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1 V Settore Lavori Pubblici e Urbanistica Servizio Manutenzioni DECRETO ASSESSORIALE N. 31/GAB/2013 DI ATTUAZIONE DELL’ART. 18, COMMA 8-TER E 8- QUATER, DEL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 (DECRETO DA FARE) OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della scuola elementare “L. Sciascia. Progetto esecutivo R.U.P. : Geom Calogero Di Sano firmato Progettisti E Direttori dei Lavori: Dott. Ing. Mario Duminuco firmato Geom. Teodoro Ribilotta firmato Numero elaborato C Scala: Data di emissione: Titolo elaborato Capitolato speciale d’appalto Visti e timbri Ai sensi dell’art. 5, comma 3, L.R. 12/2011, si esprime parere favorevole per l’approvazione in linea tecnica n. 03. Piazza Armerina n.15/09/2014 Il Responsabile del Procedimento (Geom. Calogero Di Sano) firmato CITTA’ DI PIAZZA ARMERINA (Provincia di Enna) V SETTORE LAVORI PUBBLICI Visto l’ art. 9 della L.R. n. 19/72, Visto l’art. 154 della L.R. n. 25/93. Visto gli elaborati del vigente P.R.G. Visti gli atti d’ufficio SI ATTESTA Che il presente progetto è conforme al vigente strumento urbanistico Piazza Armerina 15/09/2014 Il Responsabile LL.PP (Dott Ing. Mario Duminuco) firmato

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V Settore

Lavori Pubblici e Urbanistica

Servizio Manutenzioni

DECRETO ASSESSORIALE N. 31/GAB/2013 DI ATTUAZIONE DELL’ART. 18,

COMMA 8-TER E 8- QUATER, DEL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 (DECRETO DA

FARE)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della scuola elementare “L. Sciascia.

Progetto esecutivo

R.U.P. :

Geom Calogero Di Sano firmato

Progettisti E Direttori dei Lavori:

Dott. Ing. Mario Duminuco firmato

Geom. Teodoro Ribilotta firmato

Numero

elaborato

C

Scala: Data di emissione:

Titolo elaborato Capitolato speciale d’appalto

Visti e timbri

Ai sensi dell’art. 5, comma 3,

L.R. 12/2011, si esprime parere favorevole per l’approvazione in

linea tecnica n. 03.

Piazza Armerina n.15/09/2014 Il Responsabile del

Procedimento

(Geom. Calogero Di Sano) firmato

CITTA’ DI PIAZZA ARMERINA (Provincia di Enna)

V SETTORE LAVORI PUBBLICI

Visto l’ art. 9 della L.R. n. 19/72, Visto l’art. 154 della L.R. n. 25/93. Visto gli elaborati del vigente P.R.G.

Visti gli atti d’ufficio SI ATTESTA

Che il presente progetto è conforme al vigente strumento urbanistico

Piazza Armerina 15/09/2014

Il Responsabile LL.PP (Dott Ing. Mario Duminuco)

firmato

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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della scuola elementare “L.

Sciascia.

INDICE

CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto Art. 2 – Ammontare dell'appalto Art. 3 – Descrizione sommaria delle opere

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

Art. 4 – Documenti contrattuali Art. 5 – Osservanza di leggi e regolamenti Art. 6 – Cauzione definitiva Art. 7 – Consegna dei lavori Art. 8 –

Programma dei lavori Art. 9 – Condotta dei lavori Art. 10 –

Espropri e servitù Art. 11 – Ultimazione dei lavori e penalità per ritardi - Sospensione dei lavori Art. 12 – Prezzi contrattuali - Revisione Art. 13 – Nuovi prezzi Art. 14 – Pagamenti in acconto ed a saldo lavori - Ritenute Art. 15 – Conto finale - Collaudo provvisorio e definitivo dei lavori Art. 16 – Definizione delle controversie Art. 17 – Divieto di subappalti Art. 18 – Domicilio dell'Appaltatore Art. 19 – Supplente dell'Appaltatore Art. 20 – Oneri diversi a carico dell'Assuntore Art. 21 – Tasse ed imposte Art. 22 – Danni di forza maggiore Art. 23 – Responsabilità dell'Assuntore Art. 24 – Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno Art. 25 – Licenze Art. 26 – Prestazioni accessorie Art. 27 – Risoluzione del contratto per volontà dell'Amministrazione Art. 28 – Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa - Esecuzione d'ufficio

CAPO III - NORME PER LA MISURAZIONE, LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, LA REALIZZAZIONE

TECNICA Art. 29 - Abilitazione dell’impresa

Art. 30 – Lavori in economia

Art. 31 – Norme generali per la fornitura di materiali a piè d'opera e per i lavori a misura

Art. 32 – Fornitura dei materiali a piè d'opera

Art. 33 – Definizioni relative ad impianti

Art. 34 – Prescrizioni tecniche generali

Art. 35 – Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti

Art..36 – Disposizioni particolari per impianti di illuminazione

Art..37 – Disposizioni particolari per impianti per servizi tecnologici e per servizi generali

Art.38 – Ulteriori precisazioni

Art.39 – Posizionamento installazioni Art.40 – Verifiche e prove in corso d'opera e finali degli impianti Art. 41 – Garanzia degli impianti Art. 42 – Smaltimento rifiuti Art. 43 – Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell'Amministrazione appaltante e della Ditta appaltatrice Art. 44 - Tracciamenti Art. 45 – Scavi Art.46 - Composizione delle malte Art. 47 - Muratura di pietrame Art. 48 - Opere in conglomerato cementizio Art. 49 - Collocamenti in opera Art. 50 - Coloriture e verniciature Art. 51-Trasporto e posa in opera delle tubazioni e delle relative apparecchiature Art. 52 - prova, coprigiunti, ricoprimento e rinterro delle condotte Art. 53 - Rinterro dei manufatti e rilevati in genere Art. 54- Interferenze con altre Imprese

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CAPO IV - Qualità e provenienza dei materiali

Art. 55-Condizioni di accettazione - Prove su materiali

Art. 56 - Materiali da costruzione Art. 57 - Materiali per tubazioni CAPO V - Norme per la misurazione e la contabilizzazione dei lavori

Art. 58- Lavori in economia Art. 59 - Norme generali per le forniture di materiali a piè d'opera e per i lavori a misura Art. 60 – Fornitura dei materiali a piè d’opera Art. 61 - Lavori a misura Art. 62 - Pagamento di fatture ed anticipazioni dell'Impresa

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i “Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della scuola elementare “L. Sciascia” di

Piazza Armerina.

I lavori riguardanti l’appalto di cui all’oggetto sono classificati con categoria prevalente“OG1” Edifici civili ed industriali .

Si richiede come requisito minimo di carattere economico-finanziario e tecnico organizzativo dell’impresa partecipante,

l’abilitazione alla categoria di cui sopra per importi corrispondenti ai lavori da appaltare

Per la partecipazione alla gara d'appalto per i lavori del presente Capitolato Speciale è richiesta:

- la qualifica dell'impresa concorrente, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di disciplina del sistema unico di qualificazione di

cui all’allegato A del DPR 207/2010 recepito con L.R. 12/2011 in categoria e classifica come di seguito: categoria OG1 classifica I;

- l’iscrizione alla camera di commercio, all'albo artigiani o cooperative o ditte, nella categoria di lavori corrispondenti a quella

oggetto dell'appalto e per l'importo previsto dalla legge.

E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare le opere o parte di esse, oggetto dell'appalto.

L'appaltatore deve avere la disponibilità giuridica dei mezzi e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto

e di tutti gli oneri accessori che ne derivano per garantire l’opera, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori a misura e dei lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto, ammonta a € 496.500,91.

(Quattrocentonovantaseimilacinquecento/91 EURO)

Come risulta dal quadro economico allegato:

QUADRO ECONOMICO SCUOLA ELEMENTARE SCIASCIA

A - LAVORI A BASE D'ASTA € 496.500,91

di cui A 1 Importo lavori soggetti a ribasso € 329.899,64

A 2 Importo lavori non soggetto a ribasso per

oneri per la sicurezza indiretti € 23.714,04

A 3 Importo lavori non soggetto a ribasso per

oneri per la sicurezza diretti € 5.233,77

A 4 Importo lavori non soggetto a ribasso per costi manodopera € 137.653,46

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

IVA 22 % di A € 109.230,20

Diritti tecnici - RUP 2% € 7.149,61

Collaudo Statico compreso oneri di legge € 1.500,00

Oneri per smaltimento a discarica autorizzata volumi di sterro € 3.000,00

Polizza assicurativa Progetto - RUP - DL - Art. 92 D.L.vo 163/06 € 1500,00

Competenze tecniche incarico D.L., misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione,

compreso oneri di legge € 26.496,35

Spese pubblicità gara € 344,09

Contributo Autorità di Vigilanza € 225,00

Imprevisti € 300,00

SOMMANO € 149.745,25 € 149.745,25

T O T A L E € 646.246,16

All’importo dei lavori posti a base d’asta dovrà essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario

in sede di gara.

Art. 3 - Descrizione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto

esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

Sostituzione (quindi la rimozione delle installazioni non recuperabili) di :

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- Rimozione dell’intonaco esterno pericolante e posa in opera di nuovo strato di intonaco.

- Rimozione dei calcinacci dai cornicioni e relativo ripristino degli stessi con intonaco cementizio.

- Ristrutturazione dei prospetti dell’edificio scolastico con la realizzazione di nuova facciata a cappotto su intonaco esistente con

materiale ecocompatibile, compresa la rimozione degli intonaci preesistenti dove ammalorati, la fornitura e fissaggio di un

pannello isolante da cm 4, di una rete di aggrappo intonaco e della malta rasante e di finitura ignifuga, compresa la coloritura

finale ed ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte nel colore scelto dalla D.L..

- Sostituzione dei tegole lesionati e pericolanti con analoghi elementi.

- Pulizia dei canali di gronda.

- Scialbatura in parte dei locali presenti all’interno della scuola.

- Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di alcune pareti

e soffitti.

- Realizzazione di una scala antincendio esterna , in profilato metallico, dal piano rialzato al piano secondo; la predetta scala sarà

chiusa con pannello metallico o comunque antincendio dal lato delle adiacenti finestre , per schermare eventuali fiamme

provenienti dalle stesse;

- Installazione di n. 3 porte REI 120 da 120 cm di larghezza (2 moduli) e 200 cm di altezza , preverniciata, certificata e dotata di

congegno di autochiusura e maniglioni antipanico, maniglie interna ed esterna, serratura con chiave, telaio, e zanche per posa in

opera, guarnizioni auto espandenti, data in opera compreso minuterie di montaggio ed assistenza muraria.

- Sostituzione degli infissi esterni necessaria per garantire il rispetto del D. Lgs. 10 Aprile 2006 n.195.

- Fornitura e collocazione di vetri del tipo “di sicurezza” ossia stratificati con interposta pellicola di polietilene di idonea classe.

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni allegati al contratto,

salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

I disegni allegati al contratto debbono ritenersi unicamente indicativi per rendersi ragione delle opere da costruire.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle

opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori.

Saranno a carico dell'Impresa tutti i rilievi, mediante personale ed apparecchi topografici da

fornire, per designare il posizionamento dei lavori, secondo i disegni di progetto.

Art. 4- Documenti contrattuali

Fanno altresì parte integrante del Contratto di appalto:

- Il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

- Elenco prezzi unitari;

- Il piano di sicurezza del cantiere a norma dell’art. 96 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e art.131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Per quanto non indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, saranno applicabili e si riterranno parte integrante del

Contratto i seguenti documenti:

- Capitolato Generale (D.M. LL.PP. 01/04/2000 n.145);

- Il codice dei contratti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel testo coordinato con la L.R.12/07/2011 n.12;

- Le disposizioni del Codice Civile;

- Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

- Le Leggi i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione,

Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

- Le determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;

- Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente

Capitolato;

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e

la direzione lavori si riserva di consegnarli all’Appaltatore nell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il

corso dei lavori.

Art. 5 - Osservanza di leggi e regolamenti

L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o

che saranno emanati nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di opere in conglomerato

cementizio semplice od armato ed in precompresso, di sicurezza ed igiene del lavoro, in particolare il DLgs 81/08 e successive

modifiche, ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori in conformità a quanto disposto negli articoli del Capitolato

generale di appalto.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate, ai sensi di

legge, dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono

eseguirsi i lavori.

L'Impresa sarà altresì obbligata all'osservanza delle particolari prescrizioni per la profilassi e le cure antimalariche ed

antitetaniche, restando a suo completo carico ogni spesa ed ogni eventuale indennità che dovrà corrispondere.

Art. 6 - Cauzione definitiva

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali

quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni

punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l l’articolo 75, comma 7 del Codice degli Appalti.

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Secondo quanto disposto dall’art. 113 del codice degli Appalti art. 101 e seguenti del Regolamento approvato con DPR n. 554 del 21

dicembre 1999. Se il ribasso dovesse superare il 10% tale cauzione sarà aumentata di mezzo punto percentuale per ogni punto

percentuale di ribasso eccedente il 10% sino al ribasso del 20% e di un punto percentuale per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.

Sull'importo della cauzione in contanti non saranno corrisposti interessi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere l'esonero della prestazione della cauzione definitiva e potrà accettare, in sua

sostituzione, una fidejussione bancaria, a norme del DPR 29 luglio 1948, n. 1039 e del DPR 22 maggio 1956, n. 635, emessa da un

primario Istituto di Credito o una Polizza fidejussoria rilasciata da Imprese di Assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del

ramo cauzioni.

Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa, non si fa luogo a miglioramento del

prezzo di aggiudicazione.

L'Amministrazione potrà valersi della cauzione a norma del Capitolato Generale di Appalto. Per le Società Cooperative e loro

consorzi si applicheranno le disposizioni delle leggi vigenti.

Resta convenuto che, anche quando sia avvenuto il collaudo finale e nulla osti alla restituzione della cauzione, questa continuerà a

restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori, ogni qualvolta la rata di saldo, dovuta all'Appaltatore, non sia, a

giudizio dell'Amministrazione, sufficiente allo scopo.

Art. 7 - Consegna dei lavori e inizio lavori

La consegna dei lavori sarà effettuata entro 30 giorni dalla stipula del contratto d’appalto e secondo le prescrizioni dell’art. 129 e

successivi del Regolamento DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e dell’ art. 9 del Capitolato Generale di Appalto DM 19 aprile 2000 n.

145.

In caso di urgenza la consegna potrà essere effettuata immediatamente dopo la deliberazione di aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più

riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di

consegna parziale.

Della consegna verrà redatto apposito verbale. Dalla data della consegna decorreranno i termini contrattuali.

L’impresa dovra’ iniziare i lavori entro 15 gg dalla ufficiale consegna. Per il ritardo dell’inizio dei lavori e’ prevista a carico

dell’impresa una penale di 150 euro per ogni giorno di ritardo.

Art. 8 - Programma dei lavori

Ricevuta la consegna, anche parziale, dei lavori e non oltre 15 giorni dalla relativa data, l'Impresa dovrà presentare il programma

di massima per l'esecuzione delle opere e prenderà accordi con la Direzione dei Lavori circa il suo perfezionamento in relazione al

programma generale ed al termine di esecuzione stabilito dal successivo art. 11.

L'Amministrazione si riserva di differire l'inizio dei lavori relativi a particolari opere.

Qualora il programma definitivo non riportasse l'approvazione della Direzione dei Lavori, l'Impresa avrà ancora 10 giorni di tempo

per predisporre un nuovo programma secondo le direttive che avrà ricevuto.

L'Impresa non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, nessuna richiesta di compensi né accampare

alcun particolare diritto.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Amministrazione, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è

invece impegnativo per l'Impresa, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini in esso previsti, compresi quelli di

avanzamento mensile ed ogni altra modalità.

L'approvazione del programma da parte della Direzione dei Lavori non esclude né diminuisce la responsabilità dell'Impresa per

la regolare e tempestiva esecuzione dell'opera.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Amministrazione di risolvere il contratto per colpa

dell'Impresa, in conformità a quanto previsto all'articolo 28.

Art. 9 - Condotta dei lavori

L'Impresa dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alle necessità

derivanti dal programma dei lavori approvato.

