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Novità Fiscali 2015

Giovanni Marra

13 aprile 2015www.pwc.com

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Agenda

1 Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo 1

2 Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentalinuovi

18

3 Patent Box 31

4 Il nuovo ravvedimento operoso 44

5 Contatti 55

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Credito di imposta per spese diricerca e sviluppo

Section 1

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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoRiferimenti normativi

Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo

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Art. 1, commi 35 e 36 e allegato n. 3, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di

Stabilità per il 2015")

Art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 ("Destinazione Italia"), convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9

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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoContesto di riferimento

Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo

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3

Ai titolari di reddito di impresa è riconosciuto un credito di imposta per le spese di

ricerca e sviluppo effettuate nei 5 periodi di imposta successivi a quello in corso al 31

dicembre 2014

Il credito è riconosciuto a condizione che vi sia un incremento di spese in attività di

ricerca e sviluppo rispetto alle media di tali spese effettuate nel triennio precedente,

ed è fruibile fino ad un importo massimo annuale di 5M€ per ciascun beneficiario, a

condizione che le spese siano pari ad almeno 30K€

Non è richiesta una specifica istanza poiché è concesso in "automatico", ma può

essere soggetto a verifiche ex post da parte dell'Amministrazione finanziaria

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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoSoggetti beneficiari

Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo

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L’agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa,

indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore

economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato

Dovrebbero essere ammesse anche le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato

di soggetti non residenti (se confermata la precisazione introdotta dall'art. 17 comma

2, del D.L. 185/2008)

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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoSpese ammissibili

Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo

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Ai fini della determinazione del credito sono ammissibili le spese relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività agevolate, con dottorato di

ricerca o iscritto ad un dottorato presso un'università italiana o estera, ovvero con

laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche (si veda allegato 3 della Legge)

b) quote di ammortamento per acquisto o utilizzo di strumenti e attrezzature di

laboratorio (nei limiti dei coefficienti fiscali) con un costo unitario non inferiore a

2K€ al netto dell'Iva

c) spese per contratti di ricerca con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e

con altre imprese comprese le start-up innovative

d) competenze tecniche e privative su invenzioni industriali o biotecnologiche,

topografie di prodotto a semiconduttori o nuove varietà vegetali, anche se acquistate

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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoClassi di laurea in discipline tecniche e scientifiche

Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo

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LM-12 Design

LM-13 Farmacia e farmacia industriale

LM-17 Fisica

LM-18 Informatica

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-21 Ingegneria biomedica

LM-22 Ingegneria chimica

LM-23 Ingegneria civile

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi

LM-25 Ingegneria dell'automazione

LM-26 Ingegneria della sicurezza

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

LM-28 Ingegneria elettrica

LM-29 Ingegneria elettronica

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare

LM-31 Ingegneria gestionale

LM-32 Ingegneria informatica

LM-33 Ingegneria meccanica

LM-34 Ingegnaria navale

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura

LM-40 Matematica

LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali

LM-54 Scienze chimiche

LM-6 Biologia

LM-60 Scienze della natura

LM-61 Scienze della nutrizione umana

LM-66 Sicurezza informatica

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

LM-7 Biotecnologie agrarie

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari

LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale

LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

LM-79 Scienze geofisiche

LM-8 Biotecnologie industriali

LM-82 Scienze statistiche

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e fermaceutiche

LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoAttività di ricerca e sviluppo agevolabili (1/2)

Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo

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Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove

conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste

applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da

utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un

miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di

componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione

dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità

esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani

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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoAttività di ricerca e sviluppo agevolabili (2/2)

Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo

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progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati […]

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano

impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali

Non sono attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a

prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre

operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti

ATTENZIONE

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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoEsercizi agevolati e misura del credito

Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo

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Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25% delle spese in ricerca e

sviluppo sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti

realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015

L'aliquota del 25% è elevata al 50% per le spese relative a:

personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo

spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e

organismi equiparati ed altre imprese comprese le start-up innovative

Per le imprese in attività da meno di 3 periodi d'imposta, la media degli investimenti

da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata a decorrere dal

periodo di costituzione

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Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo

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A = Spese per attività di ricercae sviluppo sostenutedirettamente o per attivitàcommissionate a universitàed enti di ricerca

50% delle spese relativeal personale altamente

qualificato e delle ricercheaffidate in outsourcing

-

B = Spesa media per attività diR&S nei 3 anni precedenti alperiodo di imposta agevolato

(x) 25% C = Credito annuale

Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoLa formula di calcolo del credito

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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoCertificazione della documentazione

Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo

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La documentazione contabile relativa al credito di imposta deve essere certificata dal

soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un

professionista iscritto nel Registro dei revisori legali e deve essere allegata al bilancio

Le imprese non soggette a revisione legale e prive di un collegio sindacale devono

comunque avvalersi della certificazione di un revisore

Le spese sostenute per l'attività di certificazione dalle imprese non soggette a

revisione legale e prive del collegio sindacale sono ammissibili fino a 5K€

E' un'opportunità anche per noi professionisti, ma attenzione alleresponsabilità di tipo civile e penale derivanti dall'incarico

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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoModalità di accesso e utilizzo del credito

Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo

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Il credito d'imposta va indicato in dichiarazione dei redditi, non concorre alla

formazione del reddito né della base imponibile Irap, ed è utilizzabile esclusivamente

in compensazione

Si attende il decreto del MEF, di concerto con il MI.SE, in cui devono essere adottate:

• le disposizioni applicative

• le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute

• le cause di decadenza e revoca del beneficio

• le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito

indebitamente

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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoAlcuni richiami normativi e di prassi (1/5)

Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo

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Art. 17 comma 2, del D.L. 185/2008

"Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi

previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello

Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di

contratti di commissione stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati o territori

che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,

emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1°

aprile 1996, n. 239"

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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoAlcuni richiami normativi e di prassi (2/5)

Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo

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14

Circ. 17/E del 17 aprile 2009. Credito anche per imprese e stabili

organizzazioni italiane che svolgono R&S per soggetti esteri

"nell’ipotesi in cui i committenti siano imprese non residenti il credito d’imposta spetta

“anche” ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di

soggetti non residenti, in relazione ai costi relativi ad attività di ricerca eseguite in base a

contratti stipulati con le suddette imprese non residenti. In tali ipotesi il credito

d’imposta è determinato assumendo come importo agevolabile quello pattuito per la

ricerca contrattuale commissionata “nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali

condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione” […]. Rimane fermo che

in relazione ad una medesima attività di ricerca il credito d’imposta non può che essere

riconosciuto ad un solo soggetto"

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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoAlcuni richiami normativi e di prassi (3/5)

Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo

ODCEC di Roma

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15

Circ. 46/E del 13 giugno 2008, paragrafo 1.3. Attività di ricerca e sviluppo

commissionata a soggetti non residenti

"I commi da 280 a 283 e il decreto ricerca non prevedono esclusioni soggettive fondate

sulla residenza dell’impresa, dell’università o dell’ente pubblico cui è commissionata

l’attività di ricerca e sviluppo. Anche in tale ipotesi le spese di ricerca si considerano

sostenute alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di

avanzamento lavori, allo data di accettazione degli stessi. Rimane comunque

impregiudicata la necessità di dimostrare che i costi sulla base dei quali è determinato

l’importo del credito d’imposta siano ammissibili, effettivamente sostenuti e derivanti da

un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato"

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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoAlcuni richiami normativi e di prassi (4/5)

Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo

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16

Circ. 46/E del 13 giugno 2008, paragrafo 1.4. Attività di ricerca e sviluppo

svolta all'estero

I commi da 280 a 283 e il decreto ricerca non prevedono limitazioni territoriali

concernenti il luogo di svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo. La decisione C

(2007) 6042 def. dell’11 dicembre 2007 della Commissione europea, tra i motivi indicati

dalle autorità italiane per sostenere che la misura non costituisce aiuto di Stato, è

affermato al punto (23) che “Non esiste alcuna restrizione per quanto riguarda la

localizzazione delle attività di ricerca ammissibili al credito d’imposta. Le attività

sostenute direttamente e la ricerca contrattuale sono ammissibili se hanno luogo in

qualsiasi territorio del SEE”. Pertanto, sono ammissibili le attività di ricerca e sviluppo

svolte all’estero, anche per il tramite di una stabile organizzazione"

