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Pavia,20 marzo 2009 P 1
INDAGINI EUROPEE:QUALI PROSPETTIVE?
L’OLAF: basi legali e utilizzabilita’ degli atti di indagine nel processo penale e contabile
Il Mandato d’arresto europeo: le best practices per la procedura attiva di consegna
Università di Pavia ,20 Marzo 2009
Mario VAUDANOAndrea VENEGONI
Pavia,20 marzo 2009 P 2
Basi legali creazione OLAF
Artt. 274 e 280 del Trattato delle Comunita’ Europee
Decisione 1999/352 costitutiva dell’OLAF – inizia ad operare il 1 giugno 1999 - successione all’UCLAF
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Organigramma dell’OLAF
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Gli obiettivi dell’OLAF
Obiettivi dell’OLAF:
Protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea e per ciò stesso dei suoi contribuenti
Lotta alle frodi e a tutte le altre attività illecite recanti danno agli interessi finanziari della Comunità
Lavorare in maniera imparziale e trasparente, nel rispetto della legalità e dei diritti e delle libertà individuali (Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo adottata dal Consiglio d’Europa nel 1950 ed entrata in vigore nel 1953)
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Entrate 2005 del bilancio comunitario
Droits de Douane10.750 M€
10.1%
Droits Agricoles 1.613 M€
1,5%
T.V.A. 15.313 M€14.4%
PNB. 77.583 €73%
Entrate totali: 106.300 M€
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Spese 2005 del bilancio comunitario
Actions Structurelles42.441 M€
Stratégie de préadhésion
3.472 M€
Agriculture 51.439 M€
Réserves 446 M€
Administration 6.185 M€
Politiques internes 9.012 M€
Actions extérieures5.119 M€
Spese totali: 119.419 M€
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Basi legali attivita’ OLAF
Regolamento 1073/99 Art. 1 lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attivita’ illegale
che colpisce gli interessi finanziari della Comunita’ Europea Definizione di frode: Convenzione sulla protezione degli interessi
finanziari della UE del 27.11.1995 – frodi nelle entrate e frodi nelle uscite
Definizione di corruzione: Primo Protocollo alla Convenzione PIF e Convenzione sulla lotta contro la corruzione dei funzionari delle UE o degli Stati membri
Definizione di irregolarita’: art. 1 regolamento 2988/95 Art. 1 e 10 rapporti con le autorita’ giudiziarie nazionali (casi di
coordinamento, casi di assistenza penale – su richiesta della AG) Art. 2 indagini amministrative Art. 3 indagini esterne Art. 4 indagini interne
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Alcuni esempi di inchieste e controlli OLAF
Costituisce IRREGOLARITÀ (Regolamento n° 2988/95)
qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario che sia: la risultante di un atto o di un’omissione di un
operatore economico
che reca o potrebbe recare danno al budget generale delle Comunità o ai budget da esse gestiti
cagionata da una spesa ingiustificata, oppure dalla diminuzione o soppressione delle entrate
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Alcuni esempi di controlli Frode ai danni della UE - (uscite)
Ogni atto o omissione intenzionale avente come effetto l’indebito percepimento di fondi provenienti da uno dei budget gestiti dalle Comunità europee: Tramite l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o
documenti falsi, inesatti o incompleti aventi per effetto il percepimento o il trattenimento indebito di fondi comunitari
In seguito alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico avente il medesimo effetto
In seguito alla deviazione di fondi per fini diversi da quelli per i quali essi erano stati inizialmente accordati
(Convenzione P.I.F. 27/11/1995, ratificata dalla Repubblica italiana con legge 29/09/2000 n. 300 )
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Alcuni esempi di controlliFrode ai danni della UE - (entrate)
Qualsiasi atto o omissione intenzionale avente per effetto una diminuzione ingiustificata delle entrate: In seguito all’utilizzo o alla presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti
In seguito alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico
In seguito alla deviazione di un vantaggio legalmente ottenuto
(Convenzione P.I.F. 27/11/1995, ratificata dalla Repubblica italiana con legge 29/09/2000 n. 300 )
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Le inchieste interne
Quadro normativo
Il Regolamento del Parlamento e del Consiglio 25 maggio 1999 (n°1073/1999) fissa le condizioni e le modalità delle inchieste interne in materia di lotta alle frodi, alla corrruzione e a qualsiasi altra attività illegale pregiudizievole per gli interesssi finanziari della CE.
