Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019€¦ · Ai sensi della Legge 190/2012,...
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CITTÀ DI SACILE
IL SEGRETARIO GENERALE - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
CITTÀ DI SACILE – PIAZZA DEL POPOLO 65 – 33077 -SACILE
Piano triennale di prevenzione dellacorruzione 2017 - 2019
2017
Art. 1 Oggetto e finalità
Ai sensi della Legge 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, come novellato dal D.Lgs. n.197/2016, il Comune
ogni anno adotta, e diversamente delibera la conferma formale di quello di prima adozione, il
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con la funzione di fornire
una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Inoltre prevede l’obbligo della
pubblicazione della complessa e articolata “griglia” relativa all’organizzazione e all’attività
amministrativa dell’Ente, intimamente correlato e funzionale all’attività anticorruzione, con lo scopo
precipuo di assicurare la trasparenza e l’accesso civico.
Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti
chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
Art. 2 Definizione di corruzione
Nel contesto del presente Piano, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come
comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da
parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni
rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319
e 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la
pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo Il, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni
in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Art. 3 Responsabile della prevenzione della corruzione
Il responsabile dell’Ente della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Segretario
Generale. Egli predispone ogni anno, ai sensi dell’art. 1, il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza che sottopone all’approvazione entro il 31 gennaio. Il Piano viene
p ubblicato sul sito internet del Comune nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la
sezione “altri contenuti – corruzione“.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 15 gennaio
dell'anno successivo, pubblica nel sito internet nella sezione “corruzione” della sezione
“amministrazione trasparente” una relazione recante il rendiconto di attuazione del Piano,
basandosi anche sui rendiconti presentati dai coordinatori d’area in merito ai risultati realizzati in
esecuzione del Piano stesso, e contestualmente la trasmette al Consiglio Comunale e al nucleo di
valutazione e all'OIV per le attività di valutazione dei medesimi coordinatori.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individua, previa proposta
annuale dei Coordinatori d’area competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione.
Copia del presente Piano, a scopo di presa d’atto, viene consegnata, a cura degli stessi
Coordinatori, ai dipendenti, sia al momento dell’assunzione che, per quelli in servizio, con cadenza
periodica.
Art. 4 Attività a rischio di corruzione
Fanno parte integrante e sostanziale del piano di prevenzione della corruzione, che non si configura
come una attività compiuta bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che
vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro
applicazione:
• le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE
ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
• le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica
amministrazione a livello nazionale individuate con il P.N.A.;
• la Direttiva nr. 12 del 28.1.2015 dell'ANAC.
• il sistema comunale per la misurazione e valutazione dell’ottimizzazione del lavoro pubblico (performance);
• il programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
• il sistema dei procedimenti disciplinari;
• il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
• la legge 6 /1l/2012,n. 190;
• regolamento comunale per il controlli successivi.
• il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
• la legge 6 /1l/2012,n. 190;
• regolamento comunale per il controlli successivi. Le attività del Comune di Sacile che possono presentare rischi di corruzione sono le seguenti:
AREA APPALTI ISTRUZIONE CULTURA
UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO Appalti provveditorato Affidamenti in economia e diretti Medio
Affidamento incarichi legali Alto
Assistenza scolastica Erogazione contributi scuole paritarie Alto
Asilo nido Erogazione contributi asili nido integrati Alto
Sport Tempo libero e impianti sport. Gestione palestre comunali Alto
Riparto ed erogazione contributi Medio
Cultura e strutture culturali Programmazione ed organizzazione Eventi Alto
Gestione e concessione strutture a sale Alto
Concessione patrocini Alto
Centrale Unica di Committenza Gestione gare appalto Medio
Affidamenti servizi e forniture tramite
MEPA e CONSIP spa Alto
Affidamento in economia – cottimi fiduciari Medio
Servizi relativi al turismo e commercio Contributi ad associazioni Medio
Realizzazione eventi in collaborazione
Con associazioni Alto
Gestione associata funzioni socio-ass. Erogazione contributi collegati a misure
Regionali e statali Basso
AREA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI AFFARI GENERALI – SEGRETERIA – DEMOGRAFICO – BIBLIOTECA
UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO
Servizi generali Assistenza organi istituzionali Basso
Servizi demografici Certificazioni, registrazioni anagrafiche Basso
Scissioni di famiglie Medio
Servizio protocollo e URP Protocollazione Basso
Rapporti col pubblico Basso
Servizio Biblioteca Prestiti librari Basso
Segreteria del Sindaco Agenda Sindaco e eventi di
Rappresentanza Basso
AREA INFORMATICA E E-GOVERNMENT
UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO
Servizi generali Gestione server, Pc e reti Basso
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO
Servizio manutentivo Manutenzione del territorio e del patrimonio Medio
Lavori pubblici Programmazione e progettazione Basso
AREA SERVIZI FINANZIARI
UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO
Servizi generali Atti di programmazione generale Basso
Pagamenti Medio
Servizio del Personale Assunzioni, inquadramenti, paghe Basso
Servizio Tributi Accertamento e riscossione e
Recupero coattivo Basso
AREA CASA DI RIPOSO
UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO
Servizi generali Gestione contratto con ditta esterna Medio
Rapporti con familiari Basso
AREA AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE
UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO
Servizi generali Programmazione Basso
Istruttoria per concessione contributi
e accesso ai servizi Medio
AREA FARMACIE COMUNALI
UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO
Servizi Generali Gestione farmacie Basso
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE E SUAP
UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO
Servizi generali Approvazione PAC Medio
Istruttoria istanze edilizie e
Rilascio permessi a costruire Alto
Autorizzazione paesaggistica Medio
Servizio ambiente Gestione contratto RRSSUU “in house” Basso
Autorizzazione scarico reflui domestici
e assimilati Medio
Servizio attività produttive Apertura strutture vendita sup. a 400 mq Medio
AREA POLIZIA LOCALE
UO COINVOLTE ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO
Servizi generali Polizia urbana Medio
Polizia rurale Basso
Polizia stradale Medio
Servizio notifiche Notificazioni Basso
Verifiche residenza Medio
Per le funzioni con rischio classificato “alto” vengono allegate, sub A, specifiche schede di
monitoraggio e di mappatura dei processi e del rischio.
