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Amministrazione provinciale di Crotone Settore Ambiente Via M. Nicoletta, 28 – 88900 Crotone Tel . 0962 9521 - Fax 0962 900972 Sito Internet : http://web.tiscali.it/provinciakr/ambiente E-mail : [email protected] PIANO D’AZIONE LOCALE della Provincia di Crotone 2000-2002 “Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico” Documento preliminare alla redazione del Piano Energetico Provinciale. Piano d’Azione Locale per l’attuazione degli interventi previsti dal POR Calabria, misura 1.11 “Energia pulita e reti energetiche”, azione A (FERS) per gli anni 2000-2001-2002.

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Amministrazione provinciale di Crotone Settore Ambiente

Via M. Nicoletta, 28 – 88900 Crotone Tel. 0962 9521 - Fax 0962 900972

Sito Internet: http://web.tiscali.it/provinciakr/ambiente E-mail: [email protected]

PIANO D’AZIONE LOCALE

della Provincia di Crotone

2000-2002

“Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico”

• Documento preliminare alla redazione del Piano Energetico Provinciale.

• Piano d’Azione Locale per l’attuazione degli interventi previsti dal POR Calabria,

misura 1.11 “Energia pulita e reti energetiche”, azione A (FERS) per gli anni 2000-2001-2002.

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Piano d’Azione Locale della Provincia di Crotone 2000-2002 2

SOMMARIO

INTRODUZIONE...................................................................................................................................... 3

IL PIANO ENERGETICO PROVINCIALE (PEP)................................................................................. 4

LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO.................................................................. 6

LE FONTI RINNOVABILI..................................................................................................................... 11

LE FONTI RINNOVABILI NEL CONTESTO POLITICO-NORMATIVO EUROPEO ED ITALIANO.............................12

SCHEDE DI SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO......................................................................... 17

INQUADRAMENTO TERRITORIALE................................................................................................ 20

IL TERRITORIO....................................................................................................................................20 IL PATRIMONIO NATURALE: BOSCHI E CORSI D’ACQUA ...........................................................22 IL CLIMA ..............................................................................................................................................25 LA POPOLAZIONE...............................................................................................................................37 IL PATRIMONIO EDILIZIO: ................................................................................................................40 LE ATTIVITÀ ECONOMICHE .............................................................................................................41 LE EMISSIONI DI GAS SERRA ...........................................................................................................44

BILANCIO ENERGETICO PROVINCIALE (BEP)............................................................................. 45

EVOLUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI......................................................................................47 IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA.........................................................................................51

PAL ENERGIA DELLA PROVINCIA DI CROTONE. PERIODO 2000/2002.................................... 54

PREMESSA............................................................................................................................................54 PROCEDURE E TEMPISTICA DEL PAL .............................................................................................55 FASE I : ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE – MANIFESTAZIONI DI INTERESSE...........................55 STRATEGIE DEL PAL ENERGIA ........................................................................................................57 CRITERI GENERALI DEL PAL............................................................................................................59 BENEFICIARI FINALI ..........................................................................................................................60 INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI ...............................................................................................60

SCHEDE DELLE AZIONI DEL PAL ENERGIA 2000-2002............................................................... 61

DENOMINAZIONE AZIONE .......................................................................................................................61 ELABORAZIONE DEL PIANO ENERGETICO PROVINCIALE (PEP) ...............................................63 AGENZIA PROVINCIALE PER L’ENERGIA.......................................................................................64 CREAZIONE DI CONSORZI DI CLIENTI IDONEI..............................................................................66 IMPIANTI MINI-HYDRO......................................................................................................................67 PANNELLI FOTOVOLTAICI................................................................................................................69 PANNELLI SOLARI PIANI (PER ACS) .................................................................................................71 POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA.....................................................................................74 BIOMASSE............................................................................................................................................77 ENERGIA EOLICA................................................................................................................................80 MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO ............................................................................................82 CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO” ........................85 CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEL PAL ENERGIA ..........................................................86 RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO ...........................................................................87

GLOSSARIO ........................................................................................................................................... 90

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................................... 93

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INTRODUZIONE

Questo documento è conforme al Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione della giunta regionale del 28 dicembre 2000 n. 1128 e pubblicato sul BUR Calabria del 06 febbraio 2001 nr 11.

Il Piano Energetico Provinciale (PEP) è un dispositivo di piano e di indirizzo per definire, sulla base del quadro conoscitivo, le scelte di pianificazione e di programmazione, definendo altresì gli obiettivi e gli strumenti per l’orientamento degli Enti sub-provinciali, dei produttori e degli utilizzatori in mate-ria di sviluppo sostenibile, di razionalizzazione energetica e di impiego delle fonti rinnovabili.

Il PEP è presupposto e strumento indispensabile allo svolgimento delle funzioni amministrative attri-buite all’Amministrazione provinciale dall’art. 31 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (1), e successivamente ripartite con intervento sostitutivo del Governo con l’art. 7 del Decreto legislativo 30 marzo 1999 n. 96 (2), ed in attuazione dell’art. 5 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Il Piano di Azione Locale (PAL) formula un programma temporale di realizzazione degli interventi attuativi delle previsioni del Piano nonché una programmazione del monitoraggio dei risultati attesi e della valutazione di efficacia/efficienza delle azioni intraprese.

Il Piano determina anche le linee di attuazione anche in termini di fabbisogno finanziario, individuan-do in particolare la tipologia degli investimenti, l’entità delle fonti di finanziamento nazionale e comu-nitari, così come individuate nel Complemento di Programmazione del POR Calabria, e i criteri di ri-partizione delle risorse. Individua, inoltre eventuali altre fonti di finanziamento attivabili a carico di al-tri programmi nazionali e comunitari.

Allo scopo di emanare entro il 30 settembre 2001 i bandi per l’attuazione di interventi a carico del POR Calabria 2000/2006, Misura 1.11 (Energia pulita e reti energetiche), Azione a) concernente «Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico”, è prevista l’adozione di un versio-ne stralcio del PEP, comprendente il relativo PAL 2000-2002.

1 Art. 31, Dlgs 112/1998: Conferimento di funzioni agli enti locali

1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni ammi-nistrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.

2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energe-tici regionali, le seguenti funzioni: a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energeti-

co; b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia; c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

2 Art. 7, Dlgs 96/1999: Funzioni delle province. 1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale del-

l'energia.

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Il Piano Energetico Provinciale (PEP)

Nell’accezione corrente di “pianificazione”, soprattutto nel settore dell’energia, si intende ormai quasi unanimemente quell’attività volta essenzialmente a:

§ individuare le linee di indirizzo strategiche; § verificare l’esistenza delle condizioni e delle risorse per la loro attuazione; § monitorare nel tempo la loro effettiva realizzazione.

L’obbligo formale di predisporre il Piano Energetico per Regioni, Province Autonome e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è derivato dall’emanazione della legge 10/991. Prima di que-sta legge, tuttavia, quasi tutte le Regioni si erano attivate per predisporre i propri Piani Energetici, per meglio indirizzare le risorse sugli interventi di loro competenza.

Il processo di decentramento amministrativo nel campo dell’energia fa parte del più generale processo di decentramento in corso nel paese. Nel settore energetico, esso si accompagna al processo di libera-lizzazione, nella direzione dell’abbattimento del monopolio sia verticale che orizzontale.