Sul luogo di lavoro l'Impresa dovrà sempre tenere un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, al quale verranno

comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti della Direzione dei Lavori.

Tutto il personale addetto ai lavori ed ai cantieri dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, che potrà richiedere,

senza specificarne il motivo e senza essere tenuta a rispondere delle conseguenze, l'allontanamento dai cantieri di qualsiasi addetto

ai lavori.

Prima dell'inizio dei lavori il personale dovrà essere sottoposto a prove di qualificazione, le cui modalità verranno disposte

dalla Direzione dei Lavori, che ne accertino l'idoneità.

Tale personale non potrà essere sostituito, neanche temporaneamente, con personale che non abbia superato le suddette prove.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte ed alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel

contratto, e/o emanate dalla Direzione dei Lavori, che potrà ordinare la demolizione ed il rifacimento di quanto non eseguito in

conformità alle disposizioni contrattuali od alle buone regole d'arte, restando salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento

dei danni. L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione dei

Lavori che riguardino sia il modo di esecuzione dei lavori sia il rifiuto o la sostituzione di materiali, salvo la facoltà di fare le sue

osservazioni secondo il Capitolato generale di appalto.

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Art. 10 - Espropri e servitù

Gli espropri e gli asservimenti permanenti riguardanti le opere da eseguire saranno provveduti a cura e spese

dell’amministrazione appaltante.

In relazione al programma dei lavori di cui all'art. 8, l'Impresa è peraltro tenuta a richiedere alla Direzione dei Lavori, con un

preavviso di almeno 90 giorni, la disponibilità delle aree sulle quali si dovranno via via sviluppare i lavori.

L'Impresa provvederà invece, a sua cura e spese, a tutte le occupazioni temporanee e definitive che si rendessero necessarie per

deviazioni provvisorie, per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per tutte le

discariche e depositi di materiale, per apertura di cave e per quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori.

Resta in proposito precisato che l'Impresa risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi per le sopramenzionate

occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione che, pertanto, ed in ogni caso,

rimarrà del tutto estranea.

Art. 11 - Ultimazione dei lavori e penalità per ritardi Sospensione dei lavori

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di giorni 180 (centottanta) naturali e

consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori ed ai sensi dell’art. 21 del Capitolato Generale d’Appalto, DM 19

aprile 2000 n. 145.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorità eventuali

concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei

lavori.

La penale pecuniaria viene stabilita in EURO 150 (euro centocinquanta) per ogni giorno di ritardo nella completa ultimazione dei

lavori, secondo quanto stabilito dall’art. 22 del suddetto Capitolato Generale, salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione alla

risoluzione immediata del contratto od alla esecuzione d'ufficio dei lavori .

L'Amministrazione potrà ordinare in qualunque momento la sospensione dei lavori ai sensi dell’articolo 24 del Capitolato

Generale.

Art. 12 - Prezzi contrattuali

Tutti i lavori formanti oggetto dell'appalto, se regolarmente eseguiti, saranno valutati con i prezzi della tariffa allegata, che fa

parte integrante del presente capitolato, dedottovi il competente ribasso d’asta e le ritenute di garanzia.

In mancanza di tali prezzi, saranno applicati i prezzi contenuti nel prezziario regionale della Regione Sicilia 2013.

Tutti i prezzi sopra accennati si riferiscono a lavori interamente finiti e completati in ogni loro parte, eseguiti a perfetta regola

d'arte, secondo le modalità e le prescrizioni contrattuali ed in perfetta rispondenza allo scopo a cui sono destinati; essi sono fissi

ed invariabili.

Art. 13 - Nuovi prezzi

Per l'esecuzione dei lavori per i quali nella Tariffa allegata manchino i prezzi e che gli stessi non siano previsti nelle altre

Tariffe richiamate nel precedente articolo, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, sulla scorta di analisi che tengano conto

dei reali prezzi di mercato dei prodotti analizzati e della manodopera.

Art. 14 - Pagamento in acconto ed a saldo dei lavori - Ritenute

I pagamenti in acconto in corso d'opera non potranno essere fatti se non quando il credito liquido dell'Impresa, al netto

cioè di ogni pattuita ritenuta, abbia raggiunto la somma di EURO 100.000,00(EURO centomila).

Saranno perciò redatti appositi stati d'avanzamento, nei quali saranno riportati per i lavori a misura le quantità che

risultassero effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento e valutate ai prezzi contrattuali, e gli importi delle liste

settimanali di operai eventualmente forniti dall'Impresa per i lavori in economia e delle anticipazioni.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione

dei Lavori e non conformi al contratto.

I compensi a corpo verranno singolarmente considerati e liquidati come una voce di computo. Dall'importo complessivo, calcolato

come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre al ribasso d'asta: tutte le ritenute previste dagli artt. 29 e 30 del Capitolato

Generale e 114 del Regolamento. Nel caso di sospensione dei lavori regolarmente autorizzata, e risultante da apposito verbale, potrà essere liquidata o pagata una rata di acconto di importo inferiore alla somma sopra riportata.

Col certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ascendere.

In caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e delle rate di saldo sono valide le disposizioni contenute negli artt. 29 e 30 del

Capitolato Generale. Saranno comunque seguite, in quanto applicabili, le leggi e le norme di contabilità e amministrative vigenti

all'atto dell'appalto, per i lavori eseguiti per conto dello Stato.

Art. 15 - Conto finale e collaudo provvisorio e definitivo dei lavori

Il termine in cui verrà compilato lo stato finale dei lavori, resta fissato in mesi 4 decorrenti dalla data della ultimazione debitamente accertata mediante apposito certificato del Direttore dei Lavori. Tanto nel corso dei lavori quanto dopo la loro ultimazione, resta in

facoltà dell'Amministrazione di disporre il funzionamento parziale o totale delle condutture e delle singole opere eseguite senza che

l'Assuntore possa opporsi od affacciare diritto a pretese di sorta.

In tal caso l'Amministrazione disporrà un collaudo tecnico provvisorio allo scopo di riconoscere se le opere siano state eseguite

secondo le prescrizioni tecniche del contratto e se sia possibile farne uso senza pericolo di inconvenienti.

Tale collaudazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con

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l'Appaltatore e con le modalità prescritte dall’art. 215 e successivi del Regolamento su citato, approvato con DPR n. 207/2010.

La collaudazione definitiva sarà iniziata entro 3 mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate, secondo quanto

disposto dall’art. 37 del C.G.A. e verrà effettuata secondo il su citato Regolamento.

Art. 16 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie fra l'Amministrazione e l'Appaltatore così durante l'esecuzione come al termine del contratto quale

sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa, saranno risolte secondo le procedure indicate agli artt. 240

240bis e 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 17 - Divieto di subappalti senza autorizzazione

È vietato all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte l'opera assunta senza l'approvazione dell'Amministrazione, sotto pena di

immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e di sottostare a tutte le spese e danni cui l'Amministrazione

stessa potrebbe andare incontro per tale rescissione. Eventuali subappalti autorizzati saranno comunque regolati secondo quanto

stabilito dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 170 del Regolamento DPR 207/2010. L’Appaltatore rimane

comunque responsabile nei confronti dell’Amministrazione, delle opere e prestazioni subappaltate.

Art. 18 - Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore elegge domicilio nel Comune dove viene eseguito il lavoro o nella località da stabilirsi in contratto.

Art. 19 - Supplente dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà presentare in sede di stipulazione del contratto un idoneo supplente.

Art. 20 - Oneri diversi a carico dell'Assuntore

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal Capitolato Generale, sono a carico dell'Appaltatore le altre qui

di seguito indicate che si intendono compenetrate nei prezzi:

1. le spese occorrenti per mantenere il transito e la sicurezza lungo le strade percorse dalle condutture che non

ricadono in sede propria, e le spese per la costruzione, il mantenimento, la segnalazione di passerelle, sia carrabili che

pedonali, attraverso gli scavi aperti con necessari corrimano.

2. le spese per risarcimento di danni di ogni genere alle proprietà ;

3. le spese per prelevamento, preparazione ed invio dei campioni dei materiali di risulta ad un istituto di prova

prescelto dall'Amministrazione e per pagamento delle relative tasse;

4. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie

esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania delle medesime;

5. la fornitura dal giorno della consegna dei lavori fino al collaudo compiuto, di strumenti topografici, personale, mezzi

d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

6. È prescritta l'assoluta precisione degli strumenti e la loro idoneità all'uso in ogni tempo;

7. la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie

relative alla mano d'opera impiegata nei lavori;

8. il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse

opere finite;

9. l'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore di anticipare le somme richieste da Enti di tutela. Il rimborso

all'Appaltatore delle somme per tali motivi anticipate avverrà, al più tardi, insieme al pagamento della rata di saldo

dei lavori.

10. la manutenzione di tutte le opere eseguite in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla

loro ultimazione sino al collaudo provvisorio e definitivo.

Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite e

quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni

prodotti da forza maggiore considerati nel successivo art. 22 del presente Capitolato e sempre che l'Impresa ne faccia denuncia nei termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale.

11. Quando l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi, l'Ufficio dirigente sarà in diritto, previo avviso dato per

iscritto e restato senza effetto entro un congruo termine dalla notifica, di assumere direttamente gli operai, i mezzi

d'opera e le forniture occorrenti, qualunque sia all'uopo la spesa necessaria disponendo il dovuto pagamento a carico

dell'Impresa con speciali ordinativi nel termine di dieci giorni. In caso di rifiuto o di ritardo in tali pagamenti

da parte dell'Impresa, essi saranno fatti d'ufficio secondo il Capitolato Generale e l'Amministrazione si

rimborserà della spesa così sostenuta sul prossimo acconto applicando anche una multa pari al decimo della

somma pagata per conto dell'Impresa;

12. l'Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del

presente appalto le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla

categoria e nella località in cui si svolgono i lavori nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed

integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località successivamente stipulato per la

categoria.

13. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi dopo la scadenza e fino a

loro sostituzione.

14. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o

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receda da esse.

15. L'Impresa è responsabile, in rapporto all'Amministrazione appaltante, dell'osservanza dei contratti collettivi di

lavoro da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo

non disciplini l'ipotesi del subappalto.

16. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al

comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;

17. l'Impresa si impegna di installare, a sua cura e spese, nella sede dei lavori e precisamente nelle località

che saranno indicate dal Direttore dei Lavori stessi, tabelle di tipo prestabilito dalla Direzione dei Lavori.

18. L'Impresa si impegna di provvedere subito al ritiro ed al pagamento delle anzidette tabelle (eventuali spese di

sosta saranno a suo carico) alla loro installazione, nelle località indicate dal Direttore dei Lavori, mediante appositi,

robusti sostegni o in altra maniera ritenuta più opportuna per assicurare la migliore visibilità.

19. L'Impresa si obbliga, inoltre, di mantenere sempre in ottimo stato le tabelle predette ed all'uopo eseguirà tutte le

riparazioni ed i ritocchi che si renderanno necessari;

20. l'Impresa ha l'obbligo di approntare gli schemi distributivi definitivi degli impianti elettrici, nella scala richiesta

dalla Direzione Lavori , in conformità dei modelli che fornirà la Direzione dei Lavori e a tale scopo deve mettere a

disposizione della Direzione stessa geometri e/o periti specializzati ed assistenti in numero adeguato all'entità dei lavori.

La Direzione, quando lo ritenga opportuno nell'interesse del lavoro e a proprio criterio insindacabile in qualsiasi fase del

lavoro stesso, ha facoltà di provvedere in proprio alla redazione dei predetti schemi, senza che ciò possa dar motivo

all'Impresa di proteste o richieste di compensi per eventuali perdite di tempo o altro; l'Impresa, ove faccia ricorso ad altre

Ditte per la fornitura (ed eventualmente per la messa in opera) di materiali di ogni genere è tenuta a prescegliere Ditte che si

impegnino formalmente ad osservare, per i lavori di cui al precedente contratto, nei confronti delle proprie maestranze, i

contratti collettivi di lavoro. L'Impresa è tenuta inoltre a segnalare alla Direzione dei Lavori i nominativi di tali Ditte.

Quanto sopra si applica anche nei casi di cottimi di mano d'opera.

Art. 21 - Tasse e imposte

Le spese di registrazione del contratto, nonché ogni spesa fiscale presente e futura ad esso attinente, saranno a completo

carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'IVA, che sarà invece a carico dell'Amministrazione.

Art. 22 - Danni di forza maggiore

I danni riconosciuti di forza maggiore saranno compensati all'Impresa come prescritto dal Capitolato Generale, sempre

che i lavori siano stati misurati e inscritti a libretto.

Sono però a carico esclusivo dell'Impresa i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scoscese

negli scavi e le acque che li avessero invasi e così pure i danni di qualsiasi natura ed entità e le perdite totali di attrezzi, mezzi

d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa

prodotti, non escluso afflussi eccezionali di acque meteoriche, o da piene anche improvvise e straordinarie dei corsi di acqua

prossimi ai lavori ed ai cantieri.

I materiali approvvigionati in cantiere a piè d'opera, fino alla loro completa messa in opera ed a prova e interri eseguiti,

rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre

rifiutati se non ritenuti adatti dalla Direzione dei Lavori.

Art. 23 – Norme di sicurezza

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'eseguimento dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire

la vita degli operai e rimane stabilito che assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della

quale responsabilità si intende quindi sollevare il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Non sarà emesso alcun certificato di pagamento a favore dell'Impresa se prima essa non avrà presentato all'Ufficio di

Direzione i documenti riguardanti le assicurazioni degli operai. Le spese per tali assicurazioni sono a totale carico

dell'Appaltatore, essendo state considerate nello stabilire i singoli prezzi di elenco e incluse in essi.

Nel proprio Piano Operativo di Sicurezza l’appaltatore dovra’ raccordarsi col piano di coordinamento elaborato

dall’amministrazione.

Art. 24 - Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno

Ferme restando le disposizioni del Capitolato Generale e quelle del precedente art. 23, l'orario giornaliero dei lavori rimane in

genere regolato dalle vigenti disposizioni legislative.

All'infuori di questo orario, e così pure nei giorni riconosciuti dallo Stato, l'Appaltatore non potrà fare eseguire alcun lavoro che

richieda la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione; salvo disposizioni in contrario dell'Ufficio Dirigente date per iscritto.

Se, per speciali circostanze di urgenza, l'Ufficio Dirigente ordinasse la continuazione dei lavori oltre l'orario consueto o durante la

notte, l'Assuntore sarà in obbligo di approntare la squadra di operai di ricambio e tutte le provviste e materiali di servizio

occorrenti, nonché i lumi ed i fuochi necessari, uniformandosi pienamente agli ordini ed alle istruzioni del Direttore dei lavori.

Per tutti i maggiori oneri derivanti per i lavori eseguiti fuori l'orario consueto, sarà corrisposto il maggior compenso stabilito

dai contratti di lavoro per ciascuno degli operai impiegati.

Art. 25 - Licenze

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L'Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere alla Direzione dei Lavori le regolari licenze per l'apertura dei cavi su strade

pubbliche o destinate ad uso pubblico, per l'accesso alle gallerie, per l'apertura dei chiusini ed in genere tutti i permessi

ed autorizzazioni di Enti o privati, eventualmente necessari per la regolare esecuzione dei lavori.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto alla piena osservanza dei vigenti Regolamenti comunali per l'apertura dei cavi stradali e

di tutte le norme di carattere generale e particolare annotate sulle licenze da parte delle competenti Autorità, senza che

per questo egli possa chiedere alcun compenso per gli eventuali maggiori oneri.

Art. 26 - Prestazioni accessorie

L'Appaltatore dovrà fornire, nella misura richiesta dalla Direzione dei Lavori, personale ad essa gradito e dotato di adeguate

attrezzature e mezzi d'opera, per operazioni topografiche, redazioni degli esecutivi di cantiere ed in genere per ogni attività

ausiliaria alla direzione, sorveglianza e contabilità dei lavori, compresa la restituzione degli stessi su files in Autocad Autodesk ®.

Art. 27 - Risoluzione del contratto per volontà dell'Amministrazione

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, pagando,

oltre ai lavori eseguiti, un decimo dell'importo dei lavori da eseguire ed il valore dei materiali utilizzabili per il completamento dei

lavori, esistenti in cantiere e già accettati dalla Direzione dei Lavori anteriormente alla data di notifica del provvedimento di

risoluzione; resta escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo.

