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Organizzazione del lavoro Orario di lavoro – Guardie - Pronta disponibilità Riposi Scuola Quadri Anaao Assomed Seminario Anaao Giovani Roma 3 Marzo 2011 Relazione di Carlo Palermo

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  • Organizzazione del lavoroOrario di lavoro Guardie - Pronta disponibilit

    Riposi

    Scuola Quadri Anaao Assomed Seminario Anaao Giovani

    Roma 3 Marzo 2011

    Relazione di Carlo Palermo

  • Indice della relazione

    1. Definizione orario di lavoro e normativa contrattuale.

    2. Rapporti tra orario di lavoro, straordinario, risultato e produttivit aggiuntiva.

    3. Guardie e Pronta disponibilit.4. Tutela dellintegrit psico-fisica del

    dirigente medico:riposo giornaliero, riposo settimanale, ferie.

    5. Orario di lavoro, piani di lavoro e budget.

  • Evoluzione legislativa e contrattuale nella disciplina della dirigenza medica e

    dellorganizzazione del lavoro

    Legge 132/1968; DPR 128 e 129/1969

    D.Lgs 502/92

    Legge 165

    Privatizzazione del rapporto di

    lavoro

    Organizzazionedegli uffici

    riserva di legge

    Orario settimanaleLavoro notturno

    Riposi/FeriePosizione/Risultato

    Valutazione

    CCNLCode

    Contrattuali D.Lgs 66/2003

    D.Lgs229/99

    D.Lgs150/2009

    D.Lgs29/1993D

    Disciplina speciale

    Direttive europee

    sulWorking

    Time

  • Orario di lavoro

    Orario di lavoro

    Pronta Disponibilit

    Ferie e riposi

    Lavorofestivo

    Lavoronotturno

    Straordinario

    Guardie

    Budget

  • Orario di lavoro

    D.lgs 66/2003art. 1, co.2, lett. a

    Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nellesercizio della sua attivit o delle

    sue funzioni

    Il D.lgs 66/2003 recepisce le direttive europee 93/104/CC e 2000/34/CE sullorario di lavoro

  • Periodo di riposo

    D.lgs 66/2003art. 1, co.2, lett. b

    Qualsiasi periodo che non rientra nellorario di lavoro

  • Tempo di lavoro nelle direttive europee

    Visione binaria

    Orario di lavoro

    Periodo di riposo

    I Giudici comunitari hanno confermato questa visione ed in una serie di sentenze (Simap; Jaeger) hanno chiarito che il servizio di guardia medica va

    sempre considerato integralmente come orario di lavoro in quanto gli obblighi in capo ai medici di essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e di tenersi a disposizione per fornire immediatamente la loro

    opera rientrano nellesercizio delle loro funzioni

  • Lavoro/Pronta disponibilit/Riposo

    Orario di lavoroEx D.Lgs 66/2003

    Non lavoro effettivo ma obbligazione vs il datore di lavoro e limitazione della

    vita privata

    LAVOROEFFETTIVO

    Riposo inteso come piena libert di

    espressione delle proprie aspirazioni oltre che completo

    recupero psico fisico

    A disposizione del datore di

    lavoroA disposizione del datore di lavoro

    RIPOSO EFFETTIVO

    LUOGO DI LAVOROLuogo scelto dal lavoratore con libert condizionata dal fatto di

    dover raggiungere il luogo di lavoro in caso di necessit

    Luogo scelto in piena libert dal lavoratore

    GUARDIA ATTIVA PRONTA DISPONIBILITA

    Art. 3 RDL692/1923

    C.G.E.caso Jaeger

    TAR PUGLIAC.G.E. caso SIMAP

    CORTE COSTITUZIONALECORTE DI CASSAZIONE

  • Gli obiettivi che si sono posti le Regioni nelle ultime tornate contrattuali

    1) Trovare una soluzione a basso costo allinsufficiente rete dellofferta di prestazioni diagnostiche rispetto alla

    domanda crescente e allallungamento delle liste dattesa (CCNL 2002/2005)

    2) Abrogare il limite massimo di lavoro settimanale e giornaliero (Legge 133/2008) anche al fine di evitare le

    sanzioni degli Ispettorati del Lavoro

    Maggiore utilizzazione della forza lavoro professionale a parit di costi:

    aumento dellorario di lavoro = aumento del numero di prestazioni

  • La proposta del Comitato di Settore al tavolo contrattuale-CCNL 2008/2009

    La complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi correlati allincarico.In particolare si ribadisce che limpegno di servizio eccedente lorario di lavoro dovuto di 38 ore settimanali per il raggiungimento degli obiettivi assegnati con le procedure dellart 65 comma 6 del CCNL 5.12.1996, viene compensata nellambito della retribuzione di risultato, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del medesimo art 65 , nonch dallart 15 comma 3 del d.lgs 502/92.

    21 CONGRESSO NAZIONALE

  • ORARIO DI LAVOROCCNL 2008/2009 Code contrattuali

    Proposta ARAN

    Introdurre lorario minimo abrogando, di fatto, le attuali 38 ore lavorative settimanali;

    Introdurre il principio per cui lorario aggiuntivo necessario al raggiungimento degli obiettivi costituisce un obbligo e la sua remunerazione avviene attraverso la retribuzione di risultato

    Testo definitivo

    Nulla di tutto ci ha trovato attuazione

    21 CONGRESSO NAZIONALE

  • Orario di lavoro dei Dirigenti

    CCNL CCNL CCNL 8/6/2000 5/11/2005 17/11/2008

    Dirigenti medici Art. 16 Art. 14 Art. 7(Riposi)

    Direttori di SC Art. 17 Art. 15

  • Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.1

    Lorario articolato e flessibile

    Esigenze della struttura

    Espletamento dellincaricoaffidato

    Obiettivi e programmiaziendali da realizzare

    Procedure individuate dallart. 6, c.1, lettera B : concertazione su articolazione dellorario e dei piani per assicurare le emergenze

  • Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.1

    Volumi prestazionali dellquipe

    Tempi di attesa massimi

    Vengono definiti ex art. 65 CCNL 5/12/96

    proposte Dirigenti UOCObiettivi DG

    Tra gli obiettivi annualidellquipe

    Stabilendo la previsione oraria per la loro realizzazione

    Incentivazione

    Retribuzione per risultato

    Norma di prima applicazione

    Garantire i livelli assistenziali e di

    produttivit raggiuntiIl risultato compensa

    anche leventuale superamento

    dellorario di lavoro(art. 65,c.3 CCNL 1996)

  • Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.2

    Confermate le 38 ore settimanali

    Mantenimento efficienza dei servizi

    sanitari

    Didattica Ricerca

    Aggiornamento

    Attivit gestionali Attivit professionali

    Correlate 1. allincarico affidato2. al budget negoziato

  • Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.3

    Il conseguimento degli obiettivi correlati allimpegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 verificato trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dellart. 65 del CCNL 5 dicembre 1996

    CCNL 5 dicembre 1996, art. 657. L'erogazione dell'incentivo di cui al comma 6 strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati.

    Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 59, che ne

    definisce parametri e standard di riferimento.

  • Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.2-5

    38 ore

    3430

    3,30

    ECMFormazioneDidatticaRicerca

    Riduzione liste dattesaAssistenza/prevenzione

    Attivit assistenzialie gestionali

    LAsl pu chiederecon le procedure

    di budget (quindi accordopreventivo)

  • Orario non assistenziale

    Questa riserva di ore (4 ore o 3,30): Non rientra nella normale attivit assistenziale Non pu essere oggetto di separata e aggiuntiva

    retribuzione utilizzata di norma con cadenza settimanale, ma pu

    anche essere cumulata in ragione danno Pu essere utilizzata per laggiornamento facoltativo e

    si aggiunge agli 8 giorni previsti nellart. 23 del CCNL 1996 (congedo straordinario)

    Non pu comportare una mera riduzione dellorario di lavoro

    Compatibilit con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza

  • Nei fatti i 30 minuti per settimana servono a pagare la quota di

    1254,24 /anno

    passata dal risultato al tabellare con conseguente riduzione del

    fondo ex art. 56 CCNL 2002 - 2005

  • Orario di lavoro dei Direttori di S.C. CCNL 2002/2005, art. 15 , co. 1 e 2

    Assicurano la presenza in servizio per garantire il funzionamentodella struttura

    Organizzano il proprio tempo di lavoro articolandolo in modo flessibileper correlarlo a quello degli altri dirigenti e per lespletamentodellincarico affidato (obiettivi, programmi, didattica, ricerca.)

    Sono tenuti a comunicare preventivamente e a documentare con modalitcondivise dallazienda la pianificazione delle proprie attivit istituzionali

    Comunicano e documentano le assenze (ferie, malattie, attivit di aggiornamento ecc) ed i giorni dedicati alla LPI

  • La deregulation nellorganizzazione del lavoro :tra sfruttamento del lavoro medico e rischi organizzativi

    Sottofinanziamento del SSN

    Deriva economicistica delle Aziende Sanitarie

    Uso allargato della Pronta Disponibilit

    Guardie per aree funzionali o dipartimentali

    Straordinari non pagati

    Impoverimento delle dotazioni organiche

    Aumento dei carichi di lavoroPeggioramento delle condizioni di lavoro

    Incremento del disagio umano e professionale

  • Le condizioni di lavoro nelle corsie

  • La Vertenza Toscana

  • Orario di lavoro, straordinario, risultato e produttivit aggiuntiva

    Per una corretta interpretazione della normativa vigente

  • D.Lgs. 66/2003: Lavoro straordinario (art. 5)

    Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto (comma 1); In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro

    straordinario ammesso solo previo accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali(comma 3) salvo casi di forza maggiore per la presenza di un pericolo grave ed immediato e per la difesa di interessi superiori (comma 4);

    Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai CCNL (art. 28 del CCNL integrativo del 10/2/2004) in alternativa od in aggiunta i lavoratori possono usufruire di riposi compensativi (comma 5). In sostanza lo straordinario previsto solo:

    con il consenso del lavoratore (palese e formale, nullo quello ottenuto in particolari situazioni di debolezza del lavoratore /ad esempio in prossimit di un rinnovo del contratto individuale etc.)

    dopo accordo individuale (e non per accordo sindacale in delega perch non prevista la delega)

    deve essere retribuito con le maggiorazioni previste dal CCNL non pu superare di regola le 250 ore annue (anche se c il consenso) in alternativa si deve recuperare nel corso dei mesi (4 ) di riferimento

    (Si ufficializza in questo modo listituto adottato dalla quasi totalit dei contratti collettivi, sia pure con modalit diverse, della Banca Ore)

  • CCNL integrativo 10/02/2004 Art. 28: Lavoro straordinario

    1. Il lavoro straordinario non pu essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le relative prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.

    2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai soli dirigenti di cui allart. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, per i servizi di guardia e di pronta disponibilit di cui agli artt. 19 e 20 del CCNL 5 dicembre 1996 nonch per altre attivit non programmabili. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola entro il mese successivo.

    3. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario quello determinato ai sensi dellart. 51 del CCNL 8 giugno 2000.

    4. Le aziende determinano le quote di risorse del fondo che, in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale, vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d. lgs. n. 502/1992.

    5. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

    a) stipendio tabellare in godimento; b) indennit integrativa speciale (I.I.S.) in godimento; c) rateo di tredicesima mensilit delle due precedenti voci. 6. La maggiorazione di cui al comma 5 pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro

    straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.

    7. Per i dirigenti di struttura complessa, si rinvia al principio indicato nellart. 8, comma 3 del presente contratto.

    8. E disapplicato lart. 80 del D.P.R. 384/1990.

  • Lavoro straordinario: Testo CCNL Integrativo 2008/2009, co. 4, art. 16

    Ribadite le disposizioni contrattuali gi esistenti (CCNL Integrat. 2004, co. 2, art. 28).

    Conferma che il lavoro straordinario pu essere fatto solamente dai dirigenti non responsabili di struttura complessa.

    Conferma che questo possibile solamente per garantire la continuit assistenziale e per prestazioni con carattere eccezionale, rispondenti ad effettive esigenze di servizio e tempestivamente autorizzate (prima era preventivamente autorizzate).

    Introdotto il dovere per le Aziende di definire le procedure e le modalit per autorizzare le prestazioni eccezionali in lavoro straordinario.

    21 CONGRESSO NAZIONALE

  • Contratto integrativo 2004 Art. 6

    Riposo compensativo per le giornate festive lavorate1. Ad integrazione di quanto previsto dallart. 22 del CCNL 5 dicembre 1996, lattivit prestata in giorno festivo infrasettimanale - a richiesta dei dirigenti indicati allart. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 da effettuarsi entro trenta giorni - d titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi.

  • TAR Puglia Sentenza n. 814/2006 Il lavoro straordinario va sempre retribuito, specie in

    presenza di turni predisposti dallamministrazione. Lautorizzazione allespletamento del lavoro straordinario deve ritenersi esistente ogni volta che si in presenza di lavoro organizzato sulla base di turnazione tra il personale disponibile nellambito delle attivit cui il dipendente deve obbligatoriamente partecipare o nellambito di un servizio che la P.A. tenuta a garantire. La predisposizione dei turni presuppone lespletamento del lavoro straordinario con la conseguenza che al servizio svolto deve riconoscersi la dovuta retribuzione.

  • Condizioni che permettono il pagamento dello straordinario in caso di effettuazione di orario di lavoro eccedente il debito contrattuale mensile

    Lavoro svolto in giornate festive infrasettimanali (CCNL integrativo 2004 Art. 6)

    Turni di servizio notturni e festivi predisposti dal Dirigente dellU.O. e riconosciuti dallAmministrazione (Corte di Appello di Venezia, sentenza n468/2007)

    Turni di servizio effettuati in condizioni di carenza di personale (Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro, sentenza n 4239/2004)

    Riconoscimento negli anni, attraverso i prospetti mensili, delleccedenza oraria effettuata e non contestata da parte dellAzienda. Tale evenienza fa anche decadere la possibilit di prescrizione del diritto al pagamento (Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, sentenza n722/2009)

  • Voci economiche relative allemergenza/urgenzaCCNL 2002/2005 e 2006/2009 I e II biennio economico

    Art. 17 CCNL 3/11/2005Pronta disponibilit: 20,65 (Remunerazione immodificata)

    Art. 18 CCNL 3/11/2005Tariffa per turno di guardia notturna in ALPI: 480Tetto 12% guardie notturne anno precedenteDecorrenza: vigenza contrattuale 3/11/2005

    Art. 51 CCNL 3/11/2005Indennit per turni festivi e notturniIndennit notturna: 2,74/h totale per 8 h= 21,92Indennit festiva: 17,8Decorrenza: 1/01/2003

    Art. 25 CCNL 2006/2007Ora lavoro straordinario 25,78Ora notturna o festiva 29,14 Ora notturna-festiva 33,63Decorrenza 17 ottobre 2008

    Art. 10 CCNL 2008/2009Ora lavoro straordinario 26,61Ora notturna o festiva 30,08 Ora notturna-festiva 34,70Decorrenza 6 maggio 2010

    CCNL 5/7/2006 (2biennio economico)Art. 8 comma 2(Indennit di disagio)Compenso per turno di guardia notturno 50 (si sommano allindennit oraria) Lindennit di disagio non dovuta in caso di pagamento dello straordinarioDecorrenza 31/12/2005

