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STRUTTURA DEL PIANO

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Sommario

1. Elementi costitutivi del Piano ......................................................................................... 2

Articolo 1 Generalità. ..................................................................................................... 3

Articolo 2 Elaborati del Piano. ........................................................................................ 3

2. Gestione e attuazione del Piano. ................................................................................... 5

Articolo 3 Urbanizzazioni. ............................................................................................... 7

Articolo 4 Contenuti minimi delle Convenzioni e Atti d’obbligo. ....................................... 8

Articolo 5 Monetizzazione delle aree per gli standard urbanistici. ................................. 10

Articolo 6 Perequazione urbanistica. ............................................................................ 11

Articolo 6.1 Generazione di diritti volumetrici a seguito di azioni premianti. ...................... 14

Articolo 6.2 Disciplina urbanistica della riqualificazione edilizia ed urbanistica e misure di incentivazione della riqualificazione urbana, in attuazione degli artt. 29 ter e 29 quinquies della l.r. 36/1997 e s.m.. ............................................................................................................... 14

Articolo 6.2.1. ...................................................................................................................... 14

Articolo 6.2.2 . ................................................................................................................ 15

3. Disciplina tecnica generale. ......................................................................................... 21

Articolo 7 Parametri urbanistici edilizi. .......................................................................... 23

Articolo 8 Destinazioni d’uso. ....................................................................................... 30

Articolo 9 Interventi edilizi. ............................................................................................ 33

Articolo 9bis Contenuto vincolante dell’elaborato SR.6.01.b. ......................................... 33

Articolo 10 Norme generali di sostenibilità ambientale. ................................................... 33

Articolo 10.1 Requisiti prestazionali di efficienza energetica degli edifici. ....................... 33

Articolo 10.2 Gestione e smaltimento delle acque. ........................................................ 34

Articolo 10.3 Prescrizioni per la riduzione del rischio da inquinamento acustico ed elettromagnetico. 35

Articolo 10.4 Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. ................................ 35

Articolo 11 Norme di tutela per le aree comprese nel perimetro dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) IT 1315806 Monte Nero-Monte Bignone e IT 1315805 Bassa Valle Armea. 35

Articolo 11.1 Norme generali per interventi all’interno del SIC IT 1315806 Monte Nero-Monte Bignone. 36

Articolo 11.2 Norme generali per interventi all’interno del SIC IT1315805 Bassa Valle Armea. 40

Articolo 12 Rischio archeologico. Criteri di compatibilità e ammissibilità degli interventi. . 44

Articolo 13 Distanze. ...................................................................................................... 47

Articolo 14 Parcheggi privati (art. 19 LR 16/2008 e s.m.i.). ............................................. 48

Articolo 15 Discipline di settore e limiti all’attività edilizia. ................................................ 49

Articolo 16 Distretti di trasformazione. ............................................................................ 57

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4. Disciplina d’uso del territorio. ....................................................................................... 62

Articolo 17 Articolazione del territorio. ............................................................................ 64

Articolo 18 Ambiti di conservazione, di completamento e di riqualificazione. ................... 64

Articolo 18.1 Il PUC individua i territori prativi, boschivi e naturali, che corrispondono all’ambito TNI - Territori non insediabili. ............................................................................... 64

Articolo 19 Sistema delle infrastrutture e dei servizi. ....................................................... 65

Articolo 20 Distretti di trasformazione. ............................................................................ 67

5. Disposizioni finali. ........................................................................................................ 69

Articolo 21 Strumenti urbanistici attuativi e progetti di attuazione del P.U.C. ................... 71

Articolo 22 Applicabilità della L.R. 6 agosto 2001, n. 24 relativa al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti. .......................................................................................................... 72

Articolo 23 Monitoraggio ambientale del Piano. .............................................................. 72

Articolo 24 Generalità. .................................................................................................... 76

Articolo 25 Elenco delle azioni premianti e prescrizioni particolari relative. .................... 76

Articolo 26 Determinazione del premio volumetrico. ....................................................... 84

Articolo 27 Ulteriori incentivi locali: rigenerazione degli ambiti di degrado e deimpermeabilizzazione dei suoli in ambiti collinari. ............................................................. 85

Articolo 27.1 Concorso di progettazione. ....................................................................... 86

Articolo 28 Procedura per l’acquisizione delle volumetrie premiali. ................................. 86

Articolo 29 Registro della Superficie Agibile. .................................................................. 87

Articolo 30 Disciplina degli interventi sull’asse della Via Aurelia. ..................................... 92

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STRUTTURA DEL PIANO NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE

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1. Elementi costitutivi del Piano

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Articolo 1 Generalità. 1. Il Piano Urbanistico Comunale P.U.C.) disciplina le attività di trasformazione

urbanistica dell’intero territorio comunale.

2. Il P.U.C. si ispira ai principi informatori della pianificazione territoriale definita dalla Legge Urbanistica Regionale n. 36 del 4 settembre 1997 e s.m.i. ed assume a riferimento il quadro della pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale.

Articolo 2 Elaborati del Piano. 1. Il P.U.C. è composto dai seguenti atti:

− Descrizione Fondativa; − Documento degli Obiettivi; − Struttura del Piano; − Norme di conformità e norme di congruenza. − Rapporto ambientale

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2. Gestione e attuazione del Piano.

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Articolo 3 Urbanizzazioni. Il Piano, fermo restando la necessaria dotazione di urbanizzazione primaria, stabilisce la quantità di aree da destinare o vincolare all’uso pubblico, a fronte dei futuri fabbisogni insediativi. La quantità di tali aree è da corrispondersi, salvo eventuali diverse prescrizioni contenute nella disciplina degli Ambiti e nelle schede dei Distretti, in relazione alle funzioni da insediare, secondo le modalità di seguito descritte.

a) negli Ambiti di Conservazione, di Riqualificazione e di Completamento:

− residenza (compresi studi ed uffici professionali compatibili con la residenza e strutture ricettive all'interno di unità abitative ai sensi della vigente normativa regionale in materia di attività turistico-ricettive): 40% della S.A.;

− esercizi di vicinato (singoli o aggregati), pubblici esercizi, attività di servizio alla persona ed all'impresa (sportelli bancari, agenzie assicurative e di viaggi, palestre ecc…), artigianato di servizio compatibile con la residenza: 40% della S.A., e comunque nel rispetto della vigente disciplina regionale in materia di commercio (D.C.R. 31/2012 e s.m.);

− strutture turistico ricettive: 10% della S.A.; − commercio al dettaglio, con esclusione degli ‘esercizi di vicinato’: 80% della S.A., e

comunque nel rispetto della vigente disciplina regionale in materia di commercio (D.C.R. 31/2012 e s.m.);

− industria, artigianato, commercio all’ingrosso, attività logistiche per il trasporto, la movimentazione e il deposito di merci e prodotti: 10% del lotto asservito;

b) nei Distretti di Trasformazione:

− residenza (compresi studi ed uffici professionali compatibili con la residenza e strutture ricettive all'interno di unità abitative ai sensi della vigente normativa regionale in materia di attività turistico-ricettive): 60% della S.A.;

− esercizi di vicinato (singoli o aggregati), pubblici esercizi, attività di servizio alla persona ed all'impresa (sportelli bancari, agenzie assicurative e di viaggi, palestre ecc…), artigianato di servizio compatibile con la residenza: 40% della S.A., e comunque nel rispetto della vigente disciplina regionale in materia di commercio (D.C.R. 31/2012 e s.m.);

− strutture turistico ricettive: 20% della S.A; − commercio al dettaglio con esclusione degli ‘esercizi di vicinato’: 80% della S.A., e

comunque nel rispetto della vigente disciplina regionale in materia di commercio (D.C.R. 31/2012 e s.m.);

− industria, artigianato, commercio all’ingrosso, attività logistiche per il trasporto, la movimentazione e il deposito di merci e prodotti: 10% del lotto asservito.

Per gli interventi di mutamento della destinazione d’uso ad altra categoria funzionale da cui consegua un incremento del carico urbanistico dell’intero organismo edilizio o di parte prevalente di esso, sarà necessario reperire le aree da destinare a standard urbanistici nella misura prevista, eventualmente monetizzabili sulla scorta dei valori individuati con specifico atto deliberativo.

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Per gli interventi ricadenti negli ambiti TU, SU, TUS le superfici da destinare a standard urbanistici (parcheggio pubblico e verde pubblico) possono, previa dimostrazione, conseguente ad adeguata istruttoria tecnica, dell’oggettiva impossibilità di reperire spazi idonei nel lotto, essere reperite all’interno dell’ambito o sottoambito di intervento. Considerata la carenza pregressa degli spazi destinati a parcheggio pubblico e ritenuto quindi di privilegiare tale tipologia di servizio si formula l’indirizzo che le aree a standard da cedersi al Comune siano preferibilmente da individuare nei parcheggi pubblici nella misura di almeno il 60% della superficie totale. Articolo 4 Contenuti minimi delle Convenzioni e Atti d’obbligo. 1. Permesso di costruire convenzionato ed in attuazione di P.U.O.

Nei casi in cui il permesso di costruire sia subordinato al reperimento e realizzazione di spazi per servizi, ovvero richieda la realizzazione di opere infrastrutturali eccedenti i semplici allacciamenti alle reti, il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alla stipula di apposito atto convenzionale (art. 49 della L.r. 36/97 e s.m.i.), che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale e/o dal Consiglio Comunale, se e in quanto connesso ad atto di competenza di quest’ultimo. Il Permesso di Costruire Convenzionato è comunque previsto per interventi ricadenti negli ambiti agricoli del PUC, come meglio specificato nel comma successivo. In aggiunta ai contenuti minimi stabiliti dalla legge, ed in base alle specifiche caratteristiche dell’intervento, la convenzione urbanistica potrà altresì prevedere modalità e tempi di attuazione adeguati a garantire lo sviluppo coordinato ed equilibrato tra nuove edificazioni private e spazi pubblici. Nel caso in cui il soggetto non disponga delle aree sufficienti e/o adeguate per corrispondere alle prestazioni di urbanizzazione obbligatorie stabilite dal piano, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 5.

2. Territori di presidio ambientale a vocazione agricola (Ambiti TPAA e ATPA).

Ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/97 e s.m.i., il rilascio dei titoli abilitativi edilizi all’interno dei Territori di Presidio Ambientale (ambiti TPAA e ATPA del PUC), compresi i casi di trasferimenti di Indice, anche a seguito della realizzazione di Azioni Premianti, è subordinato:

− alla progettazione unitaria ove trattasi di interventi di nuova costruzione, di

sostituzione edilizia o di ristrutturazione edilizia comportanti mutamenti di destinazione d’uso, comprensiva delle opere di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di recupero idrogeologico dei terreni, anche soltanto asserviti alla nuova edificazione, con la puntuale indicazione delle opere da realizzare e la cui regolare esecuzione è da verificare in sede di certificato di agibilità;

− alla preventiva sottoscrizione a favore del Comune di un atto unilaterale d’obbligo, avente efficacia non inferiore a venti anni, contenente i seguenti impegni a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa, da trascriversi nei registri immobiliari:

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a) esecuzione delle opere di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di recupero idrogeologico dei terreni di cui al punto 1, anche soltanto asserviti, previste nel progetto unitario;

b) il mantenimento in efficienza nel tempo delle opere oggetto dell’atto unilaterale d’obbligo, secondo il programma delle attività da svolgere, della loro cadenza periodica e delle garanzie per il loro puntuale adempimento.

L’accertato inadempimento degli impegni di cui al presente comma costituisce variazione essenziale ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e s.m.i. e comporta la conseguente applicazione delle pertinenti sanzioni edilizie.

3. Territori di produzione agricola (Ambiti APA).

Il rilascio dei titoli edilizi per costruzioni destinate ad uso residenziale, in conformità a piani o programmi aziendali disciplinati dal PTC provinciale, nei Territori di produzione agricola (Ambiti APA del PUC) è subordinato alla stipula con il Comune ed alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa: a) l'esercizio effettivo dell'attività agricola; b) la conservazione della destinazione residenziale-agricola dell’edificio; c) le prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio secondo quanto previsto nel precedente paragrafo per i Territori di presidio ambientale a vocazione agricola (Ambiti TPAA e ATPA del PUC) di cui all’articolo 36, comma 3 della L.r. 36/97; d) le relative modalità e le garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti. Nel caso di comprovata necessità di dismettere l’effettivo esercizio dell’attività agricola, il soggetto attuatore ed i suoi aventi causa sono obbligati, decorsi dieci anni dall’ultimazione dei lavori, ad effettuare comunque le prestazioni finalizzate al presidio ed alla tutela del territorio, fermi restando i conseguenti oneri contributivi dovuti a norma della vigente legislazione regionale in materia.

Lo sfruttamento delle potenzialità edificatorie derivanti dall’indice di utilizzazione insediativa è riservato alle sole aziende agricole. Al riguardo ogni intervento di asservimento dovrà contenere in fase progettuale il piano agricolo aziendale, da redigersi a cura di tecnico abilitato (dottore agronomo o forestale, perito agrario o agrotecnico) iscritto a ordine o collegio professionale. Tale piano dovrà essere elaborato seguendo almeno i sottoelencati punti:

− inquadramento dell'area oggetto di intervento e descrizione della situazione attuale

dei terreni asserviti; − grado di accessibilità delle aree interessate; − disponibilità di acqua irrigua ed eventuali metodi di approvvigionamento; − descrizione della situazione a fine piano dei terreni asserviti;

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− dimostrazione, con relativa indicazione degli interventi previsti, del raggiungimento a fine piano di una superficie coltivata che copra almeno il 50% del lotto asservito; la suddetta superficie coltivata deve essere computata al netto delle superfici relative alla nuova costruzione ed ai relativi accessi;

− l'eventuale necessità di dover ricorrere ad una riduzione di superficie boscata, per la cui autorizzazione si dovrà procedere ai sensi della L.R. 4/99 e s.m. e D.Lgs 227/01;

− il numero degli addetti necessari alla conduzione del fondo, anche attraverso il calcolo mediante tabelle utilizzate dai vari enti scegliendo quella ritenuta più idonea;

− la dotazione dei macchinari e delle attrezzature esistenti e quella eventualmente necessaria al fine di ben eseguire tutte le lavorazioni aziendali;

− i criteri da adottare per la sistemazione del terreno e per la regimazione delle acque; − eventuali attività di trasformazione dei prodotti, con le opere ad esse collegate; − il tempo entro il quale tutti gli interventi previsti dovranno essere realizzati, con un

massimo di tre annate agrarie complete. In tutti i casi in cui sono previsti rapporti convenzionali, nella forma della Convenzione o dell’Atto d’Obbligo, per la realizzazione di interventi negli Ambiti APA, TPAA e ATPA, la dimensione minima del lotto non può essere inferiore a 2.500 mq. Articolo 5 Monetizzazione delle aree per gli standard urbanistici. Il ricorso alla monetizzazione delle aree per gli standard urbanistici dovuti può avvenire previa dimostrazione, conseguente ad adeguata istruttoria tecnica, dell'assenza di interesse pubblico all'acquisizione di spazi a standard, per effetto della sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: − limitata accessibilità alle aree; − intervento in posizione marginale; − verde o parcheggi previsti di dimensione esigua/poco significativa; − verde o parcheggi previsti con caratteristiche tali da generare problemi di gestione e di

sicurezza degli spazi urbani; − verde o parcheggi di uso prevalentemente funzionale all'insediamento privato da

realizzarsi, quindi di scarsa utilità collettiva. Nei sottoambiti di degrado compresi nel Tessuto Urbano, non è ammesso il ricorso alla monetizzazione degli standard urbanistici in ragione delle riconosciute carenze urbanizzative ed infrastrutturali e dei relativi obiettivi che si prefigge il PUC. Preso atto dei presupposti, come accertati e valutati in fase istruttoria, può essere approvato nelle forme previste dalle vigenti normative il ricorso alla monetizzazione delle aree a standard. In tal caso, gli obblighi relativi alla monetizzazione vengono assunti dal soggetto attuatore dell’intervento mediante Atto Unilaterale d’Obbligo, debitamente registrato e trascritto ai sensi di legge prima del rilascio del titolo abilitativo.

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Articolo 6 Perequazione urbanistica. L’istituto della perequazione costituisce strumento di equità fra le parti interessate alle trasformazioni urbanistiche previste dal Piano, in relazione alla distribuzione delle opportunità e degli oneri da esse derivanti. Essa è inoltre finalizzata al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, quali la Rigenerazione del patrimonio urbanistico e paesaggistico e lo sviluppo della Città Pubblica (acquisizione a titolo gratuito da parte del Comune di aree destinate alla realizzazione delle dotazioni comunali di interesse pubblico). L’istituto perequativo previsto dal Piano si applica attraverso i meccanismi e le modalità di seguito definite. Fatte salve diverse indicazioni per i singoli ambiti e distretti, il Piano attribuisce alle aree presenti sul territorio comunale a seconda della loro collocazione un Indice di Utilizzazione Insediativa di base puntualmente individuato nelle schede degli ambiti e distretti. Tale indice genera diritti edificatori perequati. Ulteriori diritti edificatori possono essere acquisiti, ed eventualmente trasferiti in altri ambiti a seguito della esecuzione delle azioni premianti di cui al successivo articolo 10bis. L’indice di utilizzazione insediativa di base viene attribuito anche ad aree inedificabili e può essere utilizzato nelle aree di atterraggio, nel rispetto delle discipline urbanistiche dei singoli ambiti e limitatamente alle modalità di cui alla successiva tavola sinottica dei trasferimenti. Per gli ambiti di ‘atterraggio’ l’indice I.U.I. base è costituito per il 50% da un Indice Proprio, applicabile direttamente alla superficie asservibile del lotto, per il restante 50% da un Indice di Trasferimento, utilizzabile acquisendo indice base dagli ambiti in cui non è ammessa la nuova costruzione (ambiti di decollo) ovvero per effetto della demolizione di edifici e trasferibilità della relativa SA nell’ambito. Ai fini dell’applicazione delle Norme del PUC si definiscono ambiti di ‘atterraggio’ gli ambiti ai quali è assegnata una Superficie Agibile Massima e ambiti di decollo quelli a cui è assegnato un Indice di Utilizzazione Insediativa Base ma non è assegnata alcuna SA massima. La disciplina del trasferimento della S.A. tiene conto dei seguenti criteri: − gli ambiti TU_01, TU_02, TU_03 e TU_05, in cui la SA max è posta=0, non potranno

ricevere edificabilità da trasferimenti da altri ambiti (né edificabilità generata da indice proprio né da interventi di demolizione e ricostruzione, né da azioni premianti). In tali ambiti possono pertanto essere ammessi solo interventi di sostituzione e ricostruzione all’interno del lotto di intervento sulla base delle indicazioni contenute nelle schede urbanistiche alla voce “disciplina paesistica di livello puntuale”, in termini pertanto differenziati in rapporto ai diversi regimi paesistici vigenti (MA piuttosto che TR o MO); Non potranno ricevere edificabilità da trasferimenti da altri ambiti (né edificabilità generata da indice proprio né da interventi di demolizione e ricostruzione, né da azioni premianti) le porzioni degli altri ambiti corrispondenti a regimi di mantenimento o di conservazione (es. TU11 parti in ISMA, SU, PU…).

− non sono ammissibili trasferimenti di Indice da zone ricadenti in regimi paesistici di Consolidamento (CO), Trasformabilità (TR) o Modificabilità (MO) dell’Assetto Insediativo del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico verso ambiti/distretti soggetti a regimi di Mantenimento (MA) o Conservazione (CE). In relazione ai diversi regimi paesistici in cui ricadono gli ambiti individuati come di atterraggio del PUC, non può essere trasferita edificabilità in terreni degli stessi ricompresi

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nei regimi ANIMA, ISCE, ISMA saturo e ISMA CPA, SU, PU, ME/SME, TRZ, IDCE, NIMA dell’assetto insediativo di livello locale del PTCP;

− non possono essere previsti trasferimenti dagli ambiti TU produttivi TUP verso quelli residenziali TUR, né può essere trasferita edificabilità in aree indicate nel PUC come a servizi o soggette a disciplina speciale IV;

− in situazioni di criticità per esposizioni a rischio idrogeologico e idraulico, la ricostruzione nel lotto di intervento è consentita se compatibile con la normativa dei Piani di Bacino;

− deve essere comunque rispettato il limite di densità massima stabilito dal DM 1444/1968 in funzione della specifica zona omogenea a cui l’ambito corrisponde.

La possibilità per gli ambiti APA/ATPA/TPAA di trasferire la quota parte di edificabilità derivante dall’applicazione dell’indice è circoscritta assumendo come ambito di atterraggio i soli ambiti NAF. Registro della Superficie Agibile: È istituito presso il competente ufficio il Registro della Superficie Agibile, accantonabile in applicazione dei previsti meccanismi perequativi e delle primalità conseguenti alla accertata esecuzione di azioni premianti. In tale Registro sono annotati, su istanza del soggetto titolare della S.A.:

− gli estremi del titolo di acquisizione della S.A.; − la quantità di S.A. che viene accantonata; − il soggetto divenuto titolare della S.A. per effetto di atto di compravendita

regolarmente registrato e trascritto ai sensi di legge; − gli estremi del titolo edil izio abilitativo per l’utilizzo della S.A. (ricostruzione o nuova

costruzione); − le eventuali volture dello stesso.

Qualora l’acquisizione della Superficie Agibile sia subordinata alla esecuzione di un’opera pubblica l’iscrizione nell’apposito registro della S.A. è subordinata al collaudo dell’opera stessa.

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TABELLA DI SINTESI DELLA DISCIPLINA DI TRASFERIMENTO DELLA S.A. (I.U.I.base) Le sigle fanno riferimento agli ambiti ed ai distretti così come indicati nel successivo articolo 18.

AMB. DI COMPLETAMENTO

T.P.B.N.

TUS SU NAF APA ATPA FC TPAA TSC TUR TUP DTR DTP DTS TNI

TUSSU

AMBITI DI COMPLETAMENTO NAF

APAATPAFC

TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE A VOCAZIONE AGRICOLA TPAATSC *TUR **TUP

DTRDTPDTS

TERRITORI PRATIVI, BOSCHIVI E NATURALI TNI

***

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

AMBI

TI D

I ATT

ERRA

GG

IO

TERRITORI NON INSEDIABILI

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (RESIDENZIALE)DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (PRODUTTIVO)DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (SERVIZI)

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE

AREE A PREVALENZA AGRICOLAAREE DI TUTELA PAESISTICO AMBIENTALEFASCIA COSTIERA

TESSUTO SPARSO DI CONTORNOTESSUTO URBANO CONSOLIDATO (RESIDENZIALE)TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (PRODUTTIVO)

AMBITI DI CONSERVAZIONE TESSUTO URBANO STORICOSTRUTTURA URBANA QUALIFICATA

CRITERI ATTUATIVI DELL'INDICE DI UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA BASE, DEI DIRITTI EDIFICATORI PREMIALI E DELLE DELOCALIZZAZIONI

Indica i possibili trasferimenti di S.A. generata dall'Indice di Utilizzazione Insediativa Base o ottenuta come premio di Azioni Premianti. Le S.A. generate in ciascun ambito indicato in colonna (decollo) possono essere trasferite negli

ambiti di 'atterraggio' indicati in riga.Sono comunque fatte salve le specifiche discipline contenute nelle Norme di ciascun Ambito o Distretto.

