Piano B1 PIANO DI MONITORAGGIO PER L’ERADICAZIONE … · Il Piano si conclude il 31/12/2015 . 1.9...

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1 Piano_B1_PIANO DI MONITORAGGIO PER L’ERADICAZIONE DELLA MVS 1. PIANIFICAZIONE La malattia vescicolare del suino (MVS) è una malattia infettiva e contagiosa ad eziologia virale caratterizzata da alta morbilità e bassa mortalità. Quando si manifesta nella sua forma clinica si osserva ipertermia, zoppia, lesioni vescicolari sulla cute e sulle mucose. Clinicamente è difficilmente differenziabile dalle altre malattie vescicolari. L’agente eziologico è un virus ad RNA monocatenario di 28 – 30 nm appartenente alla famiglia Picornaviridae, genere Enterovirus che antigenicamente è correlato ad una patogeno umano: il Coxsackie B5. E’ un virus sprovvisto di envelope molto resistente nell’ambiente. Il suino viene considerato l’unico animale che in natura manifesta sintomatologia clinica. 1.1. SCOPI Le finalità di tale piano è quella di ridurre o annullare la presenza della malattia in Regione Campania 1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA Il piano è imperniato sul monitoraggio sierologico dei suini e sull’applicazione delle misure di eradicazione MVS. 1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE Vedi Decreti: 93/11 39/12 150/14 226/09 L’ispezione per il piano MVS sarà contestuale a quella per la verifica della biosicurezza. Pertanto i motivi dell’ispezione saranno obbligatoriamente: piano di monitoraggio MVS piano di monitoraggio biosicurezza 1.5 MODELLI DA UTILIZZARE Il modello di prelievo e accompagnamento campione è quello previsto dalla normativa. 1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE Attrezzature per il prelievo di sangue 1.7 LABORATORIO UFFICIALE

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    Piano_B1_PIANO DI MONITORAGGIO PER L’ERADICAZIONE DELLA MVS

    1. PIANIFICAZIONE

    La malattia vescicolare del suino (MVS) è una malattia infettiva e contagiosa ad eziologia virale caratterizzata da alta morbilità e bassa mortalità. Quando si manifesta nella sua forma clinica si osserva ipertermia, zoppia, lesioni vescicolari sulla cute e sulle mucose. Clinicamente è difficilmente differenziabile dalle altre malattie vescicolari. L’agente eziologico è un virus ad RNA monocatenario di 28 – 30 nm appartenente alla famiglia Picornaviridae, genere Enterovirus che antigenicamente è correlato ad una patogeno umano: il Coxsackie B5. E’ un virus sprovvisto di envelope molto resistente nell’ambiente. Il suino viene considerato l’unico animale che in natura manifesta sintomatologia clinica. 1.1. SCOPI Le finalità di tale piano è quella di ridurre o annullare la presenza della malattia in Regione Campania

    1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali

    1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA

    Il piano è imperniato sul monitoraggio sierologico dei suini e sull’applicazione delle misure di

    eradicazione MVS.

    1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE

    Vedi Decreti: • 93/11 • 39/12 • 150/14 • 226/09

    L’ispezione per il piano MVS sarà contestuale a quella per la verifica della biosicurezza. Pertanto i motivi dell’ispezione saranno obbligatoriamente:

    • piano di monitoraggio MVS • piano di monitoraggio biosicurezza

    1.5 MODELLI DA UTILIZZARE

    Il modello di prelievo e accompagnamento campione è quello previsto dalla normativa.

    1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE

    Attrezzature per il prelievo di sangue

    1.7 LABORATORIO UFFICIALE

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    I laboratori di riferimento sono quelli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

    1.8 DURATA

    Il Piano si conclude il 31/12/2015

    1.9 COSTI E I BENEFICI

    I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione animale rilevando la presenza della malattia ed il contenimento dei focolai.

    2. PROGRAMMAZIONE

    Come riportata nel DPAR e nei DPAT

    3. VERIFICA

    Il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.

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    TESTO COORDINATO DEI DECRETI 93 E 39

    Articolo 1

    1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla acquisizione della qualifica di Regione Accreditata per Malattia Vescicolare dei Suini, nelle aziende suinicole familiari per autoconsumo possono essere allevati e macellati in loco fino a un massimo di due suini per anno in un unico allevamento per codice aziendale.

    Articolo 2

    1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i Servizi Veterinari

    competenti effettuano una verifica straordinaria sull’applicazione delle misure di biosicurezza indicate in allegato all’Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 in tutti gli allevamenti suinicoli campani diversi dagli allevamenti familiari per autoconsumo, servendosi dell’ apposita check-list allegata al presente provvedimento (allegato1). I sopralluoghi sono condotti mediante verifiche congiunte da parte del Servzio di Sanità Animale e del Servisio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

    2. Entro il primo semestre dell’anno 2012, in concomitanza all’esecuzione del controllo semestrale per la conferma dell’accreditamento per MVS o del controllo per il primo accreditamento, la verifica di cui al comma 1 del presente articolo viene effettuata in tutti gli allevamenti suinicoli da riproduzione a ciclo aperto e negli allevamenti da ingrasso che commercializzano animali verso altri allevamenti.

    3. La verifica di cui al comma 1 viene completata, per le tipologie di allevamento da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso per macello, entro il 31 dicembre 2012.

    4. Alle aziende suinicole per le quali il Servizio Veterinario ufficiale constati l’insufficienza delle misure di biosicurezza presenti viene sospesa la qualifica sanitaria e viene concesso un termine di 60 giorni per l’adeguamento necessario alle prescrizioni impartite. Durante tale periodo sono consentite esclusivamente movimentazioni dirette di animali verso stabilimenti di macellazione. Trascorso il termine predetto il Servizio Veterinario competente per territorio verifica attraverso una visita ispettiva in loco che le prescrizioni siano state adeguatamente eseguite e in tal caso ripristina la qualifica sanitaria e revoca il blocco di movimentazione. Nel caso in cui si verifichi persistenza delle carenze e mancato adeguamento alle prescrizioni impartite, l’Autorità sanitaria competente dispone che tutti gli animali eventualmente presenti in azienda siano avviati ad uno stabilimento di macellazione entro 7 giorni, senza indennizzo, e che l’azienda venga classificata d’ufficio come allevamento familiare per autoconsumo, con possibilità di allevamento di un numero massimo di due capi per anno, e come tale registrata nella BDN.

    5. Qualora i titolari degli allevamenti di cui al comma 4 siano anche titolari di mezzi di trasporto per suini o sia tenuta presso gli allevamenti stessi autorimessa di tali mezzi, si procede alla sospensione dell’autorizzazione al trasporto per i suddetti mezzi fino all’acquisizione delle previste misure di biosicurezza. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni impartite, l’Autorità Sanitaria competente revoca l’autorizzazione al trasporto di suini per i mezzi detenuti.

    Articolo 3

    1. Per ogni caso di sieropositività per MVS Il Servizio Veterinario competente per territorio

    compila entro 72 ore dalla ricezione dell’esito analitico, anche di prima istanza, la prevista

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    indagine epidemiologica e richiede la collaborazione della Regione e dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario regionale per l’effettuazione di un sopralluogo congiunto in azienda. Qualora nel corso del sopralluogo si verifichi assenza o insufficienza delle misure di biosicurezza di cui all’allegato dell’OM 12 aprile 2008 e l’azienda in questione non sia un allevamento da autoconsumo che detiene un numero massimo di due capi per anno, l’Autorità sanitaria competente, su proposta del Servizio Veterinario competente per territorio, dispone la macellazione senza indennizzo entro 72 ore di tutti gli animali presenti in azienda e classificazione di allevamento da autoconsumo.

    2. Il provvedimento di macellazione senza indennizzo entro 72 ore di tutti gli animali presenti in azienda e classificazione di allevamento da autoconsumo è obbligatorio in tutti i casi di riscontro di sieropositività per MVS in aziende già oggetto di misure sanitarie in funzione di sieropositività riscontrate nel corso degli ultimi 2 anni calcolati a ritroso a partire dalla data dell’ultimo prelievo che ha evidenziato capi sieropositivi.

    3. Qualora i titolari degli allevamenti nei quali viene riscontrata sieropositività per MVS siano anche titolari di mezzi di trasporto per suini o sia tenuta presso gli allevamenti stessi autorimessa di tali mezzi, l’Autorità Sanitaria competente procede alla sospensione dell’autorizzazione al trasporto per i suddetti mezzi fino alla riacquisizione della qualifica di “allevamento accreditato per MVS”.

    4. Gli automezzi che trasportano al macello suini sieropositivi sono lavati e disinfettati, dopo lo scarico, nello stabilimento di macellazione sotto diretto controllo del Veterinario Ufficiale che è tenuto a controfirmare la prevista dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione del mezzo

    Articolo 4

    1. Qualora l’indagine epidemiologica a seguito di accertamento di focolaio di malattia

    vescicolare del suino evidenzi movimentazioni dall’azienda sede di focolaio verso allevamenti da autoconsumo che detengono fino a un massimo di due suini il Servizio Veterinario competente per l’allevamento di destinazione provvede ad eseguire al più presto un campionamento per esame sierologico nei capi provenienti dall’azienda infetta. In caso di riscontro di sieropositività l’autorità competente dispone che tutti i suini presenti siano abbattuti e distrutti entro 72 ore.