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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoAlcuni richiami normativi e di prassi (5/5)

Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo

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17

Circ. 46/E del 13 giugno 2008, paragrafo 1.5. Attività di ricerca e sviluppo

svolta all'interno del gruppo

"Nell’eventualità che più società affidino ad altra società del gruppo l’effettuazione di un

progetto mirato di ricerca, i costi della ricerca sono ammissibili in capo a ciascuna

società committente in base a criteri oggettivi che tengono conto della partecipazione di

ciascuna di esse alle spese e ai risultati della ricerca"

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Credito di imposta per l'acquisto dibeni strumentali nuovi

Section 2

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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviRiferimenti normativi

Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi

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19

Articolo 18 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (cd. "Decreto Competitività"). Convertito con

modificazioni con dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116

Circolare Agenzia delle Entrate 5/E del 19 febbraio 2015 (contiene una serie di

esempi di calcolo)

Circolare Agenzia delle Entrate 44/E del 27 ottobre 2009 (relative a precedenti

misure compatibili con l'attuale)

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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviContesto di riferimento

Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi

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20

Ai titolari di reddito di impresa è riconosciuto un credito di imposta per gli

investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella

ATECO 2007

L'agevolazione spetta per gli investimenti effettuati nel periodo dal 25 giugno 2014

fino al 30 giugno 2015

Il credito di imposta è riconosciuto per gli investimenti di importo unitario almeno

pari a 10K€, ed è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media

degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta divisione realizzati nei

5 esercizi precedenti, escludendo dal calcolo il periodo con l'importo maggiore.

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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviSoggetti beneficiari (1/2)

Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi

ODCEC di Roma

Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

21

L’agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa,

indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore

economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché effettuino

investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia

Sono ammessi anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività

commerciale eventualmente esercitata nonché le stabili organizzazioni nel territorio

dello Stato di soggetti non residenti

Sono comprese anche le imprese costituite successivamente alla data di entrata in

vigore del Decreto, purché gli investimenti avvengano nel periodo agevolato

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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviSoggetti beneficiari (2/2)

Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi

ODCEC di Roma

Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

22

Analogamente a quanto già previsto dalle precedenti agevolazioni per gli

investimenti, l’accesso al beneficio da parte delle imprese titolari di attività industriali

a rischio di incidenti sul lavoro è condizionato al comprovato adempimento degli

obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione della

direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con

determinate sostanze pericolose

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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviInvestimenti agevolabili (1/2)

Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi

ODCEC di Roma

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23

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione

28 della tabella ATECO 2007 ("Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature

N.C.A., rientrante nella sezione “Attività manifatturiere”)

Ai fini dell'identificazione dei beni non assume nessuna rilevanza il codice attività ai

fini IVA dell’impresa che cede i beni stessi

L’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati

Nel caso di investimenti in beni complessi assumono rilievo anche i beni destinati al

funzionamento dei beni rientranti nella suddetta divisione, a condizione che

costituiscano dotazioni dell’investimento principale oppure componenti

indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28 (ad es.

computer e programmi che servono a far funzionare i macchinari agevolabili).

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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviInvestimenti agevolabili (2/2)

Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi

ODCEC di Roma

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24

In caso di beni complessi il costo del bene deve essere assunto al lordo delle parti

accessorie e dei componenti indispensabili al funzionamento del bene, ancorché non

inclusi nella divisione 28.

