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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera 2010-2014 Stato: 1° gennaio 2014 Ufficio federale dell’agricoltura UFAG (DEFR) Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV (DFI) NOVITA’ dal 2014: Oggetti d’uso

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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera 2010-2014

Stato: 1° gennaio 2014

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG (DEFR) Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV (DFI)

NOVITA’ dal 2014: Oggetti d’uso

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La sicurezza alimentare può essere pianificata Le nostre esigenze in materia di sicurezza delle derrate alimentari sono elevate. Come può essere garantita e migliorata questa sicurezza? Con il secondo piano di controllo nazionale per il periodo 2010-2014, l’Ufficio federale dell’agricoltura e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria presentano uno strumento che documen-ta le strategie per effettuare i controlli negli ambiti della salute delle piante, degli alimenti per gli anima-li, della protezione e della salute degli animali nonché della sicurezza delle derrate alimentari. Il piano delinea anche i programmi di sorveglianza previsti e i punti di connessione lungo la catena alimentare. Da questi punti di connessione emerge chiaramente la complessità del compito di garantire la sicurezza di un prodotto alimentare dal produttore al consumatore. Le autorità responsabili della sorveglianza e dell’esecuzione della legislazione in materia sono in grado di svolgere tale compito soltanto in presenza di una buona collaborazione e di un buon coordinamento. Il piano di controllo nazionale pluriennale costituisce la base per l’attuazione e il poterlo adeguare annualmente consentirà un margine di flessibilità in caso di modifiche. La valutazione dell’applicazione del piano di controllo nazionale permetterà di migliorare la sicurezza delle nostre derrate alimentari.

Bernard Lehmann Hans Wyss Direttore UFAG Direttore USAV Per maggiori informazioni sul piano di controllo nazionale per la Svizzera

Unità federale per la filiera alimentare UFAL Schwarzenburgstrasse 155 3003 Berna, Svizzera [email protected] Tel.: +41 31 324 21 96 Poiché il concetto di filiera alimentare riveste un’importanza centrale, nel PCN essa è rappresentata nel seguente ordine: ambito Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) Per la terminologia e le abbreviazioni si rimanda alla homepage dell’UFAL: Filiera alimentare – Glossario e abbreviazioni

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Indice

Introduzione ............................................................................................................................................ 7

Fondamenti e scopo ................................................................................................................................. 7 Applicazione territoriale ............................................................................................................................ 9

Definizione degli obiettivi strategici ................................................................................................... 10

Autorità competenti ............................................................................................................................. 12

Struttura politica...................................................................................................................................... 13 Organizzazione nel campo d’applicazione del PCN .............................................................................. 13 Autorità federali ...................................................................................................................................... 14 – Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).............................................................................................. 14 – Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) .................................................. 19 – Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) ................................................................................... 22 Autorità cantonali .................................................................................................................................... 23 – Panoramica ........................................................................................................................................ 23 – Sezioni cantonali dell’agricoltura ........................................................................................................ 25 – Servizi veterinari cantonali ................................................................................................................. 26 – Controllo cantonale delle derrate alimentari ...................................................................................... 27 Comuni ................................................................................................................................................... 27 Organi di controllo .................................................................................................................................. 27 Competenze nell’ambito dell’igiene nella produzione primaria e dell’igiene del latte ............................ 28 Competenze nell’ambito dell’impiego di medicamenti veterinari negli animali ...................................... 30 Competenze nell’ambito dell’agricoltura biologica ................................................................................. 31 Competenze nell’ambito delle DOP/IGP e montagna/alpe .................................................................... 32 Competenze nell’ambito dell’apicoltura/miele ........................................................................................ 34 Competenze nell’ambito della piscicoltura/acquacoltura ....................................................................... 35 Risorse ................................................................................................................................................... 36 Laboratori di riferimento ......................................................................................................................... 37 Formazione, perfezionamento e aggiornamento degli organi di controllo ............................................. 37 – Formazione, perfezionamento e aggiornamento nell’ambito dell’agricoltura ..................................... 37 – Formazione, perfezionamento e aggiornamento nel settore veterinario pubblico ............................. 37 – Formazione, perfezionamento e aggiornamento nel Servizio pubblico per il controllo delle derrate

alimentari ............................................................................................................................................ 38 – Identificazione della necessità di perfezionamento e aggiornamento ............................................... 39

Coordinamento e cooperazione tra le autorità coinvolte ................................................................. 46

Coordinamento strategico ...................................................................................................................... 46 Coordinamento e armonizzazione dei controlli ...................................................................................... 49 Ulteriore coordinamento e cooperazione ............................................................................................... 53

Pianificazione d’emergenza ................................................................................................................ 54

Mandato giuridico ................................................................................................................................... 54 Responsabilità/direzione ........................................................................................................................ 54 Sostegno ................................................................................................................................................ 55 Informazione/comunicazione .................................................................................................................. 56

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Provvedimenti per un’applicazione efficace ..................................................................................... 59

Vigilanza della Confederazione .............................................................................................................. 59 – Mandato ............................................................................................................................................. 59 – Individuazione degli aspetti da sottoporre ad audit ............................................................................ 59 – Programmi di audit ............................................................................................................................. 59 – Provvedimenti in base ai risultati delle verifiche ................................................................................ 60 – Follow-up degli Uffici federali ............................................................................................................. 60 – Trasparenza e autonomia della procedura di verifica ........................................................................ 60 Accreditamento degli organi d’esecuzione ............................................................................................. 62 – Principi ................................................................................................................................................ 62 – L’accreditamento quale presupposto dei controlli .............................................................................. 62 – Trasparenza e autonomia della procedura di verifica ........................................................................ 63 Definizione degli ambiti di competenza UFAL-SAS ............................................................................... 63 Indipendenza degli organi di controllo .................................................................................................... 64 Poteri degli organi di controllo ufficiali .................................................................................................... 64 Obblighi delle aziende che operano nel settore degli alimenti per animali e delle derrate alimentari ... 64 Misure delle autorità d’esecuzione ......................................................................................................... 65 Verifica e adeguamento del piano di controllo nazionale ....................................................................... 65

Progetti nazionali di attuazione degli obiettivi strategici ................................................................. 66

Controlli basati sui rischi ......................................................................................................................... 66 – Controlli dei processi basati sui rischi ................................................................................................ 66 – Controlli dei prodotti basati sui rischi .................................................................................................. 66 Gestione dei dati..................................................................................................................................... 66 Ricerca PCN ........................................................................................................................................... 70 Basi legali di approfondimento relative al PCN ...................................................................................... 70 Elaborazione della strategia concernente le resistenze agli antibiotici in Svizzera (STAR) .................. 70 Gruppo di lavoro Armonizzazione del sistema di controllo doppio nell’ambito della protezione degli animali .................................................................................................................................................... 72 – Committente / composizione .............................................................................................................. 72 – Mandato ............................................................................................................................................. 72 – Antefatti .............................................................................................................................................. 72 – Risultati ............................................................................................................................................... 73 – Conclusioni ......................................................................................................................................... 74

Ambito di controllo vegetali ................................................................................................................ 75

Salute dei vegetali/quarantena ............................................................................................................... 75 – Autorità competenti ............................................................................................................................ 75 – Panoramica ........................................................................................................................................ 75 – Organismi nocivi: stima dei rischi ....................................................................................................... 75 – Organismi nocivi: strategia 2010-2014............................................................................................... 76 – Organismi nocivi: laboratori ................................................................................................................ 76 – Organismi nocivi: basi legali ............................................................................................................... 76 – Organismi nocivi: pianificazione d’emergenza ................................................................................... 76 – Controlli sui processi relativi a organismi nocivi particolarmente pericolosi ...................................... 77 – Organismi nocivi: controllo sui prodotti .............................................................................................. 80 Varietà vegetali e materiale di moltiplicazione ....................................................................................... 81 – Autorità competenti ............................................................................................................................ 81 – Panoramica ........................................................................................................................................ 81

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– Laboratori ufficiali nazionali ................................................................................................................ 81 – Basi legali ........................................................................................................................................... 82 – Pianificazione d’emergenza ............................................................................................................... 82 – Controlli sui prodotti............................................................................................................................ 83 Prodotti fitosanitari .................................................................................................................................. 85 – Autorità competenti ............................................................................................................................ 85 – Panoramica ........................................................................................................................................ 85 – Prodotti fitosanitari: stima dei rischi .................................................................................................... 85 – Prodotti fitosanitari: laboratori ............................................................................................................ 86 – Prodotti fitosanitari: basi legali ........................................................................................................... 86 – Prodotti fitosanitari: pianificazione d’emergenza ................................................................................ 86 – Prodotti fitosanitari: controlli sui processi ........................................................................................... 86 – Prodotti fitosanitari: controlli sui prodotti ............................................................................................ 86 Concimi ................................................................................................................................................... 88 – Autorità competenti ............................................................................................................................ 88 – Panoramica ........................................................................................................................................ 88 – Strategia 2010-2014 ........................................................................................................................... 88 – Laboratori ufficiali ............................................................................................................................... 88 – Basi legali ........................................................................................................................................... 89 – Concimi: stima dei rischi..................................................................................................................... 89 – Concimi: pianificazione d’emergenza................................................................................................. 89 – Concimi: controlli sui processi ............................................................................................................ 89 – Concimi: controlli sui prodotti ............................................................................................................. 90

Ambito di controllo alimenti per animali ............................................................................................ 91

– Autorità competenti ............................................................................................................................ 91 – Strategia 2010-2014 ........................................................................................................................... 91 – Laboratori ufficiali nazionali ................................................................................................................ 91 – Basi legali ........................................................................................................................................... 91 – Pianificazione d’emergenza ............................................................................................................... 92 – Controlli sui processi .......................................................................................................................... 93 – Controlli sui prodotti............................................................................................................................ 95

Ambito di controllo salute degli animali ............................................................................................ 96

Salute degli animali ................................................................................................................................ 96 – Autorità competenti ............................................................................................................................ 96 – Strategia 2010-2014 ........................................................................................................................... 96 – Laboratori di riferimento ..................................................................................................................... 97 – Basi legali ........................................................................................................................................... 98 – Pianificazione d’emergenza ............................................................................................................... 98 – Controlli sui processi .......................................................................................................................... 99 – Controlli sui prodotti.......................................................................................................................... 104 Medicamenti per uso veterinario .......................................................................................................... 111 – Autorità competenti .......................................................................................................................... 111 – Strategia ........................................................................................................................................... 111 – Basi legali ......................................................................................................................................... 111 – Controlli sui processi ........................................................................................................................ 112 – Controlli sui prodotti.......................................................................................................................... 112

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Ambito di controllo protezione degli animali .................................................................................. 113

– Autorità competenti .......................................................................................................................... 115 – Strategia 2010-2014 ......................................................................................................................... 115 – Basi legali ......................................................................................................................................... 115 – Controlli sui processi ........................................................................................................................ 116

Ambito di controllo derrate alimentari ............................................................................................. 119

– Autorità competenti .......................................................................................................................... 119 – Strategie 2010-2014 ......................................................................................................................... 119 – Laboratori ......................................................................................................................................... 119 – Basi legali ......................................................................................................................................... 119 – Pianificazione d’emergenza ............................................................................................................. 121 – Controlli sui processi ........................................................................................................................ 122 – Controlli sui prodotti.......................................................................................................................... 128

Ambito di controllo oggetti d’uso ..................................................................................................... 137

– Autorità competenti .......................................................................................................................... 137 – Strategie 2010-2014 ......................................................................................................................... 137 – Laboratori ......................................................................................................................................... 137 – Basi legali ......................................................................................................................................... 137 – Pianificazione d’emergenza ............................................................................................................. 137 – Controlli sui processi ........................................................................................................................ 138 – Controlli sui prodotti.......................................................................................................................... 139

Allegato 1 Indice delle basi legali ..................................................................................................... 140

Allegato 2 Riepilogo dei controlli nell’ambito del PCN .................................................................. 146

Allegato 3 Tabella di riferimento ....................................................................................................... 150

Allegato 4 Elenco degli indirizzi degli enti cantonali ...................................................................... 152

Allegato 5 Elenchi degli indirizzi degli organi federali ................................................................... 153

Allegato 6 Profili cantonali ................................................................................................................ 154

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Introduzione

Fondamenti e scopo

Il presente piano di controllo nazionale pluriennale (PCN) è stato redatto congiuntamente dagli uffici federali preposti (Ufficio federale dell’agricoltura, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria), coordinati dall’Unità federale per la filiera alimentare, dopo aver sentito le autorità canto-nali di esecuzione competenti. I fondamenti a cui si è fatto riferimento nella stesura del piano sono i seguenti:

– Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (art. 64 ODerr) – Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (art. 50 OMCC) – Ordinanza sul controllo del latte (art. 10 OCL) – Ordinanza concernente la produzione primaria (art. 9 OPPrim) – Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

(art. 70 OsAIA) – Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti a-

gricoli del 21 giugno 1999 Nell’elaborazione del presente piano di controllo sono state tenute nella dovuta considerazione le disposizioni della Comunità Europea al riguardo, contenute nel regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali nonché agli orientamenti 2007/363/CE1. Il piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera:

– abbraccia tutti gli aspetti relativi alla regolamentazione in materia di derrate alimentari e alimenti per animali, alle norme sulla salute, sulla protezione degli animali e sui medicamenti veterinari (nella misura in cui queste riguardano animali ammessi per la produzione di alimen-ti) e alle norme sui vegetali (incl. salute vegetale, varietà vegetali e materiale di moltiplicazio-ne, prodotti fitosanitari, concimi).

– ha lo scopo di creare in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein una base unitaria ed efficace per quanto concerne il controllo della conformità alla normativa in materia di derrate alimentari e alimenti per animali e alle norme sulla salute e sulla protezione degli animali.

Il presente piano descrive le attività di controllo in programma per il periodo 2010-2014. Tali controlli vengono aggiornati annualmente e i loro risultati vengono inclusi nel «rapporto PCN 20xx». Eventualmente si provvede all’introduzione di adeguamenti e/o miglioramenti delle strategie per gli anni successivi. Conformemente al ciclo di Deming, alla pianificazione (PCN) e all’esecuzione del PCN segue una fase di test e controllo critico dei risultati raggiunti, al fine di poter eventualmente intraprendere misure correttive. Queste, a loro volta, confluiscono nella formulazione di nuovi obiettivi strategici nell’ambito del PCN per il periodo 2015-2019. 1 2007/363/CE: Decisione della Commissione del 21 maggio 2007 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 822/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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Fig. 1 Processo di miglioramento continuo nell’ambito del PCN

In concreto, ciò significa: Spiegazioni riguardanti il processo di miglioramento continuo nell’ambito del PCN

Cosa? Quando?

Pianificazione

Il PCN definisce gli obiettivi strategici e i controlli da effettua-re lungo la filiera alimentare (controlli sui processi e sui prodotti). La Conferenza dei direttori degli Uffici federali (CDU) autorizza il «nuovo» PCN, la piattaforma di coordi-namento approva il PCN aggiornato con cadenza annuale.

La versione aggiornata del PCN (incl. i profili cantonali) viene pubblicata il 1° gennaio di ogni anno sul sito Web dell’UFAL. I lavori di aggiornamento iniziano nell’estate dell’anno precedente.

Esecuzione

Le autorità esecutive attuano i controlli definiti nel PCN. Gli Uffici federali, l’UFAL e le autorità esecutive collaborano alla realizzazione degli obiettivi strategici.

Quotidianamente, nel corso dell’anno

Test e controllo

Ogni anno gli Uffici federali e l’UFAL elaborano un rapporto sul PCN. Esso riporta i risultati ottenuti sul piano nazionale in seguito all’attuazione di quanto descritto nel PCN.

Nell’ambito della realizzazione degli obiettivi strategici in sensu stricto si svolgono di norma due riunioni all’anno.

Il rapporto PCN viene pubblicato il 30 giugno di ogni anno. I lavori di preparazione iniziano durante la primavera.

Le riunioni tra i membri della piattaforma di coordinamento e l’UFAL hanno luogo a febbraio e agosto.

Azione

In seguito alla verifica, se necessario, si adottano le dovute misure, ovvero si procede all’aggiornamento e all’adeguamento del piano di controllo successivo.

Questa fase non è ancora totalmente definita.

Nell’ambito dell’attuazione degli obiettivi strategici in sensu stricto, questa fase si svolge parallelamente a quella di verifica.

La durata stabilita del PCN è di 5 anni, secondo la decisione della Conferenza dei direttori degli Uffici federali, per garantire l’affidabilità della pianificazione.

Pianificazione

Esecuzione

Test e controllo

Azione

Avvio di misure correttive

Strategia PCN 2015-2019

Valutazione critica dei risultati raggiunti

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Applicazione territoriale

Il piano di controllo nazionale pluriennale è valido per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein. Quest’ultimo costituisce un’unione doganale2 con la Confederazione Svizzera, pertanto è parte integrante del territorio doganale svizzero. In base al trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (LGBl 0.631.112)3, nel Principato vengono riprese alcune disposizioni della legislazione svizzera. Le disposizioni legali svizzere che trovano applicazione nel Liechtenstein vengono rese note tramite pubblicazione nel Liechtensteinisches Landesgesetzblatt (LGBI) e acquistano così immediatamente un carattere vincolante (LR 170.551.631)4. Al di fuori dell’ambito di applicazione del trattato di unione doganale o in casi specifici, il Liechtenstein emana leggi e ordinamenti propri nell’ambito delle norme giuridiche del Liechtenstein (Liechtensteinische Rechtsvorschriften)5. Per quanto concerne l’applicazione del diritto federale svizzero valido in Liechtenstein (ai sensi dell’art. 4 del trattato di unione doganale), l’art. 6 del trattato doganale attribuisce al Principato del Liechtenstein il medesimo statuto giuridico dei Cantoni svizzeri. Alle autorità amministrative del Liechtenstein vengono di conseguenza attribuiti, in egual misura, i medesimi compiti, obblighi e competenze assegnati alle autorità cantonali svizzere. Le questioni che in Svizzera competono agli Uffici cantonali dell’agricoltura ricadono in Liechtenstein sotto la responsabilità dell’Ufficio dell’agricoltura, mentre le questioni di competenza dei Servizi veterinari cantonali o del Controllo cantonale delle derrate alimentari sono svolte nel Principato dall’Ufficio di veterinaria e per il controllo delle derrate alimentari (Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen). Laddove, nel prosieguo del documento, si fa riferimento alle autorità cantonali svizzere, si intende includere anche i corrispon-denti uffici del Liechtenstein. Qualora, per quanto concerne la filiera alimentare, il diritto svizzero non sia applicabile in Liechten-stein o sia applicabile solo in parte, le corrispondenti disposizioni di legge del Principato devono contenere norme equivalenti o, nella misura in cui la situazione lo consente, analoghe. La collaborazione tra gli uffici svizzeri e del Liechtenstein si basa sui principi sanciti nel trattato doganale, e tradizionalmente si configura come solida e proficua. Dal 1° maggio 1995 il Liechtenstein6 – a differenza della Svizzera – è membro dell’SEE, per cui sussiste un rapporto giuridico tra la Svizzera e il Liechtenstein e tra l’SEE e il Liechtenstein.

2 RS 0.631.112.514 Trattato di unione doganale conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein 3 http://www.gesetze.li/Seite2.jsp?LGBl=1923024.xml&Searchstring=1923&showLGBl=true&suchart=lgblaktuell 4 http://www.gesetze.li/get_pdf.jsp?PDF=2011134.pdf (cfr. 817.0 ff, 916.40 ff e 910.1 ff) 5 http://www.gesetze.li/Seite2.jsp?clearsvs=true&clearlrs=true 6 Decisione n. 1/95 del Consiglio SEE, del 10 marzo 1995, concernente l’entrata in vigore dell’accordo sullo Spazio economico europeo per il Principato del Liechtenstein GU L 86 del 20/4/1995, pagg. 58–84

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Definizione degli obiettivi strategici

Il piano di controllo nazionale pluriennale è volto a garantire l’effettiva attuazione delle disposizioni di legge negli ambiti dei vegetali (incl. salute dei vegetali, varietà vegetali e materiale di moltiplicazione, prodotti fitosanitari, concimi), degli alimenti per animali, della salute e della protezione degli animali nonché della sicurezza delle derrate alimentari. A tal fine la Svizzera ha istituito un sistema d’esecuzione che consente un efficace svolgimento dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo pertinenti e agevola l’introduzione di provvedimenti appropriati. In tal modo le autorità contribuiscono attivamente a conservare la salute dei vegetali, garantire la sicurezza degli alimenti per animali, impedire la diffusione delle epizoozie e delle zoonosi, al benesse-re degli animali da reddito in agricoltura e alla sicurezza delle derrate alimentari (protezione dei consumatori), in linea con il principio «dal produttore al consumatore». Nell’ottica di tale finalità verranno perseguiti nel presente periodo di pianificazione i seguenti obiettivi:

– Promozione della standardizzazione7 a livello attuativo. – Promozione e intensificazione della collaborazione tra le diverse autorità lungo la filiera

alimentare. – Mantenimento come minimo del livello raggiunto per quanto concerne la sicurezza delle

derrate alimentari, la salute e la protezione degli animali. – Analisi a livello nazionale dei risultati emersi da controlli ed esami e loro valutazione lungo

l’intera filiera alimentare. A tale scopo, creazione di un sistema comune di gestione dei dati. – Coordinamento dei controlli ad opera di diverse autorità. – Garanzia di commerciabilità con l’UE e Paesi terzi.

Questi sei obiettivi sono ulteriormente specificati dagli Uffici federali come indicato di seguito:

Obiettivi strategici e sottobiettivi

OBIETTIVO I: Promozione della standardizzazione a livello attuativo

Effettuazione dei controlli degli organi d’esecuzione secondo una base unitaria e procedure standardizzate

Applicazione di un concetto formativo lungo tutta la filiera alimentare

OBIETTIVO II: Promozione e intensificazione della collaborazione tra le diverse autorità lungo la filiera alimentare

Istituzionalizzare la collaborazione delle autorità competenti in commissioni intersettoriali

Istituzionalizzare la collaborazione tra le autorità legiferanti e l’applicazione

Incontri regolari tra tutte le autorità competenti per consentire lo scambio di informazioni

OBIETTIVO III: Mantenimento come minimo del livello raggiunto per quanto concerne la sicurezza delle derrate alimentari, la salute e la protezione degli animali

Adempimento delle funzioni di sorveglianza federale

Sostegno dei progetti di ricerca nell’ambito del PCN

7Per standardizzazione si intende un’armonizzazione e non un’uniformazione. (Definizione dell’UFAL)

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OBIETTIVO IV: Analisi a livello nazionale dei risultati emersi da controlli ed esami e loro valutazione lungo l’intera filiera alimentare. A tale scopo, creazione di un sistema comune di gestione dei dati

Definizione dei processi di analisi e valutazione nazionale lungo l’intera filiera alimentare

Funzionamento del sistema di gestione dei dati secondo le disposizioni

Registro delle persone e delle aziende unitario per tutta la filiera alimentare

OBIETTIVO V: Coordinamento dei controlli ad opera di diverse autorità

Elaborazione di un concetto standardizzato di controllo per la produzione primaria da parte dell’autorità per l’agricoltura e del Servizio veterinario pubblico

Regolamentazione delle competenze dell’USAV/CUAA relativamente ai SPA

Definizione dei piani di campionamento nazionali per settore, definizione del finanziamento e coordinamento del reporting

OBIETTIVO VI: Garanzia di commerciabilità con l’UE e Paesi terzi

Lavorare con la massima trasparenza possibile

Massimo grado di soddisfacimento delle missions dell’FVO e delle missions dei Paesi terzi nel pieno rispetto delle risorse

Elaborazione del PCN secondo le disposizioni dell’FVO

Gli Uffici federali, nello specifico i rappresentanti della piattaforma di coordinamento, hanno definito obiettivi di prestazione concreti per ciascun sottobiettivo. Ogni anno viene stilato un rapporto che informa sullo stato delle cose e sulle misure in relazione all’attuazione degli obiettivi strategici. Il documento è pubblicato nell’Intranet dell’UFAL (area protetta da password).

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Autorità competenti Organigramma delle autorità competenti

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Struttura politica

Data la struttura federale della Svizzera, le competenze sono suddivise tra i tre livelli istituzionali: Confederazione, Cantoni e comuni. Alla Confederazione competono le mansioni che necessitano di una regolamentazione unitaria o che le sono assegnate direttamente dalla Costituzione federale8 (art. 42 Cost.). Per quanto riguarda l’applicazione del PCN, i compiti affidati alla Confederazione sono quelli definiti nell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, oltre a quelli, derivanti dalla Cost., di seguito elencati:

– Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione (art. 64 Cost.) – Protezione degli animali (art. 80 Cost.) – Emanazione di prescrizioni volte alla creazione di uno spazio economico nazionale non

discriminante (art. 95 Cost.) – Protezione dei consumatori (art. 97 cpv. 1 Cost.) – Promozione di un’agricoltura che, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e

orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a garantire l’approvvigionamento della popolazione (art. 104 cpv. 1 lett. a Cost.)

– Protezione della salute (art. 118 cpv. 2 Cost.) – Diritto penale e della procedura penale (art. 123 Cost.)

Le mansioni che non competono espressamente alla Confederazione rientrano nella sfera di competenza dei 26 Cantoni. Ciascuno di essi ha una propria costituzione, un proprio parlamento e un proprio governo. Di norma, i Cantoni detengono la competenza esecutiva, ossia sono tenuti ad applicare il diritto federale. Tutti i Cantoni sono suddivisi in comuni politici. Il grado di autonomia di questi ultimi è determinato dai singoli Cantoni, quindi può variare molto. Nell’ambito del PCN, le mansioni dei comuni sono limitate: i Cantoni organizzano l’attuazione delle norme e i controlli a livello prevalentemente centralizzato o regionale.

Organizzazione nel campo d’applicazione del PCN

Oltre alla funzione legislativa, l’Ufficio federale dell’agricoltura e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria hanno il compito di vigilare sull’attuazione del diritto federale da parte dei Cantoni e di coordinarla negli ambiti dei «vegetali» (incl. salute dei vegetali, varietà vegetali e materia-le di moltiplicazione, prodotti fitosanitari, concimi), degli «alimenti per animali», della «salute degli animali» e della «protezione degli animali» nonché delle «derrate alimentari». Per quanto concerne l’ «importazione, l’esportazione e il transito di derrate alimentari» e l’ «importazione, l’esportazione e il transito di animali, prodotti di origine animale e alimenti per animali», la Confederazione è direttamen-te responsabile dell’applicazione delle corrispondenti ordinanze. Questi due uffici armonizzano le ri-spettive attività attraverso l’Unità federale per la filiera alimentare. Mediante l’emanazione di direttive e l’organizzazione di programmi nazionali di sorveglianza, la Confederazione coordina le attività dei Cantoni. 8 RS 101

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A livello cantonale, la responsabilità in relazione all’applicazione della legislazione rilevante per il PCN spetta agli Uffici cantonali dell’agricoltura, ai Servizi veterinari cantonali e al Controllo cantonale delle derrate alimentari. I Cantoni coordinano le proprie attività attraverso le conferenze dei responsabili degli uffici, al fine di garantire un’attuazione unitaria su tutto il territorio svizzero. Inoltre, la collaborazione a livello tecnico è garantita dall’operato di gruppi di lavoro trasversali rispetto ai singoli uffici. Il flusso di informazioni (controlli eseguiti, tipologia delle contestazioni, aziende autorizzate ecc.) dagli uffici cantonali alle autorità federali è garantito e si fonda sulle seguenti basi legali:

– Sistema d’informazione elettronico (art. 7 OCoC) – Notifiche esecuzione legislazione sulle derrate alimentari (artt. 55, 64, 89 ordinanza

esecuzione) – Notifiche settore sottoprodotti di origine animale (art. 13 OESA) – Sistema informatico centrale settore epizoozie (art. 54a LFE) – Notifiche epizoozie (artt. 65, 65a, 312 OFE) – Notifiche controllo delle carni (artt. 60, 62 OMCC) – Rilevazione dei dati settore agricoltura (artt. 2, 15 Ordinanza sui dati agricoli) – Sorveglianza e coordinamento legislazione sulle derrate alimentari (art. 36 LDerr) – Notifiche settore legislazione sulle derrate alimentari artt. 61, 63 nuova LDerr (fine 2014) – Dati personali (art. 78 ODerr) – Sistema d’informazione per il Servizio veterinario pubblico (artt. 8, 9 O-SISVet) – Riconoscimento aziende esportatrici (art. 27 OITE) – Notifiche settore protezione degli animali (artt. 209, 212a, 212b, 213, 145 OPAn) – Notifiche nel settore dei medicamenti veterinari (Art. 33 OMVet)

Autorità federali

Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)9 L’UFAG è il centro di competenza della Confederazione per le questioni inerenti al settore agricolo. Nell’ambito del PCN, l’UFAG, in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), è respon-sabile, attraverso il Servizio fitosanitario federale (SFF), dell’applicazione dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali. In tale ambito rientrano i controlli sistematici all’importazione condotti dal SFF su merci provenienti da Stati terzi (presso gli aeroporti) e i controlli sul territorio nazionale nelle aziende di produzione e commerciali del settore. L’UFAG è inoltre responsabile dell’omologazione di prodotti fitosanitari. Agroscope, subordinata all’UFAG, è responsabile, tra le varie attività, dell’esecuzione delle norme relative agli alimenti per animali. Le competono, in particolare, i controlli del rispetto delle condizioni per la messa in commercio degli alimenti per animali, l’omologazione di additivi per alimenti animali, la registrazio-ne/omologazione e sorveglianza delle aziende che trattano alimenti per animali (fabbricazione, commercializzazione, trasporto, ecc.) e l’analisi dei campioni di simili alimenti. In deroga a quanto sopra, gli alimenti medicamentosi sono controllati da Swissmedic. A fronte delle resistenze agli antibiotici sempre più diffuse a livello mondiale, nel capitolo «Autorità competenti» si trova un sottoca-pitolo specifico riguardante l’impiego di antibiotici negli allevamenti di animali, mentre nel capitolo «Progetti nazionali di attuazione degli obiettivi strategici» il sottocapitolo «DP STAR» descrive la strategia in materia di resistenza agli antibiotici.

9 RS 172.216.1 Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca

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Il Servizio sementi e piante dell’UFAG, insieme ad Agroscope, è incaricato della registrazione di nuove varietà vegetali nel catalogo nazionale delle varietà nonché della certificazione di sementi e piante con l’obiettivo di mettere in commercio prodotti di qualità pregiata. L’UFAG è inoltre responsabile della protezione delle designazioni di qualità come agricoltura biologi-ca, denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta. A tale scopo, in fase di produzione e trasformazione, è previsto un controllo periodico e una certificazione ad opera di organi privati accreditati. Il controllo ufficiale e l’emanazione di provvedimenti avvengono nell’ambito del controllo delle derrate alimentari. Inoltre, l’UFAG coordina e sovrintende ai controlli finalizzati alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER, requisito per i pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole), nell’ambito dei quali vengono verificati anche punti rilevanti per il piano di controllo nazionale, in particolare per quanto riguarda la protezione degli animali e dei vegetali. Vi è inoltre una stretta collaborazione con l’USAV nel campo d’applicazione dell’ordinanza concernen-te la produzione primaria (OPPrim)10 e dell’ordinanza concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim)11, e con l’UFAM e l’USAV per quanto attiene al campo d’applicazione dell’ordinanza sul coordinamento dei controlli (OCoC)12. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.ufag.admin.ch

10 RS 916.020 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim) 11 RS 916.020.1 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim) 12 RS 910.15 Ordinanza del 26 ottobre 2011 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)

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Organigramma dell’UFAG (valido dal 1.1.2014)

S Comunicazione e servizi linguistici S Ricerca e consulenza

S Ispettorato delle finanze

S Politica agricola

S Economia sociale e valutazione

S Personale

S Finanze

S Diritto e procedure

Unità di direzionePolitica, valutazione,

diritto e risorse umane

S Salute dei vegetali e varietà

S Protezione fitosanitaria sostenibile

S Risorse e tecnologie genetiche

S Sistemi agroambientali edelementi nutritivi

S Sicurezza della produzione ealimentazione animale

Unità di direzioneSistemi di produzione e

risorse naturali

S Politica commerciale internazionale

S Agricoltura sostenibile internazionaleLandwirtschaft

S Importazioni e esportazioni

Unità di direzioneAffari internazionali

S Prodotti vegetali

S Prodotti animali e allevamento

S Promozione dellaqualità e delle vendite

S Osservazione del mercato

Unità di direzioneMercati e creazione di valore

S Economia agricola,spazio rurale e strutture

S Pagamenti direttiBasi

S Pagamenti direttiProgrammi

S Migliorie fondiarie

S Sviluppo delle aziende

S Sistemi d'informazionesull'agricoltura

S Gestione dell'informatica

Unità di direzionePagamenti diretti e

sviluppo rurale

Direzione

Agroscope

Consiglio Agroscope

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Organigramma di Agroscope (valido dal 1.1.2014)

Corporate Research Corporate Communication

Supporto di ricerca e sicurezza

Campicoltura

Diagnosi e valutazione deirischi fitosanitari

Protezione dei vegetali ed estensionefrutticoltura e orticoltura

Colture al coperto ecolture nella regione alpina

Protezione dei vegetali in campicolturae viticoltura-enologia

Supporto di ricerca e infrastruttura

Istituto delle scienze dellaproduzione vegetale

Supporto di ricerca e sicurezza

Istituto svizzero di medicina equinaISME

Ruminanti e suini

Cavalli e api

Analisi degli alimenti per animali

Sperimentazioni e infrastruttura

Istituto delle scienze dellaproduzione animale

Supporto di ricerca e sicurezza

Derrate alimentaridi origine vegetale

Derrate alimentaridi origine animale

Analisi delle derrate alimentari

Tecnologia alimentare

Istituto delle scienze alimentari

Supporto di ricerca e sicurezza

Risorse ambientali e agricoltura

Scienze delle superfici inerbite esistemi agroecologici

Biodiversità e gestione ambientale

Economia e tecnologia agrarie

Supporto e infrastruttura

Istituto delle scienzedella sostenibilità

Controlling

Gestione della qualità

Infrastruttura e sicurezza

Finanze

Risorse umane

Informatica

Unità Risorse

Agroscope

Consiglio Agroscope

UFAG

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Struttura del SFF

Servizio fitosanitario federale (SFF) Contatti interna-zionali (UE,

OEPP, CIPV ecc.)

Istituto federale di ricer-ca per la foresta, la neve e il pae-saggio (WSL)

Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)

Settore Certificazione, protezione dei vegeta-

li e delle varietà

Controllori fitosanitari

Sezione Basi e professioni forestali

Agroscope

Ispetto-rato

fitosani-tario

Ricerca Labo-ratori

d’analisi

Servizi cantonali

GEQ

Organizzazioni di controllo mandatarie

Vitiplant

Concerplant

CSO

Swisssem/OM

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Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)13 I quattro ambiti d’attività dell’USAV sono:

– Sicurezza alimentare (incl. nutrizione) – Salute animale – Protezione degli animali – Conservazione delle specie

L’USAV è il centro di competenza della Confederazione per la sicurezza alimentare, la nutrizione, la salute animale, la protezione degli animali e la conservazione delle specie nel commercio internazio-nale. È responsabile della legislazione nazionale, sostiene l’esecuzione omogenea nei vari Cantoni, informa l’opinione pubblica e promuove la ricerca applicata nel proprio campo di attività. La divisione Derrate alimentari e nutrizione delibera riguardo alla concessione di autorizzazioni e vigila sull’esecuzione per proteggere al meglio la popolazione svizzera da frodi e pericoli per la salute legati alle derrate alimentari e agli oggetti d’uso. È responsabile dell’elaborazione e dell’attuazione della Strategia nutrizionale svizzera. La divisione Salute degli animali promuove la tutela e il miglioramento della salute animale in Svizzera con misure di prevenzione, sorveglianza e lotta alle epizoozie e prende provvedimenti in caso di crisi. Sorveglia inoltre il commercio di animali e si occupa del corretto utilizzo di medicamenti veterinari e antibiotici. Collabora a stretto contatto con i servizi veterinari cantonali, i servizi sanitari animali nonché con altre organizzazioni coinvolte. La divisione Protezione degli animali è responsabile della consulenza tecnica e della formazione nell’ambito della detenzione di animali da compagnia e da reddito nonché della ricerca in materia di detenzione adeguata degli animali. Svolge inoltre la sorveglianza federale sull’autorizzazione di esperimenti sugli animali e si occupa dell’informazione e della documentazione in merito agli esperimenti autorizzati. L’USAV è anche responsabile del controllo e dell’autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie per la detenzione di bestiame bovino, suini, ovini, caprini, volatili e conigli. La divisione Affari internazionali garantisce che gli interessi della Svizzera siano rappresentati in organismi rilevanti sul piano internazionale, assicura la collaborazione a livello internazionale e lo sviluppo degli accordi bilaterali. È inoltre responsabile della conservazione delle specie nel commercio internazionale, del controllo delle importazioni di animali e prodotti animali provenienti da Paesi al di fuori dell’UE e del sostegno all’economia svizzera nell’ambito dell’esportazione di queste merci. La divisione Innovazione è responsabile dello sviluppo dell’assetto organizzativo, della gestione del portafoglio di progetti strategici, dell’ulteriore sviluppo dell’e-government e del perfezionamento degli organi di esecuzione. La gestione della ricerca e delle conoscenze garantisce che le lacune di sapere vengano colmate in modo efficiente e affidabile. La divisione Valutazione dei rischi si occupa dell’individuazione e della valutazione dei rischi sanitari per l’uomo e gli animali. Sviluppa nuovi strumenti volti al riconoscimento precoce di possibili rischi, valuta la sicurezza di sostanze, organismi, procedure e le abitudini alimentari ed elabora basi scientifiche all’interno dei propri laboratori.

