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CITTÀ DI MODUGNO Città metropolitana di Bari SERVIZIO 4 ASSETTO DEL TERRITORIO Via Rossini 49 70026 Modugno tel 080.5865353 - fax 080.5865343 [email protected] R EGOLAMENTO EDILIZIO (l.r. 9 marzo 2009, n. 3) Redattori ing. arch. Sergio Selicato ing. Giuseppe Rotondo Servizio Assetto del Territorio arch. Elena Mucerino

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CITTÀ DI MODUGNO

Città metropolitana di Bari

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865353 - fax 080.5865343

[email protected]

REGOLAMENTO EDILIZIO

(l.r. 9 marzo 2009, n. 3)

Redattori ing. arch. Sergio Selicato

ing. Giuseppe Rotondo

Servizio Assetto del Territorio

arch. Elena Mucerino

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PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

Art. 1 – Finalità del Regolamento Edilizio

Art. 2 – Oggetto del Regolamento Edilizio

Art.3 – Rinvii a norme vigenti Art.4 – Rinvio alla panificazione sovraordinata

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Art. 5 – Sportello Unico per l’edilizia (SUE)

Art. 6 – Composizione e compiti del SUE

Art. 7 – Modalità di gestione dello SUE

Art. 8 – Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Art. 9 – Modalità di coordinamento tra SUE e SUAP

Art. 10 – Commissione locale per il paesaggio

10.1 Istituzione della Commissione Locale- Integrata VAS

10.2 Competenze

10.3 Composizione

10.4 Selezione e Nomina

10.5 Durata

10.6 Incompatibilità

10.7 Conflitto d’Interessi 10.8 Decadenza

10.9 Funzionamento della Commissione

10.10 Verbalizzazione

10.11 Documentazione e Procedimento

10.12 Funzioni del responsabile del Procedimento

10.13. Indennità e Oneri Istruttori 10.14 Termini per l’espressione del parere

10.15 Criteri per l’Espressione del Parere

10.16 Rinvio

CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Art. 11 Titoli abilitanti alla esecuzione di opere edilizie

11.1 Disposizioni procedimentali 11.2 Modelli procedimentali 11.3 Attività edilizia libera

11.4 Soggetto competente alla gestione degli atti afferenti alle procedure edilizie

11.5 Interventi soggetti a Permesso di Costruire

11.6 Procedura per il rilascio del Permesso di Costruire

11.7 Decadenza del Permesso di Costruire per mancato inizio dei lavori

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11.8 Decadenza del Permesso di Costruire per mancata ultimazione dei lavori entro il termine

assegnato

11.9 Proroga dei termini di decadenza del Permesso di Costruire

11.10 Permesso di Costruire in deroga

11.11 Opere sottoposte a SCIA e procedure per la presentazione della stessa

11.12 Disposizioni particolari per gli interventi di restauro e risanamento conservativo

11.13 Disposizioni particolari per gli interventi di Ristrutturazione Edilizia

11.14Decadenza della SCIA per mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto dalla legge

11.15Varianti in corso d'opera

11.16 Accertamento di conformità

11.17 Opere da eseguirsi con procedura d'urgenza

11.18 Progetti di opere edilizie: modalità di presentazione e documentazione da allegare

Art. 12 Autotutela dell'Amministrazione

12. 1 Esercizio del potere di autotutela

12.2 Obbligo di risposta

12.3 Rettifica o annullamento dei provvedimenti 12.4 Errori e carenze

12.5 Alterazioni degli elementi di fatto

12.6 Autocertificazioni false ed erronee

12.7 Sanzioni Art.13 Certificato di destinazione urbanistica

Art.14 Proroga, Rinnovo, Trasferimento dei Titoli Abilitativi Art.15 Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità

Art. 16 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e

rateizzazioni 16.1 Caratteri e definizione

16.2 Interventi soggetti ad oneri di urbanizzazione

16.3 Contributo di costruzione per interventi parziali 16.4 Documentazione obbligatoria per la determinazione del contributo

16.5 Mancato versamento del contributo di costruzione

16.6 Restituzione del contributo di costruzione

16.7 Determinazione del costo di costruzione

16.8 Determinazione del contributo afferente al costo di costruzione per nuovi edifici 16.9 Determinazione del contributo afferente al costo di costruzione per edifici esistenti Art. 17 Pareri preventivi Art. 18 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia

Art. 19 Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

Art. 20 Coinvolgimento e partecipazione del pubblico ai servizi e ai processi di loro attuazione in

materia edilizia

Art. 21 Modalità di indizione di concorsi pubblici di urbanistica, architettura e paesaggio

CAPO III – INTERVENTI EDILIZI

Art. 22 Interventi edilizi

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Art. 23 Interventi di manutenzione ordinaria

Art. 24 Interventi di manutenzione straordinaria

Art. 25 Interventi di restauro e risanamento conservativo

Art. 26 Interventi di ristrutturazione edilizia

Art. 27 Interventi di nuova costruzione

Art. 28 Demolizione senza ricostruzione

Art. 29 Significativi movimenti di terra

CAPO IV – PIANI URBANISTICI ESECUTIVI

Art. 30 Piani Urbanistici Esecutivi (PUE)

Art. 31 Aventi titolo a presentare i PUE

Art. 32 Iter di formazione

Art. 33 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Art. 34 Procedura per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Art. 35 Modalità per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione

Art. 36 Validità

Art. 37 Elaborati grafici Art. 38 Elaborati grafici Art. 39 Elaborati grafici interpretativi o di sintesi Art. 40 Elaborati di metaprogetto

Art. 41 Elaborati di progetto dei PUE

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 42 Adempimenti preventivi all’inizio dei lavori

Art. 43 Comunicazioni di fine lavori Art. 44 Certificato di agibilità

Art. 45 Occupazione di suolo pubblico

Art. 46 Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici e similari

CAPO II – NORME TECNICHE SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 47 Principi generali dell’esecuzione dei lavori

Art. 48 Punti fissi e perimetro delle costruzioni Art. 49 Disciplina di cantiere

Art. 50 Scavi e demolizioni

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Art. 51 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

Art. 52 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione

dell’opera

Art. 53 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici Art. 54 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori 54.1 Tagli e scavi 54.2 Riempimenti 54.3 Ripristino asfalti 54.4 Ripristino marciapiedi e pavimentazioni speciali 54.5 Cauzioni e garanzie

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E

FUNZIONALI CAPO I – DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO

Art. 55Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

Art. 56 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza

energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

56.1 Resistenza meccanica e stabilità

56.2 Sicurezza in caso di incendio

56.3 Igiene, salute e ambiente

56.4 Sicurezza e accessibilità nell'uso

56.5 Protezione contro il rumore

56.6 Uso sostenibile delle risorse naturali Art. 57 Edilizia sostenibile. Disposizioni normative

57.1 Finalità

57.2 Campo di applicazione

57.3 Metodo di calcolo

57.4 Bonus volumetrici e incentivi economici 57.5 Serre solari 57.6 Modalità di presentazione delle richieste

57.7 Documentazione da presentare all’ufficio tecnico

57.8 Processi di verifica e controllo da parte dell’AC sul progetto

57.9 Adempimenti alla fine dei lavori 57.10 Varianti 57.11 Ampliamenti di edifici esistenti nelle zone agricole

57.12 Sanzioni: decadenza totale degli incentivi economici 57.13 Sanzioni: decadenza parziale degli incentivi economici 57.14 Sanzioni: annullamento degli incentivi volumetrici 57.15 Installazione di infrastrutture elettriche

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Art. 58 Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

Art. 59 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e

commerciale

Art. 60 Attività di estetica e di acconciature uomo-donna e mestieri affini 60.1 Riferimenti normativi 60.2 Definizioni 60.3 Requisiti igienico-sanitari 60.4 Requisiti per attività produttive e commerciali nel centro storico

Art. 61 Attività di tatuaggi e percing

61.1 Definizioni 61.2 Norme igieniche

Art. 62 Attività insalubri Art. 63 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”) Art. 64 Prescrizioni per le sale da gioco l’istallazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e

la raccolta della scommessa

Art. 65 Sistemi di evacuazione dei fumi 65.1 Requisiti generali 65.2 Cappe di aspirazione e canne fumarie

65.3 Procedure

65.4 Controlli Art. 66 Certificazione energetica

66.1 Normativa di riferimento

66.2 Aspetti generali 66.3 Requisiti obbligatori e incentivanti 66.4 Prestazione energetica degli edifici 66.5 Classi di prestazione energetica

66.6 Prestazione energetica degli edifici non riscaldati 66.7 Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) 66.8 Attestato di Prestazione Energetica (APE) 66.9 Obbligo dell’Attestato di Prestazione Energetica

66.10 Documentazione relativa alla conformità delle pratiche edilizie alla normativa energetico- ambientale

66.11 Relazione tecnica di cui all’art.28 comma 1 della Legge n.10 del 09.01.1991 come definita

dall’allegato “E” del Dlgs 311/2006

66.12 Accertamenti e ispezioni da parte dell’AC

66.13 Prima fase, attività di accertamento

66.14 Seconda fase, controlli in corso d’opera o entro cinque anni dalla fine dei lavori dichiara dal committente

66.15 Scelta dei progetti da sottoporre a verifica

66.16 Documentazione relativa alla conformità delle pratiche edilizie alla normativa energetico

ambientale da presentare alla fine dei lavori 66.17 Varianti in corso d’opera

66.18 Difformità

Art. 67 Disposizioni in materia di inquinamento acustico

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67.1 Riferimenti 67.2 Valutazioni acustiche

67.3 Valutazione di impatto acustico

67.4 Valutazione previsionale di clima acustico

67.5 Valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici 67.6 Isolamento da rumore aereo esterno

67.7 Isolamento da rumore aereo interno

67.8 Isolamento da rumore impattivo

67.9 Rumore da impianti 67.10 Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici Art. 68 Recupero dei sottotetti, dei porticati, dei locali interrati e seminterrati 68.1 Oggetto

68.2 Condizioni per il recupero

68.3 Prescrizioni per i porticati ad uso esclusivamente privato

68.4 Prescrizioni per i sottotetti 68.5 Prescrizioni per i piani interrati 68.6 Prescrizioni per i piani seminterrati

CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Art.69 Strade

Art. 70 Piste ciclabili Art. 71 Aree per parcheggio

Art. 72 Piazze e aree pedonalizzate

Art. 73 Passaggi pedonali e marciapiedi Art. 74 Passi carrai ed uscite per autorimesse

Art. 75 Strutture precarie

75.1 Classificazione

75.2 Strutture precarie di classe 1: caratteristiche

75.3 Strutture precarie di classe 1: disciplina delle distanze

75.4 Strutture precarie di classe 1: requisiti di base

75.5 Strutture precarie di classe 1: classificazione

75.6 Strutture precarie di classe 1: arredo da giardino

75.7 Strutture precarie di classe 1: barbecue

75.8 Strutture precarie di classe 1: box auto a pantografo o a “chiocciola”

75.9 Strutture precarie di classe 1: gazebo e pergolati 75.10 Strutture precarie di classe 1: pensiline

75.11 Strutture precarie di classe 2: caratteristiche

75.12 Strutture precarie di classe 2: disciplina delle distanze

75.13 Strutture precarie di classe 2: classificazione

75.14 Strutture precarie di classe 2: mini costruzioni prefabbricate in legno

75.15 Strutture precarie di classe 2: tettoie

75.16 Strutture precarie di classe 3: caratteristiche

75.17 Strutture precarie di classe 3: disciplina delle distanze

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75.18 Strutture precarie di classe 3: classificazione

75.19 Strutture precarie di classe 3: campers e roulottes

75.20 Strutture precarie di classe 3: containers prefabbricati 75.21 Strutture precarie di classe 3: strutture a servizio di pubblici esercizi Art. 76 Recinzioni Art. 77 Numerazione civica

CAPO III – TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE

Art. 78 Aree verdi

78.1 Organizzazione sistemica

78.2 Specie arboree

78.3 Anticipazioni delle sistemazioni vegetali 78.4 Piantumazione preventiva

78.5 Aree verdi per il parcheggio

Art. 79 parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale

Art. 80 Orti urbani Art. 81 Parchi e percorsi in territorio rurale

Art. 82 Tutela del suolo e del sottosuolo

82.1 Gestione del materiale di scavo

82.2 Gestione dei materiali di demolizione e/o costruzione

82.3 Bilancio di produzione di materiale da scavo e/o da demolizione e/o rifiuti

CAPO IV – INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Art. 83 Approvvigionamento idrico

Art. 84 Depurazione e smaltimento delle acque

84.1 Permeabilità degli spazi privati Art. 85 Spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati Art. 86 Distribuzione dell’energia elettrica

Art. 87 Distribuzione del gas

Art. 88 Infrastrutture elettriche per ricarica veicoli Art. 89 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili Art. 90 Impianti per teleradiocomunicazioni

CAPO V – RECUPERO URBANO, QUALITA’ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

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Art. 91 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi Art. 92 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

Art. 93 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali Art. 94 Allineamenti Art. 95 Piano del colore

Art. 96 Coperture degli edifici Art. 97 Illuminazione pubblica

Art. 98 Griglie ed intercapedini Art. 99 Antenne e impianti\ di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici Art. 100 Serramenti esterni degli edifici Art. 101 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

Art. 102 Cartelloni pubblicitari Art.103 Beni culturali e edifici storici Art. 104 Cimiteri monumentali e storici Art. 105 Requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

CAPO VI – ELEMENTI COSTRUTTIVI

Art. 106 Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l’abbattimento di barriere

architettoniche

Art. 107 Coperture, canali di gronda e pluviali Art. 108 Strade e passaggi privati e cortili Art. 109 Disciplina degli spazi interni 109.1 Definizione degli spazi interni 109.2 Ampio cortile

109.3 Patio

109.4 Cortile

109.5 Chiostrina

109.6 Cavedio

110 Prescrizioni igienico sanitarie correlate agli spazi interni 111 Interventi ammessi negli spazi interni di edifici esistenti Art. 112 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

Art. 113 Edilizia rurale. Qualifiche imprenditoriali in agricoltura

Art. 114 Costruzione edifici con funzioni agricole

114.1 Disposizioni per i soggetti aventi qualifica imprenditoriale

114.2 Disposizioni per i soggetti non aventi qualifica imprenditoriale

Art. 115 Piscine

TITOLO IV – VIGILAZA E CONTROLLO

Art. 116 Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e durante l’esecuzione dei lavori

Art. 117 Irrogazione delle sanzioni e procedure

TITOLO V – NORME TRASITORIE E FINALI

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Art. 118 Validità

Art. 119 Modifiche

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PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

Art. 1 – Finalità del Regolamento Edilizio

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio

e una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico – sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile

correlati all’attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione

amministrativa.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento Edilizio

Il Regolamento Edilizio ha per oggetto la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedurali. In

particolare il Regolamento Edilizio, unitamente alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), definisce: i parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura; i tipi d’uso ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili; le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico- culturali del territorio, richiamando, a questo proposito, anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata; le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse

generale e le dotazioni ambientali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse; le regole urbanistiche che disciplinano gli interventi edilizi; le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio compreso lo

svolgimento delle attività subdelegate al Comune in materia paesaggistica; i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse

edilizio. Nel caso di discordanza tra il presente regolamento edilizio e le norme tecniche di attuazione

prevalgono queste ultime, non potendo il presente regolamento edilizio apportare modifiche alle

predette norme tecniche di attuazione.

Art.3 – Rinvii a norme vigenti

1.Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le

seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione statale

incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio, nonché sull’attività edilizia, contenute nell’elenco in

allegato B, e quelle di emanazione regionale, contenute nell’elenco in allegato C: a) definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso; b) procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo

degli stessi; c) modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa; d) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:

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d.1. limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini; d.2. rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e

impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo); d.3. servitù militari; d.4. accessi stradali; d.5. zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; d.6. siti contaminati; e) disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale; f) discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e

regionale per alcuni insediamenti o impianti. 2.Per le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, si intendono qui trascritte quelle

contenute nell’elenco in allegato A.

Art.4 – Rinvio alla pianificazione sovraordinata

S’intendono inoltre qui recepite le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, non contenute

nell’elenco in allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2250 del 21.12.2017, già

statuite dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

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PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Art. 5 – Sportello Unico per l’edilizia (SUE)

Lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) è istituito ai sensi dell’art.5 del DPR n.380/2001 e s.m.i. e svolge i compiti da esso previsti, anche avvalendosi di modalità informatiche e telematiche, sia per

l’accettazione delle pratiche edilizie e di ogni documentazione ad esse inerente, sia per la relativa

gestione e istruttoria.

Art. 6 – Composizione e compiti del SUE

Ai sensi dell’art. 5 del DPR n.380/2001, l’amministrazione comunale, nell’ambito della propria

autonomia organizzativa, provvede, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato

Sportello Unico per l’Edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le

altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto di istanza. Il SUE cura, altresì, i rapporti con le altre strutture comunali coinvolte nelle attività proprie dello

Sportello stesso, ed è impegnato all’espletamento delle seguenti attività, che, indistintamente, con

l’ausilio di apposito software, per ciascuna pratica, saranno registrate in apposito database. Lo

Sportello Unico per l’Edilizia ricopre le seguenti funzioni: a) ricevere le domande, le denunce, le segnalazioni e le comunicazioni di inizio attività per la

realizzazione di interventi edilizi nel territorio comunale, ivi comprese le segnalazioni certificate di agibilità; b) fornire informazioni sulle materie di cui al precedente punto a), anche attraverso l’archivio

informatico (database) contenente i necessari elementi normativi, le informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure, l’elenco delle domande presentate, lo stato del loro iter

procedimentale nonché tutte le informazioni utili disponibili, accessibile gratuitamente, anche per via

telematica, a chi vi abbia interesse; c) espletare tutti gli adempimenti necessari all’acquisizione dei pareri e di ogni altro atto di assenso

comunque denominato di competenza di altre pubbliche amministrazioni, nonché di altre strutture

comunali, chiamate a pronunciarsi nel corso del procedimento, anche mediante l’indizione della

Conferenza di servizi. d) adottare i provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi, nelle materie di cui al punto a), ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90; e) curare i rapporti tra l’Amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni (Ufficiale

Sanitario, Soprintendenza, Genio Civile, Corpo Forestale, ecc.) chiamate a pronunciarsi in ordine

all’intervento edilizio, finalizzati alla condivisione di modalità atte a snellire le procedure per la

definizione delle pratiche; f) rilasciare, nel rispetto dei termini di legge e di regolamento, i permessi di costruire, eventuali dinieghi, nonché le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni di

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provvedimenti di qualsiasi altro tipo a carattere urbanistico-edilizio, comunque rilevanti per una

corretta e controllata attività edilizia nel territorio comunale

Art. 7 – Modalita’ di gestione dello SUE

Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente sia con modalità cartacea che con

modalità telematica (trasmissione tramite PEC e documentazione firmata digitalmente) attraverso il SUE, nel caso di quest’ultima, provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre

amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34- quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo

2006, n. 80. Nell’ottica dei criteri di economicità ed efficacia a cui devono ispirarsi le pubbliche amministrazioni, così come previsto dall’art. 1 del della legge 241 del 7 agosto 1990 e per perseguire le finalità ed i compiti assegnati dalla legge allo Sportello Unico dell’Edilizia, sono istituiti i diritti di segreteria per

ogni procedimento urbanistico edilizio determinati con D.G.C n.03/2013. I diritti di segreteria devono essere corrisposti al momento della presentazione della richiesta del permesso di costruire o degli altri titoli abilitativi edilizi previsti dal D.P.R. n. 380/2001, in mancanza

dei quali i relativi atti sono irricevibili. Lo Sportello Unico per l’Edilizia è ubicato presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. L’apposita modulistica è scaricabile all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Art. 8 – Sportello Unico per le Attivita’ Produttive (SUAP)

Tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o

riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette

attività, vengono gestite dallo Sportello Unico per le Attività Produttive presso

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx secondo quanto previsto dal DPR. 160/2010 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività

produttive. In assenza di idoneo e competente personale tecnico del SUAP, i titolo abilitativi di competenza

possono essere espressi dallo stesso SUAP, previo parere edilizio del Responsabile del SUE. L’apposita modulistica è scaricabile all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La documentazione contrassegnata dall’icona riportante la dicitura “PEC” deve essere inoltrata al SUAP o in modalità telematica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oppure l’invio di una pratica

per l'avvio o l'esercizio di un'attività nel territorio del Comune può essere effettuato mediante

xxxxxxxxxxx

Per l’inoltro tramite PEC è necessario: • compilare uno dei moduli, editabili con un comune word processor

• dopo la compilazione trasformarlo in formato pdf con campi non editabili (PDF/A) • ogni pdf deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare o rappresentante legale

• l'invio della documentazione deve avvenire esclusivamente tramite casella di PEC

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Art. 9 – Modalita’ di coordinamento tra SUE e SUAP

Il coordinamento tra le strutture dello SUE e dello SUAP avviene avvalendosi della condivisione dei sistemi informatici e telematici del Comune. Inoltre in assenza di idoneo e competente personale

tecnico del SUAP, i titolo abilitativi di competenza possono essere espressi dallo stesso SUAP, previo

parere edilizio del Responsabile del SUE.

Art. 10 – Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS

10.1 Istituzione della Commissione Locale- Integrata VAS

1. Ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. n.42 (d’ora in poi “Codice”) e dell’art. 8

della L.R. Puglia 7 ottobre 2009 n.20, come modificata dalla L.R. n° 19 del 10 aprile 2015 e dalla L.R. Puglia 26/10/2016 n° 28 è istituita presso il Comune di Modugno la “Commissione locale per il paesaggio”, integrata per le procedure di delega della V.A.S. di piani e programmi secondo quanto

previsto dalla L.R. Puglia n. 44/2012 come modificata dalla L.R. n. 04/2014 e dal R.R. n. 18/2013, di seguito denominata per brevità "Commissione". 2. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo, composta secondo le e svolge le proprie

funzioni nell’ambito territoriale del Comune di Modugno. 3. Il presente regolamento ne disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento.

10.2 Competenze

Pareri 1. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti (20) giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti nei seguenti procedimenti: a) rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell’articolo 10 della L.R. n. 20/2009, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell’accertamento

di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i., del parere ex art. 32 del della

legge 28 febbraio 1985, n° 47 (norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, a norma dell’art. 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 settembre 2010, n° 139; b) parere di cui all’art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (parere paesaggistico pratiche di condono di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 relativamente alle tipologie nn. 4, 5 e 6

dell’All. 1 di quest’ultima Legge) e per tutte le pratiche di condono o sanatoria ove previsto dalle

norme vigenti; c) accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui all’art. 1 della Legge 308/2004 (condono

ambientale); d) interventi di trasformazione di cui alla L.R. 17/2013 art. 8; 2. Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione

paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del Decreto

Legislativo 22/01/2004, n. 42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della

Repubblica 09/09/2010, n. 139, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale

l’Ente Delegato procede comunque sull’istanza. 3. Alla Commissione è delegato l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/2012 per i piani o programmi approvati

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in via definitiva dai Comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli artt. 9 e

seguenti della L.R. n. 44/2012 rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra. 4. Nell'esercizio della delega devono essere garantiti i seguenti requisiti: a) separazione dall'Autorità Procedente da quella competente, condizione che si intende soddisfatta

anche se l'Autorità Procedente e quella Competente sono diversi organi o articolazioni della stessa

amministrazione; b) adeguato grado di autonomia amministrativa; c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione

ambientale. 5. La Commissione esercita inoltre le funzioni tecnico consultive in merito ai progetti soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a V.I.A. diversi da quelli di competenza della Regione o della Città

Metropolitana, nonché soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell’art. 6 comma 3

della L.R. 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii., limitatamente agli interventi di competenza comunale

riportati negli elenchi A3 e B3 allegati alla stessa e ove richiesto. 6. E’ altresì demandata alla Commissione la espressione dei pareri ai sensi dell’art.4 della Legge

Regionale n.19/2013; 7. Alla Commissione può essere richiesta la formulazione di pareri facoltativi e non vincolanti su

procedimenti diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma che attengono alla tutela complessiva del territorio, in relazione alla compatibilità di interventi con i valori paesaggistici ed ambientali riconosciuti. Criteri di valutazione

1. Nell’esercizio della specifica competenza consultiva, la Commissione fa riferimento ai criteri per

l’esercizio della delega deliberati dalla Giunta Regionale, nonché agli atti normativi e regolamentari aventi valenza paesaggistica e in materia di VAS. 2. La Commissione esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistica, prestando

particolare attenzione alla coerenza dell’intervento proposto con i principi, le norme, ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell’ottica di una tutela complessiva, valutando il progetto in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità

con i criteri di gestione del bene tutelato. 3. I pareri della Commissione possono essere favorevoli, contrari o favorevoli con prescrizioni e

devono comunque essere adeguatamente motivati. 4. La Commissione, inoltre, può: a. effettuare sopralluoghi per verificare il reale stato dei luoghi; b. convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto; c. attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio.

10.3 Composizione

1. La Commissione è composta da cinque membri da scegliersi a seguito di avviso pubblico, finalizzato

alla selezione dei candidati ai sensi delle vigenti norme regionali, di cui quattro in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia

dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali, ed un componente privo di titolo di studio universitario, purché sia documentata

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l’esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritto a un albo professionale, così come

previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 della L.r. 20/2009, di cui: a) un esperto in tutela paesaggistica pianificazione territoriale e Vas, Ingegnere e/o Architetto iscritto

nell’ ordine di appartenenza da almeno 5 anni; b) un esperto in storia dell’arte e architettura (architettura, scienze dei beni culturali, tecnica del restauro, storia dell’arte, conservazione dei beni culturali); c) un archeologo, ai sensi dell’art.8 c.2 lettera della L.R.17/2013 il quale partecipa in via permanente

alle sedute di commissione; d) un esperto in scienze della terra e geomorfologia, Geologo iscritto nell’ ordine di appartenenza da

almeno 5 anni; e) un esperto in scienze agrarie e forestali, componente privo di titolo universitario ma con

documentata esperienza quinquennale, Geometra, Perito Agrario o Agrotecnico, iscritto nell’ ordine

di appartenenza da almeno 5 anni; 2. I predetti componenti devono aver maturato un’esperienza almeno quinquennale nell’ambito della

libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente

comma del presente articolo. 3. La Commissione è istituita sulla base della valutazione delle candidature da eseguirsi tramite avviso

pubblico, dalle figure professionali aventi i seguenti requisiti: a) documentata esperienza nelle discipline della tutela paesaggistica, del restauro, del recupero e

riuso dei beni architettonici e culturali; b) documentata esperienza nelle discipline della progettazione e pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale; c) documentata esperienza nelle discipline delle scienze della terra (geologia, geomorfologia); d) documentata esperienza nelle discipline agrarie, forestali, botaniche ed ecologiche; e) documentata esperienza nelle discipline dell’archeologia e della storia del territorio; f) documentata, specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa in materia di valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di progetti, piani e

programmi. 4. Il Responsabile del Procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto, svolge

funzioni di relatore e prescinde dal parere finale in caso di decorrenza infruttuosa dei termini previsti per legge. 5. Con atto di Giunta Comunale è individuato l’Ufficio competente nonché il Responsabile del procedimento dell’autorizzazione paesaggistica quale soggetto distinto dal responsabile del rilascio

del titolo abilitativo edilizio (punto 1, lett. b, della delibera di Giunta Regionale n. 2273/2009); 6. Con apposito atto del Responsabile dell’ufficio competente si provvederà a designare un

dipendente del Comune di Modugno per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante

della Commissione.

10.4 Selezione e Nomina

1. Alla selezione dei componenti della Commissione si procederà a seguito di pubblicazione di apposito Avviso e previa verifica del possesso dei requisiti richiesti attinenti le competenze specificate

al precedente art. 3, da effettuarsi mediante comparazione dei curricula. 2. Una commissione tecnica composta da tre Responsabili o funzionari, affiancati da un altro

Funzionario o Tecnico con funzioni di segretario, provvederà all'analisi dei titoli e dei curricula dei

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partecipanti alla selezione e predisporrà apposita graduatoria finale in base ai criteri appresso

specificato. 3. Ai partecipanti sarà attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 35 punti come di seguito

articolato: a) Titoli di studio - massimo 5 punti - Laurea nella materie attinenti la selezione da ripartirsi in base al voto di laurea (Vi) con la seguente

formula: Pi = Vi/110 x 5; - Diploma di scuola secondaria di secondo grado nella materie attinenti la selezione da ripartirsi in

base al voto di diploma (Vi) con la seguente formula: Pi = Vi/100 x 4; b) Altri titoli nelle materie attinenti la selezione - massimo 5 punti - Dottorato di ricerca/corso di specializzazione con esame finale - (1,5 punti per ciascun corso); - Master/corsi di formazione con esame finale attinenti alla materia urbanistica di tutela del paesaggio

e dell’ambiente - (0.5 punti per ciascun corso); - Esperienze in altre commissioni per il paesaggio - (1,5 punti per chi è già stato componente di altra

commissione comunale per il paesaggio); - Pubblicazioni in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente - (1,5 punti per singola

pubblicazione). c) Attività professionale - massimo 25 punti - Attività professionale, svolta anche alle dipendenze di aziende private, almeno biennale nell’ambito

delle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno di attività) - max 12 punti - Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni, per un periodo di almeno tre anni, nelle materie

attinenti la selezione (1 punto per ogni anno svolto) - max 13 punti; d) A parità di punteggi si procede per sorteggio. 4. La Commissione è nominata con atto del Responsabile dell’ufficio competente e dà atto della

congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto stabilito al precedente

articolo. 5. I componenti non possono essere contestualmente membri della commissione edilizia e/o

urbanistica o svolgere incarichi professionali presso l’Ente delegato; 6. I titoli posseduti e le attività svolte saranno valutate sulla base del contenuto delle certificazioni presentate o, in alternativa, delle dichiarazioni riportate nel curriculum vitae purché complete di tutti gli elementi necessari alla valutazione medesima. 7. La soglia minima di punteggio è stabilita in punti 15; i candidati collocati al di sotto di tale punteggio

saranno considerati non idonei ai fini della nomina in seno alla commissione. 8. Il Comune di Modugno si riserva, comunque, la facoltà di non formare alcuna graduatoria e

nominare e/o effettuare alcuna selezione fra i candidati partecipanti, qualora tra gli stessi non vi siano

le figure in possesso dei requisiti professionali per come indicati al punto 2 nell’allegato A della D.G.R. n° 2273/2009.

10.5 Durata

1. La Commissione dura in carica n.3 anni dalla nomina ed i suoi membri possono parteciparvi per non

più di una volta;

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2. La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova

Commissione e, comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza naturale. 3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione, attingendo dalla graduatoria approvata, con apposito

atto del Responsabile dell’ufficio competente; 4. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo

professionale di quest’ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della commissione. 5. La graduatoria relativa alla selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per

l’intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.

10.6 Incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre

Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio e negli ulteriori casi di incompatibilità

previsti dalle leggi vigenti. 2. Sono parimenti incompatibili con la carica, i funzionari tecnici dell’amministrazione interessata, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre

amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 3. La carica di componente della Commissione è incompatibile con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Modugno o con Enti, Aziende e/o Società delle quali il Comune abbia quote di partecipazione a qualunque titolo. 4. Ai fini di cui ai commi precedenti del presente articolo, i soggetti selezionati, prima dell’atto di nomina, dovranno dichiarare formalmente di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità. 5. La trasgressione delle disposizioni di cui al comma 4 comporta, salve ulteriori sanzioni previste

dall’ordinamento giuridico, la revoca della nomina e la segnalazione all’ordine professionale di competenza. 6. La carica di componente della Commissione è incompatibile con lo svolgimento di attività

professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito territoriale di competenza della

Commissione paesaggistica (D.G.R. 9 febbraio 2010, n. 299).

10.7 Conflitto d’Interessi

1. I componenti della Commissione devono astenersi dal partecipare all’esame, alla discussione ed

alla votazione, a pena di invalidità delle decisioni assunte, quando: a) partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, alla direzione lavori o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo edilizio comunque denominato, oggetto di parere; b) collaborino o abbiano collaborato con coloro i quali partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, alla direzione lavori o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo edilizio comunque

denominato, oggetto di parere; c) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione

con altri, di un diritto sull'immobile e comunque in qualsiasi altro caso tale da fargli trarre concreto e

specifico vantaggio dall’intervento sottoposto all’esame della Commissione; d) siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o

del progettista;

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e) costituiscano soggetto appaltante della realizzazione dell’opera oggetto di parere della

Commissione; 2. L’obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze

siano state presentate da parenti od affini entro il quarto grado del componente della Commissione

Paesaggio, dal coniuge o da professionisti che operino correntemente nel suo studio o con lui associati. 3. Qualora un componente della Commissione rilevi, anche solo mediante la lettura dell’ordine del giorno riportato nella convocazione, la propria incompatibilità rispetto ad una o più delle pratiche

all’esame della Commissione, deve far presente tale condizione al Presidente immediatamente prima

che ne sia iniziato l’esame ed allontanarsi dall’aula nella quale è riunita la Commissione. Dell’osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale. 4. La partecipazione al voto su richiesta di autorizzazione paesaggistica costituisce per i componenti della Commissione motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale, e/o a

fornire consulenza al titolare della richiesta medesima e/o ad eseguire la direzione lavori, anche dopo

il termine della nomina quale componente della Commissione, indipendentemente dal fatto che la

nomina sia cessata per dimissioni del componente o per altre motivazioni. 5. I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall’art. 7

del D.P.R.16.4.2013, n.62 e dall’art. 51 c.p.c..

10.8 Decadenza

1. I componenti della Commissione Locale Paesaggio decadono automaticamente dalla carica nel caso

insorga una causa di incompatibilità di cui all’articolo 6, sopravvenuta successivamente alla nomina. 2. In questo caso i componenti sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente della

Commissione e al Responsabile di Servizio competente, le incompatibilità sopravvenute, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni. 3. I componenti della Commissione decadono qualora non rispettino gli obblighi di astensione, di cui all’articolo 7, o per altri gravi motivi inerenti lo svolgimento delle loro funzioni. 4. I componenti decadono automaticamente dalla carica senza necessità di specifica determinazione

se risultano assenti in modo ingiustificato per più di tre riunioni consecutive della Commissione, o a

cinque riunioni, anche non consecutive, nel corso di un anno solare, qualora se ne svolgano almeno in

tale numero. 5. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione

motivata del Responsabile competente che provvede, contestualmente, alla nomina del sostituto, con

le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla

scadenza naturale della Commissione. 6. I componenti possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva

comunicazione scritta al Responsabile di Servizio competente, che provvederà alla nomina del sostituto, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica

fino alla scadenza naturale della Commissione. 7. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina dei sostituti ai sensi dei commi precedenti, il Responsabile di Servizio competente, provvederà a pubblicare apposito avviso finalizzato

all'acquisizione di nuove candidature per la sostituzione dei commissari decaduti, o dimissionari.

10.9 Funzionamento della Commissione

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1. La Commissione, nella prima seduta, designa all’interno dei suoi membri il Presidente ed il Vice

Presidente. 2. Nella prima seduta tutti i componenti della commissione, il Responsabile del Procedimento

coadiuvato dal segretario verbalizzante, devono indicare l’Ufficio, il numero telefonico di servizio, di fax e un indirizzo di posta elettronica certificata presso cui inviare le comunicazioni e l’indirizzo web

dove sarà consentito l'accesso riservato alla documentazione in formato elettronico. Il Responsabile

del Procedimento comunicherà l'eventuale indirizzo web dove sarà consentito l'accesso riservato ai documenti, agli ordini del giorno ed alle comunicazioni di servizio inerenti i lavori della stessa

commissione. 3. Il Responsabile del Procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto, svolge

funzioni di relatore e prescinde dal parere finale in caso di decorrenza infruttuosa dei termini previsti per legge. 4. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da altro dipendente del Comune di Modugno, appositamente nominato, che coadiuva il Responsabile del Procedimento. 5. La Commissione è convocata dal Presidente, previa intesa con il Responsabile del procedimento, a

mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione. 6. La convocazione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere notificata con posta

elettronica certificata, (pec), ai componenti della Commissione almeno tre giorni prima e fino ad un

giorno prima, nei casi di seduta straordinaria, previo accordo telefonico. 7. Al fine di garantire la possibilità di avere cognizione dei progetti inseriti all’ordine del giorno, il Responsabile del Procedimento preposto all’istruttoria, deve consentire ai componenti della

Commissione la visione di tutta la relativa documentazione, che dovrà essere resa disponibile

sull’indirizzo web dove sarà consentito l'accesso riservato ai documenti su supporto informatico, acquisiti con firma digitale (D.Lgs. n. 82/2005; D.Lgs. n. 235/2010; D.P.C.M. 22/02/2013). 8. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale abbia la necessità di acquisire il parere della

Commissione per ulteriori procedimenti, potrà essere chiesto la convocazione di una seduta

straordinaria. 9. Il Responsabile del Procedimento redige l'ordine del giorno, in base alla data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo comunale, e lo trasmette al presidente per l’inoltro della

convocazione, nella data concordata, ai componenti; hanno comunque priorità le pratiche relative a: - esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; - attività produttive con comprovate esigenze di urgenza e di interesse pubblico che godono di finanziamenti pubblici; - varianti in corso d’opera. 10. Le riunioni della Commissione sono riservate. Se ritenuto opportuno, su proposta della

maggioranza dei componenti presenti, la Commissione potrà ammettere la partecipazione del solo

progettista, per l’illustrazione del progetto o per eventuali richiesta di chiarimenti. 11. Qualora nel corso di una seduta non sia possibile esaminare tutte le pratiche inserite nell’ordine

del giorno, la Commissione stabilisce il giorno per la prosecuzione dei relativi lavori, che dovranno

concludersi entro venti (20) giorni dalla data della prima convocazione. 12. I componenti della Commissione devono comunicare al Responsabile del Procedimento e al Segretario della Commissione, con posta elettronica certificata, almeno 24 ore prima della seduta, la

loro indisponibilità a parteciparvi specificandone le motivazioni.

