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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ROMA 2 Via Poppea Sabina 17 int.2 00131 Roma PIANO TRIENNALE ATCRM2 2015-2016-2017 Secondo documento intermedio in bozza DOTT. FRANCESCO P. PINCHERA ([email protected]) 05/12/2014 Ambito Territoriale di Caccia Roma 2

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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ROMA 2

Via Poppea Sabina 17 int.2 00131 Roma

PIANO TRIENNALE

ATCRM2 2015-2016-2017

Secondo documento intermedio in bozza

DOTT. FRANCESCO P. PINCHERA ([email protected])

05/12/2014

Ambito Territoriale di Caccia Roma 2

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SOMMARIO

Premessa............................................................................................................................................... 4

Finalità ................................................................................................................................................. 4

Piano triennale di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni, introduzioni, reintroduzioni e ripopolamento e degli abbattimenti di fauna selvatica (art. 29 l.r.17/95) ......................................................................................................... 5

Immissioni e Introduzioni ................................................................................................................ 6

Reintroduzioni (Starna) .................................................................................................................... 7

Ripopolamenti (Lepre e Fagiano) ................................................................................................... 12

Istituzione e le modalità organizzative di centri di allevamento organizzati in forma di azienda agricola della fauna selvatica stanziale, muniti di adeguate strutture per l'ambientamento (artT. 19 – 29 LR 17/95) ...................................................................................................................................... 18

Recinti fissi per allevamento lepri con ciclo completo a terra ....................................................... 19

Ampie voliere di allevamento a ciclo parziale del fagiano ............................................................ 20

Centri pubblici e/o Privati di riproduzione di fauna selvatica (art. 16 LR 17 95) ............................. 20

Censimenti annuali e piani di prelievo, come elementi conoscitivi di programmazione del prelievo venatorio delle specie di interesse, tenuto conto, da una parte, degli incrementi utili annui teorici e dall'altra dell'effettiva produttività delle popolazioni locali; ............................................................. 21

Marcatura finalizzata al monitoraggio e al censimento .................................................................. 22

Realizzazione di interventi ambientali ............................................................................................... 22

Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile ........................................... 23

Aree ZRC o OASI già indicate per la cessione ad atc rm 2 e ora proposte per la trasformazione in campi di gara fissi........................................................................................................................... 24

Zone ripopolamento e cattura (ZRC) ................................................................................................. 27

Le ZRC presenti in ATC RM 2: ..................................................................................................... 28

Gestione delle zrc ........................................................................................................................... 29

Nuova proposta di revisione perimetri ZRC .................................................................................. 30

Nuova proposta per la realizzazione della ZRC “carchitti” ed altre ZRC ...................................... 30

Oasi (istituite ai sensi della 17/95) ..................................................................................................... 32

Oasi presenti in ATC RM2 ............................................................................................................. 33

Gestione delle oasi.......................................................................................................................... 34

Controllo delle specie che producono danni (volpe, corvidi e cinghiale) .......................................... 34

Attività di controllo in aree ATC a caccia programmata ............................................................... 34

Attività di controllo in aree a caccia vietata gestite dall’ATC ....................................................... 35

Esigenze di controllo in ATC RM2 ................................................................................................ 36

ALLEGATO I - Stime per immissioni precoci e tardive ................................................................... 38

ALLEGATO II interventi ambientali ................................................................................................ 44

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PREMESSA

Il presente costituisce documento di orientamento e programmazione, con particolare riferimento al Piano Triennale.

Il testo potrà essere adeguato o modificato laddove vi sia l’esigenza di adeguare la

programmazione alle mutate condizioni di gestione o diverse indicazioni di Enti sovraordinati.

Per ogni sua parte il testo costituisce indirizzo per la pianificazione, laddove ogni termine specifico potrà comunque essere oggetto di modifiche ed adeguamenti alle mutate condizioni del quadro gestionale.

Una parte delle attività indicate nel presente Piano è legata al conseguimento eventuali di permessi da parte di altri Enti aventi competenze in materia; ovvero non può essere realizzata autonomamente dall’ARCRM2 in assenza di atti regolamentari, di indirizzo e di

attivazione da parte delle Provincia (con particolare, ma non esclusivo riferimento alle attività di controllo extracalendario su specie faunistiche cacciabili che determinano danni all’agricoltura ed alla realizzazione di aree cinofile temporanee).

Nell’attuazione del presente Piano, l’ATCRM2 utilizza, ove utili al conseguimento degli

obiettivi, i Distretti di Gestione, che suddividono l’ATC in unità territoriali.

Nel presente Piano è fatto riferimento alla Provincia, ad oggi oggetto di trasformazione in base ad un mutato quadro normativo: il riferimento alla Provincia sotto intende pertanto il riferimento all’Ente nel quale andranno a confluire le funzioni già di competenza della stessa Provincia di Roma.

FINALITÀ

Le finalità sono volte all’ottimizzazione della gestione faunistico venatoria del territorio

agrosilvopastorale dell’ATC RM2, con prioritario riferimento ad attività di contenimento della capacità di determinare danni all’agricoltura da parte di alcune specie della fauna

selvatica oggetto di prelievo.

Costituiscono ulteriori finalità di intervento le azioni volte alla realizzazione di miglioramenti ambientali nel comparto agricolo e l’attuazione di azioni di ripopolamento e reintroduzione con verifica dell’efficacia.

L’incremento del quadro delle conoscenze e dell’effettiva capacità di esercitare il controllo

ed il monitoraggio della fauna è quindi strategico per dare definire a rapporto a feedback la realizzazione degli interventi e la valutazione dell’efficacia. La registrazione precisa ed

accurata dei risultati delle azioni costituisce pertanto un elemento non rinunciabile degli obiettivi specifici di gestione.

Nel perseguimento delle finalità indicate per il Piano non c’è e non ci potrà essere, nel breve e medio termine, la risoluzione dei problemi ambientali che affliggono il territorio dell’ATCRM2, quanto, piuttosto, un contributo al contenimento di alcuni fenomeni negativi

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e un’azione che riesca a conseguire risultati anche solo parziali e iniziali, nel

miglioramento della situazione faunistica.

PIANO TRIENNALE DI UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO INTERESSATO PER CIASCUNA STAGIONE VENATORIA CON I PROGRAMMI DELLE IMMISSIONI, INTRODUZIONI, REINTRODUZIONI E RIPOPOLAMENTO E DEGLI ABBATTIMENTI DI FAUNA SELVATICA (ART. 29 L.R.17/95)

Stante l’attuale situazione di degrado ambientale e gli elevati livelli di densità venatoria, l’ATCRM2 non potrà realizzare un effettivo affrancamento dal ricorso ad azioni di

immissioni faunistiche in tempi di breve o medio termine.

Degrado ambientale. Il territorio planiziario e costiero dell’ATCRM2 ha subito una urbanizzazione dilagante che non ha paragoni con la gran parte dei territori degli altri ATC nazionali, con rapidissimo regresso delle superfici agrosilvopastorali. Gli anglosassoni hanno coniato il termine “sprawling” per indicare la diffusione dell’edificato sparso che

trasforma il territorio. Ebbene questo fenomeno ha, ad oggi, sottratto od alterato gli habitat della fauna selvatica, in maniera pressoché irrimediabile, su comprensori territoriali enormi, fino ad interessare grandi parti del territorio di molti comuni costieri, vallivi e collinari.

Abbandono dell’agricoltura. Il territorio alto collinare e montano si è invece trasformato a causa dei diffusi fenomeni di abbandono delle pratiche agropastorali tradizionali.

Limitazioni all’adattamento della gestione faunistica alle trasformazioni reali. In un territorio ridotto e pesantemente trasformato, l’ATCRM2 può attivare la gestione sono soprattutto due: Lepre e Fagiano. I territori collinari dell’ATCRM2 presenterebbero una

idoneità di habitat per Pernice rossa (Alectoris rufa), ma per questioni di definizione dell’areale storico, la specie è compatibile solo fino alla Toscana e non nel Lazio o altre Regioni del Centro. Citiamo in tal senso il parere dell’ISPRA del 26.1.2011, in merito al ricorso N. 00957/2011 REG.RIC. al Tribunale Amministrativo delle Marche, che “…raccomanda di evitare la caccia alla pernice rossa nelle aziende agrituristico-venatorie, in quanto gli esemplari scampati all’abbattimento potrebbero nidificare…”.

Le azioni possibili

L’ATC RM2 non può recuperare le superfici agropastorali irrimediabilmente sottratte alla

fauna e agli ambienti naturali dalla dilagante espansione dell’edificato sparso. L’ATC RM2

non può ottimizzare la gestione venatoria introducendo specie autoctone italiane per le quali è stato invece definito un areale limitato alle Regioni del Centro Nord dell’Italia.

L’ATC RM2, nella prima programmazione triennale, può impostare la gestione attiva soprattutto su Lepre e Fagiano, e procedere affinché si attui l’avvio della reintroduzione della Starna (ovviamente affiancando tali interventi con le prime azioni di miglioramento ambientale e monitoraggio dei risultati).

Per le due specie si è già operato al 2014 con immissioni di preambientamento di esemplari giovani e adulti preambientati in immissione tardiva. Nel 2015, 2016 e 2017 si

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proseguirà, ove possibile aggiungendo l’immissione precoce anche di riproduttori: si delinea una strategia di ripopolamento di tipo “multiplo”, più metodi di immissione sulle stesse specie al fine di ottimizzare le possibilità di successo. Tale impostazione realizza le sue finalità di verifica dell’efficacia laddove siano restituiti i dati dei prelievi delle specie oggetto di gestione attiva.

IMMISSIONI E INTRODUZIONI

Il termine immissione è qui inteso nella sua accezione generale, di conseguenza si definisce che le immissioni saranno eseguite nella forma di ripopolamenti e/o reintroduzioni.

Le introduzioni (ovvero immissione di specie alloctone o aliene per il territorio di competenza) non saranno eseguite in quanto non è ammesso, nel quadro normativo vigente, eseguire immissioni di che non siano state storicamente presenti nell’ATC.

Nell’attuale quadro tecnico conoscitivo utilizzato da ISPRA per i suoi pareri, la Pernice rossa (Alectoris rufa), è considerata non compatibile per il territorio del Lazio, in quanto tale Ente riconosce l’areale storico solo fino al confine amministrativo tra Toscana e Lazio

(escluso). La specie non può essere immessa nel territorio ATCRM2 nonostante l’ovvia

valutazione che il territorio agro-silvopastorale attuale si è trasformato e e che la pernice rossa sarebbe, de facto, la “pernice” con maggiori potenzialità per alcuni ambienti di alta collina. Si ritiene tuttavia che gli Enti preposti a definire lo status di compatibilità o meno possano, ove siano interessati, approfondire le conoscenze sulla presenza pregressa di Pernice rossa nel Lazio: ovvero verificare se per il Lazio non sussistano condizioni per le quali addivenire ad un giudizio di compatibilità della specie, alla stregua del territorio della Toscana centro meridionale, già esterne all’areale originario della specie e dove la specie

è stata acclimatata. La specie è stata presente in diverse località – ad es. M.ti Prenestini, sui Ruffi e sui Lepini, ove la check list EBN tratta da “M.Brunelli, F.Fraticelli - Check List degli Uccelli del Lazio: rettifiche e aggiornamento a tutto il 2002 - Alula, IX – 2002” indica che la Pernice rossa Alectoris rufa SB è “acclimatized M. Lepini”.

In tal senso si vorrebbe rammentare che il permanere dell’attuale situazione di estrema

scarsità o totale assenza di galliformi di media taglia determina un vulnus ecologico che si ripercuote anche su altri componenti del popolamento faunistico dell’ATC. Si vuole anche

rammentare che l’ATCRM2, a fronte di un territorio trasformato e ridotto, ed elevate

densità venatorie, deve poter operare nella direzione della ricostruzione di popolamenti di galliformi nelle idonee superfici agrosilvopastorali.

Per quanto concerne le specie chiaramente aliene (ad esempio il Sylvilagus sp. O “Minilepre”), si ravvisa una disomogeneità tra diverse aree della Nazione, laddove specie, incontestabilmente aliene, sono invece ritenute “fauna cacciabile” oggetto di regolari attività di prelievo nelle Regioni del Nord Italia e specie aliene potenzialmente infestanti nelle Regioni del Centro Sud.

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REINTRODUZIONI (STARNA)

1) Reintroduzione della Starna – le fasi

Fatte salve le competenze degli altri Enti si prevede di avviare, nel triennio, la reintroduzione della Starna (Perdix perdix), con continuazione almeno nel triennio successivo.

Fasi:

A. individuazione delle aree (ZRC, ATC ed eventualmente in Oasi) di reintroduzione (squadre di volontari locali - definizione di eventuali esigenze di miglioramenti ambientali) valutazione dell’esigenza di eventuali interventi

per strutture fisse e/o acquisizione di strutture temporanee;

B. stima di massima delle quantità in immissione / interventi ambientali;

C. monitoraggio e criteri per il prelievo.

Allo stato attuale delle conoscenze si ritiene che le immissioni saranno eseguite con impiego di più metodi di immissione.

