5.000 € con il sottolimite di
1.000 € per singola lastra
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CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se richiamate nella scheda di Polizza)
A) RICORSO TERZI La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto alla relativa partita ed indicato nella scheda di Polizza, per sinistro e per anno assi- curativo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile ai termini della Sezione A “Incendio e altri danni ai beni”. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni nonché d’attività industriali, commerciali, agricole o di servizi sino alla concorrenza del 25% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni: – a cose che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi
titolo; – di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua dell’aria del
suolo e sottosuolo. Non sono considerati terzi: – il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altra persona con lui
convivente; – quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il
socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
– i dipendenti dell’Assicurato in occasione dell’espletamento delle loro attività.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudi- ziali si applica l’art. 1917 del codice civile.
B) RISCHIO LOCATIVO La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588), 1589) e 1611) del codice civile indennizza i danni materiali e diretti cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione A “ Incendio e altri danni ai beni, ai locali tenuti in locazione, ferma l’applicazione del disposto dell’ art. 55), qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato in base all’art. 51).
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Sezione B - Furto e rapina
ART. 16 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma “a primo rischio assoluto”, indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: a) Furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, commesso:
– violando le difese di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di lastre antisfondamen- to; con uso di chiavi false, grimaldelli o d’arnesi similari;
– per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento d’ostacoli o ripari tali da non poter essere valicati senza fare uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi artificiosi, attraverso aperture verso l’esterno situate in linea ver- ticale ad oltre quattro metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno;
– mediante l’uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all’Assicurato o ai suoi familiari o ai collaboratori domestici; la garanzia è operante dal momento della denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarrimento o della sottra- zione, fino alle ore 24 del quinto giorno successivo, re stando fermo quanto previ- sto dall’art. 47. In particolare l’Assicurato, salvo dimostrato caso di forza maggiore, deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per prevenire eventuali sinistri;
– con asportazione della refurtiva avvenuta ad abitazione chiusa da parte d’estranei nascosti nell’abitazione medesima;
– con introduzione nell’abitazione, senza effrazione di mezzi di chiusura o con effra- zione di mezzi di chiusura non conformi a quanto stabilito all’art. 17, utilizzando ponteggi esterni al fabbricato installati da terzi per lavori di manutenzione;
– con introduzione nell’abitazione, senza effrazione di mezzi di chiusura, quando nella stessa vi è presenza di persone, o con rottura di solo vetro non antisfonda- mento relativo ad aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dal l’esterno. In tali evenienze l’indennizzo sarà corrisposto all’assicurato previa detrazione di uno sco- perto pari al 20% dell’importo indennizzabile a termine di polizza, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto d’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o nel tentativo di commetterlo. b) Infedeltà dei collaboratori domestici: la Società indennizza i danni di furto com-
messo dai Collaboratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni, anche se in servizio non continuativo, nella dimora assicurata, sempreché l’assicurato ne denunci l’infedeltà alle Autorità competenti. La garanzia è prestata con i limiti per sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 19.
c) Furto di preziosi, gioielli, collezioni, oggetti d’arte, denaro, titoli riposti in cassette di sicurezza in concessione all’Assicurato. La garanzia è prestata con i limi- ti per sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 19, in eccedenza all’indennizzo pre- visto o pattuito dal contratto di locazione della cassetta di sicurezza.
d) Rapina ed estorsione avvenute nei locali indicati nella scheda di Polizza, quand’an- che le persone ne sulle quali sia fatta violenza o minaccia siano prelevate dall’esterno e costrette a recarsi nei locali.
e) Guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi infissi, purché le modalità dell’evento siano conformi a quanto previsto al precedente punto a).
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f) Atti vandalici cagionati dai ladri ai locali ed alle cose assicurate durante il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli, purché le modalità dell’evento siano confor- mi a quanto previsto al precedente punto a).
g) Scippo, borseggio, rapina o estorsione di gioielli, preziosi, denaro, pellicce ed altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore) portati o indossati, all’esterno della dimora, dall’Assicurato e/o dalle persone conviventi, compreso il furto com- messo in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell’esecuzione o nel tentativo dello scippo, rapina o estorsione. La presente garanzia opera per sinistri avvenuti nel territorio dell’Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra e Liechtenstein.
La garanzia è prestata con i limiti per sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 19. h) Spese per la sostituzione delle serrature dei locali assicurati con altre dello stesso
tipo a seguito di furto, rapina o scippo delle chiavi vere. La garanzia è prestata con i limiti per sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 19. i) Spese per la duplicazione dei documenti di famiglia dell’Assicurato e dei suoi fami-
liari a seguito di furto, rapina o scippo. La garanzia è prestata con i limiti per sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 19.
ART. 17 – MEZZI DI CHIUSURA L’assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l’efficacia del contratto che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e prati- cabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particola- re agilità personale, sia protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serratu- re, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure pro- tetta da inferriate fissa te al muro. Sono pertanto esclusi - laddove non sia diversamente convenuto - i danni da Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operan- ti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Nel caso, tuttavia, di Furto commesso violando le difese sopra previste in presenza però di aperture non protette, il Sinistro sarà comunque indennizzabile, previa detrazione di uno scoperto del 10% del danno, che rimarrà a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritto all’indennizzo, farlo assicura- re da altri. Nel caso invece di assenza di protezioni operanti ma con presenza nei locali assicurati dell’Assicurato o dei familiari conviventi o dei collaboratori familiari, il sinistro sarà comunque indennizzabile, previa detrazione di uno scoperto del 20% del danno, che rimarrà a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decaden- za d’ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri. Inoltre, qualora l’introduzione nei locali avvenga forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto sopra indicato, il sinistro sarà comunque indennizzabile, previa detrazione di uno scoperto del 20% del danno, che rimarrà a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritto all’in- dennizzo, farlo assicurare da altri.
ART. 18 – SPESE DI RICOVERO A SEGUITO DI RAPINA O ESTORSIONE La Società rimborsa fino alla concorrenza di € 5.000 (cinquemila) per sinistro e per anno assicurativo, le spese documentate, sostenute dall’Assicurato per sé e per i propri familia-
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ri, a seguito di ricovero in istituti di cura, per lesioni subite a seguito di rapina o estorsio- ne, scippo o borseggio indennizzabili ai termini della presente polizza.
ART. 19 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO Relativamente alle garanzie o beni specificati nella tabella si conviene che, in caso di sinistro, saranno appli- cati i seguenti limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti:
Garanzia prestata o bene assicurato Limite di indennizzo per sinistro
Infedeltà dei collaboratori domestici (art. 16 lett. b)
10% delle somme assicurate alla partita CONTENUTO con il massimo di € 1.000
Cassette di sicurezza (art. 16 lett. c) € 10.000
Atti vandalici (art. 16 lett. f) 20% della somma assicurata alla partita
CONTENUTO con il massimo di € 5.000
Scippo, borseggio, rapina o estorsione (art, 16 lett. g)
10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il massimo di €.1000
Sostituzione serrature (art. 16 lett. h) € 2.000
Duplicazione documenti (art. 16 lett. i) € 1.000
Contenuto della dimora abituale
• 50% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il massimo di € 10.000 per preziosi, gioielli, collezioni in genere;
• 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO, con il massimo di € 2.000 per denaro e titoli di credito in genere;
• 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO per quanto riposto nelle pertinenze
• €10.000 per singolo oggetto per pellic- ce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simi- li, oggetti d’arte (esclusi preziosi), ogget- ti e servizi di argenteria
Contenuto della dimora saltuaria
• 40% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il massimo di € 10.000 per preziosi, gioielli, collezioni in genere;
• 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO, con il massimo di € 2.000 per denaro e titoli di credito in genere;
• 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO per quanto riposto nelle pertinenze
• € 5.000 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria
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ART. 20 – SCOPERTO PER LA DIMORA SALTUARIA Relativamente alla Dimora saltuaria, l’assicurazione opera con uno scoperto per sinistro, a carico dell’Assi curato, pari al 20% dell’importo indennizzabile.
ART. 21 – RISCHI ESCLUSI Sono esclusi i danni: a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente o
dell’Assicurato, dalle persone conviventi o delle quali civilmente risponde, nonché delle persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate, da persone legate al Contraente o all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 c.p. (n. 1,2,3), anche se non coabitanti;
b) verificatisi in occasione d’incendio, esplosione e scoppio anche se provoca- ti dall’autore del furto, della rapina o dell’estorsione;
c) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, inva- sione, scioperi, sommosse, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
d) verificatisi in occasione d’esplosione o d’emanazione di calore o di radiazio- ni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occa- sione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle ato- miche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
e) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, valanghe, frane ed eruzioni vulcaniche, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
f) ai beni posti all’aperto e/o in spazi di uso comune.
ART. 22 – SOSPENSIONE DELL’ASSICURAZIONE PER I LOCALI INCUSTODITI Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 gior- ni consecutivi, l’assicurazione resta sospesa a decorrere dalle ore 24 del quaran- tacinquesimo giorno. Per documenti, gioielli, preziosi, carte valori, titoli di cre- dito in genere e denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24 del sedicesi- mo giorno.
ART. 23 – DELIMITAZIONE DEGLI SCOPERTI In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali degli stessi vengono unificate nella misura del 30%. In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’art. 1910 del c.c., senza tener conto degli scoperti, che verranno detratti successiva- mente dagli importi così calcolati.
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CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se richiamate nella scheda di polizza)
C) ESCLUSIONE PREZIOSI E VALORI DALLA PARTITA CONTENUTO A parziale deroga di quanto indicato all’art. 17, resta convenuto fra le parti che dalla partita Contenuto si intendono esclusi, a tutti gli effetti, i seguenti beni: – preziosi, gioielli, collezioni in genere; – denaro e titoli di credito in genere. Tale limitazione di garanzia non è operante per le garanzie di cui all’art. 16, lett. c) e g).
D) BENI IN CASSAFORTE La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in Polizza e nella forma “a primo rischio assoluto”, indennizza all’Assicurato i danni materia- li e diretti derivanti da Furto di preziosi, gioielli, collezioni, denaro e titoli di credito in genere, riposti in cassaforte a muro posta nell’abitazione adibita a Dimora abituale dell’Assicurato. La garanzia è operante purché il Furto avvenga forzando le difese dei suddetti mezzi di custodia.
E) MEZZI DI CHIUSURA RAFFORZATI A totale modifica dell’art. 17, l’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’ef- ficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assi- curate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: – serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spesso-
re minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionan- ti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti cate- nacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
– inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2.
