ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI ......Successivamente, con il D.M. 20 Luglio 2012 n....

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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA Indicazioni in materia di determinazione dei Compensi spettanti ai Custodi e Periti Stimatori di Quote Societarie Pignorate nell’ambito di Esecuzioni Mobiliari Ottobre 2014

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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI

CONTABILI DI BOLOGNA

Indicazioni in materia di

determinazione dei Compensi

spettanti ai

Custodi e Periti Stimatori

di Quote Societarie Pignorate

nell’ambito di Esecuzioni Mobiliari

Ottobre 2014

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A cura della

Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari

AREA DI DELEGA: Area Giudiziaria

CONSIGLIERE DELEGATO: Andrea Ferri

PRESIDENTE: Anja Bajic

VICE-PRESIDENTE: Maria Angela Conti

MEMBRI: Gilberto Battistini

Francesca Beltrami

Federico Caracciolo

Silvia Nanni

Giorgia Panfili

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INDICE

1. Premessa ........................................................................................... 4

2. Compensi per l’Attività di Custodia delle Quote Societarie

pignorate ................................................................................................. 5

3. Compensi per l’Attività di Stima delle Quote Societarie

pignorate ............................................................................................... 11

4. Esempi ............................................................................................. 13

4.1 Onorari per l’attività di Custodia delle Quote Pignorate .... 13

4.2 Onorari per l’attività di Stimatore delle Quote Pignorate ... 14

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1. Premessa

Il presente lavoro è il frutto di uno studio realizzato dalla Commissione

Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di

Bologna, aggiornato ad ottobre 2014.

Esso attiene all’individuazione della tariffa professionale da applicare per

la determinazione del compenso spettante al Dottore Commercialista ed

Esperto Contabile nominato, nell’ambito di azione esecutiva mobiliare,

Custode e Perito Stimatore di QUOTE SOCIETARIE PIGNORATE.

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2. Compensi per l’Attività di Custodia di Quote Societarie

Pignorate

Ai sensi degli artt. 490, 492, 520-521, 529 e ss. C.P.C. e 2471 c.c. il Giudice

dell’Esecuzione dispone la sostituzione del Custode delle quote societarie

designando, in via definitiva per tutte le attività conservative, il Dottore

Commercialista al quale attribuisce i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione.

Il Custode, nell’esercizio delle sue funzioni è ausiliario del G.E.

Fino all’entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, “Testo unico delle

disposizioni legislative in materia di spese di giustizia”, la determinazione del

compenso del consulente tecnico era disciplinata dalla legge 8 luglio 1980 n.

319.

Il suddetto Testo Unico ha abrogato esplicitamente la legge 319/1980, fatta

eccezione per l'art. 4 relativo agli “onorari commisurati al tempo”.

Il D.M. 30 maggio 2002, recante l’”Adeguamento dei compensi spettanti ai

periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite su

disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”, e il suo allegato

"Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei

consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria

in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n.

319",pubblicati sulla G.U. n. 182 del 5 agosto 2002, hanno determinato un

incremento degli onorari spettanti ai consulenti tecnici e ai periti ma nulla

prevedeno con riferimento ai compensi dei Custodi giudiziari delle quote

pignorate.

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Neppure trova applicazione, in quanto non vi è alcun riferimento ai

compensi dei Custodi giudiziari delle quote societarie, il D.M. 15 maggio

2009, n. 80 (in suppl. G.U. n. 150 del 1° luglio 2009), utilizzato ad esempio

per la liquidazione dei Custodi dei beni immobili pignorati1.

1 Il D.M. 15 maggio 2009, n. 80 (in suppl. G.U. n. 150 del 1° luglio 2009) per i compensi di custodia

dei beni immobili e dei beni mobili detta quanto segue:

Art. 2.

Compensi per le attività ordinarie di custodia dei beni immobili

1. Per le attività di cui al comma 2 del presente articolo, spetta al custode, se diverso dal

debitore, un compenso a percentuale calcolato per scaglioni sul valore di aggiudicazione o di

assegnazione di ciascun lotto immobiliare:

fino a euro 25.000,00: 3%;

da euro 25.000,01 e fino a euro 100.000,00: 1%;

da euro 100.000,01 e fino a euro 200.000,00: 0,8%;

da euro 200.000,01 e fino a euro 300.000,00: 0,7%;

da euro 300.000,01 e fino a euro 500.000,00: 0,5%;

da euro 500.000,01 e oltre: 0,3%.

