Ordinanza 415.31 concernente gioventù + Sport · La Scuola federale dello sport di Macolin6 (SFSM)...

22
1 Ordinanza concernente gioventù + Sport 1 (O G + S) del 10 novembre 1980 (Stato 28 dicembre 2000) Il Dipartimento federale dell’interno 2 , visti gli articoli 11 capoverso 2, 14 capoverso 3, 19 capoverso 1, 21 capoverso 1 e 22 capoverso 1 dell’ordinanza del 21 ottobre 1987 3 che promuove la ginnastica e lo sport, 4 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Definizioni 1 Per «persone» nel senso della presente ordinanza, s’intendono le persone dei due sessi. 2 Per «istituzioni» nel senso della presente ordinanza s’intendono le associazioni sportive e giovanili svizzere, le istituzioni cantonali che preparano insegnanti e ne curano la formazione continua, come pure le università. 5 Art. 2 Direzione di G + S La Scuola federale dello sport di Macolin 6 (SFSM) dirige l’istituzione Gioventù + Sport 7 (G + S). A questo scopo essa adotta tutte le misure in relazione con l’incorag- giamento dello sport in generale e assume le funzioni di coordinatore fra le federa- zioni sportive, le associazioni giovanili, gli organi dell’insegnamento scolastico e i Cantoni. Art. 3 Concezione La SFSM elabora una concezione di G + S che stabilisce gli scopi della formazione degli adolescenti, dei monitori e dei quadri superiori. RU 1980 1749 1 Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52). 2 Nuovo testo giusta il n. l dell’O del DFI del 6 ago. 1984, in vigore dal 1° ott. 1984 (RU 1984 1021). 3 RS 415.01 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52). 6 Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1° dic. 1990 (RU 1990 1079). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. 7 Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52). 415.31

Transcript of Ordinanza 415.31 concernente gioventù + Sport · La Scuola federale dello sport di Macolin6 (SFSM)...

1

Ordinanzaconcernente gioventù + Sport1

(O G + S)

del 10 novembre 1980 (Stato 28 dicembre 2000)

Il Dipartimento federale dell’interno2,

visti gli articoli 11 capoverso 2, 14 capoverso 3, 19 capoverso 1,21 capoverso 1 e 22 capoverso 1 dell’ordinanza del 21 ottobre 19873

che promuove la ginnastica e lo sport,4

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni1 Per «persone» nel senso della presente ordinanza, s’intendono le persone dei duesessi.2 Per «istituzioni» nel senso della presente ordinanza s’intendono le associazionisportive e giovanili svizzere, le istituzioni cantonali che preparano insegnanti e necurano la formazione continua, come pure le università.5

Art. 2 Direzione di G + S

La Scuola federale dello sport di Macolin6 (SFSM) dirige l’istituzione Gioventù +Sport7 (G + S). A questo scopo essa adotta tutte le misure in relazione con l’incorag-giamento dello sport in generale e assume le funzioni di coordinatore fra le federa-zioni sportive, le associazioni giovanili, gli organi dell’insegnamento scolastico e iCantoni.

Art. 3 Concezione

La SFSM elabora una concezione di G + S che stabilisce gli scopi della formazionedegli adolescenti, dei monitori e dei quadri superiori.

RU 1980 17491 Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).2 Nuovo testo giusta il n. l dell’O del DFI del 6 ago. 1984, in vigore dal 1° ott. 1984

(RU 1984 1021).3 RS 415.014 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).6 Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1° dic.

1990 (RU 1990 1079). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.7 Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).

415.31

Gioventù e Sport

2

415.31

Capitolo 2: Formazione degli adolescentiSezione 1: Partecipazione e autorizzazione

Art. 4 Partecipazione1 ...8

2 Gli invalidi devono poter partecipare alle attività nella misura del possibile e, senecessario, secondo le istruzioni del medico.3 Lo stesso organizzatore può svolgere una sola attività G + S al giorno con gli stessipartecipanti.

Art. 5 Annuncio e autorizzazione1 Le attività G + S devono essere annunciate anticipatamente all’Ufficio cantonale G+ S. Le attività nazionali lo devono essere alla SFSM.2 Le attività G + S sono autorizzate dall’Ufficio cantonale G + S, rispettivamentedalla SFSM. A seconda delle necessità e della disciplina sportiva, un consiglieregiudicherà il programma e assisterà il gruppo.9

Art. 5a10 Esecuzione1 G+S si svolge di regola all’interno delle frontiere nazionali. La SFSM e i Cantonipossono autorizzare attività all’estero. La SFSM emana istruzioni.11

2 Durante l’attività sportiva ai partecipanti sono vietati alcool e tabacco.12

Art. 5b13 Libretto sportivo gioventù1 La Confederazione fornisce gratuitamente i libretti sportivi gioventù nei quali regi-strare le attività Gioventù + Sport.2 La distribuzione di questi libretti è regolata dai Cantoni.

8 Abrogato dal n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 6 ago. 1984, in vigore dal 1° ott. 1984

(RU 1984 1021).10 Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185).12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995

(RU 1995 1402).13 Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52). Nuovo testo giusta il

n. I dell’O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1° dic. 1990 (RU 1990 1079).

