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Piano Regionale Gestione dei Rifiuti della Regione Calabria Aggiornamento 2016 Rapporto Ambientale 328 Figura 6.44 Nuove perimetrazioni del PAI Rischio idraulico Aggiornamento PAI 2016 Impianto di Melicuccà (RC) fonte: http://burc.regione.calabria.it Burc n. 122 del 21 Dicembre 2016

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Figura 6.44 Nuove perimetrazioni del PAI – Rischio idraulico Aggiornamento PAI 2016 – Impianto di

Melicuccà (RC)

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Figura 6.45 Vincoli PAI – Rischio frana: Impiano di Motta San Giovanni RC)

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Figura 6.46 Vincoli PAI – Rischio idraulico: Impianto di Motta San Giovanni RC)

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Figura 6.47 Nuove perimetrazioni del PAI – Rischio frana Aggiornamento PAI 2016 – Impianto di Motta San

Giovanni (RC)

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Figura 6.48 Nuove perimetrazioni del PAI – Rischio idraulico Aggiornamento PAI 2016 – Impianto di Motta

San Giovanni (RC)

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6.2.4. Altri vincoli Inoltre, non si può prescindere dalle “Fasce di rispetto da infrastrutture viarie” (D.Lgs. 285/929, D.M. 1404/6810, DM 1444/6811, D.P.R. 753/8012, DPR 495/9213, R.D. 327/4214, L. 898/197615, DPR 327/0116), la cui funzione di sicurezza e di salvaguardia, per consentire eventuali ampliamenti, è prevista da varie leggi e dalla pianificazione territoriale. Si tratta delle fasce di rispetto: stradale, ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, militare, di oleodotti e di gasdotti. Il D.P.R. n. 495/92, all’art. 26, fissa fasce di salvaguardia in funzione del tipo di strada,

per le ferrovie si fa riferimento all’art. 1 del D.P.R n. 753/80. Per i cimiteri l’art. 338 del T.U. delle

leggi sanitarie n. 1265/34 fissa una fascia di rispetto minima di 200 m. Per quanto concerne le servitù militari, queste sono normate dalla Legge n. 898/1976. Per le infrastrutture lineari energetiche la normativa di riferimento è rappresentata D.P.R. 327/01, integrato dal D.lgs n. 330 del 2004 in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche. Il fattore può essere valutato esclusivamente a livello di dettaglio, in fase di micro-localizzazione. Gli strumenti urbanistici locali possono prevedere vincoli più ampi, da considerare in fase di localizzazione degli impianti. In sintesi, in base alla normativa sopra riportata, per tutte le tipologie di impianto le fasce di rispetto proposte sono quelle riportate nella tabella seguente.

9 Nuovo Codice della Strada 10 Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 11 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967. 12 Norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto. 13 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 14 Codice della Navigazione. 15 Nuova regolamentazione delle servitù militari 16 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

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Tipologia Fascia di rispetto Strade di tipo A-autostrade 60m strade di tipo B-Strade di grande comunicazione o di traffico elevato, strade statali 40m

strade di tipo C-Strade di media importanza, strade provinciali 30m strade di tipo D-Strade di interesse locale, strade comunali 20m ferrovie 30 m aeroporti Da definire (*)17 cimiteri 200 -50 m servitù militari (legge 898/76), Variabili (**)18

Tabella 6.9 Entità delle diverse fasce di rispetto

6.3. I rischi esistenti sul territorio regionale La delineazione del Quadro Conoscitivo dei rischi territoriali nel contesto del PRGR è finalizzata a contestualizzare ciascuna tipologia di rischio nell’ambito degli strumenti di pianificazione del territorio con finalità di analisi, indirizzo, prescrizione e intervento sia negli strumenti generali di pianificazione regionale che in quelli provinciale (PTCP) e comunale (PSC/PSA e strumenti attuativi). Per esigenze di schematizzazione, il Quadro Conoscitivo (QC) distingue più macrocategorie di rischi territoriali sulla base della prevalente influenza esercitata, nella loro genesi, dai fattori naturali o da quelli antropici pur essendo l’attività antropica, la natura e la tipologia dei beni esposti, il fattore determinante dell’entità del rischio. Perciò, partendo dalla constatazione che per talune tipologie di rischio, siano i fattori naturali a determinare i livelli di pericolosità (come nei casi di terremoti, eruzioni vulcaniche, di frane ed alluvioni) mentre per altre siano i fattori antropici i determinanti della pericolosità (i rischi nucleare, chimico-industriale, da trasporti, da incendi, ambientale), le esigenze di sistematizzazione, ci portano alla distinzione in due macrocategorie utili per valutare la distribuzione spaziale e facilitare la predisposizione delle strategie per la prevenzione e la riduzione.

