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Pavia,20 marzo 2009 P 1 INDAGINI EUROPEE: QUALI PROSPETTIVE? L’OLAF: basi legali e utilizzabilita’ degli atti di indagine nel processo penale e contabile Il Mandato d’arresto europeo: le best practices per la procedura attiva di consegna Università di Pavia ,20 Marzo 2009 Mario VAUDANO Andrea VENEGONI

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INDAGINI EUROPEE:QUALI PROSPETTIVE?

L’OLAF: basi legali e utilizzabilita’ degli atti di indagine nel processo penale e contabile

Il Mandato d’arresto europeo: le best practices per la procedura attiva di consegna

Università di Pavia ,20 Marzo 2009

Mario VAUDANOAndrea VENEGONI

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Basi legali creazione OLAF

Artt. 274 e 280 del Trattato delle Comunita’ Europee

Decisione 1999/352 costitutiva dell’OLAF – inizia ad operare il 1 giugno 1999 - successione all’UCLAF

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Organigramma dell’OLAF

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Gli obiettivi dell’OLAF

Obiettivi dell’OLAF:

Protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea e per ciò stesso dei suoi contribuenti

Lotta alle frodi e a tutte le altre attività illecite recanti danno agli interessi finanziari della Comunità

Lavorare in maniera imparziale e trasparente, nel rispetto della legalità e dei diritti e delle libertà individuali (Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo adottata dal Consiglio d’Europa nel 1950 ed entrata in vigore nel 1953)

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Entrate 2005 del bilancio comunitario

Droits de Douane10.750 M€

10.1%

Droits Agricoles 1.613 M€

1,5%

T.V.A. 15.313 M€14.4%

PNB. 77.583 €73%

Entrate totali: 106.300 M€

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Spese 2005 del bilancio comunitario

Actions Structurelles42.441 M€

Stratégie de préadhésion

3.472 M€

Agriculture 51.439 M€

Réserves 446 M€

Administration 6.185 M€

Politiques internes 9.012 M€

Actions extérieures5.119 M€

Spese totali: 119.419 M€

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Basi legali attivita’ OLAF

Regolamento 1073/99 Art. 1 lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attivita’ illegale

che colpisce gli interessi finanziari della Comunita’ Europea Definizione di frode: Convenzione sulla protezione degli interessi

finanziari della UE del 27.11.1995 – frodi nelle entrate e frodi nelle uscite

Definizione di corruzione: Primo Protocollo alla Convenzione PIF e Convenzione sulla lotta contro la corruzione dei funzionari delle UE o degli Stati membri

Definizione di irregolarita’: art. 1 regolamento 2988/95 Art. 1 e 10 rapporti con le autorita’ giudiziarie nazionali (casi di

coordinamento, casi di assistenza penale – su richiesta della AG) Art. 2 indagini amministrative Art. 3 indagini esterne Art. 4 indagini interne

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Alcuni esempi di inchieste e controlli OLAF

Costituisce IRREGOLARITÀ (Regolamento n° 2988/95)

qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario che sia: la risultante di un atto o di un’omissione di un

operatore economico

che reca o potrebbe recare danno al budget generale delle Comunità o ai budget da esse gestiti

cagionata da una spesa ingiustificata, oppure dalla diminuzione o soppressione delle entrate

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Alcuni esempi di controlli Frode ai danni della UE - (uscite)

Ogni atto o omissione intenzionale avente come effetto l’indebito percepimento di fondi provenienti da uno dei budget gestiti dalle Comunità europee: Tramite l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o

documenti falsi, inesatti o incompleti aventi per effetto il percepimento o il trattenimento indebito di fondi comunitari

In seguito alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico avente il medesimo effetto

In seguito alla deviazione di fondi per fini diversi da quelli per i quali essi erano stati inizialmente accordati

(Convenzione P.I.F. 27/11/1995, ratificata dalla Repubblica italiana con legge 29/09/2000 n. 300 )

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Alcuni esempi di controlliFrode ai danni della UE - (entrate)