DITITTI EDIFICATORI ATTRIBUITI DALL'INDICE BASE

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE

TESS

UTO

URB

ANO

ST

ORI

CO

STRU

TTUR

A UR

BANA

Q

UALI

FICA

TA

NUCL

EI D

I ANT

ICA

FORM

AZIO

NE

AREE

A P

REVA

LENZ

A AG

RICO

LA

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Articolo 6.1 Generazione di diritti volumetrici a seguito di azioni premianti. In aggiunta all’Indice di Utilizzazione Insediativa di base il Piano propone, in coerenza con gli obiettivi previsti, ulteriori azioni, o insiemi di azioni, alle quali corrispondono premi volumetrici in relazione all’entità e alla complessità delle azioni stesse. A fronte di tali azioni ‘virtuose’ il Piano riconosce diritti volumetrici premiali, che possono essere utilizzati in loco o trasferiti in altri ambiti, a seconda delle caratteristiche delle aree oggetto di trasformazione. Alle presenti norme è allegato il Regolamento per l’acquisizione di premialità per l’esecuzione di azioni premianti. Nel caso in cui l’atterraggio della volumetria premiale sia previsto in lotto od ambito diverso da quello in cui è stata generata si applicano le regole generali indicate nel precedente articolo relativo alla perequazione urbanistica. Le premialità sono riconosciute esclusivamente per interventi aggiuntivi rispetto a quanto dovuto, pertanto:

− non vengono riconosciute premialità conseguenti ad azioni a cui il soggetto attuatore è

già obbligato da disposizioni normative; − non vengono riconosciute premialità conseguenti alla realizzazione di opere pubbliche

costituenti standard urbanistici dovuti per gli interventi. Articolo 6.2 Disciplina urbanistica della riqualificazione edilizia ed urbanistica e

misure di incentivazione della riqualificazione urbana, in attuazione degli artt. 29 ter e 29 quinquies della l.r. 36/1997 e s.m..

Articolo 6.2.1.

Gli edifici possono essere delocalizzati negli ambiti di atterraggio secondo i criteri della tabella di cui all’art. 6. Il lotto di atterraggio può ricevere l’edificio con le modalità di cui al successivo art. 7, nei limiti della quota di ‘trasferimento’ dell’Indice di Utilizzazione Insediativa base, che comprende sia l’atterraggio di potenzialità edificatorie da ambiti dove non è ammessa nuova costruzione, che l’insediamento di SA a seguito di demolizione di altri edifici. Eventuali diritti edificatori residui non utilizzati restano nella disponibilità del proprietario o avente titolo e sono annotati nel Registro della superficie Agibile di cui all’art. 6. Ai sensi dell’art. 29 quinquies della L.r. 36/1997 e s.m. il PUC, per promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente nelle aree urbane mediante interventi di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di ampliamento di edifici concretanti nuova costruzione prevede premialità costituite da quote percentuali di incremento del volume geometrico di edifici o complessi di edifici, utilizzabili senza applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa previsto nei diversi Ambiti e Distretti, ma con osservanza degli altri parametri urbanistici individuati nel rispetto dei caratteri storico-culturali e paesaggistici degli immobili, che siano oggetto di riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale.

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Tali premialità sono individuate come segue: a) Delocalizzazione dell’edificato dalla fascia collinare in ambiti urbani con

ottimizzazione del consumo di suolo In coerenza con l’obiettivo di riordino del paesaggio collinare, il PUC promuove interventi di riqualificazione del patrimonio naturale e paesistico dell’entroterra, incentivando la demolizione e delocalizzazione di edifici abitativi sottoutilizzati presenti nelle campagne. Gli interventi dovranno interessare edifici compresi negli Ambiti a Prevalenza Agricola (APA) o nelle Aree di Tutela Paesistico Ambientale (ATPA). A fronte della demolizione di edifici presenti in tali ambiti, il Piano riconosce una premialità pari al 35% del volume geometrico esistente (che non concorre all’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa previsto negli Ambiti di atterraggio) oltre a consentire la riedificazione della stessa S.A. demolita, da ricollocare all’interno degli ambiti di atterraggio. Tale incentivo, direttamente connesso alla delocalizzazione, non esclude l’attuazione di ulteriori azioni, secondo quanto stabilito nel Regolamento per l’acquisizione di Premialità per l’attuazione di Azioni Premianti. La nuova edificazione, in sostituzione degli edifici demoliti, dovrà sottostare alle norme urbanistico, edilizie, paesistiche ed ambientali proprie dell’Ambito di atterraggio della nuova edificazione. La SA da computare ai fini della verifica dell’indice IUI base nel lotto di riedificazione è pari a quella demolita (senza considerare l’incremento del 35%). La consistenza dell’edificato delocalizzato dovrà essere di almeno 100 mq di SA.

Articolo 6.2.2 .

Negli Ambiti indicati nella Tabella che segue sono suscettibili di riqualificazione edilizia, mediante interventi di ampliamento concretanti nuova costruzione, gli edifici esistenti a condizione che l’intervento di ampliamento non comporti la compromissione o la perdita di eventuali elementi di valore storico-testimoniale. Negli Ambiti indicati nella Tabella che segue sono altresì suscettibili di riqualificazione edilizia o urbanistica, mediante interventi di demolizione e ricostruzione, gli edifici esistenti caratterizzati da: a) condizioni di rischio idraulico all’interno di aree inondabili con tempo di ritorno fino

a 200 anni; b) condizioni di pericolosità geomorfologica elevata (Pg3a/b) e molto elevata (Pg4); c) condizioni di incompatibilità per contrasto dell’edificio con le destinazioni d’uso

dell’Ambito; d) condizioni di incompatibilità dell’edificio per la sua tipologia edilizia rispetto a

quelle connotanti l’Ambito nel quale è compreso; e) condizioni di degrado strutturale, funzionale od igienico-sanitario che richiedano

per il loro superamento un insieme sistematico di opere od interventi che conducano alla demolizione dell’edificio ed alla sua ricostruzione;

f) situazioni di interferenza con la previsione di realizzazione di servizi pubblici o di infrastrutture pubbliche preordinate all’espropriazione per pubblica utilità.

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Gli interventi di nuova edificazione derivanti dall’applicazione della presente disciplina non possono comportare il superamento del valore di SA massima realizzabile prevista complessivamente dal PUC come determinato per effetto del provvedimento regionale di approvazione del piano. Deve essere comunque rispettato il limite di densità massima stabilito dal R.R. n. 2/2017 in funzione della zona omogenea corrispondente cui sono ricondotti gli Ambiti e i Distretti del PUC. Sono esclusi dall’applicabilità della presente disciplina i manufatti emergenti del PTCP (ME/SME), gli edifici sottoposti a vincolo monumentale (ai sensi DLgs 42/2004), le ville e gli edifici urbani ottocenteschi o primo Novecento. La presente disciplina costituisce inoltre modalità di attuazione del Piano alternativa a quella prevista per gli Ambiti e Distretti del PUC e non è pertanto cumulabile con quella degli Ambiti e Distretti né con le misure di premialità previste nelle Norme Generali del piano. Gli interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, qualora prevedano volumetrie complessive di progetto inferiori rispetto a quelle consentite dalla presente disciplina, non determinano la conservazione della volumetria residua. La ricostruzione laddove derivante da situazioni di criticità di cui alle lett a) e b) sopra riportate non può comportare la ricostruzione sul sedime esistente stante le cause che hanno costituito il presupposto stesso dell’intervento. Il lotto liberato dalla volumetria demolita in caso di trasferimento di questa in altro Ambito, resta soggetto alla disciplina urbanistica dell’Ambito di appartenenza fatta salva la possibilità che nella relativa convenzione attuativa da allegare al permesso di costruire non siano stabiliti dal Comune specifici vincoli di destinazione d’uso dell’area liberata per funzioni pubbliche o per l’inedificabilità dovuta alle condizioni di criticità ambientale che costituiscono il presupposto per la demolizione e la delocalizzazione della costruzione esistente, da trascrivere nei registri immobiliari. Sono recepiti nel Piano tutti gli interventi presentati al Comune prima dell’approvazione del PUC in conforme applicazione della L.r. n. 49/2009 e s.m., ferme restando le modalità di attuazione previste dall’art. 8 della stessa legge regionale.

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Tipologia di intervento

Campo applicazione Ambito urbanistico nel quale si applica la tipologia di intervento

Porzioni di Ambito o casistiche escluse dall’applicazione della tipologia di intervento

Tipologia intervento

Regole per la qualità progettuale degli interventi

Parcheggi pertinenziali e requisiti di localizzazione obbligatori degli interventi

Modalità di attuazione

Ampliamenti di edifici esistenti o cambi di destinazione d’ uso

edificio a totale o prevalente destinazione residenziale, socio assistenziale e socio educativo non eccedente 1.500 mc nonché relative pertinenze non eccedenti i 200 mc

APA, ATPA, TPAA nei limiti indicati nella Nota sotto riportata, SU_01, SU_04, TUS_01, TUS_02, TUR, TSC, NAF e TUP.

Esclusione di edifici ricadenti in regimi paesistici di conservazione (PU, CE, ME/SME), in aree non insediate (ANI), in regimi di trasformazione (TRZ).

Sino a 200 mc = 60 mc; Da 200 a 500 mc = 20%; da 500 a 1.000 mc = 10%; da 1.000 a 1.500 mc = 6% fino ad un max. di 200 mc complessivi

Nel rispetto delle indicazioni tipologiche, formali, costruttive contenute nelle disposizioni paesistiche delle schede urbanistiche degli ambiti interessati.

Art. 14, comma 5, delle Norme Generali del PUC

Permesso di costruire

Nota di specificazione: − Intervento ammesso negli ambiti APA, ATPA, TPAA nella sola forma del mutamento d’uso di superficie accessoria ubicata all’ interno dell’ingombro geometrico e con riferimento alle sole porzioni

corrispondenti agli areali della “campagna abitata”. Tipologia di intervento

Campo applicazione Ambito urbanistico nel quale si applica la tipologia di intervento PUC / PTCP

Porzioni di Ambito escluse dall’applicazione della tipologia di intervento

Tipologia di intervento

Regole per la qualità progettuale degli interventi

Parcheggi pertinenziali e requisiti di localizzazione obbligatori degli interventi

Modalità di attuazione

Mutamento di destinazione d’ uso di fabbricati esistenti a destinazione non residenziale

Fabbricati esistenti a destinazione non residenziale non eccedente 200 mc

SU_01, SU_04, TUS_01, TUS_02, TUR, TSC, NAF e TUP Intervento ammesso purchè vengano interessati lotti serviti da viabilità carrabile esistente, e dalle necessarie infrastrutturazioni.

Esclusione di edifici ricadenti in regimi paesistici di conservazione (PU, CE, ME/SME), in aree non insediate (ANI), in regimi di trasformazione (TRZ).

Nel rispetto delle indicazioni tipologiche, formali, costruttive contenute nelle disposizioni paesistiche delle schede urbanistiche degli ambiti interessati

Art. 14, comma 5, delle Norme Generali del PUC

Permesso di costruire

Tipologia di intervento

Campo applicazione Ambito urbanistico nel quale si applica la tipologia di intervento PUC / PTCP

Porzioni di Ambito escluse dall’applicazione della tipologia di intervento

Tipologia intervento

Regole per la qualità progettuale degli interventi

Parcheggi pertinenziali e requisiti di localizzazione

Modalità di attuazione

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obbligatori degli interventi

Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico edificio residenziale o ad esso assimilabile

Edifici residenziali o ad essi assimilabili non eccedenti complessivamente 2.500 mc sul sedime esistente o nel lotto contiguo disponibile

NAF, SU_01, SU_04, TUS_01, TUS_02, TUR, TSC nel lotto contiguo nei limiti indicati nella Nota sotto riportata.

Esclusione di edifici ricadenti in ANIMA/ ISMA CPA e ISMA saturo o ricadenti in regimi di conservazione del PTCP o in regimi di trasformazione (TRZ).

Max. 35% di incremento del volume esistente **

Nel rispetto delle indicazioni tipologiche, formali, costruttive contenute nelle disposizioni paesistiche delle schede urbanistiche degli ambiti interessati.

Parcheggio pertinenziale = 1 mq ogni 10 mc da non computarsi nell’incremento complessivo previsto se interrati.

Permesso di costruire conv. art. 49 l.r. 36/1997 e s.m.

Nota di specificazione: ** 1) tale valore è elevabile al 50% in caso di edifici ricadenti in base al Piano di Bacino o atti analoghi di pianificazione in aree ad elevata e molto elevata pericolosità idraulica e geomorfologica nonché in aree soggette ad inedificabilità assoluta prevista da normative statali o regionali in materia di difesa del suolo. ** 2) nel caso in cui contestualmente all’ intervento di demolizione e ricostruzione sia prevista anche la demolizione di serre abbandonate in misura non inferiore a 30 volte la superficie coperta delle nuove costruzioni da realizzare la premialità è elevabile al 45% ( art 7bis, comma 2, LR 49/’09) ; analogamente è elevata a tale valore nel caso di contestuali interventi di ripristino murature in pietra e interventi di riassetto idrogeologico e vegetazionale di tutto il/i lotti interessati dall’ intervento e comunque in misura non inferiore a 20 volte la superficie coperta delle nuove costruzioni da realizzare . L’ applicazione di tale premialità è alternativa all’ applicazione dell’“Azione premiante “ A3 de-impermeabilizzazione del suolo Tipologia di intervento

Campo applicazione Ambito urbanistico nel quale si applica la tipologia di intervento PUC / PTCP

Porzioni di Ambito escluse dall’applicazione della tipologia di intervento

Tipologia intervento

Regole per la qualità progettuale degli interventi

Parcheggi pertinenziali e requisiti di localizzazione obbligatori degli interventi punto 10

Modalità di attuazione

Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico edificio residenziale o ad esso assimilabile

Demolizione edificio/edifici residenziali o ad essi assimilabili non eccedenti complessivamente 2.500 mc e ricostruzione in altro Ambito urbanistico

Da TUS, SU, NAF, APA, TPAA, TNI, ATPA, FC, TSC, TUR verso TUR, TSC. Da TUP verso TSC, TUR.

Trasferimento di volumetrie in ambiti ricadenti in ANIMA/ ISMA CPA e ISMA saturo, NIMA e SU o ricadenti in regimi di conservazione del PTCP o in regimi di trasformazione (TRZ)

Max. 35% di incremento del volume ** a) e b)

Nel rispetto indicazioni tipologiche, formali, costruttive contenute nelle disposizioni paesistiche delle schede urbanistiche degli ambiti interessati e delle ulteriori prescrizioni e/o condizioni previste nelle norme generali Gli interventi di delocalizzazione in altro ambito possono essere assentiti solo in aree dotate di urbanizzazione primaria

Parcheggio pertinenziale = 1 mq ogni 10 mc da non computarsi nell’incremento complessivo previsto se interrati.

Permesso di costruire conv. art. 49 l.r. 36/1997 e s.m.

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Nota di specificazione: ** 1) tale valore è elevabile al 50% in caso di edifici ricadenti in base al Piano di Bacino o atti analoghi di pianificazione in aree ad elevata e molto elevata pericolosità idraulica e geomorfologica nonché in aree soggette ad inedificabilità assoluta prevista da normative statali o regionali in materia di difesa del suolo ** 2) nel caso in cui contestualmente all’ intervento di demolizione e ricostruzione sia prevista in ambiti APA TPAA e ATPA anche la demolizione di serre abbandonate in misura non inferiore a 30 volte la superficie coperta delle nuove costruzioni da realizzare la premialità è elevabile al 45% ( art 7bis, comma 2, LR 49/’09) ; analogamente è elevata a tale valore nel caso di contestuali interventi di ripristino murature in pietra e interventi di riassetto idrogeologico e vegetazionale di tutto il/i lotti interessati dall’ intervento e comunque in misura non inferiore a 20 volte la superficie coperta delle nuove costruzioni da realizzare n tutte le ipotesi di ricostruzione in altro sito il progetto deve prevedere la contestuale sistemazione del lotto liberato dagli edifici esistenti ( in ambiti APA/TPAA/ATPA ripristino uso agricolo o terrazzamenti…. *** 3) la ricostruzione in altro ambito è consentita nel rispetto dei parametri previsti per gli interventi di nuova costruzione nelle relative norme di conformità esclusivamente in aree già dotate di viabilità pubblica e che non richiedano nel caso di regimi di mantenimento del PTCP la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa ed adeguata. Tipologia di intervento

Campo applicazione Ambito urbanistico nel quale si applica la tipologia di intervento PUC / PTCP

Porzioni di Ambito escluse dall’applicazione della tipologia di intervento

Tipologia intervento

Regole per la qualità progettuale degli interventi

Parcheggi pertinenziali e requisiti di localizzazione obbligatori degli interventi

Modalità di attuazione

Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico edificio non residenziale

Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico edificio non residenziale non eccedenti complessivamente 10.000 mc sul sedime esistente o nel lotto contiguo disponibile

NAF, SU_01, SU_04, TUS_01, TUS_02, TU, TSC in caso di cambio d’uso per le funzioni ammissibili nell’Ambito.

- Max. 35% di incremento del volume

Nel rispetto indicazioni tipologiche, formali, costruttive contenute nelle disposizioni paesistiche delle schede urbanistiche degli ambiti interessati e delle norme generali del PUC

Parcheggio pertinenziale = 1 mq ogni 10 mc da non computarsi nell’incremento complessivo previsto se interrati.

Permesso di costruire conv. art. 49 l.r. 36/1997 e s.m.

Tipologia di intervento

Campo applicazione Ambito urbanistico nel quale si applica la tipologia di intervento PUC / PTCP

Porzioni di Ambito escluse dall’applicazione della tipologia di intervento

Tipologia intervento

Regole per la qualità progettuale degli interventi

Parcheggi pertinenziali e requisiti di localizzazione obbligatori degli interventi

Modalità di attuazione

Demolizione edifico/edifici non residenziali con ricostruzione in altro Ambito urbanistico

Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico edificio non residenziale non eccedenti complessivamente

Da TUS, SU, NAF, APA, TPAA, TNI, ATPA, FC, TSC, TUR verso TUP e DTP Da TUP verso DTP

- Max. 35% di incremento del volume esistente**

Nel rispetto indicazioni tipologiche, formali, costruttive contenute nelle disposizioni paesistiche delle schede urbanistiche degli ambiti interessati e delle norme generali del PUC

Parcheggio pertinenziale = 1 mq ogni 10 mc da non computarsi nell’incremento complessivo

Permesso di costruire conv. art. 49 l.r. 36/1997 e s.m.

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10.000 mc in altro ambito urbanistico

Gli interventi di delocalizzazione in altro ambito possono essere assentiti solo in aree dotate di urbanizzazione primaria

previsto se interrati.

I trasferimenti di edificabilità potranno avvenire nei termini indicati nella tabella di cui all’ art 6.2 delle Norme Generali (come modificata in base ai correttivi indicati in relazione). Tale disciplina come sopra formulata risulta traduzione dell’azione di PUC di cui all’ art 6.2 lett c) delle Norme Generali del PUC che conseguentemente è da stralciare Nota di specificazione: ** 1) tale valore è elevabile al 50% in caso di edifici ricadenti in base al Piano di Bacino o atti analoghi di pianificazione in aree ad elevata e molto elevata pericolosità idraulica e geomorfologica nonché in aree soggette ad inedificabilità assoluta prevista da normative statali o regionali in materia di difesa del suolo

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3. Disciplina tecnica generale.

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Articolo 7 Parametri urbanistici edilizi. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 15/2017, per tutti i parametri aventi valenza urbanistica valgono le definizioni di cui alla L.R. n. 16/2008 e s.m.i. 7.1. Parametri aventi valenza urbanistica. 1. Superficie agibile e superficie accessoria.

Si definisce superficie agibile (S.A.) la superficie di solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse.

2. Non sono da ricomprendere nella S.A.:

a) le coperture piane di uso comune e quelle sistemate a verde pensile, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico-ricettive;

b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici e simili, nonché le intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti normative;

c) i locali privi dei requisiti richiesti per l'agibilità, quali cantine e ripostigli, purché ricompresi entro il sedime della costruzione e non comportanti la realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel piano terra limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale e tipologia monofamiliare,

d) bifamiliare e trifamiliare; e) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l'agibilità aventi altezza media

interna netta non superiore a 2,10 metri e quelli con altezza interna superiore a 2,10 metri destinati ad accogliere solo impianti tecnologici;

f) le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra di cui all'articolo 19, quelle fuori terra di cui al comma 1 del medesimo articolo assoggettate a vincolo di pertinenzialità e non eccedenti i limiti dimensionali ivi indicati, quelle fuori terra al servizio di nuove strutture ricettive alberghiere nei limiti di cui all'articolo 19, comma 8, (l.r. 16/2008) quelle interrate o al piano terreno, di cui all'articolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 19, comma 3, (l.r. 16/2008) nonché le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture piane negli edifici a destinazione produttiva nelle quantità prescritte dalla vigente normativa in materia;

g) i porticati e gli spazi ad uso pubblico; h) i locali e gli spazi destinati a servizi pubblici o di uso pubblico con vincolo permanente

di destinazione d'uso. 3. Costituiscono superficie accessoria (S.Acc.) da non ricomprendere nella S.A.,

sempreché contenuta entro il limite massimo del 40 per cento della S.A. per edifici aventi S.A. non superiore a 160 metri quadrati ed entro il limite massimo del 30 per cento per la parte di S.A. eccedente la soglia di 160 metri quadrati e da misurarsi con le stesse modalità di cui al comma 1: a) i porticati, le tettoie, i poggioli, i terrazzi e le logge, se ad uso privato esclusivo;

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b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza media interna netta superiore a 2,10 metri, ma privi dei requisiti richiesti per l'agibilità e che non siano destinati ad accogliere solo impianti tecnologici;

c) i locali privi dei requisiti richiesti per l'agibilità non riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lettera c);

d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici, non assoggettate a vincolo di pertinenzialità o quelle eccedenti i limiti dimensionali minimi di cui all'articolo 19, comma 1, (l.r. 16/2008) nonché le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione ricettivo-alberghiera eccedenti i limiti dimensionali di cui all'articolo 19, comma 8(l.r. 16/2008).

(…) 3.bis La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova

costruzione non dovrà superare il valore max del 10% della S.A.. 4. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine di agevolare l'attuazione

delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non sono considerati nel computo per la determinazione dell'indice edificatorio: a) le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori complessivi, sia per gli

elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali, nonché i solai con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30 centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica;

b) l'incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisori fra unità immobiliari finalizzato all'isolamento acustico.

5. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica aventi ad oggetto ambiti urbani da attuarsi

mediante Progetto urbanistico operativo (PUO), Strumento urbanistico attuativo (SUA) o progetti ad essi equivalenti, il limite di cui al comma 3 relativo alla superficie accessoria può essere elevato fino al 30 per cento per motivate esigenze di qualità architettonica e di efficienza energetica degli edifici.

Volume geometrico. Per volume geometrico si intende il volume del fabbricato fuori terra, misurato vuoto per pieno. Lotto asservibile. Si definisce lotto asservibile la porzione di terreno nella disponibilità del proponente destinata all'edificazione. Non è consentito l'asservimento di superfici già asservite a costruzioni, salvi i casi in cui il PUC attribuisca all'area un'edificabilità maggiore. Le fattispecie in cui è consentito l'asservimento di lotti non contigui o la traslazione dell'asservimento preesistente su altra area dovranno essere espressamente previste e disciplinate dal PUC. Indice di utilizzazione insediativa.

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Si definisce indice di utilizzazione insediativa (I.U.I.) il rapporto fra la S.A. dei fabbricati realizzabili e il lotto asservibile. In caso di esistenza di fabbricati da conservare, la relativa S.A. deve essere detratta da quella complessiva. Superficie asservita. Si definisce superficie asservita alle nuove costruzioni quella alla quale viene applicato l'I.U.I. Per area di pertinenza fondiaria degli edifici esistenti si intende quella calcolata in base agli indici volumetrici o agli altri parametri edilizi vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo. Nel caso di edifici realizzati in precedenza per i quali non esista agli atti dell'ufficio tecnico comunale il progetto approvato, si intende asservita una fascia minima di metri 5,00 attorno al perimetro dell'edificio e, comunque, non oltre il confine di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione catastale. L'asservimento dei terreni alle nuove costruzioni come individuati nell'estratto di mappa del nuovo catasto terreni consegue quale effetto naturale del rilascio del relativo titolo abilitativo o al decorso dei termini per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 26 nel caso di DIA. La Civica amministrazione può prevedere nel Regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo abilitativo al preventivo asservimento dei terreni a favore del Comune mediante atto regolarmente trascritto nei registri immobiliari. In ogni caso tali asservimenti devono essere riportati in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuto dal Comune. Superficie coperta. Si definisce superficie coperta (S.C.) la proiezione orizzontale delle sole parti fuori terra dell'edificio, compresa la proiezione di tettoie e porticati. Non sono considerati ai fini del computo della superficie coperta gli elementi di cui all’art. 7.1 comma 4 nei limiti dallo stesso indicati. Rapporto di copertura. Si definisce rapporto di copertura (R.C.) il rapporto tra superficie coperta e lotto asservibile. Distanze. Le distanze di cui al presente articolo sono misurate in metri e riferite al filo di fabbricazione della costruzione. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 metri; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori. La distanza è quella intercorrente fra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D); b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc); c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo,

ciglio di una strada (Ds). Il ciglio della strada è quello definito dall'articolo 2 del decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19

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della legge 6 agosto 1967, n. 765); il confine della strada è quello definito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini della determinazione della distanza non si computano gli elementi di cui all’art. 7.1 comma 4 nei limiti dallo stesso indicati. Altezza. L'altezza dei fabbricati si calcola a partire dal punto più basso del perimetro dell'edificio sul terreno sistemato, intendendosi per tale il profilo preesistente con uno scostamento massimo di un metro, con esclusione delle aperture di accesso ai piani interrati, fino alla linea di gronda, ovvero, per gli edifici a copertura piana, fino all'estradosso dell'ultimo solaio, posto a copertura di vani abitabili o agibili. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non vengono computati nell'altezza massima: a) i tamponamenti orizzontali di copertura e i solai intermedi che comportino spessori

complessivi superiori a 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri per i tamponamenti orizzontali di copertura e di 15 centimetri per i solai intermedi;

b) i tamponamenti orizzontali di copertura funzionali alla realizzazione di manti di copertura vegetale con essenze di medio e alto fusto.

Nel caso di edifici a gradoni non è consentita la misurazione per singoli corpi di fabbrica. Il regolamento edilizio può contenere una disposizione volta a dettare una specifica disciplina della misurazione dell'altezza per questi tipi di costruzione. Linea di gronda. Si definisce linea di gronda l'intersezione fra l'estradosso del piano di copertura, orizzontale o inclinato, posto al livello più alto ed il piano verticale di facciata. Numero dei piani. Si definisce numero dei piani l'insieme dei piani di un edificio posti al di fuori del terreno, compresi quelli seminterrati che emergano per più di 1 metro rispetto al terreno naturale per almeno la metà del perimetro e con esclusione dei sottotetti non abitabili e dei locali tecnici posti in copertura, salvo quanto previsto all’articolo 18, comma 1 (l.r. 16/2008). Caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio. Le caratteristiche dell'edificio sono individuabili dai seguenti elementi: a) tipologici, intendendosi per tali quei caratteri architettonici e funzionali che ne consentono

la qualificazione in base alle correnti tipologie edilizie (quali ad esempio edificio residenziale unifamiliare o plurifamiliare, fabbricato industriale, casa rurale);

b) formali, intendendosi per tali quei caratteri soprattutto architettonici che determinano l'immagine esterna dell'edificio ed in particolare la disposizione delle bucature e i materiali;

c) strutturali, intendendosi per tali quei caratteri che compongono materialmente le parti strutturali, (portanti e non) dell'organismo edilizio, quali ad esempio strutture portanti in laterizi rispetto a quelle in cemento armato.

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Per i parametri aventi valenza edilizia, valgono le definizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 68 del 13/11/2017 e s.m.. Le disposizioni del P.U.C. si attuano mediante l’applicazione di ulteriori parametri urbanistici ed edilizi di seguito indicati: 1. Superficie agibile massima di ambito (S.A. max. amb.).

Laddove le norme degli Ambiti e dei Distretti fanno riferimento alla Superficie Agibile Massima di Ambito, al fine dell’applicazione delle relative prescrizioni, per massima di ambito si intende la S.A. che l’ambito può ospitare.

2. Indici di utilizzazione insediativa (Art. 72 della L.R. 16/2008 e s.m.i.).

Fatta salva la definizione di indice di utilizzazione insediativa (I.U.I.) ex L.R. 16/2008 e s.m.i., quale rapporto fra la S.U. dei fabbricati realizzabili e il lotto asservibile, si definiscono i seguenti parametri: − Indice di utilizzazione insediativa base (I.U.I. Base): è l’Indice di Utilizzazione

Insediativa attribuito a tutti gli Ambiti ed ai Distretti (esclusi i Territori non Insediabili - TNI), utilizzabile da parte dei soggetti che attuano le trasformazioni secondo le norme dei singoli Ambiti o Distretti. Per gli ambiti di ‘atterraggio’ l’indice I.U.I. base è costituito per il 50% da un Indice Proprio, applicabile direttamente alla superficie asservibile del lotto, per il restante 50% da un Indice di Trasferimento, utilizzabile acquisendo indice base dagli ambiti in cui non è ammessa la nuova costruzione (ambiti di decollo) ovvero per effetto della demolizione di edifici e trasferibilità della relativa SA nell’ambito.

− Indice di utilizzazione insediativa massimo (I.U.I. Massimo): è l’Indice di Utilizzazione Insediativa massimo realizzabile sul lotto di intervento. L’incremento dell’I.U.I. di base, nei limiti dell’I.U.I. max, può essere ottenuto dall’acquisizione di premi edificatori generati da azioni premianti.

− Indice di utilizzazione insediativa minimo (I.U.I. Minimo): è l’Indice di Utilizzazione Insediativa minimo riferito al lotto di intervento al di sotto del quale non è consentita la nuova edificazione.

7.2. Pertinenze di un fabbricato. Manufatti adibiti al servizio esclusivo di un fabbricato, aventi sedime distinto da esso e non destinabili alla permanenza continuativa di persone che, secondo le definizioni di cui all’art. 17 della LR 16/2008 e s.m.i., non costituiscono Superficie Agibile. Negli Ambiti APA e ATPA la realizzazione di tali pertinenze è ammessa con superficie coperta massima di 6 mq ed H= 2,3 m. In tutti gli altri Ambiti tali manufatti potranno essere realizzati nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 17 della L.r. 16/2008, (ferma restando l’osservanza del limite dimensionale del 20% max del volume dell’edificio principale di riferimento e di una volumetria non

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superiore a 45 mc) solo negli ambiti a cui il PUC riconosce ed attribuisce un’edificabilità espressa in SA max. Sono fatti salvi i casi dei parcheggi pertinenziali di cui all'articolo 9, comma 1 della Legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del Testo Unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) e s.m.i. Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo comprendono i locali adibiti a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici, le cabine idriche, le centrali termiche, i locali adibiti a lavatoi o stenditoi nonché i ricoveri per i veicoli e le opere di sistemazione e di arredo nel rispetto dei seguenti parametri e caratteristiche: per gli Ambiti APA e ATPA:

− superficie coperta massima 6 mq; − altezza massima interna 2,30 m; − inclinazione minima delle falde del 15%; − struttura e tamponamenti in legno, copertura in legno o tegole in laterizio.

Per tutti gli altri Ambiti:

− volume geometrico massimo: 45 mc; − altezza massima interna: 3,00 m; − inclinazione minima delle falde del 15%; − struttura e tamponamenti in legno, copertura in legno o tegole in laterizio.

Per gli edifici esistenti dotati di pertinenze con dimensioni inferiori al limite di cui sopra, realizzate prima dell’adozione del P.U.C., è ammesso l’ampliamento delle medesime pertinenze o la realizzazione di nuove, sino alla concorrenza del limite complessivo di cui sopra. Le pertinenze non possono essere oggetto di successivo cambio d’uso. 7.3. Manufatti diversi dagli edifici. Piscine private. La realizzazione delle piscine private è ammessa su tutto il territorio comunale ad esclusione delle aree SIC, degli ambiti TNI e delle zone degli Ambiti APA, ATPA e TPAA soggette ai regimi normativi ISMA-CPA, ISMA saturo, ISCE e ANIMA, all’interno delle zone ove è presente o consentita la funzione abitativa o quella turistico-ricettiva (ivi compresi gli agriturismi) o di servizi pubblici o privati, sotto l’osservanza delle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e delle Norme di conformità e congruenza. Non è ammessa su tutto il territorio comunale la costruzione di piscine che non siano pertinenziali agli edifici e alle strutture di cui sopra.

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Le piscine di pertinenza di attività agrituristiche e/o turistico ricettive, devono rispettare le norme regionali di settore a cui si rimanda. Le sistemazioni connesse alla formazione della piscina scoperta non dovranno superare la quota del profilo del terreno sistemato, intendendosi per tale il profilo preesistente con uno scostamento massimo di 1 metro. Tale limite può essere superato, sulla base di un dettagliato progetto di inserimento paesistico, nel caso di impianti al servizio di strutture ricettive o comunque di uso pubblico o facenti parte di servizi collettivi. I locali per i macchinari tecnici debbono essere contenuti entro le dimensioni minime indispensabili e sistemati interamente in interrato entro la morfologia preesistente. Volumi interrati. La realizzazione di volumi interrati è ammessa compatibilmente con i limiti imposti dal Piano di Bacino e dalle normative geologiche e in relazione alla disciplina urbanistico-edilizia degli Ambiti e dei Distretti. Non è ammessa negli ambiti TNI e nelle aree SIC. Quando ammessi, i locali interrati devono comunque rispettare le seguenti prescrizioni: − essere ricavati nella proiezione del fabbricato; − avere altezza interna netta non superiore a metri 2,50 − l’eventuale fronte di scavo non deve essere superiore a 2,50 metri. Nelle zone soggette ai regimi normativi ANI-MA e IS-CE è vietato realizzare volumi interrati sia autonomi che entro il sedime della costruzione. Opere di sistemazione ed arredo. Sono considerate opere di sistemazione ed arredo: a) le piccole serre domestiche (locale chiuso che determina un ambiente artificiale idoneo

per le coltivazioni agro-floro-vivaistiche) nel rispetto dei seguenti parametri e caratteristiche:

− superficie coperta max. 9,00 mq; − altezza massima interna 2,30 m; − essere in aderenza ad edifici e con falda unica o isolate con copertura a due falde; − avere struttura metallica e tamponamenti, compresa la copertura, in vetro o

policarbonato alveolare; b) e tettoie, nel rispetto dei seguenti parametri e caratteristiche: − superficie coperta max. 9,00 mq; − spazio coperto privo di tamponamenti perimetrali; − altezza massima interna 2,30 m; − inclinazione minima della/e falde 15%; − struttura portante verticale e orizzontale in legno, copertura in legno o tegole in laterizio. Attrezzature balneari.

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Edifici e manufatti funzionali alla fruizione delle spiagge e per il rimessaggio delle relative imbarcazioni e attrezzature, da realizzarsi esclusivamente mediante rilascio del permesso di costruire. Superficie minima delle unità immobiliari destinate a residenza. E’ fatto salvo quanto previsto nel Regolamento Edilizio Comunale, che viene integrato, stabilendo che per tutti gli interventi ammessi negli Ambiti APA, ATPA, TPAA relativi ad immobili con destinazione residenziale, compresi gli interventi di recupero ai fini residenziali realizzati ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24/2001, gli interventi di mutamento della destinazione d’uso a residenza nonché gli interventi di suddivisione in più unità immobiliari residenziali, la dimensione minima della singola unità immobiliare è pari a mq 60 di superficie agibile. Tetti a falda. In tutto il territorio comunale la pendenza massima delle falde dei tetti non potrà superare la misura del 40%. La norma non si applica agli edifici esistenti aventi coperture con pendenze maggiori caratterizzanti la tipologia architettonica degli stessi (ad esempio le ville di impronta eclettica o liberty). Serre. Le serre destinate agli usi agricoli, diverse dalle “piccole serre domestiche”, sia che si tratti di manufatti in uso che in stato di abbandono, non costituiscono edifici aventi rilevanza sia in termini di Volume, di SA e di SAcc, e come tali non sono produttrici di diritti edificatori in caso di demolizione fatte salve le “azioni premiali” previste dal Piano. Impianti tecnologici e tralicci e antenne. Impianti tecnologici. È consentita la realizzazione di piccoli edifici ed impianti da parte di Enti Pubblici o di Aziende erogatrici di servizi pubblici nella misura strettamente necessaria a condizione che vengano realizzati con criteri di corretto inserimento paesistico e senza occludere ne interferire con le visuali consolidate. Tralicci e antenne radio e telefonia. Tali elementi tecnologici rappresentano un notevole impatto paesaggistico ambientale, pertanto il loro inserimento dovrà essere attentamente calibrato sia dal punto di vista qualitative che quantitativa. Opere di mitigazione e compensazione saranno parte determinante del progetto. Ovunque possibile sarà favorita la concentrazione degli impianti su un unico elemento di sostegno. Articolo 8 Destinazioni d’uso. Fatte salve le limitazioni di utilizzo contenute nelle Norme degli Ambiti e Distretti, valgono le definizioni e la disciplina di cui all’art. 13 della LR 16/2008 e s.m. − Disposizioni generali.

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Funzioni ammesse in tutti gli ambiti: sono sempre ammesse nei singoli Ambiti, anche in assenza di specifica indicazione cartografica, nel rispetto delle relative norme progettuali di livello puntuale del P.U.C., delle ulteriori limitazioni dei piani territoriali sovracomunali e delle normative di settore:

1. attrezzature di interesse locale; 2. servizi pubblici e parcheggi pubblici. 3. servizi privati non convenzionati limitatamente ad interventi sul patrimonio edilizio

esistente nel rispetto della disciplina puntuale delle schede di ambito.

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TABELLA MIX FUNZIONALE Relativa alla realizzazione di nuova S.A. conseguente l’utilizzo dell’I.U.I.

AMBITI/DISTRETTI

TURISTICO

RICETTIVO

PRODUTTIVO

COMMERCIALE

RESIDENZIALE

PRODUTTIVO AGRICOLO

DT DT_01 (DTR) 15% - 15% 70% -

DT_02 (DTP) - 100% - - - DT_03 (DTS) - - 67% 33% - DT_04 (DTS) - - 100% - -

DT_05 (DTP) - 50% 50% - - DT_06 (DTP) - 50% 50% - - DT_08 (DTP) - 40% 30% - 30% DT_10 (DTS) 40% 20% - 40% - DT_11 (DTS) - - - - - DT_13 (DTR) 20% - 10% 70% - DT_14 (DTR) 10% - 20% 70% - DT_15 (DTP) 50% - 5% 45% - TU

TU_01 (TUR) - - - - - TU_02 (TUR) - - - - - TU_03 (TUR) - - - - -

TU_04 (TUR) - - 20% 80% - TU_05 (TUR) - - - - - TU_06 (TUP) - 80% 20% - - TU_07 (TUP) - 80% 20% - - TU_08 (TUR) 60% - 40% - - TU_09 (TUR) 15% - 15% 70% - TU_10 (TUR) 10% - 10% 80% - TU_11 (TUR) 10% - 10% 80% - TU 12 (TUP) 100% APA - - - - - ATPA - - - - - FC - - - - - NAF - - 20% 80% - SU - - - - - TNI - - - - - TPAA - - - - - TSC - - 20% 80% - TUS - - - - -

Le percentuali sopra indicate costituiscono un limite massimo inderogabile per ciascun ambito e distretto. In applicazione delle percentuali previste nella tabella, non sarà più possibile realizzare nuova S.A., per le funzioni che hanno raggiunto le quantità disponibili. Le percentuali relative alla funzione residenziale sono da intendersi come massime ammissibili e vincolanti ai fini del titolo edilizio avente ad oggetto l’utilizzo dell’I.U.I. Nel DT 12 Si intende per funzione produttiva l’artigianato di servizio compatibile con la residenza.

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Articolo 9 Interventi edilizi. 1. Per le definizioni degli interventi edilizi in funzione del rilascio dei titoli abilitativi trovano

diretta applicazione le definizioni contenute nel DPR 380/2001 e s.m.

1. Fatte salve diverse prescrizioni contenute nella disciplina dei singoli ambiti è sempre consentito il cambio di destinazione d’uso senza opere per le funzioni ammesse. È comunque obbligatorio il reperimento, ovvero la monetizzazione, dei pertinenti spazi pubblici, qualora dalla nuova funzione insediata consegua l’incremento del carico urbanistico.

2. Nella definizione degli interventi ammessi nelle Schede urbanistiche dei singoli Ambiti, laddove si fa riferimento ad interventi di ristrutturazione edilizia, sono da stralciare le eventuali previsioni di ampliamento volumetrico in quanto in contrasto con la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001 e s.m.; le previsioni di ampliamento volumetrico previste nelle Schede urbanistiche dei singoli Ambiti, senza asservimento di terreno nel limite del 20% del volume, sono da qualificare come interventi di nuova costruzione.

Articolo 9bis Contenuto vincolante dell’elaborato SR.6.01.b. Quanto contenuto nell’elaborato SR.6.01.b relativo alla dichiarazione di sintesi dell’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni della pronuncia di VAS di cui alla DGR n. 599/2017, prevale rispetto a disposizioni e previsioni del PUC in contrasto con tale dichiarazione. Articolo 10 Norme generali di sostenibilità ambientale. Fermo restando che all’interno dei Distretti e degli Ambiti - dove ritenuto necessario - sono riportate le specifiche discipline vincolanti di sostenibilità ambientale, devono essere rispettate le seguenti norme a carattere generale che si intendono valide, se non diversamente specificato, su tutto il territorio.

Articolo 10.1 Requisiti prestazionali di efficienza energetica degli edifici.

Gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia comportante cambio d'uso e di sostituzione edilizia devono privilegiare il conseguimento della migliore efficienza energetica e di risparmio energetico. Per le destinazioni d’uso residenziali (art. 13 comma 1 lett. a) della L.r. 16/2008) sono pertanto da conseguire obbligatoriamente i seguenti target minimi: − Classe B di efficienza energetica in caso di ristrutturazione edilizia; − Classe A di efficienza per le nuove edificazioni e le sostituzioni edilizie.

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Gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia comportante cambio d'uso, di sostituzione edilizia e di nuova costruzione volti ad insediare le funzioni uffici, alberghi residenze turistico-alberghiere, devono utilizzare corpi illuminanti caratterizzati da alta efficienza, e utilizzare sistemi domotici al fine di adeguare in tempo reale le condizioni ambientali dei diversi spazi e privilegiare il conseguimento della migliore efficienza energetica e di risparmio energetico. Gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia comportante cambio d'uso e di sostituzione edilizia volti ad insediare Medie e Grandi strutture di vendita di generi alimentari, devono privilegiare il conseguimento della migliore efficienza energetica e di risparmio energetico nonché perseguire la riduzione degli apporti energetici per il riscaldamento invernale attraverso il convogliamento del calore smaltito all’esterno dai gruppi frigo e utilizzare sistemi domotici, al fine di adeguare in tempo reale le condizioni ambientali dei diversi spazi.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia comportante cambio d'uso, di sostituzione edilizia e di nuova costruzione volti ad insediare la funzione “industria, artigianato e logistica”, devono configurarsi come "Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate" di cui all'art. 26 del Decreto legislativo n. 112 del 1998, progettate, realizzate e gestite sulla base di criteri di ecoefficienza. Ciò al fine di privilegiare il conseguimento della migliore efficienza energetica e di risparmio energetico e garantire un sistema di gestione integrato degli aspetti ambientali, tale da ridurre e prevenire l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, favorire la tutela della salute e della sicurezza. A tal proposito, in fase di progettazione sarà necessario fare riferimento alla regolamentazione regionale in materiale di APEA. L’Ente pubblico in fase di rilascio dei Titoli abilitativi edilizi sarà tenuto a verificare la rispondenza del progetto alla normativa sulle APEA, da applicarsi in relazione all’intervento proposto.

Sono comunque fatte salve le prescrizioni di legge relative ai requisiti minimi di cui al D.M. 26 giugno 2015.

Articolo 10.2 Gestione e smaltimento delle acque. Nella realizzazione dei nuovi interventi dovrà essere considerato prioritariamente il collettamento dei reflui verso l’impianto di depurazione principale piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde evitare la propagazione di potenziali fonti di inquinamento. Quale elemento essenziale per il rilascio dei Titoli abilitativi edilizi sarà pertanto verificata la condizione sopra esposta. Laddove previsti nella disciplina specifica degli Ambiti e dei Distretti, nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche misure volte a individuare le

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dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine lavori da parte del responsabile.

Articolo 10.3 Prescrizioni per la riduzione del rischio da inquinamento acustico ed elettromagnetico.

