Parametri forensi e diritto di famiglia - AIAF · Il decreto che ha determinato i nuovi parametri...
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Parametri forensi
e diritto di famiglia
avv. Gabriella de Strobel
avv. Gabriella de Strobel
Art. 2233 c.c.; come modificato prima dalla c.d. legge
Bersani (L. 248/2006) e dall’art. 9 della legge 27/2012
di conversione del Dl 1/2012;
Art. 13 legge Ordinamento Forense 31/12/2012 n. 247 e
parametri fissati prima con il DM Ministero Giustizia
20/7/2012 n. 140 e ora con il DM Ministero Giustizia
10/3/2014, n. 55.
avv. Gabriella de Strobel
IL COMPENSO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI È REGOLATO DALLE SEGUENTI
NORME:
GLI ATTUALI CRITERI SONO PERTANTO I
SEGUENTI:
L’art. 9 legge 27/2012 ha abrogato le tariffe previste per le professioni
(nel 2006 la legge Bersani aveva eliminato il principio del minimo tariffario e
ammesso il patto di quota lite).
- Pattuizione per iscritto all’atto di conferimento art. 13.2 Ord. Forense
n. 247/2012 dell’incarico;
- Pattuizione libera: a tempo, in misura forfettaria, per convenzione, in
base ai tempi per l’erogazione della prestazione per singole fasi, in
percentuale, sul valore o su quanto si possa prevedere di far giovare al
cliente (art. 3 comma 2 e 3 legge 247/2012 Ordinamento Forense);
- E’ obbligo rendere nota la complessità della vicenda, l’urgenza, la
natura, condizioni soggettive del cliente (…);
- Si possono aggiungere gli oneri di segreteria, spesa, anche forfettarie;
- A richiesta è obbligo fornire un preventivo in cui devono essere indicati:
oneri, spese, anche forfettarie, (art. 3 comma 10) e compenso
professionale (art. 3 comma 5 legge 247/2012 Ord. Forense).
avv. Gabriella de Strobel
MANCATO ACCORDO SUL COMPENSO E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Parametri previsti Decreto Ministero Giustizia su
proposta del CNF ogni due anni sulla base dei
quali vengono formulate le tabelle, art. 3 comma
6 e 7 legge 247/2012 (Ord. Forense).
avv. Gabriella de Strobel
Il decreto che ha determinato i nuovi parametri è quello di cui al Decreto
Ministero giustizia 20/07/2012 n. 140 G.U. 22/08/2012
Si distingue tra:
- Art. 3 attività stragiudiziale ;
- Art. 4 attività giudiziale divisa in penale, civile, amministrativa e tributaria;
L’attività è divisa in 5 fasi:
studio, introduzione, istruttoria, decisoria ed esecutiva
La liquidazione tiene conto del:
valore, natura, complessità, numero, importanza, eventuale urgenze delle prestazioni, pregio, risultati e vantaggi conseguiti dal cliente (art. 4 DM 140/2012).
avv. Gabriella de Strobel
- Se il procedimento si conclude con una conciliazione (art. 4
co 5) il compenso può essere aumentato fino al 25%;
- Art. 5 riguarda la determinazione del valore;
- Art. 3 riguarda i procedimenti cautelari, speciali o non
contenziosi: si applicano per analogia le tabelle
determinate dal decreto;
- Le tabelle sono divise a seconda dell’autorità giudiziaria e
del valore;
- Si prevede specificamente la tabella per ingiunzione,
precetto, espropriazione e affari tavolari.
avv. Gabriella de Strobel
I parametri del DM 140/2012 si applicano
anche per l’attività precedente quando le
prestazioni non sono esaurite al 23 agosto
2012(Cassazione Sez. Unite 12/10/2012 n.
17406; e Cassazione 5/11/2012 n. 18920).
avv. Gabriella de Strobel
PARAMETRI CNF SEDUTA 3.5.2013
Art. 1 compenso determinato in via consensuale;
Art. 2 diritti dell’avvocato;
Art. 3 obblighi del cliente;
Art. 5 criteri generali per i compensi in caso di mancato accordo o di liquidazione giudiziale;
Art. 6 - 7 determinazione del valore.
