ORD. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI ONTI · s.a.s.” per gli appartamenti vacanze “I...
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ORD. 24/2015
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
composta dai signori magistrati:
Luciano Calamaro Presidente
Federico Pepe Giudice
Gerardo de Marco Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi iscritti ai numeri dal 19106 al 19135 del registro di Segreteria,
sui conti giudiziali
dal n. 14031 al n. 14055, dal n. 14057 al n. 14076, dal n. 14078 al n. 14088 nonché ai
nn. 14090, 14097, 14098 e 14099
concernenti
la gestione dell'imposta di soggiorno presso il Comune di Roccaraso (AQ) per gli
anni 2012 e 2013
resi da
GESTIONE COST S.r.l. per HOTEL PETITE FLEUR; HOTEL “LO
SCOIATTOLO”; Armando COLAIZZI per HOTEL GARNI’ LE ORTENSIE;
HOTEL BELVEDERE di D’ALESIO EDVIGE; HOTEL BERGHAUS
ROCCARASO di D’AMICO LUCA; HOTEL BOSCHETTO S.r.l. – MARCHETTI
CLAUDIO; Francescantonio PRESTANICOLA per HOTEL CONCA D’ORO in
persona del presidente del dopolavoro ATAC Giancarlo ABRIZI; GESTIONE COST
S.r.l. per HOTEL IRIS; IL RICCIO di BUCCI MONIA; Assunta ESPOSITO per LA
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CAPANNINA; HOTEL SPORTING S.n.c.; HOTEL SPORTING S.n.c.
DEPENDANCE; G.A.R. S.a.s. di Pierpaolo DEL CASTELLO per HOTEL
TRIESTE; FREEDOM S.a.s. di Federica CIPRIANI per Rifugio PRINCIPESSA
GIOVANNA; HOTEL TIFFANY’S; HOTEL SUISSE; B.& B. TITTINA di BUCCI
Claudio; ALBERGO REALE di CIPRIANI R. & C. S.n.c.; HOTEL LU.SI. S.a.s. di
Silvia Di Natale e C.; LA PIAZZETTA - TAITA S.a.s. di Luigi Altiero e C.;
RESIDENCE S. BRIGIDA S.r.l.; HOTEL PIZZALTO; Armando Cipriani & C. s.r.l.
per GRANDE ALBERGO; VILLA FIORITA BED & BREAKFAST; LUDOMAT
di GIANNI ANNAPAOLA & C. S.a.s. per APPARTAMENTI VACANZE “I
NARCISI”; ODDIS GIANLUCA per AGRITURISMO “DUE MURA”; HOTEL
EXCELSIOR S.r.l.; F.A.E.R.R. S.A.S. DI RUDI DI VITTO E C. per GARNI
COPPO DELL’ORSO; FUTUR S.a.s di Olivieri Anna per RIFUGIO “LE
CHEVALIER”; DI.MA.CRI. S.r.l. per HOTEL ANSHARIUS,
FATTO
1. Con relazione unificata in data 20 gennaio 2015 il magistrato relatore sui
conti giudiziali in epigrafe ha chiesto la fissazione dell’udienza pubblica di
discussione dei giudizi ai sensi degli artt. 29 e 30 del Regolamento di procedura per i
giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n.
1038.
I conti stessi, riguardanti la gestione degli incassi e dei riversamenti
dell’imposta di soggiorno da parte delle strutture ricettive presenti nel territorio del
Comune di Roccaraso per gli esercizi 2012 e 2013 sono stati presentati dagli esercizi
turistici interessati al Comune, a norma degli articoli 93 e 233 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e sono poi pervenuti alla Segreteria della Sezione in data 26
agosto 2014, a seguito di esplicita richiesta istruttoria del magistrato relatore ( nota
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Sez. Abruzzo, prot. 2410 del 10 aprile 2014); sono stati compilati su modello
conforme a quello previsto dalla legge per l’incasso e il versamento di entrate (mod.
21 d.P.R. 194 del 1996) ed appaiono, per la gran parte, computisticamente corretti e
pareggiati.
La relativa attestazione di regolarità è stata rilasciata dal Responsabile del
Servizio finanziario del Comune di Roccaraso. Il Comune con nota prot. 6715 del 21
ottobre 2014 (indirizzata per conoscenza alla Procura Regionale e successivamente
inviata in copia alla Sezione giurisdizionale), avendo rilevato che alcune strutture
ricettive non erano in regola con i versamenti dell’imposta ovvero non avevano
presentato il conto giudiziale, ha diffidato le strutture interessate a provvedere in tal
senso.
L'esame dei conti, per quanto attiene all'individuazione dell'agente contabile
costituito in giudizio, ha evidenziato diverse situazioni: alcuni conti appaiono
intestati semplicemente alla struttura ricettiva in quanto tale (ad es.: “Hotel
Tiffany's”, “Hotel Suisse”, “Hotel Pizzalto”, senza altra qualificazione del soggetto
sottoscrittore, la cui identità talvolta non è neppure ricavabile dalla firma); altri sono
intestati al “gestore” oppure al “titolare” della struttura stessa (sulla nozione di
“titolare” e di “gestore” si tornerà in seguito).
Ciò posto, il magistrato relatore ha rilevato o ritiene comunque verosimile che:
1) nel caso di imprese individuali il conto sia stato reso dalla persona fisica titolare
delle imprese stesse (ad es. “Il Riccio di Bucci Monia”; “La Capannina di Assunta
Esposito”; Oddis Gianluca per l' “Agriturismo Due Mura”; Armando Colaizzi per
l'Hotel Garnì “Le Ortensie”) pur mancando talvolta l'indicazione del titolare sia nella
ragione sociale sia sul conto (ad es. “Villa Fiorita Bed & Breakfast”) ed essendo
talvolta difficile individuare l'identità del sottoscrittore dalla firma apposta sul conto
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stesso; 2) nel caso di società di persone il conto sia stato reso dall'amministratore e
legale rappresentante della società (ad es. “Hotel Sporting s.n.c.”; “G.A.R. s.a.s. di
Pierpaolo Del Castello” per l' “Hotel Trieste”; “Ludomat di Gianni Annapaola & C.
s.a.s.” per gli appartamenti vacanze “I Narcisi”), anche se la sottoscrizione è spesso
priva di specificazioni in tal senso; 3) nel caso di società di capitali il conto sia stato
reso direttamente dal soggetto persona giuridica “titolare” della struttura ricettiva (ad.
es. “Gestione Cost s.r.l.” sia nel caso dell'Hotel Petite Fleur, sia nel caso dell'Hotel
Iris; “Residence S. Brigida s.r.l.”; “Hotel Excelsior s.r.l.”; “Di. Ma. Cri. s.r.l.” per
l'Hotel Ansharius), presumibilmente in persona del rappresentante legale dell'ente o
del gestore della struttura (non essendo ciò specificato, né sul conto né altrove); 4) in
un caso, il conto è riferito, nell'intestazione, alla struttura ricettiva (Hotel Conca
d'Oro) con indicazione e sottoscrizione a margine del presidente del “dopolavoro
ATAC” di Roma (Giancarlo Abrizi) e sottoscrizione in calce, in qualità di agente
contabile, da parte di una persona non meglio specificata o individuabile (che
peraltro sottoscrive per conto di Francescantonio Prestanicola); 5) in alcuni casi, dal
conto non si evince la veste giuridica né del soggetto che è “titolare” o “gestisce” o
comunque “conduce” la struttura ricettiva né di quello che sottoscrive il conto,
essendo semplicemente indicata la denominazione della struttura ricettiva (ad es.
