PdLR 263-11 COCCO (mod. LR 25-88)

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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XIV LEGISLA T URA

PROPOSTA DI LEGGE N. 263

presentat a dai Consigl ier i regionali

COCCO Dani ele Secondo - CUCCUREDDU - DIANA Mar i o - SALIS - SANNA Gi acom o - STERI - URAS -AGUS - AMADU - ARTIZZU - BARDANZELLU - BARRACCIU - CAMPUS - CAPPAI - CAPELLI - CARIA -DIANA Giampaolo - COCCO Pietro - CONTU - CUCCA - CUCCU - DEDONI - DE FRANCISCI - DESSÌ -

ESPA - FOIS - GRECO - LADU - LAI - LOTTO - MANCA - MANINCHEDDA - MARIANI - MELONI Valerio -MORICONI - MULAS - OBINU - PERU - PIRAS - PITTALIS - PLANETTA - RANDAZZO - SABATINI -

SANJUST - SANNA Gian Valerio - SANNA Matteo - SANNA Paolo Terzo - SECHI - SOLINAS Antonio -STOCHINO - ZEDDA Massimo - ZUNCHEDDU

l'11 m arzo 2011

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari)

***************

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Nel corso degli anni di operativ ità della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, che ha r idiscipl inatol 'organizzazione ed i l funzionamento delle compagnie barracellar i, sono state r iscontrate ser iedi f f icol tà appl icat ive.

Tal i d i f f i coltà hanno im posto la necessi t à d i appor tare alcune sostanz ia l i m odi f iche nel la s t rut tura

e nel funz ionamento del le compagnie, per adeguare i loro or ig inar i compit i d i pol iz ia a l le at tual ies igenze cercando, però, d i salvare un patr imonio di esper ienze che al t r iment i r ischierebbe diessere disperso.

Entrando nel mer i to del le s ingole proposte di modi f ica (con r i fer imento agl i ar t icol i del la leggeregi onale n. 25 del 1988) s i precisa quanto segue:

L 'ar t i colo 1 r im ane invar iat o poiché esso r ichiama i pr inc ip i general i .

L 'ar t i colo 2, ossia l 'ar t i colo 1 del proget t o d i legge, v i ene sostanzia lment e m odi f i cato at t raverso unint ervento di l im i t az ione degli obbl ighi delle compagnie barracellar i . Infat t i , compl ice i l mut ament o

e la trasformazione del substrato sociale sul quale oggi vengono chiamate ad operare lecompagnie, s i è l imi tato l 'obbl igo del le s tesse al la salvaguardia dei beni , e l iminando la custodiadegl i s tess i , l 'ass icuraz ione e l 'obbl igator ietà del la s tessa da par te dei propr ietar i . A t t raversoquesto intervento normat ivo v iene meno l 'ant ica funz ione di soc ietà d i ass icuraz ione del lecompagnie, la quale r isulta essere non più attuale. Al secondo comma è stato abrogato l ' inciso "suloro r ichies ta" a l f ine di consent i re a l le compagnie barracel lar i un autonomo potere di interventonel le mat er ie d i loro competenza, f acendo venir m eno la s i t uazione di subordinaz ione r ispet t o aglia l t r i corpi d i poliz ia.

L'art icolo 3, ossia l 'art icolo 2 del progetto di legge, nasce dall 'esigenza di consentire la l imitazionedell 'operato della compagnia ad una sola parte del terr i tor io comunale quando questo sia

par t i colarment e vasto e conform ato in m aniera completam ente disomogenea e, a l lo s tesso tem po,di consentire la costituzione di più di una compagnia nella c ircoscr iz ione dello stesso comunequando si s ia in presenza di frazioni distanti dal nucleo pr incipale e da esso completamenteseparate.

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L'ar t icolo 4, oss ia l 'ar t icolo 3 del proget to d i legge, v iene tota lmente e necessar iamenter i formulato in conseguenza del la r i forma del l 'ar t icolo 2. Invero, s i sot to l inea la funz ione div igi lanza e salvaguardia dei beni che può essere espletata da parte delle compagnie, i l venir menodell 'onere di custodia e del relat ivo dovere r isarcitor io, i l venir meno dell 'obbligo di assicurazionedei beni. Ciò in l inea con lo scopo attualizzator io della presente legge.

L 'ar t icolo 9, oss ia l 'ar t icolo 3 del proget to d i legge, v iene r i formulato prec isando megl io i lmeccanismo del r innovo automat ico del le compagnie barracel lar i e g l i adempiment i ad esso

conseguent i . In par t icolare, v iene prec isato che, in caso di r iconferma del la compagnia,l 'assem blea dei barracell i , che deve procedere al la conferm a del capit ano o al la designazione di unaterna di nomi da proporre per la nomina del nuovo capi tano, venga convocata dal s indaco entro itrenta giorni antecedenti la scadenza della compagnia. Questa disposizione di t ipo procedurale èstata int rodot ta per superare la s i tuaz ione di s ta l lo e d i incer tezza in caso di mancataconvocazione dell 'assemblea dei barracell i per la designazione della terna, vanif icando, di fatto, i lpr inc ip io del la proroga automat ica.

L 'ar t icolo 11, oss ia l 'ar t icolo 4, comma 1, del proget to d i legge è s tato interessato dal laabrogaz ione del la let tera "g) poters i val idamente obbl igare" . Invero, nel lo spir i to or ig inar io del lalegge, data la natura assicurat iva della compagnia barracellare, i componenti della stessa

dovevano essere patr imonialmente in grado di obbl igars i e far f ronte al le es igenze economichequalora i l fondo del la compagnia non fosse s tato suf f ic iente. A l lo s tato at tuale, at t raversol 'abrogazione della funzione di assicurazione della compagnia, tale requisito non è più r ichiesto.