13 RS 172.212.1 Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno

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La divisione Servizio giuridico prepara la legislazione nazionale nell’ambito di competenza complessi-vo dell’USAV. Collabora all’emanazione di atti dispositivi, formula decisioni e pareri su questioni controverse e conduce procedure penali amministrative. Fornisce chiarimenti in ambito giuridico e collabora alla stesura di contratti. La divisione Comunicazione informa in modo tempestivo, mirato e trasparente fungendo da interfaccia tra l’opinione pubblica e l’Ufficio. Coordina i contatti e le attività con i mass media, cura le relazioni pubbliche dell’Ufficio e offre, con l’Infodesk, uno sportello aperto alla popolazione per questioni riguardanti la detenzione degli animali, i viaggi con gli animali e la sicurezza delle derrate alimentari. La divisione Servizi interni fornisce supporto a tutte le divisioni affinché svolgano le proprie mansioni in modo ottimale. È responsabile delle finanze, del personale, delle traduzioni, dell’informatica, della logistica nonché dell’infrastruttura dell’intero Ufficio. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.blv.admin.ch.

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Organigramma dell’USAV (valido dal 1.1.2014)

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Unità federale per la filiera alimentare (UFAL)14 L’UFAL supporta gli Uffici federali nell’attività di vigilanza sull’applicazione delle leggi da parte della Confederazione e dei Cantoni. Inoltre, l’UFAL coordina la stesura dei piani di controllo nazionali pluriennali da parte degli Uffici federali (www.mancp.ch). Essendo un’unità di controllo indipendente da questi ultimi, l’UFAL è subordinata direttamente ai direttori dei due Uffici federali. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.blk.admin.ch. Organigramma dell’UFAL (valido dal 1.1.2014)

Piattaforma di coordinamentoUFAG/USAV

Amministrazione

Audit Piano di controllo nazionale pluriennale

Direzione UFAL

Conferenza dei direttori degli UfficiUFAG/USAV

14 RS 172.212.1 Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno

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Autorità cantonali

Panoramica Organizzazione

Cantone Ufficio dell’agricoltura Servizio veterinario Controllo delle derrate alimentari

AG Departement Finanzen und Ressourcen

Landwirtschaft Aargau

Departement für Gesundheit und Soziales

Amt für Verbraucherschutz

AR Departement Volks- und Landwirt-schaft

Landwirtschaftsamt DVL (Cantone AR)

LFD (Cantone AI)

Veterinäramt beider Appenzell

Departement für Gesundheit (Cantone AR)

Gesundheits- und Sozial-departement (Cantone AI)

Departement Finanzen und Gesundheit (Cantone GL)

Departement des Innern (Kanton SH)

Interkantonales Labor

AI Land- und Forstwirtschafts-departement

Landwirtschaftsamt

SH Volkswirtschaftsdepartement

Landwirtschaftsamt

Departement des Innern

Veterinäramt

GL Departement Volkswirtschaft und Inneres

Abteilung Landwirtschaft

Departement Finanzen und Gesundheit

Abteilung Kantonstierarzt

BE Volkswirtschaftsdirektion

Amt für Landwirtschaft und Natur

Gesundheits- und Fürsorgedirektion

Kantonales Laboratorium

BL

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion

Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion

Veterinär-, Jagd- und Fischereiwesen

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion

Kantonales Labor

BS Esecuzione pagamenti diretti: cfr. BL Gesundheitsdepartement Bereich Gesundheitsschutz

Veterinäramt

Gesundheitsdepartement Bereich Gesundheitsschutz

Kantonales Laboratorium

FL

Ministerium für Infrastruktur und Umwelt sowie Sport

Amt für Umwelt – Abteilung für Land-wirtschaft

Ministerium für Gesellschaft

Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen

FR Direction des institutions de l'agriculture et des forȇts

Service de l’agriculture

Direction des institutions, de l´agriculture et des forêts

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

GE Département de l'intérieur, de la mobilité et de l’environnement

Direction générale de l’agriculture

Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé

Service de la consommation et des affaires vétérinaires

GR

Departement für Volkswirtschaft und Soziales

Amt für Landwirtschaft und Geo-information

Departement für Volkswirtschaft und Soziales

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit

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JU Département de l'économie et de la coopération

Service de l’économie rurale

Département de la santé, des affaires sociales, du personnel et des communes

Service de la consommation et des affaires vétérinaires

LU

Bau-, Umwelt- und Wirtschafts-departement

Dienststelle für Landwirtschaft und Wald

Gesundheits- und Sozialdepartement

Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen

NE

Département du développement territorial et de l’environnement

Service de l’agriculture

Département du développement territorial et de l’environnement

Service de la consommation et des affaires vétérinaires

SG Volkswirtschaftsdepartement

Landwirtschaftsamt

Gesundheitsdepartement

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

SO Volkswirtschaftsdepartement

Amt für Landwirtschaft

Departement des Innern

Gesundheitsamt – Abteilung

Lebensmittelkontrolle

TG Departement für Inneres und Volkswirtschaft

Landwirtschaftsamt

Departement für Inneres und Volkswirtschaft

Veterinäramt

Departement für Finanzen und Soziales

Kantonales Laboratorium

TI Dipartimento delle finanze e dell’economia

Sezione dell'agricoltura

Dipartimento della sanità e della socialità

Ufficio del veterinario cantonale

Dipartimento della sanità e della socialità

Laboratorio cantonale

UR Volkswirtschaftsdirektion

Amt für Landwirtschaft

Aufsichtskommission LdU

Laboratorium der Urkantone

Veterinärdienst der Urkantone

SZ Volkswirtschaftsdepartement

Amt für Landwirtschaft

NW Landwirtschafts- und Umweltdirektion

Amt für Landwirtschaft

OW Volkswirtschaftsdepartement

Amt für Landwirtschaft und Umwelt

VD Département de l’économie et du sport

Service de l’agriculture

Département de la sécurité et de l’environnement

Service de la consommation et des affaires vétérinaires

VS

Département de l’économie, énergie et territoire/Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung

Service de l’agriculture/ Dienststelle für Landwirtschaft

Département des finances, des institutions et de la santé/Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur

Service de la consommation et affaires vétérinaires/Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

ZG Volkswirtschaftsdirektion

Landwirtschaftsamt

Gesundheitsdirektion

Amt für Verbraucherschutz

ZH Baudirektion

Amt für Landwirtschaft und Natur

Gesundheitsdirektion

Veterinäramt

Gesundheitsdirektion

Kantonales Labor

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Fig. 2 Fusione di enti – VC e CC (stato: dicembre 2013) Sezioni cantonali dell’agricoltura Le sezioni cantonali dell’agricoltura sono responsabili dei controlli nelle aziende agricole in relazione alle autorizzazioni per i pagamenti diretti (tra gli altri i controlli PER), nonché, in determinati Cantoni, dei controlli relativi all’igiene dei processi nella produzione primaria (in conformità alla OPPrim e alla OIPPrim). I controlli sono generalmente delegati a organi di controllo. Nel quadro dei controlli PER vengono trattati anche aspetti dei controlli ufficiali (nella fattispecie, protezione degli animali e dei vegetali). I Servizi fitosanitari cantonali sono responsabili della sorveglianza del territorio relativamente agli organismi nocivi particolarmente pericolosi e della consulenza in direzione di una lotta efficace ed ecologica contro altri organismi nocivi nelle colture. Di norma, sono integrati negli Uffici dell’agricoltura. Il controllo del mercato dei prodotti fitosanitari e dei concimi spetta ai servizi cantonali per i prodotti chimici. A seconda del Cantone, gli organi esecutivi sono assegnati a un ufficio diverso. In alcuni Cantoni sono insediati presso il Controllo delle derrate alimentari. In altri, sono parte integrante degli uffici di protezione dell’ambiente o appartengono al settore dei farmacisti cantonali. L’UFAG assume singoli compiti in via sussidiaria (art. 80 OPF).

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Servizi veterinari cantonali A livello cantonale, i veterinari cantonali sono competenti nel rispettivo servizio veterinario cantonale: Sono responsabili, all’interno del Cantone, dell’applicazione della legislazione sulle epizoozie e sulla protezione degli animali, nonché della legislazione sulle derrate alimentari e sugli agenti terapeutici per le parti riguardanti l’utilizzo di animali. I veterinari cantonali dirigono i servizi o gli uffici veterinari cantonali. Essi sono nominati dal potere esecutivo del loro Cantone e rappresentano la funzione più elevata del Servizio veterinario cantonale. I veterinari ufficiali rappresentano i funzionari «sul terreno». L’ampia formazione specifica che ricevo-no permette loro di svolgere tutti i compiti d’esecuzione e di essere polivalenti nell’ambito del servizio veterinario. I veterinari ufficiali dirigenti sono persone che hanno già compiuto una tappa nella carriera in seno al servizio veterinario. Essi svolgono le stesse funzioni dei veterinari ufficiali, ma possono inoltre essere incaricati di occuparsi dei compiti inerenti alla gestione del personale. Inoltre esiste la funzione di esperto ufficiale. Gli esperti ufficiali sono impiegati in seno al Servizio veterinario pubblico ed esercitano compiti speciali che, secondo la legislazione, non devono necessa-riamente essere svolti dai veterinari ufficiali (ad esempio compiti inerenti all’applicazione della legisla-zione sulla protezione degli animali). Queste persone hanno un titolo universitario in una disciplina delle scienze naturali, ma non necessariamente in medicina veterinaria. Gli assistenti specializzati ufficiali lavorano sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale. Gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni corrispondono agli attuali controllori delle carni che non hanno un diploma di veterinario. Gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti in seno al Servizio veterinario pubblico vengono impiegati prevalentemente per controlli e rilevamenti di dati ad esempio nelle ispezioni riguardanti il latte. In casi particolari, che costituiscono un’eccezione, il veterinario cantonale può affidare a veterinari non ufficiali i compiti da svolgere nelle piccole aziende o nelle aziende situate nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (art. 5 Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico15). Le esigenze relative alla formazione e all’aggiornamento devono essere definite di volta in volta dal mandante e deve essere garantito uno svolgimento ineccepibile del compito affidato. Attività come il prelievo di campioni nell’ambito della sorveglianza delle epizoozie o le vaccinazioni possono essere delegati a qualunque veterinario in attività, poiché in questi casi si può escludere qualsiasi conflitto di interessi e poiché si tratta di pratiche veterinarie che non richiedono un perfezio-namento o un aggiornamento speciale.

15 RS 916.402 Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore

veterinario pubblico del 16 novembre 2011

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Controllo cantonale delle derrate alimentari Il Controllo cantonale delle derrate alimentari16 è responsabile dell’applicazione della legislazione in materia; a tale scopo effettua controlli nelle aziende alimentari ed esegue analisi microbiologiche, fisiche, chimiche e sensoriali. È diretto da chimici cantonali. Per i controlli in aziende che si occupano della fabbricazione, della trasformazione, del trattamento, del deposito, del trasporto e della consegna di alimenti, nonché della loro caratterizzazione e della relativa pubblicità, si avvale di ispettori e controllori delle derrate alimentari. Per informazioni dettagliate e l’elenco con gli indirizzi, cfr. i profili cantonali e gli allegati.

Comuni

Le competenze dei comuni in relazione alla sicurezza delle derrate alimentari sono piuttosto limitate. Nella maggior parte dei Cantoni, l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari compete interamente alle autorità cantonali, al Servizio veterinario o al Controllo delle derrate alimentari. Nei Cantoni in cui i comuni conservano ancora alcune responsabilità in tale ambito, spetta a loro assumere i veterinari ufficiali e i controllori delle derrate alimentari. Nell’ambito della protezione dei vegetali, gli impiegati comunali sono incaricati, in alcuni casi, della sorveglianza dei vegetali ospiti di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi (soprattutto nelle aree urbane).

Organi di controllo

Laddove previsto dalla legislazione, per l’esecuzione dei controlli è possibile rivolgersi a organizzazioni di diritto privato accreditate, secondo la norma europea EN ISO/IEC 17020.

16 incl. gli oggetti d'uso

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Competenze nell’ambito dell’igiene nella produzione primaria e dell’igiene del latte

Fig. 3 Igiene nella produzione primaria: responsabilità in merito all’esecuzione (stato: dicembre 2013)

Fig. 4 Igiene nella produzione primaria: esecuzione dei controlli (stato: dicembre 2013)

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Fig. 5 Igiene del latte: responsabilità in merito all’esecuzione (stato: dicembre 2013)

Fig. 6 Igiene del latte: esecuzione dei controlli (stato: dicembre 2013)

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Competenze nell’ambito dell’impiego di medicamenti veterinari negli animali

L’ordinanza sui medicamenti veterinari17 costituisce la base legale per garantire l’utilizzazione corretta dei medicamenti veterinari, in particolare degli antibiotici nelle aziende detentrici di animali. Tale normativa ha come fondamento sia la legge sugli agenti terapeutici18 sia la legge sulle derrate alimen-tari19. L’ordinanza si prefigge i seguenti obiettivi:

– garantire l’utilizzazione corretta di tutti i medicamenti per uso veterinario (medicamenti veterinari), in particolare gli antibiotici;

– proteggere i consumatori dalla presenza di residui indesiderati di medicamenti veterinari nelle derrate alimentari di origine animale e

– garantire un adeguato approvvigionamento con medicamenti veterinari di alta qualità, sicuri ed efficaci allo scopo di proteggere la salute degli animali.

La normativa contiene indicazioni riguardo alla dispensazione, all’utilizzazione, all’impiego ecc. dei medicamenti veterinari. L’omologazione dei medicamenti veterinari (incl. gli antibiotici) è responsabilità di Swissmedic, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Il coordinamento, il supporto e la verifica dell’attuazione delle disposizioni contenute nell’OMVet competono all’USAV, mentre sono i Servizi veterinari cantonali a occuparsi dell’esecuzione. Oltre al trattamento di singoli animali, anche la terapia orale di animali detenuti in gruppo riveste un’enorme importanza. Nell’ambito della terapia di gruppo per via orale somministrata agli animali attraverso foraggi medicinali, rivestono un ruolo importante i seguenti soggetti:

– Il veterinario dell’effettivo che prescrive tramite il modulo ufficiale della ricetta premiscele di medicamenti per il trattamento di gruppi costituiti da un determinato numero minimo di animali.

– Il responsabile tecnico che esercita una sorveglianza tecnica diretta sull’azienda e assicura il corretto impiego dei medicamenti. Le aziende che dispongono di propri impianti per la miscela di medicamenti veterinari e foraggi devono aver stipulato un contratto scritto con un respon-sabile tecnico (art. 19 OMVet). Il ruolo di quest’ultimo può essere assunto dal veterinario dell’effettivo.

17 RS 812.212.27 Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari,

OMVet) 18 RS 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) 19 RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d‘uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

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Competenze nell’ambito dell’agricoltura biologica

Bio Basi legali 910.18 Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

910.181 Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

Ufficio federale competen-te

UFAG

Esecuzione Confederazione UFAG -> prodotti non alimentari Agroscope -> alimenti per animali

Cantoni Controllo cantonale delle derrate alimentari -> in base alla legislazione sulle derrate alimentari Servizi veterinari cantonali -> nei macelli

Comunicazione In caso di irregolarità: organismo di certificazione - organo d’esecuzione cantonale - UFAG

In caso di infrazioni: organo d’esecuzione cantonale - UFAG - organismo di certificazione

Controllo Da parte dell’organismo di certificazione accreditato Base legale:

Ordinanza sull’agricoltura biologica Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica Organismo di certificazione dei prodotti di agricoltura biologica

Nome Indirizzo Tel. N. accr.

Bio Test Agro AG Schwand

3110 Münsingen

+41 31 722 10 70 SCESp 086

bio.inspecta AG Ackerstrasse, Postfach

5070 Frick

+41 62 865 63 00 SCESp 006

IMO Institut für Marktökologie Weststrasse 51

8570 Weinfelden

+14 71 626 06 26 SCESp 004

ProCert Safety AG Holzikofenweg 22

3023 Bern

+4131 560 67 67 SCESp 038

Frequenza dei controlli:

– Almeno una volta all’anno – In più, controlli a campione senza preavviso – Dal 1° gennaio 2015 si prevede, in linea con l’UE, di regolamentare la frequenza dei controlli

supplementari e senza preavviso, nonché il numero di campioni da analizzare (analisi dei residui) all’interno dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.

Ulteriori informazioni sull’agricoltura biologica: link

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Competenze nell’ambito delle DOP/IGP e montagna/alpe

DOP/IGP Basi legali 910.12 Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

910.124 Ordinanza del DEFR sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)

Ufficio federale competente

UFAG

Esecuzione UFAG e Controllo cantonale delle derrate alimentari in base alla legislazione sulle derrate alimentari

Comunicazione Comunicazione organismo di certificazione-organo d’esecuzione-raggruppamenti in caso di irregolarità

Controllo Da parte dell’organismo di certificazione accreditato Base legale:

Ordinanza DOP/IGP Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP Organismi di certificazione DOP/IGP

Nome Indirizzo Tel. N. accr.

ProCert Safety AG Holzikofenweg 22

3023 Bern

+41 31 560 67 67 SCESp 038

Organisme Intercantonal de Certification (OIC)

Avenue d’Ouchy 66, Case postale 128,

1006 Lausanne

+41 21 601 53 75 SCESp 054

q.inspecta GmbH

Ackerstrasse

5070 Frick +41 62 865 63 00 SCESp 107

Frequenza dei controlli:

– Aziende di trasformazione e valorizzazione: controllo dei flussi di merce, della tracciabilità e dei requisiti di processo almeno una volta ogni due anni in tutte le aziende

– Aziende di produzione: controllo dei flussi di merce, della tracciabilità e dei requisiti di processo in base a un campione statisticamente rappresentativo

– IGP: esame del prodotto finale una volta all’anno in base a un campione statisticamente rappresentativo di aziende

– DOP: esame del prodotto finale almeno una volta all’anno in tutte le aziende di produzione, trasformazione o valorizzazione che immettono sul mercato il prodotto finale

Ulteriori informazioni sulle DOP/IGP: link

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Montagna/alpe Basi legali 910.19 Ordinanza concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

Ufficio federale competente

UFAG

Esecuzione Esecuzione: Controllo cantonale delle derrate alimentari in base alla legislazione sulle derrate alimentari

Comunicazione Comunicazione organo d’esecuzione - UFAG - organismo di certificazione - in caso di infrazioni

Controllo Da parte dell’organismo di certificazione accreditato Base legale: Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA Organismi di certificazione montagna/alpe

Nome Indirizzo Tel. N. accr.

ProCert Safety AG Holzikofenweg 22

3023 Bern

+41 31 560 67 67 SCESp 038

Organisme Intercantonal de Certification (OIC)

Avenue d’Ouchy 66

Case postale 128

1000 Lausanne 6

+41 21 601 53 75 SCESp 054

q.inspecta GmbH

Ackerstrasse

5070 Frick +41 62 865 63 00 SCESp 107

Swiss TS Technical Services AG

Richtistrasse 15 8304 Wallisellen

+41 44 877 62 31 SCESp 063

Frequenza dei controlli:

– Aziende dedite alla produzione (prodotti preimballati ed etichettati): almeno una volta ogni 2 anni

– Aziende d’estivazione dedite alla produzione: almeno una volta ogni 4 anni – Aziende con prodotti al livello della produzione primaria non preimballati né etichettati: almeno

una volta ogni 4 anni – Aziende d’estivazione con prodotti al livello della produzione primaria non preimballati né

etichettati: almeno una volta ogni 12 anni Ulteriori informazioni su montagna/alpe: link

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Competenze nell’ambito dell’apicoltura/miele

Analogamente a tutte le derrate alimentari, le competenze variano in funzione dello stadio di produ-zione. Le api soggiacciono, come tutti gli animali da reddito, anche alla legislazione in materia di epizoozie. Dal 1° gennaio 2010 tutte le aziende di apicoltura svizzere devono essere registrate presso un servizio di coordinamento cantonale. È inoltre necessario notificare eventuali trasferimenti di colonie d’api da un circondario d’ispezione a un altro. Tali misure sono volte a combattere più efficacemente le malattie delle api. Chi detiene, acquista, vende o trasferisce colonie d’api è tenuto a svolgere un controllo degli effettivi in cui vanno iscritti i relativi aumenti e le diminuzioni. Nella produzione primaria, i controlli ufficiali vengono svolti anche presso gli apicoltori. In deroga alle disposizioni generali, nel caso delle aziende di apicoltura i controlli devono essere effettuati da parte di VU, di ispettori degli apiari designati dai veterinari cantonali o di organizzazioni di controllo (accredita-te) incaricate. Per i dettagli relativi ai controlli ufficiali nelle aziende di apicoltura, si veda l’allegato 6 alle Direttive tecniche concernenti i controlli ufficiali nella produzione primaria in aziende detentrici di animali (igiene nella produzione primaria animale, igiene del latte, medicamenti veterinari, salute degli animali e traffico di animali nonché protezione animale dei pesci). Gli ispettori degli apiari sono i rappresentanti ufficiali della polizia epizootica e sono subordinati al veterinario cantonale. Con la revisione dell’ordinanza sulle epizoozie e la sua entrata in vigore, dal 1° gennaio 2014 la formazione degli ispettori degli apiari ricade nella competenza della Confederazione. Analogamente agli ASU PrPr e Pan, è stata introdotta la figura dell’assistente specializzato ufficiale per l’ispezione degli apiari (ispettore degli apiari), il cui perfezionamento è stato demandato al nuovo Servizio sanitario apicolo da parte dell’USAV. Si tratta di un perfezionamento equivalente a quello del precedente ispettore degli apiari. La frequenza dei controlli per tutte le aziende di apicoltura può essere stabilita individualmente da ogni singolo Cantone (art. 5 OCoC). L’USAV raccomanda ai Cantoni di fissare la frequenza del controllo di base per le aziende di apicoltura in almeno 10 anni. Il Centro svizzero di ricerche apicole fa parte di Agroscope e lavora nell’ambito della ricerca agricola della Confederazione focalizzandosi sulle esigenze dell’apicoltura. Definisce le basi tecnico-scientifiche attuali e le trasmette agli apicoltori professionisti e ad altri soggetti interessati. Con l’ordinanza sul sostegno al Servizio sanitario apicolo di maggio 2012, il Consiglio federale ha sancito la base legale per un servizio sanitario apicolo nazionale e ne ha disciplinato i compiti:

– Promozione dello sviluppo e del mantenimento di colonie d’api sane – Promozione della produzione apicola di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili – Sostegno ad apicoltori ecc. – elaborazione di un piano sanitario per l’apicoltura in Svizzera – Consulenza ad apicoltori ecc. e alle autorità cantonali competenti – Informazione periodica sulle api – Sorveglianza e pubblicazione dei risultati delle analisi – Organizzazione o collaborazione a corsi di formazione e perfezionamento – Coordinamento ai fini di un’attuazione armonica del piano sanitario e del know-how

specialistico

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Il miele pronto per la vendita soggiace alla legislazione in materia di derrate alimentari, le cui disposi-zioni sono applicate dal Controllo cantonale delle derrate alimentari. Le persone preposte al controllo devono soddisfare i requisiti della OFEDerr.

Competenze nell’ambito della piscicoltura/acquacoltura

Analogamente a tutte le derrate alimentari, le competenze variano in funzione dello stadio di produzione. I pesci soggiacciono, come tutti gli animali da reddito, alla legislazione in materia di epizoozie; essendo vertebrati, inoltre, sono soggetti alla legislazione concernente la protezione degli animali. L’USAV ha pubblicato un’informativa sullo stordimento e sull’uccisione dei pesci per i pescatori professionisti. Non appena un pesce destinato all’alimentazione umana viene soppresso, esso soggiace alla legisla-zione in materia di derrate alimentari, le cui disposizioni sono applicate dal Controllo cantonale delle derrate alimentari. Le persone preposte al controllo devono soddisfare i requisiti della OFEDerr. Dal 1° gennaio 2010 tutte le aziende presenti in Svizzera che allevano o detengono pesci commestibi-li, da ripopolamento o per scopi scientifici devono essere registrate. Sono esonerate le aziende di pescatori professionisti nonché gli stabilimenti che detengono esclusivamente pesci ornamentali. Si tratta di un provvedimento volto a fornire una visione d’insieme delle aziende di piscicoltura presenti in Svizzera e a migliorare la salute degli animali e la sicurezza alimentare. La registrazione di tali aziende rappresenta inoltre un requisito essenziale per il commercio internazionale. Nelle acquacolture vengono effettuati regolarmente controlli ufficiali. Per i controlli concernenti le aziende di piscicoltura si applicano le disposizioni generali delle Direttive tecniche concernenti i con-trolli ufficiali nella produzione primaria in aziende detentrici di animali (igiene nella produzione primaria animale, igiene del latte, medicamenti veterinari, salute degli animali e traffico di animali nonché pro-tezione animale dei pesci), in particolare l’allegato 7. Nelle aziende di piscicoltura, inoltre, si controlla-no anche gli aspetti legati alla biosicurezza e alla protezione degli animali. La frequenza dei controlli per tutte le aziende di piscicoltura può essere stabilita individualmente da ogni singolo Cantone (art. 5 OCoC). L’USAV raccomanda ai Cantoni di fissare la frequenza del controllo di base per le aziende di piscicoltura in almeno 4 anni.

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Risorse

Risorse (risorse rilevanti per il PCN) in FTE (Full Time Equivalent) a dicembre 2013

Autorità FTE Totale FTE

UFAG Certificazione, protezione dei vegetali e delle varietà (incl. controllori esterni) – ca. 13.50

Prodotti fitosanitari – 8

Concimi – 2

Alimenti per animali – 1

Promozione della qualità e delle vendite – 7.60

Programmi ecologici ed etologici – 0.5

Agroscope – 5.60

38.2

USAV (stato: 20/1/2014)

Derrate alimentari e nutrizione

Salute degli animali

Protezione degli animali

Affari internazionali

Valutazione dei rischi

Servizio giuridico

Innovazione

25.6

14.8

15.8

25.35

22.4

9.4

7.3

UFAL Direzione e amministrazione – 1.70

Audit – 3.95

PCN – 1.75

7.3

Uffici agricoli cantonali Ambito protezione dei vegetali, pagamenti diretti, supporto amministra-tivo, organizzazione di controllo cantonale …

90.8

Servizio veterinario cantonale Ambito protezione degli animali, salute degli animali, sicurezza alimen-tare, supporto amministrativo, VUD, VU, ASU, EU, analitica …

225.15

Controllo cantonale delle derrate alimentari

Ambito direzione, supporto amministrativo, ispettorati, analitica, CC, IDA, ContrDA …

429.95

Organizzazioni di controllo private

Min. 310 persone, FTE non conosciuti ?

Ispettori e commissari degli apiari

347 persone, FTE non conosciuti ?

Totale soggetti coinvolti nel controllo della salute dei vegetali, degli alimenti per animali, della protezione degli animali, della salute degli animali e della sicurezza alimentare in Svizzera

ca. 1’010

I numeri sono puramente indicativi. Essi provengono dagli uffici federali (autorità federali), dai profili cantonali (autorità cantonali), dal vdrb (ispettori degli apiari) e dai siti Internet delle varie organizzazio-ni di controllo (organizzazioni di controllo private). I dati contenuti nei profili cantonali sono da inesistenti a molto dettagliati. Il totale complessivo va pertanto considerato come valore minimo.

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Laboratori di riferimento

Cfr. i paragrafi specifici in merito agli ambiti di controllo.

Formazione, perfezionamento e aggiornamento degli organi di controllo

In linea di principio, la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento sono organizzati a livello settoriale. L’adeguata qualifica del personale è responsabilità delle competenti autorità d’esecuzione: la Confederazione per quanto riguarda il controllo degli alimenti per animali e il controllo al confine, i Cantoni per quanto concerne l’esecuzione della legislazione in materia di agricoltura, protezione degli animali, epizoozie, derrate alimentari a livello nazionale (art. 178 LAgr20, art. 2 LFE21, art. 32 cpv. 4 LPAn22; art. 41 LDerr23). Per alcuni ambiti la Confederazione ha fissato requisiti a livello di ordinanza. Per quanto riguarda gli organi di controllo di diritto privato incaricati che operano nell’ambito della produzione primaria, in materia di formazione, perfezionamento e aggiornamento si applicano le condizioni previste dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS). Formazione, perfezionamento e aggiornamento nell’ambito dell’agricoltura In ambito agricolo non sono prescritti requisiti a livello di ordinanza per il personale dei Cantoni. Gli organismi di diritto privato che svolgono controlli su incarico dei Cantoni devono essere accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 (art. 6 cpv. 2 OCoC). L’accreditamento garantisce che il personale soddisfi i requisiti necessari e frequenti corsi di perfezionamento. Formazione, perfezionamento e aggiornamento nel settore veterinario pubblico Terminologia del Servizio veterinario pubblico:

– Il concetto di «formazione» si riferisce alla formazione fino al rilascio dell’abilitazione (ad es. esame di Stato med. vet. o tirocinio di macellaio-salumiere ecc.).

– Il «perfezionamento» definisce ciò che segue la formazione e che porta al conseguimento di una ulteriore idoneità (ad es. il veterinario ufficiale con attestato di capacità, titolo specialistico FVH).

– L’«aggiornamento» comprende ogni attività formativa che non porta al conseguimento di un diploma (ad es. conferenze TVL, giornate SVS ecc.).

L’«Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impie-gate nel settore veterinario pubblico»24 definisce i requisiti previsti per le persone che prestano attività nell’ambito del Servizio veterinario pubblico:

– Veterinari cantonali – Veterinari ufficiali dirigenti – Veterinari ufficiali – Esperti ufficiali – Assistenti specializzati ufficiali

20 RS 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr) 21 RS 916.40 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) 22 RS 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) 23 RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) 24 RS 916.402 Ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone

impiegate nel settore veterinario pubblico

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Perfezionamento:

La partecipazione a percorsi di perfezionamento chiaramente definiti incl. il superamento di un esame dà diritto al conseguimento del relativo attestato di capacità. Le attività formative sono organizzate e tenute dalle stesse autorità competenti (commissione d’esame) oppure delegate a enti formativi riconosciuti. Alcuni esempi:

– Attività formative organizzate dalla commissione d’esame – Attività formative di istituti universitari (ad es. facoltà Vetsuisse: ILS, Istituto di anatomia,

corso di responsabile tecnico per veterinari ufficiali) Aggiornamento:

Le persone impiegate nel settore veterinario pubblico devono aggiornare le loro conoscenze parteci-pando regolarmente a corsi di aggiornamento e tenersi al corrente sugli ultimi sviluppi della situazione. Esse sono obbligate a partecipare ogni anno ad almeno un’attività di aggiornamento che soddisfi i criteri stabiliti dalla commissione d’esame (art 9. dell’ordinanza concernente la formazione, il perfezio-namento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico):

– Attività organizzate dalla Commissione d’esame – Attività di aggiornamento organizzate dagli Uffici – Attività formative attraverso le associazioni (ad es. ASVC: 3-4 conferenze specialistiche

l’anno, i temi trattati rispondono alle attuali esigenze sottoposte dal Servizio veterinario) – Attività formative realizzate dagli Uffici federali per il proprio personale (ad es. veterinari di

confine) oppure per persone impiegate presso gli organi d’esecuzione cantonali – Attività formative attraverso l’UE (Better Training for Safer Food) – Attività di aggiornamento offerte da organizzazioni specializzate in Svizzera (ad es. TVL 2

giornate l’anno, i temi rispondono alle attuali esigenze sottoposte dal Servizio veterinario) – Attività di aggiornamento offerte da organizzazioni specializzate, realizzate all’estero (ad es.

Dreiländertagung Garmisch-Partenkirchen, Germania) Formazione, perfezionamento e aggiornamento nel Servizio pubblico per il controllo delle derrate alimentari Per le funzioni:

– Chimico cantonale; – Ispettore delle derrate alimentari e – Controllore delle derrate alimentari

sono i Cantoni a provvedere alla formazione e al perfezionamento, con la cooperazione della Confederazione. I requisiti formativi sono contenuti nell’«ordinanza concernente la formazione e l’esame delle persone preposte all’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari» (OFEDerr)25. Il conseguimento del diploma federale di chimico delle derrate alimentari e del diploma federale di ispettore delle derrate alimentari pressupone la presentazione di attestazioni di rendimento o di esame rilasciate da una scuola universitaria nelle materie prestabilite (art. 5 e art. 12 OFEDerr).

25 RS 817.042 Ordinanza del 9 novembre 2011 concernente la formazione e l’esame delle persone preposte all’esecuzione

della lesiglazione sulle derrate alimentari (OFEDerr)

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Aggiornamento

L’autorità competente adempie al suddetto compito organizzando e tenendo personalmente attività di aggiornamento; oppure il personale frequenta attività di perfezionamento realizzate da organizzazioni specializzate, ad esempio:

– attività formative all’interno degli enti, anche coordinate a livello regionale; – attività formative attraverso l’associazione ASVC, 1-3 volte l’anno; – attività formative realizzate dagli Uffici federali per persone impiegate presso gli organi

d’esecuzione cantonali, 1 volta l’anno; – attività di aggiornamento proposte da organizzazioni specializzate in Svizzera quali SGLH,

AISDA, 1 volta l’anno; – attività di aggiornamento offerte da organizzazioni specializzate, realizzate all’estero, in base

all’offerta. Ai sensi dell’art. 41 cpv. 2 LDerr, i Cantoni sono tenuti a provvedere alla formazione e al perfeziona-mento delle persone incaricate del controllo delle derrate alimentari. Identificazione della necessità di perfezionamento e aggiornamento In linea di principio è compito dell’autorità presso cui prestano servizio le persone addette al controllo accertare l’eventuale necessità di perfezionamento del proprio personale e realizzare una pianifica-zione al riguardo. Gli ispettorati e i laboratori ufficiali di controllo delle derrate alimentari e degli alimenti per animali devono essere accreditati in conformità alla norma europea EN ISO/IEC 17020 o 17025 (art. 62 ODerr26, art. 72 OsAIA27). Qualora vengano incaricati delle ispezioni o delle analisi ufficiali organi di controllo o laboratori privati (art. 62 ODerr, art. 75 OsAIA), le suddette strutture devono essere accreditate secondo la norma europea EN ISO/ IEC 17020 o 17025. La disposizione concernente l’accreditamento secondo la norma ISO/IEC 17020 si applica anche a tutti gli enti che svolgono controlli nella produzione primaria rientranti nel campo di applicazione dell’OCoC (art. 6 cpv 2 OCoC). La formazione e il perfezionamento in questo senso costituiscono parte integrante del sistema GQ. Gli organi di controllo e i laboratori accreditati sono tenuti ad impiegare persone in possesso di tutte le conoscenze tecniche necessarie all’adempimento delle proprie mansioni. Le medesime strutture devono inoltre garantire il perfezionamento del personale al proprio servizio. Nel corso di audit effettuati dal servizio di accreditamento si verifica che i requisiti siano soddisfatti. Spesso l’ente che offre il corso effettua la valutazione del perfezionamento. I feedback così ottenuti vengono utilizzati per realizzare i corsi successivi. Nel contesto della gestione del personale, l’efficacia di una misura di perfezionamento viene verificata personalmente dalle autorità competenti, dagli organi di controllo e dai laboratori incaricati. Tra gli aspetti considerati rientra la verifica che il perfezionamento sia anche duraturo.

