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COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE DI ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA C.R.T. 30.01.90 N° 47 NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE ADEGUATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1500 DELL’ 11.11.1996 PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE AI SENSI ART. 40 COMMA 2 L.R.T. N. 5/95. ADEGUAMENTI CONSEGUENTI ALL’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI Visto: Il Responsabile del Servizio L'Istruttore Direttivo Pianificazione Territoriale Arch. Stefania Marcellini Geom. Roberto Giovani Abcde Articolo e/o comma adottato oggetto di modifica Abcde Articolo e/o comma adeguato a seguito di osservazioni

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COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE DI ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA C.R.T. 30.01.90 N° 47

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

ADEGUATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1500 DELL’ 11.11.1996

PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE AI

SENSI ART. 40 COMMA 2 L.R.T. N. 5/95.

ADEGUAMENTI CONSEGUENTI ALL’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Visto: Il Responsabile del Servizio L'Istruttore Direttivo Pianificazione Territoriale Arch. Stefania Marcellini Geom. Roberto Giovani

Abcde Articolo e/o comma adottato oggetto di modifica

Abcde Articolo e/o comma adeguato a seguito di osservazioni

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I N D I C E TITOLO I NORME GENERALE CAPO I FINALITA' DELLE NORME E DEGLI ELABORATI DEL P.R.G. Art. 1 Finalità delle norme pag. 1 Art. 2 Elaborati della variante generale al P.R.G. pag. 2 Art. 3 Rispetto delle N.T.A. pag. 4 Art. 4 Definizione dei parametri urbanistici pag. 5 Art. 5 Utilizzazione dei parametri pag. 9 Art. 6 Contenuti del P.R.G. pag. 10 Art. 7 Validità del P.R.G. pag. 11 Art. 8 Attuazione del P.R.G. pag. 12 Art. 9 Gestione del P.R.G. pag. 27 TITOLO II AZZONAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE CAPO I PARTE GENERALE Art. 10 Contenuti dell'azzonamento pag. 30 Art. 11 Suddivisione del territorio comune in

zone omogenee pag. 31 Art. 12 Caratteristiche e classificazione della viabilità pag. 32 Art. 13 Vincoli e prescrizioni relativi all'azzonamento pag. 36 CAPO II ZONA A

Art. 14 Individuazione e classificazione delle zone A pag. 37 Art. 15 Disciplina delle sottozone AA pag. 38 Art. 16 Disciplina delle sottozone AB pag. 39 Art. 17 Disciplina delle sottozone AC pag. 40

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CAPO III ZONE B

Art. 18 Individuazione e classificazione delle zone B pag. 41 Art. 19 Disciplina delle sottozone BA pag. 43 Art. 20 Disciplina delle sottozone BB pag. 44 Art. 21 Disciplina delle sottozone BC pag. 46 Art. 22 Disciplina delle sottozone BD pag. 47 Art. 23 Disciplina delle sottozone BR pag. 48 Art. 24 Disciplina delle sottozone BRP pag. 50

CAPO IV ZONE C

Art. 25 Individuazione e classificazione delle zone C pag. 52 Art. 26 Parametri urbanistici ed edilizi per le sottozone

Cl, C2, C3 pag. 54 Art. 27 Disciplina delle sottozone C* e C* PEEP pag. 55 Art. 28 Disciplina delle sottozone CB pag. 56

CAPO V ZONE D Art. 29 Individuazione e classificazione delle Zone D pag. 58

Art. 30 Disciplina delle sottozone DA pag. 60 Art. 31 Disciplina delle sottozone DB pag. 63 Art. 31bis Disciplina delle sottozone DBS pag. 65

Art. 32 Disciplina delle sottozone DC pag. 67 Art. 33 Disciplina delle sottozone DT pag. 71 Art. 34 Disciplina delle sottozone DE pag. 76

Art. 35 Disciplina delle sottozone ED pag. 77 Art. 36 Disciplina delle sottozone DS pag. 79 Art. 37 Disciplina delle sottozone DD pag. 80

CAPO VI ZONE E

Art. 38 Individuazione a classificazione delle zone E pag. 81 Art. 39 Disciplina delle sottozone EA (aree boscate) pag. 84 Art. 40 Disciplina delle sottozone EB

(zone agricole collinari) pag. 85 Art. 4l Disciplina delle sottozone EC (agricolo pregiato) pag. 86 Art. 42 Disciplina delle sottozone EF

(agricolo di rispetto urbano) pag. 87 Art. 43 Annessi agricoli pag. 88

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CAPO VII ZONE F Art. 44 Classificazione e disciplina delle zone F pag. 89 CAPO VIII ZONE G Art. 45 Classificazione e disciplina delle zone vincolate pag. 97 CAPO IX ZONE H Art. 46 Individuazione e classificazione delle zone H pag. 100 Art. 47 Parametri di dimensionamento degli interventi nelle zone H pag. 101 Art. 48 Denominazione e contenuti generali delle

aree progetto pag. 103 Art. 49 Parco turistico residenziale pag. 133 CAPO X ZONE I Art. 50 Individuazione e classificazione delle zone I pag. 135 Art. 51 Parametri di dimensionamento degli interventi

nelle zone I pag. 137 TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO I DISPOSIZIONI FINALI Art. 52 Delle barriere architettoniche pag. 139 Art. 53 Dell'arredo urbano e del territorio pag. 140 Art. 54 Dei parcheggi pag. 141 Art. 55 Delle pinete esistenti pag. 142 Art. 56 Delle pinete di progetto pag. 143 Art. 57 Dell'asse attrezzato pag. 145 Art. 58 Dei viali alberati pag. 146 Art. 59 Delle zone di balneazione pag. 147 Art. 60 Delle zone dunali pag. 148 Art. 61 Dei percorsi pedonali di accesso al mare pag. 149 Art. 62 Aree di rinascimento degli arenili pag. 150 Art. 63 Della marina di Vada pag. 151

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IV

Art. 64 Degli edifici in contrasto con le destinazioni di zona pag. 152

Art. 65 Validità delle norme geologiche pag. 153 Art. 66 Varianti conseguenti alla emanazione di

nuove leggi pag. 154 Art. 67 Validità della norma più restrittiva pag. 155 Art. 68 Modifiche apportate al P.R.G. dal D.P.R.G. di

approvazione pag. 156 CAPO II NORME TRANSITORIE

Art. 69 Misure di salvaguardia pag. 157 Art. 70 Costruzioni iniziate pag. 158

CAPO III ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 71 Strutture a carattere provvisorio e stagionali per esigenze turistiche e commerciali pag. 159

Art. 72 Impianti tecnologici e opere di natura pertinenziale pag. 160

Art. 73 Volumi precari o fatiscenti oggetto di concessioni in sanatoria di cui alla L. 47/85 pag. 161

Art. 74 Costruzione locali seminterrati/interrati pag. 162 Art. 75 Zone R.U. pag. 163

TITOLO IV CAPO I CONTENUTI E FINALITA’ Art. 76 Finalità generali e fisionomia giuridica del

presente titolo pag. 164 Art. 77 Suddivisione del litorale pag. 164 CAPO II NORME GENERALI Art. 78 Procedure e norme di riferimento pag. 165 Art. 79 Procedura di assegnazione delle concessioni Demaniali marittime pag. 165 Art. 80 Concessioni demaniali pag. 166 Art. 81 Definizioni pag. 166 Art. 82 Manufatti pag. 170 Art. 83 Definizione di manutenzione straordinaria e Restauro per le opere diverse dai fabbricati pag. 171 Art. 84 Indice e parametri metrici quantitativi e qualitativi pag. 171 Art. 85 Interventi abilitativi per l’esecuzione delle opere pag. 172

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Art. 86 I giochi pag. 173 Art. 87 Complessi dunali pag. 173 Art. 88 Percorsi di accesso al demanio pag. 174 Art. 89 Specchi acquei e imbarcazioni pag. 174 CAPO III LE SINGOLE ZONE E I LORO AMBITI Art. 90 Zona FS delle scogliere pag. 175 Art. 91 Gli ambiti della zona FS delle scogliere pag. 176 Art. 92 Zona FC di Castiglioncello e Caletta pag. 176 Art. 93 Gli ambiti della zona FC di Castiglioncello e Caletta pag. 177 Art. 94 Zona FPT del Porto Turistico pag. 178 Art. 95 Zona FRS di Rosignano Solvay pag. 178 Art. 96 Gli ambiti della zona FRS di Rosignano Solvay pag. 178 Art. 97 Zona FPP di Pietrabianca pag. 180 Art. 98 Ambiti della zona FPP di Pietrabianca pag. 181 Art. 99 Zona FP1 del Porto Industriale pag. 184 Art. 100 Zona FVM di Vada e Mazzanta pag. 184 Art. 101 Ambiti della zona FVM di Vada e Mazzanta pag. 184 Art. 102 Zona FMT del faro del mare territoriale pag. 192 Art. 103 Ambiti della zona FMT del faro e del mare Territoriale pag. 193

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T I T O L O I

NORME GENERALI

C A P O I

FINALITA' DELLE NORME ED ELABORATI DEL P.R.G. Art. 1 FINALITA' DELLE NORME

a. Le presenti norme disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia, le opere di urbanizzazione, l'edificazione di nuovi fabbricati, il restauro ed il risanamento dei fabbricati esistenti, le trasformazioni d'uso, la realizzazione di servizi e di impianti, la tutela del paesaggio, l'igiene del territorio, le .trasformazioni nelle zone rurali della minima unità colturale, l’utilizzo e la gestione del Demanio Marittimo e qualsiasi attività che comporti il mutamento dello stato fisico del territorio del Comune di Rosignano Marittimo.

b. Le presenti norme e gli elaborati grafici di P.R.G. prevalgono,

in caso di contrasto, su qualsiasi norma del regolamento edilizio, del regolamento di igiene e di altri regolamenti comunali. Sono invece subordinate alle modificazioni che intervengono per approvazione di leggi e regolamenti nazionali e regionali; in conseguenza dell'approvazione di piani di settore di iniziativa comunale; di progetti di opere pubbliche ai sensi della Legge 3/1/1978 n. 1; di piani urbanistici di coordinamento sovracomunale.

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Art. 2 ELABORATI DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

La variante generale al P.R.G. consta dei seguenti elaborati:

- CARTOGRAFIA DELLO STATO DI FATTO Tav. 1, Cartografia catastale del territorio comunale, 1:10.000 Tav. 2, Planimetrie catastali delle aree edificate, 1:2.000

2.1. Nibbiaia 2.2. Gabbro 2.3. Castelnuovo della Misericordia 2.4. Rosignano Marittimo 2.5. Chioma 2.6. Castiglioncello (Nord-Est) 2.7. Castiglioncello (Sud-Est) 2.8. Rosignano Solvay (Nord-Est) 2.9. Rosignano Solvay (Sud-Est) 2.10. Polveroni 2.11. Vada 2.12. Mazzanta

- CARTOGRAFIA DI PROGETTO DELLA VARIANTE

GENERALE AL P.R.G.

Tav. 3, Corografia generale 1:25.000 Tav. 4, Carta dei vincoli del territorio comunale 1:10.000 Tav. 5, Previsioni di P.R.G., territorio comunale 1:10.000 Tav. 6.1, Previsioni di P.R.G., Nibbiaia 1:2.000 Tav. 6.2, Previsioni di P.R.G., Gabbro 1:2.000 Tav. 6.3, Previsioni di P.R.G., Castelnuovo della Misericordia,

1:2.000 Tav. 6.4, Previsioni di P.R.G., Rosignano Marittimo, 1:2.000 Tav. 6.5, Previsioni di P.R.G., Località Chioma, 1:2.000 Tav. 6.6, Previsioni di P.R.G., Castiglioncello Nord-Est 1:2.000 Tav. 6.7, Previsioni di P.R.G., Castiglioncello Sud-Est 1:2.000 Tav. 6.8, Previsioni di P.R.G., Rosignano Solvay Nord-Est

1:2.000 Tav. 6.9, Previsioni di P.R.G., Rosignano Solvay Sud-Est

1:2.000 Tav. 6.10, Previsioni di P.R.G., Località Polveroni 1:2.000 Tav. 6.11, Previsioni di P.R.G., Vada 1:2.000 Tav. 6.12, Previsioni di P.R.G., Località Mazzanta 1:2.000 Tav. 7, Aree protette (L.R. 52/83)

- RELAZIONE GENERALE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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- ALLEGATI A) P.R.G. vigente B) Relazione geologica in prospettiva sismica e relativa cartografia in scala

1:5.000 e 1:10.000 C) Elenco degli immobili, dei complessi edilizi e delle zone edificate aventi

carattere architettonico ed urbanistico significativo per testimonianza storica, per valore culturale e ambientale, per connotazione tipologica e di aggregazione. Legge regionale 21/5/1980, n. 59.

D) Tavole Demanio modificate.

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Art. 3 RISPETTO DELLE PRESENTI N.T.A.

Nella progettazione delle opere in generale dovranno essere rispettate oltre alle norme vigenti in materia urbanistica, le disposizioni contenute nel regolamento edilizio comunale e le condizioni ed i vincoli imposti sia dalle presenti norme tecniche di attuazione, sia dalla cartografia di cui al precedente art. 2.

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Art. 4 DEFINIZIONI DEI PARAMETRI URBANISTICI

Ai fini della corretta determinazione delle caratteristiche quantitative delle opere consentite dal P:R.G. e di una più efficace gestione dello stesso, vengono definiti i seguenti parametri urbanistici: a. Superficie territoriale (St), espressa in mq.; è riferita

all’intera area sottoposta allo strumento urbanistico attuativo nonchè alle singole zone omogenee di cui al D.M. 1444/68 individuate dal P.R.G.;

b. Superficie fondiaria (Sf), espressa in mq.; è riferita all'area

corrispondente all'unità di intervento edilizio ed ai singoli lotti;

c. Superficie coperta (Sc), espressa in mq.; è la superficie

contenuta dalla proiezione verticale sul terreno, a sistemazione avvenuta, dei perimetri esterni della costruzione a qualunque quota racchiusa con esclusione degli aggetti, di gronde, di terrazzi e quant'altro non abbia appoggi sul terreno e non sia chiuso in alcun modo nonchè dei corpi completamente interrati. La superficie coperta sarà rapportabile sia alla superficie territoriale che alla superficie fondiaria;

d. Altezza massima (H max), espressa in ml.:

rappresenta la massima elevazione ammessa per le costruzioni nell'ambito delle diverse zone di cui al D.M. 1444/68 individuate dal P.R.G. Essa rappresenta la differenza fra la quota più bassa del terreno definitivamente sistemato e la quota più in alto della costruzione, e può essere superata solo dall'alloggiamento di volumi tecnici e/o dagli accessi alle rimesse ai piani seminterrati e/o interrati.

e. Volume urbanistico (Vu), espresso in mc.:

rappresenta il volume teorico massimo ammissibile dallo strumento urbanistico entro il quale le costruzioni possono svilupparsi senza limiti all'altezza dei piani (se non quelli igienici) e al loro numero e senza limiti alle tipologie di copertura.

f. Indice di fabbricabi1ità territoriale (It), espresso in mc/mq:

rappresenta, per ciascuna zona omogenea fissata dal P.R.G., il numero dei metri cubi che possono costruirsi per ogni unità di superficie territoriale. Esso si usa per il calcolo del volume massimo costruibile su una parte del territorio

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sottoposta ad intervento urbanistico attuativo;

g. Indice di fabbricabilità fondiario (If), espresso in mc/mq: è il numero di metri cubi che possono costruirsi su ogni metro quadrato di superficie fondiaria oggetto di intervento;

h. Rapporto di urbanizzazione (Ru) espresso in mq/mq:

è il rapporto massimo ammesso per una parte del territorio sottoposta ad intervento urbanistico attuativo, fra la superficie fondiaria e la superficie territoriale;

i. Rapporto di copertura (Rc) espresso in mq/mq;

è il rapporto massimo ammesso fra la superficie coperta e la superficie fondiaria;

l. Distanza dai confini (Dc), espressa in ml.:

rappresenta la distanza minima delle costruzioni dai confini e tra limiti di zona di cui al D.M. 1444/68;

m. Distanza tra fabbricati (Df) espressa in ml.:

rappresenta la distanza minima tra le costruzioni prospicienti con esclusione di corpi aggettati, di gronde e quant'altro non abbia appoggi al terreno;

n. Distanza dalle strade (Ds), espressa in ml.:

rappresenta la minor distanza che deve intercorrere tra il corpo più avanzato del fabbricato o di parte di esso (esclusi aggetti, gronde, pensiline, ecc.) ed il ciglio della strada. - Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo

che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di aereazione adeguata alla sua destinazione. L'aereazione dei locali può essere naturale oppure artificiale con sistemi permanenti adeguati alla destinazione dei locali medesimi. Possono fruire di aereazione artificiale i locali: - destinati ad uffici la cui estensione non consente l'adeguata illuminazione ed aereazione naturale; - destinati ad attività commerciali, culturali, ricreative, nonchè pubblici esercizi; - destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di aereazione; - destinati a servizi igienici, spogliatoi, antibagni, - non destinati alla permanenza di persone; - destinati a spazi cottura; - destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali; La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante

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un condotto di aereazione indipendentemente per ogni locale servito, sfociante sulla copertura e dotato di elettroaspiratore con accensione automatica collegata all'interruttore dell'illuminazione, oppure, negli edifici con più di 3 piani può essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto deve essere dotato di elettroaspiratore centralizzato ad aspirazione continua posta sulla copertura. I locali destinati alla permanenza di persone, i quali fruiscono di aereazione naturale, devono avere almeno opportunamente dimensionato e posizionato dotato di una o più parti apribili. La superficie finestrata non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. L'altezza dei locali destinati alla residenza non deve essere minore di 2,70 ml., quella dei locali destinati al commercio non deve essere inferiore a 3,00 ml. e quella dei locali destinati all'artigianato e industria non deve essere inferiore a 3,00 ml. Nel caso di soffitti in pendenza, l'altezza minima prevista dovrà intendersi come media, con una minima non inferiore a ml. 2,20. Nel caso invece di soffitti curvilinei l'altezza verrà considerata a 2/3 della monta. L'altezza minima può essere ridotta: a 2,40 ml. nei gabinetti e negli antigabinetto degli edifici con destinazione residenziale e non residenziale; negli spogliatoi, negli spazi destinati al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale e nei disimpegni degli edifici con destinazione residenziale; nei locali non destinati alla permanenza di persone. Può essere autorizzata un'altezza diversa di quella indicata ai punti precedenti nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente sia nel caso che si mantengano altezze già esistenti e sia nel caso di modifiche alle quote originarie dei solai, quando non si proceda ad un incremento del numero dei piani. Tuttavia potrà essere realizzata la costruzione di soppalchi che determinino un'altezza minore di ml. 3,00, e ciò sia nelle abitazioni esistenti che in quelle di nuova costruzione a condizione che: a) l'altezza di ciascun vano non risulti inferiore a ml.

2,30; b) la cubatura e la superficie del vano che si vuole

soppalcare non siano inferiori rispettivamente a mc. 90 e mq. 18 con il lato minore non inferiore a ml. 3,00;

c) la superficie del soppalco non superi i 2/3 della

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superficie del vano da soppalcare, e il terzo residuo non sia inferiore a mq. 8, con il lato inferiore a m. 2;

d) la superficie illuminante ed areante sia dimensionata alla superficie del pavimento di ciascun vano. Qualora sia unica, disposta cioè alla parete avente l'altezza totale, essa dovrà essere tale da assicurare l'areazione e l'illuminazione tanto al vano più alto che a quello più basso;

e) la profondità netta massima, misurata dal piano della finestra, non superi quattro volte la minore delle altezze dei due piani sovrapposti;

f) non siano eretti dei tramezzi che determino dei vani ad illuminazione ed areazione indiretta, anche se destinati all’abitazione temporanea, salvo che per le cucine in alcova, per le quali si possono applicare le norme vigenti del Regolamento Edilizio. Le latrine ed i bagni possono essere realizzate con l'osservanza delle presenti norme e del Regolamento Edilizio vigente.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abituale non inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti, e mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14 se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile. L'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28 e non inferiore a mq. 38, se per due persone. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Nelle nuove costruzioni ogni alloggio realizzato dovrà almeno avere posto auto interno al fabbricato e comunque l'intera costruzione dovrà rispettare i parametri previsti dall'art. 2 della Legge n. 122 del 24.03.1989.

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Art. 5 UTILIZZAZIONE DEI PARAMETRI

I parametri urbanistici di cui al precedente art. 4 vengono applicati secondo le norme delle varie zone, dei vari tipi di fabbricato, nell'ambito dei differenti strumenti urbanistici. Il P.R.G. fissa per le varie zone e per i vari tipi di intervento i parametri massimi ammessi. L'utilizzazione totale dei parametri urbanistici assegnati, esclude ogni successiva richiesta di costruzione indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, salvo trasformazioni o ricostruzioni che lascino inalterati gli indici parametrici suddetti. In particolare, per le aree di completamento, parzialmente edificate, dovrà essere assegnata l'area di pertinenza nel rispetto dei relativi parametri delle sottozone di appartenenza ai fabbricati esistenti e solo successivamente potrà essere redatto opportuno frazionamento delle aree non vincolate al fabbricato esistente. All'uopo, per tali aree ed in tali situazioni, sarà necessaria la preventiva approvazione di un planivolumetrico dell'area interessata. Per le opere eseguite all’interno del Demanio Marittimo valgono le disposizioni contenute nel Titolo IV delle presenti norme.

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Art. 6 CONTENUTI DEL P.R.G.

Il P.R.G. di Rosignano Marittimo intende favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente sia storico che non, in quanto risorsa economica di grande valore, nonchè di favorire ed incentivare il recupero e/o la costruzione di una compiuta immagine urbana, intesa come valore sociale, culturale ed economico. Esso si prefigge altresì di tutelare i valori produttivi, paesaggistici ed ecologici del territorio, nello spirito di costruire un equilibrato sviluppo tra ambiente naturale ed ambiente antropico. Per queste ragioni il P.R.G. interessa tutto il territorio comunale e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia sia nei confronti dei privati che delle pubbliche amministrazioni.

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Art. 7 VALIDITA' DEL P.R.G.

Il P.R.G. è stato redatto in conformità della Legge 17/8/1942 n° 1150 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè della L.R.T. 31/12/1984 n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni. I contenuti programmatici e le previsioni urbanistiche del P.R.G. hanno una validità decennale e più precisamente fino al 21. 3.2000. Il P.R.G. potrà essere variato, modificato od adeguato, secondo le procedure di legge, per effetto di situazioni e di eventi che modificano significativamente il quadro, anche parziale, che è stato alla base della redazione. dello strumento urbanistico stesso. Le aree individuate dal P.R.G. come “Aree Progetto” sono soggette alla formazione di strumenti urbanistici attuativi.

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Art. 8 ATTUAZIONE DEL P.R.G.

L’attuazione del Piano Regolatore Generale è demandata agli strumenti urbanistici attuativi e a singole concessioni e autorizzazioni edilizie, in conformità alle disposizioni contenute nella L. 17/8/1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni ed alle presenti norme; vedasi anche il Titolo IV dell’art. 85 delle presenti norme. Sono Piani Attuativi: - I Piani Particolareggiati Esecutivi (P.P.E.); - I Piani di Lottizzazione Convenzionati (P. di L.); - I Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P); - I Piani di recupero (P. di R.) di cui alla Legge 5/8/1978 n° 457; - I Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);

A. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DIRETTI

Le procedure per attuare l'intervento diretto relativamente alle singole categorie (salvo le disposizioni diverse o più restrittive, relative a singoli manufatti ed alle zone omogenee di piano, derivanti da leggi nazionali e regionali in materia di tutela ambientale; fatte salve inoltre le prescrizioni per la sicurezza degli impianti e per la prevenzione infortuni e norme per la salvaguardia di esigenze di carattere igienico e sanitario e le necessarie autorizzazioni) sono le seguenti:

A.1. La Comunicazione

Per effettuare gli interventi soggetti a comunicazione è necessario darne notizia al Sindaco tramite lettera; in particolare se i lavori comportano la realizzazione di impalcature o ponteggi esterni.

A.2. L’Autorizzazione

Per effettuare gli interventi soggetti ad autorizzazione del Sindaco salvo quelli di cui al comma successivo, deve essere presentata una domanda. La domanda, in carta legale, dovrà essere indirizzata al Sindaco ed in essa devono essere indicate le caratteristiche dell'intervento, la sua esatta ubicazione, la destinazione d'uso e descritte sinteticamente le opere previste con l'indicazione dei materiali impiegati, documentazione fotografica ed eventuali grafici descrittivi.

A.3. L'Autorizzazione a Restauro conservativo

Gli elaborati e la documentazione da prodursi per la richiesta di autorizzazione alle opere di restauro conservativo sono gli stessi specificati dalle norme

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comunali per la richiesta di concessione; a questi deve essere aggiunta la documentazione storica necessaria a giustificare le scelte ed i criteri adottati nella elaborazione del progetto.

A.4. La Concessione

Gli elaborati e la documentazione da prodursi sono quelli di seguito specificati oltre quelli previsti dalle disposizioni legislative in materia. La domanda di concessione edilizia dovrà essere compilata su appositi moduli e dovranno anche essere compilati gli eventuali altri stampati forniti dal Comune. Oltre alla specificazione dell'oggetto della domanda dovranno anche .essere indicate le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del proprietario o dall'avente titolo e del progettista e, per quest'ultimo, anche il numero. d'iscrizione all'albo professionale; la domanda deve essere firmata da entrambi. Se il richiedente non è proprietario dell'area o del fabbricato alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di assenso del proprietario. Per le aree edificabili e per i fabbricati appartenenti a persone giuridiche la domanda di concessione deve essere sottoscritta dall'organo che ne ha la legale rappresentanza. La domanda d concessione deve essere corredata dagli elaborati necessari alla categoria dei lavori che si intende realizzare. Il contenuto dei seguenti elaborati è definito come segue: 1) il riferimento allo strumento urbanistico vigente (mappe

e norme che interessano direttamente l'intervento, o l'estratto nei casi stabiliti con apposita delibera.

2) Estratto autentico della mappa catastale o tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a sei mesi.

3) Planimetria dello stato di fatto in rapporto 1:500 in caso di proposte urbanistiche e non inferiore al rapporto di 1:200 in caso di proposte edilizie con le seguenti indicazioni: - stato di fatto delle proprietà confinanti considerate

nella loro interezza. Per una fascia minima di 20 mt con indicazioni delle destinazioni d’uso dei fabbricati, anche accessori, delle aree scoperte (parcheggi, piazzali di carico e scarico, depositi di materiali, lavorazioni allo scoperto, pavimentazioni, giardini, alberature di alto e medio fusto, con indicazione della specie, tappeti erbosi, pavimentazioni, cordonature ecc.) le recinzioni, gli

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ingressi ed ogni altro particolare di rilievo. - Orientamento, toponomastica, quote altimetriche e

planimetriche del terreno e dei manufatti esistenti ed ogni altro elemento atto a chiarire le modificazioni apportate dall'opera all'ambiente circostante.

- Planimetria dimostrativa delle opere di urbanizzazione previste quali strade, fogne, servizi, quote altimetriche di progetto e con il corredo eventuale di sezioni e particolari. Devono essere indicati i punti di raccordo con le reti pubbliche ed in loro mancanza le caratteristiche di provvista evacuazione ed uso delle opere in oggetto.

- Con apposita grafica verranno rappresentati i distacchi che l'edificazione deve mantenere da elettrodi, metanodotti, fognature, pozzi, acquedotti, ecc... .

4) Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ivi comprese le demolizioni va eseguito un rilievo quotato dei fabbricati interessati dall'intervento almeno in scala 1:100 (comprensivo di tutti i piani, delle sezioni e dei prospetti con l'indicazione delle destinazioni d'uso e delle proprietà). Per gli edifici costruiti anteriormente al 1942 occorre anche una documentazione illustrativa dalla quale risultino: - l'epoca di costruzione e quella delle principali

modificazioni; - la tipologia edilizia; - le caratteristiche costruttive (strutture portanti,

strutture portate, tipo di tessitura dei solai, presenza di elementi ad arco, volte, ecc.)

- materiali impiegati; - eventuali elementi, decorativi di carattere

significativo; - stato di conservazione. Per gli edifici sottoposti a restauro e risanamento conservativo si prescrive che oltre ai citati elaborati sia realizzato il rilievo in scala 1:50 ed a questo sia aggiunta la documentazione storica necessaria a giustificare le scelte ed i criteri adottati nella elaborazione del progetto.

5) Documentazione fotografica con diapositive formato minimo 10x15 estesa anche agli elementi circostanti e/o contigui e che possono essere utili per valutare i rapporti ambientali.

6) Computo degli indici a verifica delle prescrizioni urbanistiche.

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7) Disegni, in rapporto non inferiore a 1:100, delle piante di tutti i piani e della copertura dell'opera con le seguenti indicazioni: - destinazione d'uso dei locali; - quote planimetriche ed altimetriche; - dimensioni delle aperture; - ubicazione degli apparecchi igienici; - ubicazione e caratterizzazioni di canne fumarie e

canne di aereazione forzata; - ubicazione e caratteristiche di scale, collegamenti

verticali in genere, ascensori, montacarichi; - gli ingombri dei volumi tecnici devono essere

riportati su tutti gli elaboratori grafici per poter controllare il buon ordine dei medesimi;

- ubicazione e caratteristiche degli scarichi verticali, dei pozzetti di ispezione delle acque meteoriche delle acque di scarico chiare e luride ed eventualmente di quelle industriali e di qualsiasi altro impianto di depurazione, delle condutture interessate fino all'immissione fognatura pubblica o altro luogo autorizzato;

- strade e parcheggi; - pavimentazioni delle aree scoperte, recinzioni,

ingressi, arredi fissi, cordonature, tappeti erbosi, piante di alto fusto e loro specie;

- materiali del manto di copertura, andamento delle falde, camini, gronde, punti di calata, ubicazione, estensione e tipo di lucernari.

Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200 corredate piante delle singole cellule nel rapporto 1:50. Qualora l'opera progettata sia comunicante con gli altri fabbricati (anche di diversa proprietà) gli elaborati di progetto devono essere estesi anche a questi edifici.

8) Disegni, normalmente in rapporto 1:100, quotati, di sezione dell'opera, messa in relazione all'ambiente circostante, alle larghezze delle strade, ed degli altri spazi. Le quote riferite al piano di campagna modificato, dovranno indicare le dimensioni complessive dell'opera e delle principali parti esterne ed interne, l'altezza netta dei piani, lo spessore dei solai, gli sporti delle parti aggettanti, i colmi delle parti al di sopra della linea di gronda. Le sezioni saranno non meno di due, una trasversale ed una longitudinale.

9) Disegni, a semplice contorno, sempre nel rapporto 1:100 di tutti i prospetti dell'opera progettata, ivi

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comprese anche le coperture completi di riferimenti alle cose circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche. Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni ed i prospetti dovranno comprendere anche quelli delle facciate aderenti.

10) Disegni in scala opportuna dei particolari prospetti con indicazione dei materiali previsti, ringhiere, infissi ecc.

11) In caso di opere complesse - edifici a carattere collettivo, commerciale, agricolo, industriale, per attrezzature scolastiche, magazzini, ecc. delle quali anche accurati disegni non chiariscono tutti i rapporti con l'ambiente esterno - pubblico o privato - e tutte le caratteristiche funzionali, a richiesta dell'Amministrazione dovrà essere allegata una particolare documentazione atta a chiarire i fini perseguiti e le soluzioni proposte, ivi compreso eventualmente un plastico volumetrico.

12) In caso di progetti di intervento sul patrimonio edilizio esistente o edifici in corso di esecuzione, tutti i disegni devono chiaramente indicare con le colorazioni d'uso (giallo=demolizione, rosso=nuove strutture) o con ,analoga simbologia le parti da demolire, quella da sostituire, quelle realizzate ex novo e le nuove aperture.

13) I disegni saranno presentati normalmente in 4 copie su fondo bianco piegate in formato UNI 21x29,7 con titolo dell'opera ed il tipo di intervento, firmati dal proprietario o dai proprietari e dal progettisti il quale deve anche apporvi il timbro indicante l'appartenenza all'albo professionale.

14) La relazione (che può essere eseguita su modulo stampato appositamente predisposto) sull’opera progettata che illustri le caratteristiche strutturali e tipologiche ed i sistemi tecnologici adottati per i vari impianti; per interventi sul patrimonio edilizio esistente deve risultare la compatibilità dell'intervento richiesto con le condizioni fisiche del manufatto, illustrando in particolare le metodologie di intervento, le eventuali possibilità di recupero e reimpiego dei materiali originari, le tecniche da impiegarsi per la sostituzione delle strutture esistenti ed il rapporto con le prescrizioni specifiche dello strumento urbanistico generale e/o attuativo. La relazione deve anche specificare, se del caso, il rispetto dei requisiti tecnici necessari per l’ottenimento di determinati finanziamenti stabiliti dalle leggi vigenti. Per i fabbricati a dèstinazione produttiva la relazione deve indicare le lavorazioni effettuate, i materiali

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trattati, depositati, prodotti ed eliminati, gli scarichi liquidi, solidi ed aerei con i relativi impianti di depurazione ed il tipo di energia sfruttata. Sempre per le attività produttive vanno specificati: - intensità dei rumori prodotti; - quantità di acqua e relative fonti di

approvvigionamento. 15) La relazione geologica geotecnica, o quanto stabilito

dalle leggi e regolamenti vigenti; questo elaborato deve essere firmato da un tecnico abilitato nelle apposite discipline e regolarmente iscritto all'albo professionale.

16) A - Le documentazioni tecniche inerenti l'isolamento termico e l'impianto termico devono essere redatti in conformità al disposto della Legge 373/76 e relativo D.P.R. 1052/1977 G.U. 6/2/78: essa deve essere firmata oltre che dal committente anche dal progettista degli impianti. La documentazione relativa all'impianto termico potrà essere presentata anche durante il corso dei lavori. B - I progetti di costruzione devono prevedere un sistema di allacciamento concordato con l'azienda distributrice di energia elettrica (con esclusione dei fabbricati civili inferiori a 4 unità immobiliari in zone elettrificate).

Il proprietario o il progettista dovranno assumere, presso gli uffici dell’ENEL, adeguate informazioni sulle soluzioni tecniche a cui informare il progetto dell’impianto, con particolare riferimento all'ubicazione e dimensione delle. cabine MT/BT, al locale contatore, agli impianti termici. Questi elementi precisati con lettera inviata all'ENEL all'interessato dovranno essere forniti al Comune prima del ritiro della concessione edilizia.

17) La eventuale ulteriore documentazione (atti, convenzione, dati tecnici, pareri di altre autorità, ecc.) richiesta da norme relative all'edilizia speciale e all'edilizia pubblica o in attuazione di prescrizioni di legge, o in forza di vincoli operanti. Il rilascio della concessione è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 della R.T. 6/12/1982 n° 88. In ogni caso il rilascio della concessione edilizia dovrà essere preceduto da tutti i nulla-osta visti, autorizzazioni previsti dalle norme vigenti ai fini del rilascio della concessione stessa.

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DOCUMENTI DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

A corredo della domanda di piani attuativi dovranno essere presentati i seguenti documenti: l) stralcio dello strumento urbanistico generale alla zona

di intervento ed a quelle circostanti con le norme di attuazione ed i relativi vincoli di zona;

2) documentazione fotografica esaustiva dell'area interessata e del suo intorno significativo;

3) destinazione d'uso attuale del suolo e morfologia (alberature, strutture agricole, fossi, strade poderali, murature ecc.)

4) documenti attestanti la proprietà; 5) estratto originale di mappa catastale delle particelle per

le quali viene richiesta l'autorizzazione con certificato catastale;

6) progetto planivolumetrico consistente in: una planimetria dell’area e delle zone circostanti fino ad un massimo di 100 metri, in scala non inferiore 1:500 a curve di livello con equidistanza non inferiore a m. 2,50 ed aggiornata dalle strade e fabbricati esistenti e contenente: - l’orientamento; - la delimitazione dell’area; - i nomi dei proprietari delle aree e quelli dei

confinanti con l'area di intervento; - i tracciati stradali di progetto e con l'indicazione

della lunghezza di ciascuna strada; - gli spazi destinati ai parcheggi pubblici; - le eventuali aree, in dettaglio, gravate di uso

pubblico destinate ad attrezzature pubbliche (scuole, asili, chiese, centri scolastici, ecc.) a verde pubblico o centri sportivi;

- forma e dimensione di partizione fondiaria con l'indicazione della distanza reciproca fra i vari edifici previsti.

7) Eventuali profili regolatori prospicienti le strade e schemi tipologici;

8) Tabella comprendente: - la superficie totale dell'area di intervento; - la superficie dell'area destinata alla viabilità ed ai

parcheggi; - la superficie dell'area destinata agli spazi pubblici; - la superficie delle aree residenziali, con i relativi

indici urbanistici-volume, superficie coperta, altezza, distanza dai confini e dai fabbricati, ecc. - ed i relativi dati riassuntivi;

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9) Elaborati illustranti le opere di urbanizzazione primaria: - planimetria e profilo longitudinale delle strade .con

l'indicazione degli impianti di fognatura, di illuminazione pubblica, di acquedotto, per il gas, telefono e quant'altro previsto nel programma quali opere di urbanizzazione primaria, in relazione ai disposti dell’art. 8 della Legge 6 agosto 1967 n. 765;

- eventuali particolari costruttivi, gli eventuali muri di sostegno ed altre opere, marciapiedi, zanelle, fognature, (impianti di illuminazione, percorsi pedonali, sistemazioni dei suoli, recinzioni, ecc.)

10) Computo metrico estimativo di massima relativo ai lavori per l'esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria occorrenti.

11) Relazione illustrativa del progetto con riferimento ai documenti di cui sopra. Nella relazione illustrativa e per gli ambiti individuati come Aree Progetto dovranno altresì essere verificati i contenuti generali di cui agli artt. 46,47,48,49 delle presenti norme.

12) Schema della Convenzione dei rapporti fra Amministrazione e proponenti comprendente gli oneri di cui ai punti 1,2,3,4, del 5 comma dell'art.8 Legge 6 agosto 1967 n. 764.

13) La relazione geologica di cui alla L.R. n. 21 17/04/1984 e specificata con direttiva approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 94 12/2/1985.

14) Il Piano Particellare relativo alle aree soggette ad esproprio ed a servitù.

15) Gli elaborati inerenti la progettazione del sistema vegetale, contenente una relazione biologico-naturalistica con i quali vengano illustrati i criteri informatori delle scelte compiute e verificata la qualità dei terreni ad ospitare le specie proposte. Per i Piani Particolareggiati Esecutivi, i documenti di cui al precedente punto 12 sono facoltativi. Per i Piani di Lottizzazione i documenti di cui al precedente punto 14 non sono dovuti. Gli elaborati definitivi dovranno essere presentati in 6 (sei) copie, bollati a norma di Legge e firmati dal proprietario o dai proprietari e dal progettista. I piani di lottizzazione possono essere adottati ed approvati anche se non inseriti nel P.P.A. Nell'approntare i piani attuativi previsti dal vigente strumento urbanistico è consentito presentare una proposta preliminare di fattibilità dell'intervento.