    Articolo 5

    1. Nei casi di focolai di MVS in aziende suinicole della regione Campania in cui si sia già

    verificato un precedente focolaio di MVS nel corso degli ultimi 4 anni calcolati a ritroso a partire dalla data dell’ultimo prelievo che ha evidenziato la positività virologica, l’Autorità competente dispone il ritiro del codice aziendale con espresso divieto di allevamento di animali della specie suina nonché il ritiro di eventuali autorizzazioni ad automezzi utilizzati per la movimentazione di suini.

    2. Qualora i titolari degli allevamenti nei quali è confermato un focolaio di MVS siano anche titolari di mezzi di trasporto per suini o sia tenuta presso gli allevamenti stessi autorimessa di tali mezzi, l’Autorità Sanitaria competente procede alla sospensione dell’autorizzazione al trasporto per i suddetti mezzi fino alla riacquisizione della qualifica di “allevamento accreditato per MVS”.

    Articolo 6

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    1. Nelle aziende suinicole della regione Campania da riproduzione a ciclo aperto è vietata l’introduzione di suini diversi da riproduttori, provenienti da altri allevamenti.

    2. Nelle aziende suinicole della Regione Campania da ingrasso che movimentano suini verso altri allevamenti è obbligatorio detenere gli animali per un periodo minimo di 30 giorni. In tali aziende deve essere rispettato un periodo di tutto-vuoto di minimo 7 giorni da attuarsi almeno una volta ogni due mesi. Durante il periodo di tutto-vuoto sono effettuate in azienda, sotto la supervisione documentata del Servizio Veterinario competente e a spese dell’allevatore, accurate operazioni di pulizia e disinfezione con utilizzo di disinfettanti efficaci contro il virus della Malattia Vescicolare del suino.

    3. Negli allevamenti di cui al comma 2, nel periodo intercorrente due periodi di tutto-vuoto è consentito introdurre esclusivamente una partita di suini provenienti da un’unica azienda di origine. Gli animali rimangono in vincolo sanitario con divieto di movimentazione fino alla ricezione degli esiti di laboratorio favorevoli del previsto esame sierologico e coprologico fettuarsi entro 7 giorni dall’arrivo. Qualora il controllo mensile successivo riguardi gli stessi animali ancora presenti in azienda non si procede al vincolo sanitario in attesa degli esiti.

    4. Qualora negli allevamenti di cui al comma 2 siano ancora presenti suini allo scadere del periodo intercorrente tra due periodi di “tutto vuoto”, il Servizio Veterinario definisce con l’allevatore interessato un piano di macellazione di tali animali entro un periodo non superiore ai 15 giorni, fermo restando il divieto di introduzione di altri animali in azienda fino al completamento delle operazioni di macellazione e di pulizia e disinfezione di cui al comma 2.

    5. Per i trasporti di suini tra aziende della regione Campania i trasportatori sono tenuti per ogni movimentazione, pena il ritiro dell’autorizzazione al trasporto, a trasportare esclusivamente suini provenienti da un’unica azienda e destinati ad un’unica azienda, con conseguente divieto di carico e scarico multipli.

    Articolo 6 bis 1. E’ attivato il sistema di tracciabilità dei suini denominato “Sistema Suinicolo Campano”

    (SSC) al quale possono aderire in forma volontaria i proprietari delle aziende suinicole da riproduzione a ciclo chiuso e a ciclo aperto, da ingrasso per movimentazione e da ingrasso per macello.

    2. Per aderire al SSC i proprietari delle aziende di cui al comma 1. del presente articolo devono compilare apposita istanza al competente Servizio veterinario dell’ASL, conforme all’allegato 1 al presente documento. L’istanza, debitamente compilata, firmata e datata, deve essere consegnata al Servizio Veterinario dell’ASL di appartenenza che provvede a iscrivere le aziende aderenti in un apposito registro locale. L’ASL trasmette copia del registro in formato elettronico al Settore veterinario regionale e all’Osservatorio Epidemiologico Veterinario (OEV), che provvede alla pubblicazione sul sito internet dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale nella sezione dedicata all’OEV. Eventuali aggiornamenti dell’elenco vengono immediatamente trasmessi e pubblicizzati con la medesima procedura.

    3. I proprietari delle aziende da riproduzione a ciclo aperto aderenti al SSC, pena la cancellazione immediata dall’elenco di cui al comma 2, provvedono a proprie spese alla marcatura individuale di tutti i suini da movimentare nelle 72 ore precedenti la movimentazione.

    4. I proprietari delle aziende da riproduzione a ciclo chiuso aderenti al SSC, pena la cancellazione immediata dall’elenco di cui al comma 2, provvedono a proprie spese alla

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    marcatura individuale di tutti i suini da movimentare verso i siti di macellazione domiciliare, nelle 72 ore precedenti la movimentazione.

    5. I proprietari degli allevamenti da ingrasso per movimentazione aderenti al SSC che movimentano suini anche verso altri allevamenti, pena la cancellazione immediata dall’elenco di cui al comma 2, provvedono a proprie spese alla marcatura individuale di tutti i suini introdotti nei propri allevamenti entro 72 ore dall’arrivo fatto salvo il caso di introduzione di capi già marcati provenienti da altro allevamento aderente al SSC.

    6. I proprietari degli allevamenti da ingrasso per macello aderenti al SSC che movimentano esclusivamente verso il macello, pena la cancellazione immediata dall’elenco di cui al comma 2, provvedono a proprie spese alla marcatura individuale di tutti i suini da movimentare verso siti di macellazione domiciliare, nelle 72 ore precedenti la movimentazione, fatto salvo il caso di capi già marcati provenienti da altro allevamento aderente al SSC.

    7. Le caratteristiche tecniche delle marche auricolari individuali di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo sono descritte nell’allegato 2 al presente decreto. I proprietari delle aziende aderenti all’SSC provvedono ad approvvigionarsi delle marche necessarie presso rivenditori debitamente autorizzati, che assicurano la produzione di marche con numero progressivo non ripetibile per ciascuna azienda. Successivamente all’acquisto delle marche i proprietari delle aziende aderenti presentano al Servizio Veterinario competente copia della fattura e un documento dal quale risulti la numerazione delle marche acquistate.

    Articolo 6 ter

    1. I proprietari degli allevamenti da ingrasso aderenti al SSC che movimentano suini verso altri allevamenti:

    a) in deroga a quanto previsto all’articolo 6 comma 3, se l’allevamento è composto da più strutture (capannoni), possono introdurre in azienda più partite separate e, comunque, non oltre una sola partita per ciascuna delle strutture di cui è composto l’allevamento,

    b) in deroga a quanto previsto all’articolo 6, commi 2 e 4, possono effettuare il tutto vuoto e le susseguenti attività di pulizia e disinfezione anche senza tenere conto della periodicità bimestrale prevista ma, in ogni caso, ogni volta che l’allevamento o la struttura separata dell’allevamento sia stata svuotata da tutti i suini introdotti.

    Articolo 6 quater 1. I proprietari di tutti gli allevamenti aderenti al SSC possono movimentare suini verso siti di

    macellazione domiciliare per autoconsumo situati nella stessa provincia, ai fini di una macellazione domiciliare da effettuarsi entro 72 ore dall’arrivo.

    2. I siti di macellazione domiciliare per autoconsumo non possono essere situati in coincidenza di aziende suinicole già registrate in BDN o in registri locali ai sensi del Decreto Legislativo 200/2010.

    3. Le movimentazioni di cui al comma 1. sono consentite per un numero massimo di due suini per anno per sito di macellazione domiciliare di destinazione e previo preavviso al Servizio Veterinario competente che fisserà l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa e accurata ispezione delle carni. Sono fatte salve le norme previste dall'art. 13 del Regio Decreto 3298/1928 che prevedono l'autorizzazione del Sindaco per le macellazioni domiciliari dei suini.

    4. Le movimentazioni di cui al comma 1 devono essere debitamente registrate in BDN come “movimentazione – uscita - per autoconsumo” con causale “macellato per autoconsumo”.

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    5. In deroga a quanto disposto dal Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 2 del 3 gennaio 2011, per le movimentazioni di cui al comma 1. la dichiarazione di provenienza (modello 4) può essere compilata a mano dall’allevatore ferma restando la necessità della controfirma da parte del Servizio Veterinario che effettua la visita clinica degli animali prima dello spostamento.

    6. Il Servizio Veterinario accerta per le movimentazioni di cui al comma 1. il rispetto delle misure relative alla disinfezione dei mezzi di trasporto ed alle relative certificazioni di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 226 del 19 agosto 2009.

    7. Nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui al comma 5. e/o di assenza del certificato di disinfezione del mezzo di trasporto rilasciato all’azienda di origine e/o di destinazione dei capi movimentati ai sensi del comma 1., il Servizio Veterinario competente, oltre ai provvedimenti nei confronti del trasportatore contemplati dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 226/2009, provvede a depennare l’azienda di origine dei capi dall’elenco di cui all’articolo 6 bis, comma 2.

    8. A parziale deroga di quanto previsto all’articolo 6 comma 5, per i trasporti di suini provenienti da un’azienda aderente al SSC può essere previsto lo scarico multiplo in più allevamenti di destinazione.

    Articolo 7

    1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento i Direttori Generali e/o i

    Commissari straordinari delle AA.SS.LL. della regione Campania individuano, preferibilmente tra i Direttori dei tre servizi Veterinari di sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni animali e igiene dei prodotti di origine animale, un responsabile unico con funzioni di coordinamento e verifica delle misure di controllo della MVS nel territorio di competenza e ne comunicano il nominativo al Settore Veterinario Regionale.

