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IT IT Unita nella diversità TESTI APPROVATI PARTE III nella seduta di giovedì 10 maggio 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 EDIZIONE PROVVISORIA PE 486.812 PARLAMENTO EUROPEO 2012 - 2013

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IT IT

Unita nella diversità

TESTI APPROVATI

PARTE III

nella seduta di

giovedì 10 maggio 2012

P7_TA-PROV(2012)05-10 EDIZIONE PROVVISORIA PE 486.812

PARLAMENTO EUROPEO

2012 - 2013

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INDICE

TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

P7_TA-PROV(2012)0196 Protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta antifrode - Relazione

annuale 2010 (A7-0121/2012 - Relatore: Zigmantas Balčytis) Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2010 (2011/2154(INI))........................................................................................................................... 1

P7_TA-PROV(2012)0197 Roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell’Unione ***I (A7-0149/2012 - Relatore: Angelika Niebler) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione) (COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD)) ............................................................................................ 12

P7_TA-PROV(2012)0198 Esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose ***I (A7-0015/2012 - Relatore: Dan Jørgensen) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione) (COM(2011)0245 – C7-0107/2011 – 2011/0105(COD)) ..................................................................................................................... 115

P7_TA-PROV(2012)0199 Modifica degli articoli 87 bis e 88 del regolamento del Parlamento europeo (A7-0072/2012 - Relatore: Carlo Casini) Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla modifica degli articoli 87 bis e 88 del regolamento del Parlamento europeo (2009/2195(REG))........................................... 258

P7_TA-PROV(2012)0200 Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (A7-0152/2012 - Relatore: Cecilia Wikström) Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la modifica del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (2009/2170(INI)) ............................ 269

P7_TA-PROV(2012)0201 Strategia commerciale e di investimento dell'UE nella sponda meridionale del

Mediterraneo in seguito alle rivoluzioni della primavera araba (A7-0104/2012 - Relatore: Niccolò Rinaldi)

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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul Commercio per il cambiamento: la strategia commerciale e di investimento dell'UE per il Mediterraneo meridionale dopo le rivoluzioni della primavera araba (2011/2113(INI))................................ 277

P7_TA-PROV(2012)0202 Brevetti per processi biologici essenziali (B7-0228/2012) Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici (2012/2623(RSP))............................................................................. 290

P7_TA-PROV(2012)0203 Pirateria marittima (B7-0223, 0224, 0225 e 0226/2012) Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla pirateria marittima (2011/2962(RSP)) ..................................................................................................................... 294

P7_TA-PROV(2012)0204 Esame in commissione delle interrogazioni scritte rimaste senza risposta (interpretazione

dell'articolo 117, paragrafo 3, del regolamento) Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sull'esame in commissione delle interrogazioni scritte rimaste senza risposta (interpretazione dell'articolo 117, paragrafo 3, del regolamento)........................................................................................................................ 302

P7_TA-PROV(2012)0205 Sostegno all'istituzione di una Giornata europea in memoria dei Giusti (P7_DCL(2012)0003) Dichiarazione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul sostegno all'istituzione di una Giornata europea in memoria dei Giusti ............................................................................ 303

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P7_TA-PROV(2012)0196

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta antifrode -

Relazione annuale 2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla tutela degli interessi

finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2010

(2011/2154(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

– visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 29 settembre 2011, dal titolo "Tutela degli interessi finanziari dell'UE – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2010" (COM(2011)0595) e i relativi documenti di accompagnamento (SEC(2011)1107, SEC(2011)1108 e SEC(2011)1109)1,

– vista l'undicesima relazione operativa dell'OLAF – Relazione annuale 20112,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2010, corredata delle risposte delle istituzioni3,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti sulla strategia antifrode della Commissione (COM(2011)0376),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "La tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea attraverso il diritto penale e le indagini amministrative – Una politica integrata per salvaguardare il denaro dei contribuenti" (COM(2011)0293),

– viste la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione4, la sua dichiarazione del 18 maggio 2010 sugli sforzi dell'Unione per lottare contro la corruzione5 e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo intitolata "La lotta contro la corruzione nell'UE" (COM(2011)0308),

– visto l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità

1 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-commission/2010_it.pdf 2 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cont/dv/olaf_/olaf_it.pdf 3 GU C 326 del 10.11.2011, pag. 1. 4 Testi approvati, P7_TA(2011)0388. 5 GU C 161 E del 31.5.2011, pag.62.

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europee1,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità2,

– vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 20093,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0121/2012),

A. considerando che l'UE e gli Stati membri sono ugualmente responsabili della tutela degli interessi finanziari dell'UE e della lotta contro la frode e che la stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri è una condizione fondamentale;

B. considerando che gli Stati membri hanno la fondamentale responsabilità di eseguire l'80% del bilancio dell'Unione europea così come di riscuotere le risorse proprie, tra l'altro sotto forma di IVA e di dazi doganali;

C. considerando che nel 2010 l'impatto finanziario totale delle irregolarità rilevate dai sistemi di controllo ammonta a 2 193 milioni di EUR contro i 1 757 milioni di EUR del 2009;

D. considerando che secondo la Corte dei conti europea (CCE) i pagamenti alla base dei conti presentano errori materiali, con un tasso di errore stimato pari al 3,7% del bilancio totale dell'UE; che i sistemi di controllo si sono dimostrati solo parzialmente efficaci nel garantire la regolarità dei pagamenti e che le principali cause di irregolarità sono attribuibili a errori nei criteri di ammissibilità e di aggiudicazione degli appalti pubblici;

E. considerando che, nella maggior parte dei casi, la Corte dei conti europea ha ritenuto che le autorità degli Stati membri disponessero di informazioni sufficienti per rilevare e correggere almeno alcuni di tali errori prima dell'esecuzione dei pagamenti e che esistono ancora possibilità di miglioramento dei meccanismi di correzione e nelle attività di audit degli Stati membri;

Considerazioni generali

1. sottolinea che la crisi finanziaria globale e, in particolar modo, la crisi dell'area dell'euro che l'UE sta attualmente affrontando, richiedono l'adozione di misure speciali che assicurino la tutela adeguata degli interessi finanziari dell'UE in termini di entrate, i quali sono direttamente correlati agli interessi finanziari degli Stati membri; ritiene inoltre che un'attuazione più rigorosa della politica fiscale possa consentire all'Europa di superare la crisi, in particolare mediante la riduzione dell'economia sommersa la quale, in base alle stime, ammonta a circa un quinto del PIL ufficiale4;

1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 2 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. 3 Testi approvati, P7_TA(2011)0142. 4 "Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2011" di Friedrich Schneider, all'indirizzo http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2011/ShadEcon31.pdf.

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2. sottolinea come l'e-government abbia le potenzialità per aumentare la trasparenza e per facilitare la lotta contro la frode e la corruzione salvaguardando in tal modo i fondi pubblici; sottolinea come l'Europa sia in ritardo rispetto ai suoi partner industrializzati, a causa, tra l'altro, della mancanza di interoperabilità tra i sistemi1; sottolinea che, specialmente in un momento di crisi, l'Europa deve intensificare gli sforzi per realizzare una nuova generazione di e-government che possa garantire maggiore trasparenza nelle finanze pubbliche;

3. richiama l'attenzione sul fatto che le transazioni elettroniche, non in contanti, sono documentate e rendono pertanto più difficile la partecipazione all'economia sommersa, e che esiste una forte correlazione tra la quantità di pagamenti elettronici effettuati in un paese e la misura della sua economia sommersa2; incoraggia gli Stati membri ad abbassare le soglie oltre le quali i pagamenti con mezzi diversi dal denaro contante sono obbligatori;

4. sottolinea la necessità di dati statistici affidabili sull'entità della frode e della corruzione e, in particolare, sulla diffusione dell'evasione fiscale e del mancato pagamento dei dazi doganali oltre che sull'utilizzo improprio dei fondi dell'UE da parte della criminalità organizzata; deplora il fatto che la Commissione non sia stata in grado di fornire tali dati, nonostante le ripetute richieste del Parlamento;

Osservazioni generali

5. sottolinea che la frode è un comportamento doloso che costituisce un illecito penale e che per irregolarità si intende il mancato rispetto di una norma; si rammarica del fatto che la relazione della Commissione europea non tratti la frode in maniera approfondita e affronti il tema delle irregolarità con molta approssimazione; ricorda che l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguarda la frode e non le irregolarità e chiede che sia fatta distinzione tra frode ed errore; chiede che congiuntamente alla frode, sia trattato il tema della corruzione;

6. prende atto del fatto che, nel 2010, l'incidenza finanziaria delle irregolarità nel settore delle spese è aumentata, attestandosi a 1,8 miliardi di EUR (ovvero l'1,27% dei fondi stanziati), rispetto al dato di 1,4 miliardi di EUR (ossia l'1,13%) del 2009; osserva inoltre un incremento dell'incidenza finanziaria nel settore delle entrate, che ammonta a 393 milioni di EUR (ovvero l'1,88% delle risorse proprie tradizionali riscosse totali lorde), a fronte dei 357 milioni di EUR (ovvero 1,84%) del 2009;

7. deplora il fatto che quantità considerevoli dei fondi dell'UE vengano ancora spesi erroneamente e invita la Commissione a intervenire con decisione per recuperare un numero maggiore di pagamenti erroneamente eseguiti, a considerare gli Stati membri maggiormente responsabili degli importi non ancora recuperati a titolo di irregolarità, a ottimizzare la prevenzione e l'individuazione delle irregolarità e dei casi di frode, a sospendere immediatamente i pagamenti e ad applicare sanzioni efficaci in caso di uso improprio dei fondi dell'UE;

8. osserva che, nel 2010, il numero di irregolarità segnalate è aumentato in tutti i settori, fatta eccezione per quello dei fondi di preadesione e delle risorse proprie tradizionali, e che tale

1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un'agenda digitale europea (COM(2010)0245).

2 The Shadow Economy in Europe, 2010: Using Electronic Payment Systems to Combat the Shadow Economy / Friedrich Schneider, A.T. Kearney, 2010.

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aumento è collegato alla chiusura del periodo di attuazione 2000-2006 dei Fondi di coesione e ai miglioramenti apportati al sistema di gestione delle irregolarità (Irregularities Management System, IMS);

9. evidenzia che, nonostante la modernizzazione e il potenziamento del sistema di gestione delle irregolarità e l'aumento del volume delle segnalazioni da parte della maggioranza degli Stati membri, che ha determinato un miglioramento della qualità e dell'attendibilità delle relazioni, permangono differenze negli approcci adottati dagli Stati membri nella segnalazione delle irregolarità e, di conseguenza, dubbi sull'adeguatezza dei sistemi nazionali di segnalazione; invita gli Stati membri ad attuare pienamente l'IMS, a migliorare ulteriormente l'osservanza dell'obbligo di segnalazione e ad aumentare la rapidità con cui segnalano le irregolarità;

10. esprime inoltre preoccupazione per il fatto che alcuni Stati membri non utilizzano ancora completamente il sistema di segnalazione elettronica; invita pertanto tali Stati a porre immediatamente rimedio a questa situazione;

11. ribadisce il suo rammarico per la gravità dei dubbi che permangono sulla qualità delle informazioni fornite dagli Stati membri e osserva che alcuni Stati membri continuano a segnalare un numero esiguo di irregolarità e casi di frode rilevati; invita la Commissione a fornire al Parlamento europeo informazioni sull'efficacia dei sistemi nazionali di controllo di tali paesi;

12. ricorda che la legislazione dell'Unione impone agli Stati membri di comunicare tutte le irregolarità entro due mesi dalla fine del trimestre in cui un'irregolarità è stata oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario e/o in cui sono emerse nuove informazioni su un'irregolarità comunicata; invita gli Stati membri a intraprendere ogni possibile sforzo, compreso lo snellimento delle procedure amministrative nazionali, per rispettare i termini previsti e ridurre il divario temporale tra il momento in cui un'irregolarità viene rilevata e quello in cui viene segnalata; invita gli Stati membri a intervenire soprattutto per proteggere il denaro dei contribuenti, come parte dei propri sforzi per combattere la frode;

13. ribadisce la necessità di dati statistici attendibili sull'entità della frode e della corruzione, in particolare in relazione all'evasione fiscale e doganale nonché alle attività della criminalità organizzata che fanno un uso improprio dei fondi dell'UE; si rammarica del fatto che, nonostante le ripetute richieste del Parlamento europeo, la Commissione non sia stata in grado di fornire tali dati;

14. esprime delusione per il fatto che la Commissione non è in grado di fornire una stima dell'entità effettiva delle irregolarità e delle frodi e che, di conseguenza, non è possibile valutare la portata complessiva delle irregolarità e delle frodi nei singoli Stati membri né individuare e disciplinare quelli in cui si registra il numero più elevato di questi fenomeni, come richiesto dal Parlamento europeo già nel 2009;

15. sottolinea come negli ultimi anni siano stati sviluppati nuovi strumenti di misura dell'incidenza della corruzione e della frode; esorta pertanto la Commissione ad adoperarsi tempestivamente per adottare tali nuovi strumenti e fornire una valutazione dell'incidenza della corruzione e della frode nell'utilizzo dei fondi dell'UE e nell'appropriazione indebita delle sue entrate; osserva che in tal modo sarà possibile valutare l'efficacia della protezione contro l'uso improprio dei fondi dell'UE e salvaguardare le entrate dell'Unione dall'appropriazione indebita;

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16. chiede che la responsabilità di sviluppare strumenti di misura dell'incidenza della frode e della corruzione correlate ai fondi dell'UE venga assunta dalla Commissione in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, la Corte dei conti europea e altri organi di audit e di controllo dell'UE;

17. osserva che la cosiddetta regola del "50/50"1 applicabile nel settore dell'agricoltura rappresenta un incentivo efficace per indurre gli Stati membri a velocizzare e portare a termine i procedimenti di recupero; invita la Commissione a valutare se sia possibile applicare questo meccanismo di recupero anche in altri settori (coesione e preadesione) e se, in base a tale regola, sarebbe opportuno dimezzare i limiti di tempo per le azioni di recupero (portandoli cioè, rispettivamente, a due e quattro anni);

18. osserva che la relazione annuale 2010 della Corte dei conti europea (relazione della CCE) afferma che i pagamenti indicati nei rendiconti finanziari del 2010 su cui grava un numero consistente di errori ammontavano al 3,7% della spesa complessiva di bilancio dell'UE, vale a dire, approssimativamente a 4,5 miliardi di EUR;

19. osserva che la relazione della Corte dei conti afferma altresì che, prima dell'approvazione dei pagamenti, le autorità degli Stati membri avevano a disposizione informazioni sufficienti per individuare alcuni degli errori e porvi rimedio o prevenirli;

Entrate: Risorse proprie

20. ricorda che la riscossione corretta dell'IVA e dei dazi doganali influisce direttamente sulle economie degli Stati membri e sul bilancio dell'UE; sottolinea che il miglioramento dei sistemi di riscossione delle entrate dovrebbe essere considerato una questione della massima priorità da tutti gli Stati membri, in particolare da quelli che si trovano in maggiore difficoltà nell'attuale situazione economica;

21. sottolinea che l'attenzione deve essere rivolta alla riscossione più efficiente delle entrate; ribadisce che la frode fiscale causa perdite considerevoli sia al bilancio dell'UE sia alle economie degli Stati membri, aggravando pertanto la crisi del debito pubblico; ricorda che il costo dell'economia sommersa grava sui cittadini che percepiscono un reddito facilmente documentabile e tracciabile;

22. rileva differenze considerevoli nei dati forniti dagli Stati membri sulle irregolarità nel settore delle risorse proprie tradizionali (RPT) e ritiene pertanto che la classificazione delle irregolarità e dei casi di frode nella banca dati sulle risorse proprie (OWNRES) non sia pienamente attendibile; esorta la Commissione a individuare modalità per potenziare tale banca dati al fine di garantire l'affidabilità e la confrontabilità dei dati comunicati;

23. invita la Commissione a mantenere l'attenzione sull'attuazione delle strategie di controllo doganale degli Stati membri, specialmente nel settore delle importazioni ad alto rischio, e a migliorare le attività relative all'individuazione delle irregolarità e dei casi di presunta frode nel settore delle risorse proprie tradizionali (RPT);

1 In base a tale regola, la Commissione può recuperare il 50% dei pagamenti irregolari che non sono stati recuperati nel termine di quattro anni dai bilanci degli Stati membri o, nel caso di un procedimento giudiziario per il recupero dei pagamenti, entro un termine di otto anni. Tale regola si applica per garantire un recupero più rapido dei fondi indebitamente versati.

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24. nutre preoccupazione per il contrabbando, in particolare per il contrabbando di sigarette, che si conferma un problema grave per l'UE e determina una perdita rilevante di risorse ai danni dei bilanci nazionali e dell'UE; accoglie con favore il piano d'azione elaborato dalla Commissione per combattere il contrabbando di sigarette e alcolici lungo il confine orientale dell'UE, nonché il rinnovo, alla fine del 2010, della cooperazione doganale con la Cina e la Russia e il quadro strategico per la cooperazione doganale approvato da entrambi i paesi;

25. si compiace dell'esito dell'operazione doganale congiunta degli Stati membri denominata "Sirocco", condotta nel giugno 2010 e coordinata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nel corso della quale sono stati sequestrati circa 40 milioni di sigarette, 1,2 tonnellate di tabacco sfuso, 7 000 litri di alcolici e 8 milioni di altri articoli contraffatti;

26. osserva che una parte considerevole delle entrate proviene dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e che la Commissione e gli Stati membri devono pertanto monitorare e reagire in modo efficace alle nuove tendenze così come a quelle già esistenti in materia di frode; accoglie con favore il Libro verde della Commissione sul futuro dell'IVA e sollecita la presentazione di proposte concrete in materia di riforma dell'IVA;

Perdite di IVA

27. ricorda che, in base alle stime di uno studio eseguito per conto della Commissione europea1, il divario medio dell'IVA dell'UE2 è pari al 12 %; richiama in particolare l'attenzione sul fatto che tale divario ha raggiunto livelli preoccupanti, rispettivamente del 30% in Grecia e del 22% in Italia, i paesi in cui la crisi del debito pubblico è più grave e la cui situazione minaccia la stabilità economica dell'UE-27;

28. sottolinea che oltre all'elusione fiscale e alle perdite dovute all'insolvenza, il divario dell'IVA è inoltre attribuibile alla frode e che le perdite derivanti da questa imposta, stimate in miliardi di EUR, sono ampiamente compensate dall'attuazione di misure di austerità che toccano i cittadini dell'UE il cui reddito è più facilmente dimostrabile;

29. sottolinea come sin dall'introduzione dell'IVA, il metodo di riscossione di questa imposta sia rimasto immutato; sottolinea che tale metodo è ormai superato, alla luce delle numerose modifiche intervenute nel contesto tecnologico ed economico;

Perdite di dazi doganali

30. sottolinea che i proventi derivanti dai dazi doganali costituiscono una parte importante delle risorse proprie tradizionali (TOR) dell'UE e rappresentano una fonte di reddito per i governi degli Stati membri, i quali trattengono il 25% degli stessi per coprire i costi di riscossione; ribadisce che la prevenzione efficace delle irregolarità e della frode in quest'ambito consente di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e comporta conseguenze significative per il mercato interno, eliminando l'iniquo vantaggio degli operatori economici che non pagano i dazi doganali su coloro che invece adempiono ai propri obblighi;

1 Studio sulla quantificazione e l'analisi del divario dell'IVA nell'UE-25, eseguito da Reckon LLP per conto della Commissione.

2 La differenza tra le entrate IVA effettivamente riscosse e quelle che gli Stati membri dovrebbero in teoria percepire sulla base delle rispettive economie.

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31. sottolinea che la corretta gestione dei dazi esercita un impatto diretto sul calcolo dell'imposta sul valore aggiunto;

32. ricorda a questo proposito che la Corte dei conti europea, nella sua relazione speciale n. 13/20111, ha mostrato come l'applicazione del solo regime doganale 422 abbia permesso di rilevare, nel 2009, perdite pari a circa 2 200 milioni di EUR3 nei sette Stati membri controllati dalla Corte, ossia il 29% dell'IVA teoricamente applicabile all'importo tassabile di tutti gli importi calcolati con il regime 42 nel 2009 in tali paesi;

33. ricorda come la Corte dei conti abbia riscontrato gravi carenze nel sistema di controllo dei regimi doganali semplificati, i quali costituiscono il 70% di tutti regimi doganali in vigore; sottolinea come tali carenze abbiano causato perdite ingiustificate nel bilancio dell'Unione oltre che violazioni della politica commerciale dell'UE; sottolinea che le carenze rilevate erano imputabili, tra l'altro, a verifiche di bassa qualità o scarsamente documentate e all'insufficiente utilizzo delle tecniche di trattamento automatico dati per l'esecuzione dei controlli durante la verifica di tali regimi;

Spese

Agricoltura

34. rileva che nel 2010 si è assistito a un incremento delle segnalazioni di irregolarità e di casi di sospetta frode, con un aumento dell'incidenza finanziaria dovuta a tali fenomeni da 13 milioni di EUR nel 2009 a 69 milioni di EUR nel 2010;

35. deplora che la situazione per quanto riguarda i fondi complessivamente recuperati resti insoddisfacente; osserva che nell'esercizio 2010 gli Stati membri hanno recuperato 175 milioni di EUR, vale a dire il 42% delle somme dovute al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) a partire dal 2007, mentre il saldo totale che doveva ancora essere recuperato alla fine dell'esercizio 2010 era di 1,2 miliardi di EUR e che, gli Stati membri hanno trasferito dai propri bilanci nazionali al bilancio dell'UE solamente 300 milioni di EUR secondo la regola del 50/50; si rammarica del fatto che la Commissione non ha tenuto conto della richiesta del Parlamento europeo e non ha comunicato a quest'ultimo le informazioni relative ai progressi compiuti in questo settore nella relazione 2010 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; ribadisce l'invito rivolto alla Commissione ad adottare tutte i provvedimenti necessari per attuare un sistema efficace per il recupero dei fondi e a tenere al corrente il Parlamento europeo;

36. deplora il fatto che, nel 2010, alcuni Stati membri non abbiano rispettato i termini per la segnalazione delle irregolarità; conviene con la Commissione che tutti gli Stati membri debbono migliorare le segnalazioni presentate; rammenta che Finlandia, Austria e Paesi Bassi si sono impegnati a conformarsi ai requisiti di comunicazione e invita la Commissione a fornire informazioni sui progressi realizzati da questi paesi nel 2011 nella relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode;

1 Relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti europea intitolata "I controlli sul regime doganale 42 impediscono e individuano i casi di evasione in materia di IVA?".

2 Regime utilizzato da un importatore per ottenere l'esenzione dall'IVA quando le merci importate vengono trasportate in un altro Stato membro e l'IVA deve essere pagata nello Stato di destinazione.

3 Di cui 1 800 milioni di EUR nei sette Stati membri selezionati e 400 milioni nei 21 Stati membri di destinazione delle merci importate del campione.

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37. mostra preoccupazione per il fatto che, nel 2010, l'Italia e altri 12 Stati membri dell'UE hanno classificato come "sospetta frode" oltre il 90% dei casi di irregolarità segnalati; esorta gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie, compresa una stretta collaborazione con le istituzioni europee, per rimuovere tutte le cause che favoriscono la frode concernente i fondi dell'UE;

38. nutre perplessità per l'esiguo numero di casi di frodi sospette segnalato da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, in particolare considerando la loro dimensione e il sostegno finanziario ricevuto, come descritto nella relazione sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea; ritiene che questo sollevi ragionevoli dubbi sul rispetto dei principi di segnalazione; esorta la Commissione a includere informazioni dettagliate sulla metodologia di segnalazione applicata e sulla capacità di rilevamento delle frodi in detti Stati membri; rinnova l'invito alla Commissione a monitorare da vicino l'efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo degli Stati membri e ad assicurare che l'informazione relativa al livello di irregolarità negli Stati membri rifletta la situazione reale; esorta la Commissione a includere nella relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea informazioni sulle azioni avviate in questo settore nel 2011;

Politica di coesione

39. constata che, sulla base dei dati forniti nella relazione annuale 2010 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, circa il 70% di tutti i casi in cui sono state segnalate irregolarità erano connessi alla politica di coesione e che, nel 2010, proprio in tale settore si è riscontrato il tasso maggiore di recupero della spesa (oltre il 60%); evidenzia che, secondo i dati forniti, è impossibile elaborare una valutazione oggettiva del numero effettivo di irregolarità e casi di frode nel settore perché l'elevato numero di irregolarità e (o) di casi di frode riferiti può essere correlato all'introduzione, nel 2009, del sistema di gestione delle irregolarità;

40. si compiace dei progressi realizzati nel 2010 in relazione alle somme recuperate per il periodo di programmazione 2000-2006, che corrispondono al 70%, ovvero a 2,9 miliardi di EUR, dei fondi erroneamente versati, rispetto al 50% del 2009;

41. osserva che, nel 2010, Danimarca, Francia, Malta, Paesi Bassi, Svezia e Slovenia non hanno riferito alcuna irregolarità nel settore, il che solleva dubbi riguardo all'adeguata applicazione del sistema di gestione delle irregolarità; nutre preoccupazione per la scarsa percentuale di recupero di Ungheria, Repubblica ceca e Slovenia (attorno e al di sotto del 20%); esorta la Commissione a intervenire, a ricercare le ragioni della situazione e a informare il Parlamento europeo sui progressi compiuti nella relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea del prossimo anno;

42. sottolinea che, come dimostrano i dati contenuti nella relazione del 2010 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, l'analisi delle categorie di irregolarità più frequentemente segnalate mostra che le irregolarità vengono individuate più spesso nella fase di attuazione del ciclo del progetto e che l'incidenza finanziaria maggiore interessa le fasi di selezione e di appalto; evidenzia che un sistema di appalti pubblici trasparente, chiaro e flessibile, che utilizzi in modo più attivo il sistema elettronico degli appalti pubblici, unitamente alla definizione di principi generali in materia di appalti pubblici a livello di UE, consentirebbe di garantire un utilizzo più efficiente dei fondi dello Stato membro e dell'UE; auspica che la Commissione metta effettivamente in atto una riforma del sistema degli appalti pubblici;

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Fondi di preadesione

43. nutre preoccupazione per il fatto che nei fondi di preadesione si sono osservati i tassi di recupero della spesa più bassi, con un tasso di recupero che nel 2010 ha raggiunto appena il 10% rispetto al 27% dell'anno precedente; osserva con inquietudine che il tasso di recupero per il periodo 2002-2006 rimane basso (attorno al 30% circa), specialmente in Bulgaria, Turchia, Lituania e Lettonia; invita la Commissione a prendere provvedimenti per garantire che i paesi beneficiari illustrino i motivi dei bassi tassi di recupero, migliorino le loro prestazioni e aggiornino i dati, inserendo le informazioni mancanti relative alle procedure di recupero completate;

44. osserva che, come nel 2009, in Romania e Bulgaria il numero maggiore di irregolarità e di casi di frode è connesso all'impiego delle risorse del fondo SAPARD; si compiace dei notevoli progressi compiuti dalla Bulgaria nel rafforzamento dei sistemi nazionali di controllo, dimostrati dal fatto che nel 2010 una parte considerevole dei casi di irregolarità e frode sospetta è stata individuata da controllori e ispettori interni o nazionali, e non da autorità esterne; deplora che in Romania la maggior parte delle irregolarità e delle frodi sospette sia ancora individuata in seguito a verifiche dei servizi dell'UE o a verifiche condotte su loro richiesta; chiede alla Commissione una stretta collaborazione con le autorità rumene per migliorare la situazione;

45. accoglie favorevolmente l'obiettivo della Commissione di sostenere gli sforzi profusi dai nuovi paesi beneficiari (Turchia, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Montenegro) nell'attuazione del sistema IMS;

OLAF

46. ribadisce che è necessario continuare a rafforzare l'indipendenza, l'efficacia e l'efficienza dell'OLAF;

47. esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare l'attuazione effettiva e tempestiva delle raccomandazioni formulate in seguito all'esame dei casi da parte dell'OLAF;

48. ritiene che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di riferire, su base annuale, in merito al seguito dato ai casi trasmessi dall'OLAF alle loro autorità giudiziarie, anche per quanto concerne le sanzioni penali e finanziarie imposte;

Appalti pubblici, maggiore trasparenza e lotta contro la corruzione

49. invita la Commissione, le agenzie competenti dell'Unione e gli Stati membri ad adottare misure e a fornire risorse per assicurare che i fondi dell'UE non siano soggetti alla corruzione, ad applicare sanzioni dissuasive nei casi accertati di corruzione e frode, e a intensificare la confisca dei beni illecitamente acquisiti in situazioni di frode, evasione fiscale e reati correlati al riciclaggio di denaro;

50. sottolinea come nella comunicazione della Commissione del 2011 dal titolo "La lotta contro la corruzione nell'UE" si stimi che ogni anno nell'UE 120 miliardi di EUR vengono persi a causa della corruzione, un fenomeno che causa danni finanziari, riduce le finanze pubbliche e mina la fiducia nelle istituzioni democratiche; sottolinea inoltre che nella sua risoluzione del 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione, il Parlamento ritiene che la corruzione determini in generale l'uso improprio del denaro pubblico e dei

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fondi dell'UE provenienti dai contribuenti e crei distorsioni di mercato, e invita – come nella sua succitata dichiarazione – la Commissione e gli organi competenti dell'Unione a garantire che i fondi dell'UE non siano soggetti alla corruzione;

51. accoglie favorevolmente la decisione del Parlamento europeo che istituisce un comitato speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro;

52. esprime soddisfazione per la ratifica da parte di Malta della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'UE del 20 gennaio 2011; si rammarica che la convenzione non sia ancora stata ratificata dalla Repubblica ceca e invita tale Stato a porre il prima possibile rimedio a questa situazione; invita inoltre l'Estonia a ratificare il Protocollo del 29 novembre 1996 concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione;

53. ricorda come il programma Hercule II sia lo strumento finanziario gestito dalla Commissione (OLAF) nell'ambito della tutela degli interessi finanziari dell'UE e della prevenzione delle attività criminali ad essi collegate, incluso il contrabbando di sigarette; prende atto che la valutazione intermedia del programma Hercule II ha confermato il suo valore aggiunto; ritiene che il successore di questo strumento – il programma Hercule III – debba continuare a migliorare le dotazioni tecniche degli Stati membri, a finanziare l'accesso alle banche dati, essenziali per le indagini da parte delle autorità degli Stati membri e dell'OLAF, nonché a contrastare il contrabbando di sigarette e la contraffazione, così come imposto dagli accordi giuridicamente vincolanti con i produttori di tabacco;

54. rinnova il proprio invito alla Commissione e agli Stati membri a progettare, attuare e valutare periodicamente sistemi di appalto uniformi e finalizzati a impedire la frode e la corruzione, nonché a definire e applicare condizioni chiare per la partecipazione agli appalti pubblici e a elaborare criteri per l'adozione di decisioni in quest'ambito; invita la Commissione ad adottare e mettere in atto sistemi per verificare, a livello nazionale, le decisioni sull'aggiudicazione di appalti pubblici per assicurare trasparenza e responsabilità nella gestione del denaro pubblico, nonché ad adottare e attuare sistemi di gestione del rischio e di controllo interno;

55. esprime soddisfazione per la pubblicazione nel gennaio 2011 del Libro verde della Commissione intitolato "Modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici – Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti"; osserva come la relazione di valutazione su questa consultazione sia stata adottata alla fine del mese di giugno del 2011 e come nel dicembre 2011 la Commissione abbia adottato la sua proposta di riformare le norme di base sugli appalti pubblici nell'UE (direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Seguito

56. chiede alla Commissione di informare il Parlamento su quali altri indicatori, fonti o metodi, oltre alle informazioni fornite dai denuncianti o dagli informatori, essa può utilizzare per determinare in quali settori dei finanziamenti o delle entrate dell'UE si registrano livelli più accentuati di frode;

57. invita la Commissione a tutelare e a promuovere il giornalismo investigativo e indipendente, che rappresenta un elemento fondamentale nella lotta alla criminalità, alla frode e alla corruzione relativa ai fondi europei;

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58. invita la Commissione a valutare, in base a criteri o parametri indipendenti, se i casi di frode indagati, segnalati da denuncianti o informatori, siano riconducibili ai settori in cui esiste una possibilità di incidenza più elevata della frode e se non lo sono, a valutare altri metodi per avviare indagini nei settori in cui le sospette frodi sono nascoste dalla legge dell'omertà che impedisce la diffusione delle informazioni ai denuncianti o agli informatori;

59. sottolinea che non si può tollerare una situazione che si ripete da diversi anni, in cui gli Stati membri non forniscono puntualmente i dati o forniscono dati non precisi e che non possono essere confrontati, rendendo in tal modo impossibile valutare oggettivamente la portata reale della frode negli Stati membri, e che il Parlamento europeo, la Commissione e l'OLAF non sono nelle condizioni di svolgere le loro funzioni in termini di valutazione della situazione e presentazione di ulteriori proposte; invita la Commissione ad assumere la piena responsabilità di recuperare i fondi indebitamente versati dagli Stati membri, nonché a raccogliere i dati comparabili e omogenei necessari e stabilire i principi di segnalazione per tutti gli Stati membri;

o

o o

60. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, al Comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.

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P7_TA-PROV(2012)0197

Roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell’Unione

***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla proposta di

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti

pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione) (COM(2011)0402 –

C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0402),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0190/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 ottobre 20111,

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi2,

– vista la lettera del 25 novembre 2011 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 marzo 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0149/2012),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle

1 GU C 24 del 28.1.2012, pag. 131. 2 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

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raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

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P7_TC1-COD(2011)0187

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2012 in vista

dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

1 GU C 24 del 28.1.2012, pag. 131. 2 Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012.

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considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno

2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno della

Comunità1, ha subito modificazioni sostanziali2. Esso dovrebbe essere ora nuovamente

modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2) L'obiettivo di ridurre la differenza tra le tariffe nazionali e quelle di roaming, che era

previsto dal quadro di valutazione comparativa 2011-2015 della Commissione,

approvato dal gruppo di esperti di alto livello i2010 nel novembre 2009, e incluso nella

comunicazione della Commissione dal titolo "Un'agenda digitale europea", dovrebbe

continuare ad essere perseguito anche dal presente regolamento. La prevista vendita

separata dei servizi di roaming e di servizi nazionali dovrebbe accrescere la concorrenza

e, conseguentemente, ridurre i prezzi per i clienti nonché creare un mercato interno per

i servizi di roaming nell'Unione all'interno senza distinzioni significative tra tariffe

nazionali e tariffe di roaming. I servizi di roaming all'interno dell'Unione possono

favorire lo sviluppo di un mercato interno delle telecomunicazioni nell'Unione.

1 GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32. 2 Cfr. allegato I.

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(3) Non si può sostenere l'esistenza di un mercato interno delle telecomunicazioni se

sussistono notevoli differenze tra i prezzi nazionali e i prezzi di roaming. Pertanto,

l'obiettivo ultimo dovrebbe essere l'eliminazione della differenza tra le tariffe

nazionali e le tariffe di roaming e la conseguente istituzione di un mercato interno per

i servizi di comunicazioni mobili.

(4) I prezzi elevati del roaming per chiamate vocali, SMS e dati che devono pagare gli

utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili, ad esempio studenti, uomini

d’affari e turisti, costituiscono un ostacolo all'uso delle loro apparecchiature mobili

quando viaggiano in altri paesi dell’Unione e costituiscono una fonte di

preoccupazione per i consumatori, le autorità nazionali di regolamentazione e le

istituzioni dell’Unione, in quanto rappresentano un ostacolo considerevole al

mercato interno. I prezzi al dettaglio eccessivi sono imputabili ai prezzi elevati

praticati all’ingrosso dall’operatore straniero della rete ospitante nonché, in numerosi

casi, ai forti ricarichi applicati al dettaglio dall’operatore di rete dell’utente. Spesso,

per mancanza di concorrenza, le riduzioni nei prezzi all'ingrosso non sono trasferite

al cliente al dettaglio. Sebbene alcuni operatori abbiano recentemente introdotto

sistemi tariffari che offrono ai clienti condizioni più favorevoli e prezzi leggermente

più bassi, è evidente che il rapporto tra costi e prezzi è ben diverso da quello che

prevarrebbe in mercati competitivi.

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(5) Tariffe di roaming elevate rappresentano un freno agli sforzi dell'Unione per puntare a

un'economia basata sulla conoscenza e alla realizzazione di un mercato interno di 500

milioni di consumatori. Il traffico mobile di dati è agevolato dall'attribuzione di uno

spettro radio sufficiente, di modo che i consumatori e le imprese possano utilizzare

servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in qualsiasi parte dell'Unione. Provvedendo

tempestivamente all'attribuzione di uno spettro radio sufficiente ed adeguato per

sostenere gli obiettivi di politica generale dell'Unione e rispondere al meglio alla

domanda crescente di traffico di dati senza fili, il programma pluriennale relativo alla

politica in materia di spettro radio istituito dalla decisione n. 243/2012/UE 1 aprirà la

strada a uno sviluppo che consentirà all'Unione di mettersi all'avanguardia mondiale

in termini di velocità della banda larga, mobilità, copertura e capacità, favorendo

l'affermazione di nuovi modelli imprenditoriali e di nuove tecnologie e contribuendo

così a ridurre i problemi strutturali del roaming all'ingrosso.

(6) Data la notevole diffusione delle apparecchiature mobili idonee al collegamento a

internet, i servizi di dati in roaming acquistano una significativa rilevanza

economica. Tale criterio è determinante sia per gli utenti che per gli offerenti di

applicazioni e contenuti. Per promuovere lo sviluppo di detto mercato le tariffe del

traffico dati non dovrebbero ostacolare la crescita.

1 Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che

istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

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(7) Nella comunicazione relativa alla relazione intermedia sull'evoluzione dei servizi di

roaming nell'Unione europea, la Commissione ha notato che l'evoluzione

tecnologica e/o le alternative ai servizi di roaming, come la disponibilità di servizi

vocali su protocollo internet (Voice over Internet Protocol - VoIP) o del Wi-Fi

(wireless fidelity), può rendere il mercato interno dei servizi di roaming nell'Unione

più competitivo. Mentre queste alternative, in particolare i servizi VoIP, sono

utilizzate sempre più frequentemente in ambito nazionale, non ci sono stati sviluppi

significativi quanto al loro utilizzo in roaming.

(8) Visto il rapido sviluppo del traffico mobile di dati e il crescente volume di utenti che

utilizzano servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming all'estero, emerge

l'esigenza di potenziare la pressione competitiva e di sviluppare nuovi modelli

imprenditoriali e tecnologie. La regolamentazione delle tariffe di roaming dovrebbe

essere articolata in modo tale da non scoraggiare la concorrenza verso livelli

decrescenti di prezzo.

(9) La creazione di uno spazio sociale, dell'istruzione, culturale e imprenditoriale europeo

basato sulla mobilità delle persone e dei flussi di dati digitali dovrebbe agevolare la

comunicazione tra le persone al fine di costituire una vera e propria «Europa per i

cittadini».

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(10) La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,

relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e

all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso)1, la direttiva 2002/20/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le

reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)2, la

direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che

istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione

elettronica (direttiva quadro)3, la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in

materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)4, e

la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,

relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle

comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni

elettroniche)5, (complessivamente «quadro normativo del 2002 per le comunicazioni

elettroniche»), perseguono l’obiettivo di creare un mercato unico delle comunicazioni

elettroniche all’interno dell’Unione, garantendo al contempo un elevato livello di tutela

dei consumatori attraverso una concorrenza più intensa.

1 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7. 2 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21. 3 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. 4 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51. 5 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

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(11) Il regolamento (CE) n. 717/2007 non è un provvedimento isolato, ma integra e rafforza

le disposizioni previste dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche

per quanto concerne il roaming all'interno dell'Unione. Tale quadro non ha dotato le

autorità nazionali di regolamentazione di strumenti sufficienti per adottare un’azione

efficace e decisiva per quanto riguarda i prezzi dei servizi di roaming all’interno

dell’Unione e non assicura pertanto il corretto funzionamento del mercato interno dei

servizi di roaming. Il regolamento (CE) n. 717/2007 costituiva uno strumento idoneo a

correggere tale situazione.

(12) Il quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche è basato sul principio

secondo cui si dovrebbero imporre obblighi di regolamentazione ex ante solo nei casi in

cui non esista un’effettiva concorrenza. Esso contempla una procedura per l’esecuzione

di analisi periodiche dei mercati e il riesame degli obblighi da parte delle autorità

nazionali di regolamentazione, che sfocia nell’imposizione di obblighi ex ante agli

operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato. Gli elementi

costitutivi di tale procedura comprendono la definizione dei mercati rilevanti in

conformità alla raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti di

prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una

regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE1 («raccomandazione»),

l’analisi dei mercati definiti in conformità alle linee direttrici della Commissione per

l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato a norma del

quadro normativo dell’Unione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica2, la

designazione di operatori che detengono un significativo potere di mercato e

l’imposizione di obblighi ex ante agli operatori così designati.

1 GU L 114 dell' 8.5.2003, pag. 45. 2 GU C 165 dell’11.7.2002, pag. 6.

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(13) La raccomandazione individuava nel mercato nazionale all’ingrosso dei servizi di

roaming internazionale per le reti pubbliche di telefonia mobile un mercato rilevante

suscettibile di una regolamentazione ex ante. Il lavoro intrapreso dalle autorità nazionali

di regolamentazione, sia singolarmente sia con il gruppo dei regolatori europei e con il

suo successore, l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

(BEREC), istituito dal regolamento (CE) n. 1211/20091, per analizzare i mercati

nazionali all’ingrosso dei servizi di roaming internazionale ha dimostrato tuttavia che le

singole autorità nazionali di regolamentazione non sono finora riuscite a risolvere

efficacemente il problema dei prezzi all’ingrosso elevati dei servizi di roaming

all'interno dell'Unione perché è difficile individuare le imprese dotate di un significativo

potere di mercato, viste le caratteristiche specifiche del roaming internazionale e in

particolare la sua natura transfrontaliera. A seguito dell’entrata in vigore del regolamento

(CE) n. 717/2007, il mercato del roaming è stato ritirato dal campo di applicazione della

raccomandazione riveduta2.

(14) Inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della

promozione degli interessi dei clienti delle reti mobili che risiedono abitualmente

all’interno del loro territorio non sono in grado di controllare il comportamento degli

operatori della rete ospitante situata in altri Stati membri, da cui dipendono gli stessi

clienti quando utilizzano i servizi internazionali di roaming. Tale ostacolo potrebbe

ridurre inoltre l’efficacia delle misure che gli Stati membri potrebbero adottare in base

alla loro competenza residua in materia di adozione di norme a tutela dei consumatori.

1 Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).

2 Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 65).

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(15) Di conseguenza, gli Stati membri sono sollecitati ad adottare misure per far diminuire i

prezzi dei servizi di roaming internazionale, ma il meccanismo di intervento normativo

ex ante da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, previsto dal quadro

normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche, si è dimostrato insufficiente

poiché non permette a tali autorità di tutelare efficacemente l’interesse dei consumatori

in questo settore specifico.

(16) Inoltre, nella risoluzione del Parlamento europeo relativa alla regolamentazione e ai

mercati europei delle comunicazioni elettroniche1 si invitava la Commissione a studiare

nuove iniziative per ridurre i costi del traffico telefonico mobile transfrontaliero;

parallelamente, il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006 ha concluso che per

conseguire gli obiettivi di crescita economica e produttività è necessario portare avanti

politiche mirate, efficaci e integrate sulle tecnologie dell’informazione e delle

comunicazioni (TIC) a livello sia unionale sia nazionale, e ha sottolineato, in tale

contesto, l’importanza di ridurre i costi del roaming per promuovere la competitività.

(17) Il quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche, sulla base di

valutazioni evidenti in quel momento, si prefiggeva la rimozione di tutte le barriere al

commercio tra gli Stati membri nel settore che armonizza, anche per quanto attiene alle

misure che riguardano le tariffe di roaming. Tuttavia, ciò non dovrebbe escludere

l’adeguamento di norme armonizzate tenendo conto di altre considerazioni, al fine di

trovare i mezzi più efficaci per promuovere la concorrenza nel mercato interno dei

servizi di roaming e di conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori.