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Tale eventuale proposta dovrà comprendere la documentazione indicata nel presente articolo relativamente ai punti l) - 2) - 3) - 4) - 5) - 6) con indicazione della ripartizione fondiaria e delle relative destinazioni. Su tale proposta, che data la sua natura dovrà avere un iter amministrativo accelerato, nel rispetto comunque della Legge n. 142/90, verrà espresso un parere di fattibilità. I piani attuativi potranno essere integrati con norme tecniche attuative specifiche per il piano stesso che regoleranno le modalità e le caratteristiche costruttive degli edifici, le opere di natura pertinenziale, quelle di arredo, il sistema vegetale nonchè le relative opere private di collegamento con i pubblici servizi (acquedotto, fognature nere ecc.). Tali norme dovranno indicare le superfici minime e massime delle unità abitative previste nell'insediamento stesso in relazione ai singoli lotti oltre che normare la gestione e l'utilizzo di eventuali verdi privati ad/uso pubblico, viabilità parcheggi privati ecc. Gli schemi tipologici, data la loro natura di progettazione di massima, sono da ritenere puramente indicativi per la progettazione esecutiva la quale si dovrà attenere comunque alle norme tecniche attuative specifiche del piano stesso. Nel caso in cui le norme tecniche attuative specifiche del piano stesso non siano presentate, gli schemi tipologici saranno ritenuti vincolanti per la progettazione esecutiva. La suddetta documentazione dovrà essere adeguata alle direttive e prescrizioni legislative emanate dalla Regione Toscana sulla presentazione dei piani stessi.

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DOCUMENTI DEI PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.

Gli elaborati tecnici che costituiscono il progetto di piano di recupero debbono essere presentati in 6 (sei) copie riprodotte eliograficamente e piegate secondo il formato mm 2l0x297 e debbono contenere in ciascuna tavola od elaborato, l'oggetto dell'intervento, le generalità e la firma del richiedente, la firma del progettista ed il timbro con il numero di iscrizione all'Albo Professionale del medesimo. Il progetto di piano di recupero deve essere costituito dagli elaborati di cui all'art. 10 della L.R. Toscana n. 59/80 e successive modificazioni. E' fatta salva una più precisa definizione dei vari allegati operata con delibera di C.C.: in questo modo essi potranno essere ridotti o diversamente articolati a seconda della estensione e dell'importanza delle aree, dei manufatti o di altre questioni di pubblico interesse che abbiano incidenza sul P. di R. In via generale tali elaborati sono così definiti: - documenti attestanti la proprietà;

Relativamente al Punto A dell' art. 10 l) Analisi delle trasformazioni storiche del tessuto

urbanistico della zona interessata all'incontro (ricavata dai catasti pre-unitari, da altre fonti di archivio, dalle denunce al Nuovo Catasto Edilizio Urbano); analisi dei livelli di degrado definiti dall'art. 8 della Legge 59/80.

2) Relazione corredata da eventuali grafici e/o planimetrie contenente: - I punti di linea e di quota delle strade e delle

fognature: servitù derivanti dalla presenza di manufatti relativi ad opere di urbanizzazione (acquedotti, fognature, elettrodotti, metanodotti, ecc.)

- Vincoli che eventualmente interessano anche ambiti più vasti dell'intera area di intervento (zona sismica, zona A o B, vincolo idrogeologico e forestale ecc.)

- Vincoli che riguardano più specificatamente la zona soggetta al Piano di recupero (vincolo archeologico, ambientale o monumentale, vincolo militare).

3) Descrizione di ciascun fabbricato esistente con: - rilievo di tutti i piani dell'edificio e dei principali

prospetti ed almeno una sezione in scala non inferiore a 1:200.

- Destinazione d'uso dei locali (specificando anche quali non risultano occupati).

- Forma di godimento degli attuali occupanti (proprietà,

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affitto, ecc). - Struttura e tipo di proprietà (privata, di enti o istituti,

comunale ecc). - Caratteristiche costruttive del fabbricato. - Presumibile epoca di costruzione (compresa l'epoca

delle principali modificazioni subite dal medesimo fabbricato).

- Eventuale individuazione e descrizione di particolari carenze di carattere strutturale, igienico sanitario e tecnologico).

4) Estratti originali del vigente strumento urbanistico generale e del relativo Programma Pluriennale di Attuazione (limitatamente alle mappe ed alle norme che interessano direttamente l'intervento).

5) Estratto della mappa catastale relativa alle particelle edilizie coperte e scoperte direttamente interessate all'intervento nonchè alle particelle circostanti, per una profondità di almeno m 50 di confini. Dati catastali relativi alle sole unità immobiliari direttamente interessate all'intervento.

6) Planimetria dello stato di fatto alla scala almeno 1:500, nella quale risultino indicati: - orientamento; - viabilità esistente, con l'indicazione della

denominazione e del tipo di pavimentazione; - tracciato delle opere di urbanizzazione esistenti; - vegetazione eventualmente esistente, con tutti gli

elementi atti a caratterizzarla; - elementi di arredo degli spazi scoperti; - quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei

fabbricati. 7) Rilievo fotografico dei fronti degli edifici prospettanti

lungo i principali percorsi sia veicolari che pedonali. 8) Documentazione fotografica nel formato 13x18 di

carattere integrativo per gli eventuali documenti, incluse foto di carattere storico.

Relativamente ai punti B e D dell'art. 10 9) Relazione tecnica illustrativa degli. obiettivi del P. di R.

e particolarmente: - schema della circolazione veicolare e pedonale, tipi

di interventi individuati, destinazioni d'uso; - inserimento formale e funzionale del progetto nel

contesto urbano; - programma di attuazione (metodologie di intervento,

tecniche da impiegarsi, tempi di esecuzione in rapporto anche al P.P.A. comunale, criteri di

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riassegnazione degli alloggi recuperati soggetti attuatori, previsioni circa la funzione delle agevolazioni creditizie.

Alla relazione illustrativa devono essere allegati: - relazione di spesa per eventuali acquisizioni di aree

o di immobili o porzioni di essi; - computo metrico estimativo delle opere di

urbanizzazione primaria mancanti e relativa previsione di spesa;

- computo metrico estimativo delle opere eventuali di urbanizzazione secondaria da realizzarsi a totale carico dei privati o in modo coordinato con l'Amministrazione Comunale secondo gli obblighi stabiliti nella convenzione.

10) Norme tecniche urbanistiche ed edilizie per l'attuazione del progetto indicanti: - le modalità di intervento per di ciascuna “unità

minima di intervento”. Nel rispetto della disciplina particolareggiata dello strumento urbanistico generale, il piano di recupero può articolare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in più sotto categorie:

- allineamenti planimetrici ed altimetrici da rispettarsi nell'edificazione;

- destinazioni d'uso ammesse per ciascuna "unità minima di intervento";

- standards di parcheggio da recuperare in rapporto a ciascuna destinazione d'uso, con riferimento all'art. 18 della L. 765/1968;

- sistemazione ed arredo degli spazi scoperti, con indicazione dei materiali da impiegarsi;

- tipo di vegetazione eventualmente da collocare; - materiali da impiegarsi negli interventi sul

patrimonio edilizio esistente, colori da rispettare ecc.;

- tipo di recinzione da adottare; - relazione di fattibilità geo-morfologica degli

interventi ai sensi del D.M. 21/1/1981. 11) Planimetria di progetto in scala non inferiore 1:200

orientata e contenente: - ubicazione e dimensione di strade, piazze, parcheggi

(distinti in base ad apposita simbologia in parcheggi privati inerenti alle costruzioni e parcheggi pubblici);

- individuazione e numerazione delle "unità minime di intervento" della tipologia di intervento e della destinazione d'uso ammessa. Nel caso di interventi

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di ristrutturazione edilizia o urbanistica deve essere indicata la posizione degli edifici in progetto (contraddistinti da apposita simbologia) e la relativa altezza;

- ubicazione e dimensione degli spazi destinati al verde, con indicazione delle essenze eventualmente messe a dimora. Questi spazi, in base ad apposita simbologia, vanno distinti in verde privato, verde condominiale, verde pubblico di urbanizzazione primaria, verde di urbanizzazione secondaria;

- ubicazione e dimensione degli edifici e degli spazi destinati a servizi pubblici di urbanizzazione secondaria o ad attrezzature generali differenziati a seconda dell'uso in base ad apposita simbologia;

- sistemazione degli spazi scoperti di uso pubblico o di uso privato.

12) Rappresentazione, nella scala 1:200, delle fronti edilizie degli edifici così come risultano modificate in seguito all'intervento e con l'eventuale inserimento di nuovi elementi (ristrutturazione urbanistiche ed edilizie); le parti aggiunte debbono essere contraddistinte da apposita simbologia.

13) Planimetria quotata in scala non inferiore a 1:500, con lo schema degli impianti tecnici, (rete di distribuzione e relativi accessori) quali acquedotto, fognature, rete di distribuzione dell'energia elettrica, rete dei cavi telefonici, condotte del gas metano, ecc., distinti in base ad apposita simbologia in impianti esistenti da mantenere ed impianti di nuova realizzazione.

14) Tabella contenente il dimensionamento degli elementi urbanistici ed edilizi caratterizzanti il progetto e cioè: - superficie di intervento; - superficie di ciascuna particella edilizia coperta e

scoperta catastalmente individuata; - abitanti insediati; - superficie di ciascuna "unità minima di intervento",

riportata secondo la numerazione contenuta nella tavola di progetto;

- superficie utile e/o volumi totali esistenti nel comparto di intervento (somma delle Su e dei Vu di cui al punto precedente);

- superficie utile e/o volume in progetto su ciascuna "unità minima di intervento" e relativo indice di fabbricabilità fondiaria;

- superficie utile e/o volume totale realizzabili secondo il progetto all'interno della zona di

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intervento (somma dei volumi di cui al punto precedente);

- superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria, distinta in superficie per strade, superficie per parcheggi, superficie per verde, superficie eventualmente necessaria per i servizi a rete. Per ciascuna di tali superfici dovrà anche essere indicata la quota già esistente e quella da reperire.in progetto;

- superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria ed alle attrezzature generali, distinta a seconda della destinazione d'uso e distinta anche in superficie già esistente a superficie di progetto;

- totale della superficie utile a destinazione non residenziale prevista in progetto e ripartizione della stessa nelle varie "unità minime di intervento";

- superficie destinata a verde privato; - superficie destinata ai parcheggi privati (art. 8 L.

765/1968). Relativamente al punto C dell'art. 10 15) Convenzione redatta in base ai contenuti descritti dalla

convenzione tipo approvata con delibera di C.C. Relativamente al punto E dell'art. 10 16) Oltre al programma di attuazione e di coordinamento

degli atti e degli interventi necessari per realizzare il piano deve essere presentata una relazione di fattibilità geo-morfologica degli interventi ai sensi del D.M. 21.1.1981. In particolare, in caso di degrado geo-fisico per la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico la relazione sarà corredata da perizia tecnica a firma di geologo abilitato all'esercizio professionale e dal progetto di massima degli interventi di consolidamento. La suddetta documentazione dovrà essere adeguata alle direttive e prescrizioni legislative emanate dalla Regione Toscana sulla presentazione dei piani stessi.

Ai sensi dell'art.14 della Legge 179 del 17.2.1992 si potranno operare interventi diretti con concessione edilizia e/o autorizzazione, in base al tipo di . intervento edilizio, purchè ricorrano gli elementi previsti nel suddetto articolo e venga redatto apposito atto trascritto a favore del Comune e a cura e spese dell'interessato con cui lo stesso si impegni a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il

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Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della Legge n. 10 del 28.01.1977 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Nota:

Quando un intervento riguarda un solo edificio nel Piano di recupero l'indagine sullo stato di fatto e le proposte progettuali dovranno essere redatti alla scala 1:50.

Nel caso che l'intervento riguardi più unità edilizie che possa estendersi almeno alla dimensione di un isolato (quando isolato e singolo edificio non coincidano) allora si può ritenere che debba essere sviluppata prevalentemente la dimensione urbanistica: il piano di recupero si deve perciò avvicinare per i contenuti e per gli elaborati ad uno strumento urbanistico preventivo finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente.

Nel caso infine che, pur trovandosi nella situazione di un intervento di dimensioni cospicue, l'Amministrazione Comunale decida di affiancare i propri interventi a quelli dei singoli privati, si reputa allora che lo strumento a cui dare il maggior peso debba essere quello della convenzione.

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Art. 9 GESTIONE DEL P.R.G.

Il Piano Regolatore Generale sarà attuato con il metodo della programmazione coordinata e partecipata che trova nel Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.) lo strumento per la sua concretizzazione, il luogo di riferimento dei programmi di investimento pubblici e privati. Il P.P.A. quindi: delimita: gli ambiti delle zone in cui verranno rilasciate concessioni edilizie sia in forma diretta che indiretta dopo cioè l'approvazione del Piano Attuativo; coordina gli interventi pubblici e privati proporzionando anche il rapporto fra le aree per l'edilizia economica e popolare e le aree per l’attività edilizia privata; individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria occorrenti e/o da ristrutturare; determina la spesa necessaria per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere previste dal programma ed indica le modalità di copertura del fabbisogno finanziario; raccorda la pianificazione comunale con la programmazione economica-finanziaria del settore pubblico allargato e del settore privato.

Il P.P.A. sarà redatto, adottato e approvato nei modi, tempi e forme stabilite dalla L.R.T. del 30/06/1984 n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni. Nelle more di approvazione del P.P.A. potranno essere assentiti gli interventi ricadenti nelle aree già dotate di. opere di urbanizzazione primarie o di strumento urbanistico attuativo approvato e convenzionato, nonchè nei casi già previsti dall'art. 9 della L. 28/1/1977 n. 10.

Il rilascio della concessione edilizia nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti è subordinato alla preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo anche di iniziativa privata convenzionata, qualora ciò sia richiesto anche al di fuori delle zona di espansione residenziale. E’ facoltà dell'Amministrazione, anche per le zone per le quali non è prevista, disporre la redazione di strumento urbanistico attuativo, per gli interventi di particolari dimensioni o per le caratteristiche ambientali. In questi casi, peraltro, il piano urbanistico attuativo può essere sostituito dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale di un piano di intervento rappresentato da un progetto planivolumetrico. I piani urbanistici attuativi devono rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole dello strumento urbanistico generale, gli indici urbanistici ed edilizi relativi alla zona, le prescrizioni contenute nelle presenti N.T.A..

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Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili, esistenti nelle singole zone a presentare entro un congruo termine un progetto di piano attuativo delle aree stesse.

Se i proprietari non aderiscono all'invio, il Sindaco prende l’iniziativa per la compilazione d’ufficio, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8 della Legge 6 agosto 1967, n. 765. L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere ogni decisione relativa all'eventuale domanda di piano attuativo qualora la proposta non raggiunga a giudizio della stessa Amministrazione, la dimensione di una unità organica minima di intervento ed invita il proponente ad accordarsi con gli altri proprietari interessati per presentare un progetto unitario. In caso di mancato accordo l'Amministrazione Comunale potrà provvedere alla compilazione d'ufficio del piano urbanistico attuativo. Il Piano attuativo compilato d'ufficio, una volta approvato, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree comprese nel piano con invito a dichiarare, entro 30 giorni della notifica l'accettazione e la volontà di attuarlo. Le spese di progettazione compilate d'ufficio sono a carico dei proprietari. Nel caso che i proprietari non dichiarino di accettare ed attuare il piano attuativo, il Comune ha facoltà di procedere all'espropriazione delle aree. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il Piano attuativo nel termine assegnato o lo presentino incompleto, oppure lo presentino con prescrizioni difformi rispetto alle norme delle presenti N.T.A.e delle prescrizioni del P.R.G. Il Piano di recupero viene redatto nel rispetto delle prescrizioni fissate dall'art. 28 della Legge 457/78 e dell'art. 9 de11a L.R.Toscana n. 59/80. I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero delimitate ai sensi dell’art. 27 della citata Legge 457/1978 possono presentare proposte di piani di recupero relativi ad una porzione o alla totalità di dette zone, purchè rappresenti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore complessivo degli immobili interessati. Il limite minimo non può essere inferiore alla particella catastale o all'unità tipologica base. Il Consiglio Comunale, per interventi particolarmente importanti, può, in tal caso, subordinare anche la concessione onerosa alla stipula della convenzione. In quest'ultimo caso, la convenzione può anche contenere una clausola mediante la quale i proprietari assumono, anche per i loro

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aventi causa, l'obbligo a contribuire alla politica sociale dell'Amministrazione Comunale, per quanto concerne la residenza (cessione in locazione di una quota delle abitazioni recuperata a soggetti appartenenti a categorie indicate dal Comune, priorità di cessione o di locazione degli alloggi recuperati ai precedenti occupanti, ecc.).

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T I T O L O II

AZZONAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE

C A P O I

PARTE GENERALE ART. 10 CONTENUTI DELL'AZZONAMENTO

Tutto il territorio comunale è interessato per vincoli e prescrizioni speciali, nonchè per destinazione d'uso, dal Piano Regolatore Generale nei modi indicati nelle planimetrie 1:2000 ed 1:10000, nonchè nelle presenti Norme Tecniche Attuative. In caso di contrasto nelle definizioni cartografiche fra planimetria e scala diversa, vale sempre la definizione della planimetria alla scala di maggiore definizione.

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Art. 11 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE

Il P.R.G. suddivide il territorio comunale ai sensi dell’art. 2 del D.M. 1444/1968 in applicazione 17 della L. 765/1967 nelle seguente zone:

ZONA A, comprendenti le parti del territorio interessate da agglomerati o complessi architettonici, ambientali,. aventi caratteristiche specifiche, d'insieme o di impianto di interesse storico ambientale, sono descritte negli articoli del Capo II del presente Titolo II;

ZONE B, comprendenti le parti del territorio comunale edificate con esclusione di quelle rientranti nella precedente zona A e delle case o fabbricati sparsi; sono descritti negli articoli del Capo III del presente titolo II.

ZONE C, comprendenti le parti del territorio comunale in cui il P.R.G. prevede la costruzione di nuovi insediamenti residenziali; sono descritte negli articoli del Capo IV presente Titolo II;

ZONE D, comprendenti le parti del territorio comunale interessate da insediamenti industriali e produttivi o in cui il P.R.G. ne prevede la costruzione; sono descritte negli articoli del Capo V del presente Titolo II;

ZONE E, comprendenti le parti del territorio comunale interessate dall'uso agricolo-forestale, sono descritte negli articoli del Capo VI del presente Titolo II;

ZONE F, comprendenti le parti del territorio comunale destinate al generale uso pubblico, siano esse attrezzate o no; sono descritte negli articoli del Capo VII del presente Titolo II e del Titolo IV;

ZONE G, comprendenti le parti del territorio comunale destinate ad aree di rispetto e di vincolo; sono descritte negli articoli del Capo VIII del presente Titolo II;

ZONE H, comprendenti le parti del territorio comunale caratterizzate da funzioni e prescrizioni speciali; sono descritte negli articoli del Capo IX del presente Titolo II;

ZONE I, comprendenti le parti del territorio comunale di costa, caratterizzate da funzioni e prescrizioni speciali: sono descritte negli articoli del Capo X del presente Titolo II.

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Art. 12 CARATTERISTICHE E CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'

Le caratteristiche dimensionali e d'uso degli elementi che compongono la viabilità sono così definite: a. CORSIA: spazio del tracciato viario destinato al traffico

veicolare con larghezza minima di ml 5,00 se a senso unico e larghezza variabile fra ml 3,00 e ml 3,75 se a doppio senso di marcia;

b. BANCHINA: è lo spazio del tracciato viario destinato alle

soste tecniche e/o di emergenza, con larghezza minima di ml 0,50 nei tratti urbani e di ml 1,00 nelle tratte extraurbane;

c. MARCIAPIEDE: è lo spazio destinato al transito pedonale

con larghezza minima di ml 2,00 sopraelevato rispetto alla corsia di almeno 0,15 ml senza che ciò costituisca barriera architettonica;

d. PROTEZIONE DI TRACCIATO: è l'insieme degli

elementi fisici posti a separazione tra la corsia e il marciapiede o tra la corsia ed il verde laterale essi avranno una larghezza variabile fra ml 0,30 e ml 0,90 ed una altezza variabile fra ml 0,60 e ml 0,90;

e. DISSUASORI ALLA SOSTA: sono elementi verticali atti

a impedire l'invasione di spazi pedonali ai veicoli;

f. PARCHEGGIO LATERALE: è lo spazio adiacente la corsia compresa tra ml 2,00 e ml 5,00 da riservare alla sosta dei veicoli;

g. PARCHEGGIO PROTETTO: è lo spazio attrezzato al

parcheggio degli autoveicoli e caratterizzato da una propria viabilità distributiva interna che non interferisce con la viabilità principale se non mediante ingresso appositamente attrezzato;

h. ATTRAVERSAMENTI VEICOLARI: sono i sistemi di

attrezzature e di impianti predisposti per garantire con sicurezza le varie operazioni di spostamento dei veicoli;

i. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI: sono i sistemi di

attrezzature e di impianti atti a garantire con sicurezza gli spostamenti dei pedoni.

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Essi saranno differenziati in funzione dell’importanza del tracciato viario prevedendo adeguate soluzioni per il superamento di barriere architettoniche;

l. ATTREZZATURE DI TRACCIATO: sono l'insieme degli

elementi di servizio degli spostamenti dei mezzi e delle persone (es. distributori, depositi ANAS, fermate dei bus, chiostri, cartellonistica e segnaletica stradale, ecc.). Esse dovranno essere poste in modo tale da non intralciare i flussi di traffico veicolare e pedonali;

m. VERDE LATERALE: è lo spazio adiacente alla banchina, di larghezza minima pari a ml 3,60 da destinate a verde alberato, aiuole ed elementi di arredo urbano e piste ciclabili;

n. RAGGI DI CURVATURA: si determinano per il raccordo

fra tracciati veicolari a diversa direzione e dovranno essere scelti in funzione delle velocità massime ammesse. Per le strade urbane di interesse primario il raggio non dovrebbe scendere al di sotto di ml 40, mentre per quelle di interesse secondario non dovrebbe scendere al di sotto di ml 20.

Ai fini delle presenti norme e per la determinazione dei distacchi delle costruzioni dalle strade, per larghezza della sede stradale è da intendersi la somma delle misure corrispondenti alle corsie, alle banchine, alle protezioni di tracciato o ai dissuasori di sosta e al marciapiede. Dalla combinazione degli elementi di cui sopra, vengono definite le seguenti classi di viabilità alle quali andranno uniformate le nuove progettazioni pubbliche e/o private e adeguata la viabilità esistente. Le definizioni di cui sopra nonchè le relative dimensioni dovranno comunque rispettare i disposti del decreto legislativo del 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni nonchè il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e sue successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda la viabilità esistente dovrà applicarsi la presente disciplina:

- ZONA OMOGENEA A: considerato che trattasi di agglomerati edilizi di antica formazione soggetti a specifica tutela, è da ritenere che non risulti applicabile tale norma, se non per comprovate necessità da verificare in sede di approntamento di specifici piani di recupero da realizzarsi con i contenuti e le procedure previste dalle NTA del PRG;

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- ZONA OMOGENEA B: in tali zone date le caratteristiche tipologiche e costruttive delle sedi viarie esistenti, nonchè degli edifici, è da ritenere che nelle stesse, possano essere prese in considerazione opere di ristrutturazione viaria, rettifiche, ampliamenti, tutto ciò nel pieno rispetto delle NTA del piano stesso.

Nel caso in cui le caratteristiche delle sedi viarie non risultino essere conformi agli elementi di composizione così come stabilito nel presente articolo, ma che comunque la strada stessa assolva alle esigenze di funzionalità e di completezza, è da ritenere che non debba, tale sede viaria, essere adeguata alle norme di cui alla tabella allegata al presente articolo. Da tale situazione di fatto, nelle condizioni di cui al precedente capoverso, verranno determinate le distanze degli edifici da tali sedi ed i relativi rapporti volumetrici e di copertura. Per la determinazione sulla funzionalità e completezza della sede stradale esistente questa dovrà risultare da apposito provvedimento redatto dall’Ufficio Comunale competente che dovrà tener conto anche delle esigenze costruttive future ciò in rapporto alla circolazione stradale e di uso sia nella situazione presente che nella prospettiva futura.

- ZONE OMOGENEE C-D-F: per tali zone, date le particolari destinazioni e trattandosi di aree in espansione, non trova applicazione la norma prevista per la zona omogenea B ma per le stesse valgono le norme generali del presente articolo.

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ELEMENTI DI COMPOSIZIONE

a b c d e f g h i l m n

C L A S S E

DENOMINAZIONE

C O R S I E

L D A E R L G L H A E Z C Z O A R S M I I A N I M A

N. B A N C H I N E

L A R G H E Z Z A M I N I M A

M A R C I A P I E N. 2

P T R R O A T C E C Z I I A O T N O E D I

D A I L S L S A U A S S O O S R T I A

P L A A R T C E H R E A G L G E I O

P P A R R O C T H E E T G T G O I O

A V T E T I R C A O V L E A R R S I A M E N T I

A P T E T D R O A N V A E L R I S A M E N T I

A D T I T R T E R Z A Z C A C T I U A R T E O

V E R D E

L A T E R A L E

R C A U G R G V I A T D U I R A

A.1

GRANDE VIABILITA’ DI CONNESSIONE TERRITORIALE

2 O 4

3,50

3,00 2 1,00 -- si -- -- -- si si si si --

A.2

VIABILITA’ TERRITORIALE DI

CONNESSIONE TRA I CENTRI

2 3,50 2 1,00 -- si -- -- si si si si si min 60 ml

A.3 VIABILITA’ PRIMARIA URBANA

2 3,50 2 0,80 si si -- -- si si si si facolta-tivo

min 40 ml

A.4 VIABILITA’

SECONDARIA URBANA

2 3,00 2 0,30 si facolta-tivo si si facolta-

tivo si si si facolta-tivo

min 20 ml

A.5 VIABILITA’

DISTRIBUTIVA RESIDENZIALE

1 O 2

5,00

3,00 2 0,30 si facolta-

tivo si si facolta-tivo si si facolta-

tivo -- min 15 ml

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Art. 13 VINCOLI E PRESCRIZIONI RELATIVI ALL’AZZONAMENTO

In ciascuna delle zone di cui al precedente art. 11, gli interventi dovranno conformarsi per destinazione, e per parametri urbanistici alle rispettive norme. Non potranno essere attuati cambiamenti di destinazione d'uso dei suoli, di edifici o parte di edifici esistenti o in corso di costruzione al momento dell’adozione del P.R.G., senza l'autorizzazione dell’Autorità Comunale, anche se essi non comportano l'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione.

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C A P O II

Z O N E A Art. 14 INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE A

Le zone A del territorio comunale così come definite nel precedente art. 11 sono distinte nelle seguenti sottozone: AA. Contraddistinte in cartografia con il simbolo

che individuano gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree di rilevante valore storico, artistico, ambientale, identificati mediante gli elenchi di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 6 della L.R.T. 21/5/1980 n. 59.

- Con il simbolo AA* sono indicati gli ambiti

di zone della classe AA disciplinati da strumento urbanistico attuativo (Piano di Recupero) operante.

- Con il simbolo * sono indicati gli edifici di cui all'art. l della L.R. 10/79, inseriti negli elenchi di cui alla L.R. 21/5/1980 n. 59.

AB. Contraddistinte in cartografica con il simbolo

che individuano il complesso degli edifici e delle aree che connotano la formazione storico ambientale degli insediamenti.

AC. Contraddistinte in cartografia con il simbolo

che individuano gli immobili e le aree in contrasto e/o incompatibili con l'impianto storico esistente.

Le sottozone AA, AB, AC, nella loro specificità e/o nel loro insieme designano la perimetrazione delle zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 5/8/1978 n. 457.

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Art. 15 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE AA

Nelle sottozone AA, così come identificate al precedente art. 14 sono ammessi i seguenti interventi:

a. manutenzione ordinaria b. manutenzione straordinaria c. restauro e risanamento conservativo

Tali interventi sono da intendersi nelle definizioni specificate nell’Allegato alla L.R.T. 21/5/1980 n. 59 "Definizione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente". La disciplina degli interventi ammessi (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo) dovrà soggiacere alle disposizioni della L. 47/85 e della legislazione statale vigente in materia. Gli interventi ammessi andranno eseguiti secondo le modalità tecnico-esecutive descritte nell’elaborato "Modalità Esecutive degli interventi. Elenco dei materiali da impiegare e delle lavorazioni" (Allegato C) che è parte integrante delle presenti norme. In sede di formazione dei Piani di Recupero non sono poste limitazioni alle destinazioni d'uso purchè queste siano compatibili con i caratteri architettonici e ambientali dei singoli edifici e con il contesto urbano, economico e sociale nel quale sono inserite, fermo restando il ricorso alle procedure di cui all’art. 5 della L.R. 59/80. Sono a destinazione vincolata gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree che oltre alla classificazione AA sono ulteriormente distinte da successive altre due lettere del tipo AA FX con le quali vengono indicate, l'appartenenza al sistema dei servizi (F) e la specifica appartenenza a un sottositema (X) così come specificato nel successivo Capo VII del presente Titolo. In queste aree gli interventi sono disciplinate dal presente articolo e le destinazioni sono regolate dai successivi articoli del Capo VII. Nelle zone AA* valgono le disposizioni contenute nello strumento urbanistico attuativo (Piano di Recupero) operante. Gli interventi edilizi di cui al primo comma del presente articolo potranno essere ampliati fino alle categorie D1 secondo la definizione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'allegato alla L.R. n. 59 del 21.05.1980, semprechè tale intervento sia previsto nell’apposito elenco redatto ai sensi della L.R. 59/80. Nella zona AA, connotativa dell’impianto urbanistico Solvay, è ammessa altresì la realizzazione di autorimesse attraverso la predisposizione di progetti unitari di comparto avuto riguardo ai caratteri compositivi urbanistici, alle preesistenze arboree ed ai materiali d'uso.

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Art. 16 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE AB

Nelle sottozone AB così come identificate al precedente art. 14 sono ammessi i seguenti interventi:

a. manutenzione ordinaria b. manutenzione straordinaria c. restauro e risanamento conservativo d. ristrutturazione edilizia

Tali interventi sono da intendersi nelle definizioni specificate nell'Allegato alla L.R.T. 21.05.1980 n. .59, alle lettere A, B, C, D1, D2, D3. La disciplina degli interventi ammessi (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia) dovrà soggiacere alle disposizioni della L. 47/85 e della legislazione statale vigente in materia. Tutti gli interventi ammessi andranno eseguiti secondo le modalità esecutive descritte nell'elaborato "Modalità Esecutive degli interventi. Elenco dei materiali da impiegare e delle lavorazioni" Allegato C) che è parte integrante delle presenti norme. Nell'ambito di queste sottozone AB, potranno essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione sarà subordinata alla formazione di Piani di recupero nei modi e forme, stabiliti dall’art. 28 della L. 5.8.1978 n. 457 ed in conformità dei disposti degli artt. 9, 10, 11 della L.R.T. 21.5.1980 n. 59. In sede di formazione dei Piani di Recupero non sono poste limitazioni alle destinazioni d'uso purchè queste siano compatibili con i caratteri ambientali del contesto urbano, economico e sociale nel quale sono inserite, fermo restando il ricorso alle procedure di cui all'art. 5 della L.R. 59/80. Mediante interventi di ristrutturazione edilizia saranno ammesse operazioni di trasformazione delle unità immobiliari. sia nella loro dimensione che nel loro numero, saranno altresì consentite modeste modifiche alle altezze degli edifici per gli adeguamenti statici, funzionali ed igienico-sanitario. Gli interventi di ristrutturazione edilizia su immobili che hanno mantenuto le caratteristiche tipologiche originarie dell' architettura di inizio secolo e comunque antecedente al 1940 devono essere volti al rispetto e alla salvaguardia delle caratteristiche architettoniche, storiche e culturali attraverso la conservazione della morfologia strutturale originaria degli elementi decorativi e prospettici e di ogni altra caratteristica architettonica che rappresenti testimonianza delle modalità costruttive dell'epoca.

NOTA: Articolo modificato con delibera G.R.T. n. 683 del 27.6.2000 di

approvazione definitiva della variante al P.R.G. di adeguamento alla direttiva sull'uso della fascia costiera.

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Art. 17 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE AC

Nelle sottozone AC così come identificate al precedente art. 14 sono ammessi i seguenti interventi di ristrutturazione. urbanistica:

- riorganizzazione planivolumetrica anche del singolo edificio

attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione del volume originario fermi restando gli altri parametri urbanistici preesistenti (distanze minime dai confini e dai fabbricati, altezza massima, distanza dalle strade);

- sostituzione e modifica del tessuto edilizio preesistente

compresa la demolizione degli edifici o di parte di essi, non compatibili dal punto di vista morfologico e ambientale o funzionale con l'insieme del tessuto urbanistico-edilizio, fermi restando i parametri urbanistici preesistenti (volumetria, altezza massima, distanza dai confini dai fabbricati e dalle strade).

Questi interventi si attueranno mediante la predisposizione di specifici Piani di Recupero con i caratteri della sostituzione edilizia. Potranno quindi essere ammesse soluzioni tecnologiche ed impiego di materiali anche diversi da quelli descritti nell'Allegato C alle presenti norme, purchè architettonicamente compiute e motivate sul piano storico, morfologico. Nell'attuazione di tali interventi non sono poste limitazioni alle destinazioni d'uso purchè queste siano compatibili con i caratteri ambientali del contesto urbano economico e sociale nel quale sono inserite. Negli immobili classificati AC, in assenza di Piani di Recupero Urbanistico sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dalle lettere A e B dell'Allegato alla L.R.T. 21.5.1980, n.59 e non sono ammesse modifiche alle destinazioni d'uso. Nella sottozona AC sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che si attueranno direttamente mediante concessione edilizia.

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C A P O III

Z O N E B Art. 18 INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE B

Le zone B del territorio comunale così come definite nel precedente art. 11 sono distinte nelle seguenti sottozone: BA. Contraddistinte in cartografia con il simbolo

che individuano le aree di completamento di impianti urbanistici esistenti di particolare valore ambientale;

BB. Contraddistinte in cartografia con il simbolo che individuano le zone di edificazione recente e sostanzialmente compiute; esse saranno ulteriormente distinte in ragione di diversi parametri urbanistici d'uso, nelle classi BB1, BB2, BB3;

BC. Contraddistinte in cartografia con il simbolo che individuano gli ambiti di ricomposizione dei margini urbani, ambiti caratterizzati da insediamenti recenti, incompiuti e formalmente sconnessi con la struttura urbana;

BD. Contraddistinte in cartografica con il simbolo che individuano le zone di completamento poste nei centri collinari per le quali è ammessa anche una tipologia residenziale mista ad attività artigianali;

BR. Contraddistinte in cartografia con il simbolo individua la zona di "Monte della Rena" quale zona edificata soggetta a processi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica;

BRP. Contraddistinte in cartografia con il simbolo individua la zona edilizia retrostante il previsto Porto Turistico e soggetta alla formazione di un Piano Particolareggiato Esecutivo di iniziativa pubblica.

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Le sottozone BC e BR designano con le loro perimetrazioni, l'ambito delle zone di recupero ai sensi dell’art. 27 della L. 5.8.1978 n. 457.

Nelle sottozone BA, BB e BD è facoltà dell'amministrazione Comunale richiedere schemi di utilizzo delle aree con previsioni planivolumetriche anche se gli interventi attuati con singole concessioni edilizie. Le zone B, nella loro articolazione in sottozone, sono caratterizzate da destinazioni d'uso prevalentemente residenziali e quindi da attività commerciali, se compatibili con il piano di commercio, da attività direzionali e dei pubblici esercizi compatibili con la residenza. Nel caso di trasformazione delle destinazioni d'uso da residenza ad altre attività ammesse, dovrà essere reperito all'interno dell'area oggetto di intervento un idoneo numero di posti macchina in relazione al tipo di attività svolta e in aggiunta a quelli pubblici. Tale reperimento non verrà richiesto in caso di accorpamenti di unità immobiliari o parti di esse. Nelle zone B è fatto divieto di costruire piani interrati e/o seminterrati a quota inferiore a quella del "cervello" della fognatura di scarico esistente.

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Art. 19 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE BA

Nelle sottozone BA, così come identificate al precedente art. 18, sono ammessi gli interventi edilizi finalizzati al completamento dell'impianto urbanistico esistente. Tali interventi dovranno ricondursi per parametri urbanistici (indice fondiario, rapporto di copertura, altezza della costruzione, e distacchi di questa da altre costruzioni e dalle strade), per parametri tecnologici (materiali e tecniche costruttive) nonché per caratteri compositivi e formali, alle costruzioni esistenti di cui essi rappresentano la ripetizione ultima e conclusiva. Pertanto il rilascio della concessione edilizia è subordinato al rispetto delle seguenti tipologie derivate dall'Archivio Storico Solvay così come depositate presso l'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Rosignano Marittimo:

- BA1 – Tipologia 29148/4 - BA2 – Tipologia 28233/2 - BA3 – Tipologia 28233/2 - BA4 – Tipologia 19794 - BA5 – Tipologia 21451 - BA6 – Tipologia 12482 - BA7 – Tipologia 12482

E' altresì ammessa la realizzazione di autorimesse attraverso la predisposizione dei progetti unitari di comparti, avuto riguardo ai caratteri compositivi urbanistici, alle preesistenze arboree, ed ai materiali d'uso.

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Art. 20 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE BB

Nelle sottozone BB, così come individuate al precedente art. 18 sono ammessi gli interventi di:

a. manutenzione ordinaria e straordinaria; b. ristrutturazione edilizia con possibilità anche di ampliamenti e

sopraelevazioni nel rispetto dei parametri di zona; c. costruzione di nuovi fabbricati nei lotti edificabili di

completamento semprechè conformi ai parametri di zona; d. ricomposizione formale dell'ambiente costruttivo per ambiti

territoriali significativi (isolati, fronti strada, ecc.); e. ristrutturazione e risanamento delle opere di urbanizzazione.

Nell'ambito di ristrutturazioni edilizie potranno essere realizzati anche accorpamenti e/o frazionamenti delle unità residenziali esistenti, purchè sia garantito, in caso di frazionamento, almeno un posto auto coperto o scoperto per ogni nuova unità residenziale ricavata. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni degli edifici esistenti, qualora possibili, dovranno dar luogo ad organismi edilizi organicamente compiuti. In particolar modo per le sopraelevazioni le distanze tra gli edifici e dal fronte strada potranno derogare da quelle previste dalla normativa di zona, mantenendo quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti. Non sono consentite realizzazioni di corpi staccati da quello principale. Per gli ampliamenti e le nuove costruzioni, semprechè ammessi, sarà consentito, sul fronte strada, l'allineamento con i fabbricati esistenti adiacenti. Nell'ambito delle zone BB, l'Amministrazione Comunale e/o proprietari interessati, potranno predisporre progetti unitari per la realizzazione degli interventi di cui ai punti d. ed e. del presente articolo. I progetti di ricomposizione formale dovranno tendere a riqualificare l'immagine della città costruita intervenendo in modo unitario sulla regolamentazione e la disciplina degli elementi dell'arredo urbano, in sintonia con la riqualificazione degli spazi di relazione (strade, percorsi pedonali, viali ecc.), degli spazi tecnologici (potenziamento ed ammodernamento dei servizi a rete) e degli spazi di vita (piazze, giardini, campi gioco, ecc.).

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Per le sottozone BB sono inoltre stabiliti i seguenti parametri urbanistici:

CLASSE I.F. mc/mq

H maxml.

RAPPORTO DICOPERTURA

Rc max %

DISTANZE DAI CONFINI

Dc. min. ml.

DISTANZE DALLE

STRADE Ds. min. ml.

BB1 1,5 7,50 20% 5,00 5,00

BB2 2,0 11,50 30% 5,00 6,00

BB3 2,5 10,50 35% 5,00 6,00

Negli ambiti classificati BB3* e contraddistinti con l'asterisco sono ammesse anche le destinazioni alberghiere ferme restando le prescrizioni relative ai parametri di zona e purchè siano garantiti almeno 15 mq. posto auto ogni 30 mq. di superficie destinata a tali attività che debbano essere collocati nell'area di pertinenza e/o nelle immediate vicinanze con esclusione delle aree specificamente destinate dal P.R.G. a parcheggio pubblico.

