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COMUNE DI ADRANO Provincia Catania PIANO COMUNALE AMIANTO Legge Regionale n. 10 del 29/04/2014, art. 4 comma b). RELAZIONE TECNICA GENERALE Il Responsabile del Procedimento Ing. Alfredo Scalisi Il Responsabile del V Settore Arch. A. Rosano Assessore alla Protezione Civile Nicola Pulvirenti Sindaco Giuseppe Ferrante Giugno 2016 F.to F.to

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COMUNE DI ADRANO Provincia Catania

PIANO COMUNALE AMIANTO Legge Regionale n. 10 del 29/04/2014, art. 4 comma b).

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Il Responsabile del Procedimento Ing. Alfredo Scalisi

Il Responsabile del V Settore Arch. A. Rosano

Assessore alla Protezione Civile Nicola Pulvirenti Sindaco

Giuseppe Ferrante

Giugno 2016

F.to

F.to

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Introduzione

Com’è noto, l’amianto è un minerale naturale a struttura microcristallina che si presenta sotto forma di fibre fini, incombustibili e suscettibili di tessitura; viene estratto in miniera, dove per successive frantumazioni della roccia che lo contiene, si ottiene la fibra purificata. Il termine amianto dal latino “amiantum” e dal greco “amiantos”, significa “incorruttibile”. Il termine asbesto equivale ad amianto ed in greco “asbestos” significa inestinguibile, (che non si spegne mai). L’amianto è stato utilizzato fin dall’inizio del secolo scorso per la sua alta resistenza alla fusione e alla combustione nella fabbricazione di tessuti incombustibili e per guarnizioni a tenuta di vapore o d’acqua calda. Impastato con cemento si sono ottenuto prodotti tipo eternit un materiale leggero ed estremamente resistente, ampiamente utilizzato nella produzione di tubi, tegole, canne fumarie, serbatoi e vari tipi di lastre piane o ondulate utilizzate come copertura o come pareti divisorie. Questi impieghi, tuttavia, sono stati banditi dopo la costatazione che le fibre inalate sono cancerogene. In Italia l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, prodotti di amianto o contenenti amianto è vietata dalla Legge n. 257 del 1992. Con l’emanazione della legge n. 257/1992, e successive disposizioni di legge, tramite le regioni si prevede, la predisposizione di piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, smaltimento e di bonifica di siti inquinati su base locale, di siti o edifici pubblici o privati in cui lo stesso è presente. Per conseguire tale risultato, i Comuni redigono e si dotano, ai sensi della lettera b dell’art.4 della Legge Regionale n.10/2014, di un “Piano Comunale Amianto”.

1.0 IL QUADRO NORMATIVO

La normativa sull’amianto risulta abbastanza complessa e si compone di direttive europee, leggi nazionali e leggi regionali. Di seguito si riporta il quadro normativo di sintesi che definisce le linee generali di riferimento sull’argomento.

1.1 La normativa Comunitaria - Direttiva 2003/18/CE del 27/03/2003 che modifica la precedente 1983/477/CE in

materia di protezione dei lavoratori esposti al rischio amianto durante il lavoro;- Direttiva 2009/148/CE del 30/11/2009 che contiene indicazioni sulle misure da

adottare per la protezione dei lavoratori in caso di esposizione all’amianto nei luoghidi lavoro e durante gli interventi di bonifica;

- 2013/93/CE del 14/03/2013 – “Minacce per la salute sul luogo di lavoro legateall’amianto e prospettive di eliminazione di tutto l’amianto esistente”.

Comune di Adrano (Provincia di Catania) V Settore – Manutenzione e Protezione Civile

tel. 095/7606216 -18 - fax 095/7692771

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Il Parlamento europeo è intervenuto sulla problematica, fornendo una serie d’indicazioni sulle minacce alla salute e definendo le prospettive per l’eliminazione di tutto l’amianto esistente nell’ambiente. Nell’ambito della tutela della salute la U. E. invita i Stati membri ad elaborare modelli per il monitoraggio dell’amianto esistente negli edifici pubblici e privati, sui luoghi di lavoro, nei centri abitati e nelle discariche. L’U. E. sollecita, inoltre, ad effettuare un’analisi dei costi benefici in relazione alla possibilità di mettere a punto, entro il 2028, un piano d’azione per la rimozione dell’amianto. Nell’ambito di dette indicazioni risulta fondamentale per l’U.E. l’istituzione di pubblici registri che permettano di fornire informazioni sui rischi correlati all’amianto prima di lavori di ristrutturazione.

