Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019€¦ · Ai sensi della Legge 190/2012,...

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CITTÀ DI SACILE IL SEGRETARIO GENERALE - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA CITTÀ DI SACILE – PIAZZA DEL POPOLO 65 – 33077 -SACILE Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019 2017

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CITTÀ DI SACILE

IL SEGRETARIO GENERALE - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

CITTÀ DI SACILE – PIAZZA DEL POPOLO 65 – 33077 -SACILE

Piano triennale di prevenzione dellacorruzione 2017 - 2019

2017

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Art. 1 Oggetto e finalità

Ai sensi della Legge 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, come novellato dal D.Lgs. n.197/2016, il Comune

ogni anno adotta, e diversamente delibera la conferma formale di quello di prima adozione, il

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con la funzione di fornire

una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli

interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Inoltre prevede l’obbligo della

pubblicazione della complessa e articolata “griglia” relativa all’organizzazione e all’attività

amministrativa dell’Ente, intimamente correlato e funzionale all’attività anticorruzione, con lo scopo

precipuo di assicurare la trasparenza e l’accesso civico.

Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti

chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Art. 2 Definizione di corruzione

Nel contesto del presente Piano, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come

comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da

parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni

rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319

e 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la

pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo Il, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni

in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Art. 3 Responsabile della prevenzione della corruzione

Il responsabile dell’Ente della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Segretario

Generale. Egli predispone ogni anno, ai sensi dell’art. 1, il Piano triennale di prevenzione della

corruzione e della trasparenza che sottopone all’approvazione entro il 31 gennaio. Il Piano viene

p ubblicato sul sito internet del Comune nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la

sezione “altri contenuti – corruzione“.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 15 gennaio

dell'anno successivo, pubblica nel sito internet nella sezione “corruzione” della sezione

“amministrazione trasparente” una relazione recante il rendiconto di attuazione del Piano,

basandosi anche sui rendiconti presentati dai coordinatori d’area in merito ai risultati realizzati in

esecuzione del Piano stesso, e contestualmente la trasmette al Consiglio Comunale e al nucleo di

valutazione e all'OIV per le attività di valutazione dei medesimi coordinatori.

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Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individua, previa proposta

annuale dei Coordinatori d’area competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione.

Copia del presente Piano, a scopo di presa d’atto, viene consegnata, a cura degli stessi

Coordinatori, ai dipendenti, sia al momento dell’assunzione che, per quelli in servizio, con cadenza

periodica.

Art. 4 Attività a rischio di corruzione

Fanno parte integrante e sostanziale del piano di prevenzione della corruzione, che non si configura

come una attività compiuta bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che

vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro

applicazione:

• le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la

predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE

ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

• le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica

amministrazione a livello nazionale individuate con il P.N.A.;

• la Direttiva nr. 12 del 28.1.2015 dell'ANAC.

• il sistema comunale per la misurazione e valutazione dell’ottimizzazione del lavoro pubblico (performance);

• il programma triennale per la trasparenza e l’integrità;

• il sistema dei procedimenti disciplinari;

• il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

• la legge 6 /1l/2012,n. 190;

• regolamento comunale per il controlli successivi.

• il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

• la legge 6 /1l/2012,n. 190;

• regolamento comunale per il controlli successivi. Le attività del Comune di Sacile che possono presentare rischi di corruzione sono le seguenti:

AREA APPALTI ISTRUZIONE CULTURA

UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO Appalti provveditorato Affidamenti in economia e diretti Medio

Affidamento incarichi legali Alto

Assistenza scolastica Erogazione contributi scuole paritarie Alto

Asilo nido Erogazione contributi asili nido integrati Alto

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Sport Tempo libero e impianti sport. Gestione palestre comunali Alto