L’OLAF ha accesso immediato, e senza preavviso, alle informazioni di cui sono in possesso le Istituzioni, gli Organi e gli Organismi comunitari, nonchè ai locali (Art. 4 § 2)
L’OLAF ha facoltà di acquisire copie di documenti e/o del contenuto di supporti informatici a disposizione di Istituzioni, Organi o Organismi comunitari assicurandone la messa in sicurezza
Pavia,20 marzo 2009 P 12
Le inchieste esterne - Controlli sul posto – Regolamento 2185/96 I
Quando?- in caso di gravi irregolarità transfrontaliere - se la situazione esige un controllo rafforzato - su domanda di uno Stato membro
Chi?
- gli investigatori OLAF (conformemente al loro mandato), soli oppure con le competenti autorità dello Stato membro
Come?- l’OLAF ha accesso agli stessi documenti, anche su supporto informatico, dell’autorità nazionale - lo Stato membro presta l’assistenza necessaria
(in particolare per le misure coercitive)
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Le inchieste esterne - Controlli sul posto – Regolamento 2185/96 II
- le informazioni raccolte sono protette dalla legislazione nazionale e/o comunitaria
- i rapporti costituiscono elemento ammissibile di prova e rispettano le regole nazionali. L’Unità C.1 (già Unità Magistrati) fornisce l’assistenza giuridica necessaria all’OLAF e garantisce il rispetto delle regole partecipando alle inchieste in taluni casi fin dall’inizio
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Poteri investigativi nelle indagini amministrative
Controlli sul posto – regolamenti 2185/96, 2988/95 e regolamenti di settore
Accessi in locali della Comunita’ Apprensione documenti e computer Interrogatori Richieste scritte di informazioni
Pavia,20 marzo 2009 P 15
I risultati che ci aspettiamo dalle inchieste OLAF
- Al termine dell’inchiesta gli investigatori redigono un RAPPORTO FINALE comprendente una sintesi dei fatti, nel caso in cui sia applicabile il danno economico, le conclusioni dell’inchiesta e le raccomandazioni sul seguito più opportuno
- I rapporti costituiscono elmento di prova ammissibile e rispettano le regole nazionali
- I rapporti riguardanti inchieste interne possono essere trasmessi alla competente autorità dello Stato membro interessato
- In materia di inchieste esterne il rapporto finale viene trasmesso all’Istituzione, all’Organo o all’Organismo competente che garantisce il seguito disciplinare appropriato
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I risultati che ci aspettiamo dalle inchieste OLAF
- Durante un’inchiesta esterna, l’OLAF può trasmettere alle competenti autorità degli Stati membri informazioni ottenute in questo ambito (Art. 10 Reg. 1073/99) e riguardanti fatti suscettibili di rilievo penale
- Durante un’inchiesta interna, l’OLAF trasmette all’A.G. dello Stato membro interessato informazioni ottenute in questo ambito e riguardanti fatti sucettibili di rilievo penale
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La funzione dell’OLAF nella relazione con l’Autorità Giudizaria nazionale
L’assistenza dell’OLAF alla A.G.: Comunicare informazioni aggiuntive per
l’inchiesta nazionale e offrire supporto nel coordinamento delle inchieste transnazionali
Facilitare gli scambi mettendo a disposizione informazioni e/o documenti di cui sono in possesso altre DG della Commissione o altre istituzioni comunitarie
Fornire assistenza specifica per la levata d’immunità e del dovere di riserva
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Normativa penale italiana per la protezione degli interessi finanziari UE