Per gli investimenti realizzati mediante contratto di appalto o di costruzione in

economia dovrà farsi riferimento al costo complessivo del bene realizzato

Rileva anche l’acquisto di parti e accessori, ma solo se espressamente inclusi nella

divisione 28, ed i beni destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi

già esistenti

Per i beni complessi realizzati anche con beni usati, il requisito della “novità” sussiste

purché il costo dei beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivo

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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviModalità di acquisto ed esclusioni

Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi

ODCEC di Roma

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25

I beni oggetto di investimento devono avere il requisito della “strumentalità” rispetto

all’attività esercitata dall’impresa, devono essere di uso durevole ed atti ad essere

impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo

Sono inclusi i beni in comodato d'uso e quelli utilizzati in show room, purché siano

nuovi e non utilizzati in precedenza, i beni realizzati in economia o mediante

contratto di appalto e quelli acquistati con contratto di leasing finanziario purché vi

sia l'opzione per l'acquisto finale (circ. n. 44/E 2009)

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), quelli

trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita e i

materiali di consumo (ad es. i toner classificati con il codice 28.23.01 “Fabbricazione

di cartucce e toner”)

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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviInvestimento minimo per l'agevolazione

Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi

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26

A differenza del passato, l’agevolazione richiede un investimento minimo di 10K€

Secondo Ag.E. (circ. 5/E/2015) l’ammontare minimo deve essere verificato in

relazione a ciascun progetto di investimento e non ai singoli beni che lo compongono

Qualora l’impresa realizzi più progetti di investimento nel medesimo periodo

agevolabile, la verifica dovrà essere effettuata in relazione a ciascun progetto di

investimento unitariamente considerato

Oltre al prezzo del bene (o dei beni facenti parte del progetto di investimento)

rientrano nell'agevolazione anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad es.

trasporto e montaggio), nonché l’eventuale IVA indetraibile (circ. n. 44/E 2009)

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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviEsercizi agevolati e misura del credito

Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi

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27

E' pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti

in beni strumentali compresi nella suddetta tabella [ATECO 2007] realizzati nei 5

esercizi precedenti rispetto a quello in corso al 24 giugno 2014 per il FY 2015 (o i 3

precedenti per il FY 2016), con facoltà di escludere dal calcolo il periodo con importo

maggiore

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni, nel conteggio della media

si fa riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi di imposta

precedenti, con esclusione del valore più alto

Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, invece, il credito di

imposta si applica sul valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun

periodo di imposta

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PwC13 aprile 2015

Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviDeterminazione dell'agevolazione

Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi

ODCEC di Roma

Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

28

Il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato, esclusa la quota

coperta da contributi in conto impianti, è determinato secondo i criteri ordinari per

l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali (al lordo di ammortamenti e

compresi gli interessi passivi, se capitalizzabili)

Le spese di acquisto dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data

della consegna o spedizione, o se diversa e successiva, alla data in cui si verifica

l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale

Gli oneri per prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione

dell’investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della

determinazione dell’investimento e si considerano sostenuti alla data di ultimazione

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PwC13 aprile 2015

Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviModalità di utilizzo del credito

Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi

ODCEC di Roma

Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

29

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e va ripartito in 3 quote

annuali di pari importo

Il credito di imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di

imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. Per cui la seconda

quota è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del terzo periodo d'imposta successivo,

mentre la terza quota è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del quarto periodo

d'imposta successivo a quello in cui è realizzato l'investimento

Il credito va indicato in dichiarazione (quadro RU), non è soggetto a limiti di importo

e, in caso di incapienza dell'imposta, è indefinitamente riportabile in avanti

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PwC13 aprile 2015

Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviMisure di salvaguardia

Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi

ODCEC di Roma

Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

30

Il credito di imposta è cumulabile con altre misure agevolative

E' soggetto alla verifica di anti-elusività dell'Amministrazione finanziaria

E' revocabile qualora l'impresa ceda a terzi o destini i beni oggetto degli investimenti

a finalità estranee all'esercizio di impresa stessa prima del secondo periodo di

imposta successivo all'acquisto oppure trasferisca il bene il bene acquistato all'estero,

sia a soggetti inter-company che indipendenti

E' necessario che l'impresa beneficiaria conservi, oltre alla documentazione idonea a

dimostrare l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese sostenute, anche un

prospetto con l’elencazione analitica degli investimenti fatti nei periodi d’imposta

precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina

l’ammontare del credito d’imposta

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PwC13 aprile 2015

Patent BoxSection 3

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PwC13 aprile 2015

Patent BoxRiferimenti normativi

Art. 1, commi 37-45, L. 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di Stabilità per il 2015")

