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OGGETTO: Bilancio di previsione per l'esercizio 2012. RELAZIONE TECNICA Lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 è stato predisposto tenendo conto delle norme dettate dal D.Lgs. 267/2000, e secondo gli schemi previsti dal DPR 194/96. Si è tenuto conto delle disposizioni già note previste dalle manovre finanziarie che si sono susseguite negli ultimi anni, in particolare ci si riferisce, solo per citare le più recenti alla Manovra d’estate D.L. 78/2010 convertito in Legge n.122 del 30/07/2010; D.L. 70/2011 Decreto Sviluppo, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; il D.L. 98/11 convertito nella L. 111/11 “prima manovra correttiva 2011”; il D.L. 138/2011 “seconda manovra correttiva 2011” convertito in L. 148/11;alla Legge n. 183/2011 – “Legge di stabilità 2012”; D.L. 201/2011 “Salva Italia”, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e D.L.216/2011 convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Decreto mille proroghe); D.L.2/2012 “Liberalizzazioni” convertito, con modificazioni, nella Legge 24 marzo 2012, n.28. Si è altresì tenuto conto dei decreti attuativi della L. 42/2009 sul Federalismo fiscale, di particolare interesse per i Comuni il D.lgs.vo 216/10 sui fabbisogni standard, il D.lgs.vo 23/11 sul Federalismo municipale e il D.Lgs. n. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009”, che prevede una modifica dell’ordinamento contabile degli enti locali a partire dal 2014. I principi contabili generali in allegato al D.Lgs.vo costituiscono regole fondamentali cui le amministrazioni devono conformare i propri ordinamenti finanziari e contabili. A partire dal 2012 è stata attivata una sperimentazione con alcuni comuni della durata di due anni. Assume particolare rilievo infine il D.lgs.vo 149/11 che prevede “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 inizialmente prorogato al 30 giugno 2012 dal cosiddetto Decreto Milleproroghe (comma 16-quinquies, art. 1

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OGGETTO: Bilancio di previsione per l'esercizio 2012.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 è stato predisposto tenendo conto delle norme dettate dal D.Lgs. 267/2000, e secondo gli schemi previsti dal DPR 194/96.

Si è tenuto conto delle disposizioni già note previste dalle manovre finanziarie che si sono susseguite negli ultimi anni, in particolare ci si riferisce, solo per citare le più recenti alla Manovra d’estate D.L. 78/2010 convertito in Legge n.122 del 30/07/2010; D.L. 70/2011 Decreto Sviluppo, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; il D.L. 98/11 convertito nella L. 111/11 “prima manovra correttiva 2011”; il D.L. 138/2011 “seconda manovra correttiva 2011” convertito in L. 148/11;alla Legge n. 183/2011 – “Legge di stabilità 2012”; D.L. 201/2011 “Salva Italia”, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e D.L.216/2011 convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Decreto mille proroghe); D.L.2/2012 “Liberalizzazioni” convertito, con modificazioni, nella Legge 24 marzo 2012, n.28.

Si è altresì tenuto conto dei decreti attuativi della L. 42/2009 sul Federalismo fiscale, di particolare interesse per i Comuni il D.lgs.vo 216/10 sui fabbisogni standard, il D.lgs.vo 23/11 sul Federalismo municipale e il D.Lgs. n. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009”, che prevede una modifica dell’ordinamento contabile degli enti locali a partire dal 2014.

I principi contabili generali in allegato al D.Lgs.vo costituiscono regole fondamentali cui le amministrazioni devono conformare i propri ordinamenti finanziari e contabili.

A partire dal 2012 è stata attivata una sperimentazione con alcuni comuni della durata di due anni.

Assume particolare rilievo infine il D.lgs.vo 149/11 che prevede “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 inizialmente prorogato al 30 giugno 2012 dal cosiddetto Decreto Milleproroghe (comma 16-quinquies, art. 29 D.L.216/2011) è stato successivamente prorogato ulteriormente con Decreto Ministero dell’Interno del 20 giugno 2012 al 31 agosto 2012, così come il termine entro il quale il Comune può apportare modifiche alle aliquote o tariffe dei propri tributi (comma 169, art. 1, legge 296/2006).

Per il corrente esercizio inoltre il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 sulle semplificazioni fiscali, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44., considerata l’incertezza sulle stime riguardanti il gettito Imu e le assegnazioni soltanto provvisorie del Fondo sperimentale di riequilibrio, concede la facoltà ai Comuni di poter modificare le aliquote dell’Imposta municipale propria fino al 30/09/12, quindi anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

A decorrere dall’anno 2012 i trasferimenti correnti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ridotti di 2.500 milioni di euro annui (1.000 milioni dal 2012 oltre ai 1.500 milioni del 2011 ) come previsto dall’art. 14 c.2 D.L.31.05.2010 n. 78 convertito dalla L. 30 giugno 2010 n.122).

La riduzione dei trasferimenti di cui sopra è effettuata con Decreto del Ministero dell’Interno, secondo criteri e modalità stabilite in sede di conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

Sempre a decorrere dal 2012 i trasferimenti correnti a tutti i comuni sono ulteriormente ridotti di 1.450 milioni di euro ai sensi dell’art. 28 c. 7 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

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La riduzione è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell’Imposta Municipale Propria.

Le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui trasferimenti statali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e successivamente, sul fondo perequativo, come previsto dall’art. 20 c. 16 D.L.98/2011.

In caso di in capienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

E’ previsto inoltre dall’ art. 13 c.17 D.L.201/11 una possibile ulteriore riduzione dovuta all’incremento di entrata per i comuni derivante dal gettito Imu ad aliquota base, stimato in 1.627 milioni di euro per l’anno 2012, in 1.762,4 milioni di euro per l’anno 2013 e in 2.162 milioni di euro per l’anno 2014, a cui corrisponderà pari riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, del fondo perequativo, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, e dei trasferimenti statali, per i comuni delle regioni Sicilia e Sardegna.

A decorrere dall’anno 2013, all’incremento di entrata per i comuni derivante dal maggior gettito del tributo sui rifiuti e sui servizi derivante dalla maggiorazione base di 0,30 euro per mq a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, stimato in 1.000 milioni di euro, corrisponde pari riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, del fondo perequativo.

Considerata la portata delle novità introdotte dalle normative sopra richiamate l’analisi delle stesse verrà approfondita nella disamina dell’impatto sulle entrate e sulle spese previste nel bilancio 2012.

La formazione dello schema di bilancio ha avuto un iter iniziato nel mese di dicembre, con alcuni incontri con l’Amministrazione, e a seguito dei continui interventi normativi che si sono susseguiti nei primi mesi dell’anno, ha portato soltanto alla fine del mese di maggio alla predisposizione della bozza di bilancio di previsione 2012.

Seguirà l'approvazione da parte della Giunta del Piano delle risorse assegnate, la determinazione degli obiettivi di gestione, e l'affidamento dei budget ai Responsabili dei servizi.

Relativamente ai contenuti della bozza di bilancio, occorre precisare che la parte entrata è stata impostata tenendo conto delle indicazioni della Giunta in tema di tariffe, aliquote e tasse e sulla base delle previsioni fornite dai vari Responsabili. Analogamente si è proceduto per quanto attiene le previsioni delle spese sia correnti che di investimento predisposte dai Responsabili di servizio e dai rispettivi assessorati.

Dal corrente esercizio si è cercato di curare meglio la redazione della relazione previsionale e programmatica con il coinvolgimento di tutti i responsabili dei servizi interessati.

IL BILANCIO 2012

IL BILANCIO CORRENTEENTRATE

Disposizioni generaliL’art. 13, comma 14, lett. a) del decreto 201 del 2011 (“decreto Salva Italia”) abroga l’articolo

1 del decreto legge n. 93 del 2008 determinando la revoca del blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, in essa stabilito.

Lo stesso decreto sempre all’art. 13, comma 13, prevede la modifica delle misure premiali nel caso di adesione all’accertamento di violazioni alle norme riguardanti i tributi locali, prima della modifica normativa introdotta il pagamento in misura ridotta era di un quarto della sanzione dovuta nel caso in cui entro il termine per ricorrere in commissione tributaria, interveniva l’adesione del

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contribuente e il contestuale pagamento del tributo e della sanzione. La modifica intervenuta porta tale misura ridotta ad un terzo, adeguandola a quanto previsto per misure premiali analoghe riguardanti tributi premiali.

Secondo quanto espresso dall’IFEL nella pubblicazione “Il Bilancio 2012 – istruzioni per l’uso” la nuova misura si applicherebbe a tutte le adesioni intervenute in seguito ad accertamenti notificati dopo il 6 dicembre 2011, non ritenendo applicabile nel caso specifico il principio del favor rei in quanto non si tratta di aumento della misura di una sanzione, ma di una misura premiale.

Si esprimono diversamente alcuni autorevoli pareri di esperti in materia, e recentemente è intervenuto anche il Ministero delle Finanza con la Circolare n. 3/2012 in materia di Imu, secondo il dipartimento in base al comma 1, del D.Lgs. n.472 del 1997, le nuove misure sanzionatorie si applicano a partire dall’entrata in vigore del D.L. 201/11 vale a dire per le violazioni commesse dopo il 6 dicembre 2011.

Il quarto periodo del comma 13 dell’art. 13 del decreto 201/11 introduce una norma interpretativa di notevole importanza per gli Enti locali, riconoscendo ai sensi dell’art. 2752 del Codice Civile il privilegio sui mobili del creditore per tutti i tributi locali.

L’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 13 chiude la vicenda dei maggiori gettiti Ici conseguiti per ampliamento della base imponibile catastale di cui al decreto legge n. 262 del 2006, in conseguenza dei quali venivano decurtate le risorse da trasferimento. La norma dispone la chiusura del dispositivo di verifica basato sulle autocertificazioni degli Enti, consolidando le riduzioni delle risorse statali determinate dai Comuni nel 2010.

La maggior assegnazione di risorse dovrebbe essere riconosciuta nel 2012, anche per l’anno 2011.

L’articolo 2, comma 6 del D.Lgs. 23 del 2011 ha previsto l’abolizione, a decorrere dal 2012 dell’addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei Comuni delle regioni a statuto ordinario. Il relativo gettito viene “fiscalizzato”attraverso il Fondo sperimentale di riequilibrio, tale abolizione avrebbe dovuto risultare neutrale per il comparto dei Comuni, secondo quanto indicato nella già citata relazione “Il Bilancio 2012 – istruzioni per l’uso”, anche se sembra non essere confermato dalle attribuzioni provvisorie del Fondo rispetto a molti enti.

L’art. 13, comma 15 del Decreto Monti (d.l. 201/11)prevede che dal corrente anno tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni da quando diventano esecutive e comunque entro 30 gg. dal termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per la pubblicazione sul sito informatico del MEF.

ENTRATE TRIBUTARIE

IMU –IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa “in via sperimentale” e per tutti i comuni del territorio nazionale l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione dell’IMU a regime (come prevista dal D.Lgs. n. 23 del 2011).

Contestualmente vengono abrogate l’ICI e l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari attinenti agli immobili non locati.

Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e pertinenze della stessa.

Viene abolito dalla normativa il concetto di “assimilazione” all’abitazione principale, non riconoscendo alcuna agevolazione alle abitazioni affidate in uso gratuito a parenti.

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La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile coem determinato ai fini ICI ossia per i fabbricati iscritti in catasto dall’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione , rivalutate del 5%, cui si applicano dei moltiplicatori , che risultano però nel caso dell’IMU aumentati, ad es. da 100 a 160 per le abitazioni, in media +40% per l’insieme degli immobili.