Riparto ed erogazione contributi Medio

Cultura e strutture culturali Programmazione ed organizzazione Eventi Alto

Gestione e concessione strutture a sale Alto

Concessione patrocini Alto

Centrale Unica di Committenza Gestione gare appalto Medio

Affidamenti servizi e forniture tramite

MEPA e CONSIP spa Alto

Affidamento in economia – cottimi fiduciari Medio

Servizi relativi al turismo e commercio Contributi ad associazioni Medio

Realizzazione eventi in collaborazione

Con associazioni Alto

Gestione associata funzioni socio-ass. Erogazione contributi collegati a misure

Regionali e statali Basso

AREA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI AFFARI GENERALI – SEGRETERIA – DEMOGRAFICO – BIBLIOTECA

UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO

Servizi generali Assistenza organi istituzionali Basso

Servizi demografici Certificazioni, registrazioni anagrafiche Basso

Scissioni di famiglie Medio

Servizio protocollo e URP Protocollazione Basso

Rapporti col pubblico Basso

Servizio Biblioteca Prestiti librari Basso

Segreteria del Sindaco Agenda Sindaco e eventi di

Rappresentanza Basso

AREA INFORMATICA E E-GOVERNMENT

UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO

Servizi generali Gestione server, Pc e reti Basso

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO

Servizio manutentivo Manutenzione del territorio e del patrimonio Medio

Lavori pubblici Programmazione e progettazione Basso

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AREA SERVIZI FINANZIARI

UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO

Servizi generali Atti di programmazione generale Basso

Pagamenti Medio

Servizio del Personale Assunzioni, inquadramenti, paghe Basso

Servizio Tributi Accertamento e riscossione e

Recupero coattivo Basso

AREA CASA DI RIPOSO

UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO

Servizi generali Gestione contratto con ditta esterna Medio

Rapporti con familiari Basso

AREA AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE

UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO

Servizi generali Programmazione Basso

Istruttoria per concessione contributi

e accesso ai servizi Medio

AREA FARMACIE COMUNALI

UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO

Servizi Generali Gestione farmacie Basso

AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE E SUAP

UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO

Servizi generali Approvazione PAC Medio

Istruttoria istanze edilizie e

Rilascio permessi a costruire Alto

Autorizzazione paesaggistica Medio

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Servizio ambiente Gestione contratto RRSSUU “in house” Basso

Autorizzazione scarico reflui domestici

e assimilati Medio

Servizio attività produttive Apertura strutture vendita sup. a 400 mq Medio

AREA POLIZIA LOCALE

UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO

Servizi generali Polizia urbana Medio

Polizia rurale Basso

Polizia stradale Medio

Servizio notifiche Notificazioni Basso

Verifiche residenza Medio

Per le funzioni con rischio classificato “alto” vengono allegate, sub A, specifiche schede di

monitoraggio e di mappatura dei processi e del rischio.

Art. 5 Meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un’attività, all’interno delle aree e unità

operative indicati ai sensi dell’articolo 4 a alto rischio di corruzione, dovranno partecipare,

o b b l igato r iamente , ad un programma formativo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, su proposta dei coordinatori d’area, individua i

dipendenti che hanno l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione.

Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la pubblica

amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012 in tema di prevenzione e

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Nel piano di formazione si indicano: le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività

indicate all’art. 4 del presente Piano, nonché sui temi della legalità e dell’etica; i dipendenti, che

svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate.

I Coordinatori d’area propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione i dipendenti

da inserire nei programmi di formazione, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a

rischio di corruzione individuate nel presente piano; la proposta deve contenere:

• Le materie oggetto di formazione;

• I dipendenti, i funzionari, che svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate.

I coordinatori d’area devono comunque tenere, nella qualità di referenti, incontri formativi e di

aggiornamento, attività di informazione e formazione nei confronti dei dipendenti volti a prevenire

la corruttela nella gestione dell’attività posta in essere nel settore di competenza.

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Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione,

gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di formazione e la

vigilanza sulla sua attuazione, assolve i propri obblighi circa l’individuazione delle procedure

appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente

esposti alla corruzione.

Art. 6 Meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione

I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri nell’articolo

4, qualora riscontrino delle anomalie, devono darne informazione scritta al Responsabile di

Procedimento, il quale informa immediatamente il Responsabile della prevenzione della corruzione

e della trasparenza. Comunque periodicamente deve essere data comunicazione al

Responsabile della prevenzione della corruzione, anche cumulativamente, delle informazioni

necessarie sui provvedimenti adottati che rientrano nell’articolo 4.

L’informativa ha la finalità di: • Monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione

dei procedimenti; • Monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti

o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell’amministrazione.

L’aggiornamento del sistema di controllo di gestione denominato GesPeg costituisce adempimento

all’obbligo di monitoraggio.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il Responsabile

della prevenzione della corruzione, in qualsiasi momento, può richiedere ai dipendenti che hanno

istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le

circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e chiedere

delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono

integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità.

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet

dell’ente, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino, delle decisioni

nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente Piano.

• Per le attività indicate all’art. 4 del presente Piano, sono individuate le seguenti regole di

legalità o integrità: procedere, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi

per oggetto la fornitura dei beni e servizi e le concessioni, alla indizione delle procedure

di selezione secondo le modalità indicate dal nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016;

• rotazione, ove possibile, dei dipendenti particolarmente esposti alla corruzione;

• divieto dell’inserimento nei bandi di gara di clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare

dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento od il

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condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via

esclusiva da specifici beni, servizi o fornitori;

• assicurare la massima trasparenza nell’accesso agli atti avendo presente il nuovo istituto

dell’accesso civico previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013, fatti salvi solo i limiti

posti dalla normativa sulla riservatezza o privacy;

• adempiere agli obblighi di pubblicazione degli atti sul sito web dell’ente nelle modalità

previste dal decreto legislativo 33/2013 e dal piano per la trasparenza;

• rispettare l’ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza che devono essere

espressamente dichiarati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento;

• il dipendente non deve richiedere né accettare donativi o altre utilità di qualsiasi natura, per

sé o per altri, da qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica, società, associazione o

impresa, con cui sia in corso attività d’ufficio, o vi sia stata o vi sia potenzialità

futura. In caso di offerta deve effettuare una segnalazione al proprio coordinatore;

• i coordinatori d’area hanno l’obbligo di informare il Responsabile della prevenzione della

corruzione della corretta esecuzione del presente piano e delle eventuali correzioni delle

anomalie.