CODICE PENALE: 9, 10 e 32 quater 314 peculato 316 bis (introdotto dalla legge 86/90) malversazione a danno dello Stato 316 ter (legge 300/2000) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 317 concussione 318 – 322 corruzione e istgazione alla corruzione 322 bis peculato, concussione, corruzione e istigazione di membri degli organi delle CE, di funzionari
delle CE e Stati esteri (egge 300/2000) 322 ter confisca (legge 300/2000) 323 abuso d’ufficio 335 bis confisca (legge 97/2001) 640 bis truffa per ottenere fondi pubblici (legge 55/90) 640 quater confisca alle stesse condizioni dell’art. 322 ter (legge 300/2000) 648 bis riciclaggio (legge 55/90 e 328/93) 648 ter impiego di denaro, beni o utilita’ di proveneinza illecita (legge 55/90 e 328/93)
2 comma 1 legge 898/86 truffa contro il FEOGA
D.lgs. 231/2001: responsabilita’ delle persone giuridiche
Articoli 3, 9 e 10 della legge 146/2006: reato transnazionale, confisca
Pavia,20 marzo 2009 P 19
Rapporto tra attivita’ OLAF e responsabilita’ delle persone giuridiche
Dpr 231/01 emanato in attuazione della delega della legge 300/2000
Art. 24 e 25: responsabilita’ amministrativa delle persone giuridiche anche in relazione, tra l’altro, ai reati di cui agli artt. 316bis, 316ter, 640 comma 2, 640bis e ai casi di concussione e corruzione anche coinvolgenti personale UE (art. 322bis)
Legge 146/06: anche per 416 e 291-bis dpr 43/73 Art. 19: confisca anche per equivalente Art. 53: sequestro preventivo
Pavia,20 marzo 2009 P 20
Utilizzabilita’ atti OLAF in indagini preliminari : rapporto
Art 9 regolamento 1073/99: costituisce prova ammissibile nei procedimenti amministrativi o giudiziari degli Stati membri alle stesse condizioni dei rapporti amministrativi redatti dalle autorita’ amministrative nazionali
Art. 14 del preambolo regolamento 2185/96 e art. 8 comma 3: stesso principio
Utilizzabili per disporre perquisizioni, chiedere sequestri e misure cautelari personali
Pavia,20 marzo 2009 P 21
Utilizzabilita’ atti OLAF in dibattimento: rapporto e testimonianze
Art 9 regolamento 1073/99: costituisce prova ammissibile nei procedimenti amministrativi o giudiziari degli Stati membri alle stesse condizioni dei rapporti amministrativi redatti dalle autorita’ amministrative nazionali
Art. 14 del preambolo regolamento 2185/96 e art. 8 comma 3: stesso principio
citazione dell’ufficiale OLAF come testimone
Pavia,20 marzo 2009 P 22
Utilizzabilita’ degli atti OLAF in dibattimento: rapporto e documenti
Rapporto, documenti allegati o perizie: stessa valenza processuale
producibili dal Pm in dibattimento ex art. 234 c.p.p.
Sentenza 20.1.2000 Tribunale Marsala e 11.6.2001 Corte d’Appello Palermo
Pavia,20 marzo 2009 P 23
Utilizzabilita’ atti OLAF: questioni giuridiche
Conseguenza: l’attivita’ OLAF puo’ tenere luogo dell’espletamento di rogatorie
Obiezioni se l’attivita’ OLAF nasce a seguito di instaurazione di procedimento penale nello Stato Membro: garanzie del procedimento penale
Replica: l’attivita’ OLAF e’ prevista da regolamenti comunitari di efficacia immediata nello Stato e prevalenti
Limite art. 729 comma 1-bis c.p.p.: vale per violazione ordine pubblico, buon costume e principi fondamentali ordinamento
Principio del contraddittorio: deroga art. 111 comma 4 Cost. per accertata impossibilita’ di natura oggettiva valevole comunque anche in caso di rogatoria
Pavia,20 marzo 2009 P 24
Casi pratici con possibile responsabilita’ di persone giuridiche: frodi nelle entrate
Importazioni di prodotti con documenti contraffatti per nascondere la reale provenienza ed evadere dazi
Contrabbando di sigarette Frodi IVA (frodi carosello) ILLECITI doganali (tra cui Classificazione doganale
di merce comportante diverse tariffe,antidumping,etc.)