E’ riservata la metà del gettito IMU a disciplina di base allo Stato, escludendo dal calcolo l’abitazione principale e gli immobili rurali strumentali, il cui gettito va integralmente ai Comuni. Il Decreto Semplificazioni ha previsto un’aliquota ridotta per gli immobili rurali strumentali, esentandoli nei Comuni montani, di conseguenza anche il Comune di Fivizzano non potrà contare sul relativo gettito .

Inoltre il maggior gettito che deriva dall’IMU base (per la quota di competenza dei Comuni) rispetto all’ICI viene compensato da una pari riduzione del Fondo di Riequilibrio.

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, l’ aliquota ordinaria può essere aumentata o diminuita sino a 0,3 punti percentuali, l’ aliquota relativa all’abitazione principale e relative pertinenze 0,4 con un possibile aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Inoltre per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il Decreto Semplificazioni Fiscale D.L. 16/2012 in fase di conversione nella Legge 26 aprile

2012 n. 44 ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina dell’imposta municipale propria in materia di modalità pagamento ed ha altresì esteso l’agevolazione prevista anche per l’Ici, per gli immobili di interesse storico- artistico e per gli immobili inagibili ed inabitabili.

Per quanto riguarda le previsioni iscritte a bilancio 2012 ai sensi di quanto previsto dal comma 12-bis, ultimo periodo, dell’articolo 13 del d.l. 201, introdotto dalla legge di conversione del d.l. 16/2012, i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata derivante da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle Finanze per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito del Ministero.

L’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio ed ai trasferimenti erariali, in esito ai dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato – Città e autonomie locali del 01/03/2012.

Con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’economia e finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art. 13 del D.L.201//11 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012.

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Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all’art. 172 c.1 lettera e) del TUEL e all’art. 1 comma 169 D.Lgs. vo 296/06, i Comuni possono modificare ed approvare il regolamento e la delibera relativa alle aliquote e detrazione del tributo.

Si riporta di seguito la stima del gettito IMU prevista dal Ministero delle Finanze per il Comune di Fivizzano: imu abitazione principale 122.000,00Fabbricati strumentali 0Imu altri fabbricati 931.000,00Tot. Gettito IMU Comune 1.053.000,00Tot. Gettito IMU 1.984.000,00Gettito ICI da considerare 1.065.000,00Tot. Variazione compensativa ICI/IMU

12.000,00

In realtà tale variazione compensativa, come si evince dalle attribuzioni provvisorie pubblicate sul sito del Ministero dell’interno a titolo di Fondo sperimentale deriva dal risultato differenziale tra:

Detrazione compensativa perdita irpef immobili non locati (R.T. D.L.201/11) per € 279.401,36 (-)

Variazione derivante dal gettito stimato dell’IMU (art. 13 comma17 D.L.201/11) per € 291.835,52 (+)

Il cui risultato differenziale è esattamente 12.434,16.

Questo è il gettito IMU stimato dal MEF a disciplina di base, che i Comuni dovranno variare in conseguenza delle eventuali modifiche al regime IMU derivanti dalle proprie deliberazioni.

Il Comune di Fivizzano prevede di incrementare, già in sede di approvazione del bilancio di previsione, le aliquote base dell’IMU in particolare di portare l’aliquota IMU abitazione principale allo 0,49% e l’aliquota per gli altri immobili all’ 1,06% , cioè fino al massimo consentito attualmente dalla normativa .

Le previsioni complessive iscritte a bilancio sono quindi date dalle previsioni ministeriali per quanto riguarda il gettito base e sono aumentate sulla base di una stima effettuata sul software attualmente in uso all’Ente per la gestione dell’anagrafe tributaria, immobiliare e base imponibile Ici, dell’aumento del gettito IMU derivante dall’applicazione di aliquote maggiorate da parte dell’Ente.

E’ tuttavia da rilevare che non è presente in procedura il dato delle famiglie che hanno uno o più figli conviventi di età inferiore ai 26 anni e quindi non è possibile stimare con precisione le detrazioni d’imposta sull’abitazione principale, in quanto non era previsto nella disciplina dell’ICI.

Non è rilevabile altresì il dato delle unità immobiliari che perderanno il requisito di abitazione principale in quanto concesse in uso gratuito a parenti oppure in quanto possedute da coniugi con residenze separate all’interno dello stesso Comune.

Non è noto neppure il dato delle pertinenze che non potranno più considerarsi tali per la nuova disciplina IMU, la nuova normativa prevede infatti che per pertinenze si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, comprese quelle già comprese nella rendita dell’abitazione principale.

La stima prudenzialmente è stata ridotta considerando una possibile evasione del 15%, ritenuta prudente dalla Società che gestisce gli accertamenti Ici .

Sono così iscritti a bilancio maggiori previsioni IMU rispetto al gettito stimato dal Mef:

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per € 680.000,00 circa di cui € 231.000 a titolo di abitazione principale ed € 448.000 a titolo di altri immobili.

E’ da rilevare che le previsioni di tali entrate rivestono un carattere di particolare incertezza in quanto non si potrà conoscere fino a nuovo anno, l’entità di quanto effettivamente incassato a titolo di maggiorazione aliquote imposta municipale propria, perché il versamento è previsto solo a dicembre 2012.

Sarà quindi necessario monitorare costantemente nel corso dell’esercizio a seguito del versamento della prima rata l’andamento delle riscossioni IMU ed eventualmente intervenire in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Si ricorda che il Comune di Fivizzano, rientrando fra i Comuni Montani previsti dall’elenco pubblicato dal Ministero non introiterà l’IMU dagli immobili agricoli strumentali e dai terreni agricoli per espressa previsione di legge.

Alla data attuale si è incassato per Imu aliquota base, a titolo di acconto circa € 600.000,00, risulterebbero quindi rispettate ed addirittura superate le previsioni del Ministero delle Finanze e dalla Società di software dell’Ente e tra l’altro tale dato è al netto del contributo dello 0,8 per mille da versare all’IFEL da calcolarsi sugli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, che viene direttamente trattenuto.

A decorrere dall’anno 2014 sarà introdotta l’imposta municipale secondaria, in sostituzione della tassa e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’autorizzazione all’istallazione dei mezzi pubblicitari e dell’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ai sensi dell’art. 11 c. 1 D.lgs.vo 14 marzo 2011, n. 23.

ICI Progetto anagrafe immobiliare - tributariaSi tratta di poste di entrata conseguenti all’attività in corso per la realizzazione di un’anagrafe

immobiliare, catastale, tributaria e territoriale specializzata per la gestione del territorio e l’incremento delle entrate ordinarie del Comune a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto effettuata al R.T.I Corit con determina n° 391 del 18.12.2009.

La somma iscritta in bilancio è tratta dal piano finanziario presentato in sede di gara dalla Società rispetto ai previsti accertamenti tributari ICI e Tarsu annualità pregresse, mantenendo una stima prudenziale, considerando le entrate accertate nel corso del 2011 che sono state interamente riscosse nei primi mesi dell’esercizio 2012, e l’attuale stato delle riscossioni che per l’ICI sono di circa 110.000,00 euro rispetto ai € 150.000,00 previsti nel bilancio 2012. Sono ulteriormente in fase di spedizione avvisi Ici per circa 200.000,00.

Si fa presente che seguendo il criterio di contabilizzazione utilizzato per questa entrata negli scorsi esercizi, prudenzialmente, si provvederà ad accertare esclusivamente le entrate acquisite alla tesoreria dell’Ente.

E’prevista anche un’entrata da ruolo ingiunzioni riscossione coattiva ICI stimata in € 56.000,00 destinata a finanziare quota parte del disavanzo di amministrazione al netto del fondo svalutazione crediti previsto nella misura del 65% dell’entrata.

E’ regolarmente prevista l’uscita collegata dovuta per il compenso alla Società, in base alla percentuale determinata in sede di gara sulle somme riscosse.

Si tratta di somme (anche per la Tarsu) per la quale l’attendibilità verrà valutata in corso d’esercizio in quanto collegate ad attività che, per loro natura, sono incerte nell’esito e nell’ammontare e che richiedono tempi di formazione piuttosto lunghi e per le quali è necessario porre attenzione alla relativa evoluzione nel corso dell’esercizio.

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FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 2012

Per consentire agli enti locali di avere un riferimento quantitativo sul quale avviare la costruzione ed approvazione del bilancio 2012, il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Finanza Locale, ha ritenuto utile divulgare una proiezione dei dati di attribuzione delle risorse finanziarie per l'anno 2012.

Recentemente, con un aggiornamento del 18.06.2012, il Dipartimento della Finanza Locale ha pubblicato le spettanze definitive, precisando che l’iter istruttorio dei decreti si è completato ma i dati sono da considerarsi ancora provvisori per effetto di possibili modifiche correlate al gettito IMU risultante dai versamenti che saranno effettuati dai contribuenti col modello F24, come previsto dall’articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.Inoltre i dati dei comuni e delle province delle regioni a statuto ordinario risultano inferiori a quelli comunicati precedentemente come proiezione provvisoria assegnazioni 2012 in quanto fra le assegnazioni da federalismo fiscale figura una componente negativa denominata “risorse fondo sospese fino ad assegnazione disponibilità pari a restituzione da province o comuni”.L’importo riportato nella predetta voce è un valore negativo per ciascun ente, si riferisce ad una indisponibilità di cassa ai fini dei pagamenti, mentre l’ente, per la redazione del bilancio 2012, deve considerare la voce pari a zero e riportare in bilancio l’importo risultante dalla sommatoria delle altre voci (al lordo di tale voce)La valutazione dei dati resta comunque collegata con le stime relative al gettito IMU divulgate dal MEF-Dipartimento delle finanze sul proprio sito.

Il comma 6 dell’articolo 4 del decreto legge  2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ha confermato  che “per l’anno 2012  i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell’interno in favore degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto legge  29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.”

Gran parte delle attribuzioni di risorse ai comuni e alle province  ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario vanno attribuite  secondo quanto previsto dalla normativa  in tema di federalismo fiscale municipale, ex decreto legislativo n. 23 del 2011,  e provinciale,  ex decreto legislativo n. 68 del 2011.

Significativi effetti finanziari discendono anche dalla riduzione di risorse per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, in applicazione dell’articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010.

Sulle risorse attribuite ai comuni  hanno effetto, per  l’anno 2012,  anche altre disposizioni di legge fra cui:

- la cessazione dell’applicazione, nelle regioni a statuto ordinario, dell’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica (comma 6, articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011), conseguentemente si rende disponibile una somma di 614 milioni di euro da attribuire ai citati comuni e che è stata assegnata secondo quanto stabilito al punto c) dell’articolo 2 dell’Accordo dell’1 marzo 2012 sulla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui ai successivi paragrafi;

- l’applicazione della riduzione di risorse  di cui all’articolo 2, comma 183  della legge n. 191 del 2009 per i comuni interessati da elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali;

- l’applicazione della riduzione collegata alla distribuzione territoriale dell’imposta municipale propria, pari a 1.450 milioni di euro, disposta dall’articolo 28, commi 7 e 9 del decreto legge n. 201 del 2011;

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- gli altri effetti compensativi connessi all’attribuzione dell’imposta municipale propria (comma 17 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011).

Per una più diffusa illustrazione di tali effetti, si rinvia a quanto contenuto nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012

Sono stati siglati in data 1 marzo 2012, in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, gli accordi per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio di comuni e province e si sono completati:

- i decreti  ministeriali con i quali viene formalizzata la ripartizione del predetto fondo sperimentale (decreto  ex articolo 2, comma 7 del decreto legislativo n. 23 del 2011 per i comuni, nonché decreto ex articolo  21, comma 3 del decreto legislativo n. 68 del 2011 per le province) ;

-il decreto con il quale viene formalizzata la soppressione dei trasferimenti delle province (ex articolo 18, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 68 del 2011) e di aggiornamento del dato dei trasferimenti soppressi dei comuni per l’anno 2012 (ex articolo 2, comma 8 del decreto legislativo n.  23 del 2012).