26 RS 817.02 Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) 27 RS 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali

(Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA)

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Riepilogo: formazione e perfezionamento lungo la filiera alimentare (agricoltura)

Legge sovraordinata LAgr (art. 181 cpv. 1 bis)/LDerr

Ordinanza concer-nente la formazione degli organi di controllo ufficiali

Nessuna ordinanza specifica

RS n. -

Denominazione Addetto al controllo in riferimento all’Ordinanza sugli alimenti per animali (OsAlA) Controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope (CUAA)

Addetto al controllo in riferimento all’Ordinanza sulla protezione dei vegetali

Addetto al controllo in riferimento all’Ordinanza sui prodotti fitosanitari

Addetto al controllo in riferimento all’Ordinanza sui concimi

Addetto al controllo in riferimento all’igiene nella produzione primaria vegetale

Addetto al controllo in riferimento all’Ordinanza sui pagamenti diretti (con-trollo OPAn, cfr. ASU Pan)

Abbreviazioni Ispettore degli alimenti per animali

Controllore addetto alla protezione dei vegetali

- - - -

Ambito di competen-za

Ordinanza sugli alimenti per animali OsAlA, Ordinanza sul libro dei prodotti desti-nati all’alimentazione animale OLAIA

Ordinanza sulla protezio-ne dei vegetali

Commercio e utilizzo dei prodotti fitosanitari (art. 80 OPF)

Ordinanza sui concimi (OCon)

Igiene nella produzione primaria vegetale (OPPrim, OIPPrim)

Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)

Formazione di base Ingegnere agronomo ETHZ, FHL o formazione analoga (MSc)

Nessun requisito specifi-co definito nell’O; in pratica, generalmente AFC (settore verde)

Nessun requisito specifico definito nell’O

Nessun requisito specifico definito nell’O

Nessun requisito specifico definito nell’O; in pratica, generalmente AFC o master settore DA o agricoltura

Nessun requisito specifico definito nell’O; in pratica, generalmente AFC o master settore agricoltura, oppure BSc/MSc nel setto-re verde

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Formazione/ perfezionamento

a. Buone conoscenze della nutrizione animale

b. Buone conoscenze degli alimenti per animali

c. Esperienza nella produzione di alimenti per animali

d. Conoscenze della tecnologia di processo (richiesta formazione presso la Schule für Futtermitteltechnik SFT di Uzwil)

Diploma di BSc per determinate funzioni; formazione e perfezio-namento continui

Perfezionamento teorico e pratico su procedura ammini-strativa, esecuzione controlli e normative da verificare

Nota relativa agli organi di controllo di diritto privato: in base alla OCoC gli organi di diritto privato che vengono incaricati dell’esecuzione di questi controlli devono essere accreditati a norma ISO/IEC 17020. Il SAS (Servizio di accreditamento svizzero) vigila sulla competenza sociale e tecnica degli addetti ai controlli nell’ambito della propria regolare attività di sorveglianza.

La formazione consiste generalmente in una fase introdut-tiva (teoria + pratica con affiancamento da parte di un controllore esperto) e nel perfezionamento durante uno o più incontri annuali. I dettagli sono sanciti nei contratti di cooperazione (ai sensi della OCoC) tra i Cantoni e gli organi di controllo di diritto privato.

Ai sensi dell’art … - - - - - -

Durata formazione pratica

SFT= 6 mesi

Lezioni - - - - - -

Esame - - - - - -

Ai sensi dell’art … - - - - - -

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Riepilogo: formazione e perfezionamento lungo la filiera alimentare (veterinaria)

Legge sovraordinata LDerr/LFE/LPAn

Ordinanza concernente la formazione degli organi di controllo ufficiali °

Ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

RS n. RS 916.402

Denominazione Assistente specializzato ufficiale incaricato di altri compiti (produzione primaria, protezione degli animali da reddito, ispezione degli apiari)

Assistente specializ-zato ufficiale addetto al controllo degli animali da macello/controllo delle carni

Esperto ufficiale Veterinario ufficiale Veterinario ufficiale dirigente

Veterinario cantonale

Abbreviazione ASU ASU EU VU VUD VC

Ambito di competenza Servizio veterinario Servizio veterinario Servizio veterinario Servizio veterinario Servizio veterinario Servizio veterinario

Formazione di base AFC settore DA o agricoltura

AFC settore DA o agricoltura

Diploma in una professione medica oppure studio universitario /scuola univer-sitaria professionale a livello di master

Diploma in medecina veterinaria

VU + 2 anni di esperienza professionale

VU

Formazione/ perfeziona-mento

a. Perfezionamento teorico + pratico proce-dura amministrativa b. Perfezionamento teorico + pratico esecu-zione controlli c. Perfezionamento teorico LFE, LDerr, LPAn, LATer, GQ, stesura rapporti, aspetti psicologici

a. Perfezionamento teorico + pratico procedura ammini-strativa b. Perfezionamento teorico + pratico esecuzione controlli c. Perfezionamento teorico LFE, LDerr, LPAn, LATer, GQ, stesura rapporti, aspetti psicologici

a. Attività amministrativa e di controllo almeno 30 giorni lav. b. Perfezionamento teorico LFE, LDerr, LPAn, LATer c. Perfezionamento teorico procedura amministrativa e penale d. Conoscenze tecniche approfondite

a. Attività amministrativa e di controllo 10 giorni lav. b. Allevamenti di anima-li/macelli: prescrizioni c. Almeno 30 giorni lav. di attività in azienda d. LFE, LDerr, LPAn, LATer e. Conoscenze in materia di epizoozie, epidemiologia, igiene derrate alimentari f. Gestione della qualità nella PP, macellazione, ... g. Comunicazione, metodo-logia della formazione

a. Perfezionamento pratico di almeno 25 giorni lav. USAV, servizi cantonali b. Perfezionamento teorico gestione del personale/aziendale, gestione situazioni di crisi c. Perfezionamento teorico LFE, LDerr, LPAn, LATer e. Perfezionamento teorico procedura amministrativa e penale, comunicazione

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Ai sensi dell’art … Allegato 1, punto 4.2 Allegato 1, punto 4.1 Allegato 1, punto 3.1 Allegato 1, punto 1.1 Allegato 1, punto 2.1 Art. 2

Durata formazione pratica

30 giorni 20 giorni + 80 giorni 30 giorni 80 giorni 25 giorni

Lezioni Non specificato (ca. 50) Non specificato (ca. 50)

Non specificato (ca. 100) Non specificato (ca. 200)

Non specificato (ca. 100)

Esame a. Scritto: conoscenze del settore specifico b. Orale: conoscenze del settore specifico c. Prova pratica: esecuzione controllo + stesura rapporto

a. Scritto: conoscen-ze del settore specifico b. Orale: conoscenze del settore specifico c. Prova pratica: esecuzione controllo + stesura rapporto

a. Scritto: conoscenze del settore specifico b. Orale: conoscenze del settore specifico c. Prova pratica: conoscenze del settore specifico

a. Legislazione in materia di epizoozie b. Legislazione derrate alimentari PP + agenti tera-peutici c. Legislazione protezione animali d. Valutazione pratica controllo in azienda e. Valutazione pratica animali da macello e controllo carni f. Esame orale sfera di competenza veterinari ufficiali

a. Lavoro applicazione LFE/LDerr/LPAn b. Valutazione fattispecie (dossier) c. Esame orale sfera di competenza veterinario ufficiale dirigente

Ai sensi dell’art … Allegato 1, punto 4.2.2 Allegato 1, punto 4.1.3

Allegato 1, punto 3.2 Allegato 1, punto 1.2 Allegato 1, punto 2.2

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Riepilogo: formazione e perfezionamento lungo la filiera alimentare (controllo delle derrate alimentari)

Legge sovraordinata LDerr

Ordinanza concernente la formazione degli organi di controllo ufficiali °

Ordinanza del 9 novembre 2011 concernente la formazione e l’esame delle persone preposte all’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFE-Derr)

RS n. RS 817.042

Denominazione Controllore delle derrate alimentari Ispettore delle derrate alimentari Chimico delle derrate alimentari Chimico cantonale

Abbreviazione ContrDA IDA ChDA CC

Ambito di competenza Controllo derrate alimentari Controllo derrate alimentari Controllo derrate alimentari Controllo derrate alimentari

Formazione di base AFC settore DA + 3 anni di esperienza professio-nale

BSc / AFC settore DA + 5 anni di esperienza professionale

MSc / professione medica MAS/CDA

Formazione/ perfeziona-mento

a. Diritto in materia di derrate alimentari + oggetti d‘uso b. Tecnologia derrate alimentari + merceologia c. Microbiologia derrate alimentari d. Igiene derrate alimentari e aziende e. Valutazione caratterizzazioni + pubblicità f. Valutazione autocontrollo, HACCP, GHP g. Ispezioni aziende h. Rapporti e verbali d’ispezione i. Prelievo di campioni ufficiale j. Conoscenze dei metodi di analisi

a. Tecnologia derrate alimentari b. Microbiologia derrate alimentari c. Merceologia derrate alimentari + oggetti d‘uso d. Igiene derrate alimentari + HACCP e. Tossicologia f. Alimentazione g. Diritto derrate alimentari h. Sicurezza catena alimentare i. Approvvigionamento acqua potabile j. Assicurazione qualità a. Metodi di analisi b. Istruzione servizio esterno c. Esame organolettico d. Ispezioni aziende e. Valutazione caratterizzazione/pubblicità f. Valutazione progetti di costruzione

a. Tecnologia derrate alimentari b. Microbiologia derrate alimen-tari c. Chimica derrate alimentari + merceologia d. Analisi derrate alimentari + oggetti d’uso e. Igiene derrate alimentari + HACCP f. Tossicologia g. Alimentazione h. Diritto derrate alimentari i. Approvvigionamento acqua potabile j. Analisi del rischio k. Organizzazione controllo derrate alimentari in Svizzera l. Epidemiologia m. Economia aziendale n. Gestione della qualità o. Comunicazione

Ai sensi dell’art … Art. 26 Art. 12-13 Art. 5 Art. 3

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Durata formazione pratica 3 mesi 1 anno 2 anni

Lezioni Non specificato 250 lezioni in totale 375 lezioni in totale

Esame a. Teoria (a-f) b. Pratica (f-i, 2 ore)

Pratica almeno 3 ore Esame nelle singole materie

Ai sensi dell’art … Art. 27-28 Art. 14 Art. 5

Sigle:

AFC = attestato federale di capacità

BSc = Bachelor of Science

MSc = Master of Science

DA = derrate alimentari

° gli organi di controllo comprendono gli organi esecutivi e di altro genere (in futuro possono essere definiti anche altri corsi di formazione e di perfezionamento)

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Coordinamento e cooperazione tra le autorità coinvolte

Coordinamento strategico

Coordinamento lungo l’intera filiera alimentare

Gruppo di coordinamento Enti coinvolti Attività e frequenza degli incontri

Conferenza filiera alimentare CFAL

UFAG, USAV, UFAL e delegati di COSAC, ASVC, ACCS

Informazione e coordinamento recipro-ci tra le autorità federali competenti e le corrispondenti autorità cantonali nell’ambito della filiera alimentare.

Si riunisce periodicamente, circa 2 volte l’anno, sotto la presidenza del direttore dell’UFAG

Concordato intercantonale sulla colla-borazione negli ambiti di competenza dei chimici e veterinari cantonali

Chimici e veterinari cantonali dei Cantoni Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vallese e Vaud

Questa collaborazione garantisce l’utilizzo ottimale delle risorse umane, tecniche e finanziarie a disposizione dei chimici e dei veterinari cantonali della Svizzera occidentale.

Scambio periodico USAV-UFAG USAV-UFAG Incontri semestrali, organizzati alterna-tivamente da USAV e UFAG

Comitato di direzione Comitato del consiglio direttivo dell’ASVC

Direzione strategica del Servizio veterinario CH, coordinamento dell’attività delle 4 commissioni, compiti trasversali, preparazione delle conferenze dei veterinari cantonali

Almeno 3 sedute l’anno

Commissione permanente per la Protezione degli animali

USAV, ASVC Sviluppo di strategie per il Servizio veterinario CH nell’ambito della protezione degli animali

Elaborazione delle istanze/domande (problemi di interpretazione)

Verifica della necessità di modifiche della legislazione

Conferimento degli incarichi ai gruppi di lavoro e agli esperti

Almeno 3 sedute l’anno

Commissione permanente per la Salute degli animali

USAV, ASVC Sviluppo di strategie per il Servizio veterinario CH nell’ambito della salute degli animali

Elaborazione delle istanze/domande (problemi di interpretazione)

Verifica della necessità di modifiche della legislazione

Conferimento degli incarichi ai gruppi di lavoro e agli esperti

Almeno 3 sedute l’anno

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Commissione permanente per la Sicurezza delle derrate alimentari

USAV, ASVC Sviluppo di strategie per il Servizio veterinario CH nell’ambito della sicurezza delle derrate alimentari

Elaborazione delle istanze/domande (problemi di interpretazione)

Verifica della necessità di modifiche della legislazione

Conferimento degli incarichi ai gruppi di lavoro e agli esperti

Almeno 3 sedute l’anno

Gruppo di lavoro Sistema di controllo doppio nell’ambito della protezione degli animali

UFAG, USAV, COSAC, ASVC Coordinamento del doppio sistema di controllo nell’ambito dell’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nelle aziende agricole

Commissione permanente per i Medicamenti per uso veterinario

ASVC, USAV Sviluppo di strategie per il Servizio veterinario CH nell’ambito dell’impiego di medicamenti per uso veterinario

Elaborazione delle istanze/domande (problemi di interpretazione)

Verifica della necessità di modifiche della legislazione

Conferimento degli incarichi ai gruppi di lavoro e agli esperti

Almeno 3 sedute l’anno

Commissione d’esame USAV, ASVC Ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, il perfezio-namento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterina-rio pubblico

Almeno 3 sedute l’anno

Comitato misto SiSVet USAV, ASVC Ordinanza del 29 ottobre 2008 concer-nente il Sistema d’informazione per il Servizio veterinario pubblico

(O-SISVet) Almeno 3 sedute l’anno

Piattaforma sul Campylobacter Ricercatori, rappresentanti del settore avicolo, delle autorità cantonali e dell’USAV

Acquisire le conoscenze mancanti e valutare le possibili misure di lotta

1 seduta l’anno

Gruppi di lavoro: Fattori di rischio, Produzione, Disease Awareness, Roadmap

Servizio fitosanitario federale (SFF): scambio regolare tra l’UFAG e l’UFAM nell’ambito delle misure/dei controlli fitosanitari

UFAG, UFAM Un incontro 4 volte l’anno, organizzato a turno da UFAG e UFAM; orientamen-to strategico dei controlli fitosanitari, nel contesto, tra le altre cose, dell’Accordo agricolo bilaterale concluso tra la

Svizzera e l’UE

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Servizio federale sementi e piante (SSP): scambio regolare tra l’UFAG e Agroscope

UFAG, Agroscope 2 incontri l’anno presso l’UFAG su argomenti nell’ambito della legislazione concernente il materiale vegetale di moltiplicazione, la registrazione delle varietà, la certificazione

Gruppi specializzati insieme agli Uffici federali (commissione speciale medicamenti per uso veterinario, piattaforma speciale UFAL uova, piattaforma speciale UFAL carni e il latte, piattaforma speciale UFAL a limenti per animali, piattaforma specia-le UFAL controlli al confine, piattaforma speciale UFAL miele, piattaforma speciale UFAL latte, piattaforma speciale UFAL vegetali, piattaforma speciale UFAL salute degli animali, piattaforma speciale UFAL protezione degli animali)

Uffici federali, UFAL Scambio di competenze specifiche in caso di necessità

Servizio veterinario svizzero La collaborazione tra ASVC e USAV è strutturata e intensa. La conferenza dei veterinari cantonali si tiene tre volte all’anno. Un mese prima di ciascuna conferenza, il consiglio direttivo dell’ASVC e la direzione dell’USAV si incontrano per definire a priori l’ordine del giorno. Organizzazione del Servizio veterinario svizzero

Il Servizio veterinario svizzero promuove una collaborazione reciproca strutturata tra l’USAV e le autorità veterinarie cantonali. Si compone di organismi con ruoli chiari e definiti28 e si prefigge obiettivi di collaborazione comuni, come coinvolgere precocemente i VC, aumentare l’efficienza a livello di attuazione della legislazione e mantenere elevato il vincolo tra le parti.

28 Le mansioni, le responsabilità e le competenze sono sancite in opportuni elenchi degli obblighi.

Conferenza dei veterinari cantonali

Ufficio congiunto 50/50 - ASVC/USAV

Comitato di direzione consiglio direttivo

ASVC-DG USAV

Commissione permanente Igiene DA

Commissione permanente

Protezione degli animali

Commissione permanente Salute

degli animali

Commissioni speciali (CF, comitato misto

SISVet,...)

Rappresentanze in organismi esterni (SSP,

SSB, SSPR...)

Commissione permanente

Medicamenti per uso veterinario

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Coordinamento e armonizzazione dei controlli

La Confederazione sorveglia l’applicazione della legge sull’agricoltura, sulle epizoozie, sulla protezio-ne degli animali e sulle derrate alimentari da parte dei Cantoni, e coordina le misure esecutive attuate da questi ultimi e le attività informative da essi svolte nella misura in cui queste riguardano l’intero territorio nazionale. Il Controllo ufficiale degli alimenti per animali è responsabile a livello nazionale dell’applicazione della regolamentazione in materia di alimenti per animali. Diverse attività, a livello sia federale che cantonale, sono volte a coordinare l’applicazione delle disposizioni di legge. La Confede-razione ha la possibilità di influire sull’applicazione attraverso un’istruzione (obbligo) o un’informativa (raccomandazione). Per il coordinamento dei controlli nell’ambito della produzione primaria è determi-nante la OCoC29. La collaborazione e il coordinamento tra Confederazione e Cantoni, così come tra i singoli Cantoni, vengono rafforzati anche attraverso incontri comuni, come quelli di COSAC, dell’ACCS e dell’ASVC. Diversi gruppi di coordinamento promuovono la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e organizzazioni private coinvolte. Coordinamento delle autorità competenti federali e cantonali relativamente ai controlli sui processi

Gruppo di coordinamento Enti coinvolti Attività e frequenza degli incontri

Piattaforma di coordinamento per la produzione del latte in condizioni di igiene

UFAG (Agroscope), USAV, Uffici veterinari cantonali e Controllo cantonale delle derrate alimentari

Stesura di documenti di carattere applicativo e liste di interpretazioni. Sostegno coordinato all’esecuzione (ad es. formazione). Frequenza degli incontri in base alle esigenze; più volte l’anno

Organi cantonali per il coordinamento dei controlli nelle aziende agricole:igiene, controlli veterinari ufficiali, pagamenti diretti (organi di coordinamento cantonali)

Uffici cantonali dell’agricoltura, Servizi veterinari cantonali, Controllo cantona-le delle derrate alimentari (cfr. profili cantonali)

Accordi relativi alla pianificazione delle ispezioni con l’obiettivo di selezionare una determinata azienda, nell’ambito dei piani di campionamento, solo una volta l’anno

Servizi fitosanitari cantonali, SFC Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali, partecipazione UFAG

Scambio di informazioni e coordina-mento circa diversi aspetti legati all’impiego di prodotti fitosanitari non-ché circa i controlli fitosanitari nell’ambito dell’ordinanza sulla prote-zione dei vegetali (misure di controllo fitosanitarie da parte di SFC e SFF, scambio di informazioni riguardo a nuovi organismi nocivi)

Groupe de Coordination entre la Confédération et les Cantons (G3C)

UFAG con rappresentanti dei servizi fitosanitari cantonali, invito da parte dell’UFAG

Scambio di informazioni e coordina-mento circa diversi aspetti legati all’impiego di prodotti fitosanitari non-ché circa i controlli fitosanitari nell’ambito del SFF (accordo riguardo alle misure di controllo fitosanitarie, discussione di nuove direttive, aspetti riguardanti la sorveglianza del territorio)

29 RS 910.15 Ordinanza del 26 ottobre 2011 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)

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Groupe d’experts en Quarantaine (GEQ) UFAG, UFAM, esperti delle stazioni di ricerca di Agroscope e WSL

Coordinamento circa diversi aspetti legati ai controlli fitosanitari nell’ambito dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali (misure fitosanitarie, direttive di lotta, campagne di controllo, preparazione delle ispezioni UE)

Piattaforma di coordinamento degli Uffici federali e del settore del compostaggio e della fermentazione

UFAG, USAV, UFAM, UFE, settore Organizzazione, assistenza e sorveglianza del settore. Riconosci-mento e vigilanza dei controlli ufficiali delegati dalla Confederazione o dai Cantoni

2 incontri l’anno

Assemblea della Piattaforma di coordinamento, KPT

USAV, UFAG, UFAM, autorità cantonali di esecuzione

Approvazione e organizzazione di campagne nazionali (controllo del mercato e aziendale), delibera, deci-sione circa l’istituzione o lo scioglimen-to di gruppi di lavoro e gruppi di pro-getto, scambio di informazioni ed esperienze tra le autorità d’esecuzione cantonali e i servizi federali.

2 assemblee l’anno

COSAC Sezioni cantonali dell’agricoltura (Capo della sezione dell’agricoltura)

Coordinamento interno ai Cantoni

4 - 6 volte l’anno

ASVC Servizi veterinari cantonali (veterinari cantonali)

Coordinamento interno ai Cantoni

Più conferenze regionali l’anno, 4 conferenze dei veterinari cantonali l’anno

ACCS Controllo cantonale delle derrate alimentari (chimici cantonali)

Coordinamento interno ai Cantoni

4 volte l’anno con l’USAV come ospite fisso

GL Ispezione ACCS ACCS, puntualmente USAV Più volte l’anno

GL Acqua potabile e acqua di balneazione

ACCS + USAV + puntualmente UFAM Più volte l’anno

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Coordinamento delle autorità competenti federali e cantonali relativamente ai controlli sui prodotti

Gruppo di coordinamento Enti coinvolti Attività e frequenza degli incontri

GL operativi «programma di analisi delle sostanze estranee (ai sensi della direttiva 96/23/CE)» e «controlli veterinari di confine sulle derrate alimentari di origine animale»

USAV, delegati ACCS e laboratori di riferimento per il programma di analisi delle sostanze estranee

Coordinamento dell’attuazione dei programmi di sorveglianza (controlli veterinari di confine, programma nazionale di analisi delle sostanze estranee, attività di riferimento dei laboratori).

Periodici, a seconda delle esigenze

GL «Zoonosi» USAV, Laboratorio Spiez ed esperti nazionali in batteriologia, virologia, parassitologia, igiene e sicurezza delle derrate alimentari, nominati dal gruppo di lavoro

Gruppo d’accompagnamento per coordinare la sorveglianza e la lotta alle zoonosi e documentare la situazione nel rapporto sulle zoonosi, pubblicato con cadenza annuale e consegnato all’EFSA.

Concorda al proprio interno il piano di sorveglianza per le zoonosi

Incontri: due volte l’anno

GL Controllo sui prodotti USAV-ACCS USAV, ACCS Elaborazione e coordinamento del piano di campionamento e valutazio-ne dei programmi di sorveglianza

Incontri: 4 volte l’anno

Gruppo di coordinamento per i programmi di campionamento transettoriali

UFAG, USAV, CUAA, COSAC, ASVC, ACCS, AFD, Swissmedic, UFAL

Elaborazione di possibili programmi nazionali di campionamento transetto-riali Rispettive sedute iniziali a febbraio

Campagna di mercato UFAG, laboratori e servizi specializzati cantonali

Coordinamento dell’attuazione dei programmi di sorveglianza.

Periodicamente in base alle esigenze

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Coordinamento dei controlli nelle aziende agricole

Cantone Organo di coordinamento OCoC

AG Landwirtschaft Aargau (LWAG) - Sektion Direktzahlungen und Beiträge (SDB)

AI Landwirtschaftsamt (LA)

AR Landwirtschaftsamt (LA)

BE BE-Koordinationsstelle (BE-KoS)

BL Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain (LZE)

BS Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain (LZE)

FR Service de l’agriculture (Sagri) - Section paiements directs

GE Direction générale de l’agriculture (DGA)

GL Abteilung Landwirtschaft

GR Amt für Landwirtschaft und Geoinformation (ALG)

JU Service de l’économie rurale (SER)

LU Dienststelle für Landwirtschaft und Wald des Kantons LU (LAWA)

NE Groupe cantonal de coordination des contrôles

NW Landwirtschaftsamt

OW Qualinova

SG Landwirtschaftsamt (LWA) – Abteilung Vollzug

SH Landwirtschaftsamt (LWA)

SO Landwirtschaftsamt (LWA)

SZ Amt für Landwirtschaft - Abteilung Agrarmassnahmen und Bodenrecht

TG Landwirtschaftsamt (LWA)

TI Sezione dell’agricoltura - Ufficio dei pagamenti diretti

UR Qualinova

VD Office Eco’Prest (Prométerre)

VS Service de l’agriculture SAGR

ZG Landwirtschaftsamt (LWA)

ZH Su incarico dell’Ufficio per l’agricoltura e la natura (ALN) da parte di Agrocontrol (aziende PER)

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Coordinamento dei sistemi di sorveglianza

Gruppo di coordinamento Enti coinvolti Attività e frequenza degli incontri

Gruppo di coordinamento controllo del traffico di animali

Collaborazione tra UFAG, USAV e Identitas SA (che gestisce la banca dati sul traffico di animali)

Collaborazione per l’ulteriore sviluppo e l’attuazione del controllo sul traffico di animali

Gruppi di esperti Manuale delle derrate alimentari

Gruppo di coordinamento Enti coinvolti Attività e frequenza degli incontri

Gruppi di esperti

Latte e derivati del latte, oli e grassi commestibili, minestre e condimenti, cereali, vini, residui di pesticidi, tossine, residui di medicinali per uso veterinario, microscopia, campionamento, coloranti alimentari

Confederazione, Cantoni, industria, privati

Valutazione ed elaborazione dei metodi di analisi delle derrate alimentari

definizione di metodi di riferimento vincolanti a livello legale per l’analisi delle derrate alimentari

incontri quando necessario

Ulteriore coordinamento e cooperazione

I corsi di formazione tenuti regolarmente per le persone impiegate nell’ambito della salute degli animali (veterinari ufficiali …) e della sicurezza alimentare (ispettori delle derrate alimentari …) si foca-lizzano sull’armonizzazione dell’applicazione e pertanto sono frequentati da partecipanti provenienti da tutta la Svizzera. Esiste inoltre una stretta collaborazione tra i laboratori ufficiali nazionali nell’ambito della sicurezza delle derrate alimentari (laboratori cantonali). Alcuni laboratori sono specializzati in specifici tipi di analiti e offrono i propri servizi ai colleghi.

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Pianificazione d’emergenza

Mandato giuridico

Gli Uffici federali sono tenuti per legge ad allestire piani d’emergenza per la gestione delle situazioni di crisi d’intesa con le autorità cantonali d’esecuzione e le autorità doganali. (art. 65 ODerr30, art 10 OPPrim31 e art. 97 OFE32) I piani d’emergenza devono descrivere in modo dettagliato le procedure tecniche per il superamento dell’evento. Devono inoltre contenere informazioni sugli organismi ufficiali e le organizzazioni da coinvolgere, i loro compiti in caso di crisi e la procedura di scambio di informazioni tra le organizzazio-ni e gli organismi ufficiali interessati. In caso di eventi transettoriali, l’organizzazione generale è regolata dall’ordinanza sugli interventi NBCN. Questa ordinanza prevede l’intervento di uno Stato maggiore federale, ne definisce la composizione, i compiti e i mezzi. Prescrive inoltre disposizioni particolari per eventi con aumento della radioattività, incidenti biologici, chimici e catastrofi naturali.

Responsabilità/direzione

Competenza Nelle situazioni di crisi o in caso si verifichino eventi particolari, la competenza spetta all’ufficio che si occupa in modo specifico della tematica corrispondente: l’UFAG per i settori dei vegetali (incl. salute dei vegetali, varietà vegetali e materiale di moltiplicazione, prodotti fitosanitari, concimi) e della sicurezza degli alimenti per animali, l’USAV per la sicurezza delle derrate alimentari, la salute e la protezione degli animali. Valutazione dei casi di emergenza (crisi, eventi) La valutazione della crisi è assunta dal servizio incaricato della sorveglianza. Nel settore della protezione dei vegetali il Servizio fitosanitario federale (SFF costituito da UFAG e UFAM con Agrosco-pe e WSL) valuta il rischio rappresentato dalle piante colpite da organismi nocivi basandosi sugli elenchi degli organismi di quarantena stilati dall’IPPC e dall’OEPP. Negli altri settori della salute dei vegetali, l’UFAG valuta il rischio legato a nuove conoscenze nell’ambito dei prodotti fitosanitari e concimi constatando se l’utilizzo di tali sostanze influisce negativamente sull’ambiente e sulla produzione di derrate alimentari. Nel settore della sicurezza degli alimenti per animali, il controllo ufficiale degli alimenti per animali valuta il rischio stabilendo se l’individuazione di alimenti per animali non conformi ha ripercussioni per determinate derrate alimentari e/o mercati stranieri.

30 RS 817.02 Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) 31 RS 916.020 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim) 32 RS 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Nel settore delle derrate alimentari, l’USAV classifica il caso come crisi o evento sulla base della documentazione relativa alla gestione degli eventi (scheda di valutazione e altri documenti). Tale classificazione consente di stabilire un livello gerarchico e di attribuire il caso a uno scenario di base. La valutazione dipende anche dall’alimento in questione, dal genere di rischio e dagli effetti per le persone coinvolte. Nel settore della salute degli animali, il compito di stimare e valutare il rischio spetta alla divisione Valutazione dei rischi dell’USAV. La valutazione consiste nell’attribuzione della crisi a un livello gerar-chico (focolaio primario, situazione particolare e situazione straordinaria). Coordinamento Date le competenze separate, la funzione di coordinatore o organo di collegamento è assunta dal servizio o dall’ufficio corrispondente – a seconda della situazione di crisi. Nel settore della sicurezza degli alimenti per animali è, ad esempio, il Controllo ufficiale degli alimenti per animali a fungere da organo di collegamento. L’USAV assume il ruolo di coordinatore se la situazione di emergenza riguarda animali già macellati che erano stati nutriti con un alimento per animali non conforme. Se gli animali sono ancora vivi, è comunque sempre l’USAV ad assumere la funzione di coordinatore. Nell’ambito della protezione dei vegetali, tale compito spetta al SFF. L’UFAG e l’UFAM dispongono di un piano di gestione per i casi particolari («piano di emergenza») cui si ricorre nelle situazioni di necessità. Di norma, il coordinamento è affidato a persone in seno ai servizi corrispondenti. Le coordi-nate delle persone sono riportate nella documentazione concernente la pianificazione d’emergenza e negli elenchi dei picchetti (nome e numero di telefono).

Sostegno

Collaborazione Le panoramiche (cfr. la sezione «Compiti» qui di seguito) e i piani d’emergenza indicano quali organismi sono coinvolti (o devono essere coinvolti) in quale momento. Date le competenze separate, gli uffici e i servizi collaborano soprattutto in relazione alla diffusione di informazioni. Compiti Tutti gli uffici dispongono di panoramiche in cui sono descritti le procedure, gli attori coinvolti e i loro compiti (ad es. raccogliere e valutare i dati). Di norma, si tratta di organigrammi (ad es. l’organigramma «Struttura del SFF» per la protezione dei vegetali o l’organigramma/flow chart nel piano di gestione per i casi particolari nell’ambito del SFF o l’organigramma «Organizzazione d’emergenza» per la salute degli animali). I metodi di lavoro e le misure da adottare sono specifici per ogni settore e sono descritti nella corrispondente documentazione concernente la pianificazione d’emergenza. Date le competenze separate, gli uffici istituiscono una propria cellula di crisi o una cellula per la gestione degli eventi (ad es. con i delegati dei Cantoni, della scienza e dell’economia), i cui compiti sono stabiliti a seconda dell’emergenza. Gli uffici definiscono strategie di lotta e soluzione proprie, ma in caso di bisogno possono coinvolgere altri Uffici federali interessati e istituire cellule di crisi interdisciplinari.

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Informazione/comunicazione

Contatti I servizi incaricati della sorveglianza (Controllo ufficiale degli alimenti per animali dell’UFAG, Servizio fitosanitario federale (SFF) dell’UFAG/UFAM, divisioni Salute degli animali e Derrate alimentari e nutrizione dell’USAV) sono gli interlocutori cui rivolgersi in caso di crisi; nella loro organizzazione d’emergenza gli uffici hanno previsto anche il sostegno da parte del proprio servizio di comunicazione e l’istituzione di hot line. Comunicazione Gli uffici dispongono di procedure in cui sono stabiliti i contenuti (ad es. notifica di sospetto) e i canali di trasmissione (ad es. trasmissione elettronica). Gli attori coinvolti s’informano reciprocamente sulle rilevazioni realizzate e sulle misure adottate. Nel settore della salute degli animali è il centro nazionale di crisi (CNC) dell’USAV a essere responsabile della notifica all’UE. In caso di rischio grave, diretto o indiretto, per la salute umana causato da derrate alimentari o alimenti per animali, inoltre, l’USAV lo notifica al sistema di allarme rapido RASFF dell’UE. Documentazione Gli uffici informano attivamente gli attori a cui sono affidati compiti specifici in caso d’emergenza e pubblicano i piani d’emergenza, gli organigrammi e i sistemi di notifica in caso d’emergenza in parte anche sui siti Intranet interni. Gli scenari di crisi (ad es. il focolaio di un’epizoozia altamente contagiosa) sono oggetto di esercitazioni. Informazioni ai consumatori e media L’USAV informa la popolazione sulla comparsa di un’epizoozia altamente contagiosa (art. 87 cpv.1 OFE33) e sulle situazioni di crisi se è minacciata la salute dei consumatori di più Cantoni (avvertimento al pubblico, art. 43 LDerr34).

33 RS 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) 34 RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

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Panoramica dell’organizzazione d’emergenza in Svizzera

Ambito di controllo

Autorità Piani d’emergenza disponibili Uffici coinvolti Pubblicazione

Protezione dei vegetali

SFF (UFAG e

UFAM)

UFAG

Distruzione dei vegetali: per proteggere la salute delle piante non malate vengono distrutte le piante malate.

Esistono piani d’emergenza per lottare contro gli organismi di quarantena.

L’UFAG e l’UFAM dispongono di un piano generale per le misure da adottare nelle situazioni particolari legate alla contaminazione da parte di organismi di quarantena ai sensi dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali.

Lotta diretta contro gli agenti patogeni: le piante vengono protette dalla contaminazione di agenti patogeni con prodotti fitosanitari. L’analisi dei residui compete all’USAV (chimici cantonali derrate alimentari) e all’UFAG (CUAA alimenti per animali).

UFAG con Agroscope, UFAM, WSL Servizi fitosanitari cantonali

http://www.blw.admin.ch/themen/00012/01140/index.html?lang=it nonché i rispettivi siti Web di Agroscope (ispettorati fitosanitari) e WSL (Waldschutz Schweiz)

--

Varietà vegetali e materiale di moltiplicazione

UFAG La tracciabilità del responsabile della messa in commercio e del produttore nonché delle particelle di produzione è garantita affinché possano essere ordinate misure di emergenze necessarie

UFAG e Agroscope

Prodotti fitosanitari

UFAG In caso di emergenza è possibile adeguare per un breve periodo le autorizzazioni, ritirare determinati prodotti dal mercato o vietarne l’utilizzo. In caso di impiego errato o inadeguato di prodotti fitosanitari con conseguenze sulle derrate alimentari o sugli alimenti per animali, si ricorre alla pianificazione di emergenza in materia. In caso di altre situazioni di emergenza (danni ambientali, alla salute in caso di utilizzo) la competenza spetta, analogamente a quanto previsto per i prodotti chimici, ai Cantoni. In caso di eventi che riguardano più Cantoni, l’UFAG funge da coordinatore e agisce in subordine.

Concimi UFAG In caso di emergenza è possibile adeguare le autorizzazioni, ritirare determinati prodotti dal mercato o vietarne l’utilizzo. In caso di impiego errato o inadeguato di concimi con conseguenze sulle derrate alimentari o sugli alimenti per animali, si ricorre alla pianificazione di emergenza in mate-ria. In caso di altre situazioni di emergenza (danni ambientali, alla salute in caso di utilizzo) la compe-tenza spetta, analogamente a quanto previsto per i prodotti chimici, ai Cantoni. In caso di eventi che riguardano più Cantoni, l’UFAG funge da coordina-tore e agisce in subordine.

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Alimenti per ani-mali

UFAG - CUAA

Esiste un piano d’emergenza sotto forma di descrizione del processo di QM da adottare se si riscontrano alimenti per animali non conformi (in conformità agli allegati 4 e 10 OLAlA35, sostanze vietate e indesiderabili)

CUAA

Derrate alimentari USAV Esiste un manuale di crisi dell’USAV sulle derrate alimentari.

Esiste una gestione delle crisi e degli eventi per la Divisione sicurezza delle derrate alimentari.

I Cantoni dispongono di un proprio sistema di gestione degli eventi. L’USAV interviene attivamente solo se l’evento riguarda più Cantoni.

Ufficio federale, autorità cantonale d’esecuzione del diritto in materia di derrate alimentari

Intranet

Salute degli animali/zoonosi

USAV Esiste una documentazione d’emergenza per epizoozie altamente contagiose. Alcune disposi-zioni nell’ordinanza sulle epizoozie disciplinano l’organizzazione, la procedura e le notifiche in caso di sospetto.

Esiste il mandato di sorvegliare le zoonosi (malattie trasmissibili dall’animale all’uomo). Le disposizioni dell’ordinanza sulle epizoozie disciplinano l’organizzazione, la procedura e le notifiche in caso di sospetto.

