Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali

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Norme per l’autogoverno Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali delle istituzioni scolastiche statali Disegno di legge Disegno di legge Norme per l’autogoverno Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali delle istituzioni scolastiche statali Approvato il 10 ottobre dalla VII Approvato il 10 ottobre dalla VII Commissione cultura, scienza e istruzione Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera, della Camera, trasmesso al Senato in data 23 ottobre trasmesso al Senato in data 23 ottobre 2012, 2012, Atti parlamentari n. 3542. Atti parlamentari n. 3542. Guido De Marco - ITCL Lucio Lombardo Radice - Roma

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Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Disegno di legge Norme per l ’ autogoverno delle istituzioni scolastiche statali Approvato il 10 ottobre dalla VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera, trasmesso al Senato in data 23 ottobre 2012, - PowerPoint PPT Presentation

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Norme per l’autogoverno Norme per l’autogoverno

delle istituzioni scolastiche statalidelle istituzioni scolastiche statali

Disegno di leggeDisegno di legge

Norme per l’autogoverno Norme per l’autogoverno

delle istituzioni scolastiche statalidelle istituzioni scolastiche statali

Approvato il 10 ottobre dalla VII Commissione Approvato il 10 ottobre dalla VII Commissione

cultura, scienza e istruzione della Camera, cultura, scienza e istruzione della Camera,

trasmesso al Senato in data 23 ottobre 2012,trasmesso al Senato in data 23 ottobre 2012,

Atti parlamentari n. 3542.Atti parlamentari n. 3542.

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- Approvazione in sede legislativa - - Approvazione in sede legislativa -

Il disegno di legge che modifica radicalmente gli organi di

gestione delle scuole, è stato discusso e approvato

soltanto dalla VII Commissione della Camera,

e quindi il ddl non è passato all’esame dell’assemblea,

per questa commissione era stata infatti votata la

sede legislativa, come se fosse un ddl

privo di particolare rilevanza nazionale (!)

(regolamento della Camera, art. 92 comma 1).

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- Abrogazione organi collegiali precedenti - - Abrogazione organi collegiali precedenti -

Sono stati abrogati gli organi collegiali di

gestione e di democrazia interni alla scuola,

inizialmente istituiti a livello nazionale dai decreti

delegati del 1974 e confermati dal Decreto

Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e

successive modificazioni.

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- Forme di associazione e rappresentanza -- Forme di associazione e rappresentanza -

Le forme di associazione e rappresentanza sono

stabilite da ciascuna istituzione scolastica nell’ambito

della propria autonomia; art. 7 comma 1:

““LeLe istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia

organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, prevedonoorganizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, prevedono

forme di partecipazione degli studenti e delle famiglie alleforme di partecipazione degli studenti e delle famiglie alle

attività della scuola e garantiscono loro l’esercizio dei diritti diattività della scuola e garantiscono loro l’esercizio dei diritti di

riunione, di associazione e di rappresentanza.”riunione, di associazione e di rappresentanza.”

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- Assemblee mensili, collettivi e consigli di classe -- Assemblee mensili, collettivi e consigli di classe -

Nel ddl non ci sono riferimenti alle assemblee mensili

d’istituto

ed ai collettivi di classe degli studenti.

Per le scuole superiori è prevista comunque la partecipazione

degli studenti ai consigli di classe; art. 6 comma 6:

“IlIl consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe,

dai rappresentanti dei genitori e, nella scuola secondariadai rappresentanti dei genitori e, nella scuola secondaria

di secondo grado, dai rappresentanti di classe degli studentidi secondo grado, dai rappresentanti di classe degli studenti.”

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- Organi principali di governo -- Organi principali di governo -

Organi principali di governo delle scuole saranno:

• il consiglio dell'autonomia;

• il dirigente scolastico;

• il consiglio dei docenti;

• il nucleo di autovalutazione.

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- Consiglio dell’autonomia -- Consiglio dell’autonomia -

Possono far parte del consiglio dell’autonomia privati e

partner finanziatori anche se non hanno diritto di voto; art. 4:

““IlIl consiglio dell consiglio dell’’autonomia è composto da un numero di membriautonomia è composto da un numero di membri

compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallocompreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo

statuto … il consiglio può essere integrato, con il voto favorevolestatuto … il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole

almeno dei due terzi dei componenti del consiglio stesso,almeno dei due terzi dei componenti del consiglio stesso,

da ulteriori membri esterni da ulteriori membri esterni

[cioè realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi]

… … in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto.“in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto.“

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- Consiglio dell’autonomia -- Consiglio dell’autonomia -

Il consiglio dell’autonomia redige lo statuto e il regolamento

relativo al proprio funzionamento; art. 4 comma 2:

““Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti,Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti,

dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento ...dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento ...

I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalitàI membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità

stabilite dal suddetto regolamento.”stabilite dal suddetto regolamento.”

Del consiglio fanno parte di diritto il dirigente scolastico, un

rappresentante del personale ATA, un numero pari di genitori e

studenti (nelle scuole superiori) complessivamente paritetico al

numero dei docenti, e non più di due membri esterni (art. 4).