Inoltre per la voce “Compensazioni finanziarie per attribuzione di entrate connesse all’istituzione dell’imposta municipale propria sperimentale di cui al decreto legge n. 201 del 2011” - riportata all’articolo 2, comma f) del predetto Accordo - viene fornita la specifica relativa alle due componenti, ossia:

- Detrazione compensativa per la perdita dell’Irpef per immobili non locati;- Detrazione/integrazione Imu;Il totale delle due voci è stato considerato dal MEF- Dipartimento delle finanze per stimare le

maggiori e talvolta le minori entrate IMU dei comuni rispetto alla previgente entrata da ICI, da compensare sulle attribuzioni da fondo sperimentale di riequilibrio. Va inoltre rammentato che, nell’anno 2012, secondo quanto stabilito in sede Copaff (pagina n. 4 del richiamato documento denominato “Federalismo fiscale municipale –Anno 2012"), le attribuzioni per la mobilità del personale, nonché per l’aspettativa sindacale vengono individuate come trasferimenti non fiscalizzati. Pertanto, tali attribuzioni vengono portate in detrazione dalle assegnazioni da federalismo fiscale nella voce ”Variazioni contabili” . Gli effetti finanziari connessi all’applicazione della richiamata normativa di legge  (articolo 28, commi 7 e 9 nonché articolo 13, comma 17 del decreto legge 201 del 2011) sono stati quantificati secondo i dati forniti dal MEF- Dipartimento delle finanze. Andando a verificare le spettanze previste nei confronti del Comune di Fivizzano aggiornate al 18. 06.2012 si evidenziano:

Assegnazioni da federalismo municipale anno 2012: 2.373.784,75-Fondo sperimentale di riequilibrio 2.062.342,15-Compartecipazione Iva attribuita nel 2011 567.784,39-variazioni contabili 30.453,03-Effetto riduzione art. 14, c.2 D.L.78/2010 -249.594,24-Attribuzione somme soppressa add. Comunale sui consumi di energia elettrica 141.242,48-Riduzione art. 28 cc.7 e 9 DL. 201/2011 -140.021,30-Compensazione per maggiore/minore gettito IMU art. 13 c.17 D.L.201/2011 12.434,16-Risorse fondo sospese fino ad assegnazione disponibilità pari a restituzioni da comuni a debito

-50.855,92

Altre erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali:

780,30

-cinque per mille gettito irpef anno imposta 2009 (art. 63, D.L.2/2010) 780,30

Contributo per gli interventi dei comuni e delle province (ex 74.651,17

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sviluppo investimenti)Totale attribuzione 2.449.216,22

Si precisa inoltre che la voce “variazioni contabili” è così composta:-3.164,37 variazione derivante dal contributo per l’aspettativa sindacale+ 33.617,40 minore gettito ici rurale da certificato presentato dall’Ente nel 2010 (art. 13, c.13

D.L.201/2011) La compensazione per maggiore/minore gettito stimato dell’Imu è così composta:-279.401,36 detrazione compensativa perdita irpef immobili non locati (R.T.D.L.201/2011)+291.835,52 variazione derivante dal gettito stimato dell’Imu (art. 13 c. 17 D.L.201/2011).

Per quanto attiene le erogazioni relative al 5 per mille gettito IRPEF dell’importo di e 780,30 non sono state inserite nelle previsioni, che erano già state predisposte, andranno inserite nella prossima variazione di bilancio .

ADDIZIONALE IRPEF:

La previsione è stata effettuata sulla base delle disposizioni dell’Amministrazione di confermare per l’anno 2012 l’aliquota allo 0,8% e sulla base dei dati più recenti forniti dal Ministero delle finanze e dall’andamento degli acconti del 2011.

Si è stimata una lieve riduzione determinata dal non assoggettamento ad irpef degli immobili non locati, come disposto dalla normativa che introduce la sperimentazione sull’Imu .

TARSUIl gettito è previsto prudenzialmente in € 1.700.000,00 è stato determinato sulla base delle

tariffe deliberate dall’ente.Con delibera di G.M. n° 35 del 31/05/2012 l’Ente ha aumentato del 20% le tariffe relative

all’attività produttive presenti sul territorio, su proposta della Giunta Comunale con delibera diConsiglio Comunale verrà approvata la modifica al regolamento TARSU, in sede di approvazione del bilancio, prevedendo una riduzione dell’agevolazione per unico occupante, dal 30% passerà al 20% e verrà eliminata l’agevolazione prevista per i residenti all’estero. Complessivamente il maggior gettito è stimato prudenzialmente pari ad €. 70.000,00.

La percentuale di copertura del costo è pari al 90,45%, se considerato quanto previsto dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania con parere n.183/2010, che ha ritenuto che agli effetti della copertura dei costi del servizio debba considerarsi anche l’addizionale ex ECA.

Se invece come calcolato negli scorsi esercizi, non si considera l’addizionale ex ECA la percentuale scende all’ 82,23%, come dimostrato nella tabella seguente:

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Si tenga presente che dal 2013 l’addizionale ex ECA non verrà più applicata ai fini della copertura del costo del servizio ai sensi dell’art. 14 c.46 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n.214.

La riduzione della percentuale di copertura del servizio è da attribuirsi principalmente all’aumento del costo del servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, che è stato esteso ad ulteriori frazioni del territorio comunale comportando un incremento di spesa di circa € 250.000,00, rispetto allo scorso esercizio.

Si deve inoltre rilevare che tra le entrate che garantiscono la copertura del costo del servizio, non è più presente la maggiorazione dell’addizionale sui consumi di energia elettrica, che da quest’anno è fiscalizzata.

E’ inoltre previsto a bilancio un maggior gettito derivante da aumento base imponibile Tarsu

2011 per € 59.313,00 derivante dagli accertamenti inviati nel corso del 2011, a seguito dell’attività di costituzione di un’anagrafe immobiliare- catastale – tributaria che l’Ente ha avviato alla fine del 2009, destinato su proposta della Giunta Comunale ed indirizzo del Consiglio Comunale a copertura di quota parte del disavanzo di amministrazione

E’ stimato un recupero evasione Tarsu, sulla base dell’andamento delle riscossioni avute negli scorsi anni e degli accertamenti già inviati ed in corso di spedizione, per € 300.000,00.

E’ da considerare che, come operato negli esercizi passati, l’Ente intende accertare esclusivamente le entrate acquisite alla Tesoreria dell’Ente. Al momento sono stati incassati circa 140.000,00 a titolo di recupero Tarsu e sono in corso spedizioni per circa 117.000,00 euro.

Si stima altresì un ruolo ingiunzioni Tarsu per gli accertamenti elevati nello scorso esercizio, che non sono stati pagati, per circa € 51.000,00. Si prevede in uscita un fondo svalutazione crediti stimato prudenzialmente nel 65% del ruolo. Anche tale entrata straordinaria è destinata su proposta della Giunta Comunale ed indirizzo del Consiglio Comunale a finanziare quota parte del disavanzo di amministrazione, detratto il fondo svalutazione crediti.

E’ altresì previsto in uscita il compenso per la ditta che effettua gli accertamenti e le riscossioni coattive e per l’addizionale provinciale.

E’ da rilevare che a decorrere dal 01 gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili, ai sensi dell’art. 14 c. 1 D.L.6 dicembre 2011, n.201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, di conseguenza è soppressa la Tarsu e altresì l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

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E’ fatto salvo il tributo provinciale ambientale applicato sull’importo del tributo, con esclusione della maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.

Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, sono stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa per la copertura del costo, ai sensi dell’art. 14 c. 12 D.L.201/11.

La determinazione della tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

Alla tariffa per la copertura del costo dei servizi di gestione rifiuti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per mq a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.

Sarà possibile, attraverso deliberazione del consiglio comunale, incrementare la maggiorazione della tariffa a copertura dei costi dei servizi indivisibili, fino a 0,40 euro per mq, con una maggiorazione massima di 0,10 euro per mq che può essere graduata in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato.

ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE

Proventi L.R.78/98 Riguardo i proventi per attività estrattiva (L.R. 78/98), la riduzione della tariffa operata

dall’Amministrazione Comunale (0,5 punti percentuali) nel 2011, non dovrebbe comportare riduzioni di entrata, viene infatti confermata la previsione di entrata, su indicazione del Responsabile dell’ufficio tecnico, perché si prevede un aumento dei volumi della produzione, si iscrivono regolarmente in uscita, come previsto dalla normativa regionale, capitoli di pari importo per interventi finalizzati, che si realizzeranno solo all’accertamento delle relative entrate.

L’entrata andrà costantemente monitorata nel corso dell’esercizio per la verifica delle previsioni e della somma iscritta a bilancio.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAPRiguardo l’imposta sulla pubblicità Tosap e diritti sulle pubbliche affissioni, sono confermate,

per l’anno 2012, le tariffe dello scorso anno così come determinate per effetto del Dpcm del 16 febbraio 2001.

A decorrere dall’anno 2014 è introdotta l’imposta municipale secondaria, in sostituzione della tassa e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’autorizzazione all’istallazione dei mezzi pubblicitari e dell’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ai sensi dell’art. 11 c. 1 D.lgs.vo 14 marzo 2011, n. 23.

Tale imposta sarà disciplinata oltre che dall’art. 11 c.1 e 2 del D. lgs.vo 23/2011, anche da un D.P.R. che ne determinerà i criteri generali e verrà istituita con deliberazione del consiglio comunale.

TRASFERIMENTI ERARIALIA titolo di trasferimenti erariali rimangono esclusivamente le previsioni riferite al fondo

sviluppo investimenti. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti risulta ridotto rispetto al 2011 (-2389,98 euro) sulla

base dell’originario piano di ammortamento cui non corrisponde, in uscita, una pari riduzione degli oneri per interessi passivi, in conseguenza delle diverse rinegoziazioni di mutui operate già a partire dall’anno 1996.

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TRASFERIMENTI REGIONALISono stati previsti negli importi comunicati dai diversi Responsabili di servizio.In particolare si evidenziano trasferimenti regionali per i progetti di accoglienza per i migranti

coordinati dalla Prefettura di Firenze, per l’importo presunto di € 221.000,00, che trovano corrispondente previsione nei capitoli in uscita per le relative spese.

Si richiama l’attenzione dell’Amministrazione Comunale sul fatto che spesso i contributi sono assegnati per la partenza di alcune iniziative la cui prosecuzione richiede poi negli anni il finanziamento completo da parte dell’Ente. In tal modo, venendo meno il relativo finanziamento, si possono ingenerare nuove spese correnti con evidenti effetti negativi sul bilancio.

Sono inoltre stati previsti, come nel 2011, trasferimenti regionali per € 24.000,00 per l’annualità 2012 a titolo di comune svantaggiato ex L.R. 68/2011 art. 80 c. 5 come da graduatoria approvata con Delibera di Giunta Regionale n.886 del 18.10.2010 ed ulteriori altri trasferimenti per la realizzazione di progetti specifici.

A decorrere dall’anno 2013 nelle regioni a statuto ordinario, sono soppressi i trasferimenti regionali aventi carattere di generalità e ricorrenza in favore dei comuni, sia correnti che in conto capitale, assicurando un importo corrispondente attraverso compartecipazione ai tributi regionali e prioritariamente alla addizionale regionale all’IRPEF oppure attraverso devoluzione integrale dei tributi regionali ai sensi dell’art. 12 c. 1 e2 D.Lgs.vo 6 maggio 2011, n. 68.

Altri trasferimenti : sono stati previsti nelle misure indicate dagli Uffici competenti ed in alcuni casi tenendo conto delle convenzioni vigenti.

