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OPERAZIONI

INTRACOMUNITARIE

CESSIONINON

IMPONIBILI

ACQUISTI IMPONIBILI

OPERAZIONI

INTRACOMUNITARIE

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CESSIONI

INTRACOMUNITARIECostituiscono cessioni intracomunitarie:le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nelterritorio di altro Stato membro, dal cedente odall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti dicessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni edaltre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quartocomma, del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;. (art.41 c1 DL 331/93)

NON RILEVA LA RESIDENZA DI CEDENTE E ACQUIRENTEMA LA MOVIMENTAZIONE FISICA DEI BENI

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ACQUISTI INTRACOMUNITARI

Costituiscono acquisti intracomunitari leacquisizioni, derivanti da atti a titolooneroso, della proprietà di beni o di altro dirittoreale di godimento sugli stessi, spediti otrasportati nel territorio dello Stato da altro Statomembro dal cedente, nella qualità di soggettopassivo. (art. 38 DL 331/93).

NON RILEVA LA RESIDENZA DI CEDENTE EACQUIRENTE MA LA MOVIMENTAZIONE FISICA DEIBENI

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TERRITORIALITA’ DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nelterritorio dello Stato se hanno per oggetto beni,originari di altro Stato membro o ivi immessi in liberapratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattatoistitutivo della Comunità economica europea, speditio trasportati dal territorio di altro Stato membro nelterritorio dello Stato. (art. 40, c1 DL 331/93)

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ADEMPIMENTI AI FINI IVA

Cessioni intracomunitarie:

•Emissione di fattura NI ex art. 41 DL 331/93•Annotazione nel registro delle vendite•Presentazione in via telematica all’Agenzia delle Dogane elenchiriepilogativi INTRASTAT

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ADEMPIMENTI AI FINI IVA

Acquisti intracomunitari:

• Integrazione della fattura del fornitore con IVA italiana• Rilevazione della fattura integrata nel registro degli

acquisti e nel registro delle vendite (neutralità dell’imposta)• Presentazione in via telematica all’Agenzia delle Dogane

elenchi riepilogativi INTRASTAT

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OPERAZIONI A CATENA

A

C

B A – primo fornitoreB – promotore della triangolazioneC – acquirente finale

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OPERAZIONI A CATENA

“triangolazioni comunitarie” :operazioni in cui intervengono 3 operatori diversi appartenenti a tre differenti paesi comunitari.

“triangolazioni interne intracomunitarie”:triangolazioni in cui il primo fornitore e il promotore sono residenti in Italia.

“triangolazioni improprie”:operazioni in cui uno dei soggetti è extracomunitario

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OPERAZIONI

IMPORT/EXPORT

ESPORTAZIONINON

IMPONIBILI

IMPORTAZIONI IMPONIBILI

OPERAZIONI

EXTRACOMUNITARIE

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ESPORTAZIONI

ESPORTAZIONI DIRETTE

• beni trasportatifuori della CEdal cedente, oda terzi per suoconto

• (art. 8 c1 l. a)

ESPORTAZIONI IMPROPRIE

• beni trasportatifuori della CEdall‟acquirente,o da terzi persuo conto, entro90 giorni dallaconsegna

• (art. 8 c1 l. b)

ESPORTAZIONI INDIRETTE

• Cessioni di beni ad esportatori abituali

• (art. 8 c1 l. c)

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ESPORTAZIONI

Esportazioni indirette:Il soggetto residente cede beni ad altro soggettoresidente il quale, avendo lo Status di “esportatoreabituale” (esportazioni > 10% del volume d’affaritotale nell’anno o nei 12 mesi precedenti) usufruiscedella facoltà di effettuare acquisti senza il pagamentodell’imposta.Il limite massimo di acquisti senza pagamentodell’imposta è dato dal c.d. “PLAFOND”,corrispondente al totale delle cessioni verso l’esteroeffettuate nell’anno precedente.

