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ODCEC - La Relazione sulla Gestione - Introduzione ai lavori -Tori no, 24 marzo 2009 1 LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (società non quotate) Introduzione all’incontro organizzato dal ODCEC di Ivrea, Pinerolo, Torino. Torino, 24 marzo 2009 Relatore: Roberto Fascinelli

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LA RELAZIONE SULLA GESTIONE(società non quotate)

Introduzione all’incontro organizzato dal ODCEC di Ivrea, Pinerolo, Torino.

Torino, 24 marzo 2009

Relatore: Roberto Fascinelli

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• Il d.lgs. 32/2007 recepisce nell’ordinamento giuridico italiano soltanto le disposizioni contenute nella direttiva 2003/51/CE che hanno carattere “obbligatorio”;

• non trova accoglimento il complesso delle disposizioni “facoltative” che configurano invece opzioni lasciate ai medesimi Stati membri di consentire loro di autorizzare, ovvero di obbligare, le società ad adottare determinati comportamenti contabili.

• Quindi, il d.lgs. 32/2007 riguarda le discipline relative alla:– Relazione sulla Gestione;– Relazione di Revisione.

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I soggetti coinvolti dall’applicazione delle nuove norme recate dal d.lgs. 32/2007 sono “le Società e gli Enti” che continueranno ad utilizzare le norme previste dal Codice Civile per la redazione del Bilancio di esercizio.

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L’art. 2428 c.c. risulta così modificato:“il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. (segue)

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L’analisi di cui al primo comma è coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi”

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L’informativa contenuta nella Relazione sulla Gestione deve offrire, a completamento dell’informazione quantitativo-contabile propria dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, un sistema di informazioni sia qualitative sia quantitative attendibili, credibili e verificabili. Dette informazioni devono essere idonee a rappresentare, in maniera realistica ed aderente al vero, il “quadro fedele” necessario per la comprensione e l’interpretazione della reale situazione dell’impresa e dell’andamento e del risultato della gestione.

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Il soggetto incaricato del controllo contabile dovrà emettere un giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con il bilancio. Vedasi Principio di Revisione CNDCEC 001 – febbraio 2009.

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Lo scopo informativo ed il contenuto della Relazione sulla Gestione deve essere attuato mediante una informazione prospettica, atta a formulare previsioni sui futuri andamenti dell’impresa, e quindi, atta al superamento del limite, naturale ed intrinseco, della comunicazione fornita dal Bilancio di Esercizio che è rivolta al “passato”.

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L’informativa (descrizione) sui rischi e sulle incertezze richiesta nella Relazione sulla Gestione è preposta ad ampliare in senso generale ed “omnicomprensivo” quella più ristretta e specifica sui rischi di natura finanziaria.

Descrizione: illustrazione in forma descrittiva.Rischio: eventi atti a produrre effetti negativi che possono

pregiudicare il perseguimento degli obiettivi aziendali.Incertezza: situazione che si configura come

conseguenza di eventi futuri che non sono noti al momento della redazione della Relazione.

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Alla Relazione sulla Gestione si chiede di fornire una “analisi”, che esprima non solo i punti di forza dell’impresa e delle sue attività, ma anche gli eventuali punti di debolezza, se rilevanti, per una più esaustiva cognizione della situazione attuale e delle prospettive future dell’impresa.

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Altra finalità della Relazione sulla Gestione è quella di fornire notizia agli stakeholders (portatori di interessi) per una comprensione esaustiva delle condizioni della società, ossia sia utile:

- per la corretta interpretazione delle cause determinanti che sono all’origine dei risultati raggiunti espressi dal Bilancio di Esercizio;

- per la conseguente assunzione di opportune e motivate decisioni in campo economico-finanziario.

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È sempre richiesto alla Relazione sulla Gestione di supportare l’informativa, “nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione” e comunque in maniera proporzionale “con l’entità e la complessità degli affari della società”, con degli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari, ivi comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale, individuati sulla base della tipologia di attività esercitata da parte della società.

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Il d.lgs. 32/2007 non va a prefigurare una informativa di tipo ambientale e sociale che sia sostanzialmente autonoma.