17 (*) Per aeroporti è stato emanato il Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 che modifica il Codice della navigazione limitatamente alla parte relativa all’aeronautica, il quale dice: Art. 707 (Determinazione delle zone soggette

a limitazioni). - Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC. Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato. Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano sentito l'ENAC. L’ENAC ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008 il “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti” - Edizione 2 - Emendamento 4 del 30 gennaio 2008. Nell’ambito del Regolamento si dispongono le modalità operative da adottare per la definizione delle fasce di rispetto da definire per ciascun aeroporto. In generale, la fascia di rispetto entro la quale devono essere previste le norme più restrittive in termini di altezza degli edifici, per aeroporti aventi pista di atterraggio superiore a 1.800 m, è di 4 km dall’asse della pista stessa. 18 (**) La Legge 898/1976 stabilisce che: In vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro il diritto di proprietà può essere soggetto a limitazioni secondo le norme della presente legge. Le limitazioni possono consistere: a) nel divieto di: fare elevazioni di terra o di altro materiale; […];

scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm.; aprire o esercitare cave di qualunque specie; insta llare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti; […]; b) nel divieto di: aprire strade; fabbricare muri o edifici;

sopraelevare muri o edifici esistenti; adoperare nelle costruzioni alcuni materiali. Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprietà assoggettate.

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Il quadro dei rischi che viene delineato, lungi dal voler assumere carattere di esaustività, è aperto agli apporti dei soggetti competenti e di quelli che saranno coinvolti nelle consultazioni. Per il territorio della Calabria i “rischi naturali” assumono maggiore rilevanza rispetto a quelli di

origine antropica e rappresentano di conseguenza una componente rilevante nel contesto degli strumenti di governo del territorio a motivo delle specificità dei processi di sviluppo in Calabria che, rispetto ad altre regioni, è stata caratterizzata da un basso livello di industrializzazione e da dinamiche demografiche molto particolari. E’ opportuno assumere metodologicamente che, nell’analisi dei rischi, occorra considerare la

possibilità reale che eventi calamitosi possano accadere contemporaneamente o causare un “innesco

a catena” tra loro provocando o ampliando altre situazione di rischio (come ad esempio per le frane sismo indotte) e che le metodiche di analisi debbano condurre al superamento della logica “per tipi”

nella costruzione delle carte dei rischi. In Italia, l’aggravarsi di situazioni di rischio di vario genere in molte aree ha determinato l’assunzione sempre più frequente di provvedimenti a carattere d’urgenza finalizzati alla tutela

dell’incolumità pubblica attraverso Ordinanze di Protezione Civile emanate ai sensi dell’art. 5 della

Legge 225/1992 con le quali il Dipartimento della Protezione Civile è stato chiamato ad intervenire oltre che nel campo dei rischi idrogeologico e sismico anche in materia di “rifiuti, inquinamento

idrico, bonifiche di siti contaminati in aree individuate in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in

termini di rischio sanitario ed ecologico nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali i cui riferimenti normativi sono la L.462/98, L 388/2000, DM 468/01, la L 179/2002, DM 11.01.2013 individuando e perimetrando dapprima 57 Siti di Interesse Nazionale (SIN) che rappresentano il 3% del territorio italiano” (Fonte: Dip. Protezione Civile), oggi 39 a seguito del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2013 “Approvazione dell’elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai comma 2 e

2bis dell’art.252 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. e che non sono più ricompresi tra i Siti di Interesse

di bonifica Nazionali. Ai fini della corretta interpretazione delle vicende che attengono la gestione dei rischi territoriali in Calabria, si segnalano gli stati di emergenza vigenti in Calabria alla data del 15.02.2012 e proclamati con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (Fonte: Dipartimento Protezione Civile):

DPCM del 27 gennaio 2012 - Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011 - Territorio: Regione Calabria - Ambito: rischio idrogeologico - avversità atmosferiche - Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009 - Commissario delegato: Prof. Roberto Guercio - Scadenza: 31 gennaio 2013;

DPCM del 23 dicembre 2011 - Gazzetta Ufficiale: n. 3 del 4 gennaio 2012 - Territorio: Comune di Cerzeto (CS) - Ambito: rischio idrogeologico - dissesti idrogeologici - Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi - Commissario delegato: Capo Dipartimento della Protezione Civile - Scadenza: 29 febbraio 2012;

