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M. Rosaria Micheloni a.a.2017/18 Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali Politiche e diritto dell’immigrazione: il contesto istituzionale e i riferimenti normativi

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Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti

multiculturali

● Politiche e diritto dell’immigrazione:● il contesto istituzionale e i riferimenti

normativi

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Percorso articolato in due lezioni di tre ore cad.

●Contenuti: concettualizzazioni, ambiti di studio, storia delle politiche dell’immigrazione e normativa scolastica

●Obiettivi : definire lo stato dell’arte delle politiche dell’immigrazione e le conseguenze sul welfare e sulle politiche dell’istruzione

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Concettualizzazioni

● Immigrazione● Emigrazione● Migrazione

ImmigrazioneProcesso sociale di trasferimentopermanente o temporaneo di singole persone o gruppi con ingresso e relativo insediamentoda un paese in un altro

EmigrazioneProcesso sociale per cui singole persone o gruppi si spostano dal luogo d’origine verso un’altra destinazione solitamente per reperire nuove occasioni di lavoro e diritti

MigrazioniProcesso socio-economico-culturale legato alla mobilità spaziale che si caratterizza per motivazioni, modalità,durata, aspetti formali e normativi

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Migrazioni

● Im-migrazioni

● E-migrazioni

●Migrazioni● - interne, internazionali, transnazionali● - temporanee (periodicità e durata)● - climatiche, economiche, politiche● - volontarie, forzate (A.H.Richmond,1969)● - potenziali migratori● - legali, illegali

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Politiche migratorie : vision e mission● MIGRATION MANAGEMENT Nella prospettiva istituzionale interna ciò si traduce nella creazione di un assetto istituzionale ben

preciso, competente per la gestione del fenomeno migratorio in situazioni ordinarie e di emergenza, a tutela dei soggetti di nazionalità altra che richiedono protezione ed assistenza (migration management).

● GOVERNANCE OF MIGRATION Allo stesso tempo è quanto mai indispensabile che l’apparato governativo si impegni per la definizione

delle migliori strategie e programmi d’azione, riassunti nella conduzione della politica migratoria nazionale, nella sua componente multidimensionale e multisettoriale (governance of migration).

● PROCESSES Il migrant management e la governance dei processi migratori implicano, tra promozione di processi e di

percorsi individuali e collettivi ad impatto inclusivo (inclusion) per la piena partecipazione dei soggetti alla vita economica, sociale, politica e culturale del Paese di destinazione, ed integrativo (integration) per la garanzia del rispetto dei diritti e dei doveri di cui tali soggetti sono titolari ed il correlato accesso ai servizi di base ed al mercato del lavoro del Paese di transito o di destinazione – soprattutto a livello locale - in cui essi si sono collocati temporaneamente o permanentemente.

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Gli attori del processo migratorio

Chi inseriamo nella categoria dei migranti● Migrante regolare e migrante irregolare● Clandestini● Immigrati ( prima, seconda, terza immigrazione) ● Cittadini “extra-comunitari” : “non appartenenti all’Unione Europea” ● Rifugiati, termine con cui il diritto internazionale indica lo status di una

persona che ha lasciato il proprio paese ed ha trovato rifugio in un paese terzo. Condizione definita dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati firmata nel 1951 e ratificata da 145 paesi delle UN.

● Richiedenti asilo, richiedenti protezione internazionale● Beneficiari di protezione umanitaria ● Profughi (etim. da pro-fugere; il termine è solo presente in lingua italiana,

il corrispettivo inglese è refugee)

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Politiche migratoriearee di studio e di ricerca

• Teoria dipendenze (Cardoso, Amin.)