Riconosciute le trasferte, il diritto al rimborso delle spese forfettarie e i diritti dei praticanti avvocati addetti al patrocinio.
avv. Gabriella de Strobel
ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE
(CNF SEDUTA 3.5.2013):
Pattuizione consensuale, in mancanza di accordo vengono
determinati i compensi in apposite tabelle e si prevede
la cumulabilità tra compensi di consulenza e compensi
di assistenza;
Art. 4: riguarda l’attività stragiudiziale svolta prima o in
concomitanza con l’attività giudiziale che può essere
riconosciuta solo se riveste carattere di autonomia
rispetto all’attività giudiziale.
avv. Gabriella de Strobel
TABELLE CNF
Si prevedevano 40 diverse tipologie di compensi divisi a seconda dell’autorità giudiziaria adita e per materia.
***
Nulla è previsto per la materia del diritto di famiglia e dei minori:
PROBLEMI:
già prima dei nuovi parameri:
- Compenso per separazione e divorzi consensuali era liquidato in voce unica con riferimento ai procedimenti speciali;
- Nessun riconoscimento all’attività stragiudiziale (anche quella prodromica alla causa).
***
Per valorizzare il diritto di famiglia si potrebbe ricorrere ai seguenti criteri del CNF:
art. 1 comma 3 (compenso concordato a percentuale sul valore);
art. 5 comma 5 (maggiorazione del 20% per assistenza ad entrambi i coniugi);
art. 5 comma 10 (cumulo tra fase decisoria e attività già espletata in caso di conciliazione);
nell’attività stragiudiziale si potrebbe cumulare l’attività di consulenza con quella di assistenza (art. 2 comma 1 e art. 4 comma 1).
avv. Gabriella de Strobel
CRITICHE
- Mancava una tabella per il diritto di famiglia e delle persone;
- Non era valorizzata l’attività stragiudiziale;
- L’attività giudiziale prevedeva una procedura (fase presidenziale e fase
istruttoria) non sovrapponibile per analogia a nessun altro procedimento;
- Nell’attività giudiziale potevano esserci vari sub procedimenti: ricorso ex
art. 709 ter, reclamo in Corte d’Appello, modifiche.
- Nella determinazione del valore delle controversie non si faceva riferimento
agli assegni di mantenimento, ai trasferimenti immobiliari, alla divisione
dei patrimoni dei coniugi, ecc.
avv. Gabriella de Strobel
Evoluzioni a seguito della
proposta del CNF
Il Ministro della Giustizia, ha trasmesso al Consiglio di
Stato ed al Consiglio Nazionale Forense per il prescritto
parere (art. 13, comma 6 Legge n. 247/2012) il nuovo
regolamento per la determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense.
Il CNF, nella seduta amministrativa del 22.11.2013, ha
approvato il parere sullo schema di decreto del
Ministero della Giustizia che disciplina i parametri
forensi, destinati ad essere applicati dal giudice per
determinare il compenso dell’avvocato nella
liquidazione delle spese a seguito di un processo o in
caso di mancato accordo tra le parti.
avv. Gabriella de Strobel
Il decreto ministeriale è stato redatto mantenendo inalterato
l'impianto dello schema di cui alla sopra ricordata proposta
proveniente dal CNF e confermandone in larga parte il
contenuto.
Le modifiche apportate si sono rese necessarie ai fini di
armonizzazione del decreto a quello (DM 140/2012) che
riguardava i compensi di tutti gli altri professionisti (nel rispetto
previsione da parte di norma primaria, come, ad esempio, nel
caso della individuazione dei destinatari).
Le modifiche apportate tengono, altresì, conto, delle doglianze
sollevate dagli avvocati con riferimento a specifiche norme del
DM 140/2012 che li riguardano: doglianze che il Ministro ha
recepito e trasfuso in uno schema di decreto correttivo sul quale
il Consiglio di Stato ha espresso il parere nella adunanza del 20
dicembre 2012 e il cui iter si è interrotto in seguito alla
approvazione della legge 31 dicembre 2012 n. 247. Trattandosi
di interventi conseguenti ad una interlocuzione con le
associazioni forensi e da queste sostanzialmente “approvate”,
nell'apportare le modifiche di armonizzazione di cui si è detto si
è ritenuto ragionevole (e corretto) fare riferimento, laddove
possibile, ai predetti interventi, ovviamente, laddove esistente,
di una diversa interpretazione.
avv. Gabriella de Strobel
Il decreto ministeriale in esame si compone di 29 articoli, suddivisi in cinque
Capi.
