originale COMUNE di BALSORANO (L’AQUILA) · fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art....
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originale
COMUNE di BALSORANO (L’AQUILA)
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n. 32
del Reg.
OGGETTO: Art. 194, comma 1, lett. a), D.lgs. 267/2000: Decreto
Ingiuntivo non opposto n. 212/2015 e successivi atti esecutivi,
riconoscimento debito fuori bilancio. Accordo transattivo con la
controparte (ditta GSM Impianti), con rateizzazione pluriennale.
L’anno DUEMILASEDICI il giorno SEDICI del mese di AGOSTO alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di prima convocazione ed in
sessione STRAORDINARIA il Consiglio del Comune intestato.
Alla trattazione dell’ordine del giorno indicato nell’epigrafe risultano presenti:
1 Dott. Mauro TORDONE Sindaco Sì
2 Sig. Giovanni TUZI Consigliere Sì
3 Sig. Gino CAPOCCITTI Consigliere No
4 Sig. Francesco VALENTINI Consigliere Sì
5 Sig.ra Romina MARGANI Consigliere Sì
6 Dott. Roberto Tony GISMONDI Consigliere Sì
7 Sig. Guido LAURINI Consigliere No
8 Sig.ra Antonella BUFFONE Consigliere No
ASSEGNATI n. sette + Sindaco PRESENTI: quattro + Sindaco
IN CARICA n. sette + Sindaco ASSENTI: Gino Capoccitti, Guido Laurini e Antonella
Buffone
- Ai sensi dell’art. 39, del T.U. 18.08.2000, n. 267, e degli 29, 29 bis e 29 ter, lettera b), dello
Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del
21.11.2015, presiede il Consigliere: Romina MARGANI.
- Risulta assente l’assessore, non consigliere, dott.ssa Giulia GIORGI.
- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI.
- La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale, il Presidente,
introduce l’argomento iscritto nell’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO
Premesso che:
in data 04.06.2016, prot. n. 3322, veniva notificato decreto ingiuntivo (n. 212/15) per conto
della ditta GSM Impianti s.r.l., con il quale si ingiungeva al comune di Balsorano il pagamento della
somma complessiva di € 78.359,11, oltre interessi come da domanda, onorari, spese di
procedimento ed accessori;
tale decreto non era opposto nei termini di legge e pertanto veniva munito della formula
esecutiva in data 23.09.2015;
tuttavia, in seguito alla notifica del decreto, l’amministrazione comunale, con determina 93T
del 29.09.2015, procedeva alla liquidazione della somma di € 37.242,53, importo dovuto per
diverse prestazioni rese nel corso degli anni dalla citata ditta GSM ed evidentemente aventi
copertura in bilancio;
in data16 giugno 2016, prot. n. 3258, la stessa GSM, in esito all’adempimento parziale,
faceva notificare, relativamente alla parte inadempiuta, atto di precetto;
in data 9 luglio 2016, prot. n. 3814, è stato notificato conseguente atto di pignoramento
presso terzi per l’importo complessivo di € 51.395,99;
occorre considerare che secondo l’orientamento pacifico della Corte dei Conti anche i
decreti ingiuntivi (esecutivi e non opposti) rientrano nel novero dei provvedimenti di cui alla lettera
a) dell’art. 194 del TUEL (cfr., ex multis, Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la
Basilicata Deliberazione n. 121/2013/PAR, del 27.11.2013; Corte dei conti, sez. regionale di
controllo per l’Emilia Romagna 241/2013/PAR, del 25.06.2013;
è, altresì, assolutamente prevalente l’orientamento della stessa Corte dei Conti circa “la
possibilità o meno, per gli uffici amministrativi di un Ente locale, di eseguire pagamenti di debiti
fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 194, comma 1, lettera a, del d. lgs. n° 267 del
2000 cit.), anteriormente alla deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti stessi, nel caso
in cui “nel bilancio di previsione siano state prudentemente allocate le risorse finanziarie per farvi
fronte”.Secondo la Corte, infatti, “, alla luce dell’attuale normativa, non è consentito all’ente locale
discostarsi dalle prescrizioni letterali dell’art. 194 TUEL. In mancanza di una disposizione che
preveda una disciplina specifica e diversa per le sentenze esecutive […] la Sezione ritiene di non
poter accogliere, allo stato attuale, un’interpretazione estensiva dell’art. 14, comma 2, cit. che
consenta […] agli enti locali di procedere al pagamento prima della delibera consiliare” (così, ex
alteris, Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania Del/Par n. 236 /2015);
Considerato, quindi, che – al cospetto dei chiari ed inoppugnabili provvedimenti
giurisdizionali richiamati – sia indispensabile procedere, come prescritto dalla legge, al
riconoscimento del debito fuori bilancio;
Preso atto che:
sono state avviate trattative con la controparte al fine di definire bonariamente le pendenze
in atto e ciò al fine di ridurre le pretese della stessa controparte in ordine agli interessi maturati ed a