    Articolo 8

    1. I suini introdotti in stalle di sosta di stabilimenti di macellazione possono permanere in tali

    strutture per un periodo massimo di 72 ore prima di essere avviati alla macellazione .

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    Allegato 1

    SISTEMA SUINICOLO CAMPANO ISTANZA DI ADESIONE

    ASL…………………. Servizio Veterinario (sede)………………… Il sottoscritto (cognome e nome)………………………………………………, (codice fiscale) ………………………………………………………………………………..titolare dell’allevamento suino (codice aziendale)……………………………………., situato nel Comune di………………………….. con tipologia produttiva (riproduzione ciclo chiuso o aperto, ingrasso per macello, ingrasso per movimentazione)……………………………………………………………………………………………..

    CHIEDE

    di aderire al Sistema Suinicolo Campano come istituito dall’articolo 6 bis del Decreto commissariale n° 93 del 31 dicembre 2011 come modificato dal Decreto commissariale n° …………………del…………………………… A tal fine si impegna a rispettare, pena l’esclusione dal Sistema, le disposizioni contenute nel Decreto. Luogo e data …………………………… Firma ………………………………………

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    Allegato 2 SISTEMA SUINICOLO CAMPANO

    IDENTIFICATIVO AURICOLARE (MARCA AURICOLARE) PER SUINI Il mezzo di identificazione consiste in un marchio auricolare con le seguenti caratteristiche: a) di materiale plastico flessibile, atossico e resistente; b) facilmente leggibile per tutta la durata di vita dell'animale; c) non riutilizzabile e deve essere realizzato in modo che possa essere tolto solo mediante la rottura

    del marchio stesso; d) progettato in modo da essere applicato con il minor stress possibile per l’animale e rimanere

    fissato senza nuocergli; e) riporta solamente diciture indelebili effettuate mediante stampa laser; f) ogni marchio auricolare è composto di due parti, maschio e femmina, di dimensioni e forme tali

    da assicurare la leggibilità dei caratteri senza pregiudicare la tenuta all’orecchio dell’animale; g) marchio di forma circolare il cui diametro dovrà essere compreso tra 25 e 32 mm; h) il chiodo ha un battente che impedisce lo schiacciamento dell'orecchio e

    l'eventuale irritazione, inoltre rende rotante il marchio migliorandone la tenuta; i) i caratteri hanno un'altezza minima di 4 mm; l) di colore giallo; m) il peso complessivo di ogni marchio deve essere compreso tra 2,0 e 7,5 grammi; n) il perno della parte maschio deve essere flessibile, elastico e resistente con un diametro

    compreso tra 4 e 8 mm ed in ogni caso inferiore al diametro dello sperone; o) lo sperone della parte maschio (cioè l’elemento che consente di perforare i tessuti per applicare

    il marchio) deve essere costruito, totalmente o in parte di un materiale più duro rispetto al resto del marchio (come plastiche dure, metallo) e se costituito da più parti queste devono essere assemblate in maniera tale da non consentirne il distacco;

    p) le boccole (cioè l’elemento della parte femmina in cui si alloggia lo sperone) devono essere parzialmente o totalmente chiuse;

    q) dopo 1 anno dall’applicazione, all'esame visivo, la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile;

    r) deve essere prodotto da una ditta inserita negli elenchi del Ministero della Salute e già autorizzata a fornire identificativi auricolari per bovini e/o ovini;

    s) sulla parte “maschio” dell'identificativo auricolare è impresso col laser, a caratteri di colore nero, la sigla IT, tre cifre per il codice ISTAT del Comune, due lettere per la sigla della Provincia, un numero progressivo assegnato all’azienda su base comunale (tre cifre), ed un numero progressivo assegnato all'azienda dal produttore sulla base del numero di marche richieste composto da 5 cifre (da 00001 a 99999);

    t) sulla parte “femmina” dell'identificativo auricolare è impresso col laser, a caratteri di colore nero, la sigla IT, tre cifre per il codice ISTAT del Comune, due lettere per la sigla della Provincia, un numero progressivo assegnato all’azienda su base comunale (tre cifre),

  • Piano_B10_PIANO DI MONITORAGGIO SUI REQUISITI MICROBIOLOGICI DEI PASTI DI ORIGINE NON ANIMALE PRODOTTI NEI CENTRI DI

    PRODUZIONE ALIMENTI DESTINATI ALLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

    La ristorazione collettiva presenta dal punto di vista della sicurezza alimentare problematiche peculiari. La necessità di allestire un grande numero di pasti, spesso con largo anticipo sul momento del consumo, crea numerose opportunità alle contaminazioni da germi patogeni, con conseguenze che si ripercuotono su un gran numero di consumatori. Per quanto attiene in particolare alla ristorazione collettiva scolastica, vi è la consapevolezza che essa debba essere considerata non solo come l’offerta di un pasto sicuro e equilibrato dal punto di vista nutrizionale in una fase della vita fondamentale per lo sviluppo dei ragazzi, ma anche un servizio educativo che deve agire positivamente sui comportamenti nutrizionali/alimentari. In quest’ottica, è fondamentale la interazione tra Comune, scuola, OSA, Azienda Sanitaria e famiglie.

    1. PIANIFICAZIONE

    1.1 SCOPI Il presente Piano di monitoraggio ha lo scopo di verificare il rispetto dei requisiti microbiologici dei pasti pronti preparati nei laboratori che destinano i loro prodotti alla ristorazione collettiva. Rientrano in tale settore:

    1. Centri preparazione pasti per gli ospedali e case di cura 2. Centri preparazione pasti per la ristorazione scolastica 3. Centri preparazione pasti per carceri e similari 4. Centri preparazione pasti per catering

    Particolare attenzione si intende porre alle mense scolastiche, ciò per assicurare un controllo significativo a vantaggio di soggetti di una fascia d’età di particolare vulnerabilità che, generalmente, sono fruitori assidui dei servizi di mensa/refezione per l’intero anno scolastico. 1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il piano sarà attuato dai SIAN delle AA.SS.LL.

    1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA

    Le ispezioni riguarderanno: 5. Centri preparazione pasti per gli ospedali, case di cura o di riposo 6. Centri preparazione pasti per la ristorazione scolastica 7. Centri preparazione pasti per carceri e similari 8. Centri preparazione pasti per catering

    Il piano viene così sudddiviso:

    sottopiano “a” = Campioni da effettuare nei: • Centri preparazione pasti per gli ospedali, case di cura o di riposo, mense

    aziendali etc • Centri preparazione pasti per carceri e similari • Centri preparazione pasti per catering

    sottopiano “b” = Campioni da effettuare nei: • Centri preparazione pasti per la ristorazione scolastica

    Nella scelta delle matrici da campionare NON devono essere compresi gli alimenti preparati da altre imprese e somministrati ancora in confezione originale, né i meri ingredienti. Possono essere invece

  • campionati sia i p iatti già pronti, sia i p rodotti prima della cottura o, comunque, nelle fasi di lavorazione. Particolare attenzione si intende porre alle mense scolastiche, ciò per assicurare un controllo significativo a vantaggio di soggetti di una fascia d’età di particolare vulnerabilità che, generalmente, sono fruitori assidui dei servizi di mensa/refezione per l’intero anno scolastico. I campioni prelevati potranno, quando possibile, essere sottoposti preventivamente a test di screening, in modo da eseguire esclusivamente sui campioni risultati positivi, gli esami microbiologici volti all’isolamento del patogeno ricercato. In tale modo è possibile:

    • Abbreviare i tempi di risposta in modo da segnalare tempestivamente eventuali criticità al fine di ridurre i rischi di somministrazione di pietanze pericolose

    • Ridurre i costi del piano Per ogni campione potrà essere richiesta la determinazione di un solo parametro tra i seguenti:

    • listeria monocytogenes in alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di l. monocytogenes diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali.

    • salmonella in prodotti elencati nel Reg. CE 2073/05 • salmonella in prodotti non compresi nel Reg. CE 2073/05 • e. coli • stafilococchi coagulasi + • bacillus cereus • clostridium perfrigens

    1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE

    La scelta degli stabilimenti dove effettuare i campioni, privilegerà quelli inseriti nella categoria di rischio 5; se il numero di campioni annuale assegnato supera quello delle aziende di categoria 5 presenti nel proprio territorio, allora si procederà con quelle di categoria 4 e così via.