Il processo di decentramento in campo energetico inizia con la legge 308/1982 e trova il suo compi-mento con la legge 59/98 ed il decreto legislativo 112/1998 che prevedono, fra l’altro, il trasferimento a Regioni ed Enti locali delle risorse necessarie a condurre e gestire la politica energetica. La materia energia ha una duplice dimensione: per un verso, di attività economica soggetta a funzioni di controllo ed autorizzazione mentre, per l’altro verso, di servizio pubblico

Il decentramento si evolve a cascata: lo Stato attribuisce alle Regioni determinate competenze, che in parte rimangono alle Regioni stesse, in parte vengono redistribuite a Comuni, Province ed Enti locali, con apposite leggi regionali. Il Piano Energetico Regionale è il principale strumento attraverso il quale le Regioni possono programmare ed indirizzare gli interventi anche strutturali in campo energetico nei propri territori e regolare le funzioni degli Enti locali (autorizzazione impianti di produzione, controlli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 ecc.), armonizzando le decisioni rile-vanti che vengono assunte a livello regionale e locale (si pensi ad esempio ai piani per lo smaltimento dei rifiuti, ai piani dei trasporti, ai piani di sviluppo territoriale, ai piani di bacino per la gestione delle risorse idriche). La Regione svolge un ruolo politico che si concretizza nella determinazione delle li-nee di indirizzo, degli standard e delle normative di attuazione e nella programmazione degli interventi e delle necessarie risorse finanziarie (Piano di indirizzo e Piano finanziario).

Il decreto legislativo n. 112/1998 rende obbligo normativo per le amministrazioni provinciali la defini-zione e la realizzazione dei Piani Energetici Provinciali; pur tuttavia il PEP rappresenta anche una op-portunità, per governare lo sviluppo integrato del territorio.

Nella nuova concezione di Piano appare prevalente una impostazione non dirigistica, ma basata su pat-ti ed accordi territoriali, che coinvolgono i principali soggetti operanti o comunque legati al sistema energetico, dai grandi produttori ai consumatori, ai soggetti impegnati nelle diverse attività economi-che (industria, agricoltura, servizi, trasporti). In questo contesto l’Ente Provincia riveste un ruolo im-portante nella pianificazione di settori di attività all’interno dei quali risultano fondamentali gli aspetti energetici, quali il coordinamento delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica, la tutela dell’ambiente dalle emissioni inquinanti, la programmazione delle attività di gestione dei rifiuti e la tu-tela delle risorse idriche.

La predisposizione dei Piani diventa, inoltre, una fondamentale occasione per inserire nella program-mazione energetica il fattore ambientale, in particolare l’obiettivo della riduzione delle emissioni cli-malteranti in atmosfera previsto dal Protocollo di Kyoto del dicembre 1997.

Lo “sviluppo sostenibile” costituisce il principale obiettivo della politica energetica provinciale. Sulla base di questo obiettivo, i Piani provinciali perseguono, come finalità specifiche, il contenimento dei consumi di energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili locali di energia e la tutela dell’ambiente. La promozione della certificazione energetica degli edifici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, sono inizia-tive da prevedere nel Piano per coniugare l’utilizzo delle risorse energetiche con il concetto della so-stenibilità. Relativamente allo sviluppo delle fonti rinnovabili ed assimilate, il Piano dovrà mettere in evidenza come il recupero energetico da rifiuti solidi urbani, la cogenerazione, il risparmio energetico

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(inteso come fonte energetica rinnovabile “virtuale”) in particolare nel settore civile e nei trasporti, rappresentino gli ambiti applicativi a maggiore potenziale, anche se non sono trascurabili i contributi derivanti dalle risorse idroelettriche.

L’attuazione dei Piani Energetici può dare luogo alla realizzazione di diversi progetti per l’utilizzo del-le fonti rinnovabili. A tale fine, le Regioni e gli Enti locali dispongono di alcuni strumenti finanziari capaci di promuovere investimenti a livello locale, come quelli previsti dal nuovo Quadro Comunitario di Sostegno (QCS), alla base del quale vi è la scelta di fondo della programmazione dal basso. Per il periodo 2000-2006, il QCS stanzia ben 15.005,62 milioni di euro sui programmi operativi regio-nali a sostegno dei seguenti assi: risorse naturali, risorse culturali, risorse umane, sistemi locali, città, reti e nodi di servizi. Queste risorse sono fondamentali per la programmazione e la attuazione dei Piani Operativi Regionali (POR), nell’ambito del Piano di Sviluppo del Mezzogiorno (Regioni Obiettivo 1) e dei Documenti Unici di Programmazione (Regioni Obiettivo 2).

La “Carbon Tax” (legge 448/98, art. 8,) costituisce un’ulteriore opportunità per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e degli interventi per l’uso razionale dell’energia, con la conseguente riduzione delle emis-sioni di gas serra, in particolare di anidride carbonica. Due terzi dei fondi nazionali derivanti da questa tassa saranno destinati alle Regioni ed un terzo allo Stato, come concordato nella sede istituzionale della Conferenza Stato-Regioni-Enti locali. Inoltre, la legge 488/1992 favorisce gli investimenti in a-ree depresse mediante l’attivazione di bandi mirati su aspetti territoriali e settoriali per le innovazioni tecnologiche, a sostegno delle imprese. Ciò consente anche l’attivazione del processo di deleghe alle Regioni per i Patti Territoriali e la relativa programmazione di progetti in chiave di sviluppo sostenibi-le.

Tuttavia, le risorse disponibili a livello comunitario e nazionale, anche quando completamente attivate, possono risultare di gran lunga insufficienti a coprire la domanda, ovvero le necessità regionali e locali per sostenere interventi innovativi nei vari settori, in particolare energia ed ambiente. Risulta quindi necessario per le Regioni e gli Enti locali individuare propri fondi. A tale fine le Regioni hanno propo-sto ed ottenuto l’inserimento nel decreto legislativo n. 112/1998 di una norma (art. 30, c. 4) che con-sente la destinazione di almeno l’1% delle risorse conseguite annualmente con le entrate delle accise sui carburanti (legge 549/1995) al sostegno delle spese previste dalla legge 10/1991.

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La liberalizzazione del Mercato Elettrico

Già nel 1992 il Trattato di Maastricht affermava l’importanza della creazione di un mercato unico che, abbattendo le frontiere tra i Paesi europei, consentisse la libera circolazione dell’energia. In seguito la direttiva europea 96/92/CE ha sancito questo principio prescrivendo agli Stati membri di ricondurre l'organizzazione del sistema elettrico secondo criteri di libero accesso alle reti. In Italia l’attuazione di questa direttiva si è avuta, a 36 anni dalla nazionalizzazione dei monopoli e dalla istituzione dell’ENEL, col "decreto Bersani" (Decreto Legislativo nr. 79 del 16 Marzo 1999) che ha trasferito nella legislazione italiana i principi della direttiva. L’apertura del mercato elettrico italiano va oltre il recepimento della Direttiva Europea di riferimento e supera di molto i modelli: francese e tedesco, che mantengono comunque il loro carattere di mono-polio. Il decreto abolisce, anche formalmente, l’egemonia ENEL e avvia la competizione in un settore che era stato sempre caratterizzato dal monopolio, dei privati prima dello Stato poi. Precisamente, il decre-to Bersani ha stabilito che, pur nel rispetto del principio del pubblico servizio, le attività di produzione, importazione, esportazione, vendita ed acquisto di energia elettrica vengono liberalizzate. Ciascun O-peratore avrà l’obbligo di consentire, nei limiti permessi dai vincoli tecnici, l’accesso alla propria rete da parte di altri produttori e dovrà accettare il coordinamento da parte di un organismo superiore di controllo. Non viene di fatto rotta l’unitarietà della trasmissione che include anche la funzione di di-spacciamento (gestione della rete). Ciò significa che non c’è più un solo operatore che approvvigiona e vende l’energia elettrica, ma può esistere una pluralità di soggetti, in concorrenza tra di loro, che operano accedendo alle reti elettriche esistenti per il trasporto dell’energia. Il consumatore può quindi, con alcune restrizioni, scegliere il fornitore da cui acquistare l’energia potendo perciò scegliere le migliori condizioni che il mercato gli offre.

