per il futuro 8-9/2016 delle costruzioni.

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Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO IPSOA edicolaprofessionale.com/ISL IPSOA Compatibilità elettromagnetica ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/30/UE Sicurezza cantieri IL DIFFICILE RAPPORTO TRA COMMITTENTE E CSE VDR in pratica I RISCHI DA ESPOSIZIONE A FORMALDEIDE Giurisprudenza MALTRATTAMENTI SUL LAVORO E “PARA-FAMILIARITÀ” 00202288 5 0 0 0 0 0 2 0 2 2 8 8 3 Rivista mensile Anno XX - Agosto-Settembre 2016 Direzione e Redazione Strada 1 Palazzo F6 20090 Milanofiori - Assago INSERTO UN’AZIENDA LATTIERO-CASEARIA INTERPELLI MAGGIO 2016 Mensile di aggiornamento giuridico e di orientamento tecnico 8-9/ 2016

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Compatibilità elettromagneticaATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/30/UE

Sicurezza cantieriIL DIFFICILE RAPPORTO TRA COMMITTENTE E CSE

VDR in praticaI RISCHI DA ESPOSIZIONE A FORMALDEIDE

GiurisprudenzaMALTRATTAMENTI SUL LAVOROE “PARA-FAMILIARITÀ”

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Rivista mensile Anno XX - Agosto-Settembre 2016Direzione e Redazione Strada 1 Palazzo F6 20090 Milanofi ori - Assago

INSERTOUN’AZIENDA LATTIERO-CASEARIA

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Approfondimenti

Compatibilita elettromagnetica: l’attuazione della direttiva 2014/30/UEdi Antonio Oddo 417

Il difficile rapporto tra committente e coordinatore per l’esecuzionedi Giuseppe Semeraro 425

La sicurezza sul lavoro secondo la Corte Europea dei diritti dell’uomodi Alessio Scarcella 431

VDR in pratica

I rischi da esposizione a formaldeidedi Giuseppina Paolantonio 439

Inserto

Sicurezza alimentare: il caso di un’azienda lattiero-caseariadi Patrizia Cinquina e William Rossi

Legislazione

Professionisti antincendio: nuovi termini per il mantenimento dell’iscrizione negli elen-chi ministerialiD.M. Interno 7 giugno 2016 448

Termini per l’adeguamento antincendio degli edifici scolasticiD.M. Interno 12 maggio 2016 449

Prassi

Classificazione degli articoli pirotecnici in ‘‘libera vendita’’Ministero dell’Interno - Circolare 18 maggio 2016, n. 6251 451

Resistenza al fuoco: chiarimenti sulla predisposizione del fascicolo tecnicoMinistero dell’Interno - Circolare 21 giugno 2016, prot. n. 7765 453

Lavori sotto tensione: chiarimenti sul rinnovo dell’autorizzazioneMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare 7 luglio 2016, n. 38 455

Giurisprudenza

Rassegna della Cassazione penale

a cura di Raffaele Guariniello

Individuazione del datore di lavoro a prescindere dallo specifico adempimento e permesso dilavoro in appalti interniCass. Pen., sez. IV, 2 maggio 2016, n. 18200 457

Mancanza del CPI tra D.Lgs. n. 139/2006 e D.P.R. n. 151/2001Cass. Pen., sez. III, 6 giugno 2016, n. 23292 458

Obblighi del datore di lavoro distaccante tra Cassazione e Commissione InterpelliCass. Pen., sez. III, 23 giugno 2016, n. 26166 459

Contrasti interpretativi in tema di delega di funzioniCass. Pen., sez. III, 24 giugno 2016, n. 26434 460

Maltrattamenti sul luogo di lavoro alla prova della c.d. ‘‘para-familiarita’’Cass. Pen., sez. V, 28 giugno 2016, n. 26766 461

Igiene & Sicurezza del Lavoro n. 8-9/2016 415

Sommario

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Interpelli

Rassegna interpellia cura di Pierluigi Rausei

Distacco e sorveglianza sanitariaMinistero del Lavoro, 12 maggio 2016, n. 8 462

Valutazione dei rischiMinistero del Lavoro, 12 maggio 2016, n. 9 462

Impianti tecnici e amiantoMinistero del Lavoro, 12 maggio 2016, n. 10 463

Casi e Questioni

ISL risponde 465

Finanziamenti

Finanziamenti per la sicurezzaa cura di Bruno Pagamici 466

Norme UNI

Giugno 2016 469

MENSILE DI AGGIORNAMENTO GIURIDICOE DI ORIENTAMENTO TECNICO

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416 Igiene & Sicurezza del Lavoro n. 8-9/2016

Sommario

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Sicurezza elettrica

Compatibilità elettromagnetica:l’attuazione della direttiva2014/30/UEAntonio Oddo – Avvocato

Portata e conseguenze del recepimentodella direttiva sulla compatibilitàelettromagnetica

il completamento della triade elettrico-elettronicaè arrivato con il D.Lgs. 18 maggio 2016, n. 80 (1)che ha recepito nell’ordinamento italiano la Diret-tiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagne-tica. Essa fa parte del nutrito gruppo di direttiveeuropee (2) che hanno modificato l’assetto legisla-tivo precedente, con importanti ripercussioni inparticolare per la disciplina della sicurezza dei ma-teriali elettrici e di taluni fenomeni anch’essi elet-trici o elettronici.A questo riguardo sono stati infatti già trattati,sempre su questa Rivista, sia la portata e le conse-guenze della nuova Direttiva 2014/34/UE sugli “ap-parecchi e sistemi di protezione destinati ad essereutilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva” (3)che, da ultimo, l’impatto del D.Lgs. 19 maggio2016, n. 86 sulla previgente legislazione italiana(legge 791/77, D.Lgs. 626/96 e D.Lgs. 277/97) perla sicurezza del materiale elettrico disciplinato dallaDirettiva “Bassa Tensione” (4), con tutto quantone consegue, in particolare, per gli obblighi e le re-sponsabilità sia degli “operatori economici” (fabbri-canti e loro rappresentanti, importatori e distribu-

tori) che degli “utilizzatori” (datori di lavoro, diri-genti, preposti e lavoratori) di materiali, apparec-chiature e sistemi elettrici nei luoghi di lavoro.