L 'ar t icolo 12, oss ia l 'ar t icolo 5 del proget to d i legge, v iene interessato dal la modi f ica del terzocomma, resasi necessaria dalla soppressione dell 'uff ic io del pretore a seguito del decretolegislat ivo 19 f ebbraio 1998, n. 51.

Infat t i , ta le r i forma legis lat iva s tabi l isce che qualora s ia prev is to l 'obbl igo di determinat i sogget t id i rendere giurament o i nnanzi a l pretore per l 'eserc iz io del la at t i v i t à, questo deve i ntenders i resoinnanzi al s indaco o ad un suo delegato.

È stat o aggiunt o i l comm a 6 bis che ha lo scopo di render e più snelle le procedure di v ot o in sede disecondo mandato della compagnia barracellare, prevedendo che le votazioni degli uff ic ial i e deigraduat i possano avveni re senza la presenza del s indaco e del segret ar i o.

L 'ar t i colo 13, ossia l 'ar t i colo 6 del proget t o d i legge, è s tat o modi f icato nel comm a 3 e nel comma6. Prevedendo, da un lato, che i l prefet to nel decreto di nomina di agente di pubbl ica s icurezzainser isca anche i l d i r i t to dei barracel l i ad acquis tare contestualmente al l 'arma anche i l re lat ivomuni z ionamento, dal l 'a l t ro che si venga a creare una sor ta d i uni form it à t ra i segni d is t int iv i dellevar ie compagnie barracel lar i , prec isando che le uni formi devono essere ta l i da non creareconfusione o somiglianza con quelle delle forze di poliz ia e delle forze armate dello Stato.

L 'ar t icolo 15, oss ia l 'ar t icolo 7 del proget to d i legge, ha int rodot to del le modi f iche al f ine diampl iare i requis i t i per poter r i vest i re la car ica di capi t ano della compagnia.

L 'ar t icolo 17, oss ia l 'ar t icolo 8 del proget to d i legge, v iene modif icato per r ispondere a es igenzeorganizzat i ve diverse e più at t ual i , s tabi lendo, per esempi o, una data unica per tut te le compagnieper la presentaz ione del b i lanc io, s tabi lendo un tet to mass imo ol t re i l quale è obbl igator io i lversamento i n conto del le somm e incassate.

L 'ar t icolo 18, oss ia l 'ar t icolo 9 del proget to d i legge, è s tato interessato dal la modi f ica del lemodal i tà per la r ipar t iz ione degl i ut i l i t ra i component i la compagnia barracel lare, pr iv i legiando i

sogget t i che abbiano prestato ef fet t ivo serv iz io.

L'art icolo 19, ossia l 'art icolo 10 del progetto di legge, in l inea con la modif ica sostanziale che hainteressato tut to l ' impianto normat ivo, l imi ta i l compito del le compagnie barracel lar i a l lasalvaguardia dei beni, con esclusione dell 'obbligo r isarcitor io qualora abbiano a ver if icarsi danni acar ico dei propr ietar i dei beni interessat i dal serv iz io barracel lare. In par t icolare nel l 'ar t icolo 19

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viene precisato che l 'obbligo a car ico delle compagnie, in l inea con i pr incipi generalidel l'ord inament o in mer i to a l la responsabi l i tà, è c i rcoscr i t t o a l le ipot es i d i omi ssione o colpa grave.

Gli ar t icol i 20 e 21 (ar t icolo 11 del proget t o d i legge) , sono stat i abrogat i .

Gl i ar t icol i 23 e 24, oss ia g l i ar t icol i 12 e 13 del proget to d i legge, sono s tat i modi f icat i a l f ine direndere pi ù celer i le procedure discipl inar i e l 'applicazione delle sanzioni discipl inar i .

L 'ar t i colo 26, oss ia l 'ar t i colo 14 del proget t o d i legge, i nt roduce una modif ica m inim a per i l caso di

scioglimento della compagnia barracellare.

L 'ar t i colo 28, ossia l 'ar t i colo 15 del proget t o d i legge, v i ene r i f ormulato. Infat t i , lo stesso, nel la suaattuale versione, prevede alcune misure per la tutela dei barracell i nell 'espletamento delle funzionire lat ive al l'incar ico, at t r averso la prev is ione del r imborso, da par te del l 'Amm inis t raz ione regionale,non solo dei premi per l 'assicurazione degli infortuni sul lavoro, ma anche gli oneri perl 'ass icuraz ione per danni causat i a terz i . Inol t re, v iene prev is to che l 'Amminis t raz ione regionaleassuma a proprio car ico le tasse di iscr iz ione per i corsi annuali di t iro a segno, nonché i costi per icert i f icat i medici e spese mediche che i barracell i devono sopportare nell 'espletamento del loroincarico.

Ha subi to una r iv is i t azione anche i l contr i buto per l 'equipaggiamento, i l quale è stat o quant i f i catonel la somma di euro 500 per barracel lo, f i no ad un massim o di euro 35. 000 per ogni compagnia.