In particolare dal corrente anno, a seguito del passaggio dal 01 gennaio 2012 della Funzione di Polizia Locale in forma associata all’Unione dei Comuni Montana Lunigiana, risulta iscritto in entrata il trasferimento dall’Unione dei Comuni a titolo di proventi da sanzioni per violazioni del codice della strada per la parte vincolata degli stessi, da destinare alla funzione di viabilità, che come deciso in sede di Conferenza dei Sindaci, dovrebbe rappresentare il 35% dei proventi riscossi, stimati in € 350.000,00, pertanto il trasferimento è stato previsto in € 122.500,00.

Sono altresì previsti trasferimenti da parte dell’Unione per circa € 33.000,00 a rimborso delle spese anticipate dall’Amministrazione Comunale per le funzioni di Polizia Municipale, in questa prima fase di avvio della funzione associata, come ad es. i canoni per il noleggio della strumentazione per il rilievo della velocità, i bolli delle autovetture etc., oltre a circa € 20.000,00 a reintegro spese sostenute per il Comandante Polizia Municipale.

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Le risorse sono state previste sulla base delle comunicazioni dei vari Responsabili dei servizi.

Proventi da sanzioni per violazione del codice della strada

Dal 01 gennaio 2012 la Funzione di Polizia Locale è svolta in forma associata dall’Unione dei Comuni Montana Lunigiana, pertanto sarà la stessa Struttura a riscuotere i proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada afferenti il territorio del Comune di Fivizzano commesse dopo il 01/01/2012.

Nel 2012 permangono incassi relativi a violazioni commesse nel corso dell’esercizio 2011 direttamente riscossi dal Comune di Fivizzano nei primi mesi del 2012 per un importo di € 255.000,00 interamente realizzato nelle casse dell’Ente alla data attuale.

In merito alle riscossioni effettuate dall’Unione dei Comuni Montana Lunigiana, con nota 2885 del 05/03/2012 veniva comunicato, in riferimento agli incassi direttamente attribuibili all’Ente, che erano quantificabili prudenzialmente in € 350.000,00, tale importo presunto originerebbe, se

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realizzato in termini di cassa, un trasferimento di parte di detti introiti (35%) relativo alla funzione viabilità, che l’Ente non ha delegato all’Unione, soggetta a vincolo di destinazione per l’importo di € 122.500,00.

A tal fine l’Ente, avendo delegato all’Unione dei Comuni Montana Lunigiana la Funzione di Polizia Locale, può destinare i proventi soggetti a vincolo esclusivamente alla Funzione di viabilità, comprensiva degli interventi di manutenzione ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale, che sono previsti per il 2012 in € 75.625.

Il totale delle entrate di competenza risulta previsto in € 377.500,00, a cui corrisponde una previsione di spesa vincolata in uscita per € 251.274,19 di cui € 75.625 a titolo di interventi di manutenzione ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale segnaletica.

Tali proventi sono destinati con atto G.C. n. 41 del 31/05/2012 per la parte vincolata negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010 considerato le finalità fin dalle origini perseguite dalla normativa, che prevede un vincolo alla spesa, da una lato per accrescere la sicurezza sulle strade ed il miglioramento della manutenzione delle stesse e dall’altro per garantire gli equilibri di bilancio delle Amministrazioni locali, evitando che entrate tendenzialmente aleatorie ed incerte nel loro ammontare possano essere destinate a spese ricorrenti e di natura stabile (deliberazione Sezione Regionale di Controllo Toscana n. 104/2010). Tali proventi in particolare vengono destinati per quota parte vincolata ad interventi di somma urgenza effettuati nel corso del 2010 a seguito di eventi alluvionali, per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza di alcune tratte di rete stradale comunale interessate da frane, riconosciuti come debiti fuori bilancio nel 2011, da finanziarsi nel corso del 2012, per € 175.649,19.

Si precisa che a fronte delle previsione di entrata per quanto attiene l’accertamento delle sanzioni per violazione del codice della strada l’Ente prevede di utilizzare, come negli esercizi precedenti il criterio della cassa, accertando esclusivamente le entrate acquisite alla Tesoreria dell’Ente.

La previsione di bilancio di tali entrate accertate nel corso degli anni, si è interamente realizzata in termini di cassa, entro i primi mesi dell’esercizio successivo.

Nelle entrate sono anche previste € 340.513,00 a titolo di ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni per violazioni del codice della strada relative all’annualità 2011.

In deroga a quanto previsto dall’ art. 208 del codice della strada, così come modificato dalla Legge n. 120 del 29/07/2010, si prende atto dell’indirizzo espresso nella Delibera di Giunta sopra richiamata, di destinare interamente il maggiore accertamento derivante dal ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni del codice della strada relative all’annualità 2011 di importo di € 340.513,00, al netto del relativo fondo svalutazione crediti che rappresenta il 65% dell’entrata, al finanziamento in quota parte del disavanzo di amministrazione.

Considerata la particolare situazione finanziaria dell’Ente si ritiene corretto utilizzare interamente l’entrata derivante dal ruolo coattivo delle sanzioni per violazione del codice della strada al ripiano del disavanzo di amministrazione, tenuto presente che, come ricordato sopra il vincolo di spesa è stato disposto anche al fine di garantire gli equilibri di bilancio delle Amministrazioni locali, evitando che entrate tendenzialmente aleatorie ed incerte nel loro ammontare possano essere destinate a spese ricorrenti e di natura stabile.

Per quanto attiene il ruolo coattivo dei proventi da sanzioni relativo all’annualità 2011 si prevede nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro 221.333,45 pari al 65% dell’importo iscritto a ruolo.

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E’ da far presente però che le modifiche introdotte dalla legge n. 120/2010 sul D.lgs. n. 285/1992 che regolamenta i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, pur continuando a considerare questi proventi come un’entrata con vincolo di destinazione, comportano delle significative novità nel caso di accertamento effettuato dall’organo di polizia locale.

In particolare il comma 12-quater dell’art. 142 del Codice della Strada modificato dalle lettere a) e b) del comma 15 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 stabilisce che:

Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Il comma 16 dell’art. 4-ter del D.L. 16/2012 convertito in Legge 44//2012 stabilisce che: Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La stessa L. n.120/2010 art. 25 comma 3, prevede che tale disposizione si applichi a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’infrastrutture di concerto con il Ministero dell’Interno, attuativo delle nuove procedure, pertanto come anche chiarito dall’Anci in una nota del 29.04.2012 la normativa andrà applicata dal 2013.

Altre entrate extratributarie:Riguardo i proventi cimiteriali (una-tantum) la previsione è stata formulata sulla base delle

indicazioni dell’ufficio competente.Per i servizi a domanda individuale e produttivi si è tenuto conto delle indicazioni fornite

dall’Amministrazione comunale di confermare le tariffe vigenti.Si prevede un maggior gettito derivante dalle mense scolastiche come conseguenza della

rimodulazione delle fasce di reddito e delle relative tariffe effettuata con Deliberazione di Giunta Comunale n. . 97 del 29.09.2011.

L’entrata derivante dai proventi per illuminazione votiva è stata confermata prudenzialmente ridotta come lo scorso anno, tenendo conto delle difficoltà collegate al funzionamento degli impianti di illuminazione e all’andamento delle riscossioni precedenti. Il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale previsto per l’anno 2012 aumenta di circa venti punti percentuali rispetto al 2011 e viene stimato al 51,36%.

Per i trasporti è prevista copertura da tariffa del relativo costo. Il tasso di copertura, se pur lievemente aumentato, rimane molto basso (8,41%), in rapporto alla situazione finanziaria generale dell’ente, all’incertezza riguardo le entrate in precedenza elencate ed al rispetto del patto di stabilità interno.

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ENTRATE IN CONTO CAPITALE.

L’ articolo 2, comma 8, L. 244/07, nel testo modificato dall’art. 2, c. 41 D.L. 23 dicembre 2010 n. 225 convertito dalla L.26 febbraio 2011, n. 10 prevede che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste nel T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001) possano essere utilizzati dai Comuni per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spesa corrente e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde pubblico, delle strade e del patrimonio comunale.

Considerato quanto espresso in merito dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Toscana, nella Deliberazione n.39/2012 in materia di “Indagine trasversale sul fenomeno dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto della gestione 2010” che afferma che a partire dal 2010 stante la situazione economica corrente in equilibrio con un avanzo di gestione, l’Ente non necessita della destinazione dei permessi da costruire all’equilibrio di parte corrente, nonostante faccia riferimento ad entrate non ricorrenti e ripetitive, l’Ente nel corrente esercizio non fa ricorso all’imputazione delle entrate derivanti da permessi da costruire per l’equilibrio della gestione corrente.

La previsione delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione tiene conto dell’andamento degli accertamenti dell’esercizio precedente e da quanto comunicato ai fini delle previsioni dal Responsabile dell’area governo del territorio .

La somma stanziata in entrata è attendibile se analizzata in rapporto agli accertamenti degli ultimi esercizi, ma, come noto, non è possibile sostenere ad inizio esercizio che potrà essere accertata con certezza, in mancanza di presupposti adeguati (concessioni rilasciate o in corso di rilascio, somme rateizzate negli esercizi precedenti). Pertanto l’utilizzo per spese non comprimibili o per impegni pluriennali comporta sempre il rischio di potenziali squilibri di competenza qualora nel corso dell’esercizio non si verificassero i presupposti per gli accertamenti a copertura.

Sono previsti, sulla base delle indicazioni formulate dagli uffici competenti, 80.000 euro per alienazione aree cimiteriali e € 370.000,00 per concessione loculi, le cui entrate finanziano spese per manutenzione patrimonio ed in particolare la costruzione di nuovi loculari.

E’ stato previsto il finanziamento da parte della Regione Toscana di interventi eseguiti a seguito degli eventi alluvionali del 25/11/2011, da riconoscere come debiti fuori bilancio per l’importo complessivo di € 130.000,00.

Gli interventi sono stati autorizzati dalla Regione Toscana che ha già provveduto con Ordinanza del Presidente n.2 del 27/01/2012 ad approvare l’elenco degli interventi di somma urgenza, tra cui quelli del Comune di Fivizzano, rinviando a successivo atto la percentuale di rimborso e i tempi della liquidazione.

Sono previsti interventi per l’adeguamento sismico e strutturale di alcuni istituti scolastici, con finanziamenti dalla Regione Toscana e del Ministero.

Sono previsti altri interventi volti alla riqualificazione urbana di Via Roma e arredo urbano dei villaggi finanziati dalla Regione e dal GAL..

E’ prevista una consistente entrata da alienazioni patrimoniali il cui gettito dovrà essere destinato, su proposta della Giunta e indirizzo del Consiglio Comunale, al finanziamento di quota parte del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2011( € 541.000,00).

In particolare, come comunicato dall’Ufficio Appalti e Gare, è in corso la stipula di un contratto relativo alla vendita dell’ex scuola elementare di Viano per € 38.500,00 di cui è già stato versato il deposito cauzionale e di un piccolo appezzamento di terreno per € 8.610,00.

Verrà posto in vendita appartamento ubicato in Piazza Medicea al termine del trasloco in corso dell’Ufficio Tecnico Comunale per l’importo di € 125.520,00.

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E’ altresì previsto un nuovo esperimento di gara relativo alla ex Scuola media di Fivizzano per il prezzo a base d’asta di € 967.500,00.

Le alienazioni sopra descritte erano già previste nei precedenti Piani delle Alienazioni, con Deliberazione di Giunta n.47 del 22.06.2012 sono state tuttavia apportate delle modifiche ai Piani di alienazione procedenti individuando ulteriori immobili soggetti ad alienazione e valorizzazione patrimoniale.

Tale operazione di ripianamento deve essere monitorata in corso d’anno con continuità per garantire il ripristino di condizioni normali di gestione all’ente e al sistema di bilancio.