Portata ed effetti del D.Lgs. 80/2016 perle modifiche al D.Lgs. 194/2007

È tempo, dunque, di completare la triade elettricadella nuova legislazione europea con la valutazio-ne della portata e degli effetti del D.Lgs. 80/2016di modifica del D.Lgs. 194/2007 per la disciplinadei requisiti di “compatibilità elettromagnetica”che sono propri di “apparecchi”, “componenti”,“impianti mobili” (5) ed “impianti fissi” (6), sempresecondo le puntuali definizioni di legge che assu-mono una rilevanza determinante per l’applicazio-ne di questa disciplina speciale.Tale esigenza nasce dal fatto che la conformità aquest’ultima disciplina si richiede nella gran partedei casi di “marcatura CE” non soltanto per “appa-recchiature” e “macchine elettriche” ma anche di“macchine” nel senso più lato che deriva dalle de-finizioni previste dalla Direttiva 2006/42/CE. Aquest’ultimo riguardo, infatti, la “Guida” dellaCommissione europea “all’applicazione della diret-tiva macchine 2006/42/CE” include (7) la direttivasulla compatibilità elettromagnetica tra le “diretti-

(1) G.U., Serie Generale, 25 maggio 2016 n. 121, Supple-mento ordinario.

(2) A. Oddo, Le nuove direttive UE per la sicurezza del mate-riale elettrico, ISL, 2014, 10, 445 e ss.

(3) A. Oddo e S. Fondacci Direttiva ATEX: le modifiche so-stanziali ed i conseguenti nuovi obblighi di responsabilità, ISL,2015, 12, 583 e ss.

(4) A. Oddo, Sicurezza del materiale elettrico: l’attuazionedella Direttiva 2014/35/UE, ISL, 2016, 6, 301 e ss.

(5) Gli impianti mobili (tra cui ad esempio, studi mobili pertrasmissioni radio e TV) sono definiti, ex art. 3, comma 1, lett.b), n. 2 del D. Lgs. 194/2007, a seguito delle modifiche appor-tate dal D.Lgs. 80/2016, “come combinazione di apparecchi edeventualmente altri dispositivi destinata ad essere spostata e uti-lizzata in ubicazioni diverse”.

(6) Gli impianti fissi sono definiti – ex art. 3, comma 1, lett. c

del decreto individuato alla precedente nota n. 1 - come “unacombinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventual-mente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinatiad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito”.Costituiscono esempi di “installazioni fisse”, secondo la Guida adhoc per l’applicazione della direttiva sulla compatibilità elettroma-gnetica della Commissione europea, gli impianti industriali, non-ché impianti elettrici, reti di approvvigionamento energetico, retidi telecomunicazione, reti per TV via cavo, reti di computer, im-pianti per il trattamento dei bagagli negli aeroporti, impianti lumi-nosi delle piste di decollo, depositi automatici, installazioni dimacchine nelle piste di pattinaggio sul ghiaccio, stazioni con tur-bine a vento, impianti di assemblaggio delle automobili, stazionidi pompaggio dell’acqua, impianti di trattamento dell’acqua, in-frastrutture stradali, impianti di condizionamento dell’aria.

(7) II ed. giugno 2010, pag. 74.

Approfondimenti

Igiene & Sicurezza del Lavoro 8-9/2016 417

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ve che possono essere d’applicazione alle macchi-ne, in aggiunta alla direttiva macchine, per i peri-coli non disciplinati dalla direttiva macchine”.

Nuova legislazione e responsabilitàper l’apposizione della marcatura CEIn particolare verranno ora esaminate le conse-guenze dell’entrata in vigore della nuova legislazio-ne per le responsabilità derivanti dall’apposizionedella marcatura CE sulle apparecchiature elettrico-elettroniche e sulle macchine.Più precisamente, la “Guida” sopra citata affer-ma (8) che la Direttiva qui ora in esame “si applicaalle macchine dotate di elementi elettrici o elettro-nici che possono generare o essere interessate daperturbazioni elettromagnetiche. La DCEM disci-plina gli aspetti di compatibilità elettromagneticarelativi al funzionamento delle macchine”.Se è pur vero, pertanto, che la cosiddetta “Diretti-va EMC” (secondo acronimo spesso utilizzato perindividuare la direttiva sulla compatibilità elettro-magnet i ca f in da l 1989 , con la d i r e t t iva89/336/CEE) disciplina essenzialmente il “funzio-namento” delle macchine relativamente alle partielettriche ed elettroniche, tuttavia l’esperienza deicontenziosi sia penali che civili dimostra che talu-ne disfunzioni di natura elettromagnetica possonoinfluire negativamente e pericolosamente anchesulla sicurezza stessa delle macchine. Inoltre, occor-re tenere presente che l’apposizione della marcatu-ra CE su un prodotto elettrico e/o meccanico com-porta automaticamente l’attestazione e “dichiara-zione” (spesso impropriamente e confusivamentedefinita “certificazione”), sotto la responsabilità delfabbricante, di piena conformità di tale prodottoalle disposizioni di tutte le direttive pertinenti edapplicabili. Da qui, pertanto, la conseguenza secon-do cui ove il prodotto medesimo non risultasse ef-fettivamente conforme, in particolare, ai requisitidi sicurezza e di funzionalità (specie nel caso della“Direttiva EMC”) fissati dalle Direttive di cui si at-testa la piena osservanza, si commetterebbe un rea-to di falso.Un tale illecito di natura penale sussisterebbe tut-te le volte in cui si dovesse riscontrare la diversitàtra le caratteristiche del prodotto “dichiarate” e at-testate dal “fabbricante” - in quanto normativa-mente previste, per di più in modo cogente, da una