Sono pertanto esclusi - laddove non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei con- gegni di chiusura. Tuttavia, nel caso di furto commesso violando le difese sopra previste, in presenza però di aperture non adeguatamente protette, il danno sarà comunque indennizzabile, previa detrazione di uno scoperto del 20% dello stesso, che rimarrà a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritto all’in- dennizzo, farlo assicurare da altri.
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F) IMPIANTO D’ALLARME Il Contraente e/o l’Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono pro- tetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e peri- metrale, installato da ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti: a) n. 1 centralina autoprotetta; b) n. 2 sirene autoalimentate ed autoprotette, di cui una posta all’esterno dei locali e l’al-
tra all’interno; c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un’autonomia di
almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica e/o ponte radio. Il Contraente e/o l’Assicurato si obbliga: e) ad inserire il sistema d’allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi; f) a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso; g) a presentare, su richiesta della Società, certificato di manutenzione redatto
almeno una volta l’anno, comprovante che l’impianto è tenuto in perfetta efficienza;
h) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamen- to in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione il Contraente o l’Assicurato deve prendere tutte quel- le misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovvia- re alla non efficienza dell’impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre cinque giorni, il Contraente, o l’Assicurato, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.
Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente o l’Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Società corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 20%.
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Sezione C - Responsabilità Civile
ART. 24 – RISCHI ASSICURATI I) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o i suoi familiari con lui conviven- ti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagio- nati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (sia gli ogget- ti materiali che gli animali), in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata extraprofessionale. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso o gravemente colposo di persone delle quali debba rispondere nonché per i danni determinati da colpa grave dall’Assicurato. Nella presente assicurazione, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, è compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato relativamente a: a) Proprietà e conduzione di Fabbricati adibiti a Dimora principale o saltuaria
dell’Assicurato, compresa la caduta di antenne, rottura accidentale di impianti idri- ci, igienici, di riscaldamento e condizionamento, nonché giardini, parchi, campi gioco, strade private, recinzioni di qualsiasi tipo, cancelli automatici, porte ad aper- tura elettronica. È compresa la responsabilità derivante all’Assicurato dallo svolgimento di lavori di ordinaria manutenzione limitatamente alla sola responsabilità imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario/committente del Fabbricato ad uso Dimora oggetto di tali lavori. Si conviene fra le parti di definire “lavori di straordinaria manutenzione” quelli rientranti negli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 e suc- cessive modifiche ed integrazioni. In ordine ai danni subiti dai sub-appaltatori e loro dipendenti, la garanzia è operan- te limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale. Per la presente estensione di garanzia in nessun caso la Società risarcirà importo superiore indicato all’art 30. È compresa la responsabilità derivante all’Assicurato per i danni da inquinamen- to dovuto alla perdita del combustibile ad uso di riscaldamento od uscita dei liqua- mi, esclusivamente a seguito di rottura accidentale dalla cisterna interrata e/o dalle fosse biologiche e/o condutture fognarie di pertinenza del fabbricato. Per quest’ultima estensione di garanzia (danni da inquinamento) in nessun caso la Società risarcirà importo superiore a quello indicato all’art. 30. È compresa la responsabilità derivante da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), ritardato o mancato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione “Responsabilità Civile”. La garanzia è prestata con lo scoperto ed il limite di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 30. Se l’assicurazione è stipulata da parte dell’Assicurato per la sola parte di Fabbricato di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali egli deve rispondere in proprio, quanto per la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
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a1) Conduzione locali in temporanea locazione La garanzia comprende i danni causati dall’Assicurato e dal proprio nucleo familiare nella conduzione di locali presi in locazione durante i periodi di vil- leggiatura, ovvero durante i periodi di studio dei figli, purché tali locali siano situati al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso. La presente estensione di garanzia vale anche per i danni da incendio, esplo- sione e scoppio arrecati ai locali stessi, nonché all’arredo domestico di terzi, in essi presente. La garanzia è prestata con lo scoperto ed il limite di risarcimen- to, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 30.
b) Attività del tempo libero: b1)dalla pratica di sports a livello dilettantistico, dalla proprietà ed uso di biciclet-
te e velocipedi imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a m. 6,50 e comunque non soggette all’assicurazione obbligatoria – Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 – di veicoli e natanti a motore, dalla proprietà, detenzione di armi in genere presso la propria abitazione (purché in re gola con le vigenti norme di legge).
b2)dalla proprietà e o custodia, a titolo gratuito, di animali domestici, da cortile, da caccia e da sella.
b3)da partecipazione alle attività ricreative e culturali della scuola autorizzate dalle Autorità scolastiche, compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi minori affidati alla loro sorveglianza.
b4)cagionati in qualità di trasportati su autoveicolo, con esclusione dei danni al veicolo stesso ed agli altri trasportati.
b5)dall’esercizio di attività ricreative e di volontariato, escluse le attività medi- co / sanitarie, nonché altre attività non retribuite, aventi anche carattere dimostrativo o competitivo di modellismo.
c) Danni cagionati da minori c1) per l’azione di rivalsa intrapresa da parte di Imprese esercenti l’assicurazione
obbligatoria – Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 – di veicoli e natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati dalla guida di veicoli da parte di minori all’insaputa dell’Assicurato, per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto risarcire a terzi in conseguenza di inopponibi- lità di eccezioni previste dal Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209.
c2) per le ulteriori somme richieste dai terzi danneggiati in eccedenza a quelle corrisposte dall’assicuratore di cui al precedente comma.
c3) a terzi, in occasione di affidamento temporaneo a persone non conviventi con l’Assicurato. È compresa la responsabilità civile derivante alle predette perso- ne per fatto del minore stesso, nonché quelli imputabili alle persone non con- viventi, alle quali vengono affidati i minori del l’Assicurato.
c4) a terzi, per fatto di minori non conviventi, in custodia all’Assicurato e/o ai fami- liari conviventi purché maggiorenni.
d) Conduzione della vita domestica d1) per la somministrazione di cibi e bevande ai propri ospiti che provochino
avvelenamento o intossicazione. d2) per la proprietà e/o l’uso di apparecchi elettrodomestici, inclusi i danni da
spargimento d’acqua. d3) per danni involontariamente cagionati a terzi da addetti ai servizi domestici o
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da baby sitters durante lo svolgimento di mansioni svolte per conto dell’Assicurato.
II) Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.) 1) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, qualora in regola con gli obbli-
ghi per l’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifi- che, nonché del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e del Decreto Ministeriale emesso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 12 luglio 2000 per gli infortuni (escluse le malattie professiona- li) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordina- ti addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. La Società si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso.
2) La Società si obbliga inoltre a rifondere all’Assicurato od agli aventi diritto in caso di morte dello stesso, gli importi richiesti a titolo di maggior danno ai sensi del Codice Civile e non rientranti nella disciplina delle leggi sopra citate e subite dal- l’infortunato per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanen- te (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000;
ART. 25 – RIVALSA INPS Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché per le azioni di rivalsa esperite nei confronti dell’Assicurato a titolo di risarcimento di danni rientranti nella disciplina del Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
ART. 26 – BUONA FEDE INAIL L’Assicurazione di Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’INAIL dei collaboratori, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
ART. 27 – MASSIMALE ASSICURATO Il massimale assicurato ed indicato nella scheda di polizza rappresenta la massima esposi- zione della Società per sinistro e per anno assicurativo, anche nel caso di evento che col- pisca contemporaneamente le garanzie di cui all’art. 24 punti I e II.
ART. 28 – ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo. Qualora l’Assicurato trasferisca la propria residenza all’estero, la garanzia di cui alla presente Sezione “Responsabilità Civile” cessa di avere validità alla scaden- za dell’annualità assicurativa successiva alla data di comunicazione alla Società, secondo quanto stabilito dall’art. 4 e fermo quanto stabilito dall’art. 5.
ART. 29 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Ai fini dell’assicurazione R.C.T., non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od
affine con lui convivente; b) tutti i prestatori di lavoro che, indipendentemente dalla natura del loro rap-
porto con l’Assicurato o con il Contraente, subiscano il danno in conseguen- za della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
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ART. 30 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO Relativamente alle garanzie specificate nella tabella si conviene che, in caso di sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di Risarcimento, Franchigie e Scoperti:
ART. 31 - RISCHI ESCLUSI L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) non comprende i danni: a) cagionati dolosamente dall’assicurato; b) derivanti dall’esecuzione di qualsiasi attività professionale svolta a scopo di
lucro; c) da navigazione di natanti e barche a vela aventi motore ausiliario o comun-
que di lunghezza superiore a m. 6.50, da impiego e proprietà di aeromobili, deltaplano, ultraleggeri, paracadute di qualsiasi tipo;
d) alle cose di terzi che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo; e) derivanti da furto e quelli subiti da cose di terzi derivanti da incendio di cose
dell’assicurato, fatto salvo quanto previsto all’art. 24, punto I, lett. a1); f) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o esplosive; g) da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 24, punto I, lett. a); h) derivanti dall’uso dei locali diverso dalla civile abitazione; i) derivanti dalla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione; j) derivanti da traboccamento di fogne non conseguenti a rottura delle condut-
ture; k) derivanti a persone o cose da umidità stillicidio ed in genere da insalubrità
dei locali; l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività commer-
ciali, industriali, artigianali, agricole e di servizi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 26, punto I, lett. a);
m) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria e/o detenzione ed uso di armi a qualsiasi titolo ;
n) derivanti da malattie professionali;
Garanzia prestata
(se presente uno scoperto) Scoperto Limite di
risarcimento
Fabbricati (art. 24 punto I lett. a)
50 % del massimale assicurato lett. a) per i danni riconducibili a straordinaria manutenzione
Danni da inquinamento (art. 24 punto I lett. a)
100.000 €
Danni da interruzione e sospensione di attività (art. 24 punto I lett. a)
500 € 10 % 15 % del massimale
Danni da incendio (art. 24 punto I lett. a1)
250 € 50.000 €
Danni cagionati da minori (art. 24 punto I lett. C2)
50 % del massimale assicurato
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o) derivanti dalla presenza, uso e deposito di amianto e/o di prodotti contenen- ti amianto;
p) soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti d’e- secuzione salvo quanto previsto all’art. 26 lett. c1);
q) derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici. L’ assicurazione Responsabilità Civile verso perstatori di lavoro ( RCO ) non comprende i danni : r) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o esplosive; s) derivanti dall’uso dei locali diverso dalla civile abitazione; t) derivanti da malattie professionali; u) derivanti dalla presenza, uso e deposito di amianto e/o di prodotti contenen-
ti amianto; v) derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.