Nelle more dell’aggiornamento della Classificazione acustica comunale non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici residenziali (o l’aumento del carico antropico relativamente agli edifici esistenti), nonché di altre funzioni sensibili in aree ricadenti in classe acustica V e VI. Non è ammessa la realizzazione (o l’ampliamento o la sostituzione o frazionamenti che comportino un incremento del carico insediativo) di edifici che prevedano la permanenza prolungata delle persone superiore alle 4 ore giornaliere se questi si collocano su aree ricadenti completamente all’interno delle DPA di elettrodotti ed antenne radiotelevisive. Nel caso in cui gli edifici interessino parzialmente la DPA, la realizzazione potrà essere ammessa solo a seguito dello specifico approfondimento, documentato mediante relazione sottoscritta da tecnico abilitato, volto a determinare il calcolo esatto della fascia di rispetto in relazione alla terna interessata e previa verifica del gestore dell’impianto.

Articolo 10.4 Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili occorre fare riferimento alle condizioni di ammissibilità contenute nella DGR n. 1122/2012, nonché le relative disposizioni emanate a livello nazionale.

Articolo 11 Norme di tutela per le aree comprese nel perimetro dei Siti di Interesse

Comunitario (SIC) IT 1315806 Monte Nero-Monte Bignone e IT 1315805 Bassa Valle Armea.

In coerenza con i disposti dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 di attuazione della Direttiva Europea 92/43 CEE, della L.r. 28/2009 ‘Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità’ e s.m.i. e della D.G.R. n. 30/2013 recante i criteri e gli indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi, l'approvazione di piani, progetti e interventi e le loro modifiche che riguardano aree al cui interno ricadono, anche solo parzialmente, i siti della Rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e s.m.i. Per i progetti assoggettati a procedura di Valutazione di impatto Ambientale di cui agli allegati 1,2 e 3 della L.r. 38/98 e s.m.i., che interessano siti della Rete Natura 2000, la Valutazione d’incidenza è ricompresa nell’ambito della procedura di VIA che, in tal caso,

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considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. Nel caso di piani, progetti e interventi ubicati all’esterno dei SIC presenti all’interno del territorio di Sanremo, anche qualora si ritenga che gli stessi non comportino ricadute sulla valenza naturalistica del sito, è necessario predisporre una relazione che illustri le considerazioni sulle quali si basa l’assenza di ricadute sugli habitat e le specie del SIC (DGR n. 30/2013). Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo.

Articolo 11.1 Norme generali per interventi all’interno del SIC IT 1315806 Monte Nero-Monte Bignone.

Le presenti norme hanno contenuto di carattere generale sulle aree comprese all’interno del SIC IT 1315806 Monte nero-Monte Bignone. Per le specifiche prescrizioni di tutela legate agli interventi ammessi dal Piano sui diversi ambiti, si rimanda alle schede delle Norme di Conformità e di Congruenza. Nelle aree ricomprese nel SIC IT 1315806 Monte nero-Monte Bignone si applicano le seguenti prescrizioni:

a) Nuova edificazione, sostituzione edilizia con traslazione e gestione di

insediamenti, servizi e strutture. L’attività edilizia è ammessa solo in assenza di possibili alternative e con opportune misure mitigative/compensative da valutare a seguito di Studio di incidenza da redigersi obbligatoriamente per ciascun progetto (prevalutazione di incidenza ai sensi DGR n. 30/2013) e non sarà attuabile in caso di incidenza significativa su habitat prioritari se non per motivi di imperante interesse pubblico o di esigenze connesse alla salute pubblica e alla tutela dell’ambiente previo parere favorevole della Commissione Europea (art. 6 Direttiva 92/43/CEE). Particolare attenzione dovrà essere posta (e dimostrata a livello progettuale) alle formazioni erbose ascrivibili all’habitat prioritario *6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia) anche se in forma mista, ove sono previste attività connesse alla fruizione turistica o alla ripresa dell’attività agricola. Nei SIC che comprendono gli habitat prioritari “non possono essere approvati o realizzati interventi, progetti e piani che prevedano o comportino la diminuzione e/o frammentazione, alterazione ancorché temporanea della superficie degli habitat stessi” (D.G.R. 1507/2009). Sono esclusi dalla Valutazione di incidenza gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all’art.3 del DPR 380/2001 e s.m.i. (art. 8, comma 3 L.R. 28/2009 e D.G.R. n.30/2013), a meno che l’oggetto stesso dell’intervento non risulti elemento sostanziale per la salvaguardia delle specie per le quali il sito è

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stato individuato nella rete Natura 2000 (art. 8, comma 3 L.R. 28/2009 e D.G.R. n.30/2013).

b) Attività agricola – forestale – zootecnica. Le attività di tipo agricolo, silvicolo e zootecnico all’interno del SIC, oltre a conformarsi alle normative vigenti in materia, dovranno essere attuate secondo un piano di gestione adeguato del SIC, tenendo in considerazione la necessità di non frammentare, alterare o perturbare gli habitat prioritari. In questo senso, particolare attenzione dovrà essere applicata anche alle aree marginali esterne al SIC, soprattutto ove sono segnalati habitat prioritari. Nelle porzioni di terreno ricadenti nel SIC e facenti parte dell’ambito Territori di Presidio Ambientale a vocazione Agricola (TPAA), il rilancio delle attività agricole è un elemento utile alla conservazione del Sito purché siano rispettate le Misure di Conservazione generali e specifiche del SIC. Sono da privilegiare metodi di agricoltura biologica, forme di difesa integrata, favorire forme di agricoltura meno intensiva, attuare interventi di mitigazione (piantamento di siepi, filari di piante da fiore non trattate, specie baccifere), utili per i lepidotteri e molte specie di uccelli. Quando necessarie, saranno da mettere in atto opportune misure mitigative, da valutare a seguito di verifiche puntuali nelle aree interessate. Le previsioni di recupero produttivo di aree agricole dovranno essere collocate nelle porzioni di territorio già antropizzate ove già presenti habitat propri degli “ecomosaici agricoli eterogenei e zone ad olivo in abbandono”. Al fine di non incidere negativamente sull’habitat prioritario *6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia) dovrà essere posta particolare attenzione all’uso delle risorse pascolive ed ai carichi di bestiame nelle attività zootecniche: è pertanto obbligatoria la predisposizione di Piani di pascolo che devono essere rigorosamente applicati da parte degli interessati. Le captazioni e prese idriche dovranno essere regolamentate al fine di non provocare perturbazioni permanenti all’habitat *91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinusexcelsior (Alno- Padion, Alnionincanae, Salicionalbae) presente lungo i rii. Dovrà essere tenuta in debita considerazione la segnalata presenza del Gambero di fiume, specie di interesse prioritario, al fine di non depauperare la disponibilità idrica specie nei mesi estivi a causa di uno sfruttamento eccessivo. E’ vietato l’utilizzo di vasche improprie destinate all'abbeveramento del bestiame (ad esempio le vasche da bagno dismesse) in quanto costituiscono trappole mortali per gli anfibi (spesso anche per altra fauna di piccole dimensioni) che vi finiscono in cerca di acqua non potendo più uscirne per via delle pareti scivolose. Dovranno essere pertanto utilizzate vasche a fondo piatto di circa 30 cm di altezza in pietra. Al fine di conservare la presenza della Raganella mediterranea (Hylameridionalis), protetta ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat, devono essere mantenute zone umide (del tipo di stagni, pozze, rii) sia all’interno del S.I.C. che e nelle aree esterne adiacenti. Non devono essere interrate né prosciugate vasche e mantenute le vecchie peschiere. Le attività di tipo selvicolturale dovranno essere previste da specifici Piani di Gestione Forestale.

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c) Interventi di manutenzione sui muretti a secco.

Tutti gli interventi di ripristino/parziale demolizione/ricostruzione dei ruderi e dei muretti dovranno essere valutati ed attuati secondo modalità e tempistiche rispettose delle specie faunistiche possibili colonizzatori di questi ambienti. Il consolidamento e il ripristino dei muretti a secco non dovranno essere condotti durante il periodo riproduttivo, ovvero i mesi primaverili di marzo-aprile-maggio, né durante la stagione invernale. Nel caso l'intervento si renda improcrastinabile durante i mesi invernali (secondo valutazione di incidenza), le pietre dovranno essere movimentate a mano evitando l'utilizzo di macchinario agricolo per non danneggiare le specie dormienti nella fase di latenza e pertanto impossibilitate alla fuga. Molte di queste specie sono inoltre territoriali e vanno comunque mantenute nell'area dove si trovano. Nel caso di smantellamento, spostamento o sensibile alterazione di un muro a secco all’interno del S.I.C., da attuarsi per improrogabili esigenze organizzative durante la stagione invernale, tale intervento dovrà essere eseguito spostando le pietre a mano sotto la supervisione di persona esperta in grado di prelevare un eventuale esemplare dormiente e spostarlo ("traslocarlo") in altro punto non troppo lontano senza danneggiarlo. L'intervento dovrà essere eseguito sotto il controllo del Corpo Forestale dello Stato, quale figura garante del rispetto dell’obbligo di non danneggiare fauna ed habitat derivante dalla normativa nazionale internazionale e previsto in Liguria dalla L.R. n.28/2009 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità".

d) Espansione e gestione delle attività turistiche e ricreative. Le previsioni relative alle attività turistiche e ricreative sono da attuare sulla base di adeguati piani di gestione che tengano conto degli obiettivi di conservazione degli habitat, con particolare riferimento a quelli prioritari e prevedano il monitoraggio dei flussi turistici per verificare la necessità di adeguate misure di salvaguardia e, se necessario, di uno Studio di incidenza. Quando necessarie, saranno da mettere in atto opportune misure mitigative, da valutare a seguito di verifiche puntuali nelle aree interessate a maggiore pressione. Particolare attenzione dovrà essere posta alla realizzazione e gestione di strutture e attività in località San Romolo (anche se nelle aree esterne al SIC) per la possibile incidenza negativa sul gambero Austropotamobiuspallipes, specie prioritaria presente nei rii come il rio San Romolo.

e) Infrastrutture viarie e parcheggi. La realizzazione di infrastrutture e parcheggi è ammessa solo in assenza di possibili alternative e con opportune misure mitigative/compensative da valutare a seguito di Studio di incidenza da redigersi obbligatoriamente per ciascun progetto (prevalutazione di incidenza ai sensi DGR n. 30/2013) e non saranno attuabili in caso di incidenza significativa su habitat prioritari, se non per motivi di imperante interesse pubblico o di esigenze connesse alla salute pubblica e alla tutela dell’ambiente previo parere favorevole della Commissione Europea (art. 6 Direttiva 92/43/CEE).

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L’apertura di viabilità forestale può essere un fattore indirettamente positivo solo se collegata ad interventi selvicolturali per il miglioramento strutturale e fitosanitario di cenosi degradate (es. castagneti e pinete deperienti) o come infrastruttura antincendio, purché realizzate con tecniche a basso impatto. Le strade forestali dovranno essere percorribili con mezzi a motore soltanto dagli aventi diritto (DGR 1507/2009) e tale limitazione è da estendere anche alla viabilità agricola. Particolare attenzione dovrà essere posta (e dimostrata a livello progettuale) alle formazioni erbose ascrivibili all’habitat prioritario *6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia) anche se in forma mista, ove previste attività connesse alla fruizione turistica, o alla ripresa dell’attività agricola o interventi forestali. I parcheggi ed il tracciato viario dovranno essere situati il più lontano possibile dalle aree di maggior significato ecologico (siti di specie prioritarie) e dovranno prevedere tutte le possibili misure mitigative (limitazioni dell’effetto barriera, riduzione del disturbo, ecc.). Saranno da prevedere azioni di monitoraggio al fine di controllare l’eventuale rarefazione di individui o popolazioni.

f) Linee aree elettriche L'installazione di tratti di linea elettrica aerea all'interno dei Siti Natura 2000 presuppone una Valutazione di Incidenza non negativa come costituente dell'iter di approvazione. Andrà valutata in particolare la lunghezza e l'estensione dell'area interessata, l’installazione della linea in prossimità di pareti rocciose (es. a Monte Bignone, ove possono essere presenti idonee alla presenza del Gufo reale Bubo bubo) l'altezza della linea rispetto alla chioma degli alberi, la presenza di cavi interrati e le caratteristiche della linea.

g) Gestione dei cantieri Tutti gli interventi che prevedono l’apertura di cantieri per nuovi edifici e costruzioni, anche di tipo produttivo o per uso turistico-ricreativo, la sistemazione o apertura di infrastrutture lineari, la creazione di aree di parcheggio, ecc., dovranno essere sottoposti a studio di incidenza (prevalutazione di incidenza ai sensi DGR n. 30/2013). Tutti gli interventi dovranno prevedere la messa in opera di opportune mitigazioni per ridurre gli impatti sia di tipo paesaggistico che di tipo ecologico (siepi, alberature, recupero e riutilizzo delle acque, ridotta artificializzazione del suolo, etc.).Si raccomanda un controllo attento in fase di progettazione e gestione di ogni cantiere eventualmente aperto all'interno del Sito per il rispetto delle prescrizioni e delle norme e/o indicazioni di mitigazione o correzione impartite nella Valutazione di Incidenza specifica. Il controllo dovrà essere particolarmente rigoroso nel caso di un subappalto affinché anche la ditta subappaltante rispetti le norme prescritte. In particolare dovrà essere specificato il divieto di abbandono di scarti, resti, attrezzature in disuso del cantiere a lavori ultimati.

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h) Infrastrutture di trasporto a fune (funivia). L’eventuale riattivazione della funivia dovrà prevedere un dettagliato ed esaustivo Studio di Incidenza che contempli sia gli aspetti legati agli impatti in fase di cantiere a livello di piste di accesso, ristrutturazione o nuova realizzazione di componenti delle vecchie infrastrutture, sia gli aspetti legati ai potenziali impatti dovuti alla presenza di tralicci e funi su chirotteri e ornitofauna. La previsione non sarà attuabile in caso di incidenza significativa su habitat prioritari, se non per motivi di imperante interesse pubblico o di esigenze connesse alla salute pubblica e alla tutela dell’ambiente previo parere favorevole della Commissione Europea (art. 6 Direttiva 92/43/CEE). Particolare attenzione dovrà essere garantita (e dimostrata a livello progettuale) alle formazioni erbose ascrivibili all’habitat *6210 – Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia) anche se in forma mista e all’habitat “91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinusexcelsior (Alno- Padion, Alnionincanae, Salicionalbae)” presente in ridotte estensioni soltanto lungo i rii. L’opera potrà inoltre avere un significativo impatto sull'avifauna in funzione dell'altezza dell'opera rispetto alla chioma degli alberi e dalla lunghezza della campata (quest'ultima potrebbe interessare il tratto S.Romolo-Bignone se a campata unica). E’ pertanto richiesto un monitoraggio ex-ante che descriva la tipologia delle specie presenti nell'area interessata, il loro tipo di volo e di frequentazione al fine di calibrare utilmente il progetto della funivia prima della sua presentazione riducendo e mitigando gli impatti quanto più possibile. Il tracciato dell’infrastruttura e le opere accessorie, comunque, dovranno essere situati il più lontano possibile dalle aree di maggior significato ecologico (siti di specie prioritarie) e dovranno prevedere tutte le possibili misure mitigative (limitazioni dell’effetto barriera, riduzione del disturbo, ecc.).

Articolo 11.2 Norme generali per interventi all’interno del SIC IT1315805 Bassa Valle Armea.

Le presenti norme hanno contenuto di carattere generale sulle aree comprese all’interno del SIC IT1315805 Bassa Valle Armea. Per le specifiche prescrizioni di tutela legate agli interventi ammessi dal Piano sui diversi ambiti, si rimanda alle schede delle Norme di Conformità e di Congruenza. Nelle aree ricomprese nel SIC IT1315805 Bassa Valle Armea si applicano le seguenti prescrizioni:

a) Nuova edificazione, sostituzione edilizia con traslazione e gestione di

insediamenti, servizi e strutture. L’attività edilizia è ammessa solo in assenza di possibili alternative e con opportune misure mitigative/compensative da valutare a seguito di Studio di incidenza da redigersi obbligatoriamente per ciascun progetto (prevalutazione di incidenza ai sensi DGR n. 30/2013) e non sarà attuabile in caso di incidenza significativa su habitat prioritari se non per motivi di imperante interesse pubblico o di esigenze connesse alla salute pubblica e alla tutela dell’ambiente previo parere favorevole della Commissione Europea (art. 6 Direttiva 92/43/CEE).

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Particolare attenzione dovrà essere posta (e dimostrata a livello progettuale) alle formazioni erbose ascrivibili all’habitat prioritario *6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia)” anche se in forma mista, ove sono previste attività connesse alla fruizione turistica o alla ripresa dell’attività agricola. Nei SIC che comprendono gli habitat prioritari “non possono essere approvati o realizzati interventi, progetti e piani che prevedano o comportino la diminuzione e/o frammentazione, alterazione ancorché temporanea della superficie degli habitat stessi” (DGR 1507/2009). Sono esclusi dalla Valutazione di incidenza gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all’art.3 del DPR 380/2001 e s.m.i. (art. 8, comma 3 L.R. 28/2009 e DGR n.30/2013), a meno che l’oggetto stesso dell’intervento non risulti elemento sostanziale per la salvaguardia delle specie per le quali il sito è stato individuato nella rete Natura 2000 (art. 8, comma 3 L.R. 28/2009 e DGR n.30/2013). Particolare attenzione dovrà essere posta alla realizzazione e gestione di strutture e attività che si ripercuotono sul corso d’acqua, anche se nelle aree esterne al SIC, per la possibile incidenza negativa sul Gambero di fiume Austropotamobiuspallipes, quale specie prioritaria.

b) Attività agricola – forestale – zootecnica. Le attività di tipo agricolo, silvicolo e zootecnico all’interno del SIC, oltre a conformarsi alle normative vigenti in materia, dovranno essere attuate secondo un piano di gestione adeguato del SIC, tenendo in considerazione la necessità di non frammentare, alterare o perturbare gli habitat prioritari. In questo senso, particolare attenzione dovrà essere applicata anche alle aree marginali esterne al SIC, soprattutto ove segnalati habitat prioritari. Sono da privilegiare metodi di agricoltura biologica, forme di difesa integrata, favorire forme di agricoltura meno intensiva, attuare interventi di mitigazione (piantamento di siepi, filari di piante da fiore non trattate, specie baccifere), utili per i lepidotteri e molte specie di uccelli. Quando necessarie, saranno da mettere in atto opportune misure mitigative, da valutare a seguito di verifiche puntuali nelle aree interessate. Le previsioni di recupero produttivo di aree agricole dovranno essere collocate nelle porzioni di territorio già antropizzate. Al fine di non incidere negativamente sull’habitat prioritario *6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia)” dovrà essere posta particolare attenzione all’uso delle risorse pascolive ed ai carichi di bestiame nelle attività zootecniche: è pertanto obbligatoria la predisposizione di Piani di pascolo che devono essere rigorosamente applicati da parte degli interessati. Le captazioni e prese idriche dovranno essere regolamentate anche in base ad altri usi presenti sul territorio. Dovrà essere tenuta in debita considerazione la segnalata presenza del Gambero di fiume (Austropotamobiuspallipes), specie di interesse prioritario, al fine di non depauperare la disponibilità idrica specie nei mesi estivi a causa di uno sfruttamento eccessivo.

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E’ vietato l’utilizzo di vasche improprie destinate all'abbeveramento del bestiame (ad esempio le vasche da bagno dismesse) in quanto costituiscono trappole mortali per gli anfibi (spesso anche per altra fauna di piccole dimensioni) che vi finiscono in cerca di acqua non potendo più uscirne per via delle pareti scivolose. A tal proposito dovranno essere utilizzate vasche a fondo piatto di circa 30 cm di altezza in pietra. Le attività di tipo selvicolturale dovranno essere previste da specifici Piani di Gestione Forestale che favoriscano il mantenimento della qualità degli habitat e delle specie. Gli interventi selvicolturali di abbattimento di specie arboree dovranno porre attenzione alla presenza di nidi di specie di interesse (es. Circaetusgallicus, Picusviridis , ecc.).

c) Interventi di manutenzione sui muretti a secco.

Tutti gli interventi di ripristino/parziale demolizione/ricostruzione dei ruderi e dei muretti dovranno essere valutati ed attuati secondo modalità e tempistiche rispettose delle specie faunistiche possibili colonizzatori di questi ambienti. Il consolidamento e il ripristino dei muretti a secco non dovrà essere condotto durante il periodo riproduttivo, ovvero i mesi primaverili di marzo-aprile-maggio, né durante la stagione invernale. Nel caso l'intervento si renda improcrastinabile durante i mesi invernali (secondo valutazione di incidenza), le pietre dovranno essere movimentate a mano evitando l'utilizzo di macchinario agricolo per non danneggiare le specie dormienti nella fase di latenza e pertanto impossibilitate alla fuga. Molte di queste specie sono inoltre territoriali e vanno comunque mantenute nell'area dove si trovano. Nel caso dello smantellamento, spostamento o sensibile alterazione di un muro a secco all’interno del S.I.C. da attuarsi per improrogabili esigenze organizzative durante la stagione invernale, tale intervento dovrà essere eseguito spostando le pietre a mano sotto la supervisione di persona esperta in grado di prelevare un eventuale esemplare dormiente e spostarlo ("traslocarlo") in altro punto non troppo lontano senza danneggiarlo. L'intervento dovrà essere eseguito sotto il controllo del Corpo Forestale dello Stato, quale figura garante del rispetto dell’obbligo di non danneggiare fauna ed habitat derivante dalla normativa nazionale e internazionale e previsto in Liguria dalla L.R. n.28/2009 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità".

d) Espansione e gestione delle attività turistiche e ricreative.

Le previsioni relative alle attività turistiche e ricreative sono da attuare sulla base di adeguati piani di gestione che tengano conto degli obiettivi di conservazione degli habitat, con particolare riferimento a quelli prioritari e prevedano il monitoraggio dei flussi turistici per verificare la necessità di adeguate misure di salvaguardia e, se necessario, di uno Studio di incidenza. Quando necessarie, saranno da mettere in atto opportune misure mitigative, da valutare a seguito di verifiche puntuali nelle aree interessate a maggiore pressione.

e) Infrastrutture viarie e parcheggi.

