Osservazioni al Piano di Ricostruzione del Comune di Navelli (AQ)

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Presentate dal Gruppo Consiliare "Svolta Democratica" in data 07.08.2012 le osservazioni al Piano di Ricostruzione del Comune di Navelli ai sensi dell'art. 6 comma 4 del DCDR n. 3/2010

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COMUNE DI NAVELLI

Gruppo Consiliare “SVOLTA DEMOCRATICA”

Al Sig. SindacoCOMUNE DI NAVELLI

Oggetto: presentazione delle osservazioni al Piano di Ricostruzione del Comune di Navelli adottato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 30.06.2012 - art. 6 comma 4 del DCDR n. 3 del 09.03.2010

In relazione all’argomento in oggetto il sottoscritto Gaetano Cantalini, in qualità di Capogruppo Consiliare di “Svolta Democratica” al Comune di Navelli, formula le seguenti

OSSERVAZIONI

1) Documentazione mancante

Risultano non essere stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente alcuni documenti di seguito elencati sebbene indicati all’art. 4 delle “Norme Tecniche di Attuazione” come “elementi costituitivi” del PdR: A.2.1 Atti relativi all’individuazione degli ambiti del piano di ricostruzione (testo con elaborati grafici), A.2.2 Allegato 2. Atti di pubblicazione degli aggregati (testo con elaborati grafici), B.1.3 Documentazione aggregati obbligatori depositate dai privati. Navelli (testo con elaborati grafici), B.1.4 Documentazione aggregati obbligatori depositate dai privati. Civitaretenga (testo con elaborati grafici), C.1.1 Navelli. Schede di analisi edilizia (testi con documentazione fotografica), C.1.2 Civitaretenga. Schede di analisi edilizia (testi con documentazione fotografica), C.2.1 Navelli. Schede di analisi degli spazi pubblici e della rete infrastrutturale (testi con documentazione fotografica), C.2.2 Civitaretenga. Schede di analisi degli spazi pubblici e della rete infrastrutturale (testo con documentazione fotografica), D.4.1 Navelli. Interventi di miglioramento della vulnerabilità e accessibilità del sistema urbano (cartografia) e D.4.2 Civitaretenga. Interventi di miglioramento della vulnerabilità e accessibilità del sistema urbano (cartografia). Pertanto il PdR alla data della adozione risulta sprovvisto di atti e documenti essenziali senza i quali non è possibile procedere ad una compiuta valutazione soprattutto ai fini della presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati ai sensi dell’art. 6 comma 4 del DCDR n. 3/2010.Inoltre la mancata pubblicazione di parti adottate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.6.2012 non appare regolare.

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2) Individuazione degli ambiti

L’individuazione degli ambiti da assoggettare a Piani di Ricostruzione rappresenta un primo programma di azione che dovrebbe tener conto di alcuni importanti fattori quali le vocazioni funzionali delle diverse parti dei centri urbani comunali, le condizioni delle diverse parti del tessuto urbano, individuate non solo sulla base delle connotazioni storico-architettoniche, urbanistiche, orografiche, funzionali ed ambientali ma soprattutto sulla base dei livelli di danno che sono stati prodotti dalla serie di eventi sismici dell’aprile 2009 e seguenti, le condizioni di sicurezza e di "protezione" dal progressivo degrado degli edifici, la presenza di assi stradali, principali e secondari, legati agli sviluppi del tessuto storico ed alle sue trasformazioni che sono essenziali per lo spostamento dei mezzi tecnici e meccanici indubbiamente necessari nell’operazione di recupero, la possibilità di avere spazi sufficientemente ampi al fine di una razionale e funzionale organizzazione delle azioni di recupero, le condizioni di percorribilità in sicurezza delle strade e della loro possibile progressiva agibilità in rapporto alle parti individuate, la funzionalità delle reti dei sottoservizi il cui ripristino è indispensabile per un effettivo riuso dei edifici. Nel PdR, al pari del decreto sindacale prot. n. 3653 del 17.11.2011 col quale sono stati definiti e pubblicati gli ambiti da assoggettare ai piani di ricostruzione ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DCDR n. 3/2010, non risultano indicati quali sono stati i criteri adottati e le strategie d’intervento sottese alla definizione di tali ambiti.

3) Pubblicazione aggregati e costituzione consorzi

Quanto affermato all’art. 7.1 delle “Norme tecniche di attuazione” ovvero “Gli aggregati individuati sono stati approvati con atto del Comune di Navelli in data 1.2.2012 e pubblicati con i relativi elenchi dei proprietari o aventi diritti reali (in forma singola o associata), ai sensi dell’articolo 7, comma 10, dell’O.P.C.M. 12/11/2009, n. 3820. La pubblicazione degli aggregati obbligatori equivale ad invito ai proprietari o titolari di diritti reali alla costituzione dei consorzi obbligatori con nomina rappresentante legale” e ancora all’art. 9.2 “Nella costituzione del processo tecnico-amministrativo del Piano di Ricostruzione il Comune di Navelli ha sollecitato gli aventi diritto e titolari di proprietà edilizie (in forma singola o associata) poste all’interno degli ambiti da sottoporre a Piano di Ricostruzione di costituire i “consorzi edilizi” di cui alla normativa vigente, accertandone la costituzione e dandone avviso con relative pubblicazioni” non corrisponde al vero in quanto all’interno degli ambiti sottoposti al PdR non si è provveduto alla pubblicazione degli aggregati edilizi ai fini della costituzione dei consorzi con nomina di rappresentante legale ai sensi dell’articolo 7, comma 10, dell’OPCM n. 3820 del 12.11.2009. In data 01.02.2012, tramite avviso pubblico prot. n. 235, il Sindaco ha provveduto soltanto ad una pubblicazione ufficiosa delle planimetrie e relativi dati catastali delle proposte di aggregati edilizi ricompresi all’interno della perimetrazione di Navelli e della frazione di Civitaretenga precisando in detto avviso che successivamente si sarebbe provveduto alla pubblicazione ufficiale sull’albo pretorio online e sul sito internet istituzionale e che dalla data di pubblicazione ufficiale sarebbe decorso il termine di venti giorni entro i quali i titolari di diritto reale sulle unità immobiliari ricomprese negli aggregati edilizi così individuati si sarebbero dovuti costituire in consorzio obbligatorio.