1.2 La normativa nazionale

La legge quadro che impone la cessazione della produzione e l’impiego dell’amianto a causa della pericolosità della salute è la n. 257, del 27/03/1992. Detta normativa in particolare prevede:

- L’istituzione della commissione nazionale sull’amianto;- Specifiche disposizioni per il controllo delle imprese impegnate nell’attività di

lavorazione, manutenzione, bonifica e smaltimento amianto;- L’emanazione di disciplinari tecnici attinenti per la bonifica;- L’obbligo delle ditte che eseguono lavori attinenti la bonifica e smaltimento di

inviare una relazione tecnica alla regione e all’AUSL;- L’approvazione di ciascuna regione di un piano di decontaminazione, di smaltimento

e di bonifica dell’amianto;- L’obbligo per tutti coloro che operano nello smaltimento dell’amianto di iscriversi

all’albo delle imprese, alla sezione relativa allo smaltimento dei rifiuti;- I criteri di finanziamento delle imprese interessate alla riconversione produttiva e per

i benefici previdenziali a favore dei lavoratori occupati alla produzione d’amianto. La norma rivolge una particolare attenzione alla matrice friabile, individuata come quella a maggior rischio.

Decreto Ministeriale 8 agosto 1994 Il decreto affronta una serie di tematiche ambientali relative al censimento, alla bonifica e al controllo delle attività relative all’amianto. In particolare il decreto prevede una serie di disposizioni sui seguenti aspetti:

- Censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell’amianto, delle impreseche utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attività produttive e che svolgonoattività di smaltimento e bonifica;

- Predisposizione di programmi per dismettere l’attività estrattiva e realizzare larelativa bonifica dei siti di estrazione;

- Individuazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all’amianto libero o inmatrice friabile. Il censimento degli edifici con presenza di amianto libero (ove ilrilascio di fibre risulta già alto) o in matrice friabile è obbligatoria per gli edificipubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per blocchi diappartamenti.

D.M. 5 settembre 1994 – normativa tecnicaIl decreto contiene i principi per la valutazione del rischio, la sicurezza durante gli interventi di bonifica e le metodologie per le indagini di laboratorio. In particolare viene stabilito:

- Le misure da adottare nelle bonifiche;

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- Gli obblighi per tutti i proprietari di immobili contenti amianto (o per i responsabilidell’attività), di adottare un programma di controllo e manutenzione;

- Modalità per la restituzione degli ambienti dopo la bonifica, e la definizione deicriteri e valori limite;

Le normative e le metodologie tecniche per le attività di custodia nonché per gli interventi di bonifica degli stessi, sono previste ai punti 4b e 5b del D. M. 6 settembre 1994.

Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 – Ministero della Sanità. Il decreto declina le “normative e metodologie tecniche di applicazione dell’articolo 6, comma 3, e dell’articolo 12, comma 2, della legge n. 257 del 27 marzo 1992”. Nello specifico, il decreto riguarda gli interventi di bonifica dell’amianto negli edifici residenziali, commerciali e industriali. La norma definisce le modalità di analisi dei materiali, i criteri di valutazione dei rischi, i metodi di bonifica, il programma dei controlli da effettuare sull’amianto presente negli edifici. Le misure di sicurezza durante i lavori, la certificazione degli ambienti bonificati, la bonifica delle coperture.

D. M. 20 agosto 1999, Ministero della SanitàIl decreto regolamenta i requisiti minimi dei rivestimenti incapsulati, i prodotti di applicazione e gli adempimenti obbligatori per eseguire gli interventi di bonifica.

Legge n. 93 del 23 marzo 2001 La legge prevede “Disposizioni in campo ambientale” con il censimento dell’amianto e gli interventi di bonifica, i finanziamenti necessari per la realizzazione della mappatura dei materiali contenenti amianto, demandando al successivo decreto:

- i criteri per le priorità degli interventi di bonifica;- l’individuazione e gli strumenti per la realizzazione della mappatura;- le fasi e la progressione per la realizzazione della mappatura.

D. M. n. 101 del 18 marzo 2003Il decreto, avente per oggetto il “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’art. 20 della legge 93/2001”, conferma i compiti relativi alla realizzazione della mappatura de in particolare stabilisce:

- I criteri per la mappatura della presenza di amianto, che dovrà tenere conto delleseguenti categorie:a) Impianti industriali attivi o dismessi;b) Edifici pubblici e privati;c) Presenza naturale;d) Altra presenza di amianto da attività antropica.