La filiera dell’elettricita’

Fonte: Confartigianato.it

Il passaggio da un mercato rigidamente monopolistico ad uno libero comporta necessariamente una gradualità per consentire la nascita di una reale concorrenza pur nel rispetto delle essenziali garanzie di affidabilità e sicurezza del sistema elettrico. Vi è inoltre la necessità di permettere una contrazione graduale dell’operatore monopolista che non comporti ricadute occupazionali drammatiche e che gli permetta di ridefinire il proprio ruolo nel nuovo mercato, offrendo nello stesso tempo grandi possibili-tà di investimento ai capitali nazionali ed esteri. Il ridimensionamento dell’ENEL avviene attraverso le seguenti tappe:

• Cessione garantita al Tesoro della Spa Gestore della Rete con relativi sistemi di controllo e atti-vità.

• Perdita del 50% del controllo sulle importazioni. • Perdita in misura progressiva fino al 20% delle forniture ai clienti "idonei", cioè dei grandi e me-

di clienti industriali. • Dismissione di almeno 15.000 MW di capacità produttiva entro il 2002 per ridurre al di sotto del

50% la sua quota di produzione. • Limitazione a 30 anni delle concessioni idroelettriche, prima illimitate. • Perdita delle attività di distribuzione e vendita in tutte le aree urbane dove esiste una Azienda

Locale che abbia almeno il 20% dell’utenza. E’ previsto che dovrà operare una sola società. • Perdita dell’attività di dismissione del nucleare, ceduta al Tesoro.

Questo principio di gradualità è applicato anche per l’accesso al mercato libero da parte dei consuma-tori, essendo stabilito delle soglie di "idoneità" per accedere al mercato libero. Questo soglie sono de-finite sulla base della dimensione energetica delle imprese. In pratica dal 1° gennaio 2000 sono poten-zialmente idonei:

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• tutti i clienti con consumi annui superiori a 20 milioni di kWh (9 milioni dal 1.1.2002) • i consorzi con consumi complessivi superiori a 20 milioni di kWh (9 milioni dal 1.1.2002)

costituiti da società con consumi individuali superiori a 1 milione di kWh. Qualora non si riuscisse a creare un’effettiva condizione di apertura del mercato potrà essere prevista un ulteriore abbassamento della soglia di eleggibilità. Di fatto si è così creato un Mercato Libero (accessibile dai Clienti Idonei) ed un Mercato Vincolato (riservato agli altri utenti).

Fonte: Confartigianato.it

Dal punto di vista fisico, non vi è alcuna differenza fra l’energia ricevuta attraverso il mercato libero e quella attraverso il mercato vincolato, in quanto non si ha alcuna variazione degli impianti di distribu-zione né variazioni di qualità dell’energia. Ovvero la stabilità della tensione, microinterruzioni, guasti od altro non sono condizionati dal fatto che l’energia venga comprata da un fornitore piuttosto che da un altro. L’energia che il nuovo fornitore immetterà nella rete nel punto di produzione verrà vettoriata fino al punto di utilizzo. Il vettoriamento è un artificio contabile che consente di ripartire i costi di gestione e le perdite tra tutti gli operatori e non corrisponde necessariamente ad un trasferimento fisico dell’energia elettrica dall’impianto del fornitore fino al contatore del consumatore. Il gestore della rete continuerà a garantire il bilanciamento della rete assicurando che l’energia introdotta in tutti i punti di produzione sia, istante per istante, uguale a quella prelevata più le perdite di rete.

Il Mercato Libero

Per accedere al mercato libero il soggetto che ne possiede i requisiti – Cliente Idoneo - sottopone la ri-chiesta di inserimento nelle liste dei clienti eleggibili all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. Ottenuto il riconoscimento, il Cliente idoneo può richiedere offerte di energia dai diversi operatori (grossisti) e concordare il prezzo con una libera contrattazione. Quindi può ricevere dall’operatore scelto l’energia, utilizzando la rete esistente. Il prezzo dell’energia sul mercato libero è composto da due elementi:

• energia (costi del combustibile e di generazione); • trasporto o vettoriamento (costo di trasmissione dell’energia fino al punto di riconsegna).

Fonte: Confartigianato.it

Il costo dell’energia è fortemente influenzato dal prezzo dei combustibili che alimentano le centrali elettriche. Il CT è il costo medio del combustibile, determinato ogni due mesi dall’Autorità dell’energia elettrica e il gas, ed influenza il prezzo dell’energia sia sul mercato libero che su quello vincolato. E’ da notare che l’andamento del CT ha presentato negli ultimi anni una certa volatilità. L'influenza del CT si ripercuote sulla parte B della tariffa in maniera differente a seconda che si tratti

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di fornitura in alta tensione o in media tensione. In particolare sono maggiormente sensibili alle varia-zioni del CT le forniture in media tensione. Il costo di trasporto è stabilito dall’Autorità dell’energia elettrica e il gas ed è riconosciuto alla società Gestore Rete Trasmissione Nazionale. Questa componente può essere o meno evidenziata nel contrat-to di vendita; generalmente è l’operatore grossista a fare da tramite fra cliente e Gestore della Rete per l’importo dovuto. Il vettoriamento costituisce un costo non indifferente che può incidere, in funzione dei diversi parametri (tensione, distanza, ecc.), anche per alcune decine di lire al kWh. Le migliori opportunità di risparmio saranno colte da quegli utilizzatori che sapranno garantire una maggiore continuità e prevedibilità degli assorbimenti. Infatti, poiché per vettoriare dell’energia biso-gna in pratica "affittare" una parte della capacità di trasporto della rete elettrica (impegno di potenza), quanto meglio sarà sfruttato questo impegno in termini di continuità e di corrispondenza tra previsione e consumo effettivo, tanto meno avrà incidenza il costo di vettoriamento e minore sarà il prezzo finale dell’energia. In quest’ottica quindi il consumatore sarà stimolato ad agire sulle modalità di prelievo dell’energia (o-rari, regolarità, programmazione dei consumi, ecc.) al fine di poter ottenere prezzi dell’energia miglio-ri. In generale si può affermare che un utenza in bassa tensione difficilmente potrà, con l’attuale regola-mentazione sul vettoriamento, accedere al mercato libero. Viceversa un’utenza molto vicina alla cen-trale di produzione del proprio fornitore e/o servita in alta tensione goderà di un vantaggio dato dalla bassa incidenza dei costi di vettoriamento. Il riconoscimento di idoneità avviene per autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti presso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (delib. n° 91/99). I principali documenti richiesti sono:

• una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con firma autenticata) predisposta sulla base di uno dei formulari allegati alla delib. n° 91/99;

• una dichiarazione sostitutiva di certificazione (con firma non autenticata) attestante la titola-rità dei poteri di rappresentanza del firmatario della precedente dichiarazione;

• una dichiarazione rilasciata dai gestori delle reti da cui risulti, per ciascun punto di connes-sione, il quantitativo di energia elettrica prelevata o immessa nell’anno solare precedente;