4) Individuazione degli aggregati di iniziativa pubblica

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Gli aggregati edilizi obbligatori di iniziativa pubblica sarebbero dovuti essere già individuati in maniera chiara e precisa all’atto di adozione del PdR che invece risulta composto di due cartografie differenti sia nel numero degli aggregati proposti che nella loro definizione; gli ulteriori aggregati individuati nella cartografia B.1.1.bis rispetto alla cartografia B.1.1. sono dichiarati “non utili all’adozione del piano e da controllare” determinando in tal modo incertezze nei cittadini proprietari di immobili ricompresi in tali eventuali nuovi aggregati anche ai fini della presentazione delle osservazioni ai sensi ai sensi dell’art. 6 comma 4 del DCDR n. 3/2010.

5) Individuazione delle priorità per l’esecuzione degli interventi pubblici e privati

Per la vastità, ampiezza del tessuto edilizio e la particolare natura dei centri da recuperare si ritiene improbabile attuare la ricostruzione in modo simultaneo sulle diverse porzioni urbane.Conseguentemente si rende necessario razionalizzare nel tempo l’azione di recupero e regolare il flusso di risorse a disposizione al fine di ottimizzarle. Si ritiene pertanto che le priorità per l’esecuzione degli interventi individuate anche attraverso le relative cartografie non siano corrette per le ragioni sopra esposte.I criteri alla base dell’individuazione delle priorità d’intervento dovrebbero essere i seguenti:

1°- la presenza di residenti;2°- il livello del danno;3°- il ripristino della funzionalità delle reti e dei servizi.

L’esecuzione degli interventi dovrebbe pertanto avvenire secondo la seguente gerarchia:

aggregati con abitazioni principali inagibili (esito E) di facile cantierizzazione e soggette a maggior degrado con pericolo per l’incolumità pubblica

aggregati con abitazioni principali inagibili (esiti B,C,E) aggregati con seconde case inagibili (esito E) aggregati non rientranti nelle precedenti priorità aggregati comprendenti solo edifici fatiscenti o danneggiati ante sisma.

In ogni caso gli aggregati proposti dai cittadini dovrebbero avere la priorità rispetto agli ulteriori aggregati di iniziativa pubblica diretti ad intervenire su porzioni del territorio già gravemente danneggiate a causa di eventi sismici risalenti nel tempo ed in parte abbandonate.

E’ ovvio che la regolamentazione delle priorità sopra delineate è da intendere in modo flessibile e potrà essere modificata dall'Amministrazione comunale, anche a seguito dell’approvazione del PdR, in funzione di quanto stabilito dalla legislazione emergenziale, del riparto dei finanziamenti, dello stato di consegna dei progetti e delle soluzioni proposte per la cantierizzazione.Resta intesa la necessità di valutare le interferenze fra cantieri sugli edifici e cantieri sugli spazi pubblici. A tal riguardo la definizione delle priorità relative agli interventi sul patrimonio edilizio deve costituire il riferimento principale per la pianificazione degli interventi pubblici su reti, sottoservizi e pavimentazioni.In generale, per garantire che i cantieri privati non arrechino danni (a volte inevitabili) alle nuove pavimentazioni, è opportuno programmare le opere pubbliche per stralci, alla conclusione della fase di intervento sugli edifici. I privati dovranno peraltro predisporre l'allacciamento degli impianti interni fino alle reti pubbliche nel rispetto della normativa vigente ed in modo da rendere possibile l'accessibilità e l'ispezionabilità.

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Nei casi in cui la programmazione delle opere pubbliche dovesse essere necessariamente anticipata rispetto alla conclusione dei lavori edilizi, l’Amministrazione potrebbe emanare specifiche indicazioni tecniche per la salvaguardia delle opere pubbliche, con il diritto di rivalersi sui privati in caso di eventuali danneggiamenti. Nella individuazione delle priorità dipende pertanto anche il funzionamento della rete dei sottoservizi (energia, acqua, fognature, gas e comunicazioni) il ripristino dei quali è indispensabile per l'effettivo riuso dei fabbricati.Per favorire l'avvio dei lavori di edifici ed aggregati con fasce di priorità più bassa, senza al contempo ritardare l'esecuzione dei lavori dei fabbricati in fascia di priorità più alta, l'Amministrazione comunale potrebbe autorizzare l'avvio immediato dei lavori degli interventi in priorità più bassa, subordinato alla presentazione di un piano di cantierizzazione dettagliato, corredato di un cronoprogramma delle fasi di lavorazione, che indichi lo spazio e le tempistiche di occupazione del suolo pubblico, dal quale si evince che non viene in alcun modo ostacolato l'avvio dei lavori degli edifici ed aggregati con priorità più elevata.Al fine di una razionalizzazione delle risorse finanziarie e dei tempi di ricostruzione, soprattutto in considerazione di un quadro di crisi generale e di spending review, gli interventi pubblici individuati all’art. 3.1.4 della “Relazione” come strategici, pur pienamente condivisibili, si ritiene tuttavia non debbano rivestire carattere prioritario rispetto alla ricostruzione delle abitazioni private trattandosi di opere riguardanti aree in stato di degrado e di abbandono (Parco Archeologico), aree di scarsa residenzialità con edifici abbandonati e da demolire (percorso lungo le mura a Civitaretenga), edifici pubblici già interessati da lavori di restauro tutt’ora in corso di realizzazione (il Ghetto) ed edifici completamente distrutti dal sisma (la Torre).Per quanto riguarda gli interventi sulla rete viaria non si ritiene, infine, corretta la priorità attribuita nelle relative cartografie (tavole E.1.2 e E.1.2) ai percorsi esterni alla perimetrazione dei centri (asfaltati o pavimentati di recente e dunque in ottimo stato) in quanto saranno necessariamente interessati dalla circolazione dei mezzi pesanti nella fase della ricostruzione dei due centri.

6) Programmazione temporale e finanziaria degli interventi

Il piano di ricostruzione, in coerenza con gli obiettivi generali di cui al comma 1 dell’art. 5 del DCDR 3/2010, persegue tra le altre finalità quella di facilitare il rientro delle popolazioni nei centri colpiti dal sisma attraverso la programmazione temporale degli interventi, in rapporto all’urgenza e alla organizzazione e sicurezza dei cantieri, dando indicazioni precise sui modi, tempi e sulle priorità della ricostruzione attinenti ai settori privati e pubblici.Il PdR risulta privo di un cronoprogramma temporale degli interventi sia attinenti ai settori privati e pubblici necessario per l’attuazione del piano nonché di una previsione di piano finanziario in relazione alle priorità d’intervento individuate ovvero di una precisa programmazione nel tempo del fabbisogno finanziario indispensabile ad un lineare procedimento delle attività di ricostruzione anche al fine di una ottimizzazione delle risorse.