Quote latte
Pavia,20 marzo 2009 P 25
Frodi nelle spese
Agricoltura: restituzioni alle esportazioni, contributi agricoli,frodi alimentari connesse
Fondi strutturali Cooperazione allo sviluppo: progetti di
cooperazione umanitaria Agenzie UE: rimborsi spese, progetti in paesi terzi,
consulenza
Pavia,20 marzo 2009 P 26
Il Mandato di cattura europeo:quadro normativo
Decisione quadro 2002/584/GAI del 13.6.2002 Sostituisce il sistema della estradizione con quello di una
consegna con procedura semplificata Principio del mutuo riconoscimento delle decisioni nella UE Non e’ immediatamente applicabile (si veda pero’ decisione
Corte di Giustizia in “caso Pupino”) ma necessita di legge di attuazione
Legge 12 aprile 2005 n. 69
Pavia,20 marzo 2009 P 27
Quadro normativo
Decisione quadro 2002/584/GAI del 13.6.2002 Sostituisce il sistema della estradizione con quello di una
consegna con procedura semplificata Principio del mutuo riconoscimento delle decisioni nella UE Non e’ immediatamente applicabile (si veda pero’ decisione
Corte di Giustizia in “caso Pupino”) ma necessita di legge di attuazione
Legge 12 aprile 2005 n. 69
Pavia,20 marzo 2009 P 28
Procedura attiva di consegnaOrgano di emissione
Artt. 28 comma 1) legge 12 aprile 2005 n. 69 Il Giudice che ha emesso il provvedimento di 1) custodia cautelare
in carcere 2) arresti domiciliari Il Pm dell’esecuzione (cioe’ quello presso il giudice indicato nell’art.
665 c.p.p.) che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena detentiva ex art. 656 c.p.p. sempre che si tratti di pena non inferiore ad un anno e che non operi la sospensione dell’esecuzione
Il Pm presso il magistrato di sorveglianza competente ex art. 677 e ss c.p.p. per l’applicazione di misure di sicurezza detentive
Pavia,20 marzo 2009 P 29
Procedura attiva di consegnaModalita’ di trasmissione
art. 28 comma 2 legge 69/2005 Una volta emesso, e’ trasmesso al Ministro della Giustizia
che provvede alla traduzione nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione alla autorita’ competente
Differenza con l’art. 720 c.p.p. in materia di estradizione: non e’ prevista in questa fase alcuna competenza del procuratore generale (si veda pero’ art. 31 per la comunicazione della cessazione del provvedimento e la domanda di sequestro dei beni)
Pavia,20 marzo 2009 P 30
Procedura attiva di consegnaEmissione
Art. 29 legge 69/2005 e art. 9 e 10 decisione quadro Se e’ noto il luogo in cui si trova la persona ricercata:
trasmissione all’autorita’ del Paese in cui deve essere eseguito il MAE
Se non e’ noto o si vogliono prevenire eventuali spostamenti del ricercato: inserimento di una segnalazione nel SIS per i Paesi Schengen
Trasmissione al Ministero per diffusione ricerche via Interpol ex art. 720 comma 5 c.p.p. per gli Stati membri non Schengen (Irlanda, Regno Unito, Cipro, Romania, Bulgaria)
Pavia,20 marzo 2009 P 31
Procedura attiva di consegnaEmissione e SIS
Inserimento di una segnalazione nel SIS ad opera della AG competente, tramite i formulari A e M della divisone SIRENE, equivalente a emissione del MAE in attesa che lo Stato di esecuzione riceva l’originale
I 9 nuovi Stati entrati nel Maggio 2004 utilizzano il SIS nella versione SISone4all (su proposta portoghese) in attesa del SIS II nel 2009
Pavia,20 marzo 2009 P 32
Procedura attiva di consegnaContenuto del MAE
Art. 8 decisione quadro e 30 legge 69/2005 Bozza di manuale sulla redazione di un MAE redatta nel
secondo semestre 2007 dal gruppo di lavoro sulla cooperazione in materia penale del Consiglio dell’Unione Europea
allegato III al documento del 18 giugno 2008 della Presidenza del Consiglio che presenta l’iniziativa
Pavia,20 marzo 2009 P 33
Bozza 10.4.2008 Istruzioni generali
Utilizzare il modello di MAE dal sito della Rete Giudiziaria Europea
Compilare il modulo elettronicamente Se un riquadro del modulo non e’ rilevante nel caso specifico
scrivere “non applicabile” In caso di piu’ reati coperti dal mandato: numerarli e
mantenere la numerazione in tutto il modulo, in particolare nel riquadro b)
Pavia,20 marzo 2009 P 34
Il modello
ALLEGATO MANDATO D'ARRESTO EUROPEO (1) Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente.
Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o
dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà. (1) Il presente mandato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue
ufficiali dello Stato membro di esecuzione, se noto, o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato. 18.7.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 190/13
Pavia,20 marzo 2009 P 35
Istruzioni bozza di manualeriquadro a)
Informazioni sulla identita’ della persona ricercata Tutte le informazioni del settore a) sulla identita’ della
persona richiesta sono obbligatorie, se disponibili. Il nome della persona non deve essere tradotto
Gli alias dovrebbero includere anche i nomi falsi; eventuali soprannomi dovrebbero essere messi tra parentesi
Sotto la voce “segni particolari” si suggerisce di indicare anche se la persona e’ pericolosa e se puo’ portare indosso armi
Pavia,20 marzo 2009 P 36
Istruzioni bozza di manualeriquadro b)
decisione su cui si basa il mandato Il termine “decisione” significa un ordine giudiziale, compreso un ordine di
un giudice istruttore o di un equivalente ordine giudiziario Se il primo ordine sulla cui base e’ stato emesso il mandato diventa poi col
tempo una sentenza al termine di un processo in contumacia, deve essere emesso un nuovo mandato con nuovo titolo
Se si riempie il modello b)1), nel b.2 scrivere “non applicabile”; indicare l’autorita’ che ha emesso l’ordine, il numero dell’ordine, la data, il numero di procedimento, la decisione e la misura ordinate nel provvedimento
Per le decisioni definitive emesse in contumacia, si puo’ compilare il settore b), ma anche il settore f); per la altre decisioni definitive, specificare la data di passaggio in giudicato
Pavia,20 marzo 2009 P 37
Istruzioni bozza di manualeRiquadro c)
Indicazioni sulla durata della pena Il proposito di questo riquadro e’ di registrare il fatto che il mandato eccede
le soglie dell’art. 2 della decisione quadro Per le ordinanze di custodia cautelare, indicare la pena edittale del reato per
cui si procede; in caso di aggravanti ad effetto speciale, la legge non dice nulla, mentre per le domande passive dice che non si tiene conto delle aggravanti per il limite di pena; nella pratica si puo’ usare la usare la formula “pena edittale + aggravanti”
Per le sentenze definitive indicare anni, mesi e giorni della pena da eseguire; se si tratta di pena residua da scontare e questa e’ inferiore al limite di 4 mesi previsto dalla decisione, il mandato non sarebbe da emettere, anche se la sentenza originaria prevedeva una pena di piu’ di 4 mesi
Pavia,20 marzo 2009 P 38
Istruzioni bozza di manualeRiquadro d)
decisioni emesse in contumacia Se l’imputato non e’ apparso personalmente nel processo, indicare
quali garanzie gli sono state offerte:o es: la persona e’ stata citata – indicare come – per la data del
processo e non e’ comparsa; o ha dato comunque mandato ad un difensore di assisterla; o e’ stata assistita da difensore di ufficioo la sentenza le e’ stata notificata personalmente in data … e’ stata
informata che poteva proporre appello e non ha proposto appello nei termini
Pavia,20 marzo 2009 P 39
Istruzioni bozza di manualeRiquadro e)
Indicazione dei reati L’idea originaria del riquadro e) era di dare una relativamente breve ma
precisa descrizione delle circostanze dei reati compresi tempo, luogo, livello di partecipazione della persona nei reati; l’idea era che se i fatti ricadono in una delle 32 categorie di reati gia’ previsti, la descrizione dovrebbe essere precisa ma breve. Una piena e piu’ dettagliata descrizione andrebbe fatta invece per i reati diversi, per i quali il requisito della doppia incriminazione deve essere esaminato
In pratica, anche nei casi dei 32 reati si usa una approfondita descrizione dei fatti; se si procede per uno/piu’ dei 32 reati, si applica la definizione legale del reato/i secondo il codice dello stato emittente il mandato e non e’ necessario allegare il testo del codice. La descrizione dovrebbe poi permettere di valutare altri elementi importanti come ne bis in idem, prescrizione ecc.