Art. 5 Meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione
I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un’attività, all’interno delle aree e unità
operative indicati ai sensi dell’articolo 4 a alto rischio di corruzione, dovranno partecipare,
o b b l igato r iamente , ad un programma formativo.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, su proposta dei coordinatori d’area, individua i
dipendenti che hanno l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione.
Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la pubblica
amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012 in tema di prevenzione e
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Nel piano di formazione si indicano: le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività
indicate all’art. 4 del presente Piano, nonché sui temi della legalità e dell’etica; i dipendenti, che
svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate.
I Coordinatori d’area propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione i dipendenti
da inserire nei programmi di formazione, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a
rischio di corruzione individuate nel presente piano; la proposta deve contenere:
• Le materie oggetto di formazione;
• I dipendenti, i funzionari, che svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate.
I coordinatori d’area devono comunque tenere, nella qualità di referenti, incontri formativi e di
aggiornamento, attività di informazione e formazione nei confronti dei dipendenti volti a prevenire
la corruttela nella gestione dell’attività posta in essere nel settore di competenza.
Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione,
gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di formazione e la
vigilanza sulla sua attuazione, assolve i propri obblighi circa l’individuazione delle procedure
appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione.
Art. 6 Meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione
I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri nell’articolo
4, qualora riscontrino delle anomalie, devono darne informazione scritta al Responsabile di
Procedimento, il quale informa immediatamente il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza. Comunque periodicamente deve essere data comunicazione al
Responsabile della prevenzione della corruzione, anche cumulativamente, delle informazioni
necessarie sui provvedimenti adottati che rientrano nell’articolo 4.
L’informativa ha la finalità di: • Monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti; • Monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti
o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell’amministrazione.
L’aggiornamento del sistema di controllo di gestione denominato GesPeg costituisce adempimento
all’obbligo di monitoraggio.
Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il Responsabile
della prevenzione della corruzione, in qualsiasi momento, può richiedere ai dipendenti che hanno
istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le
circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e chiedere
delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono
integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità.
La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet
dell’ente, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino, delle decisioni
nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente Piano.
• Per le attività indicate all’art. 4 del presente Piano, sono individuate le seguenti regole di
legalità o integrità: procedere, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi
per oggetto la fornitura dei beni e servizi e le concessioni, alla indizione delle procedure
di selezione secondo le modalità indicate dal nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016;
• rotazione, ove possibile, dei dipendenti particolarmente esposti alla corruzione;
• divieto dell’inserimento nei bandi di gara di clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare
dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento od il
condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via
esclusiva da specifici beni, servizi o fornitori;
• assicurare la massima trasparenza nell’accesso agli atti avendo presente il nuovo istituto
dell’accesso civico previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013, fatti salvi solo i limiti
posti dalla normativa sulla riservatezza o privacy;
• adempiere agli obblighi di pubblicazione degli atti sul sito web dell’ente nelle modalità
previste dal decreto legislativo 33/2013 e dal piano per la trasparenza;
• rispettare l’ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza che devono essere
espressamente dichiarati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento;
• il dipendente non deve richiedere né accettare donativi o altre utilità di qualsiasi natura, per
sé o per altri, da qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica, società, associazione o
impresa, con cui sia in corso attività d’ufficio, o vi sia stata o vi sia potenzialità
futura. In caso di offerta deve effettuare una segnalazione al proprio coordinatore;
• i coordinatori d’area hanno l’obbligo di informare il Responsabile della prevenzione della
corruzione della corretta esecuzione del presente piano e delle eventuali correzioni delle
anomalie.