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Art. 21 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE BC

Nelle zone BC, così come individuate al precedente art. 18 sono ammessi i seguenti interventi:

a. ordinaria e straordinaria manutenzione; b. ristrutturazione edilizia con possibilità anche di ampliamenti e

sopraelevazioni nel rispetto dei parametri di zona; c. costruzione di nuovi edifici nelle aree di completamento

semprechè conformi ai parametri urbanistici di zona; d. ristrutturazione e risanamento delle opere di urbanizzazione; e. ristrutturazione urbanistica per ambiti territoriali significativi,

che tenda a costituire nuovi tessuti urbanistico-edilizi; f. restauro e risanamento conservativo per gli edifici inseriti negli

elenchi di cui alla L.R. 59/80. La disciplina degli interventi ammessi (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione e risanamento delle opere di urbanizzazione, nuova costruzione, ampliamenti e sopraelevazioni) dovrà soggiacere alle disposizioni della L. 47/85 e della legislazione statale vigente in materia. Qualora si predispongano piani di ristrutturazione urbanistica, questi dovranno tendere a realizzare compiuti isolati urbani, valorizzare gli spazi liberi e di vicinato come spazi a spiccato carattere urbano, disciplinare compiutamente la rete viaria e gli spazi per la sosta e risolvere formalmente il rapporto tra il margine costruito della città e l'adiacente campagna. Nei casi di piani di ristrutturazione urbanistica, così come definita dall’ art. 27 della Legge 5.8.1978 n. 457, gli indici di zona ammessi saranno da intendere come indici territoriali e non fondiari e sarà consentito un incremento equivalente al 50% degli indici stessi; le altezze potranno essere derogate fino al massimo di ml. 14,50 a vantaggio di una maggiore disponibilità di aree libere da attrezzare a parcheggi ed a verde pubblico che dovranno tuttavia corrispondere ad almeno il 30% della superficie territoriale interessata. Per le sottozone BC sono inoltre stabiliti i seguenti parametri urbanistici:

CLASSE I.F. mc/mq

H maxml.

RAPPORTO DICOPERTURA

Rc max %

DISTANZE DAI CONFINI

Dc. min. ml.

DISTANZE DALLE

STRADE Ds. min. ml.

BC1 1,5 7,50 35% 5,00 5,00

BC2 2,0 11,50 40% 5,00 5,00

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Art. 22 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE BD

Nelle sottozone BD, così come individuate al precedente art. 18 sono ammessi seguenti interventi: a. ordinaria e straordinaria manutenzione; b. ristrutturazione edilizia con possibilità anche di ampliamenti e

sopraelevazioni nel rispetto dei parametri di zona; c. costruzione di nuovi edifici nelle aree di completamento

semprechè conformi ai parametri urbanistici di zona; d. restauro e risanamento conservativo per gli edifici di cui alla

L.R. 59/80. La disciplina degli interventi ammessi (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione) dovrà soggiacere alle disposizioni della L. 47/85 e della legislazione statale vigente in materia. In questa sottozona sono ammesse sia le tipologie residenziali (due piani fuori terra più un piano seminterrato) che le tipologie miste (un piano terra destinato ad attività artigianali nè nocive, nè moleste ed un sovrastante piano destinato alla residenza), fermi restando i seguenti parametri urbanistici:

I.F. = 2 mc/mq H max = 7,50 ml Rc max = 40% Dc min = 5 ml Ds min = 5 ml

Nel caso di intervento misto (residenza e attività artigiana), dovrà essere reperito all'interno dell’area un idoneo numero di posti macchina in relazione al tipo di attività svolta. Le aree esterne dovranno essere sempre convenientemente sistemate.

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Art. 23 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE BR Nelle sottozone BR, così come individuate al precedente art. 18 sono ammessi i seguenti interventi: a) ordinaria e straordinaria manutenzione; b) ristrutturazione edilizia con possibilità anche di ampliamenti e

sopra elevazioni, nel rispetto dei parametri urbanistici di zona; c) ristrutturazione urbanistica per ambiti territoriali significativi

(isolati o comparti di isolato) con possibilità di realizzare nuove costruzioni in sostituzione dei tipi edilizi uni e bifamiliari e al fine del risanamento igienico-urbanistico degli spazi interclusi tra gli edifici dell’isolato;

d) restauro e risanamento conservativo per gli edifici di cui alla L.R. 59/80.

La disciplina degli interventi ammessi (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione) dovrà soggiacere alle disposizioni della L. 47/85 e della legislazione statale vigente in materia.

Nella predisposizione degli interventi di cui alla lettera b) saranno seguiti i seguenti parametri urbanistici di zona:

I.F. max

mc/mq

H max ml.

RAPPORTO DICOPERTURA

Rc max %

DISTANZE DAI CONFINI

Dc. min. ml.

DISTANZE DALLE STRADE

Ds. min. ml.

3,00 13,00 50% 5,00 5,00

Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono prevedere anche l’ampliamento e la sopraelevazione degli edifici esistenti a condizione che: - l’intervento risolva i problemi di risanamento igienico-

urbanistico degli spazi interclusi tra gli edifici; - l’altezza massima della sopraelevazione non superi quella

dell’edificio adiacente più alto; - siano verificate le effettive possibilità tecniche di ampliamento e

di sopraelevazione; - si dia luogo ad organismi edilizi formalmente compiuti nel

rispetto delle caratteristiche originarie; - siano reperiti gli standard urbanistici a parcheggio di cui alla L.

122/89 e D.M. 1444/68. Detti interventi di ristrutturazione, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, potranno altresì derogare dai parametri di zona relativi alle altezze, alle distanza tra gli edifici, alle distanze dai

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confini, alle distanze dalla strada, al fine di conservare i parametri già esistenti o di creare gli allineamenti stradali con gli edifici adiacenti. Rispetto ai parametri di zona sono fatte salve le maggiori altezze, le minori distanze e le maggiori volumetrie se esistenti. Per dette situazioni sono ammessi i soli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e l’utilizzazione di parametri urbanistici eventualmente sotto utilizzati rispetto a quelli di zona. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica si attuano mediante strumento urbanistico attuativo d’iniziativa pubblica e/o privata (P.P.E., PEEP, P. di L., ...). Nella predisposizione dei piani di ristrutturazione urbanistica l’insieme degli indici saranno considerati come territoriali e non fondiari; sono altresì consentite minori distanze degli edifici dalle strade (fino ad allinearsi con gli edifici a confine con il marciapiede) e fra loro (fino alla costruzione in aderenza) e l’altezza massima ammissibile viene stabilita in ml. 14,50, l’indice di utilizzazione territoriale massimo viene fissato in 4,5 mc/mq al fine di favorire un minor rapporto di copertura rispetto a quello esistente nell’ambito considerato dal Piano Attuativo. Nella predisposizione dei piani di ristrutturazione urbanistica dovranno comunque essere salvaguardate le zone caratterizzate dal tessuto edilizio ed urbanistico di inizio secolo. Con i piani di ristrutturazione urbanistica si dovranno risolvere i problemi delle aree intercluse fra gli edifici rimuovendo garages, rimesse, depositi e quant'altro oggi impegna in forma disordinata ed in modo degradante gli spazi a terra. Sono pertanto da prevedere interventi che realizzino volumi, totalmente e/o parzialmente interrati destinati ad ospitare le funzioni accessorie alle abitazioni ed ai negozi, nonchè interventi di sistemazione delle superfici di copertura di detti volumi e delle superfici libere interne all’isolato, sistemazioni atte a creare un sistema continuo, permeabile alla pedonalità a forte caratterizzazione urbana. Sono pertanto ammesse le sistemazioni a verde di arredo, a verde attrezzato, a spazi pavimentati per la sosta pedonale e per il gioco all'aperto, a percorsi pedonali, ecc., che realizzino nel complesso un vero e proprio spazio di vicinato vivo e vitale. In questo spazio potranno affacciarsi negozi ed uffici pubblici o privati, nonchè servizi pubblici o di interesse pubblico che saranno ammessi ai piani terra ed ai primi piani degli edifici. Gli spazi a terra, una volta trasformati e sistemati, rimarranno di proprietà privata, ma avranno un uso pubblico, per questa servitù l’Amministrazione Comunale parteciperà alla promozione ed organizzazione dei progetti di trasformazione e di riqualificazione, nei modi, forme e tempi che saranno stabiliti con i piani urbanistici attuativi.

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Art. 24 DISCIPLINA DELLA SOTTOZONA BRP

La zona edificata retrostante il porto turistico è sottoposta alla redazione del Piano Particolareggiato di Iniziativa pubblica. Il P.P.E. dovrà risolvere i problemi di connessione tra la struttura portuale e la città realizzando una zona significativa fra Via Trieste e l'area interna al porto, alla stessa quota di Via Trieste, che sarà destinata a percorsi attrezzati con i servizi della passeggiata a mare, della sosta e del soggiorno all'aperto, tali da garantire un’ampia accessibilità pedonale. Le attrezzature ammesse in tali zone dovranno essere particolarmente studiate e tali da inserirsi nel contesto edilizio connotato dalle abitazioni esistenti e dovranno essere realizzate con sovrastrutture leggere di altezza non superiore ml.3,50. Negli edifici esistenti compresi fra Via Trieste e l’attrezzatura portuale, inclusi nella zona di connessione anzidetta, sono ammessi cambiamenti di destinazione d’uso per la realizzazione di servizi turistici, di ristorazione alberghiere e commerciale anche mediante interventi di ristrutturazione interna. Dovrà comunque essere conservato l’ambiente edilizio esterno caratterizzato dalle ville primo novecento anche mediante sostituzioni edilizie dei corpi o fabbricati estranei a tale contesto. Particolare cura dovrà essere posta nelle sistemazioni esterne degli stessi edifici in modo tale che anch’esse concorrano alla connotazione della zona di connessione fra la città ed il porto. In questo contesto sarà favorita la realizzazione di scivoli, fra gli edifici contermini per l’accesso ai piani cantinati con ingresso da Viale Trieste e realizzati in modo tale da non pregiudicare l’accessibilità pedonale nella zona di connessione. La costruzione e/o l’ampliamento degli spazi cantinati saranno ammessi semprechè non inducano sopraelevazioni rispetto alla quota di Via Trieste. In questo contesto le nuove opere non costituiranno incremento di volumi. Nell’ambito del P.P.E. dovranno essere garantite le aree parcheggio per il soddisfacimento dei fabbisogni indotti dall'infrastruttura portuale per almeno 7.500 mq. Dette aree dovranno essere opportunamente progettate al fine: di contenere gli effetti di impatto visivo, dotandole dei necessari schermi vegetali; di collegarle funzionalmente alla viabilità di scorrimento. Gli accessi e le uscite dalle aree a parcheggio dovranno essere ridotte allo stretto necessario ed attrezzate opportunamente ai fini della maggiore sicurezza di innesto. Il porto turistico dovrà essere collegato alla viabilità primaria con una viabilità di raccordo da realizzarsi nella parte settentrionale dell’area e con le seguenti caratteristiche:

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- larghezza minima della sede stradale, fuori dell'area portuale di ml.12,00, con corsia di larghezza non inferiore a ml. 3,50 l’una

- raggio di curvatura minimo di ml. 24,00. Tale raccordo costituirà l’ingresso principale al porto turistico. Nella parte meridionale della zona nell’area libera da edificazione e posta tra via Trieste e il porto ed il limite meridionale dello stesso, dovrà essere individuata una viabilità di accesso ai servizi portuali. Per quanto riguarda le aree edificate ricadenti nell’ambito del P.P.E. e non richiamate esplicitamente nel presente articolo, valgono in quanto applicabili i disposti del precedente art. 23 “Disciplina delle sottozone BR” sia nei suoi contenuti informatori che nei parametri urbanistici stabiliti. Nelle more di approvazione del P.P.E. sugli edifici esistenti .sono consentiti gli interventi di manutenzione e di adeguamento igienico-funzionale.

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Art. 25 INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE C

Le zone C del territorio comunale così come definite dal precedente art. 11 sono distinte nelle seguenti sottozone:

C1 contraddistinte in cartografia con il simbolo

che individuano le aree di nuovo sviluppo edilizio a bassa densità territoriale;

C2 contraddistinte in cartografia con il simbolo che individuano le aree di nuovo sviluppo edilizio a medio-bassa densità territoriale;

C3 contraddistinte in cartografia con il simbolo

che individuano le aree di nuovo sviluppo edilizio a medio-alta densità territoriale;

C* contraddistinta in cartografia con il simbolo

che individuano le aree di nuovo sviluppo edilizio già dotate di strumento urbanistico attuativo approvato e convenzionato;

C* P.E.E.P. contraddistinte in cartografia con il simbolo

che individuano le aree di nuovo sviluppo edilizio dotate di piano di zona ex L. 167/61;

CB contraddistinta in cartografia con il simbolo

che individua l'area di Chioma con sviluppo residenziale vincolato e controllato.

L’attuazione della zona C avverrà previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata, e nel rispetto dei parametri dei limiti e dei vincoli di cui alle presenti norme. L’edificazione di tali aree potrà avvenire successivamente all’approvazione dello strumento urbanistico attuativo, anche per stralci funzionali o singole concessioni edilizie. Lo strumento urbanistico attuativo dovrà sempre definire e disciplinare l’insieme delle sistemazioni esterne nonchè indicare i materiali e le tecnologie delle opere che si intendono eseguire, i colori e gli elementi di arredo naturali ed artificiali, oltrechè l'esatta illustrazione planovolumetrica dei nuovi edifici, e del complesso delle opere di urbanizzazione primaria. Nelle singole sottozone C andranno previste e realizzate aree a parcheggio e aree per il verde pubblico nella misura minima stabilita alla tabella del successivo art. 26. Nelle sottozone C è consentita l’apertura di pubblici esercizi, uffici,

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negozi per il commercio al dettaglio nella misura massima del 30% della volumetria ammessa nella singola sottozona, purchè queste attività non siano nè nocive, nè moleste e purchè vengano previste nello strumento urbanistico attuativo e sia recuperato un idoneo numero di parcheggi pubblici in relazione al tipo di attività prevista secondo quanto stabilito dal D.M. 2/4/1968. Ogni singolo alloggio previsto dovrà essere corredato da almeno un posto macchina coperto ai sensi della Legge 06.08.1967 n. 765, così come modificato dall'art. 2 L. 122/89. La soluzione urbanistico-architettonica che dovrà essere data con lo strumento urbanistico attuativo dovrà tenere conto: - della migliore accessibilità meccanizzata garantendo al massimo

visibilità e sicurezza nello scorrimento dei mezzi e preferibilmente separando i percorsi pedonali da quelli meccanizzati;

- della tipologia edilizia preesistente nel contesto urbanistico sul quale si colloca il nuovo intervento.

Nella tabella di cui al successivo art. 26 è riportato per ogni singola sottozona anche il numero di piante d’alto fusto che dovranno essere collocate per ogni 100 mq. di superficie territoriale. Le specie arboree saranno indicate dall’Amministrazione Comunale fra quelle tipiche del luogo. Tale impegno sarà assunto in sede di progettazione dello strumento attuativo e ne costituirà parte integrante.

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Art. 26 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI PER LE SOTTOZONE C1, C2, C3 Per le sottozone Cl, C2, C3 così come individuate nel precedente art. 25, si applicheranno, in sede di formazione dello strumento urbanistico attuattivo i seguenti parametri:

Standard aggiuntivi

SOTTOZONA I.T. mc/mq

Sc. max % su

St

H maxml.

Alberat.Ogni

100 mq.di St

Dc. min. ml.

Ds. min. ml.

V min. % su St

*

P min. % su

St *

C1 1,0 30% 6,50 Minimo 3 5,00 6,50 10 (1) 5

C2 2,0 40% 7,50 Minimo 2 5,00 7,50 15 (1) 8

C3 2,0 40% 7,50 Minimo 2 5,00 7,50 10 (1) 8

Nella sottozona Cl saranno assentite anche deroghe dal rapporto di copertura, fino a raggiungere un massimo del 40%, purchè la soluzione progettata sia pienamente rispettosa del declivio della collina di Rosignano Marittimo.

Nella sottozona C3 sono ammesse sia le tipologie residenziali (due piani fuori terra più uno seminterrato) che le tipologie miste (un piano terra destinato alle attività artigianali, né nocive né moleste, ed un sovrastante piano destinato alla residenza.

(l) La dimensione minima del verde aggiuntivo non dovrà

comunque essere mai inferiore a 500 mq. se l’area consente la realizzazione di almeno 10 unità abitative, altrimenti il verde richiesto dovrà essere ricavato ai margini del comparto e costituire un elemento di arredo urbano.

* Tali aree, nelle rispettive destinazioni, sono da intendersi

pubbliche e il loro dimensionamento non dovrà comunque essere inferiore a quanto previsto dal D.M. 2/4/1968 e successive modifiche e integrazioni.

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Art. 27 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE C* E C* PEEP C* Per le zone classificate C* così come individuate nel

precedente art. 25, rimane confermata la disciplina prevista negli strumenti urbanistici attuativi approvati.

C* PEEP Per le zone classificate C* PEEP così come

individuate nel precedente art. 25 rimane confermata la disciplina prevista negli strumenti urbanistici attuativi e operanti, di cui agli atti C.C. n. 44 del 17.2.1992, C.C. n.125 del 26.5.92, G.M. n. 1518 del 3.7.1992 e C.C. n. 230 del 22.12.1992.

Per quanto riguarda il P.E.E.P. di Rosignano Solvay ricadente nell’area strategica H5 le aree a ciò destinate seguiranno la disciplina prevista nel Piano Urbanistico attuativo che sarà redatto per l’area progetto H5.

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Art. 28 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE CB La sottozona CB, così come individuata nel precedente art. 25, costituisce un’area speciale e circoscritta, caratterizzata da una sostanziale edificazione da completare, ma che richiede per la sua natura l’adozione di studi generali di verifica geologica e geotecnica e di razionalizzazione e risanamento delle opere di urbanizzazione primaria.

La sottozona CB rappresenta quindi l’ambito nel quale dovranno adottarsi i seguenti studi:

- un piano unitario d'area che definisce le caratteristiche

idrogeologiche dei suoli, individui le zone di difesa idrogeologica e di eventuali provvedimenti per la tutela e per il consolidamento idraulico ed idrogeologico;

- un progetto unitario e formalmente compiuto di ristrutturazione e di risanamento delle opere di urbanizzazione primaria che preveda il completamento della maglia viaria, la risoluzione dei problemi ambientali connessi alle nuove opere, le aree a parcheggio, nonchè l’individuazione dei percorsi pedonali o alternativi a quelli veicolari, di raccordo alla sottostante zona di attrezzature balneari.

L’ambito della sottozona CB è inoltre così classificato:

- Classe CB0, distinta in cartografia con il simbolo

che individua le aree sostanzialmente già edificate;

- Classe CB1, distinta in cartografia con il simbolo che individua i lotti interclusi di completamento;

- Classe CB2, distinta in cartografia con il simbolo

che individua le aree di completamento del margine di zona

- Aree verdi, distinte in cartografia con il simbolo

che individuano le aree con piantumazioni esistenti o di nuovo impianto.

Nella classe CB0 sono ammessi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonchè ristrutturazione edilizia che non comportino aumenti della volumetria e dei rapporti di copertura fondiaria esistenti.

Nelle classi CB1 e CB2, semprechè compatibili con gli studi sopra richiamati, sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria

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manutenzione nonchè di ristrutturazione edilizia e di costruzione di nuovi edifici residenziali del tipo a ville e villini secondo i seguenti parametri:

- indice fondiario: 0,4 mc./mq. - altezza massima delle costruzioni: ml 6,00 - distacco minimo dai confini: ml. 5,00 - distacco minimo dalle strade: ml. 6,00 - rapporto di copertura fondiario massimo: 20%

Sono fatti salvi i maggiori parametri, se esistenti. E’ fatto obbligo inoltre di impiantare almeno 4 piante d’alto fusto (pini marittimi) per ogni 100 mq. di superficie fondiaria oltre alla ripiantumazione di quelle essenze che per motivi gravi altrimenti risolvibili dovranno essere abbattute, nonchè di mantenere il sistema del verde esistente e previsto.

In detta zona dovrà essere recuperato uno spazio da destinare a parcheggi pubblici nella misura di almeno 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione.

Nelle aree verdi sono ammessi interventi di manutenzione e coltivazione delle essenze arboree, nonchè gli interventi atti a prevenire i rischi di incendio delle essenze vegetali. Potranno essere altresì realizzati percorsi pedonali attrezzati, piccoli impianti sportivi che non comportino la costruzione di volumi di qualsiasi natura, piccole attrezzature di servizio, come box igienici, chioschi, gazebo ed altro che non comportino l’abbattimento di alcuna essenza arborea.

Gli interventi ammessi potranno essere attuati direttamente mediante il rilascio delle singole concessioni o autorizzazioni edilizie, semprechè siano stati approvati dall’Amministrazione Comunale gli studi unitari d’area di cui al secondo comma del presente articolo.

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C A P O V

ZONE D

Art. 29 INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE D Le zone D del territorio comunale così come definite nel precedente art. 11, sono distinte nelle seguenti sottozone:

DA contraddistinte in cartografia con il simbolo

che individuano le aree destinate agli insediamenti artigianali e della piccola industria, di tipo manifatturiero che sono considerate destinazioni preferenziali rispetto ad altre attività di trasporto, di comunicazione, di riparazione di beni di consumo e di veicoli nonchè del commercio all’ingrosso;

DB contraddistinte in cartografia con il simbolo

che individuano le aree destinate alle attività produttive della industria Solvay, nonchè le attività di terzi ad essa funzionalmente collegate;

DBS contraddistinte in cartografia con il simbolo

che individuano le aree per il miglioramento degli impianti di stoccaggio dell’industria Solvay;

DC contraddistinte in cartografia con il simbolo

che individuano le aree designate per lo sfruttamento di cave e torbiere, in conformità del piano regionale delle attività estrattive di cui alla L.R.T. 30/04/1980 n. 36 e successive modifiche e integrazioni;

DT contraddistinte in cartografia con il simbolo

che individuano le aree destinate alle attività produttive turistiche quali alberghi, villaggi turistici, camping ecc.;

DE contraddistinte in cartografia con il simbolo

che individuano le aree destinate alle attività produttive di tipo agro-industriale, quelle attività cioè che esulano dal tradizionale rapporto tra produzione e fondo agrario per assumere invece i connotati dell'attività industriale vera e propria con i relativi rapporti territoriali;

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ED contraddistinte in cartografia con il simbolo che individuano le aree destinate agli impianti di acquacoltura ai sensi della L. 05.02.1992

DS contraddistinte in cartografia con il simbolo

che individuano le aree destinate. alle attività di sperimentazione, ricerca, applicazione di materiali e tecniche per le coltivazioni in serra;

DD contraddistinte in cartografia con il simbolo

che individuano le aree destinate alle attività produttive, artigianali e commerciali di alto pregio.

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Art. 30 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE DA La sottozona DA, così come identificata nel precedente art. 29 è suddivisa nelle seguenti classi:

DAB che rappresenta l’ambito della sottozona DA sostanzialmente attuato e di completamento;

DAC che rappresenta l’ambito della sottozona DA di nuova espansione per i complessi produttivi artigianali e industriali.

Le due classi si distinguono solo per le diverse modalità di attuazione. Ovvero nella classe DAB gli interventi ammessi si attueranno direttamente con il rilascio della singola concessione edilizia e/o autorizzazione in base al tipo di intervento edilizio nel rispetto delle presenti norme e dei successivi parametri urbanistici ed edilizi. Mentre nella classe DAC gli interventi ammessi si attueranno mediante la preliminare predisposizione dello strumento urbanistico attuativo (P.P. o P.I.P.; P. di L.C.) d’iniziativa pubblica e/o privata.

Sono sempre escluse le attività insalubri ed inquinanti quali quelle della lavorazione di pelli e cuoio, quelle chimiche, quelle della cellulosa e quelle ad esse assimilabili.

Gli insediamenti produttivi ammessi dovranno rispettare le norme di igiene e quelle antinquinamento vigenti in materia. In particolare dovranno predisporre impianti di pre-trattamento dei reflui prima della loro immissione nelle fognature pubbliche in funzione della specificità dei materiali trattati dalle singole lavorazioni.

Tra diverse richieste di insediamento verranno favorite quelle caratterizzate da un maggior numero di addetti occupati per ettaro.

Sono altresì ammesse le destinazioni a deposito, magazzino, rimesse, uffici, e spazi espositivi semprechè funzionali con l’attività produttiva principale o ad essa complementare.

Per ogni unità produttiva potrà essere ammessa la realizzazione di una unità residenziale da destinarsi al custode, o al gestore o al proprietario, per una volumetria complessiva non superiore a 300 mc.

Tutte le nuove costruzioni dovranno rispettare i seguenti parametri: - rapporto di copertura: max 50% - distanze dai confini: pari alla metà dell’altezza massima

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dell’edificio e comunque non inferiore a ml. 5,00. Tra due lotti contermini e con l’accordo tra le proprietà interessate, potrà essere assentita la costruzione in aderenza, fermi restando i rapporti di copertura per ogni singola unità fondiaria;

- distanza dalle strade: la distanza di un edificio dalle strade

dovrà essere pari ad almeno la metà dell’altezza del fabbricato e comunque non essere inferiore a ml. 10,00;

- altezza dei fabbricati: l’altezza massima ammessa è stata

stabilita in ml. 9,00. Sono consentite deroghe per l’alloggiamento di attrezzature e volumi tecnici richiesti per lo svolgimento delle attività produttive;

- parcheggi interni: all’interno del lotto, dovrà essere

attrezzata un’area a parcheggi almeno pari a 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione ai sensi e per gli effetti della Legge 122/89;

- verde: all’interno del lotto e in particolare

sulla parte fronteggiante la pubblica via, dovrà essere attrezzata un’area a verde di arredo nella misura di almeno 1 mq. ogni 40 mc. di costruzione. In tale area andranno piantumate essenze d’alto fusto secondo le indicazioni dell’A.C. nella misura di almeno un albero ogni 100 mq. di superficie fondiaria.

Potranno essere realizzate costruzioni di corpi isolati solo in funzione di specifiche esigenze tecnologiche (centrali termiche, silos, depositi di materiali infiammabili, ecc.), semprechè queste rispettino le condizioni di sicurezza richieste da leggi e disposizioni in materia. In tali casi la distanza tra gli edifici potrà anche essere motivatamente ridotta, ferme restando le altre prescrizioni parametriche.

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Per gli edifici preesistenti destinati ad attività produttive sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di ristrutturazione interna e di risanamento conservativo. Gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione e quelli di sopraelevazione saranno consentiti purchè nel rispetto integrale delle presenti norme e dei parametri urbanistici ed edilizi di cui al presente articolo. Le aree previste dal P.R.G. e destinate da esso a servizi dovranno essere esplicitamente definite nelle destinazioni funzionali dallo strumento urbanistico attuativo e seguiranno le prescrizioni per queste stabilite al successivo capitolo VII del presente Titolo II.

In sede di formazione dello strumento urbanistico attuativo dovranno essere riservate aree per spazi pubblici o attività collettive, parcheggi e verde pubblico nella misura minima stabilita dell’art. 5 del D.M. 2/4/1968.

DAC* è la sottozona contraddistinta in cartografia con il

simbolo

Essa identifica le aree destinate alla realizzazione di complessi produttivi destinati all’acquacoltura.

Oltre a quanto stabilito dal presente articolo per le sottozone DAC valgono anche le seguenti prescrizioni speciali:

a) destinazione ad impianti di acquacoltura è una destinazione

vincolante;

b) è consentito il prelevamento dell’acqua di mare utilizzando il solo canale di presa della Soc. Solvay con divieto di realizzazione di nuove opere di presa a mare;

c) è ammessa la realizzazione di opere di allaccio fra gli impianti

Solvay ed i nuovi complessi produttivi al fine di utilizzare le acque calde prodotte degli stabilimenti Solvay e necessarie per l’alimentazione dei nuovi complessi di acquacoltura.

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Art. 31 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE DB

Nelle sottozone DB così come individuate dal precedente art. 29 sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; di ristrutturazione edilizia ed urbanistica; di costruzione di nuovi impianti, integrativi, complementari o sostitutivi di quelli esistenti, in ampliamento ad essi o come nuovi corpi autonomi. Gli interventi ammessi saranno attuati direttamente mediante il rilascio di singole concessioni edilizie e/o autorizzazioni in base al tipo di intervento edilizio nei casi di: - manutenzione straordinaria; - ristrutturazione edilizia; - demolizione e ricostruzione di impianti esistenti; - ampliamenti e sopraelevazioni; - costruzione di nuovi corpi fabbrica e/o tecnologici.

Nel caso di operazioni di più vasto respiro identificabili con processi di ristrutturazione urbanistica dell’area industriale sarà richiesto per la loro attuazione l’approntamento di specifico piano urbanistico attuativo di iniziativa privata.

Le destinazioni ammesse sono quelle legate al pieno svolgimento dell’attività produttiva, direzionale, di ricerca, commerciale e di servizio della Società Solvay, nonchè le attività di terzi funzionalmente collegate all'utilizzo e/o alla trasformazione e/o all’imballaggio dei prodotti e dei semilavorati Solvay.

Nell’ambito delle aree industriali DB, dovranno essere predisposti specifici progetti di superamento dell’impatto ambientale determinato dal complesso degli impianti Solvay. Tali progetti, di iniziativa privata e/o pubblica dovranno definire l’insieme delle operazioni necessarie ed opportune per l’inserimento formalmente compiuto della fabbrica nella città e nel territorio. Le aree prioritarie d’intervento saranno quindi quelle di margine e quelle di contatto dell’area industriale con le zone urbane e territoriali più significative (zona urbana di Rosignano Solvay, parco fluviale del Fine, area marina, prospetti stradali, impianti isolati, ecc.). Per la zona industriale DB dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

- rapporto di copertura: max 25% - distanze dai confini: min 10 ml. (l) - distanze dalle strade: min 10 ml. (l)

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- altezza dei fabbricati: l’altezza massima è stabilita in ml. 13,00. Sono consentite deroghe per l’alloggiamento di attrezzature e volumi tecnici richiesti per lo svolgimento delle attività produttive.

- parcheggi interni: all’interno delle aree produttive dovrà

essere attrezzato un congruo spazio da destinare al parcheggio delle auto in ragione del numero di addetti per turno impegnato nell’impianto stesso e comunque non inferiore a quanto stabilito dal D.M. 2/4/1968.

- verde di rispetto: all’interno delle aree produttive dovrà

essere attrezzato a verde di rispetto almeno il 20% della superficie fondiaria, questa area preferibilmente collocata al contorno, dovrà essere debitamente piantumata con essenze d'alto fusto, secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale nella misura minima di 2 piante ogni 100 mq. di superficie fondiaria.

___________________________________

(l) Per serbatoi, depositi, impianti di produzione e simili ad elevato

rischio industriale dovranno essere sempre e comunque ottemperate le norme emanate in materia e più in generale quelle di protezione civile. Gli impianti dovranno sempre rispettare le norme di igiene nonchè quelle antinquinamento in genere con particolare riferimento a quelle di tutela delle acque e dell’aria.

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Art. 31 bis l. Nelle sottozone DBS, sono ammessi nuovi interventi per la

realizzazione di stoccaggi di olefine, di cui un primo serbatoio per il miglioramento tecnologico funzionale e di sicurezza ed un secondo in sostituzione dell’esistente.

2. Gli insediamenti di cui al primo comma sono attuati con concessione edilizia subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il Comune e la Soc. Solvay che, nel rispetto delle destinazioni di piano e dei valori ambientali, disciplini, tra l’altro, criteri, tempi e metodi di attuazione degli interventi di cui al primo comma del presente articolo, oneri, opere e garanzie a carico del concessionario.

3. Nella zona industriale esistente adiacente alle sottozone DBS sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria escluso ogni intervento di ristrutturazione. Sono pure ammessi gli interventi di adeguamento tecnologico ai soli fini della sicurezza, dell’affidabilità degli impianti e del miglioramento del volume degli stoccaggi esistenti.

4. Nelle zone DBS si applicano i parametri urbanistici previsti per le zone DB.

5. Gli interventi previsti nelle zone H10*, pinete di progetto contraddistinte con l’asterisco (*), pinete esistenti con asterisco e archeologiche con asterisco, limitrofe alla sottozona DBS, possono essere coordinati mediante un accordo di programma da stipulare con l’Amministrazione Comunale per il riassetto ambientale delle aree al fine di realizzare una adeguata zona di rispetto per la salvaguardia degli stoccaggi esistenti e previsti, anche in esecuzione della legislazione di tutela ambientale. Tale zona di rispetto oltre a garantire i più alti livelli di sicurezza dovrà limitare l’occupazione di suolo allo stretto necessario al fine di assicurare alla collettività una estesa qualificazione ambientale, l’utilizzo delle spiagge e delle pinete retrostanti fino alla Via dei Cavalleggeri, il collegamento pedonale e di servizio che colleghi la zona di Pietrabianca da Nord a Sud. L’accordo di programma regolerà i tempi, i modi e gli impegni per l’attuazione del piano attuativo di coordinamento degli interventi ed oggetto dell’accordo stesso condizionandone l’efficacia alla concreta esecuzione dei nuovi impianti di stoccaggio.

6. L’utilizzo delle spiagge e pinete esistenti e di progetto limitrofe all’impianto di stoccaggio della Solvay, data la presenza di materiali tossici e nocivi, sia limitata e comunque circoscritta alle aree esterne alla zona di rispetto degli impianti in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia ed in particolare alla L.R. 41/91 in materia di rischi e di incidenti rilevanti definite in accordo con il competente servizio dell’A.R.P.A.T. e l’autorità prefettizia.

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7. Per l’area ricadente in ambito demaniale valgono le norme contenute nel Titolo IV delle presenti N.T.A.

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Art. 32 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti norme tecniche di attuazione sono riferite alla Variante Urbanistica di adeguamento alle previsioni del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) dello strumento urbanistico generale vigente, relativamente ad un sito esistente nel comune avente sigla 417.A.4(Mg)BEA1, ubicato a Nord Est dell'abitato di Gabbro. Le presenti norme disciplinano le zonizzazioni transitorie delle aree, i contenuti e l'attuazione del progetto di coltivazione e di ripristino ambientale.

1. MODALITA' E PROCEDURE DI INTERVENTO

L'esercizio dell’attività estrattiva nell'area prevista delle previsioni di P.R.A.E., recepita nello strumento urbanistico generale comunale, potrà essere autorizzata solamente dopo che sia intervenuta la stipula tra le parti, ditta escavatrice e Comune di Rosignano Marittimo, della convenzione da trascrivere nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 36/80 e successive modificazioni redatta in base allo schema di convenzione allegato alla D.G.R. n. 4418/95, "istruzioni tecniche per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali comunali in applicazione del P.R.A.E. approvato con D.C.R. n. 200 del 07.03.1995. La durata e l'estensione temporanea della suddetta autorizzazione non potrà superare la data del 31.12.2000.

2. ZONIZZAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI

INTERVENTO

Le aree destinate provvisoriamente ad attività estrattiva, con destinazione finale a zona agricola collinare (zone E sottozona EB del P.R.G.C.), sono contraddistinte da un numero “n” associato alla classe EB. Per la destinazione finale valgono quindi le stesse norme stabilite nello strumento urbanistico vigente. Nella sottoclasse EBn sono distinti, attraverso specifica grafica, gli ambiti destinati alle diverse modalità di intervento per la conduzione delle attività estrattive, e precisamente:

EB1 - sottozona dove è ammessa la nuova escavazione congiunta

ad operazioni di ripristino ambientale; EB2 - sottozona dove è necessaria la conservazione della forma

1 Modificato con delibera C.C. n. 61 del 23.5.1997 (approvazione)

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dei luoghi integrata con interventi di rimodellamento ed operazioni di bonifica e ripristino ambientale;

EB3 - sottozona di rispetto del Botro Torricchi.

2.1 SOTTOZONA EB1

In questo ambito è ammessa la nuova escavazione congiunta ad operazioni di ripristino. Il progetto di coltivazione dovrà tener conto delle caratteristiche fisico meccaniche dei materiali estratti e dovrà essere congruente con i caratteri morfologici dell'area di cava senza mai prescindere dall'obiettivo finale del procedimento di recupero. Il progetto di coltivazione dovrà contenere specifiche valutazioni ed indicazioni relative agli aspetti geomorfologici, botanici, idrogeologici e paesaggistici. In particolare, la coltivazione dovrà essere realizzata dall'alto verso il basso per fette o gradoni discendenti. Dovrà essere dimostrata e garantita la stabilità delle scarpate sia provvisorie che finali. In ogni fase della coltivazione dovrà essere garantita la regimazione delle acque superficiali mediante fosse di guardia che convoglino le acque verso ricettori naturali esistenti. Particolare attenzione dovrà essere rivolta anche alla regimazione delle acque sotterranee eventualmente intercettate durante la coltivazione evitando che queste possano venire a giorno sui fronti di scavo e favorire quindi fenomeni di instabilità. Nel programmare le fasi di scavo si dovrà tener conto della morfologia finale prevista che dovrà essere il più possibile congruente con i caratteri morfologici peculiari della zona e tale da garantire la fondamentale continuità percettiva dal paesaggio interessato. I fronti di scavo a cielo aperto, qualora coltivati a gradoni, dovranno essere rettificati in modo che il profilo finale sia rappresentato da un'unica superficie a pendenza uniforme compatibile con le caratteristiche geotecniche dei terreni. Qualora la coltivazione procedesse a fossa dovrà essere previsto il riempimento della depressione prodotta fino a completo colmamento, tenendo conto della vocazione finale dell'area. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla localizzazione della discarica di cava. In considerazione delle scadenti proprietà meccaniche di questi terreni una volta rimaneggiati, lo stoccaggio dovrà avvenire in aree morfologicamente stabili dove siano

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realizzati interventi ed opere atti a garantire la stabilità della discarica privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica. In relazione alla colmatura delle aree in depressione, è ammesso, nell'ambito del recupero dell'area, lo stoccaggio di materiali inerti2 classificati dal D.P.R. n. 915/82 (G.U n. 343/84) e dalla Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato lnterministeriale (Suppl. Ord. G.U n. 253/84), e l'installazione di eventuali impianti di riciclaggio secondo le modalità e le condizioni dettate. da apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale. E' ammessa altresì l'installazione di impianti produttivi aventi finalità di prima o seconda lavorazione dei materiali estratti o comunque complementari all'attività di cava e, compatibili con il ripristino. Le aree di coltivazione dovranno essere mantenute in sicurezza e non dovranno costituire stati di pericolo per chiunque.

2.2 SOTTOZONA EB2

In questo ambito non è ammessa l'apertura di nuove cave nè l'ampliamento della cava esistente. E' consentita l'escavazione solo per la messa in sicurezza di motivate situazioni di instabilità locale e la movimentazione di materiali finalizzata al recupero morfologico e idrogeologico. Sono permessi quegli interventi e quelle opere tra cui anche interventi di regimazione idraulica necessari ad eliminare situazioni di instabilità e di risanamento dei luoghi allo scopo di favorire la rinaturalizzazione di queste aree. E' ammesso, nell'ambito del recupero dell'area, lo stoccaggio di materiali inerti, come classificati dal D.P.R. n. 915/82 (G.U n. 343/84) e dalla Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale (Suppl. Ord. G.U n. 253/84), nelle zone in depressione da colmare e l'installazione di eventuali impianti di riciclaggio secondo le modalità e le condizioni dettate da apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale, redatta in base allo schema allegato alla Del. del G.R. n. 4418/95.