Art. 5, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (cd. "Investment Compact")

Section 3 – Patent Box

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32

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PwC13 aprile 2015

Patent BoxIl contesto di riferimento (1/2)

Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione agevolata che consente di

beneficiare dell'esclusione dalla base imponibile Ires e Irap di una quota del reddito

derivante dall'utilizzo e/o dalla cessione dei beni immateriali (cd. "intangibles")

Le disposizioni relative al nuovo regime agevolato si applicano a decorrere dal

periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014

Per i primi 2 anni (Fys 2015 e 2016) la misura dell'incentivo è limitata rispettivamente

al 30% e al 40%. A partire dal 2017 la quota di esclusione dall'imponibile è del 50%

L'accesso al regime agevolato è subordinato all'esercizio di una apposita opzione

valida per 5 esercizi, è irrevocabile e rinnovabile

Section 3 – Patent Box

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Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

33

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PwC13 aprile 2015

Patent BoxIl contesto di riferimento (2/2)

Il Patent Box è dichiaratamente ispirato agli schemi già adottati da altri Stati europei

con l'intento di colmare l'evidente gap esistente con gli stessi in tema di tassazione dei

redditi derivanti dagli intangibles.

Alcuni Paesi aderenti all'Unione Europea prevedono infatti un'aliquota agevolata per i

redditi derivanti dall'utilizzo degli intangibles:

- Francia (15%)

- Olanda (5%)

- Belgio (tra 0% e 6,8%)

- Lussemburgo (5,8%)

- Spagna (tra 6% e 15%)

- Gran Bretagna (10%)

Section 3 – Patent Box

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34

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PwC13 aprile 2015

Patent BoxFinalità dell'agevolazione

Favorire l'investimento in attività di ricerca e sviluppo

Incentivare la collocazione ed il mantenimento in Italia dei beni immateriali

Favorire il rientro in Italia degli intangibles detenuti all'estero

Contrastare la riallocazione dei beni immateriali al di fuori dell'Italia

Favorire gli investimenti in beni considerati fattori trainanti della crescita produttiva

Section 3 – Patent Box

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Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

35

Rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti

nazionali ed esteri in un'ottica di medio / lungo periodo

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PwC13 aprile 2015

Patent BoxProfilo soggettivo e oggettivo

L'opzione può essere esercitata da:

Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a prescindere dalla forma giuridica e dalregime contabile adottato

Stabili organizzazioni di soggetti residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordocontro le doppie imposizioni e per lo scambio di informazioni

Section 3 – Patent Box

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Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

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PROFILO SOGGETTIVO

PROFILO OGGETTIVO

Svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione e/o almantenimento di beni immateriali nelle seguenti modalità:

Internamente all'azienda

Tramite società terze

Mediante contratti stipulati con università ed enti di ricerca e organismi equiparati

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PwC13 aprile 2015

Patent BoxGli intangibles rilevanti

Sotto il profilo oggettivo rilevano i redditi derivanti dall'utilizzo di:

Opere dell'ingegno

Brevetti industriali

Marchi d'impresa (anche se esclusivamente commerciali*)

Disegni e modelli

Processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campoindustriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (cd. know-how)

Section 3 – Patent Box

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Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

37

* Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 5 del decreto InvestmentCompact il campo di applicazione del regime opzionale si estende a quelle

imprese più inclini a tutelare le proprie conoscenze tramite marchicommerciali e la registrazione di modelli e disegni

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PwC13 aprile 2015

Patent BoxAccesso al regime agevolato

• L'accesso al regime NON è automatico in tutti i casi.

• Per l'autorizzazione alla detassazione in alcuni casi è necessario richiedere l'attivazionedi una procedura di ruling internazionale (art. 8, D.L. 30 settembre 2003, n. 269) conl'Agenzia delle Entrate, per determinare il contributo economico di tali beni allaproduzione del reddito complessivo.