7) Edifici di pregio storico architettonico e vincolati

Obiettivo della ricognizione degli edifici vincolati e di pregio (DCDR 45/2011) è contribuire al riconoscimento degli ambiti di maggiore qualità architettonica e artistica dei centri storici, orientare l'attribuzione delle categorie di intervento, rendere più robusta la stima previsionale del quadro tecnico-economico.

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Si presume che sia gli edifici cosiddetti di rilevante pregio che di pregio siano stati individuati solo a livello potenziale, dovendo poi il tecnico incaricato della progettazione attivare la procedura prevista dalla normativa. L'individuazione così operata sarebbe pertanto valida soltanto per le finalità di piano dal momento che il riconoscimento del contributo non potrà che avvenire secondo le procedure previste dalla normativa.Tuttavia non risulta chiaro come si sia proceduto alla classificazione di ciascun immobile in base alle categorie di pregio individuate ovvero se ciò sia avvenuto tenendo conto delle proposte eventualmente avanzate dai cittadini o soltanto sulla base di un mero rilievo esterno che in tal caso si ritiene non sufficiente a consentire l’individuazione degli elementi di cui alla normativa ricordata (orizzontamenti a volta, in legno o comunque di particolare complessità costruttiva o rappresentativi delle tipologie costruttive locali, vani con dimensione minore in pianta non inferiore a sette metri, ambienti comuni quali porticati, androni d'ingresso, scalinate, corridoi con dimensioni volumetriche rilevanti o articolazioni spaziali complesse, stucchi, affreschi, decori lapidei ed altri elementi decorativi, altezze di interpiano maggiori di 3.2 metri).Per ciascun edificio individuato come di rilevante pregio o di pregio storico architettonico si sarebbe dovuto procedere alla compilazione di una scheda, che individuasse posizione, tipo edilizio, elementi di pregio, e fosse accompagnata da riprese fotografiche. Considerata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30.12.2010 (art. 21, comma 1) e il citato DCDR 45/2010 (disposizioni inerenti il limite di contributo per edifici di particolare pregio storico artistico), si ritiene non corretta la distinzione ulteriore effettuata tra edifici di rilevante pregio ed edifici di pregio ai quali tutti indistintamente andrebbero pertanto applicati interventi di restauro e di risanamento conservativo. Si rilevano inoltre delle discordanze tra l’assegnazione della categoria di rilevante pregio o di pregio storico architettonico agli immobili nelle relative cartografie e quanto indicato negli “obiettivi e direttive” relativi agli aggregati che ricomprendono tali immobili dove non si tiene conto, per la maggior parte di essi, della loro classificazione.Nella mappatura degli edifici vincolati, infine, sarebbe stato utile evidenziare gli edifici vincolati con provvedimento diretto (ovvero quelli sui quali esiste un decreto di vincolo del MiBAC), e quelli con provvedimento indiretto (edifici pubblici con più di 70 anni ed edifici di culto), oggetto della verifica di cui al D. Lgs. 42/2004, art. 12, commi 1 e 2.

8) Mappatura degli interventi di messa in sicurezza

Obiettivo della mappatura delle demolizioni eventualmente effettuate nella fase di emergenza e degli interventi di messa in sicurezza insistenti su spazio pubblico è quello di avere una conoscenza dello stato di fatto in grado di orientare sia l’attività di pianificazione sia la cantierizzazione. La ricognizione degli interventi di messa in sicurezza insistenti su spazio pubblico individua possibili ostacoli alla cantierizzazione degli interventi poiché riduce lo spazio di passaggio dei mezzi di trasporto. Nella organizzazione della cantierizzazione e dunque ai fini di una corretta programmazione delle attività si sarebbe dovuto tener conto degli interventi effettuati di messa in sicurezza sia su facciata di edificio che su via pubblica (specialmente nella frazione di Civitaretenga) i quali non risultano né menzionati né opportunamente evidenziati su apposita cartografia con l’indicazione del tipo di intervento effettuato (contrasto con altri edifici, cerchiatura esterna, puntello esterno di ritegno, centinatura).

9) Esiti di agibilità e individuazione del danno

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La quantificazione del danno degli edifici riveste particolare importanza in quanto una corretta quantificazione del grado e della tipologia del danneggiamento è direttamente collegata all'accuratezza di stima dei costi e delle tempistiche della ricostruzione. Per gli edifici che per varie ragioni non sono stati classificati dalla Protezione Civile attraverso l’utilizzo delle schede AEDES e che sono stati valutati dagli ingegneri strutturisti del DICATeA in base al rilievo speditivo effettuato, in funzione del danno rilevato all’esterno dei fabbricati, si ritiene occorrano adeguati approfondimenti e analisi di dettaglio con ulteriori sopralluoghi da richiedere dall’Amministrazione per la corretta determinazione delle tipologie degli interventi da realizzarsi e delle relative quantificazioni dei costi. Sarebbe stata opportuna pertanto una mappatura specifica dell’indicazione degli esiti di agibilità “non ufficiali” assegnati a ciascun edificio in base al rilievo speditivo del danno.

10) Interventi già effettuati

Anche ai fini di una corretta stima dei costi non si è tenuto conto nel PdR degli interventi già effettuati su unità immobiliari classificate con esito di agibilità diverso dalla E dai tecnici della Protezione Civile attraverso le schede AEDES ricomprese in aggregati obbligatori all’interno della perimetrazione. Sarebbe stato opportuno inoltre che tali interventi fossero stati esplicitamente indicati anche attraverso apposita cartografia.

11) Caratteristiche aggregati

Sarebbe stata opportuna la realizzazione di una cartografia dettagliata di analisi delle caratteristiche degli aggregati ovvero con l’indicazione degli aggregati con abitazioni principali in esito A, quelli in esito B e C, quelli in esito E, gli aggregati privi di unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, gli aggregati comprendenti solo edifici fatiscenti o danneggiati ante sisma.