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ESPORTAZIONI

Operazioni assimilate alle esportazioni: cessioni di navi, aeromobili e servizi connessi (art. 8bis)

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IMPORTAZIONI

Costituiscono importazioni le operazioni aventiper oggetto beni introdotti nel territorio delloStato, che siano originari da Paesi o territori noncompresi nel territorio della Comunità (art. 67 c1)

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IMPORTAZIONI

VALORE DEL BENE

DIRITTI DOGANALI

SPESE DI INOLTRO FINO AL

LUOGO DI DESTINAZIONE

NELLA CEE

BASE DI CALCOLO PER

LIQUIDAZIONE IMPOSTA

(art. 69 c1 )

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ADEMPIMENTI AI FINI IVA

Esportazioni:

•Emissione di fattura NI ex art. 8 c1 l. a) o b) , secondo la naturadell’operazione

•Conservazione della prova dell’avvenuta esportazione

•Annotazione nel registro delle vendite

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ADEMPIMENTI AI FINI IVA

Importazioni:

•Pagamento dell’imposta alla dogana/spedizioniere

•Annotazione nel registro degli acquisti della sola IVA versata(fornitore “dogana”)

•Inoltre, dal 2/11/10 per operazioni effettuate dal 1/7/10,trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dellacomunicazione delle operazioni intercorse con soggetti residentiin paesi Black list.

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Operazioni soggette

Le operazioni che, per disposizione

legislativa, sono soggette al regime IVA

ma non scontano l'imposta sul loro

corrispettivo sono:

– esportazioni ed operazioni assimilate

all'esportazione (artt. 8 e 8 bis)

– servizi internazionali o connessi agli scambi

internazionali (art. 9)

– cessioni intracomunitarie (artt. 41 e 40,

comma 9, DL 331/93)

Operazioni non imponibili

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Operazioni non imponibili

cessioni all'esportazioneAi sensi dell’art. 8 del DPR 633/72 sono quelle che:

– hanno per oggetto beni inviati in paesi extra UE a

cura od a nome del cedente (art. 8, lett. a)

– effettuate tra due soggetti residenti, a condizione che i

beni vengano, su incarico del cessionario, inviati in

paesi extra UE direttamente dal cedente (co.1, lett. a)

cd operazione di triangolazione;

– quelle effettuate dal cessionario residente nei

confronti di un terzo non residente a condizione che il

cedente ne curi l’invio fuori del territorio dell’UE

– hanno per oggetto beni il cui trasporto o spedizione in

paesi extra UE viene effettuato, entro 90 giorni dalla

consegna dei beni dall'operatore economico non

residente o per suo conto (co. 1, lett. b)

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Operazioni soggette

Cessioni all’esportazione (art.

8)

Esportazioni dirette

1° caso: cedente-residente cliente estero art. 8,comma 1,

2° caso: cedente-residente cliente estero lett. a)(operazione triangolare)

cedente/cessionario-residente

= Bene= Fattura

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Operazioni soggette

Cessioni all’esportazione (art. 8)

Esportazioni indirette

3° caso: cedente-residente art. 8,comma 1lett. b)

cessionario-non residente cliente estero

Esportazione entro90 giorni e allostato originario

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Operazioni soggette

Cessioni all’esportazione (art. 8)

• L'esportazione deve risultare

alternativamente da:

– documento doganale

– vidimazione della dogana su un esemplare

della fattura

– vidimazione della dogana su un esemplare del

documento di trasporto

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Operazioni non imponibili

Caratteristiche

• Fatturazione : obbligatoria

• Registrazione : obbligatoria

• Detraibilità dell'imposta assolta

“a monte” : piena

• Agevolazioni : rimborso

infrannuale dell'IVA “a

monte”

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OPERAZIONI

ALL’ESPORTAZIONE• nel sistema generale Iva legislatore comunitario ha inteso

detassare tutte le operazioni che vengono effettuate in

relazione ad operazioni di scambio internazionale di merci

di servizi.

• questo principio è la diretta espressione della regola che

prevede la detassazione delle operazioni transfrontaliere

all'origine e la relativa tassazione a destinazione, anche al

fine di consentire l'esercizio del diritto di

detrazione al destinatario della

operazione.