    Le modalità di campionamento sono di seguito esplicitate: 1.4.1. Listeria Monocytogenes negli alimenti pronti (diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali) che costituiscono terreno favorevole alla crescita Il campione deve essere composto da n. 3 a liquote di cui una da lasciare all’OSA. Per far salvo al diritto alla difesa si applicano le procedure di cui all’art. 223 D.L.vo 28/7/89 n. 271, comunicando ufficialmente alla parte l’inizio delle operazioni di analisi, che di solito dovrebbe avvenire il giorno seguente il c ampionamento; tale comunicazione sarà garantita riempiendo gli appositi spazi all’uopo previsti sul verbale di campionamento. Ogni aliquota a sua volta deve essere costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di sicurezza alimentare campionato ai sensi del comb. disp. del Reg CE 2073/05 e del D.L.vo 123/93). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sé stante; ogni aliquota, contenente cinque u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Qualora gli agenti prelevatori avessero dubbi sulla idoneità della matrice campionata come substrato favorevole alla crescita della listeria, dovrà essere prelevata una ulteriore aliquota singola di 50 gr necessaria alla determinazione del pH e dell’Aw, segnalandolo nell’apposita sezione del Mod 2. Si ricorda che ai sensi del Reg CE 2075/05 i prodotti: con pH ≤ 4,4 con aw ≤ 0,92 con pH ≤ 5,0 e contemporaneamente aw ≤ 0,94 con un periodo di conservabilità inferiore a 5 giorni che sono stati sottoposti a trattamento termico o ad altra trasformazione avente come effetto

    l'eliminazione di L. monocytogenes, quando non è possibile una ricontaminazione dopo tali

  • trattamenti (ad esempio, i p rodotti sottoposti a trattamento termico al momento del confezionamento finale)

    frutta e ortaggi freschi, non tagliati e non trasformati, tranne i semi germogliati pane, biscotti e prodotti analoghi acqua, bibite, birra, sidro, vino, bevande spiritose e prodotti analoghi imbottigliati o

    confezionati zucchero, miele e dolciumi, compresi i prodotti a base di cacao e cioccolato

    non

    In considerazione del brevissimo lasso di tempo tra la produzione ed il consumo e del fatto che il campione viene effettuato nella fase di produzione, ci si atterrà in ogni caso alla II° Ipotesi prevista dal punto 1.2 del Cap I del Reg CE 2073 (Il produttore non ha dimostrato che il prodotto non supera il limite di 100 ufc/g durante tutto il periodo di conservabilità) e pertanto sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo

    possono essere considerati come alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita.

    □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist coll. origine NON animale”. Deve essere poi spuntato il campo “ □ ricerca” con la semplice dicitura “Listeria monocytogenes” e il campo “□ criterio di sicurezza alimentare”Come non conformità si intende la presenza di Listeria monocytogenes anche in una sola U.C.. L’eventuale comunicazione da parte dell’IZSM dell’assenza di Listeria monocytogenes, ma della presenza di altre Listerie diverse dalla L. monocytogenes, non c ostituisce non conformità. Tale evenienza c ostituisce solo un e lemento per la valutazione del rischio della produzione nello stabilimento; in tal caso è consigliabile procedere ad un ulteriore campionamento.

    .

    In caso di riscontro di non conformità come follow up il SIAN: a. Trasmetterà notizia di reato alla Procura competente b. Notizierà il Servizio Epidemiologia circa la non conformità c. potrà richiedere all’OSA, se ritenuto necessario, la revisione delle procedure di

    B.P.I. (relativamente alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito) e/o di HACCP (facendo inserire la ricerca del patogeno come punto critico in fase di ricevimento dei prodotti in entrata ed aumentando la frequenza della ricerca del patogeno negli alimenti in uscita).

    1.4.2. Salmonella in prodotti elencati nel Reg. CE 2073/05

    Fanno parte di questa categoria gli alimenti previsti All.1 Cap.1 “ criteri di Sicurezza Alimentare” punti 1.18 (Semi germogliati), 1.19 (Frutta e ortaggi pretagliati), 1.20 (Succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati), 1.29 (Germogli). Il campione deve essere composto da n. 3 aliquote di cui una da lasciare all’OSA. Ogni aliquota a sua volta deve essere costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di sicurezza alimentare campionato ai sensi del comb. disp. del Reg CE 2073/05 e del D.L.vo 123/93). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sè stante; ogni aliquota, contenente 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Per far salvo al diritto alla difesa si applicano le procedure di cui all’art. 223 D.L.vo 28/7/89 n. 271 comunicando ufficialmente alla parte l’inizio delle operazioni di analisi; tale comunicazione sarà garantita riempiendo gli appositi spazi all’uopo previsti sul verbale di campionamento. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist coll. origine NON animale”. Deve essere poi spuntato il campo “ □ ricerca” con la semplice dicitura “Salmonelle” e il campo “□ criterio di sicurezza alimentare”

    Come non conformità si intende la presenza di Listeria monocytogenes anche in una sola U.C..

    . Le aliquote vanno trasportate e conservate in frigorifero.

    In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio ASL: a. Trasmetterà notizia di reato alla Procura competente se il campione è stato

    effettuato su un piatto pronto. Se invece è stato effettuato su un ingrediente,

  • si dovrà valutare se questo avrebbe subìto un procedimento di lavorazione tale da eliminare il rischio di salmonella

    b. Espleterà le indagini per rintracciare, se possibile, la fonte inquinante in collaborazione con il Servizio Epidemiologia che sarà obbligatoriamente notiziato circa la non conformità

    c. potrà richiedere all’OSA, se ritenuto necessario, la revisione delle procedure di B.P.I. (relativamente alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito) e/o di HACCP (facendo inserire la ricerca del patogeno come punto critico in fase di ricevimento dei prodotti in entrata ed aumentando la frequenza della ricerca del patogeno negli alimenti in uscita)

    1.4.3. - Salmonella in prodotti non compresi nel Reg. CE 2073/05 Il campione deve essere composto da n. 3 aliquote da 50 gr cadauna di cui una da lasciare all’OSA.. per far salvo al diritto alla difesa si applicano le procedure di cui all’art. 223 D.L.vo 28/7/89 n. 271 comunicando ufficialmente alla parte l’inizio delle operazioni di analisi; tale comunicazione sarà garantita riempiendo gli appositi spazi all’uopo previsti sul verbale di campionamento. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il c ampo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist coll. origine NON animale”. Deve essere spuntato il campo “ □ ricerca” con la semplice dicitura “Salmonella” e il campo “□ altri parametri microbiologici”. Le aliquote vanno trasportate e conservate in frigorifero. In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio ASL:

    a. Trasmetterà notizia di reato alla Procura competente se il campione è stato effettuato su un piatto pronto. Se invece è stato effettuato su un ingrediente, si dovrà valutare se questo avrebbe subìto un procedimento di lavorazione tale da eliminare il rischio di salmonella

    b. Espleterà le indagini per rintracciare, se possibile, la fonte inquinante in collaborazione con il Servizio Epidemiologia che sarà obbligatoriamente notiziato circa la non conformità

    c. potrà richiedere all’OSA, se ritenuto necessario, la revisione delle procedure di B.P.I. (relativamente alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito) e/o di HACCP (facendo inserire la ricerca del patogeno come punto critico in fase di ricevimento dei prodotti in entrata ed aumentando la frequenza della ricerca del patogeno negli alimenti in uscita)

    1.4.4. - E. Coli I campioni verranno effettuati sia sui prodotti elencati nel REG. CE 2073/05 sia, in via sperimentale, in tutti gli altri prodotti alimentari. Fanno parte della prima categoria gli alimenti previsti All.1 Cap. 2 “ criteri di igiene di processo” punti 2.5.1. (Frutta e ortaggi pretagliati), 2.5.2. (Succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati). Anche per l’altra categoria di alimenti (quelli non compresi nella 2073/05) le analisi effettuate verranno considerate come verifica dei criteri di igiene di processo. Il campione deve essere composto da 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di igiene di processo campionato ai sensi del Reg CE 2073/05). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sè stante; l’aliquota, contenente le 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist coll. origine NON animale”. Deve essere poi spuntato il campo “ □ numerazione” con la semplice dicitura “E. Coli” e il campo “□ criterio di igiene di processo”. Come per tutti i criteri di igiene di processo, il campione va effettuato solo in fase di produzione, indicandola sul verbale. Le aliquote vanno trasportate e conservate in frigorifero. Per i campioni non c ompresi nel

  • Reg.2073/2005 e s.m.i. in via sperimentale, si stabilisce non conforme il superamento dei limiti riportati nella sottostante tabella:

    Microrganismi

    Piano di campiona

    mento Limiti Fase a cui si applica il criterio

    n c m M Enterobatteriacee 5 2 10 ufc/g 1.000 ufc/g Processo di lavorazione

    • n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M

    • soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m • accettabile, se un numero massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o

    inferiori a m • insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

    In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio ASL: a) imporrà la revisione delle procedure di B.P.I. (relativamente alle modalità di

    sanificazione delle mani degli operatori ed alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito)

    1.4.5. Stafilococchi coagulasi positivi Il campione deve essere composto da 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna in quanto la ricerca deve essere considerata alla stregua di un criterio di igiene di processo ex Reg CE 2073/05. Il campione deve essere composto da 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di igiene di processo campionato ai sensi del Reg CE 2073/05). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sè stante; l’aliquota, contenente le 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist coll. origine NON animale”. Deve essere spuntato il campo “ □ ricerca” con la semplice dicitura “Stafilococchi coagulasi positivi” e il campo “□ altri parametri microbiologici”. Le aliquote vanno trasportate e conservate in frigorifero. In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio ASL:

    a. Espleterà le indagini per rintracciare, se possibile, la fonte inquinante in collaborazione con il Servizio Epidemiologia che sarà obbligatoriamente notiziato circa la non conformità

    b. imporrà la revisione delle procedure di B.P.I. (relativamente alle modalità di sanificazione delle mani degli operatori ed alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito) e/o di HACCP (facendo inserire la ricerca del germe come punto critico in fase di ricevimento dei prodotti in entrata)