12) Usi degli immobili

Ai fini di una corretta e completa descrizione della consistenza dei due centri sarebbe stata opportuna la realizzazione di una cartografia completa degli usi degli immobili ante sisma indicante oltre gli edifici con unità immobiliari adibite ad abitazioni principali anche gli edifici fatiscenti o diruti, la presenza di eventuali attività commerciali, di servizi pubblici nonché degli usi degli immobili di proprietà pubblica da cui tra l’altro sarebbe risultata l’assenza di strutture pubbliche ospitanti servizi per la comunità.

13) Edifici esterni alla perimetrazione

Nelle cartografie relative alla frazione di Civitaretenga risultano evidenziati alcuni edifici sia pubblici che privati situati al di fuori della perimetrazione senza fornire di ciò alcuna spiegazione. Per altro detti edifici in alcune cartografie sono indicati come privi di informazioni (tra questi l’ex edificio scolastico che risulta agibile con esito A) mentre in altre cartografie ad alcuni viene assegnata la categoria di pregio, in altre ancora l’esito di agibilità.

14) Cantierabilità

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Il piano di ricostruzione fornisce indicazione sull’organizzazione generale dei cantieri di recupero, indicando accessi, percorsi ed aree di servizio. L'organizzazione della cantierizzazione degli interventi volti al ripristino dei danni post-sisma rappresenta un aspetto importante del piano di ricostruzione in quanto la definizione di regole specifiche per la cantierizzazione permette di ottimizzare lo spazio a disposizione, aumentare la densità di cantierizzazione e quindi ridurre il tempo complessivo di esecuzione dei lavori. Ciò favorisce la veloce ripresa del centro storico, nonché facilita il rientro delle popolazioni nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e agevola la ripresa delle attività socioeconomiche del centro storico.A tale proposito il PdR risulta privo di informazioni mancando l’indicazione, anche mediante apposita cartografia, delle aree cantiere, della larghezza delle strade, dei servizi ovvero delle linee elettriche, di approvvigionamento idrico, di dislocazione dei container, delle aree di cantiere per gli aggregati indipendenti, delle baracche di cantiere per uffici, spogliatoi, mense, WC.Al fine di ottimizzare le attività di cantierizzazione e ricostruzione nonché di evitare situazioni di rischio e di interferenza tra i cantieri all’interno del perimetro del piano di ricostruzione, si ritiene importante razionalizzare contemporaneità e successione dei singoli cantieri. Poiché non è possibile nella fase attuale prevedere il contenuto dei singoli progetti, né sapere quali opere saranno eseguite e da quante maestranze, né soprattutto sapere quale sarà l’ordine di presentazione dei progetti, il PdR avrebbe dovuto fornire alcuni dati di analisi dei tessuti storici perimetrati e alcuni criteri di indirizzo perché si possa meglio definire le priorità di intervento. Sarebbe stato pertanto opportuno procedere ad una classificazione dei percorsi di entrambi i nuclei storici che per la loro natura sappiamo essere caratterizzati da raggi di sterzata e da restringimenti, sulla base della loro larghezza, della presenza di ostacoli quali gradoni o gradini, cavalcavia, scarpe, discendenti, l’ampiezza dei raggi di sterzata, etc.

15) Ripresa socio economica

Uno degli obiettivi fondamentali dei piani di ricostruzione, coerentemente da quanto previsto dal Decreto n. 3 del Commissario per la Ricostruzione, è quello di promuovere la ripresa socio economica del territorio di riferimento. A tale proposito il PdR risulta privo di interventi, con annesse valutazioni economiche, per lo sviluppo socio economico che si ritiene debbano essere considerati questi sì come “strategici”.Inteso che uno strumento di programmazione economica per la redazione del piano di ricostruzione dovrebbe avere dimensione ben più ampie di quelle del territorio comunale ed abbracciare un ambito territoriale rappresentato per lo meno dall’area omogenea di appartenenza, si indicano di seguito alcune linee di intervento che comprendono diverse possibili attività:a) Interventi e infrastrutture per la vivibilità: il monitoraggio e messa in sicurezza del territorio in

pericolo di dissesto, l’ottimizzazione energetica degli edifici pubblici anche attraverso l’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili, il miglioramento dell’approvvigionamento idrico attraverso la realizzazione di serbatoi di stoccaggio per l’acqua potabile e/o potenziamento sorgenti, la certificazione EMAS del comune, il recupero e messa in sicurezza delle vedute, dei punti panoramici, del paesaggio agrario costruito, delle strade e dei sentieri storicizzati, il recupero, conservazione e miglioramento degli habitat naturali attraverso la tutela e valorizzazione della flora e della fauna;

b) Tecnologie di informazione e comunicazione: lo sviluppo di servizi amministrativi di base tramite ICT (e-government), la realizzazione e diffusione di servizi sanitari di base tramite ICT, la realizzazione e diffusione di servizi veterinari di base tramite ICT, l’incentivazione di sviluppo di sistemi di telelavoro ed e-commerce;

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c) Sviluppo del settore primario e delle produzioni tipiche: il sostegno per l’innovazione eco-socio-compatibile delle imprese agricole (massimi utilizzo di energie rinnovabili - energy farm), il sostegno alla multifunzionalità delle aziende agricole, il sostegno ai sistemi di produzione biologici, gli incentivi per la promozione e commercializzazione dei prodotti su filiera corta (mercati locali, gruppi di acquisto solidale…) sui mercati locali e nei GAS (Gruppi Acquisto Solidale), il sostegno all’innovazione di prodotto/processo nelle aziende agricole e di prima trasformazione, il sostegno al consolidamento e valorizzazione delle produzioni esistenti attraverso la formazione di consorzi e/o associazioni, gli incentivi per l’avvio di nuove attività produttive, con particolare attenzione all’imprenditoria giovanile, gli incentivi per la promozione e commercializzazione dei prodotti su scala extra-regionale (nazionale ed internazionale) attraverso fiere, convegni, campagne di comunicazione;

d) Riqualificazione e valorizzazione dell’economia turistico-ricettiva: il recupero, salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni culturali storico archeologici e socio-demo-antropologici attraverso la creazione di un “Museo diffuso” con strutture polifunzionali, la creazione di sentieri ciclopedonali per la fruibilità polivalente con le relative infrastrutture di supporto (aree attrezzate, cartellonistica…), la realizzazione di una rete di percorsi per l’escursionismo (trekkyng., cicloturismo e mountain biche), la realizzazione di specifiche azioni di promozione e comunicazione (sito-web, fiere, convegni, giornate aperte, materiale audio-video…) verso l’interno e verso l’esterno, lo studio e realizzazione di pacchetti turistici tematici, il sostegno all’innovazione, al miglioramento e la diversificazione del sistema ristorativo principalmente mirato all’utilizzo dei prodotti del territorio, l’inventarizzazione, calendarizzazione e sostegno di eventi ricreativo-culturali volti ad integrare esigenze turistiche e di rigenerazione del tessuto civico-culturale, realizzazione di una “marca-luogo” (place-brand) che identifichi la qualità del contesto (naturalità, produzioni, servizi offerti, etc.),

e) Sostegno alle imprese e ai cittadini: la mappatura dei possibili interlocutori che vorrebbero promuovere attività di carattere imprenditoriale sul territorio, il sostegno a scuole estive e scuole/associazioni sportive, la realizzazione di programmi di riqualificazione delle maestranze attive locali e promozione dell’artigianato tradizionale locale e dei mestieri tipici e tradizionali.