Art. 7 Obblighi di trasparenza
La trasparenza dell’attività amministrativa, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web
dell’Ente, delle informazioni tra le quali è più elevato il rischio di corruzione, a cura dei Responsabili
dei Servizi in relazione alle materie di competenza.
Le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n.163, sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali, in formato
digitale standard aperto: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori
invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento
dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate.
L’Ente rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta
elettronica di cui alla suddivisione riportata ai punti nn. 11, 12 e 13 del Piano Triennale per la
Trasparenza e l’integrità.
L’Ente, inoltre, garantisce le finalità della trasparenza e dell’integrità attraverso la pubblicazione nel
sito WEB:
• dei curricula del segretario generale e degli incaricati disposizione organizzativa
• del trattamento economico del Segretario Generale (l’ente non ha in servizio altri dirigenti,
ma solo alcuni incaricati di posizione organizzativa – coordinatori d’area);
• dei dati statistici percentuali delle assenze e delle presenze del personale;
• dei report della valutazione;
• del referto sul controllo di gestione; del report del controllo successivo di regolarità
amministrativa;
• dei regolamenti e dei provvedimenti adottati dall’Ente;
• dell’organigramma e delle competenze;
• della situazione patrimoniale degli amministratori; dei soggetti individuati ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i.,
• dei risultati degli appalti.
Per quanto attiene alla struttura informatica atta a garantire la trasparenza si fa riferimento e rinvio
alle specifiche previste nel decreto legislativo 33/2013 e alle deliberazioni dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione.
Ogni coordinatore d’area è responsabile della pubblicazione delle informazioni di competenza, nel
rispetto del Decreto Legislativo n. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.
Art. 8 Rotazione degli incarichi
Il Responsabile della prevenzione d’intesa con i Coordinatori d’Area concorda la rotazione, ove
possibile, dei dipendenti coinvolti nell’istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti di cui all’art. 4.
La rotazione non si applica per le figure infungibili; sono considerate infungibili, agli effetti del
presente piano, la figura del Comandante e vice comandante del Corpo di Polizia locale
intercomunale, le figure dei coordinatori tra di loro ed in particolare il Responsabile dell’area
Finanziaria (Ragioniere Capo).
I Coordinatori, previa verifica della professionalità necessaria da possedersi, provvedono, ove se ne
ravvisi la necessità, con atto motivato, alla rotazione o sostituzione del responsabili di
procedimento e/o di istruttoria dei dipendenti che svolgono le attività a elevato rischio di
corruzione
La riassegnazione delle responsabilità di istruttoria e di procedimento sono obbligatorie: • Nel caso di avvio di procedimenti penali • Nella ipotesi di immotivato e ripetuto mancato rispetto del presente piano. • Nei casi di ritardato adempimento nell’iter del procedimento che comporti la attivazione dei
poteri sostitutivi
Art. 9 Compiti dei dipendenti e dei responsabili delle posizioni organizzative
I dipendenti destinati a operare in servizi e/o attività particolarmente esposti alla corruzione,
i responsabili delle posizioni organizzative, con riferimento alle rispettive competenze previste
dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione
della corruzione e provvedono alla sua esecuzione; essi devono astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis
legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di
conflitto, anche potenziale.
I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano al proprio Coordinatore d’area – incaricato di posizione organizzativa, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente piano, entro la fine di giugno e di novembre di ogni anno, il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all’art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo. I Coordinatori, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente piano, provvedono al
monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali nonché alla tempestiva eliminazione
delle anomalie ed attestano, entro la fine di giugno e di novembre di ogni anno, detto
monitoraggio.
I Coordinatori e Responsabili Unici del procedimento (rup), con particolare riguardo alle attività
a rischio di corruzione, informano, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
piano, tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della
corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali, costituente fondamentale
elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della
corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente
piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle.
Compatibilmente con i sistemi informatici messi a disposizione nel triennio i dipendenti, nel rispetto
della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto
1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, si impegnano
a rendere accessibili agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui
all’articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e
successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi,
ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio
competente in ogni singola fase.
I Coordinatori attestano il monitoraggio periodico del rispetto del sopra citato criterio di accesso
agli interessati delle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi
comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio
competente in ogni singola fase.
I Coordinatori presentano entro il mese di novembre di ogni anno, al Responsabile della
prevenzione della corruzione, una relazione dettagliata sulle attività poste in merito alla
attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel presente piano nonché i
rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione.
I Coordinatori monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle
attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano, i rapporti aventi maggior valore
economico tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti
dell’amministrazione; informano immediatamente il Responsabile della prevenzione della
corruzione di eventuali anomalie.
