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2010–...... 1 Ordinanza sull’abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica del 25 maggio 2011 Il Dipartimento federale dell’interno, visto l'articolo 24 capoverso 1 dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità 1 , ordina: Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica che consegnano apparecchi acustici a persone di età inferiore ai 18 anni, li adattano e ne insegnano l’utilizzazione a queste persone. Art. 2 Abilitazione Soltanto gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) possono esercitare la loro attività a carico dell'assicurazione invalidità. Art. 3 Formazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica Per essere abilitati gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica devono: a. essere titolari di un attestato professionale federale di audioprotesista oppure di un diploma estero riconosciuto equivalente dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e aver superato l'esame finale con lavoro di diploma nella specializzazione di acustica pediatrica, oppure b. disporre di un titolo universitario in fisica o in una disciplina tecnica con provata specializzazione nel campo dell'esame e della terapia dell'ipoacusia, come minimo a livello di dissertazione, e aver svolto un'attività pratica di almeno un anno in un centro universitario di acustica pediatrica che offre l'adattamento di apparecchi acustici per bambini. Art. 4 Locali degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica Per essere abilitati gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica devono disporre di locali che: 1 RS 831.201 Questo testo è una versione provvisoria e potrebbe dunque subire ancora modifiche. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale (www.admin.ch/ch/i/ff )

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2010–...... 1

Ordinanza sull’abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica

del 25 maggio 2011

Il Dipartimento federale dell’interno,

visto l'articolo 24 capoverso 1 dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità1,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica che consegnano apparecchi acustici a persone di età inferiore ai 18 anni, li adattano e ne insegnano l’utilizzazione a queste persone.

Art. 2 Abilitazione

Soltanto gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) possono esercitare la loro attività a carico dell'assicurazione invalidità.

Art. 3 Formazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica

Per essere abilitati gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica devono:

a. essere titolari di un attestato professionale federale di audioprotesista oppure di un diploma estero riconosciuto equivalente dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e aver superato l'esame finale con lavoro di diploma nella specializzazione di acustica pediatrica, oppure

b. disporre di un titolo universitario in fisica o in una disciplina tecnica con provata specializzazione nel campo dell'esame e della terapia dell'ipoacusia, come minimo a livello di dissertazione, e aver svolto un'attività pratica di almeno un anno in un centro universitario di acustica pediatrica che offre l'adattamento di apparecchi acustici per bambini.

Art. 4 Locali degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica

Per essere abilitati gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica devono disporre di locali che:

1 RS 831.201

Questo testo è una versione provvisoria e potrebbe dunque subire ancora modifiche. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale (www.admin.ch/ch/i/ff)

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Ordinanza RO 2011

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a. sono chiusi e silenziosi;

b. hanno una superficie di almeno 8m2 e un'altezza di almeno 2 metri; c. sono equipaggiati di un impianto di misurazione fisso;

d. rispettano, per quanto concerne il rumore di fondo, il numero 3 dell'allegato all'ordinanza del 9 marzo 2010 sull'audiometria2.

Art. 5 Equipaggiamento tecnico degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica

1 Per essere abilitati gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica devono disporre dell'equipaggiamento seguente:

a. un audiometro per suoni calibrato secondo ISO con possibilità di mascheramento, con gamma di frequenza da 125 a 8000 Hz per la conduzione aerea, da 500 a 4000 Hz per la conduzione ossea, da 125 a 8000 Hz per il campo libero (altoparlanti), con aumento dei livelli per la conduzione aerea da 0 a 120 dB/HL, per la conduzione ossea da 0 a 65 dB/HL e per gli altoparlanti da 0 a 85 dB/HL;

b. un impianto per esame audiometrico vocale dotato di riproduttore di suono con supporto audio esente da usura, con materiale di prova riconosciuto a livello europeo e regionale. Gli esami devono poter essere effettuati senza distorsioni sia con le cuffie fino a 120 dB/SPL sia con gli altoparlanti ad una distanza di 1 m fino a 90 dB/SPL.

c. un computer con il necessario software per la programmazione degli apparecchi acustici;

d. un dispositivo di misurazione per controllare gli apparecchi acustici;

e. un apparecchio di misurazione con sonda (in situ) per il controllo del rendimento individuale nell'orecchio della persona assicurata.

