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PDL Istituzione Dell'IR-PEC
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Al Signor Presidente
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
SEDE
Oggetto: Proposta di legge recante: Istituzione dell'Indirizzario regionale delle poste
elettroniche certificate (IR-PEC).
Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto.
Cordiali saluti.
I Consiglieri
Domenico Pettinari (primo firmatario) ________________________________________________
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Progetto di legge
"Istituzione dell'Indirizzario regionale delle poste elettroniche certificate (IR-PEC)".
RELAZIONE
Con il presente progetto di legge si istituisce l'indirizzario regionale delle poste elettroniche
certificate. Si tratta di un pubblico elenco degli indirizzi di posta elettronica dei cittadini,
societ e professionisti messo a disposizione di tutti senza necessit di autenticazione. L'IR-
PEC (l'indirizzario regionale delle poste elettroniche certificate) realizzato dalla Regione
Abruzzo in collaborazione con i Comuni del territorio ed incardinato in una infrastruttura
tecnologica e di sicurezza, conforme alle prescrizioni del CAD e del SPC, che rende disponibili
gli indirizzi PEC tramite il portale della Regione Abruzzo in maniera libera e senza costi.
L'IR-PEC composto da quattro sezioni, una dedicata agli indirizzi PEC delle Pubbliche
Amministrazioni, una dedicata agli indirizzi PEC delle varie organizzazioni, una dedicata agli
indirizzi PEC delle imprese, una dedicata agli indirizzi PEC dei professionisti e una dedicata
agli indirizzi PEC dei cittadini.
La novit pi importante introdotta con la presente proposta di legge quella di estendere gli
indirizzi di posta elettronica certificata a tutti i cittadini maggiorenni residenti nel territorio
della Regione Abruzzo. In sostanza il presente progetto di legge si pone l'obiettivo di orientare
il cittadino a sostituire la tradizionale cassetta postale fisica con la casella postale elettronica,
cos da superare la comunicazione in forma cartacea, sostituendola con la pi innovativa ed
efficace comunicazione elettronica. Una rivoluzione digitale della pubblica amministrazione,
tesa a superare definitivamente le problematiche connesse alla tradizionale comunicazione
cartacea, come il mancato o ritardo ricevimento della posta.
La presente proposta di legge permetterebbe, nella sua piena attuazione, un risparmio
considerevole in termini di costi connessi alla comunicazione cartacea sostenuti dagli enti
pubblici.
Il presente progetto di legge si compone di numero 9 articoli.
Con l'articolo 1 vengono riportate le definizioni inerenti l'argomento trattato dal progetto di
legge.
Con l'articolo 2 sono stabilite le finalit e l'ambito di applicazione della progetto di legge.
Con l'articolo 3 vengono dettate le modalit con le quali la Regione in collaborazione con i
Comuni realizzano l'indirizzario regionale della poste elettroniche certificate.
Con l'articolo 4 si stabiliscono i criteri e le modalit con le quali i Comuni rilasciano ai soggetti
interessati gli indirizzi di posta elettronica certificate che andranno a costituire l'IR-PEC.
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Con l'articolo 5 viene introdotto un codice informatico regionale da inserire nelle poste
elettroniche certificate rilasciate ai cittadini maggiorenni, teso ad identificare in maniera
univoca ai fini fiscali e amministrativi i soggetti intestatari dell'indirizzo PEC.
Con l'articolo 6 sono dettate le modalit con le quali l'IR-PEC viene utilizzato nelle
comunicazioni tra i soggetti interessati e gli enti pubblici.
Con l'articolo 7 viene istituito un tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'IR-PEC.
Con l'articolo 8 viene regolamentata la norma finanziaria.
Con l'articolo 9 si regolamenta l'entrata in vigore del progetto di legge.
Il Consigliere Regionale
Domenico Pettinari
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Proposta di legge recante: Istituzione dell'Indirizzario regionale delle poste
elettroniche certificate (IR-PEC).
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1, del Capo I del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nell'articolo 1 del
Decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie 2 novembre 2005,
nell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
settembre 2012. Si intende, inoltre, per:
a) Registro delle imprese: il pubblico registro istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni,
nonch del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581;
b) Ordini e Collegi professionali: le istituzioni preposte dalla legge e dalla normativa vigente alla raccolta dei nomi e dei dati dei soggetti abilitati ad
esercitare una professione regolamentata con legge dello Stato;
c) Codice dell'amministrazione digitale (CAD): il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni;
d) SPC: il sistema pubblico di connettivit di cui agli articoli 73 e seguenti del CAD;
e) Formato aperto: il formato dei dati con cui realizzato l'IR-PEC, ai sensi dell'art. 68, comma 3, lettere a) e b) del Codice dell'amministrazione
digitale.