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13. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri tra cui il Presidente o il Vice Presidente. 14. Nelle ipotesi di assenza o di astensione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. 15. Nei procedimenti relativi alla delega regionale per la V.A.S., le riunioni della commissione non

sono valide in caso di assenza del componente esperto in valutazioni ambientali. 16. La Commissione esprime il parere a maggioranza dei presenti; 17. Qualora la Commissione non riesca ad esprimere il parere con il voto della maggioranza dei componenti, prevale il voto del Presidente. 18. .La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio

parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti. 19. Dei pareri della Commissione viene redatto regolare verbale a cura del Segretario della

Commissione. Detto verbale è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione. 20. I verbali delle sedute, a cura del segretario della Commissione, sono raccolti in formato digitale in

apposito archivio documentale e resi disponibili sul sito web. 21. A cura del Responsabile del Procedimento, coadiuvato dal segretario verbalizzante, si provvederà

alla pubblicazione all'Albo Pretorio, per almeno cinque giorni naturali e consecutivi, dei Verbali della

Commissione. 22. La Commissione si riunisce ogni qualvolta è convocata dal Responsabile del Procedimento

secondo le modalità indicate ai punti precedenti. 23. Il responsabile del procedimento può discostarsi dal parere della Commissione solo mediante

adeguata motivazione.

10.10 Verbalizzazione

1. Alla fine delle operazioni di seduta, il segretario verbalizzante, redige apposito verbale. 2. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero ed i nominativi dei presenti, il riferimento all’istruttoria della pratica o all’argomento puntuale trattato, il parere espresso con la

relativa motivazione o la richiesta di integrazioni, l’esito della votazione e, su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto. 3. I verbali devono essere sottoscritti dai componenti della Commissione presenti, e dal Responsabile

del Procedimento. Tutti gli elaborati progettuali devono riportare l'esito, il numero progressivo e la

data del parere espresso dalla Commissione.

10.11 Documentazione e Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica e per le procedure

di VAS, verifica che l’istanza sia completa e, nel caso di procedura semplificata per interventi di lieve

entità di cui al DPR n. 139 del 09.07.2010, verifica che I'istanza di autorizzazione paesaggistica sia

corredata da attestazione di conformità urbanistica ed edilizia dei Servizi competenti o da

asseverazione del progettista di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, nei casi di denuncia/segnalazione/comunicazione, di cui al DPR 380/01. 2. I progetti carenti della documentazione prevista dalla vigente Legislazione non possono essere

sottoposti al parere della Commissione; in tal caso, il Responsabile del Procedimento invita il proponente l’istanza ad integrare la documentazione depositata. In mancanza della documentazione

integrativa il Responsabile del Procedimento sottopone ugualmente la proposta progettuale alla

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Commissione con la documentazione agli atti dell’ufficio ai fini della conclusione del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990. 3. Il progettista deve fornire la documentazione e le informazioni secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 3 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. e relative disposizioni di attuazioni, nonché dalle N.T.A. della

strumentazione di tutela Paesaggistica Regionale vigente. Le relazioni e gli elaborati progettuali sono

forniti sia su supporto cartaceo sia informatico. 4. I progettisti, previa richiesta formale motivata, possono chiedere di essere sentiti dalla

Commissione per relazionare in merito ai progetti in esame ma non possono partecipare alla

successiva discussione ed espressione del parere. 5. Nei procedimenti di V.A.S. o di verifica di assoggettabilità a V.A.S. la documentazione da produrre di cui alla L.R. n. 44/2012 è quella prevista dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di V.A.S. Nei procedimenti di Valutazione d’Incidenza o di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza comunale e per i quali si richiede il parere della Commissione, la documentazione da

produrre è quella prevista dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.

10.12 Funzioni del responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento, deve essere, in ogni caso, soggetto diverso da quello cui sono

conferiti compiti, competenze e funzioni in materia di edilizia ed urbanistica. 2. Il Responsabile del Procedimento, svolgerà le seguenti funzioni: a) istruire la pratica, assicurare la sua presenza in Commissione per l’illustrazione e mettere a

disposizione dei componenti della Commissione, la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame; b) partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto, svolgere funzioni di relatore e

prescindere dal parere finale in caso di decorrenza infruttuosa dei termini previsti per legge. c) acquisito il parere della Commissione, trasmettere, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione

tecnica illustrativa prevista dall’art. 146, comma 7 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.; d) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato all’acquisizione dei pareri dalla

Commissione di cui all’art.2) del presente regolamento nonché al rilascio della autorizzazione

paesaggistica;

10.13 Indennità e Oneri Istruttori

1. Ai componenti la Commissione spetterà un corrispettivo, per ogni seduta di Commissione, pari ad €

100,00, omnicomprensivo di lva, Irpef, spese di viaggio e qualsiasi altro tributo, tassa ed oneri connessi, per un totale massimo di n. 30 sedute/anno. Nulla sarà dovuto per ulteriori sedute. Tale

importo, verrà corrisposto con cadenza trimestrale e sulla base delle presenze effettive. 2. Al Responsabile del Procedimento. non saranno corrisposte ulteriori competenze rispetto a quelle

previste dalle disposizioni Comunali vigenti. 3. Sono istituiti gli oneri istruttori in materia di paesaggio la cui utilizzazione è vincolata all’esercizio

delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio e quindi anche al funzionamento della

Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 36 della L.R. Puglia n° 19 del 31/12/2010 che ha

integrato la Legge Regionale n° 20 del 07/10/2009 s.m.i, (Norme per la pianificazione paesaggistica). 4. Tali oneri saranno periodicamente aggiornati secondo le modalità stabilite per l’adeguamento degli oneri concessori in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

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5. I richiedenti le autorizzazioni ed i pareri paesaggistici devono versare, preventivamente, i diritti di segreteria (oneri istruttori) previsti dal presente Regolamento. 6. Ai fini del calcolo del valore posto a base della somma da corrispondersi a titolo di oneri istruttori, dovrà farsi riferimento al computo metrico estimativo asseverato redatto dal tecnico abilitato, in base

all'ultimo aggiornamento del prezzario Regionale e in caso di piani urbanistici al costo di costruzione

stabilito dalle tabelle parametriche regionali aggiornato e rapportato alla volumetria di progetto. 7. Per gli oneri istruttori in materia di paesaggio dovrà essere creata un’apposita voce di bilancio

poiché la loro utilizzazione deve essere vincolata all’esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio e, quindi, anche al funzionamento della Commissione Integrata Locale per il Paesaggio e VAS.

10.14 Termini per l’espressione del parere

1. La Commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima

valutazione e, comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva

seduta utile. 2. La Commissione, ricevuta la convocazione, unitamente all’O.d.G., deve comunque esprimere il proprio parere entro e non oltre venti (20) giorni dalla data della convocazione della Commissione

stessa. Il termine per l’espressione del parere è ridotto a dieci (10) giorni nel caso di interventi di lieve

entità, individuati dall’allegato 1 del D.P.R. n. 139 del 09/07/2010. In tali casi, ove il predetto termine

trascorra inutilmente, il Responsabile del Procedimento, potrà rilasciare ai sensi del comma 11

dell’art. 4 del citato D.P.R. n°139/2010, il parere di compatibilità e/o l’autorizzazione paesaggistica, a

prescindere dall’atto consultivo della Commissione locale Paesaggistica. Tali termini potranno essere

modificati dal Responsabile del Procedimento in funzione delle esigenze dell’Amministrazione

Comunale con apposito provvedimento motivato. 3. Nel caso di procedimenti di compatibilità paesaggistica la Commissione Paesaggio dovrà esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento formale dell’istanza. 4. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti senza l’espressione del parere da parte della

Commissione Paesaggio, il Responsabile del Procedimento procede in assenza di questo e formula al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, una proposta motivata da allegare alla relazione

tecnica illustrativa, da trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente, nel rispetto

delle disposizioni di cui alla L. 241/90. L’assenza del parere della Commissione Paesaggio dovrà inoltre

essere comunicata anche alla Soprintendenza. 5. Qualora la Commissione Paesaggio esprima un parere con prescrizioni non sostanziali che

comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del Procedimento

verificare il rispetto di tali prescrizioni senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della

Commissione Paesaggio. 6. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni da parte della Commissione Paesaggio determina la

sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di protocollo delle integrazioni e/o

rielaborazioni richieste. 7. Nei procedimenti per il rilascio dell’Autorizzazione o Parere paesaggistico ed in quelli relativi alla

verifica di assoggettabilità a V.A.S. o della V.A.S., la Commissione Locale dovrà esprimere il proprio

parere, in ogni caso coordinandosi con le procedure e le tempistiche previste per tali procedimenti dalla normativa Nazionale e Regionale.

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10.15 Criteri per l’Espressione del Parere

1. Nella valutazione dei progetti la Commissione Paesaggio adotta criteri di esame uniformi e

trasparenti. 2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza

dell’intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione

paesaggistica vigenti, nell’ottica di una tutela complessiva del territorio valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato inserito nel proprio contesto. 3. Entro 30 giorni dal suo insediamento, la Commissione formula, in un documento scritto, i principi e

i criteri che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. 4. Il documento di cui al comma precedente non può derogare dalle disposizioni normative statali e

regionali, ai regolamenti e agli atti e strumenti afferenti la pianificazione paesaggistica vigenti.

10.16 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente dispositivo si rinvia alle norme

legislative e regolamentari vigenti sulla materia. 2. Il regolamento verrà adeguato ad eventuali nuove disposizioni, se ed in quanto, vincolanti, o

ritenuto opportuno.

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CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Art. 11 Titoli abilitanti alla esecuzione di opere edilizie

11.1 Disposizioni procedimentali

L'esecuzione di opere edilizie, è soggetta alle seguenti disposizioni procedimentali: a) al rilascio del permesso di costruire (nel seguito denominato “PdC”) nei casi previsti dall'articolo 10, c. 1, del TU; b) Alla segnalazione di inizio attività (nel seguito denominata “SCIA”) nei casi previsti dall’articolo 22, c. 1, c. 2 e c. 2-bis, del TU; c) al deposito di comunicazione di attività libera nei casi previsti dall’articolo 6 del TU; d) al Permesso di costruire convenzionato qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere

soddisfatte con una modalità semplificata, nello specifico si tratta di interventi eseguibili in zone a

servizi dello strumento urbanistico vigente. La convenzione, approvata con delibera del consiglio

comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un

interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo

edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. I PdC e le SCIA sono titoli abilitativi ai soli fini edilizi. Le SCIA e Attività libera carenti dei presupposti di legittimità, ancorché presentate presso lo SUE, non

costituiscono, neanche successivamente al trentesimo giorno dalla data di presentazione, titolo

abilitativo edilizio. I progetti da allegare alle domande di PdC debbono essere costituiti dai documenti necessari a

rendere esaustiva e comprensibile la descrizione dell’intervento.

11.2 Modelli procedimentali

Resta nella facoltà dell’interessato, ai sensi dell’articolo 22, c. 7, del TU, la possibilità di richiedere il rilascio del PdC anche per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

11.3 Attività edilizia libera

Le opere di cui all’articolo 6, c. 2, del TU come modificato dall’articolo 5 della legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 non sono soggette ad alcun titolo

abilitativo edilizio, fermo restando che anche per queste, afferenti la cosiddetta attività edilizia libera, è richiesto il rispetto integrale della vigente disciplina urbanistico-edilizia, e, laddove pertinenti, le

eventuali prescrizioni esecutive del presente regolamento, nonché le disposizioni di cui al d.lgs. 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (nel seguito denominato “Codice”), ovvero qualsiasi altra disposizione di legge comunque applicabile. Le comunicazioni inerenti l’inizio dell’attività edilizia libera, facoltativamente trasmesse presso lo SUE

sono direttamente archiviate allorché la comunicazione medesima non sia obbligatoria ai sensi dell’articolo 6 del TU. Laddove l’attività edilizia libera richieda l’occupazione, permanente o temporanea, del suolo o del sottosuolo pubblico, l’interessato dovrà all’uopo acquisire le relative autorizzazioni presso le strutture

comunali competenti presentando apposita dichiarazione. Le comunicazioni di cui al presente articolo non possono riferirsi ad edifici allo stato rustico né, parimenti, possono riferirsi ad interventi in corso di esecuzione.

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11.4 Soggetto competente alla gestione degli atti afferenti alle procedure edilizie

Tutti gli atti afferenti le procedure edilizie, incluso il rilascio del PdC e gli atti ad esso connessi, la

stipula delle convenzioni e gli atti repressivi dell'abusivismo edilizio, competono, ai sensi dell'art. 107

del TUEL al Responsabile del Servizio o a soggetto, in possesso dei necessari requisiti, da questi delegato.

11.5 Interventi soggetti a Permesso di Costruire

Sono soggetti al rilascio del PdC gli interventi indicati all’articolo 10, c. 1, del TU.

11.6 Procedura per il rilascio del Permesso di Costruire

Le procedure per il rilascio del PdC sono stabilite dagli articoli 20 e 21 del TU e successive modifiche. L’esame delle domande di PdC, risultate formalmente complete, si svolge secondo l’ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d’opera che comportino la sospensione

dei relativi lavori e quelle relative alle opere di pubblico interesse. I termini di inizio e fine lavori sono stabiliti dall’articolo 15 del TU. Del provvedimento favorevole al rilascio del PdC, ex articolo 20, c. 7, del TU, è data comunicazione al richiedente, anche mediante gli strumenti telematici previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e

successive modificazioni, specificando, se dovuto, l’entità del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del medesimo TU. Qualora sia dovuto il contributo di costruzione, il ritiro del PdC è subordinato alla presentazione

dell'attestazione di avvenuta corresponsione dello stesso. Qualora la verifica di conformità alle norme igienico-sanitarie non comporti valutazioni tecnico

discrezionali, e cioè nei casi di interventi di edilizia residenziale e nei casi espressamente disciplinati da specifiche normative di settore, il progettista deve allegare al progetto la dichiarazione di conformità dello stesso rispetto della disciplina igienico-sanitaria vigente, da verificarsi da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Quando vi sia necessità di valutazioni tecnico-discrezionali, è necessario acquisire il parere della

azienda sanitaria competente nel territorio, e nel caso di attività produttive tale richiesta

(obbligatoria) è a cura del SUAP, prima della presentazione della domanda. Qualora, nel caso di cui al comma precedente, il SUAP non provveda direttamente all’acquisizione del parere, provvede, previa sospensione dell’iter procedimentale, il responsabile del procedimento

allorché il fascicolo edilizio sia corredato dei necessari atti; diversamente il responsabile del procedimento sospende l’esame istruttorio ai sensi dell’articolo 20, c. 3 e c. 5, del TU. Nel caso in cui lo strumento urbanistico assoggetti l'esecuzione delle opere alla stipula di una

convenzione, il rilascio del PdC è subordinato alla stipula della convenzione medesima. Nel caso di cui al comma precedente, le SCIA presentate ai sensi dell’articolo 23, c. 1, lett. b) e c), indipendentemente dall’avvenuto controllo da parte dello SUE, sono in ogni caso prive dei presupposti di legittimità, e quindi inidonee a produrre qualsivoglia effetto giuridico di legittimazione, allorché le stesse non diano atto della stipula della convenzione. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti di cui al d.P.R. 7 settembre

2010 , n. 160, nell’ambito dei quali il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la

realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

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11.7 Decadenza del Permesso di Costruire per mancato inizio dei lavori Ove il titolare del PdC non dia inizio ai lavori entro il termine di un anno dal rilascio del PdC medesimo, lo stesso decade di diritto. Con la decadenza viene meno il titolo alla esecuzione delle opere oggetto di PdC e per l'esecuzione

delle stesse dovrà essere richiesto un nuovo PdC. Qualora il titolare del PdC decaduto proceda ad una nuova richiesta di PdC si applicano le norme

generali, anche di natura territoriale, vigenti al momento del rilascio del nuovo PdC.

11.8 Decadenza del Permesso di Costruire per mancata ultimazione dei lavori entro il termine

assegnato

Qualora i lavori siano regolarmente iniziati e non siano stati ultimati entro il termine di validità del PdC, lo stesso decade di diritto per la parte non eseguita; con la decadenza viene meno il titolo

all'esecuzione delle opere oggetto di PdC e per l'esecuzione delle stesse dovrà essere richiesto un

nuovo titolo abilitativo. Nel caso di cui al comma precedente, la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata alla disciplina di cui all’articolo 15, c. 3, del TU.

11.9 Proroga dei termini di decadenza del Permesso di Costruire

Il termine di ultimazione dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 15, c. 2, del TU può

essere prorogato solo per eventi estranei alla volontà del titolare del PdC. Allorché ricorrano le fattispecie di cui al comma precedente, il titolare del PdC può presentare

apposita istanza di proroga, cui vanno allegati i documenti attestanti la natura del evento che ha

provocato il ritardo e la sua estraneità rispetto alle circostanze per cui l’evento si è verificato. La proroga, in conseguenza della eccezionalità degli eventi che ne costituiscono il presupposto, viene

accordata prescindendo dalla conformità del PdC alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento del rilascio della stessa. Il PdC è inoltre prorogabile, anche non ricorrendone le condizioni di eccezionalità, quando le opere

ancora da eseguire abbiano la consistenza quantitativa e qualitativa della manutenzione straordinaria; in tale eventualità i termini temporali di validità del PdC non possono essere prorogati oltre dodici mesi dalla originaria scadenza.

11.10 Permesso di Costruire in deroga

Ai sensi dell’articolo 14 del TU, il PdC in deroga al piano urbanistico generale è rilasciato

esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. Il PdC è rilasciato previa deliberazione del consiglio comunale in ordine all’approvazione del progetto. Il progetto di cui al comma 2 può essere proposto sia da soggetti o enti pubblici che da soggetti privati. Non sono derogabili le disposizioni di cui al Codice, le norme igienico-sanitarie, le norme in materia di sicurezza e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. La deroga può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra edifici di cui alle norme di attuazione del piano urbanistico generale e dei piani esecutivi, fermo restando in

ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.

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Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della

legge 7 agosto 1990, n. 241.

11.11 Opere sottoposte a SCIA e procedure per la presentazione della stessa

Gli interventi ordinariamente sottoposti a SCIA sono quelli di cui all’articolo 22 del TU, ferme restando

le disposizioni regionali, laddove le stesse siano state emanate. L’interessato, ai sensi dell’articolo 22, c. 7, del TU, ha facoltà di richiedere il PdC per gli interventi di cui al comma precedente, senza l’obbligo del pagamento del contributo di costruzione. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano in corso di esecuzione o siano stati già eseguiti, l’avente

titolo ha l’obbligo di richiederne l’accertamento di conformità secondo le disposizioni dell’articolo 37

del TU. Quale modalità alternativa alla richiesta di PdC resta nella facoltà dell’interessato, versando

obbligatoriamente il contributo di costruzione, procedere mediante SCIA per gli interventi di cui all’articolo 23 del TU. La SCIA è corredata dal progetto delle opere, costituito dagli elaborati e documenti esplicativi per

l'intervento e, inoltre, da dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, asseveri: a) il regime giuridico delle aree sulle quale sono ubicati gli immobili oggetto di intervento, così come

definito sia dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi vigenti e adottati che dalle norme, dagli atti e dai piani comunque denominati, anche di natura territoriale, che determinano condizioni di inedificabilità assoluta o relativa; b) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici, alle norme, agli atti e ai piani di cui alla lett. a); c) la legittimità delle preesistenze, elencando i titoli edilizi in forza dei quali sono stati realizzati i fabbricati oggetto di progetto e, se esistenti, i titoli edilizi in forza dei quali sono stati eseguiti interventi edilizi sui medesimi fabbricati; d) la destinazione d’uso dei fabbricati oggetto di progetto e delle aree di pertinenza che a tali fabbricati accedono; e) il rispetto delle norme di sicurezza e, laddove autocertificabili, di quelle igienico sanitarie; f) il rispetto delle norme di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (nel seguito

denominato “TUA”) con particolare riferimento alle disposizioni di tutela delle acque

dall'inquinamento e alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti; g) l’avvenuto pagamento del contributo di costruzione nel caso di cui al precedente comma 4. Qualora la relazione asseverata non dia coerentemente atto degli elementi definiti nel precedente

comma nelle lettere da a) a f), la SCIA, indipendentemente dall’avvenuto controllo da parte dello SUE, resta inidonea a produrre qualsivoglia effetto giuridico che consenta al titolare della stessa di intraprendere le opere o i lavori. La SCIA è corredata, già all’atto di presentazione della stessa presso lo SUE, dall’indicazione del nominativo del direttore dei lavori e del soggetto assuntore degli stessi. Le opere realizzate mediante SCIA non sono soggette ad alcuna ulteriore comunicazione di inizio dei lavori essendo a tale fine sufficiente la presentazione della SCIA medesima. Le comunicazioni di inizio dei lavori di cui al comma precedente sono direttamente archiviate non

avendo lo SUE alcun obbligo di controllo sulle medesime.

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La SCIA alternativa a PdC è accompagnata altresì dalla quantificazione e dal versamento del contributo di costruzione. Nel caso di cui al comma precedente, in assenza del versamento del contributo di costruzione, la SCIA

resta inidonea a produrre qualsivoglia effetto giuridico che consenta al titolare della stessa di intraprendere le opere o i lavori. A corredo della SCIA alternativa a PdC deve altresì essere prodotto l’apposito modello ISTAT, debitamente compilato secondo la procedura online, nel caso in cui l'intervento preveda l’incremento

di superfici utili ovvero nei casi comunque previsti, in base alla norma, dall’ISTAT medesimo. Le SCIA correlate a opere o lavori soggetti al preventivo ottenimento dell’AP divengono efficaci 30

giorni dopo il rilascio dell’AP medesima. Nel caso che l'intervento richieda la preventiva acquisizione di atti di assenso comunque denominati, la relativa istanza deve essere presentata contestualmente alla SCIA unitamente alle ulteriori copie

degli elaborati necessari per l’ottenimento degli atti di assenso richiesti. La SCIA, in presenza dei presupposti, è efficace, e assume quindi la natura giuridica di titolo edilizio, a

partire dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell’ultimo atto trasmesso e ad

essa correlato; da tale data decorre il termine massimo di efficacia pari a tre anni. Nel caso in cui lo strumento urbanistico assoggetti l'esecuzione delle opere alla stipula di una

convenzione, l’efficacia della SCIA è subordinata alla stipula della convenzione medesima. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti di cui al d.P.R.7 settembre

2010 , n. 160, nell’ambito dei quali il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la

realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

11.12 Disposizioni particolari per gli interventi di restauro e risanamento conservativo

Per gli edifici soggetti al vincolo diretto di cui agli articoli 10 e 13 del Codice prevale la definizione di restauro di cui all'articolo 29, comma 4, dello stesso Codice. Laddove sussista l'effettiva impossibilità di utilizzare le tecniche di restauro a causa del degrado fisico

delle strutture dell'edificio, potranno essere valutati come interventi di restauro e di risanamento

conservativo anche interventi che prevedano il completo rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, quando essi siano finalizzati a conservarne i caratteri originari, mantenendone l'originaria

destinazione d'uso o prevedendo una destinazione con essi compatibili. In tale ipotesi il progetto dovrà comunque essere approvato tramite apposito piano di recupero, in cui siano documentati innanzitutto il degrado fisico delle strutture, come presupposto essenziale per la

formazione del piano, nonché, attraverso una documentata relazione, l'impossibilità di utilizzare le

ordinarie tecniche di restauro; il progetto deve inoltre essere redatto sulla base di un puntuale rilievo

degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, nonché dei particolari architettonici e di finitura originari, dei quali deve essere garantito il rispetto nella soluzione

progettuale.

11.13 Disposizioni particolari per gli interventi di Ristrutturazione Edilizia

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 25, il riferimento all’obbligo del mantenimento dello stesso volume, nonché alla stessa collocazione, è da

intendersi rispettato se l'intervento progettato non determina, rispetto alle preesistenze, variazioni essenziali di tali parametri.

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11.14 Decadenza della SCIA per mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto dalla legge

Nel caso che i lavori regolarmente iniziati non siano ultimati entro il termine di validità della SCIA, la

stessa decade di diritto per le opere non ultimate; con la decadenza viene meno il titolo all'esecuzione

delle opere da ultimare. Per l'esecuzione delle parti non ultimate deve essere presentata altra pratica edilizia. E’ possibile prorogare il termine di scadenza di un anno al massimo, previa richiesta di proroga prima

dello scadere della validità della SCIA. Il costo per il rilascio della proroga è determinato dal prezzo di due marche da bollo del valore

corrente (una per la domanda e una per il ritiro della proroga) e dell'importo dei Diritti di Segreteria, corrispondente alla presentazione di nuova SCIA (vedi regolamento diritti di segreteria).

11.15 Varianti in corso d'opera

Alle opere in corso di esecuzione a seguito di rilascio PdC, nonché nel caso di SCIA, è possibile

apportare varianti mediante la richiesta di un nuovo PdC o mediante la presentazione di nuova SCIA, in relazione alla natura delle opere di variante. Alle varianti in corso d’opera non si procede con le comunicazioni di attività edilizia, atteso il richiamo

esplicito alla procedura di SCIA di cui all’articolo 22, comma 2, del TU.

11.16 Accertamento di conformità

Nel caso di interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo o in assenza di questo, l’avente titolo

può richiedere il rilascio del PdC in sanatoria qualora sussistano i presupposti di conformità

dell’intervento alle norme vigenti nel momento di commissione dell’abuso e al momento di presentazione dell'istanza. La richiesta di PdC di cui al presente articolo può essere presentata fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, c. 3, 33, c. 1, e 34, c. 1, del TU e, comunque, fino alla conclusione delle procedure

sanzionatorie. L’accertamento di conformità mediante SCIA non è ammesso nei casi di cui all’articolo 36 del TU, mentre è ammesso nei casi in cui l’intervento abusivamente realizzato sia ascrivibile alle tipologie di cui all’articolo 3, c. 1, lett. a), lett. b) e lett. c) del TU; in tale ultimo caso la SCIA costituisce un mero

supporto archivistico inerente le opere, fermo restando che, ai fini della regolarizzazione edilizia, rileva unicamente l’accertamento di conformità espletato ai sensi dell’articolo 36 del TU. Il PdC in sanatoria, di cui all’art. 36 del TU, è rilasciato dallo SUE entro 60 giorni dalla richiesta; decorso tale termine la richiesta si intende rigettata. Il termine di cui al comma precedente non rileva se il titolo edilizio è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica ex articolo 167 del Codice. Il rilascio di PdC in sanatoria, con riferimento alle opere difformi dal titolo abilitativo o realizzate in

assenza di esso, è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, della sanzione pecunaria

determinata nel rispetto del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Ai soli fini amministrativi è consentita la presentazione di richiesta di PdC in parziale sanatoria qualora

nel progetto edilizio oggetto del rilascio del titolo siano presenti, oltre che opere da sanare, anche

opere ancora da realizzare. I termini per il rilascio del PdC in parziale sanatoria sono gli stessi definiti ai commi 4 e 5; in caso di scadenza dei termini l’istanza si intende, complessivamente, rigettata.

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L'eventuale richiesta di trasformazione del titolo edilizio per opere di progetto in accertamento di conformità, anche per parziale sanatoria, dovrà essere presentata per iscritto dall'interessato.

11.17 Opere da eseguirsi con procedura d'urgenza

Potranno essere iniziate in assenza di titolo abilitativo edilizio: a) le opere da eseguirsi su ordinanza sindacale o dirigenziale per la tutela della pubblica e privata

incolumità; b) le opere che presentino documentato carattere di necessità ed urgenza. Nei casi di cui al comma precedente, entro ventiquattro ore dall’inizio delle opere deve essere data

comunicazione allo SUE, specificando, mediante relazione asseverata da tecnico abilitato all’esercizio

della professione, la natura e l’entità delle medesime, nonché la motivazione che ha determinato la

necessità di procedere con urgenza. Nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l'interessato

deve integrarla con regolare richiesta di PdC oppure con la presentazione di SCIA in funzione del tipo

di intervento ricorrente. In mancanza della presentazione della richiesta di PdC ovvero in caso di mancata presentazione della

SCIA, le opere sono considerate come eseguite in assenza di titolo edilizio abilitativo e saranno

sanzionate di conseguenza.

11.18 Progetti di opere edilizie: modalità di presentazione e documentazione da allegare

Le domande di PdC, SCIA, CIL, CILA saranno precedute dalle procedure di preinoltro telematico

secondo le modalità descritte sul sito web del Comune. Le domande di PdC e le SCIA devono essere corredate dal progetto, costituito dagli elaborati esplicativi dell’intervento e devono essere sottoscritte, sin dal momento della presentazione, dal soggetto che ha titolo ai sensi dell’articolo 11, c. 1, del TU. Le dichiarazioni, gli allegati, gli elaborati progettuali e le asseverazioni sono sottoscritte da un tecnico

abilitato all’esercizio della professione in relazione alla progettazione del tipo di intervento ricorrente. Le istanze con le quali si autocertifica il possesso del titolo ad eseguire l'intervento edilizio e le

dichiarazioni/asseverazioni del professionista incaricato vengono presentate secondo le modalità di invio e sottoscrizione previste dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, intitolato “Disposizioni legislative

in materia di documentazione amministrativa. I progetti devono comunque contenere tutte le indicazioni necessarie per poterne valutare la

conformità agli strumenti di pianificazione generale ed esecutiva, al presente regolamento ed alla

vigente normativa in materia di edilizia ed urbanistica di carattere statale e regionale, nonché alle

norme, agli atti e ai piani comunque denominati, anche di natura territoriale, che determinino

condizioni di inedificabilità assoluta o relativa. In caso di mancata presentazione della documentazione minima di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento procede, in unica soluzione, alla richiesta della documentazione

mancante, da prodursi, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento; la mancata presentazione della

documentazione richiesta entro i termini assegnati, comporterà, nel caso di SCIA, CIL, CILA, l’archiviazione definitiva della pratica senza ulteriori comunicazioni.

Art. 12 Autotutela dell'Amministrazione

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12. 1 Esercizio del potere di autotutela

Fatta salva l'ipotesi di errate o false rappresentazioni degli elementi di fatto, quando dalla

formulazione del provvedimento siano sorte posizioni soggettive consolidate in capo ai destinatari del provvedimento medesimo, il potere di autotutela viene esercitato attraverso la ponderazione degli interessi interferiti da svolgersi, ove possibile, in contraddittorio con il privato e tenendo conto in

particolare dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa e

dell'affidamento del cittadino.

12.2 Obbligo di risposta

L'eventuale presentazione di atti d’impulso non comporta di per sé l'obbligo per lo SUE di provvedere, salvo che non sia espressamente previsto dalla legge l'obbligo di risposta all'istanza stessa.

12.3 Rettifica o annullamento dei provvedimenti

Qualora siano riscontrati errori materiali contenuti in provvedimenti emanati, si procede alla

correzione degli stessi tramite rettifica. Qualora siano riscontrati vizi nei provvedimenti o emergano contrasti con la normativa urbanistico- edilizia, l'Amministrazione, o gli altri soggetti interessati al processo edilizio, dopo aver esaminato

l'effettiva rilevanza dei vizi sulla definizione dei procedimenti e quindi sui provvedimenti emanati, procedono, ove possibile, alla rimozione dei vizi stessi con la partecipazione dei soggetti interessati. Se la rimozione dei vizi non può essere o non è conseguita, l'Amministrazione provvede ad annullare

integralmente o parzialmente, secondo la rilevanza dei vizi, i provvedimenti emanati.

12.4 Errori e carenze

In presenza di inesattezza di rappresentazione, di errori o carenze contenuti in denunce o istanze

finalizzate al conseguimento di un titolo abilitativo edilizio, l’AC provvede, ove possibile, alla

rimozione dei vizi.

12.5 Alterazioni degli elementi di fatto

1. In presenza di alterazione della rappresentazione degli elementi di fatto, contenuta in denunce o

istanze finalizzate al conseguimento di un titolo abilitativo edilizio, decisiva ai fini dell'abilitazione o

del rilascio del titolo edilizio, l’AC provvede ad esercitare il potere di autotutela al fine del ripristino

della legalità violata. L'annullamento interviene secondo i principi generali di autotutela ed è sempre

ispirato al principio di necessità.

12.6 Autocertificazioni false ed erronee

In presenza accertata di, non altrimenti sanabili, false ed erronee dichiarazioni contenute in

autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e dichiarazioni sostitutive di certificazioni), rese ai sensi del d.P.R. 447/00, il potere di autotutela è esercitato nei modi e nei termini disciplinati dalla specifica normativa.

12.7 Sanzioni

Le inesattezze, gli errori, le carenze, le alterazioni della rappresentazione degli elementi di fatto

costituiscono sempre violazione al presente regolamento e determinano l'applicazione delle

procedure all’uopo previste dalle leggi vigenti.

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Art.13 Certificato di destinazione urbanistica

Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) attesta la destinazione dell'area così come viene

identificato nel PRG/PUG, le prescrizioni e l’eventuale presenza di vincoli riguardanti i terreni o le

unità immobiliari censite al N.C.E.U. territorialmente competente ed è rilasciato dallo SUE nei termini prescritti per legge. La richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o

dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le

generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. Il certificato è rilasciato dall’autorità comunale e specifica: a. lo strumento urbanistico preso in esame ai fini della certificazione compreso, oltre quello vigente, anche quello adottato con le conseguenti misure di salvaguardia; b. la zona urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti; d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare; e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne

urbanizzazioni e dismissioni; f. i vincoli di qualunque natura incidenti sull'immobile. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del SUE

entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva

validità per un anno dalla data di rilascio se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art.14 Proroga, Rinnovo, Trasferimento dei Titoli Abilitativi

Il Comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa disciplina la proroga e il rinnovo dei titoli abilitativi ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, in particolare l’articolo 15 che disciplina l’efficacia temporale

e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori: - inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo; - fine lavori: entro 3 anni dall’inizio dei lavori. La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possono essere iniziati o

conclusi per iniziative dell’Amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare

del permesso, quali: mole dell’opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive

dell’opera, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari. In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso

dall’amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

Art.15 Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità

In caso di sopravvenuta carenza delle condizioni di agibilità di cui all’art.24 del D.P.R. 380/2001 e/o in

presenza di condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, quali accertate da personale

tecnico comunale, il responsabile del SUE può disporre con apposito provvedimento l’inagibilità del fabbricato o dei locali interessati ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934, dell’articolo

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26 del D.P.R. 380/2001 e della L.R.48/2017, fino all’avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e

comunque di messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti a cura dei proprietari con l’ausilio della

direzione di un tecnico libero professionista di fiducia.

Art. 16 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e

rateizzazioni

16.1 Caratteri e definizione

L'avente titolo prima del rilascio del PdC o all’atto della presentazione della SCIA alternativa al PdC è

tenuto a corrispondere un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria

UP e secondaria US, nonché commisurato al costo di costruzione CC, fatti salvi i casi di riduzione o

esonero di cui agli articoli successivi.

16.2 Interventi soggetti ad oneri di urbanizzazione

Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti per gli interventi, anche se senza opere edilizie, che

determinano un aumento del carico urbanistico (definizione uniforme n.5). Il carico urbanistico è l'effetto prodotto dall’intervento in termini di domanda di opere pubbliche in

dipendenza del numero di abitanti insediati o di utenti in un determinato contesto. L'entità degli oneri di urbanizzazione in relazione ai diversi interventi si determina in base alle

specificazioni e alle tabelle all’uopo approvate.

16.3 Contributo di costruzione per interventi parziali

Per gli interventi parziali su edifici esistenti il contributo di costruzione (UP-US-CC) è corrisposto per le

sole parti oggetto dell'intervento. A prescindere dalla destinazione d'uso, per gli interventi edilizi su edifici che comportino nuova

superficie e/o recupero di superficie accessoria anche mediante l'abbassamento di solai, la

realizzazione di soppalchi e opere analoghe, l'entità del contributo si considera sulla base della

superficie in aumento e/o di recupero. Per le variazioni minori in corso d'opera, la determinazione del contributo di costruzione deve essere

effettuata sulla base delle tariffe vigenti in relazione alla superficie dell'intervento in variante. Per le variazioni essenziali, il contributo di costruzione deve essere rideterminato per intero. Le

eventuali somme dovute per effetto del titolo edilizio originario devono essere detratte dal nuovo

importo determinato. Qualora la variazione essenziale sia riferita a una porzione chiaramente

identificabile rispetto all'intervento complessivo, il contributo di costruzione deve essere

commisurato alla sola porzione, procedendo al conguaglio delle somme dovute per il titolo originario.

16.4 Documentazione obbligatoria per la determinazione del contributo

Le superfici e il corrispondente contributo di costruzione devono essere determinati utilizzando la

modulistica all’uopo predisposta dal SUE ovvero pubblicata sul sito web del Comune1. I moduli relativi devono essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal tecnico abilitato, il quale assume con ciò

ogni responsabilità di quanto ivi dichiarato. Alla modulistica sopra indicata dovrà essere allegata

1 Definire modulistica

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planimetria dell’intervento a scala idonea con l’indicazione di tutti i calcoli grafici-analitici che hanno

condotto al risultato finale delle superfici.

16.5 Mancato versamento del contributo di costruzione

In caso di mancato pagamento del contributo di costruzione, così come per le somme dovute ad altro

titolo, si procede alla riscossione coattiva ai sensi della vigente normativa, comprensiva degli interessi moratori.

16.6 Restituzione del contributo di costruzione

Qualora nella fase di verifica risulti accertato un credito a titolo di restituzione di somme versate e

non dovute, l'amministrazione comunale provvede d'ufficio alla restituzione del credito medesimo

senza interessi.

16.7 Determinazione del costo di costruzione

Il costo di costruzione è determinato sulla base della classificazione dell’intervento considerato nella

sua globalità. Pertanto gli interventi minori che si inseriscono in interventi più complessi sono in

questi ultimi assorbiti. Il costo di costruzione, a cui fanno riferimento le percentuali per il calcolo del contributo a esso

relativo, è determinato in base alle tabelle all’uopo approvate. Per determinare la quota di contributo afferente al costo di costruzione si deve distinguere fra gli interventi relativi a nuovi edifici e gli interventi su edifici esistenti.