- I criteri per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti;- I criteri di priorità d’intervento in base a:

a) Area di estensione del sito;b) Tipologia di attività;c) Attività dismessa;d) Durate del periodo di dismissione;e) Stato di conservazione delle strutture edili – accessibilità del sito;f) Distanza dal centro abitato;g) Densità di popolazione interessata;h) Tipologia di amianto presente come materia prima;i) Tipologia di materiale contenente amianto;j) Quantità di materiale stimato;k) Superficie esposta all’aria;l) Presenza di confinamento;

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m) Presenza di programma di controllo e manutenzione;n) Concentrazione e diffusione nelle matrici ambientali;o) Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione;p) Presenza di cause che creano o favoriscano la dispersione di fibre;q) Dati epidemiologici indicanti aumento delle patologie correlate all’esposizione

ad amianto nell’area di mappatura.

D. Lgs. 257 del 25 giugno 2006Il decreto recepisce la direttiva europea 2003/18/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.

D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008Il decreto legislativo prevede, per l’esecuzione di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto dei lavoratori, l’elaborazione e l’invio di un piano di lavoro al servizio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Nel caso specifico, laddove non vengono richieste integrazioni e modifiche, si applica la regola del silenzio assenso e i lavori possono iniziare dopo 30 giorni.

1.3 La normativa regionale

La regione Sicilia, coerentemente con la normativa nazionale, ha emanato il decreto presidenziale del 27 dicembre 1995 avente per oggetto il "Piano di protezione dell'Ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto". Il decreto prevede l’approvazione formale da parte della Giunta regionale n. 555, del 22 dicembre 1995, relativa alla legge 257/92 ed inoltre:

- Il censimento delle imprese che utilizzano l’amianto e che svolgono attività dibonifica;

- Degli edifici che presentano amianto libero o in matrice friabile;- Le tipologie di soggetti e di fattispecie oggetto di censimento (edifici o strutture con

amianto spruzzato con particolare riferimento ad edifici ad uso collettivo: piscine,cinema, palestre, teatri, sale conferenza ecc..

Legge Regionale n. 10 del 29.04.2014 La Regione Siciliana in attuazione agli obiettivi del piano Nazionale Amianto 2013, del Piano Sanitario regionale ed in coerenza alle disposizioni della legge 257/1992, del D.P.R. 8/08/1994 e del D. Lgs. 81/2008, ha adottato la legge reg. 10/2014 avente ad oggetto “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”; Gli obiettivi posti dalla citata legge reg. 10/2014 sono:

a) “la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi conl’esposizione

b) all’amianto mediante ogni mirata ed efficace azione di prevenzione;c) la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti

presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto;d) il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall’esposizione alle fibre di

amianto;e) la ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura di

patologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siti contaminati;f) la promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte alla riduzione

del rischio sanitario da amianto per la popolazione;g) la eliminazione di ogni tipo di fattore di rischio sanitario da amianto in tutto il

territorio regionale”.

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Al fine di raggiungere detti obiettivi la Regione siciliana ha assunto l’impegno di “porre in essere le iniziative per la redazione in ogni comune del “Piano Comunale Amianto”, finalizzato alla concreta attuazione territoriale di tutte le misure previste dalla vigente normativa efficaci per pervenire o eliminare ogni rischio di decontaminazione da amianto”

Circolare 22 luglio 2015 In attuazione all’articolo 4, comma 1 della legge 10/2014, con la circolare del 22 luglio 2015 la Presidenza della regione ha provveduto ad emanare le linee guida per la redazione del “Piano Comunale Amianto”

