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Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it 1 Orario di lavoro personale direttivo ccnl metalmeccanici Il quesito . 2) Un altro aspetto che Lei mi sottopone concerne le ore di lavoro straordinario svolte dal lunedì al venerdì nonché lo svolgimento di attività lavorativa durante il sabato e la domenica, giorni in cui, per esigenze aziendali produttive, capita che Lei debba essere in ufficio. Dal foglio presenze, che Le viene consegnato a fine mese con la busta paga, Lei mi riferisce che l’orario di lavoro risulta sempre lo stesso, ovvero dal lunedì al venerdì viene indicata la Sua presenza per otto ore, mentre il sabato e la domenica viene considerato sempre assente. Lei evidenzia che, in primo luogo, non compaiono le ore straordinarie lavorate dal lunedì al venerdì, sebbene, spesso, abbia lavorato ben più di 8 ore al giorno. In secondo luogo, sul foglio presenze, non figurano le ore lavorate di sabato e/o di domenica, giornate in cui, invece, talvolta accade che Lei abbia lavorato. Mi rappresenta, inoltre, di essersi rivolto, a tale proposito, all ’Ufficio Personale il quale Le avrebbe spiegato che, essendo inquadrato con il settimo livello, le ore straordinarie non vengono retribuite in quanto ricomprese già, in origine, nelle retribuzione che Le viene corrisposta e che un tanto varrebbe anche nel caso di svolgimento di attività lavorativa di sabato e/o di domenica. Lei chiede, pertanto, di verificare se sia legittima la mancata corresponsione delle ore di lavoro straordinario svolto dal lunedì al venerdì così come dello svolgimento di attività lavorativa nei giorni di sabato e/o di domenica. Mi viene, inoltre prodotta la seguente documentazione: 1) contratto di assunzione. Parere . 2) Per quanto attiene al secondo quesito posto, è da premettere che il 7° livello del CCNL Metalmeccanici è considerato quale impiegato direttivo e, di conseguenza, rientra nella categoria di lavoratori che non sono sottoposti a vincoli di orario; pertanto, le ore eccedenti l'orario contrattuale non vengono retribuite.

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1

Orario di lavoro personale direttivo ccnl metalmeccanici

Il quesito.

2) Un altro aspetto che Lei mi sottopone concerne le ore di lavoro straordinario

svolte dal lunedì al venerdì nonché lo svolgimento di attività lavorativa durante il

sabato e la domenica, giorni in cui, per esigenze aziendali produttive, capita che Lei

debba essere in ufficio.

Dal foglio presenze, che Le viene consegnato a fine mese con la busta paga, Lei

mi riferisce che l’orario di lavoro risulta sempre lo stesso, ovvero dal lunedì al

venerdì viene indicata la Sua presenza per otto ore, mentre il sabato e la domenica

viene considerato sempre assente.

Lei evidenzia che, in primo luogo, non compaiono le ore straordinarie lavorate dal

lunedì al venerdì, sebbene, spesso, abbia lavorato ben più di 8 ore al giorno.

In secondo luogo, sul foglio presenze, non figurano le ore lavorate di sabato e/o di

domenica, giornate in cui, invece, talvolta accade che Lei abbia lavorato.

Mi rappresenta, inoltre, di essersi rivolto, a tale proposito, all’Ufficio Personale il

quale Le avrebbe spiegato che, essendo inquadrato con il settimo livello, le ore

straordinarie non vengono retribuite in quanto ricomprese già, in origine, nelle

retribuzione che Le viene corrisposta e che un tanto varrebbe anche nel caso di

svolgimento di attività lavorativa di sabato e/o di domenica.

Lei chiede, pertanto, di verificare se sia legittima la mancata corresponsione

delle ore di lavoro straordinario svolto dal lunedì al venerdì così come dello

svolgimento di attività lavorativa nei giorni di sabato e/o di domenica.

Mi viene, inoltre prodotta la seguente documentazione:

1) contratto di assunzione.

Parere.

2) Per quanto attiene al secondo quesito posto, è da premettere che il 7° livello del

CCNL Metalmeccanici è considerato quale impiegato direttivo e, di conseguenza,

rientra nella categoria di lavoratori che non sono sottoposti a vincoli di orario;

pertanto, le ore eccedenti l'orario contrattuale non vengono retribuite.

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Il personale dipendente con tale qualifica è espressamente escluso dalle norme in

tema di orario massimo normale di lavoro (art. 17, comma 5, D. L.vo 66/2003).

Infatti, svolgendo un’attività rilevante soprattutto da un punto di vista qualitativo,

piuttosto che quantitativo, il predetto personale non è soggetto all’osservanza di un

orario rigido di lavoro come accade per gli altri dipendenti.

Per quanto riguarda, in generale, l’attività svolta durante la settimana oltre l’orario

normale di lavoro, l’orientamento giurisprudenziale prevalente tende a riconoscere

il diritto al compenso per lavoro straordinario solo se al dirigente vengono richieste

prestazioni prolungate con carattere di continuità, oltre un certo limite da fissarsi in

rapporto alla necessaria tutela della salute e dell’integrità psicofisica garantita dalla

Costituzione a tutti i lavoratori.

Perché si possa parlare di orario di lavoro usurante è quindi indispensabile che la

prestazione lavorativa sia sistematicamente e non occasionalmente superiore a

quella normalmente esigibile ( e sempreché il superamento di tale limite sia dedotto

e provato dal dirigente: Cass. 14.02.2011, n. 3607).