Si ricorda al riguardo l’art. 191, comma 5, del TUEL che prevede espressamente che agli enti locali che presentino, nell’ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all’art. 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Ai sensi del comma 4, la mancata adozione, da parte dell’Ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’art. 193 è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Si richiama anche quanto previsto dall’art. 141 lettera a) del T.U.E.L..

Si sottolinea che, per le spese di investimento per l’anno 2012 non è previsto il ricorso all’indebitamento.

SPESESPESE CORRENTI

Per le spese correnti, come accennato in precedenza, si è provveduto ad impostare le previsioni sulla base delle stime fatte dai Responsabili dei servizi, riviste e ridotte da parte dell’Amministrazione per il raggiungimento degli equilibri di bilancio.

E’ previsto, prima di tutte le spese, come accennato, uno stanziamento per il finanziamento del disavanzo di amministrazione che risulta dal rendiconto 2011 per il sesto esercizio consecutivo, come già evidenziato in sede di salvaguardia degli equilibri 2011.

La programmazione di bilancio 2012 ripropone la copertura del disavanzo di amministrazione mediante l’impiego del ricavato da alienazioni patrimoniali per €. 541.000,00 e per €. 368.921,01 con avanzo di parte corrente.

In particolare, su proposta della Giunta Comunale ed indirizzo del Consiglio Comunale, intende destinare interamente il maggior accertamento derivante dalla riscossione coattiva delle sanzioni del codice della strada relative alle annualità 2011 dell’importo di € 340.513,00, detratto il fondo svalutazione crediti costituito prudenzialmente per il 65% dell’importo, al finanziamento di quota parte del disavanzo di amministrazione.

E’ previsto inoltre di destinare a copertura del disavanzo di amministrazione le entrate, realizzabili in termini di incassi, derivanti dall’accertamento delle ingiunzioni relative agli avvisi di accertamenti tarsu ed ici notificati dal 1.04.2011 fino al 30/04/2012 e il ruolo da allargamento base imponibile tarsu 2011 per un importo presunto complessivo di € 166.313,00 a copertura di quota parte del disavanzo di amministrazione, detratto in uscita il fondo svalutazione crediti, costituito anche in questo caso al 65% dell’importo totale delle ingiunzioni.

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Sono infine individuate, altresì, le alienazioni programmate come sopra descritte destinate al finanziamento del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2011, al fine di ripristinare gli equilibri generali del bilancio.

Nel corrente esercizio risulta assolutamente necessario ripristinare gli equilibri di bilancio e finanziare interamente il disavanzo di amministrazione risultante dagli esercizi precedenti.

Ai sensi dell’art. 193, comma 1, gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. Il comma 2 prevede che almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano dei debiti di cui all’art. 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. Il comma 3 prevede che, ai fini del comma 2, possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi destinazione vincolata per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. Ai sensi del comma 4, la mancata adozione, da parte dell’Ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’art. 193 è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Si richiama anche quanto previsto dall’art. 141 lettera a) del T.U.E.L..Ai sensi dell’art. 191 comma 5 agli enti locali che presentino nell’ultimo rendiconto disavanzo

di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all’art. 193 è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Si richiamano inoltre la pronuncia specifica della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana in ordine al rendiconto 2010 con Deliberazione n. 154 del 29 maggio 2012 e la Deliberazione Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n.39 del 13 marzo 2012 in ordine alla indagine trasversale sul fenomeno dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto della gestione 2010 nella quale si richiede tra le misure correttive da adottare da parte dell’Ente “l’adozione di un piano di risanamento a breve e medio periodo di ripianamento del disavanzo di amministrazione che è fonte di criticità gestionali di notevole portata connesso in primo luogo con il costante ricorso ad anticipazioni di cassa che se perdurano nel tempo possono comportare problemi di solvibilità nell’estinzione dei propri debiti”.

Il fondo di riserva, pari a circa 25.935 Euro, risulta al di sotto del limite massimo previsto dal D.Lgs. 267/2000 (2% delle spese correnti).

Dall’analisi delle spese correnti si evidenzia un tendenziale aumento delle spese correnti rispetto al consuntivo 2010 e al consuntivo 2011.

E’ da rilevare che non sempre le spese previste si trasformano in impegni a fine esercizio, sia perché spesso le stesse sono finanziate da trasferimenti correnti da enti diversi che nel corso dell’esercizio non si realizzano per l’importo previsto, e sia perché si tratta di accantonamenti a fondi che non si impegnano e confluiscono nel risultato di esercizio.

Anche nel 2012 è previsto un accantonamento a fondo svalutazione crediti per € 290.883,45.

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Il maggior incremento di spesa prevista si ha nei trasferimenti (+56%) principalmente motivato dal trasferimento a valere dal 01 gennaio 2012 della funzione di Polizia Locale all’Unione dei Comuni Montana Lunigiana, con relativo passaggio del personale dell’Ente all’Unione.

Pertanto si è realizzata una riduzione delle spese contabilizzate all’intervento 01 (per l’importo di circa € 281.000,00) ed un aumento di quelle all’intervento 05, decurtata la stima dei proventi derivanti da sanzioni per violazione codice della strada.

In seguito a Deliberazione dell’Assemblea dei soci della Società della Salute della Lunigiana del 29.11.11 è aumentato di € 5,00 pro – capite l’importo relativo al fondo di assistenza sociale per gli interventi socio-assistenziali.

Sono previsti inoltre per il corrente esercizio maggiori trasferimenti dalla Regione in entrata e in uscita a fronte dei progetti di emergenza profughi ospitati dall’Ente e relativi al Progetto Regionale “Giovani Sì”.

Si rileva altresì un incremento negli sgravi e rimborsi e nei trasferimenti ad indigenti, in parte come conseguenza delle procedure di accertamento tributario poste in atto negli ultimi anni ed in parte a seguito della politica adottata dall’Amministrazione Comunale di sostegno alle fasce deboli della popolazione.

Si rileva inoltre il trasferimento a terzi dell’organizzazione della manifestazione Sapori 2011 realizzata da “Lunigiana Amica” in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Per quanto attiene l’aumento rilevato nelle spese per prestazioni di servizi, si deve registrare un aumento del costo del servizio di raccolta differenziata “porta a porta” che è stato esteso ad altre zone del territorio comunale, comportando un incremento di spesa per circa €. 250.000,00.

Si rileva altresì l’esternalizzazione di una parte del servizio di trasporto scolastico avvenuta con affidamento di alcune tratte del servizio ad una ditta esterna dal 01/01/2012 al 31/12/2012, che ha comportato una riduzione delle spese di personale di circa 60.000,00 con un aumento delle spese relative alle prestazioni di servizio previsto per €. 108.240,00 comprensivo di IVA.

Per la spesa per interessi passivi si è tenuto conto oltre che della dinamica dei mutui al 31/12/2011, degli oneri per anticipazioni di tesoreria previsti.

Nelle previsioni delle spese correnti si è tenuto conto dei tagli previsti dalle manovre finanziarie e da quanto deliberato dall’Amministrazione Comunale in merito ai “tagli” previsti dall’ art. 6 D.L.78/2010

In particolare le previsioni per l’anno 2012 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa Rendiconto 2009

Riduzione disposta

Limite Previsione 2012

Studi e consulenze 0 80%

0 2.000,00

Relazioni pubbliche,convegni,mostre, pubblicità e rappresentanza

24.538,82 80% 4.907,76 3.700,00

Sponsorizzazioni 2.267,50 100% 0 0Missioni 18.800,00 50% 9.400,00 8.400,00Formazione 3.000,00 50% 1.500,00 1.500,00Acquisto,manutenzione,noleggio,

esercizio autovetture 3.235,00 20% 0 0

Al fine del calcolo del limite di spesa relativo agli studi e consulenze si rileva che la Deliberazione n.227 del 29.04.2011 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la

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Lombardia sostiene che la “ratio” sottesa alla legge non è quella di vietare agli enti locali la possibilità di conferire incarichi esterni quando ne ricorrano i presupposti di legge, ma quella di rendere operante a regime una riduzione della spesa per gli stessi, giungendo alla conclusione che, per quegli enti che nel corso del 2009 non avevano sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi di consulenza, vada applicato il limite della spesa strettamente necessaria che l’ente locale sosterrà nell’anno in cui si verifica l’assoluta necessità di conferire l’incarico.

Si fa presente che al momento per spese di consulenza sono previsti € 2.000,00 quale spesa strettamente necessaria per la richiesta di un parere ad un esperto legale sulle problematiche inerenti la possibile stabilizzazione di due contratti a tempo determinato ex LSU.

Per quanto attiene le spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre si precisa che è stato ricalcolato il limite delle stesse in sede di consuntivo 2011.

Infine si precisa che con Deliberazione di Giunta n.43 del 31.05.2012 di approvazione dello schema di bilancio ai fini del conteggio delle spese per autovetture non si è tenuto conto degli automezzi tecnici, scuolabus e delle uniche due autovetture di servizio dell’Ente, in uso all’Ufficio tecnico - servizio “ambiente”, acquisiti con entrate vincolate L.R.78/98, considerate indispensabili per i sopraluoghi tecnici ed in caso di eventi calamitosi quali frane e smottamenti in un territorio montano di circa 180 kmq, ritenendo che il controllo del territorio rientri fra le funzioni fondamentali dell’Ente come definite dell’art.21 c.3 e 4 della L42/09. Pertanto il limite delle spese in sede di consuntivo 2009 pari ad €. 6.502,00 viene rideterminato in € 3.235,00 non tenendo conto come sopra specificato degli automezzi tecnici.

Oneri straordinari della gestione correnteNegli oneri straordinari della gestione corrente è stata prevista nel bilancio 2012 la somma di

euro 65.652,51 destinata in particolare alle seguenti tipologia di spesa: possibile riconoscimento debiti fuori bilancio per causa di diritto del lavoro avverso il dipendente Signanini Giuliano per un importo presunto di circa € 30.000,00, e alla contabilizzazione di €. 22.652,51 derivante dall’erogazione di economie su mutui, che non saranno impegnate e confluiranno al termine dell’esercizio nell’avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di investimenti.

Fondo svalutazione creditiL’ammontare del fondo è stato determinato in € 290.883,45 applicando l’aliquota del 65%

ritenuta prudente sulla base degli andamenti delle riscossioni e tiene conto delle seguenti tipologie di entrate che potrebbero comportare dubbia esigibilità:

Ruolo coattivo sanzioni codice della strada annualità 2011Ingiunzioni sugli accertamenti Tarsu emessi nell’anno 2011 (notificati dal 01/04/2011 al

30/04/2012)Ingiunzioni sugli accertamenti ICI emessi nell’anno 2011 (notificati dal 01/04/2011 al

30/04/2012).Nessun stanziamento è previsto per ammortamenti di esercizio o per rinnovo attrezzature

impianti.

SPESE DI PERSONALE(Art.1, comma 557, L. 296/2006, art. 76 D.L.112/2008 e s.m.i.)

Le spese di personale come comunicato dall’Ufficio Personale dell’Ente, come definite dall’art.1, comma 557 (o comma 562) della legge 296/2006 e s.m.i., subiscono la seguente variazione:

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anno Importo2010* 1.981.174,052011* 1.838.177,242012* 1.769.045,892013 1.769.045,892014 1.769.045,89

Tali spese sono cosi’ distinte ed hanno la seguente incidenza:

NB) nella casella spese di personale ex art. 14 D.L. 78 sono compresi : Diritti rogito,Compensi inc. recupero ICI, Compensi ex L. 109/94,Formazione, Buoni pasto e missioni, disabili e quota parte spesa

di personale trasferito all’Unione dei Comuni.