  • CCNL 1994-1997, art. 65, co. 1 e 2Retribuzione di risultato raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati metodologia della negoziazione di budget (D.lgs 502/1992, art.5; D.lgs 29/1993 artt 14 e 20)

    Miglioramento degli indici legati alla degenzaOttimizzazione delle condizioni di fruibilit delle prestazioni sanitarie ed ospedaliere con il pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici anche attraverso lampliamentodegli orari di apertura al pubblico e un maggior orientamento allutenzaRazionalizzazione della spesa per consumi sanitari e farmaceutici anche attraverso ladozione di adeguati protocolli clinici, diagnostici e terapeutici

    Miglioramento dei livelli qualitativi di intervento in sanit collettiva negli ambienti di vita e di lavoroRazionalizzazione, personalizzazione ed umanizzazione della funzione ospedaliera anche attraverso lindividuazione di forme alternative, quali la spedalizzazione o lassistenza a domicilio, nonch lincentivazione delle prestazioni e dei trattamenti deospedalizzanti e delleattivit di ospedale diurnoRealizzazione di modelli organizzativi innovativi per le attivit delle articolazioni aziendaliAvvio di tecniche per il controllo di gestione

    Il fondo per il risultato pertanto destinato a promuovere il miglioramento organizzativo e lerogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali dellAzienda, tenendo conto delle effettive risorse messe a disposizione

    Legge 23 dicembre 1994 n 724 - Obiettivi qualificanti:

  • CCNL 1994-1997, art. 65, co.4 e 5

    ProposteCollegio di Direzione

    DipartimentiUOC

    DG BILANCIO

    Assegnazionead ogni UOC di:Risorse umane

    Risorse strumentaliRisorse finanziarie

    Programmied obiettivi prestazionali

    Indicazione entit delFondo di risultato assegnato:

    Alla UOCAl Direttore di U.O.

    Assegnazione degli obiettivi ai singoliDirigenti medici dellU.O.,

    secondo la tipologia degli incarichiconferiti

  • Obiettivi correlati alle risorse umane, strumentali e finanziarie

    CCNL 1996/1997 art 59 , co.3. Nella valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti cui siano stati affidati incarichi ai sensi dell'art. 56, gli organismi del comma 1, dovranno comunque considerare l'operato dei dirigenti in correlazione con gli obiettivi da perseguire secondo le direttive ricevute; in caso di incarico con affidamento di budget, la correlazione deve tener conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali rese effettivamente disponibili.

    CCNL 1998/2001 art. 31, co. 4. Le aziende, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dallart. 1, comma 2 del dlgs. 286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dellattivit svolta dai diri-genti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili,

    CCNL 1998/2001 art. 32 co.7.. A titolo meramente indicativo la valutazione di cui al comma 6 per i dirigenti di struttura complessa o semplice ove ne ricorrano le condizioni - deve riguardare la gestione del budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate

    CCNL 2002/2005 art. 25 co.2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e, per l'applicazione dell'art. 26, comma 2, anche dell'attivit professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili,stabilendo le modalit con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo di valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione.

  • Impegno orario dei Dirigenti e risultato

    CCNL 1994-1997, art. 65, co. 3:Nel passaggio al nuovo sistema di retribuzione per risultato dovranno, comunque, essere garantiti i livelli organizzativi, assistenziali e di produttivit ottenuti con l'applicazione dell'istituto di incentivazione sub 1 di cui all'art. 123 del D.P.R. 384/1990, lett. a).La retribuzione di risultato compensa anche leventuale superamento dellorario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento dellobiettivo assegnato (passaggio dalla fase delle incentivazioni al sistema per obiettivi)

    Legge 229/99, art. 15, co.3:Il dirigente, in relazione allattivit svolta, ai programmi concordati da realizzare, e alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito.

    CCNL 2002-2005, art 14, co.1:Limpegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti lorario dovuto di cui al comma 2 negoziato con le procedure e per gli effetti dellart. 65 c. 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste dattesa.

  • Risposta dellAran ad un quesito posto dalla Usl 7 Veneto (prot. N 5177 del 1/7/2002)

    Si conferma che lorario di lavoro settimanale contrattualmente previsto in 38 ore di cui 4 per attivit non assistenziali.

    Larticolazione dellorario flessibile per correlarlo alle effettive esigenze della struttura cui i dirigenti sono preposti, in relazione allespletamento dellincarico affidato e agli specifici obiettivi e programmi da realizzare.

    In base ai volumi prestazionali richiesti, lAzienda tenuta a concordare con le quipes interessate limpegno di lavoro eccedente lorario settimanale dovuto, ai sensi dellart. 16 comma 1 del CCNL 8/6/2000, con le procedure previste dallart. 65, comma 6 del CCNL 5/12/1996 tuttora vigente, salvo per gli aspetti transitori nel passaggio al nuovo sistema basato sul raggiungimento degli obiettivi.

  • Impegno orario dei Dirigenti e risultato

    Se limpegno di servizio contrattualmente definito consente comunque di realizzare gli obiettivi concordati, anche senza la resa di un orario aggiuntivo, la retribuzione di risultato un atto dovuto.

    Nella contrattazione del budget e degli obiettivi prestazionali per la retribuzione di risultato bisogna tenere ben presente che leventuale orario aggiuntivo deve essere solo strumentale alla realizzazione degli obiettivi prestazionali concordati e correlati alle risorse messe a disposizione e non divenire obiettivo esso stesso.

    E evidente che un orario aggiuntivo rispetto alle 38 ore settimanali non pu che essere eventuale e negoziatoper il raggiungimento degli obiettivi concordati, nel caso di una verifica intermedia non positiva.

  • Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.1

    Limpegno di servizio necessario per il raggiungimento degli

    OBIETTIVI PRESTAZIONALI ECCEDENTI LORARIO DOVUTO

    E negoziato con le procedure e per gli effetti dellart. 65, c. 6, CCNL 1994-1997

    In tale ambito vengono individuati anche gli strumentiorientati a ridurre le LISTE DATTESA

  • CCNL 1994-1997, art. 65, co. 6.

    Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale, sono assegnati formalmente a tutti i dirigenti dell'unit operativa secondo la tipologia degli incarichi conferiti a ciascun di essi ai sensi degli artt. 55 e 56 con l'indicazione dell'incentivo economico connesso.

  • CCNL 1998/2001, art 55, co. 2: Si considerano prestazioni erogate nel

    regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dellattivit istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilit anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le quipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.

  • CCNL 2002/2005, art. 14, co. 66. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali

    eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, lazienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui allart. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, pu concordare con lequipe interessata lapplicazione dellistituto previsto dallart. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dellart. 4, comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni di 60,00 lordi. Nellindividuazione dei criteri generali per ladozione di tale atto dovr essere indicato che lesercizio dellattivit libero professionale di cui allart. 55 comma 2 possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.

  • Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.6

    OBIETTIVI PRESTAZIONALI ECCEDENTI LORARIO DOVUTO

    Sulle basi delle linee dindirizzo regionali (art. 9 c. 1, lett. g)ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni

    Attivit libero professionale (art. 55, c. 2 CCNL 1998/2001)in base al regolamento adottato con le procedure

    dellart. 4, c. 2, lett.G. Tale attivit possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget

    Tariffa oraria 60

    Condizioni e retribuzione

  • Orario di lavoro, art. 14 co.6, art. 18

    FASE 1 NEGOZIAZIONE DI BUDGET(Obbligatoria)

    34 ore

    30 min.