Ufficio federale, uffici cantonali di veterinaria e d’esecuzione del diritto in materia di derrate alimentari

Extranet dell’USAV (protetto con una password)

Protezione degli animali

USAV No -- --

35 RS 916.307.1 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali,

additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione ani-male, OLAIA)

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Provvedimenti per un’applicazione efficace

Vigilanza della Confederazione

Mandato Ai sensi delle leggi applicabili lungo la filiera alimentare, la Confederazione ha l’obbligo, implicitamente (Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 199936) ed esplicitamente (Art. 179 LAgr37; art. 53 LFE38; art. 40 LPAn39; art. 36 LDerr40), di vigilare sull’esecuzione. In virtù di queste basi legali e su proposta dei Dipartimenti dell’interno e dell’economia, il 16 giugno 2006 il Consiglio federale ha deciso di assegnare a un’unità della Confederazione i seguenti compiti:

– Vigilanza sull’esecuzione a livello cantonale mediante visite annunciate presso gli organismi ufficiali locali e accompagnamento degli ispettori cantonali sul posto

– Ispezione dell’esecuzione a livello federale nell’ambito del controllo degli alimenti per animali e delle importazioni di animali e prodotti di origine animale da Paesi terzi

L’UFAL svolge questi compiti su mandato dei due Uffici federali dell’agricoltura e della sicurezza alimentare e di veterinaria, competenti lungo la filiera alimentare. Individuazione degli aspetti da sottoporre ad audit I programmi di audit scaturiscono primariamente dal piano di controllo nazionale, inoltre si basano sulle ordinanze (ad es. 882/2004) e le decisioni dell’UE (ad es. 677/2006). Programmi di audit Per programma di audit si intende una serie di singoli audit sullo stesso tema eseguiti presso autorità selezionate. I due Uffici federali competenti elaborano i principi base per l’esecuzione di tali audit insieme all’UFAL e, se necessario, ai Cantoni. L’UFAL esegue infine gli audit annunciati. Di norma, questi ultimi hanno una durata di più giorni e sono articolati in interrogazioni in loco e affiancamento del personale addetto al controllo in occasione dei controlli regolari. Per ogni singolo audit viene stilato un rapporto, che si ispira nella struttura ai rapporti dell’Ufficio alimentare e veterinario dell’UE. I soggetti sottoposti ad audit presentano un piano d’azione sulla base delle raccomandazioni dell’UFAL. I risultati e le riflessioni elaborate sui rispettivi audit confluiscono in un resoconto finale sull’intero territorio svizzero, utile ai soggetti sottoposti ad audit e ai committenti per l’armonizzazione e l’ulteriore sviluppo del sistema di attuazione. In futuro, gli Uffici federali decideranno i programmi di audit da effettuare servendosi di una pianifica-zione pluriennale dei medesimi basata sui rischi. Tale pianificazione sarà di durata quinquennale e conterrà le tematiche oggetto dei programmi di audit che sono state valutate a livello di rischio e giudicate prioritarie. Tale procedura consentirà di documentare e rendere trasparente l’iter di selezione dei futuri programmi di audit.

36 SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 37 RS 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr) 38 RS 916.40 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) 39 RS 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) 40 RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

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Provvedimenti in base ai risultati delle verifiche Nei suoi rapporti sugli audit, l’UFAL formula constatazioni e conclusioni che sfociano in raccomanda-zioni. Queste ultime sono indirizzate ai servizi federali e cantonali sottoposti all’audit. Le raccomanda-zioni rivolte agli uffici federali vengono pubblicate nel rapporto finale. Follow-up degli Uffici federali Il follow-up dei piani d’azione dei servizi sottoposti ad audit è affidato all’Ufficio federale competente. Gli Uffici federali valutano i piani d’azione dei servizi sottoposti ad audit e si accertano che le prescri-zioni siano applicate. Su richiesta degli Uffici federali l’UFAL può essere incaricata di verificarne in loco l’applicazione. Trasparenza e autonomia della procedura di verifica L’UFAL è un’istanza di controllo indipendente subordinata ai direttori dei due Uffici federali UFAG e USAV. I compiti, doveri e responsabilità dell’UFAL sono concordati con i direttori degli Uffici e contenuti in un mandato di prestazioni di carattere pubblico41. 41 http://www.blv.admin.ch/blk/index.html?lang=it

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Sintesi del processo di audit

SELEZIONE ARGOMENTI PREPARAZIONE ESECUZIONE

RAPPORTI

MARAP

Argomenti audit

Approvazione CDU

Riunione iniziale

Comunicazione

Pianificazione

Basi di controllo

Manuale di controllo Check-list Ente

Programma Riunione iniziale

Check-list Accompa-gnamento ispezioni

Riunione finale

Pianificazione generale Formazione team

Pianificazione dettaglia-ta

Audit presso l’Ente

Accompagnamento ispezioni

Riunione finale

Riunione a priori Riunione a posteriori

Constatazioni principali Conclusioni principali

Feedback ente ispezionato

Rapporti singoli

Rapporto finale

PROCESSO DI AUDIT

Bozza Invio bozza

Parere/correzioni Revisione

Autorizzazione Invio rapporto definitivo

Chiarimento preliminare argomenti audit

Intervista Controllo documenti

Strategia PCN Rapporto annuale

Gruppo scambio Uffici federali/ Conclusione programma

CDU / Conclusione programma

PROCESSO DI MIGLIORAMENTO Audit interni Controllo indipendente

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Accreditamento degli organi d’esecuzione

Principi Oltre all’obbligo di vigilanza materiale a cui sono soggetti i due Uffici federali, in vari ambiti di controllo della filiera alimentare è prescritto l’accreditamento degli organi di controllo ai sensi dell’OAccD42. In generale, questa prescrizione riguarda i laboratori (di diritto pubblico e privati) che svolgono analisi nell’ambito della sorveglianza delle epizoozie e delle derrate alimentari. Nell’ambito delle ispezioni, in linea di massima gli organi privati che svolgono ispezioni ufficiali devono essere accreditati. Gli ispettorati ufficiali e i laboratori devono essere accreditati per le attività inerenti al campo d’applicazione dell’ODerr43 (ad eccezione del controllo degli animali da macello e delle carni) e dell’OMVet44 (norma ISO/IEC 17020; norma ISO/IEC 17025). Denominazioni speciali delle derrate alimentari: gli organismi di certificazione per le denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) sono accreditati secondo la norma EN 45 01145. L’accreditamento quale presupposto dei controlli Riepilogo: l’accreditamento quale presupposto dei controlli (incl. base legale)

Settore Organo ufficiale

esecuzione

Terzi Laboratorio

Produzione primaria Nessun accreditamento necessario

Accreditamento necessario

Art. 7 OPPrim

-

Alimenti per animali Nessun accreditamento necessario

Art. 71 OsAIA

Accreditamento necessario

Art. 75 OsAIA

Accreditamento necessario

Art. 72 OsAIA

Controlli nell’ambito dell’OCoC A seconda della legislazione

Accreditamento necessario

Art. 6 OCoC

-

Protezione degli animali Nessun accreditamento necessario

Accreditamento necessario

Art. 213 OPAn

-

Salute degli animali Nessun accreditamento necessario

Eccezione: controllo ufficiale con riferimento all’OMVet

Accreditamento necessario

Art. 292a OFE

Accreditamento necessario

Art. 312 OFE

42RS 946.512 Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di

organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione (OAccD) 43 RS 817.02 Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) 44 RS 812.212.27 Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari,

OMVet) 45 RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei

prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

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Sicurezza delle derrate alimentari Accreditamento necessario

Art. 62 ODerr

Eccezione: organi esecutivi preposti al controllo degli animali da macello e delle carni

Art. 44 OMCC

Accreditamento necessario

Art. 43 a LDerr

Accreditamento necessario

Art. 62 ODerr, art. 49 OMCC

Autorità preposte all’autorizzazione e al controllo dei macelli e degli stabilimenti di sezionamento

Accreditamento necessario

Art. 62 ODerr

- -

Ispezioni basate su MVet Accreditamento necessario

Art. 34 OMVet

Accreditamento necessario

Art. 34 OMVet

-

Trasparenza e autonomia della procedura di verifica Il Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) è responsabile di tutti gli accreditamenti nei settori regolamentati o meno dalla legge. In quanto istituzione della Confederazione, si basa sull’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD). Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.sas.ch. All’interno dei tre Comitati settoriali Derrate alimentari, Agricoltura e Medicina di laboratorio sono in fase di discussione questioni attuali e possibilità di miglioramento in relazione all’accreditamento degli organi di controllo e di ispezione. I Comitati settoriali sono composti da rappresentanti di uffici federali, organi di ispezione privati e di diritto pubblico e laboratori. La composizione esatta è desumibile dal sito Web del SAS. I Comitati settoriali supportano il SAS nell’attuazione delle norme rilevanti e nell’armonizzazione dei requisiti normativi a livello nazionale e internazionale. Grazie alle riunioni di lavoro periodiche è possibile garantire uno scambio di informazioni permanente. Uno dei compiti principali di questi Comitati settoriali è la stesura di nuovi sussidi (guide, check list, ecc.) o la rielaborazione di quelli già esistenti. Inoltre, il SAS tiene regolarmente corsi per esperti e organizza all’occorrenza seminari specialistici e convegni.

Definizione degli ambiti di competenza UFAL-SAS46

Sia l’Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) che il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) eseguono, nell’ambito dei propri mandati, verifiche e/o perizie presso le autorità cantonali di esecuzio-ne nei settori della produzione primaria e della trasformazione e vendita di derrate alimentari. Laddove opportuno e necessario, le attività dei due organi federali sono coordinate. L’UFAL verifica l’attuazione uniforme della legislazione federale sull’intero territorio svizzero e l’efficacia dei controlli ufficiali lungo la filiera alimentare (verifica materiale dell’attuazione della legislazione).

46 Per dettagli si veda il documento interno «Interfacce e collaborazione UFAL/SAS» approvato il 1/12/2008 da H. Wyss (UFV)

e H.P. Ischi (SAS)

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A tale scopo esegue audit riferiti alle singole tematiche presso le autorità di esecuzione. In primo pia-no viene posto il controllo dell’efficacia delle misure di esecuzione negli ambiti inerenti alla legislazione in materia di derrate alimentari, salute degli animali e protezione degli animali. L’obiettivo è garantire l’armonizzazione nell’applicazione del diritto federale nei vari Cantoni. Conformemente al mandato tratto dall’OAccD47, il SAS verifica se un determinato organo di ispezione o di controllo dispone delle competenze organizzative e tecniche necessarie per svolgere i compiti concordati. Gli enti accreditati devono soddisfare le disposizioni delle norme tecniche in materia e quelle di ILAC, EA e SAS. Durante le <yperizie, il SAS tiene conto dei requisiti giuridici che riguardano direttamente gli ambiti tecnici interessati. Una-due volte l’anno ha luogo una discussione tra l’UFAL e il SAS volta allo scambio di informazioni e di esperienze e al coordinamento delle attività. La collaborazione / definizione degli ambiti di competenza di UFAL e SAS sono state concordate e fissate in diversi documenti.

Indipendenza degli organi di controllo

L’indipendenza delle autorità di controllo è assicurata dalle disposizioni legislative di cui agli art. 63 ODerr48, art. 45 OMCC49, art. 8 OPPrim50, art. 71 OsAIA51. L’indipendenza degli organi di controllo di diritto privato incaricati di eseguire i controlli nel campo di applicazione dell’OCoC dovrebbe essere garantita dall’accreditamento ai sensi della norma ISO/IEC 17020 (art. 6 cpv. 2 OCoC52).

Poteri degli organi di controllo ufficiali

Gli organi di controllo hanno libero accesso ai terreni, ai locali e ai veicoli (art. 183 LAgr, art. 8 LFE, art. 39 LPAn, art. 24 LDerr).

Obblighi delle aziende che operano nel settore degli alimenti per animali e delle derrate alimentari

Le aziende che operano nel settore degli alimenti per animali e delle derrate alimentari sono soggette all’obbligo di coadiuvare i controlli e di fornire le informazioni necessarie (art. 183 LAgr, art. 11 LFE, art. 25 LDerr).

47 RS 946.512 Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di

organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione (OAccD) 48 RS 817.02 Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) 49 RS 817.190 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) 50 RS 916.020 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim) 51 RS 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali

(Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA) 52 RS 910.15 Ordinanza del 26 ottobre 2011 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)

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Misure delle autorità d’esecuzione

– La notifica all’azienda circa il risultato del controllo avviene in forma scritta (art. 25 LDerr). – Qualora, in occasione di un controllo, si constati che non siano stati rispettati i requisiti di

legge, l’autorità competente contesta e dispone le misure necessarie a correggere le lacune (artt. 169 – 171 LAgr, artt. 9-11 LFE, artt. 23-25 LPAn, artt. 28-31 LDerr).

– In caso di contestazioni (non conformità con le disposizioni di legge) viene intentato una procedura amministrativa e/o penale (artt. 172-176 LAgr, artt. 46-52 LFE, artt. 26-31 LPAn, artt. 31, 47-51 LDerr).

– Ai sensi dell’art. 170 LAgr e dell’art. 70 OPD i Cantoni possono ridurre i pagamenti diretti all’azienda nel quadro dei controlli corrispondenti. In una recente decisione (sentenza 2C_560/2010 del 18 giugno 2011) il Tribunale federale ha sostenuto che l’inosservanza delle norme sulla protezione degli animali non può giustificare il diniego dell’insieme dei contributi, ma solo di quelli che presentano un nesso diretto con le norme violate. Da questa interpreta-zione della legge consegue che al richiedente che infrange le norme sulla protezione degli animali possono essere negati solo i contributi ad essi riferiti. Le disposizioni per le riduzioni sono state fissate in una direttiva dai direttori delle sezioni cantonali dell’agricoltura.

– Gli organi d’esecuzione nell’ambito della protezione e della salute degli animali e nel settore delle derrate alimentari hanno qualità di funzionari della polizia giudiziaria (art. 8 LFE, art. 39 LPAn, art. 50 LDerr).

Verifica e adeguamento del piano di controllo nazionale

Il PCN viene verificato e adeguato dal punto di vista strategico e operativo a intervalli regolari, per lo più con cadenza annuale, affinché:

– gli obiettivi strategici siano regolarmente sottoposti a controllo; – il contenuto del piano di controllo nazionale e i profili cantonali siano aggiornati e – venga garantito valore aggiunto per i Cantoni e la Confederazione (ad es. cartine del territorio

svizzero, tabelle riepilogative, link …).

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Progetti nazionali di attuazione degli obiettivi strategici

Controlli basati sui rischi

Controlli dei processi basati sui rischi Obiettivo: per l’attività di controllo ufficiale lungo la filiera alimentare devono essere fissate delle priorità basate sui rischi secondo uno schema unitario. Il gruppo di lavoro ha portato a termine il proprio incarico ed elaborato un concetto, descritto dettaglia-tamente nella pubblicazione «Controlli dei processi basati sui rischi lungo la filiera alimentare svizzera». L’articolo tecnico è disponibile sulla pagina Internet dell’UFAL. Questo concetto viene attuato negli ambiti degli alimenti per animali, della protezione degli animali e della salute degli animali. Per ulteriori dettagli in merito al concetto applicato nel settore delle derrate alimentari, si veda il link. Controlli dei prodotti basati sui rischi Obiettivo: i programmi nazionali di campionamento devono essere pianificati e attuati in modo unitario e in base ai rischi. Il gruppo di lavoro preposto ai controlli dei prodotti basati sui rischi ha elaborato un documento di base che descrive il concetto per l’esecuzione dei suddetti controlli (programmi nazionali di campionamen-to). Viene prestata particolare attenzione al coordinamento e ai programmi nazionali di campionamen-to transettoriali. Il concetto di base prevede la nomina di un gruppo di coordinamento per tali programmi. Questo gruppo di coordinamento è stato costituito e si riunisce annualmente per identificare possibili programmi nazionali di campionamento transettoriali.

Gestione dei dati

Obiettivo: deve essere elaborata una soluzione informatica che consenta di raggruppare e analizzare su scala nazionale i dati rilevati nell’ambito delle ispezioni e dei programmi di campionamento lungo l’intera filiera alimentare nonché di semplificare il coordinamento delle ispezioni. È importante tener conto dei sistemi informatici e delle banche dati esistenti, in modo da semplificare il passaggio al nuovo sistema e rispettare la tradizione organizzativa degli organi d’esecuzione in Svizzera. L’UFAG gestisce il portale Agate.

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Panoramica di AGATE (ASA)

Agate e i suoi sistemi integrati sono frutto del programma ASA 2011. Agate può essere paragonato a un hotel. Il controllo all’ingresso viene effettuato dall’amministrazione utenti e accessi di Agate che, qualora l’autenticazione vada a buon fine, autorizza l’utente ad entrare in hotel e a raggiungere le porte delle singole stanze. Spetta poi al sistema integrato decidere se fare entrare l’utente in camera e cosa consentirgli di fare. Attraverso le applicazioni IT Acontrol e Asan, l’UFAG e l’USAV mettono a disposizione delle autorità cantonali d’esecuzione una soluzione centrale di e-Government per una gestione trasversale dei dati lungo la filiera alimentare (a significa «agronomia», «animali» e «alimenti»). Attraverso un’architettura SOA, Acontrol e Asan sono collegati a ulteriori importanti sottosistemi come ad es. la banca dati sul traffico di animali e l’AGIS (dati strutturali). Sono in fase di preparazione ulteriori collegamenti con fornitori di dati o sistemi periferici come ad es. il registro delle imprese e degli stabilimenti ecc. La base per il collegamento tra i componenti del si-stema informativo centrale e i sistemi di dati multinazionali e/o internazionali (ad es. i sistemi di notifica delle malattie degli animali dell’UE, dell’OIE o TRACES, il sistema di sorveglianza dell’UE per il com-mercio di animali e merci) viene costituita man mano mediante l’equiparazione degli standard e la creazione di interfacce. Agate è il portale Internet comune della filiera alimentare. Acontrol è l’applicazione di gestione e coordinamento dei controlli nella produzione primaria nonché di gestione di ulteriori controlli lungo la filiera alimentare. Supporta la pianificazione, il coordinamento, la definizione dei contenuti dell’ispezione, l’attribuzione delle risorse e la registrazione dei risultati e dei provvedimenti.

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Asan è lo strumento di gestione del Servizio veterinario svizzero che, insieme ad Agate e Acontrol, crea un sistema informativo in rete che collega elementi centrali e decentralizzati, consentendo a tutte le autorità d’esecuzione di lavorare in modo univoco, efficiente e trasparente. Asan consente di elaborare ulteriormente con efficienza i dati generati da altre applicazioni, ad es. Acontrol, o la banca dati del laboratorio centrale. I risultati dei controlli registrati in Acontrol mettono in moto iter standardizzati in Asan per la gestione delle misure necessarie. I risultati memorizzati possono essere utilizzati come base per i processi di autorizzazione. Inoltre Asan supporta le autorità d’esecuzione nello svolgimento dei processi di lotta alle epizoozie più comuni e il lavoro amministrativo è semplificato grazie ai documenti modello messi automaticamente a disposizione (gestione dei documenti). I dati disponibili a livello centrale possono essere utilizzati dalla Confederazione e dai Cantoni per i rapporti e le valutazioni (ad es. i rapporti annui), sgravando così le autorità d’esecuzione dagli obblighi di notifica (ad es. notifica di epizoozia). Alis è il sistema di archiviazione elettronica centralizzata dei risultati di laboratorio ai fini dell’analisi epidemiologica dei dati sulle epizoozie in Svizzera, del monitoraggio delle resistenze agli antibiotici in ambito veterinario e della stesura di rapporti all’attenzione di partner internazionali (UE, OIE). Grazie all’integrazione di alis nella rete ASA (tramite Asan), sarà possibile far confluire in maniera sicura tutti i dati di laboratorio lungo l’intera filiera alimentare in un database, mettendoli a disposizione a livello centralizzato. Sviluppi/scadenze in merito all’utilizzo del sistema Gli Uffici veterinari utilizzano Acontrol/Asan per lo più in maniera diretta, le autorità del settore agricolo continuano ancora a registrare buona parte dei dati di controllo nei sistemi cantonali e in se-guito li esportano in Acontrol. Presso gli uffici veterinari si sono svolti in maniera decentralizzata corsi di formazione specifici su Asan e Acontrol; i primi risultati dimostrano che già alcuni uffici veterinari cantonali eseguono in modo totalmente elettronico importanti processi specialistici (ad es. controlli nella produzione primaria/misure). Per quanto riguarda altri Cantoni, il passaggio ai sistemi è in corso di preparazione. Quattro Cantoni e il Liechtenstein hanno espresso il desiderio di utilizzare quanto prima Acontrol e Asan anche per le ispezioni nell’ambito delle derrate alimentari. Gli adeguamenti necessari sono in fase di attuazione.In futuro, i chimici cantonali provvederanno a tra-smettere i propri dati direttamente dai propri sistemi LIMS all’USAV.

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Fig. 7 Panoramica dei sistemi di gestione dei dati nel settore agricolo (stato: dicembre 2013)

Fig. 8 Panoramica dei sistemi nel settore delle derrate alimentari (stato: ottobre 2013)

LIMS della stessa ditta

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Ricerca PCN

Obiettivo: il gruppo d’accompagnamento per la ricerca PCN deve preparare e accompagnare le que-stioni inerenti alla ricerca legate al piano di controllo nazionale portandole all’attenzione del management della ricerca di UFAG/USAV. L’Università di Berna (Veterinary Public Health Institute VPHI) ha messo a concorso come tesi di master un progetto di ricerca, strutturato come progetto pilota, sull’efficacia dei controlli dei processi basati sui rischi nella filiera alimentare. Lo svolgimento è previsto per l’anno 2013 - 2014.

Basi legali di approfondimento relative al PCN

In collaborazione con la Confederazione e i Cantoni, l’UFSP rispettivamente l’USAV, sta elaborando l’ordinanza PCN nell’ambito del progetto LARGO. Poiché con ogni probabilità i lavori non termineran-no prima del 2015, nonostante nel settore primario sussista l’esigenza di fissare per legge le frequen-ze dei controlli, l’OCoC (Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole) è stata sot-toposta a revisione.

Elaborazione della strategia concernente le resistenze agli antibiotici in Svizzera (STAR)

Il rapporto «Sanità2020», adottato dal Consiglio federale nel gennaio 2013, cita nell’area d’intervento 1 (Garantire la qualità di vita), quale misura volta a migliorare la tutela della salute, il controllo e la lotta contro le resistenze agli antibiotici. Al momento, tuttavia, manca una strategia globale a 360 gradi che, al di là delle tematiche specifiche, si prefigga l’obiettivo di garantire a lungo termine l’efficacia degli antibiotici a beneficio della salute umana e animale. Nel mese di luglio del 2013, i capi del Dipartimento federale dell’interno e del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca hanno incaricato l’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP di elaborare entro il 2015, insieme agli Uffici federali di veterinaria UFV e dell’agricoltura UFAG, una strategia e, in base a essa, di allestire un programma sulle resistenze agli antibiotici. È prevista una stretta collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente UFAM, i Cantoni e le cerchie interessa-te. Gli uffici federali interessati lavorano già, nei rispettivi ambiti di competenza, alla ricerca di misure per ridurre l’uso inappropriato degli antibiotici e contro l’aumento delle resistenze. Ora si vuole riunire questi sforzi in una strategia nazionale e coordinarli insieme a tutte le parti in causa. In Svizzera il consumo di antibiotici negli ospedali viene censito dal 2007. Per il controllo sistematico dell’uso di antibiotici nei pazienti ospedalieri, il Centro svizzero per la resistenza agli antibiotici (Anresis) dispone dei dati sul consumo trasmessi dalle farmacie degli ospedali (tuttavia non tutti gli ospedali partecipano, poiché i dati sono rilevati a titolo facoltativo). In ambito ambulatoriale dal 2006 il sistema di dichiarazione Sentinella (progetto comune tra alcuni medici di base e l’UFSP) raccoglie i dati relativi alla prescrizione di antibiotici.

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L’ordinanza sui medicamenti veterinari, entrata in vigore nel 2004, sancisce l’obbligo di allestire una statistica del consumo di tali farmaci. L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic rileva annualmente il consumo di antibiotici nella medicina veterinaria a livello di grande distribuzione. Dal 1° luglio 2013 l’UFV (poi USAV) è responsabile dell’attuazione della OMVet e della statistica sul consumo di antibiotici. Quest’ultima consente di pronunciarsi sulla quantità complessiva utilizzata suddivisa in base ai principi attivi. I risultati di questa rilevazione sono pubblicati ogni anno in un rapporto (Rapporto sulla distribuzione di antibiotici nella medicina veterinaria e sul monitoraggio della resistenza agli antibiotici negli animali da reddito in Svizzera, ARCH-Vet). Nell’ambito del programma si tratterà di definire gli obiettivi e su questa base stabilire le misure su temi quali la sorveglianza della situazione sul fronte delle resistenze, un freno al consumo di antibioti-ci, l’impiego appropriato di antibiotici, la prevenzione dei focolai di malattie causate da germi resistenti e l’informazione del corpo medico, degli agricoltori e dei consumatori. Schema del programma nazionale sulla resistenza agli antibiotici

Il primo passo consiste ora nello stabilire i contenuti concreti della strategia che dovrà essere definita entro la fine del 2015, data prevista per l’entrata in vigore della legge sulle epidemie. Su questa base sarà allestito un programma nazionale con misure concrete.

Strategia globale sulla resistenza agli antibiotici

Aree d'intervento

Aree d'intervento

Settore animali

Aree d'intervento

Misure

Settore agricoltura

Misure Misure

Settore persone

Ambito ambiente

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Tabella di marcia

La revisione della legge sulle epidemie e la legge sull’agricoltura rappresentano le basi legali di questo progetto.

Gruppo di lavoro Armonizzazione del sistema di controllo doppio nell’ambito della protezione degli animali

Fonte: rapporto finale GL SC doppio PAn Committente / composizione L’UFV e l’UFAG hanno incaricato il gruppo di lavoro, guidato dall’UFV, di elaborare il concetto per il coordinamento dei controlli sulla protezione degli animali nelle aziende agricole PER. Il gruppo di lavoro era costituito da 2 rappresentanti per ciascuno dei due Uffici federali e da 3 rappresentanti di COSAC e ASVC. L’iniziativa traeva origine dalla comunicazione dell’ASVC del 15 settembre 2011 all’attenzione dell’UFV, in cui si chiedeva un chiarimento circa il doppio incarico derivante dai controlli sulla protezione degli animali nelle aziende con pagamenti diretti, nell’ottica dell’attuazione del coordinamento dei controlli stessi. Mandato Il gruppo di lavoro

– individua e analizza eventuali problemi, ad esempio inerenti alle limitazioni nella scelta dell’organizzazione di controllo, ai costi dei controlli, allo scambio di dati ecc. e suggerisce possibili soluzioni (incl. adeguamenti necessari alle ordinanze);

– redige il concetto per un coordinamento pratico dei controlli sulla protezione degli animali nelle aziende con pagamenti diretti e

– stila un mandato di prestazioni tipo Ufficio veterinario / organizzazione di controllo. Antefatti I controlli sulla protezione degli animali nelle aziende che forniscono la PER sono stati sanciti, da un lato, in virtù della legislazione sull’agricoltura (pagamenti diretti / prova che le esigenze ecologiche sono rispettate) e, dall’altro, per effetto della legge sulla protezione degli animali (esecuzione diretta). Nelle aziende che non forniscono la PER e presso tutti gli altri detentori di animali, i controlli si fondano unicamente sulla legislazione in materia di protezione degli animali; in tal caso, dunque, non sussiste alcuna necessità di coordinamento.

Progetto preliminare

Elaborazione strategia con il coinvolgimento degli stakeholder

Consultazione degli uffici e adeguamenti

Consultazione e adeguamenti

Consultazione degli uffici, corapporto e proposta Consiglio federale

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Durante l’esecuzione dei controlli sulla protezione degli animali nelle aziende PER, i Cantoni applicano le disposizioni in maniera differente. In essi, infatti, la presenza di due basi legali (legge sulla protezione degli animali e ordinanza sui pagamenti diretti) ha dato origine a due sistemi di controllo paralleli, nei quali si riscontrano i più svariati livelli di coordinamento. Dal punto di vista dei contenuti, i due sistemi sono oggettivamente assimilabili: entrambi verificano il rispetto dei requisiti minimi ai sensi della legge sulla protezione degli animali. Secondo la OCoC, detti controlli devono essere coordinati tra gli Uffici dell’agricoltura e gli Uffici veterinari di competenza, al fine di evitare sovrapposizioni. Il coordinamento tramite l’organo preposto (art. 8 OCoC) avviene pienamente soltanto in pochi Cantoni (rapporto UFAL). Nel contesto della PER (pagamenti diretti), il beneficiario dei pagamenti diretti è sostanzialmente responsabile di garantire che la propria azienda venga controllata. I costi del controllo sono, a s econda del Cantone, interamente o parzialmente a suo carico. Il controllo ai sensi della legge sulla protezione degli animali, invece, viene disposto dall’Ufficio veterinario competente. Secondo la medesima legge, un controllo ufficiale relativo alla protezione degli animali non comporta praticamente alcun costo per il detentore degli animali, è il Cantone (l’Ufficio veterinario) a sostenerne le spese. Eventuali emolumenti possono essere addebitati, in funzione del rispettivo regolamento cantonale, qualora il controllo dia adito a contestazioni. Il problema del doppio sistema è stato individuato nell’ambito del programma di audit dell’UFAL concernente i controlli sulla protezione degli animali (animali da reddito). (Per i dettagli, si veda il rapporto UFAL). Risultati Dall’analisi del sistema di controllo «doppio» nell’ambito dell’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali emergono le seguenti lacune e criticità:

– Il perimetro e l’iter (modalità) dei controlli sulla protezione degli animali variano significativa-mente non solo da Cantone a Cantone, ma anche in funzione dell’organo di controllo (Ufficio veterinario, organizzazione accreditata). Le differenze a livello di documentazione sono anco-ra maggiori, nonostante i punti di controllo prescritti dall’UFV (modelli di rapporti di controllo = check-list) integrati nei manuali di controllo sulla protezione degli animali.

– Gli esiti dei controlli sono comprensibili e ricostruibili soltanto in parte e in misura differente, per cui anche la qualità dei controlli risulta verificabile solo parzialmente e in maniera variabile, il che pregiudica la credibilità del sistema di controllo nel suo complesso (i rapporti di controllo delle diverse organizzazioni sono profondamente diversi tra loro).

– Le lacune a livello di protezione degli animali vengono individuate in misura differente, per cui non in tutti i Cantoni danno luogo a provvedimenti con livello di adeguatezza comparabile.

– Il perimetro dei controlli e la documentazione rappresentano fattori di costo. Uniformando il rispetto dei requisiti di legge, a seconda del Cantone non si esclude che emergano ulteriori costi che devono essere finanziati.

– A livello di coordinamento delle attività di controllo da parte degli organi esecutivi (funzione dell’organo di coordinamento) e di flusso di dati, si evidenziano notevoli differenze tra i Cantoni.

– In seguito ai «nuovi» requisiti imposti dalla OCoC in vigore dall’1.1.2012, i Cantoni devono provvedere a registrare gli esiti dei controlli in Acontrol e a ridefinire gli iter dei processi, inclusa la documentazione dei controlli. Senza l’obbligo di una procedura coordinata, vi è il rischio che anche in questo caso vi sia molta disomogeneità nell’attuazione.

– I requisiti della legge sulla protezione degli animali relativi al vincolo contrattuale per le organizzazioni che eseguono i controlli a nome del servizio cantonale preposto alla protezione degli animali non vengono rispettati in tutti i Cantoni. Negli accordi siglati emergono nuova-mente forti differenze tra i Cantoni.

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– Dal 1.1.2012 i requisiti nei confronti delle persone che effettuano i controlli sulla protezione degli animali sono sanciti dall’ordinanza sulla formazione (esigenze poste agli assistenti specializzati ufficiali). Queste nuove disposizioni non sono ancora state attuate in nessun Cantone. Le organizzazioni di controllo temono che queste prescrizioni per loro nuove in materia di formazione facciano lievitare i costi dei controlli.

Conclusioni Gli esiti di un giro di controllo devono essere utili sia all’esecuzione dei pagamenti diretti sia all’adempimento del mandato di controllo conferito al servizio preposto alla protezione degli animali (VC). A tal fine, occorre sancire e/o chiarire che esiste un solo standard per i controlli sulla protezione degli animali. Lo standard nei controlli sulla protezione degli animali può essere raggiunto nel seguente modo:

– Per quanto concerne l’organizzazione di controllo, limitazione della libertà di scelta dei beneficiari dei pagamenti diretti alle organizzazioni che possiedono una convenzione sulle prestazioni con il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.

– Chiarimento dei seguenti punti (a livello di ordinanza o nella convenzione sulle prestazioni): o Obbligo della convenzione sulle prestazioni per quanto riguarda i controlli sulla

protezione degli animali nel contesto della PER. o Facoltà del servizio preposto alla protezione degli animali di impartire istruzioni sul pi-

ano tecnico, anche per il controllo sulla protezione degli animali nell’ambito della PER. o I contenuti del controllo e i requisiti qualitativi nei confronti dei controlli e del personale

addetto si fondano sulle disposizioni della legge sulla protezione degli animali. o Il titolare dei dati relativi ai controlli è il rispettivo Cantone, che può utilizzarli al fine di

adempiere a tutte le sue mansioni. o La documentazione di controllo deve essere completa e uniforme, in maniera tale da

poter essere utilizzata per eventuali ulteriori controlli. o Deve essere garantita l’indipendenza del personale addetto ai controlli. o I requisiti a livello di formazione (secondo l’ordinanza sulla formazione) valgono per

tutti i controlli sulla protezione degli animali, anche nell’ambito della PER. o Il raggiungimento di un grado di occupazione elevato delle persone addette ai

controlli come target per la garanzia della qualità.

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Ambito di controllo vegetali

Salute dei vegetali/quarantena

Autorità competenti Competenze normative / vigilanza: UFAG/UFAM Applicazione: SFF/Servizi fitosanitari cantonali Panoramica Le misure attuate in ambito fitosanitario sono finalizzate a prevenire la comparsa e la diffusione di malattie e parassiti ai danni dei vegetali. Le disposizioni fitosanitarie svizzere sono conformi ai principi e alle norme della Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali (IPPC). Nell’ambito dell’importazione di vegetali e prodotti derivati, occorre minimizzare quanto più possibile il rischio di introduzione di organismi nocivi particolarmente pericolosi (organismi di quarantena). Il SFF (Servizio fitosanitario federale) ha il compito di controllare il rispetto delle disposizioni svizzere in materia. In collaborazione con le stazioni federali di ricerca (Agroscope, WSL), inoltre, esso monitora le esportazioni di vegetali dalla Svizzera verificandone la conformità alle normative fitosanita-rie dei Paesi di destinazione. Nel 2001 è stato introdotto il passaporto per piante per le merci destinate al commercio in territorio svizzero, ai sensi dell’Accordo agricolo bilaterale siglato con l’Unione Europea nel 1999. Il passaporto è obbligatorio per i materiali vegetali considerati potenziali vettori di organismi nocivi particolarmente pericolosi. L’organo di vigilanza di tale sistema di controllo è rappresentato dall’UFAG in ambito agricolo e dall’UFAM in ambito forestale. L’UFAG, inoltre, coordina le diverse misure attuate dai servizi fitosanitari cantonali per la sorveglianza dei rispettivi territori e la lotta a eventuali focolai (ad es. fuoco batterico, diabrotica del mais ecc.). Per analogia, i servizi forestali cantonali soggiacciono all’UFAM. Organismi nocivi stima dei rischi Poiché l’interazione tra organismo nocivo e pianta/e ospite/i è di natura specifica, le misure di lotta dipendono dalla biologia di tale organismo, che può essere un battere, un fitoplasma, un virus, un fungo, un nematode, un acaro o un insetto. Visto l’enorme impatto economico che gli organismi nocivi esercitano sulle colture, in tutto il mondo sono in corso ricerche miranti a conoscere più a fondo la biologia degli organismi nocivi potenziali e attuali. La protezione dei vegetali può quindi contare su una solida base di conoscenze scientifiche in materia di area di diffusione, piante ospiti, metodi profilattici e cicli di vita degli organismi nocivi. L’OEPP (Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante) e l’UE hanno redatto un elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi, i cosiddetti organismi di quarantena, spesso difficili da debellare. Grazie all’introduzione del passaporto per piante, tuttavia, si è creato un sistema internazionale volto a prevenire la diffusione di tali organismi. Oltre a essere membro di vari gruppi di esperti dell’OEPP la Svizzera ha nominato alcuni specialisti che, riconosciuti a livello europeo, partecipano attivamente alle valutazioni dei rischi relative a nuovi potenziali organismi nocivi particolarmente pericolosi. Il passaporto per piante Per poter mettere in commercio vegetali e parti di essi potenzialmente in grado di ospitare uno o più organismi di quarantena occorre rilasciare un passaporto per piante che certifichi l’assenza di tali organismi.