Questo incremento, o l t re a compensare la svalutaz ione monetar ia, dovrebbe consent i re a l lecompagnie di dotars i d i un minimo di at t rezzature, anche in assenza di spec i f ic i contr ibut icomunali. Ciò si rende ancor più necessario se si considera che dal 1993 i l contr ibuto che venivaerogato a favore dei comuni per l 'acquis to d i at t rezzature e mezz i d i t raspor to per le compagniebarracel lar i non v iene più erogat o, i n quanto lo stanz iam ento del capi to lo è conf lu i t o nel fondo peri l funz ionamento degl i ent i , per l 'espletamento del le funz ioni d i competenza e per lar iqual i f icazione dei serv iz i , is t i tu i to con la legge regionale n. 25 del 1993.

Pertanto, al la luce di tale ult ima legge, dovrebbe essere i l comune a farsi car ico delle dotazioni diadeguat i mezz i d i t raspor to e d i at t rezzature per lo svolg imento del l 'a t t iv i tà del le compagniebarracel lar i , ma le ben note di f f icol tà f inanz iar ie dei comuni fanno s ì che, normalmente, nonvenga s tanziat a a lcuna somm a per queste f i nal i tà.

L'art icolo 29, ossia l 'art icolo 16 del progetto di legge, nella sua nuova formulazione, è volto af i ssare dei c r i t er i e paramet r i che confer i scano chiarezza nel la d is t r i buzione dei prem i.

L'art icolo 30, ossia l 'art icolo 17 del progetto di legge, v iene interessato dalla modif ica del secondocomma. Infat t i , a l f ine di rendere più autonome le compagnie barracel lar i , i l tes to modi f icatoprevede che l 'Amminis t raz ione regionale at t r ibuisca diret tamente al le compagnie barracel lar i , per

lo svolg iment o del la campagna ant i ncendio, r isorse ed at t rezzature prev i s te da leggi e regolament isenza che le r ichieste passino attraverso i comuni.

L 'ar t icolo 32, oss ia l 'ar t icolo 18 del proget to d i legge, è s tato ogget to d i una r i levante modi f ica.Infat t i , è s tata prev is ta l 'obbl igator ietà dei cors i d i formazione e aggiornamento, subordinando laqualif ica di agente di pubblica sicurezza alla frequentazione dei corsi e al superamento deglis tess i . A l t res ì , è s tato prev is to che i cors i abbiano valenza annuale e che, per poter par tec ipareal la campagna ant incendio, s tante la per icolos i tà del la s tessa, è obbl igator io aver f requentato i lcorso di addestrament o speci f ico. In par t i colare s i speci f ica che la fase prevent iva del la campagnaant i ncendio pot rà essere svol ta anche da chi non ha f requentato gl i apposi t i corsi , ment re la faseoperat iva, vol ta a l mater ia le spegnimento del fuoco, è l imi tata solo a l personale qual i f icato edabi l i tato at t raverso gl i appos i t i cors i . Tal i innovaz ioni appaiono in l inea con lo spir i to d iat t ualizzaz ione che ha contraddis t int o e anim ato i l " res ty l ing" della legge n. 25 del 1988.

L 'ar t i colo 33, oss ia l 'ar t i colo 19 del proget to d i legge, è s tato int eressato dal l'aggiunta di t re commiche prevedono l ' is t i tuzione di un comando regionale e di uno per ogni provincia coordinandone le

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var ie funz ioni ; quest i commi nascono dal l 'es igenza di r innovare le funz ioni del le compagniebarracellar i adeguandole ai tempi e al l 'assetto della poli t ica nazionale, nonché alla c ircostanza delt r as fer im ento del le compet enze dal lo Stat o al le regioni . Inolt r e, sono vol t i a soddisfare l 'esigenzadi coordinamento del le var ie compagnie barracel lar i present i nel ter r i tor io che, oramai,costituendo un'importante e massiccia presenza, necessitano di un più capil lare e presentecoordinamento.

L 'ar t icolo 33 bis , d i nuovo inser imento, ha lo scopo di is t i tu i re la commiss ione regionale per le

compagnie barracellar i quale organo consult ivo della Regione in mater ia di barracellato.

L 'is t i tuz ione della comm iss ione nasce dal l'es igenza, profondament e sent i ta da più par t i , d i t rovareun punto di raccordo f ra i d ivers i organismi che per d ivers i aspet t i s i occupano del l 'a t t iv i tà del lecompagnie barracellar i.

La commiss ione, inol t re, con la par tec ipaz ione diret ta dei rappresentant i dei comandant i del lecompagnie barracellar i, costituisce la sede ist i tuzionale entro la quale vengono recepite le istanzeproven ient i da i d i re t t i opera tor i .

***************

TESTO DEL PROPONENTE

Ar t . 1Sosti t uzione dell 'art icolo 2 della legge

regionale n. 25 del 1988

1. L'art icolo 2 della legge regionale 15 luglio1988, n. 25 (Organizzazione e f unzionament odel le compagnie barracellar i ) , è sost i t u i t o dalseguente:"Ar t . 2 (Funz ioni ordinar ie del le compagniebarracellar i)1. Le funz ioni at t r ibui te a l le compagniebarracellar i sono le seguenti :a) salvaguardare le propr ietà pr ivate versouna erogaz ione economica determinatasecondo le modalità previste dalla presentelegge;

b) collaborare con le autor itàis t i tuz ionalmente preposte al serv iz io d i :1) protez ione c iv i le;2) prevenzione e repressione dell 'abigeato;3) prevenzione e repressione delle infrazionipreviste dal decreto del Presidente dellaRepubbl ica 10 set tembre 1982, n. 915 inmater ia d i contro l lo degl i scar ichi d i r i f iu t ic iv i l i ed industr ia l i ;c) collaborare con gli organi statal i e regionali

i s t i tuz iona lmente prepos t i a l le a t t i v i tà d iv igi lanza e tutela nell 'ambito delle seguentimater ie :1) salvaguardia del patr imonio boschivo,forestale, s i lvo-pastorale, compres i i pascol i