1 GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 143.

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(18) È pertanto opportuno che il presente regolamento permetta di derogare alle norme

altrimenti applicabili a norma del quadro normativo del 2002 per le comunicazioni

elettroniche, in particolare la direttiva quadro, segnatamente al principio secondo cui i

prezzi praticati per le offerte di servizi dovrebbero essere determinati da accordi

commerciali in assenza di significativo potere di mercato, e consentire in tal modo

l’introduzione di obblighi normativi complementari che riflettano le caratteristiche

peculiari dei servizi di roaming all'interno dell'Unione.

(19) I mercati del roaming all’ingrosso e al dettaglio presentano caratteristiche uniche che

giustificano l’adozione di misure eccezionali che vanno al di là dei meccanismi

previsti dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche.

(20) È opportuno utilizzare un approccio armonizzato comune per garantire che gli utenti

delle reti pubbliche di comunicazioni mobili terrestri che viaggiano all’interno

dell’Unione non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming all'interno

dell'Unione ▌; ciò consentirebbe di promuovere la concorrenza dei servizi di roaming

tra i fornitori di roaming, di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori

nonché di preservare gli incentivi all’innovazione e la scelta per il consumatore.

Tenuto conto della natura transfrontaliera dei servizi in esame, è necessario il suddetto

approccio comune in modo che i fornitori di roaming possano operare in un unico

quadro normativo coerente, basato su criteri fissati in modo obiettivo.

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(21) Il regolamento (CE) n. 717/2007 cesserà di produrre effetti il 30 giugno 2012. Prima

della sua scadenza, come previsto dall’articolo 11 del regolamento, la Commissione

ha svolto un’analisi per valutare se gli obiettivi di tale regolamento fossero stati

raggiunti ed esaminare l’evoluzione dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio per la

fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali, di SMS e di trasmissione

di dati. Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 6 luglio 2011,

sull’esito della verifica del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007, la

Commissione ha ritenuto conveniente prorogare l'applicabilità del regolamento (CE)

n. 717/2007 oltre il 30 giugno 2012.

(22) I dati relativi all’evoluzione delle tariffe per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di

dati roaming all'interno dell'Unione dall’entrata in vigore del

regolamento (CE) n. 717/2007▌, compresi in particolare i dati raccolti su base

trimestrale dalle autorità nazionali di regolamentazione e comunicati ▌ tramite il

BEREC, non fanno prevedere che a partire dal giugno 2012, in assenza di

regolamentazione, la concorrenza nel mercato al dettaglio e all’ingrosso si sia

ragionevolmente sviluppata e possa essere sostenibile. Tali dati indicano che le tariffe

del roaming al dettaglio e all’ingrosso si mantengono a un livello molto più elevato

delle tariffe nazionali e quasi non si discostano dai limiti fissati dal regolamento (CE)

n. 717/2007 ▌, al di sotto dei quali la concorrenza è minima.

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(23) Vi sono rischi notevoli che il 30 giugno 2012, con il venire meno delle garanzie

regolamentari applicate ai servizi di roaming all'interno dell'Unione, all’ingrosso e al

dettaglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 717/2007 ▌, in mancanza di pressione

concorrenziale nel mercato interno dei servizi di roaming e dato l’interesse dei fornitori

di roaming a massimizzare gli introiti derivanti da questi servizi, le tariffe del roaming

all'interno dell'Unione all’ingrosso e al dettaglio tornino a livelli che non riflettono

realisticamente i costi effettivi connessi alla fornitura del servizio, compromettendo gli

obiettivi di tale regolamento. Pertanto, è opportuno prorogare l’intervento regolamentare

sul mercato dei servizi mobili in roaming oltre il 30 giugno 2012, onde garantire il buon

funzionamento del mercato interno consentendo lo sviluppo della concorrenza e, nel

contempo, continuando a far sì che ai consumatori non siano imposte tariffe eccessive

rispetto a quelle competitive nazionali.

(24) L'obiettivo di politica generale di cui all'articolo 8 della direttiva quadro relativo alla

capacità degli utenti finali di consultare e diffondere informazioni o di utilizzare

applicazioni e servizi di propria scelta dovrebbe essere promosso dalle autorità

nazionali di regolamentazione.

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(25) Per consentire lo sviluppo di un mercato dei servizi di roaming più efficiente, integrato e

competitivo non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di

negoziare in modo efficace l'accesso all'ingrosso al fine di fornire servizi di roaming. Gli

ostacoli all'accesso a tali servizi di roaming all'ingrosso, dovuti alle differenze nel potere

negoziale e nel grado di proprietà dell'infrastruttura da parte delle imprese, dovrebbero

essere eliminati. Gli operatori di reti mobili virtuali (mobile virtual network operators -

MVNO) e i rivenditori di servizi di comunicazioni mobili che non dispongono di

un'infrastruttura di rete propria forniscono tipicamente servizi di roaming sulla base

di accordi commerciali di roaming all'ingrosso conclusi con i rispettivi operatori di

reti mobili ospitanti nello stesso Stato membro. Tuttavia, le trattative commerciali

potrebbero non lasciare agli MVNO e ai rivenditori margine sufficiente per stimolare

la concorrenza attraverso tariffe più basse. L'eliminazione di tali ostacoli e il

riequilibrio del potere negoziale tra gli MVNO/rivenditori e gli operatori di reti mobili

grazie a un obbligo di accesso e limiti tariffari all'ingrosso dovrebbe agevolare lo

sviluppo di servizi e di offerte di roaming all'interno dell'Unione alternativi e

innovativi a favore dei clienti. Le norme del quadro normativo del 2012 per le

comunicazioni elettroniche, in particolare della direttiva quadro e della direttiva

accesso, non permettono di affrontare il problema imponendo obblighi agli operatori

che dispongono di rilevanti poteri di mercato.

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(26) È pertanto opportuno introdurre norme che stabiliscano l’obbligo di soddisfare richieste

ragionevoli di accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di

fornire servizi di roaming. Tale accesso dovrebbe corrispondere alle esigenze dei

soggetti che richiedono l'accesso. L'accesso dovrebbe essere rifiutato soltanto in base a

criteri obiettivi, quali la fattibilità tecnica o la necessità di preservare l'integrità della

rete. In caso di rifiuto dell'accesso la parte lesa dovrebbe poter ricorrere alla

procedura per la risoluzione delle controversie di cui al presente regolamento. Per

garantire condizioni eque è necessario che l’accesso all’ingrosso per la fornitura di

servizi di roaming sia concesso in conformità agli obblighi regolamentari stabiliti nel

presente regolamento applicabili all’ingrosso e tenga conto dei diversi elementi di costo

necessari per la fornitura di tale accesso. Un approccio regolamentare coerente

all’accesso all’ingrosso per la fornitura di servizi di roaming dovrebbe contribuire ad

evitare distorsioni tra gli Stati membri. È opportuno che il BEREC, in coordinamento

con la Commissione e in collaborazione con le parti interessate, metta a punto

orientamenti relativi all'accesso all'ingrosso per la fornitura di servizi di roaming.

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(27) Un obbligo di accesso all'ingrosso al roaming dovrebbe comprendere la fornitura di

servizi diretti all'ingrosso al roaming nonché la fornitura di servizi di roaming

all'ingrosso destinati alla rivendita da parte di terzi. L'obbligo di accesso all'ingrosso

al roaming dovrebbe comprendere anche l'obbligo per gli operatori di reti mobili di

permettere agli MVNO di reti mobili virtuali e ai rivenditori l'acquisto di servizi di

roaming all'ingrosso regolamentati da aggregatori all'ingrosso che offrono un punto

di accesso unico e una piattaforma standard per gli accordi relativi al roaming in tutta

l'Unione. Per garantire che gli operatori forniscano ai fornitori di roaming l'accesso a

tutte le infrastrutture necessarie per l'accesso diretto all'ingrosso al roaming nonché

per l'accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming entro un termine

ragionevole, è opportuno pubblicare un'offerta di riferimento contenente le condizioni

generali per l'accesso diretto all'ingrosso al roaming e l'accesso alla rivendita

all'ingrosso di servizi di roaming. La pubblicazione dell'offerta di riferimento non

dovrebbe impedire trattative commerciali tra il soggetto che richiede l'accesso e il

fornitore di accesso per la definizione del livello di prezzo dell'accordo finale di

fornitura all'ingrosso oppure di servizi supplementari di accesso all'ingrosso che

vanno al di là di quelli necessari per l'accesso diretto all'ingrosso al roaming e

l'accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming.

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(28) Un obbligo di accesso all’ingrosso al roaming dovrebbe comprendere tutti gli elementi

necessari per consentire la fornitura di servizi di roaming, ovvero: ▌ elementi della

rete e infrastrutture correlate; ▌ pertinenti sistemi di software, tra cui i sistemi di

supporto operativo; ▌ sistemi informativi o banche dati per la preparazione degli

ordinativi, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la

fatturazione; ▌ servizi di conversione del numero o sistemi che svolgono funzioni

analoghe; ▌ reti mobili e ▌ servizi di rete virtuale.

(29) Se i soggetti che richiedono l'accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming

richiedono l'accesso a infrastrutture o servizi in aggiunta a quanto necessario per la

fornitura di servizi di roaming al dettaglio, gli operatori di reti mobili possono

applicare tariffe eque e ragionevoli per tali infrastrutture o servizi. Tali infrastrutture

o servizi supplementari potrebbero essere, tra l'altro, servizi a valore aggiunto,

software supplementare e sistemi di informazione o modalità di fatturazione.

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(30) I servizi di comunicazioni mobili sono venduti in pacchetti che comprendono servizi

nazionali e di roaming, limitando la scelta dei clienti sui servizi di roaming. Tali pacchetti

riducono la trasparenza per quanto riguarda i servizi di roaming in quanto è difficile

paragonare i singoli elementi inclusi nei pacchetti. Di conseguenza, la concorrenza fra gli

operatori sulla base del servizio di roaming incluso nel pacchetto di comunicazioni mobili

non è ancora evidente. Agevolare la disponibilità del roaming come servizio a se stante

rappresenterebbe una soluzione ai problemi strutturali in quanto sensibilizzerebbe i

consumatori sui prezzi del roaming e consentirebbe loro di effettuare una scelta distinta

dei servizi di roaming, facendo in tal modo aumentare la pressione concorrenziale a

livello della domanda. Si contribuirà così al buon funzionamento del mercato interno dei

servizi di roaming ▌.

(31) Negli ultimi anni è cresciuta considerevolmente la domanda di servizi mobili di dati da

parte dei consumatori e delle imprese. Tuttavia, a causa delle tariffe elevate del

roaming di dati, il ricorso a detti servizi è pesantemente ristretto per i consumatori e le

imprese che operano a livello transfrontaliero nell'Unione. Dato che il mercato è ai

primi passi e la domanda di servizi di dati in roaming da parte dei consumatori è in

rapida crescita, tariffe al dettaglio regolamentate potrebbero solo mantenere i prezzi

intorno alle stesse tariffe massime proposte, come si è verificato in relazione al

regolamento (CE) n. 717/2007, invece di farli ulteriormente diminuire, ciò che

conferma pertanto la necessità di ulteriori misure strutturali.

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(32) I clienti dovrebbero essere in grado, nel minor tempo possibile in funzione della

soluzione tecnica, e senza penali né costi, di passare facilmente a un fornitore

alternativo di roaming o da un fornitore alternativo di roaming all'altro. I clienti

dovrebbero essere informati in forma chiara, comprensibile e facilmente accessibile di

questa possibilità.

(33) I consumatori dovrebbero avere il diritto di optare, secondo modalità di semplice

applicazione, per la vendita di servizi di roaming separata dal loro pacchetto di

comunicazioni mobili nazionali. Attualmente esistono diverse modalità con cui la

vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati può essere

tecnicamente realizzata, ivi incluse la doppia identità utente mobile internazionale

(International Mobile Subscriber Identity - IMSI) (due distinte IMSI facenti capo a

un'unica carta SIM), l'IMSI unica (una sola IMSI condivisa tra fornitore nazionale e

fornitore di roaming) e combinazioni dell'IMSI doppia o unica assieme alla modalità

tecnica che non impedisce al cliente di avere accesso a servizi di dati in roaming

regolamentati forniti direttamente su una rete ospitante in virtù di accordi tra

l'operatore della rete d'origine e l'operatore del paese visitato.

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(34) I prezzi elevati dei servizi di dati in roaming dissuadono i clienti dall'uso di servizi di

dati mobili quando sono in viaggio nell'Unione. Considerate la domanda e

l'importanza crescenti dei servizi di dati in roaming, non dovrebbero sussistere

ostacoli all'uso di servizi alternativi di dati in roaming, forniti direttamente su una rete

ospitante, in maniera temporanea o definitiva, indipendentemente dai contratti o dagli

accordi di roaming in vigore con i fornitori nazionali e senza oneri addizionali

addebitati da questi ultimi. Ove venga richiesto, al fine di offrire servizi di dati in

roaming, forniti direttamente su una rete ospitante, i fornitori nazionali e i fornitori di

servizi di dati in roaming dovrebbero collaborare per non precludere ai clienti

l'accesso e l'uso di tali servizi e per assicurare continuità ad altri servizi di roaming.

(35) Poiché il presente regolamento non dovrebbe stabilire modalità tecniche specifiche

per la vendita separata di servizi di roaming, ma piuttosto aprire la strada allo

sviluppo, da parte della Commissione sulla base di un contributo del BEREC, della

soluzione, ivi inclusa una combinazione di soluzioni, più efficiente ed efficace, è

opportuno fissare criteri relativi alle caratteristiche tecniche che dovrebbe rispettare

la soluzione tecnica per la vendita separata di servizi di roaming. Tali criteri

dovrebbero comprendere fra l'altro l'introduzione di tale soluzione in modo

coordinato e armonizzato in tutta l'Unione e dovrebbero garantire che i consumatori

siano in grado di scegliere, rapidamente e senza difficoltà, un fornitore di servizi di

roaming diverso senza dover cambiare il proprio numero. Inoltre, non dovrebbero

essere preclusi il roaming al di fuori dell'Unione ovvero quello all'interno

dell'Unione per i clienti di paesi terzi.

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(36) È necessario prevedere una maggiore cooperazione e un maggiore coordinamento tra

gli operatori di reti mobili per rendere tecnicamente possibile ▌ un'evoluzione tecnica

coordinata e adeguata della fornitura di servizi di roaming separati, senza impedire

l'accesso a servizi di dati in roaming forniti direttamente su una rete ospitante. È

opportuno pertanto elaborare i principi di base e le metodologie pertinenti al fine di

consentire un rapido adattamento al mutare delle situazioni e all'evoluzione

tecnologica. È opportuno che il BEREC, ▌in collaborazione con le parti interessate,

assista la Commissione nel definire gli elementi tecnici al fine di consentire la vendita

separata dei servizi di roaming e al fine di non impedire l'accesso a servizi di dati in

roaming forniti direttamente su una rete ospitante. Se necessario, la Commissione

dovrebbe affidare ad un organismo di normazione europeo il mandato di modificare le

norme pertinenti necessarie per l’attuazione armonizzata della vendita separata dei

servizi di roaming al dettaglio regolamentati.

(37) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente

regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di

esecuzione riguardo le modalità relative agli obblighi di informazione dei fornitori

nazionali e ad una soluzione tecnica per la vendita separata di servizi di roaming.

Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE)

n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che

stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte

degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla

Commissione1.

1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

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(38) Il BEREC dovrebbe poter fornire di propria iniziativa, tenendo conto del presente

regolamento e degli atti di esecuzione adottati in applicazione dello stesso,

orientamenti tecnici specifici sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio

regolamentati o su altre questioni disciplinate dal presente regolamento.

(39) Affinché sia pienamente efficace, si ritiene che la vendita separata dei servizi di

roaming al dettaglio regolamentati debba essere combinata con l’obbligo di accesso

all’ingrosso per la fornitura dei servizi di roaming, allo scopo di facilitare l’ingresso

sul mercato di operatori nuovi o esistenti, tra cui i fornitori di servizi di roaming

transfrontalieri. Tale soluzione eviterebbe distorsioni tra gli Stati membri garantendo

un approccio regolamentare coerente e contribuendo così allo sviluppo del mercato

interno. Tuttavia, l'attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio

regolamentati richiederà un periodo di tempo ragionevole per consentire

l’adeguamento tecnico degli operatori e le misure strutturali daranno pertanto luogo

ad un autentico mercato interno con sufficiente concorrenza solo dopo un certo lasso di

tempo. Per questo motivo dovrebbero essere mantenuti temporaneamente e a un livello

adeguato le tariffe massime all'ingrosso dei servizi di chiamata vocale, di SMS e di

dati in roaming nonché i limiti di salvaguardia per tali servizi al dettaglio allo scopo di

assicurare che i benefici esistenti per i consumatori siano conservati durante un periodo

transitorio di attuazione di tali misure strutturali ▌.

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(40) Con riguardo al proseguimento della regolamentazione temporanea dei prezzi, per

tutelare gli interessi dei clienti in roaming è opportuno imporre obblighi di

regolamentazione sia all’ingrosso sia al dettaglio, in quanto l’esperienza ha dimostrato

che le riduzioni dei prezzi all’ingrosso dei servizi di roaming all'interno dell’Unione

non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più bassi in quanto mancano

incentivi in tal senso. D’altra parte, un’azione volta a ridurre il livello dei prezzi al

dettaglio non affiancata da una parallela riduzione dei costi all’ingrosso della fornitura

di questi servizi rischierebbe di perturbare il corretto funzionamento del mercato

interno dei servizi di roaming e non permetterebbe un rafforzamento della

concorrenza.

(41) Fino a quando le misure strutturali non avranno portato a un livello sufficiente la

concorrenza sul mercato interno dei servizi di roaming, che comporterebbe riduzioni

dei costi all'ingrosso i quali a loro volta si ripercuoterebbero sui consumatori,

l'approccio più efficace e proporzionato per regolamentare il livello dei prezzi per

l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming intraunionali consiste nello stabilire,

a livello di Unione, tariffe medie massime all'ingrosso per minuto e nel limitare le tariffe

al dettaglio mediante l'eurotariffa introdotta dal regolamento (CE) n. 717/2007, che era

stata estesa attraverso l'eurotariffa SMS prevista dal regolamento (CE) n. 544/20091 e

che dovrebbe essere estesa dall'eurotariffa per i dati prevista nel presente

regolamento. La tariffa media all’ingrosso dovrebbe applicarsi tra due operatori mobili

all’interno dell’Unione per un periodo di tempo determinato.

1 Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che

modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all’interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 12).

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(42) Le eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati dovrebbero essere

fissate a un livello di salvaguardia che, mentre assicura che i benefici per i consumatori

▌ siano non solo mantenuti, ma addirittura aumentati durante un periodo transitorio

di attuazione delle misure strutturali, garantisca un margine sufficiente ai fornitori di

roaming e incoraggi offerte di roaming competitive a tariffe inferiori. Durante tale

periodo i fornitori di roaming dovrebbero portare attivamente all'attenzione dei clienti

le informazioni sulle eurotariffe e offrirle a tutti i loro clienti in roaming,

gratuitamente e in modo chiaro e trasparente.

(43) Le eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati, che devono essere

offerte ai clienti in roaming dovrebbero comportare un margine ragionevole rispetto ai

costi all’ingrosso sostenuti per la fornitura di un servizio di roaming, garantendo al

tempo stesso ai fornitori di roaming la libertà di competere, differenziando le loro

offerte e adattando le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle

preferenze dei consumatori. Tali limiti di salvaguardia dovrebbero essere fissati a

livelli tali da non distorcere i benefici concorrenziali delle misure strutturali e

potrebbero essere eliminati una volta che le misure strutturali abbiano comportato

vantaggi effettivi per i clienti. Questo approccio regolamentare non dovrebbe

applicarsi alla quota tariffaria addebitata per la fornitura di servizi a valore

aggiunto, ma unicamente alle tariffe per collegarsi a detti servizi.

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(44) Detto approccio regolamentare dovrebbe essere di facile attuazione e controllo per

ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico sia dei fornitori di roaming, che ne

devono rispettare le prescrizioni, sia delle autorità nazionali di regolamentazione, che

devono controllarlo ed applicarlo. Esso dovrebbe inoltre essere trasparente

e immediatamente comprensibile per tutti gli utenti di telefonia mobile all’interno

dell’Unione. Inoltre dovrebbe assicurare certezza e prevedibilità agli operatori che

forniscono servizi di roaming all’ingrosso e al dettaglio. È pertanto opportuno

specificare nel presente regolamento il livello in termini monetari delle tariffe massime

al minuto all’ingrosso e al dettaglio.

(45) È opportuno che la tariffa media massima all’ingrosso al minuto così specificata tenga

conto dei vari elementi che entrano in gioco nell’effettuazione di una chiamata in

roaming all'interno dell'Unione, in particolare il costo dell’effettuazione di chiamate da

e verso reti mobili, inclusi costi generali, segnalazione e transito. Il parametro più

adeguato per la raccolta e la terminazione delle chiamate è la tariffa media di

terminazione delle chiamate mobili per gli operatori di reti mobili nell’Unione, basata

sulle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione e pubblicate

dalla Commissione. Le tariffe medie massime al minuto fissate dal presente

regolamento dovrebbero pertanto essere determinate tenendo conto della tariffa media

di terminazione delle chiamate mobili, che costituisce un parametro per i relativi costi.

La tariffa media massima all’ingrosso al minuto dovrebbe diminuire annualmente per

tener conto delle riduzioni delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte

periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione.

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(46) L’eurotariffa per chiamate vocali transitoria applicabile al dettaglio dovrebbe

garantire ai clienti in roaming che non sarà loro praticata una tariffa eccessiva all’atto

di effettuare o ricevere una chiamata in roaming regolamentata, assicurando al

fornitore di roaming un margine sufficiente per differenziare i prodotti offerti ai

consumatori.

(47) Nel periodo transitorio di imposizione di limiti di salvaguardia tutti i consumatori

dovrebbero essere informati in materia e avere la possibilità di scegliere una tariffa di

roaming semplice che non superi le tariffe massime, senza oneri supplementari o

precondizioni. Un margine ragionevole tra i costi all’ingrosso e i prezzi al dettaglio

dovrebbe garantire ai fornitori di roaming la copertura di tutti i loro costi di roaming

specifici al dettaglio, incluse debite quote dei costi di commercializzazione e delle

sovvenzioni per i telefoni cellulari, lasciando loro un margine sufficiente per produrre un

profitto ragionevole. Le eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati

costituiscono uno strumento adeguato per garantire protezione al consumatore e

flessibilità al fornitore di roaming. Conformemente al livello all'ingrosso, i livelli

massimi delle eurotariffe per chiamate vocali, SMS e per i dati dovrebbero essere

diminuiti annualmente.

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(48) Nel periodo transitorio di imposizione di limiti di salvaguardia, i nuovi clienti in roaming

dovrebbero essere informati in maniera esaustiva e in modo chiaro e comprensibile

sulla gamma di tariffe di roaming esistenti all'interno dell'Unione, incluse quelle

conformi alle eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati. I clienti in

roaming esistenti dovrebbero avere l’opportunità di scegliere una nuova tariffa conforme

alle eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati, o qualsiasi altra tariffa

di roaming entro un determinato periodo di tempo. Per quanto riguarda i clienti in

roaming esistenti che non hanno effettuato una scelta entro il periodo di tempo previsto,

è opportuno distinguere tra coloro i quali avevano già optato per una specifica tariffa o

pacchetto tariffario di roaming prima dell’entrata in vigore del presente regolamento

e coloro i quali non avevano effettuato tale scelta. A questi ultimi dovrebbe essere

automaticamente concessa una tariffa conforme al presente regolamento. I clienti in

roaming che beneficiano già di specifiche tariffe o pacchetti tariffari di roaming che

soddisfano le loro esigenze individuali e che hanno scelto su tale base dovrebbero

mantenere la tariffa o il pacchetto tariffario scelti in precedenza se, dopo essere stati

nuovamente informati sulle loro attuali condizioni tariffarie e sulle eurotariffe in vigore,

indicano al proprio fornitore di roaming la scelta di mantenere detta tariffa. Tali

tariffe o pacchetti tariffari di roaming specifici potrebbero includere, ad esempio, tariffe

di roaming forfettarie, tariffe non pubbliche, tariffe di roaming con costi fissi

supplementari, tariffe con tariffazione al minuto inferiore alle eurotariffe per chiamate

vocali, SMS e per i dati massime o tariffe con scatto alla risposta.

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(49) Poiché il presente regolamento dovrebbe costituire una misura speciale ai sensi

dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva quadro ▌e poiché i fornitori di servizi di

roaming possono essere tenuti, in virtù del presente regolamento, ad apportare

modifiche alle tariffe di roaming al dettaglio per conformarsi ai requisiti del presente

regolamento, tali modifiche non dovrebbero creare un diritto di recesso dal contratto per

i clienti delle reti mobili nell’ambito delle leggi nazionali di recepimento del quadro

normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche.

(50) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità di proporre ai

consumatori offerte innovative più vantaggiose delle eurotariffe transitorie per chiamate

vocali, SMS e per i dati, quali definite dal medesimo, ma dovrebbe anzi incoraggiare

offerte innovative ai clienti in roaming a tariffe inferiori, in particolare in risposta alla

pressione concorrenziale supplementare creata dalle disposizioni strutturali del presente

regolamento. Il presente regolamento non prevede la reintroduzione delle tariffe di

roaming nei casi in cui esse siano state abolite completamente, né esige l’aumento delle

tariffe di roaming esistenti al livello dei limiti transitori di salvaguardia ivi fissati.

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(51) Ove le tariffe massime non siano espresse in euro, i limiti iniziali applicabili e i loro

valori rivisti dovrebbero essere determinati nella pertinente valuta, applicando i tassi di

cambio di riferimento pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea alla data

precisata nel presente regolamento. Ove non vi sia alcuna pubblicazione alla data

precisata, i tassi di cambio di riferimento applicabili dovrebbero essere quelli

pubblicati nella prima Gazzetta ufficiale dell’Unione europea successiva a tale data e

contenente i suddetti tassi di cambio di riferimento. Per proteggere i consumatori

dall'aumento dei prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati (servizi di

chiamata vocale, di SMS o di dati in roaming regolamentati) dovuto alle fluttuazioni

del tasso di cambio di riferimento di valute diverse dall'euro, uno Stato membro la

cui moneta non è l'euro dovrebbe utilizzare una media nel tempo di vari tassi di

cambio di riferimento per fissare le tariffe massime al dettaglio nella propria valuta.

(52) Il fatto che alcuni operatori di reti mobili fatturino le chiamate in roaming all’ingrosso

sulla base di intervalli minimi di durata che vanno fino a sessanta secondi, e non al

secondo, come normalmente avviene per altre interconnessioni all’ingrosso, crea una

distorsione della concorrenza tra tali operatori e gli operatori che applicano metodi di

fatturazione diversi e pregiudica l’applicazione coerente delle tariffe massime

all’ingrosso introdotte dal presente regolamento. Ciò comporta inoltre spese

supplementari che, incidendo sui costi all’ingrosso, influiscono negativamente sulle

tariffe per i servizi di chiamata vocale in roaming al dettaglio. È quindi opportuno

esigere che gli operatori di reti mobili applichino le tariffe per i servizi di chiamata

vocale in roaming all’ingrosso regolamentati secondo una fatturazione al secondo.

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(53) Il GRE, predecessore del BEREC, ha riscontrato che l’adozione da parte degli operatori

mobili di intervalli di fatturazione superiori al secondo per i servizi di roaming al

dettaglio ha causato l’aumento di una fattura tipo in eurotariffa per chiamate vocali del

24% circa per le chiamate effettuate e del 19% circa per le chiamate ricevute. Il GRE ha

affermato inoltre che questi aumenti costituiscono un costo occulto perché non sono

trasparenti per la maggior parte dei consumatori. Per questo motivo, il GRE ha

raccomandato di agire tempestivamente per tenere conto delle diverse prassi di

fatturazione al dettaglio applicate all’eurotariffa per chiamate vocali.

(54) Sebbene il regolamento (CE) n. 717/2007, introducendo un’eurotariffa nell’Unione,

abbia istituito un approccio comune per assicurare che ai clienti in roaming non siano

imposte tariffe eccessive per le chiamate in roaming regolamentate, le diverse unità di

fatturazione utilizzate dagli operatori mobili pregiudicano gravemente la sua

applicazione uniforme. Inoltre ne consegue che, nonostante la natura transfrontaliera

dei servizi di roaming all'interno dell'Unione, la fatturazione delle chiamate in roaming

regolamentate avviene secondo modalità divergenti che distorcono le condizioni della

concorrenza nel mercato interno.

(55) È quindi opportuno introdurre una serie di norme comuni relative alle unità di

fatturazione dell'eurotariffa per chiamate vocali al dettaglio, al fine di rafforzare

ulteriormente il mercato interno ed offrire in tutta l'Unione lo stesso elevato livello di

protezione ai consumatori dei servizi di roaming all'interno dell'Unione.

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(56) I fornitori di chiamate in roaming al dettaglio regolamentate dovrebbero pertanto essere

tenuti a fatturare le chiamate in eurotariffa per chiamate vocali al secondo, con l’unica

possibilità di fatturare un periodo iniziale minimo pari a non oltre trenta secondi per

chiamata effettuata. In questo modo i fornitori di roaming copriranno eventuali costi

ragionevolmente sostenuti per la connessione e potranno essere flessibili e più

concorrenziali offrendo ai clienti costi minimi inferiori. Non è giustificata la fatturazione

di un periodo iniziale minimo per le chiamate in eurotariffa per chiamate vocali

ricevute, poiché il costo effettivo all’ingrosso è fatturato al secondo ed eventuali costi di

connessione sono già inclusi nelle tariffe di terminazione delle chiamate mobili.

(57) Ai clienti non dovrebbero essere addebitati costi per la ricezione di messaggi vocali in

una rete ospitante, dato che essi non hanno la possibilità di controllare la durata di tali

messaggi. Ciò non dovrebbe però impedire l’applicabilità di altri addebiti per la

messaggeria vocale, ad esempio l’addebito dei costi per l’ascolto di tali messaggi.

(58) I clienti che vivono in zone frontaliere non dovrebbero ricevere fatture inutilmente

elevate a causa di un roaming involontario. I fornitori di roaming dovrebbero pertanto

adottare provvedimenti ragionevoli per tutelare i propri clienti dal rischio di incorrere

in spese di roaming mentre si trovano nel loro Stato membro. Ciò dovrebbe includere

misure di informazione adeguate per dare la possibilità ai clienti di impedire

attivamente tali casi di roaming involontario. È opportuno che le autorità nazionali di

regolamentazione vigilino sulle situazioni in cui i clienti sono confrontati a problemi

di pagamento delle tariffe di roaming mentre si trovano ancora nel loro Stato membro

e che adottino gli opportuni provvedimenti per attenuare il problema.

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(59) Quanto ai servizi di SMS in roaming, così come per le chiamate vocali in roaming, vi è

un notevole rischio che regolamentando unicamente le tariffe all’ingrosso non si

otterrebbero automaticamente riduzioni delle tariffe per i clienti al dettaglio. D’altra parte,

un’azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio che non fosse accompagnata da

una parallela riduzione dei costi all’ingrosso potrebbe compromettere la situazione di

taluni fornitori di roaming, in particolare quelli più piccoli, aumentando il rischio di una

compressione dei prezzi.

(60) Inoltre, per via della particolare struttura del mercato dei servizi di roaming e della sua

natura transfrontaliera, il quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche

non ha fornito alle autorità nazionali di regolamentazione gli strumenti adeguati ad

affrontare efficacemente i problemi della concorrenza da cui derivano i prezzi elevati,

all’ingrosso come al dettaglio, per i servizi di SMS in roaming regolamentati. Questa

situazione non garantisce il buon funzionamento del mercato interno ed è opportuno

perciò modificarla.

(61) È opportuno pertanto imporre obblighi relativi ai servizi di SMS in roaming

regolamentati all’ingrosso affinché le tariffe all’ingrosso riflettano in modo più realistico

i costi effettivi di fornitura del servizio e, a livello delle tariffe al dettaglio, per un

periodo transitorio, per proteggere gli interessi dei clienti in roaming fino a quando le

misure strutturali producano effetti.

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(62) Fino a quando le misure strutturali abbiano portato a un livello sufficiente la

concorrenza sul mercato dei servizi di roaming, l’approccio più efficace e

proporzionato per regolare il livello dei prezzi per gli SMS in roaming regolamentati

all’ingrosso consiste nello stabilire, a livello di Unione, tariffe medie massime per ogni

SMS inviato da una rete ospitante. La tariffa media all’ingrosso dovrebbe applicarsi tra

due operatori all’interno dell’Unione per un periodo di tempo determinato.

(63) Le tariffe massime all’ingrosso per i servizi di SMS in roaming regolamentati dovrebbe

comprendere tutti i costi sostenuti dal fornitore del servizio all’ingrosso, compresi, tra

l’altro, i costi per la raccolta, il transito e il costo di terminazione non recuperato per gli

SMS in roaming sulla rete ospitante. È opportuno pertanto proibire ai fornitori di servizi

di SMS in roaming regolamentati all’ingrosso di introdurre tariffe separate per la

terminazione degli SMS in roaming sulla loro rete, per assicurare un’applicazione

coerente delle misure previste dal presente regolamento.

(64) Per garantire che le tariffe massime regolamentate dei servizi di SMS in roaming

all’ingrosso si avvicinino maggiormente ai livelli che riflettono i costi effettivi della

fornitura del servizio e che la concorrenza possa svilupparsi al dettaglio, le tariffe

massime all’ingrosso per gli SMS regolamentati dovrebbero essere oggetto di riduzioni

successive.

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(65) Secondo il regolamento (CE) n. 544/2009, in assenza di elementi strutturali che

introducano la concorrenza nel mercato dei servizi di roaming, l’approccio più efficace

e proporzionato per regolamentare il livello delle tariffe al dettaglio per gli SMS in

roaming all'interno dell'Unione era prevedere l’obbligo, per gli operatori mobili, di

offrire ai clienti in roaming un’eurotariffa SMS che non superasse una tariffa massima

determinata.

(66) Fino a quando le misure strutturali producano effetti, l’eurotariffa SMS transitoria

dovrebbe essere mantenuta ad un livello di salvaguardia tale da assicurare che i benefici

esistenti per i consumatori siano conservati e da garantire ai fornitori di roaming un

margine sufficiente, rispecchiando nel contempo in misura più realistica i costi connessi

alla fornitura.

(67) L’eurotariffa SMS transitoria che può essere offerta ai clienti in roaming dovrebbe

quindi consentire un margine ragionevole rispetto ai costi sostenuti per la fornitura di

SMS in roaming regolamentati, stimolando al tempo stesso la concorrenza tra i

fornitori di roaming che potrebbero differenziare le offerte e adattare le loro strutture

tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Tale limite di

salvaguardia dovrebbe essere fissato ad un livello tale da non distorcere i benefici

concorrenziali delle misure strutturali e potrebbe essere eliminato una volta che le

misure strutturali abbiano prodotto effetti. Questo approccio regolamentare non si

dovrebbe applicare ai servizi di SMS a valore aggiunto.

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(68) I clienti in roaming non dovrebbero essere tenuti a pagare costi supplementari per la

ricezione di un SMS o di un messaggio vocale in roaming regolamentato mentre si

collegano in roaming ad una rete ospitante, perché i costi di terminazione sono già

compensati dalla tariffa al dettaglio applicata all’invio di un SMS o di un messaggio

vocale in roaming.

(69) Un’eurotariffa SMS dovrebbe applicarsi automaticamente ad ogni cliente in roaming,

nuovo o esistente, che non abbia scelto o non scelga deliberatamente una tariffa di

SMS in roaming speciale o un pacchetto di servizi di roaming comprendente servizi di

SMS in roaming regolamentati.

(70) Un SMS è un breve messaggio di testo (Short Message Service) e si differenzia

chiaramente da messaggi di altro tipo, come MMS o messaggi di posta elettronica. Per

garantire che non venga meno l’efficacia del presente regolamento e che gli obiettivi

siano pienamente raggiunti, è necessario vietare modifiche ai parametri tecnici degli

SMS in roaming che li differenzino dagli SMS nazionali.

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(71) I dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione indicano che le tariffe medie

all’ingrosso per i servizi di dati in roaming imposte dagli operatori sulla rete ospitante

ai fornitori di roaming dei clienti in roaming si mantengono su livelli elevati. Anche se

tali tariffe all'ingrosso sembrano diminuire progressivamente, esse sono ancora molto

elevate rispetto ai costi connessi.

(72) Il persistere di tariffe elevate all’ingrosso per i servizi di dati in roaming è imputabile

in primo luogo alle tariffe elevate applicate all’ingrosso dagli operatori delle reti non

preferite. Esse dipendono a loro volta dalle limitazioni alla direzione del traffico, che

non incentivano gli operatori a diminuire unilateralmente i prezzi standard all’ingrosso

perché il traffico viene ricevuto indipendentemente dalla tariffa applicata. Ne risulta

una grande variabilità dei costi all’ingrosso. In alcuni casi le tariffe dei dati in roaming

all’ingrosso applicabili alle reti non preferite sono sei volte superiori rispetto a quelle

applicate alla rete preferita. Queste eccessive tariffe all’ingrosso per i servizi di dati in

roaming comportano una notevole distorsione della concorrenza tra operatori di reti

mobili all’interno dell’Unione, che pregiudica il buon funzionamento del mercato

interno. Esse impediscono inoltre ai fornitori di roaming di prevedere i propri costi

all’ingrosso e di offrire quindi ai propri clienti pacchetti con prezzi al dettaglio

trasparenti e competitivi. Poiché le autorità nazionali di regolamentazione non sono in

grado di affrontare questi problemi in modo efficace a livello nazionale, è opportuno

applicare una tariffa massima all’ingrosso ai servizi di dati in roaming. È pertanto

necessario imporre obblighi regolamentari relativi ai servizi di dati in roaming

regolamentati, sia all’ingrosso, per far sì che le tariffe all’ingrosso riflettano in modo

più realistico i costi effettivi di fornitura del servizio, sia al dettaglio, per proteggere gli

interessi dei clienti in roaming.

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(73) I fornitori di roaming non dovrebbero addebitare al cliente in roaming i servizi di dati

in roaming regolamentati, a meno che e fino a quando detto cliente accetti l'erogazione

del servizio.

(74) L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe includere la fornitura di

servizi di dati in roaming al dettaglio all’interno dell’Unione. Le caratteristiche

specifiche che presentano i mercati dei servizi di roaming, che hanno reso necessaria

l’adozione del regolamento (CE) n. 717/2007 e l’imposizione di obblighi agli operatori

mobili relativamente alla fornitura di chiamate vocali e di SMS in roaming all'interno

dell'Unione, valgono anche per la fornitura di servizi di dati in roaming all'interno

dell'Unione al dettaglio. Come per i servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming, i

servizi di dati in roaming non sono acquistati separatamente a livello nazionale, ma

fanno solo parte di pacchetti al dettaglio più ampi acquistati dai consumatori presso il

proprio fornitore di roaming, il che limita il gioco della concorrenza. Similmente, data

la natura transfrontaliera dei servizi interessati, le autorità nazionali di

regolamentazione responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti

di servizi mobili residenti nel loro territorio non sono in grado di controllare il

comportamento degli operatori della rete ospitante situati in altri Stati membri.

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(75) Come con le misure regolamentari già attuate per i servizi di chiamata vocale e di

SMS, fino a quando le misure strutturali portino la concorrenza a un livello sufficiente,

l’approccio più efficace e proporzionato per regolamentare, durante un periodo

transitorio, il livello delle tariffe per i servizi di dati in roaming al dettaglio all'interno

dell’Unione è prevedere l’obbligo, per i fornitori di roaming, di offrire ai propri clienti

in roaming un’eurotariffa per i dati transitoria che non superi una tariffa massima

determinata. L’eurotariffa per i dati dovrebbe essere fissata ad un livello di

salvaguardia tale da assicurare la protezione dei consumatori fino a quando le misure

strutturali producano effetti e da garantire ai fornitori di roaming un margine

sufficiente, rispecchiando nel contempo in misura più realistica i costi connessi alla

fornitura.

(76) L’eurotariffa per i dati transitoria che può essere offerta ai clienti in roaming dovrebbe

quindi consentire un margine ragionevole rispetto ai costi sostenuti per la fornitura di

un servizio di dati in roaming regolamentato, stimolando al tempo stesso la

concorrenza tra i fornitori di roaming, che potrebbero differenziare le offerte e adattare

le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori.

Tale limite di salvaguardia dovrebbe essere fissato ad un livello tale da non distorcere i

benefici concorrenziali delle misure strutturali e potrebbe essere eliminato una volta

che le misure strutturali abbiano apportato benefici concreti e duraturi per i clienti.

Analogamente all’approccio seguito per i servizi di chiamata vocale e di SMS in

roaming, considerate le riduzioni previste dei costi effettivi di fornitura dei servizi di

dati in roaming al dettaglio, i limiti regolamentati dell’eurotariffa per i dati transitoria

dovrebbero ridursi gradualmente.

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(77) È opportuno che l’eurotariffa per i dati transitoria si applichi automaticamente ad ogni

cliente in roaming, nuovo o esistente, che non abbia scelto o non scelga

deliberatamente una tariffa di dati in roaming speciale o un pacchetto di servizi di

roaming comprendente servizi di dati in roaming regolamentati.

(78) Per garantire che i consumatori paghino per i servizi di dati effettivamente consumati

e per evitare i problemi, osservati con i servizi di chiamata vocale dopo

l’introduzione del regolamento (CE) n. 717/2007, dei costi occulti addebitati ai

consumatori attraverso i meccanismi di tariffazione applicati dagli operatori, è

opportuno che l’eurotariffa per i dati transitoria sia fatturata al kylobite. Tale

tariffazione è coerente con il meccanismo di tariffazione già applicato all’ingrosso.

(79) I fornitori di roaming possono offrire un’equa tariffa forfettaria mensile tutto

compreso, senza l'applicazione di tariffe massime che potrebbe coprire tutti i servizi di

roaming all'interno dell'Unione.

(80) Per garantire che tutti gli utenti della telefonia vocale mobile possano beneficiare delle

disposizioni del presente regolamento, le prescrizioni transitorie in materia di prezzi al

dettaglio dovrebbero essere applicate indipendentemente dal fatto che i clienti in

roaming usino una scheda ricaricabile o un abbonamento presso il loro fornitore di

roaming e a prescindere dal fatto che il fornitore di roaming disponga di una rete

propria, sia un operatore di rete mobile virtuale oppure un rivenditore di servizi di

telefonia vocale mobile.

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(81) Qualora gli operatori di servizi di telefonia mobile dell’Unione ritengano che i

vantaggi dell’interoperabilità e dell’interconnettibilità da punto a punto per i loro

clienti siano pregiudicati dall’interruzione, o dal rischio di interruzione, degli accordi

di roaming stipulati con operatori di reti mobili in altri Stati membri, o non siano in

grado di fornire ai loro clienti servizi in un altro Stato membro a causa della mancanza

di un accordo con almeno un operatore di rete all’ingrosso, le autorità nazionali di

regolamentazione dovrebbero avvalersi, se del caso, dei poteri di cui all’articolo 5

della direttiva accesso per assicurare un accesso e un’interconnessione adeguati, al fine

di garantire l’interconnettibilità da punto a punto e l’interoperabilità dei servizi,

tenendo conto degli obiettivi dell’articolo 8 della direttiva quadro, in particolare la

creazione di un mercato interno pienamente funzionante per i servizi di comunicazione

elettronica.