16.8 Determinazione del contributo afferente al costo di costruzione per nuovi edifici

Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato annualmente con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione

accertata dall’ISTAT, così come disposto dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio

2007, n. 1. Ai sensi del d.m. 10 maggio 1977, n. 801, intitolato “Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici”, la superficie complessiva alla quale si applica, ai fini del costo di costruzione dell'edificio, il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile (Su) e del 60% del totale delle superfici accessorie (Sa), misurate secondo le definizioni di cui all'art. 14 del medesimo

decreto (Sc = Su + 60% Sa). Il costo di costruzione CC relativo a edifici di nuova costruzione destinati ad attività turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali è determinato in base alle tabelle all’uopo approvate ed è

fissato nel 5% del costo base, poi ponderato, laddove previsto, da coefficienti diversificati a seconda

degli usi.

16.9 Determinazione del contributo afferente al costo di costruzione per edifici esistenti

Il costo di costruzione unitario di riferimento per la ristrutturazione ex art. 10, comma 1, lett. c), del TU, è fissato, nella misura pari al “costo base per il recupero primario” (C.B.P.) di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 gennaio 1995, n. 28/Segr., esplicativa del d.m. 5 agosto 1994, rubricato “Determinazione dei limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale

sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata”, aggiornato annualmente sulla base della variazione

percentuale dell’indice ISTAT relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

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Art. 17 Pareri preventivi Il soggetto legittimato a richiedere il titolo abilitativo edilizio o altro soggetto da questi autorizzato

può richiedere, anteriormente alla presentazione della relativa domanda per il rilascio del permesso

di costruire o del deposito della segnalazione certificata di inizio attività, un parere preventivo

sull’ammissibilità di un intervento. Nel caso in cui la richiesta di parere integri elementi di competenza della commissione locale del paesaggio, il responsabile del procedimento ne acquisisce il parere a livello endoprocedimentale. Il parere preventivo viene rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero dalla

presentazione di integrazioni qualora richieste e recherà eventuali prescrizioni o precisazioni a cui il richiedente dovrà ottemperare nella presentazione dell’istanza definitiva. Il parere preventivo non costituisce titolo abilitativo edilizio.

Art. 18 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia

Potranno essere iniziate in assenza di titolo abilitativo edilizio: a) le opere da eseguirsi su ordinanza sindacale o dirigenziale per la tutela della pubblica e privata

incolumità; b) le opere che presentino documentato carattere di necessità ed urgenza. Nei casi di cui al comma precedente, entro ventiquattro ore dall’inizio delle opere deve essere data

comunicazione allo SUE, specificando, mediante relazione asseverata da tecnico abilitato all’esercizio

della professione, la natura e l’entità delle medesime, nonché la motivazione che ha determinato la

necessità di procedere con urgenza. Nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l'interessato

deve integrarla con regolare richiesta di titolo edilizio in funzione del tipo di intervento ricorrente. In mancanza della presentazione della richiesta di titolo edilizio, le opere sono considerate come

eseguite in assenza di titolo edilizio abilitativo e saranno sanzionate di conseguenza.

Art. 19 Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

Ai sensi del decreto legge del 14/03/2013 n.33 (Riordino sulla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), verranno pubblicizzati, tramite un portale: a) le informazioni in materia edilizia sui principali riferimenti normativi urbanistici ed edilizi vigenti, sulle procedure di competenza, sulla modulistica in uso; b) le procedure inerenti l'attività edilizia sull'intero territorio cittadino relative alla ricezione delle

comunicazioni, segnalazioni, denuncia ed istanze, relative istruttorie ed ogni altro adempimento per

l'adozione del provvedimento finale; c) il coordinamento delle funzioni per la gestione delle procedure in materia di edilizia privata relative

ai permessi di costruire, ai certificati di agibilità e ai certificati di destinazione urbanistica; d) i titoli abilitativi per l'attività edilizia, anche in sanatoria; e) le condizioni di ammissibilità e i presupposti di comunicazioni di inizio lavori, delle segnalazioni certificate di inizio attività.

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Art. 20 Coinvolgimento e partecipazione del pubblico ai servizi e ai processi di loro attuazione in

materia edilizia

Lo Sportello Unico per l’Edilizia, al fine di consentire e favorire la partecipazione dei cittadini ai propri processi relativi ai servizi offerti e al loro possibile miglioramento, può realizzare rilevazioni del grado

di soddisfazione dei propri utenti rispetto ai servizi stessi, per ciò avvalendosi di apposito questionario

da compilare in forma anonima (customer satisfacion). Le informazioni desunte dalla totalità delle risposte alle varie questioni poste, tutte finalizzate alla

conoscenza del punto di vista dell’utente, sia esso professionista o comune cittadino, nel riconoscimento del suo valore e della sua importanza, si prefigge lo scopo di modellare i servizi sui suoi bisogni e sulle sue attese, rafforzando la fiducia e la percezione che le prestazioni ricevute siano

coerenti con i bisogni espressi e le risorse richieste. Per la trasparenza del procedimento amministrativo: - i Permessi di Costruire rilasciati, con specificazione del Titolare e della localizzazione dell'opera da

eseguire, sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi; - all'Albo Pretorio on-line viene affisso, mensilmente, l'elenco delle S.C.I.A. presentate, efficaci in

quanto non sospese dal Comune. Per l’accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si farà riferimento agli articoli 22 seguenti della Legge 241/1990, al Regolamento approvato con D.P.R. n. 184 del 2006 e al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di diritto di accesso civico, oltre che ai Regolamenti comunali per l’accesso agli atti. Per la realizzazione di interventi edilizi-urbanistici pubblici e/o privati, oltre alle procedure previste da

specifiche norme statali o regionali, potranno essere sperimentati percorsi di partecipazione degli abitanti ai processi edilizi riguardanti gli interventi e, in particolare, percorsi di progettazione

partecipata di spazi e attrezzature pubbliche attraverso un progetto di comunicazione che preveda

l'informazione dei cittadini in tutte le diverse fasi, dall'avvio del percorso di elaborazione ai suoi esiti finali. Per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche i percorsi partecipativi assumono

particolare efficacia, soprattutto se orientati anche alla definizione degli usi e della gestione seguente

alla realizzazione. L'attivazione di percorsi partecipativi è consigliata in particolare quando gli interventi coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla creazione di centralità, strade

centrali e strade prevalentemente destinate al trasporto pubblico, piazze e aree pedonalizzate, aree

verdi urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, altri spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità, proposte, ecc. Il percorso partecipativo, quando attivato, deve contribuire, seppur con diversi gradi di incidenza, alla

definizione del progetto nella sua fase preliminare. L’attivazione del percorso di progettazione partecipata sarà indicata dall’Organo politico e gestionale

competente sul progetto. Al termine della realizzazione dell’opera, il RUP deve redigere una relazione sul percorso svolto.

Art. 21 Modalita’ di indizione di concorsi pubblici di urbanistica, architettura e paesaggio

Nel caso in cui l’Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica, architettura e

paesaggio, trovano applicazione le norme previste per legge, nel rispetto dei principi di trasparenza e

partecipazione.

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CAPO III – INTERVENTI EDILIZI

Art. 22 Interventi edilizi

La definizione degli interventi edilizi è quella di cui al DPR n.380/2001 e ss. mm. ii. In maniera più

dettagliata l'articolazione degli interventi edilizi è specificata nei successivi articoli, rispetto ai quali prevalgono sempre, in caso di conflittualità, le definizioni del DPR n.380/2001.

Art. 23 Interventi di manutenzione ordinaria

Si definiscono di manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in

efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Si riconducono alla nozione di manutenzione ordinaria le seguenti opere interne: a) il rinnovo e la sostituzione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi e serramenti; b) la trasformazione e l’ampliamento di impianti che non siano connessi ad interventi edilizi

subordinati a PdC o a SCIA, ferme restando le disposizioni di cui al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, e

successive modificazioni; c) la realizzazione di pareti attrezzate e in cartongesso di altezza massima pari a 2,40 metri e di

controsoffitti, comunque nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa

vigente; d) di rimozione di barriere architettoniche su edifici non soggetti a tutela e non aventi valore storico

architettonico, con opere, interne o sugli spazi di interfaccia fra la parte interna e la parte esterna

dell’edificio, che non coinvolgano elementi strutturali e non comportino modifiche di sagoma; e) il rifacimento di manti di copertura, anche con inserimento di guaine impermeabilizzanti e pannelli

isolanti, e la realizzazione di impermeabilizzazioni in genere, senza modifica dei materiali; f) il rifacimento totale e parziale di intonaci e tinteggiature esterne in assenza di variazioni di colore; g) l’installazione di serramenti ed infissi esterni senza modifica del paramento murario e senza

creazione di nuovi volumi; h) il rifacimento di vetrine di negozi purché senza modifica del paramento murario e di forma; i)il rifacimento di canne fumarie di aspirazione e camini senza alterazione della posizione, della forma

e della dimensione di quelle esistenti e le relative opere connesse ferme restando le disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, e le

ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia, comprese le norme UNI, UNI-CIG, UNI- EN-CIG o UNI-EN-ISO-CIG applicabili;

j)il rifacimento e/o la realizzazione di pluviali, di grondaie, di frontalini di balconi; k) l’installazione di inferriate alle forature esistenti; l)la realizzazione di griglie a parete per adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti; m)l’installazione di antenne riceventi di altezza inferiore a 20 metri e di parabole di diametro inferiore

a 1 metro; n) l’installazione di condizionatori a parete e appositi supporti; o) l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza o integrati nelle coperture esistenti, senza

modifiche di sagoma, ferme restando le disposizioni di cui alla l.r. 21 ottobre 2008, n. 31; p) l’installazione di tende e tendoni a parete con supporti metallici di ancoraggio ed elementi di

protezione del meccanismo;

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q) l’installazione di tende retrattili su pergolato, comprensive degli elementi di protezione del meccanismo e della tenda raccolta;

r) l’installazione di protezioni anticaduta sulle coperture a fini manutentivi. Oltre alle opere di cui al comma precedente, direttamente eseguite sugli edifici esistenti, si riconducono alla nozione di manutenzione ordinaria anche i seguenti interventi negli spazi esterni aperti: a) il rifacimento di recinzioni, cancellate, pavimentazioni e sistemazioni esterne senza modifiche di

sedime e materiali; b) la realizzazione di recinzioni in rete metallica con paletti infissi al suolo, anche con fondazioni

isolate completamente interrate; c) la realizzazione di sondaggi per verifiche statiche, architettoniche, geologiche, archeologiche; d) la realizzazione di griglie di ventilazione, orizzontali e verticali, e di botole di accesso ai locali

interrati; e) la realizzazione di caditoie, pozzetti, reti fognarie e allacciamenti alle fognature e altri impianti a

rete; f) l’installazione di coperture pressostatiche, purché prive di qualsiasi struttura portante, di impianti

sportivi esistenti; g) l’installazione di tende e tendoni al suolo con supporti metallici, non chiusi lateralmente e con

ancoraggio a terra non permanente; h) l’installazione di barbecue al suolo di altezza inferiore a 2,40 meri al netto della canna fumaria; i) i movimenti di terra, se finalizzati alla realizzazione di impianti a rete. Le opere negli spazi esterni aperti di cui alle lettere da a) a i), allorché interferiscano, direttamente o

indirettamente, con il patrimonio pubblico o con impianti di interesse pubblico, necessitano, ancorché

rientranti nell’attività edilizia libera, dei nulla osta dei competenti organi. Limitatamente agli stabilimenti industriali ed artigianali si considerano di manutenzione ordinaria gli interventi riguardanti apparecchiature, servizi e impianti indicati nella circolare del ministero dei LL.PP. 16 novembre 1977, n. 1918, purché tali interventi, in rapporto alle dimensioni dello

stabilimento, non ne modifichino le caratteristiche complessive, siano interne al suo perimetro e non

incidano sulle sue strutture e sul suo aspetto e purché le opere non configurino un’altra tipologia

d’intervento prevista dagli articoli successivi.

Art. 24 Interventi di manutenzione straordinaria

Si definiscono di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e

sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e

non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Si riconducono alla nozione di manutenzione straordinaria le seguenti opere interne: a) di realizzazione e/o spostamento di collegamenti verticali interni alle singole unità immobiliari

senza aumento di superficie complessiva; b) di demolizione e/o sostituzione dei solai, senza traslazione verticale degli stessi, senza aumento di

superficie complessiva all’interno dell’unità immobiliare e senza variazione dei materiali; c) di adeguamento dello spessore dei solai, delle coperture e delle murature perimetrali, senza

modifica della sagoma dell'edificio;

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d) di consolidamento e rifacimento parziale delle murature, anche previa demolizione, comprese le

murature portanti perimetrali dell’edificio fino a un massimo del 40% del loro sviluppo areale; e) relative alle partizioni di qualsiasi tipo, materiale, spessore purché interne alla singola unità

immobiliare. f) di sottomurazioni e interventi nel sottosuolo, comprese le iniezioni di resine o malte di

consolidamento; g) di rimozione di barriere architettoniche qualora su edifici soggetti a tutela o di interesse storico

architettonico, o con opere, interne o sugli spazi di interfaccia fra la parte interna e quella esterna

dell’edificio, che coinvolgano elementi strutturali, senza modifiche di sagoma. h) di ispessimento di muri esterni e coperture ai sensi e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge

nazionali e regionali in materia di riqualificazione energetica degli edifici; i) di costruzione di scale esterne di sicurezza (antincendio) aperte e scoperte e di scale aperte di

accesso al primo piano fuori terra (ovvero rialzato); j) di rinnovo dei prospetti, compresi gli spostamenti di porte e finestre, e la realizzazione di lucernai

a filo; k) di realizzazione di canne fumarie esterne e di condotte di esalazione e aerazione esterne

comprensive dei relativi terminali, ferme restando le disposizioni di cui al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, e successive modificazioni, di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché ferme restando le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia, comprese le

norme UNI, UNI-CIG, UNI-EN-CIG o UNI-EN-ISO-CIG applicabili; l) di installazione di impianti tecnologici e realizzazione di volumi tecnici di altezza fino a 2,40 metri; m) di installazione di pannelli fonoassorbenti e di realizzazione di sistemi di mitigazione estetica

(schermatura); n) di installazione di pensiline con aggetto fino a 1,20 metri, pergolati e gazebi privi di chiusure

laterali e coperture fisse; o) installazione di vetrine e loro sostituzione con modifica di forma e materiali; p) ripristino parziale di murature esterne. q) Oltre alle opere di cui sopra, direttamente eseguite sugli edifici esistenti, si riconducono alla

nozione di manutenzione straordinaria anche i seguenti interventi negli spazi esterni aperti: - rifacimento di muri di cinta e costruzione muri di contenimento del dislivello naturale; - costruzione di volumi tecnici al suolo con altezza fino a 2,40 m; - la realizzazione di recinzioni in rete metallica con paletti infissi su fondazione lineare

completamente interrata, di muri di cinta in pietra a secco per un’altezza non superiore a 1,20

metri, cancellate, pavimentazioni e sistemazioni esterne e loro rifacimento con modifica dei materiali e delle tipologie;

- realizzazione di accessi carrai e loro modifica. Le opere negli spazi esterni aperti di cui alle lettere da a) a d), allorché interferiscano, direttamente o

indirettamente, con il patrimonio pubblico o con impianti di interesse pubblico, necessitano, ancorché

rientranti nell’attività edilizia libera, dei nulla osta dei competenti organi.

Art. 25 Interventi di restauro e risanamento conservativo

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del TU sono interventi di restauro e risanamento

conservativo «gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la

funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,

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formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio». Per gli interventi di restauro operati su beni culturali, come individuati dall’articolo 10 del Codice, prevale la definizione di cui all’articolo 29, comma 4, del medesimo Codice secondo la quale per

«restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate

all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali». Afferiscono alla nozione di restauro e risanamento conservativo le seguenti opere: a) il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio senza modifica

della loro posizione, con opere diverse da quelle di manutenzione straordinaria; b) l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso; c) l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Art. 26 Interventi di ristrutturazione edilizia

Si definiscono di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in

parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed

impianti. Si riconducono alla nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi consistenti nella demolizione

totale e successiva ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente (legge 98/2013, di conversione del D.L. 69/2013 (cd. “Decreto Fare”), fatte salve le sole innovazioni necessarie per

l'adeguamento alla normativa antisismica e alle disposizioni in materia di distanze dalle strade, dai confini e da altri fabbricati. Si riconducono altresì alla nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di cui al comma 1 che

portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento

di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente

agli immobili compresi nelle zone omogenee “A”, comportino mutamenti della destinazione d'uso. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, ascrivibili alla categoria delle cosiddette

ristrutturazione leggere, comprendono: a) la modifica, per aumento o per diminuzione, della dimensione delle unità immobiliari, mediante

accorpamento di unità immobiliari diverse con identico uso o mediante accorpamento, sia

verticale che orizzontale, all’unità immobiliare di vani contigui appartenenti ad altra unità

immobiliare con identico uso; b) il consolidamento e il rifacimento parziale delle murature, comprese le strutture portanti

perimetrali dell’edificio, oltre ad un massimo del 50% e fino al 75% del loro sviluppo areale; c) l’apertura di porte tra unità immobiliari diverse, anche con usi differenti, che mantengano sotto

l’aspetto urbanistico la propria autonomia funzionale; d) l’apertura, la chiusura non ex novo di porte e finestre, la realizzazione di lucernai, allorché tali

opere consistano nel semplice rinnovo dei prospetti o dell’involucro edilizio e non siano

sintomatiche di opere interne che comportino incremento del numero delle unità immobiliari o

trasformazione di superfici accessorie in superfici utili.

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Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 2, sono annoverabili, anch’essi, nella

categoria delle ristrutturazioni leggere purché non siano in contrasto con la seguente condizione: a) il riferimento all’obbligo del mantenimento della stessa volumetria si intende rispettato con

riferimento ai volumi associati o associabili a superfici utili e accessorie. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 3, ascrivibili alla categoria delle cosiddette

ristrutturazioni pesanti (e pertanto soggette a PDC o DIA in alternativa), devono rispettare le seguenti condizioni: a) nel caso di interventi di demolizione di volumi, come definiti alla lettera b) del comma precedente,

secondari e loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza, purché in aderenza al corpo di fabbrica principale, i volumi possono considerarsi secondari, sia in base a valutazioni di carattere tipologico formale, sia per diversa epoca di costruzione rispetto al corpo di fabbrica

principale, fermo restando che la ricollocazione dei volumi secondari non deve, di norma, superare il 50% del totale della superficie complessiva del fabbricato preesistente;

b) nel caso di interventi che contemplino modifiche del volume, come definito alla lettera b) del comma precedente, allorché tali modifiche consistano nell’aumento del volume lo stesso deve

essere limitato al 2% del volume esistente e comunque non superiore a 10 metri cubi; c) nel caso di interventi che contemplino modifiche delle superfici, da considerarsi corrispondenti

alla Sul, allorché tali modifiche consistano nell’aumento delle superfici lo stesso deve essere

limitato al 2% della Sul esistente. Sono altresì ascrivibili alla categoria della ristrutturazione edilizia di cui al comma 2, i seguenti interventi: a) realizzazione di nuova superficie utile, ottenuta anche con il diverso posizionamento dei solai o

l'inserimento di nuovi solai o soppalchi quando non superino il 40% della superficie utile lorda del vano soppalcato;

b) riposizionamento o nuovo inserimento di elementi distributivi verticali condominiali o comuni; c) aumento delle superfici accessorie entro la sagoma planivolumetrica e area di sedime; d) aumento del numero di unità immobiliari con opere edilizie; e) conversione, con o senza opere, di superficie accessoria in superficie utile; f)ricostruzione di edifici esistenti in stato fatiscente allorché, però, degli stessi sussista almeno il 50%

delle strutture perimetrali esterne e un elemento della copertura che permetta di individuare

l’altezza dell'edificio.

Art. 27 Interventi di nuova costruzione

Sono ascrivibili alla tipologia degli interventi di nuova costruzione le seguenti opere di trasformazione

edilizia ed urbanistica del territorio: a. nuova edificazione di edifici sempreché non costituiscano demolizione e ricostruzione. b. ampliamenti di edifici esistenti; c. nuova edificazione di pertinenze di edifici esistenti anche se completamente interrate o fuori dal

sedime degli edifici o che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume

dell’edificio cui accedono; d. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la

trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ovvero gli interventi di urbanizzazione

primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

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e. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività

produttive all’aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione

permanente del suolo inedificato; f. installazione di impianti tecnologici allorché contemplino la formazione di volumi tecnici di altezza

superiore a 2,40 metri; g. costruzione di sporti, balconi e pensiline con aggetto maggiore di 1,50 m o quando comunque

determinino un significativo incremento di superficie complessiva; h. installazione di pergolati e gazebi con chiusure laterali e coperture fisse al di fuori della sagoma

dell’edificio; i. installazione di tettoie al di fuori della sagoma dell’edificio; j. installazione di chioschi e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di qualsiasi altro

tipo, quali roulottes, campers, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini in modo permanente;

k. installazione e modifica in ampliamento di torri, tralicci e sostegni per impianti di ricetrasmissione

televisiva, radiofonica, telefonica, e di antenne riceventi di altezza superiore a 20 metri o parabole

di diametro superiore a 1 metro; l. rimozione di barriere architettoniche qualora comportino modifiche di sagoma; m. costruzione di muri di cinta con materiali leganti e di muri di contenimento o sostegno che

alterino il declivio naturale dei terreni; Nel caso di sopraelevazione di preesistente edificio non è possibile derogare alle norme in materia di distanze fissate dallo strumento urbanistico vigente o da disposizioni statali o regionali, ancorché la

previsione progettuale derivi dall’allineamento con il sottostante corpo di fabbrica, fatto salvo il caso

in cui la soprelevazione avvenga sul confine.

Art. 28 Demolizione senza ricostruzione

L’intervento di demolizione senza ricostruzione consiste nello smantellamento e rimozione fisica, parziale o totale, di un qualsiasi manufatto soggetto a titolo edilizio. La demolizione di un qualsiasi manufatto deve essere obbligatoriamente oggetto di progetto in

materia di sicurezza e di gestione dei rifiuti. Rientrano in tale tipologia anche gli interventi edilizi finalizzati alla valorizzazione della qualità

morfologica originaria degli edifici e degli spazi aperti, con l’eliminazione delle aggiunte successive

prive di valore e incongruenti dal punto di vista tipologico.

Art. 29 Significativi movimenti di terra

Sono denominati significativi movimenti di terra i movimenti morfologici del suolo soggetti a titolo

edilizio, ancorché estranei all’attività edificatoria in senso proprio, quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. Gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti di parti di territorio superiori ad un ettaro

ed a movimenti complessivi eccedenti i 2000 metri cubi sono soggetti a titolo edilizio, anche se attuati per l’esercizio dell’attività agricola. Sono altresì soggetti a titolo edilizio i movimenti di terra per gli interventi di miglioramento agrario

che comportino una sostituzione dello strato superficiale del suolo superiore ai 0,5 metri e che

alterano i livelli di quota.

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I movimenti di terra non significativi ai fini del presente regolamento sono in ogni caso soggetti al preventivo atto di assenso, comunque denominato, laddove tale atto è previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

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CAPO IV – PIANI URBANISTICI ESECUTIVI

Art. 30 Piani Urbanistici Esecutivi (PUE)

I piani urbanistici esecutivi (nel seguito denominati “PUE”) sono lo strumento attuativo degli interventi di trasformazione urbanistica. I PUE possono essere sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata e comprendono: a) Piani per gli Insediamenti Produttivi, ai sensi della L. 865/71; b) Programmi Integrati (PI) di cui all’articolo 16 della Legge m. 179 del 17.02.1992; c) Programmi di Recupero Urbano (PRU), di cui all’articolo 11 del decreto legge n. 398 del 05.10.1993,

convertito dalla Legge n. 493 del 04.12.1993; d) Programmi di riqualificazione urbana (PRiU) ex articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori

pubblici del 21.12.1994; e) Programmi Innovativi in Ambito Urbano (PIAU), Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti del 27.12.2001; f) Piani di Lottizzazione di iniziativa privata; Il loro contenuto e le loro modalità di formazione sono definiti dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 31 Aventi titolo a presentare i PUE

I PUE possono essere redatti e proposti: a) dall’AC; b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51% degli immobili

compresi entro il perimetro dell’area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione all’AC della proposta di piano esecutivo e del relativo schema

di convenzione; c) dalle società di trasformazione urbana.

Art. 32 Iter di formazione

L’iter di formazione dei PUE è definito dalla seguente tempistica, a partire dalla data di adozione dalla

Giunta Comunale: a) entro trenta giorni dalla data di adozione, il PUE e i relativi elaborati sono depositati, per quindici

giorni consecutivi, presso la segreteria dell’AC, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato

avviso sull’albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella provincia. b) qualora il PUE riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici, contestualmente al deposito di cui

al comma precedente il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni competenti per l’emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati.

c) entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al primo

comma, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell’articolo

9 della Legge 241/1990. d) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al

secondo comma, la Giunta Comunale approva in via definitiva il PUE, pronunciandosi altresì sulle

osservazioni presentate nei termini.

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e) la deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia. f) il PUE acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione di cui al comma 8. g) I PUE , a seguito di richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, anche in

forma cumulativa, sono adottati e approvati dal Consiglio Comunale anziché dalla Giunta. h) la variante al PUE segue lo stesso procedimento di formazione di cui ai commi precedenti. Qualora

le variazioni non incidono sul dimensionamento globale dei PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, la variante

al PUE è approvata con deliberazione di Giunta, previa acquisizione di eventuali atti di consenso

ove necessari.

Art. 33 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Le opere di urbanizzazione primaria sono costituite da quell'insieme di servizi, aree ed opere

necessarie per rendere edificabile un’area e pertanto riguardano: - strade e spazi di sosta e parcheggio; - rete fognante ed impianto di trattamento liquami; - rete di distribuzione delle acque; - rete di distribuzione dell’energia elettrica; - rete di distribuzione del gas; - rete telefonica; - rete di pubblica illuminazione; - impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed industriali. Le opere di urbanizzazione secondarie sono: - asili nido e scuole materne; - scuole d’obbligo; - chiese ed altri edifici per servizi religiosi; - attrezzature sanitarie e socio-culturali; - attrezzature commerciali e mercati; - spazi pubblici a parco e per lo sport di quartiere; - verde attrezzato.

Art. 34 Procedura per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Tutte le aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e per le opere di urbanizzazione secondaria devono essere cedute al Comune di Modugno contestualmente alla stipula

della Convenzione. Il PUE contiene il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria redatto

conformemente alle disposizioni di cui al d.P.R.5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; Gli oneri derivanti dalla attuazione del PUE sono ad esclusivo carico dei proponenti. Tutte le opere, a prescindere dal loro importo sono ricondotte nella disciplina del d.lgs. 18 aprile

2016, n.50, e differenziate, in base all’importo, esclusivamente sotto il profilo della procedura

applicabile; la procedura di gara per l’affidamento in appalto sarà effettuata dalla stazione appaltante

che può essere l’AC o l’operatore privato (impresa, consorzio, privati).

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Alla luce del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50: le opere di urbanizzazione primaria - se l'importo dei lavori è

sotto la soglia comunitaria - possono essere direttamente realizzate dai privati; le opere di urbanizzazione secondaria - se l'importo dei lavori è sotto la soglia comunitaria - sono realizzabili con

la procedura negoziata senza bando con invito ad almeno cinque operatori. Nell’ambito della funzione di vigilanza è riservato all’AC il potere di approvare gli atti di collaudo dal momento che le opere realizzate devono essere cedute all’Amministrazione e confluire nel patrimonio pubblico. Tale assetto va disciplinato obbligatoriamente dalla convenzione urbanistica, disciplinante anche le

forme di garanzia nonché dal regolamento delle urbanizzazioni. Lo “scomputo” tra il valore delle opere di urbanizzazione a carico dei lottizzanti e l’ammontare degli oneri di urbanizzazione, calcolati in base alla capacità edificatoria complessiva riconosciuta dal PUE è

conseguibile attraverso i singoli titoli abilitativi e deve tener conto del QTE. Si precisa che le opere realizzate a scomputo degli oneri dovranno essere autorizzate attraverso

regolare permesso di costruire.

Art. 35 Modalità per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione

Agli effetti dello scomputo totale o parziale del contributo di costruzione per le opere di urbanizzazione il Servizio Assetto del Territorio, nell'effettuare la valutazione delle opere che il privato

si obbliga a realizzare direttamente, deve tenere distinte le opere di urbanizzazione primaria da quelle

di urbanizzazione secondaria. Lo scomputo è effettuato in relazione alla quota di contributo pertinente alle opere di urbanizzazione

della stessa specie (primaria o secondaria). Non è ammessa compensazione tra il contributo per opere di urbanizzazione e quello sul costo di costruzione.

Art. 36 Validità

I PUE sono soggetti a decadenza decennale, fatta salva la possibilità di prorogarli per ulteriori due

anni. I PUE si attuano in un tempo non superiore a dieci anni, decorsi i quali rimane efficace, per la

parte di PUE non attuata, l’obbligo di osservarne le previsioni mentre, ai fini espropriativi, decadono

gli effetti della pubblica utilità delle opere previste.

Art. 37 Elaborati grafici. Definizione

Tutti gli elaborati grafici del PUE devono essere consegnati, agli Enti preposti all’approvazione e al rilascio di pareri, anche su supporto digitale, in formato editabile eventualmente protetto da scrittura; in particolare quelli planimetrici devono essere consegnati anche in formato shape, georiferiti in

WGS84/UTM.

Art. 38 Elaborati grafici

• Inquadramento territoriale dell’area oggetto di intervento su Carta Tecnica Regionale (CTR), con

individuazione del perimetro del PUE (1:5000 e 10.000 se significativa);

• Planimetria generale dello stato di fatto con individuazione del perimetro del PUE su base

aerofotogrammetria (1:1000/1:2000);

• Estratto di mappa catastale con indicazione del perimetro del PUE;

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• Stralci dello strumento urbanistico vigente attinenti all’area del PUE e al suo intorno significativo,

comprensivi di tutti i caratteri significativi dell’area in esame, con apposita distinzione grafica tra le

opere ed i servizi esistenti, in corso di realizzazione e programmati (1:5000);

• Stralci degli strumenti di pianificazione di area vasta sovraordinati allo strumento comunale (PAI, PUTT/P, PPTR, PTCP, ecc.) (1:5000 o scala adeguata al tipo di contenuto);

• Planimetria con indicazione dei vincoli esistenti (ambientali, paesaggistici e culturali ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., servitù, fasce di rispetto, SIC/ZPS ecc.) nelle aree interessate dal PUE e del loro

intorno significativo (scala 1:1000/1:2000);

• Rilievo degli aspetti ambientali delle aree interessate dal PUE e del loro intorno significativo: caratteri geo-morfologici, naturalità e verde, risorse ambientali e relative criticità, anche con

riferimento ai fattori ambientali e climatici del sito (1:1000/1:2000);

• Rilievo degli aspetti insediativi delle aree interessate dal PUE e del loro intorno significativo: analisi morfologica e tipologica dell’insediamento esistente, analisi morfologica e funzionale dello spazio

pubblico, delle attrezzature di interesse collettivo, analisi del patrimonio culturale, anche con

riferimento ai contesti e morfologie urbane (1:1000/1:2000);

• Rilievo degli aspetti infrastrutturali delle aree interessate dal PUE e del loro intorno significativo: analisi della viabilità, delle reti tecnologiche e degli impianti, ovvero delle urbanizzazioni primarie e

secondarie esistenti ( 1:1000/1:2000);

• Rilievo plani altimetrico delle aree interessate dal PUE e dal loro intorno significativo con curve di livello ad equidistanza non superiore a 1 m, riferite ai capisaldi della CTR (1:500);

• Sezioni caratteristiche dell’area estese ad un intorno significativo complete di quote altimetriche

(1:500);

• Rilievo architettonico quotato degli immobili esistenti, con quote usate per il computo delle superfici e dei volumi (1:100);

• Tabella con computo di superfici e volumi;

• Documentazione fotografica della zona e degli immobili con indicazione dei punti di ripresa; Qualora uno o più dei precedenti elaborati dovesse non ritenersi necessario in riferimento al tipo di intervento deve essere resa apposita dichiarazione asseverata che ne specifichi le motivazioni.

Art. 39 Elaborati grafici interpretativi o di sintesi

Sono da considerare elaborati interpretativi o di sintesi, tutti quegli elaborati che consentono di rappresentare e argomentare i risultati delle analisi e di interpretare le valenze e le criticità dell’area

di intervento e del suo intorno, ai fini delle pratiche partecipative e della definizione del progetto. Tali elaborati, pur potendo essere realizzati con modi e tecniche libere e non formalizzati; debbono

consentire di indicare alcuni “quadri di sintesi”, ovvero:

• Qualità ambientali del contesto, fattori di rischio e opportunità (1:1000/1:2000);

• Qualità del sistema insediativo, delle reti e della mobilità, dei fattori di rischio e delle opportunità

(1:1000/1:2000);

• Sintesi interpretative e individuazione di elementi e sistemi che hanno localmente il significato e

l’importanza (1:1000/1:2000) viste anche nella loro potenzialità di essere assunte come matrici del nuovo insediamento.

Art. 40 Elaborati di metaprogetto

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Sono da considerare elaborati del metaprogetto tutti gli studi preliminari, come scenari alternativi, ipotesi morfologiche di assetto, masteplan, o altri elaborati finalizzati o prodotti all’interno dei processi di partecipazione, che abbiano:

• gli elementi rilevanti rivenienti dagli strumenti urbanistici vigenti;

• la definizione delle funzioni da allocare;

• le prestazioni ambientali ad esse correlate;

• le interrelazioni di tipo logistico tra le funzioni considerate;

• le relazioni con le funzioni esistenti;

• i vincoli determinati dalla normativa specifica delle funzioni individuate;

• i vincoli economici;

• lo studio della qualità della luce, del clima acustico, della ventilazione disponibile, del confort

• termico, della qualità dell’aria;

• una prima definizione dell’impianto morfologico, anche attraverso rappresentazioni in tre

dimensioni, finalizzato a rendere intelligibile l’assetto del progetto. Questi elaborati vanno allegati al PUE, in modo da testimoniare il processo di formazione del piano e il coinvolgimento della popolazione.

Art. 41 Elaborati di progetto dei PUE

• Inquadramento territoriale della planimetria del PUE su Carta Tecnica Regionale (CTR), comprensiva di un congruo intorno territoriale, da cui si rilevino le relazioni con le risorse e le

preesistenze (1:5000);

• Planimetria del PUE delle destinazioni d’uso con individuazione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria, delle zone destinate a servizi/standard e delle aree edificabili (1:1000/1:2000), da cui si rilevino: - il sistema delle funzioni al piano terra e ai piani superiori degli edifici, delle relative pertinenze e

degli spazi aperti; - il sistema delle attrezzature e degli spazi pubblici e di uso pubblico visti nelle loro relazioni con le

preesistenze e con l’intorno; - il sistema del verde esistente e di progetto, visti nelle loro relazioni con le preesistenze e con

l’intorno, anche ai fini della connessione con al rete ecologica locale e/o con il sistema del verde

esistente e previsto dallo strumento urbanistico; - il sistema di accessibilità carrabile e ciclabile e pedonale alle attrezzature, agli spazi pubblici e di uso pubblico, al verde e alle funzioni delle aree edificabili; - le morfologie insediative utilizzate, viste in rapporto ai contesti e alle morfologie preesistenti;

• Planimetria del sistema della mobilità, carrabile, ciclopedonale (1:1000/1:2000);

• Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria con l’indicazione dei punti di allaccio

alle reti di progetto a quelle esistenti. Gli schemi grafici di progetto, sono costituiti da: - Corografia generale contenente l’indicazione dell’andamento planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare con riferimento all’orografia dell’area, con l’ubicazione dei servizi esistenti, in

scala non inferiore a 1:1000; - Stralcio dello strumento di pianificazione urbanistica sul quale è indicato il tracciato delle opere e

dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:1000;

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- Stralcio della cartografia catastale sul quale è indicato il tracciato delle opere e dei lavori da

realizzare, con l’individuazione delle aree da cedere all’Amministrazione Comunale e di eventuali parti soggette a servitù o qualsiasi altra limitazione della proprietà e delle relative superfici, in

scala non inferiore a 1:1000; - Planimetria delle opere in scala non inferiore a 1:200, sulle quali sono riportati il tracciato delle

opere ed il loro dimensionamento; - Profili longitudinali delle opere da realizzare, in scala non inferiore a 1:1000, sezioni tipo stradali in scala non inferiore ad 1:100; - Indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti che l’intervento richiede ed il loro

dimensionamento.

Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione secondarie con indicazioni circa la

sistemazione prevista per gli spazi aperti e aree verdi, i materiali e gli elementi di arredo urbano;

Progetto della sistemazione del verde, delle superfici permeabili, dei caratteri spaziali, delle

piantumazioni di progetto, corredata di abachi delle essenze da utilizzare (1:500);

Progetto delle morfologie e delle tipologie, ovvero dei tessuti da realizzare e/o delle modalità del completamento e della integrazione dei tessuti esistenti, con studi, profili, sezioni e abachi delle

tipologie edilizie da utilizzare (1:500/1:200);

Progetto planovolumetrico (1:500), con rappresentazione di seguenti elementi: - altezza minima e massima degli edifici; - ingombro planivolumetrico degli edifici, definito in termini di localizzazione sull’area

- edificabile, allineamenti da rispettare verso spazi pubblici aperto; - distanza minima e massima tra edifici e tipologie edilizie; - destinazioni d’uso ammissibili in termini quali/quantitativi

Planimetria rappresentativa degli interventi sugli edifici esistenti, soggetti a demolizione o

ricostruzione o restauro o ristrutturazione (1:500 o altra scala adeguata al tipo di intervento);

Tavola di confronto tra profili prospettici allo stato attuale e di progetto estesi all’ambito

circostante, con indicazione dell’altezza degli edifici storico-artistici circostanti (1:500 o altra scala

adeguata al tipo di intervento);

Planimetria rappresentativa dei comparti urbanistici con individuazione della superficie pubblica

ed edificabile, della suddivisione in unità di intervento minimo delle aree edificabili, in tempi di attuazione, con tabella di sintesi dei dati dimensionali (superficie, Sul, aventi titolo e relative

percentuali come definite nella tabella dell’assetto proprietario);

Documentazione rappresentativa dell’inserimento dell’intervento nel contesto: rendering, rappresentazione in tre dimensioni, plastico, fotomontaggi o quant’altro ritenuto necessario ai fini della comprensione del progetto presentato e dell’inserimento dello stesso nel contesto di riferimento;

Planimetrie del PUE ridotte alla scala delle tavole dello strumento urbanistico generale;

Rappresentazione del PUE su mappe catastali.