A. Individuazione delle aree

In ordine di priorità:

ZRC Monti Prenestini (Castel S. Pietro e Capranica Prenestina)

L’area dei Monti Prenestini (ZRC), dispone di strutture fisse già esistenti per l’ambientamento (da adeguare e sistemare) ed un nucleo di volontari già attivo per le attività di ambientamento della Lepre, che potrebbe essere parte attiva nelle azioni. L’ambiente presenta condizioni di idoneità ottimizzabili con interventi ambientali.

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ZRC Poggio Cesi (S.Angelo, Guidonia Montecelio e Palombara)

La ZRC di Poggio Cesi è caratterizzata dalla presenza di macchie boschive e cespugliate, con ampi diradamenti su rocce calcaree, sulle quali si rendono evidenti vistose formazioni carsiche. La struttura interna dell’Istituto evidenzia la presenza di un’area agricola in

posizione semicentrale attraversata da un corso d’acqua permanente e da una corona di

piccoli rilievi boscati nelle aree circostanti. La qualità degli usi agricoli in atto è buona, sia per il discreto livello di diversificazione delle colture (oliveti alternati a seminativi), sia per la presenza di acqua (vi è anche un piccolo bacino lacustre artificiale), sia per una discreta disponibilità di infrastrutture ecologiche sui margini campestri (siepi e boschetti), sia per la presenza di ambiti boscati più consistenti sui margini della valle.

L’Istituto pur non avendo svolto un ruolo di fornitore di selvaggina tramite cattura e rilascio

nell’ATC, presenta delle caratteristiche molto buone per le funzioni di riproduzione ed

irraggiamento delle specie vocazionali lepre e fagiano, nonché come area di sosta dell’avifauna migratrice.

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ZRC Colli Santi (Roiate e Affile)

Il mosaico ambientale è molto diversificato, alternando colture, pascoli e macchie boschive. L’elevato livello di biodiversità si abbina con una buona fertilità dei suoli ed un utilizzo non intensivo delle superfici assoggettate a coltura. Tra le specie vocazionali previste vi è la Starna. E’ già stata oggetto di progetti pilota per la reintroduzione della starna. Le aree di maggiore interesse sono poste nei settori occidentali. Opportuni interventi ambientali nella forma di colture a perdere.

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B Modalità di rilascio / interventi ambientali

I rilasci sono eseguiti per almeno 3 anni successivi (3-6 anni di immissioni di fondatori), con la finalità di costituire nuclei riproduttivi all’interno delle ZRC. Ove possibile gli

interventi ambientali sono mantenuti attivi per l’intero periodo ed oltre. L’ordine di priorità è

quello sopra riportato e potrà essere variato in base ai risultati. Le attività potrebbero riguardare solo una piccola parte dei siti indicati.

In base ai risultati già evidenziati da Santilli et. Al 2003. “Primi dati sulla reintroduzione della starna (Perdix perdix L.) in un’area protetta della Toscana Meridionale”

(http://eprints.adm.unipi.it/165/1/215.pdf), i nuclei riproduttivi ricostituiti con l’immissione di

fondatori, richiederà successivamente il mantenimento di un immissione costante di un numero minimo di esemplari per mantenere il trend numerico volto verso l’incremento. Si riterrà pertanto conseguito l’obiettivo laddove si realizzino popolazioni in grado di riprodursi

sul territorio, e che riescono a conservare una capacità di incremento con azioni di ripopolamento limitate a non più di un quinto degli esemplari immessi annualmente nelle fasi iniziali di reintroduzione.

Le immissioni sono condotte con la tecnica del preambientamento. Le attività sim baseranno sull’eventuale disponibilità di volontari.

Si prevede la realizzazione o l’adeguamento di strutture fisse esistenti e/o di volierette mobili (da sperimentare) in ampi recinti antipredatore.

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Ogni anno di rilascio il programma di immissione avrà una, due o tre delle seguenti fasi di seguito descritte (le tecniche di immissione potranno essere sperimentate, modificate o cessate in base ai risultati):

prima fase l’acquisto di coppie di riproduttori adulti in primavera (fine febbraio-marzo), al fine di tentare di creare nuove coppie nidificanti (6 – 12 coppie per ZRC).

seconda fase prevede il pre-ambientamento per almeno 7 giorni di 200-300 starnotti per ZRC di età compresa tra 70-90 giorni, suddivisi in gruppi di 100 che saranno liberati gradualmente dalle voliere nel recinto, tenendo 5-6 esemplari nella voliera che fungono da richiamo nella prima fase di dispersione.

terza fase prevede l’immissione di 300 – 500 subadulti (120 gg di età) con ambientamento di almeno una settimana e rilascio in agosto-settembre.

Cessata la fase di reintroduzione dei fondatori si eseguiranno immissioni di ripopolamento calibrate su un numero minimo di esemplari, preferibilmente con tecniche di “prima fase”

(riproduttori).

Si provvederà a proporre alle aziende agricole comprese nelle zone d’intervento la semina

a perdere di specie particolarmente appetite (cereali, medica, trifoglio) nelle fasce perimetrali degli appezzamenti e l’intensificazione delle siepi a bordo campo. Possono essere realizzati prati di erba medica con strisce di grano e sorgo.

In questo contesto gli interventi di miglioramento sono intesi in senso lato, infatti non ci si riferisce solo al ripristino dei parametri ambientali che possono soddisfare le esigenze ecologiche della Starna ma anche ad un auspicabile controllo delle specie opportuniste impattanti sulle popolazioni presenti.

C) Monitoraggio e criteri per il prelievo

Con la riserva di eventuali cambiamenti nei prossimi Calendari Venatori, il presente Piano propone e fatte salve le competenze della Provincia di Roma, si definiranno due situazioni possibili :

Mantenimento del divieto nelle aree ZRC;

Prelievo permesso ma regolamentato nelle aree di ATC di presenza e consistenza, che saranno costituite dagli ambiti di ATC di espansione dei nuclei presenti nelle ZRC.

Il prelievo sarà attuato in aree definite in ciascun anno e secondo modalità che saranno corrispondenti o più restrittive rispetto a quelle previste in Calendario, sia riducendo il numero di capi prelevabili procapite, sia prevedendo la riduzione del periodo di caccia ammissibile. Il Piano di Prelievo conterrà: indicazione dei Comuni o parti di essi ove sia possibile il prelievo, eventuali restrizioni ulteriori su numero prodie e procapite, eventuali limitazioni temporali, eventuali modalità per la determinazione esatta dei capi prelevati.

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A partire dalla metà di marzo fino alla fine di aprile si eseguono i censimenti delle coppie. La tecnica impiegata è quella del transetto effettuato con automezzo 4 x 4 lungo le strade vicinali e poderali che percorrono la Z.R.C. (con osservazione da punti rilevati). Si prevede l’utilizzo di un apparecchio con il canto territoriale registrato per aumentare le possibilità di contatto. Gli avvistamenti così compiuti sono stati integrati con i dati indiretti. Le coppie avvistate saranno mappate. Nel mese di agosto saranno effettuati i censimenti delle nidiate: in questo caso il metodo utilizzato sarà quello dell’osservazione diretta effettuata 2 ore prima dell’alba. A caccia chiusa, nel mese di febbraio (comunque prima di qualsiasi immissione prevista per l’anno), previa autorizzazione da Provincia ed ISPRA, si

eseguiranno censimenti delle brigate con cani da ferma.

RIPOPOLAMENTI (LEPRE E FAGIANO)

Le attività di ripopolamento si realizzano per le specie Lepre (Lepus europaeus) e Fagiano (Phasianus colchicus). Per le due specie si già è operato al 2014 con immissioni in strutture di preambientamento di esemplari giovani e adulti in immissione tardiva.

Nel 2015, 2016 e 2017 si proseguirà su questa strada, aggiungendo l’immissione precoce anche di riproduttori. Si delinea una strategia di ripopolamento di tipo “multiplo”: più metodi

di immissione sulle stesse specie, al fine di ottimizzare le possibilità di successo. I periodi non sono intesi come tassativi e possono subire modifiche di pochi giorni, laddove necessario per ragioni logistiche o climatiche.

Fagiano (con preferenza per fagiani “leggeri”, di dimensioni relativamente ridotte – ove possibile evitare animali di peso medio e dimensioni più elevate):

A. Immissioni precoci: febbraio – marzo (preferibilmente da metà febbraio a metà marzo); immissione di adulti (minimo 300 gg di vita) già preambientati in ampie voliere da 50° giorno di età (con densità mai superiori a 1 fagiano ogni 5 mq, preferibilmente con densità ancora più basse). Rapporto M:F = 1:3 o 1:4.

B. Preambientamento di giovani fagiani: nei mesi di maggio, giugno ed entro la prima decade di luglio. Utilizzando (tipo I) esemplari di almeno 60-70 gg di vita in strutture fisse a cielo aperto con ampie superfici interne, indicativamente intorno ai 5000mq e sistemi di rilascio a “tunnel”. Utilizzando

(tipo II) esemplari di almeno 90-100 gg di vita per le strutture temporanee - volieretta impiegata per poche ore e sottocontinua sorveglianza fino all’apertura della stessa a buio - e struttura antipredatore di 1ha). Nelle strutture fisse a cielo aperto già esistenti con dimensioni significativamente inferiori ai 5000 mq o comunque con situazioni specifiche che richiedano esemplari più grandi, saranno più opportunamente utilizzati esemplari giovani di 90-100 gg di vita. Gli animali di 60-70 gg sono forniti con 1 - 1,5 kg di mangime a testa; gli esemplari di 90-100 gg con 0,8 - 1 kg di mangime.

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C. Immissioni tardive: mese di Luglio ed entro il 10 Agosto, esemplari subadulti (di almeno 150 gg di vita al momento del rilascio) già preambientati in ampie voliere (dal 50° giorno di età).

Lepre:

A. Immissioni precoci: entro febbraio, immissione di adulti (nel rapporto M/F 1:2) nati nell’aprile-giugno dell’anno precedente alla consegna. Gli animali

devono essere stati preambientati per un tempo adeguato (la lunghezza del preambientamento a terra dovrà costituire un titolo di preferenza nei bandi). Il recinto di preambientamento deve avere una copertura vegetale idonea, con coltivazione di foraggere (in particolare erba medica) per almeno il 50% della superficie. Ove sia possibile saranno utilizzati esemplari di cattura allo stato selvatico e/o allevati con ciclo completo a terra (opzioni preferibili). Annualmente, in una parte delle sole aree a più elevata idoneità, si potranno immettere esemplari di cattura da selvatico (utilizzando meno animali di quanti non se ne sarebbero usati con l’utilizzo di esemplari dati in

allevamento tradizionale e messe a terra).

B. Preambientamento di giovani lepri: nei mesi di maggio e giugno. Utilizzando esemplari di almeno 90 gg e 1800 g di peso, già introdotti all’alimentazione naturale con erba medica, da immettere nelle strutture temporanee antipredatore di 1ha.

C. Immissioni tardive: mese di Luglio, esemplari sub-adulti già preambientati a terra in ampi recinti, immissione di esemplari di oltre 120 gg; di peso non inferiore a 2,4 kg.

Per le attività connesse alla gestione delle ZRC le modalità possono avere una scansione diversa. Per il fagiano potrà essere sperimentato il metodo “seminaturale”.

Stima delle quantità previste (immissioni precoci e tardive)

Le quantità sono ordinate in base ad una prima valutazione di idoneità. Una ottimizzazione del processo valutativo potrà avvenire con l’acquisizione di uno strumento GIS.

E’ indicato un ange: linea di massima le immissioni precoci prevedranno un impiego di esemplari in quantità vicino al minimo del range, mentre le tardive utilizzeranno quantità uguali o vicine al massimo del range. Le quantificazioni potranno subire delle variazioni per motivi e valutazioni successive: risultati deriva menti dal ritorno dei dati di cattura, variazioni delle condizioni territoriali, esigenze logistiche, effettive disponibilità economiche, etc..

Nelle quantità sono considerati solo gli esemplari rilasciati in ATC (escluse altre eventuali aree ad es. ZRC).

Vedere Allegato I

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Cartografia su base GIS

Le quantità stimate per le immissioni precoci e tardive potranno essere aggiornate laddove sia disponibile un sistema GIS che consenta una ottimizzazione del processo di analisi degli habitat di specie.

In tal senso si evidenzia l’utilità di provvedere alla produzione di una cartografia su base GIS dell’agrosilvopastorale dell’ATCRM2: quando sarà disponibile tale cartografia le stime

quantitative potranno subire variazioni a seguito di tale aggiornamento.

Tale cartografia dovrebbe:

1. utilizzare un sistema GIS di tipo gratuito (ad es. Quantum GIS), assicurarsi la collaborazione di un tecnico qualificato, che garantisca anche la successiva assistenza per l’aggiornamento.