Il Capo I titola “Disposizioni generali” e comprende tre articoli.
Art. 1 (Ambito applicativo)
Art.2 (Compensi e spese)
Art. 3 (Applicazione analogica)
Il Capo II riguarda le “Disposizioni concernenti l'attività giudiziale”. Si
compone di otto articoli.
Art. 4 Parametri generali per la determinazione dei compensi.
Art. 5. Determinazione del valore della controversia
Art. 6 Cause di valore superiore ad euro 520.000,00
Art. 7. Giudizi non compiuti
Art. 8 Pluralità di difensori e società professionale
Art. 9 Praticanti avvocati abilitati al patrocinio
Art. 10 Procedimenti arbitrali rituali ed irrituali
Art. 11 Trasferte
avv. Gabriella de Strobel
Il Capo III riguarda “Disposizioni concernenti l'attività
penale”. Si compone di sei articoli.
Art. 12 Parametri generali per la determinazione dei
parametri
Art. 13 Giudizi non compiuti
Art. 14 Incarico conferito a società di avvocati
Art. 15 Trasferte
Art. 16 Parte civile
Art. 17 Praticanti avvocati abilitai al patrocinio.
avv. Gabriella de Strobel
Il Capo IV raccoglie le “Disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale” e si
compone di 10 articoli.
Art. 18 Compensi per attività stragiudiziale
Art. 19 Parametri generali per la determinazione dei compensi
Art. 20 Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in
concomitanza con attività giudiziali
Art. 21 Determinazione del valore dell'affare
Art. 22 Cause di valore superiore a 520.000,00 euro
Art. 23 Pluralità di difensori e società professionali
Art. 24 Praticanti avvocati abilitati al patrocinio
Art. 25 Incarico non portato a termine
Art. 26 Prestazioni con compenso a percentuale
Art. 27 Trasferte
Il Capo V detta la disciplina transitoria e l'entrata in vigore del decreto. Si
compone di due articoli.
Art. 28 Disposizione temporale
Art. 29 Entrata in vigore
avv. Gabriella de Strobel
PARAMETRI VIGENTI Il decreto in vigore che ha recepito le proposte del CNF e ha determinato i nuovi
parametri è quello di cui al Decreto Ministero giustizia 10/3/2014 G.U. 2/4/2014.
si distingue tra:
- Art. 18 attività stragiudiziale;
- Art. 4 attività giudiziale divisa in penale, civile, amministrativa e tributaria.
L’attività è divisa in 5 fasi:
studio,
introduzione,
istruttoria,
decisoria,
studio ed introduttiva del procedimento di esecuzione,
Istruttoria e di trattazione del procedimento
La liquidazione tiene conto del:
valore, natura, complessità, numero, importanza, eventuale urgenze delle prestazioni,
pregio, risultati e vantaggi conseguiti dal cliente (art. 4 DM 140/2012 e art. 5 Dm 55/2014)
avv. Gabriella de Strobel
- Se il procedimento si conclude con una conciliazione
giudiziale (art. 4 co 6) il compenso può essere
aumentato fino al 25%;
- Art. 5 riguarda la determinazione del valore;
- Alcun riferimento circa i procedimenti cautelari,
speciali o non contenziosi: si applicano per analogia le
tabelle relative ai procedimenti di volontaria
giurisdizione, cautelari, esecutive;
- Le tabelle sono divise a seconda dell’autorità
giudiziaria e del valore;
- Si prevede specificamente la tabella per cause di
previdenza, ingiunzione, precetto, espropriazione e
affari tavolari.
avv. Gabriella de Strobel
I parametri forensi stabiliti nel 2012 di cui all’art 41 del d.m. 140/2012 hanno valore retroattivo.
Se la liquidazione delle spese giudiziali interviene dopo l’entrata in vigore del decreto del 2012, dovranno essere applicati i parametri indicati, a prescindere dal fatto che parte delle prestazioni siano state poste in essere anteriormente tale data.
(Corte di Cassazione ordinanza n.2322 del 6 febbraio 2015)
avv. Gabriella de Strobel
DIFFERENZE FRA IL DM N.