Relazione illustrativa corredata da documentazione fotografica, che chiarisca gli obiettivi, i contenuti, i criteri e le modalità attuative degli interventi previsti, la coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti e che comprenda specifici riferimenti a: - l’evoluzione storica e lo stato di fatto dell’area, che evidenzi le sue precedenti destinazioni, le

caratteristiche ambientali e paesaggistiche, gli aspetti insediativi e il livello di infrastrutturazione;

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- le previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, dei vincoli e delle pianificazioni sovraordinate; - la valutazione del fabbisogno di servizi, il bilancio degli standard urbanistici esistenti e quello di progetto; - le misure per perseguire la qualità ambientale e insediativi; - l’applicazione del metodo della perequazione; - le modalità di coinvolgimento della popolazione; - le modalità di attuazione delle opere di urbanizzazione e dei tempi con crono programma degli stralci esecutivi e lo schema di ripartizione dei costi di attuazione tra i soggetti coinvolti.

Studio di compatibilità idrologica ed idraulica e Studio di compatibilità geologica e geotecnica nei casi previsti dalle NTA del PAI

Schede di controllo urbanistico per il confronto e controllo dei parametri urbanistici esistenti e di progetto divisi per edificio: - Conteggio e verifica della superficie territoriale; - Conteggio e verifica della superficie fondiaria; - Conteggio e verifica della superficie coperta; - Conteggio e verifica della superficie di compensazione; - Conteggio e verifica della superficie permeabile; - Conteggio e verifica superficie utile lorda; - Verifica del numero dei piani; - Verifica delle distanze; - Verifica della legge 24 marzo 1989, n. 122; - Conteggio e verifica superfici a standards divisi per destinazioni d’uso.

Documentazione relativa all’assetto proprietario del Piano

Elenchi catastali della proprietà ricadenti nel PUE;

Tabella con l’indicazione dei nominativi con le relative percentuali di proprietà rispetto alla

Superficie totale del Piano e al valore catastale delle aree comprese (imponibile catastale), nonché

tabelle di equo riparto;

Eventuale indicazione degli aventi titolo dissenzienti e/o degli Enti coinvolti;

Atti di proprietà con visure catastali e ipotecarie e/o l’eventuale delega notarile di rappresentanza;

Norme urbanistico-edilizie per la realizzazione del PUE, che contengono: - Caratteristiche architettoniche e formali dell’insediamento; - Parametri urbanistici per ogni lotto di superficie edificabile; - Specificazioni in ordine ai materiali, e agli elementi di arredo urbano, alle misure progettuali per

il controllo della radiazione solare; - Specificazioni in ordine all’uso di essenze arboree autoctone con individuazione delle specifiche

essenze.

Relazione finanziaria con l’indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra l’AC e i privati.

Computo metrico – estimativo con chiara suddivisione tra le eventuali opere di urbanizzazione

primaria e secondaria redatto secondo i prezzi del Listino Regionale dei prezzi delle opere

pubbliche della Regione Puglia;

Bozza di Convenzione.

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Gli elaborati indicati sono relativi agli aspetti urbanistici del PUE. Per quanto riguarda la Valutazione

Ambientale Strategica, qualora assoggettabile, o il Parere di Compatibilità Paesaggistica, qualora

assoggettabile si rimanda agli elaborati previsti dalle norme in vigore e alle eventuali indicazioni emanate dall’Autorità competente. Qualora uno o più dei precedenti elaborati dovesse non ritenersi necessario in riferimento al tipo di intervento deve essere resa apposita dichiarazione asseverata che ne specifichi le motivazioni.

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TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 42 Adempimenti preventivi all’inizio dei lavori

Prima dell’inizio dei lavori: a) deve essere acquisito, e trasmesso al Servizio Assetto del Territorio, ogni parere o nulla osta

comunque denominato prescritto delle norme vigenti in relazione allo stato giuridico dell’area o

dell’immobile; b) deve essere nominato il direttore dei lavori; c) deve essere nominato il soggetto assuntore dei lavori; d) devono essere adempiuti gli obblighi di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. I nominativi dei soggetti di cui al comma 1, lett. b) e c), devono essere comunicati al Servizio Assetto

del Territorio unitamente alla data di inizio dei lavori. Nel caso di SCIA i nominativi di cui al comma 1, lett. b) e c), sono comunicati all’atto della

presentazione della SCIA medesima presso il Servizio Assetto del Territorio. Le eventuali sostituzioni del direttore lavori o dell'assuntore dei lavori devono essere comunicate

dall’intestatario del titolo edilizio al Servizio Assetto del Territorio con contestuale accettazione del direttore dei lavori subentrante o dell’assuntore dei lavori subentrante. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 devono essere conformi ai contenuti della modulistica unificata

edilizia approvata dalla Regione Puglia.

Art. 43 Comunicazioni di fine lavori

I lavori si considerano ultimati quando l'opera soddisfa le condizioni dell'Agibilità. La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi titoli edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001

dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia. Al termine dei lavori il titolare del Permesso di Costruire o della S.C.I.A., il Direttore dei Lavori ed il Progettista devono depositare gli atti di legge relativi ad autorizzazioni, visti e nulla osta che sono

indispensabili prima dell'effettivo utilizzo delle opere realizzate. Immediatamente dopo il compimento

dei lavori il Costruttore deve provvedere alla rimozione dei fronti a barriere o recinzioni fatti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e

impedimento. In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo

pubblico con materiali, ponti e puntellature. In caso di inadempienza il Sindaco potrà ordinare

l'esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 44 Segnalazione Certificata di Agibilità

Nessuna nuova costruzione può essere occupata parzialmente o totalmente senza la preventiva

trasmissione della Segnalazione Certifica di Agibilità, corredata di tutta la documentazione necessaria

a norme delle vigenti disposizioni di legge. Con riferimento agli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia o agli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico

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degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa

vigente, il soggetto titolare del PdC o il soggetto che ha presentato la SCIA, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a inoltrare la Segnalazione Certificata di Agibilità.

Art. 45 Occupazione di suolo pubblico

Le modalità del rilascio della concessione relativa all’occupazione di suolo pubblico e pagamento del canone sono stabilite dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico in uso presso

l’Amministrazione Comunale.

Art. 46 Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni

bellici e similari Qualora all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo V parte IV

Dlgs 152/06, "CSC") il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs 152/06 e smi) è tenuto ad adottare tempestivamente

le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti. In caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad

amianto, quali manutenzioni, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento

e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima dell’inizio dei lavori, il datore di lavoro presenta, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 81/2008, una notifica all’Organo di vigilanza

competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata anche in via telematica. Ai sensi dell’art. 256 dello stesso decreto, il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione

dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un Piano di Lavoro e ne invia copia all’organo di vigilanza, almeno 30

giorni prima dell’inizio dei lavori, fatti salvi casi di urgenza. Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n.81/2008, si concluda individuando come necessaria l’attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre

da ordigni esplosivi residuati bellici, il Committente dell’attività provvede ad attivare lo specifico iter

autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 per la bonifica bellica sistematica terrestre, emanata, a mente dell’art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017, dal Ministero della Difesa –

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio. Il soggetto interessato una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell’Autorità Militare

potrà dare mandato all’impresa specializzata, iscritta al relativo albo, di avviare le attività di bonifica. L’impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli enti preposti, così come

indicati nella Direttiva Tecnica, fra cui il Sindaco, la data di inizio, nonché l’elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM – Bonifica Campi Minati), dei mezzi, delle

attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica. Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistematica terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l’Attestato di Bonifica Bellica, debitamente

validato dall’Autorità militare competente.

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CAPO II – NORME TECNICHE SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 47 Principi generali dell’esecuzione dei lavori

Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre

normative aventi incidenza sull’attività edilizia vigente. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità

operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed

interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. Relativamente ad ogni costruzione devono essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla

legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, nonché di sicurezza

degli impianti tecnologici. I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che

tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme

vigenti.

Art. 48 Punti fissi e perimetro delle costruzioni

Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione o di recinzione prospicienti spazi pubblici o

terreni di proprietà pubblica, l'intestatario del titolo abilitativo è tenuto a richiedere all'AC la

ricognizione della linea di confine tra spazi pubblici e area di pertinenza della costruzione, precisando

nella richiesta il nominativo del direttore dei lavori. Nell'esecuzione dell'opera l'intestatario del titolo abilitativo deve attenersi ai punti fissi e alle quote

che gli saranno indicati in risposta alla richiesta suddetta. Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni su aree che non confinino con spazi pubblici, ovvero

per costruzioni previste dagli strumenti di pianificazione esecutiva, l'intestatario del titolo abilitativo è

tenuto a contrassegnare, mediante segnalazioni o picchettature, la dislocazione sul terreno delle

costruzioni stesse, dislocazione che deve essere conforme alle previsioni di progetto. Le operazioni di cui al presente comma sono eseguite dall'intestatario del titolo abilitativo e/o

dall'assuntore lavori sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'AC.

Art. 49 Disciplina di cantiere

Deve essere esposto all'esterno del cantiere, in posizione ben visibile, un cartello con i necessari contenuti. Una copia del titolo abilitativo deve essere conservata sul luogo dei lavori. Qualora l'esecuzione delle opere edili, comprese quelle non soggette a titolo abilitativo, necessiti, per

l'allestimento del cantiere, dell'occupazione temporanea di area pubblica comunale, l’intestatario

deve preventivamente richiedere all’AC la relativa formale concessione del suolo e, se la recinzione

racchiude manufatti che interessino servizi pubblici, deve essere consentito pronto e libero accesso

agli addetti a tali servizi. Le opere provvisionali di cantiere (impalcature, recinzioni) devono mimetizzarsi e inserirsi nel contesto urbano in modo da produrre il minor impatto visivo e non costituire esse stesse fattore di degrado. È possibile inserire nel paramento esterno del ponteggio scritte, disegni e immagini pubblicitarie, fatto salvo quanto previsto dal presente e altri regolamenti comunali correlati per la

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collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari.

Art. 50 Scavi e demolizioni

Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo

scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbadacchiate o avere

una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico o comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno. Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono

usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e

conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini. Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Locale e deve essere evitata la volatilità delle polveri predisponendo opportuni accorgimenti Nel caso di interventi di demolizione all’interno del centro abitato, il lotto oggetto dell’intervento

deve essere messo in sicurezza e adeguatamente ripulito dalla macerie e recintato.

Art. 51 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

Premesso che le quote indicate negli elaborati tecnici del progetto architettonico si riferiscono

all’opera finita, mentre quelle indicate negli elaborati del progetto esecutivo delle strutture si riferiscono alle dimensioni degli elementi strutturali al netto delle finiture (intonaci e/o altri rivestimenti e relative malte di fissaggio), appare opportuno precisare che per le nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti di fabbricati a piano terra, e sopraelevazioni, il tracciamento dell’opera

sull’area di sedime interessata e le quote di imposta del calpestio degli impalcati, dovranno eseguirsi riferendosi alle quote del progetto esecutivo, di modo che, tenuto conto delle opere di chiusura dei vari ambienti e di finitura delle relative superfici, ciascuna quota del progetto architettonico sarà

sufficientemente rispettata. Ai sensi dell’art. 34 del DPR 380/2001, in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o

superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure

progettuali, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 2-ter medesimo, non si ha parziale

difformità del titolo abilitativo.

Art. 52 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di

realizzazione dell’opera

Si richiama la normativa di settore, D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 53 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di

bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente

denunciato al responsabile dello SUE ed alla Soprintendenza territorialmente competente, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o

archeologico. Con riferimento al ritrovamento di beni di interesse storico-artistico o archeologico si richiamano le

disposizioni del d.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI.

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Con riferimento alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri, la valutazione del rischio dovuto é eseguita dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs.81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un

parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole

tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della

difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute (d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 co. 2 bis, 100 e 104 co. 4bis).

Art. 54 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

Chiunque intenda eseguire opere interessanti il suolo ed il sottosuolo pubblici deve essere

specificatamente autorizzato dal Comune. La domanda deve essere corredata da documentazione tecnica atta a precisare in dettaglio quali sono

le opere che si intendono eseguire, precisando tempi, modalità, durata dei lavori. Il concessionario deve accertarsi della eventuale presenza di reti di servizi pubblici o privati, avvertire

in tempo utile i relativi proprietari o gestori. E’ in ogni caso responsabile di qualsiasi lesione o danno

arrecato agli stessi. Al termine dei lavori nel sottosuolo pubblico la sede stradale e ogni altro spazio ed ogni manufatto

manomesso dovranno essere prontamente ripristinati. Se in proseguo di tempo si dovessero

verificare degli avvallamenti della sagoma stradale o delle sue pertinenze, imputabili, ad insindacabile

giudizio dell'Amministrazione Comunale, all'esecuzione dei lavori in oggetto, l'intestatario del provvedimento autorizzativo avrà l'obbligo della ricostruzione delle aree manomesse, secondo le

indicazioni degli Uffici Tecnici competenti.

54.1 Tagli e scavi

Per strade e marciapiedi con pavimentazioni in asfalto si procederà innanzitutto al taglio del manto e

della fondazione con macchine continue; ogni intervento sarà quindi eseguito in modo tale da

assicurare il successivo possibile ripristino delle pavimentazioni con perfetto, continuo e complanare

raccordo con le parti limitrofe; ciò anche in riferimento alla adeguata realizzazione dei ripristini provvisori che dovranno comunque essere eseguiti in perfetto raccordo all'esistente assicurando

anche, in attesa dei ripristini definitivi, la completa assenza di irregolarità delle pavimentazioni stradali. Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con le più moderne tecniche disponibili per assicurare

il minor disagio all'utenza; in prossimità degli attraversamenti di servizi, ed ove sarà comunque

ritenuto necessario, gli scavi verranno eseguiti a mano. Gli scavi nel senso longitudinale (parallelismo) dovranno essere condotti a tratti successivi non più

lunghi di mt 50 (cinquanta) o comunque secondo lunghezze massime delle tratte preventivamente

autorizzate e non potrà essere iniziato il tratto successivo se prima non si sarà provveduto al riempimento dello scavo ed alla ricostruzione del corpo del piano stradale lungo il tratto precedente; ciò fatto salvo eventuali deroghe connesse a particolari lavorazioni.

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Le dimensioni delle sezioni di scavo saranno quelle minime possibili per consentire una corretta

esecuzione dei lavori, la profondità dovrà essere quella necessaria per consentire l'interramento delle

condutture o delle linee elettriche in base alle rispettive normative (norme CEI). Gli scavi nel senso trasversale (attraversamenti) dovranno essere eseguiti tagliando la pavimentazione

stradale con fresa in due tempi, interessando ogni volta metà della larghezza stradale, mantenendo

ed assicurando il transito sulla rimanente parte della carreggiata. E' vietato procedere allo scavo della

seconda metà prima di aver provveduto a ricostruire, in condizione di agevole transitabilità e dovuto

decoro, il piano viabile della prima metà.

54.2 Riempimenti

Il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato con materiale inerte (stabilizzato di cava

opportunamente selezionato), collocato in opera a strati successivi dello spessore di cm. 30 e quindi compresso a successivi strati. Nei casi di particolare utilizzo della strada (strade soggette all'uso di mezzi pesanti ed in ogni caso quando prescritto dai competenti servizi tecnici comunali) il riempimento dovrà essere eseguito in magrone o con altro materiale indeformabile per uno spessore

minimo di cm. 20 sotto il binder. E' fatto esplicito divieto di utilizzare il materiale risultante dallo scavo per il riempimento di cui, su

eventuale richiesta degli uffici tecnici competenti, dovrà essere prodotta opportuna documentazione

atta a dimostrare l'avvenuto smaltimento. Considerata l'inevitabile correlazione tra modalità di esecuzione dei riempimenti e successivi cedimenti anche a ripristini definitivi eseguiti, si evidenzia la necessità da parte della ditta

responsabile dell'intervento di manomissione di assicurare, anche tramite la presenza di tecnici opportunamente incaricati, la regolare esecuzione degli stessi riempimenti in modo tale da evitare nel tempo avvallamenti, cedimenti ed irregolarità dei manti viabili; sarà comunque a carico della ditta

responsabile dell'intervento di manomissione provvedere ad eliminare qualsiasi avvallamento/cedimento in prossimità degli scavi o comunque, a insindacabile giudizio dei competenti servizi comunali, riconducibile all'intervento stesso.

54.3 Ripristino asfalti

Il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito mediante: - intervento di regolarizzazione del piano di posa dei conglomerati in prossimità degli scavi tramite

scarifica parziale delle pavimentazioni esistenti con particolare attenzione alle necessità di complanarità dei ripristini provvisori rispetto alle pavimentazioni limitrofe; analoga regolarizzazione

dovrà essere assicurata anche per quanto riguarda quote di pozzetti, chiusini e/o altri manufatti eventualmente presenti in loco; - la posa in opera di conglomerato bituminoso tipo strato di base (binder) per uno spessore

compresso minimo di cm. 10. Il concessionario dovrà sempre mantenere in perfetta sagoma il piano viabile risagomando lo stesso

secondo le necessità, a perfetta regola d'arte, sino ad assorbimento completo dei cedimenti di assestamento. Il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito immediatamente dopo l'esecuzione della

manomissione; le eventuali ricariche sugli avvallamenti o estensioni dell'intero ripristino dovranno

essere immediatamente eseguite secondo effettive necessità e comunque anche a semplice richiesta

degli agenti di Polizia Municipale e degli altri servizi comunali competenti.

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Nel caso in cui i ripristini provvisori non siano eseguiti a perfetta regola d'arte, anche nei pur necessari periodi di attesa dei ripristini definitivi, i servizi comunali competenti (normalmente Comando di Polizia Municipale ed Uffici Tecnici Comunali) potranno richiedere, al fine di garantire l'adeguata

sicurezza al transito e il decoro delle aree interessate, il rifacimento degli stessi tramite taglio a sega

delle pavimentazioni, loro scarifica e ripristino manto di usura. Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito non oltre sei mesi dal termine dell'intervento e dovrà

essere realizzato con le seguenti prescrizioni minime: - tutti gli interventi di ripristino dei manti d'usura dovranno essere sempre preceduti da opportuna

scarifica ed eventuali interventi di adeguamento delle quote di pozzetti, chiusini e/o altri manufatti presenti in loco; - realizzazioni di tappeto d'usura realizzato tramite fornitura e posa di conglomerato bituminoso del tipo chiuso per uno spessore compresso di almeno cm. 3 steso a raso e perfettamente raccordato con

la pavimentazione esistente, utilizzando conglomerato bituminoso in linea con le norme CNR, evitando sovrapposizioni che possano determinare discontinuità altimetriche della sagoma stradale. Entrambi gli interventi (manto e scarifica), saranno estesi: - nei casi di tratte di scavo in parallelismo in prossimità del margine destro di una corsia o comunque

entro la mezzeria della stessa, all'intera corsia interessata dai lavori per tutta la lunghezza dello scavo; - nei casi di tratte di scavo in parallelismo anche interessante una sola corsia ma a sinistra della sua

mezzeria e/o quindi in prossimità della mezzeria della carreggiata i ripristini dei manti di usura, sempre preceduti da scarifica, dovranno essere estesi a tutta la carreggiata; - nei casi di tratte di scavo in attraversamento i ripristini dei manti di usura, sempre preceduti da

scarifica, dovranno essere estesi a tutta la carreggiata per una larghezza complessiva di cm 500

(normalmente cm 250 per ogni lato misurati sull' asse dello scavo in attraversamento). Dette estensioni devono intendersi come minime superfici di ripristino e potranno essere estese a

maggiori larghezze o lunghezze dovute a danneggiamenti del manto di asfalto provocati dalla Ditta

esecutrice dei lavori.

54.4 Ripristino marciapiedi e pavimentazioni speciali

In genere le pavimentazioni speciali dovranno essere ripristinate e perfetta regola d'arte in modo tale

che non emerga alcun segno di manomissione; i materiali e le tecniche di posa dovranno sempre

rispettare l'esistente. Nei casi in cui, per problemi di reperibilità di materiale identico all'esistente o

per altre difficoltà tecniche non sia possibile ripristinare perfettamente le pavimentazioni speciali manomesse, sarà facoltà dell'Amministrazione imporre estensioni di ripristino elevate a tratte e/o

superfici eccedenti l'area d'intervento in modo tale da assicurare sempre omogenee caratteristiche

tecniche, estetiche e funzionali dell'intera tratta di marciapiede, strada e/o piazza interessata dalla

manomissione. Sarà cura della ditta esecutrice analizzare preventivamente le tecniche del ripristino e raffrontarle con

le effettive esigenze operative; sarà facoltà dell'Amministrazione imporre anche a lavori ultimati il rifacimento dell'intero manufatto manomesso in tutti i casi in cui sia evidente il danno estetico- funzionale arrecato all'Amministrazione stessa in seguito e/o in dipendenza dell'intervento eseguito. Nel caso di interventi lungo i marciapiedi in mattoni e/o lastre di vario tipo il ripristino dovrà essere

eseguito previa formazione di opportuno sottofondo in conglomerato cementizio adeguatamente

dosato; detto sottofondo avrà uno spessore di cm. 15 con interposta rete elettrosaldata a maglie

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10x10 cm diametro mm 6-8. I mattoni e/o le lastre dovranno essere delle stesse caratteristiche di quelle preesistenti, oppure preventivamente concordate con gli uffici tecnici competenti. Le bordure, eventualmente rimosse o non in adeguata quota, dovranno essere ricollocate in opera su

massello di conglomerato cementizio opportunamente dosato, sostituendo eventualmente quelle

danneggiate. Il ripristino del marciapiede e/o altra area pavimentata con mattoni e/o pavimentazioni speciali interessata dai lavori dovrà essere eseguito per tutta la sua larghezza e per almeno una lunghezza non

inferiore al tratto interessato dalle opere; sarà cura della ditta eseguire l'intervento in modo tale da

raccordarsi a perfetta regola d'arte con l'esistente anche realizzando gli opportuni giunti di dilatazione

e/o raccordo; in caso di inadeguata realizzazione del ripristino, ad insindacabile giudizio

dell'amministrazione, potrà essere imposto il rifacimento del ripristino in modo adeguato oppure

l'estensione dello stesso per meglio adeguarsi all'esistente in modo che quanto manomesso venga

sempre ripristinato in condizioni d'uso e di decoro almeno analoghe allo stato dei luoghi prima

dell'intervento.

54.5 Cauzioni e garanzie

La ditta responsabile dei lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico verserà prima del ritiro dell'autorizzazione presso la Tesoreria Comunale una cauzione tramite fideiussione bancaria o

assegno circolare che ha la funzione di garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e di tutte le prescrizioni, del risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio comunale, del rimborso

di somme per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o eseguiti non conformemente, della

tempestività di esecuzione dei ripristini a regola d'arte, del pagamento delle tasse e tributi previsti per

legge, e di ogni altra inadempienza anche se qui esplicitamente non citata. Trascorsi almeno sei mesi dall'avvenuto ripristino definitivo del suolo pubblico manomesso la ditta

responsabile dell'intervento provvederà a trasmettere domanda di restituzione del deposito

cauzionale secondo a cui verrà allegato originale del titolo di versamento; detta domanda di svincolo

delle garanzie prestate conterrà dichiarazione in merito alla data effettiva di ultimazione dei lavori di ripristino definitivo, alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto a suo tempo

presentato, ovvero, in caso contrario, elaborati atti a rappresentare le varianti apportate con

attestazione della preventiva approvazione da parte degli uffici tecnico competenti. In ogni caso verrà

allegata all'istanza di svincolo delle garanzie prestate documentazione fotografica atta ad illustrare le

effettive modalità di ripristino oltre che schemi grafici atti a rappresentare i lavori come

effettivamente eseguiti (almeno una planimetria di dettaglio ed una sezione quotate dell'intervento

come realizzato). Il deposito cauzionale sarà restituito dai servizi finanziari comunali solo dopo la verifica di regolarità a

cura dei servizi comunali competenti (Comando Polizia Municipale e servizi tecnici), nonché di successiva verifica da parte del servizio tributi della regolare posizione in merito al pagamento di ogni tassa e/o tributo previsto per legge (tasse di occupazione temporanea e/o permanente di suolo e/o

sottosuolo pubblico). Nei casi di irregolarità accertata dai competenti uffici l'Amministrazione potrà

provvedere all'incameramento di parte o dell'intera garanzia versata oltre che alla richiesta di rimborso di ulteriori danni derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto. L'importo delle cauzione sarà determinato dagli uffici tecnici competenti in base alle metrature di manomissione ed in base al tipo di pavimentazione manomessa.

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TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E

FUNZIONALI

CAPO I – DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO

Art. 55 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

La progettazione degli interventi edilizi relativi a nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e ristrutturazioni, oltre a rispettare le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e

le disposizioni fin qui enunciate, deve essere sostenibile e di qualità, con l’obiettivo di trasferire al territorio oggetto di trasformazione caratteri di qualità ambientale a livello urbanistico e

architettonico, che consideri: - la compatibilità ambientale; - l’efficienza energetica; - il confort

abitativo; - la salute dei cittadini. La progettazione, pertanto, deve mirare alla scelta di un complesso

di soluzioni utili a trasformare l’edificio in uno strumento di captazione, accumulo e distribuzione di energia, quali: orientamento e forma dell’edificio, dimensionamento e distribuzione degli ambienti interni, scelta dei materiali, delle tecnologie costruttive riguardanti principalmente l’involucro

esterno, delle chiusure, delle partizioni interne ecc.. Quanto sopra deve essere basato sui principi dell’architettura bioclimatica, la cui applicazione consente un corretto uso del territorio comunale, la

riduzione dei consumi energetici, l’utilizzo di energie rinnovabili, la salubrità degli ambienti interni e

un equilibrio tra le esigenze dell’uomo e la salvaguardia dell’ambiente naturale.

Art.56 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza

energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro

singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della

salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva

l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base per

una durata di servizio funzionalmente adeguata.

56.1 Resistenza meccanica e stabilità

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere

sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino: a) il crollo, totale o parziale, della costruzione; b) gravi ed inammissibili deformazioni; c) danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una

grave deformazione degli elementi portanti; d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

56.2 Sicurezza in caso di incendio

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio: a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato; b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;

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c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata; d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo; e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

56.3 Igiene, salute e ambiente

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante

il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla

qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa

di uno dei seguenti eventi: a) sviluppo di gas tossici; b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato

pericoloso nell'aria interna o esterna; c) emissioni di radiazioni pericolose; d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo; e) dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile; f) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi; g) umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

56.4 Sicurezza e accessibilità nell'uso

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso

non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono

essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone

disabili.

56.5 Protezione contro il rumore

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono

sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla

loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro. Risparmio energetico e ritenzione del calore

Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e

aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante

l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche. Le opere di costruzione

devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione

deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.

56.6 Uso sostenibile delle risorse naturali

Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse

naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue: a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la

demolizione;

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b) la durabilità delle opere di costruzione; c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili. I requisiti prestazionali in precedenza elencati s’intendono conseguiti con il pieno rispetto di tutte le

norme cogenti, nazionali e regionali, aventi incidenza sull’attività edilizia, così come riportate negli allegati B e C, aventi attinenza con ciascuno di essi. Per tutti gli edifici e, in particolare, per gli edifici destinazione diversa da quella residenziale e

commerciale, oltre i requisiti fondamentali in precedenza elencati, vanno comunque conseguiti gli ulteriori requisiti, prestazionali e non, prescritti da norme settoriali cogenti.

Art. 57 Edilizia sostenibile. Disposizioni normative

Si intendono esplicitamente recepite nel presente regolamento le seguenti disposizioni: a) la l.r. 10 giugno 2008, n. 13, intitolata “Norme per l’abitare sostenibile”; b) la deliberazione della giunta regionale n. 1471 del 4 agosto 2009, avente ad oggetto “Sistema di

valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale

“Norme per l’abitare sostenibile”; c) la deliberazione della giunta regionale n. 2272 del 24 novembre 2009, avente ad oggetto

“Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge

Regionale “Norme per l’abitare sostenibile (art. 9 e 10 L.R. 13/2008): Procedure, sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, rapporto con la certificazione energetica e

integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR 1471/2009”. d) Linee guida “Norme per l’abitare sostenibile – Giuda alla legge Regionale n. 13/2008”.

57.1 Finalità

La presente parte definisce i requisiti volontari e le forme di incentivazione di natura economica e

volumetrica introdotte per promuovere la “sostenibilità ambientale” nel settore edilizio in

ottemperanza alla normativa nazionale e regionale. Gli obiettivi principali della bioedilizia sono: a) la compatibilità ambientale; b) la eco-efficienza energetica; c) il comfort abitativo; d) la salvaguardia della salute dei cittadini. La “certificazione di sostenibilità energetico-ambientale” comprende un insieme di procedure

finalizzate a valutare l’intervento edilizio sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, utilizzando le modalità e gli strumenti di seguito riportati. Poiché le norme di “Architettura sostenibile” non hanno carattere cogente, ma di indicazione

procedurale volontaria, il presente regolamento individua una serie di incentivi volti a garantire la

compatibilità economica, tra gli ulteriori miglioramenti di qualità abitativa da perseguire, e i costi imprenditoriali da sostenere. Si prevede pertanto, di compensare i maggiori costi di ricerca

progettuale, di modifica dei metodi costruttivi e di apporti qualitativi introdotti nel processo edilizio, attraverso incentivi economici bonus sul costo di costruzione ed edilizi bonus volumetrici (così come

previsto dalla normativa vigente). I bonus per gli interventi di sostenibilità ambientale non possono essere accumulabili con quelli inerenti l’efficienza energetica.

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57.2 Campo di applicazione

Le disposizioni della presente parte, si applicano agli interventi di: a) piani attuativi; b) nuova edificazione; c) ristrutturazione integrale dell’edificio (per ristrutturazione integrale dell’edificio viene inteso

l’insieme degli interventi che portano a una modifica sostanziale dell’insieme involucro edilizio- impianto);

d) demolizione totale e ricostruzione. Non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento la ricostruzione prevista dal comma

4 dell’art. 4 e lettera g) comma 2 art.9 della Legge Regionale n. 14 del 24.07.2009 “Misure

straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”, per la quale è previsto un bonus volumetrico solo per edifici progettati in maniera tale da conseguire almeno la classe 2 del sistema di valutazione di cui alla

deliberazione GR n. 1471/2009. Non rientrano nell’ambito di applicazione gli interventi finalizzati solo all’ampliamento senza

previsione di interventi sull’intero involucro edilizio.

57.3 Metodo di calcolo

Il metodo adottato per la valutazione del livello di sostenibilità degli interventi edilizi si basa sul “Protocollo Itaca”, il quale implica la compilazione di una serie di schede tematiche a ciascuna delle

quali è associato un punteggio, che definisce in modo univoco e secondo presupposti di correttezza

scientifica il grado di qualità ambientale dell’intervento. Comprende cinque aree di valutazione: a) qualità del sito; b) consumo di risorse; c) carichi ambientali; d) qualità ambientale indoor; e) qualità del servizio. Al fine di fornire uno strumento di supporto alle scelte progettuali, di verifica delle prestazioni e di sostenere tutti gli interventi aventi come obbiettivo la ricerca di una qualità urbanistico-edilzia la

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1471 del 04.08.2009 ha istituito un sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici mediante la definizione di alcuni classi di prestazione

energetica:

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Ai fini della certificazione della sostenibilità degli edifici residenziali occorre aver raggiunto almeno la

classe 1.

57.4 Bonus volumetrici e incentivi economici

E’ possibile avere i seguenti bonus, che possono essere accumulabili: - il maggiore spessore delle murature dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione

esclusivamente strutturale; - il maggiore spessore delle murature esterne, oltre i trenta centimetri; - tutto quanto è strettamente necessario al miglioramento dei livelli di isolamento termico e

acustico o di inerzia termica, o finalizzato alla captazione diretta dell’energia solare, o alla

realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturale;

- gli incentivi riportati nella seguente tabella:

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La riduzione del costo di costruzione, oltre al bonus volumetrico, è riservata solo agli immobili di

edilizia sostenibile che presentano una classe energetica del tipo A+, A e B. Il bonus relativo alla Sul è in funzione solo della classe di prestazione di sostenibilità ambientale

raggiunta. Le suddette percentuali, relative alla riduzione del costo di costruzione, vengono aumentate del 5%

per edilizia sociale. Condizione necessaria affinché si possa usufruire delle agevolazioni sopra riportate è che le porzioni di edificio realizzate mediante incremento di superficie devono costituire unità immobiliari autonome e

ne deve essere fornita esplicita indicazione negli elaborati progettuali. La Sul aggiuntiva deve essere calcolata al netto delle murature esterne. L’applicazione della modalità di calcolo degli indici e dei parametri edilizi consente di derogare ai limiti imposti dagli strumenti urbanistici per le altezze massime, le distanze dai confini e dalle strade e tra gli edifici, qualora non comportino ombreggiamento delle facciate di terzi, fermo restando il rispetto: - delle distanze minime previste dalla normativa statale; - della normativa sismica; - delle normative inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio; - per gli edifici esistenti, della salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e

artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali.

57.5 Serre solari

Non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi le serre solari utilizzate come

collettore energetico aventi le seguenti caratteristiche: a) superficie massima pari al 15% della superficie utile della unità abitativa; b) la serra solare deve essere uno spazio chiuso, separato dall’ambiente esterno mediante pareti

vetrate e collegato alla costruzione con una o due aperture, eventualmente apribili; la copertura

può essere vetrata o opaca a seconda delle latitudine e delle esigenze termiche. La serra deve

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essere ventilabile; per evitare il surriscaldamento nelle stagioni intermedie e soprattutto d’estate, l’aria calda, che si forma all’interno della serra, deve essere espulsa e sostituita con aria esterna;

c) la serra deve essere orientata verso Sud, con una tolleranza di più o meno 30/40 gradi; d) sia nelle nuove costruzioni che nell'esistente è possibile prevedere la chiusura con vetrata

trasparente per le logge e le terrazze, nel rispetto delle distanze dai confini e dalle pareti finestrate

e delle precedenti prescrizioni. Tali chiusure non devono determinare nuovi locali riscaldati o

abitabili e deve essere valutato un guadagno energetico pari e/o superiore al 25%. Come

guadagno si intende la differenza tra l'energia dispersa in assenza della serra Qo e quella dispersa

in presenza della serra, Q. Deve verificarsi la seguente condizione: (Qo –Q)/ Qo>25%. e) in ogni caso occorre produrre idoneo atto di vincolo a garanzia delle destinazioni d’uso.

57.6 Modalità di presentazione delle richieste

Il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia ed ambientale prefissati deve essere garantito da un

procedimento edilizio che permetta il controllo dell’attività di trasformazione del territorio dalla

progettazione, alla esecuzione, al collaudo ed uso degli edifici. A tal fine il presente paragrafo stabilisce quali sono: - Documentazione da presentare per l’ottenimento degli incentivi; - Processi di verifica e controllo da parte dell’AC; - Adempimenti alla fine dei lavori

57.7 Documentazione da presentare all’ufficio tecnico

Alla richiesta di PdC o alla SCIA deve essere presentata la seguente documentazione aggiuntiva:

• relazione tecnica esplicativa delle scelte progettuali che determinano il punteggio di cui al Sistema

di Valutazione approvato con deliberazione GR 1471/2009 e deliberazione GR 2272/2009;

• schede tecniche e scheda di valutazione riassuntiva con i punteggi conseguiti applicando il Sistema

di Valutazione, in formato cartaceo ed elettronico, debitamente compilate, timbrate e firmate dal tecnico abilitato;

• elaborati tecnici, sia grafici che di calcolo idonei a dimostrare il punteggio delle schede tecniche di valutazione dell’indice di sostenibilità;

• attestato di Conformità del Progetto ai requisiti del Sistema di Valutazione approvato con

deliberazione di GR 1471/2009, redatto in conformità al modello “Allegato C” allegato alla

deliberazione di GR 2272/2009;

• attestato di qualificazione energetica;

• analisi del sito, propedeutica alla progettazione dei nuovi edifici, che deve contenere tutti i dati relativi all’ambiente in cui si inserisce la costruzione (fattori fisici, fattori climatici, fattori ambientali);

• il coordinamento tra il progetto architettonico e i progetti degli impianti, del verde, della viabilità, ecc.;

• il calcolo dell’efficienza energetica, del comfort estivo, e della riduzione del consumo di acqua

potabile dell’edificio, corredati da allegati grafici e particolari esecutivi (pareti, solai, tetto,finestre, porte, ponti termici), finalizzati al rilascio della certificazione ECO;

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• atto d’obbligo unilaterale firmato dalla proprietà secondo il modello predisposto

dall’Amministrazione Comunale inerente la tipologia d’intervento e la classe di prestazione di sostenibilità ambientale per al quale l’intervento è stato progettato;

• polizza fideiussoria pari al doppio del valore della riduzione del costo di costruzione che costituisce

l’incentivo, da svincolarsi dopo verifica e monitoraggio tecnico da parte dell’AC. E’ fatto obbligo allegare alla comunicazione di inizio dei lavori il nominativo del Soggetto Certificatore, nel rispetto della deliberazione di GR 2272/2009.

57.8 Processi di verifica e controllo da parte dell’AC sul progetto

L’Ufficio Tecnico avvalendosi di tecnici interni ed esterni, effettuerà i necessari controlli: - in fase istruttoria: L’istruttoria ha lo scopo di accertare la corretta applicazione delle misure e delle

azioni previste dal presente regolamento con conseguente rispetto dei requisiti prestazionali richiesti, nonché la corretta assegnazione dei punteggi. La stessa si conclude con la

determinazione del punteggio finale e l’assegnazione degli incentivi economici previsti dal presente regolamento.