(82) Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio dei servizi di roaming e per

aiutare i clienti in roaming a decidere come usare le loro apparecchiature mobili

mentre si trovano all'estero, è opportuno che i fornitori di servizi di comunicazioni

mobili forniscano ai propri clienti in roaming informazioni gratuite sulle tariffe di

roaming loro applicabili quando utilizzano servizi di roaming in uno Stato membro

visitato. Dato che alcuni gruppi di clienti potrebbero essere ben informati sulle tariffe

di roaming, i fornitori di roaming dovrebbero prevedere la possibilità di rinunciare

facilmente a questo servizio automatico di messaggeria. Inoltre, gli operatori

dovrebbero fornire attivamente ai propri clienti, a condizione che questi ultimi si

trovino nell'Unione, su richiesta e gratuitamente, informazioni supplementari sulle

tariffe al minuto, per SMS o per megabyte (IVA inclusa) per effettuare o ricevere

chiamate vocali, nonché per inviare e ricevere SMS, MMS e per altri servizi di

trasmissione di dati nello Stato membro visitato. ▌

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(83) Ai fini della trasparenza è inoltre necessario che gli operatori forniscano informazioni

sulle tariffe di roaming, in particolare sulle eurotariffe per chiamate vocali, SMS e per i

dati, e sulla tariffa forfettaria tutto compreso, qualora offrano una tariffa di questo tipo,

al momento della sottoscrizione dei contratti di abbonamento e in caso di variazione

delle tariffe di roaming. I fornitori di roaming dovrebbero fornire informazioni sulle

tariffe di roaming attraverso mezzi appropriati quali fatture, Internet, pubblicità

televisiva o pubblicità diretta per corrispondenza. Tutte le informazioni e le offerte

dovrebbero essere chiare, comprensibili, comparabili e trasparenti quanto alle tariffe e

alle caratteristiche del servizio. La pubblicità delle offerte di roaming e l'attività

promozionale rivolta ai consumatori dovrebbe rispettare appieno la normativa in

materia di protezione dei consumatori, in particolare la direttiva 2005/29/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche

commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ("direttiva sulle

pratiche commerciali sleali")1. I fornitori di roaming dovrebbero assicurare che tutti i

loro clienti in roaming siano a conoscenza della disponibilità di tariffe regolamentate per

il periodo interessato e dovrebbero inviare a tali clienti una comunicazione scritta chiara

e imparziale che illustri le condizioni delle eurotariffe per chiamate vocali, SMS e per i

dati, e il diritto di passare o di rinunciare a tali tariffe.

1 GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

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(84) È inoltre opportuno introdurre misure volte a migliorare la trasparenza delle tariffe al

dettaglio per tutti i servizi di dati in roaming, in particolare per eliminare il problema

delle fatture esorbitanti, che costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato

interno, e per offrire ai clienti in roaming gli strumenti necessari a controllare e

contenere la spesa sostenuta per tali servizi. Analogamente, non dovrebbero esservi

ostacoli allo sviluppo di applicazioni o tecnologie suscettibili di sostituire o di

costituire un’alternativa ai servizi di roaming, quali la tecnologia Wi-Fi. ▌

(85) In particolare, è opportuno che i fornitori di roaming offrano gratuitamente ai clienti

in roaming informazioni personalizzate in merito alle tariffe loro applicate per servizi

di dati in roaming ogni volta che essi avviano un servizio di questo tipo all'ingresso in

un altro paese. Tali informazioni dovrebbero essere inviate all'apparecchiatura mobile

▌del cliente nella maniera ritenuta più facilmente ricevibile e comprensibile e che gli

consenta di accedervi facilmente in un momento successivo.

(86) Onde aiutare i clienti a comprendere le conseguenze finanziarie dell'uso di servizi di dati

in roaming▌, consentendo loro di controllare e contenere la spesa ad esso connessa, i

fornitori di roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, dovrebbero

tenere i propri clienti adeguatamente informati delle tariffe applicate ai servizi di dati

in roaming regolamentati. Tali informazioni potrebbero includere esempi del volume

approssimativo di dati utilizzati, ad esempio, mediante l'invio di un messaggio di posta

elettronica, la trasmissione di un'immagine, la navigazione in rete e l'utilizzo di

applicazioni mobili.

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(87) Inoltre, per evitare fatture esorbitanti i fornitori di roaming dovrebbero definire uno o

più limiti finanziari e/o di volume per le spese da pagare per i servizi di dati in

roaming, espressi nella valuta in cui il cliente in roaming paga le tariffe, che

dovrebbero proporre gratuitamente a tutti i propri clienti in roaming, tramite apposita

notifica in un formato mediatico che può essere nuovamente consultato in un

momento successivo, quando stanno per raggiungere tale limite. Una volta raggiunto il

limite prefissato tali servizi non dovrebbero essere più forniti o addebitati ai clienti, a

meno che essi non richiedano esplicitamente la continuazione di tali servizi

conformemente alle modalità e alle condizioni indicate nella notifica. In tal caso, i

clienti dovrebbero ricevere gratuitamente una conferma in un formato mediatico che

può essere nuovamente consultato in un momento successivo. Ai clienti in roaming

dovrebbe essere offerta la possibilità di optare per uno qualsiasi dei precitati limiti

finanziari o di volume entro un ragionevole periodo di tempo o di scegliere di non

averne nessuno. Salvo altrimenti indicato dai clienti, dovrebbe essere applicato loro un

regime standard di limite massimo.

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(88) Queste misure mirate alla trasparenza dovrebbero essere considerate la tutela minima

per i clienti in roaming e non dovrebbero precludere ai fornitori di roaming di offrire

una vasta gamma di altri strumenti per aiutare i clienti a prevedere e controllare la

spesa per i servizi di dati in roaming. Numerosi fornitori di roaming, ad esempio,

hanno cominciato a proporre nuovi piani tariffari al dettaglio forfettari che consentono

di utilizzare servizi di dati in roaming ad un prezzo specifico e per un dato periodo di

tempo fino ad un limite equo in termini di volume. Similmente, altri fornitori di

roaming stanno sviluppando sistemi che consentono ai clienti di ricevere in tempo

reale aggiornamenti sulla spesa accumulata per i dati in roaming. Per garantire il

corretto funzionamento del mercato interno, le norme armonizzate dovrebbero

rispecchiare questi sviluppi sui mercati nazionali.

(89) Anche i clienti con schede ricaricabili possono ricevere fatture esorbitanti per

l’utilizzo di servizi di dati in roaming ▌. Per tale motivo, le disposizioni relative al

limite d'interruzione del servizio dovrebbero applicarsi anche a tali clienti▌.

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(90) Esistono disparità considerevoli tra le tariffe di roaming regolamentate all'interno

dell'Unione e le tariffe di roaming in cui incorrono i consumatori quando si recano al

di fuori dell'Unione, che sono significativamente più elevate dei prezzi all'interno

dell'Unione. In assenza di un approccio coerente in materia di misure di trasparenza e

di salvaguardia per quanto concerne il roaming al di fuori dell'Unione, i consumatori

non sono certi dei propri diritti e sono quindi spesso disincentivati a utilizzare i servizi

mobili quando si trovano all'estero. La comunicazione di informazioni trasparenti ai

consumatori potrebbe non soltanto aiutarli a decidere in che modo utilizzare le loro

apparecchiature mobili quando viaggiano all'estero (sia all'interno che all'esterno

dell'Unione), ma potrebbe altresì aiutarli nella scelta tra i fornitori di roaming. È

pertanto necessario affrontare il problema dell'assenza di trasparenza e della

protezione dei consumatori applicando misure di trasparenza e di salvaguardia anche

ai servizi di roaming forniti al di fuori dell'Unione. Tali misure renderebbero più

agevole la concorrenza e migliorerebbero il funzionamento del mercato interno.

(91) Se l'operatore della rete ospitante nel paese visitato al di fuori dell'Unione non

consente al fornitore di roaming di monitorare in tempo reale l'utilizzo dei suoi

clienti, il fornitore di roaming non dovrebbe essere tenuto a indicare i limiti massimi

finanziari o di volume per tutelare i clienti.

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(92) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione a cui sono affidati i compiti

previsti dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche dispongano

dei poteri necessari per sorvegliare e far rispettare nel proprio territorio gli obblighi

previsti dal presente regolamento. Esse dovrebbero altresì monitorare l’evoluzione dei

prezzi dei servizi di chiamata vocale e di dati per i clienti in roaming all'interno

dell’Unione, inclusi, se del caso, i costi specifici connessi alle chiamate in roaming

effettuate e ricevute nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione e la necessità di

garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del mercato

all’ingrosso e che le tecniche di direzione del traffico non siano utilizzate per limitare

la scelta a svantaggio degli utenti. Tali autorità dovrebbero anche garantire che le parti

interessate dispongano di informazioni aggiornate sull’applicazione del presente

regolamento e pubblicare i risultati di tale monitoraggio ogni sei mesi. Le informazioni

dovrebbero essere fornite separatamente per quanto riguarda i clienti con contratto

aziendale, i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili.

(93) Il roaming all’interno di un paese nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione, in cui le

licenze di telefonia mobile sono distinte da quelle rilasciate sul resto del territorio

nazionale, potrebbe beneficiare di riduzioni tariffarie equivalenti a quelle praticate sul

mercato interno dei servizi di roaming. L’attuazione del presente regolamento non

dovrebbe dare luogo a un trattamento meno favorevole, in termini di prezzo, per i

clienti che utilizzano servizi di roaming all’interno di un paese rispetto a quelli che

utilizzano servizi di roaming all'interno dell'Unione. A tal fine, le autorità nazionali

possono adottare misure supplementari coerenti con il diritto dell’Unione.

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(94) Nello stabilire le sanzioni da applicare in caso di violazione del presente

regolamento gli Stati membri dovrebbero, tra l'altro, tenere conto della possibilità

per i fornitori di roaming di compensare i clienti per eventuali ritardi o ostacoli

riscontrati nel passaggio ad un fornitore alternativo di roaming in conformità del

loro diritto nazionale.

(95) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un approccio

comune che assicuri che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili in

viaggio all’interno dell’Unione non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di

roaming all'interno dell'Unione, conseguendo in tal modo un elevato livello di tutela

dei consumatori tramite la promozione della concorrenza tra i fornitori di roaming, non

possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in modo sicuro,

armonizzato e tempestivo e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di

Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito

dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a

quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di

proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(96) È opportuno mantenere gli obblighi di regolamentazione sulle tariffe all’ingrosso per i

servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming fino a quando le misure

strutturali abbiano prodotto effetti e la concorrenza sui mercati all’ingrosso abbia

raggiunto un livello sufficiente. Inoltre le tendenze di mercato evidenziano attualmente

che i servizi di dati diventeranno gradualmente il segmento più importante dei servizi

mobili e che i servizi di dati in roaming all’ingrosso mostrano al momento il maggior

dinamismo, con prezzi ragionevolmente inferiori alle attuali tariffe regolamentate.

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(97) I limiti di salvaguardia al dettaglio dovrebbero essere fissati a valori sufficientemente

elevati da non distorcere i potenziali benefici concorrenziali delle misure strutturali e

potrebbero essere eliminati completamente una volta che tali misure abbiano prodotto

effetti e abbiano consentito lo sviluppo di un mercato interno autentico. È opportuno

pertanto che i limiti di salvaguardia al dettaglio diminuiscano gradualmente e siano

successivamente soppressi.

(98) È opportuno che la Commissione riesamini l’efficacia del presente regolamento alla

luce dei suoi obiettivi e del contributo che esso fornisce all’applicazione del quadro

normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche e al buon funzionamento del

mercato interno. In questo contesto, la Commissione dovrebbe esaminare l’impatto

sulla posizione concorrenziale di fornitori di comunicazioni mobili di varie dimensioni

e provenienti da diverse parti dell’Unione, l’evoluzione, le tendenze e la trasparenza

delle tariffe al dettaglio e all’ingrosso, il loro rapporto con i costi effettivi, la misura in

cui sono state confermate le ipotesi formulate nella valutazione d’impatto che

accompagna il presente regolamento, i costi di conformità e l’impatto sugli

investimenti. La Commissione dovrebbe altresì, alla luce dell'evoluzione tecnologica,

esaminare la disponibilità e la qualità dei servizi alternativi al roaming (quali ad

esempio l’accesso tramite Wi-Fi).

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(99) Gli obblighi regolamentari relativi alle tariffe all’ingrosso e al dettaglio per i servizi di

chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming dovrebbero essere mantenuti a tutela dei

consumatori fino a che la concorrenza nel mercato al dettaglio e all’ingrosso non si

sia pienamente sviluppata. A tal fine la Commissione dovrebbe valutare, entro il 30

giugno 2016, se siano stati raggiunti gli obiettivi del presente regolamento, e anche se

le misure strutturali siano state pienamente attuate e se la concorrenza nel mercato

interno dei servizi di roaming abbia raggiunto un livello sufficiente. Qualora giudichi

insufficiente il livello raggiunto dalla concorrenza, la Commissione dovrebbe

presentare opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per garantire che

dal 2017 i consumatori godano di una tutela adeguata.

(100) Dopo la suddetta verifica e onde garantire un monitoraggio costante dei servizi di

roaming nell’Unione, la Commissione dovrebbe redigere ogni due anni una relazione

destinata al Parlamento europeo e al Consiglio, recante una sintesi generale delle

ultime tendenze in materia di servizi di roaming e una valutazione intermedia dei

progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e

delle eventuali opzioni alternative per realizzarli,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli

utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano all’interno

dell’Unione non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per

i servizi di roaming all'interno dell'Unione quando effettuano e ricevono chiamate,

inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione di dati a commutazione di

pacchetto, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e

conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, promuovendo

la concorrenza e la trasparenza sul mercato e offrendo incentivi all’innovazione e

possibilità di scelta ai consumatori.

Esso stabilisce le norme atte a consentire la vendita di servizi di roaming

regolamentati separata da quella di servizi nazionali di comunicazioni mobili e fissa le

condizioni di accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine

di fornire servizi di roaming regolamentati. Il regolamento fissa altresì le norme

transitorie relative alle tariffe che i fornitori di roaming possono addebitare per la

fornitura di servizi di roaming regolamentati per chiamate vocali e SMS a partire da e

verso destinazioni all’interno dell’Unione e per servizi di trasmissione dati a

commutazione di pacchetto utilizzati in roaming dai clienti che si collegano alla rete di

comunicazioni mobili all'interno dell'Unione. Esso si applica sia alle tariffe praticate

all’ingrosso dagli operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori di

roaming.

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2. La vendita separata dei servizi di roaming regolamentati rispetto ai servizi di

comunicazioni nazionali mobili rappresenta un passaggio intermedio necessario ad

accrescere la concorrenza al fine di ridurre le tariffe del roaming per i clienti, così

da realizzare un mercato interno dei servizi di comunicazioni mobili e in definitiva

senza distinzioni tra tariffe nazionali e tariffe di roaming.

3. Il presente regolamento stabilisce altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei

prezzi e migliorare l’erogazione di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di

roaming ▌.

4 Il presente regolamento costituisce una misura specifica a norma dell’articolo 1,

paragrafo 5, della direttiva quadro.

5. Le tariffe massime di cui al presente regolamento sono espresse in euro.

6. Ove le tariffe massime a norma degli articoli 7, 9 e 12 siano espresse in valute diverse

dall'euro, i limiti iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute

applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea il 1°

maggio 2012 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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Ai fini dei limiti successivi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 1,

e all’articolo 12, paragrafo 1, i valori rivisti sono determinati applicando i tassi di

cambio di riferimento pubblicati il 1° maggio dell'anno civile di riferimento. Per le

tariffe massime a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 1, e

dell'articolo 12, paragrafo 1, i limiti in valute diverse dall'euro sono rivisti

annualmente a decorrere dal 2015. I limiti rivisti annualmente in tali valute si

applicano a decorrere dal 1° luglio utilizzando i tassi di cambio di riferimento

pubblicati il 1° maggio dello stesso anno.

7. Ove le tariffe massime a norma degli articoli 8, 10 e 13 siano espresse in valute

diverse dall'euro, i limiti iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali

valute applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca

centrale europea il 1° marzo, il 1° aprile e il 1° maggio 2012 nella Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea.

Ai fini dei limiti successivi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 10,

paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, i valori rivisti sono determinati

applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1° marzo, il 1°

aprile e il 1° maggio 2012 dell'anno civile di riferimento. Per le tariffe massime a

norma dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 13,

paragrafo 2, i limiti in valute diverse dall'euro sono rivisti annualmente a decorrere

dal 2015. I limiti rivisti annualmente in tali valute si applicano dal 1° luglio

utilizzando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1° marzo, il 1°

aprile e il 1° maggio dello stesso anno.

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Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della

direttiva accesso, all’articolo 2 della direttiva quadro e all’articolo 2 della direttiva

servizio universale.

2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si intende per:

a) "fornitore di roaming", un’impresa che fornisce a un cliente in roaming servizi di

roaming al dettaglio regolamentati;

b) "fornitore nazionale", un’impresa che fornisce a un cliente in roaming servizi

nazionali di comunicazioni mobili;

c) "fornitore alternativo di roaming", un fornitore di roaming diverso dal

fornitore nazionale;

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d) "rete d’origine", una rete pubblica di comunicazioni ▌ situata in uno Stato

membro e utilizzata dal fornitore di roaming per la fornitura di servizi di

roaming al dettaglio regolamentati ad un cliente in roaming;

e) "rete ospitante", una rete pubblica di comunicazioni mobili terrestri situata in uno

Stato membro diverso da quello del fornitore nazionale del cliente in roaming

che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate, di

inviare o ricevere SMS o di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di

pacchetto, in virtù di accordi con l’operatore della rete d’origine;

f) "roaming all'interno dell'Unione", l’utilizzo di un'apparecchiatura mobile ▌da

parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere telefonate intraunionali,

per inviare o ricevere SMS intraunionali o per utilizzare trasmissioni di dati a

commutazione di pacchetto mentre si trova in uno Stato membro diverso da

quello in cui è situata la rete del fornitore nazionale, in virtù di accordi tra

l’operatore della rete d’origine e l’operatore della rete ospitante;

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g) "cliente in roaming", un cliente di un fornitore di servizi di roaming

regolamentati, attraverso una rete pubblica di comunicazioni mobili terrestri

situata nell'Unione, il cui contratto o accordo con tale fornitore di roaming gli

consenta di effettuare roaming all'interno dell'Unione;

h) "chiamata in roaming regolamentata", una chiamata di telefonia vocale mobile

effettuata da un cliente in roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete

pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione, o ricevuta da un cliente in

roaming, a partire da una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione

e destinata a una rete ospitante;

i) "eurotariffa per chiamate vocali", qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa

massima di cui all’articolo 8, che un fornitore di roaming può applicare per la

fornitura di una chiamata in roaming regolamentata conformemente a tale

articolo;

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j) "SMS", un breve messaggio di testo composto principalmente da caratteri

alfanumerici che può essere inviato e ricevuto tra numeri di telefonia mobile e/o

fissa assegnati conformemente ad un piano di numerazione nazionale;

k) "SMS in roaming regolamentato", un SMS inviato da un cliente in roaming a

partire da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno

dell’Unione o ricevuto da un cliente in roaming a partire da una rete pubblica di

comunicazioni all’interno dell’Unione e destinato a una rete ospitante;

l) "eurotariffa SMS", qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui

all’articolo 10, che un fornitore di roaming può applicare per la fornitura di SMS

in roaming regolamentati conformemente a tale articolo;

m) "servizio di dati in roaming regolamentato", un servizio di roaming che consente a

un cliente in roaming di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di

pacchetto tramite la sua apparecchiatura mobile ▌ mentre è connesso ad una rete

ospitante. Un servizio di dati in roaming regolamentato non comprende la

trasmissione o la ricezione di chiamate o di SMS in roaming regolamentati, ma

comprende la trasmissione e la ricezione di messaggi MMS;

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n) "eurotariffa per i dati", qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui

all’articolo 12, che un fornitore di roaming può applicare per la fornitura di

servizi di dati in roaming regolamentati conformemente a tale articolo;

o) "accesso all’ingrosso al roaming", la fornitura di accesso diretto all'ingrosso

al roaming o di accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming da

parte di un operatore di reti mobili;

▌p) "accesso diretto all’ingrosso al roaming", la messa a disposizione di

infrastrutture e/o di servizi da parte di un operatore di reti mobili a favore di

un’altra impresa, a condizioni definite, affinché detta impresa fornisca servizi di

roaming regolamentati a clienti in roaming;

q) "accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming", la fornitura di

servizi di roaming all'ingrosso da parte di un operatore di reti mobili diverso

dall'operatore di una rete ospitante a favore di un'altra impresa affinché detta

impresa fornisca servizi di roaming regolamentati a clienti in roaming.

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Articolo 3

Accesso all’ingrosso al roaming

1. Gli operatori di reti mobili soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso

all'ingrosso al roaming ▌.

2. Gli operatori di reti mobili possono respingere le richieste di accesso all'ingrosso al

roaming esclusivamente sulla base di criteri oggettivi.

3. L’accesso all’ingrosso al roaming comprende l’accesso a tutti gli elementi della rete e

alle infrastrutture correlate e ai servizi, software e sistemi di informazione relativi

necessari per la fornitura dei servizi di roaming regolamentati ai clienti.

4. Le norme relative alle tariffe di roaming all’ingrosso regolamentato di cui agli

articoli 7, 9 e 12 si applicano alla fornitura di accesso a tutti gli elementi di accesso

all'ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3.

Fatto salvo il primo comma, in caso di accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di

roaming, gli operatori di reti mobili possono applicare prezzi equi e ragionevoli per

gli elementi non contemplati dal paragrafo 3.

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5 Gli operatori di reti mobili pubblicano un'offerta di riferimento, tenendo conto degli

orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 8, e la mettono a disposizione di

un'impresa che fa richiesta di accesso all'ingrosso al roaming. Gli operatori di reti

mobili forniscono all'impresa che fa richiesta di accesso un progetto di contratto, in

conformità del presente articolo, relativo a detto accesso entro un mese dal

ricevimento iniziale della richiesta da parte dell'operatore della rete mobile. L'accesso

all’ingrosso al roaming è concesso entro un termine ragionevole non superiore a tre

mesi dalla conclusione del contratto. Gli operatori di reti mobili che ricevono una

richiesta di accesso all'ingrosso al roaming e le imprese che fanno richiesta di accesso

negoziano in buona fede.

6 L'offerta di riferimento di cui al paragrafo 5 è sufficientemente dettagliata e include

tutti gli elementi necessari per l'accesso all'ingrosso al roaming di cui al paragrafo

3, fornendo una descrizione delle offerte pertinenti per l'accesso diretto all'ingrosso

al roaming e l'accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming, nonché le

condizioni correlate. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione

impongono modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi previsti

dal presente articolo.

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72

7. Se l'impresa che fa richiesta di accesso desidera avviare trattative commerciali per

includere anche elementi non contemplati dall'offerta di riferimento, gli operatori di

reti mobili rispondono a tale richiesta entro un termine ragionevole non superiore a

due mesi dal ricevimento iniziale. Ai fini del presente paragrafo non si applicano i

paragrafi 2 e 5.

8. Entro il 30 settembre 2012, e allo scopo di contribuire all'applicazione coerente del

presente articolo, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta

cooperazione con la Commissione, elabora orientamenti per l'accesso all'ingrosso al

roaming.

9. I paragrafi da 5 a 7 si applicano dal 1° gennaio 2013.

Articolo 4

Vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

1. I fornitori nazionali consentono ai propri clienti di accedere a servizi di chiamata

vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati, forniti sotto forma di pacchetto da

qualsiasi fornitore alternativo di roaming.

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73

I fornitori nazionali e i fornitori di roaming non precludono ai clienti l'accesso ai

servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente sulla rete ospitante da

un fornitore alternativo di roaming.

2. I clienti in roaming hanno il diritto di cambiare fornitore di roaming in qualsiasi

momento. Se un cliente in roaming decide di cambiare fornitore di roaming, il

passaggio è effettuato senza indebito ritardo, e in ogni caso nel termine più breve

possibile, in funzione della soluzione tecnica scelta per l'attuazione della vendita

separata dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, ma in ogni caso non

superiore a tre giorni lavorativi dalla conclusione dell'accordo con il nuovo

fornitore di roaming.

3. Il passaggio ad un fornitore alternativo di roaming o tra fornitori di roaming è gratuito

per i clienti ed è compatibile con qualunque piano tariffario. Non comporta alcun

abbonamento associato né costi fissi o ricorrenti supplementari relativi ad elementi

dell'abbonamento diversi dal roaming, rispetto alle condizioni prevalenti prima del

passaggio.

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4. I fornitori nazionali informano tutti i propri clienti in roaming, in forma chiara,

comprensibile e facilmente accessibile, in merito alla possibilità di scegliere i servizi di

cui al paragrafo 1, primo comma.

In particolare, all'atto della stipula o del rinnovo di un contratto di servizi di

comunicazioni mobili, i fornitori nazionali forniscono a tutti i propri clienti

individualmente informazioni esaustive sulla possibilità di scegliere un fornitore

alternativo di roaming e non ostacolano la conclusione di un contratto con un fornitore

alternativo. I clienti che stipulano un contratto con un fornitore nazionale per servizi di

roaming regolamentati confermano esplicitamente di essere stati informati di tale

possibilità. Un fornitore nazionale non impedisce, non dissuade né scoraggia i

dettaglianti che fungono da punti vendita del fornitore nazionale dall'offrire contratti

aventi ad oggetto servizi di roaming separati con fornitori alternativi di roaming.

5. Le caratteristiche tecniche dei servizi di roaming regolamentati non sono modificate

in modo da renderle differenti dalle caratteristiche tecniche dei servizi di roaming

regolamentati, compresi i parametri di qualità, quali fornite al cliente prima del

cambiamento di fornitore. Qualora il cambiamento non riguardi tutti i servizi di

roaming regolamentati, i servizi di roaming regolamentati che non sono stati

cambiati continuano ad essere forniti allo stesso prezzo e, per quanto possibile, con

le stesse caratteristiche tecniche, compresi i parametri di qualità.

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6. Il presente articolo si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.

Articolo 5

Attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

1. I fornitori nazionali attuano la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio

regolamentati di cui all'articolo 4 in modo che i clienti possano utilizzare servizi

nazionali di comunicazioni mobili e servizi di roaming separati regolamentati. I

fornitori nazionali soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle

infrastrutture e ai relativi servizi di sostegno inerenti alla vendita separata di servizi

di roaming al dettaglio regolamentati. L'accesso a tali infrastrutture e ai servizi di

sostegno che sono necessari per la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio

regolamentati, inclusi i servizi di autenticazione dell'utente, è gratuito e non

comporta oneri diretti a carico dei clienti.

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2. Per garantire che la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

sia attuata contemporaneamente e in modo coerente nell'Unione, la Commissione,

mediante atti di esecuzione e previa consultazione del BEREC, adotta entro il 31

dicembre 2012 norme di dettaglio relative agli obblighi di informazione stabiliti

all'articolo 4, paragrafo 4, e ad una soluzione tecnica per l'attuazione della vendita

separata di servizi di roaming regolamentati. Tali atti di esecuzione sono adottati

secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e si applicano a

decorrere dal 1° luglio 2014.

3. La soluzione tecnica per l'attuazione della vendita separata di servizi di roaming

regolamentati soddisfa i seguenti criteri:

a) semplicità di utilizzo per i consumatori, in particolare per permettere ai clienti

di passare facilmente e rapidamente a un fornitore alternativo di roaming,

conservando il proprio numero di telefono mobile e utilizzando la stessa

apparecchiatura mobile;

b) capacità di soddisfare le esigenze di tutte le categorie di consumatori a

condizioni competitive, anche per quanto concerne l'utilizzazione assidua di

servizi di dati;

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c) capacità di incentivare efficacemente la concorrenza, tenendo altresì conto

della possibilità degli operatori di sfruttare le loro risorse infrastrutturali o di

accordi commerciali;

d) efficienza sotto il profilo dei costi, tenendo conto della ripartizione dei costi tra

fornitori nazionali e fornitori alternativi di roaming;

e) capacità di attuare in maniera efficace agli obblighi di cui all'articolo 4,

paragrafo;

f) garanzia del massimo livello di interoperabilità;

g) semplicità di utilizzo per gli utenti, in particolare per quanto concerne la

gestione tecnica dell'apparecchiatura mobile da parte del cliente all'atto del

cambio di reti;

h) garanzia di accesso al roaming per i clienti dell'Unione nei paesi terzi o per i

clienti di paesi terzi nell'Unione;

i) garanzia del rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata, di dati

personali, di sicurezza e di integrità delle reti e di trasparenza previste dalla

direttiva quadro e dalle direttive specifiche;

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j) considerazione della promozione, da parte delle autorità nazionali di

regolamentazione, della capacità degli utenti finali di accedere e diffondere

informazioni o di utilizzare applicazioni e servizi di propria scelta,

conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, lettera g), della direttiva quadro;

k) garanzia dell'applicazione di condizioni equivalenti in circostanze equivalenti

da parte dei fornitori.

4. Per soddisfare i criteri di cui al paragrafo 3, la soluzione tecnica può combinare una

o più modalità tecniche.

5. Se necessario, la Commissione affida ad un organismo di normazione europeo il

mandato di adattare le norme pertinenti necessarie per l'attuazione armonizzata della

vendita separata di servizi di roaming regolamentati.

6. Il paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2014.

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Articolo 6

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo

22 della direttiva quadro. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE)

n. 182/2011.2.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del

regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 7

Tariffe all’ingrosso per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate

1. A decorrere dal 1° luglio 2012 la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete

ospitante può applicare al fornitore di roaming del cliente per la fornitura di una

chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra

l’altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera l’importo di 0,14

EUR al minuto.

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2. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di

operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo

residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa

media massima all’ingrosso di cui al presente paragrafo o prima del 30 giugno 2022. La

tariffa media massima all’ingrosso diminuisce a 0,10 EUR il 1° luglio 2013 e a 0,05

EUR il 1° luglio 2014 e, fatto salvo l’articolo 19, rimane fissata a 0,05 EUR fino al 30

giugno 2022.

3. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali

all’ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all’ingrosso in

roaming ▌effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate all’ingrosso in roaming

nell’Unione dal relativo operatore durante il periodo in questione, aggregati al secondo

e adeguati per tener conto della possibilità per l’operatore della rete ospitante di

applicare un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore ai 30 secondi.

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Articolo 8

Tariffe al dettaglio per le chiamate in roaming regolamentate

1. I fornitori di roaming mettono a disposizione e offrono attivamente a tutti i propri

clienti in roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un’eurotariffa per chiamate

vocali di cui al paragrafo 2. Tale tariffa non comporta alcun abbonamento associato o

altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio.

Nel formulare tale offerta, i fornitori di roaming rammentano a tutti i propri clienti in

roaming che abbiano scelto una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming le

condizioni vigenti per tale tariffa o pacchetto.

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l’importo al dettaglio (al netto dell’IVA) per un’eurotariffa

per chiamate vocali che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming

per la fornitura di chiamate in roaming regolamentate può variare per ogni chiamata in

roaming ma non supera 0,29 EUR al minuto per ogni chiamata in uscita o 0,08 EUR al

minuto per ogni chiamata in entrata. La tariffa massima al dettaglio per le chiamate in

uscita diminuisce a 0,24 EUR il 1° luglio 2013 e a 0,19 EUR il 1° luglio 2014 e la tariffa

massima al dettaglio per le chiamate in entrata diminuisce a 0,07 EUR il 1° luglio 2013 e a

0,05 EUR il 1° luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 19, tali tariffe massime al dettaglio per

l'eurotariffa per chiamate vocali rimangono validi fino al 30 giugno 2017.

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I fornitori di roaming non addebitano ai propri clienti in roaming alcun costo per la

ricezione di un messaggio vocale in roaming, fatti salvi gli altri costi applicabili, come

quelli addebitati per l’ascolto di tali messaggi.

Ogni fornitore di roaming impone ai propri clienti in roaming una tariffa calcolata al

secondo per la fornitura di tutte le chiamate in roaming regolamentate, sia in entrata

che in uscita, a cui si applica un'eurotariffa per chiamate vocali.

Il fornitore di roaming può applicare alle chiamate in uscita soggette ad un'eurotariffa

per chiamate vocali un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30

secondi.

3. I fornitori di roaming applicano automaticamente un'eurotariffa per chiamate vocali a

tutti i clienti in roaming esistenti, fatta eccezione per i clienti in roaming che abbiano già scelto

espressamente una tariffa o un pacchetto di roaming specifici in virtù dei quali usufruiscono per

le chiamate in roaming regolamentate di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata

applicata altrimenti.

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4. I fornitori di roaming applicano un'eurotariffa per chiamate vocali a tutti i nuovi

clienti in roaming che non scelgono espressamente una tariffa di roaming diversa o un

pacchetto tariffario per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per le

chiamate in roaming regolamentate.

5. Ogni cliente in roaming può chiedere di passare ad un'eurotariffa per chiamate vocali

o di rinunciarvi. Ogni cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento

della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni di altri elementi

dell'abbonamento, salvo se il cliente in roaming che ha sottoscritto l’abbonamento ad

un pacchetto roaming speciale che comprende più di un servizio di roaming

regolamentato desidera passare ad un'eurotariffa per chiamate vocali, nel qual caso il

fornitore di roaming può chiedere al cliente che cambia di rinunciare ai vantaggi degli

altri elementi di tale pacchetto. Un fornitore di roaming può ritardare tale

cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un

determinato periodo minimo non superiore a due mesi. Un'eurotariffa per chiamate

vocali può sempre essere combinata con un’eurotariffa SMS e con un'eurotariffa

per i dati.

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Articolo 9

Tariffe all’ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati

1. A decorrere dal 1° luglio 2012, la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete

ospitante può applicare ▌ per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a

partire da quella rete ospitante non supera l’importo di 0,03 EUR per SMS. ▌ La

tariffa media massima all'ingrosso diminuisce a 0,02 EUR il 1° luglio 2013 e, fatto

salvo l’articolo 19, rimane fissata a 0,02 EUR fino al 30 giugno 2022.

2. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di

operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo

residuo di durata inferiore prima del 30 giugno 2022.

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3. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali

all’ingrosso percepiti dall’operatore della rete ospitante ▌o dall'operatore della rete

d’origine per la raccolta e l’invio di SMS in roaming regolamentati nell’Unione nel

periodo di riferimento per il numero totale di tali SMS raccolti e trasmessi per conto del

relativo fornitore di roaming o operatore della rete d’origine durante il periodo in

questione.

4. L’operatore di una rete ospitante non applica al fornitore di roaming o all’operatore

della rete d’origine del cliente in roaming alcun altro costo, oltre alla tariffa di cui al

paragrafo 1, per la terminazione di un SMS in roaming regolamentato inviato ad un

cliente in roaming sulla propria rete ospitante.

Articolo 10

Tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming regolamentati

1. I fornitori di roaming mettono a disposizione e offrono attivamente a tutti i propri

clienti in roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un’eurotariffa SMS di cui al

paragrafo 2. L’eurotariffa SMS non comporta alcun abbonamento associato o altri

costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio, fatte

salve le altre disposizioni del presente articolo.

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2. A decorrere dal 1° luglio 2012, l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) per

un'eurotariffa SMS che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in

roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato inviato da tali clienti può

variare per ogni SMS in roaming regolamentato, ma non è superiore a 0,09 EUR. Tale

tariffa massima diminuisce a 0,08 EUR il 1° luglio 2013 e a 0,06 EUR il 1° luglio

2014 e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissato a 0,06 EUR fino al 30 giugno 2017.

3. I fornitori di roaming non addebitano ai propri clienti in roaming alcun costo per la

ricezione di un SMS in roaming regolamentato.

4. I fornitori di roaming applicano automaticamente un’eurotariffa SMS a tutti i clienti in

roaming esistenti, fatta eccezione per i clienti in roaming che abbiano già scelto

espressamente una tariffa o un pacchetto di roaming specifici in virtù dei quali

usufruiscono, per gli SMS in roaming regolamentati, di una tariffa diversa rispetto a

quella che sarebbe stata applicata altrimenti.

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5. I fornitori di roaming applicano un’eurotariffa SMS a tutti i nuovi clienti in roaming

che non scelgono espressamente una tariffa di SMS in roaming diversa, o un pacchetto

tariffario per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per gli SMS in

roaming regolamentati.

6. Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a un’eurotariffa

SMS o di rinunciarvi. Ogni cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal

ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni degli

elementi dell'abbonamento diversi dal roaming. Un fornitore di roaming può ritardare

tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore

per un determinato periodo minimo non superiore a due mesi. Un'eurotariffa SMS può

sempre essere combinata con un'eurotariffa per chiamate vocali e con un'eurotariffa

per i dati.

Articolo 11

Caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati

Nessun fornitore di roaming, fornitore nazionale, operatore della rete d’origine o operatore di

una rete ospitante modifica le caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati in

modo da renderle differenti rispetto alle caratteristiche tecniche degli SMS forniti all’interno del

proprio mercato nazionale.

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Articolo 12

Tariffe all’ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati

1. A decorrere dal 1° luglio 2012, la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete

ospitante può applicare al fornitore di origine del cliente in roaming per la fornitura di

servizi di dati in roaming regolamentati tramite quella rete ospitante non supera il limite

di salvaguardia di 0,25 EUR per megabyte di dati trasmessi. Il limite di salvaguardia

diminuisce a 0,15 EUR per megabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2013 e a 0,05 EUR

per megabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2014 e, fatto salvo l’articolo 19, rimane

fissato a 0,05 EUR per megabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

2. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di

operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo

residuo di durata inferiore prima del 30 giugno 2022.

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3. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali

all’ingrosso percepiti dall’operatore della rete ospitante o dall'operatore della rete

d'origine ▌per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nel periodo di

riferimento per il numero totale di megabyte di dati effettivamente consumati per la

fornitura di tali servizi durante il periodo in questione, aggregati per kilobyte per conto

del relativo fornitore di roaming o operatore della rete d’origine durante tale periodo.

Articolo 13

Tariffe al dettaglio per i servizi di dati in roaming regolamentati

1. I fornitori di roaming mettono a disposizione e offrono attivamente a tutti i propri

clienti in roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un’eurotariffa per i dati di cui

al paragrafo 2. Tale eurotariffa per i dati non comporta alcun abbonamento associato o

altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio.

Nel formulare tale offerta, i fornitori di roaming rammentano ai clienti in roaming che

abbiano già scelto una tariffa o un pacchetto tariffario di roaming specifici le

condizioni vigenti per tale tariffa o pacchetto.

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2. A decorrere dal 1° luglio 2012, l’importo al dettaglio (al netto dell’IVA) di

un’eurotariffa per i dati che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in

roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati non supera 0,70 EUR

per megabyte utilizzato. La tariffa massima al dettaglio per i dati utilizzati diminuisce a

0,45 EUR per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e a 0,20 EUR per megabyte

utilizzato il 1° luglio 2014 e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissato a 0,20 EUR per

megabyte utilizzato fino al 30 giugno 2017.

I fornitori di roaming addebitano ai propri clienti in roaming, sulla base dei kilobyte, la

fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati a cui si applica un’eurotariffa per i

dati, ad eccezione dei messaggi Multimedia Messaging Service (MMS), che possono

essere addebitati per unità. In tal caso, la tariffa al dettaglio che un fornitore di

roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la trasmissione e la ricezione

di un messaggio MMS in roaming non supera la tariffa massima al dettaglio

stabilita al primo comma.

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3. A decorrere dal 1° luglio 2012, i fornitori di roaming applicano automaticamente

un’eurotariffa per i dati a tutti i clienti in roaming esistenti, fatta eccezione per i clienti

in roaming che abbiano già scelto una tariffa di roaming specifica o che già

usufruiscano di una tariffa manifestamente inferiore rispetto all'eurotariffa per i

dati o che abbiano già scelto un pacchetto grazie a cui usufruiscono, per i servizi di

dati in roaming regolamentati, di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata

applicata altrimenti.

4. A decorrere dal 1° luglio 2012, i fornitori di roaming applicano un’eurotariffa per i

dati a tutti i nuovi clienti in roaming che non abbiano scelto espressamente una tariffa

per i dati in roaming diversa, o un pacchetto tariffario per servizi di roaming che

comprende una tariffa diversa per i servizi di dati in roaming regolamentati.

5. Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento, nel rispetto delle condizioni

contrattuali, di passare a un'eurotariffa per i dati o di rinunciarvi. Ogni cambiamento

avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non

comporta condizioni o restrizioni di elementi dell'abbonamento diversi dal roaming

all'interno dell'Unione. Un fornitore di roaming può ritardare tale cambiamento

fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato

periodo minimo non superiore a due mesi. Un'eurotariffa per i dati può sempre essere

combinata con un’eurotariffa SMS e con un'eurotariffa per chiamate vocali.

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6. Entro il 30 giugno 2012 i fornitori di roaming informano a titolo individuale tutti i propri

clienti in roaming, in modo chiaro e comprensibile e su un supporto durevole, in merito

all’eurotariffa per i dati, comunicando loro che essa sarà applicata a partire dal 1° luglio

2012 a tutti i clienti in roaming che non abbiano scelto espressamente una tariffa o un

pacchetto speciali per i servizi di dati in roaming regolamentati e mettendoli al corrente

del loro diritto di passare all’eurotariffa o di rinunciarvi ai sensi del paragrafo 5.

Articolo 14

Trasparenza delle tariffe al dettaglio ▌ per le chiamate e gli SMS in roaming

1. Onde avvertire i clienti in roaming del fatto che saranno loro applicate tariffe di

roaming all’atto di effettuare o ricevere una chiamata o all’invio di un SMS, ciascun

fornitore di roaming, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming

di non desiderare tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un

servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, quando il cliente entra in uno

Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale, informazioni essenziali

personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli vengono

addebitate per l’effettuazione o la ricezione di chiamate e l’invio di SMS nello Stato

membro visitato.

Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime

(nella valuta della fattura d'origine emessa dal fornitore nazionale del cliente) che

possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per:

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a) effettuare chiamate in roaming regolamentate all’interno dello Stato membro

visitato e verso lo Stato membro del suo fornitore nazionale, nonché per

ricevere chiamate in roaming regolamentate; e

b) inviare SMS in roaming regolamentati mentre si trova nello Stato membro

visitato.

Le informazioni in oggetto includono anche il numero gratuito di cui al paragrafo 2,

per ottenere informazioni più dettagliate, nonché informazioni sulla possibilità di

accedere gratuitamente ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di

emergenza 112.

Con ciascun messaggio il cliente ha la possibilità di informare il fornitore di roaming,

gratuitamente e in modo agevole, che non desidera il servizio messaggi automatico. Un

cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in

qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore di roaming di ripristinare

tale servizio.

Il fornitore di roaming fornisce automaticamente, mediante una chiamata vocale

gratuita, ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, le informazioni

essenziali personalizzate sulle tariffe di cui al primo comma.

Il primo, secondo, quarto e quinto comma si applicano anche ai servizi di chiamata

vocale e di SMS in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori

dell'Unione e forniti da un fornitore di roaming.

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2. In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e

ricevere gratuitamente, a prescindere da dove si trovino nell’Unione, informazioni

personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili, nella rete ospitante,

alle chiamate vocali e agli SMS, nonché informazioni sulle misure di trasparenza

applicabili in conformità del presente regolamento, mediante una chiamata vocale dal

cellulare o l’invio di un SMS a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale

scopo dal fornitore di roaming. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano alle

apparecchiature che non supportano la funzionalità SMS.

3. I fornitori di roaming forniscono a tutti gli utenti informazioni esaurienti sulle tariffe

di roaming applicabili, in particolare sull’eurotariffa per chiamate vocali e

sull’eurotariffa SMS, ▌al momento della sottoscrizione dell'abbonamento. Essi

aggiornano inoltre senza indebito ritardo i propri clienti in roaming sulle tariffe di

roaming applicabili ad ogni variazione delle stesse.

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95

I fornitori di roaming adottano le misure necessarie a garantire che tutti i clienti in

roaming siano al corrente della disponibilità dell’eurotariffa per chiamate vocali e

dell’eurotariffa SMS▌. In particolare, essi comunicano, in termini chiari e obiettivi, a

tutti i clienti in roaming le condizioni relative all’eurotariffa per chiamate vocali e le

condizioni relative all’eurotariffa SMS▌. Successivamente essi inviano, a intervalli

ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un’altra

tariffa.

Le informazioni fornite sono sufficientemente dettagliate per consentire ai clienti di

stabilire se sia o meno vantaggioso per loro passare ad un'eurotariffa.

