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Provvedimento n. 3454 ( PI588 ) IOLE FAMOSO SENSITIVA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 1995; SENTITO il Relatore Professor Franco Romani; VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74; VISTA la propria delibera del 2 dicembre 1992, con la quale è stato fissato in via generale il termine di conclusione dei procedimenti in materia di pubblicità ingannevole; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 1. Denuncia Con nota pervenuta in data 29 maggio 1995 il signor Giovanni Panunzio ha segnalato l'ingannevolezza di un comunicato pubblicitario trasmesso attraverso le emittenti televisive private ITALIA 1 e CANALE 5, in data 24 aprile 1995, alle ore 11.10, concernente la sensitiva denominata Jole Famoso. In data 20 giugno 1995 la società RTI Reti Televisioni Italiane Spa, espressamente richiesta con lettera del 6 giugno 1995, ha fornito copia della videoregistrazione del messaggio e l'indicazione del suo committente. In data 19 luglio 1995, con riferimento agli aspetti contestati nella denuncia si è comunicato alle parti che l'ingannevolezza del messaggio sarebbe stata valutata con riguardo alla veridicità delle affermazioni in esso contenute volte ad accreditare i poteri della sig.ra Jole Famoso e le virtù del talismano di cui si promuove la vendita ed all'attendibilità della testimonianza resa dalla sig.ra Rosanna Fratello per avvalorare quanto sostenuto nel corso del filmato. 2. Messaggio Il filmato al quale la denuncia si riferisce si apre con alcune immagini, presumibilmente della "sensitiva" Jole Famoso, che tiene fra le mani un talismano dalla forma circolare ed una voce fuoricampo che asserisce "Sono trenta anni che risolvo i problemi degli altri con i poteri che Dio mi ha donato. Ho sempre sentito una forza dentro di me che mi portava ad aiutare la gente. Per me è come una missione l'ho sempre fatto e continuerò a farlo sempre". Quindi, mentre le immagini mostrano una signora dal volto triste, una voce maschile invita a rivolgersi a Jole Famoso, della quale compare il numero di telefono in sovrimpressione, per trovare soluzioni a mali inattesi, momenti sfortunati o rapporti interrotti. Successivamente la signora Rosanna Fratello, in una breve dichiarazione, sostiene che da quando ha incontrato Famoso Jole e ha avuto il suo talismano la sua vita si è arricchita nel lavoro e in campo sentimentale. Conclude con l'invito rivolto ai telespettatori ad affidarsi al suo talismano. L'immagine ritorna quindi sulla figura femminile dal volto triste inquadrata in precedenza, la quale viene ripresa mentre compone il numero indicato e appare impegnata in una conversazione telefonica nel corso della quale repentinamente torna a sorridere, mentre una voce fuoricampo afferma: "Quando la fortuna sembra averti abbandonato e i problemi sembrano insuperabili una semplice telefonata può aiutarti a ritrovare la fiducia e l'amore che meriti". Al termine del filmato compare l'indicazione FULL COMMERCE Srl e, con caratteri microscopici, il rinvio alla garanzia soddisfatti o rimborsati e il costo del talismano pari a lire 270.000.

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Provvedimento n. 3454 ( PI588 ) IOLE FAMOSO SENSITIVA

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 1995; SENTITO il Relatore Professor Franco Romani; VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74; VISTA la propria delibera del 2 dicembre 1992, con la quale è stato fissato in via generale il termine di

conclusione dei procedimenti in materia di pubblicità ingannevole; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 1. Denuncia Con nota pervenuta in data 29 maggio 1995 il signor Giovanni Panunzio ha segnalato l'ingannevolezza

di un comunicato pubblicitario trasmesso attraverso le emittenti televisive private ITALIA 1 e CANALE 5, in data 24 aprile 1995, alle ore 11.10, concernente la sensitiva denominata Jole Famoso.

In data 20 giugno 1995 la società RTI Reti Televisioni Italiane Spa, espressamente richiesta con lettera del 6 giugno 1995, ha fornito copia della videoregistrazione del messaggio e l'indicazione del suo committente.

In data 19 luglio 1995, con riferimento agli aspetti contestati nella denuncia si è comunicato alle parti che l'ingannevolezza del messaggio sarebbe stata valutata con riguardo alla veridicità delle affermazioni in esso contenute volte ad accreditare i poteri della sig.ra Jole Famoso e le virtù del talismano di cui si promuove la vendita ed all'attendibilità della testimonianza resa dalla sig.ra Rosanna Fratello per avvalorare quanto sostenuto nel corso del filmato.