    FASE 2(Possibile)

    Negoziazione (c.1) ed accordo (c.6) su obiettiviprestazionali eccedenti lorario dovuto

    Linee guidaregionali

    Art.9, c.1, lett.gRequisiti

    e condizioniLPA 60 /h

    Guardia 480 (Art. 18)

  • Il combinato disposto

    Art. 14, comma 6 Art. 16, comma 2 Art. 18 Allegato 2

    Pagamento delleGUARDIE

    Tariffa : 480 per turno

    Pagamento delle prestazioni

    aggiuntive a quote orarie:

    60 per ora

  • In conclusione Il sindacato interviene a livello regionale

    nella definizione dei volumi prestazionali dovuti nellorario di lavoro

    Si riconosce che le prestazioni eccedenti quelle concordate nellorario di lavoro devono essere retribuite a parte

    La forma di retribuzione quella prevista nellart.55 co. 2 del CCNL 1998/2001 (libera professione aziendale)

    Viene fissata una tariffa oraria per le prestazioni eccedenti lorario di lavoro unica su tutto il territorio nazionale.

  • Guardia e Pronta Disponibilit

  • Presenza del dirigente medico : CCNL 2002/2005, art. 14, co. 7

    a) Negli Ospedalib) In particolari servizi del territorio, individuati dalle Aziende sanitarie

    24 ore/24 7 gg/7

    Programmazione

    Articolazione degli orari

    Articolazione della guardia

  • Presenza del dirigente medico : CCNL 2002/2005, art. 14, co. 7

    ArticolataCopertura 12 ore diurne per fronteggiare:1. Attivit ordinaria2. Emergenza

    In alcune UU.OO. Copertura 24 ore/24

    Guardia Continuit assistenziale ed emergenza

  • Presenza del dirigente medico: CCNL 2002/2005, art 14, co. 9-10

    E articolata su 38 ore settimanali anche per i non esclusivi

    Guardia P.D.

    E assicurata da tutti i dirigenti medicicon esclusione, di norma, dei direttori di S.C.

  • La guardia medica pu essere assicurata:

    Con il normale orario di lavoro Con il ricorso allo straordinario

    (Fondo art. 55 CCNL 2002/2005) Con il recupero orario

    Alcuni problemiTempo parzialeEsoneri (esiti di IMA, Ictus.)Over 55Inadeguatezza del fondo per lo straordinario

  • Servizio di guardiaObiettivi dellAnaao

    Revisione della normativa Retribuire adeguatamente la guardia

    svolta fuori dallorario di servizio con il ricorso allart. 55, co. 2, CCNL 1998/2001

    Valorizzare economicamente il servizio di guardia svolto nellorario di lavoro (retribuzione di disagio)

  • Servizio di guardia (Art. 16 CCNL 2002/2005)

    Concertazione di ASL

    DipartimentoEmergenza/Urgenza

    Guardia medicaterritoriale Punti di guardia

    ospedalieri

    Linee di indirizzoregionali

    Art. 9, co.1

    Art. 18

    U.O.C.DipartimentoArea Funzionale

    Tipologie assistenzialiminime (Allegato 2)

  • Art. 16 CCNL 2002/2005Servizio di Guardia

    1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuit assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilit; b) la guardia medica di unit operativa o tra unit operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto. 2. Il servizio di guardia medica svolto all'interno del normale orario di lavoro. Sino all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 2005, le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall'art. 55 ovvero con recupero orario. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 18. 3. Il servizio di guardia assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa. 4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unit operativa.

  • CCNL 2002/2005 Art. 18, co.1 :Con lentrata in vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dellart. 55 del CCNL 8 giugno 2000, aggiunto il seguente:

    2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui allart. 14 comma 6 - rientrino i servizi di guardia notturna, lapplicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operativit ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali di cui allart. 9, comma 1, lett. g), che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E inoltre necessario che:- sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dellazienda per lottimizzazione delle attivit connesse alla continuit assistenziale;- siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;la tariffa per ogni turno di guardia notturna fissata in 480,00 lordi.

  • Linee di indirizzo regionale (art. 5)

    Criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati alla individuazione dei volumi prestazionali riferiti allimpegno, anche temporale, richiesto

    Criteri generali per la razionalizzazione delle attivit connesse alla continuit assistenziale ed urgenza/emergenza al fine della loro valorizzazione economica tenuto conto anche dellart. 55 co.2 del CCNL 1998/2001

  • Allegato 2 CCNL 2002/2005In riferimento allart. 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi dellart. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attivit connesse alla continuit assistenziale ed urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unit operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali:

    ostetricia, pediatria con neonatologia;unit di terapie intensive e semi intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche etc);attivit di alta specialit di cui al D.M. del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialit di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II livello.

    Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (ex interdivisionale) pu essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti lquipe.Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari allapplicazione degli artt. 17 e 18.

  • Guardia notturna effettuata nellorario di servizio

    Istituzione di una specifica indennit di disagio a partire dal 31/12/2005

    50

    Lindennit di disagio non dovuta in caso di pagamento dello straordinario

  • Reperibilit

    La cosiddetta reperibilit non rientra nella nozionedi orario di lavoro perch il prestatore non obbligato

    a tenersi a disposizione del datore sul proprio luogo di lavoro

    Reperibilit Riposo= ?

    Sentenza TAR Puglia sul giorno di riposo compensativo

    La P.D.interrompe la continuit del riposo giornaliero (L.133/08)

    Sentenze CGCE Simap e Jaeger

    Indennit di reperibilit pari al 20% della retribuzione? ( D.M. del Lavoro 10/4/04)

  • Pronta disponibilit(Articolo 17 CCNL 2002/2005)

    Lart. 17 del CCNL 2002/2005 riprende quasiintegralmente lart. 20 del CCNL 1996:

    Il servizio di PD prevede lobbligo del dirigente diraggiungere il presidio nel tempo concordato con leprocedure dellart. 6 comma 1 lettera B (CONCERTAZIONE - nel CCNL 96 era la sola informazione)Ha lo scopo di garantire prestazioni per situazioni di urgenza/emergenza Restano confermate le due tipologie di reperibilit (sostitutiva ed integrativa della guardia) Nei servizi di anestesia e rianimazione e nelle terapie intensive prevista solo la P.D. integrativa Tutti i dirigenti sono tenuti alla PD presso le UO con attivit continua Il servizio di PD limitato ai periodi notturni e festivi e pu essere sostitutivo o integrativo del servizio di guardia La PD ha durata di 12 ore, di regola non possono essere previsti pi di dieci turni di PD in un mese per singolo dirigente

  • Pronta disponibilit(Articolo 17 CCNL 2002/2005)

    ASL ConcertazionePiani annuali

    per le emergenze

    Dotazioni organiche e

    programmi di assunzione

    Aspetti organizzativiTerapie intensiveUU.OO. ad attivit continuaAltre UU.OO.

    Regolamento

  • Pronta disponibilit(Articolo 17 CCNL 2002/2005, co. 3)

    Solo notturna e festiva

    a)Sostitutiva

    b)Integrativa

    Dirigenti ex 1 livelloappartenenti alla

    medesima disciplina

    Anestesia e RianimazioneTerapie Intensive (Obbligatorie)Altre UU.OO. ad attivit continua

    E di norma di competenza di tutti i dirigentiinclusi i Direttori di S.C.

  • Pronta disponibilit(Articolo 17 CCNL 2002/2005, co. 4-8)

    Durata 12 ore Indennit

    Due turni di P.D. sono prevedibili solo per le FESTE

    Di regola non potranno essere previsti perciascun dirigente pi di 10 turni mensili

    Se il turno inferiore alle 12 ore ma superiore a 4, lindennit di P.D. corrisposta in modo proporzionale ma maggiorata del 10%

    I turni di PD devono essere programmati in modo tale che, in caso di chiamata, siano garantiti i periodi minimi di riposo previsti a tuteladellintegrit psico-fisica del Dirigente, in particolare dopo il servizio

    notturno.