4. I fornitori di roaming mettono a disposizione dei propri clienti informazioni sulle

modalità per evitare il roaming involontario nelle regioni di confine. I fornitori di

roaming adottano misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di

spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel

loro Stato membro d'origine.

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96

Articolo 15

Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per i servizi di dati in roaming al dettaglio

1. I fornitori di roaming provvedono affinché i clienti in roaming, sia prima che dopo la

conclusione di un contratto, siano sempre adeguatamente informati in merito alle

tariffe applicate all'uso dei servizi di dati in roaming regolamentati, per aiutare i clienti

a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e

contenere la spesa legata ai servizi di dati in roaming regolamentati ai sensi dei

paragrafi 2 e 3. ▌

Se del caso, i fornitori di roaming informano i propri clienti, prima della conclusione

di un contratto e successivamente su base regolare, del rischio di connessione e

download automatici e incontrollati di dati in roaming. I fornitori di roaming

notificano inoltre ai propri clienti, gratuitamente e in modo chiaro e facilmente

comprensibile, le modalità per disattivare tali connessioni automatiche di dati in

roaming, onde evitare il consumo incontrollato di servizi di dati in roaming.

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2. Un messaggio automatico inviato dal fornitore di roaming informa il cliente in

roaming del fatto che quest'ultimo sta utilizzando servizi di roaming e fornisce

informazioni personalizzate essenziali in merito alle tariffe (nella valuta della fattura

d'origine emessa dal fornitore nazionale del cliente), espresse in prezzo per

megabyte, applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nello

Stato membro interessato, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di

roaming di non desiderare tali informazioni.

Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe sono inviate all'apparecchiatura

mobile del cliente in roaming, ad esempio mediante SMS, un messaggio di posta

elettronica o una finestra pop-up sulla sua apparecchiatura mobile, ogni volta che il

cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore

nazionale e comincia ad utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming

▌in tale Stato membro. Le informazioni sono fornite gratuitamente nel momento in cui

il cliente in roaming inizia ad utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato,

con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.

Un cliente che abbia comunicato al fornitore di roaming di non voler ricevere

informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente,

di chiedere al fornitore di roaming di ripristinare tale servizio.

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3. Ogni fornitore di roaming offre a tutti i propri clienti in roaming la possibilità di optare

deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce informazioni sul consumo

accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi

di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del

cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo

periodo di tempo, esclusi gli MMS fatturati per unità, non possa superare un

determinato limite finanziario.

A tal fine, il fornitore di roaming mette a disposizione uno o più limiti finanziari

massimi per determinati periodi di uso, purché il cliente sia informato in anticipo degli

importi di volume corrispondenti. Uno di tali limiti (limite finanziario standard) si

avvicina, ma non supera, l’importo di 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di

fatturazione (IVA esclusa).

In alternativa, il fornitore di roaming può fissare limiti espressi in volume, purché il

cliente sia informato in anticipo degli importi finanziari corrispondenti. Uno di tali

limiti (limite standard di volume) corrisponde ad un importo finanziario non superiore

a 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).

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99

Inoltre, il fornitore di roaming può offrire ai propri clienti in roaming altri limiti con

limiti finanziari massimi mensili differenti, ossia superiori o inferiori.

I limiti standard di cui al secondo e al terzo comma si applicano a tutti i clienti che non

hanno optato per un limite diverso.

Ciascun fornitore di roaming provvede inoltre affinché sia inviata un’adeguata notifica

all'apparecchiatura mobile del cliente, ad esempio tramite un SMS, un messaggio di

posta elettronica ovvero una finestra pop-up sul suo computer, quando i servizi di dati

in roaming hanno raggiunto l’80% del limite finanziario o di volume concordato.

Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l’invio di

tali notifiche e di chiedere al fornitore ▌, in qualsiasi momento e gratuitamente, di

ripristinare l’erogazione del servizio.

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100

Qualora il limite finanziario o di volume fosse altrimenti superato, è inviata una

notifica sull'apparecchiatura del cliente in roaming. Tale notifica indica la procedura

che il cliente deve seguire se desidera continuare a fruire di tali servizi e il costo

associato a ciascuna ulteriore unità da consumare. In caso di mancata risposta del

cliente in roaming nelle modalità indicate nella notifica ricevuta, il fornitore di

roaming cessa immediatamente di erogare i servizi di dati in roaming regolamentati al

cliente e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest’ultimo non richieda di

continuare o rinnovare l’erogazione di tali servizi.

Se un cliente in roaming chiede di optare per un meccanismo di "limite finanziario o di

volume" o di sopprimerlo, il cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal

ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni di altri

elementi dell'abbonamento.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle apparecchiature di tipo da macchina a

macchina che utilizzano la trasmissione dati in roaming.

5. I fornitori di roaming adottano misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal

pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre

si trovano nel proprio Stato membro d'origine. Ciò comprende le informazioni ai

clienti sulle modalità per evitare roaming accidentali nelle regioni di confine.

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101

6. Il presente articolo, ad eccezione del paragrafo 5, e alle condizioni di cui al secondo

e terzo comma del presente paragrafo, si applica anche ai servizi di dati in roaming

usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell'Unione e forniti da un

fornitore di roaming.

Qualora il cliente opti per il servizio di cui al paragrafo 3, primo comma, i requisiti

previsti al paragrafo 3 non si applicano se l'operatore della rete ospitante nel paese

visitato al di fuori dell'Unione non consente al fornitore di roaming di monitorare in

tempo reale l'utilizzazione dei propri clienti.

In tal caso, all'ingresso in tale paese al cliente è informato tramite SMS, senza

indebito ritardo e gratuitamente, che non sono disponibili informazioni sul consumo

accumulato e che non è garantito il non superamento di un determinato limite

finanziario.

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102

Articolo 16

Vigilanza e applicazione

1. Le autorità nazionali di regolamentazione verificano e vigilano sull’applicazione del

presente regolamento all’interno del loro territorio.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono al pubblico informazioni

aggiornate sull’applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 7, 8,

9, 10, 12 e 13, in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, in vista del riesame di cui all’articolo 19,

assicurano il monitoraggio dell’evoluzione dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio per la

fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamata vocale e di comunicazione di

dati, inclusi i messaggi SMS e MMS, anche nelle regioni ultraperiferiche di cui

all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esse vigilano

altresì sulla particolare situazione di roaming involontario nelle regioni di confine degli

Stati membri limitrofi e controllano l’eventuale impiego di tecniche di direzione del

traffico a scapito dei consumatori. ▌

Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano il monitoraggio e la raccolta

di informazioni relative al roaming involontario e, se necessario, adottano misure

adeguate.

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103

4. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il potere di esigere che le imprese

soggette agli obblighi di cui al presente regolamento forniscano tutte le informazioni

pertinenti per l’attuazione e l'applicazione del presente regolamento. Su richiesta, tali

imprese forniscono le informazioni prontamente e nel rispetto dei termini e del livello

di dettaglio specificati dall’autorità nazionale di regolamentazione.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per

garantire il rispetto del presente regolamento. In particolare si avvalgono, se del caso,

dei poteri di cui all’articolo 5 della direttiva accesso per assicurare un accesso e

un’interconnessione adeguati al fine di garantire la connettività da punto a punto e

l’interoperabilità dei servizi di roaming, ad esempio nel caso in cui i clienti non siano

in grado di scambiare SMS in roaming regolamentati con clienti di una rete terrestre di

comunicazioni mobili pubbliche di un altro Stato membro a causa della mancanza di

un accordo relativo alla consegna di tali messaggi.

6. Nel caso in cui riscontri una violazione degli obblighi previsti dal presente

regolamento, l’autorità nazionale di regolamentazione ha la facoltà di esigere

l’immediata cessazione della violazione.

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104

Articolo 17

Risoluzione di controversie

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra imprese fornitrici di reti e servizi di

comunicazioni elettroniche in uno Stato membro in relazione agli obblighi sanciti dal

presente regolamento sono soggette alle procedure nazionali per la risoluzione di

controversie di cui agli articoli 20 e 21 della direttiva quadro.

2. In caso di controversie irrisolte in cui siano coinvolti consumatori o utenti finali in

relazione a questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente

regolamento, gli Stati membri provvedono a garantire la possibilità di ricorso alle

procedure extragiudiziali per la risoluzione di controversie di cui all’articolo 34 della

direttiva servizio universale.

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105

Articolo 18

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni

del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le

sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali

disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 2013 e le comunicano successivamente senza

indugio le eventuali modifiche.

Articolo 19

Riesame

1. La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento e, previa

consultazione pubblica, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro

il 30 giugno 2016. La Commissione valuta in particolare se sono stati conseguiti gli

obiettivi del presente regolamento. Nel far ciò, la Commissione esamina, tra l’altro:

a) se la concorrenza ha raggiunto un livello sufficiente per giustificare la

scadenza delle tariffe massime al dettaglio;

b) se la concorrenza sarà sufficiente per l'eliminazione delle tariffe massime

all'ingrosso;

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106

c) l'evoluzione e le tendenze previste per il futuro dei prezzi all'ingrosso e al

dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamata vocale, di

SMS e di trasmissione di dati rispetto alle tariffe dei servizi di comunicazioni

mobili a livello nazionale nei vari Stati membri, distinguendo tra i clienti con

abbonamento e i clienti con schede ricaricabili, nonché la qualità e la velocità dei

servizi in questione;

d) la disponibilità e la qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano

un’alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming,

segnatamente alla luce dell'evoluzione tecnologica;

e) la misura in cui i consumatori hanno beneficiato di effettive riduzioni delle

tariffe dei servizi di roaming ▌, la gamma delle tariffe e dei prodotti a

disposizione dei consumatori con diverse abitudini di chiamata e la differenza

tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali, inclusa la disponibilità di offerte

che prevedono una tariffa unica per i servizi nazionali e di roaming;

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107

f) il livello di concorrenza sul mercato al dettaglio e all’ingrosso, in particolare la

situazione concorrenziale degli operatori di minori dimensioni, indipendenti o

che hanno appena avviato la loro attività, tra cui gli effetti concorrenziali degli

accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori;

g) la misura in cui l'attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4 ha

prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei

servizi di roaming, tanto che la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe

nazionali si è avvicinata a zero;

h) la misura in cui il livello delle tariffe massime all'ingrosso e al dettaglio ha

fornito adeguate salvaguardie contro prezzi eccessivi per i consumatori, pur

consentendo lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di

roaming.

2. Se dalla relazione emerge che le misure strutturali previste dal presente regolamento

non sono state sufficienti a promuovere la concorrenza sul mercato interno dei servizi

di roaming a beneficio di tutti i consumatori europei, o che la differenza tra le tariffe

di roaming e le tariffe nazionali non si è avvicinata a zero, la Commissione presenta

opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla

situazione e realizzare così un mercato interno delle comunicazioni mobili, in

definitiva senza distinzioni tra tariffe nazionali e tariffe di roaming. La Commissione

valuta, in particolare, la necessità di:

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108

a) stabilire misure tecniche e strutturali aggiuntive;

b) modificare le misure strutturali;

c) prorogare la durata ed eventualmente rivedere il livello delle tariffe massime al

dettaglio previste agli articoli 8, 10 e 13;

d) modificare la durata o rivedere il livello delle tariffe massime all'ingrosso

previste agli articoli 7, 9 e 12;

e) introdurre eventuali altri requisiti necessari, ivi compresa la non

differenziazione delle tariffe di roaming e delle tariffe nazionali.

3. Inoltre, ogni due anni dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la

Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ▌. Ogni

relazione reca una sintesi delle azioni di monitoraggio della fornitura dei servizi di

roaming nell’Unione, nonché una valutazione dei progressi compiuti verso il

conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, anche rispetto alle questioni di

cui ai paragrafi 1 e 2.

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109

4. Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno

dell'Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorità nazionali di

regolamentazione dati sull'evoluzione delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i

servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming. Tali dati sono trasmessi alla

Commissione almeno due volte l’anno. La Commissione rende pubblici tali dati.

Il BEREC raccoglie altresì annualmente dalle autorità nazionali di

regolamentazione informazioni sulla trasparenza e la comparabilità delle diverse

tariffe proposte dagli operatori ai propri clienti. La Commissione rende pubblici tali

dati e tali conclusioni.

Articolo 20

Obblighi di comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’identità delle autorità nazionali di

regolamentazione responsabili dell’esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento.

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110

Articolo 21

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 717/2007 è abrogato conformemente all'allegato I a decorrere dal …*

ad eccezione degli articoli 3, 4, 4 bis, 4 ter e dell'articolo 6 bis, paragrafo 4, di tale

regolamento, che sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 2012.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono

secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 22

Entrata in vigore e scadenza

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere da tale data salvo se altrimenti previsto

da specifici articoli.

Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in

ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

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ALLEGATO I

Regolamento abrogato e sua modificazione (di cui all’articolo 21)

Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32)

Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 12)

limitatamente all'articolo 1

_____________

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112

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 717/2007 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 1

- Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, prima frase

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, seconda frase

Articolo 1, paragrafo 6, primo comma

Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, terza frase

Articolo 1, paragrafo 6, secondo comma

- Articolo 1, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, lettera ) Articolo 2, paragrafo 2, lettera i)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

- Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

- Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera g) Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) Articolo 2, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera f) Articolo 2, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera e) Articolo 2, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera i) Articolo 2, paragrafo 2, lettera j)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera j) Articolo 2, paragrafo 2, lettera k)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera h) Articolo 2, paragrafo 2, lettera l)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera k) Articolo 2, paragrafo 2, lettera m)

- Articolo 2, paragrafo 2, lettera n)

- Articolo 2, paragrafo 2, lettera o)

- Articolo 2, paragrafo 2, lettera p)

- Articolo 2, paragrafo 2, lettera q)

- Articoli 3, 4, 5 e 6

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113

Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma -

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma -

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3, terzo comma Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 4 bis Articolo 9

Articolo 4 ter Articolo 10

Articolo 4 ter, paragrafo 7 -

Articolo 4 quater Articolo 11

- Articolo 12

- Articolo 13

Articolo 6, paragrafo 1, dal primo a quinto comma

Articolo 14, paragrafo 1, dalprimo al quinto comma

- Articolo 14, paragrafo 1, sesto comma

Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3, primo e secondo comma

Articolo 14, paragrafo 3, primo e secondo comma

- Articolo 14, paragrafo 3, terzo comma

- Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 6 bis Articolo 15

- Articolo 15, paragrafo 4

- Articolo 15, paragrafo 5

- Articolo 15, paragrafo 6

Articolo 6 bis, paragrafo 4 -

Articolo 7 Articolo 16

- Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 8 Articolo 17

Articolo 9 Articolo 18

Articolo 10 -

Articolo 11, paragrafo 1, frase introduttiva Articolo 19, paragrafo 1, frase introduttiva

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114

- Articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, dal primo al quarto trattino

Articolo 19, paragrafo 1, primo comma, lettere da c) ad f)

- Articolo 19, paragrafo 1, lettere g) e h)

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma -

- Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 19, paragrafo 3

- Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 12 Articolo 20

- Articolo 21

Articolo 13 Articolo 22

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115

P7_TA-PROV(2012)0198

Esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla proposta di

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di

sostanze chimiche pericolose (rifusione) (COM(2011)0245 – C7-0107/2011 –

2011/0105(COD))

(Procedura legislativa ordinaria - rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0245),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0107/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 20111,

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi2,

– vista la lettera del 25 novembre 2011della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 febbraio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0015/2012),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modifiche sostanziali,

1 GU C 318 del 29.10.2011, pag. 163. 2 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

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1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

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P7_TC1-COD(2011)0105

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2012 in vista

dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

e l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

1 GU C 318 del 29.10.2011, pag. 163. 2 Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012.

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considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose1, ha

subito diverse e sostanziali modificazioni. Esso deve essere ora nuovamente

modificato ed è quindi opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di

detto regolamento.

(2) Il regolamento (CE) n. 689/2008 dà esecuzione alla convenzione di Rotterdam relativa

alla procedura di previo assenso informato per talune prodotti chimici e pesticidi

pericolosi nel commercio internazionale2 ("la convenzione"), entrata in vigore

il 24 febbraio 2004, e sostituisce il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di

prodotti chimici pericolosi3.

1 GU L 204 del 31.07.08, pag. 1. 2 GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29. 3 GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1.

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(3) Per motivi di chiarezza e di coerenza con il resto della legislazione pertinente

dell'Unione è opportuno introdurre o chiarire alcune definizioni e armonizzare la

terminologia con quella utilizzata, da un lato, nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

(REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche1 e, dall'altro, nel

regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16

dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle

sostanze e delle miscele2. E' opportuno garantire che il presente regolamento

rispecchi le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008, al fine di

evitare qualsiasi incoerenza tra il calendario di applicazione di detto regolamento e il

presente regolamento.

1 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. 2 GU L 353 del 31.12. 2008, pag. 1.

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(4) La convenzione consente alle parti il diritto di adottare provvedimenti più rigorosi di

quelli prescritti dalla convenzione ai fini della protezione della salute umana e

dell'ambiente, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con le

disposizioni della convenzione e conformi al diritto internazionale. Al fine di garantire

un livello più elevato di protezione dell'ambiente e del pubblico in generale dei paesi

importatori, è necessario e opportuno andare oltre le disposizioni previste dalla

convenzione riguardo ad alcuni aspetti.

(5) Per quanto concerne la partecipazione dell'Unione alla convenzione, è essenziale

disporre di un unico referente che consenta all'Unione di interagire con il segretariato

della convenzione (il "segretariato"), le altre parti della convenzione e altri paesi. È

opportuno che la Commissione funga da referente in tal senso.

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(6) È necessario garantire un coordinamento e una gestione efficaci degli aspetti tecnici e

amministrativi del presente regolamento a livello di Unione. Gli Stati membri e

l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("l'agenzia"), istituita dal regolamento (CE)

n. 1907/2006, dispongono di competenza ed esperienza nell'attuazione della

legislazione dell'Unione sulle sostanze chimiche e di accordi internazionali in tale

settore. Occorre pertanto che gli Stati membri e l'agenzia svolgano le funzioni inerenti

agli aspetti amministrativi, tecnici e scientifici dell'attuazione della convenzione

tramite il presente regolamento, nonché allo scambio di informazioni. È inoltre

opportuno che la Commissione, gli Stati membri e l'agenzia collaborino ai fini di un

adempimento efficace degli obblighi internazionali che incombono all'Unione a titolo

della convenzione.

(7) Dato che alcune funzioni della Commissione dovrebbero essere trasferite all'agenzia,

la banca dati europea sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

inizialmente costituita dalla Commissione dovrebbe essere ulteriormente sviluppata e

gestita dall'agenzia.

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(8) Le esportazioni di sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni

all'interno dell'Unione dovrebbero continuare ad essere assoggettate ad una procedura

comune di notifica di esportazione. È di conseguenza opportuno che le sostanze

chimiche pericolose in quanto tali o contenute in miscele o in articoli, che siano state

vietate o sottoposte a rigorose restrizioni dall'Unione in qualità di fitosanitari o di altre

forme di pesticidi oppure di sostanze chimiche industriali destinate ad usi professionali

o all'impiego da parte del consumatore finale, siano disciplinate da norme in materia di

notifica di esportazione analoghe a quelle applicabili alle stesse sostanze chimiche

vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'ambito di una o entrambe le categorie di

impiego stabilite nella convenzione, ossia come pesticidi o sostanze chimiche

industriali. Inoltre, le sostanze chimiche disciplinate dalla procedura internazionale

(PIC) dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (la "procedura PIC") dovrebbero

essere soggette alle stesse norme in materia di notifica di esportazione. E' opportuno

che la procedura comune di notifica di esportazione sia applicata alle esportazioni

dell'Unione verso tutti i paesi terzi, a prescindere dal fatto che questi siano o meno

parti della convenzione o che partecipino alle sue procedure. Agli Stati membri

dovrebbe essere consentito di riscuotere contributi amministrativi a copertura dei costi

connessi all'espletamento di questa procedura.

(9) Gli esportatori e gli importatori dovrebbero essere tenuti a trasmettere informazioni sui

quantitativi di sostanze chimiche oggetto di scambi commerciali a livello

internazionale disciplinati dal presente regolamento per consentire il controllo e la

valutazione dell'impatto e dell'efficacia dei provvedimenti in esso contenuti.

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(10) È opportuno che le notifiche concernenti le misure di regolamentazione definitive

dell'Unione o degli Stati membri finalizzati a vietare o a sottoporre a rigorose

restrizioni determinate sostanze chimiche, e trasmesse al segretariato allo scopo di

inserire tali sostanze nella procedura PIC, siano presentate dalla Commissione nei casi

in cui i criteri stabiliti al riguardo nella convenzione siano rispettati. Se necessario, è

opportuno chiedere ulteriori informazioni a sostegno di tali notifiche.

(11) Qualora le misure di regolamentazione definitive dell'Unione o degli Stati membri non

siano soggette ad obbligo di notifica perché non soddisfano i criteri stabiliti nella

convenzione, è opportuno che al segretariato e alle altre parti della convenzione

pervengano comunque le informazioni concernenti tali misure, a salvaguardia di un

corretto scambio di informazioni.

(12) È inoltre necessario provvedere affinché l'Unione adotti decisioni in merito

all'importazione nell'Unione di sostanze chimiche soggette alla procedura

internazionale PIC. Tali decisioni dovrebbero essere basate sulla legislazione

dell'Unione vigente e tener conto dei divieti o delle rigorose restrizioni imposti dagli

Stati membri. Ove necessario, è opportuno proporre modifiche della legislazione

dell'Unione.

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(13) Occorre disporre in modo tale da garantire che gli Stati membri e gli esportatori siano a

conoscenza delle decisioni prese dai paesi importatori riguardanti le sostanze chimiche

soggette alla procedura PIC e che gli esportatori si attengano a tali decisioni. Inoltre,

per evitare il verificarsi di esportazioni indesiderate, è opportuno che non sia consentita

l'esportazione di sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno

dell'Unione e rispondenti ai criteri per la procedura di notifica stabiliti nella

convenzione o assoggettate alla procedura PIC in assenza di un consenso esplicito del

paese importatore interessato, a prescindere che sia o meno parte della convenzione. Al

contempo, è opportuno prevedere l'esenzione da tale obbligo nel caso dell'esportazione

di alcune sostanze chimiche verso paesi membri dell'Organizzazione per la

cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), purché siano rispettate determinate

condizioni. Occorre inoltre una procedura in grado di gestire i casi in cui, nonostante

tutti gli sforzi ragionevoli messi in atto, il paese importatore non invia alcuna risposta,

in tal caso è opportuno che le esportazioni di talune sostanze chimiche procedano in

via temporanea secondo determinate condizioni. È anche necessario prevedere un

riesame periodico di tutti i casi di questo genere e dei casi in cui è stato ottenuto un

consenso esplicito.

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(14) È importante altresì che tutte le sostanze chimiche esportate abbiano un ciclo di vita di

durata adeguata a garantirne l'uso efficace e sicuro. In riferimento ai pesticidi, in

particolare a quelli esportati verso i paesi in via di sviluppo, occorre che siano fornite

informazioni sulle corrette modalità di conservazione e che siano utilizzati imballaggi

e contenitori di adeguata fattura e dimensione in modo che non si creino giacenze di

magazzino obsolete.

(15) Gli articoli contenenti sostanze chimiche non rientrano nell'ambito di applicazione

della convenzione. Ciò nonostante, sembra opportuno, che gli articoli, come definiti

nel presente regolamento, contenenti sostanze chimiche che potrebbero essere

rilasciate nell'ambiente in determinate condizioni d'uso o in fase di smaltimento e che

sono vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'Unione con riferimento ad una o più

categorie di impiego di cui alla convenzione o sono soggette alla procedura

internazionale PIC siano assoggettati anche agli obblighi di notifica in materia di

esportazioni. Inoltre, alcune sostanze chimiche e alcuni articoli contenenti determinate

sostanze chimiche che, pur non rientrando nell'ambito d'applicazione della

convenzione, danno adito a particolari preoccupazioni, non dovrebbero essere

assolutamente esportati.

(16) Ai sensi della convenzione, è opportuno che siano essere fornite informazioni sui

movimenti di transito delle sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale

PIC alle parti della convenzione che ne facciano richiesta.

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(17) È opportuno inoltre garantire che le disposizioni dell'Unione in materia di imballaggio,

di etichettatura e di altre informazioni sulla sicurezza siano applicate a tutte le sostanze

chimiche destinate all'esportazione verso parti della convenzione e altri paesi, salvo

quando tali disposizioni siano in contrasto con provvedimenti vigenti nel paese

importatore, tenuto conto delle norme internazionali in materia. ▌ Poiché il

regolamento (CE) n. 1272/2008 ha stabilito nuove disposizioni in materia di

classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e di miscele, è opportuno

inserire un riferimento a detto regolamento.

(18) Per garantire in maniera efficace il controllo e il rispetto dell'applicazione è opportuno

che gli Stati membri designino delle autorità, quali le autorità doganali, incaricate di

controllare le importazioni ed esportazioni delle sostanze chimiche disciplinate dal

presente regolamento. La Commissione, sostenuta dall'agenzia, e gli Stati membri

hanno un ruolo determinante e dovrebbero agire in modo mirato e coordinato. È

opportuno che gli Stati membri istituiscano sanzioni adeguate in caso di violazione

delle disposizioni.

(19) Per agevolare i controlli doganali e ridurre l'onere amministrativo agli esportatori e alle

autorità, dovrebbe essere istituito un sistema di codici da utilizzarsi nelle dichiarazioni

di esportazione. È opportuno utilizzare codici speciali, ove opportuno, anche per le

sostanze chimiche esportate a scopi di ricerca o di analisi in quantità che

verosimilmente non producano effetti sulla salute umana o sull'ambiente e, in ogni

caso, in quantità non superiore a 10 kg da ogni esportatore a ogni paese di

importazione per anno civile.

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(20) È opportuno promuovere lo scambio di informazioni, la condivisione delle

responsabilità e la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e i paesi terzi al fine di

garantire una corretta gestione delle sostanze chimiche, anche se i paesi terzi non sono

parti della convenzione. In particolare, l'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e

a quelli con economie in transizione dovrebbe essere prestata direttamente dalla

Commissione e dagli Stati membri, oppure indirettamente tramite un sostegno ai

progetti realizzati da organizzazioni non governative, soprattutto quando si tratta di

assistenza intesa ad aiutare tali paesi ad attuare la convenzione, contribuendo in tal

modo a prevenire gli effetti nocivi delle sostanze chimiche sulla salute umana e

sull'ambiente..

(21) Per garantire l'efficacia delle procedure è opportuno effettuare regolari verifiche del

loro funzionamento. A tale scopo è opportuno che gli Stati membri e l'agenzia

trasmettano periodicamente una relazione in formato standard alla Commissione, che

a sua volta dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

(22) È opportuno che l'agenzia elabori note tecniche di orientamento per assistere le autorità

designate, comprese le autorità doganali incaricate di controllare le esportazioni, gli

esportatori e gli importatori, ad applicare il presente regolamento.

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(23) Al fine di adeguare il presente regolamento al progresso tecnico, dovrebbe essere

delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del

trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") riguardo all'inserimento di

sostanze chimiche nella parte 1 o 2 dell'allegato I e ad altre modifiche di tale allegato,

all'inserimento di sostanze chimiche nella parte 1 o 2 dell'allegato V e ad altre

modifiche di tale allegato e altre modifiche degli allegati II, III, IV e VI. È di

particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate

consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti

delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata

trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(24) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento,

dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali

competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE)

n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che

stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli

Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla

Commissione1.

1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

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129

(25) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assicurare un adempimento

coerente ed efficace degli obblighi dell'Unione a titolo della convenzione, non possono

essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo

della necessità di armonizzare le norme sulle importazioni ed esportazioni di sostanze

chimiche pericolose, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può

intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato

sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per

conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello

stesso articolo.

(26) Il regolamento (CE) n. 689/2008 dovrebbe essere abrogato.

(27) Occorre prevedere l'applicazione differita del presente regolamento in modo da

lasciare tempo sufficiente all'agenzia per prepararsi alle sue nuove funzioni e

consentire all'industria di familiarizzare con le nuove procedure,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

a) attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in

conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel

commercio internazionale (▌ la "convenzione");

b) promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore

dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la

salute umana e l'ambiente da potenziali danni;

c) contribuire all'uso ecocompatibile di sostanze chimiche pericolose.

Gli obiettivi di cui al primo comma sono perseguiti favorendo lo scambio di

informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche pericolose, definendo una

procedura per l'adozione delle decisioni nell'ambito dell'Unione sulle importazioni ed

esportazioni e comunicando tali decisioni alle parti e ad altri paesi, secondo il caso.

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2. Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, il presente regolamento garantisce che le

disposizioni ▌ del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione,

imballaggio ed etichettatura ▌ si applichino a tutte le sostanze chimiche quando sono

esportate dagli Stati membri verso altre parti o altri paesi, salvo i casi in cui tali

disposizioni siano in contrasto con eventuali disposizioni specifiche in vigore nelle

suddette parti o nei suddetti paesi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a ▌:

a) determinate sostanze chimiche pericolose soggette alla procedura dell'assenso

preliminare in conoscenza di causa ▌ ai sensi della convenzione (▌ la "procedura

PIC");

b) determinate sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni

all'interno dell'Unione o di uno Stato membro;

c) le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la classificazione,

l'etichettatura e l'imballaggio.

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132

2. Il presente regolamento non si applica:

a) alle droghe e alle sostanze psicotrope di cui al regolamento (CE) n. 111/2005 del

Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio

dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi1;

b) ai materiali e alle sostanze radioattive di cui alla direttiva 96/29/Euratom del

Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di

sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori

contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti2;

c) ai rifiuti disciplinati dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti3;

d) alle armi chimiche di cui al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del

5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle

esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a

duplice uso4;

1 GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1. 2 GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1. 3 GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3. 4 GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

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133

e) agli alimenti e agli additivi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli

ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi

e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali1;

f) ai mangimi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali

della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza

alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare2, compresi

gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati

all'alimentazione orale degli animali;

g) agli organismi geneticamente modificati di cui alla direttiva 2001/18/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione

deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati3;

1 GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. 2 GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. 3 GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

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134

h) fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento, ai

prodotti medicinali per uso umano e ai prodotti medicinali veterinari di cui,

rispettivamente, alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai

medicinali per uso umano1, e alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai

medicinali veterinari2.

3. Il presente regolamento non si applica alle sostanze chimiche esportate per fini di

ricerca o analisi in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute

umana o sull'ambiente e, in ogni caso, in quantità non superiore a 10 kg da ogni

esportatore a ogni paese importatore per anno civile.

▌ In deroga al primo comma, gli esportatori delle sostanze chimiche di cui allo stesso

comma ottengono ▌ un numero speciale di riferimento identificativo tramite la banca

dati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e indicano tale numero di

riferimento nella dichiarazione di esportazione.

1 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. 2 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

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135

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "sostanza chimica", una sostanza presente allo stato puro o contenuta in una miscela, o

una miscela, fabbricata o ricavata dalla natura, ad esclusione degli organismi viventi,

che rientra in una delle seguenti categorie:

a) pesticidi, compresi formulati pesticidi altamente pericolosi;

b) sostanze chimiche industriali;

2) "sostanza", qualsiasi elemento chimico e i suoi composti secondo la definizione di cui

all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

3) "miscela", una miscela o una soluzione secondo la definizione di cui all'articolo 2,

punto 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

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136

4) "articolo", un prodotto finito che contiene o include una sostanza chimica il cui

impiego, in quel particolare prodotto, è vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza

della legislazione dell'Unione ove tale prodotto non rientri nei punti 2 o 3;

5) "pesticidi", le sostanze chimiche appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:

a) pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE)

n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,

relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari1;

b) altri pesticidi, quali:

i) i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei

biocidi2; e ▌

ii) i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive

2001/82/CE e 2001/83/CE;

1 GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. 2 GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

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137

6) "sostanze chimiche industriali", le sostanze chimiche appartenenti ad una delle due

seguenti sottocategorie:

a) sostanze chimiche ad uso professionale;

b) sostanze chimiche destinate all'uso da parte del consumatore finale;

7) "sostanza chimica soggetta ad obbligo di notifica di esportazione", qualsiasi sostanza

chimica, vietata o soggetta a rigorose restrizioni nell'ambito dell'Unione in riferimento

ad una o più categorie o sottocategorie, e qualsiasi sostanza chimica elencata nella

parte 1 dell'allegato I, soggetta alla procedura PIC;

8) "sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC", qualsiasi sostanza chimica vietata o

soggetta a rigorose restrizioni nell'ambito dell'Unione o di uno Stato membro in

riferimento ad una o più categorie. Le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose

restrizioni nell'ambito dell'Unione in riferimento ad una o più categorie sono elencate

nella parte 2 dell'allegato I;

9) "sostanza chimica soggetta alla procedura PIC", qualsiasi sostanza chimica elencata

nell'allegato III della convenzione e nell'allegato I, parte 3, del presente regolamento;

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138

10) "sostanza chimica vietata", una delle seguenti sostanze:

a) una sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato nell'ambito di una o più

categorie o sottocategorie mediante una misura di regolamentazione definitiva

dell'Unione, per la protezione della salute umana o dell'ambiente;

b) una sostanza chimica cui sia stata rifiutata l'autorizzazione di primo impiego o

per la quale siano stati disposti dall'industria il ritiro dal mercato dell'Unione o

l'esclusione da ogni ulteriore fase del procedimento di notifica, registrazione o

autorizzazione, quando è dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per

la salute umana o l'ambiente;

11) "sostanza chimica soggetta a rigorose restrizioni", una delle seguenti sostanze:

a) sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato, teoricamente per qualsiasi uso,

nell'ambito di una o più categorie o sottocategorie, mediante misura di

regolamentazione definitiva dell'Unione, per la protezione della salute umana o

dell'ambiente, ma il cui utilizzo sia ancora ammesso in alcuni casi particolari;

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139

b) sostanza chimica cui sia stata rifiutata l'autorizzazione, teoricamente per

qualsiasi uso, o che l'industria abbia ritirato dal mercato dell'Unione o da ogni

ulteriore esame nell'ambito di una procedura di notifica, registrazione o

autorizzazione, e ove sia dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la

salute umana o l'ambiente;

12) "sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni in uno Stato membro",

qualsiasi sostanza chimica che sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni mediante una

misura di regolamentazione definitiva di uno Stato membro;

13) "misura di regolamentazione definitiva", qualsiasi atto giuridicamente vincolante che

abbia lo scopo di vietare o assoggettare a rigorose restrizioni una determinata sostanza

chimica;

14) "formulato pesticida altamente pericoloso", qualsiasi sostanza chimica destinata ad

essere utilizzata come pesticida, che provoca gravi danni alla salute umana o

all'ambiente, osservabili entro un breve lasso di tempo dopo un'applicazione unica o

ripetuta, effettuata in modo conforme alle prescrizioni d'uso;

15) "territorio doganale dell'Unione", il territorio come definito all'articolo 3 del

regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un

codice doganale comunitario1;

1 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

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140

16). "esportazione":

a) l'esportazione permanente o temporanea di una sostanza chimica in base alle

condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2, TFUE;

b) la riesportazione, in condizioni diverse da quelle stipulate all'articolo 28,

paragrafo 2, TFUE, di una sostanza chimica alla quale si applica una procedura

doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell'Unione per le merci che

si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione;

17) "importazione", l'introduzione fisica nel territorio doganale dell'Unione di una sostanza

chimica cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito

esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale

dell'Unione;

18) "esportatore", una delle seguenti persone fisiche o giuridiche:

a) la persona a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione,

vale a dire la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è

titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una

parte o di un altro paese e che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica

sia spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione;

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141

b) ove non sia stato concluso un contratto di esportazione o il titolare del contratto

non agisca per proprio conto, la persona che ha la facoltà di decidere che la

sostanza chimica sia spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione;

c) ove il diritto di smaltimento della sostanza chimica spetti ad una persona stabilita

al di fuori dell'Unione in base al contratto cui fa riferimento l'esportazione, la

parte contraente stabilita nel territorio dell'Unione;

19) "importatore", la persona fisica o giuridica che, al momento dell'importazione nel

territorio doganale dell'Unione, è destinataria della sostanza chimica;

20) "parte della convenzione" o "parte", qualsiasi Stato od organizzazione di integrazione

economica regionale che abbia accettato di essere vincolato/a dalla convenzione e per

il/la quale sia in vigore la convenzione;

21) "altro paese", un paese che non è una parte della convenzione;

22) "agenzia", l'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita dal regolamento

(CE) n. 1907/2006;

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142

23) "segretariato", il segretariato della convenzione, salvo altrimenti disposto nel

presente regolamento.

Articolo 4

Autorità nazionali designate degli Stati membri

Ciascuno Stato membro designa l'autorità o le autorità (l'"autorità nazionale designata" oppure

le "autorità nazionali designate"), preposte all'espletamento delle funzioni amministrative

stabilite dal presente regolamento, a meno che non vi abbia già provveduto prima dell'entrata in

vigore del presente regolamento.

Ciascuno Stato membro comunica tale designazione alla Commissione entro ...∗, a meno che

non vi abbia già provveduto precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento,

e informa anche la Commissione di qualsiasi cambiamento che riguardi l'autorità nazionale

designata.

∗ GU: inserire la data corrispondente a tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

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143

Articolo 5

Partecipazione dell'Unione alla convenzione

1. La partecipazione alla convenzione è responsabilità comune della Commissione e

degli Stati membri, in particolare per quanto concerne l'assistenza tecnica, lo

scambio di informazioni e le questioni relative alla composizione delle controversie,

alla partecipazione ad organi ausiliari e alla votazione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative previste dalla convenzione in

riferimento alla procedura PIC, la Commissione agisce in qualità di autorità designata

comune per conto e in stretta collaborazione e consultazione con tutte le autorità

nazionali designate degli Stati membri.

La Commissione ha, in particolare, il compito di:

a) trasmettere le notifiche di esportazione dell'Unione alle parti e agli altri paesi a

norma dell'articolo 8;

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144

b) presentare al segretariato ▌ le notifiche delle misure di regolamentazione

definitive riguardanti sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC ai sensi

dell'articolo 11;

c) trasmettere informazioni su altre misure di regolamentazione definitive

riguardanti sostanze chimiche non assoggettabili alla notifica PIC ai sensi

dell'articolo 12;

d) ricevere informazioni dal segretariato, più in generale.

La Commissione fornisce altresì al segretariato le risposte dell'Unione relative

all'importazione di sostanze chimiche soggette alla procedura PIC ai sensi

dell'articolo 13.

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145

Inoltre, la Commissione coordina il contributo dell'Unione relativamente a tutte le

questioni tecniche connesse a quanto segue:

a) la convenzione;

b) la preparazione della conferenza delle parti istituita dall'articolo 18, paragrafo 1,

della convenzione;

c) il comitato per l'esame delle sostanze chimiche istituito a norma dell'articolo 18,

paragrafo 6, della convenzione (il "comitato per l'esame delle sostanze

chimiche");

d) gli altri organi ausiliari della conferenza delle parti.

3. La Commissione e gli Stati membri assumono le iniziative necessarie per garantire che

l'Unione sia opportunamente rappresentata nei diversi organi che attuano la

convenzione.

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146

Articolo 6

Funzioni dell'agenzia ▌

1. L'agenzia, oltre alle funzioni ad essa assegnate a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11,

13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 25 ▌, svolge le seguenti funzioni:

a) mantenere, alimentare e aggiornare periodicamente una banca dati

sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ("la banca

dati");

b) mettere la banca dati a disposizione del pubblico sul proprio sito web;

c) fornire, se de caso, all'industria, con l'accordo della Commissione e previa

consultazione degli Stati membri, assistenza, orientamento tecnico e scientifico

e strumenti per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento;

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147

d) fornire, con l'accordo della Commissione, alle autorità nazionali designate degli

Stati membri, assistenza e orientamento tecnico e scientifico per garantire

l'effettiva applicazione del presente regolamento;

e) su richiesta degli esperti degli Stati membri o d dalla Commissione che fanno

parte del comitato della convenzione per l'esame delle sostanze chimiche,

nell'ambito delle risorse disponibili, contribuire all'elaborazione dei documenti

di orientamento alla decisione di cui all'articolo 7 ▌ della convenzione e di altri

documenti tecnici relativi all'attuazione della convenzione ▌;

f) su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati scientifici e tecnici e

assisterla al fine di garantire l'effettiva attuazione del presente regolamento;

g) su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati scientifici e tecnici e

assisterla nell'esercizio del suo ruolo di autorità designata comune dell'Unione.

2. Il segretariato dell'agenzia svolge le funzioni assegnate all'agenzia dal presente

regolamento.

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148

Articolo 7

Sostanze chimiche soggette ad obbligo di notifica di esportazione, sostanze chimiche

assoggettabili alla notifica PIC e sostanze chimiche soggette alla procedura PIC

1. Le sostanze chimiche soggette alla notifica di esportazione, le sostanze chimiche

ritenute idonee per la notifica PIC e le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC

sono elencate nell'allegato I.

2. Le sostanze chimiche elencate nell'allegato I sono classificate in uno o più dei tre

gruppi di sostanze chimiche riportate nelle parti 1, 2 e 3 dello stesso allegato.

Le sostanze chimiche elencate nella parte 1 dell'allegato I sono soggette alla procedura

della notifica di esportazione di cui all'articolo 8, con informazioni dettagliate

sull'identità della sostanza, sulla categoria e/o sottocategoria di impiego soggetta a

limitazioni, sul tipo di limitazione e, se del caso, informazioni supplementari

concernenti in particolare le deroghe all'obbligo di notifica di esportazione.

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149

Le sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell'allegato I, oltre ad essere soggette alla

procedura di notifica di esportazione di cui all'articolo 8, sono assoggettabili alla

procedura di notifica PIC di cui all'articolo 11 con informazioni dettagliate sull'identità

della sostanza e sulla categoria di impiego.

Le sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I sono soggette alla procedura

PIC, con l'indicazione della categoria di impiego e, se del caso, informazioni

supplementari concernenti in particolare eventuali prescrizioni circa la notifica di

esportazione.

3. Gli elenchi di cui all'allegato I sono messi a disposizione del pubblico tramite la banca

dati.

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150

Articolo 8

Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi

1. Nel caso delle sostanze elencate nella parte 1 dell'allegato I o di miscele contenenti tali

sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura a norma ▌ del

regolamento (CE) n. 1272/2008 , a prescindere dal fatto che questi contengano altre

sostanze, si applicano i paragrafi da 2 a 8 del presente articolo, a prescindere dall'uso

cui è destinata la sostanza chimica nella parte importatrice o in un altro paese

importatore.

2. L'esportatore, qualora intenda esportare dall'Unione nel territorio di una parte o di un

altro paese una determinata sostanza chimica di cui al paragrafo 1, per la prima volta o

dalla data a decorrere dalla quale a tale sostanza chimica si applica il presente

regolamento, notifica l'autorità nazionale designata dello Stato membro in cui risiede

(lo "Stato membro dell' esportatore") almeno trentacinque giorni ▌prima della data

prevista di esportazione. Successivamente, l'esportatore notifica all'autorità nazionale

designata la prima esportazione della sostanza ogni anno civile almeno

trentacinque giorni prima della data in cui avrà luogo l'esportazione. Tali notifiche

sono conformi ai requisiti di informazione stabiliti dall'allegato II e sono messe a

disposizione della Commissione e degli Stati membri tramite la banca dati.

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151

L'autorità nazionale designata dello Stato membro dell'esportatore verifica che le

informazioni siano conformi alle disposizioni dell'allegato II e, se la notifica è

completa, la trasmette all'agenzia non oltre il venticinquesimo giorno precedente alla

data prevista di esportazione.

L'agenzia, per conto della Commissione, trasmette la notifica all'autorità nazionale

designata della parte importatrice o all'autorità competente di un altro paese

importatore e adotta le misure necessarie per garantire che esse la ricevano, almeno

quindici giorni prima della notifica della prima esportazione prevista della sostanza

chimica e, successivamente, non oltre il quindicesimo giorno precedente alla prima

esportazione della sostanza in ciascun anno civile successivo. ▌

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152

L'agenzia registra tutte le notifiche di esportazione e vi assegna un numero di

riferimento identificativo nella banca dati. L'agenzia mette inoltre a disposizione del

pubblico, e, se del caso, delle autorità nazionali designate degli Stati membri, per

ciascun anno civile, un elenco aggiornato delle sostanze chimiche interessate, con

l'indicazione della parte importatrice o di qualsiasi altro paese importatore, tramite la

propria banca dati.

