Parco tecnologico e deposito scorie

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La localizzazione e l’Autorizzazione Unica per il Parco Tecnologico (D. lgs. 31/2010 e 41/2011 – Art. 25/28) L’articolo 25 del decreto 31/2010 e successive modificazioni, dispone la creazione di un Parco tecnologico, all’interno del quale collocare un deposito nazionale destinato allo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato. Il Parco tecnologico sarà sede di attività di ricerca, formazione e sviluppo delle tecnologie connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione. In particolare, le attività di ricerca e formazione dovranno svolgersi secondo modalità definite con un apposito decreto interministeriale. La realizzazione del Parco Tecnologico e del deposito nazionale è affidata alla Sogin S.p.a, società già responsabile della disattivazione degli impianti a fine vita. La Sogin S.p.a. Il decreto affida alla Sogin una serie di compiti specifici, quali la gestione delle attività finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, il procedimento autorizzativo e tutta la fase di realizzazione ed esercizio del Parco. Alla Sogin spetta anche il compito di riscuotere dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, il corrispettivo per le attività svolte, seguendo le modalità che saranno definite con decreto interministeriale. Non in ultimo il decreto affida alla Sogin l’erogazione delle quote spettanti agli enti locali secondo modalità che verranno stabilite con apposito decreto interministeriale, nonché supervisionate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il gas. Sogin è tenuta a promuovere anche una diffusa azione informativa sulle attività svolte. L’operato della Sogin è sottoposto al controllo e alla vigilanza dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare. Procedura per l’individuazione del sito Iᵃ fase Entro 3 mesi dall’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dei criteri tecnici di localizzazione, Sogin predispone una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Parco Tecnologico, proponendo anche un ordine di idoneità delle aree stesse, insieme ad un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco. La proposta di Carta nazionale delle aree e il progetto preliminare del Parco tecnologico dovranno essere divulgati sul sito Internet della Sogin e su almeno cinque quotidiani a diffusione nazionale. Ispirandosi al principio della pubblicità, la procedura è così concepita per consentire a Regioni, enti locali e soggetti portatori di interessi qualificati, di formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta, trasmettendole a Sogin nei 60 giorni successivi all’avvenuta pubblicazione dei documenti. Nello stesso arco di tempo, Sogin è chiamata anche a promuovere un Seminario nazionale nel quale dovranno essere approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco tecnologico, oltre ai possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla sua realizzazione.

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La localizzazione e l’Autorizzazione Unica per il Parco Tecnologico

(D. lgs. 31/2010 e 41/2011 – Art. 25/28)

L’articolo 25 del decreto 31/2010 e successive modificazioni, dispone la creazione di un Parco tecnologico,

all’interno del quale collocare un deposito nazionale destinato allo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del

combustibile irraggiato.

Il Parco tecnologico sarà sede di attività di ricerca, formazione e sviluppo delle tecnologie connesse alla

gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione. In particolare, le attività di ricerca e formazione

dovranno svolgersi secondo modalità definite con un apposito decreto interministeriale.

La realizzazione del Parco Tecnologico e del deposito nazionale è affidata alla Sogin S.p.a, società già

responsabile della disattivazione degli impianti a fine vita.

La Sogin S.p.a.

Il decreto affida alla Sogin una serie di compiti specifici, quali la gestione delle attività finalizzate alla

localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, il procedimento autorizzativo e tutta la fase di realizzazione

ed esercizio del Parco. Alla Sogin spetta anche il compito di riscuotere dagli operatori interessati al

trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, il corrispettivo per le attività svolte, seguendo le

modalità che saranno definite con decreto interministeriale. Non in ultimo il decreto affida alla Sogin

l’erogazione delle quote spettanti agli enti locali secondo modalità che verranno stabilite con apposito

decreto interministeriale, nonché supervisionate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il gas.

Sogin è tenuta a promuovere anche una diffusa azione informativa sulle attività svolte.

L’operato della Sogin è sottoposto al controllo e alla vigilanza dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare.

Procedura per l’individuazione del sito

Iᵃ fase

Entro 3 mesi dall’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dei criteri tecnici di localizzazione, Sogin

predispone una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Parco

Tecnologico, proponendo anche un ordine di idoneità delle aree stesse, insieme ad un progetto

preliminare di massima per la realizzazione del Parco.

La proposta di Carta nazionale delle aree e il progetto preliminare del Parco tecnologico dovranno essere

divulgati sul sito Internet della Sogin e su almeno cinque quotidiani a diffusione nazionale. Ispirandosi al

principio della pubblicità, la procedura è così concepita per consentire a Regioni, enti locali e soggetti

portatori di interessi qualificati, di formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta,

trasmettendole a Sogin nei 60 giorni successivi all’avvenuta pubblicazione dei documenti.

Nello stesso arco di tempo, Sogin è chiamata anche a promuovere un Seminario nazionale nel quale

dovranno essere approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco tecnologico, oltre ai possibili benefici

economici e di sviluppo territoriale connessi alla sua realizzazione.

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Anche nel corso del seminario potranno emergere considerazioni e suggerimenti che potranno essere

trasmesse alla Sogin entro 30 giorni dalla conclusione del Seminario stesso. Alla luce di questi contributi,

unitamente a quelli emersi dalla fase di pubblicazione dei documenti, nei 60 giorni successivi Sogin elabora

una versione aggiornata della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee e la trasmette al Ministero

dello Sviluppo economico. Sulla Carta il Ministero chiede parere tecnico all’Agenzia per la Sicurezza

Nucleare, che ha 60 giorni di tempo per esprimersi, e solo successivamente provvede alla sua approvazione

con decreto interministeriale. La carta è, così, pubblicata sui siti della Sogin, dei Ministeri concertanti e

dell’Agenzia.

