PDL Istituzione Dell'IR-PEC

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Al Signor Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo SEDE Oggetto: Proposta di legge recante: Istituzione dell'Indirizzario regionale delle poste elettroniche certificate (IR-PEC). Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto. Cordiali saluti. I Consiglieri Domenico Pettinari (primo firmatario) ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

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PDL Istituzione Dell'IR-PEC

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  • Al Signor Presidente

    del Consiglio regionale dell'Abruzzo

    SEDE

    Oggetto: Proposta di legge recante: Istituzione dell'Indirizzario regionale delle poste

    elettroniche certificate (IR-PEC).

    Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto.

    Cordiali saluti.

    I Consiglieri

    Domenico Pettinari (primo firmatario) ________________________________________________

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  • Progetto di legge

    "Istituzione dell'Indirizzario regionale delle poste elettroniche certificate (IR-PEC)".

    RELAZIONE

    Con il presente progetto di legge si istituisce l'indirizzario regionale delle poste elettroniche

    certificate. Si tratta di un pubblico elenco degli indirizzi di posta elettronica dei cittadini,

    societ e professionisti messo a disposizione di tutti senza necessit di autenticazione. L'IR-

    PEC (l'indirizzario regionale delle poste elettroniche certificate) realizzato dalla Regione

    Abruzzo in collaborazione con i Comuni del territorio ed incardinato in una infrastruttura

    tecnologica e di sicurezza, conforme alle prescrizioni del CAD e del SPC, che rende disponibili

    gli indirizzi PEC tramite il portale della Regione Abruzzo in maniera libera e senza costi.

    L'IR-PEC composto da quattro sezioni, una dedicata agli indirizzi PEC delle Pubbliche

    Amministrazioni, una dedicata agli indirizzi PEC delle varie organizzazioni, una dedicata agli

    indirizzi PEC delle imprese, una dedicata agli indirizzi PEC dei professionisti e una dedicata

    agli indirizzi PEC dei cittadini.

    La novit pi importante introdotta con la presente proposta di legge quella di estendere gli

    indirizzi di posta elettronica certificata a tutti i cittadini maggiorenni residenti nel territorio

    della Regione Abruzzo. In sostanza il presente progetto di legge si pone l'obiettivo di orientare

    il cittadino a sostituire la tradizionale cassetta postale fisica con la casella postale elettronica,

    cos da superare la comunicazione in forma cartacea, sostituendola con la pi innovativa ed

    efficace comunicazione elettronica. Una rivoluzione digitale della pubblica amministrazione,

    tesa a superare definitivamente le problematiche connesse alla tradizionale comunicazione

    cartacea, come il mancato o ritardo ricevimento della posta.

    La presente proposta di legge permetterebbe, nella sua piena attuazione, un risparmio

    considerevole in termini di costi connessi alla comunicazione cartacea sostenuti dagli enti

    pubblici.

    Il presente progetto di legge si compone di numero 9 articoli.

    Con l'articolo 1 vengono riportate le definizioni inerenti l'argomento trattato dal progetto di

    legge.

    Con l'articolo 2 sono stabilite le finalit e l'ambito di applicazione della progetto di legge.

    Con l'articolo 3 vengono dettate le modalit con le quali la Regione in collaborazione con i

    Comuni realizzano l'indirizzario regionale della poste elettroniche certificate.

    Con l'articolo 4 si stabiliscono i criteri e le modalit con le quali i Comuni rilasciano ai soggetti

    interessati gli indirizzi di posta elettronica certificate che andranno a costituire l'IR-PEC.

  • Con l'articolo 5 viene introdotto un codice informatico regionale da inserire nelle poste

    elettroniche certificate rilasciate ai cittadini maggiorenni, teso ad identificare in maniera

    univoca ai fini fiscali e amministrativi i soggetti intestatari dell'indirizzo PEC.

    Con l'articolo 6 sono dettate le modalit con le quali l'IR-PEC viene utilizzato nelle

    comunicazioni tra i soggetti interessati e gli enti pubblici.