3. Qualora non riceva dalla parte importatrice o da un altro paese importatore una

conferma di ricezione della notifica della prima esportazione effettuata

successivamente all'inserimento della sostanza chimica nella parte 1 dell'allegato I

entro trenta giorni ▌ dall'invio di tale notifica, l'agenzia, per conto della Commissione,

trasmette una seconda notifica. L'agenzia, per conto della Commissione, si adopera per

quanto possibile affinché l'autorità nazionale designata della parte importatrice o

l'autorità competente di un altro paese importatore riceva la seconda notifica.

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153

4. Per le esportazioni che hanno luogo successivamente all'entrata in vigore di modifiche

della legislazione dell'Unione in materia di immissione in commercio, uso o

etichettatura delle sostanze oggetto dell'esportazione, ovvero ogni qualvolta la

composizione di una miscela da esportare cambi e sia dunque necessaria una modifica

dell'etichettatura, è presentata una nuova notifica ai sensi del paragrafo 2. La nuova

notifica è conforme alle disposizioni dell'allegato II e indica che essa costituisce una

revisione di una precedente notifica.

5. Qualora l'esportazione di una sostanza chimica si effettui in una situazione di

emergenza nella quale qualsiasi ritardo possa mettere a rischio la salute pubblica o

l'ambiente nella parte importatrice o in un altro paese importatore, le disposizioni di

cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere interamente o parzialmente disapplicate su

richiesta motivata dell'esportatore o della parte importatrice o di un altro paese

importatore e, a discrezione dell'autorità nazionale designata dello Stato membro

dell'esportatore, previa consultazione della Commissione assistita dall'agenzia. Una

decisione in merito alla richiesta si considera adottata in consultazione con la

Commissione se quest'ultima non trasmette una risposta discordante entro dieci

giorni da quando l'autorità nazionale designata dello Stato membro ha inviato i

dettagli della richiesta.

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154

6. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, gli obblighi di cui ai

paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo cessano quando sono cumulativamente

soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la sostanza chimica è assoggettata alla procedura PIC;

b) il paese importatore è parte della convenzione è ha trasmesso al segretariato una

risposta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione indicando il

proprio assenso o diniego all'importazione della sostanza chimica; e

c) la Commissione è informata dal segretariato della risposta data e trasmette tali

informazioni agli Stati membri e all'agenzia.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e

4 del presente articolo non cessano quando il paese importatore è parte della

convenzione e richiede esplicitamente alle parti esportatrici di presentare notifica di

esportazione in modo continuativo, ad esempio mediante decisioni sulle importazioni o

altre modalità.

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155

Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, gli obblighi di cui ai

paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo cessano anche quando le seguenti condizioni

sono entrambe soddisfatte:

a) l'autorità nazionale designata della parte importatrice o l'autorità competente

dell'altro paese importatore ha disposto l'esonero dall'obbligo di notifica prima

che l'esportazione della sostanza chimica abbia luogo; e

b) la Commissione ha ricevuto dal segretariato o dall'autorità nazionale designata

della parte importatrice o dall'autorità competente dell'altro paese importatore le

informazioni e le ha trasmesse agli Stati membri e all'agenzia, che le ha messe a

disposizione tramite la banca dati.

7. La Commissione, le competenti autorità nazionali designate degli Stati membri,

l'agenzia e gli esportatori forniscono alle parti importatrici e agli altri paesi importatori,

su richiesta, tutte le informazioni supplementari disponibili concernenti le sostanze

chimiche esportate.

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156

8. Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire, in maniera trasparente, sistemi che

obblighino gli esportatori a versare, per ciascuna notifica di esportazione e richiesta di

consenso esplicito, un contributo amministrativo che corrisponda ai costi da essi

sostenuti per espletare i procedimenti di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo e

all'articolo 14, paragrafi ▌ 6 e 7.

Articolo 9

Notifiche di esportazione ricevute dalle parti e da altri paesi

1. Le notifiche di esportazione che l'agenzia riceve dalle autorità nazionali designate delle

parti o dalle autorità competenti di altri paesi relativamente all'esportazione verso

l'Unione di una sostanza chimica di cui, ai sensi della legislazione in vigore nel

territorio della parte o dell'altro paese, siano vietati o soggetti a rigorose restrizioni la

fabbricazione, l'impiego, la manipolazione, il consumo, il trasporto o la vendita, sono

messe a disposizione, entro quindici giorni dal giorno in cui l'Agenzia ha ricevuto tale

notifica, tramite la banca dati.

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157

L'agenzia, per conto della Commissione, accusa ricevuta della prima notifica di

esportazione trasmessa per le singole sostanze chimiche da ciascuna parte o altro

paese.

L'autorità nazionale designata dello Stato membro che riceve l'importazione riceve,

entro dieci giorni, copia di tutte le notifiche pervenute all'agenzia congiuntamente a

tutte le informazioni disponibili. Altri Stati membri hanno diritto di riceverne copia su

richiesta.

2. Qualora la Commissione o le autorità nazionali designate di uno Stato membro

ricevano le notifiche di esportazione direttamente o indirettamente dalle autorità

nazionali designate delle parti o dalle autorità competenti di altri paesi, esse le

trasmettono immediatamente all'agenzia unitamente a tutte le informazioni disponibili.

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Articolo 10

Informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche

1. Ciascun esportatore di una o più delle seguenti sostanze:

a) sostanze elencate nell'allegato I;

b) miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare

l'obbligo di etichettatura a norma ▌ del regolamento (CE) n. 1272/2008, a

prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze; o

c) articoli contenenti sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I in forma non

reattiva o i preparati contenenti tali sostanze in una concentrazione tale da poter

far scattare l'obbligo di etichettatura a norma ▌ del regolamento (CE) n.

1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze,

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159

comunica, nel corso del primo trimestre di ogni anno, all'autorità nazionale designata

dello Stato membro dell'esportatore i quantitativi della sostanza chimica, come

sostanza e come ingrediente di miscele o articoli, esportati in ciascuna parte o altro

paese durante l'anno precedente. Tale informazione è fornita corredata di un elenco

recante il nome e l'indirizzo di ciascuna persona fisica o giuridica che importa la

sostanza chimica in una parte o in un altro paese che ha ricevuto le forniture nell'arco

dello stesso periodo. Essa elenca separatamente le esportazioni ai sensi dell'articolo 14,

paragrafo 7.

Tutti gli importatori dell'Unione forniscono le informazioni equivalenti di cui sopra

relativamente ai quantitativi importati nell'Unione .

2. Su richiesta della Commissione, assistita dall'agenzia, o dell'autorità nazionale

designata del proprio Stato membro ▌, l'esportatore o l'importatore fornisce ogni

informazione supplementare sulle sostanze chimiche che sia necessaria per

l'applicazione del presente regolamento.

3. Ogni anno gli Stati membri trasmettono all'agenzia i dati aggregati di cui all'allegato

III. L'agenzia elabora una sintesi di tali dati a livello di Unione e diffonde le

informazioni di natura non riservata attraverso la banca dati.

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160

Articolo 11

Notifica delle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni ai sensi della

convenzione

1. La Commissione notifica per iscritto al segretariato le sostanze chimiche elencate nella

parte 2 dell'allegato I, che sono assoggettabili alla notifica PIC.

2. Ogni qualvolta ulteriori sostanze chimiche siano aggiunte alla parte 2 dell'allegato I ai

sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, la Commissione notifica al

segretariato tali sostanze chimiche. In seguito all'adozione della pertinente misura di

regolamentazione definitiva a livello di Unione che vieta o sottopone a rigorose

restrizioni la sostanza chimica di cui trattasi, tale notifica PIC è trasmessa quanto

prima e comunque entro novanta giorni a decorrere dalla data in cui la misura di

regolamentazione definitiva deve essere applicata.

3. La notifica PIC contiene le informazioni rilevanti specificate nell'allegato IV.

4. Nel definire le priorità relativamente alle notifiche, la Commissione considera se la

sostanza chimica è già elencata nella parte 3 dell'allegato I, in quale misura i requisiti

in materia di informazione di cui all'allegato IV possano essere rispettati, e la gravità

dei rischi connessi alla sostanza, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

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161

Ove la sostanza chimica è assoggettabile alla notifica PIC, ma le informazioni sono

insufficienti per soddisfare le disposizioni di cui all'allegato IV, la Commissione può

chiedere agli importatori o esportatori di fornire tutte le informazioni pertinenti di cui

dispongono, comprese quelle provenienti da altri programmi nazionali o internazionali

di controllo delle sostanze chimiche, entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. In caso di modifica di una misura di regolamentazione definitiva notificata a norma dei

paragrafi 1 o 2, la Commissione informa per iscritto il segretariato immediatamente

dopo l'adozione della nuova misura di regolamentazione definitiva e, comunque, entro

sessanta giorni dalla data in cui quest'ultima deve essere applicata.

La Commissione fornisce tutte le informazioni pertinenti non disponibili al momento

della prima notifica di cui rispettivamente al paragrafo 1 o 2.

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162

6. Su richiesta di qualunque parte o del segretariato, la Commissione fornisce, per quanto

possibile, informazioni supplementari sulla sostanza chimica o sulla misura di

regolamentazione definitiva.

Gli Stati membri e l'agenzia assistono la Commissione, su sua richiesta, se necessario

nel compito di raccogliere tali informazioni.

7. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri e all'agenzia le

informazioni che essa riceve dal segretariato relativamente alle sostanze chimiche che

le altre parti hanno notificato in quanto sostanze vietate o soggette a rigorose

restrizioni.

Ove opportuno, la Commissione valuta, in stretta collaborazione con gli Stati membri e

l'agenzia, la necessità di proporre misure a livello di Unione finalizzate a prevenire

eventuali rischi inaccettabili per la salute umana o per l'ambiente all'interno

dell'Unione.

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163

8. Uno Stato membro, qualora adotti una misura di regolamentazione definitiva,

conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione, al fine di vietare o sottoporre a

rigorose restrizioni una sostanza chimica, comunica alla Commissione le informazioni

del caso. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

Entro quattro settimane da quando tali informazioni sono state rese disponibili, gli

Stati membri possono inviare alla Commissione e allo Stato membro che ha presentato

la misura di regolamentazione definitiva osservazioni su una possibile notifica PIC,

comprese in particolare le pertinenti informazioni relative alla loro posizione

normativa nazionale rispetto alla sostanza chimica. Dopo aver esaminato le

osservazioni, lo Stato membro che ha presentato la misura di regolamentazione

informa la Commissione in merito all'eventualità che quest'ultima debba:

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164

a) procedere ad una notifica PIC al segretariato, a norma del presente articolo,

oppure

b) trasmettere al segretariato le informazioni, a norma dell'articolo 12.

Articolo 12

Informazioni da trasmettere al segretariato sulle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose

restrizioni non assoggettabili alla notifica PIC

Nel caso in cui una sostanza chimica figuri esclusivamente nella parte 1 dell'allegato I o in

seguito alla trasmissione di informazioni da parte di uno Stato membro ai fini dell'articolo 11,

paragrafo 8, lettera b), la Commissione fornisce al segretariato le informazioni relative alle

pertinenti misure di regolamentazione definitive, affinché le informazioni possano essere

trasmesse, ove opportuno, ad altre parti della convenzione.

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165

Articolo 13

Obblighi relativi all'importazione delle sostanze chimiche

1. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri e all'agenzia i

documenti di orientamento alla decisione che riceve dal segretariato.

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione

sull'importazione nella forma di una relazione provvisoria o finale con cui fornisce una

risposta a nome dell'Unione sulle future importazioni delle sostanze chimiche

interessate. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di

cui all'articolo 27, paragrafo 2. La Commissione comunica la decisione al segretariato

quanto prima e, comunque, entro nove mesi dalla data di invio del documento di

orientamento alla decisione da parte del segretariato.

Qualora, ai sensi della legislazione dell'Unione, ad una determinata sostanza chimica si

applichino restrizioni supplementari o diverse da quelle iniziali, la Commissione

adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione riveduta sull'importazione. Tale

atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo

27, paragrafo 2. La Commissione comunica la decisione riveduta sull'importazione al

segretariato.

2. Nel caso in cui una sostanza chimica sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni da uno

o più Stati membri, la Commissione, su richiesta scritta degli Stati membri interessati,

tiene conto di tale informazione nella sua decisione sulle importazioni.

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166

3. La decisione sulle importazioni ai sensi del paragrafo 1 fanno riferimento alla

categoria o alle categorie specificate per la sostanza chimica nel documento di

orientamento alla decisione.

4. Nel comunicare la decisione sulle importazioni al segretariato, la Commissione riporta

i provvedimenti legislativi o amministrativi che ne costituiscono il fondamento.

5. Ciascuna autorità nazionale designata degli Stati membri mette a disposizione dei

soggetti interessati, nel proprio ambito di competenza, le decisioni sulle importazioni

di cui al paragrafo 1, a norma dei propri provvedimenti legislativi o amministrativi.

L'agenzia mette a disposizione del pubblico le decisioni sulle importazioni di cui al

paragrafo 1 attraverso la propria banca dati.

6. Ove opportuno la Commissione valuta, in stretta cooperazione con gli Stati membri e

l'agenzia, la necessità di proporre misure a livello di Unione finalizzate a prevenire

eventuali rischi inaccettabili per la salute umana o per l'ambiente nell'ambito

dell'Unione, tenendo conto delle informazioni fornite nei documenti di orientamento

alla decisione.

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167

Articolo 14

Obblighi relativi all'esportazione delle sostanze chimiche diversi dalla notifica di esportazione

1. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri, all'agenzia e alle

associazioni industriali europee, mediante circolare o in altra forma, le informazioni

che essa riceve dal segretariato sulle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC e

sulle decisioni delle parti importatrici che stabiliscono le condizioni di importazione

applicabili a tali sostanze. Informa inoltre immediatamente gli Stati membri e l'agenzia

circa gli eventuali casi di mancato inoltro della risposta a norma dell'articolo 10,

paragrafo 2, della convenzione. L'agenzia attribuisce a ciascuna decisione di

importazione un numero di riferimento identificativo e conserva tutte le informazioni

disponibili relative a tali decisioni mettendole a disposizione del pubblico attraverso la

banca dati e provvede inoltre a trasmettere tali informazioni a chiunque ne faccia

richiesta.

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168

2. La Commissione attribuisce ad ogni sostanza chimica elencata nell'allegato I un codice

di classificazione nell'ambito della nomenclatura combinata dell'Unione europea. Tali

codici di classificazione sono rivisti, se necessario, alla luce di eventuali cambiamenti

apportati alla nomenclatura del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale

delle dogane o alla nomenclatura combinata europea in relazione alle sostanze

chimiche in questione.

3. Ciascuno Stato membro comunica ai soggetti interessati nel proprio ambito di

competenza, le informazioni e le decisioni trasmesse dalla Commissione ai sensi del

paragrafo 1.

4. Gli esportatori si conformano alle decisioni contenute in ciascuna risposta sulle

importazioni entro sei mesi dalla data in cui il segretariato informa per la prima volta la

Commissione di tali decisioni a norma del paragrafo 1.

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169

5. La Commissione, assistita dall'agenzia, e gli Stati membri consigliano ed assistono le

parti importatrici, su richiesta e nei modi opportuni, affinché queste possano ottenere

ulteriori informazioni utili per rispondere al segretariato in merito all'importazione di

una data sostanza chimica.

6. Le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I o le miscele contenenti tali

sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma

del ▌ regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano

altre sostanze, possono essere esportati, indipendentemente dall'uso cui è destinata la

sostanza chimica nella parte importatrice o in altro paese importatore, soltanto

qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

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170

a) l'esportatore abbia chiesto e ottenuto un consenso esplicito all'importazione

attraverso l'autorità nazionale designata dello Stato membro esportatore in

consultazione con la Commissione, assistita dall'agenzia, e l'autorità nazionale

designata della parte importatrice ovvero un'autorità competente di un altro paese

importatore;

b) nel caso di una sostanza chimica elencata nella parte 3 dell'allegato I, l'ultima

circolare emessa dal segretariato ai sensi del paragrafo 1 dimostri che la parte

importatrice ha acconsentito all'importazione.

Nel caso delle sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell'allegato I da esportare

verso paesi OCSE, l'autorità nazionale designata dello Stato membro dell'esportatore

può, su richiesta dell'esportatore e in consultazione con la Commissione, decidere, caso

per caso, che non sia necessario un consenso esplicito se, al momento

dell'importazione nel paese OCSE in questione, la sostanza chimica è consentita,

registrata o autorizzata in tale paese OCSE.

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171

Quando è chiesto il consenso esplicito secondo quanto indicato al primo comma del

presente paragrafo, lettera a), se l'agenzia non ottiene una risposta entro trenta giorni,

l'agenzia, per conto della Commissione, invia un sollecito, a meno che la Commissione

o l'autorità nazionale designata dello Stato membro dell'esportatore ricevano una

risposta e la trasmettano all'agenzia. Ove opportuno, qualora non sia pervenuta alcuna

risposta entro altri trenta giorni, l'agenzia può inviare ulteriori solleciti, come

necessario.

7. Nel caso delle sostanze chimiche elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I, l'autorità

nazionale designata dello Stato membro dell'esportatore, in consultazione con la

Commissione assistita dall'agenzia, può decidere caso per caso e secondo quanto

stabilito al secondo comma del presente paragrafo, che l'esportazione può avere luogo

se non sussistono elementi forniti da fonti ufficiali che la parte importatrice o da un

altro paese abbiano adottato una misura di regolamentazione definitiva intesa a

vietare l'uso della sostanza chimica o a sottoporla a rigorose restrizioni e se,

nonostante tutti gli sforzi ragionevoli profusi, non è pervenuta alcuna risposta alla

richiesta di consenso esplicito di cui al paragrafo 6, lettera a), entro sessanta giorni e se

è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

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172

a) sussistono elementi forniti da fonti ufficiali della parte importatrice o di un altro

paese attestanti che la sostanza interessata è consentita, registrata o autorizzata; o

b) l'uso previsto dichiarato nella notifica di esportazione e confermato per iscritto

dalla persona fisica o giuridica che importa la sostanza chimica in una parte o

in un altro paese, non figura in una delle categorie specificate per la sostanza

elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I e sussistono elementi forniti da fonti

ufficiali secondo cui negli ultimi cinque anni la sostanza chimica è stata

utilizzata o importata nella parte importatrice o in un altro paese importatore

in questione.

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173

Nel caso delle sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato 1,

un'esportazione che soddisfi le condizioni di cui alla lettera b) non può avere luogo

se la sostanza chimica è stata classificata, ai sensi del regolamento (CE)

n. 1272/2008, tra quelle cancerogene di categoria 1A o 1B, o mutagene di categoria

1A o 1B, o tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 1A o 1B, oppure se la

sostanza chimica soddisfa i criteri enunciati nell'allegato XIII del regolamento (CE)

n. 1907/2006 per la sua persistenza, bioaccumulabilità e tossicità o elevata

persistenza ed elevata bioaccumulabilità.

Al momento di decidere in merito all'esportazione di sostanze chimiche elencate nella

parte 3 dell'allegato I, l'autorità nazionale designata dello Stato membro

dell'esportatore, in consultazione con la Commissione assistita dall'agenzia, considera

il possibile impatto sulla salute umana o l'ambiente dell'utilizzo della sostanza chimica

nella parte importatrice o in un altro paese importatore e invia la pertinente

documentazione all'agenzia, affinché sia resa disponibile attraverso la banca dati.

8. La validità di ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), o

della decisione di procedere con l'esportazione in assenza di un consenso esplicito a

norma del paragrafo 7 è soggetta a riesame periodico da parte della Commissione, in

consultazione con gli Stati membri interessati, secondo le seguenti modalità:

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174

a) per ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), è

necessario un nuovo consenso esplicito entro la fine del terzo anno civile

successivo all'ottenimento del consenso, a meno che le condizioni di tale

consenso dispongano altrimenti;

b) a meno che non sia stata ricevuta nel frattempo una risposta alla richiesta, ogni

decisione di procedere in assenza di consenso esplicito a norma del paragrafo 7 è

valida per un periodo massimo di dodici mesi, alla scadenza dei quali è richiesto

un consenso esplicito.

Nei casi descritti al primo comma, lettera a), le esportazioni possono tuttavia

continuare dopo la fine del periodo pertinente per un ulteriore periodo di dodici mesi,

in attesa di una risposta alla nuova richiesta di consenso esplicito.

9. L'agenzia registra nella banca dati tutte le richieste di consenso esplicito, le risposte

ottenute e le decisioni di procedere in assenza di consenso esplicito, inclusa la

documentazione di cui al paragrafo 7, terzo comma. A ciascun consenso esplicito o

decisione di procedere in assenza di consenso esplicito è assegnato un numero di

riferimento identificativo, che è indicato con tutte le informazioni del caso riguardanti

le eventuali condizioni fissate, come le date di validità. Le informazioni non riservate

sono messe a disposizione del pubblico attraverso la banca dati.

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175

10. Le sostanze chimiche sono esportate prima del periodo di sei mesi precedente alla data

di scadenza, ove tale data sia indicata o sia deducibile dalla data di fabbricazione, a

meno che le proprietà intrinseche della sostanza chimica non lo consentano. In

particolare, nel caso di pesticidi gli esportatori garantiscono che le dimensioni e

l'imballaggio dei contenitori sia ottimizzato in modo da ridurre al minimo il rischio di

giacenze obsolete.

11. Qualora esportino pesticidi, gli esportatori assicurano che le etichette contengano

informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle

sostanze nelle condizioni climatiche della parte importatrice o di un altro paese

importatore. Essi provvedono inoltre affinché i pesticidi esportati siano conformi alle

norme in materia di purezza previste dalla legislazione dell'Unione.

Articolo 15

Esportazioni di determinate sostanze chimiche e articoli ▌

1. Gli articoli sono soggetti all'obbligo di notifica di esportazione di cui all'articolo 8 se

contengono:

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176

a) le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I in forma non reattiva;

b) le miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo

di etichettatura a norma ▌ del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal

fatto che questi contengano altre sostanze.

2. Non è consentita l'esportazione delle sostanze chimiche e degli articoli elencati

nell'allegato V il cui impiego è vietato nell'Unione ai fini della tutela della salute

umana e dell'ambiente.

Articolo 16

Informazioni sui movimenti di transito

1. Le parti della convenzione che richiedono informazioni sui movimenti di transito delle

sostanze chimiche soggette alla procedura PIC, nonché le informazioni sollecitate dalle

singole parti della convenzione tramite il segretariato, sono elencate nell'allegato VI.

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177

2. Qualora una sostanza chimica elencata nella parte 3 dell'allegato I transiti per il

territorio di una parte della convenzione elencata nell'allegato VI, l'esportatore fornisce

per quanto possibile all'autorità nazionale designata dello Stato membro

dell'esportatore, entro il trentesimo giorno precedente il primo movimento di transito e

l'ottavo giorno precedente ciascun movimento di transito successivo, le informazioni di

cui all'allegato VI richieste dalla parte della convenzione.

3. L'autorità nazionale designata dello Stato membro dell'esportatore trasmette alla

Commissione, con copia all'agenzia, le informazioni ricevute dall'esportatore ai sensi

del paragrafo 2 assieme ad eventuali informazioni supplementari disponibili.

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178

4. La Commissione trasmette le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 3 alle

autorità nazionali designate delle parti della convenzione che ne abbiano fatto

richiesta, assieme ad eventuali informazioni supplementari disponibili, entro il

quindicesimo giorno che precede il primo movimento di transito e prima di qualunque

successivo movimento di transito.

Articolo 17

Informazioni che devono accompagnare le sostanze chimiche esportate

1. Le sostanze chimiche destinate all'esportazione sono disciplinate dalle disposizioni

sull'imballaggio e l'etichettatura previste ▌ dal regolamento (CE) n. 1107/2009, dalla

direttiva 98/8/CE e ▌ dal regolamento (CE) n. 1272/2008 ▌ oppure da qualsiasi altra

pertinente legislazione dell'Unione.

Il primo comma si applica salvo nei casi in cui tali disposizioni siano in contrasto

con prescrizioni specifiche delle parti importatrici o di altri paesi importatori.

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179

2. Se opportuno, l'etichetta reca la data di scadenza e la data di fabbricazione delle

sostanze chimiche contemplate dal paragrafo 1 o elencate nell'allegato I e, se

necessario, la data di scadenza è indicata in riferimento a distinte zone climatiche.

3. Se vengono esportate, le sostanze chimiche di cui al paragrafo 1 sono corredate di una

scheda informativa sulla sicurezza conforme alle disposizioni del regolamento (CE)

n. 1907/2006. L'esportatore invia tale scheda informativa sulla sicurezza a ciascuna

persona fisica o giuridica che importa la sostanza chimica in una parte o in un altro

paese.

4. Le informazioni che figurano sull'etichetta e nella scheda informativa sulla sicurezza

sono, nei limiti del possibile, riportate nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle

principali lingue del paese di destinazione o della zona in cui la sostanza sarà

utilizzata.

Articolo 18

Obblighi incombenti alle autorità degli Stati membri per il controllo dell'importazione e dell'

esportazione

1. Ciascuno Stato membro designa le autorità, come quelle doganali, incaricate di

controllare l'importazione e l'esportazione delle sostanze chimiche elencate

nell'allegato I, a meno che non vi abbia già provveduto anteriormente all'entrata in

vigore del presente regolamento.

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180

La Commissione, assistita dall'agenzia, e gli Stati membri controllano in modo mirato

e coordinato l'osservanza del presente regolamento da parte degli esportatori.

2. Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione istituito dal regolamento

(CE) n. 1907/2006 è utilizzato per coordinare una rete delle autorità degli Stati

membri responsabili dell'applicazione del presente regolamento.

3. Nelle relazioni periodiche sul funzionamento delle procedure di cui all'articolo 22,

paragrafo 1, ciascuno Stato membro illustra le attività svolte al riguardo dalle sue

autorità.

Articolo 19

Ulteriori obblighi incombenti agli esportatori ▌

1. Gli esportatori delle sostanze chimiche soggette agli obblighi di cui all'articolo 8,

paragrafi 2 e 4, indicano i numeri di riferimento identificativi nelle loro dichiarazioni

di esportazione (casella 44 dei documenti amministrativi unici o dati corrispondenti di

una dichiarazione di esportazione in forma elettronica) di cui all'articolo 161, paragrafo

5, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

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181

2. Gli esportatori delle sostanze chimiche esonerate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5,

dagli obblighi stabiliti ai paragrafi 2 e 4 dello stesso articolo o delle sostanze chimiche

per le quali tali obblighi non sussistono più ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6,

ottengono un numero speciale di riferimento identificativo tramite la banca dati e

indicano tale numero di riferimento nella dichiarazione di esportazione.

3. Ove richiesto dall'agenzia, gli esportatori utilizzano la banca dati per trasmettere le

informazioni necessarie all'adempimento dei loro obblighi a norma del presente

regolamento.

Articolo 20

Scambio di informazioni

1. La Commissione, assistita dall'agenzia, e gli Stati membri promuovono, ove

opportuno, la comunicazione di informazioni di natura scientifica, tecnica, economica

e giuridica concernenti le sostanze chimiche disciplinate dal presente regolamento,

comprese le informazioni sulla tossicità, sull'ecotossicità e sulla sicurezza.

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182

La Commissione, coadiuvata se necessario dagli Stati membri e dall'agenzia, ove

opportuno, garantisce quanto segue:

a) la diffusione di informazioni di pubblico dominio concernenti misure di

regolamentazione pertinenti agli obiettivi della convenzione; ▌

b) la diffusione alle parti e ad altri paesi, direttamente o tramite il segretariato, di

informazioni relative ad azioni che sottopongono a sostanziali restrizioni uno o

più impieghi di una sostanza chimica.

2. La Commissione, gli Stati membri e l'agenzia tutelano le informazioni confidenziali

ricevute da una parte o da un altro paese secondo le modalità concordate in comune.

3. Per quanto concerne la comunicazione delle informazioni di cui al presente

regolamento, e fatta salva la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale1,

almeno le informazioni seguenti non sono considerate come confidenziali:

a) le informazioni di cui all'allegato II e all'allegato IV;

1 GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

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183

b) le informazioni contenute nelle schede di sicurezza di cui all'articolo 17,

paragrafo 3;

c) la data di scadenza di una sostanza chimica;

d) la data di fabbricazione di una sostanza chimica;

e) le informazioni sulle misure precauzionali, compresa la classificazione delle

sostanze pericolose, la natura del rischio e le relative avvertenze di sicurezza;

f) i risultati sintetici degli esami tossicologici ed ecotossicologici;

g) le informazioni sul trattamento dell'imballaggio dopo la rimozione delle sostanze

chimiche.

4. L'agenzia elabora ogni due anni un documento illustrativo delle informazioni

trasmesse ▌.

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184

Articolo 21

Assistenza tecnica

La Commissione, le autorità nazionali designate degli Stati membri e l'agenzia collaborano, con

particolare riguardo alle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in

transizione, al fine di promuovere l'assistenza tecnica, inclusa la formazione, orientata allo

sviluppo delle infrastrutture, delle capacità e delle esperienze necessarie per la corretta gestione

delle sostanze chimiche per l'intero ciclo di vita.

In particolare e al fine di consentire a tali paesi di attuare la convenzione, l'assistenza tecnica è

promossa fornendo informazioni tecniche sulle sostanze chimiche, favorendo lo scambio di

esperti, sostenendo l'istituzione o il buon funzionamento delle autorità nazionali designate ed

offrendo consulenza tecnica per l'individuazione dei formulati pesticidi pericolosi e per

l'elaborazione delle notifiche da trasmettere al segretariato.

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185

La Commissione e gli Stati membri partecipano in modo attivo alle attività internazionali per lo

sviluppo di capacità nella gestione delle sostanze chimiche, trasmettendo informazioni sui

progetti che sponsorizzano o finanziano per migliorare la gestione delle sostanze chimiche nei

paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie in transizione. La Commissione e gli Stati

membri valutano inoltre l'opportunità di assistere le organizzazioni non governative.

Articolo 22

Sorveglianza e comunicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri e l'agenzia trasmettono le informazioni alla Commissione ogni tre

anni sul funzionamento delle procedure definite nel presente regolamento, incluse

quelle sui controlli doganali, sulle eventuali violazioni, sulle sanzioni e sulle misure

correttive, a seconda dei casi. La Commissione adotta una atto di esecuzione che

stabilisce preventivamente un formato comune per la comunicazione. Tale atto di

esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 27,

paragrafo 2.

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186

2. La Commissione redige una relazione ogni tre anni sullo svolgimento delle funzioni

previste dal presente regolamento che rientrano nella sua competenza e la inserisce in

una relazione riassuntiva che integra le informazioni trasmesse dagli Stati membri e

dall'agenzia ai sensi del paragrafo 1. Una sintesi di tale relazione, che è pubblicata su

internet, è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Per quanto riguarda le informazioni trasmesse ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la

Commissione, gli Stati membri e l'agenzia osservano i pertinenti obblighi al fine di

tutelare la riservatezza e i diritti di proprietà dei dati.

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187

Articolo 23

Aggiornamento degli allegati

1. L'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato I è riesaminato dalla Commissione

almeno ogni anno tenendo conto degli sviluppi registrati nel diritto dell'Unione e

nell'ambito della convenzione.

2. Nel determinare se una la misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione

rechi un divieto o una rigorosa restrizione, si valutano gli effetti dell'atto a livello delle

sottocategorie comprese nelle categorie di impiego «pesticidi» e «sostanze chimiche

industriali». Se la misura di regolamentazione definitiva vieta o sottopone a rigorose

restrizioni una sostanza chimica nell'ambito di una qualunque delle sottocategorie, la

sostanza stessa è inserita nella parte 1 dell'allegato I.

Nel determinare se una misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione rechi

un divieto o una rigorosa restrizione che renda una sostanza chimica assoggettabile alla

notifica PIC ai sensi dell'articolo 11, si valutano gli effetti dell'atto a livello delle

categorie «pesticidi» e «sostanze chimiche industriali». Se la misura di

regolamentazione definitiva vieta o sottopone a rigorose restrizioni una sostanza

chimica nell'ambito di qualsiasi categoria, la sostanza stessa è inserita altresì nella

parte 2 dell'allegato I.

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188

3. La decisione di inserire le singole sostanze chimiche nell'allegato I o di modificarne

l'inserimento, ove opportuno, è adottata senza indugio.

4. Al fine di adeguare il presente regolamento al progresso tecnico, alla Commissione è

conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 riguardo

alle misure seguenti:

a) inserimento di una sostanza chimica nella parte 1 o 2 dell'allegato I ai sensi del

paragrafo 2 del presente articolo, sulla base di una misura di regolamentazione

definitiva a livello di Unione e di altre modifiche dell'allegato I, comprese

modifiche delle voci esistenti;

b) iscrizione nella parte 1 dell'allegato V di una sostanza chimica disciplinata dal

regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29

aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti1 ▌;

c) inserimento nella parte 2 dell'allegato V di una sostanza chimica già soggetta a

divieto di esportazione a livello di Unione;

1 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

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189

d) modifiche di voci esistenti dell'allegato V;

e) emendamenti degli allegati II, III, IV e VI.

Articolo 24

Bilancio dell'agenzia

1. Ai fini del presente regolamento, le entrate dell'agenzia sono costituite da:

a) una sovvenzione dell'Unione, iscritta nel bilancio generale dell'Unione (sezione

Commissione);

b) ogni contributo volontario da parte degli Stati membri.

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190

2. Le entrate e le spese inerenti ad attività previste dal presente regolamento e quelle

relative ad attività previste da altri regolamenti sono trattate separatamente, in sezioni

distinte del bilancio dell'agenzia.

Le entrate dell'agenzia di cui al paragrafo 1 sono utilizzate per svolgere le funzioni

stabilite dal presente regolamento.

3. Entro cinque anni da... ∗, la Commissione valuta l'opportunità che l'agenzia introduca

tariffe per i servizi prestati agli esportatori e, se necessario, presenta una proposta al

riguardo.

∗ GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento.

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191

Articolo 25

Formati e programmi informatici per la trasmissione di informazioni all'agenzia

L'agenzia specifica i formati e i programmi informatici e li mette a disposizione gratuitamente

sul proprio sito internet per la trasmissione di informazioni. Gli Stati membri e le altre parti

soggette al presente regolamento si servono di tali formati e programmi informatici per le

proprie trasmissioni all'agenzia in conformità del presente regolamento.

Articolo 26

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni

stabilite nel presente articolo.

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192

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla

Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da …∗∗∗∗. La Commissione

elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della

scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per

periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si

oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun

periodo.

3. La delega dei potere di cui all'articolo 23, paragrafo 4, può essere revocata in

qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca

pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono

dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la

validità degli atti delegati già in vigore.

∗ GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento.

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193

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica

al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, entra in vigore solo se

né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine

di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di

tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la

Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due

mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

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194

Articolo 27

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento

(CE) n. 1907/2006. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' articolo 4 del

regolamento (UE) n. 182/2011.

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195

Articolo 28

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del

presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare la corretta

applicazione di tali previsioni. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e

dissuasive. Se non vi hanno provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,

gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro … ∗e notificano

tempestivamente qualsiasi ulteriore modifica pertinente.

∗ GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento.

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196

Articolo 29

Periodo transitorio riguardo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle

sostanze chimiche

Nel presente regolamento i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008 si intendono fatti,

se del caso, alla legislazione dell'Unione vigente in virtù dell'articolo 61 del regolamento

citato, conformemente al calendario ivi indicato.

Articolo 30

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 689/2008 è abrogato a decorrere dal…∗∗∗∗.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 689/2008 si intendono fatti al presente regolamento e si

leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

∗ GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento.

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197

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere …∗∗∗∗.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in

ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

∗ GU: inserire la data corrispondente a diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente

regolamento, salvo nel caso in cui la data sia compresa fra il 1º novembre 2013 e il 28 febbraio 2014, nel qual caso si inserisca la data del 1° marzo 2014.

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198

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SOSTANZE CHIMICHE

(di cui all'articolo 7)

PARTE 1

Elenco delle sostanze chimiche soggette all'obbligo di notifica di esportazione (di cui all'articolo 8)

Qualora le sostanze chimiche elencate in questa parte dell'allegato siano assoggettate alla procedura PIC, non si applicano gli obblighi in materia di

notifica dell'esportazione di cui all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, posto che si verifichino le condizioni specificate nell'articolo 8, paragrafo 6, lettere b) e

c), primo comma. Tali sostanze, che nell'elenco riportato di seguito sono contrassegnate dal simbolo #, figurano anche nella parte 3 del presente

allegato per maggior facilità di consultazione.

Inoltre, qualora le sostanze chimiche elencate nella presente parte dell'allegato siano ritenute idonee ad essere assoggettate alla procedura di notifica

PIC in virtù della misura di regolamentazione definitiva dell'Unione che le disciplina, esse vengono riportate anche nella parte 2 del presente allegato.

Tali sostanze chimiche sono contrassegnate dal simbolo + nell'elenco riportato di seguito.

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Sostanza chimica N. CAS Numero Einecs

Codice NC Sottocategoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

1,1,1-Tricloroetano 71-55-6 200-756-3 29031910 i(2) div

1,2-Dibromoetano (Dibromuro di etilene) # 106-93-4 203-444-5 29033100 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

29031500 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

1,2-Dicloroetano (Dicloruro di etilene) # 107-06-2 203-458-1

i(2) div

1,3-Dicloropropene (CIS) [(1Z)-1,3-Dicloropropene] 10061-01-5 233-195-8 29032900 p(1)-p(2) div-div

1,3-dicloropropene1 542-75-6 208-826-5 29032900 p(1) div

2-Aminobutano 13952-84-6 237-732-7 29211980 p(1)-p(2) div-div

1 Questa aggiunta non incide sulla voce esistente per il cis-1,3-dicloropropene (N. CAS 10061-01-5).

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200

29214500 i(1) div 2-Naftilamina (naftalen-2-amina) e suoi sali + 91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 e altri

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 e altri

i(2) div

2 Acido 2-naftilossiacetico 120-23-0 204-380-0 29189990 p(1) div

2,4,5-T e suoi sali ed esteri 93-76-5 e altri

202-273-3 e altri

29189100 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

29214980 i(1) div 4-Aminodifenile (difenil-4-amina) e suoi sali + 92-67-1, 2113-61-3 e altri

202-177-1 e altri i(2) div

29042000 i(1) div 4-Nitrobifenile + 92-93-3 202-204-7

i(2) div

Acefato + 30560-19-1 250-241-2 29309085 p(1)-p(2) div-div

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201

Acifluorfen 50594-66-6 256-634-5 29163900 p(1)-p(2) div-div

Alacloro + 15972-60-8 240-110-8 29242995 p(1) div

Aldicarb + 116-06-3 204-123-2 29309085 p(1)-p(2) restr-div

Ametrin 834-12-8 212-634-7 29336980 p(1)-p(2) div-div

Amitraz + 33089-61-1 251-375-4 29252900 p(1)-p(2) div-div

Antrachinone 84-65-1 201-549-0 29146100 p(1)-p(2) div-div

Composti dell'arsenico p(2) restr

Fibre di amianto +: 1332-21-4 e altri

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Crocidolite # 12001-28-4 25241000 i div

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202

Amosite # 12172-73-5 25249000 i div

Antofillite # 77536-67-5 25249000 i div

Actinolite # 77536-66-4 25249000 i div

Tremolite # 77536-68-6 25249000 i div

Crisotilo + 12001-29-5 or 132207-32-0

25249000 i div

Atrazina + 1912-24-9 217-617-8 29336910 p(1) div

Azinfos-etile 2642-71-9 220-147-6 29339990 p(1)-p(2) div-div

Azinfos-metile 86-50-0 201-676-1 29339990 p(1) div

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203

Benfuracarb 82560-54-1 29329900 p(1) div

Bensultap 17606-31-4 29309085 p(1)-p(2) div-div

Benzene (1) 71-43-2 200-753-7 29022000 i(2) restr

Benzidina e suoi sali +

Derivati della benzidina +

92-87-5, 36341-27-2 e altri

202-199-1, 252-984-8 e altri

29215990 i(1)-i(2)

i(2)

restr-div

div

— —

Bifentrin 82657-04-3 29162000 p(1) div

Binapacril #

485-31-4 207-612-9 29161950 p(1)-p(2)

i(2)

div-div

div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Butralin 33629-47-9 251-607-4 29214900 p(1) div

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204

Cadmio e suoi composti 7440-43-9 e altri

231-152-8 e altri

8107 32064930 e altri

i(1) restr

Cadusafos + 95465-99-9 n.d. 29309085 p(1) div

Calciferol 50-14-6 200-014-9 29362990 p(1) div

Captafol # 2425-06-1 219-363-3 29305000 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Carbaril + 63-25-2 200-555-0 29242995 p(1)-p(2) div–div

Carbofuran + 1563-66-2 216-353-0 29329985 p(1) div

Tetracloruro di carbonio 56-23-5 200-262-8 29031400 i(2) div

Carbosulfan + 55285-14-8 259-565-9 29329985 p(1) div

Cartap 15263-53-3 29302000 p(1)-p(2) div-div

Chinometionato 2439-01-2 219-455-3 29349990 p(1)-p(2) div-div

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205

Clorati + 7775-09-9 10137-74-3

231-887-4 233-378-2

2829 11 00 2829 19 00

p(1) div

▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌

Clordimeform # 6164-98-3 228-200-5 29252100 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Clorfenapir + 122453-73-0 29339990 p(1) div

Clorfenvinfos 470-90-6 207-432-0 29199090 p(1)-p(2) div-div

Clormefos 24934-91-6 246-538-1 29309085 p(1)-p(2) div-div

Clorobenzilato # 510-15-6 208-110-2 29181800 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Cloroformio 67-66-3 200-663-8 29031300 i(2) div

Clortal-dimetile + 1861-32-1 217-464-7 29173995 p(1) div

Clozolinate + 84332-86-5 282-714-4 29349990 p(1)-p(2) div-div

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206

Colecalciferolo 67-97-0 200-673-2 29362990 p(1) div

Cumafuril 117-52-2 204-195-5 29322985 p(1)-p(2) div-div

Creosoto e sostanze correlate 8001-58-9 232-287-5 27079100

61789-28-4 263-047-8

84650-04-4 283-484-8 38070090

90640-84-9 292-605-3

65996-91-0 266-026-1 i(2) div

90640-80-5 292-602-7

65996-85-2 266-019-3

8021-39-4 232-419-1

122384-78-5 310-191-5

Crimidina 535-89-7 208-622-6 29335995 p(1) div

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207

Cianammide + 420-04-2 206-992-3 28530090 p(1) div

Cianazina 21725-46-2 244-544-9 29336980 p(1)-p(2) div-div

Cialotrina 68085-85-8 268-450-2 29269095 p(1) div

DBB (di-µ-ossi-di-n-butilstannioidrossiborano/idrogenoborato-di-dibutilstagno)

75113-37-0 401-040-5 29310095 i(1) div

Diazinone 333-41-5 206-373-8 29335910 p(1) div

Diclobenil + 1194-65-6 214-787-5 29269095 p(1) div Dicloran + 99-30-9 202-746-4 29214200 p(1) div

Diclorvos 62-73-7 200-547-7 29199090 p(1) div

Dicofol 115-32-2 204-082-0 29062900 p(1)-p(2) div-div

Dicofol contenente < 78% p,p'- dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT

115-32-2 204-082-0 29062900 p(1)-p(2) div-div

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208

Dimetenammide + 87674-68-8 n.d. 29349990 p(1) div

Diniconazolo-M 83657-18-5 n.d.\ 29339980 p(1) div

Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio) #

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

208-601-1

221-037-0

219-007-7

29089990 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Dinobuton 973-21-7 213-546-1 29209010 p(1)-p(2) div-div

Dinoseb e suoi sali e esteri # 88-85-7

e altri

201-861-7

e altri

29089100

29153600

p(1)-p(2)

i(2)

div-div

div

Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Dinoterb + 1420-07-1 215-813-8 29089990 p(1)-p(2) div-div

Difenilammina 122-39-4 204-539-4 29214400 p(1) div

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209

Formulati in polvere contenenti una combinazione di: 38089990 Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Benomil in concentrazione uguale o superiore al 7% 17804-35-2 241-775-7 29339990 p(1) div

Carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10% 1563-66-2 216-353-0 29329985 p(2) div

Tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 % # 137-26-8 205-286-2 29303000

Endosulfan + 115-29-7 204-079-4 29209085 p(1) div

Etalfluralin + 55283-68-6 259-564-3 29214300 p(1) div

Etion 563-12-2 209-242-3 29309085 p(1)-p(2) div-div

Etossichina + 91-53-2 202-075-7 29334990 p(1) div

Ossido di etilene (Ossirano) # 75-21-8 200-849-9 29101000 p(1) div Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

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210

Fenarimol + 60168-88-9 262-095-7 29335995 p(1) div

Fenitrotion 122-14-5 204-524-2 29201900 p(1) div

Fenpropatrin 39515-41-8 254-485-0 29269095 p(1)-p(2) div-div

Fention + 55-38-9 200-231-9 29309085 p(1) restr

Fentin acetato + 900-95-8 212-984-0 29310095 p(1)-p(2) div-div

Fentin idrossido + 76-87-9 200-990-6 29310095 p(1)-p(2) div-div

Fenvalerato 51630-58-1 257-326-3 29269095 p(1) div

Ferbam 14484-64-1 238-484-2 29302000 p(1)-p(2) div-div

Fluoroacetamide # 640-19-7 211-363-1 29241200 p(1) div

Flurenol 467-69-6 207-397-1 29181985 p(1)-p(2) div-div

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211

Flurprimidol + 56425-91-3 n.d. 29335995 p(1) div

Furatiocarb 65907-30-4 265-974-3 29329985 p(1)-p(2) div-div

Guazatina + 108173-90-6 115044-19-4

236-855-3 38089990 p(1)-p(2) div-div

▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌

▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌

▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌

Esacloroetano 67-72-1 200-666-4 29031980 i(1) restr

Esazinone 51235-04-2 257-074-4 29336980 p(1)-p(2) div-div

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212

Iminoctadina 13516-27-3 236-855-3 29252900 p(1)-p(2) div-div

Acido indolilacetico + 87-51-4 201-748-2 29339980 p(1) div

Isoxation 18854-01-8 242-624-8 29349990 p(1) div

▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Malation 121-75-5 204-497-7 29309099 p(2) div

a) Idrazide maleica e suoi sali, salvo colina, potassio e sali di sodio

123-33-1 204-619-9 29339990 p(1) div

b) Colina, potassio e sali di sodio dell'idrazide maleica contenenti più di 1 mg/kg di idrazina libera espressa in base all'equivalente acido

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

29339990

Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- ed arilmercurici, eccetto i composti del mercurio elencati all'allegato V #

62-38-4, 26545-49-3 e altri

200-532-5, 247-783-7 e altri

28520000 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

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213

Metam 144-54-7 137-42-8

205-632-2 205-239-0

29302000 p(1) div

Metamidofos1 10265-92-6 233-606-0 29305000 p(1) div

Metamidofos (Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di principio attivo/l) #

10265-92-6 233-606-0 29305000

38085000

p(2) div Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Metidation 950-37-8 213-449-4 29349990 p(1)-p(2) div-div

Metomil 16752-77-5 240-815-0 29309099 ▌p(2) div-div

Bromuro di metile 74-83-9 200-813-2 29033911 p(1)-p(2) div-div

Metilparatione + # 298-00-0 206-050-1 29201100 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

1 Questa aggiunta non incide sulla voce esistente per i formulati liquidi solubili di metamidofos che superano 600 g. di ingredienti attivi per litro.