Ginnastica e Sport – O G + S

3

415.31

Sezione 2: Corsi di disciplina sportiva

Art. 614 Discipline sportive1 G+S comprende le seguenti discipline:alpinismo, atletica leggera, badminton, calcio, canoismo, canottaggio, ciclismo,corsa d’orientamento, curling, escursionismo e sport nel terreno, ginnastica artisticae agli attrezzi, ginnastica e danza, ginnastica nazionale, hockey su ghiaccio, hockeysu terra, judo, karate15, lotta, nuoto, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pattinaggiosu ghiaccio, pattinaggio a rotelle, polisport, rugby, salto con gli sci, scherma, sci, sci-escursionismo, sci di fondo, sport di campo, sport equestri, squash, surf a vela, ten-nis, tennistavolo, triathlon, vela.16

2 Le discipline sono suddivise in discipline sportive e piccole discipline sportive. In-vece delle prestazioni di servizio usuali della SFSM (ad es.: direzione della disci-plina, documenti didattici, traduzioni) le federazioni responsabili designate dalle pic-cole discipline sportive ricevono un’indennità globale. La Scuola federale può su-bordinare tale indennità a norme ed oneri determinati.3 All’inizio ogni nuova disciplina vien riconosciuta come piccola disciplina sportiva.4 La SFSM riconosce sportiva una disciplina se questa può comprovare un’attività di40 000 unità-partecipanti durante almeno due anni.17

5 La SFSM può ricondurre al rango di piccola disciplina le discipline sportive chenello spazio di due anni denunciano un’attività inferiore alle 40 000 unità- parteci-panti.18

6 La SFSM può proporre al Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento), dopoconsultazione della Commissione federale dello sport, l’introduzione di nuove disci-pline.19

Art. 7 Organizzazione e direzione1 Ogni monitore G + S riconosciuto come capo di corso può organizzare corsi nellasua disciplina sportiva.2 I diversi gruppi di un corso di disciplina sportiva devono parimenti essere diretti daun monitore G+S. Nelle discipline che comportano particolari prescrizioni di sicu-rezza, si possono assumere specialisti in possesso di certificati professionali corri-

14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).15 Lo sport del karate verrà riconosciuto disciplina sportiva non prima del 1997 (n. II della

mod. del 13 ott. 1995 - RU 1995 4842).16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 4842).17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997

(RU 1997 1381).18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185).19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1996 3115).

Gioventù e Sport

4

415.31

spondenti come capi di corso, anche se non sono monitori G+S. La SFSM emanaistruzioni.20

3 Per quanto concerne gli altri monitori, è possibile ricorrere a persone che possie-dono le conoscenze e le attitudini richieste. Esse non sono tuttavia indennizzate.4 Per ragioni di sicurezza, la SFSM può, in certe discipline sportive, limitare il dirittodi esercitare l’attività di monitore o porre esigenze più elevate ai monitori.

Art. 8 Numero dei partecipanti1 Per ogni disciplina, il corso di disciplina sportiva deve contare almeno cinque par-tecipanti in età d’essere ammessi a G + S. In casi debitamente motivati, gli ufficicantonali G + S possono autorizzare un numero inferiore di partecipanti.21

2 Occorre prevedere almeno un monitore G + S riconosciuto per ogni gruppo di 24partecipanti in età d’essere ammessi a G + S o no.

3 ...22)

4 La SFSM può, per ragioni di sicurezza, ordinare la formazione di gruppi più piccoliin certe discipline sportive.23

Art. 9 Concezione di un corso1 La formazione in una determinata disciplina si estende su più gradi.2 Un corso deve comprendere almeno tre lezioni in tre date diverse e può durare almassimo un anno. La SFSM può fissare una durata minima più lunga per e disciplinesportive.24

3 L’insegnamento è impartito sotto forma di lezioni di almeno 1 ora 30 o d’attivitàd’una giornata di una durata minima di quattro ore; è pure possibile organizzare ec-cezionalmente mezze lezioni di 45 minuti. Se una lezione o un’attività d’una giorna-ta esige che i partecipanti pernottino fuori domicilio prima o dopo l’attività G + S(vedi appendice, cifra 2.2), il tutto è considerato come una lezione di campo o gior-nata di campo.25

Art. 1026 Contenuto del corso1 I programmi dei corsi di disciplina sportiva devono essere adattati in funzionedell’età agli obiettivi delle discipline sportive e degli organizzatori di attività G+S.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185).21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1° dic. 1990

(RU 1990 1079).22 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 6 ago. 1984 (RU 1984 1021).23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 6 ago. 1984, in vigore dal 1° ott. 1984

(RU 1984 1021).24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1° dic. 1990

(RU 1990 1079).25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1° dic. 1990

(RU 1990 1079).26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185).

Ginnastica e Sport – O G + S

5

415.31

Comprendono forme d’animazione, d’insegnamento e d’applicazione della disci-plina, nonché esami facoltativi per queste discipline sportive e test facoltativi di con-dizione fisica.2 Parte del corso di disciplina sportiva può essere utilizzata per attività sportive com-plementari. La SSM emana direttive in proposito.27

Art. 1128 Distintivi

I servizi cantonali G + S oppure la SFSM conferiscono distintivi che attestano la par-tecipazione ed i buoni risultati conseguiti.

Sezione 3: ...