140/2012 E N. 55/2014
Sono state introdotte alcune modifiche rispetto alla normativa precedente:
1) è stato reintrodotto il rimborso per spese forfettarie, che è stato
stabilito nella misura fissa del 15% del compenso totale;
2) viene espressamente disciplinato il compenso spettante all'avvocato
domiciliatario, al quale spetta un onorario non inferiore al 20% dell'importo
previsto dai parametri per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha
svolto;
3) è stato introdotto il diritto del legale, che debba svolgere attività fuori
dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, di percepire una
indennità di trasferta e il rimborso per le spese sostenute;
4) sono state previste nuove tabelle dedicate ad attività professionali
frequenti, che non erano state considerate dal precedente decreto, come le
tabelle per l'atto di Precetto, per i procedimenti monitori, e per i
procedimenti per convalida di sfratto.
avv. Gabriella de Strobel
In materia di Patrocinio a Spese dello Stato, il nuovo
regolamento non prevede più la (ulteriore) riduzione del
30% dei compensi riconosciuti agli avvocati, che,
ricordiamo, subiscono già un “ingiusto” taglio del 30%,
previsto nella legge di Stabilità 2014 per il processo penale
(v. art. 1, comma 606 L. 147/2013) , riduzione che si
aggiunge al dimezzamento dei compensi liquidati in tale
“regime”, così come dispone il D.P.R. 115/2002 per quanto
riguarda il processo civile, amministrativo e tributario.
I “parametri” non sono vincolanti per la predisposizione del
preventivo da sottoporre al cliente ma intervengono in
assenza dello stesso (o in caso di disaccordo) e comunque
laddove sia prevista o si renda necessaria una liquidazione
giudiziale del compenso.
avv. Gabriella de Strobel
SCRITTURA PRIVATA
di conferimento incarico e allegato
preventivo
1. Dati cliente
2. Dati avvocato
3. Conferimento incarico (oggetto della controversia evidenziata eventuale criticità e informativa)
4. COMPENSO (allegato) onorari – spese – termini di pagamento – revoca
5. Rinvio a norme generali
6. Copertura assicurativa
SOTTOSCRIZIONE con duplice firma e richiamo alle clausole del contratto
avv. Gabriella de Strobel
SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO
Fase di studio:
2/3 incontri con cliente;
Ricerca documentazione;
Incontro con cliente e controparte;
Esame e parere pratica
Eventuali contatti con consulenti
Redazione accordo
Fase introduttiva
Redazione ricorso e deposito
avv. Gabriella de Strobel
Fase decisoria:
Udienza presidenziale
Esame decreto/sentenza
Notifica o acquiescenza
trascrizione
Spese Imponibili (corrispondenza-mail )
Contributo Unificato
Oltre Spese Generali e Accessori (IVA E CPA)
Fase esecutiva
avv. Gabriella de Strobel
SEPARAZIONE GIUDIZIALE – DIVORZIO GIUDIZIALE
Fase di Studio:
Esame della pratica e pareri
Ricerca documentazione
Incontri con clienti
Trattative con legali delle controparti
Fase introduttiva e presidenziale:
Ricorso giudiziale;
Udienza presidenziale
Esame memoria e documenti controparte;
Provvedimenti presidenziali – (eventuale reclamo Corte D’Appello);
Eventuale fase istruttoria;
Eventuale trasformazione in consensuale
avv. Gabriella de Strobel
Fase Istruttoria:
Memoria integrativa o di costituzione davanti al Giudice;
Memorie istruttorie ex art. 183
Assunzione mezzi di prova;
Consulenza psicologiche-contatti con CTU e CTP
Consulenze fiscali: contatti con CTU e CTP
Consulenze e contatti con servizi sociali
In corso di causa richiesta di modifica di provvedimenti
Ricorso ex art. 703 cpc
Fase decisoria:
Sentenze parziali di separazione e/o di divorzio;
Esame sentenza
Sentenza definitiva
Esame sentenza
