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Finanza & Fisco Pag. 1100 n. 9/97 1/03/1997 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI Art. 1 Adeguamento della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (vedi pag. 1107), sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 38-quater è sostituito dal seguente: «Art. 38-quater. — (Sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliari e residenti fuori della Comunità europea) — 1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Legge 18 febbraio 1997, n. 28, pubblicata nel S.O. n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27/02/1997 Legge 18 febbraio 1997, n. 28 Norme di recepimento della direttiva 95/7/Ce, concernente semplificazioni in materia d’imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell’imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Nella legge per la semplificazione in Iva degli scambi internazionali innovazioni su: • Cessioni a viaggiatori extracomunitari Utilizzo e formazione del plafond Vendita di prodotti agricoli nella comunità • Lavorazioni intracomunitarie • L’istituzione dei depositi fiscali ai fini Iva L’esenzione da Iva delle operazioni finanziarie Bollo sui contratti bancari

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Pag. 1100 – n. 9/97 1/03/1997IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

Art. 1Adeguamento della disciplina dell’imposta sul

valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (vedipag. 1107), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 38-quater è sostituito dal seguente:«Art. 38-quater. — (Sgravio dell’imposta per i

soggetti domiciliari e residenti fuori della Comunitàeuropea) — 1. Le cessioni a soggetti domiciliati oresidenti fuori della Comunità europea di beni per uncomplessivo importo, comprensivo dell’imposta sulvalore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinatiall’uso personale o familiare, da trasportarsi neibagagli personali fuori del territorio doganale della

Legge 18 febbraio 1997, n. 28, pubblicata nel S.O. n. 42/Lalla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27/02/1997

Legge 18 febbraio 1997, n. 28

Norme di recepimento della direttiva 95/7/Ce,concernente semplificazioni in mater iad’imposta sul valore aggiunto sui trafficiinternazionali, e di adeguamento della disciplinadell’imposta di bollo relativa ai contratti bancarie finanziari

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblicahanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Nella legge per la semplificazionein Iva degli scambi internazionaliinnovazioni su:• Cessioni a viaggiatori extracomunitari

• Utilizzo e formazione del plafond

• Vendita di prodotti agricoli nella comunità

• Lavorazioni intracomunitarie

• L’istituzione dei depositi fiscali ai fini Iva

• L’esenzione da Iva delle operazioni finanziarie

• Bollo sui contratti bancari

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1/03/1997 n. 9/97 – Pag. 1101IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

Comunità medesima, possono essere effettuate senzapagamento dell’imposta. Tale disposizione si applicaa condizione che sia emessa fattura a normadell’articolo 21, recante anche l’indicazione degliestremi del passaporto o di altro documentoequipollente e che i beni siano trasportati fuori dellaComunità entro il terzo mese successivo a quello dieffettuazione dell’operazione. L’esemplare dellafattura consegnato al cessionario deve essere restituitoal cedente, vistato dall’ufficio doganale di uscita dallaComunità, entro il quarto mese successivoall’effettuazione della operazione; in caso di mancatarestituzione, il cedente deve procedere allaregolarizzazione della operazione a normadell’articolo 26, primo comma, entro un mese dallascadenza del suddetto termine.

2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le qualiil cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista,il cessionario ha diritto al rimborso dell’impostapagata per rivalsa a condizione che i beni sianotrasportati fuori della Comunità entro il terzo mesesuccessivo a quello della cessione e che restituisca alcedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficiodoganale entro il quarto mese successivo a quello dieffettuazione dell’operazione. Il rimborso è effettuatodal cedente il quale ha diritto di recuperare l’impostamediante annotazione della corrispondente variazionenel registro di cui all’articolo 25.»;

b) all’articolo 67, comma l, lettera a), le parole:«ovvero a essere immessi in un deposito non doganaleautorizzato» sono soppresse e la lettera e) è abrogata;

c) all’articolo 69, primo comma, le parole:«all’interno del territorio doganale» sono sostituitedalle seguenti: «all’interno del territorio dellaComunità».

2. Al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre1993, n. 427, e successive modificazioni, (vedi pag.1117) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 38, comma 3, la lettera a) èabrogata;

b) all’articolo 40, dopo il comma 4, è inserito ilseguente:

«4-bis. In deroga all’articolo 7, quarto comma,lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,le prestazioni di servizi relative a beni mobili,

comprese le perizie, eseguite nel territorio di altroStato membro e rese nei confronti di soggettid’imposta residenti o domiciliati nel territorio delloStato si considerano ivi effettuate, se i beni sonospediti o trasportati al di fuori dello Stato membro incui le prestazioni sono state eseguite; le suddetteprestazioni, qualora siano eseguite nel territorio delloStato, non si considerano ivi effettuate se sono rese aun committente soggetto passivo di imposta in altroStato membro ed i beni sono spediti o trasportati aldi fuori del territorio dello Stato.»;

c) all’articolo 40, comma 9, dopo la parola:«nonché» sono inserite le seguenti: «le prestazioni diservizio,» e dopo le parole: «ai commi» sono inseritele seguenti: «4-bis,»;

d) all’articolo 41, comma 2, la lettera a) èabrogata;

e) all’articolo 44, comma 2, lettera b), le parole:«commi 5,» sono sostituite dalle seguenti: «commi4-bis, 5,»;

f) all’articolo 46, commi 1, 2 e 5, le parole:«commi 5,» sono sostituite dalle seguenti: «commi4-bis, 5,»; allo stesso comma 5, la parola: «a),» èsoppressa;

g) all’articolo 47, comma 1, le parole: «lettere a)e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;

h) all’articolo 50, commi 1 e 3, le parole: «commi5,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4-bis, 5,»;allo stesso comma 1 le parole: «lettere a) e c)» sonosostituite dalle seguenti: «lettera c)»; allo stessoarticolo 50, il comma 8 è abrogato;

i) dopo l’articolo 50 è inserito il seguente:«Art. 50-bis — (Depositi fiscali ai fini Iva) — 1.

Sono istituiti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati«depositi Iva», per la custodia di beni nazionali ecomunitari che non siano destinati alla vendita alminuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitatea gestire tali depositi le imprese esercenti magazzinigenerali munite di autorizzazione doganale, quelleesercenti depositi franchi e quelle operanti nei puntifranchi. Sono altresì considerati depositi Iva:

a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti adaccisa;

b) i depositi doganali, compresi quelli per lacustodia e la lavorazione delle lane di cui al decretoministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai

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Pag. 1102 – n. 9/97 1/03/1997IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

beni nazionali o comunitari che in base alledisposizioni doganali possono essere in essi introdotti.

2. Su autorizzazione del direttore regionale delleentrate ovvero del direttore delle entrate delle provinceautonome di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta,possono essere abilitati a custodire beni nazionali ecomunitari in regime di deposito Iva altri soggetti cheriscuotono la fiducia dell’Amministrazionefinanziaria. Con decreto del ministro delle Finanze,da emanare entro il 1° marzo 1997, sono dettate lemodalità e i termini per il rilascio dell’autorizzazioneai soggetti interessati. L’autorizzazione può essererevocata dal medesimo direttore regionale delleentrate ovvero dal direttore delle entrate delle provinceautonome di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aostaqualora siano riscontrate irregolarità nella gestionedel deposito e deve essere revocata qualora venganomeno le condizioni per il rilascio; in tal caso i benigiacenti nel deposito si intendono estratti agli effettidel comma 6, salva l’applicazione della lettera i) delcomma 4. Se il deposito è destinato a custodire beniper conto terzi, l’autorizzazione può essere rilasciataesclusivamente a società per azioni, in accomanditaper azioni, a responsabilità limitata, a societàcooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo didotazione non sia inferiore a un miliardo di lire. Dettalimitazione non si applica per i depositi checustodiscono beni, spediti da soggetto passivoidentificato in altro Stato membro della Comunitàeuropea, destinati ad essere ceduti al depositario; intal caso l’acquisto intracomunitario si consideraeffettuato dal depositario, al momento dell’estrazionedei beni.

3. Ai fini della gestione del deposito Iva deveessere tenuto, ai sensi dell’articolo 53, terzo comma,del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, e successive modificazioni, un appositoregistro che evidenzi la movimentazione dei beni. Ilcitato registro deve essere conservato ai sensidell’articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972;deve altresì, essere conservato a norma dellamedesima disposizione, un esemplare dei documentipresi a base dell’introduzione e dell’estrazione deibeni dal deposito e di quelli relativi agli scambieventualmente intervenuti durante la giacenza dei beninel deposito medesimo. Con decreto del ministro delleFinanze sono indicate le modalità relative alla tenuta

del predetto registro, nonché quelle relativeall’introduzione e all’estrazione dei beni dai depositi.

4. Sono effettuate senza pagamento dell’impostasul valore aggiunto le seguenti operazioni:

a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguitimediante introduzione in un deposito Iva;

b) le operazioni di immissione in libera praticadi beni non comunitari destinati ad essere introdottiin un deposito Iva;

c) le cessioni di beni, nei confronti di soggettiidentificati in altro Stato membro della Comunitàeuropea, eseguite mediante introduzione in undeposito Iva;

d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis(riportata nelle pagine seguenti) allegata al presentedecreto, eseguite mediante introduzione in un depositoIva, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelliindicati nella lettera c);

e) le cessioni di beni custoditi in un deposito Iva;f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da

un deposito Iva con spedizione in un altro Statomembro della Comunità europea, salvo che si trattidi cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nelterritorio dello Stato;

g) le cessioni di beni estratti da un deposito Ivacon trasporto o spedizione fuori del territorio dellaComunità europea;

h) le prestazioni di servizi, comprese le operazionidi perfezionamento e le manipolazioni usuali, relativea beni custoditi in un deposito Iva, anche sematerialmente eseguite non nel deposito stesso manei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddetteoperazioni siano di durata non superiore a sessantagiorni;

i) il trasferimento dei beni in altro deposito Iva.5. Il controllo sulla gestione dei depositi Iva è

demandato all’ufficio doganale o all’ufficio tecnicodi finanza che già esercita la vigilanza sull’impiantoovvero, nei casi di cui al comma 2, all’ufficio delleentrate indicato nell’autorizzazione. Gli uffici delleentrate e i comandi del Corpo della Guardia di finanzapossono, previa intesa con i predetti uffici, eseguirecomunque controlli inerenti al corretto adempimentodegli obblighi relativi alle operazioni afferenti i benidepositati.

6. L’estrazione dei beni da un deposito Iva ai finidella loro utilizzazione o in esecuzione di atti di

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1/03/1997 n. 9/97 – Pag. 1103IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

commercializzazione nello Stato può essere effettuatasolo da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’Ivae comporta il pagamento dell’imposta; la baseimponibile è costituita dal corrispettivo o valorerelativo all’operazione non assoggettata all’impostaper effetto dell’introduzione ovvero, qualorasuccessivamente i beni abbiano formato oggetto diuna o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativoall’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, senon già compreso, dell’importo relativo alle eventualiprestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbianoformato oggetto durante la giacenza fino al momentodell’estrazione. L’imposta è dovuta dal soggetto cheprocede all’estrazione, a norma dell’articolo 17, terzocomma, del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto diprecedente acquisto, anche intracomunitario, senzapagamento dell’imposta, da parte del soggetto cheprocede all’estrazione, questi deve provvedere allaintegrazione della relativa fattura, con la indicazionedei servizi eventualmente resi e dell’imposta, ed allaannotazione della variazione in aumento nel registrodi cui all’articolo 23 del citato decreto del Presidentedella Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giornidall’estrazione e con riferimento alla relativa data; lavariazione deve, altresì, essere annotata nel registrodi cui all’articolo 25 del medesimo decreto entro ilmese successivo a quello dell’estrazione.