2. indicare la superficie agrosilvopastorale di ATCRM2 per ciascun Comune, con l’aggiornamento alla più recedente cartografia ufficiale prodotta dalla Regione (secondo linee guida prodotte dalla Regione);

3. quantificare gli habitat di specie in ATC per Comune, per ZRC e per Oasi (Lepre, Fagiano, Starna, Cinghiale);

4. produrre un interfaccia “tecnico” di tipo interattivo avanzato per la gestione dell’ATC;

5. produrre un interfaccia “pubblico” di tipo interattivo utilizzabile su internet dagli iscritti all’ATC e altri visitatori;

Sistemi di preambientamento

Le posizioni dei recinti di ambientamento verranno verificate, ove non già verificate al 2014, in sito: saranno prodotte valutazioni di idoneità legate ad uno specifico punto GPS che corrisponde alla richiesta o ad una posizione adeguatamente corretta. In caso di rotazione vicina tra recinti di ambientamento di lepre e fagiano si devono spostare le recinzioni al termine del primo utilizzo in modo da evitare le sovrapposizioni tra recinto lepre e recinto sperimentale per fagiani.

Per ciascun Comune saranno ubicati un recinto Lepri e uno Fagiani, per una delle due specie si potrà arrivare a due siti recinto (in ragione delle dimensioni del territorio comunale con idoneità potenziale per la specie). Ove possibile si attueranno rotazioni di sito recinto.

Recinti temporanei di preambientamento Lepri

Preambientamento della lepre in recinti elettrici antipredatore temporanei di 1 ha. Si prevede l’ambientamento di un numero indicativamente variabile tra 20 e 30 lepri per recinto (comunque secondo disponibilità di capi). Lo stesso recinto potrà essere utilizzato

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per liberazioni successive in siti diversi. Il tempo minimo di mantenimento in recinto è intorno ai 12-15 gg.

Voliere Fisse Fagiano

Preambientamento Fagiani in strutture fisse a cielo aperto. I fagiano giovani sono immessi anche in strutture di ambientamento fisse già presenti all’interno delle ATC. Le strutture

esistenti al momento del 2014 hanno caratteristiche strutturali con particolari talvolta differenti, a seconda delle scelte gestionali adottate dai gruppi di volontari addetti alla gestione. Le strutture fisse già utilizzate con successo dalla Provincia continueranno a costituire la strategia cardine dei ripopolamenti nell’ATC. E’ necessario:

prevedere nuove strutture nel 2015 (con priorità alle domande arrivate per la stagione 2014);

prevedere la manutenzione straordinaria delle strutture esistenti, laddove necessario.

Le strutture fisse a voliera chiusa saranno tenute aperte o tenute per il preambientamento breve (misurabile in ore, fino al primo buio della sera). Per la stabulazione di giorni in voliere fissi chiuse i volontari richiedenti dovranno ottenere il permesso di allevamento dalla ASL, dopodiché l’ATC potra consentire la stabulazione di più giorni e secondo le

modalità previste dalla ASL (rilascio dalla voliera in giorno concordato con ATCRM” che informa tutte le associazioni).

Per le strutture con valori dimensionali intorno ai 5000 mq saranno preambientati 250-350 esemplari nel caso di esemplari di 60 gg di vita (il numero è ridotto a 250 o meno nel caso di recinti di dimensioni inferiori). Preferibilmente, nelle strutture di dimensioni inferiori saranno preambientati 180 - 240 esemplari nel caso di esemplari di almeno 90 gg di vita.

Strutture temporanee di preambientamento fagiano

La fase di prima sperimentazione del 2014 ha dato un esito per ora soddisfacente, anche se l’effettiva quantificazione numerica dell’efficacia richiederà il ritorno dei dati di ricattura

degli esemplari. Si prosegue la sperimentazione del triennio del Piano. Si tratta di uso sperimentale delle recinzioni antipredatore (1 ha) con o senza l’impiego sperimentale di

volierette usate per far calmare gli animali subito dopo l’arrivo in sito. Saranno preambientati 120-180 esemplari nel caso di esemplari di 90 gg di vita.

I Volontari responsabili della gestione delle strutture

I volontari responsabili dichiareranno di essere a conoscenza ed accetteranno, prima dell’avvio della gestione degli esemplari presso le strutture di preambientamento, che la

permanenza di fagiani nelle eventuali parti chiuse dentro recinti fissi a cielo aperto è tassativamente esclusa. Ovvero devono essere liberati a cielo aperto e/o in tunnel aperti alle due estremità e/o in strutture comunque permanentemente aperte (con porte, varchi etc. aperti); il volontario incaricato provvederà ad assicurarsi che siano sempre mantenuti,

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anche nei giorni successivi al rilascio, in spazi permanentemente aperti dai quali possano uscire liberamente in volo.

Ovviamente ciò non si applica laddove nel caso di strutture, realizzate dai volontari, che abbiano ottenuto il riconoscimento, presso le ASL di competenza, come allevamento a ciclo parziale, ovvero con allevamento di esemplari per una fase determinata del ciclo di accrescimento. Ove si abbiano strutture con tale riconoscimento si prevedranno modalità di attuazione stabilite a partire dalle prescrizione che l’ASL medesima fornirà. In ogni caso

per tali strutture il momento della liberazione da comunicare alle associazioni dei cacciatori è costituito dal momento del quale vengono fatti uscire dalla struttura.

Laddove sia prevista la sperimentazione delle strutture mobili, per far calmare gli animali dopo il viaggio, si utilizzeranno volierette temporanee poste dentro i recinti antipredatore: il volontario responsabile che deve provvedere ad aprire la porta della volieretta dopo poche ore (inderogabilmente prevista entro 1 h dal tramonto dello stesso giorno). Durante questo periodo di permanenza in volieretta temporanea, durante i quali gli animali si calmano e prendono conoscenza dell’intorno, i volontari si predisporranno a distanza per sorvegliare continuativamente, senza disturbare, gli animali, che non devono mai essere lasciati senza la sorveglianza diretta. Per tutti i giorni successivi il volontario responsabile si deve accertare che la porta della stessa sia permanentemente aperta. Il volontario dichiara di aver montato ed attivato a regola d’arte il recinto elettrificato. La rimozione del recinto

antipredatore sarà eseguita a regola d’arte al termine del periodo di ambientamento affinché sia ricollocato su altra superficie per l’utilizzo successivo, nel rispettando dei tempi

indicati dall’ATC RM2. Il volontario provvederà a risolvere le eventuali anomalie di

funzionamento del recinto elettrificato, oppure, ove ciò non sia possibile, alla immediata disattivazione e rimozione dello stesso. Nel caso di ripopolamento successivo con lepre e fagiano nella stessa località, il volontario assicura che la posizione delle superfici di riferimento è stata variata per evitare sovrapposizioni.

Per la permanenza delle lepri avrà la durata indicata dall’ATC RM2 (minimo 12-15 gg), ed è definita in base alle strette esigenze di turnazione delle strutture di preambientamento e protezione antipredatore. Il volontario dichiara di aver montato ed attivato a regola d’arte il

recinto elettrificato (con funzione di prevenzione della predazione). La rimozione del recinto antipredatore sarà eseguita a regola d’arte al termine del periodo di

ambientamento affinché sia ricollocato su altra superficie per l’utilizzo successivo, nel

rispettando dei tempi indicati dall’ATC RM2. Nel caso di ripopolamento successivo con

lepre e fagiano nella stessa località, il volontario assicura che la posizione delle superfici di riferimento è stata variata per evitare sovrapposizioni. La rete sarà rimossa un lato alla volta, iniziando dalla parte con le migliori condizioni ambientali per l’irraggiamento degli

animali. Non si procede ad allontanare forzatamente dal sito gli animali, che si diffonderanno nell’area spontaneamente. I volontari assicurano le opportune cure, tra cui la fornitura di acqua e fresca e pulita ogni giorno e distribuiscono il mangime specifico per lepri in quantità via via decrescenti. Provvedono alla fornitura di ballette di erba medica. I volontari assicurano che gli alimenti e le ballette di erba medica siano accuratamente protette dalle intemperie. Il volontario provvederà a risolvere le eventuali anomalie di

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funzionamento del recinto elettrificato, oppure, ove ciò non sia possibile, alla immediata disattivazione e rimozione dello stesso.

Le domande per recinti temporanei / fissi

Nel caso di più domande per Comune, ove non vi siano questioni di collocazione in ZPS/SIC, di idoneità ambientale dei siti proposti, o altro, potranno essere attuate delle rotazioni di sito, anche per interessare aree diverse.

Ai volontari si chiede, per la specie lepre e per siti interni a ZPS e SIC, di indicare anche una collocazione esterna alternativa: per le posizioni necessariamente interne si avvierà la richiesta di incidenza alla Regione (in caso di procedura non espletata in tempo o risposta negativa sono utilizzati i siti alternativi in posizione esterna). Quindi nella domanda ci saranno due siti: uno interno al SIC/ZPS ed uno alternativo fuori.

Le domande potranno riguardare i seguenti casi:

mobile lepre;

fisso fagiano esistente con richiesta materiali per manutenzione straordinaria;

fisso fagiano esistente senza richiesta materiali per manutenzione straordinaria;

fisso fagiano nuovo con richiesta materiali per la realizzazione (la realizzazione potrebbe definire tempistiche che vanno oltre la stagione dei ripopolamenti);

mobile fagiano.

Ciascun recinto fisso, il conduttore e/o proprietario, sia se si richiede nuovi materiali per la manutenzione straordinaria, sia se si richiede materiali per la realizzazione di un impianto nuovo, si impegna a mantenere la struttura disponibile per le attività ATC per un numero di anni che indicherà l’ATCRM2 anni.

Ove sia possibile, è opportuno arrivare a destinare al territorio di ciascun Comune un recinto mobile antipredatore, in modo da minimizzare, progressivamente, la necessita di eseguire rotazioni tra diversi territori comunali.

Nuovi recinti fissi e manutenzione straordinaria esistenti

E’ inteso che tutto quanto abbia a che vedere con permessi e autorizzazioni di qualsiasi genere è a carico dei volontari richiedenti.

Non si fornisce e non si usa filo spinato. La realizzazione regola d’arte e la gestione a

norma di legge o di eventuali recinzioni elettrificate è sempre a carico del volontario responsabile della struttura.

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Il materiale eventualmente in sovrappiù viene comunicato all’ATC e mantenuto per

successivi interventi o cessione ad altre strutture.

Fissi esistenti

Per il 2015 si indicherà che i recinti esistenti potranno effettuare la manutenzione straordinaria per avere le strutture in piena efficacia e/o aumentare le superfici. I richiedenti includeranno già alla prima richiesta il materiale di cui abbisognano per sistemare la struttura. Tutte le strutture sotto i 3000 mq possono chiedere materiali per l’ampliamento.

I materiali potranno essere: rete a maglia sciolta plastificata o zincata alta 3 m; pali di castagno alti 4 m eventuali altri materiali necessari per il completamento a regola d’arte.

Dopo l’impiego del materiale potranno essere eseguiti sopralluoghi, anche da parte della vigilanza venatoria volontaria, per verificare l’utilizzo del materiale nelle strutture.

Fissi nuovi

Le domande che chiedono nuove indicheranno con esattezza la lunghezza del perimetro. L’ATC dovrà quindi fornire rete, pali e porta (ampia per accesso trattore). L’ampiezza non potrà essere inferiore a 3000mq.

Riunioni di coordinamento con i Distretti

E’ determinante avviare, le riunioni di coordinamento con i Distretti. Sui seguenti temi: immissioni precoci e tardive; strutture di preambientamento (domande nuove strutture, adeguamenti strutturali, logistica, tecniche, etc.); modalità dei rilasci.

Attuazione delle immissioni

La determinazione dei programmi di rilascio, luoghi di appuntamento e logistica è determinato in compatibilità con le richieste della ASL.

Nelle immissioni i Distretti svolgeranno, nel triennio, un ruolo cardine. Oltre a rappresentanti dei Distretti saranno opportunamente presenti le Guardie Volontarie Venatorie incaricate. Potranno ovviamente partecipare Associazioni, Circoli locali e singoli cacciatori, etc. Solo ove sia utile e possibile potranno essere presenti il Presidente, il Direttore, il Tecnico Faunista. I Consiglieri dell’ATC potranno essere chiamati in situazioni

di estrema necessità e mancanza di sufficiente personale di supporto.

ISTITUZIONE E LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI CENTRI DI ALLEVAMENTO ORGANIZZATI IN FORMA DI AZIENDA AGRICOLA DELLA FAUNA SELVATICA STANZIALE, MUNITI DI ADEGUATE STRUTTURE PER L'AMBIENTAMENTO (ARTT. 19 – 29 LR 17/95)

L’ATC può decidere di avviare specifici programmi di allevamento: trattasi di allevamenti ai sensi del comma 1b dell’art. 29 della LR 17 95 “allevamenti di selvatici per fini di reintroduzione o ripopolamento destinati ad essere liberati in natura”.

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Ai sensi del comma 4 della LR 17 95 “Gli allevamenti di selvatici a fini di reintroduzione e/o ripopolamento di cui al comma 1, lettera b), riguardano esclusivamente specie autoctone mantenute in purezza. Sono autorizzati dalla provincia competente per territorio”.