Art. 1229

Sezione 4: Scuole

Art. 131 Per le scuole, s’intendono tutti gli stabilimenti scolastici elencati di seguito, siapubblici sia privati: le scuole primarie, secondarie inferiori e superiori, professionalie complementari, come pure in particolare le scuole speciali, i centri di riabilitazioneper invalidi e le case d’educazione, le scuole normali e i corsi superiori di forma-zione pedagogica.2 Sotto la responsabilità della scuola, corsi G+S di discipline sportive possono esseretenuti durante un campo.30

3 e 4 ...31

Capitolo 3: MonitoriSezione 1: Formazione e perfezionamento dei monitori32

Art. 14 Genere di corsi1 La formazione dei monitori G + S è fondata su un sistema progressivo a tre gradi:

27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 6 giu. 1994 (RU 1994 1462).28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).29 Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 26 apr. 1995 (RU 1995 1402).30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995

(RU 1995 1402).31 Abrogati dal n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185).

Gioventù e Sport

6

415.31

a.33 corsi di monitori 1: formazione di base nei settori pedagogico, tecnico,metodologico e amministrativo per esercitare la fun-zione di monitore;

b. i corsi di monitori 2: perfezionamento delle conoscenze in vista di diri-gere corsi di disciplina sportiva più esigenti ed’insegnare nei corsi di formazione superiori;

c. i corsi di monitori 3: approfondimento delle conoscenze e attitudini tecni-che, pedagogiche e metodologiche in vista di eser-citare un’attività di monitore al più alto livello nelladisciplina sportiva determinata e d’essere istruitocome formatore e consigliere.34

2 La SFSM può prevedere eccezioni.35

3 I monitori formati al di fuori di G + S possono ottenere la qualifica di monitore G +S seguendo dei corsi d’introduzione.36

4 I corsi di perfezionamento permettono ai monitori di approfondire le loro cono-scenze e d’iniziarsi alle novità.37

5 I corsi speciali permettono ai monitori di familiarizzarsi con i nuovi orientamenti osettori di lavoro particolari e specifici alla loro disciplina sportiva. Possono ancheessere interdisciplinari.38

Art. 15 Pubblicazione dei corsi

I corsi di monitori e d’introduzione sono pubblicati dalla SFSM e dagli Uffici canto-nali G + S.

Art. 16 Ammissione1 Sono ammessi al corso di monitori 1 gli Svizzeri, come pure gli stranieri con per-messo di soggiorno o di dimora, se compiono almeno i 18 anni nell’anno in cui sitiene il corso. La SFSM può consentire eccezioni.39

2 Per essere ammessi a un corso di monitori 2, occorre possedere:

a. il certificato di monitore 1 e

b. una sufficiente esperienza come monitore.3 Per essere ammessi a un corso di monitori 3, occorre possedere:

a. il certificato di monitore 2 e

33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185).34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1° dic. 1990

(RU 1990 1079).35 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1° dic. 1990 (RU 1990

1079).36 Originario cpv. 2.37 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185).38 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185).39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).

Ginnastica e Sport – O G + S

7

415.31

b. una sufficiente esperienza come monitore.4 La SFSM stabilisce inoltre le esigenze tecniche richieste per partecipare ai diversicorsi di monitori.5 Per essere ammessi a un corso d’introduzione, occorre:

a. soddisfare le esigenze esposte al capoverso 1 e

b. possedere una formazione e un’esperienza corrispondente alle esigenze posteal grado di monitore in questione.

6 Solo i monitori che esercitano un’attività G+S sono ammessi ai corsi di perfezio-namento.40

Art. 17 Organizzazione1 I corsi di monitori 1 e 2 sono organizzati dagli Uffici cantonali G + S, dalle istitu-zioni e dalla SFSM.2 I corsi di monitori 3 sono organizzati dalla SFSM e dalle istituzioni.3 I corsi d’introduzione, di perfezionamento e i corsi speciali sono organizzati dallaSFSM e, su suo incarico, dagli Uffici cantonali G+S o dalle istituzioni.41

4 L’istituzione che organizza corsi di formazione e di perfezionamento per monitorideve disporre dei quadri necessari. La disciplina sportiva e il genere di corsi che èautorizzata a organizzare sono precisati in un accordo concluso con la SFSM.42

5 I corsi di formazione e di perfezionamento per monitori organizzati dagli Ufficicantonali G+S e dalle istituzioni devono essere anticipatamente autorizzati dallaSFSM.43

Art. 18 Insegnamento e esami1 La formazione dei monitori ha per scopo:

a. d’incoraggiare il monitore a migliorare le sue capacità personali;

b.44 d’insegnare al monitore a proporre, in funzione del grado, i modi di forma-zione e le forme d’applicazione caratteristici della disciplina sportiva in ma-niera sensata sul piano metodologico;

c. d’introdurlo ai principi d’allenamento, ad altre materie teoriche e ai problemidi sicurezza inerenti alla sua disciplina sportiva;

d.45 di familiarizzarlo con il modo di comportarsi con i bambini e gli adolescenti;

e. d’insegnargli a pianificare, a concepire e a organizzare correttamente corsi didisciplina sportiva G + S.

40 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185).41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185).42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185).43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185).44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185).45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185).

Gioventù e Sport

8

415.31

2 La SFSM stabilisce la durata dei corsi, i programmi d’insegnamento, gli esami e ledisposizioni che reggono l’attribuzione delle qualifiche.

