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ROMA22 - 23 NOVEMBRE 2005

COMMISSIONE NAZIONALEPARITETICA PER LE CASSE EDILI

C O N V E G N O N A Z I O N A L EDURC-INPS-INAIL-CASSE EDILI

ATTI E NORMATIVA

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CNCE: CONVEGNO NAZIONALE DELLE CASSE EDILI

Prima giornata - 22 novembre 2005 pag 05• Il sistema a rete delle Casse Edili: dal MUT, alla BNI al DURC.

Pierandrea Aggujaro - Presidente CNCE pag 07• I criteri nazionali per la regolarità delle imprese verso le Casse Edili.

Massimo Trinci - Vicepresidente CNCE pag 15• Le procedure organizzative per il rilascio del DURC e per l’utilizzo della BNI

Mauro Miracapillo - Direttore CNCE pag 25• Maurizio Sacconi - Sottosegretario al Ministero del Lavoro pag 35

Seconda giornata - 23 novembre 2005 pag 43• DURC: Anomalia edile o esperienza pilota?

Pierandrea Aggujaro - Presidente CNCE pag 45• Ennio Di Luca - Direttore centrale area rischi dell’INAIL pag 51• Franco Gullo - Segretario Nazionale FENEAL UIL pag 55• Giuliano Nicola - Presidente ANAEPA CONFARTIGIANATO pag 59• Carlo Ferroni - Direttore Generale ANCE pag 63• Domenico Pesenti - Segretario Generale FILCA CISL pag 67• Giovanni Tonioni - Presidente CNA COSTRUZIONI pag 73• Mauro Marcchiesi - Segretario Nazionale FILLEA CGIL pag 79• Fabrizio Marchi - Presidente ANIEM CONFAPI pag 83• Augusto Leggio - Direttore Generale Osservatorio dei Lavori Pubblici pag 87• Dina Cardellini - Direzione Generale INPS pag 91• Giuliano Giordani - ANCPL pag 93• Alessandro Niccoletti - Presidente UNION SOA pag 95• Conclusioni: Massimo Trinci - Vicepresidente CNCE pag 97

Partecipanti al convegno pag 103

Indice normativa pag 109Normativa pag. 111

INDICE

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22 NOVEMBRE 2005p r i m a g i o r n a t a

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IL SISTEMAA RETE DELLECASSE EDILI:DAL MUT, ALLA BNI, AL DURC

Adistanza di pocopiù di un anno dalConvegno di

Palermo ci troviamo dinuovo riuniti per fare ilpunto sui nostri problemie per approfondire l’ar-gomento che attualmen-te ci sta mettendo allaprova.Dell’interesse che iltema del DURC rivesteper le Casse è chiaratestimonianza la vostralarghissima partecipa-zione, della quale vi rin-grazio, anche perchéessa pone chiaramentein evidenza la consape-volezza, ampiamenteradicata, di dover sem-pre più agire come“sistema”.E’ anche evidente a tutticome l’anno trascorso,da Palermo in poi, siastato estremamenteimpegnativo per le parti

sociali, per le Casse eper la stessa CNCE.In questo periodo, infatti,le grandi innovazioniintrodotte dalle normelegislative e contrattualisono via via passatedalla fase di enunciazio-ne di nuove regole eprincipi alla fase di attua-zione concreta e artico-lata, peraltro demandataalle Casse Edili, contutte le perplessità e pro-blematiche che ilmomento comporta.Naturalmente siamo tutticoncentrati sul docu-mento unico di regolaritàcontributiva, ma dobbia-mo attribuire grandeimportanza anche alcompletamento e all’ar-monizzazione della tra-smissione telematicadelle denunce alleCasse. Sappiamo benequale rilevanza abbia il

Pierandrea Aggujaro

PRESIDENTE CNCE

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IL SISTEMAA RETEDELLECASSEEDILI:DAL MUT,ALLA BNI,AL DURC

DURC, nell’intento del legisla-tore e delle parti sociali, qualestrumento per la lotta al lavo-ro irregolare e per la più este-sa applicazione della contrat-tazione collettiva nel nostrosettore.L’estensione del DURC ancheai lavori privati rappresentasicuramente un salto di quali-tà nella volontà di creare intutto il settore condizioni di piùdiffusa regolarità, ai fini digarantire lo status previden-ziale e contrattuale dei lavora-tori e perseguire una lealeconcorrenza tra le impreseattraverso l’emarginazione diquelle irregolari.Ancora, con riguardo alDURC, voglio rilevare che voitutti siete stati partecipi diquesto non agevole processodi definizione degli strumentiorganizzativi ed informaticiconnessi all’attuazione diquesta nuova normativa.Nelle sedi territoriali assiemead Inps ed Inail avete da pococompletato l’attività di forma-zione, che sicuramente haevidenziato non pochi proble-mi ma anche ha posto inessere le condizioni per avvia-re su tutto il territorio naziona-le il rilascio del DURC daparte delle Casse Edili nonpiù tardi, come sapete, del 1°gennaio 2006.

Siamo consapevoli dell’impe-gno richiesto alle Casse, cui èriconosciuto il titolo, unitamen-te all’onere, di rilasciare ildocumento unico.Accanto all’attività formativa,l’altro aspetto completato direcente riguarda la definizio-ne, ad opera delle parti socia-li rappresentate nel Comitatoper la bilateralità, dei criterirelativi alla regolarità delleimprese.Sono cinque le delibere fattedal Comitato e tutte attesecon grande interesse per lanecessità di avere criteri uni-tari validi sull’intero territorionazionale.È un argomento, questo, sucui tra poco si soffermeràampiamente il VicepresidenteTrinci; tuttavia non posso per-dere l’occasione di sottolinea-re che la normativa sugliadempimenti delle impreseverso le Casse costituisce unulteriore importante passo perl’inquadramento nelle Cassein un sistema unitario.Certamente ci saranno Casseche incontreranno difficoltànell’adeguamento alle nuovedisposizioni sulla regolarità,ma è indispensabile che tuttisi adeguino con tempestivitàai criteri appena approvati.Tali criteri provengono anzitut-to dalle parti sociali, che sono

Pierandrea AggujaroPRESIDENTE CNCE

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la fonte normativa principaledelle Casse, e pertanto sonoautomaticamente obbligatorisenza necessità di recepi-mento in accordi locali o in attiinterni dei singoli Enti.Inoltre, l’applicazione omoge-nea delle delibere nazionalirappresenta la condizione“sine qua non” affinchè leCasse si presentino non soloalle imprese, ma all’interomondo che opera nel settore,come un sistema organicoimprontato da regole omoge-nee e uguali per tutti.È cosi che il DURC proponealle Casse una nuova sfida (laparola è usata spesso, anchea sproposito, ma ci pare pro-prio che si adatti bene allanostra situazione).Si tratta di una sfida che mettein gioco la nostra credibilitàper più di un aspetto.Sono certo che sapremodimostrare all’esterno chemeritiamo la considerazioneavuta dal legislatore quandoha ritenuto che alle nostreCasse si poteva attribuire ildelicato compito di rilasciare ilDURC ed ha riconosciutonello stesso tempo chel’adempimento verso laCassa è essenziale per la tra-sparenza del mercato dellavoro e la regolarità delleimprese iscritte.

Alle stesse imprese dobbia-mo, peraltro, dimostrare lanostra efficienza, perseguen-do l’obiettivo di emettere ilDURC in tempi brevi e di evi-tare l’utilizzo del silenzioassenso per scadenza dei ter-mini.Siamo tutti ben consci chetutto ciò non dipende solo danoi, ma dobbiamo impegnarcicon gli altri Istituti coinvoltiaffinché il DURC, presentatoanche come una semplifica-zione amministrativa, non sitraduca in un rallentamentooperativo a danno delleimprese, in particolare di quel-le che eseguono lavori pubbli-ci.In sostanza nessuno devepoter porre in dubbio che leCasse, riconosciute dallaConvenzione del 15 aprile2004, sono le sole giustamen-te abilitate al rilascio delDURC.Esse infatti, promanandodalle organizzazioni dei datoridi lavoro e dei lavoratori com-parativamente più rappresen-tative, possono dare la garan-zia – dimostrandola nei fatti -di affidabilità nel rispetto delleregole e di qualità nell’attivitàsvolta.È evidente che tutto questorichiede, lo ribadisco, il massi-mo impegno.

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IL SISTEMAA RETEDELLECASSEEDILI:DAL MUT,ALLA BNI,AL DURC

Anche se per le Casse l’espe-rienza della certificazione èormai lunga, dobbiamo tutta-via tener presente che vi sonorilevanti elementi di cambia-mento sotto il profilo qualitati-vo e quantitativo.In primo luogo la novità mag-giore della normativa, conte-nuta nel decreto legislativo sulDURC, relativa all’estensioneai lavori privati della certifica-zione Inps, Inail e Casse.È vero che per i lavori privati èstata prevista una validità di30 giorni ma si presume checi sarà un fortissimo aumentodi casi in cui le Casse, assie-me ad Inps e Inail, sarannocoinvolte nel processo di cer-tificazione che riguarda,anche nei lavori privati, tutte leimprese impegnate nel pro-cesso produttivo, sia principaliche subappaltatrici.La seconda novità attiene icriteri sulla regolarità.Tutte le parti sociali presenti alComitato della bilateralitàhanno concordato su questenuove regole, che, come ricor-dato poco fa, sono automati-camente obbligatorie per tuttele Casse.Si tratta quindi di passare dauna situazione che, non credodi esagerare, è attualmenteparcellizzata e differenziatasul territorio, ad un criterio

unico, sicchè molte Cassedovranno necessariamenteadeguarsi.Ciò significa gestione di uncambiamento, cosa che èsempre impegnativa nei variprofili giuridici, amministrativied informatici.D’altra parte la frammentazio-ne delle regole non può piùessere ammessa, conside-rando – e questa è un’ulterio-re innovazione di grande rilie-vo – che la posizione di rego-larità dell’impresa dovrà esse-re valutata sull’intero territorionazionale, salvo il caso deglistati di avanzamento e deipagamenti finali dei singolilavori.La necessità di esaminaretutta la situazione, o compor-tamento, dell’impresa ci con-duce al tema della Banca datinazionale delle imprese irre-golari - BNI, sulla cui costitu-zione ed organizzazione laCNCE si è fortemente impe-gnata.L’illustrazione delle caratteri-stiche tecniche della BNI sonocontenute nella documenta-zione che vi è stata conse-gnata all’inizio della riunione,che è conforme a quella giàinviatavi con la comunicazio-ne della CNCE e che vi èstata illustrata in precedentiriunioni.

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Non è compito di questa rela-zione introduttiva soffermarsisugli aspetti operativi ma devosottolineare l’assoluta esigen-za che tutte le Casse rispetti-no gli adempimenti lorodemandati, a cominciare dal-l’invio, entro novembre, del-l’elenco delle imprese irrego-lari nel versamento di quantodovuto per lo scorso mese disettembre.Credo sia chiaro a tutti che ilComitato di gestione dellaCassa che non rispettassel’adempimento di inviarel’elenco degli irregolari siassumerebbe direttamente legravi responsabilità per leconseguenze che potrebberoderivare dal rilascio di certifi-cazioni di regolarità non corri-spondenti alla reale situazio-ne aziendale.D’altra parte ci dobbiamopure domandare se unaCassa posta fuori dal sistemanazionale attualmente ricono-sciuto, violando il previstoobbligo di indicare alla BNI leimprese irregolari, possarimanere abilitata al rilasciodel DURC. Infine, ultimo manon meno importante aspettodelle novità, non possiamonon avere presente il proble-ma quantitativo, cui ho accen-nato prima.Mi riferisco cioè alla mole di

DURC che le Casse sarannochiamate a rilasciare, checomporterà sicuramente unacrescita esponenziale dellepratiche (basti ricordare i45.000 bandi di gara perappalti pubblici pubblicati dal1/9/2004 al 31/8/2005).Ci auguriamo che il riconosci-mento di un mese di validitàper i lavori privati contribuiscaad attenuare il fenomeno.Ci dobbiamo comunqueaspettare un aumento dellaquantità di lavoro, aumentoche sarà tanto più imponentequanto più rilevante sarà lapresentazione delle richiestepresso gli sportelli delleCasse.Da questo dobbiamo trarre laconvinzione della necessità dipervenire alla massima diffu-sione della richiesta telemati-ca del DURC, che attualmen-te la Convenzione nazionaledell’aprile 2004 prevede comeunica via solo per le stazioniappaltanti e le SOA.Credo si dovranno studiaremodi per incentivare la richie-sta telematica del DURC, cosìcome è stato fatto da alcuniper l’invio della denuncia tele-matica delle imprese alleCasse.Questa spinta verso la tele-matica del resto si va a collo-care in un trend di fondo che

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caratterizza l’attuale evoluzio-ne di rapporto tra soggettimolto numerosi e coloro chericevono le loro comunicazio-ni, e ciò per evidenti ragioni diorganizzazione del flusso edei dati.Che la telematica sia il grandefiume in cui deve navigareuna comunicazione vasta ecollettiva, è emerso anche neigiorni scorsi quando in sededi conversione in legge deldecreto fiscale n. 203 collega-to alla nuova finanziaria èstato discusso a lungo unemendamento in base alquale chi invia telematica-mente la dichiarazione deiredditi o altri modelli fiscalidovrebbe ottemperare on lineanche al versamento dell’im-posta.Non c’è bisogno comunque diportare molti argomenti persuffragare la giusta decisionedelle parti sociali, con unaccordo nazionale e con lerecenti delibere sul DURC,sull’obbligatorietà delladenuncia telematica alleCasse Edili.Il valore aggiunto da partedella CNCE è costituito dalprogetto del modulo unicotelematico, a tutti noto comeMUT, che consente di avereuniformità su tutto il territorionazionale e al contempo di

soddisfare, con il tracciatorecord CNCE 2, le esigenzemanifestate dalle singoleCasse Edili con riguardo alledenunce ad esse presentate.Il traguardo dell’applicazionegeneralizzata non è ancoraraggiunto, ma siamo moltovicini, essendo più di 80 leCasse che hanno adottato ilnoto modulo unificato.Desidero sottolineare che ilConsiglio di amministrazionedella CNCE ha preso anchein considerazione la possibili-tà che le Casse che già ave-vano l’invio telematico conaltri sistemi potessero ricorre-re ad una apposita interfacciaper il collegamento al sistemaMUT.Ciò in modo da far pervenireal server MUT non solo ledenunce inviate utilizzando ilclient MUT e quelle diretta-mente estrapolate dai softwa-re paghe integrate con il MUT,ma anche le denunce compi-late mediante il sistema “inter-faccia”.Ho appena accennato a soft-ware paghe integrato con ilMUT. L’argomento merita diessere ricordato quanto menoper sottolineare l’importanzadi questa possibilità sia per leimprese e i consulenti che perle Casse.A questa innovazione si è

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potuto pervenire proprio sullabase del MUT, la cui presenzacome modulo unitario su tuttoil territorio nazionale ha con-sentito di sviluppare un utiledialogo con Assosoftware,così come hanno fatto altreimportanti istituzioni, adesempio l’Agenzia per leentrate e l’INPS.A questo punto della mia rela-zione, osservo che l’elementopresente in tutti i temi che horapidamente ricordato è rap-presentato dall’esigenza sem-pre più forte che tutte leCasse siano parte di un siste-ma fortemente unitario, carat-terizzato dal rispetto delleregole nazionali, e gestitosecondo criteri di rigorosaqualità.Sono certo che questa esi-genza sia compresa da tutti econfido che una valida propul-sione verso l’unitarietà delleattuazioni delle Casse possaderivare anche dall’attivitàdella CNCE, nel cui Consigliodi Amministrazione, comesapete, sono presenti a pienotitolo anche le organizzazionidelle imprese artigiane.Prima di cedere la parola alVicepresidente MassimoTrinci e al Direttore MauroMiracapillo che si diffonderan-no rispettivamente sullanuova disciplina della regola-

rità delle imprese e sulle pro-cedure relative al DURC,voglio sottolinearvi il grandeinteresse che per noi rivestela sezione di domani mattinache ci darà modo di avere ilcontributo e conoscere levalutazioni delle principali isti-tuzioni interessate al settoredelle costruzioni.Prima di concludere, voglioricordarvi che stiamo atten-dendo l’arrivo delSottosegretario Sacconi, cheeffettuerà un intervento alnostro Convegno.La sua partecipazione è pernoi motivo di grande soddisfa-zione e di conforto per il lavo-ro che siamo chiamati a svol-gere.Infine desidero informarvi cheappena finito il Convegno lerelazioni dell’odierna sessio-ne saranno messe a disposi-zione di tutti sul sito web dellaCNCE la quale provvederà astampare gli atti nonché adare comunicazione formalea tutte le Casse di quantoemerso nel Convegno previoconsenso del Comitato per labilateralità.Grazie ancora a tutti per l’am-pia partecipazione, che costi-tuisce il record di presenzealle manifestazioni organizza-te dalla CNCE.

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“I CRITERINAZIONALI PERLA REGOLARITÀ DELLEIMPRESE VERSOLE CASSE EDILI”

Ge n t i l iPresidenti, cariVicepresidenti,

signori Direttori, miassocio al saluto ed albenvenuto rivoltovidall’amico Aggujaro evi ringrazio per esse-re, così in gran nume-ro, presenti a questainiziativa della CNCE.Io ho il compito di illu-strarvi, dissipandospero la maggior partedei dubbi interpretativida voi espressi nellescorse settimane, leregole nazionali per lacertificazione dellaCassa Edile nel proce-dimento per il rilasciodel DURC.In altre parole, cerche-rò di spiegare comeogni Cassa Ediledebba comportarsi perdare un giudizio, certoed oggettivo, sulla

regolarità contributivadelle imprese iscritte,con l’obiettivo di giun-gere ad una “omoge-neità di sistema” indi-spensabile per il pros-simo futuro.Permettetemi soltantodue brevi premesse.La prima riguarda lafonte normativa dellecitate regole, cioè ilComitato della bilate-ralità costituito da tuttele organizzazioni chehanno sottoscrittol’Avviso comune del 16dicembre 2003 e laConvenzione del 15aprile 2004 con INPS eINAIL.La CNCE è, e deverimanere, soltanto ilbraccio operativo delledecisioni assunte dalleparti sociali le quali,sulle materie relative alDURC, hanno scelto

Massimo Trinci

VICEPRESIDENTE CNCE

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“I CRITERINAZIONALIPER LAREGOLARITÀDELLEIMPRESEVERSO LECASSE EDILI”

come sede per svolgeretale compito proprio ilComitato della bilateralità.Non possiamo non augurar-ci che, in futuro, vi sia unaperfetta corrispondenza trale parti sociali presenti nelComitato e quelle che gesti-scono la nostra Commissione,in modo tale da garantireuna totale sintonia di intentie di operatività.La seconda premessariguarda la natura delleregole che andrò ad illustra-re: si tratta di regole nazio-nali con valenza per tutte leimprese (industriali, artigia-ne, piccole imprese e coo-perative) appaltatrici esubappaltatrici che eseguo-no lavori pubblici o privati.Sono, lo ripeto, regolenazionali non soggette aduna “personalizzazione” alivello locale ma, al contra-rio, ad una automatica edintegrale applicazionesenza alcuna necessità diun ulteriore passaggio deci-sionale a livello territoriale.Il Comitato della bilateralitàsarà il garante di tale cer-tezza applicativa su tutto ilterritorio nazionale: il rispet-to delle regole è requisitoindispensabile affinchéognuna delle nostre 119Casse Edili sia abilitata ad

rilascio del DURC.Entrando nel merito, la que-stione prioritaria da affronta-re riguarda il termine per l’in-vio delle denunce e per l’ef-fettuazione dei versamenticontributivi.Sappiamo che soltanto inquesti giorni, con grave ritardopoiché parliamo del DURC dapiù di un anno e mezzo, alcu-ne Associazioni territorialihanno deciso di modificare leregole locali che consentiva-no versamenti bimestrali o tri-mestrali alla Cassa Edile:meglio tardi che mai!Seguendo la stessa finalità,chiediamo che anche nellerealtà dove è previstaun’anticipazione dei termini(ad esempio invio delladenuncia entro il 15 e ver-samento entro il 20 delmese successivo a quello diriferimento) si prenda attoche, ai fini della posizione diregolarità dell’impresa,della segnalazione alla BNIe di rilascio del DURC, deveessere presa in considera-zione una sola regola validain tutto il territorio nazionalequella, cioè, che stabilisce iltermine per la presentazio-ne della denuncia e per ilversamento dei contributiall’ultimo giorno del mesesuccessivo a quello di com-

Massimo Trinci

VICEPRESIDENTECNCE

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petenza.In altre parole: denuncia eversamento fatti entro taletermine comportano sem-pre una posizione di regola-rità dell’impresa; fatti dalgiorno successivo in poideterminano sempre unacondizione di irregolaritàfino al momento dell’effetti-vo assolvimento di taliobblighi.Non escludiamo, in ognicaso, che nei prossimi mesiil Comitato della bilateralitàpossa prendere in esame,anche per garantire unamaggiore efficienza delsistema, la necessità dianticipare tali tempi (d’altrocanto i versamenti con ilmodello F24 sono effettuatial giorno 16 di ogni mese).Detto questo, occorre defi-nire un criterio univoco pertutti che consenta l’accerta-mento della data effettivadel versamento da partedell’impresa.Non potendo assumerecome riferimento, a questofine, né la data di effettua-zione dell’ordine di paga-mento né quella relativaalla valuta ed in considera-zione delle norme interban-carie in merito alla gestionedei bonifici tra diversi istitu-ti, riteniamo sia da conside-

rare come effettuato nei ter-mini un versamento per ilquale sia stata comunicatauna data di accredito afavore della Cassa Edilenon successiva al quintogiorno del mese seguente aquello in esame.Per essere ancora più chia-ri: si considera il versamen-to relativo alla denuncia disettembre come regolare,cioè effettuato entro il 31ottobre, se la data di accre-dito non è successiva aquella del 5 novembre.Finisco su questo puntoinvitando tutte le CasseEdili, che ancora non sianoattrezzate in tal senso, aprovvedere con estremaurgenza affinché tutte leimprese possano (poichédebbono, secondo quantoprevisto al punto 1 dalladeliberazione n. 4) inviarela denuncia mensile allaCassa Edile esclusivamen-te per via telematica.E’ opportuno informarvi chea livello nazionale, leAssociazioni presenti nelComitato hanno assuntol’impegno per costruire unsistema telematico comuneche riguarderà tutte leCasse abilitate al DURC.Non credo di affermare unacosa scontata se, per con-

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“I CRITERINAZIONALI

PER LAREGOLARITÀ

DELLEIMPRESEVERSO LE

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cludere su questo argo-mento, rivolgo un calorosoinvito agli amministratori eai direttori delle Casse affin-ché verifichino i tempi di“lavorazione delle pratiche”cioè i tempi di controllo eacquisizione delle denuncee i tempi di registrazione deiversamenti contributivi.Sarebbe veramente para-dossale registrare che,mentre le parti socialinazionali hanno agito inmaniera decisa per la ridu-zione dei tempi ed il miglio-ramento dei dati relativiall’invio delle denunce daparte delle imprese (tantoda rendere obbligatoria,anche ai fini della regolaritàper il DURC, la trasmissio-ne telematica delle stesse),nello stesso tempo, ci sianoCasse Edili ancora oggi,nell’imminenza del DURC,in ritardo di mesi con la veri-fica e la gestione delledenunce stesse.Tale situazione impedireb-be ovviamente, per le realtàcoinvolte, l’impossibilitàoggettiva non solo al rila-scio del DURC ma ancheall’emissione di un sempli-ce certificato di regolaritàcontributiva in tempi plausi-bili.E’ per questo che rinnovo

l’invito a tutte le Casse Edilia fare una autodiagnosiorganizzativa e, nel caso digravi disfunzioni, una tera-pia intensiva da concludereentro il prossimo mese.

Un secondo punto riguardala necessità di una pienacorrispondenza, nelladenuncia e per ogni lavora-tore, tra le ore lavorabili equelle denunciate. Nel con-fermare come questo sia unrequisito necessario perconsiderare corretta ladenuncia presentata equindi regolare la posizionedell’impresa, rilevo anchecome, ad oggi, il Comitatonon abbia previsto normeaggiuntive quale, ad esem-pio, la definizione di un tettomassimo di ore per per-messi non retribuiti o lapossibilità di richiedere ladocumentazione compro-vante alcune tipologie diassenza.Questo significa che in unaprima fase tutte le CasseEdili dovranno provvederead un controllo mensiledelle ore dichiarate rappor-tandole al quelle lavorabili,al fine di poter verificare econtestare all’impresa lanon corrispondenza allanorma in questione della

Massimo TrinciVICEPRESIDENTE

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“I CRITERINAZIONALIPER LAREGOLARITÀDELLEIMPRESEVERSO LECASSE EDILI”

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denuncia presentata.Vi comunico, per inciso, chela CNCE sta predisponen-do un software per l’effet-tuazione di tale controlloche, per le Casse Edili chehanno aderito a tale siste-ma, avverrà attraverso ilMUT, con automaticasegnalazione alla Cassainteressata.Un’altra condizione di rego-larità della denuncia, e con-seguentemente dell’impre-sa, è quella relativa all’indi-cazione, per ciascun lavora-tore, del cantiere in cui si èsvolta prevalentemente l’at-tività dello stesso.Tale indicazione, fino adoggi facoltativa, tranne icasi di lavoratori in trasfertao interinali, è divenutanecessaria per poter rila-sciare un DURC relativo aipagamenti dei SAL e alleliquidazioni finali negliappalti pubblici, DURC chefanno riferimento non soloal periodo di esecuzione deilavori (a differenza di INPSe INAIL) ma anche al singo-lo cantiere di attività. A talproposito ci sentiamo diproporre all’attenzione delleparti sociali nazionali lanecessità di cambiare, nelmodulo di denuncia, l’indi-cazione dell’imponibile

INPS per ciascun cantierecon quella dell’imponibileCassa Edile.Ciò permetterebbe di farequadrare la somma degliimponibili dei vari cantiericon la somma degli imponi-bili dei lavoratori.Questo non significa volerintrodurre surrettiziamentedei sistemi per la verifica dicongruità delle denuncie: alcontrario dobbiamo esseretutti consapevoli del fattoche su tale importante temaè da tempo avviata unariflessione nelle e tra leAssociazioni nazionali eche solo una conclusionepositiva di tale confrontoporterà all’individuazione dicriteri nazionali che permet-tano di valutare in manieraunivoca la congruità dellamanodopera impiegata nelsingolo appalto. E’ ovvioche, fino a tale data, even-tuali criteri di valutazionedella congruità stabiliti dapattuizioni locali nonpotranno concorrere a defi-nire la posizione di regolari-tà dell’impresa ai fini delDURC.E’ altresì ovvio, e vogliosottolinearlo, il fatto chela Cassa Edile non possaesimersi, di fronte ad evi-denti discrepanze tra la

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CNCE

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mole di attività dell’impre-sa e la manodopera com-plessivamente denuncia-ta alla Cassa, dall’effet-tuare i necessari controllie dall’acquisire ulteriorielementi di conoscenza.La terza sostanziale regoladefinita dal Comitato dellabilateralità per la presenta-zione della denuncia riguar-da la condizione di attività omeno dell’impresa in varicasi. Innanzitutto se l’im-presa è iscritta alla CassaEdile ma, per cause diver-se, sospende la propria atti-vità produttiva dal 14 otto-bre in poi dovrà segnalarloalla Cassa Edile utilizzandoil modulo di denuncia men-sile e, in caso di mancatasegnalazione, l’impresasarà considerata irregolare.Se l’impresa è di nuovacostituzione, essa dovràpresentare domanda diiscrizione alla Cassa Edilecon l’impegno di inviare ladenuncia entro il mese suc-cessivo a quello di iniziodell’attività.La medesima proceduraverrà nel caso di impresa di“vecchia” costituzione ma dinuova iscrizione alla CassaEdile: se ha un’attività incorso presenterà la denun-cia dal mese successivo a

quello dell’iscrizione, altri-menti da quello successivoalla ripresa dell’attività.Fino al 14 febbraio 2006non è previsto l’assolvimen-to di altri obblighi verso laCassa Edile per il periodopregresso alla data di iscri-zione.Venendo ora ad esaminarele problematiche relative aiversamenti alla CassaEdile, oltre a quanto giàdetto sul rispetto del termi-ne mensile, sottolineo ilfatto che il Comitato harecepito un’esigenza piùvolte manifestata daCNCE, quella di definire alivello nazionale la misuradegli interessi moratori perritardato versamento.Quanto stabilito al punto 4della deliberazione n. 4,cioè il riferimento al 50%della misura minima indivi-duata dall’INPS nei casi diomissione contributiva(attualmente corrisponden-te al 3,75% su base annua)sostituisce automatica-mente quanto previsto peril medesimo titolo dalle pat-tuizioni locali.Invitiamo pertanto tutte leCasse Edili ad inviareimmediatamente unacomunicazione in tal sensoalle imprese iscritte.

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Facciamo inoltre presenteche il mancato pagamentodegli interessi di moradetermina una posizione diirregolarità contributiva del-l’impresa; tale verifica saràovviamente possibile solodopo che la Cassa Edileavrà comunicato all’impre-sa l’ammontare di tali inte-ressi.Anche per consentire unarazionale gestione dei cre-diti da interessi moratori daparte della Cassa Edile(spesso si tratta infatti dipiccole somme), così comeper permettere gli accerta-menti amministrativi deri-vanti dalla facoltà dell’im-presa di effettuare congua-gli, la Cassa Edile dovràtener conto di quanto stabi-lito al punto 3 della delibe-razione n. 5, cioè di nonconsiderare come irregola-re un’impresa che versi inmisura inferiore al dovutoper un importo fino a centoeuro per ciascun mese dicompetenza, salva la rego-larizzazione conseguente.Il senso della norma è evi-dentemente quello non dipermettere un’evasione stri-sciante ma di evitare che unbanale errore amministrati-vo o un’errata interpretazio-ne, in buona fede, delle

norme possano essereequiparati ad una evasionecontributiva vera e propria.E’ evidente che lo spiritocon cui ci dobbiamo appre-stare all’applicazione dellenorme sulla regolarità ai finidel DURC deve certamentebasarsi su procedure chiareche consentano una gestio-ne non discrezionale e rigo-rosa, ma senza farci dimen-ticare che la finalità ultimache viene attribuita alleCasse Edili è quella dell’ac-certamento dell’evasionecontributiva sostanziale enon formale.Credo, ad esempio, cheoccorra maggiore attenzio-ne rispetto al passato nellagestione della normativacontrattuale sulla trasferta,distinguendo con chiarezzal’accertamento del mancatoassolvimento degli obblighicontributivi dalla contesta-zione in merito alla compe-tenza della sede territorialepresso cui tale assolvimen-to è stato effettuato.In linea generale, infatti,non può essere consideratacome irregolare la contribu-zione effettuata ad altraCassa Edile.Il medesimo criterio è statoseguito dal Comitato dellabilateralità nella stesura del

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punto 7 della deliberazionen. 4 e del punto 2 di quellasuccessiva.Nel primo, infatti, si elenca-no i criteri che, ai fini dellaregolarità contributiva, ren-dono compatibile la con-cessione di una rateizzazio-ne del debito nei confrontidella Cassa Edile con ilcompito della stessa digarantire la corresponsionedi quanto dovuto agli operaialle scadenze contrattual-mente stabilite.Nel secondo si offre un’ulti-ma chance alle impresenon in regola per potersanare la loro posizionedebitoria entro il prossimo14 febbraio, senza dovercorrispondere altri oneriaggiuntivi al debito per con-tributi e accantonamenti.Voglio rilevare come ciòconcretamente stia a signi-ficare due cose: la prima èche, tranne nei casi in cuil’ufficio legale della CassaEdile non abbia in corsoalla data del 14 ottobrescorso un’azione di recupe-ro delle somme dovute, finoal 14 febbraio 2006 èsospesa la segnalazionedell’impresa alla Banca datinazionale delle impreseirregolari. La seconda èche, a questo fine, tutte le

Casse Edili avviino da subi-to una campagna informati-va nei confronti di tutte leimprese morose.Occorrerà far conoscere,infatti, non solo i terminidella citata norma (che con-sente anche la possibilità dirateizzazione del debito perulteriori 6 mesi) ma anchegli effetti che la mancataregolarizzazione e, quindi,la negatività del DURCdetermineranno sull’attivitàdell’impresa sia nei lavoripubblici che in quelli privati.Non c’è dubbio che la con-temporanea presenza dialcuni fattori potrebbedeterminare delle maglietroppo larghe nella rete delDURC per recuperare tuttal’evasione annidata, princi-palmente nel comparto deilavori privati. Mi riferisco, inparticolare, a:• Il possibile utilizzo dello

stesso documento peruna pluralità di lavori pri-vati ricadenti nel periododi validità del DURC,attualmente un mese.

• La non corrispondenzain molti casi tra laCassa competente ademettere il DURC (quel-la della sede legale del-l’impresa) e la Cassacompetente ad accerta-

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re l’iscrizione e l’assol-vimento degli obblighicontributivi dell’impresa(quella ove si eseguonoi lavori).

• La restrizione dell’ambitodella BNI alle sole impre-se irregolari determinal’impossibilità per la stes-sa BNI di certificare sel’impresa sia iscritta inalmeno una Cassa Ediledel sistema.

• La consapevolezza delleparti sociali dell’esistenzadi tali problematiche haportato alla definizione delpunto 4 della deliberazio-ne n. 5, ovvero l’obbligodell’impresa a comunicarealla Cassa Edile delluogo ove si svolgono ilavori, all’atto della richie-sta del Durc, l’avvio delsingolo cantiere.

Nei prossimi giorni, quindi,anche attraverso la predi-sposizione di un appositomodulo, il sistema delleCasse dovrà attrezzarsi perla gestione della normacitata, che dovrà essereintegrata da ulteriori dispo-sizioni quali quelle, adesempio, relative allemodalità attraverso cui veri-ficare l’effettivo rispetto del-l’impegno a comunicarel’avvio del singolo cantiere

riguardante lavori privati.In tal senso crediamo saràutile approfondire la rifles-sione, già avviata con INAILed INPS, in merito ad unutilizzo comune dei datidesumibili dalla Denunciadi nuovo lavoro presentataall’INAIL o dalla Notificapreliminare necessaria aisensi del decreto legislativo494 sulla sicurezza. Cosìcome la collaborazione, datutti auspicata, tra gli entiche gestiscono il DURC el’Autorità per i lavori pubbli-ci porterà a poter monitora-re l’iter di ogni appalto pub-blico (dal bando di garaall’aggiudicazione dell’ap-palto, alle varie fasi di ese-cuzione dei lavori) così dob-biamo da subito porcil’obiettivo, certamenteambizioso, di creare unabanca dati nazionale relati-va anche ai lavori edili pri-vati che supporti la gestio-ne del DURC.Nel concludere il mio inter-vento non posso che augu-rarmi di aver portato qual-che ulteriore elemento dichiarezza e impegnarmiaffinché le cose dette, arric-chite dal dibattito, siano tra-dotte in comunicazioni for-mali a tutte le Casse Edili.Vi ringrazio per l’attenzione.