f. un trapano con almeno 30’000 rpm, inclusa una fresa per la lavorazione di materiali diversi;

g. una lucidatrice;

h. un apparecchio a ultrasuoni;

i. un otoscopio;

j. un kit per impronte;

k. un impianto di misurazione RECD (Real Ear Coupler Difference);

l. un timpanometro. 2 Agli strumenti di misurazione audiometrici sono applicabili l’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione3 e le relative disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

2 RS 941.216 3 RS 941.293

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Ordinanza RO 2011

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Art. 6 Rilascio dell’abilitazione 1 Il richiedente inoltra la sua richiesta di abilitazione compilando il modulo allestito dall’Ufficio. 2 L'Ufficio decide in merito alla richiesta di abilitazione. Per verificare se i requisiti sono adempiuti può consultare esperti.

Art. 7 Revoca dell'abilitazione 1 Se la persona abilitata non adempie più i requisiti o non li adempie entro il termine postogli dall'Ufficio, quest'ultimo può revocarle l'abilitazione. 2 Quando cessa l’attività, la persona abilitata ne informa immediatamente l’Ufficio, che le revoca l'abilitazione.

Art. 8 Obbligo d'informazione

La persona abilitata comunica immediatamente all'Ufficio ogni cambiamento di rilievo della sua situazione, segnatamente per quanto riguarda il luogo d'attività, l'indirizzo e il personale impiegato.

Art. 9 Elenco degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati

L’Ufficio stila un elenco degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011 Dipartimento federale dell’interno

Didier Burkhalter

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Commento all’ordinanza del 25 maggio 2011 sull’abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica Dal 1° luglio 2006, la protesizzazione dei bambini audiolesi e i requisiti per l’abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica erano regolamentati nella convenzione tariffaria conclusa tra l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le associazioni di audioprotesisti, in particolare nell’allegato 6. La citata convenzione è stata rescissa con effetto dal 30 giugno 2011. Prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, i bambini erano suddivisi in tre categorie: C1, C2 e C3. Le tariffe della convenzione, più elevate di quelle previste per gli adulti, erano applicabili ai bambini delle categorie C1 (fino a 7 anni) e C3 (bambini di tutte le età con disturbi allo sviluppo del linguaggio o altri handicap). Per i bambini della categoria C2 (bambini a partire dagli 8 anni con uno sviluppo quasi normale del linguaggio), si applicavano invece le regole previste per la protesizzazione degli adulti. La presente ordinanza non fa più distinzioni. In futuro saranno applicate le stesse regole a tutti i minori, come già avviene al numero ch. 5.07.3 dell’OMAI, che prevede gli stessi rimborsi massimi per tutti i bambini. Rispetto alla regolamentazione attuale, si tratta di un’estensione del diritto a una protesizzazione speciale. Dal 1° luglio 2011, i costi delle prestazioni degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica saranno rimborsati secondo un sistema di importi massimi che comprende la protesizzazione e le prestazioni necessarie nei successivi 6 anni, in particolare gli adattamenti e le consulenze (cfr. N. 5.07.3 dell’allegato all’ordinanza sulla consegna dei mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione invalidità [OMAI] ; RS 831.232.51). Gli importi saranno versati direttamente ai fornitori di prestazioni. Soltanto l’acquisto delle pile necessarie al funzionamento degli apparecchi sarà rimborsato con un forfait annuale. Poiché la protesizzazione dei bambini, in particolare dei più piccini, ha delle esigenze particolari, quali la collaborazione tra specialisti di diverse discipline (audiologia pediatrica, audiopedagogia, audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica), tempi d’intervento più lunghi per l’adattamento dell’apparecchio e la presenza di infrastrutture rispondenti ai bisogni dei bambini, la maggior parte delle regole finora previste all’allegato 6 della convenzione tariffale va ripresa nella presente ordinanza. Art. 1 (Oggetto) L’articolo 1 stabilisce che l’ordinanza disciplina l’abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica. Essa ha lo scopo di garantire la qualità della protesizzazione dei bambini audiolesi, disciplinando la formazione degli