La realizzazione di infrastrutture e parcheggi è ammessa solo in assenza di possibili alternative e con opportune misure mitigative/compensative da valutare a

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seguito di Studio di incidenza da redigersi obbligatoriamente per ciascun progetto (prevalutazione di incidenza ai sensi DGR n. 30/2013) e non saranno attuabili in caso di incidenza significativa su habitat prioritari, se non per motivi di imperante interesse pubblico o di esigenze connesse alla salute pubblica e alla tutela dell’ambiente previo parere favorevole della Commissione Europea (art. 6 Direttiva 92/43/CEE). L’apertura di viabilità forestale può essere un fattore indirettamente positivo solo se collegata ad interventi selvicolturali per il miglioramento strutturale e fitosanitario di cenosi degradate (es. castagneti e pinete deperienti) o come infrastruttura antincendio, purché realizzate con tecniche a basso impatto. Le strade forestali dovranno essere percorribili con mezzi a motore soltanto dagli aventi diritto (DGR 1507/2009) e tale limitazione è da estendere anche alla viabilità agricola. Particolare attenzione dovrà essere posta (e dimostrata a livello progettuale) alle formazioni erbose ascrivibili all’habitat prioritario *6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia)” anche se in forma mista, ove previste attività connesse alla fruizione turistica, o alla ripresa dell’attività agricola o interventi forestali. I parcheggi ed il tracciato viario dovranno essere situati il più lontano possibile dalle aree di maggior significato ecologico (siti di specie prioritarie) e dovranno prevedere tutte le possibili misure mitigative (limitazioni dell’effetto barriera, riduzione del disturbo, ecc.). Saranno da prevedere azioni di monitoraggio al fine di controllare l’eventuale rarefazione di individui o popolazioni.

f) Impianti per la produzione di energie rinnovabili.

Nel Torrente Armea è presente una piccola popolazione di Gambero di fiume (Austropotamobiuspallipes) oltre che un popolamento ittico strutturato per classi d’età (fasi giovanili e fasi adulte) della specie ittica Vairone (Leuciscussouffia) inserito nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE Habitat, fattore che determina condizioni non favorevoli all’installazione di tale tipo di impianto. Eventuali progetti di realizzazione di centraline idroelettriche in corrispondenza del torrente dovranno essere sottoposti a specifico Studio di incidenza in funzione delle possibili incidenze negative sulle popolazioni acquatiche.

g) Gestione dei cantieri.

Tutti gli interventi che prevedono l’apertura di cantieri per nuovi edifici e costruzioni, anche di tipo produttivo o per uso turistico-ricreativo, la sistemazione o apertura di infrastrutture lineari, la creazione di aree di parcheggio, ecc., dovranno essere sottoposti a studio di incidenza (prevalutazione di incidenza ai sensi DGR n. 30/2013). Tutti gli interventi dovranno prevedere la messa in opera di opportune mitigazioni per ridurre gli impatti sia di tipo paesaggistico che di tipo ecologico (siepi, alberature, recupero e riutilizzo delle acque, ridotta artificializzazione del suolo, etc.).Si raccomanda un controllo attento in fase di progettazione e gestione di ogni cantiere eventualmente aperto all'interno del Sito per il rispetto delle prescrizioni e delle norme e/o indicazioni di mitigazione o correzione impartite nella Valutazione di Incidenza specifica. Il controllo dovrà essere particolarmente rigoroso nel caso di un subappalto affinché anche la ditta

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subappaltante rispetti le norme prescritte. In particolare, dovrà essere specificato il divieto di abbandono di scarti, resti, attrezzature in disuso del cantiere a lavori ultimati.

Articolo 12 Rischio archeologico. Criteri di compatibilità e ammissibilità degli

interventi. La Tavola del Rischio archeologico contiene la delimitazione di due tipologie di aree. 1) Le aree sottoposte a vincolo archeologico dichiarato con Decreto specifico relativo ai

mappali interessati (N1 nella tabella degli interventi non ammissibili) 2) le aree che presentano un rischio archeologico più o meno accentuato (Tabella degli

interventi ammissibili con sigla An e Tabella degli interventi ammissibili previa indagine archeologica con sigla Pn ).

Sulle aree del primo gruppo è esclusa qualsiasi tipologia di intervento se non effettuata direttamente dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo tramite la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona utilizzando operatori archeologici. Sulle aree del secondo gruppo in relazione all’intensità del colore riportato sulla Carta è prefigurata la tipologia dell’intervento ammissibile, rispetto alla quale le prescrizioni differiscono in base alla profondità dell’intervento stesso. Le prescrizioni non costituiscono in nessun caso deroga rispetto alla normativa vigente, in particolare rispetto alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 (artt. 20, 21, 28, 90, 94) e del D. Lgs. 50/2016 (art.25). Su tutto il territorio comunale, per tutte le opere pubbliche o di interesse pubblico, è prevista la verifica preventiva dell’interesse archeologico come confermato e ulteriormente chiarito dalla Circolare n.1/2016 della Direzione Generale Archeologia nonché normata all’art.25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti”. Ai fini di una maggiore comprensione si riporta di seguito la tabella degli interventi ammissibili negli ambiti e nelle aree a rischio del PUC.

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Con riferimento alla Tavola del Rischio archeologico, gli interventi sono articolati come illustrato nelle tabelle seguenti:

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Articolo 13 Distanze. Le distanze fanno riferimento alle seguenti definizioni: Distanze tra fabbricati. a) Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, purché non comportanti

sopraelevazioni o ampliamenti in senso orizzontale della volumetria dell’edificio preesistente, nonché negli interventi di demolizione in cui sia prevista la ricostruzione senza modifica di volumetria e di sagoma nel sedime originario dell’edificio oggetto di demolizione, da realizzare in qualunque tipo di Ambito del PUC, la distanza non può essere inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale, se ricadenti in ambiti di conservazione di valore storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

b) Negli interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia non ricompresi nei casi di cui sopra la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, misurata in senso ortogonale alle pareti che si fronteggiano, non può essere inferiore a metri 10.

c) Negli Ambiti riconducibili al completamento, nei casi di interventi di nuova edificazione individuati nella precedente lettera b), la distanza minima di 10 metri ivi indicata è incrementata in modo da essere pari all’altezza del fabbricato più alto frontistante e tale parametro si applica ove gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a metri 12; e ove tra i fabbricati siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti) è incrementata e deve corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: m 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7, m 7,5 per lato, per strade di larghezza compresa tra m 7 e m 15, - m 10 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15. Qualora la distanza tra fabbricati con interposte strade come sopra computata risulti inferiore all’altezza del fabbricato più alto la distanza stessa è maggiorata fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza medesima.

Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui vi sia una sola parete finestrata degli edifici che si fronteggiano. Per gli interventi urbanistico-edilizi assoggettati a progetto urbanistico attuativo è possibile in sede di P.U.O. la fissazione di distanze minime tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti inferiori a quelle previste dal P.U.C. e a quelle stabilite dal citato art. 9 del D.M. 1444/1968, in applicazione dell’art. 53, comma 1, lettera d bis), della l.r. n. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni. Distanza dalle strade. Per gli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione conseguenti a demolizioni integrali o di ampliamento fronteggianti le strade da realizzare al di fuori dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal PUC devono essere osservate le distanze minime stabilite dall’ art 4 del DM 1404/1968, ai sensi art 234 comma 5 del DLgs 285/1992 e s.m.i. fino alla classificazione delle strade di cui all’ art 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

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Per tutte le altre distanze e fasce di rispetto l'individuazione delle aree gravate dai ridetti vincoli deve derivare dall'applicazione delle disposizioni contenute nelle fonti normative di riferimento statali e regionali che prevalgono su eventuale diversa rappresentazione negli elaborati cartografici di PUC. Articolo 14 Parcheggi privati (art. 19 LR 16/2008 e s.m.i.). 1. Negli edifici di nuova realizzazione aventi destinazione residenziale o ad essa

assimilabile e ad uffici è prescritta ai sensi dell’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni la realizzazione di parcheggi privati, nella misura minima di 35 mq ogni 100 mq di superficie agibile (SA) e comunque con obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare.

2. La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1, purché non eccedenti le dimensioni e le quantità minime ivi prescritte, non è assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione purché, entro la data di ultimazione dei lavori, venga formalizzato l’atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all’unità immobiliare. Tale atto di asservimento, impegnativo per il richiedente, per i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, deve essere trascritto nei registri immobiliari. In tal caso l’obbligazione del pagamento del contributo di costruzione dovuto è garantita dal richiedente mediante rilascio a favore dell’Amministrazione comunale di una garanzia fideiussoria di importo pari al contributo stesso. All’ultimazione dei lavori, perfezionata la trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di asservimento a pertinenza dei parcheggi, il richiedente provvede al pagamento della somma eventualmente dovuta, con conseguente estinzione da parte dell’Amministrazione comunale della garanzia fideiussoria.

3. Le dimensioni dei parcheggi pertinenziali realizzabili ai sensi dell’articolo 9, comma 1,

della l. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni e dei parcheggi realizzabili in sottosuolo, nelle zone e nei casi espressamente previsti dallo strumento urbanistico generale, assoggettati a vincolo di pertinenzialità con le modalità di cui al comma 2, non devono eccedere la superficie di 35 metri quadrati per ogni unità immobiliare al netto degli spazi di accesso e di manovra. Tali parcheggi sono esclusi dalla corresponsione del contributo di costruzione.

4. La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1 in eccedenza alle dimensioni e alle

quantità minime ivi prescritte ovvero la realizzazione di quelli di cui al comma 1 che si intendano eseguire in assenza di atto di asservimento è soggetta al contributo di costruzione da determinarsi ai sensi della l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comune, con apposito atto deliberativo, può fissare valori maggiorati rispetto a quelli stabiliti in base alla l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente da cui consegua l’aumento del numero delle

unità immobiliari a destinazione residenziale o ad essa assimilabile o il mutamento della destinazione d’uso a residenza o ad essa assimilabile, sono soggetti all’obbligo del reperimento degli spazi a parcheggio al servizio delle unità immobiliari in ragione di un

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posto auto per unità fino a 60 mq di SA e due posti auto per unità aventi SA superiore ai 60 mq. In caso di frazionamento l’obbligo è limitato alle unità immobiliari realizzate in più rispetto a quelle esistenti. Ai fini della determinazione delle quantità di parcheggio necessarie si considera come esistente, e quindi esonerata dall’obbligo di reperimento, l’unità immobiliare avente SA maggiore. La relativa dotazione deve essere garantita mediante l’atto di asservimento di cui al comma 2; laddove non sia oggettivamente possibile reperire la quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore di mercato relativo alla quota di parcheggio dovuta, da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione, quantificata secondo i criteri approvati con deliberazione della G.C. n. 108 del 28/02/2002 per la monetizzazione dei parcheggi pertinenziali relativi agli interventi di recupero dei sottotetti ex L.R. 24/2001.

6. La realizzazione di nuove strutture commerciali comporta il reperimento di dotazione di parcheggi per la clientela nei casi e nelle quantità previsti dalla vigente strumentazione urbanistica comunale e dalla normativa regionale in materia.

7. La realizzazione di strutture ricettive alberghiere di nuova costruzione comporta il

reperimento di parcheggi al servizio della struttura nella misura minima di un posto auto per ogni camera ovvero per ogni locale destinato al pernottamento. Nelle strutture ricettive esistenti è ammessa la realizzazione di parcheggi nei modi di cui all’articolo 9, comma 1 della l. 122/1989 e successive modifiche.

8. La dotazione minima di parcheggi privati al servizio delle attività produttive è stabilita

nella misura del 20% della superficie agibile. Articolo 15 Discipline di settore e limiti all’attività edilizia. 1. Norme tecniche per la realizzazione di parcheggi.

La realizzazione di parcheggi, in struttura, in sottosuolo o fuori terra, pubblici, privati e pertinenziali, è soggetta alle condizioni stabilite nella disciplina dei singoli Ambiti e Distretti e alle seguenti disposizioni: − le autorimesse non sono ammesse nelle ZTL o nelle aree pedonali; − negli Ambiti di conservazione devono risultare accessibili da una viabilità carrabile

esistente con idonee caratteristiche geometriche; − i progetti di intervento devono essere corredati dalle analisi e dagli elaborati relativi ai

sondaggi geologici di tipo diretto per accertarne la preventiva fattibilità, oltre a quanto previsto nelle norme geologiche del P.U.C.;

− i progetti che prevedono una capacità di parcamento superiore a 50 posti auto devono essere corredati da uno studio di traffico esteso ad un ambito territoriale significativo, che dimostri la capacità della rete infrastrutturale di supportare i carichi di traffico indotti dall’intervento proposto;

− le coperture devono preferibilmente prevedere la realizzazione di verde pensile che mitighi la visibilità della struttura, fatti salvi i casi di aree già destinate alla viabilità pubblica o privata.

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2. Attività turistico-ricettiva.

Gli interventi di sostituzione edilizia e di costruzione di nuovi edifici, anche mediante demolizione e ricostruzione, per la realizzazione di strutture ricettive alberghiere comportano il reperimento di parcheggi di pertinenza nella misura minima di un posto auto per ogni camera, ovvero per ogni locale destinato al pernottamento.

La dotazione di parcheggi di pertinenza per la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere, in edifici esistenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia o ampliamento di alberghi esistenti, è da prevedere in conformità alle disposizioni del regolamento regionale vigente.

Per l’insediamento e l’ampliamento dell’attività agrituristica è ammessa la demolizione di edifici esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione aziendale e l’accorpamento al fabbricato principale alle seguenti condizioni:

− l’ampliamento del fabbricato principale deve risultare contenuto nel 50% della S.A.

esistente; − l’accorpamento non può essere cumulato agli altri eventuali ampliamenti per

adeguamenti igienico-tecnologici consentiti dalla disciplina puntuale degli ambiti; − l’immobile è soggetto a vincolo decennale di destinazione ad uso agrituristico.

Per le ulteriori disposizioni ed in genere per l’insediamento delle attività agrituristiche si rimanda alle specifiche norme di settore. Per quanto riguarda la Programmazione dell’offerta turistico ricettiva di cui alla LR 1/2008 e s.m.i. si rimanda allo specifico capitolo della Relazione tecnica del PUC. Il P.U.C. adotta le definizioni di cui alla LR 32/2014. Di seguito si sintetizzano le categorie individuate per le strutture Turistico Ricettive, rimandando alla Norma Regionale per le definizioni specifiche di ogni singola categoria.

Strutture ricettive alberghiere (Titolo III Capo I LR 32/2014): a) gli alberghi; b) le Residenze Turistico-Alberghiere (RTA); c) le locande; d) gli alberghi diffusi.

Strutture ricettive all’aria aperta (Titolo III Capo II LR 32/2014): a) villaggi turistici; b) campeggi.

Altre strutture ricettive (Titolo IV LR 32/2014): a) case per ferie; b) ostelli; c) rifugi alpini ed escursionistici; d) affittacamere; e) bed & breakfast;

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f) case e appartamenti per vacanze; g) aree di sosta; h) mini-aree di sosta; i) agriturismo; j) ittiturismo.

Marina Resort (Titolo V LR 32/2014): Si definiscono Marina Resort le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato, purché posseggano i requisiti tecnici e forniscano i servizi accessori alla sosta e al pernottamento di tipo alberghiero, previsti dalle specifiche disposizioni attuative.

Altre Strutture Balneari (Titolo VI LR 32/2014): a) Appartamenti ammobiliati ad uso turistico.

Strutture balneari (TITOLO VII LR 32/2014) a) stabilimenti balneari; b) spiagge libere attrezzate; c) spiagge libere; d) spiagge asservite.

Per quanto riguarda le tipologie di “altre strutture ricettive”, individuate dalla legge regionale, si intendono assimilate alla categoria dei servizi le seguenti attività, che prevedono una gestione pubblica o convenzionata delle strutture stesse:

− mini-aree di sosta; − ostelli per la gioventù; − rifugi alpini ed escursionistici.

Inoltre, in ragione del tipo di gestione e delle caratteristiche edilizie, corrispondenti alle unità immobiliari residenziali, sono state inserite nella categoria della residenza le seguenti tipologie:

− affittacamere; − bed & breakfast; − case e appartamenti per vacanze; − appartamenti ammobiliati ad uso turistico.

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Programmazione e obiettivi Lo stato attuale della capacità ricettiva della Città di Sanremo è desunto dai dati del Portale Regione Liguria, risalenti al 2018. Questi dati aggiornano gli studi propedeutici contenuti in Descrizione Fondativa e sono quelli considerati per la determinazione dell’UCU Turistico Ricettiva. La dotazione di alberghi attivi nel Comune di Sanremo è riportata nelle seguenti tabelle:

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STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

ALBERGHI DENOMINAZIONE INDIRIZZO CLASSIFICAZIONE CAPACITA'

EDEN VIA SOLARO, 4 *** 98 RIO - DIPENDENZA CORSO MATUZIA, 76 ** 6 ROYAL HOTEL CORSO IMPERATRICE, 80 ***** 269 GRAND HOTEL LONDRA CORSO MATUZIA, 2 **** 297

GRAND HOTEL & DES ANGLAIS SALITA GRANDE ALBERGO, 8 **** 176

MIRAMARE CONTINENTAL PALACE - CASA MADRE CORSO MATUZIA, 9 **** 106 NAZIONALE CORSO MATTEOTTI, 3 **** 175 NYALA STRADA SOLARO, 134 **** 157

PRINCIPE VIA F.LLI ASCQUASCIATI, 96 *** 106

ARISTON MONTECARLO CORSO MAZZINI, 507 *** 88 BEL SOGGIORNO CORSO MATUZIA, 41 *** 69 BELVEDERE VIA ROMA, 82 *** 84 BOBBY EXECUTIVE CORSO MARCONI, 208 *** 196 ELETTO VIA G. MATTEOTTI, 44 *** 50

ESPERIA - CASA MADRE CORSO O. RAIMONDO, 45 *** 43 EVELINE PORTOSOLE CORSO CAVALLOTTI, 111 **** 48 GLOBO VIA ASQUASCIATI, 2 *** 88 VILLA LA BRISE CORSO MAZZINI, 199 *** 33 LOLLI PALACE CORSO IMPERATRICE, 70 *** 126 MILANO CORSO GARIBALDI, 39 *** 26 MORANDI CORSO MATUZIA, 51 *** 68 PARADISO VIA ROCCASTERONE, 12 **** 82 RIVIERA CORSO INGLESI, 86 ** 25 RIO - CASA MADRE CORSO MATUZIA, 84 *** 35 VILLA MARIA CORSO NUVOLONI, 30 *** 67 AL DOM CORSO MOMBELLO, 13 * 16 CORSO CORSO CAVALLOTTI, 194 ** 24 LIBERTY RONDO` GARIBALDI, 2 ** 17 VILLA SAPIENZA CORSO MATUZIA, 21 *** 65 ALEXANDER CORSO GARIBALDI, 123 ** 20 SOLE MARE VIA CARLI, 23 ** 42 VILLA SYLVA VIA GARBARINO, 2 *** 64 BUFFO VIA MATTEOTTI, 178 * 18 CENTRO CORSO MOMBELLO, 50 * 26 CORTESE - DIPENDENZA VIA G. MARSAGLIA, 45 ** 13 GIORGIANA VIA SAN FRANCESCO, 37 * 15 LEVI GIORGINA VIA PIETRALUNGA, 13 * 84

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MATUZIA VIA MATTEOTTI, 121 * 0

SOLE PIAZZA EROI SANREMESI, 48 * 12

STELLA VIA SAN FRANCESCO, 37 * 0 BELLE EPOQUE VIA ROMA, 8 * 25 SANTA CHIARA VIA MARTIRI LIBERTA`, 80 * 12 NAPOLEON CORSO MARCONI, 56 *** 81 MARISTELLA CORSO IMPERATRICE, 77 ** 26

ESPERIA - 1^ DIPENDENZA CORSO O. RAIMONDO, 45 ** 19 COLOMBO E CONTINENTAL VIA G. MARSAGLIA, 15 *** 25 WASHINGTON VIA GIOBERTI, 25 * 11

SORRISO CORSO O. RAIMONDO, 73 *** 49 EUROPA CORSO IMPERATRICE, 27 **** 131

MARINELLA - CASA MADRE CORSO O. RAIMONDO, 143 *** 100 CORTESE - CASA MADRE CORSO GARIBALDI, 20 ** 43 DE PARIS SANREMO CORSO IMPERATRICE, 66 **** 58

MIRAMARE THE PALACE - SECONDA DIPENDENZA CORSO IMPERATRICE 79 **** 17 ALBERGHI - TOTALE POSTI LETTO 3.531

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CLASSIFICAZIONE CAPACITA' GARDEN LIDO VIA BARABINO, 21 *** 97

MODUS VIVENDI VIA PRIVATA SERENELLA, 34 ** 394

TOTALE POSTI LETTO 491

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE LOCANDE

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CLASSIFICAZIONE CAPACITA' BEATRICE CORSO A. MOMBELLO, 13 ** 13 SAPORI VIA ESCOFFIER, 5 ** 11 TOTALE POSTI LETTO 24

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La dotazione di Strutture all’aria aperta attive è riportata di seguito:

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA ESISTENTI TIPOLOGIA DENOMINAZIONE INDIRIZZO CAPACITA'

VILLAGGI TURISTICI BLUE BEACH VIA AL MARE 183 172

VILLAGGI TURISTICI LA VESCA CORSO MAZZINI 80 60

CAMPEGGI VILLAGGIO DEI FIORI VIA TIRO A VOLO 3 932 TOTALE POSTI LETTO 1.164 Complessivamente, la dotazione esistente è quindi:

CAPACITA' RICETTIVA ATTUALE TIPOLOGIA CAPACITA'

STRUTTURE RIC. ALBERGHIERE - ALBERGHI 3.531 STRUTTURE RIC. ALBERGHIERE - R.T.A. 491 STRUTTURE RIC. ALBERGHIERE - LOCANDE 24 TOTALE STRUTTURE RICETTIVO ALBERGHIERE 4.046 STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA - VILLAGGI TURISTICI 232 STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA - CAMPEGGI 932 TOTALE STRUTTURE ALL'ARIA APERTA 1.164 TOTALE 5.210

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Le strutture soggette a vincolo di destinazione d’uso ad albergo, di cui all’elenco allegato alle presenti Norme Generali ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2100 del 11/08/2017 denominato “Aggiornamento 4”, con i relativi spazi accessori e pertinenze, non possono essere oggetto di cambio d’uso (anche in assenza di opere edilizie).

Sugli alberghi esistenti di valore storico e architettonico, individuati nella Tavola B103 della Descrizione Fondativa, possono essere ammessi interventi fino al risanamento conservativo (art. 3, lett. c), DPR 380/2001) e sempreché non comportino modifiche delle caratteristiche tipologiche architettoniche.

3. Disciplina urbanistico-commerciale.

Per quanto attiene la disciplina urbanistico commerciale trova applicazione la DCR 31/2012 e s.m. come modificata con la DCR n.31 del 18/11/2014 e con la DCR n.6 del 23/2/2016.

4. Edilizia residenziale Sociale.

Per quanto attiene la disciplina in materia di edilizia sociale trova applicazione quanto contenuto nella LR 38/2007 Artt. 26 e 26bis.

5. Distributori di carburante. 1. Ai sensi della Legge 18/12/1970 N. 1034, gli impianti di distribuzione automatica di

carburanti per uso di autotrazione costituiscono pubblico servizio. Gli stessi possono essere autorizzati nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e caratteristiche, individuati come disposto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 32/98.