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- Contributi di soggetti privati -- Contributi di soggetti privati -

I contributi ricevuti da soggetti privati possono essere

essenziali per il raggiungimento degli obiettivi

strategici

indicati nel piano dell’offerta formativa; art. 10:

“… “… Le istituzioni scolastiche autonome possono altresì ricevereLe istituzioni scolastiche autonome possono altresì ricevere

da fondazioni da fondazioni contributi finalizzati al sostegno economicocontributi finalizzati al sostegno economico

della loro attività per il raggiungimento degli obiettivi strategicidella loro attività per il raggiungimento degli obiettivi strategici

indicati nel piano dell’offerta formativa e per lindicati nel piano dell’offerta formativa e per l’’innalzamento innalzamento

deidei

livelli di competenza dei singoli studenti e della qualitàlivelli di competenza dei singoli studenti e della qualità

complessiva dellcomplessiva dell’’istituzione scolastica, …”istituzione scolastica, …”Guido De Marco - ITCL Lucio Lombardo Radice - Roma

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- Contributi di soggetti privati -- Contributi di soggetti privati -

Le istituzioni scolastiche definiscono “autonomamente”

la didattica e le linee programmatiche, da individuare anche

grazie ad investimenti economici diretti, di enti

privati, che ne potranno condizionare le scelte

didattiche e culturali in contrasto con quanto previsto

dagli articoli 33 e 3 della Costituzione.

Anche se i membri esterni non avranno diritto di voto,

la loro influenza potrà essere esercitata facendo leva sui

finanziamenti che potranno proporre e garantire.

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- Articolo 33 della Costituzione -- Articolo 33 della Costituzione -

““L’arte e la scienza sono libere eL’arte e la scienza sono libere e

libero ne è l’insegnamentolibero ne è l’insegnamento..

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione edLa Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed

istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti diEnti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di

educazione, educazione, senza onerisenza oneri per lo Stato. per lo Stato.

…”…”

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- Articolo 3 della Costituzione -- Articolo 3 della Costituzione -

““Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davantiTutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, dialla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordineE’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà eeconomico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e

l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo dellal’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratoripersona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

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- Dirigente scolastico -- Dirigente scolastico -

Aumentano i poteri del dirigente scolastico, che fa

parte di diritto del consiglio dell’autonomia e delibera

il regolamento d’istituto. La proposta del dirigente

scolastico è necessaria per (art. 3 comma 1 e 2):

•adottare il POF;

•approvare il programma annuale;

•approvare bilancio di previsione;

•approvare il consuntivo;

•designare i componenti del nucleo di

autovalutazione.

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- Consiglio dei docenti -- Consiglio dei docenti -

Lo statuto ed il regolamento relativo al consiglio dei

docenti di ogni singola scuola (che sostituisce l’attuale

collegio dei docenti) potrebbero stravolgere le

competenze didattiche dei docenti e la loro libertà di

insegnamento, perché stabiliranno

“la composizione, le modalitla composizione, le modalitàà della necessaria partecipazione della necessaria partecipazione

degli alunni e dei genitori alla degli alunni e dei genitori alla definizione e aldefinizione e al

raggiungimento degli obiettivi educativiraggiungimento degli obiettivi educativi

di ciascuna classedi ciascuna classe”

(art. 6 comma 4).

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- Nucleo di autovalutazione -- Nucleo di autovalutazione -

Il consiglio dell’autonomia nomina un nucleo di

autovalutazione (art. 3 lettera g) allo scopo di

redigere un documento di autovalutazione

“dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità

complessive del servizio scolasticocomplessive del servizio scolastico”

offerto (art. 8 comma 1).

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- Nucleo di autovalutazione -- Nucleo di autovalutazione -

Il nucleo di autovalutazione è composto da un

“soggetto esterno, individuato dal soggetto esterno, individuato dal consiglio dell’autonomiaconsiglio dell’autonomia

sulla base di criteri di competenzasulla base di criteri di competenza”

e poi da

“almeno un docente, un genitore ed uno studentealmeno un docente, un genitore ed uno studente”

dell’istituto stesso, per un totale variabile da 5 a 7 membri, a

seconda delle scelte fatte attraverso il regolamento (art. 8).

Così come nel consiglio dell’autonomia, anche nel nucleo

di autovalutazione è presente un soggetto esterno.

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- Nucleo di autovalutazione -- Nucleo di autovalutazione -

L’indipendenza dell’organo di valutazione dovrebbe essere un

prerequisito indispensabile per poter iniziare qualunque percorso

di verifica dei processi formativi. Non è prevista alcuna tutela

sull’uso che potrà essere fatto dal dirigente o da altri organismi di

controllo della valutazione dell’operato del singolo docente.

Le modalità di designazione dei membri del nucleo di

autovalutazione da parte del consiglio dell’autonomia (di cui

fanno parte il dirigente scolastico e due membri esterni, anche

se senza diritto di voto), non garantiscono questa indipendenza.