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214

Metoxuron 19937-59-8 243-433-2 29242190 p(1)-p(2) div-div

Monocrotofos # 6923-22-4 230-042-7 29241200 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Monolinuron 1746-81-2 217-129-5 29280090 p(1) div

Monometildibromodifenilmetano

Denominazione commerciale: DBBT +

99688-47-8 402-210-1 29036990 i(1) div

Monometildiclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21 +

— 400-140-6 29036990 i(1)-i(2) div-div

Monometiltetraclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 141 +

76253-60-6 278-404-3 29036990 i(1)-i(2) div-div

Monuron 150-68-5 205-766-1 29242190 p(1) div

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215

Nicotina 54-11-5 200-193-3 29399900 p(1) div

Nitrofen + 1836-75-5 217-406-0 29093090 p(1)-p(2) div-div

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19 + 25154-52-3, (nonilfenolo),

246-672-0 29071300 i(1) restr

84852-15-3 (4-nonilfenolo, ramificato)

284-325-5

11066-49-2 (isononilfenolo),

234-284-4

90481-04-2, (nonilfenolo, ramificato),

291-844-0

104-40-5 (p-nonilfenolo) e altri

203-199-4 e altri

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216

Nonilfenoli etossilati + (C2H4O)nC15H24O + 9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 e altri

34021300 i(1)

p(1)-p(2)

restr

div-div

Ottabromodifeniletere + 32536-52-0 251-087-9 29093038 i(1) restr

Ometoato 1113-02-6 214-197-8 29309085 p(1)-p(2) div-div

Ossidemeton-metile + 301-12-2 206-110-7 29309085 p(1) div

Paraquat 4685-14-7 1910-42-5 2074-50-2

225-141-7 217-615-7 218-196-3

29333999 p(1) div

Paratione # 56-38-2 200-271-7 29201100 p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Pebulato 1114-71-2 214-215-4 29302000 p(1)-p(2) div-div

▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌

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217

Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri # 87-86-5 e altri

201-778-6 e altri

29081100

29081900 e altri

p(1)-p(2) div-restr Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Perfluorottani sulfonati 1763-23-1 n.d. 29049020 i(1) restr

(PFOS) 2795-39-3 29049020

C8F17SO2X e altri e altri

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide e altri derivati compresi i polimeri) +

Permetrin 52645-53-1 258-067-9 29162000 p(1) div

Fosalone + 2310-17-0 218-996-2 29349990 p(1) div

Fosfamidone (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di principio attivo/l) #

13171-21-6 [miscela di isomeri (E) e (Z)]

236-116-5 29241200

38085000

p(1)-p(2) div-div Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

23783-98-4 [isomero (Z)]

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218

297-99-4 [isomero (E)]

Bifenili polibromurati (PBB) eccetto esabromobifenile # 13654-09-6, 27858-07-7 e altri

237-137-2, 248-696-7 e altri

29036990 i(1) restr Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Trifenili policlorurati (PCT) # 61788-33-8 262-968-2 29036990 i(1) div Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Procimidone + 32809-16-8 251-233-1 29251995 p(1) div

Propacloro 1918-16-7 217-638-2 29242998 p(1) div

Propanile 709-98-8 211-914-6 29242998 p(1) div

Profam 122-42-9 204-542-0 29242995 p(1) div

Propisochlor + 86763-47-5 n.d. 29242998 p(1) div

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219

Piyrazofos + 13457-18-6 236-656-1 29335995 p(1)-p(2) div-div

Quintozene + 82-68-8 201-435-0 29049085 p(1)-p(2) div-div

Scilliroside 507-60-8 208-077-4 29389090 p(1) div

Simazina + 122-34-9 204-535-2 29336910 p(1)-p(2) div-div

Stricnina 57-24-9 200-319-7 29399900 p(1) div

Tecnazene + 117-18-0 204-178-2 29049085 p(1)-p(2) div-div

Terbufos 13071-79-9 235-963-8 29309085 p(1)-p(2) div-div

Piombo tetraetile # 78-00-2 201-075-4 29310095 i(1) sr Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Piombo tetrametile # 75-74-1 200-897-0 29310095 i(1) sr Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Solfato di tallio 7446-18-6 231-201-3 28332990 p(1) div

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220

Thiobencarb + 28249-77-6 248-924-5 29302000 p(1) div

Tiociclam 31895-22-4 250-859-2 29349990 p(1)-p(2) div-div

Thiodicarb + 59669-26-0 261-848-7 29309085 p(1) div

Tolilfluanide + 731-27-1 211-986-9 29309085 p(1) div

Triazofos 24017-47-8 245-986-5 29339990 p(1)-p(2) div-div

Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti: 29310095

Tributilstagno ossido 56-35-9 200-268-0 29310095

Fluoruro di tributilstagno 1983-10-4 217-847-9 29310095

p(2) div Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

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221

Metacrilato di tributilstagno 2155-70-6 218-452-4 29310095

Benzoato di tributilstagno 4342-36-3 224-399-8 29310095

Cloruro di tributilstagno 1461-22-9 215-958-7 29310095

Linoleato di tributilstagno 24124-25-2 246-024-7 29310095

Naftenato di tributilstagno 85409-17-2 287-083-9 29310095

Triclorfon + 52-68-6 200-149-3 29310095 p(1)-p(2) div-div

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222

Triciclazolo 41814-78-2 255-559-5 29349990 p(1) div

Tridemorf 24602-86-6 246-347-3 29349990 p(1)-p(2) div-div

Trifluralin 1582-09-8 216-428-8 29214300 p(1) div

Composti triorganostannici diversi dai composti di tributilstagno +

— — 29310095

e altri

p(2)

i(2)

sr

sr

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223

Fosfato di tri (2,3-dibromo-propile) # 126-72-7 204-799-9 29191000 i(1) restr Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/

Tris-aziridinil-fosfinossido(1,1',1''-fosforiltriaziridina) + 545-55-1 208-892-5 29339990 i(1) restr

Vamidotion 2275-23-2 218-894-8 29309085 p(1)-p(2) div-div

Vinclozolin 50471-44-8 256-599-6 29349990 p(1) div

Zineb 12122-67-7 235-180-1 29302000 o 38249097

p(1) div

(*) Sottocategoria: p(1) – pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari; p(2) — altri pesticidi, compresi i biocidi; i(1) — sostanza chimica industriale ad uso professionale; i(2) — sostanza chimica industriale destinata al consumatore finale.

(**) Limitazione d'impiego: restr — soggetto a rigorose restrizioni; div — divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate) a norma della legislazione dell'Unione.

(1) Esclusi i carburanti che rientrano nella direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

N. CAS = numero di registrazione CAS (Chemicals Abstract Service). # Sostanza chimica cui si applica interamente o parzialmente la procedura PIC. + Sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC.

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224

PARTE 2

Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC (di cui all'articolo 11)

Il presente elenco comprende le sostanze chimiche ritenute idonee ad essere assoggettate alla notifica PIC. Dal presente elenco sono escluse le sostanze

chimiche già soggette alla procedura PIC, elencate invece nella parte 3 del presente allegato.

Sostanza chimica CAS Numero Einecs Codice NC Categoria (*) Limitazioni d'impiego (**)

1,3-dicloropropene 542-75-6 208-826-5 29032900 p div

2-Naftilamina (naftalen-2-amina) e suoi sali 91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 e altri

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 e altri

29214500 i div

4-Aminobifenile (difenil-4-amina) e suoi sali 92-67-1, 2113-61-3 e altri

202-177-1 e altri 29214980 i div

4-Nitrobifenile 92-92-3 202-204-7 29042000 i div

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225

Acefato 30560-19-1 250-241-2 29309085 p div

Alacloro 15972-60-8 240-110-8 29242995 p div

Aldicarb 116-06-3 204-123-2 29309085 p restr

Amitraz 33089-61-1 251-375-4 29252900 p div

Antrachinone 84-65-1 201-549-0 29146100 p div

Fibre d'amianto: Crisotilo 12001-29-5 or 132207-32-0

25249000 i div

Atrazina 1912-24-9 217-617-8 29336910 p div

Azinfos-metile 86-50-0 201-676-1 29339980 p div

Benfuracarb 82560-54-1 n.d. 29329900 p div

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226

Benzidina e suoi sali 92-87-5, 36341-27-2 e altri

202-199-1, 252-984-8 e altri

29215990 i restr

Derivati della benzidina — —

Butralin 33629-47-9 251-607-4 29214900 p div

Cadusafos 95465-99-9 n.d. 29309099 p div

Carbaril 63-25-2 200-555-0 29242995 p div

Carbofuran 1563-66-2 216-353-0 29329900 p div Carbosulfan 55285-14-8 259-565-9 29329900 p div Clorati 7775-09-9

10137-74-3 231-887-4 233-378-2

28291100 28291900

p div

Clorfenapir 122453-73-0 29339990 p restr

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227

Clortal-dimetile 1861-32-1 217-464-7 29173995 p div

Clozolinate 84332-86-5 282-714-4 29349990 p div

Cianammide 420-04-2 206-992-3 28530090 p restr

Diazinone 333-41-5 206-373-8 29335910 p restr

Diclobenil 1194-65-6 214-787-5 29269095 p div Diclorano 99-30-9 202-746-4 29214200 p div

Diclorvos 62-73-7 200-547-7 29199000 p restr

Dicofol 115-32-2 204-082-0 29062900 p div

Dicofol contenente < 78% p,p'- dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT

115-32-3 204-082-0 29062900 p div

Dimetenammide 87674-68-8 n.d. 29349990 p div

Diniconazolo-M 83657-18-5 n.a. 29339980 p div

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228

Dinoterb 1420-07-1 215-813-8 29089990 p div

Endosulfan 115-29-7 204-079-4 29209085 p div

Ethalfluralin 55283-68-6 259-564-3 29214300 p div Etossichina 91-53-2 202-075-7 29334990 p div

Fenarimol 60168-88-9 262-095-7 29335995 p div

Fenitrotion 122-14-5 204-524-2 29201900 p restr

Fention 55-38-9 200-231-9 29309085 p restr

Fentin acetato 900-95-8 212-984-0 29310095 p div

Fentin idrossido 76-87-9 200-990-6 29310095 p div

Flurprimidol 56425-91-3 n.a. 29335995 p div

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229

Guazatina 108173-90-6 115044-19-4

236-855-3 38089990 p div

Acido indolilacetico 87-51-4 201-748-2 29339980 p div

Metamidofos1 10265-92-6 233-606-0 29305000 p div

Bromuro di metile 74-83-9 200-813-2 29033911 p div

Metilparatione # 298-00-0 206-050-1 29201100 p div

Monometildibromodifenilmetano Denominazione commerciale: DBBT

99688-47-8 401-210-1 29036990 i div

Monometildiclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21

— 400-140-6 29036990 i div

Monometiltetraclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 141

76253-60-6 278-404-3 29036990 i div

1 Questa aggiunta non incide sulla voce di cui all'allegato I, parte 3, per i formulati liquidi solubili di metamidofos che superano 600 g. di ingredienti attivi per

litro.

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230

Nicotina 54-11-5 200-193-3 29399900 p div

Nitrofen 1836-75-5 217-406-0 29093090 p div

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19 25154-52-3, (nonilfenolo),

246-672-0 29071300 i restr

84852-15-3, (4-nonilfenolo, ramificato),

284-325-5

11066-49-2 (isononilfenolo),

234-284-4

90481-04-2, (nonilfenolo, ramificato),

291-844-0

104-40-5 (p-nonilfenolo) e altri

203-199-4 e altri

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231

Nonilfenoli etossilati (C2H4O)nC15H24O 9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 e altri

34021300 i

p

restr

div

Ottabromodifeniletere 32536-52-0 251-087-9 29093038 i restr

Ossidemeton-metile 301-12-2 206-110-7 29309085 p div

Paraquat 4685-14-7 1910-42-5 2074-50-2

225-141-7 217-615-7 218-196-3

29333999 p div

▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌

Perfluorottani sulfonati 1763-23-1 n.d. 29049020 i restr

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, Sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide e altri derivati compresi i polimeri)

2795-39-3 e altri

29049020 e altri

Fosalone 2310-17-0 218-996-2 29349990 p div

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232

Procimidone 32809-16-8 251-233-1 29251995 p div

Propacloro 1918-16-7 217-638-2 29242998 p div

Propisochlor 86763-47-5 n.d. 29242998 p div

Pirazofos 13457-18-6 236-656-1 29335995 p div

Quintozene 82-68-8 201-435-0 29049085 p div

Simazina 122-34-9 204-535-2 29336910 p div

Tecnazene 117-18-0 204-178-2 29049085 p div

Tiobencarb 28249-77-6 248-924-5 29302000 p div

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233

Tiodicarb 59669-26-0 261-848-7 29309085 p div

Tolilfluanide 731-27-1 211-986-9 29309085 p restr

Triclorfon 52-68-6 200-149-3 29310095 p div

Triciclazolo 41814-78-2 255-559-5 29349990 p div Trifluralin 1582-09-8 216-428-8 29214300 p div Composti triorganostannici diversi dai composti di tributilstagno

— — 29310095 e altri

p restr

Vinclozolin 50471-44-8 256-599-6 29349990 p div

(*) Categoria: p — pesticidi; i — sostanza chimica industriale. (**) Limitazione d'impiego: restr — soggetto a rigorose restrizioni; div — divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate). N. CAS = numero di registrazione CAS (Chemicals Abstract Service). # Sostanza chimica cui si applica interamente o parzialmente la procedura internazionale PIC.

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234

PARTE 3

Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC (di cui agli articoli 13 e 14)

(Le categorie indicate si riferiscono a quelle della convenzione)

Sostanza chimica Numero/i CAS pertinente/i Codice HS Sostanza pura

Codice HS Miscele contenenti la

sostanza

Categoria

2,4,5-T e suoi sali ed esteri 93-76-5 # 2918.91 3808.50 Pesticida

Aldrin (*) 309-00-2 2903.52 3808.50 Pesticida

Binapacril 485-31-4 2916.19 3808.50 Pesticida

Captafol 2425-06-1 2930.50 3808.50 Pesticida

Clordano (*) 57-74-9 2903.52 3808.50 Pesticida

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235

Clordimeform 6164-98-3 2925.21 3808.50 Pesticida

Clorobenzilato 510-15-6 2918.18 3808.50 Pesticida

DDT (*) 50-29-3 2903.62 3808.50 Pesticida

Dieldrin (*) 60-57-1 2910.40 3808.50 Pesticida

Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99 3808.91 3808.92 3808.93

Pesticida

Dinoseb e suoi sali ed esteri 88-85-7 # 2908.91 3808.50 Pesticida

1,2-dibromoetano (EDB) 106-93-4 2903.31 3808.50 Pesticida

Dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano) 107-06-2 2903.15 3808.50 Pesticida

Ossido di etilene 75-21-8 2910.10 3808.50 3824.81

Pesticida

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236

Fluoroacetammide 640-19-7 2924.12 3808.50 Pesticida

HCH/Esaclorocicloesano (miscela di isomeri) (*) 608-73-1 2903.51 3808.50 Pesticida

Eptacloro (*) 76-44-8 2903.52 3808.50 Pesticida

Esaclorobenzene (*) 118-74-1 2903.62 3808.50 Pesticida

Lindano (*) 58-89-9 2903.51 3808.50 Pesticida

Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- ed arilmercurici

10112-91-1, 21908-53-2 e altri Si veda anche: www.pic.int/

2852.00 3808.50 Pesticida

Monocrotofos 6923-22-4 2924.12 3808.50 Pesticida

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237

Paratione 56-38-2 2920.11 3808.50 Pesticida

Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri 87-86-5 # 2908.11 2908.19

3808.50 3808.91 3808.92 3808.93 3808.94 3808.99

Pesticida

Toxafene (*) 8001-35-2 — 3808.50 Pesticida

Formulati in polvere contenenti una combinazione di: benomil in concentrazione uguale o superiore al 7%, carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10%; tiram in concentrazione uguale o superiore al 15%

17804-35-2 1563-66-2 137-26-8

— 3808.92 Formulato pesticida altamente pericoloso

Metamidofos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di principio attivo/l)

10265-92-6 2930.50 3808.50 Formulato pesticida altamente pericoloso

Metilparatione (concentrati emulsionabili con un contenuto di principio attivo pari o superiore al 19,5% e polveri con principio attivo pari o superiore all'1,5%)

298-00-0 2920.11 3808.50 Formulato pesticida altamente pericoloso

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238

Fosfamidone (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di principio attivo/l)

2924.12 3808.50 Formulato pesticida altamente pericoloso

Miscela, (E)&(Z) isomeri 13171-21-6

(Z)-isomero 23783-98-4

(E)-isomero 297-99-4

Fibre d'amianto: 2524.10 2524.90

6811.40 6812.80 6812.91 6812.92 6812.93 6812.99 6813.20

Prodotto industriale

Crocidolite 12001-28-4 2524.10

Actinolite 77536-66-4 2524.90

Antofillite 77536-67-5 2524.90

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239

Amosite 12172-73-5 2524.90

Tremolite 77536-68-6 2524.90

Bifenili polibromurati (PBB)

– (esa-) (*) 36355-01-8 — 3824.82 Prodotto industriale

– (otta-) 27858-07-7

– (deca-) 13654-09-6

Bifenili policlorurati (PCB) (*) 1336-36-3 — 3824.82 Prodotto industriale

Trifenili policlorurati (PCT) 61788-33-8 — 3824.82 Prodotto industriale

Piombo tetraetile 78-00-2 2931.00 3811.11 Prodotto industriale

Piombo tetrametile 75-74-1 2931.00 3811.11 Prodotto industriale

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240

Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti: 2931.00 3808.99

Ossido di tributilstagno 56-35-9 2931.00 3808.99

Fluoruro di tributilstagno 1983-10-4 2931.00 3808.99

Metacrilato di tributilstagno 2155-70-6 2931.00 3808.99

Benzoato di tributilstagno 4342-36-3 2931.00 3808.99

Cloruro di tributilstagno 1461-22-9 2931.00 3808.99

Linoleato di tributilstagno 24124-25-2 2931.00 3808.99

Naftenato di tributilstagno 85409-17-2 2931.00 3808.99

Pesticida

Fosfato di tri (2,3-dibromo-propile) 126-72-7 2919.10 3824.83 Prodotto industriale

(*) Queste sostanze sono soggette a divieto di esportazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e dell'allegato V del presente regolamento. # Sono indicati solo i numeri CAS dei composti parenti.

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241

ALLEGATO II

NOTIFICA DI ESPORTAZIONE

Le informazioni seguenti sono da trasmettere ai sensi dell'articolo 8:

1. Identità della sostanza da esportare:

a) denominazione tratta dalla nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and

Applied Chemistry);

b) altre denominazioni (ad esempio denominazione ISO, nomi comuni, denominazioni

commerciali e abbreviazioni);

c) numero Einecs (European Inventory of Existing Chemical Substances) e numero

CAS (Chemical Abstracts Services);

d) numero CUS (European Customs Inventory of Chemical Substances) e codice della

nomenclatura combinata;

e) principali impurità della sostanza, ove particolarmente importanti.

2. Identità della miscela da esportare:

a) denominazione commerciale e/o denominazione della miscela;

b) per ciascuna sostanza elencata nell'allegato I, percentuale e dettagli come indicato al

punto 1;

c) numero CUS (European Customs Inventory of Chemical Substances) e codice della

nomenclatura combinata.

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242

3. Identità dell'articolo da esportare:

a) denominazione commerciale e/o denominazione dell'articolo;

b) per ciascuna sostanza elencata nell'allegato I, percentuale e dettagli come indicato al

punto 1.

4. Informazioni sull'esportazione:

a) paese di destinazione;

b) paese di origine;

c) data prevista della prima esportazione nell'anno in corso;

d) quantità stimata di sostanza chimica da esportare verso il paese interessato nell'anno

in corso;

e) impiego cui la sostanza è destinata nel paese importatore, se noto, comprese

informazioni sulla o sulle categorie previste dalla convenzione entro le quali rientra

tale impiego;

f) nome, indirizzo ed altri dati di rilievo attinenti alla persona fisica o giuridica

importatrice ;

g) nome, indirizzo ed altri dati di rilievo attinenti all'esportatore.

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243

5. Autorità nazionali designate:

a) nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell'autorità

designata nell'Unione che può fornire ulteriori informazioni;

b) nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell'autorità

designata nel paese importatore.

6. Informazioni sulle misure di precauzione da adottare, sulle categorie di pericolo e rischio e

sui consigli in materia di sicurezza.

7. Sintesi delle caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.

8. Impiego della sostanza chimica nell'Unione:

a) impieghi, categoria/e ai sensi della convenzione e sottocategoria/e dell'Unione cui si

applicano misure di controllo (divieto o rigorose restrizioni);

b) impieghi per i quali la sostanza chimica non è vietata, né soggetta a rigorose

restrizioni (utilizzare le categorie e sottocategorie di impiego definite nell'allegato I

del regolamento);

c) stima dei quantitativi di sostanze chimiche fabbricate, importate, esportate ed

utilizzate, ove possibile.

9. Informazioni sulle misure di precauzione da adottare per ridurre l'esposizione alla sostanza

chimica o le emissioni della stessa.

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244

10. Indicazione sintetica delle misure restrittive adottate e relative motivazioni.

11. Indicazione sintetica delle informazioni specificate nell'allegato IV, paragrafo 2, lettere a),

c) e d).

12. Informazioni supplementari fornite dalla parte esportatrice perché la sostanza in questione

desta preoccupazioni, oppure informazioni supplementari specificate nell'allegato IV se

richieste dalla parte importatrice.

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245

ALLEGATO III

Informazioni che le autorità nazionali designate degli Stati membri devono trasmettere alla

Commissione a norma dell'articolo 10

1. Indicazione sintetica dei quantitativi delle sostanze chimiche (come tali o in forma di

miscele o articoli) di cui all'allegato I, esportati durante l'anno precedente:

a) Anno in cui sono avvenute le esportazioni.

b) Tabella riassuntiva dei quantitativi di sostanze chimiche esportate (come tali o in

forma di miscele o articoli), in base al modello seguente.

Sostanza chimica

Paese importatore Quantitativo di sostanza

2. Elenco delle persone fisiche o giuridiche che importano sostanze chimiche in una parte o in

un altro paese

Sostanza chimica

Paese importatore

Persona che importa

Indirizzo ed altri dati di rilievo sulla persona che importa

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246

ALLEGATO IV

Notifica al segretariato della convenzione di una sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose

restrizioni

Informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 11

Le notifiche comprendono i seguenti elementi:.

1. caratteristiche, identificazione e impieghi:

a) denominazione comune;

b) denominazione chimica conformemente ad una nomenclatura internazionalmente

riconosciuta, come quella dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata

(IUPAC — International Union of Pure and Applied Chemistry), ove esista;

c) denominazioni commerciali e denominazioni delle miscele ;

d) numeri di codice: numero CAS (Chemical Abstracts Service), codice doganale del

sistema armonizzato e altri numeri;

e) informazioni sulla classe di rischio, ove la sostanza chimica sia soggetta ai requisiti

di classificazione;

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247

f) impiego o impieghi della sostanza chimica:

– nell'Unione,

– altrove (se noto);

g) caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche;

2. misura di regolamentazione definitiva:

a) informazioni riguardanti la misura di regolamentazione definitiva:

i) sintesi della misura di regolamentazione definitiva;

ii) riferimento al documento di regolamentazione;

iii) data di entrata in vigore della misura di regolamentazione definitiva;

iv) indicazione se la misura di regolamentazione definitiva è stata adottata in base

ad una valutazione del rischio o della pericolosità e, in tal caso, informazioni su

tale valutazione, con il riferimento alla pertinente documentazione;

v) motivazione della misura di regolamentazione definitiva con riferimento alla

salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori, nonché

all'ambiente;

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248

vi) descrizione sintetica dei pericoli e dei rischi che la sostanza chimica presenta

per la salute umana, in particolare dei consumatori e dei lavoratori, o per

l'ambiente ed effetti previsti della misura di regolamentazione definitiva;

b) categoria o categorie per le quali è stata adottata la misura di regolamentazione

definitiva, specificando per ciascuna categoria:

i) l'impiego o gli impieghi vietati dalla misura di regolamentazione definitiva;

ii) l'impiego o gli impieghi che continuano ad essere autorizzati;

iii) stima dei quantitativi di sostanze chimiche fabbricate, importate, esportate ed

utilizzate, ove possibile;

c) indicazione, nei limiti del possibile, degli effetti previsti della misura di

regolamentazione definitiva sugli altri Stati e sulle altre regioni;

d) altre informazioni concernenti:

i) la valutazione degli effetti socioeconomici della la misura di regolamentazione

definitiva;

ii) ove disponibili, le informazioni sulle alternative e sui relativi rischi, come:

– le strategie di gestione integrata dei parassiti,

– le prassi e le procedure industriali, comprese tecnologie più pulite.

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249

ALLEGATO V

Sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione

(di cui all'articolo 15)

Parte 1

Inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in

materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute.

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni (ad esempio denominazione, numero CE, numero CAS ecc.)

Aldrin N. CE 206-215-8, N. CAS 309-00-2, codice NC 29035200

Clordano N. CE 200-349-0, N. CAS 57-74-9, codice NC 29035200

Clordecone N. CE 205-601-3, N. CAS 143-50-0, codice NC 29147000

Dieldrin N. CE 200-484-5, N. CAS 60-57-1, codice NC 29104000

DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil) etano]

N. CE 200-024-3, N. CAS 50-29-3, codice NC 29036200

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250

Endrin N. CE 200-775-7, N. CAS 72-20-8, codice NC 29109000

Esabromodifeniletere C12H4Br6O

N. CE 253-058-6 N. CAS 36483-60-0 e altri Codice NC 29093038

Eptacloro N. CE 200-962-3, N. CAS 76-44-8, Codice NC 29035200

Esabromobifenile N. CE 252-994-2, N. CAS 36355-01-8, Codice NC 29036990

Esabromodifeniletere C12H4Br6O

N. CE 253-058-6 N. CAS 36483-60-0 e altri Codice NC 29093038

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251

Esaclorobenzene N. CE 200-273-9, N. CAS 118-74-1, Codice NC 29036200

Esaclorocicloesani, compreso il lindano

N. CE 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9 N. CAS 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1 Codice NC 29035100

Mirex N. CE 219-196-6, N. CAS 2385-85-5, codice NC 29035980

Pentabromodifeniletere C12H5Br5O

N. CE 251-084-2 e altri, N. CAS 32534-81-9 e altri, codice NC 29093031

Pentaclorobenzene N. CE 210-172-5, N. CAS 608-93-5, codice NC 29036990

Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O

N. CE 254-787-2 e altri, N. CAS 40088-47-9 e altri, codice NC 29093038

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252

Toxafene (Camfeclor) EC No 232-283-3, CAS 8001-35-2, codice NC 38085000

Bifenili policlorurati (PCB) CE 215-648-1 e altri, N. CAS 1336-36-3 e altri, codice NC 29036990

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253

Parte 2

Sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della

convenzione di Stoccolma in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di

esportazione

Altre eventuali informazioni (ad esempio denominazione, numero CE, numero CAS ecc.)

Saponi cosmetici contenenti mercurio Codici NC 34011100, 34011900, 34012010, 34012090, 34013000

Composti del mercurio eccetto i composti esportati a fini di ricerca e sviluppo, medici o di analisi

Cinabro, (I) cloruro di mercurio (Hg2Cl2, Numero CAS 10112-91-1), (II) ossido di mercurio (HgO, Numero CAS 21908-53-2); Codice NC 28520000

Mercurio metallico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % peso per peso

N. CAS 7439-97-6 Codice NC 280540

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254

ALLEGATO VI

Elenco delle parti della convenzione che richiedono informazioni sui movimenti di transito delle

sostanze chimiche soggette alla procedura PIC

(di cui all'articolo 16)

Paese Informazioni richieste

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255

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 689/2008 Presente regolamento Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2 Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 4 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7 Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 7, paragrafo 5 Articolo 7, paragrafo 6 Articolo 7, paragrafo 7 Articolo 7, paragrafo 8

Articolo 8 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 8, paragrafo 4 Articolo 8, paragrafo 5 Articolo 8, paragrafo 6 Articolo 8, paragrafo 7 Articolo 8, paragrafo 8

Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9 Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 4 Articolo 10, paragrafo 5 Articolo 10, paragrafo 6 Articolo 10, paragrafo 7 Articolo 10, paragrafo 8

Articolo 11 Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 11, paragrafo 5 Articolo 11, paragrafo 6 Articolo 11, paragrafo 7 Articolo 11, paragrafo 8

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Articolo 11 Articolo 12 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 12, paragrafo 4 Articolo 12, paragrafo 5 Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 13 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 13, paragrafo 5 Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 13, paragrafo 5 Articolo 13, paragrafo 6 Articolo 13, paragrafo 7 Articolo 13, paragrafo 8 Articolo 13, paragrafo 9 Articolo 13, paragrafo 10 Articolo 13, paragrafo 11

Articolo 14 Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafo 2 Articolo 14, paragrafo 3 Articolo 14, paragrafo 4 Articolo 14, paragrafo 5 Articolo 14, paragrafo 6 Articolo 14, paragrafo 7 Articolo 14, paragrafo 8 Articolo 14, paragrafo 9 Articolo 14, paragrafo 10 Articolo 14, paragrafo 11

Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 15 Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 15, paragrafo 3 Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 16 Articolo 16, paragrafo 1 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 3 Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 1 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 3 Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 17 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 3 Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 18 Articolo 18, paragrafo 1 Articolo 18, paragrafo 2 Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 19 Articolo 19, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafo 2 Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafo 2 Articolo 19,, paragrafo 3 Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 20 Articolo 20, paragrafo 1 Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 20, paragrafo 3 Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 20 Articolo 21 Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 22 Articolo 22, paragrafo 1

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Articolo 21, paragrafo 2 Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 2 Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 1 Articolo 22, paragrafo 2 Articolo 22, paragrafo 3 Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 23 Articolo 23, paragrafo 1 Articolo 23, paragrafo 2 Articolo 23, paragrafo 3 Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 24 Articolo 24, paragrafo 1 Articolo 24, paragrafo 2 Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 25 Articolo 26

Articolo 26, paragrafo 1 Articolo 26, paragrafo 2 Articolo 26, paragrafo 3 Articolo 26, paragrafo 4 Articolo 26, paragrafo 5

Articolo 24, paragrafo 1 Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 27 Articolo 27, paragrafo 1 Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 18 Articolo 28

Articolo 29 Articolo 25 Articolo 30 Articolo 26 Articolo 31 Allegato I Allegato I Allegato II Allegato II Allegato III Allegato III Allegato IV Allegato IV Allegato V Allegato V Allegato VI Allegato VI

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258

P7_TA-PROV(2012)0199

Modifica degli articoli 87 bis e 88 del regolamento del Parlamento europeo

Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla modifica degli articoli 87 bis e

88 del regolamento del Parlamento europeo (2009/2195(REG))

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente del 9 ottobre 2009,

– visti gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1,

– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa2,

– visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0072/2012),

1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2. ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 87 bis

Testo in vigore Emendamento

Quando un atto legislativo delega alla Commissione il potere di completare o modificare alcuni elementi non essenziali di un atto legislativo, la commissione competente:

1. Quando la Commissione trasmette al Parlamento un atto delegato, il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base che può decidere di nominare un relatore per l'esame di uno o più atti delegati.

– esamina qualsiasi progetto di atto delegato trasmesso al Parlamento per

1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. 2 GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 6.

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259

controllo;

– può presentare al Parlamento, in una proposta di risoluzione, qualsiasi proposta appropriata conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo.

Le disposizioni dell'articolo 88, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano mutatis mutandis.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 87 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

1 bis. Il Presidente comunica al Parlamento la data di ricezione dell'atto delegato in tutte le lingue ufficiali e il periodo durante il quale possono essere sollevate obiezioni. Detto termine inizia a decorrere da tale data.

Tali comunicazioni sono pubblicate nel processo verbale delle sedute unitamente alla denominazione della commissione competente.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 87 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

1 ter. La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base e, se lo ritiene opportuno, previa consultazione di tutte le commissioni interessate, presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata. Tale proposta di risoluzione indica i motivi delle obiezioni del Parlamento e può contenere una richiesta alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento.

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260

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 87 bis – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

1 quater. Qualora, dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della tornata il cui mercoledì precede ed è prossimo alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 1 quinquies, la commissione competente non abbia presentato una proposta di risoluzione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione intesa a iscrivere il punto nel progetto di ordine del giorno di tale tornata.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 87 bis – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

1 quinquies. Il Parlamento decide, entro il termine specificato nell'atto legislativo di base, su ogni proposta di risoluzione presentata con la maggioranza prevista dall'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Qualora la commissione competente ritenga opportuno prorogare il termine per sollevare le obiezioni a un atto delegato in conformità dell'atto legislativo di base, il presidente della commissione competente notifica, a nome del Parlamento, tale proroga al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 87 bis – paragrafo 1 sexies (nuovo)

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261

Testo in vigore Emendamento

1 sexies. Qualora la commissione competente raccomandi che, prima della scadenza del termine previsto nell'atto legislativo di base, il Parlamento dichiari di non sollevare obiezioni all'atto delegato:

– ne informa il presidente della Conferenza dei presidenti di commissione con lettera motivata e presenta una raccomandazione in tal senso;

– se nessuna obiezione è sollevata né durante la riunione successiva della Conferenza dei presidenti di commissione né, in caso di urgenza, con procedura scritta, il presidente della commissione competente ne informa il Presidente del Parlamento, che ne informa l'Aula nel più breve tempo possibile;

– se, entro ventiquattro ore dall'annuncio in Aula, un gruppo politico o almeno quaranta deputati si oppongono alla raccomandazione, quest'ultima è messa ai voti;

– se, entro lo stesso termine, nessuna obiezione è sollevata, la raccomandazione proposta si considera approvata;

– l'adozione di siffatta raccomandazione rende irricevibile qualsiasi ulteriore proposta di obiezione all'atto delegato.

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 87 bis – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

1 septies. La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base, prendere l'iniziativa di presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata che revoca, in tutto o in parte, la delega di poteri ai sensi di tale atto. Il Parlamento delibera alla maggioranza prevista

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262

all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 87 bis – paragrafo 1 octies (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

1 octies. Il Presidente informa il Consiglio e la Commissione delle posizioni adottate in virtù del presente articolo.

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – titolo

Testo in vigore Emendamento

Misure di attuazione Atti e misure di esecuzione

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di misure di attuazione, il Presidente deferisce il progetto di misure in causa alla commissione competente per l'atto da cui derivano le misure di attuazione. Se per l'atto di base è stata applicata la procedura con le commissioni associate, la commissione competente invita ogni commissione associata a comunicare oralmente o per lettera il suo parere.

1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di atto o di misura di esecuzione, il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base, che può decidere di nominare un relatore per l'esame di uno o più progetti di atti o di misure di esecuzione.

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. Il presidente della commissione 2. La commissione competente può

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competente fissa un termine entro il quale i deputati possono dichiarare che la commissione è contraria al progetto di misure. Laddove ne ravvisi la necessità la commissione può decidere di nominare un relatore fra i suoi membri o supplenti permanenti. Se la commissione è contraria al progetto di misure, presenta una proposta di risoluzione che si oppone all'adozione delle misure in questione, eventualmente indicando anche le modifiche che si dovrebbero apportare al progetto di misure.

presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata sostenendo che un progetto di atto o di misura di esecuzione eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto legislativo di base o non è conforme al diritto dell'Unione per altri motivi.

Se entro il termine previsto, che decorre dalla data di ricevimento del progetto di misure, il Parlamento approva una risoluzione in tal senso, il Presidente chiede alla Commissione di ritirare o modificare il progetto di misure, ovvero di presentare una proposta in base all'idonea procedura legislativa.

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Quando non vi è una tornata prima della scadenza del termine, il diritto di reazione si considera delegato alla commissione competente. La reazione assume la forma di una lettera del presidente della commissione al membro competente della Commissione ed è portata all'attenzione di tutti i deputati del Parlamento.

3. La proposta di risoluzione può comprendere una richiesta alla Commissione di ritirare l'atto, la misura o il progetto di atto o di misura, di modificarlo alla luce delle obiezioni formulate dal Parlamento o di presentare una nuova proposta legislativa. Il Presidente informa il Consiglio e la Commissione della posizione adottata.

Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

4. Se le misure di attuazione previste dalla Commissione rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo, il

4. Se le misure di esecuzione previste dalla Commissione rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo prevista

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264

paragrafo 3 non si applica e i paragrafi 1 e 2 sono integrati nel seguente modo:

dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, si applicano le seguenti disposizioni supplementari:

Emendamento 14

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera a

Testo in vigore Emendamento

a) il termine per l'esame decorre dal momento in cui il progetto di misure è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali. Se si applicano termini ridotti (articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b) della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione) e in casi di urgenza (articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE), salvo obiezione del presidente della commissione competente, il termine per l'esame decorre dalla data di ricezione, da parte del Parlamento, del progetto definitivo di misure di attuazione nelle versioni linguistiche presentate ai membri del comitato istituito conformemente alla decisione 1999/468/CE. In questo caso non si applica l'articolo 146;

a) il termine per l'esame decorre dal momento in cui il progetto di misure è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali. Se si applica il termine per l'esame ridotto di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione 1999/468/CE e nei casi di urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, salvo obiezione del presidente della commissione competente, il termine per l'esame comincia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Parlamento, del progetto definitivo di misure di esecuzione nelle versioni linguistiche presentate ai membri del comitato istituito conformemente alla decisione 1999/468/CE. In questo caso non si applica l'articolo 146;

Emendamento 15

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo in vigore Emendamento

a bis) se il progetto di misura di esecuzione si basa sull'articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, della decisione 1999/468/CE, in base ai quali i termini entro cui il Parlamento può opporsi sono ridotti, il presidente della commissione competente può presentare una proposta di risoluzione contraria all'adozione del

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265

progetto di misura se la commissione competente non ha potuto riunirsi nel termine prescritto;

Emendamento 16

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

b) il Parlamento deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono può opporsi all'adozione delle misure in questione sostenendo che il progetto di misure eccede le competenze di esecuzione previste dall'atto di base o che non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base oppure che non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;

b) il Parlamento, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, può opporsi all'adozione del progetto di misura di esecuzione sostenendo che tale progetto di misura eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base oppure che non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;

Emendamento 17

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

c) se il progetto di misure si basa sull'articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, della decisione 1999/468/CE, in base ai quali i termini entro cui il Parlamento può opporsi sono ridotti, il presidente della commissione competente può presentare una proposta di risoluzione contraria all'adozione del progetto di misure se la commissione non è stata in grado di riunirsi nel lasso di tempo a sua disposizione.

soppresso

Emendamento 18

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

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266

Testo in vigore Emendamento

c bis) se la commissione competente, a seguito di una richiesta motivata della Commissione, raccomanda con lettera motivata al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione che il Parlamento non si oppone alla misura proposta, prima della scadenza del termine ordinario di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e/o all'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera e), della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura di cui all'articolo 87 bis, paragrafo 1 sexies.

Emendamento 19

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 bis – titolo (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 88 bis

Esame nell'ambito della procedura con le commissioni associate o della procedura con riunioni congiunte delle commissioni

Emendamento 20

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 bis – paragrafo 1 (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

1. Se l'atto legislativo di base è stato approvato dal Parlamento nel quadro della procedura di cui all'articolo 50, si applicano le seguenti disposizioni supplementari all'esame degli atti delegati e dei progetti di atti o di misure di esecuzione:

- l'atto delegato o il progetto di atto o di misura di esecuzione è trasmesso alla commissione competente per il merito e alla commissione associata;

- il presidente della commissione competente per il merito stabilisce un termine entro il quale la commissione

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associata può formulare proposte sui punti di sua esclusiva competenza o di competenza congiunta tra queste due commissioni;

- se l'atto delegato o il progetto di atto o di misura di esecuzione rientra essenzialmente nelle competenze esclusive della commissione associata, le proposte di quest'ultima sono riprese senza votazione dalla commissione competente; in caso contrario il Presidente può autorizzare la commissione associata a presentare una proposta di risoluzione al Parlamento.

Emendamento 21

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 88 bis – paragrafo 2 (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2. Se l'atto legislativo di base è stato approvato dal Parlamento nel quadro della procedura di cui all'articolo 51, si applicano le seguenti disposizioni supplementari all'esame degli atti delegati e dei progetti di atti o di misure di esecuzione:

- il Presidente determina, sin dalla ricezione dell'atto delegato o del progetto di atto o di misura di esecuzione, la commissione competente o le commissioni competenti congiuntamente per il loro esame, alla luce dei criteri stabiliti all'articolo 51 e di eventuali accordi tra i presidenti delle commissioni interessate;

- se un atto delegato o un progetto di atto o di misura di esecuzione è stato rinviato per esame secondo la procedura con riunioni di commissioni congiunte, ciascuna commissione può chiedere la convocazione di una riunione congiunta per l'esame di una proposta di risoluzione. In mancanza di un accordo tra i presidenti delle commissioni interessate, la riunione congiunta è convocata dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione.