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“LE PROCEDUREORGANIZZATIVE PERIL RILASCIO DEL DURCE PER L’UTILIZZODELLA BNI”

Diciannove mesidopo la stipulad e l l a

Convenzione naziona-le per il DURC conInps e Inail, finalmentepossiamo dire “cisiamo”.Non sono stati mesiperduti: sono servitiper valutare e conte-nere l’impatto orga-nizzativo che lanorma determinerànella gestione dei treenti coinvolti e percompletare la speri-mentazione del siste-ma applicativo elimi-nandone le inevitabilicarenze. Ma questimesi sono servitisoprattutto per alle-stire la “squadra delDURC” compostadalle centinaia dioperatori delle sediterritoriali dell’Inps,

dell’Inail e delle CasseEdili che sarannochiamati a gestirequesta rilevante eassai delicata innova-zione.In questi mesi, infatti,si è provveduto adaffinare progressiva-mente la modulisticaper la richiesta delDURC: la decisione,in par ticolare, dipoter utilizzare ildocumento per piùlavori privati ricadentinei 30 giorni succes-sivi alla sua emissio-ne, ha comportatol’eliminazione dellerichieste di dati riferitialla committenza edalla tipologia dei lavo-ri e la possibilità difornire esclusivamen-te i dati riguardantil’impresa richiedente.

Mauro Miracapillo

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Ad ogni modifica dellamodulistica e della proce-dura è stato necessario farseguire un adeguamentodel sistema informatico epoi una nuova fase di spe-rimentazione sul territorio.E’ proprio grazie allapaziente collaborazione ditutto il personale dellesedi sperimentali che si èpotuto migliorare il siste-ma applicativo gestito daldipartimento informaticodell’Inail e la sua comples-siva affidabilità.Successivamente al pareredell’ufficio legislativo delMinistero del Lavoro, loscorso mese di luglio, cheha permesso l’emanazionedella circolare congiuntadei tre enti, si è program-mata la realizzazione di unprogramma formativo “acascata” per il personaledelle sedi territoriali. Dallapartecipazione ai corsinazionali e regionali, inizia-ti lo scorso 6 ottobre e con-clusisi di fatto in questigiorni, è emerso un primodato significativo: è forte-mente diffusa la consape-volezza che con il DURC,oltre agli obiettivi “politici”(lotta all’evasione, semplifi-cazione amministrativa,ecc.) si potranno cogliere

anche i frutti della coopera-zione fra pubblico e privatoed, in particolare, quello disaper coniugare i requisitidi affidabilità dei soggetti edi certezza delle regole(requisiti garantiti dalla pre-senza degli istituti pubblici)con la ricerca della massi-ma efficienza e l’attenzio-ne alle esigenze dell’uten-za (condizioni stimolatedalle parti sociali che gesti-scono gli enti paritetici).E’ proprio dall’entusiasmoe dalla voglia di fare che èemersa da più par ti larichiesta di poter anticipa-re la data del prossimo 1°gennaio per iniziare il rila-scio del DURC; per que-sto, come sapete, è statadata la facoltà di speri-mentare una fase di gra-duale emissione dei docu-menti; facoltà che, ricor-do, è attivabile ad unasola condizione: che tuttele sedi territoriali dei treistituti ne abbiano concor-dato data di inizio e moda-lità operative.Preoccupiamoci, però, inquesta fase delle coseche dobbiamo fare comesistema delle Casse Edili:vediamo quelle da farenell’immediato (sia rispet-to alle procedure per il

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rilascio del DURC chequelle per la BNI) e quel-le relative ai compiti chedovremo svolgere dal 1°gennaio 2006 per lagestione completa delsistema DURC a pienoregime.Come è stato già comuni-cato, per entrare nellafase di “produzione” deiDURC occorre innanzitut-to che ogni Cassa ricevadalla CNCE l’utenza diamministratore di sede.Con tale utenza sarà pos-sibile, all’interno di ogniCassa, creare le utenzeoperative, quelle cioè perl’inserimento delle richie-ste, per l’istruttoria, per lavalidazione e per la con-sultazione delle pratiche.Vi ricordo ancora una voltache le utenze non sonoutilizzabili dalla CassaEdile se non risultano atti-vate anche quelle degliistituti corrispondenti.Il secondo compito, chemolte Casse hanno giàiniziato a svolgere, è quel-lo relativo all’abilitazionedelle stazioni appaltantiall’accesso alla procedurainformatica per la richie-sta del DURC: non si trat-ta di un lavoro burocraticodi mera distribuzione di

password ma di un’iniziati-va a carattere informativoe formativo finalizzata asuperare ogni ostacoloaffinchè tali enti siano tuttiin grado di presentare larichiesta esclusivamenteper via telematica.Faccio presente che lascorsa settimana è inizia-to un confronto tecnico –operativo con l’Autorità divigilanza sui lavori pubbli-ci che punterà inizialmen-te a creare un collega-mento tra la procedura digestione del DURC e laBanca dati in possessodella stessa Autorità.In una prospettiva a breveoltre all’acquisizione delleanagrafiche delle stazioniappaltanti e dei relativicodici d’accesso saràpossibile confrontare, dauna parte, i dati relativi aibandi di gara, svolgimentodelle gare, aggiudicazioneed esecuzione dei lavori,comunicati dalle stazioniappaltanti all’Autorità, e,dall’altra, quelli necessariper la gestione del DURC,relativi alla committenza,alle opere pubbliche inesecuzione, ai soggettiimprenditoriali e lavorativiinteressati.C’è quindi un terreno ferti-

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“LEPROCEDUREORGANIZ-ZATIVE PERIL RILASCIODEL DURCE PERL’UTILIZZODELLA BNI”

le per la collaborazionecon l’Autorità.Analoga iniziativa informa-tiva deve essere da subitoassunta nei confronti delleimprese iscritte e dei con-sulenti: far conoscere ivantaggi di una richiestatelematica del DURC (cheoggi è già possibile fareattraverso i portali di Inps,Inail e, tra poco, ancheattraverso la proceduradel MUT) può essereaccompagnato dalla valu-tazione dei Comitati digestione di ogni CassaEdile sull’opportunità diistituire una qualche formadi bonus che incentivil’adozione di tale modalitàinformatica.Ricordo solo, per inciso,che in questo caso per laCassa non si tratterebbedi spendere ma di rispar-miare, in considerazionedegli alti costi che sareb-bero determinati dallaricezione di un considere-vole numero di richiestecartacee.Il secondo “pacchetto” dicose urgenti da fareriguarda la BNI, la Bancadati nazionale delleimprese irregolari, la cuigestione è stata affidatadal Comitato della bilate-

ralità alla CNCE.Le poche Casse Edili chenon hanno ancora provve-duto devono richiederesubito alla Commissionel’utenza per l’accesso allaBNI, condizione indispen-sabile per l’invio e la rice-zione dei dati.In secondo luogo dovran-no provvedere, anche quise non lo avessero giàfatto, alla predisposizionedi un software per l’estra-polazione periodica deidati dal proprio sistemagestionale (applicando icriteri di regolarità definitinazionalmente) e per l’in-vio degli stessi alla BNIsecondo il tracciatorecord già comunicato.Le regole di funzionamentodella BNI credo che ormaisiano conosciute da tutti –anche perché sono moltosemplici e chiare – ma levoglio riassumere breve-mente.Lo scopo della banca datiè uno soltanto: quello dipermettere la verificadella irregolarità contribu-tiva dell’impresa versouna o più Casse Edili sulterritorio nazionale.Per raggiungere questoscopo è necessario cheogni Cassa invii mensil-

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mente l’elenco delle impre-se irregolari.Sulla base quindi delleregole nazionali dettatedal Comitato dellaBilateralità e ampiamenteillustrate dalla relazionedel Vicepresidente Trinci,la Cassa invierà entro lafine di ciascun mese i codi-ci fiscali relativi alle impre-se non in regola con il ver-samento contributivo entrol’ultimo giorno del meseprecedente.Dovranno poi esseresegnalate le regolarizzazio-ni avvenute con un versa-mento successivo alla finedel mese precedente.Data la grande importan-za che assume la registra-zione dell’avvenuta rego-larizzazione dell’impresa,la Banca dati ne permettel’invio immediato (cosìcome per la correzione dieventuali errori) e laCassa Edile dovrà provve-dere a farlo entro un ter-mine massimo di 24 oredalla contabilizzazione delversamento, specificandoil giorno in cui tale regola-rizzazione è avvenuta.Attenzione: l’omessasegnalazione dell’irregola-rità dell’impresa (giustifi-cata da una regolarizza-

zione avvenuta prima del-l’invio dei dati alla BNI)determina l’emissione diuna certificazione erratanel caso in cui il DURC siarichiesto per la verificadell’autocertificazione, perla partecipazione ad unagara o per l’aggiudicazio-ne provvisoria dei lavori.A questi aspetti fonda-mentali per l’implementa-zione della BNI se neaccompagnano pochialtri: l’invio dei dati ana-grafici delle imprese (perevitare che un sistema diidentificazione dell’impre-sa basato esclusivamentesul codice fiscale possariferirsi a soggetti diversida quelli che si voglionoesaminare) e la segnala-zione, nel modulo dirichiesta alla BNI, del CIP- codice identificativo pra-tica - perché l’interroga-zione della Banca dati èconsentita esclusivamen-te per l’emissione di unospecifico DURC.Attenzione: una richiestaalla BNI non collegataall’emissione di un DURCè illecita perché contrav-viene alle norme cheimpongono la tutela deidati personali al di fuori deicasi definiti da precisi

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obblighi legislativi.Poche e semplici regole,quindi, ma che si basanosu due presupposti basila-ri: che la Cassa Edile inviii propri dati entro le sca-denze previste e che lofaccia rispettando, sotto lapropria totale responsabi-lità, le regole nazionali invigore.All’esame del Comitatodella bilateralità, che hagià chiarito come il manca-to invio dei dati determiniun’automatica inabilitazio-ne per la Cassa a rilascia-re il DURC, sarà sottopo-sta anche la ricerca dellemodalità operative con cuiverificare la correttezza dicomportamento di ciascu-na Cassa Edile, sia persuperare eventuali caren-ze organizzative o infor-matiche, sia soprattuttoper garantire a ciascunPresidente di Cassa Edileche si appresterà a firmareun DURC, di poterlo farecon tranquillità a nome eper conto non di un soloente ma di tutto il sistema.Vediamo ora quali saran-no i compiti dei vari “atto-ri” del DURC all’internodelle Casse Edili dalmomento dell’attivazionedella procedura e, in ogni

caso, dal 1° gennaio delprossimo anno.In ogni Cassa Edile sidovrà prevedere la funzio-ne di “operatore di inseri-mento” cioè di addettoalla ricezione delle richie-ste di DURC inviate perposta o consegnate allosportello e al loro inseri-mento nella procedurainformatica. Nella speran-za che resti presto disoc-cupato o, meglio, che siaoccupato in altri compiti, atale operatore va racco-mandata non solo unacorretta trasposizione deidati ma anche la conser-vazione della richiestacartacea debitamente sot-toscritta dal richiedentestesso.Una funzione estrema-mente importante è quelladell’ “istruttore”, cioè del-l’operatore addetto a veri-ficare la posizione di rego-larità dell’impresa e asegnalarla sulla procedu-ra informatica.Questo operatore dovràattenersi alle seguentiindicazioni:Verificare giornalmente lerichieste di DURC presen-ti sul sistema applicativo;Nel caso di DURC richie-sto per stati di avanza-

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mento lavori o per liquida-zioni finali consultareesclusivamente il gestio-nale della Cassa Edile;Negli altri casi procederegiornalmente anche allarichiesta della posizionedell’impresa presso la BNI;Verificare giornalmente gliesiti delle richieste allaBNI (a regime sarannonormalmente presenti ilgiorno successivo allarichiesta);Chiudere l’istruttoria suc-cessivamente alla verificadella posizione dell’impre-sa all’interno della BNI.Sovraintendere e verifica-re il lavoro istruttorio è lafunzione del “validatore”,assolta di norma dalDirettore della Cassa e/oda un suo delegato: adesso è affidato il compitodi apporre il sigillo sulrisultato dell’istruttoriadella Cassa Edile, pari-menti a quanto avvenivaper la cer tificazione,garantendone agliAmministratori la pienacorrispondenza alle scrit-ture contabili della Cassae all’esito della verificanazionale.La stampa del DURC nonè una funzione vera e pro-pria (anche se abbiamo

richiesto una specificautenza necessaria per leCasse Edili più grandi) mava garantito che anch’es-sa avvenga giornalmenteper tutti i DURC che èpossibile emettere, sia nelcaso di conclusione del-l’istruttoria per tutti glienti, sia nel caso di decor-renza dei termini per ilsilenzio/assenso da partedegli istituti pubblici (a cuisarà impedito l’accessoalla procedura dal 28°giorno).Consentitemi di sottolinea-re l’importanza, per ilsistema delle Casse Edili,della funzione relativa alla“consultazione” delle prati-che DURC. Essa è statapredisposta all’internodella procedura informati-ca con il chiaro intento dipermettere semplicementela lettura della singola pra-tica, senza avere la facoltàdi modificare i dati esisten-ti, per verificarne anche lostato di avanzamento dellapratica stessa.Per la Cassa Edile la fun-zione richiamata di con-sultazione rappresentaanche la possibilità diesercitare un controlloparitetico sull’intera pro-cedura, garantendone

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l’usufruibilità ad entrambi icomponenti il Comitato diPresidenza.Resta comunque compitodel Presidente dellaCassa Edile, quale rap-presentante legale dellastessa, quello di sottoscri-vere il DURC, esercitandotale funzione direttamenteo delegando, con atto for-male, il Direttore o uncomponente del Comitatodi gestione della Cassa afirmare in nome e perconto del Presidentemedesimo.Un’ultima funzione è quel-la relativa alla consegnadel DURC al richiedente,attualmente prevista condue sole modalità: quelladell’invio con raccoman-data A/R e quella dellaconsegna allo spor tello(con firma per ricevuta).Nella consapevolezza chela prevista mole di richie-ste di DURC renderà que-ste modalità non solocostose, in termini di lavo-ro dedicato e di costi viviper l’imbustamento e l’af-francatura, ma anchefonte di inefficienza per-ché diventeranno il “collodi bottiglia” dell’intero pro-cedimento, abbiamo giàavviato la ricerca di solu-

zioni alternative.In particolare, mentre alungo termine si può sicu-ramente ipotizzare l’ado-zione di un sistema diposta elettronica certifica-ta (che, però, è necessariosia adottato anche dalricevente), nell’immediatosi potrebbe utilizzare l’in-vio di e-mail che, pur nongarantendo il contenutodella comunicazione (manon lo fa neanche la rac-comandata postale), pos-sano segnalare l’avvenutaricezione del messaggioda parte del destinatario.La soluzione sarà in ognicaso sottoposta all’appro-vazione del Comitato tec-nico con Inps e Inail poi-ché andrà a modificarequanto previsto dalla cir-colare congiunta delloscorso mese di luglio.Concludo il mio interventoperché era destinato adesaminare le questioniorganizzative più rilevantie più urgenti in questa“vigilia” della partenza delDURC.Sono ben consapevole dinon aver affrontato tantealtre problematiche chepure necessitano di chia-rimenti e di risposte ma,come abbiamo visto in

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quest’ultimo anno emezzo e come sarà nelprossimo futuro, quellodel DURC è necessaria-mente un “work in pro-gress”.Ci stiamo attrezzando conuna pluralità di strumentiper rispondere al maggiornumero di esigenze postedalle Casse Edili: dalmanuale operativo chefaremo in più versioniaggiornate sia in formacartacea che consultabileon-line, alla creazione diun apposito spazio per ilDURC e per la BNI sulnostro portale, inserendoin esso tutta la documen-tazione esistente maanche delle FAQ (delledomande frequenti, erelative risposte) fino alladisponibilità di ognuno dinoi a partecipare, comeabbiamo già fatto tantevolte in questi mesi, nonsolo ai convegni pubblicisulla materia ma anche ariunioni operative con ilpersonale e gli ammini-stratori di ogni Cassa.Di fronte ad una materiacosì complessa e così rile-vante strategicamente peril nostro settore, nonabbiamo esempi da segui-re o esperienze di cui far

tesoro: in nessun altro set-tore e in nessun altroPaese d’Europa si è per-corsa una strada similarea quella del DURC.Ma essere pionieri richie-de a tutti noi (e lo dobbia-mo sapere) una forte col-laborazione ed un mag-giore impegno.

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“LEPROCEDUREORGANIZ-ZATIVE PERIL RILASCIODEL DURCE PERL’UTILIZZODELLA BNI”Mauro Miracapillo

DIRETTORE CNCE

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INTERVENTO DIMAURIZIO SACCONI

Maurizio Sacconi

SOTTOSEGRETARIOAL MINISTERO DEL LAVOROVi ringrazio per l’invi-

to rivoltomi, che hoaccolto volentieri in

quanto ci da l’occasioneper riflettere insieme suquesta esperienza permolti aspetti significativi laquale, se avrà esiti positivi,potrà portare ad ulteriorievoluzioni nell’ambito diquesta stessa attività dicertificazione.Considero emblematical’iniziativa della sottoposi-zione all’obbligo di undocumento di regolaritàcontributiva dei lavori pri-vati e non solo, comeavveniva normalmente,dei lavori pubblici, maanche l’innovazione consi-stente nel riconoscimentoalle Casse Edili di unafacoltà preposta a questotipo di iniziativa.Un’iniziativa che corri-sponde a due linee lungole quali questa ammini-

strazione intende operare.La prima è quella di unradicale contrasto nei con-fronti delle forme più peri-colose di sommerso.Ovviamente bisogna faredei distinguo nell’ambitodel sommerso.Io vengo da un’esperienzadi lavoro nelle NazioniUnite e la mia agenzia sioccupava di quella parti-colare ed odiosa forma disommerso riguardante illavoro minorile.In quel particolare conte-sto avviammo una con-venzione internazionalededicata allo sradicamen-to delle forme peggiori dilavoro minorile. So che èdifficile fare delle distinzio-ni in contesti così partico-lari, così come so che glianimi più sensibili nonamano fare dei distinguo,ma questo penso sia l’uni-co modo per rendere ope-

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rativa un ‘attività di prevenzionee repressione che consenta diportare delle priorità che nonpossono non essere riconosciu-te e prese in esame.Nel caso del lavoro minorile sipuntava ad estirpare le formepeggiori di sfruttamento, cioèquelle forme che costituivanoimmanente pericolo per l’inco-lumità fisico-psichica delle per-sone.Ovviamente le forme di lavorominorile si pongono in un conte-sto diverso rispetto a quellodella prostituzione, della pescad’altura o del lavoro in miniera.Faccio questo esempio perchéanche noi, nel contesto riguar-dante il settore edile, dobbiamoavviare un’azione di tolleranzazero nei confronti delle formepiù odiose nelle quali ci puòessere un pericolo immanenteper l’incolumità delle persone.Un pericolo che è all’ordine delgiorno soprattutto nell’ambito diun cantiere completamentesommerso. Situazioni cheappartengono alla cosiddetta“area del grigio” (tanto per fareun esempio quella che com-prende anche lo straordinarionon regolarmente dichiarato eversato al lavoratore), sono nonsottovalutabili, ma comunquediverse da altre e più malefichee totali forme di sommerso.Questa tolleranza zero ci ha for-

temente portato ad indirizzare leattività ispettive. Attività chesono state oggetto di una radi-cale riforma nell’ambito dellaLegge Biagi in quanto portatead una stretta integrazione.Non dimentichiamoci che que-ste attività ispettive prima ope-ravano con forte autonomia leune dalle altre (mi riferisco aiservizi ispettivi dell’INPS,dell’INAIL, a quelli del Ministerodel Lavoro e a quelli del nucleocarabinieri del Ministero delLavoro stesso).Quattro corpi che si concentra-vano disordinatamente sullastessa azienda e sulla stessarealtà trascurandone altre, inquanto la loro programmazionenon era strettamente correlata eanche la loro operatività ne risul-tava fortemente compromessa.Ora questi quattro corpi ispettivigrazie a direttive omogenee e acriteri di operatività sembranofinalmente avvicinarsi alladimensione di un unico corpoispettivo.Quindi, se avremo il via liberaper i vincitori dei concorsi in attoche dovrebbero comportare800 ulteriori assunzioni, potrem-mo disporre di un “esercito” diseimila persone che, opportu-namente impiegate, costituiran-no un’aggiunta importante aiservizi ispettivi della aziendesanitarie locali e potranno esse-

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Maurizio SacconiSOTTOSEGRETARIOAL MINISTERO DEL

LAVORO

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re efficacemente orientate.Stiamo dotando questi 6.000ispettori di tecnologie straordi-nariamente evolute.Il livello cui stiamo arrivando dalpunto di vista degli incroci è stra-ordinario grazie a tecnologiegprs che permetteranno di otti-mizzare il loro tempo in un datoterritorio, ma soprattutto perchéin tempo reale li porteranno adincrociare tutti i dati disponibilinella pancia del sistema delleamministrazioni pubbliche.Stiamo incrociando tutto il com-plesso dei dati grazie ad un veroe proprio sistema telematicoche in tempo reale, coadiuvatoda un supporto satellitare, con-sente di svolgere nel territorioun’azione di tipo radicale con-centrata non sulle inezie, ma surealtà che tendono a sottrarsicompiutamente alle norme edalle tutele.Per quale motivo abbiamo deci-so di concentrare le campagneispettive? Per focalizzare l’atten-zione, non solo sul sommersoche interessa il lavoro italiano,ma anche per fare luce su altricasi di sommerso: prendo adesempio l’operazione “MarcoPolo” che si è focalizzata suaree interessate dal lavoro dialcuni immigrati nelle qualidisgraziatamente si sono rivela-te violazioni dell’ordine del 90-95% dei casi. Il fatto che la per-

centuale delle violazioni riscon-trate stia salendo dimostraampiamente che stiamo ren-dendo più efficace l’ambitoispettivo.Le statistiche ISTAT ci incorag-giano: anche se il sommersodefinito “grigio” manifesta resi-stenze all’estirpazione e tende arigenerarsi, il sommerso totalesta diminuendo a vista d’occhio.Una conferma estremamentepositiva che ci incoraggia a pro-seguire su questa strada, unastrada che è nostro dovere per-correre per mantenere l’efficien-za e la tutela minima del nostrosistema.L’altra linea d’intervento riguar-da la sussidiarietà degli enti bila-terali.Abbiamo in questi anni unalinea di favore verso la bilaterali-tà, nel nome di un criterio di sus-sidiarietà che riconosce alleparti sociali e ai lori strumenti lapossibilità di fare meglio dellefunzioni pubbliche. Tra gli attoridella sussidiarietà senza dubbiole parti sociali hanno rilevanzanel momento in cui riescono asostituire al controllo ammini-strativo forme di controllo socia-le.Se si accende il cono di luce delcontrollo sociale, potremmo farfare un passo indietro al control-lo amministrativo. Noi dobbiamomettere in relazione questi due

Maurizio SacconiSOTTOSEGRETARIOAL MINISTERO DEL

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momenti. Più le parti socialisono responsabilizzate e capacidi accendere i loro riflettori e diesercitare forme di controllosociali e più dobbiamo dedicarciad altre situazioni.Ovviamente nelle nostre attivitàispettive ci atterremmo a questocriterio.Questo diventa da un latoanche incentivante nei confrontidella sottoposizione dei piùall’ombrello della bilateralità edall’altro crea un circolo virtuosoperché questo ombrello divente-rà sempre più efficiente. Cidimostreremmo sciocchi se fos-simo indifferenti verso questocono di luce, verso questoombrello che tutela la regolaritàquale quello dato dalle CasseEdili.Questa è una sfida che, sedovesse fallire, comporterebbemolti problemi e non manche-rebbero regressioni verso fun-zioni pubbliche che, come spes-so accade, quando devonocedere un po’ della loro ammini-strazione, manifestano segni divedovanza. La realizzazione diquesta convenzione è frutto diun’iniziativa spontanea e devoringraziare i Presidenti e i diret-tori degli enti che, sollecitatiall’azione, sono stati pronti adintervenire e a dare il loro impul-so perché tale operazione por-tasse risultati consistenti.

Questa sfida deve essere vinta !E’ una scommessa che i deci-sori hanno fatto nei confrontidella parti sociali prima ancorache delle strutture della CasseEdili.Una scommessa che, se doves-se funzionare, confido potrà dif-fondersi ed estendersi.La bilateralità ha già un granderuolo nella previdenza comple-mentare (e mi auguro che potràaverlo ancora di più in futuro enella gestione della formazionecontinua (con la nascita deifondi interprofessionali cheamministrano lo 0,30 % delmonte salari). In seguito potràgestire il collocamento graziealla riforma Biagi, potrà gestire –e mi auguro che in edilizia que-sto potrà accadere sempre dipiù grazie alla bilateralità e nonsolo attraverso le associazionidei costruttori – la gestione for-mativa e selettiva nei Paesid’origine di flussi migratori chein questo modo potranno aprirsiad una più tempestiva integra-zione in quanto qualificati findall’inizio. Flussi migratori chegodranno, secondo il regola-mento della Bossi-Fini, di dirittodi prelazione, di quote privilegia-te e di quote aggiuntive ovenecessario. Penso che questoprocesso potrà essere gestito inmaniera soddisfacente dallescuole edili più che da altre

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forme di bilateralità.In altri Paesi questo atto di fidu-cia non sempre si è risolto nelmigliore dei modi: per questooccorre un’adeguata attenzioneper raggiungere il nostro scopo.Si devono adottare regole omo-loghe per far si che il sistemafunzioni fluidamente, dobbiamoadottare lo stesso linguaggioaffinché la circolarità d’informa-zione sia sempre più fluida etempestiva. Ecco le sfide cheora dobbiamo affrontare.Dovremmo anche discuterepragmaticamente di eventualigradualità.Per esempio se sia necessarioo meno, di fronte ad un’esplo-sione degli atti (che possonopassare da 400.000 a 4 milio-ni), dare una diversa durata agliatti stessi (variando in questomodo la durata di 30 giorni cheera, per così dire, una durataobbligata, in assenza di qualun-que criterio legislativo).Si possono prendere in conside-razione ulteriori ipotesi. Ipotesiche ritengo debbano essere gra-duali, in quanto non possiamoporci obiettivi immediati e risolu-tivi anche per non sbagliare.Questo percorso graduale potràfarci arrivare a obiettivi più ambi-ziosi come quello di passare dauna verifica della regolaritàanche ad una verifica della con-gruità contributiva.

Non serve ricercare il miracoload ogni costo, l’importante èconsolidare questo tipo di espe-rienza.So bene che questo settore habisogno di ulteriori forme di veri-fica soprattutto a livello dellamicroimpresa e sono d’accordocon coloro che, nell’artigianato,ipotizzano forme compatibili diverifica di competenza riferite aitemi della sicurezza.Dovremmo puntare a forme diricorrente certificazione di com-petenza riguardanti soprattuttola tutela e la sicurezza nel lavoro.Sono partecipe verso questasfida e ne sono uno dei maggio-ri sostenitori, quindi vi auguro emi auguro di non fallire. Sonoottimista poiché nel sistema del-l’edilizia esiste una consolidatatradizione di relazioni industrialidi tipo collaborativo ed una soli-da storia unita agli strumenti chesono stati adottati nel corso deltempo. Questa solida esperien-za potrà consentire di superareogni forma di particolarismo,anche di tipo etnico. Si potràrisolvere così anche il problemadel bilinguismo. Credo che allefine, con soddisfazione, potrem-mo dire di avercela fatta per itanti profili del bene comuneche, grazie a questa sfida, tute-leremo.Grazie e buon lavoro.

Maurizio Sacconi

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NEL CORSODELLA GIORNATAHANNO PRESOLA PAROLA:Salvatore ArcovitoPresidente Cassa Edile di Messina

Giuseppe CesarioCEDA Bologna

Antonio FarinaPresidente Cassa Edile di Caserta

Renato MarangoniDirettore Cassa Edile di Cremona

Lucio MartignagoDirettore Cassa Edile Artigiana Veneta

Salvatore MerellaPresidente Cassa Edile di Sassari

Giovanni Claudio SucciVicepresidente Cassa Edile di Pavia

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23 NOVEMBRE 2005s e c o n d a g i o r n a t a

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“DURC:ANOMALIA EDILEO ESPERIENZAPILOTA?”

Nel dare inizio ailavori di questaseconda sessione

del Convegno, dedicataalle problematiche politi-che e di prospettiva in rap-porto alla gestione delDURC, permettetemiinnanzitutto di presentare igraditi ospiti che ci onora-no con la loro presenza edi ringraziarli per il prezio-so contributo che darannoai nostri lavori.Ringrazio per la presenzail dottor Carlo Ferroni,direttore generale dell’ANCE, ed i Segretarinazionali della Feneal-UILFranco Gullo, della Filca-CISL Domenico Pesenti,e della Fillea-CGIL MauroMacchiesi, che non hannocerto bisogno presenta-zioni perché da tutti cono-sciuti.Ringrazio con piacere ilPresidente dell’Anaepa-C o n f a r t i g i a n a t o

Giuliano Nicola e il neo- Presidente della CNA -Costruzioni GiovanniTonioni, rappresentantidelle Associazioni delleimprese edili artigianeche sono rappresentatenel Consiglio diAmministrazione dellaCNCE e ne sono parteintegrante.Voglio anche ringraziare ilrappresentante GiulianoGiordani delle relazionisindacali dell’ANCPL-Lega Coop., e FabrizioMarchi, Presidentedel l ’ANIEM-Confapi ,associazioni entrambe fir-matarie dell’avviso comu-ne del 2003, della conven-zione nazionale del 2004e facenti parte delComitato della bilateralitàche, com’è noto, sovrin-tende tutta la materia delDURC.Anche da parte loro ciauguriamo non venga

Pierandrea Aggujaro

PRESIDENTE CNCE

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“DURC:A N O M A L I AEDILE OESPERIENZAPILOTA?”

meno, anzi si rafforzi, la volontàdi vedere la CNCE come stru-mento operativo che garantiscetutti sull’effettiva e puntualeapplicazione di quanto decisodalle parti sociali.Esprimo un particolare ringra-ziamento al prof. AugustoLeggio, dirigente Generale dell’Osservatorio presso l’Autorità divigilanza sui lavori pubblici, pre-gandolo di portare i nostri salutial Presidente Rossi Brigante.Con l’Autorità sono già in corsoalcuni approfondimenti tecnicisulle possibilità di collaborazio-ne e di sinergie rispetto allagestione del DURC ma io credoche, per l’importanza strategicache tale collaborazione riveste,sarebbe opportuno fin da subitoproporne una strutturazionepermanente, iniziando, adesempio, con l’inserimento dirappresentanti dell’Autoritàall’interno dello stesso Comitatotecnico nazionale a cui parteci-piamo con INPS e INAIL.Un caloroso ringraziamento vaai nostri “compagni di viaggio”dell’INPS e dell’INAIL.Ringrazio per la presenza il dott.Ennio Di Luca, Direttore centra-le dell’area rischi dell’INAIL, checonosce la vicenda del DURCdalla nascita e continua aseguirla quotidianamente, ed ladott.ssa Lina Cardellini dellaDirezione generale dell’INPS,cioè del settore di attività del-

l’istituto che più avrà importanzanel determinare i tempi di rispo-sta per l’emissione del DURC e,come rappresentanti dell’uten-za, cioè delle imprese, non per-deremo mai l’occasione per sot-tolineare che essi debbonoessere il più rapidi possibile.Saluto e ringrazio per ultimol’amico Alessandro Niccoletti,Presidente di Union Soa: me losono permesso perché siamoentrambi della stessa “parroc-chia” veneta, non certamente inrelazione all’importanza delruolo e del punto di vista delleSOA sulla vicenda del DURC.Dal suo intervento, infatti, ciaspettiamo un contributo alnostro dibattito sicuramenteinteressante.Prima di dare la parola ai nostriospiti, cercherò di portareanch’io un piccolo contributoalla riflessione comune.Vorrei provare, innanzitutto, asintetizzare in poche parole gliobiettivi principali che le partisociali hanno voluto perseguirenel proporre l’introduzione delDURC.Il primo obiettivo è ovviamentequello di contrastare efficace-mente il lavoro irregolare, siaper un’esigenza sociale di tuteladel lavoratore, sia per garantirealle imprese una “concorrenzaad armi pari”. La seconda metaè quella di estendere il principiodel rispetto delle regole - previ-

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PRESIDENTE CNCE

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denziali, assicurative e contrat-tuali – a tutto il settore dellecostruzioni, non solo a quel20% impegnato nella realizza-zione di opere pubbliche maanche a quell’80% di attivitàrappresentato dal mercato pri-vato, dove le imprese sane sen-tono maggiormente la competi-zione scorretta.Il terzo obiettivo delle partisociali è quello di affidare l’at-tuazione di quanto detto ad unmeccanismo di stretta collabo-razione tra pubblico e privatoche possa contare sull’apportodi enti bilaterali efficienti infor-maticamente, collegati in rete,omogenei nella loro gestione: inaltre parole di un sistema nazio-nale unitario di Casse Edili.Questi sono i tre principali scopiche le parti sociali si sono prefis-sate di perseguire. Vediamo see come tali scopi saranno con-cretamente raggiungibili attra-verso il DURC. Ci si è spessosoffermati a sottolineare comel’introduzione del DURC suscala nazionale, in particolarecol decreto attuativo della legge30 del 2003, si sia potuta avva-lere della positiva esperienzarealizzata in Umbria a seguitodell’emanazione, nel 1998, dellalegge regionale n. 30 per la rico-struzione post-terremoto.Valorizzare la “buona prassi”territoriale – non solo a Perugiama anche a Sassari, L’Aquila e

in altre realtà – è sicuramenteindispensabile, soprattuttoquando sono evidenti gli ottimirisultati raggiunti in termini diemersione del sommerso e didiminuzione degli infortuni sullavoro.Quello che non è stato, invece,sufficientemente analizzato è, amio avviso, il collegamento cheesiste (il “filo rosso”) tra le impor-tanti innovazioni legislative chenegli ultimi anni hanno interes-sato il settore e la normativa,oggi, del DURC.Come non cogliere, infatti, lacoerenza attuale delle partisociali rispetto a quanto èstato rivendicato – ed ottenuto– con l’introduzione di quel vir-tuoso circuito di norme pre-miali costituito dal riconosci-mento di detrazioni fiscali e diriduzione dell’IVA per incenti-vare la regolarizzazione di unaquota rilevante di lavoro priva-to in edilizia?E come non vedere che lo stes-so meccanismo dell’art. 29 dellalegge 341 del 95 (più si dichiarameno si paga), è basato sullostesso principio che affidaall’aumento della regolarità inedilizia il ruolo di strumento dellapolitica industriale di settore?Oggi l’edilizia è uno dei settoripiù strutturati nella lotta al som-merso e questo lo deve allatenacia ed alla lungimiranzadelle parti sociali che, in contesti

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PRESIDENTE CNCE

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“DURC:ANOMALIAEDILE OESPERIENZAPILOTA?”