Fasi di attuazione:
a. Tutti i responsabili di procedimento e di centro di responsabilità, per l’emissione del
provvedimento finale, si attengono alle disposizioni emanate in materia di auto verifica dei
possibili conflitti di interesse da riportare espressamente sui principali atti e/o da inserire
in ogni fascicolo cartaceo o digitale. In alternativa alla auto dichiarazione nel contesto del
provvedimento è possibile dichiarare che come da documentazione in atti non
sussistono per il procedente responsabile del procedimento conflitti di interesse o
obblighi di astensione ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
b. Con apposita direttiva è stata attivata una casella di posta elettronica ove inviare tutte le
segnalazioni di sollecito o pressioni ricevute da cittadini e ditte in merito a ritardi nei
procedimenti, nei pagamenti e/o altre anomalie.
c. E’ stata attivata la formazione ai dipendenti impegnati in attività o aree considerate ad
elevato rischio.
Art. 10 Compiti del Nucleo di Valutazione
L'OIV verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei
coordinatori d’area incaricati di posizione organizzativa nonché del sistema di valutazione della
performance.
Nella definizione e valutazione degli obbiettivi l’attuazione del piano triennale della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, l’anno di riferimento, con riguardo alle rispettive competenze,
è direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione. In tal senso dovrà essere modificata
la metodologia di attribuzione del risultato.
Art. 11 Responsabilità
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza risponde nelle ipotesi
previste ai sensi dell’art. 1 co. 12, 13, 14 legge 190/2012.
Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità
disciplinare dei dipendenti e dei Responsabili delle posizioni organizzative, la mancata osservanza
delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione.
I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei
responsabili dei singoli Servizi ed Uffici.
Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all’art. 54
D.Lgs. 165/2001 (codice di comportamento); le violazioni gravi e reiterate comportano la
applicazione dell’art. 55-quater, comma i del D.Lgs. 165/2001.
Art. 12 Recepimento dinamico modifiche legge 190/2012
Le norme del presente regolamento recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge 190 del
2012.
Art. 13 La Trasparenza
Un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività
poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e
del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall’art. 97 della
Costituzione, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa in modo tale da promuovere
la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. Il 30 aprile 2013 è entrato
in vigore il decreto legislativo 14.03.2013 n. 33, come recentemente modificato dal D.Lgs.n. 97/2016,
avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che rappresenta un
proseguimento dell’opera intrapresa dal legislatore da ultimo con la Legge 190/2012
(anticorruzione),
Art. 14
Definizione di trasparenza
L’art. 1 del Decreto citato definisce la trasparenza come: “accessibilità totale delle informazioni
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche”, ponendosi quale strumento di riordino della materia, disciplinata sinora da disposizioni
eterogenee tra loro, per contenuto e ambito soggettivo di applicazione, che hanno creato non poca
confusione sull’effettiva conoscibilità degli obblighi e sul relativo adempimento da parte delle
amministrazioni, provvedendo ad armonizzare il complesso normativo succedutosi negli ultimi anni.
I pilastri su cui si basa il D.Lgs. n. 33/2013 sono:
• riordino degli obblighi fondamentali di pubblicazione derivanti dalle innumerevoli
normative stratificate nel corso degli ultimi anni:
• uniformità degli obblighi e delle modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche
amministrazioni definite nell’art. 1 comma 2 del D.Lgs.165/2001 e per gli enti controllati;
• definizione dei ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli
organi di controllo;
• introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico.
Da ultimo la materia ha registrato taluni interventi di semplificazione con l’entrata in vigore del D.Lgs.
n. 97/2016: “ Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Art. 15 Integrazione anticorruzione e trasparenza
Il nuovo impianto legislativo integra il ruolo della trasparenza quale efficace strumento di lotta alla
corruzione e ribadisce la sua complementarietà con la programmazione strategica e operativa
dell’amministrazione, in particolare con il Piano delle Performance. Unifica coerentemente in un
unico piano triennale la materia della trasparenza con quella dell’anticorruzione. La pubblicizzazione
dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati
raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita.
Art. 16
Individuazione dati da pubblicare
La sezione del sito comunale dedicata all’amministrazione trasparente” è stata oggetto di
ridefinizione delle sezioni e sottosezioni alla luce dell’entrata in vigore del D.lgs. 97/2016 e delle
disposizioni dell’ANAC:
· Disposizioni generali - Secondo quanto disposto dall'art.10 e dall'art. 12 d.lgs. n.33/2013 (decreto
"Trasparenza") si pubblicano in questa sezione: . Programma per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza . Atti Generali . Oneri informativi per cittadini e imprese
L’attestazione OIV dev’essere trasferita sia nella sezione PERSONALE che in quella CONTROLLI E
RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE
· Organizzazione - Secondo quanto disposto dall'art.13 e dall'art. 14 d.lgs. n.33/2013 (decreto
"Trasparenza") si pubblicano in questa sezione:
. Organi di indirizzo politico-amministrativo
. Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
. Articolazione degli uffici
. Telefono e posta elettronica
Le Sanzioni per mancata comunicazione dei dati devono essere presenti anche nella sezione
PERSONALE; Eliminare: Rendiconto gruppi provinciali e regionali (non pertinente).
