OUA CHIEDE AL MINISTERO DI GIUSTIZIA DI PRECISARE IL REDDITO DEL GRATUITO PATROCINO

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Organismo Unitario Avvocatura ISTANZA AL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LA PRECISAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 76 DEL DPR 115/2002 in conformità a 1 MOZIONE CONGRESSUALE 2 DELIBERATI OUA 3 INTERROGAZIONI PARLAMENTARI CONDIVISIONE DI 14 ORDINI FORENSI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA: RICHIESTA DI PRECISAZIONE DEL REDDITO SOGLIA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO L'art. 24 della Costituzione prevede che sia garantito l'accesso alla giustizia ai meno abbienti con appositi mezzi disposti con il T.U.S.G. DPR 115/2002 disciplinante il patrocinio a spese dello Stato. Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79 www.oua.it

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ISTANZA AL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LA PRECISAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 76 DEL DPR 115/2002

in conformità a

1 MOZIONE CONGRESSUALE

2 DELIBERATI OUA 3 INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

CONDIVISIONE DI 14 ORDINI FORENSI

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA: RICHIESTA DI PRECISAZIONE DEL REDDITO SOGLIA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L'art. 24 della Costituzione prevede che sia garantito l'accesso alla giustizia ai meno abbienti con appositi mezzi disposti con il T.U.S.G. DPR 115/2002 disciplinante il patrocinio a spese dello Stato.

Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79

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L'art. 76 di quest'ultimo decreto prevede che la difesa pagata dallo Stato sia garantita a tutti coloro che hanno una certa soglia di reddito che spesso fatica ad essere individuata correttamente. Invero la norma citata prevede “ 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva…… (omississ) ” Purtroppo l’attività dei soggetti (COA in particolare) che ammettono in via anticipata i richiedenti non computa correttamente il tetto reddituale, ritenendo sovente di attenersi all’importo numerico senza l’imputazione degli oneri deducibili, ovvero individuando redditi superiori che inibiscono l’ammissione a soggetti in realtà aventi diritto. Ciò accade nonostante la lettera della norma e la presenza di apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che definiscono tale reddito individuandolo come “imponibile” ­ http://www.slideshare.net/Shapur/definizione­reddito­per­gratuito­patrocinio­risoluzione­n­15e­roma­21­gennaio­2008 ­ e nonostante la sentenza della Corte di Cassazione della III sezione penale del 23 marzo­28 aprile 2011 n. 16583: http://www.avvocatogratis.com/2013/06/la­cassazione­spiega­quale­reddito­utilizzare­per­lammissione­al­gratuito­patrocinio/ Invero, l’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002 fa espresso riferimento, infatti, al reddito imponibile ai fini dell’Irpef risultante dall’ultima dichiarazione e, al comma 3, elenca anche le altre tipologie di reddito da considerare ai fini della determinazione del limite di reddito in discussione.

La scrivente nel fornire tale parere, orientato ad un’interpretazione strettamente letterale della norma, fa presente tra l’altro che, l’art. 3 del Tuir, nel disciplinare la base imponibile ai fini fiscali, prevede che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10”. 1. Per queste ragioni, l'avvocatura, anche su impulso di associazioni di attivisti laici e forensi, aveva rilevato il problema deliberando la questione avanti la massima assise del Congresso Nazionale Forense: lo scorso 11 ottobre 2014 un'assemblea pressoché unanime ha chiesto di intervenire per sanare, fra altre problematiche rilevate nella mozione n. 32, la carenza di

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precisazione del livello reddituale di soglia per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Qui sotto i link alla mozione n. 32

­ www.oua.it/Documenti/Mozione%20n¯32.pdf

­ http://www.avvocatogratis.com/2014/10/mozione­n­32­il­congresso­forense­approva­la­richiesta­interventi­urgenti­per­i­cittadini/

Dopo il Congresso, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura si è fatto carico della sua missione di dare esecuzione alle mozioni congressuali e ha chiesto in 2 distinte delibere alla politica di precisare che l’importo di cui al tetto reddituale per ammissione è al netto dei componenti negativi del reddito e degli oneri deducibili ammessi per legge, e delle componenti negative del reddito. 2. Qui sotto i link ai deliberati OUA

­ http://www.oua.it/NotizieOUA/scheda_notizia.asp?ID=13455

­ http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/PP_PROF_15oua_s.pdf

­ http://www.slideshare.net/Shapur/istanza­oua­a­ministero­giustizia­adeguamentogratuitopatrociniointerventiurgenti

3. La richiesta di OUA ha così visto presentare ben 3 interrogazioni parlamentari (1 al Senato e 2 alla Camera) bipartisan fra la fine di giugno ed il mese di luglio.