    1.4.6. - Bacillus Cereus Il campione deve essere composto da 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna in quanto la ricerca deve essere considerata alla stregua di un criterio d i igiene di processo ex Reg CE 2073/05. Il campione deve essere composto da 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di igiene di processo campionato ai sensi del Reg CE 2073/05). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a s è stante; l’aliquota, contenente le 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist coll. origine NON animale”. Deve essere poi spuntato il campo “ □ numerazione” con la semplice dicitura “Bacillus Cereus” e il campo “□ criterio di igiene di processo”. Come per tutti i c riteri di igiene di processo, il

  • campione va effettuato solo in fase di produzione, indicandola sul verbale. Le aliquote vanno trasportate e conservate in frigorifero. In via sperimentale, si stabilisce non conforme il superamento dei limiti r iportati nella sottostante tabella:

    Microrganismi

    Piano di campionamento

    (1) Limiti (2) Fase a cui si applica il

    criterio

    n c m M B.cereus 5 3 100 ufc/g 10.000 ufc/g Fine del processo di

    lavorazione

    • n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M

    • soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m • accettabile, se un numero massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o

    inferiori a m • insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

    In caso di riscontro di non conformità come follow up il SIAN: a) Imporrà la revisione delle procedure di B.P.I. ( relativamente alle modalità di

    sanificazione delle mani degli operatori ed alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito) e/o di HACCP (facendo inserire la ricerca del germe come punto critico in fase di ricevimento dei prodotti in entrata)

    b) In caso di reiterate positività, il Servizio veterinario può correttamente procedere con le modalità previste dal D.L.vo 123/93 a campionamenti ufficiali dei prodotti risultati positivi più volte. In tal caso sia nel mod. 2 (verbale di campionamento) che nel sistema GISA dovrà essere indicata la causale “su sospetto”. Nel mod. 2 il Servizio veterinario, oltre al B. cereus, dovrà richiedere anche l’identificazione di ceppi produttori di tossine, al fine di evitare di avere false positività per la presenza di B. turigensis. In caso di conferma del superamento del limite critico sperimentale riportato nella tabella di cui sopra, con contemporanea identificazione di ceppi di B. cereus produttori di tossine, l’ASL trasmetterà notizia di reato descrivendo alla Procura di competenza le ragioni suggerite dalla valutazione del rischio, che tiene conto anche dei precedenti controlli. Inoltre l’ASL, con apposito provvedimento amministrativo, potrà in base alla propria analisi del rischio anche imporre il rallentamento o la sospensione della produzione in attesa che:

    • vengano intraprese, con soddisfazione dell’A.C., tutte le azioni autonomamente decise dall’OSA per la risoluzione della n.c.;

    • si accerti, con appositi campionamenti, che i prodotti presentano valori di B.C. inferiori al limite critico sopraindicato.

    1.4.7. Clostridium perfringens Il campione deve essere composto da 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna in quanto la ricerca deve essere considerata alla stregua di un criterio d i igiene di processo ex Reg CE 2073/05. Il campione deve essere composto da 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di igiene di processo campionato ai sensi del Reg CE 2073/05). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a s è stante; l’aliquota, contenente le 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist coll. origine NON animale”. Deve essere poi spuntato il cam po “ □ numerazione” con la semplice dicitura “Clostridium perfrigens” e il campo “□ criterio di igiene di processo”. Come per tutti i criteri di igiene di

  • processo, il campione va effettuato solo in fase di produzione, indicandola sul verbale. Le aliquote vanno trasportate e conservate in frigorifero. In via sperimentale, si stabilisce non conforme il superamento dei limiti r iportati nella sottostante tabella:

    Microrganismi

    Piano di campionament

    o (1) Limiti (2) Fase a cui si applica il criterio

    n c m M Clostridium perfrigens

    5 3 100 ufc/g 10000 ufc/g

    Fine del processo di lavorazione

    • n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M

    • soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m • accettabile, se un numero massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o

    inferiori a m • insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

    In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio ASL:

    a) imporrà la revisione delle procedure di B.P.I. ( relativamente alle modalità di sanificazione delle mani degli operatori ed alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito) e/o di HACCP (facendo inserire la ricerca del germe come punto critico in fase di ricevimento dei prodotti in entrata)

    1.5 MODELLI DA UTILIZZARE

    Come in ogni altro tipo di ispezione dovrà essere compilato il “Mod. 5”. Per il campionamento dovrà essere utilizzato il Mod 2. Il controllo dovrà essere poi inserito nel sistema informatico G.I.S.A..

    1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE

    I SIAN si forniranno di tutte le attrezzature necessarie al campionamento battereologico

    1.7 LABORATORIO UFFICIALE

    I laboratori di riferimento sono quelli dell’ARPAC e dell’I.Z.S. del Mezzogiorno.

    1.8 DURATA

    Il piano si concluderà il 15/12/2015

    1.9 COSTI E I BENEFICI

    I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL per le attività istituzionali ed all’ARPAC ed all’IZSM per le analisi.

  • 2. PROGRAMMAZIONE I campioni sono stati così ripartiti:

    Tabella 2.1 sottopiano “a”

    MESE ASL AV ASL BN

    ASL CE

    ASL NA 1 centro

    ASL NA 2

    nord

    ASL NA 3

    sud

    ASL SA TOT

    TOT 40 40 40 76 40 40 48 324

    Tabella 2.2 sottopiano “b”

    MESE ASL AV ASL BN

    ASL CE

    ASL NA 1 centro

    ASL NA 2

    nord

    ASL NA 3

    sud

    ASL SA TOT

    TOT 20 20 20 76 20 20 24 164

    3. VERIFICA Ad ogni fine anno, il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione. L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

    gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche

  • Piano_B11_PIANO DI MONITORAGGIO SUI REQUISITI MICROBIOLOGICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE PRODOTTI E/O

    SOMMINISTRATI NEGLI STABILIMENTI DI RISTORAZIONE PUBBLICA La ristorazione pubblica comprende quelle attività di produzione e somministrazione effettuate negli esercizi pubblici tipo “A”, “B” e “C” ex L. 287/91. La vocazione turistica della Campania e le mutate tendenze comportamentali degli ultimi anni, che inducono sempre più spesso l’utenza a consumare pasti al di fuori della propria dimora, rendono tale settore della filiera alimentare particolarmente pregnante. E’, pertanto, opportuno effettuare un piano di campionamenti microbiologici al fine di ottenere dati statistici significativi per una approfondita analisi dei rischi legati alla ristorazione collettiva.

    1. PIANIFICAZIONE

    1.1 SCOPI Il presente Piano di monitoraggio ha lo scopo di verificare il rispetto dei requisiti microbiologici:

    • dei pasti pronti di origine animale preparati negli esercizi pubblici • dei prodotti alimentari di origine animale somministrati negli esercizi pubblici

    I campioni prelevati potranno, quando possibile, essere sottoposti preventivamente a test di screening, in modo da eseguire esclusivamente sui campioni risultati positivi gli esami microbiologici volti all’isolamento del patogeno ricercato. In tale modo sarà possibile:

    • abbreviare i tempi di risposta e segnalare tempestivamente le eventuali criticità emerse dallo screening e ridurre i rischi di somministrazione di pietanze pericolose;

    • ridurre i costi del piano Per ogni campione potrà essere richiesta la determinazione di un solo parametro tra i seguenti:

    • listeria monocytogenes in alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di l. monocytogenes diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali.

    • salmonella in prodotti elencati nel Reg. CE 2073/05 • salmonella in prodotti non compresi nel Reg. CE 2073/05 • enterobatteriacee • e. coli • stafilococchi coagulasi + • bacillus cereus • clostridium perfrigens

    1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il piano sarà attuato dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL..

    1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA

    La scelta degli stabilimenti dove effettuare i campioni, privilegerà quelli inseriti nella categoria di rischio 5; se il numero di campioni annuale assegnato supera quello delle aziende di categoria 5 presenti nel proprio territorio, allora si procederà con quelle di categoria 4 e così via.

    Nella scelta delle matrici da campionare NON devono essere compresi gli alimenti preparati da altre imprese e somministrati ancora in confezione originale (es. yogurt, salumi imbustati, ecc), né i meri ingredienti. Possono essere invece campionati sia i piatti già pronti, sia i prodotti prima della cottura o, comunque, nelle fasi di lavorazione.

  • 1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE

    Le modalità di campionamento sono di seguito esplicitate: 1.4.1. Listeria Monocytogenes negli alimenti pronti (diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali) che costituiscono terreno favorevole alla crescita Il campione deve essere composto da n. 3 aliquote di cui una da lasciare all’OSA. Per far salvo al diritto alla difesa si applicano le procedure di cui all’art. 223 D.L.vo 28/7/89 n. 271, comunicando ufficialmente alla parte l’inizio delle operazioni di analisi, che di solito dovrebbe avvenire il giorno seguente il c ampionamento; tale comunicazione sarà garantita riempiendo gli appositi spazi all’uopo previsti sul verbale di campionamento. Ogni aliquota a sua volta deve essere costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di sicurezza alimentare campionato ai sensi del comb. disp. del Reg CE 2073/05 e del D.L.vo 123/93). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sé stante; ogni aliquota, contenente cinque u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Qualora gli agenti prelevatori avessero dubbi sulla idoneità della matrice campionata come substrato favorevole alla crescita della listeria, dovrà essere prelevata una ulteriore aliquota singola di 50 gr necessaria alla determinazione del pH e dell’Aw, segnalandolo nell’apposita sezione del Mod 2. Si ricorda che ai sensi del Reg CE 2075/05 i prodotti: con pH ≤ 4,4 con aw ≤ 0,92 con pH ≤ 5,0 e contemporaneamente aw ≤ 0,94 con un periodo di conservabilità inferiore a 5 giorni

    non

    In considerazione del brevissimo lasso di tempo tra la produzione ed il consumo e del fatto che il campione viene effettuato nella fase di produzione, ci si atterrà in ogni caso alla II° Ipotesi prevista dal punto 1.2 del Cap I del Reg CE 2073 (Il produttore non ha dimostrato che il prodotto non supera il limite di 100 ufc/g durante tutto il p eriodo di conservabilità) e pertanto sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo

    possono essere considerati come alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita.

