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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO Proposta di una Commissione per lo studio delle Normative Comunitarie CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE Audizione avanti la Commissione Affari Giuridici del Parlamento Europeo Bruxelles, 29 Maggio 2008 Holzmiller Joseph Alessandro Savorana (delegato del consiglio 2005-2007) (presidente commissione 2005-2007) (delegato del consiglio 2008-2012) Ad opera di:

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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO

Proposta di una

Commissione per lo studio delle Normative Comunitarie

CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Audizione avanti la Commissione Affari Giuridici

del Parlamento EuropeoBruxelles, 29 Maggio 2008

Holzmiller Joseph

Alessandro Savorana

(delegato del consiglio 2005-2007)

(presidente commissione 2005-2007)

(delegato del consiglio 2008-2012)

Ad opera di:

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Dr. Alessandro Savorana

Principi ed obiettivi

• Principio di civiltà giuridica dell’Ordinamento Comunitario. Certezza del diritto

• Armonizzazione delle garanzie minime equivalenti per tutti i contribuenti

• Principio di parità e di reciproco rispetto tra contribuenti e Autorità fiscali

• Diritto di conoscenza, trasparenza e tempestività• Tutela della buona fede e del legittimo affidamento• Tutela delle scelte imprenditoriali o di investimento e

minori costi di compliance

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Possiamo suddividere la “Carta” in 5 sezioni:

1. Certezza del diritto (artt. 2 e 3)

2. Trasparenza - Informazioni ( artt. da 4 a 6)

3. Principio dell’imposizione su base individuale ai fini dell’imposizione diretta (art. 7)

4. Tutele e garanzie (artt. da 8 a 12)

5. Deroghe (art. 13)

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1. Certezza del diritto (artt. 2 e 3)

• Comprensibilità e chiarezza delle norme.• Le leggi che non hanno oggetto tributario, non possono

imporre oneri di carattere fiscale.• Indicazione dell’autorizzazione in caso di deroghe a

disposizioni comunitarie.• Divieto di efficacia retroattiva delle disposizioni tributarie

o delle interpretazioni di legge.• Le disposizioni tributarie (nuove o di modifica) si

applicano solo a partire dall’anno fiscale successivo.• Termini certi di prescrizione e decadenza per

l’accertamento dei tributi.

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2. Trasparenza - Informazioni ( artt. da 4 a 6)

• Informazione, gratuita, trasparente e tempestiva per i contribuenti, compresi i non residenti, per agevolare la conoscenza di disposizioni tributarie legislative, regolamentari e amministrative.

• Diritto di interpello, per chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni tributarie. La procedura di interpello è ammessa anche per questioni attinenti a norme antielusione o antiabuso. Regola del silenzio assenso.

• Dichiarazioni fiscali: istruzioni complete, chiare e comprensibili;

• Unico codice tributario CE identificativo del contribuente.

• Liquidazione delle dichiarazioni fiscali entro un termine massimo di due anni.

• Emendabilità delle dichiarazioni per correzione di errori.

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2. Trasparenza - Informazioni ( artt. da 4 a 6)

Interpello (1):

• L’istanza è corredata dalla documentazione necessaria e il contribuente prospetta l’interpretazione o il comportamento da lui ritenuto più corretto.

• La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

• Non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall’A.F. sulla domanda posta entro il termine previsto (120 gg).

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2. Trasparenza - Informazioni ( artt. da 4 a 6)

Interpello (2): • L’A.F. invia risposta scritta e motivata. La risposta

vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’interpello e limitatamente al richiedente.

• Se l’A.F. non risponde, vale l’interpretazione data dal contribuente.

• Se il contribuente non ritiene conforme al dettato normativo la risposta dell’A.F.:

• può adeguarvisi, ma ha facoltà sottoporre l’esame dell’interpello a sindacato giurisdizionale;

• non si adegua, ma pur fermo il diritto di opposizione, l’A.F. ha diritto di esigere le imposte e le relative sanzioni

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2. Trasparenza - Informazioni ( artt. da 4 a 6)

Dichiarazioni: • Il contribuente ha diritto di emendare la propria

dichiarazione fiscale originaria, presentando una dichiarazione integrativa per modificare, integrare o correggere (anche a proprio favore) errori od omissioni, salvo che non siano iniziati i controlli fiscali.

• L’A.F. ha diritto di procedere a una nuova liquidazione dei tributi entro 2 anni dalla presentazione della dichiarazione integrativa.