DPCM del 13 dicembre 2011 - Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 - Territorio: Province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone - Ambito: rischio idrogeologico - eccezionali avversità atmosferiche – Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone - Scadenza: 31 dicembre 2012

DPCM del 21 novembre 2011 - Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2011 - Territorio: Regione Calabria - Ambito: rischio idrogeologico – alluvioni - Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1 al 4 novembre 2010. - Commissario delegato: Presidente Regione Calabria - Scadenza: 30 novembre 2012;

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DPCM del 10 marzo 2011 - Gazzetta Ufficiale: n. 68 del 24 marzo 2011 - Territorio: Piemonte, Marche, Sicilia, Calabria, Liguria, Basilicata, Toscana, Lazio e Umbria - Ambito: messa in sicurezza grandi dighe - Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Figoi e Galano (Liguria); Muro Lucano (Basilicata), Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), Sterpeto (Lazio); La para e Rio Grande (Umbria). - Commissario delegato: Prof. Roberto Guercio - Scadenza: 29 febbraio 2012

DPCM del 23 febbraio 2011 - Gazzetta Ufficiale: n. 57 del 10 marzo 2011 - Territorio: Regione Calabria - Ambito: rischio idrogeologico – dissesti - Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dall’ 11 al 17 febbraio 2010 - Commissario delegato: Presidente Regione Calabria - Scadenza: 29 febbraio 2012.

È utile distinguere la classe del RISCHIO ANTROPOGENICO che annovera anche il rischio di erosione e consumo di suolo, da quella del RISCHIO NATURALE che ricomprende anche il rischio sismico. Pertanto, il Rischio Antropogenico è distinto in: rischio sanitario; rischio ambientale; rischio incidente rilevante; rischio incendio boschivo; rischio erosione e consumo di suolo. Mentre, il Rischio Naturale è distinto in: rischio frana, rischio alluvione, rischio erosione costiera; rischio desertificazione e deficit idrico, subsidenza e sinkholes; rischio tsunami; rischio sismico.

6.3.1. Rischio alluvioni - PGRA Si precisa che dal 2001 al 2013, come previsto dall’art. 2 delle Norme di Attuazione e Misure di

Salvaguardia (NAMS), sono stati fatti degli aggiornamenti puntuali sulle aree perimetrale del PAI a rischio idraulico, rischio frana e erosione costiera. Con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino della Regione Calabria n. 4/2016 del 11 aprile 2016 è stato adottato il “Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera”. Si è giunti alla redazione della carta di pericolosità e di rischio idraulico del PAI attraverso una rivisitazione ed aggiornamento delle attuali perimetrazioni che sarà attuato attraverso le seguenti fasi di attività:

1. Definizione della pericolosità sulla base delle aree attualmente perimetrate 1.a - Passaggio dalle attuali aree a rischio idraulico ad aree a diversa pericolosità Idraulica 1.b - Passaggio dalle aree e zone d’attenzione ad aree a pericolosità idraulica P3

2. Individuazione di nuove aree a pericolosità idraulica lungo il reticolo idraulico sulla base di un criterio misto geomorfologico e idraulico

3. Aggiornamento del PAI attraverso l’inserimento di studi idrologici-idraulici condotti in ambito istituzionale

4. Riperimetrazione delle aree a pericolosità derivate da aree e zone d’attenzione (punto 1.b) 4.a - Su base geomorfologica e/o studi idrologico-idraulici speditivi. 4.b - Sulla base di studi idrologici-idraulici di dettaglio.

5. Individuazione delle aree a rischio per sovrapposizione tra aree a pericolosità ed elementi vulnerabili.

Tali aree saranno trasformate in aree a pericolosità idraulica secondo quanto di seguito specificato:

aree R4 → P3 (pericolosità elevata) aree allagabili con tempi di ritorno di 50 anni aree R3 → P2 (pericolosità media) aree allagabili con tempi di ritorno di 200 anni aree R2, R1 → P1 (pericolosità bassa) aree allagabili con tempi di ritorno di 500 anni.

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Una volta definite le varie classi di danno occorrerà definire il valore del rischio in funzione della pericolosità dell’evento atteso, secondo quanto previsto dalle NAMS (artt. 31-34). Pertanto, definiti i 3 livelli di pericolosità (P3, P2, P1) e i 4 di danno potenziale (D4, D3, D2, D1) verranno stabiliti i quattro livelli di Rischio conseguenti R4, R3, R2 ed R1 e quindi redatta la carta del rischio.