­ http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=38003&stile=6&highLight=1

­ http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=39443&stile

=6&highLight=1

­ http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=39465&stile=6&highLight=1

4. A queste si aggiungeva anche la conforme istanza dell’Unione Triveneta degli Ordini Forensi (formata dai 14 Consigli degli Ordini degli Avvocati di Venezia, Trieste, Trento, Bolzano, Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno, Pordenone, Udine, Gorizia e Rovereto). Qui sotto il link al deliberato dell’Unione Triveneta:

­ https://drive.google.com/file/d/0B7GnN9WMYcb8Mnc1Tk50MHM3bXE4dEwybDhfNXplSnFGZ2E4/view?usp=sharing

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Successivamente, il ministero è intervenuto accogliendo l’altra richiesta di OUA in merito all’adeguamento ex lege della soglia reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che è così passata da € 11.369,24 a € 11.528,41, consentendo ad almeno 210.000 (duecentodiecimila) contribuenti italiani in più di accedere al beneficio di Stato. 5. La richiesta di precisazione del reddito di riferimento per la determinazione veniva evidenziata anche nel corso del Focus sul Patrocinio a spese dello Stato svoltosi il 26 novembre 2015, durante la Conferenza Nazionale dell’Avvocatura di Torino, come risulta dal documento di sintesi dei lavori (punto 4.). Qui sotto il link al documento:

­ http://www.slideshare.net/Shapur/documento­finale­focus­oua­sul­patrocinio­a­spese­stato

6. Quanto richiesto da tutte le componenti dell’Avvocatura e dalle rappresentanze parlamentari appare anche conforme al “Documento Programmatico sulla difesa d’ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato” sottoscritto dal Ministero di Giustizia, da OUA, CNF, Cassa Forense, UCPI, AIGA, UNCM e AIAF (punto 9.) il precedente 14 maggio 2014:

­ http://www.slideshare.net/Shapur/documento­programmatico­difesa­dufficio­patrocinio­a­spese­dello­stato

7. Peraltro la recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 842 del 29 febbraio 2016 ha precisato come nel reddito imponibile ai fini ISEE non si debbano tenere in conto i trattamenti indennitari percepiti dai disabili perchè «… ricomprendere tra i redditi i trattamenti… indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito ­come se fosse un lavoro o un patrimonio­ ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una "remunerazione" del suo stato di invalidità… (dato) … oltremodo irragionevole … (oltre che) … in contrasto con l'art. 3 Cost. …». In tal modo si così inserita un’ulteriore variabile ed una maggiore incertezza nella determinazione del reddito da computare ai fini dell’ammissione al beneficio. Qui sotto il link alla sentenza richiamata.

­ https://www.giustizia­amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QDMAJC2BAC6FR6CKCCQQPWICM4&q

Ad oggi, appare quindi necessario un intervento per la detta precisazione del reddito di riferimento e, trattandosi di importo imponibile ex lege, dell’ammissibilità della decurtazione degli oneri deducibili. Per intervenire sul punto dipanando ogni prassi non uniforme, sarebbe bastevole una circolare ministeriale che affermasse erga omnes i contenuti della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate e che consentirebbe di dare riscontro alle 3 interrogazioni.

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Per questa ragione si formula cortese istanza per un intervento del Ministero di Giustizia in chiarimento del reddito da utilizzare per determinare con certezza l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Per facilità di consultazione si riporta di seguito il testo integrale delle interrogazioni. Commissione Patrocinio a Spese dello Stato Organismo Unitario Avvocatura Alberto Vigani Andrea Borgheresi Paola Ponte Vincenzo Luly Gennaro Lavitola Nino Farinella Giuseppe Pantaleo

1° interrogazione http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=38003&stile=6&highLight=1

ATTO SENATO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04164

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17 Seduta di annuncio: 471 del 24/06/2015

Firmatari

Primo firmatario: BUEMI ENRICO Gruppo: PER LE AUTONOMIE (SVP­UV­PATT­UPT) ­ PSI – MAIE Data firma: 24/06/2015

Destinatari

Ministero destinatario: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/06/2015

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Stato iter:

IN CORSO Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4­04164 presentata da ENRICO BUEMI mercoledì 24 giugno 2015, seduta n.471 BUEMI ­ Al Ministro della giustizia ­ Premesso che: l'articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevede che, a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia; la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, negli artt. 76 e seguenti; proprio l'art. 77 prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti aventi diritto al patrocinio senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni "2 anni", per evitare che l'erosione dell'inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose; il tetto reddituale previsto in origine dal decreto del Presidente della Repubblica era di 9.296,22 euro di imponibile ed è stato aggiornato a 10.628,16 euro, in adeguamento alla crescita dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il 20 gennaio 2009 ma con riferimento fino al 30 giugno 2008; 2 anni fa vi è stata una variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a 10.776,28 euro adeguandolo soltanto all'aggiornamento Istat al 30 giugno 2010; la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero di giustizia con decreto 1° aprile 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169) e ha portato il tetto reddituale a 11.369,24 euro; tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all'inflazione nominale, non recuperando il biennio già scaduto dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014 e senza tener conto dell'ancor maggiore perdita di acquisto legata alla crisi che hanno patito le famiglie italiane; pertanto, essendo oramai decorsi ulteriori 36 mesi, pari a quasi 3 anni, dall'ultima variazione effettiva del tetto reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1° luglio 2012­30 giugno 2014, il limite di reddito fissato a oggi in 11.369,24 euro con riferimento al superato 30 giugno 2012; l'intervento risulta, vieppiù, necessario rilevando che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per cento; considerato che: il medesimo tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere, perché i soggetti richiedenti l'ammissione incontrano differenti interpretazioni sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo a volte escludere l'applicazione

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delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce l'accesso al beneficio; l'adeguamento del tetto reddituale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere all'effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a persone che non se lo possono permettere; l'impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto censito dall'indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento, si chiede di sapere se, quando ed in quale forma il Ministro in indirizzo intenda accogliere la richiesta (espressa dall'Organismo unitario dell'avvocatura e nella mozione deliberata nell'ottobre 2014 al XXXII congresso nazionale forense) di porre in essere ogni necessaria iniziativa affinché venga immediatamente emanato il decreto ministeriale che modifica il tetto reddituale per l'ammissione adeguandolo al tetto di legge per come maturato alla data odierna, ed affinché si precisi che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge. (4­04164)

Classificazione EUROVOC:

EUROVOC: patrocinio, accesso alla giustizia, prezzo al consumo

2° interrogazione http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=39443&stile=6&highLight=1

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06092

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17 Seduta di annuncio: 465 del 20/07/2015

Firmatari

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Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO Data firma: 20/07/2015 Elenco dei co­firmatari dell'atto

Nominativo co­firmatario

Gruppo

Data firma

REALACCI

ERMETE

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

ROTTA

ALESSIA

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

PATRIARCA

EDOARDO

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

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GRASSI

GERO

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

IACONO

MARIA

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

SCHIRO'

GEA

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

ALBINI

TEA

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

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COVA

PAOLO

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

ROMANINI

GIUSEPPE

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

MORETTO

SARA

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

Destinatari

Ministero destinatario: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/07/2015

Stato iter:

IN CORSO Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5­06092 presentato da

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RUBINATO Simonetta testo di Lunedì 20 luglio 2015, seduta n. 465 RUBINATO, REALACCI, ROTTA, PATRIARCA, GRASSI, IACONO, SCHIRÒ, ALBINI, COVA, ROMANINI e MORETTO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che: l'articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevede che, a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia; la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, negli articoli 76 e seguenti; proprio l'articolo 77 di tale decreto prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti aventi diritto al patrocinio senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni «2 anni», per evitare che l'erosione dell'inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose; il tetto reddituale previsto in origine dal citato decreto del Presidente della Repubblica era di 9.296,22 euro di imponibile ed è stato aggiornato il 20 gennaio 2009, in adeguamento alla crescita dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a 10.628,16 euro ma con riferimento al 30 giugno 2008; tre anni fa vi è stata una variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a 10.776,28 euro, adeguandolo soltanto all'aggiornamento Istat al 30 giugno 2010; la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero della giustizia con decreto 1o aprile 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169, che ha portato il tetto reddituale a 11.369,24 euro; tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all'inflazione nominale, non recuperando il biennio già scaduto dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2014 e ciò senza tener conto dell'ancor maggiore perdita di acquisto legata alla crisi che hanno patito le famiglie italiane; pertanto, essendo oramai decorsi 3 anni dall'ultima variazione effettiva del tetto reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1o luglio 2012­30 giugno 2014, il limite di reddito fissato ad oggi in 11.369,24 euro con riferimento al 30 giugno 2012; l'intervento risulta vieppiù necessario rilevato che, nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per cento; il predetto tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere, perché i soggetti richiedenti l'ammissione si scontrano con differenti interpretazioni da parte dell'amministrazione sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo a volte escludere l'applicazione delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce l'accesso al beneficio;