parte, e - dall’altra parte, le caratteristiche real-mente esistenti per il prodotto medesimo, con laconseguenza di responsabilità penali che possonointegrare, a seconda dei casi, il reato di “frode nel-l’esercizio del commercio” (consumato o semplice-mente tentato) ex art. 515 del Codice Penale (9)o, anche, di “vendita di prodotti industriali con se-gni mendaci” ex art. 517, o ancora, di “vendita oacquisto di cose con impronte contraffatte di unapubblica autenticazione o certificazione” (10)ex art.40.Da qui, pertanto, l’ulteriore conseguenza che anchel’eventuale non conformità alle disposizioni dellaDirettiva sulla compatibilità elettromagnetica (e,per lo Stato italiano, al D.Lgs. 194/2007, come mo-dificato dal D.Lgs. 80/2016) comporta – per i nu-merosissimi prodotti elettrici e/o elettronici e/omeccanici la cui marcatura CE (e relativa “dichia-razione di conformità”) sia riferita anche a questaDirettiva - che la “commercializzazione” (lato sen-su: consegna, vendita o, comunque, messa in circo-lazione dei prodotti stessi) di tali prodotti integragli estremi di varie figure di reato (ex art. 515, 517o 470 del Codice Penale), che si collocano a se-conda delle modalità, nel quadro dei “delitti con-tro l’industria ed il commercio” o della “falsità insigilli o segni di autenticazione, certificazione o ri-conoscimento”.

Il vastissimo campo di applicazionee le esclusioni esplicite o implicite

Anche da qui, pertanto, l’importanza di conoscereed applicare debitamente la direttiva 2014/30/UEed il relativo decreto italiano di recepimento allaluce delle più recenti modifiche che abbraccianonel proprio campo di applicazione una serie vastis-sima di “dispositivi” (singoli o combinati), di com-ponenti o “sottounità”, di impianti mobili e di im-pianti fissi (11) di tipo elettrico e/o elettronico, se-condo precise definizioni che sono contenute nellostesso corpo normativo e che consentono, in talmodo, di circoscrivere con sufficiente precisione ilsuddetto campo di applicazione. Naturalmente,tutte le suddette apparecchiature costituiscono og-getto della disciplina europeo-comunitaria e nazio-nale – coerentemente con le finalità, la funzione el’utilità della disciplina stessa - soltanto se ed in

(8) “Guida” della Commissione europea “all’applicazionedella direttiva macchine 2006/42/CE”, II ed. giugno 2010, pag.75.

(9) V. per la giurisprudenza Cass. Pen., 26/10/2012, n. 5068e Cass. Pen. 21/4/010, n. 27704.

(10) V., per quest’ultimo aspetto, Cass. Pen. 25/3/2010, n.

24696.(11) Tutte le apparecchiature qui sopra individuate sono ac-

curatamente definite dall’art. 3 della stessa Direttiva e delD.Lgs. 194/2007, come modificato dal D.Lgs. 80/2016, allelett. a), b) e c) dell’art. 3, comma 1.

Approfondimenti

418 Igiene & Sicurezza del Lavoro 8-9/2016

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quanto siano in grado di generare significative per-turbazioni elettromagnetiche oppure se caratteriz-zate da un funzionamento che può subire gli effettidi tali “perturbazioni”, sempre secondo definizionifornite in modo puntuale e completo dal testo nor-mativo, con riferimento ad ogni aspetto del “feno-meno” elettrico considerato (12).A circoscrivere ulteriormente, in negativo, il me-desimo campo di applicazione del decreto italianodi recepimento della relativa direttiva concorronoanche le esplicite “esclusioni” elencate dall’art. 1,comma 2 e comma 3 del decreto risultante dalleultime modifiche con riferimento alle “apparec-chiature radio terminali e di telecomunicazione, ai“prodotti aeronautici”, agli “apparecchi ed impiantifissi costruiti per uso militare”, ai “kit di valutazio-ne su misura per professionisti destinati ad essereutilizzati unicamente in strutture di ricerca e svi-luppo a tali fini”.

Esclusioni intrinsecamente connessealla natura ed alle caratteristichedelle apparecchiatureAlle suddette “esclusioni” espressamente individua-te dal legislatore in relazione a specifiche categoriedi prodotti si aggiungono tutte le altre riguardanti– sul piano generale – apparecchiature comunqueintrinsecamente irrilevanti in quanto non signifi-cative ai fini di una utile disciplina del fenomenodella compatibilità elettromagnetica (sempre comedefinito ex lege, art. 3, lett. d). Appartengono allacategoria qui ora considerata le apparecchiatureche, per natura loro propria e per le caratteristichefisiche che le connotano e le contraddistinguono,sono incapaci di generare o contribuire a generareemissioni elettromagnetiche che possano compro-mettere il regolare funzionamento di altre apparec-chiature, oppure che sono tali da poter funzionaresenza subire “deterioramenti” che superino la sogliadi “accettabilità” capace di compromettere la rego-larità dell’uso cui le apparecchiature medesime so-no destinate (13).