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mont ani e le aree col t iv ate in genere;2) salvaguardia del patr imonio idr ico, conpart icolare r iguardo al la prevenzionedell ' inquinamento;3) tute la d i parchi , aree v incolate e protet te,f lora, vegetaz ione e patr imonio naturale ingenere;4) caccia e pesca;

5) prevenzione e repressione degli incendi;d) salvaguardare i l patr imonio e i benidel l 'ente comune di appar tenenza, s i t i fuor idal la c inta urbana, nonché amminis t raz ionedei beni d i uso c iv ico e di demanioarment iz io .2. Le forme di collaborazione con i l Corpoforestale e d i v ig i lanza ambientale del laRegione sono stabil i te con decretointerassessoriale dagli Assessori regionali

competent i in mater ia d i pol iz ia locale e d id i f esa dell 'ambient e." .

 

Ar t . 2Sosti t uzione dell 'art icolo 4 della legge

regionale n. 25 del 1988

1. L'art icolo 4 della legge regionale n. 25 del1988, è sost i tu i to dal seguente:"Ar t . 4 (Salvaguardia dei beni)

1. Per i beni indicati nell 'ar t icolo 35 del regiodecreto 14 lugl io 1898, n. 403 (Regolamentoper le Compagnie dei barracellar i inSardegna) , i propr ietar i hanno facol tà d icorr ispondere un compenso alla compagniabarracellare che, a norma dell 'art icolo 2garantisce i l control lo e la salvaguardia.2 . A ta l f ine i p ropr ie tar i in te ressat i a lserv iz io d i prevenz ione, contro l lo esalvaguardia, sono tenut i a denunc iare, con

le modal i tà da indicars i nel regolamentobarracel lare comunale, la propr ietà dei beniper i qual i i n tendono usufru i re del serv iz io.3. La facoltà di cui al comma 1 può esplicarsianche per le zone concesse in gestione aisensi dell 'art icolo 51 della legge regionale 28apri le 1978, n. 32 (Sulla protezione dellafauna e sull 'eserciz io della caccia inSardegna), nonché nei confronti di coloro iquali dispongono in regime di concessione dibeni pubblic i s it i nell 'agro e r icompresi nellemat er ie d i cui a l l 'ar t i colo 2, comm a 1.4. Gl i a l t r i beni pubbl ic i e pr ivat i noncompresi nel le d ispos izioni dei comm i 1 e 2,possono essere aff idati al control lo dellecompagnie barracellar i con le modalità e le

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procedure s tabi l i te nel regolamentobarracellare comunale.".

 

Ar t . 3Sosti t uzione dell 'art icolo 9 della legge

regionale n. 25 del 1988

1. L'art icolo 9 della legge regionale n. 25 del1988, è sost i t u i t o dai seguente:"Art. 9 (Durata delle compagnie barracellar i)1. Le compagnie barracellar i durano in car icatre anni e s i intendono r innovateautomat icamente per i l success ivo t r ienniose, almeno sei mesi pr ima della scadenza,non v iene data disdet ta o non v iene assuntauna diversa deliberazione da parte delcomune.

2. In ogni caso, su concorde volontà espressadal comune e dalla compagnia, può essereprorogato l ' incar ico f ino al l ' immiss ione inserviz io della nuova compagnia.3. Nel caso in cui la compagnia vengar iconfermata per i l success ivo t r iennio i ls indaco:a) entro i novanta giorni antecedent i la datadi scadenza r ichiede alla Prefettura i l r innovode i p rovved iment i d i a t t r ibuz ione a ibarracell i della qualif ica di agente di pubblica

sicurezza;b) entro i t renta giorni antecedent i la data discadenza convoca l'assemblea dei barracelliche, con le modal i tà prev is te dal comma 7dell 'art icolo 12, provvede alla conferma delcapitano o al la designazione di una terna dinomi da proporre per la nomina del nuovocapitano oppure al l ' indicazione di un uniconominat ivo scel to a maggioranza assoluta d ivo t i ; ta le nominat ivo è v inco lan te per i l

s indaco.".

 

Ar t . 4Modif ica dell 'art icolo 11 della legge regionale

n. 25 del 1988

1. La let tera g) del comma 1 del l 'ar t icolo 11della legge regionale n. 25 del 1988 èsoppressa.

 

Ar t . 5Modif ica dell 'art icolo 12 della legge regionale

n. 25 del 1988

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1. I l comma 3 dell 'art icolo 12 della leggeregionale n. 25 del 1988 è sost i tu i to dalseguente:"3. Appena intervenuta la comunicaz ione disussistenza dei requisit i , i l s indaco delcomune di appartenenza della compagniaprovvede alla nomina del capitano i l qualepresta giuram ento di f r onte al s indaco stesso

o suo delegato in base alle v igentid isposiz ioni d i legge." .

2. Dopo i l comm a 6 dell 'art icolo 12 della leggeregionale n. 25 del 1988 è aggiunto i lseguente:"6 bis. Nel caso in cui la compagnia vengar iconfermata per i l success ivo t r iennio, g l iuf f ic ia l i ed i graduat i nel numero indicatodalla deliberazione del consigl io comunale dicui al l 'ar t icolo 8, sono elett i a maggioranza e

con scrut in io segreto da tut t i i component i lacompagnia senza la presenza del s indaco edel segretar io. " .