Acquistare sul mercato libero, in alternativa al mercato vincolato, significa poter scegliere tra una plu-ralità di operatori e quindi, in teoria, ottenere condizioni più favorevoli. Va detto però che il mercato libero è attualmente caratterizzato da un forte eccesso di domanda rispetto alla effettiva disponibilità dei nuovi fornitori e questa situazione molto probabilmente perdurerà anche per il 2001. Ciò significa che non esiste ancora una concorrenza spinta tra i fornitori che possono così selezionare i clienti più remunerativi e mantenere un livello di prezzi ancora piuttosto elevato. In pratica si sta verificando che i clienti con consumi consistenti e abbastanza regolari (quelli cioè che hanno forti connotazioni di "idoneità") si trovano, in virtù della logica tariffaria del mercato vincolato, ad avere un livello di prezzi spesso competitivo rispetto a quelli dell’attuale mercato libero. Si verifica perciò che attualmente il mercato libero si rivolge spesso ai piccoli utenti industriali con alti prezzi che, attraverso l’istituzione di un consorzio, possono effettivamente ottenere condizioni di fornitura più favorevoli rispetto al mercato vincolato. La situazione dovrebbe mutare sensibilmente entro il 2003 quando l’Enel avrà ceduto una parte del proprio parco centrali (pari a circa 15000 MW) ed inoltre verranno attivati dagli operatori concorrenti i nuovi e più efficienti impianti ora in fase di realizzazione o potenziamento. Il panorama dei fornitori di energia è in forte evoluzione e si sta assistendo, oltre che all’ingresso di nuovi operatori nazionali e stranieri, al nascere di cordate ed alleanze. Fra essi quelli che sicuramente hanno o avranno nel prossimo futuro un ruolo significativo nel costruire l’offerta del mercato libero, possiamo citare

• Enel S.p.A. e relative società derivanti dal suo smembramento • Edison S.p.A. • Sondel S.p.A. • Enipower S.p.A. • Energia S.p.A. • Merloni Progetto Energia • Dalmine Energia • A.E.M. Milano

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• A.E.M. Torino • Verbund • Enbw • E.d.F.

Il Mercato Vincolato

La fornitura di energia elettrica al mercato vincolato, cioè a tutti quegli utenti che non hanno ancora la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore, è stata profondamente riorganizzata nei prin-cipi e nelle modalità con cui vengono remunerati i vari costi sostenuti dalle aziende elettriche. La vecchia tariffa elettrica, definita dalla delibera del CIP 15/93 e successive modificazioni, è stata so-stituita, a partire dal mese di gennaio 2001, dalle cosiddette opzioni tariffarie. L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ha infatti emanato una serie di delibere con lo scopo di realizzare un sistema tariffario che promuovesse i seguenti principi:

• rispondenza delle tariffe ai costi: il prezzo dell'energia pagata dagli utenti deve corrispondere ai costi medi sostenuti per produrla e fornirla;

• sostituzione della tariffa amministrata con un sistema di "opzioni tariffarie": mentre in prece-denza la tariffa era rigidamente imposta dalla pubblica amministrazione , le opzioni mantengono lo stesso grado di tutela dell'utente, disarmato rispetto ad un servizio ancora fornito in monopo-lio, ma introducono la possibilità per le imprese esercenti il servizio elettrico di offrire soluzioni tariffarie disegnate sulle specifiche esigenze dell'utenza;

• trasparenza tariffaria: l'Autorità ha imposto alle imprese esercenti l'evidenziazione di tutte le componenti di costo che compongono la tariffa finale;

In pratica ciascuna azienda distributrice ha dovuto predisporre una serie di possibili formule tariffarie studiate secondo le esigenze delle diverse tipologie d'utenza. Il tutto rispettando però i vincoli imposti dall'Autorità. Il nuovo sistema perciò permette ancora di prevedere in maniera puntuale e precisa i co-sti della bolletta elettrica per mezzo di una simulazione delle opzioni tariffarie. Questo consente a chi approvvigiona l'energia sul mercato vincolato di verificare i propri costi o pre-vederli. Chi invece già si approvvigiona sul mercato libero può avere un utile riferimento del prezzo massimo oltre il quale ha convenienza a ritornare sul mercato vincolato. Va infatti detto che non è scontata la convenienza del mercato libero rispetto a quello vincolato: diverse dinamiche di calcolo e di revisione dei prezzi possono infatti creare effetti indesiderati sui prezzi finali dell'energia. Nella definizione delle opzioni base, i fornitori dovranno rispettare due vincoli: uno relativo ai ricavi tariffari totali ed uno relativo al prezzo unitario massimo applicato al singolo utente. Le tariffe sono soggette ad aggiornamenti bimestrali stabiliti dall'AEEG sulla base delle variazioni del costo dei combustibili. Attraverso l'opzione è possibile calcolare il prezzo dell'energia elettrica al qua-le poi vanno aggiunte le imposte di competenza del Ministero delle Finanze e degli Enti Locali. Per ogni tipologia di utenza il prezzo dell'energia rispecchia i costi sostenuti dal distributore per servi-re quella specifica categoria di clienti. Poiché l'attuazione immediata di questo principio avrebbe por-tato a forti variazioni tariffarie per alcuni clienti con ripercussioni anche notevoli sui costi energetici, l'Autorità ha stabilito che i nuovi livelli tariffari saranno raggiunti con gradualità nel 2002. Infatti an-che per il 2001 sarà applicata una componente di gradualità che ha appunto la funzione di attenuare l'impatto derivante dalla transizione dalla tariffa unica amministrata alle opzioni tariffarie.

Il prezzo finale dell'energia in generale avrà perciò delle componenti così fatte:

QUOTA FISSA: copre i costi riconosciuti annualmente alle imprese esercenti per l'attività di vendita dell'energia elettrica. E' indipendente dalla potenza richiesta e dall'energia effettivamente consumata. CORRISPETTIVO DI POTENZA: copre buona parte dei costi di trasporto dell'energia elet-trica dalle centrali fino all'utente. Varia a seconda della potenza impegnata da ogni utente, ma è indipendente dai consumi di energia. Anche i costi delle reti di trasporto sono costi fissi che l'impresa elettrica comunque sopporta, e quindi il corrispettivo deve essere pagato anche in as-senza di consumo.

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Piano d’Azione Locale della Provincia di Crotone 2000-2002 10

CORRISPETTIVO DI ENERGIA: copre i costi di produzione dell'energia e parte dei costi di trasporto. Può variare ogni due mesi a seconda delle variazioni dei prezzi internazionali dei combustibili utilizzati nelle centrali. ONERI DI SISTEMA: sono le componenti A2, A3, A4, A5 e A6 e riguardano la copertura di vari costi quali i regimi tariffari speciali, le fonti rinnovabili, lo smantellamento del nucleare, ecc. Hanno una componente fissa Lit/cliente anno e una proporzionale al consumo di energia. GRADUALITA': è composta da un termine fisso Lit/cliente anno e uno proporzionale ai con-sumi di energia.

Con la legge finanziaria per il 2001 è stata riorganizzata la struttura impositiva con forti riduzioni a fa-vore dei grandi consumatori di energia elettrica. Per gli utilizzi domestici invece, le imposte hanno an-cora un peso significativo. Resta la sostanziale unicità delle imposte sul territorio nazionale con la differenziazione dell'addizio-nale provinciale (generalmente 18 Lit/kWh) che è carico degli "altri usi" (gli usi cioè diversi dal do-mestico e dall'illuminazione pubblica) e che può essere incrementata dalle Province fino a 22 Lit/kWh. L'addizionale comunale invece è a carico degli utilizzi domestici. Esistono poi delle esenzioni per specifiche tipologie di utilizzo quali l'illuminazione pubblica il tra-sporto e la ricerca scientifica. La modifica più significativa per gli "altri usi" riguarda l'imposta erariale che è unificata a 6 Lit/kWh e che viene versata solo per prelievi mensili inferiori a 1.200.000 kWh.