Requisiti essenziali e proceduredi valutazione della conformitàSotto questo aspetto del campo di applicazione og-gettivo, in quanto riguarda i prodotti che sono og-getto della disciplina in esame, dunque, così comesotto l’aspetto dei “requisiti essenziali” di compati-bilità elettromagnetica sia “generali” che “specifici”per gli impianti fissi di compatibilità elettromagne-tica (v. art. 7 ed All. 1 del decreto risultante dallaultime modifiche) e delle “procedure di valutazionedella conformità” (v. art. 9 ed All. II e III del me-desimo decreto), fatta salva la parte modificata cheriguarda il sistema di “accreditamento” e le prescri-zioni relative agli “organismi notificati” (v. artt. da14 a 14 sexies) che intervengono per la proceduraprevista dall’All. III al decreto, il D.Lgs. 80/2016non presenta importanti e “sostanziali” modificherispetto alla previgente disciplina del D.Lsg194/2007 con il quale era stata attuata la direttiva2004/108/CE. Da qui, infatti, la scelta del legislato-re italiano di non abrogare il D.Lgs. 194/2007 e diapportare, invece, con il nuovo decreto, modifichedirettamente sul testo previgente, mediante innestitrapiantati nei punti che hanno richiesto gli adat-tamenti conseguenti all’attuazione (necessariamen-te “fedele”) della nuova direttiva 2014/30/UE.Non è utile in questa sede commentare quanto siastata opportuna una tale scelta di tecnica legislati-va che si distacca da quella adottata per il recepi-mento di altre direttive dello stesso periodo che hacomportato, invece, l’adozione di testi legislativicon i quali si è integralmente abrogata la legislazio-ne previgente (14), così come nel caso del decretodi recepimento della direttiva 2014/35/UE sui ma-teriali elettrici a “bassa tensione” (v., ancora, notaprecedente).

Le modifiche: dalla immissionesul mercato alla messa a disposizionedelle apparecchiature

È invece utile, in questa sede - e per le finalità in-formative che si perseguono - rimarcare come inrealtà la nuova Direttiva recepita nell’ordinamento

(12) V., a questo riguardo, in particolare, le definizioni nonsoltanto di “compatibilità elettromagnetica” ma anche di “per-turbazione elettromagnetica”, di “immunità” e di “ambienteelettromagnetico” che sono contenute, rispettivamente, allelett. d), e) f) ed h) dell’art. 3 del D.Lgs. 194/2007 come modifi-cato dal D.Lgs. 80/2016.

(13) A questo riguardo si possono fornire, secondo le “Gui-de” emanate dalla Commissione europea, nel 2007 e nel2010, esempi riguardanti, tra l’altro: - cavi e cablaggi, accesso-ri per i cavi considerati separatamente; - apparecchiature con-tenenti solamente carichi resistivi senza alcun dispositivo di

passaggio automatico: stufa domestica senza interruttore, ter-mostati, ventola; - batterie ed accumulatori; - cuffie, altopar-lanti senza amplificazione; - lampade portatili senza circuitielettronici attivi; - apparecchi di protezione che producono uni-camente disturbi di breve durata nel caso di cortocircuiti o insituazioni anormali del circuito e che non includono compo-nenti elettronici attivi quali fusibili ed interruttori di circuito,senza parti elettroniche a componenti attivi”.

(14) V, in particolare, su questa Rivista il relativo commentoqui richiamato alla nota n. 3.

Approfondimenti

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italiano sia stata oggetto – secondo deliberata emotivata scelta del legislatore comunitario - di “ri-fusione” e non già di semplice “codificazione” (15)della disciplina previgente, con la conseguenza chele “modifiche” introdotte devono ritenersi di natu-ra “sostanziale”, così come, peraltro, si evidenzieràpuntualmente qui di seguito, analizzandone portatae conseguenze per i soggetti destinatari di nuoviobblighi e di eventuali sanzioniInfatti, in primo luogo, la nuova disciplina – a dif-ferenza della precedente - non riguarda più soltan-to, la “immissione sul mercato” o la “messa in ser-vizio” delle apparecchiature, bensì, in modo moltopiù ampio, l’intera “messa a disposizione” sul “mer-cato” stesso - , con conseguente coinvolgimentonella portata legislativa degli obblighi – e dellesanzioni conseguenti alla violazione di tali obblighi– che riguardano ormai tutti gli anelli della catenaeconomico-commerciale, produttiva e distributiva– e, quindi, tutti gli operatori economici, ossia,sempre ex lege (v. art. 3 e comma 1 lett. da h quaterad h octies del D.Lgs. 80/2016 con il quale è statomodificato il D.Lgs. 194/2007), la catena che sisviluppa dal “fabbricante” al “distributore” , pas-sando attraverso “importatore” e “rappresentanteautorizzato”. La portata contenutistica dei suddettiobblighi è dimensionata e proporzionata – coeren-temente con il nuovo modello legislativo che acco-muna le direttive europee qui richiamate nelle no-te n. 1, 2, e 3 - secondo l’effettivo ruolo che cia-scun “operatore economico” può e deve svolgerenell’ambito della propria posizione (e, quindi, deipropri poteri e doveri) per assicurare la conformitàalle disposizioni di legge. Risulta infatti improntataa questo modello legislativo di nuova generazionetutta la specifica disciplina che è stata prevista, ri-spettivamente per “fabbricanti”, “rappresentantiautorizzati”, “importatori” e “distributori”, dagliartt. da 7 bis a 7 septies del D.Lgs. 194/2016 comemodificato dal D.Lgs. 80/2016. Anche a quest’ulti-mo riguardo assume grande rilevanza il nuovo siste-ma delle “definizioni” (v. in particolare le modifi-che introdotte nell’art. 3 dalla lett. h bis alla lett. inonies), con il risultato di contribuire a determina-re l’effettiva portata del nuovo campo di applica-zione della legge, procedendo in particolare dallanozione di “messa a disposizione” a quella di “mar-catura CE”.