Trascrizione, notifica e/o acquiescenza
avv. Gabriella de Strobel
Fase Esecutiva:
Diffide: ricerca documenti;
Incontri con clienti;
Precetto
Pignoramento mobiliare o immobiliare
Spese Imponibili (corrispondenza – mail – telefonate)
Spese per contributo unificato
Oltre spese Generali e accessori (IVA e CPA)
avv. Gabriella de Strobel
MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO GIUDIZIALE
Fase di Studio:
Esame della pratica e pareri
Ricerca documentazione
Incontri con clienti
Trattative con legali delle controparti
Fase Introduttiva e prima udienza:
Ricorso;
Esame memoria e documenti controparte;
Udienza collegiale;
Esame provvedimenti provvisori;
Fase Istruttoria:
Memorie;
Consulenze e contatti con servizi sociali;
Consulenze economiche e contatti con CTU e CTP;
Udienze
avv. Gabriella de Strobel
Fase decisoria:
Decreto;
Esame decreto
Fase esecutiva:
Diffide; ricerca documenti;
Incontri con clienti;
Precetto;
Pignoramento mobiliare o immobiliare
Spese Imponibili (corrispondenza – mail – telefonate)
Spese per contributo unificato
Oltre spese Generali e accessori (IVA e CPA)
avv. Gabriella de Strobel
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
Fase di Studio:
Esame della pratica
Consultazioni con cliente e pareri
Ricerca documentazione ed esame
Trattative con consulenti;
Consultazioni con le parti e i legali;
Consultazioni con servizi Sociali
Spese imponibili (corrispondenza – mail – telefonate)
Oltre spese generali e accessori (IVA e CPA )
Fase esecutiva
avv. Gabriella de Strobel
RICORSI EX ART. 317 C.C. T.O. AFFIDAMENTO FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
Fase di Studio:
Esame della pratica e pareri
Ricerca documentazione
Incontri con clienti
Trattative con legali delle controparti
Fase introduttiva:
Ricorso;
Udienza;
Consulenze con servizi sociali;
Decreto provvisorio
Fase Istruttoria:
udienze
Memorie
Consulenza psicologiche-contatti con CTU e CTP
Consulenze e contatti con servizi sociali
Comparsa conclusionale e replica
avv. Gabriella de Strobel
Fase decisoria:
Udienze
Sentenze/decreti
esame
Spese Imponibili (corrispondenza – mail – telefonate)
Oltre spese Generali e accessori (IVA e CPA)
Fase esecutiva
avv. Gabriella de Strobel
RICORSI TRIBUNALE MINORENNI ART. 330/333 ED ALTRI
Fase di Studio:
Esame della pratica e pareri
Ricerca documentazione
Incontri con clienti
Consultazioni con le parti e i legali;
Fase introduttiva:
Ricorso
Esame memoria controparte e documenti
Consulenze con servizi sociali;
Decreto provvisorio
udienze
avv. Gabriella de Strobel
RICORSI TRIBUNALE MINORENNI ART. 330/333 ED ALTRI
Fase di Studio:
Esame della pratica e pareri
Ricerca documentazione
Incontri con clienti
Consultazioni con le parti e i legali;
Fase introduttiva:
Ricorso
Esame memoria controparte e documenti
Consulenze con servizi sociali;
Decreto provvisorio
udienze
avv. Gabriella de Strobel
RAPPORTI CON IL CLIENTE E
COMUNICAZIONE
- Occorre sensibilizzare i professionisti soprattutto
al modo in cui viene presentato ai clienti il
prezzo;
- Diviene necessario nella misura in cui vengono
richiesti consigli che travalichino gli aspetti legali,
l’utilizzo di strumenti comunicativi e relazionali
adeguati per la definizione del corrispettivo della
prestazione.
avv. Gabriella de Strobel
MARKETING RELAZIONALE
avv. Gabriella de Strobel
Branca del marketing moderno che studia come
migliorare le relazioni esistenti tra azienda e cliente
allo scopo di mantenere uno stato di fidelizzazione.
Lo psicologo americano Maslow ha rilevato una scala dei
bisogni del cliente:
- Bisogni fisiologici;
- Bisogni di sicurezza;
- Bisogni di appartenenza;
- Bisogni di stima;
- Bisogni di autorealizzazione.