    Con l'articolo 7 viene istituito un tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'IR-PEC.

    Con l'articolo 8 viene regolamentata la norma finanziaria.

    Con l'articolo 9 si regolamenta l'entrata in vigore del progetto di legge.

    Il Consigliere Regionale

    Domenico Pettinari

  • Proposta di legge recante: Istituzione dell'Indirizzario regionale delle poste

    elettroniche certificate (IR-PEC).

    Articolo 1

    (Definizioni)

    1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1, del Capo I del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nell'articolo 1 del

    Decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie 2 novembre 2005,

    nell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27

    settembre 2012. Si intende, inoltre, per:

    a) Registro delle imprese: il pubblico registro istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni,

    nonch del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.

    581;

    b) Ordini e Collegi professionali: le istituzioni preposte dalla legge e dalla normativa vigente alla raccolta dei nomi e dei dati dei soggetti abilitati ad

    esercitare una professione regolamentata con legge dello Stato;

    c) Codice dell'amministrazione digitale (CAD): il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni;

    d) SPC: il sistema pubblico di connettivit di cui agli articoli 73 e seguenti del CAD;

    e) Formato aperto: il formato dei dati con cui realizzato l'IR-PEC, ai sensi dell'art. 68, comma 3, lettere a) e b) del Codice dell'amministrazione

    digitale.

    Articolo 2

    (Finalit e ambito di applicazione)

    1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonch lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica

    amministrazione e le imprese, i professionisti, i cittadini e le organizzazioni in

    modalit telematica, istituisce, presso gli Uffici regionali competenti, il pubblico

    elenco denominato "Indirizzario regionale delle poste elettroniche certificate"

  • (di seguito IR-PEC) delle imprese, dei professionisti, dei cittadini e delle

    organizzazioni.

    2. Le disposizioni della presente legge si applicano: a) alla Regione; b) agli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, ai consorzi ed ai

    consorzi degli enti locali a partecipazione regionale, alle agenzie, alle

    aziende e alle societ controllate e partecipate dalla Regione, ai

    concessionari o gestori di servizi pubblici regionali;

    c) alle Aziende sanitarie e agli enti del servizio pubblico sanitario.

    3. Le disposizioni della presente legge si applicano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli stessi:

    a) agli enti locali, singoli o associati, ai loro consorzi, associazioni ed agenzie e agli altri enti pubblici ai quali la Regione conferisce funzioni

    amministrative;

    b) ai concessionari o gestori di servizi pubblici locali ai sensi della legislazione vigente ed ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attivit di

    pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.

    Articolo 3

    (Criteri e modalit per la composizione dell'Indirizzario regionale delle

    poste elettroniche certificate - IR-PEC)

    1. La Giunta regionale, sentiti gli Uffici regionali competenti in materia, ai fini della realizzazione dell'IR-PEC, provvede entro 180 giorni dall'entrata in vigore

    della presente legge a predisporre un modello informatico, con infrastruttura

    tecnologica e di sicurezza conforme alle prescrizioni del CAD e del SPC, nel

    quale inserire tutte le PEC rilasciate ai soggetti di cui al successivo comma 3.

    2. L'IR-PEC di cui al precedente comma 1 suddiviso in cinque sezioni denominate, rispettivamente, "Sezione Pubblica Amministrazione" e "Sezione

    Organizzazioni" e "Sezione Imprese" e "Sezione Professionisti" e "Sezione

    Cittadini", ciascuna riporta le seguenti informazioni:

    a) Sezione Pubblica Amministrazione: Provincia, Comune, denominazione, indirizzo PEC

    b) Sezione Organizzazioni: Provincia, Comune, codice fiscale, ragione sociale/denominazione, indirizzo

    PEC

    c) Sezione Imprese:

  • Provincia, Comune, codice fiscale, ragione sociale/denominazione, indirizzo

    PEC

    d) Sezione Professionisti: Provincia, Comune, codice fiscale, ordine o collegio professionale,

    nominativo, indirizzo PEC

    e) Sezione Cittadini: Provincia, Comune, codice fiscale, nominativo, indirizzo PEC.