  • Pronta disponibilit(Articolo 17 del CCNL 2002/2005, co.5-7)

    CHIAMATA Orario prestato

    Straordinario

    Recupero orario

    In caso di P.D. festiva spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario Settimanale

    La P.D. finanziata con i fondi Art. 55

  • Pronta disponibilit(Articolo 17 del CCNL 2002/2005)

    In questa fase stato possibile ottenere un gradualesuperamento della PD sostitutiva (comma 8):

    le parti concordano che nellambito dei criteri generali di cui allart. 9 comma 1 lett. G (coordinamento regionale) sono individuate lemodalit per il graduale superamento della P.D. sostitutiva allo scopo di garantire con turni di guardia una pi ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza

  • Pronta disponibilit in giornata festiva

    Al dipendente spetta incondizionatamente una giornata di riposo compensativo.

    La giornata di riposo compensativo deve essere fruita entro la settimana successiva, in giorno concordato preventivamente con il responsabile della struttura, avuto riguardo delle esigenze di servizio.

    Il debito orario del dipendente per la settimana successiva non ridotto. Esistono sentenze che prevedono una riduzione del debito orario. Comunque la sentenza del Tar Puglia stata recentemente riformata e la riduzione dellorario di lavoro settimanale considerata illegittima.

  • Tutela dellintegrit psico-fisica del Dirigente Medico

    Cosa fare dopo labrogazione per la Dirigenza del SSN degli artt. 4 e 7 del

    D.Lgs 66/2003?

  • Gli interventi regressivi sul diritto al riposo da parte del Governo Prodi

    Legge Finanziaria 2008

    Art. 3, co.85:

    All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, aggiunto, in fine, il seguente comma:

    6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori

  • Gli interventi regressivi sul diritto al riposo da parte del Governo Berlusconi.

    La Legge 133/2008

    Articolo 41, Comma 13(Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)

    13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione dellaqualifica posseduta e delle necessit di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilit propriadell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalit atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoroche consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.

  • D.lgs 66/2003: articolo 4 - Durata massima dellorario di lavoro (Abrogato per i Dirigenti del

    SSN )

    1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.2. La durata media dell'orario di lavoro non pu in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unit produttive che occupano pi di dieci dipendenti il datore di lavoro tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro, Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalit per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.

  • D.Lgs 66/2003: Art. 7- Riposo giornaliero (Abrogato per i Dirigenti del SSN)

    Articolo 7 dlgs 66/2003Riposo giornaliero.1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivit caratterizzateda periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilit (Ndr: parte introdotta con la Legge 133/2008).

  • Giurisprudenza

    Il protrarsi dellattivit lavorativa, in condizioni routinarie (quindi non durante condizioni eccezionali ed imprevedibili di emergenza/urgenza), oltre lorario di lavoro previsto dal CCNL e dalle normative vigenti, viene considerato, in caso di evento avverso, condotta imprudente e costituisce in un giudizio un aggravante, ritenendosi come volontaria laccettazione del turno irregolare ed i rischi connessi.

  • s c u o l a nazionaleformazione q u a d r i

    di

    Seminario Anaao Giovani - Milano 26 Gennaio 2011

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    Ictus e turni di lavoro notturno

    Il rischio di ictus aumenta del 4%per ogni 5 anni in cui si lavorato per almeno 3 notti al mese.

    Il dato derivato da uno studio clinico effettuato su 48 mila infermieri statunitensi.

  • s c u o l a nazionaleformazione q u a d r i

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    Seminario Anaao Giovani - Milano 26 Gennaio 2011

    JAMA. 2009;302(14):1565-1572 www.jama.com

    Risks of Complications by Attending Physicians After Performing Nighttime ProceduresJeffrey M. Rothschild, MD, MPH; Carol A. Keohane, BSN, RN; Selwyn Rogers, MD, MPH;Roxane Gardner, MD, MPH; Stuart R. Lipsitz, ScD; Claudia A. Salzberg, MS; Tony Yu, MD, MPH et al.

    Conclusion Overall, procedures performed the day after attending physicians worked overnight were not associated with significantly increased complication rates, although there was an increased rate of complications among postnighttime surgical procedures performed by physicians with sleep opportunities of less than 6 hours.

    Brigham and Womens Hospital; Harvard Medical School - Boston

    Harvard School of Public Health - Boston Division of General Pediatrics, Department

    of Medicine, Childrens Hospital Boston

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    Seminario Anaao Giovani - Milano 26 Gennaio 2011

    The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

    Perspective December 30, 2010Sleep Deprivation, Elective Surgical Procedures,and Informed ConsentMichael Nurok, M.D., Ph.D., Charles A. Czeisler, Ph.D., M.D., and Lisa Soleymani Lehmann, M.D., Ph.D.

    Given the data on sleep deprivation, the associated risk of surgical complication, and patient preference, we believe that hospitals should prohibit the performance of elective surgical procedures when an attending surgeon or anesthesiologist is acutely sleep-deprived

  • Le conseguenze degli orari di lavoro prolungati e della deprivazione del sonno per i medici ospedalieri

    Conseguenze a breve termine Decremento dei livelli di attenzione e vigilanza con rischio

    di autolesioni, incidenti dauto Incremento degli errori nella pratica clinica e ridotta

    sicurezza nelle cure

    Conseguenze a lungo termine Rischio di burnout Ansia e depressione Alterazioni flogistiche vascolari (rischio aumentato di Ictus

    e IMA) Incremento dei tumori

  • s c u o l a nazionaleformazione q u a d r i

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    Seminario Anaao Giovani - Milano 26 Gennaio 2011

    Strutturazione degli orari di lavoro secondo criteri ergonomici

    Ridurre il pi possibile il lavoro notturno e adottare schemi di turnazione rapida al fine di limitare il numero di turni di notte consecutivi (max 2) ed interferire il meno possibile sui ritmi circadiani e sul sonno

    Adottare la rotazione dei turni in ritardo di fase (Mattino/Pomeriggio/Notte), in quanto consente un pi lungo riposo intermedio

    Prevedere almeno 11 ore di riposo continuativo tra un turno di lavoro e laltro onde consentire un maggior recupero della fatica e del deficit di sonno

    Non iniziare troppo presto il turno al mattino in modo da limitare la perdita dellultima parte del sonno ricca di fase REM

    Programmare il giorno di riposo preferibilmente dopo il turno di notte in modo da consentire un immediato recupero della fatica e del deficit di sonno

    Inserire pause nel corso del turno, in modo da permettere tempi adeguati per i pasti ed eventuali brevi pisolini, rivelatisi molto utili nel compensare il deficit di sonno

    G. Costa in G.Ital. Med. Lav. Erg. 2008

  • CCNL 2006 2009; CAPO IIProtezione e tutela dei dirigenti e degli utentiArt. 7Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero

    1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuit assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dellart. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, modalit di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonch prevenire il rischio clinico.2. In tale ambito, al fine di conformare limpegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovr prevedere, in particolare, dopo leffettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire leffettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e linizio di quella successiva.3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta lefficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle Regioni ai sensi dellart. 5, lett. k del presente CCNL.5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia dallart. 14, commi 7 e 8, del CCNL 3.11.2005, tenendo conto di quantostabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo.6. E fatta salva lattuale organizzazione del lavoro, purch non sia in contrasto con quantostabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro 90 giornidalla stipula del presente CCNL

  • Art. 7 (1/3)PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI.

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO

    Impostazione dellargomento innovativa e qualificanterispetto alla trattazione dei precedenti CCNL del temariposo.

    Contenuto conferma il diritto al riposo settimanale; ribadisce lobbligatoriet del riposo giornaliero; stabilisce i principi a cui dovr attenersi il riposo

    giornaliero; individua i compiti in merito della contrattazione

    aziendale.

  • Art. 7 (2/3)PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI.