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Organismi nocivi strategia 2010-2014 Occorre colmare le lacune riscontrate nei controlli al confine (soprattutto relative a materiale vegetale proveniente da Paesi terzi) nel corso dell’audit UE (ottobre 2007) e allineare i controlli allo standard adottato nell’Unione Europea. Tale obiettivo dovrà essere raggiunto attraverso le seguenti misure:

– Potenziamento delle risorse di personale; – Investimenti nelle infrastrutture (laboratorio di sicurezza biologica di classe 3); – Perfezionamento dei controllori e – Controlli basati sui rischi e incremento dell’efficienza

Organismi nocivi laboratori Tutte le analisi relative alla salute dei vegetali sono svolte da Agroscope. Suddivisione dell’attività di analisi. Ch: Changins, Wä: Wädenswil, LF: Les Fougères (Agroscope Changins-Wädenswil, Centre des Fougères, Conthey)

Tipo di coltura Funghi Batteri Fitoplasmi Virus Nematodi Insetti Erbe infestanti

Frutticoltura Wä Wä Ch Ch Wä Wä Ch

Orticoltura in pieno campo

Wä Wä Ch Ch Wä (tranne ne- matodi a cisti della patata Ch)

Wä Ch

Orticoltura in serra LF Wä Ch Ch Wä Ch Ch

Bacche, piante officinali e ornamentali

LF Ch Ch Ch Wä LF Ch

Campicoltura Ch Ch Ch Ch Wä Ch Ch

Viticoltura Ch Ch Ch Ch Wä Ch Ch

Organismi nocivi basi legali – 916.20 Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV) Organismi nocivi pianificazione d’emergenza – Misure

L’ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) sancisce le misure fitosanitarie (controlli all’importazione e alla messa in commercio, sorveglianza e lotta in caso di contaminazione) e disciplina gli aspetti relativi all’organizzazione e alla notifica. Esistono vari piani d’emergenza per la lotta ai principali organismi nocivi particolarmente pericolosi. Data la presenza di divieti volti a far sì che vegetali contaminati non confluiscano nella filiera alimentare o nella produzione di alimenti per animali, essi non rappresentano un rischio per il consumatore. Le segnalazioni e lo scambio di informazioni a livello internazionale vengono gestiti dalle istituzioni rilevanti, come l’OEPP, oppure dagli Stati membri dell’UE nell’ambito dell’Accordo agricolo bilaterale tramite il sistema di notifica EUROPHYT.

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– Lotta diretta contro gli agenti patogeni Oltre alla distruzione dei vegetali (sotto forma di misure fitosanitarie contro organismi nocivi partico-larmente pericolosi), sussiste la possibilità di procedere alla lotta diretta contro gli agenti patogeni (non solo contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui alla OPV, ma anche contro organismi nocivi conosciuti da tempo in Svizzera) attraverso l’uso di prodotti fitosanitari, che, tuttavia, potrebbero lasciare tracce nei prodotti trattati. Occorre pertanto garantire che tali residui non siano presenti nelle derrate alimentari e negli alimenti per animali in quantità tali da rappresen-tare un pericolo per la salute dei consumatori. L’ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE) sancisce che le sostanze estranee e i componenti possono essere presenti negli alimenti solo in quantità innocue per la salute e se tecnicamente indispensabili. La normativa fissa opportuni valori limite, a cui fanno riferimento il CUAA e l’USAV ogniqualvolta effettuano le analisi dei residui.

Controlli sui processi relativi a organismi nocivi particolarmente pericolosi Controlli all’importazione di materiale vegetale

Obiettivo Prevenire l’introduzione di organismi nocivi particolarmente pericolosi ai sensi dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)

Contenuto In caso di importazioni da Paesi terzi, si verifica che la merce sia accompa-gnata dal certificato fitosanitario obbligatorio (conformemente alle disposi-zioni dell’IPPC) e che quest’ultimo corrisponda al contenuto dell’invio.

Controllo visivo al fine di accertare l’assenza di contaminazioni. In caso di dubbio, invio di campioni alla stazione di ricerca competente Agroscope o WSL.

Basi legali RS 916.20 Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV)

RS 916.202.1 Ordinanza dell’UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)

RS 916.205.1 Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati

Esecuzione Controllori fitosanitari del SFF

Categorizzazione del rischio e campionamento In linea di principio, vengono controllati tutti gli invii contenenti merci sogget-te alle disposizioni fitosanitarie.

Eccezione: l’UE ha definito varie categorie di rischio per i Paesi importatori in base al numero di infrazioni riscontrate nei precedenti controlli. Qualora il Paese importatore rientri in una categoria di rischio bassa, si effettua soltan-to un controllo a campione. Anche il SFF ha adottato tale categorizzazione.

Risorse Confederazione: percentuali d’impiego pari a circa 800

Misure in caso di infrazioni In caso di rischio immediato di ulteriore diffusione nell’ambiente circostante, la merce viene distrutta sul posto.

In caso di contaminazione, ma rischio di diffusione nell’ambiente circostante ridotto, l’invio viene respinto.

Documenti Documentazione interna con

- descrizioni dei processi - guide - moduli dispositivi

Gestione dei dati Registrazione della violazione, con trasmissione dei dati al sistema di notifica dell’UE Europhyt cui la Svizzera è affiliata (le infrazioni vengono notificate)

Analisi Estratti/elenchi scaricabili da Europhyt e disponibili presso l’UFAG (SFF)

Rapporti Nessun rapporto istituzionalizzato

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Controlli nelle aziende (produttori di sementi e di tuberi-seme)

Obiettivo Garantire la salute delle sementi e dei tuberi-seme messi in circolazione. Contenuto Le aziende che producono sementi o tuberi-seme sono soggette ad almeno

un controllo all’anno, durante il ciclo vegetativo, da parte del SFF o di organizzazioni di controllo mandatarie. In assenza di irregolarità, l’azienda è abilitata al rilascio di passaporti per piante per la propria merce.

Basi legali RS 916.20 Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV)

Esecuzione Coltivazione di piante erbacee: SFF

Vivai di piante arboree: Concerplant

Viti: Vitiplant

Sementi: Swisssem/VO

Cipolle indigene: CSO (Centrale svizzera dell’orticoltura e delle colture speciali)

Concerplant, Vitiplant e Swisssem/VO sono organizzazioni di categoria che rappresentano gli interessi di produttori e clienti.

Categorizzazione del rischio e campionamento -

Risorse Durante il ciclo vegetativo (1 - 3 mesi all’anno), circa 80 persone sono incaricate dell’esecuzione dei controlli.

Misure in caso di infrazioni Qualora venga individuato un organismo nocivo particolarmente pericoloso, si provvede alla distruzione delle scorte e alla bonifica dell’azienda.

Documenti Documentazione interna per un’applicazione omogenea delle disposizioni

Gestione dei dati Vivai di piante arboree, vivai di viti, piante erbacee: banca dati Passinfo (UFAG)

Patate da semina: CertiPro (banca dati di Agroscope)

Analisi -

Rapporti Rapporto annuale a cura delle organizzazioni accreditate, all’attenzione dell’UFAG

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Sorveglianza del territorio

Obiettivo Individuare precocemente la comparsa di organismi nocivi particolarmente pericolosi (ad es. diabrotica del mais, Sharka delle drupacee ecc.)

Contenuto All’interno del loro territorio, i Cantoni sono responsabili della sorveglianza e della lotta agli organismi di quarantena, di cui circa 10 sono attualmente prioritari. A seconda della necessità e dell’urgenza, le disposizioni in materia di attuazione possono essere applicate fino a livello comunale. Si raccolgo-no e si verificano eventuali segnalazioni di casi sospetti. In alcune circostan-ze, si prelevano campioni ai fini di un’analisi microbiologica (Agroscope, WSL). I focolai rilevati vengono notificati all’Ufficio federale competente. Il risanamento (spesso distruttivo, dal momento che gli organismi di quarante-na sono difficili da debellare) è di responsabilità del Cantone.

In presenza di un focolaio, il controllo superiore compete a un ispettore fitosanitario (ACW).

I servizi fitosanitari cantonali hanno altresì il compito di rendere nota la comparsa sul territorio cantonale di organismi nocivi che fino a quel momento non erano ancora presenti.

Basi legali RS 916.20 Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV)

RS 916.202.1 Ordinanza dell’UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)

RS 916.205.1 Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati

Esecuzione Servizi fitosanitari cantonali (cfr. profili cantonali)

Categorizzazione del rischio e campionamento Sorveglianza capillare del territorio

Coordinamento tra le autorità coinvolte Il SFF e i servizi fitosanitari cantonali si incontrano almeno 2 volte all’anno per confrontarsi, perfezionarsi e garantire un’applicazione omogenea delle disposizioni.

Misure in caso di infrazioni Ai sensi dell’OPV e delle disposizioni cantonali

Documenti Le direttive concernenti tutti i possibili organismi nocivi particolarmente pericolosi sono pubblicate sul sito del SFF.

servizio fitosanitario federale

Gestione dei dati I focolai rilevati vengono segnalati all’autorità preposta del SFF (UFAG/UFAM e Agroscope/WSL).

Analisi Servizi fitosanitari cantonali, Agroscope

Rapporti Rapporti specifici a cura di Agroscope (temi rilevanti)

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Organismi nocivi: controllo sui prodotti Esempio di sorveglianza del territorio e misure di lotta contro un organismo nocivo particolarmente pericoloso ai sensi dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali. Programma di monitoraggio della diabrotica del mais (D. virgifera virgifera)

Obiettivo Individuare precocemente la comparsa di D. virgifera virgifera Basi legali RS 916.20 Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali

(OPV)

Prelievo di campioni Sorveglianza tramite trappole a feromoni

Pianificazione, analisi: Agroscope

Operatività: servizi fitosanitari cantonali

Parametri di analisi D. virgifera virgifera, animali adulti

Esecuzione delle analisi Decisione a cura degli esperti di Agroscope (i servizi fitosanitari cantonali effettuano la prima triage)

Coordinamento con altre autorità Agroscope stabilisce la localizzazione delle trappole, coordinamento con i servizi fitosanitari cantonali

Categorizzazione del rischio e campionamento Superfici rappresentative coltivate a granoturco e assi di traffico in cui è probabile una contaminazione

Misure in caso di non conformità Rotazione obbligatoria delle colture

Gestione dei dati Tabelle Excel

Analisi Agroscope

Rapporti I risultati vengono pubblicati sul sito Web di Agroscope

http://www.agroscope.admin.ch/org/00273/index.html?lang=it

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Varietà vegetali e materiale di moltiplicazione

Autorità competenti Competenze normative / vigilanza: UFAG Applicazione: la responsabilità in merito all’applicazione per quanto riguarda il materiale di moltiplica-zione compete all’UFAG. L’applicazione vera e propria è a cura di quest’ultimo e della stazione di ricerca Agroscope. Durante i processi di certificazione di sementi e tuberi-seme, alcune organizzazioni di controllo e associazioni indipendenti vengono incaricate dall’UFAG di svolgere com-piti di controllo. Panoramica Per l’omologazione di varietà vegetali, la certificazione di sementi e tuberi-seme e i controlli commer-ciali viene perseguita una strategia che poggia su tre pilastri:

– Omologazione di varietà vegetali delle specie campicole e foraggere: Ai fini dell’omologazione viene verificato, tra le altre cose, il valore di impiego e di utilizzo delle varietà. Il controllo consiste anche nell’appurare se le varietà in esame presentano caratteri-stiche negative per la salute dell’uomo, come ad es. resistenza insufficiente nei confronti di certi agenti patogeni che possono determinare un’accresciuta presenza di micotossine nei cereali oppure la formazione di zuccheri riducenti nelle patate (formazione di acrilammidi). Un altro importante aspetto oggetto di verifica è dato dalle resistenze/tolleranze alle malattie, che consentono una coltivazione caratterizzata dal minor impiego possibile di prodotti fitosanitari.

– Certificazione di sementi e tuberi-seme: Assicura che vengano commercializzati solo sementi e tuberi-seme provenienti da varietà omologate e che quindi le caratteristiche positive per la salute dell’uomo di queste varietà va-dano a beneficio dei consumatori. Permette inoltre, attraverso tutti i livelli di moltiplicazione, una tracciabilità dalle sementi certificate fino al centro di selezione.

– Controllo a livello commerciale: Per verificare l’efficacia dei sistemi di certificazione, vengono eseguiti controlli a campione a livello commerciale sulle sementi e sui tuberi-seme prodotti in Svizzera e all’estero. Nell’ambito di tali controlli ha luogo una verifica della qualità nonché della corretta caratteriz-zazione e chiusura dei contenitori di sementi. Per incrementare l’efficienza, vengono eseguiti di norma controlli combinati volti ad accertare la qualità delle sementi, la contaminazione da OGM e in parte la presenza di prodotti omologati per la concia delle sementi/relativi residui dovuti all’abrasione dei semi.

La severità delle disposizioni e quindi l’intensità dei controlli dipendono dall’importanza della specie vegetale. Per la sicurezza dell’alimentazione vale quanto segue: specie campicole e foraggere > varietà di verdura, frutta e viticole. Laboratori ufficiali nazionali Parametri di analisi Laboratorio

Caratteristiche delle varietà Agroscope

Caratteristiche qualitative delle sementi Agroscope

Caratteristiche qualitative delle patate da semina Agroscope

OGM Agroscope

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Basi legali – RS 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr) – RS 916.151 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializza-

zione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sul materiale di moltiplicazione) – RS 916.151.1 Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme

delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi – RS 916.151.2 Ordinanza del DFE dell’11 giugno 1999 concernente la produzione e la com-

mercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto certificati (s.l.) (Ordinanza del DFE sulle piante da frutto)

– RS 916.151.3 Ordinanza del DFE del 2 novembre 2006 concernente la produzione e la com-mercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (Ordinanza del DFE sulle piante di vite)

– RS 916.151.6 Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole (Ordi-nanza sul catalogo delle varietà)

– RS 916.151.7 Ordinanza dell’UFAG del 17 gennaio 2007 concernente il catalogo delle varietà di viti per la certificazione e la produzione di materiale standard nonché l’elenco dei vitigni (Ordinanza sulle varietà di viti)

Pianificazione d’emergenza Ciascun lotto di sementi disponibile in commercio deve essere provvisto di un numero di lotto per rendere possibile, in caso di necessità, l’individuazione immediata del responsabile della messa in commercio e del produttore fino alla particella di produzione e affinché si possano predisporre in modo efficente le necessarie misure.

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Controlli sui prodotti Certificazione obbligatoria di sementi e tuberi-seme nell’ambito delle specie campicole e foraggere

Obiettivo La produzione e la messa in commercio di sementi e tuberi-seme sono soggette a vigilanza statale e corrispondono a uno dei primi anelli di control-lo della filiera alimentare. Si assicura che le sementi e i tuberi-seme commercializzati corrispondano alle varietà omologate che presentano, tra le altre cose, anche le caratteristiche positive richieste per la salute dell’uomo.

Contenuto Controllo visivo di ciascuna coltura di moltiplicazione di sementi e tuberi-seme da parte di ispettori delle colture abilitati al fine di accertarne la purezza varietale, le distanze minime in caso di impollinazioni incrociate, malattie e piante estranee. Prelievo di campioni rappresentativi su ogni lotto di sementi cerniti da parte di personale autorizzato. Analisi di ciascun campione di sementi presso Agroscope in relazione a purezza, germinabili-tà, altri semi e salute delle sementi. Caratterizzazione e chiusura dei conte-nitori di sementi da parte di personale autorizzato. Controllo colturale dei lotti di sementi certificati al fine di verificare l’identità e la purezza varietali.

Basi legali RS 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)

RS 916.151 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sul materiale di moltiplicazione)

RS 916.151.1 Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi

RS 916.151.2 Ordinanza del DFE dell’11 giugno 1999 concernente la pro-duzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto certificati (s.l.) (Ordinanza del DFE sulle piante da frutto)

RS 916.151.3 Ordinanza del DFE del 2 novembre 2006 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (Ordinanza del DFE sulle piante di vite)

RS 916.151.6 Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole (Ordinanza sul catalogo delle varietà)

RS 916.151.7 Ordinanza dell’UFAG del 17 gennaio 2007 concernente il catalogo delle varietà di viti per la certificazione e la produzione di materiale standard nonché l’elenco dei vitigni (Ordinanza sulle varietà di viti)

Esecuzione L’esecuzione della certificazione di sementi e tuberi-seme compete ad Agroscope (patate da semina e sementi). Questi enti sono altresì responsa-bili della formazione, abilitazione e controllo del personale preposto all’esecuzione delle verifiche.

Categorizzazione del rischio e campionamento Nessuno, in quanto la totalità della produzione di sementi avviene con la certificazione ufficiale. L’ispezione delle colture di categorie di sementi superiori viene eseguita da personale dell’ente di certificazione anziché da ispettori delle colture autorizzati.

Risorse -

Misure in caso di infrazioni

- Controlli successivi

- Misure amministrative ai sensi dell’art. 169 LAgr

- Denuncia

Documenti Agroscope e UFAG

Gestione dei dati Agroscope e UFAG

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Controllo delle sementi a livello commerciale

Obiettivo Controllo successivo volto a verificare se le sementi certificate e commercia-lizzate confermano i risultati della certificazione.

Basi legali RS 916.151 Ordinanza sul materiale di moltiplicazione (art. 22 cpv. 4)

Prelievo di campioni Ogni anno vengono sottoposti a prelievo di campioni ca. 50 lotti di sementi, in parte in combinazione con controlli OGM volti ad accertare la presenza di prodotti omologati per la concia delle sementi/relativi residui dovuti all’abrasione dei semi.

Controllo OGM: almeno 30 campioni.

Parametri di analisi Qualità delle sementi, caratterizzazione e chiusura; contaminazione da OGM; omologazione di prodotti per la concia delle sementi e rispetto delle norme che regolano i residui dovuti all’abrasione dei semi.

Esecuzione delle analisi Agroscope, residui da abrasione: Centro tecnologico agricolo di Augusten-berg (Germania)

Categorizzazione del rischio e campionamento OGM: il campionamento è basato sui rischi, principalmente in funzione della frequenza delle varietà transgeniche commercializzate tra le diverse varietà vegetali (soprattutto mais, colza, barbabietole) del Paese di provenienza

Misure in caso di non conformità - Controlli successivi

- Misure amministrative ai sensi dell’art. 169 LAgr

- Denuncia

Gestione dei dati UFAG

Analisi Analisi interna Agroscope-UFAG

Rapporti Rapporto interno Agroscope-UFAG

Documenti Protocolli interni sui prelievi di campioni, istruzioni ecc.

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Prodotti fitosanitari

Autorità competenti Competenze normative vigilanza: UFAG Applicazione: Servizio di omologazione dell’UFAG. Uffici preposti alla valutazione: Agroscope, USAV, SECO, UFAM. Controllo del mercato da parte dei servizi cantonali per i prodotti chimici. Panoramica I prodotti fitosanitari proteggono le piante utili e assicurano il raccolto. I prodotti fitosanitari sono sostanze biologiche attive che, oltre agli effetti protettivi desiderati possono avere effetti secondari sulle stesse piante da coltura, su «organismi no-target» (ad es. organismi utili) e sull’ambiente (ad es. suolo, acqua). Pertanto, oltre all’efficacia dei prodotti fitosanitari, in un procedimento di omologazione viene controllato e valutato il rischio per l’uomo, le piante da coltura e l’ambiente. I prodotti fitosanitari possono essere messi in commercio in Svizzera solo se omologati sul territorio nazionale. Al procedi-mento di omologazione partecipano diversi Uffici federali e stazioni di ricerca dell’UFAG, autorità responsabile dell’omologazione. Il lavoro del settore Prodotti fitosanitari dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) si basa sull’ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF), RS 916.161.

In Svizzera ci sono quattro uffici preposti alla valutazione:

– L’UFAG con le Stazioni federali di ricerca agronomica e l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) accertano che un prodotto fitosanitario sia adeguato all’utilizzo previsto, il suo utilizzo secondo le prescrizioni non produca effetti collaterali inaccet-tabili sulle piante utili e i raccolti, e il trattamento in base alle prescrizioni non abbia conseguenze inaccettabili sull’uomo, gli animali e l’ambiente. Agroscope valuta in particolare la reazione dei prodotti fitosanitari nei confronti dell’ambiente e il rischio per gli organismi acquatici e altri organismi non bersaglio come le api e i macroorganismi.

– L’USAV si accerta che un prodotto fitosanitario utilizzato secondo le prescrizioni non arrechi pericolo all’uomo. Si accerta che un prodotto fitosanitario non provochi effetti collaterali inaccettabili, qualora rimangano dei residui negli o sugli alimenti. Valuta i rischi tossicologici per l’uomo e definisce la caratterizzazione.

– L’UFAM determina la classificazione e la caratterizzazione di un prodotto fitosanitario in relazione alla sua pericolosità per l’ambiente.

– La SECO valuta i prodotti fitosanitari relativamente alla salute e la sicurezza di coloro che ne fanno un uso (sicurezza sul lavoro) professionale o commerciale.

Prodotti fitosanitari: stima dei rischi L’omologazione dei prodotti fitosanitari avviene sistematicamente secondo un processo interno prestabilito.L’elenco dei prodotti omologati è pubblico: http://www.blw.admin.ch/psm/produkte/index.html?lang=it

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Prodotti fitosanitari: laboratori Le analisi ufficiali sui residui dei prodotti fitosanitari sono eseguite nei laboratori cantonali, sulla base dei valori massimi stabiliti nell’ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (RS 817.021.23). Prodotti fitosanitari: basi legali

– RS 916.161 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

– RS 916.020 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim) – RS 916.020.1 Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzio-

ne primaria (OIPPrim)

Prodotti fitosanitari: pianificazione d’emergenza In presenza di nuove conoscenze riguardanti i rischi correlati a prodotti già omologati, l’UFAG può modificare per breve tempo le autorizzazioni esistenti, ritirare prodotti dal mercato (art. 29 segg. OPF) oppure vietarne l’impiego (art. 67 OPF). Nelle situazioni in cui derrate alimentari o alimenti per animali sono compromessi dall’impiego errato o inadeguato di prodotti fitosanitari, si ricorre alla pianificazione d’emergenza. La risoluzione di situazioni di emergenza di altro genere dovute ai prodotti fitosanitari, come ad es. ingenti danni ambientali o alla salute dovuti all’uso di prodotti fitosanitari, è di competen-za, analogamente a quanto previsto per i prodotti chimici, dei Cantoni interessati. In caso di eventi che riguardano più Cantoni, l’UFAG agisce eventualmente in via sussidiaria e coordina le attività (art. 80 cpv. 1 OPF) Qualora dovessero comparire organismi nocivi, nuovi, prima d’ora sconosciuti o noti ma resistenti nei confronti di determinati prodotti fitosanitari, per combattere i quali in Svizzera non esistono prodotti efficaci omologati, l’UFAG può omologare altri prodotti fitosanitari disponibili per un periodo limitato, nel contesto di una procedura di emergenza abbreviata (art. 40 OPF). Prodotti fitosanitari: controlli sui processi L’utilizzo corretto dei prodotti fitosanitari conformemente alla OPPrim viene verificato nell’ambito dei controlli nella produzione primaria (cfr. capitolo corrispondente), nonché nel contesto dei controlli PER, in quanto i PER contengono disposizioni approfondite sulla selezione e sull’impiego mirato dei prodotti fitosanitari. Prodotti fitosanitari: controlli sui prodotti Nell’ambito delle analisi dei laboratori cantonali, la frutta, la verdura e altri alimenti vengono sottoposti a verifica per individuare l’eventuale presenza di residui. Per i risultati delle analisi si vedano i rapporti annui dei laboratori cantonali. Questi documenti si trovano nei rispettivi profili cantonali. Il controllo del mercato dei prodotti fitosanitari e dei concimi spetta ai servizi cantonali per i prodotti chimici. A seconda del Cantone, gli organi d’esecuzione sono assegnati a un ufficio diverso. In alcuni Cantoni sono insediati presso il Controllo delle derrate alimentari. In altri, sono parte integrante degli uffici di protezione dell’ambiente o appartengono al settore dei farmacisti cantonali. L’UFAG assume singoli compiti in via sussidiaria (art. 80 OPF). L’obiettivo delle analisi sui prodotti fitosanitari nell’ambito dei controlli PER è di verificare il rispetto delle disposizioni PER. Se l’analisi evidenzia che le disposizioni di base (in conformità alla OPF e alla OPPrim) non sono state rispettate (ad es. utilizzo di un prodotto non omologato), l’autorità competente viene informata al riguardo.

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Fig. 9 Panoramica sulla fusione tra i laboratori delle derrate alimentari e i laboratori ambientali (stato: dicembre 2013)

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Concimi

Autorità competenti Competenze normative / vigilanza: UFAG (UFAM, USAV) Applicazione: Cantoni (coordinati dall’UFAG) Panoramica I concimi sono sostanze o prodotti che servono al nutrimento delle piante. Favoriscono la crescita dei vegetali, ne aumentano la resa o ne migliorano la qualità. I concimi possono consistere in minerali, sostanze chimiche o rifiuti. Sono soggetti a un obbligo di autorizzazione al fine di verificare eventuali effetti secondari inaccettabili per l’uomo, gli animali (ad es. dovuti a residui in derrate alimentari e alimenti per animali, contaminazione dell’acqua potabile) e l’ambiente. Possono essere messi in commercio solo concimi omologati. Un concime è omologato se corrisponde a un tipo di concime della lista dei concimi (ordinanza) oppure ha ottenuto un’autorizzazione dall’UFAG. I concimi sono soggetti a regolamentazione differente a seconda del rischio. I concimi minerali semplici, composti, gli ammendanti e i concimi con microelementi possono essere messi in commercio in Svizzera senza obbligo di notifica presso l’UFAG, in quanto si tratta per lo più di concimi regolamen-tati a livello di Comunità europea, contrassegnati come concimi CE. Questi concimi devono essere classificati ed etichettati da chi li mette in commercio conformemente al diritto in materia di concimi e prodotti chimici. Si applica la regola della responsabilità propria. I concimi organici e organo-minerali devono essere notificati presso l’UFAG, il quale verifica le notifiche pervenute in particolare per quanto riguarda gli effetti secondari sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente nonché la corretta etichettatura. I concimi con rischio elevato necessitano di un’autorizzazione dell’UFAG per poter essere messi in commercio. Sono soggetti ad autorizzazione:

– i concimi che non corrispondono ad alcuno dei tipi di cui all’allegato 1 dell’ordinanza DFE sul libro dei concimi (OLCon), ad es. che non raggiungono i tenori minimi;

– gli additivi per concimi, ad eccezione degli additivi per concimi aziendali; – le colture di microrganismi per il trattamento dei terreni, delle sementi o delle piante; – i prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno (ad es. inibitori della nitrificazione); – tutti i concimi cui sono aggiunti microrganismi e i concimi composti da organismi geneticamen-

te modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi; – i concimi fabbricati a partire da sottoprodotti di origine animale (eccettuati i resti alimentari non

provenienti dal traffico transfrontaliero e gli scarti verdi con resti alimentari) oppure a partire da fanghi presenti nelle acque di scarico dei macelli o di aziende che trasformano carne e

– gli ammendanti del suolo pubblicizzati quali concimi fogliari. Strategia 2010–2014 Coordinamento di una campagna sul mercato a cura dei Cantoni con la più ampia partecipazione possibile da parte di questi ultimi. Verifica delle possibilità di formulare in maniera più generale il diritto in materia di concimi e di estenderne il campo d’applicazione a tutte le sostanze che vengono impie-gate come concimi o per migliorare il terreno. Laboratori ufficiali Le analisi ufficiali vengono eseguite in laboratori cantonali affiliati agli uffici preposti alle derrate alimentari e all’ambiente. Agroscope pubblica un libro metodologico per l’analisi di composta, digesta-to e fanghi di depurazione. Altri metodi di determinazione sono definiti tramite i metodi CEN europei.

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Basi legali – RS 916.171 Ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza

sui concimi, OCon) – RS 916.171.1 Ordinanza del DFE del 16 novembre 2007 sulla messa in commercio di concimi

(Ordinanza DFE sul libro dei concimi, OLCon) – RS 814.81 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione

di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla ridu-zione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), allegato 2.6

– RS 916.441.22 Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

– RS 813.11 Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pe-ricolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

– RS 814.600 Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR) Concimi stima dei rischi I requisiti per la messa in commercio dei concimi in Svizzera (notifica, autorizzazione) sono basati sui rischi. Un concime può essere omologato unicamente se:

– si presta all’utilizzazione prevista; – non produce effetti secondari inaccettabili e non costituisce un pericolo per l’ambiente né,

indirettamente, per l’uomo, ove sia utilizzato conformemente alle prescrizioni; – un’utilizzazione conforme alle prescrizioni garantisce che a partire dai prodotti di base trattati

con tale concime sono ottenuti derrate alimentari e oggetti d’uso che soddisfano le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari e

– contiene esclusivamente sostanze rientranti nel campo d’applicazione dell’OPChim, classificate, valutate e notificate conformemente alla stessa.

Questi requisiti vengono verificati nell’ambito delle domande di autorizzazione e delle notifiche. La valutazione dei rischi viene eseguita sulla base dei dati richiesti e inoltrati. Concimi pianificazione d’emergenza L’obbligo di notifica e di autorizzazione permette all’autorità di conoscere i responsabili della messa in commercio e i prodotti a rischio. Coloro che commercializzano prodotti o categorie di prodotti specifici possono essere avvisati in maniera rapida e mirata di eventuali problemi sul piano della sicurezza oppure ricevere l’ordine di adottare le misure necessarie. In caso di nuove scoperte riguardo a rischi insiti in prodotti già omologati, l’UFAG può adeguare le autorizzazioni in essere per un breve periodo di tempo, ritirare prodotti dal mercato (art. 7 cpv. 5 e art. 11) oppure vietarne l’utilizzo (art. 4 cpv. 2). Nelle situazioni in cui derrate alimentari o alimenti per animali sono compromessi dall’impiego errato o inadeguato di concimi, si ricorre alla pianificazione d’emergenza in materia. La risoluzione di situazioni di emergenza di altro genere dovute ai concimi, come ad es. ingenti danni ambientali, è di competenza, analogamente a quanto previsto per i prodotti chimici, dei Cantoni interessati. In caso di eventi che riguardano più Cantoni, l’UFAG agisce even-tualmente in via sussidiaria e coordina le attività (art. 29 cpv. 2 OCon) Concimi controlli sui processi I produttori di concimi che trasformano sottoprodotti di origine animale necessitano di un’autorizzazione rilasciata dal veterinario cantonale. Quest’ultimo deve sottoporre a ispezione le aziende per poter rilasciare loro l’autorizzazione. Le aziende vengono controllate almeno una volta l’anno ai sensi dell’art. 46 OESA.

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Le autorità cantonali controllano regolarmente i produttori di composta e digestato (art. 45 cpv. 1 OTR). Se constatano un difetto, ingiungono all’esercente di porvi rimedio entro un congruo termine (art. 45 cpv. 2). Se l’esercente non pone rimedio a un difetto grave entro un termine massimo di due anni, l’autorità decide la chiusura dell’impianto. Nei casi urgenti ordina la chiusura immediata (art. 45 cpv. 3). Gli impianti di compostaggio e di fermentazione vengono ispezionati con cadenza annuale (in determinati Cantoni ogni 2 anni). La maggior parte dei Cantoni delega le ispezio-ni a un’associazione, il cosiddetto ispettorato. Concimi controlli sui prodotti Campagna sul mercato 2004 e 2011/2012 volta a valutare il rispetto dei tenori dichiarati per gli elementi nutritivi, dei valori soglia delle sostanze nocive e di altri requisiti previsti dal diritto in materia di concimi (obbligo di autorizzazione, etichettatura, ecc.). Messa in commercio di concimi

Obiettivo Valutazione del rischio sulla base di nuove scoperte, al fine di decidere se la sicurezza delle derrate alimentari o degli alimenti per animali è compromessa e se è necessario ritirare i prodotti dal mercato e vieterne l’ulteriore messa in commercio.

Basi legali 916.171 Ordinanza sui concimi (OCon)

Prelievo di campioni Sulla base di un sospetto

Parametri di analisi In base al rischio, metalli pesanti, germi patogeni, prodotti chimici pericolosi, tossine, ecc.

Esecuzione delle analisi Laboratori specializzati cantonali o privati

Coordinamento con altre autorità A seconda delle esigenze, coordinamento con l’USAV nel caso delle derrate alimentari e della salute degli animali, con Agroscope nel caso degli alimenti per animali e con l’UFAM nel caso dell’ambiente.

Categorizzazione del rischio e campionamento Sulla base dei rischi, in seguito a nuove scoperte

Misure in caso di non conformità Invio di comunicazioni, informazioni del settore

Adeguamento del diritto in materia di concimi

Misure amministrative (decisioni)

Denuncia

Gestione dei dati UFAG, banca dati con le composizioni dei concimi

Analisi UFAG

Rapporti Interni, responsabili della messa in commercio interessati, settore

Documenti Documenti interni, comunicazioni, decisioni

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Ambito di controllo alimenti per animali

Autorità competenti Competenze normative/vigilanza: UFAG/(USAV) Applicazione: per quanto concerne gli alimenti per animali, la responsabilità in merito all’applicazione compete essenzialmente all’UFAG. L’applicazione vera e propria è a cura della stazione di ricerca Agroscope di Posieux (Controllo ufficiale degli alimenti per animali CUAA). Per le aziende che si occupano personalmente della miscela di mangimi senza additivi per i quali siano previsti tenori mas-simi (allegato 2 dell’ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA), l’applicazione è a cura dell’ufficio competente per l’igiene dei processi nella produzione primaria (di regola i Cantoni). Per quanto concerne i mangimi di origine animale, invece, la responsabilità in merito all’applicazione (controlli al confine) compete all’USAV. Strategia 2010-2014 Durante il controllo ufficiale degli alimenti per animali, si verifica che le imprese registrate e abilitate adempiano ai requisiti dell’ordinanza sugli alimenti per animali e sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (articoli 41-45 dell’OsAlA nonché articoli 20 e 21 dell’OLAIA). A tale proposito, ogni anno vengono raccolti approssimativamente 1’300 -1’500 campioni di alimenti per bestiame da reddito e 250 campioni di alimenti per animali domestici al fine di analizzarne vari parametri, relativi in particolare alle sostanze indesiderabili (allegato 10 OLAlA). La programmazione dettagliata delle ispezioni si rifà alle disposizioni interne del CUAA. Laboratori ufficiali nazionali Parametri di analisi Laboratorio

Componenti

Agroscope a Posieux (o laboratori accreditati incaricati da Agroscope)

Additivi

Sostanze indesiderabili

Sostanze vietate

OGM

Salmonella Agroscope

Componenti di origine bovina Agroscope/ZOBA

Basi legali

– RS 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr) – RS 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l’immissione sul mer-

cato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA) – RS 916.307.1 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l’immissione sul

mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per ani-mali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)

– RS 916.307.11 Ordinanza dell’UFAG del 1° febbraio 2005 concernente la lista degli alimenti OMG per animali

– RS 916.020 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim) – RS 916.020.1 Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzio-

ne primaria (OIPPrim)

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Pianificazione d’emergenza Le aziende di produzione e commerciali garantiscono la sicurezza degli alimenti per animali assumendosene personalmente la responsabilità e assicurando un autocontrollo (art. 41 e 42 OsAIA). Qualora vi sia il sospetto che alcuni alimenti non adempiano alle prescrizioni in materia di sicurezza, le aziende di produzione e commerciali sono tenute spontaneamente a non metterli in commercio o a ritirarli dal mercato (art. 42 OsAIA). In tal caso, occorre informare sia gli utilizzatori degli alimenti per animali in questione sia le autorità preposte al controllo. Il Controllo ufficiale degli alimenti per animali mira ad appurare che le imprese si siano assunte la propria responsabilità e provvedano all’ autocontrollo al fine di garantire la sicurezza dei loro prodotti. Qualora un alimento per animali non conforme venga messo in commercio, l’autorità preposta al controllo del medesimo può disporre l’attuazione di un processo di Quality Management (piano quadro d’emergenza), con cui adottare i provvedimenti necessari. In caso il mangime non conforme abbia contaminato derrate alimentari o sia confluito sul mercato estero, l’UFAG (o Agroscope tramite l’UFAG) provvede a informare l’USAV. In conformità alla decisione della direzione dell’UFAG e in base alle necessità viene fatta intervenire una Task Force (coinvolgendo l’USAV a seconda della situazione).

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Controlli sui processi Produttori di alimenti per animali

Obiettivo Il Controllo ufficiale degli alimenti per animali è il primo anello di controllo della filiera alimentare. Il suo compito consiste nel verificare che i produttori e i responsabili della messa in commercio di alimenti per animali operino secondo i requisiti previsti dalla legge. La sua attività garantisce pertanto la tutela della salute di persone e animali.