    3. La Giunta regionale, sentiti gli Uffici regionali competenti in materia, ai sensi di quanto previsto nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive

    modifiche ed integrazioni, nel DPCM del 6 maggio 2009 e successive modifiche

    ed integrazioni, nel DPCM del 27 settembre 2012 e successive modifiche ed

    integrazioni e nel rispetto di quanto dettato dalle disposizioni di legge in

    materia di protezione dei dati personali, provvede entro 90 giorni dall'entrata

    in vigore della presente legge a predisporre i modelli necessari per il rilascio

    della PEC ai seguenti soggetti:

    a) tutte le organizzazioni, associazioni e enti no profit con sede legale e/o operanti sul territorio della Regione Abruzzo e/o iscritte presso gli specifici

    albi o elenchi istituiti con leggi statali o regionali nella Regione Abruzzo;

    b) tutti i cittadini maggiorenni residenti sul territorio della Regione Abruzzo; c) tutte le imprese con sede legale e/o operanti sul territorio della Regione

    Abruzzo e/o iscritte presso i registri delle imprese istituiti nella Regione

    Abruzzo;

    d) tutti i professionisti con studio e/o operanti nella Regione Abruzzo e/o iscritti negli appositi albi o elenchi detenuti presso i rispettivi Ordini e

    Collegi professionali istituiti con legge dello Stato nella Regione Abruzzo.

    4. Gli Uffici regionali competenti in materia provvedono a mantenere costantemente aggiornato l'IR-PEC, tramite l'inserimento nello stesso delle

    PEC o relative modifiche comunicate giornalmente dai Comuni, rilasciate ai

    sensi del successivo articolo 4.

    5. La Giunta Regionale ai fini del rilascio degli indirizzi di PEC, di cui al precedente comma 3, provvede ad individuare il gestore attraverso il quale effettuare il

    servizio, dando priorit ai gestori gi individuati dall'Amministrazione centrale

    ai sensi degli artt. 16 e 16 bis del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185

    convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successivo DPCM 6 maggio 2009 e

    successive modifiche ed integrazioni, ai fini del rilascio della PEC senza oneri,

    ove non fosse possibile provvede all'individuazione del gestore attraverso

    procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto per

  • l'individuazione del gestore dal DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e successivo

    Decreto Ministeriale 2 novembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

    6. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 3, al momento del rilascio dell'indirizzo di PEC possono optare di usufruire del gestore

    individuato dalla Regione Abruzzo ai sensi del precedente comma 5, dietro

    versamento di un contributo, ove necessario, o nel caso di adoperarsi

    autonomamente ad individuare un gestore, certificato ai sensi del D.P.R. 11

    febbraio 2005, n. 68 e successivo D.M. 2 novembre 2005 e successive modifiche

    ed integrazioni e sia iscritto presso l'elenco pubblico dei gestori di posta

    elettronica certificata presso il CNIPA, attraverso il quale ottenere il rilascio

    dell'indirizzo di PEC, con le modalit stabilite dalla Giunta regionale nella

    presente legge, provvedendo entro 30 giorni dal rilascio del Codice Informatico

    Regionale, di cui al successivo articolo 5, alla comunicazione dello stesso al

    Comune competente ai fini dell'inserimento nell'IR-PEC.

    7. La Giunta Regionale, per il tramite degli Uffici regionali competenti in materia, provvede a realizzare l'IR-PEC ai sensi del presente articolo in formato aperto e

    a pubblicarlo sul portale ufficiale della Regione Abruzzo, consentendo il libero e

    gratuito accesso a chiunque, senza necessit di autenticazione.