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO

    Compiti della contrattazione aziendale

    La contrattazione integrativa: dovr definire le modalit di riposo nelle ventiquattro ore atte

    a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero psicofisico dei dirigenti, nonch prevenire il rischio clinico;

    dovr prevedere lobbligatoriet del riposo giornaliero dopo guardie o turni di servizio notturno che dovr:- iniziare subito dopo,- essere continuativo e sufficientemente lungo da

    garantire un recupero psicofisico ed una reale interruzione tra prestazioni lavorative consecutive;

  • Art. 7 (3/3) PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI.

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO

    Risultato politico

    Aver collegato i riposi con la riduzione del rischio clinico e con la salvaguardia della salute degli operatori ha fatto assumere a tale argomento unimportanza strategica che va ben oltre il mero ambito contrattuale o linteresse particolare di una categoria professionale.

    Aver colmato il vuoto normativo conseguente allabolizione dellapplicazione per i dirigenti medici e veterinari degli artt. 4 (orario massimo settimanale) e 7 (riposo giornaliero) del D.Lgs. n 66/2003 da parte della recente Legge 133/2008.

  • CCNL integrativo 10/02/2004Lavoro notturno (art. 7)

    1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.

    2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, allintroduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali si applicano le disposizioni del D. Lgs. 532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla durata della prestazione, rimane salvaguardata lattuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali operanti nei turni a copertura delle 24 ore.

    3. Salvo che non ricorra lapplicazione dellart. 29 del CCNL 5 dicembre 1996, che regola il passaggio ad altra funzione per inidoneit fisica del dirigente, nel caso in cui le sopraggiunte condizioni di salute comunque comportino linidoneit alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, ai sensi dellart. 6, comma 1 del D. Lgs. 532/1999, garantita al dirigente lassegnazione ad altra attivit o ad altri turni di servizio da espletarsi nellambito della disciplina di appartenenza.

    4. Al dirigente che presta lavoro notturno sono corrisposte le indennit di cui allart. 8.

    5. L articolo si applica dallentrata in vigore del presente contratto, fatto salvo il comma 4.

  • Lavoro notturno e lavoratore notturno

    Periodo notturno D.Lgs 66/2003Periodo di almeno 7 ore consecutive

    comprendente lintervallo tra mezzanotte e le 5 del mattino (Art. 1, co.2, lett. d)

    Lavoratore notturno: D.Lgs 66/2003 come modificato dalla Legge 133/2008

    Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva considerato lavoratore notturno

    qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi allanno per almeno tre ore.

    Code contrattuali 2004, art. 7Svolgono lavoro notturno i

    dirigenti tenuti ad operare su turni di servizio a copertura delle 24 ore

  • Lorario per i lavoratori notturni non pu superare le otto ore nellarco di 24 ore calcolate dal momento dellinizio dellesecuzione della prestazione lavorativa. (Circolare 8/2005 Ministero del Lavoro - Punto 18, durata della prestazione)

    Durata del lavoro notturno: D.Lgs 66/2003e Circ. 8/2005 Ministero del Lavoro

    D.Lgs 66/2003, art. 13: L'orario di lavoro dei lavoratori notturni nonpuo' superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali ,di un periodo di riferimento piu' ampio sul quale calcolare come mediail suddetto limite.

  • Ruolo dirigenziale, organizzazione del lavoro e lavoro notturno

    Direttori di struttura complessa Non hanno un orario di lavoro contrattualmente

    stabilito Non svolgono, in genere, lavoro notturno

    Dirigenti medici che operano in servizi attivi nella fascia diurna (h. 8 20)

    Hanno un orario di lavoro contrattualmente stabilito Non svolgono lavoro notturno, escluso le chiamate in

    reperibilit

    Dirigenti medici che operano in servizi attivi nelle 24 ore

    Hanno un orario di lavoro contrattualmente stabilito Svolgono lavoro notturno

  • Le ricadute concrete della Legge 133/2008

    I Direttori di struttura complessa e i Dirigenti medici che operano in servizi attivi solo nelle ore diurne, di fatto conservano le tutele sui riposi minimi previste dalla Direttiva Europea 88/2003 e dal D.Lgs 66/2003.

    I Dirigenti medici che operano su turni di servizio a copertura delle 24 ore, mantengono le tutele previste dal D.Lgs 66/2003 sul lavoro notturno in quanto non abrogate. Per cui, anche in base ai contenuti dellart. 7 del CCNL 2006/2009, hanno diritto dopo un turno notturno ad un riposo immediato di 24 ore continuative. Il turno mattino/notte limitato dalla Circolare interpretativa del Ministero del lavoro n8/2005.

  • Una proposta sui riposi: tra tutela dellintegrit psico-fisica e flessibilit organizzativa

    8 82014 24

    Turno nella fascia diurna: riposo di almeno 11 ore consecutive

    0 24/0 24

    Turno mattino/notte: riposo di 24 ore consecutive

    12 12

    Turno notturno: riposo di almeno 24 ore consecutive (salvo urgenze)

    20 24 8 20

    8

  • REGIONE PUGLIALINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

    AZIENDALE DI CUI ALLART.5 DEL CCNL AREA DIRIGENZA MEDICO -VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

    17.10.2008 - QUADRIENNIO 2006 -2009

    Nello specifico, tenuto anche conto che la giurisprudenza consolidata considera come condotta imprudente, e quindi aggravante in caso di giudizio, il protrarsi dellattivit lavorativa in condizioni routinarie, si concordano le seguenti linee generali.

    Guardia notturna o turnazione notturna: deve essere di 12 ore con conseguente fruizione immediata di un periodo di riposo obbligatorio e continuativo di 24 ore.

    Riposo giornaliero ( D.E. 88/2003 art.2 ): nel corso di ogni periodo di 24 ore, il lavoratore beneficia di un periodo minimo di riposo di 12 ore consecutive che corrispondono al periodo ricompresso tra le ore 20,00 e le ore 8,00 del giorno dopo.

    Turno mattino/notte: viene limitato dalla circolare del Ministero del Lavoro, per cui non pu essere previsto routinariamente e deve essere riservato a situazioni eccezionali e limitate nel tempo ( es: il periodo delle ferie e/o delle festivit). Dopo un turno mattino/notte spetta un riposo di 24 ore continuative.

    Sono vietati, i turni notte/mattino, pomeriggio/notte e notte/pomeriggio.

  • Regione ToscanaLINEE DI INDIRIZZO SUI CCNL DELLE

    AREE DIRIGENZIALI DEL SSN DEL 17.10.2008

    Tenuto conto dellattuale quadro normativo, al fine di assicurare ai dirigenti una protezione appropriata e di evitare rischi agli utenti, si forniscono le seguenti indicazioni:

    come regola generale, da ritenersi adeguato, dopo leffettuazione della guardia notturna o della turnazione notturna, un periodo di riposo continuativo di 24 ore;

    solo in casi eccezionali, i dirigenti possono essere incaricati dello svolgimento di due servizi di guardia notturna consecutivi;

    non sono consentite le turnazioni notte-mattino e notte-pomeriggio; fermo restando quanto sopra in relazione al riposo successivo alla guardia o

    turnazione notturna, da ritenersi altres adeguato, come regola generale, unriposo di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore;

    la turnazione mattino-notte consentita solo se limitata nel tempo e adeguatamente motivata in relazione allesigenza di garantire la continuit assistenziale;

    non consentita la turnazione pomeriggio-notte;

    1

    21 CONGRESSO NAZIONALE

  • Regione ToscanaLINEE DI INDIRIZZO SUI CCNL DELLE

    AREE DIRIGENZIALI DEL SSN DEL 17.10.2008 2

    si ritiene che, in caso di servizio notturno svolto, a seguito di chiamata, dai dirigenti in pronta disponibilit, debba essere garantito ai dirigenti medesimi un periodo di riposo coerente con limpegno lavorativo sostenuto;

    a tal fine, necessario che, nella programmazione dei turni di ciascuna struttura, venga valutata lopportunit di prevedere lesenzione dal turno mattutino dei dirigenti in pronta disponibilit notturna, in considerazione del servizio mediamente svolto, a seguito di chiamata, dai dirigenti assegnati alla struttura medesima. Le Aziende provvedono a monitorare periodicamente le eventuali deroghe, informando le organizzazioni sindacali, con cadenza almeno semestrale, in merito allandamento di tale monitoraggio.