2.0 IMPATTO SULLA SALUTE

L’amianto è un cancerogeno classificato sia dall’IARC, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, che da diverse agenzie e istituzioni. La classificazione di cancerogenesi si basa sull’evidenza epidemiologica per esposizione professionale per via inalatoria. Alla sua esposizione occupazionale sono attribuibili circa l’88 – 90 % dei mesoteliomi, tuttavia, se consideriamo tutta la popolazione mondiale, i suddetti tumori, ad eccezione del mesotelioma, sono attribuibili soprattutto ad altri fattori. La valutazione del rischio da esposizione all’amianto è stata effettuata da un’agenzia americana (US-EPA) circa trent’anni addietro, che sulla base delle conoscenze dell’epoca applicò un modello di dose-risposta lineare costruito sulla base dei dati di incidenza e mortalità professionale, tipico dei composti che inducono un danno diretti al patrimonio genetico (composti mutageni e genotossici). In base a questa valutazione s’è consolidata la convinzione che sia sufficiente una fibra di amianto per sviluppare un tumore. Il rischio da amianto è legato all’introduzione di fibre lunghe e persistenti (biopersistenti), lunghe almeno 5 micrometri. La lunghezza determina l’impossibilità di rimozione delle fibre da parte delle cellule spazzino, i macrofagi, che non riescono a inglobare la fibra per eliminarla attraverso il più comune meccanismo di difesa attiva della cellula (la fagocitosi). Un macrofago che intercetta una fibra non in grado di digerire, è una cellula destinata alla morte e all’eliminazione. Questa circostanza genera di solito l’allontanamento del macrofago attraverso un meccanismo chiamato esocitosi, ovvero l’espulsione attraverso la membrana cellulare. Il ripetersi di questo processo porta ad uno squilibrio nella produzione di macrofagi da parte del sistema immunitario, in quanto aumenta una richiesta non più sostenibile.

I macrofagi sono deputati a eliminare le fibre che entrano nell’organismo. Le fibre vengono inglobate e digerite, il prodotto di digestione eliminato. Se la fibra è troppo lunga non riesce ad essere inglobata nel macrofago (fagocitosi frustrata)

La presenza di fibre non degradabili (biopersistenti) nella cellula può determinare aberrazioni cromosomiche, che sono state descritte in letteratura scientifica. Tuttavia ciò non significa che l’amianto sia un mutageno. Il particolare danno che si provoca, infatti, è

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determinato dalla fibra che s’inserisce nel DNA della cellula al momento della riproduzione, rendendola incapace di riprodursi ulteriormente, destinandola ad una eliminazione attraverso meccanismi di “suicidio” (apoptosi).

L’infiammazione cronica è oggi riconosciuta come una delle cause principali della cancerogenesi prevalentemente non genotossica, cioè di un processo tumorale che è innescato da meccanismi che non coinvolgono direttamente il patrimonio genetico. Lo stress ossidativo determinato dall’introduzione delle fibre genera una risposta immunitaria che dà luogo al processo infiammatorio acuto. Il perdurare dello stato infiammatorio sfocia in uno stato di infiammazione cronica che può evolvere in una fibrosi (asbestosi) o, con danni successivi a carico del patrimonio genetico, in un tumore. Il processo di cancerogenesi non genotossica è un processo controllabile e persino reversibile fino al momento in cui nel tessuto dove è in atto un processo infiammatorio non s’instaurano meccanismi di instabilità genetica con mutazioni e danni epigenetici che innescano l’acquisizione di un fenotipo maligno. L’irreversibilità del processo è accelerata da altre esposizioni, come per esempio il fumo di sigaretta, ma anche altri cancerogeni presenti nell’ambiente. I danni associati all’esposizione all’asbesto sono noti da tempo e possono causare patologie non neoplastiche che si localizzano pressoché esclusivamente a livello dell’apparato respiratorio (asbestosi, prurite essudativa acuta e cronica, placche pleuriche, ispessimento pleurico diffuso e bronco-pneumopatia cronica ostruttiva) e patologie neoplastiche determinate dalla sua azione cancerogena confermata anche nei più recenti studi tossicologici ed epidemiologici. La principale via di esposizione è quella inalatoria, ma l’esposizione può avvenire anche per via orale attraverso l’ingestione di acqua. L’acqua potabile presente nelle condotte potrebbe essere contaminata con amianto per fenomeni di erosione laddove sono presenti tubature di cemento amianto o per depositi naturali o di filtri contenenti amianto.

3.0 OBIETTIVI DEL PIANO COMUNALE AMIANTO

In coerenze con quanto stabilito le linee guida della regione siciliana, gli obiettivi del piano comunale amianto sono:

1) pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi ditrasporto, manufatti e materiali contenenti amianto, al fine di fotografare lasituazione e prevenire smaltimenti illeciti con conseguenti abbandoni di rifiuticontenenti amianto…;

2) rimuovere rapidamente tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto rafforzando lavigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni ;

3) programmare gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenentiamianto secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge regionale n. 10/2014.