Qualsiasi atto o omissione intenzionale avente per effetto una diminuzione ingiustificata delle entrate: In seguito all’utilizzo o alla presentazione di

dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti

In seguito alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico

In seguito alla deviazione di un vantaggio legalmente ottenuto

(Convenzione P.I.F. 27/11/1995, ratificata dalla Repubblica italiana con legge 29/09/2000 n. 300 )

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Le inchieste interne

Quadro normativo

Il Regolamento del Parlamento e del Consiglio 25 maggio 1999 (n°1073/1999) fissa le condizioni e le modalità delle inchieste interne in materia di lotta alle frodi, alla corrruzione e a qualsiasi altra attività illegale pregiudizievole per gli interesssi finanziari della CE.

L’OLAF ha accesso immediato, e senza preavviso, alle informazioni di cui sono in possesso le Istituzioni, gli Organi e gli Organismi comunitari, nonchè ai locali (Art. 4 § 2)

L’OLAF ha facoltà di acquisire copie di documenti e/o del contenuto di supporti informatici a disposizione di Istituzioni, Organi o Organismi comunitari assicurandone la messa in sicurezza

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Le inchieste esterne - Controlli sul posto – Regolamento 2185/96 I

Quando?- in caso di gravi irregolarità transfrontaliere - se la situazione esige un controllo rafforzato - su domanda di uno Stato membro

Chi?

- gli investigatori OLAF (conformemente al loro mandato), soli oppure con le competenti autorità dello Stato membro

Come?- l’OLAF ha accesso agli stessi documenti, anche su supporto informatico, dell’autorità nazionale - lo Stato membro presta l’assistenza necessaria

(in particolare per le misure coercitive)

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Le inchieste esterne - Controlli sul posto – Regolamento 2185/96 II

- le informazioni raccolte sono protette dalla legislazione nazionale e/o comunitaria

- i rapporti costituiscono elemento ammissibile di prova e rispettano le regole nazionali. L’Unità C.1 (già Unità Magistrati) fornisce l’assistenza giuridica necessaria all’OLAF e garantisce il rispetto delle regole partecipando alle inchieste in taluni casi fin dall’inizio

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Poteri investigativi nelle indagini amministrative

Controlli sul posto – regolamenti 2185/96, 2988/95 e regolamenti di settore

Accessi in locali della Comunita’ Apprensione documenti e computer Interrogatori Richieste scritte di informazioni

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I risultati che ci aspettiamo dalle inchieste OLAF

- Al termine dell’inchiesta gli investigatori redigono un RAPPORTO FINALE comprendente una sintesi dei fatti, nel caso in cui sia applicabile il danno economico, le conclusioni dell’inchiesta e le raccomandazioni sul seguito più opportuno

- I rapporti costituiscono elmento di prova ammissibile e rispettano le regole nazionali

- I rapporti riguardanti inchieste interne possono essere trasmessi alla competente autorità dello Stato membro interessato

- In materia di inchieste esterne il rapporto finale viene trasmesso all’Istituzione, all’Organo o all’Organismo competente che garantisce il seguito disciplinare appropriato

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I risultati che ci aspettiamo dalle inchieste OLAF

- Durante un’inchiesta esterna, l’OLAF può trasmettere alle competenti autorità degli Stati membri informazioni ottenute in questo ambito (Art. 10 Reg. 1073/99) e riguardanti fatti suscettibili di rilievo penale

- Durante un’inchiesta interna, l’OLAF trasmette all’A.G. dello Stato membro interessato informazioni ottenute in questo ambito e riguardanti fatti sucettibili di rilievo penale

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La funzione dell’OLAF nella relazione con l’Autorità Giudizaria nazionale

L’assistenza dell’OLAF alla A.G.: Comunicare informazioni aggiuntive per

l’inchiesta nazionale e offrire supporto nel coordinamento delle inchieste transnazionali

Facilitare gli scambi mettendo a disposizione informazioni e/o documenti di cui sono in possesso altre DG della Commissione o altre istituzioni comunitarie

Fornire assistenza specifica per la levata d’immunità e del dovere di riserva

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Normativa penale italiana per la protezione degli interessi finanziari UE