tutti gli accessori ed offrendo, nel contempo, alla stessa un calendario certo e concordato di
pagamenti dei crediti dalla stessa vantati;
si è convenuta una bozza di accordo transattivo che definisca questi aspetti e che è stata
accettata (con una sigla preliminare) dalla rappresentante della controparte;
la ditta GSM impianti srl rinuncia, pertanto, agli interessi ed a tutti gli accessori dedotti negli
atti monitori/esecutivi, accettando di vedersi liquidata solo la residua parte della quota capitale
dedotta nell’originario decreto ingiuntivo notificato il 04.06.2015;
le clausole essenziali dell’intesa raggiunta, salvo migliore definizione in sede di stipula
dell’accordo transattivo definitivo, sono contenute nella bozza che si allega al presente atto;
la somma da liquidare alla plurimenzionata ditta GSM è dunque pari ad € 41.116,58,
risultante quale differenza tra l’originaria somma capitale pretesa dalla stessa GSM e dedotta negli
atti avviati contro questo Comune, pari ad € 78.359,11, e la somma nelle more già liquidata dal
Comune, pari ad € 37.242,53, restando esclusa ogni ulteriore forma di ristoro per spese ed interessi
ex D.lgs. n. 231/2002, pur pretesi in sede monitoria/esecutiva;
l’accordo transattivo, quale strumento giuridico utile a definire modalità e tempi di
pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei riguardi delle imprese, è incoraggiato
dalla legge ed in particolare dall’art. 35, comma 3.bis, del D.L. 24.01.2012, n. 1;
l’intesa conclusa, alle condizioni date, appare sicuramente conveniente per il Comune;
avendo acquisita sommaria relazione da parte dell’Ufficio tecnico che, (qui allegata) illustra
gli antefatti storici e l’origine dei crediti vantati da GSM Impianti;
Considerato che, sebbene l’intesa che si intende concludere con la controparte abbia carattere
oggettivamente “novativo”, il debito con la stessa controparte, GSM Impianti Srl, nasce
ontologicamente come debito fuori bilancio, in quanto derivante dal decreto ingiuntivo non opposto,
e come tale esso debba essere ancora considerato, attese le esigenze di “trasparenza”, giuscontabile
ma anche politica, che sono connesse alla formalizzata procedura di riconoscimento prevista
dall’art. 194 TUEL (cfr. ancora sez. Basilicata Deliberazione n. 121/2013/PAR, del 27.11.2013),
mentre, per altro verso, in materia di debiti fuori bilancio, appare sempre “imprescindibile”
“l’attività valutativa da parte dell'organo consiliare, ascrivibile alla funzione di indirizzo e
controllo politico amministrativo, che non ammette alcuna possibilità di interposizione, sia pur in
via d'urgenza, da parte di altri organo” (così: sez. Campania Del/Par n. 236 /2015. Sulla funzione
“garantistica” del formalizzato procedimento di riconoscimento di debito prescritto dalla legge si
veda anche Corte dei conti, sez. di controllo, Campania - parere 26 luglio 2011, n.384. Alle
esigenze di trasparenza della procedura formalizzata di riconoscimento dei debiti fuori bilancio si
lega anche l’onere di trasmissione previsto dall’art. 23, comma 5, della L. 27.12.2002, n. 289);
Visto l’art. 239, comma 1, lett. b), n. 6 del D.lgs. 267/2000 ed acquisito il parere favorevole
del Revisore dei Conti;
Richiamato, dunque, l’art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede:
“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità
stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori
bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;”;
Atteso che, come prevede la evidente ratio della norma, in questa stessa seduta, in successivo punto
all’ordine del giorno, è previsto che questo Consiglio deliberi in ordine all’“Assestamento generale
di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e
193, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000”;
Visto l’art. 23, comma 5, della L. 27-12-2002 n. 289, che prevede: “I provvedimenti di
riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed
alla competente procura della Corte dei conti. ”;
Invocato l’art. 42, comma 2, lett. i), del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, riguardo la calendarizzazione
della spesa;
Visto lo statuto comunale;
Assunti i pareri ai sensi dell’art. 49 del decreto lgs 267/2000;
Con voto favorevole unanime
DELIBERA
Di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000, il
debito fuori bilancio derivante dagli atti richiamati nella premessa ed assommante ad € 41.116,58,
preso atto che controparte ha dichiarato di voler rinunciare a tutti gli accessori, spese ed interessi;
Di approvare, all’uopo, l’allegato schema di accordo transattivo che costituirà base per la stipula del
susseguente e definitivo atto tra le parti;
Di riconoscere che tale somma graverà sul capitolo 2495 (pagamento debiti fuori bilancio), C.