Art. 28 - Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa, Esecuzione d'ufficio

L'Amministrazione è in diritto di decretare la risoluzione del contratto e l'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese

dell'Impresa:

a) quando il programma dei lavori non sia tale da assicurare l'ultimazione del termine fissato e la loro buona riuscita

e l'Impresa non adotti le varianti richieste dalla Direzione dei Lavori nei modi e nei tempi previsti dall'art. 8;

b) quando l'Impresa non si attenga al programma approvato dalla Direzione dei Lavori, e sia in ritardo rispetto ad

esso;

c) quando l'Impresa si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita del

lavoro e l'ultimazione di esso entro il termine fissato;

d) quando l'Impresa, per divergenze sulla condotta tecnica e contabile dei lavori o per la presenza di contestazioni o

per qualsiasi altra ragione, sospenda e ritardi l'esecuzione delle opere;

e) in tutti i casi previsti dal Capitolato Generale di Appalto.

La risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa e l'esecuzione d'ufficio dei lavori sarà disposta nei modi, con le formalità e

nei termini specificati dalla vigente legislazione, salvo il diritto dell'Impresa di reclamare in conformità con le disposizioni

contenute nel Capitolato Generale di Appalto.

Sia nel caso di risoluzione che in quello di esecuzione d'ufficio dei lavori, l'Impresa avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d'opera che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori saranno

riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l'obbligo dell'Impresa al risarcimento dei danni che l'Amministrazione dovesse

subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.

L'Amministrazione avrà il diritto di rilevare parzialmente o totalmente gli utensili e i macchinari, nonché i cantieri dell'Impresa,

concordandone l'eventuale acquisto ed il nolo con l'Impresa stessa; in mancanza di accordo, fisserà il prezzo di acquisto ovvero il

nolo in via provvisoria ed in tal caso la loro determinazione sarà definita nel modo previsto dall'art. 20.

Salvo il diritto dell'Amministrazione ad immettersi d'ufficio nel possesso dei cantieri e delle opere eseguite, il ritardo nella loro consegna da parte dell'Impresa o comunque l'opposizione i quest'ultima all'immissione dell'Amministrazione nel loro

possesso comporterà per l'Impresa stessa la sospensione del pagamento delle somme ancora ad essa dovute, nonché l'obbligo del

pagamento di una penale pari ad 1/20 (un ventesimo) dell'importo contrattuale dell'appalto, salvo i danni maggiori.

Qualora il ritardo si prolungasse oltre trenta giorni, la penale verrà raddoppiata, salvo sempre i maggiori danni.

La penale e la sospensione dei pagamenti si applicheranno all'Impresa per il solo fatto del ritardo o del rifiuto della consegna del

lavoro e dei cantieri, indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione in ordine al provvedimento adottato

dall'Amministrazione.

CAPO III - NORME PER LA MISURAZIONE, LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, LA REALIZZAZIONE

TECNICA

Art. 29 Abilitazione dell’impresa

L’impresa dovrà essere qualificata OG1, per l’importo dei lavori da realizzare.

Art. 30 - Lavori in economia

Sono previste da parte dell’ impresa, se esplicitamente richieste dalla direzione lavori, delle anticipazioni per acquisto di

componenti e forniture di manod’opera in economia. Queste saranno di volta in volta disposte, dalla Direzione dei Lavori,

mediante apposito ordine di Servizio, solo per lavori accessori e nei casi e nei limiti previsti dalla vigente legislazione e dal

computo di progetto. L’impresa sara’ tenuta a prestare la mano d’opera richiesta, che sara’ pagata secondo le tariffe allegate,

aggiunti l’utile d’impresa e le spese generali e dedottovi il ribasso d’asta.

Questi anticipi gli saranno indennizzati con la presentazione delle fatture di acquisto (in copia conforme all’originale) nel

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successivo stato di avanzamento lavori, senza corresponsione di interessi.

Il direttore dei lavori potra’ commissionare all’impresa l’anticipazione per acquisto di componenti e/o materiali di natura non

solo elettrica. L’impresa non potra’ rifiutarsi di prestare tali anticipazioni e la relativa mano d’opera specializzata. Per

l’istallazione di tutti i componenti impiantistici non elettrici l’impresa dovra’ impiegare personale specializzato.

Art. 31 - Norme generali per le forniture di materiali a piè d'opera e per i lavori a misura

La quantità dei materiali provvisti a piè d'opera e dei lavori a misura sarà determinata con metodi geometrici, ovvero a numero o a

peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco Prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle dimensioni effettivamente eseguite e nei limiti però delle misure fissate dal progetto o

prescritte con apposito ordine di servizio dalla Direzione dei Lavori, o compensate con perizie di assestamento, anche se dalle

misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare superfici, spessori, lunghezze, cubature, pesi, ecc. superiori e quali

che siano le ragioni cui tali maggiori quantità siano dovute, anche se inevitabili.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori quantità se ne terrà conto nella

contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate quantità minori di quelle in progetto ed ordinate e l'Impresa sarà tenuta ai necessari rifacimenti a

suo carico.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti

che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'Impresa. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di

verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 32 – Fornitura dei materiali a piè d’opera

Materiali da costruzione e per opere varie di finitura.

Per i materiali da costruzione in genere e per opere varie di completamento e finitura, salvo quanto sia in particolare previsto nel

presente Capitolato Speciale o nelle singole voci dell’Elenco Prezzi, si rimanda alle norme di contabilizzazione contenute nelle già

citate Tariffe di cui all'art. 12 del presente Capitolato Speciale. La stazione appaltante potra’ ordinare all’impresa di

anticipare somme per acquisto di materiali a pie’ d’opera, con i prezzi del listino materiali a pie’ d’opera se presenti ovvero

sulla base di fatture di acquisto consegnategli in copia conforme all’originale.

Art.33 Definizioni relative ad impianti

Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti, valgono quelle stabilite dalle

vigenti norme CEI e UNI. Definizioni particolari, ove ritenuto necessario e utile, sono espresse, in corrispondenza dei vari

impianti, nei rispettivi articoli.

Art.34 Prescrizioni tecniche generali per gli impianti elettrici

1.1 Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti

Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni della legge 1°

marzo 1968, e della legge n.37/2008.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonche' dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di

regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto ed in particolare

essere conformi:

1. alle prescrizioni di Autorita' Locali, comprese quelle dei V.V.F;

2. alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL;

3. alle prescrizioni e indicazioni della Telecom;

4. alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e UNI (Ente italiano unificazione);

5. alle prescrizioni e indicazioni ISPESL.

1.2 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Nei disegni e negli atti posti a base dell'appalto, devono essere chiaramente precisati, dall'Amministrazione

appaltante, la destinazione o l'uso di ciascun ambiente, affinche' la ditta installatrice ne tenga debito conto nella

esecuzione degli impianti ai fini di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica, nonche'

dalle norme CEI e UNI. Qualora non risulti necessario il piano di sicurezza e coordinamento, la ditta appaltatrice produrra’

comunque un piano di sicurezza (POS), firmato da tecnico abilitato, da allegare al contratto di appalto. Copia

di tale piano di sicurezza dovra’ essere detenuta in cantiere per ogni occorrenza.

1.3 Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori a) Isolamento dei

cavi:

I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale

(Uo/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07, se destinati a distribuzione interna, mentre avranno grado di

isolamento minimo 750/1000V, simbolo designazione 1, se destinati a distribuzione esterna anche se protetta in cavidotto. Quelli

utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500 V, simbolo

di designazione 05 se ospitati in cavidotti distinti da quelli energia, altrimenti questi ultimi, se posati nello stesso cavidotto

ospitante cavi energia previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore;

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b) colori distintivi dei cavi:

I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti elettrici devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare i conduttori di neutro e protezione devono

essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio

(cenere) e marrone;

c) sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse:

Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinche' la caduta

di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni

caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle

tabelle di unificazione CEI-UNEL. L'amministrazione fornisce negli elaborati progettuali il calcolo delle linee e protezioni.

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse dei conduttori di rame sono:

1. 0,75 mm2 per i circuiti di segnalazione e telecomando;

2. 1,5 mm2 per illuminazione di base, per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2

kW;

3. 2,5 mm2 per derivazioni prese a spina e dorsali luce per utilizzatori con potenza

complessiva inferiore o uguale a 3 kW; 4. sezione calcolata per montanti o dorsali ovvero linee dedicate ad utilizzatori con potenza nominale

superiore a 3 kW;

d) sezione minima dei conduttori neutri:

La sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm2, la sezione dei conduttori neutri puo'essere ridotta alla

meta di quella dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di 16 mm2 (per conduttori in rame), purche' siano soddisfatte le condizioni degli artt. 522, 524.2, 524.3, 524.1, 543.1.4 delle norme CEI 64-8;

Il conduttore di protezione avra' sezione come da CEI 64-8.

e) sezione dei conduttori di terra e protezione:

La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioe' dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da

proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata dalla norma CEI 64-8. Vedi prescrizioni

artt. 547.1.1 - 547.1.2 e 547. 1.3 delle norme CEI 64-8;

f) propagazione del fuoco lungo i cavi:

i cavi da usarsi nel seguente progetto saranno rispondenti alle norme norme CEI 20-35 e CEI 20-22.

Sezioni minime del conduttore di terra:

La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione suddetta con i minimi di

seguito indicati; in alternativa ai criteri sopra indicati e' ammesso il calcolo della sezione minima del conduttore di

protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 543.1.1 delle norme CEI 64-8. Sezione minima (mm2)

- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente (Fe)16/(Cu)16

- non protetto contro la corrosione (Fe)50/(Cu)25

1.4 Canalizzazioni

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e

salvaguardati meccanicamente.

Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile

ecc...

Si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1.4.1 Nuovi tubi protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione: Nell'impianto per la

realizzazione sotto traccia, i nuovi tubi protettivi devono essere in materiale termoplastico serie

leggera per i percorsi sotto intonaco, in materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a

pavimento; per i percorsi a parete (a vista) si useranno tubi in PVC rigidi serie pesante, ignifughi;

il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso

contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina

metallica;

il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilita' e

senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non deve essere inferiore a 10 mm;

il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima

pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o

piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilita' dei cavi;

- ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione della linea principale o

secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione;

le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti e morsetterie.

Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di installazione non sia possibile introdurvi corpi

estranei, deve inoltre risultare agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone

garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo;

qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono essere

protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate (ovvero con setto isolante separatore)

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Il numero dei cavi tipo monoguaina N07V-K che si possono introdurre nei tubi e' indicato nella tabella seguente:

diametro esterno/sezione dei cavetti (mm2)

diametro interno (mm) (0,5) (0,75) (1) 1,5 2,5 4 6 10 16

12/8,5 (4) (4) (2)

14/10 (7) (4) (3) 2

16/11,7 (4) 4 2

20/15,5 (9) 7 4 4 2

25/19,8 (12) 9 7 7 4 2

32/26,4 12 9 7 7 3

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli che ospitano altre canalizzazioni devono essere disposti in

modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di

condensa ecc. E' inoltre vietato collocare nelle stesse incassature montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive.

1.4.2 Canalette porta-cavi

Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applicano le norme CEI 23-19. Per gli altri

sistemi di canalizzazione si applicheranno le norme CEI specifiche (ove esistenti).

Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un'occupazione non superiore al 50%

della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8.

Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI

64-8 utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.); opportune barriere devono separare cavi a tensioni

nominali differenti.

I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20.

Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli di segregazione

assicurati dalle pareti.

Le caratteristiche di resistenza al calore anormale ed al fuoco dei materiali utilizzati devono

soddisfare quanto richiesto dalle norme CEI 64-8.

1.5 Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, od in cunicoli non praticabili:

Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini,

sotterranei ecc., valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi

dovuti adattamenti.

Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare discontinuita' nella

loro superficie interna.

Il diametro interno della tubazione dovra' essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del cavo o del

cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.

Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite

cassette sulle tubazioni non interrate.

Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sara' da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei cavi da infilare.

Tuttavia per i cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il

distanziamento resta stabilito di massima:

- ogni m 30 circa se in rettilineo;

- ogni m 15 circa se con interposta una curva.

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.

1.6 Protezione contro i contatti indiretti

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli

apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause

accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).

Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore o

raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie

distaccate e simili) deve avere un proprio impianto di terra.

A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione,

distribuzione e scarico delle acque, nonche' tutte le masse metalliche

accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.

1.6.1 Elementi di un impianto di terra

L'impianto di messa a terra deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8. Tale impianto deve essere

realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende:

Il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o piu' elementi metallici posti in intimo contatto con il terreno e che

realizza il collegamento elettrico con la terra;

Il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di loro e al collettore (o nodo)

principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno devono essere considerati, a tutti gli effetti,

dispersori per la parte non interrata (o comunque isolata dal terreno);

Il conduttore di protezione parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere collegato a tutte le prese a spina (ed

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alimentare utilizzatori per i quali e' prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra); o direttamente alle

masse di tutti gli apparecchi da proteggere.

E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm2.

Il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione, di equipotenzialita' (ed

eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro ha anche la funzione di conduttore di protezione)

Il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialita' fra le masse e/o le masse estranee (parti

conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra).

Il collettore di terra si potra' realizzare presso i quadri energia principali.

1.6.2 Prescrizioni particolari per locali da bagno

Divisione in zone e apparecchi ammessi

I locali da bagno vengono divisi in 4 zone per ognuna delle quali valgono regole particolari:

zona 0 - il volume della vasca o del piatto doccia: non sono ammessi apparecchi elettrici, come scalda-acqua ad immersione,

illuminazioni sommerse o simili;

zona 1 - il volume sopra la vasca da bagno o del piatto doccia fino all'altezza di 2,25 m dal pavimento: sono ammessi

lo scaldabagno (del tipo fisso, con la massa collegata al conduttore di protezione) o altri apparecchi utilizzatori fissi, purche'

alimentati a tensione non superiore a 25 V, cioe' con la tensione ulteriormente ridotta rispetto al limite normale della bassissima

tensione di sicurezza, che corrisponde a 50 V;

zona 2 - il volume che circonda la vasca da bagno o il piatto doccia, largo 60 cm e fino all'altezza di

2,25 m dal pavimento: sono ammessi,oltre allo scaldabagno e agli altri apparecchi alimentati a non piu' di 25 V, anche gli

apparecchi illuminanti dotati di doppio isolamento (Classe II).

Gli apparecchi installati nelle zone 1 e 2 devono essere protetti contro gli spruzzi d'acqua (grado di protezione IP x 4).

Sia nella zona 1 che nella zona 2 non devono esserci materiali di installazione come interruttori,

prese a spina, scatole di derivazione; possono essere installati pulsanti a tirante con cordone isolante e frutto

incassato ad altezza superiore a 2,25 m dal pavimento.

Le condutture devono essere limitate a quelle necessarie per l'alimentazione degli apparecchi

installati in queste zone e devono essere incassate con tubo protettivo non metallico; gli eventuali tratti in vista necessari per

il collegamento con gli apparecchi utilizzatori (per esempio con lo scaldabagno), devono essere protetti con tubo di

plastica o realizzati con cavo munito di guaina isolante;

zona 3 - il volume al di fuori della zona 2, della larghezza di 2,40 m (e quindi 3 m oltre la vasca o la doccia): sono ammessi

componenti dell'impianto elettrico protetti contro la caduta verticale di gocce di acqua (grado di protezione IP X1), come

nel caso dell'ordinario materiale elettrico incasso,quando installati verticalmente, oppure IP X5 quando e' previsto l'uso di

getti d'acqua per la pulizia del locale; inoltre l'alimentazione delle prese a spina deve essere provvista di interruttore

differenziale ad alta sensibilita', con corrente differenziale non superiore a 30 mA.

Le regole date per le varie zone in cui sono suddivisi i locali da bagno servono a limitare i

pericoli provenienti dall'impianto elettrico del bagno stesso, e sono da considerarsi integrative rispetto alle regole e

prescrizioni comuni a tutto l'impianto elettrico (isolamento delle parti attive, collegamento delle masse al conduttore di

protezione ecc.).