2. Messaggio Il filmato al quale la denuncia si riferisce si apre con alcune immagini, presumibilmente della

"sensitiva" Jole Famoso, che tiene fra le mani un talismano dalla forma circolare ed una voce fuoricampo che asserisce "Sono trenta anni che risolvo i problemi degli altri con i poteri che Dio mi ha donato. Ho sempre sentito una forza dentro di me che mi portava ad aiutare la gente. Per me è come una missione l'ho sempre fatto e continuerò a farlo sempre". Quindi, mentre le immagini mostrano una signora dal volto triste, una voce maschile invita a rivolgersi a Jole Famoso, della quale compare il numero di telefono in sovrimpressione, per trovare soluzioni a mali inattesi, momenti sfortunati o rapporti interrotti.

Successivamente la signora Rosanna Fratello, in una breve dichiarazione, sostiene che da quando ha incontrato Famoso Jole e ha avuto il suo talismano la sua vita si è arricchita nel lavoro e in campo sentimentale. Conclude con l'invito rivolto ai telespettatori ad affidarsi al suo talismano.

L'immagine ritorna quindi sulla figura femminile dal volto triste inquadrata in precedenza, la quale viene ripresa mentre compone il numero indicato e appare impegnata in una conversazione telefonica nel corso della quale repentinamente torna a sorridere, mentre una voce fuoricampo afferma: "Quando la fortuna sembra averti abbandonato e i problemi sembrano insuperabili una semplice telefonata può aiutarti a ritrovare la fiducia e l'amore che meriti".

Al termine del filmato compare l'indicazione FULL COMMERCE Srl e, con caratteri microscopici, il rinvio alla garanzia soddisfatti o rimborsati e il costo del talismano pari a lire 270.000.

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3. Risultanze istruttorie L'operatore pubblicitario, società FULL COMMERCE Srl, della quale compare il riferimento al

termine del filmato, nonostante abbia regolarmente ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, non è in alcun modo intervenuto nel corso dello stesso.

4. Parere del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria In data 24 agosto 1995 si è richiesto, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n.

74/92, il parere del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria. Il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, con parere pervenuto in data 1° dicembre 1995, ha

ritenuto il messaggio in contrasto con il disposto di cui agli artt. 2, lettera b), e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto ha palese natura ingannevole la pubblicizzazione, nella fattispecie a mezzo televisione, di poteri sovrannaturali idonei a risolvere problemi affettivi o di lavoro con chiaro abuso della credulità popolare.

5. Valutazioni conclusive In via preliminare si evidenzia che i destinatari dei messaggi pubblicitari inerenti la sfera del

paranormale non si identificano con la generalità dei consumatori quanto piuttosto con quelle persone che per ragioni di carattere meramente fideistico sono in ogni caso portate a credere all'esistenza di fenomeni caratterizzati da una intrinseca indimostrabilità.

Nel caso di specie il filmato pubblicitario in questione assume una specifica valenza ingannatoria, per quanto concerne la promozione della vendita di un talismano, in quanto, facendo leva su situazioni soggettive di insicurezza, ansietà e timore di pericoli e sul desiderio di trovare soluzione a problemi esistenziali, di lavoro o di salute, mira ad accreditare presso i destinatari una specifica efficacia dell'oggetto proposto in relazione ai suddetti bisogni, attribuendogli caratteristiche ed effetti palesemente inverosimili, che non trovano riscontro nella realtà delle cose, ma solo nella credulità del suo destinatario, attraverso affermazioni che risultano di particolare effetto anche in relazione alla testimonianza resa dalla sig.ra Rosanna Fratello, personaggio noto al pubblico, volta a sottolineare l'efficacia del talismano.

Il messaggio, pertanto, è ingannevole in ordine alle caratteristiche ed agli effetti del prodotto

presentato, essendo destinato a promuovere la vendita di un talismano attraverso affermazioni tendenti ad abusare per esclusivi fini commerciali di quell'atteggiamento che il nostro stesso ordinamento definisce "credulità popolare" (cfr. anche la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 5582 del 17 gennaio 1995): risulta ingannevole, infatti, un messaggio che sfruttando la credulità di soggetti particolarmente influenzabili lasci intendere che talismani o oggetti simili possano risolvere problematiche di vario genere, ovvero catalizzare eventi favorevoli agli eventuali acquirenti.

RITENUTO, pertanto, in accordo con il parere del Garante e alla luce delle predette considerazioni,

che il filmato pubblicitario concernente la sensitiva Jole Famoso volto a promuovere la vendita di un talismano, messo in onda sulle emittenti televisive ITALIA 1 e CANALE 5, è idoneo a trarre in inganno i consumatori con conseguente loro pregiudizio economico;

DELIBERA che il messaggio pubblicitario concernente la sensitiva Jole Famoso messo in onda sulle emittenti

televisive ITALIA 1 e CANALE 5 dalla società FULL COMMERCE Srl costituisce pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 2, lettera b), con riferimento all'articolo 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta la continuazione per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi

dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

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IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera

IL PRESIDENTE Giuliano Amato

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