2.3 SOTTOZONA EB3

In tale ambito non è consentita l'escavazione. Dovranno essere previsti gli interventi di regimazione

2 Rifiuti inerti: M001: sfridi di materiale da costruzione e materiale proveniente da demolizioni costruzioni e scavi; M002: materiali ceramici cotti; M003: vetri; M004: rocce e materiali litoidi da costruzione.

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idraulica necessari a salvaguardare l'idrografia superficiale qualora si voglia realizzare una viabilità di collegamento con la stessa area estrattiva che si trova in continuità nel Comune di Collesalvetti. In tal caso, il progetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico esteso al bacino imbrifero del Botro Torricchi per il calcolo della portata di massima piena con tempo di ritorno centennale. In questo ambito va conservata la principale vegetazione ripariale.

3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA VIABILITA’ DI

ACCESSO

Gli accessi alla viabilità pubblica dovranno essere curati e predisposti in modo tale che la movimentazione dei mezzi di cava non costituisca situazioni di pericolo. L'accesso dovrà garantire spazi di manovra atti alle necessità, una visibilità su ambo i lati della viabilità principale di almeno ml 150,00 e raggi di curvatura di ml 40,00. I progetti dei piani di coltivazione dovranno prevedere delle aree di rispetto della viabilità pubblica di almeno ml 30,00. Nella convenzione tra ditta escavatrice e Comune saranno stabilite le modalità e gli adempimenti, così come stabilito dalla L.R. 36/80, vincolanti la ditta escavatrice al mantenimento in stato di efficienza della viabilità pubblica che interessa la cava e l'attività estrattiva che vi viene svolta.

4. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 4 della L.R 36/80, deve essere accompagnata dal progetto di coltivazione e ripristino ambientale redatto da un tecnico qualificato ai sensi della L.R 36/80 e successive modifiche. L'autorizzazione comunale, di cui all'art. 4 della L.R. 36/80, è subordinata alla stipula contestuale della convenzione di cui all'art. 9 della L.R 36/80 che dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'All. n. l della Delibera della G.R. n. 4418/95.

5. ESTENSIONE DELLA CLASSIFICAZIONE EB2

Ai siti di cava dismessi, individuati dal P.R.G. vigente con la classificazione DCA e DCB, e non ricompresi nell'ambito dell'area P.R.A.E. 417.A.4(Mg)BEA1, si applicano le norme di cui al presente articolo sottozona EB2, in conformità con quanto stabilito al punto 2, lettera D), ultimo capoverso, delle istruzioni tecniche approvate con D.G.C. 20.11.95 n. 4418.

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Art. 33 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE DT

Le sottozone DT così come indicate al precedente art. 29, sono designate quali aree specificatamente destinate per le attività ricettive intese quali attività dirette alla produzione di servizi per l’ospitalità. Le attrezzature per l’esercizio dell’attività ricettiva si distinguono in: alberghi, alberghi residenziali, villaggi turistici, campeggi. Le presenti norme disciplinano con modalità diverse la sottozona DT, in funzione delle caratteristiche produttive e delle condizioni urbanistiche e ambientali nelle quali le stesse attività sono localizzate. Le sottozone DT sono distinte nelle seguenti classi:

DTA che individuano gli ambiti di strutture e/o complessi

alberghieri esistenti;

DTB che individuano gli ambiti di strutture e/o complessi alberghieri di nuova previsione;

DTK che individuano gli ambiti destinati a campeggio ovvero alle

aziende attrezzate per la sosta ed il soggiorno di ospiti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento purchè trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale;

1. Nella classe DTA, definita dalle attrezzature ricettive

esistenti del tipo alberghi e alberghi residenziali, sono consentiti interventi di adeguamento di cui alla L.R.T. del 27/10/1981 n. 78.

E’ altresì consentito, in relazione alla eventuale riclassificazione della struttura, l’ampliamento e/o la sopraelevazione per un aumento della superficie utile intesa come sommatoria di tutte le superfici calpestabili di ogni singolo piano a qualsiasi uso destinate e ricadenti nel comparto DTA, fino ad un massimo del 30% di quelle esistente purchè vengano attrezzate a parcheggio, nell’ambito di interesse fondiario, aree capaci di soddisfare lo standard minimo di un posto macchina per ogni camera o alloggio complessivamente offerti dalla struttura. Non potranno mai essere derogati i seguenti indici urbanistici ed edilizi: if. max = 3,5 mc/mq; Rc. max = 50% della superficie fondiaria; Ds. min. = ml. 5;00; Dc. min. = 5,00; Df. min. = ml. 10,00; h max = ml. 12,50. Sono comunque consentiti interventi di ampliamento per l’adeguamento igienico-sanitario della struttura attuale. Le aree scoperte dovranno sempre essere decorosamente e

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convenientemente sistemate e piantumate. In esse potranno essere realizzate piscine, gazebi, o altre attrezzature complementari all’attività ricettiva principale. Le piantumazioni andranno eseguite con essenze indicate dall'Amministrazione Comunale in ragione di almeno una pianta d'alto fusto ogni 50 mq di superficie fondiaria. Gli interventi ammessi si attueranno direttamente mediante il rilascio della singola concessione edilizia. Nelle aree contraddistinte con il simbolo DTA* il piano conferma lo stato attuale e non ammette per le stesse situazioni le trasformazioni previste per la classe DTA.

2. Nella classe DTB, definita dalla previsione di nuove attrezzature ricettive del tipo alberghi, alberghi residenziali sono consentiti interventi di nuova edificazione che si attueranno mediante l'approvazione dello strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica e/o privata. I comparti DTB con superficie prevista inferiore a 30.000 mq. non sono soggetti alla formazione del piano attuativo, ma si attueranno mediante un progetto unitario attuativo e in tal caso gli standards di cui alla tabella successiva sono da intendersi privati e a corredo delle attrezzature previste. Oltre alla struttura ricettiva è anche ammessa la realizzazione di attrezzature complementari quali campi da gioco, piscine, ed eventuali servizi ad esse relativi, semprechè previsti nello strumento urbanistico attuativo. La dotazione minima di parcheggi dovrà corrispondere almeno ad un l mq. per ogni 10 mc. di costruzione. Le aree scoperte all'interno del comparto dovranno essere sempre convenientemente sistemate e piantumate e la loro progettazione parte integrante dello strumento urbanistico attuativo. Le piantumazioni andranno eseguite con essenze indicate dall’Amministrazione Comunale in ragione di almeno una pianta d’alto fusto ogni 50 mq. di superficie fondiaria. Il rilascio della concessione edilizia relativa ad alberghi e ad alberghi residenziali è subordinato alla istituzione di un vincolo registrato e trascritto di durata ventennale, che ne impedisca il frazionamento in unità immobiliari e la modifica di destinazione d'uso. I parametri urbanistici ed edilizi per ogni area di intervento classificata DTB, sono definiti nella tabella di seguito allegata:

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COMPARTI

SUPERFICIE DEL

COMPARTO

mq.

VOLUME MAX

AMMESSO

mc.

RAPPORTO COPERTURA

MAX AMMESSO

mq/mc

ALTEZZA MAX

AMMESSO

ml.

AREA A PARCH.% SU SUP.

DEL CaMPo *

ALBERATUREn/l00 mq.

DI SUPERF. DEL

COMPARTO

DTB 2 14.000 10.000 20% 9,50 15% 2

DTB 3 14.000 20.000 30% 7,50 25% 2,5

DTB 4 11.500 10.000 20% 7,50 30% 2,5

DTB 5 46.000 40.000 30% 10,50 20% 3,5

DTB 6 84.300 40.000 20% 7,50 30% 3

DTB 11 27.000 20.000 20% 7,50 30% 3,5

* Tali aree, nelle rispettive destinazioni (verde e parcheggi) sono

da intendersi pubbliche e il loro dimensionamento non dovrà comunque essere inferiore a quanto previsto del D.M. 2/4/1968 e successive modifiche e integrazioni.

NOTA: Articolo modificato con delibera G.R.T. n. 683 del 27.6.2000 di

approvazione definitiva della variante al P.R.G. di adeguamento alla direttiva sull’uso della fascia costiera.

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3. Nella classe DTK, destinata ad attrezzature ricettive del campeggio, gli interventi ammessi si attueranno mediante l’approntamento di apposito strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata secondo quanto stabilito dalla L.R. 79/81 (art.12). Non saranno comunque rilasciate concessioni edilizie per l'allestimento di campeggi in aree non dotate dei servizi e degli impianti pubblici primari (strade, rete fognante, rete di distribuzione idrica e dell’energia elettrica, impianti igienici) o per le quali non siano state fornite garanzie dai proprietari circa l’esecuzione delle predette opere, contemporaneamente alla realizzazione del camping, nei modi e nei termini stabiliti dalla Convenzione con l’Amministrazione Comunale. Pertanto i progetti di allestimento dei campeggi, ove accolti saranno oggetto di speciali convenzioni da stipularsi con l'amministrazione Comunale e che regoleranno i rapporti e gli impegni reciproci riportando anche i termini delle garanzie per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e con l’esplicita indicazione che l’esecuzione delle opere primarie sarà sempre a cura e spese dei concessionari. In tale zona è fatto obbligo di recuperare spazi pubblici per verde e parcheggi in misura non inferiore a quanto stabilito dal D.M. 2/4/1968. Nei campeggi è consentita la presenza di tende e roulottes, altri manufatti realizzati in materiali leggeri non vincolati permanentemente al suolo e installati dalla gestione quali mezzi sussidiari di pernottamento per clienti non forniti di mezzi propri, saranno ammessi nella misura massima del 15% del numero complessivo delle piazzole autorizzate, con un minimo di superficie comunque consentita corrispondente a trenta piazzole. L’area minima per l'attrezzatura di un campeggio è di mq. 20.000. Le attrezzature sia fisse che mobili del campeggio, non potranno essere più di 2/3 dell’area totale di pertinenza. La parte restante, dovrà per almeno la metà, restare allo stato naturale, salvo opere di piantumazione o di rimboschimento nel caso che il terreno stesso non sia alberato, nell’altra metà saranno consentite attrezzature sportive, di svago e parcheggi con esclusione di qualsiasi manufatto coperto. E' fatto assoluto divieto di procedere a movimenti di terra, spiantamenti, terrazzamenti, ecc.; è vietato procedere all’abbattimento di qualsiasi albero d’alto fusto e alla rimozione di eventuale sottobosco per più di 1/5 dell’area totale del campeggio e previa specifica autorizzazione e indicazione dell’Autorità Forestale competente. Nel caso di piantumazioni e rimboschimenti di cui al comma

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precedente, dovrà essere messo a dimora almeno un albero di grande sviluppo per ogni 30 mq. delle specie indicate dall’Amministrazione Comunale. Nel caso che le specie indicate abbiano un accrescimento lento nel tempo, dovranno essere messe a dimora anche alberature pioniere caratterizzate cioè da un più rapido sviluppo, che andranno conservate fino alla maturità della specie arborea definitive e quindi tagliate. Fatto salvo quanto disposto al comma precedente, è consentita l’apertura di sentieri e di strade pedonali, mentre la transitabilità automobilistica deve essere prevista solo in caso di emergenza e di servizio. Il rivestimento antipolvere delle strade carrabili dovrà essere realizzato con sistemi che garantiscano la permeabilità almeno parziale e non alterino il regime superficiale delle acque piovane. All’ingresso del camping dovranno essere predisposte una o più aree appositamente segnalate per la sosta dei vincoli per i campeggiatori; la sosta delle automobili nel resto del camping, sarà di regola vietata. Le aree per parcheggio saranno situate in modo da non doversi procedere al taglio di alcuna alberatura; per gli alberi che potrebbero essere danneggiati dalle manovre degli autoveicoli, dovrà essere predisposta adeguata protezione.

Nella sottozona DTR gli interventi devono assicurare seguenti parametri:

SUPERFICIE DEL

COMPARTO Mq

VOLUME MAX

AMMESSOmc

RAPPORTO COPERTURA

MAX AMMESSO

mq/mc

ALTEZZA MAX

AMMESSO mI

AREA A PARCH.%SU SUP.

DEL COMP.

ALBERATURE n/100 mq.

DI SUPERF. DEL

COMPARTO

3.100 7.000 30% 9,50 25% 2,5

La sottozona DTR si attua mediante la formazione di un piano di recupero con i connotati anche della ristrutturazione urbanistica; è ammessa la trasformazione delle destinazioni d’uso conformi alla prevalente destinazione turistico-alberghiera. In tale sottozona devono assicurarsi il recepimento degli standard di legge come sopra individuati.

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Art. 34 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE DE

Nelle sottozone DE, così come individuate nel precedente art. 28 sono ammessi gli interventi di tipo agroindustriale, sia del singolo produttore che dei produttori associati. In queste zone sono ammessi impianti produttivi anche per lavorazioni rumorose e/o moleste, nei limiti delle leggi e delle norme di igiene vigenti, salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di porre particolari e più restrittivi vincoli. Nei riguardi dell’inquinamento atmosferico, idrico, ecc., dovranno essere predisposti tutti gli impianti e le apparecchiature prescritte da leggi e norme vigenti e gli stessi impianti e apparecchiature dovranno essere approvati dai competenti organi dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione Comunale favorirà la costituzione di appositi consorzi per la realizzazione e la gestione di impianti di disinquinamento di risparmio e recupero energetico finalizzati alla tutela delle attività produttive e dell’ambiente naturale. Le sottozone DE si attueranno mediante piano urbanistico attuativo d’iniziativa pubblica e/o privata nel rispetto della presente normativa e dei seguenti parametri:

H max = ml. 7,50 Rc max = 50% Ds min. = ml. 15 Dc min. = ml. l0

Per silos, serbatoi, camini ed altri volumi tecnici, non vengono poste limitazioni alle altezze se non quelle di rispetto dei vincoli di sicurezza sismica delle pubbliche vie. In tali sottozone per ogni insediamento produttivo è consentita la realizzazione di locali residenziali esclusivamente per l’abitazione di custodia e/o del personale che deve assicurare la continuità del lavoro e del servizio nel limite massimo di mc. 300. In tali zone andranno piantumate essenze d’alto fusto, indicate dall’Amministrazione Comunale, nella misura di almeno 2 alberi ogni 100 mq. di superficie fondiaria.

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Art. 35 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE ED

Sono assimilati agli interventi agroindustriali quelli di acquacoltura così come definiti dalla L. 05.02.1992 n. 102, qualora non ricompresi nei piani di sviluppo aziendali di cui alla L.R.T. n. l0 del 18.2.1979. Gli impianti di acquacoltura si attueranno mediante concessioni edilizie sulla base di un progetto generale di utilizzazione delle aree ricadenti nell’ambito di zona ED e dietro la presentazione di un ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO registrato e trascritto nel quale sia esplicitato:

l. l’impegno a realizzare le opere e le infrastrutture di interesse

pubblico connesse alla realizzazione degli impianti e preliminarmente concordate con l’Amministrazione Comunale;

2. l’impegno alla manutenzione delle opere indicate al punto 1;

3. l’impegno a non frazionare, né a modificare le destinazioni d'uso

degli impianti per almeno 10 anni dal rilascio della concessione;

4. l’impegno della rimessa in pristino dei luoghi interessati, da assumere a cura e spesa del concessionario nel caso di dismissione degli impianti di acquacoltura secondo quanto preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale.

L’atto unilaterale d’obbligo sarà corredato da adeguata garanzia fidejussoria a copertura degli impegni assunti. Il progetto generale di utilizzazione potrà prevedere fasi e/o stralci esecutivi di attuazione e dovrà rispettare i seguenti parametri urbanistici:

Hmax = ml. 4,50 Rc max = 10% di S.t. Viabilità e parcheggi = min. 10% di S.t. Ds. min. = ml. 10,00 Dc. min. = ml. 5,00 Alberature minime = l albero d’alto fusto ogni 100 mq di S.t.

Anche nelle zone ED utilizzate per gli impianti di acquacoltura è consentita la realizzazione di volumi residenziali esclusivamente destinati all’abitazione di custodia e/o del personale che deve assicurare la continuità del ciclo lavorativo, nel limite massimo di mc. 300. Le caratteristiche tecniche e formali degli impianti dovranno tener conto delle preesistenze ambientali e paesaggistiche presenti nel sito e garantirne il corretto inserimento.

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Nell’area ricadente nell’ambito definito dalla D.C.R.T. n.296 del 1988, non sono ammesse costruzioni a qualsiasi uso destinate con esclusione delle sole vasche di coltura che non potranno tuttavia emergere per più di mt. 0,50 dal piano di campagna. Gli impianti di scarico delle acque reflue dovranno essere realizzati in conformità alle leggi igienico-sanitarie vigenti e alle eventuali prescrizioni speciali dell’Autorità sanitaria competente. Dovrà essere prevista una fascia di rispetto di m. 120 dall’impianto di depurazione avente destinazione urbanistica FT2 posto in zona limitrofa, in detta fascia non possono essere eseguite costruzioni o edifici e nella medesima sono solo ammessi movimenti di terra per le opere idrauliche (canali, vasche in terra o bacini), piazzali per parcheggi, opere non edificatorie semprechè in tale fascia, ai fini di una maggiore tutela, sia prevista una barriera di verde per evitare i possibili effetti di aereosol.

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Art. 36 DISCIPLINA DELLA SOTTOZONA DS

La sottozona DS, così come individuata nel precedente art. 29 è destinata dal P.R.G. alle attività di sperimentazione ricerche e applicazioni di materiali e tecniche per coltivazioni in serra. Sono ammessi quindi gli interventi di realizzazioni anche temporanee tese alla verifica tecnico-economica degli obiettivi sperimentali. Ogni intervento dovrà rispettare, salvo diversa dimostrazione i seguenti parametri:

Hmax = ml. 7,50 Ds min. = ml. 10,00 Rc max = 70% Dc min. = ml. 10,00 Potranno essere installati impianti e/o costruzioni fisse per il controllo, l’elaborazione e la comunicazione dei dati di ricerca, per la guardiania e la vigilanza per la “commercializzazione” dei prodotti ottenuti, il tutto per una volumetria massima di mc. 2.000 e fermi restando i parametri precedentemente definiti. I margini dell’area destinata a serre dovranno essere particolarmente curati con vegetazione di alto fusto e bassa a formare siepi e zone cespugliate. La dotazione dei parcheggi interni dovrà essere almeno pari a 1 posto macchina ogni 50 mq. di superficie coperta e destinata ad attività direzionali, commerciali e di guardiania. Gli interventi si attueranno mediante un piano attuativo che coordini e disciplini l’uso degli spazi interni distinguendo in particolare le aree destinate alla produzione sperimentale di serra e quelle destinate a strutture permanenti per attività ad essa complementare. Sulla base di tale piano gli interventi fissi si attueranno mediante il rilascio della singola concessione edilizia e gli interventi di carattere provvisorio e sperimentale con il rilascio della semplice autorizzazione.

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Art. 37 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE DD

La sottozona DD, così come individuata nel precedente art. 29 è destinata dal P.R.G. alle attività produttive, artigianali e commerciali, di alto pregio del tipo: pelletteria, oreficeria, bigiotteria, abbigliamento di alta moda, ecc. L’insediamento produttivo previsto dovrà caratterizzarsi per la contemporanea presenza di spazi produttivi qualificati (ateliers-laboratori), di spazi espositivi e commerciali, di spazi destinati alla presenza del conduttore. Tale caratterizzazione dovrà essere garantita con una progettazione unitaria dell’intera sottozona che si attuerà quindi mediante la formazione di un piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica e/o privata nel rispetto della presente normativa e dei seguenti parametri territoriali.

H max = ml. 9,00 Rc max = 35% Ds min = ml. 15,00 Dc min. = ml. 10,00

In sede di formazione dello strumento urbanistico attuativo dovranno essere riservate aree per spazi pubblici o attività collettive, parcheggi e verde pubblico nelle misure minime stabilite dall’art. 5 del D.M. 2/4/1968. La quota residenziale ammessa non dovrà superare 500 mc. per ogni unità produttiva prevista; il margine dell’area prospiciente la via di Lungomonte dovrà essere particolarmente curato prevedendo la realizzazione di un viale con vegetazione d’alto fusto e riducendo al minimo gli accessi carrabili dalla strada all’area produttiva. Il Piano Particolareggiato dovrà altresì prevedere la piantumazione di almeno due alberi di alto fusto per ogni 100 mq. di superficie che rimarrà libera.

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C A P O VI

Z O N E E Art. 38 INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE E

Le zone E del territorio comunale così come definite nel precedente art. 11 sono destinate alla produzione agricola e forestale e alle attività ad esse integrative. Dette zone sono regolamentate dalla L.R. 14.04.1995 n.64 e sue successive integrazioNi e modifiche e dalle presenti norme. Le presenti norme disciplinano gli interventi urbanistico edilizi nelle aree extraurbane in ordine a:

- nuove edificazioni - interventi sul patrimonio edilizio esistente - trasformazioni territoriali e condizioni di uso delle risorse.

Tutti gli interventi ammissibili devono risultare compatibili con il mantenimento della potenzialità della risorsa evitando le perdite di suolo produttivo ed interventi che possono limitare l’uso agricolo del territorio e che non risultino in contrasto con le norme della L.R.T. del 14.04.1995 n. 64. Gli interventi dovranno risultare compatibili con il valore paesaggistico dei luoghi sia per quello che riguarda gli aspetti delle aree e delle alberature, sia per le emergenze puntuali. Nelle zone E, la modifica delle alberature e degli impianti colturali esistenti alla adozione della presente normativa, sarà possibile mediante il rilascio di specifica autorizzazione del Sindaco, dietro presentazione di esplicita domanda corredata:

- da una relazione tecnica descrittiva che motivi ed illustri le

scelte che si intendono intraprendere nonchè i provvedimenti di protezione del suolo, che si rendano necessari ai fini idrogeologici e la indicazione dei luoghi dove operare nuove ripiantumazioni con piante d’alto fusto in numero almeno doppio di quello tagliato e con specie arboree indicate dall’Amministrazione Comunale;

- da una mappa catastale dei. terreni interessati;

- da un estratto del presente P.R.G.

- da un allegato fotografico costituito almeno da quattro fotografie

eseguite con punti di vista sui principali poli cardinali.

Per la realizzazione di impianti pubblici o di pubblico interesse

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collegati alle reti di telecomunicazioni, trasporti energetico e dell’acqua non previsti dagli strumenti urbanistici dovrà essere rispettato la L.R.T. del 14.04.1995 n. 64 e sue successive integrazioni e modifiche. Le nuove opere dovranno di regola attestarsi sui margini dei suoli produttivi designati dalla struttura fondiaria esistente oppure seguire strade preesistenti e/o infrastrutture naturali. Nei casi di operazioni fondiarie di ristrutturazione dovranno essere seguiti gli stessi criteri, rimuovendo anche eventuali situazioni conflittuali con le predette indicazioni. Nelle aree boscate, le reti dovranno :seguire i margini del bosco le infrastrutture viarie esistenti, le infrastrutture naturali e, le piste antincendio qualora esistenti. I frazionamenti delle aree agricole sono ammessi nel rispetto della L.R.T. del 14.04.1995 n. 64 e sue successive integrazioni e modifiche e con le limitazioni previste in detta Legge. Nell’ambito delle zone E è fatto divieto di apporre, recinzioni in muratura, mentre altri tipi di recinzione, fatte salve le delimitazioni eseguite con siepi ed essenze arboree, saranno consentite solo per le finalità di essenziali esigenze delle attività produttive (allevamenti, colture specializzate, e simili) e saranno subordinate al parere dell’autorità competente sul patrimonio boschivo e rilasciate con vincolo di provvisorietà. E’ consentita la realizzazione di.recinzioni limitatamente all’area di pertinenza dei fabbricati destinati a residenza. Tali recinzioni dovranno essere realizzate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio e con materiali e tipologie adeguate alla situazione ambientale in atto; per le recinzioni antistanti le sedi viarie dovranno rispettarsi le disposizioni del nuovo codice stradale e suoi regolamenti di attuazione. Qualunque intervento ammesso nelle zone E dovrà rispettare i valori paesaggistici ed ambientali e le caratteristiche tipologiche preesistenti nella zona, nonché curare con particolare attenzione gli aspetti idraulici, idrogeologici e geotecnici delle aree interessate sia direttamente che indirettamente nel rispetto della L.R.T. del 14.04.1995 n. 64 e sue successive integrazioni e modifiche. Le nuove costruzioni ammesse dovranno attestarsi ai margini delle aree produttive e lungo la viabilità esistente, distaccandosi da questa non meno di mi l0 e non più di ml. 50 e comunque nel rispetto delle distanze minime prefissate dal nuovo codice della strada e comunque non inferiore a 10 mt. dalla distanza dei confini. Gli ampliamenti, qualora ammessi, non potranno avanzare sul fronte strada quando la distanza del fabbricato da questa è inferiore a ml. 10. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti di esse, semprechè ammessi, dovranno distare da corpi idrici di qualsiasi natura almeno ml. 20, salve le zone diversamente disciplinate e le

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costruzioni e/o opere per le quali è dimostrata la forte connessione con l’utilizzo delle risorse idriche. Nel rispetto di quanto sopra sono state individuate quattro specifiche sottozone sulla base della capacità d’uso del territorio agricolo-forestale, degli aspetti paesaggistico ambientali, delle potenzialità, di trasformazione del territorio e cioè:

- le sottozone EA che individuano le aree boscate del territorio

comunale, - le sottozone EB che individuano le aree agricole collinari del

territorio comunale, - le sottozone EC che individuano le aree pregiate agricole di

pianura presenti nel territorio comunale, - le sottozone EF che individuano le aree agricole di rispetto

urbano e ambientale.

Gli edifici colonici contrassegnati in cartografia con l’asterisco (*) fanno parte degli elenchi di cui alla L.R. 21.05.1980 n. 59 e sono individuati e disciplinati nell’allegato “C” che è parte integrante delle presenti norme.

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Art. 39 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE EA (AREE BOSCATE)

Nelle sottozone EA, così come definite nel precedente art. 38 è vietata la costruzione di nuovi edifici a qualsiasi uso destinati. Negli edifici esistenti, con esclusione di quelli contrassegnati con l’asterisco (*) sono ammessi gli interventi previsti e disciplinati dalla L.R. del 14.4.1995 n. 64 e sue successive integrazioni e modifiche, ad esclusione di qualsiasi ampliamento, fino alla ristrutturazione edilizia fatte salve le limitazioni derivanti da normative di settore. Gli interventi ammessi andranno eseguiti, salvo diversa dimostrazione, con le modalità esecutive di cui all'Allegato C che è parte integrante delle presenti norme.

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Art. 40 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE EB

Nelle sottozone EB così come definite nel precedente art. 38 è ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o l’ampliamento di quelli esistenti mediante presentazione del programma di miglioramento agricolo ambientai e nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R.T del 14.04.1995 n. 64 e sue successive integrazioni e modifiche. Negli edifici esistenti, con esclusione di quelli contrassegnati con l’asterisco (*) sono ammessi gli interventi previsti e disciplinati dalla L.R.T. del 14.04.1995 n.64 e sue successive integrazioni e modifiche. Gli interventi ammessi andranno eseguiti salvo diversa dimostrazione, con le modalità esecutive di cui ali 'allegato C che è parte integrante delle presenti norme.

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Art. 41 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE EC

Nelle sottozone EC così come definite nel precedente art. 38 è ammessa la costruzione di edifici rurali ad uso abitativo, semprechè la superficie fondiaria non sia inferiore a 5 Ha, nel rispetto della L.R.T. del 14.04.1995 n. 64 e sue successive integrazioni e modifiche. Negli edifici esistenti con esclusione di quelli contraddistinti con l’asterisco (*) sono ammessi gli interventi previsti e disciplinati dall’art. 5 della L.R.T. del 14.04.1995 n. 64 e sue successive integrazioni e modifiche. Gli interventi andranno eseguiti, salvo diversa dimostrazione, con le modalità esecutive di cui all’allegato C che è parte integrante delle presenti norme.

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Art. 42 DISCIPLINA DELLE SOTTOZONE EF (zone agricole di rispetto urbano)

Nelle zone EF, così come definite nel precedente art. 38 è vietata la costruzione di nuovi edifici a qualsiasi uso destinati fatta eccezione per quelli strettamente necessari ed indispensabili per la conduzione del fondo e limitatamente a coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale. Negli edifici esistenti, con esclusione di quelli contrassegnati con l’asterisco (*) sono ammessi gli interventi previsti e disciplinati dalla L.R.T. del 14.04.1995 n. 64 e sue successive integrazioni e modifiche. Gli interventi ammessi andranno eseguiti salva diversa dimostrazione con le modalità esecutive di cui all’allegato C che è parte integrante delle presenti norme. Nelle zone EF è inoltre vietato l’insediamento di attività zootecniche di allevamenti che non siano strettamente familiari e/o riconducibili ad attività agrituristiche. Così come non sono ammesse operazioni di fertirrigazione nè trasformazioni degli assetti colturali tali da promuovere significative modificazioni all'ambiente naturale e paesaggistico dei luoghi.

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Art. 43 ANNESSI AGRICOLI

Nelle sottozone EB, EC ed EF è ammessa la costruzione di annessi agricoli con le procedure previste dalla L.R.T. del 14.04.1995 n. 64 e sue successive integrazioni e modifiche.

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Z O N E F Art. 44 CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA DELLE ZONE F

Le zone F del territorio comunale, così come definite nel precedente art. 11, sono destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale sia pubblici che privati d’interesse pubblico e sono suddivise nelle sottozone sotto riportate con le specifiche destinazioni di area.

SOTTOZONA DESTINAZIONE

Attrezzature per attività ricreative e dei servizi culturali pubblici e privati del tipo Biblioteca, Pinacoteca, Musei, Teatri, Cinema, Circoli culturali, ricreativi e sportivi, Ostelli della gioventù.

Attrezzature per attività dei servizi produttivi del tipo uffici, centri elaborazione dati, mostre, fiere, mercati, sportelli bancari e doganali, mense, sedi sindacali.

Area agricola a destinazione vincolata per la realizzazione di un centro di addestramento equestre e servizi ad esso connessi.

Attrezzature per attività di servizi pubblici e privati del tipo sedi di uffici, centri direzionali, centri di vita associata, sedi sociali, sedi amministrative e di vendita al dettaglio.

Attrezzature per attività di servizi sanitari e assistenziali del tipo ospedale, poliambulatori, distretti sanitari, centri di riabilitazione, casa albergo per anziani, case-parcheggio.

Attrezzature dei servizi didattici del tipo: asili nido, scuola materna, scuola media superiore, scuole speciali, distretto scolastico, convitti e mense.

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Attrezzature per i servizi della mobilità del tipo aree di servizio, distributori carburanti.

Attrezzature portuali al servizio dell’industria Solvay.

Attrezzature per attività dei servizi religiosi e per il culto del tipo chiese, conventi, monasteri, centri per ritiro spirituale, sedi ecclesiastiche.

Attrezzature per attività dei servizi tecnologici del tipo discarica rifiuti, impianti di depurazione, impianti di acquedotti, gasdotti, elettrodotti, magazzini comunali.

Attrezzature per servizi ricreativi e del tempo libero all’aperto del tipo parchi urbani attrezzati, giardini pubblici, spazi attrezzati per il gioco non regolamentari.

Attrezzature per la balneazione e dei servizi di spiaggia sia pubblici che privati, del tipo cabine, bar, chioschi, ristori (vedi schema tipologico a piè di pagina).

Attrezzature per attività dei servizi sportivi di interesse urbano e di quartiere quali campi da gioco anche regolamentari per lo sport di base.

Solo sistemazioni a verde pubblico con esclusione di manufatti stabili di qualsiasi entità.

Attrezzature cimiteriali.

Parco con specifica destinazione a campeggio

Le zone F si attueranno mediante piani o progetti attuativi di iniziativa pubblica e/o privata nel rispetto dei parametri definiti per ogni sottozona. Per progetto attuativo s’intende il complesso degli elaborati planovolumetrici interessanti l’intero ambito di zona o parti significative di esso ed illustrativi delle opere previste, il tutto riconducibile all’attuazione diretta mediante rilascio di concessione edilizia. Nelle strutture esistenti, in attesa del piano o progetto attuativo potranno essere consentiti solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione fatta eccezione per quelli la cui

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destinazione funzionale risulti corrispondente alla destinazione di zona al momento dell’approvazione della variante generale al P.R.G. Per tali fabbricati è ammessa anche la ristrutturazione edilizia. In tali zone i piani ed i progetti attuativi dovranno uniformarsi ai parametri definiti nella tabella successiva; nonché risolvere tutti i problemi costituiti da barriere architettoniche e garantire la più ampia e comoda accessibilità alle attrezzature, agli impianti ed ai servizi erogati. Particolare cura andrà posta nella progettazione degli spazi di connessione fra l’attrezzatura ed il sistema urbano circonvicino (accessi, parcheggi, fronti stradali e simili). La zona FT, data la sua particolare destinazione, si attuerà direttamente mediante il rilascio di concessione edilizia secondo i parametri definiti dalla tabella successiva. All’interno della zona FT, ed in particolare nelle sottozone FT1 e FT2, sarà istituita una fascia di rispetto, non edificabile, di ml. 100, come da disposti di cui alla Delibera del Ministero dei LL.PP. del 04.02.1977 (del. di attuazione della legge n. 319/76). Nella sottozona FT1 l’area individuata verrà utilizzata secondo lo schema allegato.3

Nelle sottozone FT5 è consentita l’attuazione mediante intervento diretto promosso dalla Pubblica Amministrazione. Per le volumetrie esistenti in tali sottozone è consentita la demolizione e la successiva ricostruzione, fermo restando gli indici urbanistici propri della sottozona stessa.4

La zona FT3, posta in Rosignano M.mo in loc. piano della Fornace, data la sua particolare destinazione, si attuerà direttamente mediante il rilascio di concessione edilizia secondo i parametri definiti dalla seguente tabella:5 Sottozona FT It max mc/mq 4 Rc max % St 30 % H max N.L. Ds m H/2 Dc m H/2 Df m H Area a parcheggio aggiunt. % su St 15 Alberature n°/100 mq/St 1,5

3 Modificato con delibera C.C. n. 60 del 23.5.1997 (approvazione) 4 Modificato con delibera C.C. n. 93 del 29.8.1996 (approvazione) 5 Modificato con delibera C.C. n. 92 del 29.8.1996 (approvazione)

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Sottozone It max Mc/mq

Rc max % St

H max Ml

Ds ml

Dc ml

Df ml

Area a parch.

Aggiun. % su St

Alber. N./100 mq/St

FA 2,5 40% 12,50 H/2 H 30% 3

FD 3,5 50% 12,50 H/2 H/2 H 30% 2

FE 0,3 - 7,50 15,00 15,00 15,00 5% 1,5

FG 3,5 40% 12,50 H/2 H/2 H 40% 2

FH 3 50% N.L. (1) H/2 H/2 H 30% 3

FI(2) 3 40% 12,50 H/2 H/2 H 30% 3,5

FM N.L. (1) 50% N.L. (2) H/2 5,00 10,00 40% 2

FP (3) - - 10,0 5,00 10,00 (5) -

FR 3,5 40% N.L. (1) H/2 H/2 H 30% 3

FT* 4 30% N.L. (1) H/2 H/2 H 5% 3,5

FVA -(3) 5% 4,50 10,0 5,00 10,00 30% 3,5

FVB 0,5 30% 3,50 5,0 5,00 10,00 (5) 2

FVS -(3) 5% - 10,0 5,00 10,00 30% 3

FZ -(4) - - 20,0 - - 40% 3,5

FPK Vedasi normativa di seguito riportata Note: (1) N.L = nessuna limitazione se non quelle legate alla sicurezza e funzionalità

degli impianti (2) Per quanto non previsto si farà riferimento, in sede di progettazione esecutiva,

alla legislazione vigente in materia. (3) Su tali aree è consentita l’edificazione di tutti quei manufatti che servono ad

aumentare la funzionalità e godibilità delle attrezzature previste. (4) La progettazione esecutiva dovrà uniformarsi alle disposizioni di legge vigenti

in materia. (5) Solo quelli necessari ai mezzi di servizio. (6) Tali superfici dovranno di norma essere realizzate con fondo permeabile.

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Nelle sottozone FVA, FVB, FVS, non è ammessa alcuna destinazione residenziale. La sottozona FVS* posta in Rosignano Solvay loc. Lillatro è normata nella variante parziale al P.R.G. approvata con delibera C.C. n. 104 del 07.08.1998, pubblicata sul B.U.R.T. n. 41 del 14.10.1998.6 Nella sottozona FVA1 posta in località Chioma, sono ammessi interventi nel rispetto dei parametri urbanistici definiti nella tabella precedente per la sottozona FVA, purchè si salvaguardino le alberature esistenti. Nella sottozona FG è ammessa anche la realizzazione di volumetria residenziale fino ad un massimo del 30% della volumetria di progetto e nel rispetto dei parametri definiti nella tabella precedente. Nelle rimanenti sottozone è possibile realizzare alloggi ad uso residenziale per i soli fini di guardiania, vigilanza e di servizio fino ad un massimo di 400 mc di costruzione. Le sottozone FT sono accompagnate da un numero successivo che ne indica la destinazione specifica di zona, quali:

FT1 discarica R.S.U. e assimilati FT2 impianti di depurazione FT3 impianti di acquedotto FT4 impianti SIP FT5 magazzini comunali FT6 impianti di decompressione del gas FT7 impianti tecnologici per deposito GPL7

Nella zona FT2 posta in loc. Malandrone, dovranno essere adottate tutte le misure che consentano il funzionamento dell'impianto anche in caso di mancanza di energia elettrica; dovrà inoltre essere garantita la tutela dell'ambiente circostante da eventuali contaminazioni idriche (corsi d'acque e falde), dell'aria (aerosol) e del rumore. In fase di progetto esecutivo dovrà essere presentata ulteriore indagine idrogeologica volta ad escludere problematiche di inquinamento nella falda profonda sottostante l'area interessata dall'impianto, conseguenti a sversamenti accidentali e non, dei reflui non trattati. Per la zona FT sottozona FT2 in loc. Malandrone dovrà essere istituita una fascia di rispetto, non edificabile, di almeno ml. 100, intorno all'impianto di depurazione. In fase di progettazione, rientrando l'area in classe di fattibilità 3, lo studio previsto a livello di area complessiva, sia rivolto anche alla verifica delle condizioni idrauliche del corso d'acqua "Ricavo" che

6 Modificato con delibera C.C. n. 104 del 7.8.1998 (approvazione) 7 Modificato con delibera C.C. n. 96 del 28.7.2000 (approvazione)

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pur non essendo acqua pubblica e mai rientrando nell'elenco dei corsi d'acqua di cui alla delibera Regionale 230/94, potrebbe comportare problemi all'impianto di depurazione in caso di eventi alluvionali.8 Per l'utilizzo della sottozona FT7 verranno rispettate le norme vigenti in materia.5

Nelle zone FVA0 poste in località La Mazzanta e Marina di Vada possono essere realizzate piccole attrezzature leggere per lo svago, il ristoro nei limiti delle volumetrie preesistenti, escludendo l’applicazione di indici urbanistici. Per l’utilizzo delle sottozone FM, destinate a distributori carburanti, si rimanda alla normativa di settore. L'impianto di distribuzione carburanti in località Le Morelline potrà essere realizzato delle dimensioni minime di mq. 1500 sulla circonvallazione sud della zona industriale "Le Morelline" (la nuova via Vada per Rosignano) nel tratto tra lo svincolo della variante Aurelia e l'intersezione con il prolungamento di via G. Rossa sul lato sinistro della carreggiata, seguendo la strada da nord a sud. In particolare, data la particolare situazione geomorfologica dell'area la messa in opera di cisterne e serbatoi dovrà avvenire in strutture in C.A. completamente impermeabili a perfetta tenuta, in modo che un'eventuale fuoriuscita e/o sversamento di liquidi, non vada a raggiungere la falda e da qui propagarsi verso il sistema fluviale del fiume Fine. Tale localizzazione dovrà comunque rispettare le norme del N.C.S. e le normative di settore vigenti.9 Nella sottozona FVA2 posta in Gabbro sono ammessi gli interventi di cui al progetto preliminare redatto dal Comune di Rosignano Marittimo ed adottato dal Consiglio Comunale in data 23.7.1999.10 Nella zona AA FG1 posta in Rosignano Marittimo sono ammessi gli interventi di cui al progetto preliminare redatto dal Comune di Rosignano Marittimo ed adottato dal Consiglio Comunale in data 28.7.2000.11 Nella sottozona FVA3 posta in Castelnuovo della Misericordia sono ammessi gli interventi di cui al progetto preliminare redatto dal Comune di Rosignano Marittimo ed adottato dal Consiglio Comunale in data 13.11.2000.12 Nella sottozona FVA4 posta in Castelnuovo della Misericordia sono ammessi gli interventi di cui al progetto preliminare redatto

8 Modificato con delibera C.C. n. 108 del 28.9.1999 (approvazione) 9 modificato con delibera C.C. n. 110 del 28.9.1999 (approvazione) 10 modificato con delibera C.C. n. 13 del 12.1.2000 (approvazione) 11 modificato con delibera C.C. n. 84 del 31.5.2001 (approvazione) 12 modificato con delibera C.C. n. 89 del 31.5.2001 (approvazione)

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dal Comune di Rosignano Marittimo ed adottato dal Consiglio Comunale in data 21.12.2000.13 Nella sottozona FG*, dovrà essere mantenuto l’ingombro attuale planimetrico dell’immobile esistente e tale area dovrà essere vincolata alla destinazione d’uso della sala cinematografica per almeno 20 anni. Per l’area contraddistinta FA* valgono le norme già approvate con atto C.C. n. 521 del 14.09.1987.