“Hotel Tiffany's”, “Hotel Suisse”, “Hotel Pizzalto”, “Hotel Lo Scoiattolo”); 6) la
“Hotel Sporting s.n.c.” ha reso due conti distinti, uno per la gestione dell'Hotel
Sporting ed uno per la gestione della relativa “dependance”, peraltro effettuando
versamenti unificati per le due strutture; 7) un conto è stato intestato tanto a una
persona giuridica quanto a una persona fisica (“Hotel Boschetto s.r.l. - Marchetti
Claudio”); 8) in alcuni casi è stato specificato che il soggetto indicato quale agente
contabile è da considerarsi gestore “ai soli fini” dell'imposta di soggiorno.
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Sempre in sede di preliminare esame delle contabilità, sotto il profilo della
regolarità delle gestioni e dei conti in parola il magistrato relatore ha rilevato, tra
l'altro, che: su alcuni conti non sono riportati i totali in incasso e in versamento; in
altri non sono riportati gli estremi delle operazioni di riscossione o di versamento; su
altri ancora è stata compilata la sola parte destra del modello 21 (relativa ai
versamenti), presumibilmente nel presupposto che gli incassi siano esattamente
corrispondenti; alcuni conti presentano squadrature in dare o in avere; alcuni gestori
hanno effettuato versamenti con cadenza diversa da quella mensile (in alcuni conti è
riportato un solo versamento annuale o un solo versamento, tardivo, per più mensilità
precedenti); in un conto è riportato il versamento della somma di euro 6,00
(sei/00) per “sanzione tardivo versamento”; un altro conto presenta, per alcuni mesi,
versamenti aggiuntivi rispettivamente di 10, 6 e 5 euro, evidenziati nelle annotazioni,
non corrispondenti a incassi registrati in carico; i dati di riscossione e di versamento
sono talvolta riportati in maniera inesatta o il totale indicato sul conto non coincide
con i movimenti in numerario effettivamente registrati o effettuati; alcuni conti
riportano, nella parte destra, anche i versamenti effettuati in conto residui nell'anno
successivo a quello di incasso (i versamenti degli incassi del mese di dicembre sono
riportati per l'appunto sul mese di dicembre anziché in quello di gennaio dell'anno
successivo, facendo così pareggiare il conto anziché riportare a nuovo un debito per
somme da versare a chiusura d'anno); in due conti, alcuni versamenti sono sostituiti
dall'annotazione “no quietanza” e il conto mostra un apparente debito del contabile
per incassi non riversati; conti di uno stesso gestore, relativi a due strutture ricettive,
riportano i versamenti di entrambe le strutture, rendendo difficoltosa la quadratura
con gli incassi, che riguardano invece la singola struttura; un conto riporta anche gli
incassi del mese di gennaio dell'anno successivo, riversati a febbraio dell'anno stesso
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(l'anomalia potrebbe forse spiegarsi per il fatto che l'incasso di gennaio, riversato a
febbraio, si riferisce ad un soggiorno effettuato a dicembre dell'anno precedente); un
conto riporta, per converso, un versamento effettuato a gennaio dell'anno successivo
ma senza annotazione dell'incasso correlato (verosimilmente effettuato a dicembre o
riferito a soggiorni svoltisi nel mese di dicembre); alcuni conti, all’apparenza,
riportano in carico indifferentemente gli estremi delle bollette comunali e delle
ricevute fiscali, quindi con numerazione progressiva discontinua; un conto riporta un
versamento “negativo” di euro (-) 0,50 (zero/50), riferibile forse a una
compensazione con eccedenze precedenti (vedasi relazione e annessa
documentazione, in atti).
Il magistrato relatore soggiunge di aver proceduto, sempre in via preliminare, a
verificare la tendenziale congruenza degli importi complessivamente indicati sui
conti con i dati inseriti nel sistema SIOPE dal tesoriere del Comune di Roccaraso; a
tal fine, ha rilevato che l’importo dell’imposta di soggiorno complessivamente
riversata al Comune per gli anni 2012 e 2013, quale risultante dalla sommatoria di
tutti i versamenti indicati sui conti in epigrafe, assomma a euro 201.950,40; per
contro, l’imposta di soggiorno rilevabile in SIOPE come versata ammonta ad euro
39.266,50 per l’anno 2012 e ad euro 117.540,50 per l’anno 2013; considerando anche
i versamenti di gennaio 2014 pari a euro 6.205,50 (verosimilmente afferenti
all’imposta di dicembre 2013), i versamenti totali risultanti in SIOPE per la voce
imposta di soggiorno ammontano a soli euro 163.012,50. Dopo aver osservato che il
suddetto dato non appare congruo, anche in considerazione della probabile esistenza
di versamenti ulteriori ad opera delle strutture ricettive che, come osservato, non
hanno ancora presentato i propri conti al Comune, il magistrato relatore ritiene di
poter ipotizzare che o il dato presente in SIOPE al momento del deposito della
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relazione fosse ancora inferiore rispetto ai versamenti realmente effettuati (dei quali
una parte era rimasta imputata al codice provvisorio generico “9999”) ovvero che
questi ultimi fossero indicati nel conto in modo non corretto (al netto della ipotetica
duplicazione di versamenti relativa ai conti dello Sporting e della relativa
dependance). Su quest’ultimo punto, peraltro, ha fatto riserva di svolgere gli
approfondimenti del caso, nel seguito dell’istruttoria.
Nella relazione è stato poi delineato il contesto normativo ed applicativo di
riferimento, svolgendo altresì alcune considerazioni al riguardo. In estrema sintesi, il
magistrato relatore ha menzionato: l’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23 (recante “disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”); l'art. 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (concernente la “potestà
regolamentare generale delle province e dei comuni” in materia tributaria); la nota
prot. DAGL/50180/10.3.44/6892 del 21 ottobre 2011 della Presidenza del Consiglio;
le deliberazioni del Consiglio comunale di Roccaraso n. 18 in data 11 giugno 2012 e
n. 42 in data 27 settembre 2012; la giurisprudenza amministrativa in materia (Tar
Toscana n. 1808/2011; Tar Toscana n. 200/2013; Tar Puglia n. 736/2012; Tar Puglia
n. 748/2012; Tar Veneto n. 653/2012; Tar Veneto n. 1165/2012; Tar Veneto n.
141/2013; Tar Sicilia n. 2174/2012; Tar Sicilia n. 1399/2013; Tar Calabria n.