Il titolo V delle NAMS “Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione del

Rischio Alluvioni (PGRA)” prevede all’art.31 quanto segue: 1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni, di seguito PGRA, è redatto ai sensi della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (di seguito denominato D.lgs. 49/2010) ed è finalizzato alla gestione del rischio di alluvioni nell’ambito dei

Distretti Idrografici individuati sul territorio nazionale dall’Art.64 del D.Lgs. 152/2006. Tra questi

è incluso il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale che copre una superficie di circa

68.200 km2, ingloba un sistema costiero di estensione pari a circa 2100 km ed interessa 7 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia), 7 Autorità di Bacino (n. 1 Autorità di bacino nazionale, n. 3 Autorità di bacino Interregionali e n. 3 Autorità di bacino regionali), oggi 6 Competent Authority per le 17 Unit of Management (Bacini Idrografici) e 25 Province (di cui 6 parzialmente). 2. In conformità all’articolo 9 del D.lgs.49/2010, le disposizioni del presente titolo disciplinano il

coordinamento tra il PAI e i contenuti e le misure del PGRA, al fine di assicurare nell’intero

territorio della regione Calabria la riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle alluvioni. Inoltre, l’art.33 “Mappe del PAI/PGRA: Mappe della pericolosità idraulica e Mappe del rischio

idraulico. Coordinamento dei contenuti delle mappe del PGRA con il quadro conoscitivo del PAI, ai sensi dell’articolo 9 del D.lgs. 49/2010” prevede: 1. Le mappe del PGRA, costituite da Mappe della pericolosità idraulica e Mappe del rischio idraulico, redatte nel rispetto del D.Lgs. 49/2010 e degli indirizzi operativi predisposti dai Ministeri competenti, costituiscono integrazione al PAI, integrano il quadro di riferimento per l’attuazione delle finalità e contenuti del PAI, ai sensi del precedente articolo 1 e vengono nel

seguito denominate mappe PAI/PGRA. 2. Le mappe della pericolosità da alluvione identificano le tre classi seguenti:

- P3, ovvero aree a pericolosità elevata, con elevata probabilità di accadimento, corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno minore o uguale a 50 anni; - P2, ovvero aree a pericolosità media, con media probabilità di accadimento, corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno maggiore di 50 anni e minore o uguale a 200 anni; - P1, ovvero aree a pericolosità bassa, con bassa probabilità di accadimento, corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno maggiore di 200 anni e minore o uguale a 500 anni.

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3. Le mappe del rischio di alluvioni, rappresentano i livelli di rischio derivati dall’incrocio delle tre

classi di pericolosità con le classi omogenee di danno potenziale, secondo la seguente matrice di rischio

4. Le classi omogenee di danno potenziale sono rappresentate da D4 (danno potenziale molto elevato), D3 (danno potenziale elevato), D2 (danno potenziale medio) e D1 (danno potenziale moderato o nullo). 5. Le classi del rischio di alluvioni che sono state definite sono R4 (rischio molto elevato); R3 (rischio elevato); R2 (rischio medio) e R1 (rischio moderato o nullo). Nell’ambito della redazione del PRGA, sono state predisposte delle apposite cartografie per la

rappresentazione delle informazioni relative alla pericolosità del PGRA, che riportano gli strati informativi sovrapposti alla Cartografia Tecnica Regionale. Tutte le cartografie PGRA sono state prodotte in scala 1:5.000 utilizzando lo stesso taglio degli elementi della Cartografia Tecnica Regionale. Nella tabella seguente sono riportati i valori di superficie delle aree perimetrale a vincolo PAI, rischio idraulico, pari totalmente a circa 602 kmq ed i valori delle superfici soggette invece a vincolo a pericolosità ottenuti dal PGRA, pari a circa 2194 kmq. Si rimanda alle mappe allegate al presente rapporto ambientale per la rappresentazione cartografica delle suddette aree a rischio e le misure del PRGR proposte in merito al riefficientamento degli impianti pubblici esistente e realizzazione di nuovi.

Tabella 6.10 Confronto fra le superfici vincolate con il PAI originario 2001, rischio idraulico, e quelle

vincolate con il PGRA, pericolosità idraulica, del 2015

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Si riporta nelle tabelle seguenti le tipologie di aree a rischio idraulico insistenti nelle aree degli impianti oggetto di riefficientamento e per gli impianti previsti ma non localizzati si rimanda per la loro ubicazione alle comunità d’ambito territorialmente competenti.

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