7. Nei limiti di cui all’articolo 44, comma 3,secondo periodo, i gestori dei depositi Iva assumono,qualora non sia stato già nominato un rappresentantefiscale, la veste di rappresentanti fiscali dei soggettipassivi d’imposta identificati in altro Stato membroai fini dell'adempimento degli obblighi tributariafferenti le operazioni intracomunitarie concernenti ibeni introdotti nei suddetti depositi.

8. Il gestore del deposito Iva rispondesolidalmente con il soggetto passivo della mancata oirregolare applicazione dell’imposta relativaall’estrazione, qualora non risultino osservate leprescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma3.»;

l) all’articolo 51, il comma 3 è sostituito dalseguente:

«3. Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei

prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttoriagricoli di cui all’articolo 34 del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successivemodificazioni, che non hanno optato a norma delpenultimo comma dello stesso articolo 34 perl’applicazione dell’imposta nel modo normale.»;

m) all’articolo 58, il comma 2 è abrogato;n) è aggiunta la tabella A-bis, di cui all’allegato

alla presente legge.3. Sono considerate regolari le operazioni relative

a beni nazionali o comunitari giacenti o destinati aessere introdotti nei luoghi indicati nel comma 8,ultimo periodo, dell’articolo 50 del decreto legge 30agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, abrogato dalcomma 2, lettera h), del presente articolo, o comunqueannotate sul registro di cui all’articolo 50, comma 5,del citato decreto legge n. 331 del 1993, effettuateprima della data di entrata in vigore del decreto delministro delle Finanze di cui all’articolo 50-bis,comma 3, del medesimo decreto legge n. 331 del1993, introdotto dal comma 2, lettera i), del presentearticolo, senza pagamento dell’imposta sul valoreaggiunto.

Art. 2Razionalizzazione e semplificazioni relative ai

traffici internazionali

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni (vedipag. 1107), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, quarto comma, lettera f), dopole parole: «a norma del primo comma» sono inseritele seguenti: «, lettera a),»;

b) all’articolo 8, primo comma:1) alla lettera a), dopo le parole «6 ottobre 1978,

n. 627» sono aggiunte le seguenti: «, o, se questa nonè prescritta, sul documento di cui all’articolo 21,quarto comma, secondo periodo»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:«c) le cessioni, anche tramite commissionari, di

beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e leprestazioni di servizi rese a soggetti che, avendoeffettuato cessioni all’esportazione od operazioniintracomunitarie, si avvalgono della facoltà di

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Pag. 1104 – n. 9/97 1/03/1997IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

acquistare, anche tramite commissionari, o importarebeni e servizi senza pagamento dell’imposta»;

c) all’articolo 8-bis:1) al primo comma, dopo le parole: «cessioni

all’esportazione» sono aggiunte le seguenti: «, se noncomprese nell’articolo 8»;

2) al secondo comma, le parole: «nonammortizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «,diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,»;

d) all’articolo 9, secondo comma, le parole: «nonammortizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «,diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,»;

e) all’articolo 17:1) al secondo comma, le parole: «secondo comma

dell’articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «terzocomma dell’articolo 53»;

2) ai commi secondo e terzo, le parole: «letterag)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera f)» e dopole parole: «del primo comma» sono inserite leseguenti: «, lettera a),»;

f) all’articolo 34, il tredicesimo comma èsostituito dal seguente:

«Ai soggetti di cui al primo comma che effettuanole cessioni ivi indicate ai sensi degli articoli 8, primocomma, 38-quater e 72, nonché le cessioniintracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici e di quellisoggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborsodi un importo calcolato mediante l’applicazione dellepercentuali di compensazione che sarebberoapplicabili per analoghe operazioni effettuate nelterritorio dello Stato,»;

g) all’articolo 38-ter, primo comma, le parole:«lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)».

2. I soggetti che si trovano nelle condizionipreviste dall’articolo 1 del decreto legge 29 dicembre1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio 1984, n. 17, possono effettuareacquisti ed importazioni senza pagamentodell’imposta, in ciascun anno, nel limitedell’ammontare complessivo delle cessioni e delleprestazioni di cui agli articoli 8, primo comma, letterea) e b), 8-bis e 9 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successivemodificazioni, delle cessioni intracomunitarie e delleprestazioni di servizi nei confronti di soggetti passividi altro Stato membro, non soggette a imposta a normadell’articolo 40, comma 9, del decreto legge 30 agosto

1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 ottobre 1993, n. 427, registrate a normadell’articolo 23 del citato decreto del Presidente dellaRepubblica n. 633 del 1972 per l’anno solareprecedente. I contribuenti possono assumere mese permese come ammontare di riferimento quello dellecessioni e delle prestazioni anzidette registrate per idodici mesi precedenti.

3. Le dichiarazioni di intento previstedall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 29dicembre 1983, n. 746, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,per l’effettuazione di acquisti di beni e servizi senzaapplicazione dell’imposta sul valore aggiunto,possono essere registrate in apposita sezione deiregistri di cui agli articoli 23 o 24 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni.

4. Agli effetti di cui all’articolo 8-bis del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, per navi destinateall’esercizio di attività commerciali devono intendersianche i galleggianti antincendio, le gru galleggiantimobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubio posacavi, le chiatte nonché le piattaforme e igalleggianti mobili o sommergibili destinati allaattività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino.Non si fa luogo a rimborsi di imposta né è consentitala variazione di cui all’articolo 26 del citato decretodel Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Art. 3Adeguamento della disciplina dell’imposta di bollo

relativa ai contratti bancari e finanziari

1. All’articolo 2 della tariffa dell’imposta di bollodi cui all’allegato A annesso al decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (1), comesostituita dal decreto del ministro delle Finanze 20agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinarioalla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, esuccessive modificazioni, la nota 2-bis è sostituitadalla seguente:

«2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizibancari e finanziari e contratti di credito al consumo,previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1°

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1/03/1997 n. 9/97 – Pag. 1105IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizidi investimento posti in essere dalle società diintermediazione mobiliare (Sim), dalle societàfiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui aldecreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ognicontratto, indipendentemente dal numero degliesemplari o copie, lire 20.000.».

______________Nota (1)

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo

TARIFFA

Parte IAtti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine

Articolo 2

1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni ancheunilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, siaccertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie,descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra leparti che li hanno sottoscritti:per ogni foglio: imposta dovuta fissa............................. lire 20.000

Modo di pagamento1. Carta bollata, marche o bollo a punzone

NOTE:1. In questo articolo sono comprese:

a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali;b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini

e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.2. L’imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento

per l’assolvimento dell’IVA.2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e

contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimentoposti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (Sim), dallesocietà fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decretolegislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente

dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000. (Nota sostituita dall'art.3, comma 12 del DL 31/12/1996, n. 669 e successivamente cosìsostituita dall'art. 3, comma 1, dalla L. 28/97).

Art. 4Adeguamento della disciplina delle operazionicreditizie e finanziarie esenti dall’imposta sul

valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (vedipag. 1107), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, secondo comma, il primo periododel numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) i prestiti di denaro e di titoli nonrappresentativi di merci, comprese le operazionifinanziarie mediante la negoziazione, anche a titolodi cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni.»

b) all’articolo 10, primo comma, il numero 1) èsostituito dal seguente:

«1) le prestazioni di servizi concernenti laconcessione e la negoziazione di crediti, la gestionedegli stessi da parte dei concedenti e le operazioni difinanziamento; l’assunzione di impegni di naturafinanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altregaranzie e la gestione di garanzie di crediti da partedei concedenti; le dilazioni di pagamento, leoperazioni, compresa la negoziazione, relative adepositi di fondi, conti correnti, pagamenti,giroconti, crediti e ad assegni o altri effetticommerciali, ad eccezione del recupero di crediti;la gestione di fondi comuni di investimento, ledilazioni di pagamento e le gestioni similari e ilservizio bancoposta;».

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Pag. 1106 – n. 9/97 1/03/1997IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

ALLEGATO

TABELLA A-BIS(articolo 50-bis, comma 4, lettera d)

Descrizione dei beni Codice NC

Stagno 8001

Rame 7402

7403

7405

7408

Zinco 7901

Nichel 7502

Alluminio 7601

Piombo 7801

Indio ex 8112 91

ex 8112 99

Cereali da 1001 a 1005

1006: unicamente il risone

da 1007 a 1008

Semi e frutti oleosi da 1201 a 1207

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù 0801

Altre frutta a guscio 0802

Olive 0711 20

Semi e sementi (compresi i semi di soia) da 1201 a 1207

Caffé non torrefatto 0901 11 00

0901 12 00

Té 0902

Cacao in grani, interi o infranti: greggio o torrefatto 1801

Zucchero greggio 1701 11

1701 12

Gomma in forme primarie o in lastre, fogli o nastri 4001

4002

Lana 5101

Prodotti chimici, alla rinfusa capitoli 28 e 29

Oli minerali (compresi propano, butano, oli greggi di petrolio) 2709

2710

2711 12

2711 13

Argento 7106

Platino (Palladio, Rodio) 7110 11 00

7110 21 00

7110 31 00

Patate 0701

Grassi ed oli vegetali e loro frazioni, gregge, raffinate, ma non modificate

chimicamente da 1507 1515

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1/03/1997 n. 9/97 – Pag. 1107IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

Art. 3Prestazioni di servizi

[1] Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corri-spettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato,spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazionidi fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

[2] Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate versocorrispettivo:

1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’au-

tore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, pro-cessi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché lecessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni simila-ri ai precedenti; (Le parole da «, nonché» fino alla fine del numerosono state aggiunte dall'art.2, comma 1, lett. a) del DL 31/12/1996,n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30).

3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci,comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, an-che a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni.Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende eistituti di credito o presso Amministrazioni statali, anche se regolatiin conto corrente; (Il primo periodo è stato così sostituito al preceden-te «i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, com-preso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari» dall'art. 4,comma 1, lett. a) della L 28/97).

4) le somministrazioni di alimenti e bevande;5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

[3] Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo semprechél’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro ese-cuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valoresuperiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettua-te per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titologratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclu-sione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazionidi trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale esanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazionidi divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzio-nali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono fina-lità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietàsociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini ocomunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Sta-to o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell’art. 2 sonoconsiderate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni,concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente.Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappre-sentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti trail mandante ed il mandatario. (Il primo periodo è stato aggiuntodall’art. 4, comma 1, del DL 415/95, conv. con mod., dalla L 507/95)

[4] Non sono considerate prestazioni di servizi:a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’auto-

re effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relativealle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell’art. 2 della legge 22-4-1941, n. 633,e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicitàcommerciale;

b) i prestiti obbligazionari;c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo

comma dell’art. 2;

d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzocomma dell’art. 2;

e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’au-tore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le presta-zioni relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere, com-prese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti ob-bligazionari;

g) (lettera soppressa dall’art. 34, terzo comma, lettera c), DL 2-3-1989, n. 69, conv. con mod. dalla L. 154/89);

h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui aln. 3) del secondo comma dell’art. 2 e quelle dei mandatari di cui alterzo comma del presente articolo.