Art. 7 Obblighi di trasparenza

La trasparenza dell’attività amministrativa, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web

dell’Ente, delle informazioni tra le quali è più elevato il rischio di corruzione, a cura dei Responsabili

dei Servizi in relazione alle materie di competenza.

Le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di

lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile

2006, n.163, sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali, in formato

digitale standard aperto: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori

invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento

dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate.

L’Ente rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta

elettronica di cui alla suddivisione riportata ai punti nn. 11, 12 e 13 del Piano Triennale per la

Trasparenza e l’integrità.

L’Ente, inoltre, garantisce le finalità della trasparenza e dell’integrità attraverso la pubblicazione nel

sito WEB:

• dei curricula del segretario generale e degli incaricati disposizione organizzativa

• del trattamento economico del Segretario Generale (l’ente non ha in servizio altri dirigenti,

ma solo alcuni incaricati di posizione organizzativa – coordinatori d’area);

• dei dati statistici percentuali delle assenze e delle presenze del personale;

• dei report della valutazione;

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• del referto sul controllo di gestione; del report del controllo successivo di regolarità

amministrativa;

• dei regolamenti e dei provvedimenti adottati dall’Ente;

• dell’organigramma e delle competenze;

• della situazione patrimoniale degli amministratori; dei soggetti individuati ai sensi e per gli

effetti dell’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i.,

• dei risultati degli appalti.

Per quanto attiene alla struttura informatica atta a garantire la trasparenza si fa riferimento e rinvio

alle specifiche previste nel decreto legislativo 33/2013 e alle deliberazioni dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione.

Ogni coordinatore d’area è responsabile della pubblicazione delle informazioni di competenza, nel

rispetto del Decreto Legislativo n. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.

Art. 8 Rotazione degli incarichi

Il Responsabile della prevenzione d’intesa con i Coordinatori d’Area concorda la rotazione, ove

possibile, dei dipendenti coinvolti nell’istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti di cui all’art. 4.

La rotazione non si applica per le figure infungibili; sono considerate infungibili, agli effetti del

presente piano, la figura del Comandante e vice comandante del Corpo di Polizia locale

intercomunale, le figure dei coordinatori tra di loro ed in particolare il Responsabile dell’area

Finanziaria (Ragioniere Capo).

I Coordinatori, previa verifica della professionalità necessaria da possedersi, provvedono, ove se ne

ravvisi la necessità, con atto motivato, alla rotazione o sostituzione del responsabili di

procedimento e/o di istruttoria dei dipendenti che svolgono le attività a elevato rischio di

corruzione

La riassegnazione delle responsabilità di istruttoria e di procedimento sono obbligatorie: • Nel caso di avvio di procedimenti penali • Nella ipotesi di immotivato e ripetuto mancato rispetto del presente piano. • Nei casi di ritardato adempimento nell’iter del procedimento che comporti la attivazione dei

poteri sostitutivi

Art. 9 Compiti dei dipendenti e dei responsabili delle posizioni organizzative

I dipendenti destinati a operare in servizi e/o attività particolarmente esposti alla corruzione,

i responsabili delle posizioni organizzative, con riferimento alle rispettive competenze previste

dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione

della corruzione e provvedono alla sua esecuzione; essi devono astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis

legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di

conflitto, anche potenziale.

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I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano al proprio Coordinatore d’area – incaricato di posizione organizzativa, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente piano, entro la fine di giugno e di novembre di ogni anno, il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all’art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo. I Coordinatori, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente piano, provvedono al

monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali nonché alla tempestiva eliminazione

delle anomalie ed attestano, entro la fine di giugno e di novembre di ogni anno, detto

monitoraggio.

I Coordinatori e Responsabili Unici del procedimento (rup), con particolare riguardo alle attività

a rischio di corruzione, informano, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente

piano, tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della

corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali, costituente fondamentale

elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della

corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente

piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle.

Compatibilmente con i sistemi informatici messi a disposizione nel triennio i dipendenti, nel rispetto

della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto

1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, si impegnano

a rendere accessibili agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui

all’articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e

successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi,

ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio

competente in ogni singola fase.

I Coordinatori attestano il monitoraggio periodico del rispetto del sopra citato criterio di accesso

agli interessati delle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi

comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio

competente in ogni singola fase.

I Coordinatori presentano entro il mese di novembre di ogni anno, al Responsabile della

prevenzione della corruzione, una relazione dettagliata sulle attività poste in merito alla

attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel presente piano nonché i

rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione.