    8. La Giunta Regionale, per il tramite degli Uffici regionali competenti in materia, provvede a predisporre l'accesso all'IR-PEC attraverso uno dei seguenti

    parametri:

    a) per le pubbliche amministrazioni: provincia e/o comune + denominazione; b) per le organizzazioni: codice fiscale, o in alternativa, provincia e/o comune

    + ragione sociale/denominazione;

    c) per le imprese: codice fiscale, o in alternativa, provincia e/o comune + ragione sociale/denominazione;

    d) per i professionisti: codice fiscale, o in alternativa, provincia e/o comune + Ordine o Collegio professionale + nominativo;

    e) per i cittadini: codice fiscale, o in alternativa, provincia e/o comune + nominativo, o in alternativa, Codice Informatico Regionale (CIR).

    Articolo 4

    (Criteri e modalit per il rilascio della PEC)

    1. Tutti gli Enti pubblici presenti sul territorio della Regione Abruzzo, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicano le proprie PEC

  • all'Ufficio regionale competente per materia, al fine dell'inserimento delle

    stesse nell'IR-PEC.

    2. I Comuni competenti per territorio, con le modalit stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 3, provvedono a rilasciare gli indirizzi

    di PEC ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3, del precedente

    articolo 3. Per i soggetti di cui alle lettere a), c) e d) il Comune competente

    risulta essere quello nel quale sita la sede legale o in subordine il Comune

    dove risiede l'apposito albo o elenco di iscrizione o in subordine il Comune

    dove l'organizzazione o l'impresa o il professionista opera con una propria

    sede, avendo quella legale sita in un altro territorio.

    3. Ai fini del rilascio delle PEC, la Regione provvede entro 90 giorni dall'approvazione delle modalit sensi del comma 3, del precedente articolo 3 e

    del comma 4, del successivo articolo 5, a comunicare a tutti i soggetti

    interessati le modalit con le quali ottenere o comunicare le PEC.

    4. Tutti i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 3, del precedente articolo 3, sono tenuti:

    a) a farsi rilasciare dal Comune competente per territorio l'indirizzo di PEC, al fine dell'inserimento dello stesso nell'IR-PEC;

    b) limitatamente ai soggetti individuati dalle lettere a), c) e d), nel caso in cui siano gi in possesso di un indirizzo di PEC che soddisfi i requisiti di cui ai

    commi 5 e 6, del precedente articolo 3, a comunicarlo al Comune

    competente per territorio, ai fini dell'inserimento dello stesso nell'IR-PEC;

    c) a comunicare immediatamente al Comune competente eventuali variazioni e modifiche delle PEC, ai fini della modifica dell'IR-PEC;

    d) a comunicare immediatamente al Comune competente eventuali problematiche che dovessero sorgere tali da rendere provvisoriamente

    inutilizzabile la PEC. Nel caso specifico l'interessato deve impegnarsi a

    comunicare tempestivamente al Comune la fine di tali problematiche.

    5. I Comuni competenti per territorio provvedono giornalmente a comunicare agli Uffici regionali competenti per materia i dati di cui alle lettere a), b), c) e d), del

    precedente comma 4, ai fini della costituzione e aggiornamento dell'IR-PEC. Nel

    caso specifico riportato alla lettera d), del precedente comma 4, il Comune ne

    d tempestivamente comunicazione all'Ufficio regionale competente, il quale

    provvede immediatamente a evidenziare sull'IR-PEC, per il periodo necessario,

    la non funzionalit dell'indirizzo PEC interessato.

    6. Gli indirizzi di PEC rilasciati dai Comuni ai soggetti individuati alla lettera b), del comma 3, del precedente articolo 3, sono obbligatoriamente costituiti

  • unicamente dal cognome per esteso del soggetto intestatario seguito dal Codice

    Informatico Regionale, rilasciato dal Comune competente al momento del

    rilascio dell'indirizzo di PEC, ai sensi del successivo articolo 5.