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Condizioni per l’esportazione in

senso tributarioDebbono coesistere due presupposti:

• il trasferimento del diritto di proprietà

o di un diritto reale di godimento;

• il trasporto dei beni oggetto della

cessione fuori del territorio doganale

comunitario a cura del cedente

N.B. sembra non rilevare ai fini del

perfezionamento dell'esportazione,

quale elemento costitutivo della

fattispecie l'onerosità della

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Quadro normativo di riferimento

• Le norme primarie di riferimento sono gli articoli 8, 8 bis ,

e 9, del d.p.r. 633 del 1972 che riguardano operazioni che,

seppur rilevanti nel territorio di origine, vengono ivi

detassate, in considerazione dell'applicazione del principio

di tassazione a destinazione.

• Per l'effetto si comprende che tali operazioni debbano

essere oggetto di fatturazione come previsto dall'articolo

21, co. 6, del decreto Iva ancorché non vi sia tassazione.

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Articolo 8 del D.p.r. 633/72

• Non sono imponibili per l'articolo 8 le operazioni che danno

luogo a cessioni in cui beni vengono spediti o trasportati fuori

dal territorio comunitario.

• La nozione di cessioni di beni riguarda le operazioni di

esportazione aventi carattere definitivo

• Restano escluse le esportazioni senza trasferimento della

proprietà e con successiva reimportazione dei beni dopo la

trasformazioni le cosiddette esportazioni temporanee.

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Articolo 8 del D.p.r. 633/72• In ordine al presupposto territoriale si deve rilevare una

discrasia fra il principio espresso dalla direttiva comunitaria e la normativa nazionale:

- la prima individua il luogo di una cessione di beni con quello in cui avviene l'inizio del trasporto a destinazione del cliente. Pertanto la cessione all'esportazione è per la norma comunitaria considerata effettuate nel territorio dello Stato ma detassata in virtù del luogo di destinazione che è fuori dal territorio comunitario;

- la norma nazionale, dopo aver enunciato il principio generale di territorialità della cessione di beni, dispone all'ultimo co. dell'articolo 7 che tutte le operazioni di quegli articoli 8,8 bis e 9 si considerano eseguite fuori dal territorio dello Stato.

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Articolo 8 del D.p.r. 633/72

• CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTA: Art. 8, comma 1,

lettera a), d.p.r. 633

- OPERAZIONI TRIANGOLARI

- ESPORTAZIONE CONGIUNTA

• ESPORTAZIONE IMPROPRIA - articolo 8, co. 1, lett. b)

• CESSIONI INDIRETTE - articolo 8, co. 1, lettera c) del d.p.r.

633

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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTA

Art. 8, comma uno, lettera a), d.p.r. 633

• Individua le cessioni aventi ad oggetto beni trasportati o spediti,

a cura o a nome del cedente, fuori del territorio dell'unione

europea.

• Condizione:

il cedente provveda, anche non direttamente (ad esempio

tramite uno spedizioniere terzo) al trasporto o spedizione dei

beni fuori dal territorio dell'Unione.

L'invio dei beni all'estero rappresenta l'elemento costitutivo

dell'operazione all'esportazione, nel senso che, ove non vi

sia trasporto spedizione all'estero, la cessione non può

essere definita esportazione

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Nozione di cessione ex art. 8

L'esportazione ai fini Iva è diversa da quella doganale e solo

per l‟assolvimento dell'onere della prova mutuiamo dal d.p.r.

43/93 in materia doganale il concetto di esportazione.

Ai fini doganali sussiste esportazione quando si ha

fuoriuscita dei beni dal territorio dell'unione europea:

- senza passaggio di proprietà;

- con passaggio di proprietà;

- temporaneamente esportati e poi reimportati.

Di queste fattispecie l'unica che rileva ai fini IVA è quella con

passaggio di proprietà.