1694/2012; Tar Lombardia n. 93/2013; Tar Lombardia n. 1824/2013) tra cui, in
particolare, TAR Veneto, Sez. III, sent. 862 del del 18 giugno 2014, TAR Toscana,
Sez. I, sent. 200 del 7 febbraio 2013 e TAR Sicilia, Sez. III, con sentenza n. 1399 del
4 luglio 2013; il parere della Corte dei conti, Sez. contr. Veneto, n. 19/2012 del
16/01/2013; i decreti per resa di conto della Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, nn.
22/2013 e 36/2014.
Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, il magistrato relatore ha prospettato la
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necessità di dover avviare gli approfondimenti istruttori del caso, con il Comune
interessato, nella prospettiva di procurare l'eventuale rettifica o regolarizzazione o
integrazione dei conti presentati (ove incompleti o irregolari) o anche di adottare i
provvedimenti di rito per i casi di omessa presentazione del conto o di omesso
tempestivo ed integrale riversamento dell'imposta. Peraltro, ha osservato che –
trattandosi dei primi casi di esame di conti della specie – neppure poteva escludersi,
in via di ipotesi, che la Sezione, in sede collegiale, negasse la sussistenza
dell’obbligo di rendere il conto giudiziale, rendendo così improcedibili i giudizi di
conto in epigrafe. A tal fine, prima di procedere oltre nell’istruttoria, ha ritenuto
quindi opportuno sottoporre al vaglio del collegio tre questioni di carattere
pregiudiziale ovvero preliminare.
2. La prima questione riguarda l’assoggettamento dei gestori di strutture
ricettive al giudizio di conto.
Il regolamento del Comune di Roccaraso, in coerenza con le prime pronunce
della giurisprudenza amministrativa di primo grado, esclude in capo al gestore la
natura non solo di “soggetto passivo” dell’imposta, ma anche di “sostituto
d’imposta” o “responsabile d'imposta” (qualifica che, peraltro, come ricordato,
secondo alcune pronunce non costituirebbe necessariamente esonero da
responsabilità amministrativo-contabile; cfr. C. conti, Sez. Molise, sent. 169/2011, in
relazione alla posizione di un notaio). Sul fronte contabile, proprio in considerazione
del ruolo di meri “riscuotitori” o “riscossori” dell'imposta (e non di soggetti passivi o
responsabili d’imposta) rivestito dai gestori, si va affermando l'orientamento che
ravvisa la qualifica di agente contabile in capo ai “gestori” medesimi e la
conseguente sottoposizione di essi al giudizio di conto da parte di questa Corte (in tal
senso si erano formalmente pronunciate solo la Sezione di controllo per il Veneto e la
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Sezione giurisdizionale per la Toscana, cui deve aggiungersi, nelle more del giudizio,
la Sezione Emilia-Romagna).
Peraltro, i conti giudiziali della specie non sono stati finora né depositati, né
richiesti, in alcune regioni; in altre, stante l'elevato numero di strutture ricettive
interessate (che si attesta nell'ordine delle migliaia, per alcune città d'arte) la resa del
conto giudiziale dell'imposta complessivamente riversata si accentra sul funzionario
o dirigente indicato come responsabile per l'incasso dell'imposta presso l'ente locale,
qualificando i gestori delle singole strutture alla stregua di sub-agenti i cui conti
confluiscono in quello compilato dal funzionario o dirigente comunale in veste di
agente contabile principale o “collettore” (si cita la nota prot. 4543 del 17/07/2014
inviata dal Presidente della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto a tutti i
Sindaci dei Comuni della regione e all’ANCI Veneto). Nelle more del giudizio,
quest'ultimo approccio è stato fatto proprio dalla Sezione Emilia-Romagna con
sentenza-ordinanza n. 12 del 2015.
3. La seconda questione, subordinata ovviamente alla positiva soluzione della
prima (e in parte collegata alle considerazioni appena svolte), attiene alla nozione di
“gestore” e all’individuazione, in concreto, dell'agente contabile.
Il citato articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, istitutivo dell'imposta,
non contiene alcun riferimento al “gestore” o all'”albergatore”, ai fini della disciplina
di applicazione dell'imposta (e, in particolare, ai fini delle modalità di assolvimento,
riscossione o riversamento di essa); il comma 1 si limita ad individuare quali soggetti
passivi “coloro che alloggiano nelle strutture ricettive” situate sul territorio comunale
(cioè la clientela); il comma 3, ai fini dell'emanazione del regolamento comunale,
prevede il previo interpello delle “associazioni maggiormente rappresentative dei
titolari delle strutture ricettive”. Il regolamento comunale di Roccaraso individua nei
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“gestori” delle strutture ricettive i responsabili degli adempimenti tributari
concernenti l’imposta di soggiorno.
Ciò posto, le nozioni di gestore, esercente, conduttore, preposto,
rappresentante o titolare della struttura ricettiva, per quanto utilizzate
indifferentemente nel linguaggio corrente, possono acquisire un ben diverso
significato in ambito giuridico e, in particolare, in relazione alla “gestione” o
“conduzione” di strutture ricettive di vario tipo (alberghi, campeggi, bed&breakfast,
ostelli, appartamenti vacanze, rifugi montani, affittacamere, stabilimenti balneari,
ecc.).
A tal fine, nel ricostruire il contesto normativo come stratificatosi nel corso del
tempo, si richiama, sul piano dei procedimenti amministrativi, la devoluzione della
disciplina in materia al S.U.A.P. - “Sportello Unico delle Attività Produttive” di cui
all'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e di cui al conseguente “Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività
produttive” emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 ,
n. 160 (il cui articolo 1, comma 1, lettera i, comprende espressamente le “attività
turistiche e alberghiere” tra le “attività produttive”), tenuto anche a mente che il
SUAP è individuato “quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per
tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di
prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento,
nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59” (art. 2, comma 1, d.P.R. 160 del 2010, cit.).
Ulteriore richiamo ha riguardato l'articolo 9 della legge di riforma del turismo
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n. 135 del 2001 e i modelli predisposti ai fini delle comunicazioni delle strutture
turistico-ricettive della Regione Abruzzo (Servizio S.U.A.P. - Sportello Unico
Attività Produttive, approvato con delibera di Giunta n. 336 del 4 giugno 2012), nei
quali si distingue nettamente tra il “titolare” dell'impresa individuale (o il
“rappresentante legale” della società titolare della struttura) e il “gestore” nominato
dal titolare medesimo; analogamente, la denominazione della struttura ricettiva è
tenuta ben distinta dalla ragione sociale dell'impresa che ne è titolare o gestore; in
particolare, dall’esame della modulistica in parola si ritiene di poter dedurre che la
nozione di “gestore”, in ambito S.U.A.P., sia in realtà riservata alle persone fisiche
che si assumono la rappresentanza e con essa la responsabilità dell’impresa turistica
o della struttura ricettiva, come se il “gestore” fosse una figura analoga, a questi fini,
a quello che nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è definito
“rappresentante” ai fini delle autorizzazioni di polizia (tipicamente, nel caso di
persone giuridiche); il “gestore”, in questa specifica accezione, non è
necessariamente coincidente con il “rappresentante legale” della società proprietaria
o affittuaria della struttura ricettiva e, in concreto, potrebbe essere indentificato con
la persona che concretamente gestisce la struttura (in tema, cfr. anche Sez. giur.