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l'adeguamento del tetto reddituale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere all'effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a persone che oggi non se lo possono permettere; l'impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto censito dall'indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento; la richiesta di adeguamento del tetto reddituale è stata già oggetto di espressa istanza sia da parte del XXXII Congresso nazionale forense, con l'approvazione della mozione n. 32 in data 11 ottobre 2014, che dello stesso organismo unitario dell'Avvocatura, dapprima nel febbraio 2015, quindi da parte dell'Assemblea del medesimo organismo il 29 maggio scorso –: se il Ministro interrogato non ritenga opportuno ed urgente procedere all'emanazione del decreto ministeriale per la modifica del tetto reddituale quale requisito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adeguandolo al tetto di legge per come maturato alla data odierna, precisando altresì che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge. (5­06092)

Classificazione EUROVOC:

EUROVOC: patrocinio, accesso alla giustizia, prezzo al consumo

3° interrogazione http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=39465&stile=6&highLight=1

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06095

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17 Seduta di annuncio: 466 del 21/07/2015

Firmatari

Primo firmatario: TURCO TANCREDI

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Gruppo: MISTO­ALTERNATIVA LIBERA Data firma: 21/07/2015 Elenco dei co­firmatari dell'atto

Nominativo co­firmatario

Gruppo

Data firma

ARTINI

MASSIMO

MISTO­ALTERNATIVA LIBERA

21/07/2015

BALDASSARRE

MARCO

MISTO­ALTERNATIVA LIBERA

21/07/2015

BARBANTI

SEBASTIANO

MISTO­ALTERNATIVA LIBERA

21/07/2015

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BECHIS

ELEONORA

MISTO­ALTERNATIVA LIBERA

21/07/2015

MUCCI

MARA

MISTO­ALTERNATIVA LIBERA

21/07/2015

PRODANI

ARIS

MISTO­ALTERNATIVA LIBERA

21/07/2015

RIZZETTO

WALTER

MISTO­ALTERNATIVA LIBERA

21/07/2015

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Organismo Unitario Avvocatura

SEGONI

SAMUELE

MISTO­ALTERNATIVA LIBERA

21/07/2015

Commissione assegnataria

Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)

Destinatari

Ministero destinatario: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 21/07/2015

Stato iter:

IN CORSO

Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/07/2015 Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5­06095 presentato da TURCO Tancredi testo di Martedì 21 luglio 2015, seduta n. 466 TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO e SEGONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che: l'articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, prevede che, «a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia»; la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di giustizia – decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 agli articoli 76 e seguenti; l'articolo 77 di tale decreto presidenziale prevede che il limite reddituale per poter accedere al patrocinio a spese dello Stato e senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni due anni per evitare che l'erosione dell'inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose; il limite reddituale superiore previsto in origine dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 era fissato in euro 9.296,22 d'imponibile ed è stato successivamente

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aggiornato ad euro 10.628,16, in adeguamento all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il 20 gennaio 2009, ma in riferimento al 30 giugno 2008; successivamente da due anni, vi è stata una variazione in aumento che ha portato il limite reddituale ad euro 10.776,28 adeguandolo all'aggiornamento ISTAT alla data del 30 giugno 2010; la più recente variazione in aumento è, quindi, pervenuta dal Ministero di giustizia con decreto del 1o aprile 2014, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2014, n. 169, innalzando il limite reddituale ad euro 11.369,24; tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all'inflazione nominale, ma senza includere il biennio già scaduto, dal 1o luglio 2012 al giugno 2014 per di più senza tener conto della maggior perdita di acquisto legata alla crisi che hanno sofferto le famiglie italiane; essendo ormai decorsi ulteriori 36 mesi, dall'ultima variazione effettiva del limite reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1o luglio 2012 – 30 giugno 2014, il predetto limite di reddito fissato ad oggi in euro 11.369,24 con riferimento al giugno 2012; l'intervento risulterebbe, vieppiù, necessario rilevando che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per cento; il medesimo limite reddituale è reso, sovente, più difficile da raggiungere, poiché i soggetti richiedenti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato incontrano differenti interpretazioni sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo, a volte, escludere l'applicazione delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce loro l'accesso al beneficio; l'adeguamento del limite reddituale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere alla effettiva tutela dei diritti avanti alla giurisdizione della Repubblica a persone che, in questo momento, non se lo potrebbero permettere; l'impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto indicato dall'indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato, includendo, in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento –: se sia a conoscenza della situazione testé descritta; se, quando e in quale forma il Ministro interrogato intenda accogliere la richiesta – già espressa dall'Organismo unitario dell'avvocatura ed anche nella mozione deliberata nello scorso ottobre dal XXXII Congresso nazionale forense – di porre in essere ogni necessaria iniziativa affinché venga rapidamente emanato il decreto ministeriale che modifica il limite reddituale superiore per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adeguandolo al limite di legge per come effettivamente maturato alla data odierna, ed affinché si precisi che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge. (5­06095)

Classificazione EUROVOC:

EUROVOC: patrocinio

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