    7. Le modifiche o comunicazioni previste alle lettere a), b), c) e d), del precedente comma 4, possono essere apportate solo dall'intestatario dell'indirizzo di PEC o

    eventuale suo delegato.

    Articolo 5

    (Criteri e modalit per la istituzione del Codice Informatico Regionale - CIR)

    1. Allo scopo di identificare in modo univoco ai fini fiscali e amministrativi gli indirizzi di PEC rilasciati ai cittadini, di cui alla lettera b), del comma 3, del

    precedente articolo 3, la Giunta regionale, con la collaborazione degli Uffici

    regionali competenti per materia, istituisce il Codice Informatico Regionale (di

    seguito CIR).

    2. Il CIR costituito da un codice alfanumerico a lunghezza fissa di 8 caratteri ricavato dal Codice Fiscale dell'interessato al quale viene rilasciata la PEC. Gli 8

    caratteri sono ottenuti dal secondo gruppo del Codice Fiscale costituito da tre

    lettere che identifica il nome del cittadino e dal terzo gruppo del Codice Fiscale

    costituito da cinque caratteri alfanumerici che identifica la data di nascita e il

    sesso del cittadino.

    3. Il CIR riportato nell'indirizzo della PEC rilasciato ai soggetti di cui alla lettera b), del comma 3, del precedente articolo 3, con le modalit stabilite dal

    precedente articolo 4. Il CIR viene rilasciato al momento del rilascio della PEC

    dal Comune competente per territorio attraverso gli appositi moduli di cui al

    successivo comma.

    4. La Giunta regionale, sentiti gli Uffici regionali competenti per materia, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio atto a

    stabilire le modalit e a predisporre i moduli per il rilascio del CIR.

    Articolo 6

    (Utilizzo dell'IR-PEC nelle comunicazioni e nelle istanze nei rapporti con le

    pubbliche amministrazioni)

    1. A decorrere dal 1 gennaio 2017, salvo i casi in cui prevista dalla normativa vigente una diversa modalit di comunicazione o di pubblicazione in via

  • telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici

    servizi, di cui alle lettere a), b) e c), del comma 2 e le lettere a) e b), del comma

    3, del precedente articolo 2, comunicano con i soggetti individuati alle lettere

    a), b), c) e d), del comma 3, del precedente articolo 3, esclusivamente tramite il

    domicilio digitale degli stessi rilasciato ai sensi della presente legge e riportato

    nell'IR-PEC, senza oneri di spedizione a loro carico. Le comunicazioni inviate

    tramite posta elettronica certificata ai sensi della presente legge sono ad ogni

    effetto equivalenti alla notificazione per mezzo posta, ove necessario.

    2. L'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico che identifica univocamente e giuridicamente l'intestatario, ai fini della comunicazione prevista dal

    precedente comma 1 quello rilasciato ai sensi della presente legge e inserito

    nell'IR-PEC, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71 del Decreto Legislativo 7

    marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

    3. Salvo particolari disposizioni normative che prevedano l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica in determinati processi amministrativi, ai sensi degli

    articoli 64 e 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive

    modifiche ed integrazioni le istanze e dichiarazioni presentate per via

    telematica agli enti, di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 2, dai soggetti

    individuati alle lettere a), b), c) e d), del comma 3, del precedente articolo 3,

    mediante la propria casella di PEC rilasciata ai sensi della presente legge e

    inserita nell'IR-PEC, sono valide.

    4. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 40 bis, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, provvede ad istituire un

    protocollo informatico delle comunicazioni e delle istanze, di cui al precedente

    comma 1, predisponendone la conservazione nei propri archivi informatici, nel

    rispetto della legislazione vigente in materia di conservazione e di esibizione

    degli atti.