Le sanzioni amministrative e pecuniarieed i rispettivi destinatari

Per quanto riguarda, poi, le sanzioni, il legislatoredelegato ha ritenuto, nonostante la portata sostan-ziale delle “modifiche” introdotte rispetto al campodi applicazione soggettivo che era proprio dellaprecedente disciplina, di lasciare immutata la di-sposizione (art. 15) relativa alle sanzioni che sonodi natura amministrativa e pecuniaria e che risulta-no essere poste a carico di fabbricanti, importatori,distributori, commercianti in genere, nonché in-stallatori. Tali sanzioni distinguono tra ipotesi (piùgravi) di sanzioni amministrative e pecuniarie perla non conformità (originaria o indotta successiva-mente) ai requisiti essenziali di compatibilità elet-tromagnetica (v. comma 1), da una parte, e dall’al-tra parte, ipotesi (meno gravi) di violazione delladisciplina prevista sotto svariati profili di “marcatu-ra” obbligatoria, di documentazione e comporta-mentali in genere.Queste ultime sanzioni sono a loro volta variamen-te graduate in modo decrescente e sono poste a ca-rico di fabbricanti, importatori, distributori, com-mercianti a qualsiasi titolo, nonché di “installatori”per le ipotesi (v. comma2 e comma 3 dello stessoart. 15) di prodotti che, seppure sostanzialmenteconformi ai requisiti essenziali di compatibilitàelettromagnetica, tuttavia risultano essere privi dimarcatura CE, di “documentazione tecnica” e della“dichiarazione di conformità”. Altre sanzioni –sempre amministrative e pecuniarie – riguardano(v. comma 4 dell’articolo medesimo) la particolarefattispecie della “installazione” degli impianti fissinel caso di assenza della “prescritta documentazio-ne” (secondo la disciplina specifica di questa cate-goria di “impianti” che risulta dal testo modificatodel D.Lgs. 194/2007), nonché (v. comma 5 sempredello stesso articolo) l’apposizione aggiuntiva sulprodotto di “marchi” che possono portare confusio-ne rispetto al significato ed alla valenza giuridicadella marcatura CE. A queste ipotesi si aggiungonoancora (v. comma 6 ancora dell’articolo suddetto)quelle relative alla “promozione di pubblicità” perapparecchiature comunque non conformi alle pre-scrizioni legislative, nonché, quelle altre (v. com-ma 7 dell’articolo qui per ultimo citato) relative amodifiche che siano state apportate – “per uso per-sonale” – ad apparecchiature già “marcate CE” e

(15) Secondo “glossario” tecnico infatti “la rifusione dei te-sti legislativi implica l’adozione, in occasione di nuove modifi-che apportate ad un atto di base, di un atto giuridico nuovoche, integrando queste modifiche, abroga l’atto di base. Con-trariamente alla codificazione, la rifusione presuppone modifi-

che di carattere sostanziale. Al tempo stesso consente di avereuna visione di insieme in ordine ad un determinato settore le-gislativo. Il nuovo atto giuridico è pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale (serie L).

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che abbiano comportato la conseguenza negativadella “mancata conformità” ai requisiti essenziali dicompatibilità elettromagnetica. Alle suddette san-zioni principali di natura amministrativa e pecu-niaria si possono accompagnare (v. comma 8 del-l’art. 15 con il quale si conclude la lunga articola-zione della disposizione sulle sanzioni) per le mede-sime violazioni, a seconda dei casi e delle reazionidel trasgressore, altre sanzioni accessorie e/o caute-lari quali il “sequestro”, il “ritiro” e/o la “confisca”delle apparecchiature.

Le nuove sanzioni per la non conformitàformale

Ma c’è di più, secondo quanto imposto dal nuovomodello legislativo che è stato introdotto dalla De-cisione 768/2008/CE e che impronta tutte le Diret-tive europee (ed i nuovi Regolamenti europei) dinuova generazione a partire dal 2011. Infatti, si ag-giunge con il decreto di modifica un nuovo “capi-tolo” di sanzioni che riguarda specificamente leipotesi di non conformità formale riguardanti leviolazioni degli obblighi per la corretta “apposizio-ne della marcatura CE” secondo il “principi gene-rali” stabiliti dall’art. 30 del Regolamento (CE) n.765/2008 (16), per la corretta compilazione delladichiarazione di conformità (secondo l’art. 9 el’All. IV del D.Lgs. 194/2007 come modificato dalD.Lgs. 80/2016), per la disponibilità e la comple-tezza della “documentazione tecnica” (secondol’art. 9, comma 1, lett. b), e gli All. II e III al de-creto medesimo), per la corretta, completa e veri-tiera fornitura di tutte le “informazioni” previste edisciplinate dall’art. 7 bis, comma 6 dell’art. 7 qua-ter, comma 3, con riferimento a tutte le indicazioni(in lingua italiana) relative alla completa identifi-cazione ed alla sicura reperibilità e rintracciabilitàdel fabbricante e dell’importatore. Ancora, le ipo-tesi di violazioni sanzionabili per la “non conformi-tà formale” riguardano, con previsione di portatagenerale e residuale, il corretto adempimento ditutti gli obblighi (in gran parte non previsti dallalegislazione previgente) che fanno capo, rispettiva-mente, ai fabbricanti ed agli importatori per i ri-spettivi adempimenti riferibili ai requisiti essenzialidi compatibilità elettromagnetica ed ai comporta-menti da praticare sul piano sia industriale e com-

merciale che documentale. Questi ultimi obblighiriguardano la documentazione tecnica, la dichiara-zione di conformità, la marcatura CE, la identifica-bilità e rintracciabilità del prodotto, la “conformitàdella produzione di serie” a tutti i requisiti di legge,il monitoraggio sul mercato successivamente all’“immissione sul mercato” stesso, e, conseguente-mente, se del caso, l’ “adozione di provvedimenti”di “ritiro” e/o di “richiamo” dal suddetto mercato,la “collaborazione” con le autorità competenti alleazioni di controllo e vigilanza, nonché l’adozionedi tutte le “misure correttive” eventualmente ne-cessarie. Qualora sia posta in essere anche una soladi queste violazioni di legge riconducibili a “nonconformità formali”, l’autorità nazionale compe-tente per il controllo e la vigilanza sul mercato (ilMinistero dello Sviluppo economico) intima all’“operatore economico interessato” di far cessare lacondotta trasgressiva e, nel caso di permanenzadella condotta illecita, applica misure volte al di-vieto o alla limitazione della commercializzazionedegli apparecchi.