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268

Emendamento 22

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 216 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

4. La rettifica è annunciata in occasione della tornata successiva. Essa è considerata approvata a meno che, entro quarantotto ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non chiedano che sia messa ai voti. Se non è approvata, la rettifica è rinviata alla commissione competente che può proporre una rettifica modificata o chiudere la procedura.

4. La rettifica è annunciata in occasione della tornata successiva. Essa è considerata approvata a meno che, entro ventiquattro ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non chiedano che sia messa ai voti. Se non è approvata, la rettifica è rinviata alla commissione competente che può proporre una rettifica modificata o chiudere la procedura.

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269

P7_TA-PROV(2012)0200

Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante raccomandazioni alla

Commissione concernenti la modifica del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge

applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (2009/2170(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti gli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e gli articoli 7 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista l'imminente adesione dell'Unione europea alla succitata Convenzione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

– visti il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale1, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 5, paragrafo 3, e la proposta di rifusione di tale regolamento (COM(2010)0748),

– vista la sentenza della Corte di giustizia, del 7 marzo 1995, nel procedimento C-68/93 Shevill [1995] Racc. I-415,

– vista la sentenza della Corte di giustizia, del 25 ottobre 2011, nei procedimenti riuniti C-509/09 e C-161/10 eDate Advertising GmbH2,

– visti il parere dell'avvocato generale Mancini nel procedimento C-352/85 Bond van Adverteerders e altri contro lo Stato olandese [1988] Racc. 2085, la sentenza nel procedimento C-260/89 Elliniki Radiophonia Tileorasi (ERT-AE) [1991] Racc. I-2925, la sentenza e il parere dell'avvocato generale Van Gerven nel procedimento C-159/90 Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd [1991] Racc. I-4685 e il parere dell'avvocato generale Jacobs nel procedimento C-168/91 Christos Konstantinidis [1993] Racc. I-1191,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali presentata in origine dalla Commissione (COM(2003)0427),

– vista la sua posizione del 6 luglio 2005 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma

1 GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. 2 Non ancora pubblicata nella Raccolta.

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270

II")1,

– visto il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)2, (il "regolamento Roma II") e in particolare l'articolo 30, paragrafo 23,

– visto lo studio comparativo richiesto dalla Commissione sulla situazione nei 27 Stati membri per quanto concerne la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità4,

– visto il presunto fenomeno noto come "turismo della diffamazione" ("libel tourism")5,

– vista la legge sulla diffamazione del Regno Unito6,

– vista l'audizione pubblica svoltasi il 28 gennaio 20107,

– visti i documenti di lavoro elaborati dal relatore della commissione giuridica e il vasto

1 GU C 157E del 6.7.2006, pag. 370. 2 GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40. 3 Entro il 31 dicembre 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo uno studio della situazione nel settore della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, che tenga conto delle disposizioni relative alla libertà di stampa e di espressione nei mezzi d'informazione e delle questioni di conflitti di leggi connesse alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

4 JLS/2007/C4/028, relazione definitiva. 5 Cfr. la quinta conferenza pubblica tenuta nel memoriale intitolato a Dame Ann Ebsworth da Lord Hoffman il 2 febbraio 2010 e, inoltre, Trevor C. Hartley, "'Libel Tourism' and Conflict of Laws", ICLQ vol. 59, pag. 25, gennaio 2010.

6 Documento disponibile per la consultazione all'indirizzo: http://www.justice.gov.uk/consultations/docs/draft-defamation-bill-consultation.pdf; cfr. anche la prima relazione della commissione congiunta del parlamento britannico all'indirizzo: http://www.publications.parliament.uk/pa/jt201012/jtselect/jtdefam/203/20302.htm.

7 Audizione sui diritti della personalità, soprattutto in riferimento alla diffamazione, nel contesto del diritto privato internazionale, in particolare del regolamento Roma II. Per i contributi degli oratori, cfr. http://www.europarl.europa.eu/committees/it/JURI/home.html.

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271

corpus di scritti accademici sulla materia1,

– visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0152/2012),

A. considerando che, in seguito alla sentenza pronunciata nel procedimento Shevill, la Corte di giustizia ha dichiarato, nella causa eDate Advertising, che l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi; Tale persona può altresì, in luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata; che questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito;

B. considerando che nel regolamento Roma II manca una disposizione concernente la determinazione della legge applicabile alle violazioni della vita privata e dei diritti della personalità;

C. considerando che l'esame di una norma appropriata è stato influenzato dalla controversia sul "turismo della diffamazione", un tipo di scelta opportunistica del foro in cui il ricorrente sceglie di promuovere un'azione per diffamazione nella giurisdizione in cui reputa che sia più probabile ottenere un esito favorevole (generalmente quella dell'Inghilterra e del Galles, considerata a livello mondiale la più favorevole alle parti ricorrenti); che tuttavia la questione non si limita al Regno Unito e riguarda anche altre giurisdizioni;

D. considerando che gli elevati costi della controversia in quella giurisdizione e il livello potenzialmente elevato dei risarcimenti che possono esservi riconosciuti producono, a

1 DT\820547EN.doc e DT\836983EN.doc.; cfr., in particolare, le pubblicazioni del luglio 2010 nell'ambito del simposio online Roma II e diffamazione: http://conflictoflaws.net/2010/rome-ii-and-defamation-online-symposium di Jan von Hein, Professore di diritto civile, diritto privato internazionale e diritto comparato presso l'Università di Treviri in Germania (al quale vanno, in particolare, i ringraziamenti del relatore per la proposta enunciata in questo documento), Trevor Hartley, Professore emerito presso la "London School of Economics", Andrew Dickinson, Professore ospite presso la facoltà di diritto privato internazionale del "British Institute of International and Comparative Law" e Visiting professor all'Università di Sydney, Olivera Boskovic, Professore di diritto all'Università di Orléans, Bettina Heiderhoff, Professore di diritto all'Università di Amburgo, Nerea Magallón, ex Professore di diritto all'Università dei Paesi Baschi, al momento docente di diritto privato internazionale a Santiago de Compostela, Louis Perreau-Saussine, Professore di diritto all'Università di Nancy e Angela Mills Wade, Direttore esecutivo del Consiglio europeo degli editori. Cfr. anche Jan-Jaap Kuipers, "Towards a European Approach in the Cross-Border Infringement of Personality Rights", 12 German Law Journal 1681-1706 (2011), disponibile all'indirizzo http://www.germanlawjournal.com/index.php?pageID=11&artID=1379. Sui diritti nell'Unione europea e i diritti fondamentali, cfr. Darcy S. Binder, "The European Court of Justice and the Protection of Fundamental Rights in the European Community: New Developments and Future Possibilities in Expanding Fundamental Rights Review to Member State Action", Jean Monnet Working Paper n. 4/95, all'indirizzo: http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/papers/95/9504ind.html.

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quanto sembra, effetti deterrenti sulla libertà di espressione; che, dati i costi processuali elevati, gli editori possono essere obbligati a raggiungere un accordo stragiudiziale anche quando ritengono di poter contare su una buona linea di difesa;

E. considerando che la legge sulla diffamazione attualmente all'esame del parlamento del Regno Unito si preannuncia in grado di ottenere grandi risultati sulla via dell'eliminazione del presunto effetto deterrente sugli editori, sebbene sembri poco probabile che possa risolvere la difficile questione degli elevati costi legali;

F. considerando che internet ha aggiunto l'ulteriore complicazione dell'accessibilità virtuale universale, unitamente alla permanenza dei contenuti pubblicati e alla massiccia diffusione dei blog e dei commenti anonimi;

G. considerando che la libertà di stampa e dei mezzi di informazione è uno dei tratti distintivi di una società democratica;

H. considerando che devono essere disponibili mezzi di ricorso nel momento in cui avvengono violazioni della libertà sopra menzionata, in particolare se tali violazioni vanno a scapito della vita privata e della reputazione delle persone1; che ciascuno Stato membro dovrebbe garantire che tali mezzi di ricorso esistano e siano efficaci nei casi di violazione di tali diritti; che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a garantire che i querelanti non si vedano negato, nella pratica, l'accesso alla giustizia a causa di spese legali proibitive; che i costi dei procedimenti giudiziari possono risultare devastanti anche per i mezzi di informazione;

I. considerando che spetta a ciascuno Stato definire nel modo che reputa opportuno il corretto equilibrio fra il diritto al rispetto della vita privata, garantito dall'articolo 8 della CEDU, e il diritto alla libertà di espressione, garantito dall'articolo 10 della CEDU;

J. considerando che a prescindere da quanto sopra, a seguito dell'adesione dell'Unione europea alla CEDU, nel corso del tempo l'Unione potrebbe trovarsi a dover individuare un parametro comune per le cause transfrontaliere relative alla libertà di fornire beni e servizi, come risultato dello "sviluppo dialettico" auspicato dall'avvocato generale Mancini nelle conclusioni della causa Bond van Adverteerders, viste anche le sentenze nei procedimenti Elliniki Radiofonia Tileorasi e Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd nonché il parere dell'avvocato generale Jacob nel procedimento Christos Konstantinidis; che effettivamente, nel procedimento Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd2, l'avvocato generale Van Gerven ha formulato l'ipotesi che "una normativa nazionale la quale, per rimanere compatibile con il diritto [dell'Unione], deve far riferimento a nozioni giuridiche quali le ragioni imperative collegate all'interesse generale o all'ordine pubblico […] si collochi 'nell'ambito' del diritto [dell'Unione]" sulla base del fatto che, se è vero che le nozioni di interesse generale o di ordine pubblico possono essere definite in qualche misura dagli Stati membri, ciò non toglie che, nel caso delle misure che rientrano nelle competenze del diritto dell'Unione, tali nozioni sono assoggettate al controllo dell'Unione e devono "essere giustificate e delimitate in maniera uniforme per tutta [l'Unione] in funzione del diritto [dell'Unione], cioè tenendo conto anche dei principi generali relativi ai diritti e libertà fondamentali";

1 La reputazione si considera oggigiorno tutelata dalla CEDU come parte della vita privata (cfr. N. contro la Svezia, n. 11366/85).

2 Paragrafo 31.

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K. considerando che non sarebbe tuttavia appropriato adottare, per la determinazione della legge applicabile, norme di diritto privato internazionale in qualche modo distorte al fine di privilegiare un diritto a scapito dell'altro, oppure concepite in modo da restringere la sfera di applicazione del diritto di un determinato Stato membro, in particolare data l'esistenza della clausola relativa all'ordine pubblico figurante all'articolo 26 del regolamento Roma II; che è dunque particolarmente importante mantenere la clausola relativa al controllo dell'ordine pubblico nel regolamento Bruxelles I;

L. considerando che, per quanto concerne il diritto di rettifica, ci si dovrebbe attenere al criterio del legame più stretto, poiché si dovrebbe concedere rapidamente tale misura che è, per sua stessa natura, provvisoria; che una disposizione analoga a quella esposta nell'allegato dovrebbe anche prevedere l'autonomia delle parti e la facoltà di scegliere di applicare la lex fori qualora il ricorrente decidesse di promuovere un'azione civile per il risarcimento dei danni dinanzi al tribunale della sede dei mezzi di informazione per una violazione subita in più di uno Stato membro;

M. considerando che si ritiene inoltre necessario, al fine di promuovere i vantaggi per la collettività di ridurre i costi della controversia, agevolare l'accesso alla giustizia, assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e garantire un equilibrio appropriato fra la libertà di espressione e il diritto alla vita privata, che la Commissione conduca ampie consultazioni con le parti interessate, compreso con giornalisti, mezzi di informazione e avvocati e giudici specializzati, allo scopo di proporre la creazione di un centro per la risoluzione volontaria delle controversie transfrontaliere derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, tramite metodi alternativi di risoluzione delle controversie; che ciò costituirebbe un approccio molto più progressista e adatto al ventunesimo secolo alla risoluzione di tali controversie e faciliterebbe l'evoluzione verso una cultura della giustizia maggiormente orientata a forme moderne di mediazione;

N. considerando che gli Stati membri potrebbero incoraggiare e favorire il ricorso a un futuro centro per metodi alternativi di risoluzione delle controversie, anche prevedendo la possibilità di tenere conto del mancato utilizzo del centro nella condanna alle spese;

O. considerando che il centro potrebbe, in definitiva, autofinanziarsi;

1. chiede alla Commissione di presentargli, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta relativa all'integrazione nel regolamento Roma II di una disposizione al fine di determinare la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, secondo le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato;

2. chiede inoltre alla Commissione di presentargli, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta relativa alla creazione di un centro per la risoluzione volontaria delle controversie transfrontaliere derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, tramite metodi alternativi di risoluzione delle controversie;

3. constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà;

4. ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;

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5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

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ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO

DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Il Parlamento europeo ritiene che nel regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle

obbligazioni extracontrattuali (Roma II) debbano essere aggiunti il considerando 32 bis e

l'articolo 5 bis, figuranti in appresso:

Considerando 32 bis

Il presente regolamento non vieta agli Stati membri di applicare le proprie norme costituzionali

relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione nei mezzi di informazione. In

particolare, l'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento

che abbia l'effetto di limitare significativamente l'ambito di applicazione delle suddette norme

costituzionali può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro, tenuto conto delle

circostanze del caso di specie e dell'ordinamento giuridico dello Stato membro dell'organo

giurisdizionale adito.

Articolo 5 bis

Vita privata e diritti della personalità

1. La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita

privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, è la legge del paese in

cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più

significativi della perdita o del danno.

2. Si applica tuttavia la legge del paese in cui il convenuto risiede abitualmente, qualora

questi non abbia potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze sostanziali del

proprio atto commesso nel paese di cui al paragrafo 1.

3. Ove la violazione sia provocata dalla pubblicazione di materiale stampato o da una

trasmissione, il paese in cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli

elementi più significativi è considerato quello verso il quale la pubblicazione o la

trasmissione sono principalmente indirizzate o, ove ciò non sia evidente, il paese in cui

viene esercitato il controllo editoriale, e il diritto applicabile è il diritto di codesto paese.

Il paese al quale una pubblicazione o una trasmissione sono principalmente destinate è

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determinato in particolare dalla lingua della pubblicazione o della trasmissione, ovvero

dalle vendite o dai dati di ascolto in un determinato paese, in proporzione sul totale delle

vendite o dei dati di ascolto o da una combinazione di questi fattori.

4. La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti e a qualsiasi misura

preventiva o azione inibitoria contro un editore o un organo di radiodiffusione per

quanto riguarda il contenuto di una pubblicazione o di una trasmissione, come pure

riguardo alla violazione della vita privata o dei diritti della personalità derivante dal

trattamento di dati personali, è quella del paese in cui risiedono abitualmente l'editore o

l'organo di radiodiffusione o l'incaricato al trattamento dei dati personali.

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P7_TA-PROV(2012)0201

Strategia commerciale e di investimento dell'UE nella sponda meridionale

del Mediterraneo in seguito alle rivoluzioni della primavera araba

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul Commercio per il

cambiamento: la strategia commerciale e di investimento dell'UE per il Mediterraneo

meridionale dopo le rivoluzioni della primavera araba (2011/2113(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti la dichiarazione di Barcellona, del 28 novembre 1995, che ha istituito un partenariato fra l'Unione europea e i paesi del Sud del Mediterraneo, nonché il programma di lavoro approvato in occasione di tale conferenza,

– viste le sue risoluzioni del 27 ottobre 2005 sul processo di Barcellona rivisitato1 e del 25 novembre 2009 sul partenariato economico e commerciale euromediterraneo in vista dell'ottava Conferenza ministeriale Euromed sul commercio2,

– vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'8 marzo 2011 su "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale" (COM(2011)0200),

– vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 maggio 2011 su "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento" (COM(2011)0303),

– vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 24 maggio 2011 dal titolo "Dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza" (COM(2011)0292),

– vista la "tabella di marcia euromediterranea per il commercio fino al 2010 e oltre", adottata dall'ottava Conferenza ministeriale sul commercio dell'Unione per il Mediterraneo nel 2009,

– viste le conclusioni delle conferenze ministeriali euromediterranee e delle conferenze ministeriali settoriali che si sono svolte dall'avvio del processo di Barcellona, con specifico riferimento alle conclusioni della nona conferenza ministeriale sul commercio dell'Unione per il Mediterraneo dell'11 novembre 2010,

– visti gli accordi di associazione euromediterranei tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Tunisia3, Israele4, il Marocco5, la Giordania1, l'Egitto2, il Libano3 e

1 GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 570. 2 GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 35. 3 GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2. 4 GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3. 5 GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

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l'Algeria4, dall'altra, e l'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità e l'OLP (a beneficio dell'Autorità palestinese)5,

– vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (96/142/CE)6,

– visto l'accordo di libero scambio, noto come Accordo di Agadir, firmato il 25 febbraio 2004 da Giordania, Egitto, Tunisia e Marocco,

– vista la valutazione d'impatto sulla sostenibilità della zona di libero scambio euromediterranea (ZLS) predisposta dall'Istituto per la politica e la gestione dello sviluppo dell'Università di Manchester,

– visti il Documento di strategia regionale (2007-2013) e il Programma indicativo regionale (2007-2013) per il partenariato euromediterraneo e gli obiettivi in esso dichiarati7, così come la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 luglio 2011 sulla seconda parte del Programma d'azione annuale 2011 in favore della regione del Mediterraneo da finanziare a titolo della linea di bilancio 19 08 01 01 del bilancio generale dell'Unione europea8,

– visti i lavori del Fondo euromediterraneo d'investimento e di partenariato, in particolare la riunione ministeriale che si è svolta a Bruxelles il 12 luglio 2011 e la sua relazione annuale per il 2010 pubblicata l'8 agosto 2011,

– vista la decisione del 5 ottobre 2011 del Consiglio di amministrazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo di mettere a disposizione fondi per i paesi del Mediterraneo meridionale e orientale,

– visti i lavori dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo,

– visti i lavori dell'Unione per il Mediterraneo,

– vista la decisione del Consiglio, del 14 dicembre 2011, di adottare direttive di negoziato per un Accordo di libero scambio globale e approfondito con Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia,

– viste le sue risoluzioni del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali9, del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato - dimensione meridionale10, e del 14 dicembre 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato11,

1 GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3. 2 GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39. 3 GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2. 4 GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2. 5 GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3. 6 GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1. 7 C(2007)0672. 8 C(2011)5381. 9 Testi approvati, P7_TA(2011)0141. 10 Testi approvati, P7_TA(2011)0154. 11 Testi approvati, P7_TA(2011)0576.

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– considerando tutte le risoluzioni approvate dal Parlamento nel quadro della Primavera araba relativamente alla libertà di religione, di credo e di coscienza quali valori fondamentali e universali che sono essenziali per lo sviluppo democratico ed economico;

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0104/2012),

A. considerando che la primavera araba è il più importante cambiamento politico avvenuto nel vicinato europeo dalla caduta del muro di Berlino e che ha dato all'UE la possibilità di coniugare i suoi interessi in materia di politica commerciale ed estera con i suoi valori fondamentali di diritti umani, democrazia e società libera; che, sulla base dell'articolo 8 del trattato sull'Unione europea, l'Unione deve sviluppare con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, che costituisce l'unica chiave per la stabilità permanente, la sicurezza e il progresso e lo sviluppo economici dell'Europa;

B. considerando che l'UE ha una competenza esclusiva in fatto di politica commerciale e di investimento, cosa che le consente di fornire una risposta efficace alle rivolte e di contribuire al progresso economico e sociale nei paesi del Mediterraneo meridionale;

C. considerando che il trattato di Lisbona definisce il commercio internazionale come uno dei tre rami dell'azione esterna dell'UE, che necessita di coerenza con le altre politiche, affari esteri e sviluppo internazionale; considerando altresì che il commercio è sempre stato un solido pilastro della politica di vicinato, cosa che è stata sottolineata nelle comunicazioni della Commissione "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento" e "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale";

D. considerando che tra le società civili dei paesi del Mediterraneo meridionale vi è la percezione che l'UE dovrebbe essere più proattiva nel supportare le loro trasformazioni politiche ed economiche;

E. considerando che la ricostruzione economica e politica successiva alla primavera araba non è stata oggetto di supervisione da parte delle istituzioni regionali che svolgono un ruolo analogo a quello del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) in Europa centrale e orientale, e in Asia centrale;

F. considerando che non esiste alcuna specifica istituzione finanziaria euromediterranea, mentre l'esperienza maturata dalla BERS nel corso della transizione dell'Europa centrale ed orientale negli anni scorsi dovrebbe consentirle di svolgere un ruolo positivo nei paesi del Mediterraneo meridionale; constata tuttavia con rammarico che numerosi Stati membri non hanno ancora ratificato le modifiche all'accordo relativo alla BERS che contribuiranno alla totale operatività della banca nella regione del Mediterraneo;

G. considerando che finora le economie dei paesi del Mediterraneo meridionale sono state gestite da leader non democratici a beneficio di pochi, trascurando sovente le esigenze delle persone più deboli; che il fatto che molti dittatori siano stati deposti offre ora nuove

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opportunità per aprire le economie della regione e creare un'autentica economia di mercato;

H. considerando che l'UE dispone già di un'unione doganale con la Turchia e di accordi di libero scambio (ALS) con i paesi del Mediterraneo meridionale ad eccezione della Siria, che non ha firmato il pacchetto finale negoziato, e della Libia, con la quale i negoziati sono stati sospesi nel febbraio 2011 a seguito dello scoppio della guerra civile;

I. considerando che l'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) non è una condizione preliminare necessaria per impegnarsi in negoziati commerciali, come dimostrano le disposizioni commerciali degli accordi di associazione con il Libano e l'Algeria, l'accordo interinale con i territori palestinesi, i negoziati sospesi con la Libia e l'accordo non ratificato con la Siria;

J. considerando che l'area euromediterranea di libero scambio, il più ambizioso progetto economico scaturito dalla dichiarazione di Barcellona, non ha potuto essere realizzata entro la data obiettivo del 2010, a causa dei conflitti nella regione e della mancanza di impegno intraregionale (Sud-Sud);

K. considerando che la crisi economica del 2008 ha colpito direttamente i principali motori economici dei paesi del Mediterraneo meridionale e che le turbolenze sociali e politiche che hanno interessato Tunisia, Egitto, Siria e Libia durante la primavera araba hanno ulteriormente aggravato la crisi economica in tali paesi; che i paesi del Mediterraneo meridionale non hanno vissuto la primavera araba tutti alla stessa maniera, dal momento che in alcuni di essi i vecchi regimi sono ancora al potere, mentre altri stanno attraversando un periodo di agitazioni sociali che perdura e che indebolisce ulteriormente la loro economia;

L. considerando che la primavera araba ha rivelato le debolezze commerciali e fiscali, strutturali e sistemiche, della regione, in particolare una suscettibilità alle impennate dei prezzi sui mercati delle materie prime, e che ogni nuova strategia commerciale per il Mediterraneo deve tener conto di queste carenze, promuovere la sicurezza alimentari e porre fine alla speculazione sulle materie prime alimentari per poter soddisfare le aspirazioni dei cittadini;

M. considerando che la disoccupazione cronica, in particolare dei giovani, e la mancanza di diversificazione del commercio continuano a rappresentare una grave preoccupazione; che la disoccupazione strutturale a lungo termine e il lavoro informale, compreso il lavoro minorile, restano elevati in gran parte dei paesi del Mediterraneo meridionale e si sono ulteriormente aggravati nei paesi che hanno vissuto gravi agitazioni sociali durante la primavera araba; che secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) la regione deve creare circa 25 milioni di nuovi posti di lavoro nel prossimo decennio per mantenere il livello di occupazione attuale;

N. considerando che gli adolescenti (di età compresa tra i 10 e i 19 anni) costituiscono il 20% della popolazione e che il tasso di disoccupazione riferito alle persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni è del 25-30% circa, mentre la partecipazione delle donne al mercato del lavoro rimane molto bassa; che la disoccupazione è particolarmente elevata tra i laureati, cosa che porta alla fuga di cervelli e a uno spreco di risorse umane;

O. considerando che è di cruciale importanza per l'UE mostrarsi ambiziosa sul piano della cooperazione economica e adottare una strategia reciprocamente fruttuosa, responsabile e

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flessibile, fondata sul sostegno alle transizioni democratiche e alla difesa dei diritti dell'uomo;

Considerazioni generali

1. ritiene che la primavera araba sia un evento storico senza precedenti, stimolato dalle aspirazioni dei popoli alla libertà, ai diritti democratici ed a migliorare il loro tenore di vita; esprime profonda tristezza per la perdita di vite umane nella lotta intesa a rovesciare le dittature corrotte;

2. è consapevole che, a seguito di questi sacrifici, le società dei paesi del Mediterraneo meridionale nutrono aspettative enormi quanto a un sostegno molto maggiore e molto più equo da parte dell'UE alle riforme democratiche e a uno sviluppo economico autentico che vada a beneficio di tutti;

3. rileva che le conquiste delle rivoluzioni della primavera araba non sono ancora completamente consolidate e che l'UE deve intervenire con tempestività per attuare la sua agenda sul Commercio per il cambiamento in quanto, oltre ai vantaggi economici immediati, il commercio rappresenta un efficace strumento di consolidamento della democrazia e di promozione della stabilità contribuendo a prevenire la corruzione, favorendo una più equa distribuzione della ricchezza ed conferendo più potere alla popolazione generale; incoraggia le autorità di transizione a realizzare una transizione pacifica verso una vera democrazia; esorta le autorità nazionali a rispettare il diritto dei loro popoli di manifestare pacificamente, e ad astenersi da qualsiasi repressione violenta;

4. accoglie con favore, in questo contesto, l'avvio della task force UE-Tunisia, la prima task force istituita in collaborazione con un paese del Mediterraneo meridionale per garantire un migliore coordinamento del sostegno unionale e internazionale alla transizione del paese; si compiace del fatto che il Parlamento abbia partecipato alla prima riunione; chiede al VP/AR e alla Commissione di continuare a coinvolgere il Parlamento in questa e in altre iniziative future; accoglie con favore la creazione in seno al Parlamento di un gruppo di monitoraggio per il Mediterraneo meridionale che controlli la risposta dell'UE alle crisi nei paesi del Mediterraneo;

5. plaude alle recenti elezioni eque e trasparenti in Tunisia che, accompagnate da riforme in ambito economico, giuridico e sociale, costituiscono un buon esempio per altri paesi della regione; sottolinea l'importanza di elezioni libere ed eque per poter assicurare l'unità di questi paesi attraverso la costruzione di istituzioni democratiche e pluraliste, ponendo così le basi per una maggiore stabilità e strutture socioeconomiche modernizzate, che di per sé rappresentano un requisito necessario per attirare gli investimenti internazionali e dar vita a una crescita sostenibile; pone l'accento sulla necessità che il cambiamento democratico sia accompagnato da riforme in ambito economico, giuridico e sociale per aprire e modernizzare le strutture socioeconomiche di questi paesi;

6. considera esecrabile il debito pubblico esterno dei paesi dell'Africa settentrionale e del Medio oriente, considerato che il debito è stato creato dai regimi dittatoriali soprattutto per l'arricchimento personale dell'elite politica ed economica e l'acquisto di armi, spesso impiegate per opprimere le loro stesse popolazioni; chiede pertanto di riconsiderare il suddetto debito, e soprattutto quello connesso con le spese militari;

7. depreca il ruolo che le imprese europee hanno avuto nell'esportazione di armi e di articoli a duplice uso verso i paesi con regimi repressivi, e nell'adeguarsi agli oscuramenti

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tecnologici organizzati dai regimi dittatoriali; chiede alla Commissione di elaborare orientamenti per le imprese dell'UE affinché queste operino conformemente ai principi fondamentali della stessa in situazioni simili;

8. sottolinea che la politica in materia di commercio e investimenti è di competenza esclusiva dell'UE e dovrebbe fornire strumenti innovativi e concreti per la realizzazione degli obiettivi di politica estera dell'Unione, che sono la democrazia, la prosperità, la stabilità e la pace nella regione;

9. riconosce il dovere dell'UE di attuare una politica coordinata nei rapporti con i paesi del Mediterraneo meridionale, ma mette in guardia da un approccio "valido per tutti" alla primavera araba poiché, sebbene presentino molte somiglianze, i paesi del Mediterraneo meridionale hanno avuto forme diverse di governo repressivo, differiscono nei loro livelli di sviluppo economico e affrontano sfide sociali e demografiche dissimili;

10. sottolinea che una delle funzioni fondamentali del Parlamento europeo consiste nel rafforzamento del dialogo politico, della comprensione reciproca e della fiducia fra l'UE e i paesi terzi, compresi i paesi del Mediterraneo meridionale, nei quali il Parlamento dovrebbe concentrarsi sulla diffusione e la promozione delle riforme democratiche, delle libertà a tutti gli effetti e dello Stato di diritto; sottolinea che tali importanti attività, fondate su relazioni dirette, potrebbero rappresentare anche un modo per valutare l'adempimento dei prossimi criteri (alla luce degli eventi e dei progressi compiuti) e per apportare i necessari adeguamenti agli Accordi di associazione, in particolare nel settore commerciale, degli investimenti e finanziario;

11. è consapevole del fatto che, negli ultimi dieci anni, l'UE ha promosso un approccio più approfondito e globale agli accordi di libero scambio con i governanti della maggior parte dei paesi del Mediterraneo meridionale, nonostante l'apparente mancanza di legittimazione democratica dei partner negoziali; enfatizza l'importanza del problema immediato della stabilizzazione dei processi democratici nella costruzione di nuove istituzioni politiche e sociali, che possano in seguito ricoprire il ruolo di partner legittimi ed informati nei negoziati sugli accordi commerciali;

12. sottolinea che l'UE è il più grande mercato di consumatori al mondo, il cui accesso dovrebbe essere garantito solo se i paesi partner si impegnano seriamente nell'apertura bilaterale dei mercati, se i benefici delle riforme economiche raggiungono tutta la popolazione del paese partner, comprese le persone più deboli, e se sono presi e soddisfatti gli appropriati impegni politici, sociali e ambientali;

13. specifica che molti paesi del Mediterraneo meridionale presentano un immenso potenziale economico, laddove alcuni di essi hanno ereditato notevoli quantità di patrimoni e risorse naturali che, se gestiti in modo corretto, forniscono un'opportunità di crescita e sviluppo economici su entrambe le sponde del Mediterraneo; ritiene pertanto che sia necessario stabilire le misure e i meccanismi necessari ad assicurare norme sociali, ambientali e fitosanitarie equivalenti;

14. accoglie con favore l'approccio su misura e dall'alto verso il basso previsto dalla Commissione, fondato su una condizionalità e su una differenziazione più marcate nel contesto della recente revisione della PEV, e il principio "more for more", vale a dire maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno, il quale assicura un'assistenza più mirata a ciascun paese limitrofo dell'UE e garantisce la rispondenza dei finanziamenti alle ambizioni politiche; ritiene che i progressi conseguiti in materia di riforme democratiche

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e libertà individuali dovrebbero riflettersi in un processo analogo nella sfera economica e commerciale, con libertà in materia di creazione di imprese e di esercizio delle attività al fine di smantellare le oligarchie che hanno tradizionalmente dominato i paesi del Mediterraneo meridionale;

Accordi di libero scambio globali e approfonditi (ALS globali e approfonditi) e altri strumenti commerciali

15. osserva che l'UE ha già accordi commerciali preferenziali forti con molti paesi del Mediterraneo meridionale nel quadro degli accordi di associazione; sottolinea tuttavia che nessuno di questi processi è stato completato ed è convinto che vi siano ancora grandi potenzialità per approfondire i rapporti economici, in particolare in campo normativo, con l'obiettivo a lungo termine dell'integrazione nel mercato interno dell'UE;

16. plaude pertanto alla decisione del Consiglio di autorizzare l'apertura dei negoziati in vista di ALS globali e approfonditi con Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia, non appena saranno stati completati i necessari processi preparatori; ritiene che i successivi esercizi di definizione dell'ambito di applicazione dovrebbero basarsi sulle esperienze delle fasi preparatorie condotte con i partner orientali, pur riconoscendo la grande importanza politica che riveste, per i partner che sono pronti a intraprendere i negoziati, il fatto di evitare ritardi inutili; considera indispensabili il coinvolgimento e la consultazione di tutte le forze sociali, in particolare ONG e sindacati, fin dagli inizi di qualsiasi negoziato commerciale;

17. è preoccupato in relazione al fatto che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) non ha ancora reso noti i dettagli dei criteri "more for more" che determineranno, insieme all'esercizio di definizione della portata commerciale, se un paese è idoneo e pronto a beneficiare di un ALS globale e approfondito; chiede pertanto al SEAE di stabilire questi criteri in modo che il processo sia trasparente e che i paesi partner sappiano in anticipo dove devono effettuare gli adeguamenti; insiste sul fatto che il rispetto delle istituzioni democratiche e dei diritti fondamentali – comprese la libertà di espressione, la libertà di associazione e la protezione di minoranze religiose – nonché il rispetto del diritto internazionale del lavoro, delle convenzioni dell'OIL e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e iniziative che promuovono l'abolizione della pena capitale devono essere centrali in questo processo e considera che esso dovrebbe essere legato ai significativi miglioramenti o peggioramenti registrati nei paesi partner durante la fase preparatoria e gli stessi negoziati; insiste sul fatto che l'esercizio di definizione dell'ambito di applicazione dovrebbe determinare un adeguato livello di apertura economica e un indice del modo in cui tutti i livelli della società beneficiano del commercio e degli investimenti diretti esteri (IDE);

18. ricorda che gli ALS non sono fine a sé stessi e che dovrebbero costituire un mezzo per arrecare vantaggi a ogni paese; sostiene che le disposizioni commerciali devono essere sostenute da clausole sui diritti umani rafforzate, con disposizioni di monitoraggio e di esecuzione migliorate, e un ambizioso capitolo sullo sviluppo sostenibile che conferisca un ruolo centrale alla società civile, comprese disposizioni sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI) che rafforzeranno la titolarità congiunta del processo;

19. accoglie con favore l'attenzione rivolta agli ostacoli al commercio "oltre frontiera" e all'allineamento all'acquis dell'UE, ma osserva che vi è ancora margine per ulteriori negoziati in merito alle riduzioni tariffarie con alcuni paesi; sottolinea che, affinché gli

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ALS globali e approfonditi abbiano un reale valore per i paesi del Mediterraneo meridionale, l'UE deve essere pronta a compiere ulteriori sforzi in settori sensibili come l'agricoltura e i servizi Mode IV; nota, in questo contesto, che l'UE presenta in realtà un forte eccedente commerciale totale con tali paesi;

20. chiede alla Commissione di sostenere e di promuovere in modo specifico il commercio equo e le iniziative per l'agricoltura biologica, sostenendo in particolare i piccoli proprietari, i produttori e le cooperative, quale mezzo per coniugare le prassi agricole sostenibili e lo sviluppo rurale, sviluppando al tempo stesso la catena della domanda in modo da garantire ai consumatori europei la qualità, la tracciabilità e le credenziali sociali ed ambientali dei prodotti;

21. sottolinea che l'agricoltura, che occupa più di un terzo della popolazione attiva nei paesi del Mediterraneo meridionale, e lo sviluppo rurale hanno grande importanza per il processo di stabilizzazione, dato che contribuiscono, in particolare in condizioni di accresciuta volatilità dei mercati mondiali, alla realizzazione di progressi in materia di sicurezza alimentare, a ottenere una più equa produzione e distribuzione del reddito, a creare posti di lavoro e a integrare le donne e i piccoli coltivatori nell'economia;

22. si compiace pertanto dell'intenzione della Commissione di sostenere lo sviluppo rurale attraverso il programma "Strumento europeo di vicinato per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", il quale integrerebbe azioni di sostegno agli investimenti e svilupperebbe le capacità amministrative basandosi sulle migliori pratiche dell'UE utilizzate per lo sviluppo delle aree rurali al fine di facilitare la modernizzazione della produzione agricola, in linea con le norme UE in materia di qualità e sicurezza degli alimenti;

23. accoglie altresì con favore l'impegno della Commissione, espresso nella sua comunicazione congiunta del 25 maggio 2011 (COM(2011)0303), di finanziare programmi pilota per lo sviluppo agricolo, rurale e regionale, sfruttando la vasta esperienza maturata dall'UE in questi settori e utilizzando al meglio la stretta collaborazione con la FAO, la Banca mondiale ed eventualmente la BEI;

24. invita l'UE ad appoggiare sia lo sviluppo di una produzione agricola sana che lo sviluppo rurale nella regione come elementi della lotta contro la povertà, che è una piaga persistente nelle campagne, e per rafforzare il processo di stabilizzazione; sottolinea, a questo fine, l'importanza di miglioramenti nell'ambito delle istituzioni e delle infrastrutture (ad esempio, l'irrigazione, la manipolazione, l'immagazzinamento, l'imballaggio, il trasporto, i sistemi di commercializzazione e l'accesso ai servizi), in aggiunta a quelli in campo tecnologico, nonché il significato dei programmi di istruzione e di formazione, in particolare per le donne, e in situazioni di scarsa organizzazione dei produttori e di debolezza della società civile, visto che questi fattori costituiscono altrettanti freni allo sviluppo di un sistema agro-alimentare efficiente; insiste sul ruolo dei servizi di divulgazione nell'agevolare la diffusione della conoscenza; sottolinea che le preoccupazioni globali relative all'ambiente e al cambiamento climatico dovrebbero costituire un incentivo alla promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali e dell'energia e di metodi di produzione compatibili; evidenzia che, di fronte a una crescente richiesta alimentare a livello mondiale, è opportuno incoraggiare la diversificazione della produzione, al fine di fronteggiare meglio le fluttuazioni del mercato e le crisi ambientali;

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25. chiede altresì che, al fine di evitare forme di dumping sociale e ambientale tra i paesi coinvolti o con l'UE, le misure proposte dalla Commissione rafforzino l'introduzione di azioni innovative di promozione del know-how locale e di formazione per l'organizzazione dei produttori e lo sviluppo dei mercati locali e regionali nell'ambito di scambi di migliori prassi tra paesi e con l'UE, come quelle condotte in precedenza nel quadro delle procedure di preadesione e delle relazioni con i paesi vicini dell'Unione europea;

26. attira l'attenzione sul contributo potenziale di una maggiore integrazione tra i paesi dell'Africa settentrionale e quelli dell'Africa subsahariana, e sottolinea che è necessario prendere misure a livello globale per evitare le azioni unilaterali spesso intraprese in risposta alle crisi alimentari e ai fenomeni meteorologici estremi;

27. sottolinea che l'IDE è particolarmente importante per lo sviluppo economico dei paesi del Mediterraneo meridionale, dal momento che i livelli di investimento sono insufficienti o eccessivamente orientati all'industria di estrazione delle materie prime; chiede alla Commissione di assicurare che gli ALS globali e approfonditi e gli sforzi di investimento nella regione siano coordinati per promuovere la diversificazione economica;

28. rileva tuttavia che i precedenti tentativi di negoziare accordi settoriali nel quadro degli accordi di associazione non sono stati fruttuosi; chiede alla Commissione di creare incentivi per i paesi del Mediterraneo meridionale a negoziare sugli investimenti e su altre cosiddette "questioni di Singapore" come i servizi nel contesto degli ALS globali e approfonditi; ritiene che la Commissione dovrebbe procedere se del caso a una messa in atto asimmetrica ed essere flessibile per quanto riguarda i settori sensibili dei paesi interessati;

29. sottolinea l'importanza di integrare l'apertura commerciale con un sostegno tecnico più sostanziale ai paesi partner e alle loro imprese, in modo che siano in grado di massimizzare le opportunità offerte; riconosce che l'UE offre già un'assistenza di questo tipo, ma è del parere che tali programmi dovrebbero essere maggiormente orientati alle PMI, ad esempio attraverso un ampliamento dell'iniziativa "Aid for trade";

30. chiede alla Commissione di utilizzare gli ALS globali e approfonditi per allineare gli standard in campo normativo, segnatamente per quanto concerne le norme e le regolamentazioni tecniche, le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), le regole di trasparenza per gli appalti pubblici, le norme a tutela della proprietà intellettuale, le agevolazioni al commercio/doganali e l'eliminazione degli ostacoli non tariffari (NTB); sottolinea che tale cooperazione non è trattata in modo soddisfacente negli accordi di associazione e che il livello di coinvolgimento dell'UE deve essere aumentato;

31. accoglie con favore, a tale proposito, le risorse supplementari destinate alla cooperazione tecnica e insiste sul fatto che esse dovrebbero essere messe al più presto a disposizione della Direzione generale per lo sviluppo e la cooperazione (DG DEVCO) e decentrate alle delegazioni dell'UE in loco;

32. riconosce che ALS globali e approfonditi dovrebbero essere l'obiettivo principale, è tuttavia consapevole che, nel frattempo, la Commissione prosegue i negoziati settoriali nel quadro degli attuali accordi di associazione, inclusi gli accordi sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (ACAA), gli accordi in materia di agricoltura e pesca, gli accordi sui servizi e gli investimenti, e le modalità di composizione delle controversie; invita la Commissione a considerare anche

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l'aggiornamento degli accordi settoriali esistenti con paesi in cui le offerte possono essere migliorate ma un ALS non è immediatamente possibile; chiede alla Commissione di prendere in piena considerazione quando e come questi processi confluiranno con i futuri ALS globali e approfonditi, e di assicurare che il fatto di non beneficiare più del sistema di preferenze generalizzate (SPG) nel 2014 non influisca negativamente sull'accesso dei paesi del Mediterraneo meridionale al mercato dell'UE per quanto riguarda tutte le linee di prodotti;

33. invita la Commissione ad elaborare altresì una strategia per i partner "more for more" con i quali non vi è nessun accordo preesistente o che non sono i destinatari immediati degli ALS globali e approfonditi, specialmente quelli, come la Libia o il Libano, che non sono ancora membri dell'OMC; sottolinea che, se da un lato l'assistenza tecnica intesa ad aiutare quei paesi sulla via dell'adesione all'OMC dovrebbe continuare in modo serio, dall'altro questo solo aiuto non basta e dovrebbe essere integrato, ove opportuno, da accordi compatibili con l'OMC che apportino benefici a più breve termine

Responsabilizzare le piccole e medie imprese (PMI) come strumento di democratizzazione economica

34. è convinto che una strategia commerciale di successo per la regione dovrebbe rafforzare il ruolo delle piccole e medie imprese, che in alcuni paesi forniscono addirittura il 30% dei posti di lavoro; riconosce l'importanza delle microimprese, che rappresentano il 98,1% delle PMI in Egitto, il 97,8% in Marocco e l'89,1% in Giordania, ma solo il 9,2% in Tunisia;

35. è preoccupato per l'elevato numero di piccole e medie imprese non registrate operanti sul mercato nero e per il fatto che il tasso di occupazione informale (esclusa l'agricoltura) in alcuni paesi del Mediterraneo meridionale tocca addirittura il 70%; è convinto che, se si vuole che la regione intraprenda un'autentica crescita economica, la strategia commerciale dell'UE debba fornire incentivi affinché le imprese non registrate legittimino il proprio status; esorta la Commissione a sostenere programmi di potenziamento delle capacità amministrative, soprattutto per quanto riguarda la registrazione delle imprese, l'occupazione e gli affari sociali, e a concentrarsi in particolare sul potenziamento delle capacità nei servizi giuridici, in quanto ciò garantirà una preparazione migliore per intraprendere le riforme necessarie;

36. si rammarica del fatto che le PMI e le cooperative abbiano un accesso molto limitato agli investimenti e insiste sulla necessità di fornire un accesso adeguato ai finanziamenti mediante un'offerta affidabile, accessibile e facilmente utilizzabile di programmi di microcredito e di controgaranzia da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI); crede fermamente che questi programmi permetteranno ai destinatari di innovare e ristrutturare in modo tale da consentire loro di sfruttare il potenziale del mercato interno dell'UE;