- in fase di realizzazione: l’Amministrazione Comunale, avvalendosi anche di tecnici esterni prevede

sopralluoghi, in funzione dell’intervento progettato, finalizzati ad accertare l’assoluta coerenza tra

ciò che viene progettato e ciò che viene realizzato. Il tecnico comunale e/o incaricato potrà

avvalersi, ove necessario, di metodi e tecniche di rilevamento (termografie delle pareti, misura

della trasmittanza in opera con il metodo dei termoflussimetri, verifica della portata d’acqua e

dell’eventuale sistema di recupero, verifica dei materiali utilizzati, verifica delle caratteristiche

dell’impianto di riscaldamento, ecc.). Nell’ipotesi siano riscontrate difformità progettuali o difetti costruttivi, l’Ufficio Tecnico, per il tramite

del suo Responsabile, provvederà ad ingiungere, ai privati richiedenti la certificazione, di provvedere

al loro rimedio entro un congruo termine perentorio, in modo da assicurare la rispondenza dei lavori al progetto approvato. Nell’ipotesi di inadempienza, mantenuta anche dopo la eventuale reiterazione

della diffida, l’AC provvederà ad eliminare i benefici rilasciati, nel rispetto di quanto riportato nel presente capitolo.

57.9 Adempimenti alla fine dei lavori

Unitamente alla comunicazione di fine lavori, il direttore dei lavori e il titolare del PdC presentano

l’Attestato di qualificazione energetica a firma del Direttore dei Lavori (l’Attestato di certificazione

energetica a firma di tecnico estraneo alla progettazione e direzione lavori sarà presentato alla

richiesta di agibilità) e il Certificato di sostenibilità ambientale a firma del Soggetto Certificatore aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, certificando quindi la corretta attuazione delle misure e

delle azioni previste. L’attestazione finale di cui al comma 1, dovrà essere accompagnata da una esaustiva documentazione

fotografica relativa alle varie fasi di svolgimento dei lavori e riconducibile alla specificità del cantiere

oggetto di domanda, attestante anche l’utilizzo di quei materiali o tecniche non visibili o comunque

non ispezionabili a fine lavori. L’attestazione finale di cui al comma 1 deve essere inoltre corredata dalle certificazioni tecniche

rilasciate dai produttori o fornitori dei singoli materiali utilizzati, al fine di attestare i loro requisiti prestazionali che dovranno essere pari o migliori a quelli dichiarati in fase di domanda. Nel caso in cui, per alcuni materiali utilizzati, non sia possibile allegare le certificazioni anzidette, sarà cura del

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direttore dei lavori fornire gli elementi tecnici prestazionali di riferimento, attraverso idonea

documentazione tecnica in ogni caso corredata da letteratura in materia.

57.10 Varianti

Le varianti a PdC ovvero a SCIA che, pur non rilevando ai fini edilizi, comportino modifiche alle azioni tali da influire, per differenza di punteggio, sugli incentivi già concessi, devono essere autorizzate

prima della loro esecuzione. Il PdC in variante viene rilasciato con riferimento agli incentivi derivanti dal nuovo calcolo del punteggio maturato. Eventuali conguagli del contributo di concessione, se dovuti, sono richiesti dall’Amministrazione comunale prima del rilascio della variante medesima.

57.11 Ampliamenti di edifici esistenti nelle zone agricole

Sono consentiti, ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 10 giugno 2008, n. 13, incrementi fino al 10 per cento

della superficie utile lorda consentita dallo strumento urbanistico vigente medesimo, al netto delle

murature, per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e delle quantità complessive minime fissate dall’articolo

41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni.

57.12 Sanzioni: decadenza totale degli incentivi economici

La mancata attuazione di quanto previsto entro la scheda di valutazione, attestata dal titolare del PdC

o della SCIA, ovvero accertata dall’amministrazione in sede di vigilanza sull’attività edilizia, comporta

la dichiarazione di decadenza totale degli incentivi economici, il versamento del conguaglio dovuto, rappresentato dall’importo scomputato e l’applicazione di una penale aggiuntiva pari alla somma in

oggetto.

57.13 Sanzioni: decadenza parziale degli incentivi economici

In caso di parziale realizzazione delle misure di sostenibilità ambientale oggetto dell’assegnazione

degli incentivi volumetrici e/o economici previsti dal presente regolamento, il Direttore dei lavori, con

riferimento a quanto realizzato, è tenuto a ripresentare la scheda e ad indicare il nuovo punteggio

maturato. Nel caso in cui il punteggio finale sia inferiore rispetto a quello originariamente assegnato, si provvederà a ricalcolare gli incentivi attribuibili e il versamento del conguaglio dovuto, rappresentato dall’aliquota dell’importo scomputato e l’applicazione di una penale aggiuntiva pari alla

somma in oggetto.

57.14 Sanzioni: annullamento degli incentivi volumetrici

La mancata rispondenza di quanto previsto nel progetto approvato rende difformi le opere realizzate. Pertanto il Direttore dei Lavori, con riferimento a quanto realizzato, è tenuto a ripresentare la scheda

e ad indicare il nuovo punteggio maturato. Se le modifiche comunque non determinano una riduzione

di classe di prestazione di sostenibilità ambientale secondo la tabella sopra riportata l’intervento

risulta sanabile, altrimenti per il maggiore volume realizzato si applicano le procedure del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., inerente l’Ordinanza di demolizione e/o acquisizione al patrimonio comunale.

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57.15 Installazione di infrastrutture elettriche

Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente previsto, per edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica

dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio di parcheggio

coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o non. Le centraline dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche costruttive minime:

• Temperatura di funzionamento -30° ÷ 50°C;

• Tasso di umidità relativa supportato 5% ÷95%;

• Frequenza 50Hz÷60Hz;

• Sistema di messa a terra TT, TN-C, TN-S (a seconda del tipo di rete a monte);

• Alimentazione elettrica AC230V-1P+N+T;

• Grado di protezione IP ip44;

• Normative e certificazioni 2006/95/CE; 2004/108/CE; 1999/05/CE;IEC61851-1:2011;IEL61851- 22:2003;

Art. 58 Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore. È generato dal decadimento del radio, cioè

dal processo per cui una sostanza radioattiva si trasforma spontaneamente in un’altra sostanza, emettendo radiazioni. Tale gas, qualora presente nell’area di sedime, viene aspirato dall’edificio per

“effetto camino”; può rimanere imprigionato al suo interno e accumularsi in concentrazioni pericolose. Dal suolo e dai materiali da costruzione, il radon si diffonde nell’atmosfera e si trasforma

spontaneamente in altre sostanze radioattive da nuocere gravemente alla salute. La normativa di riferimento è la L.R. n. 30 del 3 novembre 2016 (Allegato C) che fissa il limite massimo

di concentrazione del gas Radon negli edifici pubblici e privati in 300 Bq/mc. La verifica e i controlli sono demandati a A.R.P.A. – Puglia. Attualmente tali controlli non sono

obbligatori ma consigliati. Nei luoghi di lavoro la prevenzione del rischio Radon è obbligatoria ed è

regolamentata dal D.Lgs n. 230/95 e ss.mm.ii.. Il limite massimo consentito è di 500 BQ/mc. Negli edifici, una volta accertata la presenza di Radon, si può diminuirne la pericolosità con una serie

di azioni di rimedio: - depressurizzazione del terreno; - aerazione degli ambienti; - aspirazione dell’aria interna specialmente in cantina; - pressurizzazione dell’edificio;

- ventilazione forzata del vespaio (es. realizzato con l’uso di elementi tipo ‘Iglù’); - impermeabilizzazione del pavimento; - sigillatura di crepe e fessure di muri e pavimenti contro terra; - isolamento di porte comunicanti con le cantine. Il metodo più efficace ed immediato, anche se provvisorio, per liberarsi del gas è aerare

correttamente i locali: i vani di porte e finestre comunicanti con l’esterno, devono essere aperti almeno tre volte al giorno per non meno di 10 minuti per volta, iniziando dai locali posti ai livelli più

bassi; la chiusura, invece, deve iniziare dai piani più alti, per limitare l’effetto ‘camino’. La scelta del tipo di intervento, o della combinazione di più tipi di intervento, in ogni particolare situazione deve

essere effettuata sulla base di specifico studio preliminare.

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È sempre necessario che un esperto qualificato effettui la verifica del risultato conseguito mediante

accurate misurazioni, in quanto spesso l’attuazione degli interventi scelti non produce i risultati prefissati.

Art. 59 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e

commerciale

Gli edifici devono essere progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti di areazione dimensionamento

dei locali secondo le indicazioni contenute nel Regolamento d’Igiene Comunale. Si osservano i requisiti igienico – sanitari degli ambienti residenziali dettati dal D.M.5 luglio 1975. Si osservano i requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE. Gli immobili ricadenti nel centro storico, destinati a qualsiasi uso, possono derogare rispetto alle

dotazioni minime di carattere igienico-sanitario mediante impiego di adeguati impianti tecnologici, fatti salvi i pareri all'uopo richiesti.

Art. 60 Attività di estetica e di acconciature uomo-donna e mestieri affini

60.1 Riferimenti normativi

L. 14 febbraio 1963, n. 161 (G.U. n. 66 del 9 marzo 1963): Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini. L. 23 dicembre 1970, n. 1142 (G.U. n. 12 del 16 gennaio 1971): modifiche alla L. 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini. L. 29 ottobre 1984, n. 735 (G.U. n. 302 del 2 novembre 1984): attuazione della direttiva del Consiglio

delle Comunità Europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare

l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri. L 4 gennaio 1990, n. 1 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 1990): disciplina dell'attività di estetica. D.M. 21 marzo 1994, n. 352 (Gazz. Uff. 9 giugno 1994, n. 133) Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della

qualifica professionale di estetista.

60.2 Definizioni

- Acconciatore per uomo (barbiere): attività svolta esclusivamente su persona maschile e consistente

nel taglio della barba e dei capelli, colorazione e decolorazione dei capelli, permanenti, nonché in

prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico ed in servizi tradizionalmente complementari. - Acconciatore per signora: l'attività svolta esclusivamente su persona femminile e consistente nel taglio dei capelli, esecuzione di acconciature, applicazioni di parrucche, prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, nonché in servizi tradizionalmente complementari o inerenti il trattamento dei capelli, colorazione, decolorazione dei capelli e permanenti. - Acconciatore uomo — donna: l'attività indicata ai primi due punti, svolta indifferentemente su uomo

e donna. - Estetica: l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie

del corpo umano, il cui scopo prevalente o esclusivo sia quello di migliorarne e proteggere l'aspetto

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estetico, da svolgersi nei modi previsti dall'art. 1/comma r della Legge 4.01.1990, n. 1 e con esclusione

delle prestazioni di carattere terapeutico

60.3 Requisiti igienico-sanitari

L'apertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime, esclusi i locali accessori, così determinate: 1. esercizi di parrucchiere per uomo e/o donna che occupano fino a due lavoratori (compreso il

titolare): mq. 30. Per ogni unità in più, mq. 2. 2. Attività di estetica esercitata in locali autonomi: fino a due lavoratori (compreso il titolare), mq.

30. Per ogni unità in più, mq. 6. Tutti gli esercizi devono essere dotati di una zona attesa, un idoneo servizio igienico con antibagno e

spogliatoio e di un ripostiglio per la detenzione dei prodotti. Gli esercizi di acconciatore uomo-donna, devono essere dotati di due servizi igienici distinti per sesso. Per i laboratori di estetica dotati di attrezzature di cui alla Legge n. 1/90, fermo restando l'osservanza

delle norme di sicurezza per quanto riguarda l'uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico, sono richiesti i seguenti requisiti: 1. boxes, ciascuno di superficie non inferiore a mq. 6; è consentita la separazione dei box con pareti

e/o tramezzature di altezza non inferiore a mt. 2, con superficie lavabile e disinfettabile, a

condizione che sia garantito il rispetto del rapporto aeroilluminante pari a 1/8 della superficie. 2. un locale doccia con antispogliatoio ogni quattro boxes; 3. una sala d'attesa; 4. un ripostiglio. Tutti gli esercizi devono essere dotati di aria e luce naturali, con un rapporto fra superficie fenestrata

e superficie pavimentata, di almeno 1/8 ovvero, se inferiore, supportata da impianti automatici di riciclo dell'aria. Tutti gli esercizi devono altresì prevedere l'installazione di opportuni filtri per lo scarico delle acque. Per gli altri parametri ambientali, i locali di lavoro devono rispettare i requisiti dettati dal D. Lgs. 9

aprile 2008, n. 81, in materia di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Nei locali in cui si svolge l'attività ed in quelli accessori, i pavimenti devono essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili, che ne consentano la pulizia e la disinfezione; in analogia per le pareti, fino ad

un'altezza di almeno 2 mt. Nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi ad acqua corrente e potabile, calda e fredda. Gli esercizi nei quali si fa uso di solventi volatili ed infiammabili, devono essere dotati di un locale

separato, adeguatamente aerato, per la conservazione delle sostanze suddette, in appositi recipienti. L'arredamento dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia ed un'accurata

disinfezione di ambienti e attrezzature. In caso di ampliamento dei locali o di modifiche strutturali interne, il titolare dell'autorizzazione è

tenuto a darne comunicazione al Comune e a richiedere un nuovo nulla — osta.

60.4 Requisiti per attività produttive e commerciali nel centro storico

Requisiti minimi dei locali: è consentito destinare ad attività produttive locali con altezza non inferiore

a mt. 2.70, misurata in chiave nel caso di soffitto a volta e mt. 2.00 all'imposta. Nelle zone riservate ai servizi igienici, l'altezza non dovrà essere inferiore a mt. 2.40. Devono essere dotati di aria e luce

naturali, con un rapporto fra superficie fenestrata e superficie pavimentata, di almeno 1/8, ovvero, se

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inferiore, supportata da impianti automatici di riciclo dell'aria e valutati, a seconda dell'attività, dall'Unità Sanitaria Competente. Dovranno essere assicurati tutti gli altri parametri previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Barriere architettoniche: l'abbattimento delle barriere architettoniche dovrà essere effettuato

laddove architettonicamente e strutturalmente possibile. Deve comunque essere garantita

l'accessibilità ai disabili, in tutte le attività turistico ricettive e strutture sanitarie. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà essere assicurata l'accessibilità ai disabili, ad almeno

parte dell'esercizio. Locali interrati e seminterrati: Sono escluse dall'utilizzo di locali interrati e seminterrati, le attività

turistico ricettive e strutture sanitarie. Può essere consentito l'esercizio di attività produttive in locali seminterrati che assicurino aria e luce naturali, mediante porte e/o finestre aperte su cortili, rampe e

simili, eventualmente supportati, se insufficienti, da idonei sistemi integrativi di aereoilluminazione e

da idonea protezione contro l'umidità, rispettando tutti i parametri microclimatici e di cui alla

Delibera Commissariale del Comune di Modugno, n. 23 del 22.03.2013, in applicazione della L.R. n. 33

del 15.11.2007. Resta ferma la necessità, per tutte le attività da esercitarsi in piani interrati o seminterrati, di acquisire

la deroga al divieto di cui all'art. 65 del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 61 Attività di tatuaggi e piercing2

61.1 Definizioni

La superficie minima del locale dove si effettuano le procedure di tatuaggio e piercing non può essere

inferiore a mq. 10. Vanno inoltre previsti degli spazi separati da tale locale, designati per la pulizia, la

sterilizzazione e la disinfezione, un deposito/spazio per la conservazione dei materiali puliti ed un

deposito per il materiale "sporco", quest'ultimo dotato di lavabo con acqua corrente, calda e fredda, dispense con sapone liquido per il lavaggio/disinfezione delle mani e asciugamani a perdere. Una zona

attesa ed un servizio igienico dotato di antibagno e spogliatoio.

61.2 Norme igieniche

L' estetista utilizza, per la sua attività, le apparecchiature previste dalla legge 4 gennaio 1990 n.1. Tutte le attrezzature devono essere conformi alle norme UNI-CEI e possedere le schede tecniche

attestanti il rispetto di tali norme. Le attività di parrucchiere ed estetica devono avere in loco, l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi non monouso quali spazzole, pettini, tronchesini per manicure e pedicure, rasoi, ecc. Le sedie, le poltrone, i lettini e quanto altro utilizzato dai clienti nel corso della prestazione devono

essere realizzati in materiali di facile pulizia. Tutti i locali, compresi quelli di servizio, devono essere progettati in modo da consentire agevolmente, le operazioni di pulizia e disinfezione. Per tutto quanto non espressamente citato, si fa riferimento alle norme vigenti ín materia.

Art. 62 Attività insalubri

2 Da rivedere

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Le industrie insalubri appartenenti alla I classe, di cui al D.M. del 05.09.1974, devono essere tenute

fuori dai centri abitati e lontano da abitazioni, da valutarsi, a seconda dei casi, dall'Unità Sanitaria

Competente. Le industrie insalubri appartenenti alla II classe, di cui al D.M. del 05.09.1974, possono essere

permesse nell'abitato, a condizione che sia tecnicamente provato e documentato che non vi sia danno

alla salute pubblica ed alla salubrità ambientale.

Art. 63 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”)

Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono

presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall’alto, fornendo un dispositivo di ancoraggio

permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto. Nel momento in cui un tetto diventa luogo

di lavoro (manutenzione antenne, tegole, riparazione o pulizia canali ecc.), è obbligatorio fornire al personale preposto gli opportuni dispositivi e sistemi di protezione contro le cadute, come previsto

dall’art.115 – sezione II – Disposizioni di carattere generale – Titolo IV Cantieri temporanei e mobili –

Capo II del d.lgs. 81/2008.

Art. 64 Prescrizioni per le sale da gioco l’installazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e

la raccolta della scommessa

Nell’ambito del territorio comunale, gli edifici esistenti o eventuali nuovi edifici, o porzioni di essi, non

possono essere destinati a sale da gioco, da biliardo, a pubblici esercizi, compresi i circoli privati, in cui vengano installati o utilizzati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco

d’azzardo di cui al comma 5 dell’art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS - testo unico sulle

leggi di pubblica sicurezza). Sono fatte salve eventuali destinazioni già esistenti in cui è esercitata tale attività sulla base di regolare autorizzazione. Nell’ambito del centro storico, gli edifici esistenti o eventuali nuovi edifici, o porzioni di essi, non

possono essere destinati a sale da gioco, da biliardo, a pubblici esercizi, compresi i circoli privati, in cui vengano installati o utilizzati apparecchi anche se idonei per il gioco lecito di cui al comma 6 dell’art. 110 del R.D. n. 773/1931. Sono fatte salve eventuali destinazioni già esistenti in cui è esercitata tale

attività sulla base di regolare autorizzazione. Fuori dall’ambito del centro storico, ai sensi del comma 3 dell’art. 110 del R.D. n. 773/1931, l'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 110 è consentita

esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 del R.D. medesimo ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7 del medesimo art. 110, alle attività di spettacolo

viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del R.D. medesimo, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

Art. 65 Sistemi di evacuazione dei fumi

65.1 Requisiti generali

Tutti i punti che determinano emissione scarsamente rilevante di vapori/fumi/odori di cottura, prodotti della combustione derivanti da operazioni di cottura e assimilabili, devono essere dotati di

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idonei sistemi di aspirazione fumi e vapori, canalizzati in canne fumarie con sbocco al tetto, costruite

conformemente alle regole di buona tecnica e alla normativa vigente. Negli esercizi esistenti e già autorizzati, i sistemi di abbattimento attraverso cappa aspirante con filtri a carbone attivo e ventola verso l'esterno possono essere mantenuti a condizione che non siano

accertati e/o segnalati problemi di ordine igienico-sanitario. Deve essere sempre richiesta la

certificazione di conformità dell'impianto di evacuazione fumi e vapori, rilasciata da un tecnico

abilitato. In ogni caso, entro tre anni dalla esecutività del presente provvedimento, tali esercizi dovranno

adeguarsi alle specifiche di seguito indicate, ovvero prima, nel caso di cambio di titolarità

dell'esercizio o di modifica, di qualunque natura, dell'attività. Le piccole lavorazioni, tostiere, fornetti a microonde, macchine per il caffè e similari non necessitano

di cappe. Inoltre, i sistemi di ventilazione utilizzati nelle attività di ristorazione devono garantire la realizzazione

ed il mantenimento delle condizioni di qualità e movimento dell'aria, come prescritto nella Norma

UNI 10339:2005.

65.2 Cappe di aspirazione e canne fumarie

Le cappe di aspirazione e le canne fumarie devono possedere le seguenti caratteristiche specifiche: a) Cappa sui fuochi e comunque su tutte le attrezzature di cottura che producono fumi o vapori,

debordante di un valore pari a 0,4xh, dove per h si intende la distanza del bordo della cappa dal piano di cottura.

b) Cappa dotata di idonea sezione filtrante, facilmente estraibile, dimensionata per una velocità di attraversamento dell'aria non superiore a 2m/s con alla base idoneo raccoglitore per i depositi grassi.

c) Velocità dell'aria a bordo cappa compresa fra 0,25 e 0,50m/s. d) Reintegro di adeguata quantità di aria esterna filtrata e, nel periodo invernale, trattata

termicamente nella misura almeno dell'80% di quella estratta (rapporto da mantenersi costante

per tutte le velocità di funzionamento degli impianti) con punto presa dell'aria esterna posizionata

ad altezza non inferiore a 2,50m dal piano di calpestio. e) Comando unico di attivazione dell'impianto di estrazione e reintegro. f) Gli impianti di cottura che utilizzano combustibili solidi devono essere dotati delle migliori

tecnologie per l'abbattimento del particolato. Le canne fumarie devono possedere le seguenti caratteristiche specifiche: a) Essere dimensionate in funzione della massima portata termica e della loro altezza in conformità

alla normativa vigente; b) essere di materiale impermeabile, resistente alle temperature dei prodotti della combustione e

alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica e di debole conduttività termica; c) essere collocate, se disposte nei muri esterni, entro tubi di materiale analogo o anche di cemento;

l'intercapedine risultante fra canna e detto tubo deve essere in comunicazione con l'aria esterna

solo nella parte superiore, ciò per evitare il raffreddamento della canna fumaria; d) avere andamento preferibilmente verticale rettilineo senza restringimenti; e) non accogliere lungo il proprio percorso altri scarichi di fumi o di aeriformi analoghi;

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f) avere nella parte inferiore un'apertura munita di chiusura a tenuta d'aria, con doppie pareti metalliche, per facile asportazione dei depositi degli incombusti, raccolta di condensa e ispezione

del canale; g) essere poste a distanza superiore a 20 cm rispetto a strutture lignee o avere una contro-canna in

materiale incombustibile (classe 0), con intercapedine di almeno 3 cm; h) sfociare sul coperto, con esclusione di espulsione a parete, e quota al di sopra degli edifici

circostanti nel raggio di 10 m, tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione

naturale o artificiale; i) avere coibentazione termica che garantisca un aumento massimo della temperatura di 2°C, con

l'impianto a regime, delle pareti esterne delle canne stesse o delle pareti interne o dei pavimenti dei vani su cui insistono. I camini devono possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera

priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Le bocche (comignoli) dei camini devono possedere i requisiti tecnici di seguito indicati: a) In ogni caso devono avere quota di sbocco sulle coperture ed anche essere posti a distanza non

minore di l 0,0 m da fabbricati limitrofi, abbaini e superfici finestrate. b) Se la distanza, invece, è minore di 10,0 m in caso di coperture a tetto i camini devono avere quota

di sbocco almeno 1,5 m superiore al colmo del tetto su cui insistono ed anche, contemporaneamente, almeno 1,5 m superiore al colmo del tetto dell'edificio posto a distanza

minore di 10,0 m. c) Se invece si tratta di copertura piana la quota di sbocco dovrà essere almeno 0,50 m superiore alla

quota di colmo del muretto d'attico ovvero alla quota di copertura, in assenza del muretto

d'attico. d) In caso il fabbricato limitrofo (o l'abbaìno o la superficie finestrata) sia posto dal comignolo a

distanza compresa fra 10,0 e 50,0 m, il comignolo avrà quota di sbocco non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale

eccedente i 10,0 m. Sia in caso di esigenze di adeguamento di comignoli che nel caso di nuove installazioni, potranno

essere consentite situazioni difformi o non contemplate dalle presenti disposizioni, solo in casi eccezionali - di seguito esplicati - e per i quali non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, ottemperare a quanto stabilito nel presente provvedimento. A tal fine innanzi tutto dovrà essere dimostrato che l'immobile su cui si interviene sia privo di posizioni quali: intercapedini direttamente utilizzabili allo scopo, cavedi, cortili interni comunque utili a

consentire l'installazione di camini/comignoli per raggiungere la copertura senza interferenze. Dovrà, altresì, essere dimostrato che la conformazione del manufatto su cui si interviene e/o quelli posti nelle vicinanze rappresentano un ostacolo particolarmente rilevante ai fini di consentire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente Regolamento. [ es. assenza di diritti su cavedi/cortili interni; prossimità di edifici di altezza molto maggiore e tale da rendere necessaria canna fumaria di altezza maggiore di 6m (misurata a partire dal piano di copertura ovvero dal colmo del tetto) in

assenza di una posizione prossima di ancoraggio ecc.]. Potranno essere valutati casi eccezionali anche quelli nei quali, pur essendo tecnicamente possibile

l'installazione di canne fumarie/comignoli con sbocco in copertura, l'installazione di canne

fumarie/comignoli con sbocco in copertura non sia possibile per motivi di contrasto architettonico e/o

decoro che possono verificarsi in:

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a) centro storico o zone di interesse ambientale; b) zone sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ii. Parte II (Beni culturali) o Parte III

(Beni paesaggistici). La verifica del soddisfacimento delle condizioni di cui al presente punto 3) che precede è eseguita dal Servizio Assetto del Territorio anche per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), cui dovrà

essere avanzata richiesta di nulla osta alla deroga. Al fine di ottenere la deroga al presente provvedimento, dovrà essere presentata al Comune apposita

istanza motivata e corredata almeno dalla seguente documentazione: a) relazione tecnica esplicativa, con indicazione di tipologia e caratteristiche delle apparecchiature

installate; b) planimetria della zona in scala 1:2000 o superiore se disponibile; c) pianta in scala 1:100 o 1:50 con indicazione delle apparecchiature installate; d) fotografie, sezioni e/o prospetti che evidenzino la posizione del terminale di uscita e degli

elementi architettonici circostanti rilevanti; e) parere/nulla osta del condominio; f) parere dell'Autorità competente e/o dell'Ente delegato in caso di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs.

42/04 e ss.mm.ii. Parte II (Beni culturali) o Parte III (Beni paesaggistici). Poiché il D.Lgs 152/06 non prevede alcuna deroga all'obbligo di immissione dei prodotti di combustione in canna fumaria, mentre per i vapori di cottura le norme UNI-CIG 7129/3, punto 4.1, e

UNI-EN 13779/2008, punto A.2.3, se lo scarico a tetto non è possibile, consentono lo scarico diretto a

parete secondo quanto previsto in UNI 7129/2, ai fini dell'ottenimento della deroga lo scarico di aria

esausta dovrà essere in categoria EHA23 a distanza di almeno 8 m dallo stabile vicino e almeno 2 m da

un'apertura sulla stessa parete, il volume di scarico non dovrà superare 0,5 mc/s, la velocità dovrà

essere almeno 5m/s. Poiché l'aria estratta da cappe di aspirazione a servizio di cucine professionali è

in categoria EHA44, dovranno essere previsti idonei sistemi di filtrazione e di abbattimento dei vapori e odori di cottura, con specifica certificazione di idoneità dell'impianto che faccia espresso riferimento

alla categoria EHA assicurata, opportunamente manutenuti dal titolare dell'attività ovvero della

società preposta per tale scopo, in perfette condizioni di funzionamento, tramite i necessari interventi di manutenzione periodica per i quali dovrà essere stipulato ed esibito specifico contratto

manutentivo con soggetto specializzato, dal quale siano desumibili la tipologia degli interventi e le

cadenze periodiche. Per quel che riguarda l'uso di combustibili per gli impianti di cottura i prodotti della loro combustione dovranno essere comunque immessi in canna fumaria e, pertanto, si suggerisce l'uso di impianti elettrici. Resta ferma, comunque, l'applicazione dell'art. 674 C.P. e dell'art. 844 C.C. qualora sia determinato

nocumento al vicinato nonostante l'impiego di sistemi di filtrazione ed abbattimento di vapori e odori di cottura, anche se certificati.

65.3 Procedure

3 EHA2 = Aria contenente impurità derivanti da attività umane come camere da pranzo, cucine per la preparazione di bevande calde,

negozi. spazi di deposito in edifici destinati ad uffici. camere d'albergo. spogliatoi. dove sia consentito fumare. 4 EHA4 = Aria contenente impurità e odori in concentrazione significativamente maggiore di quella permessa per l'aria interna di zone

occupate da persone.

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Sia nel caso di impiego di sistemi di evacuazione che pervengono in copertura che nei casi nei quali sarà stato accertato il soddisfacimento delle condizioni che consentono la deroga (attraverso il rilascio

del succitato nulla osta da parte del Servizio 4 – Assetto del Territorio), il proponente dovrà

presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - immediatamente efficace - al Servizio 11

– Ambiente che eseguirà sulla medesima i necessari controlli. Nei casi di richiesta di deroga, alla SCIA, dovrà essere allegato il nulla osta del Servizio 4 – Assetto del Territorio. Tale SCIA sarà trasmessa al Servizio 11 – Ambiente.

65.4 Controlli

Il Servizio 11 – Polizia Locale fornirà supporto al Servizio 3 - Ambiente. Si eseguiranno verifiche sul rispetto delle norme di specifica competenza istituzionale: il Regolamento di Igiene, il presente

Regolamento, le norme di cui al DPR 380/2001 vigenti nonché l'avvenuta presentazione della

comunicazione alla Provincia di Bari delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante, con

applicazione delle conseguenti sanzioni. In particolare, ove a seguito di controlli da parte dei soggetti preposti per legge, venga riscontrata

l'assenza di contratto di manutenzione periodica, ciò dovrà essere segnalato all'ASL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

(SIAN) per la immediata adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività. Nel caso in cui l'emissione in atmosfera, sebbene proveniente da attività ad emissione scarsamente

rilevante (e, quindi, non soggetta a specifica autorizzazione alle emissioni), sia considerata pericolosa

per la salute pubblica a giudizio della ASL (che potrà avvalersi del supporto tecnico-scientifico di ARPA

Puglia), il SISP medesimo applicherà le sanzioni di cui all'art. 279 del D.Lgs. 152/2006 ed informerà il SIAN. Quest'ultimo provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari a carico dell'attività

produttiva interessata. Si precisa che il Servizio 14 – Polizia Locale e/o altri Organi di controllo non potranno dare seguito ad

eventuali richieste di intervento che riguardino questioni non riconducibili alle fattispecie sopra

richiamate, bensì relative a questioni regolate dal Codice Civile o dai Regolamenti condominiali e, dunque, di natura privatistica. Salvo che il fatto costituisca reato, a carico di coloro che non osservano la presente ordinanza è

comminata una sanzione amministrativa - pecuniaria prevista dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e

comunque nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.

Art. 66 Certificazione energetica

66.1 Normativa di riferimento

- Legge n. 10 del 09.01.1991 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso

nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”; - D.P.R. n. 412 del 26.08.1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione e la

manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in

attuazione dell’art. 4, comma 4 della Legge n. 10 del 09.01.1991”;

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- D.lgs. n. 192 del 19.08.2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento

energetico nell’edilizia”, così come modificato dal D.lgs. 311/2006; - D.lgs. n.115 del 30.05.2008 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”; - D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 192 del 19.08.2005 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico; - D.M. 26.06.2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”; - Regolamento regionale n. 10 del 10/02/10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192”; - Legge 90/2013 in coerenza con la direttiva 2010/31/UE.

66.2 Aspetti generali

La certificazione energetica permette di stimare i consumi energetici di un edificio considerando come

dati di partenza:

• caratteristiche generali dell’edificio (geometria, esposizione, volumetria, specifiche tecniche

costruttive, ecc.);

• caratteristiche tecniche dell’impianto (numero e tipologia dei generatori, sistema distributivo, rendimento di produzione, distribuzione, regolazione, ecc.);

• valutazione degli apporti gratuiti (radiazione solare, numero di utenti, apparecchiature, ecc.);

• attività previste, per definire i parametri ambientali necessari ad un uso ottimale dell’ambiente

costruito;

• consumo convenzionale di riferimento, considerando anche i consumi di energia elettrica in

termini di energia primaria. Il risultato delle elaborazioni altro non è che il Fabbisogno Energetico Primario Specifico

convenzionalmente necessario per mantenere le condizioni di comfort ambientale definite in fase

progettuale per il riscaldamento degli ambienti, la produzione di acqua sanitaria, il condizionamento

estivo degli ambienti.

66.3 Requisiti obbligatori e incentivanti

Il presente capitolo individua una serie di requisiti, alcuni cogenti ed altri facoltativi, nell’ottica della

qualificazione energetica ed ambientale dei processi e dei prodotto edilizi. Nell’ambito dei requisiti volontari si vuole riconoscere un punteggio che si traduce in uno sconto sul costo di costruzione, finalizzato ad incentivare interventi edilizi che dal punto di vista energetico

abbiano caratteristiche superiori a quelle standards minimi richiesti dalla normativa vigente. In sintesi:

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Gli incentivi inerenti l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili non possono essere

accumulabili con quelli previsti nel capitolo dell’edilizia sostenibile.

66.4 Prestazione energetica degli edifici

La prestazione energetica degli edifici è posta come somma delle prestazioni energetiche per la

climatizzazione invernale, per la produzione dell’acqua calda sanitaria, per la climatizzazione estiva, per la ventilazione, per l’illuminazione artificiale e per il trasporto di persone o cose. In questa fase si considerano solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la

climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari. Per la

climatizzazione estiva è prevista una valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio

volte a contenere il fabbisogno energetico per l’erogazione del predetto servizio. EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill

dove: - EPi è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

- EPacs è l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria

- EPe è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva

- EPill è l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale

Dal 01.10.2015 la prestazione globale è espressa da tutti gli apporti elencati al comma 1

66.5 Classi di prestazione energetica

Le classi energetiche sono così definite: Classe A4, Classe A3, Classe A2, Classe A1,Classe B, Classe C, Classe D, Classe E, Classe F, Classe G. Si rimanda alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici emanate con Legge

90/2013 per le scale di classi energetiche della prestazione energetica per la climatizzazione invernale

EPi, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari EPacs e per la prestazione

energetica globale dell’edificio EPgl.

66.6 Prestazione energetica degli edifici non riscaldati

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In assenza di impianti termici, come definiti al comma 14, dell’Allegato A del D.lgs. n.192 del 19.08.2005 e s.m.i. per la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda sanitaria e quindi nell’impossibilità di poter determinare le conseguenti prestazioni energetiche e l’energia primaria

utilizzata dall’edificio, per tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del Decreto Presidente

della Repubblica n. 412 del 26.08.1993, si procede con le modalità di calcolo riportate nell’Allegato 1

del D.M. 26.06.2009 e successive modifiche ed integrazioni.

66.7 Attestato di Qualificazione Energetica (AQE)

L’attestato di qualificazione energetica è redatto ai fini della verifica del rispetto dei valori dei requisiti minimi del progetto energetico. L’AQE deve essere predisposto da un professionista abilitato anche non estraneo alla proprietà, alla

progettazione o realizzazione dell’edificio, e facoltativamente può essere presentato al progetto in

sede di richiesta del PdC; deve essere presentato in maniera obbligatoria nel caso in cui ci si vuole

avvalere dei bonus per la Certificazione energetica o dei bonus della Certificazione di sostenibilità. L’AQE deve essere asseverato dal Direttore dei Lavori e costituisce allegato obbligatorio alla

dichiarazione di fine lavori e deve essere intesa come attestazione di conformità edilizia. Nell’attestato dovranno essere riportati:

• esplicita indicazione che tale documento non costituisce attestato di certificazione energetica;

• i fabbisogni di energia primaria di calcolo;

• la classe di appartenenza dell’edificio o unità immobiliare;

• i valori massimi ammissibili fissati dalla normativa vigente;

• deve dare indicazione dei possibili interventi migliorativi ai fini delle prestazioni energetiche e del miglioramento di classe conseguibile con tali interventi;

• firma con indicazione del ruolo svolto dal professionista.

66.8 Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Indica un consumo standardizzato più probabile ottenuto mediante metodo di calcolo di norma e

costituisce l’indicatore energetico della prestazione energetica del sistema edificio-impianto

indipendente dagli effetti del clima, dal modo di riscaldamento degli occupanti, dal loro

comportamento, dai loro consumi di acqua calda, dal consumo di apparecchiature non fisse nella

abitazione. Sono identificate dieci classi dalla lettera A4 alla G, nel senso di efficienza decrescente. In particolare, relativamente alla climatizzazione invernale il sistema di classificazione nazionale è

definito sulla base dei limiti massimi ammissibili e quindi parametrato al rapporto di forma

dell’edificio e ai gradi giorno della località dove lo stesso è ubicato. Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Nel caso di una

pluralità di unità immobiliari in edifici multipliano, o con una pluralità di unità immobiliari in linea, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per unità immobiliari che

presentano caratteristiche di ripetibilità logistica e di esposizione, (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali, in quest’ultimo caso a parità di generatore di calore per tipologia

e potenza. Per i predetti edifici, si può quindi prevedere:

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a) in presenza di impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un

certificato per ogni unità immobiliare determinato con l’utilizzo del rapporto di forma proprio

dell’appartamento considerato; b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolarizzazione e contabilizzazione del

calore, l’indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile

ripartendo l’indice di prestazione energetica (Epi-lim) dell’edificio nella sua interezza in base alle

tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento; c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per

l’installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede conformemente al punto a). In questo caso l’indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell’impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti.

66.9 Obbligo dell’Attestato di Prestazione Energetica

Per le richieste di PdC o SCIA presentate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgvo n. 192/05 e s.m.i. e quindi dopo il 02.02.2007 l’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio per i seguenti interventi: nuove costruzioni, ristrutturazioni totale di edifici con Sup.utile> 1000 mq, demolizione e ricostruzione di edifici con Sup.utile> 1000 mq. Si precisa che ai sensi dell’art. 2 comma 1 Lettera d) D.lgs. n. 192 e s.m.i. l’”edificio di nuova

costruzione” è un edificio per il quale la richiesta di PdC o SCIA sia stata presentata successivamente

alla entrata in vigore del suddetto decreto. Questo implica che per gli edifici la cui costruzione sia iniziata precedentemente alla data di entrata in

vigore del decreto, anche se i lavori di costruzione vengano ultimati successivamente a tale data, l’obbligo non sussiste, proprio perché si applica agli edifici per i quali la richiesta di PdC (non

ottenimento del PdC) sia successiva alla data di cui in precedenza. Se per un PdC per il quale la richiesta è stata depositata prima del 02.02.2007 si vengano a verificare

nel corso dei lavori (successivamente a tale data) delle varianti che alterino i requisiti energetici dell’edificio e se l’intervento ricade nei casi di cui al comma 1 precedente, allora l’attestato di Prestazione energetica risulta obbligatorio.