Quindi se l'impresa esporta temporaneamente merci o beni

all'estero per completarne la lavorazione e poi reimporta il

prodotto finito, ai fini doganali vi è esportazione mentre fini

Iva la cessione non è rilevante.

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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTA

• Prova:

l‟esportazione deve risultare:

- da documento doganale;

- da vidimazione apposta dall'ufficio

doganale su un esemplare della

fattura ovvero su un esemplare della

bolla di accompagnamento.

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Operazioni soggetteCessioni all‟esportazione (art. 8)

Esportazioni dirette

1° caso: cedente-residente cliente estero art. 8,comma 1,

2° caso: cedente-residente cliente estero lett. a)(operazione triangolare)

cedente/cessionario-residente

= Bene= Fattura

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OPERAZIONI TRIANGOLARI

IT(0)

IT(1)

USA

IT0 = produttore, primo cedente

IT1 = secondo cedente (promotore dell'esportazione intermediario

commerciale)

USA = acquirente

IT0cede per un importo pari a 1000 i beni a IT1 (prima fattura)

IT1 cede per un importo pari a 5000 i beni a USA (secondo fattura)

Le due fatture sono non imponibili se è il primo cedente a curare il

trasporto

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OPERAZIONI TRIANGOLARI

• La condizione affinché le due cessioni - da IT(0) a IT (1) e poi

da IT(1) a USA - vengano considerate come un'operazione

triangolare è che il trasporto avvenga in nome per conto del

primo cedenteIT(0) e che il bene non entri nella disponibilità

del secondo cedente IT(1).

• Consente all'esportatore abituale (IT 1)di comprare i beni

senza applicazione dell'imposta a condizione che le merci

vengano spedite in nome per conto del primo cedente

all'estero.

Altrimenti l'esportatore IT1 sarebbe sempre al credito IVA.

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Nozione di trasporto• L„A. f. con la circolare del 9 aprile 1981 n.12 aveva stabilito

che il primo cedente (IT0) doveva curare il trasporto con mezzi propri oppure rivolgendosi direttamente ad un trasportatore il quale emetteva la fattura nei suoi confronti. Questa posizione dell‟A.f. aveva di fatto bloccato gli scambi, perché il primo cedente (di solito produttore) avrebbe dovuto conoscere il cliente finale.

• Interpretazione autentica: il primo cedente IT0 può non usare mezzi propri e la fattura del trasportatore può essere intestata al secondo cedente It 1 (l'importante è che le merci non siano nella disponibilità di quest'ultimo).

• La dogana vidima entrambe le fatture e controllerà e i beni siano usciti e effettua un riscontro fra la fattura e beni per verificare che il secondo cedente non abbia effettuato ulteriore lavorazioni.

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Prova• Se il trasportatore viene contattato da IT1 la dichiarazione

di esportazione (cd DAU) è intestata all'esportatore IT1 e funge da prova dell'avvenuta esportazione

• Il primo cedente IT0 avrà come prova dell'avvenuta esportazione la fattura visitata dalla dogana di uscita.

• L‟a.f. con la risoluzione 72 del 2000 ha precisato che: se la merce, prima di andare all'estero, passa dal secondo cedente IT1 assolo fine di effettuare dei controlli tecnici e di collaudo (senza alcuna lavorazione e trasformazione) l'operazione è comunque non imponibile

• La Cassazione con la sentenza 4098 del 2000 ha confermato che è indifferente al fine della non imponibilità che sia il primo cedente o al secondo cedente a curare il trasporto.

• per evitare contenziosi la cosa migliore sarebbe che sia il primo cedente a contattare il trasportatore, anche se poi il trasporto viene effettuato in nome per conto del secondo cedente.

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ESPORTAZIONE CONGIUNTA

IT(0)

IT(1)

USA

IT0 = produttore

IT1 = effettua un'altra lavorazione

USA = acquirente non residente nell'Unione Europea

operazione: IT0 emette fattura a non imponibile nei confronti di USA, avente ad

oggetto il bene (ad esempio marmo) e consegna i beni a IT1; IT1 effetto alla

lavorazione e invia i beni ad Usa tra parentesi portandoli in dogana e

consegnando il DAU)

in questo caso compariranno come esportatori sia il primo che secondo

cedente.