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Sezione D - Tutela giudiziaria
Premessa La Società si avvale di Europa Tutela Giudiziaria - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., in seguito denominata Europa, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente per la gestione dei sinistri.
Definizioni specifiche della Sezione
Assicurato il Contraente e/o le persone componenti il nucleo familiare dell’Assicurato e con lui conviventi, compreso il convivente more uxorio
ART. 32 – RISCHI ASSICURATI La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza di € 5.000 (cinquemila) per periodo assicurativo ed alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese per l’assi- stenza giudiziale e stragiudiziale – civile e penale – conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. Esse sono: a) le spese per l’intervento di un legale; b) le spese sostenute in sede giudiziale per l’intervento di un perito nominato
dall’Autorità Giudiziaria e dall’Assicurato ed approvato dalla Società; c) le spese di giustizia; d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla
Società; e) le spese di soccombenza liquidate alla controparte, in caso di condanna
dell’Assicurato; In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto, la garan- zia opera esclusivamente a favore del Contraente.
ART. 33 – ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di natura extracontrattuale o procedimento penale verificatisi nel territorio dell’Unione Europea compresa la Svizzera e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all’Autorità Giudiziaria di detti Paesi. L’assicurazione si estende alle controversie derivanti dagli altri casi verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
ART. 34 – RISCHI ESCLUSI La garanzia non è operante per: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed
atti in genere); c) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; d) le spese per procedure arbitrali, salvo che siano specificatamente previste; e) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato.
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ART. 35 – COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE In caso di coesistenza di un’assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dal- l’assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917, 3° comma, del c.c..
ART. 36 – DECORRENZA DELLA GARANZIA La garanzia è prestata per i sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessa- zione del contratto di cui la presente garanzia forma parte integrante e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità dello stesso e precisamente: • dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione, nei casi di responsabilità
extracontrattuale o per i procedimenti penali; • trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione negli altri casi. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si inten- dono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sini- stro stesso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti quale sinistro unico. In caso di imputazioni a carico di più Assicurati e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
FORMULA BASE (valida se espressamente richiamata nella scheda di polizza)
ART. 37 – AMBITO DELL’ASSICURAZIONE Con riferimento all’art. 32, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell’am- bito della vita privata extraprofessionale dell’Assicurato e si riferisce ai seguenti casi: a) controversie per danni extracontrattuali subiti dall’Assicurato per fatto illecito di altri
soggetti; b) controversie per danni extracontrattuali causati dall’Assicurato per fatto illecito ad
altri soggetti e nei li miti previsti dall’art. 35; c) controversie relative alla proprietà o locazione dell’unità immobiliare costituente la
dimora abituale del l’Assicurato, nonché di altre due unità immobiliari costituenti dimora stagionale di vacanza o per periodo di studio dei figli (da indicarsi in polizza);
d) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite supera € 200 (duecento);
e) difesa penale dell’Assicurato per delitto colposo o contravvenzioni; f) controversie che vedano l’Assicurato coinvolto in procedimenti civili e penali insor-
genti dall’uso illecito dei veicoli/natanti di proprietà dello stesso contro la sua volontà; g) per la tutela dei diritti dell’Assicurato negli altri casi di uso illecito dei veicoli/natanti
di sua proprietà che siano stati venduti ed il nuovo proprietario, per motivi non dipen- denti dalla volontà dell’Assicurato, non abbia trascritto al P.R.A. il trasferimento di pro- prietà;
h) controversie che coinvolgono l’Assicurato in veste di conducente di biciclette e natan- ti non soggetti al Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e successive modi- fiche ed integrazioni, nonché di pedone, passeggero di qualsiasi veicolo/natante, bagnante.
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ART. 38 – RISCHI ESCLUSI Ad integrazione dell’art. 34, la garanzia non è operante per: a) controversie di lavoro con i collaboratori domestici; b) controversie individuali di lavoro dell’Assicurato; c) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgi-
mento dell’attività professionale dell’Assicurato; d) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgi-
mento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche e private;
e) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni; f) controversie riferite all’uso o proprietà di imbarcazioni, aerei e veicoli a
motore, salvo quanto previsto all’art. 37 lett. f) e g); g) controversie riferibili ad immobili adibiti ad uso diverso da quello indicato
all’art. 37, lett. c) e/o locati a terzi; h) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Previdenza e di
Assistenza Sociale; i) vertenze contrattuali in materia di assicurazioni private; j) controversie relative a danni da inquinamento dell’ambiente, salvo che esso
sia determinato da fatto accidentale; k) vertenze di separazione e/o divorzio; l) la difesa penale di reati dolosi; m) controversie contrattuali riferite alla presente assicurazione.
FORMULA GLOBALE (valida se espressamente richiamata nella scheda di polizza)
ART. 39 – AMBITO DELL’ASSICURAZIONE Ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 32 e 37, fino alla concorrenza di € 10.000 (die- cimila) per periodo assicurativo, la garanzia si riferisce ai seguenti ulteriori casi: a) controversie relative a vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stes-
so connessi; b) spese di assistenza stragiudiziale; c) spese per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.) e/o del perito di parte; d) controversie individuali di lavoro con i collaboratori familiari; e) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Previdenza e di Assistenza
Sociale; f) vertenze contrattuali in materia di assicurazioni private, escluse quelle con la Società
e con Europa; g) difesa penale per reato doloso dell’Assicurato; in tal caso la Società rimborserà le spese
di assistenza legale sostenute solo a condizione che l’Assicurato sia prosciolto in istrut- toria o assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra forma di estinzio- ne;
h) le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società; i) procedimenti di opposizione a provvedimenti contravvenzionali e sanzioni ammini-
strative che comportino quale sanzione il pagamento di un’ammenda superiore nella previsione massima ad € 200 (duecento);
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La garanzia viene inoltre prestata all’Assicurato nella veste di proprietario, locatario in base ad un contratto di leasing, conducente, trasportato di veicoli o natante a motore a lui intestato ed adibito ad uso privato. La garanzia viene prestata anche per l’esercizio di pretese al risarcimento danni alle per- sone e/o alle loro cose, subiti alla guida di veicoli a motore non di loro proprietà. La garanzia vale per: j) l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeci-
ti di terzi; k) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di
controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo o natante assicurato, di valore superiore ad € 200 (duecento);
l) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale o marittimo anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
m) l’assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo o natante assicurato, seque- strato a seguito di incidente stradale;
n) le spese per l’assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale, disposta per responsabi- lità penale connessa ad incidente stradale o marittimo verificatosi all’estero;
o) l’opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida ed altre sanzioni amministrative irro- gate in seguito ad incidente strada le o marittimo e connesse allo stesso. La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso, purché l’Assicurato faccia pervenire ad Europa il provvedimento in origina le entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
La Società inoltre, qualora la soluzione della controversia che rientra in garanzia, per accordo scritto delle Parti sia stata demandata ad uno o più arbitri, rimborserà all’Assicurato le spese eventualmente rimaste a suo carico con il massimo di € 3.000 (tre- mila) per ciascun arbitrato.
ART. 40 – RISCHI ESCLUSI Ad integrazione degli artt. 34 e 38, la garanzia non è operante per: a) controversie relative a vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali
allo stesso, connessi quando l’Assicurato è un operatore medico o sanitario dipendente di un ente ospedaliero;
b) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgi- mento dell’attività professionale delle Assicurato;
c) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgi- mento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche e private;
d) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni; e) controversie riferite all’uso o proprietà di imbarcazioni, aerei e veicoli a
motore; f) controversie riferibili ad immobili adibiti ad uso diverso da quello indicato
all’art. 37, lett. c) e/o locati a terzi; g) controversie relative a danni da inquinamento dell’ambiente, salvo che esso
sia determinato da fatto accidentale;
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h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo o natante assicurato, oppure se il veicolo/natante è usato in difformità a quanto previsto dal libretto di circolazione o della navigazione;
i) se il veicolo o natante non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo il caso che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a cono- scenza dell’omissione degli obblighi di cui al Decreto Legislativo del 7 set- tembre 2005 n. 209;
j) nei casi di guida sotto l’influenza di alcool o di sostanze stupefacenti (artt. 186 e 187 del N. C. d S.) o per violazione dell’art. 189, comma 1, N. C. d S., salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione. Per i sinistri della navigazione valgono le norme specifiche;
k) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relati- ve prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
l) per fatti derivanti da partecipazione a gare nautiche e relative prove, salvo che si tratti di gare indette dalla Federazione Italiana Vela e/o dalla Federazione Italiana Motonautica. Sono comunque escluse le gare di tipo Off Shore e Raid.
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Sezione E – Assistenza
Abitazione La residenza anagrafica dell’Assicurato.
Animali Gli animali domestici di piccola taglia, di proprietà dell’Assicurato, con esclusione degli animali feroci e/o pericolosi.
Assicurato La persona fisica residente in Italia che ai sensi della polizza ha diritto ad usufruire dell’Assistenza.
Codice personale di riconoscimento Il numero 106/813 che l’Assicurato deve citare alla Struttura Organizzativa per poter usu- fruire delle prestazioni di Assistenza.
Familiari Il coniuge, il convivente, i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela per l’Assicurato purché conviventi.
Luogo dell’Assistenza Località ove si trova l’Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coper- ture di assistenza.
Sinistro La situazione di difficoltà conseguente ad un evento fortuito che: – provochi danni materiali e diretti all’Abitazione; – renda l’Abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile; – metta in pericolo la sicurezza dell’Abitazione e/o delle persone, animali o cose che si
trovano al loro interno; rendendo necessaria l’erogazione di un aiuto immediato.
Struttura Organizzativa Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni presidio o dotazione destinato alla gestione dei Sinistri del ramo Assistenza.
ART. 41 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, a fornire assistenza 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, mettendo ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti stabiliti, un aiuto nel caso in cui questa venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti in polizza e comunque occorsi durante il periodo di copertura della polizza stessa. L’assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Struttura Organizzativa
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di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marenco 25, 10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d’Azeglio 14, 10125 TORINO presso la quale opera il contact center dell’assistenza.