· Personale - Pubblicazione dati relativi al personale del Comune di Sacile secondo quanto disposto
dall'art.14 d.lgs. n.33/2013 (decreto Trasparenza). Sono pubblicati nella seguente sezione i dati
relativi a:
. Incarichi amministrativi di vertice
. Dirigenti
. Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
. Posizioni organizzative
. Dotazione organica
. Personale non a tempo indeterminato
. Tassi di assenza
. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
. Contrattazione collettiva
. Contrattazione integrativa
. OIV
. CUG
· Consulenti e Collaboratori - Secondo quanto disposto dal d.lgs. n.33/2013 (decreto "Trasparenza")
si pubblicano in questa sezione:
- l'elenco dei titolari di incarichi di collaborazione e consulenza del Comune di Sacile con indicazione dell'oggetto, della ragione dell'incarico, della durata, del compenso e ell'ammontare erogato. . Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
· Bandi di concorso - Secondo quanto disposto dall'art. 19 d.lgs. n.33/2013 (decreto "Trasparenza")
si pubblicano in questa sezione:
. Concorsi
. Mobilità
. Lavori socialmente utili
· Performance - Secondo quanto disposto dall'art.10 e dall'art.20 d.lgs. n.33/2013 (decreto
"Trasparenza") si pubblicano in questa sezione:
. Piano della performance e Piano esecutivo di gestione
. Relazione sulla performance
. Ammontare complessivo dei premi
. Dati relativi ai premi
Da eliminare la sottosezione Benessere organizzativo
· Enti controllati - Secondo quanto disposto dall'art.22 d.lgs. n.33/2013 (decreto "Trasparenza") si
pubblicano in questa sezione:
. Enti pubblici vigilati
. Società partecipate
. Enti di diritto privato controllati
. Rappresentazione grafica
· Attività e procedimenti - Secondo quanto disposto dall'art.35 d.lgs. n.33/2013 (decreto
"Trasparenza") si pubblicano in questa sezione i dati relativi ai procedimenti amministrativi:
. Tipologie di procedimento
. Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
. Modulistica
Da eliminare le sottosezioni Dati aggregati attività amministrativa e Monitoraggio tempi
procedimentali
· Provvedimenti - Secondo quanto disposto dall'art.23 d.lgs. n.33/2013 (decreto "Trasparenza") si
pubblicano in questa sezione:
. Provvedimenti organi indirizzo-politico
. Provvedimenti dirigenti amministrativi
. Regolamenti
Da eliminare la sottosezione PROVVEDIMENTI (art. 23 D.lgs. 33/2013) e L’INTERA SEZIONE Controlli
sulle imprese
· Bandi di gara e contratti - Pubblicazione secondo quanto disposto dall'art.37 d.lgs. n.33/2013
(decreto Trasparenza). Sono pubblicati nella seguente sezione i dati relativi a:
· Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Pubblicazione secondo quanto disposto
dall'art.26 e dall'art.27 d.lgs. n.33/2013 (decreto Trasparenza).
. Criteri e modalità
. Atti di concessione
· Bilanci - Pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n.33/2013 (decreto Trasparenza) dei seguenti dati:
. Bilancio preventivo e consuntivo
. Bilancio sociale
Da eliminare la sottosezione Piano degli indicatori e risultati attesi
· Beni immobili e gestione patrimonio - Pubblicazione ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n.33/2013 (decreto
Trasparenza).
. Patrimonio immobiliare
. Canoni di locazione o affitto
· Controlli e rilievi sull'amministrazione - Pubblicazione ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n.33/2013 (decreto
Trasparenza). In questa sezione sono pubblicati i seguenti dati del Comune di Sacile:
. Organismi indipendenti di valutazione (OIV)
. Controlli interni
. Organi di revisione amministrativa e contabile
· Servizi Erogati - Pubblicazione ai sensi degli art. 10, art. 32 e art. 41 d.lgs. n.33/2013 (decreto
Trasparenza). In questa sezione sono pubblicati i seguenti dati relativi al Comune di Sacile:
. Carta dei servizi contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
. Class action
. Costi contabilizzati dei servizi erogati, con evidenziazione di quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e il relativo andamento . Liste di attesa . SUAP
Da eliminare la sottosezione Tempi medi di erogazione dei servizi
· Pagamenti dell'amministrazione - Pubblicazione ai sensi degli art. 4, art.33 e art.36 d.lgs.
n.33/2013 (decreto Trasparenza).
. Dati sui pagamenti
. Indicatore della tempestività dei pagamenti
. IBAN e pagamenti informatici
Spostare Adempimento DL. 35/2013 nella sezione ALTRI CONTENUTI>Dati ulteriori
· Opere pubbliche - Pubblicazione ai sensi dell'art. 38 d.lgs. n.33/2013 (decreto rasparenza).