I Coordinatori monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle

attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano, i rapporti aventi maggior valore

economico tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di

qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i

titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti

dell’amministrazione; informano immediatamente il Responsabile della prevenzione della

corruzione di eventuali anomalie.

Fasi di attuazione:

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a. Tutti i responsabili di procedimento e di centro di responsabilità, per l’emissione del

provvedimento finale, si attengono alle disposizioni emanate in materia di auto verifica dei

possibili conflitti di interesse da riportare espressamente sui principali atti e/o da inserire

in ogni fascicolo cartaceo o digitale. In alternativa alla auto dichiarazione nel contesto del

provvedimento è possibile dichiarare che come da documentazione in atti non

sussistono per il procedente responsabile del procedimento conflitti di interesse o

obblighi di astensione ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

b. Con apposita direttiva è stata attivata una casella di posta elettronica ove inviare tutte le

segnalazioni di sollecito o pressioni ricevute da cittadini e ditte in merito a ritardi nei

procedimenti, nei pagamenti e/o altre anomalie.

c. E’ stata attivata la formazione ai dipendenti impegnati in attività o aree considerate ad

elevato rischio.

Art. 10 Compiti del Nucleo di Valutazione

L'OIV verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei

coordinatori d’area incaricati di posizione organizzativa nonché del sistema di valutazione della

performance.

Nella definizione e valutazione degli obbiettivi l’attuazione del piano triennale della prevenzione

della corruzione e della trasparenza, l’anno di riferimento, con riguardo alle rispettive competenze,

è direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione. In tal senso dovrà essere modificata

la metodologia di attribuzione del risultato.

Art. 11 Responsabilità

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza risponde nelle ipotesi

previste ai sensi dell’art. 1 co. 12, 13, 14 legge 190/2012.

Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità

disciplinare dei dipendenti e dei Responsabili delle posizioni organizzative, la mancata osservanza

delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione.

I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei

responsabili dei singoli Servizi ed Uffici.

Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all’art. 54

D.Lgs. 165/2001 (codice di comportamento); le violazioni gravi e reiterate comportano la

applicazione dell’art. 55-quater, comma i del D.Lgs. 165/2001.

Art. 12 Recepimento dinamico modifiche legge 190/2012

Le norme del presente regolamento recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge 190 del

2012.

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Art. 13 La Trasparenza

Un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività

poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e

del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall’art. 97 della

Costituzione, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa in modo tale da promuovere

la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. Il 30 aprile 2013 è entrato

in vigore il decreto legislativo 14.03.2013 n. 33, come recentemente modificato dal D.Lgs.n. 97/2016,

avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che rappresenta un

proseguimento dell’opera intrapresa dal legislatore da ultimo con la Legge 190/2012

(anticorruzione),

Art. 14

Definizione di trasparenza

L’art. 1 del Decreto citato definisce la trasparenza come: “accessibilità totale delle informazioni

concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse

pubbliche”, ponendosi quale strumento di riordino della materia, disciplinata sinora da disposizioni

eterogenee tra loro, per contenuto e ambito soggettivo di applicazione, che hanno creato non poca

confusione sull’effettiva conoscibilità degli obblighi e sul relativo adempimento da parte delle

amministrazioni, provvedendo ad armonizzare il complesso normativo succedutosi negli ultimi anni.

I pilastri su cui si basa il D.Lgs. n. 33/2013 sono:

• riordino degli obblighi fondamentali di pubblicazione derivanti dalle innumerevoli

normative stratificate nel corso degli ultimi anni:

• uniformità degli obblighi e delle modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche

amministrazioni definite nell’art. 1 comma 2 del D.Lgs.165/2001 e per gli enti controllati;

• definizione dei ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli

organi di controllo;

• introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico.

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Da ultimo la materia ha registrato taluni interventi di semplificazione con l’entrata in vigore del D.Lgs.

n. 97/2016: “ Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Art. 15 Integrazione anticorruzione e trasparenza

Il nuovo impianto legislativo integra il ruolo della trasparenza quale efficace strumento di lotta alla

corruzione e ribadisce la sua complementarietà con la programmazione strategica e operativa

dell’amministrazione, in particolare con il Piano delle Performance. Unifica coerentemente in un

unico piano triennale la materia della trasparenza con quella dell’anticorruzione. La pubblicizzazione

dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati

raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita.

Art. 16

Individuazione dati da pubblicare

La sezione del sito comunale dedicata all’amministrazione trasparente” è stata oggetto di

ridefinizione delle sezioni e sottosezioni alla luce dell’entrata in vigore del D.lgs. 97/2016 e delle

disposizioni dell’ANAC:

· Disposizioni generali - Secondo quanto disposto dall'art.10 e dall'art. 12 d.lgs. n.33/2013 (decreto

"Trasparenza") si pubblicano in questa sezione: . Programma per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza . Atti Generali . Oneri informativi per cittadini e imprese

L’attestazione OIV dev’essere trasferita sia nella sezione PERSONALE che in quella CONTROLLI E

RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE

· Organizzazione - Secondo quanto disposto dall'art.13 e dall'art. 14 d.lgs. n.33/2013 (decreto

"Trasparenza") si pubblicano in questa sezione:

. Organi di indirizzo politico-amministrativo

. Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

. Articolazione degli uffici

. Telefono e posta elettronica

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Le Sanzioni per mancata comunicazione dei dati devono essere presenti anche nella sezione

PERSONALE; Eliminare: Rendiconto gruppi provinciali e regionali (non pertinente).