2. Per quanto concerne l’accesso dalla strada pubblica la localizzazione deve avvenire

nel rispetto dell’art. 22 del D. Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) e degli artt. 44-45-46 del relativo Regolamento di attuazione, a secondo se l’ubicazione è situata all’interno o all’esterno del centro abitato. Devono altresì essere rispettate le norme in materia di pertinenze delle strade contenute nell’art. 24 del Codice della Strada e negli artt. 60-61 del relativo Regolamento di attuazione.

3. Gli impianti possono essere installati in tutte le zone omogenee dello strumento

urbanistico generale ad eccezione di quelle definite “di conservazione” e classificate “A” ai sensi del D.M. 02/04/68 n. 1444. L’installazione non è consentita negli ambiti assoggettati al regime normativo di “conservazione” dagli assetti del livello locale Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, considerato l’elevato valore paesaggistico delle aree in esse comprese.

4. Nelle zone di cui al precedente comma 3 possono essere installati impianti eroganti

esclusivamente energia elettrica nel rispetto della normativa vigente in materia.

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5. Per gli impianti da realizzare in zone vincolate come beni paesaggistici ai sensi del D.

Lgs. 22/01/2004 n. 42 è obbligatorio presentare, a corredo dell’istanza di Permesso di Costruire, sufficienti elaborati tecnici atti a dimostrare un corretto inserimento ambientale con particolare riguardo agli accorgimenti da adottare per mitigare gli effetti del nuovo insediamento sul paesaggio.

6. È vietata l’installazione in aree sulle quali le costruzioni rappresentino ostacoli a visuali di beni di interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale.

Parametri e indici. La dimensione del lotto non può essere inferiore a 800 mq. E’ consentita la costruzione di edifici pertinenziali e complementari all’impianto aventi destinazione commerciale (quali minibar, minimarket etc.) e di servizio (autolavaggio, officina, deposito etc.) nel rispetto dei seguenti parametri: − superficie Netta di Vendita (SV) non superiore a 250 mq nel rispetto comunque dei

parametri di superficie in relazione alle zone urbanistiche in cui ricade l’impianto e delle altre norme stabiliti dall’art. 44 delle presenti Norme di Attuazione;

− rapporto di superficie max 15% escluse le pensiline, h max 4,00 mt, S.A. max 150 mq, distanze dai confini 5 mt, distanze dai fabbricati 10 mt. (escluso quella tra gli edifici interni all’impianto), distanza dalle strade pubbliche 5 mt.

− per gli impianti che prevedano l’erogazione di carburanti ecocompatibili (metano e GPL) o per gli impianti che si dotino di sistemi di autosufficienza energetica e/o utilizzino fonti energetiche alternative rinnovabili quali: fotovoltaico, conversione, etc…: rapporto di superficie max 20% escluse le pensiline e S.A. max 200 mq, nel rispetto dei precedenti parametri di distanza e altezza;

− all’interno del lotto devono essere reperite aree da adibire nella misura minima del 20% a verde privato e nella misura minima del 20% a parcheggio pertinenziale. Tali aree devono essere opportunamente alberate con piante di alto fusto in ragione di almeno una ogni 50 mq. di superficie destinata a verde ed a parcheggio.

− per le tipologie e dimensioni delle insegne si fa espresso riferimento a quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada e dal Regolamento di Arredo Urbano; nel caso di insegne a bandiera possono essere derogati i limiti dimensionali previsti dal citato Regolamento, verificando comunque la compatibilità delle stesse con le caratteristiche urbane ed ambientali della zona.

Gli impianti ad uso privato sono esclusi dalla presente regolamentazione.

Articolo 16 Distretti di trasformazione. 1. I Distretti di trasformazione sono individuati nella cartografia del P.U.C. denominata

Ambiti e Distretti. Ogni Distretto è contraddistinto da una sigla che rimanda, per raggruppamenti tipologici, alle schede normative delle norme di congruenza.

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In alcuni casi i Distretti di trasformazione sono suddivisi secondo quanto individuato nelle schede normative. Le trasformazioni urbanistiche e edilizie nei Distretti e nei singoli Settori sono disciplinate dalle seguenti disposizioni di carattere generale e dalle complementari disposizioni definite nelle specifiche schede normative delle norme di congruenza.

2. Distretti di trasformazione si articolano in. − Distretti di trasformazione residenziale; − Distretti di trasformazione produttivi; − Distretti di trasformazione servizi.

3. Disciplina urbanistica generale.

Le presenti disposizioni definiscono la disciplina generale di regolamentazione delle trasformazioni urbanistiche per tutti i Distretti di trasformazione e per i singoli Settori, ad eccezione di eventuali differenti previsioni contenute nelle singole schede normative delle norme di congruenza, che in tal caso prevalgono sulle presenti disposizioni di carattere generale.

3.1. Le schede normative delle norme di congruenza in alcuni casi prevedono la

possibilità di insediare nei Distretti di trasformazione o nei Settori in essi compresi oltre alle funzioni principali, connotanti le trasformazioni previste, anche altre funzioni, definite complementari.

3.2. I piani urbanistici operativi e ogni altro strumento di attuazione, devono sempre prevedere la corresponsione minima di aree per la realizzazione di urbanizzazioni secondarie, secondo le quantità fissate dall’art. 3, anche quando tali quote non sono specificamente individuate nelle elaborazioni grafiche dei singoli Distretti e Settori o all’interno delle schede normative. Tale dotazione deve essere reperita, salvo la comprovata impossibilità o diverse disposizioni contenute nelle schede normative, all’interno dell’unità minima di intervento. La dotazione minima è obbligatoria anche per le quote di Superficie Agibile acquisite a seguito dell’applicazione dei meccanismi perequativi.

Quando le schede normative dei singoli Distretti o Settori individuano, fra le dotazioni di servizi obbligatorie, maggiori quantità di aree da corrispondere per la realizzazione delle urbanizzazioni secondarie, queste sono comunque dovute gratuitamente anche se eccedono le quantità minime fissate dall’art. 3. I costi per la realizzazione dei servizi pubblici, previsti dalle schede normative a diretto carico degli operatori, sono sempre scomputabili dalla relativa quota degli oneri di urbanizzazione dovuti per legge nelle modalità ammesse dalle vigenti disposizioni normative.

3.3. I Piani Urbanistici Operativi e ogni altro strumento di attuazione, ove contemplati, devono sempre prevedere la corresponsione delle aree per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie specificamente previste nelle schede normative dei singoli Distretti di trasformazione e Settori; i costi per la realizzazione di tali infrastrutture sono sempre scomputabili dalla relativa quota degli oneri di urbanizzazione dovuti per legge nelle modalità ammesse dalle vigenti disposizioni normative.

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3.4. La realizzazione delle infrastrutture e servizi pubblici nei Distretti e nei Settori è sempre ammessa anche ove non espressamente indicato nelle singole schede normative.

3.5. I tracciati indicati per la realizzazione delle infrastrutture possono essere modificati al fine di meglio corrispondere alle esigenze funzionali rilevabili all'atto della trasformazione e per attenuare l’impatto ambientale delle opere previste.

3.6. Il perimetro dei Distretti di trasformazione e dei singoli Settori può essere rettificato in sede di formazione dei P.U.O. quando ciò non confligga con gli obiettivi della trasformazione, nei limiti e nelle modalità previste dall’art. 53 della L.R. 36/97 unicamente: - per garantire la più appropriata attuazione delle opere pubbliche, in ragione di un più puntuale accertamento dello stato dei luoghi; − per assicurare migliori connessioni con l'intorno; − per escludere porzioni di territorio che non risultino utili o che possano inficiare

l'attuazione del progetto.

Le porzioni di territorio escluse assumono la disciplina dell’ambito confinante prevalente.

3.7. La capacità edificatoria di un Distretto o di un Settore è generata dagli Indici di

Utilizzazione Insediativa applicati a tutte le aree comprese all’interno dei loro perimetri. Le aree di concentrazione volumetrica interne ai Distretti ed ai Settori, individuate nelle schede grafiche delle norme di congruenza, definiscono i limiti della nuova edificabilità, che dovrà essere in esse contenuta; i perimetri di tali aree possono essere modificati solo conseguentemente alle rettifiche di perimetrazione dei Distretti o dei Settori, in attuazione della disciplina di cui al precedente punto.

3.8. Qualsiasi intervento di trasformazione nei Distretti e nei Settori dovrà essere preceduto da uno studio di traffico esteso ad un ambito territoriale significativo, che dimostri la capacità della rete infrastrutturale esistente e di previsione, connessa alle nuove trasformazioni, di supportare i carichi di traffico indotti dall’insediamento delle nuove funzioni.

3.9. Per favorire la raccolta delle acque meteoriche nell'ambito delle urbanizzazioni relative agli interventi di nuova costruzione, sono comprese nelle urbanizzazioni primarie: la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, la relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa, da ubicarsi al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi.

Le singole schede possono indicare ulteriori prestazioni.

4. Disciplina urbanistica puntuale.

4.1. Le singole schede normative individuano per ogni Distretto e per ogni Settore, nel caso di compresenza di più settori all’interno di uno stesso distretto, la specifica disciplina urbanistica, paesaggistica ambientale di riferimento per ogni trasformazione dei territori in essi compresi.

4.2. La specifica disciplina urbanistica: − indica gli obiettivi delle trasformazioni;

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− rileva la superficie territoriale del Distretto, a titolo indicativo ed ai fini del calcolo della capacità insediativa complessiva del Piano;

− suddivide, in alcuni casi, il Distretto in più Settori; − definisce per ogni unità minima di intervento le funzioni ammesse in sede di

trasformazione; − definisce le modalità di attuazione e di intervento delle trasformazioni; − definisce per ogni singola unità minima di intervento i seguenti principali

parametri urbanistici caratterizzanti le trasformazioni: a) l’Indice di Utilizzazione Insediativa Base e l’eventuale indice di Utilizzazione

Insediativa Massimo, per il dimensionamento delle grandezze edilizie ammissibili;

b) le dotazioni di servizi di interesse pubblico e infrastrutture per la mobilità obbligatorie e indispensabili a sopportare i carichi insediativi indotti dalle trasformazioni le cui aree necessarie alla loro realizzazione sono da corrispondere anche se eccedenti le quote di servizi pubblici dovute nelle quantità fissate dal Piano in relazioni alle funzioni insediate;

c) le dotazioni di servizi di interesse pubblico e infrastrutture aggiuntive, d) definisce le specifiche prestazioni ambientali richieste;

− definisce la disciplina paesistica di livello puntuale; − definisce il livello di flessibilità delle previsioni; − definisce la disciplina urbanistica in regime transitorio.

5. Regime transitorio.

Nei Distretti di trasformazione e nei Settori fino alla formazione delle trasformazioni previste, salvo particolari diverse prescrizioni contenute nelle singole schede normative, sono sempre consentiti gli interventi fino al restauro e risanamento conservativo.

6. Regime definitivo.

Nei Distretti di trasformazione e nei Settori a trasformazione avvenuta, salvo particolari diverse prescrizioni contenute nelle singole schede normative, sono consentiti tutti gli interventi edilizi che non alterino l'assetto complessivo del distretto trasformato e non comportino l’inserimento di funzioni diverse da quelle elencate nella relativa scheda.

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4. Disciplina d’uso del territorio.

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Articolo 17 Articolazione del territorio. Il territorio comunale è suddiviso in Ambiti di conservazione, di completamento e di riqualificazione e in Distretti di trasformazione. Ciascun Ambito è dotato di una disciplina che definisce le funzioni ammesse, principali e complementari, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione, gli interventi di sistemazione degli spazi liberi e quelli consentiti sulla viabilità pubblica e relativi accessori. Sono definite per ogni Ambito le norme progettuali di livello puntuale del P.U.C., che costituiscono espressamente disciplina paesistica. Articolo 18 Ambiti di conservazione, di completamento e di riqualificazione. AMBITI DI CONSERVAZIONE

− TUS – Ambiti di conservazione del tessuto urbano storico. − TNI – Territoti non Insediabili. − SU - Ambiti di conservazione della struttura urbana qualificata. − ATPA - Ambiti di conservazione delle aree di tutela paesistico ambientale

(comprende alcuni sottoambiti di campagna abitata). − TPAA - Ambiti di conservazione dei territori di presidio ambientale a vocazione

agricola (comprende alcuni sottoambiti di campagna abitata). − FC_01, FC_02, FC_03an, FC_03bn, FC_03cn, FC_04an, FC_04bn - Ambiti di

conservazione della fascia costiera. −

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE

− APA - Ambiti di riqualificazione delle aree a prevalenza agricola (comprende alcuni sottoambiti di campagna abitata).

− FC 3d1, FC3d2, FC diversi dai restanti- Ambiti di riqualificazione della fascia costiera. − TSC - Ambiti di riqualificazione del tessuto sparso di contorno. − TUR - Ambiti di riqualificazione del tessuto urbano consolidato residenziale (comprende

alcuni sottoambiti di maggior degrado). − TUP - Ambiti di riqualificazione del tessuto urbano consolidato (produttivo).

AMBITI DI COMPLETAMENTO

− NAF - Ambiti di completamento dei nuclei di antica formazione.

Articolo 18.1 Il PUC individua i territori prativi, boschivi e naturali, che corrispondono all’ambito TNI - Territori non insediabili.

Il PUC individua i territori prativi, boschivi e naturali, che corrispondono all’ambito TNI - Territori non insediabili.

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Articolo 19 Sistema delle infrastrutture e dei servizi. Il sistema delle infrastrutture e dei pubblici servizi è rappresentato nella Tavola della città pubblica. Fanno parte del sistema delle infrastrutture e dei servizi: − i servizi esistenti (Se); − i servizi in progetto (Sp); − la viabilità esistente da riqualificare; − la viabilità di previsione. La realizzazione di servizi pubblici, o convenzionati all’uso pubblico permanente, che non concorrono alla formazione della S.A., nonché gli interventi attuativi di programmi di iniziativa pubblica, non sono soggetti a specifiche limitazioni, in quanto definiti in sede di progetto coerentemente con le esigenze di corretta localizzazione ed organizzazione funzionale delle attività, nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici qualificanti gli ambiti in cui sono compresi. Le destinazioni complementari ammesse, funzionali e di supporto ai servizi pubblici, sono: gli esercizi di vicinato e di somministrazione. Gli interventi devono rispettare i seguenti parametri: − Distanza confini: 1,5 m; − Distanza fabbricati: 10,00 m; − Distanza strade pubbliche: 5,00 m. Ai lati della viabilità esistente di cui è previsto l’adeguamento è imposta una fascia di rispetto di ml 7,50. Il tracciato della nuova viabilità prevista dal PUC è indicativo e può essere modificato in sede di compiuta progettazione senza che ciò comporti variante al PUC, a condizione che vengano mantenuti la funzionalità e gli obiettivi di miglioramento infrastrutturale che il Piano intende perseguire. I tracciati della nuova viabilità di Piano sono assoggettati altresì a vincolo conformativo. Nel caso di progetti di trasformazione che interessano aree potenzialmente interferenti con i tracciati della viabilità in progetto, è necessario predisporre uno studio d’insieme, sottoposto alle valutazioni dell’A.C., che dimostri alternativamente che: 1. le opere previste dal progetto di trasformazione sono localizzate e progettate in maniera

tale da non interferire con il tracciato contenuto nel PUC 2. la definizione all’interno dell’area di intervento di un tracciato alternativo, compatibile per

spazi e dimensioni con le opere da realizzarsi, che assolva agli obiettivi di funzionalità e di miglioramento infrastrutturale che il Piano intende perseguire;

Rimane valida la possibilità per il soggetto attuatore privato di intervenire autonomamente cedendo le aree o realizzando il tracciato stradale, purché conforme al Piano o modificato secondo i criteri sopra descritti, ed acquisire pertanto i diritti premiali secondo quanto previsto dall’art 2 del Regolamento per l’acquisizione di premialità per l’attuazione di azioni premianti, con specifico riferimento all’Azione A_05: La cessione di aree per infrastrutture. Negli “studi di insieme” o nell’ analisi di una progettazione attuativa del singolo intervento, sarà necessario valutare non solo il tratto viabilistico proposto dal soggetto attuatore ma l’intera asta di accesso e di collegamento alla rete esistente, al fine di dimostrare e garantire

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l’efficacia degli interventi previsti, con verifiche di funzionalità e di coerenza rispetto al progetto viabilistico complessivo e alla situazione esistente. Le aree private individuate a servizi dal PUC, derivanti dalla ricognizione di trasformazioni avvenute a seguito dell’attuazione di previsioni urbanistiche di precedenti piani o riguardanti servizi convenzionati con la civica amministrazione, sono assoggettate a vincolo urbanistico di natura conformativa e non espropriativa. Sono assoggettati altresì a vincolo conformativo i tracciati della nuova viabilità di Piano. I servizi pubblici di progetto, da dimensionare in relazione alle esigenze di corretta localizzazione e di funzionalità dell’attività prevista, devono essere verificati in fase progettuale, sia in termini di tipologia prevista che di caratteristiche, in rapporto con le disposizioni derivanti dai Piani territoriali operanti (PTC Costa, Piano di Bacino, PTCP) con particolare attenzione ai regimi di maggior tutela mantenimento (ANIMA, NIMA, ISMA CPA, SU…) e conservazione ( ME. SME, PU….). L’ammissibilità delle previsioni relative alla voce “trasporto e comunicazione “e corrispondenti ad ampliamenti o nuove stazioni dell’impianto funivia di collegamento Parco Monte Bignone (come rappresentate nelle Tavole Agg S302, Agg S301 della Città pubblica e riportate nelle schede dei servizi Elab Agg SR301 e ricomprese in ambiti ATPA e TNI) è da subordinare, pur a fronte di una loro individuazione negli elaborati di PUC, all’esito positivo della verifica in termini paesistici/ambientali dell’opera. L’individuazione delle stesse riveste pertanto nel PUC carattere indicativo.

Con riferimento ai nuovi tramiti stradali pubblici (Elab AggS301 Città pubblica e tavole di struttura) sono da richiamare (fatta salva la valenza meramente indicativa di detti tracciati) i contenuti dell’art. 80, commi 1 e 3, delle NA del PTCP. Deve essere inoltre esplicitamente esclusa la possibilità di realizzare nuove strade di urbanizzazione nelle aree ricadenti nel regime paesistico ANIMA o in regimi di conservazione e limitata alle fattispecie di cui all’ art 49 ter, comma 3, in regimi ISMA CPA. In regimi ISMA gli adeguamenti delle reti infrastrutturali non dovranno determinare la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica diffusa.

Gli interventi relativi alla Viabilità di collegamento (art. 80 PTCP), discariche ed impianti trattamento rifiuti (art. 84 PTCP) e cave (art. 89 PTCP) sono subordinati alla predisposizione di uno Studio organico d’insieme ai sensi dell’art. 32bis delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di coordinamento paesistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 26/02/1990 Alle aree private da destinare a pubblici servizi o a infrastrutture/viabilità di progetto è riconosciuto l’indice di base dell’ambito in cui sono comprese, spendibile all’esterno di esse negli ambiti di atterraggio previsti dal Piano, ferme restando le premialità acquisibili nel caso di cessioni o di realizzazione di pubblici servizi. Gli edifici esistenti nelle aree da cedere possono essere oggetto di delocalizzazione nel rispetto dei seguenti criteri generali: − rispetto dei parametri previsti per l’ambito di atterraggio con la possibilità di

raggiungere l’I.U.I. max senza le limitazioni previste per l’incremento dell’I.U.I.base; − possibilità di assumere le funzioni ammesse nell’ambito di atterraggio; − reperimento delle aree da destinare a standard urbanistici relative all’intervento

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nell’ambito di atterraggio; − progettazione della sistemazione finale delle aree di decollo e cessione delle stesse

liberate a seguito della demolizione degli edifici; − modalità di intervento: permesso di costruire convenzionato. Con riferimento alla pista ciclopedonale (ex ambiti AIS 5, 6, 7 e 8) la presente disciplina deve essere integrata con quanto stabilito dall’ art 79 ter delle NA del PTCP.

Disciplina per i Servizi di uso privato. Su tali strutture sono ammessi gli interventi che sottostanno alle regole insediative, urbanistico, edilizie, paesistiche ed ambientali dei singoli Ambiti o Distretti in cui ricadono. Articolo 20 Distretti di trasformazione. Distretti di trasformazione residenziali DT_01 Poggio DT_13 Levante DT_14 Ponente Distretti di trasformazione produttivi DT_02 Armea-Foce DT_05 Bassa Armea-Ponente

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DT_06 Alta Armea DT_08 Armea Ponente DT_15 La Vesca Distretti di trasformazione per servizi DT_03 Ex Cava Bianchi DT_04 Pian di Poma DT_10 Ex Polveriere DT_11 Ex discarica inerti Trasca

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5. Disposizioni finali.

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Articolo 21 Strumenti urbanistici attuativi e progetti di attuazione del P.U.C. Si riportano di seguito i piani ed i progetti approvati che il PUC intende salvaguardare in ragione degli interessi pubblici ad essi sottesi, le cui localizzazioni sono riportate nelle tavole della Struttura del Piano, insieme agli altri Ambiti e Distretti: − Piano di Zona C2 (variante di assestamento approvata con DP n. 46946 del 07/12/2000)

con eccezione di quanto previsto per il Lotto 5; − Variante rotatoria in zona Foce (DP H/789 del 03/09/2009); − Varianti Accordo di programma “Palasalute”, interventi Via San Francesco, Via privata

Scoglio, Piazza Cassini (DGR n. 1024 del 06/09/2010); − Interventi in corso di attuazione relativi al Social Housing (Coldirodi DGR n. 1132 del

16/09/2011 e Bussana DGR 932 del 29/07/2011 e CC n. 57 del 23/10/2014); − Intervento SUAP_1 Bussana (DGR n. 1143 del 23/09/2011); − SUA denominato Assunta Park (del. CC n. 9 del 02/02/2012); − Intervento in via Barabino e palestra a Pian di Poma (Del. CC n. 41del 25/06/2013); − Varianti PRG relative alle valorizzazioni immobiliari:

− DGR 1290 del 25/10/2011: Villa Mercede; Tiro a Volo; Ex Macello. − DGR 1205 del 12/10/2012: Ex Aula Musica; Ex scuderie Villa del Sole; Villa. Peppina;

Ex Tiro a Segno; ex Villa Citera; Immobile Piazza Cassini. − DGR 111 del 04/02/2014: Campo Golf; Villa Zirio; Villa Meglia. − DGR 1486 del 28/11/2014): Ex Tribunale.