Collegamento equipotenziale nei locali da bagno

Per evitare tensioni pericolose provenienti dall'esterno del locale da bagno (ad esempio da una tubazione che vada in

contatto con un conduttore non protetto da interruttore differenziale), e'

richiesto un conduttore equipotenziale che colleghi fra di loro tutte le masse estranee delle zone 1-2-3 con il conduttore

di protezione all'ingresso dei locali da bagno.

Le giunzioni devono essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI 64-8;

in particolare devono essere protette contro eventuali allentamenti o corrosioni. Devono essere impiegate fascette che

stringono il metallo vivo. Il collegamento non va eseguito su tubazioni in PVC o in gres. Il collegamento equipotenziale

deve raggiungere il piu' vicino conduttore di protezione, ad esempio nella scatola dove e' installata la presa a spina protetta dall'interruttore differenziale ad alta sensibilita'.

E' vietata l'inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione. Per i conduttori

di equipotenzialita' si devono rispettare le seguenti sezioni minime:

2,5 mm2 (rame) per collegamenti protetti meccanicamente, cioe' posati entro tubi o sotto intonaco;

6 mm2 (rame) per i collegamenti non protetti meccanicamente e fissati direttamente a parete.

Di fatto si useranno cavetti da 6 mmq protetti da guaina.

1.6.4 Alimentazione nei locali da bagno

Puo' essere effettuata come per il resto dell'edificio.

Se esistono 2 circuiti distinti per i centri luce e le prese, entrambi questi circuiti si devono estendere ai locali da bagno.

La protezione delle prese del bagno con interruttore differenziale ad alta sensibilita' puo' essere affidata all'interruttore

differenziale generale, purche' questo sia del tipo ad alta sensibilita',o ad un differenziale locale, che puo' servire anche per diversi

bagni attigui.

1.6.5 Condutture elettriche nei locali da bagno e centrale termica

Possono essere usati cavi isolati in PVC tipo N07V in tubo di plastica incassato a parete o nel pavimento oppure in tubo

rigido ignifugo a vista, con tenuta IP44.

Art.35 Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti

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Gli impianti elettrici devono essere calcolati per la potenza impegnata. Detta potenza viene indicata

dall'Amministrazione.

Per gli impianti elettrici negli edifici civili, in mancanza di indicazioni, si puo' fare riferimento al carico convenzionale

dell'impianto, detto carico e' calcolato sommando i valori ottenuti applicando alla potenza nominale degli apparecchi

utilizzatori fissi e quella corrispondente alla corrente nominale delle prese a spina, gli idonei coefficienti di contemporaneita'.

Nella valutazione della sezione dei conduttori relativi al singolo montante, oltre a tener conto della caduta di tensione del

4%, si dovra' considerare anche i tratti orizzontali (ad esempio 6 m in orizzontale dal quadro contatori al vano scale). Il

potere di interruzione degli interruttori

automatici sara' dimensionato in accordo alle caratteristiche della cabina di distribuzione privata e alla rete Enel.

Gli interruttori automatici devono essere bipolari con almeno un polo protetto in caso di distribuzione fase-fase.

La sezione dei conduttori sara' quindi scelta in relazione alla potenza da trasportare, tenuto conto del fattore di potenza, e alla

distanza da coprire.

Si definisce corrente di impiego di un circuito (Ib) il valore della corrente da prendere in considerazione per la

determinazione delle caratteristiche degli elementi di un circuito. Essa si calcola in base alla potenza totale , alla tensione

nominale e al fattore di potenza.

Il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere almeno pari a quello risultante dal calcolo della corrente di

corto circuito.

Gli interruttori automatici devono essere tripolari o quadripolari con 3 poli protetti. I calcoli elettrici saranno forniti dalla

stazione appaltante

Art.36 Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione

1.1 Assegnazione dei valori di illuminazione

I valori medi di illuminazione da conseguire e da misurare - entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori - su un piano

orizzontale posto a m 0,80 dal pavimento, in condizioni di alimentazione normali, sono precisati, per i valori locali,

dall'Amministrazione appaltante.

Negli ambienti chiusi e' ammesso sul piano orizzontale a m 0,80 da pavimento, un coefficiente di disuniformita' (inteso come

rapporto tra i valori massimo e minimo di illuminazione) non superiore a 3. Ove l'Amministrazione appaltante intenda che

per qualche ambiente il coefficiente di disuniformita' debba avere valore diverso, dovra' farne esplicita richiesta.

1.2 Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti)

Il tipo di illuminazione sara' prescritto dall'Amministrazione appaltante, scegliendolo fra i

sistemi piu' idonei, di cui, a titolo esemplificativo, si citano i seguenti:

ad incandescenza;

a fluorescenza dei vari tipi;

a joduri metallici;

a Led;

1.3 Apparecchi di illuminazione

Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere compito di protezione e chiusura e/o di controllo ottico del

flusso luminoso emesso dalla lampada.

Gli apparecchi saranno in genere a flusso luminoso diretto per un migliore sfruttamento della

luce emessa dalle lampade.

1.4 Ubicazione e disposizione delle sorgenti

Particolare cura si dovra' porre all'altezza ed al posizionamento delle installazioni, nonche'

alla schermatura delle sorgenti luminose per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento diretto ed indiretto.

1.5 Alimentazione dei servizi di sicurezza e di emergenza

1.5.1 Alimentazione dei servizi di sicurezza

E' prevista per alimentare gli utilizzatori ed i servizi indispensabili per la sicurezza delle persone presso:

1. vie di esodo

2. vani ospitanti quadri energia

Sono previste le seguenti sorgenti:

batterie e inverter a bordo delle plafoniere di emergenza; alimentazione tramite linea preferenziale

alimentata da socorgroup inverter monofase (a batterie)

specifiche:

L'intervento deve avvenire automaticamente.

L'alimentazione dei servizi di sicurezza sara' classificata, in base al tempo T entro cui

l'alimentazione sara' disponibile, nel modo seguente: T = 0 : di continuita' (per l'alimentazione di apparecchiature che non ammettono

interruzione);

T < 0,15 s : ad interruzione brevissima;

0,15 s < T < 0,5 s : ad interruzione breve (ad es. per lampade di emergenza).

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La sorgente di alimentazione puo’ essere installata a bordo delle plafone di emergenza ovvero provenire da linea

preferenziale.

Per la sua ricarica puo' essere necessario utilizzare cavi multipolari distinti, canalizzazioni distinte, cassette

di derivazione distinte o con setti separatori, materiali resistenti al fuoco, circuiti con percorsi diversi ecc...

Va evitato, per quanto possibile, che i circuiti dell'alimentazione di sicurezza attraversino luoghi con pericolo di

incendio; quando cio' non sia praticamente possibile i circuiti devono essere resistenti al fuoco.

E' vietato proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza, nella pratica i circuiti di sicurezza saranno protetti con

interruttori magnetotermici differenziali con protezione termica

particolarmente sovradimensionata come calibro, in modo da risultare praticamente ininfluente.

La protezione contro i cortocircuiti e contro i contatti diretti deve essere idonea nei confronti sia dell'alimentazione ordinaria

sia dell'alimentazione di sicurezza.

I dispositivi di protezione contro i cortocircuiti devono essere scelti e installati in modo da evitare che una

sovracorrente su un circuito comprometta il corretto funzionamento degli altri circuiti di sicurezza.

I dispositivi di protezione comando e segnalazione devono essere chiaramente identificati e, ad eccezione di quelli di allarme,

devono essere accessibili solo a persone addestrate.

Negli impianti di illuminazione il tipo di lampade da usare deve essere tale da assicurare il ripristino del servizio nel tempo richiesto, tenuto conto anche della durata di commutazione dell'alimentazione. Negli apparecchi alimentati da due circuiti

diversi, un guasto su un circuito non deve compromettere ne' la protezione contro i contatti diretti e indiretti, ne' il

funzionamento dell'altro circuito.

5.6.2 Luce di sicurezza fissa

Devono essere previsti apparecchi di illuminazione fissi secondo le norme CEI 34-22, in scale e passaggi.

Art.37 Disposizioni particolari per impianti per servizi tecnologici e per servizi generali.

Tutti gli impianti che alimentano utenze dislocate nei locali comuni devono essere derivati da un quadro sul quale devono

essere installate le apparecchiature di sezionamento, comando e protezione.

1.1 Quadro generale di protezione e distribuzione

Detto quadro avra' caratteristiche secondo CEI 17-13 e sara' munito di sportello con serratura o comunque chiudibile con

apposito attrezzo.

Le lampade destinate ad illuminare zone esterne devono essere alimentate dal quadro di servizi generali. I componenti impiegati nella realizzazione dell'impianto, nonche' le lampade e gli accessori necessari devono essere protetti

contro la pioggia, umidita' e la polvere; salvo prescrizioni specifiche dell'Amministrazione appaltante, si dovra'

raggiungere per gli apparecchi di illuminazione almeno il grado di protezione IP 54 per i gruppi ottici contenenti le

lampade.

Qualora non si dovessero trovare in commercio plafoniere di prestazioni perfettamente congruenti con quelle previste nelle voci

dell'elenco prezzi, la direzione lavori ne potra' accettare altre purche' di prestazioni superiori a quelle previste (ad esempio per

tenuta o materiale).

1.2 Impianto alimentazione centrale termica. Tipologia AD-T IP55

secondo le norme CEI 64-2.

Nella centrale termica l’impianto elettrico si costituira’ di un sezionatore esterno, un quadretto interno con protezioni per pompe

(comprese le termiche), bruciatore, luce e presa di servizio, teleruttori per le sicurezze e le termiche, una distribuzione sotto

traccia interna , ovvero distribuzione in tubo ignifugo rigido a vista. Dentro il vano dovrà essere presente una plafoniera IP55

ed una presa, quest’ultima alloggiata nel quadro distributivo. Le condutture saranno tutte N07VK, da 2,5 mmq per le pompe e la

presa e 1,5 mmq per la plafoniera. Le installazioni elettriche non potranno essere ubicate a meno di 0,6 cm dal soffitto del locale.

Art.38 Ulteriori precisazioni

Per quanto non esplicitamente chiarito in questo capitolato speciale ovvero nel progetto esecutivo, la ditta installatrice si impegna

ad eseguire i lavori in conformita' alle leggi vigenti, alle norme di sicurezza vigenti (norme CEI e UNI) ed alle prescrizioni integrative/modificative imposte dagli organi di vigilanza competenti e alle direttive della direzione lavori.

Art.39 Posizionamento installazioni

Nelle costruzioni a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico e

comunque in edifici in cui si svolgono attivita' comunitarie, le apparecchiature di comando devono essere installate

ad un'altezza massima di 0,90 m dal pavimento.

Devono essere inoltre facilmente individuali e visibili anche in caso di illuminazione nulla:

vedere D.P.R. 384 del 27 aprile del 1978.

1.1.1 Prese a forte assorbimento

Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento devono avere a monte un dispositivo di

protezione di sovracorrente, interruttore bipolare con limitatore magnetotermico sulla fase.

1.1.2 Apparecchiature modulari con modulo normalizzato Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi

devono essere del tipo modulare e componibile con fissaggio a scatto su profilato preferibilmente normalizzato EN 50022 (norme

CEI (17-18)).

In particolare:

a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A 4P devono essere modulari e componibili con potere di

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interruzione fino a 15.000 A, salvo casi particolari, esplicitamente elencati nell'elenco prezzi;

b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale

l'impianto (ad esempio trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di corrente CEE ecc.) devono essere modulari e accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto

a);

c) gli interruttori con rele' differenziali fino a 63 A devono essere modulari

e appartenere alla stessa serie di cui ai punti a) e b). Devono essere del tipo ad azione diretta;

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A devono essere modulari ed essere

dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta preferibilmente di

distinguere se detto intervento provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione

differenziale.

e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere

garantito sia in caso di alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione

dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso).

Gli interruttori di cui in c) e in d) devono essere conformi alle norme CEI

23-18 e devono essere interamente assiemati a cura del Costruttore.

8.2 Interruttori scatolati

Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilita', gli

apparecchi da 100 a 250 A e' preferibile abbiano stesse dimensioni d'ingombro. Nella scelta degli interruttori posti in serie, va

considerato il problema

della selettivita' nei casi in cui sia di particolare importanza la continuita' del servizio.

Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione P2 (norme CEI 17-5), onde garantire un buon

funzionamento anche dopo 3 cortocircuiti con corrente pari al potere di interruzione.

Gli interruttori differenziali devono essere disponibili nella versione normale e nella versione con intervento ritardato

per consentire la selettivita' con altri interruttori differenziali installati a valle.

1.3 Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione

Qualora vengano usati interruttori modulari negli impianti elettrici che presentano correnti di c.c. elevate 10.000 A, gli

interruttori automatici magnetotermici devono avere adeguato potere di interruzione in categoria di impiego P2 (norme CEI 15-5

e il presente Capitolato).

1.4 Quadri di comando e distribuzione in lamiera

1.4.1 I quadri di comando devono essere muniti di profilati per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche;

detti profilati devono essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di cablaggio.

Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati

per far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature.

I quadri della serie devono essere costruiti in modo da dare la possibilita' di essere installati da

parete o da incasso, senza sportello, con sportello trasparente o in lamiera, con serratura a chiave a seconda della

decisione della Direzione Lavori.

Il grado di protezione minimo deve essere IP 30 e comunque adeguato all'ambiente.

1.4.2 I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione devono appartenere a una serie di elementi componibili di larghezza e di profondita' adeguate. Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura

preventivamente lavorati per far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature; deve essere prevista la possibilita' di individuare le funzioni svolte dalle apparecchiature.

Sugli armadi deve essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave.

Sia la struttura che le porte devono essere realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte stesse con l'apertura

destra o sinistra. Il grado di protezione minimo di IP 30.

1.5 Quadri di comando e di distribuzione in materiale isolante

Negli ambienti in cui l'Amministrazione appaltante lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in lamiera si dovranno

installare quadri in materiale isolante.

In questo caso devono avere attitudine a non innescare l'incendio in caso di riscaldamento eccessivo secondo la tabella

di cui all'art. 134.1.6 delle norme CEI 64-8, e comunque i quadri non incassati devono avere una resistenza alla prova del filo

incandescente non inferiore a 650 °C.

I quadri devono essere composti da cassette isolanti con piastra portapparecchi estraibile per consentire il cablaggio

degli apparecchi in officina. Devono essere disponibili con grado di protezione adeguato all'ambiente di installazione e

comunque almeno IP 30; in questo caso il portello deve avere apertura a 180 gradi.

Questi quadri devono consentire una installazione del tipo a doppio isolamento.

1.6 Istruzioni per l'utente

I quadri elettrici devono essere preferibilmente dotati di istruzioni semplici e facilmente accessibili, atte a dare all'utente

informazioni sufficienti nonche' ad individuare le cause del guasto elettrico. L'individuazione puo' essere effettuata tramite le stesse apparecchiature o dispositivi separati. Qualora tale dispositivo abbia una lampada di emergenza incorporata, puo'

essere omessa l'illuminazione di emergenza prevista.

Prove dei materiali

L'Amministrazione appaltante indichera' preventivamente eventuali prove da eseguirsi in fabbrica o presso laboratori

specializzati da precisarsi, su materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltante, la quale si assumera' le sole spese per

fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualita'

Italiano o equivalenti ai sensi della legge 791 del 18 ottobre 1977.

1.8 Accettazione

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I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni non potranno essere posti in opera se non

dopo l'accettazione da parte dell'Amministrazione appaltante. Questa dovra' dare il proprio responso entro sette giorni

dalla presentazione dei campioni, in difetto il ritardo gravera' sui termini di consegna delle opere.

Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare

materiali non contemplati nel contratto.

La Ditta appaltatrice non dovra' porre in opera materiali rifiutati dall'Amministrazione

appaltante, provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.

L’amministrazione appaltante, rappresentata dalla Direzione Lavori, si riserva il diritto di non accettare gli impianti realizzati se

non idonei dal punto di vista funzionale od estetico.

Art.40 Verifiche e prove in corso d'opera e finali degli impianti

Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione appaltante si riserva di eseguire tramite suoi tecnici o richiedere alla

ditta appaltatrice verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente

intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato speciale di appalto.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati

con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonche' in

prove parziali di isolamento, strutturali e di funzionamento ed in tutto quello che puo' essere utile allo scopo sopra detto.