• Dati quantitativi e qualitativi

• Norme giuridiche locali, europee internazionali

• Convenzioni

• Teoria sistema mondo(Wallerstein)

• Teorie globalizzazione (Sassen)

• Indice di Gini• Teoria push

factors/pull factors• Teoria della domanda

(Priore) Economia politica ●Sociologia

delle immigrazioni

Storia Statistica

Scienze giuridiche

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Economia politica●Disuguaglianze a livello mondiale / processi migratori Possiamo prendere i punti Gini ad indice delle disuguaglianze. L’indice della distribuzione

dei redditi a livello mondiale è attualmente stimato oltre i 70 p., quello della distribuzione della ricchezza oltre 80. Anche se, secondo l’OECD , dagli anni ’90 il tasso di crescita dei paesi poveri è cresciuto nettamente rispetto a quello dei paesi ricchi, in termini assoluti il divario dei redditi pro capite tra paesi ricchi e poveri è aumentato e così la spinta ad emigrare verso i primi.

Il potenziale migratorio è ingente, considerando che un povero di un paese ricco sta meglio sia in termini di reddito sia di qualità di vita addirittura alla classe media

Consideriamo che “i migranti”:● Non arrivano dai paesi più poveri del mondo● Non sono di solito i più poveri dei loro paesi ● Hanno spesso titoli di studio e competenze difficilmente riconosciute (Elia)

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Fattori macro

● Push factors: fattori di spinta, fuga dal sottosviluppo● Pull factors: fattori di attrazione economica ● Mercato del lavoro dualistico centrato sui fattori pull (secondo Priore

l’immigrazione non è causata da fattori di espulsione, ma dai fattori attrattivi dei paesi di destinazione)

● World System Theory , diffusione di sistemi economici nuovi in paesi periferici che generano squilibri e disuguaglianze e tutte le innovazioni dei sistemi (Wallerstein)

● Economia della migrazione focused sulla famiglia● Capabilities Approach, l’approccio dello sviluppo umano, del valore delle

libertà reali, approccio multidimensionale che prende in considerazione buona parte delle varie teorie(Amartya Sen, premio Nobel)

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I dati a livello mondialeA gennaio 2017 il Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e

Sociali (UN-DESA) ha rilevato che circa 258 milioni di persone hanno lasciato i loro Paesi di nascita e ora vivono in altre nazioni con un aumento del 49 per cento rispetto al 2000, quando erano 173 milioni, e del 18 per cento rispetto al 2010, quando se ne contavano 220 milioni. A rivelarlo è il rapporto Onu sulle migrazioni internazionali pubblicato in occasione della Giornata internazionale dei migranti.

Dai dati emerge che oltre il 60 per cento di tutti i migranti internazionali vive in Asia (80 milioni) ed Europa (78 milioni). Nel Nord America se ne contano 58 milioni, in Africa 25. Significativo come due terzi di questi emigranti viva nel 2017 in appena venti Paesi: il numero più elevato (50 milioni) si trova negli Usa, poi Arabia Saudita, Germania e Russia ne ospitano ciascuno attorno ai dodici milioni. Segue la Gran Bretagna con 9 milioni. L'Italia è all'undicesimo posto (dietro anche a Emirati Arabi, Francia, Canada, Spagna) con 5,9 milioni di migranti che vivono stabilmente sul territorio nazionale. Erano 2,1 milioni nel 2000.

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Flussi migratori in Europa ● il periodo della ricostruzione, dal 1945 ai primi anni ’50

(immigrazione come evento di incremento demografico postbellico

● il periodo del boom economico (dalla metà degli anni ’50 al primo choc petrolifero del ’74)

● Recessione economica e blocco ufficiale delle frontiere (dal ‘74 in avanti).

● Il nuovo contesto post-fordista (accordi di Schengen, allargamento dell’Unione)

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Maggiori rotte migratorie verso l’Europa (National Geografic)

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Maggiori rotte migratorie verso l’Italia

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In Italia la maggior parte dei migranti provengono da paesi dell’Africa subsahariana.

● Nigeria : nazione affacciata sul golfo di Guinea, ex colonia inglese arricchitasi grazie al petrolio, minacciata a nord dal terrorismo islamico di Boko Haram, gruppo affiliato al sedicènte Califfato che si è reso artefice di brutali violenze. Nemmeno a sud del Paese la situazione è tranquilla, a causa di una costante guerriglia legata al controllo dei pozzi petroliferi del Delta del Niger. In Italia il maggior numero di migranti (il 19%) proviene da questo paese.