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audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica, le caratteristiche dei locali in cui svolgono la loro attività e gli strumenti di cui devono disporre per poterla esercitare a carico dell’assicurazione invalidità. Queste condizioni sono elencate dettagliatamente agli articoli 3 – 5. Art. 2 (Abilitazione) L’articolo 2 precisa che soltanto gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) possono eseguire la protesizzazione di persone di età inferiore ai 18 anni a carico dell’assicurazione invalidità. Art. 3 – 5 Gli articoli 3–5 stabiliscono i requisiti relativi alla formazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica, ai loro locali di lavoro e agli strumenti di cui devono disporre. I requisiti sono in gran parte identici a quelli previsti dall’allegato 6 alla convenzione tariffaria in vigore fino al 30 giugno 2011. Il loro adempimento è il presupposto per ottenere l’abilitazione di cui all’articolo 6. Essi non sono richiesti per la protesizzazione degli adulti, poiché questi sono liberi di scegliere se hanno bisogno o meno di una protesi acustica. Nel caso dei bambini, invece, un buon udito è indispensabile per l’apprendimento della lingua e della lettura e, di conseguenza, per una scolarità normale e per il successivo esercizio di un’attività lucrativa. I bambini piccoli, inoltre, non possono esprimere i propri bisogni e problemi. Per questa ragione, gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica devono avere una formazione speciale. I requisiti previsti per l’equipaggiamento tecnico sono adattati alle esigenze della valutazione dell’ipoacusia infantile. Art. 6 (Rilascio dell’abilitazione) Gli audioprotesisti che intendono esercitare a carico dell’assicurazione invalidità devono essere abilitati dall’UFAS. Per ricevere l’abilitazione, devono dimostrare di soddisfare tutti i requisiti richiesti agli articoli 3 – 5. La richiesta di abilitazione va presentata all’UFAS mediante l’apposito formulario, corredato di tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti. Prima di decidere, l’UFAS può consultare degli esperti. In applicazione dell’allegato 6 alla convenzione tariffaria, era stata istituita una commissione di audiologia infantile composta da rappresentati degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica,

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delle cliniche (centri di audiologia infantile), delle scuole speciali per persone con menomazioni dell’udito e dell’UFAS. Questa commissione continuerà anche in futuro a svolgere i suoi compiti e potrà essere interpellata nel quadro dell’esame delle richieste di abilitazione. Art. 7 (Revoca dell’abilitazione) Se un audioprotesista specializzato in acustica pediatrica non soddisfa più i requisiti richiesti dalla presente ordinanza, l’UFAS può revocargli l’abilitazione. Prima di pronunciare la revoca, l’Ufficio può anche invitarlo a mettersi in regola, intimandogli un termine. In tal caso, l’abilitazione sarà revocata soltanto se l’interessato non avrà ottemperato tempestivamente alla richiesta. In caso di cessazione dell’attività, gli audioprotesisti abilitati devono informarne l’UFAS, che procederà alla revoca dell'abilitazione. Art. 8 (Obbligo d’informazione) I titolari di un’abilitazione hanno l'obbligo di informare l'Ufficio di qualsiasi cambiamento concernente la loro situazione professionale. Devono in particolare comunicare immediatamente qualsiasi cambiamento concernente l’indirizzo, il domicilio o il personale (p.es. cambiamento del negozio specializzato). Questo permette all’UFAS di verificare se le persone abilitate rispettino ancora i requisiti previsti dalla presente ordinanza. Art. 9 (Elenco degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati) Gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati figureranno su un elenco allestito e regolarmente aggiornato dall'UFAS. L’elenco sarà messo a disposizione degli uffici AI, che potranno così indicare agli assicurati gli audioprotesisti abilitati e quindi autorizzati ad esercitare a carico dell’assicurazione invalidità. Art. 10 (Entrata in vigore) L’ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011, simultaneamente al nuovo sistema di rimborso degli apparecchi acustici (importi forfettari per gli adulti e importi massimi per i bambini). La convenzione tariffaria tra l'UFAS e le associazioni degli audioprotesisti è abrogata con effetto al 30 giugno 2011.