Le nuove procedure di controlloe vigilanza sul mercato e le misurecorrelate

Le nuove procedure di controllo e vigilanza sulmercato consistono nei provvedimenti della pub-blica autorità, le misure correttive, le conseguenzedella non conformità, le misure di ritiro e/o richia-mo dal mercato di tutte le apparecchiature chenon risultino “conformi”, la misura del “fermo” de-gli impianti fissi.Risulta altresì profondamente modificato, sempre,in applicazione del “modello” legislativo impostodalla Decisione n. 768/2800/CE e dalla disciplinarisultante dal Regolamento (CE) n. 765/2008, ilquadro delle procedure di legge attuabili per ilcontrollo e la vigilanza sul mercato a livello nazio-nale (v. art. 12) ed a livello europeo per il mercatounico (v. art. 13), nei confronti di apparecchi chepossono presentare “rischi” e nei confronti dei qua-li devono, pertanto, essere svolti accertamenti evalutazioni che investono la verifica di conformitàa tutte le disposizioni del D.Lgs. 194/2007 comemodificato dal D.lgs. 80/2016. Nel caso di esito ne-gativo di queste “verifiche”, si impongono, sempre

(16) Si tratta, com’è noto, (v. articoli su questa Riv. qui citatialle note 1, 2 e 3 – di “principi” generali che disciplinano l’ap-posizione della marcatura CE imponendone l’uso corretto esanzionandone ogni possibile abuso che possa sminuirne l’im-portanza ed il significato giuridico per le finalità di legge, e chepossa, anche indurre elementi di confusione sul mercato, coneffetti dannosi per gli interessi pubblici e per quelli degli opera-

tori economici concorrenti sul mercato stesso, così da com-portare un obbligo dei legislatori nazionali riguardante le speci-fiche sanzioni da prevedere ed applicare per ogni forma dicomportamento scorretto in materia di omissione o di abusodella marcatura CE (per le sanzioni applicabili secondo l’ordi-namento italiano, v. ante, pagg. … e note nn. …).

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all’operatore economico interessato, tutte le “misu-re correttive” che risultino essere necessarie affin-ché il prodotto non conforme” sia reso “conforme”alle prescrizioni legislative, entro un termine ragio-nevole e proporzionato alla natura del rischio pre-sentato dal caso specifico oggetto di “valutazione”.Qualora le suddette “misure correttive” non fosseroadottate in modo adeguato e tempestivo dall’ “ope-ratore economico interessato”, le competenti auto-rità nazionali eserciterebbero il potere-dovere diadottare, fatta salva l’applicazione delle sanzionipecuniarie di cui all’art. 15 qui in precedenza ana-lizzate, “tutte le opportune misure provvisorie perproibire o limitare la messa a disposizione degli ap-parecchi sul mercato nazionale, per ritirarli da talemercato o per richiamarli, nel rispetto delle garan-zie partecipative e di contraddittorio previste dallalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifica-zioni, ed a cura e spese del soggetto destinatariodel provvedimento. Nel caso di impianto fisso leautorità competenti provvedono ad adottare le op-portune misure cautelari ed il fermo amministrati-vo dell’impianto. Il Ministero dello sviluppo eco-nomico informa immediatamente la Commissionee gli altri Stati membri di tali misure”.

La “clausola di salvaguardia” dell’unione:portata e conseguenzeNei casi in cui le non conformità alle disposizionidi legge qui sopra individuate non siano limitate alterritorio nazionale, si fa luogo ad un procedimentoeuropeo-comunitario che investe - secondo rispet-tive competenze e nell’eventuale contraddittoriotra tutte le parti interessate - lo Stato membro del-la U.E. che abbia adottato i provvedimenti di di-vieto o di limitazione del commercio dei prodotti,gli operatori economici interessati, la Commissioneeuropea e tutti gli altri Stati membri. Questa “pro-cedura di salvaguardia dell’Unione” può comporta-re, a seconda dei casi, o la “revoca” di una “misura”di divieto o di limitazione del commercio che siaritenuta – al termine ed all’esito della procedurastessa – “ingiustificata”, oppure, nel caso oppostodi misura “giustificata”, il “ritiro” sia dal mercatonazionale e “domestico” che, nei casi di estensioneoltre il territorio nazionale, anche dal mercato dialtri Stati membri o dell’intera Unione europea.

Termine di entrata in vigore del nuovodecreto e disciplina transitoria

L’entrata in vigore in Italia della nuova disciplinaè stata prevista – ex art. 4 del D.Lgs. 80/2016 – peril giorno successivo a quella della pubblicazionesulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio e, dunque,dal 26 maggio (2016).È stata inoltre prevista (ex art. 14 sexies, lett. dd)del decreto sopra citato) una “disposizione transito-ria” che fa salve, in quanto possono essere “messe adisposizione” del mercato o “messe in servizio” an-che successivamente, le apparecchiature oggettodella direttiva 2004/108/CE purché “immesse sulmercato” prima del 20 aprile 2016 conformementealla medesima direttiva 2004/108/CE ed alle relati-ve disposizioni di attuazione”.Questa disposizione contiene un “vizio di fondo”nella misura in cui pretenda di esigere nei confron-ti dei “singoli” (imprese e cittadini) una conformi-tà legislativa in una data prevista dalla Direttiva(appunto, il 20 aprile) anteriormente alla data dientrata in vigore delle disposizioni nazionali (il 26maggio come qui già indicato), poiché la Corte diGiustizia della UE ha già precisato che “… inoltreil principio della certezza del diritto osta a che ledirettive possano, di per se stesse, creare obblighiin capo ai singoli. Le direttive non possono quindiessere fatte valere in quanto tali dallo Stato mem-bro contro singoli” (17).A tale riguardo non si può dunque, in questa sede,che rinviare alle argomentazioni e conclusioni giàesposte in un precedente articolo (18), per tuttoquanto riguarda la “inesigibilità” da parte dell’auto-rità di uno Stato membro di obblighi che non sia-no stati espressamente previsti da una legge entratain vigore prima del fatto commesso, sia esso un il-lecito penale (v. art. 25 della Costituzione ed art.1 del Codice Penale) o illecito amministrativo (v.art. 1 della legge 689/1981) e che siano previstisoltanto da una Direttiva comunitaria non ancorarecepita ed attuata nell’ordinamento nazionale e,quindi, non direttamente applicabile nei confrontidei “singoli” (19).Ne deriva, in conclusione, che le autorità nazionalidello Stato italiano potranno esigere gli obblighiprevisti dal D.Lgs. 194/2007, così come modificatodal D.Lgs. 80/2016, soltanto a partire dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo nazionaleche recepisce ed attua nell’ordinamento italiano la

(17) Sentenza 5 luglio 2007, in causa C-321/07 che richia-ma le sentenze 11 giugno 1987 in causa C-14/86, 8 ottobre1987 in causa C-80/86, 26 settembre 1996 in causa C-168/95,3 maggio 2005 in cause riunite C-387/02 e C-403/02.