66.10 Documentazione relativa alla conformità delle pratiche edilizie alla normativa energetico-

ambientale

La documentazione relativa alla conformità delle pratiche edilizie alla normativa energetico

ambientale deve essere presentata all’Ufficio tecnico, in triplice copia, in fase di richiesta di PdC nel caso si voglia usufruire degli incentivi, prima dell’inizio dei lavori nel caso non si voglia usufruire degli incentivi, al deposito della SCIA. e deve comprendere: a) piante di ciascun piano dell’edificio con orientamento e indicazione d’uso prevalente dei singoli

locali; b) prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare

(completi di documentazione relativa alla marcatura CE); c) elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire

lo sfruttamento degli apporti solari; d) gli schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all’analoga voce della relazione

tecnica. La relazione tecnica relativa all’impianto da realizzare deve contenere:

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i. ii.

iii. iv.

descrizione dell’impianto; specifiche dei generatori d energia; specifiche relative ai sistemi di regolazione degli impianti termici; dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari (per impianti centralizzati);

v. terminali di erogazione dell’energia termica; vi. calcolo dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione;

vii. sistemi di trattamento dell’acqua; viii. specifiche dell’isolamento termico della rete di distribuzione;

ix. specifiche della pompa di circolazione; x. schemi impianti solari termici, fotovoltaici, ecc.

e) particolari costruttivi e tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche, massa efficace e trasmittanza termica periodica dei componenti opachi dell’involucro edilizio;

f) tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell’involucro

edilizio e loro permeabilità all’aria; g) Relazione tecnica di cui all’art. 28 comma 1 della Legge n. 10 del 09.01.1991, come definita

dall’Allegato E del D.Lgs. 311/2006; h) Attestato di qualificazione energetica (La presentazione è facoltativa in sede di presentazione

della pratica edilizia mentre risulta obbligatoria se vengono richiesti gli incentivi). i) Calcolo degli incentivi richiesti; j) Polizza sull’importo pari al doppio dell’importo oggetto dell’incentivo; k) Indicazione del software utilizzato e dichiarazione resa dal Comitato termotecnica italiano (CTI) o

dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) attestante la garanzia che i valori degli indici di prestazione energetica abbiano uno scostamento massimo di più o meno 5% rispetto ai parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento. Nelle more del rilascio

della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello

strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica .

66.11 Relazione tecnica di cui all’art.28 comma 1 della Legge n.10 del 09.01.1991 come definita

dall’allegato “E” del Dlgs 311/2006

La compilazione della relazione tecnica ai fini del contenimento dei consumi energetici è stata stabilita

dall’art. 28 della Legge n. 10/1991, confermata dall’art. 125 del DPR n. 380/2001 e modificata dal D.lgs. n. 192/2005 e s.m.i. recante le disposizioni relative al rendimento energetico in edilizia. Le metodologie di progettazione del D.lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e del D.P.R. n. 59 del 02.04.2009

concepiscono il sistema edificio-impianto come un’unica macchina: è un’esigenza fondamentale che

la progettazione architettonica-strutturale e la progettazione termotecnica-impiantistica procedano in

maniera integrata. Le disposizioni normative dispongono che:

• il proprietario dell’edificio deve depositare presso lo sportello Unico Comunale, in doppia copia il progetto delle opere da realizzare, corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista

o dai progettisti che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni di legge.

• il deposito del progetto deve avvenire secondo la tempistica sopra riportato altrimenti si incorre

nella sospensione dei lavori a cura dell’AC e nell’applicazione di sanzioni amministrative;

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una copia della documentazione deve essere conservata dallo sportello unico comunale per

controlli e verifiche, l’altra copia viene rilasciata al proprietario con l’attestazione dell’avvenuto

deposito e da quest’ultimo consegnata al direttore dei lavori che lo conserva in cantiere. Il rilascio

di tale attestazione di deposito, non presuppone alcuna “verifica” o “approvazione” da parte

dell’Ufficio Tecnico circa la rispondenza de progetto alle prescrizioni di legge.

La relazione tecnica deve essere compilata, con applicazione integrale o limitata, nel rispetto di quanto riportato nell’art.3 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.

In riferimento alla sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore

a 35 kw, con altri della stessa potenza, l’obbligo di presentazione della relazione tecnica può

essere omesso a fronte della sola presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della

Legge n. 46 del 05.05.1990 e s.m.i., ai sensi dell’art. 4 comma 6 lettera f) del D.P.R. 02.04.2009 n. 59.

66.12 Accertamenti e ispezioni da parte dell’AC

L’AC anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, esegue le seguenti attività:

66.13 Prima fase, attività di accertamento

Come definito dal comma 1 dell’Allegato A al D.lgs. n. 192/05 e s.m.i. l’accertamento è l’insieme delle

attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto

delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabili. Saranno verificati i seguenti aspetti a) I PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

- INVOLUCRO EDILIZIO E RICAMBI D’ARIA

a. Caratteristiche termiche, idrometriche, di massa superficiale e/o trasmittanza termica

periodica dei componenti opachi dell’involucro edilizio e confronto con i valori limite

riportati all’allegato C del D.lgs. n. 192/2005 e s.m.i. ed all’art. 4 commi 4,13, e 18 del D.P.R. n. 59 del 02.04.2009; Per i componenti delle strutture opache compresi quelli di isolamento

termico sono necessarie le certificazioni dei componenti fornite dai produttori. b. Caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell’involucro edilizio e confronto con i

valori limite riportati all’allegato C del D. Lvo n. 192/05 e s.m.i.. Per i componenti delle

strutture opache compresi quelli di isolamento termico sono necessarie le certificazioni dei componenti fornite dai produttori.

c. Classe di permeabilità all’aria dei serramenti esterni; d. Valutazione dell’efficienza e/o obbligo dei sistemi schermanti delle superfici vetrate in base

all’art. 4 commi 18 e 19 del D.P.R. 02.04.2009 n. 59; e. Attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli); f. Trasmittanza termica U degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti e

confronto con il valore limite previsto in base all’art. 4 comma 16 del DPR 02.04.2009,n.59; g. Verifica termo igrometrica; h. Numero di ricambi d’aria; i. Portata d’aria di ricambio solo nei casi di ventilazione meccanica controllata; j. Portata d’aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso (solo se

previste dal progetto);

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k. Rendimento termico delle apparecchiature di recupero del calore disperso (solo se previste

dal progetto); VALORE DEI RENDIMENTI MEDI STAGIONALI DI PROGETTO E RENDIMENTO TERMICO UTILE

a. Rendimento di produzione (%); b. Rendimento di regolazione (%); c. Rendimento di distribuzione (%); d. Rendimento di emissione (%); e. Rendimento termico utile dei generatori di calore e loro confronto con i valori limite al

100% ed al 30% del carico ed ai valori limite riportati all’art. 4 commi 6 e 7 del D.P.R. 02.04.2009, n. 59;

f. Rendimento termico utile degli eventuali generatori di calore a biomasse combustibili e

loro confronto con i valori limite riportati all’art. 4 comma 12 del D.P.R. 02.04.2009 , n.59; g. Rendimento globale medio stagionale e suo confronto con i valori limite riportati all’art.4

comma 5 del D.P.R. 02.04.2009 n. 59; INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

a. Metodo di calcolo utilizzato

b. Valore di progetto

c. Confronto con il valore limite riportato all’allegato C del D.lgs. n. 192/05 e s.m.i.; d. Fabbisogno di combustibile; e. Fabbisogno di energia elettrica da rete; f. Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale;

INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

a. Metodo di calcolo utilizzato; b. Valore di progetto; c. Confronto con il valore limite riportato all’art. 4 comma 3 del D.P.R. 02.04.2009, n. 59;

INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA NORMALIZZATO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

a. Fabbisogno combustibile; b. Fabbisogno di energia elettrica da rete; c. Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale;

TIPO DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI ALIMENTAZIONE DEI GENERATORI DI CALORE

a. Durezza temporanea in gradi francesi; b. Potenza al focolare del generatore di calore; c. Tipo di trattamento previsto e confronto con quanto riportato all’art. 4 comma 14 del

D.P.R. 02.04.2009, n. 59

IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

a. Percentuale di copertura del fabbisogno annuo; IMPIANTI FOTOVOLTAICI a. Percentuale di copertura del fabbisogno annuo.

66.14 Seconda fase, controlli in corso d’opera o entro cinque anni dalla fine dei lavori dichiara dal

committente

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L’AC nel corso dei lavori eseguirà le ispezioni su edifici ed impianti mirate a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti. Inoltre

sarà verificato che la realizzazione delle opere avvenga conformemente al progetto ed alla relazione

tecnica presentata. I controlli saranno effettuati in corso d’opera o entro cinque anni dalla ultimazione dei lavori. Il tecnico comunale e/o incaricato e/o certificatore incaricato dal committente potrà avvalersi, ove

necessario, di metodi e tecniche all’avanguardia (termografie delle pareti, misura della trasmittanza in

opera con il metodo dei termoflussimetri, verifica della portata d’acqua e dell’eventuale sistema di recupero, verifica dei materiali utilizzati, verifica delle caratteristiche dell’impianto di riscaldamento, ecc.). Le verifiche sul cantiere relative alle prestazioni energetiche riguarderanno:

a. verifica della localizzazione geografica dell’edificio e dell’orientamento dell’edificio; b. verifica della geometria dell’edificio, del volume lordo riscaldato e/o raffrescato, delle

superfici disperdenti, del rapporto S/V, della superficie utile; c. verifica della tipologia costruttiva; d. verifiche delle stratigrafie delle chiusure opache verticali, orizzontali superiori ed inferiori; e. verifica della congruità con il livello di isolamento previsto dal progetto; f. verifica delle certificazione delle prestazioni energetiche dei componenti opachi; g. verifiche dei componenti finestrati; h. verifica delle certificazione delle prestazioni energetiche dei componenti finestrati; i. verifica della presenza e congruità con i dati progettuali dei fattori di ombreggiamento dovuti

ad ostruzioni esterne, aggetti verticali e/o orizzontali; j. verifica della presenza e della tipologia dei sistemi di protezione solare come previsti dagli

elaborati grafici; k. verifica della presenza e congruità con la documentazione progettuale di eventuali sistemi

solari passivi, qualora previsti dal progetto; l. analisi e verifica dei componenti impiantistici, congruenza con il loro dimensionamento; m. verifica e congruità con gli elaborati di progetto degli schemi funzionali degli impianti termici,

con evidenziazione di tutti i componenti, verifica delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche di ciascuno componente, corredate dalle certificazioni rilasciate dal produttore;

n. verifica del livello di isolamento delle reti di distribuzione, come da art. 5 comma 11 ed

Allegato B del D.P.R. 412/93 e s.m.i.; o. verifica dell’obbligo dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, ove

pertinente, come previsto dal DPR 02.04.2009, n. 59; p. verifica dei trattamenti dell’acqua di alimentazione dei generatori di calore; q. verifica dei requisiti dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili; r. verifica dell’obbligo di evacuazione fumi oltre il colmo del tetto secondo l’art. 5 comma 9 del

DPR 412/93 e s.m.i.. Verificare il progetto secondo la norma UNI 9615 per i camini singoli, la

norma UNI 10640 per le canne collettive ramificate per generatori di tipo B a tiraggio

naturale, la norma UNI 10641 per le canne collettive ramificate per generatori di calore di tipo C.

s. verifica di eventuali varianti in corso d’opera e rispondenza delle varianti stesse agli adempimenti di legge;

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66.15 Scelta dei progetti da sottoporre a verifica

Per gli interventi assoggettati agli incentivi economici: a. è obbligatorio la trasmissione all’Ufficio Tecnico della Comunicazione dell’inizio dei lavori relativi

alle opere murarie / opere impiantistiche. b. b. ogni tre mesi l’Ufficio Tecnico procederà, in seduta pubblica, al sorteggio dei progetti per i quali

è stata trasmessa la “Comunicazione di inizio dei lavori delle opere murarie”, nella misura del 30%, finalizzato ad effettuare sopralluoghi sul cantiere.

66.16 Documentazione relativa alla conformità delle pratiche edilizie alla normativa energetico

ambientale da presentare alla fine dei lavori In occasione di tutti i tipi di interventi edilizi è fatto obbligo presentare, unitamente alla

comunicazione di ultimazione dei lavori per le opere realizzate con PdC, o al Certificato finale per le

opere realizzate con D.I.A.: a. perizia asseverata corredata da idonea documentazione fotografica relativa alle diverse fasi

realizzate con indicazione dei punti di ripresa, attestante la corretta esecuzione delle opere in

rispondenza della normativa energetico-ambientale. b. Attestato di Qualificazione Energetica; c. dichiarazione di conformità degli impianti installati. L’AC non può ricevere la dichiarazione di fine lavori se non viene depositata la suddetta

documentazione.

66.17 Varianti in corso d’opera

Le varianti ai Permessi di Costruire ovvero a Denunce di inizio attività che comportino modifiche alle

azioni tali da influire, per differenza di punteggio, sugli incentivi già concessi, devono essere

autorizzate prima della loro esecuzione. Il PdC in variante viene rilasciata con riferimento agli incentivi derivanti dal nuovo calcolo del punteggio maturato. Eventuali conguagli del contributo di concessione, se dovuti, sono richiesti dall’Amministrazione comunale prima del rilascio della variante medesima.

66.18 Difformità

Nel caso in cui vengano rilevate delle difformità in relazione ai parametri legati alle caratteristiche

energetiche (difformità del pacchetto delle murature, del pacchetto di copertura, del tipo di infisso, ecc) che non comportano una riduzione della classe energetica, l’intervento risulta sanabile e si irroga

la sanzione di 516,00 €. Se le difformità comportano invece una riduzione della classe energetica si provvederà a calcolare gli incentivi attribuibili e il versamento del conguaglio dovuto, rappresentato dall’aliquota dell’importo

scomputato e l’applicazione di una penale aggiuntiva pari alla somma in oggetto.

Art. 67 Disposizioni in materia di inquinamento acustico

67.1 Riferimenti

I riferimenti normativi sono i seguenti: a. Legge 447 del 26 ottobre 1995 “legge quadro sull’inquinamento acustico”, e i suoi principali

decreti attuativi, tra cui il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “determinazione dei valori limite delle

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sorgenti sonore”, il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, il D. M. Ambiente del 16 marzo 1998 “tecniche di rilevamento e misurazione

dell’inquinamento acustico”, il D.P.C.M. 31 marzo 1998 “atto di indirizzo e coordinamento recante

criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica” e il D.P.C.M. 16

aprile 1999 n° 215 “regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle

sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo” (con le modifiche

introdotte dalla Legge 31 luglio 2002 n° 179)- Legge Regione Puglia n. 3 del 12.02.2002 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”.

b. La legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 24.10.1995 con i successivi decreti attuativi stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente

abitativo dall’inquinamento acustico.

67.2 Valutazioni acustiche

Per i vari tipi di interventi edilizi la normativa vigente prevede: a. Valutazione di previsione di impatto acustico (per la realizzazione di sorgenti specifiche); b. Valutazione di previsione di clima acustico (per la realizzazione di edifici sensibili in prossimità di

sorgenti specifiche); c. Valutazione previsionale dei requisiti acustici degli edifici. La “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico”, la “Valutazione di Clima Acustico” e la “Valutazione

Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici” devono essere presentate in duplice copia

congiuntamente alla richiesta del PdC, alla presentazione della DIA o alla richiesta di altro atto

autorizzativo disciplinato dal presente regolamento. La “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico”, la “Valutazione di Clima Acustico” costituiscono

parte integrante della documentazione necessaria per l’approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

67.3 Valutazione di impatto acustico

Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all’inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni, ecc. Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere risulta rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante di valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l’introduzione di nuove

sorgenti di rumore, la variazione dell’emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle

strutture edilizie all’interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA), redatta ad opera di un tecnico Competente in

acustica, è necessaria per il rilascio di PdC o atti equivalenti relativi alla realizzazione, modifica o

potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività: a. opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie),

D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali); c. discoteche; d. circoli privati e pubblici esercizi ove installati macchinari o impianti rumorosi; e. impianti sportivi e ricreativi; f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaie;

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E’ necessaria la documentazione di previsione di impatto acustico anche per: a. nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali. Si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigianali che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con

riferimento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri, lavanderie a secco, riparazione di calzature, beni di consumo personali o per la casa, confezione di abbigliamento, pasticcerie, gelaterie

ecc.) e le attività artigianali che prevedono l’utilizzo di attrezzatura minuta. La predisposizione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per

l’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o

modifiche che prevedano le opere sopra riportate, fatti salvi gli strumenti già adottati all’entrata in

vigore del presente regolamento. Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in

materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

67.4 Valutazione previsionale di clima acustico

Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche. E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla

realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: - scuole ed asili nido; - ospedali; - case di cura e riposo; - parchi pubblici urbani ed extraurbani; - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al paragrafo precedente

La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA), redatta ad opera di un

tecnico Competente in acustica, dovrà fornire tutti gli elementi per la verifica della compatibilità del sito prescelto per l’insediamento con i vincoli necessari alla tutela di quest’ultimo, mediante

l’individuazione e la descrizione delle sorgenti sonore presenti nel suo intorno, la caratterizzazione del clima acustico esistente

In caso la VPCA evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà

contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all’interno degli ambienti abitativi.

67.5 Valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici, redatta ad opera di un tecnico

competente in acustica ambientale, costituisce la documentazione necessaria a garantire che la

progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, ossia che vengano rispettati: - i requisiti acustici per gli impianti tecnologici e per le sorgenti sonore interne; - i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti. Ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera e) della Legge n. 106 del 12.07.2011 la Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici può essere sostituita con autocertificazione asseverata da un tecnico

abilitato.

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Tale valutazione è necessaria nell’ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative agli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e

ricostruzione e ai casi di ristrutturazione globale, risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d’uso sulle seguenti tipologie di fabbricati: - categoria A: edifici a residenza o assimilabili; - categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili; - categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; - categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; - categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; - categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; - categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili. Lo studio deve valutare le caratteristiche dei materiali utilizzati in modo da avere una adeguata

protezione acustica degli ambienti dal rumore di calpestio, dal rumore prodotto da impianti o

apparecchi installati nell’immobile, dai rumori provenienti da sorgenti esterne al fabbricato, dai rumori o dai suoni aerei provenienti da alloggi o unità immobiliari contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e alle norme

UNI. La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati: - indicazioni delle metodologie ed dei dati presi a base dei calcoli; nel caso che quest’ultimi

provengono da prove di laboratorio, al progetto dovranno essere allegate le rispettive

certificazioni; - indicazioni della tipologia e delle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si

utilizzeranno in opera, le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale

(laterale) tra ambienti confinanti, ecc.; - studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di

rumore esterne ubicate nell'area; - studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare

l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne; - studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso; - scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo

generato presso le unità contigue; - calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione

del rumore idraulico ed impiantistico; - confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5 dicembre 1997 e dalla normativa

vigente; - stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo

scelta. E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a

progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su

misurazioni in laboratorio; in ogni caso sarà necessario dichiarare il modello scelto descrivendone le

ipotesi progettuali.

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67.6 Isolamento da rumore aereo esterno

L’isolamento da rumori aerei provenienti dall’esterno dovrà essere garantito da un valore minimo

dell’isolamento acustico standardizzato di facciata da valutare secondo la Normativa UNI EN ISO 140

parte V. Costituiscono la facciata di un ambiente i componenti verticali e orizzontali (coperture) di un

edificio,sia opachi che trasparenti, ed i piccoli elementi quali cassonetti, griglie di ventilazione ecc. Nelle valutazioni in riferimento alla progettazione di una facciata occorrerà riportare: - punto di vista del rumore; - prestazione fonoisolante del componente opaco; - classe di permeabilità all’aria degli infissi; - stratigrafia del componente vetrato; - ecc. Per quanto possibile la suddivisione interna degli ambienti costituenti l’edificio dovrà essere

progettata tenendo conto del clima acustico esterno nei vari periodi della giornata, in modo che la

facciata relativa al locale sia esposta al minore livello sonoro durante il periodo di uso.

67.7 Isolamento da rumore aereo interno

L’isolamento da rumori aerei provenienti da altre unità immobiliari all’interno dello stesso edificio

dovrà essere garantito da un valore minimo del potere fonoisolante apparente R’ degli elementi di separazione tra gli ambienti, siano essi verticali che orizzontali da valutare secondo la Norma UNI EN

ISO 140 parte IV. Nella progettazione delle ripartizioni occorrerà prestare attenzione ai seguenti fattori: - prestazione fonoisolante della struttura; - posizionamento dei collettori di distribuzione degli impianti termici, scatole di derivazione degli

impianti elettrici, cassette di risciacquo degli impianti sanitari, colonne di scarico degli impianti sanitari, canne fumarie, ecc.

67.8 Isolamento da rumore impattivo

L’isolamento da rumori impattivi provenienti da altre unità immobiliari all’interno dello stesso edificio

dovrà essere garantito da un valore massimo del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato

degli elementi orizzontali di separazione tra gli ambienti da valutare secondo la Norma UNI EN ISO

140 parte VII. Nella progettazione dei solai occorrerà prestare attenzione alla prestazione antivibrante della

struttura, alle prestazioni meccaniche del materiale isolante, al posizionamento del massetto, ecc.

67.9 Rumore da impianti

Il rumore da impianti viene suddiviso in tre categorie: impianti interni all’edificio: rumore di impianti prodotto all’interno dell’edificio (impianti a

funzionamento continuo e/o discontinuo) trasmesso tra unità immobiliari distinte. Nella

progettazione degli impianti occorrerà prestare attenzione ai seguenti fattori: i. le tubazioni e le canalizzazioni di distribuzione di fluidi termovettori e di acqua dovranno essere

dimensionata in modo da mantenere la velocità del fluido sotto valori tali da non generare

vibrazioni eccessive;

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ii. tutte le tubazioni devono essere coibentate, desolidarizzate da elettrocircolatori e pompe a

mezzo di idonei giunti antivibranti; impianti esterni: rumore di impianti esterni all’edificio e trasmesso all’interno delle unità immobiliari (refrigeratori d’acqua, pompe di calore, roof top, unità motocondensanti, centrali/unità di trattamento aria, ecc.).Il rumore immesso dagli impianti esterni all’edificio è regolamentato a mezzo

della legge 447/95 e dal D.P.C.M. 14.11.1997. impianti interni all’ambiente: rumore di impianti prodotto all’interno della stessa unità immobiliare di installazione.

67.10 Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici

La relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione

acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d’opera al progetto iniziale) circa il rispetto

dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità il titolare deve presentare la seguente documentazione: - attestazione a firma della ditta esecutrice dei lavori e del direttore dei lavori del rispetto delle

indicazioni di posa contenute nella relazione di progetto; - collaudo acustico in opera o autocertificazione da parte di Tecnico Competente in Acustica

Ambientale che può avvalersi dei risultati strumentali eseguiti in opera. - certificazioni relative ai materiali utilizzati, se diversi da quelli indicati in fase di progetto; Per quanto non espressamente indicato, vale comunque quanto riportato nella L.447/95 e nei relativi decreti attuativi e nelle norme UNI.

Art. 68 Recupero dei sottotetti, dei porticati, dei locali interrati e seminterrati

68.1 Oggetto

Ai sensi della l.r. 15 novembre 2007, n. 33 e della L.R., negli edifici destinati in tutto o in parte a

residenza e/o ad attività commerciale e terziaria, per i quali negli strumenti urbanistici comunali vigenti non sia espressamente vietato l’intervento di ristrutturazione, sono consentiti, nei limiti di cui alla medesima legge, i seguenti interventi: a) il recupero delle volumetrie del piano sottotetto esistente ai fini connessi con l’uso residenziale; b) il recupero dei porticati a piano terra o piano rialzato, da destinare prioritariamente a uso terziario

e/o commerciale, limitatamente agli edifici di edilizia residenziale pubblica; c) il recupero dei locali seminterrati da destinare a uso residenziale e dei locali seminterrati e

interrati da destinare a uso terziario e/o commerciale, nel rispetto delle prescrizioni specifiche di cui ai successivi articoli.

68.2 Condizioni per il recupero

Il recupero volumetrico attraverso gli interventi di cui all’art. 68.1 è consentito alle seguenti condizioni: a) gli edifici interessati siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della l.r. 15

novembre 2007, n. 33 , avvenuta il 26 novembre 2007; b) gli strumenti urbanistici non prevedano alcuna preclusione per interventi di ristrutturazione edilizia

così come definiti dall’articolo 3, lett. d), del TU;

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c) gli edifici interessati devono ricadere in una area in cui la nuova destinazione richiesta (abitativa

e/o commerciale e/o terziaria) sia ammissibile e prevista dalle stesse norme di attuazione dello

strumento urbanistico vigente, attraverso l’individuazione di destinazioni d’uso e di trasformazioni edilizie e/o urbanistiche consentite;

d) gli edifici interessati devono essere serviti da urbanizzazioni primarie; e) la realizzazione degli interventi deve essere effettuata in modo da raggiungere almeno la classe

energetica “B” come definita dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni; f) l’intervento deve essere conforme alle norme in materia di sicurezza stati degli edifici e delle

prescrizioni in materia di igiene e sanità; g) l’intervento non usufruisca degli incentivi economici previsti all’art.65 del presente regolamento; h) restano impregiudicati i diritti ed i rapporti basati sulla disciplina civilistica del condominio; i) i vani destinati ad uso residenziale abbiano necessariamente un’altezza non inferiore a 2,70 metri; j) si corrisponda il contributo di costruzione per le superfici oggetto dell’intervento ad integrazione di

quanto già versato per il rilascio dell’originario titolo edilizio. In relazione alla disposizione di cui al comma 1, lett. a), l’attributo “legittimamente realizzati” si intende riferito agli edifici condonati a condizione che alla data del 26 novembre 2007 sia stato

rilasciato il PdC in sanatoria. In relazione alla disposizione di cui al comma 1, lett. d), per urbanizzazioni primarie devono intendersi, nelle misure consentite, le opere essenziali per garantire la sicurezza e l’igiene, quali le strade, la

pubblica illuminazione, la rete elettrica, la rete fognante e la rete idrica. Per quanto non valutato nel presente Regolamento si fa riferimento alla L.R. n.33/2007 e ss.m.i.

68.3 Prescrizioni per i porticati ad uso esclusivamente privato

Le disposizioni di cui alla l l.r. 15 novembre 2007, n. 33 e ss.m.i, in materia di recupero dei porticati si applicano:

• agli edifici Edilizia residenziale sovvenzionata realizzati alla data del 26 novembre 2007;

• anche agli edifici non Edilizia residenziale sovvenzionata nel centro abitato con l’obbligo di riutilizzare il porticato per uso terziario e/o commerciale, oppure ad Edilizia residenziale

sovvenzionata , per la quale stipulare apposita convenzione. Il recupero dei porticati a uso residenziale o a uso terziario e/o commerciale di cui all'art. 1, comma

2), lett. b) della L.R. 33/2007, è consentito, previo rilascio del permesso di costruire, purché siano

rispettate le normali condizioni di abitabilità o di agibilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene. In

deroga alle vigenti norme è consentita una altezza minima di piano diversa, comunque non inferiore a

2,70 metri. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi così come definiti dalla L.R. 33/2007 comporta la

corresponsione degli stessi oneri.

68.4 Prescrizioni per i sottotetti

Non è autorizzabile il recupero a scopo residenziale di sottotetti con funzione di “volume tecnico” nel caso in cui si profili la necessità di realizzare altrove volumi diversi e aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal progetto originario, destinati ad ospitare gli impianti tecnici originariamente collocati nel sottotetto o che si rendano necessari per soddisfare le nuove esigenze determinate dal recupero ad

uso residenziale del sottotetto medesimo.

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68.5 Prescrizioni per i piani interrati I piani interrati, definiti nell’allegato A, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro

uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a

magazzini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimessa e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili, dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti. Se il deflusso

delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quella dei piani interrati, dovrà

essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che – secondo le disposizioni del Servizio Igiene e Sanità pubblica – sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. L’aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d’aria. Il divieto di utilizzazione ad uso terziario e/o commerciale è derogabile a condizione che vengano

osservate tutte le condizioni di cui alle lett. a), b), c), d), e) dell’art.8 della legge regionale n.33/2007 e, in aggiunta, a condizione che il pavimento di ogni locale non sia a quota inferiore a mt 3,00 rispetto

alla quota della sistemazione esterna, oltre alla corresponsione degli oneri come previsto dallo stesso

art.8. Resta vietato l’uso abitativo dei piani interrati.

68.6 Prescrizioni per i piani seminterrati

I piani seminterrati, definiti nell'allegato A, possono essere adibiti ad abitazioni , uffici, ecc., soltanto

se in nessun punto il pavimento di ogni ambiente è posto a quota inferiore a mt 0,70 rispetto alla

quota delle sistemazioni esterne, e l'altezza utile interna è almeno di mt 2,70 per le coperture piane, e

minimo mt. 2,70 in chiave e mt. 2,30 all'imposta per le coperture a volta, salvo le maggiori altezze

prescritte per particolari destinazioni d'uso. Per il deflusso delle acque del fabbricato valgono le

norme dei piani interrati. Il divieto di utilizzazione ad uso terziario e/o commerciale di cui al comma precedente è derogabile a

condizione che vengano osservate tutte le condizioni di cui al'art.8 della legge regionale n.33/2007, oltre alla corresponsione degli oneri come previsto dallo stesso art.8 e, in aggiunta, a condizione che il pavimento di ogni locale non sia a quota inferiore a mt 2,00 rispetto alla quota della sistemazione

esterna. Resta vietato l'uso abitativo dei piani seminterrati.

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CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Art. 69 Strade

Le strade, le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono

garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere. A tale scopo devono essere previsti delle nette separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da

marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In

caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste devono essere

nettamente segnalate e protette. Particolare attenzione deve posta per la mobilità di soggetti diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani. Per le strade veicolari con marciapiedi va garantita la piena sicurezza ed agibilità dei pedoni senza

alcun intralcio da parte dei veicoli. Le strade destinate alla mobilità veicolare dovranno avere larghezza e pendenza adeguate secondo le

norme del "Codice della strada". Le nuove strade devono prevedere, laddove possibile, marciapiedi o

percorsi pedonali protetti di larghezza libera non inferiore a 1,50 m e piste ciclabili dedicate. Per le pavimentazioni stradali devono essere utilizzati prevalentemente asfalti fonoassorbenti e

drenanti. Per le strade interne ai centri storici e nelle zone di vincolo ambientale, le pavimentazioni originarie vanno conservate e restaurate, compatibilmente con il carico veicolare previsto. Gli eventuali rifacimenti, laddove non sia possibile recuperare e/o documentarne i materiali originari, devono essere realizzati con materiali consoni con il contesto. Per le strade esterne alle aree urbane

particolare cura deve essere dedicata all’inserimento ambientale, con la piantumazione di essenze

vegetali autoctone, la realizzazione di muri di contenimento o di recinzione in pietra o rivestiti in

pietra o siepi. Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare

ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline devono essere

realizzate in ferro, ghisa o pietra. Sono consentiti corsetti di calcestruzzo del tipo ad impasto

precolorato nelle aree esterne ai centri storici. Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della

luce notturna, in modo da assicurare la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la

qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione

organica. Negli interventi relativi alla viabilità extraurbana si dovranno osservare le Linee Guida 4.4.4. (Linee

guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia) e le Linee

Guida 4.4.5 (Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture) del PPTR.

Art. 70 Piste ciclabili

Per pista ciclabile si intende lo spazio dedicato al transito esclusivo delle biciclette. In sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi è obbligatorio individuare tracciati per connessioni viarie ciclabili. Le piste ciclabili hanno le seguenti caratteristiche minime: Nastro continuo con sezione minima per corsia pari a m. 1,50; tale larghezza è riducibile a 1,25 m. nel caso di tratti con due corsie contigue dello stesso ed opposto senso di marcia;

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Per piste ciclabili in sede propria o per quelle su corsie riservate ubicate su percorsi pedonali o su

marciapiedi la larghezza delle corsie ciclabili può essere eccezionalmente ridotta ad 1 m; Nel caso siano ubicate nei tratti attigui alla viabilità ordinaria, oltre la banchina, i tracciati delle piste

ciclabili devono essere separati dal piano viabile mediante elementi divisori non valicabili dalle

autovetture, possibilmente di natura vegetale; La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed

omogeneo; La pavimentazione della pista ciclabile deve essere contraddistinta (diversi colori e/o materiali) dalle

contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli e ai pedoni. In mancanza di tale diversificazione, la

pista medesima dovrà essere provvista di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l’uso

specialistico. Per le piste ciclabili in area urbana va perseguita la continuità della rete e la sua integrazione con

strade e sistemi del trasporto pubblico. Per le piste ciclabili in area extraurbana, allo scopo di favorire l’attività di cicloturismo e ricreazione, occorre che esse diventino elemento di qualificazione e strumento di fruizione dello spazio agricolo. Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di tracciati esistenti, la progettazione e la

realizzazione devono garantire: ▪ la separazione dagli altri flussi quando la pista è affiancata ai principali assi stradali extraurbani; ▪ essere definite con apposito segno grafico, diversificazione della pavimentazione e, ove

possibile, con cordoli o altri elementi di separazione e protezione per i ciclisti; ▪ individuare itinerari significativi anche utilizzando strade poderali, argini di torrenti e canali, sentieri o tracciati dismessi; ▪ prevedere, ove possibile, spazi attrezzati per la sosta e il ristoro. Per le pavimentazioni delle piste ciclabili sia in area urbana che in area agricola devono essere

utilizzati materiali coerenti con il contesto in cui il percorso si inserisce. In prossimità delle piste ciclabili, negli spazi esterni pubblici e privati, dovranno essere previsti aree di sosta con rastrelliere, con caratteristiche dimensionali minime riportate in maniera esemplificativa in

figura (fig L).

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fig. 1 Aree di sosta per le biciclette

Art. 71 Aree per parcheggio

La realizzazione di parcheggi pubblici e le aree di sosta dei veicoli deve perseguire l’obiettivo di attenuazione dell’inquinamento visivo-ambientale. Nella realizzazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico con parcamento a rotazione, ivi compresi i parcheggi da realizzare in regime di concessione amministrativa, quando l’accesso agli spazi destinati al ricovero dei veicoli è assicurato tramite rampe, i manufatti devono avere le seguenti caratteristiche: a. rampe di accesso antisdrucciolevoli di pendenza non superiore al 20%, con dimensioni minime

della carreggiata pari a: • 5,50 m nei tratti rettilinei a doppio senso di marcia; • 6,00 m in curva e nei raccordi fra tratti rettilinei a doppio senso di marcia, comunque inseriti nella corona circolare compresa tra il raggio interno minimo di 3,50 m e il raggio esterno mimino di 9,50 m; b. percorsi pedonali larghi almeno 0,90 m adiacenti alle rampe, scalinati o dentati per il transito

dei pedoni; questa prescrizione è ovviabile qualora l’edificio sia dotato di scale o di ascensori alternativi posti nelle adiacenze; c. tratti in piano lunghi almeno 4.50 m per il collegamento con lo spazio pubblico aperto o con

altro spazio riservato ai pedoni; d. rampe e percorsi destinati ai pedoni nonché tratti piani di collegamento protetti da opportuni ripari verticali; e. dimensione minima dei corselli di distribuzione interna pari a: • 6,00 m per l’accesso ai box

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• 5,50 m per l'accesso ai posti macchina tracciati a vernice; Per quanto non previsto ai punti precedenti si applica la vigente normativa in materia di Codice della

Strada, di sicurezza per le costruzioni e l’esercizio di autorimesse e simili.

Nella organizzazione degli stalli deve essere sempre prevista una parte destinata allo stazionamento

delle vetture per disabili, con caratteristiche dimensionali minime riportate in maniera esemplificativa

in figura (figg F, G).

fig. 2 Posto auto per disabili nella disposizione in linea

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fig. 3 Posto auto per disabili nella disposizione a pettine

Nei parcheggi a rotazione con accesso dalle strade di rilevante traffico automobilistico, devono essere

approntati spazi di attesa, siti tra l’accesso dalla pubblica via e la sbarra d’ingresso al parcheggio

ovvero alla zona di prelevamento automatizzato nel caso di parcheggi meccanizzati, di ampiezza tale

da ricevere un numero di veicoli pari al 2% della prevista capacità di parcamento e comunque non

inferiore a due veicoli, al fine di evitare ripercussioni sulla rete viaria. Nella realizzazione delle autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a 300,00 mq l’altezza

minima è quella individuata D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e ss.mm. Le rampe non potranno avere

pendenza superiore al 20% e dovranno essere adeguatamente raccordate alle estremità; la

pavimentazione deve essere eseguita con materiali antisdrucciolevoli. Le corsie di manovra dovranno

consentire il facile movimento degli autoveicoli e dovranno avere ampiezza non inferiore a metri 4,50

e a metri 5,00 nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia. Le rampe e le corsie di accesso devono avere larghezza non inferiore a metri 3,00 se a senso unico e a metri 4,50 se a doppio

senso. Per autorimesse sino a quindici autovetture è consentita una sola rampa avente larghezza non

inferiore a metri 3,00. Nella realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, è ammesso l’accesso tramite sistemi di movimentazione meccanizzata e automatizzata, quando la conformazione morfologica degli elementi strutturali di un organismo edilizio o le dimensioni dell’area fondiaria non consentano la formazione

di spazi di manovra sufficienti affinché il movimento veicolare avvenga in condizioni di sicurezza. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici pubblici o di uso pubblico, il collegamento pedonale tra i piani destinati al ricovero dei veicoli e quello degli ingressi deve essere

assicurato tramite ascensori accessibili. Fermo restando le leggi e i regolamenti nazionali e regionali in materia, gli stalli dei parcheggi pubblici devono essere realizzati con pavimentazione del tipo drenante e permeabile. In ogni area di parcheggio vanno previste adeguate alberature e arbusti di tipo autoctono a

delimitazione dei viali di smistamento o di gruppi di spazi di sosta. Le alberature devono essere

previste con un numero minimo di un albero ogni quattro stalli. In ogni area di parcheggio vanno

altresì previste adeguate aree di sosta per motocicli, nonché per l'installazione di rastrelliere per

biciclette. Nelle aree a parcheggio pubblico deve essere prevista l’installazione di infrastrutture elettriche per la

ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione delle vetture.