Art. 7 (1)Territorialità dell’imposta

[1] Agli effetti del presente decreto:a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio

della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e diCampione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) per «Comunità» o «territorio della Comunità» si intende ilterritorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitu-tivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni,oltre quella indicata nella lettera a):

1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgo-

land ed il territorio di Büsingen;3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d’oltremare;4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

c) il Principato di Monaco e l’isola di Man si intendono compre-si nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Re-gno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (comma sostituitodall’art. 57, comma 1, lettera a), DL 30/08/1993, n. 331, conv., conmod., dalla L 29/10/1993, n. 427).

[2] Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio delloStato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali,comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione,esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altroStato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Statodal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nelterritorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggerinel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobilio treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si consideraintracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti inStati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto diimbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell’ultimo punto disbarco (comma sostituito dall’art. 57, comma 1, lettera a), DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 427/93).

[3] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territoriodello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nelterritorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito ildomicilio all’estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazio-ni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero; non si consi-derano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabiliorganizzazioni all’estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 3, 7, 8, 8-bis, 9, 10, 17, 26, 34, 38-ter, 67, 69, 74 e Tabella A

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

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Pag. 1108 – n. 9/97 1/03/1997IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente ar-ticolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale eresidenza quello in cui si trova la sede effettiva.

[4] In deroga al secondo e al terzo comma: (2)a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le

perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla prepa-razione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, siconsiderano effettuate nel territorio dello Stato quando l’immobile èsituato nel territorio stesso;

b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a benimobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, arti-stici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni dicarico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni,si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ese-guite nel territorio stesso (1);

c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territo-rio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;

d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finan-ziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi ditrasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondocomma dell’articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza eassistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di adde-stramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunica-zione, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni ban-carie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti dipersonale (2), nonché le prestazioni di intermediazione inerenti allesuddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all’obbligo di nonesercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quandosono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti iviresidenti che non hanno stabilito il domicilio all’estero e quando sonorese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residen-ti all’estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunitàeconomica europea (lettera così sostituita dall’art. 39, L 29/12/1990,n. 428) (1) (3) (Le parole «le prestazioni di servizi di telecomunica-zione,» e le parole «o operazioni» sono state inserite dall'art.2, com-ma 1, lett. b) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L28/02/1997, n. 30).

e) le prestazioni di servizi e le operazioni (4) di cui alla letteraprecedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membridella Comunità Economica Europea, si considerano effettuate nel ter-ritorio dello Stato quando il destinatario non è soggetto passivo del-l’imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;

f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni diservizi di telecomunicazione, le prestazioni di consulenza e assisten-za tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestra-mento del personale (2), di elaborazione e fornitura di dati e simili,rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Economi-ca Europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, anchefinanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggettidomiciliati o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliatio residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a),ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si conside-rano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residentiin Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Eco-nomica Europea, si considerano effettuate nel territorio dello Statoquando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comu-nità stessa (lettera sostituita, dall’art. 3, DPR 30/12/1981, n. 793).(Le parole «le prestazioni di servizi di telecomunicazione,» sono stateinserite dall'art. 2, comma 1, lett. b) del DL 31/12/1996, n. 669, conv.,con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30) (Le parole «, lettera a),» sonostate inserite dall'art. 2, comma 1, lett. a) della L. 28/97).

f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggettidomiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità dasoggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovverodomiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo

comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio delloStato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si consideranoutilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso oquando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schedeprepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all’utilizzazione delservizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo dicommissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territoriodello Stato (Lettera aggiunta dall'art.2, comma 1, lett. b) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30).

[5] (Comma soppresso dall’art. 9, DPR 31/03/1979, n. 94).[6] Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessio-

ni all’esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all’esportazio-ne e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali dicui ai successivi artt. 8, 8-bis e 9.

(1) — Per la territorialità delle operazioni vedi l'art. 40, del DL 30/08/1993, n.331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427.

(2) — In sottolineato le parole sostituite dall’art. 3, comma 120 della L n. 549/95.

(3) — Cfr quanto disposto dall'art. 44, comma 2, lett. b) del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427.

(4) — In sottolineato le parole inserite dall’art. 3, comma 120 della L n. 549/95.

Art. 8Cessioni all’esportazione

[1] Costituiscono cessioni all’esportazione:a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante tra-

sporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità econo-mica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, ancheper incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I benipossono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del ce-dente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio,assiemaggio o adattamento ad altri beni. L’esportazione deve risultareda documento doganale, o da vidimazione apposta dall’Ufficio doga-nale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolladi accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del DPR 6-10-1978,n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’arti-colo 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvengatramite servizio postale l’esportazione deve risultare nei modi stabiliticon decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del-le poste e delle telecomunicazioni; (Le parole «, o, se questa non èprescritta, sul documento di cui all’articolo 21, quarto comma, secon-do periodo» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. b), punto 1della L. 28/97)

b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dellaComunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, acura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione deibeni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navida diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di tra-sporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personalifuori del territorio della Comunità economica europea; l’esportazionedeve risultare da vidimazione apposta dall’Ufficio doganale o dall’Uf-ficio postale su un esemplare della fattura;

c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi daifabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese asoggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od opera-zioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare,anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pa-gamento dell’imposta; (Lettera così sostituita alla precedente «c) lecessioni di beni fatte, anche tramite commissionari, ad un soggetto che in-tenda esportarli o destinarli a cessioni intracomunitarie, anche tramite com-missionari, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, mon-

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1/03/1997 n. 9/97 – Pag. 1109IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

taggio e simili, nonché le prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione,lavorazione, montaggio e ogni altra prestazione di servizi inerente all’atti-vità di esportazione o a quella diretta a scambi intracomunitari, rese daterzi al soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi formadestinata alle suddette prestazioni» dall'art. 2, comma 1, lett. b), punto2) della L. 28/97).

[2] Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuatesenza pagamento dell’imposta ai soggetti indicati nella lettera a), seresidenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b)del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro re-sponsabilità, nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettividelle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corsodell’anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possonoavvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni chesiano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loroconsegna e, nei limiti della differenza tra esso e l’ammontare dellecessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensidella lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. [Isoggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e ser-vizi senza pagamento dell’imposta devono darne comunicazione scrit-ta al competente Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto entro il 31gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effet-tuazione della prima operazione, indicando l’ammontare dei corrispet-tivi delle esportazioni fatte nell’anno solare precedente. Gli stessi sog-getti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, perla facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’impostaassumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l’am-montare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi prece-denti. L’opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non siarevocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere co-municata all’Ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio.I soggetti che iniziano l’attività o non hanno comunque effettuato espor-tazioni nell’anno solare precedente possono avvalersi per la durata diun triennio solare della facoltà di acquistare beni e servizi senza paga-mento dell’imposta, dandone preventiva comunicazione all’Ufficio, as-sumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l’ammontaredei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.] (1)

[3] (Abrogato dall’art. 3, comma 3, D.L.29 dicembre 1983, n. 746,conv. con mod. dalla L. 17/84).

[4] Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasfe-rimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni eservizi per cessioni all’esportazione, senza pagamento dell’imposta, aisensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espres-samente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazio-ne con lettera raccomandata entro trenta giorni all’ufficio IVA compe-tente per territorio (comma introdotto dall’art. 1, comma 5, DL 30-12-1991, n. 417, conv. con mod. dalla L. 66/92).

[5] Ai fini dell’applicazione del primo comma si intendono spediti otrasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impie-gati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manuten-zione, la trasformazione, l’equipaggiamento e il rifornimento dellepiattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazionedi collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma (comma aggiuntodall’art. 57, comma 1, lettera d), DL 30-8-1993, n. 331, conv. conmod. dalla L. 427/93).

(1) Cfr l’art. 3, comma 3 del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv. con mod. dalla L.17/84, che si riporta parzialmente: «Sono abrogate le disposizioni contenutenell’art. 8, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successivemodificazioni, concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell’intentodi avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamen-to dell’imposta, le disposizioni dello stesso comma riguardanti i soggetti cheiniziano l’attività, nonché le disposizioni contenute nel terzo comma dellostesso articolo.....»

Art. 8-bisOperazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

[1] Sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non compresenell'articolo 8:

a) le cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali odella pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ov-vero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11-2-1971, n. 50;

b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organidello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;

c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aereache effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ri-cambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettereprecedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e leforniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, compresele somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per lenavi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;

e) le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio,relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione,trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione enoleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c),degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni dibordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione dellenavi di cui alle lettere a) e b) (Le parole «, se non comprese nell'artico-lo 8» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. c), punto 1) dellaL. 28/97).

[2] Le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 7 e quelle del secon-do e terzo comma dell’art. 8 si applicano, con riferimento all’ammon-tare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel prece-dente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati edalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano leoperazioni stesse nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa (Leparole «, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,» sono statecosì sostituite alle precedenti «non ammortizzabili» dall'art. 2, com-ma 1, lett. c), punto 2) della L. 28/97)

Art. 9Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali

[1] Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi in-ternazionali:

1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Statoe in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;

2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in impor-tazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazionei cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del primocomma dell’art. 69 (numero sostituito, con effetto 1-1-1981, dal-l’art. 4, DPR 30-12-1980, n. 897);

3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoniferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cuial precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito oin temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in impor-tazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni sianoassoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69 (nu-mero così sostituito, con effetto 1-1-1981, dall’art. 4, DPR 30-12-1980, n. 897);

4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedenten. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporaneaimportazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché icorrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all’imposta anorma del primo comma dell’art. 69; i servizi relativi alle operazionidoganali (numero così sostituito, con effetto 1-1-1981, dall’art. 4,

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Pag. 1110 – n. 9/97 1/03/1997IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

DPR 30-12-1980, n. 897 );5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivag-

gio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione,magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in espor-tazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi abeni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi sianoassoggettati ad imposta a norma del primo comma dell’art. 69 (nu-mero così sostituito, con effetto 1-1-1981, dall’art. 4, DPR 30-12-1980, n. 897);

6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scaliferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e lamanutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi ditrasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;

7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, inesportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o dibeni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenzeall’esportazione (numero così sostituito, con effetto 1-4-1979, dal-l’art. 6, DPR 30-12-1981, n. 793) (1);

7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto diagenzie di viaggio di cui all’articolo 74-ter, relativi a prestazioni ese-guite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economi-ca europea (numero aggiunto dall’art. 57, comma 1, lettera e), DL30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93);

8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a normadell’art. 152, primo comma, del Testo unico approvato con DPR 23-1-1973, n. 43;

9) i trattamenti di cui all’art. 176 del Testo unico approvato conDPR 23-1-1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera nonancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, naziona-lizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto delprestatore del servizio o del committente non residente nel territoriodello Stato;

10) [i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, conesclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato](numero abrogato dall'art.2, comma 1, lett. c) del DL 31/12/1996, n.669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30);

11) il transito nei trafori internazionali;12) le operazioni di cui ai nn. da 1) a 4) dell’art. 10, effettuate

nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità EconomicaEuropea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Co-munità stessa.