4.0 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI E CENSIMENTO DEI SITI La mappatura, ovvero il censimento dei materiali contenti amianto nell’ambito del territorio comunale deve tenere conto necessariamente della tipologia dei materiali che lo contengono e della loro pericolosità, stabilendo livelli differenziati in relazione alla facilità di dispersione nell’ambiente del materiale più o meno friabile da quello compatto, così come definiti nel decreto Min. San. del 06/09/1994.

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Tipo di Materiale caratteristiche friabilità Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti

Fino all’85% circa di amianto prevalentemente spruzzata su strutture portanti di acciaio o su altre superfici come isolante termo-acustico

elevata

Rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie

Rivestimenti utilizzati in tubazioni con miscelati al 6 – 10% con silicati di calcio. In tele, feltri, imbottiture in genere al 100%

Elevato potenziale di rilascio di fibre se i rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante uniforme.

Funi, Corde e tessuti In passato sono stati usati tutti i tipi di amianto e solo successivamente crisotilo al 100%

Possibilità di rilascio di fibre quando grandi di quantità di materiali vengono immagazzinati

Cartoni, carte e prodotti affini

Attualmente il 10 – 15 % di amianto, in genere crisotilo. Crocidolite e amosite si trovano in alcuni tipi di tubi e di lastre

Possono rilasciare fibre se abrasi, segati, perforati o spazzolati, oppure se deteriorati

Prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con intercapedini di carta di amianto, mattonelle e pavimenti vinilici, pvc e plastiche rinforzate ricoprimenti e vernici, mastici, sigillanti, stucchi adesivi contenti amianto

Dallo 0,5 al 2% per mastici, sigillanti, adesivi, al 10 – 25% per pavienti e mattonelle vinilici

Improbabile rilascio di fibre durante l’uso normale. Possibilità di rilascio di fibre se tagliati, abrasi o perforati

Questa distinzione, che stabilisce per grandi linee la pericolosità, consente di effettuare la valutazione complessiva del rischio. Sono, infatti, questi materiali a rappresentare il rischio amianto maggiormente percepito dalla popolazione, se si pensa alla quantità di coperture presenti nei tetti degli edifici. Sulla base di quanto sopra riportato, e tenendo presente l’allegato A al D.M n. 101 del 18.03.2003 (criteri per la mappatura della presenza di amianto), il censimento e successiva mappatura, riguarderà la rilevazione della presenza di materiali contenenti amianto nelle seguenti categorie:

1. Edifici pubblici e privatiLa varietà dei siti è molto elevata se si tiene conto di tutte le tipologie indicate nel decreto.Infatti vi sono comprese le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali e le case di cura gliuffici della pubblica amministrazione, gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le saleconvegni etc. La categoria degli edifici privati rappresenta da sola circa il 70-80% deltotale dei siti con presenza di materiale contenente amianto, soprattutto del tipo compatto.Esso si presenta sotto forma di coperture, pannelli prefabbricati canne fumarie, tubazioni eserbatoi per l’acqua.

2. Impianti industriali attivi o dismessiGli edifici industriali tra i quali rientrano gli altrettanto numerosi siti minerari dismessi,erano provvisti di estese coperture in eternit che oggi risultano fortemente deteriorate epertanto vanno considerate causa di rilascio di fibre di amianto.

3. Impianti a pressioneDovrebbero comprendere tutti i generatori e i recipienti a pressione soggetti a controlloperiodico da parte dei servizi delle ASP. In generale, tutte le forme di prodotti e materialicontenenti amianto non trattati nel punto 1).

4. Altra presenza di amianto da attività antropicaIn questa categoria rientrano i depositi abusivi e terreni abbandonati in cui è presentel’amianto. Solitamente l’individuazione avviene mediante segnalazioni ed accertamenti daparte degli addetti al controllo del territorio.