● Eritrea :ex colonia italiana nel Corno d’Africa. Dittatura militare da cui fuggono molti giovani per evitare una leva tempo indeterminato. Sono eritrei all’incirca il 13% dei migranti che arrivano in Italia.

● Sudan :una dittatura de facto dal 1989, ex colonia inglese. Il conflitto nel paese è endemico Pur essendo uscito da una sanguinosa guerra civile (ufficialmente terminata nel 2005), continua ad avere una situazione politica estremamente difficile, da cui fuggire. In Italia la quota di migranti in arrivo da questo Paese è circa del 7%.

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● Gambia: un piccolo paese sulla costa occidentale dell’Africa, anch’esso ex colonia inglese; dal 1994 è governato da Yahya Jammeh, salito al potere con un colpo di stato e confermato da successive elezioni. Secondo le associazioni per i diritti umani nel paese si verificano rapimenti, detenzioni arbitrarie e torture. Il 7% dei migranti in che affluiscono in Italia è originario del Gambia.

● Costa d’Avorio : Ex colonia francese in Africa Occidentale, colpita nel 2010 da una grave crisi politica e da scontri civili interni, in questo momento sembra abbia imboccato la strada della riconciliazione e della ricostruzione: gli Usa hanno recentementeeliminato le sanzioni imposte da Bush all’epoca della guerra civile del 2006. Anche in questo caso, la quota degli arrivi si attesta intorno al 7% del totale.

● Somalia :considerata un altro “Stato fallito”, questa ex colonia italiana nel Corno d’Africa è dilaniata da guerra civile che, con alti e bassi, prosegue dagli anni ‘80. Sono somali il 5% delle persone che attraversano il Mediterraneo.

● Percentuali minori di rifugiati provengono da Paesi come il Mali, il Ciad e molti altri. Un

discorso a parte merita la Libia, ovvero la nazione per la quale passa buona parte dei migranti dell’Africa subasahariana, e da cui partono la maggior parte dei barconi diretti verso le coste italiane: la Libia è infatti nella maggioranza dei casi l’ultima tappa africana dei grandi percorsi migratori che hanno come obiettivo l’Europa e che partono dall’Africa, ma non produce di per sé un alto numero di migranti.

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Convenzioni internazionaliDue sono gli atti normativi fondanti i diritti internazionali dei migranti :● La Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati , relativa allo statuto dei rifugiati. E’ un trattato

multilaterale delle Nazioni Unite che definisce chi è un rifugiato e definisce i diritti dei singoli che hanno ottenuto l'asilo e le responsabilità delle nazioni che garantiscono l'asilo medesimo. Si basa sull'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, che riconosce il diritto delle persone a chiedere l'asilo dalle persecuzioni in altri paesi

● Convenzione di Dublino del 1990, o Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri delle Comunità Europee, è un trattato internazionale multilaterale in tema di diritto di asilo. Applicata anche da stati non membri, quali Islanda, Liechtenstein ,Norvegia e Svizzera. .

Il corrispondente regolamento di Dublino (formalmente chiamato "Regolamento UE n. 604/2013 oppure Regolamento di Dublino III del 2013) è un regolamento dell'Unione Europea che stabilisce "i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)", nell'ambito della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e la relativa direttiva UE. Si basa sullo stesso principio su due precedenti regolamenti: il primo Stato membro in cui vengono memorizzate le impronte digitali o viene registrata una richiesta di asilo è responsabile della richiesta d'asilo di un rifugiato.