[2] Le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 7 e quelle del se-condo e terzo comma dell’art. 8 si applicano, con riferimento all’am-montare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nelprecedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbri-cati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettua-no le operazioni stesse nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa(comma sostituito, con effetto 1-1-1981, dall’art. 4, DPR 30-12-1980, n. 897) (Le parole «, diversi dai fabbricati e dalle aree edifica-bili,» sono state così sostituite alle precedenti «non ammortizzabili»dall'art. 2, comma 1, lett. d) della L. 28/97)______________

(1) Cfr. l’articolo 3, comma 13 del DL 27-04-90, n. 90, conv. con mod. dallaL. 165/90, che si riporta:

13. Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scaliferroviari di confine rif lettenti direttamente il funzionamento e lamanutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di tra-sporto, di cui all’articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubbli-ca 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimen-to, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e ri-qualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislo-cate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si in-tendono compresi altresì, purché resi nell’ambito dei luoghi come sopraqualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzidi trasporto e quelli di cui al numero 5) dello stesso articolo, prescindendodalla definitiva destinazione doganale dei beni.

Art. 10Operazioni esenti dall'imposta

[1] Sono esenti dall'imposta:1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la nego-

ziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti ele operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di naturafinanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la ge-stione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni dipagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative adepositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e adassegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dicrediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni dipagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta; (Numerocosì sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b) della L. 28/97)

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti

in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e com-prese le operazioni di copertura dei rischi di cambio; (numero sostitu-ito dall'art. 3, comma 122 della L. 549/95)

4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli nonrappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l’am-ministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le op-zioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobi-liari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in parti-colare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari icontratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relati-ve opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interes-se e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o divalute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio odi indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi diinteresse o su indici finanziari, comunque regolate; (numero sostituitodall'art. 3, comma 122 della L. 549/95)

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quellerelative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, anorma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie na-zionali, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e dellescommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e allalegge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi com-prese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate; (Numerocosì sostituito dal comma 80 dell'art. 3 della legge 23/12/1996, n. 662al precedente che si riporta: «6) le operazioni relative all'esercizio dellotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio deitotalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24-3-1942, n. 315, esuccessive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla rac-colta delle giuocate» (numero sostituito, dall'art. 36, comma 9, letteraa), numero 1), D.L. 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93);

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasionedi gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverseda quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'eser-cizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni disorte locali autorizzate (numero sostituito dall'art. 9, D.P.R. 31-3-1979,n. 94);

8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risolu-zioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelledestinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanisticinon prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, compresele pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmenteal servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentaliche per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizza-zione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civileabitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita [o

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1/03/1997 n. 9/97 – Pag. 1111IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

acquistati per la rivendita] (numero sostituito dall'art. 35-bis, comma1, D.L. 2-3-1989, n. 69, conv. con mod. dalla L. 154/89); (in corsivo leparole soppresse dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 323/96, conv.,con mod., dalla L. 425/96)

8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, adestinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle impresecostruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anchetramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primocomma, lettere c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovverodalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attivitàesercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;(numero inserito dall'art. 10, comma 4, lett. c) del D.L. 323/96, conv.,con mod., dalla L. 425/96)

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relativealle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7), nonché quelle relative all'oro ealle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettua-te in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'UfficioItaliano Cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma,del presente decreto;

10) (numero soppresso dall'art. 34, terzo comma, lettera d), D.L. 2-3-1989, n. 69, conv. con mod. dalla L. 154/89);

11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, asso-

ciazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di as-sistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scienti-fica;

13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazionicolpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi dellalegge 8-12-1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; (Leparole «, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225» sono state aggiuntedalla L. 21 gennaio 1995, n. 22, di conversione del D.L. 646/1994«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 novem-bre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpitedalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nel-la prima decade del mese di novembre 1994»).

14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuatecon qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nelterritorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cin-quanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piaz-za. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23-6-1927, n.1110 e al R.D.L. 7-9-1938, n. 1696, convertito nella legge 5-1-1939,n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unicosistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni; (1) (2)

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopoequipaggiati, effettuate da imprese autorizzate; (in sottolineato si ri-porta il numero 15) come sostituito dall'art. 4, comma 2, del D.L. 2-10-1995, n. 415, conv., con mod., dalla L. n. 507/95) [si riporta il numero 15)nella precedente formulazione: «15) le prestazioni di trasporto conautoambulanze effettuate da imprese autorizzate;»]

16) le prestazioni relative ai servizi postali; (in sottolineato si ripor-ta il numero sostituito dall'art. 11, del D.L. 23-02-1995, n. 41, conv.con mod. dalla L. n. 85/95)

17) (numero abrogato, con effetto 1-1-1994 dall'art. 2, comma 1,lettera b), D.L. 30-12-1993, n. 557, conv. con mod. dalla L. 133/94);

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese allapersona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigi-lanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, ap-provato con regio decreto 27-7-1934, n. 1265, e successive modifica-zioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di con-certo con il Ministro delle finanze (3) (numero sostituito dall'art. 36,comma 9, lettera a), numero 2), D.L. 30-8-1993, n. 331, conv. conmod. dalla L. 427/93);

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o dacliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soc-corso con personalità giuridica, compresa la somministrazione di me-

dicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese dastabilimenti termali;

20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelledidattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, lariqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuolericonosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazionirelative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici,ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendentio funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scola-stiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale (nume-ro sostituito, con effetto 1-1-1994, dall'art. 14, comma 8, lettera b),legge 24-12-1993, n. 537);

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case diriposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestrie degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21-3-1958, n.326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, leprestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili equelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti,ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personaledipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sangui-gno;

25) (numero soppresso, con effetto 1-1-1981, dall'art. 5, secondocomma, legge 22-12-1980, n. 889);

26) (numero abrogato, con effetto 1-1-1994, dall'art. 2, comma 1,lettera b), D.L. 30-12-1993, n. 557, conv. con mod. dalla L. 133/94);

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le azien-

de municipalizzate, o private, per l'affidamento in concessione di co-struzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinatiallo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi (numero aggiunto dall'art. 9-undecies, D.L. 9-9-1988, n. 397, conv. con mod. dalla L. 475/88);

27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare oambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabiliadulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappatipsicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamentoe di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzionisanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste al-l’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventifinalità di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione diappalti, convenzioni e contratti in genere. (numero aggiunto dall'art.4-bis del D.L. 2-10-1995, n. 415, conv., con mod., dalla L. n. 507/95).

27-quater) Le prestazioni delle compagnie barracellari di cuiall'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n 382 (numero aggiuntodall'art. 10, comma 22-bis del D.L. 323/96, conv., con mod., dalla L.425/96).

(1) Cfr. l'articolo 3, comma 6 del D.L. 27-04-90, n. 90, conv. con mod. dalla L.165/90, che si riporta:6. La disposizione di cui all'articolo 10, n. 14), del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esen-zione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipen-denza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.

(2) Cfr. l'articolo 10, comma 12-bis del D.L. n. 8/93 conv. con mod. dalla 68/93 che si riporta:

12-bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola ma-terna è considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per glieffetti dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogoa rimborsi di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'arti-colo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esuccessive modificazioni.

(3) Al riguardo cfr. il D.M. 21 gennaio 1994, del Ministero della Sanità di

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Pag. 1112 – n. 9/97 1/03/1997IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

concerto con il Ministero delle Finanze.

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Art. 17(1) Soggetti passivi

[1] L’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni ele prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’Erario, cu-mulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazioneprevista nell’art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

[2] Gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione del presente de-creto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da onei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Ita-lia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappre-sentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui alterzo comma dell’art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentatodegli obblighi derivanti dall’applicazione del presente decreto. La nominadel rappresentante deve essere comunicata all’altro contraente anterior-mente all’effettuazione dell’operazione. La disposizione si applica ancherelativamente alle operazioni, imponibili ai sensi dell’art. 7, quarto com-ma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili or-ganizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lette-ra a), dello stesso art. 7 (2) (Le parole «terzo comma dell’art. 53» sonostate così sostituite alle precedenti «secondo comma dell’art. 53» dal-l'art. 2, comma 1, lett. e), punto 1) della L. 28/97. Le parole «lettera f)»sono state così sostituite alle precedenti «lettera g)» dall'art. 2, comma1, lett. e), punto 2). Le parole «lettera a)» sono state inserite dall'art. 2,comma 1, lett. e), punto 2).

[3] In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del commaprecedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni diservizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all’estero,nonché gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) del-l’art. 3, rese da soggetti residenti all’estero a soggetti residenti nello Stato,devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i benio utilizzino i servizi nell’esercizio di imprese, arti o professioni. La dispo-sizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi del-l’art. 7, quarto comma, lettera f), fatte da soggetti domiciliati o residentio con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primocomma, lettera a), dello stesso articolo (Le parole «terzo comma del-l’art. 53» sono state così sostituite alle precedenti «secondo commadell’art. 53» dall'art. 2, comma 1, lett. e), punto 1) della L. 28/97. Leparole «lettera f)» sono state così sostituite alle precedenti «lettera g)»dall'art. 2, comma 1, lett. e), punto 2). Le parole «lettera a)» sono stateinserite dall'art. 2, comma 1, lett. e), punto 2).

[4] Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicanoper le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni inItalia di soggetti residenti all’estero.

(1) Per le operazioni intracomunitarie, cfr. artt. da 37 a 60, DL 31-12-1992,n. 513, artt. da 37 a 60, DL 2-3-1993, n. 47, artt. da 37 a 60, DL 28-4-1993,n. 131, artt. da 37 a 60, DL 30-6-1993, n. 213 e artt. da 37 a 60, DL 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93.(2) Cfr. art. 44, commi 3 e 4, DL 30-08-1993, conv. con mod. dalla L.427/93.

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Art. 26Variazioni dell'imponibile o dell'imposta

[1] Le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono essere osservate, in re-lazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’emissio-ne della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l’ammontare impo-nibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per

qualsiasi motivo, comprese la rettifica di inesattezze della fatturazione o dellaregistrazione.

[2] Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamentealla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se neriduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità(art. 1418 c.c.), annullamento (artt.1425,1427, 1441 c.c.), revoca (art. 1327 -1328 c.c.), risoluzione (artt. 1453, 1467 c.c.), rescissione (art. 1447 c.c.) e simi-li o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell’avviodi procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infrut-tuose o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrat-tualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare indetrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, regi-strandola a norma dell’art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già re-gistrato l’operazione ai sensi di quest’ultimo articolo, deve in tal caso registrarela variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24, salvo il suo diritto alla restitu-zione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa (le parole«o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell’avvio diprocedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose»sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. c-bis) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30).

[3] Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicatedopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qua-lora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordofra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso direttifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazio-ne del settimo comma dell’art. 21.

[4] La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cuiagli artt. 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 deveessere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell’imposta in aumento nelregistro di cui all’art. 23 e delle variazioni dell’imposta in diminuzione nelregistro di cui all’art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel re-gistro di cui all’art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indi-cati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

[5] Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registra-zione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatoredel servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annota-zioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli artt. 23 e 24 e sul registrodi cui all’art. 25.

Art. 34Regime speciale per i produttori agricoli (1)

[1] Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella primaparte dell’allegata tabella A, effettuate da produttori agricoli, la detra-zione prevista nell’art. 19 è forfetizzata in misura pari all’importorisultante dalla applicazione, all’ammontare imponibile delle opera-zioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppidi prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con ilMinistro dell’agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marinamercantile (2) e l’imposta si applica con le aliquote corrispondentialle percentuali stesse. Si considerano produttori agricoli i soggettiche esercitano le attività indicate nell’art. 2135 del Codice civile equelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura,di mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri mollu-schi e crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli anchele cessioni di prodotti effettuate per conto dei produttori soci o asso-ciati, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione,da cooperative e loro consorzi, ovvero da associazioni e loro unionicostituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, nonchéquelle effettuate da enti che provvedono per legge, anche previa ma-nipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto deiproduttori.