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5. ACQUISIZIONI DELLE INFORMAZIONI

La finalità primaria del piano è quello di minimizzare fino ad annullare il rischio sanitario ambientale derivante dalla presenza di amianto, attraverso la determinazione dell’entità, in termini quantitativi, qualitativi e tipologici dell’amianto presente nel territorio. L’acquisizione delle informazioni sulla presenza di siti contenenti amianto, avviene, ai sensi del comma 7 del’art.5 della L.R. n.10/2014, tramite le auto notifiche e/o controlli sul territorio, da parte del personale degli uffici competenti. Nel primo caso, l’ente, dirama in forma pubblica tramite manifesti e/o inviando alle famiglie, o imprese avente sede legale in questo comune, un apposito modulo standard conforme alla legge, da compilare in duplice copia di cui, una da trasmettere all’A.R.P.A, competente per territorio e l’altra copia da restituire all’ente entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Tale modulo compilato, in ogni sua parte, deve contenere tutti i dati utili ai fini di una corretta valutazione finale. Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui sopra (comma 3 dell’art.5 della L.R. n. 10/2014), entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell’amianto. Le famiglie e le imprese possono effettuare tale comunicazione anche on-line all’indirizzo di posta elettronica dell’ente. Nel secondo caso, la rilevazione avviene tramite il personale della polizia locale, attraverso il lavoro di routine, cioè durante l’ispezione del territorio, con rilevamenti di siti in cui è presente l’amianto. La polizia locale può essere supportata dal personale dell’ufficio tecnico. Nel caso in cui l’amianto sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare grave rischio per la salute pubblica, i soggetti proprietari sono tenuti ad attuare, con urgenza, gli interventi previsti dal D.M. 06.09.1994 e successive modifiche ed integrazioni. I dati raccolti saranno inseriti in un database, con tutti gli elementi relativi alla posizione, tipologia e quantità. Dopo l’acquisizione dei dati, la Polizia Municipale dispone gli opportuni accertamenti e verifiche al fine di rintracciare i soggetti inadempienti, ai quali verrà irrogata una sanzione così come previsto all’art. 5, comma 6 della legge regionale 10/2014 (sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni) . Contestualmente la P.M. dovrà inoltrare ai soggetti inadempienti la lettera con richiesta di compilazione della scheda di auto notifica da restituire entro 30 giorni all’ente locale che comunicherà le informazioni all’ARPA. Le attività di censimento potranno inoltre essere effettuate, da parte dei singoli cittadini e/o associazioni di volontari ecc.. attraverso le segnalazioni di volontari, via web. Per i medici che effettuano la diagnosi di patologie derivanti dall’amianto è confermato l’obbligo di segnalazione al registro regionale dei mesoteliomi maligni ai sensi dell’art.244 del D.L. n. 81 del 09.04.2008, nonché il referto all’autorità giudiziaria. Nell’ambito del contesto finalizzato al censimento e bonifica del territorio comunale, particolare importanza rivestono i controlli disposti per contrastare la formazione di micro-discariche, al fine di scoraggiare la pratica dell’abbandono dei rifiuti. A tal fine si ritiene che quest’attività oggi demandata al settore ambiente e Polizia Municipale debba essere incrementata, interessando anche gli enti che territorialmente sono preposti ai controlli (provincia regionale, ANAS, volontariato ecc…). In ogni caso, l’attività di censimento e verifica dovrà tenere conto e correlarsi con la struttura territoriale del comune e della zonizzazione che individua le destinazioni di zona nel territorio comunale, con particolare riferimento a quella residenziale, produttiva e dei servizi. La presenza di amianto, infatti, è rilevabile in strutture residenziali ed in particolar modo nell’ambito degli insediamenti produttivi. Nell’ambito degli insediamenti produttivi, occorre riferirsi principalmente a due ambiti territoriali:

- il primo a Nord-Ovest del nucleo urbano, in prossimità della contrada “Naviccia”, che hauna destinazione di zona specifica per “insediamenti produttivi”;

- il secondo sito a Sud del territorio comunale parallelo all’asta fluviale del Simeto.

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Si ripotano di seguito le planimetrie che individuano il settore urbano e quello territoriale con le varie destinazioni d’uso impresse dallo strumento urbanistico adottato con delibera del commissario ad Acta regionale.

Planimetria generale schematica del territorio urbano con lo zoning del nuovo p.r.g.

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Planimetria del territorio comunale

6. MODULISTICATutta la modulistica occorrente per il reperimento dei dati e successiva trasmissione agli Enticoinvolti (Regione-Ufficio Amianto, A.R.P.A., Comune) è quella ufficiale, stabilita dalle lineeguida per la redazione del presente piano.Tale modulistica, risulta allegata alla presente e ne costituisce parte integrante.