Contenuto Controllo relativo al rispetto dei requisiti previsti dall’articolo

20 OLAIA (controllo del magazzino)

21 OLAIA (trasporto di alimenti per animali)

41 e 42 Ordinanza sugli alimenti per animali (esigenze particolari poste alle aziende / misure di autocontrollo)

44 Ordinanza sugli alimenti per animali (sistema d’analisi dei rischi e controllo dei punti critici – HACCP)

Campionamento di alimenti per animali al fine di individuare eventuali sostanze indesiderabili, di controllare le dichiarazioni (protezione dall’inganno) e verificare la conformità dei prodotti

Basi legali RS 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)

RS 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)

RS 916.307.1 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti desti-nati all’alimentazione animale, OLAlA)

RS 916.307.11 Ordinanza dell’UFAG del 1° febbraio 2005 concernente la lista degli alimenti OMG per animali

Esecuzione La pianificazione e l’esecuzione competono al CUAA.

In caso di produttori di alimenti per animali soggetti alle disposizioni dell’OESA (SA come prodotto iniziale), sono previsti controlli d’igiene e ispezioni per il rilascio dell’autorizzazione da parte di veterinari ufficiali (cfr. ambito di controllo Salute degli animali).

Categorizzazione del rischio e campionamento La periodicità dei controlli per le aziende viene stabilita in base ai rischi, alla quantità prodotta e ai pericoli specifici degli additivi o premiscele impiegati. Di norma, la frequenza dei controlli di base può variare da uno ogni 4 a uno ogni 8 anni a seconda della categoria di azienda.

Risorse Controllo ufficiale degli alimenti per animali di Agroscope: 6 persone (percentuale d’impiego: 560)

Coordinamento con altre autorità Il CUAA collabora a stretto contatto con l’UFAG.

In caso di produttori di alimenti per animali soggetti alle disposizioni dell’OESA, le autorità veterinarie cantonali coordinano i controlli con il CUAA.

Il Controllo ufficiale degli alimenti per animali collabora anche con l’AFD (autorità doganale) e con Swissmedic.

Misure in caso di non conformità Controlli successivi

- Misure amministrative ai sensi dell’articolo 169 LAgr

- Denuncia

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Documenti Interni al CUAA

Gestione dei dati Interna al CUAA

Analisi Comunicato stampa annuale del CUAA

Rapporti Rapporti d’ispezione

Nell’ambito dei controlli sull’igiene dei processi nella produzione primaria, i detentori di animali vengono sottoposti a verifica al fine di accertare l’utilizzo corretto degli alimenti per animali conforme-mente alla OPPrim.

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Controlli sui prodotti Controllo degli alimenti per animali

Obiettivo Il Controllo ufficiale degli alimenti per animali è il primo anello di controllo della filiera alimentare. Il suo compito consiste nel verificare che i produttori e i responsabili della messa in commercio di alimenti per animali operino secondo i requisiti previsti dalla legge. La sua attività garantisce pertanto la tutela della salute di persone e animali.

Basi legali RS 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)

RS 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)

RS 916.307.1 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti desti-nati all’alimentazione animale, OLAlA)

RS 916.307.11 Ordinanza dell’UFAG del 1° febbraio 2005 concernente la lista degli alimenti OMG per animali

Prelievo di campioni Ogni anno vengono prelevati e analizzati circa 1’300 – 1’500 campioni.

I campioni vengono prelevati in base alle quantità prodotte o messe in commercio, in ragione dei possibili rischi legati alla composizione del prodot-to e alla categoria animale. Viene fatta una pianificazione per categoria animale e importazione/prodotto interno (nazionale).

Parametri di analisi Criteri qualitativi (composizione) come: componenti analitici

Criteri di sicurezza, additivi, sostanze indesiderabili o vietate, OGM.

Il numero dei parametri da analizzare viene stabilito annualmente dal CUAA.

Esecuzione delle analisi Laboratori Agroscope di Posieux o altri laboratori accreditati per conto del CUAA.

Coordinamento con altre autorità Il prelievo dei campioni può anche essere effettuato dall’AFD (autorità doganale). La valutazione delle piante medicinali come alimenti per animali ha luogo in accordo con Swissmedic.

Categorizzazione del rischio e campionamento I tipi di prodotto vengono scelti in loco dagli ispettori in base alle quantità, alla gamma di prodotti e alle composizioni.

I parametri da analizzare vengono definiti di volta in volta dai responsabili del controllo dei prodotti in base alla tipologia e alla composizione dei medesimi.

Risorse Controllo ufficiale degli alimenti per animali di Agroscope: 6 persone (percentuale d’impiego: 560)

In generale, al CUAA (con il Supporto dell’analitica) sono disponibili 4’700 giornate di lavoro.

Misure in caso di non conformità Controlli successivi

Emolumenti secondo l’Ordinanza sulle tasse dell’UFAG

Misure amministrative ai sensi dell’articolo 169 LAgr

Denuncia

Gestione dei dati Interna al CUAA

Analisi Comunicato stampa annuale di CUAA/UFAG

Rapporti Comunicato stampa annuale di CUAA/UFAG

Documenti Rapporti di controllo

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Ambito di controllo salute degli animali

Salute degli animali

Autorità competenti Competenze normative / vigilanza: USAV Applicazione: Servizi veterinari cantonali (cfr. profili cantonali), USAV per il controllo all’importazione di animali vivi, derrate alimentari e sottoprodotti di origine animale da Paesi terzi. Strategia 2010-2014 La Strategia per la salute animale in Svizzera 2010+ è stata elaborata dall’UFV in collaborazione con gli Uffici veterinari cantonali e viene attuata gradualmente. http://www.blv.admin.ch/gesundheit_tiere/03007/index.html?lang=it La strategia comprende i cinque obiettivi che seguono:

– La Confederazione rafforza il proprio ruolo direttivo e il suo impegno, in particolare nella pre-venzione, nel riconoscimento precoce e nella prevenzione di situazioni di crisi.

– I Servizi veterinari cantonali uniformano l’esecuzione e promuovono la collaborazione inter-cantonale.

– Integrare maggiormente nei processi decisionali i detentori di animali e altri interessati, i quali si assumono la propria parte di responsabilità nella sorveglianza e nella lotta.

– Orientare la ricerca sulla salute animale alle esigenze dei detentori di animali e del Servizio veterinario pubblico. Intensificare la cooperazione con la ricerca internazionale.

– Ampliare la rete internazionale e la cooperazione attiva con le istituzioni e le organizzazioni nell’ambito della salute animale.

Al fine di realizzare l’obiettivo strategico di rafforzare le competenze della Confederazione a livello di prevenzione, si è proceduto a una revisione dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie. Le modifiche hanno fornito le basi legali di riferimento per rafforzare le attività di riconoscimento precoce in seno all’USAV. Le attività di riconoscimento precoce in relazione alla salute degli animali si concentrano, in particola-re, sui seguenti ambiti d’intervento:

– Ampliamento della Syndromic Surveillance in Svizzera – Maggiore consapevolezza riguardo alle epizoozie da parte di detentori di animali e

veterinari, attraverso campagne di comunicazione mirate – ampliamento del centro di competenza sui vettori presso la facoltà Vetsuisse di Zurigo – attuazione di programmi di riconoscimento precoce mirati ai fini dell’individuazione di

epizoozie nuove e riemergenti.

Insieme agli esperti dell’USAV, il servizio di riconoscimento precoce redige un rapporto sulla salute degli animali a livello internazionale. L’obiettivo è il rilevamento permanente di informazioni sulla situa-zione e sulla diffusione mondiale delle epizoozie e delle patologie animali «segnalazioni RADAR», al fine di riconoscere precocemente gli eventuali rischi per la Svizzera e adottare per tempo le misure necessarie.

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Le «segnalazioni RADAR» riguardano in particolare i nuovi casi di epizoozie e altri pericoli rilevanti per la salute animale in Svizzera riscontrati in Europa o nei Paesi che sono partner commerciali della Svizzera. Inoltre si osserva la situazione epizootica a livello mondiale allo scopo di individuare eventuali variazioni significative nella diffusione delle malattie. Fonti consultate:

ProMED, OIE WAHID, Healthmap, MediSYS, Defra, ADNS, FLI, USAV e altre. Laboratori di riferimento Laboratorio di riferimento nazionale (denominazione breve)

Epizoozie e altre competenze N. epizoozie

Istituto di virologia e d’immunoprofilassi (IVI), Mittel-häusern

Epizoozie altamente contagiose ai sensi dell’art. 2 OFE; malattia della lingua blu; malattia emorragica dei cervi, PRRS; febbre del Nilo occidentale; «malattie emergenti»

19

Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici (ZOBA)

Actinobacillosi, metrite contagiosa equina, brucellosi delle varie specie animali, campilobatteriosi, polmonite enzootica dei suini, infezioni da Campylobacter foetus, agalassia contagiosa, leptospirosi, listeriosi, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, pleuropolmonite contagiosa delle capre e delle pecore, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, infezione da Salmonella del pollame e dei suini, salmonellosi, tularemia, yersiniosi; resistenza agli antibiotici

17

Istituto di virologia veterinaria, Università di Berna (IVV, Berna)

Diarrea virale bovina / Mucosal Disease, artrite-encefalite caprina, Maedi-Visna, leucosi enzootica bovina, anemia infettiva degli equini, artrite equina, adenomatosi polmonare, rabbia, encefalomielite degli equini

9

Centro di riferimento nazionale per le malattie dei volatili e dei conigli, Università di Zurigo (NRGK)

Clamidiosi degli uccelli, peste aviaria (AI), laringotracheite infettiva dei polli, mixomatosi, malattia di Newcastle, infezione del pollame e dei suini da Salmonella, malattia emorragica virale del coniglio

7

Centro nazionale per le malattie dei pesci e degli animali selvatici, Università di Berna (FIWI)

Viremia primaverile della carpa, anemia infettiva dei salmonidi, necrosi ematopoietica infettiva, necrosi pancreatica infettiva, peste dei gamberi, malattia renale proliferativa dei pesci, setticemia emorragica virale

6

Centro di ricerche apicole (ZBF) Parassiti delle api; peste europea; peste americana 6

Istituto di batteriologia veterinaria, Università di Zurigo (IVB, Zurigo)

Coxiellosi, paratubercolosi, pseudotubercolosi, morva, tubercolosi 5

Istituto di parassitologia, Universi-tà di Berna

Durina, infezioni da Tritrichomonas foetus, neosporosi, toxoplasmosi, trichinellosi, echinococcosi, criptosporidiosi, ipodermosi, vettori che trasmettono epizoozie

8

Istituto di virologia, Università di Zurigo

Rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva; malattia di Aujeszky; gastroenterite trasmissibile

3

Centro nazionale per le malattie neurologiche degli animali, Uni-versità di Berna (NeuroCenter)

Encefalite spongiforme bovina, scrapie 2

Istituto di patologia veterinaria, Università di Zurigo (IVP, Zurigo)

Aborto enzootico degli ovicaprini (clamidia) 1

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Basi legali - RS 916.40 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) - RS 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) - RS 916.443.10 Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e

l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE) - RS 916.443.106 Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione e del

transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) - RS 916.314.1 Ordinanza del 27 giugno 1984 sul sussidio al servizio consultivo e sanitario per

l’allevamento porcino (OSSP) - RS 916.314.4 Ordinanza del 13 gennaio 1999 sull’aiuto al Servizio consultivo e sanitario in

materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) - RS 916.403.1 Ordinanza del 28 settembre 2007 che istituisce misure preventive destinate a

impedire l’introduzione della peste aviaria in Svizzera - RS 916.403.11 Ordinanza dell’UFV (2/07) sulla definizione delle zone a rischio elevato per

l’introduzione della peste aviaria classica in Svizzera del 28 settembre 2007 - RS 916.441.22 Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di

origine animale (OESA) (Stato 1° luglio 2011) - RS 916.443.105 Ordinanza dell’UFV concernente i provvedimenti di lotta contro l’anemia infet-

tiva equina in equidi provenienti dalla Romania del 13 settembre 2010 – RS 916.404.1 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di ani-

mali (Ordinanza BDTA) – RS 812.212.27 Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza

sui medicamenti veterinari, OMVet) Pianificazione d’emergenza Per la gestione delle crisi sono previste strutture che disciplinano la suddivisione dei compiti, la collaborazione e il sistema di notifica tra la Confederazione e i Cantoni in presenza di una situazione di crisi. I documenti sono pubblicati sul sito Extranet dell’USAV e sono accessibili ai servizi specializ-zati cantonali. Ai sensi della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie, nel caso di insorgenza di epizoozia altamente contagiosa l’USAV ha il compito di coordinare le misure di lotta a livello nazionale. Art. 9a OFE Se uno o diversi animali di un effettivo sono colpiti da un’epizoozia fortemente contagiosa, tutti gli animali dell’effettivo che sono sensibili all’epizoozia devono, per principio, essere immediatamente abbattuti e eliminati. Il Consiglio federale stabilisce:

– i provvedimenti complementari da prendere nella zona minacciata dall’epizoozia e nella regione circostante;

– i casi in cui non è necessario uccidere l’intero effettivo colpito né eliminarlo; – la procedura da seguire nel caso in cui l’epizoozia non possa essere estirpata con l’uccisione

e l’eliminazione degli effettivi infettati. L’ordinanza sulle epizoozie (OFE) definisce le misure profilattiche e stabilisce l’organizzazione della lotta alle epizoozie. In caso di epizoozie altamente contagiose o da eradicare, sono previsti ulteriori documenti d’emergenza. Singole zoonosi sono descritte come epizoozie. Ai sensi dell’OFE, infatti, alcune di esse devono essere sottoposte a sorveglianza permanente.

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Controlli sui processi Gli Uffici veterinari cantonali si occupano della sorveglianza nei seguenti ambiti:

– Sorveglianza sanitaria degli effettivi – Scambi internazionali di animali, prodotti animali, seme ed embrioni – Farmacie veterinarie private, aziende di commercio al dettaglio il cui assortimento di

medicamenti è costituito prevalentemente da medicamenti veterinari Controlli veterinari ufficiali

Obiettivo I controlli veterinari ufficiali, introdotti nel 2001, costituiscono parte integrante di un controllo completo della filiera alimentare, dal produttore al consumatore. Essi contribuiscono in larga misura a garantire una sicurezza alimentare a 360 gradi, favoriscono un miglioramento e un’armonizzazione dell’applicazione delle normative a livello cantonale e costituiscono il presupposto per l’esportazione di animali e prodotti di origine animale:

- documentazione obiettiva che attesti l’autocontrollo da parte del detentore di animali

- verifica dell’applicazione capillare delle normative vigenti

- adempimento degli obblighi internazionali ai fini dell’esportazione Contenuto Verifica della salute degli animali e delle mammelle, dell’impiego di

medicamenti e del traffico di animali

Basi legali 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.408 Ordinanza del 29 ottobre 2008 concernente il sistema d’informazione per il Servizio veterinario pubblico (OSisVet)

916.404.1 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

916.404.2 Ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BTDA)

812.212.27 Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veteri-nario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)

916.351.021.1 Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL)

916.351.0 Ordinanza del 20 ottobre 2010 sul controllo del latte (OCL)

916.020.1 Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim)

817.190 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)

910.15 Ordinanza del 26 ottobre 2011 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC)

Esecuzione I controlli di base vengono eseguiti da veterinari ufficiali o da assistenti specializzati sotto la sorveglianza di questi ultimi.

I controlli successivi e quelli intermedi devono essere effettuati da specialisti.

Categorizzazione del rischio e campionamento Dal 2012 (con un adeguamento graduale fino al 2014) i campionamenti effettuati dai Cantoni sul 10 % di tutte le aziende detentrici di animali registrate vengono portati al 25 %.

Risorse Confederazione: risorse specialistiche e supporto informatico. In totale, sono previste percentuali d’impiego pari a circa il 30 %

Misure in caso di infrazioni Sanzioni conformi alle disposizioni giuridiche

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Documenti Manuale di controllo dell’USAV

Gestione dei dati Gli esiti dei controlli vengono registrati dagli Uffici veterinari cantonali (o dalle istituzioni incaricate) direttamente nel programma informatico Acontrol.

Analisi A cadenza annuale, l’USAV analizza gli esiti dei controlli, accertando il raggiungimento del numero di campionature previsto per ciascun Cantone e i relativi risultati (infrazioni).

Rapporti Ogni anno, l’USAV redige un rapporto sui risultati dei controlli veterinari ufficiali.

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Controllo del traffico di animali

Obiettivo Il controllo del traffico di animali mira a prevenire le epizoozie e a facilitare/sostenere la lotta contro di esse. Promuove la fiducia dei consumatori e rappresenta un presupposto per l’accesso ai mercati esteri.

Contenuto La Confederazione tiene un registro centrale di tutte le aziende in cui vengono detenuti e macellati animali ad unghia fessa o equidi. Inoltre, i Cantoni registrano le aziende detentrici di volatili da cortile o pesci nonché tutti gli apiari occupati e vuoti.

Tutti questi animali vengono contrassegnati dai rispettivi detentori mediante un sistema unitario che prevede l’impiego di marche auricolari ufficiali. Per tutti gli animali ad unghia fessa i detentori devono tenere un registro aggiornato in cui siano indicati tutti gli animali presenti nelle rispettive aziende, e devono redigere un certificato d’accompagnamento per ogni spostamento di tali animali. Tutti i movimenti di animali della specie bovina, e dal 2011 della specie suina, devono essere notificati dai rispettivi detentori alla banca dati sul traffico di animali.

A partire dal 2011 tutti i cavalli devono essere registrati nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) ed essere muniti di un passaporto per equidi. I puledri nati dopo il 1° gennaio 2011 devono anche essere dotati di microchip. In seguito devono essere notificati alla BDTA anche l’esportazione, il cambio di scuderia o di proprietario o altri cambiamenti che avvengono durante la vita di un cavallo.

Basi legali RS 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) RS 916.408 Ordinanza del 29 ottobre 2008 concernente il sistema d’informazione per il Servizio veterinario pubblico (O-SISVet) RS 916.404.1 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

RS 916.404.2 Ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BTDA)

Esecuzione Il rispetto delle disposizioni viene accertato nell’ambito dei controlli veterinari ufficiali. Inoltre, per quanto riguarda i bovini, il sistema della banca dati sul traffico di animali controlla la plausibilità delle notifiche che i detentori di animali sono tenuti a rilasciare: una notifica di entrata viene ad esempio accettata dal sistema solo se è indicato il numero BDTA dell’azienda di provenienza dell’animale.

Risorse Confederazione: vi sono risorse dedicate sia nell’USAV che nell’UFAG. in totale, per-centuali d’impiego pari a circa il 250 %.

Misure in caso di infrazioni Se la banca dati sul traffico di animali riceve una notifica di entrata, ma non una corrispondente notifica di uscita, al detentore di animali (che non ha redatto la notifica di uscita) viene inviata una notifica di esame dei dati. Il detentore deve pagare una tassa. I nominativi dei detentori che non reagiscono all’esame dei dati vengono comunicati agli Uffici veterinari cantonali (autorità d’esecuzione) con cadenza trimestrale, mediante una tabella. Le sanzioni cantonali in caso di infrazioni ai controlli del traffico di animali prevedono multe e denunce.

Documenti Direttive tecniche dell’USAV

Note informative

Documenti ausiliari di Identitas SA

Manuale di controllo dell’USAV

Gestione dei dati Banca dati nazionale sul traffico di animali gestita da Identitas SA. Scambio diretto di dati con il programma SISVet del Servizio veterinario.

Analisi Analisi regolari della banca dati nazionale sul traffico di animali.

Rapporti Pubblicati regolarmente

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Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Obiettivo Prevenzione delle epizoozie: garantire che l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale non nuoccia alla salute di persone e animali.

Contenuto Verifica del rispetto dei metodi di trasformazione ammessi, dell’uso previsto, delle disposizioni a livello strutturale e gestionale per l’eliminazione di sottoprodotti di originale animale ai sensi dell’OESA.

Basi legali RS 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

RS 916.407 Ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

RS 916.441.22 Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottopro-dotti di origine animale (OESA)

Esecuzione I controlli vengono effettuati da veterinari ufficiali, sotto la supervisione specialistica e organizzativa del Servizio veterinario cantonale.

Categorizzazione del rischio e campionamento

La frequenza dei controlli viene stabilita dai Cantoni, fermo restando che dev’essere effettuato almeno un controllo all’anno, tenendo conto, tra i vari elementi, della tipologia di azienda, delle sue dimensioni, della struttura della clientela e delle reazioni dell’azienda a eventuali contestazioni.

Risorse Confederazione: supporto tecnico in fase di concessione dei permessi (pubblicazione delle liste). Supporto tecnico dell’attuazione cantonale. In totale, sono previste percentuali d’impiego pari a circa il 60%. Nei Cantoni, in tutti gli Uffici veterinari cantonali sono designati i responsabili tecnici - con un onere diverso in termini di tempo.

Misure in caso di non conformità Le non conformità minori sono condonate a condizione che si provveda a opportune migliorie (entro una determinata data e con controllo successivo).

Le non conformità gravi possono anche comportare sanzioni e la revoca del permesso d’esercizio.

Documenti Manuali di controllo dell’USAV specifici per ciascuna categoria di aziende

Gestione dei dati Tutte le aziende sono registrate in SISVet. I controlli possono essere registrati dai Cantoni anche in SISVet; in alcuni casi registrazione in sistemi cantonali.

Analisi L’analisi dei controlli viene effettuata a livello cantonale

Rapporti Non sono previsti rapporti nazionali a cadenza regolare. Le non conformità gravi vengono notificate all’USAV.

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Esportazione di seme ed embrioni

Obiettivo Per l’esportazione nell’UE, i prodotti devono provenire da centri/magazzini/team di prelievo autorizzati.

Per l’esportazione in Paesi extra-UE, i fornitori devono essere autorizzati dall’Ufficio del veterinario cantonale. Ogni invio, inoltre, deve essere corredato dei certificati ufficiali per l’esportazione di volta in volta applicabili.

Contenuto Cfr. direttive tecniche

Basi legali RS 916.401 Ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE) RS 916.443.10 Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)

Esecuzione VU

Categorizzazione del rischio e campionamento Tutte le aziende esportatrici

Risorse -

Misure in caso di infrazioni Applicazione delle norme a livello cantonale

Documenti Direttive tecniche

Gestione dei dati Applicazione delle norme a livello cantonale

Analisi Applicazione delle norme a livello cantonale

Rapporti Applicazione delle norme a livello cantonale

Esportazione di sottoprodotti di origine animale

Obiettivo Le aziende esportatrici necessitano di un’autorizzazione dell’Ufficio del veterinario cantonale ai sensi dell’OESA. Per l’esportazione di alcuni sottoprodotti di origine animale è necessaria un’autorizzazione dell’USAV. Il suo rilascio dipende, tra le varie cose, dal fatto che i sottoprodotti possano essere eliminati, «in caso di necessità», anche in Svizzera.

Contenuto Cfr. base legale

Basi legali RS 916.441.22 Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

Esecuzione Ufficio del veterinario cantonale

Categorizzazione del rischio e campionamento Tutte le aziende esportatrici

Risorse -

Misure in caso di infrazioni Applicazione delle norme a livello cantonale

Documenti -

Gestione dei dati Applicazione delle norme a livello cantonale

Analisi Applicazione delle norme a livello cantonale

Rapporti Applicazione delle norme a livello cantonale

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Controlli sui prodotti L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è responsabile della sorveglianza delle epizoozie e delle zoonosi per le quali pianifica e coordina opportuni programmi. I programmi di sorveglianza attivi si contraddistinguono per il fatto che gli effettivi vengono sottoposti ad analisi senza che siano presenti sintomi clinici. L’obiettivo dei controlli è accertare, mediante prelievi di campioni rappresentativi, che gli animali esaminati non siano affetti dalla patologia in questione, nonché stimare la frequenza della malattia. Questi programmi di sorveglianza sono attuati in collaborazione con i Servizi veterinari cantonali, i laboratori diagnostici riconosciuti e i laboratori di riferimento. La sorveglianza passiva viene invece effettuata per mezzo del sistema di notifica: il veterinario che esegue le analisi segnala al veterinario cantonale, direttamente o tramite il veterinario ufficiale, un caso o un sospetto di epizoozia. Il veterinario cantonale invia all’USAV un rapporto settimanale su tutti i casi di epizoozie (incluse le zoonosi) registrati nel Cantone. Qualora venga riscontrata un’epizoozia altamente contagiosa, il veterinario cantonale informa subito l’USAV telefonicamente. L’Ufficio federa-le provvede a pubblicare settimanalmente un resoconto dei nuovi casi epizootici su Internet (sistema d’informazione di notifica delle epizoozie, Info SM). Programma di riconoscimento precoce LyMON

Obiettivo Conferma di stadi precoci di TB attraverso diagnosi di laboratorio e individu-azione delle cause di alterazioni linfonodali tramite diagnosi differenziali, aumento della consapevolezza dei VU riguardo alle epizoozie nei macelli.

Contenuto Accertamento delle cause di alterazioni aspecifiche dei linfonodi nei bovini attraverso esami patologici e diagnosi di laboratorio.

Basi legali RS 916.40 Legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE)

RS 817.0 Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) del 9 ottobre 1992

Esecuzione Durante il controllo delle carni, i veterinari ufficiali inviano eventuali linfonodi evidenti, ma con alterazioni aspecifiche, al laboratorio di riferimento preposto (Istituto di batteriologia veterinaria, Vetsuisse Zurigo) ai fini di un chiarimento.

Parametri di analisi Tubercolosi bovina e agenti patogeni, risultanti da diagnosi differenziali, che possono causare alterazioni linfonodali: ad es. batteri delle specie Mannheima/Pasteurella, Mycoplasma, Trueperella pyogenes e altri actinomiceti (Actinobacillus, Rhodococcus), stafilococchi, clostridi, funghi vari e leucosi enzootica bovina.

Campionamento Effettuato almeno un invio di campioni all’anno per veterinario ufficiale addetto ai controlli delle carni. Le 10 maggiori aziende di macellazione bovina prelevano 50 campioni extra in parte aliquota alla quantità macellata.

Risorse Confederazione: materiale d’imballaggio, spese di spedizione, analisi di laboratorio

Misure in caso di non conformità Notifica di epizoozia

Documenti Concetto LyMON

Gestione dei dati I risultati delle analisi vengono registrati direttamente nel programma informatico Alis.

Analisi L’USAV effettua un’analisi annuale degli esiti dei controlli. A cadenza trimestrale, inoltre, ai servizi veterinari cantonali vengono inviati per informa-zione i risultati intermedi.

Rapporti Ogni anno, l’USAV redige un rapporto scritto in merito ai risultati.

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Syndromic Surveillance Programme Equinella

Obiettivo Piattaforma di notifica e di informazione per le patologie e le sindromi equine non soggette a obbligo di notifica.

Contenuto Registrazione elettronica facoltativa di patologie e sindromi equine senza obbligo di notifica da parte di veterinari sentinella registrati. La banca dati è gestita dai responsabili Equinella dell’Istituto di medicina equina (ISME) della facoltà Vetsuisse di Berna.

Basi legali Nessuna base legale, il sistema si basa sulla partecipazione volontaria dei veterinari sentinella.

Esecuzione Tramite un’applicazione online, i veterinari che trattano anche gli equini inseriscono da PC o smartphone eventuali patologie e/o sindromi aspecifi-che senza obbligo di notifica diagnosticate nei cavalli.

Parametri di analisi Patologie e sindromi equine senza obbligo di notifica

Campionamento Collaborazione volontaria dei veterinari sentinella

Risorse Confederazione: responsabilità e finanziamento dello sviluppo dell’applicazione online, finanziamento dell’esercizio della banca dati Equinella per il periodo 2014-2016.

ISME (Cantone Berna): infrastruttura per i responsabili Equinella (2014-2016).

Dal 2017: Equinella previsto come sistema indipendente attraverso il cofinanziamento della filiera equina.

Misure in caso di non conformità Allarme via SMS ai veterinari sentinella coinvolti, informazione al Ricono-scimento precoce dell’USAV, adozione di misure a seconda del referto.

Documenti Documenti HERMES del progetto Equinella

Gestione dei dati Le segnalazioni dei veterinari sentinella vengono memorizzate nella banca dati Equinella, dove vengono regolarmente analizzate ed elaborate dal punto di vista statistico.

Analisi L’USAV emana un’informativa trimestrale sulle patologie equine segnalate soggette a obbligo di notifica all’OIE. I risultati dell’analisi dei dati vengono pubblicati sulla piattaforma Equinella nell’area riservata e, in forma legger-mente modificata, anche sulla pagina accessibile al pubblico.

Rapporti L’ISME redige a cadenza annuale un rapporto scritto all’attenzione dell’USAV.

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Programma di sorveglianza per gli animali da reddito

Obiettivo Prova dell’assenza di epizoozie: programmi di sorveglianza attiva attuati annualmente per brucellosi ovicaprina, rinotracheite infettiva dei bovini (IBR) e leucosi enzootica bovina (EBL) nei bovini, malattia di Aujeszky e sindrome respiratoria e riproduttiva dei suini (PRRS) nei suini domestici. I controlli per campionatura attestano l’assenza di tali patologie.

Sorveglianza: i risultati sono necessari al fine di rilasciare eventuali garanzie nell’ambito del commercio di animali vivi e derrate alimentari di origine animale, di comprovare lo stato di salute degli animali, di ottenere condizioni commerciali agevolate con l’UE e come base di riferimento per ulteriori garanzie in fase di importazione di animali e merci. La sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici ha lo scopo di proteggere i consumatori. È utile al fine di individuare e illustrare i pericoli causati dalle zoonosi, esaminare l’esposizione di esseri umani e animali e valutare i rischi derivanti dalle zoonosi.

Basi legali RS 916.40 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)

RS 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (per le zoonosi in particolare l’art. 291a -291e)

RS 0.916.026.81 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizze-ra e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Prelievo di campioni Le misure di sorveglianza e i prelievi di campioni vengono effettuati in conformità e in coordinamento con i programmi di sorveglianza delle epizo-ozie e il monitoraggio della resistenza.

Prova dell’assenza di epizoozie: i Cantoni prelevano i campioni necessari presso le aziende agricole. Per i controlli a campione di bovini a partire dal 2012 si utilizzano i campioni di latte sfuso. Per i controlli a campione di suini, i campioni vengono prelevati presso i macelli.

Sorveglianza: nel caso della BSE, il prelievo di campioni avviene nei ma-celli e in fase di distruzione delle carcasse.

Parametri di analisi Prova dell’assenza di epizoozie: Brucella melitensis, IBR, EBL, malattia di Ajueszky, PRRS

Sorveglianza: gli agenti patogeni da tenere sotto controllo dipendono dalla situazione contingente. Nel 2012 sono stati controllati i seguenti agenti patogeni e zoonotici:

Campylobacter nel pollame all’ingrasso: nell’ambito del monitoraggio della resistenza agli antibiotici

Encefalite spongiforme bovina (BSE)

Per quanto concerne l’influenza proseguono queste analisi:

Influenza dei suini: il Servizio sanitario suino preleva campioni dai suini per i quali vi è una notifica di tosse ed effettua il controllo per individuare l’eventuale presenza del virus dell’influenza dei suini (probabilmente non verrà più effettuato a partire dalla metà del 2012).

LPAI nel pollame domestico: annualmente presso il macello vengono controllati 60 effettivi di galline ovaiole da detenzioni all’aperto (10 campioni per effettivo) e 25 effettivi di tacchini (15 campioni per effettivo).

Peste aviaria altamente patogena (HPAI) negli uccelli selvatici: campioni raccolti mediante tampone o carcasse (in caso di sospetto) di uccelli trovati morti o uccisi

Raramente altri agenti zoonotici.

Esecuzione delle analisi Le analisi vengono effettuate da laboratori diagnostici pubblici e privati. Tali laboratori devono essere accreditati e riconosciuti dall’USAV e sottostare alla supervisione specialistica di un veterinario. Esiti positivi o dubbi vengono controllati dai laboratori di riferimento.

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Coordinamento con altre autorità L’USAV pianifica e coordina i programmi di sorveglianza di concerto con i Cantoni e i laboratori diagnostici e di riferimento. Le bozze dei programmi, inclusi gli aspetti relativi ai finanziamenti, vengono sottoposte per approva-zione alla conferenza dei veterinari cantonali. Successivamente si provvede a incaricare gli Uffici veterinari cantonali e a informare tutti i soggetti coinvolti (laboratori diagnostici, laboratori di riferimento, macelli, veterinari, aziende agricole ecc.).

Categorizzazione del rischio e campionamento Prova dell’assenza di epizoozie: per attestare l’assenza di epizoozie, in una stima annuale dei rischi si calcola la probabilità di diffusione di brucellosi ovicaprina, malattia di Ajueszky e PPRS (controllo a campione basato sul rischio). Per le malattie bovine si effettua il calcolo dei campioni da prelevare basandosi sul rischio e tenendo in considerazione i principali fattori di rischio. Attraverso i campioni raccolti si punta ad accertare, con un grado di sicurezza del 99 %, che il livello di prevalenza negli effettivi sia inferiore allo 0,02 %. L’inclusione del rischio d’importazione nel calcolo comporta un ridimensionamento del controllo a campione.

Sorveglianza: la categorizzazione del rischio e il campionamento vengono effettuati singolarmente per ciascuna misura di sorveglianza. Valutazione costante dei rischi da parte di un gruppo di esperti (gruppo di lavoro Zoonosi). Per quanto concerne la BSE, ogni anno vengono prelevati campioni da 7’000 macellazioni ordinarie, e tutti gli animali periti e sottoposti a macellazione sanitaria vengono controllati (solo i bovini ai quali siano già spuntati quattro incisivi permanenti).

Risorse Prova dell’assenza di epizoozie: i costi per il prelievo di campioni in azienda o al macello e per l’analisi dei medesimi al fine di attestare l’assenza di epizoozie sono a carico dei Cantoni (circa 2,6 milioni di fr.). L’USAV si assume le spese di pianificazione, logistica, organizzazione, analisi e comunicazione (circa fr. 100 000.-).

Sorveglianza: i costi della sorveglianza presso l’USAV ammontano a circa fr. 80 000.- (senza BSE). I costi legati al programma di sorveglianza della BSE sono pari a circa 2 milioni di fr. e risultano quasi totalmente a carico dei Cantoni.

Misure in caso di non conformità Le notifiche di epizoozia vengono comunicate dai Cantoni all’USAV e la lotta contro la malattia riscontrata viene condotta in conformità a quanto sancito dall’ordinanza sulle epizoozie.

Le notifiche di epizoozia sono pubblicate settimanalmente sul sito internet dell’Ufficio stesso (InfoSM). Le notifiche internazionali relative alle epizoozie seguono l’iter stabilito dall’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE), dall’UE e dall’OMS.

Gestione dei dati Custodia dei dati presso l’USAV. Gli esiti di laboratorio vengono comunicati all’USAV tramite ILD e sono disponibili a livello centrale per eventuali analisi. L’USAV esegue la valutazione dei campioni dei bovini e dei piccoli ruminanti in base ai dati provenienti dal SISVet.

Analisi L’USAV esamina i risultati dei programmi di sorveglianza e redige i rapporti annualmente.

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Rapporti I rapporti annuali sull’assenza di epizoozie sono pubblicati su Internet. Nel capitolo sulla salute animale del rapporto annuale dell’USAV figura una panoramica dell’attuale situazione sanitaria. Ogni due anni verrà pubblicato il rapporto svizzero sulla salute degli animali incl. le zoonosi.

I risultati sulla sorveglianza dell’influenza aviaria, IBR, EBL, malattia di Aujeszky e brucellosi vengono trasmessi all’UE. Il rapporto svizzero sulle zoonosi viene trasmesso annualmente all’EFSA.

Rapporto annuale sulla prova d’assenza di epizoozie e sui singoli programmi di sorveglianza.

Rapporto annuale dell’USAV

Rapporto svizzero sulla salute degli animali incl. le zoonosi (ogni due anni, prima uscita nel 2013)

Rapporto annuale svizzero sulle zoonosi all’EFSA (in formato pdf, cfr. http://www.efsa.europa.eu/it/zoonosesscdocs/zoonosescomsumrep.htm).

Documenti Varie direttive tecniche.

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Lotta all’infezione da salmonella nel pollame (e nei suini)

Obiettivo Incrementare la sicurezza delle derrate alimentari tramite la lotta alla salmonella nelle diverse specie animali

Basi legali RS 916.40 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (art. 53)

RS 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

Prelievo di campioni Pianificazione da parte di USAV e veterinari cantonali, prelievo di campioni effettuato dagli allevatori autonomamente o sotto la sorveglianza ufficiale oppure dai veterinari ufficiali.

Sorveglianza del patrimonio avicolo mediante prelievo regolare di campioni (tamponi da stivale/calza, campioni di polvere e di feci), secondo quanto indicato dal piano prestabilito.

Alcuni Cantoni integrano le disposizioni varate dalla Confederazione con ulteriori analisi nei piccoli effettivi.

Parametri di analisi S. Enteritidis e S. Typhimurium per le galline ovaiole, le galline di allevamen-to e il pollame da ingrasso e anche S. virchov, S. hadar, S. infantis per il pollame da allevamento ed eventualmente il ceppo monofasico 1,4,[5],12:i:- nel pollame da ingrasso.