− Variante relativa alle valorizzazioni immobiliari regionali “Campi tennis foce” (DGR n. 1015 del 05/08/2013);

− Intervento suore Cappuccine San Bernardo (Del. CC n. 64 del 19/09/2013); − SUA denominato San Rafaele Via G. Borea (CTUP n. 1881 del 16/10/2012; − Variante relativa alle aree comuni del Campeggio Villaggio dei Fiori (del. CC n. 67 del

20/11/2014; − Variante realizzazione palestra Istituto Padre Semeria di Coldirodi (del. CC n. 29 del

15/06/2015; − SUA zone D1-7 e D1-8 in Via Armea per la realizzazione di edifici commerciali (Outlet

del. CC n 57 del 17/09/2015 – Det. Dir. Comune di Sanremo n. 1712 del 06/07/2017). Tali aree sono normate con specifiche regole, che ricalcano quelle contenute nei rispettivi Piani approvati, contenute nelle Norme di Conformità. I permessi di costruire già rilasciati dal Comune sulla base della disciplina urbanistica del previgente strumento urbanistico decadono con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (ai sensi art 15, comma 4, del DPR n. 380/2001 e s.m.).

Il PUC non può far salve, mediante mero rinvio, le previsioni contenute in SUA in attuazione delle previsioni del previgente PRG che non hanno avuto attuazione mediante la sottoscrizione delle relative Convenzioni attuative, per i quali non sono stati ritirati i titoli abilitativi e non sono iniziati i lavori. Sono pertanto da stralciare dall’ elenco prodotto dal Comune tutti quelli che non soddisfano tali condizioni.

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Possono essere recepiti nel PUC e confermati soltanto gli SUA in attuazione del previgente strumento o piano urbanistico comunale, ancora vigenti ed in corso di attuazione al momento dell’adozione del Piano, inserendone in apposito allegato alle Norme Conformità la relativa disciplina avente i contenuti indicati nel precedente rilievi regionale termini “……siano corredati oltre che dalle NA da tutti i necessari elaborati atti a definirne i contenuti salienti in termini di quantità previste, destinazioni d’ uso ammesse, carico insediativo derivante, dotazioni aree a standard, obblighi convenzionali a carico, anche da una disciplina che ne definisca la normativa a regime ad attuazione avvenuta nonché eventuali margini di flessibilità delle disposizioni ( normative e grafiche) negli stessi contenute, la cui variazione non determinerà la necessità di ricorso di una variante al PUC…”.La conferma delle previsioni di tali SUA/PUO vigenti ed in corso di attuazione comporta, in ogni caso, l’adeguamento dei relativi parametri urbanistico-edilizi, alle definizioni contenute nel REC o, in mancanza di questo, nel Regolamento Edilizio tipo approvato dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 316 del 14 aprile 2017. Ad avvenuta realizzazione degli interventi previsti da tali SUA/PUO vigenti ed in corso di attuazione, gli edifici realizzati si applica la disciplina urbanistica dell’Ambito/Distretto nel quale ricadono). Sono pertanto da riportare nelle schede urbanistiche i contenuti sopra richiesti.

Articolo 22 Applicabilità della L.R. 6 agosto 2001, n. 24 relativa al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.

Trova applicazione la LR 24/’01 per gli edifici esistenti al novembre 2001, mentre, per l’estensione della sua applicazione agli edifici successivi a tale data, il Comune dovrà provvedere a dotarsi dell’autonoma disciplina di cui all’ art 7 della LR 24/2001 come modificata dalla LR 30/2014. Per quanto concerne l’utilizzo dei sottotetti, occorre far sì che non possano tradursi in incremento di carico insediativo, attraverso la creazione di nuove unità immobiliari, all’interno di aree critiche (es. incremento popolazione esposta a rischio idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale – acustica, elettromagnetismo, etc.).

Articolo 23 Monitoraggio ambientale del Piano.

Il Piano è dotato di un sistema di monitoraggio ambientale composto da 35 Indicatori, ognuno dei quali prevede una tempistica di monitoraggio e una modalità di reperimento e trasformazione dei dati in relazione alla tematica trattata. Indipendentemente dalle differenze che intercorrono nei tempi di monitoraggio dei singoli indicatori, è previsto che sarà prodotto un Report di monitoraggio ambientale del PUC con cadenza annuale, il cui coordinamento per l’elaborazione sarà in capo agli Uffici Comunali competenti del Comune di Sanremo. Il periodo di monitoraggio si svolgerà nell’arco di ogni anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il Report di monitoraggio sarà pubblicato entro i primi 120 giorni dell’anno successivo la chiusura del periodo di monitoraggio. Il primo anno di monitoraggio si concluderà il 31/12 dell’anno successivo a quello di approvazione definitiva del PUC.

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Il Report di monitoraggio sarà adottato con specifica deliberazione della Giunta Comunale e successivamente pubblicato sul sito internet del Comune e trasmesso alla Regione Liguria.

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REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI PREMIALITA’ PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI PREMIANTI

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Articolo 24 Generalità. Il Piano propone, in coerenza con gli obiettivi previsti ed in aggiunta all’indice di Utilizzazione Insediativa di base, ulteriori azioni, o insiemi di azioni, alle quali corrispondono premi volumetrici in relazione all’entità e alla complessità delle azioni stesse, fino ad un massimo complessivo di 45.000 mq di Superficie agibile. Tali diritti volumetrici premiali espressi in metri quadri di superficie agibile possono essere utilizzati in loco o trasferiti in altri ambiti a seconda della disciplina urbanistica delle aree e degli immobili oggetto della trasformazione. Nel caso in cui l’atterraggio della volumetria premiale sia previsto in lotto od ambito diverso da quello in cui è stata generata si applicano le regole generali indicate nelle norme relative alla perequazione urbanistica. La S.A. acquisita ai sensi del presente regolamento può assumere una qualsiasi delle funzioni previste dal PUC per l’ambito o il distretto in cui viene utilizzata. È possibile, per ogni singola azione od intervento, cumulare al massimo due premialità; nell’ambito di vigenza del Piano. TABELLA DEI CRITERI DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI. La tabella riportata all’Art. 6 delle Norme Generali detta i criteri di trasferimento dei diritti edificatori relativi all’Indice di Utilizzazione Insediativa Base. Tale Tabella vale anche per i possibili trasferimenti di S.A. ottenuta come premio di azioni premianti o, comunque, non direttamente legate all’ambito di partenza (attraverso l’acquisizione da altri ambiti). Articolo 25 Elenco delle azioni premianti e prescrizioni particolari relative.

A_01: Gli interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico. L’azione è finalizzata a sostenere interventi tesi alla riduzione o al superamento delle condizioni di rischio idraulico, idrogeologico o sismico. Non producono premialità gli interventi atti a mettere in sicurezza la sola area oggetto dell’intervento edificatorio proposto (in quanto dovuti), ma quelli che comportano benefici più ampi, a scala territoriale e di interesse collettivo. In generale dovrà essere dimostrato il beneficio generale dell’opera che dovrà superare l’interesse esclusivo dell’operatore sul lotto di intervento. Le opere candidabili saranno relative alle due seguenti tipologie di intervento: − interventi per la mitigazione del rischio idraulico e/o geomorfologico; − interventi per la mitigazione del rischio sismico. Interventi per la mitigazione del rischio idraulico e/o geomorfologico I documenti principali a cui far riferimento per individuare gli interventi ritenuti prioritari per la messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idraulico ed idrogeologico, candidabili come azioni premianti, sono:

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− il programma degli interventi; − le opere di messa in sicurezza approvate; − la Carta degli interventi del Piano di Bacino del San Francesco, che individua

puntualmente le opere, secondo gradi di priorità. Concorre inoltre a definire le aree soggette a elevato rischio idraulico (e pertanto le zone in cui identificare opere da candidare all’azione premiante) la cartografia geologica del PUC che ha verificato, implementato e/o modificato le aree soggette al rischio idrogeologico. Possono inoltre rientrare tra le opere candidabili all’azione premiante eventuali interventi da attuarsi a seguito di eventi o criticità non individuate nelle cartografie, o conseguenti ad eventi successivi all’adozione del Piano, purché constatati dagli Uffici Comunali, Provinciali e/o Regionali competenti e ritenuti urgenti o strategici per il superamento delle criticità intervenute. Interventi per la mitigazione del rischio sismico. Il PUC contiene la Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) che individua specificatamente le aree nelle quali si possono attuare le opere, con la precisazione che per quanto riguarda il rischio sismico l’azione si riferisce ad interventi su aree e non su edifici. Nell’ambito dell’attuazione delle strategie di mitigazione del rischio sismico saranno redatti gli studi delle Condizioni Limite per l’Emergenza (CLE) e della Struttura Urbana Minima (SUM). La Carta della Città Pubblica e, se necessario, le norme ad essa riferite, saranno pertanto aggiornate per rendere la pianificazione urbanistica coerente con gli interventi individuati dagli strumenti sopra indicati. L’attuazione delle opere riferite a tali interventi verrà incentivata attraverso il riconoscimento di un ulteriore incremento del 30% delle premialità spettanti. Consistenza della premialità e modalità di ottenimento. Il diritto edificatorio premiale è commisurato all’entità dell’investimento secondo i coefficienti di premialità di cui al successivo art. 26. A seguito della presentazione, approvazione e autorizzazione di un progetto da parte del Comune e di tutti gli Enti pubblici aventi titolo in merito, atto a dovrà dimostrare il beneficio generale dell’opera che dovrà superare l’interesse esclusivo dell’operatore sul lotto di intervento, il diritto edificatorio premiale sarà corrisposto solo al completamento delle opere, opportunamente attestato. A_02: Il ripristino della viabilità storica. L’azione è tesa a sostenere le politiche di mobilità dolce e fruizione lenta dell’entroterra sanremese, con particolare riguardo agli aspetti della conservazione della memoria storica e della valorizzazione del paesaggio. Essa consiste nel ripristinare i sentieri e le mulattiere che hanno costituito in passato il sistema connettivo utilizzato dagli agricoltori, facendo riferimento alla viabilità pubblica o ai percorsi presenti nella cartografia storica oggi scomparsi o degradati che sono rappresentati nella specifica Carta della Viabilità storica allegata al PUC. Tale Carta, oltre a rappresentare i tracciati, ne indica il grado di importanza e di priorità di recupero nell’ottica di conseguire gli obiettivi dell’Azione.

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Gli interventi di ripristino candidabili alla premialità dovranno indicare il tratto oggetto delle opere tra quelli presenti nella Carta, essere corredati da una descrizione dello stato di conservazione e illustrare il loro inserimento nella rete di connessioni del contesto. L’intervento deve riguardare un lotto funzionale ed utilizzare per il ripristino metodi tradizionali coerenti con il contesto; particolare attenzione dovrà essere posta all’incanalamento delle acque meteoriche per evitare fenomeni di ruscellamento. Se sono interessati terreni di proprietà privata i soggetti attuatori, oltre a rendere nuovamente percorribili i sentieri, si dovranno impegnare a lasciarne libera la fruizione eliminando barriere e recinzioni. Nel caso il soggetto attuatore intenda proporre opere di ripristino su percorsi non presenti nella Carta della Viabilità storica, il progetto dovrà essere corredato da relazione storica che documenti l’importanza in epoca storica del tracciato proposto e la strategicità del suo ripristino nel sistema odierno dei percorsi. Consistenza della premialità e modalità di ottenimento. Il diritto edificatorio premiale è commisurato alla entità dell’investimento secondo i coefficienti di premialità di cui all’art. 26 del ‘Regolamento per l’acquisizione di premialità per l’attuazione di azioni premianti. A seguito della presentazione, approvazione e autorizzazione di un progetto da parte del Comune e di tutti gli Enti pubblici aventi titolo in merito, il diritto edificatorio premiale sarà corrisposto solo al completamento delle opere, opportunamente attestato. L’azione al momento è sospesa e diverrà vigente solo a seguito dell’approvazione della Carta della viabilità storica da parte del Comune di Sanremo entro 12 mesi dalla data di approvazione del PUC. A_03: La de-impermeabilizzazione del suolo. L’azione consiste nella rimozione di manufatti che impediscono il percolamento naturale delle acque all’interno del terreno. A livello generale tale definizione è comprensiva di tutte le possibili attività che hanno come effetto la riduzione della superficie costruita o comunque impermeabile. Si citano ad esempio: la sostituzione di aree asfaltate o cementate con sistemazioni a verde, o attraverso altri trattamenti superficiali (ad esempio prati armati od altre tipologie di pavimentazioni permeabili), la demolizione di magazzini o baracche, ecc.. Le proposte di intervento da candidare all’ottenimento della premialità dovranno essere corredate da elaborati grafici e Relazione tecnica che documentino puntualmente e oggettivamente la dimostrazione del saldo positivo tra la superficie impermeabile insistente sul lotto d’intervento allo stato di fatto (nonché documentare la regolarità edilizia della situazione esistente) e quella stimata al termine delle opere. Ai fini della quantificazione delle premialità non potrà essere computata la superficie minima impermeabile individuata per ciascun ambito dalle norme del Piano di Bacino. L’azione è considerata significativa, e quindi candidabile, solo se la superficie minima resa effettivamente permeabile è di almeno 500 mq oppure se è finalizzata a reperire una superficie permeabile aggiuntiva pari ad almeno il 10% della superficie complessiva dell’area di intervento.

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Per la misurazione della superficie occorre fare riferimento allo stato della superficie impermeabile presente nel lotto di intervento alla data di adozione del PUC. L’obiettivo di deimpermeabilizzazione del suolo può anche essere conseguito attraverso la rimozione delle serre dismesse, da intendersi quali ‘serre fisse’ urbanisticamente rilevanti ai sensi della pertinente legislazione regionale e delle relative circolari applicative, per le quali sia dimostrata la regolarità edilizia. Non rientrano in questa fattispecie le serre stagionali e quelle non infisse stabilmente al suolo. La rimozione di queste strutture, oltre ad offrire un significativo contributo in termini di rispristino delle superfici drenanti in piena terra e di mitigazione del rischio idrogeologico, ha anche un concreto impatto positivo sul paesaggio; per questa ragione il vantaggio può essere duplice. Per rimozione della serra si intende il completo smantellamento delle strutture in elevazione, dei tamponamenti e delle coperture, di eventuali strutture interne (bancali), delle pavimentazioni e delle eventuali strutture di fondazione; quindi al termine delle operazioni di rimozione si deve ottenere il terreno nudo. Non sono ammesse demolizioni parziali. Superficie minima della serra da rimuovere: 1000 mq. Consistenza della premialità e modalità di ottenimento. Il diritto edificatorio premiale è commisurato alla superficie effettivamente deimpermeabilizzata secondo i coefficienti di premialità di cui al successivo all’art. 26. Nel caso della rimozione delle serre dismesse per il calcolo del premio si applicherà il coefficiente calcolato (come da tabella di cui all’art. 26) al premio ‘base’ dell’azione A_03 e al risultato sarà da sommarsi una superficie premiale aggiuntiva di 0,03 mq di SA per ogni mq superficie di serra rimossa. A seguito della presentazione, approvazione e autorizzazione di un progetto da parte del Comune e di tutti gli Enti pubblici aventi titolo in merito che dimostri l’effettivo valore aggiunto in termini di aumento delle superfici permeabili sull’area di intervento, il diritto edificatorio premiale sarà corrisposto solo al completamento delle opere, opportunamente attestato. A_04: La realizzazione di nuove connessioni ecologiche. L'azione consiste nell’ampliare le aree naturali o semi-naturali che rappresentano utili e preziosi siti per la biodiversità. Le connessioni ecologiche in questione, pur riguardando una scala geografica ed ecologica ridotta rispetto alla Rete Ecologica Ligure, ne condividono principi e finalità. L’obiettivo è di migliorare le condizioni ecologiche del territorio comunale in modo “diffuso”, partendo da elementi di pregio noti, cercando dove possibile di tutelarli, ampliarli, ridurre le distanze tra loro ed al tempo stesso “avvicinarli” all'ambiente urbano e costiero rendendoli maggiormente accessibili. I siti privilegiati per gli interventi sono i “corridoi” verdi individuati nei pressi dei crinali, dove coesistono frequentemente tessere di bosco, aree agricole in uso, ex aree agricole terrazzate, bruschi pendii ecc.., nonché le aree individuate dalla Regione Liguria e riportate

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nella Carta della Biodiversità allegata al Rapporto Ambientale di VAS (Tavola S.6.04) ed in particolare: − Core area (SIC); − Zone rilevanti per i SIC; − Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici; − Corridoi Ecologici per specie di ambienti boschivi; − Tappe di Attraversamento per Specie di Ambienti Aperti; − Ambiti ATPA, con l’obiettivo di potenziarne il valore naturalistico. Le specie target considerate e la relativa collocazione sul territorio comunale sono individuati nella Carta della Biodiversità allegata al Rapporto Ambientale di VAS e nel database di Regione Liguria e riguardano in particolare avifauna ed insetti, ma anche chirotteri e crostacei dulciacquicoli. Sono candidabili inoltre al conseguimento della premialità gli interventi di demolizione di strutture produttive in disuso, quali serre abbandonate, se associate ad un progetto di rinaturalizzazione del sito. È esclusa invece dall'incentivo la demolizione di vecchie case abbandonate e strutture relitte che possono costituire parte integrante dell'habitat di numerose specie. Ogni intervento candidato a conseguire la premialità dovrà essere corredato da una specifica relazione naturalistica eseguita da soggetto competente che illustri gli elementi (specie e/o habitat) oggetto di tutela e gli interventi posti in essere al fine di poterne dimostrare la significatività e l’efficacia nel realizzare o implementare la rete ecologica. La scelta delle specie vegetali dovrà essere suggerita dall’Ente gestore dei SIC che insistono sul territorio comunale e non dovrà necessariamente seguire le indicazioni contenute nel Piano del Verde. Consistenza della premialità e modalità di ottenimento. Per tutte le proposte valutate positivamente verranno riconosciuti, una volta eseguite le opere, diritti edificatori premiali commisurati al valore delle opere da realizzare secondo i coefficienti di premialità di cui al successivo art. 26. A_05: La cessione di aree per infrastrutture e servizi. Il Piano riconosce diritti edificatori a titolo di compensazione per la cessione al Comune, in alternativa alla acquisizione bonaria od al procedimento espropriativo, della proprietà di aree nella disponibilità del proponente al fine di consentire la realizzazione di nuove infrastrutture di interesse pubblico, di aree verdi pubbliche e per il realizzare di nuovi servizi di interesse generale, coerenti con le previsioni di nuovi servizi previste nei vari Ambiti/Distretti. In particolare, per la cessione di aree da destinarsi a infrastrutture e a verde pubblico valgono le specifiche di seguito riportate.

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Le cessioni che concorrono al premio sono quelle in aggiunta alla dotazione minima di standard urbanistici. In particolare, per la cessione di aree da destinarsi a infrastrutture e a verde pubblico valgono le specifiche di seguito riportate. Cessione di aree per infrastrutture. La cessione di aree per infrastrutture non dovrà interessare aree destinate ad assolvere alla dotazione minima di standard da corrispondere per nuove edificazioni. L’accettazione della proposta di cessione delle aree da parte del Comune è subordinata agli approfondimenti tecnici necessari per passare dalla previsione di Piano alla realizzazione dell’opera, all’avvenuto suo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici ed alla individuazione del finanziamento per la sua realizzazione. Cessione di aree per nuovi spazi di verde urbano. L’azione mira al reperimento di nuovi spazi a verde pubblico all’interno degli ambiti di maggior degrado individuati nei quartieri della città caratterizzati dalla scarsità di servizi e da un basso livello di qualità urbana. Si tratta degli ambiti urbani di fondovalle dei torrenti San Martino, San Romolo, San Lazzaro e San Francesco, così come individuati dal PUC. All’interno di tali areali, nell’ambito di interventi di ‘sostituzione edilizia’ o di ‘ristrutturazione urbanistica’, o attuati ai sensi degli artt. 29 ter o 29 quinques della L.r. 36/97 potranno prendere la cessione di aree per realizzazione di nuovi parchi urbani di dimensioni congrue, per ciascuno degli areali individuati. La cessione dovrà essere in aggiunta rispetto ai minimi dovuti per le nuove edificazioni e le aree dovranno essere cedute in coerenza con le indicazioni del Piano della Città Pubblica o, in alternativa, su motivata proposta dell’operatore. La cessione delle aree potrà avvenire anche al di fuori di progetti urbani, previo il rispetto delle modalità di cui all’art. 29 quater. Consistenza della premialità e modalità di ottenimento. Il diritto edificatorio premiale è commisurato alla superficie ceduta secondo i coefficienti di premialità di cui al successivo art. 26. In coerenza con l’art. 29 quater della L.r. 36/97 e s.m.i., i diritti edificatori - espressi in superficie agibile - acquisibili mediante l’Azione saranno utilizzabili in ambiti o distretti di trasformazione, previa stipula di apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto interessato soggetta alle formalità stabilite all’articolo 49, comma 4, per i titoli convenzionati, ferma restando la successiva annotazione del credito edilizio nel registro di cui all’articolo 29 ter, comma 4. A_06: La riqualificazione e/o il potenziamento di servizi e sottoservizi. Il Piano si pone, tra gli altri, l’obiettivo di una riqualificazione complessiva del sistema dei servizi e dei sottoservizi promuovendo politiche incentivanti che coinvolgano direttamente i soggetti privati nel processo di miglioramento e potenziamento della città pubblica.

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Il Piano riconosce pertanto diritti edificatori premiali a chi contribuisce a migliorare il sistema dei servizi con interventi e opere sulle aree di cui all’art. 3 commi a,b,c,d del D.M. 1444/68 e s.m.i., altre alle reti di sottoservizi, con particolare riferimento alla rete fognaria e acquedottistica. Le opere realizzate dovranno essere in aggiunta alle dotazioni minime di standard e non rientreranno negli scomputi degli oneri di urbanizzazione di eventuali interventi edificatori contestuali alle proposte. Le proposte di intervento dovranno essere contenute in un progetto redatto sulla base delle indicazioni del servizio competente con allegato computo metrico estimativo e saranno valutate dall’Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri: − verifica dello stato di consistenza attuale delle aree o dei servizi oggetto di proposta di

riqualificazione o potenziamento; − coerenza e compatibilità con le previsioni contenute nella carta della Città Pubblica; − coerenza e compatibilità con i progetti già adottati dall’Amministrazione Comunale; − valutazione del beneficio pubblico degli interventi proposti in termini di miglioramento

qualitativo e/o quantitativo della funzionalità del servizio. L’azione potrà essere attuata sia tramite la realizzazione diretta dell’opera pubblica, sia attraverso un contributo economico finalizzato all’opera realizzata da terzi. In caso di realizzazione di opere e cessione delle relative aree, la premialità potrà sommarsi con quanto previsto dall’Azione premiante A05. Consistenza della premialità e modalità di ottenimento. Il diritto edificatorio premiale è commisurato all’entità dell’investimento secondo i coefficienti di premialità di cui al successivo art. 26. A seguito della presentazione, approvazione e autorizzazione di un progetto da parte del Comune e di tutti gli Enti pubblici aventi titolo in merito, il diritto edificatorio premiale sarà corrisposto solo al completamento e al collaudo delle opere, opportunamente attestato. L’importo minimo delle opere non potrà essere inferiore a 100.000,00 €. In coerenza con l’art. 29 quater della L.r. 36/97 e s.m.i., i diritti edificatori - espressi in superficie agibile - acquisibili mediante l’Azione saranno utilizzabili in ambiti o distretti di trasformazione, previa stipula di apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto interessato soggetta alle formalità stabilite all’articolo 49, comma 4, per i titoli convenzionati, ferma restando la successiva annotazione del credito edilizio nel registro di cui all’articolo 29 ter, comma 4. A_07: La riconversione di edifici o porzioni di edifici esistenti ad alloggi ERP (Edilizia residenziale pubblica).