Articolo 2
(Finalit e ambito di applicazione)
1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonch lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica
amministrazione e le imprese, i professionisti, i cittadini e le organizzazioni in
modalit telematica, istituisce, presso gli Uffici regionali competenti, il pubblico
elenco denominato "Indirizzario regionale delle poste elettroniche certificate"
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(di seguito IR-PEC) delle imprese, dei professionisti, dei cittadini e delle
organizzazioni.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano: a) alla Regione; b) agli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, ai consorzi ed ai
consorzi degli enti locali a partecipazione regionale, alle agenzie, alle
aziende e alle societ controllate e partecipate dalla Regione, ai
concessionari o gestori di servizi pubblici regionali;
c) alle Aziende sanitarie e agli enti del servizio pubblico sanitario.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli stessi:
a) agli enti locali, singoli o associati, ai loro consorzi, associazioni ed agenzie e agli altri enti pubblici ai quali la Regione conferisce funzioni
amministrative;
b) ai concessionari o gestori di servizi pubblici locali ai sensi della legislazione vigente ed ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attivit di
pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.
Articolo 3
(Criteri e modalit per la composizione dell'Indirizzario regionale delle
poste elettroniche certificate - IR-PEC)
1. La Giunta regionale, sentiti gli Uffici regionali competenti in materia, ai fini della realizzazione dell'IR-PEC, provvede entro 180 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge a predisporre un modello informatico, con infrastruttura
tecnologica e di sicurezza conforme alle prescrizioni del CAD e del SPC, nel
quale inserire tutte le PEC rilasciate ai soggetti di cui al successivo comma 3.
2. L'IR-PEC di cui al precedente comma 1 suddiviso in cinque sezioni denominate, rispettivamente, "Sezione Pubblica Amministrazione" e "Sezione
Organizzazioni" e "Sezione Imprese" e "Sezione Professionisti" e "Sezione
Cittadini", ciascuna riporta le seguenti informazioni:
a) Sezione Pubblica Amministrazione: Provincia, Comune, denominazione, indirizzo PEC
b) Sezione Organizzazioni: Provincia, Comune, codice fiscale, ragione sociale/denominazione, indirizzo
PEC
c) Sezione Imprese:
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Provincia, Comune, codice fiscale, ragione sociale/denominazione, indirizzo
PEC
d) Sezione Professionisti: Provincia, Comune, codice fiscale, ordine o collegio professionale,
nominativo, indirizzo PEC
e) Sezione Cittadini: Provincia, Comune, codice fiscale, nominativo, indirizzo PEC.
3. La Giunta regionale, sentiti gli Uffici regionali competenti in materia, ai sensi di quanto previsto nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni, nel DPCM del 6 maggio 2009 e successive modifiche
ed integrazioni, nel DPCM del 27 settembre 2012 e successive modifiche ed
integrazioni e nel rispetto di quanto dettato dalle disposizioni di legge in
materia di protezione dei dati personali, provvede entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge a predisporre i modelli necessari per il rilascio
della PEC ai seguenti soggetti:
a) tutte le organizzazioni, associazioni e enti no profit con sede legale e/o operanti sul territorio della Regione Abruzzo e/o iscritte presso gli specifici
albi o elenchi istituiti con leggi statali o regionali nella Regione Abruzzo;
b) tutti i cittadini maggiorenni residenti sul territorio della Regione Abruzzo; c) tutte le imprese con sede legale e/o operanti sul territorio della Regione
Abruzzo e/o iscritte presso i registri delle imprese istituiti nella Regione
Abruzzo;
d) tutti i professionisti con studio e/o operanti nella Regione Abruzzo e/o iscritti negli appositi albi o elenchi detenuti presso i rispettivi Ordini e
Collegi professionali istituiti con legge dello Stato nella Regione Abruzzo.
4. Gli Uffici regionali competenti in materia provvedono a mantenere costantemente aggiornato l'IR-PEC, tramite l'inserimento nello stesso delle
PEC o relative modifiche comunicate giornalmente dai Comuni, rilasciate ai
sensi del successivo articolo 4.