Art. 19 Riconoscimento1 I partecipanti che abbiano seguito un corso introduttivo, o un corso di monitore 1,2 o 3, e superato l’esame, sono riconosciuti dal servizio cantonale G + S monitori G+ S della categoria e della disciplina conformi al corso seguito. Il riconoscimentoavviene sulla scorta delle qualificazioni di capo-corso o di capo-gruppo, e dà dirittoal certificato corrispettivo ed all’insegna di monitore.46

2 Il servizio cantonale G + S riconosce i monitori 1 come monitori 2, anche se nonsoddisfano ai requisiti stabiliti nel capoverso 1, a condizione che:47

a. che siano in possesso della qualifica di monitore 1 da almeno cinque anni;

b. che abbiano partecipato ad almeno cinque corsi di disciplina sportiva e chegiustifichino la loro attitudine a esercitare la funzione di monitore;

c. che abbiano seguito almeno tre corsi di perfezionamento o corsi speciali(art. 20).

3 In certe discipline la disposizione summenzionata si applica, per analogia, al rico-noscimento come monitore 3.48

Art. 19a49 Ritiro e perdita del riconoscimento1 Il servizio cantonale G + S può ritirare a un monitore il riconoscimento se:

a. questi, di proposito o per negligenza grave, venga meno ai propri doveri dimonitore (art. 22);

b. vi siano altri gravi motivi.2 Il monitore che non adempia i propri obblighi di perfezionamento (art. 22 cpv. 3)perde il riconoscimento. In casi debitamente motivati può però riacquistarlo adem-piendo più tardi tale obbligo.

Sezione 2: ...50

Art. 20

46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).49 Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).50 Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185).

Ginnastica e Sport – O G + S

9

415.31

Sezione 3: Diritti e obblighi

Art. 21 Diritti1 Ogni monitore G+S ha il diritto d’insegnare nei corsi di disciplina sportiva G+S.51

2 I monitori G + S riconosciuti come capi di corso sono autorizzati a organizzarecorsi di disciplina sportiva.

Art. 22 Obblighi1 Il monitore deve organizzare l’attività G + S secondo le prescrizioni proprie alla di-sciplina, eseguire i compiti amministrativi in relazione con l’organizzazione di que-sta attività e compilare i documenti conformemente alla verità.2 Il monitore deve permettere all’Ufficio cantonale G + S e al consigliere di seguire ilsuo lavoro.3 In ogni disciplina nella quale è riconosciuto, il monitore deve seguire un corso diperfezionamento ogni tre anni (od ogni cinque se è maestro diplomato di ginnasticae/o di sport), oppure adempiere l’obbligo di perfezionarsi partecipando a un corsospeciale, a un corso superiore per monitori oppure a un corso per quadri.52

4 Il capo di un’attività G + S deve prendere le misure adatte alle circostanze per evi-tare che i partecipanti siano vittime di incidenti o malattie. La SFSM emana prescri-zioni di sicurezza particolari per le diverse discipline sportive.53

5 Il monitore bada a che il materiale avuto in prestito non sia né danneggiato néperso e che sia pulito prima d’essere restituito.

Sezione 4: Sorveglianza

Art. 23

La SFSM sorveglia i corsi di formazione e di perfezionamento per monitori. Al ri-guardo essa incarica i capi e i membri delle commissioni di disciplina sportiva.

Capitolo 4: Quadri superiori

Art. 24 Definizione

Per quadri superiori, s’intendono i consiglieri, i formatori e gli esperti.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995(RU 1995 1402).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1° dic. 1990

(RU 1990 1079).

Gioventù e Sport

10

415.31

Art. 25 Consiglieri1 I consiglieri assistono, aiutano e sorvegliano i monitori G + S che organizzanocorsi di disciplina sportiva o prove G + S.2 Sono riconosciuti e assunti dai servizi cantonali G + S.54

3 Possono formarsi frequentando il corso federale per consiglieri. Per ragioni di sicu-rezza la SFSM può dichiarare tale corso obbligatorio riguardo a certe discipline.55

Art. 26 Formatori1 I formatori insegnano nei corsi di formazione e di perfezionamento per monitori.2 Sono istruiti nei corsi per formatori, nei corsi di monitori 3 o nei corsi d’esperti.3 Sono riconosciuti dalla SFSM e assunti dalla SFSM, dagli Uffici cantonali G + S odalle istituzioni.

Art. 27 Esperti1 Gli esperti dirigono i corsi di formazione e di perfezionamento per i monitori, iconsiglieri e i formatori.2 Sono formati nei corsi d’esperti.3 Sono riconosciuti dalla SFSM e assunti dalla SFSM, dagli Uffici cantonali G + S edalle istituzioni.4 Ricevono dalla SFSM un certificato e un distintivo.

Art. 28 Corsi centrali1 I quadri superiori perfezionano le loro conoscenze nei corsi centrali.2 Formatori ed esperti debbono frequentare, una volta almeno ogni tre anni, un corsocentrale di ciascuna delle discipline sportive nelle quali sono riconosciuti.56

3 Per i consiglieri la frequenza dei corsi centrali è facoltativa.57

Art. 29 Ammissione1 Sono ammessi ai corsi di formazione dei quadri superiori i monitori 3 sperimentatie affermati, a condizione che soddisfino le esigenze tecniche stabilite dalla SFSM.Un monitore 2 può ugualmente essere ammesso a detti corsi se autorizzato dallaSFSM.2 Per essere ammesso a un corso d’esperti occorre essere raccomandato da un Ufficiocantonale G + S o un’istituzione.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).57 Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).