É comunque dovuto un compenso non inferiore ad euro 250,00.

2. Il compenso di cui al comma 1 é dovuto unitariamente per lo svolgimento delle seguenti

attività:

a) accessi presso l'ufficio giudiziario per il conferimento dell'incarico e la consultazione del

fascicolo, nonché presso altri pubblici uffici;

b) accessi all'immobile pignorato, anche in caso di apertura forzata delle porte;

c) verifica dello stato di conservazione del bene e dell'esistenza di eventuali mutamenti

rispetto a quanto risultante dalla relazione dell'esperto;

d) verifica dello stato di occupazione del bene e dell'eventuale sussistenza di titoli opponibili

da parte di terzi;

e) quantificazione delle spese condominiali relative all'ultimo biennio, nonché' di quelle

future già deliberate;

f) sostituzione di serrature, installazione o sostituzione di dispositivi di sicurezza;

g) informazioni relative all'immobile pignorato e alla procedura di vendita, rese agli

interessati mediante l'utenza telefonica indicata nell'avviso di vendita di cui all'articolo 570

del codice di' procedura civile;

h) invio agli interessati, anche tramite posta elettronica o fax, di copie o estratti della perizia

di stima;

i) accompagnamento degli interessati presso l'immobile posto in vendita;

l) cura degli adempimenti pubblicitari previsti nell'ordinanza di vendita;

m) chiarimenti resi al giudice o suo delegato, alle parti ed agli offerenti nel corso delle

operazioni di vendita;

n) attività di liberazione dell'immobile ai sensi dell'articolo 560, terzo comma, del codice di

procedura civile;

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o) redazione e deposito del rendiconto di cui all'articolo 560, primo comma, del codice di

procedura civile.

3. In caso di cessazione dell'incarico, di inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione

del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al

comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su

quello stimato, é ridotto in proporzione all’attività effettivamente svolta.

4. Il compenso liquidato ai sensi dei commi 1 e 3, é diminuito fino alla metà quando l'immobile é

libero o in altri casi di ridotta complessità dell'incarico.

5. Il compenso stesso può essere aumentato sino al 20% nei casi di eccezionali difficoltà nello

svolgimento dell'incarico.

6. Al custode é dovuto il rimborso forfetario, in ragione del 10% del compenso liquidato, per le

spese generali di organizzazione e studio, nonché' per quelle di corrispondenza, viaggi e

comunicazioni, anche telefoniche.

7. Al custode sono altresì rimborsate le spese vive documentate diverse da quelle indicate al

comma 6.

8. Non è dovuto alcun compenso all'aggiudicatario dell'immobile eventualmente nominato

custode.

Art. 4.

Compensi per l’attività di custodia dei beni mobili

1. Per la custodia dei beni mobili pignorati spetta al custode, se diverso dal debitore, un

compenso liquidato in base ai seguenti criteri:

a) per autocarri, autotreni, autoarticolati e motrici:

1) con portata fino a 35 quintali, euro 6,20 al giorno;

2) con portata superiore ai 35 quintali, euro 9,80 al giorno;

b) per trattori stradali, rimorchi e semirimorchi, euro 9,80 al giorno;

c) per trattori agricoli, macchine movimento terra e affini, euro 9,80 al giorno;

d) per autoveicoli:

1) di cilindrata fino a 1.500 centimetri cubi, euro 2,20 al giorno;

2) di cilindrata da 1.501 a 2.500 centimetri cubi, euro 2,70 al giorno;

3) di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubi, euro 3,20 al giorno;

e) per i motocicli e ciclomotori, euro 1,00 al giorno;

f) per gli oggetti preziosi e le opere d'arte:

1) se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni non supera euro 1.000,00,

euro 2,00 al giorno;

2) se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni é compreso tra euro 1.000,01

ed euro 5.000,00, euro 5,00 al giorno;

3) se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni é compreso tra euro 5.000,01

ed euro 10.000,00, euro 10,00 al giorno;

4) se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni é compreso tra euro 10.000,01

ed euro 20.000,00, euro 20,00 al giorno;

5) se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni é compreso tra euro 20.000,01

ed euro 50.000,00, euro 30,00 al giorno;

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Pertanto la liquidazione dei compensi dei Custodi delle quote pignorate

era disciplinata dall’art. 29 della Tariffa professionale dei Dottori

Commercialisti (Decreto 2 settembre 2010 n. 169, pubblicato nella Gazz. Uff.

n. 242 del 15 ottobre 2010 ex Decreto del Presidente della Repubblica 10

ottobre 1994, n. 645) che disponeva quanto segue:

“ONORARI SPECIFICI: Custodia e conservazione di beni e di

aziende:

1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al dottore

commercialista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o

dei beni, onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo

0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende, dell’attivo lordo

risultante dalla situazione patrimoniale. Per le frazioni di anno i

suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.

2. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una

maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.

3. Onorario annuo minimo € 103,29.”

6) se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni é superiore ad euro 50.000,00

euro 50,00 al giorno;

g) per altri beni:

1) se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni non supera euro 1.000,00,

euro 0,15 per 0,25 metro cubo al giorno;

2) se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni é compreso tra euro 1.001,00

ed euro 2.500,00, euro 0,30 per 0,25 metro cubo al giorno;

3) se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni supera euro 2.500, euro 0,40

per 0,25 metro cubo al giorno.

2. Se la procedura é sospesa o dichiarata estinta o improcedibile, il compenso, nei casi di cui al

comma 1, lettere f) e g), é determinato in relazione al valore di stima.

3. In ogni caso, il compenso liquidato ai sensi del comma 1 non può superare la misura di un

terzo del ricavato della vendita del bene.

4. Con gli stessi criteri di cui al comma 1, sono liquidati i compensi per la custodia dei beni

mobili asportati dall'immobile pignorato, sostituita in ogni caso la somma ricavata dalla vendita

con il valore di stima.”

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Inoltre al professionista spettavano gli ONORARI GRADUALI

determinati con riferimento al costo delle singole prestazioni svolte per

l’adempimento di cui all’art. 26 della T.P. Tabella nr. 1, cumulabili con gli

onorari specifici2 richiamati precedentemente.

In genere trattasi degli onorari per partecipazioni ad assemblee societarie

e avanti a funzionari pubblici, riunioni con terzi, esame e studio della pratica

e di documenti ecc.

Infine al professionista spettavano le INDENNITÀ (es. per assenza dallo

studio, formazione del fascicolo) regolate dall’art. 19 della T.P.

L’art. 9, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, ha espressamente abrogato le

tariffe professionali.

Il comma 2 dello stesso articolo dispone che: “Ferma restando l’abrogazione

di cui al comma 1, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il

compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con

Decreto del Ministro vigilante”.

Successivamente, con il D.M. 20 Luglio 2012 n. 140 (in G.U. n. 195 del 22

agosto 2012) sono stati dettati i nuovi parametri per la liquidazione dei

compensi professionali che sostituiscono le vecchie tariffe professionali.

2 cfr. art. 21 T.P: “in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli

previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla

tabella dell’articolo 26.”

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Nelle disposizioni generali del D.M. nell’ art.1 comma 3° si prevede che:

“I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione

professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. ”

In particolare, l’art. 19 del D.M. 20 Luglio 2012 n. 140, definisce i

Compensi per l’Amministrazione e custodia di aziende.

Codesta Commissione, in assenza di altre normative specifiche in

materia della liquidazione del Compenso del Custode giudiziario delle

quote pignorate, ritiene applicabile l’art. 19 anche nel caso di Custodia

delle quote societarie in quanto nel 2° comma dell’art. 15 del D.M. 20 Luglio

2012 n. 140 che definisce le “Tipologia di attività” per l'applicazione delle

disposizioni si fa presente quanto segue: “Quando la prestazione professionale

ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista

iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è

determinato in analogia alle disposizioni del presente capo. “

Per quanto sopra, si ritiene che al Dottore Commercialista che venga

nominato, nell’ambito di procedimento esecutivo mobiliare, Custode

di Quote pignorate, spetti un compenso determinato in base al

disposto dell’art. l’art. 19 del D.M. 20 Luglio 2012 n. 140 :

“1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di

amministrazione e custodia di aziende é determinato dalla sommatoria

dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso é

liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1

della tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili:

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle

attività:

fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%

sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%

sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%”.

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3. Compensi per l’attività di stima delle quote societarie pignorate

Nel corso dell’Esecuzione Mobiliare il Custode può essere incaricato della

stima della quota oggetto di pignoramento, per la determinazione del prezzo

di vendita ovvero di assegnazione alle parti.