5. La Giunta Regionale ai fini del rilascio degli indirizzi di PEC, di cui al precedente comma 3, provvede ad individuare il gestore attraverso il quale effettuare il
servizio, dando priorit ai gestori gi individuati dall'Amministrazione centrale
ai sensi degli artt. 16 e 16 bis del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185
convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successivo DPCM 6 maggio 2009 e
successive modifiche ed integrazioni, ai fini del rilascio della PEC senza oneri,
ove non fosse possibile provvede all'individuazione del gestore attraverso
procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto per
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l'individuazione del gestore dal DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e successivo
Decreto Ministeriale 2 novembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 3, al momento del rilascio dell'indirizzo di PEC possono optare di usufruire del gestore
individuato dalla Regione Abruzzo ai sensi del precedente comma 5, dietro
versamento di un contributo, ove necessario, o nel caso di adoperarsi
autonomamente ad individuare un gestore, certificato ai sensi del D.P.R. 11
febbraio 2005, n. 68 e successivo D.M. 2 novembre 2005 e successive modifiche
ed integrazioni e sia iscritto presso l'elenco pubblico dei gestori di posta
elettronica certificata presso il CNIPA, attraverso il quale ottenere il rilascio
dell'indirizzo di PEC, con le modalit stabilite dalla Giunta regionale nella
presente legge, provvedendo entro 30 giorni dal rilascio del Codice Informatico
Regionale, di cui al successivo articolo 5, alla comunicazione dello stesso al
Comune competente ai fini dell'inserimento nell'IR-PEC.
7. La Giunta Regionale, per il tramite degli Uffici regionali competenti in materia, provvede a realizzare l'IR-PEC ai sensi del presente articolo in formato aperto e
a pubblicarlo sul portale ufficiale della Regione Abruzzo, consentendo il libero e
gratuito accesso a chiunque, senza necessit di autenticazione.
8. La Giunta Regionale, per il tramite degli Uffici regionali competenti in materia, provvede a predisporre l'accesso all'IR-PEC attraverso uno dei seguenti
parametri:
a) per le pubbliche amministrazioni: provincia e/o comune + denominazione; b) per le organizzazioni: codice fiscale, o in alternativa, provincia e/o comune
+ ragione sociale/denominazione;
c) per le imprese: codice fiscale, o in alternativa, provincia e/o comune + ragione sociale/denominazione;
d) per i professionisti: codice fiscale, o in alternativa, provincia e/o comune + Ordine o Collegio professionale + nominativo;
e) per i cittadini: codice fiscale, o in alternativa, provincia e/o comune + nominativo, o in alternativa, Codice Informatico Regionale (CIR).
Articolo 4
(Criteri e modalit per il rilascio della PEC)
1. Tutti gli Enti pubblici presenti sul territorio della Regione Abruzzo, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicano le proprie PEC
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all'Ufficio regionale competente per materia, al fine dell'inserimento delle
stesse nell'IR-PEC.
2. I Comuni competenti per territorio, con le modalit stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 3, provvedono a rilasciare gli indirizzi
di PEC ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3, del precedente
articolo 3. Per i soggetti di cui alle lettere a), c) e d) il Comune competente
risulta essere quello nel quale sita la sede legale o in subordine il Comune
dove risiede l'apposito albo o elenco di iscrizione o in subordine il Comune
dove l'organizzazione o l'impresa o il professionista opera con una propria
sede, avendo quella legale sita in un altro territorio.
3. Ai fini del rilascio delle PEC, la Regione provvede entro 90 giorni dall'approvazione delle modalit sensi del comma 3, del precedente articolo 3 e
del comma 4, del successivo articolo 5, a comunicare a tutti i soggetti
interessati le modalit con le quali ottenere o comunicare le PEC.
4. Tutti i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 3, del precedente articolo 3, sono tenuti:
a) a farsi rilasciare dal Comune competente per territorio l'indirizzo di PEC, al fine dell'inserimento dello stesso nell'IR-PEC;
b) limitatamente ai soggetti individuati dalle lettere a), c) e d), nel caso in cui siano gi in possesso di un indirizzo di PEC che soddisfi i requisiti di cui ai
commi 5 e 6, del precedente articolo 3, a comunicarlo al Comune
competente per territorio, ai fini dell'inserimento dello stesso nell'IR-PEC;
c) a comunicare immediatamente al Comune competente eventuali variazioni e modifiche delle PEC, ai fini della modifica dell'IR-PEC;
d) a comunicare immediatamente al Comune competente eventuali problematiche che dovessero sorgere tali da rendere provvisoriamente
inutilizzabile la PEC. Nel caso specifico l'interessato deve impegnarsi a
comunicare tempestivamente al Comune la fine di tali problematiche.