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Esiti● La ragion d’essere del Regolamento di Dublino 2013 , che limita la

mobilità territoriale dei migranti, al fine di evitare il cosiddetto “asylum shopping”, demandando il compito di valutare le richieste di asilo ai paesi di primo arrivo sul territorio europeo, ha creato una sproporzione nel peso della gestione del fenomeno migratorio fra paesi di primo ingresso ed altri. Un servizio adeguatamente organizzato e finanziato dalla UE sul controllo delle frontiere e gestione dei migrantiovviamente ridurrebbe i problemi ai primi e agevolerebbe l’ammissione all’UE. Le esternalità delle politiche migratorie dei singoli stati dovrebbe portare ad attibuire le competenze a livello europeo. Già con Frontex(2005), l’istituzione della GuardiCostiera di Frontiera ed Europea (2016) si è andati in questa direzione

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Politiche dell’immigrazione in ItaliaNegli ultimi quarant’anni l’Italia è diventata, dopo la Spagna, la seconda

maggiore destinazione di immigrati in Europa, dopo un secolo di emigrazione massiccia.Questa trasformazione inizialmente è stata poco percepita e dunque poco governata dagli anni Sessanta agli anni Ottanta. A partire dal 1990 sono state sperimentate in Italia sia forme di apertura sia di chiusura all’immigrazione per lavoro, con una crescente polarizzazione e politicizzazione delle politiche dell’immigrazione a dispetto della natura strutturale del fenomeno.

● Normativa dell’Italia liberale fino alle leggi razziali (1861-1945). ● Normativa repubblicana postbellica (1946-1986) Si inizia a porre il tema degli ingressi irregolari per lavoro per

mancanza di efficaci meccanismi legali, seguito da una regolarizzazione ottenuta in media ogni quattro anni, in occasione di ogni principale intervento legislativo a partire dal 1977.

A parte una circolare del Ministro del Lavoro del 1964 (sull’impiego di lavoratori subordinati stranieri) e la ratifica nel 1981 di una Convenzione OIL (relativa alla promozione dell’uguaglianza e al trattamento dei lavoratori migranti, del 1975) – la questione migratoria viene disciplinata per la prima volta, con carattere emergenziale e non-organico, con la legge 30 dicembre 1986, n. 943.

● Normativa nazionale e priorità dell’immigrazione (1986-98). Nel 1986 cominciò la stagione dei continui cambiamenti normativi, con l’approvazione della legge Foschi, la prima adottata e l’ultima votata in modo consensuale in Parlamento. Sancì parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, anche nell’accesso ai servizi sociali e sanitari. Autorizzò i ricongiungimenti familiari, ma regolò l’ingresso per lavoro con meccanismi troppo complessi per essere attuati.

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● La legge Martelli (1990) La legge Martelli estese il diritto d’asilo in Italia. Introdusse la programmazione quantitativa dei

flussi di lavoratori extracomunitari tramite decreti annuali per creare un canale legale di ingresso alternativo a quello clandestino. Dopo un aspro dibattito la legge introdusse anche misure per il controllo degli ingressi e per le espulsioni di clandestini (obbligo di visto per alcuni Paesi, espulsioni con accompagnamento alla frontiera più frequenti). Per facilitare l’integrazione furono creati il Fondo per le politiche dell’immigrazione e i centri di accoglienza, e fu varata una sanatoria. Varie le proposte normative,es. Legge Dini, sulla naturalizzazione dopo 10 anni, Questa prima fase di costruzione di una normativa organica sull’immigrazione si chiuse a fine anni ‘90

● La legge Turco-Napolitano (1998) La programmazione dei flussi di lavoratori extracomunitari fu ampliata e integrata alla politica

estera dell’immigrazione tramite quote privilegiate di lavoratori a favore dei Paesi che collaboravano nei rimpatri di immigrati espulsi dall’Italia. Per facilitare l’ingresso legale in maniera realistica, fu previsto anche l’ingresso per ricerca di lavoro. Fu introdotta la carta di soggiorno per stabilizzare e integrare i lungo-residenti e semplificato l’accesso ai servizi sanitari di base anche ai clandestini. La legge potenziò anche le politiche di controllo e di espulsione, considerandole necessariamente complementari a politiche d’ingresso adeguate alla domanda del mercato del lavoro e a una buona integrazione. Furono aumentati i casi nei quali gli espulsi venivano accompagnati alla frontiera dalle forze dell’ordine e furono creati i centri di permanenza temporanea e assistenza (CPT) per trattenere e identificare gli immigrati privi di documenti. Si trattava di una modalità che, pur controversa a sinistra, si stava diffondendo in Europa e che diventava necessaria per assicurare la credibilità delle politiche italiane e l’adesione agli accordi di Schengen.