· Personale - Pubblicazione dati relativi al personale del Comune di Sacile secondo quanto disposto

dall'art.14 d.lgs. n.33/2013 (decreto Trasparenza). Sono pubblicati nella seguente sezione i dati

relativi a:

. Incarichi amministrativi di vertice

. Dirigenti

. Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

. Posizioni organizzative

. Dotazione organica

. Personale non a tempo indeterminato

. Tassi di assenza

. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

. Contrattazione collettiva

. Contrattazione integrativa

. OIV

. CUG

· Consulenti e Collaboratori - Secondo quanto disposto dal d.lgs. n.33/2013 (decreto "Trasparenza")

si pubblicano in questa sezione:

- l'elenco dei titolari di incarichi di collaborazione e consulenza del Comune di Sacile con indicazione dell'oggetto, della ragione dell'incarico, della durata, del compenso e ell'ammontare erogato. . Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

· Bandi di concorso - Secondo quanto disposto dall'art. 19 d.lgs. n.33/2013 (decreto "Trasparenza")

si pubblicano in questa sezione:

. Concorsi

. Mobilità

. Lavori socialmente utili

· Performance - Secondo quanto disposto dall'art.10 e dall'art.20 d.lgs. n.33/2013 (decreto

"Trasparenza") si pubblicano in questa sezione:

. Piano della performance e Piano esecutivo di gestione

. Relazione sulla performance

. Ammontare complessivo dei premi

. Dati relativi ai premi

Da eliminare la sottosezione Benessere organizzativo

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· Enti controllati - Secondo quanto disposto dall'art.22 d.lgs. n.33/2013 (decreto "Trasparenza") si

pubblicano in questa sezione:

. Enti pubblici vigilati

. Società partecipate

. Enti di diritto privato controllati

. Rappresentazione grafica

· Attività e procedimenti - Secondo quanto disposto dall'art.35 d.lgs. n.33/2013 (decreto

"Trasparenza") si pubblicano in questa sezione i dati relativi ai procedimenti amministrativi:

. Tipologie di procedimento

. Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

. Modulistica

Da eliminare le sottosezioni Dati aggregati attività amministrativa e Monitoraggio tempi

procedimentali

· Provvedimenti - Secondo quanto disposto dall'art.23 d.lgs. n.33/2013 (decreto "Trasparenza") si

pubblicano in questa sezione:

. Provvedimenti organi indirizzo-politico

. Provvedimenti dirigenti amministrativi

. Regolamenti

Da eliminare la sottosezione PROVVEDIMENTI (art. 23 D.lgs. 33/2013) e L’INTERA SEZIONE Controlli

sulle imprese

· Bandi di gara e contratti - Pubblicazione secondo quanto disposto dall'art.37 d.lgs. n.33/2013

(decreto Trasparenza). Sono pubblicati nella seguente sezione i dati relativi a:

· Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Pubblicazione secondo quanto disposto

dall'art.26 e dall'art.27 d.lgs. n.33/2013 (decreto Trasparenza).

. Criteri e modalità

. Atti di concessione

· Bilanci - Pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n.33/2013 (decreto Trasparenza) dei seguenti dati:

. Bilancio preventivo e consuntivo

. Bilancio sociale

Da eliminare la sottosezione Piano degli indicatori e risultati attesi

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· Beni immobili e gestione patrimonio - Pubblicazione ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n.33/2013 (decreto

Trasparenza).

. Patrimonio immobiliare

. Canoni di locazione o affitto

· Controlli e rilievi sull'amministrazione - Pubblicazione ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n.33/2013 (decreto

Trasparenza). In questa sezione sono pubblicati i seguenti dati del Comune di Sacile:

. Organismi indipendenti di valutazione (OIV)

. Controlli interni

. Organi di revisione amministrativa e contabile

· Servizi Erogati - Pubblicazione ai sensi degli art. 10, art. 32 e art. 41 d.lgs. n.33/2013 (decreto

Trasparenza). In questa sezione sono pubblicati i seguenti dati relativi al Comune di Sacile:

. Carta dei servizi contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

. Class action

. Costi contabilizzati dei servizi erogati, con evidenziazione di quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e il relativo andamento . Liste di attesa . SUAP

Da eliminare la sottosezione Tempi medi di erogazione dei servizi

· Pagamenti dell'amministrazione - Pubblicazione ai sensi degli art. 4, art.33 e art.36 d.lgs.

n.33/2013 (decreto Trasparenza).