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Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI)

Modifica del 25 maggio 2011

Il Dipartimento federale dell’interno

ordina:

I

L’allegato all’ordinanza del 29 novembre 19761 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità è modi-ficato secondo il testo allegato:

II

Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2011

Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 maggio 2011, quest’ultima si applica alla scadenza di un periodo di sei anni a contare dalla consegna dell’apparecchio.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011 Dipartimento federale dell’interno:

Didier Burkhalter

1 RS 831.232.51

Questo testo è una versione provvisoria e potrebbe dunque subire ancora modifiche. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale (www.admin.ch/ch/i/ff)

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Consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità RU 2011

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Allegato

Lista dei mezzi ausiliari

Titolo prima del n. 5.01

Concerne solo il testo francese.

N. 5.07 e 13.01*

5 Mezzi ausiliari per il cranio e la testa

5.07 Apparecchi acustici in caso d’ipoacusia

se, grazie a questo apparecchio, l’acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente e l’assicurato può comunicare più facilmente con l’ambiente circostante. L’assicurato ha diritto a un rimborso forfettario che può richiedere al massimo ogni 6 anni, a meno che una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell’apparecchio prima del termine. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti.

Il forfait ammonta a 840 franchi per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e a 1650 per la protesizzazione con apparecchi biauricolari, escluse le spese per le riparazioni e le batterie.

Il forfait annuo per le batterie ammonta a 40 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 80 per gli apparecchi biauricolari.

Il forfait per le riparazioni da parte del fabbricante ammonta a 200 franchi per danni elettronici e a 130 per tutti gli altri danni. Entrambi gli importi forfettari sono concessi al più presto a partire dal secondo anno d’uso dell’apparecchio.

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce un elenco degli apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell’assicurazione e per i quali è ammesso il versamento di un forfait.

Per l’acquisto e la riparazione degli apparecchi acustici, gli importi forfettari sono versati dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

5.07.1 Apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo (nuovo)

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce la partecipazione dell’assicurazione alle componenti esterne degli apparecchi acustici im-piantati o ad ancoraggio osseo e agli impianti dell’orecchio medio.

Il forfait di prestazione per l’adattamento e le prestazioni successive degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell’orecchio medio ammonta a 1000 franchi.

Il forfait è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

Forfait annuo per le batterie per impianti cocleari: 400 franchi per gli apparecchi monoauricolari, 800 per gli apparecchi biauricolari. Forfait annuo per le batterie per apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e impian-ti dell’orecchio medio: 60 franchi per gli apparecchi monoauricolari, 120 per gli apparecchi biauricolari.

5.07.2* Regolamentazione dei casi di rigore

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali definisce in quali casi posso-

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Consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità RU 2011

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no essere versati forfait superiori all’importo previsto al N. 5.07 per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e biauricolari.

5.07.3 Apparecchi acustici per assicurati di età inferiore ai 18 anni

L’importo massimo rimborsato per l’apparecchio e la successiva assistenza ammonta a 2830 franchi per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e a 4170 per la protesizzazione con apparecchi biauricolari, IVA compresa. Il contributo può essere chiesto al massimo ogni 6 anni, a meno che una modifi-ca sostanziale dell’acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell’apparecchio prima del termine. Il contributo è versato direttamente agli audioprotesisti specializzati in acusticapediatrica abilitati conformemente all’ordinanza del 25 maggio 2011 sull’abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica2. Il sussidio annuo per le batterie ammonta a 60 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 120 per gli apparecchi biauricolari.

Le spese per le riparazioni sono rimborsate conformemente al N. 5.07.

13 Mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro, ad eseguire le mansioni consuete o a facilitare la formazione scolastica e professionale; misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro

13.01* Strumenti di lavoro e apparecchi domestici resi necessari dall’invalidità; installazioni, accessori e adeguamenti indispensabili all’uso di apparecchi e macchine.

L’assicurato partecipa alle spese di acquisto di modelli standard di apparec-chi di cui necessitano anche i non disabili. I mezzi ausiliari le cui spese di acquisto sono inferiori a 400 franchi sono a carico dell’assicurato. Il contri-buto dell’assicurazione all’acquisto di batterie per gli impianti FM ammonta a 40 franchi l’anno.