RECINTI FISSI PER ALLEVAMENTO LEPRI CON CICLO COMPLETO A TERRA

Si propone di avviare la realizzazione di nuove strutture di allevamento con ciclo completo a terra (allevamento “seminaturale”) curato da Aziende Agricole insieme a cacciatori volontari. E’ inteso che tutto quanto abbia a che vedere con permessi e autorizzazioni di

qualsiasi genere è a carico dei volontari richiedenti.

In sintesi:

A. Eventuali strutture di allevamento possono essere gestire da Aziende Agricole insieme a Cacciatori Volontari;

B. l’istituzione e la continuazione della gestione sono condizionati al parere ASL e agli altri permessi previsti da ogni norma e regolamento ed al successivo rispetto, da parte dei Gestori della struttura, delle norme, regolamento o prescrizione in materia veterinaria ed ogni altra cogente con la struttura;

C. le modalità organizzative sono anche basate sul contributo dei volontari e dei Distretti; le guardie volontarie e personale ATC.

Ciascun allevamento prevederà, tra l’altro:

un ampio recinto antivolpe di 1 ha ca.;

prima immissione di riproduttori nel mese di febbraio (un maschio e 3-4 femmine per recinto);

su un lato di ogni recinto è presente un cancello apribile su aree naturali idonee per attuare la liberazione con la modalità della liberazione diretta sul territorio obiettivo del ripopolamento (il lato del perimetro ove è posto il cancello di uscita animali sarà sagomato ad imbuto).

Ove il recinto sia realizzato ed abbia conseguito tutti i permessi per operare, sarà dato un contributo per i materiali utilizzati per la realizzazione delle recinzioni e l’avvio delle attività.

Saranno forniti i riproduttori a cura dell’ATC. Saranno anche forniti contributi per la semina

di colture all’interno dei recinti e l’acquisto di mangime naturale.

Ove si presentino le condizioni logistiche e di convenienza economica, ovvero si abbia un ragionevole rapporto “costi/benefici”, potrà essere utilizzata la struttura di allevamento di Palombara Sabina (Stazzano). Sia per la realizzazione di allevamento a ciclo parziale di galliformi, sia per la realizzazione di recinti di allevamento delle lepre con ciclo completo a terra e/o a ciclo parziale a terra (con ampio recinto di ambientamento).

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AMPIE VOLIERE DI ALLEVAMENTO A CICLO PARZIALE DEL FAGIANO

I conduttori e/o proprietari dei fondi ove insistono recinti a cielo aperto possono sottoporre alla ASL e alla Provincia la richiesta di trasformarsi in voliera chiusa, ovvero un allevamento (con ciclo parziale, limitato alla stabulazione temporanea di esemplari, ai sensi dell’art. 19 comma b della LR 17 95 ed ogni altra normativa in materia).

In tal caso l’ATCRM2 potrà contribuire alla trasformazione delle strutture in ampie voliere,

sia fornendo i materiali, gli animali e contributi alla gestione con modalità da definire. E’

inteso che tutto quanto abbia a che vedere con permessi e autorizzazioni di qualsiasi genere è a carico dei volontari richiedenti.

CENTRI PUBBLICI E/O PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA (ART. 16 LR 17 95)

Per le strutture di allevamento che prevedano la realizzazione di riproduzione di selvaggina allo stato selvatico (o semiselvatico), ovvero son specifico riferimento alle recinzioni fisse per l’allevamento a terra della Lepre (di ai precedenti paragrafi), una volta attivata la gestione, si potrà fare richiesta alla Provincia per l’istituzione di un Centro Pubblico gestito dall’ATC.

I Centri Pubblici di Riproduzione di Fauna Selvatica (CPRFS) possono essere gestiti direttamente dall’ATC (anche tramite gruppi di volontari). Sono istituiti dalla Provincia, laddove l’ATC potrà essere parte proponente per l’istituzione. Potranno essere realizzati solo in terreni di proprietà pubblica. Le attività potranno avere un carattere sperimentale.

I Centri Privati di Riproduzione possono essere gestiti da privati in convenzione con l’ATC.

Sono cogenti i seguenti commi:

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono istituiti dalla provincia e fanno parte integrante del piano faunistico venatorio provinciale. Hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai finì di ricostituzione della fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento e reintroduzione.

2. I centri pubblici di produzione di fauna selvatica, costituiti di preferenza su terreni demaniali, hanno carattere sperimentale per lo studio e la ricerca sulle tecniche di immissione in natura di fauna selvatica autoctona finalizzata alla reintroduzione e al ripopolamento. Detti centri possono essere gestiti, dalle province, dalle comunità montane, dai comuni, singoli od associati, dai consorzi di gestione dei parchi, dalle università agrarie, nonché dai comitati di gestione degli ATC, quando ricadenti nei rispettivi territori. Il controllo e la vigilanza dei centri è affidato alle province.

3. Le aree dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica autoctona devono essere recintate in modo atto ad impedire la fuoriuscita degli animali allevati e tabellate con la scritta "Centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica - divieto di caccia art. 16 legge regionale 2 maggio 1995, n. 17".

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4. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, sono autorizzati dalla provincia con esclusione di qualsiasi utilizzazione a scopo venatorio. In tali centri è consentito di norma il prelievo mediante cattura degli animali allevati appartenenti alle specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, dai dipendenti della stessa e dalle persone nominativamente indicate. A richiesta, per ragioni di carattere strettamente sanitario, su conforme parere del CTFVP competente per territorio, può essere consentito l'abbattimento dei soggetti malati o menomati da parte del titolare o di altra persona nominativamente indicata, sotto il controllo del competente organo della provincia.

5. L'autorizzazione alla costituzione dei centri privati di cui al comma 4 è subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le norme relative ai controlli nonché le prescrizioni per l'esercizio delle attività di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed è soggetta a tassa annuale di concessione ai sensi della legge regionale 30 maggio 1980, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Le province organizzano e svolgono attività di vigilanza e di controllo sui centri privati di cui al comma 4. L'istituzione di tali centri dovrà essere autorizzata, di norma, su territori aventi caratteristiche ambientali idonee per le specie in indirizzo produttivo

CENSIMENTI ANNUALI E PIANI DI PRELIEVO, COME ELEMENTI CONOSCITIVI DI PROGRAMMAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO DELLE SPECIE DI INTERESSE, TENUTO CONTO, DA UNA PARTE, DEGLI INCREMENTI UTILI ANNUI TEORICI E DALL'ALTRA DELL'EFFETTIVA PRODUTTIVITÀ DELLE POPOLAZIONI LOCALI;

L’attivazione delle procedure di censimento dovrà essere progressivamente attivata nel triennio, con priorità per le specie gestite e/o problematiche.

Per le specie lepre e fagiano ed altre specie immesse, in base alla marcatura eseguita alla fase di immissione e delle ricatture eseguite tramite prelievo durante la stagione dai cacciatori (vedere paragrafo successivo).

Per cinghiale, volpe e corvidi si potrà avviare il censimento tramite la raccolta dei dati di cattura ed altre eventuali metodiche indicate in Piani di carattere specie specifico.

Per il coniglio selvatico è opportuna una raccolta dati principalmente finalizzato ad accertare la distribuzione della specie. Nelle aree di distribuzione accertate potranno essere eseguite misurazione finalizzare alla definizione di indici di abbondanza relativa. Dal censimento potrà derivare un programma per la gestione specie specifica del coniglio selvatico nell’ATC RM2.

Laddove necessario, in base ai censimenti, anche tenuto conto degli incrementi teorici e dei piani di ripopolamento attuati, fatte salve le dominanti indicazioni del Calendario Regionale, l’ATC potrà definire piani di prelievo che vadano nella direzione di contenere le

quantità prelevavate alla popolazione selvatica (agendo o sui periodi e/o sui carnieri).

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L’ATC potrà munirsi di fototrappole e attuare monitoraggio della fauna selvatica all’interno

delle strutture di preambientamento o nelle ZRC o nelle Oasi.

MARCATURA FINALIZZATA AL MONITORAGGIO E AL CENSIMENTO

Per la raccolta dati di monitoraggio, ovvero per la valutazione dell’efficacia effettiva delle

metodiche adottate, è necessario ottenere i dati delle ricattura degli esemplari delle specie oggetto di ripopolamento.

In assenza di un ritorno dei dati di ricattura, con particolare riferimento alle specie Lepre e Fagiano, non è possibile quantificare l’efficacia degli interventi. Sono quindi necessarie

due elementi:

1) marcatura di tutti gli esemplari, in modo che le diverse metodiche di immissione (o anche le diverse sorgenti di fornitura) siano distinte con codici diversi;

2) ritorno di tutti i dati di ricattura degli esemplari marcati (con l’esatta dicitura della

marcatura) e degli esemplari non marcati delle specie oggetto di ripopolamento e/o reintroduzione.

Il tal senso è necessario che gli anelli/auricolari identificativi abbiano la dicitura: ATCRM2+ANNO+LETTERA DELLA FASE DI IMMISSIONE (A per “precoci”; B per

giovani in preambientamento; C per “tardive"). Le previsioni di cui al presente Piano potranno subire adeguamenti/modifiche in ragione di eventuali indicazioni derivanti dai risultati di ricattura.

Gli esemplari riproduttori di cattura da selvatico avranno la sigla S (Selvatico).

Per i fagiani potranno essere utilizzati anelli con colori diversi.

E’ quindi necessario, affinché il sistema di valutazione funzioni, che i cacciatori che

prelevano esemplari di Lepre e Fagiano restituiscano i dati, possibilmente ricorrendo soltanto alla comunicazione via email, procedendo ad indicare la dicitura completa delle marcature.

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AMBIENTALI

Possono accedere gli imprenditori agricoli singoli o associati, i proprietari e i conduttori di terreni agricoli ricadenti nei Comuni compresi nel territorio dell’ATC, sono compresi i titolari della conduzione di terreni di pubblica proprietà.

Si specifica che i territori nelle Aziende Faunistico-Venatorie e Agrituristico-Venatorie, nelle Aree Addestramento Cani, nelle Aree Naturali protette, nei Fondi Chiusi non sono ammessi a questo intervento, lo stesso dicasi per altre aree comunque escluse dall’attività

venatoria (eccezion fatta per ZRC e OASI che sono invece ammesse alla realizzazione di interventi ambientali).

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Per le ZRC e le Oasi potranno essere previsti interventi ai sensi dell’art. 11 comma 2 della

LR 17/95), sia perché aventi carattere di specificità in funzione di obiettivi particolari: ad es. reintroduzione della Starna, sia per Lepre e Fagiano, sia per altre specie faunistiche. Laddove il programmi di incentivazione potranno avere caratteristiche diverse rispetto al resto dell’ATC. Soprattutto nelle Oasi l’ATC potrà, anche a farsi parte attiva per interventi

ambientali che abbiano ricadute ambientali favorevoli per interi popolamenti faunistici, ivi include specie di interesse non venatorio. Per ZRC ed Oasi possono essere disposti interventi con programmazione e contenuti completamente o parzialmente diversi da quelli definiti per l’ATC a caccia programmata.

Possono essere previsti interventi standard (con particolare riferimento a colture a perdere) da abbinare alla attività di preambientamento di specie cacciabili stanziali. Ovverosia l’abbinamento di quote di intervento ambientale prefissate da destinare a

colture a perdere da realizzare nei pressi dei siti di preambientamento (internamente alle strutture o in un buffer circostante).

Gli interventi sono compatibili con le misure Piano di Sviluppo Rurale laddove non sia finanziato la stessa azione PSR o una azione che al suo interno includa le azioni finanziate dall’ATC. Il richiedente deve fornire autocertificazione in merito.

In aree collinari e montane l’effettiva applicazione delle misure potrebbe essere

seriamente interferita dalla polverizzazione del mosaico catastale di cui alla porzione privata delle proprietà. Talvolta il fenomeno è ulteriormente aggravato dal regime di complessa cointestazione delle proprietà e dalla emigrazione di molti proprietari. L’applicazione delle misure potrà richiedere il recupero funzionale di superfici agro-pastorali abbandonate. Tali attività, da condurre previa le necessarie autorizzazioni, sono da considerarsi essenziali per il conseguimento dell’obiettivo del recupero di alcune specie

di interesse.

La priorità è per le colture a perdere, gli altri interventi possono essere attivati in parte o tutti.

Vedere Allegato II

ZONE PER L'ALLENAMENTO E L'ADDESTRAMENTO DEI CANI E PER LE GARE CINOFILE

Si attesta che nell’ATC RM2 esiste una forte domanda di aree ove condurre attività cinofila senza sparo alla selvaggina. Innegabilmente tale domanda di spazio e territorio per l’esercizio di cani da caccia, senza l’esecuzione di alcuna forma di sparo o prelievo, non è

adeguatamente soddisfatta e deve essere sostanzialmente potenziata.

La L.R. 17/95, all’art. 17 “Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile”, prevede, tra le altre, le seguenti possibilità, che presentano particolare interesse per la gestione dell’ATC RM2:

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1) Realizzazione di gare per cani da caccia in aree ATC (previa parere CTFVP e Provincia)

Ovvero la realizzazione di campi di gara temporanei estive su territorio ATC.