• La procedura preventiva è un APA ("Advanced Price Agreement") e deve ritenersi:

- obbligatoria, in caso di utilizzo interno all'impresa dei beni immateriali;- facoltativa, nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni

infragruppo, intercorse sia con controparti residenti che estere (modificaintrodotta tramite il decreto Investment Compact)

• Non è necessario attivare l'APA nel caso di concessione dei beni in uso a terze parti. Intale caso il reddito agevolabile corrisponde con i canoni ("royalties") corrisposte da talisoggetti su base contrattuale

Section 3 – Patent Box

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Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

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PwC13 aprile 2015

Patent BoxAdvanced Price Agreement ("APA")

1. Attivazione della procedura da parte dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal

ricevimento dell'istanza da parte dell'impresa

2. Definizione dell'apporto dei beni immateriali alla produzione del reddito complessivo

3. Individuazione dei componenti positivi di reddito derivanti dai beni agevolabili

4. Definizione dei caratteri con cui allocare i componenti negativi di reddito ai beni

oggetto di agevolazione

5. Sottoscrizione congiunta di un accordo entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza

Section 3 – Patent Box

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Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

39

L'accordo ha efficacia vincolante per entrambe le parti e ha unadurata di 5 esercizi fiscali

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PwC13 aprile 2015

Patent BoxDetassazione della quota di reddito (1/2)

Il Patent Box italiano si basa su cd. Nexus Approach dell'OCSE

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto che misura l'effettiva

attività di ricerca e sviluppo svolta dall'impresa. A tal fine è necessario:

1. Determinare il reddito derivante dall'utilizzo dell'intangibles

2. Determinare il rapporto tra i costi di R&S sostenuti (in proprio o su commissione) peril mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo dell'intangible, rispetto ai costicomplessivamente sostenuti (compresi quelli di acquisizione e gli addebiti da altresocietà del gruppo)

3. Moltiplicare il reddito di cui al punto 1) per il rapporto di cui al punto 2)

Section 3 – Patent Box

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Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

40

Al reddito agevolabile così individuato bisogna applicare lapercentuale di detassazione del 30% per il 2015, del 40% per il 2016 e

del 50% dal 2017 in avanti

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PwC13 aprile 2015

Patent BoxDetassazione della quota di reddito (2/2)

Il calcolo descritto può essere sintetizzato tramite la seguente formula:

* Il D.L. 3/2015 è intervenuto consentendo di aumentare tale numeratore (fino a unmassimo del 30%) di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizionedell'intangibles o per contratti di ricerca, relativi al bene stesso, stipulati con impreseappartenenti allo stesso gruppo

** Come detto, tale percentuale è pari al 30% per il 2015 e 40% per il 2016

Section 3 – Patent Box

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Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

41

Costi per attività di R&S sostenuti per ilmantenimento, accrescimento e sviluppo

dell'intangible*

Totale dei redditiderivanti dalle

immobilizzazioniimmateriali

_________________________________ (x) 50%**(x)Costi complessivi sostenuti per produrre

l'intangible

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PwC13 aprile 2015

Patent BoxDetassazione della plusvalenza da cessione dell'intangible

Le plusvalenze derivanti dalla cessione degli intangibles agevolati non concorrono a

formare il reddito complessivo a condizione che:

1. Almeno il 90% del corrispettivo della cessione sia reinvestito in altri intangibles

2. Il reinvestimento avvenga entro la fine del secondo periodo di impostasuccessivo a quello in cui avviene la cessione

Durante Telefisco 2015 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il reinvestimento deveessere pari almeno al 90% del prezzo della cessione (e non solo della plusvalenza)

Section 3 – Patent Box

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Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

42

In presenza di un intangible con costo non ammortizzato di 500, cedutonel 2015 in regime di Patent Box per 2000, la detassazione dellaplusvalenza di 1500 spetta a condizione che, entro il 2017, venga

reinvestito in altri intangibles almeno 1800 (90% di 2000)