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politici diversi, sia con TizianoTreu che con Maurizio Sacconi,sono riuscite ad avanzare pro-poste basate su un metodopragmatico (non ideologico o diprincipio) per affrontare i proble-mi reali del settore.Al di fuori delle esperienzeappena richiamate, il limite diogni azione regolatrice nel set-tore è sempre stato quello dirivolgersi soprattutto a quei sog-getti imprenditoriali interessatialla realizzazione di opere pub-bliche, si pensi alla 55/90, allalegge Merloni e così via.L’attuazione del DURC, invece,per il comparto dei lavori pubbli-ci si tradurrà nell’immediato inuna semplificazione di adempi-menti amministrativi già esisten-ti non essendo state previstemodifiche alle normative in vigo-re per la partecipazione allegare, l’aggiudicazione dellestesse e l’esecuzione delleopere.Sarà invece profonda l’innova-zione che il DURC determinerànei comportamenti dei vari atto-ri – committenti, enti locali,imprese – interessati alle proce-dure di autorizzazione, esecu-zione e gestione dei lavori ediliprivati.Siamo infatti di fronte alla modi-fica di una legge, la 494 sullasicurezza sul lavoro, di caratteregenerale, chiedendo al commit-tente quale “onere” per l’inizio di

lavori soggetti a permesso dicostruire e DIA e “pena” lasospensione del titolo abilitativo,di presentare il DURC relativoalle imprese esecutrici; stabilen-do i soggetti abilitati al rilasciodel DURC – INPS, INAIL eCasse Edili – e le modalitàattuative (una specifica conven-zione); facendo discendere lostrumento, il DURC, da un pre-ciso fine: la verifica dell’applica-zione, da parte dell’impresa, diuno dei Contratti nazionali sotto-scritti dalle Associazioni compa-rativamente più rappresentativenel settore.Questo è il nodo: il lavoro rego-lare, sia nel pubblico che nel pri-vato, è quello che rispetta leleggi e i contratti; in edilizia ilrispetto dei contratti, di tutti icontratti, vuol dire essere iscrittialla Cassa Edile.Tutto questo ci porta al terzoaspetto da esaminare, quellodel ruolo e della qualificazionedel sistema delle Casse Edili.Fino a pochi anni fa il ruolo delleCasse Edili era per molti, dentroe fuori la categoria, quello dirispondere alle peculiari, “ano-male” esigenze del settore nonsempre corrispondenti ad unassetto di norme legislative chetendeva ad ignorare tale realtà.La gestione di un’”anomalia” haqualche volta portato a ricercaresoluzioni interne al sistema (sipensi al problema previdenziale

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CNCE: CONVEGNO NAZIONALE DELLE CASSE EDILI

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sulla prestazione APE “risolto”creando l’APES) senza andarealla radice dei problemi stessi.Oggi il quadro è completamentediverso: sotto ogni aspetto leCasse Edili offrono la certezzache loro stesse ed i soggettiinteressati, imprese e lavoratori,agiscono in quadro di chiarezzanormativa: si pensi, ad esempio,all’assoggettamento previden-ziale dei contributi alla CassaEdile, all’identificazione dellestesse come sostituti d’imposta,alla legislazione sugli enti noncommerciali, alle norme di tute-la della privacy, ecc. Il lavorodella CNCE è stato, anche inquesto senso, determinante.Questa garanzia di massimatrasparenza nell’operato delleCasse Edili ha rappresentatouna pre-condizione perché illegislatore potesse inserirle nel-l’esercizio di una pubblica fun-zione come quella relativa alrilascio di un documento diregolarità contributiva unitamen-te ad istituti pubblici, costituiti eregolati da leggi, come INPS eINAIL.Nella convenzione dell’aprile2004, nei rinnovi contrattuali enella stessa circolare congiuntacon INPS e INAIL del luglioscorso, le parti hanno inseritoun’ulteriore importante innova-zione, quella di verificare la posi-zione di regolarità contributivadell’impresa, tranne i casi di

SAL e liquidazioni finali, nei con-fronti non più di una sola CassaEdile ma di tutte le Casse pre-senti sul territorio nazionale.E’ del tutto evidente come aduna certificazione nazionaledebba corrispondere un siste-ma omogeneo e unitario diCasse Edili che operi secondonorme nazionali.Ci siamo soffermati ieri, parten-do dalla relazione delVicepresidente Trinci, sulle pro-blematiche riguardanti l’applica-zione delle regole nazionali peril rilascio del DURC da partedelle Casse Edili e non intendoripetere le cose già dette.Vorrei soltanto sottolineare dueaspetti consequenziali ad unalogica di omogeneità di compor-tamenti delle Casse in meritoalle procedure per la gestionedel DURC.Innanzitutto, dobbiamo prende-re atto che per operare al meglionella fase di certificazione dellaregolarità contributiva dell’im-presa, la Cassa deve avere unaqualità, uno standard di funzio-namento che coinvolga tutte lealtre funzioni da essa svolte.Mi riferisco, in particolare,all’adozione della modulisticaunica, alla dotazione informaticaper l’acquisizione delle denun-ce, all’assetto organizzativo peril controllo e la gestione delledenunce stesse, all’azioneamministrativa di verifica e regi-

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strazione dei versamenti (non-ché di redazione e certificazionedei bilanci), alle procedure –legali e non – per il recupero deicrediti, all’esercizio effettivodella funzione di controllo daparte degli Amministratori.La gestione del DURC risente,quindi, dell’organizzazione dellavoro complessiva della Cassa.Il secondo aspetto da rilevare è,quindi, quello della necessitàche le parti sociali nazionali, perottenere un’omogeneità di com-portamento delle Casse Edili aifini del DURC, affrontino il temadella “qualità minima garantita”per tutti gli aspetti dell’attività diciascuna Cassa Edile e dell’in-tero sistema nazionale e, perquesto, dotino il sistema deglistrumenti essenziali perché talinodi vengano rapidamenteaffrontati e risolti: regole di siste-ma, procedure di verifica gene-ralizzata, azioni di supportoorganizzativo, pieno ed imme-diato coinvolgimento delle asso-ciazioni locali.Quando diciamo queste cosesiamo ben consapevoli dellenuove responsabilità e dei nuovicompiti che finiranno per grava-re, inevitabilmente, sulle spalledella CNCE.Permettetemi di concludere lemie brevi riflessioni con un invito.L’invito è rivolto a tutti noi affin-ché prendiamo atto dell’impor-tanza assoluta che riveste il ter-

mine “collaborazione” nell’espe-rienza del DURC. E’ stato cosìfino ad oggi perché questo hadeterminato che tra tutte leAssociazioni imprenditoriali e traqueste e le Organizzazioni sin-dacali si realizzasse un’alleanzaper il perseguimento di obiettivicomuni.La stessa collaborazione c’èstata tra gli attori sociali e quellipolitici per il varo delle normelegislative e tra gli enti attuatori –INPS, INAIL e Casse Edili – nellavoro di questi mesi.Lo stesso spirito sarà necessa-rio, e credo non mancherà, neirapporti con le stazioni appal-tanti, l’Autorità, le SOA, gli entilocali, i consulenti del lavoro e,non da ultimo, le imprese.Dobbiamo avere una fortevolontà e capacità di collabora-zione per dare pieno successoad un’iniziativa che, partita dalterritorio, ora coinvolgerà tutto ilsettore delle costruzioni.Ci auguriamo che il successo diquesta esperienza in ediliziapossa anche fungere da trainoin settori con analoghe proble-matiche (commercio, turismo,agricoltura, ecc.), diffondendo lacultura della regolarità in tutto ilPaese.Soltanto la regolarità, la traspa-renza e l’efficienza, infatti, ren-dono veramente competitivo unsistema economico.Grazie a tutti.

Pierandrea Aggujaro

PRESIDENTE CNCE

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“DURC:ANOMALIAEDILE OESPERIENZAPILOTA?”

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Buongiorno a tuttie grazie per l’in-vito. Porto i miei

saluti e quelli del diret-tore generale, che nonè potuto essere pre-sente oggi.Io ho vissuto la vicen-da del DURC daglialbori, prima ancorache entrassero ingioco le Casse Edili, inquanto il DURC era giàprevisto dalla prece-dente normativa per gliappalti pubblici e altempo i protagonistierano INPS e INAIL.Sottoscrivo pienamentela relazione di Aggujarosia per gli obiettivi cheper la nostra specificacompetenza di lavoroirregolare ed infortuni;a noi sta molto a cuoreche il DURC si rivelicome strumento di pre-venzione di questo

fenomeno che, seppurin diminuzione negliultimi tempi, è ancoramolto grave nel com-parto dell’edilizia.Naturalmente questogiustifica l’impegnoche fin da subitol’Istituto ha profuso perquesta operazione. Unimpegno che ci havisto presto protagoni-sti nella realizzazionedelle procedure infor-matiche, nel sistematelematico di comuni-cazione, nello stabilirela ripartizione dei costidell’operazione (unproblema che ci haattanagliato e cheabbiamo, infine, risoltopositivamente).Voi sapete che il nostroimpegno è andato oltrela realizzazione delleprocedure e non è unimpegno finito, perché

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Ennio Di Luca

DIRETTORE CENTRALEDELL’AREA RISCHI DELL’INAIL

INTERVENTO DIENNIO DI LUCA

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altri interventi di ottimizza-zione sono da fare e nesiamo ben consapevoli.Nel frattempo, però, è arri-vata insieme con l’Inps l’at-tività indispensabile di for-mazione, realizzata prima alivello centrale e poi a livelloregionale, che speriamosia utile a tutte le personecoinvolte.Spero che voi siate benpronti a cogliere quest’occa-sione. Si è trattato di unafase di sperimentazione cheha visto la partecipazione di12 province, ma che ora sista estendendo a macchiad’olio, in vista dell’attuazio-ne del pieno regime previstoper il 1° gennaio 2006.I risultati di questa primafase di sperimentazione nonsono negativi: oltre 12.000sono i DURC già emessi.Devo dire che la maggioran-za delle richieste è pervenu-ta per via telematica – siste-ma che dobbiamo incentiva-re a tutti i costi, se vogliamoridurre il carico operativo chesi riversa sulle nostre e sullevostre strutture territoriali – ei tempi si sono andati ridu-cendo, anche se siamoancora su livelli elevati.Qualche tempo fa il tempomedio di rilascio era di circa38 giorni. Su tale lentezza

incidono anche i tempi chegli istituti impiegano pereffettuare le loro verifiche. Adimostrazione dell’impegnoper snellire quest’attività viposso dire che l’Inail hadestinato per il 2006 unaquota della retribuzioneaccessoria, prevista dai con-tratti integrativi, per ridurrequesti tempi.I nostri operatori, infatti,sono concretamente impe-gnati in questo, anche per-ché ne hanno un tornacon-to economico. Il mio auspi-cio è che la forma di colla-borazione che c’è stata alivello centrale si concretizzia livello locale, attraversoriunioni preparatorie e orga-nizzative, senza contrappo-sizioni e soprattutto inte-grandosi con l’utenza ester-na. Ritengo assolutamenteindispensabile per il suc-cesso dell’operazione chel’utenza esterna, soprattut-to per quanto riguarda glienti pubblici committenti,ma anche gli intermediari,venga coinvolta e convintaad utilizzare le proceduretelematiche che abbiamorealizzato.Ci sono ancora dei nodi dasciogliere: primo nodo, ladurata del DURC per i lavo-ri privati. Ho sentito il vice-

Ennio Di Luca

DIRETTORECENTRALE

DELL’AREA RISCHIDELL’INAIL

CNCE: CONVEGNO NAZIONALE DELLE CASSE EDILI

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presidente di Pavia sottoli-neare come nella richiestadel DURC dovrebbe essereindicato il cantiere per ilquale si rilascia la certifica-zione. Questo è possibilese il DURC ha valenza perquel tipo di cantiere, perchése il DURC ha valenza di unmese - e adesso si auspicadi 3 mesi - non può esserelimitato ad un cantiere.Questo può tornare utile intermini di economicità dellanostra operatività, però, seprivilegiamo questo aspetto,dobbiamo rinunciare a qual-cos’altro.Poi bisogna chiarire se ilDURC è obbligatorio nelcaso in cui i lavori venganosvolti da ditte artigianesenza dipendenti. È unaspetto che il Ministero delLavoro sta affrontando,naturalmente una rispostanegativa in questo sensoridurrebbe di molto il nume-ro di certificati da emetterema una soluzione del gene-re ci vede perplessi (alme-no per quanto riguarda Inpse Inail).A noi interessa molto anchela regolarità contributiva dellavoratore autonomo e,soprattutto nel campo degliartigiani, è frequente l’ipo-tesi di lavoratori autonomi

che non sono in regola conl’iscrizione all’albo o con ilversamento dei premi assi-curativi; infatti, non di rado,gli incidenti accadono aqueste persone.Auspico poi che la legisla-zione nazionale non siacontinuamente messa indiscussione da quelle regio-nali. Noi abbiamo impostatoun sistema che per l’unita-rietà dei nostri enti adottastandard comuni sul territo-rio e ogni modifica rilevantesu tale standard ovviamentecosta, sia in termini operati-vi che economici.Il mio auspicio è che nonsiano l’Inail e l’Inps gli entichiamati a risolvere contro-versie nell’ambito del siste-ma delle Casse Edili, quindiche non siano loro a doverdecidere se quel soggetto èautorizzato o meno a rila-sciare il certificato di regola-rità contributiva perché sonoproblemi che esulano dallanostra competenza.Grazie.

Ennio Di Luca

DIRETTORECENTRALE

DELL’AREA RISCHIDELL’INAIL

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INTERVENTO DIFRANCO GULLO

Vorrei fare unbreve inter-vento e sotto-

scrivere le relazioniche ho ascoltatoieri, ad iniziare daquella del presiden-te, del vicepresiden-te e quella tecnicatenuta dal direttore.Il rischio è essereripetitivi perché, seè vero che ciascunodi noi ha metaboliz-zato l’impegno checi attende sullagestione del DURC,credo che il meritodovrebbe esserecomune a tutti.Pertanto mi limito afare tre considera-zioni.Anch’io voglio sotto-lineare con grandesoddisfazione la par-tecipazione a questainiziativa.

È una partecipazio-ne non tanto e nonsolo dal punto divista di presenze enumeri, ma da unpunto di vista delcontributo e dellavoglia di riflettere epartire col piede giu-sto, anche perchè iltema del DURC è digrande attualità.Il 1° gennaio 2006 èalle por te, quindidobbiamo essereattrezzati per supe-rare la fase speri-mentale che hariguardato le provin-ce. A tal proposito,voglio sottolineareanch’io che stiamoragionando su rego-le e principi determi-nati dal Comitatodella bilateralità cuisiamo tutti tenuti adattenerci.

Franco Gullo

SEGRETARIO NAZIONALEFENEAL - UIL

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Si tratta di regole nazio-nali che non prevedonoderoghe o aggiustamentia livello locale, di principielaborati che tendono adomogeneizzare il sistemadal punto di vista proce-durale: parliamo di regolea cui devono attenersi le119 Casse Edili, comeprevisto dalla convenzio-ne dell’aprile 2004.Se questi sono i principifondamentali credo sidebba lavorare tenendoliben a mente. Con un’ac-cortezza però: io credoche il Comitato dellabilateralità e ancor più leparti sociali in esso rap-presentate debbanoavere capacità di ascoltoe capire quando, nelcorso della gestione, visono problemi di ordinetecnico.La capacità di ascoltodeve comportare lacapacità di affrontare erisolvere i problemi veri.Credo che ciascuno dinoi debba avere granderispetto per l’uomo e perla responsabilità dei sin-goli ruoli, che passanoattraverso momenti dicollaborazione senzacorrere il rischio di inva-dere il campo dell’altro,

perché altrimenti rischia-mo di generare confusio-ne, che non interessa anessuno.Seconda considerazio-ne: sono state ricordatenella relazione del presi-dente le finalità delDURC, da un lato lasemplificazione per leimprese, dall’altro lato ilDURC come strumentodi potenziale efficaciacontro il lavoro nero e ilsommerso e per lacoper tura contrattualedei lavoratori.Ritengo che la sperimen-tazione sia stata positiva.I dati delle Casse Edili cidicono che i lavoratorisono aumentati, le orelavorate sono aumentatee mi pare che siamo sullastrada giusta.Credo che l’obiettivo daperseguire sia quello delmonte salari comune, inbase al quale vengonoeffettuati i versamentinelle Casse Edili e quelliall’Inps.Sappiamo che questodato non è omogeneo,perché anche la base delpremio versato all’Inail èdifferente, quindi in pro-spettiva si deve lavorareper questo.

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Terza considerazione: io,come tutti voi, ritengoche una corretta e coe-rente gestione del DURCcontribuisca non soloalla regolarità del rap-porto di lavoro, ma rendail lavoro regolare piùsicuro.Quindi ritengo che siottenga un risultato posi-tivo sia sul piano deicosti sociali che provo-cano gli infor tuni, maanche e soprattutto unrisparmio di vite umane.Non va dimenticato chela regolarità del rapportodi lavoro aiuta inoltre ilprocesso per la realizza-zione della congruità.Anche questo veniva ieriricordato.Lo ribadisco perchécredo si debba lavorarecon maggiore lena.Un altro elemento positi-vo è la determinazioneche si verrà a registraresul mercato con un’ope-razione di trasparenzaper permettere alleimprese regolari di ope-rare sul mercato conmaggiore lealtà di oggi.Si devono quindi ripristi-nare quelle condizioni dimercato regolare perrendere regolare il rap-

porto di lavoro e contri-buire a migliorare la qua-lità e l’affidabilità dell’im-presa perché non va tra-scurato che le risorseumane sono una compo-nente della qualità delleimprese.Infine, personalmentesono convinto che, attra-verso il documento diregolarità contributiva, sicontrasti la filosofia deiribassi anomali, perchèle quote ribassate ven-gono recuperate utiliz-zando lavoro nero nelcantiere.Voglio fare un’ultima con-siderazione in merito aidubbi di ieri, fugati sta-mattina dal presidente.Voglio ribadire che ilDURC si applica a tuttele imprese, compresi isubappaltatori: da que-sto punto di vista, non cisono equivoci né dubbi.Non sarà facile, ci saran-no difficoltà di gestione,forse inferiori nei lavoripubblici (dove si è mag-giormente abituati adinterfacciarsi con le auto-rità e con la pubblicaamministrazione in gene-rale) e ci saranno più dif-ficoltà nel settore privato.Rispetto a questo, se mi

Franco Gullo

SEGRETARIONAZIONALE

FENEAL - UIL

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è permesso, vorrei fareun distinguo: ci sonolavori privati importanti,di grandi dimensioni epoi vi è una costellazio-ne di piccoli lavoretti chesfuggono a qualsiasicontrollo.Credo che nei cantieriprivati di dimensioniimportanti la sindacaliz-zazione spesso sia sino-nimo di regolarità e tra-sparenza. Nelle piccolerealtà, invece, oltreall’impegno di realizzarela banca dati, voglioaggiungere alla vostraattenzione un ulterioreelemento.Dovremmo individuarenel tempo uno strumentoche scardini la conve-nienza di operare irrego-larmente. Da questopunto di vista, credo chesi possa contribuire inprospettiva alla causa,che è quella di averemaggiore trasparenza,regolarità, competitivitàe certezza.Non mi rimane cheaugurare a tutti buonlavoro e dimostrarecapacità di ascolto chevale per tutti nessunoescluso.

Franco Gullo

SEGRETARIONAZIONALE

FENEAL - UIL

CNCE: CONVEGNO NAZIONALE DELLE CASSE EDILI

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INTERVENTO DIGIULIANO NICOLA

Bu o n g i o r n o ,sono lieto diportare il salu-

to degli imprenditoriedili aderenti allaConfartigianato, aipresidenti e ai diret-tori delle Casse Edili.Mi sia consentito inpar ticolar modosalutare i dirigentidelle Casse Ediliartigiane che testi-moniano con la loropar tecipazione lavolontà di rafforzarei legami di collabora-zione con i colleghidell’industria e dicontribuire con leloro idee ed indica-zioni a miglioraresempre più il siste-ma della bilateralitàdel settore.Il presidente Aggujaronella sua relazione siè chiesto se il DURC

sia un’anomalia circo-scritta al settore dellecostruzioni, oppureun esperimento pilotadi un nuovo strumentoutile a contrastare lapiaga del lavoro irre-golare e dell’evasionecontributiva.Alla luce delle pre-scrizioni e previsionicontenute nellalegge finanziaria, ladomanda divienenaturalmente retori-ca dal momento cheil governo, alla lucedel comma 371 delmaxi emendamento,mostra la volontà diestendere l’espe-rienza dell’ediliziaanche a tutti settori isettori produttivi,anche se circoscrittaalle imprese cheintendono beneficia-re delle sovvenzioni

Giuliano Nicola

PRESIDENTE ANAEPACONFARTIGIANATO

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comunitarie per la realiz-zazione di investimenti.L’importanza dell’espe-rienza in edilizia sta nel-l’aver aperto la strada eaffidato ad un soggettoprivato, il sistema delleCasse Edili, la funzionedel rilascio del DURC;una responsabilità che leorganizzazioni di rappre-sentanza si sono assun-te nella convinzione chela lotta all’abusivismoimprenditoriale, al lavoroirregolare e all’evasionedebba vederle sempre inprima linea e in ognicaso protagoniste.In questo spirito, il mondodell’artigianato e dellapiccola impresa ha sotto-scritto l’avviso comune didue anni fa nella convin-zione che è necessarioagire con ogni mezzocontro chi opera senzarispetto per le leggi delloStato ed altera i principidella libera concorrenzadi mercato.Abbiamo dato la nostraadesione in base apoche ma chiare condi-zioni, condivise dai tutti.Credo valga la penaricordarlo soprattutto acoloro che tentano dieluderle ed ignorarle.

La prima condizione èche, contestualmente alDURC, fossero avviatein sede legislativa le ini-ziative dirette a ridurre ilpeso del prelievo contri-butivo che risulta essereil più elevato tra tutti isettori produttivi.Devo purtroppo constata-re che, a distanza di dueanni dagli accordi sotto-scritti, sono rimasti sullacarta sia l’impegno per lariduzione dei contributiper la cassa integrazioneguadagni, sia le proposteche mirano all’emersionee alla regolarizzazionedel lavoro straordinario.Mi ostino a credere chela repressione dei feno-meni negativi non sia diper sé sufficiente a scon-figgere l’evasione, mache occorra operarecontestualmente con ilmedesimo impegno perrimuovere la cause chela alimentano.Tra queste cause vi èsicuramente l’elevatapressione contributiva efiscale che grava sullavoro in edilizia. Da quila necessità che non siaaccumulato altro ritardoe che siano onorati gliimpegni previsti nell’av-

CNCE: CONVEGNO NAZIONALE DELLE CASSE EDILI

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Giuliano Nicola

PRESIDENTEANAEPA

CONFARTIGIANATO

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viso comune del 16dicembre 2003.La seconda condizionerisiede nel rispetto del-l’autonomia contrattualee delle parti sociali chene hanno sottoscritto l’in-tesa. L’affidamento dellosportello per il DURCpresuppone che le CasseEdili riconoscano recipro-camente i contratti collet-tivi nazionali di lavoro sti-pulati dalle parti mandan-ti. Mi chiedo perché taleelementare presuppostofaccia tanta fatica adessere rispettato.Vi chiedo come sia possi-bile la certificazione dellaregolarità contributiva diun’impresa, se la CassaEdile non riconosce ildiritto della stessa impre-sa a procedere ad accan-tonamenti e versamentidelle quote di adesionicontrattuali, secondo ilcontratto che essa appli-ca ai suoi dipendenti.E non mi si venga a direche il rispetto del con-tratto nazionale è testi-moniato dall’accordo sulsalario convenzionale,visto che tutti sanno chequesto accordo sia statovoluto unicamente perdistribuire oneri in

maniera uguale su tuttele imprese, a prescinde-re dalle loro dimensioni.Non vorrei che qualcunopensasse che alla CassaEdile sia permesso disottrarsi al rispetto delleregole, stabilite comepremessa del mandatoper rilasciare il DURC.Un analogo richiamo l’hofatto per quanto riguardagli accordi trilaterali sot-toscritti tra industriali,artigiani e sindacati. Semi è lecito parafrasare ilcapitolo contrattuale,essi costituiscono unobbligo imprescindibile,correlativo all’abilitazio-ne di rilasciare il DURC,da par te delle CasseEdili e pertanto non èammesso il parziale nétanto meno totale rifiuto.Vi è una condizionegenerale che, se nonrispettata, rischia divanificare ogni sforzoposto in essere per con-trastare le attivitàimprenditoriali abusive, illavoro irregolare, l’eva-sione contributiva efiscale, il mancato rispet-to delle norme e dellatutela del lavoro.Questa condizione ripo-sa nella coerenza logica

Giuliano Nicola

PRESIDENTEANAEPA

CONFARTIGIANATO

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delle scelte politiche edelle azioni amministrati-ve che vengono portateavanti.Il mondo dell’artigianatoè stato il primo sosteni-tore dell’introduzionedella legislazione nelsettore edile, del conflittodi interessi fra impresa eproprietario dell’immobi-le, per rompere il circuitodi convenienza e conni-venza che è tra le mag-giori cause che portanoall’evasione fiscale.Questo circuito virtuosoè messo ora in pericolodalla legge finanziariache elimina la riduzionedell’IVA al 10% lascian-do soltanto la detrazionedei costi sopportati dalproprietario.In linea teorica, la corre-zione parrebbe aumen-tare il beneficio per ilproprietario, in realtàessa rischia di ripristina-re una convergenza diinteressi che comporte-rebbero un ritorno ingrande stile dell’evasio-ne fiscale. Un tale statodi cose ridurrebbe lapotenzialità operativa delDURC stesso.Di fronte a questa minac-cia, tutte le parti in causa

che credono nel DURC enella sua azione pensodebbano chiedere algoverno il ripristino dellaprecedente normativa eil rispetto degli impegniprevisti sulla scorta del-l’avviso comune di dueanni fa.In nome della coerenzapolitica e legislativa, ilmondo dell’artigianato edella piccola impresa siattende che, nella depre-cabile ipotesi di un rifiutodi Bruxelles, siano adot-tate misure alternativepremiali nei confrontidelle imprese in regola, ingrado di premiare gli sfor-zi che le associazioni dirappresentanza stannoportando avanti per affer-mare - mediante il DURC- i principi della legalità edella sana competizionedel mercato.Grazie a tutti e buonlavoro.

Giuliano Nicola

PRESIDENTEANAEPA

CONFARTIGIANATO

CNCE: CONVEGNO NAZIONALE DELLE CASSE EDILI

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INTERVENTO DICARLO FERRONI

Signori buongior-no. Sono moltolieto di prendere

la parola davanti aquesto affollato conve-gno delle Casse Edili.Ringrazio il presidentedella CNCE per averinvitato l’ANCE e portoi saluti del presidenteDe Albertis che non èriuscito ad essere qui.Questo convegno assu-me, a mio avviso, unsignificato particolareper due motivi.Il primo è che, purtrop-po, coincide con unmomento di inversionedi tendenza dell’anda-mento economico delnostro settore.Ci troviamo ad un pas-saggio cruciale: il fron-te delle opere pubbli-che piange, gli stanzia-menti e i pagamenti inmolti casi si riducono

(il caso ANAS è sottogli occhi di tutti) e diquesto ci dobbiamopreoccupare tutti. Ilmercato privato, anchese continua a dareminimi segnali di movi-mento, è in flessione ecrediamo che si debbafar leva in futuro suuna politica sociale perla casa. Un tema cheabbiamo richiesto algoverno e sulla quale ilgoverno sta lavorando.Su questo dobbiamolavorare tutti insieme,non solo per far lavora-re imprese e lavoratori,ma anche per rispon-dere ad un bisognosociale ed economicodel Paese.Dunque, le prospettivesono queste: dobbia-mo stringere i denti perevitare che questo set-tore (che ha fatto da

Carlo Ferroni

DIRETTORE GENERALE ANCE

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traino a tutta l’economia ita-liana) ceda il passo ad unasituazione pesantementecritica.L’altra occasione per cuiritengo che il convegnoabbia particolare rilevanzaè la cosiddetta “solennizza-zione” dell’avvio del DURC.Voglio sottolineare l’impor-tanza di questo strumento,volto a combattere il lavoroirregolare.È uno strumento che comeparti sociali abbiamo volutocon molta determinazione eadesso siamo pronti agestirlo nel modo più ade-guato. Da questo momento,le nostre Casse Edili diven-tano un punto di riferimentoessenziale come spartiac-que fra regolarità e irregola-rità del lavoro.È un ruolo che credo leCasse possano rivendicare.Siamo orgogliosi di questostrumento di bilateralismoche a suo tempo ci venneda più parti invidiato e(malamente) copiato, cheesiste ormai da molti anni.Naturalmente l’esserneorgogliosi non vuol dire chenon vi siano miglioramentida fare.Mi preme rivendicare l’im-pegno posto dall’Ance nelcombattere il lavoro nero.

Un impegno su cui ci prodi-ghiamo da tempo, moltoprima che si parlasse diDURC, per motivi etici.Siamo fieri di impegnarciperché riteniamo che abbiabenefici per i lavoratori eanche per le imprese, per-ché se il lavoratore si senteprotetto, lavora più volentie-ri e con maggiore impegno;inoltre lo riteniamo utileanche per normalizzare laconcorrenza fra le imprese.E’ un impegno che viene dalontano anche perchésiamo convinti che allaregolarità contributiva siaconnesso un problema cuisiamo estremamente sensi-bili: quello della sicurezzasui cantieri di lavoro.Voglio darvi un dato di con-fronto tra la percentuale diirregolari sul totale dell’eco-nomia italiana e sul totaledel nostro settore.Nel 1995, la percentuale diirregolari nell’intera econo-mia era del 14,5% e nelnostro settore il 16,5%.Dieci anni dopo c’è stato unabbassamento per tutti:13,4% sul totale, 12,5% nelnostro settore. Quindiabbiamo scavalcato lamedia dell’intera economia!Mi sembra un fatto impor-tante, di cui tutti ci dobbiamo

CNCE: CONVEGNO NAZIONALE DELLE CASSE EDILI

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Carlo Ferroni

DIRETTOREGENERALE

ANCE

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compiacere.Passando a parlare dell’av-viso comune devo dire cheesso testimonia ancora unavolta la grande disponibilitàdell’Ance. Conosciamo icontenuti dell’avviso(l’estensione ai lavori privatidel DURC; la denuncia delgiorno prima; la penalizza-zione per i casi d’inadem-pienza etc…) e sappiamoche le imprese, insieme aisindacati, sono disposte asostenere sacrifici per otte-nere questi obiettivi.Abbiamo assecondato ilgoverno nella dichiaratalotta al sommerso più diogni altro settore, raggiun-gendo risultati oggettivi efavorendo l’elaborazione dinorme che le nostre Casseedili si stanno impegnandoa portare avanti.Lasciatemi dire, però, che,mentre noi abbiamo fattotutto il possibile, la rispostada parte del governo nellalotta alle fonti del nero nonè stata adeguata, anzi èstata pressocchè nulla.La prima fonte del neroriguarda l’elevatezza dellecontribuzioni, perché se èetico e morale che si debbapagare tutto il dovuto, nonsempre questo porta van-taggi quando si tratta di

misure espropriative (spe-cie in un momento in cuinascono concorrenze conaltri Paesi che hanno siste-mi diversi dai nostri).Avevamo chiesto la struttu-ralità del famoso 11,50%.Avevamo chiesto la riduzio-ne dell’aliquota CIG, aveva-mo parlato di decontribuzio-ne dei trattamenti aggiuntivie fatto altre proposte, cheperò sono rimaste disatte-se. Anche la questione deidisabili in cantiere è rimastasulla carta: non c’è nessu-no che ci ha dato torto, magli atteggiamenti demagogi-ci hanno fatto sì che l’ado-zione di questa norma nonvenisse mai adottata e que-sto ha portato la ricrescitadel “nero” e si è rivelato unlimite alla crescita delleimprese. Invito quindi gliamici sindacalisti ad unirsi anoi, come sempre hannofatto, per premere sulleforze politiche affinché que-sti obiettivi volti alla lottacontro il lavoro nero possa-no essere raggiunti, fin daadesso o dal prossimogoverno.Ovviamente esistono altrefonti di nero. I ribassi ecces-sivi finiscono per indurre acomportamenti riprovevoliperché abbiamo un’ammini-

Carlo Ferroni

DIRETTOREGENERALE

ANCE

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strazione non capace di eli-minare le offerte anomale.Per fronteggiare questi pro-blemi servono personeesterne e capaci che operi-no per conto dell’ammini-strazione in questo senso.Passando al discorsodell’Iva sulle ristrutturazionivorrei dire che esistono dif-ferenze sostanziali tra un’Iva al 20, al 10 o al 36%. Ilrischio è che questa poten-te leva di emersione dalsommerso si vanifichi.Abbiamo due scadenzedavanti: la prima è la riunio-ne Ecofin del 6 dicembreprossimo; la secondariguarda la scadenza dellalegge finanziaria in cui siera proposto di portare l’Ivaal 10%, poi al 20%: speria-mo che si torni a dire 10%.Per concludere vorrei torna-re al discorso che facevoprecedentemente riguar-dante l’essere orgogliosidel nostro sistema di CasseEdili. Ma ci sono alcuni puntiche devono essere chiariti.Innanzitutto il tema finan-ziario. Occorre che le contri-buzioni siano strettamentecollimate agli impegni con-trattuali, per onorare i qualivanno usate le eventualieccedenze giacenti pressole Casse. In un momento di

difficoltà che tende adaggravarsi in futuro, credoche questa sia una regolad’oro a cui tutte le Cassedovrebbero attenersi.Bisogna evitare i rischi cheportano ad una finanziariz-zazione del sistema.Inoltre, sotto il profilo orga-nizzativo, voglio ricordare gliobiettivi che sono stati nuo-vamente ribaditi nel contrat-to di lavoro: l’armonizzazio-ne e l’omogeneizzazionedelle attività degli organismiparitetici, il potenziamentodei tre enti nazionali di coor-dinamento, la nascita diregole cogenti per gli organi-smi territoriali che rendanoautomatica l’applicazionedelle regole emanate dalcentro, la nascita di un siste-ma nazionale a rete ed infinela razionalizzazione dei costidel sistema paritetico, otti-mizzando l’utilizzo delle risor-se finanziarie e prevedendorigorosi sistemi contabili edanalisi del bilancio.Io sono certo che tutti i rap-presentanti delle Casse Edilisi sentano impegnati nelledirezioni che mi sono per-messo di ricordare, con ilmassimo rigore, trasparenzaed efficienza per farci esse-re ancora più orgogliosi diciò che stiamo realizzando.