Comma 7. Nelle zone di ripopolamento e cattura, le province possono autorizzare gare per cani da caccia iscritti e non iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'ENCI alle seguenti condizioni: a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati; b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole; c) divieto di sparo; d) parere favorevole del CTFVP competente; alle medesime condizioni negli ATC e nelle aziende agro-turistico-venatorie, possono essere svolte, previa comunicazione alla provincia, che ha facoltà di divieto, gare di cani da caccia, anche non iscritti nei libri genealogici ENCI, regolarmente denunciati a norma di legge.

2) Aree cinofile temporanee (previa redazione di un Regolamento Provinciale)

Ovvero la realizzazione di aree di allenamento cinofilo estive temporanee in ATC.

Comma 10. Per quanto non previsto dalla presente legge, le amministrazioni provinciali potranno autonomamente disciplinare l'attività cinofila con particolare riferimento all'addestramento e all'allenamento dei cani.

In base al Comma 10, in alcune Province sono stati predisposti Regolamenti per l’attuazione di aree cinofile temporanee in ATC. Si ritiene necessario che tale regolamentazione sia prevista anche dalla Provincia di Roma. Quindi, laddove siano fatto il regolamento in materia e autorizzata la realizzazione di aree cinofile temporanee da attivare in periodo estivo, il ruolo dell’ATC sarà quello di assicurare la gestione e il

ripopolamento.

Si propone alla Provincia anche la realizzazione, a titolo sperimentale su aree comunque destinate a trasformazione (già oggi a caccia chiusa) di campi di gara fissi.

AREE ZRC O OASI GIÀ INDICATE PER LA CESSIONE AD ATC RM 2 E ORA PROPOSTE PER LA TRASFORMAZIONE IN CAMPI DI GARA FISSI

Si prevede anche la realizzazione, a titolo sperimentale su aree comunque destinate a trasformazione di vasti campi di gara fissi. A seguito della sperimentazione (si propone un periodo di 5 anni) le aree saranno quindi restituite ad altre attività ATC e/o parzialmente mantenute per la conduzione di attività cinofile senza sparo.

Si indica la necessità di procedere alla trasfomazioni delle ZRC già indicate come cessate dal Piano Faunistico Venatorio adottato dalla Provincia di Roma nel 2010, in campi di gara fissi per cani da caccia con sparo vietato, ai sensi del

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Comma 8 della L.R. 17/95: La Giunta regionale autorizza, sentito l'ENCI ed il CTFVR,

l'istituzione di campi di gara fissi che possono avere dimensioni superiori a quelli

previsti dalla presente legge (200 ha n.d.r.). Detti campi nei quali è comunque vietato

lo sparo sono considerati impianti sportivi ad ogni effetto. La Provincia pubblica in

allegato al programma annuale degli interventi faunistico-venatori, l'elenco delle gare

cinofile di rilievo regionale, nazionale o internazionale, organizzate nelle zone e nei

campi di gara istituiti nel territorio di competenza.

Si propone la realizzazione di due ampi campi di gara, ai sensi del Comma 8 della LR 17/95 (prima dell’inizio delle attività l’ATC RM 2 definirà un regolamento specifico):

1) Trasformazione ZRC La Selva in campo di gara fisso (Castelmadama e Ciciliano)

L’Istituto è collocato sui versanti meridionali del Colle Cerrito Piano, ovvero la parte

orientale dei Monti Tiburtini. Verso ovest l’Istituto confina con l’autostrada A25 Roma-Pescara, mentre verso sud ed est si porta su vallette fluviali di affluenti dell’Aniene. La

maggiore continuità ecologica si ha verso nord, ovvero con la restante parte del contrafforte montano di Colle Cerrito Piano. Anche verso sud la continuità è buona, in quanto gli ambiti di fondovalle sono poco antropizzati.

Il PFV 2010 ha proposto come assetto più coerente “la trasformazione in superficie di pertinenza dell’ATC Roma 2”. Con il presente Piano l’ATC RM2 chiede la trasformazione

in campo di gara fisso.

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2) Trasformazione ZRC Sterpara in campo di gara fisso (Valmontone e Genazzano)

La ZRC La Selva è caratterizzata dalla dominanza di colture a seminativo semplice. Esistono alcune spallette boschive residuali. La vocazionalità prevista è per la lepre ed il fagiano. Il confine meridionale è costituito dalla Casilina, verso est l’Istituto si porta sul

confine provinciale, mentre ad ovest abbiamo le propaggini urbane di Valmontone. Le uniche connessione ecologiche libere sono quelle verso nord, ove comunque si ha una presenza diffusa di residenziale sparso.

Il PFV 2010 indica quanto segue: “trasformare la ZRC in esame in superficie di pertinenza dell’ATC Roma 2”. Con il presente Piano l’ATC RM2 chiede la trasformazione in campo di

gara fisso.

3) Trasformazione di quota parte Oasi di Tormancina in campo di gara fisso (Monterotondo, Palombara Sabina)

L’Istituto è ubicato in grande parte nelle aree territoriali di pertinenza dell’Istituto

Sperimentale Zootecnico e dell’Istituto per la Meccanizzazione Agricola. Il territorio è

parzialmente sovrapposto alla Riserva Naturale Provinciale della Macchia Gattaceca e Macchia di Barco, che interessano i settori boscati presenti nella parte orientale della Bandita (sovrapposizione: 245 ha).

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Il territorio della Bandita viene attraversato per tutto la sua lunghezza dalla Autostrada A1 (Bretella Fiano-Valmontone).

L’area non presenta elementi di tale pregio da richiedere l’istituzione di un Oasi (gli ambiti

di maggiore interesse sono stati ricompresi nella Riserva Naturale di Gattaceca).

Il PFV 2010 ha quindi indicato quanto segue: “Si propone quindi, nella SASP non inclusa nella Riserva Naturale Provinciale di Gattaceca di provvedere all’inclusione nell’ATC

Roma 2”. Con il presente Piano l’ATC RM2 chiede la trasformazione in campo di gara

fisso di tale porzione di superficie.

.

ZONE RIPOPOLAMENTO E CATTURA (ZRC)

Ai sensi dell’Art. 15 (LR 17/95) “Zone di ripopolamento e cattura”, valgono i seguenti

Commi:

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio, in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della

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densità faunistica ottimale del territorio. Esse devono essere costituite in terreni idonei alle specie per le quali sono destinate e non soggetti a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica; in esse è vietata ogni forma di esercizio venatorio. Ogni tre anni deve essere documentata con apposita relazione a cura della provincia la situazione ambientale e faunistica delle zone di ripopolamento e cattura con particolare riferimento ai valori di produttività registrati.

2. Il piano faunistico venatorio deve prevedere incentivi per la salvaguardia della fauna selvatica ed il miglioramento dell'ambiente nonché l'entità minima di fauna selvatica catturabile annualmente.

3. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata ai comitati di gestione ATC competenti per territorio.

4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche interessate. La zona deve essere adeguatamente tabellata a cura dell'ente gestore con la scritta: "Zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia - art. 15 legge regionale 2 maggio 1995, n. 17".

5. Le catture devono essere effettuate in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica

LE ZRC PRESENTI IN ATC RM 2:

Situazione attuale

Istituti attuali Proposta Piano FV 2010 adottato da Provincia in corsivo la proposta del presente Piano

ha di superficie territoriale attuale

Comuni

Sant'Anastasio Mantenimento 664 Anzio

Monti Prenestini Mantenimento (stralciando ca. 20

ha già inclusi in MN valle delle

Cannuccete)-

1250 Castel S.Pietro, Capranica Prenestina

San Vittorino Mantenimento senza modifiche e riduzione di

perimetro sull’estremità

occidentale

714 Roma, Gallicano, S.Gregorio

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Poggio Cesi Mantenimento, stralciando la

superficie sovrapposta alla RN

Macchia di Gattaceca (- 6ha)

766 S.Angelo Romano, Guidonia Montecelio, Palombara Sabina

La Selva Eliminazione Istituto e trasformazione in campo di gara fisso

904 Castelmadama, Ciciliano

Colli Santi Mantenimento

366 Roiate, Affile

Sterpara Eliminazione Istituto e trasformazione in campo di gara fisso

793 Valmontone, Gennazzano

GESTIONE DELLE ZRC

Alcune ZRC entrano a far parte degli interventi per la reintroduzione con la Starna (vedere relativo paragrafo).

Censimenti e catture eventuali (con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla Lepre): censimenti con metodi diretti (battute, percorsi a piedi, notturni con i fari, con impiego di cani) o indiretti (segni di presenza, etc.) finalizzati a stime delle quantità assolute o la definizione di indici relativi. I censimenti notturni sono obbligatoriamente comunicati a tutti i corpi di Polizia ed ai Comuni. I Censimenti con Cani sono organizzati chiedendo prima autorizzazione ad ISPRA e Provincia. I Distretti partecipano attivamente alle attività e curano il reperimento dei volontari per le attività.

In base ai risultati si verifica la possibilità di procedere alla cattura (previa tutte le autorizzazioni necessarie, per rilascio di riproduttori (rilasci precoci) in ATC. Eventuali altri utilizzi esemplari di cattura eventualmente definibili. Allo stato delle attuali conoscenze si ritiene che le catture possano interessare la sola specie Lepre e solo in alcune specifiche situazioni. Sono attesi comunque numeri limitati. Di preferenza gli esemplari catturati saranno rilasciati in altre parti del Comune di prelievo e aree limitrofe.

Verifica tabellazione. L’ATCRM2 richiede alla Provincia le cartografie di cui all’atto

istitutivo, su catastale, o comunque riferibili alla carta ufficiale dei confini. L’ATC chiede

alla Provincia le tabelle ancora disponibili in magazzino. I Distretti, in coordinamento con Polizia Provinciale Corpo Forestale dello Stato avviano le attività di ritabellazione delle ZRC.

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Colture a perdere ed altri interventi ambientali. Nelle ZRC possono essere eseguiti interventi ambientali (con particolare riferimento al progetto Starna ed al potenziamento della capacità produttiva della Lepre).

NUOVA PROPOSTA DI REVISIONE PERIMETRI ZRC

Riperimetrazione ZRC San Vittorino

Per omogeneità ecologica e logistica della sorveglianza di propone di riperimetrare la ZRC di San Vittorino escludendo il settore Sud Est dell’istituto venatorio. L’estensione

dell’intervento sarebbe intorno ai 300 ha.

NUOVA PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA ZRC “CARCHITTI” ED ALTRE ZRC

Si introduce una nuova tipologia di ZRC, pensata a tutela delle strutture fisse di ripopolamento e ideate per motivi di sicurezza e tranquillità degli animali. Infatti tali strutture, permanendo nel territorio anche dopo l’apertura della caccia, sono spesso

utilizzate dagli animali per rifugiarsi.

Si ritiene pertanto necessario provvedere alla delimitazione di ZRC di limitata estensione intorno alle strutture fisse di preambientamento (ed all’interno delle aree collocare anche

eventuali strutture mobili).

Si ritiene pertanto che per le seguenti aree debba essere prevista una delimitazione è finalizzata ad avere almeno un buffer minimo intorno alla recinzione (previa verifica in loco per le delimitazioni definitive che devono comunque seguire confini naturali ed ispezionabili). La delimitazione come ZRC dovrebbe essere eseguita solo laddove i

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volontari addetti alla manutenzione del recinto ne indichino la necessità e siano concordi con la realizzazione della stessa.

Le strutture che potrebbero avvantaggiarsi delle ZRC limitate all’intorno delle strutture fisse sono (le aree potrebbero quindi essere incrementate con la realizzazione di nuove strutture fisse):

Comune di Gerano

Comune di Gavignano

Fraz. di Carchitti Comune di Palestrina

Comune di Sant’Angelo

Comune di Subiaco

Comune di Bellegra

Comune di Roiate

Comune di Grottaferrata

Comune di Guidonia Montecelio

La proposta per la nuova ZRC “Carchitti”

Per la ZRC di Carchitti, area strategica per la conduzione della caccia alla selvaggina stanziale nell’area di Palestrina. Si indica già un confine (in giallo) concordato con il gruppo di volontari addetto alla cura delle strutture di preambientamento di Lepre e Fagiano nell’area (il rettangolo in verde interno al perimetro è il recinto a cielo aperto, realizzato a suo tempo con il contributo della Provincia di Roma, di cc. 5000 mq).

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OASI (ISTITUITE AI SENSI DELLA 17/95)

Ai sensi dell’Art. 14 (LR 17/95) “Oasi di protezione”, valgono i seguenti Commi:

1. Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, a favorire l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie attraverso il miglioramento delle capacità faunistiche degli ambienti, ed alla promozione della ricerca faunistica.

2. Il territorio delle oasi deve presentare particolare valenza ecologica dell'habitat in relazione alla possibilità di offrire luogo di rifugio , sosta o riproduzione per le realtà faunistiche particolarmente meritevoli di conservazione.

3. La gestione delle oasi di protezione è affidata dalla provincia ai comitati di gestione degli ATC competenti per comprensorio che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni di protezione ambientale, nazionalmente riconosciute, stipulando con esse apposite convenzioni.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca d'intesa con l'Assessore all'ambiente può emanare direttive alle province, sentito l'INFS per la gestione delle oasi e delle zone di protezione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di tutela e d'intervento faunistico delle aree stesse.