7. INTERVENTI DI BONIFICAAcquisiti i dati sulle localizzazioni dei siti con presenza di amianto, sulle quantità presenti, sullostato di usura, ma soprattutto sulla tipologia, ovvero, se è presente in forma friabile o compatta,verrà avviato un programma di interventi, che prevede la rimozione, il trasporto, lo stoccaggio e iltrasferimento all’impianto regionale di trasformazione di cui all’art. 14 della L.R. n. 10/2014.Tale programma di interventi per la rimozione dell’amianto, verrà aggiornato annualmente etrasmesso all’Ufficio Amianto Regionale, ai fini di ottenere i finanziamenti previsti dall’art. 10della L.R. n. 10/2014.L’attività di rimozione e bonifica potrà essere effettuata secondo le seguenti metodologie:

incapsulamento superficiale con vernici speciali; confinamento ; rimozione

Incapsulamento superficiale con vernici speciali Si realizza trattando l’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto ed a ripristinare l’aderenza al supporto, costituendo una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Risulta indicato per i materiali poco friabili e, comunque, posti in luoghi non accessibili e non soggetti a sollecitazioni meccaniche ed al calpestio. Al termine della bonifica la ditta esecutrice deve rilasciare un attestato di corretta esecuzione. Questo trattamento è efficace per un periodo di tempo limitato e per materiali non troppo degradati. Completato l’incapsulamento, occorre avviare un programma di manutenzione e controllo. I prodotti incapsulati possono essere di due fattispecie:

a) penetranti, se attraversano il materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la basecementizia;

b) ricoprenti, se formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto.

Confinamento Si realizza separando il materiale contenente amianto con una intercapedine di altro materiale in maniera tale da creare una barriera resistente agli urti tra l’amianto e le aree frequentate dalle persone. E’ indicato per i manufatti in amianto facilmente accessibili.

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Piano Amianto – relazione tecnica Pagina 11/11

Anche questa tecnologia rende necessario un programma di manutenzione e controllo esteso anche alla barriera istallata.

Rimozione La rimozione è indicata per i materiali friabili e/o deteriorati o in pessime condizioni di conservazione sottoposti ad urti vibrazioni e sollecitazioni. Le operazioni devono essere condotte salvaguardando l’integrità del materiale in tutte le fasi dell’intervento. E’ il procedimento di bonifica più diffuso perché elimina alla radice ogni potenziale fonte di esposizione. Tuttavia, ha i costi più elevati nell’’immediato e deve essere condotto correttamente per non aumentare la concentrazione di fibre aero-disperse.

8. SANZIONILa mancata comunicazione dei dati di cui al punto 5 (auto notifiche) del presente “Piano”, sullapresenza di amianto e/o la non collaborazione e partecipazione a queste iniziative finalizzateall’eliminazione definitiva di materiale amianto da siti contaminati, nel rispetto della normativa disettore vigente e delle direttive impartite Regione-Agenzia regionale Protezione Ambiente -Dipartimento di Protezione Civile, e la violazione degli obblighi in generale, comportal’applicazione di sanzioni di cui all’art. 15 della legge n. 257/1992, che testualmente dispone:“1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cuiall’articolo 3, nonché l’inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell’articolo 1, sono punite cnl’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.2. Per l’inosservanza degli obblighi concernenti l’adozione delle misure di sicurezza previste daidecreti emanati ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, si apllica la sanzione amministrativa da lire 7milioni a lire 35 milioni.3. a chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto dellecondizioni di cui all’articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni alire 30 milioni.4. Per l’inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall’articolo 9, comma 1, edall’articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10milioni.5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell’Industria, delcommercio e dell’artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.

9. DIRETTIVE FINALIQuesto Ente provvede, ai sensi dell’art. 4 dell’ L. R. n. 10/2014, entro 90 giorni dallacomunicazione delle linee guida, ad adottare il proprio “Piano Comunale Amianto”, che, entro 30giorni dall’adozione, verrà trasmesso all’Ufficio Amianto del Dipartimento Regionale diProtezione Civile. Questo Comune provvede, inoltre, a rendicontare annualmente al suddettoUfficio i risultati conseguiti. La non osservanza dei termini perentori predetti comporta unariduzione percentuale, nella misura stabilita dall’Ufficio Amianto, delle risorse assegnate agli EntiLocali in materia di amianto e comunque non inferiore al 40% di quelle spettanti.

Il Responsabile del Procedimento Ing. A. Scalisi

Il Responsabile del V Settore Arch. A. Rosano

F.to

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