CODICE PENALE: 9, 10 e 32 quater 314 peculato 316 bis (introdotto dalla legge 86/90) malversazione a danno dello Stato 316 ter (legge 300/2000) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 317 concussione 318 – 322 corruzione e istgazione alla corruzione 322 bis peculato, concussione, corruzione e istigazione di membri degli organi delle CE, di funzionari

delle CE e Stati esteri (egge 300/2000) 322 ter confisca (legge 300/2000) 323 abuso d’ufficio 335 bis confisca (legge 97/2001) 640 bis truffa per ottenere fondi pubblici (legge 55/90) 640 quater confisca alle stesse condizioni dell’art. 322 ter (legge 300/2000) 648 bis riciclaggio (legge 55/90 e 328/93) 648 ter impiego di denaro, beni o utilita’ di proveneinza illecita (legge 55/90 e 328/93)

2 comma 1 legge 898/86 truffa contro il FEOGA

D.lgs. 231/2001: responsabilita’ delle persone giuridiche

Articoli 3, 9 e 10 della legge 146/2006: reato transnazionale, confisca

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Rapporto tra attivita’ OLAF e responsabilita’ delle persone giuridiche

Dpr 231/01 emanato in attuazione della delega della legge 300/2000

Art. 24 e 25: responsabilita’ amministrativa delle persone giuridiche anche in relazione, tra l’altro, ai reati di cui agli artt. 316bis, 316ter, 640 comma 2, 640bis e ai casi di concussione e corruzione anche coinvolgenti personale UE (art. 322bis)

Legge 146/06: anche per 416 e 291-bis dpr 43/73 Art. 19: confisca anche per equivalente Art. 53: sequestro preventivo

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Utilizzabilita’ atti OLAF in indagini preliminari : rapporto

Art 9 regolamento 1073/99: costituisce prova ammissibile nei procedimenti amministrativi o giudiziari degli Stati membri alle stesse condizioni dei rapporti amministrativi redatti dalle autorita’ amministrative nazionali

Art. 14 del preambolo regolamento 2185/96 e art. 8 comma 3: stesso principio

Utilizzabili per disporre perquisizioni, chiedere sequestri e misure cautelari personali

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Utilizzabilita’ atti OLAF in dibattimento: rapporto e testimonianze

Art 9 regolamento 1073/99: costituisce prova ammissibile nei procedimenti amministrativi o giudiziari degli Stati membri alle stesse condizioni dei rapporti amministrativi redatti dalle autorita’ amministrative nazionali

Art. 14 del preambolo regolamento 2185/96 e art. 8 comma 3: stesso principio

citazione dell’ufficiale OLAF come testimone

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Utilizzabilita’ degli atti OLAF in dibattimento: rapporto e documenti

Rapporto, documenti allegati o perizie: stessa valenza processuale

producibili dal Pm in dibattimento ex art. 234 c.p.p.

Sentenza 20.1.2000 Tribunale Marsala e 11.6.2001 Corte d’Appello Palermo

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Utilizzabilita’ atti OLAF: questioni giuridiche

Conseguenza: l’attivita’ OLAF puo’ tenere luogo dell’espletamento di rogatorie

Obiezioni se l’attivita’ OLAF nasce a seguito di instaurazione di procedimento penale nello Stato Membro: garanzie del procedimento penale

Replica: l’attivita’ OLAF e’ prevista da regolamenti comunitari di efficacia immediata nello Stato e prevalenti

Limite art. 729 comma 1-bis c.p.p.: vale per violazione ordine pubblico, buon costume e principi fondamentali ordinamento

Principio del contraddittorio: deroga art. 111 comma 4 Cost. per accertata impossibilita’ di natura oggettiva valevole comunque anche in caso di rogatoria

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Casi pratici con possibile responsabilita’ di persone giuridiche: frodi nelle entrate

Importazioni di prodotti con documenti contraffatti per nascondere la reale provenienza ed evadere dazi

Contrabbando di sigarette Frodi IVA (frodi carosello) ILLECITI doganali (tra cui Classificazione doganale

di merce comportante diverse tariffe,antidumping,etc.)