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Carlo Ferroni

DIRETTOREGENERALE

ANCE

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Per prima cosadevo ringraziarela presidenza e

la direzione Cnce percome è organizzato ilconvegno, per la possi-bilità di trasformarequesto appuntamentoin un momento forte disintesi che esprime ciòche si fa in ogni CassaEdile. Credo sia unpatrimonio, questo, pertutte le organizzazionisia sindacali cheimprenditoriali, e siaanche un modo per farconoscere meglio l’edili-zia, far parlare di essain modo positivo e perfar conoscere comequesto settore lavoracon risorse proprie percercare di darsi unanuova immagine.Penso che le iniziativegià ricordate, attraver-so il meccanismo

dell’Avviso comune,saranno ampiamentesostenute dalle orga-nizzazioni sindacali epenso che si possafare anche qualcosa inpiù. Concordo con chiritiene troppo elevato ilcosto previdenziale perl’edilizia rispetto aglialtri settori. Dobbiamoparificare tutti i costiprevidenziali di chilavora in un cantiere.Non è possibile fareconcorrenza sleale,rispetto a costi differen-ziati, sulla base dellaforma di assunzionedella persona.Inoltre, credo sia legitti-ma la richiesta di ren-dere definitive tutte leagevolazioni già in atto,ma anche di difenderele detrazioni per leristrutturazioni, chepenso debbano essere

Domenico Pesenti

SEGRETARIO GENERALEFILCA CISL

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INTERVENTO DIDOMENICO PESENTI

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estese a tutte le costruzio-ni e a tutti i lavori edili.Questa è una forma dilegalità e trasparenza nelsociale, tra i cittadini.Credo che queste propo-ste dell’Ance vadanosostenute e rilanciate.Dal 1° gennaio 2006 parti-rà un nuovo strumento perdare maggiore trasparen-za al settore, uno strumen-to che ci aiuterà a ridare alsettore un’immagine positi-va. Il DURC sarà utile ailavoratori ed ai loro figliaffinché amino la profes-sione del muratore, maanche a chi continua - purnelle difficoltà - a costruiresul territorio, a far sì che leimprese abbiano un nomeed una storia.Io credo che il DURC abbiauna duplice funzione: dauna parte favorire le impre-se vere, serie, che voglionodare continuità; dall’altraparte, espellere dal merca-to tutte quelle imprese chenascono e muoiono adogni cantiere. Questaimmagine positiva si rivele-rà anche una tutela per glistessi utilizzatori, perché,in un’impresa seria, i lavo-ratori tutelati produconomeglio e bene.Dobbiamo consolidare

questa opportunità che ilDURC ci offre, partendodal fatto che questo docu-mento deve essere rila-sciato a tutte le impreseche fanno i lavori, anche aquelle che poi entrano insubappalto. Per questocredo sia sbagliato abolirela responsabilità in solidofra le imprese, perché sitratta di uno strumento cheobbliga tutte le imprese aselezionare le impresesubappaltatrici in modocorretto. Si tratta di unostrumento che darà sicu-rezza anche alle impreseappaltanti perché sapran-no che hanno affidato illoro lavoro ad impreseregolari.E’ importante che rimangaun vincolo di responsabilitàtra tutti coloro che operanoin un cantiere. Credo chesi debba fare in modo chechi vuole aprire un’impresadebba avere un permesso,perché sappia che quelpermesso gli può essereritirato. Tale permessodovrebbe legarsi a requisi-ti quali il rispetto dellenorme antinfortunistiche,del diritto e della tutela deilavoratori.Io sono convinto che ilDURC nel settore porterà

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Domenico Pesenti

SEGRETARIOGENERALEFILCA CISL

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anche risultati positivi nellasicurezza perché dove nonsi rispetta la legge, non sirispettano neppure le per-sone, dove ci si preoccupadi lavorare a tutti i costi nonsi tiene conto nemmenodella vita delle persone.La regolarità, il rispettodelle normative, la serietàdegli imprenditori perciòporterà maggiori garanziee benefici per tutti, sia ailavoratori che agli impren-ditori.Il DURC vale anche per ilavoratori autonomi.Certamente non spettaalla Cassa Edile certificarechi è un lavoratore autono-mo, ma occorre fare inmodo che ogni lavoratoreautonomi sia regolare.Il DURC è una sfida pertutto il nostro sistema, macon l’Inps e l’Inail – duestrutture pubbliche – que-sta sfida è diventata unacollaborazione: questa è lavera vittoria.La situazione era difficile,ma la stiamo superandograzie soprattutto al patri-monio di professionalitàdei direttori e di tutto il per-sonale delle Casse Edilisparse sul territorio nazio-nale. Credo che loro, cosìpoco riconosciuti nel

nostro lavoro sindacale,siano invece molto impor-tanti perché è anche gra-zie alla loro voglia di esse-re protagonisti che si stavincendo questa sfida.Per semplicità, a volte,chiamo la Cnce la CassaEdile nazionale: noi oggiabbiamo bisogno proprio diuna “testa” nazionale chepossa aiutare tutto il siste-ma a funzionare in modouniforme sul territorio.Abbiamo bisogno di unostrumento di applicazionedelle decisioni nazionali.Non è possibile continuarecon accordi nazionali chenon vengono applicati den-tro le Casse e che nonvengono rispettati dentrolo stesso sistema.La Cnce ha anche questocompito: fare in modo chetutto il sistema rispetti ledecisioni delle parti nazio-nali, perché ciò fa partedell’efficienza del sistema.Il protocollo che abbiamoappena firmato, facenteparti degli impegni contrat-tuali, non ha lo scopo diprosciugare le risorse delleCasse, ma ha come obiet-tivo quello di far in modoche i costi contrattuali chesostengono la funzionalitàdi tutto il sistema, siano

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costi capaci di trasformarsiin efficienza per tutto il set-tore. Tutte le Casse devo-no avere degli indirizzi pervalutare il loro grado di effi-cienza e per valutare il lorocosto medio rispetto a tuttele altre Casse.Il DURC, poi, ci obbliga adun sistema che rilasci que-sto documento in modocerto e uniforme, con rego-le uguali per tutte le impre-se su tutto il territorio nazio-nale. Questa è una grandesfida perché è anche ungrande rischio. Rilasciaredocumenti di regolaritàcontributiva in modo diver-sificato rispetto al funziona-mento delle Casse o allamentalità del territorio vuoldire mettere tutto il sistemaa rischio di risarcimentodanni.Noi dobbiamo fare in modoche tutto il sistema rilasci ilDURC con le stesse moda-lità per essere di garanziaalle stesse imprese.La mobilità che esiste traimprese e lavoratori puòessere maggiormente tute-lata da un sistema nazio-nale che li possa seguire eche permetta loro di trova-re su tutto il territorio lestesse regole, gli stessi cri-teri, le stesse tutele.

Le Casse Edili con questanuova funzione di rilasciodel DURC rimangono entiprivati, ma oggi hannoricevuto un compito di ser-vizio pubblico.Tutto questo deve spronar-ci a trasformare i nostri entiin strumenti a servizio delsettore, e non in strumentidi singole parti sindacali oimprenditoriali. Abbiamofatto un passo importantein questa direzione con ilComitato della bilateralità.Si tratta del primo tavolodove tutte le parti firmata-rie dei contratti si ritrovanotra loro per poter intavolareun dialogo. Certamente èun passo è importante, mava completato.Tutti gli enti esistenti devo-no diventare un unicogrande sistema, avendoper tutte le imprese e pertutti i lavoratori pari costi epari prestazioni.Se noi oggi permettiamo lanascita di Casse Edili chenon hanno costi contrat-tuali unificati sul territorio,permettiamo che singoleorganizzazioni, imprendito-riali o sindacali, possanocostituire enti che poi nonapplicano una normativacondivisa, perché nonhanno firmato i contratti

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collettivi di settore,rischiando di far crollaretutto il sistema.E’ importante che dentroquesto ragionamento sulservizio al settore non sipermetta la costruzione dinuovi enti fatti da singoleassociazioni imprenditoria-li o da sindacati non firma-tari dei contratti nazionali.Questo è un impegno chedeve essere rispettato datutti.Questo è un modo ancheper tutelare la nostra espe-rienza di bilateralità, unostrumento questo che,come ben sapete, non èalternativo alla contratta-zione. Le nostre partisociali contrattano, forseun po’ poco, ma contratta-no e poi si sono dotate distrumenti come le CasseEdili per applicare corretta-mente ai lavoratori e alleimprese quanto contrat-tualmente deciso.Io credo che dentro questanostra esperienza positivadegli enti bilaterali possia-mo inserire una nuovaaspettativa: quella di stabi-lizzare i lavoratori e fare inmodo che colui che entranel cantiere per la primavolta si innamori del settoree rimanga dentro la profes-

sione, perché anche que-sto è un modo per ridurregli infortuni, per trovaremanodopera specializzata,per far sì che non si debba-no continuamente formarenuovi lavoratori rispetto allenecessità dell’impresa. Perquesto dobbiamo far sì chei lavoratori trovino le impre-se e viceversa. Dobbiamodare al nostro sistema ilcompito di far incontrare ladomanda-offerta di lavoro.Grazie.

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INTERVENTO DIGIOVANNI TONIONI

Giovanni Tonioni

PRESIDENTE CNA COSTRUZIONIAnche noi vor-remmo partiredal ringrazia-

mento alla direzione ealla presidenza dellaCNCE per averci datol’opportunità di parlaredavanti a una plateacosì numerosa e quali-ficata.Partendo dal titolo dellarelazione introduttiva aldibattito di oggi(“DURC: anomaliaedile o esperienza pilo-ta?”), per la CNACostruzioni la rispostaè scontata.Siamo certi che dallaspecificità del mondodelle costruzioni possanascere uno strumentocapace di diventare unriferimento per tuttinella lotta contro l’irre-golarità, l’evasionecontributiva e il lavoronero nel nostro Paese.

Le imprese regolari, chenoi rappresentiamo eche sono la maggioran-za, sono le prime aessere interessate allaqualificazione degli ope-ratori dell’edilizia e aduna gestione del merca-to del lavoro che contra-sti quei fenomeni diconcorrenza sleale,garantendo sicurezza ailavoratori e agli utenti.Per questo abbiamosottoscritto con estre-ma convinzionel’Avviso comune del 16dicembre 2003 per lalotta contro il lavoronero e la successivaConvenzione del 15aprile 2004 tra tutte leassociazioni imprendi-toriali dell’edilizia, i sin-dacati dei lavoratori,l’INPS e l’INAIL sullemodalità di rilascio delDURC da parte delle

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Casse Edili.Sappiamo che l’introduzionedel DURC rappresenta unimpegno considerevole perle imprese e per tutto il siste-ma, ma riteniamo che losforzo sarà giustificato, sequesto strumento permette-rà di raggiungere le finalitàper cui è stato pensato.E’ partendo da questa con-vinzione che ci siamo impe-gnati con tutte le nostrestrutture per far sì che l’av-vio dell’emissione del DURCavvenga in modo efficace esia percepito dalle impresein modo positivo e non comel’ennesimo adempimentoburocratico.E’ questo il nostro obbiettivoed è per questo che, almomento della pubblicazio-ne della circolare applicativanel luglio scorso, abbiamomanifestato con forza lenostre perplessità alle istitu-zioni ed alle altre forzesociali.Nel corso del lungo e labo-rioso iter, che ha portatodalla stipula della conven-zione 2004 alla definizionedella circolare, l’impostazio-ne originaria è stata in partemodificata.Abbiamo percepito il rischioche un eccesso di vincoli edi appesantimenti procedu-

rali possano ostacolare ildecollo dell’iniziativa.Uno degli aspetti che noi cri-tichiamo è quello relativoalla validità temporale delDURC: tutte le parti socialiavevano convenuto fossestabilita in 3 mesi. Riteniamoche la validità di 30 giornistabilita dalla circolare siainsufficiente: si rischia diingolfare le Casse Edili conuna pletora di richieste dicertificati, con costi rilevantiper le imprese e per leCasse stesse e con accre-sciute difficoltà nella verificadella regolarità contributiva.Abbiamo appreso con soddi-sfazione che il sottosegreta-rio Sacconi, il 15 novembrescorso, di fronte alleCommissioni riunite dellaCamera dei deputati, si èespresso a favore di unallungamento a tre mesi delperiodo di validità del DURC.Il sottosegretario - come ciha confermato ieri - ha affer-mato che tale modifica è giu-stificata e non intaccherebbele finalità per le quali il docu-mento è stato disciplinato, eha proposto l’inserimentonella Finanziaria 2006 di unemendamento in tal senso.Ci auguriamo che tale pro-posta venga accolta.Un altro sostanziale fattore

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Giovanni TonioniPRESIDENTE CNA

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di cambiamento in negativorispetto al testo dellaConvenzione è costituitodall’omissione, nella circola-re del Ministero del Welfare,del richiamo al riconosci-mento dell’autonomia con-trattuale, della reciprocità edell’applicazione nelleCasse Edili dei contratti edegli accordi stipulati dalleassociazioni artigiane e sin-dacali.Noi riteniamo che sia unprincipio fondante dellaConvenzione e che la suaapplicazione resti discrimi-nante rispetto alla possibilitàdi emissione del DURC.Occorre procedere rapida-mente all’implementazionee alla verifica delle procedu-re applicative per il funziona-mento della banca dati delleimprese irregolari e perl’emissione dei certificati,per consentire alle CasseEdili di rispondere allerichieste delle imprese intempi il più possibile brevi. E’necessario, a tal fine, affron-tare alcune questioni ancorada chiarire relative, adesempio, alle modalità dicertificazione della regolari-tà contributiva per le impre-se che applicano contrattidiversi da quelli dell’ediliziae per le imprese senza

dipendenti.C’è la necessità di garantiresu tutto il territorio nazionaleuniformità di regole e com-portamenti da parte delleCasse e degli Istituti. Daquesto punto di vista, unruolo fondamentale deveessere svolto dal Comitatodi bilateralità opportuna-mente previsto dalla con-venzione 2004 ed insediato-si a marzo 2005. NelComitato, infatti, sono pre-senti tutte le organizzazioniimprenditoriali e i sindacati ead esso spetta il potere diutilizzo e controllo dellabanca dati delle impreseirregolari e la definizione diregole, criteri e modalitàattraverso cui le Casse Edilirilasciano il documento unicodi regolarità contributiva.Il Comitato è lo strumentoche garantisce l’unicità delsistema, ed è per questoche deve essere un’ unicasede decisionale sulle tema-tiche inerenti al DURC edeve avere una continuità dilavoro per affrontare le que-stioni aperte e quelle che incorso d’opera si presente-ranno.CNA costruzioni resta con-vinta che il DURC possaessere uno strumentoimportante per mettere ordi-

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ne nel mercato del lavoroedilizio, un mercato di gran-de importanza per il nostroPaese.Gli addetti sono cresciuticostantemente negli ultimianni fino a registrare nelsecondo trimestre del 2005il dato record di 1.944.000unità.Nel primo semestre 2005, lametà dell’incremento occu-pazionale dell’intero sistemaeconomico era dovutoall’edilizia.Il tasso di crescita del ‘99 èstato, in edilizia, del 30%contro il 10% delle altre atti-vità economiche. Moltosostenuta è stata anche lacrescita delle imprese chenel secondo trimestre 2005sono state 710.000 di cui526.000 artigiane. Nel 2004si è registrato un saldo posi-tivo tra nuove iscrizioni ecessazioni di oltre 29.000unità, pari a un terzo delsaldo complessivo di tutti isettori, mentre 15.000 sonostate le nuove iscrizioni diimprese in cui il titolare è unimmigrato.Il settore dell’edilizia ha regi-strato 7 anni consecutivi dicrescita, ma abbiamo inizia-to a registrare segnali di ral-lentamento ed inoltre cre-scono le preoccupazioni

delle imprese.Penso ai possibili effettidella finanziaria, con la dimi-nuzione delle risorse per leopere pubbliche per oltre il6% e alla drastica riduzionedei trasferimenti ai comuni,alle province ed alle regioniche potrebbero comportareun calo delle opere pubbli-che, già calate del 20% nel-l’ultimo anno, opere fonda-mentali per la competitivitàdei sistemi economici locali.Un altro fattore di preoccu-pazione è costituito dallaprevisione di un trasferimen-to all’Anas di soli 1.700milioni di euro: questo pro-vocherà una crisi di liquiditàche potrebbe portare ad unasospensione dei pagamentidei lavori in corso - come giàaccaduto nei mesi scorsi –con grave danno per leimprese.Uno degli aspetti che ci pre-occupa di più è la modificadella agevolazione fiscalesulle ristrutturazioni: da unlato si aumenta la detrazio-ne fiscale dal 36 al 41 %,dall’altro si riporta l’IVA dal10 al 20%. Se è positivol’aumento della detrazioneal 41%, l’IVA al 20% rendemeno appetibile per gliutenti il ricorso all’incentivo,infatti era stata proprio la

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riduzione dell’IVA dal 10 al20 % a contribuire fortemen-te al successo del provvedi-mento.Da notare che dalla normaoriginaria del 41% si è innal-zato da cinque anni il tempodi recupero del beneficiofiscale. Mi auguro che ci siaun forte impegno da partedel governo italiano affin-ché, a livello comunitario, ilconsiglio Ecofin deliberipositivamente sulla possibi-lità di mantenere l’IVA ridot-ta nel settore delle costru-zioni e auspico che ilParlamento riporti nellaFinanziaria in corso diapprovazione l’IVA al 10 %su manutenzione e ristruttu-razione.Il rischio, altrimenti, è che siriducano le richieste di age-volazioni con un ritorno alnero.I dati dell’occupazione sulnumero delle imprese sonoindubbiamente positivi per-ché testimoniano il grandedinamismo del nostro setto-re, anche se non è tutto oroquel che luccica.L’aumento del numero delleimprese è anche lo specchiodi una crescita tumultuosa,che vede arrivare sul merca-to, oltre che imprese qualifi-cate, altre totalmente

improvvisate.Da quest’ultima tipologia diimprese derivano molti deifenomeni degenerativi delsettore che si traducono informe di concorrenza sleale,basate sull’evasione norma-tiva e contributiva, che met-tono a rischio la sicurezzasia dei lavoratori che degliutenti.E’ per questo motivo che laCNA sostiene da tempo lanecessità di una normativadi accesso al settore del-l’edilizia che garantisca laprofessionalità nel settore el’adeguata organizzazionedi chi opera nel comparto.Non ci interessano steccaticorporativi. Il nostro obiettivonon è quello di contingenta-re le imprese del settoredelle costruzioni per limitarela concorrenza: infatti, nonchiediamo tetti quantitativi oprotezioni tariffarie, ma soloche sia prevista – per chivuole entrare nel settore –una sufficiente formazione eche tale formazione sia vali-data da strutture indipen-denti. Questa nostra esigen-za è condivisa anche dallealtre organizzazioni di rap-presentanza delle imprese edei lavoratori. Infatti, l’Avvisocomune del dicembre 2003sulla lotta al lavoro nero tra

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l’altro afferma che : “Le partisociali, per dotare il settoredi efficaci strumenti alla lottaall’evasione contributiva,concordano sulla necessitàdi istituire un sistema diregole per l’accesso al setto-re tramite percorsi formativiobbligatori”. Per questomotivo abbiamo sostenutola proposta di legge inerentela regolamentazione sull’ac-cesso al settore, che hacome primo firmatario l’On.Gonario e che è stata firma-ta anche da altri 50 parla-mentari di tutti gli schiera-menti politici.La discussione del provvedi-mento è già iniziata nellaCommissione Ambiente elavori pubblici della Cameradei Deputati ed è stata valu-tata positivamente anchedal governo, per cui auguria-mo che possa avere un rapi-do iter di approvazione.C’è un interesse convergen-te di tutte le parti sociali perla regolamentazione e la tra-sparenza nel settore e credoche la bilateralità possaessere uno dei fattori chiaveper lavorare in questa dire-zione.I nostri enti bilaterali hannouna tradizione che risale amolto tempo fa, sono cre-sciuti e hanno saputo ade-

guarsi a nuove esigenze efunzioni.Le leggi di riforma del mer-cato del lavoro attribuisconoloro nuovi compiti di grandeimportanza. Credo che leorganizzazioni imprendito-riali e sindacali debbanolavorare insieme per coglie-re opportunità che contribui-scano ad incrementare losviluppo del settore, valoriz-zando le esperienze positivecompiute sul terreno dellasicurezza e della formazio-ne e adeguandole ai nuovibisogni, indotti, tra l’altro,dall’inserimento dei lavora-tori immigrati e misurandosicon le nuove normative. Perquesto c’è la necessità dilavorare alacremente pergarantire la sinergia fra tuttoil mondo degli enti bilateralie il DURC può essere unfondamentale banco diprova in questa direzione. E’dunque necessario partirecon il piede giusto evitandoforzature che possano smi-nuire la portata di questa ini-ziativa, nella convinzioneche il successo di questostrumento è obiettivo condi-viso da tutti.Grazie.

Giovanni Tonioni

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INTERVENTO DIMAURO MACCHIESI

Mauro Macchiesi

SEGRETARIO NAZIONALEFILLEA CGILBu o n g i o r n o .

C o n d i v i d oquello che è

fino ad ora è statoespresso e pensoche sia una contribu-to importante inquanto indice di unulteriore avanzamen-to del lavoro fatto inquesti mesi per l’av-vio del DURC.Permettetemi di farealcune considerazio-ni sugli interventi chemi hanno preceduto.Oggi non si tratta difare polemiche steri-li, ma di leggere larealtà.Prendo come esem-pio i grandi appaltipubblici e mi riferiscoin modo particolareai diciannove generalgontractor: soltantouno tra di loro ha i

cantieri aperti, men-tre la TAV è fermanon perché in Val diSusa i cittadini stan-no bloccando i can-tieri, ma perché, senon ci sarà il contrat-to integrativo, i lavorinon andranno avanti.Sulla Milano –Genova, l’Italfer ciaveva comunicatoche i lavori sarebbe-ro partiti nel novem-bre 2004, mentresono ancora fermi.La finanziaria 2006non aiuta, perché afronte della richiestad e l l ’ o n o r e v o l eLunardi, Ministrodelle Infrastrutture, diuna copertura dicirca 8 miliardi dieuro per continuarea tenere aperti i can-tieri in corso, non si è

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ottenuto nulla, perchèmancano i soldi.La finanziaria, di fatto,non solo riduce i trasferi-menti all’Anas, ma èl’Anas stessa che nonesiste più, perché se vain porto il progetto diriforma, l’Anas verrà divi-sa e non si capisce chiinterverrà in questoPaese a gestire il sistemadi mobilità ordinario.Passando alla questionedelle ristrutturazioni, nonc’è solo un problema diriduzione dell’efficacia diun meccanismo finanzia-rio, ma viene messo indiscussione un sistemagiudicato importante perl’emersione dal lavoronero. È evidente chequando si riducono i van-taggi su cui si basa que-sto sistema, si rischia divanificarlo. Era necessa-rio rafforzare questo stru-mento, dopo anni, manon è un caso se leristrutturazioni sonoaumentate del 300% eanche qui è stata fattauna bella sforbiciata neltetto massimo, rispetto alrisparmio fiscale e allasua distribuzione neltempo.Non so chi ha pronuncia-

to la famosa battuta “unacasa per tutti”, ma sicura-mente in questo Paesebisogna ridisegnare, inmaniera non indistinta, ilfinanziamento per le poli-tiche della casa. Infatti unconto è intervenire suun’abitazione per il certomedio e un conto è inter-venire sulle abitazioni perle classi più svantaggia-te, dove, senza un inter-vento pubblico, non si rie-sce a fare molta strada.Una soluzione sarebbestata quella di finalizzareil cosiddetto “bonus apioggia” per lo più allegiovani coppie. In talmodo l’ammortamentodel mutuo poteva allun-garsi di un paio d’anni.Un’altra soluzione potevariguardare l’abbassa-mento di un punto deltasso di interesse suimutui.E’ ovvio che ci troviamodavanti ad un quadro pre-occupante, ma questanon può essere unascusa - lo diciamo confranchezza alle associa-zioni imprenditoriali - pernon chiudere i tavoli delletrattative ancora aperti, inquanto, fino ad oggi, ilsettore ha goduto di

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Mauro Macchiesi

SEGRETARIONAZIONALEFILLEA CGIL

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buona salute.Occorre un lavoro comu-ne affinché il settore con-tinui a prosperare.C’è una fase espansiva,forse la più lunga deldopoguerra. Ma dobbia-mo ugualmente rifletteresul perché, in una situa-zione così favorevole,l’impresa italiana noncresca e soprattutto nonproduca ricchezza da rin-vestire nel sistema. C’èun problema di lavoronero, anche perché inquesto settore troppesono le imprese costituitesoltanto da “pulmini”.Quindi, spesso, nellafase di realizzazioneall’interno del cantiere,non c’è più l’impresa adorganizzare il lavoro, masolo scatole vuote.Quando sottoscrivemmol’Avviso comune contro ilsommerso, i rappresen-tanti del governo ci disse-ro: “Noi collaboriamo, mavoi non chiedeteci soldi”.Si trattava di un docu-mento impegnativo, mainiziato il lavoro sulDURC, abbiamo dovutoconstatare che, a partel’ambito tecnico, è venutomeno un coordinamentopolitico che si sarebbe

rivelato positivo ancheper la realizzazione deglialtri punti.Noi come Fillea, Filca eFeneal abbiamo prospet-tato a luglio due propostedi legge: da una parte diavere una legislazioneche aiutasse a praticarepolitiche industriali per ilsettore e dall’altra che cifossero forme di agevola-zione per le impresestrutturate che consentis-sero loro di rimanere sulmercato. Su queste pro-poste ci siamo confronta-ti con le associazioniimprenditoriali; l’Ance haespresso parere positivo,con l’Aniem - Confapiabbiamo sottoscritto uncomunicato d’apprezza-mento su alcuni punti diquelle proposte e punti dicontatto non sono man-cati anche con leAssociazioni artigiane.Mentre chiediamo aglialtri di fare la loro parte,mettendo in luce i ritardie le lentezze, è evidenteche dobbiamo guardareanche a noi stessi, alsistema delle CasseEdili.Credo che sia il sistemanazionale e territorialeche le parti sociali nazio-

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SEGRETARIONAZIONALEFILLEA CGIL

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nali e territoriali debbanoprendere atto che si èchiusa la stagione del “faida te”. Se ogni CassaEdile nella sua provinciadefinisce le proprie rego-le per il rilascio delDURC, non andremomolto lontani.Quindi dobbiamo impe-gnarci a difendere il siste-ma come sistema nazio-nale, perché altrimenti leincursioni si manifeste-rebbero ogni singolo gior-no. Per esempio, se ilConsiglio regionale dellaSicilia, decide di cambia-re le regole per gli appal-ti pubblici e decide che ilDURC ha una valenza diquattro mesi, comportauna sorta di interruzionedell’efficacia del DURC.Credo sia opportuno farechiarezza. Avere unsistema significa avereregole omogenee sia ver-ticalmente che orizzontal-mente nel rapporto fra ivari sistemi contrattuali inessere.Le varie realtà devonoriconoscersi reciproca-mente e dialogare. ComeCasse Edili dobbiamoottimizzare la nostraorganizzazione per otte-nere risultati ottimali.

Ritengo sia interessantequanto detto dal presi-dente dell’Ance di Torino:“Il DURC è uno strumen-to efficace, se riusciamoa fare il piccolo passodella congruità”. E’ unaverità. Realizzare unsistema di congruità ècomplicato e dagli esitiincerti. Ma con il lavoro ela modernità dei mezzi adisposizione raggiungereun risultato che puòessere messo in campoimmediatamente è possi-bile.

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Mauro Macchiesi

SEGRETARIONAZIONALEFILLEA CGIL

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INTERVENTO DIFABRIZIO MARCHI

Fabrizio Marchi

PRESIDENTE ANIEMCONFAPIBuongiorno a

tutti. Vi ringra-zio dell’invito

rivoltomi e porto isaluti di tutta la miaassociazione.Non è facile interve-nire dopo tutti i giudi-zi espressi su untema che sentiamomolto vivo , tanto èche mi sento di sot-toscrivere la quasitotalità delle coseascoltate finora.Volevo comunqueaffrontare un argo-mento, secondo il mioparere, non trattato asufficienza: l’impor-tanza del DURC,quale esperienzapilota che il mondodelle costruzioni puòdare ad altri ambiticontrattuali.Il DURC ha valoriz-zato ed esaltato

quello che è il siste-ma della contratta-zione, affidandole unruolo di controllo edisciplina svolto nelpubblico interesse.Di DURC si cominciaa parlare nell’Avvisocomune, in cui silegge che: “gli inter-venti per la regolaritàdelle imprese e per lasicurezza nel lavoronon possono pre-scindere dal ruoloaffidato dalle partisociali nei contratticollettivi di lavoro aglienti bilaterali chepertanto assumonoun’importanza strate-gica per gli obiettividel presente Avviso”.Questo concettoappena espressoimplica che questoruolo, affinché possaessere effettivamen-

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te esercitato, debbaessere esercitato da entibilaterali che abbianocomportamenti e regoleomogenee, regole chesiano in grado di supera-re le diversità delle varierappresentanze di inte-ressi, che sono, comun-que, la linfa vitale delsistema.E’ chiaro che da un siste-ma coordinato uscirà unasoluzione che garantiràun’efficacia di azionemaggiore rispetto allasoluzione uscita da unsistema frammentato. Inquesto contesto assume,quindi, un’importanzacentrale la valorizzazionedella contrattazione col-lettiva, la sua completa eintegrale applicazione sututto il territorio nazionale.Questo concetto è statopoi inserito nellaConvenzione sul DURC,riferendo che: “il rilasciodel DURC può essereeffettuato esclusivamen-te da Casse Edili regolar-mente costituite dalleparti sottoscriventi l’avvi-so comune del 2003, cheapplichino il principio diautonomia contrattuale edi reciprocità, nonchéquanto concordato per il

settore artigiano”.Quindi, la decisione diaffidare alle Casse Ediliuna funzione di pubblicointeresse fu data previagaranzia che le Casse siimpegnassero nel rispet-to di tutti i contratti e ditutte le convenzioni stipu-late, sia dalle parti dato-riali che sindacali. E’chiaro che solo la com-pleta legittimazione deicontratti stipulati dalleparti che hanno sotto-scritto il DURC consentedi validare queste proce-dure ed è anche chiaroche solo il rafforzamentodella cultura della legalitàconsente di emarginare illavoro sommerso.Con questi presuppostisiamo rimasti stupiti erammaricati quando ilMinistero del Lavoro nel-l’emanazione della circo-lare di avvio del DURC,ha voluto eliminare que-sto paragrafo dalla circo-lare, consentendo, tral’altro, alle cosiddetteCasse anomale di entra-re in questo processo.Rischiamo in questo mododi vanificare il cosiddetto“effetto sistema” che misembra una delle cose piùimportanti che il DURC ha

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Fabrizio Marchi

PRESIDENTEANIEM - CONFAPI

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messo insieme, cioè lacapacità di dialogare fraenti diversi.Questo comportamento ègrave e incomprensibilein quanto il Ministero erapresente, a suo tempo,nella convenzione cheabbiamo firmato inizial-mente: anzi, era il garantedegli accordi presi.Si è detto che la circolareè stata emanata a firmadelle associazioni degliimprenditori e dei sinda-cati che ne fanno parte; inrealtà, questo non névero perché la mia edaltre associazioni nonhanno sottoscritto quellaconvenzione proprio perla mancanza di quellaparte così importante.Infatti, la circolare è stataemanata sulla stampasolo per volontà delMinistero. La mia ed altreassociazioni non hannovoluto bloccare la circola-re, dimostrando grandesenso di responsabilità.E’ stato fatto tutto quelloche serviva perché agennaio sia potesse dareavvio al DURC, anche semancava un chiarimentoche da tempo abbiamochiesto al Ministero.Come ultima cosa, e con-

cludo, volevo rallegrarmiperché l’ipotesi di allun-gamento trimestrale delDURC è stata presenta-ta. Un’ipotesi positiva nonsolo dal punto di vistadelle aziende, che posso-no programmare megliole attività, ma anche daquello delle Casse Ediliche vedono ridursi note-volmente la mole dirichieste del DURC,soprattutto in questa faseiniziale.Mi sembra sia un passag-gio importante che anchela nostra organizzazioneaveva richiesto.Vi ringrazio e vi saluto.

Fabrizio Marchi

PRESIDENTEANIEM - CONFAPI

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Ringrazio tutticoloro chehanno orga-

nizzato questo con-vegno.Parlo a nome del pre-sidente dell’Autorità,Rossi Brigante, chenon è potuto interve-nire, cercando diessere breve.Abbiamo parlato dilavoro sommerso edella possibilità dicontrastarlo attraver-so il DURC.Possiamo quantificareil lavoro sommerso inItalia?Abbiamo varie stati-stiche, ma i datispesso divergono.Se ci atteniamo aidati delle organizza-zioni non governati-ve, il lavoro sommer-so è stimato intornoal 30%. Forse que-

sto dato non è atten-dibile, ma resta ilfatto che la gente cicrede.Perciò gli imprenditori,anche stranieri, leg-gendo queste statisti-che, sono portanti apensare che non sia ilcaso di investire inItalia, magari a torto.Non dimentichiamociche esiste una corre-lazione diretta,scientificamente pro-vata, fra l’etica dellavoro e lo sviluppoeconomico.Le nazioni che sonopiù corrette nellagestione dei rapporticontrattuali sonoanche quelle più ric-che, e questo avvie-ne soprattutto nellenazioni protestanti,dove vige un’eticadel lavoro.