    21 CONGRESSO NAZIONALE

  • Labrogazione dellarticolo 4 del D.Lgs 66/2003 Tempo di lavoro massimo settimanale

    Orario contrattuale: 38 ore/settimana

    Straordinario: max 250 ore/anno, corrispondenti in media a circa 6 ore/settimana

    Totale: 44 ore/settimana

  • Risoluzione del Parlamento europeo adottata a maggioranza qualificata nella riunione plenaria del 17/12/2008 in merito

    alla proposta di modifica della Direttiva CE 88/2003

    Il tempo di lavoro massimo settimanale, calcolato su una media di 4 mesi, deve essere portato nel giro di tre anni a 48 ore, abrogando la clausola opt-out.

    Nel tempo di lavoro rientra anche la cosiddetta guardia inattiva.

    Il riposo compensativo deve essere immediatamente goduto dopo il servizio prolungato per motivi eccezionali e non preventivabili.

    Dirigenti a cui non si applicano le tutele sui riposi: direttori generali, dirigenti direttamente ad essi subordinati, dirigenti nominati dal Consiglio di amministrazione di unazienda.

  • 1. In relazione all'assetto organizzativo dell'azienda o ente e all'orario dilavoro il riposo settimanale coincide di norma con la giornatadomenicale. Il numero dei riposi settimanali fissato in numero di 52all'anno.

    2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il ripososettimanale deve essere fruito, avuto riguardo alle esigenze di servizio.

    3. Il riposo settimanale non rinunciabile e non pu essere monetizzato.

    4. La festivit nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con ladomenica non danno luogo a riposo compensativo n a monetizzazione.

    5. Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano laloro opera durante la festivit nazionale coincidente con la domenica, siapplica la disposizione del 2 comma.

    CCNL 1994/1997: Articolo 22 -Riposo settimanale

  • D.Lgs 66/2003: Articolo 10 Ferie annuali Fermo restando quanto previsto dallart. 2109 c.c. il

    prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

    Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dellanno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dellanno di maturazione.

    Il predetto periodo minimo di quattro settimane non pu essere sostituito dalla relativa indennit per ferie non godute salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

  • Art. 21 CCNL 1994/1997: Ferie annuali

    32 giorni di ferie + 4 gg per le festivit soppresse Per i neo assunti nei primi 3 anni: 30 gg di ferie + 4 gg per le

    festivit soppresse Nel caso che presso la struttura cui il dirigente preposto

    l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26

    Esse sono fruite anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dellassetto organizzativo dellAzienda o Ente; in relazione alle esigenze connesse allincarico affidato alla sua responsabilit, al dirigente consentito di norma il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

  • Art. 21 CCNL 1994/1997: Ferie annuali In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che

    non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dellanno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dellanno successivo.

    La ricorrenza del Santo Patrono della localit in cui il dirigente presta servizio considerata giorno festivo purch ricadente in giorno lavorativo.

    Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni considerata a tutti gli effetti come mese intero.

  • Art. 21 CCNL 1994/1997: Ferie annuali In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessit di servizio,

    il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonch all'indennit di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

    Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per pi di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'azienda o ente, cui inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.

    In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

    Il periodo di ferie non riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverr anche oltre il termine di cui al comma precedente.

  • Orario di lavoro, piani di lavoro e budget

    Lineamenti essenziali

  • Calcolo del debito orario1. Orario contrattuale corrispondente allorario istituzionalmente dovuto e

    cos articolato:Orario per attivit assistenziale (34 ore/settimana): lorario destinato a

    garantire le attivit indicate allart. 14 comma 1, concordate annualmente con le procedure di budget;

    orario per attivit non assistenziali (4 ore/settimana): lorario destinato allaggiornamento professionale, allECM, alla ricerca finalizzata, alla didattica;

    orario di cui allart. 14, comma 5 (30 minuti decurtati dalle 4 ore per attivit non assistenziali), destinato a richiesta dellAzienda, con le procedure di budget, allabbattimento delle lista dattesa o al perseguimento di altri obiettivi assistenziali e di prevenzione.

    2. Orario straordinario effettuabile esclusivamente in regime di PD lavorata, guardia o per eventi eccezionali nei quali si riconduce lo straordinario (art. 28 del CCNL integrativo 10/2/2004 e art. 16 del CCNL 3/11/2005);

    3. Orario per attivit aggiuntive sono quelle effettuabili secondo gli istituti contrattuali previsti dagli articoli:55, c. 2 del CCNL 8/6/2000;18 del CCNL 3/11/2005;14, c. 6 del CCNL 3/11/2005;

  • Calcolo del debito orario annuale per le attivit assistenziali

    N DESCRIZIONE TIPOLOGIA ORE ORETOLTE

    TOTALEDEBITO

    1Orario contrattuale (38 ore x 52 settimane) 1976 1976

    2 Ferie + festivit soppresse + festivit infrasettimanali (32 + 4 + 10 = 46 gg x 6,33) 291 291 1685

    3 8 gg assenze retribuite (congedo straordinario) 50 50 1635

    440 minuti/die per attivit non assistenziali x

    259 giornate lavorative (365 106) 173 173 1462

    5 Totale debito orario contrattuale generale x anno 1462A 15 gg di congedo radiologico 94 94 1368

    B 8 gg di congedo anestesiologico 50 50 1412

  • Assenze retribuiteArticolo 23 CCNL 1994/1997

    1. Il dirigente pu assentarsi nei seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all'attivit di servizio: giorni otto all'anno; - lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento; - particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all'anno. 2. Il dirigente ha altres diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio. 3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili nell'anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianit di servizio. 4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato 4. 5. I permessi previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/92, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. 6. Il dirigente ha altres diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge. 7. Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle attivit delle Associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attivit di protezione civile. 8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

  • Calcolo debito orario

    Tale monte ore utilizzabile come unit di misura:

    per la programmazione delle attivit istituzionali; per il conseguente calcolo della dotazione organica necessaria per la loro effettuazione; per la definizione del piano di lavoro su base mensile e annuale della singola Unit Operativa

    e si costituisce come parte integrante della metodologia per la definizione del budget per lanno

    di riferimento.

  • Calcolo dei carichi di lavoro per unUnit Operativa di Medicina Interna

    CARICHI DI LAVORO MEDICO: POSSIBILI PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE(**)

    PARAMETRO VALUTAZIONE

    Assistenza alla degenza Ore di assistenza in reparto sulle 12 ore diurne.(Standard FADOIminuti per giornata di ricovero da: un minimo di 24 ad un massimo di30)

    Attivit Dh/Ds Ore giornaliere di attivit

    Consulenze Ore giornaliere assorbite (Standard : 30 minuti se interna;con percorrenza temporizzata se esterna)

    Attivit ambulatoriali: Ore giornaliere assorbite (Standard:20/30 minuti perprestazione strumentale e per visita di controllo. 30 minutiper 1 visita)

    Attivit guardia Ore effettive anno (24 ore x 365= 8760)

    Attivitgestionale/organizzativa

    Ore /anno: percentuali variabili secondo la complessit della funzione(incarico professionale, incarico ad alta specializzazione, struttura semplice,struttura complessa, dipartimento)

    Attivit di aggiornamento Formazione ed ECM da quantificare in rapporto ai creditiprevisti per anno: budget di circa 170 ore /anno

    (**) lo schema ha un valore puramente indicativo, di suggerimento metodologico.