5. I soggetti gestori con cadenza triennale dovranno condurre censimenti qualitativi-quantitativi della fauna e documentare la situazione ambientale e faunistica nella sua evoluzione e congruenza con gli obiettivi istitutivi.

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6. Ciascuna oasi e zona di protezione deve essere adeguatamente tabellata a cura dell'ente gestore con la scritta "Oasi e zone di protezione - divieto di caccia - art. 14 legge regionale n. 17".

7. La provincia, su richiesta dell'INFS, può autorizzare nelle oasi e nelle zone di protezione, catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e può, altresì autorizzare, sentito il predetto istituto, le guardie provinciali dipendenti, che si avvarranno della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute, la cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica.

8. I controlli selettivi possono effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 35, comma 2.

OASI PRESENTI IN ATC RM2

Situazione attuale

Oasi attuali Proposta Piano FV 2010 adottato da Provincia in corsivo la proposta del presente Piano

ATC RM2 (ha) Comuni

Gorga Montelanico Mantenimento (importante sistema di aree di tutela per l’area dei Monti

Lepini).

1.233 Gorga, Montelanico

Monte Pilocco 442 Carpineto Romano

Carpineto Montelanico

5.298 Carpineto Romano, Montelanico

Monte Altuino Mantenimento 584 Arcinazzo Romano

Tormancina (ex Bandita)

Eliminazione Istituto e trasformazione in campo di gara fisso

1199 Monterotondo, Palombara Sabina

San Gregorio da Sassola (anche indicata con la denominazione: area forestale tiburtina (LR 29/97)

Mantenimento , verificare un intervento di adeguamento dei confini per una migliore lettura territoriale degli stessi

836 San Gregorio da Sassola

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GESTIONE DELLE OASI

Si prevedono le seguenti attività di gestione:

Censimenti e catture solo eventuali: censimenti con metodi diretti (battute, percorsi a piedi, notturni con i fari, con impiego di cani) o indiretti (segni di presenza, etc.) finalizzati a stime delle quantità assolute o la definizione di indici relativi. I censimenti notturni sono obbligatoriamente comunicati a tutti i corpi di Polizia ed ai Comuni. I Censimenti con Cani sono organizzati chiedendo prima autorizzazione ad ISPRA e Provincia. I Distretti partecipano attivamente alle attività e curano il reperimento dei volontari per le attività. Solo in caso di presenza in sovrannumero (art. 14 LR 17/95) l’ATC può fare richiesta per

eseguire catture e rilasciare in territorio libero: l’eventuale rilascio dell’autorizzazione è

condizionato dall’espletamento di una procedura di incidenza, in quanto le tre Oasi dei Lepini e l’Oasi di Monte Altuino sono in parte o completamente interne a Siti Natura 2000. Di preferenza gli esemplari catturati saranno rilasciati in altre parti del Comune di prelievo e aree limitrofe.

Verifica tabellazione. L’ATCRM2 richiede alla Provincia le cartografie di cui all’atto

istitutivo, su catastale, o comunque riferibili alla carta ufficiale dei confini. L’ATC chiede

alla Provincia le tabelle ancora disponibili in magazzino. I Distretti, in coordinamento con Polizia Provinciale Corpo Forestale dello Stato avviano le attività di ritabellazione delle OASI.

Interventi ambientali. Nelle OASI possono essere eseguiti interventi ambientali. Nell’ambito della gestione (anche per eventuali esigenze specifiche) possono essere

definiti interventi prioritari o interventi dedicati specifici per OASI. Ove siano presenti SIC e ZPS, eccezione fatta per colture a perdere su superfici agricole, è necessaria richiesta parere di incidenza alla Regione.

CONTROLLO DELLE SPECIE CHE PRODUCONO DANNI (VOLPE, CORVIDI E CINGHIALE)

ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN AREE ATC A CACCIA PROGRAMMATA

Ai sensi dell’Art. 34 (LR 17/95) “Specie cacciabili e periodi di attività venatoria”, nelle aree

ATC a caccia programmata valgono i seguenti Commi cogenti le attività di controllo su specie cacciabili che producono danni (laddove i Piani di di controllo sono di specifica competenza della Provincia):

13. Le province sentiti gli ATC di competenza, regolamentano la caccia al cinghiale, stabilendone, per il territorio di competenza il periodo, i giorni, le zone e le modalità di battuta. Il provvedimento di regolamentazione deve essere adottato e reso pubblico entro la terza domenica di settembre di ogni anno.

14. Dal 1 al 31 gennaio il presidente della provincia ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, e non interessati alle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

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15. Le province provvedono al controllo delle specie, in particolare degli animali predatori, di cui al comma 1 (volpe n.d.r.), nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale.

16. Tale controllo deve essere, comunque, attuato dalle guardie dipendenti dalle province con l'uso di mezzi selettivi, e con la collaborazione delle guardie giurate venatorie volontarie nominate direttamente dalle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.

La competenza delle attività di controllo delle specie che producono danni (Volpe e Corvidi) sono della Provincia. Il ruolo dell’ATC è di fornire contributi al Regolamento della caccia al Cinghiale, e ove possibile supportare le attività della Provincia stessa.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN AREE A CACCIA VIETATA GESTITE DALL’ATC

Ai sensi dell’Art. 35 (LR 17/95) “Controllo della fauna selvatica”, nelle aree a caccia vietata valgono i seguenti Commi cogenti le attività di controllo su specie cacciabili che producono danni (laddove i Piani di di controllo sono di specifica competenza della Provincia):

2. La provincia per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'INFS. Qualora da parte dell'INFS venga comprovata l'inefficacia dei predetti metodi, la provincia può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti delle province stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio, e delle guardie giurate volontarie nominativamente designate dalle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di

preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l’INFS. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione

delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso.

3. Gli eventuali controlli della fauna selvatica nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, sono attuati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Nel caso in cui il controllo della fauna selvatica sia effettuato per motivi sanitari, esso può essere autorizzato su conforme parere dall' unità sanitaria locale.

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5. La provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie dipendenti dalla stessa provincia con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle sole forme domestiche di fauna selvatica e delle sole forme inselvatichite di specie di fauna domestica. La provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l’esercizio

venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l’INFS. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche,

la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso.

Anche nelle aree a caccia chiusa, ancorché siano state affidate alla gestione dell’ATC,

vige il principio che le azioni di controllo fanno riferimento alla competenza della Provincia di Roma. Il ruolo dell’ATC, anche in questo caso dovrà essere di supporto alle attività della Provincia.

ESIGENZE DI CONTROLLO IN ATC RM2

Il controllo di Volpe, Corvidi e Cinghiale in ZRC ed Oasi, restando materia dei Piani di controllo provinciali, potranno coordinarsi, con l’ATC RM 2 per l’espletamento dei funzioni

di censimento e contributi operativi nelle fasi di attuazione.

Contenimento dei danni da cinghiale

Nonostante il fatto che le attività di prelievo non riescano a conseguire contenimento ottimale dei danni economici prodotti dalla specie Cinghiale, è possibile affermare che essa determini un consistente prelievo, in assenza del quale gli effetti di danneggiamento sarebbero significativamente più intensi.

L’impossibilità di condurre attività di caccia in braccata (la tecnica più usata nel Lazio) in

molte aree (in ragione degli spazi territoriali limitati o per la presenza di aree a caccia chiusa) e la notevole mobilità della specie, determinano spostamenti stagionali e fenomeni di “arroccamento” dei Cinghiali in aree sicure. Alle fasi di arroccamento in autunno – inverno, fanno seguito fasi di diffusione in primavera estate, con estensione dei danni anche in aree ove la specie appariva adeguatamente ridotta durante la stagione di caccia.

Al fenomeno dell’arroccamento sarà possibile dare una eventuale risposta operativa solo in quadro di un coordinamento tra Aree Protette, Province e ATC, laddove sia condiviso l’obiettivo comune di attuare ogni sforzo utile alla salvaguardia delle colture agricole del

territorio. Ovvero con la definizione di Piano di Controllo che interessi, con sufficiente omogeneità, le diverse porzioni del territorio.

Per quanto concerne l’attuazione del prelievo del Cinghiale nelle aree a Caccia

Programmata si ritiene opportuno arrivare ad una ulteriore definizione delle cosiddette “aree bianche”, ovvero le aree senza punto presa per l’esecuzione della caccia in battuta.

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In particolare si ritiene opportuno che in queste aree, ove non è stato possibile delimitare un’area idonea all’esecuzione delle braccate, sia indicata, come forma di caccia di

prevalente destinazione, la caccia con la girata: si tratta di una forma di caccia che determina effetti di disturbo più modesto.

La scelta di indicare, per le aree bianche, la girata come forma di caccia di prevalente destinazione, non toglie alcuna area alle aree già destinate alla braccata, che resta la modalità di caccia prevalente. Si attua piuttosto una azione di regolamentazione volta al potenziamento dell’efficacia del prelievo nelle aree marginali, che sono già state escluse

dalle aree di destinazione della braccate dal Regolamento della caccia al cinghiale.

Considerato che la competenza per il controllo delle specie di fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia

Contenimento di Volpe, Cornacchia grigia e Gazza

L’ATCRM2, fermo restando le indicazioni che saranno previste dai Piani di controllo della Provincia, si coordinerà per contribuire alle attività di censimento ed alle attività operative in fase attuativa.

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ALLEGATO I - STIME PER IMMISSIONI PRECOCI E TARDIVE

Stime quantitative per immissioni precoci e tardive (le stime quantitative del presente Allegato dovranno essere aggiornate con la redazione di una cartografia GIS delle superfici agrosilvopastorale dell’ATC).

I numeri riportati sono indicativi: nelle fasi applicative le quantità indicate subiranno necessariamente delle variazioni, in negativo o in positivo, in base alle disponibilità, all’andamento climatico, alla logistica, ad approfondimenti di valutazione, ai risultati dei ripopolamenti precedenti.

Sono escluse dai presenti elenchi gli esemplari giovani immessi tramite preambientamento in sito, dipendendo essi dalle domande che pervengono annualmente. In base alla localizzazione dei recinti, potranno essere ridefinite le quantità di esemplari ad immissione tardiva.

Lepre – immissioni precoci ed immissioni tardive

Previsioni 2015 – possibili adeguamenti sui tardivi (colonna “tardivi”) in base alla

localizzazione recinti preambientamento.

“**”= i Comuni evidenziati con il doppio asterisco vengono proposti (anno 2015) per il

ripopolamento con Lepri di cattura da selvatico, in questi comuni si procede all’immissione

di esemplari di cattura e non dei riproduttori indicati nella colonna “precoci” (numero da considerare ove non disponibili esemplari di cattura da selvatico).

Nelle annualità successive, potranno essere avviate attività con immissione di esemplari di cattura in altri territori comunali, sempre scelti tra quelli con le migliori potenzialità per la specie.

Previsioni di massima – Lepre

precoci cattura tardivi

Affile ** (12) 6 15 Agosta 6 9 Albano Anticoli Corrado 6 12 Anzio Arcinazzo Romano ** (18) 9 18 Ardea 9 Ariccia Arsoli 6 12 Artena ** (18) 9 18 Bellegra 6 9 Camerata Nuova Canterano 6 6 Capranica Prenestina 12 15 Carpineto ** (12) 6 15

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Casape 6 6 Castel Gandolfo Castel Madama 6 6 Castel San Pietro 6 9

Cave Cerreto Laziale 9 12 Cervara di Roma Ciampino Ciciliano 6 9 Cineto Romano 6 9 Colleferro Colonna Fonte Nuova Frascati Gallicano nel Lazio 9 Gavignano 9 12 Gennazzano 9 Genzano di Roma Gerano 6 6 Gorga ** (12) 6 15 Grottaferrata Guidonia Montecelio 6 12 Jenne Labico Lanuvio 9 Lariano Licenza Mandela Marano Equo 6 9 Marcellina 9 Marino Mentana Montecompatri Monteflavio 6 Montelanico Montelibretti Monte Porzio Catone Monterotondo Montorio Romano Moricone Nemi Nerola Nettuno

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Olevano Romano 9 Palestrina 9 Palombara Sabina 6 Percile Pisoniano 6 9 Poli 6 12 Pomezia 12 Riofreddo 6 9 Rocca Canterano 9 12 Rocca di Cave 6 9 Rocca di Papa Rocca Priora Rocca S. Stefano 6 6 Roccagiovine Roiate 12 15 Roma 30 Roviano 6 9 San Polo dei Cavalieri Sambuci 6 9 San Cesareo San Gregorio da Sassola 9 15 San Vito Romano 6 6 Sant’Angelo Romano 6 9 Saracinesco 6 Segni 9 Subiaco ** (12) 6 15 Tivoli 6 12 Vallepietra Vallinfreda 6 9 Valmontone 9 Velletri 15 Vicovaro 6 12 Vivaro Romano 6 9 Zagarolo

Totali (senza numeri tra parentesi) 216 42 567 Esemplari di cattura da selvatico: Area Arcinazzo-Affile-Subiaco 21 Area Artena-Carpineto-Gorga 21

Fagiano – immissioni precoci ed immissioni tardive

Previsioni 2015 – possibili adeguamenti sui tardivi (colonna “tardivi”) in base alla

localizzazione recinti preambientamento.