Quote latte

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Frodi nelle spese

Agricoltura: restituzioni alle esportazioni, contributi agricoli,frodi alimentari connesse

Fondi strutturali Cooperazione allo sviluppo: progetti di

cooperazione umanitaria Agenzie UE: rimborsi spese, progetti in paesi terzi,

consulenza

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Il Mandato di cattura europeo:quadro normativo

Decisione quadro 2002/584/GAI del 13.6.2002 Sostituisce il sistema della estradizione con quello di una

consegna con procedura semplificata Principio del mutuo riconoscimento delle decisioni nella UE Non e’ immediatamente applicabile (si veda pero’ decisione

Corte di Giustizia in “caso Pupino”) ma necessita di legge di attuazione

Legge 12 aprile 2005 n. 69

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Quadro normativo

Decisione quadro 2002/584/GAI del 13.6.2002 Sostituisce il sistema della estradizione con quello di una

consegna con procedura semplificata Principio del mutuo riconoscimento delle decisioni nella UE Non e’ immediatamente applicabile (si veda pero’ decisione

Corte di Giustizia in “caso Pupino”) ma necessita di legge di attuazione

Legge 12 aprile 2005 n. 69

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Procedura attiva di consegnaOrgano di emissione

Artt. 28 comma 1) legge 12 aprile 2005 n. 69 Il Giudice che ha emesso il provvedimento di 1) custodia cautelare

in carcere 2) arresti domiciliari Il Pm dell’esecuzione (cioe’ quello presso il giudice indicato nell’art.

665 c.p.p.) che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena detentiva ex art. 656 c.p.p. sempre che si tratti di pena non inferiore ad un anno e che non operi la sospensione dell’esecuzione

Il Pm presso il magistrato di sorveglianza competente ex art. 677 e ss c.p.p. per l’applicazione di misure di sicurezza detentive

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Procedura attiva di consegnaModalita’ di trasmissione

art. 28 comma 2 legge 69/2005 Una volta emesso, e’ trasmesso al Ministro della Giustizia

che provvede alla traduzione nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione alla autorita’ competente

Differenza con l’art. 720 c.p.p. in materia di estradizione: non e’ prevista in questa fase alcuna competenza del procuratore generale (si veda pero’ art. 31 per la comunicazione della cessazione del provvedimento e la domanda di sequestro dei beni)

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Procedura attiva di consegnaEmissione

Art. 29 legge 69/2005 e art. 9 e 10 decisione quadro Se e’ noto il luogo in cui si trova la persona ricercata:

trasmissione all’autorita’ del Paese in cui deve essere eseguito il MAE

Se non e’ noto o si vogliono prevenire eventuali spostamenti del ricercato: inserimento di una segnalazione nel SIS per i Paesi Schengen

Trasmissione al Ministero per diffusione ricerche via Interpol ex art. 720 comma 5 c.p.p. per gli Stati membri non Schengen (Irlanda, Regno Unito, Cipro, Romania, Bulgaria)

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Procedura attiva di consegnaEmissione e SIS

Inserimento di una segnalazione nel SIS ad opera della AG competente, tramite i formulari A e M della divisone SIRENE, equivalente a emissione del MAE in attesa che lo Stato di esecuzione riceva l’originale

I 9 nuovi Stati entrati nel Maggio 2004 utilizzano il SIS nella versione SISone4all (su proposta portoghese) in attesa del SIS II nel 2009

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Procedura attiva di consegnaContenuto del MAE

Art. 8 decisione quadro e 30 legge 69/2005 Bozza di manuale sulla redazione di un MAE redatta nel

secondo semestre 2007 dal gruppo di lavoro sulla cooperazione in materia penale del Consiglio dell’Unione Europea

allegato III al documento del 18 giugno 2008 della Presidenza del Consiglio che presenta l’iniziativa

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Bozza 10.4.2008 Istruzioni generali

Utilizzare il modello di MAE dal sito della Rete Giudiziaria Europea

Compilare il modulo elettronicamente Se un riquadro del modulo non e’ rilevante nel caso specifico

scrivere “non applicabile” In caso di piu’ reati coperti dal mandato: numerarli e

mantenere la numerazione in tutto il modulo, in particolare nel riquadro b)

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Il modello

ALLEGATO MANDATO D'ARRESTO EUROPEO (1) Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente.

Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o

dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà. (1) Il presente mandato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue

ufficiali dello Stato membro di esecuzione, se noto, o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato. 18.7.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 190/13

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Istruzioni bozza di manualeriquadro a)

Informazioni sulla identita’ della persona ricercata Tutte le informazioni del settore a) sulla identita’ della

persona richiesta sono obbligatorie, se disponibili. Il nome della persona non deve essere tradotto

Gli alias dovrebbero includere anche i nomi falsi; eventuali soprannomi dovrebbero essere messi tra parentesi

Sotto la voce “segni particolari” si suggerisce di indicare anche se la persona e’ pericolosa e se puo’ portare indosso armi

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Istruzioni bozza di manualeriquadro b)

decisione su cui si basa il mandato Il termine “decisione” significa un ordine giudiziale, compreso un ordine di

un giudice istruttore o di un equivalente ordine giudiziario Se il primo ordine sulla cui base e’ stato emesso il mandato diventa poi col

tempo una sentenza al termine di un processo in contumacia, deve essere emesso un nuovo mandato con nuovo titolo

Se si riempie il modello b)1), nel b.2 scrivere “non applicabile”; indicare l’autorita’ che ha emesso l’ordine, il numero dell’ordine, la data, il numero di procedimento, la decisione e la misura ordinate nel provvedimento

Per le decisioni definitive emesse in contumacia, si puo’ compilare il settore b), ma anche il settore f); per la altre decisioni definitive, specificare la data di passaggio in giudicato

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Istruzioni bozza di manualeRiquadro c)

Indicazioni sulla durata della pena Il proposito di questo riquadro e’ di registrare il fatto che il mandato eccede

le soglie dell’art. 2 della decisione quadro Per le ordinanze di custodia cautelare, indicare la pena edittale del reato per

cui si procede; in caso di aggravanti ad effetto speciale, la legge non dice nulla, mentre per le domande passive dice che non si tiene conto delle aggravanti per il limite di pena; nella pratica si puo’ usare la usare la formula “pena edittale + aggravanti”

Per le sentenze definitive indicare anni, mesi e giorni della pena da eseguire; se si tratta di pena residua da scontare e questa e’ inferiore al limite di 4 mesi previsto dalla decisione, il mandato non sarebbe da emettere, anche se la sentenza originaria prevedeva una pena di piu’ di 4 mesi

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Istruzioni bozza di manualeRiquadro d)

decisioni emesse in contumacia Se l’imputato non e’ apparso personalmente nel processo, indicare

quali garanzie gli sono state offerte:o es: la persona e’ stata citata – indicare come – per la data del

processo e non e’ comparsa; o ha dato comunque mandato ad un difensore di assisterla; o e’ stata assistita da difensore di ufficioo la sentenza le e’ stata notificata personalmente in data … e’ stata

informata che poteva proporre appello e non ha proposto appello nei termini

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Istruzioni bozza di manualeRiquadro e)

Indicazione dei reati L’idea originaria del riquadro e) era di dare una relativamente breve ma

precisa descrizione delle circostanze dei reati compresi tempo, luogo, livello di partecipazione della persona nei reati; l’idea era che se i fatti ricadono in una delle 32 categorie di reati gia’ previsti, la descrizione dovrebbe essere precisa ma breve. Una piena e piu’ dettagliata descrizione andrebbe fatta invece per i reati diversi, per i quali il requisito della doppia incriminazione deve essere esaminato

In pratica, anche nei casi dei 32 reati si usa una approfondita descrizione dei fatti; se si procede per uno/piu’ dei 32 reati, si applica la definizione legale del reato/i secondo il codice dello stato emittente il mandato e non e’ necessario allegare il testo del codice. La descrizione dovrebbe poi permettere di valutare altri elementi importanti come ne bis in idem, prescrizione ecc.