Pavia,20 marzo 2009 P 40
Istruzioni bozza di manualeRiquadro e)
Ci si raccomanda di usare frasi brevi nella descrizione, dato che poi devono essere tradotte
Lunghi testi creano problemi tecnici per la trasmissione da parte degli uffici SIRENE che hanno limiti tecnici
Ci si raccomanda di usare solo un modello per un mandato per una sola persona
Reati satellite puniti al di sotto delle soglie dell’art. 2; la decisione quadro non prevede nulla di esplicito a tale riguardo; alcuni Stati membri permettono la consegna anche per tali reati, altri no. Prima di emettere il mandato, questo aspetto va considerato perche’ potrebbe rendere il mandato invalido, in particolare in casi di condanna cumulativa per reati in parte eccedenti le soglie e in parte no
Piu’ mandati emessi dallo stesso Stato contro la stessa persona: alcune giurisdizioni non accettano piu’ di un mandato per persona dallo stesso Stato Membro
Pavia,20 marzo 2009 P 41
Istruzioni bozza manualeRiquadro f)
Altre circostanze rilevanti per il caso Da compilare in caso di prevedibili difficolta’ nella esecuzione del
mandato Si puo’ utilizzare per chiedere:o la temporanea consegnao consenso ex art. 27 (4) della DQo se il mandato e’ emesso a distanza di tempo dal reato: motivazioneo restrizioni a contatti con terzi dopo l’arrestoo indicazioni che la persona puo’ essere pericolosao evidenziare che vi e’ rischio di distruzione della provao eventualmente indicazioni sulla prescrizione
Pavia,20 marzo 2009 P 42
Istruzioni bozza manuale Riquadro h)
Informazioni sulla esecuzione della pena La previsione della pena edittale e’ gia’ riportata
nel quadro c) Le informazioni su estinzione della pena o altri
possibili benefici nella esecuzione in genere non si riportano se si tratta di mandato emesso durante le indagini preliminari
Pavia,20 marzo 2009 P 43
Istruzioni bozza manualeRiquadro i)
Informazioni sulla autorita’ emittente Denominazione ufficiale: nome dell’ufficio giudiziario che
emette il mandato Nome del rappresentante: nome della persona fisica del
giudice Inserire numero fascicolo, indirizzo e numeri di telefono, fax
e indirizzo email dell’ufficio Persona di contatto per gli accordi pratici per la consegna: in
genere e’ il pm che ha chiesto il mandato
Pavia,20 marzo 2009 P 44
Esecuzionecustodia cautelare all’estero
Art. 33 legge 69/2005: si computa ai fini del calcolo complessivo
Corte Cost n. 143 del 7.5.2008: incostituzionale nella parte in cui non prevede che si computi anche ai fini dei termini di fase
Equiparazione con quanto previsto dall’art. 722 c.p.p. per l’estradizione a seguito di Corte Cost. n. 253/2004
Pavia,20 marzo 2009 P 45
Rapporti con Stati esteri
Se si immagina fin dall’inizio di avere problemi con lo Stato di esecuzione:
Contattare Rete Giudiziaria Magistrato di collegamento Eurojust OLAF
Pavia,20 marzo 2009 P 46
Stati esteriLinee generali della procedura
Spagna: La persona arrestata e’ messa a disposizione della Corte di istruzione
centrale della Audiencia Nacional entro 72 ore dall’arresto Le deve essere notificato il mandato Udienza entro 72 ore dalla messa a disposizione Consenso: irrevocabile Mancanza di consenso: procedimento davanti alla Audiencia Nacional;
possibilita’ per lo Stato emittente di fornire ulteriori informazioni o precisazioni
Decisione entro 60 giorni dall’arresto Motivi obbligatori di rifiuto alla consegna: persona gia’ giudicata per lo
stesso fatto da altro Stato; se la persona non e’ imputabile per eta’ secondo la legge spagnola; se la persona e’ stata sotto procedimento in Spagna per gli stessi fatti e vi e’ stata aministia o condono
Pavia,20 marzo 2009 P 47
Stati esteriLinee generali della procedura
Francia: La persona arrestata e’ presentata entro 48 ore dall’arresto al pubblico
ministero competente che la informa dei motivi dell’arresto Il Pm decide se mantenerla in detenzione o rilasciarla provvisoriamente Entro i successivi 5 giorni deve comparire davanti alla Corte d’Appello:o Se consente alla consegna: decisione entro 10 giorni; consenso irrevocabile,