[2] La detrazione non è forfettizzata per le cessioni degli animalivivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e

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1/03/1997 n. 9/97 – Pag. 1113IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

suina il cui acquisto deriva da atto non assoggettato ad IVA, ovveroda atto assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari (3).

[3] Con decorrenza dal 1-1-1994, se il contribuente, nell’ambitodella stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diver-se da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registra-te distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquida-zione periodica e di dichiarazione annuale. Dall’imposta relativa a talioperazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni dibeni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati per la produzione deibeni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse (com-ma sostituito dall’art. 66, comma 10, lettera b), n. 1), DL 30-8-1993,n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93).

[4] I produttori agricoli, se nell’anno solare precedente hanno rea-lizzato un volume di affari non superiore a 20 milioni di lire, costitu-ito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo com-ma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presen-tazione della dichiarazione (4) non abbiano dichiarato all’Ufficio dirinunciarvi, dal versamento dell’imposta e dagli obblighi di fattura-zione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, fermorestando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollettedoganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o com-mittenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio diimprese, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini dicui all’art. 21, indicandovi l’imposta relativa alle cessioni dei prodottidi cui al primo comma, e registrarla a norma dell’art. 25; copia dellafattura deve essere consegnata al produttore agricolo, che deve nume-rarla e conservarla a norma dell’art. 39. Con decorrenza dal 1-9-1993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazioneannuale separatamente l’ammontare dei corrispettivi delle operazioniper le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizionidel presente comma e devono annotare nel registro di cui all’articolo25 distintamente le predette fatture (5). Le disposizioni di questocomma cessano di avere applicazione a partire dall’anno solare suc-cessivo a quello in cui sia stato superato il limite di 20 milioni (leparole «20 milioni» sono state così sostituite alle precedenti «10 mi-lioni» dall'art. 2, lett. c-ter) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., conmod., dalla L 28/02/1997, n. 30).

[5] (Comma soppresso dall’art. 6, quarto comma, DL 29-12-1983,n. 746, conv. con mod. dalla L. 17/84).

[6] (Comma soppresso dall’art. 6, quarto comma, DL 29-12-1983,n. 746, conv. con mod. dalla L. 17/84).

[7] (Comma soppresso dall’art. 66, comma 10, lettera b), n. 3), DL30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93).

[8] Con decorrenza dal 1-9-1993, i passaggi dei prodotti di cui alprimo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associa-tivi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli,anche previa manipolazione o trasformazione, costituiscono cessionidi beni a norma dell’articolo 2, secondo comma, n. 3), le quali si con-siderano effettuate all’atto del versamento del prezzo ai produttoriagricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può es-sere adempiuto dagli enti, dalle cooperative o dagli altri organismiper conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi deveessere consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successiviadempimenti prescritti nel presente titolo (comma così sostituito dal-l’art. 66, comma 10, lettera b), n. 4), DL 30-8-1993, n. 331, conv.con mod. dalla L. 427/93).

[9] (Comma soppresso dall’art. 66, comma 10, lettera b), n. 5), DL30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93).

[10] Le disposizioni del quinto comma si applicano anche ai pas-saggi di prodotti ittici di cui al primo comma dagli esercenti la pescamarittima alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi. (6)

[11] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allecessioni di prodotti di cui al primo comma effettuate da organismiagricoli di intervento, o per loro conto, in applicazione di regolamentidella Comunità Economica Europea concernenti l’organizzazionecomune dei mercati dei prodotti stessi.

[12] Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai sog-getti di cui ai commi precedenti che optino per l’applicazione del-l’imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto al-l’Ufficio IVA competente entro il 31 gennaio (7) (D.M. 16/12/1994riportato in “Finanza & Fisco Settimanale” n. 46 del 24/12/1994,pag. 3636). L’opzione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno in corso edè vincolante anche per i due anni successivi. In tal caso la detrazionedell’imposta afferente gli acquisti o le importazioni di animali vividella specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina spetta, a par-tire dal periodo d’imposta 1988, nei limiti dell’ammontare dell’impo-sta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultanti da fattureregistrate nel corso dell’anno; a tal fine la detrazione, operata provvi-soriamente nel corso dell’anno, è soggetta a conguaglio in sede di di-chiarazione annuale e l’ammontare dell’eventuale eccedenza di impo-sta non recuperata può essere computato in detrazione nell’anno suc-cessivo nei limiti dell’imposta afferente le cessioni dei predetti ani-mali (comma modificato dall’art. 8, legge 2-6-1988, n. 218).

[13] Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioniivi indicate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72,nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici edi quelli soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso diun importo calcolato mediante l’applicazione delle percentuali dicompensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazionieffettuate nel territorio dello Stato (comma aggiunto dall’art. 66,comma 10, lettera b), n. 6), DL 30-8-1993, n. 331, conv. con mod.dalla L. 427/93 e in seguito interamente sostituito dall'art. 3, comma1, lett. f) della L. 28/97).

(1) Per la disciplina delle operazioni intracomunitarie, cfr.art. 51, DL 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93.

(2) Cfr. DM 29-3-1979, DM 3-7-1980, DM 30-9-1980, DM 5-1-1981, DM25-2-1983, DM 5-1-1985, DM 19-1-1989 e DM 12-5-1992. Vedi anche l'art.2, commi 6 e 7 del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30.

(3) Comma aggiunto, con effetto 1-1-1994 dall’art. 14, comma 8, lettera e),legge 24-12-1993, n. 537, modificata dall’art. 4, comma 8-bis, DL 30-12-1993,n. 557, conv. con mod. dalla L. 133/94).

(4) Le parole in sottolineato sono state introdotte dall’art. 1, comma 3, letterac) del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, conv. con mod. dalla L. 473/94;

(5) Il terzo periodo è stato così sostituito, dall’art. 66, comma 10, lettera b),numero 1), DL 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93.

(6) Cfr. art. 18, della L. 28-08-89 n. 302, In vigore dal 16.09.1989 in GazzettaUfficiale n. 204/89 che si riporta:

Disciplina del credito peschereccio di esercizio

1. Le disposizioni del quinto comma dell’articolo 34 del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabilianche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque lagunari, salmastre emarittime effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle coopera-tive fra loro costituite e relativi consorzi.

(7) Per l’anno 1995 i termini per l’esercizio delle facoltà di opzione previstidal penultimo comma del presente articolo sono differiti al trentesimo giornosuccessivo a quello di entrata in vigore della L 30-05-1995, n. 203 di conver-sione del DL 29-03-1995, n. 97; entro lo stesso termine può essere revocatal’opzione precedentemente esercitata.

Art. 38-terEsecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti

[1] I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comu-nità Economica Europea, senza stabile organizzazione in Italia e senzarappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell’art. 17, as-soggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la resi-denza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione del-le prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponi-

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Pag. 1114 – n. 9/97 1/03/1997IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

bili ai sensi dell’art. 9, nonché delle prestazioni indicate all’art.7, quartocomma, lettera d), possono ottenere, in relazione a periodi inferioriall’anno, il rimborso dell’imposta, se detraibile a norma dell’art.19,relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché diimporto complessivo non inferiore a lire 398.000 (1). Se l’importocomplessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a lire 398.000(1) il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferio-re a lire 50.000 (2) (Le parole «lettera d)» sono state sostituite alleprecedenti «lettera e)» dall'art. 2, comma 1, lett. g) della L. 28/97).

[2] La disposizione del primo comma si applica, a condizione direciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e residenti inStati non appartenenti alla Comunità economica europea, ma limitata-mente all’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e serviziinerenti alla loro attività (comma aggiunto dall’art. 38, comma 1, leg-ge 29-12-1990, n. 428 ).

[3] Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo (3) provvedel’Ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto di Roma a nor-ma del quarto comma dell’art. 38-bis, entro il termine di sei mesi dalladata di presentazione della richiesta. In caso di rifiuto, l’Ufficio prov-vede, entro il suddetto termine, alla notifica di apposito provvedimen-to motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizio-ni relative al contenzioso tributario.

[4] Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misuraprevista al primo comma dell’articolo 38-bis, con decorrenza dalcentottantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata larichiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra ladata di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data dellaloro consegna, quando superi quindici giorni (comma aggiuntodall'art. 26 della L 06/02/1996, n. 52).

[5] I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restitu-ire all’Ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provve-dimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti siapplica la pena pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata.L’Ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni ulteriorerimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la som-ma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.

[6] Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Mini-stro del tesoro (4), da emanarsi entro novanta giorni dalla data di en-trata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termi-ni relativi all’esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini per larichiesta degli stessi, nonché le prescrizioni relative al coordinamentotra i vari Uffici IVA ai fini del controllo dei rimborsi. Sono altresì stabi-liti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento al-l’Erario dell’imposta riscossa, nonché le modalità relative alla presenta-zione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra ivari Uffici. Alle disposizioni relative alle modalità ed ai termini anzidettipossono essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti.

[7] L’adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel pri-mo comma è disposto, con successivi decreti del Ministro delle finan-ze di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio,quando il mutamento del tasso di conversione dell’unità di conto euro-pea sia variata, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, di oltre ildieci per cento rispetto a quello di cui si è tenuto conto nell’ultima deter-minazione degli ammontari di riferimento (articolo aggiunto, con effetto1-1-1981, dall’art. 16, primo comma, DPR 30-12-1981, n. 793) .

(1) Importo così elevato dall’art.1, DM 20-10-1995. Nel testo originario, erafissato nella misura di lire 250.000. L’importo, era stato già rideterminato dalD.M. 30/03/1988 nella misura di L. 304.000.

(2) Importo così elevato dall’art.1, DM 20-10-1995. Nel testo originario, erafissato nella misura di lire 35.000. L’importo, era stato già rideterminato dal D.M. 30/03/1988 nella misura di L. 38.000.

(3) In neretto le modifiche apportate dall’art. 38, comma 2, legge 29-12-1990,n. 428.

(4) DM 20-5-1982.

Art. 67Importazioni (1) (2)

[1] Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi peroggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari daPaesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che nonsiano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro dellaComunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da con-siderarsi esclusi dalla Comunità a norma dell’articolo 7, primo com-ma, lettera b):

a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione delpagamento dell’imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguireverso altro Stato membro della Comunità economica europea [ovveroad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato] (Le paro-le da «ovvero ad essere» fino alla fine della lettera sono state soppres-se dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L 28/97);

b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all’articolo 2, lette-ra b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16-7-1985;

c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni,destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle dispo-sizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esen-zione totale dai dazi di importazione;

d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni prove-nienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesid’oltremare;

[e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzatiper immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a)] (Letteraabrogata dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L 28/97).

[2] Sono altresì soggette all’imposta le operazioni di reimportazionea scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economicaeuropea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportatifuori della Comunità medesima.

(1) Per le operazioni intracomunitaria cfr art. 6, DL 23-1- 1993, n. 16;artt.da 37 a 60, DL 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93.

(2) Articolo sostituito dall’art. 57, comma 1, lettera I), DL 30-8-1993,n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93

Art. 69Determinazione dell’imposta (1)

[1] L’imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell’art. 16, alvalore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni inmateria doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali do-vuti, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dell’am-montare delle spese d’inoltro fino al luogo di destinazione all’internodel territorio della Comunità che figura sul documento di trasportosotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per isupporti informatici, contenenti i programmi per elaboratore prodottiin serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei datie delle istruzioni in essi contenuti. (2) Per i beni che prima dellosdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessio-ni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell’ultima cessio-ne (3) (Le parole «all’interno del territorio della Comunità» sonostate così sostituite alle precedenti «all’interno del territorio dogana-le» dall'art. 1, comma 1, lett. c) della L. 28/97).