Ginnastica e Sport – O G + S

11

415.31

Art. 30 Organizzazione1 La formazione dei quadri superiori è organizzata dalla SFSM.2 La formazione dei formatori può essere curata dalle istituzioni a condizione d’es-sere combinata con quella di monitore 3.58

3 I corsi centrali sono organizzati dalla SFSM e dalle istituzioni. La Scuola federalepuò incaricare gli uffici cantonali G + S d’organizzare tali corsi.4 I corsi centrali organizzati dalle istituzioni devono essere autorizzati anticipatamen-te dalla SFSM.5 L’articolo 17 capoverso 4 è applicabile per analogia.

Art. 31 Sorveglianza

La SFSM sorveglia i corsi di formazione e di perfezionamento per i quadri superiori.Essa incarica di questo compito i capi e i membri delle commissioni di disciplinasportiva.

Art. 31a59 Ritiro e perdita del riconoscimento1 La SFSM può ritirare il riconoscimento ad un esperto o ad un formatore ed il Can-tone ad un consigliere o a un monitore se:

a. questi, intenzionalmente o per negligenza grave, venga meno ai propri do-veri;

b. vi siano altri gravi motivi.2 Un formatore od un esperto che non adempiano i propri obblighi di perfezionamen-to (art. 28 cpv. 2) perdono il riconoscimento. In casi debitamente motivati possonoperò riacquistarlo adempiendo più tardi tale obbligo.

Art. 32 Pubblicazione

L’articolo 15 è applicabile per analogia alla pubblicazione dei corsi.

Art. 33 Corsi preparatori per quadri

Per preparare i corsi si possono organizzare corsi preparatori per quadri con la parte-cipazione del personale insegnante interessato.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).59 Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).

Gioventù e Sport

12

415.31

Capitolo 5: Organizzazione

Art. 34 Consultazione

La SFSM invita le commissioni consultive interessate o i loro membri a esprimersiin merito ai problemi importanti concernenti G + S.

Art. 35 Commissioni consultive1 Le commissioni consultive sono:

a. la conferenza dei capi degli Uffici cantonali G + S. Essa consiglia la SFSMin merito allo sviluppo, alla pianificazione e all’organizzazione di G + S e siriunisce almeno due volte all’anno;

b. la conferenza dei delegati G + S delle federazioni. Essa è composta dei dele-gati per G + S delle istituzioni e consiglia la SFSM in merito allo sviluppo diG + S. Si riunisce, di regola, una volta all’anno;

c. una commissione per ogni disciplina sportiva. Le commissioni di disciplinasportiva sono designate dalla SFSM e composte di rappresentanti delle istitu-zioni interessate alla disciplina sportiva in questione e degli Uffici cantonaliG + S. Esse trattano i problemi di sviluppo e di formazione della disciplinasportiva e si riuniscono secondo necessità, comunque almeno una voltaall’anno;

d.60 la conferenza dei presidenti regionali G + S, la quale esamina documenti cheforniscono basi per una decisione e discute i temi della conferenza dei capicantonali di G + S;

e.61 i gruppi di lavoro G + S incaricati di trattare settori particolari. I loro membrisono designati dalla SFSM in funzione degli oggetti da studiare. Questigruppi consigliano la SFSM per questioni di fondo e di procedura. Si riuni-scono secondo necessità.

2 I membri delle commissioni consultive sono convocati dalla SFSM che assicura lapresidenza delle sedute.

Art. 36 Documenti didattici

L’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale s’incarica della stampa edella spedizione dei documenti didattici.

Art. 37 Corsi per funzionari

La SFSM può organizzare corsi per i funzionari degli Uffici cantonali G + S e delleistituzioni che si occupano di G + S.

60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52). Originarialettera e.

61 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1° dic. 1990 (RU 19901079).

Ginnastica e Sport – O G + S

13

415.31

Capitolo 6: PrestazioniSezione 1: Disposizioni generali

Art. 3862 Spese della formazione degli adolescenti1 L’insegnamento dispensato nei corsi di disciplina sportiva è di regola gratuito.2 Le prestazioni versate dalla Confederazione devono essere dedotte dal contributopagato dagli adolescenti in età d’essere ammessi a G+S che partecipano a corsi di di-sciplina sportiva diretti da organizzazioni a carattere commerciale.

Sezione 2: Prestazioni finanziarie

Art. 39 Prestazioni finanziarie

1 ...63)

2 Nell’appendice è fissato l’importo dei sussidi accordati in applicazionedell’articolo 19 capoverso 1 dell’ordinanza del 21 ottobre 198764 concernente ilpromovimento della ginnastica e dello sport.65

3 I corsi di formazione dei monitori delle attività giovanili, organizzati nel quadrodella legge federale del 6 ottobre 198966 per la promozione delle attività giovaniliextrascolastiche, sono indennizzati sulla base dei principi definiti nella relativa ordi-nanza a questa legge. La cifra 8 dell’appendice non si applica a tali corsi.67

Art. 40 Sussidio versato ai Cantoni per la promozione di G + S1 Il sussidio ai Cantoni è calcolato in percentuale dell’importo totale delle indennitàversate ogni anno per i corsi di disciplina sportiva G+S.68 Secondo l’ordinanza in vi-gore che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni69 la percentuale è di:

a. 15 per cento per i Cantoni finanziariamente forti;

b. 15 a 25 per cento per i Cantoni di media capacità finanziaria, secondo unascala fluttuante;

c. 25 per cento per i Cantoni finanziariamente deboli.