37. sottolinea l'importanza di promuovere l'attività imprenditoriale mediante l'adozione delle misure necessarie a creare un ambiente ad essa favorevole e a coinvolgere in essa la società; in particolare accoglierebbe con favore una seconda fase del programma Invest in Med, la cui missione specifica sia quella di favorire la cooperazione fra le PMI e le organizzazioni che le rappresentano negli Stati membri dell'Unione e nei paesi del Mediterraneo meridionale;

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38. riconosce il ruolo svolto dalla BEI, attraverso il Fondo per gli investimenti e il partenariato euromediterranei (FEMIP), nell'assistere le PMI del Mediterraneo meridionale; accoglie con soddisfazione la decisione di aumentare di un miliardo di euro il massimale per le sue operazioni nella regione, il che porterà il volume delle operazioni nella regione a sei miliardi di euro nei prossimi tre anni; ribadisce che la BEI dovrebbe orientare specificamente i suoi progetti di investimento sulle PMI e sullo sviluppo di progetti infrastrutturali, in particolare nel settore energetico, considerando le potenzialità di tale regione e l'aiuto che l'UE può fornirle per il loro sviluppo e utilizzo; ribadisce l'esigenza che la BEI ha di incrementare le sue capacità amministrative per il controllo delle banche di intermediazione sue partner che ripartiscono i "prestiti globali", conformemente ai criteri degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e rendere così le operazioni di detta banca totalmente trasparenti per i cittadini;

39. accoglie con favore il recente interessamento della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) nella regione del Mediterraneo nonché l'impegno da parte dell'Unione europea e di diversi singoli Stati membri dell'UE di concedere fondi supplementari per le attività della Banca; esorta il Consiglio europeo e il Parlamento europeo a ratificare con celerità le modifiche all'accordo relativo alla BERS, che saranno d'aiuto a quest'ultima per essere pienamente operativa nella regione del Mediterraneo; ritiene che il totale dei fondi disponibili per gli investimenti della BERS nella regione dovrebbe essere aumentato e che le PMI dovrebbero essere i principali beneficiari di questi investimenti; incoraggia i paesi del Mediterraneo meridionale a dimostrare il loro impegno applicando i principi della democrazia, del pluralismo e dell'economia di mercato, in modo da avere la possibilità di accedere agli investimenti conformemente allo statuto della Banca;

40. è convinto che l'agevole circolazione di uomini e donne d'affari attraverso le frontiere sia essenziale per il buon funzionamento di una zona di libero scambio; crede fermamente che l'UE dovrebbe ricercare una maggiore coerenza tra le sue politiche in materia di immigrazione e di scambi commerciali;

41. osserva che le agevolazioni in materia di rilascio dei visti rimangono un problema per molti rappresentanti di imprese dei paesi del Mediterraneo meridionale che devono recarsi nell'UE per riunioni, corsi di formazione o altri motivi di lavoro; accoglie con favore, in quest'ottica, la recente comunicazione intitolata "Dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza" in cui la Commissione prevede accordi concernenti l'agevolazione del rilascio dei visti a supporto della mobilità, tra l'altro, di uomini e donne d'affari; ritiene che le procedure di "integrità" e "affidabilità" per il rilascio dei visti debbano essere semplificate e invita la Commissione a negoziare accordi di questo tipo in coordinamento con i negoziati commerciali per far sì che la loro attuazione non sia eccessivamente burocratica per le PMI;

Rafforzare il processo di Agadir

42. si rammarica del fatto che la zona di libero scambio euromediterranea non sia stata istituita entro il 2010 e auspica che tutte le parti interessate sfruttino l'impulso dato dalla Primavera araba per portare avanti le necessarie riforme in vista della creazione di una zona di libero scambio pienamente operativa a tutti gli effetti senza provocare distorsioni della concorrenza per le imprese produttrici dell'UE;

43. propone, nel quadro dell'avvio di una politica di libero scambio, che vengano condotti periodicamente studi di impatto per assicurare un monitoraggio attivo e continuativo delle

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conseguenze di tale politica sui paesi mediterranei del Sud dell'Europa, con l'obiettivo finale di produrre effetti positivi sui cittadini come pure sui sistemi economici e produttivi dei vari paesi;

44. sottolinea che, mentre le strategie commerciali specifiche per paese dovrebbero essere accolte con favore, questi accordi non dovrebbero andare a scapito dell'integrazione regionale; si rammarica del fatto che il commercio Sud-Sud sia ancora assai limitato e osserva, a tale proposito, che nel 2009 soltanto il 6% delle importazioni dei paesi del Mediterraneo meridionale proveniva da altri paesi del Sud del Mediterraneo, rispetto al 40% proveniente dall'Unione europea; incoraggia i nuovi governi eletti democraticamente ad essere più aperti dei loro predecessori nei confronti degli scambi commerciali con i paesi vicini;

45. riconosce il gruppo di Agadir come unico esempio di sforzo concertato nell'ambito degli scambi Sud-Sud e incoraggia i firmatari ad ampliare la portata delle loro relazioni commerciali nonché le adesioni a questa iniziativa; chiede alla Commissione di continuare a sostenere tale gruppo quale pietra angolare su cui costruire la futura strategia commerciale dell'UE;

46. chiede inoltre alla Commissione di inserire nella zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA) elementi di flessibilità che consentano eventualmente di fondere i singoli accordi con l'accordo di Agadir per formare un'unica zona di libero scambio euromediterranea;

47. rileva con soddisfazione l'imminente attuazione del meccanismo di facilitazione degli scambi e degli investimenti, che servirà come base di dati per permettere agli operatori economici di ottenere informazioni aggiornate sulla situazione degli scambi e degli investimenti nella regione; insiste sul fatto che tale meccanismo dovrebbe essere promosso attivamente presso le imprese dei paesi del Mediterraneo meridionale ed evolvere in un agevolatore funzionale per le attività economiche intraregionali, non fungendo soltanto da strumento di informazione;

48. si compiace della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, che dovrebbero includere il pieno rispetto dell'accordo tecnico UE-Israele sui prodotti provenienti dagli insediamenti; chiede alla Commissione di accelerare la definizione di nuove norme di origine nel quadro della Convenzione paneuromediterranea al più tardi entro la fine del 2013, quando i paesi del Mediterraneo meridionale perderanno le preferenze SPG e le norme di origine favorevoli a titolo di detto regime;

Favorire la conoscenza e i contatti diretti

49. incoraggia gli Stati membri a svolgere un ruolo più ambizioso nell'ambito della strategia dell'UE per il vicinato meridionale offrendo vasti programmi di borse di studio per gli studenti dei paesi del Mediterraneo meridionale, di entrambi i sessi e provenienti da tutti i contesti socioeconomici ed etnici, in particolare nel campo dell'economia, dell'imprenditoria, dell'informatica, della comunicazione e del commercio; invita la Commissione e il Vicepresidente/Alto rappresentante a proporre senza indugio l'istituzione di programmi Erasmus e Da Vinci Euromed; osserva che altri soggetti nella regione, come i paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG), sono stati più efficienti nel fornire questo tipo di sostegno ai paesi del Mediterraneo meridionale;

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ritiene che tali scambi possano creare collegamenti duraturi con i futuri partner economici nei paesi del Mediterraneo meridionale;

50. ricorda il ruolo svolto dagli artisti, dagli attori culturali e dai blogger nel consentire a talune società civili arabe l'affrancamento dalla dittatura e l'apertura della strada verso la democrazia; invita l'UE a garantire che la sua politica commerciale integri la dimensione della cooperazione nel settore culturale, includendo iniziative comuni nel campo artistico, dell'istruzione, dei mezzi di comunicazione, di Internet e in altri settori cruciali in vista della promozione dei diritti umani e della democrazia;

51. chiede la creazione, nel prossimo futuro, di Camere di commercio dell'UE con i paesi partner, che servano da canale per la promozione di attività commerciali congiunte e scambi reciproci tra i partner economici, che comprendano seminari e fiere aziendali; si rammarica del fatto che, con l'eccezione della Camera di commercio UE-Israele, non esistano altre Camere di commercio bilaterali dell'UE nella regione;

Ottimizzare l'impatto dell'azione dell'UE

52. è fermamente convinto che le iniziative commerciali della Commissione debbano essere sostenute da una maggiore presenza sul territorio di funzionari dell'UE responsabili del settore commercio; deplora il fatto che la delegazione dell'UE disponga di un solo funzionario responsabile del settore commercio in Tunisia e sia del tutto assente in Giordania, nonostante gli esercizi di definizione per la zona di libero scambio globale e approfondita condotti con tali paesi;

53. ritiene inoltre che sia essenziale per l'UE coordinare pienamente le proprie attività commerciali, d'investimento e di sostegno finanziario nella regione al fine di conseguire il massimo impatto positivo; teme che l'elevato numero di soggetti interessati, sia all'interno dell'UE sia negli stessi paesi partner così come di altri soggetti esterni, potrebbe causare lo spreco o la duplicazione di sforzi cruciali, per mancanza di coordinamento;

54. evidenzia la necessità di un più stretto coordinamento nella regione tra gli strumenti finanziari della politica europea di vicinato (PEV), quali il Fondo d'investimento per la politica di vicinato, e le diverse istituzioni finanziarie dell'UE, internazionali e regionali, comprese la BEI, la BERS e la Banca mondiale, al fine di garantire la massima efficacia e coerenza; chiede alla Commissione di assumere la guida ai fini del coordinamento di tali sforzi;

o

o o

55. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla BEI, alla BERS, ai capi di Stato o di governo e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi del Mediterraneo meridionale nonché all'Unione per il Mediterraneo.

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P7_TA-PROV(2012)0202

Brevetti per processi biologici essenziali

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sui brevetti per procedimenti

essenzialmente biologici (2012/2623(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche1 (in appresso "direttiva 98/44/CE"), in particolare l'articolo 4, il quale stabilisce che le varietà vegetali e le razze animali nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali non sono brevettabili,

– visti l'articolo 2, paragrafo 2, e il considerando 33 della direttiva 98/44/CE, in cui si afferma che un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione,

– vista l'importanza della corretta applicazione dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE, che garantisce il privilegio dell'agricoltore,

– vista la Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973 (in appresso "Convenzione sul brevetto europeo"), in particolare l'articolo 53, lettera b),

– vista la decisione del consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti, del 16 giugno 1999, relativa all'integrazione della direttiva 98/44/CE nel regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo2,

– viste la decisione G2/06 dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e la sentenza C-34/10 della Corte europea di giustizia nella causa C-34/10, le quali sanciscono che, quando si interpretano i divieti previsti dal diritto dei brevetti, si deve tenere conto dell'insegnamento tecnico della domanda nel suo complesso e non soltanto della formulazione delle rivendicazioni,

– viste le decisioni G2/07 (sui broccoli) e G1/08 (sui pomodori) della Commissione allargata di ricorso dell'UEB, che in linea di principio escludono la brevettabilità dei procedimenti di riproduzione,

– visti i brevetti rilasciati dall'UEB per la produzione di vegetali ottenuti con metodi di riproduzione convenzionali come i broccoli (EP 1069819), i pomodori (EP 1211926) e i meloni (EP 1962578),

– visti i brevetti rilasciati dall'UEB per la produzione di animali con metodi di riproduzione convenzionali come la selezione sessuale e il materiale riproduttivo utilizzato nei procedimenti convenzionali (EP 1263521, EP 1257168), la selezione delle vacche da latte (EP 1330552) e la produzione zootecnica (EP 1506316),

1 GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13. 2 Gazzetta ufficiale UEB 7/1999, pag. 437.

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– visto il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, cui l'Unione europea ha aderito in virtù della decisione 2004/869/CE del Consiglio1,

– vista la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, del 2 dicembre 1961, quale riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991 (in appresso "Convenzione UPOV"),

– visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali2 (in appresso "regolamento (CE) n. 2100/94"),

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che i diritti di proprietà intellettuale sono importanti al fine di stimolare lo sviluppo di nuove varietà vegetali e di innovazioni connesse alle piante e costituiscono un prerequisito necessario per dare impulso alla crescita e all'innovazione e per aiutare le imprese europee, in particolare le PMI, a far fronte alla crisi economica e alla concorrenza mondiale;

B. considerando che, soprattutto nel settore della riproduzione, la concessione di una tutela eccessivamente ampia mediante brevetti può soffocare l'innovazione e il progresso e danneggiare i piccoli e medi produttori bloccando l'accesso alle risorse genetiche animali e vegetali;

C. considerando che la selezione di vegetali è un prerequisito essenziale per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e, in certa misura, dell'approvvigionamento energetico;

D. considerando che i metodi di riproduzione convenzionali rivestono un'importanza fondamentale per la moderna selezione di vegetali e di animali;

E. considerando che il regime internazionale della privativa per ritrovati vegetali basato sulla Convenzione UPOV nonché il regime dell'Unione basato sul regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio sancisce quale principio fondamentale il fatto che il titolare di un ritrovato vegetale non possa impedire ad altri di utilizzare la pianta protetta al fine di promuovere l'uso di varietà protette in altre attività produttive;

F. considerando che è importante che un privilegio analogo esista nell'ambito del diritto dei brevetti in tutta l'Unione europea;

G. considerando che l'articolo 4 della direttiva 98/44/CE e l'articolo 53, lettera b), della Convenzione sul brevetto europeo stabiliscono che le varietà vegetali e le razze animali nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali non sono brevettabili;

H. considerando che i brevetti relativi a prodotti derivati da metodi di riproduzione convenzionali o al materiale genetico necessario per la riproduzione convenzionale possono compromettere l'esclusione prevista all'articolo 4 della direttiva 98/44/CE e all'articolo 53, lettera b), della Convenzione sul brevetto europeo;

1 GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1. 2 GU L 227 del 1°.9.1994, pag. 1.

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I. considerando che nel campo dell'ingegneria genetica possono essere concessi brevetti, ma deve essere salvaguardato il divieto di brevettare varietà vegetali e razze animali;

J. considerando che, nel settore della biotecnologia, al momento di decidere sulla brevettabilità sarebbe opportuno prendere in considerazione l'insegnamento tecnico dell'invenzione nel suo complesso e non soltanto la formulazione delle rivendicazioni; che il principio descritto, relativo a un approccio orientato al contenuto complessivo (whole content approach), è stato applicato dall'Ufficio europeo dei brevetti e dalla Corte di giustizia europea in alcune decisioni dagli stessi recentemente adottate1;

K. considerando che, ai sensi dell'articolo 16, lettera c), della direttiva 98/44/CE, la Commissione è tenuta a presentare annualmente "una relazione sugli sviluppi e sulle implicazioni del diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell'ingegneria genetica";

L. considerando che dal 2005 la Commissione non ha più pubblicato relazioni di questo genere;

M. considerando che, nella sua risoluzione del 26 ottobre 2005 sui brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche2, il Parlamento invitava la Commissione ad analizzare attentamente, nella sua successiva relazione, la corretta applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/44/CE;

N. considerando che tali relazioni della Commissione servirebbero a mantenere il pubblico pienamente informato e che l'Unione europea deve svolgere un ruolo di primo piano nella promozione del dibattito pubblico;

1. riconosce l'importante ruolo svolto dall'UEB nel sostenere l'innovazione, la competitività e la crescita economica in Europa;

2. riconosce che i brevetti promuovono la diffusione di preziose informazioni tecniche e costituiscono uno strumento importante ai fini del trasferimento di tecnologia;

3. si compiace delle decisioni adottate dalla Commissione allargata di ricorso dell'UEB nelle cause cosiddette dei "broccoli" (G2/07) e dei "pomodori" (G1/08), che trattano della corretta interpretazione della locuzione "procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali" utilizzata nella direttiva 98/44/CE e nella Convenzione sul brevetto europeo, al fine di escludere tali procedimenti dalla brevettabilità;

4. invita inoltre l'UEB ad escludere dalla brevettabilità i prodotti derivati dalla riproduzione convenzionale e tutti i metodi convenzionali di riproduzione, tra cui la riproduzione che impiega marcatori e tecnologie riproduttive avanzate (selezione SMART o di precisione) e il materiale riproduttivo utilizzato nei metodi convenzionali di selezione;

5. invita la Commissione ad analizzare nella sua prossima relazione le decisioni in merito ai broccoli e ai pomodori adottate dalla Commissione allargata di ricorso dell'UEB;

1 Commissione allargata di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti, decisione del 25 novembre 2008 G 2/06 (WARF), e sentenza della GCE nella causa C-34/10 (Greenpeace/Brüstle). 2 GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 440.

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6. accoglie con favore le recenti decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti e della Corte di giustizia europea rispettivamente relative alle cause WARF1 e Brüstle2; rileva infatti che le due istanze interpretano correttamente la direttiva 98/44/CE fornendo altresì indicazioni importanti sul cosiddetto approccio orientato al contenuto complessivo (whole content approach); invita la Commissione a trarre le dovute conseguenze dalle citate decisioni applicandole anche ad altre aree strategiche pertinenti in modo da allineare la politica dell'UE alle decisioni stesse;

7. invita la Commissione ad affrontare, nella sua prossima relazione, le potenziali conseguenze della brevettabilità dei metodi di selezione dei vegetali e il loro impatto sull'industria della coltivazione, sull'agricoltura, sull'industria alimentare e sulla sicurezza alimentare;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'UE continuerà ad applicare, nella sua legislazione sui brevetti relativi alla selezione di vegetali e di animali, una deroga generale per i produttori;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e all'UEB.

1 Commissione allargata di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti, decisione del 25 novembre 2008 G 2/06 (WARF). 2 Sentenza della CGE nella causa C-34/10.

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P7_TA-PROV(2012)0203

Pirateria marittima

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla pirateria marittima

(2011/2962(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 su una politica marittima integrata per l'Unione europea1,

– viste le sue risoluzioni sulla pirateria marittima, in particolare quella del 23 ottobre 2008 sulla pirateria in mare2 e quella del 26 novembre 2009 su una soluzione politica al problema della pirateria al largo della Somalia3,

– vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 10 dicembre 1982,

– vista la convenzione delle Nazioni Unite del 1988 per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima,

– viste le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Somalia, segnatamente la risoluzione 2036(2012) del 22 febbraio 2012,

– vista l'azione comune 2008/749/PESC del Consiglio, del 19 settembre 2008, relativa all'azione di coordinamento militare dell'Unione europea a sostegno della risoluzione 1816(2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EU NAVCO),

– viste l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapina a mano armata al largo della Somalia (EU NAVFOR ATALANTA), e la decisione 2010/766/PESC del Consiglio che modifica l'azione comune 2008/851/PESC,

– vista la decisione del Consiglio, del 23 marzo 2012, di prorogare fino al dicembre 2014 il mandato della missione EU NAVFOR ATALANTA e di estenderne la zona di operazione,

– viste la decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, e la decisione 2010/197/PESC del Consiglio, del 31 marzo 2010, relative alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia),

– visto il concetto di gestione delle crisi approvato dal Consiglio "Affari esteri" del 16 dicembre 2011 per la propria missione sullo sviluppo di capacità marittime regionali (RMCB), che è una missione civile in ambito PSDC con competenze militari in fase di preparazione,

1 GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 30. 2 GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 61. 3 GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 59.

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– visto il quadro strategico per il Corno d'Africa, adottato dal Consiglio il 14 novembre 2011, quale orientamento per l'impegno dell'Unione europea nella regione,

– visto l'accordo di condivisione del potere, firmato a Gibuti il 9 giugno 2008, che mira ad avviare un'ampia riconciliazione nazionale e a creare un'alleanza politica solida e inclusiva in grado di garantire la pace e la riconciliazione nel paese e di ripristinare un'autorità centrale dello Stato,

– viste le conclusioni della conferenza di Londra sulla Somalia del 23 febbraio 2012,

– visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che il trasporto marittimo è stato, durante l'intera storia europea, uno dei cardini della crescita economica e della prosperità del continente e che oltre l'80% del commercio mondiale avviene via mare; considerando che la pirateria costituisce una minaccia alla sicurezza internazionale e alla stabilità regionale e che pertanto la lotta alla pirateria e alle cause profonde di tale fenomeno rappresenta una priorità dell'azione dell'Unione;

B. considerando che la pirateria va considerata un reato internazionale; che la pirateria e gli assalti armati in mare esigono una risposta coordinata nel quadro giuridico comune delineato dall'UNCLOS; che, ai sensi dell'articolo 100 della convenzione in oggetto, tutti gli Stati sono tenuti a cooperare alla repressione della pirateria;

C. considerando che la pirateria d'alto mare resta un problema irrisolto, sebbene il numero degli attacchi riusciti sia sensibilmente diminuito lo scorso anno, soprattutto grazie alle attività dell'operazione ATALANTA e al ricorso a Nuclei militari di protezione (anche privati); che la pirateria continua a diffondersi rapidamente nell'Oceano indiano occidentale, soprattutto al largo delle coste della Somalia e del Corno d'Africa, ma anche in altre zone, tra cui il sud-est asiatico e l'Africa occidentale, e che rappresenta pertanto un pericolo sempre maggiore per la vita umana e l'incolumità della gente di mare e di altre persone, nonché una minaccia per lo sviluppo e la stabilità regionali, l'ambiente marino, il commercio mondiale e ogni forma di trasporto marittimo e di navigazione, tra cui i pescherecci, come pure per la distribuzione di aiuti umanitari;

D. considerando la decisione del Consiglio di prorogare l'operazione antipirateria dell'Unione europea (EU NAVFOR ATALANTA) di due ulteriori anni, cioè fino al dicembre 2014, onde contribuire alla protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che trasportano gli aiuti alimentari destinati agli sfollati in Somalia, alla tutela dei trasporti marittimi della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM), alla dissuasione, prevenzione e repressione degli atti di pirateria e assalti armati al largo delle coste somale, nonché alla tutela di trasporti marittimi vulnerabili al largo della Somalia, da valutare caso per caso; considerando che l'operazione EU NAVFOR ATALANTA contribuisce altresì alla sorveglianza delle attività di pesca al largo delle coste somale;

E. considerando che ogni anno 10 000 navi europee attraversano zone marittime pericolose e che, pertanto, la pirateria non solo incide sulle vite umane e sull'incolumità delle persone ma rappresenta anche un problema economico, in quanto mette a rischio le rotte marittime commerciali internazionali e comporta pesanti ricadute negative sul commercio internazionale;

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F. considerando l'aumento della frequenza dei tentati attacchi contro le navi: nel 2011 sono stati segnalati il dirottamento di 28 imbarcazioni e il sequestro di 470 marinai, di cui 15 assassinati, senza contare il fatto che sono state catturate oltre sette navi con richiesta di riscatto e che circa 191 marinai sono tenuti in ostaggio in Somalia, spesso in condizioni degradanti e disumane per periodi sempre più lunghi;

G. considerando che i pirati adattano costantemente le loro tattiche e metodologie e che hanno ampliato il loro raggio d'azione utilizzando come "navi madre" le imbarcazioni di maggiori dimensioni da essi stessi dirottate;

H. considerando che il perdurare dell'instabilità politica in Somalia è, nel contempo, una concausa e un fattore costitutivo del fenomeno e che alcuni settori della popolazione somala continuano a considerare la pirateria stessa una fonte di reddito proficua e praticabile;

I. considerando che la lotta alla pirateria non può essere vinta soltanto con mezzi militari ma che dipende soprattutto dai progressi conseguiti nel promuovere la pace, lo sviluppo e il rafforzamento istituzionale in Somalia;

J. considerando che la situazione militare e della sicurezza in Somalia resta pericolosa e imprevedibile; che la missione dell'Unione Africana (AMISOM) è riuscita a respingere le milizie islamiche di Al Shabaab e solo recentemente ha schierato 100 soldati a Baidoa; che il Kenya ha recentemente effettuato un intervento militare nella Somalia centro-meridionale ma non è riuscito a sconfiggere in maniera decisiva Al Shabaab; che nel febbraio 2012 le forze armate nazionali etiopi sono intervenute nelle regioni di Hiran e di Bay; che le violazioni dei diritti umani, le torture, le detenzioni arbitrarie, le esecuzioni sommarie e le offensive di rappresaglia illegali nei confronti di civili commesse dalle forze etiopi e dalle milizie fedeli al governo federale di transizione sono state rese pubbliche da Human Rights Watch; che la vicina Eritrea è stata accusata dal gruppo di monitoraggio delle sanzioni delle Nazioni Unite di fornire armi, formazione e sostegno finanziario ad Al Shabaab, violando in tal modo l'embargo ONU sulle armi;

K. considerando che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) dispone di strumenti e dati in grado di aiutare l'operazione EU NAVFOR ATALANTA a rafforzare la sicurezza delle navi e l'incolumità della gente di mare nella regione;

L. considerando che il problema della pirateria si ripercuote negativamente anche sull'intera regione, in cui le attività di pesca sono disciplinate da diversi accordi bilaterali e multilaterali e che l'esercizio di tali attività è diventato un'impresa rischiosa, non solo per i pescherecci dell'Unione europea che operano, ad esempio, nelle acque delle Seychelles in virtù dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles, ma anche per i pescatori locali ai quali l'Unione fornisce sostegno settoriale e si assume pertanto una responsabilità sociale;

M. considerando che l'Unione europea è il principale fornitore mondiale di aiuti allo sviluppo alla Somalia, avendo stanziato finora 215,4 milioni di euro tramite il Fondo europeo di sviluppo (FES) per il periodo 2008-2013; che la priorità centrale di tale finanziamento consiste nel riscattare la popolazione dalla povertà, garantendole una crescita economica autosufficiente, e nell'individuare una soluzione duratura a garanzia della stabilità del paese, affrontando le cause profonde della pirateria, finanziando progetti intesi a migliorare la governance, lo stato di diritto, l'istruzione e la crescita economica, nonché a sostenere gli ambiti non prioritari (sanità, ambiente, acqua e igiene); che per il periodo 2011-2013 è stato

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concesso un importo supplementare di 175 milioni di euro a titolo del FES per consentire all'Unione europea di rafforzare il proprio impegno e finanziare nuove attività nei settori summenzionati; che nessuno di tali obiettivi può essere realizzato in assenza di efficaci istituzioni di governance in Somalia;

N. considerando che il Corno d'Africa e in particolare la Somalia sono stati colpiti da una grave carestia dovuta alla siccità, responsabile di una terribile crisi umanitaria che ha interessato oltre 12 milioni di persone nella regione e oltre 7,5 milioni di persone in Somalia; che la carestia non soltanto ha causato la morte di molte persone, specialmente bambini, ma ha anche determinato un massiccio flusso di profughi verso i paesi confinanti, Kenya ed Etiopia; che la Commissione europea ha aumentato l'assistenza per gli aiuti umanitari da 9 milioni di EUR nel 2009 a 46 milioni di EUR nel 2008, ma ha successivamente ridotto gli aiuti portandoli a soli 35 milioni di EUR nel 2010 e a 30 milioni di EUR nel 2011; che la Commissione ha rivisto le risorse destinate agli aiuti umanitari portandole a 77 milioni di EUR solo dopo la devastante siccità dell'estate del 2011;

O. considerando la necessità che un approccio efficace alla lotta alla pirateria in mare includa una più ampia strategia generale volta a liberare la Somalia e l'intera regione del Corno d'Africa dalla povertà e dal fallimento statuale, dal momento che almeno una parte della Somalia trae benefici economici dagli atti di pirateria e dai proventi ricevuti dei riscatti;

P. considerando che, sebbene gli sforzi intrapresi dall'Unione europea per contrastare la pirateria abbiano garantito la tutela dei trasporti marittimi del PAM e dell'AMISOM, le missioni in questione richiedono un impegno costante per garantire forze adeguate mentre rischiano di essere compromesse in futuro dalla mancanza di forze navali;

Q. considerando che diversi Stati membri stanno elaborando norme proprie riguardo all'impiego di guardie armate a bordo di mercantili;

1. ribadisce la propria profonda preoccupazione per la crescente minaccia rappresentata attualmente dalla pirateria e dagli attacchi armati in mare ai danni delle navi internazionali che trasportano gli aiuti diretti alla Somalia e di pescherecci, mercantili e navi passeggeri dell'Unione europea nell'oceano Indiano, in particolare nelle acque al largo della Somalia e del Corno d'Africa, in termini di sicurezza dei marittimi e delle altre persone nonché di stabilità regionale;

2. invita l'alto rappresentante e gli Stati membri a valutare d'urgenza le modalità per liberare i 191 marinai attualmente tenuti in ostaggio, ponendo fine alla loro detenzione prolungata e degradante nelle mani dei loro rapitori e consentendo loro di ritornare a casa e, contestualmente, mettendo un termine al sequestro delle sette navi dirottate;

3. plaude al contributo che l'operazione UE NAVFOR ATALANTA apporta alla sicurezza marittima al largo della Somalia, proteggendo le navi noleggiate dal PAM che trasportano gli aiuti diretti alla Somalia e altre navi vulnerabili e l'azione di dissuasione, prevenzione e repressione degli atti di pirateria e attacchi armati al largo delle coste somale nonché all'efficacia della risposta dell'Unione europea alla pirateria marittima;

4. accoglie con favore la decisione del Consiglio, del 23 marzo 2012, di prorogare fino al dicembre 2014 il mandato della EU NAVFOR ATALANTA e di estenderne la zona di operazione,

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5. deplora che il numero delle navi messe a disposizione dagli Stati membri per l'operazione UE NAVFOR ATALANTA sia stato ridotto da 8 ad appena 2-3 all'inizio del 2012 e sollecita pertanto gli Stati membri a mettere a disposizione maggiori risorse navali per garantire il successo della missione;

6. chiede un costante e più accentuato coordinamento nel quadro del dispositivo SHADE tra l'Unione europea, la NATO e le tre principali missioni navali antipirateria nella regione (UE NAVFOR, CTF-150/151 e TF-508 nell'ambito dell'operazione "Scudo oceanico" della NATO) nonché le varie forze navali internazionali, al fine di evitare inutili duplicazioni, dal momento che entrambe le organizzazioni (l'UE e la NATO), forti delle rispettive autonomie decisionali, operano nella stessa zona, perseguono i medesimi interessi e comprendono in larga misura le stesse nazioni europee;

7. esorta vivamente l'alto rappresentante a sollecitare un maggiore coordinamento e una più stretta cooperazione tra tutti i soggetti internazionali attivi in Somalia e in generale nel Corno d'Africa, vale a dire l'Unione europea, la NATO, gli Stati Uniti, le Nazioni Unite e altri paesi interessati, allo scopo di conseguire una strategia generale concreta e mirata di lotta alla pirateria e, cosa più importante, alle cause profonde di tale fenomeno, nonché alle sue conseguenze a più livelli;

8. sottolinea contestualmente la necessità di rafforzare il coordinamento strategico tra le operazioni UE NAVFOR ATALANTA, EUTM Somalia e altri interventi in ambito PSDC, in particolare la missione per lo sviluppo di capacità marittime regionali non appena sarà avviata, nella regione del Corno d'Africa; plaude, a tale proposito, alla decisione adottata dal Consiglio il 23 marzo 2012 di attivare il Centro operativo dell'Unione europea a sostegno delle missioni in ambito PSDC nel Corno d'Africa; chiede al riguardo una revisione degli attuali accordi di comando delle operazioni EU NAVFOR ATALANTA e EUTM Somalia;

9. plaude alla conferenza di Londra sulla Somalia del 23 febbraio 2012, che ha dimostrato la determinazione della comunità internazionale di debellare la pirateria, e chiede un ulteriore potenziamento della capacità giudiziaria nel perseguire e arrestare i mandanti della pirateria;

10. sottolinea che il persistere dell'impunità per la pirateria contrasta con l'esigenza di un deterrente; deplora che, nonostante gli accordi di trasferimento dell'Unione europea con paesi terzi (Kenya, Seychelles, Maurizio) e gli accordi bilaterali di rimpatrio dei pirati condannati fra le Seychelles e le regioni somale del Puntland e del Somaliland, molti pirati e altri criminali non siano stati ancora arrestati o che, dopo l'arresto, siano stati spesso rilasciati per mancanza di solide prove legali o l'assenza di volontà politica di incriminarli, e si rammarica che in alcuni Stati membri dell'Unione europea manchino adeguate garanzie legali di diritto penale contro la pirateria d'alto mare;

11. chiede che a tale fine siano adottate misure immediate ed efficaci per processare e punire le persone sospettate di aver commesso atti di pirateria ed esorta i paesi terzi e gli Stati membri dell'Unione europea che non l'abbiano ancora fatto a recepire nell'ordinamento nazionale tutte le disposizioni previste dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dalla convenzione delle Nazioni Unite per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, al fine di combattere l'impunità dei pirati; invita il Consiglio e la Commissione a continuare a valutare le possibilità di celebrare i processi nei paesi della regione e ad adoperarsi per l'istituzione di un tribunale internazionale per la

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pirateria in Somalia e in altri paesi della regione, tribunale che rappresenterebbe una soluzione giudiziaria stabile alla questione dei processi a carico dei pirati in Somalia;

12. prende atto delle raccomandazioni formulate dal Segretario generale delle Nazioni Unite al Consiglio di Sicurezza per agevolare l'arresto e il perseguimento dei presunti pirati; sottolinea contestualmente la necessità di garantire processi equi ed efficienti presso i tribunali locali, nonché condizioni detentive umane e sicure nei centri regionali;

13. esorta gli Stati membri, in collaborazione con Europol e Interpol, a indagare e rintracciare i flussi finanziari, nonché a confiscare il denaro versato come riscatto ai pirati, giacché vi sarebbero indicazioni secondo cui i fondi in questione potrebbero essere depositati su conti bancari di tutto il mondo, tra cui su quelli di banche europee, nonché a individuare e smantellare le reti della criminalità organizzata che traggono profitto da tali azioni; invita il Consiglio ad agevolare l'ulteriore cooperazione della missione EU NAVFOR con Europol e Interpol;

14. incoraggia l'operazione UE NAVFOR, la NATO e le forze marittime della coalizione ad affrontare efficacemente il problema dell'accresciuto impiego dei mercantili sequestrati come "navi madre", uno sviluppo che accresce sensibilmente le capacità operative dei pirati e che consente loro di sferrare attacchi con maggiore forza, determinazione e flessibilità nell'intera regione dell'Oceano indiano;

15. rileva l'opportunità che l'EMSA continui a collaborare con l'operazione UE NAVFOR ATALANTA, fornendole eventualmente, previa approvazione dello Stato di bandiera, i dati dettagliati e le immagini satellitari (LRIT) delle navi battenti bandiera dell'UE che transitano nella zona; a tal fine, gli Stati membri sono invitati ad autorizzare l'EMSA a fornire tali dati e informazioni alla missione UE NAVFOR;

16. ritiene che, alla luce della diffusione della pirateria, sia necessario prevedere un addestramento specifico per i marinai esposti a minacce di questo tipo, onde rafforzarne le capacità di autodifesa; sottolinea che le compagnie marittime devono osservare e applicare pienamente le "Best Management Practices for protection against Somalia Based Piracy" (BMP-4, migliori prassi gestionali per la protezione dalla pirateria basata in Somalia), che forniscono a tutti i soggetti interessati informazioni adeguate sulle modalità per aiutare le navi a evitare, scoraggiare o ritardare gli assalti dei pirati al largo delle coste somale; ribadisce il proprio invito a tutte le navi che operano nella zona a registrarsi presso gli organi competenti per il coordinamento della sicurezza marittima e a seguire le raccomandazioni della missione EU NAVFOR ATALANTA; chiede agli Stati membri di garantire la registrazione di tutte le loro navi;

17. sollecita il Consiglio e la Commissione, in collaborazione con le Nazioni Unite e l'Unione africana e dando seguito alle ripetute richieste di assistenza internazionale del Governo federale di transizione della Somalia (TFG) per proteggere le navi che trasportano aiuti umanitari e per contrastare la pirateria al largo delle sue coste, a continuare a cooperare con il TFG e a sostenerlo nella lotta contro la pirateria, ad assicurarne i responsabili alla giustizia, nonché ad aiutare la Somalia e la regione a rafforzare le loro capacità;

18. plaude alla decisione del Consiglio "Affari esteri" del 12 dicembre 2011 di varare la missione per lo sviluppo di capacità marittime regionali "EUCAP Nestor", finalizzata al rafforzamento delle capacità marittime e giudiziarie, all'addestramento delle guardie costiere e alla formazione di giudici competenti in materia in otto paesi del Corno d'Africa e

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dell'Oceano indiano occidentale; invita il Consiglio e il SEAE a provvedere affinché tale missione possa essere avviata nella regione nel corso della prossima estate;

19. riconosce che la formazione non è che un aspetto dello sviluppo delle capacità marittime e invita pertanto gli Stati membri a fornire assistenza materiale alla missione e alla regione, con specifico riguardo alle navi adibite al pattugliamento marittimo;

20. sostiene fermamente il processo di Gibuti per la pace e la riconciliazione; chiede una strategia globale per la situazione in Somalia, che stabilisca un nesso tra sicurezza, da un lato, e sviluppo, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, dall'altro;

21. plaude alla decisione della Commissione di proporre un ulteriore contributo di 100 milioni di euro di aiuti finanziari UE per la Missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) a titolo del Fondo per la pace in Africa, e invita gli Stati membri e la comunità internazionale a contribuire alla promozione della pace e dello sviluppo economico e alla costruzione di un regime democratico stabile in Somalia che permetta di agevolare la sicurezza e di contrastare la pirateria nel lungo termine; accoglie con favore la nomina di un rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa;

22. esprime preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria nel Corno d'Africa e invita la comunità internazionale, e in particolare l'Unione europea, a rafforzare l'assistenza umanitaria destinata alle popolazioni bisognose allo scopo di far fronte alle crescenti necessità umanitarie ed evitare l'ulteriore aggravamento della situazione;

23. ribadisce che qualsiasi strategia antipirateria deve tener conto del fatto che quest'ultima risponde a interessi economici illegali e che gli interventi volti a indurre la popolazione somala ad allontanarsi da essa devono puntare sull'occupazione giovanile ed essere finalizzati a fornire alla popolazione locale mezzi di sussistenza alternativi che assicurino un sostentamento adeguato;

24. valuta positivamente il progetto Marsic dell'Unione europea, facente parte del programma sulle rotte marittime a rischio dello strumento di stabilità e finalizzato a rafforzare la sicurezza marittima nell'Oceano indiano occidentale e nel Golfo di Aden grazie alla condivisione di informazioni e alla creazione di capacità, in quanto permette di porre l'accento sulla cooperazione regionale tra i paesi della regione; si attende che tale progetto sia prorogato oltre il 2013;

25. incoraggia le iniziative antipirateria dei paesi dell'Africa orientale e australe e della regione dell'Oceano indiano, quali ad esempio il nuovo progetto antipirateria MASE (programma marittimo e di sicurezza), il quale ha beneficiato di una sovvenzione di avvio di 2 milioni di euro da parte dell'UE; valuta positivamente la complementarità prevista fra i progetti finanziati dalla Commissione e la missione PSDC per lo sviluppo di capacità marittime regionali (RMCB);

26. ribadisce che il fenomeno della pirateria al largo delle coste della Somalia è riconducibile all'assenza di ordine pubblico nel paese, ragion per cui la comunità internazionale dovrebbe prestare l'assistenza tecnico-finanziaria necessaria per aiutare il Governo federale di transizione a sviluppare la capacità di esercitare il controllo sulle proprie acque territoriali e, nel rispetto del diritto internazionale, sulla propria zona economica esclusiva;

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27. valuta positivamente l'operato del Gruppo di contatto antipirateria al largo delle coste somale istituito dalle Nazioni Unite, che rappresenta un forum senza precedenti per innalzare il livello e la qualità della cooperazione internazionale in questo ambito tanto fra gli Stati quanto con tutte le maggiori organizzazioni internazionali interessate;

28. accoglie con favore lo stretto coordinamento con l'IMO nel campo dello sviluppo delle capacità marittime nonché i lavori per la conclusione di un partenariato strategico UE-IMO finalizzato a contrastare la pirateria in tutta la regione del Corno d'Africa;

29. sottolinea che il ricorso ad agenti armati privati è una misura che non può sostituirsi alla necessaria soluzione generale dell'articolato problema della pirateria; è consapevole che alcuni Stati membri hanno introdotto una legislazione in materia; invita a tale proposito gli Stati membri a svolgere, ove possibile, le necessarie operazioni di sicurezza a bordo e chiede alla Commissione e al Consiglio di adoperarsi per la definizione di una strategia dell'Unione riguardo al ricorso a personale armato autorizzato a bordo delle navi, al fine di garantire una corretta attuazione delle direttive dell'IMO in proposito;

30. osserva che, in base al diritto internazionale, in alto mare si applica sempre alle navi e al personale militare a bordo - dunque anche nel caso di interventi di lotta alla pirateria - la giurisdizione nazionale dello Stato di bandiera; rileva inoltre che nessuna autorità diversa da quella dello Stato di bandiera può ordinare provvedimenti di arresto o di blocco di una nave, neanche se si tratta di misure investigative;

31. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri, ai Segretari generali dell'Unione africana, delle Nazioni Unite e dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), al Presidente del Governo federale di transizione della Somalia e al parlamento panafricano.

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P7_TA-PROV(2012)0204

Esame in commissione delle interrogazioni scritte rimaste senza risposta

(interpretazione dell'articolo 117, paragrafo 3, del regolamento)

Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sull'esame in commissione delle

interrogazioni scritte rimaste senza risposta (interpretazione dell'articolo 117, paragrafo

3, del regolamento)

Il Parlamento europeo,

– viste le lettere del 27 aprile 2012 del presidente della commissione affari costituzionali,

– visto l'articolo 211 del suo regolamento,

1. decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 117, paragrafo 3, del suo regolamento:

"Data la facoltà del presidente di una commissione parlamentare di convocare una riunione di tale commissione ai sensi dell'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento, spetta allo stesso decidere in merito al progetto di ordine del giorno della riunione che convoca, al fine di garantire un'organizzazione ottimale dei lavori. Tale prerogativa non rimette in questione l’obbligo di cui all’articolo 117, paragrafo 3, di iscrivere un’interrogazione scritta, su richiesta dell'interrogante, al progetto di ordine del giorno della riunione successiva della commissione. Tuttavia, il presidente dispone del potere discrezionale di proporre, tenendo conto delle priorità politiche, l’ordine dei lavori della riunione e le modalità della procedura (ad esempio, una procedura senza discussione che includa, eventualmente, l’approvazione di una decisione sul seguito da dare o ancora, se del caso, una raccomandazione di rinviare il punto ad una riunione successiva)."

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Page 307: P7 TA-PROV 2012 05-10 PAR03 IT...P7_TA-PROV(2012)0205 Sostegno all'istituzione di una Giornata europea in memoria dei Giusti (P7_DCL(2012)0003) Dichiarazione del Parlamento europeo

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P7_TA-PROV(2012)0205

Sostegno all'istituzione di una Giornata europea in memoria dei Giusti

Dichiarazione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul sostegno all'istituzione di

una Giornata europea in memoria dei Giusti

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A. richiamando il grande significato morale del Giardino dei Giusti di Gerusalemme, istituito dal compianto Moshe Bejski per rendere omaggio a coloro che hanno aiutato gli ebrei durante l'Olocausto;

B. ricordando le istituzioni che hanno onorato le persone che hanno salvato vite umane nel corso di tutti i genocidi e omicidi di massa (come ad esempio quelli di cui sono stati vittime armeni, bosniaci, cambogiani e ruandesi) e degli altri crimini contro l'umanità commessi nel ventesimo e ventunesimo secolo;

C. rammentando tutti coloro che hanno salvaguardato la dignità umana durante i periodi totalitari del nazismo e del comunismo;

D. considerando che il ricordo del bene è fondamentale nel processo dell'integrazione europea, perché insegna alle generazioni più giovani che chiunque può decidere di aiutare gli altri esseri umani e di difendere la dignità umana, e che le istituzioni pubbliche hanno il dovere di rimarcare l'esempio rappresentato dalle persone che sono riuscite a proteggere coloro che hanno subito persecuzioni fondate sull'odio;

1. appoggia l'invito rivolto da eminenti cittadini a istituire la Giornata europea in memoria dei Giusti per commemorare, il 6 marzo, coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l'umanità e ai totalitarismi;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari1, all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri.

1 L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 10 maggio 2012 (P7_PV-PROV(2012)05-10(ANN1)).