2 RS …

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Commento alla modifica dell’OMAI del 25 maggio 2011 Allegato, lista dei mezzi ausiliari N 5.07 Finora la fornitura degli apparecchi acustici da parte dell'assicurazione invalidità (AI) era regolata da una convenzione tariffaria con le associazioni di audioprotesisti. Questa convenzione viene abrogata e per gli adulti sarà sostituita da un sistema di rimborso forfettario. Con rimborso forfettario si intende un importo fissato dall’assicurazione per la consegna di un mezzo ausiliario e per i servizi di assistenza necessari che sarà erogato alla persona assicurata indipendentemente dai costi effettivi sostenuti. Con il nuovo sistema la persona assicurata potrà, per esempio, acquistare gli apparecchi acustici all’estero o cambiare, se necessario, la ditta che li fornisce. Gli esperti ritengono che non sussista alcun nesso attendibile tra la gravità del disturbo auditivo e l’onere per l’adattamento e il costo di un apparecchio acustico. Per questo motivo si è optato per un sistema basato su prestazioni forfettarie. Per il calcolo del forfait si è preso a riferimento il mercato del lavoro tedesco, dato che presenta caratteristiche paragonabili a quello svizzero. L’importo forfettario fissato supera peraltro del 50% quello rimborsato dalle assicurazioni malattie in Germania. Questa differenza tiene conto dei costi leggermente più elevati in Svizzera e mira a garantire la qualità della fornitura. Il sussidio forfettario di 840 franchi per un apparecchio monoaurale e di 1650 per la soluzione binaurale (incluso l’8% di IVA) copre tutti i costi (materiale e servizi) per un periodo di 6 anni, a eccezione delle spese per batterie e riparazioni. I fornitori di apparecchi acustici potranno senz’altro offrire gli apparecchi a un prezzo corrispondente al forfait – analogamente a quanto avviene all'estero. Già oggi esistono in Svizzera audioprotesisti che offrono apparecchi a costi inferiori del rimborso forfettario. Il sussidio annuo per le batterie ammonta a 40 franchi per gli apparecchi monoaurali e a 80 franchi per quelli binaurali e può essere fatturato ogni anno dalla persona assicurata all'ufficio AI. Anche per i costi di riparazione sono stati fissati due importi unici, che saranno versati solo se la riparazione è stata eseguita dal produttore dell’apparecchio. Le riparazioni eseguite dal fornitore di apparecchi acustici, invece, non vengono rimborsate, in quanto nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli interventi i cui costi possono senz'altro essere sostenuti dalla persona assicurata. Per i danni elettronici all'apparecchio, il forfait ammonta a 200 franchi, per tutti gli altri danni a 130 franchi. Questi sussidi sono stati fissati in base ai costi di

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riparazione applicati dai leader del mercato più convenienti. Durante il primo anno di utilizzo, dato che l’apparecchio acustico è ancora in garanzia, l’AI non eroga sussidi per riparazioni. La maggior parte delle ipoacusie aumenta con il passare del tempo. Un apparecchio acustico dovrebbe pertanto disporre di un margine di amplificazione sufficiente per fronteggiare il probabile peggioramento dell'udito. Pertanto, la richiesta di una prestazione forfettaria prima del termine dei 6 anni dovrà essere possibile solo se è intervenuta una modifica considerevole dell’acutezza uditiva. Il grado di deterioramento della capacità uditiva che dà diritto alla corresponsione anticipata dell’importo forfettario da parte dell’AI è definito (in percentuale) nelle raccomandazioni specifiche degli esperti ai medici ORL, che saranno incaricati del suo accertamento. Per i motivi elencati qui di seguito, l'AI corrisponde tutti gli importi forfettari – eccetto quelli per le batterie – solo dietro presentazione di copia delle fatture.

- L’assicurazione sociale intende garantire che il sussidio forfettario serva a finanziare solo apparecchi acustici (dispositivi medici della classe IIa). Questi apparecchi figurano nella lista dell’UFAS (da pubblicare). Gli apparecchi acquistati all’estero sono solitamente modelli reperibili anche in Svizzera.

- Gli apparecchi acustici devono essere forniti da personale specializzato in grado di giudicarne l'adeguatezza, come per esempio audioprotesisti, farmacisti, medici otorinolaringoiatri o droghisti.

- L’assicurazione sociale intende monitorare la formazione professionale delle persone che forniscono apparecchi acustici.