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- Conferenza regionale del sistema educativo -- Conferenza regionale del sistema educativo -

Le regioni potranno istituire la conferenza regionale del sistema

educativo, scolastico e formativo (art. 11) che

“esprime parere sugli atti regionali desprime parere sugli atti regionali d’’indirizzo e di programmazioneindirizzo e di programmazione”

che riguardano, tra l’altro, il

“piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dellpiano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell’’offertaofferta

formativa, anche in relazione a percorsi di integrazione traformativa, anche in relazione a percorsi di integrazione tra

istruzione e istruzione e formazione professionaleformazione professionale”,

i “criteri per la criteri per la definizione degli organici definizione degli organici delle istituzionidelle istituzioni

scolastiche e formative regionaliscolastiche e formative regionali”,

ed i “piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione,piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione,

aggregazione, fusione e soppressione di istituzioni scolasticheaggregazione, fusione e soppressione di istituzioni scolastiche”.

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- Conferenza regionale del sistema educativo -- Conferenza regionale del sistema educativo -

Alla conferenza regionale partecipano i rappresentanti delle

istituzioni scolastiche, degli enti locali,

delle realtà professionali, del mondo della cultura,

del lavoro e dell’impresa.

L’indebolimento della unitarietà del sistema della

rappresentanza nelle istituzioni scolastiche a livello nazionale

consegue anche dalla decisione di affidare le istituzioni

scolastiche autonome, compresi i loro programmi ed il loro

personale, alla gestione delle regioni.

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- Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche -- Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche -

A livello nazionale è prevista la costituzione di un

Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche,

che ha compiti di coordinamento, di tutela della libertà di

insegnamento e della qualità della scuola, responsabile

per la piena attuazione dell’autonomia

delle istituzioni scolastiche.

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- Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche -- Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche -

Il Ministro dell’istruzione stabilisce le modalità di

costituzione e di funzionamento del Consiglio nazionale

nel quale sono presenti rappresentanti eletti dei dirigenti,

dei docenti e dei presidenti dei consigli delle istituzioni

scolastiche autonome, della Conferenza delle regioni e delle

province autonome, delle associazioni delle province e dei

comuni e del presidente dell’INVALSI.

(art. 11 comma 1)

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- Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche -- Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche -

“Il Il Consiglio nazionale delle autonomie scolasticheConsiglio nazionale delle autonomie scolastiche è è

un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra loun organo di partecipazione e di corresponsabilità tra lo

Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie scolasticheStato, le regioni, gli enti locali e le autonomie scolastiche

nel governo del sistema nazionale di istruzione. E’ altresìnel governo del sistema nazionale di istruzione. E’ altresì

organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualitàorgano di tutela della libertà di insegnamento, della qualità

della scuola e di garanzia della piena attuazionedella scuola e di garanzia della piena attuazione

delldell’’autonomia delle istituzioni scolastiche.”autonomia delle istituzioni scolastiche.”

(art. 11 comma 2)

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- Alcune considerazioni critiche -- Alcune considerazioni critiche -

“La proposta di un’autonomia statutaria per ciascuna scuolaLa proposta di un’autonomia statutaria per ciascuna scuola

pone i cittadini davanti ad una scelta …:pone i cittadini davanti ad una scelta …:

scuola della Costituzione o scuola a dimensione aziendale …;scuola della Costituzione o scuola a dimensione aziendale …;

garanzia del principio di uguaglianza attraverso un sistemagaranzia del principio di uguaglianza attraverso un sistema

scolastico unitario governato da leggi nazionali o frantumato inscolastico unitario governato da leggi nazionali o frantumato in

tanti statuti autonomi quanti sono gli istituti scolastici; … tanti statuti autonomi quanti sono gli istituti scolastici; …

pari opportunità per tutti - indipendentemente dalle condizioni dipari opportunità per tutti - indipendentemente dalle condizioni di

contesto e dalla ubicazione delle scuole - o privilegio aggiuntivocontesto e dalla ubicazione delle scuole - o privilegio aggiuntivo

per chi appartiene a realtà selezionate.”per chi appartiene a realtà selezionate.”

(Se la voce dei prof conta davvero, di Marina Boscaino, Pubblico, 16 novembre)

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- Appello dell’Associazione - Appello dell’Associazione NonUnodiMeno NonUnodiMeno --

“… quanto approvato comporterebbe:

• la frantumazione della struttura del sistema scolastico nazionale come

conseguenza dell’introduzione di singoli statuti deliberati autonomamente da

ciascuna scuola senza precisi principi di riferimento …;

• la limitazione della normale dialettica democratica interna ai singoli istituti scolastici

attraverso l’attribuzione di un’eccessiva delega di poteri ai dirigenti scolastici;

• l’avvio di un processo di privatizzazione del sistema statale dell’istruzione che

snaturerebbe i compiti istituzionali della Scuola della Costituzione;

• la definitiva validazione di un sistema di valutazione, a ragione contestato ed

annualmente messo in discussione dai collegi docenti in quanto basato

esclusivamente su test d’apprendimento senza alcun riferimento alle variabili

socio-economiche in cui i singoli istituti operano.”

http://www.nonunodimeno.net/spip.php?article1294

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