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PwC13 aprile 2015

Patent BoxAspetti ancora da chiarire…

1. Natura temporanea o permanente del regime? --> secondo IC sembrerebbe esteso

2. Coefficiente calcolato per singolo bene o per categorie omogenee?

3. In caso di attivazione di ruling: applicazione immediata o soggetta alla stipula?

4. Tipologie di marchi e brevetti agevolabili? --> IC ha esteso il campo

5. Elementi relativi al rapporto incluso nella formula necessaria a determinare la quota

parte di reddito agevolabile

Section 3 – Patent Box

ODCEC di Roma

Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

43

Deve essere emanato un decreto attuativo del MI.SE che regoli le condizionidi accesso al regime e, auspicabilmente, tutte le questioni sopra esposte

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PwC13 aprile 2015

Il nuovo ravvedimento operosoSection 4

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Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra44

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PwC13 aprile 2015

Il nuovo ravvedimento operosoRiferimenti normativi

Comma 637, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. "Legge di Stabilità

per il 2015")

Art. 13, Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472 (cd. "Ravvedimento operoso")

Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso

ODCEC di Roma

Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

45

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PwC13 aprile 2015

Il nuovo ravvedimento operosoLa ratio ispiratrice

E' contenuta nella Legge Delega 23/2014

Creare un nuovo modello di collaborazione (tax compliance) tra il contribuente e

l'Amministrazione tributaria, attraverso il potenziamento del rapporto di fiducia e con

forme di interlocuzione avanzate, finalizzato:

1. all'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie (anche quelle pregresse)

2. alla fedeltà fiscale

3. alla deflazione del contenzioso.

Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso

ODCEC di Roma

Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

46

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PwC13 aprile 2015

Il nuovo ravvedimento operosoIl regime di collaborazione Fisco-Contribuente

In esecuzione del nuovo modello di collaborazione l'Agenzia delle Entrate, attraverso le

proprie tecnologie e i propri strumenti di comunicazione, mette a disposizione del

contribuente (o del suo consulente fiscale), prima del termine per la presentazione delle

dichiarazioni, informazioni utili per evitare errori e/o omissioni e per fronteggiare la

complessità del sistema fiscale, tra cui:

1. Ricavi e compensi

2. Redditi

3. Volume d'affari e valore della produzione

4. Agevolazioni, deduzioni, detrazioni e crediti di imposta (anche quelli non spettanti)in base ai dati in possesso dell'Amministrazione

Scaduto il termine per la presentazione Ravvedimento operoso

Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso

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Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

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PwC13 aprile 2015

Il nuovo ravvedimento operosoCampo di applicazione

TUTTI I TRIBUTI

E' ora possibile integrare tutte le dichiarazioni entro il termine per l'accertamento delle

imposte, con possibilità di significative riduzioni delle sanzioni amministrative

Anche in caso di accessi, ispezioni e verifiche in corso e di constatazione della violazione,

per i soli tributi e diritti amministrati dall'Erario (compresa l'Irap -> circ. 40/2008)

Purché non sia avvenuta la formale notifica di un atto di liquidazione o di accertamento odi una comunicazione di irregolarità (avvisi bonari, accertamenti e/o cartelle esattoriali)

Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso

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48

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PwC13 aprile 2015

Il nuovo ravvedimento operosoModalità di esecuzione

Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso

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Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

49

Violazione Ravvedimento Sanzione

Omesso o carente versamento Entro 14 gg dalla violazione 0,2% per ogni gg

Omesso o carente versamento Entro 30 gg dalla violazione 1/10

Qualsiasi errore Entro 90 gg dal termine per lapresentazione della dichiarazione

1/9

Qualsiasi errore Entro il termine per la presentazione delladichiarazione dell'anno

1/8

Qualsiasi errore Entro il termine per la presentazione delladichiarazione dell'anno successivo

1/7

Qualsiasi errore Oltre il termine per la presentazione delladichiarazione dell'anno successivo

1/6

Qualsiasi errore(tranne sotto-fatturazione e

mancata emissione di fattura oscontrino)

Adesione al PVC 1/5

NEW

NEW

NEW

NEW

SIAPPLICA

PER I SOLITRIBUTI

ERARIALI

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PwC13 aprile 2015

Il nuovo ravvedimento operosoTermini per l'accertamento

Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso

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Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