Tutte le prove e verifiche tecniche saranno a carico dell'impresa appaltatrice.

Dei risultati delle verifiche la ditta fornira' verbali riepilogativi. In particolare l'impresa dovra' fornire verbale riepilogativo

delle prove e verifiche tecniche effettuate per il collaudo funzionale e di

sicurezza delle installazioni.

Art. 41 Garanzia degli impianti

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire gli impianti per un periodo di 24 mesi dalla data di approvazione del certificato

di collaudo.

Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla ditta

appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica e tenuto presente

quanto espresso ai paragrafi precedenti, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti per effetto

della non buona qualita' dei materiali o per difetto di montaggio.

Art. 42 Smaltimento rifiuti

Tutti i lavori sono compresi di smaltimento rifiuti. I materiali dismessi, di qualunque genere, saranno smaltiti dall’impresa

appaltatrice secondo le procedure di protezione ambientale previste dalle leggi vigenti, anche quando si tratti di rifiuti speciali e

dunque da smaltire attraverso ditta autorizzata.

Nessun contributo aggiuntivo sara’ riconosciuto all’impresa per tale smaltimento, se non il prezzo a misura dei nuovi materiali

installati. Di contro i materiali dimessi, purche’ la dismissione sia autorizzata dal responsabile dei lavori (DL), saranno tutti di

pronta disponibilita’ dell’impresa, che dunque ne potra’ fare qualunque uso come se fossero di sua proprieta’. La ditta

appaltatrice esonera dunque la stazione appaltante da ogni responsabilita’ in ordine all’eventuale inquinamento ambientale dovuto

allo smaltimento improprio dei materiali dimessi dal cantiere, ritenendosi completamente responsabile di tale smaltimento.

Solo per lo smaltimento di materiale di risulta di scavi e’ previsto il pagamento diretto alla discarica degli oneri di smaltimento.

Art.43 Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell'Amministrazione appaltante e

della Ditta appaltatrice

1.1 Opere accessorie e provvisionali

Debbono intendersi per opere provvisionali comprese nell'appalto, tutte le opere accessorie direttamente connesse

all'esecuzione degli impianti come ad esempio: apertura e chiusura di tracce, foratura di pareti o solai, muratura di grappe,

sostegni e simili, scavi per dispersori di terra, ricostruzione di massetti e pavimentazioni rimosse ecc...

Per tutte le predette opere, salvo per quelle esplicitamente inserite nel computo metrico (con chiara

destinazione), non spetteranno ulteriori compensi alla ditta appaltatrice dei lavori; il compenso dovra' infatti intendersi gia'

compreso nel prezzo dei lavori a misura a cui sono provvisionali.

Le prestazioni di ponti e di sostegni di servizio e di ogni altra opera provvisionale occorrente

per l'esecuzione degli impianti devono far carico alla Ditta appaltatrice

1.2 Espropri, servitu', permessi, danni a terzi

Sono a carico dell'Amministrazione appaltante gli espropri, le servitu', i permessi, mentre

restano a carico della Ditta appaltatrice i danni dovuti ad inesperienza o negligenza propria o del proprio personale, o ad

impropria modalita' di esecuzione dei lavori.

1.3 Danni di forza maggiore

Questi danni devono essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque

giorni da quello dell'avvenimento.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, e' limitato all'importo dei lavori necessari

per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. Nessun compenso e' dovuto quando a

determinare il danno abbia concorso la colpa della Ditta appaltatrice o delle persone delle quali essa tenuta a rispondere.

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Frattanto, la Ditta appaltatrice non puo', sotto alcun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti

per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

1.4 Magazzini

Per le opere da eseguire, l'Amministrazione appaltante non mettera' a disposizione della Ditta appaltatrice i necessari locali

per il deposito dei materiali.

1.5 Disciplina nel cantiere

La Ditta appaltatrice e' tenuta ad osservare ed a far osservare al proprio personale la disciplina comune a tutte le

maestranze del cantiere. Essa e' obbligata ad allontanare quei suoi dipendenti

che al riguardo non fossero bene accetti all'Amministrazione appaltante, nei termini previsti dall'art. 15 del vigente

Capitolato generale di appalto.

1.6 Sorveglianza

Nel caso di impianti in fabbricati in costruzione, la sorveglianza dei magazzini messi a disposizione della Ditta

appaltatrice rientra nella guardiania generale del cantiere.

Per la sorveglianza dei materiali gia' in opera, l'Amministrazione appaltante, a richiesta della

Ditta appaltatrice, disporra' affinche' questa possa direttamente provvedervi.

L’amministrazione appaltante, e per essa il responsabile dei lavori (direttore dei lavori), declina ogni responsabilita’ per

danni a cose e persone che dovessero verificarsi per imperizia delle

maestranze.

Art. 44 - Tracciamenti

Sono a carico dell'Impresa tutte le operazioni di tracciamento e livellazione; l'Impresa stessa assume la completa

responsabilità della esecuzione dei tracciamenti delle opere secondo i disegni che la Direzione dei Lavori le consegnerà e resta

inoltre responsabile della conservazione dei capisaldi di livellazione e dei picchetti che le saranno eventualmente affidati, sia prima

che durante la esecuzione dei lavori, fino al collaudo. I lavori dovranno essere sospesi, senza diritto a compenso, se ciò fosse

dalla Direzione dei Lavori riconosciuto necessario per le verifiche che la stessa intenderà eseguire.

L'impresa non potrà mai invocare a suo discarico le eventuali verifiche che fossero state eseguite dalla Direzione

dei Lavori su opere erroneamente tracciate e resta in ogni caso obbligata alla esecuzione a sue spese di quanto la Direzione dei

Lavori stessa riterrà di ordinare per la necessaria correzione, fino alla totale demolizione e ricostruzione delle opere stesse.

Art. 45 - Scavi

a) Norme generali per gli scavi

L'Impresa è tenuta ad adottare i sistemi, i mezzi d'opera, i materiali che risultino più convenienti ai fini

dell'economia generale delle opere, e che siano stati riconosciuti dalla Direzione dei Lavori più rispondenti alla buona

riuscita ed al regolare andamento dei lavori.

Qualora nel corso degli scavi meccanici venissero incontrati reperti archeologici, l'Impresa fermerà i lavori in quel

punto, spostandosi in altra zona in attesa dell'eventuale intervento di competenza della Soprintendenza delle Antichità. In tali

zone la Direzione dei Lavori potrà disporre che i lavori siano eseguiti con modalità particolari.

Resta stabilito che l'Impresa è in ogni caso responsabile dei danni che possono derivare dai lavori alle canalizzazioni ed

ai reperti archeologici incontrati negli scavi.

Lungo le strade di ogni genere e categoria, sia durante l'esecuzione dei lavori per l'apertura dei cavi, che per tutto il tempo in

cui questi resteranno aperti, l'Impresa dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del

transito ai pedoni, agli animali e ai veicoli. Per questo l'Impresa è obbligata a collocare ponteggi, passerelle, ripari, segnali,

ovunque se ne presenti l'opportunità.

L'Impresa, comunque, dovrà porre particolare cura affinché non siano danneggiate le tubazioni, i cavi e le

canalizzazioni di qualsiasi genere che potranno incontrarsi negli scavi; essa dovrà anche fare in modo che, con l'impiego di

sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, siano mantenute le dette canalizzazioni con assoluta sicurezza nella loro

primitiva posizione garantendone la continuità di esercizio. Per quanto riguarda le canalizzazioni delle fogne, esse dovranno

essere lasciate in sito ove ciò sia possibile; se fosse invece necessario troncarle, l'Impresa dovrà provvedere a mantenere il

deflusso delle acque con raccordi provvisori.

Prima dell'inizio dello scavo per la posa dei singoli tronchi dei cavidotti l'Impresa dovrà eseguire cavi preliminari

di indagine nella misura necessaria all'esatta identificazione della posizione delle canalizzazioni dei pubblici servizi e

degli eventuali resti archeologici.

Le pareti degli scavi non dovranno avere blocchi sporgenti o massi pericolanti, che dovranno essere in ogni caso abbattuti

od asportati a spese e cura dell'Impresa.

Qualora per la natura e consistenza delle materie da scavare, per il genere dei lavori che si eseguono, o per qualsiasi

altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare ed armare le pareti dei cavi, di qualsiasi tipo e rofondità, l'Impresa

dovrà provvedervi di propria iniziativa, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti e

per assicurare il più possibile da ogni pericolo gli operai.

Resta stabilito che, quali che siano i provvedimenti adottati, l'Impresa stessa sarà in ogni caso l'unica responsabile di

eventuali danni alle persone ed alle cose comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei cavi.

L'Impresa dovrà provvedere inoltre a mantenere, a sua cura e spese, l'aggrottamento e il deflusso naturale delle acque di

qualsiasi provenienza e curare di togliere ogni impedimento che si opponesse al deflusso stesso ed ogni causa di rigurgito,

anche ricorrendo all'apertura di canali fugatori. L'Impresa dovrà inoltre adottare ogni accorgimento allo scopo di evitare che le

acque meteoriche e quelle comunque scorrenti in superficie si riversino nei cavi. Per tali provvedimenti non verranno

corrisposti compensi particolari, essendo i relativi oneri previsti e compensati nei prezzi degli scavi.

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Gli scavi all'aperto si suddividono in:

– scavi di sbancamento;

– scavi a sezione obbligata;

– scavi per l'apertura della sede di cavidotti.

b) Scavi di sbancamento e scavi a sezione obbligata

Prima di porre mano agli scavi l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro in modo che risultino

indicati i limiti degli scavi stessi e degli eventuali riporti in base alla sagoma e alle dimensioni delle opere da costruire.

L'Impresa dovrà montare le modine necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate, curandone, dopo la

loro apposizione, la conservazione in sito.

L'Impresa dovrà consegnare gli scavi al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e

spianate, con i cigli ben tracciati e regolari, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, le eventuali

riprese e sistemazioni delle scarpate e banchine.

c) omissis

d) Materiali di risulta degli scavi

I materiali di risulta degli scavi dovranno essere di norma deposti lateralmente al cavo e sistemati in modo da impedire che

i cavi siano invasi dalle acque meteoriche superficiali e dagli

scoscendimenti e smottamenti del materiale depositato. L'Impresa dovrà inoltre curare che detti materiali non rechino ostacolo

al transito delle persone e dei veicoli, all'accesso ai fabbricati e alle manovre degli operai necessarie per l'esecuzione dei lavori ed

è a tale fine obbligata a collocare a sue spese ponteggi, passerelle, ripari e segnali ovunque se ne presenti la necessità e la

convenienza.

Qualunque danno si verificasse in dipendenza della sistemazione del materiale di scavo dovrà essere prontamente riparato a

cura e spese dell'Impresa, in modo da non intralciare l'ulteriore

sviluppo dei lavori.

Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà insindacabile di vietare all'Impresa il deposito delle materie di scavo, o di

quelle provenienti da cave di prestito, nelle zone dove il terreno non

presenti sufficiente stabilità oppure dove l'eccessivo carico del materiale depositato possa danneggiare canalizzazioni

eventualmente esistenti nel sottosuolo. Le materie di scavo depositate, in tal caso, dovranno essere riprese e trasportate in luoghi

adatti, senza che per ciò possa competere all'Impresa alcun compenso.

I materiali di risulta dagli scavi che non siano destinati ad essere reimpiegati per rinterro o rilevato dovranno essere

immediatamente allontanati dal cantiere e trasportati a rifiuto su apposite

aree che l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese nel luogo che riterrà conveniente, previo benestare della Direzione dei

Lavori e l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni nel caso in cui le discariche debbano essere effettuate in zone soggette a tutela

dell'ambiente ai sensi delle Leggi vigenti in materia. Il volume dei materiali risultanti dallo scavo da smaltire a

discarica si determinerà sulla base delle dimensioni effettive di scavo misurate in contradditorio.

Art. 46 - Composizione delle malte

Le malte saranno costituite di sabbia e cemento nelle proporzioni prescritte per ciascun genere di lavoro ed indicate

nell’Elenco dei prezzi o nelle disposizioni relative alle modalità di escuzione dei lavori. Resta anche in facoltà della

Direzione dei Lavori di variare tali proporzioni e l'Appaltatore deve uniformarsi agli ordini ricevuti salvo il diritto alle

conseguenti variazioni di prezzo in relazione al maggior quantitativo di cemento aggiunto e non altro.

Per mantenere le dovute proporzioni fra i componenti delle malte, la sabbia sarà misurata ad

ogni impasto mediante apposite casse di forma geometrica e delle dimensioni che saranno prescritte. Dette casse dovranno

essere fornite e mantenute a spese dell'Appaltatore. Nella misura la sabbia non dovrà essere compressa né bagnata. Il cemento sarà

misurato a peso.

La manipolazione delle malte, se fatte a mano, dovrà sempre eseguirsi sopra aree pavimentate di legno o di costruzione

muraria.

Le malte dovranno confezionarsi man mano che occorrono e nella sola quantità che può essere

immediatamente impiegata.

Quelle che per qualsiasi ragione non avessero immediato impiego debbono essere gettate a rifiuto.

Nella preparazione con mezzi meccanici si dovranno sempre garantire le proporzioni dei vari componenti.

Art. 47 - Muratura di pietrame

La eventuale muratura di pietrame sarà messa in opera o riparata con sufficiente dose di malta in modo che questa possa

avviluppare in ogni senso le singole pietre componenti la massa muraria.

Le pietre, qualunque ne sia la provenienza, dovranno essere scelte tra le più dure e resistenti,

non friabili e soggette a scomporsi per le intemperie.

Prima che siano collocate in opera saranno ripulite dalle sostanze terrose e abbondantemente bagnate.

Sarà escluso l'impiego di quelle di forma rotonda le quali saranno spaccate e ridotte a forma piana e il più che sia possibile

regolare.

Nella costruzione della muratura le pietre saranno collocate in modo che risultino bene collegate fra loro in tutti i

sensi e le scaglie che si rendessero necessarie per lo spianamento dei corsi e per chiudere gli interstizi fra pietra e pietra, saranno

battute col martello, procurando che siano tutte ben avviluppate con sufficiente quantità di malta.

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Art. 48 - Opere in conglomerato cementizio

L'eventuale impiego di calcestruzzi preconfezionati sarà regolato dalla norma vigente. a) Conglomerati cementizi semplici.

L'Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'inizio dei getti, all'approvazione della Direzione dei Lavori:

1) i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei medesimi;

2) lo studio granulometrico per ogni tipo di conglomerato cementizio.

Cemento

La Direzione dei Lavori prescriverà, di volta in volta, a suo insindacabile giudizio, il tipo ed il dosaggio del cemento da

impiegare nella confezione dei conglomerati.

Granulometria

È riservato alla Direzione dei Lavori di approvare, per le singole opere, la granulometria e la suddivisione in classi di inerti

proposte dall'Impresa, anche sulla base di eventuali prove e studi che

l'Impresa medesima è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, su disposizioni e con la sorveglianza della Direzione

dei Lavori stessa.

La Direzione dei Lavori ha facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, controlli sulla

granulometria.

Acqua

Il rapporto acqua-cemento sarà stabilito dalla Direzione dei Lavori. La quantità di acqua d'impasto, tenuto conto dell'umidità

variabile contenuta negli inerti, dovrà essere costantemente regolata in modo da rimanere nelle quantità totali prescritte.

Qualora l'Impresa dovesse aumentare la quantità d'acqua, dovrà aumentare, a sue spese, anche la quantità di cemento in modo

da mantenere costante il prescritto rapporto acqua-cemento.

Resistenza dei conglomerati

Per i conglomerati cementizi, una volta stabilita la composizione granulometrica e la quantità dell'acqua e del cemento,

dovranno essere confezionati i cubetti di prova che, stagionati secondo le « Norme per l'esecuzione delle opere di conglomerato

cementizio semplice od armato » in vigore o che potranno essere emanate nel corso dei lavori, non dovranno avere, a parità di

stagionatura, resistenza inferiore ai 9/10 di quelli confezionati in laboratorio con gli stessi ingredienti e le stesse dosi di inerti,

cemento, acqua.