[2] Fatti salvi i casi di applicazione dell’art. 68, lettera c), per i beninazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazio-ne prevista negli artt. 207 e 208 del Testo unico approvato con DPR23-01-1973, n. 43 e l’esenzione prevista nell’art. 209 dello stesso Te-sto unico si applicano, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, soltan-to se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o daun terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea espor-tazione avviene per identità.

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1/03/1997 n. 9/97 – Pag. 1115IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

(1) Cfr. art. 36, L 29-12-1990, n. 428, che si riporta:

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenzadell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)

Capo V - Disposizioni fiscali - Importazione dei beni che non hanno fruitodi sgravio all’esportazione

1. Per le importazioni da altro Stato membro delle Comunità europee, quan-do i beni importati non hanno fruito di sgravio nello Stato membro di prove-nienza e non ricorrono le condizioni per il riconoscimento dellafranchigia all’importazione, l’imposta è applicata tenendo conto dell’analogaimposta pagata nello Stato membro ed ancora inglobata nel valore dei benistessi al momento dell’importazione.

2. L’imposta ancora inglobata è costituita:a) dall’intero importo dell’imposta versata nello Stato membro di esporta-

zione, nel caso in cui, all’atto dell’importazione, il valore del bene risulti su-periore rispetto al relativo prezzo di acquisto;

b) dall’importo dell’imposta versata nello Stato membro di esportazione,ridotta di una percentuale pari a quella della diminuzione di valore accertatain dogana, nel caso in cui, all’atto dell’importazione, il valore del bene risultiinferiore rispetto al relativo prezzo d’acquisto. 3. L’ammontare dell’imposta di cui al comma 2 è escluso dalla base imponibile ed è detratto dall’impostadovuta all’importazione.

4. L’importatore deve fornire la prova dell’avvenuto pagamento dell’impo-sta nel Paese comunitario d’esportazione relativa all’ultima transazione iviavvenuta, soggetta ad imposta.

(2) In sottolineato si riporta il periodo inserito dall’art. 12, comma 1, del DL23-02-1995, n. 41, conv. con mod. dalla L 85/95.

(3) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 22, quinto comma, DL 2-3-1989, n. 69, conv. con mod. dalla L 154/89.

___________

Art. 74Disposizioni relative a particolari settori

[1] In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta èdovuta:

a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Am-ministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato (1), ceduti attraver-so le rivendite dei generi di Monopoli, dall'Amministrazione stessa,sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni suc-cessive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dalConsorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stes-so regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la primaimmissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria (2).L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8, delle nor-me di esecuzione annesse al D.Lgs 17-4-1948, n. 525;

c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti inte-grativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in rela-zione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero diquelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione dellaresa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; e del 60 per cento pergli anni successivi ridotto al 53 per cento, a partire dall'anno 1996,[per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie esecondarie]. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate cometali ai sensi della legge 8-2-1948, n. 47, e successive modificazioni.Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri edi altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corri-spettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al beneprincipale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazionio dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie ven-dute (3) (in sottolineato le parole così sostituite dal comma 119, dell'art.3 della L. 549/95. Le parole «53 per cento» sono state così sostituitealle precedenti «50 per cento» dall'art. 2, comma 1, lett. d) del DL

31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30. Leparole «per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuoleprimarie e secondarie» sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett.d) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n.30);

d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefonia disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonché per ladistribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di sche-de magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizza-zione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dalconcessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'uten-te, determinati a norma degli articoli 305 e seguenti del decreto delPresidente della Repubblica 29-3-1973, n. 156 e dell'articolo 2 dellalegge 29-1-1992, n. 58 (lettera sostituita, dall'art. 36, comma 8, lette-ra a), D.L. 30-8-1993, n.331, conv. con mod. dalla L. 427/93) (4);

e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, didocumenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone,dall'esercente l'attività di trasporto (5);

e-bis) (lettera abrogata dall'art. 36, comma 8, lettera b), D.L. 30-8-1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 427/93).

[2] Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedentecomma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alleoperazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.

[3] Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni deicommi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finan-ze.

[4] Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratte-ri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebitodei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autoriz-zati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioniperiodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente an-ziché mensilmente (6). La stessa autorizzazione può essere concessaagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di auto-trazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albodi cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizio-ni di cui all'articolo 33, per le liquidazioni e i versamenti trimestralieffettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante peruso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra in-dicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposticon decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma.In deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo comma, a decorrere dal1° aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli auto-trasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere annotateentro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alladata di annotazione (in sottolineato si riportano le modifiche apporta-te dall'art. 3, comma 3, del D.L. 28-06-1995, n. 250, conv., con mod.,dalla L. 349/95).

[5] Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel numero 7)dell'articolo 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercentile suddette attività , l'imposta si applica sulla stessa base imponibiledell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità stabi-lite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'articolo 19 èforfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle opera-zioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se sono effettuateanche prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o co-munque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica con lesuddette modalità anche ai relativi corrispettivi, ma la detrazione èforfetizzata in misura pari a un decimo dell'imposta relativa alle opera-zioni stesse. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione,tranne che per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, diregistrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25;per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta suglispettacoli. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applica-zione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione all'uffi-

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Pag. 1116 – n. 9/97 1/03/1997IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

cio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare;l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per untriennio. La disposizione relativa alla diversa detrazione per le presta-zioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse,all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno eser-citato l'opzione di cui alla legge 16-12-1991, n. 398 (comma sostitui-to, con decorrenza 1-1-1994, dall'art. 2, comma 1, lettera d), D.L. 30-12-1993, n. 557, conv. con mod. dalla L. 133/94).

[6] Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e deiconcorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decretolegislativo 14-4-1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato conlegge 22-4-1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni ri-guardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica dicui alla legge 22-12-1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conse-guentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formanooggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fattura-zione, registrazione e dichiarazione (comma inserito dall'art. 63, comma6, D.L. 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93).

[7] Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi enon ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e discarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosicomprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano statiripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti adaltri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lostoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pa-gamento dell’imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolosecondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo commadell’articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.(Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30). (7).

[7-bis o ottavo] Le disposizioni del precedente comma siapplicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli nonferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comunevigente al 31 dicembre 1996:

a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01) (comma inserito

dall'art.2, comma 1, lett. d) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., conmod., dalla L 28/02/1997, n. 30).

[7-ter o nono] Per le cessioni di carta da macero, di stracci e discarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le disposizionidel settimo comma si applicano, sotto la responsabilità del cedente,sempreché nell’anno solare precedente l’ammontare delle relativecessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia statosuperiore a due miliardi di lire (Comma inserito dall'art.2, comma1, lett. d) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30) .

[8 o decimo] I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successivarivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazio-ne, ai sensi dell'art. 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate,all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista ibeni nell'esercizio dell'impresa.

[9 o undicesimo] Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentaliper l'esercizio dell'attività e quelli propri, comunque effettuate da eser-centi agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti dicommissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'eserci-zio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile è costituita dal15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazioneo l'acquisto intracomunitario (8) dei beni destinati alla vendita non èdetraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presun-zioni di cui all'articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenu-

to in conformità all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati daisoggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data edil titolo di consegna dei beni, nonché il prezzo di vendita degli stessi(comma inserito dall'art. 11, comma 4, lettera c), legge 30-12-1991,n. 413).

____________________(1) D.M. 28-12-1972 e D.M. 6-7-1993. Per l'importazione e commercializza-zione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, art. 3, secondo comma, legge 10-12-1975, n. 724, art. 13, D.M. 3-2-1982, art. 5, D.M. 26-7-1983 e art. 4, legge 7-3-1985, n. 76; per l'IVA sui tabacchi lavorati introdotti in depositi fiscali, D.M.6-7-1993.

(2) Il periodo riportato in sottolineato è stato aggiunto dall'art. 36, comma 17,D.L. 30-8-1993, n. 331, conv. con mod., dalla L. 427/93.

(3) Cfr.anche D.M. 29-12-1989 e successivamente sostituito dal D.M. 9-4-1993.

(4) Cfr. D.M. 13-3-1973 e D.M. 13-4-1978.

(5) Cfr. D.M. 5-5-1980.

(6) Per i versamenti relativi all'ultimo trimestre solare da parte degli intestataridi conto fiscale, cfr. art. 5, comma 4, D.M. 28-12-1993, n. 567 (in "Finanza& Fisco Settimanale" n. 3 del 22-01-1994, pag. 92).

(7) Per queste cessioni cfr. l'art. 3, comma 118 della L. 549/95 che si riporta:

118. La disposizione di cui al settimo comma dell’articolo 74 del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successivemodificazioni, è da intendere nel senso che le cessioni ivi considerate sonoeffettuate oggettivamente senza pagamento di imposta anche se riguardanorottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori,che sono stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottopostiad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio,senza modificarne la natura. Non si fa luogo a rimborsi di imposta né èconsentita la variazione di cui all’articolo 26 del citato decreto del Presidentedella Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

(8) Le parole in sottolineato sono state aggiunte dall'art. 57, comma 1, lett. o)D.L. 30-8-1993, n. 331, conv. con mod., dalla L. 427/93.

TABELLA A

Parte Terza, numeri 1) e 114)Beni e servizi soggetti all'aliquota del 9 per cento

(aliquota elevata al 10% dall'art. 10, comma 1,D.L. 41/1995, conv., con mod. dalla L. 85/95)

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); (La parola «Ca-valli» è stata soppressa dal comma 83, dell'art. 1 della L 23/12/1996,n. 662,e successivamente reinserita dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 1)del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n.30).

(omissis)114) medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, ad acce-

zione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articolidi medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente esseredotate secondo la farmacopea ufficiale; (numero sostituito dall'art.2, comma 1, lett. e), n. 2) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod.,dalla L 28/02/1997, n. 30). — Il successivo comma 8 dell'art. 2 del DLsopracitato ha pertanto abrogato l' art. 10, comma 2, lett. a), del DL 41/1995, conv. con mod. dalla L 85/95 che si riporta:2. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è ridotta:

[a) al 4 per cento per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le impor-tazioni di medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, a eccezione deiprodotti omeopatici [e dei medicinali da banco o di automedicazione di cui

all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 —parole soppresse dalla L 85/95], di sostanze farmaceutiche e di articoli dimedicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotatesecondo la Farmacopea ufficiale; Lettera abrogata]

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1/03/1997 n. 9/97 – Pag. 1117IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

DL 30 agosto 1993, n. 331, conv. con mod. dalla L 427/93, artt. 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 50-bis, 51 e 58

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche,sui tabacchi lavorati e in materia di Iva con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti adetta armonizzazione, nonché disposizioni concenenti la discliplina dei centri autorizzati di assistenzafiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontarecorrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinariasu taluni beni ed altre disposizioni tributarie

Art. 38Acquisti intracomunitari

1. L’imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intraco-munitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio diimprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altreorganizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto delPresidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, soggetti passivid’imposta nel territorio dello Stato.

2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivantida atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto realedi godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Statoda altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivod’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto.