Toscana, ord. 123/2014 del 28 ottobre 2014).
Nella normativa regionale abruzzese in materia di turismo non è mai
menzionata la figura del “gestore” di struttura ricettiva (fatta eccezione per il caso del
“titolare o gestore” di Bed and Breakfast, ai fini delle sanzioni irrogabili a norma
dell’art. 8 della citata legge regionale n. 78 del 2000); all’opposto, la legislazione
regionale opera costante (pressoché esclusivo) riferimento alla nozione di “titolare”
dell’esercizio o della licenza (ad esempio: agli artt. 2, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 30, 48 e
49 della legge regionale 26 gennaio 1993 n. 11 recante la normativa organica in
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materia di prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni delle strutture ricettive e
stabilimenti balneari; ai previgenti artt. 8, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 della legge
regionale 23 luglio 1982, n. 45, recante la disciplina della classificazione alberghiera
nella Regione Abruzzo; agli artt. 5, 6 e 8 della citata legge n. 78 del 2000 in materia
di B&B).
Per la normativa statale, vengono in rilievo il “Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza” di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, tuttora in vigore
(e richiamato nella modulistica SUAP), che annovera la sola figura del
“rappresentante”, segnatamente agli articoli 8 e 93. Il decreto 7 gennaio 2013 del
Ministero dell'interno, recante “Disposizioni concernenti la comunicazione alle
autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”
contiene peraltro un espresso riferimento alla figura del “gestore”, su cui gravano gli
obblighi di legge.
In materia, assumono rilevanza anche il SITRA - Sistema Informativo
Turistico della Regione Abruzzo (con cui le comunicazioni di polizia e quelle
statistiche sono state informatizzate e in cui si fa riferimento al “gestore”) nonché le
istruzioni del modello Istat C/59_G (che fanno invece riferimento impersonale alle
“strutture” operanti nel mese di riferimento, analogamente a quanto avviene nella
circolare Istat n. 5 del 21 febbraio 2014, concernente la rilevazione delle presenze
turistiche in conformità del Regolamento UE n. 692/2011 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 6 luglio 2011).
La figura del “gestore” di struttura ricettiva (alternativa a quella del “titolare”)
era espressamente prevista, a livello di normativa primaria statale, dalla legge 17
maggio 1983, n. 217 (“Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento
e la qualificazione dell'offerta turistica”) il cui articolo 5, dopo aver definito come
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“imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed
annessi servizi turistici” stabiliva che “i titolari o gestori di tali imprese sono tenuti
ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11
giugno 1971, n. 426” (vale a dire del REC - “Registro degli Esercenti il
Commercio”). Successivamente la nozione è stata ulteriormente definita e
disciplinata nel decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 4 agosto 1988, n. 375, recante “Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971,
n. 426, sulla disciplina del commercio” (in particolare, l'articolo 1 del decreto
attuativo, recante le “definizioni”, chiariva che per "gestore" di imprese esercenti
l'attività ricettiva (...) si intende il soggetto al quale l'azienda è stata trasferita perché
ne assuma in proprio la gestione per la durata stabilita”).
La richiamata normativa è venuta meno a seguito della legge 29 marzo 2001,
n. 135 (recante la “riforma della legislazione nazionale del turismo”) con cui la
ricordata sezione speciale del R.E.C. relativa alle imprese turistiche era stata
soppressa; la stessa legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo) era
stata abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del d.P.C.M. in materia di turismo
previsto all'art. 2, comma 4, della stessa legge n. 135 del 2001. L'art. 3 del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248) ha espunto dall'ordinamento l'obbligo di iscrizione al REC anche per l'attività
di somministrazione di alimenti e bevande (unico obbligo che residuava dopo la
soppressione del REC per il commercio al minuto ed all’ingrosso di prodotti
alimentari e non alimentari e per le attività turistico-ricettive); il registro in parola è
stato, quindi, definitivamente soppresso, in ogni sua parte.
Nel 2011 è stato approvato il “Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo” (di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
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79), strumento che ha fornito una nuova ampia definizione di “imprese turistiche”,
individuate in “quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la
produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di
servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli
di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla
formazione dell’offerta turistica”; all'articolo 4, comma 2, del Codice è specificato
che l’iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile (ai sensi
della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581) ovvero al repertorio delle
notizie economiche e amministrative, laddove previsto, “costituiscono condizione per
usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei
benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all’impresa turistica”.
Da un lato, quindi, è stato soppresso il R.E.C.; dall'altro lato si è
definitivamente sancito che l'iscrizione al registro delle imprese dell'impresa turistica
non è condizione legale per lo svolgimento della relativa attività (come a suo tempo
previsto anche dall'art. 7, comma 3, della legge n. 135 del 2001, cit.) ma solo per
l'accesso ad agevolazioni e benefici.
In estrema sintesi, sono venute meno quelle coordinate normative che
potevano consentire un inquadramento giuridico obiettivo della figura del “gestore”
(che, da un lato, non è menzionata nella legislazione statale o regionale, mentre
dall’altro lato è presupposta, seppur non definita, nella modulistica SUAP e nella
normativa in materia di segnalazioni di pubblica sicurezza).
Si pone quindi il quesito, alla stregua del vigente ordinamento, se per
“gestore” debba intendersi la persona fisica incaricata dell’amministrazione e
rappresentanza della struttura ricettiva oppure l’impresa turistica che ha “in gestione”
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la struttura ricettiva stessa (si veda, in proposito, il caso affrontato dalla Sezione
Toscana, dinanzi richiamato). Questione rilevante posto che, nel contesto normativo
dinanzi delineato, il regolamento di Roccaraso fa generico riferimento ai “gestori”,
ma nella modulistica mod. 112 mensile menziona solo il “legale rappresentante”
della struttura ricettiva.
Nella relazione del Magistrato relatore si pone quindi la questione se il conto
giudiziale debba essere intestato e/o sottoscritto: all’impresa turistica in forma
individuale o in forma societaria (in quest’ultimo caso, a firma del suo rappresentante
legale) cui fa capo la “gestione” imprenditoriale della struttura ricettiva; al “gestore”
personalmente (intendendosi come tale, in via di prassi, il soggetto persona fisica
indicato dal “titolare” quale preposto alla gestione della struttura ricettiva o
dell'impresa che ha in gestione la struttura); alla struttura ricettiva, genericamente, in
persona del gestore (anziché del legale rappresentante, ove diverso dal gestore) con
responsabilità dell'una o dell'altro o di entrambi; al legale rappresentante dell’impresa
turistica personalmente, ove non sia stato nominato un gestore; al titolare
dell’autorizzazione di polizia personalmente; ad una diversa combinazione dei
soggetti suindicati o di altri, con definizione delle rispettive responsabilità a fini
contabili, o, ancora, in via di mera ipotesi, alla persona fisica specificamente
individuata o delegata dall’impresa turistica per la gestione dell’imposta.