Per questi motivi, sulla copia della fattura che la persona assicurata deve presentare dovranno risultare i seguenti dati:

- denominazione esatta dell’apparecchio acustico e numero assegnato dall’Ufficio federale di metrologia (per gli apparecchi acquistati all’estero è sufficiente la sola denominazione);

- indicazione esatta della professione e firma della persona che ha fornito l’apparecchio

In base a questi documenti giustificativi saranno inoltre monitorati i prezzi del mercato, per poter poi, a seconda del loro andamento, adottare provvedimenti adeguati. Nell'ambito di tale monitoraggio sarà valutata anche la qualità delle prestazioni fornite con il sistema forfettario.

Grazie al cambiamento di sistema, rispetto ai costi sostenuti nel 2010, l'assicurazione invalidità dovrebbe conseguire complessivamente un risparmio di circa 20 milioni di franchi l’anno. N 5.07.1

Un’altra novità dell’ordinanza è la prestazione forfettaria di 1000 franchi per l'adattamento degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti cocleari

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(come per esempio BAHA o Soundbridge). Finora questa prestazione era regolata dalla convenziona tariffaria con le associazioni di audioprotesisti, dato che l'adattamento del processore audio di questo tipo di apparecchi non deve necessariamente avvenire tramite una clinica ORL e può essere eseguito anche da audioprotesisti. Come spiegato al N. 5.07, la prestazione forfettaria sarà erogata alla persona assicurata solo dietro presentazione dei documenti giustificativi. Le componenti esterne degli impianti cocleari, invece, vengono adattate esclusivamente nelle cliniche, che provvedono quindi alla loro fatturazione. Il sussidio forfettario per le batterie di impianti cocleari (audioprocessori) è stato adattato agli attuali prezzi di mercato e ridotto da 485 a 400 franchi per ogni apparecchio. Il sussidio per le batterie di apparecchi ad ancoraggio osseo e impianti dell’orecchio medio è rimasto invariato e ammonta a 60 franchi l’anno per ogni apparecchio. N.5.07.2* Per le persone che svolgono un’attività lavorativa o altre mansioni consuete oppure seguono una formazione scolastica o professionale e a causa del loro disturbo uditivo sono difficilmente protesizzabili, è prevista una regolamentazione per casi di rigore. I prerequisiti necessari a far valere tale regolamentazione sono definiti in modo restrittivo e devono essere giustificati sotto il profilo audiologico. Si presuppone che questo riguardi circa il 3-5% di tutte le persone audiolese. Per far valere tale diritto la persona assicurata deve soprattutto soddisfare i propri obblighi di collaborazione e riduzione del danno. Le richieste saranno esaminate dagli uffici AI e da cliniche ORL indipendenti appositamente designate, in base a una lista di criteri, soprattutto medico-audiologici e tecnici. Se dall’esame risulterà un caso di rigore, l’AI assumerà i costi eccedenti l'importo forfettario per la protesizzazione con un apparecchio semplice ed adeguato. N. 5.07.3 La protesizzazione acustica dei bambini non è finanziata tramite un sistema forfettario. Siccome gli adattamenti, soprattutto per i bambini in tenera età, sono più costosi di quelli per gli adulti, viene fissato un importo massimo rimborsabile: i costi effettivi coperti dall’assicurazione sono limitati a 2830 franchi per un apparecchio monoaurale e a 4170 franchi (8% di IVA incluso) per la soluzione binaurale. Gli importi massimi si riferiscono ai costi per la protesizzazione con un apparecchio nuovo e la successiva assistenza (manutenzione, ulteriori adattamenti, conchiglie auricolari ecc.) nell’arco di 6 anni. Inoltre, per i costi delle batterie, la persona assicurata potrà chiedere un rimborso unico annuale di 60 (apparecchio monoaurale) o 120 franchi (apparecchio binaurale). Per questa richiesta di rimborso non sarà necessario presentare documenti giustificativi. L’importo massimo rimborsabile vale per tutti i bambini e i giovani fino all’età di 18 anni. La protesizzazione acustica dei bambini è inoltre regolata da un’ordinanza