L’art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall’art. 14, comma 9, primo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, successivamente

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modificato dall’art. 1, comma 118, legge 13 dicembre 2010, n. 220, dall’art. 20, comma 9, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dall’art. 4, comma 103, lett. a), legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in ultimo dall’art. 4-ter, comma 10 del D.L. n° 16 del 02/03/2012 convertito dalla L. 44/2012 stabilisce che: “E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale“

La percentuale di incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è stata calcolata ai sensi di quanto previsto dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/AUT/2011 depositata il 28/12/11, come integrata dalla Deliberazione n. 3 del 27 gennaio 2011 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana .

Si deve precisare che tale indice viene influenzato dall’andamento non soltanto delle spese di personale, costantemente decrescente, ma anche dall’andamento delle spese correnti, che possono subire delle oscillazioni nel corso del 2012.

Nel 2012 si prevede un aumento delle spese correnti dovuto all’incremento dei costi del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani ,se tale aumento delle spese correnti non dovesse concretizzarsi nel corso dell’esercizio e degli esercizi successivi, anche l’indicatore delle spese di personale potrebbe aumentare, pur decrescendo in valore assoluto le spese di personale.

Il rapporto tra dipendenti e dirigenti alla data del 01/01/2012 è il seguente:

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In tale rapporto non si è considerato il Segretario dell’Ente e n.8 vigili urbani, che sono diventati dal 01/01/2012 dipendenti dell’Unione dei Comuni Montana Lunigiana. Il rapporto dipendenti e popolazione alla data del 01/01/2012 è il seguente:

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2012 al 2014, non superano il corrispondente importo impegnato per l’anno 2011 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.9 del d.l. 78/2010.L’ente ha previsto per gli anni dal 2012 al 2014 la riduzione del trattamento economico complessivo superiore a 90.000 euro come disposto dall’art.9, comma 2 del d.l. 78/2010.Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2012 al 2014 per i singoli dipendente, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico ordinariamente spettante per l’anno 2010, come disposto dall’art.9, comma 1 del d.l. 78/2010.

Si evidenzia il rispetto nell’esercizio 2012 delle disposizioni sul contenimento della spesa e che l’impostazione del bilancio 2012 è tale da consentire anche in questo esercizio il rispetto del vincolo di finanza pubblica.

BILANCIO DI CASSA

Il Comune di Fivizzano ha utilizzato anche nell’anno 2011 e per parte dell’esercizio 2012 l’anticipazione di tesoreria per far fronte ai pagamenti ordinari.

E’ tuttavia da rilevare che da circa un mese, pur avendo provveduto al pagamento della rata di rimborso dei prestiti con scadenza 30 giugno per l’importo di circa € 500.000, l’Ente non sta utilizzando l’anticipazione di tesoreria.

Lo squilibrio di cassa (con l’anticipazione di tesoreria non rimborsata al termine dell’esercizio 2011) è dovuto al mancato finanziamento del disavanzo di amministrazione e dalla decisione assunta in sede di salvaguardia, per la particolare situazione favorevole creatasi in riferimento ai saldi del Patto di stabilità, di privilegiare il pagamento dei creditori in conto capitale a scapito dell’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria, chiudendo con un anticipazione di € 713.837,00.

E’ comunque da registrare negli ultimi esercizi una riduzione, rispetto agli anni precedenti, in termini di giorni ed importi dell’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria.

Permane ancora una difficoltà nel programmare i pagamenti ed il rispetto delle relative scadenze ein caso di mancato pagamento alla scadenza prevista, i fornitori possono addebitare interessi passivi ed in generale, il mancato rispetto delle scadenze contrattuali o di legge nei pagamenti può comportare l’addebito automatico del tasso di mora previsto dal D.Lgs 231/2002 applicato nei ritardi sulle transazioni commerciali.

La nuova Direttiva europea sui ritardati pagamenti si applicherà, tra l`altro, al settore dell`edilizia, ivi compresi i lavori pubblici. Per quanto riguarda i contratti pubblici, il testo della nuova Direttiva prevede un termine standard di pagamento di 30 giorni per i contratti con la Pubblica

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Amministrazione ed aumenta notevolmente gli indennizzi per le imprese in caso di ritardato pagamento della P.A., introducendo in particolare un tasso di interesse base (tasso BCE) maggiorato dell`8% sin dal 1° giorno di ritardo.

Si ricordano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009 come recepite con delibera di Giunta n° 165/2009: “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione i debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimento che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica: la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa; qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo e contrattuale per evitare la formazione di debiti pregressi”.

Per il corretto rispetto delle disposizioni di cui al all’art. 9 citato è necessario che ciascun ufficio presenti il piano dei pagamenti dell’esercizio indicando la tempistica e confrontandolo con la compatibilità di spesa per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il 2012.

In fine si richiama quanto rilevato, al termine della disamina operata sui residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto 2010, dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con Deliberazione n.39 del 13 marzo 2012, già citata .

Il raffronto in dettaglio dei singoli interventi degli investimenti con le relative fonti di finanziamento hanno permesso di evidenziare una differenza positiva fra le somme anticipate dall’Ente per il pagamento degli interventi effettuati e ancora da ricevere da enti cofinanziatori della spesa (€ 928.994,17 al 31.12.2010), e negative, quali fondi vincolati a specifici interventi già riscossi da ricostituire presso il Tesoriere in attesa di effettuare il pagamento per stati di avanzamento lavori (€ 1.031.335,68 al 31.12.2010).

Viene richiesto quindi fra le misure correttive un’operazione straordinaria di verifica di tutte le partite attive e passive soprattutto in conto capitale atte a definire la riconciliazione di quelle attive in confronto con quelle passive, per la ricostituzione in termini di cassa dei fondi vincolati.

La ricostituzione dei fondi vincolati sarà possibile solo con il finanziamento del disavanzo di amministrazione con l’incasso delle somme relative, destinato a ripristinare anche l’equilibrio di cassa nel momento del relativo perfezionarsi.

In conclusione, riguardo gli equilibri di parte corrente, si riporta il prospetto sulla situazione

entrate correnti e spese correnti ritenute di carattere eccezionale, non ripetitivo o da correlare alle uscite:

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Si fa presente che nella voce sanzioni codice della strada non è ricompreso lo stanziamento relativo al ruolo coattivo anno 2011 e non sono stati inseriti i proventi stimati da ingiunzioni Tarsu ed Ici relativi ad avvisi di accertamento spediti nel corso del 2011 e non pagati, in quanto destinati su proposta della Giunta Comunale ed indirizzo del Consiglio Comunale, al finanziamento di quota parte del disavanzo di amministrazione, detratto il fondo svalutazione crediti, non concorrendo quindi agli equilibri di parte corrente.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Per le spese di investimento si fa riferimento alla relazione previsionale e programmatica nonché al programma triennale dei lavori pubblici predisposto ai sensi dell’art. 128 del d.lgs.163/2006 (ex legge n. 109/1994), nel quale è inserito un riepilogo per fonti di finanziamento.

Si prevede il finanziamento del piano delle opere pubbliche con finanziamenti da parte di altri enti, con i proventi derivanti da oneri di urbanizzazione ed in quota parte con entrate correnti a destinazione vincolata quali le entrate derivanti dai proventi da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed entrate da tributo per estrazione materiali ornamentali ex l.r. 78/98.

I Comuni per il triennio 2012-2014 non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31.12 dell’anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell’art.204 D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 8, c.1, legge 12 novembre 2011, n. 183 supera il limite dell’8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli dell’entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello di riferimento per l’annualità 2012, al 6% per l’anno 2013 e al 4% dall’anno 2014.

L’ente nelle previsioni 2012 -2014 si mantiene quasi complessivamente al di sotto del limite previsto per l’indebitamento percentuale calcolato sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente

2012 2013 2014Interessi passivi 444.800,00 409.000,00 370.000,00% su entrate correnti 5,29 4,75 4,02Limite art.204 Tuel 8% 6% 4%

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Le disposizioni sul limite di spesa per interessi costituiscono principi fondamentali di coordinamento di finanza pubblica.

L’art. 8 c. 3 Legge 12 novembre 2011, n .183 prevede altresì che, con modalità da definire con D.M. economia e finanze, gli enti locali sono chiamati a concorrere alla riduzione del debito pubblico ed in particolare:

La differenza percentuale, rispetto al debito medio pro- capite, oltre la quale sussiste l’obbligo di procedere alla riduzione del debito;

La percentuale annua di riduzione del debito;Le modalità con le quali può essere raggiunto l’obiettivo di riduzione del debito.In caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione dell’indebitamento si applicano nell’anno

successivo a quello di inadempienza, le seguenti sanzioni:Limite degli impegni per spese correnti in misura non superiore all’importo annuale medio

assunto negli ultimi tre anni;Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale ivi

compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale. (art. 8 c. 4 L. 183/2011)

La consistenza del debito al 31/12 di ogni anno rispetto al totale delle entrate correnti al netto dei trasferimenti erariali e regionali è la seguente:

Si consideri che per l’anno 2011 l’incidenza positiva risente dell’operazione straordinaria di

accertamento dei ruoli sulle sanzioni da infrazione del codice della strada, al netto di tale cifra il rapporto indebitamento /entrate è di 155,33.

Dalla riduzione progressiva dell’incidenza si rileva, nonostante la riduzione delle entrate correnti, il forte impatto positivo della decisione di non ricorrere ad indebitamento protratto dall’anno 2009.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall’art.6, comma 19 del d.l. 78/2010, di apporti finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali.

Le società che hanno registrato perdite per tre esercizi consecutivi o che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali sono le seguenti:

-Terme di Equi SPA, che registra nel bilancio d’esercizio 2011 una perdita di € 1.225.959,00 a fronte di un capitale sociale di € 1.569.471,00.

Al 31.10.2011, la Società ha redatto un bilancio straordinario per rilevare una perdita di € 1.225.959,00, nella Relazione sulla gestione 2011, il Consiglio di Amministrazione si esprime nel modo seguente: “Questo Consiglio d’Amministrazione ha ritenuto opportuno redigere un bilancio straordinario al 31 ottobre 2011 a seguito dell’emissione della cartella di pagamento da parte di

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Equitalia per Euro 1.006.453,15. A tale proposito si è ritenuto opportuno effettuare l’accantonamento nel fondo rischi e oneri di un importo di Euro 1.261.517,29. Di detta cifra Euro 1.064.017,13 riguardano la cartella comprensiva dei compensi di riscossione a cui si aggiungono 197.500,16 di interessi di dilazione. Tale accantonamento si è reso necessario a seguito degli importi rateizzati della cartella n. 066/2011 0007596001. L’emissione della cartella segue la revoca da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei contributi concessi nell’ambito del Patto Territoriale “Massa Carrara” approvato con D.M. n. 981 del 29/01/1999 dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Il Contributo concesso è stato pari ad Euro 830.462,69 su un programma di investimenti per complessivi Euro 1.386.170,32 e sono stati erogati complessivamente Euro 622.847,01 (di cui Euro 207.615,67 in data 14/03/2002, Euro 207.615,67 in data 06/09/2002 ed Euro 207.615,67 in data 16/06/2003).”

La Società ha provveduto a disporre la copertura della perdita d’esercizio, di valore superiore ad un terzo del capitale sociale, in parte mediante utilizzo del fondo riserva da rivalutazioni per € 389.209,00 e utilizzo di riserve legali per € 6.600,00, la differenza è stata ripianata mediante riduzione del capitale sociale che scende da € 1.569.471,30 a € 739.323,30 ed in particolare le azioni del Comune di Fivizzano hanno registrato una perdita di valore di € 394.190,94, come è stato rilevato nel conto del patrimonio dell’Ente al 31.12.2011.