16) Macerie

Appare generico il piano di smaltimento e riuso delle macerie riportato nell’apposita cartografia dove oltre alla consistenza delle macerie calcolata in riferimento al volume di ogni edificio e al livello di danno attribuito, vengono soltanto indicati: i punti di stoccaggio e carico delle macerie, di cui alcuni individuati in luoghi considerati inadeguati (spazi poco sicuri, ristretti, privati), e i percorsi principali transitabili con i mezzi meccanici senza tener conto della particolare natura dei centri storici caratterizzati dalla presenza di vicoli, stradine, rampe, scale,etc. Il PdR non fornisce, per esempio, alcuna indicazione riguardo i punti di stoccaggio degli elementi di particolare rilievo storico architettonico, dei quali sarebbe prescritto il riutilizzo, che di norma dovrebbe avvenire nell’ambito di ciascun cantiere come non prevede, dato che la totalità delle macerie prodotte a seguito dei lavori di ristrutturazione dell’edilizia pubblica e privata può anche essere smaltita con le procedure ordinarie previste dalla legislazione vigente, se si intende avvalersi di questa possibilità oppure ricorrere all’utilizzo di procedure straordinarie.In merito allo smaltimento delle macerie derivate dalle demolizioni e dalle lavorazioni della ricostruzione, si suggerisce la redazione, in fase d’attuazione del piano di ricostruzione, di un

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“programma organizzativo”, in modo tale che gli operatori della ricostruzione saranno in grado di smaltire secondo norme di legge tutti i residui fisici derivati dall’opera di ricostruzione.

17) Stato e funzionamento delle reti

Il Piano di Ricostruzione dovrebbe fornire precise indicazione sulla dislocazione, consistenza e stato di danneggiamento delle infrastrutture urbane delle reti tecnologiche e prevedere secondo diverse priorità ed impegni di spesa la loro riparazione sino al raggiungimento della loro completa efficienza.A tale proposito il PdR risulta totalmente privo di una qualche descrizione dello stato e del funzionamento delle reti. La conoscenza esaustiva dello stato attuale delle reti e dei sottoservizi si ritiene invece costituisca una fase essenziale ai fini della definizione di un piano di ricostruzione ovvero della determinazione della stima dei costi e prima ancora delle priorità d’intervento dal momento che la loro funzionalità è indispensabile per l’effettivo riuso dei fabbricati. Obiettivo principale sarebbe stato quello di valutare, per quanto possibile, gli eventuali disfunzionamenti connessi all’evento sismico in modo da stabilire quali sono quelli non funzionanti da ripristinare integralmente e quelli funzionanti da manutenzione e riparazione. La ricognizione si sarebbe potuta effettuare attraverso la documentazione in possesso degli enti gestori delle reti e gli esiti degli eventuali disfunzionamenti rilevare in fase di esercizio in modo da ottenere un quadro integrato dello stato e del funzionamento delle reti.La documentazione C.7.1 e C.7.2 denominata “Navelli. Reti infrastrutturali” e rispettivamente “Civitaretenga. Reti infrastrutturali” risulta estremamente generica dal momento che viene indicato soltanto il tracciato della rete idrica, del gas e fognante e la relativa lunghezza complessiva. Manca totalmente il riferimento all’illuminazione pubblica, rete elettrica e rete telefonica.Lo stato delle reti infrastrutturali sarebbe dovuto essere completo, anche mediante la realizzazione di apposite cartografie, dei seguenti dati tra l’altro in possesso dei gestori delle reti: Per la rete idrica: l’indicazione della dimensione e tipo di tubature (se in acciaio, in ghisa, in pead),

la localizzazione dei pozzetti, delle condotte più obsolete e/o danneggiate dal sisma anche a seguito di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti delle rete.

Per la rete elettrica: l’andamento del sistema di distribuzione elettrica ovvero i tracciati con l’indicazione dei diversi allacci alle varie utenze e quindi in che quantità e da quale cabina di smistamento arriva l’energia, le dimensioni dei cavi e la loro potenza, l’indicazione delle possibili criticità della rete, come possono essere i cavi aerei disposti in modo disorganico, delle linee più obsolete e/o danneggiate dal sisma anche a seguito di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti delle rete.

Per la rete gas: l’indicazione dei diversi tracciati distinti per tipologia, i nodi di congiunzione tra i tubi, i gruppi di riduzione e le valvole di apertura e chiusura che sarebbero dovuti essere facilmente rintracciabili grazie al loro esatto posizionamento su carta dal momento che la rete è di recente realizzazione, se sono state riscontrate fuoriuscite di gas.

Per la rete fognaria: l’indicazione della dimensione e tipo di tubature (se in cemento, in gres, in pvc), la localizzazione dei pozzetti, delle condotte più obsolete e/o danneggiate dal sisma anche a seguito di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti delle rete.

Per la rete d’illuminazione: con una mappatura dei diversi punti di illuminazione oltre ai diversi tipi di dispositivi presenti nei centri (lampioni di tipo classico con altezza variabile da 6 m a 8 m, lanterne su palo con altezza variabile da 4 m a 6 m, e lampioni con lampada a sfera, lampioni su braccio, lanterne su braccio e lampade su filo (da un edificio all’altro), l’indicazione delle linee più

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obsolete e/o danneggiate dal sisma anche a seguito di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti delle rete.