Art. 72 Piazze e aree pedonalizzate

Le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere: può essere

consentito il solo utilizzo di biciclette. A tale scopo devono essere previste apposite separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da segnalazioni a terra o marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed

elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o

dedicate al trasporto pubblico, queste dovranno essere nettamente segnalate e protette. Particolare attenzione deve essere posta per la mobilità dei diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani. Le pavimentazioni, gli arredi, l'illuminazione, le eventuali aiuole, le recinzioni, devono concorrere a

definire una elevata qualità urbana con particolare riguardo all’uso di materiali tradizionali. In

particolare le pavimentazioni devono essere curate nel disegno, nei colori e nella durabilità ai fini

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della migliore fruizione. Non va escluso, in via subordinata, in contesti contemporanei, purché

omogenei a loro volta, il ricorso a materiali della tradizione pugliese (travertini, pietra di Trani, Apricena o blocchetti di calcestruzzo precolorato, entrati nell'uso più recente ecc..). Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della

luce notturna, in modo da assicurare la sicurezza e la fruizione in funzione delle attività previste, ma

anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica. Particolare cura deve essere posta nella realizzazione di panchine o sedute, fontane, vasche, chioschi, ma anche di pali, cordoli, muretti ed ogni altra opera analoga. Anche in

questo caso l'intervento deve rispondere a criteri unitari ed organici di progettazione. Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline saranno realizzate in

ferro, ghisa o pietra.

Art. 73 Passaggi pedonali e marciapiedi

Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono

essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico o di uso pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati può essere realizzata anche dai proprietari delle

unità immobiliari che li fronteggiano e deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed

allineamenti indicati negli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo edilizio abilitativo. I marciapiedi e i camminamenti devono essere pavimentati con materiale adatto e delimitati da

cordone in pietra di sezione 30 x 25 cm salvo diverse disposizioni dei competenti uffici comunali. I marciapiedi ed i passaggi pedonali realizzati su area privata non recintata sono gravati di servitù di pubblico passaggio. I marciapiedi di nuova costruzione devono, in linea di massima, essere rialzati e in genere avere le

dimensioni di quelli già esistenti nella via. Ove questi fossero inesistenti e nelle aree di nuova

urbanizzazione devono essere realizzati, salvo diverse indicazioni specifiche, con un dislivello rispetto

al piano di transito veicolare di non oltre 15 cm ed avere le seguenti larghezze minime (valori indicativi e non prescrittivi): - per vie larghe m. 12: marciapiedi di m. 2,50; - per vie larghe m. 15: marciapiedi di m. 3,00; - per vie larghe m. 18: marciapiedi di m. 3,50; - per vie larghe m. 20 ed oltre: marciapiedi di m. 4,00. Nelle strade esistenti è consentito derogare l'ampiezza minima di mt.1.50 mantenendo quella

esistente dimostrando in apposita relazione l'impossibilità dell'ampliamento. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%, ed in ogni caso deve essere garantita una superficie in piano sul marciapiede di larghezza non inferiore a m. 1,50. Qualora, per ragioni tecniche o di salvaguardia storico-architettonica, non sia possibile realizzare

all'interno dei locali pubblici o privati aperti al pubblico, gli adeguamenti alle norme sull'eliminazione

delle barriere architettoniche degli ingressi, è consentita, previo parere degli Uffici competenti, la

realizzazione di rampe esterne opportunamente raccordate a condizione che lo spazio libero di

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marciapiede o percorso pedonale non sia inferiore a m. 2,00 e che le rampe siano opportunamente

segnalate e dotate di idonee protezioni o transenne di sicurezza. Dette installazioni non sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Con riferimento a situazioni in cui il traffico veicolare possa determinare situazioni di pericolo o per

motivazioni di carattere ambientale, l'Amministrazione Comunale può disporre che marciapiedi e

passaggi pedonali siano protetti con paracarri, transenne metalliche o dissuasori idonei allo scopo. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedoni, in conformità alle

disposizioni del "Codice della Strada", del suo regolamento di esecuzione e di attuazione e del regolamento locale per la pubblicità qualora presente

Art. 74 Passi carrai ed uscite per autorimesse

Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione

stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o

l'accesso con veicoli alla proprietà privata. Le modificazioni praticate ai marciapiedi debbono in ogni caso garantire la continuità (evitando tagli di qualsiasi tipo) degli stessi marciapiedi, per facilitare il transito dei pedoni senza alcuna barriera fisica e comunque nei limiti di quanto consentito con

pendenze e ampiezze dei marciapiedi compatibili per il transito di soggetti diversamente abili. Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avvenga a raso rispetto al filo stradale, senza opere

visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e

modalità previste dall’art. 44, comma 8 del D. Lgs. n. 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area

antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq.10,00 da calcolarsi ipotizzando una

profondità di occupazione di 1,00 metro tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività. Per quel che concerne la tassazione e le modalità per la concessione si rimanda al relativo

Regolamento comunale vigente. Se la costruzione fronteggia più spazi pubblici, l’accesso sarà consentito da quello di minor traffico, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità. Nella realizzazione delle uscite dei passi carrabili verso il suolo pubblico, devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire una buona visibilità. Gli accessi carrabili esistenti possono essere conservati nello stato in cui si trovano; tuttavia, in caso di loro modifica, gli stessi devono essere adeguati alla presente norma. Sono ammesse deroghe nei casi in cui si dimostri l’impossibilità di eseguire le modifiche necessarie, ovvero laddove sia necessario il rispetto dei canoni compositivi di facciata per immobili ricadenti nel centro storico oppure di riconosciuto valore storico-monumentale. Nelle nuove costruzioni, la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a m. 2,50. Nei nuovi insediamenti produttivi deve essere in ogni caso garantita, ed idoneamente dimostrata in

sede progettuale, la capacità di passaggio dei mezzi pesanti inerenti l’attività produttiva. I parcheggi pubblici e privati aventi capacità di parcamento maggiore di 50 posti auto devono essere

dotati di adeguati spazi di attesa, disposti tra l’accesso dalla strada pubblica e l’inizio della rampa, dimensionati in maniera tale da evitare ripercussioni sul traffico veicolare.5

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Si applicano le disposizioni del Codice della strada e sono ammesse deroghe per garantire l’attuazione

delle prescrizioni urbanistiche contenute nel vigente strumento urbanistico generale, finalizzate al decongestionamento del traffico cittadino.

Art. 75 Strutture precarie

75.1 Classificazione

Ai fini del presente regolamento le strutture precarie si distinguono in tre classi definite come segue: a) alla classe 1 appartengono le strutture precarie la cui installazione non interferisce con la

disciplina edilizia; b) alla classe 2 appartengono le strutture precarie la cui installazione deve essere supportata da

SCIA; c) alla classe 3 appartengono le strutture precarie la cui installazione deve essere supportata da

PdC.

75.2 Strutture precarie di classe 1: caratteristiche

Le strutture precarie di classe 1 devono possedere, contestualmente, le seguenti caratteristiche: a) non devono comportare trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio; b) devono avere caratteristiche strutturali e dimensionali tali da consentirne la facile amovibilità.

75.3 Strutture precarie di classe 1: disciplina delle distanze

Le strutture precarie di classe 1 non sono soggette alle disposizioni in materia di distanze definite

nell'Allegato A al presente regolamento, né sono soggette alle disposizioni di cui all’articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444. Le strutture precarie di classe 1 restano comunque soggette alle disposizioni del Codice civile in

materia di distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti.

75.4 Strutture precarie di classe 1: requisiti di base

Le strutture precarie di classe 1 non devono: a) causare alcuna limitazione ai diritti di terzi; b) causare diminuzione dei rapporti aeroilluminati per i vani non accessori degli edifici esistenti; c) chiudere, neanche parzialmente, luci o vedute preesistenti ai sensi degli articoli da 900 a 907 del

Codice civile; d) essere in contrasto con le norme in materia di igiene e di sicurezza; e) essere in contrasto con le disposizioni di cui d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive

modificazioni; f) alterare il decoro degli spazi pubblici, condominiali e privati.

75.5 Strutture precarie di classe 1: classificazione

Le strutture precarie di classe 1 sono classificate nelle seguenti categorie: a) arredo da giardino; b) barbecue; c) box auto a pantografo o a ‘chiocciola’; d) gazebo e pergolati di modeste dimensioni (superficie massima 16 mq);

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e) mini costruzioni prefabbricate in legno; f) pensiline.

75.6 Strutture precarie di classe 1: arredo da giardino

Appartengono a questa categoria tutti quei manufatti di piccole dimensioni che costituiscono arredo

dei giardini privati, quali: a) panchine; b) giochi fissi; c) statue e fontanelle; d) vasche e vasi per fiori; e) ombrelloni e pannelli grigliati; f) pavimentazioni di limitate dimensioni definenti percorsi pedonali e realizzate in materiali

semplicemente appoggiati al suolo con sottofondo in sabbia.

75.7 Strutture precarie di classe 1: barbecue

Appartengono a questa categoria le strutture monolitiche direttamente appoggiate sul suolo di altezza inferiore a 2,40 meri, al netto della canna fumaria, e superficie alla base inferiore a 2,00 metri, quadrata, destinate esclusivamente alla cottura di cibi. I titolari di tali strutture restano tenuti a trasmettere al Comando di Polizia Locale una comunicazione

concernete il materiale utilizzato come combustibile, fermo restando l’obbligo di garantire una

corretta dispersione dei fumi.

75.8 Strutture precarie di classe 1: box auto a pantografo o a “chiocciola”

Appartengono a questa categoria le strutture con telaio in acciaio o alluminio centinate con tela di colore chiaro impermeabile e con sistema di chiusura “a scomparsa”, quindi retrattili, destinate ad

accogliere automezzi in aree di pertinenza di edifici residenziali. Le dimensioni di queste strutture non dovranno essere superiori a 13 metri quadrati per quanto

riguarda la superficie coperta e a metri 2,70 per quanto riguarda l’altezza massima.

75.9 Strutture precarie di classe 1: gazebo e pergolati

I Gazebo e i pergolati - questi ultimi ricompresi nelle definizioni contenute nell'allegato A - sono

manufatti di arredo di spazi esterni, costituiti da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, atti a sostenere piante rampicanti o elementi mobili per ombreggiamento quali tende o teli, eventualmente avvolgibili, e simili. Gli elementi portanti e gli elementi di connessione orizzontale, nonché le eventuali grigliature verticali fra i montanti, dovranno essere realizzate con materiali leggeri quali il legno o l’alluminio e dovranno essere della sezione minima necessaria a portare

esclusivamente il peso proprio. Tali strutture non possono essere dotate di delimitazioni verticali che

non siano grigliate (si considera grigliato un manufatto di modesto spessore in cui gli elementi solidi che lo compongono non coprono comunque una superficie superiore a 1/20 della superficie lorda e

non occupano più di 1/25 delle pareti laterali); potranno essere coperti solo con tessuto. La superficie

massima, in pianta, occupata da queste strutture dovrà essere pari a 16 mq al massimo.

75.10 Strutture precarie di classe 1: pensiline

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Le pensiline, la cui definizione è contenuta nell'allegato A, sono strutture sporgenti a sbalzo dal prospetto degli edifici con funzione di protezione dalla pioggia o dall’eccessivo illuminamento solare. Queste strutture dovranno essere realizzate con materiali leggeri, quali il legno o l’alluminio o i materiali polimerici, e dovranno essere fissate con viti e tasselli su opportune staffe; potranno essere

coperte solo ed esclusivamente con materiali polimerici o vetro. Le dimensioni di queste installazioni dovranno essere corrispondenti alla funzione definita al comma

1, con sporgenza massima comunque contenuta entro 1,50 metri e larghezza non eccedente 50

centimetri dai lati della porta o della finestra cui pone riparto. Queste installazioni rimangono vietate in tutte le aree soggette ai vincoli di cui al Codice allorché

siano in contrasto con la disciplina paesaggistica vigente.

75.11 Strutture precarie di classe 2: caratteristiche

Le strutture precarie di classe 2 devono possedere, contestualmente, le seguenti caratteristiche: a) non devono comportare trasformazione urbanistica del territorio; b) devono avere caratteristiche strutturali e dimensionali tali da consentirne la facile amovibilità.

75.12 Strutture precarie di classe 2: disciplina delle distanze

Le strutture precarie di classe 2 sono soggette alle disposizioni in materia di distanze, sono soggette

alle disposizioni di cui all’articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444. Le strutture precarie di classe 2 restano comunque soggette alle disposizioni del Codice civile in

materia di distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti.

75.13 Strutture precarie di classe 2: classificazione

Le strutture precarie di classe 2 sono classificate nelle seguenti categorie: a) mini costruzioni prefabbricate in legno; b) tettoie.

75.14 Strutture precarie di classe 2: mini costruzioni prefabbricate in legno

Appartengono a questa categoria le strutture costituite da un assemblaggio di elementi prefabbricati in legno per costituire un manufatto a pianta quadrata o rettangolare con funzione di ricovero attrezzi da giardino, con o senza pavimento solidale alla struttura, poggiate a terra ed eventualmente fissate

con staffe e viti su sottostante massetto in calcestruzzo. Le dimensioni massime inderogabili sono fissate in metri quadri 5,00 di superficie lorda e altezza

massima al colmo di metri 2,50. L’eventuale sporgenza (cornice) dalla struttura portante non dovrà

essere superiore a 50 centimetri. La copertura dovrà essere realizzata in legno ed eventualmente

rivestita in guaina ardesiata o tegole canadesi. Non è ammessa la copertura in laterizio o cemento. Queste strutture non potranno essere poste in aderenza ai fabbricati e dovranno essere posizionate a

non meno di metri 1,50 dal confine di proprietà e in conformità all’articolo 4.3.1.1.3. non è ammessa: a) alcuna destinazione d’uso diversa da quella di ricovero di attrezzi da giardino. b) la presenza continuativa di persone all’interno. c) la presenza all’interno di impianti tecnologici di nessun genere. Queste strutture sono permesse esclusivamente: d) nel caso l’edifico principale abbia destinazione residenziale; e) nel caso in cui l’area di verde privato non sia inferiore a 500 metri quadrati.

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Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette non comportano trasformazione

edilizia ed urbanistica del territorio e la loro installazione non è soggetta a titolo abilitativo edilizio.

75.15 Strutture precarie di classe 2: tettoie

Le tettoie, la cui definizione è contenuta nell'allegato A, sono strutture costituite da un assemblaggio

di elementi prefabbricati in legno o in metallo per costituire un manufatto a pianta quadrata o

rettangolare con funzione di protezione dall’eccessivo illuminamento o dalla pioggia. Le tettoie possono essere autoportanti, fissate alla base con staffe e/o viti e aperte su tutti i lati o

fissate in aderenza per un lato all’edificio cui accedono, oppure ancora possono essere sostenute da

una struttura discontinua. Le tettoie sono assoggettate alle disposizioni in materia di altezza, distanze e superficie di cui alle NTA

del vigente strumento urbanistico. Le tettoie, aderenti o meno a edifici esistenti, realizzate con permesso di costruire possono essere

realizzate nei limiti del 20% della superficie coperta.

75.16 Strutture precarie di classe 3: caratteristiche

Le strutture precarie di classe 3 sono da considerarsi interventi di nuova costruzione.

75.17 Strutture precarie di classe 3: disciplina delle distanze

Alle strutture precarie di classe 3 si applica la disciplina delle distanze definite nell'allegato A.

75.18 Strutture precarie di classe 3: classificazione

Le strutture precarie di classe 3 sono classificate nelle seguenti categorie: a) camper e roulotte; b) container prefabbricati; c) strutture a servizio di pubblici esercizi.

75.19 Strutture precarie di classe 3: campers e roulottes

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 – lett. e), sub e.5), del TU i campers e le roulottes comportano

trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio – e come tali sono subordinati al rilascio del PdC –

allorché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. I campers e le roulottes devono essere ricoverati in aree all’uopo destinate, anche di pertinenza di edifici esistenti, e pertanto non è consentita la permanenza di tali manufatti su aree libere.

75.20 Strutture precarie di classe 3: containers prefabbricati

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 – lett. e), sub e.5), del TU i containers prefabbricati, comunque

denominati, comportano trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio – e come tali sono

subordinati al rilascio del PdC – allorché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure

come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente

temporanee, a nulla rilevando le presenza di dispositivi che ne agevolano il trasporto o il movimento

quali le ruote. I containers prefabbricati devono essere ricoverati in aree all’uopo destinate, non di pertinenza di edifici esistenti, e pertanto non è consentita la permanenza di tali manufatti su aree libere.

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75.21 Strutture precarie di classe 3: strutture a servizio di pubblici esercizi Si intendono l’insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo

funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato che costituiscono, delimitano ed arredano lo

spazio, per il ristoro all’aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Tali strutture sono denominate “dehors”. I “dehors” sono costituiti da: a) tavolini e sedie completati, eventualmente, da elementi delimitanti ed ombreggianti; b) strutture precarie coperte in seguito definite, costituenti e delimitanti il dehors. Al fine di mantenere i principi del presente regolamento le strutture coperte a delimitazione dehors

dovranno essere realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche: a) struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo, pvc) con montanti sottili; b) Tamponatura realizzata completamente in vetro o policarbonato trasparente rigido similvetro, ad

esclusione dei montanti a sostegno della struttura. La parte inferiore sarà realizzata con vetro

antisfondamento. Tali tamponature dovranno essere completamente apribili, ad anta con

apertura verso l’interno o scorrevoli complanari. Non sono ammesse porzioni della tamponatura

cieche; c) Copertura in vetro antisfondamento o policarbonato trasparente rigido similvetro. Non sono

ammesse coperture cieche per i dehors realizzati in aderenza agli edifici in corrispondenza delle

aperture prospicienti ai locali principali, in quanto andrebbero ad oscurare i locali principali dell’attività venendo meno al rispetto dei requisiti di illuminazione ai sensi dei vigenti regolamenti di igiene e sanità. In questo ai fini di protezione dall’irraggiamento solare nei periodi estivi è

consentita l’installazione di tende oscuranti retrattili da montare sopra la copertura. La copertura

sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell’acqua piovana. d) Le dimensioni massime di dette strutture dovranno essere proporzionate alla superficie del locale

e dell’edificio in cui lo stesso è inserito e la sua adeguatezza sarà valutata di volta in volta dagli organi tecnici del Comune, ai fini del suo armonico inserimento nel contesto circostante. La

distanza dai marciapiedi e più in generale dai confini con la proprietà pubblica sarà definita dal Comando di Polizia Municipale.

Qualora installate su area privata, dette strutture non dovranno in alcun caso aggettare su suolo

pubblico o causare intralcio o diminuzione della visibilità per la circolazione stradale. Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette non comportano aumento di carico urbanistico e la

loro installazione è assoggettata alla disciplina della DIA generica e il periodo di installazione

coinciderà con il periodo di validità della suddetta disciplina; pertanto il permesso di installazione di tale struttura avrà efficacia per un periodo pari a tre anni. Allo scadere della DIA il soggetto titolare

dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, o in alternativa, presentare nuova Denuncia di Inizio Attività. Per l’installazione di tale struttura, dovrà comunque essere acquisito relativo parere

igienico sanitario preventivo di competenza della locale ASL in quanto estensione di pubblico

esercizio, luogo di lavoro e sosta di persone, nonché luogo di somministrazione di cibi e bevande. Qualora installate su area pubblica, dette strutture non dovranno in alcun caso causare intralcio o

diminuzione della visibilità per la circolazione stradale. In questo caso ai fini della loro installazione, dovrà essere inoltrata regolare richiesta di occupazione suolo pubblico a titolo precario e

temporaneo. Se la struttura è coperta dovrà comunque attenersi a quanto sopra specificato per le

caratteristiche costruttive, e dovrà pertanto essere acquisito relativo parere igienico sanitario

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preventivo di competenza della locale ASL in quanto estensione di pubblico esercizio, luogo di lavoro

e sosta di persone, nonché luogo di somministrazione di cibi e bevande. Il Sindaco per ravvisata necessità, può ordinare l’immediato sgombero della struttura occupante lo

spazio pubblico con ordinanza contingibile e urgente. Tali strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica ad esclusiva cura e responsabilità

del titolare; qualora vengano meno a seguito di incuria, le caratteristiche tali a garantire il decoro e la

sicurezza degli spazi, il Sindaco ordinerà l’immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all’interno o all’esterno della struttura direttamente collegati alla presenza di essa sono a carico del titolare. All’interno di tale struttura, quando chiusa, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e

benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale: a tal scopo è consentita l’installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e riscaldamento, dei quali dovrà essere fornita regolare

documentazione ai sensi della legislazione vigente. Non è ammessa l’affissione di cartelli pubblicitari o volantini o schermature di alcun genere, fatta

salva l’eventuale insegna con il nome del locale, la quale dovrà essere autorizzata con apposito

provvedimento. Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Urbana e in materia di commercio; sono fatti slavi i diritti di terzi. L’installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell’attività; in caso di cessazione dell’attività la struttura andrà pertanto rimossa. Per queste opere non è dovuto il contributo di costruzione, ma solo la tassa di occupazione laddove

siano installate su suolo pubblico.

Art. 76 Recinzioni

Le recinzioni delle aree scoperte e di quelle di pertinenza degli edifici devono essere di norma

realizzate con struttura metallica su basamento in muratura ed essere informate a semplicità. Le

stesse devono armonizzarsi con il contesto edificato circostante. Tutte le recinzioni da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che nella parte rurale, devono

conformarsi a tipi ammissibili per struttura, dimensioni e materiali, in coerenza a esigenze di unificazione e tutela ambientale. Sui fronti strada potranno essere realizzate recinzioni per un'altezza

max di mt.2 rivestite in pietra. In particolare nelle strade comunali esistenti e di nuovo impianto da realizzare nelle zone agricole

devono essere obbligatoriamente rispettate le prescrizioni di seguito riportate. Nelle zone agricole le recinzioni devono avere un'altezza massima pari a 2,00 m ed essere trasparenti per almeno i 2/3 della loro altezza. Devono essere realizzate con muratura in pietrame a secco di altezza massima pari a m 1,00 rispetto al piano di calpestio. Sulla muratura in pietrame è consentita esclusivamente l’installazione di rete metallica leggera

ancorata a paletti infissi nel muro sottostante. E' possibile realizzare esclusivamente la muratura a secco senza l'installazione della rete metallica

sovrastante nel rispetto dell'altezza massima di 1,00 m. E’ consentita nelle zone agricole anche la realizzazione delle recinzioni trasparenti con rete metallica

leggera ancorata a paletti infissi nel terreno o su un cordolo in calcestruzzo che non deve sporgere

rispetto alla quota di calpestio per più di 20 cm.

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Laddove presenti, devono essere continuate, mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite

da pareti in pietrame a secco, nel rispetto del Codice della Strada. Eccezioni sono ammesse per aree di particolare interesse, su conforme parere dell’Ente preposto alla

tutela. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni possono presentare altezza non superiore m. 2,20; non devono aprirsi verso la pubblica via e devono essere arretrati rispetto al filo della recinzione

di 3,00 m, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada. Sono altresì consentite le recinzioni realizzate con staccionate in legno di altezza massima pari a 1,20

m rispetto al piano di calpestio, per la delimitazione del bordo stradale, di aree e giardini pubblici. Le recinzioni in ambito extraurbano devono osservare le Linee Guida 4.4.4 (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia) del PPTR.

Art. 77 Numerazione civica

Ogni accesso che dallo spazio pubblico di circolazione immetta all’interno di aree o locali privati ovvero di fabbricati di qualsiasi genere, viene contraddistinto dal Comune con un proprio numero

civico. Il relativo indicatore deve essere apposto a cura e spese del proprietario dell’immobile o

dell’amministratore del condominio. In particolari zone di pregio che l’Amministrazione comunale intende salvaguardare, l’indicatore del numero civico può essere fornito da quest’ultima, obbligatoriamente con spese a carico del proprietario beneficiario. Il numero civico deve essere collocato al lato della porta di ingresso (possibilmente a destra di chi guarda), in posizione ben visibile, ad un’altezza compresa tra i 2,00 ed i 3,00 metri. Nel caso in cui l’indicatore risulti danneggiato o poco visibile, il proprietario ha l’obbligo di ripristinarlo. Nei casi di demolizione di fabbricati o di soppressione di porte di accesso dalla pubblica via il proprietario, a demolizione o soppressione avvenuta, deve dare comunicazione al Comune del numero o dei numeri civici che sono stati aboliti e/o ricollocati. Nel caso di realizzazione di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi vani d’ingresso in fabbricati esistenti, i proprietari devono fare richiesta al Comune, di attribuzione dei numeri civici, da collocarsi in corrispondenza dei vani di ingresso dei predetti fabbricati. In occasione della costruzione di nuovi fabbricati ovvero della ristrutturazione completa o parziale di alcune unità immobiliari, il proprietario è tenuto a richiedere l'attribuzione dei numeri interni, relativi alle singole unità immobiliari, i quali devono essere apposti a cura e spese del proprietario stesso.

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CAPO III – TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE

Art. 78 Aree verdi

Fermo restando l'indice di permeabilità (definizione uniforme n. 10) stabilito nel presente

Regolamento, in tutti gli interventi di nuova edificazione devono essere previste adeguate aree a

verde possibilmente arborato.

78.1 Organizzazione sistemica

Il progetto delle aree verdi deve essere concepito in maniera sistemica, come una infrastruttura verde

urbana, in grado di connettere con continuità l'insieme urbano ed extra-urbano con spazi verdi, parchi, giardini, filari alberati. Gli effetti di tale organizzazione dovranno concretizzarsi in: riduzione

dei gas serra, intrappolamento delle polveri sottili, mitigazione microclimatica, aumento del benessere psico-fisico delle persone, riduzione dei consumi energetici per raffrescamento degli edifici, miglioramento della gestione del ciclo dell'acqua per riduzione dello scorrimento superficiale, supporto per la mobilità ciclo-pedonale, maggiori vivibilità e attrattività degli spazi aperti.

78.2 Specie arboree

La scelta delle specie arboree deve essere determinata dal connubio tra forma dello spazio urbano e

caratteristiche morfologiche delle piante, che comprendono dimensioni, portamento, colori del fogliame e variazioni stagionali. Gli alberi devono essere scelti in funzione del loro ruolo, dello spazio che li ospita e del loro

portamento, che è differente per le diverse specie arboree. I requisiti di portamento (fig. X) e

dimensione sono fondamentali nella progettazione dello spazio urbano, in generale, e dello spazio

verde, in particolare, fermo restando che la scelta deve assicurare le potenzialità di crescita e

sopravvivenza delle piante.

fig. 4 Portamento delle alberature

78.3 Anticipazioni delle sistemazioni vegetali

Nell'associazione delle diverse specie, al fine di perseguire criteri compositivi dell'assetto

vegetazionale, non basta accostare elementi che presi singolarmente possiedono un elevato valore

estetico perché il risultato complessivo sia valido e soddisfacente. In simili operazioni occorre

considerare non solo gli aspetti formali delle singole specie, quanto la configurazione che esse

assumeranno in associazione con altre piante. Solo attraverso adeguate combinazioni si possono

ottenere gli effetti compositivi auspicati, configurando masse vegetali dense e compatte, oppure

rade, estese su grandi superfici oppure incanalate lungo percorsi lineari, dal fogliame di tonalità

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diverse oppure monocromatico, destinate a marcare il territorio con imponenti presenze arboree

oppure a delimitarne la struttura attraverso segni e connessioni di carattere ecologico . Un ruolo importante nel perseguimento di criteri di carattere compositivo può essere assolto da

un'oculata programmazione temporale definita nella fase di impianto. In questi casi si deve ricorrere a

tecniche di impianto che anticipano le sistemazioni vegetali in maniera analoga a come si procede

nelle sistemazioni forestali. Le tecniche di anticipazione delle sistemazioni vegetali consistono

pertanto nel programmare, durante la fase di impianto, i processi evolutivi della crescita e dello

sviluppo delle masse vegetali (fig. Y), prevenendo gli interventi di diradamento, sostituzione, integrazione e rimodellamento, che vengono eseguiti nelle sistemazioni ormai mature - in aggiunta

alle normali operazioni di manutenzione - a fini esclusivamente paesaggistici per assicurare lo

sviluppo delle associazioni vegetali desiderate. Si tratta di piantumare specie con una differente età di crescita.

fig. 5 Crescita e sviluppo delle masse vegetali

78.4 Piantumazione preventiva

La piantumazione preventiva antepone la realizzazione di interventi ambientali alle trasformazioni urbane, con lo scopo di migliorare l'efficacia del loro inserimento nell'ambiente e ridurre le pressioni antropiche dovute alla crescita insediativa. Realizzare una piantumazione preventiva sulle aree

destinate a trasformazione insediativa, in anticipo rispetto all'avvio dei lavori, consente di coniugare la

progettualità futura con le possibili interferenze generate. Con la piantumazione preventiva il progetto del verde deve svilupparsi nel tempo, con specie di rapido e/o lento accrescimento, permettendo da subito una migliore gestione ambientale e

paesaggistica dello spazio urbano e - dove vi siano le condizioni - di bonifica dei suoli. In attesa delle

trasformazioni previste, soprattutto in casi di aree dismesse e/o con suoli inquinati, la realizzazione di una piantumazione preventiva consente non solo di creare la "dotazione di verde", da realizzare in

tempi relativamente brevi, ma anche di rimettere in gioco ambiti urbani in abbandono, producendo

vantaggi immediati sotto il profilo del contrasto al degrado fisico, sociale e ambientale.

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fig. 6 Piantumazione preventiva

78.5 Aree verdi per il parcheggio

Le aree a parcheggio esterne possono essere conteggiate nelle zone sistemate a verde, come sopra

descritte, qualora vengano interamente pavimentate con materiale permeabile che consenta la

crescita del manto erboso e sistemate con alberature varie posizionate tra gli stalli delle autovetture.

Art. 79 parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale

Gli interventi, anche a carattere manutentivo, nei parchi e giardini esistenti che rivestono

caratteristiche di significato storico-culturale, architettonico e ambientale, devono tendere alla

conservazione, così come definita dal D. Lgs. 42/2004

Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e previa presentazione di un progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio

vegetale accompagnato da adeguata documentazione tecnica.

Art. 80 Orti urbani

L’orto urbano è un appezzamento di terreno pubblico o privato ricadente in una qualsiasi delle zone

territoriali omogenee, escluse le zone territoriali omogenee “E”, destinato alla coltivazione di ortaggi, frutti e fiori con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita in ambito urbano, di valorizzare le varietà

locali, di favorire un utilizzo di carattere ricreativo e sociale, preservando, ampliando e tramandando

le competenze agronomiche dei cittadini; i prodotti provenienti dalla coltivazione degli orti urbani realizzati su suolo privato e pubblico possono essere destinati alla commercializzazione. Nella conduzione degli orti urbani è prescritto di: - tenere costantemente sistemata, pulita e ordinata l’area, eliminando la vegetazione infestante; - irrigare prevalentemente con sistemi di recupero dell’acqua piovana evitando ristagni d’acqua; - non installare manufatti adibiti a ricovero attrezzi, se non autorizzati; - non depositare materiali non strettamente connessi alla coltivazione del terreno, né materiali inquinanti o altrimenti nocivi; - non allevare animali di bassa corte; - smaltire direttamente sul posto i residui della coltivazione attraverso il compostaggio del rifiuto

organico. Nella progettazione e nell’allestimento di orti urbani, al fine di una corretta ed ottimale localizzazione, è preferibile far cadere la scelta su di una giacitura ottimale in relazione al contesto microambientale

in essere, quella che possa permettere l’alternanza di ore di luce e di buio in un rapporto variabile in

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correlazione con l’alternanza delle stagioni. L'accesso agli orti urbani e periurbani deve essere

garantito sia ai proprietari, diretti interessati alla coltivazione, sia all’esterno per gli eventuali fruitori. È auspicabile uno o più accessi sia pedonali che carrabili, anche per i soggetti diversamente abili, corredati da segnaletica orizzontale e verticale. Ai rispettivi accessi alcune bacheche devono indicare

chiaramente gli orari di apertura e chiusura dell’area di accesso ai fruitori e la merce disponibile quel giorno, le eventuali specie ortoflorofrutticole disponibili in quel determinato periodo dell’anno o il piano di distribuzione settimanale dei prodotti. La superficie necessaria dipende ovviamente dallo spazio disponibile e dalle singole esigenze: indicativamente, 40 mq di terreno correttamente coltivati riescono a soddisfare, nel periodo estivo di piena produzione, le esigenze di una famiglia composta da 4 persone. Le recinzioni dei terreni da adibire ad orti urbani devono essere realizzate nel rispetto delle

caratteristiche riportate nell’art. 72 del presente regolamento.

Art. 81 Parchi e percorsi in territorio rurale

Ogni eventuale nuovo progetto di trasformazione ricadente in queste aree deve essere coerente al disegno di insieme e con la trama del paesaggio e quindi corredato da idonee analisi paesaggistiche

che dimostrino la volontà di salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti, ecologico-

ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive. Gli interventi dovranno altresì osservare le Linee guida del PPTR: 4.4.1 (Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette), 4.4.3. (Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane), 4.4.4. (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia), 4.4.6. (Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali).

Art. 82 Tutela del suolo e del sottosuolo

Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la

salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le normative vigenti in materia, le prescrizioni del presente articolo, le buone regole dell'arte del costruire e le norme del Regolamento di Igiene vigenti. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto ad infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve

essere operato un sufficiente drenaggio e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che

l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per

capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la

posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

82.1 Gestione del materiale di scavo

E’ sottratto al campo di applicazione delle disposizioni in materia di rifiuti il suolo non contaminato e

altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato. L’utilizzazione del suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso

dell’attività di costruzione in sito diverso da quello in cui è stato scavato è subordinato alla disciplina

dei sottoprodotti di cui all’articolo 183, c. 1, lett. p), e all’articolo 186, c. 1, del TUA. Al fine di utilizzare nello stesso sito il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale

scavato nel corso dell’attività di costruzione, lo stato di non contaminazione (“non contaminato”) e

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naturalità (“stato naturale”) è accertato e attestato in sede di progettazione da professionista

specialista mediante relazione ambientale contenente perlomeno l’analisi geologica del sito, l’analisi storica dei fattori antropici di contaminazione del sito e l’analisi qualitativa dei pertinenti detrattori ambientali. Qualora l’analisi storica dei fattori antropici di contaminazione del sito e l’analisi qualitativa dei pertinenti detrattori ambientali forniscano elementi che stabiliscano, ancorché in modo euristico, la

plausibile contaminazione del sito, sarà necessario procedere, al fine di accertare la veridicità, o

meno, delle ipotesi, ai test di cessione su un opportuno numero di campioni.

82.2 Gestione dei materiali di demolizione e/o costruzione

I materiali derivanti da attività di demolizione o costruzione sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo

183, c. 4, lett. b), del TUA. I materiali provenienti da attività di demolizione possono essere riutilizzati nello stesso od in diverso

ciclo produttivo previo preventivo test di cessione degli stessi, in conformità al d.m. 5 febbraio 1998, intitolato “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero

ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, in modo da non recare

pregiudizio all’ambiente.

82.3 Bilancio di produzione di materiale da scavo e/o da demolizione e/o rifiuti

I progetti riferiti alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione

straordinaria di opere, sia di interesse pubblico che privato, per la cui realizzazione è previsto il rilascio

di PdC o la presentazione DIA di inizio attività o la SCIA, devono allegare alla domanda un elaborato

che indichi il bilancio di produzione (espresso in m3) di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti, indicando specificatamente: a) le quantità di materiale da scavo e materiali che risultano da demolizione e costruzione che

verranno destinati al riutilizzo all’interno del cantiere; b) le quantità di materiale da scavo in eccedenza da avviare ad altri utilizzi; c) le quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di riciclaggio o,

in ultima analisi, in discarica, indicandone la destinazione (ubicazione e tipologie di impianto). I progetti dovranno altresì riportare l’indicazione degli eventuali depositi già attrezzati a servizio del cantiere, con la specificazione delle modalità di gestione dei flussi di materiali e rifiuti in entrata ed in

uscita, nonché l’elenco delle attrezzature utilizzate per tali operazioni.

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CAPO IV – INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Art. 83 Approvvigionamento idrico

E’ fatto obbligo per ogni edificio a destinazione residenziale, o ad esso assimilabile, o comunque

produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari. Nel caso di fabbricati multipiano, l'impianto centralizzato di acqua potabile deve essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i piani alti dell'edificio. Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l’insufficienza di dotazione di acqua potabile è

causa di inagibilità. In tal senso, la richiesta del certificato di agibilità deve risultare integrata da

dichiarazione attestante che l’edificio è approvvigionato di acqua potabile nella quantità necessaria

alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili. I contatori della rete idrica, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono possibilmente

essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio.

Art. 84 Depurazione e smaltimento delle acque

Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta

ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi. Le acque reflue domestiche o ad esse assimilate debbono essere convogliate nella fognatura

comunale secondo le vigenti normative inerenti il trattamento delle acque reflue e la protezione

dall'inquinamento. Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue debbono essere costruiti a regola d'arte e

conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento. Le acque meteoriche non devono essere immesse nelle reti di smaltimento delle acque reflue

fognanti. Quelle di prima pioggia devono essere convogliate in fogna bianca, mentre le altre acque

meteoriche devono essere smaltite nel rispetto della vigente normativa. Per gli edifici ubicati in aree

sprovviste di rete fognaria bianca devono osservarsi le vigenti normative. I liquami, le acque usate e le acque di scarico industriale devono essere smaltiti nel rispetto della

normativa vigente in materia.