- Cat Spa ha registrato una perdita nel corso dell’esercizio 2011 di € 2.912.389,00 oltre a

perdita esercizio precedente di € 338.942,00 a fronte di un capitale sociale di € 3.683.656,00.La società già operativa nel settore del trasporto pubblico di persone ha assunto la qualifica di

holding di partecipazioni ed immobiliare a seguito del conferimento dell’azienda in ATN SRL avvenuta nel settembre 2009 e detiene una quota del 65% del capitale sociale di ATN S.r.l., anche se non ne ha direttamente il controllo in quanto l’art. 15 dello Statuto della società partecipata prevede che ogni decisione societaria di ATN S.r.l. debba essere assunta con il voto favorevole di almeno il 75% dei soci.

La Relazione sulla gestione fornisce alcuni chiarimenti : “Nel 2011 la società ha effettuato una verifica del patrimonio immobiliare ed ha commissionato ad un professionista la valutazione dei singoli immobili al fine di individuare i valori per avviarne la vendita.

Dalla perizia è emersa una rilevante differenza tra i valori di bilancio e quelli presumibili di mercato per effetto della concomitanza di una serie di eventi negativi primo tra i quali il difficilissimo momento dell’economia italiana che ha depresso i valori degli immobili.

Il valore di alcuni degli immobili si è inoltre ridotto a seguito del mutamento dell’utilizzo e conseguentemente del criterio di valutazione da quello funzionale (si pensi al capolinea di Aulla) a quello di realizzo mentre un ulteriore componente della riduzione di valore è individuabile nel peggioramento delle condizioni di manutenzione globale derivante dal mancato o ridotto utilizzo o dalla semplice crescente vetustà.

La svalutazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio aziendale è la principale causa della perdita che emerge dal bilancio chiuso al 31.12.11 con un peso di € 2.371.927 su un totale di € 2.912.389.

Nel corso del 2011 la società ha inoltre subito rilevanti danni a seguito degli eventi alluvionali che hanno funestato la Lunigiana ed il comune di Aulla in particolare, circostanze che hanno ulteriormente compromesso le possibilità di realizzare nel breve una parte del patrimonio immobiliare.

Nell’anno le incertezze derivanti dall’avvio della gara unica per il trasporto delle persone in Toscana ha impedito ad ATN SRL di formulare un’offerta per l’acquisto dell’immobile di Massa, via Catagnina impedendo quindi la valorizzazione di tale cespite che, da solo, rappresenta oltre il 70% degli immobili di proprietà.”

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Il bilancio d’esercizio è stato approvato coprendo le perdite pari ad € 2.912.389,00 unitamente alle perdite residue 2010 pari ad € 338.942,00 per un totale di € 3.251.330,00 riducendo il capitale sociale. La partecipazione del Comune di Fivizzano dello 0,76% nella Società subirà una svalutazione che andrà rilevata nel conto del patrimonio dell’Ente al 31.12.2012 e passerà da € 27.953 a € 3.280 secondo il metodo del patrimonio netto.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio 31/12/2011 e hanno

provveduto a trasmetterlo all’Ente, salvo:non è ancora pervenuto il bilancio 2011 di Gaia Spa e Consorzio Zona Industriale Apuana.

BILANCIO PLURIENNALE 2012 / 2014

Il Bilancio pluriennale 2012/2014 è stato redatto in conformità alle disposizioni dettate dal D. Lgs 267/2000, e secondo gli schemi approvati con il Dpr 194/96.

Ai sensi dell’art. 171 comma 4, ha carattere autorizzatorio, cioè gli stanziamenti previsti costituiscono limite per l’assunzione di impegni di spesa per il periodo di riferimento, anche se è possibile modificare tali stanziamenti nel corso dell’esercizio.

Passando ad esaminare nel dettaglio le varie voci delle entrate correnti, si rileva che le entrate tributarie passano da 3.936mila euro nel 2010 (conto consuntivo), a 6.720mila euro nel 2011 (consuntivo), a 7.298mila euro nel 2012, a 7.194mila euro nel 2013, a 6.954mila euro nel 2014.

Si deve rilevare l’introduzione del federalismo fiscale nel corso del 2011, che ha modificato la codifica delle entrate provenienti da trasferimenti erariali, in compartecipazione a tributi erariali, aumentando considerevolmente le entrate del Titolo I.

A ciò si deve aggiungere la politica di recupero evasione tributaria iniziata nel corso del 2009 e dal 2012 l’introduzione a livello sperimentale dell’IMU, imposta municipale propria, con aliquote maggiorate rispetto a quelle base previste dal Ministero. Tale aumento di aliquote, in assenza di dati certi sul gettito che produrrà, che saranno noti solo ad inizio 2013, viene prudenzialmente mantenuta costante anche negli esercizi successivi.

A decorrere dall’anno 2014 sarà introdotta l’imposta municipale secondaria, in sostituzione della tassa e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’autorizzazione all’istallazione dei mezzi pubblicitari e dell’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ai sensi dell’art. 11 c. 1 D.lgs.vo 14 marzo 2011, n. 23.

Anche per quanto attiene le stime derivante dal recupero evasione si stima per gli esercizi 2013 e 2014 un gettito complessivamente simile a quello del corrente esercizio, sulla base degli introiti fino ad ora incassati.

E’ stato considerato che a decorrere dal 01 gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili, ai sensi dell’art. 14 c. 1 D.L.6 dicembre 2011, n.201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, di conseguenza è soppressa la Tarsu e altresì l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

E’ fatto salvo il tributo provinciale ambientale applicato sull’importo del tributo, con esclusione della maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.

La determinazione della tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

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Alla tariffa per la copertura del costo dei servizi di gestione rifiuti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per mq a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.

Tale maggiorazione verrà detratta dal fondo sperimentale di riequilibrio e successivamente del fondo perequativo.

Sarà possibile, attraverso deliberazione del consiglio comunale, incrementare la maggiorazione della tariffa a copertura dei costi dei servizi indivisibili, fino a 0,40 euro per mq, con una maggiorazione massima di 0,10 euro per mq che può essere graduato in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato.

I trasferimenti si riducono drasticamente a seguito dell’attuazione del federalismo fiscale.E’ prevista una riduzione per il fondo sviluppo investimenti in base al piano di ammortamento

che è previsto in 74.651euro nel 2012, euro 61.922 nel 2013 e di euro 60.847 nel 2014. A decorrere dall’anno 2013 nelle regioni a statuto ordinario, sono soppressi i trasferimenti

regionali aventi carattere di generalità e ricorrenza in favore dei comuni, sia correnti che in conto capitale, assicurando un importo corrispondente attraverso compartecipazione ai tributi regionali e prioritariamente alla addizionale regionale all’IRPEF oppure attraverso devoluzione integrale dei tributi regionali ai sensi dell’art. 12 c. 1 e2 D.Lgs.vo 6 maggio 2011, n. 68.

Riguardo le entrate extra-tributarie si evidenzia in particolare che, a seguito del passaggio dal 01 gennaio 2012 della Funzione di Polizia Locale in forma associata all’Unione dei Comuni Montana Lunigiana, non sarà più presente un’entrata derivante dai proventi da sanzioni per violazione del codice della strada, ma risulterà iscritto in entrata un trasferimento dall’Unione dei Comuni per la parte vincolata degli stessi da destinare alla funzione di viabilità, che come attualmente deciso in sede di Conferenza dei Sindaci, dovrebbe rappresentare il 35% dei proventi riscossi, che sono stimati a regime, sulla base delle riscossioni avvenute negli ultimi anni, in € 500.000,00 a partire dal 2013, pertanto il trasferimento è stato previsto in € 150.000,00.

Si rileva il livello di copertura del servizio trasporto scolastico del 8,41%, che si ritiene molto basso in relazione alla situazione finanziaria dell’Ente.

Non sono presenti previsioni di indebitamento in considerazione dei nuovi vincoli posti dalla normativa vigente.

Si prevede la cessazione degli oneri per ammortamento di un mutuo INAIL in essere dal 2014, come si evince dalla riduzione della quota capitale ed interessi .

Riguardo tutte quelle iniziative non obbligatorie con riflessi anche sui bilanci successivi per il cui finanziamento si deve tener conto delle difficoltà oggettive di bilancio, e della limitata capacità dell’Ente di incrementare ulteriormente le risorse proprie ricorrendo alla manovra tariffaria, o alla riduzione di spese.

Per gli equilibri degli esercizi futuri si deve tener conto del saldo evidenziato tra risorse e spese di carattere una-tantum, già evidenziato con apposito prospetto.

Le spese correnti passano da 7.477mila euro nel 2010 (dato consuntivo), a 7. 276 nel 2011(dato consuntivo) a 7.793 mila nel 2012 (dato pre consuntivo), a 6.954mila nel 2013, a 6.738 mila nel 2014.

Si riportano di seguito i dati relativi alle Entrate e alle Spese di parte corrente.

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PATTO DI STABILITA’ 2012-2014

Gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 volto ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

La novità più significativa delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno del 2012 è rappresentata dall’introduzione di un meccanismo di riparto dell’ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità. In particolare, il comma 2 dell’articolo 201 del citato decreto legge n. 98 del 2011, ha disposto che gli obiettivi del patto di

1 Il comma 2, dell’articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 è stato inizialmente modificato dal comma 9, lettera a), dell’articolo 1, del decreto legge n. 138 del 2011, che ha anticipato la decorrenza dell’applicazione dei parametri di virtuosità dall’anno 2013

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stabilità interno, a decorrere dall’anno 2012, siano attribuiti ai singoli enti locali in base alla virtuosità misurata operando una valutazione ponderata dei seguenti quattro parametri: 1) rispetto del patto di stabilità interno; 2) autonomia finanziaria; 3) equilibrio di parte corrente; 4) rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno, è prevista l’estensione dei vincoli del patto ad una platea più ampia di enti. A partire dal 2013, infatti, saranno assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti nonché le aziende speciali e le istituzioni (art.25, comma 6, del decreto legge n. 1 del 2012).

Inoltre, a decorrere dal 2014, saranno assoggettate alle regole del patto di stabilità interno le unioni di comuni formate dagli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (in applicazione del comma 1 dell’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138).

Infine, in applicazione dell’articolo 4, comma 14, del decreto legge n. 138 del 2011, sono assoggettate al patto anche le società cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali. Le regole di assoggettamento saranno individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata.

Infine, sono confermate, per il 2012, le disposizioni in materia di “patto regionalizzato verticale ed orizzontale” grazie alle quali le province e i comuni soggetti al patto possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione e dagli altri enti locali.

A seguito dell’approvazione dell’art. 4-ter, commi da 1 a 9, della legge n. 44 del 26.04.2012 di conversione con modificazioni del D.L. 16/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” si introduce il patto di stabilità orizzontale a livello nazionale, utilizzabile da parte dei Comuni che prevedono un differenziale positivo o negativo rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno. In particolare:

il comune che prevede di conseguire, nel 2012, un differenziale positivo rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno può comunicare l’entità dello spazio finanziario che è disposto a cedere;

il comune che prevede di conseguire, nel 2012, un differenziale negativo rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno può richiedere lo spazio finanziario di cui necessita per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale.

Lo Stato ha messo a disposizione 500 milioni di euro in favore degli enti che cedono ad altri una quota del proprio obiettivo del patto di stabilità da iscriversi tra le entrate correnti al fine della riduzione del debito e l’Ente “cedente” avrà diritto, come nel caso del patto regionale orizzontale ad un miglioramento dell’obiettivo del Patto di stabilità nei due esercizi successivi.

A partire dall’anno 2013, inoltre, è prevista l’introduzione del cosiddetto “patto regionale integrato”, in base al quale le regioni possono concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli enti locali del proprio territorio.

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell’articolo 31 della legge di stabilità 2012 ripropone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti).

Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il saldo finanziario obiettivo, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media registrata nel periodo 2006-2008, rilevata in termini di impegni, così come desunta dai

all’anno 2012. Successivamente, il comma 3, dell’articolo 30, della legge n. 183 del 2011, nel modificare ulteriormente il richiamato comma 2 dell’articolo 20, ha posticipato al 2013 alcuni parametri di virtuosità e ha, altresì, soppresso il comma 2-ter del citato articolo 20 che prevedeva un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni con riguardo ai parametri di virtuosità.

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certificati di conto consuntivo per una percentuale fissata per i predetti anni dal comma 2 del richiamato articolo 31 della legge di stabilità 2012:

per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, pari a 15,6%, per l’anno 2012, 15,4% per gli anni successivi.

Le percentuali sopra riportate si applicano nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 dell’articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, concernente il riparto degli enti locali in due classi al fine di individuare gli enti virtuosi.

Le province ed i comuni risultanti non virtuosi, invece, dovranno applicare le nuove percentuali determinate dal decreto di cui al comma 2 del citato articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 (articolo 31, comma 6); percentuali che, comunque, non potranno essere superiori dello 0,4 rispetto alle percentuali originarie di cui al comma 2 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Più precisamente i valori massimi che le percentuali potranno assumere sono i seguenti:

per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, 16,0% per l’anno 2012 e 15,8% per gli anni successivi.

Ai fini della redazione del bilancio di previsione, come suggerito anche nella Circolare n. 5 del 14/02/2012 del Ministero delle Finanze, in attesa che siano individuati gli enti virtuosi, va considerato, in via prudenziale, come obiettivo del patto, il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi e cioè calcolato applicando le percentuali di cui al comma 6 del citato articolo 31.

Il successivo comma 91 dispone che il valore annuale, così determinato venga ridotto per ogni anno di riferimento di una valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 art. 14 del D.L.78/2010.

Il saldo obiettivo 2012 da considerare sarà poi quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell’obiettivo determinata in base al Patto regionale (verticale e/o orizzontale).

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta per il Comune di Fivizzano:

spesa corrente media 2006/2008

1. saldo obiettivo

2. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti:

3. rideterminazione obiettivo ai sensi del patto territoriale orizzontale:anno obiettivo riduzione obiettivo finale da  patto terr. Orizzontale conseguire

2012 513.406,24 510.000,00 3.406,24 2013 499.499,01 490.000,00 9.499,01

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2014 499.499,01 - 499.499,01

Si ribadisce, come tutti gli anni, che la verifica del rispetto degli obiettivi del patto sarà effettuata solo a consuntivo anche se sono previsti monitoraggi intermedi nel corso dell’esercizio.

La verifica iniziale e la predisposizione del prospetto dimostrativo si presenta particolarmente complicata, in quanto è necessario considerare, per ogni intervento in conto capitale, lo stato delle riscossioni e dei pagamenti sia in competenza che a residuo. A tal fine è stato richiesto il coinvolgimento di tutti gli uffici ed in particolare degli uffici tecnici che gestiscono la parte più rilevante dei pagamenti in conto capitale.

Sulla base delle risposte pervenute dagli uffici e di quanto già realizzato in termini di incassi e pagamenti rilevanti ai fini del patto di stabilità, nel corso dell’esercizio è stato possibile stimare l’entità degli incassi e pagamenti che dovrebbero realizzarsi nel corso dell’esercizio 2012. Risulta invece stimato sulla base dei flussi rilevati mediamente negli ultimi 6 esercizi la stima di incassi e pagamenti relativi agli esercizi 2013 e 2014, che andranno comunque costantemente monitorati.

Si allega comunque un prospetto dimostrativo delle condizioni necessarie per il rispetto dell’obiettivo programmatico.

obiettivo per gli anni 2012/2014:

Si precisa che ai fini del conteggio del Patto di stabilità sono state escluse le entrate da trasferimento relative al Censimento della popolazione 2011 e relative spese per € 12.781,81.

Dalle entrate correnti e corrispondentemente dalle spese correnti sono stati tolti € 12.781,81

trasferite dall’Unione dei Comuni da parte dell’ISTAT a titolo di censimento, come previsto dal comma 12 dell’art. 31 L.183/2011.

Si sottolinea, infine, riguardo il patto di stabilità per l’anno 2012, che, sulla base delle risultanze contabili di competenza e di cassa provvisorie al 20.06.2012 l’obiettivo risulta rispettato, con un margine di disponibilità positivo sull’obiettivo da raggiungere per l’esercizio 2012.

Ciò è soprattutto dovuto alla “cessione” di una quota rilevante sul Patto di stabilità regionale orizzontale fatta nel corso del 2011, che ha permesso di vedere migliorato l’obiettivo 2012 di € 510.000,00 e l’obiettivo 2013 di € 490.000,00 (si veda Decreto MEF del 06.10.2011). Questo margine positivo ha consentito di “cedere” ai fini del Patto nazionale orizzontale ai sensi del sopra richiamato art. 4-ter, commi da 1 a 9, della legge n. 44 del 26.04.2012 di conversione con modificazioni del D.L. 16/2012, una quota del proprio obiettivo 2012, che con Delibera di Giunta n.50 del 22.06.2012, è stata quantificata in € 1.000.000,00, nel Patto nazionale orizzontale in favore di altri enti.L’obiettivo 2012 e seguenti dovrebbero risultare, in seguito ad approvazione da parte del MEF, così modificati:

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anno obiettivo riduzione Modifica obiettivo finale da

  patto terr. Orizzontale

Patto orizz nazionale. Conseguire

2012 513.406,24 - 510.000,00 +1.000.000,00 1.003.406,242013 499.499,01 - 490.000,00 -500.000,00 -490.500,992014 499.499,01 - -500.000,00 -500,990

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità, le sanzioni sono quelle previste dall’articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. L’ente inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Nel caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni sopra evidenziate. L’Ente locale inadempiente, inoltre, è tenuto a comunicare l’inadempienza entro trenta giorni dall’accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

CONCLUSIONI

L’obiettivo prioritario dell’Amministrazione è il finanziamento del disavanzo di amministrazione proveniente dagli esercizi precedenti di importo di € 909.921,01, come da rendiconto approvato esercizio 2011, richiesto quale misura correttiva dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con pronuncia specifica sul rendiconto 2010, Delibera n.154 /12 e dall’Indagine trasversale sul fenomeno dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto della gestione 2010 con Deliberazione n.39/12 e come richiesto dal Revisore Unico dei conti.

Su proposta della Giunta Comunale e su indirizzo del Consiglio Comunale nel bilancio di previsione 2012, si prevede la copertura del finanziamento del disavanzo di amministrazione, proseguendo sulle linee tracciate lo scorso esercizio, attraverso:

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l’ intera destinazione del maggior accertamento derivante dalla riscossione coattiva delle sanzioni del codice della strada relative alle annualità 2011, al netto del fondo svalutazione crediti costituito al 65% della relativa previsione di entrata, al finanziamento di quota parte del disavanzo di amministrazione;

la destinazione delle entrate, da accertare, derivanti dalle ingiunzioni relative agli avvisi di accertamenti tarsu ed ici notificati dal 01.04.11 al 30.04.2012 e non pagati, al netto del fondo svalutazione crediti costituito al 65% della relativa previsione di entrata, al finanziamento di quota parte del disavanzo di amministrazione;

la destinazione del ruolo da allargamento base imponibile tarsu 2011 a copertura di quota parte del disavanzo di amministrazione;

la destinazione dell’ulteriore avanzo di parte corrente a finanziamento di quota parte del disavanzo di amministrazione per un totale di avanzo di parte corrente di € 368.921,01;

di individuare, altresì, nelle entrate in conto capitale, provenienti dal Piano delle alienazioni e valorizzazione patrimoniale, le risorse disponibili per ripristinare gli equilibri generali del bilancio e la copertura integrale del disavanzo di amministrazione per l’importo di € 541.000,00

Sarà necessario monitorare costantemente nel corso dell’esercizio tali entrate, in particolare quelle derivanti da alienazioni patrimoniali per assicurare il finanziamento del disavanzo di amministrazione.

Ai sensi dell’art. 193, comma 1, gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. Il comma 2 prevede che almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano dei debiti di cui all’art. 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. Il comma 3 prevede che, ai fini del comma 2, possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi destinazione vincolata per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. Ai sensi del comma 4, la mancata adozione, da parte dell’Ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’art. 193 è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Si richiama anche quanto previsto dall’art. 141 lettera a) del T.U.E.L..Dallo scorso esercizio inoltre l’art.6, comma 2, del D.lgs.vo 149/2011, prevede qualora dalle

specifiche pronunce della Corte dei Conti, Sezioni Regionale di Controllo, risultino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato entro il termine assegnato dalla Corte le necessarie misure correttive, la Sezione, avvia una procedura che coinvolge il Prefetto in relazione alla dichiarazione di dissesto dell’ente locale.

Si rileva inoltre che il Bilancio per l’esercizio 2012 contiene tra le entrate correnti alcune poste di natura una-tantum incerte nell’esito e nel valore complessivo derivanti dal recupero evasione tributaria e dai proventi per sanzioni violazioni al codice della strada.

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La previsione di entrata è stata effettuata in maniera prudente sulla base del piano finanziario presentato, ma la natura stessa di queste poste necessita di verifiche in corso d’esercizio.

Riguardo le spese, oltre ad avere operato i “tagli” previsti dalle manovre estive, si confermano difficoltà nell’operare riduzioni anche per fenomeni non dipendenti dalla volontà dell’ente quali l’incremento dei costi di smaltimento rifiuti o l’inflazione crescente che influisce sui rapporti contrattuali in essere.

Le spese di personale risultano ridotte in conseguenza del trasferimento della Funzione di Polizia Municipale e relativo personale all’Unione dei Comuni Montana Lunigiana (di cui si è comunque tenuto conto ai fini del rispetto del limite) e l’esternalizzazione di parte del servizio di trasporto scolastico, oltre al blocco degli aumenti contrattuali e il blocco del turn-over, questo permetterà di ridurre le spese e di rispettare le disposizioni di cui al comma 557 dell’art. 1 della legge 296/2006.

Per ogni spesa sarà necessario acquisire l’attestazione da parte dei responsabili che i provvedimenti adottati rientrino tra le spese previste dalla legge ai sensi degli art. 191 e 193 Tuel e dovrà essere verificata la compatibilità dei pagamenti sia per il rispetto del Patto di stabilità sia per le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009 (Tempestività dei pagamenti).

Per quanto riguarda gli investimenti, per la parte del programma delle spese in conto capitale finanziato con i proventi degli accertamenti da oneri di urbanizzazione, si ritiene opportuno assumere gli impegni di spesa dopo aver garantito il finanziamento delle spese di parte corrente e degli impegni pluriennali.

Riguardo il bilancio pluriennale, si conferma quanto relazionato sugli equilibri di parte corrente, con particolare riguardo al saldo tra entrate-uscite una-tantum.

Infine, per quanto attiene alle norme sul “Patto di stabilità interno”, si sottolinea che risultano rispettati, gli obiettivi per l’anno 2011, mentre per l’anno 2012 sarà necessario monitorare con particolare attenzione e con la collaborazione degli uffici tecnici i flussi di entrata in conto capitale e i pagamenti per gli interventi di spesa previsti per il piano delle opere pubbliche (con particolare riferimento a quelli che hanno già avuto manifestazione finanziaria in entrata). Certamente decisivo sarà l’eventuale incasso in corso d’esercizio delle somme derivanti dalle alienazioni degli immobili sopra citati.

Si conclude rilevando che sarà necessario nel corso dell’esercizio verificare l’impatto sul bilancio dell’Ente della recentissima normativa in tema di riduzione della spesa pubblica D.L.95/2012.

Fivizzano, lí 9 luglio 2012

Il Responsabile Servizio Finanziario(Dr.ssa Maria Luisa Gianni)

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