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avv. paolo oliva

disegni e modellila salvaguardia del design creativo nei

prodotti dell’industria, della moda e dell’artigianato

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Disegni e modelli: art. 31 CPIArt. 31.

Oggetto della registrazione1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale…

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Disegni e modellifont layout arredamentogioiellicapi d’abbigliamentoricariche dei deodoranti ambientaliforma dei buchi sulla superficie del paneicone dei computer

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Disegni e modelliT. Firenze 23.2.16 (www.il caso.it)L’insieme dei mobili e degli oggetti di arredamento, i menu, le denominazioni di alcune specialità per la clientela, può essere qualificato come un insieme di prodotti suscettibile di registrazione, essendo prevista nella Classificazione internazionale di Locarno la classe 6 relativa proprio all’arredamento e comprensiva delle relative sottoclassi.Del resto lo “shop layout” è stato ritenuto oggetto di tutela anche come marchio dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 10 luglio 2014, caso C-421/13, e lo stesso format – tale da intendersi una struttura programmatica seriale di base, caratterizzata da elementi qualificanti, sequenziali e tematici, esplicativa della ripetibilità di una idea e connotata quindi da un minimo grado di elaborazione creativa ovvero da un layout coerente e riconoscibile che si estrinsechi in un prodotto concreto qual è una linea di arredamento – può costituire sia opera dell’ingegno che modello di industrial design.

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Disegni e modelliT. Milano, 11.8.14 (www.giurisprudenzadelleimprese.it).Va accolta la domanda cautelare volta a conseguire, a fronte di attività contraffattoria, la tutela inibitoria delle barrette Kinder Bueno, costituite da una cialda di wafer sovrapposta ad una base di cioccolata, con quattro bugne sporgenti sulla superficie opposta alla base, registrate come marchio di forma tridimensionale e figurativo (nonché come modello di utilità), escludendo che si tratti di forma imposta dalla natura del prodotto e quindi non validamente registrabile, in quanto tali barrette presentano comunque decorazioni «arbitrarie» e «capricciose» e sono state oggetto di un uso prolungato, pur se le bugne suddette sono funzionali ad un riempimento cremoso nelle loro cavità.

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Tutela del designin quanto tale

OGGETTO DELLA PROTEZIONE E’ LA FORMA DEL PRODOTTO IN QUANTO TALEE’ ESCLUSA QUALSIASI VALUTAZIONE ESTETICA

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LA PROTEZIONE RIGUARDA L’APPARENZA ESTERIORE, O COMUNQUE VISIBILE, DI UN PRODOTTO: SONO ESCLUSI GUSTI, PROFUMI, SUONI E LE PARTI INTERNE DESTINATE A RIMANERE INVISIBILI DURANTE L’USO

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LA PROTEZIONE E’ ESCLUSA PER LE CARATTERISTICHE DELL’ASPETTO CHE SONO DETERMINATE UNICAMENTE DALLA FUNZIONE TECNICA (DA REGISTRARE SEMMAI COME MODELLI DI UTILITA’ O INVENZIONI)

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Confronto con il marchiodiversa durataestensione della tutela del marchio a segni simili o confondibilideposito domanda multiplaassenza di esame preventivo ed opposizione nella procedura di registrazione…

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EsclusivaArt. 41.

Diritti conferiti dal disegno o modello1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.…

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Requisiti di validitàArt. 32.Novità

1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione …

Art. 33.Carattere individuale

1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione …

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NON E’ IL PROFILO ESTETICO A RILEVARE QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO, MA LA DIFFERENZA NELL’ASPETTO DEL PRODOTTO DA QUELLO DEGLI ALTRI PRODOTTI PRESENTI SUL MERCATO

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Art. 34.Divulgazione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione …

Divulgazione

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Accezione relativa della divulgazione(“a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti”)

con riferimento a • ambito territoriale (conoscibili dagli operatori

dell’unione europea anche se divulgati all’estero)• ambito temporale (non si esaminano anteriorità

dimenticate)• ambito settoriale (conoscibilità negli ambienti

specializzati del settore interessato)

Divulgazione

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FORME CADUTE IN DISUSOParticolarmente nel campo dell’abbigliamento e della moda, la novità e l’originalità dei modelli o disegni ornamentali possono consistere anche nel semplice, ma non per questo meno geniale, recupero al gusto della donna moderna di forme passate in totale disuso ovvero tipiche di settori tutt’affatto diversi o addirittura prima ritenuti incompatibili o inaccostabili all’abbigliamento (nella fattispecie è stata riconosciuta la validità di due modelli ornamentali aventi per oggetto il c. d. «intreccio di Vienna» come disegno o motivo ornamentale di tessuti e pelli per l’abbigliamento femminile e/o maschile ovvero per oggetti di valigeria).

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T. Firenze 18.8.78Particolarmente nel campo dell’abbigliamento e della moda, la novità e l’originalità dei modelli o disegni ornamentali possono consistere anche nel semplice, ma non per questo meno geniale, recupero al gusto della donna moderna di forme passate in totale disuso ovvero tipiche di settori tutt’affatto diversi o addirittura prima ritenuti incompatibili o inaccostabili all’abbigliamento (nella fattispecie è stata riconosciuta la validità di due modelli ornamentali aventi per oggetto il c. d. «intreccio di Vienna» come disegno o motivo ornamentale di tessuti e pelli per l’abbigliamento femminile e/o maschile ovvero per oggetti di valigeria).

FORME CADUTE IN DISUSO

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CARATTERE INDIVIDUALET. Venezia, 13.2.08.La contraffazione di un modello industriale da parte di un prodotto successivo di un concorrente sussiste ove quest’ultimo susciti, in un utilizzatore informato, la stessa impressione generale dell’originale, non presentando quindi carattere individuale, da riferirsi quest’ultimo all’individualità propria del design, autonoma rispetto al prodotto cui inerisce (nella specie, il tribunale ha escluso la contraffazione di alcune statuette Thun, raffiguranti un elefante e degli angeli, da parte di statuette analoghe di un concorrente, in quanto queste ultime sono caratterizzate da spiccato realismo, mentre i modelli originali presentano forme tondeggianti ed immaginarie).

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UTILIZZATORE INFORMATOT. Venezia, 13-07-2005.In materia di modelli industriali, il carattere individuale, cui la legge subordina la tutela dell’aspetto di un prodotto, o di una sua parte, sussiste qualora l’impressione generale che esso suscita nell’utilizzatore informato differisce da quella suscitata da ogni altro modello precedente, dovendosi intendere per utilizzatore informato non un esperto del ramo, ma un consumatore, che utilizza materialmente il prodotto nel quale è incorporato il modello, la cui attenzione è però notevolmente superiore alla media, in quanto è costantemente informato sulle caratteristiche dei prodotti e sull’evoluzione dei medesimi, sicché è in grado di distinguerne le variazioni non percepibili agli occhi della media dei consumatori.

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UTILIZZATORE INFORMATOTrib. Bologna, 28 marzo 2014E’ utilizzatore informato colui che può richiamarsi ad una relazione con il settore di riferimento non meramente passiva o consumeristica, proponendosi come interlocutore qualificato per l’impresa produttrice.L’utilizzatore informato, infatti, deve poter formulare, in base a un’esperienza consolidata nel tempo e comunque tracciabile per informazioni acquisite, un giudizio capace di assegnare valore alla forma del prodotto, con riferimento al settore industriale cui lo stesso appartiene e al margine di “libertà” che lo stesso consente al creatore del disegno o modello (art. 33, comma 2, c.p.i.).

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