Augusto Leggio

DIRIGENTEGENERALE PRESSO

L’OSSERVATORIODEI LAVORI PUBBLICI

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INTERVENTO DIAUGUSTO LEGGIO

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Augusto Leggio

DIRIGENTEGENERALE PRESSO

L’OSSERVATORIODEI LAVORI PUBBLICI

CNCE: CONVEGNO NAZIONALE DELLE CASSE EDILI

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Quindi l’idea che gli sforziper ottenere una regolari-tà sul lavoro deprimanol’economia ed il mercatoè frutto di ideologia o,forse, di interessi.Inoltre viviamo in unperiodo instabile e ditransizione in cui le rego-le che potevano valere10-20 anni fa non valgo-no più. Non possiamopermetterci il lusso diavere una logica locale enemmeno nazionale, inquanto viviamo in un con-testo dove la logica delo-calizzata è predominante,dove esistono problemi diprivatizzazione di struttu-re pubbliche, che forni-scono servizi di interessepubblico. Quindi, anche seesiste giuridicamente, que-sta divisione fra pubblico eprivato è illusoria.E questo implica la consa-pevolezza della necessitàdi adeguarsi, altrimentiagiremo in modo non coe-rente con la realtà, viven-do in un mondo virtualepericoloso.Dobbiamo affrontarequesti problemi con unalogica diversa da quelladi 10-20 anni fa.L’iniziativa del DURC èpositiva e porta l’imprendi-

toria e l’economia versovette che ci sembravanoirraggiungibili, ma che altriPaesi hanno raggiunto.Io appartengo, non damolto tempo, all’Autoritàdi vigilanza per i lavoripubblici, nata dopo loscandalo di Tangentopoli.Di cosa si occupa questaautorità? Vigila sulla regolarità degliappalti di lavori pubblici;vigila affinché vengarispettata la Legge 109(Legge Merloni);vigila affinché non visiano accordi fra impresee quindi che non ci sianostrategie di aggregazioneche portino a far gravita-re i prezzi;vigila affinché l’appaltonon cada nelle mani dellacriminalità organizzata,lavorando di concerto conaltre istituzioni preposte aquesti compiti.Il nostro potere si basaquindi su sanzioni ammi-nistrative e su segnala-zioni al governo, al parla-mento o all’autorità giudi-ziaria in caso di situazionidi grave irregolarità.La procedura di irrogaresanzioni ha portato ilnostro istituto a creare unsistema informativo, in

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piena evoluzione, chemonitorizzi in manierasempre più soddisfacen-te la vastità degli obiettivida vigilare, attraversodati che hanno una mag-giore qualità rispetto aquelli normalmenterichiesti. Infatti, poiché inostri dati, una voltadivulgati, implicano dellesanzioni, devono essereall’insegna della più cri-stallina qualità.Come possiamo muovercinel contesto del DURC?Fornendo i nostri dati epartecipando attivamenteai lavori in corso.Questi dati comportanouna logica di vigilanzasull’intero ciclo degliappalti: infatti focalizzia-mo la nostra attenzionesui piani triennali eannuali, sugli interventi,sulle gare d’appalto, sullaloro realizzazione e sulloro collaudo.Ci sono tre ordini di bene-fici che possiamo apporta-re al DURC:1) forniamo dati che ana-

lizzano il cantiereprima della sua stessaapertura;

2) semplifichiamo la posi-zione amministrativa,infatti i dati vengano

comunicati alle impre-se una volta sola, e poisono attentamentegestiti ed accentrati;

3) svolgiamo una vera epropria elaborazionisui dati. Ad esempio,in base alla complessi-tà ed alla dimensionefinanziaria dell’appal-to, possiamo agevol-mente calcolare qualeè il numero di personeche devono essereimpiegate per lavorarci.Se ci rendiamo contoche i lavoratori denun-ciati regolarmente sonotroppo pochi, agiamo diconseguenza.

Inoltre non dimenticateche oggi, grazie all’infor-matica, qualsiasi cosapuò essere facilmentefalsificata. Quindi cosaresta da fare ? Solo i con-trolli incrociati e l’ispezio-ne sul cantiere.Dobbiamo quindi porci inuna posizione realistica,cercando di affrontare ilproblema, non nella suacomplessità ed interezza,ma partendo da un pro-getto funzionante, magaripiccolo, ed aggregaresolo successivamente ilresto.Grazie per l’attenzione.

Augusto LeggioDIRIGENTE

GENERALE PRESSOL’OSSERVATORIO

DEI LAVORI PUBBLICI

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INTERVENTO DIDINA CARDELLINI

Buongiorno egrazie dell’invi-to a questo

interessante conve-gno. Porto i saluti deldirettore generale dell’INPS, che aveva altriimpegni e non è potu-to essere presente.L’INPS ha seguito ilDURC, insiemeall’INAIL, da un puntodi vista pratico.L’implementazione ciha impegnato tantissi-mo, ma è stato unvantaggio avere unaprocedura già attivatadall’INAIL cui fare rife-rimento.Nel DURC poniamotantissime aspettative,in quanto ci sembrache sia un documentocapace di porre unfreno al dilagare dellavoro nero e atto afrenare la concorren-

za sleale fra impreseche non rispettano lenorme e impreseall’insegna della lega-lità.Per quanto ci riguarda,la regolarità serve nonsolo a tutelare i lavora-tori, ma anche a nonalterare il regime diconcorrenza, facendoin modo che nellenostre casse entrinosoldi sufficienti a paga-re le pensioni, evitan-doci così di ricorrereall’aiuto dello Stato.Non mi ripeterò sugliaspetti che sono giàstati toccati in prece-denza e sarò breve.Secondo il mio parerec’è una profonda frat-tura dovuta al fattoche le informazioni sulDURC vengono tra-smesse per via tele-matica, mentre il

Dina Cardellini

DIREZIONE GENERALE INPS

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documento viene rilasciatoin formato cartaceo.Vedremo se in futuro saràpossibile svolgere tutto pervia telematica ed avere cosìla certezza che il documen-to non venga alterato.Ora vorrei accennare a dueproblemi che all’INPS stan-no a cuore.Si è parlato del concetto diimpresa e del fatto che alcunidocumenti statali affermanoche l’artigiano non è un’im-presa, in quanto si ha un’im-presa solo quando si hannodipendenti.Ci sembra assurdo che l’ar-tigiano edile non debbaavere un certificato di rego-larità, magari studiato adhoc. Su questa questionesiamo in attesa di un pareredel Ministero del Lavoro.L’altro problema riguardaalcune Casse Edili per lequali non sappiamo se sianoabilitate o meno a rilasciareil DURC.Vorrei sottolineare che ilproblema riguarda solo ilMinistero che dovrebbe darecomunicazione con un’ap-posita circolare. Lo ha fattocon la Cassa di Bolzano,riservandosi però la possibi-lità di mutare sentenza, nelcaso in cui la Cassa nonfosse capace di avere

accesso alla banca dati tele-matica.Su questo argomento l’INPSnon si pronuncerà, in quantonon spetta a noi deciderechi ammettere nel sistema.Voglio solo aggiungere che,per il momento, noi accettia-mo – ed abbiamo già accet-tato - anche i DURC emessidalle Casse non riconosciu-te ufficialmente, in quantosono in regola con le nostrenorme interne.Grazie.

CNCE: CONVEGNO NAZIONALE DELLE CASSE EDILI

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DinaCardellini

DIREZIONEGENERALE INPS

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INTERVENTO DIGIULIANO GIORDANI

Grazie dell’invi-to e compli-menti alle

relazioni presentate inapertura. Porto i salutidi Franco Buzzi, presi-dente dell’ANCPL edel responsabile dellerelazioni sindacali,Renato Verri.Questa è una grandeopportunità per ilsistema Casse Ediliin quanto, dall’Avvisocomune alla firmadella Convenzione, lacentralità del sistemadeve rispondere aduna sfida, se riesce afar trionfare, nell’am-bito del sistemanazionale, un’omoge-neità con le associa-zioni imprenditoriali esindacali.Il percorso fin quifatto dalle commis-sioni tecniche e dal

Comitato bilateralitàci ha portato, allafine del 2005, apoter dire che il 1°gennaio 2006 sipotesse dare l’avvioal DURC a livellonazionale, su tutto ilterritorio. In questoperiodo, nelle dodiciprovince, tra cui mipreme inserireBologna, la CasseEdile cooperativa hadato il proprio contri-buto alla versione3.5 del DURC e allarealizzazione di tutti isistemi informatici,grazie anche allac o l l a b o r a z i o n edell’INAIL.Per quanto riguardala regolarità contri-butiva, la parola defi-nitiva deve essereper forza all’insegnadella congruità.

Giuliano Giordani

ANCPL

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Tutte le associazioniimprenditoriali devonoavere l’interesse di fartrionfare nel settore edilela maggiore regolaritàpossibile.Sappiamo che il settoreedile è un settore com-plesso, composto daimprese, appalti e subap-palti. All’interno di uncantiere coesistono varieimprese, per cui il proble-ma della regolarità devevederci tutti impegnati, inmodo da perseguirla conla maggiore attenzionepossibile.Il sistema Casse Edilideve essere trasparente!Deve essere un sistemadi imprese regolari chepartecipano agli appalti.Le imprese che nonrispettano le regole nonfanno altro che apportaredanni a chi invece leregole le rispetta.L’ultimo punto riguardala sicurezza.Nei cantieri edili, la sicu-rezza è un problemaancora più importantedella regolarità.Pur troppo mi sembrachiaro che coloro chenon rispettano le regoledifficilmente si preoccu-pano di garantire la sicu-

rezza. Prima di tutto dob-biamo curare il patrimonioumano, affinché si passida un settore, purtroppopervaso dall’irregolarità,ad un settore da portarecome esempio.Il nostro sistema, che èavanzato nell’ambitodella bilateralità, devediventarlo anche in altrisettori.Vi ringrazio e vi saluto.

CNCE: CONVEGNO NAZIONALE DELLE CASSE EDILI

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Giuliano Giordani

ANCPL

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INTERVENTO DIALESSANDRO NICCOLETTI

Buongiorno a tutti.Non siamo qui peresaltare un lavoro

che non abbiamo contribu-to a creare. Siamo quicome osservatori, tifosi pereccellenza del DURC vistoche le attestazioni delleimprese richiedono ancheun’autodichiarazione dicorrettezza contributiva.Finora il sistema delleSOA, partito nel 2000, haaffrontato questa verificadell’autodichiarazionedelle imprese ricorrendo adichiarazioni separate diInps, Inail e con grandedifficoltà delle singoleCasse Edili, visto che lecasse edili non risponde-vano ad una rete, mapotevano al massimorispondere solo per lasede legale di riferimentodelle imprese.Dal 2004 l’Autorità ha

segnalato l’avvio di questoDURC: ne parleremo conregolarità dal 5 marzo2006 perché, dal 14 feb-braio 2006, dovrebberomettersi in ordine le realtàpendenti all’accordo del-l’ottobre scorso.In sostanza abbiamoancora del tempo peressere edotti dal vostrosistema affinché si possacon metodi di carattereinformatico dar modo alleSOA di dare un riscontroimmediato a queste auto-certificazioni che finoraerano collazionate conrisposte incomplete.C’è un secondo aspetto.Le risposte che potremoavere dall’interpellare ilsistema ci daranno deiDURC dovuti alle verifichedi Inps e Inail e altri DURCin cui l’intervento coinvol-ge direttamente la Cassa

PRESIDENTE UNION SOA

Alessandro Niccoletti

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Edile per la firma del complessi-vo. Tutto questo andrà trattatonelle sedi opportunedall’Autorità, che è ovviamente ilgarante e da cui dipendiamo,perché ci permetterà di cogliereil differenziale tra imprese cheapplicano i contratti edili e chiapplica altri contratti.L’abbinamento INPS – INAILidentifica soltanto contratti diver-si da quelli collettivi del settoreedile, il che non è poca cosaperché fino ad ora non abbiamoavuto questa distinzione.Infatti, nell’ambito delle attesta-zioni di imprese dedite all’attivitàpubblica ci siamo trovati di fron-te ad imprese di cui non poteva-mo accertare i requisiti.Chiediamo che l’Autorità e - tra-mite essa - le SOA possanoaccedere al sistema DURCattraverso delle password,ammesso che il DURC riesca adecollare, perché solo un decol-lo di un DURC generale permet-terebbe alle SOA di supplire alcollazionamento parziale deidocumenti.In questa fase di passaggio,direi di fare molta attenzione aiDURC già emessi, che sono dinatura sperimentale, dunquecircoscritti alla piazza in cui ècompetente la Cassa Edile cheli ha licenziati.Questi DURC, portati all’atten-zione delle SOA come elementi

di conferma delle altre dichiara-zioni, sono documenti che falsa-no la procedura delle SOA e lemettono in grave rischio. Noi,infatti, siamo portati, non cono-scendo l’ingranaggio, a consi-derarli esimenti e possiamorischiare di dare attestazioni adimprese, anche se carenti dalpunto di vista della regolarità nelresto d’Italia.La rincorsa ad una regola comu-ne deve essere essenziale.Anche le SOA si ritenevano entidi natura privata.Poi è uscita, non più di due annifa, una circolare sulla rilevanzapubblica delle SOA.Ultimo problema: il contributoche può dare l’Autorità allaconoscenza è un elementoessenziale e che, come SOA,abbiamo sostenuto. Concordocon i discorsi che ho sentitofinora sull’esigenza che si mettain piedi un osservatorio paralle-lo a quello pubblico per le gran-di opere private e noi comesistema organizzativo, abbiamomesso, all’epoca, a disposizio-ne dell’Autorità, alcune cifre utili.Tale osservatorio consentireb-be un riscontro dei lavori privatie porterebbe dei vantaggi atutto il vostro sistema, perchécredo di aver capito che c’è unagrande difficoltà a penetrare nelcantiere.Grazie.

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Alessandro Niccoletti

PRESIDENTEUNION SOA

CNCE: CONVEGNO NAZIONALE DELLE CASSE EDILI

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Come all’inizio, caripresidenti, vicepre-sidenti e direttori,

nel concludere il conve-gno, devo congratularmicon voi per gli spunti datinel dibattito. Sarà nostracura registrarli e discuterliperché non vadano persi,affinché le parti socialinella loro autonomia pos-sano recepirli e possanotrasformarsi in future deli-bere del Comitato per labilateralità.Il nocciolo della questioneemerso è che con ilDURC enti di natura priva-ta, come le Casse Edili,svolgeranno funzioni dinatura pubblica. Tale con-dizione comporta che ilsistema debba sottostarea condizioni certe, definitee nazionali a cui tutti devo-no rispondere.Questo è requisito fonda-mentale affinché possia-

mo svolgere correttamen-te questa funzione pubbli-ca, quale l’emissione delDURC.Mi sembra chiaro che inItalia, dove leggi, magi-stratura e polizia vengonospesso aggirate, ci siauna grave difficoltà arispettare le leggi e adapplicare sanzioni.Le regole sono da noiemanate e a noi spetta lavigilanza sulla loro appli-cazione ed eventualmentela sanzione per un loronon rispetto. Questeregole non ci vengonoimposte!Il sottosegretario Sacconici ha riconosceva un’abili-tà nel combattere il lavoronero nel sistema Casse,un’abilità maggiore diquanto lui poteva metterea disposizione comegoverno e come strutturapubblica.

Massimo Trinci

VICEPRESIDENTE CNCE

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CONCLUSIONI DIMASSIMO TRINCI

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Un eventuale fallimento suquesto obiettivo avrebbe fattoregredire, non solo la lotta allavoro nero, ma l’intero siste-ma delle Casse.L’unico organismo abilitato ademettere regole e sanzioni è ilComitato per la bilateralità,perché in esso sono presentitutte le parti sociali.E’ chiaro che questo compitonon è stato dato alla CNCE, inquanto ci sono due partiimprenditoriali (l’ANIEM e ilsistema cooperativo) che puravendo sottoscritto l’Avvisocomune non fanno parte dellaCNCE.Due sono i punti importanti:omogeneizzare i comporta-menti dei vari sistemi orizzon-tali di Casse entro il sistemadella bilateralità e rendere uni-formi comportamenti moltodissimili nell’esperienza delleCasse a livello territoriale.Ieri, da una serie di interventi,è emerso che alcune deliberevenivano interpretate da alcu-ni come maglie troppo larghe,e da altri come maglie ecces-sivamente strette, perché iloro sistemi non erano ingrado di recepirle. Quindi ilComitato si è sobbarcato unlavoro molto arduo e di media-zione fra queste istanze.Gli esiti di questa mediazionehanno portato regole sinteti-

che, che pur rendendo omo-geneo il sistema, sono desti-nate a non soddisfare unaparte di coloro che le appli-cheranno.Ora queste regole sono certee devono essere applicateovunque senza potere discre-zionale.Se noi non le applicassimo, ole applicassimo in maniera dif-forme, non potremmo maiimpedire l’ingresso ad altrisistemi di casse che nonrispettano queste norme, per-ché prima di tutto dobbiamorispettarle noi.La Cnce, ripeto, è il bracciooperativo per portare le regolenel sistema Casse, per gestirela banca dati di tutto il sistemae per segnalare al Comitatochi è inadempiente.Quando segnalavo che uneventuale non rispetto avreb-be comportato delle condizio-ni di inefficienza ad emettere ilDURC, suggerivo questo ele-mento in quanto l’emissione ola mancata emissione delDURC può essere sanzionatasolamente dal Comitato.In ogni caso, è il Comitato cheprende provvedimenti versouna Cassa che non è in gradodi far rispettare le regole. Cisono dei limiti che come Cnceabbiamo evidenziato e invitia-mo tutte le Casse a fare

CNCE: CONVEGNO NAZIONALE DELLE CASSE EDILI

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Massimo Trinci

VICEPRESIDENTECNCE

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un’autodiagnosi sulla loro effi-cienza, tenendo conto che il1° gennaio 2006 è il termineultimo per verificare la rispon-denza alle regole.Nelle denunce vi è la necessi-tà di dare rispondenza fra leore denunciate e quelle lavo-rabili: questa è una regola.I limiti ci sono quando, dalComitato di Bilateralità, nonvengono specificati quali sono itetti massimi per alcune voci.Quindi bisogna far rientrarequeste voci in una giusta ottica.Si invitano, pertanto, tutte leCasse a vigilare sulle denun-ce presentate dalle imprese.Ogni sistema ha bisogno diuna fase d’avvio; per esem-pio, le imprese iscritte dopo il14 ottobre dovranno esseresegnalate entro il mese suc-cessivo, così come il loro ver-samento, ma fino al 14 febbra-io niente di più è richiesto.Un problema importante, sol-levato durante il convegno, èla rateizzazione.Quando questo tema è statosollevato nel Comitato dellaBilateralità ha comportatonotevoli discussioni, perchédovevano esserci regoleapprovate in tutta Italia a fron-te di una pletora di regole esi-stenti.Il compito del Comitato dibilateralità è stato quello di

stabilire delle regole, dei puntidi mediazioni, che forse nonsoddisferanno tutti, ma chealmeno saranno uguali sututto il territorio.La rateizzazione esiste e puòessere fatta in tutta Italia, e que-sto è un evento eccezionale.La Cassa Edile, in caso dirateizzazione, dovrà garantiregli operai in caso di fallimentoo di grosse inadempienze. E’una responsabilità che siprende il Comitato di presi-denza, che deve essere ratifi-cata dal Comitato di gestione.L’altro problema riguardava gliinteressi di mora. Anche inquesto caso esistevano com-portamenti differenti in Italia,tra chi concedeva gli interessie chi non lo faceva.Abbiamo preso come punto dimediazione il 50% degli inte-ressi di rateizzazione pratica-ta dall’INPS, pari al 3,75%. Sidovrà quindi applicare questaregola: tutte le altre sono abo-lite !Inoltre la rateizzazione dovràessere valutata dentro iComitati di gestione dei varienti.Si può sanare la non regolari-tà delle imprese entro il 14febbraio, tranne per quelleimprese cui la Cassa nonabbia espletato fino al 14 otto-bre la fase di recupero.

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Massimo Trinci

VICEPRESIDENTECNCE

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C’è dunque una fase di mora-toria, che deve essere accom-pagnata da un’opera di propa-ganda da parte delle Casseconsiderato che, chi insiste inun dato di irregolarità, avràl’iscrizione all’albo delleimprese irregolari e la nonpartecipazione ai lavori, siapubblici che privati.L’altro problema riguarda lafamosa banca dati impreseregolari e anche su questoabbiamo dovuto ottemperarea quella che era la dizionedell’Avviso comune. E’ unacosa limitativa, che presentanotevoli inconvenienti perchènon riusciamo a capire seun’impresa è iscritta o meno adun’altra Cassa edile. I limiti sonodettati anche dal fatto che ilmettere in regola comune duesistemi, soprattutto se piccoli,portavano notevoli diffidenze,poiché la messa in chiaro di tuttigli associati poteva comportaredelle ripercussioni in termini diconcorrenza.Questi, ovviamente, sonotimori che l’avvio di un siste-ma comporta. Ritengo chedopo la fase di avvio, questabanca dati, una volta fugatiquesti timori, si trasformerà inuna banca dati imprese rego-lari perché solo una banca diquesto tipo può garantirci unfunzionamento del sistema,

permettendoci di coglierel’evasione all’interno di que-sto settore.Al momento attuale, in questabanca dati possono accedere119 casse e sottolineo il fattoche molte Casse non hannoancora espletato le procedureper accedere alla banca datiimprese regolari.Queste 119 Casse sono statedefinite dal Comitato diBilateralità.Ce ne sono tre (Cassa edile diSicilia, Sardegna e quella diBolzano)che non ne fannoparte.Dal 1° gennaio 2006 uno deirequisiti indispensabili per il rila-scio del DURC è, per noi, cheuna Cassa sia in collegamentocon la banca dati per le impreseirregolari.Solo il Comitato può stabilire sealtre casse posso entrare afarne parte.Io non mi tiro indietro di fronteal fatto che ci sono enormi dif-ficoltà a regolare il sistema.Al momento attuale abbiamo5 delibere stabilite dalComitato che stabiliscono leregole, uguali e valide pertutto il territorio, anche se que-ste regole dovranno essereampliate e perfezionate. Viricordo, però, che il sistemaDURC è il primo tentativo inItalia e l’unico in Europa, un

Massimo Trinci

VICEPRESIDENTECNCE

CNCE: CONVEGNO NAZIONALE DELLE CASSE EDILI

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tentativo che viene visto coninteresse da tutti gli altri Paesi.Oggi abbiamo un compito fon-damentale che ci attende: nonfar fallire questa grossa scom-messa che esiste contro illavoro nero.Ognuno tornerà a casa e saràcarico di compiti che lo atten-dono. Perciò mi auguro chequando ognuno sarà nellapropria Cassa faccia il propriodovere e che ci ritroveremo fraun anno, al prossimo conve-gno, con un sistema che nonsarà perfetto ma che funzioni.

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Massimo Trinci

VICEPRESIDENTECNCE

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CNCE: CONVEGNO NAZIONALE DELLE CASSE EDILI

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PPAARRTTEECCIIPPAANNTTIIAALL CCOONNVVEEGGNNOO

ABIS GIANNI

ACCOLLA SEBASTIANO

ACQUAFREDDA GIUSEPPE

ADDEZIO ALFREDO

AGGUJARO PIERANDREA

AGOSTINI FRANCESCO

AIELLO PAOLO

ALBERTI NICOLO'

ALPINO GALLI

AMADORI ORIANO

AMBROSONE SERGIO

ANDREAZZA VALTER

ANDRISANO MARCO

ANGELERI MASSIMO

AQUILANI GIUSEPPE

ARNOLDO PIERLUCA

ARZU MARIO

ASCENZI LUCIANO

ATZEI GIUSEPPE

AZZALIN MAURIZIO

BACCHETTO DANIELA

BALDO ROMANO

BALLARIN DIEGO

BARBERA SANTINO

BATTOLINI CLAUDIO

BELLOMO VITO

BELLUZZO LUCA

BENETELLO SERGIO

BERTI EUGENIO

BERTI FRANCO

BERTOLUCCI PAOLO

BEVILACQUA SALVATORE

BIANCHI EDOARDO

BIANCHI FRANCESCO

BIANCHINI GUIDO

BIGI ANDREA

BILOTTI GABRIELLA

BISCEGLIE GAETANO

BISCEGLIE GIUSEPPE

BISCUOLA ENRICO

BISIGNANI MAURIZIO

BONERBA ONOFRIO

BONFANTI RITA

BONZANNI ANTONIO

BORASO LUCIANO

BORRELLI GIORGIO

BOTTI LUIGI

BOVERI MARCO

BRAIA MARIO

BRENELLI PIETRO

BROTTO ALBERTO

BRUMATI MANLIO

BUGNOLI MARIO

BUONASERA GIOVANNI

CACCIATORE STEFANO

CALELLA STEFANO

CALIGIURI FRANCO

CALOGERO ENRICO

CAMMARATA LUIGI

CAMPAGNA GIUSEPPE

CANIGLIA ANTONIO

CANNIZZO EMANUELE

CANOVA ANTONIO

CAPOZZA ATTILIO

CAPPELLO ALESSANDRO

CAPPONI RINA

CAPUTO NAZZARIO

CARBONE GIUSEPPE

CARBONI MARICA

CARBONI REMO

CARDELLINI DINA

CARINI VIOLETTA

CARNERA SILVANO

CARNIELLO MASSIMO

CAROLA SERGIO

CARPARELLI NICOLA

CARRA EDOARDO

CASCIANO OMAR

CASTELLI ANTONINO

CATTANEO GIANCARLO

CERVELLINI MASSIMO

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CNCE: CONVEGNO NAZIONALE DELLE CASSE EDILI

CESARIO GIUSEPPE

CHIATTO DOMENICO

CHIESA MARCO

CIANCIO LUIGI

CIOCI LUCIANO

CIRIVELLO DINO

CIULLI FABRIZIO

COIRO ARSENIO

COLAIANNI MAURO

COLANGELO ROBERTO

COLLIARD EZIO

COLOMBA FRANCESCO

COLOSI BARTOLO

CONTI ELISABETTA

CORREALE EMILIO

CORSO MICHELE

CORVEDDU RENZO

COSI GIUSEPPE

COSMA ROSARIO

COVERTA ALDO

COZZAGLIO GRAZIANO

CRAPANZANO ANTONELLA

CRESCENZIO GALLO

CRESCIMBENI BRUNO

CUCCODORO DARIO

CUPOLO LINA

D'AGOSTINO ANTONIO

D'ANTONI STEFANO

D'AURELIO MAURIZIO

DE BARTOLOMEO FILIPPO

DE FEO FRANCO

DE GATTIS FRANCO

DE LIBERATO MASSIMO

DE MICHELIS PASQUALE

DE RUVO GIANVITTORIO

DE SANCTIS GIANCARLO

DE SIMONI UMBERTO

DEGLI ANGELI MARCO

DELICIO VALERIANO

DELLA PIETRA PAOLO

DI CAPUA MICHELE

DI COMITE SALVATORE

DI CONZA EMILIO

DI GENNARO ALBERTO

DI GIACINTO FLAVIANO

DI GIACOMO ANDREA

DI LEMBO ADELMO

DI LUCA ENNIO

DI MARCO FLAVIA

DI MARCO TOMMASO

DI MARZIO ROCCO

DI PETRILLO DOMENICO

DONNARUMMA CIRO

DONVITO UMBERTO

DOTTOR LEONARDO

DURANTE MARCO

ELMOSI GUIDO

EPIFANIO GIANNI

FALCIONI MARCO

FANELLI MARCELLO

FANZINI MAURIZIO

FARACE CARLO

FARAGO' SALVATORE

FARETA FRANCESCO

FARINA ANTONIO

FARINASSO CLAUDIA

FARINELLI DANIELA

FAROLFI FILIPPO

FAVRE ROBERTO

FAZZI SIMONA

FERRANDINI ANTONIO

FERRARO CARMINE

FERRONI CARLO

FILIPPONI ENRICO

FIORINI DANIELA

FLORIMONTE COSTANZA

FORLANI VALERIA

FORLIN DANILO

FORMICHETTI BRUNO

FORTUNI GIULIO

FRANCESCO SPOLVERINI

FRASCARELLI LEONARDO

FUSCALDI CINZIA

GALASSO MAURIZIO

GALIZZI DARIO

GALLI ANTONIO

GALLIANI GIOVANNI

GALLIGANI FABIO

GALLO ANGELO

GAMBINO GIUSEPPE

GARDANI CARLO

GARRISI CARLO

GELLI SABINA

GEMIN GIOVANNI

GENOVESE ANTONIO

GERVASI VITTORIO

GESSI CLAUDIO

GHENO TERESIO

GHIRARLDI SIMONA

GINTILI LUCA

GIORDANI GIULIANO

GIOVANNETTI PATRIZIO

GIUMAN ROBERTO

GIURAZZA MICHELE

GIUSTINO MICHELE

GOBBI BRUNO

GORETTI LOREANO

GRADO SALVATORE

GRADONI ELVIRA

GRIGNOLIO LUIGI

GUADAGNI MARIELLA

GUAITOLINI DANILO

GUARAGNA ENRICO

GUARNASCHELLI GUERINO

GUERRIERI SILVIO

GUGLIELMETTI LUCIA

GULLO FRANCO

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IACOVINO ENZO

IANNELLI FRANCO

INVERNIZZI ALESSANDRO

IOVINELLA NICOLA

IRACI MICHELE

IRMINO CARMELO

IZZO PIETRO

KORNER GEORGE

LAFORGIA NICOLA

LANARI ALBERTO

LANZARA ANTONIO

LAURI LAURA

LEGGIO AUGUSTO

LELI MARCO

LENCI LEONARDO

LEONARDI LUIGI

LEONARDI VILMA

LETO GIOSUE'

LIGUORI FRANCO

LILLA SERGIO

LOSAVIO ANNAMARIA

LUCCHESI RICCARDO

LUMAN MARIO

LUONGO ANTONIO

MACCHIESI MAURO

MAESANO FRANCESCO

MAGGIPINTO STEFANO

MANCONI PAOLO

MANGIONE VINCENZA

MANNI FRANCESCO

MARAGNO GIOVANNI

MARANGONI MARIO

MARANGONI RENATO

MARCELLI BRUNO

MARCHESI ANTONIO

MARCHI FABRIZIO

MARCONE FRANCESCO

MARESCALCHI ANTONIO

MARIOTTI MARCELLO

MARONGIU GIOVANNI

MARRONE IRENE

MARSEGLIA FRANCO

MARTE BRUNO

MARTIGNAGO LUCIO

MARTINELLI SAVINO

MARTINO ADOLFO

MASCITTI GOFFREDO

MASCOTTO SANDRO

MASSARA ALBERTO

MASSONE MARCO

MAURELLI ROCCO

MAZZOCCHI

MELITO EMILIO

MENESTRINA FRANCO

MENICUCCI VALENTINA

MERELLA SALVATORE

MICHELE ROMANO

MINACAPILLI DANIELA

MIRACAPILLO MAURO

MODARELLI OSVALDO

MOLINAROLI FABIO

MONTANA ANGELO

MONTEDORO ANTONIO

MONTI VINCENZO

MONTICELLI LEONE

MORENO CARMASSI

MORI AMADIO

MOSCUZZA GIUSEPPE

MOSSO EZIO

MUDARO VINCENZO

MURRU PIETRO

NALDI POMPEO

NARDI SIMONE

NARDONI FABRIZIO

NESTORI MARCELLO

NICCOLETTI ALESSANDRO

NICCOLETTI DORIANO

NICOLA GIULIANO

NOVELLA SELVETTI

NULLI NOVELLO

OMETTO LUIGI

OPPO GIOVANNA

OPPO GIOVANNI

OSSOLA PAOLO

OTTAVIANI MICHELE

PACI ORAZIO

PAGLIUCA GIUSEPPE

PAJNO ROBERTO

PALAZZO GIANLUCA

PALLUZZI DANTE

PALMA DOMENICO

PARMIANI ENRICO

PATRIARCA LUCA

PEDERIVA OTTAVIO

PELLE ENZO

PENNISI ALFIO

PERBONI REMO

PERRINO FRANCESCO

PESENTI DOMENICO

PETRAROLI GUIDO

PETRUCCO PIERO

PICCIOLINI SERGIO

PIRAS MAURIZIO

PIROLI LUCIANO

PISANU GAVINO

PISETTA STEFANO

PIZZO PAOLO

POHL VALTER

POZZA MANLIO

PUERONI GINO

PUNTIN MAURIZIO

RAITI SALVATORE

RAMPIONI ALVIERO

REPETTO VITTORIO

RICCIARDI STELIO

RICCIO EZIO

RISTAGNO SALVATORE

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CNCE: CONVEGNO NAZIONALE DELLE CASSE EDILI

ROMITI KATIUSCIA

ROSSI PAOLO

ROSSI RAFFAELE

ROSSI REMO

RUFFINI ANDREA

RUGGERI MARCELLA

RUSSO SANDRO

SACCONI MAURIZIO

SALOTTO BRUNO

SALVINI FRANCESCO

SANTARFIERE MICHELE

SANTI DANIELA

SANTORO ANTONIO

SARTEA GIORGIO

SARTI MASSIMO

SASSI BEATRICE

SCARDECCHIA FEDERICO

SCARNO GIUSEPPE

SCELFO SALVATORE

SCIARRI GIULIANO

SCILLA PIETRO

SERINO GENNARO

SERRA GIANNA

SERRA STEFANO

SEZZATINI FEDERICO

SIGONA MARGHERITA

SILIO SIMEONE

SIMONI LUCIANO

SINDILARU CRISTIAN

SIVIERO STEFANIA

SPADACCINO RAFFAELE

SPANAZZA RODOLFO

SPIEZIA VINCENZO-

SPINELLA SANTINO

STAFFIERI ENRICO

STASI COSIMO

STIRPE ORLANDO

STOCCO STEFANO

SUCCI GIOVANNI

SUDAMELI SALVATORE

TAGLIERI FRANCESCO

TANGANELLI EDO

TARANTINO FRANCESCO

TICCA AGOSTINO

TIENI FRANCESCO

TOMATIS

TONIONI GIOVANNI

TOSI MAURO

TRINCHITELLA LUCA

TRINCI MASSIMO

TROSO OSVALDO

TURCHET FRANCESCO

TUVERI MARIA ILENIA

ULISSI

USAI GIACOMO

VANDIERA MATTEO

VELARDITA EMANUELE

VENTIMIGLIA FRANCO

VENTURI GIUSEPPE

VERDUCI FORTUNATO

VESCIO ROSARIO

VETTORELLO RENZO

VIGANI SERGIO

VINCILONGO CALOGERO

VIRGILIO GIUSEPPE

VITO LINCESSO

VITULANO DOMENICO

VOGLIOTTI AUGUSTO

VOLTA ORNELLA

ZABIN MICHELA

ZAGO ANTONELLA

ZAVATTA ROBERTO

ZERMO SALVATORE

ZONARI ANDREA

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NORMATIVA

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• Ministero dei lavori pubblici,Circolare 13 maggio 1986, n. 880 pag 111

• Legge 19 marzo 1990, n. 55 pag 114

• D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 pag 115

• Legge 11 febbraio 1994, n.109 pag 116

• Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 pag 118

• Legge 18 novembre, 1998 n.415 pag 121

• D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 pag 124

• D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 pag 127

• Ministero dei lavori pubbliciCircolare 1° marzo 2000, n. 182/400/93 prot. pag 134

• Ministero dei lavori pubbliciDecreto 19 aprile 2000, n. 145 pag 136

• Ministero del lavoroCircolare 21 aprile 2000, n. 26/2000 pag 138

• Legge 22 novembre 2002, n. 266 pag 157

• Legge 16 gennaio 2003, n.3 pag 158

• Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 pag 159

• Avviso Comune, 16 dicembre 2003 pag.161

• Convenzione per il rilascio del durc, 15 aprile 2004 pag.167

• Ministero del Lavoroe delle Politiche Sociali,Lettera Circolare, 14 luglio 2004 pag.174

• Decreto Legislativo, 6 ottobre 2004, n. 251 pag.176

• Circolare INAIL, INPS, CNCE sul durc, luglio 2005 pag.178

• Legge 23 febbraio 2006, n. 51 pag.191

INDICE NORMATIVA

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Ministero dei Lavori PubbliciCircolare del 13 maggio 1986 n° 880/U.L.