• Gli Stati agevolano il ravvedimento e stabiliscono il livello (appropriato) di sanzioni e gli interessi per le maggiori imposte dovute o i minori crediti spettanti. Per maggiori imposte versate (o maggiori crediti), il contribuente non ha diritto agli interessi.

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3. Principio dell’imposizione su base individuale ai fini dell’imposizione diretta (art. 7)

• Le imposte dirette sono applicate sui singoli redditi effettivi netti, in base alla documentazione di riscontro o alle scritture contabili.

• E’ vietata la determinazione del reddito o dei ricavi in base a parametri presuntivi, anche su base forfettaria.

• Parametri ed elaborazioni statistiche sono assunte solo ai fini indiziari.

• Solo in caso di mancanza di documenti di riscontro o di inattendibilità delle scritture contabili, è consentito l’accertamento dei redditi in base a idonee elaborazioni statistiche o parametri presuntivi, fatta sempre salva la prova contraria.

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4. Tutele e garanzie (artt. da 8 a 12)I°

• L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con altri tributi.

• Diritto di detrarre dall’imposta dovuta nel proprio Stato di residenza la frazione dell’imposta pagata sui redditi prodotti in altri Stati membri.

• Gli Stati possono accordare rateazioni al pagamento delle imposte, stabilendo le opportune garanzie e determinando gli interessi di dilazione che, però, non devono superare il tasso legale.

• L’A.F. è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni o altre garanzie che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi non dovuti.

• Limiti al diritto dell’A.F. di sospendere il rimborso dei crediti d’imposta

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4. Tutele e garanzie (artt. da 8 a 12)II°

• I rapporti tra contribuente e le autorità fiscali sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

• Divieto di irrogare sanzioni o richiesta di interessi quando il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti, ancorché successivamente modificati dall’A.F., o a causa di ritardi, omissioni od errori dell’A.F.

• Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una violazione che non dà luogo ad alcun debito di imposta.

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4. Tutele e garanzie (artt. da 8 a 12)III°• L’A.F. deve assicurare l’effettiva conoscenza degli atti,

notificati nel rispetto della privacy.• Come statuito dall’art. 41 della Carta dei diritti

fondamentali dell’Unione, il contribuente ha il diritto di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione di questo precetto.

• Gli atti dell’A.F. devono essere sempre motivati, pena la nullità o l’improcedibilità del procedimento.

• Gli atti dell’A.F. e degli agenti della riscossione devono indicare: (i) il responsabile del procedimento, (ii) l’ufficio presso il quale rivolgersi,(iii) l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

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4. Tutele e garanzie (artt. da 8 a 12)IV°

• I controlli fiscali sono effettuati dall’A.F. nel rispetto del diritto del contraddittorio e della privacy.

• Il contribuente ha diritto ad essere informato dell’oggetto del controllo e può farsi assistere da un professionista.

• Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di controllo.

• Il contribuente ha il diritto di presentare entro 90 giorni osservazioni e memorie che sono valutate dell’autorità fiscale competente; l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.

• L’obbligo di conservazione e di esibizione di atti e documenti, non può eccedere il termine previsto dallo Stato membro ai fini dell’accertamento dei singoli tributi.

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4. Tutele e garanzie (artt. da 8 a 12)V°

• Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione anche quando hanno finalità dissuasive.

• Le sanzioni irrogate non possono comunque superare la metà della somma richiesta dall’autorità fiscale al contribuente.

• Gli interessi sulle somme pagate in ritardo non devono superare il tasso legale.

• I provvedimenti sanzionatori devono essere preceduti da una contestazione specifica indirizzata al contribuente e non possono comunque essere emanati per una somma inferiore a € 100 (cento euro).

• Nessun contribuente può comunque essere oggetto di provvedimento cautelare o di esproprio su beni di proprietà, per un importo che ecceda quanto dovuto a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.

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5. Deroghe (art. 13)

• La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni “Carta” rivolgendo, ove occorra, opportune direttive o decisioni.

• Le disposizioni della Carta possono essere derogate solo per motivi di carattere eccezionale e per il tempo ritenuto strettamente necessario al superamento delle cause che hanno determinato la deroga.

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“…Queste, allora, saranno alcune delle caratteristiche della democrazia... essa sarà,

con tutta probabilità, una comunità piacevole, senza legge, variegata, che tratta tutti allo

stesso modo in un rapporto di uguaglianza, che essi siano veramente uguali oppure no.“

(da “La Repubblica” - Platone).