Componenti tariffarie Cosa comprende Responsabilità

Opzioni tariffarie Componente relativa all’attività di trasmis-sione , distribuzione e vendita dell’energia

Distributore nel ri-spetto dei vincoli fissati dall'Autorità

Parte B

Componente relativa al costo unitario ricono-sciuto per la produzione di energia elettrica da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali.

Autorità per l’energia elettrica e il gas

Componenti A e UC - A2 Oneri nucleari - A3 Incentivi fonti rinnovabili - A4 Contributi forniture speciali - A5 Contributi attività di ricerca - UC2 Ulteriore componente a favore della produzione

Componenti che finanziano la costruzione di nuovi impianti da fonti rinnovabili, la dismis-sione delle centrali nucleari e l’attività di ri-cerca

Autorità per l’energia elettrica e il gas

GR

Componenti finalizzate ad assicurare la gra-dualità degli effetti del nuovo ordinamento tariffario rispetto ai livelli tariffari unitari vi-genti il 31.12.1999. A decorrere dal 1.1.2001, tali componenti sono ridotte del 50% rispetto ai valori applicati nell’anno 2000: a partire dal 1.1.2002, sono soppresse per tutte le classi tariffarie.

Autorità per l’energia elettrica e il gas

Imposte Imposta erariale, Imposte addizionali, IVA Ministero delle Fi-nanze

Fonte: Enel Trade S.p.a.

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Piano d’Azione Locale della Provincia di Crotone 2000-2002 11

LE FONTI RINNOVABILI

Le fonti di energia rinnovabile hanno un’importanza strategica in questo piano. Infatti, esse sono in disponibili in grande misura anche nel territorio della provincia di Crotone ed inol-tre hanno un limitato o nullo impatto sull’ambiente

Definizione

Si definiscono fonti "rinnovabili" di energia quelle fonti che - a differenza dei combustibili fossili e nucleari, destinati ad esaurirsi in un tempo finito - possono essere considerate virtualmente inesauribi-li. Esse comprendono l'energia solare che investe la Terra e quelle che da essa derivano: l'energia idrauli-ca, del vento, delle biomasse, delle onde e delle correnti. Sono inoltre considerate come tali l'energia geotermica, presente in modo concentrato in alcuni sistemi profondi nella crosta terrestre e l'energia dissipata sulle coste dalle maree, dovute all'influenza della luna. Infine, anche i rifiuti, in parte per la loro composizione, in parte perché la loro produzione inevitabilmente accompagna la vita e le attività dell'uomo, vengono considerati fonte di energia assimilata alla rinnovabile. Opportune tecnologie consentono di convertire la fonte rinnovabile in energia secondaria utile, che può essere termica, elettrica, meccanica e chimica. Nel Libro Verde, predisposto per la Conferenza in attuazione del Libro Bianco sulle fonti rinnovabili della Commissione Europea (novembre 1997), si è fatto riferimento a quelle fonti per le quali esiste, nel nostro Paese, un potenziale interessante, e per le quali lo stato dell’arte tecnologico e le relative prospettive risultano attraenti per il breve-medio e lungo periodo. Tali fonti sono:

• il piccolo idroelettrico (potenza unitaria di impianto inferiore a 10 MW), • la geotermia per usi elettrici e termici, • il solare termico e fotovoltaico, • l’eolico, • le biomasse e il biogas, • i rifiuti.

Pregi e difetti delle fonti rinnovabili

Le fonti rinnovabili sono virtualmente inesauribili e sono diffuse e disponibili, nelle loro varie forme. Esse possono essere convertite in energia utile con tecnologie che, in larga misura, hanno fornito di-mostrazione di fattibilità tecnica. L’impatto sull’ambiente varia significativamente a seconda della fonte e della tecnologia, ma in ogni caso è nettamente inferiore a quello delle fonti fossili. In particolare, le emissioni di gas serra sono molto contenute, e limitate solo ad alcune fonti. Altre caratteristiche rendono le rinnovabili particolarmente interessanti: esse possono favorire l’accrescimento della competitività dell’industria nazionale, in quanto le tecnologie sono per la mag-gior parte tipiche di PMI, e dunque idonee alla cultura industriale italiana; favoriscono lo sviluppo re-gionale, in quanto necessitano di una applicazione diffusa, con ampie possibilità di ricadute sul territo-rio; offrono la possibilità di creare nuovi posti di lavoro, con la potenziale sostituzione dei costi di combustibile, con valore aggiunto e quindi anche con occupazione. Tale aspetto è particolarmente rilevante, considerando il notevole potenziale rinnovabile del Mezzo-giorno d’Italia. In sintesi rappresentano una risorsa nazionale inesauribile, a basso impatto ambientale, che offre op-portunità di sviluppo economico e sociale. Inoltre, la natura diffusa delle varie fonti consente un più consapevole coinvolgimento del territorio, oltre alla prevenzione dei fenomeni di dissesto.

A fronte di queste positive caratteristiche, non vanno sottaciuti gli aspetti negativi. Le fonti rinnovabili, e tra esse soprattutto l’eolico e il solare, sono disponibili in modo intermittente, e ciò ne riduce il cosiddetto “credito di potenza” (esse, infatti, possono ridurre i consumi di combustibile nelle centrali convenzionali, ma non sostituire completamente una pari potenza convenzionale).

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Piano d’Azione Locale della Provincia di Crotone 2000-2002 12

Un fonte di energia intermittente non rappresenta necessariamente un problema: è possibile prevedere un dispositivo per immagazzinare l’energia in modo da utilizzarla in seguito o abbinare fonti intermit-tenti e continue per soddisfare la domanda energetica (ad esempio eolico / solare / biomassa o allac-ciamento alla rete nazionale). Gli impianti collegati alla rete possono sovente immettervi il surplus di energia ma anche importare elettricità qualora non siano in grado di produrne. Un altro serio limite è costituito dalla bassa densità per unità di superficie impegnata: tale caratteristi-ca, per altri aspetti positiva, comporta la necessità di impegnare rilevanti estensioni di territorio per la produzione di quantità significative di energia, tanto che essa costituisce un serio limite al potenziale utilizzabile.

Le fonti rinnovabili nel contesto politico-normativo europeo ed italiano

Nel 1995, nel Libro Bianco “Una politica energetica per l’Unione europea”, la Commissione Europea ha individuato tre grandi obiettivi di politica energetica:

1. migliore competitività 2. sicurezza dell’approvvigionamento 3. protezione dell’ambiente

Con il Libro bianco “energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili” , del 26.11.1997, la Commissione propone, per il 2010, un obiettivo indicativo globale del 12% per il contributo delle fonti energetiche rinnovabili al consumo interno lordo di energia dell’Unione Europea, mentre attualmente la quota relativa alle fonti rinnovabili è inferiore al 6%. Il documento della Commissione Europea sot-tolinea i positivi risvolti economici ed ambientali che ne deriverebbero, soprattutto in termini occupa-zionali. Esso è comunque un obiettivo politico e non uno strumento giuridicamente vincolante. Al fine di promuovere il decollo delle fonti rinnovabili di energia la Commissione propone una cam-pagna d’azione basata su quattro azioni chiave (Tab.1.2).