Una maggiore tutela è prevista in caso di prestazione lavorativa nel giorno di riposo

settimanale, dal momento che il diritto irrinunciabile a una giornata di riposo, che

dovrebbe normalmente coincidere con la domenica, è sancito dal legislatore (art.

36 della Costituzione; art. 2109 del codice civile) per tutti i lavoratori compresi i

dirigenti, come è stato confermato anche dalla Corte costituzionale (sentenze n. 23

del 19 gennaio 1982 e n. 101 del 7 maggio 1975).

L’art.8, Sezione Quarta, Titolo III, rubricato “Riposo settimanale” del CCNL

Metalmeccanici Industria, a tale proposito, prevede che: “Il lavoratore ha diritto al

riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve

le deroghe e le disposizioni di legge. I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge,

lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana,

che deve essere prefissato.

Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la

domenica anche per coloro che lavorano a turni ed affinché i turni abbiano uno

svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì

alla domenica compresa.

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In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore

avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo,

alla maggiorazione stabilita - all'art. 7, del presente Titolo III - per il lavoro festivo.”

Pertanto, la norma prevede la possibilità del mancato godimento del riposo

domenicale da parte del dipendente e, in tal caso, prevede il diritto ad una

maggiorazione della retribuzione, ed al riposo compensativo in un termine

prestabilito.

Il riposo settimanale, dopo sei giorni consecutivi di lavoro, costituisce, infatti, un

diritto irrinunciabile del dipendente, garantito dagli articoli 36, comma. 3, Cost. e

2109 c.c., sicché, alla sua perdita, corrisponde il diritto del prestatore ad uno

specifico compenso, tenuto conto che la qualità del lavoro, ex art. 36 Cost., deve

essere valutata anche con riguardo al maggior costo personale che la prestazione

comporta per il lavoratore, con la conseguenza che in caso di lavoro nel settimo

giorno, con ritardata fruizione di riposo compensativo, il datore di lavoro ha l'obbligo

di corrispondere una specifica maggiorazione da considerarsi alla stregua di una

retribuzione differenziale (Cass., sez. un., 10.11.1982, n. 5923, in Foro it., 1983,1,

1967; Cass., sez. un., 8.10.1991, n. 10513, in Foro it., 1991,1, 2689; Cass. civ.

4.2.08 n. 2610:“La prestazione effettuata nel settimo giorno consecutivo di lavoro

esige, per la sua particolare onerosità, specifico compenso, da differenziarsi dal

(pur spettante) compenso del lavoro prestato nel giorno di domenica, e che non si

esaurisce in un distinto giorno di riposo dopo il settimo giorno consecutivo di lavoro.

Questo compenso, che ha natura di retribuzione, può essere espressamente

previsto dalla norma collettiva, come causalmente connesso alla prestazione resa

nel settimo giorno consecutivo di lavoro. Ove questa espressa previsione manchi, il

giudice, sulla base d'una motivata valutazione che tenga conto dell'onerosità della

prestazione lavorativa, determina la misura del compenso applicando come

parametro anche eventuali forme di retribuzione normativamente previste per istituti

affini, quale il compenso del lavoro domenicale, od altro".).

Tale maggiorazione, in assenza di specifica previsione della contrattazione

collettiva o di pattuizioni individuali, va determinata dal giudice con riferimento al

supplemento retributivo stabilito dalle norme collettive per il lavoro festivo o per

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quello straordinario; in ogni caso, detto compenso ben può essere determinato

equitativamente (Cass. civ., 15.2.1992, n. 1846).

Orbene, come costantemente ricordato dalla Corte di legittimità, incombe

all'interprete stabilire se la previsione contrattuale del trattamento spettante in

occasione della prestazione resa nel giorno destinato al riposo settimanale abbia

funzione risarcitoria o retributiva-corrispettiva, conseguendo, nel primo caso, la

salvezza del diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dal mancato

godimento del riposo ed invece restando assorbito nel secondo caso tale diritto

attraverso la corresponsione di un trattamento integrativo che assorba ogni altra

pretesa (Cass. 17.4.1996 n. 3634; Cass. lav. 16.07.2002 n. 10324).

Sotto diverso profilo, nell’ipotesi in cui il lavoro venga svolto di domenica e il giorno

di riposo non venga recuperato, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per

il mancato riposo settimanale.

La liquidazione del risarcimento spetta al giudice di merito che si deve astenere da

tale valutazione solo qualora il contratto collettivo preveda un’indennità per il

mancato riposo che sia da lui ritenuta sufficiente a risarcire il danno indicato (Cass.

20.08.1996, n. 7677).

Il risarcimento è quantificabile in misura pari all’ammontare della retribuzione per un

giorno di ferie non goduto, in assenza di un’espressa previsione del contratto

collettivo ( Cass. 22.04.2004, n.7702).

Concludendo:

- le ore di lavoro straordinario infrasettimanali così come quelle svolte

nella giornata di sabato, per un settimo livello CCNL Metalmeccanici

Industria, non vengono retribuite in quanto già calcolate in modo

forfetario nell’importo della retribuzione prevista per il menzionato

livello;

- per quanto attiene al lavoro svolto di domenica, impregiudicato il diritto

al riposo compensativo, si dubita che Le potrebbe spettare una

retribuzione ulteriore, potendo la stessa, secondo una certa

interpretazione, essere considerata alla stregua di lavoro straordinario

non retribuibile.

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Avvocato Fabio Petracci