Clausole da inserire nella lettera di invito enei contratti per l'esecuzione di opere pub-bliche ai fini dell'osservanza dei contratticollettivi di lavoro.

.........omissis…….

1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del pre-sente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integral-mente tutte le norme contenute nel contratto collettivonazionale di lavoro per gli operai dalle aziende industrialiedili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso,in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono ilavori suddetti.

In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneriora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte lenorme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavo-ro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negliaccordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nellalocalità in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contrattiintegrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad

NORMATIVA

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NNOORRMMAATTIIVVAA

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applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavo-ratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendosu eventuali clausole incompatibili del c.c.n.l. dei lavorato-ri delle imprese edili artigiane.

Le imprese si obbligano ad osservare integralmente glioneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alleCasse edili ed agli Enti scuola contemplati dagli accordicollettivi per l'industria edile. Tali obblighi potranno, in viaalternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigianemediante contribuzioni ed accantonamenti a favore diCasse edili e Enti scuola artigiani, se ed in quanto costi-tuiti ed operanti a noma della contrattazione collettiva dicategoria.

Le imprese invitate si obbligano ad applicare i contratti egli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la sca-denza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative,anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi pre-detti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmentenon aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o cherecedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura edimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qua-lificazione giuridica, economica e sindacale.

2) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appal-tante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte deglieventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipen-denti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non discipli-ni l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, nonesime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma pre-cedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della sta-zione appaltante.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati

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accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalatadall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesi-ma comunicherà all'impresa e, se del caso, ancheall'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e proce-derà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in accon-to, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero allasospensione del pagamento del saldo, se i lavori sonoultimati, destinando le somme così accantonate a garan-zia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate nonsarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoronon sia stato accertato che gli obblighi predetti sono statiintegralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa nonpuò opporre eccezione alla stazione appaltante, né iltitolo a risarcimento di danni.

.......Omissis.

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Legge 19 marzo 1990, n. 55“Nuove disposizioni per la prevenzionedella delinquenza di tipo mafioso e dialtre gravi forme di manifestazionedi pericolosità sociale”

Art. 18

(omissis)

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservareintegralmente il trattamento economico e normativo stabi-lito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigoreper il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza dellenorme anzidette da parte dei subappaltatori nei confrontidei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito delsubappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le impresesubappaltatrici trasmettono all'amministrazione o entecommittente prima dell'inizio dei lavori la documentazionedi avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa laCassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonchécopia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tra-mite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodica-mente all'amministrazione o ente committente copia deiversamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonchédi quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla con-trattazione collettiva.

(omissis)

NORMATIVA

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D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55Regolamento recante disposizioni pergarantire omogeneità di comportamentidelle stazioni committenti relativamente aicontenuti dei bandi, avvisi di gara e capito-lati speciali, nonché disposizioni per laqualificazione dei soggetti partecipanti allegare per l'esecuzione di opere pubbliche (inG.U. 27 febbraio 1991, n. 49).

9. Adeguamento dei capitolati speciali alla legge 19 marzo1990, n. 55.1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti pre-videnziali inclusa la cassa edile - assicurativi ed infortuni-stici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori ecomunque entro trenta giorni dalla data del verbale di con-segna. 2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi,previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agliorganismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Ildirettore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere allaverifica di tali versamenti in sede di emissione dei certifi-cati di pagamento.

……….omissis……….

NORMATIVA

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Legge 11 febbraio 1994, n.109Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 4 (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante pro-cedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni,anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemidella Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri inte-ressati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortu-ni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione provinced'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani(ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianatoe agricoltura e delle casse edili.

Art. 30.(Garanzie e coperture assicurative).

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzio-ne dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anchemediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzio-ne copre la mancata sottoscrizione del contratto pervolontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automatica-mente al momento della sottoscrizione del contrattomedesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituitanon appena avvenuta l'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire unagaranzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di impor-to inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 percento per lavori di importo superiore. La mancata costitu-

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zione della garanzia determina la revoca dell'affidamentoe l'acquisizione della cauzione da parte del soggettoappaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la con-cessione al concorrente che segue nella graduatoria. Lagaranzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adem-pimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissio-ne del certificato di collaudo provvisorio.L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestual-mente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'artico-lo 26, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo,gradualmente diminuita in corso d'opera.

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DECRETO LEGISLATIVO14 agosto 1996, n.494 Sicurezza nei cantieri edili

Art. 3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

(D.Lgs. 494/1996 Agg. D.Lgs. 528/1999, D.Lgs.276/2003 e D.Lgs. 251/2004)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di pro-gettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scel-te tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazio-ne delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e allemisure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legisla-tivo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione del-l’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi dilavoro che si devono svolgere simultaneamente o successi-vamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavoriprevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase dellaprogettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo4, comma 1, lettere a) e b).

3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmenteall'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, desi-gna il coordinatore per la progettazione, che deve essere inpossesso dei requisiti di cui all'articolo 10, in ognuno deiseguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiorea 200 uomini-giorno;

b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particola-ri elencati nell’allegato II.

4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabiledei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordi-natore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in posses-

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so dei requisiti di cui all’articolo 10.

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anchecaso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa,l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una opiù imprese.

5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in pos-sesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le fun-zioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordina-tore per l'esecuzione dei lavori.

6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alleimprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo delcoordinatore per la progettazione e quello del coordinatoreper l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indi-cati nel cartello di cantiere.

7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire inqualsiasi momento, anche personalmente se in possesso deirequisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazionedei commi 3 e 4.

8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel casodi affidamento dei lavori a un’unica impresa:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle impre-se esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazioneai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizionealla camera di commercio, industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazionedell’organico medio annuo, distinto per qualifica,nonché una dichiarazione relativa al contratto col-lettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali com-parativamente più rappresentative, applicato ailavoratori dipendenti;

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale cer-tificato può essere rilasciato, oltre che dall' INPS e dall' INAIL,per quanto di rispettiva competenza, anche dalle Casse edili

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le quali stipulano un apposita convenzione con i predetti isti-tuti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità con-tributiva;

b-ter ) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'ini-zio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto dellapresentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo del-l'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazionedi cui alle lettere b) e b-bis); (276/2003)

In assenza della certificazione della regolarità contributiva,anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori,è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.(agg. 251/2004)

Art. 11 Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'orga-no di vigilanza territorialmente competente, prima dell'iniziodei lavori, la notifica preliminare elaborata conformementeall'allegato III, e, successivamente, gli eventuali aggiorna-menti, nei seguenti casi:

a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori è supe-riore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupaticontemporaneamente più di 20 lavoratori;

b) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500uomini/giorni;

c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cuielenco è contenuto nell'allegato II.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibilepresso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo divigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni inattuazione dell'art. 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hannoaccesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli orga-ni di vigilanza.

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Legge 18 novembre 1998, n. 415“Modifiche alla legge 11 febbraio 1994,n. 109, e ulteriori disposizioni in materiadi lavori pubblici”

Art. 2.(Qualificazione)

1. All'articolo 8 della legge n. 109, i commi 1, 2, 3 e 4 sonosostituiti dai seguenti:“1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dicui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsia-si titolo di lavori pubblici devono essere qualificati edimprontare la loro attività ai princìpi della qualità, dellaprofessionalità e della correttezza.Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi diqualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sonosottoposti a certificazione, ai sensi della normativavigen-te.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'ar-ticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concertocon il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-nato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sen-tito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previoparere delle competenti Commissioni parlamentari, è isti-tuito, tenendo conto della normativa vigente in materia, unsistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori aqualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rap-porto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di

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diritto privato di attestazione, appositamente autorizzatidall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita com-missione consultiva istituita presso l'Autorità medesima.Alle spese di finanziamento della commissione consultivasi provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limitidelle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione èdemandato il compito di attestare l'esistenza nei soggettiqualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle normeeuropee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigentenormativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditatiai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN45000;

b) dichiarazione della presenza di elementi significativi etra loro correlati del sistema di qualità rilasciata daisoggetti di cui alla lettera a);

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizza-tivi ed economico-finanziari conformi alle disposizionicomunitarie in materia di qualificazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti lacommissione consultiva di cui al comma 3, che deveessere composta da rappresentanti delle amministra-zioni interessate dello Stato, anche ad ordinamentoautonomo, della Conferenza dei presidenti delle regio-ni e delle province autonome, delle organizzazioniimprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionalidi lavoro di settore e degli organismi di rappresentanzadei lavoratori interessati;

b) Le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventualerevoca nei confronti degli organismi di attestazione,nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari etecnici che i predetti organismi devono possedere,

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fermo restando che essi devono agire in piena indipen-denza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblicidestinatari del sistema di qualificazione e che sonosoggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accre-ditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle normeeuropee della serie UNI CEI EN 45000 e delle normenazionali in materia, al rilascio della certificazione deisistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzatidall'Autorità, nel caso siano in possesso dei predettirequisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attesta-zione di cui al comma 3, fermo restando il divieto perlo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certifi-cazione che quelli dell'attestazione relativamente allamedesima impresa;

c) Le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggettiqualificati della certificazione del sistema di qualità odella dichiarazione della presenza di elementi del siste-ma di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e deirequisiti di cui al comma 3, lettera c), nonchè le moda-lità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisi-ti relativamente ai dati di bilancio;

d) I requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-orga-nizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, let-tera c), con le relative misure in rapporto all'entità e allatipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto inattuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti,tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolari-tà contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamen-ti alle casse edili.

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D.P.R. 21 DICEMBRE 1999N. 554REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLALEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVO-RI PUBBLICI, AI SENSI DELL’ARTICOLO3 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994,N.109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 75 (Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzio-

ne di lavori pubblici)(articolo così introdotto dall'articolo 2 del d.P.R. n. 412

del 2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affi-damento degli appalti e delle concessioni e non possonostipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coat-

ta, di amministrazione controllata o di concordato pre-ventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimentoper la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’appli-cazione di una delle misure di prevenzione di cui all’ar-ticolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divie-to opera se la pendenza del procedimento riguarda iltitolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa indi-viduale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di socie-tà in nome collettivo o in accomandita semplice, gliamministratori muniti di poteri di rappresentanza o ildirettore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di con-danna passata in giudicato, oppure di applicazionedella pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 delcodice di procedura penale, per reati che incidono sul-l’affidabilità morale e professionale; il divieto opera se

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la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare odel direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societàin nome collettivo o in accomandita semplice; degliamministratori muniti di potere di rappresentanza o deldirettore tecnico se si tratta di altro tipo di società oconsorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei con-fronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio ante-cedente la data di pubblicazione del bando di gara,qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti omisure di completa dissociazione dalla condotta penal-mente sanzionata. Resta salva in ogni caso l’applica-zione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciariaposto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamenteaccertate alle norme in materia di sicurezza e a ognialtro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultantidai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;

f ) che hanno commesso grave negligenza o malafedenell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appal-tante che bandisce la gara;

g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamenteaccertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamentodelle imposte e tasse, secondo la legislazione italianao quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione delbando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito airequisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazionealle procedure di gara, risultanti dai dati in possessodell’Osservatorio dei lavori pubblici.

2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l’ine-sistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d),e), f ), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di cer-tificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti chenon ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma1, lettere b) e c).3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal

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comma 2 è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea,costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rila-sciata dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria oamministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico uffi-ciale autorizzato a riceverla in base alla legislazione delloStato stesso o, negli Stati dell’Unione europea in cui non èprevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

Art.101 (Cauzione definitiva)

1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data diemissione del certificato di collaudo provvisorio o del cer-tificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodi-ci mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dalrelativo certificato.2. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimen-to di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimentodei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delleobbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso dellesomme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultan-ze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibili-tà del maggior danno.3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cau-zione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per ilcompletamento dei lavori nel caso di risoluzione del con-tratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioniappaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzioneper provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appal-tatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dinorme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e deiregolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assi-stenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presen-ti in cantiere.4. La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore lareintegrazione della cauzione ove questa sia venuta menoin tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegra-zione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispon-dere all’appaltatore.

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D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34Regolamento per l'istituzione di un sistemadi qualificazione unico dei soggetti esecuto-ri di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8,comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 (testo come aggiornato dalla legge 23dicembre 2000, n. 388)

Art. 17(Requisiti d'ordine generale)

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualifica-zione sono:a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente

all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per glistranieri imprenditori ed amministratori di società com-merciali legalmente costituite, se appartengono a Statiche concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dicittadini italiani;

b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione diuna delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una dellecause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31maggio 1965, n. 575;

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passatein giudicato ovvero di sentenze di applicazione dellapena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice diprocedura penale a carico del titolare, del legale rap-presentante, dell’amministratore o del direttore tecnicoper reati che incidono sulla moralità professionale;

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accerta-te, alle norme in materia di contribuzione sociale secon-do la legislazione italiana o del paese di residenza;

e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispet-to agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tassesecondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

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f ) iscrizione al registro delle imprese presso le competen-ti camere di commercio, industria, agricoltura e artigia-nato, ovvero presso i registri professionali dello Stato diprovenienza, con indicazione della specifica attività diimpresa;

g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione odi cessazione dell'attività;

h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato pre-ventivo, di amministrazione controllata e di amministra-zione straordinaria;

i) inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavoripubblici;

l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela dellaprevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso deirequisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per ilconseguimento dell'attestazione di qualificazione.

2. L’Autorità stabilisce mediante quale documentazione isoggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenzadei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fattoespresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fraSOA e impresa.3. Per la qualificazione delle società commerciali, dellecooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra impreseartigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle letterea),b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico ea tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; aldirettore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta disocietà in accomandita semplice; al direttore tecnico eagli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta diogni altro tipo di società o di consorzio.

Art.18(Requisiti di ordine speciale)

1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazio-ne sono:a) adeguata capacità economica e finanziaria;

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b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;d) adeguato organico medio annuo2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimo-strata:

a) da idonee referenze bancarie;b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previ-

sto all'articolo 22, realizzata con lavori svolti medianteattività diretta e indiretta non inferiore al 100% degliimporti delle qualificazioni richieste nelle varie catego-rie;

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilan-cio, dal capitale netto, costituito dal totale della letteraA del passivo di cui all'articolo 24/24 del codice civile,riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo.

3. La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta ècomprovata: da parte delle ditte individuali, delle societàdi persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi traimprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazio-ne delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle societàdi capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati inconformità alle direttive europee, e della relativa nota dideposito.

4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, inproporzione alle quote di partecipazione dell'impresarichiedente, è comprovata con la presentazione dei bilan-ci, riclassificati in conformità alle direttive europee e dellarelativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'articolo 10,comma 1 e) ed e-bis) della Legge, e delle società fraimprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nelcaso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla sta-zione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavorieseguiti da parte di soggetti consorziati.

5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:

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a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondoquanto previsto dall'articolo 26;

b) dall'esecuzione di lavori realizzati in ciascuna dellecategorie oggetto della richiesta, di importo non inferio-re al 90% di quello della classifica richiesta; l'importo èdeterminato secondo quanto previsto dall'articolo 22;

c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singolacategoria oggetto della richiesta, di importo non inferio-re al 40% dell'importo della qualificazione richiesta,ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singolacategoria, di importo complessivo non inferiore al 55%dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, inalternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria,di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'impor-to della qualificazione richiesta; gli importi sono determi-nati secondo quanto previsto dall'articolo 22.

6. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati diesecuzione dei lavori previsti dall'articolo 22, comma 7.

7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pub-blici affidati in appalti a seguito di appalto concorso, ovve-ro oggetto dei contratti di cui all'articolo 19, comma 1 lette-ra b, numero 1 della Legge, oppure affidati in concessio-ne, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostratodalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati ediplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimodei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in pos-sesso di laurea, è stabilito in due per l'imprese qualificatefino alla terza classifica, in quattro per le imprese apparte-nenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per leimprese qualificate nelle classifiche successive.

8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazio-ne stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggia-mento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o innoleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioniidentificative. Detta dotazione contribuisce al valore dellacifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b) effettiva-

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mente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimoquinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni dilocazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valorenon inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituitoper almeno la metà degli ammortamenti e dai canoni dilocazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale èterminato il piano di ammortamento contribuisce al valoredella cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi,da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo ilpiano di ammortamento precedentemente adottato per unperiodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamentofigurativo è calcolato con applicazione del metodo aquote costanti con riferimento alla durata del piano diammortamento concluso.

9. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditteindividuali e delle società di persone, con la presentazio-ne della dichiarazione dei redditi corredata da autocertifi-cazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; daparte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra impreseartigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitalecon la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformi-tà alle direttive europee, e dalla relativa nota di deposito.

10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dalcosto complessivo sostenuto per il personale dipendente,composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali eaccantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, letterab), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per per-sonale operaio. In alternativa l'adeguato organico medioannuo può essere dimostrato dal costo complessivosostenuto per il personale dipendente assunto a tempoindeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari inlavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureatoo diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione deltitolare si intende compresa nella percentuale minimanecessaria. Per le imprese individuali e per le società dipersone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è

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pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzio-nale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipen-dente, composto a norma del comma 10, è documentatocon il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificatoin conformità delle direttive europee dai soggetti tenutialla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea docu-mentazione, nonché da una dichiarazione sulla consi-stenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cuidesumere la corrispondenza con il costo indicato neibilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versa-menti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili inordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai rela-tivi contributi.

12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8e 10 concorre, in proporzione alle quote di competenzadell'impresa, anche l'ammortamento ed il costo per il per-sonale dipendente dei consorzi e delle società di cui alcomma 4.

13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigia-ne ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisitorelativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzaturain dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi sogget-ti possono dimostrare il requisito relativo all'organicomedio annuo attraverso il costo del personale dipendenteproprio e dei soggetti consorziati.

14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classificad'importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), pos-sono essere dimostrati dall'impresa mediante i lavori affi-dati ad altre imprese della cui condotta è stato responsa-bile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può esse-re esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hannosvolto funzioni di carattere tecnico, per conto di impresegià iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualifi-cate ai sensi del Regolamento, per un periodo complessi-

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vo non inferiore ai cinque anni, di cui almeno tre consecu-tivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni inquestione è dimostrato con l'esibizione dei certificati diiscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di ese-cuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecni-ci è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effet-tuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo diessi e fino ad un massimo di cinque miliardi. Un direttoretecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5,lettere b) e c) qualora non siano trascorsi cinque anni dauna eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deveprodurre un'apposita dichiarazione.

15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cuial comma 8 ed il rapporto di cui al comma 10 fra il costocomplessivo sostenuto per il personale dipendente e lacifra di affari di cui al comma 2, lettera b) è inferiore allepercentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifrad'affari è figurativamente e proporzionalmente ridotta inmodo da stabilire le percentuali richieste; la cifra d'affaricosì figurativamente rideterminata vale per la dimostra-zione del requisito di cui al comma 2, lettera b).

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MINISTERO DEI LAVORIPUBBLICI

CIRCOLARE 1° marzo 2000n.182/400/93 prot.Oggetto: D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34,recante il regolamento concernente ilsistema di qualificazione per gli esecutoridi lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8della legge 11 febbraio 1994, n. 109 esuccessive modificazioni - Prime indica-zioni interpretative ed operative.

…..omissis……

- Il costo complessivo sostenuto per il personale dipen-dente, composto come al comma10 dell’articolo 18 del nuovo decreto, è documentato:

1) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalledichiarazioni annuali dei redditi,modello 740, 750 o Modello Unico, con la prova dell’avve-nuta presentazione. In particolare, il costo complessivo daripartire va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazioneprodotti, o nel prospetto di determinazione dei redditi ai finiIRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini deicoefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel pro-spetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parame-tri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, ilcosto complessivo è comprovato da autocertificazione dellegale rappresentante, corredata da documentazioneINPS che ne attesti l’importo. La ripartizione del costo tra

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il personale operaio e il personale tecnico laureato o diplo-mato può essere comprovata in base al numero medio didipendenti diviso per categorie attestato da autocertifica-zione del legale rappresentante, suscettibile di verificaattraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra docu-mentazione INPS, INAIL, o della Cassa Edile comprovan-te la consistenza dell’organico;2) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con lapresentazione dei bilanci annuali riclassificati in base allenormative europee, corredati dalla relativa nota di deposi-to. In particolare il costo in questione risulta dalla voce“costi per il personale” del conto economico redatto aisensi di legge; la composizione del costo tra gli importiriferiti al personale operaio ovvero al personale tecnicolaureato o diplomato può essere comprovata dalla ripar-tizione del costo complessivo in base al numero medio didipendenti diviso per le corrispondenti categorie comerisultante dalla stessa nota integrativa (punto 15), nonchédalla presentazione di autocertificazione del legale rap-presentante sulla consistenza dell’organico; tale dichiara-zione è suscettibile di verifica da parte dell’amministrazio-ne committente, attraverso la richiesta di copia del libropaga ed altra documentazione INPS, INAIL o della CassaEdile comprovante la consistenza dell’organico.

……omissis……

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MINISTERO DEI LAVORIPUBBLICI

Decreto 19 aprile 2000 n. 145(in G.U. n. 131 del 7 giugno2000)Regolamento recante il capitolato generale d'appaltodei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5,della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successivemodificazioni.

……… omissis ………

Art. 7. Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizio-ni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamentisulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assi-stenza dei lavoratori.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto pro-gressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50per cento.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento ilresponsabile del procedimento provvede a dare comu-nicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, aglienti previdenziali e assicurativi, compresa la cassaedile, ove richiesto.

3. L'amministrazione dispone il pagamento a valeresulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadem-pienze accertate dagli enti competenti che ne richieda-no il pagamento nelle forme di legge.

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4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto insede di liquidazione del conto finale, dopo l'approva-zione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti nonabbiano comunicato all'amministrazione committenteeventuali inadempienze entro il termine di trenta giornidal ricevimento della richiesta del responsabile del pro-cedimento.

……… omissis ………

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MINISTERO DEL LAVOROCoordinamento Ispezione del LavoroDiv.VII Direzione Generale del Personalecircolare 21 aprile 2000, n. 26/2000 prot.n. VII/3/I/757

Oggetto: Appalti d'Opera Pubblica - Strumenti di tutelaper i dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore.

Indice:

1. Premessa2. Rapporto tra committente ed appaltatore2.1.Violazione delle norme previdenziali ed assistenziali2.2. Inadempimento contrattuale, mancata corresponsio-

ne della retribuzione2.3.Sicurezza sui luoghi di lavoro3. Rapporto tra appaltatore e subappaltatore4. Indicazioni operative

1. Premessa

Si avverte in maniera sempre più pressante la necessitàdi rendere maggiormente incisiva ed efficace l’azione divigilanza sul lavoro negli appalti pubblici, anche in consi-derazione del fatto che tra gli impegni normativi assuntidal Governo, dalle Regioni e dalle Parti sociali, attraversola redazione di Carta 2000, è contemplato, tra gli altri,quello di assicurare standards di sicurezza elevati nel set-tore degli appalti.La particolare attenzione, inoltre, per il lavoro nei cantieri,mostrata di recente dal Governo attraverso l’impegnoassunto in sede di “Patto sociale per lo sviluppo e l’occu-

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pazione”, la formulazione di un disegno di legge presenta-to di recente da questo Ministero e finalizzato a valorizza-re il costo della manodopera tra gli elementi di qualificazio-ne del valore dell’appalto (attraverso il riferimento al costodel lavoro per la determinazione del costo delle gare d’ap-palto), inducono necessariamente a richiamare l’attenzio-ne di codesti uffici anche sulle problematiche relative aglistrumenti di tutela dei lavoratori, che l’ordinamento appre-sta nel campo degli appalti di lavori pubblici.

In particolare, ci si riferisce alle norme concernenti i rap-porti tra committente ed appaltatore da un lato e tra appal-tatore e subappaltatore dall’altro, sotto i vari profili dell’os-servanza dei contratti collettivi nazionali, della materiacontributiva nonché di quella concernente la sicurezzasui luoghi di lavoro.Ciò al fine di indirizzare l’intervento degli organi ispettiviverso una duplice indagine che sia idonea:- da un lato, con riferimento al controllo del rapporto tra

committente ed appaltatore, a coinvolgere il committen-te stesso sia nelle tematiche riguardanti la sicurezza, laregolarità contributiva e contrattuale sia in quelle con-cernenti l’informazione che ai committenti stessi va datain caso di accertata irregolarità;

- dall’altro, in relazione al controllo del rapporto traappaltatore e subappaltatore, ad evidenziare ilvincolo di solidarietà che astringe entrambi,anche in forza dell'autorizzazione che il commit-tente deve rilasciare per l’esecuzione delle operein subappalto.

Si intende, in altre parole, richiamare l'attenzione di code-ste Direzioni Provinciali del lavoro - attraverso una ricogni-zione delle norme disciplinanti la materia de qua - sullapossibilità, attribuita al committente dall'ordinamento, diesperire azioni contrattuali nei confronti dell'appaltatorequalora il medesimo si renda inadempiente agli obblighiconvenzionali in senso stretto, previdenziali, nonché aquelli previsti in materia di sicurezza.A tal proposito, si evidenzia a codesti uffici periferici l'op-

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portunità di contribuire, attraverso apposite segnalazionialle Amministrazioni competenti (Enti committenti) - fermarestando la comunicazione di reato all'autorità giudiziariaper i corrispondenti illeciti penali -, all'attuazione della tute-la operante sul piano strettamente civilistico.

2. Rapporto tra committente ed appaltatore

Occorre richiamare in via preliminare e ai fini di una cor-retta applicazione delle leggi riguardanti l’osservanza delCCNL, della materia contributiva e della sicurezza sullavoro, il D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063 (Approvazione delcapitolato generale d’appalto per le opere di competenzadel Ministero dei lavori pubblici), il quale, all’art. 17, preve-de che nei contratti sarà stabilito di regola che l’appaltato-re è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condi-zioni normative e retributive non inferiori a quelle risultan-ti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e neitempi in cui si svolgono i lavori. L’art.19 prevede espres-samente che l’appaltatore deve osservare le norme e pre-scrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamen-ti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza deilavoratori.

L’art. 36 della legge n. 300/70 dispone altresì che neicapitolati di appalto attinenti all’esecuzione di opere pub-bliche deve essere inserita la clausola esplicita determi-nante l’obbligo per l’appaltatore di applicare o di far appli-care nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni noninferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavorodella categoria e della zona. Il comma 2 della stessadisposizione specifica ulteriormente che tale obbligodovrà essere osservato sia nella fase di realizzazionedegli impianti o delle opere che in quella successiva, pertutto il tempo in cui l’imprenditore beneficia delle agevola-zioni finanziarie.

“Ogni infrazione di detto obbligo che sia accertata

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dall’Ispettorato del lavoro viene comunicata immediata-mente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata dispo-sta la concessione del beneficio o dell’appalto.Questiadotteranno le opportune determinazioni fino alla revocadel beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidivapotranno decidere l’esclusione del responsabile, per untempo fino a 5 anni, da qualsiasi ulteriore concessione diagevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasiappalto.”

Si tratta, dunque, di norme che disciplinano le clausolerelative alla tutela dei lavoratori dal punto di vista fisico,previdenziale e retributivo.Ulteriori obblighi a carico dell’impresa appaltatrice deilavori, imposti pur sempre nella prospettiva della tutela dellavoratore subordinato, sono previsti dall’art. 18 dellalegge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la pre-venzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre graviforme di manifestazione di pericolosità sociale), secondocui l’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservareintegralmente il trattamento economico e normativo stabi-lito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigoreper il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;è altresì responsabile in solido dell’osservanza dellenorme anzidette da parte dei subappaltatori nei confrontidei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito delsubappalto.Si prevede poi l’obbligo a carico dell’impresa appaltatricedei lavori di provvedere alla trasmissione all’amministra-zione o all’ente committente, prima dell’inizio dei lavori,della documentazione di avvenuta denuncia agli enti pre-videnziali, nonché l’obbligo di predisporre, sempre primadell’inizio dei lavori, il piano di sicurezza e quello operati-vo per la tutela fisica dei lavoratori, piani che dovrannoessere messi a disposizione delle autorità competentipreposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Il D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 (Attuazione della diret-tiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione

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degli appalti di lavori pubblici) prevede, poi, all’art.18, chepuò essere escluso dalla procedura di appalto il concor-rente che non sia in regola con gli obblighi concernenti ledichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia dicontributi sociali secondo la legislazione italiana o la legi-slazione dello Stato di residenza.L’amministrazione aggiudicatrice deve chiedere agli offe-renti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto diindicare che hanno tenuto conto, nella preparazione dellapropria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni inmateria di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previden-za e assistenza in vigore nel luogo dove devono essereeseguiti i lavori.

L’art. 17, L. 12 marzo 1999, n. 68, prevede infine l’obbligoper le imprese, sia pubbliche che private, che partecipanoa bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti con-venzionali o di concessione con pubbliche amministrazio-ni, di presentare preventivamente alle stesse la dichiara-zione del legale rappresentante circa la regolare posizio-ne rispetto alle norme disciplinanti il lavoro dei disabili,accompagnata dalla certificazione attestante il rispettodelle norme contenute nella stessa legge n. 68/99, con-cernente i l diritto al lavoro dei disabili medesimi.Da quanto fin qui evidenziato emerge chiaramente comeda più parti scaturisca un'obbligazione ex lege del datore dilavoro-appaltatore di provvedere al rispetto della normativastatale e collettiva posta a tutela, protezione, assicurazioneed assistenza dei lavoratori.

In realtà, non appare infondato ritenere che lo stessooggetto del contratto d’appalto d’opera pubblica (ogget-to inteso come contenuto sostanziale del contratto,come ciò che le parti stabiliscono) risenta necessaria-mente delle statuizioni normative dettate a tutela deilavoratori posti alle dipendenze dello stesso appaltatore.

Considerato che i lavoratori rappresentano una costanteineliminabile nell’organizzazione del lavoro di impresa, la

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normativa posta a loro tutela informa di sé necessaria-mente lo stesso oggetto del contratto d’appalto d’operapubblica, a tal punto da contribuire alla sua stessa deter-minazione.

Gli stessi principi di qualità, professionalità e correttezzadi cui all’art. 8 della L. n. 109/94, così come da ultimomodificata dalla L. n. 415 del 1998, rappresentano un’ul-teriore conferma di come il contenuto del contratto d’ap-palto pubblico sia necessariamente integrato dall’impiantonormativo posto a tutela dei lavoratori: vengono infattiannoverati tra i requisiti di qualificazione anche quelli rela-tivi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresii versamenti alle casse edili.In verità, la regolamentazione degli interessi contrattuali,oltre che scaturire da ciò che le parti intendono realizza-re conformemente alla loro volontà, trae origine altresìdalle fonti di integrazione del contratto medesimo.L’art. 1374 c.c. dispone infatti che “il contratto obbliga leparti non soltanto a quanto è nel medesimo espresso, maanche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo lalegge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.”Orbene per ciò che più direttamente concerne il contrat-to d’appalto pubblico sembra ragionevole ritenere che ilmedesimo obblighi le parti (appaltatore e committente)non solo a quanto le stesse hanno stabilito ma altresì atutto ciò che ne consegue ex lege.

In altre parole, l’appaltatore non solo è tenuto a realizza-re, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestio-ne a proprio rischio, l’opera commissionata dal commit-tente , ma è altresì obbligato ad eseguirla nel rispettodelle norme dettate a tutela dei lavoratori.Di talchè la violazione di queste ultime potrebbe integraregli estremi dell’inadempimento contrattuale con tutte leconseguenze che ne derivano sul piano giuridico, primafra tutte la possibilità, per il committente, di esperireun’azione di risoluzione del contratto d’appalto (art.1453c.c.), o quanto meno disporre una sospensione obbligato-

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ria dei lavori.A tal fine gli Uffici periferici addetti all’attività di vigilanzaavranno cura di segnalare prontamente alle amministra-zioni appaltanti l’inadempimento medesimo, cosicchèqueste ultime potranno adottare le opportune determina-zioni al riguardo.