18) Lo stato degli spazi pubblici

Le indagini e i rilievi sullo spazio aperto rappresentano una forma di conoscenza e di avvicinamento essenziale al progetto di ricostruzione e valorizzazione dei centri storici. Esse rispondono all’esigenza (esplicitata anche negli Indirizzi di capitolato tecnico della struttura Tecnica di Missione del 21/10/2010) di disporre di tutte le informazioni e conoscenze necessarie al processo di ricostruzione dei territori urbani colpiti dal sisma e pervenire ad un quadro preciso circa le condizioni in cui versano gli spazi pubblici. L’obiettivo prioritario della campagna di rilievi dovrebbe essere quello di ricostruire le modalità di funzionamento dei centri e le loro trasformazioni storiche, analizzando da vicino il rapporto tra spazio aperto (strade, slarghi, piazze) e spazio costruito. L’individuazione di materiali e modalità costruttive ricorrenti e dei fattori di degrado e compromissione dovrebbe essere inoltre finalizzata ad evidenziare con chiarezza i disfunzionamenti e le criticità antecedenti al sisma, nonché i danni e gli aggravamenti ad esso eventualmente riconducibili. Al fine di ricondurre alla piena funzionalità e sicurezza gli ambiti di interesse, una specifica considerazione si sarebbe dovuta rivolgere anche al sistema degli spazi pubblici. Ciò anche per valutare l’incidenza che gli interventi sul sistema infrastrutturale e dei sottoservizi andranno a determinare nel quadro complessivo dell’attività di ricostruzione. In tal senso si sarebbe dovuta condurre una specifica analisi al fine di pervenire per le diverse tipologie di spazi alla determinazione della loro consistenza in termini quantitativi e qualitativi. Elementi indispensabili per collocare il programma di interventi da prevedersi sia nella prospettiva della ricostruzione, sia in quella di uno sviluppo territoriale basato sulla valorizzazione del patrimonio storico culturale.Invece il pdr risulta privo di informazioni dettagliate relative ai caratteri dei diversi spazi pavimentati e al loro stato di conservazione e degrado mancando l’indicazione caso per caso, anche attraverso apposita cartografia, dei tipi e dei materiali delle pavimentazione esistenti, da quelle storiche e consolidate (in materiale lapideo calcare) a quelle considerate incongrue o estranee alla tradizione locale (in asfalto, porfido, cemento), nonché del loro stato di degrado ai fini della individuazione della tipologia di intervento da effettuarsi e la quantificazione accurata dei costi di ricostruzione.Si sarebbe dovuto altresì provvedere a rilevare la presenza di arredi e manufatti (fontane, edicole sacre, sedute) presenti nel centro storico, testimonianza spesso preziose e irripetibili di modi di vita e culture collettive del passato.

19) Interventi sugli spazi pubblici

Il piano di ricostruzione fornisce indicazioni progettuali per gli spazi aperti pubblici indicando in maniera dettagliata quali sono le opere ed interventi che hanno come fine il recupero e la valorizzazione degli spazi pubblici urbani, la cui gestione ed intervento sono attuati dalla pubblica amministrazione o delegati a privati secondo le regole che la normativa vigente mette a disposizione. L’individuazione degli interventi sugli spazi pavimentati e spazi verdi pubblici risponde ad uno degli adempimenti fondamentali del piano di ricostruzione secondo quanto previsto dall’art. 5 del DCD3/2010 con particolare riguardo al tema della riqualificazione come valore aggiunto ed ineliminabile della ricostruzione. Tali interventi inoltre dovrebbero anche essere funzionali alla messa in sicurezza degli spazi e dei percorsi (cfr. punto 25) e alla necessaria integrazione con gli interventi di ristrutturazione delle reti e sottoservizi.

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A riguardo il PdR risulta completamente privo di indicazioni progettuali per gli spazi pubblici prevedendo semplicemente il completo rifacimento per entrambi i centri storici. Ai fini della attuazione del piano si sarebbero dovute definire le categorie di intervento da applicarsi al sistema degli spazi pubblici (manutenzione straordinaria, riqualificazione, restauro critico-conservativo, ristrutturazione) con l’individuazione caso per caso, anche attraverso apposita cartografia, del tipo di intervento previsto. Per gli spazi pubblici anche la stima dei costi effettuata tenendo conto delle indicazioni fornite dalla STM sarebbe stata più precisa se differenziata in rapporto alle diverse categorie di intervento.

20) Vulnerabilità del sistema infrastrutturale e dei servizi

La rete viaria comunale rappresenta un elemento di interesse soprattutto nella prospettiva di considerare la vulnerabilità urbanistica nella previsione dell’individuazione delle vie di fuga degli abitanti.L’interpretazione del piano di ricostruzione come strumento finalizzato anche alla prevenzione del rischio richiede che siano utilizzati, nella sua perimetrazione, criteri connessi alle prestazioni fornite in regime di emergenza. Ciò comporta una riflessione specifica non solo sul sistema dell’accessibilità ma anche e soprattutto su quello delle reti dei sottoservizi. Nell’ambito delle infrastrutture e dei sottoservizi è molto importante il ragionamento sulla loro funzionalità soprattutto a seguito del sisma. La necessità di mantenere anche dopo il sisma un livello di prestazione dell’insediamento sufficiente a farlo funzionare comunque riporta il problema dei servizi a rete nell’alveo del recupero urbano antisismico. Per mantenere un sufficiente livello di efficienza funzionale è infatti necessario valutare la vulnerabilità delle reti tecnologiche e dei sottoservizi per poter agire su di essi, indirizzando selettivamente l’intervento sulle componenti delle reti in base al contributo che ciascuna da al sistema nel suo complesso. Per quanto detto, quindi, ai fini dell’individuazione di interventi per il miglioramento della vulnerabilità ed accessibilità del sistema urbano, nell’ambito delle infrastrutture e dei sottoservizi grande rilevanza avrebbe assunto nel PdR la valutazione della loro funzionalità soprattutto a seguito del sisma mentre al paragrafo 3.4.5 della “Relazione” si afferma “Per la stima del costo degli interventi per le opere infrastrutturali e gli spazi pubblici in questa fase si è prevista la sostituzione completa. Questa semplificazione, cautelativa in relazione al finanziamento necessario, potrà essere superata con un supplemento di indagine relativo allo stato delle reti tecnologiche. Ad oggi non è infatti possibile valutare quali porzioni delle reti possano essere rimessi in esercizio e quali debbano essere completamente sostituite. Fino a questa integrazione non è possibile operare altrimenti neppure per quanto attiene al trattamento dello spazio pubblico, in particolare riguardo alla possibile conservazione delle pavimentazioni di maggior pregio presenti nei due centri storici. Operare per la completa sostituzione dei sottoservizi obbliga, infatti, alla manomissione e al conseguente ripristino, restauro o sostituzione delle pavimentazioni esistenti”.