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• La prestazione di servizi effettuata da IT1

ed è tassata ai sensi dell'articolo 9 , CO. 1,

lettera

• altre ipotesi di operazioni non imponibili è

la cosiddetta esportazione congiunta.

• su incarico di un cessionario non residente

acquista beni in Italia il primo cedente li

trasferisce per conto degli Usa ad un altro

soggetto italiano effettua la rete la

lavorazione e poi li invia a cessionario

Usa.

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ESPORTAZIONE IMPROPRIA -

articolo 8, co. 1, lett. b) • “ Le cessioni con trasporto o spedizione

fuori del territorio della comunità

economica europea entro 90 giorni dalla

consegna, a cura del cessionario non

residente o per suo conto”

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• La norma riguarda il caso in cui i beni vengono

consegnati ad un cessionario “non residente” all'interno

del territorio comunitario, con l'obbligo di trasportarli o

spedirli fuori del territorio della comunità economica

europea nel termine di 90 giorni dalla consegna.

• In pratica, la norma considera cessione all'esportazione

l'ipotesi in cui l'acquirente estero provveda a ritirare,

direttamente o tramite terzi, i beni presso il cedente,

curando la successiva o esportazione degli stessi, allo

stato originario, entro 90 giorni dalla data di consegna.

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• Il cedente nazionale consegna i beni ad un cessionario

non residente che si occuperà del trasporto entro 90

giorni. Il cessionario non residente deve essere

identificato nel suo paese, ossia deve essere un soggetto

passivo d'imposta che svolge un'attività commerciale (no

privato). Riguardo al limite temporale si fa riferimento alla

data di consegna ovvero l'operazione si deve chiudere

entro 90 giorni. Questi due elementi differenziano la

lettera B. della lettera a.

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• Secondo la prassi amministrativa, la prova dell'avvenuta

esportazione dei beni per il cedente nazionale non può che

essere costituita dall’apposizione da parte della dogana di

uscita del visto sull'esemplare della fattura dallo stesso le

messe presentate in dogana all'atto dell'esportazione secondo

le modalità indicate. Poiché nel caso di specie il documento di

esportazione munito del visto di uscire resta l'acquirente

estero, il cedente operatore nazionale dovrà ottenere dal

cessionario non residente copia della fattura recante il visto

uscire a posto dalla dogana di uscita.

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• La disposizione in esame non prevede la

possibilità di effettuare lavorazioni sui beni

oggetto delle cessione, sicché i beni

medesimi devono essere esportati nello

stato originario. Di conseguenza gli uffici

doganali dovranno accertare l'identità e lo

stato dei beni medesimi con quelli descritti

in fattura.

Page 46: OPERAZIONI · 27 Quadro normativo di riferimento •Le norme primarie di riferimento sono gli articoli 8, 8 bis , e 9, del d.p.r. 633 del 1972 che riguardano operazioni che, seppur

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• Per espressa previsione normativa, non costituiscono cessioni

all'esportazione le cessioni di beni con trasporto a cura e per

conto del cessionario “non residente” aventi ad oggetto beni

destinati ad dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o

navi da diporto, di aeromobili da turismo, o di qualsiasi altro

mezzo di trasporto ad uso privato, o dei beni da trasportarsi

nei bagagli personali, fuori dal territorio della comunità

europea. La norma ha evidentemente carattere anche elusivo.

Page 47: OPERAZIONI · 27 Quadro normativo di riferimento •Le norme primarie di riferimento sono gli articoli 8, 8 bis , e 9, del d.p.r. 633 del 1972 che riguardano operazioni che, seppur

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Operazioni soggetteCessioni all‟esportazione (art. 8)

Esportazioni indirette

3° caso: cedente-residente art. 8,comma 1lett. b)

cessionario-non residente cliente estero

Esportazione entro90 giorni e allostato originario