2.1.Violazione delle norme previdenziali ed assistenziali

Qualora nei capitolati d’appalto sia inserita la cosiddetta“clausola sociale” - che prevede il diritto dell’ente appaltan-te di effettuare una corrispondente trattenuta sui crediti del-l’appaltatore ove quest’ultimo risulti inadempiente agli obbli-ghi previdenziali ed assistenziali derivanti sia da leggi cheda contratti collettivi - è da ritenersi che ciò comporti unacontrattualizzazione di obblighi legali, cosicché all’inadem-pimento della clausola medesima conseguono gli effettigiuridici di un inadempimento contrattuale. La “clausolasociale” rende quindi direttamente obbligato l’appaltatoreverso il committente.Così il mancato adempimento dell’appaltatore agli obbli-ghi sociali, integrando, nel contempo, gli estremi di un ina-dempimento verso la committente, conferisce a quest’ulti-ma l’interesse ad agire contro la compagnia assicuratriceche abbia rilasciato la polizza fideiussoria - di cui all’art. 30comma 2 L. n. 109/94 e succ. mod. - a garanzia dei debi-ti contrattuali dell’appaltatore medesimo.Tale tutela si pone a complemento della previsione conte-nuta nell’art. 19 comma 2 del D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063. Quest’ultima norma prevede infatti che a garanziadegli obblighi dell’appaltatore - di osservare le norme eprescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-menti sulla tutela, protezione assicurazione ed assistenzadei lavoratori - l’amministrazione committente operi unaritenuta dello 0,50 % sull’importo netto progressivo deilavori, e che la medesima paghi direttamente quantodovuto agli enti previdenziali, nel caso in cui non vi prov-veda l'appaltatore, prelevando dal fondo formato con la

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citata ritenuta.Quindi il committente, ad avvenuta ultimazione dei lavori,dovrà chiedere agli enti previdenziali ed assistenziali sel’appaltatore ha adempiuto i propri obblighi in questamateria e, in caso contrario versare ai medesimi, su lorospecifica richiesta, le ritenute ex art. 19, comma 2.Si evidenzia tuttavia che la norma da ultimo citata resteràin vigore fino all’emanazione del Regolamento di cuiall’art. 3 della L. n. 109/94, e successive modificazioni,essendo previsto all’art. 231 lettera i) del Regolamentomedesimo l’espressa abrogazione di tutto il D.P.R. n.1063/62. Ciononostante, a garanzia del pagamento deicontributi previdenziali, l’art 101, comma 3, delRegolamento in parola pone, in sostituzione della ritenutasull’importo netto progressivo dei lavori, la cauzione defi-nitiva sulla quale “le stazioni appaltanti hanno inoltre ildiritto di valersi (…) per provvedere al pagamento di quan-to dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivantidalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratticollettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, prote-zione, assicurazione, assistenza, e sicurezza fisica deilavoratori comunque presenti in cantiere.”La previsione appena riportata, per l’onnicomprensività chela caratterizza - si riferisce infatti ad ogni tipo di violazioneconcernente norme statali e collettive, in materia di sicurez-za come di previdenza e per ciò che concerne altresì ildiritto alla retribuzione - può essere riferita ad ogni ipotesidi comportamento illecito del datore di lavoro che, riscontra-to dal Servizio Ispettivo, sarà da questo tempestivamenteportato a conoscenza delle stazioni appaltanti onde con-sentire alle medesime di svolgere la loro funzione sostituti-va negli adempimenti cui sarebbe tenuto l’appaltatoremedesimo. A ciò si aggiunga, inoltre, che lo stesso Ministero deiLavori Pubblici ha fornito indirizzi precisi ai suoi uffici peri-ferici, come risulta dalla circolare emessa il 9 novembre1948, n. 11907, affinché non sia pagata la rata di saldo,da corrispondersi sul prezzo pattuito per l’opera realizza-ta e risultante dal conto finale, se non nel momento in cui

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gli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile come si evin-ce da una successiva circolare del Ministero dei LL. PP.del 21 febbraio 1962, n.1229 - abbiano rilasciato appositadichiarazione liberatoria attestante la corretta effettuazio-ne dei versamenti contributivi, per i singoli lavoratori, inrelazione allo specifico cantiere.In riferimento alle ipotesi citate resta pertanto inteso checodeste Direzioni provvederanno a segnalare gli inadem-pimenti, in parola, alla stazione appaltante e agli enti pre-videnziali interessati per le opportune determinazioni dicompetenza. Con successiva circolare del 22 giugno 1967, n. 1643,recante modifiche alla precedente circolare del 1962 - inparticolare per ciò che concerne le clausole da inserirenelle lettere d’invito alle gare d’appalto per l’esecuzione diopere pubbliche - il Ministero dei Lavori Pubblici ha previ-sto un ulteriore strumento di tutela a favore dei lavoratoridipendenti dell’appaltatore. Si è stabilito, infatti, che incaso di inottemperanza agli obblighi di dare applicazionea tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operaidipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini, e negliaccordi locali integrativi dello stesso - inottemperanzaaccertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalatadall’“Ispettorato del Lavoro” - la stazione appaltante mede-sima comunicherà all’impresa, e se del caso, ancheall’“Ispettorato” suddetto, l’inadempienza accertata e pro-cederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti inacconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovveroalla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sonoultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate agaranzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Ciòal fine di consentire che il pagamento all’impresa dellesomme medesime non sia effettuato sino a quandodall’“Ispettorato” non sia stato accertata la piena soddisfa-zione degli obblighi predetti.Presentando la tutela fin qui descritta un campo di appli-cazione limitato comunque ai lavoratori impiegati in operedi competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, ilMinistero dell’Interno, con circolare del 20 settembre

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1967, n. 22, ha diramato la circolare 22 giugno 1967, n.1643, ai suoi organi periferici incaricando questi ultimi diestenderla a loro volta agli Enti locali affinché le stessedisposizioni, contenute nella circolare del Ministero deiLL.PP., fossero osservate anche negli appalti di loro com-petenza.Si è assistito in tal modo ad un ampliamento della portataestensiva delle disposizioni di cui all’art. 17 del CapitolatoGenerale d’appalto per le opere di competenza delMinistero dei LL. PP., tanto da trovare applicazione, confor-memente alle specificazioni di cui alla circolare citata,anche per le opere di competenza degli enti locali.Successivamente, con l'art. 36 della L. n. 300 del 1970 siè provveduto ad una riformulazione dell’obbligo in esamecon la realizzazione di due ulteriori effetti utili: da un latoall’obbligo di applicare i C.C.N.L. è stato giustappostoquello di farli applicare (con implicito riferimento all’even-tuale subappalto); dall’altro la norma è stata formulatasenza alcun limite di riferimento quanto al campo di appli-cazione.Qualora, inoltre, ai sensi del terzo comma dell’articolocitato, l’appaltatore contravvenga all’obbligo di applicareai lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quellerisultanti dai contratti collettivi - previsione, questa, cheattraverso un’interpretazione estensiva può essere riferi-ta ad ogni violazione di norme collettive anche in materiaprevidenziale ed assistenziale - le amministrazioni appal-tanti possono spingersi fino all’esclusione dell’appaltatoreda qualsiasi appalto per un tempo fino a cinque anni.Sostanzialmente, l’Amministrazione godrà di discreziona-lità nella scelta della sanzione, sino a poter adottare la piùdrastica misura dell’esclusione dagli appalti indetti per unperiodo fino a cinque anni. In verità, la norma non rappre-senta una novità assoluta per il sistema, la statuizione inessa contenuta trova infatti il suo antecedente prossimonell'art. 34 del D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 riformulatodall'art. 35 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 ( Testo unicodelle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno). L’art. citatoseppur con un campo di applicazione limitato agli appalti

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del Mezzogiorno presenta in verità una portata più ampiarispetto all’art. 36 dello Statuto dei Lavoratori; esso, infat-ti, prevede la stessa sanzione della norma da ultimo cita-ta non solo nel caso di inosservanza dei contratti colletti-vi, ma anche per ogni ipotesi di violazione della legislazio-ne sul lavoro.A complemento della normativa richiamata si giustapponealtresì la previsione contenuta nell’art. 3 comma 8 letterab), del D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n.528/99, prevedente l’obbligo per il committente, o ilresponsabile dei lavori, di richiedere “(..) alle imprese ese-cutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo,distinta per qualifica, corredata dagli estremi delle denun-ce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della pre-videnza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazio-ne infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonchéuna dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulatodalle organizzazioni sindacali comparativamente più rap-presentative, applicato ai lavoratori dipendenti.”

2.2. Inadempimento contrattuale - mancata corre-sponsione della retribuzione

Con specifico riferimento all’obbligo dell’appaltatore dicorrispondere ai lavoratori la retribuzione pattuita in misu-ra non inferiore a quanto stabilito dai contratti collettivinazionali di lavoro - obbligo già sancito dall’art. 18,comma 7, L. 19 marzo 1990, n. 55 - l’Amministrazionepotrebbe, avvalendosi del disposto di cui all’art. 340 dellalegge fondamentale sui lavori pubblici (L. 2248/1865, all.F), disporre la rescissione del contratto per la frode e lagrave negligenza di cui si sia reso responsabile l’appalta-tore contravvenendo agli obblighi e alle condizioni stipula-te. Resta inteso, pertanto, che anche a tal fine si rende-rebbe opportuna una segnalazione del Servizio Ispettivoall’Amministrazione appaltante volta ad evidenziare lasoluzione prospettata.Sempre allo stesso fine, di non minore portata è la tutela

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apprestata ai dipendenti dell’appaltatore- che subiscano un ritardo, debitamente accertato, nelpagamento delle retribuzioni - dall’art. 17 comma 2 delD.P.R. n. 1063/62, che prevede la facoltàdell’Amministrazione appaltante di pagare d’ufficio le retri-buzioni arretrate con le somme dovute all’appaltatore.Anche in questo caso, tuttavia, come per il citato art. 19del medesimo D.P.R., l’abrogazione operata dall’emanan-do Regolamento comporterà il venir meno della descrittatutela, in sostituzione della quale potrà invocarsi il dispo-sto dell’art. 101 comma 3 del Regolamento medesimoche, come sopra evidenziato, consente, alle stazioniappaltanti di valersi della cauzione definitiva per provve-dere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore inadempimento degli obblighi legali e collettivi a tutela deilavoratori.La formulazione della norma, che accorda alla stazioneappaltante il diritto di valersi della cauzione definitiva, recacon sé un’implicazione necessaria: intanto è riconosciu-to un diritto di valersi sulla cauzione definitiva in quantosussiste l’obbligo per l’amministrazione appaltante disostituirsi all’appaltatore nel pagamento e delle retribuzio-ni dovute ai dipendenti e delle somme da versare agli entiprevidenziali nonché di quant’altro sia necessario allatutela dei lavoratori in ogni sua forma.Pertanto l'abrogazione del D.P.R. n. 1063/62 non compor-ta anche il venir meno della tutela descritta, essendo lamedesima recuperata attraverso la, seppur implicita, pre-visione contenuta all'art. 101, comma 3, del Regolamentocitato.

2.3.Sicurezza sui luoghi di lavoro

Venendo infine all’individuazione della normativa di riferi-mento per ciò che concerne la sicurezza negli appalti sirichiama l’attenzione sulla legge 19 marzo 1990, n. 55nonché sul D.Lgs. n. 494/96, da ultimo modificato dalD.Lgs. n. 528/99, nonché l’art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.

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L’art. 18, comma 8, della L. n. 55/90 - unica norma conte-nuta nel decreto riferita alla sicurezza dei lavoratori neicantieri - presenta tuttavia un campo di applicazione privodei limiti posti invece al campo applicativo del D.Lgs.494/96, e successive modificazioni.Quest’ultimo infatti è riferito ai soli cantieri temporanei omobili di cui all’art. 2 lettera a), vale a dire a “qualunqueluogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ilcui elenco è riportato all’allegato I” del medesimo decreto.Ma le novità di rilievo per ciò che concerne la sicurezzanei cantieri derivano dall'art. 31 della L. n. 109/94, cosìcome modificato dalla legge n. 415/98.Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previstoai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, - come ancheil piano di sicurezza sostitutivo di quello previsto ai sensidell'ultimo decreto citato - sono parte integrante del con-tratto d'appalto, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L. n.109/94, come modificato dalla legge n. 415/98; i relativioneri vanno evidenziati nel bando di gara e non sono sog-getti a ribasso d'asta.Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte del-l'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'inte-ressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.La loro mancanza determina, invece, la nullità dei con-tratti d’appalto stipulati successivamente alla data dientrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensidell’art. 31, comma 1, cit., in materia di sicurezza nei can-tieri edili. Determina l'annullabilità, invece, la mancanzadel Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alleproprie scelte autonome e relative responsabilità nell'or-ganizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (art.31, comma 1 bis, lettere a) b) c), L. n. 109/94 e succ.mod.) Stante, inoltre, la determinazione n.12/99 del 15dicembre 1999, dell'Autorità per la vigilanza sui lavoripubblici:“1. la mancata emanazione del regolamento governativo inmateria di piani di sicurezza nei cantieri, di cui all'art. 31,comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successi-ve modificazioni (legge quadro sui lavori pubblici), non

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esclude l'immediata vigenza delle norme dettate in materiadi sicurezza dalla legge stessa, quali risultanti dalle condi-zioni contenute nella legge 18 novembre 1998, n. 415.”“2. Fermi restando, pertanto, per il periodo antecedente,gli obblighi in materia di sicurezza imposti dalla normativaal momento vigente, a decorrere dalla data di entrata invigore della indicata legge 18 novembre 1998, n. 415, leamministrazioni appaltantihanno l'obbligo di evidenziarenei bandi di gara gli oneri relativi ai piani di sicurezza,onerida ritenersi non soggetti a ribasso d'asta.”

3. Rapporto tra appaltatore e subappaltatore

Il subappalto, come del resto ogni altro subcontratto, puòessere definito come il contratto mediante il quale unaparte reimpiega nei confronti di un terzo la posizione chegli deriva dal contratto di appalto, o genericamente dalcontratto base.Il subappalto riproduce lo stesso tipo di operazione econo-mica del contratto di appalto (contratto base), ma la parteassume col terzo il ruolo inverso a quello che egli ha intale contratto: l’appaltatore che subappalta l’opera divienecommittente, seppure non ai sensi del D.Lgs. n.494/96 esuccessive modifiche.Si verifica quindi che al contratto base si aggiunge unnuovo contratto che ha per oggetto posizioni giuridichederivanti dal primo.L’affidamento in subappalto, nel campo delle opere pubbli-che , come è noto, è sottoposto ad una serie di condizio-ni, indicate nell’art. 18 comma 3, della L. n. 55/90, cosìcome modificato dalla L. n. 415/98, che si risolvono neiseguenti adempimenti:1. “che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nelcaso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento,abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendonosubappaltareo concedere in cottimo;2. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto disubappalto presso la stazione appaltante almeno venti

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giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzionedelle relativelavorazioni;3. che al momento del deposito del contratto di subappal-to presso la stazione appaltante l’appaltatore trasmettaaltresì la certificazione attestante il possesso da parte delsubappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) [del mede-simo comma];

(omissis)

È necessario poi che l’Amministrazione fornisca una spe-cifica autorizzazione (ex art. 18, comma 9, L. n. 55/90 ) asubappaltare, anche se tale autorizzazione può configu-rarsi come atto dovuto non soggetto a valutazioni discre-zionali, in quanto assoggettata alla regola del silenzioassenso: l’amministrazione appaltante, infatti, deve prov-vedere al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni,trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’au-torizzazione s’intende comunque rilasciata.Orbene è proprio la previsione di detta autorizzazione chenell’economia dei rapporti giuridici intercorrenti tra com-mittente e subappaltatore riveste un ruolo di centraleimportanza; essa funge infatti da presupposto giuridico diresponsabilità per la committente medesima in ordine alleobbligazioni che ricadono sul subappaltatore relativamen-te al trattamento economico e normativo dei lavoratoridipendenti.Infatti l'autorizzazione da un lato e la subderivazione delcontratto dall’altro assurgono entrambe ad elementiimprescindibili per un’adeguata tutela dei lavoratoridipendenti dal subappaltatore, potendo godere i medesi-mi nel primo caso della posizione di responsabilità del-l’amministrazione committente – generata dall’autorizza-zione al subappalto - e nel secondo caso della responsa-bilità solidale dell’appaltatore- subappaltante, da piùnorme stabilita.L’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione commit-tente consente infatti di superare la terzietà della posizio-ne rivestita dal subappaltatore, di talchè sembra fondato

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poter ritenere che - alla stessa stregua delle azioni direttericonosciute dalla nostra legislazione in capo al commit-tente nei confronti del subcontraente, in altre specie disubcontratto - ogni stazione appaltante possa esercitaregli stessi poteri ad essa attribuiti nei confronti dell’appalta-tore (per la tutela dei lavoratori dipendenti) anche verso ilsubappaltatore medesimo.Resta comunque inteso, infine, che delle obbligazioni delsubappaltatore, di rispettare la normativa contrattuale,nell’ambito del cantiere in cui si eseguono i lavori, ècomunque obbligato anche l’appaltatore-subappaltante,visto il riferimento contenuto nell’art. 36, L. n. 300/70,all’obbligo di “applicare” e “far applicare” nei confronti deilavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risul-tanti dai contratti collettivi.Ma la piena equiparazione - per quanto riguarda il tratta-mento economico, normativo e la sicurezza sul lavoro - fradipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore è sancitadall’art. 18 L. n. 55/90, che prevede espressamente unaresponsabilità solidale dell’appaltatore circa l’osservanzadelle norme collettive da parte del subappaltatore, respon-sabilità posta a fondamento di un’azione diretta del dipen-dente (del subappaltatore) verso l’appaltatore medesimo(Circolare del Ministero dei LL. PP. 06.04.1990n. 1118/U.L.).

4. Indicazioni operative

- Qualora si verifichi un inadempimento contrattuale del-l’appaltatore relativamente al pagamento delle retribu-zioni dovute ai dipendenti, sarà cura di codeste Direzioni- oltre che irrogare le sanzioni previste per i corrispon-denti illeciti - provvedere a segnalare detto inadempi-mento alle stazioni appaltanti affinchè le medesime pos-sano procedere ad intentare l’azione di rescissione delcontratto (ex art. 340, L. n. 2248/1865, all. F) per la frodee la grave negligenza di cui si sia reso responsabile l’ap-paltatore contravvenendo agli obblighi e alle condizioni

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stipulate.La tempestiva comunicazione consentirà altresì alleAmministrazioni appaltanti di pagare d’ufficio le retribuzio-ni arretrate con le somme dovute all’appaltatore (ex art.17, comma 2, D.P.R. n. 1063/62), o comunque utilizzandola cauzione definitiva, così come prevede l’emanandoRegolamento. - Nel caso in cui l’illecito perpetrato dall’appaltatore a

danno dei lavoratori riguardi invece la violazione dellenorme previdenziali ed assistenziali, occorrerà distin-guere a seconda che nel contratto d’appalto sia inseri-ta o meno la cosiddetta clausola sociale.

Ferme restando le sanzioni previste per gli illeciti commes-si nella materia previdenziale, nel primo caso, verificando-si una contrattualizzazione di obblighi legali, l’amministra-zione appaltante sarà opportunamente informata da code-ste Direzioni perché, operando una trattenuta sui creditidell’appaltatore o agendo direttamente verso l’eventualefideiussore, provveda direttamente a pagare agli enti pre-videnziali quanto dovuto dall’appaltatore.Nel secondo caso resta inteso che codeste Direzioni prov-vederanno comunque a comunicare alla stazione appal-tante l’omesso versamento dei contributi affinchè lamedesima provveda, tramite le somme accantonate con laritenuta dello 0, 50 % e con quelle costituenti la cauzionedefinitiva quando entrerà a regime il Regolamento ema-nando, direttamente al versamento dei contributi.Conformemente alle previsioni contenute nelle citate cir-colari del Ministero LL. PP., il Servizio Ispettivo di codesteDirezioni verificherà che gli enti previdenziali (compresa laCassa Edile) abbiano rilasciato apposita dichiarazioneliberatoria attestante la corretta effettuazione dei versa-menti contributivi, quindi a darne comunicazione alla sta-zione appaltante per il pagamento delle eventuali sommetrattenute a garanzia (20 % sui pagamenti in acconto), sei lavori erano in corso di esecuzione, o per il pagamentodel saldo se i lavori erano ultimati.La mancata osservanza della normativa previdenzialesarà oggetto di apposita comunicazione alla stazione

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appaltante onde consentire alla medesima di adottareanche l’eventuale provvedimento di esclusione dell’appal-tatore da qualsiasi appalto per un tempo fino a cinque anni.Resta inteso che le comunicazioni di cui sopra dovrannoessere effettuate anche nell'ipotesi in cui le violazioni sianostate commesse dal subappaltatore, nel qual caso laresponsabilità ricadrà comunque sull’appaltatore-subap-paltante, stante il disposto dell’art. 36 L. n. 300/70 e consi-derata altresì la responsabilità solidale sancita dall’art. 18L. n. 55/90. In tale ultima ipotesi (inosservanza delle normecollettive da parte del subappaltatore), è d’uopo portare aconoscenza lo stesso dipendente del subappaltatore del-l’esistenza di un’azione diretta nei confronti dell’appaltato-re medesimo.Per quanto riguarda le norme poste a salvaguardia dellasicurezza dei lavoratori nei cantieri - ferme restando lesanzioni penali di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 494/96, comemodificato dall'art 16 del D.Lgs. n. 528/99, nonché la pre-visione di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 494/96, come modi-ficato dall'art. 18 del D.Lgs n. 528/99 - le verifiche di perti-nenza degli Ispettori saranno essenzialmente finalizzate,da un lato, ad accertare la sussistenza del Piano di sicu-rezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi delD.Lgs. n. 494/96, e di quello sostitutivo, quando il primonon è previsto dal D.Lgs. da ultimo citato, nonché delPiano operativo di sicurezza per quanto attiene alle pro-prie scelte autonome e relative responsabilità nell’orga-nizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori (art.31, comma 1bis, lettere a) b) c), L. n. 109/94 e succ.mod.); dall'altro a verificare il rispetto e la costante appli-cazione dei medesimi.Nel primo caso, verificatane l’inesistenza, si provvederà adarne tempestiva comunicazione all’Amministrazioneappaltante perché la stessa esperisca l’azione di nullitàdel contratto d’appalto stipulato dopo l’entrata in vigore delRegolamento di cui all’art. 31, comma 1, L. n. 109/94 esucc. mod., (così come previsto dallo stesso art. 31 cit.) odi annullamento nel caso manchi il piano operativo di sicu-rezza; nella seconda ipotesi e ove le imprese non abbiano

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prontamente dato attuazione alle prescrizioni impartitedagli Ispettori in applicazione del D.Lgs. n.758/94, gliIspettori cureranno lo stesso adempimento, onde consen-tire alla stazione appaltante di esperire, invece, le azioni disospensione dei lavori o allontanamento delle imprese ol’azione di risoluzione del contratto,previa costituzione in mora degli interessati.Si confida nella piena osservanza dei contenuti della pre-sente circolare da parte di codeste Direzioni, fermarestando la possibilità di fornire eventuali suggerimenti esegnalare difficoltà di ordine operativo.Si raccomanda altresì la massima diffusione della diretti-va a tutto il personale ispettivo interessato.Si invitano, da ultimo, codeste Direzioni a comunicareentro il mese successivo a ciascun semestre l'esito del-l'azione svolta, secondo le indicazioni riportate nell'allega-to prospetto.

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Legge 22 novembre 2002, n. 266“Conversione in legge, con modificazioni,del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, recante disposizioni urgenti in materiadi emersione del lavoro sommerso e di rap-porti di lavoro a tempo parziale”

Art. 2.Norme in materia di appalti pubblici

1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pub-blico sono tenute a presentare alla stazione appaltante lacertificazione relativa alla regolarita' contributiva a pena direvoca dell'affidamento.1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere pre-sentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e atti-vita' in convenzione o concessione con l'ente pubblico,pena la decadenza della convenzione o la revoca dellaconcessione stessa.

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Legge 16 gennaio 2003, n. 3“Disposizioni ordinamentali in materia di pub-blica amministrazione”

Art. 15.(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia di documentazione amministrativa, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:“Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazionesostitutiva) - 1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto dinotorietà, di cui all’articolo 19, che attesta la conformitàall’originale di una copia di un atto o di un documento rila-sciato o conservato da una pubblica amministrazione, diun titolo di studio o di servizio e di un documento fiscaleche deve obbligatoriamente essere conservato dai priva-ti, può essere apposta in calce alla copia stessa”;

b) dopo l’articolo 77 è inserito il seguente:“Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) - 1. Le disposizio-ni in materia di documentazione amministrativa contenutenei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui siaprevista una certificazione o altra attestazione, ivi compre-se quelle concernenti le procedure di aggiudicazione eaffidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di ser-vizi e di forniture, ancorchè regolate da norme speciali,salvo che queste siano espressamente richiamate dall’ar-ticolo 78”.

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Decreto Legislativo10 settembre 2003, n. 276“Attuazione delle deleghe in materia dioccupazione e mercato del lavoro, di cuialla legge 14 febbraio 2003, n. 30”

Art. 86.

… omissis ……

10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 ago-

sto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione del-

l'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonchè una

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle

organizzazioni sindacali comparativamente più rappre-

sentative, applicato ai lavoratori dipendenti»;

b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale

certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e

dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche

dalle casse edili le quali stipulano una apposita conven-

zione con i predetti istituti al fine del rilascio di un docu-

mento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima

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dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o

all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività,

il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente

alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis)».

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AVVISO COMUNERoma, addì 16 dicembre 2003In riferimento al tavolo attivato dal Ministero del Lavoroe dal Comitato per l’emersione del lavoro non regolare(PCM), è stato definito il seguente “avviso comune” inmateria di emersione del lavoro irregolare in ediliziatra:ANCE, ANAEPA CGIA, ANSE ASSOEDILI CNA,FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA,FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE, AICPLAGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL,FILLEA CGIL.

Le parti, a seguito di quanto rilevato nel tavolo nazionale sullavoro sommerso nel settore delle costruzioni attivato dalMinistero del lavoro e delle politiche sociali di concerto conla Presidenza del Consiglio dei Ministri, concordano sullanecessità di ripristinare regole certe per il corretto funziona-mento del mercato del lavoro.Le parti si impegnano a perseguire tale obiettivo nel rico-noscimento reciproco dei rispettivi ruoli all’interno del mer-cato di riferimento e ritengono che le seguenti propostedebbano essere recepite dal Governo per i necessariinterventi di natura legislativa.Le parti concordano che la specificità di settore richie-de interventi mirati alla repressione di fenomeni elusividelle disposizioni di legge e contrattuali, in stretta con-nessione con le doverose tutele per i lavoratori dell’edi-lizia.Le parti concordano altresì che gli interventi per laregolarità delle imprese di settore e per la sicurezza dellavoro edile non possono prescindere dal ruolo affidatodalle parti sociali nei contratti collettivi di lavoro di riferi-mento agli enti bilaterali che, pertanto, assumono un’im-portanza strategica per gli obiettivi propri del presenteavviso comune.

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Le parti convengono quindi di istituire un Comitato dellabilateralità con lo scopo di rendere omogenee le regolecui debbono essere informati gli Organismi bilaterali disettore, in particolare per quanto attiene i criteri e i con-tenuti relativi all’emissione della certificazione di regola-rità contributiva. Il Comitato per la bilateralità ha il com-pito di vigilare attivamente sulla corretta applicazionedelle norme definite tra le parti.Le parti, inoltre, con il suddetto avviso comune intendo-no porre in essere anche le azioni preliminari per porta-re a totale compimento gli specifici impegni di naturacontrattuale assunti con gli Accordi del 29 gennaio2002, del 4 febbraio 2002, del 18 febbraio 2002, del 24aprile 2002.Le parti convengono anche che alcune delle propostecontenute nel presente avviso comune concorrono allaeffettiva realizzazione di importanti misure, pure di con-trasto del lavoro irregolare in edilizia, contenute nellarecente riforma del mercato del lavoro di cui al decretolegislativo di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003,con riferimento all’art. 86 comma 10 B Bis e B Ter.Le parti si danno inoltre atto che il persistere di unagrave sperequazione tra il settore delle costruzioni e ilsettore manifatturiero e, in particolare, del peso deglioneri sociali, costituisce una delle cause del fenomenodel lavoro sommerso e impone interventi per la riduzio-ne di tale costo in edilizia.Le parti, per dotare il settore di efficaci strumenti di lottaall'evasione fiscale e contributiva, concordano sullanecessità di istituire un sistema di regole per l'accessoal settore tramite percorsi formativi obbligatori.Tutto ciò premesso, le parti propongono l’adozione deiseguenti provvedimenti.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVAStipula della Convenzione tra INPS, INAIL e parti socia-li per l’istituzione, presso ogni provincia, del documentounico di regolarità contributiva (DURC) che attesti, per-tanto, la regolarità delle imprese non solo nei confronti

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degli Istituti ma anche per quanto attiene la Cassa Edile.Tale 3 documento dovrà essere rilasciato dallo sportel-lo costituito ad hoc presso le Casse Edili operanti neidiversi livelli territoriali.Il DURC, da intendersi anche quale misura di snellimentoe semplificazione in materia di adempimenti per le impre-se, deve essere istituito in ottemperanza a quanto previ-sto dalla legge n. 266 del 22 novembre 2002 per gli appal-ti pubblici nonché, per i lavori privati dell’edilizia, dallanorma contenuta nell’art. 86, comma 10 del citato decretolegislativo n. 276 che introduce, anche per questo ambito,l’obbligo di certificare la regolarità contributiva.Le parti concordano sulla opportunità che il Ministerodel Lavoro, con circolare interpretativa delle norme dicui all’art. 86 comma 10 del citato decreto, dia istruzio-ni nel senso che, in assenza di certificazione della rego-larità contributiva, non è possibile procedere all'iniziodei lavori in quanto è sospesa l'efficacia del titolo abili-tativo (permesso di costruire e DIA).

AGEVOLAZIONE FISCALE DEL 41%Strutturalità dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 1 dellalegge n. 449 del 1997 e successive modificazioni cheprevede la detrazione del 41% per gli interventi finalizza-ti alla ristrutturazione - ai sensi della L. 5 agosto 1978 n.457, art. 31, lett. a), b), c), d) e successive modifiche - deifabbricati a destinazione abitativa, limitando tale benefi-cio solo alle imprese iscritte e in regola con gli obblighiprevidenziali, di legge e contrattuali, comprese le CasseEdili. Impegno ad effettuare le azioni necessarie per lamodifica della direttiva comunitaria che permetta il man-tenimento dell’aliquota IVA al 10% anche per gli interven-ti di manutenzione ordinaria e straordinaria.

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA DELL’11,50%Strutturalità dell’agevolazione contributiva di cui all’art. 29della legge n. 341/95, pari all’11,50%, rivolta alle impreseiscritte e in regola con la Cassa Edile e che versano i con-tributi sull’orario di lavoro contrattuale, eliminando al con-

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tempo la previsione per ogni anno dell’emanazione deldecreto interministeriale di determinazione della misuradell’agevolazione stessa.

DECONTRIBUZIONE DEI TRATTAMENTI AGGIUNTIVIALLA RETRIBUZIONE STABILITA DAI CONTRATTICOLLETTIVIDecontribuzione dei trattamenti erogati in aggiunta allaretribuzione stabilita dai contratti collettivi, che da unaparte riduce il costo del lavoro e dall’altra provoca effet-ti benefici sul versante fiscale e sulla previdenza com-plementare.La disposizione legislativa infatti deve prevedere che:• la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo

l’entrata in vigore della disposizione stessa;• i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l’im-

ponibile fiscale;• è destinato alla previdenza di settore un importo pari

al 10% dell’importo annuo decontribuito;• il meccanismo di decontribuzione si attua nei confron-

ti delle imprese iscritte e in regola con la Cassa Edile.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIARiduzione del contributo, a parità di prestazioni, dovutodalle imprese edili per gli operai dall’attuale 5,20% allemisure in atto per gli altri settori dell’industria (1,90% -2,20%). La riduzione non comporterebbe oneri per l’era-rio in quanto il relativo fondo risulta da tempo largamen-te attivo.Tale riduzione potrà consentire alle parti sociali di desti-nare agli ammortizzatori sociali contrattuali di settore, inregime di mutualizzazione, parte del risparmio cosìottenuto dalle imprese. In particolare, potrebbero esse-re integrati attraverso le Casse Edili dei trattamenti per-cepiti dai lavoratori derivanti dagli ammortizzatori socia-li.

COMUNICAZIONE DELL’ASSUNZIONEIl termine entro il quale effettuare le prescritte comuni-

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cazioni di cui all’art. 9bis della legge n. 608/96 e succes-sive modificazioni deve essere fissato in data antece-dente l’assunzione del singolo lavoratore.

SICUREZZA SUL LAVOROSulla base del principio di autoregolamentazione e diautocontrollo del settore attraverso i propri enti pariteticiprevedere, nell’ambito della normativa in materia di sicu-rezza sul lavoro, agevolazioni per le imprese che dimo-strino di operare per la sicurezza dei lavoratori, anche tra-mite corsi di formazione, utilizzando gli enti paritetici pre-visti dalla contrattazione collettiva di settore, Casse Edili,Scuole Edili e Comitati paritetici per la prevenzione infor-tuni, l’igiene e la sicurezza sul lavoro.In particolare, riconoscimento delle funzioni di informa-zione e formazione – di cui al decreto legislativo n.626/94 – e di quelle contrattualmente affidate ai suddet-ti Comitati.I provvedimenti legislativi in tal senso e le pattuizioni delleparti sociali circa le modalità dell’assistenza e consulen-za tecnica dovranno comportare una programmazionedegli interventi ispettivi con priorità nei confronti delleimprese non iscritte alla Cassa Edile o a cui la CassaEdile non rilasci il documento unico di regolarità contribu-tiva per accertate irregolarità delle imprese stesse.Le parti si riservano di concordare in sede di rinnovo delcontratto collettivo nazionale di lavoro disposizioni tese aintrodurre sistemi di riconoscimento dei lavoratori, ancheattraverso l'obbligo per gli stessi di possedere copia delladichiarazione di assunzione di cui al decreto legislativo n.297 del 2002.

NOTACon la definizione di Cassa Edile si intendono tutti glienti bilaterali costituiti dalle organizzazioni imprendito-riali maggiormente rappresentative firmatarie di c.c.n.l. edalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggior-mente rappresentative firmatarie di c.c.n.l.

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Le parti ritengono che il Ministero debba definire unaproposta organica su tempi e modalità di attuazione deipunti del presente Avviso Comune prima della sua sot-toscrizione.Le parti concordano affinché il Tavolo che ha dato luogoalla sottoscrizione del presente Avviso Comune sia pre-sieduto dal Ministero del Lavoro con la presenza delComitato nazionale per l’emersione del lavoro non rego-lare e sia composto da:

• INAIL• INPS• ANCE• ANAEPA CONFARTIGIANATO, ANSE ASSOEDILI

CNA, IAE CASARTIGIANI, CLAAI,• ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATI-

VE, ICPL AGCI• ANIEM CONFAPI• FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL.

Le parti concordano altresì che il Tavolo sia reso per-manente con lo scopo di monitorare il fenomeno dellavoro irregolare.