. Atti di programmazione delle opere pubbliche;
. Tempi e costi di realizzazione
E’ necessario mettere ordine all’intera sezione introducendo le due sottosezioni sopra elencate.
· Pianificazione e governo del territorio - Pubblicazione ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n.33/2013 (decreto
Trasparenza).
. Atti di governo del territorio
. schemi di provvedimento - delibere di approvazione, allegati tecnici (per ciascun atto di governo del territorio) -
. documentazione relativa a ciascun provvedimento di trasformazione urbanistica Inserire le tre sottosezioni sopra elencate.
· Informazioni ambientali - Pubblicazioni ai sensi dell'art. 40 c.2 d.lgs. 33/2013 (decreto
Trasparenza).
- Tutela dall'inquinamento acustico - Modulistica - Regolamenti - Rifiuti solidi urbani - Tutela delle acque e del suolo - Qualità dell'Aria - Sportello Energia - Piano approvato per la telefonia mobile - Inquinamento da onde elettromagnetiche
Spostare la sottosezione SUAP nella sezione Servizi Erogati
· Interventi straordinari e di emergenza - Pubblicazione ai sensi dell'art. 42 c.1 lett.a ,b e c d.lgs.
n.33/2013 (decreto Trasparenza).
. Ordinanze contingibili e urgenti
· Altri contenuti - Pubblicazione ai sensi del d.lgs. n.33/2013 (decreto Trasparenza).
Adempimenti legge anticorruzione Accesso Civico Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati Dati ulteriori SUAP Da eliminare la sottosezione Scadenziario Dei Nuovi Obblighi Amministrativi
Limiti alla trasparenza
(art. 4 co. 4) Le P.A. non devono pubblicare: -i dati personali non pertinenti compresi i dati previsti dall’art. 26, comma 4, c. del D.Lgs 33/2013 citato; -i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione; -non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l’astensione dal lavoro del dipendente pubblico; -non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni; -restano fermi i limiti previsti dall’articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico.
Art. 17
Modalità di pubblicazione on line dei dati
I dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale www.comune.sacile.pn.it nella sezione
“Amministrazione trasparente” realizzata in ottemperanza al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33. La sezione “Amministrazione trasparente” deve essere posta nella home page facilmente
raggiungibile attraverso un link e deve essere organizzata in sotto-sezioni all’interno delle quali
devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati prescritti dal decreto. Non possono essere
disposti filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed
effettuare ricerche all’interno della sezione. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione
obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione. I
documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono
pubblicati e mantenuti aggiornati.
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di
pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi
termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per
gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art 14, c. 2)
e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art 15, c. 4) per i quali è previsto
l’adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione
del mandato o incarico dei soggetti. Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le
informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del
sito di archivio anche prima della scadenza del termine.
Art. 18
Vigilanza sull’attuazione delle disposizioni
La vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza è
garantita dall’attività di controllo dei seguenti soggetti istituzionali:
a) responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Il Segretario generale quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
avvalendosi della struttura delle varie aree e in particolare dell’u.o. informatica, svolge un’attività
di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, stimolando gli interventi dei coordinatori al fine di assicurare la
completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. Inoltre provvede
all’aggiornamento del Programma triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico segnalando, proporzionalmente alla
gravità della violazione, agli organi competenti (organi di indirizzo politico, OIV, Autorità nazionale
anticorruzione, organi disciplinari) eventuali casi di inadempimento o adempimento parziale degli
obblighi di pubblicazione. Infine segnala gli inadempimenti al Sindaco, all’OIV ai fini dell’attivazione
delle altre forme di responsabilità. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione
garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei
termini stabiliti dalla legge (comma 3, art. 43 novellato).
b) Organismo indipendente di valutazione
L’OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e quelli
indicati nel Piano annuale degli obiettivi valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. L’OIV,
al pari degli altri soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, utilizza le
informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e
valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile della trasparenza e
dei responsabili delle singoli aree tenuti alla trasmissione dei dati (art. 44).
c) Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
L’ANAC in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l’esatto adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente esercitando poteri ispettivi e ordinando
l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di
comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. Inoltre controlla l’operato
del responsabile per la trasparenza. La ANAC può avvalersi della banche dati istituite presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli
adempimenti degli obblighi di pubblicazione.