Consistenza

Allo scopo di avere un rapido controllo delle quantità di acqua, all'inizio dei getti verrà determinato, una volta per sempre, il

valore della consistenza con un consistometro.

Tale valore della consistenza dovrà essere riscontrato continuamente durante il lavoro.

Confezione e trasporto

La confezione dei conglomerati dovrà essere eseguita con mezzi meccanici e la dosatura di tutti i vari componenti la miscela

dovrà essere effettuata a peso. Per le opere di minore importanza, la Direzione dei Lavori potrà tuttavia consentire, a suo

insindacabile giudizio, che la dosatura venga eseguita a volume.

L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme e omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da essere trasportato e

manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi),

lavorabile in maniera che non rimangano vuoti nella massa e sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibratura in opera.

La lavorabilità non dovrà essere ottenuta con maggior impiego di acqua di quanto previsto nella composizione del

conglomerato.

La Direzione dei Lavori potrà consentire l'impiego di aeranti e plastificanti, stabilendone la percentuale rispetto al peso totale

del cemento. L'uso di aeranti o plastificanti sarà effettuato a cura e spese dell'Impresa, senza diritto a indennizzi o sovrapprezzi per

tale titolo.

Il trasporto del conglomerato a piè d'opera dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare la separazione dei singoli

elementi costituenti l'impasto durante il percorso dalla impastatrice al luogo d'impiego.

Posa in opera

La posa in opera del conglomerato sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver accuratamente preparato e

rettificato i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire, ed in maniera che i getti abbiano a risultare perfettamente

conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle prescrizioni della Direzione dei Lavori.

Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.

I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi e delle casseforme da parte della Direzione dei Lavori.

Il conglomerato sarà posto in opera con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce, continue,

senza sbavature, incavi o irregolarità di sorta.

Per le pareti che dovranno restare in vista, l'interno delle casseforme dovrà essere opportunamente lisciato, ben

accostato ed eventualmente trattato in superficie per facilitarne il disarmo o per consentire che le pareti medesime risultino

particolarmente lisce ed omogenee, in modo da non richiedere l'intonacatura.

L'assestamento in opera verrà eseguito mediante vibratura, con idonei apparecchi approvati dalla Direzione dei Lavori;

all'uopo il getto sarà eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e comunque non superiore ai cm 50, ottenuti dopo la vibrazione. Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze d'aspetto, e la ripresa

potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, resa scabra, lavata e ripresa con

malta lucida dosata a q.li 6 di cemento per ogni mc di sabbia.

Quando il conglomerato fosse gettato in acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua

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stessa lo dilavi e ne pregiudichi il pronto consolidamento.

Quando la temperatura scendesse a pochi gradi centigradi sotto lo zero nelle sole ore notturne e qualora non si tratti di

strutture sottili, i getti potranno essere effettuati adottando le normali cautele di copertura delle superfici esposte a mezzo di

sabbia, tela, stuoie od altri sistemi idonei. Quando invece, per particolari motivi di urgenza, si dovessero effettuare getti con

temperatura costante sotto lo zero, questi dovranno essere eseguiti con l'impiego di prodotti antigelo, secondo le istruzioni che

verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

A getti ultimati sarà curata la stagionatura dei medesimi, in modo da evitare un rapido prosciugamento delle loro

superfici, con frequenti irrorazioni ed usando comunque tutte le cautele ed i mezzi idonei allo scopo. Il sistema proposto

dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione dei Lavori.

Durante il periodo di stagionatura i getti saranno riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.

Prove e controlli

È facoltà della Direzione dei Lavori prelevare, in ogni momento e quando lo ritenga opportuno, campioni di materiali o di

conglomerato per farli sottoporre ad esami e prove di laboratorio. I prelevamenti e le prove saranno eseguiti secondo le

prescrizioni contenute nelle norme e istruzioni in vigore o che potranno essere emanate nel corso dei lavori.

b) Conglomerati cementizi armati

Oltre a ottemperare a quanto è stato prescritto nel precedente comma a) per l'esecuzione di opere in conglomerato

cementizio, l'Impresa dovrà attenersi strettamente a tutte le norme in vigore per l'esecuzione delle opere in onglomerato

cementizio semplice od armato e precompresso.

Tutte le opere in cemento armato saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità ed alle verifiche, attenendosi agli

schemi ed ai disegni che compongono il progetto ed alle prescrizioni che verranno impartite.

L'esame-verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle strutture ed armature di sostegno e dei relativi calcoli,

non esonera in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per le pattuizioni del contratto,

restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, essa Impresa rimane unica responsabile delle

opere.

Art. 49 - Collocamenti in opera

a) Norme generali per i collocamenti in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale o manufatto consisterà in genere nel suo prelevamento dal deposito di cantiere, nel

suo trasporto in sito, eseguito con qualsiasi mezzo anche meccanico, nell'approntamento dell'eventuale opera provvisionale

richiesta per l'esecuzione del lavoro, nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in

qualsiasi posizione, in tutte le lavorazioni accessorie quali taglio di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in

pristino delle opere murarie attraversate.

La posa in opera dovrà essere eseguita con tutte le cure e le cautele richieste, provvedendo a proteggere il materiale o

manufatto collocato in opera da eventuali danni.

b) Collocamento di opere metallihe

I manufatti metallici quali cancellate, ringhiere, grate, telai fissi, scale alla marinara, ecc. saranno posti in opera fissandoli alle

strutture di sostegno mediante grappe di ferro murate direttamente o assicurate o a controtelai già posti in opera a murature rustiche.

I manufatti in carpenteria pesante dovranno essere montati in opera da operai specialisti. Il montaggio dovrà essere fatto

con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quelle parti che non coincidessero perfettamente e tenendo opportuno conto

degli effetti delle dilatazioni.

c) Collocamento di tubazioni per scarichi, ecc.

omissis

Art. 50 - Coloriture e verniciature

Le coloriture e le verniciature dovranno essere precedute da una conveniente ed accurata preparazione delle superfici.

Nelle opere metalliche la preparazione consisterà nella raschiatura e spazzolatura di tutta la superficie; questa operazione

deve essere eseguita esclusivamente con appositi raschietti e spazzole metalliche o di crine, con divieto assoluto di

impiegare stracci, carta o simili. La disincrostazione della ruggine, nelle giunzioni e nelle chiodature, sarà fatta mediante

picchiettatura fino a mettere a vivo il metallo. Successivamente sarà eseguita la stuccatura delle superfici da verniciare,

eventualmente intercalando l'operazione con scartavetratura ed imprimatura di vernice di sottofondo ove necessario.

Nelle opere murarie la preparazione consisterà nella scrostatura e spazzolatura di tutta la superficie, nella eventuale

ripresa degli spigoli e nella rettifica dei piani. Successivamente sarà eseguita la stuccatura delle superfici da trattare con le

stesse modalità stabilite per la preparazione delle superfici metalliche.

In luogo delle normali preparazioni sopra descritte, la Direzione dei Lavori potrà ordinare trattamenti preliminari sia delle superfici murarie, quali l'applicazione di fluatante, sia di quelle metalliche, quali lo sgrassaggio con liquidi fosfatanti o il

decappaggio chimico o la sabbiatura al vivo. Per tali trattamenti l'Impresa dovrà osservare le prescrizioni che le verranno

impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'Impresa non potrà iniziare le coloriture o le verniciature senza averne avuta autorizzazione

dalla Direzione dei Lavori, al cui insindacabile giudizio spetta decidere se il lavoro di preparazione delle superfici sia stato

eseguito in modo soddisfacente.

Per i lavori di coloritura e verniciatura l'Impresa dovrà impiegare i prodotti indicati nell’Elenco

Prezzi od altri similari delle migliori Ditte, accettati preventivamente dalla Direzione dei Lavori. Prima di iniziare i lavori di pittura l'Impresa dovrà eseguire, a sua cura e spese, campionature in sito con le modalità che le saranno indicate dalla Direzione

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dei Lavori, sia per la scelta dei prodotti e delle tinte sia per il genere di esecuzione, tali campionature dovranno essere

eventualmente ripetute con le varianti richieste sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le successive passate di coloritura o di verniciatura che fossero prescritte nel ciclo di pittura scelto dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile in qualsiasi momento controllare il numero delle passate che sono state applicate.

Comunque l'Impresa ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di

farsi rilasciare dal personale della Direzione dei Lavori apposita autorizzazione.

A lavoro di pittura finito l'Impresa dovrà adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare il

deterioramento delle superfici trattate, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare gli eventuali danneggiamenti

verificatisi.

Per tutti i lavori previsti nel presente articolo l'Impresa potrà servirsi di Ditte specializzate di

gradimento della Direzione dei Lavori.

Art. 51- Trasporto e posa in opera delle tubazioni e delle relative apparecchiature

a) Accettazione a piè d'opera dei materiali forniti dall'Impresa

Le tubazioni, i pezzi speciali, le apparecchiature, ecc., forniti dall'Impresa verranno trasportati nei cantieri di lavoro, previo

benestare che gli incaricati della Direzione dei Lavori avranno rilasciato a seguito dei controlli e delle prove eseguite in

officina.

Il trasporto dei materiali stessi dagli stabilimenti di costruzione a piè d'opera verrà effettuato a completa cura e spese

dell'Impresa. Ogni partita di materiali approvvigionati in cantiere sarà, in loco, ispezionata dalla Direzione dei Lavori per

accertare che durante il trasporto non si siano prodotti danneggiamenti. In tal caso l'Impresa sarà tenuta a sostituire entro il

termine prescritto dalla Direzione dei Lavori tutti gli elementi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non accettabili o a ripristinare con le modalità prescritte i materiali danneggiati.

I materiali scartati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere.

Soltanto dopo che tutte le sostituzioni ed i ripristini saranno stati eseguiti, i materiali della partita in causa potranno

essere approntati per il montaggio senza che per questo l'Impresa possa accampare diritti per ottenere sospensioni,

compensi o proroghe della data di ultimazione dei lavori.

Ogni partita di materiali approvvigionata dovrà essere accompagnata da bolletta, rilasciata da una pubblica pesa o dalle FS,

con l'indicazione del peso dei materiali e da una distinta dalla quale risulti chiaramente il tipo, la lunghezza ed il numero dei

materiali.

b)Tipi di posa delle tubazioni

La posa dei tubi dovrà essere eseguita secondo quanto previsto nei disegni esecutivi e secondo le disposizioni che impartirà

la Direzione dei Lavori.

Qualora non fosse rispettata la disposizione prescritta dalla Direzione dei Lavori, l'Impresa dovrà demolire e ricostruire a

totale suo carico i tronchi di canalizzazione igienicamente pericolosi.

d) Modalità di posa delle tubazioni

I tubi, le curve, i pezzi speciali, precedentemente trasportati e sfilati, prima del montaggio dovranno essere puliti

accuratamente nell'interno delle materie che vi si fossero depositate.

Ove sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, i materiali di acquedotto dovranno essere abbondamente disinfettati prima della

posa in opera con una soluzione di ipoclorito di sodio avente un tenore di cloro attivo pari allo 0,1 per mille.

Per il sollevamento o il calaggio delle tubazioni l'Impresa dovrà impiegare mezzi adatti a seconda del tipo e del diametro

ed i tubi rivestiti dovranno essere sostenuti mediante fasce di idonea larghezza.

Particolari attenzioni dovranno essere adottate, inoltre, durante le operazioni di montaggio affinché non vengano deteriorati i

rivestimenti protettivi o danneggiate le testate dei tubi.

Nell'operazione di posa deve evitarsi che nell'interno del pozzo vadano detriti o corpi estranei di qualunque natura e che

venga comunque danneggiata la superficie interna delle tubazioni: a tal fine gli estremi della condotta posata saranno

accuratamente protetti.

e) Tipi di giunzione

Le Giunzioni saranno fatte nel rispetto delle norme UNI per tubazioni in polietilene ed accessori metallici.

f) Omissis g) Omissis

h) Omissis I) Omissis

l) Omissis

m) Omissis

n) Omissis

o) Apparecchiature o-1)

Saracinesche

Nei punti che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori e negli elaborati grafici, durante l'esecuzione delle opere, verranno

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collocate eventuali saracinesche di arresto.

Le saracinesche in genere saranno di regola, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, collocate entro

pozzetti o camere in muratura ed ancorate ad apposito basamento di muratura o di conglomerato cementizio contrastante la

spinta trasversale all'asse condotta che si verifica durante lo scarico.

Le saracinesche di arresto avranno lo stesso diametro delle tubazioni sulle quali sono inserite.

o-2) Sfiati automatici

Gli sfiati automatici da collocarsi in punti culminanti delle condotte fra due rami di opposta pendenza, ovvero alla fine

dei tronchi orizzontali ed alla sommità di sfiati anche di breve sviluppo, saranno messi in opera mediante manicotti con diramazioni

verticali al tubo di raccordo.

Per la custodia dell'apparecchio si costruirà un apposito pozzetto di facile accesso e tale da consentire periodiche visite di

manovra e verifica.

Art. 52 - prova, coprigiunti, ricoprimento e rinterro delle condotte

a) Prova idraulica delle condotte

Appena scaduto il termine di stagionatura delle murature di ancoraggio, si procederà alla prova idraulica del tratto di

tubazione costruito.

Nel caso in cui per circostanze straordinarie la Direzione dei Lavori disponga l'esecuzione della prova prima della

costruzione degli ancoraggi previsti, l'Impresa dovrà provvedere, in conformità delle disposizioni che le verranno impartite, a

disporre puntelli e dispositivi atti a contrastare le spinte della condotta, in modo che questa, sotto la pressione di prova, non

abbia a subire danneggiamenti di sorta. La Direzione dei Lavori si riserva di verificare l'efficienza di tali provvedimenti provvisori

e di farli modificare se necessario.

Tutti i danni, per quanto gravi ed onerosi, che possano derivare alle tubazioni, alle fosse, ai lavori in genere ed alle

proprietà dei terreni, a causa dei ritardi da parte dell'Impresa nell'approntamento delle prove, saranno a totale carico dell'Impresa

stessa.

La massima pressione di prova sarà pari ad 1,5 volte la pressione nominale, sarà raggiunta abbastanza rapidamente e sarà

mantenuta per 12 (dodici) ore. Durante la prova non si deve verificare nessuna perdita ai giunti. La prova sarà ritenuta di esito

positivo dai concordi risultati dell'esame dei giunti e dal grafico del manometro registratore.

Se durante le prove si verificassero perdite ai giunti o rotture di tubi, pezzi speciali o apparecchi inclusi nel tratto di

prova, l'Impresa dovrà compiere tutti i movimenti di materie e tutte

le manovre per la sositituzione dei materiali resi inefficienti, nonché il rifacimento delle giunzioni e la ripetizione delle prove di

tenuta. Tutte le spese relative a tali operazioni e sostituzioni saranno a totale carico dell'Impresa.

L'Impresa sarà responsabile di tutti i danneggiamenti subiti dai materiali per incuria o negligenza nelle operazioni di prova.

Art. 53 - Rinterro dei manufatti e rilevati in genere

Per i rinterri da eseguire sui manufatti interrati si impiegheranno gli stessi materiali e le stesse modalità esecutive indicate per

il rinterro del cavo sede della condotta.

È assolutamente vietato addossare rinterri a muratura di fresca costruzione. Tutte le

riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle precedenti prescrizioni

saranno a tutto carico dell'Impresa.

Per i rilevati al di sopra del piano di campagna, su sedi di condotte interrate o su manufatti,

saranno seguite uguali norme esecutive. Il piano superficiale del rilevato dovrà essere ben spianato e le scarpate profilate secondo

l'inclinazione prescritta dalla Direzione dei Lavori.

Il paramento esterno dei rilevati sarà cosparso con terre vegetali ricche di humus, in modo da

permettere la successiva semina.

Art. 53/1 - Prescrizioni particolari per gli impianti di depurazione

Omissis

Art. 53/2 - Lavori in galleria

Omissis

Art. 54- Interferenze con altre Imprese

Nel caso in cui alcuni particolari lavori (sondaggi, rivestimenti, impermeabilizzazioni, montaggio di tubazioni e

valvole o lavori specializzati in genere) da eseguire nell'ambito dei cantieri dell'Impresa siano eseguiti dall'Amministrazione

direttamente o da quest'ultima affidati ad altre Ditte, l'Impresa stessa è obbligata a prendere diretti accordi con la Direzione dei Lavori o con le Ditte predette al fine di limitare le interferenze e rendere quanto possibile compatibili le rispettive attività.