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● La legge Bossi-Fini (2002) introdotta dal centro destra per cambiare norme che riteneva troppo lassiste. Fu accorciata la durata dei permessi di soggiorno per rendere più frequenti i controlli e le pratiche amministrative furono centralizzate in uno sportello unico. Fu generalizzata l’espulsione con accompagnamento alla frontiera, introdotta la rilevazione delle impronte digitali per tutti gli stranieri e aumentata la durata massima della permanenza nei CPT da 30 a 60 giorni.Invece di far ricorso a una regolarizzazione, furono ampliate le quote di ingresso per lavoro e aumentate le possibilità di lavoro regolare anche per i nuovi cittadini comunitari, la cui espulsione era diventata comunque estremamente difficile in quanto membri dell’UE. L’allargamento dell’UE esentò progressivamente oltre un milione di stranieri dalla normativa sugli extracomunitari.

● Il pacchetto sicurezza Maroni (2008-09) il centrodestra tornò a inasprire le norme in materia di irregolarità ed espulsione con È stato allungato a sei mesi il periodo massimo di trattenimento nei CPT (ribattezzati centri di identificazione ed espulsione, CIE). È stato introdotto il reato di immigrazione clandestina, senza pene detentive ma con una multa di 5000 euro e l’espulsione immediata. È stata introdotta l’aggravante della clandestinità nei processi penali, pari a un terzo della pena. In materia di integrazione sono stati allungati i tempi per l’ottenimento della cittadinanza per matrimonio, è stata resa più difficile l’acquisizione della residenza ed è stato introdotto un accordo di integrazione a punti con l’intento di ritirare il permesso di soggiorno agli immigrati che non rispettano le regole.

La normativa scolastica per le politiche inclusive e l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana

• Costituzione italiana artt. 3 10 34 ‐ 10‐34 ‐ 10‐34 :l’art.3“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,di condizioni personali e sociali..... E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il sviluppo della persona umana....”; l’art. 10, co. 2, secondo cui “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”; l’art 34 “ La scuola è aperta a tutti.....”; • Legge 53/2003: principio della personalizzazione dell'apprendimento. • Legge n. 59/2004: indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati. • C.M. n 2 /2010 (quota del 30% nella formazione classi)• Direttiva 27 dicembre 2012: “Strumenti d'intervento per studenti con bisogni educativi speciali; organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”. • Circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013.• Nota prot.1551 del 27 giugno 2013 Piano annuale per l'inclusività• Bozza di circolare del 20 settembre 2013: strumenti d'intervento per studenti con BES. Chiarimenti.• La Legge 107/2015

La legge di riforma dell'ordinamento scolastico, n. 53/2003, contiene poi elementi idonei allo sviluppo delle potenzialità di tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici adeguati a ciascuno studente. Il documento rappresenta la via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri (ottobre 2007) redatto dall’Osservatorio nazionale istituito dal Ministero della pubblica istruzione nel dicembre 2006, definisce i principi e le azioni fondamentali di un possibile “modello” italiano. L’educazione interculturale, centrata sulla personalizzazioni ed il rispetto delle diversità rappresenta il fulcro dell’agire didattico e la premessa per azioni pedagogiche inclusive.

L’educazione interculturaleL'educazione interculturale diventa lo sfondo da cui partire e in cui calare costantemente la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l'azione educativa nei confronti di tutti. “La scuola infatti è un luogo centrale per la costruzione e condivisione di regole comuni, in quanto può agire attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle forme democratiche di convivenza e, soprattutto, può trasmettere i saperi indispensabili alla formazione della cittadinanza attiva. Infatti l'educazione interculturale rifiuta sia la logica dell'assimilazione, sia quella di una convivenza tra comunità etniche chiuse ed è orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco riconoscimento e arricchimento delle persone nel rispetto delle diverse identità ed appartenenze e delle pluralità di esperienze spesso multidimensionali di ciascuno, italiano e non.”