21) Individuazione delle grotte

Dato che all’art. 86 “Interventi nei seminterrati e interrati – Grotte” delle “Norme Tecniche di Attuazione” sono fornite a riguardo alcune prescrizioni e indicazioni di possibili interventi strutturali e morfologico ambientali ammessi, sarebbe stata opportuna la realizzazione di una cartografia con l’individuazione di dette cavità sotterranee scavate nei secoli sul terreno o sulla roccia e utilizzate come cantine, depositi ed altre destinazioni compatibili.

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22) Stato dei suoli e sottosuoli

Le opere di riparazione, recupero strutturale ed architettonico, miglioramento ed adeguamento sismico hanno il compito di comprendere anche un corretto ed equilibrato rapporto delle strutture edilizie con i suoli e sottosuoli sui quali poggiano gli edifici sui quali si interviene. Ulteriore elemento importante nel prevedere la ricostruzione dei centri storici e dei loro edifici è l’orografia ed il modo in cui detti edifici sono posati sul terreno. Uno dei problemi essenziali del sisma è infatti il modo in cui gli edifici si rapportano ai terreni ed ai suoi movimenti. Al di là delle considerazioni tecniche, nella definizione dei diversi livelli di progettazione sarà importante comprendere come possono reagire gli edifici rispetto ai movimenti sismici del terreno e quanto possono incidere eventuali cavità sotterranee. In riferimento a questi risultati sarà importante rilevare come le fondazioni in rapporto al punto di posizionamento degli edifici sui terreni abbiano reagito rispetto agli eventi sismici e con quali tipologie d’intervento si è agito negli ultimi decenni rispetto alle problematiche fondali ed ai rapporti edificio-terreno.Sono di supporto a tali valutazioni tutti gli studi generali di microzonazione sismica, geologici, geomorfologici ed idrogeologici (Carta della pericolosità e del rischio idrogeologico, Carta del rischio geologico, etc.) che tuttavia risultano in minima parte prodotti per le aree sulle quali insiste il PdR al di là del fatto che sia inoltre prescritto per ogni progetto d’intervento lo studio del suolo derivato da una conoscenza specifica anche attraverso analisi e sondaggi in sito, studio che indicherà caratteristiche geofisiche, geotecniche, geomorfologiche ed idrogeologiche indicando dati e valori di riferimento sui quali basare il progetto strutturale d’intervento.

23) Immobili con proposte di acquisizione pubblica e di sostituzione

L’atto di approvazione del piano di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste dallo stesso, sulla base della quale possono essere direttamente avviate le singole procedure espropriative ai sensi DPR 8 giugno 2001, n. 327. La pubblicazione dell’atto di approvazione del piano di ricostruzione costituisce notifica a tutti gli effetti ai proprietari degli immobili compresi nel piano. Ai fini dell’attuazione del piano di ricostruzione non risultano pertanto chiaramente individuati, anche attraverso apposita cartografia, eventuali immobili e spazi aperti che possono essere oggetto di esproprio da parte della Pubblica Amministrazione o per i quali si propone l’acquisizione pubblica (ai fini della messa in sicurezza, della realizzazione di spazi pubblici attrezzati, di aree di attesa sicura, etc.) e i criteri per la determinazione dei valori delle indennità di esproprio. Ciò anche in considerazione del fatto che l’Amministrazione ha proposto autonomamente alcuni aggregati prevedendo in via cautelativa i costi imputabili alle voci collegate, quali spese per l’eventuale acquisizione degli immobili, per le commissioni giudicatrici, per altre opere a corredo, e che tra questi aggregati vi sono alcuni per i quali sono previsti interventi di messa in sicurezza in quanto costituiti da edifici che erano già prima del sisma in stato di abbandono e degrado.

24) Modalità di attuazione degli interventi

Non risultano indicate e opportunamente evidenziate anche attraverso apposita cartografia le modalità di attuazione degli interventi previsti ai sensi del Decreto 3/2010, comma 1 lettere a) e b) ovvero:

le unità edilizie isolate, classificate nelle verifiche di agibilità con categoria A, B, C, D, E o F, da attuarsi mediante interventi singoli, anche ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/09, 3779/09 e 3790/09 e successive modifiche e integrazioni;

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gli aggregati edilizi che comprendono edifici classificati nelle verifiche di agibilità con categoria D, E o F, da attuarsi mediante interventi in forma associata (Associazione di proprietari con designazione di procuratore speciale oppure costituzione di Consorzio di proprietari e di titolari di diritto reale di uso, usufrutto o abitazione con elezione del Presidente del Consorzio) ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e successive modifiche e integrazioni;

gli aggregati edilizi che non comprendono edifici classificati nelle verifiche di agibilità con categoria D, E o F, da attuarsi preferibilmente mediante interventi in forma associata, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e successive modifiche e integrazioni, o mediante interventi singoli, anche ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/09 e 3779/09 e successive modifiche e integrazioni;

gli aggregati edilizi che comprendono edifici privi di classificazione (sebbene classificati dagli ingegneri strutturisti del DICATeA - per i quali si dovrebbe richiede verifica di agibilità) da attuarsi mediante interventi in forma associata ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e successive modifiche e integrazioni

le unità/porzioni d’ambito per le quali è necessario un intervento urbanistico preventivo ovvero per le quali è prevista l’approvazione di un programma urbanistico coordinato e/o di un programma urbanistico integrato ai sensi dell’art. 7 comma 1, lettera b) del dDCDR 3/10.