    □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist pubbl. origine animale”. Deve essere poi spuntato il c ampo “ □ ricerca” con la semplice dicitura “Listeria monocytogenes” e il campo “□ criterio di sicurezza alimentare”Come non conformità si intende la presenza di Listeria monocytogenes anche in una sola U.C.. L’eventuale comunicazione da parte dell’IZSM dell’assenza di Listeria monocytogenes, ma della presenza di altre Listerie diverse dalla L. monocytogenes, non c ostituisce non conformità. Tale evenienza c ostituisce solo un e lemento per la valutazione del rischio della produzione nello stabilimento; in tal caso è consigliabile procedere ad un ulteriore campionamento.

    .

    In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio Veterinario: a. Trasmetterà notizia di reato alla Procura competente b. Notizierà il Servizio Epidemiologia circa la non conformità c. potrà richiedere all’OSA, se ritenuto necessario, la revisione delle procedure di

    B.P.I. (relativamente alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito) e/o di HACCP (facendo inserire la ricerca del patogeno come punto critico in fase di ricevimento dei prodotti in entrata ed aumentando la frequenza della ricerca del patogeno negli alimenti in uscita).

    1.4.2. Salmonella in prodotti elencati nel Reg. CE 2073/05 Fanno parte di questa categoria gli alimenti previsti All.1 Cap.1 “ criteri di Sicurezza Alimentare” punti 1.13, 1.14, 1.16, ( ad es. gelati prodotti in loco, maionese prodotta in loco, crostacei cotti in loco). Il campione deve essere composto da n. 3 aliquote di cui una da lasciare all’OSA. Ogni

  • aliquota a s ua volta deve essere costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di sicurezza alimentare campionato ai sensi del comb. disp. del Reg CE 2073/05 e del D.L.vo 123/93). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sè stante; ogni aliquota, contenente 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Per far salvo al diritto alla difesa si applicano le procedure di cui all’art. 223 D.L.vo 28/7/89 n. 271 comunicando ufficialmente alla parte l’inizio delle operazioni di analisi; tale comunicazione sarà garantita riempiendo gli appositi spazi all’uopo previsti sul verbale di campionamento. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist pubbl. origine animale”. Deve essere poi spuntato il campo “ □ ricerca” con la semplice dicitura “Salmonelle” e il campo “□ criterio di sicurezza alimentare”. Le aliquote vanno trasportate e conservate in frigorifero. Come non conformità si intende la presenza di Listeria monocytogenes anche in una sola U.C.. In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio ASL:

    a. Trasmetterà notizia di reato alla Procura competente se il campione è stato effettuato su un piatto pronto. Se invece è stato effettuato su un ingrediente, si dovrà valutare se questo avrebbe subìto un procedimento di lavorazione tale da eliminare il rischio di salmonella

    b. Espleterà le indagini per rintracciare, se possibile, la fonte inquinante in collaborazione con il Servizio Epidemiologia che sarà obbligatoriamente notiziato circa la non conformità

    c. potrà richiedere all’OSA, se ritenuto necessario, la revisione delle procedure di B.P.I. (relativamente alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito) e/o di HACCP (facendo inserire la ricerca del patogeno come punto critico in fase di ricevimento dei prodotti in entrata ed aumentando la frequenza della ricerca del patogeno negli alimenti in uscita)

    1.4.3. - Salmonella in prodotti non compresi nel Reg. CE 2073/05 Il campione deve essere composto da n. 3 aliquote da 50 gr cadauna di cui una da lasciare all’OSA.. per far salvo al diritto alla difesa si applicano le procedure di cui all’art. 223 D.L.vo 28/7/89 n. 271 comunicando ufficialmente alla parte l’inizio delle operazioni di analisi; tale comunicazione sarà garantita riempiendo gli appositi spazi all’uopo previsti sul verbale di campionamento. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il c ampo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist pubbl. origine animale”. Deve essere spuntato il campo “ □ ricerca” con la semplice dicitura “Salmonella” e il campo “□ altri parametri microbiologici”. Le aliquote vanno trasportate e conservate in frigorifero. In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio ASL:

    a. Trasmetterà notizia di reato alla Procura competente se il campione è stato effettuato su un piatto pronto. Se invece è stato effettuato su un ingrediente, si dovrà valutare se questo avrebbe subìto un procedimento di lavorazione tale da eliminare il rischio di salmonella

    b. Espleterà le indagini per rintracciare, se possibile, la fonte inquinante in collaborazione con il Servizio Epidemiologia che sarà obbligatoriamente notiziato circa la non conformità

    c. potrà richiedere all’OSA, se ritenuto necessario, la revisione delle procedure di B.P.I. (relativamente alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito) e/o di HACCP (facendo inserire la ricerca del patogeno come punto critico in fase di ricevimento dei prodotti in entrata ed aumentando la frequenza della ricerca del patogeno negli alimenti in uscita)

  • 1.4.4. - Enterobatteriacee I campioni verranno effettuati sia sui prodotti elencati nel REG. CE 2073/05 sia, in via sperimentale, in tutti gli altri prodotti alimentari. Fanno parte della prima categoria gli alimenti previsti All.1 Cap. 2 “ criteri di igiene di processo” punti 2.2.8., 2.3.1., 2.4.1. (ad es. gelati prodotti in loco, maionese prodotta in loco, crostacei cotti in loco). Anche per l’altra categoria di alimenti (quelli non c ompresi nella 2073/05) le analisi effettuate verranno considerate come verifica dei criteri di igiene di processo. Il campione deve essere composto da 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di igiene di processo campionato ai sensi del Reg CE 2073/05). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sè stante; l’aliquota, contenente le 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist pubbl. origine animale”. Deve essere poi spuntato il campo “ □ numerazione” con la semplice dicitura “Enterobatteriacee” e il campo “□ criterio di igiene di processo”. Come per tutti i c riteri di igiene di processo, il campione va effettuato solo in fase di produzione, indicandola sul verbale. Le aliquote vanno trasportate e conservate in frigorifero. Per i campioni non compresi nel Reg.2073/2005 e s.m.i. in via sperimentale, si stabilisce non conforme il superamento dei limiti riportati nella sottostante tabella:

    Microrganismi

    Piano di campiona

    mento Limiti Fase a cui si applica il criterio

    n c m M Enterobatteriacee 5 2 10 ufc/g 1.000 ufc/g Fine del processo di lavorazione

    • n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M

    • soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m • accettabile, se un numero massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o

    inferiori a m • insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

    In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio ASL:

    a) imporrà la revisione delle procedure di B.P.I. (relativamente alle modalità di sanificazione delle mani degli operatori ed alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito)

    1.4.5. - E. Coli I campioni verranno effettuati sia sui prodotti elencati nel REG. CE 2073/05 sia, in via sperimentale, in tutti gli altri prodotti alimentari. Fanno parte della prima categoria gli alimenti previsti A ll.1 Cap. 2 “ criteri di igiene di processo” punto 2.4.1. ( ad es. crostacei cotti in loco). Anche per l’altra categoria di alimenti (quelli non c ompresi nella 2073/05) le analisi effettuate verranno considerate come verifica dei criteri di igiene di processo. Il campione deve essere composto da 1 aliquota costituita da 5 uni tà campionarie da 50 gr cadauna (criterio di igiene di processo campionato ai sensi del Reg CE 2073/05). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sè stante; l’aliquota, contenente le 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist pubbl. origine animale”. Deve essere poi spuntato il campo “ □ numerazione” con la semplice dicitura “E.Coli” e il campo “□ criterio di igiene di processo”. Come per tutti i criteri di igiene di processo, il campione va effettuato solo in fase di produzione, indicandola sul verbale. Le aliquote vanno trasportate e co nservate in frigorifero. Per i campioni non compresi nel Reg.2073/2005 e s.m.i. in

  • via sperimentale, si stabilisce non conforme il superamento dei limiti r iportati nella sottostante tabella:

    Microrganismi

    Piano di campionam

    ento Limiti Fase a cui si applica il criterio

    n c m M E.coli 5 3 10 ufc/g 1.000 ufc/g Fine del processo di lavorazione

    • n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M

    • soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m • accettabile, se un numero massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o

    inferiori a m • insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

    In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio ASL: a) imporrà la revisione delle procedure di B.P.I. ( relativamente alle

    modalità di sanificazione delle mani degli operatori ed alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito) o di HACCP (facendo inserire la ricerca del patogeno come punto critico in fase di ricevimento dei prodotti in entrata)