Art. 19
Analisi dell’esistente
Il sistema informativo dell’Amministrazione riporta la Sezione “Amministrazione trasparente”
strutturata secondo le disposizioni di cui all’allegato a) del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal
D.Lgs. n. 97/2016. La stessa viene progressivamente alimentata con i contenuti e le informazioni la
cui pubblicazione è richiesta dalla normativa sopra citata. Lo schema relativo ai dati pubblicati nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Sacile è organizzata in sotto-sezioni
all'interno delle quali vengono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto in
questione. Le iniziative che si intendono avviare per il triennio 2017 - 2019 sono principalmente
finalizzate agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 33/2013 e successive intervenute
modificazioni, sia in termini di adeguamento degli strumenti informatici per l’accessibilità e la
diffusione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione sia in termini di sensibilizzazione alla legalità
e allo sviluppo della cultura dell’integrità.
Art. 20
Iniziative da avviare nel triennio 2017 -2019
a) Integrazione dati
L’obiettivo è quello di procedere ad un riordino della griglia di pubblicazione secondo i criteri di cui
al precedente art. 16, cui deve fare seguito una costante integrazione dei dati già pubblicati,
raccogliendoli con criteri di omogeneità nella sezione “Amministrazione trasparente”
consentendone così l’immediata individuazione e consultazione, al fine di arricchire nel tempo la
quantità di informazioni a disposizione del cittadino, e pertanto la conoscenza dei molteplici aspetti
dell’attività svolta dall’Ente.
b) Collegamenti con il Piano della Performance
Posizione centrale per la trasparenza occupa l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione - PEG,
destinato ad indicare con chiarezza obiettivi dell’Amministrazione e relativi indicatori di risultato,
unità operative responsabili e personale coinvolto.
c) Adempimenti in materia di Posta Elettronica Certificata
Ai sensi del comma 2-ter, dell’art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell’Amministrazione digitale”, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel loro sito
istituzionale di servizio un indirizzo di posta elettronica certificata al quale il cittadino possa
indirizzare, ai sensi dello stesso codice, qualsiasi richiesta. L’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 150/2009
puntualizza che “Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni
provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e
16-bis, comma 6,del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.” Il
Comune di Sacile è dotato della seguente casella PEC: [email protected] pubblicizzata
nel piè di pagina del sito istituzionale.
d) Strutture competenti per le diverse fasi di elaborazione ed esecuzione del Programma e
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Il Programma triennale integrato della prevenzione della corruzione e della trasparenza è
predisposto da Segretario Generale in stretta collaborazione con il Vice Segretario e con l’Area Affari
Istituzionali. Per quanto attiene ai dati di competenza di ciascuna Area, le Posizioni Organizzative
(P.O.) devono provvedere all’invio al servizio informatico, utilizzando l’indirizzo mail ticket@com-
sacile.regione.fvg.it, dei dati di propria competenza da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente. A
tal fine il Segretario Generale promuove e cura il coinvolgimento delle aree funzionali dell’Ente. Si
avvale, in particolare, del contributo delle aree, dei servizi e degli uffici e del supporto del Vice
Segretario Generale e dell’u.o. informatica. Nello specifico:
-Le Posizioni Organizzative sono responsabili del dato, del suo costante aggiornamento in
amministrazione trasparente e dell’individuazione dei contenuti del Programma di competenza e
dell’attuazione delle relative previsioni.
-L’Organismo di valutazione della performance esercita un’attività di impulso, nei confronti
dell’organo politico amministrativo (Giunta comunale) e del responsabile della trasparenza per
l’elaborazione del programma. L'organismo verifica inoltre l’assolvimento degli obblighi in materia
di trasparenza ed integrità
e) La “Bussola della Trasparenza” e la qualità del sito
La Bussola della Trasparenza (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo ideato dal
Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Dipartimento della Funzione
Pubblica, per consentire alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per
l'analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. Il principale obiettivo della Bussola è quello di
accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel
miglioramento continuo della qualità delle informazioni online e dei servizi digitali.
Lo strumento è pubblico e accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare verifiche sui
siti web delle pubbliche amministrazioni e inviare segnalazioni. In particolare, per ciascun contenuto
minimo previsto dalla linee guida in vigore, sono stati individuati una serie di indicatori con le
relative modalità di misurazione, che permettono di verificarne il rispetto. Il processo di verifica
automatica, che viene automaticamente avviato a intervalli di tempo regolari, scansiona ciascun sito
e verifica che siano soddisfatti gli indicatori per ciascun contenuto minimo e determina una
classificazione dei siti. La verifica è condotta sui siti di tutte le pubbliche amministrazioni.