4. La terza questione sollevata dal relatore attiene al contenuto del conto
giudiziale e alla relativa riconciliazione con le comunicazioni mensili inviate al
Comune in sede di periodica rendicontazione amministrativa. Il quesito impone di
chiarire la natura del conto giudiziale da presentare: se si tratti, cioè, di un conto sia
“di diritto” sia “di cassa”, oppure di un conto esclusivamente “di cassa”, ovvero se il
conto giudiziale debba dare ragione della sola imposta effettivamente “pagata” dai
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turisti alla struttura ricettiva e perciò da questa riversata all'ente locale (conto di
cassa) o anche dell'imposta “dovuta” dai turisti e da questi “pagata” o meno alla
struttura (conto di diritto), cioè con indicazione separata anche dell’imposta “non
pagata” dai clienti, benché dovuta (crediti rimasti da esigere), oltre a quella pagata e
perciò riversata.
La questione discende, secondo quanto esposto dal magistrato relatore, anche
dalla ricostruzione degli obblighi di natura amministrativo-contabile (non tributaria)
gravanti sulle strutture ricettive. In particolare, nei regolamenti comunali (cui non fa
eccezione quello di Roccaraso) le attività strumentali di competenza del gestore sono
generalmente individuate nelle seguenti: informazione della clientela sull'obbligo di
pagamento dell'imposta (cfr. art. 7, co. 1, reg. com. Roccaraso); assistenza alla
clientela nella liquidazione dell'imposta (seppur non espressamente menzionata nel
Regolamento di Roccaraso, essa è da considerare implicita nel contesto degli altri
obblighi e comunque nel rapporto tra impresa turistica e clientela); messa a
disposizione della clientela della modulistica e documentazione concernente
l'imposta (esenzioni, agevolazioni, quietanze, ecc.), con ricezione e conservazione
della stessa (cfr. art. 5 reg. com. Roccaraso); incasso dell'imposta con rilascio di
apposita quietanza (art. 6, co. 1, reg. com. Roccaraso); riversamento dell'imposta
all'ente (art. 6, co. 2, reg. com. Roccaraso); dichiarazione periodica (mensile ovvero
annuale ovvero con altra periodicità) contenente tutti i dati utili al computo
dell'imposta e ai relativi controlli (art. 7, comma 2, reg. com. Roccaraso).
Sulla base dei richiamati obblighi, il ruolo della struttura ricettiva non si
esaurisce semplicemente nell'incasso e riversamento dell'imposta, ma si estende
anche ad una serie di compiti ulteriori, culminanti nell'obbligo di dichiarazione
periodica all'ente dei relativi dati, volti a dar conto delle persone effettivamente
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soggiornanti nella struttura (non solo, quindi, di quelle “paganti” l’imposta) e a
giustificare anche l'imposta effettivamente “dovuta” ed eventualmente non
corrisposta dal cliente (ivi inclusi i casi di esenzione o agevolazione, di rifiuto di
pagamento, ecc.). Il dubbio è che il gestore, nella sua qualità di agente contabile, non
sia un semplice “riscuotitore” (che riversa semplicemente quanto incassa), bensì una
sorta di “agente della riscossione” incaricato, tra l'altro, di individuare nel rapporto
col cliente, per conto dell’ente locale, le singole fattispecie impositive e segnalare
all’ente locale stesso gli eventuali casi di omesso pagamento dell'imposta da parte
della clientela, sollecitando l'adempimento spontaneo in capo a quest’ultima, pur
senza alcun obbligo di azione di recupero coattivo o meno (non avendo, quindi, in
carico i “crediti”, ma eventualmente la formazione delle “posizioni anagrafiche”
relative ai crediti stessi, con delega all’incasso). Di qui la problematica della ipotetica
necessità di rendicontare, anche in sede di conto giudiziale (come avviene in sede di
dichiarazione periodica ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale di Roccaraso),
non solo l'imposta effettivamente pagata dai clienti, ma anche l'imposta da essi
“dovuta” o “non dovuta”, in relazione alle presenze turistiche rilevate per ciascun
periodo presso la struttura, distinguendo ulteriormente tra quella “pagata” e perciò
“riversata” e quella “non pagata” e perciò “segnalata” o documentata come esente.
Sul piano operativo, si profilano ulteriori aspetti (quello della competenza temporale
con cui registrare il carico e lo scarico sul conto giudiziale e, per conseguenza, quello
della riconciliazione dei dati contabili con quelli extracontabili dichiarati al Comune
nonché con le segnalazioni all'autorità di pubblica sicurezza).
In estrema sintesi, il criterio di cassa puro, pur semplificando l’istruttoria
finalizzata al discarico contabile (incentrato sull’incrocio tra le quietanze emesse dal
gestore e i correlati versamenti in tesoreria), circoscrive fortemente l'ampiezza del
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riscontro sul corretto operato dell'agente contabile in sede di giudizio di conto
(limitandosi, come osservato, il carico e il discarico contabile alle sole somme
effettivamente quietanzate dal gestore a nome del Comune, restando perciò al di
fuori del giudizio ogni altra questione e, in particolare, l'eventuale incrocio di dati tra
i soggetti soggiornanti, l’imposta dovuta e l’imposta effettivamente pagata e riversata
sulla base delle dichiarazioni periodiche di cui all'art. 7). Ove il conto fosse di pura
cassa esulerebbe quindi, tra gli altri, dall'ambito del giudizio di conto, il profilo di cui
all'art. 8, comma 4, del regolamento comunale secondo cui “il Comune provvederà
all’accertamento della veridicità, completezza e regolarità delle dichiarazioni rese dai
gestori delle strutture alberghiere di cui al citato art. 7 mediante raffronto di queste
con le comunicazioni dagli stessi effettuate periodicamente ai competenti Uffici
I.A.T. – A.P.T. Regione Abruzzo, nonché in base alle rilevazioni effettuate dalla
Direzione Sviluppo del Turismo e Politiche Culturali della Regione Abruzzo ed altri
indicatori utili per l’accertamento delle presenze nelle strutture, demandandone le
relative attività di controllo al competente Settore Economico Finanziario comunale”.
All'opposto, l'estensione del giudizio di conto anche all'osservanza degli obblighi
informativi e dichiarativi riguardanti la sussistenza del presupposto impositivo e
l’assolvimento dell’imposta da parte della clientela (includendo cioè nel “carico”
contabile anche le posizioni “anagrafiche”, ai fini impositivi, dei soggiornanti nelle
strutture), la mancanza dell'indicazione del periodo di soggiorno e dei clienti ai quali
si riferisce l'incasso renderebbe assai difficoltoso, se non impossibile, il riscontro
sulla regolare gestione dell'agente contabile e il conseguente discarico, non essendo a
tal fine sufficienti i soli dati riportati sul mod. 21 (se riferiti esclusivamente
all'imposta incassata e riversata, ma non anche a quella “dovuta” per ciascun periodo
dal soggetto passivo, cioè dalla clientela).