62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185).63 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 6 giu. 1994 (RU 1994 1462).64 RS 415.0165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 6 giu. 1994 (RU 1994 1462).66 RS 446.167 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 1992, in vigore dal 1° gen 1993 (RU 1993

12).68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995

(RU 1995 1402).69 RS 613.11

Gioventù e Sport

14

415.31

2 I Cantoni a debole capacità finanziaria beneficiano inoltre di un sussidio federalefisso di 10 000 franchi all’anno e quelli di media capacità finanziaria di un sussidiofisso di 5000 franchi.3 È versata la metà dell’importo computabile.70

Art. 4171

Art. 42 Indennità di corso e sussidio di campo per i corsi di disciplina spor-tiva

1 Un’indennità per i corsi di disciplina sportiva è versata in funzione:

a. della categoria alla quale appartiene il monitore;

b. del numero dei partecipanti in età d’essere ammessi a G + S;

c. della durata dell’attività.2 È ugualmente versato un sussidio di campo, calcolato per lezione o giornata dicampo e per partecipante in età d’essere ammesso a G + S.72

3 I tassi sono stabiliti nell’appendice.4 I monitori regolano fra di loro e con la loro organizzazione la ripartizione delle in-dennità ricevute.

Art. 4373

Sezione 3: Altre prestazioni

Art. 4474 Materiale1 Il materiale in prestito comprende il materiale sportivo dell’UFSPO e il materialedell’esercito messo a disposizione dall’Ufficio federale delle intendenze delle Forzeterrestri (UFIFT).2 Il materiale sportivo è gestito unicamente dall’UFSPO, mentre il materiale del-l’esercito è gestito dall’UFSPO in collaborazione con l’UFIFT.3 L’UFSPO assume il compito di provvedere, d’intesa con l’UFIFT, al deposito, allamanutenzione e alla sostituzione del materiale in prestito.4 La Confederazione assume le spese riguardanti il deposito e i lavori eseguiti negliarsenali, come pure il trasporto di materiale dal luogo di fornitura a quello dove si

70 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 6 giu. 1994 (RU 1994 1462).71 Abrogato dal n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1° dic. 1990

(RU 1990 1079).73 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2000 (RU 2000 2974).74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2000 (RU 2000 2974).

Ginnastica e Sport – O G + S

15

415.31

svolge il corso. Le spese per il trasporto di ritorno sono a carico del beneficiariodelle prestazioni.5 L’Ufficio federale di topografia (S+T) consegna in prestito le carte topografiche.6 Una fattura è inviata al beneficiario delle prestazioni per il materiale perso, per lespese di riparazione del materiale deteriorato per negligenza o pulito male, comepure per quelle risultanti da prestazioni particolari.

Art. 45 Trasporto di persone1 Le seguenti persone hanno il diritto d’utilizzare i buoni G + S per gli spostamenti ametà prezzo sui mezzi pubblici di trasporto:

a. i collaboratori e i delegati dei servizi cantonali G + S;

b. i consiglieri;

c.75 i capicorso, i formatori di monitori, il personale di corso e i partecipanti aicorsi di formazione e di perfezionamento per quadri e monitori degli ufficicantonali G + S e delle istituzioni.

2 Hanno diritto a buoni G + S per viaggi gratuiti con mezzi pubblici di trasporto: icapicorso, i formatori di monitori, il personale di corso e i partecipanti ai corsi diformazione e di perfezionamento per quadri e monitori della SFSM.76

3 I membri delle commissioni consultive di G + S non possono utilizzare i buoni ditrasporto G + S.77

Art. 4678

Art. 4779

Art. 4880 Alloggio

Edifici della Confederazione e dell’esercito possono essere messi a disposizione perattività G+S. Gli emolumenti sono riscossi conformemente alle disposizioni dell’or-dinanza del DDPS del 9 dicembre 199881 sugli emolumenti per prestazioni.

Art. 4982

75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1993(RU 1993 12).

76 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 199312).

77 Originario cpv. 278 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2000 (RU 2000 2974).79 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 6 giu. 1994 (RU 1994 1462).80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2000 (RU 2000 2974).81 RS 510.46182 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 14 dic. 2000 (RU 2000 2974).

Gioventù e Sport

16

415.31

Sezione 4: Assicurazione e responsabilità civile

Art. 5083

Art. 51 Assicurazione di responsabilità civile1 L’assicurazione di responsabilità civile incombe all’organo che dà l’autorizzazionenel caso di corso di disciplina sportiva G+S, e all’organizzatore se si tratta di corsodi formazione o di perfezionamento per monitori e quadri superiori.84

2 La Confederazione non può essere resa responsabile di danni materiali o corporalicausati dall’uso di veicoli a motore privati.3 Se la Confederazione ha pagato indennizzi per casi di responsabilità civile, essa di-spone del diritto di regresso verso il partecipante che ha causato i danni intenzional-mente o per grave negligenza.

Capitolo 7: Amministrazione

Art. 52 Conteggio1 Devono essere presentati i seguenti documenti:

a. dagli Uffici cantonali G + S alla SFSM:1. i conti dei corsi di formazione e di perfezionamento per monitori e qua-

dri superiori;2. i conti dei consiglieri;3.85 i conti dei corsi di disciplina sportiva G+S;4. ...86

5. i conti degli esami medici;

b. dalle istituzioni alla SFSM:

i conti dei corsi di formazione e di perfezionamento per monitori e quadrisuperiori;

c.87 dai monitori all’organo che ha accordato l’autorizzazione:

i giustificativi contabili concernenti i corsi di disciplina sportiva G+S.