In caso di disaccordo, l'Impresa è obbligata a seguire le prescrizioni che l'Amministrazione impartirà tramite la Direzione

dei Lavori.

L'Impresa non avrà diritto a particolari compensi o indennizzi per gli oneri derivanti dalla presenza dell'Amministrazione o di

più Ditte nell'ambito dei suoi cantieri.

CAPO IV - Qualità e provenienza dei materiali

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Art. 55 Condizioni di accettazione - Prove su materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere appaltate dovranno essere forniti a totale cura e spese dell'Assuntore ed

a tempo debito in modo da assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine assegnato.

Detti materiali saranno delle migliori qualità rinvenibili in commercio, scevri da ogni difetto e lavorati secondo le migliori

regole d'arte. Prima di essere impiegati dovranno essere sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori, il quale ha facoltà di

sottoporli alle prove prescritte e li rifiuterà se li troverà difettosi, di cattiva qualità o comunque non rispondenti ai requisiti qui di seguito indicati.

I materiali rifiutati dovranno essere asportati subito dai cantieri. Qualora per eccezione ne fosse concesso il deposito

provvisorio nei cantieri, la Direzione dei Lavori avrà il diritto di prendere al riguardo ed a spese dell'Impresa tutte le

precauzioni che stimerà convenienti per evitare che siano impiegati nei lavori.

La Direzione dei Lavori potrà prescrivere in ogni momento prove sui materiali, sulle malte e sui conglomerati, sia prima

che dopo il loro impiego. Le prove saranno effettuate presso i laboratori ufficiali a cura e spese dell'Appaltatore. Il prelevamento

dei campioni sarà effettuato in contraddittorio.

Art. 56 - Materiali da costruzione

a) Pietrame – Il pietrame da impiegare tanto per le murature che per la formazione del pietrisco, sarà della migliore qualità,

duro, tenace, omogeneo, ben resistente alle sollecitazioni esterne e privo di sostanze terrose. È assolutamente vietato l'uso di

materiali marnosi, gelivi, teneri, scistosi o facilmente disgregabili. Il pietrame per le murature sarà provvisto in pezzi informi,

scelti, non dissimili fra loro in grossezza o con almeno una faccia e gli assetti spianati.

b) Pietrisco e ghiaia – Il pietrisco sarà ricavato dal pietrame o dai ciottoli rispondenti ai requisiti sopraelencati,

dimezzato a mano o mediante frantumazione meccanica, con ogni diligenza affinché i pezzi riescano di grossezza pressoché

uniforme e con i lati di dimensioni non superiori a quelle prescritte per ogni singolo impiego e descritte nell'elenco dei prezzi.

Il pietrisco e la ghiaia potranno provenire dal greto dei torrenti o fossi, purché siano ritenuti adatti dalla Direzione dei

Lavori.

In ogni caso il pietrisco e la ghiaia da usare nei calcestruzzi dovranno essere mondi di materie terrose ed eterogenee.

Qualora sia ritenuto necessario, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, lavare il pietrisco o la ghiaia, l'Appaltatore

dovrà provvedere a tutte sue cure e spese. Il pietrisco e la ghiaia dovranno rispondere alla granulometria stabilita dalle vigenti

Norme per le opere in calcestruzzo semplice o armato e dalla tecnologia dei conglomerati.

c) Sabbia – La sabbia naturale o artificiale dovrà essere di buona qualità, di grani resistenti e non troppo piccoli, sarà

scricchiolante alla mano e non lascerà traccia di sporco. Essa sarà esente da salsedine, da ogni materia terrosa, vegetale, melmosa e

polverulenta: in caso contrario verrà lavata finché siano realizzate le suddette qualità.

La lavatura anche ripetuta, ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori a giudizio insindacabile, non dà diritto

all'Appaltatore a chiedere compensi di sorta.

Per i lavori in cemento armato, la vagliatura della sabbia dovrà essere fatta in modo che siano rispettate le vigenti Norme

per le opere in calcestruzzo semplice od armato e la tecnologia dei conglomerati.

d) Misto – Se è disponibile nella zona un misto che qualitativamente e granulometricamente rientri nei limiti delle Norme

per le opere in calcestruzzo semplice od armato, potrà essere adoperato al posto della sabbia e della ghiaia. Per il misto

drenaggio da utilizzare nella camicia nel pozzo (gravel pack) , varranno le prescrizioni granulometriche della Direzione

Lavori, sentito il parere del geologo.

e) Cemento – Il cemento sarà del tipo indicato nei singoli prezzi unitari e rispondente alle vigenti leggi, norme e prescrizioni.

La Direzione dei Lavori potrà ordinare a suo insindacabile giudizio l'uso di cemento pozzolanico o ferricopozzolanico alle stesse

condizioni del cemento tipo Portland.

f) Acciaio per costruzioni in laminati o profilati – Dovrà essere a grana fine e compatta, senza difetti di lavorazione e

rispondere alle prescrizioni di elenco. Dovrà comunque rispettare le Norme vigenti per le strutture in cemento armato o acciaio e

dovrà essere saldabile.

g) Acciaio per cemento armato – Gli acciai tondi, lisci e ad aderenza migliorata destinati ad armature di cementi armati

dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme e prescrizioni vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori.

L'accettazione degli acciai per cemento armato sarà subordinata all'esito delle prove di laboratorio prescritte dalle norme

sopra richiamate.

h) omissis i) omissis

l) omissis

m) Guarnizioni di gomma (o elastomeri) – Dovranno essere ricavate da materiali di prima qualità, tutte di un pezzo. Nel caso di giunzioni a flangia i fori dovranno essere ricavati con apposito stampo. I materiali dovranno essere garantiti dal produttore

per l'uso specifico che se ne deve fare sia dal punto di vista della resistenza meccanica e chimica sia dal punto di vista igienico-

sanitario (se necessario).

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n) Acqua – L'acqua per l'esecuzione dei lavori dovrà essere limpida, dolce e priva di sostanze eterogenee, minerali ed

organiche in quantità dannosa. Sara’ approvvigionata interamente a carico dell’impresa esecutrice dei lavori.

o) Calce comune – La calce dovrà essere uniforme, a perfetta cottura, scevra da materie eterogenee e senza parti alterate per

causa di estinzione spontanea o di chimica combinazione.

Sarà provvista a misura del fabbisogno e spenta coi migliori metodi.

Art. 57 - Materiali per tubazioni

Per accertare la buona qualità del materiale impiegato nella fabbricazione di tubi di qualunque genere, la esattezza della

lavorazione, il perfetto funzionamento degli apparecchi di manovra, il dimensionamento delle tubazioni e la loro corrispondenza

all'uso cui devono servire, l'Amministrazione avrà ampia facoltà di far sorvegliare la lavorazione in officina a mezzo di propri

incaricati e di sottoporre i materiali e le tubazioni a tutte le prove e verifiche di collaudo che saranno ritenute necessarie.

Allo scopo, l'Impresa indicherà, subito dopo la consegna dei lavori, la Ditta fornitrice la quale dovrà, durante la

lavorazione, dare libero accesso nella propria officina agli incaricati

dell'Amministrazione appaltante e prestarsi in ogni tempo affinché essi possano verificare se sono esattamente osservate le

prescrizioni di fornitura.

I tubi, i pezzi speciali e gli apparecchi verranno presentati alla verifica in officina

completamente ultimati, salvo i rivestimenti protettivi.

L'Impresa dovrà procurare a sue cure e spese i mezzi e la mano d'opera necessari per eseguire le prove e verifiche di

collaudo. La qualità del materiale impiegato sarà controllata ogni qualvolta

l'Amministrazione lo riterrà necessario, mediante prove meccaniche, tecnologiche e pratiche prescritte per ogni singolo materiale,

su appositi saggi, provini o barrette in numero di due per ogni genere di materiale, ricavati da pezzi forniti in più, oltre quelli

ordinati.

L'accettazione, la verifica e la posa in opera delle tubazioni debbono essere conformi alle vigenti “Norme tecniche

relative alle tubazioni”.

L'Impresa dovrà provvedere, prima di procedere alle ordinazioni dei materiali, a presentare in

triplice copia all'approvazione della Direzione dei Lavori, i disegni esecutivi dei materiali che dovrà fornire, con particolare

riferimento al tubo prototipo, al tipo di giunzione richiesta, ai pezzi speciali, alle flange ed ai giunti di dilatazione, di montaggio e

dielettrici. I disegni esecutivi dovranno essere corredati dei relativi calcoli di stabilità, secondo le norme che verranno impartite

dalla Direzione dei Lavori.

L'Impresa dovrà successivamente fornire copia in carta trasparente riproducibile di tutti i disegni approvati.

All'interno di ciascun tubo o pezzo speciale dovranno essere chiaramente impressi con tinta indelebile i seguenti dati:

– la sigla dell'Amministrazione;

– la sigla del fabbricante e la data di fabbricazione;

– il diametro interno, la pressione di esercizio e la massima pressione di prova in stabilimento; per le tubazioni in acciaio dovrà

essere anche indicato:

– lo spessore della lamiera impiegata;

– la qualità dell'acciaio o del materiale di costruzione;

– la lunghezza della tubazione;

– il peso del manufatto grezzo;

a) Tubi e pezzi speciali di acciaio

I tubi di acciaio, con o senza saldatura, di qualsiasi diametro e spessore dovranno corrispondere, salvo quanto

appresso specificato, alle prescrizioni di qualità, fabbricazione e prova, della norma vigente Tenendo conto delle condizioni di

massima sollecitazione l'Impresa dovrà redigere i calcoli di stabilità delle tubazioni.

Tutti i tubi e i pezzi speciali di acciaio prima dell'esecuzione del rivestimento protettivo dovranno essere

tassativamente sottoposti in officina alla prova idraulica, assoggettandoli ad una pressione tale da generare nel materiale una

sollecitazione pari a 0,5 volte il carico unitario di snervamento.

Per i pezzi speciali, quando non sia possibile eseguire la prova idraulica (ad es. nelle curve), saranno tassativamente

obbligatori opportuni controlli non distruttivi delle saldature, integrati da radiografie.

I tubi e i pezzi speciali privi del certificato di collaudo saranno rifiutati.

Accettazione dei vari lotti di tubi e pezzi speciali

Su un tubo scelto a caso per ogni lotto di 50 tubi e su un pezzo speciale scelto a caso su 10 pezzi, verranno eseguite in

officina le seguenti prove previste dalla sopraindicata norma UNI:

- prova di trazione su provetta ricavata dal tubo;

- prova di trazione su provetta trasversale avente al centro il cordone di saldatura;

- prove di piegamento sul cordone di saldatura.

Le verifiche dimensionali saranno effettuate su due tubi ogni 50 e su due pezzi speciali ogni 10. Se tutte le prove e

verifiche sopraindicate avranno esito positivo, il lotto si considererà accettato; se non tutte le prove e verifiche avranno dato

esito positivo, la prova o verifica risultata negativa, a giudizio della Direzione dei Lavori, dovrà essere ripetuta su una

percentuale doppia di pezzi.

b) Omissis

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d) Omissis e) Omissis

f) Omissis g) Omissis

h) Tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD) e relativi accessori.

Dovranno rispondere alle caratteristiche e ai requisiti indicati nelle Norme UNI.

i) Tubazioni in PRFV (polietilene rinforzato con fibre di vetro) e relativi accessori

Dovranno rispondere alle caratteristiche e ai requisiti indicati nelle Norme UNI vigenti.

CAPO V - Norme per la misurazione e la contabilizzazione dei lavori

Art. 58- Lavori in economia

Sono previste delle prestazioni e forniture in economia. Queste saranno disposte, dalla Direzione dei Lavori,

mediante apposito ordine di Servizio, solo per lavori accessori e nei casi e nei limiti previsti dalla vigente legislazione. L’impresa

sara’ tenuta a prestare la manod’opera richiesta che sara’ pagata secondo le tariffe allegate, aggiunti l’utile d’impresa e le spese

generali.

In tale importo si intendono comprese anche le anticipazioni di cui al successivo art. 51. L’impresa sara’ anche tenuta ad

anticipare l’acquisto di materiali commissionati dall’amministrazione; questi anticipi gli saranno indennizzati con la

presentazione delle fatture di acquisto nel successivo stato di avanzamento lavori, senza corresponsione di interessi.

Art. 59 - Norme generali per le forniture di materiali a piè d'opera e per i lavori a misura

La quantità dei materiali provvisti a piè d'opera e dei lavori a misura sarà determinata con metodi geometrici, ovvero a

numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco Prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle dimensioni effettivamente eseguite e nei limiti però delle misure fissate dal progetto o

prescritte con apposito ordine di servizio dalla Direzione dei Lavori, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli

incaricati dovessero risultare superfici, spessori, lunghezze, cubature, pesi, ecc. superiori e quali che siano le ragioni cui tali

maggiori quantità siano dovute, anche se inevitabili.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori quantità se ne terrà conto nella

contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate quantità minori di quelle in progetto ed ordinate e l'Impresa sarà tenuta ai necessari

rifacimenti a suo carico.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi

libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'Impresa. Resta sempre salva, in ogni caso, la

possibilità di verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 60 – Fornitura dei materiali a piè d’opera

I) Materiali da costruzione e per opere varie di finitura

Per i materiali da costruzione in genere e per opere varie di completamento e finitura, salvo quanto sia in particolare

previsto nel presente Capitolato Speciale o nelle singole voci dell’Elenco Prezzi, si rimanda alle norme di contabilizzazione

contenute nelle già citate Tariffe accessorie di cui all'art. 12 del presente Capitolato Speciale.

II) Materiali per acquedotto

a) Manufatti semplici di ghisa e di acciaio

Si applicheranno i prezzi in elenco e quelli del prezziario regionale.

b) Tubi e pezzi speciali

Nei prezzi previsti in elenco per i tubi diritti e i pezzi speciali forniti dall'Impresa sono compresi, oltre alla fornitura,

il carico, il trasporto e lo scarico a piè d'opera.

I prezzi dei tubi diritti sono applicabili a tutti i tubi di qualsiasi lunghezza (purché non inferiore a ml 2) con testate di

giunzione di qualsiasi tipo o predisposte per la saldatura « testa a testa », con taglio anche angolato, ovvero munite di flange di

giunzione, la cui fornitura verrà compensata a parte.

I prezzi dei pezzi speciali sono applicabili, oltre che ai pezzi speciali, anche ai tubi diritti di lunghezza inferiore a ml 2,

ove espressamente richiesti per spezzoni, rocchetti, ecc.

I pezzi speciali comprendono: le curve, le diramazioni, le riduzioni, i pezzi per sfiato e scarico, i rocchetti, i passi d'uomo, i

piatti di chiusura, ecc.

Art. 61 - Lavori a misura

Movimenti di terra e demolizioni

Scavi

In tutti i prezzi degli scavi si intendono compresi e compensati, oltre gli oneri particolari che verranno appresso

richiamati, anche tutti gli oneri generali conseguenti alle modalità di esecuzione stabiliti nel Capo III del presente Capitolato,

nonché i seguenti:

– taglio di piante ed estirpazione di ceppaie e radici, rimozioni di trovanti, ecc.;

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– profilature e regolarizzazione delle pareti;

– puntellamenti, armature, sbadacchiature di qualsiasi tipo ed entità, escluse solamente quelle a cassa chiusa;

– aggottamenti, qualunque sia il metodo col quale essi vengono effettuati e per qualsiasi entità di acque da aggottare; –

materiali e mezzi d'opera di qualsiasi genere, anche coperti da brevetti, per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;

– ponteggi, puntelli, protezioni e ripari per garantire l'incolumità degli operai e dei terzi contro ogni pericolo.

Tutti i maggiori oneri che l'Impresa dovrà sopportare per salvaguardare l'integrità di canalizzazioni di qualsiasi genere,

incontrate nel corso dell'esecuzione degli scavi, si intendono compensati con i prezzi previsti in Elenco.