ART. 42 – ESTENSIONE TERRITORIALE La Società presta l’assistenza all’abitazione indicata i
Norme che regolano l’assicurazione in generale Pag. 9 Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2 – Assicurazioni presso diversi assicuratori Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione Art. 5 – Aggravamento e diminuzione del rischio Art. 6 – Recesso in caso di sinistro Art. 7 – Tacito rinnovo Art. 8 – Oneri fiscali Art. 9 – Foro competente Art. 10 – Rinvio alle norme di legge
Norme che regolano l’assicurazione indicate nelle seguenti sezioni Pag. 11
Sezione A – Incendio ed altri danni ai beni Pag. 11 Art. 11 – Oggetto dell’assicurazione Art. 12 – Danni da acqua Art. 13 – Lastre e cristalli Art. 14 – Rischi esclusi Art. 15 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo
Condizioni particolari (valide se richiamate nella scheda di Polizza) Pag. 17 A – Ricorso terzi B – Rischio locativo
Sezione B – Furto e rapina Pag. 18 Art. 16 – Oggetto dell’assicurazione Art. 17 – Mezzi di chiusura Art. 18 – Spese di ricovero a seguito di rapina o estorsione Art. 19 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo Art. 20 – Scoperto per la dimora saltuaria Art. 21 – Rischi esclusi Art. 22 – Sospensione dell’assicurazione per i locali incustoditi Art. 23 – Delimitazione degli scoperti
Condizioni di Assicurazione della Polizza Multirischi per la Famiglia
Casa & Cose Light Sasa Mod. SA1983/C - Ed. 09/2011
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Condizioni particolari (valide se richiamate nella scheda di Polizza) Pag. 22 C – Esclusione preziosi e valori dalla partita contenuto D – Beni in cassaforte E – Mezzi di chiusura rafforzati F – Impianto d’allarme
Sezione C – Responsabilità civile Pag. 24 Art. 24 – Rischi assicurati Art. 25 – Rivalsa I.N.P.S. Art. 26 – Buona fede I.N.A.I.L. Art. 27 – Massimale assicurato Art. 28 – Estensione territoriale Art. 29 – Persone non considerate terzi Art. 30 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento Art. 31 – Rischi esclusi
Sezione D – Tutela Giudiziaria Pag. 29 Art. 32 – Rischi assicurati Art. 33 – Estensione territoriale Art. 34 – Rischi esclusi Art. 35 – Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile Art. 36 – Decorrenza della garanzia
FORMULA BASE (valida se richiamata nella scheda di Polizza) Pag. 30 Art. 37 – Ambito dell’assicurazione Art. 38 – Rischi esclusi
FORMULA GLOBALE (valida se richiamata nella scheda di Polizza) Pag. 31 Art. 39 – Ambito dell’assicurazione Art. 40 – Rischi esclusi
Sezione E – Assistenza Pag. 34 Art. 41 – Oggetto dell’assicurazione Art. 42 – Estensione territoriale Art. 43 – Garanzie prestate Art. 44 – Rischi esclusi Art. 45 – Delimitazione delle garanzie
Norme che regolano la liquidazione sinistri Sezione A - Incendio e altri danni ai beni e B - Furto e rapina Pag. 40
Art. 46 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 47 – Obblighi in caso di sinistro Art. 48 – Esagerazione dolosa del danno Art. 49 – Procedura per la valutazione del danno Art. 50 – Mandato dei Periti Art. 51 – Determinazione dei danni indennizzabili Art. 52 – Limiti del valore a nuovo
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Art. 53 – Reintegro delle somme assicurate in seguito a sinistro Furto o Rapina Art. 54 – Recupero delle cose rubate o rapinate Art. 55 – Assicurazione parziale e regola proporzionale Art. 56 – Assicurazione a primo rischio assoluto Art. 57 – Anticipo dell’indennizzo Art. 58 – Limite massimo dell’indennizzo Art. 59 – Pagamento dell’indennizzo Art. 60 – Rinuncia alla rivalsa
Sezione C - Responsabilità civile Pag. 44 Art. 61 – Denuncia sinistro ed obblighi relativi Art. 62 – Pluralità di assicurati Art. 63 – Gestione delle vertenze di danno
Sezione D - Tutela Giudiziaria Pag. 45 Art. 64 – Denuncia sinistro Art. 65 – Gestione del sinistro
Sezione E - Assistenza Pag. 46 Art. 66 – Modalità per l’erogazione dell’Assistenza Art. 67 – Obblighi dell’Assicurato
Articoli del Codice Civile di particolare rilevanza per l’Assicurato Pag. 47
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DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito precisato:
Assicurato Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza.
Cassaforte a muro Mezzo di custodia avente pareti e battente in acciaio di adeguato spessore con movimen- to di chiusura a chiave e/o combinazione, con dispositivo di ancoraggio ricavato o appli- cato al corpo della cassaforte stessa in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo o del solaio.
Cassetta di sicurezza Mezzo di custodia posto in locali ubicati all’interno di Istituti di credito o società autoriz- zate al deposito e custodia di beni di terzi adeguatamente difesi da sistemi antiintrusione e antirapina.
Collaboratore domestico Persona addetta allo svolgimento di qualsivoglia attività domestica comprese le attività di assistenza socio-sanitaria nei confronti delle persone facenti parte il nucleo familiare del Contraente.
Collezioni Raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria aventi caratteristiche peculiari.
Contenuto Tutto quanto contenuto nel Fabbricato, relative pertinenze e ufficio professionale interco- municante e destinato ad uso personale e/o domestico. Sono esclusi i veicoli a motore, natanti e roulottes. Sono altresì esclusi, se riposti nelle pertinenze: – preziosi, gioielli, collezioni in genere; – pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti e servizi di
argenteria; – denaro e titoli di credito in genere.
Contraente Il soggetto che stipula la polizza.
Convivente La persona che, non compresa nello stato di famiglia del Contraente / Assicurato, convive con lo stesso.
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Dimora L’abitazione civile corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e del proprio nucleo familiare indicata nella scheda di Polizza, facente parte di fabbricati: • plurifamiliari: abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti, ma non interco-
municanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno ma con accesso comune dall’e- sterno del fabbricato;
• mono familiari: abitazioni separate o contigue, tra loro non intercomunicanti, cia- scuna con proprio accesso dall’esterno.
Dimora saltuaria L’abitazione civile ove l’Assicurato non dimora abitualmente.
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione Impossessamento di cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, tale da indurre la stessa a consegnare la cosa.
Fabbricato Il complesso delle opere edili costituito dai locali di proprietà dell’Assicurato o in locazio- ne, adibiti a Dimora, costituenti un intero fabbricato o parte di esso, incluse le pertinenze (quali box, cantina, soffitta, centrale termica e simili) anche separate, purché situate nella stessa ubicazione. Sono compresi: opere di fondazione od interrate, rivestimenti in genere, affreschi e statue non aventi valore artistico, infissi, soppalchi, recinzioni, cancelli, attrezzature sportive e da gioco, serrande, ascensori, montacarichi, opere ed impianti di pertinenza dei locali quali, ad esempio, impianti fotovoltaici e/o termici ad energia solare e/o geotermici collegati agli impianti idrotermici e/o elettrici del fabbricato medesimo, il tutto considerato immo- bile per natura o destinazione, con l’esclusione di quant’altro rientra nella definizione di CONTENUTO. È altresì compresa la porzione adibita ad ufficio professionale intercomunicante con gli altri locali ad uso privato. Nel caso di assicurazione di porzione d’immobile s’intende com- presa la rispettiva quota millesimale di proprietà comune. Sono esclusi: strade private, parchi, giardini, alberi e coltivazioni in genere.
Familiari Le persone componenti il nucleo familiare dell’Assicurato e con lui conviventi, compreso il convivente more uxorio.
Franchigia La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
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Implosione Repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna rispetto a quella esterna.
Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili Sostanze o materiali che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Lastre antisfondamento Quelle costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottene- re uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure quelle costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.
Massimale La massima esposizione della Società per ogni sinistro relativamente a danni a terzi.
Parte attrice La parte che prende l’iniziativa di compiere una determinata azione.
Parti Il Contraente e la Società.
Polizza Il documento comprovante la natura e la portata del contratto.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nel- l’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del c.c.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavora- tori con contratto d’opera e/o con contratto di appalto).
Preziosi e gioielli Metalli preziosi, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali mon- tate in metallo prezioso, argento, orologi, oggetti di ornamento e quant’altro del genere inerente l’attività dell’Assicurato.
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Primo rischio assoluto Forma d’assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorren- za della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907.
Rapina Sottrazione di cose, mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.
Risarcimento La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio La probabilità del verificarsi del sinistro.
Scasso Forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali e/o dei mezzi forti contenenti le cose assicurate.
Scippo Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto Percentuale dell’indennizzo o risarcimento che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro Il verificarsi dell’evento dannoso garantito in polizza.
Società MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione SASA
Terzi Le persone fisiche o giuridiche diverse dal Contraente/Assicurato.
Valore a nuovo a) per il fabbricato: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse
caratteristiche costruttive, escluso il valore dell’area; b) per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro uguale od equivalen-
te per rendimento economico.
Valore commerciale Valore delle cose assicurate stimato in base alla definizione “valore a nuovo”, dedotto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
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Valore intero Forma d’assicurazione che copre la totalità del valore degli enti assicurati. Nel caso di valo- re di preesistenza superiore alla somma assicurata, salvo diverso normativo, è applicabile quanto previsto dall’art.1907 del c.c.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
AVVERTENZA: ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a cir- costanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’as- sicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.
ART. 2 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare, a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri con- tratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, così come previsto dall’art. 1910 c.c., esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assi- curatori. L’esistenza di un’eventuale polizza stipulata dal condominio anche sulla parte di fabbrica- to oggetto della presente polizza deve essere dichiarata dal Contraente/Assicurato solo in caso di sinistro .
ART. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consen- titi dalla legge e attivati presso l’intermediario. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società all’incasso dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 c.c.
ART. 4 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto, mediante documenti sottoscritti tra le Parti.
ART. 5 – AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione del- l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 c.c. Mancate comunicazioni di mutamenti aggravanti il rischio non comporteranno decaden- za dal diritto d’indennizzo o riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni siano avve- nute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave.
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Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il mag- gior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di pre- mio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preav- viso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relati- va al periodo di rischio non corso.
ART. 7 – TACITO RINNOVO In mancanza di disdetta di una delle Parti, trasmessa mediante lettera raccomandata alme- no 30 giorni prima della scadenza annua della polizza, la stessa s’intende prorogata per un’ulteriore annualità. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo d’assicurazione, questo s’intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
ART. 8 – ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 9 – FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza o sede di una delle Parti. ATTENZIONE : SE CONTRAENTE/ASSICURATO E’ UN CONSUMATORE IL FORO COMPE- TENTE E’ SEMPRE QUELLO DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO.