PREVENTIVO E
CONTRATTAZIONI
È importante prendere in considerazione un primo colloquio con tempi abbastanza dilatati;
È importante dare la possibilità a chi non conosce nulla dell’assistenza offerta dal professionista, di capire le differenze del proprio modo di operare;
È importante fare domande aperte al cliente e accertarsi che questi abbia compreso ciò che si è concordato;
A volte è necessario dividere il preventivo in più preventivi, spiegando che si procederà per fasi diverse con costi aggiornati di volta in volta, dando indicazione di massima sui costi successivi alla prima fase. Si può dividere il preventivo in pacchetti componibili, per cui partendo da una base si aggiungono negli steps successivi gli altri servizi;
Evitare un linguaggio troppo tecnico: è difficile fidarsi di un preventivo se non si capisce cosa vi è scritto;
Se il cliente chiede modifiche dimostrarsi dispon8ibili;
È importante inserire in modo visibile la parcella o il compenso, chiarire bene l’incidenza dell’Iva, cpa e che sono escluse dal preventivo le spese vive, come ilo CUIR, costi per notifiche o copie autentiche
avv. Gabriella de Strobel
CONTRATTI DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO E
PREVENTIVO IN MATERIA DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E
RELATIVE MODIFICHE: bozza dell’AIAF sezione di
Bergamo di un contratto di conferimento incarico
- Contratto unico o specifico per materia? Si è scelto un contratto ad hoc che
strutturato partendo da un modello base valevole per tutti i giudizi ordinari
di cognizione, adattasse le regole generali per la determinazione del
compenso.
- Sinteticità ed essenzialità:
• si è deciso in particolare di evidenziare all’art. 1 del contratto che il
cliente ha prospettato all’avvocato fatti veritieri e che il professionista
ha informato adeguatamente il cliente in merito alla complessità della
controversia ed ai rischi dell’azione;
• all’art. 2 relativo al compenso si sono indicate in dettaglio le attività
escluse dal contratto;
• si è deciso di precisare all’art. 3 che il compenso concerne solamente il
rapporto tra avvocato e cliente, ossia il rapporto tra i contraenti, con
esclusione dei compensi da corrispondere a soggetti terzi rispetto al
contratto.
avv. Gabriella de Strobel
- Compenso – fasi percentuali per le ipotesi di conciliazione
in corso di causa: si è deciso di adottare il criterio della
suddivisione per fasi. Si è evitato di appesantire il
contratto con l’indicazione dettagliata e specifica delle
attività che ogni fase comprende. Per le ipotesi di
conciliazione si è comunque ritenuto doveroso prevedere
un aumento percentuale del compenso pattuito, a seconda
della fase entro cui intervenga conciliazione.
- Revoca e recesso: ai sensi del disposto dell’art. 2237 c.c.
si è stabilito il diritto di recesso da parte del cliente, del
rimborso integrale delle spese sostenute dal professionista
e della corresponsione dell’intero compenso pattuito per la
fase in cui il recesso viene esercitato.
avv. Gabriella de Strobel
Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel
procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a
istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con
una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti
liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.
avv. Gabriella de Strobel
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
La procedura di negoziazione assistita deve essere
preceduta dalla conclusione in forma scritta di
un’apposita convenzione tra le parti con gli avvocati:
l’avvocato deve informare il cliente all’atto di
conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere
alla convenzione, deve comportarsi con lealtà e tenere
riservate le informazioni ricevute.
Nella negoziazione assistita non si ha il passaggio in
Tribunale, con la conseguenza che stante l’assenza di una
fase giudiziale, per il compenso dell’avvocato occorre fare
riferimento alla tabella 26 (valore indeterminato) del DM
n. 55/2014 relativa alle prestazioni di assistenza
stragiudiziale.
avv. Gabriella de Strobel
OPINAMENTO IN CASO DI MANCATO
PAGAMENTO DELLA PARCELLA
L’iscritto interessato al rilascio del parere di congruità presenta apposita
istanza redatta sulla base della modulistica reperibile sul sito web del
Consiglio dell’Ordine presso l’Ufficio di Segreteria dell’Ordine,
corredandola di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti
necessari alla corretta valutazione della attività professionale.