25) Percorsi e spazi sicuri

Il Piano di Ricostruzione al fine di garantire il miglioramento delle prestazioni del centro abitato rispetto ad eventuali eventi sismici deve prevedere un sistema di percorsi e spazi sicuri che tuttavia nel nostro caso non risulta per nulla contemplato. Si sarebbe dovuto procedere pertanto all’individuazione, anche su apposita cartografia, di tali percorsi e spazi fondamentali in situazioni di emergenza ovvero i percorsi di collegamento alla viabilità territoriale, percorsi di collegamento alle funzioni strategiche, i percorsi di collegamento fra parti urbane, quelli di accesso ai centri storici che hanno una larghezza e un raggio di sterzata tali da garantire l’accesso dei mezzi di soccorso, i percorsi sicuri a carrabilità limitata o non carrabili che costituiscono il naturale prolungamento dei percorsi di accesso al centro storico permettendo tuttavia la carrabilità ai mezzi di soccorso nonché le area di attesa nelle quali accogliere la popolazione prima della fase parossistica dell’evento o nell’immediato post-evento, le aree di ricovero nella quale installare i primi insediamenti abitativi e le strutture di accoglienza per la popolazione colpita, le aree di ammassamento nella quale convogliare i soccorritori, le risorse ed i mezzi di soccorso della popolazione coerentemente con quanto dovrebbe essere previsto dal Piano Comunale per l’Emergenza e la Protezione Civile.Con riferimento ai contenuti delle Norme Tecniche per le Costruzioni (DMI 14/01/2008) e della relativa Circolare Esplicativa (CMI 02/02/2009, n.617), nonché della Direttiva per Valutazione e Riduzione del Rischio Sismico del Patrimonio Culturale (DPCM 09/02/2011) il PdR avrebbe dovuto fornire criteri e indirizzi prestazionali di intervento per la sicurezza e per la riduzione del rischio sismico. Al fine di garantire dunque un adeguato funzionamento in termini sia di evacuazione in caso di emergenza sia di accesso ai mezzi di soccorso, sarebbe stato opportuno prevedere una eventuale messa in sicurezza dei percorsi attraverso un adeguamento sismico per le fronti stradali delle unità edilizie che si aprono sui percorsi sicuri rispetto a tutte le altre oltre alla realizzazione e/o adeguamento di strutture (ovvero ricoveri al chiuso viste le caratteristiche climatiche e ambientali del luogo) indispensabili in fase di emergenza ma utilizzabili anche in regime ordinario.

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26) Stima dei costi

La stima dei costi effettuata appare troppo approssimativa sia per quanto riguarda gli interventi privati che di interesse pubblico. In particolare per l’esecuzione degli interventi di recupero, riparazione e ricostruzione sugli edifici privati costituenti gli aggregati edilizi obbligatori è stato stabilito un costo base di 1750 €/mq sia per gli edifici con esito di agibilità B e C che per quelli di esito E con le maggiorazioni aggiunte solo per questi ultimi del 60% e del 100% rispettivamente per gli edifici di pregio storico architettonico e per gli edifici vincolati. Alla determinazione dei costi base dei lavori si sarebbe dovuto invece procedere distinguendo tra edifici con esito di agibilità B e C e quelli con esito di agibilità E prevedendo per entrambi, in considerazione del fatto che non esiste per i primi un limite di contributo, le predette maggiorazioni previste dall’OPCM 3917/2010 e del Decreto n. 45/2010. Sarebbe stato opportuno motivare la scelta dei costi base piuttosto elevata rispetto agli interventi fuori dai centri storici, dalla considerazione di alcuni fattori e condizioni differenziati che si riflettono sui costi di recupero quali le difficoltà di accessibilità e spazi di manovra ridotti in ragione delle dimensioni delle strade, le limitate dimensioni delle aree di cantiere per la carenza di ampie superfici Imprevisti legati alla composizione delle strutture murarie antiche Incidenza dello spessore degli apparati murari negli edifici antichi sottoposti a recupero, la presenza di parti di costruzione e finiture che meritano particolare attenzione nel recupero, l’incidenza della manodopera e dei materiali nel recupero di strutture antiche.Al fine di rendere più attendibile possibile il fabbisogno finanziario della ricostruzione, nel calcolo dei costi relativi agli interventi privati si sarebbe dovuta attuare una ulteriore distinzione tra interventi su aggregati con edifici con esito E e quelli su aggregati senza edifici con esito E dal momento che soltanto per gli immobili con esito A, B e C in aggregati del primo tipo la normativa prevede degli incrementi. Ciò anche in considerazione del fatto che alcuni degli aggregati obbligatori individuati potrebbero non ricomprendere edifici classificati con esito E a seguito di ulteriori e più approfondite verifiche di agibilità che riteniamo necessarie per la corretta determinazione delle tipologie degli interventi da realizzarsi e

delle relative quantificazioni dei costi su quegli edifici valutati dagli ingegneri strutturisti del DICATeA. Così pure nel calcolo dei costi si sarebbe dovuto tener conto dell’uso degli immobili distinguendo tra prime case e seconde case (o altro uso) considerato che per queste ultime è differente l’importo del contributo riconosciuto.Anche nella stima delle somme a disposizione della stazione appaltante si rilevano diverse imprecisione come quelle relative al compenso spettante al rappresentante legale del consorzio o al procuratore speciale che ai sensi dell’OPCM 4013/2012 sono invece così determinate:- 2% dell’importo ammesso a contributo per importi fino a € 1.000.000,00;- 1% dell’importo ammesso a contributo per importi tra € 1.000.000,00 e € 5.000.000,00;- 0,5% dell’importo ammesso a contributo per importi tra € 5.000.000,00 e € 10.000.000,00;- 0,2% dell’importo ammesso a contributo per importi eccedenti i € 10.000.000,00.Riguardo poi gli interventi su edifici privati di possibile attuazione del pubblico mediante commissariamento sarebbe stata utile in aggiunta ai quadri economici una dettagliata descrizione sulla determinazione delle voci di costo dal momento che entrano in gioco somme non necessarie in regime privatistico. Per quanto riguarda infine la stima dei costi effettuata riguardo gli interventi sulle reti infrastrutturali e gli spazi pubblici non risulta chiaro se i costi unitari individuati sono comprensivi di tutte le somme a disposizione della stazione appaltante. Se così fosse sarebbe opportuno che gli importi complessivi determinati fossero disarticolati in costo delle opere e somme a disposizione.

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27) Procedura di Valutazione Ambientale Strategica

In quanto strumenti di pianificazione e progetto, i Piani di Ricostruzione sono soggetti all’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Nell’ambito di tale procedura, occorre tuttavia verificare, in via preliminare, se sussistono i presupposti (di cui al D.lgs 152/2006 e s.m.i. exc art. 7 commi 2 e 4) per l’attivazione di una vera e propria VAS o se è possibile attestarne l’esclusione. Dal PdR non risulta se sia stata effettuata tale verifica di assoggettabilità, detta anche screening, finalizzata quindi a valutare la possibilità di dover applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità definite dall'art.12.

Navelli, lì 7 Agosto 2012

Il Capogruppo F.to Gaetano Cantalini