3. I l comma 7 dell 'art icolo 12 della leggeregionale n. 25 del 1988 è sost i tu i to dalseguente:"7. Nel caso in cui la compagnia vengar iconfermata per i l success ivo t r ienniosecondo le modal i tà s tabi l i te a l l 'ar t icolo 9, i l

consigl io comunale provvede a designare i lnuovo capitano sulla base di una terna dinomi proposti dall 'assemblea dei barracell i ascrut inio segreto, oppure sulla base di ununico nome scelto dall 'assemblea amaggioranza assoluta." .

 

Ar t . 6Modif ica dell 'art icolo 13 della legge regionale

n. 25 del 19881. Al comma 3 dell 'art icolo 13 della leggeregionale n. 25 del 1988, dopo le parole"serviz i loro assegnati" sono aggiunte leseguent i : "nonché i l d i r i t to ad acquis tare,contestualmente al l 'arma, i l re lat ivomuniz ionamento" .

2. I l comma 6 del l 'ar t icolo 13 è sost i tu i to dalseguente:

"6. Ogni component e la compagnia r iceve unapatente v id imata dal s indaco, del t ipo e conle modal i tà s tabi l i te con decretodell 'Assessore regionale competente inmater ia d i pol iz ia locale. Con i l medes imo

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decreto sono s tabi l i te, a l t res ì , lecarat ter is t iche del le uni formi e dei re lat iv id is t int iv i d i grado per g l i addet t i a l serv iz iobarracellare e i cr i ter i generali concernentil 'obbl igo e le modal i tà d 'uso. Det te uni formisono tal i da escludere la somiglianza con leuni formi del le forze di pol iz ia e del le forzearmate dello Stato. Con lo stesso decreto è

stabi l i to i l colore dei mezz i in dotaz ione e i lt i po di scr i t te a cui le compagnie barracel lar is i un i fo rmano. " .

 

Ar t . 7Modif ica dell 'art icolo 15 della legge regionale

n. 25 del 1988

1. Al comma 2 dell 'art icolo 15 della legge

regionale n. 25 del 1988, dopo le parole"Arma dei carabin ier i " sono aggiunte leseguent i : "nel le forze armate o pol iz iamunic ipale" .

2. A l comma 3 del l 'ar t icolo 15 i l termine di"d iec i anni" è sost i tu i to con "cinque anni" .

 

Ar t . 8Sosti t uzione dell 'art icolo 17 della legge

regionale n. 25 del 1988

1. L'art icolo 17 della legge regionale n. 25 del1988 è sost i tu i to dal seguente:"Ar t . 17 (Contabi l i tà e amminis t raz ione)1. I l per iodo t r iennale di at t iv i tà del lacompagnia barracellare è suddiviso ineserciz i annuali che decorrono dal 1° gennaioe scadono i l 31 dicembre. Tale scadenzaopera anche per l 'eserciz io in corso, per le

compagnie at tualmente operant i e per lenuove compagnie che vengono immesse inserv iz io.2. La gest ione f inanz iar ia del la compagniabarracellare si svolge in base ad un bi lancioannuale di prev is ione, redat to in termini d icassa, che decorre per i l pr imo anno dalladata di immiss ione in serv iz io del lacompagnia, e per gl i anni successiv i dal 1°gennaio.3. La gest ione f inanz iar ia del la compagnia è

documentata con la tenuta, a cura delsegretar io, dei regis t r i contabi l i indicat i nelregolamento barracellare.4. Le entrate del le compagnie barracel lar isono cost i t u i t e:

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a) dai premi per la salvaguardia dei benipubblic i;b ) da i d i r i t t i per spese, manten imento ,custodia, r i lasc io o vendi ta del best iamesequestrato così come prev is to dagl i ar t icol i44, 45, 46 e 47 del regio decreto n. 403 del1898;c ) da i cont r ibu t i f i nanz iar i e p remi erogat i da

ent i pubb lic i o p r iva t i ;d) dalla erogazione economica corr isposta daipr ivat i per la funz ione di salvaguardia deibeni ;e) da ogni a l t ro int ro i to consent i to a normadel le v i gent i d isposiz ioni .Tal i entrate cost i tu iscono i l fondobarracellare.5. I pagament i a favore del la compagniabarracel lare sono ef fet tuat i mediante

versamento su conto corrente bancar iointestato a l la compagnia o mediantepagamento al segretar io che, o l t re ar i lasc iare quietanza, è tenuto a versare sulconto corrente della compagnia le sommeincassate, entro i l giorno successivo a quellodi incasso qualora la somma sia uguale osuperiore ad euro 500. Qualora la somma siainfer iore s i provvede tempest ivamente al laregis t raz ione del l 'entrat a ed al versament o i nconto al raggiungiment o del la somm a di euro

500. I pagament i a favore di terz i sonodisposti mediante assegni c ircolar i o bancaria f i rma congiunta del capi tano e delsegretar io della compagnia.6. I l s indaco esercita la sorveglianza sullagest ione contabi le e amminis t rat iva del lacompagnia barracel lare; a ta l f ine puòdisporre in quals ias i momento ver i f iche dicassa e procedere al l 'esame dei registr icontabi l i .