83 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 6 giu. 1994 (RU 1994 1462).84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995

(RU 1995 1402).85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995

(RU 1995 1402).86 Abrogato dal n. I dell’O del DFI dell’11 dic. 1987 (RU 1988 52).87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995

(RU 1995 1402).

Ginnastica e Sport – O G + S

17

415.31

2 I conteggi dei corsi di disciplina sportiva sono allestiti dal centro di calcolodell’amministrazione federale nel Dipartimento federale delle finanze.88

3 I sussidi federali sono versati due volte al mese dopo la ricezione dei conteggi. LaConfederazione non concede alcun acconto. Il 30 novembre è l’ultimo giornodell’anno contabile. A questa data si chiude il conteggio dei sussidi federali concessidurante l’esercizio e si compilano le statistiche.

Art. 53 Revisione1 La SFSM è l’organo di revisione dei sussidi federali versati. Le differenze accertatedevono essere pareggiate nel termine di tre mesi dalla data di revisione. La Confede-razione e i Cantoni possono reclamare gli importi versati per errore o indebitamentenel termine di un anno dall’accertamento.2 I giustificativi contabili devono essere conservati per tre anni.

Art. 54 Controllo delle attività1 Gli Uffici cantonali G + S assumono il controllo di tutte le attività G + S che hannoautorizzato.2 A tale scopo gli Uffici cantonali G + S tengono:

a. un controllo dei monitori, dei consiglieri, dei formatori e degli esperti domi-ciliati nel loro Cantone;

b. un incarto per ogni attività G + S annunciata;

c. un controllo dei buoni G + S consegnati per il trasporto di persone;

d. un controllo del materiale messo a loro disposizione e di cui assicurano lagestione.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 551 L’ordinanza del 13 settembre 197689 concernente Gioventù + Sport (G + S) è abro-gata.2 ...90

3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1980.

88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995(RU 1995 1402).

89 [RU 1976 2096 2688, 1977 1451 1959]90 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 6 ago. 1984 (RU 1984 1021).

Gioventù e Sport

18

415.31

Appendice91

(art. 39 e 42)

Tariffa dei sussidi

1 PrincipioLe indennità come alle cifre 4.2, 5.2 e 10.1 sono versate integralmente se illavoro eseguito nel quadro di G + S dura almeno tre ore (viaggio compreso).Sotto le tre ore, esse sono dimezzate.

Per quanto concerne le cifre 4.3, 6, 7 e 8, il limite è di quattro ore di lavoro,viaggio escluso.

2 Indennizzo di corsi di disciplina sportiva2.1 Indennità di corso

Per partecipante in età d’essere ammesso a G + S eper mezza lezione per lezione per attività di una giorna-

ta

Fr. Fr. Fr.

Monitore 1 –.75 1.50 3.—

Monitore 2 1.15 2.25 4.50

Monitore 3 1.50 3.— 6.—

Guida alpina secondo cifra 4

– Per l’indennizzo si calcolano al massimo dodici partecipanti in età d’es-sere ammessi a G + S per monitore G + S riconosciuto. Per i corsi di di-sciplina sportiva in cui è imposto un minor numero di effettivi per clas-se, le aliquote sono aumentate in modo che il monitore riceva un’in-dennità corrispondente a una classe di dodici partecipanti.

– Nel calcolo dell’indennità, i monitori delle categorie più alte sono iprimi a essere presi in considerazione.

– ...

2.2 Sussidi di campo

Per l’insegnamento di una lezione o giornata di campo, il sussidio ammontaa 2 franchi per partecipante in età d’essere ammesso a G+S. Per l’indennizzo

91 Aggiornata giusta il n. I delle O del DFI del 6 ago. 1984 (RU 1984 1021), dell’11 dic.1987 (RU 1988 52), del 16 mag. 1990 (RU 1990 1079), del 25 nov. 1992, (RU 1993 12),del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185), del 26 apr. 1995 (RU 1995 1402)e del 30 mag. 1997,in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1381).

Ginnastica e Sport – O G + S

19

415.31

si possono contare al massimo dodici partecipanti in età d’essere ammessi aG+S per monitore G+S riconosciuto.

2.3 ...

3 ...

4 Indennità per guide alpine patentate4.1 Assunzione come monitore nei corsi di disciplina sportiva alpinismo e sci-

escursionismo:– per una giornata intera:

indennità giornaliera di 260 franchi.

4.2 Assunzione come consigliere nei corsi di disciplina sportiva alpinismo e sci-escursionismo:– per una giornata intera:

indennità giornaliera di 150 franchi.

4.3 Assunzione come capocorso o formatore nei corsi di formazione e di perfe-zionamento per quadri e monitori, organizzati dagli Uffici cantonali G+Snelle discipline alpinismo, sci-escursionismo e sci F:– per una giornata intera:

indennità giornaliera di 260 franchi.

5 Indennizzo dell’attività di consigliere5.1 Giudizio dei programmi d’attività G + S (art. 5 cpv. 2):

– 10 franchi per attività.

5.2 Per l’assistenza prima, durante e dopo l’attività G + S:– indennità di 50 franchi per spese di funzione;– indennità di 50 franchi per pernottamento fuori dal luogo di domicilio.