3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:[a) la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di con-

tratti d’opera, d’appalto e simili, di beni prodotti, montati o assiematiin altro Stato membro utilizzando in tutto o in parte materie o benispediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passi-vo d’imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto;] (letteraabrogata dall'art.1, comma 2, lett. a) della L 28/97).

b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto diun soggetto passivo d’imposta di beni provenienti da altro Stato mem-bro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nelterritorio dello Stato, per finalità rientranti nell’esercizio dell’impre-sa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso sogget-to in altro Stato membro;

c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni edaltre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decretodel Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, non soggetti pas-sivi d’imposta;

d) l’introduzione nel territorio dello Stato da parte o per contodei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenzaimportati in altro Stato membro;

e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi tra-sportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non èsoggetto d’imposta ed anche se non effettuati nell’esercizio di impre-se, arti e professioni.

4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di tra-sporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromo-bili con peso totale al decollo superiore a 1.550 Kg, e i veicoli conmotore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw,destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni desti-nate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazionidi salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all’arti-colo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente dellaRepubblica 26-10-1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si conside-rano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimilachilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesidalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizio-ne in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero,

navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e lacessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data delprovvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubbliciregistri o di altri provvedimenti equipollenti.

5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di ope-

razioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispet-tivamente, dell’articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento delConsiglio delle Comunità europee 16-7-1985, n. 1999, e dell’artico-lo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25-7-1988, n. 2503, sei beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, sog-getto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza o persuo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della co-munità; l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporanea-mente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati,beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale daidazi doganali;

b) l’introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di unacessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiematidal fornitore o per suo conto;

c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e daquelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3,lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente inde-traibile a norma dell’articolo 19, terzo comma, del decreto del Presi-dente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, e dai produttori agricolidi cui all’articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato perl’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare com-plessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’arti-colo 40, comma 3 del presente decreto, effettuati nell’anno solareprecedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nel-l’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivodegli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e alnetto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 edegli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;

d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Statomembro dell’esonero disposto per le piccole imprese.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica aisoggetti ivi indicati che optino per l’applicazione dell’imposta sugliacquisti intracomunitari, dandone comunicazione all’ufficio nella di-chiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’annoprecedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività o comun-que anteriormente all’effettuazione dell’acquisto. L’opzione ha effet-to, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, dal1° gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui èesercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al com-pimento del biennio successivo all’anno nel corso del quale è eserci-tata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve esserecomunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dal-l’anno in corso. Per i soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, non sog-getti passivi d’imposta, la revoca deve essere comunicata mediante

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Pag. 1118 – n. 9/97 1/03/1997IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiara-zione annuale. La revoca ha effetto dall’anno in corso.

7. L’imposta non è dovuta per l’acquisto intracomunitario nel ter-ritorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d’imposta in altro Sta-to membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro espediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, sog-getti passivi d’imposta o enti di cui all’articolo 4, quarto comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, assog-gettati all’imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designatiper il pagamento dell’imposta relativa alla cessione.

8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitarida parte di commissionari senza rappresentanza.

Art. 40Territorialità delle operazioni intracomunitarie

1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio delloStato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o iviimmessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato isti-tutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dalterritorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

2. L’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territoriodello Stato quando l’acquirente è ivi soggetto d’imposta, salvo chesia comprovato che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta in altroStato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senzapagamento dell’imposta l’acquisto intracomunitario di beni spediti otrasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggettodi successiva cessione a soggetto d’imposta nel territorio di tale Statoo ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e seil cessionario risulta designato come debitore dell’imposta relativa.

3. In deroga all’articolo 7, secondo comma, del decreto del Presi-dente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, si considerano effettuatenel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispon-denza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Statodal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti dipersone fisiche non soggetti d’imposta ovvero di cessionari che nonhanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intraco-munitari ai sensi dell’articolo 38, comma 6, ma con esclusione in talcaso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, maimportati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti otrasportati dal territorio di tale ultimo Stato.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da

installare, montare o assiemare ai sensi dell’articolo 7, secondo com-ma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effet-tuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso del-l’anno solare non superiore a lire 54 milioni e sempreché tale limitenon sia stato superato nell’anno precedente. La disposizione non operaper le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passi-vi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l’applicazione del-l’imposta nel territorio dello Stato.

4-bis. In deroga all’articolo 7, quarto comma, lettera b), deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esuccessive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a benimobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Statomembro e rese nei confronti di soggetti d’imposta residenti odomiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate,se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membroin cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni,qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si consideranoivi effettuate se sono rese a un committente soggetto passivo diimposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportatial di fuori del territorio dello Stato. (Comma inserito dall'art. 1,

comma 2, lett. b) della L 28/97).5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative

prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territoriodello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non si-ano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddetteprestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio delloStato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d’imposta.

6. In deroga all’articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto delPresidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, si considerano ef-fettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio dialtro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto in-tracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesseda soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato; le stesseprestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, an-corché ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d’imposta in altroStato membro.

7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, conqualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territo-rio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte na-zionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati.Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vet-toriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di prodotti energe-tici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti.

8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate neicommi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all’articolo 7,quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubbli-ca 26-10-1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si con-siderano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioniivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione resea soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della pre-stazione di intermediazione è soggetto passivo d’imposta nel territo-rio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorchél’operazione cui l’intermediazione si riferisce sia effettuata in altroStato membro.

9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioniintracomunitarie di cui all’articolo 41 nonché le prestazioni di servi-zio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e leprestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5, 6 e 8 rese asoggetti passivi d’imposta in altro Stato membro (Le parole «le pre-stazioni di servizio» e «4-bis» sono state inserite dall'art. 1, comma 2,lett. c) della L 28/97).

Art. 41Cessioni intracomunitarie non imponibili

1. Costituiscono cessioni non imponibili:a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel

territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o daterzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta odi enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’articolo 4,quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta; i beni possono esseresottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o diterzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento adaltri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, di-versi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indica-ti nell’articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali,esonerati dall’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomuni-tari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l’ap-plicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sononon imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguitiin conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;

b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, dibeni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal ce-

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1/03/1997 n. 9/97 – Pag. 1119IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

dente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei con-fronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acqui-sti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione dellastessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di tra-sporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensidella successiva lettera c). La disposizione non si applica altresì sel’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non hasuperato nell’anno solare precedente e non supera in quello in corsolire 154 milioni, ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardostabilito da questo Stato a norma dell’articolo 28-ter, B, comma 2,della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17-5-1977, come modi-ficata dalla direttiva n. 680/CEE del 16-12-1991. In tal caso è am-messa l’opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato mem-bro dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai fini del-l’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno precedente ovvero nelladichiarazione di inizio dell’attività o comunque anteriormente all’ef-fettuazione della prima operazione non imponibile. L’opzione ha ef-fetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente,dal 1° gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento incui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino alcompimento del biennio successivo all’anno solare nel corso del qualeè esercitata; la revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichia-razione annuale ed ha effetto dall’anno in corso;

c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Sta-to, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere iviinstallati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):[a) la consegna in dipendenza di contratti d’opera, d’appalto e

simili, nel territorio di altro Stato membro, a committenti soggettipassivi di imposta, o a terzi per loro conto, di beni prodotti, montatio assiemati nel territorio dello Stato utilizzando in tutto o in partematerie o beni spediti nel territorio stesso o comunque forniti daicommittenti o da terzi per loro conto;] (lettera abrogata dall'art.1,comma 2, lett. d) della L 28/97).

b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cuiall’articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membrodai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se noneffettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l’ac-quirente non è soggetto passivo d’imposta;

c) l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediantetrasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio delloStato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelliindicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica peri beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfe-zionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’articolo 38, com-ma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’ese-cuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebberodella ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.

4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del de-creto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, le cessionidi cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché le prestazioni di servizi in-dicate nell’articolo 40, comma 9, del presente decreto, sono compu-tabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti iviconsiderati.

Art. 42Acquisti non imponibili o esenti

1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall’imposta gli ac-quisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Statoè non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repub-blica 26-10-1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente

dall’imposta a norma dell’articolo 10 dello stesso decreto (le parole«commi settimo e ottavo» sono state così sostituite alle precedenti«comma sesto» dall'art. 2, comma 9-bis), del DL 31/12/1996, n. 669,conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30).

2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento del-l’imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primocomma e al secondo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidentedella Repubblica 26-10-1972, n. 633, non si applica la disposizionedi cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 1 del decreto-leg-ge 29-12-1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27-2-1984, n. 17.

Art. 44Soggetti passivi

1. L’imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui aiprecedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni dibeni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi. L’impostaè determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presentedecreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972,n. 633.

2. In deroga al comma 1, l’imposta è dovuta:a) per le cessioni di cui al comma 7 dell’articolo 38, dal cessiona-

rio designato con l’osservanza degli adempimenti di cui agli articoli46, 47 e 50, comma 6;

b) per le prestazioni di cui all’articolo 7, quarto comma, lettera d),del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, e perquelle di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, del presente decre-to rese da soggetti passivi d’imposta non residenti e senza stabile or-ganizzazione nel territorio dello Stato, dal committente se soggettopassivo nel territorio stesso (le parole «commi 4-bis, 5,» sono statecosì sostituite alle precedenti «commi 5,» dall'art. 1, comma 2, lett.e) della L 28/97).

3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un sog-getto passivo d’imposta non residente e senza stabile organizzazionenel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall’applica-zione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, neimodi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territoriodello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo commadell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esen-ti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’impo-sta, la rappresentanza può essere limitata all’esecuzione degli obbli-ghi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cuiall’articolo 46, nonché alla compilazione, ancorché le operazioni intal caso non siano soggette all’obbligo di registrazione, degli elenchidi cui all’articolo 50, comma 6.

4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma del-l’articolo 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membrogli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta devonoessere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato aisensi dell’articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente del-la Repubblica 26-10-1972, n. 633.

Art. 46Fatturazione delle operazioni intracomunitarie

1. La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere nu-merata e integrata dal cessionario o committente con l’indicazione delcontrovalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concor-rono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valutaestera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’ali-quota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche

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Pag. 1120 – n. 9/97 1/03/1997IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

alle fatture relative alle prestazioni di cui all’articolo 40, commi4-bis, 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d’imposta nel territorio delloStato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento del-l’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare del-l’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla re-lativa norma (le parole «commi 4-bis, 5,» sono state così sostituitealle precedenti «commi 5,» dall'art. 1, comma 2, lett. f) della L 28/97).

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 e per leprestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, non soggetteall’imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell’artico-lo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, chetrattasi di operazione non imponibile o non soggetta all’imposta, conla specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contene-re l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effettidell’imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dalloStato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al ces-sionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultarespecifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spe-diti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acqui-stati senza pagamento dell’imposta a norma dell’articolo 40, comma2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attri-buito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e ladesignazione dello stesso quale debitore dell’imposta (le parole«commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti «commi5,» dall'art. 1, comma 2, lett. f) della L 28/97).

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o traspor-tati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell’articolo 41,comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recareanche l’indicazione del numero di identificazione allo stesso attribu-ito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, percorrispondenza e simili, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b),non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all’artico-lo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati diidentificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell’eserci-zio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l’atto relati-vo alla cessione o altra documentazione equipollente.