    1.4.6. Stafilococchi coagulasi positivi I campioni verranno effettuati sia sui prodotti elencati nel REG. CE 2073/05 sia, in via sperimentale, in tutti gli altri prodotti alimentari. Fanno parte della prima categoria gli alimenti previsti All.1 Cap. 2 “ criteri di igiene di processo” punto 2.4.1. (ad es. crostacei cotti in loco). Anche per l’altra categoria di alimenti (quelli non compresi nella 2073/05) le analisi effettuate verranno considerate come verifica dei criteri di igiene di processo. Il campione deve essere composto da 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di igiene di processo campionato ai sensi del Reg CE 2073/05). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sè stante; l’aliquota, contenente le 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist pubbl. origine animale”. Deve essere poi spuntato il cam po “ □ numerazione” con la semplice dicitura “Stafilococchi coagulasi +” e il campo “□ criterio di igiene di processo”. Come per tutti i criteri di igiene di processo, il c ampione va effettuato solo in fase di produzione, indicandola sul verbale. Le aliquote vanno trasportate e conservate in frigorifero. Per i campioni non compresi nel Reg.2073/2005 e s.m.i. in via sperimentale, si stabilisce non conforme il superamento dei limiti riportati nella sottostante tabella:

    Microrganismi

    Piano di campionamen

    to (1) Limiti (2) Fase a cui si applica il criterio

    n c m M Stafilococchi coagulasi positivi

    5 3 100 ufc/g 10.000 ufc/g

    Fine del processo di lavorazione

    • n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M

    • soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m • accettabile, se un numero massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o

    inferiori a m • insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

  • In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio ASL: a) imporrà la revisione delle procedure di B.P.I. ( relativamente alle

    modalità di sanificazione delle mani degli operatori ed alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito) e/o di HACCP (facendo inserire la ricerca del germe come punto critico in fase di ricevimento dei prodotti in entrata)

    1.4.7. - Bacillus Cereus Il campione deve essere composto da 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna in quanto la ricerca deve essere considerata alla stregua di un criterio d i igiene di processo ex Reg CE 2073/05. Il campione deve essere composto da 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di igiene di processo campionato ai sensi del Reg CE 2073/05). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a s è stante; l’aliquota, contenente le 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist pubbl. origine animale”. Deve essere poi spuntato il cam po “ □ numerazione” con la semplice dicitura “Bacillus Cereus” e il campo “□ criterio di igiene di processo”. Come per tutti i c riteri di igiene di processo, il campione va effettuato solo in fase di produzione, indicandola sul verbale. Le aliquote vanno trasportate e conservate in frigorifero. In via sperimentale, si stabilisce non conforme il superamento dei limiti r iportati nella sottostante tabella:

    Microrganismi

    Piano di campionamento

    (1) Limiti (2) Fase a cui si applica il

    criterio

    n c m M B.cereus 5 3 100 ufc/g 10.000 ufc/g Fine del processo di

    lavorazione

    • n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M

    • soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m • accettabile, se un numero massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o

    inferiori a m • insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

    In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio Veterinario:

    a) Imporrà la revisione delle procedure di B.P.I. ( relativamente alle modalità di sanificazione delle mani degli operatori ed alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito) e/o di HACCP (facendo inserire la ricerca del germe come punto critico in fase di ricevimento dei prodotti in entrata)

    b) In caso di reiterate positività, il Servizio veterinario può correttamente procedere con le modalità previste dal D.L.vo 123/93 a campionamenti ufficiali dei prodotti risultati positivi più volte. In tal caso sia nel mod. 2 (verbale di campionamento) che nel sistema GISA dovrà essere indicata la causale “su sospetto”. Nel mod. 2 il Servizio veterinario, oltre al B. cereus, dovrà richiedere anche l’identificazione di ceppi produttori di tossine, al fine di evitare di avere false positività per la presenza di B. turigensis. In caso di conferma del superamento del limite critico sperimentale riportato nella tabella di cui sopra, con contemporanea identificazione di ceppi di B. cereus produttori di tossine,

  • l’ASL trasmetterà notizia di reato descrivendo alla Procura di competenza le ragioni suggerite dalla valutazione del rischio, che tiene conto anche dei precedenti controlli. Inoltre l’ASL, con apposito provvedimento amministrativo, potrà in base alla propria analisi del rischio anche imporre il rallentamento o la sospensione della produzione in attesa che:

    • vengano intraprese, con soddisfazione dell’A.C., tutte le azioni autonomamente decise dall’OSA per la risoluzione della n.c.;

    • si accerti, con appositi campionamenti, che i prodotti presentano valori di B.C. inferiori al limite critico sopraindicato.

    1.4.8. Clostridium perfringens Il campione deve essere composto da 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna in quanto la ricerca deve essere considerata alla stregua di un criterio d i igiene di processo ex Reg CE 2073/05. Il campione deve essere composto da 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di igiene di processo campionato ai sensi del Reg CE 2073/05). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a s è stante; l’aliquota, contenente le 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist pubbl. origine animale”. Deve essere poi spuntato il campo “ □ numerazione” con la semplice dicitura “Clostridium perfrigens” e il campo “□ criterio di igiene di processo”. Come per tutti i c riteri di igiene di processo, il campione va effettuato solo in fase di produzione, indicandola sul verbale. Le aliquote vanno trasportate e conservate in frigorifero. In via sperimentale, si stabilisce non conforme il superamento dei limiti r iportati nella sottostante tabella:

    Microrganismi

    Piano di campionament

    o (1) Limiti (2) Fase a cui si applica il criterio

    n c m M Clostridium perfrigens

    5 3 100 ufc/g 10000 ufc/g

    Fine del processo di lavorazione

    • n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M

    • soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m • accettabile, se un numero massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o

    inferiori a m • insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

    In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio ASL:

    b) imporrà la revisione delle procedure di B.P.I. ( relativamente alle modalità di sanificazione delle mani degli operatori ed alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito) e/o di HACCP (facendo inserire la ricerca del germe come punto critico in fase di ricevimento dei prodotti in entrata)

    1.5 MODELLI DA UTILIZZARE

  • Come in ogni altro tipo di ispezione dovrà essere compilato il “Mod. 5”. Per il campionamento dovrà essere utilizzato il Mod 2. Il controllo dovrà essere poi inserito nel sistema informatico G.I.S.A.

    1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE

    I Servizi Veterinari si forniranno di tutte le attrezzature necessarie al campionamento batteriologico

    1.7 LABORATORIO UFFICIALE

    Il laboratorio di riferimento è quello dell’I.Z.S. del Mezzogiorno.

    1.8 DURATA

    Il piano si concluderà il 15/12/2015

    1.9 COSTI E I BENEFICI

    I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL per

    le attività istituzionali ed ai laboratori ufficiali per le analisi.

    2. PROGRAMMAZIONE

    Prima dell’inizio delle attività di cui al presente Piano, I Servizi Veterinari devono coordinarsi preventivamente con i laboratori territorialmente competenti per concordare la tempistica dei campionamenti e le modalità di consegna campioni. I campioni sono stati così ripartiti:

    ASL AV

    ASL BN

    ASL CE

    ASL NA 1

    ASL NA 2

    ASL NA 3

    ASL SA

    TOT 32 32 32 67 50 66 50 TOTALE GENERALE

    329

    3. VERIFICA

    Ad ogni fine anno, il presente piano sarà sottoposto a v erifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione. L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

    gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche

  • Piano_B12_PIANO DI MONITORAGGIO SUI REQUISITI MICROBIOLOGICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE NON ANIMALE PRODOTTI E/O

    SOMMINISTRATI NEGLI STABILIMENTI DI RISTORAZIONE PUBBLICA La ristorazione pubblica comprende quelle attività di produzione e somministrazione effettuate negli esercizi pubblici tipo “A”, “B” e “C” ex L. 287/91. La vocazione turistica della Campania e le mutate tendenze comportamentali degli ultimi anni, che inducono sempre più spesso l’utenza a consumare pasti al di fuori della propria dimora, rendono tale settore della filiera alimentare particolarmente pregnante. E’, pertanto, opportuno effettuare un piano di campionamenti microbiologici al fine di ottenere dati statistici significativi per una approfondita analisi dei rischi legati alla ristorazione collettiva. Il campionamento è uno degli strumenti del controllo ufficiale, teso alla verifica ultima dell’efficacia delle misure di controllo dei processi produttivi, effettuato quindi quasi sempre sul prodotto finito. Spetta infatti agli OSA l’eventuale verifica analitica in autocontrollo. La ripartizione numerica del totale dei campionamenti per ogni ASL è stata effettuata in base a 2 criteri:

    1) esistenza sul territorio di competenza, di imprese con significativa presenza del prodotto ricercato in modo da rendere significativo il campionamento; 2) disponibilità di risorse umane e di attrezzature adeguate alle richieste

    1. PIANIFICAZIONE

    1.1 SCOPI Il presente Piano di monitoraggio ha lo scopo di verificare il rispetto dei requisiti microbiologici dei pasti pronti di origine non animale preparati e somministrati negli esercizi pubblici 1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il piano sarà attuato dai SIAN delle AA.SS.LL..

    1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA

    La scelta degli stabilimenti dove effettuare i campioni, privilegerà quelli inseriti nella categoria di rischio 5; se il numero di campioni annuale assegnato supera quello delle aziende di categoria 5 presenti nel proprio territorio, allora si procederà con quelle di categoria 4 e così via.

    Nella scelta delle matrici da campionare NON devono essere compresi gli alimenti preparati da altre imprese e somministrati ancora in confezione originale, né i meri ingredienti. Possono essere invece campionati sia i p iatti già pronti, sia i p rodotti prima della cottura o, c omunque, nelle fasi di lavorazione.