7. A l la f ine di ogni eserc iz io la compagniapresenta al comune un rendiconto contabiledel l'a t t iv i tà svolta dal quale r isul t i , t r a l 'a l t ro,i l fondo cassa iniz iale, le entrate r iscosse, iprel iev i ed i pagament i esegui t i ed i l fondocassa f inale.".

 

Ar t . 9Modif iche al l 'ar t icolo 18 della legge regionale

n. 25 del 1988

1. L'art icolo 18 della legge regionale n. 25 del1988, è sost i tu i to dal seguente:Ar t . 18 (Ripar t iz ione degl i ut i l i )1 . Le moda l i tà d i r ipar t iz ione deg l i u t i l i , da

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stabil irs i nel regolamento barracellarecomunale, tengono conto del l 'u f f ic io r i coper toda ciascun componente in seno allacompagnia e della annessa responsabil i tà,nonché della quantità e qualità del serviz ioprestato.2. A l componente la compagnia che durantel 'eserciz io trascorso non abbia prestato

ef fet t ivo serv iz io non compete alcuna quotadegl i ut i l i . Per ef fet t ivo serv iz io s i intende unnumero minimo di serv iz i mens i l i dadeterminars i nel regolamento barracel larecomunale, prestat i i n tut t i i m esi del l 'anno.3. È consent i to procedere al la r ipar t iz ionedegl i ut i l i t ra i bar racel l i avent i d i r i t to solodopo che sono state l iquidate, nell 'ordine, leseguenti voci di spesa:a) le indenni t à dovute al segretar i o;

b) le spese per l i t i , per iz ie, legal i , d iammin is t raz ione;c) tut te le a l t re spese concernent i i l serv iz iobarracellare.4. Sul fondo destinato al le spese difunz ionamento sono amm essi prel iev i parz ia lia t i to lo d i acconto secondo le modal i tàs tabi l i t e nel regolamento barracel lare." .

 

A r t . 10Modif iche al l 'ar t icolo 19 della legge regionalen. 25 del 1988

1. L'art icolo 19 della legge regionale n. 25 del1988 è sost i tu i to dal seguente:"Art. 19 (Responsabil i tà delle compagniebarracellar i)1. La responsabil i tà della compagniabarracellare concerne la sola salvaguardi a deibeni pubbl ic i e pr ivat i e la tute la ed i l

contro l lo del ter r i tor io. La compagniabarracel lare r isponde dei fur t i o dei danni a ipropr ietar i dei beni per i qual i s i è im pegnatanella v igi lanza e salvaguardia solo in caso diomissione o colpa grave. Nelle altre ipotesinon r isponde dei fur t i o dei danni a ipropr ietar i , ma v ig i la perché quest i non s iver i f ichino e ne persegue i responsabi l i . " .

 

A r t . 11Abrogazioni

1. Gli art icol i 20 e 21 della legge regionale n.25 del 1988 sono abrogat i.

 

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A r t . 12Modif ica dell 'art icolo 23 della legge regionale

n. 25 del 1988

1. I l comma 4 dell 'art icolo 23 della leggeregionale n. 25 del 1988 è sost i tu i to dalseguente:"4. La sospensione è disposta dal capitano,prev io parere obbl igator io e favorevole degl ia lt r i u f f i c ia li , con provved imento m ot iva t o edimmediato. Entro d iec i g iorni dal l 'assunz ionedel provvedimento da par te del capi tanol ' in teressato può r ichiedere per iscr i t to d iessere sentito dal s indaco, i l quale decide inmer i to a l la r ichies ta nei success iv i vent ig iorni ; decors i inut i lmente i suindicat ite rmin i , i l p rovved imento de l cap i tano

div iene i r revocabi le." .

2. I l comma 7 dell 'art icolo 23 della leggeregionale n. 25 del 1988 è sost i tu i to dalseguente:"7. I l provvedimento di esc lus ione è adot tatodal s indaco a conclusione dell ' i ter indicato nelcomma 4 del medesim o ar t i colo." .

3. Nel comma 9 dell 'art icolo 23 della leggeregionale n. 25 del 1988 le parole "giunta

comunale" sono sostituite dalla parola:"s indaco".

4. Nel comma 10 dell 'art icolo 23 della leggeregionale n. 25 del 1988 le parole "consigl iocomunale" sono sostitute dalle parole "giuntacomunale".

 

A r t . 13

Modif iche al l 'ar t icolo 24 della legge regionalen. 25 del 1988.

1. Nel comma 1 dell 'art icolo 24 della leggeregionale n. 25 del 1988 le parole "giuntacomunale" sono sostituite dalla parola"sindaco".

 

A r t . 14Modif iche al l 'ar t icolo 26 della legge regionale

n. 25 del 1988

1. L'art icolo 26 della legge regionale n. 25 del1988 è sost i tu i to dal seguente:"Ar t . 26 (Sc iogl imento del le compagnie

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barracellar i)1. Lo sc iogl imento del le compagniebarracellar i è decretato dal consigl iocomunale, e in caso di inerz ia, a i sens idell 'art icolo 26 della legge regionale 13dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sulcontro l lo sugl i at t i degl i ent i local i ) , qualorar icor rano mot iv i d i eccez ionale grav i tà o per

accer tat a e re i terat a im poss ib i l i t à d i regolarefunz ionamento del la compagnia." .