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CONVENZIONE PER ILRILASCIO DEL DOCUMEN-TO UNICO DI REGOLARITÀCONTRIBUTIVATRA- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in

Roma, via Ciro il Grande, 21 (codice fiscale 80078750587),di seguito per brevità denominato INPS, rappresentato dalsuo Commissario Straordinario Avv. Gian Paolo Sassi, natoa Varese l’11 dicembre 1952

- l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sulLavoro, con sede in Roma, P.le Giulio Pastore, 6 (codicefiscale 01165400589), di seguito per brevità denominatoINAIL, rappresentato dal suo Commissario StraordinarioAvv. Prof. Vincenzo Mungari, nato a Crotone il 21 aprile1934

E- ANCE, ANAEPACGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE

CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVOROCONFCOOPERATIVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI,FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL VISTO

- la Legge 22.11.2002, n. 266 che ha convertito il D.L.25.09.2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materiadel lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale;

- la Legge 07.08.1990, n. 241 che detta norme in materia diprocedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-menti amministrativi;

- la Legge 31.12.1996, n. 675 per la tutela delle persone e dialtri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia di documentazione amministrativa;

- la normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici eaffidamenti privati,

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in particolare: Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifi-cazioni ed integrazioni; D.P.R. 25.1.2000, n. 34; DecretoMinistero dei Lavori Pubblici del 19.04.2000, n. 145; D.Lgs.494/96; D.Lgs. 528/99; L. 55/99 e DCPM 55/91;- la normativa di riferimento degli appalti di forniture e servizi,

in particolare Legge 25.01.94 n. 82, Legge 23.12.94 n. 724,Decreto n. 274 del 7.7.97, D.Lgs. n.358/92, D. Lgs. 157/95,determinazione del Ministero dei Lavori Pubblici 10.10.97 n.2795;

- il D.Lgs 10/09/2003, n.276;- la Convenzione stipulata da INPS e da INAIL il 3 dicembre

2003 per il rilascio di un documento unico di regolarità con-tributiva da utilizzare per tutti i tipi di appalti pubblici nonchéper le attività in concessione e convenzione;

- l’Avviso Comune stipulato in data 16 dicembre 2003;

IN ATTUAZIONE- dell’art. 2 della Legge 22.11.2002 n. 266 che istituisce il

Documento Unico di Regolarità Contributiva negli appaltipubblici;

- dell’art. 86, comma 10, del D.Lgs 10/09/2003, n. 276 cheistituisce il documento unico di regolarità contributiva neilavori privati;

- dell’Avviso Comune sottoscritto presso il Ministero delLavoro e delle Politiche Sociali il 16 dicembre 2003 da tuttele parti sociali firmatarie della presente convenzione cheobbliga alla stipula della convenzione INPS, INAIL e le partisociali ai fini del rilascio presso ogni provincia del documen-to unico di regolarità contributiva che attesti la regolaritàdelle imprese nei confronti degli Istituti e della Cassa Edile.Tale documento, in base allo stesso Avviso Comune cherecepisce il dettato della normativa predetta, dovrà essererilasciato dallo sportello costituito ad hoc presso le casseedili operanti nei diversi livelli territoriali costituite dalle partifirmatarie dell’Avviso Comune.

CONCORDANO QUANTO SEGUE:Art. 1 OggettoCon riferimento ai lavori, del settore edile, sia pubblici che pri-

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vati, INPS, INAIL e Casse Edili adottano comuni misure tec-nico-organizzative finalizzate a semplificarele fasi di richiesta e rilascio di un Documento Unico diRegolarità Contributiva (DURC) da parte della Cassa Edile,dal quale si evinca contestualmente la regolarità contributivadi una impresa come risultante dai documenti e dagli archividi INPS, INAIL e Casse Edili.

Art. 2 Soggetti abilitati alla richiestaLe imprese che applicano i contratti collettivi nazionali del set-tore edile stipulati dalle associazioni firmatarie della presenteconvenzione, anche attraverso i consulenti del lavoro e leassociazioni di categoria appositamente muniti di delega,richiedono il DURC alla Cassa Edile. Nel caso di richiestadella certificazione presentata all’INPS o all’INAIL, i predettiIstituti trasmettono la richiesta medesima alla Cassa Edilecompetente per territorio.Lo stesso documento potrà essere richiesto dalle PubblicheAmministrazioni appaltanti, dagli Enti Privati a rilevanza pub-blica e dalle Società organismi di attestazione (SOA).

Art. 3 Modalità di richiesta del DURCPer gli appalti di lavori pubblici il documento unico di regola-rità contributiva deve essere richiesto nelle ipotesi previstedalla vigente normativa.Per i lavori privati il DURC deve essere richiesto, ai sensidella vigente normativa, prima dell’inizio dei lavori oggettodella concessione edilizia o della denuncia di inizio attività(DIA).I soggetti di cui al quarto capoverso dell'art. 2, forniti di codi-ce di riconoscimento, devono richiedere per via telematica(on-line) il Documento Unico di Regolarità Contributiva.Gli altri soggetti indicati all’articolo 2 richiedono lo stessodocumento in via telematica ovvero presso ogni sportellocostituito appositamente presso la Cassa Edile competenteper territorio.Tale sportello comunica con INPS e INAIL per via telematica,avvalendosi delle specifiche procedure on line realizzate a talfine.

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Art. 4 Rilascio del DURCLa Cassa Edile è deputata a raccogliere, anche dagli altriIstituti, i dati utili per la certificazione unica. A tal fine le richie-ste pervenute alla Cassa Edile sono in paridata inoltrate all'INPS e all’INAIL per consentire le verifiche dipropria competenza.Gli Istituti devono fornire le notizie necessarie per la compila-zione del Documento Unico di Regolarità Contributiva entroil termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta per il rilasciodel documento stesso.La Cassa Edile provvede all'emissione e alla trasmissione alrichiedente del Documento Unico concernente la posizionecontributiva dell'impresa attestando anche la regolarità con-tributiva ai fini INPS e INAIL, secondo quanto acquisito dairispettivi Istituti.Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, ove gli Istituti non abbianofornito le informazioni di loro competenza, ovvero non abbia-no comunicato cause di sospensione, la Cassa Edile emetteil DURC.

Art. 5 Requisiti per il rilascio del DURCL’Inps, l’Inail e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la rego-larità dell’impresa sulla base della rispettiva normativa di rife-rimento.L’Inps, l’Inail e la Cassa Edile sono tenuti ad accertare laregolarità contributiva di ogni singola impresa che concorreall’esecuzione dell’opera.La Cassa Edile è tenuta all’emissione della certificazione diregolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condi-zioni e pertanto la certificazione stessa non è suscettibile dialcuna valutazione discrezionale da parte della stessa.1. La posizione di regolarità contributiva dell’impresa è veri-

ficata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insie-me dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio dicompetenza della Cassa stessa.

La Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva acondizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positi-vo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionaleche l’Impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.

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Ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all’appositabanca dati nazionale di settore l’elenco delle imprese non inregola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza.Alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l’elen-co delle imprese non in regola ed a rispondere entro 20 gior-ni alle richieste di verifica della regolarità delle imprese.2. L’impresa si considera in regola quando ha versato i contri-

buti e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativiall’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versa-mento all’atto della richiesta di certificazione.

3. Condizione per la regolarità dell’impresa, anche ai fini delsuccessivo punto 4, è che la stessa dichiari nella denunciaalla cassa edile, per ciascun operaio, un numero di orelavorate e non (specificando le causali di assenza), noninferiore a quello contrattuale.

4. Per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributi-va in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL)o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dallaCassa Edile competente per territorio per il periodo per ilquale è effettuata la richiesta di certificazione. A tal fine ènecessario che l’impresa inserisca nella denuncia mensilel’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascunlavoratore il singolo cantiere in cui è occupato.

5. Il rilascio della certificazione di regolarità contributiva aisensi dell’art. 9, comma 76, della Legge n. 415/1998 puòessere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolar-mente costituite dalle parti sottoscriventi l’Avviso Comunedel 16 dicembre 2003, che applicano il principio di autono-mia contrattuale e di reciprocità, nonché quanto concorda-to per il settore artigiano con gli accordi del 18 dicembre1998 e 19 settembre 2002.

Art. 6 Pubblicizzazione del DURCLe parti firmatarie della presente Convenzione si impegnanoa pubblicizzare con comuni iniziative anche decentrate, pre-cedute da specifica informazione e formazione interna, ilDocumento Unico di Regolarità Contributiva e le procedureper la sua attuazione sia attraverso l'informativa diretta alleAssociazioni datoriali interessate, sia ricorrendo agli Organi di

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informazione

Art. 7 Costituzione Comitato TecnicoViene costituito un Comitato Tecnico, composto da rappre-sentanti dell’INPS, dell’INAIL e da almeno un rappresentanteper ciascuna delle Casse Edili costituite dalle parti sottoscri-venti la presente convenzione. Il Comitato Tecnico è respon-sabile della gestione delle procedure relative a:- Acquisizione dati;- Gestione della fase applicativa on-line;- Gestione dello smistamento delle richieste;- Gestione delle funzioni automatiche di agenda;- Gestione della trasmissione del DURC al richiedente;- Gestione dell’utilizzo dei dati da parte degli Istituti interessati.

Art. 8 ModulisticaPer assicurare ed agevolare l'applicazione del DURC, le partifirmatarie della presente convenzione, anche mediante leCasse Edili, mettono a disposizione dei potenziali richiedentiil DURC la modulistica predisposta, reperibile anche on-line.

Art. 9 Trattamento dati personaliLe parti firmatarie assumono tutte le iniziative necessarie agarantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigorosorispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successivemodificazioni ed integrazioni.Le parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informa-zioni assunte per mezzo della presente Convenzione, curanoche i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previstidalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti stretta-mente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione.Curano, altresì, che i dati stessi non siano divulgati, comuni-cati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.In conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti provvedead impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trat-tamento che, operando in qualità di incaricati, hanno acces-so ai dati stessi (art. 8, 5° comma, e art. 19 Legge n. 675/’96e successive modificazioni ed integrazioni).

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Art. 10 Costi ed oneriLe parti firmatarie della presente Convenzione provvederan-no a fissare con successivo e specifico accordo le modalitàdi ripartizione di costi ed oneri connessi all’applicazione infor-matica nonché alle implementazioni e gestione della stessa.Art. 11 DecorrenzaLa presente convenzione ha durata triennale, con decorren-za a far data dal giorno successivo alla data di sottoscrizione,e sarà oggetto di verifica annuale salvo diversa richiesta diuna delle parti. La convenzione si risolve per sopravvenutaimpossibilità dell'adempimento o per nuove o diverse dispo-sizioni di legge.

Roma, 15 aprile 2004ENTE/ ORGANIZZAZIONE NOMINATIVO FIRMAINPSINAILANAEPA – CONFARTIGIANATOANCE – ASSOCIAZIONENAZIONALE COSTRUTTORIEDILIANCPL – LEGACOOPANIEM – ASSOCIAZIONENAZIONALE IMPRESE EDILIANSE – ASSOEDILI – CNAFIAE – CASARTIGIANICLAAICONFCOOPERATIVE ITALIANEFEDEREDILIZIAFENEAL – UILFILCA – CISLFILLEA – CGIL

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Ministero del Lavoroe delle Politiche Sociali

LETTERA CIRCOLARE

Roma, 14 luglio 2004All’ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani

All’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili

Loro SediProt. n° 848

Oggetto: Certificazioni di regolarità contributiva - art.86,comma 10, D.Lgs. n. 276/2003 - dichiarazione sostitutiva dicertificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 -nota ANCE n. 245/S.99/V del 30 giugno 2004.

Con la nota di cui in oggetto l’Associazione NazionaleCostruttori Edili solleva la problematica concemente la cor-retta interpretazione dell’articolo 86, comma 10, del D.Lgs. n.276/2003 (rilascio del Documento Unico di RegolaritàContributiva), in riferimento all’orientamento assunto daalcune amministrazioni che, nelle more della piena operativ-ità della procedura di rilascio del DURC, sembrano consen-tire la possibilità di autocertificare la regolarità contributiva aifini INPS, INAIL e Casse Edili da parte delle imprese chesvolgono lavori privati.

Alla luce dei principi ispiratori della disposizione normativache introduce tale forma di certificazione unica, non siritiene di poter condividere l’orientamento volto a ritenerefungibile l’attestazione proveniente dagli Istituti e dalleCasse Edili con la mera autodichiarazione del titolare del-l’impresa interessata. Da un lato infatti l’autocertificazionevanifica del tutto la finalità di contrasto al fenomeno dellaovro sommerso a cui il Documento Unico di Regolarità

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Contributiva è volto e, dall’altro, non è in linea con l’obietti-vo proprio della disposizione di cui all’articolo 86, comma 10,consistente nell’unificazione della procedura di attestazionedella regolarità contributiva da parte delle imprese edili,indipendentemente dal fatto che le stesse siano impegnatenello svolgimento di lavori pubblici ovvero privati.

Nell’ambito dei lavori pubblici, infatti, non è possibile ricor-rere all’autocertificazione operando semmai e solo con rifer-imento alla certificazione INPS e INAIL l’istituto del silenzio-assenso ed essendo comunque necessaria la esplicitaattestazione di regolarità rilasciata dalla Casse Edili.peraltro, il richiamo all’articolo all’articolo 46 del D.P.R.445/2000 non appare del tutto conferente alla fattispecie inesame in quanto lo stesso sembra consentire (lett. p) l’au-tocertificazione del versamento di somme di denaro a titolocontributivo, con l’indicazione del relativo ammontare, maciò non implica che tale versamento corrisponda al realeammontare del dovuto e quindi alla “regolarità contributiva”.

Ciò in quanto la verifica contributiva comporta un accerta-mento di ordine tecnico che non può, per sua natura,essere demandato al dichiarante ma va effettuato neces-sariamente dagli istituti e dai soggetti privati incaricati dellariscossion e dei contributi obbligatori.

Con l’occasione, infine, si ritiene utile precisare che l’unicoambito di attività che esula dalla applicazione della disci-plina sul rilascio del DURC appare quella dei lavori in econo-mia realizzati direttamente da privati. Infatti il dettato di cuiall’articolo 86, comma 10 del D. Lgs. n. 276/2003, fa esplic-ito riferimento alle sole imprese e, nell’ambito di talenozione, evidentemente, non rientrano i soggetti privati cherealizzano direttamente e per proprio conto le opere edili.

Il dirigente(Dott. Paolo Pennesi)

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Decreto Legislativo6 ottobre 2004, n. 251“Disposizioni correttive del decreto legi-slativo 10 settembre 2003, n. 276, inmateria di occupazione e mercato dellavoro”

Art. 6.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo, il comma 2 èsostituito dal seguente:«2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi naziona-

li di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori

di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso

di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore

o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore,

entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a

corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i con-

tributi previdenziali dovuti».

Art. 20.

1. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo, le parole:

«Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia» sono

sostituite dalle seguenti: «Termini diversi, comunque non

superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia».

2. All'articolo 86, comma 10, lettera b), del decreto legislativo,

secondo capoverso, la lettera b-ter), è sostituita dalla

seguente:

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“b-ter trasmette all'amministrazione concedente prima dell'ini-

zio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denun-

cia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei

lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e

b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contribu-

tiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei

lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo”,

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CIRCOLARE DURCOggetto: Rilascio del Documento Unico diRegolarità Contributiva in Edilizia INPS-INAIL-Casse Edili.Testo congiunto approvato dal Ministero delLavoro e delle Politiche Sociali con notaprot. n.230/segr. del 12 luglio 2005.

Quadro Normativo• Decreto Legislativo n.276/2003;

• Legge n.266/2002;

• Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

• Decreto Legislativo n.157/1995 e successive modifi-

che ed integrazioni;

• Decreto Legislativo n.358/1992 e successive modifi-

che ed integrazioni;

• Decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999 e

successive modifiche ed integrazioni;

• Decreto del Presidente della Repubblica n.34/2000 e

successive modifiche ed integrazioni;

• Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e

successive modifiche ed integrazioni;

• Decreto Legislativo n.196/2003.

1. PREMESSALa Legge n.266/2002 ed il Decreto Legislativon.276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e CasseEdili stipulino convenzioni al fine del rilascio di unDocumento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deveintendersi il certificato che, sulla base di un'unica richie-sta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresaper quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL eCassa Edile verificati sulla base della rispettiva normati-

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va di riferimento (cfr. "requisiti regolarità").Il DURC rappresenta un utile strumento per l’osservazio-ne delle dinamiche del lavoro ed una nuova forma di con-trasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio deidati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti,anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati utileper ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazionealle gare.In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre2003 è stata stipulata una prima convenzione tra Inps eInail e, successivamente, in occasione dell'ampliamen-to dell'oggetto del DURC ai lavori privati, in data 15 apri-le 2004, è stata so toscritta una seconda convenzionetra Inps, Inail e Casse Edili che ha regolamentato, inparticolare, il settore dei lavori in edilizia.Tali convenzioni, che trovano attuazione nella presenteCircolare, hanno, tra gli altri, l'obiettivo di ricondurre aduniformità le varie iniziative avviate sul territorio in viasperimentale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.U.R.C.A) OggettoLa regolarità contributiva oggetto del DURC riguardatutti gli appalti pubblici nonché i lavoriprivati in edilizia soggetti al rilascio di concessioneovvero a denuncia inizio attività (DIA).La definizione di appalto pubblico deve essere ampia-mente intesa, dovendo ricomprendersi non solo gliappalti di lavori pubblici in senso stretto [1], ma anche gliappalti di servizi e forniture [2]. La sfera di operatività èaltresì ampliata ed estesa anche alla gestione di servizied attività pubbliche in convenzione o concessione.Il DURC potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio del-l'attestazione SOA e dell'iscrizione all'Albo dei Fornitorinonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell'as-segnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.In questa circolare verranno rese indicazioni sulle pro-blematiche relative all’edilizia sia con riguardo ai lavoripubblici che a quelli privati.

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B) Richiedenti il DURCSulla base delle disposizioni in esame, richiedente prin-cipale del Documento Unico è l’impresa,anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazio-ni di categoria provviste di delega (cd. intermediari).Sono soggetti richiedenti del DURC anche le PubblicheAmministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanzapubblica appaltanti e le SOA [3].C) Rilascio del DURCAi fini del rilascio del DURC si specifica quanto segue:I) Appalti pubblici:Al momento della partecipazione alla gara pubblica efino all’aggiudicazione, l’impresa può dichiarare l’assol-vimento degli obblighi contributivi [4]. Per la verifica ditali dichiarazioni dovrà essere rilasciata la regolaritàcontributiva sulla base dei requisiti elencati al punto 3.[1] Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integra-zioni.[2] Decreti Legislativi n.358/1992 e n.157/1995 e suc-cessivi.[3] Società di attestazione e qualificazione delle azien-de con il compito istituzionale di accertare ed attestarel'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, deinecessari elementi di qualificazione, tra cui quello dellaregolarità contributiva (art.8 co.3 Legge n.109/1994).[4] Art. 46, comma 1, lettera p) e art.77 bis del Decretodel Presidente della Repubblica n. 445/2000così come modificato dall'art. 15 della Legge n.3/2003.3Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia la cer-tificazione di regolarità contributiva dovrà essere altresìrilasciata:• per la verifica della dichiarazione;• per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;• per la stipula del contratto;• per il pagamento degli stati di avanzamento lavori;• per il collaudo e il pagamento del saldo finale.L’adempimento previsto dall’art. 9, comma 2, del D.P.C.M.10 gennaio 1991 n. 55 può essere assolto mediante pre-

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sentazione del DURC alle scadenze previste.Il Direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di richiedere ilDURC in sede di emissione dei certificati di pagamentoper gli stati di avanzamento lavori e il saldo finale.II) Lavori privati in edilizia:o prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o didenuncia di inizio attività.III) Attestazione SOA:o prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismipreposti al rilascio.

3. REQUISITI REGOLARITA’A) Requisiti generaliL'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare laregolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativadi riferimento.Per regolarità contributiva deve intendersi la correntez-za nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali,assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obbli-ghi previsti dalla normativa vigente riferita all’interasituazione aziendale (salvo quanto previsto per leCasse Edili nel successivo punto III), rilevati alla dataindicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla datadi redazione del certificato, purchè nei termini stabilitiper il rilascio o per la formazione del silenzioassenso. In particolare, per la verifica della dichiarazio-ne, è necessario che la regolarità sussista alla data incui l’azienda ha dichiarato la propria situazione, essen-do irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute suc-cessivamente.Il riferimento all’intera situazione aziendale è da ricon-dursi all’unicità del rapporto assicurativo e previdenzia-le instaurato tra l’impresa e gli enti al quale vanno riferi-ti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalitàpropria delle recenti disposizioni dirette a consentirel’accesso agli appalti solo alle imprese “qualificate”.In particolare, la regolarità contributiva si può considerareacquisita:4 I) Ai fini INPS, quando ricorrono le seguenti condizioni:

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• che sussista la correntezza degli adempimenti mensi-li o, comunque, periodici;

• che si accerti che i versamenti effettuati corrisponda-no all’importo del saldo denunciato entro il termine, atal fine determinato, dell’ultimo giorno del mese suc-cessivo a quello di riferimento;

• che non esistano inadempienze in atto;• che non esistano note di rettifica notificate, non conte-

state e non pagate.L’impresa è altresì regolare quando:• vi sia richiesta di rateazione per la quale la Struttura

periferica competente abbia espresso parere favorevo-le motivato;

• vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di dispo-sizioni legislative (es. calamità naturali);

• sia stata inoltrata istanza di compensazione per laquale sia stato documentato il credito;

• via siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia statadisposta la sospensione della cartella in via ammini-strativa o in seguito a ricorso giudiziario.

Va infine precisato che, relativamente ai crediti nonancora iscritti a ruolo:• in pendenza di contenzioso amministrativo, la regola-

rità potrà essere dichiarata unicamente qualora ilricorso verta su questioni controverse o interpretative,sia adeguatamente motivato e non sia manifestamen-te presentato a scopi dilatori o pretestuosi;

• in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolaritàpotrà essere dichiarata, in considerazione della dispo-sizione contenuta nell’art. 24 del D.lgs. 26.02.1999n.46, secondo la quale l’accertamento effettuato dal-l’ufficio ed impugnato dinanzi all’autorità giudiziariaconsente l’iscrizione a ruolo solo in presenza di unprovvedimento esecutivo del giudice.

Per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più provincee non autorizzate all'accentramento degli adempimenti con-tributivi,dovranno essere tempestivamente attivati i neces-sari contatti tra le strutture territoriali competenti per la veri-fica di ogni singola posizione contributiva.

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II) Ai fini INAIL, l’azienda è regolare quando:• risulta titolare di codice cliente con PAT attive;• ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in

misura congrua rispetto ai lavori svolti ed alla dimensio-ne aziendale;

• ha versato quanto dovuto per premi ed accessori.L’impresa è altresì da intendersi regolare quando:• il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità,

a quello proprio dell’appalto;• vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente

dal responsabile della struttura ovvero, nel caso dicompetenza superiore, sia stato dallo stesso respon-sabile inoltrato motivato parere favorevole;

• vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposi-zioni legislative (es. calamità naturali, condoni, emer-sione) ovvero da norme speciali (es. art. 45, comma 2,del DPR 30 giugno 1965 n. 1124);

• siano state effettuate compensazioni su modello dipagamento unificato F24, ovvero la struttura verifichiche l’azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro tito-lo compensabili;

• vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata dispo-sta la sospensione della cartella in via amministrativao a seguito di ricorso giudiziario.

Va infine precisato che, relativamente ai crediti nonancora iscritti a ruolo:• in pendenza di contenzioso amministrativo, la regola-

rità potrà essere dichiarata unicamente qualora ilricorso verta su questioni controverse o interpretative,sia adeguatamente motivato e non sia manifestamen-te presentato a scopi dilatori o pretestuosi;

• in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolaritàpotrà essere dichiarata, in considerazione della dispo-sizione contenuta nell’art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n.46, secondo la quale l’accertamento effettuato dall’uf-ficio ed impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria con-sente l’iscrizione a ruolo solo in presenza di un prov-vedimento esecutivo del giudice.

III) Ai fini della Cassa Edile:

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• la posizione di regolarità contributiva dell’impresa èverificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa perl’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nelterritorio di competenza della Cassa stessa; la CassaEdile emette il certificato di regolarità contributiva acondizione che la verifica di cui sopra abbia dato esitopositivo e la Cassa medesima abbia verificato a livel-lo nazionale che l’impresa non sia tra quelle segnala-te come irregolari; ogni Cassa Edile è tenuta a forniremensilmente all’apposita banca dati nazionale di set-tore l’elenco delle imprese non in regola e ad aggior-nare tale elenco con la medesima cadenza; alla bancadati nazionale è affidato il compito di tenere l’elencodelle imprese non in regola e di rispondere tempesti-vamente alle richieste di verifica della regolarità delleimprese;

• l’impresa si considera in regola quando ha versato icontributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quellirelativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligodi versamento all’atto della richiesta di certificazione;

• condizione per la regolarità dell’impresa, anche ai finidel successivo punto, è che la stessa dichiari nelladenuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, unnumero di ore lavorate e non (specificando le causalidi assenza), non inferiore a quello contrattuale;

• per i lavori pubblici la certificazione di regolarità con-tributiva in occasione dello stato di avanzamento deilavori (SAL)

• dello stato finale è rilasciata a norma di legge dallaCassa Edile competente per territorio per il periodo eper il cantiere per il quale è effettuata la richiesta dicertificazione; a tal fine è necessario che l’impresainserisca nella denuncia mensile l’elenco completo deicantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il sin-golo cantiere in cui è occupato;

• il rilascio della certificazione di regolarità contributivaai sensi dell’art. 9 comma 76 Legge n.415/1998 puòessere effettuato esclusivamente dalle Casse Ediliregolarmente costituite a iniziativa di una o più asso-

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ciazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano,per ciascuna parte, comparativamente più rappresen-tative nell’ambito del settore edile.

B) SubappaltoNel caso specifico del subappalto, l’impresa subappal-tatrice deve possedere, ai fini della regolarità contribu-tiva, i medesimi requisiti generali e speciali di qualifica-zione previsti per l’impresa appaltatrice e, pertanto, ilcertificato dovrà essere rilasciato sull’intera situazioneaziendale osservando i criteri sopra esposti [5].Nel caso di subappalto, l’impossibilità di dichiarare lapropria regolarità per l’impresa subappaltatrice discendedalla natura privatistica del rapporto (appaltatrice-subap-paltatrice) nonché da oggettive esigenze di rigore e diinteresse pubblico.

4. PROCEDIMENTO DURCPer la richiesta del DURC è stato elaborato un apposi-to modulo unificato che andrà compilato (secondo leistruzioni ad esso allegate) in base alla tipologia dellarichiesta.Il modulo sarà disponibile on-line (nei siti di seguitoelencati) e potrà essere scaricato ovvero compilatodirettamente per l'inoltro in via telematica [6]; lo stessosarà, altresì, disponibile in forma cartacea presso ogniStruttura Territoriale degli Enti convenzionati in caso dipresentazione della richiesta per le vie tradizionali.

A) Modalità di richiestaIl Documento Unico potrà essere richiesto, alternativa-mente, in via telematica (modalità principale) ovveroallo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili.Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile compe-tente per territorio.In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati arilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere ilDURC esclusivamente per via telematica.La richiesta per via telematica potrà essere effettuata

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accedendo alternativamente a:• Portale orizzontale

(www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende,intermediari,

Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica;• Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed

intermediari;• Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed

intermediari;• Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazio-

ne).In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL,l'utente (azienda o intermediario), per la necessariaidentificazione, deve utilizzare i codici di accesso giàrilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente;INPS: codice fiscale e P.I.N.). In caso di richiesta avan-zata per il tramite del consulente e/o associazione dicategoria, ai soli fini del rilascio del Documento Unico, ilriconoscimento, da parte di uno degli Enti convenziona-ti della validità della delega e dell'autorizzazione adaccedere, è esteso anche agli [5] Autorizzazione alsubappalto ex art.18 Legge n.55/1990.[6] In attesa di definizione delle procedure di accredita-mento ai servizi telematici, i soggetti richiedenti diversidalle imprese non ancora in possesso delle relativechiavi di accesso potranno rivolgersi esclusivamenteallo Sportello "fisico" altri EntiIn caso di accesso tramite il Portale telematico"Sportello Unico Previdenziale" verranno rilasciati allealtre tipologie di utenti (diversi da aziende ed interme-diari) appositi codici di accesso.Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato ecompilato a video dall’utente che inserisce i dati utiliz-zando la proce dura informatica relativa allo specificoservizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il cana-le telematico.La procedura, in seguito ad una automatica verifica for-male delle informazioni inserite, attesta l’inoltro della

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richiesta del DURC e comunica l'assegnazione delC.I.P. (codice identificativo pratica). Il CIP, che individualo specifico appalto e viene rilasciato solo ad inoltrodella prima richiesta, dovrà essere indicato per ognirichiesta, relativa allo stesso appalto, successiva allaprima.In alternativa alla via telematica, l’utente (azienda ointermediario) può rivolgersi presso lo Sportello Unicocostituito presso le Casse Edili identificandosi secondole consuete modalità ovvero inoltrando la richiesta tra-mite posta.Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla veri-fica della completezza formale della stessa (compilazio-ne di tutti i campi del modulo previsti dalla proceduracome "obbligatori"). Qualora venisse riscontrata la man-canza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere arichiedere all'utente le informazioni omesse, assegnan-dogli il termine di 10 giorni, con la specifica che, scadu-to inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà nonammissibile.L'operatore ricevente inserisce in procedura le informa-zioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra lastessa attraverso il canale telematico e rilascia all'uten-te l'attestazione, contenente anche il C.I.P., prodottadalla procedura dell'avvenuto inoltro della richiesta.Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC èimmediatamente disponibile per la trattazione (istrutto-ria e validazione da parte di ciascuno degli Enti conven-zionati).b) Modalità di rilascioIl DURC dovrà essere rilasciato sulla base degli atti cheesistono presso le Strutture rilevati alla data indicatanella richiesta e, ove questa manchi, alla data di reda-zione del certificato, purchè nei termini stabiliti per ilrilascio o per la formazione del silenzio assenso.Il funzionario di ciascuna struttura competente, in pos-sesso delle informazioni relative alla richiesta, effettual'istruttoria di propria competenza per accertare la rego-larità contributiva della ditta.

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Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli attinecessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso dioperazioni di data recente non ancora acquisite in archi-vio), e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto neces-sario, la verifica dello stato di aggiornamento degliadempimenti può essere effettuata richiedendo alladitta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) oaltra documentazione ritenuta utile, assegnando allastessa il termine di dieci giorni per la presentazione diquanto richiesto.Decorso inutilmente tale termine di dieci giorni, l'Ente cheha richiesto l'integrazione della documentazione si pro-nuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori,sospende il termine di rilascio del DURC.L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascu-no degli Enti, e sottoposto alla validazione del funziona-rio responsabile del provvedimento, viene poi inseritonella specifica procedura informatica al fine di certificarela regolarità/irregolarità per la parte di propria spettan-za.C) Tempi di rilascioLa Cassa Edile competente per territorio provvedeall’emissione del Documento Unico concernente la posi-zione contributiva dell’impresa presso di sè ed attestaquanto acquisito dagli altri Enti.Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento incui tutti gli Enti avranno inserito in procedura l’esito del-l’istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolatidalla data di protocollazione della richiesta al "netto"dell'eventuale sospensione a fini istruttori – cfr. “modali-tà di rilascio”).Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiararel’impresa irregolare, verrà rilasciato un DocumentoUnico attestante la non regolarità dell’impresa.Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senzapronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà relativa-mente alla regolarità nei confronti di tali Enti la proce-dura del silenzio -assenso (che non può essere estesa

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alle Casse Edili stante la natura privata di taliOrganismi).Pertanto, allorchè uno o entrambi gli Enti suddetti nonsi sia pronunciato in tempo utile, il responsabile del pro-cedimento della Cassa Edile competente dovrà comun-que emettere il DURC entro trenta giorni sulla basedella verifica effettuata anche solo da uno degli Enti chehanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregola-rità.Il responsabile del procedimento dovrà sempre verificare,prima del rilascio, che non vi sia in atto una sospensionea fini istruttori.Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richie-dente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dalresponsabile dell'iter procedimentale e trasmesso alrichiedente utilizzando il canale postale (con raccoman-data A/R) [7]. Nel caso in cui il richiedente sia diversodall’impresa, copia del certificato dovrà essere comun-que inviata a quest’ultima.D) Periodo di validitàConsiderato il termine mensile previsto per i versamen-ti dei contributi all’INPS, le dichiarazioni di regolaritàemesse ai sensi dell’art. 86, comma 10, del decretolegislativo n. 276/2003, limitatamente ai lavori privati inedilizia, sono valide per un periodo di un mese dalladata di rilascio. L’utilizzo della dichiarazione di regolari-tà, non più rispondente a verità, equivale ad uso di attofalso ed è punito ai sensi del codice penale. Restaferma la facoltà degli enti accertatori di verificare il per-manere delle condizioni di regolarità anche durante ilcitato periodo di validità.

5. PRECISAZIONIPresso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti conven-zionati potrà essere richiesta una "Ristampa" delDURC, la quale verrà rilasciata solo successivamenteall'emissione del DURC originale da parte dellaStruttura competente.L'utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualun-

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que momento lo stato di avanzamento della propria pra-tica, sia accedendo in modalità di consultazione allaspecifica procedura informatica, sia richiedendo ad unaqualunque Struttura Territoriale degli Enti di effettuaretale controllo.[7] Nel caso in cui richiedente sia l'impresa, l'indirizzo cuiinoltrare il DURC sarà quello della sede legale ovverodella sede operativa indicate dall'impresa stessa almomento della richiesta.Ove successivamente al rilascio del DURC dovesseroemergere circostanze tali da modificare sostanzialmen-te la situazione di regolarità già attestata, la Strutturadovrà darne immediata comunicazione al richiedente e,per opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante,assumendo nel contempo le necessarie iniziative per ilrecupero di quanto dovuto.Non avendo il DURC effetti liberatori per l’impresa, rimarràimpregiudicata l’azione per l’accertame nto ed il recupero dieventuali somme che dovessero successivamente risultaredovute.Si rammenta che per i lavori privati in edilizia la manca-ta regolarità contributiva sospende l'efficacia del titoloabilitativo per cui si è richiesto il DURC (concessionee/o DIA). Per l’INAIL, si fa presente che il modulo dirichiesta del DURC potrà essere utilizzato anche pereffettuare contestualmente a tale richiesta la denunciadi nuovo lavoro. Ogni Ente è responsabile, per la partedi propria competenza, della correttezza dei contenutidelle singole attestazioni, che confermano o non con-fermano la regolarità dell’impresa.Le Strutture dovranno porre in essere ogni iniziativautile ad evitare il perfezionarsi del silenzio - assenso.Al fine di dare piena attuazione alla convenzione, si rac-comanda a tutte le Strutture di adeguare la propriaorganizzazione alle attuali esigenze, attenendosi scru-polosamente alle nuove disposizioni.

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Legge 23 febbraio 2006, n. 51(Conversione in legge del Decreto Legge

30 dicembre 2005, n. 273)

Art. 39 Septies

Validità del documento unicodi regolarità contributiva

1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all’ar-ticolo 3, comma 8 del decreto legislativo 14 agosto 1996n. 494, ha validità di tre mesi.

23 NOVEMBRE 2005

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