. Dati sui pagamenti

. Indicatore della tempestività dei pagamenti

. IBAN e pagamenti informatici

Spostare Adempimento DL. 35/2013 nella sezione ALTRI CONTENUTI>Dati ulteriori

· Opere pubbliche - Pubblicazione ai sensi dell'art. 38 d.lgs. n.33/2013 (decreto rasparenza).

. Atti di programmazione delle opere pubbliche;

. Tempi e costi di realizzazione

E’ necessario mettere ordine all’intera sezione introducendo le due sottosezioni sopra elencate.

· Pianificazione e governo del territorio - Pubblicazione ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n.33/2013 (decreto

Trasparenza).

. Atti di governo del territorio

. schemi di provvedimento - delibere di approvazione, allegati tecnici (per ciascun atto di governo del territorio) -

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. documentazione relativa a ciascun provvedimento di trasformazione urbanistica Inserire le tre sottosezioni sopra elencate.

· Informazioni ambientali - Pubblicazioni ai sensi dell'art. 40 c.2 d.lgs. 33/2013 (decreto

Trasparenza).

- Tutela dall'inquinamento acustico - Modulistica - Regolamenti - Rifiuti solidi urbani - Tutela delle acque e del suolo - Qualità dell'Aria - Sportello Energia - Piano approvato per la telefonia mobile - Inquinamento da onde elettromagnetiche

Spostare la sottosezione SUAP nella sezione Servizi Erogati

· Interventi straordinari e di emergenza - Pubblicazione ai sensi dell'art. 42 c.1 lett.a ,b e c d.lgs.

n.33/2013 (decreto Trasparenza).

. Ordinanze contingibili e urgenti

· Altri contenuti - Pubblicazione ai sensi del d.lgs. n.33/2013 (decreto Trasparenza).

Adempimenti legge anticorruzione Accesso Civico Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati Dati ulteriori SUAP Da eliminare la sottosezione Scadenziario Dei Nuovi Obblighi Amministrativi

Limiti alla trasparenza

(art. 4 co. 4) Le P.A. non devono pubblicare: -i dati personali non pertinenti compresi i dati previsti dall’art. 26, comma 4, c. del D.Lgs 33/2013 citato; -i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione; -non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l’astensione dal lavoro del dipendente pubblico; -non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni; -restano fermi i limiti previsti dall’articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico.

Art. 17

Modalità di pubblicazione on line dei dati

I dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale www.comune.sacile.pn.it nella sezione

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“Amministrazione trasparente” realizzata in ottemperanza al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.

33. La sezione “Amministrazione trasparente” deve essere posta nella home page facilmente

raggiungibile attraverso un link e deve essere organizzata in sotto-sezioni all’interno delle quali

devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati prescritti dal decreto. Non possono essere

disposti filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed

effettuare ricerche all’interno della sezione. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione

obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione. I

documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono

pubblicati e mantenuti aggiornati.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un

periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di

pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi

termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per

gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art 14, c. 2)

e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art 15, c. 4) per i quali è previsto

l’adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione

del mandato o incarico dei soggetti. Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le

informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del

sito di archivio anche prima della scadenza del termine.

Art. 18

Vigilanza sull’attuazione delle disposizioni

La vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza è

garantita dall’attività di controllo dei seguenti soggetti istituzionali:

a) responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Segretario generale quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,

avvalendosi della struttura delle varie aree e in particolare dell’u.o. informatica, svolge un’attività

di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti

dalla normativa vigente, stimolando gli interventi dei coordinatori al fine di assicurare la

completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. Inoltre provvede

all’aggiornamento del Programma triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza,

controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico segnalando, proporzionalmente alla

gravità della violazione, agli organi competenti (organi di indirizzo politico, OIV, Autorità nazionale

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anticorruzione, organi disciplinari) eventuali casi di inadempimento o adempimento parziale degli

obblighi di pubblicazione. Infine segnala gli inadempimenti al Sindaco, all’OIV ai fini dell’attivazione

delle altre forme di responsabilità. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione

garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei

termini stabiliti dalla legge (comma 3, art. 43 novellato).

b) Organismo indipendente di valutazione

L’OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e quelli

indicati nel Piano annuale degli obiettivi valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. L’OIV,

al pari degli altri soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, utilizza le

informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e

valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile della trasparenza e

dei responsabili delle singoli aree tenuti alla trasmissione dei dati (art. 44).

c) Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

L’ANAC in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l’esatto adempimento degli

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente esercitando poteri ispettivi e ordinando

l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di

comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. Inoltre controlla l’operato

del responsabile per la trasparenza. La ANAC può avvalersi della banche dati istituite presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli

adempimenti degli obblighi di pubblicazione.