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Previsioni di massima – Fagiano

Precoci Tardivi

Affile 30 70 Agosta 30 70 Albano 0 30 Anticoli Corrado 30 70 Anzio 0 60 Arcinazzo Romano 30 120 Ardea 60 120 Ariccia 0 30 Arsoli 30 90 Artena – compresa area disgiunta Lago di Giulianello 60 150

Bellegra 40 90 Camerata Nuova 0 0 Canterano 30 60 Capranica Prenestina 30 120 Carpineto Romano 40 120 Casape 30 60 Castel Gandolfo 0 30 Castel Madama 30 70 Castel San Pietro 30 70 Cave 0 90

Cerreto Laziale 40 90 Cervara di Roma 0 30 Ciampino 0 0 Ciciliano 40 70 Cineto Romano 30 70 Colleferro 0 60 Colonna 0 20 Fonte Nuova 0 20 Frascati 0 0 Gallicano nel Lazio 40 90 Gavignano 40 90 Genazzano 30 70 Genzano di Roma 0 30 Gerano 40 70 Gorga 30 90 Grottaferrata 0 30 Guidonia 60 150 Jenne 0 0 Labico 20 40 Lanuvio 30 90 Lariano 0 60

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Licenza 0 0 Mandela 0 0 Marano Equo 30 70 Marcellina 20 60 Marino 0 30 Mentana 0 30 Montecompatri 0 30 Monteflavio 0 60 Montelanico 0 40 Montelibretti 0 40 Monteporzio Catone 0 30 Monterotondo 0 30 Montorio Romano 0 30 Moricone 0 30 Nemi 0 0 Nerola 0 30 Nettuno 0 70 Olevano Romano 30 90 Palestrina 40 90 Palombara Sabina 30 90 Percile 0 0 Pisoniano 40 70 Poli 40 90 Pomezia 40 150 Riofreddo 30 70 Rocca Canterano 30 70 Rocca di Cave 20 60 Rocca di Papa 0 0 Rocca Priora 0 0 Rocca S. Stefano 30 60 Roccagiovine 0 0 Roiate 30 70 Roma 120 320 Roviano 30 60 S. Polo dei Cavalieri 0 40 Sambuci 40 70 San Cesareo 0 60 San Gregorio da Sassola 40 90 San Vito Romano 30 70 Sant’Angelo Romano 40 90 Saracinesco 0 30 Segni 30 70 Subiaco 40 90

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Tivoli 40 90 Vallepietra 0 0 Vallinfreda 30 60 Valmontone 60 120 Velletri 30 120 Vicovaro 40 70 Vivaro Romano 30 60 Zagarolo 0 60 Totali 1910 5750

Totale

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ALLEGATO II INTERVENTI AMBIENTALI

Si tratta di una prima definizione di massima: in sede di redazione dei protocolli definitivi sarà passibile di variazioni dei contenuti di seguito descritti e/o il cambiamento delle quantificazioni economiche indicate.

I contenuti proposti sono i seguenti:

Premessa

Gli interventi per i miglioramenti ambientali si realizzano nelle seguenti aree:

Territorio ATC

Territorio ZRC, OASI e Centri Pubblici Produzione Fauna gestiti da ATC

Recinti di preambientamento (ambiti interni ed esterni).

Tutti i permessi, i nulla osta e le procedure autorizzative sono a carico e sotto responsabilità del beneficiario. Ogni aspetto della sicurezza, della salute pubblica ed ogni possibile infortunio o danno a terzi o all’ambiente sono sotto la responsabilità del

beneficiario. Sulle proprietà pubbliche (ad esempio demanio comunale), la domanda è redatta dal proprietario (Comune). Sarà cura del richiedente, eventualmente beneficiario, assicurarsi di aver già ha conseguito tutti i necessari requisiti, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti, a norma di legge e dei regolamenti vigenti, per l’attuazione in campo dell’intervento da esso stesso richiesto in finanziamento all’ATCRM2. Nella domanda il richiedente dovrà obbligatoriamente dichiarare di possedere tutti i titoli, permessi, nullaosta e autorizzazioni necessarie per l’intervento o gli interventi per cui fa istanza. Il richiedente dichiarerà la proprietà o il titolo ufficiale di conduzione della particella (affitto, comodato registrato).

Si consiglia un avvio progressivo delle misure, iniziando dalle priorità che sono costituite dalle colture a perdere.

E’ inteso che le lavorazioni dei suoli saranno eseguite a regola d’arte, con riferimento alle lavorazioni del suolo correntemente previste per le specifiche colture: non sono ammessi contributi per aree mal lavorate o per lavori non eseguiti a regola d’arte (vale il giudizio del Perito Agrario o Agronomo). Non sono ammessi trattamenti con alcun prodotto di sintesi (erbicidi, disseccanti, insetticidi, fungicidi, etc.). Non sono ammessi semi conciati.

Soggetti beneficiari

Possono accedere gli imprenditori agricoli singoli o associati, i proprietari e i conduttori di terreni agricoli ricadenti nel territorio dell’ATC, ZRC,OASI o Centri Pubblici di produzione della fauna selvatica gestiti da ATC.

Sono invece non finanziabili gli interventi in aree (sarà cura del richiedente accertarsi e dichiarare la congruità rispetto ai seguenti parametri):

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· a meno di 300 m dalle abitazioni o siti industriali/commerciali;

· a meno di 100 m dalle ferrovie in attività, dai fondi chiusi e dalle strade asfaltate locali (da portare a 200 m per strade Regionali, Provinciali e Statali – a 300 m se autostrade);

· nelle aree poste ad una quota inferiore ai 200 m sul livello del mare;

· a meno di 300 m da istituti venatori per la caccia riservata, zone addestramento cani, poligoni di tiro;

· a meno di 500 m da appostamenti fissi;

· a meno di 500 dal confine provinciale;

· aventi recinzioni o altri ostacoli perimetrali atti a impedire l’accesso di parte della

fauna selvatica (anche se non posti immediatamente a ridosso dell’area di

intervento).

Gli interventi possono essere incompatibili con le Piano di Sviluppo Rurale, laddove il medesimo intervento sarebbe già attuato in base al solo intervento del PSR (in ogni caso il richiedente è obbligato ad indicare nella richiesta la misura PSR eventualmente operativa o già richiesta per la specifica particella, nonché impegnarsi a comunicare ad ATC ogni successiva richiesta al PSR, l’ATC,a suo insindacabile giudizio, fatte salve le attività

dell’annualità in corso, può interrompere o ridurre il contratto ove ravvisi una duplicazione del finanziamento).

Quando disponibile la cartografia GIS potranno essere identificati dall'ATC tipologie di habitat ove collocare eventuali domande di intervento.

Modalità di presentazione della domanda

Le richieste di contributo relative agli interventi previsti dal presente Programma di Miglioramento Ambientale e di Incremento Faunistico dovranno essere inoltrate al Presidente del Comitato di Gestione dell’ATC in cui ricade il fondo, mediante

presentazione del Modello specifico, redatto in carta semplice e debitamente compilato.

Regime di aiuti

Il contributo annuale massimo ammissibile per gli interventi previsti non può superare una cifra definita compresa tra 1000 e 1'500 € per richiedente per anno (potrà essere prevista una soglia minima, ad esempio 400 - 600 € a beneficiario). Può essere prevista una cigìfra massima per territorio comunale. Ove vi siano le disponibilità, e nell’ambito di specifiche

esigenze ambientali, i bandi potrebbero prevedere che la soglia possa essere innalzata fino a 2000 euro per l’intervento per zone umide, siepi e fasce boscate e punti d’abbeverata e potenziamento risorse trofiche in foresta. Il tetto massimo ammissibile, potrà comunque subire delle variazioni, dovute agli stanziamenti disponibili per la realizzazione degli interventi.

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Procedure di attuazione

Dopo presentazione della domanda, il Comitato di gestione dell’ATC:

istruisce le richieste pervenute;

elabora, in base alle priorità assegnate e previo eventuale sopralluogo, apposite graduatorie dei progetti presentati;

invia al richiedente specifica autorizzazione ad eseguire i lavori ammessi a contributo.

Se entro la stessa data il richiedente non riceverà una risposta scritta, la domanda si intenderà respinta. A scorrimento della graduatoria saranno oggetto di finanziamento tutti i progetti congrui, fino all’esaurimento del relativo stanziamento.

Collaudi e controlli

Il collaudo delle opere, al fine di definirne la congruità e per poter procedere alla liquidazione dell’importo ammesso a contributo, verrà effettuato, di norma in agosto, da parte di un Perito agrario o Agronomo incaricato dall’ATC. Durante il sopralluogo verrà eseguito il controllo della documentazione relativa al titolo di proprietà o conduzione del fondo. Qualora il sopralluogo riveli irregolarità nella realizzazione dell'intervento o comunque un risultato significativamente inferiore all'atteso, il contributo verrà ridotto in percentuale. L’erogazione del finanziamento ritenuto congruo dal verbale di collaudo predisposto dal Perito agrario o Agronomo incaricato dall’ATC, verrà erogato alla scadenza dell'intervento.

I controlli potranno essere eseguiti anche dalla Guardie Volontarie, che potranno attuare la specifica sorveglianza degli impegni presi dal conduttore e testimoniare eventuali irregolarità all’ATC ed al tecnico collaudatore.

Priorità

Saranno ulteriormente definiti i parametri di priorità per l’accettazione (prima ipotesi di definizione):

ambiti interni o prossimità di recinti mobili o fissi di ripopolamento con tecniche preambientamento o allevamento della selvaggina dell’ATC;

prossimità o posizione interna ad aree a più elevata densità di selvatici (ZRC ed OASI).

Azioni

Realizzazione di colture a perdere primaverili

Interessa piccole superfici destinate esclusivamente all’alimentazione e al rifugio della

fauna selvatica. E' indispensabile per essere ammessi al contributo associare una

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graminacea (da scegliere esclusivamente fra: sorgo, saggina, miglio o panico) ed una leguminosa (da scegliere esclusivamente fra: sulla, trifoglio violetto, bianco e persico, cavolo da foraggio, lupinella, colza, ginestrino). Possibile anche utilizzo di girasole e mais, anche in purezza. In alcuni casi (ovvero dove le leguminose suddette non hanno successo, potrà essere aggiunta erba medica). Evitare totalmente l’uso di pesticidi. Moderate concimazioni sono consentite.

Ogni appezzamento non contiguo sarà finanziabile per una superficie massima pari a 0,5 ha. Il limite non si applica nel caso di fasce continue, di larghezza non superiore ai 10 m.

Scadenze: il terreno sarà disponibile per altre colture dopo il 28 febbraio successivo.

Contributo ammissibile per ettaro: per ogni appezzamento non contiguo (distanza fra appezzamenti maggiore di 100 m) si applica la seguente tabella (per superfici intermedie fra quelle indicate si procederà d'ufficio al calcolo dell'importo):

m2 Importo

1000 € 150

2000 € 300

3000 € 350

4000 € 400

5000 € 450

Per il rilascio di fasce di larghezza non superiore ai 10 m, si calcolerà un contributo di 800 € per ha, laddove la superficie seminata sarà compresa tra 4500 e 5000 mq e distribuita in fasce non più larghe di 10 m (di cui una su due seminata – sup. complessiva minimo 1 ha).

Prolungamento. Laddove si preveda il mantenimento della coltura sul campo oltre i limiti stabiliti è previsto un incremento del 20% del contributo erogato. Scadenza prolungata: prolungamento dell’intervento dal 28 febbraio al 31 luglio dello stesso anno.

Realizzazione di colture a perdere autunnali

Interessa piccole superfici destinate esclusivamente all’alimentazione e al rifugio della

fauna selvatica. E' indispensabile per essere ammessi al contributo associare una graminacea (da scegliere esclusivamente fra: grano tenero ed orzo) ed una leguminosa e/o foraggera (da scegliere esclusivamente fra: veccia, favino, sulla, trifoglio violetto, bianco e persico, cavolo da foraggio, lupinella, colza, ginestrino). In alcuni casi (ovvero dove le leguminose suddette non hanno successo, potrà essere aggiunta erba medica). Evitare totalmente l’uso di pesticidi. Moderate concimazioni sono consentite.

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Ogni appezzamento (che deve essere non contiguo con altri appezzamenti richiedenti il contributo) sarà finanziabile per una superficie massima pari a 0,5 ha. Il limite non si applica nel caso di fasce di larghezza non superiore ai 10 m.

Scadenze: il terreno sarà disponibile per altre colture dopo il 30 settembre successivo.

Contributo ammissibile per ettaro: per ogni appezzamento non contiguo (distanza fra appezzamenti maggiore di 100 m) si applica la seguente tabella (per superfici intermedie fra quelle indicate si procederà d'ufficio al calcolo dell'importo):

m2 Importo

1000 € 150

2000 € 300

3000 € 350

4000 € 400

5000 € 450

Per il rilascio di fasce di larghezza non superiore ai 10 m, si calcolerà un contributo di 800 € per ha, laddove la superficie seminata sarà compresa tra 4500 e 5000 mq e distribuita in fasce non più larghe di 10 m (di cui una su due seminata – minimo 1 ha).