 

A r t . 15Modif iche al l 'ar t icolo 28 della legge regionale

n. 25 del 1988

1. L'art icolo 28 della legge regionale n. 25 del1988 è sost i tu i to dal seguente:

"A r t . 28 (Cont r ibu t i )1. A l lo scopo di favor i re la cost i tuz ione ed i lmant eniment o del le compagnie barracel lar i i nSardegna, l 'Amministrazione regionale èautor izzata a:a) assumere a propr io car ico, medianter imborso de i re la t iv i p remi , g l i oner i perl 'assicurazione dei componenti le compagniebarracel lar i contro g l i in f or tuni subi t i e per g l ioneri per l 'assicurazione per danni causati aterzi nell 'eserciz io delle funzioni barracellar i;

b) concedere a favore delle compagniebarracel lar i contr ibut i annui per spesegeneral i , in misura non super iore ad euro10.000 per compagnia;c) concedere contr ibut i annui perl 'equipaggiamento e le at t r ezzature in m isuranon superiore ad euro 500 per ognicomponente e f ino ad un mass imo di euro35.000 per ogni compagnia.2. L 'Amminis t raz ione regionale assume a

proprio car ico le tasse di iscr iz ione per corsiannual i d i t i ro a segno per i component i lecompagnie barracellar i.3. L 'Amminis t raz ione regionale assume apropr io car ico i cost i per le cer t i f icaz ionimediche e le spese mediche che i barracell isoppor tano per lo svolg imento del le at t iv i tàconnesse al ruolo.4. I contr ibut i d i cui a i commi 1, 2 e 3 sonoerogati dagli Assessorati regionalicompetent i in mater ia d i pol iz ia locale esani tà con i c r i ter i e le modal i tà f issat i a isensi dell 'art icolo 19 della legge regionale 22agosto 1990, n. 40 (Norme sul rappor to t ra ic i t tadin i e l 'Amminis t raz ione del la RegioneSardegna nel lo svolg imento del l 'a t t iv i tà

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ammin is t ra t iva) , d i re t tamente a favore de l lecompagnie barracellar i.5. I contr ibut i d i cui a i commi 1, 2 e 3 noncompetono alla compagnia che, nell 'anno cuis i r i fer isce i l contr ibuto, s ia s tata ogget to d iprovvedimento di sc iogl imento ai sens idell 'art icolo 26.".

 

A r t . 16Modif iche al l 'ar t icolo 29 della legge regionale

n. 25 del 1988

1. All 'art icolo 29 della legge regionale n. 25del 1988, dopo i l comma 2 è aggiunto i lseguente:"2 b is . Entro t re mesi dal l 'entrata in v igoredella presente legge, la Giunta regionale

propone cr i ter i e parametr i per laconcess ione dei premi, che sot topone alparere vincolante della commissioneregionale di cui al l 'ar t icolo 33 bis. Lacommiss ione regionale ha t re mesi d i tempoper espr imere i l propr io parere e la Giuntaregionale ulter ior i due mesi per l 'adozione deic r i te r i e paramet r i . " .

 

A r t . 17Modif iche al l 'ar t icolo 30 della legge regionalen. 25 del 1988

1. I l comma 2 dell 'art icolo 30 della leggeregionale n. 25 del 1988 è sost i tu i to dalseguente:"2. Per lo svolg imento di ta le at t iv i tà lecompagnie barracellar i possono benefic iare diuna quota dei f inanz iament i erogat i dal laRegione in base alla legge regionale 18

maggio 1982, n. 11 (Dispos iz ioni perl 'organizzazione del serviz io antincendio, perintervent i d i forestaz ione e di salvaguardiadei laghi sals i) . La Regione dispone lemodal i tà at t raverso le qual i le compagniebarracel lar i autonomamente ut i l izzano leat t rezzature, i mezz i ed i mater ia l i d i cui a icommi 3 e 4 dell 'art icolo 1 della c itatalegge." .

 

A r t . 18Modif iche al l 'ar t icolo 32 della legge regionale

n. 25 del 1988.

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1. L'art icolo 32 della legge regionale n. 25 del1988 è sost i tu i to dal seguente:"Ar t . 32 (Aggiornamento ed addestramentoprofessionale)1. L 'Amminis t raz ione regionale, sul la basedel le modal i tà d i cui a l l'ar t i colo 33, prom uoveed incentiva i corsi, in collaborazione con leamminis t raz ioni prov inc ia l i , la formazione di

base, l 'aggiornamento e l 'addestramentoprofessionale dei componenti dellecompagnie barracellar i con l 'organizzazione el 'at tuaz ione di cors i f inal izzat i e cors i d iintervento di pr imo soccorso, nel l 'ambito deipiani di cui al la legge regionale 1° giugno1979, n. 47 (Ordinamento del la formazioneprofessionale in Sardegna), r i lasciando a talf ine degl i at tes tat i d i par tec ipaz ione conval id i t à annuale.

2. La f requenza ed i l superamento dei cors id i formazione profess ionale sono obbl igator iper l 'a t t r ibuz ione del la qual i f ica di agente dipubblica sicurezza.3. Svolgono serviz io nella campagnaantincendio solamente i barracell i cheabbiano f requentato e superato i cors i d iaddestramento spec i f ic i ed i cors i d iaggiornamento; coloro, invece, che nonhanno f requentato i cors i d i addestramentosvolgono, nella campagna antincendio, solo

funz ione prevent iva." .