50

La regolarizzazione delle violazioni, comprese quelle commesse prima del 1

gennaio 2015, anche attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa,

tuttavia, non preclude l'avvio o la prosecuzione delle attività di accertamento

I nuovi termini per l'accertamento, sia ai fini delle imposte dirette che dell'Iva, e

quelli per la notifica delle cartelle, limitatamente agli elementi oggetto

dell'integrazione, decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione

della dichiarazione integrativa

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PwC13 aprile 2015

Il nuovo ravvedimento operosoAbrogazione di alcuni istituti deflattivi

Si applicano agli inviti al contraddittorio per imposte sui redditi, sul valore aggiunto e

altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015 ed ai processi verbali di

contestazione in materia di imposte sui redditi e Iva notificati entro tale data

Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso

ODCEC di Roma

Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

51

Adesione integrale alPVC

Adesione integraleagli inviti a comparire

Acquiescenzarafforzata

I quali, generalmente, prevedono sanzioni pari a 1/6

E' necessaria una valutazione di convenienza anche in base alle sanzioni applicabili:

1. In caso di ravvedimento non è possibile il cumulo giuridico

2. Si riaprono i termini di accertamento per gli elementi "ravveduti"

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Il nuovo ravvedimento operosoChiarimenti resi durante Telefisco 2015

Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso

ODCEC di Roma

Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

52

Nuovo ravvedimento operoso

1. E' stato confermato l'onere di regolarizzare separatamente anche le violazioni

prodromiche (es. omessa fatturazione) (circ. 6/E del 2015)

2. E' stata confermata l'applicazione retroattiva per le violazioni constatate prima del

2015, a patto che non vi sia la notifica di un avviso di accertamento, di liquidazione

o bonario

3. Spetta al contribuente l'onore di comunicare i rilievi ravveduti

4. La presenza di una comunicazione di esito di controlli automatizzati e/o formali

impedisce il ravvedimento solo con riguardo alle violazioni riscontrabili con la

comunicazione notificata, non per tutte le altre

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Il nuovo ravvedimento operosoAlcuni richiami di prassi (1/2)

Circ. 180/E/1998

Principio del favor rei, secondo cui è permessa la regolarizzazione con l'istituto del

ravvedimento anche per violazione commesse anteriormente alla data di entrata in

vigore dell'istituto.

Circ. 34/E/2012 (NO RAVVEDIMENTO)

In caso di omessa dichiarazione il credito di imposta non è utilizzabile in detrazione nelle

annualità successive. Qualora però il contribuente versi le somme richieste

dall'Amministrazione (imposte, sanzioni e interessi) il credito effettivamente dovuto è

rimborsabile in base all'art. 21 D.Lgs 546/92 entro 2 anni dal versamento, oppure

"scomputabile" in caso di mediazione

Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso

ODCEC di Roma

Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

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SUPERATA

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Il nuovo ravvedimento operosoAlcuni richiami di prassi (2/2)

Circ. 21/E/2013

Se il contribuente, entro 30 gg dalla contestazione, certifica e dimostra la sussistenza del

credito, e l'Ufficio competente ne verifica tale sussistenza, è possibile "scomputare"

direttamente il credito dall'importo dovuto per la regolarizzazione

Circ. 27/E/2013 e Ris. 67/E/2011

Se il contribuente effettua un ravvedimento in misura inferiore al dovuto e le sanzioni

e/o gli interessi non sono commisurati all'imposta versata, il ravvedimento si intende

perfezionato solo per la quota dell'imposta proporzionata all'importo complessivamente

corrisposto, a patto che sul modello F24 parte dell'importo sia stato riferito alle sanzioni,

con il relativo codice tributo

Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso

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Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra

54

AGGIORNATA

RAVVEDIMENTO "PARZIALE"

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ContattiSection 5

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Contatti

Section 5 – Contatti

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56

Dott. Giovanni Marra

PwC | Tax & Legal Services | Tax ManagerDirect: +39 06 57127550 | Mobile: +39 347 7289257Email: [email protected] Associazione Professionale di Avvocati e CommercialistiLargo Angelo Fochetti, 29, 00154 Roma, Italywww.pwc.com/it

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Section 5 – Contatti

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Grazie per l'attenzione