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, del novembre 2012, conferma la scelta dell’educazione interculturale: “ una molteplicità di lingue e culture sono entrate nella scuola. L’intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno”. Sui risultati delle strategie di integrazione scolastica degli alunni di origine straniera si è prodotta negli ultimi anni una vasta letteratura, basata anche su indagini comparative internazionali come OCSE-PISA e sulle rilevazioni nazionali dei risultati di apprendimento condotte dai sistemi di valutazione. Le criticità che emergono costituiscono un quadro di riferimento essenziale per l’adozione delle misure specifiche. Ma va anche sottolineato che, nel confronto internazionale, il nostro sistema di istruzione mostra una progressiva capacità di integrazione dei bambini e ragazzi non italiani.

Le linee guida sull’integrazione scolasticaLinee guida per l’integrazione degli alunni stranieri

In un piano generale di politiche dell’integrazione troviamo:● “Le linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità” , con

indicazioni per l’attuazione di una didattica inclusiva per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali.

● “Le linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri”. Il documento pubblicato nel febbraio del 2014 a firma ministro Carozza innova e ridisegna la precedente stesura del 2006, alla luce dei cambiamenti normativi, ma soprattutto della realtà di contesto relativa a flussi , soggiorni e processi inclusivi. C’e’ attenzione verso la secondaria di sec. grado per combattere il cosiddetto “sequestro formativo”

● Linee Guida 2014

La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nella legge sull'immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998 e nel decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" che riunisce e coordina gli interventi in favore dell'accoglienza e integrazione degli immigrati, ponendo particolare attenzione all'integrazione scolastica.

La legge n. 189 del 30 luglio 2002 ha confermato le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola. Il quadro normativo, imperniato sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, regolata dal DPR n. 275/99, ha consentito e consente di affrontare tutti gli aspetti connessi con l'integrazione degli stranieri, con soluzioni flessibili adattate al particolare contesto in cui opera ciascuna scuola.

MINORI e MSNALa Risoluzione dell’Unione Europea del 1997 e’ il primo riferimento normativo dei minori non accompagnati cui tutti gli stati membri devono attenersi. L’art.1 li definisce in maniera precisa:età inferiore ai 18 anni , non accompagnanti da adulti che detengano responsabilità giuridica. Sono innanzitutto persone e, in quanto tali, titolari di diritti e doveri che prescindono dalla loro origine nazionale secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, principi confermati dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dall'Italia nel 1991.

Il diritto all’istruzione scolastica è pienamente garantito per tutti i minori stranieri in quanto il T.U. 286/98, art.38 lo stabilisce per tutti coloro che sono presenti sul territorio italiano, anche se irregolari ( per tutti gli ordini di scuola). In seguito l’art. 45 del DPR 394/99 ( riconfermato dall’ art. 26 del D.lgs.251/2007, specifico per i rifugiati)ribadisce: “I minori stranieri presenti su tutto il territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della loro posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia, anche se non in possesso di documentazione anagrafica , o con documentazione irregolare”.

Dopo dieci anni,con “Disposizioni attuative”, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche dell’integrazione ha aggiornato le linee guida del 2003, proprio inserendo i MSNA ( Comitato peri minori stranieri)Il D.P.C.M. a novembre del 2016 ha emanato il Regolamento 234 recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta “ in attuazione art. 4 ,comma 2, del D.lsg.24 /14.

In data 6 maggio 2017 è entrata in vigore la Legge n.47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.Tra le garanzie che lo stato dispone troviamo:”il diritto d’identità”, con determinazione dell’età,il divieto di respingimento, indagini familiari e tutela dell’unità familiare, predisposizione di“tutori volontari”, tutele per il diritto alla salute e allo studio, il “diritto all’ascolto”.