AZIONE

CAMPAGNA

Nuova capa-cità installata

proposta

Stima del costo di investimento (Mld di ECU)

Finanziamento pubblico proposto

(Mld di ECU)

Tot. costi di com-bustibile evitati (Mld di ECU)

Riduzioni di CO2 in milioni di ton-

nellate Anno 1.000.000 di sistemi fotovoltaici

1.000MWp 3 1 0,07 1

10.000MW centrali eoliche

10.000MW 10 1,5 2,8 20

10.000MWth impianti di biomassa

10.000MWth 5 1 - 16

Integrazione in 100 comunità

1.500MW 2,5 0,5 0,43 3

TOTALE 20,5 4 3,3 40

Campagne proposte dalla Commissione Europea. Fonte: Libro Bianco “Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili”, 1997

La Commissione Europea istituirà il quadro generale, fornendo, ove possibile, assistenza tecnica e fi-nanziaria e coordinando le azioni. Un ruolo prioritario sarà svolto dagli Enti Territoriali (nazionali e locali), secondo i mezzi a loro disposizione. La Direzione Generale XVII (responsabile per il settore energia) ha predisposto quattro programmi per indirizzare la politica energetica dell’Unione verso gli obiettivi fissati, di cui riepiloghiamo l’oggetto e le finalità:

PROGRAMMA OGGETTO FINALITA`

Altener Energie Rinnovabili

Il programma finanzia azioni dirette alla creazione o all'ampliamento delle in-frastrutture di sviluppo delle fonti rinnovabili nella pianificazione locale e re-gionale, mobilitando gli investimenti privati e diversificando gli strumenti fi-nanziari. Si occupa, inoltre, delle azioni di controllo dei progressi registrati nell’attuazione della strategia comunitaria e alla valutazione del suo impatto.

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Piano d’Azione Locale della Provincia di Crotone 2000-2002 13

Save Uso razionale dell’energia

Il programma non è rivolto a progetti infrastrutturali o strumentali, l’obiettivo è piuttosto quello di creare un ambiente favorevole alla convenienza economica degli investimenti nell’efficienza energetica

Thermie Innovazione Tecnologica

Il programma sostiene finanziariamente la dimostrazione e l’applicazione di nuove tecnologie energetiche (per l’uso razionale dell’energia, per le fonti rin-novabili di energia e per i combustibili fossili) e aiuta la diffusione di informa-zione per incoraggiare l’impiego delle tecnologie di maggiore successo.

Sinergy Cooperazione internazionale

Il programma finanzia progetti di cooperazione internazionale con paesi terzi per sviluppare, formulare e implementare le loro politiche energetiche nei cam-pi di interesse reciproco. Le azioni finanziate sono relative al trasferimento di know - how sulle politiche energetiche da adottare, ad analisi e previsioni sulle questioni energetiche, all’organizzazione di seminari e conferenze e al sostegno alla cooperazione in-terregionale transfrontaliera.

In Italia, non sono mancati, negli ultimi anni, iniziative e provvedimenti miranti allo sviluppo e alla diffusione. Tra essi, la Legge 308/82 rappresenta uno dei primi strumenti di promozione. Successivamente, la tra-sformazione del CNEN in ENEA ha segnato un più diretto impegno pubblico per la ricerca e la pro-mozione. Le Leggi 9/1991 e 10/1991 e il successivo Provvedimento CIP 6/92, hanno costituito un efficace stru-mento per l’avvio del processo di penetrazione nel mercato, in particolare nel settore elettrico.

La legge n. 9 del 1991 ed il provvedimento CIP 6/92

Questa legge introduce una parziale liberalizzazione del mercato della produzione dell’energia, con-sentendo agli autoproduttori l’adozione di soluzioni tecnologiche a forte risparmio energetico, quali ad esempio la cogenerazione, in numerosi processi produttivi. Questi risparmi di energia si traducono di-rettamente in risparmi economici, in quanto consentono di mantenere inalterata la produzione di ener-gia riducendo le importazioni. L'art.22 introduce incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili o assi-milate3 e in particolare da impianti combinati di energia e calore. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono fissati dal Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), il quale dovrà assicurare prezzi e parametri incentivanti. Gli impianti con potenza non superiore ai 20 KW “vengono esclusi dal pagamento dell'imposta (di re-gistro di cui alla legge 940/1966) e dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica”. Il Provvedimento CIP 6/92 ha offerto i suddetti incentivi agli investimenti nel settore delle rinnovabili, attivando iniziative per diverse migliaia di MW. Tuttavia la limitata disponibilità di risorse finanziarie ha portato alla sospensione del Provvedimento, che resta in vigore solo per le prime sei graduatorie, per un totale circa 3800 MW. Il CIP 6/92 ha fissato in 8 anni dall'entrata in funzione dell'impianto, il termine per la concessione degli incentivi; allo scadere di questo periodo il prezzo di cessione rientra nei criteri del costo evitato. Sempre nello stesso provvedimento il CIP ha stabilito la condizione di ef-ficienza energetica per l'assimilabilità alle fonti rinnovabili calcolata con un indice energetico che premia le soluzioni a più alto rendimento elettrico. Con la Legge istitutiva dell’Autorità per l'energia elettrica ed il gas, è stata trasferita ad essa la compe-tenza sulle tariffe di cessione dell’energia elettrica alla rete, per le iniziative successive alle prime sei graduatorie del Provvedimento CIP 6/92. La legge n.9/91 prevede, inoltre, una convenzione tipo con l'ENEL, approvata dal Ministero dell'In-dustria con proprio decreto il 25 settembre 1992, che regoli la cessione, lo scambio, la produzione per

3 Art.1 legge 10/1991:Sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche,

le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di e-nergia assimilate alle fonti rinnovabili di energia la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi conseguibili nella climatizzazione e nell'illumi-nazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.

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Piano d’Azione Locale della Provincia di Crotone 2000-2002 14

conto terzi e il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti che utilizzano fonti rinnova-bili o assimilate. L'art.23 è dedicato alla circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti che usano fonti rinno-vabili e assimilate. "All'interno di consorzi e società consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale (….) aziende speciali degli enti locali e a società conces-sionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti" (comma 1), l'energia elettrica prodotta da fonti rinno-vabili e assimilate può circolare liberamente. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere stipulate sulla base di una con-venzione tipo approvata dal Ministero dell'Industria e i prezzi massimi del calore prodotto in cogene-razione sono determinati dal CIP, tenendo conto dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristi-che delle utenze.

La legge n. 10 del 1991

Detta Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Il Titolo I della legge reca norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia. In particolare all'art. 5 prescrive che le Regioni e le Province autonome predispongano, d'intesa con l'ENEA, i piani energetici regionali o provinciali relativi all'uso di fonti rinnovabili di energia. I piani devono contenere:

• il bilancio energetico; • l'individuazione dei bacini energetici territoriali, ovverosia quei bacini che costituiscono, per

caratteristiche, dimensioni, esigenze dell'utenza, disponibilità di fonti rinnovabili, risparmio energetico realizzabile e preesistenza di altri vettori energetici, le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia;

• la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento; • l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di

produzione di energia; • la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità

percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico; • la formulazione di obiettivi secondo priorità d'intervento; • le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia

fino a 10 MW elettrici.

I piani regionali sono supportati da specifici piani energetici comunali realizzati dai Comuni con popo-lazione superiore a cinquantamila abitanti, inseriti nei rispettivi piani regolatori generali. Le Regioni hanno il compito di concedere contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia (art.8) e del contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario (art.10) e nel settore agricolo (art.13). Questi incentivi hanno due ca-ratteristiche:

• sono in conto capitale, perché sono mirati ad aiutare il soggetto a sostenere i costi fissi iniziali dell’investimento,

• sono inversamente proporzionali all’efficienza tecnologica.