Questa indennità è dimezzata se il pernottamento avviene in un edificio dellaConfederazione;– rimborso delle spese di viaggio in 2a classe a metà tariffa. Con l’auto-

rizzazione – degli uffici cantonali G + S, è consentito l’impiego di vei-coli a motore privati se ciò permette di realizzare un’economia di tempoe di denaro. In questo caso, l’indennità è di 45 centesimi per chilometropercorso. La distanza è calcolata, di regola, secondo il tragitto piùbreve.

Gioventù e Sport

20

415.31

6 Corsi federali di formazione e di perfezionamento6.1 I quadri sono indennizzati dalla SFSM.

6.2 I partecipanti ai corsi federali hanno diritto:– all’alloggio e alla pensione gratuiti;– al buono di trasporto G + S che dà diritto al viaggio gratuito andata-ri-

torno in 2a classe oppure, in determinati casi decisi dalla SFSM, al rim-borso delle spese di viaggio andata-ritorno in 2a classe;

– all’indennità giornaliera;– all’indennità per perdita di guadagno.

6.3 L’indennità giornaliera ammonta a:– 5 franchi per i partecipanti ai corsi per monitori 1 e 2, ai corsi d’intro-

duzione e di perfezionamento, come pure ai corsi speciali;– 10 franchi per i partecipanti ai corsi per monitori 3, ai corsi per forma-

tori di monitori ed ai corsi per consiglieri;– 20 franchi per i partecipanti ai corsi per esperti ed ai corsi centrali;– 50 franchi per i partecipanti ai corsi preliminari per quadri.

6.4 Se è richiesta una partecipazione finanziaria, l’indennità giornaliera potrà es-sere utilizzata parzialmente o interamente per sopperire alle spese di corso.

7 Sussidio per i corsi di formazione e di perfezionamentodi monitori nonché per i corsi centrali organizzatidagli Uffici cantonali G + S

7.1 I partecipanti hanno diritto:– all’alloggio e alla pensione gratuiti;– al rimborso delle spese di viaggio in 2a classe a metà tariffa;– all’indennità giornaliera.

7.2 L’indennità giornaliera ammonta a:– 5 franchi per i partecipanti ai corsi di formazione e di perfezionamento

per monitori;– 20 franchi per i partecipanti ai corsi centrali.

7.392 La Confederazione accorda le seguenti prestazioni:– un’indennità di 40 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso di

formazione e di perfezionamento per monitori e di 100 franchi al giornoper ogni partecipante a un corso centrale. L’indennizzo dei quadri ècompreso in questa somma. Le guide alpine ricevono, in più, l’indennitàsecondo la cifra 4.3. La Confederazione accorda le seguenti prestazioni:

– un’indennità di 40 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso diformazione e di perfezionamento per monitori e di 100 franchi al giorno

92 RU 1994 101

Ginnastica e Sport – O G + S

21

415.31

per ogni partecipante a un corso centrale. L’indennizzo dei quadri ècompreso in questa somma. Le guide alpine ricevono, in più, l’indennitàsecondo la cifra 4.3. La SFSM fissa il rapporto formatori/partecipantiapplicabile all’indennizzo;

– un’indennità di 100 franchi al giorno per un capo di corso di forma-zione di monitori ingaggiato in più dei quadri minimi imposti;

– prende a carico, una sola volta per parte di corso, la metà delle spese diun viaggio effettuato in 2a classe con il buono G+S, per i partecipanti,la direzione e il personale del corso;

– un’indennità per perdita di guadagno per i partecipanti ai corsi centrali,ai corsi di formazione, d’introduzione e di perfezionamento per monito-ri, come pure ai corsi speciali.

7.4 Se è richiesta una partecipazione finanziaria, l’indennità giornaliera potrà es-sere utilizzata parzialmente o interamente per sopperire alle spese di corso.

8 Sussidio per i corsi di formazione e di perfezionamentoper i quadri e i monitori G + S, organizzati dalle istituzioni

La Confederazione accorda le seguenti prestazioni:– un’indennità di 20 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso di

formazione e di perfezionamento per monitori e quadri. La SFSM fissail rapporto formatori/partecipanti applicabile all’indennizzo;

– un’indennità di 100 franchi al giorno per un capo di corso di forma-zione di monitori ingaggiato in più dei quadri minimi imposti;

– prende a carico, una sola volta per parte di corso, la metà delle spese diun viaggio effettuato, in 2a classe con il buono G + S, per i partecipanti,la direzione e il personale del corso.

9 Indennità globaleL’indennità globale secondo l’articolo 6 capoverso 2 dipende dalle unità-partecipanti dei corsi di disciplina sportiva. Essa ammonta a:– 6000 franchi per meno di 40 000 unità-partecipanti;– 7000 franchi per 40 000 fino a 50 000 unità-partecipanti;– 8000 franchi per oltre 50 000 unità-partecipanti.

10 Indennizzo delle commissioni consultive10.1 Indennità per spese di funzione:

60 franchi al giorno.

10.2 ...

Gioventù e Sport

22

415.31

10.3 Indennità d’alloggio di 50 franchi:

Quest’indennità è ridotta della metà se il pernottamento avviene in un edifi-cio della Confederazione.

10.4 Rimborso delle spese di viaggio:– Conferenza dei capi degli Uffici cantonali G + S:

1a classe, prezzo del biglietto intero;– altre commissioni consultive:

2a classe, prezzo del biglietto intero.