Nelle sottozone FPK, inserite all’interno della riserva biogenetica, gli interventi ammessi potranno essere attuati espletando preventivamente le procedure di legge di cui alla D.G.R. n. 4973/94 o tramite accordo di programma di cui alla L. 142/90. Nella classe FPK, destinata ad attrezzature turistico ricettive, dei campeggi esistenti gli interventi ammessi si attueranno mediante piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata convenzionata. I piani attuativi avranno i contenuti di piani di adeguamento delle infrastrutture esistenti nei limiti di cui alle presenti norme e alle finalità previste dalla Direttiva C.R.T. n. 47/90. Con i piani attuativi di adeguamento dovranno essere assicurate le infrastrutture e le opere primarie (strade, rete idrica, rete fognante, rete elettrica, …) avendo cura in particolare che:

a. la viabilità deve essere eseguita con materiali nel loro stato

naturale e tali da assicurare un’adeguata permeabilità del suolo;

b. la rete idrica sia allacciata al pubblico acquedotto e sia assunto l’impegno a non realizzare per alcuno scopo emungimenti dalla falda idrica e di chiudere, sigillandoli adeguatamente, eventuali pozzi presento nell’area interessata,

c. la rete di smaltimento delle acque reflue sia allacciata alla pubblica fognatura e lo smaltimento dei rifiuti solidi avvenga tramite il servizio pubblico.

Nei campeggi è consentita la presenza di tende e roulottes, altri manufatti realizzati in materiali leggeri non vincolati permanentemente al suolo ed installati dalla gestione quali mezzi sussidiari di pernottamento per clienti non forniti di mezzi propri, saranno ammessi nella misura massima del 15% del numero complessivo di piazzole autorizzate. Questi manufatti dovranno essere esplicitamente indicati per localizzazione e materiali utilizzati nel piano attuattivo di adeguamento. E’ fatto assolutamente divieto di procedere a movimenti di terra, spianamenti, terrazzamenti e simili; è vietato procedere

13 modificato con delibera C.C. n. 91 del 31.5.2001 (approvazione)

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all’abbattimento di qualsiasi albero d’alto fusto e alla rimozione di eventuale sottobosco senza la preventiva autorizzazione della competente autorità forestale. Nelle zone FPK dovranno essere messe a dimora alberature d’alto fusto nella misura minima di una ogni 30 mq di superficie di zona delle specie indicate dall’Amministrazione Comunale sentita l’autorità forestale competente. L’area attrezzata a piazzole non potrà interessare più di ¾ della superficie di zona, la restante parte dovrà essere rimboschita per almeno la metà ed organizzata per i servizi del camping per il resto. La densità delle piazzole non potrà essere superiore a una per ogni 60 mq di superficie appositamente attrezzata. Nelle adiacenze delle zone FPK dovranno essere organizzati a cura e spese dei concessionari spazi per il gioco, il tempo libero ed i parcheggi nella misura almeno pari, in termini di superficie, a quella di zona. Tali spazi saranno individuati nel piano d’adeguamento e saranno disciplinati dalla Convenzione. Le costruzioni fisse, di qualsiasi tipo, non potranno avere una superficie coperta e una volumetria complessiva superiore del 5% di quelle esistenti e documentate con il piano attuativo. Esse inoltre non dovranno avere un’altezza superiore a m. 4.50. Sono fatte salve le maggiori altezze, se esistenti, e fino al limite di m. 6.50 e per non più del 50% della superficie coperta. Gli eventuali ampliamenti entro il limite del 5% potranno essere assentiti solo se non prevedono il taglio di alcuna alberatura d’alto fusto. Nel piano attuativo di adeguamento dovranno essere altresì illustrati i provvedimenti per la tutela, la conservazione e la recinzione delle zone dunali antistanti le zone FPK. Ai concessionari sarà fatto obbligo, mediante convenzione, della protezione di dette zone così come previsto dal successivo art. 60 87; ad essi farà altresì carico l’onere relativo alla realizzazione dei percorsi pedonali di accesso al mare nei modi stabiliti dall’art. 61 88 e nei limiti che saranno fissati nella convenzione.

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C A P O V I I I

Z O N E G Art. 45 CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA DELLE ZONE

VINCOLATE

Le zone G, così come individuate nel precedente art. 11 delle presenti norme, sono classificate nella tabella seguito allegata, in funzione della natura e del tipo vincolo. Nella stessa tabella sono altresì richiamate le disposizioni per gli interventi ammessi ricadenti nell’ambito di ciascuna classe di vincolo. Per tutte le zonizzazioni di P.R.G. adiacenti a zone o fasce di rispetto di varia natura e di cui al presente articolo è consentita l'edificazione sino alla linea di demarcazione, fatto salvo l'eventuale rispetto delle distanze da confini di proprietà di terzi, per le quali valgono le disposizioni del codice civile.

CLASSE E/O RAPPRESENTAZIONE

GRAFICA

NATURA E TIPO DI VINCOLO

INTERVENTI AMMESSI E/O LORO RIFERIMENTI NORMATIVI

Vincolo delle zone sottoposte a tutela ambientale L. 1497/1939 e L. 431/1985

Quelli compatibili con le previsioni di P.R.G., previa autorizzazione degli Enti preposti

Vincolo idrogeologico R.D.30/12/1923 n° 3267 e Regolamento d'attuazione 16/5/1926 n° 1126

Tutti quelli compatibili con le previsioni di P.R.G. previa autorizzazione degli enti preposti

Vincolo archeologico. Zone di inedificabilità assoluta e divieti di movimenti di terra senza autorizzazione L. 1/6/1939 n. 1089

Ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati esistenti. Piani di valorizzazione scientifica delle preesistenze-

Vincolo urbanistico di destinazione d’uso del suolo

Sono ammessi i soli interventi di ordinaria e straordinaria degli edifici e manutenzione delle alberature e del verde (1)

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Fascia di rispetto degli elettrodotti F.S. Quelli previsti dalle norme in vigore

Fascia di rispetto stradale e dei canali. Zone di inedificabilità assoluta fatte salve le diverse indicazioni di P.R.G.

Quelli previsti dell’art. 12 della L.R. 10/79

Fascia di rispetto ferroviario. Zone di inedificabilità assoluta

Quelli previsti dall’art. 12 della L. 17/81

Zona di rispetto delle acque minerali e termali

Quelli previsti dalle relative disposizioni di legge in vigore e compatibili con le previsioni di P.R.G. Essa individua altresì l'ambito del progetto d'area H2

Fascia di rispetto cimiteriale; inedificabilità per 100 ml di profondità salvo diversa zonizzazione di PRG

Ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati esistenti. E' consentita la realizzazione di box prefabbricati per la vendita di fiori

Zona di rispetto industriale. Inedificabilità assoluta salvo diversa zonizzazione di P.R.G.

Delocalizzazione degli insediamenti residenziali; ordinaria e straordinaria manutenzione di fabbricati esistenti per usi temporanei

NON INDIVIDUATI

Fasce di rispetto elettrodotti, e dai gasdotti. Vedasi norme di legge in vigore

Quelli previsti dalle relative norme di legge e compatibili con le previsioni di P.R.G.

Fascia di rispetto ferroviaria area destinata alla Stazione ferroviaria di Vada

Quelli previsti dall’Amministrazione F.S.

Vincolo geologico di interesse ambientale. Zona di inedificabilità assoluta

Ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati esistenti. Divieto assoluto di movimenti di terra di ogni genere. Progetti di valorizzazione scientifica

Zone salmastre. Divieto assoluto di nuove perforazioni per pozzi per qualsiasi uso destinati

Tutti quelli compatibili con le previsioni di P.R.G. e le rispettive norme geologiche

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Zone di emurgimenti delle acque di falda, limitati e controllati, per usi civili ed agrari

Tutti quelli compatibili con le previsioni di P.R.G. e le rispettive norme geologiche.

Zone di rispetto degli acquedotti per usi civili

Limitazioni ai movimenti di terra, agli scarichi di ogni genere, nelle zone a monte delle opere di presa, di adduzione e di accumulo delle acque, nonchè ogni altra limitazione di carattere igienico sanitario che sarà impartita da autorità competente

Zona di rispetto per la realizzazione di attrezzature per la protezione civile

Ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici esistenti (2)

O.I. Vincolo Opere idrauliche

Sono ammessi gli interventi di cui al progetto preliminare redatto dall’Amministrazione Provinciale di Livorno e approvato con D.C.P. n. 694 del 20.02.1998. Tutti quelli compatibili con le previsioni di P.R.G.14 Sono ammessi gli interventi di cui ai progetti redatti dall’Amministrazione Comunale e altre Amministrazioni e/o Enti 15

Nota: (1) Nelle zone VPR comprese nell'ambito del Parco Turistico Ambientale di

cui al Piano Particolareggiato Chioma-Castiglioncello adottato con delibera C.C. n. 54 del 08.04.1998, approvato con delibera G.C. n. 173 del 25.05.1999 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 31 del 04.08.1999 convalidato con delibera C.C. n. 142 del 20.12.1999; potranno essere ammesse trasformazioni delle destinazioni d'uso, senza incremento della volumetria esistente, per realizzare strutture ricettive di tipo alberghiero. Tali trasformazioni si attueranno mediante Piano di Recupero.

(2) Con la predisposizione del piano urbanistico attuativo con il quale si

attuerà la previsione del P.R.G., potranno essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica degli edifici, esistenti nonchè modificazioni alle loro destinazioni d'uso.

14 Modificato con delibera C.C. n. 127 del 5.10.1998 (approvazione) 15 Modificato con delibera C.C. n. 65 del 5.6.2000 (approvazione)

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C A P O IX

Z O N E H Art. 46 INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE H

Le zone H del territorio comunale, così come indicate nel precedente art. 11 delle presenti norme, sono le aree libere o edificate che per la loro ubicazione svolgono un ruolo rilevante per il perseguimento degli obiettivi della pianificazione comunale.

Tali aree sono quindi definite “aree urbanistiche strategiche” si attueranno mediante l'approntamento di specifici piani urbanistici attuativi.

I Piani Attuativi dovranno essere redatti per gli ambiti contrassegnati nel P.R.G. con i simboli H tenuto conto dei parametri di dimensionamento generale di cui alla tabella del successivo art. 47 e dei contenuti, delle finalità e delle prescrizioni specifiche indicate per ogni area nel successivo art. 48. Nelle sottozone H8 è consentita l’attuazione mediante progetto unitario per comparti e/o ambiti. 1

1 Modificato con delibera C.C. n. 35 del 20.3.1996 (approvazione)

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Art. 47 PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE H

I piani dovranno uniformarsi ai parametri .urbanistici ed edilizi nonchè ai limiti di dimensionamento sotto riportati per ogni ambito designato con lettera H.

DISTANZE MINIME

ZONA

SUPERF. TERRIT.

(st) mq

INDICE 'l'ERRIT. Max it. mc/mq

ALTEZZAMASSIMA

(H max) ml

Rapporto di copertura territoriale mass.amm. (RT max)

% St

Dalle strade(Ds)

ml

Dai confini di zona

(Dc)

ml.

Dai fabbricati

(Df)

ml.

ALBERAT. MINIME (1) per ogni 100

mq. di St n.

NOTE

Hl -- -- -- -- -- -- -- -- Vedi art. 49

H2A -- 0.05 6.50 -- 20.00 20.00 10.00 3.5 “

H2B -- -- 4.50 -- 20.00 20.00 10.00 3.5 “

H3 280.000 0.010 4.50 -- 20.00 20.00 -- 3.5 “

H4 170.000 quella esistente -- -- -- -- -- 3.5 „

H52 --- --- --- --- --- --- --- --- “

H6 33.000 queIla esistente -- -- -- -- -- 2 “

H7 18.500 quella esistente 9.50 -- quella

esistente quella

esistente quella

esistente 2 “

H8 3.180.000 quella esistente -- -- 20.00 10.00 10.00 3.5 “

H9 270.000 -- -- -- -- -- -- 3.5 “

HI0 HI0* 4.500.000 0.0001 3.00 -- 20.00 5.00 10.00 -- “

Hll 1 164.175 nessuna limitaz.

nessuna limitazione 20% 20.00 5.00 10.00 -- “

1 Modificato con delibera C.C. n. 107 del 28.9.1999 (approvazione) 2 Modificato con delibera C.C. n. 126 del 5.9.2002 (approvazione)

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Fanno altresì parte delle aree progetto: - Villa S. M. Assunta a Castelnuovo della Misericordia il cui recupero sarà

legato allo specifico progetto di utilizzazione per la creazione di servizi altamente specializzati (2);

- Villa Mirabello a Gabbro dove anche qui il recupero delle strutture sarà

legato allo specifico progetto di riutilizzazione per la creazione di centri di servizio altamente specializzati (3);

- Parco del chioma (H12)

La variante Generale ha individuato l'area del bacino interessato, ricadente nel territorio comunale, quale area soggetta alla formazione di un piano di bacino con finalità di conservazione e sviluppo dei caratteri naturali ed ambientali. Tale previsione ha però una sua compiuta validità se anche la parte del bacino interessato ricadente in territori di altri Comuni sarà assoggettata alla stessa norma di tutela e di intervento. Pertanto l'Amministrazione nell'attuare le previsioni del Piano si attiverà a predisporre le iniziative intercomunali necessarie per la tutela, la conservazione e lo sviluppo del Parco Naturale del Chioma.

NOTE: (1) Le alberature dovranno essere d'alto fusto con essenze esplicitamente

indicate nel progetto che conterrà altresì una specifica tavola delle sistemazioni vegetali e delle aree verdi quale parte integrante e vincolante del progetto.

(2) Come da esempio: centri di ricerca e di documentazione delle nuove

tecnologie per l'ammodernamento del comparto agricolo; un moderno istituto professionale di agraria; una specifica scuola per operatori turistici; un significativo centro propulsore dell'agriturismo.

(3) Come da esempio: centri servizi, convegnistica, centro turistico-ricettivo,

attività collaterali, il tutto come meglio evidenziato nel progetto preliminare approvato con delibera G.C. n. 18 del 19.2.2002. 2

2 Modificato con delibera C.C. n. 125 del 5.9.2002 (approvazione)

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H.2A

Art. 48 DENOMINAZIONE E CONTENUTI GENERALI DELLE AREE PROGETTO

Le aree di cui al precedente art. 47 avranno i seguenti contenuti generali:

H2A AMBITO DELLE ATTREZZATURE TERMALI

Condizione essenziale per l'attivazione di questa area progetto è la formazione di uno studio tecnico-economico tale da dimostrare la validità ed i limiti dello sfruttamento delle acque termali presenti in zona, nonchè di precisare le condizioni di investimento e di gestione.

In assenza di tale studio o dimostrata la antieconomicità degli investimenti per la coltivazione delle acque termali l'ambito indicato dal P,R.G. assumerà i connotati di zona vincolata per il rispetto delle acque termali e perciò stesso soggetta al vincolo di inedificabilità assoluto e gli interventi colturali e/o di movimentazione dei terreni dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale sentita l'autorità sanitaria, Qualora lo studio tecnico-economico dimostri la fattibilità della coltivazione delle acque termali, si potrà procedere alla formazione del Piano attuativo d'area, d'iniziativa pubblica e/o privata convenzionata con le seguenti destinazioni d'uso:

- attrezzature ed impianti per la coltivazione delle risorse

termali e minerali ai fini delle attività curati ve termali; - attrezzature ed impianti per le attività ricreative, di svago

complementari all'esercizio termale; - infrastrutturazione dell'area con la realizzazione di giardini,

verde attrezzato, verde attrezzato a parco, viabilità di accesso e di servizio su tracciati differenziati, parcheggi alberati in misura adeguata al complesso delle attrezzature e degli impianti previsti. Il complesso delle opere ed in particolare le opere connesse alla viabilità e alla realizzazione di parcheggi dovranno essere estremamente contenute nel loro impatto con l'ambiente naturale e dovranno morfologicamente ad esso uniformarsi e di regola utilizzare le sedi esistenti.

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H.2B H2B AMBITO DELLA LOCALIZZAZIONE DEL CAMPO DI GOLF

Nell'ambito territoriale indicato in cartografia con il simbolo

potrà essere realizzato un campo da golf con diciotto buche del tipo regolamentare, e cioè secondo le norme e le indicazioni della corrispondente federazione sportiva. Nell'ambito del Piano attuativo d'area, gli edifici esistenti dovranno essere recuperati e destinati a servizi complementari dell'attività golfistica. Sono ammesse nuove volumetrie, per servizi complementari dell'attività golfistica, in misura non superiore a 5.000 mc., da realizzarsi in contiguità agli edifici esistenti. L'accessibilità all'area dovrà essere garantita dalla viabilità esistente e non dovranno essere abbattute le alberature d'alto fusto esistenti, nè dovranno essere impegnate le aree coperte da vegetazione. L'intervento sull'area è soggetto a piano attuativo obbligatorio con relativa convenzione, che dovranno definire l'area strettamente necessaria all'impianto golfistico, nonchè le condizioni di recupero ambientala e produttivo delle aree agricole residue.

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H.3 H3 PARCO DELLE ATTREZZATURE TURISTICHE E SPORTIVE DI GABBRO

E' l'area designata per lo sviluppo turistico sportivo del sistema collinare del Comune, appoggiato sulla strada provinciale detta "Traversa Livornese".

Il Piano Attuativo d'iniziativa pubblica e/o privata convenzionata dovrà avere i seguenti contenuti generali:

- progettare l'intero ambito come area boscata attrezzata, con le finalità di completare l'impianto vegetale esistente anche con previsioni di trasformazione del bosco ceduo in alto fusto e di predisporre i più corretti sistemi di protezione idrogeologica dei suoli; - prevedere la realizzazione di un campeggio per non più di 150 piazzole; L’'attuazione del campeggio dovrà uniformarsi all'art. 12 della L.R. 78/81; - prevedere impianti ed attrezzature sportive, che oltre ad essere complementari al campeggio siano correlate all'ambiente ed alle sue potenzialità (percorsi equestri e maneggio di cavalli, percorsi salute, pesca sportiva, ecc.) nonchè aree attrezzate per il pic-nic, per il gioco all'aperto dei bambini, fino ad un massimo del 25% dell'intera superficie di zona.

La viabilità interna dovrà essere solo di servizio per i mezzi meccanici e pedonale, mentre la viabilità principale di accesso e le aree attrezzate a parcheggio dovranno essere estremamente contenute nel loro impatto con l'ambiente naturale e dovranno uniformarsi ad esso nella loro morfologia.

Le opere ammesse dovranno attestarsi su aree libere da alberature.

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H.4 H4 PARCO DELLE ATTREZZATURE TURISTICO-

CULTURALI

E' il sistema costituito dalla Pineta MARRADI e dal parco del Castello Pasquini. Esso. rappresenta un complesso vegetazionale di estremo interesse con intrusioni di opere edilizie di particolare valore storico e culturale quale appunto Castello Pasquini, Villa Celestina e l'attuale sede dei Carabinieri . Il Piano Attuativo dovrà quindi avere i seguenti contenuti: la conservazione e lo sviluppo del parco monumentale del Castello Pasquini; l'uso del Castello quale sede di convegni, seminari, mostre, rappresentazioni e simili ed il recupero e la conservazione dell'edificio già oggi sede dell'Azienda di Turismo di Castiglioncello, quale sede dei servizi amministrativi e promozionali complementari alle attività svolte nel parco e nel Castello Pasquini; l'uso di Villa Celestina quale sede di istituti culturali e scientifici, di scuola alberghiera, di mostre, esposizioni e di raccolte; l'uso dell'attuale palazzina dei carabinieri quale sede della collezione permanente dedicata all'opera dei Macchiaioli ed al loro legame con Castiglioncello; l'uso della pineta Marradi quale parco attrezzato pubblico, dove accanto alla fondamentale conservazione e coltivazione del verde sia razionalmente sistemato il complesso delle attrezzature e dei servizi del parco quali area, chioschi di ristori, piattaforme, viali, servizi igienici e simili, la creazione, nell'attuale spazio del campo sportivo, di un parcheggio coperto al livello della pineta e di una piazza pubblica al livello della Via Aurelia. La infrastruttura a parcheggio, in tutto o in parte interrato, dovrà essere realizzata secondo le specifiche prescrizioni vigenti in materia, tenuto conto che l'area a parcheggio dovrà ospitare almeno 300 posti auto. Gli interventi, con esclusione di quelli connessi alla creazione del parcheggio e della piazza, dovranno informarsi ai criteri del restauro conservativo. Fermi restando i contenuti e i parametri relativi alla presente area progetto questa potrà essere attuata anche mediante due distinti piani attuativi secondo gli ambiti definiti dalla zona H4 e dalle aree ferroviarie che li dividono.

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H.5 H5 AREA DI CERNIERA URBANA TRA ROSIGNANO SOLVAY E CASTIGLIONCELLO.1

L’area copre circa 34 ha, è situata tra gli abitati di Rosignano Solvay e di Castiglioncello, ed é delimitata a nord dal botro di Crocetta, a est dalla variante Aurelia, a sud dalle vie della Cava e Lizzadri, a ovest dalla linea ferroviaria, è attraversata con andamento nord-sud dalla via di Lungomonte. L’area ha andamento pianeggiante con leggero declivio sull’asse est-ovest ponendosi ad una quota media di 24 m sul livello del mare. L’area ha caratteristiche di centralità e strategicità date dalla localizzazione fra i centri abitati di Rosignano Solvay di Castiglioncello, dal sovrappasso ferroviario, dal mercato generale, dal centro commerciale, dal vicino porto in via di realizzazione; dal varco di territorio aperto che sale verso le colline a est-nordest; da componenti della maglia infrastrutturale principale che supporta la mobilità generale: sul lato sud si dipartono il viale Allende che porta allo stabilimento Solvay, e la via che, tramite il sovrappasso ferroviario, porta al mare e al futuro porto; sul lato est-nordest è localizzato lo svincolo che smista il traffico in entrata dalla rete di rango nazionale e regionale (autostrada).

Interventi ammessi Sono previsti i seguenti interventi: - realizzazione di un parco urbano; - realizzazione di un polo alberghiero, di residenza turistica, - realizzazione di un polo commerciale/Direzionale; - realizzazione di un polo sportivo; - realizzazione di edilizia residenziale mista a destinazione

commerciale; - realizzazione di nuova viabilità, principale e di collegamento

con il sistema circostante e minore, per la mobilità interna; - realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili; - interventi di edilizia residenziale a saturazione; - interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici residenziali

esistenti; - interventi di tutela e salvaguardia del Botro Crocetta - interventi di edilizia residenziale privata e pubblica.

1 Modificato con delibera C.C. n. 126 del 5.9.2002 (approvazione)

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Condizioni di tutela e salvaguardia Nella realizzazione degli interventi ammessi dovranno essere rispettate le condizioni contenute nella Valutazione degli Effetti Ambientali allegata. Ai fini della tutela della risorsa idrica, e in particolare per non impoverire la falda, non sono ammessi nuovi pozzi; Gli interventi ammessi dovranno contenere soluzioni insediative, edilizie e tecnologiche tali da contenere gli effetti dannosi in termini di inquinamenti atmosferici e acustici; da contenere gli sprechi energetici da contenere gli sprechi idrici anche tramite il recupero di acque piovane per usi irrigui; da non alterare l’equilibrio ecologico dell’area del botro Crocetta e da mitigarne le condizioni di rischio idraulico; da non saturare l’area in modo da lasciare inalterato un varco libero tra gli abitati di Rosignano Solvay e Castiglioncello. L’edificazione non è consentita nelle fasce di rispetto relative ai vincoli elettromagnetici, ferroviari e di rischio idraulico. Sono soggetti a tutela gli elementi vegetazionali, le presenze storiche, le invarianti strutturali di cui alla presente norma. La rete infrastrutturale sarà progettata secondo criteri di sicurezza, miglior inserimento ambientale, efficienza dei traffici di scorrimento e di mobilità interna, indicando condizioni per l’abbattimento degli inquinamenti acustici e atmosferici, anche tramite vegetazione che assolva anche a funzioni percettive e visive che aumentino la qualità del nuovo paesaggio urbano. I percorsi pedonali e ciclabili saranno realizzati in modo da creare condizioni di sicurezza e di gradevolezza. La rete infrastrutturale e i percorsi pedonali e ciclabili dovranno rispettare quanto dispone il N.C.S. e dovranno essere realizzati secondo le indicazioni dei Settori competenti. La nuova viabilità principale dovrà avere caratteristiche di viale alberato (doppia carreggiata con aiola spartitraffico, percorsi pedonali in entrambi sensi di marcia, aree alberate, percorsi ciclabili).

Ambiti di intervento: luoghi , invarianti strutturali Sono individuati due luoghi principali, separati dalla via di Lungomonte che costituiscono i 4 comparti di intervento ( vedi schema allegato): - il Luogo H51 è situato nella porzione a nord - nord/est dell’area

e si trova in posizione leggermente sopraelevata. Al suo interno si collocano due comparti individuati come Comparto 1 e Comparto 2.

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- Il Luogo H52 è situato nella porzione a sud – sud/ovest, in pianura. Al suo interno si collocano 2 comparti individuati come Comparto 3 e comparto 4.

Le invarianti strutturali sono: - la discontinuità territoriale fra i centri abitati di Rosignano

Solvay e Castiglioncello; - il Botro Crocetta; - filari di cipressi ai bordi di via Lungomonte; - filari di lecci ai bordi della strada vicinale di Serra Grande; Il parco urbano costituisce l’elemento principale dei due “luoghi” e garantisce la discontinuità fra i centri abitati di Rosignano Solvay e Castiglioncello ( invariante strutturale);

Il Luogo H51 Nel luogo H51 gli elementi principali sono il parco urbano nella porzione nord – nordest, la via di Lungomonte alberata a sud, il viale alberato pedonale esistente con andamento nord-sud. Il luogo H51 costituirà una sorta di città giardino, dove il carattere urbano di maggior pregio sarà costituito dai giardini privati previsti attorno agli edifici residenziali. Il nuovo assetto insediativo risulterà caratterizzato anche dal parco urbano al cui interno potranno essere svolte attività di gioco, sport di quartiere, didattiche. All’interno del parco potranno essere realizzate strutture leggere non più alte di ml. 3,50 e con una volumetria massima di mc. 110. La destinazione di tali strutture potrà essere, bar/ servizi, rivendita giornali, uffici turistici e/o informazioni. E’ assolutamente vietato, nella costruzione di tali strutture, l’uso esterno dell’alluminio anodizzato. Nella parte più a est del luogo H51, il parco Urbano risulterà separato dal nucleo residenziale esistente e di progetto dal filare alberato esistente che avrà caratteristiche di percorso pedonale e ciclabile. All’ interno di questa porzione di parco è prevista un’area a destinazione mista: attività commerciale ( esercizi di vicinato) , direzionale, artigianato di servizio alla residenza. E’ ammessa anche la realizzazione di volumetria residenziale fino ad un massimo del 50% della volumetria di progetto e nel rispetto dei parametri previsti nella tabella del comparto 1. Il lotto indicato nella planimetria allegata , di superficie pari a circa 5600 mq, ha valore indicativo. L’accesso al lotto dovrà avvenire preferibilmente da via Lago di Como. L’area di pertinenza dell’immobile dovrà essere pubblica o di uso pubblico e dovrà essere collegata con il parco circostante. E’ ammessa solamente la recinzione con siepi sempreverdi.

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E’ prevista inoltre un’area di saturazione residenziale. Il luogo H51 è costituito da 2 comparti. Il Comparto individuato come n. 1, identifica un’area di edilizia residenziale esistente, dove è prevista una edificazione a saturazione che potrà essere attuata secondo i parametri riportati in tabella. Gli accessi ai lotti esistenti e di nuova realizzazione dovranno essere previsti sulla nuova viabilità prevista ai limiti del comparto identificato con n. 2. Sulla viabilità di grande scorrimento che collega il costruendo svincolo della S.S. n.1 Aurelia, in loc. Serragrande, con via di Lungomonte, dovrà essere creata , per una profondità di ml. 5.00, una zona a verde alberato con percorso ciclabile che colleghi il viale alberato esistente, con la porzione più a ovest del Parco urbano del comparto 2, verso via Lungomonte. Sugli edifici residenziali esistenti si potrà eseguire interventi di ristrutturazione edilizia ai fini igienici-sanitari con un incremento della volumetria assentita non superiore al 15%. Gli ampliamenti e/o sopraelevazioni degli edifici esistenti dovranno dar luogo ad organismi edilizi organicamente compiuti. Potrà essere prevista la demolizione e la ricostruzione secondo i parametri del Comparto. Il comparto individuato con il n. 2, costituisce un assetto insediativo caratterizzato da una prevalenza di edificazione residenziale a maglia regolare. I nuovi edifici saranno preferibilmente villini isolati, oppure binati e a schiera, edifici con patio e palazzine. La caratteristica fondamentale del nuovo insediamento dovrà essere l’immersione nel verde. All’interno della maglia regolare di edifici residenziali, si potranno creare spazi aperti, sistemati a verde attrezzato di quartiere, in particolare in prossimità del percorso pedonale esistente (invariante strutturale). All’interno di tali spazi potranno essere collocate strutture costruite con materiali leggeri, non più alte di ml. 3,50 e con una volumetria massima di 110 mc. La destinazione di tali strutture potrà essere, bar/ servizi, rivendita giornali, uffici turistici e/o informazioni. E’ assolutamente vietato, nella costruzione di tali strutture , l’uso esterno dell’alluminio anodizzato. Il comparto n. 2 sarà caratterizzato da una viabilità principale di attraversamento che collega la nuova viabilità a sud del luogo H51, con la viabilità proveniente dal nuovo svincolo della S.S. n. 1 Aurelia. La viabilità interna al comparto, deve avere caratteristiche di viale alberato con percorsi pedonali e ciclabili e aree a verde. Ai lati di tale viabilità dovrà essere piantumata una siepe sempreverde a separazione con le recinzioni dei lotti. Nella progettazione di tale viabilità dovrà essere prevista una rotatoria di innesto sulla viabilità proveniente dalla SS.n. 1 Aurelia e avente le

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caratteristiche previste dal N.C.S.. Nella parte più a ovest del comparto dovrà essere prevista un’ area di separazione di almeno 10 ml. tra il nuovo edificato e via Lungomonte. Gli edifici residenziali esistenti compresi all’interno del comparto 2 potranno essere conservati, pertanto nel calcolo della volumetria complessiva del comparto dovrà essere computata anche la volumetria esistente assentita. Sugli immobili esistenti è ammesso, oltre alla ordinaria e straordinaria manutenzione, anche la ristrutturazione edilizia nel rispetto dei parametri del comparto.

Comparto n. 1

Tipologia ammessa: Villini isolati uni – bifamiliare con possibilità di realizzare i garages, cantine nel seminterrato/ interrato o nel piano terreno non abitabile. L’accesso ai garages, cantine non dovrà avvenire dal fronte strada. I piani interrati o seminterrati dovranno essere realizzati a quota superiore a quella del “cervello” della fognatura di scarico esistente e/o di progetto.

Comparto n. 2

● di cui almeno mq. 54.000 di parco Urbano * E’ ammessa la realizzazione di volumetria residenziale fino ad un massimo del 50% della volumetria di progetto e nel rispetto dei parametri definiti in tabella ** Volumetria residenziale massima realizzabile mc. 35.000 (residenziale + quota parte di residenziale nell’edificio a destinazione mista).

Sup. Comparto It Rc Ds ml. Df ml. Dc ml. H ml.

Circa Mq 14.443

1.0 mnc/mq 40% 6.00 10.00

min. 5.00 8.00

Sup. Comparto Vol. Residenziale

Vol. commerciale – direzionale

Ds ml. Df ml. Dc ml. H ml.

Circa Mq 113.453 ● mc. 30.000** mc. 10.000 * 6.00 10.00 min. 5.00 8.50

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Il Luogo H52 Il Luogo H52, costituito dai comparti 3 e 4, individua un’area compresa tra via Lungomonte, via della Cava, la line ferroviaria e il Botro Crocetta. Gli elementi principali che caratterizzano il luogo H52 sono: - la nuova viabilità per il traffico di attraversamento, che si

svincola est con un nuovo anello, raccogliendo i carichi veicolari da e verso la nuova Aurelia, e a sud si raccorda con il contesto verso il sovrappasso ferroviario;

- nuova edificazione residenziale; - il parco urbano, lungo il Botro Crocetta; - il polo sportivo( edificato e all’aperto); - il polo alberghiero, che può contenere attività per la

ristorazione, lo spettacolo, la convegnistica, e anche parte di residenze turistiche oltre al nucleo alberghiero;

- il polo commerciale/ direzionale, caratterizzato da esercizi di vicinato, uffici, sedi per banche, etc..

Il nuovo assetto è caratterizzato dalla realizzazione di una maglia stradale che colleghi le direttrici principali a valenza sovracomunale e la rete della mobilità interna. I due assi principali sono costituiti dall’esistente via di Lungomonte e dalla nuova strada che si diparte dallo svincolo nella parte superiore della via di Lungomonte e si connette allo svincolo nella zona inferiore dell’area, dove si diparte la via che porta al cavalcavia ferroviario. La vegetazione sarà elemento progettuale finalizzato all’abbattimento degli inquinamenti acustici e atmosferici, alla separazione dei diversi traffici e alla gradevolezza della nuova immagine urbana. La destinazione di parco urbano deve intendersi come connotato qualitativo del nuovo insediamento, e si caratterizza per l’assetto prevalentemente non edificato, con sistemazioni vegetazionali prevalenti e tipiche dei luoghi, e come offerta di spazi per la ricreazione, il tempo libero, lo svago e il benessere dei cittadini. Il parco urbano ha utilità pubblica e funzioni di uso comune. Esso sarà collegato per quanto possibile alla rete degli spazi pubblici che saranno previsti nell’area, in modo da garantire un sistema continuo. Il parco urbano comprende un complesso palestra e piscina che dovrà essere costruito secondo la normativa Coni e essere dimensionato per una capienza minima di n. 700 persone. Potranno essere realizzati anche campi da gioco all’aperto sia nel Parco urbano che nel luogo H52, dotati di servizi, che non abbiano carattere spettacolare e siano preferibilmente riservati ad attività di base. La zona sportiva dovrà risultare agevolmente accessibile.

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Dovrà essere prevista, in adiacenza dell’edificato esistente, una fascia di verde di almeno 10 ml. dove potrà essere localizzata anche quota parte di parcheggi pubblici. Dovrà comunque essere assicurata sempre una fascia di verde di rispetto tra eventuali parcheggi e edificato esistente. Nei comparti n. 3 e 4 una quota dell’edilizia residenziale (non inferiore al 10% delle volumetrie residenziali) dovrà essere destinata a edilizia residenziale pubblica convenzionata e/o agevolata. A tal fine i Piani attuativi dovranno individuare i relativi lotti da assegnare a tale finalità.

Il comparto individuato come n. 3, identifica un’area dove sono ammesse le destinazioni d’uso residenziale, commerciale/direzionale, per servizi e attrezzature sportive, a parco urbano. Le attività diverse dalla residenza devono comunque essere compatibili con la residenza, di contributo alla qualità abitativa e di soddisfacimento alla domanda di servizi e attrezzature anche per il contesto. Il comparto individuato come n. 4, identifica un’area dove sono ammesse le destinazioni d’uso residenziale, per ristorazione, per spettacolo, direzionale e turistico ricettiva, a parco urbano, per attrezzature sportive. Il complesso alberghiero – turistico deve risultare di agevole accessibilità dagli abitati circostanti e dalla Variante Aurelia. L’area retrostante la struttura alberghiera potrà ospitare campi da gioco e una piscina riservata agli ospiti.

Comparto n. 3

Sup. Comparto Vol. Residenziale

Vol. Commerciale/

Direzionale Ds ml. Df ml. Dc ml.

Circa Mq 95.820 ● mc.35.000 mc.30.000 * 6.00 10.00 min. 5.00

● di cui almeno mq. 63.000 a Parco urbano * E’ ammessa la realizzazione di volumetria residenziale fino ad un massimo del 50% della volumetria di progetto e nel rispetto dei parametri definiti in tabella

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Comparto n. 4

Sup. Comparto Vol. Residenziale

Vol. Alberghiera/

Turistica

Vol. Direzionale Ds ml. Df ml. Dc ml.

Circa Mq 103.650 ● mc.45.000 mc.30000 mc. 10.000 6.00 10.00

min. 5.00

● di cui almeno mq. 28.000 a parco urbano

Nel comparto n. 3 e 4 le costruzioni residenziali non potranno avere un’altezza superiore a ml. 8,50. Nelle costruzioni specificatamente designate per attività commerciali/ Direzionali l’altezza non dovrà essere superiore a ml. 8,50, mentre nella struttura alberghiera/Turistica l’altezza massima consentita sarà di ml. 20. Le attività commerciali ammesse saranno quelle di vicinato.

Norme generali dei luoghi H51 e H52

- Spazi pubblici e di uso comune, percorsi pedonali e ciclabili,

parco urbano Gli spazi pubblici e di uso comune non debbono essere collocati in posizioni marginali o essere eccessivamente frazionati; possibilmente si assicurerà la loro continuità spaziale anche con le aree condominiali e private, recintate con siepi basse; essi debbono costituire il centro delle relazioni funzionali e morfologiche dell'insediamento. Sarà assicurata la netta separazione dalle aree di parcheggio e dal traffico veicolare, facendo sì, -se possibile, che l’edificato almeno su un lato non sia delimitato da strada di traffico e che questa sia di servizio alla residenza. Particolare attenzione progettuale si deve porre alle condizioni di sicurezza dei bambini e degli anziani, dei portatori di handicap e alla difesa dai rumori. Lo spazio deve essere reso funzionale mediante arredamento, attrezzi di gioco, panchine, fontanelle, chioschi con funzioni di servizio. Le aree degli spazi pubblici non utilizzate dalle attrezzature debbono essere mantenute a giardino, con possibilità di frequentazione pubblica nelle ore diurne. E' opportuno che gli spazi pubblici, di uso collettivo e comune, i piani terra degli edifici pubblici e con destinazione pubblica, costituiscano sistemi continui, aperti e collegati tra loro da percorsi pedonali e ove possibile ciclabili.