(18) A. Oddo, Sicurezza del materiale elettrico: l’attuazionedella Direttiva 2014/35/UE, ISL, 2016, 6, 304 e ss.

(19) Sentenza 5 luglio 2007, in causa C-321/07 cit.

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direttiva 2016/30/UE, ossia dal 26 maggio 2016 pereffetto dell’art. 4 del D.Lgs. 80/2016 con il quale sistabilisce la data di entrata in vigore delle disposi-zioni del medesimo decreto legislativo.In definitiva, secondo quanto più volte affermatodalla Corte di Giustizia della UE, gli Stati membriritardatari rispetto ai termini imposti da una Diret-tiva - e, quindi, inadempienti ai propri obblighi co-munitari - non possono fare valere, nei confrontidei “singoli”, obblighi, termini e scadenze tempora-li che essi non abbiano a propria volta rispettatoponendo in essere puntualmente nel proprio ordi-namento disposizioni legislative e/o regolamentaridi recepimento delle Direttive stesse, così come,nel caso qui ora d’interesse, si è verificato per loStato italiano che ha pubblicato (il 25 maggio2016) un decreto legislativo di recepimento dellaDirettiva con evidente ritardo rispetto alla scaden-za comunitaria (del 19 aprile 2016, per quanto ri-guarda il termine della pubblicazione che deve ne-cessariamente precedere il termine di entrata in vi-gore della disciplina normativa da applicare).

Le conseguenze per gli operatori

È opportuno, a questo punto, dopo la ricostruzionedel testo del D.Lgs. 194/2007, alla luce delle modi-fiche apportate dal D.Lgs. 80/2016, valutare se, inmateria di compatibilità elettromagnetica, la nuo-va disciplina delle apparecchiature elettriche edelettroniche – dispositivi, componenti o sottoinsie-mi, impianti mobili ed impianti fissi – risulti esseremutata in modo sostanziale o se, invece, si tratti diritocchi soltanto formali per compiacere qualchegiurista o i “burocrati” di Bruxelles.Si tratta, in definitiva, di valutare se abbia avutoragione il legislatore comunitario ad intervenirecon una “rifusione” - ed una conseguente abroga-zione del testo normativo previgente, sulla Diretti-va 2004/108/CE, in considerazione del carattereimportante (“sostanziale”) delle modifiche, o se,invece, abbiano avuto ragione i numerosi com-mentatori nostrani che, da vari pulpiti ed in quali-tà di “giuristi” improvvisati (sempre numerosi edattivi nel settore della “legislazione tecnica”, cosìcome in altri settori) hanno sostenuto che si tratta-va, in definitiva, di modifiche “di poco conto” e dipure formalità di scarso interesse per gli operatoridel settore elettrico.

Fabbricanti, importatori e distributoriL’esposizione già svolta ci consente, infatti, di ri-spondere a questo interrogativo per indirizzare cor-rettamente gli “addetti ai lavori” in qualità di fab-

bricanti, importatori ed utilizzatori delle apparec-chiature elettriche, considerando debitamente an-che gli stessi installatori.Procedendo nell’ordine si deve dunque prendereatto della realtà secondo cui la nuova disciplinanormativa non deriva soltanto dall’attuazione dellaDirettiva 2014/30 ma anche dal Regolamento(CE) 765/2008 e dalla applicazione del modellolegislativo previsto dalla Decisione 768/2008/CE,con la conseguenza che i fabbricanti delle apparec-chiature sono soggetti a tutti i nuovi obblighi pre-visti dagli artt. 7 bis e ss., che sono stati qui de-scritti in precedenza e che, in caso di violazione,comportano non soltanto l’applicazione delle san-zioni amministrative e pecuniarie elencate, comenel sistema previgente, negli otto commi dell’art.15, ma anche delle sanzioni che sono connesse aviolazioni anche semplicemente “formali”, con laulteriore conseguenza, nonostante tale carattereapparentemente riduttivo, di comportare – in casodi violazione – il “ritiro” ed il “richiamo” delle ap-parecchiature dal mercato (v., oltre agli artt. 7 bise ss., anche gli artt. 13 bis e 15 del decreto risul-tante dalle ultime modifiche). A quest’ultimo ri-guardo, occorre precisare come tra le ipotesi chepossono comportare i suddetti effetti interdittivi olimititativi della commercializzazione dei prodottisul mercato rientrino tutte quelle che riguardanole “informazioni” da apporre sulle (numerosissime!)apparecchiature elettriche e/o elettroniche soggettealla disciplina sulla compatibilità elettromagnetica,secondo il vastissimo campo di applicazione già quiin precedenza delineato, con riferimento, in parti-colare, a tutte le “indicazioni” che (ex artt. 7 bis e7 quater) riguardano la “identificazione” e “rintrac-ciabilità” sia dell’apparecchiatura che del suo fab-bricante. Gli effetti sanzionatori - per la violazionedi questi obblighi nel caso di assenza, falsità o in-completezza delle informazioni fornite - riguardanoil fabbricante, l’importatore ed il distributore (v.artt. 13 bis, lett. g) in relazione agli obblighi sanci-ti, per quanto di rispettiva competenza, ex artt. 7bis e 7 quater. Inoltre, una non conformità formale– con gli effetti qui già descritti in precedenza – ri-guarda non soltanto i casi di “non compilazione”ma anche quelli di compilazione “non corretta”della “dichiarazione di conformità” che si verifi-cheranno puntualmente se non si prende atto dellamodifica (sia pure formale, ma non meno obbliga-toria e sanzionabile in caso di violazione) che hainvestito anche le modalità di compilazione di que-sta “dichiarazione” la cui struttura è ora disciplina-ta dall’art. 9 bis e dall’ All. IV al D.Lgs. 194/2007,come modificato dal D.Lgs. 80/2016, in attuazione

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non soltanto dalla direttiva 2014/30/UE ma anchedalla Decisione 768/2008/CE.