Viene istituito un nuovo sistema per la protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati SPRAR (modifica dell’art.19 del D.lgs ) che garantisce anche un servizio di tutela legale da parte dello stato e un programma di orientamento

Le interazioni istituzionali e le forme della loro attuazione● Considerato il T.U. delle disposizioni sull’immigrazione, (D.lgvo

286/98), l’interazione più significativa appare l’accordo interistituzionale (MIUR/ Ministero Interni), detto “Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e lo Stato”, entrato in vigore il 10 marzo 2012 per cui sono rimandati al CPIA l’accertamento del livello di conoscenza A2 della lingua italiana e la formazione civica per avere il permesso di lungo soggiorno.

● Le azioni di interazione istituzionale sono molteplici: progettazioni di Fondi Sociali Europei o FSER che fanno capo alle

Regioni. A questa categoria appartengono i FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) e i PON (Piani operativi nazionali) ad hoc.

Azioni integrate e coordinate tra gli enti locali e/o altri soggetti pubblici a favore dell’integrazione scolastica● Gli Enti locali e le Regioni hanno un ruolo centrale nella rete a supporto del

processo inclusivo , nonché di coesione sociale essendo infatti in atto un sistema organico di accoglienza , protezione ed integrazione delle varie categorie di migranti che vede una sinergia di azioni delle amministrazioni locali, il territorio e le istituzioni.

Le Amministrazioni hanno in capo l’attuazione del Sistema di protezione SPRAR. Si tratta della rete degli EELL che, per la realizzazione di progetti di “accoglienza integrata”accedono alle risorse del Fondo nazionale per le politiche ed il servizio di asilo.

( un discorso a parte richiede il ruolo delle Prefetture da cui istituzionalmente deriva la predisposizione di azioni e dei luoghi dell’accoglienza ordinari e i CAS, per l’assistenza straordinaria, concordati con associazioni del terzo settore, cooperative etc.)

Compiti ruolo e funzioni del personale scolastico● Dirigente scolastico● Docenti● Personale ATA● Mediatori culturali

Hanno tutti, sinergicamente ed in percorsi pianificati e strutturati, il compito di provvedere all’elaborazione di protocolli e azioni di didattica inclusiva da inserire nel PTOF e che trovano puntuale riscontro nel RAV.

La NORMATIVA SULLA VALUTAZIONE

Non esiste una particolare normativa per la valutazione degli alunni stranieri, ma, rispondendo a bisogni educativi speciali, il docente è richiamato al rispetto delle indicazioni date per i BES. Vigono comunque :

- DPR 122/2009

- Legge 107/2015

- Decreto legislativo n 62/17 “Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato”

L’autonomia delle istituzioni scolastiche● Ovviamente il riferimento all’autonomia scolastica rimanda al DPR

275/99 e nello specifico all’art .6 1.” Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali…”

● Aprirei qui la parentesi fondamentale dei CPIA (Centri Provinciali Istruzione Adulti ), nuovo ordinamento scolastico italiano per l’educazione permanente, che prevede, istituzionalmente, i percorsi di alfabetizzazione per stranieri. Nell’ambito di PAIDEIA, il percorso nazionale formativo predisposto per la nascita ed attuazione dei CPIA, rispondendo all’attuazione del D.lvo 663, art 187, comma b,( ex L.440) ogni regione si è dotata di un CRSS che opera per norma con una o più università. I CRSS in Italia sono oggi 18 , organizzata in rete nazionale.

● Intervento /presentazione E. Tais sul CPIA

Il piano triennale dell’offerta formativa: P.A.I● Il Piano Annuale per l’Inclusione fu introdotto dalla Direttiva sui BES

del 27/12/12, e dalla CM n 8 del 6/03/13. Il PAI è stato poi oggetto di tutta una serie di note e circolari, sia nazionali sia regionali con l’obiettivo di inquadrare e dare risposte ai bisogni formativi di un’utenza svantaggiata , a favore dell’inclusione di tutti. Oggi il Piano, come per il piano dell’offerta formativa, deve avere valenza triennale

● Es. PTI del CPIA La Spezia