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Le strade interne e di servizio per la residenza saranno realizzate con materiale fonoassorbente. Dovranno essere realizzati parcheggi pubblici e privati ai sensi delle norme vigenti in materia. Una quota di parcheggi pubblici nel luogo H52,. Comparto n. 4, per circa n. 50 posti auto, dovrà essere realizzata in prossimità della rotatoria di collegamento con via della Cava. L’area di parcheggio dovrà essere adeguatamente alberata, attrezzata con percorsi pedonali, arredi di servizio e pavimentata con materiali permeabili. Nei comparti 2 3 e 4 una quota parte dei parcheggi pubblici potrà essere realizzata all’interno del Parco Urbano, purché in prossimità delle aree edificate I parcheggi pubblici dovranno essere distribuiti, in maniera uniforme, all’interno di ogni comparto. Dovrà essere evitato il concentramento in aree di vaste dimensioni. Si dovrà garantire una percorrenza agevole tra le aree di sosta e l’edificato. L’area a Parco Urbano, all’interno dei diversi comparti, potrà essere utilizzata come standards a verde pubblico. Il Comune può stabilire accordi con gli abitanti per la manutenzione degli spazi pubblici, di uso pubblico o comune; con tali accordi può essere stabilita la chiusura del giardino nelle ore notturne. La realizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili deve essere attuata con il criterio dell'intervento leggero, saranno previsti manti in materiale permeabile e delimitazioni attraverso bordi e cordoli, senza risalto sul terreno. Per i percorsi ciclabili si seguiranno le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 557 del 30.11.2000 ‘Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili’. E' possibile prevedere tratti di percorsi pedonali e ciclabili utilizzabili da mezzi meccanici per accedere direttamente alle attrezzature con ambulanze, mezzi di rifornimento, mezzi di manutenzione, ecc. Disposizioni particolari definiranno le modalità per impedire l'accesso agli autoveicoli, la protezione dei percorsi in sede mista, le pavimentazioni e le alberature e le attrezzature di corredo. Il progetto dovrà prevedere, inoltre, la segnaletica, naturale e artificiale, atta a sottolineare la natura dei percorsi stessi, marcati dalla presenza di essenze e alberature che ne definiscano meglio il tracciato e il luogo dove conducono.

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- Tipi edilizi - Villini isolati Edificio residenziale isolato con pertinenza a giardino sui quattro lati, di uno o due piani abitabili; comprende eventuale seminterrato o piano terreno non abitabile di limitata altezza, per accessori degli alloggi (garage, cantina). I garages possono trovare posto nel seminterrato/ interrato, nel piano terreno non abitabile o in un corpo di fabbrica separato dall'edificio principale. Il villino è costituito da uno o due alloggi. Di norma le aperture sul fronte sono allineate su tre assi; sul fronte strada è preferibile una sola terrazza in corrispondenza dell'ingresso. La copertura sarà preferibilmente a padiglione. Alla recinzione posteriore, che sarà realizzata secondo le modalità indicate dal R.E. , possono essere appoggiati piccoli manufatti di legno per deposito piante e attrezzi da giardino. I piani interrati o seminterrati dovranno essere realizzati a quota superiore a quella del “cervello” della fognatura di scarico esistente e/o di progetto. - Villini binati e a schiera Edificio residenziale che occupa tutta la larghezza del lotto con pertinenza a giardino o orto sul retro ed eventualmente a giardino sul fronte, di uno o due piani abitabili; comprende eventuale seminterrato o piano terreno non abitabile di limitata altezza, per accessori degli alloggi (garage, cantina). I garages possono trovare posto nel seminterrato/interrato, nel piano terreno non abitabile o in un corpo di fabbrica separato costituito dai garages di tutta la schiera. Il villino a schiera è costituito da uno o due alloggi. Gli edifici si presentano in forma aggregata a formare un fronte continuo a filo strada o arretrato in caso di pertinenza a giardino sui fronti. Ogni aggregazione, che preferibilmente non sarà superiore a sei unità, avrà caratteri di unitarietà; in caso di fronte arretrato, la recinzione dovrà essere uguale per tutta l'estensione dell'aggregazione. La copertura sarà preferibilmente a capanna, senza sfalsamenti tra le due falde. Nel caso che gli edifici siano aggregati a due a due, ognuno presenta tre lati liberi; in questo caso l'elemento seriale diventa l'unità binata. Alla recinzione posteriore, possono essere appoggiati piccoli manufatti di legno per deposito piante e attrezzi da giardino.

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L’edilizia a schiera si presta in condizioni di ampia dotazione di spazi aperti e di facile accessibilità, così che gli alloggi possono aprirsi su strade veicolari. Le strade avranno sezione adeguata al passaggio e alla sosta dei veicoli, e saranno opportunatamente piantumate. I giardini potranno essere sui due lati della casa, di cui uno almeno principale. I tessuti urbani dipendono dai rapporti fra strade di accesso e alloggi. Si possono avere schiere parallele con una strada per ogni fila di alloggi, schiere parallele servite a coppie da una strada, schiere parallele servite a gruppi di tre-quattro da una strada, cul de sac veicolare, corte di parcheggio semicorte pedonale, isolati di case a schiera, tessuti pedonali con la sosta veicolare ai margini. I piani interrati o seminterrati dovranno essere realizzati a quota superiore a quella del “cervello” della fognatura di scarico esistente e/o di progetto. - Edifici con patio Edilizia unifamiliare, di norma a un piano, distinta per la disposizione degli ambienti intorno a spazi scoperti privati, l’assenza di aperture verso l’esterno e la conseguente possibilità di aggregarsi lungo ogni lato formando tessuti compatti. Si presta per configurare ambienti urbani caratterizzati da percorsi pedonali e piccoli spazi aperti. Le dimensioni del patio dipendono dal soleggiamento, dovranno essere scelti i rapporti idonei fra la sua ampiezza e l’altezza e la natura (materiali, colore, etc) delle pareti che lo racchiudono, purchè tali dimensioni consentano l’uso del patio come vasta area aperta in cui svolgere più attività. Di norma il patio non ha caratteristica di giardino alberato. La recinzione è continua quando si intende separare gli spazi, in particolare quelli privati da quelli pubblici; mentre può essere ridotta o addirittura soppressa quando il patio è contiguo a spazi semiprivati oppure ad aree verdi comuni a più alloggi. Il patio interno all’abitazione favorisce il completo isolamento, ma non è accessibile ai veicoli. Se è rivolto verso spazi comuni il patio deve essere protetto, la recinzione deve garantire lo svolgimento delle attività interne, i veicoli possono accedervi, ma non è opportuno che l’auto invada la maggior parte dello spazio facendo diventare il patio solo uno spazio di sposta. Quando il patio è rivolto verso aree libere comuni può essere privo di recinzioni. I tessuti urbani possono essere a unica direzione se basato su un percorso viario principale, oppure bidirezionale se basato su una maglia viaria ossia su isolati. I percorsi pedonali sono la caratteristica fondamentale e collegano

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alloggi, viabilità urbana e parcheggi. Le automobili possono sostare all’esterno o all’interno dell’unità. L’autorimessa può essere realizzata in interrato/ seminterrato, la rampa di accesso sarà interna al patio. I piani interrati o seminterrati dovranno essere realizzati a quota superiore a quella del “cervello” della fognatura di scarico esistente e/o di progetto. - Palazzine Edificio residenziale isolato con due, quattro o più alloggi. L'area scoperta di pertinenza è condominale e non può essere suddivisa; é sistemata a giardino e in parte, a seconda della grandezza del lotto, a sosta delle auto. Le piazzole per la sosta auto dovranno comunque avere pavimentazione filtrante. Saranno preferite forme compatte e coperture a padiglione. La recinzione sarà preferibilmente costituita da muro intonacato o da cancellata. I piani interrati o seminterrati dovranno essere realizzati a quota superiore a quella del “cervello” della fognatura di scarico esistente e/o di progetto. - Edifici in linea Edificio residenziale con 4 o più alloggi per corpo scala, compreso il piano terra, di norma riservato ad accessori degli alloggi: garages, cantine, porticati, ecc. Esso si presenta in forma aggregata e seriale o isolato (4 affacci). Disposto su più lati di un isolato determina la tipologia a corte. Le pareti di estremità non debbono essere cieche; possono essere progettate finestre finte. La copertura sarà preferibilmente a padiglione o a giardino pensile. Gli accessi ai garages deve avvenire dalla parte interna. L'area scoperta di pertinenza è condominiale e non può essere suddivisa; è sistemata a giardino e in parte a sosta per le auto. Le piazzole per sosta auto dovranno comunque avere pavimentazione filtrante. - Edifici pubblici Gli edifici con destinazione pubblica di nuova costruzione devono essere ubicati in luoghi nodali dello spazio pubblico che contribuiranno a definire. La facciata principale deve essere rivolta verso tale spazio. I parcheggi sono da realizzare sui lati o sul retro o nel seminterrato/interrato e schermati con vegetazione. Parte delle aree destinate agli edifici pubblici e alle attrezzature sarà aperta al

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pubblico passeggio e convenientemente sistemata a piazza, giardino, prato, ecc. E' auspicabile la collocazione di sculture e di fontane negli spazi fronteggianti gli edifici pubblici e le attrezzature.

MODALITÀ ATTUATIVE Gli interventi ammessi dalle presenti norme si attuano: Per il Luogo H51:

- Comparto n. 1: sono ammessi interventi edilizi finalizzati al completamento dell’impianto edilizio esistente. Tali interventi dovranno ricondursi ai parametri identificati nella tabella per il comparto n.1. Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla presentazione di un “Piano di utilizzo dell’ area” e di una convenzione o di atto d’obbligo in cui si disciplina le tipologie edilizie, l’uso di materiali, la realizzazione e/o la cessione di alcune aree di interesse pubblico, le modalità di accesso sulla viabilità prevista nel comparto n. 2.

- Comparto n. 2:Strumento urbanistico attuativo convenzionato.

Per il luogo H52:

- Comparto n. 3 e n. 4: Strumento urbanistico attuativo convenzionato

Nei comparti n. 3 e 4 una quota dell’edilizia residenziale (non inferiore al 10% delle volumetrie residenziali) dovrà essere destinata a edilizia residenziale pubblica convenzionata e/o agevolata. A tal fine i Piani attuativi dovranno individuare i relativi lotti da assegnare a tale finalità. Per ogni comparto sono prescrittive le disposizioni della presente normativa relative al dimensionamento, alle infrastrutture viarie, agli standard, agli spazi e attrezzature pubbliche, alle salvaguardie e alle tutele, alle destinazioni d’uso. Lo strumento urbanistico attuativo deve contenere, oltre a quanto previsto dall’art. 8 delle N.T.A. del P.R.G. vigente e dal Regolamento Edilizio: - gli elementi di verifica dell'adeguatezza alle urbanizzazioni

primarie e secondarie - qualora esistenti - delle previsioni di progetto. In caso contrario, l'intervento deve assicurare l'adeguamento delle urbanizzazioni ai nuovi carichi urbanistici conseguenti al progetto ovvero la realizzazione di nuove

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urbanizzazioni, pure con oneri per la partecipazione alle opere anche se non ricadenti nell'area dell'intervento;

- l'indicazione delle aree di edificazione e delle relative planovolumetrie di massima;

- l'indicazione degli spazi e degli impianti pubblici, di interesse comune e riservati ad attività collettive, delle infrastrutture viarie di progetto e in adeguamento;

- i termini di convenzione per l'eventuale realizzazione e/o gestione da parte degli operatori privati degli spazi e degli impianti di cui al precedente alinea;

- le quantità e le disposizioni delle destinazioni d'uso; - le fasi e i tempi di attuazione dell'intervento. - la verifica e l’ esatta misurazione mediante rilievo strumentale

su base catastale delle superfici indicate nelle tabelle di ciascun comparto.

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

Le realizzazioni degli interventi ammessi dalle presenti norme sono considerati azioni di trasformazione e come tali sono soggetti a specifica valutazione di tipo operativo degli effetti ambientali. Il quadro conoscitivo, i contenuti della Relazione e le norme della presente variante forniscono gli elementi per la valutazione, individuando i luoghi, le invarianti strutturali, le risorse naturali ed essenziali e il loro stato, dettando condizioni di tutela e salvaguardia, disciplinando le caratteristiche del nuovo assetto insediativo. Le singole valutazioni operative saranno contenute in ogni strumento urbanistico attuativo, e dovranno esplicitare lo stato dell’ambiente in riferimento agli elementi forniti dalla presente variante, gli obiettivi specifici coerenti alle finalità generali della presente variante, i caratteri delle trasformazioni, gli effetti da queste indotte e le misure per il contenimento di effetti nocivi. In particolare, rispetto alle risorse principali, i progetti conterranno: - aria; verifica dei livelli di qualità stabiliti da leggi e norme

vigenti e valutazione delle emissioni inquinanti e acustiche dovute al traffico veicolare conseguente ai nuovi insediamenti e determinazione della loro mitigazione;

- acqua; verifica della qualità delle reti acquedottistica e fognaria, dei provvedimenti di razionalizzazione e risparmio del consumo di acqua potabile, del reimpiego delle acque reflue, della raccolta delle acque meteoriche;

- consumi energetici; verifica dei sistemi e dei metodi di risparmio energetico a dimensione di insediamento;

- rifiuti solidi; verifica dei provvedimenti per la riduzione della produzione di rifiuti e per la raccolta differenziata;

- campi elettromagnetici, verifica dei limiti alla esposizione;

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Nell’ambito della Valutazione degli effetti ambientali, ogni strumento urbanistico attuativo, dovrà contenere un progetto di massima delle fasi di cantierizzazione con l’indicazione delle misure di mitigazione degli effetti nocivi sul contesto, per i diversi tipi di inquinamento.

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H6 CENTRO DIREZIONALE SOLVAY

E' l'area su cui insistono gli edifici Solvay destinati ad uffici e l'attuale sede dell'Ospedale di Rosignano Marittimo.

Il Piano attuativo dovrà perseguire il distacco fisico tra le lavorazioni industriali e gli insediamenti residenziali, rimuovere la collocazione dell'Ospedale da un contesto ambientale improprio ed inadeguato.

Nell'area individuata sono ammesse le attività direzionali, di ricerca scientifica ed applicata collegata anche direttamente allo sviluppo delle attuali produzioni industriali del gruppo Solvay.

Le principali destinazioni sono pertanto quelle per uffici, laboratori, centri di elaborazione dati.

Lo sviluppo delle attività direzionali avverrà mediante il riuso degli spazi e dei volumi che saranno liberati con lo spostamento dei servizi ospedalieri.

L'attuazione delle previsioni urbanistiche generali mediante l'approntamento di un Piano Attuativo e gli interventi ammessi dovranno uniformarsi ai criteri del restauro conservativo. Nell'ambito del piano attuativo dovranno essere individuate le aree a verde pubblico ed a parcheggi conformemente alle leggi vigenti.

H.6

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H7 AREA DI RIQUALIFICAZIONE DEL MARGINE OVEST DI ROSIGNANO MARITTIMO

E' l'area oggi impegnata dal palazzo municipale e dallo stadio, posta sulla direttrice principale di accesso al centro di Rosignano Marittimo. Essa si presenta in stato di avanzato degrado ambientale e forte impatto con il tessuto del borgo originario.

L'area sarà destinata prevalentemente alla realizzazione di un centro turistico-ricettivo con gli annessi servizi complementari e alla realizzazione di un grande parcheggio interrato e alla creazione di un collegamento, anche meccanizzato, con Piazza S. Nicola.

In particolare sono ammesse le destinazioni di albergo, ristorante, bar, sale polivalenti, sale per lo spettacolo, servizi alberghieri quali cucina, lavanderia, custodia, magazzino, garages, ecc.

L'area sarà destinata per il 40% all'attrezzatura alberghiera ed ai servizi complementari; per il 40% a grande parcheggio pubblico da porsi in collegamento con Piazza S. Nicola.

La superficie libera soprastante il parcheggio interrato dovrà essere adeguatamente sistemata a verde. La rimanente parte sarà destinata alla viabilità e al verde di arredo e a parco pubblico. L'attrezzatura alberghiera si organizzerà mediante la ristrutturazione dei volumi esistenti e/o la loro demolizione e ricostruzione.

Ai fini del calcolo non saranno computati i volumi interrati o interrati per almeno 2/3 semprechè destinati a parcheggio o ad autorimesse.

H.7

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H8 PARCO URBANO DEL POGGETTO 1

I contenuti generali del parco urbano del progetto sono riconducibili a quelli generali delle progettazioni dei parchi urbani a forte valenza paesaggistica. In questa area potranno essere inserite attrezzature per gioco dei bambini fino ad un massimo di superficie impegnata equivalente al 5% dell’intera area. In questo caso le attrezzature dovranno essere adeguatamente progettate ed ambientate e non dovranno interessare le aree boscate. L’accessibilità al parco dovrà avvenire esclusivamente in modo pedonale partendo da aree attrezzate a parcheggio alberato poste ai margini del parco stesso ed in congruità con la viabilità principale. All’interno del parco potranno essere previste piste per l’accessibilità di mezzi di servizio in modo contenuto ed ambientato, e queste dovranno essere realizzate con fondo permeabile. L’area dovrà essere altresì caratterizzata dalla ripiantumazione di specie arboree caratteristiche dei luoghi. Le costruzioni comprese nell’ambito del parco saranno soggette agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè di ristrutturazione edilizia senza incrementi di volumetria. Le stesse potranno essere trasformate nelle loro destinazioni d’uso per ospitare attività complementari e/o di servizio al parco quali custodia, foresteria, museo del parco. Nei comparti e/o ambiti gli interventi ammessi si attueranno direttamente mediante concessione edilizia nel rispetto delle presenti norme. Le coltivazioni agricole non potranno interessare più del 30% dell’intera superficie ed i relativi piani colturali dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale tenuto conto del valore paesistico di questi.

1 Modificato con delibera C.C. n. 35 del 20.3.1996 (approvazione)

H.8

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H9 AREA DI RISANAMENTO AMBIENTALE

E' l'area così detta, delle "spiagge bianche" compresa fra il canale delle acque reflue della produzione Solvay e la foce del fiume Fine. Quest'area è oggi caratterizzata da fenomeni di alterazione fisica e biologica che danno origine ad evidenti manifestazioni di degrado ambientale. Il progetto d'area quindi dovrà prefiggersi il risanamento dell'ambiente fisico-biologico naturale mediante interventi di bonifica dei suoli, di coltivazioni vegetali autoctone di ricostituzione del sistema di dune lungo la costa. Fino all'avvenuto sviluppo della vegetazione autoctona, potranno essere messe a dimora essenze pioniere che saranno successivamente tagliate. Gli interventi di bonifica e di ripristino comportano la sottrazione dell'area ad ogni altro uso e perciò la stessa potrà anche essere temporaneamente preclusa all'uso. Sarà parte integrante del progetto d'area uno specifico studio tecnico-biologico e naturalistico che costituirà la premessa indispensabile per le successive operazioni di bonifica. Una volta bonificata l'area sarà destinata a parco pubblico. Per l’area ricadente in ambito demaniale valgono le norme contenute nel Titolo IV delle presenti N.T.A..

H.9

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H10 PARCO FLUVIALE

Sono le aree all'intorno del fiume Fine per l'intero tratto in cui il fiume attraversa il territorio comunale di Rosignano Marittimo. L'obiettivo di realizzare il parco del Fine dovrà essere perseguito per ricostituire il valore naturalistico dell’area. Con il progetto d'area sono ammessi gli interventi di: - risanamento fisico dell'ambiente (ovvero prevedere opere di

regimazione idraulica, nel rispetto dei valori ambientali, di consolidamento geologico e idrogeologico, ecc.);

- coltivazione delle specie vegetali autoctone; - risanamento dei terreni contermini danneggiati da cave

mediante opere di ripiantumazione con specie originarie dei luoghi;

- salvaguardia dalle infiltrazioni nocive delle acque superficiali, del sub-alveo e delle acque di falda.

Con il progetto d'area potranno essere predisposti, percorsi pedonali, aree attrezzate di sosta e di ristoro che non pregiudichino i valori naturalistici del parco, e dovranno essere assolutamente vietati ogni sorta di scarico sulle acque, compresi gli scarichi civili. Potranno svilupparsi le coltivazioni agricole purchè sostenute solo con concimi biologici. Gli interventi dovranno tutti essere preceduti e supportati da uno studio biologico-naturalistico scientificamente condotto che costituirà parte essenziale del progetto d'area. Gli edifici ricadenti nell'ambito del parco potranno essere destinati a foresteria, museo del parco, servizi igienici e di ristoro. E’ ammessa altresì la realizzazione di modesti volumi opportunamente collocati negli itinerari del parco e destinati a servizi igienici, spazi di ricovero, punti di avvistamento. Con l'indicazione H10* si intende stabilire la possibilità di redigere il parco fluviale anche in due distinti piani attuativi: il primo che interessi l'intero "sistema marino" del fiume ed il secondo che regoli il suo "sistema interno". Nell'ambito del "sistema marino" (H10*) dovranno essere disciplinate due sottozone: la prima, di pieno accesso pubblico prevedente percorsi pedonali e ciclabili nonché dei soli mezzi di servizio che, raccordati alle aree a parcheggio indicate dal P.R.G. distribuiscano le presenze sull'intero sistema di costa fra la foce e Vada protegga e tuteli ai sensi dell'art. 60 87 i sistemi dunali esistenti, collochi nel proprio ambito e nel rispetto dei valori naturali e paesaggistici, una attrezzatura per i servizi balneari (FVB) più prossima possibile al mare, disciplini opportunamente gli attraversamenti delle condotte Salvay; la seconda, di accesso limitato e controllato quale area di rispetto per la salvaguardia degli impianti di stoccaggio delle olefine di cui all'art. 31 bis. Nel perimetro dell’H10* saranno consentiti gli interventi di

H.10

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ordinaria e straordinaria manutenzione delle condotte Solvay e l'installazione di nuove condotte nei limiti previsti dal piano attuativo convenzionato. Per l’area ricadente in ambito demaniale valgono le norme contenute nel Titolo IV delle presenti N.T.A.

C.E. CASSA DI ESPANSIONE

Tale ambito rappresenta la naturale cassa di espansione delle acque del fiume Fine. Su tale ambito non è consentito alcun intervento edilizio se non quelli legati alla regimazione delle acque ed al loro deflusso nonchè alle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione delle infrastrutture o manufatti esistenti. Nell’ambito dell'area strategica H10 (Parco fluviale) e C.E. (cassa di espansione del fiume Fine) sono comunque consentiti interventi di difesa e di regimazione idraulica.

C.E.

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H11 PARCO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DI INTERESSE TERRITORIALE 2

Il nuovo P.R.G. prevede la realizzazione di un grande complesso di attrezzature sportive, in grado non solo di integrare l'offerta dei servizi comunali, ma anche di sostenere un nuovo tipo di domanda: quella del turismo sportivo. L’insediamento previsto risponde a specifici requisiti di qualità ambientale, e di accessibilità territoriale per porsi come centro altamente attrezzato e qualificato per ospitare riunioni sportive di livello territoriale. L’area è collocata sopra la S.S. Aurelia che, con lo spostamento in variante previsto per l’abitato di Vada, costituirà il viale principale di accesso agli impianti sportivi (“viale dello Sport”). Nella zona individuata dal Piano saranno organizzate e costruite le attrezzature per la pratica sportiva sia agonistica che educativa formativa , con i relativi servizi per gli atleti e per il pubblico, nonché le aree attrezzate a verde pubblico, e a percorsi pedonali di servizio. Potranno essere realizzate i seguenti impianti sportivi o altre attrezzature sportive nel rispetto delle indicazioni di cui al successivo comma : a. un campo di calcio da teatro per una potenzialità di circa

10.000 spettatori; comprensivo di un campo attrezzato per l'atletica leggera, contenete la pista di atletica, la pedana per il salto in alto, del lancio del peso, del lancio del disco, del lancio del martello, del lancio del giavellotto, del salto in lungo, del salto triplo e del salto con l’asta;

b. un campo da calcio per allenamenti connesso a quello principale;

c. impianti tennistici con dodici campi da gioco dotati di piccole tribune;

d. il palazzo dello sport per una potenzialità di circa cinquemila spettatori capace di ospitare le attività di atletica pesante, ginnastica, hockey e pattinaggio, pallacanestro , tennis, pallavolo, pugilato e scherma;

e. un’arena dello sport per una potenzialità di circa cinquemila spettatori che assolva, all'aperto, alle stesse funzioni del Palazzo dello sport;

f. quattro campi da gioco per la pallacanestro all’aperto; g. un campo di gara polivalente per gli sports del rugby, del

baseball, della pallamano; h. la creazione, attraverso anche le trasformazioni e le riattazioni

degli edifici esistenti, di servizi di ristorazione, di ritrovo, di vigilanza ecc., collegati direttamente alle funzioni del centro sportivo.

2 Modificato con delibera C.C. n. 107 del 28.9.1999 (approvazione)

H.11

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In sede di formazione del Piano attuativo d’area dovranno essere seguite le seguenti indicazioni:

- il 60% circa dell’intera superficie dovrà essere destinata alla

realizzazione degli impianti sportivi previsti e dei relativi servizi;

- per quanto riguarda la restante parte dell’area, essa dovrà essere destinata per circa un 10% a viabilità e parcheggi alberati, questi ultimi dovranno essere, comunque, commisurati agli standard normativi inerenti le specifiche strutture di pertinenza, per circa un 5% per le aree a verde e l’'arredo del verde di rispetto.

La predisposizione del Piano attuativo dovrà comunque tener conto delle norme e delle indicazioni che saranno impartite dalle competenti autorità sportive (federazioni).

L’Amministrazione Comunale potrà, per ambiti significativi, approvare progetti preliminari delle singole attrezzature o attività sportive.

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H* SOVRAPASSO FERROVIARIO

E' l'area indicata dal P.R.G. come designata per un nuovo elemento passante la barriera stradale e ferroviaria a Rosignano Solvay. La presenza di un unico sovrapasso ferroviario porta oggi a fenomeni gravi di congestione tendenzialmente aggravati in assenza del completamento dell'armatura vi aria principale. La nuova previsione di piano intende concludere razionalmente e funzionalmente il disegno della struttura viaria, rimandando ad uno specifico studio per la fattibilità dell'opera connesso a due soluzioni alternative: l) quella in sottopasso che rappresenta di sicuro la soluzione a

minor impatto ambientale, ma che richiede un'attenta verifica idrogeologica;

2) quella in sovrapasso che risulta essere la più economiça e fattibile, ma con un impatto ambientale maggiore della prima.

Lo studio di fattibilità dovrà quindi valutare tutti elementi che concorrono alla scelta della soluzione idonea per la realizzazione dell'opera, ritenuta fondamentale importanza urbana.

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Art. 49 PARCO TURISTICO RESIDENZIALE l. Sono le zone indicate in cartografia con il simbolo

che definiscono il sistema turistico-residenziale di Castiglioncello.

Queste zone, pur appartenendo al complesso delle aree urbanistiche strategiche per la loro complessità richiedono una più specifica articolazione in sede di definizione dei parametri urbanistici e di dimensionamento degli interventi ammessi.

2. Nei comparti H1O-H1P-H1Q-H1R-H1S-H1T1-H1T2-H1T3-H1U-

H1V-H1Z sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro. edilizio e di ristrutturazione interna così come definIti dalla L.R.T. 21/5/1980 n. 59. Le trasformazioni delle destinazioni d'uso per realizzare attività alberghiere saranno ammesse purchè non comportino incremento delle volumetrie esistenti. Saranno tuttavia consentiti incrementi volumetrici strettamente necessari alla realizzazione di servizi igienico-funzionali fino a raggiungere la categoria 4 stelle così come determinata dalla L.R. 78/81. Gli interventi di incremento volumetrico, nel rispetto dei criteri enunciati, formeranno oggetto di singoli progetti mediante i quali saranno affrontati e risolti i problemi progettuali e saranno ritrovati i parcheggi necessari all'unità alberghiera all'interno dell'unità fondiaria nella misura almeno di un posto auto per ogni camera, ovvero dovranno essere ricercate soluzioni che non impegnino lo spazio pubblico di circolazione. Detti interventi saranno attuati mediante concessione o autorizzazione edilizia.

Più unità fondiarie potranno essere accorpate e gli edifici ivi insistenti potranno essere specializzati nelle loro destinazioni d'uso fino a costituire un unico complesso alberghiero organizzato su più plessi.

3. Negli ambiti vincolati ai sensi della L.R.T. 29/5/1980 n. 59 sono

ammesse trasformazioni delle destinazioni d'uso semprechè compatibili con i valori storico-architettonici oggetto di tutela.

4. In sede di redazione dei progetti di trasformazione delle

destinazioni d'uso dovranno essere particolarmente curate:

- le vedute verso mare dalla viabilità principale; - le sistemazioni vegetali nel loro complesso; - la ricerca di aree per la sosta degli autoveicoli; - la ricerca di spazi attrezzati per il gioco ed il tempo libero.

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5 Nell'ambito dei comparti H1O-H1P-H1Q-H1R-H1S-H1T1-H1T2-H1T3-H1U-H1V-H1Z sono stati individuati gli ambiti fondiari delle attrezzature turistico-ricettive esistenti. Tali ambiti fondiari sono contraddistinti in cartografia con il simbolo

e costituiscono unità autonome di intervento. Per tali ambiti è consentito un incremento volumetrico fino al 30% di quello esistente, limitatamente al miglioramento e all'adeguamento funzionale delle attività turistico-ricettive esistenti, ai sensi della L.R. 78/81. Per i progetti di ampliamento dovranno rispettarsi i seguenti parametri: - distanza minima dalle strade e dai confini ml. 5,00; - distanza minima tra i fabbricati ml. 10,00; - altezza massima degli edifici pari a quella esistente. Dovranno inoltre essere seguite le avvertenze di cui al precedente comma 4 del presente articolo.

Per gli edifici di cui alle schede n. 46 (fg. 64 part. 50 del N.C.T. - categoria di intervento ammesso ristrutturazione del tipo D3) e n. 132 (fg. 61 part. 105 del N.C.T. – categoria d’intervento ammesso ristrutturazione tipo D2) si consentono gli ampliamenti sul retro degli edifici finalizzati esclusivamente all'adeguamento igienico sanitario alle norme vigenti in materia.

Per gli alberghi Mon Hotel e Godilonda posti in Castiglioncello non sono ammessi interventi di ampliamento volumetrico. Per l’area ricadente in ambito demaniale valgono le norme contenute nel Titolo IV delle presenti N.T.A.

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CAPO X

ZONE I Art. 50 INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZINE DELLE ZONE I

l. Sono le zone indicate in cartografia con il simbolo e connotano le aree di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione della costa. Tali aree, rivestono un ruolo strategico nell'ambito territoriale, della costa al fine di una corretta pianificazione dell'uso turistico-ambientale delle risorse naturali. Esse pertanto sono destinate alla conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e si attueranno mediante l'approntamento di specifici piani attuati vi. Gli interventi nelle zone per attrezzature balneari non devono investire falesie o parti rocciose e dovranno essere collocati a idonea distanza da esse, In tali zone sono ammessi interventi di consolidamento idrogeologico dei suoli, di preservazione e coltivazione delle risorse vegetali, di ripiantumazione delle aree denudate, di realizzazione di attrezzature di servizio per la balneazione e per l'accessibilità al mare. I Piani attuativi dovranno essere redatti per gli ambiti contrassegnati in cartografia con il simbolo In, tenuto conto dei parametri di dimensionamento generale e delle specifiche. note prescrittive contenute nel successivo art. 51.

2. Le zone I1, I2, I3, FVA, FVB comprese nell'ambito contrassegnato

dal tratto .__.__.__ definiscono il Parco Turistico Ambientale e sono vincolate alla formazione di un P.P.E. unitario di iniziativa pubblica. Tale P.P.E. perseguirà le seguenti finalità: - massima pubblicizzazione della fascia costiera; - individuazione degli accessi pubblici al mare; - individuazione dei parcheggi pubblici che dovranno

comunque essere collocati a monte della S.S. Aurelia; - localizzazione delle attrezzature di servizio per la

balneazione con l'esclusione di ristoranti e uffici turistici; - consolidamento e tutela idrogeologica della costa.

In tale ambito valgono le prescrizioni ed i parametri di seguito stabiliti fermo restando che il rapporto di copertura delle strutture di servizio complessivamente previste nell'ambito del Piano Particolareggiato non superi il 5% della superficie territoriale, che gli interventi previsti non investano le aree interessate da presenze vegetazionali che

I.

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le superfici pavimentate dei parcheggi siano eseguite con fondi permeabili.

ZONA It max mc/mq

Rc max %/st

H max ml

FVA 0,20 5% 3,50

FVB 0,10 5% 3,50

Ambito abrogato con delibera C.C. n. 25 del 25.2.2003

I.4

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Art. 51 PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE I

I piani attuati vi dovranno uniformarsi ai parametri urbanistici, edilizi, nonchè ai limiti di dimensionamento ed alle prescrizioni in nota, riportati nella tabella seguente:

% DELLE PRINCIPALI DESTINAZIONI S O T T O Z O N E

S.T.

V Max

AMMESSO

mc it

max mc/mq

H max

AMMESSAml

%

R.C. max

%/St

%

PARCHEGGI VERDE di PROG.

ATT.E SERV.

(2)

AREA DI BALNEA-

ZIONE

N O T E

I1 (6) 11.650 0,03 3,5 1% (5) 10% 45%

(1) 45%

La superficie territoriale è comprensiva ricostituzione della linea di

costa

I2 (6) 30.000 0,02 3,5 0,5% (5) / 40% 15%

I3 (6) 61.300 0,02 3,5 0,5% (5) 10% 40% 10%

I4 Ambito abrogato con delibera C.C. n. 25 del 25.2.2003

I5 Ambito abrogato con delibera C.C. n. 25 del 25.2.2003

I6 Ambito abrogato con delibera C.C. n. 25 del 25.2.2003

I7 47.600 15.000 7,50 -- 15% 45% 35% / (4)

Individuano gli ambiti della costa sottoposti alla elaborazione di progetti esecutivi per la conservazione ed il consolidamento idraulico e di valorizzazione della fascia costiera e dei suoi caratteri ambientali. Essi pertanto sono spazi pubblici destinati ad ospitare attrezzature ed attività che valorizzano le risorse naturali e ambientali presenti:

(1) Dovrà essere comunque garantita una densità di alberature

di almeno 2,0 piante di alto fusto per ogni 100 mq. di superficie territoriale.

(2) abrogato con delibera C.C. n. 25 del 25.2.2003 (3) Quota prevalentemente caratterizzata da elementi di arredo

urbano. (4) L'area è vincolata alla realizzazione di impianti turistico-

sportivi d'uso pubblico quali lagune risaldate e coperte,

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giardini d'inverno, locali di ristoro. Attrezzature che, per la loro particolarità integrano le funzioni ricreative e sportive dell’intorno e consentono di offrire, una qualità nuova per la domanda turistica non solo estiva.

(5) I parcheggi sono stati individuati dal P.R.G. al di sopra della S.S. 1 Aurelia.

(6) Vedasi Piano Particolareggiato Chioma-Castiglioncello adottato con delibera C.C. n. 54 del 08.04.1998, approvato con delibera G.C. n. 173 del 25.05.1999, pubblicato sul B.U.R.T. n. 31 del 04.08.1999, convalidato con delibera C.C. n. 142 del 20.12.1999.

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T I T O L O III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

C AP O I

DISPOSIZIONI FINALI Art. 52 DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per quanto già non esplicitamente prescritto dalle presenti norme e dalla specifica normativa di merito, in sede di attuazione delle previsioni di P.R.G., i singoli interventi sia pubblici che privati dovranno tener conto della più ampia e sicura accessibilità e circolazione delle persone ponendo particolare attenzione alle esigenze di anziani, di bambini e di portatori di handicap. I competenti uffici comunali valuteranno in sede di approvazione degli interventi la corrispondenza con il principio di cui sopra. Saranno da favorire, incentivare, sostenere e promuovere, da parte dell'Amministrazione Comunale tutte quelle soluzioni tecniche e ambientali atte a risolvere o ad attenuare le situazioni di disparità tra i cittadini nell’accesso alla città ed ai suoi servizi. Nella realizzazione dei parcheggi pubblici per ogni 100 posti macchina e/o frazione di 100, dovrà essere predisposto almeno un parcheggio speciale dalle caratteristiche planimetriche di almeno ml. 5,00 per ml. 3,50. Comunque dovranno essere soddisfatti i disposti della legislazione di settore sia nazionale che regionale.

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Art. 53 DELL'ARREDO URBANO E DEL TERRITORIO

Le alberature di valore paesaggistico nel territorio agricolo e urbano sono soggette a vincolo di conservazione. Sono considerate di valore paesaggistico: - le alberature lungo le strade sia private che pubbliche (1) - le alberature lungo i corsi d'acqua (2) - gli alberi isolati di segnalazione (es. le coppie dei cipressi ai

confini di proprietà, ecc.); - gli alberi sparsi di rilevanti dimensioni; - le sistemazioni di pertinenza degli edifici.

Per queste ultime, in tutti i progetti presentati per gli edifici dovrà essere rilevata la presenza ed il tipo di alberature da indicare sulla planimetria generale corredata da documentazione fotografica.

L'abbattimento o la modifica di tali alberature è considerato intervento soggetto ad autorizzazione. Pertanto la richiesta al Sindaco dovrà essere corredata da un progetto di risistemazione dell'ambiente che preveda il ripristino. delle alberature con la ripiantumazione di essenze autoctone o che saranno indicate dall’Amministrazione Comunale.

Sono altresì tutelati e quindi ne è vietata la demolizione o sostituzione senza la relativa autorizzazione tutti quegli elementi tradizionali. di arredo dei fondi agricoli (pilastrini di ingresso, mura di cinta, lastricati in cotto e/o in pietra, tabernacoli, ecc.) di particolare fattura stilistica.

______________________________

(1) In sede di ristrutturazione della viabilità esistente o di realizzazione di nuove viabilità dovranno per quanto possibile essere conservate le alberature esistenti soprattutto se trattasi di cipressi e querce. Il progetto dovrà comunque contemplare la piantumazione di filari di alberature (cipressi, querce, pini marittimi) che, anche se non continui, designino nel territorio la direttrice fondamentale dei collegamenti.

(2) In sede di redazione del Piano Attuativo per il Fine sulla base dello

studio biologico-naturalistico potranno essere abbattute alberature che, non autoctone, possono compromettere le finalità dello stesso progetto.

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Art. 54 DEI PARCHEGGI

Le zone contraddistinte in cartografia con il simbolo sono destinate alla realizzazione di parcheggi d'uso pubblico

Tali zone sono attuate di norma mediante progetto esecutivo di iniziativa pubblica o privata convenzionata.

Nella predisposizione del progetto esecutivo dovrà essere posta particolare cura alla sicurezza degli accessi dalla pubblica viabilità garantendo la opportuna visibilità e riducendo allo stretto indispensabile il numero degli accessi.

Di norma il posto auto sarà delle dimensioni di ml. 2,00 x 5,00 con esclusione di quelli previsti all'ultimo comma del precedente art. 52 per i quali valgono le dimensioni lì stabilite, e la sede viaria dovrà avere una larghezza minima di ml. 5,00 ad un solo senso di marcia e di ml. 6,00 se a doppio senso.

Le aree destinate a parcheggio dovranno essere alberate con alberature autoctone e idonee alla natura dei suoli interessati: di tale idoneità dovrà essere dato esplicito conto in sede di progetto esecutivo mediante apposita relazione agronomica. Le alberature esistenti e di grosso fusto dovranno in generale essere conservate, dimostrando l'eventuale necessità di un loro abbattimento o spostamento.