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Istruzioni bozza di manualeRiquadro e)

Ci si raccomanda di usare frasi brevi nella descrizione, dato che poi devono essere tradotte

Lunghi testi creano problemi tecnici per la trasmissione da parte degli uffici SIRENE che hanno limiti tecnici

Ci si raccomanda di usare solo un modello per un mandato per una sola persona

Reati satellite puniti al di sotto delle soglie dell’art. 2; la decisione quadro non prevede nulla di esplicito a tale riguardo; alcuni Stati membri permettono la consegna anche per tali reati, altri no. Prima di emettere il mandato, questo aspetto va considerato perche’ potrebbe rendere il mandato invalido, in particolare in casi di condanna cumulativa per reati in parte eccedenti le soglie e in parte no

Piu’ mandati emessi dallo stesso Stato contro la stessa persona: alcune giurisdizioni non accettano piu’ di un mandato per persona dallo stesso Stato Membro

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Istruzioni bozza manualeRiquadro f)

Altre circostanze rilevanti per il caso Da compilare in caso di prevedibili difficolta’ nella esecuzione del

mandato Si puo’ utilizzare per chiedere:o la temporanea consegnao consenso ex art. 27 (4) della DQo se il mandato e’ emesso a distanza di tempo dal reato: motivazioneo restrizioni a contatti con terzi dopo l’arrestoo indicazioni che la persona puo’ essere pericolosao evidenziare che vi e’ rischio di distruzione della provao eventualmente indicazioni sulla prescrizione

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Istruzioni bozza manuale Riquadro h)

Informazioni sulla esecuzione della pena La previsione della pena edittale e’ gia’ riportata

nel quadro c) Le informazioni su estinzione della pena o altri

possibili benefici nella esecuzione in genere non si riportano se si tratta di mandato emesso durante le indagini preliminari

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Istruzioni bozza manualeRiquadro i)

Informazioni sulla autorita’ emittente Denominazione ufficiale: nome dell’ufficio giudiziario che

emette il mandato Nome del rappresentante: nome della persona fisica del

giudice Inserire numero fascicolo, indirizzo e numeri di telefono, fax

e indirizzo email dell’ufficio Persona di contatto per gli accordi pratici per la consegna: in

genere e’ il pm che ha chiesto il mandato

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Esecuzionecustodia cautelare all’estero

Art. 33 legge 69/2005: si computa ai fini del calcolo complessivo

Corte Cost n. 143 del 7.5.2008: incostituzionale nella parte in cui non prevede che si computi anche ai fini dei termini di fase

Equiparazione con quanto previsto dall’art. 722 c.p.p. per l’estradizione a seguito di Corte Cost. n. 253/2004

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Rapporti con Stati esteri

Se si immagina fin dall’inizio di avere problemi con lo Stato di esecuzione:

Contattare Rete Giudiziaria Magistrato di collegamento Eurojust OLAF

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Stati esteriLinee generali della procedura

Spagna: La persona arrestata e’ messa a disposizione della Corte di istruzione

centrale della Audiencia Nacional entro 72 ore dall’arresto Le deve essere notificato il mandato Udienza entro 72 ore dalla messa a disposizione Consenso: irrevocabile Mancanza di consenso: procedimento davanti alla Audiencia Nacional;

possibilita’ per lo Stato emittente di fornire ulteriori informazioni o precisazioni

Decisione entro 60 giorni dall’arresto Motivi obbligatori di rifiuto alla consegna: persona gia’ giudicata per lo

stesso fatto da altro Stato; se la persona non e’ imputabile per eta’ secondo la legge spagnola; se la persona e’ stata sotto procedimento in Spagna per gli stessi fatti e vi e’ stata aministia o condono

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Stati esteriLinee generali della procedura

Francia: La persona arrestata e’ presentata entro 48 ore dall’arresto al pubblico

ministero competente che la informa dei motivi dell’arresto Il Pm decide se mantenerla in detenzione o rilasciarla provvisoriamente Entro i successivi 5 giorni deve comparire davanti alla Corte d’Appello:o Se consente alla consegna: decisione entro 10 giorni; consenso irrevocabile,

decisione non appellabileo Se non consente: decisione entro 20 giorni ricorribile in Corte di Cassazione Motivi obbligatori di rifiuto della consegna: ne bis in idem, non imputabilita’

per eta’, se un procedimento poteva essere instaurato in Francia per gli stessi fatti e I reati sono prescriti o amnistiati per la legge francese