Nel settore edilizio i contributi previsti per la climatizzazione e l'illuminazione degli ambienti, per la produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite a usi diversi possono essere stanziati nella misura minima del 20% e nella misura massima del 40% della spesa di investi-mento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:

• coibentazione degli edifici esistenti se consente un risparmio non inferiore al 20%; • installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, se consentono un rendimento,

misurato con metodo diretto, non inferiore al 90% sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;

• installazione di pompe di calore per il riscaldamento ambientale o di acqua sanitaria o di im-pianti di utilizzo di fonti rinnovabili, se consentono la copertura almeno del 30% del fabbiso-gno termico dell'impianto in cui è effettuato l'intervento;

• installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

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Piano d’Azione Locale della Provincia di Crotone 2000-2002 15

• installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. (in questo caso il contributo può essere elevato all'80%;)

• installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata di consumi di calore, se consentono di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compati-bilità ambientale dell'utilizzo di energia a parità di servizio reso e di qualità della vita;

• trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari;

• installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.

Nei settori industriale, artigianale e terziario, per il contenimento dei consumi energetici, l'art.10 pre-vede la concessione di contributi in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile preventivata per realizzare o modificare impianti con potenza fino a 10 MW termici o fino a 3 MW elettrici che consentano risparmio energetico attraverso:

• l'utilizzo di fonti alternative di energia; • un miglior rendimento degli impianti; • la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.

Nel settore agricolo, come incentivo alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia l'art.13 prevede la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 55% per la realizza-zione di impianti con potenza fino a 10 MW termici o fino a 3 MW elettrici per la produzione di ener-gia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia. Il contributo è elevabile al 65% per le cooperative. I soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti per accedere ai contributi de-vono nominare un tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. Questi re-sponsabili sono tenuti ad individuare le azioni, gli interventi e le procedure per promuovere l'uso ra-zionale dell'energia e predisporre bilanci e dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese. Que-sti dati devono essere comunicati (se richiesti) al MICA per la concessione dei contributi (art.19).

Il Titolo II contiene norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici condominiali. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contene-re al massimo i consumi di energia termica ed elettrica in relazione al progresso della tecnica. Nell'art. 26, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile, si introduce il principio della deci-sione a maggioranza nell'assemblea di condominio per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscalda-mento in base al consumo effettivamente registrato. Sempre allo stesso articolo si stabilisce che gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione devono essere progettati e realiz-zati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del ca-lore per ogni singola unità immobiliare. Un ruolo prioritario per la diffusione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate è affidato alla Pub-blica Amministrazione, poiché è tenuta a soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di cui è pro-prietaria ricorrendo alle fonti menzionate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica. L'art.30 relativo alla certificazione energetica degli edifici, in mancanza dei decreti applicativi che il MICA, Ministero dei Lavori Pubblici e l'ENEA avrebbero dovuto emanare, è rimasto inapplicato. Il certificato energetico in caso di compravendita e locazione dovrebbe essere comunque portato a cono-scenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporanea di cinque anni.

….dal 1997 ad oggi

La Delibera CIPE 3 dicembre 1997 di approvazione della Seconda Comunicazione Nazionale alla Conferenza sui Cambiamenti Climatici attribuisce, nell’ambito di un più vasto articolato di interventi per la riduzione delle emissioni di gas serra, un significativo ruolo alle rinnovabili, che potrebbero contribuire per circa il 15-20 % al conseguimento degli obiettivi al 2010 di riduzione delle emissioni degli stessi gas serra.

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La Legge 59/97 e il successivo Decreto Legislativo 112/98 sono i provvedimenti più recenti interes-santi il settore energetico, ivi incluse le fonti rinnovabili. In particolare, il Decreto Legislativo 112/98 ripartisce più chiaramente i compiti tra Stato, Regioni ed Enti locali, in applicazione del principio di sussidiarietà. Rilevanti, in particolare per il settore delle biomasse e dei rifiuti, il DPR 203/88, il Decreto del Mini-stero dell’Ambiente 12 luglio 1990, il Decreto Legislativo 22/97 e il Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998 sul recupero dei ridiuti non pericolosi. Circa il settore delle biomasse, si segnala il fatto che il Ministero delle Politiche Agricole ha predispo-sto un “Programma Nazionale Energia Rinnovabile da Biomassa”. Analoghe iniziative, riguardanti il solare termico e fotovoltaico, sono in fase di lancio da parte dei Ministeri dell’Industria e dell’Ambiente. Anche le singole Regioni dedicano una crescente attenzione, con propri provvedimenti, alle rinnovabi-li. A titolo di esempio, iniziative incentivano alla produzione da fonti rinnovabili erano presente sia nei Programmi operativo Plurifondo 1994-1999 che nei POR 2000-2006. Alcune sintetiche osservazioni meritano il sistema della ricerca e quello industriale, che si presentano ancora fragili, disomogenei e poco organizzati. La ricerca è ripartita tra diversi soggetti, talora con in-sufficiente coordinamento e verifica della rispondenza alle esigenze del sistema. A livello industriale, si registra una forse sufficiente presenza in taluni settori (ad esempio, sul fotovol-taico), fragile in altri (eolico), marginale o limitata alle competenze ingegneristiche in altri ancora.

Iter autorizzativi

Una delle barriere alla realizzazioni di centrali alimentate da fonti rinnovabili è da individuare nel complesso iter autorizzativo. In Italia non esistono procedure specifiche per la pianificazione e la loca-lizzazione degli impianti. Esiste comunque una normativa generale a sostegno, ma anche a limitazione di tali insediamenti. La legge 10/1991 (art.1, comma 4) stabilisce che l’uso delle fonti rinnovabili è da considerarsi di "pubblico interesse e di pubblica utilità", quindi le relative opere sono da considerarsi indifferibili ed urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche. L’art. 22 della legge 9/1991 esclude, inoltre, per tali impianti le autorizzazioni ministeriali previste dalla vecchia normativa sulla naziona-lizzazione dell’energia elettrica. Altra legge a favore delle fonti rinnovabili è la 394/91 (art. 7, comma 1) che prevede misure di incen-tivazione alle amministrazioni comprese nelle aree protette che promuovano l’uso delle fonti energeti-che rinnovabili. Per ciò che concerne le limitazioni, le centrali devono sottostare ad una legislazione generale di tutela del paesaggio, dell’ambiente e della salute, nonché di disciplina di uso del suolo, cosa che impone il ri-lascio di diversi nullaosta da parte di enti, amministrazioni centrali dello Stato e degli Enti locali, come ad esempio: concessione dei suoli di uso (rilasciata da Comune e Regione), concessione edilizia (Co-mune, Regione), nullaosta paesaggistico (Regione, Sopraintendenza beni culturali e ambientali, Mini-stero beni culturali e ambientali), nullaosta idrogeologico (Corpo forestale dello Stato, Corpo delle miniere), nullaosta sismico (Ufficio sismico regionale), nullaosta militare per la sicurezza al volo (Comando Regione Militare, Regione). I lunghissimi tempi (possono anche passare due o tre anni dall’inizio dell’iter) e le complesse procedu-re di richiesta causano gravi difficoltà nel completamento delle opere, spreco di tempo e una particola-re aleatorietà del processo decisionale. Il problema autorizzativo dovrebbe essere affrontato, nel breve periodo, cercando di attuare uno snel-limento delle procedure attualmente disponibili e, in un immediato futuro, inserendo i programmi di utilizzo di fonti rinnovabili all’interno di procedure di pianificazione energetica locale.