La densità delle alberature non dovrà essere inferiore a 3 alberi d'alto fusto per ogni 100 mq. di superficie di parcheggio.

Le pavimentazioni di tali zone dovranno essere, di norma, di tipo permeabile, utilizzando pavimentazioni verdi o il locale “gabbriccio” o altra pavimentazione che garantisca la permeabilità del suolo. Nelle aree poste a valle della Via Aurelia ed a sud del fiume Fine, tale prescrizione si applica in via obbligatoria.

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Art. 55 DELLE PINETE ESISTENTI

Le zone contraddistinte in cartografia con il simbolo Individuano gli ambiti delle pinete marittime esistenti, destinate a parco pubblico. Esse sono vincolate alla preservazione, coltivazione e rinnovo delle specie arboree esistenti ed è posto il divieto assoluto all'ingresso e alla circolazione di mezzi meccanici che non siano quelli di servizio.

Nelle aree pinetate potranno essere attrezzati spazi per la sosta ed il ristoro semprechè realizzati con manufatti non stabilmente ancorati al suolo e tali da non alterare la configurazione naturale della superficie boscata, danneggiare le alberature esistenti. In tali zone, potrà essere consentita la realizzazione di box per servizi igienici e chioschi per la ristorazione purchè anch'essi non stabilmente ancorati al suolo; con altezza non superiore a ml. 3,00 ed una densità non superiore a 100 mc. per ettaro di pineta, che rappresenta anche la dimensione volumetrica massima di ogni singolo manufatto destinato a questi servizi. Gli edifici, gli impianti, le attrezzature, qualora esistenti all'interno delle zone pinetate, potranno essere mantenute e conservate mediante interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e per essi sono consentite trasformazioni delle destinazioni d'uso finalizzate alla realizzazione di attrezzature di servizio quali bar, spaccio, uffici turistici, docce e gabinetti, cabine e simili. In tali zone è assolutamente vietata l'accensione di fuochi di qualsiasi natura ed anche negli interventi ammessi non sarà consentita la realizzazione di alcuna forma di camini.

Gli interventi ammessi potranno essere attuati per iniziativa pubblica e/o privata convenzionata mediante il rilascio della singola autorizzazione previa la presentazione di un progetto di sistemazione generale dell'area con illustrati la natura e la dimensione degli interventi che si intendono realizzare e con la specifica indicazione del grado di protezione dell'ambiente pinetato rispetto all'accesso di mezzi meccanici; alla tutela delle alberature esistenti; alla conservazione dei suoli; alla prevenzione degli incendi; alla sistemazione dei raccoglitori dei rifiuti, e al mantenimento dell'igiene nella pineta. La zona di pineta esistente contraddistinta in cartografia con l'asterisco (*) potrà essere inclusa nel piano attuativo di coordinamento di cui all'art. 31 bis ed essere sottoposta in tutto o in parte a particolari vincoli di accesso secondo quanto previsto dal piano attuativo stesso e dal relativo accordo di programma.

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Art. 56 DELLE PINETE DI PROGETTO

Le zone contraddistinte in cartografia con il simbolo sono destinate dal P.R.G. alla ripiantumazione delle pinete marittime.

Con tale definizione il P.R.G. intende ricostituire un patrimonio vegetazionale nelle aree di costa per finalità paesaggistiche-ambientali nonchè per trasferire nelle aree più interne la pressione antropica esercitata prevalentemente sulle aree di costa e di maggior pregio ambientale.

Oltre alla messa a dimora della specie di pino marittimo potranno essere impiantate anche specie arboree purchè autoctone così come sarà esplicitamente precisato nella relazione biologico-naturalistica da allegare ai progetti attuativi ai sensi dell’art. 8 punto 15 (Documenti dei Piani Urbanistici Attuativi) delle presenti norme.

Tali zone hanno una prevalente destinazione d'uso pubblico sia che siano attuate per iniziativa pubblica che privata convenzionata.

In dette zone potranno quindi essere attrezzati spazi per la sosta, il ristoro e lo svago quali, ad esempio, chioschi per la ristorazione, servizi igienici, campi gioco non regolamentari, servizi informazioni e per turisti, semprechè non compromettano la prevalente finalità di zona che è quella di ricostruzione del patrimonio vegetazionale.

Gli interventi ammessi potranno essere eseguiti nel rispetto dei seguenti parametri:

- indice di fabbricabilità fondiario massimo pari a 0,01

mc/mq; - altezza massima delle costruzioni: ml. 3,00 - distanza delle costruzioni dai confini di proprietà: ml. 5,00; - distanza minima delle costruzioni dalle strade: ml. 7,00.

Gli interventi edilizi ammessi non dovranno essere stabilmente infissi al suolo e gli spazi attrezzati come percorsi, campi gioco, etc. dovranno avere fondi permeabili e naturali.

Gli edifici, gli impianti, le attrezzature, qualora esistenti all'interno delle zone interessate, potranno essere mantenuti e conservati mediante interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e per essi sono consentite trasformazioni delle destinazioni d'uso finalizzate alla realizzazione di attrezzature di servizio quali bar, ristoranti, chioschi, servizi igienici e simili.

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Le zone delle pinete di progetto si attuano mediante piani urbanistici attuativi, e con le modalità di cui all'art. 9 delle presenti norme, per iniziativa pubblica o privata convenzionata. Detti piani dovranno riportare il preventivo parere della competente autorità forestale. Essi dovranno illustrare e precisare: la natura e la dimensione degli interventi; il tipo di vegetazione e le sue modalità di impianto nonchè il grado di protezione ad essa assicurato per l'accrescimento e la manutenzione; la disciplina dell'accessibilità meccanica da consentire ai soli mezzi di servizio; i provvedimenti per la conservazione dei suoli, la prevenzione degli incendi e il mantenimento dell'igiene nell'area. Le zone di pinete di progetto contraddistinte con il simbolo * sono vincolate all'accesso controllato e alla viabilità limitata all'accesso dei soli mezzi di servizio e di sicurezza nei limiti che saranno stabiliti dal piano di coordinamento di cui all'art. 31 bis o dal progetto di V.I.A. solo dopo l'avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di stoccaggio nella zona DBS. Tali vincoli potranno essere rimossi dall'autorità comunale qualora il programma di realizzazione dei nuovi impianti di stoccaggio non dovesse essere attuato. Tali disposizioni saranno contenute nell'atto di concessione che verrà rilasciato per la realizzazione degli impianti di stoccaggio o in caso di accordo di programma secondo quanto previsto dall'art. 31 bis, saranno esplicitamente richiamate nello stesso atto. In tali zone sono consentiti gli interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione delle condotte Solvay già esistenti, nonchè l'installazione di nuove condotte nei limiti previsti dal progetto di impianto delle pinete o dal piano attuativo di cui all'art. 31 bis.

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Art. 57 DELL'ASSE ATTREZZATO

Nell'ambito indicato in cartografia con il simbolo ____. .____

comprendente le zone delle Pinete esistenti, delle Pinete di Progetto, dei Parcheggi, del FVA e del FVS tra le località di Vada e Mazzanta è obbligatoria la formazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica che persegua in modo unitario le seguenti finalità di: - ricostruzione del patrimonio naturale (pinete, dune); - pubblicizzazione estesa della fascia costiera e del

patrimonio naturale; - organizzazione di un compiuto sistema della mobilità che

organizzi e separi i traffici veicolari da quelli pedonali puntando su un'estesa pedonalizzazione delle aree anche mediante la utilizzazione dei canali esistenti e la realizzazione di apposite "vie d'acqua" e alla realizzazione di aree attrezzate per la ricreazione e i parcheggi pubblici;

- individuazione degli accessi al mare; - localizzazione delle attrezzature di servizio per la

balneazione; - valorizzazione del patrimonio naturale.

e che utilizzi, per i fini sopra esposti, anche le fasce di rispetto previste dal P.R.G.; Con la predisposizione del piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica potranno essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica degli edifici esistenti nonchè modificazioni alle loro destinazioni d'uso.

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Art. 58 DEI VIALI ALBERATI

Le zone indicate in cartografia con il simbolo sono le zone destinate al mantenimento e alla realizzazione di viali alberati.

In tali aree è prescritto il mantenimento delle alberature esistenti e, qualora necessario, il loro reintegro, nonchè la messa a dimora di nuove alberature, secondo la tipologia e le essenze presenti nella città.

I viali alberati rappresentano un elemento connotativo dell'abitato e pertanto dovranno essere sempre tutelati e diffusi nei nuovi spazi urbani.

Nelle aree dei viali, oltre alle alberature e nel rispetto di queste, potranno essere realizzati percorsi pedonali e ciclabili e attrezzature per la sosta dei passanti, le stesse aree dovranno essere precluse alla circolazione di mezzi meccanizzati (auto, moto, ecc.) e alle attrezzature pubblicitarie se non collocate in specifici spazi ad esse destinati e tali da non ostruire visibilità e libertà di circolazione pedonale.

Gli accessi carrabili che interferiranno con i viali, ancorchè ammessi, non dovranno precostituire in alcun modo barriera architettonica ai percorsi pedonali.

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Art. 59 DELLE ZONE DI BALNEAZIONE

Articolo abrogato con delibera C.C. n. 25 del 25.2.2003

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148

Art. 60 DELLE ZONE DUNALI

Articolo abrogato con delibera C.C. n. 25 del 25.2.2003

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149

Art. 61 DEI PERCORSI PEDONALI DI ACCESSO AL MARE

Articolo abrogato con delibera ڤڤڤڤڤڤڤ C.C. n. 25 del 25.2.2003

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150

Art. 62 AREE DI RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI

Articolo abrogato con delibera C.C. n. 25 del 25.2.2003

RA

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Art. 63 DELLA MARINA DI VADA

Le zone F (tutte), VPR, AA, P e la relativa viabilità e le zone di rispetto comprese nell’ambito della Marina di Vada delimitato dal tratto ___. .___. .___, sono vincolate redazione di un P.A.R. unitario di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata. Detto piano attuativo dovrà risolvere in modo organico i problemi connessi alle funzioni attribuite alle aree dal P.R.G., alla realizzazione di un punto di ormeggio, al recupero ambientale e paesaggistico dell’area, alla regolamentazione dei parcheggi e della circolazione dei mezzi meccanici sia pubblici che privati, favorendo la pedonalizzazione diffusa nell'intera area. Il P.P.E. dovrà altresì disciplinare l'uso delle spiagge e delle relative attrezzature al fine di salvaguardare le aree per i bagnanti e renderle più sicure nonchè di qualificare gli stabilimenti balneari esistenti e previsti. Nelle altre zone comprese nell’ambito del P.P.E. e non espressamente richiamate al comma l, continuano ad applicarsi le norme tecniche attuative stabilite dal P.R.G. Per l’area ricadente in ambito demaniale valgono le norme contenute nel Titolo IV delle presenti N.T.A.

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Art. 64 DEGLI EDIFICI IN CONTRASTO CON LE DESTINAZIONI DI ZONA

Per gli edifici in contrasto con le destinazioni di zona previste dal P.R.G. è consentito il permanere delle destinazioni d'uso in atto all'adozione del P.R.G. sino all'attuazione delle previsioni in esso contenute.

In tali edifici sono consentiti solo interventi di ordinaria manutenzione.

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Art. 65 VALIDITA' DELLE NORME GEOLOGICHE

Lo studio geologico ed idrogeologico del territorio comunale (Allegato B) è parte integrante e cogente del P.R.G. e le norme geologiche ad esso allegate sono parte integrante delle presenti norme. In caso di contrasto fra le previsioni di P.R.G. e le disposizioni ed i vincoli scaturenti dallo studio geologico prevalgono sempre le limitazioni da questi previste.

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Art. 66 VARIANTI CONSEGUENTI ALL'EMANAZIONE DI NUOVE LEGGI

In caso di emanazione di nuove leggi e/o di regolamenti le cui disposizioni siano incompatibili, in tutto o in parte con le presenti norme, l'autorità comunale delibererà le conseguenti variazioni alle presenti N.T.A. ed alla cartografia del P.R.G.

In attesa della deliberazione anzidetta l'Amministrazione comunale potrà autorizzare gli interventi previsti dal P.R.G. fermo restando il rispetto delle nuove disposizioni di leggi e/o regolamenti dal momento della rispettiva entrata in vigore.

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Art. 67 VALIDITA' DELLA NORMA PIU' RESTRITTIVA

In caso di contrasto fra norme vigenti disciplinanti l'attuazione delle previsioni del P.R.G. si applicherà sempre la norma più restrittiva, fatto salvo quanto stabilito al punto b dell'art. l delle presenti norme.

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Art. 68 MODIFICHE APPORTATE AL P.R.G. PER EFFETTO DEL D.P.G.R. DI APPROVAZIONE

Le modifiche apportate con il decreto di approvazione al P.R.G. adottato e alle presenti norme tecniche attuative divengono operanti ad ogni effetto con l'entrata in vigore del piano medesimo in forza dell'art. 3 della L. 6/8/1967 n° 765.

Si intendono contemporaneamente annullate e prive di efficacia tutte le indicazioni, norme e prescrizioni incompatibili con le dette modifiche.

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CAPO II

NORME TRANSITORIE Art. 69 MISURE DI SALVAGUARDIA

Fino all'approvazione delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione, per le zone interessate da varianti di tipo normativo (limiti, vincoli, classificazioni) e per le quali è stata quindi riconfermata la zonizzazione originaria, continua ad applicarsi la disciplina già prevista e non in contrasto con le presenti norme.

In tutti gli altri casi vengono applicate invece le disposizioni di cui alla L. 2/11/1952 n. 1902 (misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori) e successive modifiche e/o integrazioni.

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Art. 70 COSTRUZIONI INIZIATE

Le concessioni edilizie rilasciate dall'Amministrazione Comunale prima dell'adozione del P.R.G. e delle presenti norme, conservano la loro validità anche se in contrasto con il P.R.G. e le presenti norme, semprechè i lavori autorizzati siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Sono fatti salvi i poteri di salvaguardia di cui al precedente art. 69.

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Art. 7l STRUTTURE A CARATTERE PROVVISORIO _E STAGIONALE PER ESIGENZE TURISTICHE E COMMERCIALI

Potranno essere autorizzate strutture a carattere provvisorio e stagionale per le attività turistico-commerciali purchè realizzate con strutture leggere e non stabilmente infisse al suolo e comunque per un periodo non superiore a mesi 12 la cui scadenza o periodicità dovrà essere indicata nell'autorizzazione medesima, in tutte le zone del P.R.G. Tali manufatti non dovranno avere dimensioni superiori al 40% della superficie utile coperta e scoperta dell'attività turistico-commerciale preminente e dovranno essere realizzati con materiali leggeri e possedere comunque requisiti di agevole asportabilità da dimostrare secondo un progetto redatto da un tecnico abilitato. Il soggetto autorizzato ad insediare il manufatto provvisorio è tenuto a rimuovere lo stesso e rimettere in pristino l'area interessata entro il termine di scadenza dell'autorizzazione. In caso contrario l'Amministrazione Comunale potrà attivarsi direttamente in danno dell'inadempiente secondo le disposizioni vigenti in materia. Per l’area ricadente in ambito demaniale valgono le norme contenute nel Titolo IV delle presenti N.T.A.

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Art. 72 IMPIANTI TECNOLOGICI ED OPERE DI NATURA PERTINENZIALE

Articolo stralciato. Inserito all'art. 33 bis del Regolamento Edilizio a seguito di prescrizione regionale con Del. G.R.T. n. 1500 del 11.11.1996.

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Art. 73 VOLUMI PRECARI O FATISCENTI OGGETTO DI

CONCESSIONI IN SANATORIA DI CUI ALLA L. 47/85

I volumi precari o fatiscenti aventi destinazione d'uso non residenziale per i quali è stata rilasciata la relativa concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti della L. 47/85, capo IV, potranno essere strutturalmente adeguati con opportune ristrutturazioni edilizie ed adeguatamente inseriti nel contesto ambientale interessato. Il rilascio della relativa concessione e/o autorizzazione sarà subordinato alla registrazione e trascrizione di un atto di vincolo di durata decennale con il quale il richiedente si impegna a non modificare la destinazione non residenziale.

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Art. 74 COSTRUZIONE LOCALI SEMINTERRATI / INTERRATI

In tutte le sottozone omogenee delle presenti norme ricadenti sui territori su cui negli anni '91, '92 e '93 si sono verificati fenomeni di esondazione e ristagno, ricompresi nell'atto sindacale del 08.01.1994 e riportati indicativamente nella Tav. 5, è vietata la costruzione di locali interrati e/o seminterrati a qualsiasi uso destinati.

Le costruzioni ammesse in funzione delle specifiche norme di piano dovranno impostare il pavimento del primo livello ad almeno 50 cm. al di sopra della quota delle sedi stradali esistenti o di progetto. Rimangono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'atto C.R.T. n. 230 del 21.06.1994.

Nelle altre. parti di territorio non soggette alle limitazioni di cui al precedente capoverso, e fatte salve le disposizioni di cui all'atto C.R.T. n. 230 del 21.06.1994, è fatto obbligo per chi intenda realizzare locali interrati e/o seminterrati a qualsiasi uso destinati, e comunque nel rispetto delle presenti N.T.A., presentare i relativi progetti corredati da una perizia geologica circa la fattibilità dell'intervento, nonchè da una specifica valutazione tecnica sulla preservazione di tali locali da situazioni derivanti da fenomeni di esondazione o ristagno.

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Art. 75 ZONE R.U.

Negli immobili inseriti nella zona R.U. in Castiglioncello, l'intervento potrà essere attuato mediante piano di recupero con incremento del 15% delle volumetrie avendo cura di. salvaguardare tutte le alberature di alto fusto esistenti; l'intervento dovrà rispettare le caratteristiche tipologiche strutturali ed architettoniche dell'edificio preesistente garantendo un inserimento armonico con l'ambiente costruito circostante.

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TITOLO IV

CAPO I CONTENUTI E FINALITÀ

Art. 76 FINALITÀ GENERALI E FISIONOMIA GIURIDICA DEL PRESENTE TITOLO.

1. Le norme che regolano le aree ricadenti nel Demanio

Marittimo hanno le seguenti finalità: a) Costituire un quadro normativo generale per l’esercizio

delle funzioni comunali. b) Garantire la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di

costa nei quali la conservazione delle risorse naturali è considerata fattore strategico sia ai fini della difesa fisico-morfologica che per lo sviluppo della stessa attività turistica;

c) Consentire una progettazione coerente per tratti di costa omogenea e per le relative destinazioni d’uso.

d) Migliorare e riqualificare le strutture balneari e le attrezzature d’interesse collettivo per la loro fruizione.

2. Le presenti norme operano essenzialmente sul Demanio Marittimo così come individuato nel Sistema Informativo del Demanio (SID) e sulle aree adiacenti, limitatamente ai casi in cui l’intervento unitario si collochi anche in proprietà privata o altro demanio così come perimetrato nelle Tavole componenti il PDM.

Art. 77 SUDDIVISIONE DEL LITORALE.

1. Le aree del Demanio Marittimo situate nel Comune di Rosignano Marittimo, in base alle caratteristiche derivanti dalle varie analisi del quadro conoscitivo, sono assimilabili alle zone F previste dal D.M. 2.4.1968 n. 1444 e sono suddivise nelle seguenti zone: I. ZONA FS - delle scogliere II. ZONA FC - di Castiglioncello e Caletta III. ZONA FPT - del Porto Turistico IV. ZONA FRS - di Rosignano Solvay V. ZONA FPP - di Pietrabianca VI. ZONA FPI - del Porto Industriale VII. ZONA FVM - di Vada e Mazzanta VIII. ZONA FMT - del Mare Territoriale e del Faro

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2. Per ogni singola zona vengono definiti gli ambiti con specifica normativa, finalità ed uso.

3. Le zone ed i relativi ambiti sono individuati nella relativa cartografia facente parte del Piano d’utilizzo del Demanio. Formano parte integrante del PDM Titolo IV delle presenti norme, la relazione tecnica, il quadro conoscitivo e gli elaborati grafici qui di seguito elencati Cartografia Ufficiale di QC; Cartografia Ufficiale di Piano Demanio Marittimo; Per gli insediamenti balneari e le infrastrutture d’interesse collettivo si considera come stato attuale lo stato di fatto autorizzato dalle competenti autorità alla data di adozione delle presenti norme.

CAPO II

Norme generali

Art. 78 PROCEDURE E NORME DI RIFERIMENTO

1. Il rilascio di nuove concessioni demaniali, l’ampliamento e l’autorizzazione all’esecuzione di lavori su quelle esistenti, l’accesso al demanio sono disciplinati da apposito regolamento di gestione nel rispetto delle presenti norme.

2. Le destinazioni d’uso sono quelle stabilite dalle presenti norme.

3. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione si deve fare riferimento alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della Capitaneria di Porto competente.

Art. 79 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

1. Tutte le nuove concessioni per la realizzazione di nuove

strutture previste dalle presenti norme saranno assegnate ai soggetti che presenteranno il progetto maggiormente rispondente ai criteri e/o parametri stabiliti dai singoli bandi previsti dall’Art.5 del Regolamento di Gestione.

2. La rispondenza dei progetti con i criteri e/o parametri di cui sopra e la realizzazione della graduatoria per l’assegnazione delle concessioni demaniali verranno valutate da una

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commissione nominata dal Sindaco e composta da 3 o 5 membri, scelti tra il personale dell’amministrazione comunale, competente in materia di: demanio marittimo, lavori pubblici, edilizia privata.

Art. 80 CONCESSIONI DEMANIALI

1. Le superfici e gli specchi acquei ricompresi nel Demanio

Marittimo di competenza Comunale sono da considerarsi concedibili nei limiti fissati dal presente Titolo.

2. Sono sempre concedibili le superfici di cui sia fatta richiesta per la realizzazione di standard urbanistici, passeggiate, camminamenti, piazze, aiuole, solarium, parcheggi, torrette di sorveglianza e aree di primo soccorso; tali strutture dovranno essere di uso pubblico e richieste da parte dell’Amministrazione Comunale o privati in convenzione con la stessa.

3. Sono sempre concedibili le superfici necessarie all’adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza di disposizioni settoriali o di legge nei limiti previsti dal presente Titolo.

4. Sono sempre concedibili le superfici demaniali marittime adiacenti a concessioni esistenti che siano sorte a seguito di procedure di riperimetrazione del demanio marittimo, se richieste dal concessionario.

5. Sono sempre concedibili le superfici necessarie per la manutenzione o rimessa in pristino di: moli, scivoli, muri di contenimento, scogliere e di tutte le strutture che si trovino in diretto contatto con il mare. Le opere dovranno in ogni caso essere già state originariamente autorizzate.

Art. 81 DEFINIZIONI

1. Mare territoriale: rappresenta lo specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare aperto fino ad una distanza di 25 miglia marine. E’ individuato come zona FMT. Nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono ammesse attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione della balneazione come: piattaforme e pontili galleggianti, con le limitazioni di cui agli articoli seguenti.

2. Territorio demaniale marittimo di libero transito: data la

morfologia della fascia costiera del Comune di Rosignano Marittimo, si divide in:

�� Territorio A - arenile di libero transito;

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�� Territorio B - scogliera di libero transito. Il Territorio A è costituito dalla fascia di arenile con superficie variabile che va dalla battigia al limite di eventuali attrezzature per la profondità minima di 5 ml, dai corridoi o passaggi pubblici di accesso. In tale fascia non sono ammesse istallazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o di qualsiasi attrezzatura anche se precaria. E’ comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso sia lungo il lido, sia dalla spiaggia verso il mare o viceversa.

Il Territorio B è costituito da scogliere su cui, stante la morfologia dei siti, dovrà essere lasciato libero un congruo passaggio non inferiore a 1,5 ml.

3. Soggiorno all’ombra: territorio del demanio ricompreso

generalmente tra un’arenile di libero transito e la fascia destinata a servizi di spiaggia.

4. Servizi di spiaggia: sono di norma collocati tra il limite del demanio marittimo, a monte, e l’inizio dell’ambito di soggiorno all’ombra, a mare.

Per servizi si intende: a) Stabilimento balneare: è quella struttura definita dalla legge

Regionale n.42 del 23/03/2002 e al Capo III del regolamento di attuazione del T.U. regionale delle leggi in materia di turismo connessa all’utilizzo e fruizione della fascia costiera e del mare. Oltre all’area demaniale di servizio alle strutture di cui si compone lo stabilimento balneare è asservita anche un’area demaniale marittima scoperta destinata di norma a soggiorno all’ombra. L’area asservita allo stabilimento balneare è costituita dall’arenile su cui è consentito l’esercizio di attività di noleggio sdraio ed ombrelloni che sarà determinata dalle specifiche norme di ambito contenute negli articoli seguenti. Sono previste 2 tipologie di Stabilimento balneare di cui si descrivono le caratteristiche: - per la tipologia A sono previste le seguenti strutture:

�� Bar, con annessi: magazzino, spogliatoio, servizi wc, area lavoro;

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�� Ristorante di minimo 42 coperti, con annessi magazzino, cucina, spogliatoi, servizi wc;

�� Guardaroba; �� Locale tecnico; �� Servizi per i bagnanti, per un minimo di 5 di cui 1 per

portatori di handicap; �� Cabine spogliatoio e doccia, per un minimo di 6; �� Servizi per la sicurezza della balneazione. �� Rimessa per le attrezzature. La superficie coperta delle suddette strutture non può in ogni caso superare complessivamente i 500 mq, per superficie coperta deve intendersi quella definita dal vigente Regolamento Edilizio.

- per la tipologia B sono previste le seguenti strutture:

�� Bar, con annessi: magazzino, spogliatoio, servizi wc, area lavoro;

�� Guardaroba; �� Locale tecnico; �� Servizi per i bagnanti, per un minimo di 4 di cui 1 per

portatori di handicap; �� Cabine spogliatoio e doccia, per un minimo di 4; �� Servizi per la sicurezza della balneazione. �� Rimessa per le attrezzature.

La superficie coperta delle suddette strutture non può in ogni caso superare complessivamente i 200 mq; per superficie coperta deve intendersi quella definita dal vigente Regolamento Edilizio. Ed i seguenti servizi eventuali: �� Ristorante di minimo 26 coperti, con annessi

magazzino, cucina, spogliatoi, servizi wc;

Per i suddetti servizi eventuali la superficie coperta non può in ogni caso superare complessivamente i 100mq; per superficie coperta deve intendersi quella definita dal vigente Regolamento Edilizio.

b) Punto azzurro: è una struttura adibita al servizio della

balneazione con i seguenti servizi minimi garantiti:

�� Cabine e spogliatoi collettivi per un massimo di 4 ; �� Servizi igienici pubblici per un minimo di 3 di cui 1

per i portatori di handicap;

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�� Magazzino; �� Docce all’aperto; �� Servizi per la sicurezza della balneazione.

La superficie coperta delle suddette strutture non può in ogni caso superare complessivamente i 100mq; per superficie coperta deve intendersi quella definita dal vigente Regolamento Edilizio. ed i seguenti servizi eventuali: ��Bar-ristorante con annesso magazzino, spogliatoio, wc

per il personale e di servizio, area lavoro; ��Box guardaroba;

Per i suddetti servizi eventuali la superficie coperta non può in ogni caso superare complessivamente i 100 mq; per superficie coperta deve intendersi quella definita dal vigente Regolamento Edilizio. Oltre all’area demaniale marittima di posa dei manufatti di cui si compone la struttura, potrà essere concessa un’area scoperta di 4ml di profondità lungo tutto il perimetro dei manufatti. L’ampiezza dell’arenile dove sarà concesso l’esercizio dell’attività di noleggio di sdraio ed ombrelloni, oggetto dell’attività di punto azzurro, sarà determinata dalle singole norme di ambito. Ai punti azzurri sono assimilate le strutture tese all’insegnamento di vela, windsurf, kitesurf e similari, sono variati solo i servizi minimi garantiti che in tal caso sono: �� Servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui

1 per portatori di handicap; �� Cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di

2; Per i suddetti servizi eventuali la superficie coperta non può in ogni caso superare complessivamente i 150mq; per superficie coperta deve intendersi quella definita dal vigente Regolamento Edilizio.

c) Rimessaggio e noleggio natanti: porzioni di demanio

marittimo e zone limitrofe adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni; sono dotati dei seguenti servizi minimi:

�� Servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 di cui 1 per portatori di handicap;

�� Cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;

�� Magazzino;

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�� Docce all’aperto; La superficie coperta delle suddette strutture non può in ogni caso superare complessivamente i 100 mq, per superficie coperta deve intendersi quella definita dal vigente Regolamento Edilizio. Ed i seguenti servizi eventuali: �� Bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il

personale e di servizio, area lavoro; Per i suddetti servizi eventuali la superficie coperta non può in ogni caso superare complessivamente i 100mq; per superficie coperta deve intendersi quella definita dal vigente Regolamento Edilizio.

d) Servizi per la sicurezza: strutture o manufatti da collocarsi

stagionalmente su suolo demaniale finalizzate a migliorare la sorveglianza della balneazione. Sono ad esempio: le torrette di avvistamento o le aree attrezzate per il pronto soccorso.

e) Attività di interesse professionale: sono strutture da realizzarsi

sul demanio marittimo negli ambiti previsti dalle presenti norme e destinate a magazzini o depositi dei pescatori professionisti. Tali strutture potranno avere una superficie massima di 25 mq ed un’altezza massima di 3,50 ml. Potranno altresì essere dotate di una tettoia di profondità non superiore ai 2,00 ml.

Art. 82 MANUFATTI

1. Ove non sia diversamente stabilito negli articoli seguenti per le singole zone ed i relativi ambiti, i manufatti dovranno essere di facile rimozione, per cui dovranno essere realizzati mediante costruzioni con materiali lapidei del posto o in legno o similari. Non è consentita la costruzione di opere in cemento, se non in relazione alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti.

2. Ove nelle aree sovrastanti i manufatti si presentino tipologie geomorfologiche non perfettamente stabili e coerenti secondo le risultanze della cartografia collegata al quadro conoscitivo, l’autorizzazione all’esecuzione di lavori ed il rilascio di nuove concessioni devono essere subordinate ad una verifica di stabilità dei luoghi.

3. Sono sempre ammessi, ove non esplicitamente vietato dalle presenti norme, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro dei manufatti posti in ambito demaniale

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attraverso l’utilizzo dei materiali originari, anche ove gli interventi prevedano la demolizione e ricostruzione dei manufatti o secondo specifiche prescrizioni inserite nei successivi articoli.

Art. 83 DEFINIZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO PER LE OPERE DIVERSE DAI FABBRICATI 1. Per manutenzione straordinaria si intende la realizzazione di

opere dirette a ripristinare la piena funzionalità delle opere preesistenti o parte di esse senza mutarne la destinazione d’uso, attraverso interventi che comportino la sostituzione o il rinnovo delle stesse.

2. Per restauro e risanamento conservativo si intende la realizzazione di opere volte alla ricostruzione dell’organismo per garantirne la piena funzionalità per la quale venne a suo tempo realizzato, attraverso l’esecuzione di interventi che riguardino non solo parti di esso, anche con opere a parziale modifica, integrazione e servizio (pertinenze) di quelle originarie, sempre che siano destinate ad assicurare la piena ed ottimale funzionalità dell’organismo da restaurare.

Art. 84 INDICI E PARAMETRI METRICI QUANTITATIVI E QUALITATIVI

1. L’utilizzo ai fini turistici-ricreativi del Demanio Marittimo in

concessione deve rispettare i seguenti parametri: a) Il fronte mare di ogni singola concessione per uso turistico-

ricreativo degli arenili non può essere inferiore a 20 ml ad esclusione di interventi di interesse pubblico attivati dalla Pubblica Amm.ne;

b) I nuovi manufatti e fabbricati da realizzare sul demanio marittimo, al fine di contenere l’espansione dell’onda di massima di tempesta o di marea, devono di norma essere staccati dal piano dell’arenile di almeno 80 cm con palificate. I progetti esecutivi dovranno essere corredati di apposito studio redatto da tecnico abilitato.

c) L’altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non potrà superare i 4,50 ml. da terra misurati secondo le disposizioni previste dal Regolamento Edilizio.

d) L’altezza per le cabine non dovrà essere superiore a 2,70 ml.

e) L’accesso alla copertura di detti volumi presenti sul demanio per un loro utilizzo come solarium è consentita

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purché non comporti la realizzazione di frangisole, tende, barriere frangivento;

f) Non è consentito costituire barriere visive superiori al 20% del fronte concesso con volumi e superfici accessorie coperte che superino l’altezza di 1,50 ml.

g) E’ stabilita una fascia di rispetto pari alle dimensioni dell’oggetto, maggiorato di 0,50 ml su ogni lato per : �� Cartelloni pubblicitari; �� Accessi al demanio; �� Bandiere; �� Recinzioni; �� Tubazioni per la presa e restituzione d’acqua, o

impianti idraulici di altro tipo; h) Per la tutela delle strutture nel periodo invernale, sono

ammesse recinzioni con paletti e rete metallica di altezza non superiore a 2,00 ml limitatamente a circoscrivere i fabbricati esistenti.

i) Ogni manufatto potrà essere colorato con un massimo di 3 colori di cui almeno 2 devono costituire tonalità dello stesso.

j) I nuovi manufatti e fabbricati da realizzare sul demanio marittimo dovranno essere posti a non meno di 20 ml dalle sponde dei corsi d’acqua in genere, mentre per il fiume Fine 100 ml e per il torrente Tripesce e Chioma 50 ml. Sono fatte salve dalle disposizioni di cui sopra le situazioni esistenti per le quali saranno consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro.

2. Per attività di ristorazione, bar, chioschi, attività commerciali, attività di noleggio sdraio ed ombrelloni, punti azzurri, attività di rimessaggio e noleggio natanti, scuole vela, surf o similari non valgono gli indici di cui ai punti a), f).

3. Per le strutture e le concessioni esistenti alla data di adozione

delle presenti norme non si applicano i disposti del presente articolo se non espressamente previsto nelle singole zone o ambiti.

Art. 85 INTERVENTI ABILITATIVI PER L’ESECUZIONE DELLE

OPERE

1. Gli interventi edilizi sui manufatti esistenti previsti dalle presenti norme saranno attuati, in relazione alla tipologia d’intervento, con D.I.A. o con atto amministrativo dirigenziale.

2. Per i cambi di destinazione d’uso previsti dalle presenti norme l’Amministrazione può stabilire che l’atto dirigenziale sia affiancato da apposita convenzione che disciplini l’uso,

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l’esecuzione dei lavori principali e di supporto e la relativa gestione.

3. Tutti gli interventi edilizi relativi alla realizzazione dei nuovi manufatti previsti dal presente Titolo IV sono soggetti a concessione edilizia convenzionata, la cui convenzione disciplini gli impegni assunti dal concessionario, la disciplina d’uso, l’esecuzione dei lavori principali e di supporto, l’esecuzione di eventuali opere d’urbanizzazione e la relativa gestione della struttura.

Art. 86 I GIOCHI

1. E’ ammesso, fatte salve le disposizioni del regolamento per la

gestione del Demanio Marittimo, il posizionamento all’interno dell’area in concessione di strutture sportive o giochi anche in difformità con il disposto dell’art. 84 purchè abbiano carattere di stagionalità.

Art. 87 COMPLESSI DUNALI

1. Le zone dunali presenti sul litorale costituiscono un patrimonio naturale del territorio comunale; rappresentano una difesa naturale dell’ambiente litoraneo e costituiscono di per se un habitat singolare per specie animali e vegetali.

2. Le zone dunali sono perciò protette e difese da ogni tipo di utilizzazione e dovranno essere conservate nel loro stato naturale secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie (direttiva sugli habitat).

3. Le zone dunali non dovranno mai essere attraversate ed i percorsi pedonali di accesso al mare dovranno utilizzare solo depressioni esistenti in modo tale da non costituire motivo di degrado, antropico e/o naturale alle stesse dune.

4. Esse dovranno essere recintate al fine di inibire ogni forma d’uso e di utilizzazione da parte dell’uomo. Ai limiti della recinzione di ognuna di esse sarà posta una adeguata segnaletica per documentarne il valore naturalistico e la funzione preventiva da esse svolta per la tutela dell’ambiente.

5. Eventuali concessioni demaniali, anche esistenti, dovranno escludere tali ambiti; potrà essere fatta prescrizione al concessionario dell’area prospiciente alla zona dunale dell’onere di recinzione e della relativa cartellonistica.

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Art. 88 PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO

1. E’ ammessa l’apertura di nuovi accessi privati sul demanio marittimo purchè limitata al solo transito pedonale, purchè eventuali opere accessorie (scale, pianerottoli, ecc..) vengano realizzate in materiale ligneo e abbiano una superficie complessiva non superiore ai 3 mq di occupazione di suolo demaniale marittimo. Le strutture di cui sopra non dovranno mai porre ostacolo o intralcio diretto o indiretto al libero transito sul demanio marittimo.

2. Sono sempre autorizzabili gli accessi pubblici con le modalità di percorso pedonale di cui ai seguenti commi.

3. I percorsi pedonali di accesso al mare rappresentano il modo razionale di distribuire l’afflusso al mare dei bagnanti e di attraversare gli ambienti naturali della fascia costiera.

4. I percorsi pedonali di accesso sono di uso pubblico e attuabili mediante progetti esecutivi d’iniziativa pubblica o privata convenzionata.

5. E’ posto divieto di accesso al mare e di attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato.

Art. 89 SPECCHI ACQUEI E IMBARCAZIONI

1. Per le nuove concessioni demaniali, non è ammesso lo stazionamento d’imbarcazioni, se non quelle previste per il salvataggio, all’interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza di 30 ml. dai vertici esterni del fronte occupato dalle concessioni demaniali e comunque a non meno di 200 ml. dalla riva o a misura superiore stabilita dalla competente Capitaneria di Porto.

2. Negli specchi acquei antistanti i nuovi stabilimenti balneari o i nuovi punti azzurri, è consentita l’installazione di solarium galleggianti stagionali previo nulla osta, ai fini della sicurezza, della competente Capitaneria di Porto e degli altri enti interessati.

3. Nelle concessioni demaniali esistenti aventi ad oggetto ormeggio a mare o stazionamento a terra di natanti, poste a servizio o sul fronte mare adiacente, a concessioni con oggetto stabilimenti balneari o arenili per la posa di sdraio ed ombrelloni, sarà consentito il permanere delle esistenti destinazioni d’uso fino a quando non saranno realizzati o razionalizzati gli ambiti FRS3 e/o FVM1 di cui agli articoli delle presenti norme; dopodiché le concessioni demaniali per

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ormeggio o stazionamento di imbarcazioni saranno ridotte nelle superfici del 70%, salvo cambio di destinazione d’uso, richiesto dai rispettivi concessionari, in: specchi acquei per la balneazione o per posa di strutture mobili; nel rispetto delle presenti norme.

4. Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma saranno consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto.

5. Non è ammesso il prelievo di acqua di mare con tubazioni fisse, ma potranno essere autorizzati prelievi in orari diversi da quello di balneazione con tubazioni mobili. Potranno essere autorizzati prelievi, con modalità diverse, di acqua marina per usi scientifici, industriali o per interesse pubblico.

6. Sono fatte salve dal disposto dei commi 1 e 4, le concessioni esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

CAPO III

Le singole ZONE ed i loro ambiti

Art. 90 ZONA FS DELLE SCOGLIERE

1. La zona FS delle scogliere è identificata in cartografia con il simbolo individua sinteticamente il tratto costiero compreso tra la foce del Torrente Chioma e la Buca dei Corvi.