ART. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto qui non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Sezione A – Incendio ed altri danni ai beni
ART. 11 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: a) Incendio. b) Fulmine. c) Urto di veicoli di terzi in transito sulla pubblica via o aree equiparate e natanti di
terzi in navigazione, bang sonico, caduta d’aeromobili, loro parti o cose da essi tra- sportate, caduta di satelliti o di corpi celesti.
d) Esplosione, implosione, scoppio. Sono esclusi i danni: – causati da ordigni esplosivi; – agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio o l’implosio-
ne per usura, corrosione o difetto di materiale. e) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la
produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
f) Fenomeni elettrici da qualunque causa originati, a impianti, macchine, apparecchia- ture e circuiti elettrici ed elettronici, salvo quanto di seguito escluso.
La garanzia è prestata, nella forma a “Primo Rischio Assoluto”, con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 15. Sono esclusi i danni: – causati da usura o carenza di manutenzione; – verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di
manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
– dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per con- tratto, il costruttore o il fornitore;
– a lampade elettriche; – ad apparecchiature elettroniche di vetustà superiore a 3 (tre) anni g) Eventi socio - politici e dolosi a seguito di: – incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommos-
se, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi; – atti di scioperanti o persone che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che
perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 15.
Sono esclusi i danni: – da imbrattamento o deturpazione alle pareti esterne del Fabbricato e delle
recinzioni; - verificatisi in occasione di furto o tentato furto o di occupazione abusiva dei
locali assicurati.
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h) Eventi atmosferici, quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria e simili manifestazioni atmosferiche, la cui violenza che li caratterizza sia riscontrabile in zona su una pluralità di beni, assicurati o non.
La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 15.
Sono esclusi i danni derivanti da: – mareggiate e penetrazioni d’acqua marina; – fuoriuscita di corsi d’acqua dalle sponde o da bacini naturali od artificiali; – rigurgiti dei sistemi di scarico; – cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito d’uraga-
ni, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria e simili manifestazioni; – bagnamenti che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenu-
to, salvo che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attra- verso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente garanzia.
Sono altresì esclusi i danni subiti da: – tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture non
facenti parte integrante del fabbricato principale, non per effetto della gran- dine;
– cose poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana; – cose mobili per uso o destinazione poste all’aperto; - manufatti in materia plastica, vetro e/o lastre in fibrocemento; - dipendenze in legno e relativo contenuto. i) Sovraccarico da neve che provochi il cedimento o lo sfondamento del tetto. La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 15. La Società non risarcisce i danni causati da: – valanghe o slavine; – da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia; – ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro contenuto; – a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché ad impermeabilizzazioni,
salvo che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.
j) Guasti arrecati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate. k) Gelo, con conseguente rottura d’impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere, instal-
lati nei locali assi curati ed al servizio del fabbricato. La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 15. Sono esclusi i danni a locali senza impianto di riscaldamento. l) Rovina d’ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e
dalle parti meccaniche dell’impianto. La Società indennizza e/o rimborsa altresì: m) i danni materiali consequenziali prodotti da fumi, gas, vapori, mancato o anorma-
le funzionamento degli impianti elettrici, termici ed idraulici, verificatisi in conseguen- za d’incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, che abbia colpito i beni assicurati o cose situate a meno di 20 metri da essi.
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n) Le spese, sostenute e comprovate dall’Assicurato, rese necessarie per demolire,sgomberare, trattare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate, fino alla concorren- za di quanto stabilito dall’art. 15. o) Oneri d’urbanizzazione che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza,
dovessero rendersi necessari per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, sta- tali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati assicurati e delle loro strutture, nonché l’uso dei suoli sui quali sono ubicati, purché i lavori di rico- struzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e non comporti- no sostanziali modifiche strutturali e volumetriche.
Detti oneri verranno rimborsati in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorren- za di quanto stabilito dall’art. 15, fermo quanto stabilito dall’art. 58. p) Le spese, incluse quelle di trasporto, sostenute e comprovate dall’Assicurato per
rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto assicurato per inagibilità dei locali assicurati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15, fermo quanto stabilito dall’art. 58.
Inoltre, qualora il presumibile indennizzo complessivo sia superiore al 50% delle somme assicurate alle partite colpite da sinistro, tale limite si intende raddoppiato. q) Le spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti che l’assicurato avrà scel-
to e nominato per l’attività di riprogettazione, resesi necessarie per la ricostruzione del fabbricato a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Dette spese verranno rimborsate nel limite di quanto stabilito dall’art. 15, fermo quanto stabilito dall’art. 58. r) Le spese sostenute e comprovate per alloggio sostitutivo utilizzato dall’Assicurato
durante il periodo in cui la dimora abituale è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data del sini- stro.
Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorren- za di quanto stabilito dall’art. 15, fermo quanto stabilito dall’art. 58. Inoltre, qualora il presumibile indennizzo complessivo sia superiore al 50% delle somme assicurate alle partite colpite da sinistro, tale limite si intende raddoppiato. s) I danni materiali e diretti conseguenti ad incendio, o altro evento garantito dalla pre-
sente Sezione di Polizza, delle cose assicurate con la partita Contenuto (se pattuita) , portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in alberghi, hotels, pensioni o comunque in locali, ubicati nel territorio della Comunità Europea, che non costituiscano loro dimo- ra saltuaria e limitatamente alla loro permanenza in luogo.
Detti danni verranno rimborsati fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15. t) I danni materiali e diretti conseguenti ad incendio, o altro evento garantito dalla pre-
sente Polizza, delle cose assicurate con la partita Contenuto (se pattuita), quando que- ste siano temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione.
Detti danni verranno indennizzati fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15. u) Le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di perdita a seguito di
guasto accidentale della cisterna e/o delle tubazioni di alimentazione della caldaia.
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Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15. v) Le spese sostenute e documentate per rifacimento materiale di documenti di
famiglia dell’assicurato e dei suoi familiari, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15. w) Le spese sostenute per la ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, accertata
dall’azienda di distribuzione e comportante il blocco dell’erogazione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato e posti al servizio dello stesso, nonché quelle sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazio- ni e relativi accordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle stretta- mente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del fabbricato assicura- to.
Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15. A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1900 del Codice Civile , la Società risponde dei danni suddetti indicati nel presente articolo nonché di quelli previsti dagli art. 12 e 13 che seguono anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato.
ART. 12 – DANNI DA ACQUA La Società indennizza i danni derivanti alle cose assicurate esclusivamente a seguito di: - fuoriuscita d’acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto d’impianti idrici,
igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento posti all’interno del fabbricato.
La garanzia, che opera con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 15, è prestata nella forma a “Valore Intero” .
Sono esclusi i danni: – provocati da umidità o stillicidio; – alle cose poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana; – derivanti da infiltrazioni d’acqua attraverso lucernari, abbaini e aperture
fatte nel tetto a seguito di lavori di trasformazione o riparazione; – provocati da gelo a seguito di rotture di condutture installate all’esterno del
fabbricato, anche se interrate; – provocati da fuoriuscita d’acqua in conseguenza d’occlusione e/o trabocca-
mento d’impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento posti all’inter- no del fabbricato;
– provocati da fuoriuscita d’acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto di macchine collegate a condutture d’acqua o dalle relative tubazioni di collegamento agli impianti idrici;
– provocati da infiltrazione d’acqua piovana nel fabbricato a seguito di rottura accidentale, ingorgo o traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico;
– da bagnamento a seguito di rottura delle tubazioni, interne al fabbricato, provocata dal gelo.
La Società assicura inoltre, se conseguenti agli eventi sopraindicati, le spese per la ricerca dei guasti e le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi che hanno dato ori-
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gine allo spargimento d’acqua, comprese le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato necessariamente sostenute a questo scopo. Per tali spese la garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assi- curativo, di cui all’art. 15.
ART. 13 – LASTRE E CRISTALLI La Società indennizza, nella forma a “Primo Rischio Assoluto”, i danni materiali e diretti da rottura delle lastre, posizionate verticalmente di cristallo, mezzo cristallo o vetro, specchi e lampadari, facenti parte della dimora o del relativo contenuto, e dovuti a: a) cause accidentali, fatto di terzi, fatto involontario dell’Assicurato; b) uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate; c) tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi, atti vandalici e dolosi.
La Società, inoltre, indennizza e/o rimborsa: d) le spese di trasporto e d’installazione necessarie per la sostituzione delle lastre rotte; e) le spese per la demolizione e/o lo sgombero dei residuati del sinistro alla più vicina
discarica autorizzata; f) i danni materiali e diretti al contenuto, provocati dalla rottura delle lastre assicurate,
con il limite del 30% del danno indennizzabile ai termini del presente articolo.
Sono esclusi dalla garanzia i danni: g) ai bordi delle lastre scorrevoli ed ai lucernari; h) avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, riparazioni,
traslochi; i) derivanti da vizi di costruzione e difettosa installazione e mancata manuten-
zione; j) derivanti da scheggiature e rigature. Detti danni verranno rimborsati fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15.
ART. 14 – RISCHI ESCLUSI Sono esclusi i danni: – verificatisi in occasione di guerra, d’insurrezione, d’occupazione militare,
d’invasione; – verificatisi in occasione d’esplosione o emanazione di calore o radiazioni
provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
– di furto, tentato furto, rapina od estorsione e smarrimento delle cose assicu- rate, anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assi- curazione;
– causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremo- to;
– causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente; – indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godi-
mento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguar- di la materialità delle cose assicurate.
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ART. 15 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO Relativamente alle garanzie o beni specificati nella tabella si conviene che, in caso di sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti:
Garanzia prestata o bene assicurato Franchigia/Scoperto Limite di indennizzo
per sinistro Fenomeni elettrici
Eventi socio politici e dolosi (art. 11 lett. g)
Scop. 10% minimo 250€ 80% della somma assicurata
Eventi atmosferici (art. 11 lett. h)
Scop. 10% minimo 500€ 80% della somma assicurata
Sovraccarico da neve (art. 11 lett. i)
Scop. 10% minimo 500€ 80% della somma assicurata
Gelo (art. 11 lett. k) 500€ 5.000 €
Spese demolizione e sgombero (art. 11 lett. n)
20% dell’indennizzo
15.000 €
Spese di rimozione, deposito e ricollocamento (art. 11 lett. p)
15.000 €
Spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti (art. 11 lett. q)
5% dell’indennizzo con il massimo di 10.000 €
Spese per alloggio sostitutivo (art. 11 lett. r)
12.000 €
10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO della
dimora abituale
5% della somma assicurata alla partita CONTENUTO della
dimora abituale
1.500 €
2.500€
Spese sostenute per la ricerca e riparazione in caso di dispersio-
ne di gas (art. 11 lett. w) 250€ 5.000 €
Danni da acqua (art. 12) 250€ 10.000 €
Danni da acqua – Spese di ricerca e ripristino - (art. 12, ultimo comma)
250€ 2.500 €
Lastre e cristalli (art. 13) 5.000 € con il sottolimite di
1.000 € per singola lastra
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CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se richiamate nella scheda di Polizza)
A) RICORSO TERZI La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto alla relativa partita ed indicato nella scheda di Polizza, per sinistro e per anno assi- curativo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile ai termini della Sezione A “Incendio e altri danni ai beni”. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni nonché d’attività industriali, commerciali, agricole o di servizi sino alla concorrenza del 25% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni: – a cose che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi
titolo; – di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua dell’aria del
suolo e sottosuolo. Non sono considerati terzi: – il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altra persona con lui
convivente; – quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il
socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
– i dipendenti dell’Assicurato in occasione dell’espletamento delle loro attività.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudi- ziali si applica l’art. 1917 del codice civile.