IIᵃ fase

Sulla base della Carta nazionale approvata Sogin invita, entro 30 giorni, le Regioni e gli enti locali delle aree

riportate nel documento a comunicare il loro eventuale interesse ad ospitare il Parco tecnologico avviando,

in caso di riscontro positivo, trattative bilaterali finalizzate all’insediamento del Parco stesso, da

formalizzare con uno specifico protocollo di accordo.

Laddove, invece, non arrivasse nessuna manifestazione di interesse, Sogin promuove trattative bilaterali

con tutte le Regioni interessate. Se entro 60 giorni non dovesse essere stipulato alcun protocollo di

accordo, si procede con la creazione di un Comitato interistituzionale.

COMITATO INTERISTITUZIONALE – I COMPONENTI

D. lgs 31/2010 e 41/2011 – Art.27, comma 8

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dell’Ambiente

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Regione

Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto interministeriale,

sul quale esprime il proprio parere anche la Conferenza unificata. Il Comitato opera senza corresponsione

di compensi a favore dei componenti.

SEMINARIO NAZIONALE – LE PRINCIPALI AUTORITA’ COINVOLTE

D. lgs 31/2010 e 41/2011 – Art.27, comma 4

Ministeri interessati

Agenzia per la Sicurezza nucleare

Regioni, Province e Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta

nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Parco

UPI, Unione delle Province d’Italia

ANCI, Associazione nazionale Comuni italiani

Associazioni degli Industriali delle Province interessate

Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio

Università ed Enti di ricerca presenti nei territori interessati

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In caso di mancata intesa, entro 60 giorni dalla costituzione del Comitato, è previsto che il Consiglio dei

Ministri si riunisca per deliberare in presenza del presidente della Regione interessata; segue l’adozione di

un decreto sostitutivo dell’intesa emesso dal Presidente della Repubblica.

Conclusa la fase di intesa con gli enti locali, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmette alla Conferenza

Unificata la proposta di aree idonee ad ospitare il Parco tecnologico. Trascorsi 30 giorni dalla prima seduta

della Conferenza in cui l’argomento è posto all’ordine del giorno, qualora non fosse espressa l’intesa, il

Consiglio dei Ministri procede con deliberazione motivata.

IIIᵃ fase

In relazione ad ogni area per la quale è stata completata la procedura di intesa, Sogin ha 270 giorni di

tempo per svolgere delle indagini tecniche, nel rispetto delle modalità indicate dall’Agenzia per la Sicurezza

Nucleare. E’ l’Agenzia stessa ad esaminare gli esiti delle indagini, esprimendo al Ministero dello Sviluppo

Economico parere vincolante sull’idoneità del sito finale proposto.

Sulla base di tale esito, Sogin formula una proposta di localizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Espressione dell’accoglimento di tale proposta è l’emanazione di un decreto interministeriale che individua,

in via definitiva, il sito per il Parco tecnologico attribuendone la titolarità a Sogin. L’area in questione viene

dichiarata di interesse strategico nazionale e pertanto soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione. Il

decreto emesso definisce anche le misure compensative da erogare a enti locali e popolazioni.

Una volta in Gazzetta Ufficiale, il decreto viene pubblicato sui siti Internet di Sogin, dei Ministeri concertanti

e dell’Agenzia per la Sicurezza nucleare.

Nella regione in cui è situato il sito prescelto, Sogin avvia entro 30 giorni una campagna di informazione su

tutte le attività che verranno svolte per la realizzazione del Parco tecnologico prendendo in considerazione,

in particolare, i temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, la tutela ambientale e le

ricadute socio-economico e di sviluppo per il territorio.

Il rilascio dell’autorizzazione unica

Entro sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che individua il sito per il Parco

tecnologico, Sogin presenta al Ministero dello Sviluppo Economico la domanda di rilascio

dell’Autorizzazione unica: entro e non oltre sei mesi dalla presentazione dell’istanza, l’Agenzia per la

Sicurezza nucleare provvede ad effettuare l’istruttoria tecnica. Sogin presenta tale istanza,

contestualmente, anche al Ministero dell’Ambiente, per consentire l’avvio della Valutazione di Impatto

Ambientale, e ai Ministeri per i beni e le attività culturali e dei Trasporti.

A conclusione della procedura, anche sulla base degli esiti emersi dalla VIA, l’Agenzia trasmette parere

vincolante al Ministero dello sviluppo economico. Il passaggio successivo prevede l’indizione di una

Conferenza dei Servizi entro 30 giorni dall’acquisizione del parere stesso: la Conferenza ha come

partecipanti i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e tutti i soggetti e le

amministrazioni coinvolte, individuate sulla base del progetto, che non siano state interpellate durante la

fase di istruttoria tecnica dell’Agenzia.

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Laddove non fosse raggiunta l’intesa, il Consiglio dei Ministri si riunisce, in presenza del presidente della

Regione interessata, procedendo all’adozione di un decreto sostitutivo dell’intesa. Al termine di questa

fase, l’autorizzazione unica viene rilasciata nei 30 giorni successivi con l’adozione di decreto

interministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nonché sui siti dei Ministeri concertanti e dell’Agenzia.

AUTORIZZAZIONE UNICA – I CONTENUTI

D. lgs 31/2010 e 41/2011– Art.27, comma 17

a) Caratteristiche del Deposito nazionale e delle opere ricomprese nel Parco Tecnologico

b) Perimetro dell’istallazione

c) Verifiche a carico della Sogin, da effettuarsi dopo il rilascio dell’autorizzazione unica

d) Criteri di accettabilità che assicurino che tutte le strutture siano costruite conformemente alle

prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica

e) Obblighi di informativa posti a carico della Sogin per la salvaguardia della popolazione e

dell’ambiente