Lo stimatore in qualità dell’ausiliario del G.E. può chiedere la

liquidazione del compenso ai sensi D.P.R. n. 115/2002, “Testo unico delle

disposizioni legislative in materia di spese di giustizia”, modificato con il

D.M. 30 maggio 2002, che all’art. 3, che richiama l’articolo precedente3, tratta

l’onorario dello Stimatore nel seguente modo:

“Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di

aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni,

avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e

industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al

consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo

precedente4 e ridotto alla metà.

É in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.”

3 Art. 2.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente

tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.

É in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.”

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In merito al limite massimo della liquidazione si ritiene opportuno citare

la Cassazione civile sez. II, 3 agosto 2001, n. 10745:

“Per la liquidazione del compenso al perito e al consulente tecnico in

tema di valutazione d'azienda, in applicazione delle tabelle previste

dall'art. 3 del D.P.R. n. 352 del 1988 lo scaglione massimo di valore

fissato da cinquecento milioni a un miliardo configura il limite che

non è possibile superare neppure quando la stima dell'azienda sia di

ammontare superiore. Ne deriva che non compete al CTU che ha

redatto una stima superiore al miliardo di lire, un compenso superiore

a quello massimo computabile in base all'applicazione degli art. 2 e 3

della tariffa approvata con D.P.R. n. 352 del 1988, prevedente per

l'attività del consulente un onorario percentuale calcolato per

scaglioni, il maggiore dei quali va dai cinquecento milioni a non oltre

un miliardo di lire.”

Da ultimo va segnalato che l’applicabilità di nuovi parametri del

Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140, pubblicato sulla G.U.

22.08.2012 che sostituiscono le vecchie tariffe professionali, in relazione ai

compensi degli ausiliari del Giudice, come rappresentato nel testo

denominato “Indicazioni in materia di liquidazione compensi a consulenti tecnici e

periti “del Novembre 2012 redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti:

“Si ritiene come gli stessi (ausiliari del giudice) restino esclusi dalle

nuove regole continuando a valere le liquidazioni determinate dalla

normativa specificatamente prevista nel Testo Unico.

È stato infatti puntualmente chiarito come, con riferimento ai

parametri stabiliti con D.M. 20 luglio 2012 n. 140, trattasi di

previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi

spettanti agli ausiliari del giudice di cui al Testo Unico delle spese di

Giustizia ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 15 (sul punto vedasi

il commento al Decreto 20 luglio 2012 n. 140 dell’Unione Triveneta

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in www.ilcaso.it).”

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4. Esempi

Di seguito si procede, con una esemplificazione, alla determinazione del

compenso spettante al Dottore Commercialista rispettivamente per l’attività

di custodia e di stima delle quote pignorate in conformità ai dettati normativi

di riferimento individuati nel presente elaborato.

4.1 Onorari per l’attività di Custodia delle Quote Pignorate

Art. 19 D.M. 140/2012

Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili

Riquadro 1

Valore della pratica:

Componenti positivi di reddito lordi + Attività =

50.000,00

Valore della pratica % Onorario % Onorario

Da A Min Min Max Max

- 10.000,00 3% 300,00 4% 400,00

10.000,00 50.000,00 2% 800,00 3% 1.200,00

50.000,00 oltre 1%

- 2%

-

1.100,00

1.600,00

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4.2 Onorari per l’attività di Stimatore delle Quote Pignorate

Artt. 3 e 2 D.M. 30.05.2002

Compenso minino € 145,12

Valore della

pratica = 50.000,00

Valore della pratica % Onorario % Onorario

Da A Min Min Max Max

-

5.164,57 4,6896% 242,20 9,3951% 485,22

5.164,57 10.329,14 3,7580% 194,08 7,5160% 388,17

10.329,14 25.822,84 2,8106% 435,47 5,6370% 873,38

25.822,84 51.645,69 2,3527% 568,82 4,6896% 1.133,81

51.645,69 103.291,38 1,8790%

- 3,7580%

-

103.291,38 258.228,46 0,9316%

- 1,8790%

-

258.228,46 516.456,90 0,4737%

- 0,9474%

-

1.440,56

2.880,58

Art. 3, 1° comma, riduzione del 50%

720,28

1.440,29