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sull’abilitazione degli specialisti in acustica pediatrica nella quale sono fissati anche i criteri da soddisfare (personale, locali e requisiti tecnici). Perché l'AI ne garantisca il finanziamento, gli apparecchi acustici devono essere forniti ai bambini da centri riconosciuti dall'Ufficio federale, vale a dire da persone con una formazione di audioprotesista pediatrico. Le condizioni per la protesizzazione acustica dei bambini si basano sulla normativa attualmente in vigore. I costi per la fornitura degli apparecchi pediatrici vengono rimborsati direttamente al centro che li ha forniti, dal momento che essi sono calcolati anticipatamente per un periodo di 6 anni; in tal modo è garantita anche un'assistenza costante. Analogamente alla normativa sui sussidi forfettari agli adulti, la prestazione assicurativa può essere rivendicata ogni 6 anni. Per la fornitura anticipata di un nuovo apparecchio valgono le stesse regole esposte al N. 5.07. N. 13.01* Gli impianti FM (impianti a modulazione di frequenza) possono essere forniti alle persone protesizzate se sono necessari alla loro integrazione professionale o alla loro istruzione e formazione. Si tratta di un mezzo ausiliario che deve essere incluso nel N. 13.01*. Finora il sussidio forfettario per le batterie di impianti FM era contenuto nel N. 5.07, ora questo viene rettificato e incluso nel N. 13.01*. Un impianto FM necessita ogni anno di un numero di batterie uguale a quello di un apparecchio acustico; pertanto l’importo del rimborso forfettario sarà uguale a quello di un apparecchio monoaurale. Disposizione transitoria La convenzione tariffaria sarà abrogata il 30 giugno 2011, ma le sue norme restano applicabili alle richieste di rimborso per la fornitura di apparecchi acustici inoltrate all’assicurazione prima dell’entrata in vigore delle presenti modifiche. In tali casi le nuove disposizioni troveranno applicazione solo dopo che saranno trascorsi 6 anni dalla fornitura dell’apparecchio acustico (monoaurale o binaurale), in quanto la persona assicurata non può chiedere il rimborso di un nuovo apparecchio prima di tale termine. Anche le prestazioni (riparazioni ecc.) saranno a carico dell'assicurazione fino alla scadenza del termine di 6 anni conformemente a quanto stabilito nella convenzione tariffaria. Qualora sia necessario fornire un apparecchio sostitutivo o un nuovo apparecchio prima della scadenza dei 6 anni in seguito a un notevole peggioramento della capacità uditiva, saranno determinanti le disposizioni della presente modifica.

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Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV)

Modifica del 25 maggio 2011

Il Dipartimento federale dell’interno

ordina:

I

L’allegato all’ordinanza del 28 agosto 19781 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia è modificato come segue:

5.57 Apparecchi acustici per un orecchio,

allorché l’assicurato/a soffre di una grave ipoacusia e la posa di un apparecchio permette di migliorare notevolmente l’acutezza uditiva e di facilitare considerevolmente i contatti con il proprio ambiente. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque anni, a meno che una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell’apparecchio prima del termine. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti.

Il forfait ammonta a 630 franchi.

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce un elenco degli apparecchi che rispondono ai requisiti dell’assicurazione e per i quali è ammesso il versamento di un forfait.

Se esisteva già un diritto nei confronti dell’assicurazione per l’invalidità, esso è mantenuto almeno in ugual misura nei riguardi dell’AVS, a condizione che i presupposti per la sua consegna siano ancora adempiuti.

Per l’acquisto di un apparecchio acustico i forfait sono versati dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

II

Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2011

Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 maggio 2011, quest’ultima si applica alla scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla consegna dell’apparecchio.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011 Dipartimento federale dell’interno:

Didier Burkhalter

1 RS 831.135.1

Questo testo è una versione provvisoria e potrebbe dunque subire ancora modifiche. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale (www.admin.ch/ch/i/ff)