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5. Tutto ciò premesso e considerato, il magistrato relatore osserva che, a fini
istruttori, ogni richiesta di regolarizzazione o integrazione dei conti depositati
dovrebbe presupporre una definizione, almeno in via di massima, a monte, dei criteri
di rendicontazione e delle eventuali ulteriori informazioni con cui integrare, in
ipotesi, il modello 21 di conto (ad esempio: classifica dell'albergo, indicazione
dell'impresa turistica e del gestore, numero dei soggetti passivi per periodo, casi di
esenzione, ecc.), tenuto anche conto delle dichiarazioni mensili di cui all'art. 7,
comma 2, del Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno.
Di qui la scelta di rimettere in via preliminare al vaglio del Collegio le
questioni dinanzi tratteggiate, anche nell’ottica di consentire alla Sezione di
formalizzare, sentito il Pubblico Ministero, una linea di indirizzo, a fini di
coordinamento organizzativo ed istruttorio, con valore non solo interno agli uffici
della Corte dei conti, ma anche esterno, per le amministrazioni e i soggetti interessati
rispettivamente alla parificazione e alla presentazione dei conti in parola.
Ad avviso del magistrato relatore, l'opportunità di formalizzare un indirizzo in
materia è tanto più avvertita, sul piano operativo, in ragione del recente rilascio e
della messa in esercizio da parte della Corte dei conti del nuovo “Sistema
Informativo per la Resa Elettronica dei Conti giudiziali – SIRECO”, nell'ambito del
quale è demandato alle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali il vaglio di ogni conto
giudiziale in entrata, con accettazione del relativo deposito telematico.
I conti in trattazione rappresentano il primo caso di esame di conti giudiziali
della specie in Abruzzo, dopo l'istituzione dell'imposta, ma le questioni sollevate
nella relazione rivestono particolare rilievo anche a livello nazionale (in questa
prospettiva, tra l’altro, solo la estrinsecazione dei diversi orientamenti in formali
pronunce delle singole Sezioni permette una piena esplicazione della funzione
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nomofilattica da parte dei giudici d'appello, nella dovuta dialettica con le Procure
Regionali e la Procura Generale nonché con i soggetti interessati, accedendo ove del
caso ad un ipotetico giudizio su “questione di massima” dinanzi alle Sezioni
Riunite).
6. All'udienza pubblica del 24 febbraio 2015 è comparso il Pubblico Ministero
nella persona del Vice Procuratore Generale Roberto Leoni il quale, dopo aver
premesso che si tratta senz’altro di gestioni assoggettate al giudizio di conto e che
ogni soluzione ermeneutica, tra quelle prospettate in relazione, lascia inevitabilmente
residuare aspetti problematici, ha ritenuto che sia meritevole di adesione
l’orientamento di cui alla sentenza-ordinanza Sez. Emilia-Romagna n. 12 del 4
febbraio 2015 il quale, ad avviso della Procura, costituisce una soluzione operativa
che ha il pregio di semplificare la gestione della rendicontazione giudiziale
dell’imposta concentrandola in capo a un unico interlocutore interno all’ente.
DIRITTO
Il magistrato designato a riferire sui conti giudiziali del Comune di Roccaraso
(AQ) ha rimesso al Collegio la soluzione di alcune questioni di carattere
pregiudiziale e preliminare attinenti la gestione dell’imposta di soggiorno da parte
dei gestori delle strutture ricettive interessate.
Le questioni sollevate attengono, in estrema sintesi:
I) alla qualificazione come “agenti contabili” dei gestori delle strutture
ricettive (di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento comunale di Roccaraso
sull'imposta di soggiorno) e alla conseguente sottoposizione di essi al giudizio di
conto;
II) alla individuazione in concreto dell’agente contabile tenuto alla
presentazione del conto (da individuarsi, a norma del Regolamento di Roccaraso, nel
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“gestore” della struttura); ciò in particolare nel caso di strutture ricettive intestate a
persone giuridiche e avuto riguardo all’orientamento assunto in proposito da altre
Sezioni in ordine alla necessità di individuazione di un agente contabile “collettore”
all’interno dell’ente;
III) alle modalità di rendicontazione e di riscontro di regolarità della gestione
in sede di giudizio di conto (imposta dovuta, imposta riscossa, imposta versata)
anche con riguardo ai criteri statistici di rilevazione delle presenze turistiche (ad
esempio, sotto il profilo della competenza temporale) e con riguardo al contenuto
delle dichiarazioni periodiche presentate al Comune dai gestori stessi (a norma
dell'art. 7, comma 2, del regolamento comunale).
Ritiene il Collegio che vengano ad emersione questioni caratterizzate da profili
di novità e di particolare rilevanza, in ragione tanto dell’aspetto quantitativo delle
gestioni interessate quanto delle correlate problematiche interpretative ed operative,
che rendono necessario, per quanto possibile, la sollecita formazione di un indirizzo
uniforme.
Ad avviso della Sezione, la necessità di deferire le questioni stesse alle Sezioni
Riunite, in funzione nomofilattica (in modo che la relativa soluzione ermeneutica
possa essere eventualmente consacrata in una pronuncia con efficacia vincolante agli
effetti dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 453 del 1993, nel testo modificato
dalla legge 18 giugno 2009, n. 69) discende dalle seguenti considerazioni.
Il Collegio dubita, in primo luogo, della necessità di assoggettare le gestioni
della specie al giudizio di conto, potendosi ritenere che difetti, in capo ai gestori delle
strutture ricettive, un vero e proprio obbligo di “servizio”, connotato dal contenuto
prevalentemente contabile, assunto contrattualmente o imposto dalla legge,
trattandosi piuttosto dell’imposizione a carico dei gestori, per effetto di un
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regolamento comunale, di meri “obblighi strumentali ed accessori” all’esazione
dell’imposta di soggiorno, cioè ad un rapporto di natura tributaria. Sotto questa
angolazione, gli adempimenti gravanti sul gestore di struttura ricettiva, nella sua
qualità di “responsabile degli obblighi” strumentali e accessori all’esplicazione della
pretesa impositiva comunale, ben potrebbero essere considerati attratti ed assorbiti, in
generale, nell’ambito del più ampio rapporto tributario cui gli obblighi stessi
accedono (al pari di quanto avviene per i sostituti o i responsabili d’imposta) e, in
quanto tali, potrebbero ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione del giudizio di
conto (tipico degli agenti della riscossione o cassieri o riscuotitori), fermo restando
l’assoggettamento degli albergatori stessi al regime della responsabilità
amministrativa e contabile in caso di distrazione dei fondi raccolti rispetto alla
destinazione loro imposta dalla legge o di altri danni causati all’ente impositore in
conseguenza dell’inesatto adempimento degli obblighi stessi (non solo sotto il
limitato profilo dell’omesso o ritardato riversamento degli incassi, ma anche con
riguardo al complesso degli altri obblighi accessori quali quello di individuazione e
identificazione dei soggetti passivi, di informazione della clientela, di assistenza e
fornitura della modulistica, di comunicazione periodica dei dati all’ente locale, ecc.);
In sintesi, la natura prettamente tributaria degli obblighi accessori e strumentali
imposti dal Comune di Roccaraso ai gestori di strutture ricettive varrebbe a
mantenere il rapporto tra i gestori medesimi e l’ente locale nell’alveo tributario, non
essendo qualificabili detti soggetti come “agenti contabili” o comunque non essendo
essi sottoposti al giudizio di conto, ancorché qualificabili come agenti contabili, in
quanto già onerati dagli obblighi di dichiarazione periodica all’ente e dai correlati
controlli, di carattere tributario, concernenti in generale l’applicazione dell’imposta
di soggiorno e svolti per l’appunto dall’ufficio tributi in sede amministrativa.