Mecc. 1010808, SIOPE 1802, cod. /Prog. AC 01/11 Tit. AC 10; P. condi AC 1.10.99.99.999, la
cui capienza viene, all’uopo, integrata con la deliberazione di assestamento generale di cui a
successivo punto dell’ordine del giorno della presente seduta, in conformità alla ratio delle
disposizioni di legge che tiene strettamente collegati gli atti di cui agli artt. 193 e 194 del D.lgs.
267/2000;
Di riconoscere che, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002, copia del presente atto viene
trasmessa alla competente Procura della Corte dei Conti ed al Revisore dei conti;
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile con voto favorevole unanime; se ne trasmette copia all’ufficio di
ragioneria per la tempestiva liquidazione del debito, onde rispettare l’impegno che si assume con la
controparte.
ACCORDO TRANSATTIVO
Con la presente scrittura privata, redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge,
tra:
il Sig. …………………….., nato a …………………………………………., il
………………………………….., residente in ……………………………………………………..,
via ………………………………………., Responsabile pro tempore dell’Ufficio tecnico del
Comune intestato, domiciliato per l’atto presso la sede comunale di Balsorano che qui interviene in
nome, per conto e nell’interesse del Comune testé nominato, C.F. 00211900667 - di seguito
indicato “Comune”
e
ed il sig. ……………………………………………….., nato a _________________________,
residente in ___________________________, c.f. n ._____________________________; legale
rappresentante pro tempore di GSM Impianti S.R.L., con sede in
………………………………………, via ……………………………., P.I.
……………………………………………
Premesso che:
La predetta GSM Impianti S.R.L. ha eseguito in passato numerosi interventi e lavori per
conto del Comune di Balsorano, senza essere stata remunerata;
dopo vari e vani solleciti, in data 04.06.2015, ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo al
fine di vedersi corrisposti i crediti maturati e fatturati a partire dal 2007, per un totale di €
78.359,11;
il decreto, munito dei crismi di rito, non veniva opposto dal Comune di Balsorano, il quale
invece, con determina n. 93T del 29.09.2015, procedeva al pagamento parziale dei debiti dovuti, per
l’importo di € 37.242,53;
preso atto dell’adempimento parziale, GSM in data 14.06.2016, procedeva alla notifica di
atto di precetto e successivamente, in data 9.07.2016, al conseguente pignoramento presso
terzi per l’importo di € 51.395,99, comprensivi della residua sorte capitale inadempiuta con
la citata determinazione 93T (pari ad € 41.116,58), oltre interessi moratori (calcolati secondo
D.lgs. 231/2002), varie spese di lite ed accessori;
le parti convengono sulla necessità di definire le pendenze in atto attraverso un accordo
transattivo che, novando la fonte delle obbligazioni, stabilisca anche un piano di pagamenti che
risulti certo e comunque compatibile con le rispettive necessità;
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
1) La premessa, con gli atti in essa richiamati, è parte integrante del presente accordo;
2) L’odierna transazione è convenuta e sottoscritta dalle parti a completa definizione transattiva
dei rapporti pendenti a seguito dei rapporti intercorsi tra le parti e dei susseguenti provvedimenti
giurisdizionali, come richiamati in premessa, donde le stesse parti null’altro avranno a pretendere
reciprocamente l’una dall’altra, se non l’esecuzione dell’odierna convenzione;
3) le parti riconoscono che il Comune di Balsorano è debitore nei riguardi della GSM Impianti
S.R.L. della somma di € 41.116,58 per prestazioni rese dalla stessa GSM Impianti S.R.L. in favore
del Comune e già regolarmente fatturate a partire dall’anno 2007;
4) GSM Impianti S.R.L. rinuncia a tutte le pretese accessorie rispetto a tale credito, e
precisamente rinuncia agli interessi, a tutte le spese di procedura e notifica, all’imposta di registro,
come enunciati nell’atto di precetto notifico il 16 giugno 2016, rinuncia altresì ad ogni altra voce di
credito derivante dal credito principale enunciato al precedente punto 3);
5) a fronte di dette rinunce, il Comune di Balsorano si impegna a rispettare il seguente e
tassativo calendario di pagamenti:
entro il 30 settembre 2016, si impegna a versare in favore della ridetta GSM Impianti
S.R.L. la somma di € 10.000,00;
entro il 30 giugno 2017, si impegna a versare in favore della stessa GSM Impianti
S.R.L., la residua somma di € 31.116,58;
i pagamenti, alle predette scadenze, saranno effettuati mediante
……………………………
6) Con il pagamento delle predette somme le parti dichiarano di non avere più nulla a
pretendere l’una dall’altra a qualsiasi titolo;
7) Le parti riconoscono la natura novativa del presente atto transattivo.
8) Gli eventuali oneri fiscali, compresi i bolli, relativi alla registrazione del presente atto
restano a carico del Comune di Balsorano.
Così letto, confermato e sottoscritto dalle parti come sopra costituite, in Balsorano, nella casa
comunale, in data ……………………………………..
per IL COMUNE per GSM Impianti S.R.L.
Il ………………..