B) RISCHIO LOCATIVO La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588), 1589) e 1611) del codice civile indennizza i danni materiali e diretti cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione A “ Incendio e altri danni ai beni, ai locali tenuti in locazione, ferma l’applicazione del disposto dell’ art. 55), qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato in base all’art. 51).
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Sezione B - Furto e rapina
ART. 16 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma “a primo rischio assoluto”, indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: a) Furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, commesso:
– violando le difese di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di lastre antisfondamen- to; con uso di chiavi false, grimaldelli o d’arnesi similari;
– per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento d’ostacoli o ripari tali da non poter essere valicati senza fare uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi artificiosi, attraverso aperture verso l’esterno situate in linea ver- ticale ad oltre quattro metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno;
– mediante l’uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all’Assicurato o ai suoi familiari o ai collaboratori domestici; la garanzia è operante dal momento della denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarrimento o della sottra- zione, fino alle ore 24 del quinto giorno successivo, re stando fermo quanto previ- sto dall’art. 47. In particolare l’Assicurato, salvo dimostrato caso di forza maggiore, deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per prevenire eventuali sinistri;
– con asportazione della refurtiva avvenuta ad abitazione chiusa da parte d’estranei nascosti nell’abitazione medesima;
– con introduzione nell’abitazione, senza effrazione di mezzi di chiusura o con effra- zione di mezzi di chiusura non conformi a quanto stabilito all’art. 17, utilizzando ponteggi esterni al fabbricato installati da terzi per lavori di manutenzione;
– con introduzione nell’abitazione, senza effrazione di mezzi di chiusura, quando nella stessa vi è presenza di persone, o con rottura di solo vetro non antisfonda- mento relativo ad aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dal l’esterno. In tali evenienze l’indennizzo sarà corrisposto all’assicurato previa detrazione di uno sco- perto pari al 20% dell’importo indennizzabile a termine di polizza, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto d’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o nel tentativo di commetterlo. b) Infedeltà dei collaboratori domestici: la Società indennizza i danni di furto com-
messo dai Collaboratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni, anche se in servizio non continuativo, nella dimora assicurata, sempreché l’assicurato ne denunci l’infedeltà alle Autorità competenti. La garanzia è prestata con i limiti per sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 19.
c) Furto di preziosi, gioielli, collezioni, oggetti d’arte, denaro, titoli riposti in cassette di sicurezza in concessione all’Assicurato. La garanzia è prestata con i limi- ti per sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 19, in eccedenza all’indennizzo pre- visto o pattuito dal contratto di locazione della cassetta di sicurezza.
d) Rapina ed estorsione avvenute nei locali indicati nella scheda di Polizza, quand’an- che le persone ne sulle quali sia fatta violenza o minaccia siano prelevate dall’esterno e costrette a recarsi nei locali.
e) Guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi infissi, purché le modalità dell’evento siano conformi a quanto previsto al precedente punto a).
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f) Atti vandalici cagionati dai ladri ai locali ed alle cose assicurate durante il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli, purché le modalità dell’evento siano confor- mi a quanto previsto al precedente punto a).
g) Scippo, borseggio, rapina o estorsione di gioielli, preziosi, denaro, pellicce ed altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore) portati o indossati, all’esterno della dimora, dall’Assicurato e/o dalle persone conviventi, compreso il furto com- messo in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell’esecuzione o nel tentativo dello scippo, rapina o estorsione. La presente garanzia opera per sinistri avvenuti nel territorio dell’Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra e Liechtenstein.
La garanzia è prestata con i limiti per sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 19. h) Spese per la sostituzione delle serrature dei locali assicurati con altre dello stesso
tipo a seguito di furto, rapina o scippo delle chiavi vere. La garanzia è prestata con i limiti per sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 19. i) Spese per la duplicazione dei documenti di famiglia dell’Assicurato e dei suoi fami-
liari a seguito di furto, rapina o scippo. La garanzia è prestata con i limiti per sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 19.
ART. 17 – MEZZI DI CHIUSURA L’assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l’efficacia del contratto che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e prati- cabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particola- re agilità personale, sia protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serratu- re, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure pro- tetta da inferriate fissa te al muro. Sono pertanto esclusi - laddove non sia diversamente convenuto - i danni da Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operan- ti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Nel caso, tuttavia, di Furto commesso violando le difese sopra previste in presenza però di aperture non protette, il Sinistro sarà comunque indennizzabile, previa detrazione di uno scoperto del 10% del danno, che rimarrà a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritto all’indennizzo, farlo assicura- re da altri. Nel caso invece di assenza di protezioni operanti ma con presenza nei locali assicurati dell’Assicurato o dei familiari conviventi o dei collaboratori familiari, il sinistro sarà comunque indennizzabile, previa detrazione di uno scoperto del 20% del danno, che rimarrà a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decaden- za d’ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri. Inoltre, qualora l’introduzione nei locali avvenga forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto sopra indicato, il sinistro sarà comunque indennizzabile, previa detrazione di uno scoperto del 20% del danno, che rimarrà a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritto all’in- dennizzo, farlo assicurare da altri.
ART. 18 – SPESE DI RICOVERO A SEGUITO DI RAPINA O ESTORSIONE La Società rimborsa fino alla concorrenza di € 5.000 (cinquemila) per sinistro e per anno assicurativo, le spese documentate, sostenute dall’Assicurato per sé e per i propri familia-
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ri, a seguito di ricovero in istituti di cura, per lesioni subite a seguito di rapina o estorsio- ne, scippo o borseggio indennizzabili ai termini della presente polizza.
ART. 19 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO Relativamente alle garanzie o beni specificati nella tabella si conviene che, in caso di sinistro, saranno appli- cati i seguenti limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti:
Garanzia prestata o bene assicurato Limite di indennizzo per sinistro
Infedeltà dei collaboratori domestici (art. 16 lett. b)
10% delle somme assicurate alla partita CONTENUTO con il massimo di € 1.000
Cassette di sicurezza (art. 16 lett. c) € 10.000
Atti vandalici (art. 16 lett. f) 20% della somma assicurata alla partita
CONTENUTO con il massimo di € 5.000
Scippo, borseggio, rapina o estorsione (art, 16 lett. g)
10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il massimo di €.1000
Sostituzione serrature (art. 16 lett. h) € 2.000
Duplicazione documenti (art. 16 lett. i) € 1.000
Contenuto della dimora abituale
• 50% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il massimo di € 10.000 per preziosi, gioielli, collezioni in genere;
• 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO, con il massimo di € 2.000 per denaro e titoli di credito in genere;
• 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO per quanto riposto nelle pertinenze
• €10.000 per singolo oggetto per pellic- ce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simi- li, oggetti d’arte (esclusi preziosi), ogget- ti e servizi di argenteria
Contenuto della dimora saltuaria
• 40% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il massimo di € 10.000 per preziosi, gioielli, collezioni in genere;
• 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO, con il massimo di € 2.000 per denaro e titoli di credito in genere;
• 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO per quanto riposto nelle pertinenze
• € 5.000 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria
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ART. 20 – SCOPERTO PER LA DIMORA SALTUARIA Relativamente alla Dimora saltuaria, l’assicurazione opera con uno scoperto per sinistro, a carico dell’Assi curato, pari al 20% dell’importo indennizzabile.
ART. 21 – RISCHI ESCLUSI Sono esclusi i danni: a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente o
dell’Assicurato, dalle persone conviventi o delle quali civilmente risponde, nonché delle persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate, da persone legate al Contraente o all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 c.p. (n. 1,2,3), anche se non coabitanti;
b) verificatisi in occasione d’incendio, esplosione e scoppio anche se provoca- ti dall’autore del furto, della rapina o dell’estorsione;
c) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, inva- sione, scioperi, sommosse, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
d) verificatisi in occasione d’esplosione o d’emanazione di calore o di radiazio- ni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occa- sione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle ato- miche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
e) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, valanghe, frane ed eruzioni vulcaniche, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
f) ai beni posti all’aperto e/o in spazi di uso comune.
ART. 22 – SOSPENSIONE DELL’ASSICURAZIONE PER I LOCALI INCUSTODITI Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 gior- ni consecutivi, l’assicurazione resta sospesa a decorrere dalle ore 24 del quaran- tacinquesimo giorno. Per documenti, gioielli, preziosi, carte valori, titoli di cre- dito in genere e denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24 del sedicesi- mo giorno.
ART. 23 – DELIMITAZIONE DEGLI SCOPERTI In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali degli stessi vengono unificate nella misura del 30%. In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’art. 1910 del c.c., senza tener conto degli scoperti, che verranno detratti successiva- mente dagli importi così calcolati.
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CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se richiamate nella scheda di polizza)
C) ESCLUSIONE PREZIOSI E VALORI DALLA PARTITA CONTENUTO A parziale deroga di quanto indicato all’art. 17, resta convenuto fra le parti che dalla partita Contenuto si intendono esclusi, a tutti gli effetti, i seguenti beni: – preziosi, gioielli, collezioni in genere; – denaro e titoli di credito in genere. Tale limitazione di garanzia non è operante per le garanzie di cui all’art. 16, lett. c) e g).
D) BENI IN CASSAFORTE La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in Polizza e nella forma “a primo rischio assoluto”, indennizza all’Assicurato i danni materia- li e diretti derivanti da Furto di preziosi, gioielli, collezioni, denaro e titoli di credito in genere, riposti in cassaforte a muro posta nell’abitazione adibita a Dimora abituale dell’Assicurato. La garanzia è operante purché il Furto avvenga forzando le difese dei suddetti mezzi di custodia.