Prolungamento. Laddove si preveda il mantenimento della coltura sul campo oltre i limiti stabiliti è previsto un incremento del 20% del contributo erogato. Scadenza prolungata: prolungamento dell’intervento dal 30 Settembre al 28 febbraio dell’anno successivo;

Trasemina

Interessa interi appezzamenti, per un minimo di 1 ha ed un massimo di 3 ha contigui. Seminare una foraggera (erba medica, sulla o altro) in zone destinate a colture primaverili (girasole, mais, ecc.) o autunnali (grano ecc.), in modo da creare uno strato erbaceo che si svilupperà maggiormente dopo la raccolta della coltura principale. L'erbaio risultante potrà essere sfalciato l'anno seguente, oppure mantenuto per una o due annualità, in questo caso non saranno ammessi sfalci nel periodo 15/3-31/7. Uno sfalcio o trinciatura all'anno (al di fuori del periodo indicato periodo) è obbligatorio per il mantenimento del prato.

Scadenze

semina da realizzarsi entro il 30 aprile 2013;

il terreno sarà disponibile per altre colture dopo il 28 febbraio (ove mantenuto per una due annualità si intende il febbraio dell’anno successivo).

Contributo ammissibile per ettaro: 300 € per il primo anno; 450 € all'anno per ogni anno

successivo di mantenimento del prato (da definire con il tecnico).

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Conservazione dei margini delle coltivazioni cerealicole

L’intervento consiste nel lasciare senza raccolta del prodotto, sul bordo di una normale coltivazione di cereali (prospicienti a zone boscate), un margine largo almeno 6 metri non sottoposto a trattamento con diserbanti, anticrittogamici e fertilizzanti. Questo intervento ha lo scopo di favorire lo sviluppo di alcune erbe spontanee all’interno dell’area coltivata

ed il mantenimento di alcuni insetti, fondamentali per l’alimentazione dei galliformi e lagomorfi.

La striscia di margine deve essere contigua con bosco, cespuglieto, siepe naturale, pascolo o zona umida (diversamente non è ammissibile e la domanda potrà essere esclusa a priori o in fase di collaudo successivo).

Scadenze: la striscia dovrà essere mantenuta in campo sino al 30 settembre

Contributo ammissibile: € 50,00 ogni 100 metri di intervento. Massimo finanziamento: 1000 m lineari (distribuiti su almeno 1 ha per ogni 400 m di intervento).

Gestione dei margini

La striscia di margine deve essere contigua con bosco, cespuglieto, siepe naturale, pascolo o zona umida (diversamente non è ammissibile e la domanda potrà essere esclusa a priori o in fase di collaudo successivo). Dovranno avere larghezza compresa tra i 10 ed i 12 m e potranno essere coltivati con:

· specifici miscugli di semi

· grano tenero/orzo/avena

· leguminose da vicenda

· trasemina (leguminose da vicenda su cereale autunno vernino)

· sorgo e/o saggina

· associazioni delle colture sopra descritte

Tali colture non dovranno essere sottoposte ad interventi fitosanitari.

Finalità: incremento dei siti riproduttivi e della disponibilità alimentare per i piccoli nel periodo primaverile – estivo e degli adulti nel periodo autunno - invernale.

Scadenze

· autunnali: semine da realizzarsi entro dicembre di ogni anno; il terreno sarà disponibile per altre colture dopo il 20 settembre dell’anno successivo;

· primaverili: semine da realizzarsi entro il 15 maggio di ogni anno; il terreno sarà eventualmente disponibile per altre colture dopo il 28 febbraio dell’anno successivo;

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· possibilità di prolungamento dell’intervento per più anni, anche come mantenimento

di stoppie, previo parere tecnico;

Contributo ammissibile: 100,00 € per 100 metri lineari (massimo finanziamento: 1000 m lineari - distribuiti su almeno 1 ha per ogni 400 m di intervento).

Fasce inerbite

Abbinato obbligatoriamente a “conservazione dei margini delle coltivazioni cerealicole” o

“gestione dei margini”. Rilasciare all’inerbimento naturale fasce (6m di larghezza) nei seminativi (esternamente alla fascia seminata – valgono sempre le indicazioni di contiguità obbligatoria con bosco, cespuglieto, siepe naturale, pascolo o zona umida). Non sono consentiti interventi fitosanitari, lo sfalcio e le lavorazioni. L’intervento può essere ripetuto

sulla stessa superficie per più anni (previa richiesta di rinnovo e parere del tecnico), in tal caso sono eseguite anche sfalciature di mantenimento escludendo il periodo 15/3-31/7. .

Scadenze

· assenza di lavorazioni per un anno a partire dall’ultimo raccolto;

· possibilità di prolungamento dell’intervento anche per più anni.

Contributo ammissibile: € 60,00 ogni 100 metri di intervento. Massimo finanziamento: 1000 m lineari (distribuiti su almeno 1 ha per ogni 400 m di intervento).

Posticipazione delle operazioni colturali nei seminativi

Per ogni appezzamento coltivato, posticipare al 30 settembre 2013 l’esecuzione di arature, erpicature e fresature seguenti alla mietitrebbiatura. La mietitrebbiatura deve rilasciare teli con un'altezza minima di 20 cm.

Contributo ammissibile per ettaro: 60 € (minimo 1 ha, massimo 3 ha)

Mantenimento annuale delle stoppie

L'intervento si caratterizza nel mantenere la stoppia, dopo la trebbiatura dei cereali autunno vernini, per un anno, senza che vi si intervenga con nessuna operazione colturale.

Contributo ammissibile

100 € per ettaro (fino a 3 ha)

Scadenze: 31 luglio dell'anno successivo alla raccolta

Realizzazione di siepi e fasce alberate

Intervento per aree di proprietà pubblica ed università agricole, eventualmente attivabile per esigenze di carattere specifico.

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Interessa la messa a dimora di specie arbustive scelte fra quelle da frutto appetite dalla faunaselvatica, in modo da avere fioriture e fruttificazioni scalari. Inserire essenze arboree da frutto selvatiche intercalate lungo la siepe. Il tecnico dell'ATC è a disposizione per suggerire la disposizione delle varie essenze (sono tassativamente vietate le specie non autoctone, le varietà di tipo decorativo – sono esclusivamente ammesse specie selvatiche tipiche della flora del territorio dell’ATC). Siepe mista arboreo-arbustiva a filare doppio con andamento spezzato, con piantine a radice nuda dell'altezza di cm 60-80 di 2-3 anni di età, con tutore leggero costituto da canna o banboo o simile. Con almeno il 30% delle piante costituito da specie con fruttificazione edule per la fauna selvatica, realizzato con sistemi di pacciamatura, biodegradabile senza impiego di plastiche o altri materiali che richiedano il trattamento come rifiuti.

Per il primo anno: fornitura e messa a dimora delle piante previa preparazione del terreno, fertilizzazione di impianto, eventuale irrigazione di soccorso, pacciamatura e quanto altro si renda necessario. 2 piante per metro.

Per i quattro anni seguenti: mantenimento della siepe con eventuale sostituzione delle piantine morte e irrigazione di soccorso; potatura quando necessario (tutti gli interventi a norma del preziario regionale 954/96). Tali interventi sono ammissibili sia nei seminativi che nelle colture arboree. Gli interventi di questo tipo sono ammissibili a contributo solo previo sopralluogo da parte di un tecnico incaricato dall’ATC. Il tecnico potrà ammettere a contributo solo aree ad elevata intensità di coltivazione e a modesto indice di biodiversità (ovvero con scarsità di siepi ed altre infrastrutture ecologiche ed elevata omogeneità del paesaggio agricolo; laddove l’intervento sia collegato con la realizzazione di colture a perdere e con il rilascio di fasce di prodotto, prossimità con siti utilizzati per il rilascio selvaggina con preambientamento). Il conduttore si impegna con ATC a mantenere la siepe per almeno 10 dalla cessazione del finanziamento. Tutte le distanze ammissibili da abitazioni, aree abitate e strade precedentemente indicate sono intese come raddoppiate.

Scadenze:· l’intervento dovrà essere ultimato realizzato tra ottobre e novembre; il collaudo del Perito agrario o Agronomo sarà effettuato nel successivo mese di agosto e ripetuto nei mesi di agosto successivi per accertare il mantenimento del finanziamento per avvenuta manutenzione efficace per il mantenimento delle piante (è ammessa una fallanza del 30% massimo delle piante – il risarcimento delle fallanze non è finanziabile).

Contributo ammissibile per metro lineare: 18 € per il 1° anno; 3 € ogni anno per i 4 anni seguenti (fino a 100 m). in caso di fallanze superiori al 30% è deciso un decurta mento del finanziamento proporzionale.

Ripristino di zone umide/punti di abbeverata

Intervento per aree di proprietà pubblica ed università agricole, eventualmente attivabile per esigenze di carattere specifico.

Potranno essere attivati i seguenti interventi: realizzazione di punti di abbeverata per la fauna selvatica (laghetti realizzati a valle di punti d’acqua esistenti tramite, come fontanili o sorgenti, il recupero delle acque del troppo pieno, con sponde lentamente digradanti e

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realizzate con fondo naturale (impermeabilizzazione in argilla). Senza impiego di cemento o teli plastici. Dimensioni minime da 50 a 200 mq. Con staccionata in legno non trattato per impedire l’accesso al bestiame (che continua ad utilizzare il fontanile o la sorgente preesistente). Ove necessario è possibile prevedere una staccionata che delimita solo una parte della zona umida.

Gli interventi di questo tipo sono ammissibili a contributo solo previo sopralluogo da parte di un tecnico incaricato dall’ATC.

Contributo ammissibile: tra 1000 e 2000 euro (a seconda delle dimensioni, le dimensioni intermedie sono calcolate in proporzione). Il contributo è aumentabile per progetti specifici di particolare importanza.

Potenziamento delle risorse trofiche in foresta

Intervento per aree di proprietà pubblica ed università agricole, eventualmente attivabile per esigenze di carattere specifico.

Aumento della produttività in aree boscate artificiali. Realizzazione di sottopiantagioni con alberi con fruttificazione edule per la fauna, nonché interventi per la diffusione di specie ad elevato valore edule (ad es. castagno, sorbi). Come già indicato le autorizzazioni di tipo forestale devono essere conseguite dal richiedente. Sono ammesse solo piante tipiche della Provincia di Roma.

Sono previste piante(giovani, trapianti di 1 o 2 anni. L’attività è finalizzata alla

rinaturalizzazione di rimboschimenti con conifere non aventi sufficiente novellame di latifoglie autoctone. Possono essere ammesse anche altre tipologie di bosco (boschi comunque di origine artificiali, nuove aree boscate sviluppatesi da abbandono – in tal senso vedere “recupero terreni incolti e cespugliati”).

1000 euro per 200 piante ad ha, fino a 2 ha. Al collaudo (agosto successivo) devono risultare almeno 70 piante attecchite per ha per avere diritto al pieno finanziamento. Per cifre successive si ha il decurtamento proporzionale.

Tutela dei nidi e dei nuovi nati

L’ATCRM2 potrà finanziare la realizzazione di una barra d’involo da applicare alle trattrici al momento delle operazioni di sfalcio. Il finanziamento una-tantum sarà quindi abbinato alla dichiarazione del richiedente che dichiarerà di farne uso nelle particelle indicate (almeno 3 ha), per una durata di almeno 6 anni (complessivi 300 euro).

Recupero di terreni incolti e cespugliati

Interruzione di terreni incolti e invasi da vegetazione erbacea ed arbustiva mediante la creazione di radure o fasce dove realizzare colture destinate all’alimentazione della fauna

selvatica. Ripulitura e decespugliamento di radure di 3000-5000mq o per fasce alterne di eguale larghezza (compresa fra m 3 e 6 m), delle quali una dovrà essere lasciata incolta, mentre l’altra sarà lavorata e seminata con cereali e foraggere a perdere. Moderate

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concimazioni sono consentite. Come già indicato in premessa le autorizzazioni all’attuazione delle opere di pulizia dei terreni è completamente a carico del richiedente il

finanziamento.

Scadenze

· autunnali: semine da realizzarsi entro dicembre 2012; il terreno sarà disponibile per altre colture dopo il 30 settembre 2013;

· primaverili: semine da realizzarsi entro aprile 2013; il terreno sarà disponibile per altre colture dopo il 28 febbraio 2014.

Contributo ammissibile per ettaro: 1'000 € per 10000 mq di superficie effettivamente lavorata (di cui una metà sarà solo ripulita e l'altra metà sarà seminata con miscugli opportuni).

Su parere tecnico dell’ATCRM2 l’intervento, ove sia stato previsto il sistema a fasce, in

una annualità successiva potrà essere seguito da piantagione di specie arboree da frutto di tipo selvatico (meli e peri selvatici, sorbi, castagni, etc.) secondo le modalità “potenziamento delle risorse trofiche in foresta”.

Priorità per le aree di proprietà comunale.