84.1 Permeabilità degli spazi privati

La gestione dei deflussi superficiali in ambito urbano, anche per effetto dei cambiamenti climatici in

atto, necessita di interventi finalizzati all'attuazione "in situ" del principio di invarianza idraulica (fig. W) attraverso: la conservazione e/o il ripristino di aree permeabili; il contenimento dei deflussi superficiali; il ripristino della funzione di filtraggio naturale dei suoli per favorire la ricarica delle falde

acquifere.

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fig. 7 Invarianza idraulica: gestione delle acque pluviali

Art. 85 Spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati Nel caso di progetti di nuove costruzioni o di demolizione e ricostruzione, devono essere individuati spazi destinati esclusivamente all’ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani all'interno degli edifici e nelle relative aree pertinenziali. L’ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla destinazione d’uso

dell’immobile e al numero di utenti previsti e/o insediati, devono essere concordati in fase

progettuale con l’ente gestore del servizio e devono essere opportunamente mitigati al fine di nascondere, per quanto possibile, alla vista i contenitori, in relazione alle caratteristiche

architettoniche e/o del contesto di inserimento, anche ricorrendo all’utilizzo di specie vegetali. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi facilmente

accessibili dai mezzi di raccolta e di lavaggio.

Art. 86 Distribuzione dell’energia elettrica

La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in materia. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non

vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.

Art. 87 Distribuzione del gas

La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente in materia. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non

vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti per legge. Tutti gli impianti di riscaldamento, centralizzati per edifici o per gruppi di edifici, devono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici.

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Art. 88 Infrastrutture elettriche per ricarica veicoli Ai sensi della normativa vigente in materia, il progetto di nuove costruzioni deve prevedere la

predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica di veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o

scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali e non. Negli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a

500 mq e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, nonché per gli interventi di ristrutturazione degli stessi dovrà essere prevista, ai fini del conseguimento del titolo

abilitativo edilizio la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture

elettriche per la ricarica dei veicoli. Relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, le

infrastrutture elettriche devono essere predisposte per un numero di spazi a parcheggio e box auto

non inferiore al 20% di quelli totali.

Art. 89 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

La produzione di energia da fonti rinnovabili per tutti gli edifici di tipo residenziale e non residenziale

deve avvenire obbligatoriamente nella misura minima prevista dalla vigente normativa di riferimento. Le leggi e i regolamenti regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle prescritte autorizzazioni per le diverse tipologie di infrastrutture tecnologiche che si intende realizzare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la compatibilità di queste ultime con i siti di installazione. Nei nuovi piani urbanistici esecutivi è possibile prevedere sistemi di teleriscaldamento nell’ambito

della progettazione delle opere di urbanizzazione, a servizio dei nuovi insediamenti, secondo le

tecnologie previste dalle direttive comunitarie e dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti. Si dovranno comunque osservare le Linee Guida 4.4.1 – parte prima (Linee guida sulla progettazione e

localizzazione di impianti di energie rinnovabili) e 4.4.1. – parte seconda (Componenti di paesaggio e

impianti di energie rinnovabili) del PPTR.

Art. 90 Impianti per teleradiocomunicazioni

La regolamentazione degli impianti per radiotelecomunicazioni è definita dal Comune ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

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CAPO V – RECUPERO URBANO, QUALITA’ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Art. 91 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree di servizio degli stessi devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l’estetica e il decoro dell’ambiente. Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni bisogna tener conto degli edifici limitrofi nel senso che

bisogna tendere ad un decoroso livellamento di altezze delle quote di imposta dei solai e delle

aperture. Vanno inoltre preferibilmente rispettati gli allineamenti delle fronti stradali esistenti se non

diversamente stabilito dalle norme tecniche dello strumento urbanistico generale comunale. Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su

spazi pubblici e privati, anche se interni all’edificio e tutte le opere ad esso attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate in modo da rispettare le caratteristiche architettoniche e

decorative degli edifici circostanti e fronteggianti. Deve inoltre essere assicurato l’uso di materiali e

cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo. Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in

appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica. Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale

conservazione, in relazione al decoro e all’estetica dell’ambiente. Ogni proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e coloritura

delle facciate e delle recinzioni. Quando i fronti di un fabbricato sono indecorose, il Dirigente dell’Ufficio tecnico, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma. Tutti i lotti liberi da costruzioni ricadenti all'interno del centro abitato dovranno essere recintati secondo le modalità contenute nel presente regolamento e mantenuti in uno stato di normale

conservazione, in relazione al decoro e all’estetica dell’ambiente. Nel caso in cui il privato proprietario non provveda alla recinzione del lotto e/o non mantenga lo

stesso in uno stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all’estetica dell’ambiente, il Servizio Ambiente provvederà, di concerto al Servizio Assetto del territorio, a diffidare il privato

proprietario ad adempiere al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo, entro e non

oltre il termine massimo di 60 gg. Qualora il privato proprietario non provveda nel termine assegnato

a recintare il lotto e/o a mantenere lo stesso in uno stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all’estetica dell’ambiente, provvederà direttamente il Comune, con spese da porre a carico

del privato inadempiente. Resta salva in ogni caso l’applicazione della norma di cui all’art. 7 bis del d. lgs. n. 267/00.

Art. 92 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

Nel permettere le demolizioni o trasformazioni di immobili, che abbiano qualche pregio artistico o

storico, il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia può imporre speciali condizioni, vigilare sulla

esecuzione delle opere ed effettuare tutti i rilievi e calchi che riterrà opportuni nell'interesse della

storia e dell'arte, fatti salvi nulla osta e prescrizioni di altre eventuali autorità competenti.

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Art. 93 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati: a) aggetti e sporgenze superiori a cm 5 fino all’altezza di m 2,20 dal piano del marciapiede, e

aggetti superiori a cm 30 fino alla quota consentita per i balconi; b) porte, gelosie e persiane che si aprono all’esterno ad un’altezza inferiore a m 2,20 dal piano

stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m 2.50 se la strada ne è priva. Fanno eccezione le

porte di uscita di sicurezza imposte da norme di prevenzione incendi dei locali di uso pubblico. I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando

dette strade abbiano la larghezza non inferiore a m 6,00. L’aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m 3,50 dal piano di marciapiede, o

a m 4,50 dal piano stradale, se non è previsto un marciapiede di larghezza pari o superiore a quella

dell’aggetto. Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo

dell’aggetto. I balconi non devono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del distacco. Per gli aggetti su strada la luce del balcone non può superare la larghezza del marciapiede e

comunque il loro aggetto non può superare a m 1,50. I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m

5,00. La larghezza relativa al prospetto di verande non deve essere inferiore alla profondità delle stesse. Salvo quanto all'uopo previsto per le singole zone omogenee, dalla Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico, o di uso pubblico, sono vietati: a) aggetti e sporgenze superiori a cm 5 fino all'altezza di m.2.20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm 20 fino alla quota consentita per i balconi; b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad una altezza inferiore a m 2,20 dal piano

stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a mt 2,50 se la strada ne è priva. I balconi, le

pensiline, gli aggetti in genere sugli spazi pubblici non potranno essere realizzati ad altezza inferiore a

mt. 3,50 dal piano del marciapiede o, in mancanza dello stesso, a mt. 4,50 dal piano stradale. L’altezza è misurata al disotto delle mensole di sostegno o all’intradosso della soletta in assenza di mensole. La sporgenza dei balconi non potrà superare 1,50 m, oltre il perimetro della sagoma di massimo

ingombro del fabbricato e qualora si affaccino su suolo pubblico debbono essere previsti a una

distanza non inferiore a 0,75 m dal confine con i terzi, comunque nel rapporto di 1/10 della larghezza

stradale e, in ogni caso, dovrà essere contenuta entro la larghezza massima del marciapiede. Non

sono consentiti gli aggetti, sporgenze e balconi aventi sporto superiore a cm. 20 su strade di larghezza

inferiore a 6,00 ml. I balconi totalmente chiusi (bow-windows) aggettanti su spazi privati sono consentiti solo nel caso che

gli edifici prospicienti abbiano una distanza di mt.5 dal confine e distino non meno di mt. 10,00; non

devono essere superiori a 1/10 della distanza dai fabbricati prospicienti e comunque non superiori a

mt. 1,50. Per le sopraelevazioni possono essere realizzati gli sporti di lunghezza già assentita in deroga alle

limitazioni della superficie coperta e della sporgenza massima consentita. Nei soli casi in cui il distacco

tra fabbricati è superiore a mt. 10,00 l’ampiezza dello sporto dei soli balconi potrà essere consentito

sino a 1/10 dell’ampiezza del distacco e comunque non superiore a mt. 1,50. Sono vietati i balconi totalmente chiusi (bow-windows) prospicienti gli spazi pubblici.

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Sono vietati i setti verticali a tutta altezza sui balconi prospicienti gli spazi pubblici e privati fuori dal filo del fabbricato.

Art. 94 Allineamenti

L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata

rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad

una cortina più avanzata

Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione o di recinzione il concessionario è tenuto a

richiedere al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia la ricognizione della linea di confine con

gli spazi pubblici dell’area di pertinenza della costruzione oggetto di concessione, precisando nella

richiesta il nominativo del Direttore dei Lavori responsabile. Nell’esecuzione dell’opera il concessionario deve attenersi ai punti fissi di linea e di quota che gli sono comunicati entro quindici giorni dalla presentazione della domanda suddetta. Le operazioni di cui sopra sono eseguite da personale messo a disposizione dal concessionario e

dall’assuntore dei lavori sotto la direzione del personale preposto. Delle operazioni di cui al primo

comma è redatto apposito verbale dal rappresentante dell’Ufficio tecnico comunale che viene

sottoscritto anche dalle parti private per presa d’atto: una copia deve rimanere in cantiere. La mancata effettuazione della visita, da parte dei tecnici comunali, entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta, esime il richiedente da eventuali responsabilità circa l'ubicazione dell'opera, che comunque deve essere conforme al progetto approvato, ma non per eventuali altre inosservanze

rispetto al progetto approvato; in caso di inizio lavori le responsabilità di eventuali violazioni ricadono

anche sul Direttore dei Lavori. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata

rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad

una cortina più avanzata

Le costruzioni private non devono invadere con le proprie fondazioni il suolo pubblico, salvo formale

concessione. Dette costruzioni devono essere progettate e costruite in modo da non trasmettere

spinte orizzontali verso il suolo pubblico.

Art. 95 Piano del colore

Il piano del colore definisce e prescrive, anche sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio

esistente: a. gli elementi cromatici che debbano caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da

edificare in specifiche porzioni di territorio; b. le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti; c. il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori. In mancanza la buona pratica edilizia deve tener conto delle quinte murarie esistenti al fine di salvaguardare l'unitarietà cromatica dell'esistente. La tinteggiatura di un edificio va sempre comunicata al Comune.

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Art. 96 Coperture degli edifici Le coperture degli edifici devono essere facilmente accessibili. Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico che verso i cortili o altri spazi scoperti privati. Sono ammessi sottotetti abitabili, a condizione che l'altezza media sia non inferiore a m 2,70. In

nessun caso l'altezza minima deve essere inferiore a m 2,20. L'isolamento delle coperture dovrà

essere realizzato con camera d'aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale

a quella dei piani sottostanti. Alle presenti norme possono fare eccezione le sistemazioni relative al recupero di edifici esistenti: in

questo caso il Responsabile dello Sportello Unico stabilirà la compatibilità della soluzione complessiva

con l'eventuale carenza di qualcuna delle presenti condizioni.

Art. 97 Illuminazione pubblica

L'illuminazione esterna pubblica e privata di edifici, giardini, strade, piazze, etc, è soggetta alle

disposizioni in materia di contenimento di tutti i fenomeni di inquinamento luminoso e di risparmio

energetico. In particolare i professionisti incaricati della realizzazione dei progetti d'illuminazione, dovranno

corredare la relazione illustrativa, nella sezione relativa all'illuminazione, della seguente

documentazione: - Progetto illuminotecnico, di cui il professionista illuminotecnico se ne assume le responsabilità, certificandolo e dimostrandone con adeguata relazione tecnica la conformità alle leggi sopra riportate

ed alle normative tecniche di settore; - La misurazione fotometrica dell'apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale "Eulumdat" o analogo; le

stesse devono essere sottoscritte dal responsabile tecnico di laboratorio o di enti terzi, quali l’IMQ, circa la veridicità delle misure, e contenere inoltre le informazioni circa la tipologia di lampada

impiegata, e la posizione di misura; - Dichiarazione di conformità del progetto alle vigenti norme

A fine lavori gli installatori rilasciano la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione al progetto illuminotecnica. È compito del progettista verificare la corretta installazione degli apparecchi illuminanti e segnalarlo con adeguata comunicazione al comune anche se non direttamente coinvolto

nella direzione dei lavori. I progettisti abilitati a realizzare progetti d’illuminotecnica devono essere: - iscritti a ordini e collegi professionali, - indipendenti da legami con società produttrici di corpi illuminanti, o distributori dell'energia, - avere un curriculum specifico

Qualora l'impianto d'illuminazione fosse di "modesta entità" non è richiesta l'autorizzazione sindacale

ed il progetto illuminotecnico. In tal caso è sufficiente che al termine dei lavori d'installazione la società installatrice rilasci, agli uffici comunali competenti, la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione ai criteri delle

vigenti norme in materia con l'identificazione dei riferimenti alla specifica deroga al progetto

illuminotecnico.

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Art.98 Griglie ed intercapedini Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le

finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da

elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota

di automezzo e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni. Le griglie di aerazione possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono

essere munite di opportune difese. Le intercapedini collocate al di sotto del piano stradale e/o del piano di sistemazione esterna degli edifici dovranno avere ampiezza massima pari mt 1,50 e comunque nei limiti della larghezza del marciapiede laddove esistente.

Art. 99 Antenne e impianti\ di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici

E’ proibito inderogabilmente collocare o far sboccare sulle fronti dei fabbricati prospicienti sul suolo

pubblico, i condotti del fumo dei camini, dei caloriferi o dello scarico dei motori a gas o a vapore. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria, idonee ad assicurare il benessere delle persone. Le prese d'aria, esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno m. 6,00 se su spazi pubblici. La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste

emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento. L'impianto di condizionamento deve essere dotato di strumentazione di tipo automatico per i controlli di sicurezza e di funzionamento. Gli alloggi debbono essere dotati d’impianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature

dell'aria interna comprese tra i 18° C e i 20° C, che deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli. E' vietato l'uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo a umido che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d'acqua. Il materiale che si raccoglie nei dispositivi di abbattimento o di depurazione dei fumi deve essere

periodicamente raccolto, asportato e consegnato per lo smaltimento, nel rispetto della normativa

vigente per la tipologia del rifiuto, ai servizi di nettezza urbana, separatamente da altri rifiuti e

racchiuso in sacchi impermeabili. All'interno dell'abitazione e vietata l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera per

uso sanitario e riscaldamento ambienti. Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni contenute in norme speciali in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle regole di buona tecnica documentate da

apposita dichiarazione su carta intestata dell'installatore, con relativa dichiarazione di conformità alle

stesse disposizioni di buona tecnica cui si è fatto riferimento. Le tubazioni di adduzione dell’acqua potabile devono essere esclusivamente di ferro zincato o altro

materiale non tossico. I condotti di scarico delle acque nere delle singole unità debbono essere muniti di sifone prima di raccordarsi con le colonne di scarico. Gli scarichi dovranno essere di materiale

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impermeabile, isolati da muri, ben saldati fra loro e di diametro conveniente. I tubi di condotta

principali e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas alle abitazioni, debbono essere

collocati esternamente agli alloggi: tanto i predetti tubi quanto quelli siti nell’interno delle abitazioni debbono essere collocati allo scoperto, in modo da riuscire facilmente ispezionabili. Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza

di almeno un metro dal confine. Questa norma è derogata limitatamente agli interventi previsti nelle

zone di tutela storica. I focolai, le stufe, le caldaie etc., saranno poste sopra volte in muratura o sopra materiali incombustibili. Ogni apparecchio di combustione avrà una propria canna fumaria, isolate dalle altre, prolungatesi oltre il tetto per almeno un metro e terminante con un fumaiolo in muratura o di altro

materiale idoneo, salvo l’uso consentito di canne ramificate. Nei tratti di attraversamento del tetto, dei solai o di altre strutture infiammabili, i condotti di fumo o

di calore debbono essere isolati con una contro canna, un’intercapedine di almeno cm 3 per la

circolazione dell’aria. E’ vietato far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo

con tubi esterni ai muri prospicienti il suolo pubblico. Il vapore che si scarica da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti dalle motrici, debbono scaricarsi attraverso il camino

del fumo od altri a mezzo di appositi altri tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti. Le condutture e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas

nell’interno degli edifici debbono essere collocati esternamente alle pareti e riuscire facilmente

controllabili. E’ comunque vietato collocare tubi del gas nel vano delle scale. Le condutture e gli impianti elettrici risponderanno alle norme e prescrizioni di sicurezza vigenti. Nello scantinato i locali caldaia per il riscaldamento, motori ascensori ed altri eventuali servizi della casa debbono essere

muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l’esterno. Tutti gli edifici devono essere allacciati alla rete della pubblica fognatura urbana. Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti tipo Imhoff.

Art. 100 Serramenti esterni degli edifici

Per qualunque tipologia di intervento sulle facciate, le opere di finitura o di sostituzione riguardanti la

ricoloritura, gli infissi esterni, le ringhiere, gli elementi architettonici e decorativi, devono riguardare

l’intera facciata e non parti di essa; in caso contrario sono consentiti solo i ripristini, sostituzioni e/o

coloriture uguali a quelle esistenti, delle sole parti danneggiate. Il progetto o la semplice comunicazione, per le opere che interessano l’intera facciata, deve essere

corredato, oltre che dalla documentazione fotografica, anche da una relazione riguardante il colore, gli strati o i diversi colori esistenti, quelli da utilizzare e la relativa campionatura (tranne nel caso di colore bianco – calce). Analogamente vanno descritti il tipo di infissi esterni, esistenti e da utilizzare, le ringhiere, gli elementi architettonici e decorativi e comunque nel rispetto delle norme tecniche del Piano Particolareggiato

di Recupero del Centro Storico, approvato con D.C.C. n. 29 del 25 maggio 2005.

Art. 101 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe, devono essere studiate in funzione dell'insieme

dei prospetti degli edifici e devono inserirsi nell'assetto urbano con materiali, colori e forme in

relazione al carattere dell'edificio e dell'ambiente. Il provvedimento autorizzatorio e per

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l’effettuazione della pubblicità, deve essere richiesto in conformità alle disposizioni del Decreto

Legislativo 15/11/1993 n. 507 e s.m.i., nonché del Codice della Strada e del suo regolamento. La sostituzione di vetrine o insegne di particolare pregio storico o di notevole rilevanza al fine della

caratterizzazione dell'ambiente dovrà essere preceduta da apposita domanda al Comune che rilascerà

autorizzazione sulla soluzione proposta per la sostituzione. Gli aggetti massimi delle mostre, vetrine

ecc. non debbono oltrepassare, in via ordinaria, cm 5 dall'allineamento stradale; le cornici superiore

delle mostre e delle vetrine, poste almeno a tre metri dal piano stradale, potranno aggettare cm 15 in

più rispetto alla sporgenza ordinaria. I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i portici eseguiti a cura dei privati devono essere lastricati o ripristinati con materiali scelti in accordo con i competenti uffici del Comune. E' prescritta l'adozione di parapetti o comunque di opere di riparo, per cortili, altane, ballatoi, terrazze ecc., comunque accessibili, che prospettino su terreni, rampe, parte di edifici poste ad una quota inferiore, con dislivello maggiore di cm 50.

Art. 102 Cartelloni pubblicitari

E' vietato, senza autorizzazione, collocare strutture di qualsiasi genere fuori dalle botteghe e degli edifici prospicienti le strade, anche a scopo di pubblicità. Il rilascio del permesso ha luogo dietro

presentazione di una domanda corredata dal tipo di cartello o oggetto con disegno o fotografia, e

riscontrata la sua confacenza al decoro ed al carattere della località. Per la pubblicità mediante

cartelloni su pali entro terreno o proprietà private visibili dalle strade pubbliche o dalle linee

ferroviarie, indipendentemente dalle autorizzazioni riservate ad altri Enti o ai sensi della legge

29.6.1939 n. 1497 per le zone vincolate, necessaria l'autorizzazione, che sarà accordata quando risulti accertato in base a presentazione di disegni e fotografie, che l'aspetto ambientale della località non

resti in alcun modo turbato. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di installare tabelloni pubblicitari, di qualunque tipo, che eccedano la superficie di 6,00 mq e le dimensioni di mt. 2,00 x

3,00. Il provvedimento autorizzatorio e per l’effettuazione della pubblicità, deve essere richiesto in

conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e s.m.i., nonché del Codice

della Strada e del suo regolamento

Art.103 Beni culturali e edifici storici

Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente. Anche in mancanza di vincoli regolarmente costituiti, per la tutela

dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali in genere, al fine di non sconvolgere il tradizionale

assetto dell'ambiente costruito e di quello naturale, il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, può adottare tutte le possibili cautele per valutare ogni proposta di inserimento o di trasformazione

nei suoi principali e secondari aspetti di: massa, linea, colori, materiali e opere a verde.

Art. 104 Cimiteri monumentali e storici

Oltre agli obblighi di legge in materia di protezione delle bellezze naturali e di tutela del patrimonio

storico, artistico e archeologico, il Responsabile del servizio può richiedere il preventivo parere degli organi competenti (Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, Regione) per tutte le opere

previste dai precedenti articoli e ricadenti:

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a) nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati del territorio, ancorché

non vincolate; b) nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con preesistenze storico-artistiche o

archeologiche, ancorché non vincolate.

Art. 105 Requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

In relazione alla loro destinazione d'uso le costruzioni dovranno rispettare tutte le norme vigenti ed in

particolare norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, impiantistiche, ambientali e di efficienza energetica. Per i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie soggetti al regolamento di prevenzione

incendi, devono essere presentati in sede di progetto tutta la documentazione prevista dalla

legislazione vigente.

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CAPO VI – ELEMENTI COSTRUTTIVI

Art. 106 Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l’abbattimento di

barriere architettoniche

Le barriere architettoniche sono definite dall'articolo 2 del DM 14 giugno 1989, n. 236. Nelle sistemazioni e costruzioni di spazi e di edifici privati e pubblici o destinati ad uso pubblico o

comunque accessibili al pubblico dovranno essere osservate le disposizioni di cui al DPR 24 luglio

1996, n. 503, nonché, per quanto riguarda la normativa tecnica, quelle di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236. Le norme di cui al presente articolo si applicano fatte salve le esigenze di conservazione dettate da

vincoli storici o monumentali (con riguardo alle quali dovranno essere individuate e proposte, a cura

degli interessati, le soluzioni possibili in relazione alle caratteristiche tutelate dal vincolo) nonché

quelle di fruizione degli spazi pubblici, così che sono da considerarsi in genere non consentiti interventi che prevedano rampe su marciapiedi e/o spazi pubblici.

Art. 107 Coperture, canali di gronda e pluviali

La copertura, sia essa realizzata con tetto piano e con tetto a falda, deve essere sempre eseguita in

modo da avere un adeguato grado di coibenza termica. Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm. 8, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali. Le condotte di cui al primo comma, non devono avere aperture e interruzioni di sorta nel loro

percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti. Le giunte dei tubi debbono essere a perfetta tenuta. È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, di bagni e di qualsiasi liquido

di altra origine.

Art. 108 Strade e passaggi privati e cortili

La costruzione ed apertura al privato e/o pubblico transito di strade, di passaggi privati è soggetta

all’autorizzazione dell’Autorità competente che ha facoltà di concedere o negare tal autorizzazione, in

relazione alle esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. Sulla scorta di tali elementi saranno definite anche le caratteristiche dell’opera. E’ vietato il deflusso delle acque piovane verso la carreggiata stradale, se non adeguatamente

regimato nel rispetto della relativa autorizzazione da rilasciarsi a cura dell’Autorità competente. Al livello del piano terra delle facciate prospicienti cortili o comunque spazi privati comuni e/o di uso o

passaggio comune non è consentito posizionare unità esterne relative ad impianti di raffrescamento e

di climatizzazione invernale, o comunque apparati tecnologici, se non previa nulla osta degli aventi diritto all’uso e/o al passaggio nel cortile

Art. 109 Disciplina degli spazi interni

109.1 Definizione degli spazi interni

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Si definiscono spazi interni le aree scoperte circondate da pareti di edifici, finestrate o non finestrate, per una lunghezza superiore ai 3/4 del loro perimetro. Agli spazi interni non si applicano le norme in materia di distanze tra edifici, fermo restando che nella

progettazione degli edifici di nuova costruzione gli stessi dovranno essere conformi alla seguente

classificazione: ampio cortile, patio, cortile, chiostrina e cavedio. La classificazione di cui al comma 2 non si applica per interventi edilizi su edifici esistenti. Ai fini della individuazione degli spazi interni di edifici esistenti si applica la sola definizione di cui al comma 1.

109.2 Ampio cortile

Si definisce ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l’altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di metri 25,00.

109.3 Patio

Si definisce patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano di un edificio a più

piani, con normali minime non inferiori a metri 6,00, e pareti circostanti di altezza non superiore a

metri 4,00.

109.4 Cortile

Si definisce cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è non

inferiore a metri 8,00 e la superficie del pavimento non inferiore a 1/5 della somma delle superfici delle pareti che lo circondano.

109.5 Chiostrina

Si definisce chiostrina uno spazio interno di superficie minima non inferiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a metri 20,00 e con una normale minima davanti ad

ogni finestra non inferiore a metri 3,00.

109.6 Cavedio

Si definisce cavedio uno spazio interno di superficie minima inferiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, indipendentemente dall’altezza delle stesse, e con una normale minima davanti ad ogni finestra inferiore a metri 3,00.

Art. 110 Prescrizioni igienico sanitarie correlate agli spazi interni

Negli spazi interni definiti ampio cortile e patio possono affacciare ambienti di qualunque

destinazione. Nell' ampio cortile possono esservi opere di pertinenza degli edifici, ivi compresi gli impianti tecnologici. Negli spazi interni definiti chiostrine possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali e

bagni. Negli spazi interni definiti chiostrine non vi possono essere sporgenze o rientranze, ad eccezione di tende. Negli spazi interni definiti cavedi non vi possono essere sporgenze o rientranze di qualsivoglia genere.

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Art. 111 Interventi ammessi negli spazi interni di edifici esistenti

Negli spazi interni è consentito il parcheggio dei veicoli e l’installazione di opere di copertura dei parcheggi nel solo caso in cui il progetto sia corredato del parere della azienda sanitaria competente

nel territorio e, se del caso, del parere in materia di conformità rispetto alle norme di prevenzione

incendi. Negli spazi interni non sono consentiti muri di recinzione, se non completamente traforati o

translucidi, e per la altezza del solo piano terreno. Sono altresì ammessi interventi: a) parziali di sistemazione a giardino; b) relativi ad opere per lo smaltimento delle acque meteoriche; c) consistenti nella installazione di vasi, fontane e fioriere. Negli spazi interni definiti chiostrine e cavedi sono ammesse opere di adeguamento degli edifici esistenti allorché le stesse: g) siano finalizzate alla eliminazione di barriere architettoniche mediante interventi di montaggio di

scale e ascensori con strutture in acciaio e vetro; h) non rechino pregiudizio alle condizioni di aerazione diretta e illuminazione dei vani che vi si

affacciano.

Art. 112 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme

tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale generale o esecutivo. Le sistemazioni esterne delle aree di pertinenza dei fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti e delle altre superfici non

occupate dagli edifici concorrono al corretto inserimento degli edifici nel contesto urbano e alla sua

valorizzazione. Gli edifici e le aree libere di pertinenza nel territorio urbano ed extraurbano devono essere mantenuti a cura del Titolare responsabile dell'immobile, nel rispetto delle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

Art. 113 Edilizia rurale. Qualifiche imprenditoriali in agricoltura

Sono giuridicamente riconosciute le seguenti qualifiche imprenditoriali in agricoltura: a) imprenditore agricolo professionale (nel seguito denominato “IAP”)di cui al d.lgs. 29 marzo 2004,

n. 99, come modificato e integrato con d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101; b) coltivatore diretto di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454. Si intendono integralmente recepite nel presente regolamento le definizioni e le disposizioni di cui: a) alle norme richiamate al comma 1; b) alla DDS/ALI 30 agosto 2007, n. 356, e alla DDS/ALI 3 luglio 2008, n. 296, pubblicate,

rispettivamente, nel B.U.R.P. n. 132 del 20 settembre 2007 e nel B.U.R.P. n. 296 del 3 luglio 2008, le successive modificazioni.

Ai sensi dell’art. 1 del comma 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, come modificato e integrato con d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, l’UPA accerta “ad ogni effetto”, quindi anche per gli effetti in materia di edilizia ed urbanistica, il possesso dei requisiti di IAP.

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Ai sensi della DDS/ALI 30 agosto 2007, n. 356 il riconoscimento della qualifica di IAP è ottenuto, in

presenza dei necessari requisiti, mediante domanda all’Ufficio Provinciale Alimentazione competente

per territorio.

Art. 114 Costruzione edifici con funzioni agricole

114.1 Disposizioni per i soggetti aventi qualifica imprenditoriale

Nei contesti rurali, la nuova costruzione di impianti e attrezzature per la produzione agricola e per

l’allevamento, impianti produttivi agro-alimentari e agriturismo è consentita solo ai soggetti che

abbiano la qualifica di IAP. Il soggetto avente titolo a presentare domanda di PdC deve esibire l’attestato di IAP rilasciato

dall’Ufficio Provinciale per l’Agricoltura (“UPA”); a) l’intervento deve essere corredato dell’attestazione di idoneità tecnico produttiva (“ITP”) rilasciata

dall’Ufficio Provinciale per l’Agricoltura (“UPA”); b) che l’intervento deve essere compatibile con i vincoli e le prescrizioni di natura territoriale. Nei casi di cui al comma 1 il rilascio del PdC resta subordinato alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari del vincolo di pertinenzialità dell’intervento oggetto del PdC medesimo alla esistente

azienda agricola. La trascrizione di cui al comma 2 deve dare atto del divieto di cambio di destinazione d’uso e del divieto di eliminazione del vincolo di pertinenzialità anche in caso di trasferimento dell’azienda nei dieci anni successivi al rilascio del certificato di agibilità. Nei casi di cui al comma 1 il rilascio del PdC non è soggetto a contributo di costruzione allorché il titolare del PdC medesimo sia in possesso della qualifica di IAP. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, c. 1, lett. c), del TU e agli interventi di ampliamento.

114.2 Disposizioni per i soggetti non aventi qualifica imprenditoriale

Nelle zone agricole, la nuova costruzione di impianti e attrezzature per la produzione agricola

finalizzata all’autoconsumo o al baratto familiare non è consentita a soggetti che non abbiano la

qualifica di IAP. Nelle zone agricole è consentita, nel rispetto delle NTA, l’abitazione rurale alle seguenti condizioni: a) le opere si devono inserire nell’andamento naturale del terreno, mediante un accurato studio

della funzionalità dei manufatti che consenta di limitare le modifiche della morfologia del suolo; b) le opere si devono inserire armonicamente, dando luogo ad un assetto finale con eventuale

sistemazione vegetazionale mediante impiego di specie autoctone; c) la configurazione volumetrica e i materiali dovranno relazionarsi con il contesto; d) le superfici devono essere conformi alle disposizioni delle NTA del vigente strumento urbanistico. Correlativamente al: a) comma 2, lett. a), è comunque obbligatorio limitare le opere interrate al solo sistema fondale e

alle cisterne per uso irriguo, oltre agli impianti termici e tecnologici; b) al comma 2, lett. c), sono comunque da escludersi le pertinenze di carattere residenziale (piscine,

parcheggi coperti, ecc.), mentre sono consentiti tutti i tipi di struttura portante anche se sono

preferibili strutture in muratura portante, in pietra o tufo, con copertura a volte,anch’essa in

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pietra o tufo, o le strutture rivestite con tali materiali e/o tinteggiate a latte di calce, oltre che i pergolati e/o porticati realizzati con strutture metalliche o strutture in legno.

Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a contributo di costruzione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia e

di ampliamento.

Art.115 Piscine

Le piscine sono opere di pertinenza degli edifici e sono strutture atte a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità. La loro realizzazione

deve rispettare le indicazioni di seguito riportate: - rispettare le norme UNI EN 16582-1, UNI EN 16582-2 nonché, in relazione al caso di specie, UNI EN

16582-3; - i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti nell’ambito dei locali presenti all’interno dell’edificio esistente o di progetto; - gli eventuali spogliatoi devono essere reperiti nell’ambito dei locali presenti all’interno dell’edificio

esistente o di progetto; - le piscine devono essere realizzate completamente interrate e scoperte; nelle zone terrazzate o di pendio, comprovata l’impossibilità tecnica di realizzarle interrate, sono consentite seminterrate fino

ad un massimo di cm. 90, misurato dal bordo superiore della piscina al piano di campagna originario. Al fine di minimizzare l’impatto visivo sul paesaggio dovranno essere previsti idonei sistemi di raccordo per mitigare la sporgenza; - l’approvvigionamento idrico per l’alimentazione delle vasche e lo scarico delle acque sono

comunque soggetti al parere dell’Azienda Sanitaria Locale; - devono esser dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e devono limitare per quanto

possibile l’uso di acqua proveniente dall’acquedotto

Le piscine con sponde ripide devono prevedere la dotazione di idonee rampe di risalita per la piccola

fauna che potesse cadervi dentro. L’installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto

costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la

stagione estiva.

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TITOLO IV – VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 116 Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e durante l’esecuzione dei lavori

La vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è esercitata secondo quanto

disposto dagli articoli 27 e 28 del DPR n.380/2001 e s.m.i. La vigilanza è esercitata dai funzionari ed agenti municipali delegati dal Sindaco, i quali hanno libero

accesso agli immobili. A tale scopo, in cantiere devono essere tenuti a disposizione dei funzionari ed agenti comunali il permesso di costruire con i disegni di progetto o copia degli stessi con dichiarazione di conformità agli originali. Ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non

sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, i funzionari o agenti municipali ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 117 Irrogazione delle sanzioni e procedure

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nonché alle prescrizioni contenute nel PdC, sempre che non concretizzino fattispecie rilevanti ai fini penali, né siano perseguibili ai sensi della LU, sono assoggettate alle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, intitolata

“Modifiche al sistema penale”, le quali sono irrogate ai sensi del articolo 7-bis del TUEL. Le procedure per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono attivate dal Servizio 4 – Assetto

del Territorio di concerto, nel caso di inottemperanza, con il Servizio 6. Il controllo in materia di attività edilizia è di competenza del Servizio 4 – Assetto del Territorio.

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TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 118 Validità

Il presente regolamento diviene efficace a seguito di approvazione da parte del consiglio comunale. Il presente regolamento verrà applicato su tutti gli interventi edilizi la cui pratica è depositata il giorno

seguente alla data di approvazione e pubblicazione della delibera di approvazione.

Art. 119 Modifiche

Le modifiche al presente regolamento relative ad aspetti procedimentali e quelli derivanti da

variazioni normative saranno effettuate mediante determina dirigenziale.

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ALLEGATO

REQUISITI OBBLIGATORI

Tra i requisiti obbligatori si rileva la prescrizione dell’Allegato 3 del D.Lvo n. 28 del 03.03.2011.

IMPIANTI INSTALLATI

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE

Descrizione sintetica: Installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile

Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di

energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto

della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio

2012 al 31 dicembre 2013; b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio

2014 al 31 dicembre 2016; c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che

producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la

produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o

all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente

formula: P = 1/K * S

Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un

coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori: I. K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal

31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; II. K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal

1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; III. K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal

1° gennaio 2017. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo

stesso orientamento della falda. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la

fornitura di acqua calda sanitaria. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%.

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L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando

la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

REQUISITI VOLONTARI INCENTIVANTI

Al fine di minimizzare i consumi energetici e gli impatti ambientali derivanti dalle costruzioni edilizie e

migliorare il confort ambientale interno, sono stati individuati ulteriori requisiti prestazionali, non

aventi carattere prescrittivo, ma incentivante con misure nell’ambito della disciplina degli oneri concessori.

Tali requisiti, descritti in singole schede esplicative, riguardano i seguenti aspetti:

PRESTAZIONE DELL’EDIFICIO

SCHEDA 1: Orientamento dell’edificio e disposizione dei locali interni SCHEDA 2: Trasmittanza dell’involucro edilizio

SCHEDA 3: Inerzia termica dell’involucro edilizio

SCHEDA 4: Ombreggiamento estivo e irraggiamento invernale delle superfici trasparenti SCHEDA 5: EPi – Indice di prestazione energetica

SCHEDA 6: Sistemi di produzione calore ad alto rendimento regolazione locale della temperatura

dell’aria

IMPIANTI INSTALLATI SCHEDA 7: Impianto di riscaldamento e raffrescamento ambienti con sistemi radianti SCHEDA 8: Fonti rinnovabili per copertura del fabbisogno acqua calda sanitaria

SCHEDA 9: Impianti fotovoltaici SCHEDA 10: Altri tipi di fonti energetiche rinnovabili

Ogni requisito prevede uno o più punteggi correlati al grado di prestazione raggiunto. In sede di

presentazione della domanda di incentivo nell’ambito della disciplina degli oneri concessori, il progettista dovrà asseverare che le opere sono progettate conformemente ai requisiti per i quali si richiede l’incentivo. Per ottenere l’ammissione all’incentivo, inoltre, il progetto dovrà risultare conforme a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa energetico-ambientale sovraordinata. Gli incentivi di cui sopra

risultano applicabili salvo l’introduzione di norme sovraordinate che rendano obbligatori i requisiti prestazionali contenuti nelle schede del presente Allegato. Con disposizione dirigenziale le schede

potranno essere variate per consentire il mero adeguamento all’evoluzione della normativa

sovraordinata e tecnica mentre l’Appendice potrà essere integrata o modificata in relazione agli sviluppi tecnico-progettuali della disciplina. Gli incentivi volontari di questa sezione, relativi alla

riduzione del contributo di costruzione, non possono essere accumulati con gli incentivi previsti dall’art. 12, comma 1, del D. Lvo n. 28 del 03.03.2011 , relativi ai bonus volumetrici.

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