 

A r t . 19Modif ica dell 'art icolo 33 della legge regionale

n. 25 del 1988

1. Dopo i l comm a 2 dell 'art icolo 33 della leggeregionale n. 25 del 1988 sono aggiunti iseguent i :

"2 b is . Per i l coordinamento del le compagniedi tut ta la Regione è is t i tu i to un comandoregionale che fa capo ai comandi prov inc ia l i ,tant i quante sono le prov ince. I comandiprov inc ia l i sono compost i dai capi tani del lecompagnie della provincia di appartenenza.2 ter . I l comando regionale, che è compostoda due capi tani per ogni prov inc ia, scel t i amaggioranza dai component i i l comitatoprov inc ia le, coordina i comandi prov inc ia l i ,is t i tu isce i cors i d i formazione di base e diaggiornamento periodico del personale di cuial l 'ar t icolo 32 su r ichiesta dei comandiprovincial i ; coordina ed assegna i mezzi e ler isorse di cui al comma 2 dell 'art icolo 30;dispone, prev io accordo con i pol igoni d i t i ro

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a segno, le sess ioni per iodiche di t i ropreviste dal testo unico delle leggi di pubblicasicurezza; fornisce consulenza giur idico-amminis t rat iva al le compagnie; svolge ognial t ro compit o prev is to per l 'organizzaz ione edil funzionamento delle compagnie barracellar iche non s ia d i competenza di a l t r i organiammin i s t r a t i v i .

2 quater . Compito dei comandi prov inc ia l i èquello di coordinare le compagnie dellaprov inc ia at t raverso l ' is t i tuz ione di una salaoperat iva; dare appoggio logis t ico in caso dinecessità e nell ' immediatezza del reato;impar t i re d ispos iz ioni e d i ret t ive al lecompagnie della provincia quando dagliorgani is t i tuz ionalmente prepost i vengarichiesta la collaborazione previstadal l 'ar t icolo 5, informandone

immediatamente i l pres idente del la prov inc iaed i l comando regionale; ogni a l t ro compitoprevisto per l 'organizzazione ed i lfunzionamento delle compagnie barracellar iche non s ia d i competenza di a l t r i organiammin i s t r a t i v i .2 quinquies. I component i dei comandoregionale e dei comandi prov inc ia l i hannodir i t to a get toni d i presenza per ogni sedutai l cui impor to è s tabi l i to con cr i ter ideterm inat i dal la Giunt a regionale." .

 

A r t . 20Commissione regionale per

le com pagnie barr acellar i

1. Dopo l 'art icolo 33 della legge regionale n.25 del 1988 è inser ito i l seguente:"Ar t . 33 bis (Comm iss ione regionale)1. È is t i tu i ta la commiss ione regionale per le

compagnie barracellar i quale organoconsul t ivo del la Regione in mater ia d ibarracellato.2. La commiss ione dura in car ica c inqueanni, svolge le sue funzioni s ino al r innovo edè così com posta:a) l 'Assessore regionale competente inmater ia d i pol iz ia locale, o un suo delegatoche la presiede;b) un esperto designato dall 'Assessoreregionale competente in mater ia d i d i fesadell 'ambiente;c) un esperto designato dall 'Assessoreregionale competente in mater ia d iagr icol tura;d) un esperto designato da ciascuna delle

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prefetture della Sardegna;e) i l comandante del comando regionale;f ) i comandant i dei comandi prov i nc ia li ;g) quat t ro capi tani d i compagnie barracel lar ides ignat i con modal i tà da s tabi l i rs i dal laGiunta regionale;h) due sindaci di comuni scelt i tra quell i chehanno compagnie con un numero di

component i non infer iore ai t renta, des ignat ir ispett ivamente dall 'Associazione nazionalecomuni i tal iani (ANCI) e dall 'Unione nazionalecomuni, comunità ed ent i mont ani (UNCEM).3. Funge da segretar io della commissione unim piegato del ruolo unico regionale addet t o a lsettore della poliz ia locale dell 'Assessoratoregionale competente per mater ia.4. I component i sono nominat i con decretodell 'Assessore competente in mater ia di

poliz ia locale i l quale, in caso di mancatades ignaz ione di a lcuni membr i , assegna untermine non super iore a t renta giorni perprovvederv i .5. Decorso inut i lmente i l termine di cui a lcomma 4, l 'Assessore, con proprio decreto,provvede ugualmente al la nomina deicomponent i g ià designat i .6. In ta l caso la commiss ione r isul tacomposta , a tu t t i g l i ef f e t t i , da un numero d icomponenti corr ispondente a quello dei

membr i nominat i e può rego larmenteoperare.7. A i component i del la comm iss ione spet t anoi get toni d i presenza e le a l t re indenni tàpreviste dalla legge regionale 22 giugno1987, n. 27 (Norme per l 'a t t r ibuz ione diget toni d i presenza ai component i d icomitat i , commiss ioni ed al t r i consess ioperant i presso l'Amm inis t raz ione regionale) .8. La commiss ione s i r iunisce, d i norma,

almeno una v olta al l 'anno.9. I l parere del la commiss ione è obbl igator ioper la modi f ica del le carat ter is t iche del leun i fo rmi e dei re lat i v i d is t in t iv i d i g rado perla modi f ica dei c r i ter i d i assegnaz ione deicont r ibu t i e de i p remi . " .

 

A r t . 21Norma f inanz iar ia

1. Gl i oner i der ivant i dal l 'a t tuaz ione del lapresente legge sono valutat i in euro8.000.000 annui a decorrere dall 'anno 2011;agl i s tess i s i fa f ronte con quota par te del leentrate propr ie del la Regione prev is te

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dall 'art icolo 8 della legge costituzionale 26febbraio 1948, n. 3 (Statuto spec ia le per laSardegna).