2. La zona è caratterizzata da una tipologia morfologica tendenzialmente omogenea a falesia alta, dalla cui disgregazione hanno avuto origine alcuni tratti di spiagge ghiaiose con una alta valenza ambientale e paesaggistica.

3. Nella zona in oggetto non è previsto il rilascio di nuove concessioni demaniali, salvo il disposto dell’art.80.

4. Fanno inoltre eccezione alla regola posta dal precedente comma: le concessioni per gli interventi previsti per la realizzazione del Piano Particolareggiato (Chioma Castiglioncello) di iniziativa pubblica adottato con atto C.C. n. 54 del 8.4.1998, approvato con atto G.C. n. 173 del 25.5.1999, convalidato con atto C.C. n. 142 del 20.12.1999 e quelle relative alle attività correlate e/o previste dallo stesso per un fronte mare pari al 50% di quello di intervento.

5. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle esistenti e/o quelle previste dal Piano Particolareggiato e dalle attività che

FS

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ad esso possono venire correlate. 6. Sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria,

manutenzione straordinaria, ristrutturazione delle strutture esistenti.

7. Non si applicano agli interventi previsti dal Piano Particolareggiato ed alle attività ad esso connesse per le quali venga rilasciata concessione demaniale, gli indici di cui all'art. 84 punti a), b), d), e), g), h); fatto salvo il punto b) per l’intervento previsto dal Piano Particolareggiato in località “Le Mortelle” in quanto ricadente anche sull’arenile; le opere dovranno realizzarsi in conformità con quanto previsto dal Piano Particolareggiato stesso.

Art. 91 GLI AMBITI DELLA ZONA FS DELLE SCOGLIERE

1. La zona FS delle scogliere presenta un ambito di interesse identificato in cartografia con il simbolo

2. L'ambito FS1 individua l'area dove è localizzato un forte pericolo di distacco blocchi di materiale lapideo dalla scogliera sovrastante.

3. Non è previsto il rilascio di nuove concessioni demaniali e tutte le concessioni esistenti potranno essere revocate qualora si aggravi la situazione esistente.

4. Dovrà essere disposta adeguata segnaletica da cui si evinca il pericolo di distacco blocchi dalla falesia sovrastante.

5. Potranno invece essere autorizzati interventi di consolidamento e salvaguardia del sito, anche in deroga al precedente divieto di rilascio di nuove concessioni demaniali, ove queste si rendessero necessarie per la realizzazione degli interventi di consolidamento.

Art. 92 ZONA FC DI CASTIGLIONCELLO E CALETTA

1. La zona FC di Castiglioncello e Caletta è identificata in cartografia con il simbolo e individua sinteticamente il tratto costiero compreso tra la Baia del Quercetano e Caletta.

2. La zona è caratterizzata da una tipologia morfologica disomogenea a falesia alta e bassa, e da tratti di arenili sabbiosi; l’area presenta un particolare pregio oltre che paesaggistico anche economico e sociale data l’alta densità delle strutture poste a servizio del litorale.

3. E’ previsto il rilascio di nuove concessioni demaniali relativamente: �� all’ampliamento di concessioni esistenti con le limitazioni

FS1

FC

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di cui al comma 4 del presente articolo; �� all’eventualità che siano necessari adeguamenti alle

strutture esistenti per normative settoriali o igienico-sanitarie, o per l’adeguamento dei servizi a quelli minimi garantiti dalla tipologia “B” di cui all’art.81 punto 4 lett. a);

�� quest’ultimo caso è limitato agli stabilimenti balneari esistenti alla data di adozione delle presenti norme;

�� all’applicazione dell’art. 80. 4. L’ampliamento delle superfici concessionate non può mai

realizzare il totale azzeramento delle aree libere fra i diversi insediamenti esistenti, salvo nei casi in cui tali aree siano destinate ad attrezzature pubbliche, fino ad una misura minima di 5 ml di fronte mare e comunque l’ampliamento non potrà essere superiore al 10% della superficie in concessione demaniale esistente alla data di adozione delle presenti norme.

5. Possono essere realizzati aumenti planimetrici e volumetrici dei fabbricati non superiori al 20% dell’esistente, alla data di adozione delle seguenti norme (escluse le cabine), oltre agli adeguamenti di cui ai minimi garantiti dall’art. 81 punto 4 lett. a) della tipologia “B” attraverso interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed ampliamento; tale ipotesi riguarda esclusivamente gli stabilimenti balneari esistenti alla data di adozione delle seguenti norme.

6. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle esistenti ad esclusione di quelle in contrasto con l’art. 89.

7. Non si applicano gli indici di cui all'art. 84 punti a), f).

Art. 93 GLI AMBITI DELLA ZONA FC DI CASTIGLIONCELLO E CALETTA

La zona FC di Castiglioncello e Caletta presenta due ambiti di interesse individuati come segue:

a) L'ambito FC1 individuato in cartografia con il simbolo

comprende quella parte di area caratterizzata da un’alta valenza paesaggistica ed ambientale che sinteticamente individua le zone di Punta Righini e dei Pungenti. 1. Non è previsto il rilascio di nuove concessioni demaniali

marittime salvo quanto disposto dall’art. 80. 2. Sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria o

straordinaria che non comportino aumenti planimetrici o volumetrici delle strutture.

FC1

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FC2

FRS1

b) L'ambito FC2 individuato in cartografia con il simbolo comprende l’area tra i Bagni Tirreno ed i Bagni Graziella. E’ previsto il rilascio di una nuova concessione per la posa di sdraio ed ombrelloni fino ad un massimo di 1150 mq e fino ad un massimo di 50 ml di fronte mare; è data preferenza all’assegnazione all’esistente Punto Azzurro posto in proprietà pubblica comunale; in tal caso non si applica la procedura di cui all’art.5 del regolamento di gestione. In tale ambito non è ammessa la realizzazione di strutture fisse salvo il disposto dell’art. 80:

Art. 94 ZONA FPT DEL PORTO TURISTICO

1. La zona FPT del Porto Turistico è identificata in cartografia con il simbolo e comprende l’esclusivo ambito portuale.

2. Per tale ambito valgono le norme stabilite dal Piano Regolatore del Porto Turistico.

Art. 95 ZONA FRS DI ROSIGNANO SOLVAY

1. La zona FRS di Rosignano Solvay è identificata in cartografia con il simbolo e individua sinteticamente il tratto costiero compreso tra il Porto Turistico e l’area del Lillatro.

2. La zona è caratterizzata da una tipologia morfologica disomogenea, con falesia bassa e tratti di arenili sabbiosi.

3. L’area presenta un particolare interesse strategico di sviluppo, è quindi suddivisa in ambiti.

4. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle esistenti o quanto previsto dai relativi ambiti.

Art. 96 GLI AMBITI DELLA ZONA FRS DI ROSIGNANO SOLVAY

La zona FRS di Rosignano Solvay è suddivisa in 3 ambiti identificati come segue:

a) L'Ambito FRS1, identificato in cartografia con il simbolo

individua quella parte di area che va dal Porto Turistico alla terrazza delle 4 Repubbliche Marinare escludendo l’ambito FRS2. 1. E’ consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali

relativamente ai casi in cui: �� all’ampliamento di concessioni esistenti con le

FPT

FRS

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limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo; �� all’eventualità che siano necessari adeguamenti alle

strutture esistenti per normative settoriali o igienico-sanitarie, o per l’adeguamento dei servizi a quelli minimi garantiti dalla tipologia “B” di cui all’art. 81 punto 4 lett. a);

�� quest’ultimo caso è limitato agli stabilimenti balneari esistenti alla data di adozione delle presenti norme;

�� all’applicazione dell’art. 80. 2. L’ampliamento delle superfici concessionate non può mai

realizzare il totale azzeramento delle aree libere fra i diversi insediamenti esistenti, salvo nei casi in cui tali aree siano destinate ad attrezzature pubbliche, fino ad una misura minima di 5 ml di fronte mare e comunque l’ampliamento non potrà essere superiore al 10% della superficie in concessione demaniale esistente alla data di adozione delle presenti norme.

3. Possono essere realizzati aumenti planimetrici e volumetrici dei fabbricati non superiori al 20% dell’esistente (escluse le cabine) alla data di adozione delle seguenti norme oltre gli adeguamenti di cui ai minimi garantiti dall’art. 81 punto 4 lett. a), tipologia “B” attraverso interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed ampliamento; tale ipotesi riguarda esclusivamente gli stabilimenti balneari esistenti.

�� si proceda al rilascio di concessione demaniale all’Amministrazione Comunale per la realizzazione di: servizi igienici, cabine doccia e spogliatoio e di un piccolo magazzino, nell’area antistante al palazzo "SILT”.

b) L’ambito FRS2, identificato in cartografia con il simbolo

Individua quell’area occupata dalle strutture dei Bagni Sirena. 1. E’ consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali

relativamente alle eventualità che: ��il rilascio necessiti per l’adeguamento dei fabbricati

esistenti a normative settoriali o igienico – sanitarie; ��si voglia ampliare il fabbricato esistente per finalità

turistico-alberghiere, in tal caso è ammesso un incremento volumetrico del 20% (escluse le cabine) con altezza massima uguale a quella esistente;

�� si voglia concedere l’ampliamento della concessione demaniale esistente a totale copertura della superficie di ambito;

�� si applichi l’art. 80; 2. Non si applica il disposto dell’art.84, ad esclusione del

punto i);

FRS2

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c) L'ambito FRS3, identificato in cartografia con il simbolo individua quella parte di area che va dalla Terrazza delle 4 Repubbliche Marinare al Lillatro. 1. E’ consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali

relativamente alle eventualità che: �� gli stabilimenti balneari, in riferimento alla tipologia “B” di

cui all’art. 81 punto 4 lett. a) sia necessario per l’adeguamento delle strutture esistenti a normative settoriali o igienico-sanitarie, o per l’adeguamento dei servizi a quelli minimi garantiti dalla suddetta tipologia “B”; tale ipotesi è limitata allo stabilimento balneare e al Punto Azzurro esistente.

�� si voglia realizzare e/o ampliare le 2 strutture dedicate allo stazionamento sugli arenili dei natanti nei soli tratti non interessati da specie dunali o rupicole con caratteristiche di cui all’art.81 punto 4 lett. c);

�� si voglia procedere alla trasformazione delle esistenti concessioni di arenili per posa di sdraio ed ombrelloni in stabilimento balneare di tipologia “A” di cui all’art.81 punto 4 lett. a) nel rispetto dei parametri dell’art. 84 delle presenti norme;

�� si applichi l’art. 80; 2. L’ampliamento delle superfici concessionate non può mai

realizzare il totale azzeramento delle aree libere intercluse fra i diversi insediamenti esistenti, fino ad una misura minima di fronte mare di 20 ml e comunque l’ampliamento non potrà essere superiore al 15% di superficie delle concessioni demaniali esistenti.

Art. 97 ZONA FPP DI PIETRABIANCA

1. La zona FPP di Pietrabianca è identificata in cartografia con il simbolo e individua sinteticamente il tratto costiero compreso tra il Lillatro e l’area limitrofa al Pontile Vittorio Veneto.

2. La zona è caratterizzata da una tipologia morfologica omogenea di arenili sabbiosi.

3. L’area presenta un particolare interesse strategico di sviluppo ed ambientale ed è quindi suddivisa in ambiti.

4. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle esistenti e quelle previste dalle norme di ambito.

FRS3

FPP

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Art. 98 AMBITI DELLA ZONA FPP DI PIETRABIANCA

La zona FPP di Pietrabianca è suddivisa in 5 ambiti identificati come segue:

a) L'ambito FPP1, identificato in cartografia con il simbolo

individua un’area ricompresa tra gli impianti di presa e restituzione d’acqua marina della fabbrica Solvay. 1. E’ consentito il rilascio di concessione demaniale

per: �� Una struttura adibita a scuola vela, windsurf,

kytesurf e similari; �� Nei casi previsti dall’art. 80.

2. Le superfici concessionate non possono mai realizzare il totale azzeramento delle aree libere intercluse fra i diversi insediamenti esistenti, fino ad una misura minima di fronte mare di 25 ml.

3. A seguito del rilascio di concessione per scuola di vela, windsurf, kytesurf o similari, si dovrà provvedere ad emettere apposita ordinanza di divieto di balneazione e di divieto di transito di natanti non autorizzati nello specchio acqueo posto sul fronte della concessione: fino ad una larghezza pari al fronte mare maggiorato di 50 ml per lato e comunque non inferiore a 200 ml, ed una profondità di 300 ml.

4. L’impianto dovrà essere realizzato secondo le indicazioni di cui all’art. 81 punto 4 lett. b) e in conformità ai parametri espressamente stabiliti dall’art. 84 delle presenti norme.

5. Il rilascio della concessione demaniale avverrà per evidenza pubblica secondo i disposti del Regolamento di gestione del demanio di cui all’atto di C.C. n. 182 del 28.11.2002.

b) L'ambito FPP2, identificato in cartografia con il simbolo individua un’area limitrofa allo scarico a mare del fosso bianco per una lunghezza pari a circa 65 ml. a nord e sud di fronte mare. 1. In considerazione della presenza di impianti di scarico

industriale non sono previste destinazioni d’uso compatibili di tipo turistico e ricreativo, ed è vietato il rilascio di concessioni demaniali marittime, che non abbiano pertinenza con gli scarichi esistenti.

2. Non è prevista la realizzazione di nuovi manufatti e non è ammesso alcun aumento in superficie o volume delle strutture esistenti ad esclusione dei casi in cui tale aumento

FPP1

FPP2

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non venga ad essere giustificato da interventi che limitino lo scarico di prodotti in mare.

c) L'ambito FPP3, identificato in cartografia con il simbolo individua un’area posta a sud dell’ambito FPP2 per un fronte mare pari a circa 800 ml. 1. E’ consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali

relativamente ai casi in cui: �� si applichi l’art. 80; �� rilascio di concessione per la realizzazione di

un’attività di Punto azzurro: l’area dove esercitare attività di noleggio sdraio ed ombrelloni è fissata in un massimo di 2000 mq per un fronte mare massimo di 200 ml.

2. Le superfici concessionabili non possono coprire nel complesso più del 10% delle superfici di ambito.

3. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle turistico ricreative per la balneazione.

4. L’ambito è aperto all’accesso con cani. 5. Dovranno essere rispettati i parametri di cui all’art. 84 a

all’art. 81 punto 4 lett. b) delle presenti norme; 6. Il rilascio della concessione demaniale avverrà per

evidenza pubblica secondo i disposti del Regolamento di gestione del demanio di cui all’atto di C.C. n. 182 del 28.11.2002.

d) L'ambito FPP4, identificato in cartografia con il simbolo

individua un’area posta a sud dell’ambito FPP3. 1. E’ consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali

relativamente ai casi in cui: �� si applichi l’art. 80; �� la concessione riguardi la realizzazione di un’attività di

Punto azzurro: l’area dove esercitare attività di noleggio sdraio ed ombrelloni è fissata in un massimo di 1500mq per un fronte mare massimo di 100ml.

2. Le superfici concessionabili non possono coprire nel complesso più del 10% delle superfici di ambito.

3. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle turistico ricreative per la balneazione;

4. Dovranno essere rispettati i parametri di cui all’art. 84 e 81 punto 4 lett. b) delle presenti norme;

5. Il rilascio della concessione demaniale avverrà per evidenza pubblica secondo i disposti del Regolamento di gestione del demanio di cui all’atto di C.C. n. 182 del 28.11.2002.

FPP3

FPP4

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e) L'ambito FPP5, identificato in cartografia con il simbolo individua un’area posta a sud dell’ambito FPP4. 1. E’ consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali

relativamente ai casi in cui: �� il rilascio si necessario per l’adeguamento delle

strutture esistenti a normative settoriali o igienico-sanitarie ed ai servizi minimi fissati dall’art. 81; rimangono invariate le destinazioni d’uso originarie, mentre la concessione esistente di Punto Azzurro, potrà essere trasformata in struttura di stabilimento balneare di tipologia A, con arenile asservito di 2000 mq, per un fronte massimo di 100ml e nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 84 e 81 punto 4 lett. a) delle presenti norme;

�� applicazione dell’art. 80. 2. Le superfici concessionabili non possono coprire nel

complesso più del 10% delle superfici di ambito. 3. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle turistico

ricreative e di balneazione.

f) L'ambito FPP6, identificato in cartografia con il simbolo individua l'area ricompresa tra l’ambito FPP5 e FPP7 .

1. E’ consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali esclusivamente alle eventualità che: �� si applichi l’art. 80.

2. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle turistico ricreative per la balneazione.

g) L'ambito FPP7, identificato in cartografia con il simbolo

individua l'area compresa tra l’ambito FPP6 e la zona FPI del Porto Industriale. 1. E’ previsto il rilascio di nuove concessioni demaniali solo

quando: �� il rilascio necessiti per l’adeguamento delle strutture

esistenti a normative settoriali o igienico – sanitarie rimanendo invariata la destinazione d’uso originaria;

�� si proceda alla ristrutturazione dei fabbricati o all’adeguamento dei servizi minimi garantiti dall’art.81punto 4 lett. a) per gli stabilimenti balneari esistenti alla data di adozione delle presenti norme alla tipologia ”B” e il punto 4 lett. c) per il rimessaggio e ormeggio natanti;

�� si applichi l’art. 80. 2. L’ampliamento delle superfici concessionate non può mai

realizzare il totale azzeramento delle aree libere intercluse fra i diversi insediamenti esistenti alla data di adozione delle presenti norme, fino ad una misura minima di fronte

FPP5

FPP6

FPP7

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FPI

mare di 25 ml. Possono essere realizzati aumenti planimetrici e volumetrici dei fabbricati non superiori al 20% (escluse le cabine) dell’esistente, attraverso interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed ampliamento, che prevedano eventualmente anche la demolizione e la ricostruzione degli immobili; in tal caso dovrà essere ottemperato al punto b) dell’art.84 delle presenti norme.

3. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle turistico ricreative e di balneazione.

4. Sono sempre applicabili le norme di cui al Capo II ove non in contrasto con le norme di ambito.

Art. 99 ZONA FPI DEL PORTO INDUSTRIALE

1. La zona FPI del Porto Industriale è individuata in cartografia con il simbolo e comprende l’esclusivo ambito portuale.

2. Le destinazioni d’uso compatibili e la normativa sono quelle esistenti e quelle generali previste dal Capo II.

3. Non sono ammessi ampliamenti delle concessioni esistenti.

4. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione; non è ammesso nessun incremento volumetrico o planimetrico ad esclusione di eventuali adeguamenti di impianti tecnologici e/o di sicurezza

Art. 100 ZONA FVM DI VADA E MAZZANTA

1. La zona FVM di Vada e Mazzanta è identificata in cartografia con il simbolo e individua sinteticamente il tratto costiero compreso tra il Pontile Vittorio Veneto e la Mazzanta di Vada.

2. La zona è caratterizzata da una tipologia morfologica omogenea di arenili sabbiosi.

3. L’area presenta un particolare interesse strategico di sviluppo ed è quindi suddivisa in ambiti.

4. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle esistenti salvo quelle previste o vietate dalle norme di ambito.

Art. 101 AMBITI DELLA ZONA FVM DI VADA E MAZZANTA

La zona FVM di Vada e della Mazzanta è suddivisa in 15 ambiti

FVM

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identificati come segue:

a) L'ambito FVM1, identificato in cartografia con il simbolo individua l'area compresa tra la zona FPI del Porto industriale e lo Stabilimento "La Barcaccina" di Vada. 1. E’ previsto il rilascio di nuove concessioni demaniali

relativamente ai casi in cui: ��le concessioni siano finalizzate alla realizzazione o

ristrutturazione di fabbricati esistenti adibiti a servizi professionali, circoli nautici o velici;

��si applichi l’art. 80; ��si vogliano realizzare interventi di riorganizzazione

dell’intera area al fine di costituire una nuova area di rimessaggio a terra dei natanti, che potrà prevedere la realizzazione di interventi anche nella retrostante area del campo sportivo.

2. Al rilascio delle concessioni demaniali finalizzate a servizi per la pesca, di cui avranno diritto gli ex concessionari che abbiano avuto revocata la propria concessione demaniale a seguito della riorganizzazione dell’ambito FVM2 e purchè siano in possesso della qualifica di pescatore professionista; su tale area potranno realizzare un fabbricato secondo la tipologia indicata al punto 5 (attività d’interesse professionale) dell’art.81 delle presenti norme.

3. Possono essere inoltre realizzati aumenti planimetrici e volumetrici dei fabbricati non superiori al 30% dell’esistente alla data di adozione delle presenti norme, attraverso interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed ampliamento; anche ove si richieda la demolizione e la successiva ricostruzione dei manufatti l’altezza massima dei fabbricati non potrà superare i 4,50ml.

4. Le superfici concessionate non possono coprire nel complesso più del 50% delle superfici di ambito.

5. Le destinazioni d’uso compatibili sono di attività di rimessaggio a terra dei natanti, sedi di circoli nautici o velici, deposito attrezzature da pesca e quelle che possono ad esse essere collegate per una corretta gestione di tali attività.

6. Sono sempre applicabili le norme di cui al Capo II ove non in contrasto con le norme di ambito.

7. Il rilascio delle concessioni demaniali avverrà per evidenza pubblica secondo i disposti del Regolamento di gestione del demanio di cui all’atto di C.C. n 182 del 28.11.2002 ad eccezione della casistica prevista dal 2° comma del presente articolo.

FVM1

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b) L'ambito FVM2, identificato in cartografia con il simbolo

individua l'area compresa tra lo stabilimento "La Barcaccina" di Vada ed il fosso Circolare. 1. E’ previsto il rilascio di nuove concessioni demaniali

relativamente ai casi in cui: �� il rilascio necessiti per l’adeguamento delle strutture

esistenti a normative settoriali o igienico – sanitarie; �� la concessione sia finalizzata alla realizzazione o

ristrutturazione di fabbricati che abbiano ad oggetto attività turistico commerciali o ricettive e comunque non superiore al 10% delle superfici della concessione demaniale esistente alla data di adozione delle presenti norme;

�� si applichi l’art. 80; �� si realizzi un’area con un’ampia piazza pubblica al

termine di via di Marina con la revoca delle concessioni demaniali esistenti attualmente, finalizzate ad attrezzature per la pesca e sede del circolo nautico e residenza privata.

2. Possono essere realizzati aumenti planimetrici e volumetrici dei manufatti dei due stabilimenti balneari esistenti non superiori al 25% (escluse le cabine), attraverso interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed ampliamento.

3. Le superfici concessionate non possono coprire nel complesso più del 30% delle superfici di ambito; non sono da computare in tale percentuale le superfici concessionate per la realizzazione degli spazi pubblici, aree a verde pubblico, viabilità e parcheggi.

4. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle turistiche, commerciali, ricettive e ricreative.

5. Sono sempre applicabili le norme di cui al Capo II ove non in contrasto con le norme di ambito.

6. L’altezza dei fabbricati non potrà superare 4,50 ml. o quella esistente alla data di adozione delle presenti norme.

c) L'ambito FVM3, identificato in cartografia con il simbolo individua l'area ricompresa tra gli ambiti FVM2 e FVM4 .

1. E’ consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali relativamente alle eventualità che: �� si applichi l’art. 80; �� si proceda al rilascio di concessione per la

trasformazione delle concessioni esistenti

FVM2

FVM3

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dell’attuale Punto Azzurro, secondo la tipologia prevista dall’art.81punto 4 lett. b) e nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 84; in tal caso l’area dove esercitare attività di noleggio sdraio ed ombrelloni è fissata in un massimo di 1500 mq per un fronte mare massimo di 100 ml.

2. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle turistico ricreative per la balneazione.

d) L'ambito FVM4, identificato in cartografia con il simbolo

individua l'area ricompresa tra gli ambiti FVM3 e FVM5 . 1. E’ consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali

relativamente alle eventualità che: �� nei casi previsti dall’art. 80; �� si proceda al rilascio di concessione per la

trasformazione dell’esistente concessione di arenile attrezzato in Punto Azzurro; per il Punto Azzurro l’area dove esercitare attività di noleggio sdraio ed ombrelloni è fissata in un massimo di 1500 mq per un fronte mare massimo di 100 ml nel rispetto dell’art. 84 delle presenti norme.

2. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle turistico ricreative per la balneazione.

e) L'ambito FVM5, identificato in cartografia con il simbolo

individua l'area ricompresa tra gli ambiti FVM4 e FVM6 . 1. E’ consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali

relativamente alle eventualità che: �� il rilascio necessiti per l’adeguamento delle strutture

esistenti a normative settoriali o igienico – sanitarie, l’adeguamento dei servizi minimi garantiti dall’art.81 punto 4 lett. c) e nel rispetto dei parametri di cui all’art.84 delle presenti norme;

�� si applichi l’art. 80. 2. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle di

rimessaggio e noleggio natanti.

f) L'ambito FVM6, identificato in cartografia con il simbolo individua l'area compresa tra gli ambiti FVM5 e FVM7 .

1. si applichi l’art. 80; 2. si proceda al rilascio di concessione per la realizzazione

di un nuovo Punto azzurro ai sensi dell’art. 81 punto 4 lett. b) di fronte al campeggio Tripesce, l’area dove esercitare attività di noleggio sdraio ed ombrelloni è fissata in un massimo di 1000 mq per un fronte mare massimo di 60 ml nel rispetto dei parametri di cui all’art. 84 delle presenti norme.

FVM4

FVM5

FVM6

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3. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle turistico ricreative per la balneazione.

4. Il rilascio della concessione demaniale avverrà per evidenza pubblica secondo i disposti del Regolamento di gestione del demanio di cui all’atto di C.C. n. 182 del 28.11.2002 ad eccezione della casistica prevista dal 2° comma del presente articolo.

g) L'ambito FVM7, identificato in cartografia con il simbolo individua l’area limitrofa al Pontile Buonaposta. 1. E’ consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali

relativamente alle eventualità che: �� si applichi l’art. 80; �� si proceda al rilascio di una concessione per la

realizzazione di attività commerciali e/o di ristoro sulle strutture del pontile stesso, ed alla sua riqualificazione strutturale ed architettonica; gli interventi di ristrutturazione del Pontile non dovranno essere conformi agli indici di cui ai punti a), b), e), h) dell’art. 84; l’indice previsto dal punto c) passa a 3ml calcolati però dal piano di calpestio del Pontile stesso per una superficie coperta non superiore a mq 100.

2. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle aventi ad oggetto attività commerciali e/o di ristoro.

h) L'ambito FVM8, identificato in cartografia con il simbolo

individua l'area ricompresa tra gli ambiti FVM7 e FVM9 . 1. E’ consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali

relativamente alle eventualità che: �� si applichi l’art. 80; �� si proceda al rilascio di concessione per la

realizzazione di un nuovo Punto Azzurro di fronte al campeggio Rada etrusca di cui all’art. 81 punto 4 lett. b; per il Punto Azzurro l’area dove esercitare attività di noleggio sdraio ed ombrelloni è fissata in un massimo di 1500 mq e un fronte mare massimo di 100 ml. Le opere dovranno rispettare per i parametri di cui all’art. 84 delle presenti norme.

2. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle turistiche per la balneazione.

3. Sono sempre applicabili le norme di cui al Capo II ove non in contrasto con le norme di ambito.

4. Il rilascio della concessione demaniale avverrà per evidenza pubblica secondo i disposti del Regolamento di gestione del demanio di cui all’atto di C.C. n. 182 del

FVM7

FVM8

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28.11.2002 ad eccezione della casistica prevista dal 2° comma del presente articolo.

i) L'ambito FVM9, identificato in cartografia con il simbolo

individua l'area ricompresa tra gli ambiti FVM8 e FVM10. 1. E’ consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali

relativamente alle eventualità che: �� si applichi l’art. 80; �� si proceda al rilascio di una concessione per la

trasformazione della concessione esistente di Punto azzurro in stabilimento balneare di tipologia “A” di cui all’art. 81 punto 4 lett. a) senza incremento di superficie già concessionata nel rispetto dei parametri di cui all’art. 84 delle presenti norme.

2. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle turistico ricreative per la balneazione.

j) L'ambito FVM10, identificato in cartografia con il simbolo

individua l'area ricompresa tra gli ambiti FVM9 e FVM11. 1. E’ consentito il rilascio di una nuova concessione

demaniale relativamente alle eventualità che: �� si applichi l’art.80; �� si proceda al rilascio di concessione per la realizzazione

di un nuovo Punto Azzurro di cui all’art. 81 punto 4 lett. b), l’area dove esercitare attività di noleggio sdraio ed ombrelloni è fissata in un massimo di 1000 mq per un fronte mare massimo di 75 ml. Le opere dovranno rispettare i parametri di cui all’art. 84 delle presenti norme.

2. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle turistico ricreative per la balneazione

3. Il rilascio della concessione demaniale avverrà per evidenza pubblica secondo i disposti del Regolamento di gestione del demanio di cui all’atto di C.C. n. 182 del 28.11.2002.

k) L'ambito FVM11, identificato in cartografia con il simbolo

individua l'area ricompresa tra gli ambiti FVM10 e FVM12

1. E’ consentito il rilascio di una nuova concessione demaniale relativamente alle eventualità che:

�� si applichi l’art. 80; �� si proceda al rilascio di concessione per la realizzazione

FVM9

FVM10

FVM11

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di un nuovo Punto Azzurro di cui all’art. 81 punto 4 lett. b), l’area dove esercitare attività di noleggio sdraio ed ombrelloni è fissata in un massimo di 1000 mq per un fronte mare massimo di 100 ml. Le opere dovranno rispettare i parametri di cui all’art. 84 delle presenti norme.

2. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle turistico ricreative per la balneazione.

3. Il rilascio della concessione demaniale avverrà per evidenza pubblica secondo i disposti del Regolamento di gestione del demanio di cui all’atto di C.C. n. 182 del 28.11.2002.

l) L'ambito FVM12, identificato in cartografia con il simbolo

individua l'area ricompresa tra gli ambiti FVM11 e

FVM13. 1. E’ consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali

relativamente alle eventualità che: �� per lo stabilimento balneare esistente in riferimento alla

tipologia “B” di cui all’art. 81 punto 4 lett. a) siano necessari interventi di adeguamento delle strutture esistenti a normative settoriali o igienico-sanitarie, o dei servizi minimi garantiti dalla suddetta tipologia in tal caso dovranno essere rispettati i parametri dell’art. 84 delle presenti norme;

�� si applichi l’art. 80. 2. L’ampliamento delle superfici concessionate non può

mai realizzare il totale azzeramento delle aree libere fra i diversi insediamenti esistenti, fino ad una misura minima di 25 ml di fronte mare e comunque l’ampliamento non potrà essere superiore al 10% della superficie in concessione demaniale esistente alla data di adozione delle presenti norme.

3. Possono essere realizzati aumenti planimetrici e volumetrici dei fabbricati non superiori al 20% dell’esistente (escluse le cabine) alla data di adozione delle seguenti norme oltre gli adeguamenti di cui ai minimi garantiti dall’art. 81 punto 4 lett. a), tipologia “B” attraverso interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed ampliamento; tale ipotesi riguarda esclusivamente gli stabilimenti balneari esistenti e in tal caso dovranno essere rispettati i parametri di cui all’art.84 delle presenti norme.

4. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle turistico ricreative per la balneazione.

FVM12

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m) L’ambito FVMB identificato in cartografia con il simbolo

Individua un’area interessata dallo scarico meccanico

dovuto al sollevamento delle acque da parte del Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi. 1. In considerazione della presenza di strutture per il

sollevamento meccanico e i relativi scarichi non sono previste destinazioni d’uso compatibili di tipo turistico ricreatio ed è vietato il rilascio di concessioni demaniali marittime che non abbiano pertinenza con gli scarichi esistenti.

2. Non è prevista la realizzazione di nuovi manufatti e non è ammesso alcun aumento di superficie e volume delle strutture esistenti ad esclusione dei casi in cui tale aumento non venga ad essere giustificato da interventi tecnici che migliorano la sicurezza degli impianti idrovori della bonifica.

n) L'ambito FVM13, identificato in cartografia con il simbolo

individua l'area ricompresa tra gli ambiti FVM12 e FVM14. 1. E’ consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali

relativamente alle eventualità che: �� si applichi l’art. 80; �� si realizzi una nuova attività di noleggio e rimessaggio

a terra dei natanti secondo le disposizioni previste dall’art. 81 punto 4 lett. c) e nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 84 delle presenti norme;

2. L’ampliamento delle superfici concessionate non può mai realizzare il totale azzeramento delle aree libere fra i diversi insediamenti esistenti, fino ad una misura minima di 25 ml di fronte mare e comunque l’ampliamento non potrà essere superiore al 15% della superficie di ambito.

3. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle turistico ricreative.

4. Il rilascio della concessione demaniale avverrà per evidenza pubblica secondo i disposti del Regolamento di gestione del demanio di cui all’atto di C.C. n. 182 del 28.11.2002.

o) L'ambito FVM14, identificato in cartografia con il simbolo

FVMB

FVM13

FVM14

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individua l'area ricompresa tra gli ambiti FVM13 ed il confine con il Comune di Cecina. 1. E’ consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali

relativamente alle eventualità che: �� per lo stabilimento balneare esistente in riferimento

alla tipologia “B” di cui all’art. 81 punto 4 lett. a) siano necessari interventi di adeguamento delle strutture esistenti a normative settoriali o igienico-sanitarie, o dei servizi minimi garantiti dalla suddetta tipologia in tal caso dovranno essere rispettati i parametri dell’art. 84 delle presenti norme;

�� si applichi l’art. 80. 2. L’ampliamento delle superfici concessionate non può

mai realizzare il totale azzeramento delle aree libere fra i diversi insediamenti esistenti, fino ad una misura minima di 25 ml di fronte mare e comunque l’ampliamento non potrà essere superiore al 10% della superficie in concessione demaniale esistente alla data di adozione delle presenti norme.

3. Possono essere realizzati aumenti planimetrici e volumetrici dei fabbricati non superiori al 20% dell’esistente (escluse le cabine) alla data di adozione delle seguenti norme oltre gli adeguamenti di cui ai minimi garantiti dall’art.81 punto 4 lett. a), tipologia “B” attraverso interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed ampliamento; tale ipotesi riguarda esclusivamente gli stabilimenti balneari esistenti e in tal caso dovranno essere rispettati i parametri di cui all’art. 84 delle presenti norme.

4. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle turistico ricreative per la balneazione.

Art. 102 ZONA FMT DEL FARO E DEL MARE TERRITORIALE La zona FMT è individuata in cartografia con il simbolo FMT e comprende il Mare Territoriale ed il Faro.

1. Non è previsto il rilascio di nuove concessioni demaniali ad esclusione di quanto previsto dalle norme di ambito, dai casi previsti dall’art. 80 o per il caso di miglioramento dei sistemi di scarico degli impianti Solvay o degli impianti di depurazione comunali.

2. Sono sempre applicabili le norme di cui al Capo II ove non in contrasto con le norme di ambito.

FMT

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Art. 103 AMBITI DELLA ZONA FMT DEL FARO E DEL MARE

TERRITORIALE

La zona FMT del Faro e del Mare Territoriale presenta 5 ambiti di interesse identificati come segue:

a) L'ambito FMT1, identificato in cartografia con il simbolo

individua il mare prospiciente la zona FC di Castiglioncello e Caletta. 1. E’ previsto il rilascio di nuove concessioni demaniali

nei soli casi di: �� Applicazione dell’art. 80; �� Posizionamento di piattaforme e camminamenti

galleggianti; �� Ampliamenti fino ad un massimo del 20% delle

superfici già occupate da specchi acquei in concessione o a totale copertura degli specchi acquei contenuti da opere artificiali autorizzate.

2. E’ ridotto a 5 ml il limite di cui al 1 comma dell’art. 89 relativo al divieto di stazionamento a mare di imbarcazioni per una misura laterale di 30 ml. dalle strutture dedicate alla balneazione.

3. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle relative alla nautica da diporto e quelle esistenti.

4. Nell’ambito FMT1 è posto divieto di stazionamento o ormeggio a natanti con propulsione a motore per il rispetto delle particolari valenze ambientali presenti.

5. Sono sempre applicabili le norme di cui al Capo II ove non in contrasto con le norme di ambito.

b) L'ambito FMT2, identificato in cartografia con il simbolo

individua il mare prospiciente il Circolo Nautico dei Canottieri ed il Lillatro. 1. E’ previsto il rilascio di nuove concessioni demaniali

nei soli casi di: �� Applicazione dell’art. 80; �� Posizionamento di piattaforme e camminamenti

galleggianti; �� Ampliamenti fino ad un massimo del 30% delle

superfici già concessionate. 2. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle relative

alla nautica da diporto e quelle esistenti. 3. Sono sempre applicabili le norme di cui al Capo II ove

non in contrasto con le norme di ambito.

FMT1

FMT2

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c) L'ambito FMT3, identificato in cartografia con il simbolo

individua il mare prospiciente la zona FPP1. 1.E’ previsto il rilascio di nuove concessioni demaniali nei

soli casi di: �� Applicazione dell’art. 80; �� Posizionamento di piattaforme e camminamenti

galleggianti; �� Nuove concessioni fino ad un massimo del 20% del

fronte mare libero. 2. E’ ridotto a 5 ml il limite di cui al 1 comma dell’art. 89

relativo al divieto di stazionamento a mare di imbarcazioni per una misura laterale di 30 ml. dalle strutture dedicate alla balneazione.

3. Sono sempre applicabili le norme di cui al Capo II ove non in contrasto con le norme di ambito.

d) L'ambito FMT4, identificato in cartografia con il simbolo individua il mare prospiciente Solvay, Vada e Mazzanta.

1. E’ previsto il rilascio di nuove concessioni demaniali nei soli casi di:

�� Applicazione dell’art. 80; �� Posizionamento di piattaforme e camminamenti

galleggianti con le limitazioni e previsioni previste all’art. 89 delle presenti norme;

�� Ampliamenti fino ad un massimo del 10% della concessione esistente.

2. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle relative alla nautica da diporto e quelle esistenti.

3. Sono sempre applicabili le norme di cui al Capo II ove non in contrasto con le norme di ambito.

e) L'ambito FMT5, identificato in cartografia con il simbolo

individua il mare prospiciente gli impianti del Pontile Vittorio Veneto. 1. E’ previsto il rilascio di nuove concessioni demaniali

nei soli casi di: �� Applicazione dell’art. 80; �� Lavori di miglioramento che prevedano una

diminuzione dell’impatto ambientale delle strutture esistenti.

2. Le superfici concessionabili non possono coprire nel complesso più dell’ 1% in più dell’esistente concessionato.

3. Le destinazioni d’uso compatibili sono esclusivamente quelle esistenti.

4. Sono sempre applicabili le norme di cui al Capo II ove

FMT3

FMT4

FMT5

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non in contrasto con le norme di ambito.

f) L'ambito FMT6, identificato in cartografia con il simbolo individua il mare limitrofo al Faro.

1. E’ previsto il rilascio di nuove concessioni demaniali nei soli casi di:

�� Applicazione dell’art. 80; �� Esercizio di attività di ristorazione su natanti e scuole

immersione che non prevedano il posizionamento di strutture fisse.

2. Le destinazioni d’uso compatibili sono quelle per le quali è previsto il rilascio di nuove concessioni.

3. Sono sempre applicabili le norme di cui al Capo II ove non in contrasto con le norme di ambito.

g) L'ambito FMT7, identificato in cartografia con il simbolo individua la struttura del Faro e le rocce circostanti.

1. Non è previsto il rilascio di nuove concessioni, ad esclusione dei casi previsti dall’art. 80.

2. Sono sempre ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture esistenti.

3. Sono sempre applicabili le norme di cui al Capo II ove non in contrasto con le norme di ambito.

FMT6

FMT7