Esecuzione delle analisi Laboratori diagnostici riconosciuti dall’USAV

Coordinamento con altre autorità Notifica di casi positivi da parte del veterinario cantonale al medico cantonale e al chimico cantonale.

Categorizzazione del rischio e campionamento Valutazione dei rischi effettuata in base a studi dettagliati sulle galline ovaiole, sul pollame da ingrasso, sui suini da ingrasso e sui suini da allevamento. La valutazione è eseguita analogamente a quella degli Stati membri dell’UE.

Risorse Confederazione: risorse specialistiche e logistica: percentuali d’impiego totali pari a circa il 60 %.

Cantoni: fr. 182 000.-; allevatori: fr. 428 000.-

Misure in caso di non conformità Ai sensi dell’art. 260 OFE e della DT sul prelievo di campioni e l’analisi degli stessi al fine di accertare la presenza di infezioni da salmonella nei polli e nei tacchini, dicembre 2006 (stato: agosto 2009)

Gestione dei dati I Cantoni ricevono una copia di tutti i risultati degli esami ed elaborano una statistica annuale per gli effettivi esaminati. Su questa base l’USAV elabora una statistica annuale della Svizzera.

Notifiche di epizoozia in InfoSM.

Analisi L’USAV esamina i risultati del programma di sorveglianza della salmonella.

Rapporti Rapporto annuale sulle zoonosi, contributo della Svizzera in merito al rapporto sulle zoonosi dell’UE.

Documenti DT sul prelievo di campioni e l’analisi degli stessi al fine di accertare la presenza di infezioni da salmonella nei polli e nei tacchini, dicembre 2006 (stato: agosto 2009)

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Eradicazione/sorveglianza della BVD

Obiettivo Eradicazione della BVD Da ottobre 2010, misurazione del grado di successo del programma di lotta:

test dell’antigene su tutti i vitelli neonati (fino alla fine del 2012)

dal 2012, mediante sierologia anticorpale nel latte o nel sangue Basi legali RS 916.40 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)

RS 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

Prelievo di campioni Pianificazione a cura dell’USAV, prelievo dei campioni e test dell’antigene su tutti i vitelli neonati. Analisi di campioni di pelle (orecchio). Sorveglianza sierologica basata sul rischio mediante campioni di latte sfuso e analisi dei campioni di sangue di gruppi di bovini per la determinazione dello stato dell’azienda.

Parametri di analisi Virus BVD e anticorpi

Esecuzione delle analisi Laboratori abilitati

Coordinamento con altre autorità Pianificazione a cura dell’USAV di concerto con i veterinari cantonali. Domanda dell’USAV alla conferenza dei veterinari cantonali. Finanziamento attraverso i Cantoni; costi del coordinamento, banca dati, comunicazione a cura dell’USAV. Incarico dell’USAV agli Uffici veterinari cantonali. Pubblica-zione dei casi positivi (notifica di epizoozia) e messa a disposizione di tutti i risultati su un sito Internet protetto dell’USAV.

Categorizzazione del rischio e campionamento Nessun controllo a campione; test di tutti i vitelli neonati fino alla fine del 2012 e analisi sierologica basata sul rischio di tutte le aziende

Risorse Confederazione: risorse specialistiche e assistenza logistica: in totale, percentuali d’impiego pari a circa il 300 %.

Cantoni: sorveglianza sierologica 2,2 milioni di fr., test sui vitelli 6,2 milioni di fr.

Misure in caso di non conformità Procedura conforme all’OFE

Gestione dei dati Tutti i risultati delle analisi inseriti in ILD. Vengono trasferiti in SISVet.

Notifiche di epizoozia in InfoSM.

Analisi Analisi costante dei risultati a cura dell’USAV

Rapporti Le notifiche di epizoozia sono pubblicate settimanalmente sul sito Internet dell’Ufficio stesso (InfoSM).

Documenti Direttive tecniche sulla BVD dell’USAV

Influenza suina:

Per raccogliere informazioni sui virus influenzali in circolazione nei suini e individuare precocemente nuovi ceppi, i veterinari del Servizio sanitario suino in particolare visitano alcune aziende con suini affetti da tosse e prelevano tamponi nasali da tali animali, per poi analizzarli presso l’Istituto di virolo-gia della facoltà Vetsuisse al fine di rilevare i virus dell’influenza. Poiché è possibile che il virus dell’influenza suina si trasmetta all’uomo, i detentori di suini malati sono esortati, in occasione della visita presso la loro azienda, a sottoporsi anch’essi a un controllo. I tamponi nasali umani vengono analizzati presso il Centro nazionale di riferimento per l’influenza.

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Medicamenti per uso veterinario

Autorità competenti Competenze normative / vigilanza: USAV Applicazione: Servizi veterinari cantonali (cfr. profili cantonali) Strategia Dal 1° luglio 2013 l’UFV / USAV è subentrato a Swissmedic nell’attuazione dell’ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet). Uno dei compiti principali è l’elaborazione e implementazione della strategia sugli antibiotici. Punti cardine:

– Creare i presupposti per un minor uso di antibiotici – Creare i presupposti per il «prudent use» – Sorveglianza del consumo di antibiotici – Individuare i «consumatori frequenti» e i rischi – Adottare misure

Basi legali

– RS 812.212.27 Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)

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Controlli sui processi Controlli ufficiali nelle aziende detentrici di animali (cfr. anche Controlli veterinari ufficiali) e nel commercio al dettaglio. Ispezione di farmacie veterinarie private e altre aziende di commercio al dettaglio il cui assortimento di medicamenti è costituito prevalentemente da medicamenti veterinari

Obiettivo Contributo alla sicurezza dei medicamenti veterinari; miglioramento e armonizzazione dell’applicazione delle normative a livello cantonale.

Contenuto Ambiti: autorizzazioni, stoccaggio, prescrizione/dispensazione, contabilità, stupefacenti, premiscele di medicamenti/foraggi medicinali, restrizioni nella dispensazione, effetto indesiderato dei medicamenti, pubblicità

Basi legali 812.212.27 Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veteri-nario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)

Esecuzione I controlli vengono eseguiti da veterinari ufficiali.

Categorizzazione del rischio e campionamento Le aziende di commercio al dettaglio e le farmacie veterinarie private che tengono medicamenti per animali da reddito devono essere controllate almeno ogni cinque anni, gli studi per soli animali domestici almeno ogni dieci anni.

Risorse Confederazione: risorse specialistiche e supporto informatico

Misure in caso di infrazioni Sanzioni conformi alle disposizioni giuridiche

Documenti Direttiva tecnica

Gestione dei dati In fase di definizione

Analisi Al momento nessuna analisi

Rapporti Al momento nessun rapporto

Controlli sui prodotti Cfr. controlli sui prodotti relativi all’analisi dei residui nelle derrate alimentari e nell’ambito del programma nazionale di analisi delle sostanze estranee.

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Ambito di controllo protezione degli animali

L’ordinanza sulla protezione degli animali, entrata in vigore il 1° settembre 2008, prescrive i controlli di seguito elencati:

– Aziende agricole detentrici di animali, art. 213 OPAn (da coordinare con PER) – Detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione, art. 214 OPAn – Commerci zoologici, art. 215 OPAn – Detenzioni e allevamenti professionali di animali da compagnia, pensioni o rifugi per animali,

art. 215 OPAn – Centri di detenzione di animali da laboratorio ed esperimenti sugli animali, art. 216 OPAn – Trasporti di animali, art. 217 OPAn – Verifica dell’attività di controllo delegata a privati, art. 218 OPAn

Tutte le aziende agricole detentrici di animali - anche le aziende e le detenzioni non autorizzate ai pagamenti diretti - devono essere soggette a controlli. Nelle aziende agricole che beneficiano dei pagamenti diretti, il controllo relativo alla protezione degli animali avviene nell’ambito della verifica PER. Alcuni Servizi veterinari hanno delegato a posti di controllo accreditati anche il controllo sulle aziende non PER.

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Controlli sistematici sulla protezione degli animali presso aziende agricole con animali da reddito

Sezioni dell’agricoltura Servizi veterinari

Mandato

Attuazione dell’ordinanza sui pagamenti diretti

Mandato

Attuazione della legislazione sulla protezione degli animali

Obiettivo principale

In caso di irregolarità inerenti alla protezione degli animali, stabilire l’ammontare dei contributi da erogare

Obiettivo principale

In caso di irregolarità inerenti alla protezione degli animali ripristinare condizioni conformi alle disposizione di legge

Disposizioni giuridiche

LAgr, OPD, OrdB, OCoC

Compito

Disposizioni giuridiche

LPAn, OPAn, ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici e direttive tecniche dell’USAV, OCoC

Effettuare controlli sulla protezione degli animali

Manuali di Protezione

dell’

controllo degli animali USAV

UCA e SVC si interfacciano

Possibilità di ricorrere a terzi (esterni) genera

ulteriori interfacce

organi di control-lo di diritto pub-blico per azien-de PER

organi di controllo di diritto privato per aziende PER

organi di controllo di diritto privato per aziende BIO

Obbligo di accreditamento per gli organi di controllo di diritto privato ai sensi della norma ISO/IEC 17020

Misure in caso di non conformità Taglio dei contributi secondo le direttive sulla riduzione dei pagamenti diretti (PD)

Misure in caso di non conformità Misure amministrative e (se necessario) penali secondo LPAn e OPAn

Esiti dei controlli

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Autorità competenti Competenze normative: USAV Applicazione: Cantoni Il Centro specializzato nella detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini, Tänikon (ZTHT) è un servizio esterno dell’USAV incaricato dei seguenti compiti:

– Verifica e autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie per la detenzione di bestiame bovino, suini, ovini e caprini (ai sensi dell’art. 7 LPAn)

– Svolgimento di progetti di ricerca riguardanti problematiche attuali e inerenti alla protezione degli animali legate alla detenzione di ruminanti e suini come base per la valutazione dei sistemi di stabulazione nell’ambito della legislazione sulla protezione degli animali

– Supporto alle autorità cantonali nell’applicazione della legislazione in materia di protezione degli animali nell’ambito della detenzione di animali da reddito

– Informazione e consulenza; contatto con istituti di ricerca e autorità estere – Elaborazione di basi scientifiche per il miglioramento delle forme di detenzione esistenti e lo

sviluppo di nuove forme di detenzione adeguate agli animali Il dipartimento Protezione degli animali del VPHI53 e il settore Attuazione della legislazione Protezione degli animali dell’USAV gestiscono congiuntamente un centro di ricerca presso Aviforum a Zollikofen. Svolgono i seguenti compiti:

– Verifica e autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie per la deten-zione di pollame e conigli (ai sensi dell’art. 7 LPAn)

– Svolgimento di progetti di ricerca riguardanti problematiche attuali e inerenti alla protezione degli animali legate alla detenzione di pollame e conigli come base per la valutazione dei sistemi di stabulazione nell’ambito della legislazione sulla protezione degli animali

– Supporto alle autorità cantonali nell’applicazione della legislazione in materia di protezione degli animali nell’ambito della detenzione di animali da reddito

– Informazione e consulenza; contatto con istituti di ricerca e autorità estere – Elaborazione di basi scientifiche per il miglioramento delle forme di detenzione esistenti e lo

sviluppo di nuove forme di detenzione adeguate agli animali Strategia 2010-2014 Armonizzare quanto più possibile l’applicazione della nuova legislazione in materia di protezione degli animali. Tutti i Cantoni adempiono alle prescrizioni di controllo sancite nelle normative sulla protezione degli animali. Definire e consolidare i processi per l’attuazione dei «nuovi» controlli nell’ambito della protezione degli animali. Basi legali RS 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) RS 455.1 Ordinanza 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) RS 910.13 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente i pagamenti diretti 53 Veterinary Public Health Institute – Università di Berna

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Controlli sui processi Controlli relativi alla protezione degli animali

Obiettivo Applicazione della legislazione in materia di protezione degli animali Contenuto Controlli di cui agli articoli 213 - 218 dell’ordinanza sulla protezione degli

animali (OPAn)

Controlli ai sensi dell’ordinanza sui pagamenti diretti

Basi legali 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)

455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)

Esecuzione L’applicazione della legislazione sulla protezione degli animali compete agli Uffici veterinari cantonali, che in alcuni Cantoni sono integrati nell’Ufficio per la protezione dei consumatori. Parte dei controlli è delegata a organi accreditati, scelti prevalentemente tra quelli che eseguono i controlli PER. Nelle aziende agricole, il controllo relativo alla protezione degli animali avviene pertanto nell’ambito della verifica PER. Alcuni Servizi veterinari hanno delegato a organi accreditati anche il controllo sulle aziende non PER (cfr. Profili dei Cantoni).

Per il controllo relativo alla protezione degli animali nelle aziende agricole detentrici di animali da reddito, l’USAV ha redatto appositi manuali. Tali documenti vengono utilizzati dagli Uffici veterinari cantonali e dagli organi accreditati che effettuano i controlli sulla protezione degli animali.

Categorizzazione del rischio e campionamento I controlli sono coordinati in base alle disposizioni dell’OCoC.

Commerci zoologici, art. 213 OPAn e art. 3-5 OCoC: almeno ogni quattro anni, ulteriori controlli intermedi basati sul rischio e le detenzioni di animali in cui durante i controlli dell’anno precedente sono state riscontrate delle non conformità.

Normativa per le piccole aziende detentrici di animali con meno di 0,25 unità standard di manodopera e meno di tre unità di bestiame grosso nonché per le piscicolture e apicolture: i Cantoni stabiliscono la frequenza dei controlli da eseguire in queste aziende.

Detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione, art. 214 OPAn: almeno ogni due anni. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l’intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a quattro anni al massimo.

Commerci zoologici, art. 215 OPAn: almeno una volta all’anno. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l’intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a tre anni al massimo.

Borse di settore per campionatura

Detenzioni e allevamenti professionali di animali da compagnia, pensioni o rifugi per animali, art. 215 OPAn: ogni due anni senza preavviso. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l’intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a cinque anni al massimo.

Centri di detenzione di animali da laboratorio ed esperimenti sugli animali, art. 216 OPAn: almeno una volta all’anno

Esperimenti in corso sugli animali: ogni anno su almeno un quinto delle autorizzazioni in corso

Trasporti di animali, art. 217 OPAn: per campionatura

Verifica dell’attività di controllo delegata a privati, art. 218 OPAn: per campionatura

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Risorse Confederazione: USAV: al momento non quantificabili, si basano sulle risorse del programma sulla protezione degli animali

UFAG: circa 0,5 per conto del SAS ai fini della sorveglianza degli organi di controllo

Misure in caso di infrazioni Misure amministrative e, in caso di infrazioni dolose, misure penali

per quanto riguarda il PER, anche sanzioni conformemente alla «Direttiva relativa alla riduzione dei pagamenti diretti del 27 gennaio 2005» (con le modifiche del 12 settembre 2008, entrate in vigore per la prima volta nell’anno contributivo 2009).

Documenti Manuali di controllo dell’USAV (per la detenzione di animali da reddito)

Gestione dei dati Acontrol da ottobre 2011

Analisi Dal 2012 l’analisi viene effettuata dall’USAV

Controlli nelle aziende agricole (PER): l’analisi viene effettuata dai Servizi veterinari cantonali e dall’UFAG nell’ambito del Rapporto agricolo annuale

Altri controlli: previsti tramite Astat-2: rapporto annuale a cura dei Cantoni

Rapporti Rapporto agricolo (pag. A50)

Rapporto sulla protezione degli animali dell’USAV

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Descrizione delle strutture organizzative cantonali preposte all’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali relativamente agli animali da reddito

UCA SVC Tre SVC (GE,SG,TI) non ricorrono a istituti privati per il controllo sistematico della protezione degli animali.

UCA SVC Due SVC (VD, NE) ricorrono a un istituto privato per il controllo della protezione degli animali in aziende PER e BIO.

Organo/i di controllo PER

UCA SVC In un Cantone (AI/AR) l’organo di controllo PER è integrato nel SVC. Esso esegue controlli sistematici per la protezione degli animali in a-ziende PER e BIO. Organo di

controllo PER

UCA SVC In 4 SVC* [SH, GR, Cant. prim. (NW, SZ), ZG] l’organo di controllo PER è integrato nell’UCA. Esso esegue controlli sistematici per la protezione degli animali in aziende PER. Per le aziende BIO i SVC ricorrono a terzi privati.

Organo di controllo PER

Organo/i di controllo BIO

UCA BBZ SVC In un SVC (TG) l’organo di controllo PER è integrato in un altro servizio ufficiale. Esso esegue controlli per la protezione degli animali in aziende PER. Per le aziende BIO, il SVC ricorre a istituti privati

Organo di controllo PER

Organo/i di controllo BIO

UCA SVC In 12 SVC* [AG, BS, BL, BE, FR, GL, JU, LU, VS, SO, Cantoni primitivi (OW, UR), ZH] istituti privati eseguono i controlli sistematici per la protezione degli animali in aziende PER e BIO.

Organo/i di controllo PER

Organo/i di controllo BIO

*Un SVC (Cantone primitivo) è nominato due volte

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Ambito di controllo derrate alimentari

Autorità competenti Competenze normative / vigilanza: UFAG-USAV Applicazione al confine: USAV/DGD (derrate alimentari e oggetti d’uso) Applicazione all’interno del Paese: Cantoni Strategie 2010-2014 Designazione di laboratori di riferimento nazionali svizzeri ai sensi del Regolamento CE n. 882/2004 e integrazione dei suddetti laboratori nella rete dei laboratori di riferimento dell’UE. (Attuabili dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulle derrate alimentari). Laboratori I primi quattro laboratori indicati sono LNR conformemente alla direttiva 96/23/CE, nominati dall’USAV. Non appena l’USAV disporrà delle basi legali per la nomina di LNR nella LDerr, si provvederà alla designazione di questi laboratori di riferimento. Parametri di analisi Laboratorio

Sostanze delle categorie A1-A6 dell’Allegato I della Direttiva 96/23/CE: stilbeni, estrogeni, androgeni, gestageni, tireostatici, lattoni dell’acido resorcilico, beta-agonisti

Sostanze di cui alla tabella 2 dell’Allegato del regolamento (UE) 37/2010 (ad eccezione di cloramfenicolo e nitrofurano)

Interlabor Belp AG

Solfonamidi, cefalosporine, macrolidi, florfenicolo, pleuromutiline, derivati della diamminopirimidina, nitrofurani, cloramfenicolo, verde di malachite Service de la consommation et des affaires

vétérinaires Genève

Coccidiostatici, incl. nitroimidazoli, carbammati e piretroidi, sedativi, antinfiammatori non steroidei, antielmintici, incl. avermectine

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen St. Gallen

Penicillina, chinoloni, tetracicline, aminoglicosidi, lincosamidi, inibitori della betalattamasi, polimixine, polipeptidi

Kantonales Labor Zürich

Analisi di latte commerciale e latticini

Stazione di ricerca Agroscope (è nominato conformemente all’OCL e corrisponde al regolamento CE 882/2004)

Trichinella Istituto di parassitologia dell’università di Berna

Basi legali

– RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

– RS 817.02 Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (O-Derr)

– RS 817.021.23 Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui compo-nenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE)

– RS 817.022.101 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao

– RS 817.022.102 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale

– RS 817.022.103 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle minestre, le spezie e l’aceto – RS 817.022.104 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli alimenti speciali

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– RS 817.022.105 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’olio e il grasso com-mestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

– RS 817.022.106 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i funghi commestibili e il lievito

– RS 817.022.107 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla frutta, la verdura, le confettu-re e i prodotti simili alle confetture

– RS 817.022.108 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale

– RS 817.022.109 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i cereali, le legumino-se, le proteine vegetali e i loro derivati

– RS 817.022.110 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche – RS 817.022.110.1 Designazione dei vini – RS 817.022.110.2 Designazione delle bevande distillate – RS 817.022.111 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande analcoliche (in parti-

colare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose) – RS 817.022.21 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblici-

tà delle derrate alimentari (OCDerr) – RS 817.022.31 Ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate a-

limentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd) – RS 817.022.32 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull’aggiunta di sostanze essenziali

o fisiologicamente utili a derrate alimentari – RS 817.022.51 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente le derrate alimentari

geneticamente modificate (ODerrGM) – RS 817.023.21 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui materiali e gli oggetti – RS 817.023.31 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui cosmetici (OCos) – RS 817.023.41 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto

con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

– RS 817.023.61 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i generatori aerosol – RS 817.024.1 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI) – RS 817.024.2 Ordinanza del DFI dell’11 maggio 2009 concernente la trasformazione igienica

del latte nelle aziende di estivazione – RS 817.026.1 Ordinanza dell’UFSP del 17 settembre 2008 sulla gomma di guar originaria o

proveniente dall’India – RS 916.020 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim) – RS 916.020.1 Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzio-

ne primaria (OIPPrim) – RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e

delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

– RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

– RS 910.19 Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’impiego delle designazioni «monta-gna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

– RS 916.342 Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del metodo di produzione (Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame, OCPo)

– RS 817.025.21 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’esecuzione della legi-slazione sulle derrate alimentari

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Pianificazione d’emergenza Per la gestione di eventi e crisi, la divisione Derrate alimentari e nutrizione dell’USAV si orienta alle disposizioni del manuale di crisi dell’UFSP, che si fonda su un programma di gestione delle crisi a due livelli. Esso precisa come comportarsi in situazioni critiche con l’ausilio del programma di gestione delle crisi per la sicurezza delle derrate alimentari. Si distingue pertanto tra crisi ed evento. Le crisi vengono gestite a livello di Ufficio federale, gli eventi a livello di divisione. L’entità di una crisi e la classificazione gerarchica vengono stabilite mediante un’apposita scheda di valutazione. La documentazione è una sorta di piano quadro d’emergenza, utilizzabile in presenza di varie tipologie di rischio (ad.es. radionuclidi o pericolo di epidemia). Essa è necessaria, dal momento che le misure adottate in una situazione di crisi o in caso di evento dipendono dalla derrata alimentare in questione e dalla tipologia di rischio correlata. Per le situazioni di crisi o gli eventi che interessano soltanto un Cantone, spetta alla competente autorità cantonale d’esecuzione del diritto in materia di derrate alimentari (chimici cantonali) adottare i provvedimenti opportuni. L’USAV informa la popolazione in caso di situazioni di crisi o eventi che rappresentino un pericolo per gli abitanti di più Cantoni (avvertimento al pubblico, art. 43 LDerr). In presenza di un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana, causato da derrate alimentari o alimenti per animali, l’USAV lo segnala ai sistemi di allarme rapido dell’UE. La divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell’UFSP aveva pubblicato una guida sul tema delle malattie di gruppo determinate dalle derrate alimentari in Svizzera. Il documento comprende le statistiche attuali concernenti le malattie che sono in relazione con le derrate alimentari, offre sugge-rimenti pratici per l’accertamento di focolai e informa sull’evoluzione della sicurezza delle derrate alimentari in Svizzera nell’ottica dei rischi microbici. La guida è destinata soprattutto alle autorità can-tonali di esecuzione in materia di derrate alimentari e ad altre cerchie interessate nell’ambito della sicurezza alimentare, della medicina, dell’industria alimentare nonché ai giornalisti.

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Controlli sui processi Igiene dei processi nella produzione primaria (ad eccezione della produzione di latte)

Obiettivo Garantire l’igiene nella produzione primaria mediante verifica dell’autocontrollo

Contenuto Tracciabilità di mezzi di produzione e alimenti per animali, registro inerente alla produzione vegetale, impiego di medicamenti per uso veterinario, locali di stabulazione (impianti e trasporto), mangimi e acqua di abbeveramento, impiego di alimenti per animali e additivi, immagazzinamento di uova, conservazione e lavorazione del miele, raccoglitrici meccaniche, locali e attrezzature per la produzione e la lavorazione di prodotti primari vegetali, mezzi di trasporto nella produzione vegetale, lavaggi con acqua potabile, stoccaggio di alimenti per animali e prodotti primari separato da rifiuti e sostanze pericolose, impiego adeguato di sostanze chimiche, igiene del personale, pulizia e cura degli animali da reddito, salute degli animali/ zoo-nosi, salute dei vegetali, protezione dall’inganno

Basi legali RS 916.020 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim)

RS 916.020.01 Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim)

RS 812.212.27 Ordinanza sui medicamenti veterinari del 18 agosto 2004 (OMVet)

RS 916.40 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)

RS 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)

RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

RS 910.12 Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

Esecuzione Organi cantonali (cfr. capitolo «Panoramica delle competenze in relazione all’igiene nella produzione primaria e all’igiene del latte» e profili cantonali)

Categorizzazione del rischio e campionamento 25 % di tutte le aziende agricole registrate annualmente; controlli intermedi basati sul rischio

Risorse Confederazione (UFAG): 0,5 persone/mese (supervisione e verifica dell’applicazione delle normative). Non sono incluse le risorse per l’autorizzazione dei mezzi di produzione (tra cui prodotti fitosanitari e alimenti per animali).

Misure in caso di infrazioni Eventuali misure amministrative vengono disposte dagli organi d’esecuzione cantonali ai sensi dell’art. 169 LAgr e degli artt. 28-31 LDerr: ammonizione, revoca, diniego, esclusione, divieto, sequestro, multa disciplinare

Documenti Check list e manuale USAV/UFAG

Gestione dei dati Acontrol

Analisi Acontrol, Astat

Rapporti Rapporto annuale ad aprile

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Igiene del latte nella produzione primaria

Obiettivo Garantire l’igiene nella produzione del latte mediante verifica dell’autocontrollo

Contenuto Autocontrollo / documentazione (qualità dell’acqua, manutenzione dell’impianto per la mungitura, giornale dei trattamenti), locali per il trattamento del latte (luoghi di preparazione, trattamento e immagazzina-mento del latte; fornitura del latte < 2 volte/giorno: magazzino per il latte; conservazione in cisterne per il latte senza magazzino; locali per la pulizia), impianti, recipienti, attrezzature per il trattamento del latte (conservazione e utilizzo di recipienti e attrezzature per il latte, composizione di materiale e impianti/manutenzione, pulizia e disinfezione), strumenti (ausiliari) per la pulizia e la disinfezione (attrezzature ausiliarie e materiale di consumo, detergenti e disinfettanti), trattamento e immagazzinamento del latte (filtrazione, raffreddamento/ immagazzinamento, trasporto del latte), produzione del latte (locale d’attesa e area di mungitura, igiene del persona-le, mungitura, divieto di fornire il latte), tenuta degli animali e foraggiamento (locali e attrezzature; pulizia, cura e stato di salute, specie animali nelle stalle del bestiame da latte, tipologia e qualità degli alimenti per animali; foraggiamento senza insilati / passaggio al foraggiamento senza insilati; foraggiamento con derivati del latte liquidi)

Basi legali RS 916.351.021.1 Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL)

Esecuzione Organi cantonali (cfr. capitolo «Panoramica delle competenze in relazione all’igiene nella produzione primaria e all’igiene del latte» e profili cantonali)

Categorizzazione del rischio e campionamento 25 % di tutte le aziende lattiere registrate annualmente; controlli intermedi basati sul rischio

Risorse Confederazione (USAV): 2 persone/mese

Misure in caso di infrazioni Eventuali misure amministrative vengono disposte dagli organi d’esecuzione cantonali ai sensi dell’art. 169 LAgr: ammonizione, revoca, diniego, esclusione, divieto, sequestro, multa disciplinare

Documenti DT e manuale di controllo dell’USAV, documentazione di controllo dell’USAV

Gestione dei dati Acontrol

Analisi Acontrol

Rapporti Analisi annuale

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Carne (macellazione) – ispezioni nei macelli

Obiettivo Monitoraggio dell’attività conformemente al permesso d’esercizio, verifica del controllo ufficiale degli animali da macello e delle carni

Contenuto Definizione della frequenza di macellazione, verifica dell’autocontrollo, infrastrutture, locali, attrezzature, processi e attività

Basi legali RS 817.190 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)

RS 817.190.1 Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella macellazione (OIgM)

RS 455.110.2 Ordinanza dell’UFV del 12 agosto 2010 concernente la prote-zione degli animali nella macellazione (OPAnMac)

Esecuzione I controlli vengono effettuati dai veterinari ufficiali. La supervisione tecnica è affidata al veterinario ufficiale responsabile del Cantone. L’esecuzione delle ispezioni nei macelli compete agli Uffici veterinari cantonali. Le procedure da seguire sono descritte in alcune direttive tecniche e nel manuale di controllo dell’USAV; questi documenti illustrano lo svolgimento delle ispezioni, la verifica dell’autocontrollo e il controllo delle aziende. L’allegato 12 dell’OlgM contiene un modello di rapporto d’ispezione.

Categorizzazione del rischio e campionamento I macelli devono essere controllati almeno una volta l’anno da un veterinario ufficiale. L’intervallo tra un’ispezione e l’altra viene determinato dal Cantone, tenendo conto di dimensioni, quantità di carne macellata, struttura della clientela e reazioni dell’azienda a eventuali contestazioni. Inoltre, durante il controllo degli animali da macello e delle carni deve essere presente un veterinario ufficiale che, oltre a questo tipo di incarichi, si occupi anche di eseguire controlli nell’ambito dell’igiene della macellazione. Non esiste ancora un documento che disciplini i controlli in base ai rischi.

Risorse Confederazione: attuazione della legislazione, difficile calcolare le risorse per questo tipo d’ispezione

Misure in caso di infrazioni Dal punto di vista della Confederazione nessuna; Cantoni conformemente a LDerr e OMCC / OIgM: ammonimento, decisione, denuncia, limitazione o revoca del permesso, chiusura dell’azienda

Documenti DT concernenti la procedura d’autorizzazione dei macelli, check list e manuali inerenti a varie tipologie di esercizi, ad es. macellazione di animali con pelo, macellazione di suini, autocontrollo ecc., che prossimamente saranno disponibili in SISVet

Gestione dei dati Durata dell’autorizzazione dell’azienda registrata nella FLEKO. Macelli autorizzati dai Cantoni registrati in SISVet. Pianificazione per l’integrazione nei processi ASAN.

Analisi Pianificazione per l’integrazione nei processi ASAN

Rapporti Il veterinario ufficiale produce annualmente un rapporto generale sull’attività che viene portato all’attenzione del veterinario cantonale

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Carne (macellazione) – controllo degli animali da macello e delle carni

Obiettivo Garantire la sicurezza delle derrate alimentari, mansioni di polizia epizootica e verifica del rispetto delle normative in materia di protezione degli animali

Contenuto Esame fisico, sintomi di malattie dell’animale / degli animali e analisi microbiologiche, se necessarie

Basi legali RS 817.190 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)

RS 817.190.1 Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella macellazione (OIgM)

Esecuzione In genere, i controlli vengono effettuati al macello da parte di veterinari ufficiali

Categorizzazione del rischio e campionamento Ogni singolo animale destinato alla macellazione viene esaminato prima e dopo la macellazione stessa. Gli animali vivi almeno 24 ore prima della macellazione nel macello, oppure almeno 3 giorni prima della macellazione nell’azienda di provenienza (è possibile soltanto nel caso di suini, conigli domestici, pollame domestico, ratiti e selvaggina d’allevamento). Il controllo degli animali da macello e delle carni viene effettuato soltanto per campio-natura nel caso di macellazioni occasionali di volatili da cortile e conigli domestici.

Risorse Confederazione: nessuna

Misure in caso di infrazioni Confederazione: nessuna; Cantoni: contestazione, decisione, denuncia

Documenti DT concernenti l’esecuzione del controllo degli animali prima della macella-zione, DT relatives à l’analyse microbiologique des vivande (francese), DT concernanti la communication des résultats du contrôle des vivande (francese)

Gestione dei dati Notifica dei risultati sul controllo delle carni a Identitas AG (sintesi del numero di animali macellati, suddivisa per macellazioni ordinarie, macella-zioni di animali malati o morti nonché macellazioni di animali provenienti dall’estero. Per ogni carcassa non idonea al consumo è necessaria una notifica supplementare con le motivazioni delle contestazioni). In futuro altre indicazioni in SISVet.

Analisi Attualmente non ancora possibile, in futuro probabilmente ASAN

Rapporti Statistica annuale del controllo delle carni

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Trasformazione/vendita delle derrate alimentari (incl. acqua potabile)

Obiettivo Verifica del rispetto delle prescrizioni sancite dalla legislazione sulle derrate alimentari per quanto concerne le aziende svizzere e le merci messe in commercio in Svizzera o destinate all’esportazione

Contenuto Programma di autocontrollo stabilito e documentato incl. GHP, HACCP, piano di campionatura, ritiro e richiamo, rintracciabilità, efficacia del sistema, derrate alimentari incl. caratterizzazione, qualità, materiale per l’imballaggio, processi e attività incl. igiene nella produzione, pulizia/disinfezione, regola-zione della temperatura, gestione dei rifiuti, igiene personale, formazione del personale, acqua utilizzata, lotta agli infestanti, applicazione della tracciabili-tà, procedure di registrazione, accesso agli edifici ... locali e impianti aziendali incl. infrastrutture, apparecchi, possibilità di lavaggio delle mani, WC, spogliatoi, flusso del personale e flusso delle merci, aerazione ... so-stanze estranee e componenti, criteri microbiologici per la sicurezza delle derrate alimentari, delimitazione derrate alimentari – medicamenti, protezione dall’inganno

Basi legali RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

RS 817.02 Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)

RS 817.021.23 Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estra-nee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE)

RS 817.022.101 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao

RS 817.022.102 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale

RS 817.022.103 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle minestre, le spezie e l’aceto

RS 817.022.104 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli alimenti speciali

RS 817.022.105 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

RS 817.022.106 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i funghi commestibili e il lievito

RS 817.022.107 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture

RS 817.022.108 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale

RS 817.022.109 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati

RS 817.022.110 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche

RS 817.022.110.1 Designazione dei vini

RS 817.022.110.2 Designazione delle bevande distillate

RS 817.022.111 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose)

RS 817.022.21 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizza-zione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr)

RS 817.022.31 Ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd)

RS 817.022.32 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari

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RS 817.022.51 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM)

RS 817.023.21 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui materiali e gli oggetti

RS 817.023.31 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui cosmetici (OCos)

RS 817.023.41 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

RS 817.023.61 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i generatori aerosol

RS 817.024.1 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI)

RS 817.024.2 Ordinanza del DFI dell’11 maggio 2009 concernente la tra-sformazione igienica del latte nelle aziende di estivazione

RS 817.026.1 Ordinanza dell’UFSP del 17 settembre 2008 sulla gomma di guar originaria o proveniente dall’India

RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denomina-zioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

RS 817.025.21 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

RS 916.51 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)

Esecuzione I controlli vengono effettuati dall’ispettore ufficiale o controllore ufficiale delle derrate alimentari, sotto la supervisione tecnica e organizzativa del chimico cantonale.

I controlli relativi all’acqua potabile vengono eseguiti dall’ispettore ufficiale delle acque potabili, sotto la supervisione tecnica e organizzativa del chimico cantonale.

Categorizzazione del rischio e campionamento Art. 56 ODerr

La categorizzazione del rischio si basa su un accordo volontario siglato tra i chimici cantonali, attualmente in fase di rielaborazione

Risorse Cfr. art. 44 LDerr

Misure in caso infrazioni Cfr. art. 28-31 LDerr

Documenti -

Gestione dei dati I dati devono essere trasmessi all’USAV conformemente all’accordo

Analisi Effettuata dai Cantoni o/e dall’USAV

Rapporti Rapporti annuali dei rispettivi Cantoni (cfr. profili cantonali)

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Controlli sui prodotti Controllo al confine delle derrate alimentari

Scopo Verifica, ad opera dell’USAV, del rispetto delle prescrizioni sancite dalla legge sulle derrate alimentari in caso di importazione, esportazione e transito di derrate alimentari

Basi legali RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

RS 817.021.23 Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estra-nee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE)

RS 817.022.31 Ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd)

RS 817.025.21 Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Contenuto Controlli regolari e basati sui rischi secondo l’art. 56 ODerr al fine di rilevare eventuali pericoli (chimici, microbiologici, fisici) e inganni

Parametri di analisi Parametri rilevanti per la verifica della sicurezza delle derrate alimentari e della protezione contro l’inganno

Coordinamento con altre autorità Pianificazione: USAV, DGD, laboratori cantonali. Il piano di campionamento è elaborato di concerto con l’USAV, la DGD e i laboratori cantonali. Le analisi vengono delegate ai laboratori candidati in considerazione dell’attività di riferimento. La DGD preleva campioni al confine; questi ultimi vengono analizzati da laboratori cantonali selezionati.

Categorizzazione del rischio e campionamento Si prelevano campioni nell’ambito delle derrate alimentari, degli oggetti d’uso (inclusi i materiali e gli oggetti ) e del tabacco. L’ordine di priorità dei temi si basa sul livello di gravità dell’insorgenza dei pericoli descritti (opinione degli esperti) e sulla probabilità dell’insorgenza (quantitativi impor-tati e valutazione del RASFF).