  • Metodologia di budget1. lorganizzazione del lavoro stabilita allinterno dellazienda e/o dellarea

    funzionale o dipartimento e le sue ricadute allinterno dellunit operativa; 2. la domanda assistenziale prevista; 3. gli obiettivi regionali e/o aziendali; 4. la tipologia delle prestazioni richieste; 5. limpegno professionale e tecnico necessario per ciascuna tipologia di

    prestazione; 6. il livello tecnologico esistente; 7. le linee guida esistenti in merito alla qualit delle prestazioni; 8. il piano di lavoro attuato allinterno dellunit operativa, preventivamente

    concordato con la Direzione Sanitaria o il Dipartimento; 9. i volumi prestazionali eseguiti lanno precedente nellorario di lavoro

    annuale disponibile per compiti assistenziali di istituto dellintera unit operativa, come definito precedentemente, rapportati alle condizioni organizzative, anche in termini di dotazione organica e alle tecnologie esistenti;

    10.le criticit emerse lanno precedente a consuntivo sui volumi prestazionali attesi;

    11.gli eventuali tempari delle prestazioni proposti dalle Societ Scientifiche o conseguenti ad analisi statistiche attendibili eseguite con il metodo del benchmarking.

    Organizzazione del lavoroOrario di lavoro Guardie - Pronta disponibilitRiposiIndice della relazioneEvoluzione legislativa e contrattuale nella disciplina della dirigenza medica e dellorganizzazione del lavoroOrario di lavoroOrario di lavoroPeriodo di riposoTempo di lavoro nelle direttive europeeLavoro/Pronta disponibilit/RiposoGli obiettivi che si sono posti le Regioni nelle ultime tornate contrattualiLa proposta del Comitato di Settore al tavolo contrattuale-CCNL 2008/2009Diapositiva numero 11Orario di lavoro dei DirigentiOrario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.1Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.1Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.2Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.3Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.2-5Orario non assistenzialeDiapositiva numero 19Orario di lavoro dei Direttori di S.C. CCNL 2002/2005, art. 15 , co. 1 e 2 La deregulation nellorganizzazione del lavoro :tra sfruttamento del lavoro medico e rischi organizzativiLe condizioni di lavoro nelle corsie La Vertenza ToscanaOrario di lavoro, straordinario, risultato e produttivit aggiuntivaD.Lgs. 66/2003: Lavoro straordinario (art. 5)CCNL integrativo 10/02/2004 Art. 28: Lavoro straordinarioLavoro straordinario: Testo CCNL Integrativo 2008/2009, co. 4, art. 16Contratto integrativo 2004 Art. 6TAR Puglia Sentenza n. 814/2006Condizioni che permettono il pagamento dello straordinario in caso di effettuazione di orario di lavoro eccedente il debito contrattuale mensile Diapositiva numero 31CCNL 1994-1997, art. 65, co. 1 e 2CCNL 1994-1997, art. 65, co.4 e 5Obiettivi correlati alle risorse umane, strumentali e finanziarieImpegno orario dei Dirigenti e risultatoRisposta dellAran ad un quesito posto dalla Usl 7 Veneto (prot. N 5177 del 1/7/2002)Impegno orario dei Dirigenti e risultatoOrario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.1CCNL 1994-1997, art. 65, co. 6.CCNL 1998/2001, art 55, co. 2:CCNL 2002/2005, art. 14, co. 6Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.6Orario di lavoro, art. 14 co.6, art. 18Il combinato dispostoIn conclusioneGuardia e Pronta DisponibilitPresenza del dirigente medico : CCNL 2002/2005, art. 14, co. 7Presenza del dirigente medico : CCNL 2002/2005, art. 14, co. 7Presenza del dirigente medico: CCNL 2002/2005, art 14, co. 9-10La guardia medica pu essere assicurata:Servizio di guardiaObiettivi dellAnaaoServizio di guardia (Art. 16 CCNL 2002/2005)Art. 16 CCNL 2002/2005Servizio di GuardiaCCNL 2002/2005 Art. 18, co.1 :Linee di indirizzo regionale (art. 5)Allegato 2 CCNL 2002/2005Guardia notturna effettuata nellorario di servizioDiapositiva numero 58Pronta disponibilit (Articolo 17 CCNL 2002/2005)Pronta disponibilit (Articolo 17 CCNL 2002/2005)Pronta disponibilit (Articolo 17 CCNL 2002/2005, co. 3)Pronta disponibilit (Articolo 17 CCNL 2002/2005, co. 4-8)Pronta disponibilit(Articolo 17 del CCNL 2002/2005, co.5-7)Pronta disponibilit(Articolo 17 del CCNL 2002/2005)Pronta disponibilit in giornata festivaTutela dellintegrit psico-fisica del Dirigente MedicoDiapositiva numero 67Gli interventi regressivi sul diritto al riposo da parte del Governo ProdiDiapositiva numero 69D.lgs 66/2003: articolo 4 - Durata massima dellorario di lavoro (Abrogato per i Dirigenti del SSN )D.Lgs 66/2003: Art. 7- Riposo giornaliero (Abrogato per i Dirigenti del SSN)GiurisprudenzaDiapositiva numero 73Diapositiva numero 74Diapositiva numero 75Diapositiva numero 76Diapositiva numero 77Diapositiva numero 78Ictus e turni di lavoro notturnoJAMA. 2009;302(14):1565-1572 www.jama.comThe NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINELe conseguenze degli orari di lavoro prolungati e della deprivazione del sonno per i medici ospedalieriStrutturazione degli orari di lavoro secondo criteri ergonomiciCCNL 2006 2009; CAPO IIProtezione e tutela dei dirigenti e degli utentiArt. 7Disposizioni particolari in materia di riposo giornalieroDiapositiva numero 85Diapositiva numero 86Diapositiva numero 87CCNL integrativo 10/02/2004Lavoro notturno (art. 7) Lavoro notturno e lavoratore notturnoDurata del lavoro notturno: D.Lgs 66/2003 e Circ. 8/2005 Ministero del LavoroRuolo dirigenziale, organizzazione del lavoro e lavoro notturnoLe ricadute concrete della Legge 133/2008Una proposta sui riposi: tra tutela dellintegrit psico-fisica e flessibilit organizzativaREGIONE PUGLIA LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE DI CUI ALLART.5 DEL CCNL AREA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 17.10.2008 - QUADRIENNIO 2006 -2009 Regione ToscanaLINEE DI INDIRIZZO SUI CCNL DELLE AREE DIRIGENZIALI DEL SSN DEL 17.10.2008 Regione ToscanaLINEE DI INDIRIZZO SUI CCNL DELLE AREE DIRIGENZIALI DEL SSN DEL 17.10.2008Labrogazione dellarticolo 4 del D.Lgs 66/2003 Tempo di lavoro massimo settimanale Risoluzione del Parlamento europeo adottata a maggioranza qualificata nella riunione plenaria del 17/12/2008 in merito alla proposta di modifica della Direttiva CE 88/2003Diapositiva numero 99D.Lgs 66/2003: Articolo 10 Ferie annualiArt. 21 CCNL 1994/1997: Ferie annualiArt. 21 CCNL 1994/1997: Ferie annualiArt. 21 CCNL 1994/1997: Ferie annualiOrario di lavoro, piani di lavoro e budgetCalcolo del debito orario Calcolo del debito orario annuale per le attivit assistenzialiAssenze retribuiteArticolo 23 CCNL 1994/1997Calcolo debito orarioCalcolo dei carichi di lavoro per unUnit Operativa di Medicina InternaMetodologia di budget