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E' appena il caso di ricordare che recenti pronunce in materia di agenti
contabili e giudizio di conto, intervenute nelle more del deposito della presente
ordinanza, hanno adottato in materia di assoggettamento al giudizio di conto un
criterio interpretativo rigoroso e restrittivo.
La sentenza n. 30/QM/2014 del 4 agosto 2014 delle Sezioni Riunite ha escluso
che un qualsiasi “maneggio” di denaro sia presupposto sufficiente a radicare la
giurisdizione “di conto” (“nell’ambito delle autonomie locali, gli agenti contabili
sono figure sempre tipizzate, che devono essere formalmente e direttamente investite
della relativa funzione o dalla legge o dalle disposizioni regolamentari interne di
ciascuna amministrazione”; “ l’art. 103, 2° comma, della Costituzione conferisce
capacità espansiva alla disciplina dettata dal R.D. n. 1214 del 1934 soltanto per gli
agenti contabili dello Stato; l’estensione a situazioni non espressamente regolate
nell’ambito degli Enti pubblici diversi dallo Stato può avvenire entro i limiti segnati
da altre norme e canoni costituzionali”).
La Corte costituzionale con sentenza n. 107 del 9 giugno 2015 ha introdotto il
concetto di “marginalità” dell’attività di maneggio del denaro in relazione allo status
e al complesso di obblighi gravanti su un soggetto (affermandosi in particolare che
non viene in rilievo la posizione di agente contabile laddove “l’eventuale attività
materiale di maneggio del denaro costituisce, (…) in relazione al complesso ruolo
istituzionale (…), un aspetto del tutto marginale e non necessario (…), e non ne muta
la natura (…) della figura, non riducibile a quella dell’agente contabile”).
Gli “albergatori”, ove venissero qualificati agenti contabili, assumerebbero
connotazioni particolari non tipizzate dall’ordinamento e compiti di carattere
eminentemente contabile non previsti dalla legge o dalla regolamentazione dell’ente
locale (oltretutto mancando, per l’imposta di soggiorno, il pur previsto decreto
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attuativo governativo). L’attività di maneggio di denaro, nella fattispecie, non solo si
presenterebbe del tutto “marginale” rispetto al complesso degli adempimenti tributari
strumentali e accessori imposti alle strutture ricettive dal Comune, ma si rivelerebbe
anche “eventuale” e non necessaria (in quanto la clientela potrebbe teoricamente
riversare l’imposta direttamente al tesoriere o ad altro soggetto incaricato dal
Comune, senza intermediazione della struttura ricettiva). Proprio alla luce delle
richiamate pronunce in ordine alla estraneità al giudizio di conto delle gestioni aventi
carattere “non tipizzato”, “non formalizzato”, “marginale” ed “eventuale”, il Collegio
ritiene che l’assoggettamento a detta peculiare forma di giudizio di un’attività non
necessitata ed espressamente qualificata come accessoria e strumentale
all’espletamento di un più ampio rapporto (e, come tale, assorbita dalla prevalente
natura tributaria del rapporto stesso), non sia coerente con l'ordinamento.
In ordine alla seconda questione, volta ad individuare in concreto l’agente
contabile (specialmente nel caso di strutture ricettive intestate a persone giuridiche),
il Collegio osserva che, in generale, il conto giudiziale, ove necessario, debba essere
reso dall’impresa turistica, cioè dal soggetto (persona fisica o giuridica) che esercita
l’attività turistica, in persona del relativo rappresentante legale, indipendentemente
dalla presenza di altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) alle quali è
concretamente demandata la materiale attività di gestione dell’imposta (quali meri
“incaricati” dell’agente contabile); va da sé che, in caso di distrazione dell’imposta
ad opera di una specifica persona fisica (direttore o rappresentante dell’albergo o
amministratore o socio della società), quest’ultima ben potrebbe essere chiamata a
rispondere del danno o dell’ammanco, unitamente alla persona giuridica, secondo
principi ormai consolidati in giurisprudenza in materia di responsabilità
amministrativa (Cass., SS.UU., ordinanze n. 5019 del 3 marzo 2010 e n. 10062 del 9
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maggio 2011; sentenze n. 295 del 9 gennaio 2013 e n. 1774 del 25 gennaio 2013).
Sotto il profilo ermeneutico non appare del tutto convincente il tentativo (pur
comprensibile sul piano operativo, stante l’estesa platea delle decine di migliaia di
agenti contabili potenzialmente interessati al giudizio della specie) di concentrare la
gestione dell’intero incasso dell’imposta di soggiorno in capo ad un unico soggetto,
interno all’ente, alla stregua di un agente contabile principale o “collettore” nel cui
conto giudiziale far confluire le contabilità di ciascuna singola struttura ricettiva
(qualificabile come sub-agente). Desta perplessità, in particolare: a) la possibilità per
la Sezione giurisdizionale di imporre con carattere di obbligatorietà uno specifico
modello organizzativo all’ente locale, incidendo sulla relativa autonomia
regolamentare; b) la possibilità per la Sezione giurisdizionale di ritenere
inammissibile un conto giudiziale depositato direttamente dalla struttura ricettiva, in
mancanza della formale nomina di un agente contabile “collettore” interno da parte
dell’ente locale (tanto più ove si tratti, come nel caso di specie, di gestioni pregresse);
c) la possibilità di configurare, anche in via facoltativa da parte dell’ente, un agente
contabile pur in assenza di qualsivoglia maneggio di denaro da parte di questi
(essendo gli incassi riversati dagli albergatori direttamente in tesoreria, senza alcuna
intermediazione del funzionario “collettore”, il quale sarebbe tale solo dei “conti”
giudiziali, ma non del “denaro” riscosso e riversato), cioè in presenza di un mero
obbligo di “vigilanza” (di matrice tributaria) sull’incasso dell’imposta e sull’operato
delle strutture ricettive; d) il conseguimento di un’effettiva economia procedimentale,
posto che tutti gli albergatori non perderebbero comunque la loro qualificazione di
sub-agenti contabili (i cui conti giudiziali dovrebbero essere quindi pur sempre
depositati a corredo del conto dell’agente contabile interno “unico”, in cui i “sub-
conti” confluirebbero) con la conseguenza di prevedere, in realtà, un conto giudiziale
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aggiuntivo (quello dell’agente “collettore) rispetto a tutti quelli già pre-esistenti
(quelli dei sub-agenti); e) l’inconveniente, in caso di irregolarità anche di uno
soltanto dei sub-conti, di impedire l’approvazione del conto “unico” entro cui essi
confluiscono.