5. I Comuni competenti per territorio provvedono giornalmente a comunicare agli Uffici regionali competenti per materia i dati di cui alle lettere a), b), c) e d), del
precedente comma 4, ai fini della costituzione e aggiornamento dell'IR-PEC. Nel
caso specifico riportato alla lettera d), del precedente comma 4, il Comune ne
d tempestivamente comunicazione all'Ufficio regionale competente, il quale
provvede immediatamente a evidenziare sull'IR-PEC, per il periodo necessario,
la non funzionalit dell'indirizzo PEC interessato.
6. Gli indirizzi di PEC rilasciati dai Comuni ai soggetti individuati alla lettera b), del comma 3, del precedente articolo 3, sono obbligatoriamente costituiti
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unicamente dal cognome per esteso del soggetto intestatario seguito dal Codice
Informatico Regionale, rilasciato dal Comune competente al momento del
rilascio dell'indirizzo di PEC, ai sensi del successivo articolo 5.
7. Le modifiche o comunicazioni previste alle lettere a), b), c) e d), del precedente comma 4, possono essere apportate solo dall'intestatario dell'indirizzo di PEC o
eventuale suo delegato.
Articolo 5
(Criteri e modalit per la istituzione del Codice Informatico Regionale - CIR)
1. Allo scopo di identificare in modo univoco ai fini fiscali e amministrativi gli indirizzi di PEC rilasciati ai cittadini, di cui alla lettera b), del comma 3, del
precedente articolo 3, la Giunta regionale, con la collaborazione degli Uffici
regionali competenti per materia, istituisce il Codice Informatico Regionale (di
seguito CIR).
2. Il CIR costituito da un codice alfanumerico a lunghezza fissa di 8 caratteri ricavato dal Codice Fiscale dell'interessato al quale viene rilasciata la PEC. Gli 8
caratteri sono ottenuti dal secondo gruppo del Codice Fiscale costituito da tre
lettere che identifica il nome del cittadino e dal terzo gruppo del Codice Fiscale
costituito da cinque caratteri alfanumerici che identifica la data di nascita e il
sesso del cittadino.
3. Il CIR riportato nell'indirizzo della PEC rilasciato ai soggetti di cui alla lettera b), del comma 3, del precedente articolo 3, con le modalit stabilite dal
precedente articolo 4. Il CIR viene rilasciato al momento del rilascio della PEC
dal Comune competente per territorio attraverso gli appositi moduli di cui al
successivo comma.
4. La Giunta regionale, sentiti gli Uffici regionali competenti per materia, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio atto a
stabilire le modalit e a predisporre i moduli per il rilascio del CIR.
Articolo 6
(Utilizzo dell'IR-PEC nelle comunicazioni e nelle istanze nei rapporti con le
pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2017, salvo i casi in cui prevista dalla normativa vigente una diversa modalit di comunicazione o di pubblicazione in via
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telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici
servizi, di cui alle lettere a), b) e c), del comma 2 e le lettere a) e b), del comma
3, del precedente articolo 2, comunicano con i soggetti individuati alle lettere
a), b), c) e d), del comma 3, del precedente articolo 3, esclusivamente tramite il
domicilio digitale degli stessi rilasciato ai sensi della presente legge e riportato
nell'IR-PEC, senza oneri di spedizione a loro carico. Le comunicazioni inviate
tramite posta elettronica certificata ai sensi della presente legge sono ad ogni
effetto equivalenti alla notificazione per mezzo posta, ove necessario.
2. L'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico che identifica univocamente e giuridicamente l'intestatario, ai fini della comunicazione prevista dal
precedente comma 1 quello rilasciato ai sensi della presente legge e inserito
nell'IR-PEC, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71 del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Salvo particolari disposizioni normative che prevedano l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica in determinati processi amministrativi, ai sensi degli
articoli 64 e 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni le istanze e dichiarazioni presentate per via
telematica agli enti, di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 2, dai soggetti
individuati alle lettere a), b), c) e d), del comma 3, del precedente articolo 3,
mediante la propria casella di PEC rilasciata ai sensi della presente legge e
inserita nell'IR-PEC, sono valide.
4. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 40 bis, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, provvede ad istituire un
protocollo informatico delle comunicazioni e delle istanze, di cui al precedente
comma 1, predisponendone la conservazione nei propri archivi informatici, nel
rispetto della legislazione vigente in materia di conservazione e di esibizione
degli atti.
5. Salvo quanto previsto dal precedente comma 1, per tutti i soggetti individuati dalla lettera b), comma 3, del precedente articolo 3 che al momento del rilascio
della PEC da parte del Comune competente per territorio si trovino in una delle
seguenti condizioni:
a) non dispongono delle conoscenze informatiche necessarie per consentirgli di poter gestire il proprio indirizzo di PEC e non possono usufruire
dell'assistenza in tal senso da parte di altri soggetti;
b) risiedono in una particolare zona della Regione Abruzzo che a causa di forze maggiori non gli consente di poter accedere e usufruire del servizio
internet;
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il rilascio dell'indirizzo di PEC temporaneamente sospeso fino a quanto tali
problematiche non saranno superate e le comunicazioni o le istanze per gli
stessi continuano a essere inviate con le procedure utilizzate sino a quel
momento.
6. Al fine di ampliare la comunicazione con le modalit previste dal precedente comma 1, anche verso le pubbliche amministrazioni, imprese, professionisti,
organizzazioni site al di fuori del territorio regionale, la Regione Abruzzo
favorisce l'interconnessione dell'IR-PEC con l'INI-PEC (Indice nazionale degli
indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti) istituito con l'art. 6 bis, del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con l'Indice degli indirizzi delle
pubbliche amministrazioni istituito dall'art. 57 bis, del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
7. La Giunta regionale al fine di superare le problematiche contemplate alle lettere a) e b), del precedente comma 5, si impegna, ove possibile, a investire
parte delle economie, scaturite dalla riduzione dei costi afferenti le spese
postali e telegrafiche e eventuali costi relativi, ottenute con l'attuazione della
presente legge, nella realizzazione di corsi di informatica per i cittadini e
nell'implementazione sul territorio della Regione delle infrastrutture
necessarie a portare la rete internet in quelle zone territoriali ancora
sprovviste di tale servizio.
Articolo 7
(Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'IR-PEC)
1. Presso gli Uffici regionali competenti per materia costituito un tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'IR-PEC formato da 6 componenti di cui due in
rappresentanza degli Uffici regionali competenti in materia, uno in
rappresentanza della categoria delle imprese, uno in rappresentanza degli
Ordini e Collegi dei professionisti, uno nominato dal CRUC presso la Regione
Abruzzo in rappresentanza delle Associazioni dei Consumatori, uno in
rappresentanza dell'ARIT della Regione Abruzzo. Il tavolo presieduto
dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato.
2. Al tavolo tecnico sono assegnati compiti di definizione delle linee strategiche per la realizzazione e la gestione dell'IR-PEC, nonch poteri di impulso e di
coordinamento nei confronti di tutti i soggetti tenuti a cooperare alla
realizzazione e gestione dell'IR-PEC.
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Articolo 8
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri di cui alla presente legge, valutati per l'anno 2015 in euro 50.000,00 si fa fronte con le risorse assegnate nell'U.P.B. 02.01.010 del bilancio di
previsione 2015 - 2017, esercizio finanziario 2015. A tal fine nel bilancio di
previsione 2015 della Regione Abruzzo istituito nella U.P.B. 02.01.010 il
capitolo di spesa denominato: "Istituzione dell'indirizzario regionale delle
poste elettroniche certificate (IR-PEC)".
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al precedente comma 1, al bilancio di previsione 2015 apportata la seguente variazione per competenza e cassa di
uguale importo:
a) in diminuzione: U.P.B. 15.01.001 capitolo di spesa 323000 denominato
"Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi
provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - art. 21 P.R.C." per euro
50.000,00;
b) in aumento: U.P.B. 02.01.010 capitolo di spesa di nuova istituzione
denominato: "Istituzione dell'indirizzario regionale delle poste elettroniche
certificate (IR-PEC)" per euro 50.000,00.
Articolo 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul BURA della Regione Abruzzo.
Il Consigliere Regionale
Domenico Pettinari