5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario dicui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere [a),] b) e c), o committentedelle prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, che nonha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di ef-fettuazione della operazione deve emettere entro il mese seguente inunico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l’indicazione anchedel numero di identificazione attribuito agli effetti dell’imposta sulvalore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appar-tenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiorea quello reale deve emettere fattura integrativa entro il mese seguentealla registrazione della fattura originaria (a parola «a),» è stata sop-pressa dall'art. 1, comma 2, lett. f) della L 28/97 e le parole «commi4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti «commi 5,» dalmedesimo articolo della L 28/97).

Art. 47Registrazione delle operazioni intracomunitarie

1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’articolo38, commi 2 e 3, lettera b), e alle operazioni di cui all’articolo 46,comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primoperiodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese diricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quin-dici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese (1),distintamente nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, secondo l’ordine dellanumerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazio-ni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all’articolo 46, comma 5,devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devonoessere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti peri-odi, anche nel registro di cui all’articolo 25 del predetto decreto, conriferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese diemissione (Le parole«lettera b)» sono state così sostituite alle prece-denti «lettere a) e b)» dall'art. 1, comma 2, lett. g) della L 28/97) (2).

2. I contribuenti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26-10-1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui alcomma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anziché in quellodelle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai terminie alle modalità indicate nel comma 1.

3. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Pre-sidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, non soggetti passivid’imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, lefatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, te-nuto e conservato a norma dell’articolo 39 dello stesso decreto n. 633del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti inpossesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui al-l’articolo 46, comma 5.

4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all’arti-colo 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro dicui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione e con riferimentoalla data della loro emissione (3).

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle opera-zioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d’imposta nelterritorio dello Stato.

(1) Le parole «e con riferimento al relativo mese» sono state introdotte, coneffetto 01-07-1994, dall’art. 3, comma 2, lettera a), DL 30-12-1993, n. 557,conv. con mod. dalla L. 133/1994.

(2) L'ultimo periodo è stato sostituito, con effetto 01-07-1994, dall’art. 16,comma 1, DL 29-4-1994, n. 260, conv. con mod. dalla L. 413/1994.

(3) Le parole «e con riferimento alla data della loro emissione» sono stateintrodotte, con effetto 01-07-1994, dall’art. 3, comma 2, lettera b), DL 30-12-1993, n. 557, conv. con mod. dalla L. 133/1994.

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Art. 50Obblighi connessi agli scambi intracomunitari

1. Le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, commi 1, lette-ra a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis,5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell’imposta nei confrontidei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero diidentificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenen-za (le parole «lettera c)» sono state così sostituite alle precedenti«lettere a) e c)» dall'art. 1, comma 2, lett. h) della L 28/97 e le parole«commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti «commi5,» dal medesimo articolo della L 28/97).

2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l’ufficio, su richiestadegli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilitecon decreto del Ministro delle finanze (1), conferma la validità delnumero di identificazione attribuito al cessionario o committente daaltro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i datirelativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, alnome e al cognome.

3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni dicui all’articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, soggetti all’imposta deve co-municare all’altra parte contraente il proprio numero di partita IVA,

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1/03/1997 n. 9/97 – Pag. 1121IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne cheper l’ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di personefisiche non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni (leparole «commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti«commi 5,» dall'art. 1, comma 2, lett. h) della L 28/97).

4. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Pre-sidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, non soggetti passivid’imposta, che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugliacquisti intracomunitari a norma dell’articolo 38, comma 6, del presen-te decreto, devono dichiarare all’ufficio competente nei loro confronti,a norma dell’articolo 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che ef-fettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazionedeve essere presentata anteriormente all’effettuazione di ciascun acqui-sto; l’ufficio, attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiara-zione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito model-lo approvato con decreto del Ministro delle finanze resa dai soggettiinteressati al momento del superamento del limite di cui all’articolo 38,comma 5, lettera c), del presente decreto (2).

5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunitàeconomica europea o da questo provenienti in base a uno dei titoli nontraslativi di cui all’articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere an-notati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633.

6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepi-logativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le di-sposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 23-1-1993, n. 16, con-vertito con modificazioni, dalla legge 24-3-1993, n. 75. L’elenco riepi-logativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l’indica-zione dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio delloStato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell’articolo 41, comma 3,ovvero dell’articolo 38, comma 5, lettera a), beni oggetto di perfezio-namento o manipolazione nonché la specifica del relativo titolo. I sog-getti indicati nell’articolo 38, comma 3, lettera c) devono presentare,secondo le modalità ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decre-to-legge n. 16 del 1993, l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomu-nitari.

7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente allaconsegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tut-to o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi dicui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stataeseguita la consegna o spedizione dei beni per l’ammontare comples-sivo delle operazioni stesse.

[8. Con l’osservanza delle prescrizioni stabilite con decreto del Mi-nistro delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doga-nali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari. Le ces-sioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere intro-dotti in tali depositi nonché le cessioni e le prestazioni di servizi rela-tive ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento d’imposta;la disposizione si applica anche relativamente ai beni nazionali o co-munitari che, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono desti-nati ad essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali,depositi franchi e nei punti franchi] (comma abrogato dall'art. 1,comma 2, lett. h) della L 28/97).

(1) Cfr. DM 28-1-1993, in Gazzetta Ufficiale n. 26/93 che si riporta:

Conferma, da parte degli uffici IVA, della validità del numero di identifi-cazione dei soggetti di imposta residenti in altro Stato membro della Co-munità economica europea

Articolo 1Gli esercenti impresa o arti e professioni, che effettuano cessioni intracomuni-tarie senza l’applicazione dell’imposta, possono ottenere conferma della vali-dità del numero di identificazione del cessionario o committente residente inun altro Stato membro della Comunità economica europea nonchè i dati rela-tivi alla ditta, denominazione o ragione sociale e, in mancanza, al nome ecognome, presso l’ufficio IVA di competenza, che, su richiesta dei soggetti

interessati, rilascia un’attestazione su cui devono essere apposti il timbro del-l’ufficio e la firma del funzionario responsabile.

(2) Cfr. DM 16-2-1993._______

Art. 50-bis (1)Depositi fiscali ai fini Iva

1. Sono istituiti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, specialidepositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi Iva», per la custodiadi beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita alminuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire talidepositi le imprese esercenti magazzini generali munite diautorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelleoperanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi Iva:

a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la

lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alledisposizioni doganali possono essere in essi introdotti.

2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovverodel direttore delle entrate delle province autonome di Trento e diBolzano e della Valle d’Aosta, possono essere abilitati a custodirebeni nazionali e comunitari in regime di deposito Iva altri soggettiche riscuotono la fiducia dell’Amministrazione finanziaria. Condecreto del ministro delle Finanze, da emanare entro il 1° marzo 1997,sono dettate le modalità e i termini per il rilascio dell’autorizzazioneai soggetti interessati. L’autorizzazione può essere revocata dalmedesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delleentrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valled’Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione deldeposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioniper il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendonoestratti agli effetti del comma 6, salva l’applicazione della lettera i)del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per contoterzi, l’autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a societàper azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, asocietà cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazionenon sia inferiore a un miliardo di lire. Detta limitazione non si applicaper i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivoidentificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinatiad essere ceduti al depositario; in tal caso l’acquisto intracomunitariosi considera effettuato dal depositario, al momento dell’estrazionedei beni.

3. Ai fini della gestione del deposito Iva deve essere tenuto, aisensi dell’articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, unapposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citatoregistro deve essere conservato ai sensi dell’articolo 39 del predettodecreto n. 633 del 1972; deve altresì, essere conservato a norma dellamedesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a basedell’introduzione e dell’estrazione dei beni dal deposito e di quellirelativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza deibeni nel deposito medesimo. Con decreto del ministro delle Finanzesono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro,nonché quelle relative all’introduzione e all’estrazione dei beni daidepositi.

4. Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valoreaggiunto le seguenti operazioni:

a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti medianteintroduzione in un deposito Iva;

b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni noncomunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva;

c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altroStato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione

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Pag. 1122 – n. 9/97 1/03/1997IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

in un deposito Iva;d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al

presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva,effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella letterac);

e) le cessioni di beni custoditi in un deposito Iva;f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva

con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea,salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad impostanel territorio dello Stato;

g) le cessioni di beni estratti da un deposito Iva con trasporto ospedizione fuori del territorio della Comunità europea;

h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni diperfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditiin un deposito Iva, anche se materialmente eseguite non nel depositostesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddetteoperazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;

i) il trasferimento dei beni in altro deposito Iva.5. Il controllo sulla gestione dei depositi Iva è demandato

all’ufficio doganale o all’ufficio tecnico di finanza che già esercita lavigilanza sull’impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all’ufficiodelle entrate indicato nell’autorizzazione. Gli uffici delle entrate e icomandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesacon i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al correttoadempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i benidepositati.

6. L’estrazione dei beni da un deposito Iva ai fini della loroutilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Statopuò essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta agli effettidell’Iva e comporta il pagamento dell’imposta; la base imponibile ècostituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione nonassoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero, qualorasuccessivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni,dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ognicaso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alleeventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formatooggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione.L’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, a normadell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto,anche intracomunitario, senza pagamento dell’imposta, da parte delsoggetto che procede all’estrazione, questi deve provvedere allaintegrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizieventualmente resi e dell’imposta, ed alla annotazione della variazionein aumento nel registro di cui all’articolo 23 del citato decreto delPresidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giornidall’estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve,altresì, essere annotata nel registro di cui all’articolo 25 del medesimodecreto entro il mese successivo a quello dell’estrazione.

7. Nei limiti di cui all’articolo 44, comma 3, secondo periodo, igestori dei depositi Iva assumono, qualora non sia stato già nominatoun rappresentante fiscale, la veste di rappresentanti fiscali dei soggettipassivi d’imposta identificati in altro Stato membro ai fini

dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioniintracomunitarie concernenti i beni introdotti nei suddetti depositi.

8. Il gestore del deposito Iva risponde solidalmente con il soggettopassivo della mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativaall’estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilitecon il decreto di cui al comma 3.

(1) Articolo inserito dall'art.1, comma 1, lett. i) della L 28/97)

Art. 51Disposizioni relative ai produttori agricoli

1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produt-tori agricoli di cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presi-dente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, l’imposta si applica se-condo le disposizioni dell’articolo 47, comma 3, e dell’articolo 49,commi 1 e 2, del presente decreto.

2. Per le cessioni di cui all’articolo 40, comma 3, non si applicanole disposizioni di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26-10-1972, n. 633.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a), siapplicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed itticieffettuate dai produttori agricoli di cui all’articolo 34 del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esuccessive modificazioni, che non hanno optato a norma delpenultimo comma dello stesso articolo 34 per l’applicazionedell’imposta nel modo normale (comma così sostituito dall'art. 1,comma 2, lett. l) della L 28/97).

Art. 58Operazioni non imponibili

1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma del-l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972,n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate neiconfronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono tra-sportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente,anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. Ladisposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per contodel cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

[2. Salvo quanto previsto nell’articolo 41, comma 2, lettera a), delpresente decreto sono non imponibili, anche agli effetti dell’articolo9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni diperfezionamento e le manipolazioni usuali indicate nell’articolo 38,comma 5, lettera a) del presente decreto, eseguite su beni nazionali ocomunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membroda o per conto del prestatore del servizio o del committente soggettopassivo di imposta in altro Stato membro.] (comma abrogato dall'art.

1, comma 2, lett. m) della L 28/97).