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L’azione consiste nella cessione al Comune di unità immobiliari residenziali che andranno a far parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Gli incentivi premiali consistono nel riconoscimento di nuova S.A. edificabile commisurata alla S.A. convertita a Edilizia Residenziale Pubblica e ceduta al Comune e verranno riconosciute fino al soddisfacimento dei fabbisogni indicati nel PUC. Gli alloggi dovranno essere perfettamente agibili ed immediatamente utilizzabili senza alcun onere a carico del Comune nonché dotati di tutte le certificazioni relative agli impianti. Dovranno inoltre soddisfare tutti i requisiti previsti dalle disposizioni regionali in materia di edilizia residenziale pubblica. Le unità immobiliari da riservare ad ERP dovranno risultare realizzate secondo i seguenti criteri e dotazioni individuati dalla variante al PRG per la casa: a) accorpati in numero significativo; b) dotati di un corpo scale autonomo; c) localizzati in ambiti dotati di urbanizzazioni primarie e secondarie adeguate; d) dotati di accessibilità servita dalla rete e mobilità pubblica. Consistenza della premialità e modalità di ottenimento. Il diritto edificatorio premiale è commisurato alla S.A. convertita a Edilizia Residenziale Pubblica secondo i coefficienti di premialità di cui all’art. 26 del ‘Regolamento per l’acquisizione di premialità per l’attuazione di azioni premianti’. A_08: Il restauro di beni storici e recupero del centro storico della Pigna. L’azione può esplicitarsi su due differenti livelli: − interventi di restauro da eseguirsi su immobili vincolati dalla Soprintendenza ai sensi del

D.lvo 42/2004 come beni storico artistici; − interventi di recupero nel centro storico della Pigna. Verranno riconosciuti diritti edificatori premiali (espressi in superficie agibile) per opere di riqualificazione di fronti prospicienti spazi pubblici, o di edifici aperti al pubblico, mentre non saranno oggetto di premialità le opere di riqualificazione di beni strettamente privati e non fruibili dal pubblico. L’azione potrà concretizzarsi nella realizzazione diretta delle opere o nel contributo monetario a interventi pubblici. L’azione potrà essere estesa al Borgo di Bussana Vecchia una volta chiarite le problematiche giuridiche in capo ad essa. Consistenza della premialità e modalità di ottenimento. Il diritto edificatorio premiale è commisurato alla entità dell’investimento secondo i coefficienti di premialità di cui all’art. 26 del ‘Regolamento per l’acquisizione di premialità per l’attuazione di azioni premianti.

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Articolo 26 Determinazione del premio volumetrico. Il premio volumetrico (espresso in metri quadri di superficie agibile) è stabilito per ogni singola tipologia di azione secondo uno dei seguenti tre criteri per ognuno dei quali si riporta il valore base: a) Costo delle opere: 1 mq di S.A. premiale ogni 600 euro di opere realizzate. b) Superficie territoriale interessata: 1 mq di S.A. premiale ogni 20 mq di Superficie

Territoriale interessata. c) Superficie agibile interessata: 1 mq di S.A. premiale ogni 4 mq di Superficie Agibile

interessata dalle opere Il coefficiente premiale associato ad ogni singola azione tiene anche conto della classe di strategicità e della complessità dell’azione come meglio dettagliato nella relazione illustrativa. La seguente tabella riporta i coefficienti di premialità per ogni singola azione.

Tabella 1 – Coefficienti di premialità

(*) Per l'Azione A_03, al parametro premiale individuato occorre applicare i seguenti coefficienti, definiti in funzione della tipologia del materiale presente allo stato di fatto nell'area oggetto di intervento e di quello che si intende preveder di utilizzare per la finitura in progetto. I coefficienti sono riportati nella tabella sottostante, dove nelle righe sono indicate le tipologie di materiale presente prima dell'intervento e in colonna le finiture delle aree post-intervento. Le tipologie di materiale sono classificate come segue:

A_03 De-impermeabilizzazione del suolo e rimozione serre dismesse (*)

A_01 Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogelolgico, e sismico

A_06 Riqualificazione e potenziamento di servizi e sottoservizi

A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche

A_02 Ripristino viabilità storica

A_05 Cessione di aree per infrastrutture e servizi

A_07 Rinconversione di edifici o porzioni di edifici esistenti ad alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)

A_08 Restauro di beni storici e recupero del centro storico della Pigna

AZIONI

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SA PREMIALE PER SUP.

INTERESSATA

SA PREMIALE PER SA INTERESSATA

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A pavimentazioni in asfaltato/cls o rimozione serre B pavimentazioni in cubetti, pietre o lastre C pavimentazioni in macadam, cortili, piazzali sterrati D pavimentazioni in prefabbricati in cls o materiale sintetico inerbiti su stratificazione

di supporto (es. grigliati garden) E pavimentazioni a verde in piena terra o terra coltivata

I parametri contenuti nella tabella hanno efficacia direttiva, sono cioè suscettibili di modificazioni debitamente motivate nel rispetto delle originarie finalità del Piano. Pertanto, ad esempio, nel corso della vigenza del Piano sarà possibile rimodulare i tre valori base, riferiti al valore delle opere, o alle aree o agli edifici interessati, e i premi di ogni azione potranno essere facilmente ricalcolati in maniera proporzionale. Articolo 27 Ulteriori incentivi locali: rigenerazione degli ambiti di degrado e

deimpermeabilizzazione dei suoli in ambiti collinari. Il piano ha individuato due azioni che, se applicate in alcuni ambiti, assumono una maggior valenza ai fini del raggiungimento degli obiettivi generali e quindi viene proposto un ulteriore incremento della premialità. A. Rigenerazione degli ambiti di degrado. La Struttura del Piano individua, all’interno dell’Ambito del Tessuto Urbano (TU_11) a prevalenza residenziale corrispondente al centro ed al levante della Città, quattro sottoambiti caratterizzati da un maggior degrado insediativo oltre che dal congestionamento della struttura urbana e dalla carenza di servizi. Gli ambiti sono stati denominati con il nome dei torrenti che li percorrono: Valle San Martino, Valle San Romolo (via Galileo Galilei, via Martiri, via Pietro Agosti), Valle San Lazzaro (via Goethe) e Valle San Francesco. In ragione delle particolari caratteristiche di questi ambiti, per incentivare processi di rigenerazione urbana più complessi e in grado di attivare veri percorsi di ricostruzione urbana, all’interno di essi le premialità connesse alle azioni premianti sono raddoppiate, se le azioni prevedranno interventi di sostituzione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica, con la previsione in entrambi i casi di cessione di aree da destinare a infrastrutture e servizi pubblici in aggiunta a quanto indotto dalla generazione di nuova SA (Azione A_05). Tali premialità doppie saranno corrisposte comunque entro i limiti di premi massimi complessivi definiti dal Piano.

A B C D EA 0,2 0,3 0,4 1B 0,1 0,2 0,8C 0,1 0,7D 0,6E

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO DELL'AZIONE A_03: DEIMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO E

RIMOZIONE SERRE DISMESSE

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Gli interventi dovranno essere prioritariamente indirizzati verso la realizzazione, di concerto con la Pubblica amministrazione, di nuovi servizi all’interno degli ambiti di intervento, garantendo una quantità aggiuntiva almeno pari al 50% in più rispetto alle dotazioni minime indotte dalla generazione di nuova SA. Gli interventi sono soggetti a Titoli edilizi convenzionati, secondo le modalità e con i contenuti indicati nell’Art. 49 della L.R. 36/97 e s.m. Nel caso di interventi di Ristrutturazione Urbanistica, dovrà essere predisposto uno S.A.U. esteso all’area di intervento, che dimostri il corretto inserimento degli interventi nel contesto ed evidenzi i benefici indotti in termini di risoluzione delle criticità infrastrutturali esistenti. B. Deimpermeabilizzazione dei suoli in ambiti collinari. Negli Ambiti a Prevalenza Agricola (APA), nei Territori di Presidio Ambientale a vocazione Agricola (TPAA), negli Ambiti di Tutela Paesistico Ambientale (ATPA) nonché nei sottoambiti della ‘campagna abitata’ l’azione di deimpermeabilizzazione del suolo (A_03), per la sua valenza strategica di riqualificazione paesistico ambientale, viene ulteriormente incentivata raddoppiando i premi corrisposti. Il raddoppio del premio non si applica per la maggiorazione legata alla demolizione delle serre. Tali premialità doppie saranno corrisposte comunque entro i limiti di premi massimi definiti dal Piano. Articolo 27.1 Concorso di progettazione.

Il piano intende incentivare il ricorso al concorso di progettazione in quanto valido strumento nella ricerca della qualità architettonica degli interventi da realizzare. Tali incentivi consistono nell’incremento, rispetto all’indice di utilizzazione insediativa di base stabilito dal PUC, della superficie agibile realizzabile nel rispetto comunque dell’indice di utilizzazione insediativa massima e della superficie agibile massima di ambito dove prevista. A tal fine sarà predisposto un apposito regolamento che, per gli interventi di maggior rilievo urbanistico quali quelli assoggettati a permesso di costruire convenzionato o a PUO di iniziativa privata, stabilirà le modalità di svolgimento del concorso, la composizione della giuria, i criteri di valutazione nonché la quantità degli incrementi previsti ed il loro rapporto con le altre premialità previste dal PUC. Il suddetto regolamento avrà la finalità di favorire la propensione del privato a ricorrere al concorso di progettazione; ma, nel rispetto della peculiarità della proprietà privata riconosciuta e garantita dalla legge, l’attivazione delle procedure concorsuali sarà facoltativa e al proprietario verrà concessa, altresì, la facoltà di non eseguire il progetto vincitore del concorso dallo stesso richiesto. Articolo 28 Procedura per l’acquisizione delle volumetrie premiali.

Chiunque intenda acquisire i diritti volumetrici di cui al presente regolamento deve presentare specifica istanza al Comune. Tale istanza deve contenere una relazione descrittiva della azione che si intende svolgere e, dove necessario, un progetto a firma di tecnico abilitato contenente gli elaborati grafici ritenuti idonei a compiutamente descrivere le opere che si intendono realizzare ed il relativo computo metrico estimativo, qualora necessario in relazione alla tipologia di intervento.

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Non è indispensabile indicare nella suddetta istanza come si intenda utilizzare il premio volumetrico eventualmente acquisito. Qualora l’azione sia valutabile in base al criterio del costo non si deve tenere conto né dell’IVA né delle spese tecniche (progettazione, direzione lavori e collaudo) per analogia con le azioni valutate in SA (Superficie agibile) ed ST (superficie territoriale). Laddove necessario dovrà essere allegato anche l’atto unilaterale d’obbligo a sottoscrivere la convenzione che regolerà i rapporti tra Comune e soggetto attuatore. Qualora l’azione preveda l’esecuzione di un’opera pubblica, dovranno essere rispettate le normative di settore. La proposta sarà valutata dai servizi comunali competenti per materia, e qualora ritenuta meritevole di approvazione dovrà acquisire gli assensi necessari secondo le vigenti norme e regolamenti. L’azione sarà approvata dagli organi della Amministrazione comunale (Dirigente, Giunta o Consiglio comunale) secondo le competenze indicate dal Testo Unico Enti Locali. A seguito di formale atto di assenso ad eseguire le opere previste, le stesse potranno essere eseguite; al loro termine si procederà alle operazioni di verifica e di collaudo e solamente nel caso di positiva conclusione delle stesse potrà iscriversi nel registro della Superficie Agibile il pertinente premio volumetrico che sarà utilizzato dal soggetto attuatore o da suoi aventi causa secondo le modalità previste dal Piano. L’iscrizione della volumetria premiale nel relativo Registro avviene con la seguente tempistica: a) se l’azione prevede l’esecuzione di opere: ad intervenuto collaudo delle stesse o ad

intervenuta positiva verifica delle necessarie garanzie. Le opere realizzate attraverso il ricorso alle volumetrie premiali così acquisite non potranno essere rese agibili prima del collaudo delle opere connesse al loro ottenimento;

b) se l’azione prevede la cessione di immobili o terreni: alla sottoscrizione dell’atto pubblico di trasferimento della proprietà;

c) se l’azione prevede il versamento di una somma di denaro: alla presentazione della quietanza dell’avvenuto pagamento della reversale;

d) se l’azione prevede la stipula di una convenzione tra soggetto attuatore e Comune per obbligazioni che si protraggono nel tempo: alla sottoscrizione della convenzione che contenga gli estremi di apposita Polizza Fideiussoria di durata pari alla durata dell’Azione, per un valore calcolato come prodotto tra la SA premiale corrisposta e il valore nominale di 600 Euro. Per tutta la durata dell’azione il Comune potrà procedere alla verifica della sua effettiva prosecuzione e avrà facoltà di escutere la polizza fideiussoria qualora abbia accertato che l’azione si è interrotta prima dello scadere del termine temporale previsto.

Articolo 29 Registro della Superficie Agibile.

È istituito presso il competente ufficio il Registro della Superficie Agibile, accantonabile in applicazione dei previsti meccanismi perequativi e delle premialità conseguenti alla accertata esecuzione di azioni premianti. In tale Registro sono annotati, su istanza del soggetto titolare della S.A.: − gli estremi del titolo di acquisizione della S.A.;

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− la quantità di S.A. che viene accantonata e le relative destinazioni d’uso; − il soggetto divenuto titolare della S.A. per effetto di atto di compravendita regolarmente

registrato e trascritto ai sensi di legge; − gli estremi del titolo edilizio abilitativo per l’utilizzo della S.A. (ricostruzione o nuova

costruzione); − le eventuali volture dello stesso. Qualora l’acquisizione della Superficie Agibile sia subordinata alla esecuzione di un’opera pubblica l’iscrizione nell’apposito registro della S.A. è subordinata al collaudo dell’opera stessa.

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NORME GENERALI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE

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Articolo 30 Disciplina degli interventi sull’asse della Via Aurelia. L’asse della via Aurelia, il cui tracciato è individuato nell’allegato alle presenti norme, è caratterizzato per la presenza di una significativa massa arborea costituita da tratti alberati e dalla contiguità con parchi urbani. Tale sistema riveste importanza sia per gli aspetti paesaggistici correlati alla percezione del verde che per gli aspetti ambientali mitigativi dagli effetti negativi del traffico. Tale peculiarità, al fine di garantire la continuità del sistema del verde urbano, dovrà essere valorizzata mediante la riqualificazione della massa vegetale esistente e il completamento dei tratti sprovvisti di vegetazione arborea. Gli interventi che si attestano lungo l’asse viario dovranno garantire la presenza di una massa arborea idonea al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

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1

Aggiornamento 4 SETTORE TERRITORIO

Servizio Urbanistica

IMMOBILI E RELATIVE AREE ASSERVITE E DI PERTINENZA ASSOGGETTATI A

VINCOLO DI DESTINAZIONE AD ALBERGO IN ESERCIZIO (art. 2 c. 1 lett. a) LR 1/2008 e smi)

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CLASSE1 POSTI LETTO

ALEXANDER

CORSO GARIBALDI, 123

3 stelle 19 ARISTON MONTECARLO

CORSO MAZZINI, 507

3 stelle 100

BEL SOGGIORNO

CORSO MATUZIA, 41

3 stelle 66

BELLE EPOQUE

VIA ROMA, 8

3 stelle 27

BELVEDERE

VIA ROMA, 82

3 stelle 72

BOBBY EXECUTIVE - CASA MADRE

CORSO MARCONI, 208

3 stelle 183

BOBBY EXECUTIVE - DIPENDENZA CORSO MARCONI, 208

2 stelle

CENTRO

CORSO MOMBELLO, 50

1 stella 23

CORSO

CORSO CAVALLOTTI, 194

2 stelle 25

CORTESE - 1^ DIPENDENZA

CORSO GARIBALDI, 20

3 stelle 13

CORTESE - 2^ DIPENDENZA VIA G. MARSAGLIA, 45

3 stelle

CORTESE - CASA MADRE

CORSO GARIBALDI, 20

3 stelle 25

DE PARIS SANREMO

CORSO IMPERATRICE, 66

4 stelle 70

EDEN

VIA SOLARO, 4

3 stelle 116

ELETTO

VIA G. MATTEOTTI, 44

3 stelle 46

ESPERIA - 1^ DIPENDENZA

CORSO O. RAIMONDO, 45

3 stelle 19

ESPERIA - 2^ DIPENDENZA

CORSO O. RAIMONDO, 45

3 stelle 19

ESPERIA - CASA MADRE

CORSO O. RAIMONDO, 45

3 stelle 6

EUROPA

CORSO IMPERATRICE, 27

4 stelle 143

EVELINE PORTOSOLE

CORSO CAVALLOTTI, 111

4 stelle 42

FESTIVAL

VIA XX SETTEMBRE, 45

4 stelle 46

GLOBO

VIA ASQUASCIATI, 2

3 stelle 69

GRAND HOTEL & DES ANGLAIS

SALITA GRANDE ALBERGO, 8

4 stelle 184

GRAND HOTEL LONDRA

CORSO MATUZIA, 2

4 stelle 246

LIBERTY

RONDO` GARIBALDI, 2

2 stelle 16

LOLLI PALACE - 1^ DIPENDENZA

CORSO IMPERATRICE, 70

3 stelle

98 LOLLI PALACE - 2^ DIPENDENZA

CORSO IMPERATRICE, 70

3 stelle

LOLLI PALACE - CASA MADRE

CORSO IMPERATRICE, 70

3 stelle

1 La classe ed il n. di posti letto hanno esclusivamente valenza per quanto previsto dalla l.r. 1/2008 art. 2 comma 1 bis.

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MARINELLA - CASA MADRE

CORSO O. RAIMONDO, 143

3 stelle 72

MARINELLA - DIPENDENZA

VIA RUFFINI, 13

3 stelle 22

MARISTELLA

CORSO IMPERATRICE, 77

2 stelle 58

MARISTELLA dipendenza (ex Mariluce) CORSO IMPERATRICE, 77 1 stella 25 MILANO

CORSO GARIBALDI, 39

3 stelle 23

MIRAMARE CONTINENTAL PALACE

CORSO MATUZIA, 9

4 stelle 111

MORANDI

CORSO MATUZIA, 51

3 stelle 59

NAPOLEON

CORSO MARCONI, 56

3 stelle 66

NAZIONALE

CORSO MATTEOTTI, 3

4 stelle 166

PARADISO

VIA ROCCASTERONE, 12

4 stelle 78

PRINCIPE

VIA F.LLI ASQUASCIATI, 96

3 stelle 85

RIO - CASA MADRE

CORSO MATUZIA, 84

3 stelle 30

RIO - DIPENDENZA

CORSO MATUZIA, 76

2 stelle 6

RIVIERA

CORSO INGLESI, 86

2 stelle 24

ROYAL HOTEL

CORSO IMPERATRICE, 80

5 stelle 249

SANTA CHIARA

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA` 8

1 stella 12

SOLE MARE - 1^ DIPENDENZA

VIA CARLI, 23

3 stelle

35 SOLE MARE - 2^ DIPENDENZA

VIA CARLI, 23

3 stelle

SOLE MARE - CASA MADRE

VIA CARLI, 23

3 stelle

SORRISO

CORSO O. RAIMONDO, 73

3 stelle 47

VILLA LA BRISE

CORSO MAZZINI, 199

3 stelle 32

VILLA LEVI GIORGINA

VIA PIETRALUNGA, 13

1 stella 73

VILLA MARIA

VIA NUVOLONI, 30

3 stelle 72

VILLA SAPIENZA

CORSO MATUZIA, 21

3 stelle 56

VILLA SYLVA VIA GARBARINO, 2 3 stelle 64

IMMOBILI E RELATIVE AREE ASSERVITE E DI PERTINENZA ASSOGGETTATI A VINCOLO DI DESTINAZIONE AD ALBERGO NON PIU’ IN ESERCIZIO

(art. 2 c. 1 lett. b) LR 1/2008 e smi)

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CLASSE POSTI LETTO data cessazione

ASTORIA WEST END

CORSO MATUZIA, 8

4 stelle

Attività sospesa PARCO HOTEL

CORSO MAZZINI, 401

3 stelle

Attività sospesa

AMBROSIANO VIA ROMA, 36 3 stelle 14 08/10/2012

COLOMBO E CONTINENTAL VIA MARSAGLIA, 15 3 stelle 25 17/10/2011

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3

IMMOBILI E RELATIVE AREE ASSERVITE E DI PERTINENZA OGGETTO DI UNO

SPECIFICO TITOLO EDILIZIO ASSOGGETTATI A VINCOLO DI DESTINAZIONE AD ALBERGO NON ANCORA IN ESERCIZIO (art. 2 c. 1 lett. c) LR 1/2008 e smi)

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CLASSE POSTI LETTO

SAVOY VIA NUVOLONI 4 stelle 130

PORTOSOLE VIA DEL CASTILLO 4 stelle 101

IMMOBILI ESCLUSI DAL VINCOLO DI DESTINAZIONE AD ALBERGO (art. 2 c. 1bis LR 1/2008 e smi)

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CLASSE POSTI LETTO

ARENELLA CORSO ORAZIO RAIMONDO, 2 1 stella 16 BUFFO - CASA MADRE CORSO MATTEOTTI, 178 1 stella

18 BUFFO - DIPENDENZA CORSO MATTEOTTI, 178 1 stella GIORGIANA VIA SAN FRANCESCO, 37 1 stella 15 MALIBU' (ex AL DOM) CORSO MOMBELLO, 13 1 stella 16 MATUZIA VIA MATTEOTTI, 121 1 stella 13 STELLA VIA SAN FRANCESCO, 37 1 stella 11 SOLE - CASA MADRE PIAZZA EROI SANREMESI, 48 1 stella

16 SOLE - DIPENDENZA PIAZZA EROI SANREMESI, 48 1 stella WASHINGTON VIA GIOBERTI, 25 1 stella 12

IMMOBILI PER I QUALI E’ STATO CONCESSO LO SVINCOLO DELLA DESTINAZIONE AD

ALBERGO (art. 2 LR 1/2008 e smi)

DENOMINAZIONE Atto INDIRIZZO CLASSE POSTI LETTO

NYALA Determina 108/2014 STRADA SOLARO, 134 4 stelle 159

OASI Determina 798/2014 SALITA POGGIO 37/39 2 stelle 14

BONONIA Del C.C. 8/2016 PIAZZA CESARE BATTISTI, 28 3 stelle 73

SANTA CHIARA/ parte Determina 1896/2017 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA` 8 1 stella 8

Sanremo, 11/08/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

Ing. Mauro BADII