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Piano d’Azione Locale della Provincia di Crotone 2000-2002 17

SCHEDE DI SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO

Principali fonti normative sul decentramento in campo energetico

Ø Legge 308/82: opera un parziale decentramento di funzioni decisionali e gestionali in merito all’attribuzione di incentivi al risparmio energetico ed alle fonti rinnovabili. Ø Legge 10/91: ha assegnato compiti più decisionali alle Regioni, le quali hanno (in misu-re diverse) ampiamente delegato alle Province. La legge prevede anche la preparazione dei Piani Energetici Regionali (art. 5). Ø Legge 664/97: finanzia, per le Regioni a Statuto speciale, gli articoli 8, 10 e 13 della legge 10/91 per complessivi 18 miliardi, ripartiti secondo la delibera CIPE n. 12 del 19/2/1999. Ø Legge 59/98: prevede anche il trasferimento alle Regioni ed agli Enti locali delle risorse necessarie a condurre e gestire la politica energetica. Ø Decreto legislativo 112/98: conferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali. Nel decreto, la Regione viene intesa come “destinatario provviso-rio” delle funzioni ad essa trasferite, in quanto essa deve determinare con legge regionale le funzioni amministrative che restano di sua competenza, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli Enti locali e talvolta alle autonomie funzionali (quali Camere di Commercio, ARPA). Ø Decreto legislativo 96/99: stabilisce una ripartizione delle funzioni amministrative tra Regioni ed Enti locali, valida fino all’entrata in vigore di ciascuna legge regionale.

ENEA, Rapporto Energia e Ambiente 2000

Decreto legislativo 112/98:

Competenze dello Stato Ø Funzioni amministrative concernenti la ricerca, la vigilanza sull’ENEA, l’importazione, esportazione e stoccaggio di energia, la ricerca degli idrocarburi e la loro coltivazione in mare. Ø Costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza supe-riore a 300 MW termici. Ø Definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico. Ø Promozione di accordi volontari nel quadro di obiettivi strategici per il paese (tale fun-zione è stata espletata in occasione dell’attuazione della delibera CIPE del 19 novembre 1998 per la riduzione dei gas serra e della firma del Patto per l’Energia e l’Ambiente, rife-rimento per una serie successiva di accordi settoriali e territoriali). Ø Funzioni concernenti il territorio, con particolare riferimento all’osservazione ed al moni-toraggio delle sue trasformazioni, ai criteri relativi alla raccolta ed alla informatizzazione del materiale cartografico, alla predisposizione di normative tecniche, alla promozione di pro-grammi innovativi. Ø Funzioni concernenti l’ambiente, con particolare riferimento al recepimento di conven-zioni internazionali e direttive comunitarie, alla conservazione di aree protette ed alla tutela della biodiversità, alle azioni relative all’ambiente marino, alle valutazioni di impatto am-bientale.

ENEA, Rapporto Energia e Ambiente 2000

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Piano d’Azione Locale della Provincia di Crotone 2000-2002 18

Decreto legislativo 112/98: Competenze di Regioni ed Enti locali in materia energetica

Competenze della Regione ü Predisposizione dei Piani Energetici Regionali. ü Funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinno-vabili, all’elettricità, all’energia nucleare, al petrolio ed al gas. ü Pianificazione territoriale e settoriale (Piano Regionale di Sviluppo, Piani di settore – ri-fiuti, energia, acque, sanità, infrastrutture – Piano Integrato Territoriale). ü Programmi di incentivazione e sostegno allo sviluppo socio-economico ed ambientale della Regione (Fondi strutturali, incentivazione a sostegno della competitività delle piccole e medie imprese – esclusi legge 488/92, fondi “Carbon tax” ecc.). ü Normativa (di indirizzo e coordinamento degli Enti locali per le funzioni loro delegate, attuativa di leggi nazionali, standard di qualità – livelli di inquinamento ambientale in aree critiche, prestazione di servizi, sistemi e impianti, specifiche tecniche, qualificazioni tecno-logiche ecc.). ü Sistema informativo regionale. Sistema di monitoraggio e sistemi a rete (v. Alta tecnolo-gia). Compatibilità con il sistema informativo e statistico nazionale. ü Responsabilità attiva e diretta nei confronti delle politiche e degli indirizzi della UE (in particolare nei processi di riequilibrio/risanamento di aree svantaggiate e in ritardo di svi-luppo e nella tutela/valorizzazione di aree di pregio ambientale). ü Coordinamento patti territoriali ed in generale della programmazione negoziata. ü Alle Regioni è data la disponibilità dell’1% delle accise sui carburanti

Competenze della Provincia ü Attuazione (con programmazione di interventi) della pianificazione territoriale e settoria-le della Regione a livello provinciale. ü Stesura del Piano Territoriale di Coordinamento (legge 142/90) per la regolamentazione e l’indirizzo dell’attività amministrativa dei Comuni in certi settori e per materie di interesse intercomunale. ü Numerose funzioni di carattere tecnico-amministrativo e gestionale già delegati dalla Regione o in trasferimento in attuazione del decreto legislativo 112/98 (v. autorizzazioni di impianti per la produzione di energia fino a 300 MW termici); settori tipici: rifiuti, acque, scuole secondarie. ü Valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche. ü Banche dati (aria, acqua, rifiuti ecc.) compatibili con il sistema informativo regionale.

Competenze del Comune ü Amministrazione e gestione dei servizi ai cittadini (rifiuti solidi urbani, trasporti, illumi-nazione pubblica ecc.). ü Destinazione urbanistica aree cittadine, autorizzazioni e concessioni per attività produt-tive (v. anche sportello unico), Regolamento edilizio. ü Piano Energetico Comunale (legge10/91, art. 5 ultimo comma). ü Piano Urbano del Traffico, zonizzazione rumore ecc. ü Controlli di impianti termici (> 40.000 ab.), sicurezza impianti legge 46/90. ü Monitoraggio dell’ambiente cittadino. ü Eventuale adesione all’Agenda XXI. ü Rapporti con le Aziende municipalizzate.

ENEA, Rapporto Energia e Ambiente 2000

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Piano d’Azione Locale della Provincia di Crotone 2000-2002 19

Decreto Legislativo nr. 79 del 16 Marzo 1999 Liberalizzazione del mercato elettrico

Entrata in vigore del provvedimento: 1 Aprile 1999

Enti di riferimento Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas Soggetti interessati nelle diverse fasi di apertura del mercato Clienti Industriali, artigianali, commerciali e di servizi ed in genere tutti i consumatori non domestici anche in forma di consorzi o società consortili 1a fase Dal 1 aprile 1999 acquisiscono la qualifica di clienti idonei gli utilizzatori che, con riferi-mento al 1998, abbiano consumato almeno 30 GW/h, comprensivi dell'eventuale quota au-toprodotta Tale soglia vale anche per consorzi e società consortili di imprese situate nel medesimo comune od in comuni contigui (comprese aree individuate con specifici atti di programma-zione regionale, ad esempio i Distretti Industriali). In questo caso ogni impresa consorziata deve avere consumato almeno 2 GW/h nel 1998 2a fase Dal 1 gennaio 2000 la soglia dei consumi, relativi all'anno precedente, scende a 20 GW/h per i clienti idonei e ad 1 GW/h per i singoli consorziati 3a fase Dal 1 gennaio 2002 le soglia per i clienti idonei scende a 9 GW/h, mentre rimane invariata quella per i singoli consorziati Adempimenti L'utilizzatore finale, sia singolo che consortile, deve autocertificare la propria qualifica di cliente idoneo all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas secondo le modalità previste dalla delibera della stessa Autorità n.91/99.