Art. 21
Aggiornamenti al programma
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di
pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi
termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per
gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art 14, c. 2)
e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art 15, c. 4) per i quali è previsto
l’adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione
del mandato o incarico dei soggetti. Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le
informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del
sito di archivio anche prima della scadenza del termine. I contenuti saranno oggetto di costante
aggiornamento relativamente allo stato di attuazione o/e eventuale ampliamento. Di seguito si
riportano le diverse fasi previste per l’attuazione del Programma:
- Aggiornamenti del Programma della Trasparenza - Miglioramento del portale - Schemi nuovi dati da pubblicare - Implementazione dell’esistente - Verifica utilizzo PEC - Applicativi interattivi, verifiche ed eventuali integrazioni - Attivazione flussi automatici dei dati - Promozione della trasparenza e rispetto della Privacy
Art. 21
Azioni per garantire e promuovere l’immagine, la trasparenza e la partecipazione
Per garantire un adeguato livello di trasparenza, il Comune di Sacile, in ottemperanza anche ad
ulteriori disposizioni normative, ha intrapreso le seguenti azioni.
a. Adempimenti in materia di Albo Pretorio on line
La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa
mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità
legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri
siti informatici. L’art. 32, comma 1, della legge stessa ha sancito infatti che “A far data dal 1 gennaio
2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Il Comune di Sacile, nel rispetto della normativa
richiamata, e perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso
agli strumenti ed alla comunicazione informatica, ha realizzato l'Albo Pretorio On Line.
b. Processo di coinvolgimento dei portatori di interesse, Iniziative di promozione, diffusione,
consolidamento della trasparenza
I portatori di interesse vengono sostanzialmente individuati nei seguenti attori:
- Cittadini in senso generale (utenti, residenti, fruitori di servizi, ecc);
- Categorie professionali (geometri, architetti, ingegneri, avvocati, medici, ecc);
- Associazioni di categoria (commercianti, artigiani, consumatori, ecc);
- Organizzazioni sindacali;
- Associazioni di volontariato
L’ente, ha in parte ottemperato alle disposizione di Legge in materia di trasparenza attraverso la
pubblicazione nella sezione del portale istituzionale “Amministrazione trasparente” dei dati resi
obbligatori dalla Legge, nonché di altre informazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono state
ritenute utili per una maggiore consapevolezza, da parte del cittadino, delle molteplici attività svolte
dal Comune. Infatti, la conoscenza delle funzioni proprie dell’Ente, nonché delle modalità di gestione
delle risorse pubbliche e delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto indispensabile per il
pieno esercizio dei diritti civili e politici da parte del cittadino utente, che solo attraverso una
corretta e completa informazione potrà agire, nei rapporti con la pubblica amministrazione, in modo
consapevole.
c. Promozione della trasparenza e accesso alle informazioni da parte dei cittadini
L’Ente già da tempo si è attivato per porre in essere iniziative volte alla promozione della
trasparenza attraverso la pubblicazione di dati e informazioni sul sito istituzionale in modo da
rendere le stesse immediatamente accessibili ai cittadini. Ai fini della trasparenza dell’azione
amministrativa si è disposta la pubblicazione sul sito degli atti di programmazione economico
finanziaria dell’Ente, delle Deliberazioni di Consiglio e di Giunta, nonché di altri atti relativi al
funzionamento dell’Ente stesso.
d. Promozione della Trasparenza e rispetto della Privacy
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve contenere l’indicazione di una serie di
iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza salvaguardando i
principi della privacy. A tal fine, si darà luogo ad attività di promozione e diffusione del principio
della trasparenza in armonia con le disposizioni in materia di riservatezza, attraverso
l’organizzazione di corsi o altre iniziative.
Art. 22
Monitoraggio interno
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, cura la redazione di un
sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, segnalando eventuali
inadempimenti. Rimangono naturalmente ferme le competenze delle singole Posizioni
organizzative (P.O) relative all’adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle
normative vigenti. L'Organismo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi
contenuti (Delibera ANAC n. 2/2012), tenuto conto che l’ente punta ad integrare in maniera quanto
più stretta possibile gli obiettivi del presente Programma con quelli del Piano degli obiettivi e del
Piano della Performance.
Art. 23 Limiti dell’invarianza finanziaria e entrata in vigore
L’intera materia della Trasparenza e i relativi adempimenti, comprese le complesse e articolate
forme di popolamento, aggiornamento, controllo e implementazione di una notevole mole di dati e
delle relative elaborazioni ai fini dei doveri di pubblicazione, trovano un fattore di grave limitazione
e condizionamento nell’art. 51 del D.Lgs. n.33/2013: “Dall'attuazione del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente”.
In considerazione delle situazioni di estrema differenziazione nella complessità e nell’articolazione
riferite alla natura giuridica, alle dimensioni ed alle caratteristiche peculiari organizzative, di
dotazione organica, di qualità e quantità delle risorse tecniche, umane e finanziarie disponibili
all’interno delle singole pubbliche amministrazioni, l’intero insieme degli adempimenti e delle
attività riconducibili alla materia dell’anticorruzione e della trasparenza trovano un limite oggettivo
proprio nel richiamato articolo 51. In realtà le molteplici e complesse operazioni e adempimenti
richiederebbero interventi e investimenti di notevole impegno sia tecnico che finanziario, che in
molte realtà amministrative, in particolare negli enti locali territoriali, rimangono preclusi, con
evidenti ricadute negative sull’efficacia delle azioni sopra delineate.
Il presente Piano entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.