Risorse I costi delle analisi di ca. fr. 140 000.- (2009) sono assunti dall’USAV. I costi per la pianificazione sono assunti dall’USAV, dalla DGD e in parte dai Cantoni. I costi per le analisi di campioni con un risultato non conforme sono a carico degli importatori.

Misure in caso di non conformità Le misure si basano sull’articolo 69 dell’ordinanza concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)

Gestione dei dati I rapporti sul prelievo dei campioni, i rapporti dei laboratori e l’analisi dei campioni vengono trasmessi all’USAV

Analisi Autorità cantonali d’esecuzione in materia di derrate alimentari e USAV, Sezione coordinazione ed esecuzione del diritto delle derrate alimentari

Rapporti L’USAV elabora un rapporto annuale interno. Il «Rapporto PCN 20xx» contiene i risultati più significativi.

Documenti Concept pour des contrôles à la frontière basés sur les risques (2007)

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Controllo al confine di derrate alimentari di origine animale e sottoprodotti di origine animale da Paesi terzi

Obiettivo Garantire la sicurezza delle derrate alimentari e la protezione dall’inganno.

In base ai possibili rischi, vengono prelevati campioni di carni e preparazioni di carni provenienti da importazione al fine di rilevare la presenza di medicamenti per uso veterinario, contaminanti ambientali, additivi, contami-nazione microbiologica ed eventuali inganni.

Basi legali RS 916.443.10 Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)

RS 916.443.13 Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA)

RS 916.443.106 Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

RS 817.021.23 Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estra-nee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE)

RS 817.022.31 Ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd)

RS 817.190.1 Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella macellazione (OIgM)

Prelievo di campioni Pianificazione: USAV

Prelievo di campioni: Servizio veterinario di confine (SVC) dell’USAV

Le importazioni di carni e preparazioni di carni, latte e prodotti a base di latte, prodotti della pesca, uova e miele da Paesi terzi vengono analizzate secondo un piano di prelievi aggiornato annualmente.

Tutti gli invii di farine per alimentazione animale sono analizzati al fine di rilevare la presenza di componenti bovine.

Parametri di analisi Sostanze attive antimicrobiche, altre sostanze farmacologiche attive, metalli pesanti, contaminanti ambientali, additivi (solfito, nitrato, nitrito ecc.), germi patogeni e parassiti, determinazione delle specie animali, analisi dello stato di deterioramento

Esecuzione delle analisi Tutte le analisi nel Laboratorio cantonale di Zurigo (senza microbiologia, ormoni e componenti bovini)

Microbiologia e componenti bovini: ZOBA (Istituto di batteriologia veterinaria della Facoltà Vetsuisse dell’Università di Berna)

Ormoni: laboratorio privato

Coordinamento con altre autorità Il programma di analisi viene redatto di concerto con l’USAV, il LC che effettua le analisi e lo ZOBA

Categorizzazione del rischio e campionamento Dalla decisione 1/2008 del Comitato misto veterinario, che prevede l’adozione del diritto dell’UE nell’ambito dei controlli dei prodotti provenienti da Paesi terzi ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2009, sono analizzate solo le merci che giungono direttamente in Svizzera da un Paese terzo attraver-so un posto d’ispezione frontaliero svizzero abilitato (aeroporto di Zurigo, aeroporto di Ginevra).

La stima dell’esposizione (il rapporto tra importazione e consumo) e un’analisi del RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) vengono utilizzate come basi di riferimento per valutare i rischi e organizzare un campionamento in funzione di essi.

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Risorse I costi delle analisi di ca. fr. 120 000.- (2010) sono assunti dall’USAV. I costi delle analisi microbiologiche effettuate presso lo ZOBA vengono finanziati nell’ambito di un contratto di prestazione tra l’Università di Berna e l’USAV.

I costi per le analisi di campioni con risultato sfavorevole e per le analisi di forniture provenienti da aziende con restrizioni all’importazione (lista Stop & Test) sono a carico degli importatori.

Misure in caso di non conformità In caso di merce sdoganata, la responsabilità in merito all’applicazione spetta al LC incaricato dell’introduzione, in caso di merce non sdoganata all’USAV. I fornitori o i produttori di merci con risultato sfavorevole (superamento dei valori limite, sostanza vietata) sono soggetti a una restrizione all’importazione (la merce viene sdoganata solo successivamen-te ad analisi che diano esito non dannoso) fino all’ottenimento di un risultato favorevole di dieci campioni consecutivi.

Gestione dei dati I dati dell’invio campionato, le informazioni sui parametri analizzati e i rispettivi risultati e provvedimenti vengono registrati a livello centrale in una banca dati di Access

Analisi USAV

Rapporti Il «rapporto annuale del Servizio veterinario di confine dell‘USAV» viene pubblicato su Internet

Documenti Programma di sorveglianza delle analisi al confine, piano per la stima dei rischi 2009

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Esame trichinoscopico su maiali e cavalli da macello

Obiettivo Sicurezza delle derrate alimentari: garantire carne suina ed equina priva di trichinelle

Basi legali RS 817.190 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)

Art. 31

Prelievo di campioni Pianificazione: esame completo, USAV (disposizioni dell’OMCC, direttiva tecnica), veterinari cantonali

Prelievo di campioni: persone che effettuano le analisi sulla carne o che si occupano degli esami in laboratorio

Tutti i suini e gli equini macellati vengono sottoposti al controllo delle carni

Parametri di analisi Trichinelle

Esecuzione delle analisi Laboratori dei macelli riconosciuti dai Cantoni o laboratori riconosciuti e accreditati dall’USAV per l’esame trichinoscopico

Coordinamento con altre autorità -

Categorizzazione del rischio e campionamento Al momento, esame completo con disposizione derogatoria per le imprese aventi esigua capacità produttiva

RS 817.190 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)

Art. 31 cpv. 4-6

Risorse I costi sono addebitati ai macelli

Misure in caso di non conformità I provvedimenti sono stabiliti nella documentazione d’emergenza dell’azienda: competenza, responsabilità e mansioni delle persone coinvolte; procedura in caso di esame trichinoscopico positivo

Gestione dei dati Dal 1° gennaio 2010 il numero delle specie animali esaminate e i risultati sono registrati nella FLEKO

Analisi Annualmente

Rapporti Statistica del controllo delle carni

Documenti Direttiva tecnica relativa alla ricerca di trichinelle nelle carcasse e nelle carni del suino domestico, del cavallo, del cinghiale, dell’orso e della nutria così come delle altre specie di animali selvatici sensitivi.

DT concernant la communication des résultats du contrôle des viandes (francese)

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Controllo del latte (CL)

Obiettivo Garanzia capillare dell’elevata qualità del latte Basi legali RS 916.351.0 Ordinanza sul controllo del latte (OCL)

RS 916.351.021.1 Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL), art. 8

Prelievo di campioni L’istanza di controllo è incaricata di provvedere a che ogni mese vengano esaminati due campioni di latte commerciale per ciascun produttore. Le analisi su tali campioni devono essere conformi alla parte del controllo di qualità prevista dal diritto pubblico. L’istanza di controllo deve essere accreditata per l’esecuzione del CL in base alla norma EN ISO/IEC 17025, e l’accreditamento deve comprendere l’intera catena del processo, dal prelevamento dei campioni alla comunicazione dei risultati.

Parametri di analisi Numero di germi, numero di cellule, presenza di sostanze inibitrici

Esecuzione delle analisi Suisselab SA

Coordinamento con altre autorità L’USAV ha l’obbligo di vigilanza

Categorizzazione del rischio e campionamento Frequenza dei controlli: ogni mese vengono esaminati due campioni collettivi di latte per ciascun produttore lattiero.

Per le aziende che producono latte commerciale solo periodicamente, il numero dei controlli si riduce in base al numero di mesi durante i quali non viene prodotto latte commerciale.

Risorse Il CL viene finanziato dalla Confederazione e dalle organizzazioni di categoria nazionali.

L’esecuzione operativa del CL è delegata all’istanza di controllo. Per gli anni 2011 - 2014, il mandato relativo all’esecuzione del CL è stato assegnato dall’USAV all’istanza di controllo Suisselab SA. Alla scadenza del mandato, il settore organizza un nuovo CL.

Misure in caso di non conformità Spetta alle autorità d’esecuzione cantonali provvedere all’eventuale sospen-sione della fornitura di latte. A tale proposito, nei Cantoni la responsabilità compete in parte agli uffici veterinari e in parte ai laboratori cantonali (cfr. profili dei Cantoni).

Per quanto riguarda il numero di germi: la fornitura di latte viene sospesa in caso di tre contestazioni in quattro mesi. Per quanto riguarda il numero di cellule: la fornitura di latte viene sospesa in caso di quattro contestazioni in cinque mesi.

Per quanto concerne la presenza di sostanze inibitrici, la fornitura di latte viene sospesa a ogni riscontro.

Le sospensioni della fornitura di latte vengono disposte dalle competenti autorità d’esecuzione cantonali.

Gestione dei dati Archivio centrale di tutti i risultati del CL su dbmilch.ch

Analisi Treuhandstelle Milch (TSM)

Rapporti L’istanza di controllo è tenuta a comunicare ogni mese le informazioni prescritte dalle direttive tecniche dell’USAV al laboratorio nazionale di riferimento presso la stazione di ricerca Agroscope. I dati devono essere trasmessi in formato elettronico entro e non oltre il 20° giorno del mese successivo. Agroscope li pubblica sotto forma di resoconti mensili e annuali; rapporti annuali a cura delle istanze di controllo mandatarie.

Documenti OCL Direttive tecniche dell’USAV per l’esecuzione del controllo della qualità del latte

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Derrate alimentari trasformate, inclusa acqua potabile

Obiettivo Verifica del rispetto delle prescrizioni sancite dalla legislazione sulle derrate alimentari in relazione alle merci messe in commercio in Svizzera o destinate all’esportazione

Basi legali RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

RS 817.02 Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)

RS 817.021.23 Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estra-nee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE)

RS 817.022.101 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao

RS 817.022.102 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale

RS 817.022.103 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle minestre, le spezie e l’aceto

RS 817.022.104 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli alimenti speciali

RS 817.022.105 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

RS 817.022.106 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i funghi commestibili e il lievito

RS 817.022.107 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture

RS 817.022.108 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale

RS 817.022.109 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati

RS 817.022.110 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche

RS 817.022.110.1 Designazione dei vini

RS 817.022.110.2 Designazione delle bevande distillate

RS 817.022.111 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose)

RS 817.022.21 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizza-zione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr)

RS 817.022.31 Ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd)

RS 817.022.32 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari

RS 817.022.51 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM)

RS 817.023.21 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui materiali e gli oggetti

RS 817.023.31 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui cosmetici (OCos)

RS 817.023.41 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

RS 817.023.61 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i generatori aerosol

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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera 2010-2014

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RS 817.024.1 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI)

RS 817.026.1 Ordinanza dell’UFSP del 17 settembre 2008 sulla gomma di guar originaria o proveniente dall’India

RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denomina-zioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

RS 817.025.21 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

RS 916.51 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)

Prelievo di campioni Nell’ambito di controlli sui processi o di programmi di sorveglianza

Parametri di analisi Parametri microbiologici, chimici e fisici, conformemente alla legislazione in materia

Etichette

Esecuzione delle analisi Laboratori cantonali

Coordinamento con altre autorità Coordinamento tra i laboratori cantonali

Categorizzazione del rischio e campionamento Notifiche RASFF, risultati dei controlli sui processi, dati storici dell’azienda …

Concetto, cfr. link

Risorse -

Misure in caso di non conformità Misure amministrative o penali, a seconda della situazione

Gestione dei dati Ciascun laboratorio cantonale utilizza un sistema di gestione dei dati di laboratorio. Una volta l’anno viene effettuata la trasmissione dei dati concordati con l’USAV.

Analisi A livello cantonale e federale

Rapporti Rapporti annui dei laboratori cantonali e dell’USAV

Documenti Basi legali

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Programma nazionale di analisi delle sostanze estranee (derrate alimentari di origine animale)

Obiettivo Sicurezza delle derrate alimentari, garanzia della capacità d’esportazione relativamente a derrate alimentari di origine animale nell’UE

Basi legali RS 916.443.10 Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, art. 23 (OITE)

RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

RS 0.916.026.81 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizze-ra e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Prelievo di campioni Pianificazione: USAV, divisione Derrate alimentari e nutrizione

Prelievo di campioni: controllori delle carni nei macelli, veterinari ufficiali e veterinari in attività nelle aziende d’ingrasso; prelievi di campioni di latte, uova e miele da parte degli organi di controllo delle derrate alimentari

Parametri di analisi Allegato 1 della direttiva 96/23/CE

Esecuzione delle analisi Carne (incl. sangue e interiora), urina, uova, latte e miele vengono esaminati conformemente all’Allegato 2 della direttiva 96/23/CE.

Gli esami vengono effettuati in 9 laboratori cantonali e un laboratorio di servizi privato.

Coordinamento con altre autorità Veterinari cantonali, chimici cantonali, istanze di controllo, organi di controllo delle carni

Categorizzazione del rischio e campionamento Secondo le disposizioni dell’UE, non sono possibili campionature basate sui rischi

Risorse Spese di analisi: USAV: 1,4 milioni di fr.; Cantoni: 1 milione di fr.

Misure in caso di non conformità Le misure competono alle autorità d’esecuzione cantonali (veterinari e chimici cantonali). Secondo l’articolo 27 LDerr, in genere le derrate alimentari in cui si è riscontrato un superamento delle concentrazioni massime di residui devono essere contestate e denunciate alla competente autorità incaricata del procedimento penale. In tale ambito, per i contaminanti ambientali occorre stabilire se si tratti del superamento di un valore limite o di un valore di tolleranza. Per quanto concerne i medicamenti per uso veterinario, le concentrazioni massime di cui al regolamento 2377/90/CE vanno intese esclusivamente come valori limite.

Gestione dei dati Archiviati sotto forma di file Excel nel sistema gestionale del DFER (Fabasoft)

Analisi Analisi centrale presso l’USAV

Rapporti Pubblicazione su Internet, rapporto annuale alla Commissione europea

Documenti Direttiva 96/23/CE, regolamento (CEE) 2377/90, piano di base

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Monitoraggio della resistenza agli antibiotici

Obiettivo Monitoraggio delle situazioni di resistenza per animali da reddito che producono derrate alimentari e accertamento della diffusione temporale e spaziale della resistenza agli antibiotici sviluppata dai batteri di origine animale.

Basi legali RS 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) Art. 291d

Prelievo di campioni Pianificazione: USAV, Monitoring / Sorveglianza delle epizoozie e delle zoonosi

Prelievo di campioni: l’entità dei controlli a campione viene predefinita con cadenza annuale dall’USAV e comunicata ai soggetti coinvolti. Il prelievo dei campioni presso i macelli avviene nell’ambito del controllo delle carni. I campioni di latte sfuso vengono prelevati nei laboratori di analisi di latte. Se necessario i chimici cantonali possono effettuare un campionamento di carne nel commercio al dettaglio. Se possibile, generalmente i prelievi dei campioni vengono coordinati con altri programmi di sorveglianza.

Parametri di analisi Modelli di resistenza di Salmonelle, Campylobacter, E. coli, enterococchi, MRSA, ESBL

Esecuzione delle analisi L’isolamento dei batteri nei campioni provenienti dai macelli avviene presso lo ZOBA, mentre l’isolamento dei germi contenuti nei campioni di carne viene effettuato nei laboratori cantonali. L’analisi relativa alla resistenza di tutti i germi compete allo ZOBA.

Coordinamento con altre autorità Swissmedic, organi preposti al controllo delle carni, Servizi veterinari cantonali

Categorizzazione del rischio e campionamento In base alle raccomandazioni dell’EFSA sul monitoraggio del grado di resistenza. Il tipo e l’entità dei controlli a campione vengono stabiliti sulla base dell’obiettivo della valutazione della prevalenza nei germi/specie animali rilevanti.

Risorse I costi dei prelievi dei campioni per il controllo delle carni sono assunti dai Cantoni. L’USAV si assume i costi per il materiale d’analisi e per l’invio.

I costi annuali per l’analisi dei campioni vengono finanziati nel quadro del contratto di collaborazione con lo ZOBA.

Il finanziamento delle analisi e dei rapporti avviene tramite il budget per la sorveglianza delle epizoozie e delle zoonosi e l’attuale credito per il personale dell’USAV.

Misure in caso di non conformità Nessuna base legale per sanzioni nel caso di campioni con germi resistenti. La valutazione della situazione è redatta sulla base del programma annuale analizzato e quindi comunicata. I provvedimenti si effettuano tramite l’omologazione di antibiotici per uso veterinario o tramite la regolamentazio-ne dell’utilizzo nell’effettivo di animali.

Gestione dei dati I dati vengono trasmessi elettronicamente tramite ILD all’USAV dallo ZOBA. L’USAV analizza i dati in modo che si possa accertare la diffusione temporale e spaziale della resistenza agli antibiotici sviluppata dai batteri di origine animale e confrontarla con la situazione della medicina umana e con lo stato di cose in altri Paesi. Inoltre, i dati vengono trasmessi al sistema di reporting dell’UE. L’USAV inoltra il rapporto con i risultati agli uffici coinvolti.

Analisi USAV, Monitoring

Rapporti Rapporto annuale in collaborazione con Swissmedic insieme a informazioni sulla vendita di antibiotici in medicina veterinaria / contributo in merito al rapporto sulle zoonosi dell’UE

Documenti BVET, swissmedic (2010): ARCH-VET, Bericht über den Vertrieb von Anti-biotika in der Veterinärmedizin und das Antibiotikaresistenzmonitoring bei Nutztieren in der Schweiz. Gesamtbericht 2009.

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Ambito di controllo oggetti d’uso

Autorità competenti Competenze normative / vigilanza: USAV Applicazione: Cantoni Strategie 2010-2014 Con la nuova legge sulle derrate alimentari e le relative ordinanze si mira a creare le basi affinché agli oggetti d’uso venga dato il giusto peso durante i controlli. Per l’integrazione degli oggetti d’uso nel piano di controllo nazionale è stato elaborato un apposito concetto, che stabilisce i principi dei controlli ufficiali da organizzare in quest’ambito nel contesto della nuova legge sulle derrate alimentari prevista per il 2015.

– Per quanto riguarda i controlli sui processi, le aziende che hanno a che fare con determinate categorie di oggetti d’uso saranno tenute a darne notifica alle autorità d’esecuzione (ampliamento dell’art. 12 dell’attuale versione della ODerr).

– Per tali aziende, sarà definito l’intervallo massimo ammesso tra due controlli di base. – Per quanto riguarda i controlli sui prodotti, sarà effettuata una categorizzazione del rischio in

relazione ai differenti oggetti d’uso al fine di stabilire le priorità per campagne di analisi a livello nazionale.

Le basi legali necessarie per la realizzazione di questi obiettivi saranno sviluppate nel quadro del progetto di revisione delle ordinanze correlate alla nuova legge sulle derrate alimentari. Laboratori I laboratori cantonali sono responsabili del controllo degli oggetti d’uso sul territorio del rispettivo Cantone. Basi legali

– RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

– RS 817.02 Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso del 23 novembre 2005 (O-Derr)

– RS 817.023.31 Ordinanza del DFI sui cosmetici del 23 novembre 2005 (OCos) – RS 817.023.41 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto

con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

– RS 817.023.61 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i generatori aerosol Pianificazione d’emergenza La pianificazione valida per le derrate alimentari si applica anche agli oggetti d’uso.

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Controlli sui processi Oggetti d’uso

Obiettivo L’obiettivo è la verifica dell’autocontrollo.

I controlli sui processi non vengono ancora effettuati in maniera sistematica nell’ambito degli oggetti d’uso, in particolare per l’assenza di un obbligo che imponga la notifica della propria attività. L’intensità dei controlli varia da Cantone a Cantone.

Contenuto Il contenuto dei controlli si fonda sui requisiti imposti dalle ordinanze specifiche. Tali requisiti presentano un grado di sviluppo estremamente variabile in funzione dei diversi ambiti tematici.

Basi legali RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

RS 817.02 Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso del 23 novembre 2005 (ODerr)

RS 817.023.31 Ordinanza del DFI sui cosmetici del 23 novembre 2005 (OCos)

RS 817.023.41 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

RS 817.023.61 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i generatori aerosol

RS 817.023.11 Ordinanza del DFI del 15 agosto 2012 concernente la sicu-rezza dei giocattoli

Esecuzione I controlli vengono effettuati dall’ispettore o controllore delle derrate alimentari, sotto la supervisione tecnica e organizzativa del chimico cantonale.

Categorizzazione del rischio e campionamento Art. 56 ODerr

Non esiste ancora un modello applicabile direttamente agli oggetti d’uso.

Risorse Cfr. art. 44 LDerr

Misure in caso di infrazioni Cfr. artt. 28-31 LDerr

Documenti -

Gestione dei dati I dati devono essere trasmessi all’USAV conformemente all’accordo

Analisi Effettuata dai Cantoni o/e dall’USAV

Rapporti Rapporti annuali dei rispettivi Cantoni (cfr. profili cantonali)

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Controlli sui prodotti Oggetti d’uso

Obiettivo Verifica del rispetto delle prescrizioni sancite dalla legislazione sulle derrate alimentari per quanto concerne le merci messe in commercio in Svizzera o destinate all’esportazione.

Basi legali RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

RS 817.02 Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso del 23 novembre 2005 (ODerr)

RS 817.023.31 Ordinanza del DFI sui cosmetici del 23 novembre 2005 (OCos)

RS 817.023.41 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

RS 817.023.61 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i generatori aerosol

RS 817.023.11 Ordinanza del DFI del 15 agosto 2012 concernente la sicu-rezza dei giocattoli

Prelievo di campioni Nell’ambito di controlli sui processi o di programmi di sorveglianza vengono prelevati ogni anno circa 3000 campioni di oggetti d’uso.

Parametri di analisi I parametri di analisi sono specifici per ciascun ambito tematico e includono metalli pesanti e ftalati (giocattoli, oggetti d’uso per bambini piccoli), allergeni (oggetti d’uso che entrano a contatto con la pelle) ecc.

Campagna nazionale Nel 2014 è prevista l’esecuzione di un controllo nazionale sui coloranti impiegati nei tatuaggi e nel trucco permanente.

Esecuzione delle analisi Laboratori cantonali

Coordinamento con altre autorità Coordinamento tra i laboratori cantonali

Categorizzazione del rischio e campionamento Notifiche RAPEX, risultati dei controlli sui processi, dati storici dell’azienda.

Risorse -

Misure in caso di non conformità Misure amministrative o penali, a seconda della situazione

Gestione dei dati Ciascun laboratorio cantonale utilizza un sistema di gestione dei dati di laboratorio. Una volta all’anno viene effettuata la trasmissione dei dati concordati con l’UFSP.

L’analisi della campagna nazionale sarà organizzata in collaborazione con l’USAV.

Analisi A livello cantonale e federale

Rapporti Rapporti annuali dei laboratori cantonali e dell’USAV, rapporti specifici per campagne particolarmente rilevanti

Documenti Basi legali

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Allegato 1 Indice delle basi legali

Fonti riprese dalla Raccolta sistematica (RS) del diritto federale svizzero: http://www.admin.ch/ch/i/rs/index.html rispettivamente dalla «Pubblicazione concernente l’applicazione diretta delle disposizioni di legge svizzere nel territorio del Liechtenstein in virtù del Trattato di unione doganale (allegato I e II)», LR 170.551.631, vedi il sito www.gesetze.li. Diritto internazionale

Abbreviazione Numero RS

«Trattato di unione doganale»

0.631.112.514 Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con Protocollo finale)

0.631.112.514.2 Protocollo aggiuntivo del 2 novembre 1994 tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, riguardante la responsabilità per danno da prodotti

0.631.112.514.6 Accordo del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con allegati)

Accordo sull’agricoltura

0.916.026.81 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Diritto svizzero: leggi

Abbreviazione Numero RS

LOGA 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)

LPDA 455 Legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (LPDA)

LATer 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer)

LPAmb 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)

LPAc 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc)

LIG 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull’ingegneria genetica, LIG)

LDerr 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

LAgr 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)

LFE 916.40 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)

LFO 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFO)

LOTC 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)

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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera 2010-2014

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Diritto svizzero: ordinanze

Basi legali

Ordinanze – Consiglio federale Ordinanze – Dipartimento

Abbr. RS Denominazione Abbr. RS Denominazione

LPDA OPAn 455.1 Ordinanza sulla protezione degli animali

LATer

LDerr

OMVet 812.212.27 Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari)

LDerr Oderr 817.02 Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso OSoE 817.021.23 Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti)

OCDerr 817.022.21 Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari

OAdd 817.022.31 Ordinanza del DFI sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi)

817.022.32 Ordinanza del DFI sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari

ODerrGM 817.022.51 Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate

817.022.101 Ordinanza del DFI sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao

817.022.102 Ordinanza del DFI concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale

817.022.103 Ordinanza del DFI sulle minestre, le spezie e l’aceto

817.022.104 Ordinanza del DFI sugli alimenti speciali

817.022.105 Ordinanza del DFI concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

817.022.106 Ordinanza del DFI concernente i funghi commestibili e il lievito

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817.022.107 Ordinanza del DFI sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture

817.022.108 Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale

817.022.109 Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati

817.022.110 Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche

817.022.111 Ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose)

817.023.21 Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti

OCos 817.023.31 Ordinanza del DFI sui cosmetici

817.023.41 Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli non-ché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi

817.023.61 Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol

ORI 817.024.1 Ordinanza del DFI sui requisiti igienici

LDerr OMCC 817.190 Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni

OIgM 817.190.1 Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella macellazione

LAgr 910.12 Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

(Ordinanza DOP/IGP)

910.124 Ordinanza del DFE sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)

LAgr 910.13 Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

910.132.4 Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici)

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LAgr

LDerr

LOTC

910.18 Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazio-ne dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

910.181 Ordinanza del DFE del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica

LAgr OTerm 910.91 Ordinanza sulla terminologia agricola e sul ricono-scimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola)

LAgr OCEst 910.133 Ordinanza concernente i contributi d’estivazione (Ordinanza sui contributi d’estivazione)

LAgr

LDerr

OP-Prim

916.020 Ordinanza concernente la produzione primaria OIPPrim 916.020.1 Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella produzione primaria

OIgPL 916.351.021.1 Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella produzione lattiera

LAgr

LFO

LPAmb

LIG

LOGA

LOTC

OPV 916.20 Ordinanza sulla protezione dei vegetali

LAgr ODAgr 916.51 Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole)

LAgr ODMA 910.19 Ordinanza concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe»)

LAgr 916.140 Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)

916.145.211 Ordinanza dell’UFAG concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione

LAgr 916.151 Ordinanza concernente la produzione e la commer-cializzazione del materiale vegetale di moltiplicazio-ne (Ordinanza sul materiale di moltiplicazione)

916.151.1 Ordinanza del DFE concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi

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916.151.2 Ordinanza del DFE concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto certificati (s.l.) (Ordinanza del DFE sulle piante da frutto)

916.151.3 Ordinanza del DFE concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (Ordinanza del DFE sulle piante di vite)

LAgr

LPAmb

LIG

LPAc

LOTC

OsAIA 916.307 Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)

OLAIA 916.307.1 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale)

916.307.11 Ordinanza dell’UFAG concernente la lista degli alimenti OMG per animali

LAgr 916.310 Ordinanza sull’allevamento di animali

LAgr OCPo 916.342 Ordinanza sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del metodo di produzione (Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame)

LAgr

LDerr

OCL 916.351.0 Ordinanza sul controllo del latte

LAgr

LDerr

OU 916.371 Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova)

LFE OFE 916.401 Ordinanza sulle epizoozie

LFE 916.404.1 Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

LFE

LPAmb

OESA 916.441.22 Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

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LPAn

LDerr

LFE

LAgr

LATer

OITE 916.443.11 Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali

916.443.106 Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

LDerr

LFE

OITPA 916.443.13 Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi

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Allegato 2 Riepilogo dei controlli nell’ambito del PCN

Ambito di controllo Competenze nor-mative/ vigilanza

Applicazione Controlli sui processi Controlli sui prodotti Esecuzione dei controlli

Vegetali

Salute dei vegetali

UFAG (agricoltura)

UFAM (economia forestale)

SFF

Controlli all’importazione di materiale vegetale

SFF

Controlli nelle aziende (produtto-ri di sementi e di tuberi-seme)

SFF e organizzazioni di categoria (Concertplant, Vitiplant, Swissem/VO)

Servizi fitosanitari can-tonali

Sorveglianza del territorio Servizi fitosanitari cantonali

Programma di monitoraggio della diabrotica del mais

Agroscope e Servizi fitosanitari cantonali

Vegetali Varietà vegetali e mate-riale di moltiplicazione

UFAG UFAG e Agroscope

Certificazione obbligatoria di sementi e tuberi-seme nell’ambito delle specie campi-cole e foraggere

Agroscope (patate da semina e sementi)

Controllo delle sementi a livello commerciale

Agroscope, residui da abrasione: Centro tecnologico agricolo di Augu-stenberg (D)

Vegetali Prodotti fitosanitari

UFAG

UFAG (omologazione)

Agroscope, USAV, SECO, UFAM (valuta-zione)

Uso corretto dei prodotti fitosani-tari

Nell’ambito dei controlli nella produ-zione primaria e dei controlli PER

Verifica circa la presenza di residui (frutta, verdura…)

Controllo cantonale delle derrate alimentari

Controllo del mercato Servizi cantonali per i prodotti chimici

Vegetali

Concimi UFAG (UFAM, USAV)

Cantoni (coordinati dall’UFAG)

Produttori di concimi che trasformano sottoprodotti di origine animale

Ufficio del veterinario cantonale

Produttori di composta e digestato

Organo cantonale

Messa in commercio di concimi Laboratori specializzati cantonali o privati

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Alimenti per animali UFAG (USAV)

Agroscope, ufficio com-petente per l’igiene dei processi nella produzio-ne primaria, USAV (controllo al confine di mangimi di origine ani-male), Uffici veterinari cantonali (OESA)

Produttori di alimenti per animali

Agroscope, ufficio competente per l’igiene dei processi nella produzione primaria, USAV (controllo al confine di mangimi di origine animale), Uffici veterinari cantonali (OESA)

Controllo degli alimenti per animali

Agroscope, Swissmedic (FM)

Salute degli animali USAV

Uffici veterinari cantonali

Controlli veterinari ufficiali Controlli di base: ASU; controlli parziali: VU

Controllo del traffico di animali Nell’ambito dei controlli veterinari ufficiali

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

VU

Esportazione di seme ed em-brioni

VU

Esportazione di sottoprodotti di origine animale

VU

USAV

Programma di riconoscimento precoce LyMON

VU

Syndromic Surveillance Pro-gramme Equinella

Veterinari

Programma di sorveglianza per gli animali da reddito

USAV, Uffici veterinari cantonali, laboratori diagnostici e di riferimento riconosciuti

Lotta all’infezione da salmonella nel pollame (e nei suini)

USAV, Uffici veterinari cantonali, laboratori diagnostici e di riferimento riconosciuti

Eradicazione/sorveglianza della BVD

USAV, Uffici veterinari cantonali, laboratori diagnostici e di riferimento riconosciuti

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Protezione degli animali USAV Uffici veterinari cantonali

Controlli relativi alla protezione degli animali

Uffici veterinari cantonali e organi di controllo accreditati

Derrate alimentari

Svizzera UFAG, USAV Cantoni

Igiene dei processi nella produ-zione primaria (ad eccezione della produzione di latte)

Organi cantonali

Igiene del latte nella produzione primaria

Organi cantonali

Carne (macellazione) – ispezioni nei macelli

VU (Uffici veterinari cantonali)

Carne (macellazione) – controllo degli animali da macello e delle carni

VU

Trasformazione/vendita delle derrate alimentari (incl. acqua potabile)

Ispettore, controllore delle derrate alimentari

Esame trichinoscopico su maiali e cavalli da macello

Laboratori riconosciuti e accreditati

Controllo del latte Suisselab SA

Derrate alimentari trasformate, incl. acqua potabile

Laboratori cantonali

Programma nazionale di analisi delle sostanze estranee (derrate alimentari di origine animale)

Laboratori cantonali, laboratori privati

Monitoraggio della resistenza agli antibiotici

ZOBA

Derrate alimentari

Confine UFAG, USAV, DGD USAV, DGD

Controllo al confine delle derrate alimentari

USAV, DGD; laboratori cantonali

Controllo al confine di derrate alimentari di origine animale e sottoprodotti di origine animale da Paesi terzi

USAV, SVC, laboratori cantonali, ZOBA, laboratori privati

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Oggetti d’uso USAV

Vendita/produzione di oggetti d’uso

Controllo cantonale delle derrate alimentari

Oggetti d’uso Laboratori cantonali

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Allegato 3 Tabella di riferimento

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la con-formità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

2007/363/CE Decisione della Commissione del 21 maggio 2007 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consi-glio

Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera 2010 - 2014

Sezione 3.2 Requisiti generali applicabili ai piani di controllo nazionali

Capitolo «Autorità competenti» e profili cantonali

Art. 42 par. 2 a) Sugli obiettivi strategici del piano di controllo e sul modo in cui le priorità dei controlli e lo stanziamento delle risorse rispecchiano tali obiettivi;

Sezione 3.3 Obiettivi strategici dei piani di controllo nazionali

Capitolo «Definizione degli obiettivi strategici» e rispettiva strategia nei capi-toli relativi ai vari settori

Art. 42 par. 2 b) Sulla categorizzazione del rischio delle attività interessate

Sezione 3.4 Categorizzazione dei rischi

Categorizzazione del rischio nei capitoli relativi ai vari settori

Art. 42 par. 2 c) Sulla designazione delle autorità competenti e sui loro compiti a livello centrale, regionale e locale, nonché sulle risorse di cui esse dispongono

Sezione 3.5 Designazione delle autorità competenti

Capitolo «Autorità competenti» e profili cantonali

Art. 42 par. 2 d) Sull’organizzazione generale e la gestione dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabi-limenti

Sezione 3.6 Organizzazione generale dei controlli

Capitolo «Autorità competenti», capitoli relativi ai vari settori e profili cantonali

Art. 42 par. 2 e) Sui sistemi di controllo applicati ai diversi settori e sul coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti incaricati dei controlli ufficiali in tali settori

Sezione 3.7 Sistemi di controllo e coordinamento delle attività

Capitolo «Coordinamento e cooperazione tra le autorità coinvolte», capitoli relativi ai vari settori e profili cantonali

Art. 42 par. 2 f) Se del caso, sulla delega di compiti a organismi di controllo

Sezione 3.8 Delega ad organismi di controllo

Capitolo «Organi di controllo», capitoli relativi ai vari settori e profili cantonali

Art. 42 par. 2 g) Sui metodi per assicurare la conformità ai criteri operativi di cui all’articolo 4, paragrafo 2

Sezione 3.9 Rispetto dei criteri operativi

Capitolo «Provvedimenti per un’applicazione efficace»

Art. 42 par. 2 h) Sulla formazione dei funzionari che eseguono i controlli ufficiali di cui all’articolo 6

Sezione 3.10 Formazione del personale che effettua i controlli ufficiali

Capitolo «Accreditamento degli organi d’esecuzione»”

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Art. 42 par. 2 i) Sulle procedure documentate di cui agli articoli 8 e 9

Sezione 3.11 Procedure documentate

Capitoli relativi ai vari settori

Art. 42 par. 2 j) Sull’organizzazione e sul funzionamento di piani di emergenza in caso di emergenze per malattie di origine animale o alimentare, contamina-zioni di mangimi e di alimenti e altri rischi per la salute umana

Sezione 3.12 Piani operativi d’intervento

Capitolo «Pianificazione d’emergenza», capitoli relativi ai vari settori

Art. 42 par. 2 k) Sull’organizzazione della cooperazione e dell’assistenza reciproca

Sezione 3.13 Organizzazione della cooperazione e dell’assistenza reciproca

Capitolo «Coordinamento e cooperazione tra le autorità coinvolte»

Sezione 3.14 Adeguamento dei piani di controllo nazionali

Capitolo «Verifica e adeguamento del piano di controllo nazionale»

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Allegato 4 Elenco degli indirizzi degli enti cantonali

Sezioni cantonali dell’agricoltura Servizi fitosanitari cantonali Uffici veterinari cantonali Laboratori cantonali / Enti per la protezione dei consumatori / Autorità preposte al controllo delle derrate alimentari Elenco degli indirizzi degli enti del Principato del Liechtenstein Ufficio dell’agricoltura Ufficio di veterinaria e per il controllo delle derrate alimentari

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Allegato 6 Profili cantonali

Si veda anche www.mancp.ch Profili cantonali

Aargau

Appenzell Ausserrhoden

Appenzell Innerrhoden

Basel-Landschaft

Basel-Stadt

Bern

Freiburg/Fribourg

Genève

Glarus

Graubünden/Grigioni/Grischun

Jura

Luzern

Neuchâtel

Nidwalden

Obwalden

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Schaffhausen

Schwyz

Solothurn

St. Gallen

Ticino

Thurgau

Uri

Wallis/Valais

Vaud

Zug

Zürich

Fürstentum Liechtenstein

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