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Stati esteriLinee generali della procedura

Regno Unito: La persona arrestata e’ presentata entro 48 ore al giudice

competente Prima udienza solo per verificare identita’, consenso alla consegna

ed eventualmente rilascio provvisorio su cauzione; l’autorita’ richiedente e’ rappresentata dal Crown Prosecution Service (Inghilterra e Galles)

Udienza principale: entro 21 giorni dall’arresto Consenso: decisione entro 10 giorni Mancanza di consenso: la decisione puo’ essere appellata da

entrambe le parti

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Casi problematiciGermania

Germania: la Corte Costituzionale nel 2005 ha dichiarato incostituzionale la legge di attuazione tedesca per problemi sulla consegna dei propri cittadini

Nuova legge nel 2006

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Casi problematiciRegno Unito

Regno Unito:problema della “certificazione” menzionata dalla normativa interna (art. 64 par. 2, Extradition Act del 2003, parte I); opinion della House of Lords nel caso Dabas v. High Court of Justice, Madrid del 28.2.2007, riferimento al caso Pupino

Modalita’ di comunicazione di dati della persona e fatti nuovi: caso Re Hilali, opinion della House of Lords del 30.1.2008

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Casi problematiciBelgio

La Corte Costituzionale ha deferito alla Corte di Giustizia una questione in via di interpretazione preliminare sulla validita’ della decisione quadro in un giudizio vertente sulla asserita incostituzionalita’ di alcuni articoli della legge nazionale 19.12.2003

Sentenza Corte di Giustizia C-303/05 (caso voor de Werelde): l’art. 2.2 della decisione quadro non viola il principio di legalita’

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Casi problematiciCipro

A seguito di pronuncia della Corte Costituzionale del 2005 che ha dichiarato incostituzionale in parte la legge nazionale di attuazione della decisione quadro, Cipro non consegna i propri cittadini

Per adeguarsi alla normativa europea, e’ stata proposta una modifica alla Costituzione

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Casi problematiciAustria

Consegna dei propri cittadini

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Casi problematici all’esame della Corte di Giustizia

Questioni sollevate in via pregiudiziale dal Tribunale Superiore di Stoccarda il 18.2.2008, giudizio ancora pendente davanti alla Corte:

si puo’ considerare che una persona “risieda” o “dimori” in uno Stato membro ai sensi dell’art. 4 punto 6 della decisione quadro se tale persona:

- non dimora ininterrottamente nello Stato membro in questione- dimora in tale Stato senza rispettare le norme in materia di soggiorno degli

stranieri- e’ ivi dedita alla commissione di reati in forma professionale- si trova nello Stato in detenzione a seguito di condanna penale e’ possibile dare un’interpretazione dell’art. 4 punto 6 nel senso che la

estradizione di propri cittadini contro la propria volonta’ sia sempre inammissibile mentre puo’ essere autorizzata quella di cittadini di altri Stati membri anche senza il loro consenso?

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Siti utili

http://www.giustizia.it http://ec.europa.eu http://www.ejn-crimjust.europa.eu

http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index.htm OLAF

http://europa.eu.int/index_it.htmDOCUMENTAZIONE UE

http://www.eca.eu.int/index_it.htmCORTE DEI CONTI EUROPEA

http://curia.eu.int/it/index.htmCORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

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Grazie dell’attenzione !

Mario VAUDANO

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UFFICIO Tel +32 2 299 1560

Andrea VENEGONI

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Ufficio Tel:+32 2 295 9736

Cellulare +32 498 982737

Fax:+32 2 299 8104

Per ogni informazione potete rivolgervi direttamente a noi o anche al sito dell’OLAF

OLAF – Ufficio europeo per la lotta anti-frode

Commissione europeaRue Joseph II 30 - B–1049 Bruxelles

BELGIOhttp://europa.eu.int/olaf