Art. 19

Analisi dell’esistente

Il sistema informativo dell’Amministrazione riporta la Sezione “Amministrazione trasparente”

strutturata secondo le disposizioni di cui all’allegato a) del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal

D.Lgs. n. 97/2016. La stessa viene progressivamente alimentata con i contenuti e le informazioni la

cui pubblicazione è richiesta dalla normativa sopra citata. Lo schema relativo ai dati pubblicati nella

sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Sacile è organizzata in sotto-sezioni

all'interno delle quali vengono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto in

questione. Le iniziative che si intendono avviare per il triennio 2017 - 2019 sono principalmente

finalizzate agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 33/2013 e successive intervenute

modificazioni, sia in termini di adeguamento degli strumenti informatici per l’accessibilità e la

diffusione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione sia in termini di sensibilizzazione alla legalità

e allo sviluppo della cultura dell’integrità.

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Art. 20

Iniziative da avviare nel triennio 2017 -2019

a) Integrazione dati

L’obiettivo è quello di procedere ad un riordino della griglia di pubblicazione secondo i criteri di cui

al precedente art. 16, cui deve fare seguito una costante integrazione dei dati già pubblicati,

raccogliendoli con criteri di omogeneità nella sezione “Amministrazione trasparente”

consentendone così l’immediata individuazione e consultazione, al fine di arricchire nel tempo la

quantità di informazioni a disposizione del cittadino, e pertanto la conoscenza dei molteplici aspetti

dell’attività svolta dall’Ente.

b) Collegamenti con il Piano della Performance

Posizione centrale per la trasparenza occupa l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione - PEG,

destinato ad indicare con chiarezza obiettivi dell’Amministrazione e relativi indicatori di risultato,

unità operative responsabili e personale coinvolto.

c) Adempimenti in materia di Posta Elettronica Certificata

Ai sensi del comma 2-ter, dell’art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell’Amministrazione digitale”, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel loro sito

istituzionale di servizio un indirizzo di posta elettronica certificata al quale il cittadino possa

indirizzare, ai sensi dello stesso codice, qualsiasi richiesta. L’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 150/2009

puntualizza che “Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni

provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui

all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e

16-bis, comma 6,del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.” Il

Comune di Sacile è dotato della seguente casella PEC: [email protected] pubblicizzata

nel piè di pagina del sito istituzionale.

d) Strutture competenti per le diverse fasi di elaborazione ed esecuzione del Programma e

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Programma triennale integrato della prevenzione della corruzione e della trasparenza è

predisposto da Segretario Generale in stretta collaborazione con il Vice Segretario e con l’Area Affari

Istituzionali. Per quanto attiene ai dati di competenza di ciascuna Area, le Posizioni Organizzative

(P.O.) devono provvedere all’invio al servizio informatico, utilizzando l’indirizzo mail ticket@com-

sacile.regione.fvg.it, dei dati di propria competenza da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente. A

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tal fine il Segretario Generale promuove e cura il coinvolgimento delle aree funzionali dell’Ente. Si

avvale, in particolare, del contributo delle aree, dei servizi e degli uffici e del supporto del Vice

Segretario Generale e dell’u.o. informatica. Nello specifico:

-Le Posizioni Organizzative sono responsabili del dato, del suo costante aggiornamento in

amministrazione trasparente e dell’individuazione dei contenuti del Programma di competenza e

dell’attuazione delle relative previsioni.

-L’Organismo di valutazione della performance esercita un’attività di impulso, nei confronti

dell’organo politico amministrativo (Giunta comunale) e del responsabile della trasparenza per

l’elaborazione del programma. L'organismo verifica inoltre l’assolvimento degli obblighi in materia

di trasparenza ed integrità

e) La “Bussola della Trasparenza” e la qualità del sito

La Bussola della Trasparenza (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo ideato dal

Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Dipartimento della Funzione

Pubblica, per consentire alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per

l'analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. Il principale obiettivo della Bussola è quello di

accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel

miglioramento continuo della qualità delle informazioni online e dei servizi digitali.

Lo strumento è pubblico e accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare verifiche sui

siti web delle pubbliche amministrazioni e inviare segnalazioni. In particolare, per ciascun contenuto

minimo previsto dalla linee guida in vigore, sono stati individuati una serie di indicatori con le

relative modalità di misurazione, che permettono di verificarne il rispetto. Il processo di verifica

automatica, che viene automaticamente avviato a intervalli di tempo regolari, scansiona ciascun sito

e verifica che siano soddisfatti gli indicatori per ciascun contenuto minimo e determina una

classificazione dei siti. La verifica è condotta sui siti di tutte le pubbliche amministrazioni.