    5. Salvo quanto previsto dal precedente comma 1, per tutti i soggetti individuati dalla lettera b), comma 3, del precedente articolo 3 che al momento del rilascio

    della PEC da parte del Comune competente per territorio si trovino in una delle

    seguenti condizioni:

    a) non dispongono delle conoscenze informatiche necessarie per consentirgli di poter gestire il proprio indirizzo di PEC e non possono usufruire

    dell'assistenza in tal senso da parte di altri soggetti;

    b) risiedono in una particolare zona della Regione Abruzzo che a causa di forze maggiori non gli consente di poter accedere e usufruire del servizio

    internet;

  • il rilascio dell'indirizzo di PEC temporaneamente sospeso fino a quanto tali

    problematiche non saranno superate e le comunicazioni o le istanze per gli

    stessi continuano a essere inviate con le procedure utilizzate sino a quel

    momento.

    6. Al fine di ampliare la comunicazione con le modalit previste dal precedente comma 1, anche verso le pubbliche amministrazioni, imprese, professionisti,

    organizzazioni site al di fuori del territorio regionale, la Regione Abruzzo

    favorisce l'interconnessione dell'IR-PEC con l'INI-PEC (Indice nazionale degli

    indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti) istituito con l'art. 6 bis, del

    Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con l'Indice degli indirizzi delle

    pubbliche amministrazioni istituito dall'art. 57 bis, del Decreto Legislativo 7

    marzo 2005, n. 82.

    7. La Giunta regionale al fine di superare le problematiche contemplate alle lettere a) e b), del precedente comma 5, si impegna, ove possibile, a investire

    parte delle economie, scaturite dalla riduzione dei costi afferenti le spese

    postali e telegrafiche e eventuali costi relativi, ottenute con l'attuazione della

    presente legge, nella realizzazione di corsi di informatica per i cittadini e

    nell'implementazione sul territorio della Regione delle infrastrutture

    necessarie a portare la rete internet in quelle zone territoriali ancora

    sprovviste di tale servizio.

    Articolo 7

    (Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'IR-PEC)

    1. Presso gli Uffici regionali competenti per materia costituito un tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'IR-PEC formato da 6 componenti di cui due in

    rappresentanza degli Uffici regionali competenti in materia, uno in

    rappresentanza della categoria delle imprese, uno in rappresentanza degli

    Ordini e Collegi dei professionisti, uno nominato dal CRUC presso la Regione

    Abruzzo in rappresentanza delle Associazioni dei Consumatori, uno in

    rappresentanza dell'ARIT della Regione Abruzzo. Il tavolo presieduto

    dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato.

    2. Al tavolo tecnico sono assegnati compiti di definizione delle linee strategiche per la realizzazione e la gestione dell'IR-PEC, nonch poteri di impulso e di

    coordinamento nei confronti di tutti i soggetti tenuti a cooperare alla

    realizzazione e gestione dell'IR-PEC.

  • Articolo 8

    (Norma finanziaria)

    1. Agli oneri di cui alla presente legge, valutati per l'anno 2015 in euro 50.000,00 si fa fronte con le risorse assegnate nell'U.P.B. 02.01.010 del bilancio di

    previsione 2015 - 2017, esercizio finanziario 2015. A tal fine nel bilancio di

    previsione 2015 della Regione Abruzzo istituito nella U.P.B. 02.01.010 il

    capitolo di spesa denominato: "Istituzione dell'indirizzario regionale delle

    poste elettroniche certificate (IR-PEC)".

    2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al precedente comma 1, al bilancio di previsione 2015 apportata la seguente variazione per competenza e cassa di

    uguale importo:

    a) in diminuzione: U.P.B. 15.01.001 capitolo di spesa 323000 denominato

    "Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi

    provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - art. 21 P.R.C." per euro

    50.000,00;

    b) in aumento: U.P.B. 02.01.010 capitolo di spesa di nuova istituzione

    denominato: "Istituzione dell'indirizzario regionale delle poste elettroniche

    certificate (IR-PEC)" per euro 50.000,00.

    Articolo 9

    (Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul BURA della Regione Abruzzo.

    Il Consigliere Regionale

    Domenico Pettinari