La terza questione si appunta sulla natura e sul contenuto dei conti giudiziali
della specie: se si tratti, cioè, di conti di pura cassa ( compilati registrando per
ciascun periodo esclusivamente l’imposta dichiarata come incassata e riversata nel
corso di esso, a prescindere dalle presenze effettive del periodo stesso), ovvero di
conti di “diritto” e “di cassa” (al pari di quelli degli agenti della riscossione,
registrando per ciascun periodo l’imposta “dovuta”, in base alla presenze turistiche
segnalate all’Istat e ai casi di esenzione, oltre a quella incassata e quella riversata).
Ritiene il Collegio, per quanto fin qui osservato in merito alla natura (contabile
o meno) degli adempimenti “accessori” e “strumentali” richiesti al gestore di
struttura ricettiva, che il conto giudiziale in parola dovrebbe configurarsi come conto
di sola cassa, reso sul citato modello 21 di cui al d.P.R. 194 del 1996 (salvi i prospetti
contabili ed extracontabili ritenuti necessari dalla Sezione per verificare il regolare
pareggio del conto e pervenire al discarico dell’agente contabile), collocandosi
nell’ambito del rapporto precipuamente contabile i soli profili strettamente attinenti
all’incasso e al riversamento dell’imposta, fermo restando l’assoggettamento a
responsabilità amministrativa delle fattispecie dannose conseguenti alla violazione
del complesso di obblighi comunque gravanti sulle strutture ricettive (ivi inclusi
quelli di segnalazione delle fattispecie di omesso pagamento dell’imposta da parte
della clientela soggiornante nel Comune). La fattispecie di segnalazione all’ente
locale della clientela inadempiente non comporta, infatti, un vero e proprio maneggio
o comunque la disponibilità di denaro o beni (crediti inclusi) e, come tale, sembra
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esulare dall’ambito del giudizio di conto, salvo che, come osservato in relazione, non
si ritenga che la struttura ricettiva, alla stregua di un agente della riscossione, abbia in
realtà “in carico” il credito comunale relativo all’imposta di soggiorno dovuta,
potendosi discaricare legalmente solo con la segnalazione o giustificazione all’ente
locale delle eventuali posizioni di inadempimento o esenzione della clientela
soggiornante ma non pagante.
Anche su quest’ultimo profilo, di particolare rilevanza, è necessario un
pronunciamento da parte delle Sezioni Riunite.
E' appena il caso di precisare, quanto alla rilevanza delle tre questioni nei
giudizi di conto a quo, che essa pare manifesta al Collegio: infatti, ove si ritenesse
che le strutture ricettive interessate non fossero tenute a presentare il conto giudiziale
per l’incasso e il riversamento dell’imposta di soggiorno, tutti i conti in epigrafe
andrebbero dichiarati improcedibili o comunque verrebbero a cessare i correlati
giudizi di conto; ove si ritenesse, invece, che tutti i conti giudiziali in parola debbano
confluire in un conto giudiziale unico redatto e presentato alla Sezione da un agente
contabile interno al Comune, dovrebbe provvedersi di conseguenza, sul modello
della citata sentenza-ordinanza Sez. Emilia-Romagna, n. 12 del 4 febbraio 2015; in
ogni caso, dovrebbe verificarsi se i conti giudiziali delle singole strutture ricettive
(siano essi compilati da agenti contabili o da sub-agenti) siano stati sottoscritti
dall’effettivo legale rappresentante dell’impresa turistica e non da altro soggetto;
infine, ove si ritenesse che i conti debbano registrare non solo i movimenti di sola
cassa, ma anche i dati relativi all’imposta teoricamente dovuta per ciascun periodo in
ragione delle presenze turistiche registrate (come per le dichiarazioni periodiche da
presentare all’ente locale), la modulistica da utilizzare andrebbe opportunamente
integrata con i pertinenti prospetti.
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Tenuto conto dell’effetto vincolante di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-
legge n. 453 del 1993, nel testo modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, il
Collegio ritiene opportuno disporre che la presente ordinanza, unitamente alla
relazione unificata, sia comunicata ai soggetti che hanno reso i conti giudiziali in
epigrafe per il tramite del Comune di Roccaraso.
Ogni altra questione va riservata al seguito del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo,
DISPONE
la trasmissione degli atti alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei
conti, affinché si pronuncino sulle seguenti questioni di massima:
I) se gli incaricati degli adempimenti tributari (nella specie: i gestori delle strutture
ricettive) conseguenti all'introduzione dell'imposta di soggiorno di cui all’articolo 4
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, siano qualificabili come agenti
contabili sottoposti al giudizio di conto, relativamente alla gestione dell’imposta
stessa;
II) in caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'agente contabile tenuto
alla presentazione del conto giudiziale alla competente Sezione giurisdizionale sia
da individuare nel gestore o nel rappresentante della struttura ricettiva ovvero in
altro soggetto, avuto particolare riguardo al caso di imprese turistiche esercitate da
persone giuridiche, e se i relativi conti giudiziali debbano necessariamente confluire
in un conto giudiziale unico reso dal funzionario o dirigente comunale incaricato di
sovrintendere alla regolare effettuazione dei riversamenti relativi all’imposta, da
qualificarsi anch’egli come agente contabile;
III) in caso di risposta affermativa alla prima questione, se la gestione dell’imposta
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di soggiorno, fatta oggetto di conto giudiziale, sia una gestione di sola cassa
(concernente solo il riversamento dell’imposta effettivamente incassata dalla
struttura ricettiva) o una gestione di diritto e di cassa (concernente, in generale, la
giustificazione dell’imposta dovuta, incassata e riversata relativamente alla clientela
soggiornante presso la struttura ricettiva stessa).
SOSPENDE
il giudizio in epigrafe, senza onere di riassunzione all'esito della pronuncia delle
Sezioni riunite.
Spese al definitivo.
Si comunichi alle parti, per il tramite del Comune di Roccaraso, unitamente alla
relazione unificata in data 20 gennaio 2015.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così disposto in L'Aquila nelle camere di consiglio del 24 febbraio e del 26 maggio
2015.
Il Presidente
f.to Luciano Calamaro
Depositata in Segreteria il 13/10/2015
Il Direttore della Segreteria
f.to Dott.ssa Antonella Lanzi