Art. 21

Aggiornamenti al programma

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un

periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di

pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi

termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per

gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art 14, c. 2)

e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art 15, c. 4) per i quali è previsto

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l’adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione

del mandato o incarico dei soggetti. Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le

informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del

sito di archivio anche prima della scadenza del termine. I contenuti saranno oggetto di costante

aggiornamento relativamente allo stato di attuazione o/e eventuale ampliamento. Di seguito si

riportano le diverse fasi previste per l’attuazione del Programma:

- Aggiornamenti del Programma della Trasparenza - Miglioramento del portale - Schemi nuovi dati da pubblicare - Implementazione dell’esistente - Verifica utilizzo PEC - Applicativi interattivi, verifiche ed eventuali integrazioni - Attivazione flussi automatici dei dati - Promozione della trasparenza e rispetto della Privacy

Art. 21

Azioni per garantire e promuovere l’immagine, la trasparenza e la partecipazione

Per garantire un adeguato livello di trasparenza, il Comune di Sacile, in ottemperanza anche ad

ulteriori disposizioni normative, ha intrapreso le seguenti azioni.

a. Adempimenti in materia di Albo Pretorio on line

La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa

mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità

legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri

siti informatici. L’art. 32, comma 1, della legge stessa ha sancito infatti che “A far data dal 1 gennaio

2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità

legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle

amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Il Comune di Sacile, nel rispetto della normativa

richiamata, e perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso

agli strumenti ed alla comunicazione informatica, ha realizzato l'Albo Pretorio On Line.

b. Processo di coinvolgimento dei portatori di interesse, Iniziative di promozione, diffusione,

consolidamento della trasparenza

I portatori di interesse vengono sostanzialmente individuati nei seguenti attori:

- Cittadini in senso generale (utenti, residenti, fruitori di servizi, ecc);

- Categorie professionali (geometri, architetti, ingegneri, avvocati, medici, ecc);

- Associazioni di categoria (commercianti, artigiani, consumatori, ecc);

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- Organizzazioni sindacali;

- Associazioni di volontariato

L’ente, ha in parte ottemperato alle disposizione di Legge in materia di trasparenza attraverso la

pubblicazione nella sezione del portale istituzionale “Amministrazione trasparente” dei dati resi

obbligatori dalla Legge, nonché di altre informazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono state

ritenute utili per una maggiore consapevolezza, da parte del cittadino, delle molteplici attività svolte

dal Comune. Infatti, la conoscenza delle funzioni proprie dell’Ente, nonché delle modalità di gestione

delle risorse pubbliche e delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto indispensabile per il

pieno esercizio dei diritti civili e politici da parte del cittadino utente, che solo attraverso una

corretta e completa informazione potrà agire, nei rapporti con la pubblica amministrazione, in modo

consapevole.

c. Promozione della trasparenza e accesso alle informazioni da parte dei cittadini

L’Ente già da tempo si è attivato per porre in essere iniziative volte alla promozione della

trasparenza attraverso la pubblicazione di dati e informazioni sul sito istituzionale in modo da

rendere le stesse immediatamente accessibili ai cittadini. Ai fini della trasparenza dell’azione

amministrativa si è disposta la pubblicazione sul sito degli atti di programmazione economico

finanziaria dell’Ente, delle Deliberazioni di Consiglio e di Giunta, nonché di altri atti relativi al

funzionamento dell’Ente stesso.

d. Promozione della Trasparenza e rispetto della Privacy

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve contenere l’indicazione di una serie di

iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza salvaguardando i

principi della privacy. A tal fine, si darà luogo ad attività di promozione e diffusione del principio

della trasparenza in armonia con le disposizioni in materia di riservatezza, attraverso

l’organizzazione di corsi o altre iniziative.

Art. 22

Monitoraggio interno

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, cura la redazione di un

sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, segnalando eventuali

inadempimenti. Rimangono naturalmente ferme le competenze delle singole Posizioni

organizzative (P.O) relative all’adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle

normative vigenti. L'Organismo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi

contenuti (Delibera ANAC n. 2/2012), tenuto conto che l’ente punta ad integrare in maniera quanto

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più stretta possibile gli obiettivi del presente Programma con quelli del Piano degli obiettivi e del

Piano della Performance.

Art. 23 Limiti dell’invarianza finanziaria e entrata in vigore

L’intera materia della Trasparenza e i relativi adempimenti, comprese le complesse e articolate

forme di popolamento, aggiornamento, controllo e implementazione di una notevole mole di dati e

delle relative elaborazioni ai fini dei doveri di pubblicazione, trovano un fattore di grave limitazione

e condizionamento nell’art. 51 del D.Lgs. n.33/2013: “Dall'attuazione del presente decreto non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente”.

In considerazione delle situazioni di estrema differenziazione nella complessità e nell’articolazione

riferite alla natura giuridica, alle dimensioni ed alle caratteristiche peculiari organizzative, di

dotazione organica, di qualità e quantità delle risorse tecniche, umane e finanziarie disponibili

all’interno delle singole pubbliche amministrazioni, l’intero insieme degli adempimenti e delle

attività riconducibili alla materia dell’anticorruzione e della trasparenza trovano un limite oggettivo

proprio nel richiamato articolo 51. In realtà le molteplici e complesse operazioni e adempimenti

richiederebbero interventi e investimenti di notevole impegno sia tecnico che finanziario, che in

molte realtà amministrative, in particolare negli enti locali territoriali, rimangono preclusi, con

evidenti ricadute negative sull’efficacia delle azioni sopra delineate.

Il presente Piano entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.