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Commento alla modifica dell’OMAV del 25 maggio 2011 Allegato, lista dei mezzi ausiliari N 5.57 Finora la fornitura degli apparecchi acustici da parte dell'assicurazione invalidità (AI) e dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) era regolata da una convenzione tariffaria con le associazioni di audioprotesisti. Questa convenzione sarà sostituita da un sistema a rimborso forfettario. Con rimborso forfettario si intende un importo fissato dall’assicurazione per la consegna di un mezzo ausiliario e per i servizi di assistenza necessari che verrà erogato alla persona assicurata indipendentemente dai costi effettivi sostenuti. Con il nuovo sistema la persona assicurata potrà, per esempio, acquistare gli apparecchi acustici all’estero. Gli esperti ritengono che non sussista alcun nesso attendibile tra la gravità del disturbo auditivo e l’onere per l’adattamento e il costo di un apparecchio acustico. Per questo motivo si è optato per un sistema forfettario. Per il calcolo del forfait è stato preso a riferimento il mercato tedesco. L’importo forfettario fissato per l’assicurazione invalidità supera peraltro del 50% quello rimborsato dalle assicurazioni malattie in Germania. Questa differenza tiene conto dei costi leggermente più elevati in Svizzera e mira a garantire la qualità della fornitura. L’AVS continua a erogare un rimborso del 75% per l’acquisto di un apparecchio monoaurale. In base al rimborso forfettario AI di 840 franchi risulta un sussidio di 630 franchi. In deroga alle norme dell'AI (sussidio unico per almeno 6 anni) l’AVS eroga un nuovo sussidio già dopo 5 anni dalla fornitura dell'apparecchio acustico. La maggior parte delle ipoacusie aumenta con il passare del tempo. Un apparecchio acustico dovrebbe pertanto disporre di un margine di amplificazione sufficiente per fronteggiare il probabile peggioramento dell'udito. La richiesta di una prestazione forfettaria prima del termine dei 5 anni dovrà quindi essere possibile solo se è intervenuta una modifica considerevole dell’acutezza uditiva. Il grado di deterioramento della capacità uditiva che dà diritto alla corresponsione anticipata dell’importo forfettario da parte dell’AVS è definito (in percentuale) nelle raccomandazioni specifiche degli esperti ai medici ORL, che saranno incaricati di tale accertamento.

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I costi ulteriori continueranno a non essere coperti dall’AVS. Per i motivi elencati qui di seguito, l'AVS corrisponde tutti gli importi forfettari solo dietro presentazione di copia delle fatture.

- L’assicurazione sociale intende garantire che il sussidio forfettario serva a finanziare solo apparecchi acustici (dispositivi medici della classe IIa). Questi apparecchi figurano nella lista dell’UFAS (da pubblicare). Gli apparecchi acquistati all’estero sono solitamente modelli reperibili anche in Svizzera.

- Gli apparecchi acustici devono essere forniti da personale specializzato in grado di giudicarne l'adeguatezza, come per esempio audioprotesisti, farmacisti, medici otorinolaringoiatri o droghisti.

- L’assicurazione sociale intende monitorare la formazione professionale delle persone che forniscono apparecchi acustici.

Per questi motivi, sulla copia della fattura che la persona assicurata deve presentare dovranno risultare i seguenti dati:

- denominazione esatta dell’apparecchio acustico e numero assegnato dall’Ufficio federale di metrologia (per gli apparecchi acquistati all’estero è sufficiente la sola denominazione);

- indicazione esatta della professione e firma della persona che ha fornito l’apparecchio.

In base a questi documenti giustificativi saranno inoltre monitorati i prezzi del mercato, per poter poi, a seconda del loro andamento, adottare provvedimenti adeguati. Nell'ambito di tale monitoraggio sarà considerata anche la qualità delle prestazioni fornite con il sistema forfettario.

Grazie al cambiamento di sistema, rispetto ai costi sostenuti nel 2010, l'assicurazione vecchiaia e superstiti dovrebbe conseguire complessivamente un risparmio di circa 10 milioni di franchi l’anno. Disposizione transitoria La convenzione tariffaria sarà abrogata il 30 giugno 2011, ma le sue norme restano applicabili alle richieste di rimborso per la fornitura di apparecchi acustici inoltrate all’assicurazione prima dell’entrata in vigore delle presenti modifiche. In tali casi le nuove disposizioni troveranno applicazione solo dopo che saranno trascorsi 5 anni dalla fornitura dell’apparecchio acustico (monoaurale o binaurale), in quanto la persona assicurata non può chiedere il rimborso di un nuovo apparecchio prima di tale termine. Qualora sia necessario fornire un apparecchio sostitutivo o un nuovo apparecchio prima della scadenza dei 5 anni in seguito a un notevole peggioramento della capacità uditiva, saranno determinanti le disposizioni della presente modifica.