Per scavi a sezione aperta o di sbancamento si intendono quelli eseguiti per splateamenti, trincee di approccio, apertura di

sedi stradali e relativi cassonetti, cunette, piazzali, spianamento per opere d'arte, ecc. compresi gli scavi incassati a grandi sezioni

per l'impianto di grandi manufatti eseguiti su vaste superfici ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il

sollevamento, anche se per questo l'Impresa dovesse formare opportune rampe provvisorie.

Il volume degli scavi a sezione aperta o di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai

rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Impresa prima che inizino gli scavi ed all'atto della misurazione.

Nei prezzi degli scavi a sezione aperta o di sbancamento è compreso il carico sui mezzi di trasporto delle materie di risulta

dello scavo, da portare a discarica; è escluso invece il trasporto a rifiuto.

Per scavi incassati a sezione obbligata si intendono quelli chiusi su tutti i lati da pareti, di norma verticali e

riproducenti il perimetro dell'opera, solo però in quanto effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più

depresso del terreno naturale o di quello raggiunto con i precedenti scavi.

Questo piano sarà determinato, a giudizio della Direzione dei Lavori, o per l'intera area di fondazione o per parti in cui

questa può essere suddivisa in relazione sia alle accidentalità del

terreno, sia alle quote dei piani finiti di fondazione.

L'impresa potrà eventualmente eseguire gli scavi incassati, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata;

in tale ipotesi, tuttavia, non sarà pagato il maggior scavo eseguito e

l'Impresa dovrà provvedere successivamente, a sua cura e spese, al riempimento dei vani rimasti intorno alle murature con

materiali adatti ed ai necessari costipamenti e ricarichi sino al piano del terreno naturale primitivo.

Nei prezzi degli scavi a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie scavate ed il loro allontanamento

dall'orlo del cavo ad una distanza sufficiente a consentire il banchinaggio dei materiali da impiegare nella costruzione dei

manufatti ed il regolare movimento dei mezzi d'opera; è escluso il carico sui mezzi ed il trasporto a rifiuto dei materiali di supero.

Gli scavi incassati a sezione obbligata, in sede di valutazione, verranno divisi in zone definite,

su ogni sezione verticale, da piani orizzontali distanti fra loro m 2 a partire dalla quota del piano di campagna o di quello raggiunto

con precedenti scavi, come sopra precisato.

Con i prezzi previsti per gli scavi incassati a sezione obbligata verranno pagati anche quelli eseguiti per l'apertura di

canali di scarico a cielo aperto.

L'apertura del cavo per la sede delle condotte interrate e delle canalizzazioni di scarico dei manufatti sarà valutata con gli

appositi prezzi di elenco. Il computo dei volumi sarà eseguito per tratti compresi fra sezioni opportunamente scelte, in ciascuno

dei quali non vari sensibilmente né l'andamento del terreno né la livelletta della condotta, moltiplicando la lunghezza orizzontale di

ciascun tratto per la media aritmetica delle aree delle sezioni che lo determinano.

Nei prezzi stessi è compresa l'elevazione delle materie scavate ed il loro allontanamento dall'orlo del cavo ad una distanza sufficiente a consentire il banchinaggio delle tubazioni stesse; è escluso invece il carico sui mezzi ed il trasporto a rifiuto

dei materiali di supero. Nel caso in cui la Direzione dei Lavori vietasse l'impiego di mezzi meccanici, lo scavo verrà eseguito a

mano; in tal caso l'elevazione dei materiali sarà eseguita a mano, anche con più paleggiamenti, o con elevatori, escludendo in ogni

modo l'impiego, a qualsiasi titolo, degli escavatori.

Letti di posa, ricoprimenti, rinterri e rilevati

Il prezzo per la formazione del letto di posa delle condotte, eseguito con uno spessore minimo di cm 15, sarà applicato

contabilizzando la superficie del fondo cavo quale risulta dall'art. 30 c). Nel prezzo si intendono compresi e compensati: la

fornitura della pozzolana vagliata o della sabbia, il collocamento in opera e il compattamento, fino al grado di costipamento

richiesto dalla Direzione dei Lavori, eseguito con mezzi meccanici ed intercalato con successive bagnature.

Il prezzo per il rinfianco e ricoprimento delle tubazioni interrate sarà applicato contabilizzando il volume di

ricoprimento in base alla sezione di scavo teorica ordinata, dal piano di posa dei tubi fino a cm 30 al di sopra della generatrice

superiore esterna, e detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno. Non si terrà conto del volume di riempimento

delle nicchie, intendendosi tale maggiore volume compensato con il prezzo di elenco. Nel prezzo è compresa la fornitura del

materiale di riempimento, il collocamento in opera e il compattamento, fino al grado di costipamento richiesto dalla Direzione dei

Lavori, eseguito anche con mezzi meccanici ed intercalato con successive bagnature.

Nel caso di rinterro da eseguire sui manufatti interrati, i prezzi verranno applicati contabilizzando il volume teorico di

rinterro, come se i cavi da interrare fossero stati sempre eseguiti a pareti verticali. Non si terrà conto, pertanto, del maggior

volume di riempimento dei vani a scarpata, intendendosi tale onere già compensato nei prezzi degli scavi a sezione obbligata.

Nei prezzi per il rinterro dei cavi, oltre gli oneri particolari sopra previsti e quelli relativi allo spostamento o al trasporto

delle terre da impiegare, sono compresi anche gli oneri per il selezionamento, la vagliatura e la miscelazione delle terre, i

paleggiamenti occorrenti, lo spandimento, il costipamento, la bagnatura e gli opportuni ricarichi dopo l'assestamento.

Nel caso d'impiego di terre provenienti da cave di prestito sono compresi e compensati nel prezzo relativo anche lo scavo

delle terre necessarie e le spese relative ai diritti di cava.

Per il rinterro dei cavi delle condotte nei tratti sotto la strada o in genere per rinterri di particolare natura ordinati

dalla Direzione dei Lavori, da eseguirsi con sabbia, pietrisco, ecc., verrà contabilizzato con l'apposito prezzo il volume di

rinterro calcolato come sopra indicato, mentre il materiale impiegato verrà contabilizzato come materiale fornito a piè d'opera

e computato in base al medesimo volume sopra indicato.

Per la formazione di rilevati sono previsti in elenco prezzi differenti a seconda del materiale impiegato. I prezzi verranno

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applicati al volume di rilevato calcolato in base alle misure ordinate ed effettivamente eseguite.

Nei prezzi per la formazione dei rilevati sono compresi, oltre tutti gli oneri previsti per il rinterro dei cavi, anche

quelli relativi allo spianamento ed alla profilatura delle scarpate.

Trasporto delle terre

Il prezzo verrà applicato contabilizzando il volume teorico di scavo, senza tener conto dei maggiori scavi effettuati

dall'Impresa per sua volontà né dell'aumento di volume delle terre dopo lo scavo.

Nei prezzi è compreso lo scarico delle materie dai mezzi di trasporto e la loro sistemazione.

Murature

I prezzi previsti per le murature ordinarie e di qualsiasi genere, sia a secco sia con malta, si intendono applicabili sia alle

parti rette, sia a quelle comunque curve delle strutture murarie. Nei prezzi sono compresi, oltre agli oneri per la formazione di

spigoli, spalle, sguinci, canne, incassature per imposte di archi, volte, architravi, ecc., anche gli oneri per ponteggi, impalcature,

centine, ecc.

Tutte le murature saranno misurate sul vivo della superficie, esclusi cioè gli imbocchi. Saranno detratti tutti i vani, vuoti e

tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq 0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre strutture inserite nella

muratura e formanti oggetto di valutazione separata.

Opere in conglomerato cementizio semplice o armato

Per il conglomerato cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi forma e dimensione sono previsti prezzi differenti

a seconda della resistenza o del dosaggio di cemento prescritti. I prezzi si applicheranno, senza altri compensi particolari

salvo quelli previsti in elenco prezzi, sia alle strutture senza armatura sia a quelle in cui venissero incorporate armature di ferro,

abbiano o no tali armature funzione statica fondamentale rispetto alle azioni sollecitanti.

I prezzi verranno applicati contabilizzando il volume di conglomerato calcolato, nei limiti dell'ordinato, in base alle dimensioni effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi

cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq 0,20. Sarà

inoltre detratto il volume occupato da altre strutture inserite nei getti, escluso il ferro di armatura, o formanti oggetto di

valutazione separata.

Nei prezzi sono compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla Direzione dei

Lavori. Nei prezzi sono compensati inoltre tutti gli oneri per i ponteggi, per le impalcature, fori e vani di qualsiasi dimensione.

È previsto in elenco un aumento o diminuzione sui prezzi dei conglomerati cementizi per

differenza di dosaggio rispetto a quelli previsti nelle voci in elenco.

L'aggiunta agli impasti di eventuali additivi forniti dall'Amministrazione non darà diritto a compensi.

L'impiego di casseforme, sia metalliche che di legname, sia rette che centinate, utilizzate nei getti di travi di fondazione,

plinti, cordoli, baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà compensato corrispondendo gli appositi compensi

addizionali previsti in elenco, applicati al volume effettivo dei conglomerati cementizi. Nei compensi sono compresi: il

banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra opera ed

accessorio occorrente.

Nei tratti di pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato

applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in vista di pareti esterne.

Nei prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle armature di ferro nelle strutture in conglomerato cementizio,

sono valutati e compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa in opera, fonitura e legatura con il filo di ferro o

saldatura, perdita, sfrido, imboiaccatura, ecc.

Il peso del ferro tondo per l'armatura del conglomerato cementizio, sia esso del tipo Fe B 22K, Fe B 32K o Fe B 44K,

verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità

superiori alle prescrizioni e le sovrapposizioni. Il peso del ferro in ogni caso verrà determinato con mezzi analitici ordinari,

misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e moltiplicando per il peso

unitario dato dalle tabelle ufficiali dell'UNI.

Il peso dell'acciaio ad alto limite elastico, di sezione anche non circolare, sarà determinato moltiplicando lo sviluppo

lineare dell'elemento per il peso unitario del tondino di sezione

corrispondente, dato dalle tabelle ufficiali UNI.

Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate

dalla Direzione dei Lavori, in modo tale che la posizione dei ferri

coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

Opere metalliche

La posa in opera di manufatti metallici di qualsiasi tipo, compresi i grigliati alveolari, sarà compensata mediante

l'applicazione dei relativi prezzi di elenco al peso effettivo dei materiali posti in opera.

Nei prezzi sono compresi tutti gli oneri inerenti alle eventuali opere provvisionali occorrenti, al tipo e trasporto a qualsiasi

altezza con ogni mezzo (anche meccanico), agli scalpellamenti, agli eventuali tagli e saldature in opera per adattamenti, alla

fornitura ed al montaggio di grappe di ferro o di lega leggera, alla ingallettatura e sigillatura alle murature con malta

cementizia e mediante piombatura, alle riprese della verniciatura protettiva, nonché all'assistenza eventuale di montatori

specializzati delle ditte costruttrici.

Coloriture e verniciatura

Tinteggiature

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I prezzi previsti per le tinteggiature di pareti, volte, soffitti e superfici di opere murarie in genere, verranno applicati alle

superfici trattate, contabilizzandole con le stesse modalità prescritte per gli intonaci.

I prezzi sono comprensivi della normale preparazione delle superfici da tinteggiare, eseguita come prescritto nel presente

Capitolato Speciale.

Nei prezzi delle tinteggiature sono compresi, inoltre, tutti gli oneri di fornitura e di esecuzione come prescritto in

Capitolato, nonché quelli relativi all'impiego di ponteggi ed impalcature di servizio.

Verniciature

I prezzi previsti per la verniciatura completa di opere in ferro verranno applicati alle superfici verniciate apparenti,

contabilizzando:

– per le opere in ferro quali inferriate, cancellate, ringhiere, vetrate, infissi, serrande a maglia, ecc. una sola volta la

superficie apparente del minimo rettangolo circoscritto, senza includere nella misura le parti eventualmente sporgenti, le

staffe, i sostegni inferiori, laterali e superiori, le grappe e gli accessori in genere;

– per le opere in ferro piene, due volte la superficie apparente misurata come sopra detto.

I prezzi sono comprensivi della normale preparazione delle superfici da verniciare, eseguita

come prescritto nel presente Capitolato.

Qualora la Direzione dei Lavori ordinasse trattamenti speciali preliminari delle superfici metalliche, quali lo sgrassaggio

con liquidi fosfatanti o il decappaggio chimico o la sabbiatura al

vivo, verranno applicati alle quantità di cui sopra i compensi addizionali relativi previsti in elenco.

Nei prezzi delle verniciature sono compresi, inoltre, tutti gli oneri di fornitura e di escuzione come prescritto in Capitolato,

nonché quelli relativi all'impiego di ponteggi ed impalcature di servizio.

Per la finitura di verniciatura da eseguire sia su opere in ferro in genere sia sulle condotte metalliche (tubi, pezzi

speciali ed apparecchiature) montate nelle camere di manovra dei Centri idrici e nei grandi manufatti di diramazione e

riparazione, che già abbiano avuto un trattamento protettivo, verranno applicati gli appositi prezzi previsti in elenco, a

seconda del tipo di vernice impiegata nel ciclo di finitura.

Tali prezzi sono comprensivi della pulizia delle superfici per la ripresa delle verniciature, nonché di tutti gli oneri di

fornitura e di esecuzione come prescritto in Capitolato e di quelli relativi all'impiego di ponteggi ed impalcature di servizio.

I prezzi per la finitura di opere in ferro già protette verranno applicati contabilizzando le superfici trattate con le stesse

modalità di cui sopra.

Per la finitura delle condotte metalliche, invece, i prezzi verranno applicati contabilizzando la superficie teorica trattata nei

limiti dell'ordinato, intendendo per superficie teorica il prodotto della circonferenza corrispondente al diametro interno di passaggio

per la lunghezza sviluppata misurata sull'asse della tubazione. Pertanto non verrà tenuto conto della presenza di bulloni, flange di

giunzione, cerniere di rinforzo, fascioni di ancoraggio, organi di sezionamento (saracinesche, valvole, paratoie, ecc.) e loro accessori (colonnine di manovra, contrappesi, rinvii e motori, apparecchi di appoggio, ecc.). A maggior chiarimento si specifica

che nel caso di diramazioni a T, a croce, oblique, tangenziali, ecc., lo sviluppo delle medesime sarà calcolato a partire dai punti

d'intersezione degli assi.

L'impresa non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo o prezzo nuovo, qualunque sia il rapporto tra la superficie

effettivamente sviluppata e superficie teorica contabilizzata secondo quanto sopra specificato.

In tutti i prezzi delle verniciature e delle finiture sono comprese e compensate anche tutte le spese e gli oneri per le

eventuali campionature che la Direzione dei Lavori farà eseguire, per le prove tecnologiche che potranno essere richieste

sulle vernici, per gli eventuali cambiamenti di colori o loro combinazioni.

delle canalizzazioni in modo da garantirne la continuità di esercizio. Art. 62 - Pagamento

di fatture ed anticipazioni dell'Impresa

L'Amministrazione potrà ordinare all'Appaltatore di provvedere al pagamento di fatture ad esso intestate per acquisti

effettuati nell'ambito dei lavori.

L'importo di questi esborsi, unitamente a quelli relativi alle prestazioni in economia e provviste di cui all'art. 45, non potrà

superare complessivamente il 5 % ( cinque per cento) dell'importo complessivo dell'appalto. Le anticipazioni saranno

rimborsate sulla base delle fatture di acquisto esibite dall’impresa, col successivo stato di avanzamento lavori.

Art. 63 – Materiali ecocompatibili

Dove previsti intonaci, si utilizzeranno malte di finitura ai silicati, su rete di appoggio. Nell’esecuzione sara’ sempre compresa la

coloritura finale.

Tutti i materiali utilizzati nell’adeguamento ed in particolare i materiali costituenti intonaci, pannelli e controsoffitti saranno

del tipo ecocompatibile, dunque di origine naturale, salvo il caso in cui risultino totalmente segregati e dunque non possano

assolutamente inquinare l’ambiente circostante.

Gli intonaci saranno pagati nella quantita’ netta effettivamente eseguita, escludendo gli infissi. I Vetri e avvolgibili saranno

pagati nella quantita’ netta effettivamente fornita.