decisione non appellabileo Se non consente: decisione entro 20 giorni ricorribile in Corte di Cassazione Motivi obbligatori di rifiuto della consegna: ne bis in idem, non imputabilita’
per eta’, se un procedimento poteva essere instaurato in Francia per gli stessi fatti e I reati sono prescriti o amnistiati per la legge francese
Pavia,20 marzo 2009 P 48
Stati esteriLinee generali della procedura
Regno Unito: La persona arrestata e’ presentata entro 48 ore al giudice
competente Prima udienza solo per verificare identita’, consenso alla consegna
ed eventualmente rilascio provvisorio su cauzione; l’autorita’ richiedente e’ rappresentata dal Crown Prosecution Service (Inghilterra e Galles)
Udienza principale: entro 21 giorni dall’arresto Consenso: decisione entro 10 giorni Mancanza di consenso: la decisione puo’ essere appellata da
entrambe le parti
Pavia,20 marzo 2009 P 49
Casi problematiciGermania
Germania: la Corte Costituzionale nel 2005 ha dichiarato incostituzionale la legge di attuazione tedesca per problemi sulla consegna dei propri cittadini
Nuova legge nel 2006
Pavia,20 marzo 2009 P 50
Casi problematiciRegno Unito
Regno Unito:problema della “certificazione” menzionata dalla normativa interna (art. 64 par. 2, Extradition Act del 2003, parte I); opinion della House of Lords nel caso Dabas v. High Court of Justice, Madrid del 28.2.2007, riferimento al caso Pupino
Modalita’ di comunicazione di dati della persona e fatti nuovi: caso Re Hilali, opinion della House of Lords del 30.1.2008
Pavia,20 marzo 2009 P 51
Casi problematiciBelgio
La Corte Costituzionale ha deferito alla Corte di Giustizia una questione in via di interpretazione preliminare sulla validita’ della decisione quadro in un giudizio vertente sulla asserita incostituzionalita’ di alcuni articoli della legge nazionale 19.12.2003
Sentenza Corte di Giustizia C-303/05 (caso voor de Werelde): l’art. 2.2 della decisione quadro non viola il principio di legalita’
Pavia,20 marzo 2009 P 52
Casi problematiciCipro
A seguito di pronuncia della Corte Costituzionale del 2005 che ha dichiarato incostituzionale in parte la legge nazionale di attuazione della decisione quadro, Cipro non consegna i propri cittadini
Per adeguarsi alla normativa europea, e’ stata proposta una modifica alla Costituzione
Pavia,20 marzo 2009 P 53
Casi problematiciAustria
Consegna dei propri cittadini
Pavia,20 marzo 2009 P 54
Casi problematici all’esame della Corte di Giustizia
Questioni sollevate in via pregiudiziale dal Tribunale Superiore di Stoccarda il 18.2.2008, giudizio ancora pendente davanti alla Corte:
si puo’ considerare che una persona “risieda” o “dimori” in uno Stato membro ai sensi dell’art. 4 punto 6 della decisione quadro se tale persona:
- non dimora ininterrottamente nello Stato membro in questione- dimora in tale Stato senza rispettare le norme in materia di soggiorno degli
stranieri- e’ ivi dedita alla commissione di reati in forma professionale- si trova nello Stato in detenzione a seguito di condanna penale e’ possibile dare un’interpretazione dell’art. 4 punto 6 nel senso che la
estradizione di propri cittadini contro la propria volonta’ sia sempre inammissibile mentre puo’ essere autorizzata quella di cittadini di altri Stati membri anche senza il loro consenso?
Pavia,20 marzo 2009 P 55
Siti utili
http://www.giustizia.it http://ec.europa.eu http://www.ejn-crimjust.europa.eu
http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index.htm OLAF
http://europa.eu.int/index_it.htmDOCUMENTAZIONE UE
http://www.eca.eu.int/index_it.htmCORTE DEI CONTI EUROPEA
http://curia.eu.int/it/index.htmCORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Pavia,20 marzo 2009 P 56
Grazie dell’attenzione !
Mario VAUDANO
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