Impone invece l’obbligo di fornire nella Relazione, informazioni (se significative) relative all’ambiente e al personale: spetta agli amministratori valutare l’opportunità o meno di fornire tali informazioni

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Il CNDEC nelle sue indicazioni e raccomandazioni 1: “Qualora l’attività aziendale influenzi o possa influenzare l’ambiente e/o la salute pubblica, si rende necessario il controllo degli interventi atti a prevenire, eliminare o comunque ridurre le conseguenze negative derivanti dall’esercizio dell’attività medesima. (segue)

1Fonte: “indicazioni e raccomandazioni per l’attività di controllo sulle tematiche ambientali” 6 novembre 2007 – Commissione Economica e Contabilità Ambientale

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Questo contesto determina la necessità di programmare e intervenire sull’impianto ambientale, mettendo a disposizione le necessarie risorse finanziarie ed economiche e informando i terzi delle politiche ambientali della società. (segue)

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Ritenendo il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione i primari e fondamentali strumenti d’informazione ai soci e ai terzi sullo svolgimento dell’attività aziendale, gli stessi vanno ritenuti gli strumenti più adatti per divulgare le informazioni sulle attività poste in essere dall’azienda connesse alle tematiche ambientali. (segue)

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Il CNDCEC ritiene pertanto che gli organi di controllo debbano riservare opportune verifiche e controlli in ordine a quanto riferibile a tali tematiche.In merito ai controlli sugli aspetti ambientali l’obiettivo è:

- accertare gli aspetti ambientali dell’attività esercitata, al fine di riscontrare i rischi ad essa connessi nel caso d’inosservanza di norme di salvaguardia dell’ambiente e/o della salute pubblica e di palesi comportamenti nocivi all’ambiente e/o alla salute pubblica. (segue)

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Gli organi di controllo, considerata la particolare complessità della materia ambientale, devono acquisire le necessarie informazioni dai responsabili aziendali e, se del caso, devono far richiedere dalla società relazioni o pareri a consulenti esterni.”

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Gli indici da esporre all’interno della Relazione sulla Gestione devono essere in grado di consentire in maniera esaustiva e completa l’indagine della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e della dinamica economica nella plurime concatenazioni di reciproca complementarietà fra di esse esistenti. Pertanto in sintesi per fornire:

- La capacità dell’impresa di essere solvibile nel medio - lungo periodo; in questo caso si parla di indici patrimoniali;

- La capacità dell’impresa di raggiungere e mantenere un equilibrio finanziario nel breve periodo; in tal caso si parla di indici finanziari;

- L’attitudine dell’impresa a conseguire risultati economici positivi nel tempo; in tal caso si parla di indici di redditività.

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Gli indicatori sono grandezze numerarie adatte ad essere contabilizzate in un sistema ed hanno lo scopo di informare sull’andamento dei futuri equilibri della gestione. La “nuova” Relazione sulla Gestione impone di utilizzare un sistema di indicatori che permetta di misurare i risultati della gestione non solo in termini economici-finanziari ma anche la misurazione dei rischi, delle incertezze dell’attività, soffermandosi sui concetti di efficienza, di responsabilità sociale e ambientale e sulle tematiche relative al personale.

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I contenuti obbligatori della Relazione sulla Gestione – in sintesi - sono:- Indicazione delle attività di ricerca e sviluppo;- Evidenziazione dei rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e

imprese sottoposte al controllo di queste ultime;- Numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o

quote di società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciarie o interposta persona;

- I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;- L’evoluzione prevedibile della gestione;- In merito agli strumenti finanziari:

- Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario;

- L’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità ed al rischio di variazione dei flussi finanziari.

- Analisi della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione;

- Indicazione dei principali rischi ed incertezze ai quali la società è esposta;- Indicatori finanziari e non relativi al bilancio, nonché informazioni relative

all’ambiente e al personale.

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Gli ulteriori contenuti obbligatori della Relazione sulla Gestione – in sintesi – sono:

- l’indicazione dei motivi per i quali l’assemblea è avvenuta entro 180 gg (anziché 120 gg) dalla chiusura dell’esercizio (Art. 2364 co. 2 c.c.);

- l’evidenziazione delle decisioni aziendali influenzate dalla società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (Art. 2497-ter c.c.);

- nelle società cooperative, l’indicazione dei criteri adottati per il conseguimento dello scopo mutualistico (Art. 2545 c.c.);

- In materia di privacy informatica, la menzione dell’avvenuta redazione o aggiornamento del “Documento Programmatico sulla Sicurezza” – DPS - (D.lgs. 196/2003);

- L’indicazione di eventuali informazioni inerenti ad agevolazioni disposte da leggi regionali.