E) MEZZI DI CHIUSURA RAFFORZATI A totale modifica dell’art. 17, l’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’ef- ficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assi- curate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: – serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spesso-
re minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionan- ti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti cate- nacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
– inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2.
Sono pertanto esclusi - laddove non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei con- gegni di chiusura. Tuttavia, nel caso di furto commesso violando le difese sopra previste, in presenza però di aperture non adeguatamente protette, il danno sarà comunque indennizzabile, previa detrazione di uno scoperto del 20% dello stesso, che rimarrà a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritto all’in- dennizzo, farlo assicurare da altri.
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F) IMPIANTO D’ALLARME Il Contraente e/o l’Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono pro- tetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e peri- metrale, installato da ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti: a) n. 1 centralina autoprotetta; b) n. 2 sirene autoalimentate ed autoprotette, di cui una posta all’esterno dei locali e l’al-
tra all’interno; c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un’autonomia di
almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica e/o ponte radio. Il Contraente e/o l’Assicurato si obbliga: e) ad inserire il sistema d’allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi; f) a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso; g) a presentare, su richiesta della Società, certificato di manutenzione redatto
almeno una volta l’anno, comprovante che l’impianto è tenuto in perfetta efficienza;
h) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamen- to in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione il Contraente o l’Assicurato deve prendere tutte quel- le misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovvia- re alla non efficienza dell’impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre cinque giorni, il Contraente, o l’Assicurato, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.
Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente o l’Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Società corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 20%.
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Sezione C - Responsabilità Civile
ART. 24 – RISCHI ASSICURATI I) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o i suoi familiari con lui conviven- ti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagio- nati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (sia gli ogget- ti materiali che gli animali), in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata extraprofessionale. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso o gravemente colposo di persone delle quali debba rispondere nonché per i danni determinati da colpa grave dall’Assicurato. Nella presente assicurazione, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, è compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato relativamente a: a) Proprietà e conduzione di Fabbricati adibiti a Dimora principale o saltuaria
dell’Assicurato, compresa la caduta di antenne, rottura accidentale di impianti idri- ci, igienici, di riscaldamento e condizionamento, nonché giardini, parchi, campi gioco, strade private, recinzioni di qualsiasi tipo, cancelli automatici, porte ad aper- tura elettronica. È compresa la responsabilità derivante all’Assicurato dallo svolgimento di lavori di ordinaria manutenzione limitatamente alla sola responsabilità imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario/committente del Fabbricato ad uso Dimora oggetto di tali lavori. Si conviene fra le parti di definire “lavori di straordinaria manutenzione” quelli rientranti negli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 e suc- cessive modifiche ed integrazioni. In ordine ai danni subiti dai sub-appaltatori e loro dipendenti, la garanzia è operan- te limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale. Per la presente estensione di garanzia in nessun caso la Società risarcirà importo superiore indicato all’art 30. È compresa la responsabilità derivante all’Assicurato per i danni da inquinamen- to dovuto alla perdita del combustibile ad uso di riscaldamento od uscita dei liqua- mi, esclusivamente a seguito di rottura accidentale dalla cisterna interrata e/o dalle fosse biologiche e/o condutture fognarie di pertinenza del fabbricato. Per quest’ultima estensione di garanzia (danni da inquinamento) in nessun caso la Società risarcirà importo superiore a quello indicato all’art. 30. È compresa la responsabilità derivante da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), ritardato o mancato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione “Responsabilità Civile”. La garanzia è prestata con lo scoperto ed il limite di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 30. Se l’assicurazione è stipulata da parte dell’Assicurato per la sola parte di Fabbricato di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali egli deve rispondere in proprio, quanto per la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
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a1) Conduzione locali in temporanea locazione La garanzia comprende i danni causati dall’Assicurato e dal proprio nucleo familiare nella conduzione di locali presi in locazione durante i periodi di vil- leggiatura, ovvero durante i periodi di studio dei figli, purché tali locali siano situati al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso. La presente estensione di garanzia vale anche per i danni da incendio, esplo- sione e scoppio arrecati ai locali stessi, nonché all’arredo domestico di terzi, in essi presente. La garanzia è prestata con lo scoperto ed il limite di risarcimen- to, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 30.
b) Attività del tempo libero: b1)dalla pratica di sports a livello dilettantistico, dalla proprietà ed uso di biciclet-
te e velocipedi imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a m. 6,50 e comunque non soggette all’assicurazione obbligatoria – Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 – di veicoli e natanti a motore, dalla proprietà, detenzione di armi in genere presso la propria abitazione (purché in re gola con le vigenti norme di legge).
b2)dalla proprietà e o custodia, a titolo gratuito, di animali domestici, da cortile, da caccia e da sella.
b3)da partecipazione alle attività ricreative e culturali della scuola autorizzate dalle Autorità scolastiche, compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi minori affidati alla loro sorveglianza.
b4)cagionati in qualità di trasportati su autoveicolo, con esclusione dei danni al veicolo stesso ed agli altri trasportati.
b5)dall’esercizio di attività ricreative e di volontariato, escluse le attività medi- co / sanitarie, nonché altre attività non retribuite, aventi anche carattere dimostrativo o competitivo di modellismo.
c) Danni cagionati da minori c1) per l’azione di rivalsa intrapresa da parte di Imprese esercenti l’assicurazione
obbligatoria – Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 – di veicoli e natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati dalla guida di veicoli da parte di minori all’insaputa dell’Assicurato, per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto risarcire a terzi in conseguenza di inopponibi- lità di eccezioni previste dal Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209.
c2) per le ulteriori somme richieste dai terzi danneggiati in eccedenza a quelle corrisposte dall’assicuratore di cui al precedente comma.
c3) a terzi, in occasione di affidamento temporaneo a persone non conviventi con l’Assicurato. È compresa la responsabilità civile derivante alle predette perso- ne per fatto del minore stesso, nonché quelli imputabili alle persone non con- viventi, alle quali vengono affidati i minori del l’Assicurato.
c4) a terzi, per fatto di minori non conviventi, in custodia all’Assicurato e/o ai fami- liari conviventi purché maggiorenni.
d) Conduzione della vita domestica d1) per la somministrazione di cibi e bevande ai propri ospiti che provochino
avvelenamento o intossicazione. d2) per la proprietà e/o l’uso di apparecchi elettrodomestici, inclusi i danni da
spargimento d’acqua. d3) per danni involontariamente cagionati a terzi da addetti ai servizi domestici o
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da baby sitters durante lo svolgimento di mansioni svolte per conto dell’Assicurato.
II) Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.) 1) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, qualora in regola con gli obbli-
ghi per l’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifi- che, nonché del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e del Decreto Ministeriale emesso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 12 luglio 2000 per gli infortuni (escluse le malattie professiona- li) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordina- ti addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. La Società si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso.
2) La Società si obbliga inoltre a rifondere all’Assicurato od agli aventi diritto in caso di morte dello stesso, gli importi richiesti a titolo di maggior danno ai sensi del Codice Civile e non rientranti nella disciplina delle leggi sopra citate e subite dal- l’infortunato per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanen- te (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000;
ART. 25 – RIVALSA INPS Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché per le azioni di rivalsa esperite nei confronti dell’Assicurato a titolo di risarcimento di danni rientranti nella disciplina del Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
ART. 26 – BUONA FEDE INAIL L’Assicurazione di Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’INAIL dei collaboratori, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
ART. 27 – MASSIMALE ASSICURATO Il massimale assicurato ed indicato nella scheda di polizza rappresenta la massima esposi- zione della Società per sinistro e per anno assicurativo, anche nel caso di evento che col- pisca contemporaneamente le garanzie di cui all’art. 24 punti I e II.
ART. 28 – ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo. Qualora l’Assicurato trasferisca la propria residenza all’estero, la garanzia di cui alla presente Sezione “Responsabilità Civile” cessa di avere validità alla scaden- za dell’annualità assicurativa successiva alla data di comunicazione alla Società, secondo quanto stabilito dall’art. 4 e fermo quanto stabilito dall’art. 5.
ART. 29 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Ai fini dell’assicurazione R.C.T., non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od
affine con lui convivente; b) tutti i prestatori di lavoro che, indipendentemente dalla natura del loro rap-
porto con l’Assicurato o con il Contraente, subiscano il danno in conseguen- za della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
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ART. 30 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO Relativamente alle garanzie specificate nella tabella si conviene che, in caso di sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di Risarcimento, Franchigie e Scoperti:
ART. 31 - RISCHI ESCLUSI L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) non comprende i danni: a) cagionati dolosamente dall’assicurato; b) derivanti dall’esecuzione di qualsiasi attività professionale svolta a scopo di
lucro; c) da navigazione di natanti e barche a vela aventi motore ausiliario o comun-
que di lunghezza superiore a m. 6.50, da impiego e proprietà di aeromobili, deltaplano, ultraleggeri, paracadute di qualsiasi tipo;
d) alle cose di terzi che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo; e) derivanti da furto e quelli subiti da cose di terzi derivanti da incendio di cose
dell’assicurato, fatto salvo quanto previsto all’art. 24, punto I, lett. a1); f) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o esplosive; g) da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 24, punto I, lett. a); h) derivanti dall’uso dei locali diverso dalla civile abitazione; i) derivanti dalla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione; j) derivanti da traboccamento di fogne non conseguenti a rottura delle condut-
ture; k) derivanti a persone o cose da umidità stillicidio ed in genere da insalubrità
dei locali; l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività commer-
ciali, industriali, artigianali, agricole e di servizi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 26, punto I, lett. a);
m) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria e/o detenzione ed uso di armi a qualsiasi titolo ;
n) derivanti da malattie professionali;
Garanzia prestata
(se presente uno scoperto) Scoperto Limite di
risarcimento
Fabbricati (art. 24 punto I lett. a)
50 % del massimale assicurato lett. a) per i danni riconducibili a straordinaria manutenzione
Danni da inquinamento (art. 24 punto I lett. a)
100.000 €
Danni da interruzione e sospensione di attività (art. 24 punto I lett. a)
500 € 10 % 15 % del massimale
Danni da incendio (art. 24 punto I lett. a1)
250 € 50.000 €
Danni cagionati da minori (art. 24 punto I lett. C2)
50 % del massimale assicurato
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o) derivanti dalla presenza, uso e deposito di amianto e/o di prodotti contenen- ti amianto;
p) soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti d’e- secuzione salvo quanto previsto all’art. 26 lett. c1);
q) derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici. L’ assicurazione Responsabilità Civile verso perstatori di lavoro ( RCO ) non comprende i danni : r) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o esplosive; s) derivanti dall’uso dei locali diverso dalla civile abitazione; t) derivanti da malattie professionali; u) derivanti dalla presenza, uso e deposito di amianto e/o di prodotti contenen-
ti amianto; v) derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.