Misure cautelari sugli impianti fissiParticolare rilievo assumono anche le nuove san-zioni che possono riguardare specificamente gli im-pianti fissi, nei confronti dei quali e nei casi dimancata adozione delle “misure correttive” dieventuali non conformità (v. artt. 12, 13 e 15) ri-spetto agli obblighi disciplinati dal decreto e quiprima descritti, “le autorità competenti provvedo-no ad adottare le opportune misure cautelari ed ilfermo amministrativo dell’impianto”.Si tratta evidentemente di conseguenze non da po-co sul piano tecnico, economico e commerciale, sesolo si considera che rientrano nella categoria degliimpianti fissi – come già qui rilevato in precedenza- anche gli impianti industriali e, quindi pure le li-nee di produzione potenzialmente di grandi dimen-sioni.

Importatori e distributoriAnche gli importatori ed i distributori, quali titola-ri - per quanto di rispettiva competenza – dei nuo-vi obblighi ex artt. 7 quater e 7 quinquies del decre-to sono destinatari delle sanzioni previste ex artt.15, commi 1, 2, 3 ed 8 che riguardano, com’è noto,la immissione sul mercato, la commercializzazione,e la distribuzione di apparecchiature non conformialle prescrizioni del decreto. Ma c’è di più, perchétanto gli uni quanto gli altri, in qualità di “opera-tori economici interessati”, possono essere destina-tari anche di provvedimenti di ritiro o di richiamodal mercato eventualmente adottati dalle compe-tenti autorità (v. artt. 12, 13 e 13 bis) nel caso dimancata adozione delle misure correttive necessa-rie per eliminare le non conformità accertate a se-guito delle procedure previste dal nuovo decretosecondo le disposizioni legislative qui da ultimi in-dividuate.

InstallatoriQualcuno (sempre nel vasto mondo dei giuristi im-provvisati e dei commentatori frettolosi) vorrebbeescludere gli installatori del novero dei soggetti de-stinatari di obblighi e sanzioni previsti dalle diretti-ve di prodotto, ed, in particolare, dal recepimentodella Direttiva sulla compatibilità elettromagneti-ca, ma la realtà è ben diversa. Infatti, le sanzioniamministrative e pecuniarie previste dall’art. 15 so-no sempre indirizzate non soltanto a chi immettesul mercato, commercializza e distribuisce apparec-

chiature non conformi alle prescrizioni del decreto,ma anche a chi installa tali apparecchiature.Ancora, ed in modo più grave, la sanzione ex art.15, comma 4 del D.Lgs. 194/2007 (come modifica-to dal D.Lgs. 80/2016) è indirizzata, con riferimen-to a non conformità relative ad impianti fissi, pro-prio – ed esclusivamente - ai suddetti installatori,fatte salve sempre le conseguenze commerciali, ci-vili e risarcitorie che possono derivare, a carico deiresponsabili, dal “fermo” di tali impianti.

Portata e riflessi della nuova disciplinasugli utilizzatori di apparecchiatureFatto salvo quanto qui sopra precisato per gli in-stallatori di apparecchiature ed impianti fissi e pergli utilizzatori anche “a titolo personale” (v. sanzio-ne ex art. 15, comma 7 nel caso di “modifiche” cheincidono su “requisiti di protezione”), nonché, an-cora, fatto salvo tutto quanto è da puntualizzare inmodo importante per la posizione di responsabilitàdella “persona” o delle “persone responsabili” degliimpianti fissi(v. art. 5), per il resto gli utilizzatoridi apparecchiature ed impianti fissi non sonoespressamente e direttamente contemplati nel no-vero dei soggetti titolari di obblighi e dei soggettidestinatari di eventuali sanzioni secondo il D.Lgs.194/2007. Tuttavia, non si possono a questo riguar-do non considerare anche i riflessi della disciplinalegislativa in esame pure sugli utilizzatori professio-nali di apparecchiature ed impianti fissi soggetti al-la disciplina sulla compatibilità elettromagnetica,se si considerano gli obblighi dei “datori di lavoro(e dei “dirigenti”) di assicurare la conformità delle“attrezzature di lavoro” messe a disposizione dei“lavoratori” sotto ogni aspetto delle discipline legi-slative e regolamentari di recepimento delle diret-tive di prodotto che possono incidere sulla tuteladella “salute” e della “sicurezza” dei lavoratori stes-si. A tale riguardo occorre considerare, infatti, inparticolare, la non facile e netta separabilità e scin-dibilità tra la “funzionalità” elettrico-elettronicadelle “attrezzature di lavoro”, da una parte, e dal-l’altra parte, la “sicurezza” delle apparecchiaturestesse.Peraltro, e seppure di riflesso rispetto a quanto giàprima descritto – non si vede come gli utilizzatoriprofessionali di impianti fissi possano non conside-rarsi “interessati” a provvedimenti inibitori adotta-bili dalle autorità competenti anche con un “effet-to” di “fermo impianti” che può riguardare – comegià qui rilevato sotto altro profilo riguardante i sog-getti responsabili - impianti industriali ed intere li-nee di produzione.

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