In ogni caso, l’istanza deve contenere:
- tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l’incarico (codice
fiscale, indirizzo, email, recapiti telefonici, pec, etc);
- l’indicazione del valore della pratica, determinato in base ai criteri dettati
dalle norme in vigore, criteri che dovranno essere precisamente individuati;
- l’elenco dettagliato di tutte le attività svolte (con le relative quantità,
durata, ecc.), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti
ratione temporis, la durata del complessivo incarico, l’importanza delle
questioni affrontate, il risultato conseguito;
avv. Gabriella de Strobel
- l’indicazione del momento in cui è stata svolta l’ultima delle
attività appena descritte;
- eventualmente, l’indicazione specifica delle ragioni per le quali si
richieda la applicazione di aumenti rispetto ai parametri base;
- il numero di parti per le quali è stata svolta l’attività professionale;
- la descrizione sommaria dell’attività professionale svolta per ciò
che riguarda l’attività giudiziale;
- la precisa e dettagliata descrizione dell’attività professionale svolta
per ciò che riguarda l’attività stragiudiziale;
- nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la
dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
- nei casi di richiesta di parere per difesa d’ufficio, la dichiarazione
espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
- l’indicazione dell’eventuale pendenza di altri procedimenti
derivanti da istanze connesse con quella presentata, con particolare
riferimento all’eventuale pendenza di procedimento disciplinare su
istanza della parte ex assistita;
- le notule debitamente redatte.
avv. Gabriella de Strobel
Al momento del deposito dell’istanza, l’iscritto deve aver
preso visione dell’informativa ed aver sottoscritto il
consenso al trattamento dei propri dati da parte del
Consiglio dell’Ordine, contenuto nell’apposita
modulistica. La richiesta di parere di congruità è
attivabile solo su richiesta di un iscritto all'Albo degli
Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Verona o suoi
eredi o aventi diritto in forza di legge.
Nel caso in cui la procedura venga attivata da soggetto
non legittimato, la relativa domanda potrà essere
rifiutata sin dal suo deposito presso la Segreteria
dell’Ordine e comunque il Consiglio non sarà tenuto ad
alcuna formalizzazione del diniego né a custodire gli atti
depositati.
avv. Gabriella de Strobel
All’istanza è indispensabile allegare, debitamente
fascicolata ed elencata in apposito indice, copia di tutta la
documentazione utile:
a) per la identificazione del conferimento dell’incarico con
specificazione dello stesso, in modo che non si possa creare
confusione, allegando in caso di enti pubblici gli atti
amministrativi necessari allo scopo;
b) ai fini della valutazione delle attività svolte (es. c.d.
veline atti giudiziari, anche di controparte, copie verbali,
copie pareri, copie contratti, copie lettere, ecc.);
c) nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato
passivo, l’estratto della sentenza dichiarativa di fallimento o
la comunicazione ex art. 92 L.F.;
d) nei casi di richiesta di parere per difesa d’ufficio, il
provvedimento di nomina.
avv. Gabriella de Strobel
UN PO’ DI GIURISPRUDENZA
Cass. civ. Sez. II, Sent., 18/04/2014, n. 9073: "Il terzo motivo è fondato
anche quanto al dedotto vizio di motivazione, posto che il compenso
professionale, come da parcella depositata in giudizio, risultava
correttamente calcolato con riguardo al totale dei compensi riconosciuti al
gruppo di dipendenti assistito con applicazione delle maggiorazione previste
dal DM applicabile ratione temporis e ripartendo il risultato pro-quota in
relazione al numero degli assistiti. Tale modalità di calcolo è da ritenersi
corretta e conforme alla normativa.«
Cass. civ., Sez. III, 04/02/2016, n. 2169: L’accordo intercorso tra avvocato e
cliente, successivo al giudizio, non integra il patto di quota lite.
Cass. civ. Sez. VI - 3, Sent., 29/02/2016, n. 4002: Sempre il Rito Sommario
ex art 702 bis c.p.c. per il recupero dei compensi professionali.
Cass. civ. Sez. II, Sent., 11/01/2016, n. 230: il professionista che agisca per
ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente
prestate a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'"an" del credito vantato
che l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione
quantitativa del suo compenso, cosicchè ai fini indicati la parcella predisposta
dal professionista è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di
cognizione
avv. Gabriella de Strobel
Allegati:
- Decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n. 140 GU 22/08/2012;
- Decreto Ministero Giustizia 10/03/2014 n. 55 GU 2/04/2014;
- tabelle allegate ai decreti;
- parametri forensi proposta CNF e evoluzione a seguito di
quest’ultima;
- art. 13 Ordinamento professionale 31/12/2012 n. 247;
- art. 9 della legge 27/2012 di conversione del Dl 01/2012;
- Sentenza della Corte Europea dell’8/12/2016 - cause riunite
C-532/15 e C-538/15;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
- scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell’incarico
professionale;
- informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. N. 196/2003;
- mandati.
avv. Gabriella de Strobel