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Sezione D - Tutela giudiziaria
Premessa La Società si avvale di Europa Tutela Giudiziaria - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., in seguito denominata Europa, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente per la gestione dei sinistri.
Definizioni specifiche della Sezione
Assicurato il Contraente e/o le persone componenti il nucleo familiare dell’Assicurato e con lui conviventi, compreso il convivente more uxorio
ART. 32 – RISCHI ASSICURATI La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza di € 5.000 (cinquemila) per periodo assicurativo ed alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese per l’assi- stenza giudiziale e stragiudiziale – civile e penale – conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. Esse sono: a) le spese per l’intervento di un legale; b) le spese sostenute in sede giudiziale per l’intervento di un perito nominato
dall’Autorità Giudiziaria e dall’Assicurato ed approvato dalla Società; c) le spese di giustizia; d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla
Società; e) le spese di soccombenza liquidate alla controparte, in caso di condanna
dell’Assicurato; In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto, la garan- zia opera esclusivamente a favore del Contraente.
ART. 33 – ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di natura extracontrattuale o procedimento penale verificatisi nel territorio dell’Unione Europea compresa la Svizzera e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all’Autorità Giudiziaria di detti Paesi. L’assicurazione si estende alle controversie derivanti dagli altri casi verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
ART. 34 – RISCHI ESCLUSI La garanzia non è operante per: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed
atti in genere); c) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; d) le spese per procedure arbitrali, salvo che siano specificatamente previste; e) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato.
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ART. 35 – COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE In caso di coesistenza di un’assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dal- l’assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917, 3° comma, del c.c..
ART. 36 – DECORRENZA DELLA GARANZIA La garanzia è prestata per i sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessa- zione del contratto di cui la presente garanzia forma parte integrante e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità dello stesso e precisamente: • dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione, nei casi di responsabilità
extracontrattuale o per i procedimenti penali; • trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione negli altri casi. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si inten- dono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sini- stro stesso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti quale sinistro unico. In caso di imputazioni a carico di più Assicurati e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
FORMULA BASE (valida se espressamente richiamata nella scheda di polizza)
ART. 37 – AMBITO DELL’ASSICURAZIONE Con riferimento all’art. 32, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell’am- bito della vita privata extraprofessionale dell’Assicurato e si riferisce ai seguenti casi: a) controversie per danni extracontrattuali subiti dall’Assicurato per fatto illecito di altri
soggetti; b) controversie per danni extracontrattuali causati dall’Assicurato per fatto illecito ad
altri soggetti e nei li miti previsti dall’art. 35; c) controversie relative alla proprietà o locazione dell’unità immobiliare costituente la
dimora abituale del l’Assicurato, nonché di altre due unità immobiliari costituenti dimora stagionale di vacanza o per periodo di studio dei figli (da indicarsi in polizza);
d) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite supera € 200 (duecento);
e) difesa penale dell’Assicurato per delitto colposo o contravvenzioni; f) controversie che vedano l’Assicurato coinvolto in procedimenti civili e penali insor-
genti dall’uso illecito dei veicoli/natanti di proprietà dello stesso contro la sua volontà; g) per la tutela dei diritti dell’Assicurato negli altri casi di uso illecito dei veicoli/natanti
di sua proprietà che siano stati venduti ed il nuovo proprietario, per motivi non dipen- denti dalla volontà dell’Assicurato, non abbia trascritto al P.R.A. il trasferimento di pro- prietà;
h) controversie che coinvolgono l’Assicurato in veste di conducente di biciclette e natan- ti non soggetti al Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e successive modi- fiche ed integrazioni, nonché di pedone, passeggero di qualsiasi veicolo/natante, bagnante.
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ART. 38 – RISCHI ESCLUSI Ad integrazione dell’art. 34, la garanzia non è operante per: a) controversie di lavoro con i collaboratori domestici; b) controversie individuali di lavoro dell’Assicurato; c) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgi-
mento dell’attività professionale dell’Assicurato; d) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgi-
mento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche e private;
e) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni; f) controversie riferite all’uso o proprietà di imbarcazioni, aerei e veicoli a
motore, salvo quanto previsto all’art. 37 lett. f) e g); g) controversie riferibili ad immobili adibiti ad uso diverso da quello indicato
all’art. 37, lett. c) e/o locati a terzi; h) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Previdenza e di
Assistenza Sociale; i) vertenze contrattuali in materia di assicurazioni private; j) controversie relative a danni da inquinamento dell’ambiente, salvo che esso
sia determinato da fatto accidentale; k) vertenze di separazione e/o divorzio; l) la difesa penale di reati dolosi; m) controversie contrattuali riferite alla presente assicurazione.
FORMULA GLOBALE (valida se espressamente richiamata nella scheda di polizza)
ART. 39 – AMBITO DELL’ASSICURAZIONE Ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 32 e 37, fino alla concorrenza di € 10.000 (die- cimila) per periodo assicurativo, la garanzia si riferisce ai seguenti ulteriori casi: a) controversie relative a vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stes-
so connessi; b) spese di assistenza stragiudiziale; c) spese per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.) e/o del perito di parte; d) controversie individuali di lavoro con i collaboratori familiari; e) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Previdenza e di Assistenza
Sociale; f) vertenze contrattuali in materia di assicurazioni private, escluse quelle con la Società
e con Europa; g) difesa penale per reato doloso dell’Assicurato; in tal caso la Società rimborserà le spese
di assistenza legale sostenute solo a condizione che l’Assicurato sia prosciolto in istrut- toria o assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra forma di estinzio- ne;
h) le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società; i) procedimenti di opposizione a provvedimenti contravvenzionali e sanzioni ammini-
strative che comportino quale sanzione il pagamento di un’ammenda superiore nella previsione massima ad € 200 (duecento);
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La garanzia viene inoltre prestata all’Assicurato nella veste di proprietario, locatario in base ad un contratto di leasing, conducente, trasportato di veicoli o natante a motore a lui intestato ed adibito ad uso privato. La garanzia viene prestata anche per l’esercizio di pretese al risarcimento danni alle per- sone e/o alle loro cose, subiti alla guida di veicoli a motore non di loro proprietà. La garanzia vale per: j) l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeci-
ti di terzi; k) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di
controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo o natante assicurato, di valore superiore ad € 200 (duecento);
l) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale o marittimo anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
m) l’assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo o natante assicurato, seque- strato a seguito di incidente stradale;
n) le spese per l’assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale, disposta per responsabi- lità penale connessa ad incidente stradale o marittimo verificatosi all’estero;
o) l’opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida ed altre sanzioni amministrative irro- gate in seguito ad incidente strada le o marittimo e connesse allo stesso. La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso, purché l’Assicurato faccia pervenire ad Europa il provvedimento in origina le entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
La Società inoltre, qualora la soluzione della controversia che rientra in garanzia, per accordo scritto delle Parti sia stata demandata ad uno o più arbitri, rimborserà all’Assicurato le spese eventualmente rimaste a suo carico con il massimo di € 3.000 (tre- mila) per ciascun arbitrato.
ART. 40 – RISCHI ESCLUSI Ad integrazione degli artt. 34 e 38, la garanzia non è operante per: a) controversie relative a vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali
allo stesso, connessi quando l’Assicurato è un operatore medico o sanitario dipendente di un ente ospedaliero;
b) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgi- mento dell’attività professionale delle Assicurato;
c) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgi- mento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche e private;
d) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni; e) controversie riferite all’uso o proprietà di imbarcazioni, aerei e veicoli a
motore; f) controversie riferibili ad immobili adibiti ad uso diverso da quello indicato
all’art. 37, lett. c) e/o locati a terzi; g) controversie relative a danni da inquinamento dell’ambiente, salvo che esso
sia determinato da fatto accidentale;
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h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo o natante assicurato, oppure se il veicolo/natante è usato in difformità a quanto previsto dal libretto di circolazione o della navigazione;
i) se il veicolo o natante non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo il caso che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a cono- scenza dell’omissione degli obblighi di cui al Decreto Legislativo del 7 set- tembre 2005 n. 209;
j) nei casi di guida sotto l’influenza di alcool o di sostanze stupefacenti (artt. 186 e 187 del N. C. d S.) o per violazione dell’art. 189, comma 1, N. C. d S., salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione. Per i sinistri della navigazione valgono le norme specifiche;
k) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relati- ve prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
l) per fatti derivanti da partecipazione a gare nautiche e relative prove, salvo che si tratti di gare indette dalla Federazione Italiana Vela e/o dalla Federazione Italiana Motonautica. Sono comunque escluse le gare di tipo Off Shore e Raid.
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Sezione E – Assistenza
Abitazione La residenza anagrafica dell’Assicurato.
Animali Gli animali domestici di piccola taglia, di proprietà dell’Assicurato, con esclusione degli animali feroci e/o pericolosi.
Assicurato La persona fisica residente in Italia che ai sensi della polizza ha diritto ad usufruire dell’Assistenza.
Codice personale di riconoscimento Il numero 106/813 che l’Assicurato deve citare alla Struttura Organizzativa per poter usu- fruire delle prestazioni di Assistenza.
Familiari Il coniuge, il convivente, i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela per l’Assicurato purché conviventi.
Luogo dell’Assistenza Località ove si trova l’Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coper- ture di assistenza.
Sinistro La situazione di difficoltà conseguente ad un evento fortuito che: – provochi danni materiali e diretti all’Abitazione; – renda l’Abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile; – metta in pericolo la sicurezza dell’Abitazione e/o delle persone, animali o cose che si
trovano al loro interno; rendendo necessaria l’erogazione di un aiuto immediato.
Struttura Organizzativa Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni presidio o dotazione destinato alla gestione dei Sinistri del ramo Assistenza.
ART. 41 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, a fornire assistenza 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, mettendo ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti stabiliti, un aiuto nel caso in cui questa venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti in polizza e comunque occorsi durante il periodo di copertura della polizza stessa. L’assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Struttura Organizzativa
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di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marenco 25, 10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d’Azeglio 14, 10125 TORINO presso la quale opera il contact center dell’assistenza.
ART. 42 – ESTENSIONE TERRITORIALE La Società presta l’assistenza all’abitazione indicata i