    1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE

    Le modalità di campionamento sono di seguito esplicitate: 1.4.1. Listeria Monocytogenes negli alimenti pronti (diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali) che costituiscono terreno favorevole alla crescita Il campione deve essere composto da n. 3 a liquote di cui una da lasciare all’OSA. Per far salvo al diritto alla difesa si applicano le procedure di cui all’art. 223 D.L.vo 28/7/89 n. 271, comunicando ufficialmente alla parte l’inizio delle operazioni di analisi, che di solito dovrebbe avvenire il giorno seguente il c ampionamento; tale comunicazione sarà garantita riempiendo gli appositi spazi all’uopo previsti sul verbale di campionamento. Ogni aliquota a sua volta deve essere costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di sicurezza alimentare campionato ai sensi del comb.

  • disp. del Reg CE 2073/05 e del D.L.vo 123/93). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sé stante; ogni aliquota, contenente cinque u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Qualora gli agenti prelevatori avessero dubbi sulla idoneità della matrice campionata come substrato favorevole alla crescita della listeria, dovrà essere prelevata una ulteriore aliquota singola di 50 gr necessaria alla determinazione del pH e dell’Aw, segnalandolo nell’apposita sezione del Mod 2. Si ricorda che ai sensi del Reg CE 2073/05 i prodotti: con pH ≤ 4,4 con aw ≤ 0,92 con pH ≤ 5,0 e contemporaneamente aw ≤ 0,94 con un periodo di conservabilità inferiore a 5 giorni che sono stati sottoposti a trattamento termico o ad altra trasformazione avente come effetto

    l'eliminazione di L. monocytogenes, quando non è possibile una ricontaminazione dopo tali trattamenti (ad esempio, i p rodotti sottoposti a trattamento termico al momento del confezionamento finale)

    frutta e ortaggi freschi, non tagliati e non trasformati, tranne i semi germogliati pane, biscotti e prodotti analoghi acqua, bibite, birra, sidro, vino, bevande spiritose e prodotti analoghi imbottigliati o

    confezionati zucchero, miele e dolciumi, compresi i prodotti a base di cacao e cioccolato

    non

    In considerazione del brevissimo lasso di tempo tra la produzione ed il consumo e del fatto che il campione viene effettuato nella fase di produzione, ci si atterrà in ogni caso alla II° Ipotesi prevista dal punto 1.2 del Cap I del Reg CE 2073 (Il produttore non ha dimostrato che il prodotto non supera il limite di 100 uf c/g durante tutto il periodo di conservabilità) e pertanto sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo

    possono essere considerati come alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita.

    □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist pubblica origine NON animale”. Deve essere poi spuntato il cam po “ □ ricerca” con la semplice dicitura “Listeria monocytogenes” e il campo “□ criterio di sicurezza alimentare”Come non conformità si intende la presenza di Listeria monocytogenes anche in una sola U.C.. L’eventuale comunicazione da parte dell’IZSM dell’assenza di Listeria monocytogenes, ma della presenza di altre Listerie diverse dalla L. monocytogenes, non c ostituisce non conformità. Tale evenienza c ostituisce solo un e lemento per la valutazione del rischio della produzione nello stabilimento; in tal caso è consigliabile procedere ad un ulteriore campionamento.

    .

    In caso di riscontro di non conformità come follow up il SIAN: a. Trasmetterà notizia di reato alla Procura competente b. Notizierà il Servizio Epidemiologia circa la non conformità c. potrà richiedere all’OSA, se ritenuto necessario, la revisione delle procedure di

    B.P.I. (relativamente alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito) e/o di HACCP (facendo inserire la ricerca del patogeno come punto critico in fase di ricevimento dei prodotti in entrata ed aumentando la frequenza della ricerca del patogeno negli alimenti in uscita).

    1.4.2. Salmonella in prodotti elencati nel Reg. CE 2073/05

    Fanno parte di questa categoria gli alimenti previsti All.1 Cap.1 “ criteri di Sicurezza Alimentare” punti 1.18 (Semi germogliati), 1.19 (Frutta e ortaggi pretagliati), 1.20 (Succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati), 1.29 (Germogli). Il campione deve essere composto da n. 3 aliquote di cui una da lasciare all’OSA. Ogni aliquota a sua volta deve essere costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di sicurezza alimentare campionato ai sensi del comb. disp. del Reg CE 2073/05 e del D.L.vo 123/93). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sè stante; ogni aliquota, contenente 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino

  • indicatore. Per far salvo al diritto alla difesa si applicano le procedure di cui all’art. 223 D.L.vo 28/7/89 n. 271 comunicando ufficialmente alla parte l’inizio delle operazioni di analisi; tale comunicazione sarà garantita riempiendo gli appositi spazi all’uopo previsti sul verbale di campionamento. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist pubblica origine NON animale”. Deve essere poi spuntato il campo “ □ ricerca” con la semplice dicitura “Salmonelle” e il campo “□ criterio di sicurezza alimentare”

    Come non conformità si intende la presenza di Listeria monocytogenes anche in una sola U.C..

    . Le aliquote vanno trasportate e conservate in frigorifero.

    In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio ASL: a. Trasmetterà notizia di reato alla Procura competente se il campione è stato

    effettuato su un piatto pronto. Se invece è stato effettuato su un ingrediente, si dovrà valutare se questo avrebbe subìto un procedimento di lavorazione tale da eliminare il rischio di salmonella

    b. Espleterà le indagini per rintracciare, se possibile, la fonte inquinante in collaborazione con il Servizio Epidemiologia che sarà obbligatoriamente notiziato circa la non conformità

    c. potrà richiedere all’OSA, se ritenuto necessario, la revisione delle procedure di B.P.I. (relativamente alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito) e/o di HACCP (facendo inserire la ricerca del patogeno come punto critico in fase di ricevimento dei prodotti in entrata ed aumentando la frequenza della ricerca del patogeno negli alimenti in uscita)

    1.4.3. - Salmonella in prodotti non compresi nel Reg. CE 2073/05 Il campione deve essere composto da n. 3 aliquote da 50 gr cadauna di cui una da lasciare all’OSA.. per far salvo al diritto alla difesa si applicano le procedure di cui all’art. 223 D.L.vo 28/7/89 n. 271 comunicando ufficialmente alla parte l’inizio delle operazioni di analisi; tale comunicazione sarà garantita riempiendo gli appositi spazi all’uopo previsti sul verbale di campionamento. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il c ampo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist pubblica origine NON animale”. Deve essere spuntato il campo “ □ ricerca” con la semplice dicitura “Salmonella” e il campo “□ altri parametri microbiologici”. Le aliquote vanno trasportate e conservate in frigorifero. In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio ASL:

    a. Trasmetterà notizia di reato alla Procura competente se il campione è stato effettuato su un piatto pronto. Se invece è stato effettuato su un ingrediente, si dovrà valutare se questo avrebbe subìto un procedimento di lavorazione tale da eliminare il rischio di salmonella

    b. Espleterà le indagini per rintracciare, se possibile, la fonte inquinante in collaborazione con il Servizio Epidemiologia che sarà obbligatoriamente notiziato circa la non conformità

    c. potrà richiedere all’OSA, se ritenuto necessario, la revisione delle procedure di B.P.I. (relativamente alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito) e/o di HACCP (facendo inserire la ricerca del patogeno come punto critico in fase di ricevimento dei prodotti in entrata ed aumentando la frequenza della ricerca del patogeno negli alimenti in uscita)

    1.4.4. - E. Coli I campioni verranno effettuati sia sui prodotti elencati nel REG. CE 2073/05 sia, in via sperimentale, in tutti gli altri prodotti alimentari. Fanno parte della prima categoria gli alimenti previsti All.1 Cap. 2 “ criteri di igiene di processo” punti 2.5.1. (Frutta e ortaggi pretagliati), 2.5.2.

  • (Succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati). Anche per l’altra categoria di alimenti (quelli non compresi nella 2073/05) le analisi effettuate verranno considerate come verifica dei criteri di igiene di processo. Il campione deve essere composto da 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di igiene di processo campionato ai sensi del Reg CE 2073/05). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sè stante; l’aliquota, contenente le 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “rist pubblica origine NON animale”. Deve essere poi spuntato il campo “ □ numerazione” con la semplice dicitura “E. Coli” e il campo “□ criterio di igiene di processo”. Come per tutti i criteri di igiene di processo, il campione va effettuato solo in fase di produzione, indicandola sul verbale. Le aliquote vanno trasportate e conservate in frigorifero. Per i campioni non c ompresi nel Reg.2073/2005 e s.m.i. in via sperimentale, si stabilisce non conforme il superamento dei limiti riportati nella sottostante tabella:

    Microrganismi

    Piano di campiona

    mento Limiti Fase a cui si applica il criterio

    n c m M Enterobatteriacee 5 2 10 ufc/g 1.000 ufc/g Processo di lavorazione

    • n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M

    • soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m • accettabile, se un numero massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o

    inferiori a m • insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

    In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio ASL: a) imporrà la revisione delle procedure di B.P.I. (relativamente alle modalità di

    sanificazione delle mani degli operatori ed alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito)

    1.4.5. Stafilococchi coagulasi positivi Il campione deve essere composto da 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna in quanto la ricerca deve essere considerata alla stregua di un criterio di igiene di processo ex Reg CE 2073/05. Il campione deve essere composto da 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di igiene di processo campionato ai sensi del Reg CE 2073/05). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sè stante; l’aliquota, contenente le 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Sul frontespizio del v